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Giurisprudenza sulla Cassa integrazione guadagni

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Giurisprudenza sulla Cassa integrazione guadagni
GIURISPRUDENZA SULLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 18 febbraio 2011
Numero: n. 4053
Parti: FIAT Group Automobiles s.p.a. C. S.V.
Fonti: Diritto & Giustizia 2011 (nota di: PAPALEO)
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
Per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, la l. n. 223/91, art. 1, e. 7, prescrive che il
datore di lavoro comunichi alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da
sospendere, in relazione a quanto previsto dall'art. 5 l. n. 164/75. Tale disposizione tutela, nella
gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle organizzazioni
sindacali, anche dopo l'entrata in vigore della disciplina del d.P.R. n. 218/00, atteso che tale
disciplina non incide con effetto abrogativo o modificativo sulle suddette disposizioni ma è volta
unicamente a diversamente regolamentare il procedimento amministrativo, di rilevanza pubblica, di
concessione di integrazione salariale (alla luce di tale principio, la Corte ha ritenuto corretto
l'assunto del giudice di merito secondo cui - pur dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 218 del 2000 la comunicazione che il datore, ai sensi dell'art. 5 l. n. 164 del 1975, è tenuto a dare alle
rappresentanze sindacali aziendali debba contenere l'indicazione dei criteri di individuazione dei
lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione, i quali solo successivamente dovranno
costituire oggetto del successivo esame congiunto).
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 13 dicembre 2010
Numero: n. 25139
Parti: Soc. Fiat Group Automobiles C. Velli
Fonti: Red. Giust. civ. Mass. 2010, 12
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
Lavoro subordinato (rapporto di) - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni - Sospensione
dal lavoro - Illegittimità - Domanda di risarcimento danni - Prescrizione decennale ordinaria Applicabilità - Fondamento.
In tema di cassa integrazione guadagni, la richiesta del lavoratore di risarcimento danni per
l'illegittima sospensione a seguito di collocamento in C.i.g.s. ha ad oggetto un credito da
inadempimento contrattuale, soggetto all'ordinaria prescrizione decennale.
Autorità: T.A.R. Napoli Campania sez. III
Data: 07 dicembre 2010
Numero: n. 27090
Parti: I. 2000 soc. cons. a r.l. C. Inps - Ist. naz. previd. soc.
Fonti: Red. amm. TAR 2010, 12
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
1
Lavoro subordinato (Rapporto di) - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni - Ordinaria Per il settore dell'edilizia - Casi in cui può essere disposta - Ai sensi dell'art. 1, l. n. 427 del
1975.
L'art. 1, l. 6 agosto 1975 n. 427, recante la disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria
anche per il settore dell'edilizia, ammette il ricorso al beneficio del trattamento nell'ipotesi di
sospensione o di riduzione dell'attività aziendale, per un massimo di 13 settimane lavorative,
collegate all'impossibilità della prosecuzione, neanche provvisoria, delle attività esercitate; il fine è
quello di evitare che situazioni di temporanea inattività, in presenza di particolari eventi, possano
portare all'estinzione dei rapporti lavorativi, ripristinabili ad avvenuto superamento delle condizioni
di difficoltà.
Autorità: Consiglio Stato sez. VI
Data: 22 novembre 2010
Numero: n. 8129
Parti: Fonti: Diritto & Giustizia 2010 (s.m.)
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
La c.d. socializzazione del costo del lavoro interviene in presenza di accadimenti che esulano dalla
sfera di controllo e di prevedibilità dell’imprenditore, sia che essi attengano a fatti naturali
(condizioni stagionali impeditive dell’ordinario andamento dei lavori), sia a fatti umani esterni, che
sfuggono al dominio, secondo l’ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori di impresa,
comprensivi dell’impiego della mano d’opera. Di conseguenza, rientrano ordinariamente nella
seconda tipologia gli eventi oggettivamente imprevedibili ai quali l’imprenditore non può sottrarsi
quali: il caso fortuito, la forza maggiore, il "factum principis", ovvero l’illecito del terzo. Il loro
verificarsi determina, con carattere di non eludibilità, l’interruzione dei lavori con ricaduta sugli
oneri di retribuzione dei lavoratori a tal fine assunti. L’evento interruttivo è, invece, imputabile al
datore di lavoro, ovvero alla committenza nei casi di contratto di appalto, quando esso si riconduce
all’erroneità delle scelte tecniche di sede di progettazione; alla non corretta modulazione ed
impegno delle maestranze in relazione all’ordinaria e prevedibile esecuzione del progetto, ovvero
all’omessa previsione di possibili situazioni impeditive dell’ordinario prosieguo dei lavori. In tale
contesto, l’interruzione del ciclo di lavoro dovuto alla presenza di linee elettriche e telefoniche in
interferenza con il tracciato stradale da realizzare costituisce un fatto prevedibile con l’ordinaria
diligenza sia nella fase di progettazione, che in quella di esecuzione dei lavori. In tal caso non si
versa a fronte di un rischio di impresa per fatti che sfuggono con carattere di non eludibilità al
controllo dell’appaltatore e della stessa committenza.
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 09 novembre 2010
Numero: n. 22760
Parti: Inps C. M.M.D'U.
Fonti: Diritto & Giustizia 2010
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
2
L'incidenza concreta della tredicesima ai fini del calcolo dell'indennità di cassa integrazione
guadagni straordinaria può essere nulla nel caso in cui il massimale mensile fissato dalla legge per
la base di calcolo risulta raggiunto per effetto delle altre voci retributive.
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 09 novembre 2010
Numero: n. 22760
Parti: Inps C. D'Uva
Fonti: Guida al diritto 2010, 49, 55 (s.m.)
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
Le disposizioni in materia di integrazione salariale fanno riferimento a una nozione
onnicomprensiva della retribuzione, in maniera coerente con i principi generali in materia di base di
calcolo retributiva delle prestazioni previdenziali, principi destinati ad assicurare che non si
verifichino discriminazioni tra lavoratori appartenenti a settori produttivi diversi, caratterizzati da
articolazioni eterogenee delle componenti retributive. Inoltre, con riferimento all'introduzione di un
limite massimo mensile dell'importo dell'integrazione salariale, è indubbio che anche le mensilità
aggiuntive concorrano alla determinazione della retribuzione oraria costituente base di calcolo
dell'integrazione salariale, ai fini del rispetto dei massimali mensili. Tuttavia, qualora il massimale
mensile venga raggiunto per effetto del calcolo delle altre voci retributive, l'incidenza della
tredicesima è esclusa.
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 09 novembre 2010
Numero: n. 22760
Parti: Inps C. D'Uva
Fonti: Red. Giust. civ. Mass. 2010, 11
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
Lavoro subordinato (rapporto di) - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni - Trattamento
straordinario - Integrazione salariale - Mensilità aggiuntive (e, in specie, tredicesima
mensilità) - Computo - Inclusione - Condizioni - Limite massimo mensile fissato dalla l. n. 427
del 1980 e successive modificazioni - Art. 44 del d.l. n. 269 del 2003 - Norma di interpretazione
autentica - Portata - Conseguenze.
In tema di trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni previsto dall'articolo unico della
l. n. 427 del 1980, sia nel suo testo originario che in quello parzialmente modificato dall'art. 1 del
d.l. 299 del 1994 (conv., con mod., nella l. n. 451 del 1994), ed anche a prescindere dalla norma
d'interpretazione autentica di cui all'art. 44, comma 6, del d.l. n. 269 del 2003 (conv. nella l. n. 326
del 2003), le mensilità aggiuntive e, in particolare, la tredicesima mensilità, sono computabili nella
retribuzione costituente base di calcolo degli importi dell'integrazione salariale, nell'ambito dei
limiti massimi dell'importo mensile dell'integrazione fissati dal citato articolo unico, dovendosi
escludere una diversa ed ulteriore incidenza delle mensilità aggiuntive sul trattamento di
integrazione salariale; tale computabilità nei limiti precisati è, coerente con l'esigenza di
compensare la riduzione retributiva causata al lavoratore dipendente da sospensioni temporanee del
rapporto di lavoro, attraverso una prestazione previdenziale che si riferisca unitariamente a tutto il
pregiudizio maturato nel periodo di riferimento, ferma la necessità che il trattamento straordinario
3
sia calcolato su base settimanale e che il massimale sia rapportato all'integrazione dovuta per le ore
non lavorate nel mese.
Autorità: T.A.R. Napoli Campania sez. III
Data: 30 giugno 2010
Numero: n. 16505
Parti: Soc. servizi terziari C. Min. lav.
Fonti: D.L. Riv. critica dir. lav. 2010, 3, 803
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
È incompatibile con la concessione della cassa integrazione in deroga ai sensi della l. 9 aprile 2009
n. 33 l'assunzione da parte dell'azienda richiedente, nel periodo immediatamente precedente la
domanda, di personale con contratto di lavoro di lavoro intermittente ex art. 33 d.lg. 10 settembre
2003 n. 276.
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 14 giugno 2010
Numero: n. 14196
Parti: Palumbo C. Inps
Fonti: Guida al diritto 2010, 29, 65 (s.m.)
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
La decadenza dal diritto alle integrazioni salariali risulta comminata per l'omissione, da parte dei
lavoratori beneficiari del trattamento, della comunicazione preventiva - rispetto allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, in funzione dello scopo di consentire all'Inps la verifica circa la
compatibilità dell'attività - da svolgere - con il perdurare del rapporto di lavoro, presupposto delle
stesse integrazioni salariali.
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 10 maggio 2010
Numero: n. 11254
Parti: Siemens s.p.a. C. R.B.
Fonti: Diritto & Giustizia 2010, D.L. Riv. critica dir. lav. 2010, 3, 795 (s.m.) (nota di: IURLANO)
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
In tema di cassa integrazione guadagni, la mancata comunicazione alle organizzazioni sindacali
delle ragioni che impediscono di ricorrere al meccanismo della rotazione dei lavoratori comporta
l'illegittimità del provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa, con la conseguenza che i
lavoratori interessati possono agire in giudizio per ottenere il pagamento della retribuzione piena e
non integrata. L'inosservanza della suddetta garanzia procedimentale, infatti, implicando la mancata
attuazione del principio di trasparenza, incide direttamente sullo stesso provvedimento finale di
concessione del benefico.
4
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 10 maggio 2010
Numero: n. 11254
Parti: S. s.p.a. C. B.
Fonti: D.L. Riv. critica dir. lav. 2010, 3, 795 (s.m.) (nota di: IURLANO)
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
La comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale assolutamente
generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei lavoratori interessati alla
sospensione e tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la
selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1 comma
7 l. 23 luglio 1991 n. 223; tale violazione non può ritenersi sanata dall'effettività del confronto con
le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a
conoscenza del contenuto dei dati da trattare (nella fattispecie, il datore di lavoro aveva indicato
nella comunicazione di apertura quali criteri di scelta quelli delle "esigenze tecniche, organizzative
e produttive" e esigenze professionali e funzionali).
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 30 aprile 2010
Numero: n. 10512
Parti: Inps C. Soc. Sartori sud
Fonti: Guida al diritto 2010, 24, 76 (s.m.)
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
In tema di cassa integrazione ordinaria, il datore di lavoro che abbia anticipato ai lavoratori somme
di importo superiore a quelle che è possibile conguagliare con i contributi dovuti all'Inps nel
periodo di riferimento ai sensi dell'art. 12 d.lg.lt. n. 788 del 1945, è tenuto a effettuare la richiesta di
rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori (nell'ammontare eccedente la parte conguagliata
con i contributi) nel termine decadenziale di sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla
scadenza del termine di durata della concessione. La decadenza non è impedita dall'invio del
modello Dm/10 nel quale venga indicato, non già l'importo complessivo delle somme anticipate, ma
solo quello dei contributi da conguagliare, anche se il suddetto Dm/10 contenga un esplicito
riferimento ai provvedimenti autorizzatori dell'intervento della cassa integrazione ordinaria in base
ai quali sono state effettuate le anticipazioni salariali.
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 22 marzo 2010
Numero: n. 6841
Parti: Poste it. C. Morelli
Fonti: Red. Giust. civ. Mass. 2010, 3
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
Lavoro subordinato (rapporto di) - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni - Dipendenti
da porre in cassa integrazione ed in mobilità - Criteri di scelta nel rispetto delle procedure ex
5
art. 4 e 5 l. n. 223 del 1991 - Successiva disapplicazione o modifica - Ammissibilità - Esclusione
- Fondamento.
Il criterio di scelta dei dipendenti da porre in cassa integrazione ed in mobilità, determinato nel
rispetto delle procedure previste dagli art. 4 e 5 l. 23 luglio 1991 n. 223, non può essere
successivamente disapplicato o modificato, travalicando gli ambiti originariamente previsti, non
essendo consentito che in tale spazio temporale l'individuazione dei singoli destinatari dei
provvedimenti datoriali venga lasciata all'iniziativa ed al mero potere discrezionale
dell'imprenditore, in quanto ciò pregiudicherebbe l'interesse dei lavoratori ad una gestione
trasparente ed affidabile della mobilità e della riduzione del personale.
Archivio selezionato: Massime
ESTREMI
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 19 marzo 2010
Numero: n. 6741
Parti: Di Ermenegildo C. Inps
Fonti: Red. Giust. civ. Mass. 2010, 3
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
Lavoro subordinato (rapporto di) - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni - Erogazione
del trattamento di integrazione salariale - Svolgimento di attività lavorativa suscettibile di
produrre reddito - Decadenza - Natura dell'attività lavorativa - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di cassa integrazione guadagni, ai fini della decadenza del diritto al trattamento integrativo
salariale è sufficiente lo svolgimento di una attività lavorativa suscettibile di produrre reddito,
restando irrilevante che si tratti di attività non retributiva o che l'attività sia qualificabile come
autonoma o subordinata, dovendosi ritenere che la ratio dell'art. 3 del d.lg.lt. n. 788 del 1945,
applicabile "ratione temporis", sia quella di evitare l'erogazione del trattamento integrativo in
concomitanza con lo svolgimento di un'attività sostitutiva di quella sospesa.
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 19 marzo 2010
Numero: n. 6741
Parti: Di Ermenegildo C. Inps
Fonti: Giust. civ. Mass. 2010, 3, 404
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
Lavoro subordinato (rapporto di) - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni - Erogazione
del trattamento di integrazione salariale - Svolgimento di attività lavorativa suscettibile di
produrre reddito - Decadenza - Natura dell'attività lavorativa - Irrilevanza - Fondamento
In tema di cassa integrazione guadagni, ai fini della decadenza del diritto al trattamento integrativo
salariale è sufficiente lo svolgimento di una attività lavorativa suscettibile di produrre reddito,
restando irrilevante che si tratti di attività non retributiva o che l'attività sia qualificabile come
autonoma o subordinata, dovendosi ritenere che la ratio dell'art. 3 d.lg.lt. n. 788 del 1945,
6
applicabile "ratione temporis", sia quella di evitare l'erogazione del trattamento integrativo in
concomitanza con lo svolgimento di un'attività sostitutiva di quella sospesa.
CONFORMI E DIFFORMI
(1) In senso sostanzialmente conforme cfr. Cass. 10 marzo 2009 n. 5720.
ESTREMI
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 08 febbraio 2010
Numero: n. 2734
Parti: Soc. G. C. P.G.
Fonti: Diritto & Giustizia 2010
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
L'impresa che ha fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) e non è in grado
di riammettere al lavoro tutti i dipendenti sospesi può procedere alla messa in mobilità del personale
in esubero senza essere vincolata al limite numerico stabilito dall'art. 24 l. n. 223/91: cinque
licenziamenti in centoventi giorni per ciascuna unità produttiva. Pertanto, una procedura di Cigs
seguita dalla mobilità ben può concludersi - come nella specie - con la riassunzione di tutti i
dipendenti sospesi tranne cinque, la ricollocazione di quattro e il licenziamento di un dipendente su
cinque.
Autorità: Corte appello Torino
Data: 18 gennaio 2010
Numero:
Parti: Mannino C. CSL s.p.a.
Fonti: Giur. piemontese 2010, 1, 64
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
Il lavoratore il cui rapporto di lavoro è sospeso con intervento della cassa integrazione guadagni, se
richiamato in servizio, è tenuto a presentarsi al lavoro oppure, in caso di assenza per malattia, a
comunicare e certificare l'assenza ai sensi della disciplina contrattuale applicata al rapporto di
lavoro. Nella fattispecie concreta, il lavoratore sospeso che non si è presentato al lavoro in quanto
ammalato, e non ha, ai sensi dell'art. 19 disc. spec., parte I, c.c.n.l. industria metalmeccanica privata,
né tempestivamente comunicato e certificato il suo stato di malattia né provato il suo giustificato
impedimento, è stato legittimamente licenziato. Il recesso è stato intimato per assenza ingiustificata
oltre 4 giorni consecutivi, in applicazione dell'art. 25 A), lett. f) c.c.n.l. applicato.
Autorità: T.A.R. Palermo Sicilia sez. II
Data: 23 dicembre 2009
Numero: n. 2262
Parti: Soc. F. s.p.a. C. Inps
Fonti: Red. amm. TAR 2009, 12
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
7
Lavoro subordinato (Rapporto di lavoro) - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni Intervento straordinario - Concessione - Riconoscimento del quadro previsionale di ripresa
dell'attività lavorativa - Preclusione - Va esclusa.
In materia di rapporti tra integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, l'emanazione di un decreto
ministeriale concessivo dell'intervento straordinario della i.s. è da valutare in linea generale come
elemento non preclusivo del riconoscimento del quadro previsionale di ripresa dell'attività
lavorativa ai fini della concessione dell'intervento ordinario dell'i.s., con ciò intendendosi che
occorre poi valutare, nel caso concreto, se sussistano, all'atto della domanda, fondati presupposti per
una effettiva ripresa dell'attività produttiva.
Autorità: T.A.R. Lecce Puglia sez. I
Data: 03 dicembre 2009
Numero: n. 2976
Parti: I. s.r.l. C. Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Fonti: Red. amm. TAR 2009, 12
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
Lavoro subordinato (Rapporto di) - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni - Elemento
indispensabile - Verificarsi di situazioni aziendali che, oltre ad assumere carattere di
temporaneità, debbono porre l'imprenditore al cospetto di eventi non connessi a precise
strategie aziendali o al deliberato proposito di porre in essere condotte antigiuridiche Sospensione dell'attività produttiva derivante da condotte dell'imprenditore - Evento
direttamente imputabile all'imprenditore - Che deve ricadere esclusivamente nella sua sfera
giuridica e patrimoniale.
Elemento indispensabile della fattispecie di integrazione salariale ordinaria, di cui all'art. 1, l. 20
maggio 1975 n. 164, è il verificarsi di situazioni aziendali che, oltre ad assumere carattere di
temporaneità, debbono porre l'imprenditore al cospetto di eventi non connessi a precise strategie
aziendali o, anche, al deliberato proposito di porre in essere condotte antigiuridiche. Pertanto, la
sospensione dell'attività produttiva derivante da condotte dell'imprenditore, che possano anche
acquisire rilevanza sotto il profilo della responsabilità penale, costituisce evento che, essendo
direttamente imputabile all'imprenditore, deve ricadere esclusivamente nella sua sfera giuridica e
patrimoniale. Ne consegue che l'imprenditore non può pretendere alcuna forma di intervento esterno
a sostegno del salario dei propri dipendenti, che si risolverebbe in una indebita socializzazione del
costo del lavoro, mancando del tutto il requisito legale della meritevolezza della integrazione
salariale.
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 16 novembre 2009
Numero: n. 24194
Parti: C.A. C. Inps e altro
Fonti: Diritto & Giustizia 2009
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
In materia di integrazione salariale, le posizioni di diritto soggettivo nascenti, a favore dei privati,
dal provvedimento di ammissione dell'impresa alla cassa integrazione guadagni degradano, di
nuovo, a posizioni di interesse legittimo - con conseguente devoluzione delle relative controversie
8
al g.a. - qualora intervengano atti amministrativi di annullamento o di revoca di tale provvedimento,
trattandosi di atti che sono espressione del potere discrezionale esercitato dall'Amministrazione
nell'ambito della tutela dell'interesse pubblico ad essa affidato.
Autorità: Consiglio Stato sez. VI
Data: 08 settembre 2009
Numero: n. 5251
Parti: Soc. V. e V. ist. vigil. C. Min. lav.
Fonti: Foro amm. CDS 2009, 9, 2071 (s.m.)
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
Lavoro subordinato (Rapporto di) - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni Straordinaria - Verifica della sussistenza dei criteri di valutazione - Ai fini dell'ammissione
agli interventi di Cigs - È espressione di discrezionalità tecnica - Sindacabilità in sede
giurisdizionale - Solo in capo di palesi travisamenti in fatto ovvero di valutazioni inattendibili.
In applicazione di generali principi, l'Amministrazione ha il compito di vagliare in concreto la
sussistenza dei criteri di valutazione (nonché la rilevanza ai fini dell'ammissione agli interventi di
Cigs) attraverso un esercizio di discrezionalità tecnica che potrà essere fatta oggetto di censure in
sede giurisdizionale solo in caso di palesi travisamenti in fatto ovvero di valutazioni inattendibili.
(Conferma Tar Abruzzo, Pescara, 6 marzo 2004 n. 242).
Autorità: T.A.R. Potenza Basilicata sez. I
Data: 03 agosto 2009
Numero: n. 485
Parti: O.C. s.n.c. C. Inps ed altro
Fonti: Foro amm. TAR 2009, 7-8, 2267 (s.m.)
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
Lavoro subordinato (rapporto di) - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni - Ammissione
- Condizioni - Previsione della ripresa delle lavorazioni - Va valutata ex ante con giudizio
prognostico, e non già ex post.
Ai fini del riconoscimento dei benefici della Cassa integrazione guadagni, la ragionevole previsione
della ripresa delle lavorazioni dopo il periodo di sospensione costituisce un elemento che deve
essere valutato con giudizio prognostico ex ante, e non già ex post.
Autorità: Consiglio Stato sez. VI
Data: 08 luglio 2009
Numero: n. 4367
Parti: L.D.S. s.r.l. C. Min. lav. e previd. soc.
Fonti: Foro amm. CDS 2009, 7-8, 1785 (s.m.)
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
Lavoro subordinato (Rapporto di) - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni - Procedura e
presupposti per l'erogazione del trattamento successivamente al primo semestre - Art. 2
comma 3, l. n. 223 del 1991.
9
Ai sensi dell'art. 2 comma 3, l. 23 luglio 1991 n. 223, recante le procedure di ammissione al
trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente al primo semestre l'erogazione
del trattamento è autorizzata, su domanda, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per
ulteriori periodi semestrali, subordinatamente all'accertamento sulla regolare attuazione del
programma da parte dell'impresa.
(Conferma Tar Campania, Salerno, 24 dicembre 2002 n. 2387).
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 08 luglio 2009
Numero: n. 15978
Parti: Di Somma C. Inps
Fonti: Red. Giust. civ. Mass. 2009, 9
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
Lavoro subordinato (rapporto di) - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni - Trattamento
di fine rapporto - Quote maturate durante il periodo di cassa integrazione - Insolvenza del
datore di lavoro - Successiva insinuazione al passivo fallimentare per ottenere il pagamento
dal Fondo di garanzia - Effetti in specie interruttivo della prescrizione, in riferimento alla
quota di t.f.r. maturate durante il periodo di cassa integrazione - Esclusione - Fondamento.
In materia di t.f.r., la quota maturata durante il periodo di cassa integrazione, erogata ai sensi della l.
n. 301 del 1979, grava esclusivamente sull'Inps. Ne consegue che, ove sia successivamente
intervenuta l'insolvenza del datore di lavoro, l'insinuazione al passivo fallimentare diretta ad
ottenere dal Fondo di garanzia, costituito presso l'Inps, le quote maturate in costanza di rapporto di
lavoro, non svolge alcun effetto, neppure interruttivo della prescrizione, rispetto al trattamento
maturato nel periodo di cassa integrazione, non potendo invocarsi il carattere unitario del t.f.r.,
giacché questo si compone di due quote distinte, l'una facente capo al datore, che l'Inps si limita ad
accollarsi, e una seconda, che presenta tratti peculiari poiché matura in un periodo in cui non si
svolge attività lavorativa, e fa capo direttamente all'Inps.
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 03 luglio 2009
Numero: n. 15694
Parti: Soc. Selex Sistemi Integrati C. Mallardo
Fonti: Red. Giust. civ. Mass. 2009, 9
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
Lavoro subordinato (rapporto di) - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni Comunicazioni prescritte dall'art. 1, comma 7, l. n. 233 del 1991 - Operatività - Doppio piano
di tutela delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - Violazione delle regole del
procedimento - Conseguenze - Illegittimità del provvedimento amministrativo di
autorizzazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale - Fattispecie.
In tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s., l'art. 1, comma 7, l. n. 223 del 1991, nel
prevedere un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali a carico
del datore di lavoro, opera sul doppio piano di tutela delle prerogative sindacali - violate da
un'inesistente o inesauriente informativa in sede di apertura della procedura - e delle garanzie
individuali, violate dall'esistenza di vizi procedimentali che ridondano nella non corretta
10
individuazione dei lavoratori da porre in cassa integrazione. Ne consegue che la violazione delle
regole del procedimento, a prescindere dall'ottemperanza all'obbligo di comunicazione nei confronti
delle organizzazioni sindacali, incide direttamente sulla legittimità del provvedimento
amministrativo di autorizzazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale (Nella specie,
la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato illegittimo un provvedimento di
messa in c.i.g.s., accogliendo i rilievi mossi da una lavoratrice a sostegno della pretesa risarcitoria
avanzata, per inidoneità dei criteri di selezione adottati - in ispecie quello connesso al rischio di
obsolescenza, quand'anche l'azienda e i rappresentanti delle OO.SS. si fossero dati atto di aver
assolto agli obblighi di legge in materia, con conseguente rispetto delle prerogative sindacali - ad
integrare il requisito della specificità e a consentire il controllo "ex post", evidenziando l'illegittima
condotta datoriale che, giustificata la mancata rotazione con la necessità di effettuare
un'approfondita attività formativa, aveva avviato la lavoratrice ad un corso di formazione che non
aveva affatto arricchito il suo bagaglio preesistente di esperienze professionali).
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 24 giugno 2009
Numero: n. 14847
Parti: Soc. Amir C. Inps ed altro
Fonti: Giust. civ. Mass. 2009, 6, 975
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
Lavoro subordinato (rapporto di) - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni - Contributi Società per azioni a prevalente capitale pubblico aventi ad oggetto l'esercizio di attività
industriali - Esonero dal pagamento art. 3 del d.lg.C.p.S. n. 869 del 1947, come sostituito
dall'art. 4, comma 1, della legge n. 270 del 1988 - Esclusione - Fondamento
In materia di cassa integrazione guadagni, le società per azioni a prevalente capitale pubblico aventi
ad oggetto l'esercizio di attività industriali sono tenute al pagamento dei relativi contributi, non
potendo trovare applicazione l'esonero previsto dall'art. 3 d.lg.C.p.S. 12 agosto 1947 n. 869, come
sostituito dall'art. 4, comma 1, l. 12 luglio 1988 n. 270, in quanto l'art. 23 l. 8 giugno 1990 n. 142
(applicabile "ratione temporis") non ricomprende le società a capitale misto tra gli organismi aventi
natura strumentale dell'ente locale per il perseguimento delle finalità pubbliche, dovendosi
escludere, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema
societario, che la mera partecipazione maggioritaria da parte dell'ente titolare sia idonea a
determinare la natura dell'organismo attraverso cui la gestione del servizio pubblico viene attuata.
CONFORMI E DIFFORMI
(1) Non si rinvengono precedenti in termini.
Autorità: T.A.R. Pescara Abruzzo sez. I
Data: 20 giugno 2009
Numero: n. 440
Parti: I. C. Inps
Fonti: Foro amm. TAR 2009, 6, 1819 (s.m.)
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
Lavoro (rapporto di) - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni - Diniego di ammissione Motivazione - Riferimento alle vicende successivamente intervenute - Illegittimità.
11
Ai fini dell'esame della domanda di ammissione di un'impresa alla cassa integrazione
l'Amministrazione deve svolgere un giudizio prognostico sulla capacità dell'impresa di continuare
l'attività al termine della contrazione del lavoro, prendendo in considerazione tutti gli elementi
rilevanti ed utili ai fini di una valutazione esaustiva; ciò implica l'imprescindibile necessità che il
provvedimento di diniego delle prestazioni contenga una congrua motivazione, che menzioni gli
elementi di fatto presi in considerazione e le ragioni del convincimento in ordine all'improbabile
ripresa della attività, senza tener conto, essendo un giudizio prognostico, delle vicende
successivamente intervenute.
NOTE GIURISPRUDENZIALI
(1) Cons. St., sez. VI, 23 gennaio 2007 n. 229, in questa Rivista C.d.S., 2007, 174.
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 09 giugno 2009
Numero: n. 13240
Parti: Fiat Auto C. Cobas Sindt Intercategoriale Comitati
Fonti: Giust. civ. Mass. 2009, 6, 886
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
Lavoro subordinato (rapporto di) - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni Procedimento per la concessione della c.i.g.s. - Disciplina regolamentare (d.P.R. n. 218 del
2000) e legislativa (legge n. 223 del 1991) - Incompatibilità - Esclusione - Fondamento Spostamento dell'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal
momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione
salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto - Esclusione
In tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s. deve escludersi qualsiasi incompatibilità
tra la normativa regolamentare introdotta con il d.P.R. 10 giugno 2000 n. 218 e le disposizioni della
l. 23 luglio 1991 n. 223: la disciplina regolamentare, che si limita ad imporre all'imprenditore che
intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva
comunicazione alle r.s.u. e, solo in mancanza di esse, alle organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative, nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione, né detta alcuna disciplina in
ordine ai criteri di scelta e, pertanto, non ha in alcun modo inciso sugli obblighi di rilevanza
collettiva di cui all'art. 1, commi settimo ed ottavo, della legge n. 223 citata, la cui modifica avrebbe
d'altronde ecceduto i limiti della delega prevista dall'art. 20 l. 15 marzo 1997 n. 59. Né la normativa
regolamentare ha spostato l'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal
momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a
quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto, atteso che, così opinando, il contenuto
della norma di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 218 cit. sarebbe del tutto estraneo all' esigenza di
semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo
l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale con la compressione dei diritti di informazione
spettanti al sindacato, dando luogo ad un sistema di consultazione sindacale palesemente
inadeguato.
CONFORMI E DIFFORMI
(1-5) Non si rinvengono precedenti in termini.
SENTENZE CONFORMI
Cassazione civile sez. lav. 01 luglio 2009 n. 15393
Soc. Fiat Auto c. Fed. Impiegati Operai Metallurgici Fiom
Giust. civ. Mass. 2009, fasc 7-8 pag. 1015
12
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 09 giugno 2009
Numero: n. 13240
Parti: Fiat Auto C. Cobas Sindt Intercategoriale Comitati
Fonti: Giust. civ. Mass. 2009, 6, 886
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
Lavoro subordinato (rapporto di) - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni Comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale - Assoluta
genericità - Conseguenze - Illegittimità della sospensione dei lavoratori - Sanatoria in
conseguenza dell'effettività del confronto tra organizzazioni sindacali e datore di lavoro Esclusione - Fattispecie
In tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s., la comunicazione di apertura della
procedura di trattamento di integrazione salariale assolutamente generica in ordine ai criteri in base
ai quali pervenire all' individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione - nella specie,
individuati nelle «esigenze tecniche, organizzative e produttive» e nelle «esigenze professionali e
funzionali» - tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la
selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, comma
7, l. 23 luglio 1991 n. 223, e tale violazione non può ritenersi sanata dall'effettività del confronto
con le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere
a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare. (Nella specie, la S.C., enunciando
l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'irrilevanza di capitoli
di prova, intesi a dimostrare la conoscenza, da parte delle associazioni sindacali, nel corso dei
numerosi incontri avuti con la parte datoriale, del piano di ristrutturazione e dei criteri di scelta dei
lavoratori, e la loro disponibilità ad esaminare meccanismi di rotazione).
CONFORMI E DIFFORMI
(1-5) Non si rinvengono precedenti in termini.
Autorità: T.A.R. Reggio Calabria Calabria sez. I
Data: 20 maggio 2009
Numero: n. 336
Parti: F. C. Min. del lav. e previd. soc.
Fonti: Foro amm. TAR 2009, 5, 1589 (s.m.)
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
Lavoro subordinato (Rapporto di) - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni Controversia relativa al diritto di un dipendente a goderne - Senza che sia in discussione la
valutazione discrezionale dell'amministrazione in ordine all'ammissione dell'azienda alla
CIGS - Giurisdizione del G.A. - Va esclusa.
Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo laddove non sia in discussione la
valutazione discrezionale dell'amministrazione in ordine all'ammissione dell'azienda alla CIGS, ma
il diritto di un dipendente della stessa a goderne, avuto riguardo alle condizioni che la legge impone,
id est, al comprovato impegno del lavoratore nei progetti di lavoro socialmente utili.
13
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 04 maggio 2009
Numero: n. 10236
Parti: Soc. Finmeccanica C. Rustici ed altro
Fonti: Giust. civ. Mass. 2009, 5, 714
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
Lavoro subordinato (rapporto di) - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni - Sospensione
dal lavoro per collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria - Mancata
comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di individuazione dei lavoratori Illegittimità - Conseguenze - Azione dei lavoratori per il ripristino del rapporto ed il
pagamento della retribuzione piena - Deduzione in via incidentale dell'illegittimità della
sospensione - Ammissibilità - Accordi sindacali sopravvenuti - Incidenza sul diritto dei
lavoratori - Esclusione
In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza
di personale, ove il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa sia illegittimo in quanto il
datore di lavoro abbia omesso di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame
congiunto, gli specifici criteri di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi (in base
all'art. 1, comma 7, l. 23 luglio 1991 n. 223), tale illegittimità può essere fatta valere direttamente
dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il ripristino del
rapporto ed il pagamento della retribuzione piena e non integrata, restando tale diritto insensibile
alle vicende interessanti il piano delle relazioni sindacali e gli eventuali accordi intervenuti in quella
sede.
CONFORMI E DIFFORMI
(1) In senso conforme cfr.: Cass. 11 dicembre 2002 n. 15846; Cass. 1 maggio 2000 n. 302.
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 04 maggio 2009
Numero: n. 10236
Parti: Soc. Finmeccanica C. Rustici ed altro
Fonti: Giust. civ. Mass. 2009, 5, 714
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
Lavoro subordinato (rapporto di) - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni - Lavoratore
sospeso - Azione risarcitoria conseguente ad illegittima sospensione del rapporto - Natura Domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale - Sussistenza - Conseguenze
in tema di cumulo di interessi e rivalutazione sulle somme spettanti - Applicabilità dell'art.
429 c.p.c. - Sussistenza - Fondamento
La domanda con cui il lavoratore sospeso, allegando l'illegittimità della sospensione per
collocamento in cassa integrazione, chieda, quale ristoro per aver subito l'illegittima sospensione
del rapporto, la differenza tra la retribuzione ed il trattamento di integrazione salariale, ha natura di
domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, onde alle somme spettanti al
lavoratore si applica il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, in base all'art. 429,
comma 3, c.p.c. (che si applica a tutti i crediti del lavoratore, anche se di natura risarcitoria),
restando esclusa l'applicabilità dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724 (dichiarato
14
costituzionalmente illegittimo dalla Corte cost. con sentenza n. 459 del 2000, ove riferito ai rapporti
di lavoro privati), il quale, comunque, riguarda l'inadempimento di obbligazioni pecuniarie e non
anche di quelle risarcitorie.
CONFORMI E DIFFORMI
(2-3) Non si rinvengono precedenti in termini.
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 04 maggio 2009
Numero: n. 10236
Parti: Soc. Finmeccanica C. Rustici ed altro
Fonti: Giust. civ. Mass. 2009, 5, 714
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
Lavoro subordinato (rapporto di) - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni Provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa illegittimo - Conseguenze - Mora
credendi del datore - Sussistenza - Onere del lavoratore di offrire la prestazione - Esclusione
In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza
di personale, ove il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa sia illegittimo, è questo
stesso atto negoziale unilaterale, con il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la
mora credendi del datore di lavoro; ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad offrire la propria
prestazione ed il datore medesimo è tenuto a sopportare il rischio dell'estinzione dell'obbligo di
esecuzione della prestazione.
CONFORMI E DIFFORMI
(2-3) Non si rinvengono precedenti in termini.
Autorità: Cassazione civile sez. lav.  GIA PRESENTE NELLA RELAZIONE
Data: 15 aprile 2009
Numero: n. 8919
Parti: Inps C. D.L.
Fonti: Diritto & Giustizia 2009, Dir. relaz. ind. 2009, 2, 416 (s.m.) (nota di: CARMINATI)
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
Con riferimento alla disciplina di cui all'articolo unico della l. n. 427/80, sia nel suo testo originario
che in quello parzialmente modificato dall'art. 1 del d.l. n. 299/94, conv. con modificazioni dalla l.
n. 451/94, le mensilità aggiuntive e in particolare la tredicesima mensilità sono computabili nella
retribuzione costituente base di calcolo degli importi della integrazione salariale, nell'ambito dei
limiti massimi dell'importo mensile della integrazione fissati dal citato articolo unico e successive
modificazioni, ed è conseguentemente esclusa una diversa e ulteriore incidenza delle mensilità
aggiuntive sul trattamento di integrazione salariale. Ne consegue l'irrilevanza della questione di
costituzionalità in riferimento all'art. 117, comma 1, cost. e all'art. 6, paragr. 1, della convenzione
europea dei diritti dell'uomo, della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 44, comma 6, del
d.l. n. 269/2003, nel testo di cui alla legge di conversione a 326/2003
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 15 aprile 2009
15
Numero: n. 8918
Parti: Inps C. R.
Fonti: Diritto & Giustizia 2009, D.L. Riv. critica dir. lav. 2009, 2, 549 (s.m.), Giust.
civ. 2010, 9, 1993
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
Lavoro subordinato (rapporto di) - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni - Trattamento
straordinario - Integrazione salariale - Mensilità aggiuntive (e, in specie, tredicesima
mensilità) - Computo - Inclusione - Condizioni - Limite massimo mensile fissato dalla l. n. 427
del 1980 e successive modificazioni - Art. 44 d.l. n. 269 del 2003 - Norma di interpretazione
autentica - Questione di legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica in
riferimento all'art. 117, comma 1, cost., in relazione all'art. 6 Cedu - Irrilevanza.
Con riferimento al trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni previsto dall'art. unico l.
13 agosto 1980 n. 427, sia nel suo testo originario che in quello parzialmente modificato dall'art. 1
d.l. 16 maggio 1994 n. 299, conv., con mod., nella l. 19 luglio 1994 n. 451, le mensilità aggiuntive
e, in particolare, la tredicesima mensilità, sono computabili nella retribuzione costituente base di
calcolo degli importi dell'integrazione salariale, nell'ambito dei limiti massimi dell'importo mensile
dell'integrazione fissati dal citato articolo unico e successive modificazioni, dovendosi escludere
una diversa ed ulteriore incidenza delle mensilità aggiuntive sul trattamento di integrazione
salariale. È conseguentemente irrilevante la questione di costituzionalità, sollevata in riferimento
all'art. 117, comma 1, cost., e all'art. 6, § 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
( Cedu ), della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 44, comma 6, d.l. 30 settembre 2003
n. 269, conv. nella l. 24 novembre 2003 n. 326, la cui eventuale declaratoria di incostituzionalità
non influirebbe sulla interpretazione delle norme che trovano applicazione ai fini della decisione
della controversia.
( Cassa App. Napoli 3 ottobre 2005 n. 5164 ).
NOTE GIURISPRUDENZIALI
(1) Nello stesso senso, Cass. 23 marzo 2009 n. 6962. Secondo Cass. 24 aprile 2004 n. 7870, con
riferimento al trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni, nel calcolo dell'integrazione
salariale spettante ai lavoratori sospesi dal lavoro per un massimo di dodici mensilità, ex art. unico l.
13 agosto 1980, n. 427, i ratei delle tredicesime mensilità annuali sono computati nei limiti dei
massimali ivi previsti, in base all'art. 44, comma 6, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24
novembre 2003 n. 326, che ha efficacia retroattiva; rispetto a tale norma devono ritenersi
manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale, atteso che il carattere retroattivo non
è in contrasto con il principio di ragionevolezza e con altri interessi costituzionalmente protetti; che
il carattere interpretativo non viola la funzione giurisdizionale, non avendo il legislatore inciso sulla
potestas iudicandi ; che la norma non determina disparità di trattamento rispetto a chi abbia ottenuto
miglior trattamento per effetto di precedenti giudicati e in relazione ai diversi tetti previsti,
collegandosi questi ultimi a diverse retribuzioni di riferimento. In precedenza, altresì, Cass. 22
maggio 2000 n. 6665, secondo la quale nei casi di trattamento straordinario di cassa integrazione
guadagni, nel calcolo dell'integrazione salariale spettante ai lavoratori sospesi dal lavoro, ex art.
unico l. n. 427, cit., vanno computati anche quegli emolumenti che, pur facendo parte della
retribuzione complessiva, non corrispondano a specifici periodi lavorati, quali le tredicesime
mensilità annuali, tanto più che il credito avente ad oggetto l'integrazione ha natura previdenziale o
anche di garanzia del salario, sicché l'interpretazione della suddetta disposizione non può discostarsi
dai dettati degli art. 36 e 38 cost.
In dottrina, utili riferimenti in POZZI, Gratifica natalizia e tredicesima mensilità , in Not. lav. prev. ,
2002, 2563.
16
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 08 aprile 2009
Numero: n. 8521
Parti: Inps C. Tortola
Fonti: Guida al diritto 2009, 23, 74 (s.m.)
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
Con riferimento alla disciplina di cui all'art. unico della l. 427/1980, sia nel suo testo originario che
in quello parzialmente modificato dall'art. 1 d.l. 299/1994, conv. con modificazioni con l. 451/1994,
le mensilità aggiuntive e in particolare la tredicesima mensilità sono computabili nella retribuzione
costituente base di calcolo degli importi della integrazione salariale, nell'ambito dei limiti massimi
dell'importo mensile della integrazione fissati dal citato art. unico e successive modificazioni, ed è
conseguentemente esclusa una diversa e ulteriore incidenza delle mensilità aggiuntive sul
trattamento di integrazione salariale. Ne consegue l'irrilevanza della questione di costituzionalità in
riferimento al comma 1 dell'art. 117 cost. e al paragrafo 1 dell'art. 6 della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo, della norma di interpretazione autentica di cui al comma 6 dell'art. 44 d.l.
269/2003, nel testo di cui alla legge di conversione 326/2003.
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 06 aprile 2009
Numero: n. 8205 GIA PRESENTE NELLA RELAZIONE
Parti: Inps C. L.R.
Fonti: Dir. relaz. ind. 2009, 2, 416 (s.m.) (nota di: CARMINATI)
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
Alla stregua della norma interpretativa di cui all'art. 44, comma 6 d.l. n. 269/2003 conv. in l. n.
326/2003, llindennità di Cigs spetta per sole 12 mensilità, tuttavia ciascuna di esse è comprensiva
dei ratei di mensilità aggiuntive, purché il totale non superi i massimali prefissati.
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 27 marzo 2009
Numero: n. 7524
Parti: Soc. A. Energia C. G.
Fonti: Giust. civ. Mass. 2009, 3, 537
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
Lavoro subordinato (rapporto di) - Sospensione del rapporto - Illegittima sospensione del
rapporto per collocamento in cassa integrazione guadagni - Rifiuto del datore di lavoro di
accettare la prestazione - Mora credendi - Conseguenze - Sopportazione del rischio
dell'estinzione dell'obbligo di eseguire la prestazione
In presenza di situazioni di permanenza giuridica del rapporto di lavoro, privo tuttavia di
funzionalità di fatto, l'onere del lavoratore di offrire la prestazione presuppone necessariamente che
non sia configurabile mora credendi del datore di lavoro come avviene, ad esempio, alla scadenza di
17
un termine apposto invalidamente al contratto, siccome l'adempimento è appunto necessario per
determinare la mora; nel caso, invece, del provvedimento del datore di lavoro (negozio giuridico
unilaterale), come la sospensione del rapporto per collocamento in cassa integrazione guadagni, non
conforme a legge, è questo atto, con il rifiuto di accettare la prestazione, che lo costituisce in mora,
con la conseguenza che deve sopportare il rischio dell'estinzione dell'obbligo di eseguire la
prestazione.
CONFORMI E DIFFORMI
(2) Nel senso che ove la richiesta di intervento della cassa integrazione non sia accolta il datore di
lavoro si trova in mora credendi rispetto ad una sospensione unilateralmente da lui disposta, in
difetto del relativo potere, cfr. Cass. 18 maggio 1995 n. 6485.
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 23 marzo 2009
Numero: n. 6962
Parti: Inps C. D'Ippolito
Fonti: Giust. civ. Mass. 2009, 3, 505
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
Lavoro subordinato (rapporto di) - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni - Trattamento
straordinario - Integrazione salariale - Mensilità aggiuntive (e, in specie, tredicesima
mensilità) - Computo - Inclusione - Condizioni - Limite massimo mensile fissato dalla legge n.
427 del 1980 e successive modificazioni - Art. 44 del d.l. n. 269 del 2003 - Norma di
interpretazione autentica - Questione di legittimità costituzionale della norma di
interpretazione autentica in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6
Cedu - Irrilevanza
Con riferimento al trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni previsto dall'articolo
unico della l. 13 agosto 1980 n. 427, sia nel suo testo originario che in quello parzialmente
modificato dall'art. 1 d.l. 16 maggio 1994 n. 299, convertito, con modificazioni, nella l. 19 luglio
1994 n. 451, le mensilità aggiuntive e, in particolare, la tredicesima mensilità, sono computabili
nella retribuzione costituente base di calcolo degli importi dell'integrazione salariale, nell'ambito dei
limiti massimi dell'importo mensile dell'integrazione fissati dal citato articolo unico e successive
modificazioni, dovendosi escludere una diversa ed ulteriore incidenza delle mensilità aggiuntive sul
trattamento di integrazione salariale. È conseguentemente irrilevante la questione di costituzionalità,
sollevata in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost., e all'art. 6, paragr. 1, della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo (Cedu), della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 44,
comma 6, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella l. 24 novembre 2003 n. 326, la cui
eventuale declaratoria di incostituzionalità non influirebbe sulla interpretazione delle norme che
trovano applicazione ai fini della decisione della controversia.
CONFORMI E DIFFORMI
(1) In senso conforme, per quanto riguarda la tredicesima mensilità, cfr. Cass. 24 aprile 2004 n.
7870.
SENTENZE CONFORMI
Cassazione civile sez. lav. 15 aprile 2009 n. 8918
Inps c. Rossi
Giust. civ. Mass. 2009, fasc 4 pag. 624
18
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 13 marzo 2009
Numero: n. 6225
Parti: Benaldi C. Soc. Edilsider
Fonti: Guida al diritto 2009, 17, 52 (s.m.)
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
Poiché il provvedimento di ammissione alla cassa integrazione guadagni ha efficacia costitutiva del
rapporto previdenziale e derogatoria alla disciplina del rapporto di lavoro, in caso di successivo
provvedimento che, respingendo la domanda di rinnovo e prosecuzione del beneficio, dispone la
cessazione dello stesso a partire da una determinata data, il datore di lavoro è esonerato dagli
obblighi retributivi per il periodo compreso tra la cessazione del beneficio e il provvedimento di
diniego ove vi sia stata una sospensione del rapporto di lavoro non addebitabile a colpa del datore di
lavoro e sia mancata l'offerta da parte dei lavoratori di riprendere il proprio lavoro con la messa a
disposizione delle proprie energie.
CONFORMI E DIFFORMI
(1) In senso conforme cfr. Cass. 19 dicembre 1998 n. 12735.
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 10 marzo 2009
Numero: n. 5720
Parti: Inps C. Di Canio
Fonti: Giust. civ. Mass. 2009, 3, 419
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
Lavoro subordinato (rapporto di) - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni - Erogazione
del trattamento di integrazione salariale - Incompatibilità con qualunque attività lavorativa
suscettibile di produrre reddito - Fattispecie
In tema di trattamento di cassa integrazione guadagni, dalla ratio dell'art. 8, commi 4 e 5, d.l. 21
marzo 1988 n. 86, convertito, con modificazioni, nella l. 20 maggio 1988 n. 160, si desume
l'incompatibilità del trattamento di integrazione salariale con qualunque attività lavorativa
suscettibile di produrre reddito per chi la svolge, anche se in concreto non ne risulti l'effettivo
conseguimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale, che aveva
ritenuto rilevante, per escludere la decadenza dal diritto al trattamento di Cigs, la circostanza che il
lavoratore non avesse percepito compensi o utili per l'attività svolta a vantaggio della società di
capitali di cui era socio).
CONFORMI E DIFFORMI
(1) In senso sostanzialmente conforme cfr. Cass. 14 agosto 2004 n. 15890.
Autorità: Cassazione civile sez. lav. PRESENTE IN RELAZIONE
Data: 17 febbraio 2009
Numero: n. 3776
Parti: Lantieri C. Inps
Fonti: Guida al diritto 2009, 23, 75 (s.m.)
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
19
TESTO
Decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale il lavoratore che non abbia dato
personalmente preventiva comunicazione all'Inps dello svolgimento di attività lavorativa; è da
escludere che sia equipollente analoga comunicazione rivolta all'Inps dal datore di lavoro con
finalità diverse da quelle sottese dalla legge all'imposizione dell'onere a specifico carico del
lavoratore.
Autorità: Tribunale Milano PRESENTE IN RELAZIONE
Data: 10 febbraio 2009
Numero:
Parti: Fonti: Dir. relaz. ind. 2009, 2, 421 (s.m.) (nota di: MALANDRINI)
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
Per accertare la natura bilaterale di un accordo sindacale, sono rilevanti, ex art. 1362 c.c.,sia il
tenore letterale del documento prodotto, sia llanalisi di quelle che possono essere le intenzioni
comuni delle parti desumibili dal documento stesso. Gli accordi sindacali bilaterali di durata
limitata, non possono essere disdettati da una sola parte, ma ogni modifica richiede la volontà
comune delle parti. Se llaccordo sindacale bilaterale riguarda llapertura di una procedura di CIGO,
la revoca unilaterale della CIGO da parte del datore di lavoro non può determinare automaticamente
lleffetto di annullare llaccordo. Tale risoluzione unilaterale non può trovare ragione neanche
nell'aggravarsi dello stato di crisi aziendale.
Autorità: Tribunale Milano PRESENTE IN RELAZIONE
Data: 10 febbraio 2009
Numero:
Parti: Fonti: Dir. relaz. ind. 2009, 2, 421 (s.m.) (nota di: MALANDRINI)
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
Il datore che, oltre a revocare unilateralmente la CIGO, avvia una procedura di licenziamento
collettivo, lede llaffidamento che llaccordo ha ingenerato nei lavoratori e nei sindacati, relativo al
fatto che per il periodo di CIGO non si sarebbe dato atto alla risoluzione dei rapporti. Consegue che
tale comportamento datoriale integra una condotta antisindacale in quanto oggettivamente idoneo a
ledere gli interessi collettivi di cui sono portatrici le OO.SS.
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 09 febbraio 2009
Numero: n. 3177
Parti: Poste it. C. Olivieri
Fonti: Guida al diritto 2009, 13, 74 (s.m.)
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Retribuzione cassa integrazione guadagni
TESTO
20
Nel corso della durata dell'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria non è
consentito - pena l'invalidità dell'intera procedura di messa in c.i.g.s. con le consequenziali ricadute
in termini risarcitori - determinare, neppure con la copertura negoziale tramite sopravvenuti accordi
collettivi sul punto, un mutamento dei criteri di scelta del personale da sospendere, con l'abbandono
dei criteri inizialmente previsti nel programma e la contestuale adozione di altri criteri diversi e
privi di razionalità e congruità rispetto alla causa integrabile potendosi operare un mutamento dei
criteri selettivi solo a seguito di un decreto ministeriale di proroga, volto ad accertare la
compatibilità di tale cambiamento con la regolare esecuzione del programma, ovvero a seguito di
una distinta domanda di integrazione salariale e di un successivo decreto autorizzativo sulla base di
un nuovo e distinto programma.
21
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