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Procedure per il riconoscimento e la correzione degli errori

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Procedure per il riconoscimento e la correzione degli errori
Allegato A al decreto n. 161 del 31.08.2012
PSR 2007/2013 - Reg. (CE) 1698/2005
AIUTI DIRETTI - Reg. (CE) 73/2009
RICONOSCIMENTO E CORREZIONE DEGLI ERRORI PALESI
art. 21 del reg.(CE) 1122/2009
art. 3 par.4 del reg. (UE) 65/2011
PROCEDURA OPERATIVA
Approvato con decreto n. 161 del 31 agosto 2012
_____________________________________________________
Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura
Via Tommaseo, 67 - 35131 PADOVA - CF 90098670277
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Allegato A al decreto n. 161 del 31.08.2012
INDICE
1. Principi base per la procedura di riconoscimento e correzione degli errori palesi ............ 3
1.1 Base normativa .......................................................................................................... 3
1.2 Alcune condizioni di base e concetti generali ............................................................. 3
1.3 Natura degli errori....................................................................................................... 3
1.4 Punti di principio sul riconoscimento dell’errore palese .............................................. 4
1.5 Casi specifici a titolo esemplificativo .......................................................................... 4
2. Schema procedurale per il riconoscimento dell’errore palese.......................................... 6
2.1 Individuazione dell’errore ........................................................................................... 6
2.2 Criteri temporali per l’iniziativa di parte e d’ufficio....................................................... 6
2.3 Procedura per l’iniziativa di parte ............................................................................... 6
2.4 Procedura per l’iniziativa d’ufficio ............................................................................... 6
2.5 Esame e riconoscimento ............................................................................................ 7
2.6 Intervento a sistema ................................................................................................... 7
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Allegato A al decreto n. 161 del 31.08.2012
1. Principi base per la procedura di riconoscimento e correzione degli
errori palesi
La presente procedura descrive le modalità di riconoscimento e correzione degli errori palesi, al
fine di garantire uniformità di trattamento delle diverse situazioni che possono verificarsi sulle
domande:
- di sviluppo rurale;
- di aiuti diretti.
Si applica a tutti gli errori richiesti nei termini stabiliti per i quali il procedimento di valutazione non
si è ancora concluso con la definizione di un esito finale.
1.1 Base normativa
•
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•
•
•
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•
Reg. (CE) 1122/2009, art. 21: “…, una domanda di aiuto può essere corretta in qualsiasi
momento dopo la sua presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall’autorità
competente”;
reg. (UE) 65/2011, art. 3, par. 4: “Le domande di aiuto, le domande di pagamento e altre
dichiarazioni possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione, in caso
di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti”;
documento di lavoro della Commissione n. 49533/2002;
circolare AGEA Coordinamento prot. ACIU.2008.0083 del 11.01.2008;
nota interpretativa n. 2011-09 relativa al reg. (CE) 1122/2009, art. 21;
DGR n. 1499/2011, allegato A “Indirizzi procedurali”, par. 2.4 “Errori palesi”;
decreto AVEPA n. 781/2008 e s.m.i., allegato A “Manuale generale”.
1.2 Alcune condizioni di base e concetti generali
Sulla base dei documenti di lavoro della Commissione n. 49533/2002 e n. 2011-09 si individuano
alcuni concetti generali e condizioni di base:
1. l’autorità competente nel riconoscimento dell’errore palese è l’AVEPA;
2. spetta in primo luogo al richiedente/beneficiario dimostrare che si tratta di un errore palese e
richiederne la correzione;
3. l’errore palese non ha mai un’accezione sistematica: per ogni caso devono essere valutate
tutte le informazioni disponibili per arrivare alla convinzione che l’agricoltore abbia agito in
buona fede e che non vi sia negligenza, frode o disonestà;
4. l’errore palese si può rilevare in primo luogo in sede di controllo amministrativo sulla coerenza
dei documenti e delle informazioni a sostegno della domanda (es.: modulo di domanda,
documenti allegati, dichiarazioni, ecc.);
5. l’accettazione dell’errore prescinde dalle modalità con cui è stato rilevato (manualmente,
elettronicamente, visivamente);
6. il carattere o meno di errore palese non dipende dalle implicazioni finanziarie: la correzione
dell’errore può comportare, quindi, una variazione del contributo; è opportuno aumentare
l’attenzione quando dall’individuazione dell’errore derivi il pagamento, ove consentito, di un
importo più elevato;
7. il riconoscimento dell’errore palese comporta la non applicabilità delle sanzioni, in conformità a
quanto stabilito dagli articoli 73 e 74 del regolamento (CE) n. 1122/2009.
1.3 Natura degli errori
Gli errori in generale possono essere classificati nelle seguenti categorie:
- errori che comportano un calcolo dell’aiuto diverso (superiore o inferiore) da quello
effettivamente spettante al beneficiario;
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-
errori che non comportano un calcolo errato ma un’individuazione non corrispondente al vero
di dati accessori della domanda (dati di monitoraggio, estremi di pagamento, anagrafica del
beneficiano, finalità della domanda, estremi catastali non aggiornati, ecc.).
1.4 Punti di principio sul riconoscimento dell’errore palese
Gli errori palesi possono essere rilevati per via amministrativa durante i controlli istruttori, ma
anche in fase di controllo in loco. In quest’ultimo caso per garantire l’esattezza dei dati rilevati è
necessario procedere di nuovo ad un controllo incrociato delle informazioni contenute nelle
pertinenti base dati.
Un errore non può essere valutato come “palese” basandosi sul solo fatto che l’AVEPA abbia in
essere un sistema di controllo incrociato per scoprire le irregolarità, anche appoggiandosi a
banche dati esterne. Il fatto che un errore (che influisce sul superamento di massimali, entità del
pagamento, mancanza di dati essenziali per il calcolo, ecc.) non sia stato segnalato dal sistema
informatico al momento della compilazione, ma venga rilevato solo in seguito a controlli successivi,
non fa sì che debba essere necessariamente considerato “errore palese”.
In linea di principio generale, l’errore potrà essere considerato palese in presenza di informazioni
discordanti fornite dal richiedente/beneficiario, L’errore, quindi, può essere definito palese quando
il dato dichiarato in domanda è discordante rispetto alla documentazione allegata dallo stesso
agricoltore nel fascicolo aziendale (cartaceo o informatico) o presentata con la domanda
(documenti giustificativi, dichiarazioni, fatture, ecc.), come risulta dalla data del protocollo, o da
altro documento presentato presso altri enti a supporto della domanda stessa, purché questa
documentazione dimostri la situazione dell’azienda alla data della presentazione della domanda.
Infatti in questo caso si deve considerare che il dato corretto è stato comunicato dall’agricoltore ed
è in possesso dell’Amministrazione.
Maggiore attenzione nel valutare l’errore come palese deve essere prestata qualora la discordanza
emerga non da dati forniti dall’agricoltore bensì da incroci effettuati dall’Amministrazione con
banche dati indipendenti. Non si esclude neanche in questo caso che l’errore possa essere palese
ma dovrà essere debitamente giustificato e dovrà essere esclusa la volontà di frode o negligenza.
Specificatamente per le misure di superficie con impegni pluriennali del PSR, si può considerare
errore palese un dato erroneamente riportato nella domanda di pagamento in palese contrasto con
quanto indicato nella domanda di aiuto iniziale.
Un errore, se è ripetuto, ha una minore probabilità di essere palese: è opportuno, quindi, registrare
i beneficiari che hanno ricevuto il riconoscimento di un errore palese sulla domanda per poter
evitare l’eventuale reiterazione che è indice di negligenza.
Si possono considerare, infine, alcuni elementi di natura procedurale:
- procedura di premio/contributo applicata per la prima volta: in questa situazione, per le novità
normative e procedurali introdotte, esiste una maggior possibilità di incorrere in errori di
compilazione delle domande di adesione da parte dei beneficiari. Al contrario una procedura
consolidata non giustifica l’automatico riconoscimento dell’errore palese;
- bandi, circolari o altre specifiche tecniche contenenti errori che possono aver tratto in inganno il
richiedente/beneficiario;
- chiarimenti/interpretazioni della normativa avvenuti successivamente alla chiusura dei termini
per la presentazione delle domande.
1.5 Casi specifici a titolo esemplificativo
Si elencano di seguito alcune casistiche, puramente esemplificative e non esaustive, di:
-
errori da considerarsi come “non palesi”:
a. errata o mancata indicazione del CUAA o della partita IVA (se posseduta);
b. mancata apposizione della firma del richiedente/beneficiario sul modulo di domanda;
c. errata o mancata indicazione dei punteggi richiesti per l’operazione;
d. mancato inserimento del possesso di superfici (o capi) il cui titolo, all’atto della
presentazione della domanda, risultava scaduto;
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e.
f.
g.
h.
i.
-
richiesta di aiuto su possessi risultanti ancora in fascicolo in quanto non tempestivamente
aggiornato, ma in realtà accertati non essere non più a carico del richiedente/beneficiario
(caso opposto a quello del precedente punto c);
nel caso di impegni pluriennali PSR, richiesta a premio di superfici (o capi) mai impegnate
nelle annualità precedenti;
riproposizione in domanda di superfici (o capi) risultate non ammissibili in occasione di
precedenti controlli (amministrativi o in loco);
nelle more dell’iter di contenziosi avviati dal beneficiario contro l’esito di accertamenti a lui
sfavorevoli, richiesta a premio nelle campagne successive delle superfici (o capi) in
eccesso che gli erano state contestate. Se il procedimento si conclude con la conferma
della non ammissibilità delle superfici contestate, anche le difformità dichiarative reiterate
negli anni successivi saranno sanzionate;
errori commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in annate diverse,
compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del beneficiario.
errori che possono essere considerati come “palesi”:
a. superficie erroneamente indicata qualora nel corso di un controllo in loco emergesse che
la particelle interessata dall’aiuto era quella confinante;
b. informazioni contraddittorie all’interno della stessa domanda o delle domande in anni
successivi per gli impegni pluriennali (es.: doppia dichiarazione dello stesso animale o di
una superficie, supero all’interno di una particella dichiarata da un unico beneficiario o
utilizzi diversi dichiarati nella medesima particella);
c. errori che se riconosciuti comportano un aumento del premio o della spesa previsti nella
domanda di pagamento (comunque entro il limite massimo di quanto ammesso e
finanziato con la domanda di aiuto);
d. non corretta individuazione, in una domanda di pagamento, dell’azione/intervento su cui è
richiesto l’aiuto, quando l’azione/intervento corretto risulta individuabile dal confronto con
la domanda iniziale di aiuto e possano escludersi intenti di frode o situazioni di
reiterazione che denotino grave negligenza del beneficiario;
e. mancanza del flag di spunta di una superficie utilizzata compatibile con l’azione richiesta,
quando l’associazione obbligata di tale utilizzo all’azione sia oggettivamente rilevabile dal
contenuto della domanda iniziale, salvo casi di reiterazione che denotino grave negligenza
del beneficiario;
f.
nel caso di impegni pluriennali, la riproposizione in domanda di impegni scaduti per i quali
non sia stata prevista la possibilità di prolungare la durata dell’impegno (sempre che
possano escludersi intenti di frode o situazioni di reiterazione che denotino grave
negligenza del beneficiario);
g. nel caso di allegati presenti in domanda: errori aritmetici che emergono nell’analisi
puntuale della documentazione, errori nella compilazione di allegati, ecc. (es.: somme
sbagliate dei computi metrici); la coerenza si verifica tra la domanda e gli allegati;
h. a seguito di controlli incrociati con banche dati esterne (es.: catasto terreni), gli errori
causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che
vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati;
i.
nel caso di impegni pluriennali, incongruenza tra annualità dichiarata in corso di impegno
ed anno della domanda iniziale.
Per errori che possono comportare l’aggiunta/variazione degli interventi richiesti oppure l’aumento
di spesa/premio vanno applicate le specifiche disposizioni contenute nelle norme di riferimento per
le singole misure (PSR) o linee di pagamento (Aiuti diretti).
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2. Schema procedurale per il riconoscimento dell’errore palese
2.1 Individuazione dell’errore
L’errore può essere:
- segnalato per iscritto da parte del richiedente/beneficiario, alla struttura competente per
l’istruttoria (iniziativa di parte);
- rilevato direttamente dall’ufficio dell’AVEPA che esegue o che comunque recepisce i dati del
controllo (iniziativa d’ufficio).
2.2 Criteri temporali per l’iniziativa di parte e d’ufficio
Per le misure del Titolo II del PSR il limite temporale per l’iniziativa di parte è fissato in 15 giorni
solari dalla data di protocollo (o di invio tramite raccomanda A/R o corriere) della domanda di aiuto
o di pagamento.
Al di fuori di tali limiti temporali, la possibilità di riconoscimento di errore palese non può essere
effettuata in accoglimento di una richiesta di parte, ma solo in base all’ordinaria attività di
istruttoria/controllo da parte dell’AVEPA.
Per le misure del Titolo I del PSR il limite temporale, sia per l’iniziativa di parte sia per l’iniziativa
d’ufficio, coincide con la data di adozione del provvedimento di liquidazione di saldo delle
domande.
Per le domande relative agli Aiuti diretti il limite temporale, sia per l’iniziativa di parte sia per
l’iniziativa d’ufficio, coincide con la data di adozione del provvedimento di chiusura del
procedimento di liquidazione della domanda.
In entrambi i casi il riconoscimento dell’errore palese non potrà comunque avvenire
successivamente ai termini stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i per i procedimenti
amministrativi.
2.3 Procedura per l’iniziativa di parte
Nei tempi stabiliti al precedente paragrafo è possibile per il richiedente/beneficiario chiedere il
riconoscimento dell’errore palese alla struttura dell’AVEPA competente per l’istruttoria.
Per fare ciò è necessario presentare una specifica istanza di richiesta di riconoscimento di errore
palese che evidenzi un quadro veritiero e completo della situazione in cui e per cui è stato
commesso l’errore, che contenga almeno i seguenti elementi:
- numero della domanda in cui l’errore è stato commesso;
- descrizione dell’errore, con sufficiente grado di dettaglio;
- motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di “errore palese”
ed alla quale sia allegata copia dei documenti necessari ad una valutazione di merito (qualora non
già allegati alla domanda di aiuto o pagamento).
2.4 Procedura per l’iniziativa d’ufficio
L’errore rilevato dall’Amministrazione viene segnalato alla ditta con comunicazione ai sensi
dell’articolo 10 bis della legge 241/1990. Spetta alla ditta dimostrare l’esistenza dell’errore palese e
richiederne il riconoscimento allegando la documentazione necessaria o richiamandola qualora la
stessa sia già in possesso dell’AVEPA, con le modalità e le tempistiche indicate in modo
ordinatorio nella comunicazione dell’AVEPA.
In caso di mancato riscontro con le modalità e le tempistiche indicate, il procedimento viene chiuso
senza riconoscimento di errore palese.
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2.5 Esame e riconoscimento
La struttura dell’AVEPA competente per l’istruttoria valuta la tipologia di errore in base ai criteri
descritti nel presente documento. Sia che intenda procedere ad esprimere una decisione di diniego
sia di accoglimento, dovrà predisporre un verbale (sottoscritto dall’istruttore e dal revisore
incaricati) che contenga almeno i seguenti elementi:
- estremi identificativi della domanda in cui l’errore è stato commesso;
- modalità e tempi con cui l’errore è stato segnalato o scoperto;
- descrizione dell’errore, con sufficiente grado di dettaglio;
- indicazione dei documenti su cui è basata la valutazione di merito;
- motivazioni in base alle quali si decide di riconoscere o non riconoscere il carattere di “errore
palese”.
L’esito dell’attività di riconoscimento o meno dell’errore palese deve essere sempre formalmente
comunicato al richiedente/beneficiario e registrato. Tale comunicazione deve contenere anche gli
elementi minimi previsti per il verbale e, nel caso di procedimenti PSR gestiti dagli Sportelli unici
agricoli deve essere inviata, per conoscenza, anche all’ufficio competente per misura dell’Area
tecnica e autorizzazione della Sede centrale.
2.6 Intervento a sistema
Per i casi in cui il riconoscimento dell’errore palese comporta la modifica dei dati presenti a sistema
è necessario, prima di procedere al riconoscimento, verificare se l’intervento può essere gestito in
autonomia dall’istruttore della domanda. In caso contrario, per il PSR è necessario valutare con
l’ufficio competente per misura dell’Area tecnica e autorizzazione della sede centrale le opportune
azioni da intraprendere.
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