Comments
Description
Transcript
le regole per essere in regola
CENTRO STUDI 2 5 1 0 LAVORO E VENDEMMIA LE REGOLE PER ESSERE IN REGOLA Con l'avvio della campagna vendemmiale molte aziende agricole si trovano nella necessità di fare ricorso a manodopera extra-aziendale. Riteniamo quindi utile riepilogare le varie tipologie di rapporti che possono essere legittimamente instaurati fra le aziende e i lavoratori impiegati nella vendemmia. È opportuno chiarire che le regole applicabili per la vendemmia valgono anche per tutti gli altri lavori, stagionali e non, svolti dalle imprese agricole. Centro Studi di Confagricoltura Treviso Via Feltrina, 56/B Castagnole di Paese Tel. 0422 410135 | Fax 0422 950179 [email protected] www.confagricolturatreviso.it SOMMARIO LAVORO E VENDEMMIA LE REGOLE PER ESSERE IN REGOLA SOMMARIO SCAMBIO DI MANODOPERA 4 PRESTAZIONI DI PARENTI 5 VOUCHER PER LAVORO ACCESSORIO 6 ASSUNZIONI CONGIUNTE 9 LAVORO A TEMPO DETERMINATO 11 SICUREZZA 11 SCAMBIO DI MANODOPERA LAVORO E VENDEMMIA SCAMBIO DI MANODOPERA Lo scambio di manodopera tra piccoli imprenditori agricoli è un istituto regolato dall’art. 2139 c.c. che così recita: “Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi.” Per piccoli imprenditori agricoli devono intendersi, ai sensi dell’art. 2083 c.c., i coltivatori diretti ovvero coloro i quali esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Per quanto attiene agli “usi” citati dal codice civile, è necessario fare riferimento alle raccolte degli usi depositate presso le locali CCIAA (non sono rilevati usi sul tema nella raccolta usi della CCIAA di Treviso). In questo senso quindi, deve ritenersi configurabile uno scambio di manodopera qualora: »» intervenga tra soggetti aventi entrambi la qualifica di coltivatori diretti; »» i soggetti che rendono la prestazione (reciproca) siano: il coltivatore diretto e/o gli eventuali appartenenti al nucleo familiare, se iscritti alla relativa gestione previdenziale; »» non vi sia alcuna remunerazione o corrispettivo in denaro o natura espressamente scambiato tra le parti a ristoro della prestazione resa; »» le prestazioni date e ricevute prescindano da un qualunque calcolo di stretta equivalenza quantitativa e qualitativa; »» la prestazione attenga esclusivamente ad attività rientranti nello specifico dell’attività agricola, principale o “connessa” che sia. In questo senso si è espresso anche l’INPS con la circolare n. 126 del 16.12.2009, fornendo ai propri ispettori le linee di indirizzo e le indicazioni operative per l’attività di vigilanza in agricoltura. LAVORO E VENDEMMIA | 4 | Centro Studi di Confagricoltura Treviso PRESTAZIONI DI PARENTI E AFFINI LAVORO E VENDEMMIA PRESTAZIONI DI PARENTI L’art. 74 del D.Lgs 10.9.2003 n. 276 (Legge “Biagi”) nell’inquadrare le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro, stabilisce testualmente «Con specifico riguardo alle attività agricole, non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.». Sull’argomento è intervenuto il Ministero del Lavoro con circolare prot. 37 del 10.6.2013; la circolare, riprendendo l’articolo citato, ribadisce che le prestazioni rese dai parenti o affini dell’imprenditore, in particolare pensionati e/o impiegati full-time presso altro datore di lavoro, devono considerarsi quali collaborazioni occasionali di tipo gratuito, tali dunque da non richiedere né l’iscrizione nella gestione assicurativa di competenza né l’inquadramento come rapporto di lavoro subordinato. Viene specificato, altresì, che nei casi suddetti la collaborazione del familiare, ivi compreso il coniuge, si consi- dera presuntivamente di natura occasionale e toccherà dunque al personale ispettivo dimostrare la sussistenza di una prestazione lavorativa in senso stretto solo con “puntuale ed idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibile”. I gradi di parentela e di affinità La parentela è il vincolo che unisce persone che discendono da uno stesso stipite. Ad esempio: • 1° grado: genitore-figlio • 2° grado: nonno-nipote, oppure fratello-sorella • 3° grado: zio-nipote • 4° grado: primi cugini L'affinità è invece il vincolo che unisce un coniuge ai parenti dell'altro coniuge; il grado di affinità è uguale al grado di parentela che unisce il coniuge agli altri parenti. Ad esempio: • 1° grado: suoceri-generi e nuore • 2° grado: cognati • 3° grado: coniuge di zio o nipote • 4° grado: coniuge di primi cugini LAVORO E VENDEMMIA | 5 | Centro Studi di Confagricoltura Treviso VOUCHER PER LAVORO ACCESSORIO LAVORO E VENDEMMIA VOUCHER PER LAVORO ACCESSORIO La normativa in materia è stata recentemente modificata dagli articoli 48, 49, 50 del D.lgs 15.6.2015 n. 81 (Riordino Contratti del Jobs Act) entrata in vigore il 25.6.2015. Le novità della nuova disciplina sono riportate in corsivo. Vantaggi. Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto. Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il lavoro accessorio è una previsione norma- È, inoltre, cumulabile con i trattamenti pentiva la cui finalità è quella di regolamentare sionistici e compatibile con i versamenti voquelle prestazioni di lavoro che non sono ri- lontari. conducibili ad un vero e proprio contratto di lavoro e che non danno luogo, a favo- Soggetti che possono svolgere lavoro accesre del prestatore di lavoro, con riferimento sorio in agricoltura. I prestatori che possono alla totalità dei committenti, a compensi accedere al lavoro accessorio sono: superiori a 7.000 euro nel corso dell’anno. »» pensionati; Il pagamento avviene attraverso ‘buoni la»» studenti nei periodi di vacanza. Sono voro’ (voucher). considerati studenti “i giovani con Il valore netto di un voucher da 10 euro meno di 25 anni di età, regolarmennominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 te iscritti ad un ciclo di studi presso euro e corrisponde, per le prestazioni rese l’Università o istituto scolastico di ogni nel settore agricolo, all’importo della retriordine e grado”. I giovani debbono, buzione oraria delle prestazioni di lavoro comunque, aver compiuto i 16 anni di subordinato previsto dal CCNL di settore. età e, se minorenni, debbono posseSono garantite la copertura previdenziale dere autorizzazione alla prestazione di presso l’INPS e quella assicurativa presso lavoro da parte del genitore o di chi l’INAIL. esercita la potestà genitoriale. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad at- LAVORO E VENDEMMIA | 6 | Centro Studi di Confagricoltura Treviso VOUCHER PER LAVORO ACCESSORIO tività a rischio (in particolare, nei settori dell’industria e dell’artigianato manifatturiero) va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro. Per “periodi di vacanza” si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali): • per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio; • per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo; • per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre. Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell’anno. »» percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito: cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l’edilizia e i lavoratori in mobilità; »» qualsiasi soggetto, purché non sia stato iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell’anno precedente, nel caso in cui l’azienda agricola committente abbia un volume di affari inferiore a 7.000 euro. LAVORO E VENDEMMIA si economici fissati per il prestatore quali limite annuo, siano “annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente”. I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare dal 2015 i 7.000 € netti (9.333 € lordi) nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Per prestatori percettori di misure di sostegno al reddito il limite economico è di 3.000 euro nette complessive per anno solare, con riferimento alla totalità di committenti, (4.000 euro lordi). Limiti economici per il committente. Con il comma 1 dell’art. 48 del D.lgs 81/2015viene introdotto, anche per gli imprenditori agricoli committenti (che prima ne erano esclusi), il limite dei 2.000 euro netti annui (2.666 euro lordi) di compenso per singolo prestatore. Obblighi per il committente. Prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio, (anche il giorno stesso purché prima dell’inizio della prestazione), il committente deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione alla Direzione Territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi SMS o posta elettronica, indicando i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, nonchè il luogo della prestazione con Limiti economici per il prestatore. L’art. 48 riferimento ad un arco temporale non supedel D.lgs 81/2015, prevede che i compen- riore ai trenta giorni successivi. LAVORO E VENDEMMIA | 7 | Centro Studi di Confagricoltura Treviso VOUCHER PER LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO Precedentemente la comunicazione andava diretta all’INPS. Si ricorda inoltre che il servizio di rilascio dei voucher da parte dei tabaccai autorizzati è un servizio svolto con modalità telematiche. La mancata comunicazione alla Direzione Territoriale del lavoro prevede l’applicazione della ‘maxisanzione’, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n. 183/2010 (c.d. ‘Collegato Lavoro’), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010. Inoltre, il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi. L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio. Disposizioni transitorie. Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la disciplina previgente per l’utilizzo dei voucher già richiesti alla data del 25 giugno 2015. LAVORO E VENDEMMIA | 8 | Centro Studi di Confagricoltura Treviso LAVORO E VENDEMMIA ASSUNZIONI CONGIUNTE LAVORO E VENDEMMIA ASSUNZIONI CONGIUNTE Il ministero del Lavoro e l’INPS hanno messo a punto le modalità per le assunzioni congiunte in agricoltura introdotte dall’articolo 9, comma 11 della legge 99/2013. Attraverso di esse, due o più imprese agricole, al ricorrere di determinate condizioni, possono instaurare congiuntamente un rapporto di lavoro con la stessa persona al fine di utilizzarla promiscuamente presso le rispettive aziende. Con l’assunzione congiunta, in sostanza, non si instaura una pluralità di rapporti di lavoro, ma uno solo col medesimo prestatore. La particolarità sta nel fatto che una delle parti, quella datoriale, è composta da una pluralità di soggetti, anziché da uno solo (una sorta di job sharing alla rovescia, per intenderci). Ma chi può procedere all’assunzione congiunta? Le ipotesi contemplate dalla legge sono quattro: »» le imprese appartenenti allo stesso gruppo societario, ossia le imprese condotte in forma societaria che risultino tra loro controllate o collegate in base all’articolo 2359 del codice civile; »» le imprese riconducibili allo stesso proprietario, e cioè quelle che, pur appartenendo allo stesso soggetto (sia persona fisica, che società),risultano dotate di un certo grado di autonomia economica e gestionale; »» le imprese condotte da soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado (sembrerebbe dunque possa trattarsi solo di imprese individuali o tutt’al più di società di persone); »» le imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% siano aziende agricole. Per quanto riguarda i prestatori, la legge non pone limitazioni, dato che parla semplicemente di lavoratori dipendenti. Possono dunque essere assunti congiuntamente gli operai, gli impiegati, i quadri e i dirigenti. Il contratto può essere sia a tempo determinato che indeterminato. Le modalità di assunzione sono state definite dal decreto ministeriale 27 marzo 2014, pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» 185 dell’agosto 2014. Coerentemente con la circostanza che si tratta di un unico rapporto, il decreto ministeriale ha stabilito che la comunicazione di assunzione congiunta (come quelle di trasformazione, proroga e cessazione) deve essere eseguita da un solo datore e non da tutti i componenti la parte datoriale. L’adempimento, per i gruppi d’impresa, spetta alla capogruppo, mentre per le imprese riconducibili allo stesso proprietario è a quest’ultimo che si deve fare riferimento. Più complesse le ipotesi del “gruppo familiare” e del contratto di rete, perché in questi casi la legge non individua a priori un soggetto di riferimento. Occorre dunque rifarsi alla volontà delle parti. Le aziende legate da un contratto di rete possono individuare chi e tenuto a effettuare le comunicazioni relative alle assunzioni con- LAVORO E VENDEMMIA | 9 | Centro Studi di Confagricoltura Treviso ASSUNZIONI CONGIUNTE LAVORO E VENDEMMIA giunte con lo stesso contratto di rete, ovvero con successivo separato accordo da depositarsi presso l’associazione di categoria di appartenenza con modalità che ne garantiscano la data certa (trasmissione per raccomandata, via Pec, timbro postale, eccetera). Accordo che, con le stesse modalità, deve essere adottato dalle imprese condotte da soggetti legati da vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado. In caso di assunzione congiunta in agricoltura, in base all’articolo 9, comma 11 della Legge 99/13, le denunce contributive all’Inps vanno effettuate da un solo soggetto, il referente unico, per conto di tutti i co-datori di lavoro. Lo ha chiarito l’INPS con la circolare n. 131 del 2.7.2015, allineandosi alle indicazioni già fornite dal ministero del Lavoro con la circolare n. 37 del 6.5.2015. Per il ministero lo svolgimento di tutti gli adempimenti successivi alla instaurazione del rapporto, quali la tenuta del libro unico del lavoro, i prospetti paga, le denunce contributive, vanno effettuati da un solo soggetto, quello incaricato di eseguire la comunicazione di assunzione ai sensi del Dm 27 Marzo 2015. Per quanto riguarda in particolare gli adempimenti previdenziali, l’Inps prescrive che il referente unico, per poter presentare le denunce contributive, dovrà dotarsi di un Cida (codice identificativo denuncia aziendale) diverso da quello che utilizza normalmente quale datore di lavoro singolo. A tal fine dovrà presentare all’Inps una ulteriore e specifica denuncia aziendale (Da.) in cui dovrà indicare in un apposito riquadro di nuova istituzione i dati relativi a tutti i codatori di lavoro che hanno proceduto all’assunzione congiunta. Il referente unico può anche essere un datore di lavoro non agricolo. L’ipotesi può verificarsi quando l’assunzione congiunta venga effettuata da imprese lega- te da un contratto di rete “misto”, ossia da un contratto di rete stipulato tra aziende appartenenti a settori produttivi diversi, a condizione però che almeno il 50% di esse siano agricole. In tal caso il referente unico (non agricolo) dovrà essere munito di matricola Inps per poter presentare la Da. Una volta ottenuto il Cida per le assunzioni congiunte, l’incaricato potrà presentare la denuncia (mod. Dmag) per conto di tutti i co-datori di lavoro. La dichiarazione, tuttavia, non sarà complessiva, ma dovrà riportare il numero di giornate lavorate nei mesi oggetto della denuncia ripartendolo su ogni azienda che abbia utilizzato il lavoratore nel periodo di riferimento, indicando i rispetti Cida. Insomma, non una sola denuncia, ma tante denunce in una. Le nuove modalità saranno operative dalla denuncia relativa alla manodopera occupata nel 4° trimestre 2015, da presentarsi entro il 31 gennaio 2016. Fino ad allora i datori di lavoro che hanno proceduto all’assunzione congiunta di un lavoratore (che, come noto, è possibile dal 7 gennaio scorso), dovranno effettuare ciascuno una denuncia separata, dichiarando le giornate effettuate presso la rispettiva azienda, con buona pace per l’unificazione e la semplificazione degli adempimenti. L’interesse per l’innovativo strumento per le assunzioni congiunte in agricoltura nasce anche dalla necessità di superare le complicazioni burocratiche e gestionali inerenti a rapporti di lavoro instaurati da una pluralità di aziende che agiscono, di fatto, come unico operatore economico (gruppi d’imprese, aziende familiari, reti d’impresa). E le istruzioni Inps, che moltiplicano gli adempimenti sia nella fase transitoria, sia in quella definitiva, non sembrano andare proprio incontro a tale legittima esigenza. LAVORO E VENDEMMIA | 10 | Centro Studi di Confagricoltura Treviso LAVORO A TEMPO DETERMINATO - SICUREZZA LAVORO E VENDEMMIA LAVORO A TEMPO DETERMINATO Assunzioni ordinarie o assunzioni congiunte. I lavoratori dipendenti, assunti come operai agricoli a tempo determinato per le operazioni di raccolta dell’uva, sono inquadrati, ai sensi dell’art. 7 del CCPL Operai Agricoli della provincia di Treviso del 13.11.2012, come lavoratori comuni (C); la loro paga oraria è pari a 7,77 euro al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali. SICUREZZA La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. 81/08, riguarda tutte le aziende con dipendenti fissi, stagionali e percettori di voucher. Si consiglia di fornire a tutti i lavoratori, prima dell’inizio della prestazione, il vademecum “Coltiviamo un’agricoltura sicura”, disponibile presso la Confagricoltura Treviso. UFFICIO SICUREZZA E AMBIENTE DI CONFAGRICOLTURA TREVISO Alessandro Massimo Via Feltrina, 56/B 31038 Castagnole di Paese Telefono: 0422 419173 Fax: 0422950179 [email protected] LAVORO E VENDEMMIA | 11 | Centro Studi di Confagricoltura Treviso 15 LAVORO E VENDEMMIA 20 CENTRO STUDI luglio 2015 LE REGOLE PER ESSERE IN REGOLA