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Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)

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Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)
Febbraio / Marzo 2014
Cassa Integrazione Guadagni
Ordinaria (CIGO)
La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che
garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione.
A CHI SPETTA
La cassa integrazione guadagni ordinaria
spetta agli operai, impiegati e quadri delle
imprese industriali in genere e delle imprese industriali e artigiane del settore edile e
lapideo, esclusi gli apprendisti, in caso di
sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a:

eventi temporanei e non imputabili
all'imprenditore o ai lavoratori;

situazioni temporanee di mercato.
LA DOMANDA
Le imprese devono presentare la domanda
alle Sedi dell'INPS, entro 25 giorni dalla
fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la
riduzione dell'orario di lavoro.
L'IMPORTO
Corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro
non prestate.
L'importo del trattamento ordinario non può
però superare un limite massimo mensile
stabilito di anno in anno: per il 2014 è di €
969,77 (meno riduzione 5,84% = 913,14 €)
ed è elevato ad € 1.165,58 (meno riduzione
5,84% = 1.097,51 €) in caso di retribuzione
mensile superiore ad € 2.098,04.
Nel settore edile e lapideo, quando la CIG è
stata determinata da eventi metereologici, il
limite è incrementato del 20%: per il 2014 è
Retribuzione mensile
lorda
fino a 2.098,04 €
A cura di G.Toffanin
& G.Marcante
di 1.163,72 € (1.095,76 € al netto del 5,84%) ed
è elevato ad € 1.398,70 € (1.317,02 € al netto del
5,84%) in caso di retribuzione mensile superiore
ad € 2.098,04.
PER QUANTO TEMPO
La cassa integrazione può essere concessa per
un massimo di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi o a 24 mesi.
Per le imprese edili e per quelle del settore lapideo la durata massima è:

di 13 settimane in caso di sospensione dal
lavoro;

di 52 settimane quando deriva da una riduzione dell’orario di lavoro.
Sospensione e decadenza
Se il lavoratore in Cassa integrazione svolge
contemporaneamente attività retribuita senza
1° MASSIMALE
anno 2014
anno 2013
Indennità mensile lorda
969,77 €
959,22 €
Indennità mensile netta
913,14 €
903,20 €
CGIL Vicenza
Retribuzione mensile lorda
superiore a 2.098,04 €
2° MASSIMALE
anno 2014
anno 2013
Indennità mensile lorda
1.165,58 €
1.152,90€
Indennità mensile netta
1.097,51 €
1.085,57 €
averlo prima comunicato alla propria sede
INPS, decade dal diritto alla prestazione.
In caso di comunicazione preventiva la prestazione è sospesa per la durata dell'attività
lavorativa.
ORE INTEGRABILI
L'integrazione nella misura indicata viene corrisposta – ai sensi dell’art. 2, Legge n.
164/1975 - per tutte le ore di lavoro non prestate secondo il normale orario di lavoro, fino al
limite massimo stabilito
Esclusioni
Sono escluse dall'integrazione:

le ore di mancata prestazione per cause che
comportano un trattamento economico a carico dell'azienda, quali:
 per tutti i lavoratori i periodi di ferie;
 per i lavoratori retribuiti non in misura fissa le festività nazionali del 25 aprile, del
1º maggio e del 2 giugno, le festività infrasettimanali (1º gennaio, 6 gennaio, lunedì dopo Pasqua, 15 agosto, 1º novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, ricorrenza del S. Patrono) cadenti nelle prime
due settimane di sospensione; in caso di
riduzione di orario il trattamento per festività è sempre a carico dell'azienda
(circolari INPS n.60143/1968 e n.
50/1982; messaggio INPS n.1076/2003);

i periodi di assenza per malattia e per gravidanza e puerperio (INPS circ. n. 625/1980);

i periodi di assenza per cause che non comportano il diritto ad un trattamento economico a carico dell'azienda, ad es. permessi
Lavoratori ad orario
ridotto
non retribuiti, aspettativa (art. 3, D.Lgs.Lgt.
n. 788/1945);

i periodi di riduzione o sospensione dell'attività in cui il lavoratore si dedichi ad altre attività remunerate (art. 3, D.Lgs.Lgt. n.
788/1945).
CIGO e
prestazione di malattia
In caso di malattia
CIGO e ferie
coincidente con un peLe ferie non maturano se la sospensione è a
riodo di cassa integrazione ordinaria, ai lazero ore, mentre maturano in caso di riduziovoratori ad orario rine della prestazione lavorativa.
Occorre fare attenzione alle prassi aziendali: dotto spetta esclusivamente l’indennità di
diverse associazioni datoriali consigliano di
malattia.
ridurre le ferie annuali spettanti di tanti
52esimi quante sono le settimane di cassa in- Nel caso in cui durante la
sospensione dal lavoro
tegrazione effettuate oppure riproporzionano
(cassa integrazione a 0
ad ore. E' necessario al riguardo rifarsi alla
ore) insorga lo stato di
normativa contrattuale e richiederne l'applicamalattia, il lavoratore
zione.
continuerà ad usufruire
Durante il periodo di chiusura dell'azienda per delle integrazioni salariali
ferie nessun lavoratore potrà beneficiare
ordinarie: l’attività lavoradell'intervento ordinario di CIG, anche nel
tiva è infatti totalmente
caso in cui uno o più lavoratori abbiano esau- sospesa e non vi è obblirito o non maturato le ferie corrispondenti al go di prestazione da parte del lavoratore, che
periodo di chiusura (circ. INPS n. 53416 GS
non dovrà quindi nemdel 12.07.1957).
meno comunicare lo stato di malattia e continueCIGO e festività
rà a percepire le integrazioni salariali.
CIGO - istituti contrattuali e
assenze dal lavoro
Le festività sono sempre a carico del datore di lavoro
Retribuiti in misura
fissa mensile
Lavoratori sospesi
Retribuiti a paga oraria
!!
pag. 2
Le festività sono sempre integrabili, nei limiti dell’orario
contrattuale settimanale
Le festività comprese nelle prime due settimane di CIG
non sono integrabili
Le festività del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno non
sono mai integrabili
Sono integrabili le restanti festività che ricadono dopo
le prime due settimane di CIG
CIGO e TFR
Il TFR si matura completamente senza nessuna decurtazione essendo calcolato sulla retribuzione di riferimento a cui il lavoratore avrebbe avuto
diritto in caso di normale svolgimento dell'attività lavorativa.
CGI
L
Anche in caso di accantonamento ad un Fondo pensione il TFR viene maturato e l'azienda continua a versarlo al fondo di previdenza complementare scelto dal lavoratore.
CGIL Vicenza
CIGO e infortunio sul lavoro o malattia professionale
Durante il periodo di inabilità temporanea conseguente ad un infortunio sul lavoro o malattia professionale o ad una ricaduta collegata all'infortunio il trattamento di integrazione salariale viene
sospeso e sostituito dall'indennità temporanea INAIL.
Se il contratto di lavoro lo prevede, si deve sostenere il diritto a
ricevere l'integrazione a carico ditta fino al 100% della retribuzione di riferimento.
CIGS e congedo matrimoniale
Nei confronti di un dipendente in integrazione salariale che intende beneficiare del congedo a causa di matrimonio deve essere sospesa l’erogazione del trattamento di CIG e corrisposta
l’intera retribuzione.
L’importo dell’assegno rimane interamente a carico del datore
di lavoro quando il beneficiario riveste la qualifica di impiegato
o quadro, mentre per l’operaio e l’intermedio una quota dello
stesso, in misura rapportata a 6 ore e 40 minuti per 7 giorni, è a
carico dell’INPS (circolare n. 248 del 23.10.1992).
CIGO e congedo di maternità
Nei casi di erogazione del trattamento di CIGO già in corso,
l’eventuale congedo di maternità che da diritto alla prestazione
di maternità prevale sempre rispetto all’integrazione salariale
(Circc. INPS n. 625 EAD del 22.04.1980 e n. 152 del
7.07.1990).
In caso di gravidanza precedente la CIGO prevale comunque
l’indennità di maternità secondo quanto detto precedentemente.
Se la gravidanza è precedente la CIGO, si ricorda che in base
all’art. 54 del D.Lgs. 151/2001 “durante il periodo nel quale
opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere
sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l’attività
dell’azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale”.
pag.3
…. non sai che pesci pigliare???
RIVOLGITI AL PATRONATO INCA
CGIL
PATRONATO INCA-CGIL
Legge 30 marzo 2001, n. 152
Recapiti telefonici:
 Vicenza - 0444 56 4844
 Alte/Mont. M. - 0444 490133
 Arzignano - 0444 675761
 Camisano V. - 0444 410581
 Dueville - 0444 360216
 Chiampo - 0444 625160
 Lonigo - 0444 830853
 Noventa V. - 0444 787103
 Recoaro T. - 0445 780490
 Valdagno - 0445 402318
 Bassano d. Gr. - 0424 529154
 Schio - 0445 530662
 Thiene - 0445 368905
 Asiago - 0424 463303
CIGO e ore di allattamento
Se il genitore che richiede i riposi giornalieri è sospeso a zero ore
per cassa integrazione non competono i riposi giornalieri; se il
richiedente si trova in riduzione di orario, compete l'integrazione
salariale per i riposi giornalieri qualora gli stessi coincidano con
le ore di attività lavorativa.
CIGO e permessi per assistenza ai disabili
In presenza di lavoratori in cassa integrazione che usufruiscono dei permessi retribuiti previsti dalla legge 104/92 occorre distinguere due diverse situazioni:
 nel caso in cui la cassa integrazione è a zero ore (esempio un mese intero) non compete nessun giorno di permesso retribuito;
 nel caso in cui il lavoratore svolga giorni di lavoro e giorni di cassa integrazione i permessi vanno calcolati in proporzione
ai giorni lavorati.
Il calcolo si effettua nel seguente modo: x : gg lavorate = 3 : 26
Esempio: se il lavoratore lavora 10 giorni nel mese su un totale di 26 giorni lavorativi il calcolo determina la possibilità di fruire di un solo giorno di permesso retribuito.
Se la riduzione per cassa integrazione riguarda esclusivamente l’orario giornaliero di lavoro, permane il diritto ai 3 giorni
mensili di permesso retribuito per l’assistenza al disabile.
CIGO e congedo biennale retribuito per assistere disabili gravi
a) Se la domanda di congedo si presenta prima della sospensione per cassa integrazione a zero ore o ad orario ridotto, al lavoratore viene riconosciuto il diritto al congedo biennale retribuito.
b) Se la domanda di congedo si presenta in costanza di sospensione totale (cig a zero ore) del rapporto di lavoro, la richiesta
viene respinta e il lavoratore continua a percepire esclusivamente l'integrazione salariale.
c) Se la domanda di congedo si presenta in costanza di sospensione parziale (cig ad orario ridotto) del rapporto di lavoro, non
essendovi la sospensione totale del rapporto di lavoro il lavoratore percepirà l'integrazione salariale per le ore stabilite unitamente all'indennità per il congedo biennale retribuito.
CIGO e donazione di sangue
Al donatore di sangue è riconosciuto per legge (art. 2 della legge 13.07.1967 n. 584) un riposo retribuito per la giornata in
CGIL Vicenza
cui avviene il prelievo.
Il diritto a percepire l’intera retribuzione, anticipata dal datore di lavoro ed allo stesso rimborsata dall’INPS, determina
la non integrabilità della giornata (circc. INPS nrr. 25 del
5.02.1981 e 180 del 13.07.1992).
CIGO e prestazione di malattia
In caso di malattia coincidente con un periodo di cassa integrazione ordinaria, ai lavoratori ad orario ridotto spetta
esclusivamente l’indennità di malattia. Nel caso in cui durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore)
insorga lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali ordinarie: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa e non vi è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire
le integrazioni salariali.
Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa per CIGO si avranno due casi:
 se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto,
squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso
l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIGO
dalla data di inizio della stessa;
 qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità
del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili
cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista
dalla vigente legislazione, dell’indennità di malattia e
dell’eventuale integrazione a carico del datore di lavoro,
se prevista dal contratto
CIGO e assegno per il nucleo familiare
L’assegno per il nucleo familiare è dovuto in misura intera
pag. 4
durante i periodi autorizzati di integrazione salariale.
CIGO e diritti sindacali
Il lavoratore mantiene il diritto ad esercitare i diritti sindacali
e può partecipare alle assemblee. In caso l'assemblea coincida con la prestazione lavorativa avrà diritto alla retribuzione;
se coincide con la sospensione dell'attività lavorativa avrà
diritto alla CIGO.
CIGO e diritto allo sciopero
In caso di effettuazione di uno sciopero, l'integrazione salariale spetta ai lavoratori che siano già sospesi o ad orario
ridotto, salvo rinuncia per adesione espressa allo sciopero
mediante apposita dichiarazione da presentare al datore di
lavoro (circ. INPS n. 93/1984).
In caso di effettuazione di uno sciopero durante l’orario
lavorativo l’astensione non può essere tutelata dalla CIG,
sia perché è assenza non retribuita sia perché dipendente
dalla volontà del lavoratore.
PERIODO MASSIMO ACCREDITABILE
In via generale la legge non pone alcun limite
all’estensione temporale dei periodi figurativi accreditabili.
Tuttavia per i lavoratori (dipendenti ed autonomi) che hanno iniziato a versare contribuzione obbligatoria a partire
dal 1° gennaio 1993 ed entro il 31 dicembre 1995 (e che,
quindi, non possono far valere periodi di contribuzione
precedenti il 1° gennaio 1993), i contributi figurativi:

ai fini del diritto alla pensione di anzianità, non possono coprire più di 5 anni complessivi (260 settimane);

possono essere utilizzati senza limitazione ai fini del
diritto e della misura di qualsiasi altro tipo di pensione.
Elementi integrabili della retribuzione
Le voci retributive integrabili sono quelle sulle quali devono essere commisurati i contributi previdenziali a condizione che:
 abbiano carattere di continuità ed obbligatorietà;
 siano riferiti all’orario di lavoro contrattualmente stabilito, nel limite massimo di 40 ore settimanali.
Fra tutte le possibili indennità configurate dalla legge e dai contratti collettivi può essere operata una suddivisione tra indennità che non
sono collegate alla concreta prestazione di lavoro, rappresentando delle parti fisse mensili della retribuzione globale, indennità variabili
conseguenti alla effettiva prestazione di lavoro (esempio tipico è l’indennità di trasferta). Sono integrabili solo le voci ed indennità che
costituiscono parte fissa della retribuzione globale, con esclusione di quelle collegate alla effettiva prestazione di lavoro.
Inoltre sono da escludersi dal computo delle voci della retribuzione sulla quale calcolare le integrazioni salariali i compensi non collegati
alle prestazioni per lavoro ordinario, vale a dire quelli erogati in relazione a prestazioni lavorative effettuate oltre l’orario ordinario contrattualmente previsto.
CIGO e riflessi sulla pensione
Determinazione del valore figurativo
La retribuzione che viene accreditata per i periodi di sospensione (CIG a zero ore) è quella lorda presa a base per il calcolo delle integrazioni salariali anche nelle ipotesi in cui sia applicabile il massimale mensile. Per i periodi di CIG ad orario ridotto l’importo figurativo da riconoscere è pari alla differenza fra la retribuzione lorda spettante in costanza di normale attività lavorativa e la parziale retribuzione corrisposta ed assoggettata a contribuzione.
L’accredito figurativo non viene effettuato per le settimane intere di calendario nelle quali il lavoratore in integrazione salariale beneficia
delle ferie in quanto, per tali periodi, la retribuzione e la relativa contribuzione è a carico del datore di lavoro.
Dove reperire i dati dell'integrazione salariale
A partire dal gennaio 1989 i dati CIG sono riportati nel quadro D del modello O1/M, dal 1999 sul modello CUD: i dati sono inseriti se
esiste l'anticipazione da parte dell'azienda dell'indennità economica. Dal 1° gennaio 2005 i dati retributivi e contributivi vengono trasmessi
all'INPS dalle aziende tramite la procedura Emens. Fino al 31 dicembre 1988 i dati CIG venivano trasmessi da parte dell'azienda all'INPS,
che provvedeva a registrarli sulla posizione assicurativa del lavoratore; nel caso in cui ad oggi non risultino accreditati, è possibile recuperare i dati mediante la compilazione da parte dell'azienda del modello IG1Bis. In caso di liquidazione diretta da parte dell'INPS l'accredito
avviene d'ufficio.
Copertura assicurativa
I periodi di integrazione salariale sono equiparati alla contribuzione effettiva e, come tali, sono utili a perfezionare il diritto ed a determinare le misura delle pensioni, compresa la pensione di anzianità.
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