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RISCHI FISICI: “RADIAZIONI”

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RISCHI FISICI: “RADIAZIONI”
SERVIZIO DI
RADIOPROTEZIONE
UNIVERSITA’ DI PISA
Dott. Ing. Iliano Ciucci
Tel. e Fax. 050 2218032 - E-mail: [email protected]
RISCHI FISICI: “RADIAZIONI”
Norme di radioprotezione - Rischi connessi
all’esposizione alle radiazioni ionizzanti - Rischi
connessi all’utilizzo delle apparecchiature laser.
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA - 2009
• Introduzione sulle radiazioni
•
Le sorgenti di radiazioni ionizzanti
•
La normativa in materia di radiazioni ionizzanti
•
La Radioprotezione: obiettivi e principi
•
Il concetto di dose – I danni da radiazioni
•
La sorveglianza fisica e medica: l’Esperto Qualificato, il
Medico Addetto alla sorveglianza e i relativi compiti
•
Norme generali di protezione
•
Lo smaltimento dei rifiuti radioattivi
•
Obblighi dei lavoratori
•
I rischi nell’impiego delle apparecchiature laser
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA - 2009
INTRODUZIONE SULLE RADIAZIONI
Radiazione è il termine generalmente utilizzato per descrivere trasporto di
energia associato alla propagazione di un’onda.
RADIAZIONI NON IONIZZANTI (NIR = Non Ionizing Radiations),
comprendono le radiazioni fino alla luce visibile.
RADIAZIONI IONIZZANTI (IR = Ionizing Radiations), coprono la parte
dello spettro dalla luce ultravioletta ai raggi gamma.
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA - 2009
INTRODUZIONE SULLE RADIAZIONI
Esposizione alle radiazioni
Interazione radiazioni con la materia
Trasferimento di energia alla materia
Assorbimento di energia
Ionizzazione
Eccitazione
Quando una radiazione è “capace” di produrre la ionizzazione degli atomi è
definita radiazione direttamente ionizzante.
Se può produrre soltanto eccitazione degli atomi allora è definita radiazione
indirettamente ionizzante.
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA - 2009
LE SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI
Sorgenti di radiazioni ionizzanti
• Sostanze radioattive (radioisotopi artificiali), prodotte artificialmente, mediante
l’impiego di reattori nucleari o di acceleratori di particelle, partendo da isotopi già
presenti in natura. Esse danno luogo ad irradiazione con continuità fino al loro
completo decadimento.
• Macchine radiogene (apparecchi generatori) di fasci di particelle cariche e/o di
raggi X. Esse danno luogo ad irradiazione solo durante il loro funzionamento
(se spente non emettono radiazioni).
Causano:
Irradiazione esterna: quando la sorgente di radiazioni
ionizzanti resta all’esterno del corpo umano (macchine
radiogene e sostanze radioattive in forma sigillata);
Irradiazione interna (contaminazione): può aversi quando si
manipolano sostanze radioattive in forma non sigillata.
NOTA:
Sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto
inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali
di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili.
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NORMATIVA IN MATERIA DI RADIAZIONI IONIZZANTI
integrato con il
D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241
Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria
della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti
D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 257
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 200, n. 241
recante attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle
radiazioni ionizzanti
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LA RADIOPROTEZIONE
Si occupa della protezione sanitaria degli individui, della
collettività, della discendenza, del genere umano nel suo insieme,
nonché della tutela dei sistemi ecologici naturali nelle attività che
comportano esposizione alle radiazioni ionizzanti;
Ha come obiettivo la prevenzione degli effetti dannosi non
stocastici (che hanno una soglia di dose) e la limitazione a livelli
considerati accettabili delle probabilità d’accadimento per i quali è
formulata l’ipotesi di mancanza di soglia di dose.
Ø
• Prevenire le forme “morbose” che seguono a forti dosi (dosi
acute);
• Limitare tumori e malattie ereditarie che possono derivare da
piccole dosi (dosi croniche).
da ICRP - Pubblicazione n. 26 del 1977
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LA RADIOPROTEZIONE
CONCETTO DI RISCHIO
R=pxD
con:
R = Rischio
p = probabilità del verificarsi dell’evento
D = entità del danno
CAUSE:
• errore umano
• mancanza di procedure di riferimento
• mancanza di controlli
R = (p x D) / k
k = fattore dipendente da informazione/formazione
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LA RADIOPROTEZIONE
DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 N. 626
ART. 21 - Informazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in
materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza
previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
(omissis)
DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 230
Art. 61 - Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti
(omissis)
3. …….. i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono in particolare:
(omissis)
e) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle
mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle
conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e
delle norme interne di cui alla lettera c);
(omissis)
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 13 FEBBRAIO 1964, N. 185
Art. 61 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
(omissis)9
I datori di lavoro ……….. devono …:
(omissis)
d) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti, delle modalità di esecuzione del lavoro, delle norme
interne di cui alla lettera b), delle norme essenziali di protezione e, a seconda delle mansioni cui sono addetti i
lavoratori medesimi, delle norme di protezione sanitaria e dell’importanza di attenersi alle prescrizioni mediche;
(omissis)
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LA RADIOPROTEZIONE
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA - 2009
PRINCIPI GENERALI DELLA RADIOPROTEZIONE
La Radioprotezione é basata su tre principi fondamentali (elaborati
dall’ICRP) che sono stati recepiti dal D. Lgs. 230/95 nell’Art. 2:
Al fine di garantire nella maniera più efficace la protezione sanitaria della popolazione e
dei lavoratori e la protezione dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti, devono essere
rispettati …, i seguenti principi generali:
1. Principio di giustificazione
(i tipi di attività che comportano
esposizione alle radiazioni ionizzanti debbono essere preventivamente giustificati
e periodicamente riconsiderati alla luce dei benefici che da essi derivano).
2. Principio di ottimizzazione
(Principio ALARA) (le esposizioni alle
radiazioni ionizzanti debbono essere mantenute al livello più basso
ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici.
3. Principio di limitazione delle dosi (la somma delle dosi ricevute
ed impegnate non deve superare i limiti prescritti, in accordo con le disposizioni
del presente decreto e dei relativi provvedimenti applicativi).
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IL CONCETTO DI DOSE
Per poter studiare gli EFFETTI prodotti dall’assorbimento d’energia delle radiazioni
ionizzanti nell’interazione con la materia (uomo), sono state introdotte le cosiddette
GRANDEZZE DOSIMETRICHE (Dose Assorbita, Dose Equivalente e Dose Efficace) che
dipendono dalle caratteristiche del campo di radiazioni e dalle proprietà del mezzo
irradiato.
IL MODO PIÙ SEMPLICE DI DEFINIRE IL CONCETTO DI DOSE E’ IL SEGUENTE:
DOSE
Ð
Quantità di radiazioni capaci di
produrre in un materiale un certo danno
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TRATTO DA ANNUARIO DATI AMBIENTALI – Edizione 2005-2006
APAT Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici
___________
Nota: Aggiornamento quinquennale (a meno di incidenti gravi che comportino incrementi di esposizione non trascurabili
e di ulteriore quantificazione del contributo dell’esposizione medica)
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DANNI DA RADIAZIONI IONIZZANTI
Dipendono da:
NEL CASO DI IRRADIAZIONE ESTERNA:
a) Capacità di penetrazione delle radiazioni nei tessuti corporei;
(CORPO ASSIMILABILE AD ACQUA+ARIA+FOSFATO TRICALCICO)
b) Profondità e caratteristiche dei vari tessuti corporei e organi.
NEL CASO DI IRRADIAZIONE INTERNA:
a) Caratteristiche fisiche e comportamento chimico dei radionuclidi (periodo di
dimezzamento radioattivo e biologico)
b) Modalità d’introduzione: per inalazione, per ingestione, per via cutanea
(adsorbimento, inoculazione, ferita)
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DANNI DA RADIAZIONI IONIZZANTI
Si distinguono in:
a) DANNI DETERMINISTICI:
•
•
•
la frequenza e l’entità variano con la dose;
si manifestano al superamento di una dose soglia;
si manifestano in tutti gli individui irradiati dopo un breve periodo di latenza
(Es.: radiodermite, sterilità, cataratta, sindrome acuta da raggi, ecc.)
b) DANNI STOCASTICI:
•
•
•
La probabilità d’accadimento (ma non l’entità) è proporzionale alla dose;
Cautelativamente è esclusa l’esistenza di una dose soglia;
Si manifestano in modo casuale tra gli individui dopo anni di latenza (leucemie,
tumori solidi)
Nota: Danni genetici stocastici = malattie ereditarie nella progenie
c) DANNI ALL’EMBRIONE-FETO:
Variano con la fase dello sviluppo
(morte, malformazioni alla nascita, neoplasie in epoca post-natale)
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COME CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI DELLA RADIOPROTEZIONE?
Il conseguimento degli obiettivi della radioprotezione è demandato alle azioni
della:
Sorveglianza fisica: esperto qualificato
Sorveglianza medica: medico autorizzato/competente
Vigilanza: Ispettori tecnici/medici
che, nel loro insieme, costituiscono la:
STRUTTURA OPERATIVA DEI CONTROLLI
SCRUTINIO
LIVELLO
SORVEGLIANZA
VIGILANZA
Fisico-tecnico ESPERTO QUALIFICATO
Ispettori tecnici (Enea, Anpa, Servizio Sanitario
Nazionale, Ispesl, Vigili del Fuoco, etc.)
Medico
Ispettori Medici
MEDICO AUTORIZZATO
MEDICO COMPETENTE
La sorveglianza deve essere assicurata da colui che mette in opera la situazione che comporti
un RISCHIO DA RADIAZIONI (IL DATORE DI LAVORO). La vigilanza deve essere assicurata
dall'autorità pubblica, per ogni individuo della popolazione (lavoratore, studente, apprendista,
membro della popolazione).
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Nell'ambito di una struttura lavorativa è opportuno (ed in merito la normativa vigente
prevede apposite disposizioni e limitazioni) che le mansioni di sorveglianza siano
indipendenti e separate organicamente e funzionalmente da quelle di produzione e di
funzionamento.
DATORE DI LAVORO
(Direttore Amministrativo)
SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE (S.P.P.)
SERVIZIO DI
RADIOPROTEZIONE
RESPONSABILE S. P. P.
ESPERTO QUALIFICATO
SORVEGLIANZA SANITARIA
SORVEGLIANZA MEDICA
MEDICO COMPETENTE
MEDICO AUTORIZZATO
MEDICO COMPETENTE
RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI PER
LA SICUREZZA
Ï
(D. Lgs. 81/2008)
Ï
(D. Lgs. 230/95)
ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA RADIOPROTEZIONE NELL’UNIVERSITA’ DI PISA
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L’ESPERTO QUALIFICATO
•
•
Iscritto all’Elenco Nazionale degli Esperti Qualificati.
•
•
•
•
•
•
Esamina il progetto degli impianti e rilascia il Benestare.
•
Predispone i provvedimenti necessari ad assicurare la sorveglianza fisica della
protezione.
•
•
•
•
•
Fornisce al Datore di Lavoro, prima dell’inizio di ogni attività con rischio da Radiazioni
Ionizzanti, una consulenza in merito alla valutazione del rischio e dei provvedimenti da
adottare, redigendo apposita relazione.
Provvede al collaudo e alla prima verifica dell’impianto.
Individua, classifica e delimita le aree.
Classifica i lavoratori sottoposti al rischio.
Predispone le norme interne.
Esegue gli accertamenti (con frequenza prestabilita) necessari per la valutazione
dell’entità del rischio.
Valuta le dosi ricevute dai lavoratori e le eventuali introduzioni di radionuclidi.
Informa il personale sui rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Verifica la corretta applicazione delle norme interne di sicurezza e protezione.
Compila la scheda personale dosimetrica e i Registri della Sorveglianza Fisica.
Attiva (laddove necessario) il servizio di dosimetria individuale
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CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
DEFINIZIONI:
Zona controllata: un ambiente di lavoro, sottoposto a regolamentazione per
motivi di protezione dalle radiazioni ionizzanti, in cui l'accesso è segnalato e
regolamentato.
Zona sorvegliata: un ambiente di lavoro, che non è zona controllata, in cui
l'accesso è segnalato e limitato.
Le zone di lavoro sono classificate e delimitate dall’Esperto Qualificato:
Sono classificate in base al rischio per i lavoratori del superamento di uno dei limiti di dose
riportati nella tabella seguente:
DOSE EFFICACE
DOSE
Cristallino
Pelle (dose media su 1 cm2)
EQUIVALENTE Mani, avambracci, piedi, caviglie
LIMITI DI DOSE (mSv/anno solare)
PER ZONA
CONTROLLATA
SORVEGLIATA
6
1
45
15
150
50
150
50
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SCHEDA INDIVIDUALE DI RADIOPROTEZIONE PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERATORI
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CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI - LIMITI DI DOSE E TUTELE
Limiti di Dose (mSv/anno solare) (*)
Lavoratori ed assimilati
Categ. A Categ. B Non Esposti
DOSE EFFICACE
Cristallino
DOSE
Pelle (dose media su 1 cm2)
EQUIVALENTE Mani, avambracci, piedi, caviglie
Sorveglianza fisica
Sorveglianza medica
Visite mediche/anno
20
150
500
500
SI
SI
2
6
45
150
150
SI
SI
1
(mSv/anno)
Individui della
popolazione
1
15
50
50
Possibile
NO
--
1
15
50
(*) livelli di riferimento per la classificazione
Età
(anni)
APPRENDISTI/STUDENTI
>18 (°)
APPRENDISTI/STUDENTI 16 ≤ Età ≤18 (°)
APPRENDISTI/STUDENTI 16 ≤ Età ≤18 (°°)
APPRENDISTI/STUDENTI
<16
Limiti di Dose (mSv/anno solare)
EFFICACE EQUIVALENTE Cristallino EQUIVALENTE Estremità
6
0,5
Come lavoratori esposti (Cat. A,B)
50
7,5
150
25
(°) che si avviano ad una professione in cui saranno esposti alle r.i. o i cui studi comportano necessariamente l’impiego di sorgenti di r.i.
(°°) che non si trovino nelle condizioni degli apprendisti/studenti di tipo b)
GESTANTI:
No attività in aree classificate o comunque che espongano il nascituro ad una
dose > 1 mSv durante la gravidanza
DONNE CHE ALLATTANO: Vietate le attività con rischio di contaminazione
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OSSERVAZIONI
I valori delle dosi assorbite sono oggetto di regolamentazione sia per quanto
riguarda i lavoratori che per quanto riguarda la popolazione.
Sono, infatti, stabiliti dalla normativa vigente i seguenti limiti:
LIMITI DI DOSE (mSv/anno) PER
LAVORATORI ESPOSTI (CATEGORIA A/B)
EFFICACE
Cristallino
EQUIVALENTE Pelle
Estremità
20
150
500
500
LIMITI DI DOSE (mSv/anno) PER
POPOLAZIONE
EFFICACE
EQUIVALENTE Cristallino
Pelle
in aggiunta ad altri limiti per apprendisti e/o studenti.
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1
15
50
ESEMPIO DI SCHEDA DOSIMETRICA
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ESEMPIO DI SCHEDA DOSIMETRICA (SEGUE)
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ESEMPIO DI NORME INTERNE DI PROTEZIONE E SICUREZZA
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IL MEDICO ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA MEDICA
• Iscritto nell’elenco nominativo dei medici autorizzati;
• Effettua l’analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e
alle mansioni ai fini delle indagini specialistiche atte a valutare lo stato di
salute del lavoratore, anche mediante accessi diretti nel luogo di lavoro;
• Provvede all’istituzione ed aggiornamento dei documenti sanitari personali e
alla loro consegna all’ISPESL in caso di cessazione dell’attività;
• Offre consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e
procedure atte a garantire la sorveglianza medica dei lavori esposti, sia in
condizioni di lavoro normali che in caso di esposizioni accidentali o di
emergenza.
• Per la sorveglianza medica di lavoratori (e degli apprendisti/studenti) di
Categoria A è necessario il Medico Autorizzato, mentre per gli altri lavoratori
esposti (di Categoria B) la sorveglianza può essere garantita dal Medico
Competente.
NOTA: La sorveglianza medica deve essere sempre effettuata quando le attività svolte
comportano la classificazione degli operatori come Lavoratori Esposti.
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LA SORVEGLIANZA MEDICA
VISITA MEDICA PREVENTIVA
I lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti (di età non inferiore a 18 anni), prima di essere destinati ad attività che li
espongono alle radiazioni ionizzanti, DEBBONO ESSERE SOTTOPOSTI A VISITA MEDICA a cura del medico addetto
alla sorveglianza medica.
Se classificati di categoria A dal MEDICO AUTORIZZATO
Se classificati di categoria B dal MEDICO COMPETENTE/AUTORIZZATO
In base alle risultanze della visita medica preventiva i lavoratori vengono classificati in:
a) idonei;
b) idonei a determinate condizioni;
c) non idonei.
D. Lgs. 230/95 Art. 84
VISITE MEDICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE
Gli apprendisti e studenti e i lavoratori esposti DEBBONO ESSERE SOTTOPOSTI, A CURA DEL MEDICO ADDETTO
ALLA SORVEGLIANZA MEDICA, A VISITA MEDICA PERIODICA almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta
venga variata la destinazione lavorativa o aumentino i rischi connessi a tale destinazione.
Se classificati di categoria A ALMENO UNA VOLTA OGNI SEI MESI
Se classificati di categoria B ALMENO UNA VOLTA ALL’ANNO
In base alle risultanze delle visite mediche periodiche i lavoratori sono classificati in:
1. idonei;
2. idonei a determinate condizioni;
3. non idonei;
4. lavoratori sottoposti a sorveglianza medica dopo la cessazione del lavoro che li ha esposti alle radiazioni
ionizzanti.
D. Lgs. 230/95 Art. 85
ALLONTANAMENTO DAL LAVORO
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di allontanare immediatamente dal lavoro comportante esposizione a rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti i lavoratori che alla visita medica risultino, a giudizio del medico, non idonei.
2. Detti lavoratori non possono proseguire l'attività cui erano adibiti, né altre attività che li espongano ai rischi derivanti dalle
radiazioni ionizzanti, se non dopo essere stati riconosciuti nuovamente idonei dal medico.
3. Il medico deve richiedere l'allontanamento dal lavoro dei lavoratori non idonei e proporre il reinserimento di essi quando accerti la
cessazione dello stato di non idoneità.
D. Lgs. 230/95 Art. 86
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NORME GENERALI DI PROTEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Formazione e informazione addetti
Segnalazione sorgenti radiazioni ionizzanti
Ridurre il numero di esposti
Minima attività/potenza possibile
Minima durata esposizione
Massima distanza operatore-sorgente r.i. possibile
Minimo campo radiante (angolo solido)
Idonei schermi protettivi
Utilizzo corretto D.P.I.
Corrette procedure di lavoro e uso idoneo delle apparecchiature
Verifica costante dei sistemi di sicurezza
Corretto impiego dispositivi di sorveglianza dosimetrica
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PROVVEDIMENTI PER RIDURRE L’ESPOSIZIONE
a) DA IRRADIAZIONE ESTERNA:
DISTANZA – DURATA ESPOSIZIONE – INTERPOSIZIONE DI
BARRIERE PROTETTIVE (SCHERMI, D.I.P.)
b) DA IRRADIAZIONE INTERNA (CONTAMINAZIONE):
Oltre a quanto previsto per il caso a), se applicabile, debbono
adottarsi appropriate procedure di igiene del lavoro (uso di
indumenti protettivi: camici, guanti, mascherine, ecc. o
dispositivi: cappe di aspirazione, glove-box, ecc), che
rendano improbabile l’incorporazione delle sostanze
radioattive
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CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA - 2009
RIFIUTI RADIOATTIVI
Suddivisi in base a:
Stato fisico: solidi/liquidi
Radionuclide ⇒ Periodo di dimezzamento:
•
•
32
P, 33P, 125I, 99mTc < 75 giorni < 3H, 14C, 35S
Art. 154 (D. Lgs. 230/95) - Rifiuti con altre caratteristiche di pericolosità - Radionuclidi a vita breve
2. Le norme del presente decreto non si applicano allo smaltimento di rifiuti radioattivi nell'ambiente, né al loro
conferimento a terzi ai fini dello smaltimento, né comunque all'allontanamento di materiali destinati al riciclo o alla
riutilizzazione, quando detti rifiuti o materiali contengano solo radionuclidi con tempo di dimezzamento fisico inferiore a
settantacinque giorni e in concentrazione non superiore ai valori determinati ai sensi dell'articolo 1, sempre che lo
smaltimento avvenga nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni.
Necessario:
•
•
•
Norma di riferimento:
Identificazione (etichettatura)
Schermatura (se necessaria)
Remotizzazione (deposito temporaneo)
Guida Tecnica n. 26 dell'ANPA
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RIFIUTI RADIOATTIVI
ESEMPIO DI DOCUMENTO
RELATIVO ALLO SMALTIMENTO
DI RIFIUTI RADIOATTIVI
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OBBLIGHI – RIFERIMENTI NORMATIVI
Obblighi dei lavoratori
1. I lavoratori devono:
a) osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati, ai fini della protezione
individuale e collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti;
b) usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza
dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei
dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le
eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
d) non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto l'autorizzazione, i dispositivi, e gli altri mezzi di
sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione;
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che
possono compromettere la protezione e la sicurezza;
f) sottoporsi alla sorveglianza medica ai sensi del presente decreto.
2. I lavoratori che svolgono, per più datori di lavoro, attività che li espongano al rischio da radiazioni
ionizzanti, devono rendere edotto ciascun datore di lavoro delle attività svolte presso gli altri, ai fini di quanto
previsto al precedente art. 66. Analoga dichiarazione deve essere resa per eventuali attività pregresse. I
lavoratori esterni sono tenuti ad esibire il libretto personale di radioprotezione all'esercente le zone
controllate prima di effettuare le prestazioni per le quali sono stati chiamati.
D. Lgs. 230/95 Art. 68
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA - 2009
OBBLIGHI – RIFERIMENTI NORMATIVI
Disposizioni particolari per le lavoratrici
1. Ferma restando l'applicazione delle norme speciali concernenti la tutela delle lavoratrici madri, le donne
gestanti non possono svolgere attività che le espongono in zone classificate o, comunque, attività che
potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della
gravidanza.
2. E' fatto obbligo alle lavoratrici di notificare al datore di lavoro il proprio stato di
gestazione, non appena accertato.
3. E' altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di
contaminazione
D. Lgs. 230/95 Art. 69
Minori
1. I minori di anni diciotto non possono esercitare attività proprie dei lavoratori esposti.
2. Gli apprendisti e gli studenti, ancorché minori di anni diciotto, possono ricevere dosi superiori ai limiti
previsti per le persone del pubblico in relazione alle specifiche esigenze della loro attività di studio o di
apprendistato, secondo le modalità di esposizione stabilite ai sensi dell'art. 96.
D. Lgs. 230/95 Art. 71
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA - 2009
RISCHI NELL’IMPIEGO DELLE APPARECCHIATURE LASER
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
Un LASER è tipicamente costituito da una coppia di specchi contrapposti che formano una
cavità risonante ottica e da un materiale (solido, liquido o gassoso) attivo, capace cioè di
amplificare la radiazione che lo attraversa. Perché il materiale diventi attivo occorre una
sorgente d’energia (sistema di pompaggio, ad esempio una lampada flash), che lo illumini
lateralmente. La funzione degli specchi è quella di trattenere entro la cavità la radiazione
elettromagnetica in modo da farla passare più volte attraverso il mezzo attivo e consentirne
l’amplificazione con maggiore efficienza. Uno dei due specchi è perfettamente riflettente, l’altro
è semitrasparente per consentire la parziale emissione della radiazione che si forma nella
cavità.
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA - 2009
http://www.unipi.it/ateneo/governo/amm/spp/ig-sic/ri-fisici/index.htm
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI APPARECCHIATURE LASER
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Possibilità di produrre radiazioni altamente energetiche da fonte di bassa
potenza;
Possibilità di produrre raggi unidirezionali propagantesi per linea retta (le
radiazioni luminose prodotte da sorgenti convenzionali si propagano in tutte le
direzioni);
•
Possibilità di ottenere radiazioni di lunghezza d’onda unica;
•
Possibilità di concentrare grandi intensità d’energia su piccole superficie.
Per queste caratteristiche il laser trova vasto impiego in:
•
Lavorazione di materiali (foratura, taglio, saldatura, trattamenti termici, etc.);
•
Settore industriale, civile ed ambientale (misuratori di diametro di fili, rugosimetri, sistemi di
allineamento, rilevatori di inquinamento, pointer laser per conferenze, per effetti speciali in discoteche o
spettacoli all’aperto, lettori di codici a barre o di compact disc, stampanti, etc.);
•
Telecomunicazioni e fibre ottiche (trasmissione ed elaborazione ottica di dati);
•
Applicazioni mediche (nel campo della dermatologia, della microchirurgia-oculistica, otorinolaringoiatrica e ginecologica e dell'endoscopia chirurgica);
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Ricerca (ottica non lineare, spettroscopia, etc.).
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PRINCIPALI RISCHI NELL’USO DI SORGENTI LASER
L’interazione di parti del corpo umano con luce laser diretta, riflessa da superfici speculari o diffusa da
superfici disperdenti, può causare danni anche irreversibili alle strutture oculari e alla pelle. La natura di
questi danni dipende dalla lunghezza d’onda della luce laser, mentre la gravità di questi è legata alla
densità di potenza E (per sorgenti in funzionamento continuo) o alla densità di energia H (per fasci in
funzionamento impulsato) e al tempo in cui la struttura oculare è esposta al fascio laser.
LUNGHEZZA D'ONDA
100-280 nm
DANNI AGLI OCCHI
Fotocheratite
280-315 nm
315-400 nm
400-780 nm
780-1400 nm
1400-3000 nm
3000-10.000 nm
Cataratta fotochimica
Lesione fotochimica
e termica della retina
Cataratta e bruciatura
della retina
Infiammazione acquosa, cataratta,
bruciatura della cornea
Bruciatura della sola cornea
DANNI ALLA PELLE
Eritema
(bruciatura della pelle)
Processo accelerato di
Aumento della pigmentazione invecchiamento della pelle
Colore più intenso della
pigmentazione, reazione di
fotosensibilità
Bruciatura della pelle
I danni maggiori per la struttura oculare si hanno con lunghezze d’onda che vanno dal visibile al vicino
infrarosso (400 nm < l < 1.400 nm) a causa dell’azione focalizzante sulla retina da parte del cristallino.
L’istintiva barriera data dalla chiusura delle palpebre a questa luce (tipicamente entro 0,25 s) nella maggior
parte dei casi non costituisce una protezione sicura.
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NORME DI RIFERIMENTO
Oltre alle leggi relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.P.R. del 27 aprile 1955 n. 547 “Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro” - DPR del 19 marzo 1956 n. 303 “Norme generali per l’igiene del
lavoro” - D. Lgs del 19 settembre 1994 n. 626, modificato dal D. Lgs del 19 marzo 96 n. 242) la sicurezza
degli apparecchi laser è regolata da normative di buona tecnica ed in particolare dalle norme CEI-EN
60825/1 e 1381G (Norme operative sulla sicurezza dei sistemi laser) e la Norma CEI 76 fascicolo
3850R Anno 1998 (Guida per l’utilizzazione di apparecchi laser per laboratori si ricerca). Più recente
é la nuova Norma Europea CEI EN 60825/1, Edizione Quarta, Fascicolo CEI 6822 del Febbraio 2003
(Parte prima: classificazione delle apparecchiature, prescrizione e guida per l’utilizzatore). Per quanto
riguarda i dispositivi individuali di Protezione i riferimenti sono costituiti da UNI-EN 207, “Occhiali laser a
protezione totale” del 1995 e UNI-EN 208 “Occhiali laser per allineamento” del 1995.
DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PRINCIPALI PER LA SICUREZZA LASER
ESPOSIZIONE MASSIMA PERMESSA (EMP): è il massimo livello di radiazione laser a cui si può essere esposti senza
subire danni sia a breve che a lungo termine. Il valore EMP dipende da numerosi parametri, quali: lunghezza d’onda della
luce laser, durata dell’impulso, tempo di esposizione, divergenza e diametro del fascio. Nel caso di sorgenti impulsate e per
lunghezze d’onda comprese tra 400 - 1400 nm, il valore di EMP relativo si riduce del fattore N - 1/4, essendo N il numero di
impulsi durante il tempo di esposizione. Una corretta valutazione dei rischi oculari, connessi ad una esposizione alla luce
laser, è strettamente legata alla conoscenza di alcuni concetti fondamentali, definiti nella norma europea EN 60825-1.
DISTANZA NOMINALE DI RISCHIO OCULARE (DNRO): è la distanza alla quale la densità di potenza (o di energia)
risulta uguale al valore EMP. All’interno di questa distanza è obbligatorio l’uso di occhiali di protezione.
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CLASSI DI SICUREZZA DELLE SORGENTI LASER
I laser vengono classificati in classi in base alle loro condizioni di pericolosità secondo la tabella seguente:
CLASSE
OSSERVAZIONI
1
Intrinsecamente sicure. L'osservazione diretta del fascio non risulta
pericolosa.
1M (°) Emissione di radiazione visibile nell’intervallo di lunghezze d’onda tra
302,5 e 4000 nm. Sicuri nelle condizioni di funzionamento
ragionevolmente prevedibili, ma potenzialmente pericolosi se
l’utilizzatore impiega ottiche (lenti, binoculari, etc.) all’interno del fascio.
2
Emissione di radiazione visibile nell’intervallo di lunghezze d’onda tra
400 e 700 nm. Nell'osservazione diretta del fascio la protezione
dell'occhio è generalmente assicurata dai riflessi di difesa (riflesso
palpebrale); danni possono essere provocati con deliberata e
prolungata visione del fascio o quando i riflessi sono compromessi.
2M (°) Come classe 2. L’osservazione del fascio può essere pericolosa se
l’utilizzatore impiega ottiche (lenti, binoculari, etc.) all’interno del fascio
3R (°) Pericoli per l'osservazione diretta del fascio con strumenti ottici
(binocoli, miscroscopi, cannocchiali) comunque con rischio inferiore a
quelli di classe 3B. Sicuri solo per la visione ad occhio nudo come per
la classe 2
3B
Visione diretta del fascio sempre pericolosa. Visione di riflessioni
diffuse normalmente pericolosa.
4
Pericoli per la visione diretta e per quella diffusa. Possono causare
lesioni alla pelle e costituire anche pericolo d’incendio. E' necessario
evitare l'esposizione dell'occhio e della pelle alla radiazione diretta o
diffusa.
PRECAUZIONI
Nessuna precauzione
Non osservare direttamente il fascio
laser
Non fissare il fascio né ad occhio
nudo né utilizzando strumenti ottici
Evitare l'esposizione dell'occhio e
della pelle a radiazione diretta o
diffusa; usare particolare cautela in
quanto probabile fonte d’incendio.
(°) 1M,2M introdotte e 3R (vecchia 3A modificata) dalla Norma Europea CEI EN 60825/1, Edizione Quarta.
E’ responsabilità del costruttore fornire la classificazione di un apparecchiatura laser. Chi apporti modifiche (che influenzino le
prestazioni e le funzioni) ad un apparecchio già classificato, ha la responsabilità di procedere alla riclassificazione.
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INDICAZIONI PER SORGENTI LASER DI CLASSE 3B E 4
CARATTERISTICHE AMBIENTALI
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La zona deve essere segnalata da cartelli indicanti il segnale di pericolo di
emissione laser e la dicitura: pericolo radiazione laser.
All'interno della stanza deve essere presente cartellonistica indicante: evitare
esposizione dell'occhio e della pelle alle radiazioni laser.
L'interruttore di accensione dello strumento deve essere collegato con un
segnalatore luminoso posto all'esterno indicante il funzionamento del laser.
Devono essere evitate le riflessioni speculari involontarie (pareti, infissi,
specchi, ecc.).
Deve essere evitata la fuga di radiazioni: la presenza di eventuali finestre
deve essere schermata o ricoperta da pellicole rifrangenti.
Le pareti e gli armadi compresi i tendaggi devono essere di tipo
incombustibile od autoestinguente.
I locali devono essere possibilmente ben illuminati allo scopo di favorire la
riduzione del raggio pupillare.
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INDICAZIONI PER SORGENTI LASER DI CLASSE 3B E 4
MISURE TECNICHE
•
Deve essere disponibile un dispositivo di blocco (es. pulsante di emergenza)
facilmente accessibile tale da permettere l'arresto di emissione laser per qualsiasi
necessità.
•
Comando a chiave: quando non in funzione il laser deve essere protetto
contro ogni uso non autorizzato mediante l'uso della chiave sotto il controllo del
Responsabile dell'apparecchiatura laser.
•
Gli strumenti devono essere muniti di spia luminosa che ne indichi il
funzionamento in atto.
•
Deve essere disponibile presso la sede di utilizzo il manuale di uso
dell'apparecchiatura (in italiano).
•
Lo strumentario usato deve essere di superficie che eviti le riflessioni speculari del
raggio.
•
Il fascio non deve mai esser ad altezza degli occhi né interessare aree di
passaggio.
In particolare per laser di classe 4:
•
Le operazioni con il laser devono essere effettuate in un locale con le porte dotate
di dispositivi di blocco in modo che il laser non possa operare se la porta è aperta;
•
Utilizzare il raggio laser con comandi di controllo remoti o sistemi di controllo video
ogni volta che è tecnicamente possibile.
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INDICAZIONI PER SORGENTI LASER DI CLASSE 3B E 4
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
•
Gli occhiali protettivi devono essere usati da TUTTI i presenti durante l'utilizzo
dell'apparecchiatura.
•
•
I protettori oculari: gli occhiali sono un dispositivo di protezione individuale (DPI) e
devono essere a norma CE.
Il protettore oculare deve essere scelto tenendo conto delle seguenti specifiche:
•
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lunghezza d'onda di lavoro del sistema laser;
esposizione energetica o irradiamento;
esposizione massima permessa;
densità ottica del protettore oculare alla lunghezza di emissione del laser;
valori dell'esposizione energetica o irradiamento per i quali vengono danneggiati;
necessità di utilizzare lenti correttrici;
confortevolezza e ventilazione;
degradazione o modifica temporanea o permanente dei mezzi assorbenti;
solidità dei materiali (resistenza agli urti).
L'operatore deve utilizzarli sempre e con cura; egli deve evitare sempre e
comunque l'esposizione dell'occhio al fascio diretto o riflesso specularmente, anche
quando indossa gli occhiali, in quanto il loro grado di protezione potrebbe essere
limitato dalla necessità di avere una adeguata visione e, pertanto, l'occhiale
potrebbe non riportare in classe 1 il sistema laser osservato.
Se si superano i livelli pericolosi per la pelle e se sono presenti pericoli d’incendio
sono necessari indumenti protettivi adeguati (resistenti al fuoco).
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OCCHIALI ANTILASER
MODELLO 705
OCCHIALI ANTILASER
MODELLO 526
Occhiale di nuovo design particolarmente leggero ed
ergonomico. I filtri vengono forniti in funzione delle
specifiche del tipo di laser utilizzato. Conformi alle norme:
EN 207 - EN 208.
Occhiale di sicurezza per attività ad alto rischio e di uso
prolungato, perfettamente ergonomico e con molteplici
possibilità di regolazione. I filtri vengono forniti in funzione
delle specifiche del tipo di laser utilizzato. Conformi alle
norme: EN 207 - EN 208.
Va ricordato che le cause principali di danni oculari a causa di fasci laser sono:
- Disattivazione delle sicurezze sull’apparato laser;
- Condizioni di lavoro anomale;
- Mancato utilizzo degli occhiali protettivi;
- Uso di occhiali a diversa lunghezza d’onda di protezione;
- Uso di occhiali mal dimensionati.
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NORME COMPORTAMENTALI
Deve essere individuato un Responsabile per l'apparecchiatura laser con compiti di
organizzazione, controllo delle misure di sicurezza.
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Per tutti gli operatori che lavorano negli ambienti delimitati dalla cartellonistica di pericolo da
esposizione al laser, deve essere prevista attività di formazione ed informazione e per
l’impiego di laser di classe III e IV esami oculistici di preimpiego.
•
Il funzionamento del laser deve avvenire solo nella zona delimitata.
•
L'accesso alla zona delimitata deve essere consentito solo alle persone autorizzate.
•
Quando è in funzione tutti devono indossare occhiali di protezione.
•
Anche le ottiche degli endoscopi devono essere provviste di filtro specifico.
•
Sono da evitare le riflessioni non controllate ed accidentali (non indossare orologi o gioielli).
•
Verificare che tutte le norme di comportamento siano in atto.
•
Avvisare il Responsabile di eventuali pericoli o deterioramento dei Dispositivi di Protezione.
•
In caso di incidente comunicare al Responsabile l'accaduto.
•
Quando non in uso il laser deve essere spento e senza chiave.
•
Le pulizie dei locali devono avvenire a laser spento.
•
Tenere presenti i possibili rischi complementari associati (contaminazione da gas o
vapori provenienti dai sistemi laser a gas, da radiazioni da sorgenti di pompaggio di
luce, di tipo elettrico, da utilizzo di liquidi criogenici, d’incendio/combustione,
esplosione, etc.).
NOTA: Nei laboratori dove si usano laser di classe superiore alla Classe 3 R, l’utilizzatore
deve servirsi della consulenza specialistica di un Tecnico Laser con competenze specifiche
relative ai problemi di sicurezza (TSL) per la verifica del rispetto della Normativa
corrispondente (e per l’adozione delle necessarie misure di prevenzione.
•
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TARGHETTATURA
Ogni laser deve essere dotato di segnale giallo triangolare recante, in nero, il simbolo del raggio laser. Le targhette devono
essere fissate in modo permanente ed essere leggibili. I bordi ed i segni grafici devono essere in nero su sfondo giallo. Il
testo deve essere:
CLASSE
TESTO
1
1M
2
apparecchio laser di classe 1
radiazione laser – non osservare direttamente con strumenti ottici - apparecchio laser di classe 1M
radiazione laser - non fissare il fascio - apparecchio laser di classe 2
2M
radiazione laser - non fissare il fascio ad occhio nudo né guardare direttamente con strumenti ottici apparecchio laser di classe 2M
3R
radiazione laser – evitare l’esposizione diretta degli occhi - apparecchio laser di classe 3R
3B
radiazione laser - evitare l’esposizione al fascio - apparecchio laser di classe 3B
4
radiazione laser - evitare l’esposizione dell’occhio o della pelle alla radiazione diretta o diffusa apparecchio laser di classe 4
Su ogni pannello che una volta spostato permetta l'accesso umano alla radiazione laser deve essere affissa una targhetta
che riporti le parole "attenzione - radiazione laser in caso di apertura" e inoltre:
CLASSE
TESTO
1M
attenzione – radiazione laser di classe 1M in caso di apertura non guardare direttamente con
strumenti ottici
attenzione – radiazione laser di classe 2 in caso di apertura non fissare il fascio
attenzione – radiazione laser di classe 2M in caso di apertura non fissare il fascio ad occhio nudo né
guardare direttamente con strumenti ottici
attenzione – radiazione laser di classe 3R in caso di apertura evitare l’esposizione al fascio
attenzione – radiazione laser di classe 3B in caso di apertura evitare l’esposizione al fascio
attenzione – radiazione laser di classe 4 in caso di apertura evitare l’esposizione di occhi o pelle alla
radiazione diretta o diffusa
2
2M
3R
3B
4
Oltre a queste scritte se i pannelli sono muniti di blocco di sicurezza devono comparire anche le parole "attenzione - radiazione laser pericolosa in caso di
apertura e quando il blocco di sicurezza è guasto", questa targhetta deve essere visibile prima e durante l'operazione di esclusione del blocco e molto vicina
all'apertura.
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