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le opere cimiteriali sono di esclusiva competenza degli ingegneri e
LE OPERE CIMITERIALI SONO DI ESCLUSIVA COMPETENZA
DEGLI INGEGNERI E NON POSSONO ESSERE AFFIDATE A
TECNICI DIPLOMATI
Importi a base di gara per i servizi tecnici: parere del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici sul nuovo “decreto Parametri”
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso il proprio parere sulla nuova bozza
del cosiddetto “decreto Parametri”, dopo il parere negativo dato alla precedente versione
del testo.
Nell'Adunanza del 17/05/2013, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso il
proprio parere in merito allo «Schema di regolamento da adottarsi con decreto del Ministro
della giustizia, di concreto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante la
determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.».
Il testo trasmesso dall'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
contiene alcuni aggiornamenti apportati alla luce dei pareri che la precedente bozza del
Regolamento ha ricevuto dallo stesso Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed anche
dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
Si ricorda che l'emanazione del provvedimento, cosiddetto “decreto Parametri”, è prevista
dall’art. 9, comma 2, del D.L. 1/2012 (convertito dalla L. 27/2012) come modificato dal D.L.
83/2012, e che una volta in vigore comporterà l’impossibilità di utilizzare i parametri
previgenti, contenuti nel D.M. 04/04/2001. Il citato art. 9, comma 2, del D.L. 1/2012
prevede che il nuovo decreto non può “ … condurre alla determinazione di un importo a
base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti
prima … ”: proprio l'impossibilità di verificare il puntuale adempimento di tale vincolo aveva
determinato i pareri negativi emessi nei confronti della precedente bozza.
Tale limite viene, tuttavia, riscontrato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici anche nel
nuovo schema di Regolamento, dal momento che, nonostante i "Grafici comparativi"
allegati al precedente schema siano stati sostituiti da un "Abaco delle esemplificazioni
numeriche e dei quadri analitici di confronto", dette esemplificazioni continuano a non
coprire tutta la casistica possibile e non consentono di affermare con certezza che il
procedimento di calcolo contenuto nel nuovo schema di Regolamento porti a compensi
inferiori a quelli risultanti dall'applicazione del D.M. 04/04/2001.
Evidenziato ciò, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha analizzato puntualmente
l'articolato dello schema di decreto, avanzando alcuni osservazioni, per le quali si rimanda
al testo allegato alla notizia.
Al solito le ISTITUZIONI disattendono le regole da gli Stessi prodotte,
confusione in contrasto con l’obbligo di semplificazione delle procedure.
creando
In sintesi : Come operare?
Gli operatori delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del citato D.L.
83/2012, hanno la possibilità (non l’obbligo) di rifarsi alle tariffe professionali, e
possono quindi determinare l’importo della prestazione anche tenendo conto della propria
esperienza e dell’andamento generale del mercato.
La modalità operativa più corretta e sicura è in ogni caso, certamente,
continuare a fare riferimento al “vecchio” (ma ancora attuale alla luce
dei fatti) D.M. 04/04/2001.
Ingegneri: competenza ESCLUSIVA in materia di opere cimiteriali
Il Tar Veneto chiarisce che la progettazione delle opere viarie,
idrauliche ed igieniche che non siano strettamente connesse con i
singoli fabbricati è di pertinenza esclusiva degli ingegneri.
Le opere cimiteriali sono di esclusiva competenza degli ingegneri e non possono essere
affidate a tecnici diplomati. Lo ha ribadito il Tar Veneto con la Sentenza del 30/04/2013, n.
633.
Nella fattispecie l’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia aveva presentato ricorso
contro la delibera comunale che aveva affidato ad un tecnico diplomato la progettazione e
la realizzazione dei lavori di realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero. Tali loculi erano
manufatti prefabbricati monoblocco da inserire all’interno di una struttura già esistente e
protetta da una tettoia.
Con la sentenza il Tar Veneto ha stabilito che le opere relative ai cimiteri vanno
considerate come «opere riguardanti la pubblica igiene» e che «in giurisprudenza la
progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche che non siano strettamente
connesse con i singoli fabbricati è di pertinenza esclusiva degli ingegneri».
I giudici chiariscono, inoltre, che la competenza professionale dei geometri in materia di
progettazione e direzione dei lavori di opere edili riguarda le costruzioni in cemento armato
solo relativamente ad opere con destinazione agricola che non richiedano particolari
operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per
l’incolumità delle persone. Al contrario, per le costruzioni civili che adottino strutture in
cemento armato, sia pure di modeste dimensioni ogni competenza è riservata ad
ingegneri ed architetti.
Le opere cimiteriali sono di esclusiva competenza degli ingegneri e non
possono essere affidate a tecnici diplomati.
Le opere relative ai cimiteri vanno considerate come «opere riguardanti la pubblica igiene»
e in giurisprudenza la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche che non
siano strettamente connesse con i singoli fabbricati sono di pertinenza esclusiva degli
ingegneri. (Nella fattispecie l’Ordine degli ingegneri di Verona aveva presentato ricorso
contro la delibera comunale che aveva affidato ad un tecnico diplomato la progettazione e
la realizzazione dei lavori di realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero).
Si allega il dispositivo
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