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scudo fiscale per Creberg

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scudo fiscale per Creberg
Studio Associato Piazza
Lo scudo fiscale ter
Dl. 78 del 2009 aggiornato con il Dl 103 del 2009 e la circolare 43/E
del 2009
Bergamo, 12 ottobre 2009
I soggetti interessati
Possono aderire alla sanatoria
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i seguenti soggetti residenti in Italia:
persone fisiche;
società semplici;
ed enti non commerciali,
Trust, a determinate condizioni (circ. 43/E del 2009, pag. 9);
per le attività patrimoniali e finanziarie
detenute all’estero,
senza l’osservanza delle disposizioni sul monitoraggio fiscale,
da una data non successiva al 31 dicembre 2008. Sono esclusi il denaro e le attività
finanziarie che, pur costituite all’estero e ivi detenute in violazione degli obblighi del
“monitoraggio fiscale”, sono state trasferite in Italia prima del 31 dicembre 2008. Le
attività rimpatriate prima del 15 settembre 2009 o dopo il 15 dicembre 2009 non
possono essere oggetto dell’operazione di emersione (circolare 43/E, pag. 18 e 19).
Le disposizioni sul monitoraggio fiscale sono di due tipi:
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 
obbligo di compilazione del modello RW di UNICO per gli investimenti all’estero e le
attività estere di natura finanziaria (articolo 4, Dl. 167/1990);
obbligo di denuncia dei trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari
(articolo 3 del Dl. 167/1990, fino al 31 dicembre 2008)
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Gli obblighi fiscali dei residenti con
investimenti all’estero
Compilazione del
modulo RW
• La violazione
dell’obbligo dà diritto
allo “scudo”
Studio Associato Piazza
Denuncia dei
trasferimenti al seguito
di denaro titoli e valori
• La violazione
dell’obbligo dà diritto
allo “scudo”
Dichiarazione dei redditi
• La violazione di questo
obbligo non dà, da
sola, diritto allo scudo
(BC, pag. 7)
3
Compilazione del modulo RW fino al 2008
(vedere istruzioni al modello RW di UNICO 2009)
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Denuncia dei trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari
(articolo 3, Dl. 167/90 fino al 31 dicembre 2008; poi articolo 3, D. Lgs. 195/08)
L’obbligo riguarda i “trasferimenti al seguito” (cioè con trasporto materiale attraverso il confine)
di denaro, titoli o valori mobiliari di importo superiore a 12.500 euro (fino al 25 giugno 2007) o
10.000 (dopo tale data).
In base all’art. 3, comma 4, del D.L. n. 167/1990 (in vigore fino al 31 dicembre 2008), la
dichiarazione era depositata: per i passaggi extracomunitari, presso gli uffici doganali di confine al
momento del passaggio; per quelli intracomunitari, presso una banca, se la dichiarazione era resa
in occasione di un’operazione effettuata presso la stessa banca, ovvero presso un ufficio
doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di finanza, nelle quarantotto ore
successive all’entrata o antecedenti all’uscita dal territorio dello Stato.
Dal 1° gennaio 2009, l’obbligo riguarda solo il contante e i titoli al portatore e la denuncia può
essere presentata solo all’Agenzia delle dogane.
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Compilazione del modulo RW dal 2009
(vedere circolare 43/E del 2009, pag. 17/18)
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Obbligo di dichiarare i redditi
A regime, i redditi prodotti dalle attività finanziarie detenute all’estero e percepiti senza l’intervento di un sostituto d’imposta
residente in Italia (banca, fiduciaria, SGR, SIM, ecc.) che li abbia assoggetti ad imposta a titolo definitivo devono essere indicati nel
modello UNICO e assoggettati ad imposta con aliquote corrispondenti a ciascuna tipologia di reddito.
ALCUNI REDDITI IMPONIBILI LA TASSAZIONE Interessi su obbligazioni e similari con scadenza non inferiore a 18 mesi 12,5% Interessi su obbligazioni e similari con scadenza inferiore a 18 mesi 27% Interessi sui finanziamenti Irpef marginale Dividendi e capital gain su partecipazioni qualificate ”non black list” Irpef marginale sul 40% o 49,72% 12,5% Dividendi e capital gain su partecipazioni non qualificate “non black list” Dividendi e capital gain su partecipazioni non qualificate quotate “ black list” Dividendi e capital gain su partecipazioni non qualificate “black list” (eccetto quotate) Dividendi e capital gain su partecipazioni qualificate “black list” 12,5% Fondi comuni non armonizzati Irpef marginale Proventi dei titoli atipici 27% Proventi delle polizze vita Capital gain diversi da quelli su partecipazioni 12,5% (esenzione in caso di morte dell’assicurato) 12,5% Altri redditi: affitti, royalties, plusvalenze immobiliari, ecc. Irpef marginale Studio Associato Piazza
Irpef marginale Irpef marginale 7
Lo scudo
(Dl. 78 del 2009)
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Perché fare lo scudo
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Le sanzioni per chi detiene in modo non ufficiale capitali all’estero sono molto
elevate (vedere oltre, pag. 10)
La rete di accordi internazionali che consentono lo scambio di informazioni
automatico o su richiesta fra le autorità fiscali diviene sempre più fitta e
coinvolge molti paesi a fiscalità privilegiata (vedere oltre, pag. 11)
Sia l’OCSE, sia la comunità europea – e di conseguenza l’Italia – hanno
introdotto numerose disposizioni miranti a disincentivare la detenzione non
ufficiale di capitali all’estero (vedere oltre, pag. 16).
I capitali tenuti non ufficialmente all’estero non sono, di fatto, più utilizzabili in
Italia in quanto ogni forma di utilizzo denuncia l’illecito compiuto
Vi sono fatti non dipendenti dalla volontà del soggetto (litigi fra eredi,
cause legali, separazioni, ecc.) che possono rendere critica la sua posizione
quella dei familiari e quella di eventuali società di cui sia socio o esponente
Anche in Italia è possibile dotarsi di strumenti di protezione del patrimonio
(es. i “trust”) e di strutture societarie adatte a gestire il governo dei gruppi
societari (holding), con una tassazione sufficientemente equa, nel rispetto delle
norme e senza “dipendere” da costruzioni estere artificiose e a volte costose
e inefficienti.
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Le sanzioni
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L’omessa o incompleta compilazione del modello RW di UNICO comporta l’applicazione della sanzione amministrativa dal 10%
al 50% dei valori non dichiarati
L’infedele dichiarazione di redditi prodotti all’estero comporta l’applicazione della sanzione amministrativa dal 100% al 200%
(120% - 240% in caso di omessa dichiarazione) dell’imposta evasa aumentata di un terzo
Inoltre, se i capitali sono detenuti in un Paese black list, si presume che si tratti di redditi sottratti ad imposizione in Italia, con
l’effetto che anche il capitale viene assoggettato all’imposta con applicazione delle sanzioni dal 200% al 400% (240% - 480% in
caso di omessa dichiarazione). Questa presunzione, nella prassi, viene applicata anche quando i capitali sono detenuti in Paesi non
black list.
Esempio:
Capitale detenuto in un Paese black list: 1.000.000,00 (si ipotizza, investimento in un titolo obbligazionario dal 1° gennaio 2008)
Redditi prodotti all'estero
20.000,00 interessi (2%) percepiti sul titolo
Imposte dovute:
sul capitale riqualificato in reddito
sul reddito prodotto all'estero
430.000,00 si considera reddito di capitale (Irpef marginale 43% + addizionali)
2.500,00 aliquote: 12,5% o 27%: si ipotizza 12,5%
Sanzioni
Sul quadro RW
Modulo RW Sezione II (consistenza)
Modulo RW Sezione III (trasferimenti)
dal 10% al 50% del capitale esistente a fine anno (si ipotizza, sanzione minima su capitale +
102.000,00 interessi)
dal 10% al 50% dei trasferimenti verso e sull'estero (si ipotizza, sanzione minima su capitale
102.000,00 esportato e interessi percepiti)
Infedele dichiarazione
sul capitale riqualificato in reddito
sul reddito prodotto all'estero
Totale imposte e sanzioni
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860.000,00 dal 200% al 400% dell'imposta evasa; si ipotizza la sanzione minima
3.333,33 dal 100% al 200% dell'imposta evasa aumentato di un terzo; si ipotizza la sanzione minima
1.499.833,33 oltre alla confisca
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Lo scambio di informazioni
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Gli accordi di collaborazione amministrativa
Situazione attuale
  Fra gli Stati comunitari (e con alcuni stati non comunitari, come le Isole
Cayman) esiste uno scambio di informazioni automatico riguardo agli interessi
percepiti dagli italiani (direttiva risparmio). Con alcuni Paesi lo scambio
d’informazioni è sostituito dall’applicazione di una ritenuta d’imposta applicata
nel Paese estero. Attualmente la ritenuta a è del 20% e salirà al 35% dal 1° luglio
2011.
Direttiva risparmio Fonte Assogestioni NB. Esiste un progetto di modifica
della direttiva risparmio
(COM(2008)0727) che mira ad
includere nel suo campo di
applicazione anche:
- Polizze vita con rischio
demografico inferiore al 5%
-  attività detenute attraverso società
interposte.
+ Bulgaria
+ Romania
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L’Italia, inoltre ha stipulato 79 convenzioni contro le doppie imposizioni, in
vigore, che consentono lo scambio di informazioni su richiesta; solo per 3 di
queste convenzioni (fra cui quella con la Svizzera) lo scambio di informazioni è
limitato
A livello europeo esistono direttive che rendono più efficace lo scambio di
informazioni e la collaborazione in materia di riscossione e nuove direttive
sono in corso di approvazione
I Paradisi fiscali hanno attualmente stipulato 104 accordi di scambio di
informazioni (TIEAs) con i Paesi OCSE che danno diritto a questi ultimi di
ottenere, su richiesta informazioni riguardo ai conti bancari e agli effettivi
possessori delle società e ai disponenti e beneficiari di trust e fondazioni anche
nei casi in cui l’ipotesi di evasione che giustifica la richiesta non sia considerata
infrazione secondo la locale legislazione.
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Gli accordi di collaborazione amministrativa
Prospettive
  Tutti i Paesi OCSE (compreso Svizzera, Belgio Lussemburgo e Austria) hanno
acconsentito a includere nelle convenzioni contro le doppie imposizioni la
clausola di scambio di informazioni conforme al modello OCSE Quindi:
 
 
 
 
 
anche allo scopo di contrastare l’evasione delle imposte nell’altro Stato (e non solo per la
corretta applicazione della convenzione)
anche in deroga all’eventuale segreto bancario vigente nello Stato a cui è rivolta la richiesta
d’informazione;
anche se non si tratta di informazione rilevante per l’accertamento del reddito nello Stato a cui è
rivolta la richiesta.
I paradisi fiscali (compresi gli “irriducibili” Andorra, Liechtenstein e Monaco) si
sono impegnati ad accelerare la stipula degli accordi di scambio d’informazione
TIEAs
Sono in corso di approvazione due direttive miranti a rendere più efficace lo
scambio di informazioni e la collaborazione in materia di riscossione
nell’ambito della Comunità europea.
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Fonte : OCSE,
OVERVIEW OF THE
OECD’S WORK ON
COUNTERING
INTERNATIONAL TAX
EVASION.
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Il contrasto all’evasione internazionale
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Il contrasto all’evasione internazionale
Le misure di contrasto vigenti in Italia
  CFC: tassazione per trasparenza in capo ai soci diretti o indiretti dei redditi
prodotti da società controllate o collegate localizzate in Paesi a fiscalità
privilegiata (black list) in anche in altri Paesi se le società estere detengono,
in prevalenza beni immateriali e attività finanziarie o svolgono, in prevalenza
servizi infragruppo
  Inversione dell’onere della prova riguardo alla residenza di società e trust
localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata o cittadini italiani emigrati in Paesi a
fiscalità privilegiata
  Indeducibilità, da reddito d’impresa di costi provenienti da imprese o
professionisti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata
  Tassazione integrale dei dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata
e delle plusvalenze relative a partecipazioni in società localizzate in Paesi a
fiscalità privilegiata.
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Il contrasto all’evasione internazionale
Ulteriori misure di contrasto in sede OCSE (Conferenza di Berlino del 23
giugno 2009; G20 del 2 aprile 2009; Global Forum del 2 settembre 2009)
 
Aumento delle richieste di divulgazione, da parte dei contribuenti e delle istituzioni
finanziarie, di informazioni riguardo ad operazioni che coinvolgono Stati non
cooperativi
 
Applicazione di ritenute per un ampio spettro di pagamenti
 
Indeducibilità delle spese sostenute nei confronti di residenti in Stati non cooperativi
 
Negazione della participation exemption
 
Revisione della politiche relative ai trattati contro le doppie imposizioni
 
Richiesta alle istituzioni internazionali e alle banche di sviluppo regionale di rivedere
le loro politiche di investimento
 
Attribuzione di un maggior peso al principio di trasparenza e di scambio di
informazioni nel delineare gli accordi di bilaterali di aiuto allo sviluppo
 
Il 2 settembre 2009 è in programma un nuovo incontro a livello OCSE per megli
concordare la campagna a favore della trasparenza e dello scambio d’informazioni.
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Gli effetti dello scudo
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Accertamenti
 
Preclusione agli accertamenti:
 
 
 
 
 
nei confronti del dichiarante e dei soggetti obbligati in solido (non
quindi di altri soggetti, come ad esempio, le società partecipate) che
aderiscono allo scudo fiscale viene preclusa ogni attività di
accertamento tributario e contributivo per i periodi di imposta
ancora accertabili;
Ciò vale non soltanto per le attività esportate dall’Italia, ma anche
per quelle comunque costituite direttamente al di fuori del territorio
dello Stato, a fronte, per esempio, del conseguimento di un reddito
erogato all’estero (circolare 43/E, pag. 33)
a tal fine, è sufficiente che sia possibile ricondurre, anche
astrattamente, gli imponibili accertati alle attività rimpatriate
(circolare 43/E, pag. 34);
la “copertura” opera fino a concorrenza dell’importo indicato in
dichiarazione riservata (circolare 43/E , pag. 35);
la “copertura” opera anche con riferimento all’accertamento
“sintetico” (circolare 43/E, pag. 34 e circ. 101/E del 2001, per le spese
sostenute dopo il rimpatrio, e 9/E del 2002, risposta 1.29, per quelle
sostenute prima).
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 
 
 
 
Lo scudo non produce effetti se all’atto della presentazione della
dichiarazione riservata sono già iniziati accessi, ispezioni, verifiche e
altre attività di accertamento oppure atti di contestazione, inviti,
questionari e richieste (circolare 43/E, pag. 35)
Lo scudo deve essere “opposto” ai verificatori in sede di inizio di
accessi, ispezioni e verifiche o entro 30 da quando l’interessato ha
avuto formale conoscenza di un avviso di accertamento o di rettifica
o di un atto di contestazione di violazioni tributarie, compresi gli
inviti, i questionari (circolare 43/E, pag. 35; diverso orientamento nella
circolare 9/E del 2002, par. 1.30 in cui si precisava che lo scudo era
opponibile anche in sede di ricorso contro l’accertamento)
l’adesione allo scudo fiscale non può in ogni caso costituire elemento
utilizzabile a sfavore del contribuente , in ogni sede amministrativa o
giudiziaria, civile, amministrativa ovvero tributaria in via autonoma o
addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data del 4
ottobre circolare 43/E del 2009 (articolo 13 bis, comma 3 del Dl. 78).
L’inutizzabilità a sfavore riguarda anche i procedimenti concernenti
soggetti riconducibili al contribuente stesso in qualità di dominus
(circolare 43/E, pag. 40).
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Sanzioni amministrative
 
Estinzione delle sanzioni: vengono estinte le sanzioni amministrative,
tributarie (es. D.Lgs. 471/1997) e previdenziali e quelle previste dalla
normativa sul monitoraggio fiscale relativamente alle disponibilità
dichiarate, quali:
  le sanzioni per la violazione di omessa compilazione del quadro RW
  le sanzioni poste a carico degli intermediari in caso di irregolarità
nella effettuazione del monitoraggio
  le sanzioni connesse al trasferimento al seguito di denaro, titoli e
valori in violazione dell’obbligo di dichiarazione
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Due scenari
Verifica sulla società
Verifica sul socio
I verificatori accertano l’occultamento di ricavi o
la contabilizzazione di costi fittizi da parte della
società;
 
Se si tratta di società a ristretta base partecipativa
presumo la distribuzione “occulta” di utili ai soci
(fra le ultime, Cassazione, sentenza n. 13338 del
10 giugno 2009).
Benefici dello scudo
 
preclusione dell’accertamento per omessa
dichiarazione dei dividendi, delle relative sanzioni
amministrative ed, eventualmente, penali;
 
preclusione dell’accertamento per omessa
dichiarazione dei redditi di fonte estera prodotti
dai capitali illecitamente esportati, nonché delle
sanzioni per omessa compilazione del modulo
RW.
Residui rischi
 
La società resta esposta all’accertamento per
l’Ires e l’Irap (e, di norma, l’Iva) evasi oltre alle
relative sanzioni di carattere amministrativo.
 
 
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I verificatori contestano alla persona fisica
manifestazioni di spesa incongrue.
Benefici dello scudo
 
Attraverso l’esibizione dello scudo fiscale
l’interessato
ottiene
la
preclusione
dell’accertamento sintetico nei propri confronti.
Residui rischi
 
Lo scudo può fornire un ulteriore indizio riguardo
all’eventuale occultamento dei redditi della
società (attraverso una applicazione estensiva
della giurisprudenza sugli effetti delle indagini
bancarie a carico dei soci e amministratori di
società; ad esempio, Cassazione n. 19362 del 15
luglio 2008). In ogni caso, lo scudo avrebbe
l’effetto di rendere inapplicabili le sanzioni penali a
carico degli amministratori della società stessa
che abbiano fatto lo scudo.
23
Antiriciclaggio
 
 
Viene espressamente sancito che non comportano l’obbligo di segnalazione
di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i
rimpatri ovvero le regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui
al comma 4 secondo periodo, di cui si è detto sopra.
La norma è di fondamentale importanza in quanto:
 
scarica da eventuali gravi responsabilità i professionisti e gli intermediari
che intervengono nelle operazioni di scudo.
 
ma soprattutto evita che la segnalazione dell’operazione sospetta abbia
l’effetto di innescare una verifica fiscale, rendendo lo scudo addirittura
controproducente.
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24
Le procedure per fare lo scudo
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25
Tipi di scudo fiscale
Regolarizzazione
le attività sono mantenute all’estero; dall’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
riservata viene, però, compilato, dall’interessato, il modello RW e vengono pagate le imposte sui redditi
prodotti all’estero
Materiale
le attività sono trasferite in Italia e sono
amministrate o gestite da un
intermediario italiano
Rimpatrio
con trasferimento
fra intermediari
con trasporto al
seguito
Giuridico
le attività sono mantenute all’estero ma
sono intestate ad una fiduciaria italiana
che adempie agli obblighi fiscali
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26
I rimpatrio giuridico delle attività patrimoniali
 
 
 
 
Il rimpatrio sia realizzabile anche per quelle attività patrimoniali che, per
loro natura, sono idonee a formare oggetto di un rapporto di custodia,
deposito, amministrazione o gestione con gli intermediari abilitati.
A tal fine si precisa che non è sufficiente che l’intermediario stipuli con il
soggetto interessato un contratto di deposito a custodia di beni infungibili,
assoggettato alla stessa disciplina civilistica della custodia in cassette di
sicurezza di cui agli articoli 1839 e successivi del codice civile. Tale
fattispecie non soddisfa, infatti, l’esigenza di rendere possibile
all’intermediario l’effettuazione degli adempimenti fiscali finalizzati al
controllo delle operazioni che si realizzano successivamente al rimpatrio.
Ai fini che qui interessano, potrebbe invece presentare i requisiti sopra
richiesti il contratto di amministrazione di beni per conto terzi stipulato
con società fiduciarie residenti, riconducibile allo schema del mandato
fiduciario.
In tal caso, il bene deve essere consegnato dal soggetto interessato alla
fiduciaria per essere immesso in un deposito appositamente acceso a
nome della fiduciaria stessa, anche senza dover procedere al materiale
afflusso dei beni nel territorio dello Stato.
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27
Il rimpatrio di attività patrimoniali con trasporto al seguito
 
 
 
Rimane in ogni caso ferma la possibilità per il contribuente di effettuare il
rimpatrio dei beni patrimoniali attraverso il trasporto al seguito, ove la
loro natura lo consenta.
Con particolare riferimento alle opere d’arte, restano ferme le
disposizioni vigenti in materia di tutela e protezione delle medesime.
In tutte le ipotesi di materiale rimpatrio delle attività patrimoniali vanno
assolti gli obblighi in materia di IVA e diritti doganali eventualmente
esistenti.
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28
I rimpatrio giuridico delle partecipazioni in società conferitaria di attività
patrimoniali
 
 
Con riferimento alle attività patrimoniali, in alternativa alle modalità di
rimpatrio sopra evidenziate (trasporto al seguito, rimpatrio anche
giuridico tramite società fiduciaria), è altresì consentita un’ulteriore
modalità di rimpatrio giuridico consistente nel conferimento delle attività
stesse in una società costituita nello stesso Paese in cui le attività
conferite erano detenute alla data del 5 agosto 2009 e nel conseguente
rimpatrio delle partecipazioni. In tal caso, tuttavia, è necessario che il
soggetto che effettua l’operazione di rimpatrio sia il proprietario delle
attività conferite e che la società conferitaria non risulti intestataria di altri
beni.
Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione agli immobili
detenuti al 31 dicembre 2008, a condizione che la società conferitaria sia
costituita nel medesimo Paese in cui si trova l’immobile. Quest’ultima
condizione è finalizzata a non consentire la regolarizzazione di attività per
le quali sarebbe possibile esclusivamente il rimpatrio.
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29
Tipi di scudo fiscale
 
 
Da Paesi extra UE che non consentono un effettivo scambio di
informazioni (vedi elenco nella pagina successiva): è consentito solo il
“rimpatrio”, anche in forma “giuridica”, cioè mantenendo le attività
all’estero, ma intestandole ad una fiduciaria italiana
Da Paesi Ue, e da Paesi extraue che consentono un effettivo
scambio di informazioni: è consentito sia il rimpatrio sia la mera
“regolarizzazione”, che consiste nel mantenere le attività all’estero,
limitandosi a dichiararle in Italia.
La verifica deve essere fatta alla data del 5 agosto 2009 (entrata in
vigore della legge di conversione del Dl. 103/09)
Possono essere considerate come attività detenute all’estero anche gli
immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di un soggetto
interposto residente all’estero (cfr. ris. n. 134/E del 30 aprile 2002). La
regolarizzazione è possibile se il soggetto interposto è residente in un
Paese che garantisce un effettivo scambio di informazioni.
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30
I Paesi che danno un effettivo scambio d’informazioni
(circolare 43/E, pag. 49)
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31
Rimpatrio vs. regolarizzazione
Rispetto alla regolarizzazione il rimpatrio presenta diversi vantaggi:
1) dà accesso alla possibilità di far liquidare agli intermediari (anche in modo
forfetario) il reddito prodotto fra il 1° gennaio 2009 e la data del rimpatrio;
2) consente, nella maggior parte dei casi, di evitare la compilazione del modello
RW e l’autoliquidazione delle imposte sui redditi prodotti dalle attività
finanziarie dopo il rimpatrio;
3) dà accesso al regime di segretazione (v. oltre);
4) non richiede, per le attività finanziarie e il denaro, l’allegazione alla
dichiarazione riservata di una certificazione degli intermediari esteri che
attesta la corrispondenza tra le attività e gli importi indicati in dichiarazione.
 
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32
Attività “scudabili”
 
 
 
 
Attività finanziarie (azioni, obbligazioni, fondi comuni, conti correnti,
polizze vita, contratti finanziari, derivati, ecc.)
Anche i finanziamenti a società non residenti (Circolare 9/E del 2002,
risposta 1.12)
Anche le attività italiane intestate a fiduciarie o interposti non residenti
(circolare 9/E del 2002, risposta 1. 28)
Altri beni patrimoniali (immobili, gioielli opere d’arte, yacht, ecc…); gli altri
beni patrimoniali sono solo regolarizzabili
Differenza rispetto alle precedenti edizioni: non è ammesso lo scudo di immobili o altre
attività non finanziarie esistenti in Paesi extraue che non danno lo scambio d’informazioni, dato che
per i beni esistenti in tali Paesi è consentito solo il “rimpatrio” e non anche la mera
“regolarizzazione”. Peraltro, la circolare 99/E del 2001 precisa che le attività detenute alla data del
1° agosto 2001 possono anche differire, dal punto di vista qualitativo, da quelle effettivamente
rimpatriate ed indicate nella dichiarazione riservata.
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33
Intermediari abilitati
 
Possibilità di effettuare il “rimpatrio” di attività detenute all’estero per
mezzo:
 
banche, SGR, SIM, di fiduciarie residenti (a queste è consentito di
ricevere anche l’opzione per i regime gestito dalla circolare 43/E, pag.
44)
 
o “depositi virtuali” presso banche, SGR o SIM residenti (circolare 9/E
del 2002, risposta 1.8).
Limiti temporali
 
 
Il rimpatrio o la regolarizzazione devono essere fatti fra il 15 settembre e il 15
dicembre 2009
Qualora alla data del 15 dicembre 2009 le operazioni di emersione non siano
ancora concluse per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell’interessato,
gli effetti derivanti dalla dichiarazione riservata si producono in ogni caso a
condizione che le medesime operazioni siano perfezionate entro una data
ragionevolmente ravvicinata al termine previsto dalla norma. In ogni caso l’imposta
straordinaria deve essere corrisposta entro e non oltre il 15 dicembre 2009
(circolare 43/E, pag. 18)
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34
Importi da indicare in dichiarazione riservata
Importo da indicare in dichiarazione riservata
  Il
contribuente non è tenuto ad adottare criteri specifici di valorizzazione. Il contribuente può, ad
esempio, indicare l'importo corrispondente al valore corrente delle attività ovvero al costo di
acquisto delle stesse o a valori intermedi (circolare 85/E del 2001, par. 7; circolare 43/E, pag. 29).
  L’Abi, circolare
27 del 2001, afferma che «la discrezionalità stessa del contribuente potrà pertanto
suggerire – beninteso per le disponibilità diverse dal rimpatrio di denaro – l' adozione di
importi corrispondenti al valore corrente delle attività, ovvero al costo di acquisizione delle stesse,
ovvero ancora a valori inferiori o superiori al costo”.
  Sull’importo
indicato in dichiarazione riservata importo deve essere pagata l’imposta sostitutiva (v.
oltre) e questo importo costituisce il limite entro cui sono prodotti gli effetti dello scudo.
  Le
attività detenute alla data del 31 dicembre 2008 possono anche differire, dal punto di vista
qualitativo, da quelle effettivamente rimpatriate ed indicate nella dichiarazione riservata. Pertanto, ad
esempio, nell’ipotesi in cui al 31 dicembre 2008 erano detenuti titoli che sono stati successivamente
ceduti, l’attività rimpatriata consiste:
nel relativo controvalore monetario
-  ovvero nelle altre attività finanziarie acquistate con il precedente disinvestimento (circolare 43/E,
pag. 22).
- 
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35
Il costo dello scudo
 
 
Deve essere pagata una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e
patrimoniali:
a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2% annuo per i cinque anni
precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di
eventuali perdite;
b) con un'aliquota sintetica del 50% per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e
senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.
Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento
dell'imposta.
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36
I redditi prodotti all’estero dal 1° gennaio 2009
 
Sarà possibile comunicare all’intermediario i redditi percepiti dal 1° gennaio 2009 alla data del rimpatrio,
affinché l’intermediario provveda al versamento delle imposte per conto del cliente, (circolare 43/E, pag.
41 e ss.).  
Metodo analitico. L’intermediario applica le imposte corrispondenti a ciascun reddito (anche sui
proventi dei fondi armonizzati collocati all’estero). E’ efficace solo per i redditi soggetti a ritenuta
d’imposta o ad imposta sostitutiva, in quanto i redditi soggetti a ritenuta d’acconto, dovrebbero essere
comunque indicati nel modello UNICO, perdendo la segretazione. Ai redditi assoggettati a tassazione
definitiva a cura dell’intermediario si estende il regime della riservatezza, dato che si tratta di «dati e
notizie concernenti le dichiarazioni riservate» (circolare 24/E del 2002, paragrafo 6).
Metodo presuntivo. Il reddito è determinato applicando all’importo indicato in dichiarazione
riservata il tasso ufficiale medio di riferimento fra il 1° gennaio 2009 e la data del rimpatrio. Si applica
l’imposta forfetaria del 27% (circolare 37/E, par. 2 del 2002).  
 
I due metodi sono applicabili solo ai redditi ai quali sarebbe ordinariamente applicabile il regime del
risparmio amministrato o il regime del risparmio gestito, ovvero per le quali l’intermediario è tenuto
all’applicazione di una ritenuta alla fonte (d’acconto o d’imposta) o imposta sostitutiva.
 
L’intermediario non può tener conto delle eventuali minusvalenze o perdite realizzate dal contribuente dal
1° gennaio 2009 al rimpatrio; ma l’interessato, nel metodo analitico, può utilizzarle nel quadro RT della
dichiarazione (circolare 99/E del 2001). Per contro, le eventuali plusvalenze, nel metodo analitico, si possono compensare con le minusvalenze
conseguite su un deposito amministrato già esistente presso il medesimo intermediario (circolare 25/E del
2003, paragrafo 1.3).
i soggetti interessati possono applicare il criterio analitico per taluni redditi ed utilizzare il criterio
presuntivo per quella parte di redditi di difficile quantificazione.
 
 
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37
Il metodo presuntivo
Il tasso medio calcolato sulla base dei tassi di riferimento va applicato al capitale senza poi ragguagliare ai giorni
l’importo risultante (si veda la circolare 25/E del 2003). La conseguenza è che più è ritardata la data del
rimpatrio, meno incide il reddito presunto. La circolare 37/E del 2002 precisa che il tasso medio del periodo
deve essere applicato dal contribuente sul valore delle attività effettivamente rimpatriate per determinare i
redditi derivanti presuntivamente dalle stesse.  
 
 
Il metodo presuntivo può essere opportunamente utilizzato per quella parte di redditi di difficile
quantificazione o per i quali l’applicazione del metodo analitico comporterebbe la perdita del regime della
segretazione (circolare 37/E par. 2). Si veda oltre.
l’applicazione del criterio presuntivo determina che i redditi effettivamente conseguiti eventualmente eccedenti
tale importo si considerano anch’essi assoggettati ad imposizione sostitutiva e, quindi, non sussiste alcun
obbligo di dichiarazione. Per tale ragione, successivamente al perfezionamento dell’operazione di rimpatrio,
anche a tali redditi (eccedenti il tasso presuntivo) si estende il regime della riservatezza.
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38
Il metodo presuntivo assorbe i seguenti redditi:
- dividendi esteri di qualsiasi tipo perché sono soggetti a ritenuta d'ingresso d'acconto o d'imposta;
- dividendi su azioni non qualificate italiane;
- proventi di OICVM di qualsiasi tipo perché soggetti a ritenuta d'ingresso d'acconto o d'imposta e per eccezione contenuta nella circolare 9/E - anche quelli su OICVM collocati all'estero;
l’interpretazione estensiva dovrebbe valere anche per titoli atipici e polizze vita;
- interessi e capital gain su obbligazioni e titoli similari;
- plusvalenze su partecipazioni non qualificate italiane;
- plusvalenze su partecipazioni non qualificate estere negoziate in mercato regolamentati black list; - plusvalenze su partecipazioni non qualificate estere non black list;
- proventi da pronti contro termine perché soggetti a ritenute d'acconto o d'imposta;
- proventi da cessioni a termine di valute o titoli perché soggetti a ritenute d'acconto o d'imposta;
- - proventi delle polizze vita (circolare 43/E, pag. 42)
- Proventi dei titoli atitpici, compresi i fondi immobiliari esteri (circolare 43/E, pag. 42)
Non sono assorbiti:
- dividendi da partecipazioni qualificate italiane;
- plusvalenze da qualificate estere;
- plusvalenze da non qualificate estere black list non quotate;
- interessi su finanziamenti.
- plusvalenze da cessione e prelievo di valute da depositi e conti correnti
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39
Costo fiscale delle attività rimpatriate
Il cliente può assumere alternativamente, quale costo fiscalmente
rilevante delle attività finanziarie per le quali presenta la
dichiarazione di emersione:
il costo di acquisto, come risultante dalla relativa documentazione (contratti di
acquisto, contabili bancarie, ecc);   ovvero, in mancanza della documentazione di acquisto,   il valore fornito all’intermediario mediante un’apposita dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D. Lgs. n. 461 del 1997
(in questo caso, non si può superare il valore determinato sulla base dei
criteri generali stabiliti dall’art. 9 del T.U.I.R. – circolare 99/E del 2001, par.
2.1.2)
  l’importo dichiarato nella dichiarazione riservata.
  Tale valore assume rilevanza anche per la determinazione dei “redditi di
capitale” (circolare 9/E del 2002, risposta 1.5).
 
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40
Procedura nel caso si utilizzi il valore indicato in dichiarazione riservata. Istruzioni
all’opzione di cui all’articolo 14, comma 5 bis in dichiarazione riservata
L’interessato deve compilare e sottoscrivere una comunicazione, da allegare alla dichiarazione
riservata nella quale siano riportati i valori risultanti dalla ripartizione dell’importo complessivo
indicato nell’integrazione della dichiarazione medesima fra le diverse attività rimpatriate.
I valori indicati nella comunicazione saranno utilizzati sia per la successiva determinazione dei redditi
diversi, sia, nei casi in cui il costo assuma rilevo, per la successiva determinazione dei redditi di
capitale.
La determinazione delle plusvalenze e minusvalenze e della relativa imposta sarà effettuata
dall’intermediario qualora le attività rimpatriate rientrino nel regime del risparmio amministrato o
gestito (artt. 6 e 7 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461), ovvero dall’interessato, in caso di attività
regolarizzate o di attività rimpatriate alle quali si applichi il regime della dichiarazione (art. 5 del D.
Lgs. 21 novembre 1997, n. 461).
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41
Combinazione delle opzioni fra importo da indicare in dichiarazione
riservata, costo fiscale e comunicazione dei redditi presuntivi
Ricostruzione delle finalità delle varie opzioni possibili
Impedire gli accertamenti e le sanzioni relativi alle attività emerse (redditi evasi e
modello RW), nei limiti degli importi indicati nella dichiarazione riservata. Ciò
induce a ritenere che il valore indicato in dichiarazione riservata può essere
inferiore o superiore all’ammontare delle somme o valori illecitamente costituti
all’estero, ma anche al valore corrente al 31 dicembre 2008, dato che il titolo
posseduto al 31 dicembre potrebbe essere stato acquistato (ad un prezzo
superiore all’attuale valore corrente) con i proventi della cessione plusvalente di
un titolo acquistato in precedenza. Solo in questo modo lo scudo copre anche
l’omessa dichiarazione della plusvalenza e l’omessa compilazione dell’RW
Il valore corrente, pertanto, non deve necessariamente essere quello al 31
dicembre 2008, ma anche quello rilevato in qualsiasi data precedente. Questa
interpretazione, di norma, assorbe il quesito se sia possibile indicare il valore
corrente alla data del rimpatrio, quando sia superiore a quello alla data del 31
dicembre 2008), dato che, di norma, anteriormente al 31 dicembre 2008 si sono
verificate quotazioni superiori a quelle attuali.
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42
Opzioni: importo dichiarato – costo fiscale - comunicazione
Il titolo è stato detenuto
ininterrottamente dal 31
dicembre 2008 alla data
di rimpatrio
Il costo è superiore
al valore corrente
Indicare il costo in dichiarazione riservata (DR)
e comunicarlo all’intermediario come costo
fiscale
Il costo è inferiore al
valore corrente
Indicare, a scelta, il costo o il valore corrente in
dichiarazione riservata e comunicare
all’intermediario il “costo” come costo fiscale
Il costo è superiore
al corrispettivo
percepito (minus)
DR: ammontare del denaro rimpatriato o costo
dei nuovi titoli Costo fiscale: costo dei nuovi titoli
Se documentata, la minusvalenza effettivamente
realizzata è deducibile in dichiarativo
Il costo è inferiore al
corrispettivo
percepito (plus)
DR: costo dei titoli ceduti;
Costo fiscale: costo dei titoli acquistati a titolo
di reinvestimento
Optare per la tassazione analitica o forfetaria
della plusvalenza (se ammessa)
Il costo è
documentato
Il titolo è stato
ceduto fra il 1°
gennaio 2009 e la data
di rimpatrio
Per la nozione di
“valore
corrente” v.
diapositiva
precedente Il costo non è
documentato
(es. GPM)
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Indicare un valore corrente fra la data di costituzione delle attività all’estero e la data del rimpatrio
(di norma, il valore corrente alla data del rimpatrio è compreso nell’intervallo); comunicare tale
valore come costo dei titoli rimpatriati; comunicare il reddito percepito dal 1° gennaio 2009 con il
metodo presuntivo e indicare in DR il denaro rimpatriato al netto dei redditi presuntivi. E’ bene che
il denaro rimpatriato sia almeno pari alla somma di imposte sostitutive e redditi presunti
43
Esempio di rimpatrio in mancanza di documentazione del costo
Vengono ripatriati titoli il cui valore corrente alla data del rimpatrio (realistico, in quanto compreso
nell’intervallo delle quotazioni del periodo fra la data della costituzione dei capitali all’estero e il 31
dicembre 2008) è 1.000.000 di euro.
Viene anche rimpatriato contante per 100.000 euro.
Il tasso medio di riferimento alla data del rimpatrio è 1,4619%
E’ possibile determinare i proventi forfetari scorporandoli da 1.100.000.
1.100.000 x 1,4619% : (1 + 1,4619%) = 15.849,20.
Versare 55.000 euro di imposta sostitutiva e 4.279 euro di ritenuta forfetaria.
In dichiarazione riservata si indicano titoli per 1.000.000 e contante per (100.000 –
15.849) = 84.151.
Non si indicano i redditi presunti.
Il conto segretato sarà alimentato da 1.100.000, e sarà immediatamente ridotto, per effetto del
versamento delle imposte, di 59.279 euro.
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44
Esempio: valore corrente maggiore del costo
Attività esistenti all’estero al 31 dicembre 2008
Costo
documentato
100.000
Valore
corrente
1.000.000
Scudo senza rivalutazione del costo
Redditi effettivamente
percepiti dal 1° gennaio
2009 al rimpatrio
50.000
Scudo con rivalutazione del costo
Importo scudato
100.000
Importo scudato
1.000.000
Imposta
straordinaria
5.000
Imposta
straordinaria
50.000
Reddito presunto
1.394
Reddito presunto
13.944
Tassazione forfetaria
del reddito presunto
376
Tassazione forfetaria
del reddito presunto
3.765
Valore fiscale (*): 150.000
Totale rimpatrio
Totale imposte
Valore effettivo: 1.050.000
5.376
Valore fiscale (*): 1.050.000
Totale rimpatrio
Totale imposte
Valore effettivo: 1.050.000
53.765
(*) Valore riconosciuto come “costo” per il calcolo delle plusvalenze, minusvalenze e dei redditi di capitale e valore “segretato”.
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45
Esempio: valore corrente minore del costo
Attività esistenti all’estero al 31 dicembre 2008
Costo
documentato
1000.000
Valore
corrente
100.000
Utilizzo del costo documentato
Redditi effettivamente
percepiti dal 1° gennaio
2009 al rimpatrio
50.000
Utilizzo del valore corrente
Importo scudato
1000.000
Importo scudato
100.000
Imposta
straordinaria
50.000
Imposta
straordinaria
5.000
Reddito presunto
13.944
Reddito presunto
1.394
Tassazione forfetaria
del reddito presunto
3.765
Tassazione forfetaria
del reddito presunto
376
Valore fiscale (*): 1.050.000
Totale rimpatrio
Totale imposte
Valore effettivo: 1.50.000
53.765
Valore fiscale (*): 150.000
Totale rimpatrio
Totale imposte
Valore effettivo: 150.000
5.376
(*) Valore riconosciuto come “costo” per il calcolo delle plusvalenze, minusvalenze e dei redditi di capitale e valore “segretato”.
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46
Dopo il rimpatrio
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47
Il modello RW
 
 
Non deve essere compilato nell’anno del rimpatrio o della regolarizzazione e
nel precedente
Dall’anno successivo va compilato solo per le attività diverse da quelle
finanziarie date in amministrazione o gestione ad un intermediario abilitato.
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48
La segretazione
 
 
Oltre al fatto che il rimpatrio e la regolarizzazione non possono in ogni caso
costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede
amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale, con esclusione dei
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del disegno di legge di
conversione del decreto “correttivo” della manovra d’estate, opera il regime di
segretazione, di cui all’articolo 14, comma 3 del Dl. 350 del 2001 (circolare
43/E, pag. 37 e ss.).
In particolare, gli intermediari non devono comunicare all'amministrazione
finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le
dichiarazioni riservate e l’imposta straordinaria versata (articolo 14, comma 2,
Dl 350 del 2001).
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49
 
La circolare 9/E del 2002 (confermata da BC, pag. 27/28) precisa che è
possibile:
  passare dall’amministrato al gestito e da un intermediario all’altro,
mantenendo la segretezza (risposta 1.9); v. anche circolare 24/E del 2002
  mantenere la segretezza per i redditi di capitale e diversi comunque
assoggettati a tassazione definitiva (risposta 1.10)
  mantenere la segretazione se il conto è cointestato, ma le dichiarazioni
riservate devono essere intestate ad ogni cointestatario (v. anche circolare
24/E del 2002)
  mantenere la segretazione sulle attività formate con i redditi percepiti dal
1° gennaio 2009 e assoggettate a tassazione definitiva tramite
l’intermediario, anche se non indicate nella dichiarazione riservata
(circolare 24/E del 2002)
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50
Limiti alla segretazione
 
 
 
 
 
 
 
Le deleghe di terzi sui conti segretati fanno perdere la
“segretazione” (circolare 24/E del 2002)
Verifiche in materia previdenziale
Verifiche ordinate dal magistrato per cause diverse dai reati non coperti
dallo “scudo”
Trasferimenti a dossier diversamente intestati
Successioni
Anagrafe dei conti
Utilizzabilità ai fini fiscali dei dati rilevati ai fini dell’antiriciclaggio
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51
Possibili investimenti all’estero “segretati”
 
Sono possibili, in regime di segretazione:
 
 
 
 
 
 
 
 
investimenti in fondi esteri armonizzati anche se collocati
all’estero, per i proventi percepiti dal 1° gennaio 2010;
investimenti in polizze vita o a capitalizzazione italiane o estere
(circolare 9/E del 2002, risposta 1.6);
Investimenti in partecipazioni non qualificate italiane;
Investimenti in partecipazioni non qualificate quotate “black
list” (prestare attenzione al regime delle imprese estere
“collegate”)
Investimenti in partecipazioni non qualificate non “black list”
Investimenti in obbligazioni o titoli similari
Finanziamenti infruttiferi
Altri investimenti fino a quando non producono redditi
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52
Gli investimenti che mettono a rischio la segretazione
Persone fisiche (redditi soggetti ad obbligo di dichiarazione) non imprenditori
 redditi di capitale da OICVM di diritto estero non
armonizzati, fino al 31 dicembre 2008 (SL e RL);
 redditi di capitale da OICVM di diritto estero armonizzati ma
non autorizzati al collocamento in Italia, fino al 31 dicembre
2008 (monitoraggio e RM);
 dividendi (SK e RL)e capital gain (SO e RT) di partecipazioni
qualificate italiane ed estere,
 redditi da partecipazioni imputabili ai soci in base al regime
CFC;
 dividendi e capital gain di partecipazioni non qualificate estere
se l’emittente è residente in paradisi fiscali e i titoli non sono
negoziati in mercati regolamentati (SK e RL);
 proventi da titoli atipici di fonte estera e da fondi immobiliari
di diritto estero percepiti da persone fisiche, enti commerciali
e società semplici, qualora l’emittente non abbia conferito
incarico formale all’intermediario per il cui tramite vengono
erogati i proventi stessi (monitoraggio e RM);
 dividendi da azioni estere che sul piano fiscale non sono
azioni similari alle azioni italiane, qualora detti proventi si
riqualifichino come proventi da titoli atipici (rinvio ai titoli
atipici);
 proventi derivanti dal riscatto polizze di assicurazione di
fonte estera, ove la compagnia estera non applichi
direttamente l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26 ter del
Dpr. 600/73; ris. 144/E del 2002 (monitoriaggio e RM)
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Imprenditori individuali, società semplici ed
assimilate, enti non commerciali:
Oltre alle attività di cui nella colonna a fianco, anche:
 redditi di capitale da OICVM di diritto estero armonizzati
autorizzati al collocamento in Italia e redditi da fondi
immobiliari chiusi di diritto italiano, qualora percepiti da
imprenditori individuali ed enti non commerciali nell’esercizio
d’impresa (SL e RF);
 dividendi da azioni non qualificate sia italiane sia estere nel
caso in cui l’interessato sia diverso da persona fisica; es.
società semplice, ente non commerciale, imprenditore
individuale (SK e RL);
 proventi da titoli atipici sia di fonte italiana sia di fonte estera
e proventi da fondi immobiliari di diritto estero, qualora
l’interessato sia imprenditore individuale o ente non
commerciale nell’esercizio d’impresa (RF).
53
Aspetti che richiedono particolare attenzione
 
 
 
 
 
 
Investimenti detenuti in società estere, trust, polizze vita, e
fondazioni;
Investimenti che producono redditi soggetti a tassazione
progressiva (fondi comuni non armonizzati, azioni qualificate,
finanziamenti fruttiferi)
Investimenti soggetti a tassazione proporzionale al 27%
(obbligazioni a breve, titoli atipici)
Investimenti in valute diverse dall’euro
Investimenti all’estero con perdite latenti
Situazioni in cui l’interessato o i suoi congiunti sono soci di
società italiane passibili di accertamento induttivo
(presunzione di sottrazione di redditi da parte della società)
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54
L’albero delle
decisioni
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55
La gestione delle attività estere detenute attraverso
strutture complesse o investite in strumenti illiquidi o
non armonizzati
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56
Trust “interposti”
Prassi amministrativa (circolare 43/E, pag. 8) :
 
 
 
 
In considerazione della finalità del provvedimento - che è quella di consentire l’emersione di
attività comunque riferibili al contribuente, detenute al di fuori del territorio dello Stato –
essa è ammessa non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del
contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano intestate a società fiduciarie o
siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona.
Come precisato nella circolare n. 99/E del 2001, la nozione di “interposta persona” è
direttamente connessa alle caratteristiche e alle modalità organizzative del soggetto interposto. A
titolo esemplificativo, in tale sede è stato chiarito che si deve considerare soggetto
fittiziamente interposto “una società localizzata in un Paese avente fiscalità privilegiata, non
soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili, in relazione alla quale lo schermo
societario appare meramente formale e ben si può sostenere che la titolarità dei beni
intestati alla società spetti in realtà al socio che effettui il rimpatrio”.
Altro esempio di interposizione fittizia è costituita dai trust revocabili. In tal caso le
operazioni di emersione sono effettuate dal disponente.
la nozione di “trust revocabile” è illustrata circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, secondo cui, in
questa particolare tipologia di tale istituto “il disponente si riserva la facoltà di revocare
l’attribuzione dei diritti ceduti al trustee o vincolati nel trust (nel caso in cui il disponente sia
anche trustee), diritti, che, con l’esercizio della revoca rientrano nella sua sfera patrimoniale.
E’ evidente come in tal caso non si abbia un trasferimento irreversibile dei diritti e,
soprattutto, come il disponente non subisca una permanente diminuzione patrimoniale.
Questo tipo di trust … ai fini delle imposte sui redditi non dà luogo ad un autonomo
soggetto”
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57
 
La circolare n. 99/E del 2001 ha considerato soggetto interposto anche un “trust” non
discrezionale, nei casi in cui il titolare possa essere identificato nel beneficiario: situazioni,
queste, in cui compete al soggetto interponente in Italia (cioè, rispettivamente al socio della
società estera; al settlor del trust revocabile e al beneficiario del trust non discrezionale)
utilizzare lo scudo per sanare l’irregolare e indiretta detenzione delle attività all’estero Assonime,
circolare 18 del 2003, pag. 5).
 
La circolare 43/E del 2009 precisa, conclusivamente – che:
 
 
 
affinché un trust possa essere qualificato soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi è
che il potere del trustee nell’amministrare i beni in possesso del trust, e ad esso affidati dal
disponente, sia effettivo. Al contrario, qualora il potere e il controllo sui beni siano riservati al
disponente (settlor), il trust dovrà essere considerato come non operante dal punto di vista
dell’imposizione diretta.
allo stesso modo, in presenza di un trust irrevocabile nel quale il trustee è di fatto privato dei
poteri dispositivi sui beni attribuiti al trust che risultano invece esercitati dai beneficiari, il
trust deve essere considerato come non operante in quanto fittiziamente interposto nel
possesso dei beni. In buona sostanza, si tratta di ipotesi in cui le attività facenti parte del patrimonio del trust
continuano ad essere a disposizione del settlor oppure rientrano nella disponibilità dei
beneficiari.
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58
 
Esempi di trust fittiziamente interposti (circolare 43/E, pag. 10) :
 
trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento,
generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
 
trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento se stesso come
beneficiario;
 
trust in cui il disponente (o il beneficiario) è titolare di significativi poteri in forza dell’atto istitutivo,
in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed
amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;
 
trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando
se stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto “trust a termine”);
 
trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere anticipazioni di capitale dal trustee.
 
In tali casi la dichiarazione di emersione deve essere presentata dal soggetto (disponente o
beneficiario) che è l’effettivo possessore dei beni.
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59
Ulteriori considerazioni sui “trust interposti”
 
Anche i trust formalmente irrevocabili e discrezionali possono essere
interposti. Perché un trust non sia considerato interposto, secondo la prassi
italiana:
 
il trustee deve avere il pieno potere di amministrare e disporre dei beni a lui affidati dal
disponente, anche se il disponente può riservarsi alcuni poteri (ris. 8/E del 2003 e nota
28 settembre 2004) : potere discrezionale del trustee riguardo all’amministrazione dei
beni a lui affidati (discretionary power), da distinguere dalla eventuale disacrezionalità del
trustee all’attribuzione del reddito e e dei beni in trust (discretionary trust). Quindi:
 
 
l’attività del trustee non deve essere eccessivamente limitata dal protector (ris. 8/E del 2003;
Commissione Tributaria di 1° Grado di Perugia)
il protector non deve avere il diritto di sostituire il trustee in qualsiasi momento e per
qualsiasi ragione (ris. 8/E del 2003; nota Direzione Centrale 1° ottobre 2002; OCSE,
Rapporto del 9 maggio 2001, Parte I, B, par. 47; v. anche Corte di Giustizia, causa 21
febbraio 2006, C-223/03, University of Huddersfield Higher Education Corporation, par.
15; meno drastiche sono la nota 28 settembre 2004 e la circolare 48/E del 2007); né deve
esistere un contratto di garanzia con cui il disponente lasci il trustee indenne da
responsabilità per gli atti compiuti come trustee (v. Corte di Giustizia, cit., par. 15)
Studio Associato Piazza
60
 
nel caso in cui, diversamente dalla prassi utilizzata per i trust istituiti a favore di soggetti
svantaggiati, non sia stato nominato in sede di atto istitutivo un guardiano (c.d. protector)
con compiti di controllo sull’operato del trustee e potere di revoca, vengono a mancare
gli effetti segregativi sui beni del trust rispetto al patrimonio del trustee, con la
conseguenza che “soggetto passivo d’imposta ai fini delle imposte dirette” è “il soggetto
nominato quale trustee nell’atto istitutivo” (Nota n. 30900 del 4/3/03, che appare
criticabile).
 
nel caso in cui “la gestione del trust (sia) riconducibile al settlor o disponente, il trust è
tamquam non esset come pacificamente riconosciuto in dottrina … se quindi non si
verifica un reale spossessamento del disponente, e i beni in trust sono … beni mobili, il
negozio rileva ai fini fiscali come un mandato con rappresentanza, con la conseguente
diretta imputabilità dei redditi al disponente” (Ris. n. 8/E del 2003). La circolare 99/E del
2001, par. 2.3 ha invece affermato che nel trust non discrezionale i redditi dovrebbero
essere attribuiti al beneficiario.
Studio Associato Piazza
61
 
Il disponente non può essere anche trustee, perché, altrimenti non si verificherebbe un
reale spossessamento del disponente (Ris. n. 8/E del 17/1/2003).  
Il disponente può essere anche beneficiario (Gruppo di studio presso la DRE dell’Emilia
Romagna), ma se, di fatto, il trustee eseguisse tutte le disposizioni del disponente,
potrebbe presumersi che il trust sia simulato (Tribunale di Alessandria, ordinanza del 2
maggio 2000; Rapporto OCSE del 9 maggio 2001, Parte I, B, par. 47).
Il trustee può essere beneficiario (Gruppo di studio presso la DRE dell’Emilia Romagna),
ma si ritiene che questa situazione, possa rendere difficile la dimostrazione della
discrezionalità dei poteri del trustee.
 
 
I tre ruoli non possono essere ricoperti da un’unica persona (Gruppo di studio presso
la DRE dell’Emilia Romagna). Studio Associato Piazza
62
Trust non interposti
 
Prassi amministrativa (circolare 43/E del 2009, pag. 10 e ss. ) :
 
 
I trust residenti fiscalmente in Italia, anche per presunzione (esterovestiti) non
fittiziamente interposti che abbiano violato gli obblighi previsti in materia di monitoraggio
fiscale (compresi i trust cd. “esterovestiti”), possono direttamente avvalersi dello scudo
fiscale. In tal caso, la dichiarazione di emersione deve essere presentata dal trustee e gli
effetti dello scudo si producono esclusivamente in capo al trust.
Un caso “intermedio” riguarda i trust “trasparenti” con beneficiari del reddito individuati.
La circolare precisa che “tenuto conto delle modalità di attribuzione del reddito da esso
prodotto, gli effetti della dichiarazione di emersione presentata dal trustee si producano in
capo ai beneficiari nei limiti e con esclusivo riferimento ai redditi attribuiti per trasparenza
dal trust medesimo”. Sembrerebbe quindi che si intenda sana-re le violazioni del
beneficiario residente per non aver indicato nel modulo RW il credito sorto nei confronti
del trustee – in relazione ai redditi spettanti al beneficiario nonché l’eventuale omessa
dichiarazione dei reddito stesso per “trasparenza”. Il passaggio non è chiaro. Sembrerebbe
infatti presupporre che anche il beneficiario di un trust italiano con at-tività all’estero
debba compilare il modulo RW per i redditi, su tali attività, che gli sono stati attribuiti per
trasparenza, mentre ciò che dovrebbe rilevare è solo la residenza del debi-tore. Studio Associato Piazza
63
Attività detenute in CFC
Studio Associato Piazza
64
I presupposti di applicazione della disciplina CFC
controllate e collegate
Articolo 167, TUIR
  Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società
fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente,
residente o localizzato in Stati o territori black list (Dm 21 dicembre 2001), i redditi conseguiti
dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo
di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle
partecipazioni da essi detenute.   Per le persone fisiche, ai fini della verifica del “controllo” si considerano anche il coniuge, i
parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Articolo 168, TUIR
  La tassazione “per trasparenza” si applica anche nel caso in cui il soggetto residente in Italia
detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta
persona, una partecipazione non inferiore al 20 per cento agli utili di un'impresa, di una società o
di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori black list (Dm 21 dicembre 2001); tale
percentuale è ridotta al 10 per cento nel caso di partecipazione agli utili di società quotate in
borsa.   Si tiene conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.
  Per le persone fisiche, ai fini della verifica della quota di partecipazione” si considerano anche il
coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
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65
La tassazione delle CFC controllate e collegate
 
Tassazione per trasparenza dei redditi effettivi (dividendi, plusvalenze, interessi, canoni, ecc.) o, se
maggiori, nel caso di CFC collegate, del “reddito minimo”
 
Applicazione della disciplina delle società di comodo (risoluzione 331/E del 2007)
 
In base al provvedimento 14 febbraio 2008, possono disapplicare la disciplina sulle società di
comodo, senza dover assolvere all’onere di presentare istanza di interpello le i società che
detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di comodo ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994;
2) società escluse dall’applicazione della disciplina di cui al citato articolo 30 anche in
conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione; 3) società collegate residenti all’estero cui si applica il regime dell’articolo 168 del TUIR. La disapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni; sarà cura del contribuente,
“neutralizzare”, l’effetto delle predette fattispecie, non applicando i coefficienti di redditività sul
valore degli asset interessati dalla disapplicazione né considerando gli eventuali ricavi iscritti a
conto economico e direttamente correlabili agli asset medesimi (circolare 9/E del 2008, par. 6).
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66
Problemi connessi all’emersione
Redditi prodotti dalla
CFC fino all’esercizio
della CFC chiuso
entro il 31 dicembre
2008
CFC detenuta
direttamente o
mediante fiduciaria
estera Distribuiti entro il
31 dicembre 2008
Distribuiti fra il 31 dicembre 2008 e la data
del rimpatrio, anche per effetto della
liquidazione
Non distribuiti entro
il dicembre 2008
Distribuiti dopo il rimpatrio, anche per
effetto della liquidazione Redditi prodotti dalla
CFC dall’esercizio chiuso
successivamente al 31
dicembre 2008 Percepiti dalla CFC dall’inizio dell’esercizio
successivo a quello in corso al 31
dicembre 2008 fino alla data del rimpatrio
Percepiti dalla CFC dopo il rimpatrio
Dividendi in denaro o
natura percepiti dal
partecipante
CFC detenuta
indirettamente
mediante società
estera da “scudare”
Studio Associato Piazza
67
CFC detenuta direttamente o per mezzo di fiduciaria estera
Redditi prodotti dalla
CFC fino all’esercizio
della CFC chiuso
entro il 31 dicembre
2008
CFC detenuta
direttamente o
mediante fiduciaria
estera Redditi prodotti dalla
CFC dall’esercizio chiuso
successivamente al 31
dicembre 2008 Studio Associato Piazza
68
Redditi prodotti dalla CFC fino all’esercizio della CFC chiuso entro il
31 dicembre 2008
Redditi distribuiti dopo il rimpatrio
Tali redditi sono compresi nelle “riserve di utili” della CFC. Si ritiene che nei limiti dell’importo indicato nella
dichiarazione riservata del partecipante, sia precluso anche l’accertamento in capo al partecipante per l’omessa
dichiarazione del reddito nel quadro CF di UNICO. Di norma, però, non sarà possibile utilizzare come “costo
fiscale” l’importo indicato nella dichiarazione riservata, perché il costo della partecipazione è documentabile.
Pertanto, il costo fiscale potrà essere inferiore all’importo indicato in dichiarazione riservata (di norma è il capitale
più i versamenti in conti capitale). Spesso vi sono anche finanziamenti soci che andrebbero scudati a mezzo fiduciaria
italiana e immessi in regime “amministrato”.
Redditi distribuiti fra il 1° gennaio 2009 e il rimpatrio
L’importo indicato in dichiarazione riservata può essere tale da comprendere i redditi prodotti al 31 dicembre 2008
dalla CFC e non distribuiti, allo scopo di evitare l’accertamento per omessa compilazione del quadro FC. Anche in
questo caso di norma non sarà possibile utilizzare come “costo fiscale” l’importo indicato nella dichiarazione
riservata, perché il costo della partecipazione è documentabile. Pertanto, il costo fiscale potrà essere inferiore
all’importo indicato in dichiarazione riservata. La sanatoria per i redditi percepiti fra il 1° gennaio 2009 e la data del rimpatrio può essere ottenuta mediante opzione per
il sistema forfetario di tassazione dei proventi.
Redditi distribuiti prima del 31 dicembre 2008
Questi redditi non sono più compresi nelle riserve di utile della CFC. Ciò non impedisce che l’importo indicato in
dichiarazione riservata sia tale da comprenderli, allo scopo di evitare l’accertamento per omessa compilazione del
quadro FC di UNICO. Tuttavia, l’interessato ha anche omesso di dichiarare gli “utili” effettivamente percepiti. Per gli
utili percepiti, la sanatoria (anche per il modulo RW) sarà ammessa nei limiti del denaro o delle altre attività emerse
in aggiunta rispetto alla partecipazione. Anche in questo caso di norma non sarà possibile utilizzare come “costo
fiscale” l’importo indicato nella dichiarazione riservata, perché il costo della partecipazione è documentabile.
Pertanto, il costo fiscale potrà essere inferiore all’importo indicato in dichiarazione riservata.
Studio Associato Piazza
69
Redditi prodotti dalla CFC dall’esercizio della CFC chiuso dopo il 31
dicembre 2008
Premessa
I redditi prodotti dalla CFC dall’esercizio chiuso dopo il 31 dicembre 2008 non sono certamente
assorbibili nella dichiarazione riservata dell’interessato. La questione assume rilevo nel caso in cui si decida di liquidare la CFC, in quanto eventuali beni da
essa posseduti e assegnati ai soci determinano generano plusvalenza imponibili per trasparenza in
capo al partecipante.
Probabilmente la questione può risolversi utilizzando l’articolo 13 bis, comma 7-bis del d.l. 78 del
2009, il quale estende alle società controllate e collegate estere (CFC) la possibilità di aderire allo
Scudo fiscale effettuando il rimpatrio o la regolarizzazione (l’impossibilità di regolarizzare le attività
detenute al 5 agosto 2009 in Paesi extracomunitari che non danno lo scambio d’informazioni,
potrebbe ostacolare la funzionalità della norma quando la CFC detenga attività non finanziarie).
In tal caso, gli effetti si producono in capo “ai partecipanti”, nei limiti degli importi
delle attività rimpatriate ovvero regolarizzate dalla società estera.
La circolare 43/E del 2009 precisa che «la fattispecie considerata dalla norma in esame va pertanto
configurata come un’ipotesi di interposizione nella quale - a differenza delle analoghe fattispecie
ordinariamente considerate, in cui l’emersione è consentita all’interponente quale effettivo
possessore delle attività - l’accesso allo scudo fiscale è previsto in capo al soggetto interposto (CFC),
fermo restando la produzione dei relativi effetti in capo all’interponente che ha il reale “dominio”
delle attività oggetto di emersione da parte della CFC». Studio Associato Piazza
70
Procedura
Sul piano procedurale, ipotizzando una CFC che detenga attività finanziarie, il tenore letterale della
norma comporta che:
1) la società estera presenta la dichiarazione riservata ad un intermediario italiano, conferendo l'
incarico di ri-cevere in deposito le attività provenienti dall' estero, ai sensi dell’articolo 13,
comma 1 del Dl. 350 del 2001;
2) l’intermediario apre un dossier segretato a nome della CFC che continua ad essere, sul piano
giuridico la proprietaria delle attività rimpatriate. Gli effetti dello scudo – che sono di carattere
esclusivamente fiscale – si producono in capo ai partecipanti della CFC. Per-tanto, in base
all’articolo 12 del Dl. 350 del 2001 le attività rimpatriate (ma, si ritiene, nonostante il man-cato
richiamo dell’articolo 12, da parte dell’articolo 15 del Dl. 350, anche quelle regolarizzate)
“rientrano nel patrimonio personale” dell’interessato;
3) di conseguenza: la CFC potrà, nell’interesse del partecipante:
- esercitare in dichiarazione riservata le opzioni previste dall’art. 14, comma 5 bis, del Dl. 350,
sulla valorizzazione ai fini fiscali delle attività rimpatriate; compresa la possibilità di utilizzare
l’importo indicato in dichiarazione riservata come costo d’acquisto, ove manchi la
documentazione del costo stesso; - esercitare la possibilità, nel caso di rimpatrio, di comu-nicare all’intermediario i redditi percepiti
dal 1° gennaio 2009 alla data del rimpatrio (compresi i redditi di capitale “percepiti” in occasione
della liquidazione della CFC).
Studio Associato Piazza
71
Procedura
4) i redditi prodotti dalle attività incluse nel dossier dopo il rimpatrio saranno tassati
direttamente dall’intermediario come se il dossier fosse intestato ai singoli
partecipanti; di conseguenza:
- non troveranno applicazione neppure per il futuro le disposizioni di cui agli articoli
167 e 168 del Testo unico sulla tassazione per trasparenza in capo ai partecipanti dei
redditi prodotti dalla CFC;
- in seguito alla eventuale futura liquidazione della CFC, poiché, dal punto di vista
fiscale, le attività assegnate ai soci sono considerate “già possedute” dai partecipanti
non vi sarà tassazione per trasparenza dell’eventuale plusva-lenza derivante
dall’assegnazione dei beni ai soci da parte della CFC, né tassazione di utili in denaro o
in natura in capo ai partecipanti.
Studio Associato Piazza
72
Schema 1
Controllo diretto di CFC
PF
CFC
Studio Associato Piazza
Ipotesi di soluzione:
1) CFC rimpatria o regolarizza le attività finanziarie da essa detenute le quali
saranno considerate, fiscalmente, di pertinenza della persona fisica; per le
attività finanziarie “rimpatriate” l’intermediario aprirà un dossier a nome
della CFC, ma fiscalmente sarà trattato come se fosse della persona fisica
“partecipante”.
2) Successivo scioglimento della CFC
Effetti:
-  non applicabilità della disciplina CFC in capo a PF per i redditi prodotti dalla
CFC fino al 2008
-  non applicabilità della disciplina CFC in capo a PF per i redditi prodotti dalla
CFC dopo il 2008, in quanto, per i redditi prodotti fino al rimpatrio, la CFC potrà
optare per la comunicazione all’intermediario ex articolo 14, comma 8; quelli
prodotti successivamente saranno autonomamente tassati dall’intermediario in
capo alla persona fisica (obbligo di dichiarazione per i redditi non tassabili a cura
dell’intermediario)
-  irrilevanza fiscale delle plusvalenze derivanti dall’assegnazione alla PF delle
attività finanziarie detenute dalla CFC in sede di liquidazione a causa del fatto
che il denaro si considera fiscalmente già in possesso della PF.
-  irrilevanza fiscale dei dividendi erogati dalla CFC alla PF fino a concorrenza
degli importi contenuti nel dossier detenuto presso l’intermediario (attività
originariamente detenute dalla CFC e relativi redditi prodotti dal 1° gennaio
2009), a causa del fatto che il denaro si considera fiscalmente già in possesso
della PF.
73
Schema 2
Controllo indiretto di CFC, mediante società commerciale italiana
PF
Società
commerciale
italiana
L’articolo 13 bis, comma 7 bis è applicabile, ma i suoi effetti si producono solo
nei confronti della PF. Per evitare doppie tassazioni, la dichiarazione riservata
presentata dalla CFC dovrebbe comprendere solo le attività proporzionalmente
riferibili alla PF.
CFC
Studio Associato Piazza
74
Schema 3
Controllo indiretto di CFC, mediante società non residente
PF
Società estera
non black list
CFC
Studio Associato Piazza
Ipotesi di soluzione:
1) CFC rimpatria o regolarizza le attività finanziarie da essa detenute le quali
saranno considerate, fiscalmente, di pertinenza della persona fisica; per le
attività finanziarie “rimpatriate” l’intermediario aprirà un dossier a nome
della CFC, ma fiscalmente sarà trattato come se fosse della persona fisica
“partecipante”
2) Successivo scioglimento della CFC
Effetti:
-  non applicabilità della disciplina CFC in capo a PF per i redditi prodotti dalla
CFC fino al 2008
-  non applicabilità della disciplina CFC in capo a PF per i redditi prodotti dalla
CFC dopo il 2008, in quanto, per i redditi prodotti fino al rimpatrio, la CFC potrà
optare per la comunicazione all’intermediario ex articolo 14, comma 8; quelli
prodotti successivamente saranno autonomamente tassati dall’intermediario in
capo alla persona fisica (obbligo di dichiarazione per i redditi non tassabili a cura
dell’intermediario)
-  Irrilevanza fiscale delle plusvalenze derivanti dall’assegnazione alla società
intermedia delle attività finanziarie detenute dalla CFC in sede di liquidazione a
causa del fatto che il denaro si considera fiscalmente già in possesso della PF;
-  irrilevanza fiscale dei dividendi erogati dalla società intermedia alla PF fino a
concorrenza degli importi contenuti nel dossier detenuto presso l’intermediario
(attività originariamente detenute dalla CFC e relativi redditi prodotti dal 1°
gennaio 2009), a causa del fatto che il denaro si considera fiscalmente già in
possesso della PF.
75
Schema 4
Catena di CFC
PF
CFC 1
CFC 2
Immobile in Stato
che non dà
scambio
d’informazioni
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Ipotesi di soluzione:
1) CFC 2 vende l’immobile
2) CFC 2 “rimpatria” il denaro
3) CFC 1’ “rimpatria” la partecipazione in CFC 4) Successivo scioglimento delle due CFC
Effetti:
- non applicabilità della disciplina CFC in capo a PF per i redditi prodotti da CFC
1 e CFC 2 fino al 2008
- non applicabilità della disciplina CFC in capo a PF per i redditi prodotti da CFC
1 e CFC 2 dopo il 2008, in quanto per i redditi prodotti fino al rimpatrio, la CFC
potrà optare per la comunicazione all’intermediario ex articolo 14, comma 8;
quelli
prodotti
successivamente
saranno
autonomamente
tassati
dall’intermediario in capo alla persona fisica (obbligo di dichiarazione per i
redditi non tassabili a cura dell’intermediario);
-  irrilevanza fiscale delle plusvalenze derivanti dall’assegnazione del denaro da
CFC 2 a CFC1 e da CFC 1 alla PF per effetto della liquidazione delle due società;
- irrilevanza fiscale del dividendo percepito, da parte della PF e distribuito dalla
CFC 1, fino a concorrenza degli importi contenuti nel dossier detenuto presso
l’intermediario (attività originariamente detenute dalla CFC e relativi redditi
prodotti dal 1° gennaio 2009), a causa del fatto che il denaro si considera
fiscalmente già in possesso della PF;
-  tassabilità della plusvalenza derivante dalla vendita dell’immobile (nel 2009) in
capo a PF – solo se ricorrono i presupposti di cui all’articolo 67 del Testo unico
– in quanto si considera posseduto, fiscalmente dalla PF e non è possibile
comunicare il reddito all’intermediario, non trattandosi di reddito finanziario.
76
Titoli illiquidi
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Le più frequenti tipologie
Fondi esteri non
armonizzati
•  Fondi mobiliari non
comunitari
•  Fondi mobiliari
comunitari non
conformi alle direttive
(chiusi, speculativi,
riservati)
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Titoli atipici
•  Fondi immobiliari
•  Reverse convertibile
•  Alcuni perpetual (il cui
regolamento preveda:
una clausola “loss
absorption” del capitale,
(non solo degli interessi);
un’opzione di riscatto
dell’emittente a valori
inferiori all’investimento
originario; un diritto di
conversione, a favore
dell’emittente in altri
titoli, o in titoli di capitale
dell’emittente; una
clausola di
subordinazione non solo
rispetto ad ogni altro
creditore, ma che sia tale
da non privilegiare il
possessore del titolo
rispetto ai possessori di
titoli di capitale
Titoli similari alle
obbligazioni
•  Altri titoli diversi da
quelli i cui proventi
siano integralmente
costituti da un
partecipazione agli utili
78
Le più frequenti tipologie
Tipo di
investimento
Comunicazione dei proventi
percepiti dal 1° gennaio 2009
Regime fiscale dopo il rimpatrio
Fondi esteri non
armonizzati
Possibile. Preferibile il metodo forfetario
(27%) per evitare che la ritenuta sia
d’acconto. Eventuali minusvalenze, con il
metodo analitico sono utilizzabili in UNICO
RT
Fino al 31 dicembre 2008, ritenuta d’acconto sui proventi; le
minusvalenze sono deducibili dalle plusvalenze “non
qualificate” in gestito, amministrato o dichiarativo. L’apporto
in gestito, in presenza di “proventi” comporta l’applicazione
di una ritenuta d’acconto. Le plusvalenze da negoziazione
sono soggette all’imposta sostitutiva del 12,5%, in
dichiarativo, amministrato o gestito.
Dal 1° gennaio 2009, la ritenuta sui proventi dei fondi
istituiti in Pesi UE e in paesi Extraue che danno lo scambio
d’informazioni è d’imposta. Saranno quindi attenuati i rischi
di perdita dell’anonimato.
Titoli atipici
Possibile (circolare 43/E del 2009, pag. 42).
Eventuali minusvalenze, con il metodo
analitico sono utilizzabili in UNICO RT
Sui proventi, ritenuta d’imposta del 27% se l’emittente ha
incaricato un intermediario italiano di corrispondere i
proventi ai possessori. Altrimenti, compilazione di UNICO,
RM, con versamento dell’imposta sostitutiva del 27%; le
minusvalenze sono deducibili dalle plusvalenze “non
qualificate” in gestito, amministrato o dichiarativo.
Titoli similari alle
obbligazioni
Possibile. Preferibile il metodo analitico, per
i titoli con scadenza non inferiore a 18 mesi
(aliquota del 12,5%). Eventuali minusvalenze,
con il metodo analitico sono utilizzabili in
UNICO RT
Ritenuta d’imposta del 12,5% (27% per i titoli con scadenza
inferiore a 18 mesi). Le minusvalenze sono deducibili dalle
plusvalenze “non qualificate” in gestito, amministrato o
dichiarativo.
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79
Soluzioni
  La
cessione dei titoli illiquidi, oltre che spesso impossibile, è inopportuna perché:
  riduce l’importo da indicare in dichiarazione riservata (e quindi la protezione rispetto ad accertamenti e sanzioni
penali), se si rimpatria “denaro” (Abi, circolare 27 del 2001)
  riduce il costo fiscalmente riconosciuto, se si rimpatriano le attività ottenute in cambio (ad esempio, polizze vita)
non potendo utilizzare come “costo” l’importo indicato in dichiarazione riservata, dato che il costo dei titoli
rimpatriati è documentato.
  E’ preferibile:
  isolare gli illiquidi e regolarizzarli, se possibile (ma, perdita dell’anonimato);
  isolare gli illiquidi e optare per il rimpatrio giuridico, accreditandoli ad uno o più dossier distinti dal dossier dei titoli
liquidi, in modo da poter mantenere l’originario costo fiscale e non perdere l’anonimato sugli altri rapporti
rimpatriati nel caso in cui – per successive vicende – l’interessato sia obbligato ad indicare un reddito in UNICO. In
questo modo sono ridotte le possibilità di perdita dell’anonimato.
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