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ATTI DI P.G. S.I.T. 351 C.P.P. © World`s Vehicle Documents www

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ATTI DI P.G. S.I.T. 351 C.P.P. © World`s Vehicle Documents www
ATTI DI P.G.
S.I.T.
351 C.P.P.
SOMMARIE INFORMAZIONI DELLA PERSONA INFORMATE SUI FATTI ART. 351
Norme di
riferimento
art. 351
Organo procedente
Documentazione
Garanzie di difesa
Utilizzabilità
Ufficiali
ed
Agenti di p.g.
Delle operazioni è
redatto verbale
integrale o riassuntivo
complesso.
Verbale riassuntivo
semplice se vi è
indisponibilità di
mezzi o ausiliari
tecnici oppure se
l’atto ha contenuto
semplice
Non previste
Vedi note
Le sommarie informazioni dal possibile testimone, definite nella pratica di polizia come sommarie informazioni
testimoniali (s.i.t.) sono contemplate dall’art. 351 c.p.p.
Si tratta di un atto tipico di indagine preliminare soggettiva o indiretta, di iniziativa della Polizia giudiziaria, per mezzo del
quale la Polizia giudiziaria stessa riceve da un soggetto (persona offesa dal reato, denunciante, querelante o altra
persona informata dei fatti per cui si procede) dichiarazioni su ciò di cui egli è a conoscenza sui fatti per i quali si indaga
e sulle circostanze ad essi relative sulle quali viene interrogato.
Il presupposto per l’esecuzione dell’atto in esame è che sia necessario ad assicurare le fonti di prova o, comunque, per
la ricostruzione del fatto e la individuazione del colpevole.
Art. 351.
Altre sommarie informazioni.
1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle
indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362.
1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di
un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b), procede un ufficiale
di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma
che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.
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COSA FARE COME FARE
Competenza dell'atto:
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Ufficiali e agenti di P.G. (art. 351);
solo ufficiali di P.G. se le sommarie informazioni vengono rese da persona imputata in un procedimento connesso o
di un reato collegato a quello per cui si procede (art. 351, co. 1-bis).
Finalità:
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Ricostruzione del fatto e delle circostanze (elementi essenziali del reato, generali e speciali, circostanze soggettive
ed oggettive).
Diritto di difesa:
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la presenza del difensore non è prevista; il difensore può assistere all'atto, ma senza alcuna possibilità di intervento
nello stesso;
9
la presenza del difensore è obbligatoria se la persona è imputata in un procedimento connesso o di un reato
collegato (art.351, co. 1-bis).
Adempimenti della P.G.:
9
la persona informata sui fatti, ha l’obbligo a presentarsi ai sensi del combinato disposto degli artt. 362 e 198, comma
1, c.p.p. se regolarmente invitata non si presenta nel tempo e luogo prescritto incorrerà nella sanzione prevista
dall’art. 650 c.p. (Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità).
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informare la persona circa l'obbligo di dichiarare esatte le proprie generalità e di rispondere secondo verità in ordine
ai fatti sui quali vengono richieste le informazioni (art. 66-362);
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la persona informata sui fatti ha l’obbligo di rispondere secondo verità, innanzitutto circa le proprie generalità. Infatti,
ai sensi dell’art. 651 c.p. viene punito con una contravvenzione penale «chiunque richiesto da un pubblico ufficiale
nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre
qualità personali».
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se l'esame riguarda persona che ha facoltà di astenersi a norma degli artt. 199-200, richiede di avvalersi di tale
possibilità;
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richiedere le informazioni e riportare le dichiarazioni (art. 136);
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formulare domande dirette e indirette annotando subito la risposta;
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se le informazioni hanno lo scopo di identificare l'autore del fatto, farsi fornire una descrizione precisa della persona
(connotati, contrassegni, età apparente, accento, modo di esprimersi, indumenti indossati, andatura, mezzo di
trasporto usato, numero di terga dello stesso, persone con cui si accompagnava, descrizione di queste ecc.);
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le persone sentite a norma dell’art. 351 c.p.p. hanno l’obbligo di rispondere secondo verità anche per quanto
concerne il contenuto delle dichiarazioni rese (come peraltro il testimone) a causa del rinvio che l’art. 351 c.p.p.
opera nei confronti dell’art. 362 c.p.p., il quale richiama tra gli altri l’art. 198, comma 1, c.p.p.
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Sebbene l’obbligo di raccontare la verità non ha una autonoma sanzione penale se il potenziale testimone agisce,
fuori dai casi di concorso, con la consapevolezza di aiutare un’altra persona ad «eludere le investigazioni
dell’autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa» è punibile per il reato di favoreggiamento personale ai sensi dell’art.
378 c.p, oppure può integrare altri estremi di reato quali la calunnia (art. 368 c.p.) o l’autocalunnia (art. 369 c.p.).
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In virtù del art. 381, comma 4-bis, c.p.p., introdotto dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, non è consentito l’arresto della
persona richiesta di fornire informazioni dalla Polizia giudiziaria o dal Pubblico Ministero per reati concernenti il
contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.
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se la persona rende dichiarazioni indizianti, interrompere l'esame avvertendola che, a seguito di esse, potranno
essere svolte indagini nei suoi confronti invitandola a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere il domicilio ai
fini delle notificazioni (art. 63). L’esame verrà eventualmente ripreso in presenza del difensore di fiducia o d'ufficio.
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la persona informata sui fatti, può, anche, opporre alla Polizia giudiziaria l’esistenza di un segreto nei casi previsti
dalla legge (artt. 200 segreto professionale; 201 segreto di ufficio, 202 segreto di Stato, c.p.p.), se il potenziale
testimone è un prossimo congiunto dell’imputato o dell’indagato, deve essere avvisato della facoltà di astenersi dal
rendere dichiarazioni, ex art. 199 c.p.p.
evitare che la persona esprima apprezzamenti personali o che deponga sulle voci correnti in pubblico o sulla
moralità delle persone (art. 194, 3° co.);
le domande e le risposte devono essere riportate per intero nel verbale (art. 136, 2° co.);
porre domande utili a chiarire i fatti, a riscontrare precedenti dichiarazioni rese ad altre persone, a evidenziare le
modalità con cui il fatto è stato commesso, il comportamento tenuto dal soggetto;
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nei procedimenti per delitti di violenza sessuale (anche di gruppo) ai sensi degli artt. 609-bis, 609-ter, 609-octies
c.p., non possono essere rivolte domande sulla vita privata della persona offesa o sulla sua sessualità (salvo che
non siano necessarie alla ricostruzione dei fatti), ex art. 472 c.p.p. da ritenersi applicabile, anche alla fase delle
indagini preliminari, oltre a quella del dibattimento
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l’art. 351 c.p.p. sempre con il richiamo all’art. 362 c.p.p. impone che alle persone già sentite dal difensore o dal suo
sostituto non possano essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Inoltre si applicano
le disposizioni dall’art. 197 all’art. 203 c.p.p.
9
in particolare il potenziale testimone è titolare della garanzia contro l’autoincriminazione (art. 198, comma 2) cioè
può rifiutarsi di rispondere su fatti dai quali potrebbe emergere una propria responsabilità penale.
9
le dichiarazioni rese in precedenza dal testimone non possono essere utilizzate contro di lui ma eventualmente
contro altri.
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se la persona doveva essere sentita sin dall’inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue
dichiarazioni non possono essere utilizzate, art. 63, comma 2, c.p.p.
Documentazione:
9
L’atto è documentato mediante verbale riassuntivo complesso salvo che l’atto abbia contenuto semplice o di limitata
rilevanza ovvero si verifichi una contingente indisponibilità degli strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici nel
qual caso l’atto è documentato per mezzo di verbale riassuntivo semplice, v. art. 357, commi 2, lett. c) e 3 in rel. agli
artt. 373, comma 2 e 140 c.p.p.
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9
il verbale deve essere sottoscritto alla fine di ogni foglio;
non deve essere rilasciata nessuna copia.
Termine di trasmissione:
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Senza ritardo possibilmente allegato all'informativa (art. 357).
Organo destinatario:
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P.M. presso il giudice competente (artt. 357, 4° co., 5-8 e 51).
Utizzabilità
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L’utilizzabilità è totale nella fase delle indagini preliminari, mentre di regola le sommarie informazioni non sono
utilizzabili in dibattimento (art. 514 c.p.p.), in via eccezionale sono utilizzabili, se ripetibili, mediante contestazione
nei limiti posti dall’art. 500 c.p.p., mentre, se sono diventate irripetibili (ad esempio per morte successiva del
soggetto) il giudice a richiesta di parte dispone che sia data lettura, ai sensi dell’art. 512 c.p.p.
9
Un’altra possibilità di utilizzabilità piena delle sommarie informazioni è data dal meccanismo di acquisizione
consensuale al fascicolo per il dibattimento degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, definito anche
“patto o accordo probatorio” In buona sostanza si tratta della possibilità di introdurre in dibattimento, con efficacia di
prova, anche le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti durante le indagini preliminari, per effetto del
preventivo accorso delle parti.
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La possibilità per le parti di concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del
Pubblico Ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva è molto ampia e
riguarda i seguenti momenti:
o prima del dibattimento, subito dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio, durante la formazione
nel contraddittorio delle parti del fascicolo per il dibattimento (art. 431, comma 2, c.p.p.);
o durante la fase di ammissione delle prove (artt. 493, comma 3 e 555, comma 4, c.p.p.);
o durante il dibattimento (art. 500, comma 7, c.p.p.).
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In particolare le sommarie informazioni di polizia come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione
essendo atti pertinenti alle indagini circa la fondatezza di una determinata notitia criminis, costituiscono
documentazione dotata di efficacia processuale nell’ambito della fase delle indagini preliminari e in quanto tali,
possono essere utilizzate, da sole o insieme ad altri atti di indagine, per l’emissione di provvedimenti restrittivi della
libertà personale
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Per completezza, va ricordato che prima della sentenza della Corte Costituzionale 3 giugno 1992, n. 255,
intervenuta sul disposto dell’art. 500 c.p.p., l’utilizzabilità delle sommarie informazioni era prevista solo per quelle
rese nel corso di perquisizioni o sul luogo e nell’immediatezza del fatto, mentre dopo la citata sentenza, era stata
riconosciuta la utilizzabilità piena nel dibattimento, a seguito delle contestazioni, delle sommarie informazioni rese in
qualsiasi situazione alla Polizia giudiziaria dalle persone informate sui fatti. Perciò, ogni dichiarazione testimoniale
assunta dalla Polizia giudiziaria poteva diventare nel corso del dibattimento prova e valutata integralmente dal
giudice, dopo che la deposizione del teste in aula fosse stata contestata dal Pubblico Ministero.
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Attualmente sulla base delle recenti modifiche apportate all’art. 500 c.p.p. (v. art. 6, legge 1° marzo 2001, n. 63),
l’acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone è ora possibile
solo Cass. pen., Sez. VI, 20 novembre 2006-3 gennaio 2007, n. 24, in Guida al dir., 2007, 8, 92.
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Norme di riferimento:
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Artt. 351, 357, 2° co. lett. c e 4° co., 362, 373 lett. d, 433, 500, 3° comma.
Tecniche di ascolto del testimone
A volte l’ascolto del testimone diventa inutile o comunque non sortisce l’esito desiderato in quanto non vengono utilizzate
le tecniche idonee; alcune di queste sono molto semplici e si possono impiegare senza un preventivo particolare
addestramento, altre sono molto sofisticate e richiedono una particolare professionalità. La loro conoscenza rappresenta
per l'operatore di polizia in genere e soprattutto per l'investigatore uno strumento di cruciale importanza per poter
ottenere dal testimone la maggior quantità di informazioni con il minor numero di errori possibile, già nella fase delle
indagini preliminari.
Ovviamente, si tratta di tecniche che si possono utilizzare ed avranno effetto solo con soggetti cooperanti.
Tratterò, anche se sommariamente, quelle che utilizzo più spesso e che, per esperienza diretta, permettono il
raggiungimento di ottimi risultati:
o Standard
o Strutturato
o Cognitivo
o Contestualizzato
Metodo standard
L'intervista standard è la tecnica più utilizzata nella raccolta delle informazioni testimoniali. È il metodo usuale impiegato
dalle forze di polizia in quanto non implica l'uso di protocolli particolari o strategie cognitive e relazionali specifiche.
Si basa sulla "tecnica dell'imbuto" o all’inverso "dell'imbuto rovesciato" e sul rispetto dell'ordine cronologico e logico degli
eventi.
La tecnica dell'imbuto è quella più usata e consente di ottenere le migliori prestazioni in termini di completezza ed
accuratezza delle informazioni.
Si tratta di porre delle domande partendo dagli aspetti generali del fatto per poi finire nei particolari.
Almeno nella fase preliminare bisognerà formulare una domanda il più aperta possibile in modo da mettere in condizione
il teste di raccontare liberamente l’accaduto, solo successivamente si potrà definire un’ipotesi, stimolando il teste con
domande specifiche che hanno lo scopo di completare le caselle mancanti nella ricostruzione del fatto.
Un esempio del metodo "ad imbuto":
1) Può raccontare quello che è successo?
2) Dove si trovava esattamente, quando è accaduto il fatto?
3) Cosa ha attratto la sua attenzione?
4) Può descrivere il veicolo che si è dato alla fuga?, ecc.
L'uso della modalità ad "imbuto capovolto" è limitata invece a casi eccezionali dove l'intervistato ha notevoli difficoltà
espressive, è laconico oppure quando si tratta di acquisire ulteriori informazioni molto dettagliate da soggetti che sono
stati già ascoltati precedentemente.
Per effettuare correttamente l'intervista standard occorre applicare alcune regole fondamentali.
Innanzi tutto, intervistare il testimone appena possibile (per evitare l'affievolirsi del ricordo, per evitare che il soggetto
venga fuorviato con altre versioni dell'accaduto, per evitare pressioni da parte di soggetti interessati).
Se è necessario escutere due o più testimoni, essi devono essere sempre tenuti ed esaminati in separata sede e non si
deve assolutamente riferire ad uno di essi il racconto fatto dall'altro, al fine di evitare che i soggetti si influenzino
reciprocamente inficiando la genuinità del resoconto testimoniale.
Inoltre, è importantissimo evitare domande suggestive. Si definiscono domande suggestive o tendenziose o viziate
quelle che implicitamente o esplicitamente suggeriscono la risposta e introducono un evento che non è stato riferito dal
testimone (ad esempio: "Mi sa dire la marca e il modello della moto che si è data alla fuga?" quando il testimone non
aveva menzionato alcun tipo di veicolo).
Queste domande sono molto pericolose e subdole in quanto possono introdurre distorsioni nella memoria e nel
conseguente recupero.
L'intervista strutturata
Si tratta di una modalità di intervista che è stata ideata per aumentare la quantità e la qualità delle informazioni fornite
circa un evento. Essa si basa su una serie di linee guida che permettono una sistematicità nella raccolta delle
informazioni, con opportune strategie di tipo relazionale.
Le fasi dell'intervista strutturata sono le seguenti:
1) Costruzione del rapporto con il testimone, richiesta di riferire tutto ciò che ricorda, senza tirare ad indovinare
È una fase fondamentale per questo tipo di intervista e va curata con scrupolo. Si tratta di personalizzare l'intervista,
mostrare interesse, valorizzare il testimone, dimostrare pazienza, ridurre il livello di ansia del testimone e garantire la
riservatezza.
2) Narrazione da parte del testimone, nel modo che gli è più congeniale, di quanto si ricorda
Si lascia al teste ampia facoltà di dire tutto quello che ritiene utile nel modo che gli è più congeniale.
3) Invito al testimone di pensare una seconda volta al fatto e richiesta di riferire particolari prima non ricordati
Dopo una prima lettura delle dichiarazioni, si chiede al teste alcuni particolari, omessi nella fase descrittiva libera.
4) Formulazione di domande da parte dell'intervistatore
Solo in questa fase l’intervistatore pone domande specifiche al teste allo scopo di sollecitare il ricordo o chiarire
circostanze.
5) Seconda narrazione dell'evento da parte del testimone
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Si chiede al teste di ripetere il racconto nel corso del quale si potranno cogliere, omissioni, imprecisioni, o addirittura una
diversa descrizione del fatto.
Al termine dell’intervista il commiato deve essere il più possibile amichevole in modo da lasciare al testimone il desiderio
di continuare nella collaborazione.
L'intervista cognitiva
L’intervista cognitiva è stata ideata negli Stati Uniti da Fisher e Geiselman nel 1986 per rispondere alle richieste degli
agenti di polizia che richiedevano una tecnica che permettesse di ottenere risultati migliori dagli interrogatori condotti con
testimoni oculari o vittime di reato.
Si tratta di una tecnica simile all'intervista strutturata, già descritta, con la differenza che in questo caso sono impiegate
anche particolari strategie cognitive di recupero della memoria.
L'intervista cognitiva si basa su due principi:
a) il ricordo è composto di molti elementi e l'efficacia di una tecnica di rievocazione dipende dal grado in cui gli elementi
del contesto ricreato da tale tecnica sono strutturalmente simili a quelli del ricordo da recuperare;
b) esistono diverse vie per raggiungere il ricordo dell'evento: le informazioni che non sono recuperabili attraverso un
certo percorso di rievocazione possono diventare tali attraverso un'altra strada.
Le fasi dell'intervista cognitiva sono le seguenti:
1) Costruzione del rapporto con il testimone. Richiesta di riferire tutto ciò che ricorda, senza tirare ad indovinare
(uguale all'intervista strutturata).
2) Ricostruzione mentale da parte del testimone del luogo in cui fu commesso il reato e di ciò che egli faceva e pensava
appena prima che accadesse il fatto.
Questa è una fase peculiare dell'intervista cognitiva. Si tratta della ricostruzione ambientale del contesto e dello stato
mentale vissuto al momento dell'evento criminoso. Si chiede al soggetto di ricreare mentalmente la situazione
ambientale e psicologica che aveva nel momento in cui ha percepito l’evento che dovrebbe descrivere.
3) Narrazione da parte del testimone, nel modo che gli è più congeniale, di ciò che si ricorda
(uguale all'intervista strutturata).
4) Invito al testimone di pensare una seconda volta al fatto e richiesta di riferire particolari prima non ricordati
(uguale all'intervista strutturata).
5) Richiesta al testimone di formarsi immagini specifiche.
Si chiederà al testimone di crearsi immagini mentali, viene definita "intervista cognitiva riveduta". L'attivazione di
immagini mentali del testimone riguarda le varie parti di un evento come ad esempio il volto, un numero di targa, ecc.
Dal punto di vista pratico si può procedere come nel seguente esempio:
"Cerchi di riportare alla mente il momento in cui ha visto per la prima volta il veicolo investitore... si ricorda cosa lei stava
facendo, ... pensando ... guardando in quel preciso momento? ... Si formi un'immagine del veicolo la più dettagliata
possibile ... (pausa) ...”Quando si sarà formata un'immagine del veicolo il più reale e vivida possibile, mi faccia un cenno
..."
A questo punto si passa alla fase successiva: quella delle domande.
6) Formulazione da parte dell'intervistatore di domande relative all'immagine creata.
7) Ulteriori narrazioni in ordine inverso (ad esempio: a partire dalla fine del fatto, oppure da metà, ovvero da un evento
particolarmente saliente) e da diversi punti di vista (ad esempio: il fatto visto da un altro testimone).
Anche in questi casi, al termine dell’intervista il commiato deve essere il più possibile amichevole in modo da lasciare al
testimone il desiderio di continuare nella collaborazione.
L’investigatore deve rendersi conto che l'uso di questo tipo di intervista può essere particolarmente faticoso per il
testimone, il quale va preparato e motivato adeguatamente prima del suo uso.
L'impiego elettivo dell'intervista cognitiva riguarda i casi di reati gravi dalle dinamiche complesse come quello di omicidio
con fuga ed emissione di soccorso, dove è importante reperire dai testimoni anche i più piccoli dettagli, sopratutto se
sussistono problemi legati al recupero mnestico.
Riguardo all'efficacia dell'intervista cognitiva i risultati delle ricerche effettuate sono ampiamente positivi. Una in
particolare rivela che la percentuale di informazioni corrette ottenuta nelle prove sperimentali è in media del 58% in più
rispetto a quella ottenuta con un'intervista standard, inoltre non si è riscontrato un aumento significativo delle
informazioni errate e delle confabulazioni. La percentuale media dell'accuratezza è del 90% circa. Ulteriori ricerche
hanno confermato che l'uso dell'intervista cognitiva fornisce un rilevante aumento di informazioni corrette rispetto
all'intervista standard.
Per quanto concerne l'intervista cognitiva applicata ai bambini, le ricerche hanno evidenziato la sua efficacia solo con i
bambini di età superiore ai 7/8 anni.
L'intervista contestualizzata
E’ quella che personalmente preferisco, si tratta di un metodo dinamico in quanto si svolge direttamente sul luogo dove è
stato commesso il fatto.
Quest'ultimo non deve essere appena accaduto, in quanto si applicherebbe l'intervista standard come si fa usualmente.
Questa tecnica, presuppone che il testimone sia riportato sul luogo dell'evento in un tempo successivo che va dal giorno
dopo a molto tempo dopo, al fine di aiutare il ricordo dei fatti.
Si tratta in sostanza di una specie di sopralluogo in cui il testimone è il protagonista. Appare ovvio che il ripercorrere il
luogo ove i fatti si sono verificati aiuta al recupero della memoria che viene stimolata anche emotivamente. Prima di
utilizzare questa tecnica è preferibile aver già intervistato il soggetto con uno dei precedenti metodi.
Dal punto di vista operativo il testimone viene accompagnato dagli inquirenti sul posto e quindi intervistato sulla dinamica
degli eventi. In questo caso il testimone ha ampia libertà di azione e può muoversi sulla scena raccontando ciò che si
ricorda, potendo utilizzare anche il linguaggio gestuale per aiutarsi nella narrazione. Le domande poste dall'inquirente
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devono essere prevalentemente di tipo aperto e bisogna fare attenzione a non guidare l'intervistato con domande
suggestive. È bene che l'intervista sia videoregistrata o almeno audioregistrata.
Se non è possibile ritornare sul luogo del fatto, si può optare per la ricostruzione artificiale del contesto con computer
dotati di software per la realtà virtuale o con la ricostruzione modellistica dell'ambiente, ma anche con ricostruzione
planimetrica della scena del crimine. Occorre però l'avvertenza che se si usano queste tecniche deve essere riproposto
esclusivamente l'ambiente dove si è consumato il fatto nel modo più accurato possibile, senza inserire alcun altro
dettaglio circa la sua dinamica o su chi fosse presente. In tal modo solo il testimone può indicare come si sono svolti gli
eventi. Per tale scopo possono essere utilizzate anche le riprese video della scena del delitto o le relative fotografie.
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Stampato
INTESTAZIONE UFFICIO
OGGETTO: Verbale di sommarie informazioni rese da persona informata sui fatti.
L’anno ( ) il giorno ( ) del mese di ( ) alle ore ( ), negli Uffici del ( )
Innanzi al sottoscritto ufficiale di P.G. ( ), in servizio presso questi Uffici, è presente il Sig. ( ) che, richiesto delle
generalità previo ammonimento delle conseguenze penali cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false, risponde:(cognome e nome e identificazione completa).Il Sig. ( ), viene ascoltato in merito a ( ) e viene avvertito che è obbligato a rispondere secondo verità in ordine ai fatti sui
quali vengono richieste le informazioni e della facoltà di astensione prevista dagli artt. 199 e 200 c.p.p. qualora ne
ricorrano le condizioni, spontaneamente dichiara: (riportare le dichiarazioni)
Domanda: (riportarla per intero)
Risposta: (riportarla per intero in forma genuina)
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, in duplice copia, di cui una viene trasmessa al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di ( ) e l’altra conservata agli atti d’ufficio.Letto, confermato e sottoscritto, da tutti gli intervenuti in data e luogo di cui sopra.La persona informata sui fatti
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Gli Ufficiali/Agenti di p.g.
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Giurisprudenza
Per quanto riguarda la modalità di raccolta delle dichiarazioni dell’acquirente di modiche quantità di sostanza
stupefacente, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha chiarito che qualora non siano emersi elementi indicativi di
uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata sui fatti ed è quindi
inapplicabile, relativamente alle dichiarazioni rese in tale veste, la sanzione di inutilizzabilità prevista dall’art. 63, comma
2, c.p.p. In tale caso se si rifiuta di fornire alla Polizia giudiziaria informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga
commette il reato di favoreggiamento personale (v. cap. 3, par. 5.4), ma è applicabile l’esimente di cui all’art. 384 c.p. (v.
cap. 3, par. 5.9) se, in concreto, le informazioni richieste possono determinare nei suoi confronti un grave e inevitabile
nocumento nella libertà e nell’onore, anche se determinato dall’applicazione delle misure sanzionatorie previste dall’art.
75, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
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