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Nuove direttive per la salute del bestiame
LEGGI/PROVVEDIMENTI Approvate dalla giunta provinciale di Trento su proposta dell’assessore alla sanità Mario Magnani n NUOVE DIRETTIVE PER LA SALUTE DEL BESTIAME di GIAMPAOLO PEDROTTI er garantire il massimo della sicurezza contro malattie infettive dei bovini la Provincia autonoma di Trento ha disposto particolari direttive. Le disposizioni sono contenute nella delibera firmata dall’assessore Mario Magnani ed approvata dalla Giunta provinciale. In particolare, già dal ‘99 la Provincia di Trento, oltre ai piani di profilassi obbligatoria previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, ha avviato un piano contro la rinotracheite infettiva dei bovini (IBR) e – dall’anno successivo – anche nei confronti della diarrea virale dei bovini (BVD). Analoga attenzione viene posta nei confronti di altre malattie come la vulvovaginite pustolosa infettiva (IPV) e la stessa rogna sarcoptica: quest’ultima colpisce i camosci, ma l’acaro responsabile può vivere anche sulla capra domestica, fattore che contribuisce alla diffusione dell’infestazione. Considerato che negli ultimi anni imprenditori extraprovinciali chiedono ai comuni della provincia di Trento, in misura sempre maggiore, l’affitto di pascoli e malghe e che quindi è necessario provvedere adeguate misure di profilassi diretta al fine di non com- TERRA TRENTINA P 6 La delibera di giunta riguarda in particolare disposizioni ed obblighi da rispettare da parte degli allevatori che mandano bestiame in malga e dei gestori degli alpeggi promettere lo status sanitario degli allevamenti trentini a seguito del trasferimento sui pascoli trentini, la Giunta ha disposto una serie di direttive che dovranno essere adottate dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Ma ecco cosa prevedono in dettaglio le direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame in provincia di Trento. Anzitutto lo spostamento del bestiame bovino, bufalino, ovino, caprino e suino per la monticazione e la demonticazione anche quest’anno è effettuato in conformità alle disposizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Veterinaria che impongono l’identificazione e la registrazione prima della partenza di tutti gli animali destinati all’alpeggio o pascolo vagante. Per quanto riguarda le garanzie sanitarie di origine del bestiame bovino alpeggiato, sono osservate le direttive predisposte dalla Giunta provinciale in materia di profilassi della tubercolosi e brucellosi bovina e leucosi bovina enzo- otica. In altri termini gli animali devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, ufficialmente indenni da brucellosi ed indenni da leucosi bovina enzootica. Per quanto riguarda la profilassi della rinotracheite infettiva (IBR) possono essere alpeggiati i bovini negativi, bovini vaccinati con vaccini deleti inattivati sierologicamente negativi alla glicoproteina E, bovini positivi sottoposti a vaccinazione con vaccini deleti nei trenta giorni precedenti la monticazione. Relativamente alla profilassi della diarrea virale dei bovini (BVD) possono essere alpeggiati i bovini di età compresa fra i due mesi ed i due anni con esito negativo al test per la ricerca dell’antigene (virus). Inoltre, gli allevamenti bovini che sono sottoposti al piano di controllo della rinotracheite infettiva (IBR) e della vulvovaginite pustolosa infettiva (IPV) e che non hanno presentato casi di positività al primo controllo sierologico LEGGI/PROVVEDIMENTI deleti almeno 30 giorni prima la data di monticazione. Per quanto riguarda invece il controllo della BVD/MD i bovini sono sottoposti, con esito negativo nei trenta giorni precedenti la monticazione, al controllo virologico per la ricerca del virus BVD/MD. Ai fini della profilassi della brucellosi ovi-caprina è consentito l’alpeggio o pascolo casalingo, soltanto agli ovini e caprini provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi. I bovini e ovi-caprini che saranno alpeggiati sulle malghe Baito di Mezzo e Baito di Fondo del Comune di Ala dovranno essere vaccinati in tempo utile contro il carbonchio ematico. I caprini che saranno alpeggiati sulle malghe del Comprensorio Valle di Fassa e dei comuni del Comprensorio del Primiero e Vanoi dovranno essere sottoposti, a spese del proprietario, a un trattamento completo con un prodotto acaricida preventivo da concludersi, almeno, 7 giorni prima della monticazione. Lo stesso trattamento dovrà essere ripetuto negli allevamenti dopo il loro rientro dalla monticazione. I bovini che saranno alpeggiati sulle malghe elencate di seguito dovranno essere vaccinati in tempo utile contro il carbonchio sintomatico: – malghe del Comune di Gri- gno - località Marcesina; – malghe del Comune di Siror (Tognola - Rolle - Doc); – malghe del Comune di Tonadico (Fosse - Venigiotta Vallazza); – malghe del Comune di Moena (Bocche e Boschi); – malghe del Comune di Brentonico (Canelette Campo Mortigola); – malga del Comune di Transacqua (Vaneggia); – malga del Comune di Avio (Tretto); – malga del Comune di Ala (Revoltello). Ai fini della profilassi delle malattie infettive, ed in modo particolare della brucellosi, è raccomandato che ogni allevatore alpeggi i propri animali su un’unica malga e non su più malghe. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari provvederà a raccogliere durante il periodo di monticazione 2002 i nominativi delle malghe che lavorano latte in alpeggio, nonché informazioni sulla quantità media lavorata giornalmente e sulla quantità complessiva lavorata durante il periodo di alpeggio. Queste informazioni dovranno essere contenute nella relazione generale corredata di tutti i dati statistici relativi al bestiame alpeggiato che dovrà essere inviata all’Assessorato alle politiche sociali e alla salute entro il 31 ottobre 2002. TERRA TRENTINA sono alpeggiati, per quanto possibile, con bovini aventi lo stesso stato sanitario. In particolare le malghe dei comuni di Cloz, Revò e Brez catastalmente sul territorio della provincia di Bolzano alpeggiano bovini che provengono esclusivamente da allevamenti dichiarati indenni da IBR/IPV secondo la normativa vigente in provincia di Bolzano, vale a dire tutti gli animali dell’allevamento, al di sopra dei sei mesi di età, devono aver reagito negativamente a due prove sierologiche effettuate a distanza di un mese l’una dall’altra. Sulle malghe della provincia di Trento non possono essere alpeggiati bovini provenienti da allevamenti censiti sul territorio provinciale che non siano stati sottoposti a controllo con esito negativo per BVD/ MD. È inoltre vietato l’alpeggio di bovini della provincia di Trento con bovini provenienti da altre province, ad eccezione della provincia di Bolzano. Deroghe motivate potranno essere concesse dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari a seguito di regolare domanda da parte degli interessati. Comunque, gli animali, oltre che provenire da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, ufficialmente indenni da brucellosi ed indenni da leucosi bovina enzootica devono presentare un esame sierologico negativo da non più di 30 giorni al momento della monticazione nei confronti della brucellosi, leucosi bovina enzootica; per quanto riguarda la rinotracheite infettiva (IBR) i bovini dovranno essere sierologicamente negativi nei 30 giorni precedenti la monticazione o in alternativa dovranno essere sottoposti a vaccinazione di base con richiamo nei confronti della malattia utilizzando vaccini 7