Le Scuole di specializzazione per la tutela, gestione e valorizzazione
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Le Scuole di specializzazione per la tutela, gestione e valorizzazione
Notiziario/8032 Le Scuole di 55 specializzazione per la tutela, gestione e valonzzazione del patrimonio culturale una selezione conconuale - presenta molti di nouitri. Innanzitutto ua segnalata una magiorc attmzione Il D.M. 31 gennaio 2006 del Ministero dell'Uniuersitd e della Ricerca ba definito - dopo un lungo iter di gestazione al quale ha partecipato il Ministero per i beni e le attiuitò culturali le tipologie di gestione îutela, e ualorizScuole di spcializzazione nel settore della praiste dalla Legge n.29 del zazione del patrimonio culturale cui si febbraio 2001, art. 6. I Eecializzazioni, rispondenti ad altretianti ambiti disciplinari. Accanto a quelli giri esistenti (beni arcbeologici, ar- cam\, attraue$o ut'es;perienza direfta clegli gwcializzandi negli istituti ulturali, con tirccini nelle sedi del Ministerc o di aLtrc istittLzioni pafiicolarmsnte qualificate (30 crediti formatiui corriQondmti a 750 orc di stage). Infine, ò pruisa la rcdazione di un prcgetto scientifico-prcfesionale (con una pafte teoica, stoico{rilica scitta e una pafte più ope- - agli asptti giuridici ed economici (ui sono inseriîi un Ambito Economia. Gestione e comunicazione e un Ambito l-egiskzione. ciascuno con cre- drti 2J Il decreto indiuidua cbitettonici e del paaaggio, storico-artistici, arcbiuistici e librari) se ne sono agiunti altri: beni demoetnoantrcpologici, musicali, scientifici e tecnologici, naturali e territoiali. Su ricbiesta degli htituti cmtrali, inoltre, potranno essere costituite succesiuamente SuLole sce Il tecnologica,, ed di Eecializzazione nel settore delln tutela, gestione e ualoizzazione Visto Riassetto delle Scuole del patrimonio culturale (Pubblicato in G.U. n. 147 del lj giugno 2006, il steriale n, Vsti e della ricerca Ministto pu i particolare l art. 6, conmra (r; decreto nrinisteiale 22onobre 2004, il predeno decreto mini- 509/ID9 decreti ministeriali 23 dicembre i999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei senori scientfico-disciplinrri: Visto il decreto ministeriale 4 onobre 2000. concer- di concefio con Il i beni e le attiuit(i cultlffali Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché tifico-disciplinari come rideterminati dai precitati sperimentazione organizzalla e didattica"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, "Riordinamento delle scuo- difica del 18 marzo 2005; Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, le direne a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento,; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 1! novembre 1990, n.341, "Rjforma degli ordinamenti didattici universitari", ed in particolare I'art. 11, commi 1 e 2; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'anività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modificazioni ed integrazioni, ed in par- ticolare I'art. 17, comma 95; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.25,"Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed nente la declaratoria dei contenuti dei settori scien- decreti ministeriali, e il successivo decreto di mo- "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie"; at't, 1 1. Il presente decreto definisce, ai sensi della legge n. 29 del 23 feblrraio 2001. art. 6, le tipologie di scuole di specializzazione nel settore della rutela, gestione e v'tlorizzazione del patrimonio cLrlrurale di cui agli allegati da 1 a 8. 2. Le università nell'osservanza dei criteri previsti dall'art. 11 del decreto ministeriale n.270/2004, procedono all'istituzione delle scuole di specializzazione e dei rispenn'i corsi di snrdio. art. 2 1, Ie scuole sono strutture didaniche dell'univer- sitì. Sono possibili convenziom Ía più università per I'istituzione o la gestione di una scuola. In tal caso deve essere indicata I'università sede ammini- specializzazione nel settore della nrtela, gestione e valorizzazione del patrimonio culnrrale. Tenuto conto che il decreto ministeriale I novem- zionamento. bre 1999, n.509, stabilisce che possono essere istituiti corsi di specializz.zione esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge; Considerata I'esigenza di prowedere al riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrrnonio norma dell'art. 20, comma 8, lenere a) e b), della legge 15 marzo 1991, n. 59,; Vista la legge 2 agosto 1999, n.264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari,, ed in parti- n.50911999, come so$ituito dal decreto ministeria- e DeCTIA: strati!" del corso. L'università o le università convenzionate garantiscono il supporto gestionale e le risorse finanziarie e di personale necessarie al fun- alla programmazione del sistema universiurio, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a ni in materia di universia e di ricerca scientifica rcdazione dei regolamenti Vista la legge 23 febbraio 2001, n.29, "Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le anività culnrrali',, ed in particolare I'art. 6: Scuole di culturale nel quadro della disciplina generale degli studi universitari recata dal decreto ministeriale colare l'art.2; Vista la legge 19 ottobre 1999, n.370,.Disposizio- sarci disctsso nelk prcuafnale. che pruedna 18 mesi pr la decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. "Regolamento recante norme concementi lautonomia didattica degli atenei'r n. 270, che ha sostiruito Il Ministro dell'istntzione, dellTmiuenitti decreto, tesi e cbe il Visto S,O. alla G.U. n. 137 S.G.) in la classica didaftici di Ateneo, ba incontrato qualcbe dfficoltà nelk fase attuatiua. ma mohe Uniuenitò si stanno ogi attiuando per I'istituzione di alame delle Scuole prcúste. di ciasctma ttpologia di patimonio, il prcono formatiuo delineato D.M. 31 gennaio 2006 formatiti da 5 a 20). Viene inoltrc potenziata la fomnzione sul ratiua) portaîo auanti con tm tutor dell'istitnzione prescelta, cbe sostihri- di Eecializ- zazione in materia di corseruazione e restaLtrc. Pur conseruanda I'impianto scientitico tradizionale, con I'obietÌiuo princryle di apprcfondirc le conoscenze storico-critiche e tecnicbe tipicbe accede allrauerso elementi le n.27012004; Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CLIN), reso nell'adunanza del Z4luglio 2003; Acquisito il preliminare concerto del Ministro peL i beni e le anivirà culrurali con nota del 18 giugno 2004 prot. n.17170; 2. Al fine di garantire i necessari requisiti didanici, possono istinrire una scuola di specializzazione le universita anche conlenzionate, in cui risulti anivata almeno una laurea specialistica nella classe di riferimento conispondente. Ciascuna università, o insieme di università convenzionate, può istimire una sola scuola per tipologia. l. Nel rispeno della normativa di riferimento le scuole organizzano autonomamente gli ordinamenti didattici. le modalita di accesso e le prove di ammissione. 4. I corsi di snrdio nelle scuole di specializzazione hanno durata di due anni accademici, eventualmente articolabili in semestri o trimestri, e prevedono l'acquisizione di 120 CFU, con un adeguato numero di crediti riservato a tirocini e suge formatil'i. l{otiziario 5ó 5, La frcqLrenza è obbligatoria; le modalità della 11. Lo snrdente non può iscriversi peL pirì di due sua verilìca sar:rnno stabilite dalle singole scuole volte allo stesso anno di corso. i limiti ninimi di frequenza, anche in relazione alle diverse tipoÌogie d'insegna- scuole stipulano convenzioni con che indichennno / 80-82 art.6 1. I regolamenti didattici d'ateneo. disciplinanti gli 12 Ai fini dello si'olgimento di tirocini e stage. le ordinamenti didanici dei corsi di snrdio delle sud- il Ministero dei dette scuole, sono ledatti in confomità alle dispo- n-tento, beni e delle attività clrhuali e con istituzioni pub- sizioni di cui al decreto rninisteriale 27012004 e a 6. Ai fini degli obblighi di freqLrenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il Consiglio della bliche e prir,ate di particolare qualificazione. quanto previsto dal presente decreto entro diciotto scuola potrà riconoscere sulla base di idonea do- cunientazione l atti ità. attinente alh specializzazio- ne, srolta successivamente al conseguimento clella laurea specialistica. in ltalia e all'estero, in labora- tori unirersitari o eKrauniversitari altarnente qLrali- ficati. 7, La scuola redige l'ordinamento didattico del propdo corso di snrdio, in conformità alle tahlle allegate al presente clecreto. 13. Il diplonu di è conferito do- specializzazione po il supemmento di una prora finale che consiste nella discusskrne di un elaborato con caratteri progetto scientifìco-profèssionale cli (tesi di specializ- zrzione), con giudizio che tiene conto anche delle valutazioni riportate negli esami annuali, nonché clei risuluti clelle elennrali valutazioni periodiche. 14. Le Lrniversità, insieme al diplonu, rilasciano una certificazione dell'intero percorso svolto dallo specializzando, indicanclo le aniviri fbmiative che lo hanno caratterizzato, ntf.3 1. Alle scuole si accede col titolo cli laurea specialistica o nugisnale. 2. Gli orclinarnenti clei corsi di specializzazione indichenrnno una o più lauree specialistiche o nugi- strali che danno dirino all accesso. anclie con eventuali debiti formatil'i. legge 2 agosto 1999. n.264. an. 2, sulla base delle stmtnue clisponibili, la cui congruità sar:ì valr,rtata dal Crlstt art.4 scLrole i laureati in pos- di titoli clel prececlente ordinamento equiparxti a quelli del nuovo orclinamento indicati come requisito per l'accesso. sesso aft. 5 1. ll titolo di specializzazione rilasciato dalle scuole precedenternente attivate presso le universitiì è equipollente a quello rilasciato dalle scLrole istinrite presso università estere, equipollente alla laurea di eqLripollenza: Scuola di specializzazione in archeologia scuola. Lequipollenza all'esterc è dichiarata, a ogni singola del titolo conseguito ai soli fini dell'iscrizione, nel presente decreto, secondo la ScLrola di quest'ultimo 2. Le atnrali scuole istituite e attivate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.162r' 1982 non possono pLocedere a iscrizioni aIh data di sclrdenzl dcl suclcleno tenline. 3. Le unirenitì assicurano la conclusione dei corsi di smdb e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli orclinamenti didanici vigenti, agli specializzancli già iscrini ai corsi alla data di entnh in vigore dei segLrente tabella di specirlizzazione in archeologia orientale ScLrola nazionale di archeologia (disattivata) termini di crediti fomutivi universiari le attività forniative previste chgli ordinamenti didanici vigenti. aft. 7 1. Su richiesta degli Istinrti centrali del Ministero per i beni e le attività culnuali, con la procedura prelista dall art. 6, comma 1 della legge 23 febbraio 2001. n. 29. potranno essere successivantente costituite scuole cli specializzazione in materia di conservazione e restauro dei beni culturali mobili e superfici decorate dell architenua. Nulrrru,rztow E DE\OIII\AZIo\E DEU"E scuotE DI SPECIAUZZ{ZIO\T \Et SETIORE DEIL\ TT'TEL{. GESIIO\E E \".\LORIZZVIO\T DEt PA]'IÙ\IONO CTJITIIRAIE dalla scuola. Scuola dí pedezionamento in archeokrgia (trienna- All. 1: Beni archeologici i. le disanivata) All. 2: Beni architettonici e del paesaggio Beni archeologici All. 3: Beni storico-artistici All. 4: Bcni:rrchivistici e librari ,4//. Bcni democtnorntropologici Alla scuola si accede mecliante concorso per titoli ed esame. 6, La tipologia e i contenuti clelle prove d'esame di specizrlizzazione in storia dell'arte medie- d ammissione, compresa l'el'entuale diversa proce- ScLrola dura per italiani e stranieri, sono decisi annual- vlle e modema mente dalle singole ScLrola scLrole, 7, La valLrtazione dei titoli alverrà secondo criteri predeterminati dalle singole scuole e tenà in particolare considerazione il possesso dei diplorni di archivistica, paleografia e diplornatica conseguiti presso le Scuole istituite presso gli Archivi cli Suto ó di specializzazione in storia dell arte All. 7: Beni scientifici e tecnologici Scuola di specializzazione in storia dell'arre e delle ,4//. & Beni naturuli e tenitoriali ScLrola Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dalle tabelle pubblicate negli ltto allegati al decrcto Fr Beni archiuktici e líbrai ministeùale. di specializzazione in restauro dei monu- anmlesso rl candiclato pirì giovane di età. Betti archilettottici e del paaagio i contributi per l'iscrizione alla scuola Scuola la scuola tazione dei beni architettonici e ambientali Betti architetîortici e del paaagio le pratiche e di tirocinio. compresi gli spostamenti fucr.llt',urerro. FoR]t{zto\E E GESTIo\E DEL pERso\ALE Au. 1: Brn di specializzazione in architettura dei giar- dini e progcnrzione del paesaggio Beni natumli e tetitoiali (2 ptofilo: arcbitettum di parcbi, giadini e dei sistenù nahualistico-antbientali) / 40 2. MLrseografia e tutela e valoizzazione dei beni archeologici del tenitorio / 10 3. Diagnostica, conservazione e restauro dei beni culrurali Scuola ARCHEoLodcr Attiuitti fonnatiue indispensabili (Anxbiti/CFLI ) 1. Conoscenze e contesnralizzazione di beni archeologici di specializzazione in storia analisi e valu- sono fissati dall università sede amministrativa del- fuori sede, deve essere prevista obbligatoriamente per ogni studente, fin dal momento dell'iscrizione alla scuola e per tutta la durata degli studi. un'apposita, acleguata copeffLlla assicuratiia per i danni prodotti o sLrbiti. i crcditi fonnatiui (CFÙ, relatiti alle attititci J'onnatíte indispensabili ciascuna Scuola, estrapolati menti stessa. scguitu gli ambiti dirciplinaù e Si tipoflatrc Beni stonci e artistici Scuola 10. Per nrtte le attività e specificataniente per quel- di ne cìei beni culnuali plessivo riportato, In caso di paLità di punteggio è tasse e *** di specializzazione in nrtela e v'tlorizzazro- duatoria compilata sLrlla base del punteggio com- 9. Le Beni musicali minori e del Diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana. 8. Sono ammessi a frequeniare la scuola i candiclati che, in relazione al nunero di posti dispombili, si siano collocati in posizione Lrtile nella gr.r- i ,4//. îfii nr.ror,i ordinanienti didanici e disciplinano altresì la facoltà decreto. Ai fini clell'opzione le università \'aluano in 1. Possono accedere alle 4. Sono altresì amniessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di stuclio, conseguito specialistica richiesta per l'accesso pubblicazione nella Gazzena Ufficiale. per i medesimi specializzandi di optare per l'iscrizione ai corsi di specializzazione di cui al presente 3. Il numero dei laureati da ammetterc alle singole scuole è cleterminato dalle universitì ai sensi della di mesi dalla data / 10 4. Economia. gestione e comuniclzione 5. Legislazione relativa ai beni culturali Sagesetirocini /30 Prova finale / 20 Totale / 120 / í 5 i{otiziaio / 80-82 57 Au. 2: Brrr ARcHrTrrro\rcr AttiL'iti JònnatiL'e indispnsabili (Antbiti 1. Restlr:ro / 12 2. Stolia r'6 3, Disegno. r'ilievo, ambiente i' .i. Materiali e tecnologie I 6 CFU) grLrLidiche / B-21 5. Ambito delle scienze filologiche, letterarie e stoLico artistiche / dellimrnagine / I / 8-16 / sirtgole sedi] Arr.. ARTrsrrcr Attit,it(i J'otlitdtile iulispensabili (Ambiti 1, Storia dellarte,' 30 2. l,luseogratìa e l,{useologia r'5-20 J. Consen'lzione, cliagnostica e restxluo / .i. Economia. gestìone e comunicazione i' 5. Legislazione relatir,a Stages e tirocini r' 30 / Plor':r linale Totttle / ai beni cultLrLali /' r CFLi) j: Brs DElroE nroAvrRopolocrcl Attil'it(i JòrmatiL'e indisPnsabili (Anlbiti CFL!) 1. Discipline demoetnoantlopologiche; aspetti nìetodokrgici, r'icerca e inclivicluazione sul temitolio clei beni ch tLrtehLe / 40 Ì. .\,hrseognfirr. tutelt e trtlolizzíìzionr. tonscnl- i-20 i-20 zione e restaurc del patlinonio DEA 5-20 4. Economìa a gestione 3. Comr,rnicazione e infomatica 120 :i: Bert Attiuitci Diploma fornntit,e irdisprtsabili (Anthiti / / 20 / í TEc\olocrcr CFt-t) clella i 12 3. Dirgnosticn, Consenazione e Resturo ,/ 12 ,i. Econonia, gestione e corlunrcuzione r' 12 5. Legislazione Tirocinio i 20 / B Progetto conclusivo ,r 20 Totale / ArL. B: Bev 120 \At-LiRALt E t-ElùùToRrAI.t / 1í 120 le CFLI) Alr. 6: Berr ltsrc,llr AttiL,ítti J'onnatìL'e indispensabili (Amhiti 1. Stolia. beni e attività musicali / 40 / 8-28 1-12 / CFU) 2. A,mbito delle Scienze clel libro e del docr-rmento. antichi, niedìevali e modemi I 8-24 3. Ambito delle scienze stoliche e di stolia clelle 2, Trrtela, v'tlorizz:tzione e museografia clel patrimonio musicale / 5-20 istituzioni monio " scrE\"nFrcr E J. Rrler,amento e rappresentazione cafiosmlìca i' 16-32 8-24 7: Bes Attit'itti .fòrnwtit'e intlispenvrbili (Antbíti CFLi) 1. Scienze clelh n:rruLa r ll-2[ì 2. Scienze del terLitorio e prcgettrzione ambienta- 30 i ArL. 5 ii ARCHI\tsnct E LtBrrArìl 1. Ambito delle Scienze alchir,istiche e Biblioteconomiche / Tirocini Totale ArL. / / 5. Legislazione relativa ai beni culruLali r' 20 i 20 Totale 120 scienzl i 36 2. X,lLrseografìa e museologir / Arl J: Brxr sroRrcr Progetto cooldinato linale / 120 70 [Altri i0 aeditì sarcturc attibuiti dalle i 30 Attit'itò .l'ormatiL,e indisptnabili (Anbiti 1. Ambito tecnico-scientifico e di stoLia TiLocini e tesi cli specializzazione r' 2+-+0 Totale Tirccinio 8-16 8. Ambito clelle scienze economiche e gestionali 6 .{. Econonia, gestlone e comunicazione :rpplicate ai beni nusicnli i/ j-20 5, Legislazione dei beni culnuali j-20 i 8-2,i 6. Ambito delle scienze e clelle tecnologie applic:rte ai beni culnuali / 8-16 7. funbiro tlelle Scienzc dell:r corlunitrrzionr c i 16 Prova finale / / 6 >, StruruLe l'B 6. Econonia e diritto /'6 7, Inpianti, aÌlestinento, museogLafir 8. Nletodologie archeologiche r'4 Totale 1. Ambito clelle scienze E DEr pAESACGTo J, Diagnostica, restaìrro e consenazione del patrimLrsicale / i-20 ,i, StoLil, consen:azione e cliagnostica i. lnfrastrumre e impianti / / 8-16 1-tì 6. Economia, gestione e legislazione 11 4-B 7, Comunicazrone e sociologia i 4-8 TiLocinio e progetto conclLrsivo / 16-.i0 Totcrle 120