le opere cimiteriali sono di esclusiva competenza degli ingegneri e
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le opere cimiteriali sono di esclusiva competenza degli ingegneri e
LE OPERE CIMITERIALI SONO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEGLI INGEGNERI E NON POSSONO ESSERE AFFIDATE A TECNICI DIPLOMATI Importi a base di gara per i servizi tecnici: parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul nuovo “decreto Parametri” Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso il proprio parere sulla nuova bozza del cosiddetto “decreto Parametri”, dopo il parere negativo dato alla precedente versione del testo. Nell'Adunanza del 17/05/2013, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso il proprio parere in merito allo «Schema di regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia, di concreto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.». Il testo trasmesso dall'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contiene alcuni aggiornamenti apportati alla luce dei pareri che la precedente bozza del Regolamento ha ricevuto dallo stesso Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed anche dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. Si ricorda che l'emanazione del provvedimento, cosiddetto “decreto Parametri”, è prevista dall’art. 9, comma 2, del D.L. 1/2012 (convertito dalla L. 27/2012) come modificato dal D.L. 83/2012, e che una volta in vigore comporterà l’impossibilità di utilizzare i parametri previgenti, contenuti nel D.M. 04/04/2001. Il citato art. 9, comma 2, del D.L. 1/2012 prevede che il nuovo decreto non può “ … condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima … ”: proprio l'impossibilità di verificare il puntuale adempimento di tale vincolo aveva determinato i pareri negativi emessi nei confronti della precedente bozza. Tale limite viene, tuttavia, riscontrato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici anche nel nuovo schema di Regolamento, dal momento che, nonostante i "Grafici comparativi" allegati al precedente schema siano stati sostituiti da un "Abaco delle esemplificazioni numeriche e dei quadri analitici di confronto", dette esemplificazioni continuano a non coprire tutta la casistica possibile e non consentono di affermare con certezza che il procedimento di calcolo contenuto nel nuovo schema di Regolamento porti a compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione del D.M. 04/04/2001. Evidenziato ciò, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha analizzato puntualmente l'articolato dello schema di decreto, avanzando alcuni osservazioni, per le quali si rimanda al testo allegato alla notizia. Al solito le ISTITUZIONI disattendono le regole da gli Stessi prodotte, confusione in contrasto con l’obbligo di semplificazione delle procedure. creando In sintesi : Come operare? Gli operatori delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del citato D.L. 83/2012, hanno la possibilità (non l’obbligo) di rifarsi alle tariffe professionali, e possono quindi determinare l’importo della prestazione anche tenendo conto della propria esperienza e dell’andamento generale del mercato. La modalità operativa più corretta e sicura è in ogni caso, certamente, continuare a fare riferimento al “vecchio” (ma ancora attuale alla luce dei fatti) D.M. 04/04/2001. Ingegneri: competenza ESCLUSIVA in materia di opere cimiteriali Il Tar Veneto chiarisce che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati è di pertinenza esclusiva degli ingegneri. Le opere cimiteriali sono di esclusiva competenza degli ingegneri e non possono essere affidate a tecnici diplomati. Lo ha ribadito il Tar Veneto con la Sentenza del 30/04/2013, n. 633. Nella fattispecie l’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia aveva presentato ricorso contro la delibera comunale che aveva affidato ad un tecnico diplomato la progettazione e la realizzazione dei lavori di realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero. Tali loculi erano manufatti prefabbricati monoblocco da inserire all’interno di una struttura già esistente e protetta da una tettoia. Con la sentenza il Tar Veneto ha stabilito che le opere relative ai cimiteri vanno considerate come «opere riguardanti la pubblica igiene» e che «in giurisprudenza la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati è di pertinenza esclusiva degli ingegneri». I giudici chiariscono, inoltre, che la competenza professionale dei geometri in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere edili riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente ad opere con destinazione agricola che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l’incolumità delle persone. Al contrario, per le costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, sia pure di modeste dimensioni ogni competenza è riservata ad ingegneri ed architetti. Le opere cimiteriali sono di esclusiva competenza degli ingegneri e non possono essere affidate a tecnici diplomati. Le opere relative ai cimiteri vanno considerate come «opere riguardanti la pubblica igiene» e in giurisprudenza la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati sono di pertinenza esclusiva degli ingegneri. (Nella fattispecie l’Ordine degli ingegneri di Verona aveva presentato ricorso contro la delibera comunale che aveva affidato ad un tecnico diplomato la progettazione e la realizzazione dei lavori di realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero). Si allega il dispositivo