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la clausola di esclusiva ed il patto di non concorrenza nei contratti di

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la clausola di esclusiva ed il patto di non concorrenza nei contratti di
Studio Legale
Arnaldi Caimmi & Associati
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LA CLAUSOLA DI ESCLUSIVA ED IL PATTO DI NON CONCORRENZA NEI
CONTRATTI DI AGENZIA.
Il presente articolo individua l’ambito di operatività e il limite di efficacia delle clausole di esclusiva e
il patto di non concorrenza nell’ambito dei contratti di agenzia, soprattutto si occupa di chiarire anche alla luce delle riforme provenienti dalla Regolamentazione europea- a partire dalla differenza
tra le due clausole l’esclusione dell’applicazione della disciplina concorrenziale ai contratti di
agenzia.
Va detto, preliminarmente come sia la clausola di esclusiva che il patto di non concorrenza, sia
durante che dopo il termine del contratto, sono clausole tipiche della maggior parte dei contratti di
distribuzione e trovano una disciplina specifica nella normativa dei contratti di agenzia.
Si tratta di una pattuizione contrattuale che, inserendosi con vincolo di accessorietà in un più
articolato accordo per la distribuzione di beni o servizi, comporta l’impegno per uno o per entrambi i
contraenti, di non concludere con terzi contratti analoghi all’interno di una determinata zona e per un
certo tempo. La zona di riferimento può coincidere con una determinata area geografica ma può
altresì essere individuata con criteri differenti che prendano in considerazione non solo e non tanto
suddivisioni di carattere geografico, ma altresì riferimenti a canali distributivi , gruppi di clienti,
categorie di potenziali clienti misti sia geografici che riferiti alle ulteriori suddivisioni anzidette.
Entrambe le parti si impegnano infatti a limitare la propria libertà di iniziativa economica, per un
determinato periodo di tempo – di norma coincidente con la durata del contratto- ed all’interno di una
certa zona, variamente delimitata.
Ciò non significa che alle clausole di esclusiva possa considerarsi applicabile, in virtù della
limitazione della concorrenza in esse contenute, il disposto dell’art. 2596 cc e le sue limitazioni in
termini di forma, durata e contenuto. Tale applicabilità, anche in funzione dell’accessorietà
caratteristica del patto di esclusiva, viene difatti esclusa dalla prevalente dottrina. Anche in
giurisprudenza, nell’ambito di un contratto di somministrazione è stata espressamente esclusa
l’applicabilità alla clausola di esclusiva, così come prevista dall’art. 1567 cc. Del limite di durata
quinquiennale di cui all. 2596 cc, in quanto l’esclusiva sessa doveva considerarsi accessoria al più
ampio rapporto di somministrazione e come tale non autonoma in termini di regolamentazione della
concorrenza.
Neppure la disciplina di cui al regolamento 2790/99 in termini di accordi verticali e di patti di non
concorrenza risultano applicabili alla disciplina dei contratti di agenzia, infatti, come già detto, è
pacifico che i contratti di agenzia sono esclusi dall’operatività delle norme a tutela della concorrenza.
Ulteriore particolarità della clausola di esclusiva è che la stessa ha carattere dispositivo, e non
vincolante pertanto è ampiamente derogabile ad opera delle parti.
Tale questione è pacifica sia in dottrina che in giurisprudenza. Ne deriva allora che l’esclusiva
bilaterale (o reciproca) costituisce una regola di carattere generale applicabile automaticamente ai
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contratti di agenzia laddove nulla sia disposto in proposito, ma suscettibile di deroga, sia unilaterale
che bilaterale.
Per quanto attiene alla durata dell’esclusiva, stante la sua accessorietà, la stessa sarà di norma
collegata al contratto principale cui accede.
Altra cosa dunque è il patto di non concorrenza dopo la cessazione del contratto. Tale clausola
risulta espressamente prevista nel codice civile tra le “norme specifiche”.
Va detto che nel contratto di agenzia l’obbligo di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto,
a differenza di quanto rilevato in tema di esclusiva, non si presenta come una pattuizione tra le parti,
ma è espressamente regolato dall’art. 1751 bis cc che dispone il patto di non concorrenza a carico
dell’agente dopo la cessazione del contratto di agenzia.
Trattasi in sostanza di una limitazione della libertà di iniziativa economica di una delle parti al fine di
evitare un pregiudizio dall’altra parte. A fronte di quest’obbligo, la cui estensione deve tuttavia essere
compresa entro limiti ben precisi, è di norma previsto un compenso – indennità- calcolata su criteri
previsti dalla contrattazione collettiva.
L’art 1751- bis ha ridotto il limite temporale di detta restrizione a un biennio, derogando pertanto al
quinquennio ex art 2956 del codice civile.
Conclusivamente, da quanto sopra se ne deduce la non applicazione della disciplina concorrenziale
ai contratti di agenzia, stante una disciplina specifica e differente dal disposto dell’art. 2956 cc stante
differenti limitazioni in termini di forma, durata e contenuto.
Avv. Francesca Bello
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