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Ferie solidali: ma dove sono finite? Renzo La Costa Lo schema di

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Ferie solidali: ma dove sono finite? Renzo La Costa Lo schema di
Ferie solidali: ma dove sono finite?
Renzo La Costa
Lo schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura
vita e lavoro di cui all’art. 1 commi 8 e 9 della legge (delega) 183/2014 come licenziata in
prima lettura dal Consiglio dei Ministri, soffre di qualche amnesia, della quale non si
comprende se voluta o involontaria.
La predetta legge delega 183/2014 prevedeva all’art. 1 comma 9:
9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
(omissis)
e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali
retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte
dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore
genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
E’ indubbia, del tutto obiettivamente, la valorizzazione della protezione della maternità e
della paternità – comunque della genitorialità – contenuta nella bozza di provvedimento
licenziata dal Governo, che con cognizione di attendibilità porta il nostro Paese tra quelli
con le maggiori tutele nello scenario europeo ed internazionale, anche al cospetto di Stati
ben più evoluti.
Ma il mancato esercizio della delega in materia di ferie solidali, incrina non poco la portata
della novella, che avrebbe potuto decisamente contraddistinguersi ben meglio in termini di
solidarietà negli ambienti di lavoro.
La stessa commissione lavoro del Senato – chiamata all’esame del provvedimento ha
evidenziato (pur non sollecitando il Governo più di tanto):
….il testo non dà attuazione di talune deleghe recate dal comma 9 dell’articolo l della legge n. 183 del 2014,
quali: l'introduzione del credito di imposta (cosiddetto tax credit) per le donne lavoratrici con figli minori
(lettera c); la facoltà di cessione delle ferie fra lavoratori in favore del lavoratore genitore di
figlio minore (lettera e); le modalità di integrazione dell’offerta di servizi per l’infanzia e le cure
parentali forniti dalle aziende (lettera f); la razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi
operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro ed il riordino delle procedure inerenti alla
promozione di azioni positive;
(…)
Ora, si può anche comprendere quanto una misura del genere introdotta per legge, possa
incidere sulle singole organizzazioni aziendali e sul sacrosanto diritto del datore di lavoro
di gestione del personale. Si può anche condividere l’idea per la quale il datore di lavoro
non può più di tanto essere chiamato a dover anche gestire o ritenersi attore negli aspetti
privati dei lavoratori in rapporto alle rispettive problematiche familiari. Ma sarebbe
bastato utilizzare la delega semplicemente rinviando la questione alla contrattazione
collettiva pur introducendo facoltà e princìpi generali per legge. Allo stato delle cose –
come ampiamente evidenziato da svariati organi di stampa all’atto della pubblicazione
della legge delega 183/2014– ad una delega di un’ampiezza straordinaria : ma
evidentemente utilizzata con facoltà d’uso. Una facoltà che – si auspica, nei prossimi
passaggi parlamentari - possa ritrovarsi in nome – una volta – di un intento davvero
nobile.
Sett.2014/anclsu.com/news
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