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Guida completa in pdf - Confindustria Vicenza
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Particolari adempimenti del datore di lavoro 11. Lavoratori dell'edilizia impiegati nella realizzazione di opere pubbliche di grandi Introduzione C.I.G. Ordinaria per il settore edile La Cassa Integrazione Guadagni nel settore edile ha la funzione di integrare la retribuzione ai lavoratori che vengono sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni ad orario ridotto per effetto di intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori. L’intervento richiede l’osservanza di una procedura sindacale ed amministrativa, il cui mancato rispetto comporta la perdita delle integrazioni salariali. Questa breve guida sintetizza la normativa in vigore che disciplina l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria per il settore edile. Capitolo n. 1 Campo di applicazione La normativa sulla Cassa Integrazione Guadagni per il settore edilizia si applica: A) alle aziende industriali e artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini: ad esempio, oltre alle imprese di costruzioni edili, a quelle di costruzione stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche, alle imprese esercenti linee elettriche e telefoniche, nonché a quelle di costruzione di opere per acquedotti, gas e fognature (art. 1, L. n. 77/1963; art. 1, L. n. 14/1970; INPS circ. n. 50581/1963); B) alle aziende industriali esercenti le attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei. Nel concetto di lavorazione è ricompresa la sola trattazione del materiale nel suo stato naturale, mentre ne sono escluse le attività che ne modifichino le caratteristiche chimico fisiche o che comunque conducano attraverso l'aggiunta di materiali leganti alla produzione di un manufatto. Capitolo n. 2 Lavoratori beneficiari Possono beneficiare dell'intervento della cassa integrazione guadagni i seguenti soggetti: z z z z z z z operai intermedi impiegati viaggiatori e piazzisti quadri lavoratori con contratto di inserimento soci di cooperative di produzione e lavoro Sono invece esclusi gli apprendisti, i lavoratori a domicilio ed il personale con qualifica di dirigente. Nota bene: i lavoratori dimissionari Il lavoratore che, durante il periodo di cassa integrazione, si dimette perché assunto, anche all'estero, in altra azienda dello stesso settore non perde il diritto alla integrazione salariale fino alla cessazione del precedente rapporto di lavoro, purché dimostri tale circostanza con un'apposita dichiarazione (norma valida solo per il settore edile; art. 7 L. n. 427/1975, INPS circc. n. 62773/1975; n. 5452/1982). Capitolo n. 3 Cause di intervento In base all'art. 1, L. n. 77/1963, l'integrazione salariale nel settore edile viene corrisposta ai lavoratori che vengono sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni ad orario ridotto per effetto di intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori. In particolare la CIG può essere richiesta: a) per effetto di intemperie stagionali Come precisato dall'INPS (circolare n. 50581/1963), per intemperie stagionali debbono considerarsi tutte quelle cause di ordine meteorologico che impediscono la normale prosecuzione dell'attività lavorativa in qualsiasi periodo dell'anno (per i criteri di valutazione dell'incidenza delle avversità atmosferiche quali cause integrabili si veda INPS mess. n. 28336/1998). La richiesta deve intervenire per eventi meteorologici effettivamente verificatisi e non già sulla base di una semplice previsione degli stessi, per quanto fondata: ne deriva che la domanda dovrà quindi essere presentata in data posteriore all’effettivo verificarsi delle sospensioni o riduzioni di orario; b) per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori Per altre cause non imputabili debbono intendersi tutti quei casi in cui la sospensione del lavoro non derivi da una scelta volontaria del datore di lavoro, dall'imperizia e/o dalla negligenza delle parti o comunque dall'organizzazione o programmazione aziendale (circolare INPS n. 169/2003). Così ad esempio sono considerate cause non imputabili: 1) fine dei lavori, fine della fase lavorativa di cantiere o mancanza di lavoro. In queste ipotesi requisito essenziale per l'intervento della cassa integrazione guadagni è la certezza della riammissione, entro breve tempo, dei lavoratori sospesi nell'attività produttiva aziendale (la "certezza" della ripresa dell'attività lavorativa deve essere valutata a priori, con riferimento al momento della presentazione della domanda, sulla base delle previsioni del datore di lavoro). Nell’ipotesi in cui l’impresa abbia posto in sospensione gli operai ed abbia richiesto l’autorizzazione all’intervento della cassa integrazione guadagni, ma, per circostanze sopravvenute, non si realizzi la previsione di ripresa del lavoro formulata in sede di inoltro della domanda di concessione della cig e siano quindi negate le integrazioni salariali, agli operai che vengano licenziati entro 13 settimane dall’inizio della sospensione compete il trattamento speciale di disoccupazione con decorrenza dall’inizio della sospensione (art.11 L. n. 427/1975). Non è invece ammissibile le richiesta di intervento salariale nei casi in cui l'ordine di sospensione dei lavori costituisca mero esercizio della facoltà contrattualmente riconosciuta e, quindi, la sospensione dell'attività lavorativa dell'azienda appaltatrice sia riconducibile al normale rischio di impresa, derivante dal rapporto contrattuale instaurato con la ditta committente; 2) le cause fortuite o di forza maggiore o comunque estranee all'azienda, quale a titolo d'esempio la mancanza di energia elettrica. Di contro non sono cause integrabili - in quanto non possono considerarsi "non imputabili" al datore di lavoro - la mancanza di materiali o i motivi tecnici, salvo non siano una conseguenza diretta del caso fortuito o della forza maggiore (INPS circ. n. 50665/1976; n. 55041/1978). Capitolo n. 4 Durata dell'integrazione Limiti temporali all'intervento L'integrazione viene corrisposta per un periodo massimo di 3 mesi continuativi (13 settimane) escludendosi i periodi di sospensione o riduzione per i quali non sia stato richiesto l'intervento prorogabili eccezionalmente per successivi periodi trimestrali nei soli casi di riduzione dell'orario di lavoro (a nulla comunque rilevando la circostanza che nei primi tre mesi sia stata disposta la sospensione), fino ad un massimo complessivo di 12 mesi (52 settimane) (INPS circ. n. 55380/1978). Va peraltro segnalato che il Ministero del Lavoro rispondendo ad interpello formulato dall'ANCE e dai sindacati di categoria (ML interpello n. 26/2010) ha precisato che anche nel settore edile trova applicazione la norma di cui all'art. 6, comma 1, della L. n. 164/1975, dettata con riferimento alla imprese industriali, con la conseguenza che le imprese edili hanno diritto alla proroga oltre le 13 settimane continuative anche in mancanza di una ripresa pur parziale dell'attività lavorativa, richiedendosi in tale ipotesi l'esperimento della procedura di consultazione alla stregua di quanto previsto per le imprese non edili. Ai fini del computo del periodo massimo integrabile, trova inoltre applicazione il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni previsto dall'INPS con la circolare n. 58/2009 per il trattamento di integrazione salariale ordinario (INPS circ. n. 116/2009). Superato tale limite, ai sensi dell'art. 1, L. n. 427/1975, un nuovo intervento non può essere richiesto prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di ripresa della normale attività produttiva. La durata dell'integrazione non può comunque eccedere 52 settimane (computandosi anche quelle in cui la sospensione è stata solo parziale) nell'arco di un biennio "mobile" (ossia 104 settimane immediatamente precedenti la settimana per la quale l'integrazione è richiesta); i periodi di chiusura per ferie collettive si considerano neutri a questi fini. Entro tale limite, come precisato dall'INPS con circolare n. 62773/1975, periodi di sospensione che si succedono possono essere oggetto di integrazione solo allorchè, esauriti gli effetti dell'evento che ha dato luogo alla precedente sospensione, vi sia stata una ripresa dell'attività lavorativa effettiva e non fittizia. Secondo i chiarimenti forniti dall’INPS (circolari n.5452/1982 e n.148/1992) il superamento dei limiti temporali di cui sopra deve essere valutato avuto riguardo alla singola "unità produttiva" interessata alla sospensione. Ai fini dell'individuazione del concetto di unità produttiva, l'INPS ha fornito delle indicazioni di massima, stante la difficoltà di elaborare dei criteri univoci che possano risultare applicabili in via generale. In particolare, per le imprese edili in senso stretto, si dovrà aver riguardo ai singoli contratti d'appalto, posto che a contratti di appalto distinti comportanti organizzazioni distinte corrispondono altrettante unità produttive anche se i lavori vengono effettuati simultaneamente o successivamente su singoli lotti incidenti su un'unica area e sotto la direzione di un unico responsabile. Per le imprese per le quali non possono invece trovare applicazione i criteri di cui sopra - imprese che occupano i dipendenti in più lavori e per brevi periodi - per unità produttiva deve intendersi il complesso organizzato di uomini e mezzi atto a conseguire un risultato produttivo. In questa seconda ipotesi i criteri da seguire in sede di applicazione della disciplina in esame sono i seguenti: a) computare ai fini dei limiti temporali di cui sopra, relativamente a ciascuna unità produttiva come prima definita, i periodi di integrazione concessi per eventi incidentali e verificabili solo in loco (ad esempio maltempo); b) considerare, al termine dei lavori effettuati in ciascuna località, riassorbita presso la casa madre la manodopera ivi impiegata; c) ascrivere, ai fini del computo dei limiti massimi integrabili, alla sede centrale dell'azienda, gli eventuali periodi d'intervento della Cassa derivanti da altre cause quali la : "fine lavoro" o la "mancanza di commesse" collegate alla struttura imprenditoriale nel suo complesso. Criteri di computo della durata massima della CIG In caso di CIG i limiti massimi di utilizzabilità della Cassa Integrazione Ordinaria sopra ricordati (52 settimane) devono essere computati avuto riguardo non ad un'intera settimana di calendario (dal lunedì alla domenica), ma alle singole giornate di sospensione del lavoro. In questo modo, si considera usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta . Tale criterio di computo, che trova applicazione a partire dai trimestri in corso al 20 aprile 2009 è stato esteso dal Ministero del Lavoro (ML interpello n. 26/2010) anche alle richieste di intervento della CIG per causali metereologiche, inizialmente escluse dall'INPS (vedasi al riguardo circolare 20 aprile 2009 n. 58 e messaggio 16 giugno 2009 n. 13719). Nel conteggio in ogni caso si escludono: i periodi di ferie collettive (che sono neutri). Nota bene Per quanto riguarda i trimestri antecedenti a quelli in corso alla data del 20 aprile 2009 i limiti massimi di utilizzabilità della Cassa Integrazione Ordinaria sopra ricordati (52 settimane) devono essere computati avuto riguardo all'intera settimana di calendario (dal lunedì alla domenica), sia essa di sospensione che ad orario ridotto. Questo significa che ogni settimana in cui si è verificato un periodo di sospensione, anche parziale, va considerata interamente Messaggio numero 13719 del 16-06-2009.pdf Capitolo n. 5 Domanda di ammissione al trattamento di integrazione Modalità di presentazione della domanda Ai sensi dell'art. 2, L. n. 427/1975, la domanda di ammissione al trattamento di integrazione deve essere presentata alla Sede dell'INPS territorialmente competente in riferimento alla dislocazione dell'unità produttiva interessata. La compilazione e la trasmissione delle domande possono essere effettuate anche on-line (INPS mess. n. 6877/2006). Contenuto della domanda Nella domanda devono essere indicate le cause che hanno determinato la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa, con l'eventuale documentazione a sostegno della domanda stessa. Nella domanda deve essere altresì specificato che la causa integrabile è costituita da "eventi oggettivamente non evitabili" (ciò in considerazione del fatto che in questa ipotesi non è dovuto il contributo addizionale sugli importi delle integrazioni erogate). Termini della domanda Il termine di presentazione della domanda è di 25 giorni, a decorrere dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione dell'attività o la riduzione dell'orario di lavoro. L'INPS (circ. n. 5452/1982) ha precisato che, qualora l'impresa denunci con un'unica domanda due periodi di sospensione o contrazione dell'attività intervallati da una o più settimane di piena ripresa dell'attività, i due periodi vanno considerati autonomamente ai fini dell'applicazione del termine di cui sopra. Tardività della domanda Qualora la domanda venga presentata dopo il termine di legge, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non può aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (art. 2, L. n. 427/1975, dispone ai commi 2 e 3). Nel caso di omessa o tardiva presentazione della domanda il datore di lavoro è tenuto al pagamento di importi equivalenti all'integrazione non percepita dai lavoratori interessati. Riduzioni dell'attività lavorativa eccedenti i tre mesi Con circolare n. 60235/1975, l'INPS ha precisato che per i periodi di riduzione dell'attività produttiva eccedenti i tre mesi, dovranno essere avanzate distinte ed autonome domande, documentate in modo da dimostrare l'esigenza eccezionale per l'impresa di proseguire la riduzione di attività anche oltre i primi tre mesi. Provvedimento di autorizzazione all'integrazione salariale La competenza a decidere, in prima istanza, sulle domande di integrazione, sia nei casi di sospensione che in quelli di riduzione dell'attività lavorativa, è attribuita alla Commissione provinciale per l'edilizia operante presso la Sede dell'INPS competente per territorio (artt. 2-4, L. n. 427/1975; INPS circ. n. 5452/1982). Avverso le decisioni delle Commissioni provinciali è possibile presentare ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Comitato amministratore per le prestazioni temporanee, che decide in via definitiva (art. 26, L. n. 88/1989). Capitolo n. 6 Misura dell'integrazione salariale L'integrazione salariale è dovuta (art. 2, L. n. 164/1975), nella misura dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate comunque non oltre le 40 ore settimanali. Ore integrabili Sono integrabili le ore che il lavoratore non ha prestato a causa della riduzione o sospensione dell’orario di lavoro rispetto all’orario che il lavoratore stesso avrebbe dovuto eseguire nel periodo oggetto della richiesta. Retribuzione integrabile Ai fini del calcolo dell’integrazione salariale, sono da considerarsi tutti gli elementi della retribuzione soggetti a contribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato normale attività lavorativa. L'integrazione va così calcolata: 80% della paga oraria x n. ore autorizzate = totale integrazione – 5,84% == trattamento C.i.g. da corrispondere se non superiore al massimale. Qualora l’integrazione salariale venga corrisposta nella misura del massimale, in quanto l’80% della retribuzione corrente eccede tale limite, non è più dovuta alcuna integrazione per le mensilità aggiuntive (in caso contrario è dovuta fino a concorrenza del massimale). La maturazione del TFR rimane a carico dell’azienda considerando la retribuzione teorica spettante. Nota bene Si ricorda che, nel settore edile, per il solo personale operaio i ratei delle competenze ultramensili sono corrisposti come maggiorazioni percentuali della retribuzione corrente: al riguardo la maggiorazione in percentuale sulla paga base corrisposta a titolo di ferie, riposi annui e gratifica natalizia concorre alla base retributiva di computo dell'integrazione limitatamente alla quota relativa alla gratifica sempreché non sia superato il limite massimo mensile della prestazione integrativa di cui oltre (INPS mess. n. 5144/1989). Massimale dell'integrazione L’integrazione, che va ridotta di una percentuale pari all’aliquota contributiva a carico dell’apprendista (5.84% dall’1.1.2007), viene in ogni caso corrisposta nel rispetto dei massimali stabiliti dalla legge e rivalutati annualmente (art. 2, comma 174, L. n. 549/1995). Per l'anno 2015 i valori dei massimali, al netto della trattenuta del 5,84% citata, sono così stabiliti: - € 914,96 netti (€ 971,71 lordi) per i dipendenti che abbiano una retribuzione lorda mensile, ratei compresi, fino a € 2.102,24 - € 1.099,70 netti (€ 1.167,91 lordi) per per i dipendenti che abbiano una retribuzione lorda mensile, ratei compresi, superiore a € 2.102,24 Il valore dei suddetti massimali viene peraltro aumentato del 20% nei casi di integrazione salariale concessa per intemperie stagionali (art. 2, comma 174, L. n. 549/1995, art. 14, L. n. 223/1991; INPS circ. n. 14/2009) ed è pertanto pari a: - € 1.097,95 netti (€ 1.166,05 lordi) per i dipendenti che abbiano una retribuzione lorda mensile, ratei compresi, fino a € 2.102,24 - € 1.319,64 netti (€ 1.401,49 lordi) per i dipendenti che abbiano una retribuzione lorda mensile, ratei compresi, superiore a € 2.102,24. Capitolo n. 7 Pagamento dell'integrazione salariale In caso di sospensioni o riduzioni di orario determinate da cause meteorologiche, il datore di lavoro deve erogare acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese in cui tali sospensioni si verificano (in questo senso art. 9 del CCNL edilizia industriale 18 giugno 2008). L’acconto di cui sopra è dovuto per un importo complessivo non superiore a 150 ore per singolo operaio, questo sia che si tratti di sospensioni o riduzioni continuative sia per effetto di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni. Rimborso delle integrazioni salariali L'importo delle integrazioni corrisposte dall'azienda per conto della CIGO viene posto a conguaglio nella dichiarazione mensile mod. DM 10/2. A tal fine può essere utilizzata la prima denuncia successiva alla data dell'autorizzazione. La richiesta di rimborso deve essere presentata - ex art. 16, L. n. 164/1975 - entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione ovvero dalla fine del periodo di paga in corso alla notifica dell'autorizzazione, se successiva (INPS circ. n. 60235/1975). Capitolo n. 8 Rapporto dell'integrazione salariale con altre cause di assenza Festività In caso di festività religiose cadenti durante il periodo di sospensione del lavoro, le imprese sono tenute a pagare al personale operaio il relativo trattamento a condizione che le festività cadano nelle prime due settimane di sospensione. Per le festività nazionali del 25 aprile e del 1° maggio il trattamento è invece sempre dovuto qualunque sia la durata della sospensione (art. 17 CCNL edilizia industriale del 18 giugno 2008). Di conseguenza, beneficiando il lavoratore del trattamento economico per le festività di cui trattasi, l’intervento della CIG dovrà essere richiesto detraendo le ore delle festività dal numero di ore da integrare. Per le festività religiose che invece cadono dopo le prime due settimane di sospensione, non essendovi l’obbligo del relativo trattamento, all’operaio è dovuto il trattamento di integrazione salariale e quindi non si procede alla sua decurtazione. Altre cause di assenza Nel caso di assenze dell’operaio per altre cause (ad es. permessi, malattie, ferie, scioperi, etc.) cadenti nel periodo di intervento della CIGO si deve fare riferimento alla somma delle ore effettivamente lavorate e di quelle non lavorate per le predette assenze. Le ore integrabili saranno quelle risultanti dalla differenza tra il limite settimanale di legge (40 ore) e le ore risultanti dalla somma sopra indicata. Capitolo n. 9 Contributo addizionale Sulle somme erogate a titolo di integrazione salariale è dovuto un contributo addizionale nella misura del 5% (art. 8, L. n. 427/1975). Il contributo non è dovuto ove la sospensione o riduzione dell'attività sia stata determinata da "eventi oggettivamente non evitabili". Nel settore edile sono da considerare di per sè "eventi oggettivamente non evitabili" quelli meteorologici; per le altre ipotesi occorre verificare, caso per caso, se le cause di intervento siano imputabili, con evidenza e certezza, a forza maggiore o caso fortuito. Come precisato dall'Inps (circc. n. 50665/1976; n. 55041/1978) il contributo è senz'altro dovuto nei casi di fine lavoro o fine fase lavorativa. Capitolo n. 10 Particolari adempimenti del datore di lavoro Le aziende sono tenute a trasmettere mensilmente all’INPS, in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi, all’implementazione delle posizioni assicurative individuali e all’erogazione delle prestazioni (modello di denuncia telematica“EMens”). Nel suddetto modello vanno esposti anche i dati riguardanti le integrazioni salariali di competenza. Le settimane interessate da CIG, non ancora autorizzate, vanno esposte nel flusso EMens relativo al mese in cui sono collocate, valorizzando il tipo settimana a seconda che vi sia stata o meno anticipazione da parte del datore di lavoro e questa sia stata o meno sottoposta a contribuzione. Nel caso in cui non vi sia stata anticipazione o questa, pur erogata, non sia stata assoggettata a contribuzione, nel mese in cui perverrà l’autorizzazione si potranno adottare, indifferentemente, una delle due seguenti soluzioni: z z valorizzare nel flusso EMens del mese in cui è pervenuta l’autorizzazione l’elemento <CigPregressa> e <DiffAccredito>; inviare altro flusso EMens sostitutivo del mese in cui si è verificata la CIG. Nel caso in cui vi sia stata anticipazione e questa sia stata sottoposta a contribuzione,in presenza di un imponibile da modificare, potrà essere solamente inviato altro flussoEMens sostitutivo del mese in cui si è verificata la CIG. Capitolo n. 11 Lavoratori dell'edilizia impiegati nella realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni La Legge n. 223/1991 (art. 10) ha introdotto una speciale disciplina di cassa integrazione nei confronti dei lavoratori dell'edilizia impiegati nella realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni per i quali siano stati versati o siano dovuti per il lavoro prestato nel settore edile almeno 6 contributi mensili o 26 contributi settimanali nel biennio precedente alla decorrenza del trattamento. Possibili cause di intervento della cassa integrazione Le cause, che comunque non devono essere imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori, sono quelle connesse: z z z al mancato rispetto dei termini previsti nei contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni; gli eventi di tale specie possono essere determinati da comportamenti della pubblica autorità, quali ritardi nei pagamenti e nelle procedure amministrative e possono consistere nella interruzione dei finanziamenti; alle varianti di carattere necessario apportate ai progetti originari delle predette opere pubbliche; a provvedimenti dell'autorità giudiziaria emanati ai sensi della L. n. 575/1965 (recante disposizioni contro la mafia), per i quali si prescinde dalle dimensioni dell'opera pubblica (INPS circ. n. 204/1991). Caratteristiche dell'opera La natura pubblica dell'opera deve risultare dal concorso dei seguenti elementi: l'appalto dell'opera deve essere stato bandito da un soggetto di natura pubblica: Stato, Regione, Provincia autonoma di Trento o di Bolzano, Comune, altri enti locali, enti pubblici e associazioni fra i soggetti anzidetti; z il finanziamento dell'opera deve essere realizzato in tutto o in parte con fondi dello Stato, delle Regioni o di enti pubblici; z le opere, aventi carattere immobiliare, devono riguardare i seguenti settori di attività: 1. edilizia residenziale pubblica ed edifici destinati a scopi amministrativi; 2. lavori edili relativi ad ospedali, edifici scolastici ed universitari, impianti sportivi e ricreativi; 3. lavori di genio civile (strade, ponti, ferrovie, aeroporti, pozzi, gallerie, opere fluviali, marittime e idrauliche, etc.). z Per "opere pubbliche di grandi dimensioni", si intendono opere per le quali la durata dell'esecuzione dei lavori edili prevista è di diciotto mesi nell'ambito di un progetto generale approvato di durata eguale o superiore a trenta mesi consecutivi (art. 6, comma 2, D.L. n. 148/1993). Nella ipotesi in cui la esecuzione dell'opera pubblica di grandi dimensioni sia frazionata, dando luogo ad una pluralità di contratti di appalto o di subappalti, oltre ai requisiti di cui sopra, riferiti al progetto generale, è necessario che per lo specifico contratto di appalto o subappalto relativo ai lavori per la cui sospensione è richiesta la erogazione delle integrazioni salariali, sussistano i seguenti requisiti: z z durata dei lavori uguale o maggiore di 12 mesi naturali e consecutivi; numero medio di addetti: uguale o maggiore di 15 (nei 12 mesi precedenti la richiesta). Concessione e durata della prestazione Il trattamento di integrazione salariale è concesso dalle locali Commissioni provinciali, per ciascuna opera, per un periodo complessivamente non superiore a 3 mesi. Il limite temporale in questione è riferito all'opera quale unica entità, la cui esecuzione può subire un unico periodo ovvero più periodi di interruzione. Esso quindi trova applicazione sia in riferimento all'ipotesi di un solo periodo di sospensione, senza soluzione, sia a quella di più periodi di sospensione che devono quindi essere cumulati ai fini in esame. Successivamente alla prima concessione trimestrale, il trattamento può essere prorogato dal Ministero del lavoro, per ulteriori periodi trimestrali, previo accertamento da parte del CIPE della natura e della durata delle cause di interruzione e della esistenza di concrete prospettive di ripresa. La durata massima complessiva delle proroghe stesse non può comunque essere superiore ad un quarto della durata dei lavori necessari per il completamento dell'opera, sulla base dello stato dei lavori al termine della prima concessione e tenendo conto delle clausole contrattuali. Nell'ipotesi di frazionamento dell'opera in più appalti o subappalti, fermo restando il limite massimo di durata, il trattamento non può avere una durata superiore a quella dei lavori la cui interruzione sia oggetto della richiesta di intervento. Il periodo per il quale è autorizzata la erogazione del trattamento non concorre ai fini della determinazione del limite massimo di durata degli interventi ordinari, autorizzati per altre causali, stabilito dall'art. 1 della L. n. 427/1975 (tre mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente, nei soli casi di riduzione dell'orario di lavoro, per periodi trimestrali fino ad un massimo complessivo di 12 mesi). Applicazione del massimale Le integrazioni erogate a norma dell'art. 10 della L. n. 223/1991 sono da ritenersi assoggettate all'applicazione del massimale di cui alla L. n. 427/80 per tutta la durata della loro corresponsione. Ciò sulla base della considerazione formulata dall'INPS (sia pure con precipuo riferimento al trattamento d'integrazione per l'agricoltura ex art. 14, L. n. 223/91) che esulano dal concetto di "ordinario", ai fini dell'esclusione dall'osservanza del massimale per i primi sei mesi consecutivi di fruizione, tutti quei trattamenti che sono previsti da specifiche disposizioni legislative per cause particolari (INPS circ. n. 256/1991). Procedura e documentazione La domanda di ammissione al trattamento deve essere redatta sul mod. IGi 15 ED. sul quale va riportata la dicitura: "Legge n. 223, art. 10". La richiesta stessa, oltre alla documentazione prevista dalle disposizioni in atto per la richiesta degli interventi ordinari, deve essere corredata dai documenti indicati nel comma 5 della deliberazione CIPI 19 ottobre 1993. Inoltre la ditta richiedente deve fornire un elenco nominativo dei lavoratori sospesi per i quali è avanzata la richiesta di trattamento, indicando per ciascuno di essi il numero dei contributi versati o dovuti per lavoro prestato presso la ditta medesima nel biennio precedente la decorrenza del trattamento. Nel caso di contributi non versati, deve essere indicato il motivo del mancato versamento. Qualora detto numero di contributi utili sia inferiore a quello prescritto ed il lavoratore possa far valere altri periodi di occupazione nel settore edile presso precedenti datori di lavoro, è necessario che venga allegata all'elenco la dichiarazione del datore di lavoro interessato attinente il periodo di lavoro richiesto per il raggiungimento del requisito in parola. Qualora la documentazione non sia immediatamente disponibile, la ditta interessata, allo scopo di evitare di incorrere nella decadenza per superamento del termine di presentazione, può produrre la richiesta con riserva di inviare successivamente la documentazione mancante. Azione di recupero L'INPS promuove l'azione di recupero delle integrazioni salariali nel caso in cui l'evento che ha dato luogo alla interruzione della esecuzione dei lavori dell'opera pubblica avrebbe potuto essere previsto dall'ente appaltante o dell'azienda con la diligenza contemplata dall'art. 1176 del codice civile (diligenza del buon padre di famiglia da valutare, trattandosi di attività professionale, con riguardo alla natura dell'attività esercitata). Per quanto non espressamente richiamato sopra si rinvia a quanto illustrato nei paragrafi precedenti in ordine alla disciplina ordinaria della cigo per il settore edile. © Confindustria Vicenza - 2009