Ferie solidali: ma dove sono finite? Renzo La Costa Lo schema di
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Ferie solidali: ma dove sono finite? Renzo La Costa Lo schema di
Ferie solidali: ma dove sono finite? Renzo La Costa Lo schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura vita e lavoro di cui all’art. 1 commi 8 e 9 della legge (delega) 183/2014 come licenziata in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, soffre di qualche amnesia, della quale non si comprende se voluta o involontaria. La predetta legge delega 183/2014 prevedeva all’art. 1 comma 9: 9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: (omissis) e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute; E’ indubbia, del tutto obiettivamente, la valorizzazione della protezione della maternità e della paternità – comunque della genitorialità – contenuta nella bozza di provvedimento licenziata dal Governo, che con cognizione di attendibilità porta il nostro Paese tra quelli con le maggiori tutele nello scenario europeo ed internazionale, anche al cospetto di Stati ben più evoluti. Ma il mancato esercizio della delega in materia di ferie solidali, incrina non poco la portata della novella, che avrebbe potuto decisamente contraddistinguersi ben meglio in termini di solidarietà negli ambienti di lavoro. La stessa commissione lavoro del Senato – chiamata all’esame del provvedimento ha evidenziato (pur non sollecitando il Governo più di tanto): ….il testo non dà attuazione di talune deleghe recate dal comma 9 dell’articolo l della legge n. 183 del 2014, quali: l'introduzione del credito di imposta (cosiddetto tax credit) per le donne lavoratrici con figli minori (lettera c); la facoltà di cessione delle ferie fra lavoratori in favore del lavoratore genitore di figlio minore (lettera e); le modalità di integrazione dell’offerta di servizi per l’infanzia e le cure parentali forniti dalle aziende (lettera f); la razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro ed il riordino delle procedure inerenti alla promozione di azioni positive; (…) Ora, si può anche comprendere quanto una misura del genere introdotta per legge, possa incidere sulle singole organizzazioni aziendali e sul sacrosanto diritto del datore di lavoro di gestione del personale. Si può anche condividere l’idea per la quale il datore di lavoro non può più di tanto essere chiamato a dover anche gestire o ritenersi attore negli aspetti privati dei lavoratori in rapporto alle rispettive problematiche familiari. Ma sarebbe bastato utilizzare la delega semplicemente rinviando la questione alla contrattazione collettiva pur introducendo facoltà e princìpi generali per legge. Allo stato delle cose – come ampiamente evidenziato da svariati organi di stampa all’atto della pubblicazione della legge delega 183/2014– ad una delega di un’ampiezza straordinaria : ma evidentemente utilizzata con facoltà d’uso. Una facoltà che – si auspica, nei prossimi passaggi parlamentari - possa ritrovarsi in nome – una volta – di un intento davvero nobile. Sett.2014/anclsu.com/news