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Nuove direttive per la salute del bestiame

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Nuove direttive per la salute del bestiame
LEGGI/PROVVEDIMENTI
Approvate dalla giunta provinciale di Trento su proposta
dell’assessore alla sanità Mario Magnani
n
NUOVE DIRETTIVE
PER LA SALUTE
DEL BESTIAME
di GIAMPAOLO PEDROTTI
er garantire il massimo
della sicurezza contro
malattie infettive dei
bovini la Provincia autonoma di Trento ha disposto
particolari direttive. Le disposizioni sono contenute nella
delibera firmata dall’assessore
Mario Magnani ed approvata
dalla Giunta provinciale.
In particolare, già dal ‘99 la
Provincia di Trento, oltre ai
piani di profilassi obbligatoria
previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, ha avviato
un piano contro la rinotracheite infettiva dei bovini (IBR) e
– dall’anno successivo – anche
nei confronti della diarrea virale dei bovini (BVD). Analoga attenzione viene posta nei
confronti di altre malattie come
la vulvovaginite pustolosa infettiva (IPV) e la stessa rogna
sarcoptica: quest’ultima colpisce i camosci, ma l’acaro responsabile può vivere anche
sulla capra domestica, fattore
che contribuisce alla diffusione dell’infestazione.
Considerato che negli ultimi anni imprenditori extraprovinciali chiedono ai comuni
della provincia di Trento, in
misura sempre maggiore, l’affitto di pascoli e malghe e che
quindi è necessario provvedere adeguate misure di profilassi diretta al fine di non com-
TERRA TRENTINA
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La delibera di giunta riguarda in particolare disposizioni ed obblighi da rispettare da parte degli allevatori
che mandano bestiame in malga e dei gestori degli alpeggi
promettere lo status sanitario
degli allevamenti trentini a seguito del trasferimento sui pascoli trentini, la Giunta ha disposto una serie di direttive
che dovranno essere adottate
dall’Azienda provinciale per i
servizi sanitari.
Ma ecco cosa prevedono in
dettaglio le direttive per la disciplina della monticazione e
demonticazione del bestiame
in provincia di Trento.
Anzitutto lo spostamento
del bestiame bovino, bufalino,
ovino, caprino e suino per la
monticazione e la demonticazione anche quest’anno è effettuato in conformità alle disposizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Veterinaria
che impongono l’identificazione e la registrazione prima
della partenza di tutti gli animali destinati all’alpeggio o
pascolo vagante.
Per quanto riguarda le garanzie sanitarie di origine del
bestiame bovino alpeggiato,
sono osservate le direttive predisposte dalla Giunta provinciale in materia di profilassi
della tubercolosi e brucellosi
bovina e leucosi bovina enzo-
otica. In altri termini gli animali devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, ufficialmente indenni da brucellosi ed indenni da leucosi bovina enzootica.
Per quanto riguarda la profilassi della rinotracheite infettiva (IBR) possono essere alpeggiati i bovini negativi, bovini vaccinati con vaccini deleti inattivati sierologicamente
negativi alla glicoproteina E,
bovini positivi sottoposti a vaccinazione con vaccini deleti nei
trenta giorni precedenti la
monticazione.
Relativamente alla profilassi della diarrea virale dei bovini (BVD) possono essere alpeggiati i bovini di età compresa fra i due mesi ed i due
anni con esito negativo al test
per la ricerca dell’antigene (virus).
Inoltre, gli allevamenti bovini che sono sottoposti al piano di controllo della rinotracheite infettiva (IBR) e della
vulvovaginite pustolosa infettiva (IPV) e che non hanno
presentato casi di positività al
primo controllo sierologico
LEGGI/PROVVEDIMENTI
deleti almeno 30 giorni prima
la data di monticazione.
Per quanto riguarda invece
il controllo della BVD/MD i
bovini sono sottoposti, con
esito negativo nei trenta giorni precedenti la monticazione,
al controllo virologico per la
ricerca del virus BVD/MD.
Ai fini della profilassi della
brucellosi ovi-caprina è consentito l’alpeggio o pascolo
casalingo, soltanto agli ovini e
caprini provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da
brucellosi.
I bovini e ovi-caprini che
saranno alpeggiati sulle malghe Baito di Mezzo e Baito di
Fondo del Comune di Ala dovranno essere vaccinati in tempo utile contro il carbonchio
ematico.
I caprini che saranno alpeggiati sulle malghe del Comprensorio Valle di Fassa e dei
comuni del Comprensorio del
Primiero e Vanoi dovranno
essere sottoposti, a spese del
proprietario, a un trattamento
completo con un prodotto acaricida preventivo da concludersi, almeno, 7 giorni prima
della monticazione.
Lo stesso trattamento dovrà
essere ripetuto negli allevamenti dopo il loro rientro dalla monticazione.
I bovini che saranno alpeggiati sulle malghe elencate di
seguito dovranno essere vaccinati in tempo utile contro il
carbonchio sintomatico:
– malghe del Comune di Gri-
gno - località Marcesina;
– malghe del Comune di Siror (Tognola - Rolle - Doc);
– malghe del Comune di Tonadico (Fosse - Venigiotta Vallazza);
– malghe del Comune di Moena (Bocche e Boschi);
– malghe del Comune di
Brentonico (Canelette Campo Mortigola);
– malga del Comune di Transacqua (Vaneggia);
– malga del Comune di Avio
(Tretto);
– malga del Comune di Ala
(Revoltello).
Ai fini della profilassi delle
malattie infettive, ed in modo
particolare della brucellosi, è
raccomandato che ogni allevatore alpeggi i propri animali su
un’unica malga e non su più
malghe.
L’Azienda provinciale per
i servizi sanitari provvederà
a raccogliere durante il periodo di monticazione 2002 i
nominativi delle malghe che
lavorano latte in alpeggio,
nonché informazioni sulla
quantità media lavorata giornalmente e sulla quantità
complessiva lavorata durante il periodo di alpeggio.
Queste informazioni dovranno essere contenute nella relazione generale corredata di
tutti i dati statistici relativi al
bestiame alpeggiato che dovrà essere inviata all’Assessorato alle politiche sociali e
alla salute entro il 31 ottobre
2002.
TERRA TRENTINA
sono alpeggiati, per quanto
possibile, con bovini aventi lo
stesso stato sanitario.
In particolare le malghe dei
comuni di Cloz, Revò e Brez
catastalmente sul territorio della provincia di Bolzano alpeggiano bovini che provengono
esclusivamente da allevamenti dichiarati indenni da IBR/IPV
secondo la normativa vigente
in provincia di Bolzano, vale
a dire tutti gli animali dell’allevamento, al di sopra dei sei
mesi di età, devono aver reagito negativamente a due prove sierologiche effettuate a distanza di un mese l’una dall’altra.
Sulle malghe della provincia di Trento non possono essere alpeggiati bovini provenienti da allevamenti censiti sul
territorio provinciale che non
siano stati sottoposti a controllo con esito negativo per BVD/
MD.
È inoltre vietato l’alpeggio
di bovini della provincia di
Trento con bovini provenienti
da altre province, ad eccezione della provincia di Bolzano.
Deroghe motivate potranno
essere concesse dall’Azienda
provinciale per i servizi sanitari a seguito di regolare domanda da parte degli interessati. Comunque, gli animali,
oltre che provenire da allevamenti ufficialmente indenni da
tubercolosi, ufficialmente indenni da brucellosi ed indenni da leucosi bovina enzootica devono presentare un esame sierologico negativo da
non più di 30 giorni al momento della monticazione nei confronti della brucellosi, leucosi
bovina enzootica; per quanto
riguarda la rinotracheite infettiva (IBR) i bovini dovranno
essere sierologicamente negativi nei 30 giorni precedenti la
monticazione o in alternativa
dovranno essere sottoposti a
vaccinazione di base con richiamo nei confronti della
malattia utilizzando vaccini
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