DTO 23-2015 Possibilitàdi scomputo della quota di contributo di
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DTO 23-2015 Possibilitàdi scomputo della quota di contributo di
Città di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza Settore IV: Sviluppo Urbano N. 23/2015 POSSIBILITÀ DI SCOMPUTO DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AFFERENTE AL COSTO DI COSTRUZIONE Disposizione tecnico‐organizzativa (DTO 23/2015)1 (ai sensi dell’articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013) Si rende noto, in quanto di particolare interesse, la pronuncia giurisprudenziale n. 01142 del 18/10/2010 del TAR Abruzzo, Sez. I Pescara. Nella sostanza si afferma, sul piano di stretto diritto, che nessuna norma vieterebbe lo scomputo del costo di costruzione, a fronte di opere infrastrutturali e di urbanizzazione notevoli, che costituisce, invero, un “accordo solutorio” del tutto usuale, che non determina alcuno sgravio del costo di costruzione. L’articolo 16 “Contributo per il rilascio del permesso di costruire” del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 – Testo Unico dell’Edilizia – al comma 1, stabilisce che, salvo i caso di riduzione o esonero, di cui all'articolo 17, comma 3 dello stesso, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) nonché al costo di costruzione. Al comma 2 poi, come modificato dal D.Lgs. n. 301 del 2002, statuisce, alla seconda alinea, che a scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, (ora art. 32, comma 1, lett. g) e art. 122, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006 ‐ n.d.r.) con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune. La sentenza osserva che tale disposizione legislativa statale nulla stabilisce relativamente allo scomputo dei costi di costruzione, che rappresenterebbero delle entrate paratributarie acausali, non collegate alla trasformazione del territorio. Fino ad oggi pacifica è stata, in giurisprudenza, la diversa natura della quota afferente al costo di costruzione, rispetto a quella degli oneri di urbanizzazione, che compensano, questi ultimi, la collettività per il nuovo ed ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona, rispetto ai costi di costruzione che invece vogliono essere una compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà immobiliare del costruttore, a seguito della nuova edificazione; si tratterebbe, quindi, per il costo di costruzione, di una prestazione patrimoniale aggiuntiva, di carattere paratributario, che non sarebbe negoziabile. Ovvero, non sarebbe scomputabile. Il contributo di costruzione si compone pertanto di due distinti elementi, aventi diversa natura: una parte, di natura contributiva, afferente alle spese per l’urbanizzazione del territorio, che costituisce una modalità di concorso del privato costruttore agli oneri sociali derivanti dall’incremento del carico urbanistico; una parte, di 1 La presente Disposizione Tecnico Organizzativa riveste carattere regolamentare. Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia Pagina 1 di 11 natura impositiva, che deriva dall’aumento della capacità contributiva del titolare dell’opera, in ragione dell’aumento del proprio patrimonio immobiliare. In merito, la giurisprudenza, sempre amministrativa, ha chiarito che “il contributo sul costo di costruzione consiste in una prestazione patrimoniale ascrivibile alla categoria dei tributi locali, in quanto il prelievo non si basa, come nel caso degli oneri di urbanizzazione, sui costi collettivi derivanti dall’insediamento di un nuovo edificio ma sull’incremento di ricchezza immobiliare determinato dall’intervento edilizio” (T.A.R. Lombardia, Brescia, II, 25 marzo 2011, n. 469). Diversamente gli oneri di urbanizzazione sono considerati “corrispettivi di diritto pubblico” (Tar Reggio Calabria, I, 6 aprile 2011, n. 260) e sono dovuti in ragione dell’obbligo del privato di partecipare ai costi delle opere di trasformazione del territorio (Cons. Stato, V, 23 gennaio 2006, n. 159). La terminologia adoperata di “sgravio”, “scomputo”, “compensazione”, implica, afferma la sentenza in commento, in presenza di una convenzione edilizia, una negoziazione inter partes, che non significa affatto rinunce e/o abbuoni di somme dovute, ma serve per concordare soluzioni per adempiere alle obbligazioni previste e stabilite, in modo equivalente e sostitutivo, fermo restando la corrispondenza all’importo pecuniario quantificato; attraverso di essa, la parte pubblica tende a realizzare, in modo tempestivo e proficuo, ulteriori opere a vantaggio della collettività, circostanza che giustifica l’utilizzo di siffatte somme paratributarie. L’art. 16 del DPR n. 380/2001, prevede la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri sociali di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione; esso, pertanto, è composto da due quote distinte: gli oneri di urbanizzazione, che non sono dovuti se il titolare del permesso si obbliga a realizzare direttamente tali opere, le quali resteranno acquisite al patrimonio indisponibile del Comune (cd. scomputo totale e/o parziale), ed il costo di costruzione, che, invece, essendo una percentuale (dal 5 al 20%) rapportata non ad opere da fare per la collettività, ma ai costi di costruzione per tipologia edilizia, adeguati annualmente, non sono suscettibile di entrare in quel meccanismo dello scomputo, ma non per questo, afferma il TAR, è possibile ricavare la regola fiscale di un pagamento pecuniario. Quel che va verificato, una volta che il Comune ha richiesto lavori aggiuntivi alle stesse opere di urbanizzazione, è la loro adeguatezza ai costi di costruzione dovuti; la indisponibilità, infatti, è nel senso che essi sono previsti e quantificati per legge, ma la forma del pagamento, con compensazione o meno, è rimessa all’accordo delle parti. L’art. 16 del TUE non costituisce, quindi, un impedimento ad un eventuale accordo sostitutivo anche per il costo di costruzione, né esso si pone come norma imperativa in senso negativo, solo perché lo scomputo è oggettivamente possibile unicamente per gli oneri urbanistici; ciò spiega il perché la norma si è limitata ad indicare i soli oneri urbanistici come scomputabili, ma non è affatto possibile affermare che sussiste un divieto tassativo per forme alternative di pagamento e/o compensazione con opere urbanistiche anche per i costi di costruzione. A supporto di tale conclusione, il TAR afferma che, ad esempio, nei casi di edilizia abitativa convenzionata (art. 17 DPR. 380/2001), invero, il costo di costruzione è già oggi barattabile (e quindi escluso dal meccanismo “obbligatorio” del pagamento diretto) con i prezzi di vendita e i canoni di locazione (indicizzati), mediante accordo tra Comune e costruttore. Vi è pertanto l’assenza, sia a livello di norma statale, sia a livello di norma regionale (L.R. n. 15/2013) di ogni norma imperativa circa la forma dell’incasso della quota afferente il costo di costruzione, mentre è essenziale che l’entrata finanziaria vi sia, ancorché destinata, in contestuale, ad altre opere pubbliche. La natura paratributaria della quota relativa al costo di costruzione, se, da un lato, esclude ogni disponibilità del quantum dovuto, che ha criteri prefissati, dall’altro non impedisce affatto al Comune di negoziare tale importo per altri precisi adempimenti urbanistici, quali infrastrutture ed opere sociali e civiche. Nella fattispecie il Comune ha espressamente compensato tali costi con la richiesta di ulteriori lavori ed adempimenti operativi, tanto è vero che si è premurato di stabilire il tetto complessivo delle somme in compensazione, che, se sforate in plus, restano a carico della sola società, senza alcuno esborso da parte dell’ente. Conclude il TAR che non è pertanto rilevabile alcuna nullità assoluta per la clausola compensativa della quota parte del contributo di costruzione afferente il costo di costruzione, posta in convenzione, né è possibile alcuna sostituzione automatica della stessa con la regola del versamento pecuniario; la forma solutoria dei costi di costruzione, fermo il quantum e la doverosità, non ha alcuna tipizzazione monetaria inderogabile. Sostanzialmente quindi il TAR, pur affermando e confermando la natura paratributaria della parte di contributo di costruzione afferente al costo di costruzione, stabilisce che il “pagamento” di tale quota non deve necessariamente ed obbligatoriamente avvenire monetariamente, ma anche attraverso la compensazione, e quindi il suo scomputo, mediante la realizzazione di opere infrastrutturali e di urbanizzazione, analogamente quindi a quanto avviene normalmente per la quota parte afferente agli oneri di urbanizzazione. Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l’Edilizia Pagina 2 di 11 Nel Testo Unico in materia di edilizia il legislatore ha previsto espressamente la possibilità di scomputare la quota del contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, nel caso in cui il titolare del permesso di costruire o l’attuatore del piano si obblighi a realizzarle direttamente (senza peraltro, altrettanto espressamente, vietare che lo stesso possa farsi con la quota relativa al costo di costruzione). In tale caso, tra l’operatore privato e l’amministrazione viene stipulata una convenzione che accede al permesso di costruire nella quale vengono regolate le opere da realizzare, i tempi, le modalità della loro esecuzione, la loro valutazione economica e le garanzie dell’adempimento, imprimendo così una connotazione negoziale al rapporto tra la pubblica amministrazione e il privato. Alla luce del pronunciamento giurisprudenziale in commento, la stessa cosa è possibile fare con il contributo afferente il costo di costruzione. Fino ad oggi invece nella giurisprudenza prevaleva la tesi secondo la quale la quota corrispondente al costo di costruzione sembrerebbe assumere una più marcata natura tributaria, in quanto correlata alla sola capacità contributiva desumibile dalla portata dell’intervento edilizio. Essa è imposta dalla legge senza alcuna controprestazione da parte dell’ente pubblico territoriale che la riscuote e senza alcun vantaggio diretto e immediato per il soggetto tenuto a pagarla, benché destinata anch’essa, in definitiva, al finanziamento di attività di interesse pubblico. Castel San Giovanni, mercoledì 2 settembre 2015 2 2 Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato .p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l’archivio informatico del Settore IV – Sviluppo Urbano – Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di Castel San Giovanni. Ogni duplicazione del documento originale, anch’essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. SI ATTESTA che, ai sensi dell’art. 23 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 235/2010), la presente copia su supporto analogico dell’originale in formato elettronico, ha la stessa efficacia probatoria dell’originale in tutte le sue componenti. 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