...

Collegato lavoro e milleproroghe nuovi termini per

by user

on
Category: Documents
21

views

Report

Comments

Transcript

Collegato lavoro e milleproroghe nuovi termini per
09) Bellini - Collegato Lavoro - Milleproroghe
2-03-2011
15:53
Pagina 41
COLLEGATO LAVORO
E «MILLEPROROGHE»:
NUOVI TERMINI PER IMPUGNARE
IL LICENZIAMENTO
di Gesuele Bellini - Professore a contratto presso l’Università dell’Insubria
si atto scritto (forma ad subI nuovi termini introdotti
Prime analisi e riflessioni
stantiam) anche di natura
dalla legge n. 183/2010
in merito alla proroga dei termini
extragiudiziale, purché sia
(Collegato Lavoro) per prodi impugnazione contenuti
idoneo a manifestare la
porre l’impugnazione del
nel Collegato Lavoro ad opera
volontà dello stesso a contelicenziamento da parte dei
stare il licenziamento.
lavoratori a tempo determidel «milleproroghe»
In pratica, per l’impugnanato, compresi coloro a cui
zione è sufficiente che il
il contratto è scaduto prima
lavoratore, nei termini stabiliti, invii una raccomandell’entrata in vigore della stessa legge, acquistano
data con ricevuta di ritorno indirizzata al datore di
efficacia a partire dal 31 dicembre 2011.
lavoro in cui manifesti la volontà di voler impugnare
È questa la disposizione contenuta nel D.L. n.
il contratto a tempo determinato stipulato con lo
225/2010, cd. «milleproroghe», convertito con modistesso.
fiche nella L. 26 febbraio 2011, n. 10 (G.U. 26 febbraio 2011, n. 47)
Il decreto, che coinvolge, tra l’altro, numerosi settori
IL DEPOSITO DEL RICORSO
dell’economia italiana, prevede dunque una ulteriore
PRESSO LA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE
deroga per i lavoratori precari che, in presenza di
La vera novità della norma sta però nell’introduzione
eccezioni di invalidità del licenziamento – inteso in
dell’onere, a «pena di inefficacia» dell’impugnazione,
senso ampio come illegittima apposizione del termidi depositare il ricorso presso la cancelleria del tribune – non avevano ancora provveduto ad impugnare
nale in funzione di giudice del lavoro entro il succeslo stesso entro i 60 giorni previsti dal Collegato Lasivo termine di 270 giorni dopo la contestazione del
voro.
licenziamento oppure dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o
arbitrato, lasciando salva la possibilità di produrre
LA NORMA DEL «COLLEGATO LAVORO»
nuovi documenti formatisi dopo il deposito dello
Com’è noto, l’art. 32 della legge n. 183/2010, entrato
stesso.
in vigore il 24 novembre dell’anno scorso, aveva
Se la conciliazione o l’arbitrato richiesti non hanno
introdotto nuove disposizioni in materia di contratto
luogo per rifiuto della controparte o nel caso non sia
di lavoro a tempo determinato e di impugnazione dei
raggiunto l’accordo conciliativo, si dispone che il
licenziamenti individuali, intervenendo per tale ultiricorso al giudice sia depositato, sempre a pena di
mo argomento con modifiche all’art. 6 della legge n.
decadenza, entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato
604/1966 (Norme sui licenziamenti individuali).
accordo.
In particolare per effetto delle nuove disposizioni
In buona sostanza la nuova disciplina abbrevia i termirimane fermo l’obbligo per il lavoratore di impugnani di impugnazione del licenziamento con l’obiettivo di
re il licenziamento ritenuto invalido, nel termine di
esplicare un’azione deflattiva nei confronti del conten60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, o
zioso, ma soprattutto di reprimere comportamenti
dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuali
opportunistici per i lavoratori che facevano un uso
– personalmente o anche attraverso l’intervento delstrumentale sfruttando il largo margine di tempo conl’organizzazione sindacale cui aderisce – con qualsiaConsulenza n. 10/2011
41
Lavoro & Previdenza
Collegato Lavoro - Milleproroghe
09) Bellini - Collegato Lavoro - Milleproroghe
2-03-2011
15:53
Pagina 42
Lavoro & Previdenza
Collegato Lavoro - Milleproroghe
cesso per l’impugnazione, attraverso volontaria inerzia, il cui venire meno garantisce una maggiore certezza nei rapporti giuridici e patrimoniali tra le parti limitando il rischio di danno economico, specie nei confronti di datori di lavoro cui si applica la tutela reale.
Invero i lavoratori, nel previgente sistema, dopo il
licenziamento avevano sempre 60 giorni di tempo
per impugnare lo stesso ma l’azione di annullamento
illegittimo si prescriveva in cinque anni o in dieci
anni in caso di tutela obbligatoria o addirittura non
era assoggettato ad alcun termine per l’esercizio dell’azione di nullità (imprescrittibile per definizione)
disponendo dunque di un eccessivo lasso di tempo
per adire al giudice del lavoro.
Tale espediente, come è stato detto, viene eliminato
per effetto dell’art. 32 della legge n. 183/2010 con l’introduzione di un termine più breve per proporre
ricorso, cioè soli 270 giorni.
A questa disciplina con la legge n. 183/2010 è stata
assoggettata la contestazione della legittimità del termine nei contratti a tempo determinato, equiparando
l’impugnazione di quest’ultimi alla procedura operante nel licenziamento, in contrasto con un consolidato orientamento giurisprudenziale.
Tale equiparazione, riconducendo due diverse fattispecie di lavoratori alla medesima disciplina potrebbe portare a profili di illegittimità costituzionale;
invero, mentre il lavoratore licenziato potrebbe avere
un certo interesse ad impugnare in termini brevi il
recesso, il lavoratore a tempo determinato cui è scaduto il contratto (anche invalido nel termine) avrebbe interesse invece ad aspettare che eventualmente il
datore di lavoro gli rinnovi tale contratto scaduto e
non a fare subito ricorso con rischio di inimicarselo.
SOGGETTI INTERESSATI
L’art. 32 del Collegato Lavoro menziona le fattispecie a
cui si applica la disciplina sulla decadenza fissata dal
novellato art. 6 della legge n. 604/1966, tra cui sono
annoverati anche i contratti di lavoro a termine – stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge
previgenti al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 – già conclusi alla data di entrata in vigore della stessa legge, con
decorrenza dalla medesima data, sancendo in pratica
che il termine per l’impugnazione decorra quindi dal
24 novembre (data di entrata in vigore della legge n.
183/2010) e spiri il 24 gennaio (sessantesimo giorno).
LEGGE N. 183/2010,ART. 32
1. (omissis)
2. Le disposizioni di cui all’art. 6 della L. 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano
anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento.
3. Le disposizioni di cui all’art. 6 della L. 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:
a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;
b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all’art.
409, numero 3), c.p.c.;
c) al trasferimento ai sensi dell’art. 2103 c.c., con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
d) all’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e
successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.
4. Le disposizioni di cui all’art. 6 della L. 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano
anche:
a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla
data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al D.Lgs. 6 settembre 2001, n.
368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore
della presente legge;
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art. 2112 c.c. con termine decorrente dalla data del trasferimento;
… omissis …
In altre parole, tra i lavoratori coinvolti nelle nuove
regole della legge n. 183/2010 sono menzionati i lavoratori a tempo determinato il cui contratto è cessato
prima dell’entrata in vigore della stessa legge, i quali
42
per effetto dell’art. 32 del Collegato Lavoro avevano
l’onere di impugnare l’eventuale nullità del contratto
entro il 23 gennaio 2011.
Orbene, dopo solo qualche mese dall’entrata in vigoConsulenza n. 10/2011
09) Bellini - Collegato Lavoro - Milleproroghe
2-03-2011
15:53
Pagina 43
Collegato Lavoro - Milleproroghe
MODIFICHE ALL’ART. 32
La modifica al termine breve per i contratti a tempo
determinato già scaduti parte dalla presentazione di
alcuni emendamenti proposti nel corso dell’esame del
decreto legge «milleproroghe», in particolare sono da
annoverare il n. 1.0.76 e il n. 1.0.77, intitolati
«Proroga dei termini per l’impugnazione del licenziamento individuale».
Gli emendamenti accolti positivamente dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio di Palazzo
Madama e poi definitivamente approvati con il testo
contenuto all’art. 2-quater, comma 10, dell’allegato.
La norma introduce un ulteriore comma all’art. 32
della legge n. 183/2010 (comma 1-bis) che così dispone: «In sede di prima applicazione, le disposizioni di
cui all’art. 6, primo comma, della L. 15 luglio 1966, n.
604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011».
Si prevede dunque la temporanea sospensione della
disciplina prevista dall’art. 32 della legge n. 183/2010,
che fissava al 24 gennaio 2011 i termini decadenziali
per l’impugnazione dei licenziamenti per i contratti
già scaduti prima dell’entrata in vigore della medesima legge, che secondo quanto stabilito dal decreto
«milleproroghe» acquisterà efficacia solo a partire
dal 31 dicembre 2011.
I lavoratori precari interessati, pertanto, a seguito di
dette disposizioni, avranno più tempo per impugnare il licenziamento, poiché il termine per l’impugnazione del licenziamento inizierà a decorrere dal 31
dicembre 2011.
Si ritorna, dunque, alle previgenti regole che si applicavano fino al 23 novembre 2010 e, dunque, i lavoraConsulenza n. 10/2011
tori potranno impugnare il licenziamento entro 60
giorni dalla comunicazione da parte del datore di
lavoro, i quali successivamente avranno a disposizione cinque anni/ dieci anni a seconda dei casi o un termine illimitato in caso di nullità, per proporre ricorso in tribunale.
APPLICAZIONE TEMPORALE DELLE NORME
L’aspetto più delicato e problematico della disciplina
contenuta nel maxi-decreto «milleproroghe» riguarda proprio l’ambito di applicazione temporale delle
norme che incidono sulla procedura dell’impugnazione del licenziamento individuale.
Riassumendo la successione delle leggi intervenuta
nel recente periodo se ne ricava il seguente quadro:
–
–
–
–
in data 24 novembre è entrata in vigore la legge n.
183/2010, la quale all’art. 32 ha introdotto una
nuova disciplina sull’impugnazione dei licenziamenti (60 gg. + 270 gg.);
il 29 dicembre viene pubblicato (G.U. n. 303 del
29 dicembre 2010) il D.L. 29 dicembre 2010, n.
225 (cd. decreto «milleproroghe») che entra
immediatamente in vigore, il cui termine per la
conversione in legge scade il 27 febbraio 2011
(entro 60 giorni);
nel corso dell’esame del maxi-decreto «milleproroghe» sono approvati due emendamenti che prevedono la sospensione dell’efficacia dell’art. 32
della legge n. 183/2010 nella parte relativa all’impugnazione dei licenziamenti e quindi anche delle
impugnazioni dei contratti a termine scaduti;
in data 27 febbraio è approvato definitivamente e
convertito in legge il decreto «milleproroghe»
che contiene le innovazioni che spostano l’efficacia dell’impugnazione dei licenziamenti, così
come prevista dal Collegato Lavoro, al 31 dicembre 2011.
Premesso tale prospetto di successioni normative,
viene in rilievo la questione dell’efficacia dei decreti
legge. Secondo i principi di diritto costituzionale il
decreto legge convertito in legge acquista efficacia ex
tunc e cioè retroattivamente dalla data della sua
entrata in vigore, tuttavia talune problematiche sono
state sollevate nell’occasione in cui sono apportati
degli emendamenti al decreto legge medesimo.
Al riguardo, la tesi prevalente ha sempre ritenuto che in
caso si tratti di emendamenti aggiuntivi o modificativi,
essi acquistano efficacia ex nunc, cioè dall’entrata in
vigore della legge di conversione, così come disposto
dall’art. 15, comma 4, della legge n. 400/1988.
Orbene, atteso che gli emendamenti che differiscono
al 31 dicembre 2011 l’efficacia dell’art. 32 nella parte
relativa all’impugnazione del Collegato Lavoro, sono
43
Lavoro & Previdenza
re della legge n. 183/2010, sono stati proposti degli
emendamenti, accolti nel corso dell’iter di approvazione del decreto legge «milleproroghe» in occasione dell’esame al Senato della Repubblica in
Commissione Affari Costituzionali e Bilancio con
cui si fa marcia indietro sull’introduzione del termine breve per l’impugnazione dei contratti a tempo
determinato, compresi quelli già conclusi, il quale si
estende per tutto il 2011.
Tale ripensamento era auspicato in particolare dalle
organizzazioni di categoria, le quali facendo una vera e
propria corsa contro il tempo, avevano organizzato
nei due mesi passati una massiccia campagna di informazione, coinvolgendo migliaia di lavoratori, denunciando però il rischio concreto che a molti ancora fosse
sfuggita la scadenza breve di 60 giorni e dunque
potrebbero non rientrare nei termini previsti e perdere
per sempre il diritto ad impugnare il licenziamento.
09) Bellini - Collegato Lavoro - Milleproroghe
2-03-2011
15:53
Pagina 44
Lavoro & Previdenza
Collegato Lavoro - Milleproroghe
aggiuntivi o modificativi al decreto legge originario
pubblicato il 27 dicembre, si deve concludere che l’efficacia degli stessi decorra dall’entrata in vigore della
legge di conversione.
Pertanto, alla luce di quanto esposto si possono evidenziare quattro ambiti temporali con diversa efficacia delle norme sull’impugnazione dei licenziamenti
individuali:
1) prima del 24 novembre 2010, periodo in cui si
applicano le norme previgenti concernenti l’impugnazione extragiudiziale entro 60 giorni dalla
comunicazione e ricorso da presentare entro cinque/dieci anni o illimitatamente in caso di nullità;
2) dal 24 novembre al giorno antecedente alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto «milleproroghe» in cui si applicano le
disposizioni contenute nella legge n. 183/2010;
3) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto «milleproroghe» al 30
dicembre 2011, in cui si torna ad applicare la
disciplina indicata al punto n. 1;
4) dal 31 dicembre 2011 in avanti in cui si applicherà la disciplina sull’impugnazione dei licenziamenti così come contenuta all’art. 32 della
legge n. 183/2010.
Riassunti gli ambiti di applicazione delle suddette
norme in successione, in base ai principi generali del
diritto, così come richiamati dalla dottrina e giurisprudenza maggioritaria, che si riassumono nel brocardo «tempus regit actum» secondo cui la legge
applicabile all’atto è quella in vigore nel momento in
cui lo stesso è posto in essere.
Nel campo di che trattasi l’atto determinante che
indica « momento genetico del diritto d’impugnazione
del licenziamento» è individuabile nella notifica della
comunicazione dello stesso al lavoratore, cui fa seguito l’impugnativa extragiudiziale nel termine di 60 gg.
Nei contratti a tempo determinato, atteso che non vi
è una «comunicazione» del licenziamento ma solo
una (apparente, illegittima) scadenza del termine, il
momento genetico dovrebbe evidenziarsi in tale scadenza.
Alla luce dei suesposti principi si devono trarre le
conseguenze indicate di seguito.
I lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro a
tempo determinato (o hanno ricevuto la comunicazione del licenziamento) prima dell’entrata in vigore
dell’art. 32 della legge n. 183/2010 sono soggetti alla
prescrizione quinquennale per la proposizione del
ricorso e in caso di nullità del contratto la prescrizione non opera poiché soggetto alla disciplina generale
della nullità dei contratti. Alla medesima disciplina
44
soggiacciono i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro a termine (o che ricevono la comunicazione del licenziamento) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al decreto «milleproroghe» al 30 dicembre 2011.
Coloro che invece hanno cessato il rapporto di lavoro a termine (o hanno ricevuto la comunicazione del
licenziamento) tra il 24 novembre 2010 e il giorno
antecedete all’entrata in vigore della citata legge di
conversione sono soggetti alla disciplina dell’art. 32
del Collegato Lavoro.
Problemi interpretativi potrebbero sorgere per la
posizione dei lavoratori che non hanno impugnato
entro il 24 febbraio ed avevano invece l’onere di farlo
in base all’art. 32 della legge n. 183/2010 vigente
medio tempore.
Se si propendesse per una tesi restrittiva, essendo
stato per loro vigente il regime dell’art. 32 del
Collegato Lavoro e non avendo impugnato il contratto scaduto entro il 24 gennaio 2010, si dovrebbe
concludere che dal giorno successivo sarebbero da
considerarsi decaduti da ogni termine d’impugnazione.
Tuttavia, tale interpretazione ad avviso di chi scrive è
da scartare, in primo luogo perché il loro diritto si è
riespanso per effetto degli emendamenti approvati
con la legge di conversione e inoltre anche perché
una siffatta interpretazione sarebbe contraria al fine
per cui sono stati presentati tali emendamenti, proprio come risulta anche dagli atti parlamentari, per
estendere la possibilità di impugnazione anche a quei
lavoratori che non hanno potuto farlo, sospendendo
l’efficacia dell’art. 32 della legge n. 183/2010.
PROCEDURA D’IMPUGNAZIONE
L’art. 6 della legge n. 604/1966, anche dopo la modifica di cui all’art. 32 della legge n. 183/2010, dispone
che il termine di impugnazione del licenziamento
decorra dalla comunicazione dello stesso o dalla
comunicazione dei motivi qualora non sia contestuale a quella del licenziamento.
È pacifico in giurisprudenza che è comunque valida
l’impugnazione del licenziamento effettuata prima di
aver ricevuto la comunicazione dei motivi, senza che
dunque lo stesso abbia bisogno di produrre un’ulteriore e autonoma impugnazione dopo la comunicazione suddetta.
Nei contratti di lavoro a tempo determinato per effetto dell’art. 32 del Collegato Lavoro si applica anche
tale termine decadenziale di 60 giorni per presentare
l’impugnativa.
Successivamente bisogna rispettare il termine di 270
giorni, a pena di inefficacia dell’impugnazione, per
depositare il ricorso a cui si può aggiungere un ulteConsulenza n. 10/2011
09) Bellini - Collegato Lavoro - Milleproroghe
2-03-2011
15:53
Pagina 45
Collegato Lavoro - Milleproroghe
giorni; a questo punto seguirebbe il rispetto dei termini della procedura di conciliazione che concludendosi con un rifiuto o un mancato accordo metterebbe a disposizione del lavoratore un ulteriore periodo
di 60 giorni per proporre ricorso con deposito in cancelleria del tribunale.
TERMINE ILLEGITTIMO DEL CONTRATTO DI LAVORO - LICENZIAMENTI INVALIDI
Impugnazione con ogni mezzo idoneo a manifestare la volontà entro 60 gg. dalla comunicazione
Entro i successivi 270 gg.
Deposito del ricorso in cancelleria del tribunale
Richiesta tentativo di conciliazione
Deposito ricorso in cancelleria del tribunale
(entro 60 gg. dal rifiuto o dal mancato accordo)
DISCIPLINA APPLICABILE NELLA SUCCESSIONE TEMPORALE
Prima del 24 novembre 2010
si applicano le norme previgenti concernenti l’impugnazione extragiudiziale entro
60 giorni dalla comunicazione e ricorso da presentare entro cinque/dieci anni o
illimitatamente in caso di nullità
Dal 24 novembre 2010 all’entrata in vigore della si applicano le disposizioni contenute nell’art. 32 della legge n. 183/2010
legge di conversione al decreto «milleproroghe»
Dall’entrata in vigore della legge di conversione al si applicano le norme previgenti concernenti l’impugnazione extragiudiziale entro
decreto «milleproroghe» al 30 dicembre 2011
60 giorni dalla comunicazione e ricorso da presentare entro cinque/dieci anni o
illimitatamente in caso di nullità
Dal 31 dicembre 2011
Consulenza n. 10/2011
si applicano le disposizioni contenute nell’art. 32 della legge n. 183/2010
45
Lavoro & Previdenza
riore termine decadenziale di 60 giorni dal rifiuto
della conciliazione o del mancato accordo nella procedura conciliativa. Questa ultima previsione potrebbe indurre ad un utilizzo dilatorio dei termini nel
caso in cui venisse proposta la richiesta del tentativo
di conciliazione a ridosso della scadenza dei 270
Fly UP