Amministratori e doppia contribuzione Inps Renzo La Costa L
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Amministratori e doppia contribuzione Inps Renzo La Costa L
Amministratori e doppia contribuzione Inps Renzo La Costa L’amministratore di srl già iscritto alla gestione separata può essere chiamato all’ulteriore versamento nella gestione commercianti solo ove la prestazione offerta ha carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa. Lo precisa da ultimo la Corte di Cassazione in sentenza 23141/2015. Con ricorso al giudice del lavoro un amministratore di srl roponeva opposizione ad una cartella esattoriale emessa a suo carico dall’Inps per il pagamento di contributi fissi, IVS e interessi di mora per l'iscrizione alla gestione commercianti. Il ricorrente contestava la richiesta sostenendo che nel periodo contestato era stato unicamente socio amministratore della srl, esercente commercio, , e come tale era stato iscritto alla gestione separata INPS alla quale aveva versato il contributo di legge. Rigettata l'opposizione e proposto appello dall'assicurato, la Corte d'appello accoglieva l'impugnazione ed annullava l'opposta cartella esattoriale. La Corte rilevava che l'attività svolta dal ricorrente a favore della società era esclusivamente quella connessa al ruolo di amministratore, atteso che tutte le attività esercitate rientravano nei poteri che gli atti societari avevano conferito al soggetto chiamato a ricoprire quella carica. In assenza di duplicità di prestazioni e dei relativi redditi aggiuntivi, non era dovuta la contribuzione per l'iscrizione alla gestione commercianti, anche in applicazione dell'art. 1, c. 208, della 1. 23.12.96 n. 662, per il quale, nel caso di espletamento di attività autonome, l'iscrizione è dovuta solo per quella prevalente. Resisteva l’Inps con ricorso per cassazione. E’ opportuno preliminarmente richiamarsi la disciplina normativa applicabile al caso di specie. L'art. 1, c. 203, della 1. 23.12.96 n. 662, nel sostituire il primo comma del l'art. 29 della 1. 3.06.75 n. 160, prevede che "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". Il successivo c. 208 (primo periodo) prevede, inoltre, che "qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente". L'art. 12, c. 11, del d.l. 31.05.10 n. 78 (conv.dalla legge 30.07.10 n. 122, dà l'interpretazione autentica del detto c. 208 nel senso che "le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS". Detto c. 11 conclude, pertanto, che "restano esclusi dall'applicazione dell'art. 1, c. 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, c. 26, della 1. 8.08.95 n. 335".7. La giurisprudenza di legittimità ha interpretato tale complesso normativo nel senso che l'esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, sia contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, ai sensi dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010, non opera la fictio iuris dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione. Pertanto, il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa. Tanto premesso, deve rilevarsi che ai fini dell'affermazione del doppio onere contributivo (nella gestione separata e nella gestione commercianti) è necessario che, nella situazione data del socio amministratore di una società di capitali che partecipi personalmente al lavoro aziendale, la prestazione offerta deve avere carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa. Ove non sussista tale condizione personale, mancando i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, non si pone questione di contribuzione concorrente delle due attività (amministrazione e commercio), sussistendo l'obbligo di iscrizione del ricorrente esclusivamente alla gestione separata. Nel caso di specie, il giudice con accertamento di merito, peraltro neppure formalmente contestato dall'Istituto ricorrente, ha accertato in fatto che l'attività svolta nella società di cui era amministratore il ricorrente non era diversa ed ulteriore rispetto a quella propria del suo ruolo di amministratore (ovvero tenere i rapporti con i fornitori, ricercare nuovi clienti, determinare i prezzi, controllare le vendite, stipulare convenzioni con associazioni od enti), secondo quanto risultante dallo statuto societario. Alla luce dei principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità sopra riferita, deve dunque concludersi nel senso che, non avendo l'assicurato dato luogo a duplicità di prestazioni, non deve corrispondere una doppia contribuzione. I motivi in esame sono stati quindi ritenuti infondati, di modo che il ricorso è stato rigettato.