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Le Scuole di specializzazione per la tutela, gestione e valorizzazione

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Le Scuole di specializzazione per la tutela, gestione e valorizzazione
Notiziario/8032
Le Scuole
di
55
specializzazione per la tutela, gestione
e valonzzazione del patrimonio culturale
una selezione conconuale - presenta molti
di nouitri. Innanzitutto ua segnalata una magiorc attmzione
Il D.M. 31 gennaio 2006 del Ministero dell'Uniuersitd e della Ricerca
ba definito - dopo un lungo iter di gestazione al quale ha partecipato il Ministero per i beni e le attiuitò culturali
le tipologie di
gestione
îutela,
e ualorizScuole di spcializzazione nel settore della
praiste
dalla Legge n.29 del
zazione del patrimonio culturale
cui si
febbraio 2001, art. 6.
I Eecializzazioni, rispondenti ad altretianti ambiti disciplinari. Accanto a quelli giri esistenti (beni arcbeologici, ar-
cam\, attraue$o ut'es;perienza direfta clegli gwcializzandi negli istituti
ulturali, con tirccini nelle sedi del Ministerc o di aLtrc istittLzioni pafiicolarmsnte qualificate (30 crediti formatiui corriQondmti a 750 orc di
stage). Infine, ò pruisa la rcdazione di un prcgetto scientifico-prcfesionale (con una pafte teoica, stoico{rilica scitta e una pafte più ope-
-
agli asptti giuridici ed economici (ui sono inseriîi un Ambito Economia.
Gestione e comunicazione e un Ambito l-egiskzione. ciascuno con cre-
drti
2J
Il
decreto indiuidua
cbitettonici e del paaaggio, storico-artistici, arcbiuistici e librari) se ne
sono
agiunti altri: beni demoetnoantrcpologici, musicali, scientifici
e
tecnologici, naturali e territoiali. Su ricbiesta degli htituti cmtrali,
inoltre, potranno
essere costituite succesiuamente SuLole
sce
Il
tecnologica,, ed
di Eecializzazione
nel settore delln tutela, gestione e ualoizzazione
Visto
Riassetto delle Scuole
del patrimonio culturale
(Pubblicato in G.U. n. 147 del
lj
giugno 2006,
il
steriale n,
Vsti
e della ricerca
Ministto
pu i
particolare l art.
6,
conmra
(r;
decreto nrinisteiale 22onobre
2004,
il predeno decreto mini-
509/ID9
decreti ministeriali 23 dicembre i999 e
26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione
dei senori scientfico-disciplinrri:
Visto il decreto ministeriale 4 onobre 2000. concer-
di concefio con
Il
i
beni e le attiuit(i cultlffali
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, "Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché
tifico-disciplinari come rideterminati dai precitati
sperimentazione organizzalla e didattica";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162, "Riordinamento delle scuo-
difica del 18 marzo 2005;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000,
le direne a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento,;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 1! novembre 1990, n.341, "Rjforma
degli ordinamenti didattici universitari", ed in particolare I'art. 11, commi 1 e 2;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'anività amministrativa
e dei procedimenti di decisione e di controllo"
e
successive modificazioni ed integrazioni, ed in par-
ticolare I'art. 17, comma 95;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
27 gennaio 1998, n.25,"Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed
nente la declaratoria dei contenuti dei settori scien-
decreti ministeriali, e
il
successivo decreto
di mo-
"Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie";
at't,
1
1. Il presente decreto definisce, ai sensi della legge n. 29 del 23 feblrraio 2001. art. 6, le tipologie di
scuole di specializzazione nel settore della rutela,
gestione e v'tlorizzazione del patrimonio cLrlrurale
di cui agli allegati da 1 a
8.
2. Le università nell'osservanza dei criteri previsti
dall'art. 11 del decreto ministeriale n.270/2004,
procedono all'istituzione delle scuole di specializzazione e dei rispenn'i corsi
di snrdio.
art. 2
1,
Ie
scuole sono strutture didaniche dell'univer-
sitì. Sono possibili convenziom Ía più università
per I'istituzione o la gestione di una scuola. In tal
caso deve essere indicata I'università sede ammini-
specializzazione nel settore della nrtela, gestione e
valorizzazione del patrimonio culnrrale.
Tenuto conto che il decreto ministeriale I novem-
zionamento.
bre 1999, n.509, stabilisce che possono essere
istituiti corsi
di
specializz.zione esclusivamente in
applicazione di specifiche norme di legge;
Considerata I'esigenza
di
prowedere al riassetto
delle scuole di specializzazione nel settore della
tutela, gestione e valorizzazione del patrrnonio
norma dell'art. 20, comma 8, lenere a) e b), della
legge 15 marzo 1991, n. 59,;
Vista la legge 2 agosto 1999, n.264, "Norme in
materia di accessi ai corsi universitari,, ed in parti-
n.50911999, come so$ituito dal decreto ministeria-
e
DeCTIA:
strati!" del corso. L'università o le università convenzionate garantiscono il supporto gestionale e le
risorse finanziarie e di personale necessarie al fun-
alla programmazione del sistema universiurio,
nonché ai comitati regionali di coordinamento, a
ni in materia di universia e di ricerca scientifica
rcdazione dei regolamenti
Vista la legge 23 febbraio 2001, n.29, "Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le
anività culnrrali',, ed in particolare I'art. 6: Scuole di
culturale nel quadro della disciplina generale degli
studi universitari recata dal decreto ministeriale
colare l'art.2;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n.370,.Disposizio-
sarci disctsso nelk prcuafnale.
che pruedna 18 mesi pr la
decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509. "Regolamento recante norme concementi
lautonomia didattica degli atenei'r
n. 270, che ha sostiruito
Il Ministro dell'istntzione, dellTmiuenitti
decreto,
tesi e cbe
il
Visto
S,O. alla G.U. n. 137 S.G.)
in
la classica
didaftici di Ateneo, ba incontrato qualcbe dfficoltà nelk fase attuatiua. ma mohe Uniuenitò si stanno ogi attiuando per I'istituzione di
alame delle Scuole prcúste.
di ciasctma ttpologia di patimonio, il prcono formatiuo delineato
D.M. 31 gennaio 2006
formatiti da 5 a 20). Viene inoltrc potenziata la fomnzione sul
ratiua) portaîo auanti con tm tutor dell'istitnzione prescelta, cbe sostihri-
di Eecializ-
zazione in materia di corseruazione e restaLtrc.
Pur conseruanda I'impianto scientitico tradizionale, con I'obietÌiuo
princryle di apprcfondirc le conoscenze storico-critiche e tecnicbe tipicbe
accede allrauerso
elementi
le n.27012004;
Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CLIN), reso nell'adunanza del Z4luglio 2003;
Acquisito il preliminare concerto del Ministro peL i
beni e le anivirà culrurali con nota del 18 giugno
2004 prot. n.17170;
2. Al fine di garantire i necessari requisiti didanici,
possono istinrire una scuola di specializzazione le
universita anche conlenzionate, in cui risulti anivata almeno una laurea specialistica nella classe di
riferimento conispondente. Ciascuna università, o
insieme
di università convenzionate, può istimire
una sola scuola per tipologia.
l.
Nel rispeno della normativa di riferimento le
scuole organizzano autonomamente gli ordinamenti didattici. le modalita di accesso e le prove
di ammissione.
4. I corsi di snrdio nelle scuole di specializzazione hanno durata di due anni accademici, eventualmente articolabili in semestri o trimestri, e
prevedono l'acquisizione di 120 CFU, con un
adeguato numero di crediti riservato a tirocini e
suge formatil'i.
l{otiziario
5ó
5, La frcqLrenza è obbligatoria; le modalità della
11. Lo snrdente non può iscriversi peL pirì di due
sua verilìca sar:rnno stabilite dalle singole scuole
volte allo stesso anno di corso.
i limiti ninimi di frequenza, anche in relazione alle diverse tipoÌogie d'insegna-
scuole stipulano convenzioni con
che indichennno
/
80-82
art.6
1. I regolamenti didattici d'ateneo. disciplinanti gli
12 Ai fini dello si'olgimento di tirocini e stage. le
ordinamenti didanici dei corsi di snrdio delle sud-
il Ministero dei
dette scuole, sono ledatti in confomità alle dispo-
n-tento,
beni e delle attività clrhuali e con istituzioni pub-
sizioni di cui al decreto rninisteriale 27012004 e a
6. Ai fini degli obblighi di freqLrenza alle lezioni
teoriche ed alle attività pratiche il Consiglio della
bliche e prir,ate di particolare qualificazione.
quanto previsto dal presente decreto entro diciotto
scuola potrà riconoscere sulla base
di idonea do-
cunientazione l atti ità. attinente alh specializzazio-
ne, srolta successivamente al conseguimento clella
laurea specialistica. in ltalia e all'estero, in labora-
tori unirersitari o eKrauniversitari altarnente
qLrali-
ficati.
7, La scuola redige l'ordinamento didattico del
propdo corso di snrdio, in conformità alle tahlle
allegate al presente clecreto.
13.
Il diplonu di
è conferito do-
specializzazione
po il supemmento di una prora finale che consiste
nella discusskrne
di un elaborato con caratteri
progetto scientifìco-profèssionale
cli
(tesi di specializ-
zrzione), con giudizio che tiene conto anche delle
valutazioni riportate negli esami annuali, nonché
clei risuluti clelle elennrali valutazioni periodiche.
14. Le Lrniversità, insieme
al diplonu,
rilasciano
una certificazione dell'intero percorso svolto dallo
specializzando, indicanclo le aniviri fbmiative che
lo hanno caratterizzato,
ntf.3
1. Alle scuole si accede col titolo cli laurea specialistica o nugisnale.
2. Gli orclinarnenti clei corsi di specializzazione indichenrnno una o più lauree specialistiche o nugi-
strali che danno dirino
all accesso.
anclie con
eventuali debiti formatil'i.
legge 2 agosto 1999. n.264. an. 2, sulla base delle
stmtnue clisponibili, la cui congruità sar:ì valr,rtata
dal Crlstt
art.4
scLrole
i
laureati in pos-
di titoli clel prececlente ordinamento equiparxti a quelli del nuovo orclinamento indicati come
requisito per l'accesso.
sesso
aft. 5
1. ll titolo di specializzazione rilasciato dalle scuole precedenternente attivate presso le universitiì è
equipollente a quello rilasciato dalle scLrole istinrite
presso università estere, equipollente alla laurea
di eqLripollenza:
Scuola di specializzazione in archeologia
scuola. Lequipollenza
all'esterc
è
dichiarata,
a ogni singola
del titolo conseguito
ai soli fini
dell'iscrizione,
nel presente decreto, secondo la
ScLrola
di
quest'ultimo
2. Le atnrali scuole istituite e attivate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n.162r'
1982 non possono pLocedere a iscrizioni aIh data
di sclrdenzl dcl suclcleno tenline.
3. Le unirenitì assicurano la conclusione dei corsi
di smdb e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli
orclinamenti didanici vigenti, agli specializzancli già
iscrini ai corsi alla data di
entnh in vigore dei
segLrente tabella
di specirlizzazione in archeologia orientale
ScLrola nazionale
di archeologia (disattivata)
termini di crediti fomutivi universiari le attività forniative previste chgli ordinamenti didanici vigenti.
aft. 7
1. Su richiesta degli Istinrti centrali del Ministero
per i beni e le attività culnuali, con la procedura
prelista dall art. 6, comma 1 della legge 23 febbraio 2001. n. 29. potranno essere successivantente costituite scuole cli specializzazione in materia di
conservazione e restauro dei beni culturali mobili
e superfici decorate dell architenua.
Nulrrru,rztow E DE\OIII\AZIo\E
DEU"E
scuotE
DI SPECIAUZZ{ZIO\T \Et SETIORE
DEIL\ TT'TEL{. GESIIO\E E \".\LORIZZVIO\T
DEt PA]'IÙ\IONO CTJITIIRAIE
dalla scuola.
Scuola dí pedezionamento in archeokrgia (trienna-
All. 1: Beni archeologici
i.
le disanivata)
All. 2: Beni architettonici e del paesaggio
Beni archeologici
All. 3: Beni storico-artistici
All. 4: Bcni:rrchivistici e librari
,4//. Bcni democtnorntropologici
Alla scuola si accede mecliante concorso per
titoli ed esame.
6, La tipologia e
i
contenuti clelle prove d'esame
di specizrlizzazione in storia dell'arte medie-
d ammissione, compresa l'el'entuale diversa proce-
ScLrola
dura per italiani e stranieri, sono decisi annual-
vlle e modema
mente dalle singole
ScLrola
scLrole,
7, La valLrtazione dei titoli alverrà secondo criteri
predeterminati dalle singole scuole e tenà in particolare considerazione il possesso dei diplorni di
archivistica, paleografia
e
diplornatica conseguiti
presso le Scuole istituite presso gli Archivi cli Suto
ó
di specializzazione in storia dell arte
All.
7: Beni scientifici e tecnologici
Scuola di specializzazione in storia dell'arre e delle
,4//.
& Beni naturuli e tenitoriali
ScLrola
Scuola speciale per archivisti e bibliotecari
dalle tabelle pubblicate negli ltto allegati al decrcto
Fr
Beni archiuktici e
líbrai
ministeùale.
di specializzazione in restauro dei monu-
anmlesso rl candiclato pirì giovane di età.
Betti archilettottici e del
paaagio
i contributi per l'iscrizione alla scuola
Scuola
la scuola
tazione dei beni architettonici e ambientali
Betti architetîortici e del
paaagio
le pratiche e di tirocinio. compresi gli spostamenti
fucr.llt',urerro. FoR]t{zto\E
E
GESTIo\E DEL pERso\ALE
Au. 1: Brn
di
specializzazione
in architettura dei giar-
dini e progcnrzione del paesaggio
Beni natumli e tetitoiali (2 ptofilo: arcbitettum
di parcbi, giadini e dei sistenù nahualistico-antbientali)
/
40
2. MLrseografia e tutela e valoizzazione dei beni
archeologici del tenitorio / 10
3. Diagnostica, conservazione e restauro dei beni
culrurali
Scuola
ARCHEoLodcr
Attiuitti fonnatiue indispensabili (Anxbiti/CFLI )
1. Conoscenze e contesnralizzazione di beni archeologici
di specializzazione in storia analisi e valu-
sono fissati dall università sede amministrativa del-
fuori sede, deve essere prevista obbligatoriamente
per ogni studente, fin dal momento dell'iscrizione
alla scuola e per tutta la durata degli studi. un'apposita, acleguata copeffLlla assicuratiia per i danni
prodotti o sLrbiti.
i
crcditi fonnatiui (CFÙ, relatiti alle attititci J'onnatíte indispensabili
ciascuna Scuola, estrapolati
menti
stessa.
scguitu gli ambiti dirciplinaù e
Si tipoflatrc
Beni stonci e artistici
Scuola
10. Per nrtte le attività e specificataniente per quel-
di
ne cìei beni culnuali
plessivo riportato, In caso di paLità di punteggio è
tasse e
***
di specializzazione in nrtela e v'tlorizzazro-
duatoria compilata sLrlla base del punteggio com-
9. Le
Beni musicali
minori
e del
Diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana.
8. Sono ammessi a frequeniare la scuola i candiclati che, in relazione al nunero di posti dispombili, si siano collocati in posizione Lrtile nella gr.r-
i
,4//.
îfii
nr.ror,i
ordinanienti didanici e disciplinano altresì la facoltà
decreto. Ai fini clell'opzione le università \'aluano in
1. Possono accedere alle
4. Sono altresì amniessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di stuclio, conseguito
specialistica richiesta per l'accesso
pubblicazione
nella Gazzena Ufficiale.
per i medesimi specializzandi di optare per l'iscrizione ai corsi di specializzazione di cui al presente
3. Il numero dei laureati da ammetterc alle singole
scuole è cleterminato dalle universitì ai sensi della
di
mesi dalla data
/
10
4. Economia. gestione e comuniclzione
5. Legislazione relativa ai beni culturali
Sagesetirocini /30
Prova finale / 20
Totale / 120
/
í
5
i{otiziaio / 80-82
57
Au. 2: Brrr ARcHrTrrro\rcr
AttiL'iti JònnatiL'e indispnsabili (Antbiti
1. Restlr:ro / 12
2. Stolia r'6
3, Disegno. r'ilievo, ambiente i'
.i. Materiali e tecnologie I 6
CFU)
grLrLidiche
/
B-21
5. Ambito delle scienze filologiche, letterarie e stoLico artistiche
/
dellimrnagine
/
I
/
8-16
/
sirtgole sedi]
Arr..
ARTrsrrcr
Attit,it(i J'otlitdtile iulispensabili (Ambiti
1, Storia dellarte,' 30
2. l,luseogratìa e l,{useologia r'5-20
J. Consen'lzione, cliagnostica e restxluo
/
.i. Economia. gestìone e comunicazione
i'
5. Legislazione relatir,a
Stages e tirocini r' 30
/
Plor':r linale
Totttle
/
ai beni cultLrLali
/'
r
CFLi)
j: Brs DElroE nroAvrRopolocrcl
Attil'it(i JòrmatiL'e indisPnsabili (Anlbiti CFL!)
1. Discipline demoetnoantlopologiche; aspetti nìetodokrgici, r'icerca e inclivicluazione sul temitolio
clei beni ch tLrtehLe / 40
Ì. .\,hrseognfirr. tutelt e trtlolizzíìzionr. tonscnl-
i-20
i-20
zione e restaurc del patlinonio DEA
5-20
4. Economìa a gestione
3. Comr,rnicazione e infomatica
120
:i: Bert
Attiuitci
Diploma
fornntit,e irdisprtsabili (Anthiti /
/
20
/
í
TEc\olocrcr
CFt-t)
clella
i 12
3. Dirgnosticn, Consenazione e Resturo ,/ 12
,i. Econonia, gestione e corlunrcuzione r' 12
5. Legislazione
Tirocinio i 20
/
B
Progetto conclusivo ,r 20
Totale
/
ArL. B:
Bev
120
\At-LiRALt E t-ElùùToRrAI.t
/
1í
120
le
CFLI)
Alr. 6: Berr ltsrc,llr
AttiL,ítti J'onnatìL'e indispensabili (Amhiti
1. Stolia. beni e attività musicali / 40
/
8-28
1-12
/
CFU)
2. A,mbito delle Scienze clel libro e del docr-rmento. antichi, niedìevali e modemi I 8-24
3. Ambito delle scienze stoliche e di stolia clelle
2, Trrtela, v'tlorizz:tzione e museografia clel patrimonio musicale / 5-20
istituzioni
monio
"
scrE\"nFrcr E
J. Rrler,amento e rappresentazione cafiosmlìca i'
16-32
8-24
7: Bes
Attit'itti .fòrnwtit'e intlispenvrbili (Antbíti CFLi)
1. Scienze clelh n:rruLa r ll-2[ì
2. Scienze del terLitorio e prcgettrzione ambienta-
30
i
ArL.
5
ii
ARCHI\tsnct E LtBrrArìl
1. Ambito delle Scienze alchir,istiche e Biblioteconomiche
/
Tirocini
Totale
ArL.
/
/
5. Legislazione relativa ai beni culruLali r'
20
i 20
Totale 120
scienzl i 36
2. X,lLrseografìa e museologir
/
Arl J: Brxr sroRrcr
Progetto cooldinato linale
/
120
70
[Altri i0 aeditì sarcturc attibuiti dalle
i 30
Attit'itò .l'ormatiL,e indisptnabili (Anbiti
1. Ambito tecnico-scientifico e di stoLia
TiLocini e tesi cli specializzazione r' 2+-+0
Totale
Tirccinio
8-16
8. Ambito clelle scienze economiche e gestionali
6
.{. Econonia, gestlone e comunicazione :rpplicate
ai beni nusicnli i/ j-20
5, Legislazione dei beni culnuali j-20
i
8-2,i
6. Ambito delle scienze e clelle tecnologie applic:rte ai beni culnuali / 8-16
7. funbiro tlelle Scienzc dell:r corlunitrrzionr c
i 16
Prova finale
/
/
6
>, StruruLe l'B
6. Econonia e diritto /'6
7, Inpianti, aÌlestinento, museogLafir
8. Nletodologie archeologiche r'4
Totale
1. Ambito clelle scienze
E DEr pAESACGTo
J, Diagnostica, restaìrro e consenazione del patrimLrsicale
/
i-20
,i, StoLil, consen:azione e cliagnostica
i.
lnfrastrumre e impianti
/
/
8-16
1-tì
6. Economia, gestione e legislazione 11 4-B
7, Comunicazrone e sociologia i 4-8
TiLocinio e progetto conclLrsivo / 16-.i0
Totcrle 120
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