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Collegato lavoro e milleproroghe nuovi termini per
09) Bellini - Collegato Lavoro - Milleproroghe 2-03-2011 15:53 Pagina 41 COLLEGATO LAVORO E «MILLEPROROGHE»: NUOVI TERMINI PER IMPUGNARE IL LICENZIAMENTO di Gesuele Bellini - Professore a contratto presso l’Università dell’Insubria si atto scritto (forma ad subI nuovi termini introdotti Prime analisi e riflessioni stantiam) anche di natura dalla legge n. 183/2010 in merito alla proroga dei termini extragiudiziale, purché sia (Collegato Lavoro) per prodi impugnazione contenuti idoneo a manifestare la porre l’impugnazione del nel Collegato Lavoro ad opera volontà dello stesso a contelicenziamento da parte dei stare il licenziamento. lavoratori a tempo determidel «milleproroghe» In pratica, per l’impugnanato, compresi coloro a cui zione è sufficiente che il il contratto è scaduto prima lavoratore, nei termini stabiliti, invii una raccomandell’entrata in vigore della stessa legge, acquistano data con ricevuta di ritorno indirizzata al datore di efficacia a partire dal 31 dicembre 2011. lavoro in cui manifesti la volontà di voler impugnare È questa la disposizione contenuta nel D.L. n. il contratto a tempo determinato stipulato con lo 225/2010, cd. «milleproroghe», convertito con modistesso. fiche nella L. 26 febbraio 2011, n. 10 (G.U. 26 febbraio 2011, n. 47) Il decreto, che coinvolge, tra l’altro, numerosi settori IL DEPOSITO DEL RICORSO dell’economia italiana, prevede dunque una ulteriore PRESSO LA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE deroga per i lavoratori precari che, in presenza di La vera novità della norma sta però nell’introduzione eccezioni di invalidità del licenziamento – inteso in dell’onere, a «pena di inefficacia» dell’impugnazione, senso ampio come illegittima apposizione del termidi depositare il ricorso presso la cancelleria del tribune – non avevano ancora provveduto ad impugnare nale in funzione di giudice del lavoro entro il succeslo stesso entro i 60 giorni previsti dal Collegato Lasivo termine di 270 giorni dopo la contestazione del voro. licenziamento oppure dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, lasciando salva la possibilità di produrre LA NORMA DEL «COLLEGATO LAVORO» nuovi documenti formatisi dopo il deposito dello Com’è noto, l’art. 32 della legge n. 183/2010, entrato stesso. in vigore il 24 novembre dell’anno scorso, aveva Se la conciliazione o l’arbitrato richiesti non hanno introdotto nuove disposizioni in materia di contratto luogo per rifiuto della controparte o nel caso non sia di lavoro a tempo determinato e di impugnazione dei raggiunto l’accordo conciliativo, si dispone che il licenziamenti individuali, intervenendo per tale ultiricorso al giudice sia depositato, sempre a pena di mo argomento con modifiche all’art. 6 della legge n. decadenza, entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato 604/1966 (Norme sui licenziamenti individuali). accordo. In particolare per effetto delle nuove disposizioni In buona sostanza la nuova disciplina abbrevia i termirimane fermo l’obbligo per il lavoratore di impugnani di impugnazione del licenziamento con l’obiettivo di re il licenziamento ritenuto invalido, nel termine di esplicare un’azione deflattiva nei confronti del conten60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, o zioso, ma soprattutto di reprimere comportamenti dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuali opportunistici per i lavoratori che facevano un uso – personalmente o anche attraverso l’intervento delstrumentale sfruttando il largo margine di tempo conl’organizzazione sindacale cui aderisce – con qualsiaConsulenza n. 10/2011 41 Lavoro & Previdenza Collegato Lavoro - Milleproroghe 09) Bellini - Collegato Lavoro - Milleproroghe 2-03-2011 15:53 Pagina 42 Lavoro & Previdenza Collegato Lavoro - Milleproroghe cesso per l’impugnazione, attraverso volontaria inerzia, il cui venire meno garantisce una maggiore certezza nei rapporti giuridici e patrimoniali tra le parti limitando il rischio di danno economico, specie nei confronti di datori di lavoro cui si applica la tutela reale. Invero i lavoratori, nel previgente sistema, dopo il licenziamento avevano sempre 60 giorni di tempo per impugnare lo stesso ma l’azione di annullamento illegittimo si prescriveva in cinque anni o in dieci anni in caso di tutela obbligatoria o addirittura non era assoggettato ad alcun termine per l’esercizio dell’azione di nullità (imprescrittibile per definizione) disponendo dunque di un eccessivo lasso di tempo per adire al giudice del lavoro. Tale espediente, come è stato detto, viene eliminato per effetto dell’art. 32 della legge n. 183/2010 con l’introduzione di un termine più breve per proporre ricorso, cioè soli 270 giorni. A questa disciplina con la legge n. 183/2010 è stata assoggettata la contestazione della legittimità del termine nei contratti a tempo determinato, equiparando l’impugnazione di quest’ultimi alla procedura operante nel licenziamento, in contrasto con un consolidato orientamento giurisprudenziale. Tale equiparazione, riconducendo due diverse fattispecie di lavoratori alla medesima disciplina potrebbe portare a profili di illegittimità costituzionale; invero, mentre il lavoratore licenziato potrebbe avere un certo interesse ad impugnare in termini brevi il recesso, il lavoratore a tempo determinato cui è scaduto il contratto (anche invalido nel termine) avrebbe interesse invece ad aspettare che eventualmente il datore di lavoro gli rinnovi tale contratto scaduto e non a fare subito ricorso con rischio di inimicarselo. SOGGETTI INTERESSATI L’art. 32 del Collegato Lavoro menziona le fattispecie a cui si applica la disciplina sulla decadenza fissata dal novellato art. 6 della legge n. 604/1966, tra cui sono annoverati anche i contratti di lavoro a termine – stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 – già conclusi alla data di entrata in vigore della stessa legge, con decorrenza dalla medesima data, sancendo in pratica che il termine per l’impugnazione decorra quindi dal 24 novembre (data di entrata in vigore della legge n. 183/2010) e spiri il 24 gennaio (sessantesimo giorno). LEGGE N. 183/2010,ART. 32 1. (omissis) 2. Le disposizioni di cui all’art. 6 della L. 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento. 3. Le disposizioni di cui all’art. 6 della L. 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all’art. 409, numero 3), c.p.c.; c) al trasferimento ai sensi dell’art. 2103 c.c., con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento; d) all’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo. 4. Le disposizioni di cui all’art. 6 della L. 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge; c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art. 2112 c.c. con termine decorrente dalla data del trasferimento; … omissis … In altre parole, tra i lavoratori coinvolti nelle nuove regole della legge n. 183/2010 sono menzionati i lavoratori a tempo determinato il cui contratto è cessato prima dell’entrata in vigore della stessa legge, i quali 42 per effetto dell’art. 32 del Collegato Lavoro avevano l’onere di impugnare l’eventuale nullità del contratto entro il 23 gennaio 2011. Orbene, dopo solo qualche mese dall’entrata in vigoConsulenza n. 10/2011 09) Bellini - Collegato Lavoro - Milleproroghe 2-03-2011 15:53 Pagina 43 Collegato Lavoro - Milleproroghe MODIFICHE ALL’ART. 32 La modifica al termine breve per i contratti a tempo determinato già scaduti parte dalla presentazione di alcuni emendamenti proposti nel corso dell’esame del decreto legge «milleproroghe», in particolare sono da annoverare il n. 1.0.76 e il n. 1.0.77, intitolati «Proroga dei termini per l’impugnazione del licenziamento individuale». Gli emendamenti accolti positivamente dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio di Palazzo Madama e poi definitivamente approvati con il testo contenuto all’art. 2-quater, comma 10, dell’allegato. La norma introduce un ulteriore comma all’art. 32 della legge n. 183/2010 (comma 1-bis) che così dispone: «In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’art. 6, primo comma, della L. 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011». Si prevede dunque la temporanea sospensione della disciplina prevista dall’art. 32 della legge n. 183/2010, che fissava al 24 gennaio 2011 i termini decadenziali per l’impugnazione dei licenziamenti per i contratti già scaduti prima dell’entrata in vigore della medesima legge, che secondo quanto stabilito dal decreto «milleproroghe» acquisterà efficacia solo a partire dal 31 dicembre 2011. I lavoratori precari interessati, pertanto, a seguito di dette disposizioni, avranno più tempo per impugnare il licenziamento, poiché il termine per l’impugnazione del licenziamento inizierà a decorrere dal 31 dicembre 2011. Si ritorna, dunque, alle previgenti regole che si applicavano fino al 23 novembre 2010 e, dunque, i lavoraConsulenza n. 10/2011 tori potranno impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla comunicazione da parte del datore di lavoro, i quali successivamente avranno a disposizione cinque anni/ dieci anni a seconda dei casi o un termine illimitato in caso di nullità, per proporre ricorso in tribunale. APPLICAZIONE TEMPORALE DELLE NORME L’aspetto più delicato e problematico della disciplina contenuta nel maxi-decreto «milleproroghe» riguarda proprio l’ambito di applicazione temporale delle norme che incidono sulla procedura dell’impugnazione del licenziamento individuale. Riassumendo la successione delle leggi intervenuta nel recente periodo se ne ricava il seguente quadro: – – – – in data 24 novembre è entrata in vigore la legge n. 183/2010, la quale all’art. 32 ha introdotto una nuova disciplina sull’impugnazione dei licenziamenti (60 gg. + 270 gg.); il 29 dicembre viene pubblicato (G.U. n. 303 del 29 dicembre 2010) il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (cd. decreto «milleproroghe») che entra immediatamente in vigore, il cui termine per la conversione in legge scade il 27 febbraio 2011 (entro 60 giorni); nel corso dell’esame del maxi-decreto «milleproroghe» sono approvati due emendamenti che prevedono la sospensione dell’efficacia dell’art. 32 della legge n. 183/2010 nella parte relativa all’impugnazione dei licenziamenti e quindi anche delle impugnazioni dei contratti a termine scaduti; in data 27 febbraio è approvato definitivamente e convertito in legge il decreto «milleproroghe» che contiene le innovazioni che spostano l’efficacia dell’impugnazione dei licenziamenti, così come prevista dal Collegato Lavoro, al 31 dicembre 2011. Premesso tale prospetto di successioni normative, viene in rilievo la questione dell’efficacia dei decreti legge. Secondo i principi di diritto costituzionale il decreto legge convertito in legge acquista efficacia ex tunc e cioè retroattivamente dalla data della sua entrata in vigore, tuttavia talune problematiche sono state sollevate nell’occasione in cui sono apportati degli emendamenti al decreto legge medesimo. Al riguardo, la tesi prevalente ha sempre ritenuto che in caso si tratti di emendamenti aggiuntivi o modificativi, essi acquistano efficacia ex nunc, cioè dall’entrata in vigore della legge di conversione, così come disposto dall’art. 15, comma 4, della legge n. 400/1988. Orbene, atteso che gli emendamenti che differiscono al 31 dicembre 2011 l’efficacia dell’art. 32 nella parte relativa all’impugnazione del Collegato Lavoro, sono 43 Lavoro & Previdenza re della legge n. 183/2010, sono stati proposti degli emendamenti, accolti nel corso dell’iter di approvazione del decreto legge «milleproroghe» in occasione dell’esame al Senato della Repubblica in Commissione Affari Costituzionali e Bilancio con cui si fa marcia indietro sull’introduzione del termine breve per l’impugnazione dei contratti a tempo determinato, compresi quelli già conclusi, il quale si estende per tutto il 2011. Tale ripensamento era auspicato in particolare dalle organizzazioni di categoria, le quali facendo una vera e propria corsa contro il tempo, avevano organizzato nei due mesi passati una massiccia campagna di informazione, coinvolgendo migliaia di lavoratori, denunciando però il rischio concreto che a molti ancora fosse sfuggita la scadenza breve di 60 giorni e dunque potrebbero non rientrare nei termini previsti e perdere per sempre il diritto ad impugnare il licenziamento. 09) Bellini - Collegato Lavoro - Milleproroghe 2-03-2011 15:53 Pagina 44 Lavoro & Previdenza Collegato Lavoro - Milleproroghe aggiuntivi o modificativi al decreto legge originario pubblicato il 27 dicembre, si deve concludere che l’efficacia degli stessi decorra dall’entrata in vigore della legge di conversione. Pertanto, alla luce di quanto esposto si possono evidenziare quattro ambiti temporali con diversa efficacia delle norme sull’impugnazione dei licenziamenti individuali: 1) prima del 24 novembre 2010, periodo in cui si applicano le norme previgenti concernenti l’impugnazione extragiudiziale entro 60 giorni dalla comunicazione e ricorso da presentare entro cinque/dieci anni o illimitatamente in caso di nullità; 2) dal 24 novembre al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto «milleproroghe» in cui si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 183/2010; 3) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto «milleproroghe» al 30 dicembre 2011, in cui si torna ad applicare la disciplina indicata al punto n. 1; 4) dal 31 dicembre 2011 in avanti in cui si applicherà la disciplina sull’impugnazione dei licenziamenti così come contenuta all’art. 32 della legge n. 183/2010. Riassunti gli ambiti di applicazione delle suddette norme in successione, in base ai principi generali del diritto, così come richiamati dalla dottrina e giurisprudenza maggioritaria, che si riassumono nel brocardo «tempus regit actum» secondo cui la legge applicabile all’atto è quella in vigore nel momento in cui lo stesso è posto in essere. Nel campo di che trattasi l’atto determinante che indica « momento genetico del diritto d’impugnazione del licenziamento» è individuabile nella notifica della comunicazione dello stesso al lavoratore, cui fa seguito l’impugnativa extragiudiziale nel termine di 60 gg. Nei contratti a tempo determinato, atteso che non vi è una «comunicazione» del licenziamento ma solo una (apparente, illegittima) scadenza del termine, il momento genetico dovrebbe evidenziarsi in tale scadenza. Alla luce dei suesposti principi si devono trarre le conseguenze indicate di seguito. I lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro a tempo determinato (o hanno ricevuto la comunicazione del licenziamento) prima dell’entrata in vigore dell’art. 32 della legge n. 183/2010 sono soggetti alla prescrizione quinquennale per la proposizione del ricorso e in caso di nullità del contratto la prescrizione non opera poiché soggetto alla disciplina generale della nullità dei contratti. Alla medesima disciplina 44 soggiacciono i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro a termine (o che ricevono la comunicazione del licenziamento) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al decreto «milleproroghe» al 30 dicembre 2011. Coloro che invece hanno cessato il rapporto di lavoro a termine (o hanno ricevuto la comunicazione del licenziamento) tra il 24 novembre 2010 e il giorno antecedete all’entrata in vigore della citata legge di conversione sono soggetti alla disciplina dell’art. 32 del Collegato Lavoro. Problemi interpretativi potrebbero sorgere per la posizione dei lavoratori che non hanno impugnato entro il 24 febbraio ed avevano invece l’onere di farlo in base all’art. 32 della legge n. 183/2010 vigente medio tempore. Se si propendesse per una tesi restrittiva, essendo stato per loro vigente il regime dell’art. 32 del Collegato Lavoro e non avendo impugnato il contratto scaduto entro il 24 gennaio 2010, si dovrebbe concludere che dal giorno successivo sarebbero da considerarsi decaduti da ogni termine d’impugnazione. Tuttavia, tale interpretazione ad avviso di chi scrive è da scartare, in primo luogo perché il loro diritto si è riespanso per effetto degli emendamenti approvati con la legge di conversione e inoltre anche perché una siffatta interpretazione sarebbe contraria al fine per cui sono stati presentati tali emendamenti, proprio come risulta anche dagli atti parlamentari, per estendere la possibilità di impugnazione anche a quei lavoratori che non hanno potuto farlo, sospendendo l’efficacia dell’art. 32 della legge n. 183/2010. PROCEDURA D’IMPUGNAZIONE L’art. 6 della legge n. 604/1966, anche dopo la modifica di cui all’art. 32 della legge n. 183/2010, dispone che il termine di impugnazione del licenziamento decorra dalla comunicazione dello stesso o dalla comunicazione dei motivi qualora non sia contestuale a quella del licenziamento. È pacifico in giurisprudenza che è comunque valida l’impugnazione del licenziamento effettuata prima di aver ricevuto la comunicazione dei motivi, senza che dunque lo stesso abbia bisogno di produrre un’ulteriore e autonoma impugnazione dopo la comunicazione suddetta. Nei contratti di lavoro a tempo determinato per effetto dell’art. 32 del Collegato Lavoro si applica anche tale termine decadenziale di 60 giorni per presentare l’impugnativa. Successivamente bisogna rispettare il termine di 270 giorni, a pena di inefficacia dell’impugnazione, per depositare il ricorso a cui si può aggiungere un ulteConsulenza n. 10/2011 09) Bellini - Collegato Lavoro - Milleproroghe 2-03-2011 15:53 Pagina 45 Collegato Lavoro - Milleproroghe giorni; a questo punto seguirebbe il rispetto dei termini della procedura di conciliazione che concludendosi con un rifiuto o un mancato accordo metterebbe a disposizione del lavoratore un ulteriore periodo di 60 giorni per proporre ricorso con deposito in cancelleria del tribunale. TERMINE ILLEGITTIMO DEL CONTRATTO DI LAVORO - LICENZIAMENTI INVALIDI Impugnazione con ogni mezzo idoneo a manifestare la volontà entro 60 gg. dalla comunicazione Entro i successivi 270 gg. Deposito del ricorso in cancelleria del tribunale Richiesta tentativo di conciliazione Deposito ricorso in cancelleria del tribunale (entro 60 gg. dal rifiuto o dal mancato accordo) DISCIPLINA APPLICABILE NELLA SUCCESSIONE TEMPORALE Prima del 24 novembre 2010 si applicano le norme previgenti concernenti l’impugnazione extragiudiziale entro 60 giorni dalla comunicazione e ricorso da presentare entro cinque/dieci anni o illimitatamente in caso di nullità Dal 24 novembre 2010 all’entrata in vigore della si applicano le disposizioni contenute nell’art. 32 della legge n. 183/2010 legge di conversione al decreto «milleproroghe» Dall’entrata in vigore della legge di conversione al si applicano le norme previgenti concernenti l’impugnazione extragiudiziale entro decreto «milleproroghe» al 30 dicembre 2011 60 giorni dalla comunicazione e ricorso da presentare entro cinque/dieci anni o illimitatamente in caso di nullità Dal 31 dicembre 2011 Consulenza n. 10/2011 si applicano le disposizioni contenute nell’art. 32 della legge n. 183/2010 45 Lavoro & Previdenza riore termine decadenziale di 60 giorni dal rifiuto della conciliazione o del mancato accordo nella procedura conciliativa. Questa ultima previsione potrebbe indurre ad un utilizzo dilatorio dei termini nel caso in cui venisse proposta la richiesta del tentativo di conciliazione a ridosso della scadenza dei 270