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scudo fiscale per Creberg
Studio Associato Piazza Lo scudo fiscale ter Dl. 78 del 2009 aggiornato con il Dl 103 del 2009 e la circolare 43/E del 2009 Bergamo, 12 ottobre 2009 I soggetti interessati Possono aderire alla sanatoria i seguenti soggetti residenti in Italia: persone fisiche; società semplici; ed enti non commerciali, Trust, a determinate condizioni (circ. 43/E del 2009, pag. 9); per le attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero, senza l’osservanza delle disposizioni sul monitoraggio fiscale, da una data non successiva al 31 dicembre 2008. Sono esclusi il denaro e le attività finanziarie che, pur costituite all’estero e ivi detenute in violazione degli obblighi del “monitoraggio fiscale”, sono state trasferite in Italia prima del 31 dicembre 2008. Le attività rimpatriate prima del 15 settembre 2009 o dopo il 15 dicembre 2009 non possono essere oggetto dell’operazione di emersione (circolare 43/E, pag. 18 e 19). Le disposizioni sul monitoraggio fiscale sono di due tipi: obbligo di compilazione del modello RW di UNICO per gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria (articolo 4, Dl. 167/1990); obbligo di denuncia dei trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari (articolo 3 del Dl. 167/1990, fino al 31 dicembre 2008) Studio Associato Piazza 2 Gli obblighi fiscali dei residenti con investimenti all’estero Compilazione del modulo RW • La violazione dell’obbligo dà diritto allo “scudo” Studio Associato Piazza Denuncia dei trasferimenti al seguito di denaro titoli e valori • La violazione dell’obbligo dà diritto allo “scudo” Dichiarazione dei redditi • La violazione di questo obbligo non dà, da sola, diritto allo scudo (BC, pag. 7) 3 Compilazione del modulo RW fino al 2008 (vedere istruzioni al modello RW di UNICO 2009) Studio Associato Piazza 4 Denuncia dei trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari (articolo 3, Dl. 167/90 fino al 31 dicembre 2008; poi articolo 3, D. Lgs. 195/08) L’obbligo riguarda i “trasferimenti al seguito” (cioè con trasporto materiale attraverso il confine) di denaro, titoli o valori mobiliari di importo superiore a 12.500 euro (fino al 25 giugno 2007) o 10.000 (dopo tale data). In base all’art. 3, comma 4, del D.L. n. 167/1990 (in vigore fino al 31 dicembre 2008), la dichiarazione era depositata: per i passaggi extracomunitari, presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio; per quelli intracomunitari, presso una banca, se la dichiarazione era resa in occasione di un’operazione effettuata presso la stessa banca, ovvero presso un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di finanza, nelle quarantotto ore successive all’entrata o antecedenti all’uscita dal territorio dello Stato. Dal 1° gennaio 2009, l’obbligo riguarda solo il contante e i titoli al portatore e la denuncia può essere presentata solo all’Agenzia delle dogane. Studio Associato Piazza 5 Compilazione del modulo RW dal 2009 (vedere circolare 43/E del 2009, pag. 17/18) Studio Associato Piazza 6 Obbligo di dichiarare i redditi A regime, i redditi prodotti dalle attività finanziarie detenute all’estero e percepiti senza l’intervento di un sostituto d’imposta residente in Italia (banca, fiduciaria, SGR, SIM, ecc.) che li abbia assoggetti ad imposta a titolo definitivo devono essere indicati nel modello UNICO e assoggettati ad imposta con aliquote corrispondenti a ciascuna tipologia di reddito. ALCUNI REDDITI IMPONIBILI LA TASSAZIONE Interessi su obbligazioni e similari con scadenza non inferiore a 18 mesi 12,5% Interessi su obbligazioni e similari con scadenza inferiore a 18 mesi 27% Interessi sui finanziamenti Irpef marginale Dividendi e capital gain su partecipazioni qualificate ”non black list” Irpef marginale sul 40% o 49,72% 12,5% Dividendi e capital gain su partecipazioni non qualificate “non black list” Dividendi e capital gain su partecipazioni non qualificate quotate “ black list” Dividendi e capital gain su partecipazioni non qualificate “black list” (eccetto quotate) Dividendi e capital gain su partecipazioni qualificate “black list” 12,5% Fondi comuni non armonizzati Irpef marginale Proventi dei titoli atipici 27% Proventi delle polizze vita Capital gain diversi da quelli su partecipazioni 12,5% (esenzione in caso di morte dell’assicurato) 12,5% Altri redditi: affitti, royalties, plusvalenze immobiliari, ecc. Irpef marginale Studio Associato Piazza Irpef marginale Irpef marginale 7 Lo scudo (Dl. 78 del 2009) Studio Associato Piazza 8 Perché fare lo scudo Le sanzioni per chi detiene in modo non ufficiale capitali all’estero sono molto elevate (vedere oltre, pag. 10) La rete di accordi internazionali che consentono lo scambio di informazioni automatico o su richiesta fra le autorità fiscali diviene sempre più fitta e coinvolge molti paesi a fiscalità privilegiata (vedere oltre, pag. 11) Sia l’OCSE, sia la comunità europea – e di conseguenza l’Italia – hanno introdotto numerose disposizioni miranti a disincentivare la detenzione non ufficiale di capitali all’estero (vedere oltre, pag. 16). I capitali tenuti non ufficialmente all’estero non sono, di fatto, più utilizzabili in Italia in quanto ogni forma di utilizzo denuncia l’illecito compiuto Vi sono fatti non dipendenti dalla volontà del soggetto (litigi fra eredi, cause legali, separazioni, ecc.) che possono rendere critica la sua posizione quella dei familiari e quella di eventuali società di cui sia socio o esponente Anche in Italia è possibile dotarsi di strumenti di protezione del patrimonio (es. i “trust”) e di strutture societarie adatte a gestire il governo dei gruppi societari (holding), con una tassazione sufficientemente equa, nel rispetto delle norme e senza “dipendere” da costruzioni estere artificiose e a volte costose e inefficienti. Studio Associato Piazza 9 Le sanzioni L’omessa o incompleta compilazione del modello RW di UNICO comporta l’applicazione della sanzione amministrativa dal 10% al 50% dei valori non dichiarati L’infedele dichiarazione di redditi prodotti all’estero comporta l’applicazione della sanzione amministrativa dal 100% al 200% (120% - 240% in caso di omessa dichiarazione) dell’imposta evasa aumentata di un terzo Inoltre, se i capitali sono detenuti in un Paese black list, si presume che si tratti di redditi sottratti ad imposizione in Italia, con l’effetto che anche il capitale viene assoggettato all’imposta con applicazione delle sanzioni dal 200% al 400% (240% - 480% in caso di omessa dichiarazione). Questa presunzione, nella prassi, viene applicata anche quando i capitali sono detenuti in Paesi non black list. Esempio: Capitale detenuto in un Paese black list: 1.000.000,00 (si ipotizza, investimento in un titolo obbligazionario dal 1° gennaio 2008) Redditi prodotti all'estero 20.000,00 interessi (2%) percepiti sul titolo Imposte dovute: sul capitale riqualificato in reddito sul reddito prodotto all'estero 430.000,00 si considera reddito di capitale (Irpef marginale 43% + addizionali) 2.500,00 aliquote: 12,5% o 27%: si ipotizza 12,5% Sanzioni Sul quadro RW Modulo RW Sezione II (consistenza) Modulo RW Sezione III (trasferimenti) dal 10% al 50% del capitale esistente a fine anno (si ipotizza, sanzione minima su capitale + 102.000,00 interessi) dal 10% al 50% dei trasferimenti verso e sull'estero (si ipotizza, sanzione minima su capitale 102.000,00 esportato e interessi percepiti) Infedele dichiarazione sul capitale riqualificato in reddito sul reddito prodotto all'estero Totale imposte e sanzioni Studio Associato Piazza 860.000,00 dal 200% al 400% dell'imposta evasa; si ipotizza la sanzione minima 3.333,33 dal 100% al 200% dell'imposta evasa aumentato di un terzo; si ipotizza la sanzione minima 1.499.833,33 oltre alla confisca 10 Lo scambio di informazioni Studio Associato Piazza 11 Gli accordi di collaborazione amministrativa Situazione attuale Fra gli Stati comunitari (e con alcuni stati non comunitari, come le Isole Cayman) esiste uno scambio di informazioni automatico riguardo agli interessi percepiti dagli italiani (direttiva risparmio). Con alcuni Paesi lo scambio d’informazioni è sostituito dall’applicazione di una ritenuta d’imposta applicata nel Paese estero. Attualmente la ritenuta a è del 20% e salirà al 35% dal 1° luglio 2011. Direttiva risparmio Fonte Assogestioni NB. Esiste un progetto di modifica della direttiva risparmio (COM(2008)0727) che mira ad includere nel suo campo di applicazione anche: - Polizze vita con rischio demografico inferiore al 5% - attività detenute attraverso società interposte. + Bulgaria + Romania Studio Associato Piazza 12 L’Italia, inoltre ha stipulato 79 convenzioni contro le doppie imposizioni, in vigore, che consentono lo scambio di informazioni su richiesta; solo per 3 di queste convenzioni (fra cui quella con la Svizzera) lo scambio di informazioni è limitato A livello europeo esistono direttive che rendono più efficace lo scambio di informazioni e la collaborazione in materia di riscossione e nuove direttive sono in corso di approvazione I Paradisi fiscali hanno attualmente stipulato 104 accordi di scambio di informazioni (TIEAs) con i Paesi OCSE che danno diritto a questi ultimi di ottenere, su richiesta informazioni riguardo ai conti bancari e agli effettivi possessori delle società e ai disponenti e beneficiari di trust e fondazioni anche nei casi in cui l’ipotesi di evasione che giustifica la richiesta non sia considerata infrazione secondo la locale legislazione. Studio Associato Piazza 13 Gli accordi di collaborazione amministrativa Prospettive Tutti i Paesi OCSE (compreso Svizzera, Belgio Lussemburgo e Austria) hanno acconsentito a includere nelle convenzioni contro le doppie imposizioni la clausola di scambio di informazioni conforme al modello OCSE Quindi: anche allo scopo di contrastare l’evasione delle imposte nell’altro Stato (e non solo per la corretta applicazione della convenzione) anche in deroga all’eventuale segreto bancario vigente nello Stato a cui è rivolta la richiesta d’informazione; anche se non si tratta di informazione rilevante per l’accertamento del reddito nello Stato a cui è rivolta la richiesta. I paradisi fiscali (compresi gli “irriducibili” Andorra, Liechtenstein e Monaco) si sono impegnati ad accelerare la stipula degli accordi di scambio d’informazione TIEAs Sono in corso di approvazione due direttive miranti a rendere più efficace lo scambio di informazioni e la collaborazione in materia di riscossione nell’ambito della Comunità europea. Studio Associato Piazza 14 Fonte : OCSE, OVERVIEW OF THE OECD’S WORK ON COUNTERING INTERNATIONAL TAX EVASION. Studio Associato Piazza 15 Il contrasto all’evasione internazionale Studio Associato Piazza 16 Il contrasto all’evasione internazionale Le misure di contrasto vigenti in Italia CFC: tassazione per trasparenza in capo ai soci diretti o indiretti dei redditi prodotti da società controllate o collegate localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata (black list) in anche in altri Paesi se le società estere detengono, in prevalenza beni immateriali e attività finanziarie o svolgono, in prevalenza servizi infragruppo Inversione dell’onere della prova riguardo alla residenza di società e trust localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata o cittadini italiani emigrati in Paesi a fiscalità privilegiata Indeducibilità, da reddito d’impresa di costi provenienti da imprese o professionisti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata Tassazione integrale dei dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata e delle plusvalenze relative a partecipazioni in società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata. Studio Associato Piazza 17 Il contrasto all’evasione internazionale Ulteriori misure di contrasto in sede OCSE (Conferenza di Berlino del 23 giugno 2009; G20 del 2 aprile 2009; Global Forum del 2 settembre 2009) Aumento delle richieste di divulgazione, da parte dei contribuenti e delle istituzioni finanziarie, di informazioni riguardo ad operazioni che coinvolgono Stati non cooperativi Applicazione di ritenute per un ampio spettro di pagamenti Indeducibilità delle spese sostenute nei confronti di residenti in Stati non cooperativi Negazione della participation exemption Revisione della politiche relative ai trattati contro le doppie imposizioni Richiesta alle istituzioni internazionali e alle banche di sviluppo regionale di rivedere le loro politiche di investimento Attribuzione di un maggior peso al principio di trasparenza e di scambio di informazioni nel delineare gli accordi di bilaterali di aiuto allo sviluppo Il 2 settembre 2009 è in programma un nuovo incontro a livello OCSE per megli concordare la campagna a favore della trasparenza e dello scambio d’informazioni. Studio Associato Piazza 18 Gli effetti dello scudo Studio Associato Piazza 19 Accertamenti Preclusione agli accertamenti: nei confronti del dichiarante e dei soggetti obbligati in solido (non quindi di altri soggetti, come ad esempio, le società partecipate) che aderiscono allo scudo fiscale viene preclusa ogni attività di accertamento tributario e contributivo per i periodi di imposta ancora accertabili; Ciò vale non soltanto per le attività esportate dall’Italia, ma anche per quelle comunque costituite direttamente al di fuori del territorio dello Stato, a fronte, per esempio, del conseguimento di un reddito erogato all’estero (circolare 43/E, pag. 33) a tal fine, è sufficiente che sia possibile ricondurre, anche astrattamente, gli imponibili accertati alle attività rimpatriate (circolare 43/E, pag. 34); la “copertura” opera fino a concorrenza dell’importo indicato in dichiarazione riservata (circolare 43/E , pag. 35); la “copertura” opera anche con riferimento all’accertamento “sintetico” (circolare 43/E, pag. 34 e circ. 101/E del 2001, per le spese sostenute dopo il rimpatrio, e 9/E del 2002, risposta 1.29, per quelle sostenute prima). Studio Associato Piazza 20 Lo scudo non produce effetti se all’atto della presentazione della dichiarazione riservata sono già iniziati accessi, ispezioni, verifiche e altre attività di accertamento oppure atti di contestazione, inviti, questionari e richieste (circolare 43/E, pag. 35) Lo scudo deve essere “opposto” ai verificatori in sede di inizio di accessi, ispezioni e verifiche o entro 30 da quando l’interessato ha avuto formale conoscenza di un avviso di accertamento o di rettifica o di un atto di contestazione di violazioni tributarie, compresi gli inviti, i questionari (circolare 43/E, pag. 35; diverso orientamento nella circolare 9/E del 2002, par. 1.30 in cui si precisava che lo scudo era opponibile anche in sede di ricorso contro l’accertamento) l’adesione allo scudo fiscale non può in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente , in ogni sede amministrativa o giudiziaria, civile, amministrativa ovvero tributaria in via autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data del 4 ottobre circolare 43/E del 2009 (articolo 13 bis, comma 3 del Dl. 78). L’inutizzabilità a sfavore riguarda anche i procedimenti concernenti soggetti riconducibili al contribuente stesso in qualità di dominus (circolare 43/E, pag. 40). Studio Associato Piazza 21 Sanzioni amministrative Estinzione delle sanzioni: vengono estinte le sanzioni amministrative, tributarie (es. D.Lgs. 471/1997) e previdenziali e quelle previste dalla normativa sul monitoraggio fiscale relativamente alle disponibilità dichiarate, quali: le sanzioni per la violazione di omessa compilazione del quadro RW le sanzioni poste a carico degli intermediari in caso di irregolarità nella effettuazione del monitoraggio le sanzioni connesse al trasferimento al seguito di denaro, titoli e valori in violazione dell’obbligo di dichiarazione Studio Associato Piazza 22 Due scenari Verifica sulla società Verifica sul socio I verificatori accertano l’occultamento di ricavi o la contabilizzazione di costi fittizi da parte della società; Se si tratta di società a ristretta base partecipativa presumo la distribuzione “occulta” di utili ai soci (fra le ultime, Cassazione, sentenza n. 13338 del 10 giugno 2009). Benefici dello scudo preclusione dell’accertamento per omessa dichiarazione dei dividendi, delle relative sanzioni amministrative ed, eventualmente, penali; preclusione dell’accertamento per omessa dichiarazione dei redditi di fonte estera prodotti dai capitali illecitamente esportati, nonché delle sanzioni per omessa compilazione del modulo RW. Residui rischi La società resta esposta all’accertamento per l’Ires e l’Irap (e, di norma, l’Iva) evasi oltre alle relative sanzioni di carattere amministrativo. Studio Associato Piazza I verificatori contestano alla persona fisica manifestazioni di spesa incongrue. Benefici dello scudo Attraverso l’esibizione dello scudo fiscale l’interessato ottiene la preclusione dell’accertamento sintetico nei propri confronti. Residui rischi Lo scudo può fornire un ulteriore indizio riguardo all’eventuale occultamento dei redditi della società (attraverso una applicazione estensiva della giurisprudenza sugli effetti delle indagini bancarie a carico dei soci e amministratori di società; ad esempio, Cassazione n. 19362 del 15 luglio 2008). In ogni caso, lo scudo avrebbe l’effetto di rendere inapplicabili le sanzioni penali a carico degli amministratori della società stessa che abbiano fatto lo scudo. 23 Antiriciclaggio Viene espressamente sancito che non comportano l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i rimpatri ovvero le regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4 secondo periodo, di cui si è detto sopra. La norma è di fondamentale importanza in quanto: scarica da eventuali gravi responsabilità i professionisti e gli intermediari che intervengono nelle operazioni di scudo. ma soprattutto evita che la segnalazione dell’operazione sospetta abbia l’effetto di innescare una verifica fiscale, rendendo lo scudo addirittura controproducente. Studio Associato Piazza 24 Le procedure per fare lo scudo Studio Associato Piazza 25 Tipi di scudo fiscale Regolarizzazione le attività sono mantenute all’estero; dall’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione riservata viene, però, compilato, dall’interessato, il modello RW e vengono pagate le imposte sui redditi prodotti all’estero Materiale le attività sono trasferite in Italia e sono amministrate o gestite da un intermediario italiano Rimpatrio con trasferimento fra intermediari con trasporto al seguito Giuridico le attività sono mantenute all’estero ma sono intestate ad una fiduciaria italiana che adempie agli obblighi fiscali Studio Associato Piazza 26 I rimpatrio giuridico delle attività patrimoniali Il rimpatrio sia realizzabile anche per quelle attività patrimoniali che, per loro natura, sono idonee a formare oggetto di un rapporto di custodia, deposito, amministrazione o gestione con gli intermediari abilitati. A tal fine si precisa che non è sufficiente che l’intermediario stipuli con il soggetto interessato un contratto di deposito a custodia di beni infungibili, assoggettato alla stessa disciplina civilistica della custodia in cassette di sicurezza di cui agli articoli 1839 e successivi del codice civile. Tale fattispecie non soddisfa, infatti, l’esigenza di rendere possibile all’intermediario l’effettuazione degli adempimenti fiscali finalizzati al controllo delle operazioni che si realizzano successivamente al rimpatrio. Ai fini che qui interessano, potrebbe invece presentare i requisiti sopra richiesti il contratto di amministrazione di beni per conto terzi stipulato con società fiduciarie residenti, riconducibile allo schema del mandato fiduciario. In tal caso, il bene deve essere consegnato dal soggetto interessato alla fiduciaria per essere immesso in un deposito appositamente acceso a nome della fiduciaria stessa, anche senza dover procedere al materiale afflusso dei beni nel territorio dello Stato. Studio Associato Piazza 27 Il rimpatrio di attività patrimoniali con trasporto al seguito Rimane in ogni caso ferma la possibilità per il contribuente di effettuare il rimpatrio dei beni patrimoniali attraverso il trasporto al seguito, ove la loro natura lo consenta. Con particolare riferimento alle opere d’arte, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela e protezione delle medesime. In tutte le ipotesi di materiale rimpatrio delle attività patrimoniali vanno assolti gli obblighi in materia di IVA e diritti doganali eventualmente esistenti. Studio Associato Piazza 28 I rimpatrio giuridico delle partecipazioni in società conferitaria di attività patrimoniali Con riferimento alle attività patrimoniali, in alternativa alle modalità di rimpatrio sopra evidenziate (trasporto al seguito, rimpatrio anche giuridico tramite società fiduciaria), è altresì consentita un’ulteriore modalità di rimpatrio giuridico consistente nel conferimento delle attività stesse in una società costituita nello stesso Paese in cui le attività conferite erano detenute alla data del 5 agosto 2009 e nel conseguente rimpatrio delle partecipazioni. In tal caso, tuttavia, è necessario che il soggetto che effettua l’operazione di rimpatrio sia il proprietario delle attività conferite e che la società conferitaria non risulti intestataria di altri beni. Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione agli immobili detenuti al 31 dicembre 2008, a condizione che la società conferitaria sia costituita nel medesimo Paese in cui si trova l’immobile. Quest’ultima condizione è finalizzata a non consentire la regolarizzazione di attività per le quali sarebbe possibile esclusivamente il rimpatrio. Studio Associato Piazza 29 Tipi di scudo fiscale Da Paesi extra UE che non consentono un effettivo scambio di informazioni (vedi elenco nella pagina successiva): è consentito solo il “rimpatrio”, anche in forma “giuridica”, cioè mantenendo le attività all’estero, ma intestandole ad una fiduciaria italiana Da Paesi Ue, e da Paesi extraue che consentono un effettivo scambio di informazioni: è consentito sia il rimpatrio sia la mera “regolarizzazione”, che consiste nel mantenere le attività all’estero, limitandosi a dichiararle in Italia. La verifica deve essere fatta alla data del 5 agosto 2009 (entrata in vigore della legge di conversione del Dl. 103/09) Possono essere considerate come attività detenute all’estero anche gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di un soggetto interposto residente all’estero (cfr. ris. n. 134/E del 30 aprile 2002). La regolarizzazione è possibile se il soggetto interposto è residente in un Paese che garantisce un effettivo scambio di informazioni. Studio Associato Piazza 30 I Paesi che danno un effettivo scambio d’informazioni (circolare 43/E, pag. 49) Studio Associato Piazza 31 Rimpatrio vs. regolarizzazione Rispetto alla regolarizzazione il rimpatrio presenta diversi vantaggi: 1) dà accesso alla possibilità di far liquidare agli intermediari (anche in modo forfetario) il reddito prodotto fra il 1° gennaio 2009 e la data del rimpatrio; 2) consente, nella maggior parte dei casi, di evitare la compilazione del modello RW e l’autoliquidazione delle imposte sui redditi prodotti dalle attività finanziarie dopo il rimpatrio; 3) dà accesso al regime di segretazione (v. oltre); 4) non richiede, per le attività finanziarie e il denaro, l’allegazione alla dichiarazione riservata di una certificazione degli intermediari esteri che attesta la corrispondenza tra le attività e gli importi indicati in dichiarazione. Studio Associato Piazza 32 Attività “scudabili” Attività finanziarie (azioni, obbligazioni, fondi comuni, conti correnti, polizze vita, contratti finanziari, derivati, ecc.) Anche i finanziamenti a società non residenti (Circolare 9/E del 2002, risposta 1.12) Anche le attività italiane intestate a fiduciarie o interposti non residenti (circolare 9/E del 2002, risposta 1. 28) Altri beni patrimoniali (immobili, gioielli opere d’arte, yacht, ecc…); gli altri beni patrimoniali sono solo regolarizzabili Differenza rispetto alle precedenti edizioni: non è ammesso lo scudo di immobili o altre attività non finanziarie esistenti in Paesi extraue che non danno lo scambio d’informazioni, dato che per i beni esistenti in tali Paesi è consentito solo il “rimpatrio” e non anche la mera “regolarizzazione”. Peraltro, la circolare 99/E del 2001 precisa che le attività detenute alla data del 1° agosto 2001 possono anche differire, dal punto di vista qualitativo, da quelle effettivamente rimpatriate ed indicate nella dichiarazione riservata. Studio Associato Piazza 33 Intermediari abilitati Possibilità di effettuare il “rimpatrio” di attività detenute all’estero per mezzo: banche, SGR, SIM, di fiduciarie residenti (a queste è consentito di ricevere anche l’opzione per i regime gestito dalla circolare 43/E, pag. 44) o “depositi virtuali” presso banche, SGR o SIM residenti (circolare 9/E del 2002, risposta 1.8). Limiti temporali Il rimpatrio o la regolarizzazione devono essere fatti fra il 15 settembre e il 15 dicembre 2009 Qualora alla data del 15 dicembre 2009 le operazioni di emersione non siano ancora concluse per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell’interessato, gli effetti derivanti dalla dichiarazione riservata si producono in ogni caso a condizione che le medesime operazioni siano perfezionate entro una data ragionevolmente ravvicinata al termine previsto dalla norma. In ogni caso l’imposta straordinaria deve essere corrisposta entro e non oltre il 15 dicembre 2009 (circolare 43/E, pag. 18) Studio Associato Piazza 34 Importi da indicare in dichiarazione riservata Importo da indicare in dichiarazione riservata Il contribuente non è tenuto ad adottare criteri specifici di valorizzazione. Il contribuente può, ad esempio, indicare l'importo corrispondente al valore corrente delle attività ovvero al costo di acquisto delle stesse o a valori intermedi (circolare 85/E del 2001, par. 7; circolare 43/E, pag. 29). L’Abi, circolare 27 del 2001, afferma che «la discrezionalità stessa del contribuente potrà pertanto suggerire – beninteso per le disponibilità diverse dal rimpatrio di denaro – l' adozione di importi corrispondenti al valore corrente delle attività, ovvero al costo di acquisizione delle stesse, ovvero ancora a valori inferiori o superiori al costo”. Sull’importo indicato in dichiarazione riservata importo deve essere pagata l’imposta sostitutiva (v. oltre) e questo importo costituisce il limite entro cui sono prodotti gli effetti dello scudo. Le attività detenute alla data del 31 dicembre 2008 possono anche differire, dal punto di vista qualitativo, da quelle effettivamente rimpatriate ed indicate nella dichiarazione riservata. Pertanto, ad esempio, nell’ipotesi in cui al 31 dicembre 2008 erano detenuti titoli che sono stati successivamente ceduti, l’attività rimpatriata consiste: nel relativo controvalore monetario - ovvero nelle altre attività finanziarie acquistate con il precedente disinvestimento (circolare 43/E, pag. 22). - Studio Associato Piazza 35 Il costo dello scudo Deve essere pagata una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali: a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2% annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite; b) con un'aliquota sintetica del 50% per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta. Studio Associato Piazza 36 I redditi prodotti all’estero dal 1° gennaio 2009 Sarà possibile comunicare all’intermediario i redditi percepiti dal 1° gennaio 2009 alla data del rimpatrio, affinché l’intermediario provveda al versamento delle imposte per conto del cliente, (circolare 43/E, pag. 41 e ss.). Metodo analitico. L’intermediario applica le imposte corrispondenti a ciascun reddito (anche sui proventi dei fondi armonizzati collocati all’estero). E’ efficace solo per i redditi soggetti a ritenuta d’imposta o ad imposta sostitutiva, in quanto i redditi soggetti a ritenuta d’acconto, dovrebbero essere comunque indicati nel modello UNICO, perdendo la segretazione. Ai redditi assoggettati a tassazione definitiva a cura dell’intermediario si estende il regime della riservatezza, dato che si tratta di «dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate» (circolare 24/E del 2002, paragrafo 6). Metodo presuntivo. Il reddito è determinato applicando all’importo indicato in dichiarazione riservata il tasso ufficiale medio di riferimento fra il 1° gennaio 2009 e la data del rimpatrio. Si applica l’imposta forfetaria del 27% (circolare 37/E, par. 2 del 2002). I due metodi sono applicabili solo ai redditi ai quali sarebbe ordinariamente applicabile il regime del risparmio amministrato o il regime del risparmio gestito, ovvero per le quali l’intermediario è tenuto all’applicazione di una ritenuta alla fonte (d’acconto o d’imposta) o imposta sostitutiva. L’intermediario non può tener conto delle eventuali minusvalenze o perdite realizzate dal contribuente dal 1° gennaio 2009 al rimpatrio; ma l’interessato, nel metodo analitico, può utilizzarle nel quadro RT della dichiarazione (circolare 99/E del 2001). Per contro, le eventuali plusvalenze, nel metodo analitico, si possono compensare con le minusvalenze conseguite su un deposito amministrato già esistente presso il medesimo intermediario (circolare 25/E del 2003, paragrafo 1.3). i soggetti interessati possono applicare il criterio analitico per taluni redditi ed utilizzare il criterio presuntivo per quella parte di redditi di difficile quantificazione. Studio Associato Piazza 37 Il metodo presuntivo Il tasso medio calcolato sulla base dei tassi di riferimento va applicato al capitale senza poi ragguagliare ai giorni l’importo risultante (si veda la circolare 25/E del 2003). La conseguenza è che più è ritardata la data del rimpatrio, meno incide il reddito presunto. La circolare 37/E del 2002 precisa che il tasso medio del periodo deve essere applicato dal contribuente sul valore delle attività effettivamente rimpatriate per determinare i redditi derivanti presuntivamente dalle stesse. Il metodo presuntivo può essere opportunamente utilizzato per quella parte di redditi di difficile quantificazione o per i quali l’applicazione del metodo analitico comporterebbe la perdita del regime della segretazione (circolare 37/E par. 2). Si veda oltre. l’applicazione del criterio presuntivo determina che i redditi effettivamente conseguiti eventualmente eccedenti tale importo si considerano anch’essi assoggettati ad imposizione sostitutiva e, quindi, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione. Per tale ragione, successivamente al perfezionamento dell’operazione di rimpatrio, anche a tali redditi (eccedenti il tasso presuntivo) si estende il regime della riservatezza. Studio Associato Piazza 38 Il metodo presuntivo assorbe i seguenti redditi: - dividendi esteri di qualsiasi tipo perché sono soggetti a ritenuta d'ingresso d'acconto o d'imposta; - dividendi su azioni non qualificate italiane; - proventi di OICVM di qualsiasi tipo perché soggetti a ritenuta d'ingresso d'acconto o d'imposta e per eccezione contenuta nella circolare 9/E - anche quelli su OICVM collocati all'estero; l’interpretazione estensiva dovrebbe valere anche per titoli atipici e polizze vita; - interessi e capital gain su obbligazioni e titoli similari; - plusvalenze su partecipazioni non qualificate italiane; - plusvalenze su partecipazioni non qualificate estere negoziate in mercato regolamentati black list; - plusvalenze su partecipazioni non qualificate estere non black list; - proventi da pronti contro termine perché soggetti a ritenute d'acconto o d'imposta; - proventi da cessioni a termine di valute o titoli perché soggetti a ritenute d'acconto o d'imposta; - - proventi delle polizze vita (circolare 43/E, pag. 42) - Proventi dei titoli atitpici, compresi i fondi immobiliari esteri (circolare 43/E, pag. 42) Non sono assorbiti: - dividendi da partecipazioni qualificate italiane; - plusvalenze da qualificate estere; - plusvalenze da non qualificate estere black list non quotate; - interessi su finanziamenti. - plusvalenze da cessione e prelievo di valute da depositi e conti correnti Studio Associato Piazza 39 Costo fiscale delle attività rimpatriate Il cliente può assumere alternativamente, quale costo fiscalmente rilevante delle attività finanziarie per le quali presenta la dichiarazione di emersione: il costo di acquisto, come risultante dalla relativa documentazione (contratti di acquisto, contabili bancarie, ecc); ovvero, in mancanza della documentazione di acquisto, il valore fornito all’intermediario mediante un’apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D. Lgs. n. 461 del 1997 (in questo caso, non si può superare il valore determinato sulla base dei criteri generali stabiliti dall’art. 9 del T.U.I.R. – circolare 99/E del 2001, par. 2.1.2) l’importo dichiarato nella dichiarazione riservata. Tale valore assume rilevanza anche per la determinazione dei “redditi di capitale” (circolare 9/E del 2002, risposta 1.5). Studio Associato Piazza 40 Procedura nel caso si utilizzi il valore indicato in dichiarazione riservata. Istruzioni all’opzione di cui all’articolo 14, comma 5 bis in dichiarazione riservata L’interessato deve compilare e sottoscrivere una comunicazione, da allegare alla dichiarazione riservata nella quale siano riportati i valori risultanti dalla ripartizione dell’importo complessivo indicato nell’integrazione della dichiarazione medesima fra le diverse attività rimpatriate. I valori indicati nella comunicazione saranno utilizzati sia per la successiva determinazione dei redditi diversi, sia, nei casi in cui il costo assuma rilevo, per la successiva determinazione dei redditi di capitale. La determinazione delle plusvalenze e minusvalenze e della relativa imposta sarà effettuata dall’intermediario qualora le attività rimpatriate rientrino nel regime del risparmio amministrato o gestito (artt. 6 e 7 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461), ovvero dall’interessato, in caso di attività regolarizzate o di attività rimpatriate alle quali si applichi il regime della dichiarazione (art. 5 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461). Studio Associato Piazza 41 Combinazione delle opzioni fra importo da indicare in dichiarazione riservata, costo fiscale e comunicazione dei redditi presuntivi Ricostruzione delle finalità delle varie opzioni possibili Impedire gli accertamenti e le sanzioni relativi alle attività emerse (redditi evasi e modello RW), nei limiti degli importi indicati nella dichiarazione riservata. Ciò induce a ritenere che il valore indicato in dichiarazione riservata può essere inferiore o superiore all’ammontare delle somme o valori illecitamente costituti all’estero, ma anche al valore corrente al 31 dicembre 2008, dato che il titolo posseduto al 31 dicembre potrebbe essere stato acquistato (ad un prezzo superiore all’attuale valore corrente) con i proventi della cessione plusvalente di un titolo acquistato in precedenza. Solo in questo modo lo scudo copre anche l’omessa dichiarazione della plusvalenza e l’omessa compilazione dell’RW Il valore corrente, pertanto, non deve necessariamente essere quello al 31 dicembre 2008, ma anche quello rilevato in qualsiasi data precedente. Questa interpretazione, di norma, assorbe il quesito se sia possibile indicare il valore corrente alla data del rimpatrio, quando sia superiore a quello alla data del 31 dicembre 2008), dato che, di norma, anteriormente al 31 dicembre 2008 si sono verificate quotazioni superiori a quelle attuali. Studio Associato Piazza 42 Opzioni: importo dichiarato – costo fiscale - comunicazione Il titolo è stato detenuto ininterrottamente dal 31 dicembre 2008 alla data di rimpatrio Il costo è superiore al valore corrente Indicare il costo in dichiarazione riservata (DR) e comunicarlo all’intermediario come costo fiscale Il costo è inferiore al valore corrente Indicare, a scelta, il costo o il valore corrente in dichiarazione riservata e comunicare all’intermediario il “costo” come costo fiscale Il costo è superiore al corrispettivo percepito (minus) DR: ammontare del denaro rimpatriato o costo dei nuovi titoli Costo fiscale: costo dei nuovi titoli Se documentata, la minusvalenza effettivamente realizzata è deducibile in dichiarativo Il costo è inferiore al corrispettivo percepito (plus) DR: costo dei titoli ceduti; Costo fiscale: costo dei titoli acquistati a titolo di reinvestimento Optare per la tassazione analitica o forfetaria della plusvalenza (se ammessa) Il costo è documentato Il titolo è stato ceduto fra il 1° gennaio 2009 e la data di rimpatrio Per la nozione di “valore corrente” v. diapositiva precedente Il costo non è documentato (es. GPM) Studio Associato Piazza Indicare un valore corrente fra la data di costituzione delle attività all’estero e la data del rimpatrio (di norma, il valore corrente alla data del rimpatrio è compreso nell’intervallo); comunicare tale valore come costo dei titoli rimpatriati; comunicare il reddito percepito dal 1° gennaio 2009 con il metodo presuntivo e indicare in DR il denaro rimpatriato al netto dei redditi presuntivi. E’ bene che il denaro rimpatriato sia almeno pari alla somma di imposte sostitutive e redditi presunti 43 Esempio di rimpatrio in mancanza di documentazione del costo Vengono ripatriati titoli il cui valore corrente alla data del rimpatrio (realistico, in quanto compreso nell’intervallo delle quotazioni del periodo fra la data della costituzione dei capitali all’estero e il 31 dicembre 2008) è 1.000.000 di euro. Viene anche rimpatriato contante per 100.000 euro. Il tasso medio di riferimento alla data del rimpatrio è 1,4619% E’ possibile determinare i proventi forfetari scorporandoli da 1.100.000. 1.100.000 x 1,4619% : (1 + 1,4619%) = 15.849,20. Versare 55.000 euro di imposta sostitutiva e 4.279 euro di ritenuta forfetaria. In dichiarazione riservata si indicano titoli per 1.000.000 e contante per (100.000 – 15.849) = 84.151. Non si indicano i redditi presunti. Il conto segretato sarà alimentato da 1.100.000, e sarà immediatamente ridotto, per effetto del versamento delle imposte, di 59.279 euro. Studio Associato Piazza 44 Esempio: valore corrente maggiore del costo Attività esistenti all’estero al 31 dicembre 2008 Costo documentato 100.000 Valore corrente 1.000.000 Scudo senza rivalutazione del costo Redditi effettivamente percepiti dal 1° gennaio 2009 al rimpatrio 50.000 Scudo con rivalutazione del costo Importo scudato 100.000 Importo scudato 1.000.000 Imposta straordinaria 5.000 Imposta straordinaria 50.000 Reddito presunto 1.394 Reddito presunto 13.944 Tassazione forfetaria del reddito presunto 376 Tassazione forfetaria del reddito presunto 3.765 Valore fiscale (*): 150.000 Totale rimpatrio Totale imposte Valore effettivo: 1.050.000 5.376 Valore fiscale (*): 1.050.000 Totale rimpatrio Totale imposte Valore effettivo: 1.050.000 53.765 (*) Valore riconosciuto come “costo” per il calcolo delle plusvalenze, minusvalenze e dei redditi di capitale e valore “segretato”. Studio Associato Piazza 45 Esempio: valore corrente minore del costo Attività esistenti all’estero al 31 dicembre 2008 Costo documentato 1000.000 Valore corrente 100.000 Utilizzo del costo documentato Redditi effettivamente percepiti dal 1° gennaio 2009 al rimpatrio 50.000 Utilizzo del valore corrente Importo scudato 1000.000 Importo scudato 100.000 Imposta straordinaria 50.000 Imposta straordinaria 5.000 Reddito presunto 13.944 Reddito presunto 1.394 Tassazione forfetaria del reddito presunto 3.765 Tassazione forfetaria del reddito presunto 376 Valore fiscale (*): 1.050.000 Totale rimpatrio Totale imposte Valore effettivo: 1.50.000 53.765 Valore fiscale (*): 150.000 Totale rimpatrio Totale imposte Valore effettivo: 150.000 5.376 (*) Valore riconosciuto come “costo” per il calcolo delle plusvalenze, minusvalenze e dei redditi di capitale e valore “segretato”. Studio Associato Piazza 46 Dopo il rimpatrio Studio Associato Piazza 47 Il modello RW Non deve essere compilato nell’anno del rimpatrio o della regolarizzazione e nel precedente Dall’anno successivo va compilato solo per le attività diverse da quelle finanziarie date in amministrazione o gestione ad un intermediario abilitato. Studio Associato Piazza 48 La segretazione Oltre al fatto che il rimpatrio e la regolarizzazione non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del decreto “correttivo” della manovra d’estate, opera il regime di segretazione, di cui all’articolo 14, comma 3 del Dl. 350 del 2001 (circolare 43/E, pag. 37 e ss.). In particolare, gli intermediari non devono comunicare all'amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate e l’imposta straordinaria versata (articolo 14, comma 2, Dl 350 del 2001). Studio Associato Piazza 49 La circolare 9/E del 2002 (confermata da BC, pag. 27/28) precisa che è possibile: passare dall’amministrato al gestito e da un intermediario all’altro, mantenendo la segretezza (risposta 1.9); v. anche circolare 24/E del 2002 mantenere la segretezza per i redditi di capitale e diversi comunque assoggettati a tassazione definitiva (risposta 1.10) mantenere la segretazione se il conto è cointestato, ma le dichiarazioni riservate devono essere intestate ad ogni cointestatario (v. anche circolare 24/E del 2002) mantenere la segretazione sulle attività formate con i redditi percepiti dal 1° gennaio 2009 e assoggettate a tassazione definitiva tramite l’intermediario, anche se non indicate nella dichiarazione riservata (circolare 24/E del 2002) Studio Associato Piazza 50 Limiti alla segretazione Le deleghe di terzi sui conti segretati fanno perdere la “segretazione” (circolare 24/E del 2002) Verifiche in materia previdenziale Verifiche ordinate dal magistrato per cause diverse dai reati non coperti dallo “scudo” Trasferimenti a dossier diversamente intestati Successioni Anagrafe dei conti Utilizzabilità ai fini fiscali dei dati rilevati ai fini dell’antiriciclaggio Studio Associato Piazza 51 Possibili investimenti all’estero “segretati” Sono possibili, in regime di segretazione: investimenti in fondi esteri armonizzati anche se collocati all’estero, per i proventi percepiti dal 1° gennaio 2010; investimenti in polizze vita o a capitalizzazione italiane o estere (circolare 9/E del 2002, risposta 1.6); Investimenti in partecipazioni non qualificate italiane; Investimenti in partecipazioni non qualificate quotate “black list” (prestare attenzione al regime delle imprese estere “collegate”) Investimenti in partecipazioni non qualificate non “black list” Investimenti in obbligazioni o titoli similari Finanziamenti infruttiferi Altri investimenti fino a quando non producono redditi Studio Associato Piazza 52 Gli investimenti che mettono a rischio la segretazione Persone fisiche (redditi soggetti ad obbligo di dichiarazione) non imprenditori redditi di capitale da OICVM di diritto estero non armonizzati, fino al 31 dicembre 2008 (SL e RL); redditi di capitale da OICVM di diritto estero armonizzati ma non autorizzati al collocamento in Italia, fino al 31 dicembre 2008 (monitoraggio e RM); dividendi (SK e RL)e capital gain (SO e RT) di partecipazioni qualificate italiane ed estere, redditi da partecipazioni imputabili ai soci in base al regime CFC; dividendi e capital gain di partecipazioni non qualificate estere se l’emittente è residente in paradisi fiscali e i titoli non sono negoziati in mercati regolamentati (SK e RL); proventi da titoli atipici di fonte estera e da fondi immobiliari di diritto estero percepiti da persone fisiche, enti commerciali e società semplici, qualora l’emittente non abbia conferito incarico formale all’intermediario per il cui tramite vengono erogati i proventi stessi (monitoraggio e RM); dividendi da azioni estere che sul piano fiscale non sono azioni similari alle azioni italiane, qualora detti proventi si riqualifichino come proventi da titoli atipici (rinvio ai titoli atipici); proventi derivanti dal riscatto polizze di assicurazione di fonte estera, ove la compagnia estera non applichi direttamente l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26 ter del Dpr. 600/73; ris. 144/E del 2002 (monitoriaggio e RM) Studio Associato Piazza Imprenditori individuali, società semplici ed assimilate, enti non commerciali: Oltre alle attività di cui nella colonna a fianco, anche: redditi di capitale da OICVM di diritto estero armonizzati autorizzati al collocamento in Italia e redditi da fondi immobiliari chiusi di diritto italiano, qualora percepiti da imprenditori individuali ed enti non commerciali nell’esercizio d’impresa (SL e RF); dividendi da azioni non qualificate sia italiane sia estere nel caso in cui l’interessato sia diverso da persona fisica; es. società semplice, ente non commerciale, imprenditore individuale (SK e RL); proventi da titoli atipici sia di fonte italiana sia di fonte estera e proventi da fondi immobiliari di diritto estero, qualora l’interessato sia imprenditore individuale o ente non commerciale nell’esercizio d’impresa (RF). 53 Aspetti che richiedono particolare attenzione Investimenti detenuti in società estere, trust, polizze vita, e fondazioni; Investimenti che producono redditi soggetti a tassazione progressiva (fondi comuni non armonizzati, azioni qualificate, finanziamenti fruttiferi) Investimenti soggetti a tassazione proporzionale al 27% (obbligazioni a breve, titoli atipici) Investimenti in valute diverse dall’euro Investimenti all’estero con perdite latenti Situazioni in cui l’interessato o i suoi congiunti sono soci di società italiane passibili di accertamento induttivo (presunzione di sottrazione di redditi da parte della società) Studio Associato Piazza 54 L’albero delle decisioni Studio Associato Piazza 55 La gestione delle attività estere detenute attraverso strutture complesse o investite in strumenti illiquidi o non armonizzati Studio Associato Piazza 56 Trust “interposti” Prassi amministrativa (circolare 43/E, pag. 8) : In considerazione della finalità del provvedimento - che è quella di consentire l’emersione di attività comunque riferibili al contribuente, detenute al di fuori del territorio dello Stato – essa è ammessa non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano intestate a società fiduciarie o siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona. Come precisato nella circolare n. 99/E del 2001, la nozione di “interposta persona” è direttamente connessa alle caratteristiche e alle modalità organizzative del soggetto interposto. A titolo esemplificativo, in tale sede è stato chiarito che si deve considerare soggetto fittiziamente interposto “una società localizzata in un Paese avente fiscalità privilegiata, non soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili, in relazione alla quale lo schermo societario appare meramente formale e ben si può sostenere che la titolarità dei beni intestati alla società spetti in realtà al socio che effettui il rimpatrio”. Altro esempio di interposizione fittizia è costituita dai trust revocabili. In tal caso le operazioni di emersione sono effettuate dal disponente. la nozione di “trust revocabile” è illustrata circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, secondo cui, in questa particolare tipologia di tale istituto “il disponente si riserva la facoltà di revocare l’attribuzione dei diritti ceduti al trustee o vincolati nel trust (nel caso in cui il disponente sia anche trustee), diritti, che, con l’esercizio della revoca rientrano nella sua sfera patrimoniale. E’ evidente come in tal caso non si abbia un trasferimento irreversibile dei diritti e, soprattutto, come il disponente non subisca una permanente diminuzione patrimoniale. Questo tipo di trust … ai fini delle imposte sui redditi non dà luogo ad un autonomo soggetto” Studio Associato Piazza 57 La circolare n. 99/E del 2001 ha considerato soggetto interposto anche un “trust” non discrezionale, nei casi in cui il titolare possa essere identificato nel beneficiario: situazioni, queste, in cui compete al soggetto interponente in Italia (cioè, rispettivamente al socio della società estera; al settlor del trust revocabile e al beneficiario del trust non discrezionale) utilizzare lo scudo per sanare l’irregolare e indiretta detenzione delle attività all’estero Assonime, circolare 18 del 2003, pag. 5). La circolare 43/E del 2009 precisa, conclusivamente – che: affinché un trust possa essere qualificato soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi è che il potere del trustee nell’amministrare i beni in possesso del trust, e ad esso affidati dal disponente, sia effettivo. Al contrario, qualora il potere e il controllo sui beni siano riservati al disponente (settlor), il trust dovrà essere considerato come non operante dal punto di vista dell’imposizione diretta. allo stesso modo, in presenza di un trust irrevocabile nel quale il trustee è di fatto privato dei poteri dispositivi sui beni attribuiti al trust che risultano invece esercitati dai beneficiari, il trust deve essere considerato come non operante in quanto fittiziamente interposto nel possesso dei beni. In buona sostanza, si tratta di ipotesi in cui le attività facenti parte del patrimonio del trust continuano ad essere a disposizione del settlor oppure rientrano nella disponibilità dei beneficiari. Studio Associato Piazza 58 Esempi di trust fittiziamente interposti (circolare 43/E, pag. 10) : trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi; trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento se stesso come beneficiario; trust in cui il disponente (o il beneficiario) è titolare di significativi poteri in forza dell’atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso; trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando se stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto “trust a termine”); trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere anticipazioni di capitale dal trustee. In tali casi la dichiarazione di emersione deve essere presentata dal soggetto (disponente o beneficiario) che è l’effettivo possessore dei beni. Studio Associato Piazza 59 Ulteriori considerazioni sui “trust interposti” Anche i trust formalmente irrevocabili e discrezionali possono essere interposti. Perché un trust non sia considerato interposto, secondo la prassi italiana: il trustee deve avere il pieno potere di amministrare e disporre dei beni a lui affidati dal disponente, anche se il disponente può riservarsi alcuni poteri (ris. 8/E del 2003 e nota 28 settembre 2004) : potere discrezionale del trustee riguardo all’amministrazione dei beni a lui affidati (discretionary power), da distinguere dalla eventuale disacrezionalità del trustee all’attribuzione del reddito e e dei beni in trust (discretionary trust). Quindi: l’attività del trustee non deve essere eccessivamente limitata dal protector (ris. 8/E del 2003; Commissione Tributaria di 1° Grado di Perugia) il protector non deve avere il diritto di sostituire il trustee in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione (ris. 8/E del 2003; nota Direzione Centrale 1° ottobre 2002; OCSE, Rapporto del 9 maggio 2001, Parte I, B, par. 47; v. anche Corte di Giustizia, causa 21 febbraio 2006, C-223/03, University of Huddersfield Higher Education Corporation, par. 15; meno drastiche sono la nota 28 settembre 2004 e la circolare 48/E del 2007); né deve esistere un contratto di garanzia con cui il disponente lasci il trustee indenne da responsabilità per gli atti compiuti come trustee (v. Corte di Giustizia, cit., par. 15) Studio Associato Piazza 60 nel caso in cui, diversamente dalla prassi utilizzata per i trust istituiti a favore di soggetti svantaggiati, non sia stato nominato in sede di atto istitutivo un guardiano (c.d. protector) con compiti di controllo sull’operato del trustee e potere di revoca, vengono a mancare gli effetti segregativi sui beni del trust rispetto al patrimonio del trustee, con la conseguenza che “soggetto passivo d’imposta ai fini delle imposte dirette” è “il soggetto nominato quale trustee nell’atto istitutivo” (Nota n. 30900 del 4/3/03, che appare criticabile). nel caso in cui “la gestione del trust (sia) riconducibile al settlor o disponente, il trust è tamquam non esset come pacificamente riconosciuto in dottrina … se quindi non si verifica un reale spossessamento del disponente, e i beni in trust sono … beni mobili, il negozio rileva ai fini fiscali come un mandato con rappresentanza, con la conseguente diretta imputabilità dei redditi al disponente” (Ris. n. 8/E del 2003). La circolare 99/E del 2001, par. 2.3 ha invece affermato che nel trust non discrezionale i redditi dovrebbero essere attribuiti al beneficiario. Studio Associato Piazza 61 Il disponente non può essere anche trustee, perché, altrimenti non si verificherebbe un reale spossessamento del disponente (Ris. n. 8/E del 17/1/2003). Il disponente può essere anche beneficiario (Gruppo di studio presso la DRE dell’Emilia Romagna), ma se, di fatto, il trustee eseguisse tutte le disposizioni del disponente, potrebbe presumersi che il trust sia simulato (Tribunale di Alessandria, ordinanza del 2 maggio 2000; Rapporto OCSE del 9 maggio 2001, Parte I, B, par. 47). Il trustee può essere beneficiario (Gruppo di studio presso la DRE dell’Emilia Romagna), ma si ritiene che questa situazione, possa rendere difficile la dimostrazione della discrezionalità dei poteri del trustee. I tre ruoli non possono essere ricoperti da un’unica persona (Gruppo di studio presso la DRE dell’Emilia Romagna). Studio Associato Piazza 62 Trust non interposti Prassi amministrativa (circolare 43/E del 2009, pag. 10 e ss. ) : I trust residenti fiscalmente in Italia, anche per presunzione (esterovestiti) non fittiziamente interposti che abbiano violato gli obblighi previsti in materia di monitoraggio fiscale (compresi i trust cd. “esterovestiti”), possono direttamente avvalersi dello scudo fiscale. In tal caso, la dichiarazione di emersione deve essere presentata dal trustee e gli effetti dello scudo si producono esclusivamente in capo al trust. Un caso “intermedio” riguarda i trust “trasparenti” con beneficiari del reddito individuati. La circolare precisa che “tenuto conto delle modalità di attribuzione del reddito da esso prodotto, gli effetti della dichiarazione di emersione presentata dal trustee si producano in capo ai beneficiari nei limiti e con esclusivo riferimento ai redditi attribuiti per trasparenza dal trust medesimo”. Sembrerebbe quindi che si intenda sana-re le violazioni del beneficiario residente per non aver indicato nel modulo RW il credito sorto nei confronti del trustee – in relazione ai redditi spettanti al beneficiario nonché l’eventuale omessa dichiarazione dei reddito stesso per “trasparenza”. Il passaggio non è chiaro. Sembrerebbe infatti presupporre che anche il beneficiario di un trust italiano con at-tività all’estero debba compilare il modulo RW per i redditi, su tali attività, che gli sono stati attribuiti per trasparenza, mentre ciò che dovrebbe rilevare è solo la residenza del debi-tore. Studio Associato Piazza 63 Attività detenute in CFC Studio Associato Piazza 64 I presupposti di applicazione della disciplina CFC controllate e collegate Articolo 167, TUIR Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori black list (Dm 21 dicembre 2001), i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Per le persone fisiche, ai fini della verifica del “controllo” si considerano anche il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Articolo 168, TUIR La tassazione “per trasparenza” si applica anche nel caso in cui il soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20 per cento agli utili di un'impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori black list (Dm 21 dicembre 2001); tale percentuale è ridotta al 10 per cento nel caso di partecipazione agli utili di società quotate in borsa. Si tiene conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Per le persone fisiche, ai fini della verifica della quota di partecipazione” si considerano anche il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Studio Associato Piazza 65 La tassazione delle CFC controllate e collegate Tassazione per trasparenza dei redditi effettivi (dividendi, plusvalenze, interessi, canoni, ecc.) o, se maggiori, nel caso di CFC collegate, del “reddito minimo” Applicazione della disciplina delle società di comodo (risoluzione 331/E del 2007) In base al provvedimento 14 febbraio 2008, possono disapplicare la disciplina sulle società di comodo, senza dover assolvere all’onere di presentare istanza di interpello le i società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di comodo ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994; 2) società escluse dall’applicazione della disciplina di cui al citato articolo 30 anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione; 3) società collegate residenti all’estero cui si applica il regime dell’articolo 168 del TUIR. La disapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni; sarà cura del contribuente, “neutralizzare”, l’effetto delle predette fattispecie, non applicando i coefficienti di redditività sul valore degli asset interessati dalla disapplicazione né considerando gli eventuali ricavi iscritti a conto economico e direttamente correlabili agli asset medesimi (circolare 9/E del 2008, par. 6). Studio Associato Piazza 66 Problemi connessi all’emersione Redditi prodotti dalla CFC fino all’esercizio della CFC chiuso entro il 31 dicembre 2008 CFC detenuta direttamente o mediante fiduciaria estera Distribuiti entro il 31 dicembre 2008 Distribuiti fra il 31 dicembre 2008 e la data del rimpatrio, anche per effetto della liquidazione Non distribuiti entro il dicembre 2008 Distribuiti dopo il rimpatrio, anche per effetto della liquidazione Redditi prodotti dalla CFC dall’esercizio chiuso successivamente al 31 dicembre 2008 Percepiti dalla CFC dall’inizio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 fino alla data del rimpatrio Percepiti dalla CFC dopo il rimpatrio Dividendi in denaro o natura percepiti dal partecipante CFC detenuta indirettamente mediante società estera da “scudare” Studio Associato Piazza 67 CFC detenuta direttamente o per mezzo di fiduciaria estera Redditi prodotti dalla CFC fino all’esercizio della CFC chiuso entro il 31 dicembre 2008 CFC detenuta direttamente o mediante fiduciaria estera Redditi prodotti dalla CFC dall’esercizio chiuso successivamente al 31 dicembre 2008 Studio Associato Piazza 68 Redditi prodotti dalla CFC fino all’esercizio della CFC chiuso entro il 31 dicembre 2008 Redditi distribuiti dopo il rimpatrio Tali redditi sono compresi nelle “riserve di utili” della CFC. Si ritiene che nei limiti dell’importo indicato nella dichiarazione riservata del partecipante, sia precluso anche l’accertamento in capo al partecipante per l’omessa dichiarazione del reddito nel quadro CF di UNICO. Di norma, però, non sarà possibile utilizzare come “costo fiscale” l’importo indicato nella dichiarazione riservata, perché il costo della partecipazione è documentabile. Pertanto, il costo fiscale potrà essere inferiore all’importo indicato in dichiarazione riservata (di norma è il capitale più i versamenti in conti capitale). Spesso vi sono anche finanziamenti soci che andrebbero scudati a mezzo fiduciaria italiana e immessi in regime “amministrato”. Redditi distribuiti fra il 1° gennaio 2009 e il rimpatrio L’importo indicato in dichiarazione riservata può essere tale da comprendere i redditi prodotti al 31 dicembre 2008 dalla CFC e non distribuiti, allo scopo di evitare l’accertamento per omessa compilazione del quadro FC. Anche in questo caso di norma non sarà possibile utilizzare come “costo fiscale” l’importo indicato nella dichiarazione riservata, perché il costo della partecipazione è documentabile. Pertanto, il costo fiscale potrà essere inferiore all’importo indicato in dichiarazione riservata. La sanatoria per i redditi percepiti fra il 1° gennaio 2009 e la data del rimpatrio può essere ottenuta mediante opzione per il sistema forfetario di tassazione dei proventi. Redditi distribuiti prima del 31 dicembre 2008 Questi redditi non sono più compresi nelle riserve di utile della CFC. Ciò non impedisce che l’importo indicato in dichiarazione riservata sia tale da comprenderli, allo scopo di evitare l’accertamento per omessa compilazione del quadro FC di UNICO. Tuttavia, l’interessato ha anche omesso di dichiarare gli “utili” effettivamente percepiti. Per gli utili percepiti, la sanatoria (anche per il modulo RW) sarà ammessa nei limiti del denaro o delle altre attività emerse in aggiunta rispetto alla partecipazione. Anche in questo caso di norma non sarà possibile utilizzare come “costo fiscale” l’importo indicato nella dichiarazione riservata, perché il costo della partecipazione è documentabile. Pertanto, il costo fiscale potrà essere inferiore all’importo indicato in dichiarazione riservata. Studio Associato Piazza 69 Redditi prodotti dalla CFC dall’esercizio della CFC chiuso dopo il 31 dicembre 2008 Premessa I redditi prodotti dalla CFC dall’esercizio chiuso dopo il 31 dicembre 2008 non sono certamente assorbibili nella dichiarazione riservata dell’interessato. La questione assume rilevo nel caso in cui si decida di liquidare la CFC, in quanto eventuali beni da essa posseduti e assegnati ai soci determinano generano plusvalenza imponibili per trasparenza in capo al partecipante. Probabilmente la questione può risolversi utilizzando l’articolo 13 bis, comma 7-bis del d.l. 78 del 2009, il quale estende alle società controllate e collegate estere (CFC) la possibilità di aderire allo Scudo fiscale effettuando il rimpatrio o la regolarizzazione (l’impossibilità di regolarizzare le attività detenute al 5 agosto 2009 in Paesi extracomunitari che non danno lo scambio d’informazioni, potrebbe ostacolare la funzionalità della norma quando la CFC detenga attività non finanziarie). In tal caso, gli effetti si producono in capo “ai partecipanti”, nei limiti degli importi delle attività rimpatriate ovvero regolarizzate dalla società estera. La circolare 43/E del 2009 precisa che «la fattispecie considerata dalla norma in esame va pertanto configurata come un’ipotesi di interposizione nella quale - a differenza delle analoghe fattispecie ordinariamente considerate, in cui l’emersione è consentita all’interponente quale effettivo possessore delle attività - l’accesso allo scudo fiscale è previsto in capo al soggetto interposto (CFC), fermo restando la produzione dei relativi effetti in capo all’interponente che ha il reale “dominio” delle attività oggetto di emersione da parte della CFC». Studio Associato Piazza 70 Procedura Sul piano procedurale, ipotizzando una CFC che detenga attività finanziarie, il tenore letterale della norma comporta che: 1) la società estera presenta la dichiarazione riservata ad un intermediario italiano, conferendo l' incarico di ri-cevere in deposito le attività provenienti dall' estero, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Dl. 350 del 2001; 2) l’intermediario apre un dossier segretato a nome della CFC che continua ad essere, sul piano giuridico la proprietaria delle attività rimpatriate. Gli effetti dello scudo – che sono di carattere esclusivamente fiscale – si producono in capo ai partecipanti della CFC. Per-tanto, in base all’articolo 12 del Dl. 350 del 2001 le attività rimpatriate (ma, si ritiene, nonostante il man-cato richiamo dell’articolo 12, da parte dell’articolo 15 del Dl. 350, anche quelle regolarizzate) “rientrano nel patrimonio personale” dell’interessato; 3) di conseguenza: la CFC potrà, nell’interesse del partecipante: - esercitare in dichiarazione riservata le opzioni previste dall’art. 14, comma 5 bis, del Dl. 350, sulla valorizzazione ai fini fiscali delle attività rimpatriate; compresa la possibilità di utilizzare l’importo indicato in dichiarazione riservata come costo d’acquisto, ove manchi la documentazione del costo stesso; - esercitare la possibilità, nel caso di rimpatrio, di comu-nicare all’intermediario i redditi percepiti dal 1° gennaio 2009 alla data del rimpatrio (compresi i redditi di capitale “percepiti” in occasione della liquidazione della CFC). Studio Associato Piazza 71 Procedura 4) i redditi prodotti dalle attività incluse nel dossier dopo il rimpatrio saranno tassati direttamente dall’intermediario come se il dossier fosse intestato ai singoli partecipanti; di conseguenza: - non troveranno applicazione neppure per il futuro le disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del Testo unico sulla tassazione per trasparenza in capo ai partecipanti dei redditi prodotti dalla CFC; - in seguito alla eventuale futura liquidazione della CFC, poiché, dal punto di vista fiscale, le attività assegnate ai soci sono considerate “già possedute” dai partecipanti non vi sarà tassazione per trasparenza dell’eventuale plusva-lenza derivante dall’assegnazione dei beni ai soci da parte della CFC, né tassazione di utili in denaro o in natura in capo ai partecipanti. Studio Associato Piazza 72 Schema 1 Controllo diretto di CFC PF CFC Studio Associato Piazza Ipotesi di soluzione: 1) CFC rimpatria o regolarizza le attività finanziarie da essa detenute le quali saranno considerate, fiscalmente, di pertinenza della persona fisica; per le attività finanziarie “rimpatriate” l’intermediario aprirà un dossier a nome della CFC, ma fiscalmente sarà trattato come se fosse della persona fisica “partecipante”. 2) Successivo scioglimento della CFC Effetti: - non applicabilità della disciplina CFC in capo a PF per i redditi prodotti dalla CFC fino al 2008 - non applicabilità della disciplina CFC in capo a PF per i redditi prodotti dalla CFC dopo il 2008, in quanto, per i redditi prodotti fino al rimpatrio, la CFC potrà optare per la comunicazione all’intermediario ex articolo 14, comma 8; quelli prodotti successivamente saranno autonomamente tassati dall’intermediario in capo alla persona fisica (obbligo di dichiarazione per i redditi non tassabili a cura dell’intermediario) - irrilevanza fiscale delle plusvalenze derivanti dall’assegnazione alla PF delle attività finanziarie detenute dalla CFC in sede di liquidazione a causa del fatto che il denaro si considera fiscalmente già in possesso della PF. - irrilevanza fiscale dei dividendi erogati dalla CFC alla PF fino a concorrenza degli importi contenuti nel dossier detenuto presso l’intermediario (attività originariamente detenute dalla CFC e relativi redditi prodotti dal 1° gennaio 2009), a causa del fatto che il denaro si considera fiscalmente già in possesso della PF. 73 Schema 2 Controllo indiretto di CFC, mediante società commerciale italiana PF Società commerciale italiana L’articolo 13 bis, comma 7 bis è applicabile, ma i suoi effetti si producono solo nei confronti della PF. Per evitare doppie tassazioni, la dichiarazione riservata presentata dalla CFC dovrebbe comprendere solo le attività proporzionalmente riferibili alla PF. CFC Studio Associato Piazza 74 Schema 3 Controllo indiretto di CFC, mediante società non residente PF Società estera non black list CFC Studio Associato Piazza Ipotesi di soluzione: 1) CFC rimpatria o regolarizza le attività finanziarie da essa detenute le quali saranno considerate, fiscalmente, di pertinenza della persona fisica; per le attività finanziarie “rimpatriate” l’intermediario aprirà un dossier a nome della CFC, ma fiscalmente sarà trattato come se fosse della persona fisica “partecipante” 2) Successivo scioglimento della CFC Effetti: - non applicabilità della disciplina CFC in capo a PF per i redditi prodotti dalla CFC fino al 2008 - non applicabilità della disciplina CFC in capo a PF per i redditi prodotti dalla CFC dopo il 2008, in quanto, per i redditi prodotti fino al rimpatrio, la CFC potrà optare per la comunicazione all’intermediario ex articolo 14, comma 8; quelli prodotti successivamente saranno autonomamente tassati dall’intermediario in capo alla persona fisica (obbligo di dichiarazione per i redditi non tassabili a cura dell’intermediario) - Irrilevanza fiscale delle plusvalenze derivanti dall’assegnazione alla società intermedia delle attività finanziarie detenute dalla CFC in sede di liquidazione a causa del fatto che il denaro si considera fiscalmente già in possesso della PF; - irrilevanza fiscale dei dividendi erogati dalla società intermedia alla PF fino a concorrenza degli importi contenuti nel dossier detenuto presso l’intermediario (attività originariamente detenute dalla CFC e relativi redditi prodotti dal 1° gennaio 2009), a causa del fatto che il denaro si considera fiscalmente già in possesso della PF. 75 Schema 4 Catena di CFC PF CFC 1 CFC 2 Immobile in Stato che non dà scambio d’informazioni Studio Associato Piazza Ipotesi di soluzione: 1) CFC 2 vende l’immobile 2) CFC 2 “rimpatria” il denaro 3) CFC 1’ “rimpatria” la partecipazione in CFC 4) Successivo scioglimento delle due CFC Effetti: - non applicabilità della disciplina CFC in capo a PF per i redditi prodotti da CFC 1 e CFC 2 fino al 2008 - non applicabilità della disciplina CFC in capo a PF per i redditi prodotti da CFC 1 e CFC 2 dopo il 2008, in quanto per i redditi prodotti fino al rimpatrio, la CFC potrà optare per la comunicazione all’intermediario ex articolo 14, comma 8; quelli prodotti successivamente saranno autonomamente tassati dall’intermediario in capo alla persona fisica (obbligo di dichiarazione per i redditi non tassabili a cura dell’intermediario); - irrilevanza fiscale delle plusvalenze derivanti dall’assegnazione del denaro da CFC 2 a CFC1 e da CFC 1 alla PF per effetto della liquidazione delle due società; - irrilevanza fiscale del dividendo percepito, da parte della PF e distribuito dalla CFC 1, fino a concorrenza degli importi contenuti nel dossier detenuto presso l’intermediario (attività originariamente detenute dalla CFC e relativi redditi prodotti dal 1° gennaio 2009), a causa del fatto che il denaro si considera fiscalmente già in possesso della PF; - tassabilità della plusvalenza derivante dalla vendita dell’immobile (nel 2009) in capo a PF – solo se ricorrono i presupposti di cui all’articolo 67 del Testo unico – in quanto si considera posseduto, fiscalmente dalla PF e non è possibile comunicare il reddito all’intermediario, non trattandosi di reddito finanziario. 76 Titoli illiquidi Studio Associato Piazza 77 Le più frequenti tipologie Fondi esteri non armonizzati • Fondi mobiliari non comunitari • Fondi mobiliari comunitari non conformi alle direttive (chiusi, speculativi, riservati) Studio Associato Piazza Titoli atipici • Fondi immobiliari • Reverse convertibile • Alcuni perpetual (il cui regolamento preveda: una clausola “loss absorption” del capitale, (non solo degli interessi); un’opzione di riscatto dell’emittente a valori inferiori all’investimento originario; un diritto di conversione, a favore dell’emittente in altri titoli, o in titoli di capitale dell’emittente; una clausola di subordinazione non solo rispetto ad ogni altro creditore, ma che sia tale da non privilegiare il possessore del titolo rispetto ai possessori di titoli di capitale Titoli similari alle obbligazioni • Altri titoli diversi da quelli i cui proventi siano integralmente costituti da un partecipazione agli utili 78 Le più frequenti tipologie Tipo di investimento Comunicazione dei proventi percepiti dal 1° gennaio 2009 Regime fiscale dopo il rimpatrio Fondi esteri non armonizzati Possibile. Preferibile il metodo forfetario (27%) per evitare che la ritenuta sia d’acconto. Eventuali minusvalenze, con il metodo analitico sono utilizzabili in UNICO RT Fino al 31 dicembre 2008, ritenuta d’acconto sui proventi; le minusvalenze sono deducibili dalle plusvalenze “non qualificate” in gestito, amministrato o dichiarativo. L’apporto in gestito, in presenza di “proventi” comporta l’applicazione di una ritenuta d’acconto. Le plusvalenze da negoziazione sono soggette all’imposta sostitutiva del 12,5%, in dichiarativo, amministrato o gestito. Dal 1° gennaio 2009, la ritenuta sui proventi dei fondi istituiti in Pesi UE e in paesi Extraue che danno lo scambio d’informazioni è d’imposta. Saranno quindi attenuati i rischi di perdita dell’anonimato. Titoli atipici Possibile (circolare 43/E del 2009, pag. 42). Eventuali minusvalenze, con il metodo analitico sono utilizzabili in UNICO RT Sui proventi, ritenuta d’imposta del 27% se l’emittente ha incaricato un intermediario italiano di corrispondere i proventi ai possessori. Altrimenti, compilazione di UNICO, RM, con versamento dell’imposta sostitutiva del 27%; le minusvalenze sono deducibili dalle plusvalenze “non qualificate” in gestito, amministrato o dichiarativo. Titoli similari alle obbligazioni Possibile. Preferibile il metodo analitico, per i titoli con scadenza non inferiore a 18 mesi (aliquota del 12,5%). Eventuali minusvalenze, con il metodo analitico sono utilizzabili in UNICO RT Ritenuta d’imposta del 12,5% (27% per i titoli con scadenza inferiore a 18 mesi). Le minusvalenze sono deducibili dalle plusvalenze “non qualificate” in gestito, amministrato o dichiarativo. Studio Associato Piazza 79 Soluzioni La cessione dei titoli illiquidi, oltre che spesso impossibile, è inopportuna perché: riduce l’importo da indicare in dichiarazione riservata (e quindi la protezione rispetto ad accertamenti e sanzioni penali), se si rimpatria “denaro” (Abi, circolare 27 del 2001) riduce il costo fiscalmente riconosciuto, se si rimpatriano le attività ottenute in cambio (ad esempio, polizze vita) non potendo utilizzare come “costo” l’importo indicato in dichiarazione riservata, dato che il costo dei titoli rimpatriati è documentato. E’ preferibile: isolare gli illiquidi e regolarizzarli, se possibile (ma, perdita dell’anonimato); isolare gli illiquidi e optare per il rimpatrio giuridico, accreditandoli ad uno o più dossier distinti dal dossier dei titoli liquidi, in modo da poter mantenere l’originario costo fiscale e non perdere l’anonimato sugli altri rapporti rimpatriati nel caso in cui – per successive vicende – l’interessato sia obbligato ad indicare un reddito in UNICO. In questo modo sono ridotte le possibilità di perdita dell’anonimato. Studio Associato Piazza 80