Contratto: METALMECCANICA - Aziende a partecipazione statale
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Contratto: METALMECCANICA - Aziende a partecipazione statale
Contratto: METALMECCANICA - Aziende a partecipazione statale CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale 14 DICEMBRE 1990 (Decorrenza: 1° gennaio 1991 - Scadenza: 30 giugno 1994) rinnovato 9 LUGLIO 1994 (Decorrenza: 1° luglio 1994 - Scadenza: 31 dicembre 1998) La parte economica scadrà il 30 giugno 1996 rinnovato per la parte economica 4 FEBBRAIO 1997 (Decorrenza: 1° luglio 1996 - Scadenza: 31 dicembre 1998) integrato per la disciplina dell'apprendistato 10 MARZO 1997 Parti stipulanti Associazione sindacale Intersind e Federazione italiana metalmeccanici (FIM-CISL) Federazione impiegati operai metallurgici (FIOM-CGIL) Unione italiana lavoratori metalmeccanici (UILM-UIL) ---------N.B.: Con l'accordo 7 luglio 1999, il c.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale è confluito nel settore dell'industria metalmeccanica. Il testo di tale accordo, che prevede un trattamento di miglior favore per il personale cui precedentemente si applicava il c.c.n.l. in questione, è riportato in calce. Per il complessivo trattamento economico-normativo in vigore dal 1° luglio 1999 si vedano il contratto e la sintesi Metalmeccanica - Industria. (I testi degli accordi sono riportati in calce al testo del c.c.n.l.) Testo del c.c.n.l. Premessa Le parti si danno atto che, in particolare nell'attuale situazione che vede le aziende metalmeccaniche impegnate in rilevanti e significativi processi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione e sviluppo, è indispensabile realizzare un sistema contrattuale che consenta di corrispondere alle esigenze fondamentali di entrambe le parti e di operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per il conseguimento degli obiettivi comunemente individuati e delle seguenti finalità: - rispondere adeguatamente alle sfide del mercato mediante miglioramenti di efficienza gestionale, di qualità dei prodotti e incrementi di produttività e di redditività e assicurando lo sviluppo della capacità competitiva delle imprese che costituisce condizione essenziale, anche in considerazione della progressiva globalizzazione dei mercati e del processo di integrazione europea, per confrontarsi validamente con la concorrenza interna ed internazionale; - salvaguardare il normale svolgimento dell'attività produttiva e assicurare maggiore certezza alla programmazione dei costi aziendali, assecondando la positiva evoluzione e attuazione, nelle diverse realtà settoriale e aziendali, dei richiamati processi di ristrutturazione, di innovazione e di sviluppo, in un quadro volto a perseguire l'ottimizzazione delle risorse ed a favorire un coerente andamento dell'occupazione; - valorizzare, in questo quadro, il ruolo del lavoro industriale, anche attraverso l'affermazione dei diritti individuali e sindacali, un'appropriata considerazione delle capacità delle professionalità dei lavoratori, uomini e donne, e una costante attenzione alle problematiche dell'ambiente di lavoro; - consolidare e sviluppare le positive esperienze già maturate nella direzione di relazioni industriali orientate ad un maggior grado di consenso e di partecipazione dei lavoratori agli obiettivi sopra indicati. Sulla base di quanto precede e in coerenza con gli indirizzi stabiliti nell'accordo interconfederale 21 febbraio 1990 tra Intersind, Asap e Cgil-Cisl-Uil, le parti hanno concordato di operare un riordino del sistema contrattuale di categoria attraverso: - una nuova e più appropriata articolazione della contrattazione collettiva, definendo competenze e contenuti propri del contratto nazionale e della sede aziendale, secondo criteri atti ad evitare la riproposizione delle stesse materie ai diversi livelli, nonchè individuando i soggetti abilitati in rapporto alle singole fattispecie disciplinate dal presente contratto; - un più organico e funzionale assetto delle cadenze negoziali finalizzato a conferire certezza e programmabilità ai reciproci rapporti, determinando in via strutturale i relativi ambiti temporali attraverso una effettiva vigenza quadriennale del contratto nazionale, anche allo scopo di individuare un momento intermedio di contrattazione integrativa aziendale; - idonee procedure di regolazione delle relazioni sindacali volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente contratto, anche allo scopo di prevenire fasi di conflittualità e di contenzioso. In relazione a ciò è comune impegno delle parti operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire una puntuale attuazione della normativa contrattuale e delle procedure di conciliazione delle controversie individuali e collettive. A tal fine le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere, e ad intervenire perchè siano evitate, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli. Nel quadro di quanto sopra convenuto, le parti hanno stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le società rappresentate dall'Associazione sindacale Intersind e dall'Associazione sindacale per le aziende petrol-chimiche e collegate a Partecipazione statale che svolgono attività metalmeccaniche, come appresso indicate, e per i lavoratori, da esse dipendenti, addetti a tali attività. Le parti si danno atto che la nuova articolazione del sistema contrattuale, come definita con il presente contratto, sostituisce il protocollo 5 luglio 1962 sul "Sistema contrattuale dell'industria metalmeccanica". Campo di applicazione del contratto (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1) Il presente contratto si applica: a) alle aziende appartenenti tradizionalmente alla categoria metalmeccanica destinate alla produzione e lavorazione dei metalli, alle costruzioni nelle quali il metallo ha la prevalenza ed alla fabbricazione dei manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggior quantità di lavoro; b) alle aziende tradizionalmente considerate affini alle metalmeccaniche. 2) Per ciascuno dei settori appresso indicati e per le materie esplicitamente previste nel presente contratto sono stabiliti contestualmente e per la medesima durata regolamentazioni di settore che costituiscono parte integrante, a tutti gli effetti, del contratto stesso. Ai fini di cui sopra i settori ed il relativo campo di applicazione, che nel loro complesso coprono interamente l'area della categoria, sono i seguenti: A) Settore siderurgico Appartengono a tale settore le attività dirette alla produzione di: a) ghisa di prima fusione; b) acciaio anche se colato in getti; c) ferroleghe; d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati); e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo; f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo; g) latta. La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni. La produzione di laminati, trafilati e tubi è considerata siderurgica quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione di continuità. Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f), g), si intendono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokeria, agglomerazione, trattamento termico. B) Settore navalmeccanico Appartengono a tale settore le attività dirette alla: - costruzione nel suo totale complesso, allestimento, armamento, manutenzione e riparazione di navi di qualunque tipo, di galleggianti compresi bacini, pontoni e chiatte; - costruzione di imbarcazioni in plastica; - alaggio, allestimento, recupero, riparazione e demolizione di navi e loro parti; - esercizio di bacini di carenaggio. C) Settore elettromeccanico ed elettronico Appartengono a tale settore le attività dirette alla fabbricazione e al montaggio di: - macchine ed apparecchi per la generazione, distribuzione, trasformazione, misura ed utilizzazione dell'energia elettrica comunque prodotta; - apparecchi e complessi per telegrafia, telefonia, elettroacustica, telecomunicazioni, radiotelefonia, radiotelegrafia, filodiffusione, registrazione ed amplificazione sonora e televisione; - equipaggiamenti elettrici per materiale mobile e fisso di ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie; - apparecchi per l'utilizzazione dell'energia elettrica per uso industriale, domestico e medicale; - apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica; - impianti ed apparecchiature elettroniche. D) Settore auto-aviomotoristico Appartengono a tale settore le attività dirette alla costruzione in serie, nel loro totale complesso, di: - autovetture; - autocarri; - aeromobili; - carrozzerie per autovetture, autocarri, autobus e filobus; - motori per la propulsione di autovetture, autocarri, autobus, filobus e aeromobili. E) Settore meccanica varia A titolo esemplificativo appartengono a tale settore le attività dirette alla: - forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio; - laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio; - costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di: materiale mobile fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie e autobus; motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini; carpenteria, caldareria, condotte forzate, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici; motrici idrauliche, a vapore ed a combustione interna, loro parti staccate ed accessori caratteristici; organi di trasmissione e cuscinetti a sfere; impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto; apparecchi per la generazione ed utilizzazione dell'energia termica per uso industriale, domestico e medicale; apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia di natura diversa dall'elettrica; apparecchi utensili e strumenti per medicina, chirurgia, ortopedia e odontoiatria; macchine ed apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di terreni, rocce ecc.; per il trattamento meccanico di minerali e pietre; per la lavorazione di marmi e pietre e per la fabbricazione di laterizi, conglomerati, ceramiche, gres ed affini; macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali; macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del sughero e di materie sintetiche (resine); macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare carta, cartoni per cartotecnica, legatoria, stampa; macchine, apparecchi ed accessori per l'industria tessile e dell'abbigliamento; macchine ed apparecchi per l'agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo; macchine ed apparecchi per le industrie chimiche e della gomma; utensili per macchine operatrici; strumenti d'officina; utensili ed attrezzi per arti e mestieri; ferri da taglio ed armi bianche; pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in genere; apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento; macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento di aria, lavanderia e stireria; macchine ed impianti per posta pneumatica, distributori di carburante e distributori automatici; armi e materiale metallico per uso bellico e da caccia; macchine ed apparecchi per lavorazioni e produzioni di meccanica varia e meccanica fine, come: macchine e apparecchi per la prova, misura e controllo; apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione, macchine da scrivere, calcolatrici (non calcolatori elettronici), contabili, affrancatrici e simili; lavorazioni ottiche in genere; occhialeria; orologi in genere; modelli meccanici per fonderia; - costruzione di: vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili ed apparecchi da cucina; articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche; bulloneria, viterie, chiodi, broccame, molle; reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene; strumenti musicali metallici; oggetti in ferro battuto; scatolame ed imballaggi metallici; - fabbricazione di tubi a freddo con processo iniziale non a caldo; - lavorazione tubi; - installazione di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici e comunque di materiale metallico. F) Settore fonderie di seconda fusione e metallurgia non ferrosa Appartengono a tale settore le attività dirette alla: - produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento ed altri); - trasformazione plastica dell'alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento e loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati; - fusione di rame, alluminio, magnesio, nichel, piombo, zinco ed altri metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.); - fusione di ghisa in getti; - fabbricazione di getti in acciaio. 3) L'appartenenza dell'azienda al settore è determinata, quando l'attività è unica, da quella effettivamente esplicata secondo le descrizioni enunciate. Se sono esercitate diverse attività con carattere autonomo si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le speciali norme corrispondenti a ciascuna attività. Quando distinte attività non sono autonome, la loro appartenenza al settore è determinata dal criterio della prevalenza. Per l'attuazione dei criteri di cui sopra, nell'ambito di applicazione del presente contratto, resta inteso che: 1) si intende per attività quella svolta da un'unità produttiva, normalmente coincidente con lo stabilimento e indipendentemente dal perimetro di esso; 2) nell'ambito aziendale si considera autonoma l'attività accessoria la cui produzione non è destinata a concorrere al ciclo produttivo di altra attività dell'azienda o vi concorre in modo trascurabile; 3) si considera prevalente, rispetto a ciascuna attività non autonoma, quella alla quale è addetto il maggiore numero di lavoratori; nel caso di più di due attività la prevalenza è determinata dalla maggioranza relativa dei lavoratori addetti; 4) nell'ambito dell'unità produttiva saranno applicate le norme di un solo settore di base al criterio della prevalenza; 5) qualora nell'ambito di un'unità produttiva, per innovazioni di carattere tecnologico o per modifica di programmi produttivi, dovesse modificarsi il numero dei lavoratori che ha determinato la prevalenza ai fini dell'inquadramento dell'attività in un determinato settore contrattuale, le parti stipulanti si incontreranno per esaminare la situazione. ---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue: Campo di applicazione del contratto Chiarimento a verbale Le parti confermano che le aziende che svolgono attività di costruzione, ampliamento ed estensione di linee telefoniche ed elettriche, secondo i principi generali e la comune esperienza, svolgono un'attività che appartiene tradizionalmente al settore meccanico come definito nel campo di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro. Pertanto, le aziende che svolgono installazione "di reti telefoniche ed elettriche" sono tenute all'applicazione della regolamentazione per l'industria metalmeccanica e, quindi, lo svolgimento di appalti comportanti esecuzione di opere come sopra definite rientra nel caso descritto dalla lettera b), art. 5, legge 23 ottobre 1960, n. 1369. Articolazione della contrattazione collettiva (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1) Nell'ambito di un riordino delle relazioni sindacali rispondente agli obiettivi indicati nella Premessa, il sistema contrattuale si articola sul livello nazionale e, con diverse e prefissate discipline, sul livello aziendale. Fatte salve le diverse, corrispondenti scadenze temporali stabilite con riguardo al presente rinnovo contrattuale, l'assetto strutturale del sistema di contrattazione si intende definito - a partire dal prossimo rinnovo contrattuale - in una durata del contratto nazionale di quattro anni di effettiva vigenza dalla stipulazione dello stesso, anche allo scopo di individuare un momento intermedio di contrattazione integrativa aziendale che sarà collocata in data non anteriore a 24 mesi dalla stipulazione del contratto nazionale. 2) Competenze del livello nazionale Il contratto nazionale disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di regolamentazione degli aspetti normativi. Esso definisce, altresì, il trattamento retributivo base con una specifica funzione di garanzia nella direzione della salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni contrattuali. Il contratto nazionale individua, per il livello aziendale, le materie ed i soggetti abilitati, prevedendo opportune garanzie procedurali per il rispetto di quanto stabilito. Nell'ambito delle competenze fondamentali assegnate al contratto nazionale rientrano, in particolare, quelle relative alla regolamentazione: a) del sistema di informazione; b) dei diritti sindacali; c) del sistema di inquadramento dei lavoratori; d) dell'orario di lavoro. 3) Competenze del livello aziendale A) Nell'ambito di discipline quadro prestabilite dal contratto nazionale ed in conformità ai contenuti, ai criteri ed alle modalità ivi stabiliti, è previsto un rinvio a livello aziendale per le seguenti materie: - innovazioni tecnologiche ed organizzative e decentramento; - modalità di fruizione delle riduzioni di orario, turni di lavoro, calendari lavorativi, flessibilità della prestazione, verifiche attuative; - orario flessibile; - applicazione del lavoro a tempo parziale; - aspetti applicativi dell'inquadramento; - ambiente di lavoro; - pari opportunità. B) Restano ferme le altre disposizioni contrattuali che, con riferimento a specifiche materie, rinviano alla competenza del livello aziendale. C) Per quanto concerne gli aspetti retributivi propri della contrattazione integrativa aziendale, a questa viene attribuita la funzione di negoziare incrementi retributivi esclusivamente commisurati e correlati a parametri di produttività e/o redditività secondo formule da individuare di comune accordo. Nell'arco di vigenza del presente contratto detta contrattazione, per i relativi effetti, sarà collocata, sussistendone i relativi presupposti, in un periodo non anteriore al 1° maggio 1992. La titolarità della contrattazione integrativa fa capo, in rapporto alle diverse configurazioni aziendali, alle strutture territoriali e/o nazionali, congiuntamente alle Rappresentanze sindacali aziendali. Le richieste dovranno essere inviate all'azienda dalle Organizzazioni sindacali competenti, per il tramite del corrispondente livello dell'Associazione datoriale. Le aziende per le quali non sussistano i presupposti per dar corso alla contrattazione integrativa aziendale, in relazione alla particolarità della situazione economico-produttiva, ne daranno comunicazione alle Organizzazioni sindacali territoriali e/o nazionali interessate, cui farà seguito, a richiesta, un incontro per un esame della situazione. Norma transitoria Gli accordi aziendali in vigore si intendono prorogati fino alla data prevista per la fase di contrattazione integrativa aziendale. 4) Le parti si impegnano a rispettare le clausole della presente articolazione contrattuale ed i relativi contenuti nonchè a garantire comportamenti ad essi conformi. In relazione a quanto sopra, eventuali situazioni di difformità saranno ricondotte, ai fini di un loro superamento nel rispetto di quanto stabilito dalle norme stesse, nell'ambito delle procedure previste dall'art. 29 Parte Generale - Sez. 3 - del c.c.n.l., fermo restando che fino al completamento delle stesse non si farà ricorso ad azioni dirette. ---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue: Articolazione della contrattazione collettiva 1) Nell'ambito dell'assetto delle relazioni sindacali rispondente agli obiettivi indicati nella Premessa ed in conformità a quanto già previsto dal c.c.n.l. 14 dicembre 1990 ed a quanto definito dal Protocollo 23 luglio 1993, il sistema contrattuale si articola sul livello nazionale e con diverse e prefissate discipline, sul livello aziendale. Il contratto collettivo nazionale ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva. 2) Competenze del livello nazionale Il contratto nazionale disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di regolamentazione degli aspetti normativi. Esso definisce, altresì, il trattamento retributivo base con una specifica funzione di garanzia nella direzione della salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni contrattuali. Il contratto nazionale individua, per livello aziendale, le materie ed i soggetti abilitati, prevedendo opportune garanzie procedurali per il rispetto di quanto stabilito. Nell'ambito delle competenze fondamentali assegnate al contratto nazionale rientrano, in particolare, quelle relative alla regolamentazione: a) del sistema di informazione; b) dei diritti sindacali; c) del sistema di inquadramento dei lavoratori; d) dell'orario di lavoro. 3) Competenze del livello aziendale A) Nell'ambito di discipline quadro prestabilite dal contratto nazionale ed in conformità ai contenuti, ai criteri ed alle modalità ivi stabiliti, è previsto un rinvio a livello aziendale per le seguenti materie: - innovazioni tecnologiche ed organizzative e decentramento; - modalità di fruizione delle riduzioni di orario, turni di lavoro, calendari lavorativi, flessibilità della prestazione, verifiche attuative; - orario flessibile; - applicazione del lavoro a tempo parziale; - aspetti applicativi dell'inquadramento; - ambiente di lavoro; - pari opportunità. B) Restano ferme le altre disposizioni contrattuali che, con riferimento a specifiche materie, rinviano alla competenza del livello aziendale. C) Per quanto concerne la contrattazione aziendale, a questa viene attribuita la funzione di negoziare contenuti economici variabili esclusivamente commisurati e correlati a parametri di produttività e/o redditività, secondo formule da individuare di comune accordo, ed ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività e di qualità e altri elementi di competitività nonchè ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. L'accordo raggiunto ha durata quadriennale. Gli importi erogabili, di norma a cadenza annuale salve diverse modalità concordate in relazione alla tipologia dei parametri utilizati, tra quelli individuati al precedente 1° comma, saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alle O.S.L. e alle R.S.U. entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati. Nella medesima occasione la Direzione aziendale fornirà informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per la determinazione delle erogazioni in questione. Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali non potranno essere presentate prima del 1° gennaio 1995 sulla base di quanto previsto nella presente lettera C), mentre i conseguenti effetti economici avranno decorrenza non anteriore al 1996. Allo scopo di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti esamineranno preventivamente, nel corso di un apposito incontro in sede sindacale, promosso ad iniziativa di una delle parti e con la partecipazione dei titolari della contrattazione aziendale, le condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività, avuto anche riguardo ai rapporti elaborati dall'Osservatorio di cui all'art. 2, Parte generale - Sez. I. Le aziende in particolare situazione di criticità economica che ritengono non sussitere i presupposti per dar corso alla contrattazione aziendale di cui alla presente lett. C) ne daranno comunicazione alle Organizzazioni sindacali nazionali e/o territoriali interessate cui dovrà far seguito un esame congiunto, nel corso del quale si procederà ad illustrare e valutare l'andamento produttivo, le prospettive di competitività e le condizioni di redditività dell'azienda tenendo anche conto dei dati del bilancio dell'esercizio precedente l'anno in corso e degli ulteriori aggiornamenti disponibili. La titolarità della contrattazione a livello di azienda viene esercitata, in rapporto alle diverse configurazioni aziendali, dalle strutture territoriali e/o nazionali, congiuntamente alle Rappresentanze sindacali unitarie. Le richieste dovranno essere inviate all'azienda dalle Organizzazioni sindacali competenti, per il tramite del corrispondente livello dell'Intersind. Norma transitoria Gli accordi aziendali in vigore si intendono prorogati fino alla data prevista per la fase di contrattazione aziendale. Note a verbale 1) Le parti prendono atto che, in ragione della funzione specifica ed innovativa degli istitui della contrattazione aziendale e dei vantaggi che da essi possono derivare all'intero sistema produttivo attraverso il miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione, ne saranno definite le caratteristiche ed il regime contributivoprevidenziale mediante un apposito provvedimento legislativo promosso dal Governo, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica e della salvaguardia della prestazione previdenziale dei lavoratori. Le parti auspicano una rapida emanazione di tale provvedimento e si impegnano ad agire affinchè le rispettive Confederazioni intervengano in tal senso nei confronti del Governo e degli Organi istituzionali. Le parti altresì convengono che, qualora detta normativa dovesse essere emanata successivamente alla stipulazione dell'accordo aziendale di cui al presente punto C), le parti contraenti si incontreranno per adattare l'accordo al modificato contesto normativo, garantendo l'invarianza dell'importo lordo spettante al lavoratore nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa. 2) Il presente contratto definisce le procedure della contrattazione con caratteristiche innovative rispondenti allo spirito del Protocollo del 23 luglio 1993. In questo quadro, qualora si verifichino contenziosi sulla applicazione della procedura definita, le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti, le R.S.U. e le imprese, anche disgiuntamente, potranno chiedere l'intervento delle parti stipulanti il presente c.c.n.l., che terranno un apposito incontro nel quale formuleranno le loro valutazioni in oggetto. 4) Le parti si impegnano a rispettare le clausole della presente articolazione contrattuale ed i relativi contenuti nonchè a garantire comportamenti ad essi conformi. In relazione a quanto sopra, eventuali situazioni di difformità saranno ricondotte, ai fini di un loro superamento nel rispetto di quanto stabilito dalle norme stesse, nell'ambito delle procedure previste dall'art.29, Parte generale, Sez.III del c.c.n.l., fermo restando che fino al completamento delle stesse non si farà ricorso ad azioni dirette. Procedure di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro La parte che ha dato disdetta del contratto presenterà le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette. Le parti si danno atto che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale" secondo le modalità e i criteri specificatamente previsti nel Protocollo del 23 luglio 1993. La violazione del periodo di raffreddamento come definito al secondo comma del presente punto comporta come conseguenza a carico della parte che via ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993. Procedura di rinnovo degli accordi aziendali Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione. Gli accordi aziendali, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale. Le richieste di rinnovo dell'accordo aziendale dovranno essere presetnate in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell'accordo. La parte che ha ricevuto le prposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa. Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette. Struttura del contratto Il presente contratto si applica a tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende inquadrate nei settori specificati alle lett. A) - F), sotto il titolo "Campo di applicazione del contratto", e si articola come segue: Parte generale - Sez. 1) - Sez. 2) (Rapporti sindacali) - Sez. 3) (Disciplina del rapporto individuale di lavoro) Parte speciale - Sez. A) (Riguarda i lavoratori in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, sull'impiego privato) - Sez. quadri (Riguarda, in attuazione della legge 13 maggio 1985, n. 190, i lavoratori in possesso dei requisiti di cui alla declaratoria specificatamente definita) - Sez. B) (Riguarda i lavoratori di cui all'accordo 23 ottobre 1973) - Sez. C) (Riguarda i lavoratori che non hanno nè i requisiti di cui alla Sez. A) nè le caratteristiche previste dall'accordo di cui è menzione alla sezione B). Terminologia retributiva - Nota applicativa Fermo quanto specificamente previsto dalle vigenti disposizioni di legge o di contratto, laddove si sono usate, nel presente contratto, le seguenti espressioni: "minimo tabellare", "minimo contrattuale", "minimo contrattuale di paga", "minimo di paga base", "minimo di stipendio", "minimo contrattuale di stipendio", "minimo contrattuale di categoria", si è inteso far riferimento alla "retribuzione contrattuale base" di cui alla tabella posta in calce al presente contratto. PARTE GENERALE Sezione 1 Art. 1 (Sistema di informazione) (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1) Le aziende esporranno, di norma annualmente, nel primo quadrimestre, alle Organizzazioni sindacali territoriali o regionali di categoria dei lavoratori ed alle Rappresentanze sindacali aziendali, nel corso di un apposito incontro: a) le scelte e le prospettive produttive anche con riferimento ai processi di diversificazione e di innovazione della produzione; b) le linee generali della politica di ricerca e sviluppo; c) i programmi di investimento che comportino nuovi insediamenti industriali - e i relativi criteri di localizzazione - o l'ampliamento o consistenti modifiche di quelli esistenti; d) le linee generali di progetti particolarmente significativi di ristrutturazione, ricerca, innovazione tecnologica. Nel corso di tale incontro verranno esaminate tra le parti, in particolare, le prevedibili implicazioni delle scelte, delle prospettive produttive e degli investimenti suddetti su: - l'occupazione; - le condizioni di lavoro; - le condizioni ambientali ed ecologiche. Nell'ambito di tale informativa ed in relazione alle prospettive produttive saranno inoltre fornite notizie: e) sui dati consuntivi sia qualitativi che quantitativi dell'occupazione, disaggregati per sesso, e su quelli relativi al prevedibile andamento occupazionale, anche in rapporto ai processi di ristrutturazione e riconversione aziendali, nonchè all'applicazione delle normative in materia di occupazione femminile e giovanile; f) sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnicoprofessionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in azienda o in centri di formazione esterni, nonchè all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all'azienda; g) sulle condizioni di impiego degli invalidi e degli handicappati alla luce dell'art. 2 della Parte generale, Sez. 3; h) sulle linee generali e sulle dimensioni complessive concernenti la politica del decentramento e dell'indotto, le aree di localizzazione, l'articolazione per tipologie, nonchè i prevedibili riflessi sull'occupazione complessiva; i) sull'attività sviluppata in ambito internazionale in termini di acquisizione e/o accordi industriali con imprese straniere; l) sull'attività delle unità produttive dislocate all'estero; m) sugli accordi con altre imprese - di carattere produttivo, tecnologico o di ricerca - per i contenuti comportanti rilevanti modificazioni sull'occupazione; n) sugli interventi in materia di ambiente e sicurezza di lavoro e di risparmio energetico. Restano salve le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale e, per quel che concerne in particolare le lettere d), i), ed m), dalla riservatezza necessaria per non pregiudicare la realizzazione delle iniziative aziendali. 2) Nel corso del secondo semestre dell'anno, verranno illustrati dall'azienda, in apposita riunione, i risultati di bilancio e gli eventuali aggiornamenti delle informazioni fornite ai sensi del precedente punto 1). In tale occasione, con riferimento agli investimenti complessivi, saranno fornite anche informazioni relative alla entità globale dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle regioni nel quadro di apposite leggi. 3) A richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria dei lavoratori, le informazioni di cui al precedente punto 1) che hanno riferimento all'ambito territoriale o regionale, saranno rese dalle aziende, eventualmente per il tramite dell'Associazione imprenditoriale territorialmente competente, in base a criteri generali definiti a livello regionale. 4) Le informazioni di cui al precedente punto 1) potranno essere fornite globalmente per ciascun settore - e, in tale ambito, separatamente per le aziende inquadrate in diverse Società finanziarie - a richiesta delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, in un apposito incontro che si svolgerà con le aziende che operano nei settori sottoelencati, assistite dalle loro Società finanziarie: - Siderurgia - Fonderie di seconda fusione - Metallurgia non ferrosa - Trasporto pubblico su gomma - Materiale rotabile ferroviario - Aeronautica - Auto - Navalmeccanica - Meccanica strumentale - Impianti industriali, montaggi e carpenteria - Elettromeccanica - Elettronica - Meccanica varia 5) Per i settori di cui al punto 4), nei casi di rilevanti ristrutturazioni che implichino scelte ed interventi coinvolgenti l'intero settore, le relative informazioni potranno essere fornite, in un apposito incontro a richiesta delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, dalle aziende interessate, assistite se del caso dalle rispettive società finanziarie, nell'ambito dello stesso Ente di gestione. ---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue: (Sistema di informazione) 1) Le aziende esporranno, di norma annualmente, nel primo quadrimestre, alle Organizzazioni sindacali nazionali nel caso di complessi industriali di particolare importanza e/o articolati in più unità produttive dislocate nel territorio nazionale - alle Organizzazioni sindacali territoriali o regionali di categoria dei lavoratori ed alle Rappresentanze sindacali unitarie, nel corso di un apposito incontro: a) le scelte e le prospettive produttive anche con riferimento ai processi di diversificazione e di innovazione della produzione; b) le linee generali della politica di ricerca e sviluppo; c) i programmi di investimento che comportino nuovi insediamenti industriali - e i relativi criteri di localizzazione - o l'ampliamento o consistenti modifiche di quelli esistenti; d) le linee generali di progetti particolarmente significativi di ristrutturazione, ricerca, innovazione tecnologica. Nel corso di tale incontro verranno esaminate tra le parti, in particolare, le prevedibili implicazioni delle scelte, delle prospettive produttive e degli investimenti suddetti su: - l'occupazione; - le condizioni di lavoro; - le condizioni ambientali ed ecologiche. Nell'ambito di tale informativa ed in relazione alle prospettive produttive saranno inoltre fornite notizie: e) sui dati consuntivi sia qualitativi che quantitativi dell'occupazione, disaggregati per sesso, e su quelli relativi al prevedibile andamento occupazionale, anche in rapporto ai processi di ristrutturazione e riconversione aziendali, nonchè all'applicazione delle normative in materia di occupazione femminile e giovanile; f) sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in azienda o in centri di formazione esterni, nonchè all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all'azienda; g) sulle condizioni di impiego degli invalidi e degli handicappati alla luce dell'art. 2 della Parte generale, Sez. III; h) sulle linee generali e sulle dimensioni complessive concernenti la politica del decentramento e dell'indotto, le aree di localizzazione, l'articolazione per tipologie, nonchè i prevedibili riflessi sull'occupazione complessiva; i) sull'attività sviluppata in ambito internazionale in termini di acquisizione e/o accordi industriali con imprese straniere; l) sull'attività delle unità produttive dislocate all'estero; m) sugli accordi con altre imprese - di carattere produttivo, tecnologico o di ricerca - per i contenuti comportanti rilevanti modificazioni sull'occupazione; n) sugli interventi in materia di ambiente e sicurezza di lavoro e di risparmio energetico. Restano salve le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale e, per quel che concerne in particolare le lettere d), i) ed m), dalla riservatezza necessaria per non pregiudicare la realizzazione delle iniziative aziendali. 2) Nel corso del secondo semestre dell'anno, verranno illustrati dall'azienda, in apposita riunione, i risultati di bilancio e gli eventuali aggiornamenti delle informazioni fornite ai sensi del presente punto 1). In tale occasione, con riferimento agli investimenti complessivi, saranno fornite anche informazioni relative alla entità globale dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi. 3) A richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria dei lavoratori, le informazioni di cui al precedente punto 1) che hanno riferimento all'ambito territoriale o regionale, saranno rese dalle aziende, eventualmente per il tramite della Associazione imprenditoriale territorialmente competente, in base a criteri generali definiti a livello regionale. 4) Le informazioni di cui al precedente punto 1) potranno essere fornite globalmente per ciascun settore - e, in tale ambito, separatamente per le aziende inquadrate in diverse società finanziarie - a richiesta delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, in un apposito incontro che si svolgerà con le aziende che operano nei settori sottoelencati, assistite dalle loro società finanziarie: - Siderurgia; - Fonderie di seconda fusione; - Metallurgia non ferrosa; - Trasporto pubblico su gomma; - Materiale rotabile ferroviario; - Aeronautica; - Auto; - Mavalmeccanica; - Meccanica strumentale; - Impianti industriali, montaggi e carpenteria; - Elettromeccanica; - Elettronica; - Meccanica varia. 5) Per i settori di cui al punto 4), nei casi di rilevanti ristrutturazioni che implichino scelte ed interventi coinvolgenti l'intero settore, le relative informazioni potranno essere fornite, in un apposito incontro a richiesta delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, dalle aziende interessate, assistite se del caso dalle rispettive società finanziarie, nell'ambito dello stesso Ente di gestione. 6) Fuori dalle previsioni di cui ai precedenti punti, nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione ovvero di crisi aziendale comportanti rilevanti riflessi sull'occupazione, le aziende esporranno alle Organizzazioni sindacali nazionali - per i complessi industriali di particolare importanza e/o articolati in più unità produttive dislocate nel territorio nazionale - alle Organizzazioni sindacali territoriali o regionali di categoria ed alle Rappresetanze sindacali unitarie lo scenario di riferimento, il programma degli interventi che si rendono necessari sotto l'aspetto produttivo ed organizzativo, i motivi che ne sono alla base ed il programma degli investimenti. Le aziende esporranno altresì gli strumenti previsti per fronteggiarne le conseguenze sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro. Il confronto si dovrà concludere entro dieci giorni, elevati a venti giorni nel caso di realtà particolarmente complesse per dimensione e articolazione al fine di valutare la possibilità di una intesa. Resta inteso che le procedure di legge avviate come mero adempimento formale, si considerano espletate anche nel caso in cui il raggiungimento dell'accordo sia intervenuto prima dei termini di scadenza delle stesse. Entrambi i termini potranno essere eccezionalmente prorogati di comune accordo tra le parti per un periodo di durata comunque non superiore alla metà del tempo previsto. Per l'intera durata del confronto, non si darà luogo da parte delle Organizzazioni sindacali e delle rispettive strutture territoriali e aziendali a manifestazioni di conflittualità. Analogamente le imprese si impegnano a non dare attuazione al programma di interventi esposti. Nei processi comportanti programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione che presentino caratteristiche di notevole complessità per ampiezza e per rilevanza di effetti sul personale e riguaranti realtà aziendali articolate in più unità produttive, le parti valuteranno l'opportunità di costituire una Commissione paritetica e non negoziale, costituita da rappresentanti della direzione aziendale e delle Organizzazioni sindacali nazionali. Tale organismo sarà finalizzato al monitoraggio dell'andamento dei processi previsti dal piano di ristrutturazione e riorganizzazione anche con riguardo alla posizione competitiva dell'azienda sul mercato. 7) In riferimento alla costituzione del Mercato Unico Europeo, le parti stipulanti ritengono di comune interesse valutare il quadro delle relazioni industriali e delle informazioni a livello comunitario. A tale fine le stesse convengono sull'opportunità di costituire un gruppo di lavoro che, succesivamente all'adozione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri Europeo della direttiva relativa alla informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese o gruppi di imprese di dimensione comunitaria, ne analizzi la disciplina allo scopo di fornire un valido contributo alle rispettive confederazioni durante la fase di recepimento nella legislazione italiana. Art. 2 (Osservatorio) (Vedi accordo di rinnovo in nota) Allo scopo di migliorare la conoscenza degli specifici assetti contrattuali in atto nei principali paesi industrializzati, anche in relazione alle problematiche connesse alla fase di realizzazione del mercato unico europeo, Intersind, Asap e Fim-Fiom-Uilm convengono sull'opportunità di costituire a livello nazionale un Osservatorio, cui viene affidato il compito di raccogliere e confrontare dati e informazioni come in seguito specificati, concernenti i settori produttivi nei quali operano le aziende metalmeccaniche a p.s., avuto riguardo alla loro tipologia e dimensione. L'Osservatorio rappresenta la sede per un esame comparato di dati complessivi relativi agli elementi di conoscenza considerati che costituiranno una comune base di riferimento per le valutazioni delle parti nell'elaborazione delle proprie linee di politica contrattuale. In relazione alle predette finalità, saranno raccolti ed aggregati, in maniera sistematica, dati significativi ed aggiornati sui seguenti argomenti: - innovazione tecnologica; - utilizzo degli impianti; - produttività del lavoro; - andamento dell'occupazione; - struttura e livello del costo del lavoro e delle retribuzioni di fatto; - sistemi di inquadramento; - durata della prestazione lavorativa e relativi regimi. Saranno oggetto di analisi e verifica anche le normative legali che disciplinano, nei diversi paesi, gli argomenti in questione. Per l'attivazione dell'Osservatorio, le parti designeranno, entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto, un Comitato paritetico costituito da 12 componenti, che provvederà a: - definire il campione da prendere in considerazione con riguardo ai paesi interessati, ai settori produttivi, alle tipologie ed alle dimensioni aziendali; - individuare un Istituto specializzato di ricerca cui affidare le rilevazioni e che potrà utilizzare anche gli elementi conoscitivi messi a disposizione da parte di ciascuna Organizzazione stipulante; - concordare con l'Istituto specificato il programma delle rilevazioni, il cui onere economico verrà suddiviso tra le parti stipulanti in ragione, rispettivamente di 2/3 a carico di Intersind e Asap e di 1/3 a carico di Fim-Fiom-Uilm. Il Comitato si riunirà semestralmente per una verifica sull'andamento dei lavori e per un esame degli eventuali problemi che dovessero sorgere nella fase esecutiva. L'Istituto incaricato dovrà fornire, a partire dal 1992, un rapporto tecnico-ricognitivo con decadenza biennale sull'andamento degli aspetti oggetto di rilevazioni. Il contenuto del rapporto verrà messo a disposizione di ciascuna delle parti, che potranno valutare congiuntamente l'attivazione di iniziative comuni per la presentazione dei risultati. ---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue: (Osservatorio) Allo scopo di migliorare la conoscenzaa del posizionamento competitivo delle aziende associate all'Intersind nonchè dell'andamento dei settori produttivi nei quali le stesse operano, anche con riferimento ai principali Paesi industriali e con particolare riguardo ai Paesi della Unione Europea, le parti convengono sull'opportunità di costituire a livello nazionale un Osservatorio con il compito di redigere due rapporti tecnico- ricognitivi, uno annuale e l'altro biennale. L'Osservatorio rappresenta la sede per un esame comparato di dati complessivi relativi agli elementi di conoscenza considerati che costituiranno anche una comune base di riferimento per le valutazioni delle parti nell'eleborazione delle proprie linee di politica sindacale e contrattuale. A tal fine si provvederà a: a) raccogliere, con cadenza annuale, dati e informazioni significativi, concernenti un campione di aziende appartenenti ai diversi settori produttivi nei quali operano le aziende aderenti all'Intersind, comparabili con quelli predisposti da fonti e istituti di ricerca economico-statistica identificati di comune accordo; b) effettuare, con cadenza biennale, un esame comparato tra gli indicatori riferiti ad un campione di settori produttividi cui al punto 4), art. 1, Parte generale - Sez. I e quelli di un campione di analoghe realtà di principali Paesi industriali. I predetti indicatori qualitativi e quantitativi, che dovranno essere comparabili con quelli elaborati da fonti e istituti di ricerca economico-statistica identificati di comune accordo, saranno individuati nell'ambito dei seguenti argomenti: - innovazione tecnologica; - utilizzo degli impianti; - investimenti in ricerca e sviluppo; - produttività e competitività; - andamento dell'occupazione; - struttura e livello del costo del lavoro e delle retribuzioni di fatto; - orari di fatto (durata della prestazione e relativi regimi); - sistemi di inquadramento. Per l'attivazione dell'Osservatorio le parti designeranno un Comitato paritetico, costituito complessivamente da 12 rappresentanti nominati da Intersind e da Fim-Fiom-Uilm che provvederà a: - predisporre, ai fini di quanto previsto dalla precedente lettera a), un modello di scheda di rilevazione di dati aziendali estrapolati da quelli contenuti nell'informativa di cui al punto 1) dell'art. 1, Parte generale - Sez. I; le citate schede dovranno essere inviate da parte delle aziende al Comitato, per il tramite delle delegazioni Intersind competenti per territorio, successivamente all'informativa di cui al citato art. 1; - individuare ai fini di quanto previsto dalla precedente lettera a), il campione di aziende, tra quelle più significative per dimensione, tipologia di prodotto, ecc. e, ai fini di quanto previsto dalla lettera b), il campione dei settori produttivi ivi indicati. Il Comitato si riunirà di norma trimestralmente. I contenuti dei rapporti elaborati dal Comitato verranno messi a disposizione di ciascuna della parti che potranno valutare congiuntamente l'attivazione di iniziative comuni per la presentazione dei risultati. Entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto, le parti definiranno, in apposito incontro le modalità costitutive ed operative per un corretto funzionamento dell'Osservatorio. Organismi congiunti territoriali sul mercato del lavoro Considerato il comune interesse per l'analisi e la valutazione delle dinamiche riguardanti il mercato del lavoro a livello territoriale, si conviene di individuare le modalità per un esame congiunto, sperimentalmente in alcune aree particolarmente critiche per queste problematiche. A tale scopo, si opererà nel quadro dei Protocolli di intesa stabiliti in Campania, Liguria, Lombardia, Puglia, Valle D'Aosta tra Intersind, CGIL-CISL-UIL e Agenzie per l'impiego in materia di mercato del lavoro, secondo le modalità operative dagli stessi previste ed in quelle altre regioni in cui verranno realizzate, durante la vigenza del presente contratto, analoghe intese. In funzione degli specifici argomenti trattati e dell'interesse per il settore metalmeccanico, previa verifica con i firmatari dei Protocolli, le parti si adopereranno per garantire la partecipazione delle O.S.L. territoriali di settore all'esame congiunto dei problemi in argomento. Ciò al fine di consentire un diretto coinvolgimento delle stesse sia nelle fasi di analisi dei problemi, che in quelle di individuazione di interventi volti a favorire l'occupazione, riguardanti, in particolare: la raccolta di elementi professionali utili relativi ai lavoratori posti fuori dal ciclo produttivo, in C.i.g.s., ai fini di una loro riallocazione in nuovi posti di lavoro o in lavori socialmente utili; la definizione di proposte per realizzare iniziative promozionali volte alla collocazione di lavoratori esuberanti con maggiori problemi di reinserimento lavorativo; l'individuazione di procedure efficienti per favorire l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro sul territorio, anche approfondendo la possibilità di utilizzo di appositi fondi comunitari e regionali. Art. 3 (Pari opportunità) Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. In relazione a ciò, per la vigenza del presente contratto nazionale di categoria, viene confermata la Commissione paritetica nazionale, costituita da 6 componenti, di cui 3 designati da Intersind e Asap e 3 designati dalle Segreterie nazionali di Fim-Fiom-Uilm, che potranno essere assistiti rispettivamente da un pari numero di rappresentanti delle realtà aziendali in cui la presenza femminile risulti particolarmente significativa, alla quale è affidato il compito di: a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nelle aziende metalmeccaniche sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle aziende nell'ambito del sistema informativo vigente (art. 1 punto e), Parte generale, Sez. 1); b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia e le iniziative in tema di azioni positive promosse in Italia e nei paesi della CEE in riferimento al Programma di azione 1991/1995 della Comunità europea ed al Programma di azione per l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali; c) valutare gli esiti delle eventuali indagini già realizzate per una approfondita conoscenza delle problematiche in materia, nonchè la possibilità di proporre, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, specifiche sperimentazioni di azioni positive; d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno. La Commissione, presieduta a turno da un componente di parte imprenditoriale e da un componente di parte sindacale, si riunirà di norma 2 volte l'anno e invierà annualmente alle parti stipulanti un rapporto sull'attività svolta. Sei mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione esaurirà il proprio compito presentando alle parti stipulanti un rapporto conclusivo completo del materiale raccolto, degli elaboratori e delle esperienze realizzate nell'arco di vigenza del contratto stesso, corredato di eventuali proposte che costituiranno oggetto di esame in occasione del prossimo rinnovo. Alla Commissione nazionale viene altresì affidato il compito di valutare la possibilità di promuovere in via sperimentale, a partire dal 1993, la costituzione di una Commissione paritetica per le pari opportunità, con riferimento a tre specifiche realtà aziendali, da individuare di comune accordo, nelle quali l'incidenza del personale femminile presenti connotazioni di particolare rilievo ed entità. La Commissione nazionale provvederà a definire i compiti da assegnare alle predette Commissioni aziendali ed avrà cura di seguirne l'attività per una opportuna verifica della stessa e per ogni intervento necessario a risolvere i problemi di ordine metodologico che dovessero eventualmente riscontrarsi. Le Commissioni paritetiche aziendali, che saranno composte di sei componenti di cui tre designati dalla direzione aziendale interessata e tre designati dai Sindacati di categoria FimFiom-Uilm, in ragione di uno per Sindacato, scelti tra i dipendenti dell'azienda stessa, si riuniranno di norma semestralmente. Trascorsi dodici mesi dalla costituzione, ciascuna Commissione aziendale redigerà una relazione sull'attività svolta, da inviare alla Commissione nazionale che, previa valutazione dell'andamento della sperimentazione effettuata, potrà decidere di prorogare per un ulteriore anno la sperimentazione stessa. Sempre nell'ottica di sviluppare l'approfondimento delle tematiche relative alle pari opportunità, in via sperimentale, verranno costituite Commissioni paritetiche in alcune regioni che la Commissione nazionale provvederà ad individuare in relazione alla concentrazione delle aziende metalmeccaniche associate e tenuto anche conto delle caratteristiche del mercato del lavoro. La costituzione delle predette Commissioni avverrà inizialmente in due regioni e verrà estesa, nel corso dell'anno successivo, ad altre due regioni, previa valutazione positiva dell'andamento della sperimentazione. Le Commissioni regionali saranno composte da 12 componenti, di cui 6 designati dall'Intersind e dall'Asap e 6 designati da Fim-Fiom-Uilm, e avranno sede presso le competenti Delegazioni Intersind. Alle Commissioni regionali, che opereranno in stretto raccordo con la Commissione paritetica nazionale che ne coordinerà l'attività, viene affidato il compito di: - seguire, allo scopo di favorire un comune apporto propositivo, l'evoluzione della legislazione regionale sulle pari opportunità e l'attività degli organismi operanti nel territorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia; - promuovere iniziative di approfondimento sulle tematiche della presenza femminile nel mercato del lavoro, avuto anche riguardo agli eventuali fattori che ostacolano nel territorio il raggiungimento di pari opportunità uomo-donna; - considerare l'opportunità di effettuare nell'ambito territoriale ricerche o indagini sulla diffusione e le caratteristiche delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro; - proporre alle Istituzioni ed Enti competenti, sulla base delle connotazioni e dei prevedibili sviluppi dell'economia locale, interventi in materia di orientamento scolastico e di formazione professionale, anche in relazione alle iniziative specificatamente previste dall'Accordo interconfederale 5 gennaio 1990 tra Intersind e Cgil-Cisl-Uil. Le Commissioni, presiedute a turno da una componente di parte imprenditoriale e da un componente di parte sindacale, si riuniranno di norma semestralmente e redigeranno, con periodicità biennale, una relazione, che invieranno alla Commissione nazionale, in ordine ai temi di cui sopra ed alle esperienze realizzate nel territorio sulle problematiche in materia. Le parti riaffermano la loro attenzione alle problematiche concernenti l'occupazione femminile e dichiarano la disponibilità ad un loro approfondimento. A tal fine le aziende forniranno annualmente informazioni relativamente all'occupazione femminile ed alle attività formative volte a perseguire l'obiettivo delle pari opportunità, anche allo scopo di individuare, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, azioni finalizzate al superamento di eventuali situazioni che ostino a condizioni di pari opportunità. Con tale intendimento sarà anche favorito l'inserimento di personale femminile in attività formative che ne consentano l'accesso a professionalità non tradizionali. Ciò anche al fine di agevolare la collocazione di detto personale su un più ampio ventaglio di posizioni di lavoro. Per le lavoratrici che riprendono l'attività dopo l'assenza per maternità, fatte salve le garanzie previste dalle vigenti norme, saranno individuate modalità di reinserimento atte a salvaguardare le professionalità acquisite. Art. 4 (Innovazioni di carattere tecnico-organizzativo e modifiche all'assetto produttivo - Decentramento) Fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 1, nel caso di: a) innovazioni di carattere tecnico-organizzativo; b) modifiche all'assetto produttivo degli stabilimenti, intendendosi in tali modifiche compreso anche l'eventuale scorporo di attività proprie del ciclo produttivo esistente; c) decentramento a terzi con carattere continuativo di attività produttive e tecnicoamministrative, aventi riflessi sia sull'occupazione che sulle condizioni di lavoro, ne sarà data dall'azienda comunicazione - successivamente alla fase di progettazione e preventivamente a quella operativa - per gli aspetti qualitativi e quantitativi, alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori ed alle Rappresentanze sindacali aziendali cui potrà fare seguito, a richiesta di una delle parti da avanzarsi entro cinque giorni, un incontro per un esame in ordine ai riflessi anzidetti. Tale esame - salvo diversi accordi che fossero direttamente raggiunti tra le parti dovrà essere condotto nei dieci giorni successivi alla richiesta stessa; l'azienda comunque non darà luogo all'attuazione delle modifiche suddette prima che sia trascorso il termine in parola. Nota a verbale agli artt. 1 e 4 L'Intersind e Fim-Fiom-Uilm, considerata l'opportunità di evitare qualunque sovrapposizione delle disposizioni del presente contratto con quelle del tutto autonome, contenute nei protocolli Iri 16 luglio 1986 ed Efim del 29 settembre 1986, e stante l'autonoma valenza di questi nel solo ambito delle relazioni industriali, si danno reciprocamente atto che le norme previste dagli artt. 1 e 4 del presente contratto potranno essere invocate ed applicate solo quando non siano operanti per le stesse materie e con gli stessi soggetti, i citati protocolli Iri-Efim e successive eventuali modifiche, fermo restando che, in caso di controversia, le procedure da applicare saranno individuate secondo le norme di garanzia contenute negli stessi protocolli. Art. 5 (Lavoro a domicilio - Contratti di appalto e di fornitura continuativa) Per quanto riguarda la tutela del lavoro a domicilio, fermo restando il disposto della legge 18 dicembre 1973, n. 877, le aziende daranno comunicazione alle Rappresentanze sindacali aziendali di eventuali casi di ricorso a tale particolare tipo di prestazione. Alla predetta comunicazione potrà seguire un esame tra le parti. Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto e in quelli di fornitura ad esecuzione continuativa che verranno stipulati con le imprese rientranti nell'ambito delle attività indotte e operanti nel territorio nazionale, una clausola che preveda l'osservanza, da parte di tali imprese, delle norme di legge (assicurative, previdenziali ed antinfortunistiche) e dei rispettivi contratti di lavoro. Art. 6 (Contrazioni temporanee dell'orario di lavoro) (Vedi accordo di rinnovo in nota) Fermo quanto previsto in materia dalla legge 20 maggio 1975, n. 164 - nei limiti e nei termini dalla stessa fissati - nel caso si rendesse necessario contrarre l'orario in vigore si darà luogo, a richiesta, all'esame congiunto previsto dalla normativa sopra richiamata. Tale esame tuttavia, nei casi di contrazioni di orario determinate da: - situazioni temporanee di mercato; - crisi economiche settoriali o locali; - ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali; sarà effettuato tenendo anche presenti i prevedibili effetti dei programmi produttivi e di investimento sull'occupazione - fermo quanto previsto dalla normativa sugli investimenti nonchè tutte le possibili misure di salvaguardia e promozione della stessa. Formeranno, altresì, oggetto di esame la modalità di distribuzione della riduzione d'orario, i criteri di eventuali rotazioni, nonchè le possibili iniziative di riqualificazione, nella salvaguardia delle condizioni professionali e retributive dei lavoratori interessati, secondo le specifiche normative al riguardo. --------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue: Contrazione temporanea dell'orario di lavoro Ferma restando l'utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli strumenti di legge in materia di Cassa integrazione guadagni e mobilità (legge 23 luglio 1991, n. 223, specificamente artt. 1, 4 e 24, e legge 19 luglio 1993, n. 236) e di contratti di solidarietà (legge 19 dicembre 1984, n. 863 e legge 19 luglio 1993, n. 236) e successivi interventi legislativi, in via sperimentale, per la vigenza del presente contratto nazionale, le parti convengono che a fronte di casi di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che determinino esuberi occupazionali, sia opportuno un comportamento che tenda a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali di un minore impiego della forza lavoro. A tal fine, nell'ambito degli incontri previsti dalle procedure di legge per affrontare le situazioni di cui sopra, le parti esamineranno, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative delle singole imprese, la possibilità di utilizzare in modo collettivo le riduzioni di orario annuo di cui all'art. 5 - Parte generale - Sez. III nonchè i permessi per ex festività di cui agli artt. 5 e 6 - Parte speciale - rispettivamente Sez. A) e C), ed i residui delle giornate di ferie di cui agli artt. 13 e 14 - Parte speciale -rispettivamente Sez. A) e C), e la fruizione delle festività cadenti di domenica e di quelle cadenti di sabato per i lavoratori non mensilizzati. In sede di rinnovo del presente contratto di lavoro le parti procederanno alla valutazione dei risultati del suddetto esperimento, il grado di diffusione e le conseguenze che ne saranno derivate, per apprezzare l'opportunità di un suo consolidamento con il successivo contratto collettivo di categoria. Art. 7 (Mobilità orizzontale nell'ambito dello stesso stabilimento o unità produttiva) Ferme le vigenti normative in materia di salvaguardia dei livelli professionali e retributivi dei lavoratori interessati, nel caso di spostamenti di personale aventi carattere collettivo e non meramente temporaneo, l'azienda fornirà preventiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori ed alle Rappresentanze sindacali aziendali, le quali potranno richiedere, entro tre giorni, un incontro allo scopo di esperire al riguardo un esame congiunto che dovrà essere effettuato entro i cinque giorni successivi. La procedura di cui al comma precedente non si applica agli spostamenti di lavoratori, all'interno di uno stesso reparto o per lavorazioni omogenee o similari, di durata temporanea, dovuti ad assenze dei titolari e ad improvvise esigenze tecnico-produttive. L'azienda fornirà alle R.S.A., nei tempi tecnici possibili e comunque entro una settimana, le informazioni relative agli spostamenti effettuati. Art. 8 (Riqualificazione professionale o movimenti di personale nell'ambito di complessi aziendali) Fermo quanto previsto all'art. 1 (Sistema di informazione) della presente Sez. 1 della Parte generale, laddove, nell'ambito di complessi aziendali (aziende con più stabilimenti dislocati nel territorio nazionale), si pongano problemi di riconversione produttiva e ristrutturazione, che comportino riqualificazione professionale o movimenti di personale fra i diversi stabilimenti, la Direzione aziendale ne darà comunicazione, per il tramite della competente Associazione datoriale, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori che potranno richiedere l'effettuazione di un esame congiunto - a livello nazionale o regionale o territoriale, a seconda delle fattispecie in ordine ai problemi predetti inteso a garantire le condizioni professionali e retributive dei lavoratori interessati, secondo le vigenti normative in materia. Nel caso di riconversioni produttive e ristrutturazioni che comportino, nell'ambito della stessa provincia o regione, movimenti di personale tra aziende metalmeccaniche a partecipazione statale diverse, tutti i problemi di mobilità relativi formeranno invece oggetto di esame sindacale tra le Organizzazioni stipulanti per: a) agevolare l'applicazione delle normative di legge relative alla mobilità del lavoro adeguandola alle singole fattispecie; b) valutare le caratteristiche connesse alla struttura qualitativa della manodopera interessata ai processi di mobilità, e adottare ove necessario, programmi di formazione interni ed esterni all'azienda, connessi alle esigenze di riqualificazione professionale del personale sia per i lavoratori già ricollocati presso altre aziende, sia per quelli da ricollocare, nell'obiettivo di realizzare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro avente caratteristica di equivalenza. I contenuti delle eventuali intese raggiunte in materia di mobilità dovranno risultare per i lavoratori interessati correlativi ed inscindibili. Dichiarazione congiunta In situazioni di esuberanza di personale connesse a crisi aziendali strutturali o a processi di ristrutturazione che presentino particolare rilevanza sociale, in relazione anche alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva, in particolar modo nel Mezzogiorno, resta ferma la possibilità del ricorso agli strumenti di cui agli artt. 1 e 2 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, sempre che sia soddisfatta l'esigenza di dimensionare l'organico aziendale alle effettive necessità tecnico-produttive e organizzative, che non siano ostacolati processi di mobilità eventualmente resi necessari, che vengano evitati oneri economici aggiuntivi per le aziende. PARTE GENERALE Sezione 2 RAPPORTI SINDACALI Art. 1 (Assemblea) I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblee indette dalle Organizzazioni sindacali, singolarmente o congiuntamente, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera fuori dell'orario di lavoro. I lavoratori hanno anche diritto a partecipare ad assemblee durante l'orario di lavoro, fino a 10 ore all'anno. Per tali ore sarà corrisposta la normale retribuzione. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati. Le assemblee saranno precedute di norma da un preavviso di almeno 48 ore, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, ed effettuate possibilmente all'inizio o alla fine del turno di lavoro. Le modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale tenendo conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti nonchè di conciliare l'esercizio del diritto di riunione per gruppi con lo svolgimento della normale attività da parte degli altri lavoratori. I dirigenti esterni dei Sindacati possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, alle assemblee in coincidenza con astensioni dal lavoro. Le predette assemblee si svolgeranno con modalità tali da garantire il rispetto dei diritti sia dell'azienda che dei terzi. Art. 2 (Diritto di affissione) Il diritto di affissione viene regolato dall'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Art. 3 (Locali) Il datore di lavoro, nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti, porrà a disposizione delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. Nelle unità produttive con un numero inferiore a 200 dipendenti le Rappresentanze sindacali aziendali di cui al comma precedente hanno diritto di usufruire di un locale idoneo per le loro riunioni. Art. 4 (Permessi per motivi sindacali e cariche elettive) Ai lavoratori membri di organi direttivi nazionali, regionali, territoriali delle Confederazioni sindacali e delle Federazioni di categoria stipulanti saranno concessi, per partecipare alle riunioni degli organi stessi, permessi orari retribuiti fino a 8 ore mensili, cumulabili nel trimestre (1). Qualora il numero complessivo dei beneficiari per ciascuna Organizzazione risulti anomalo rispetto alla consistenza, nell'unità produttiva, del personale in forza e/o di quello iscritto alla Organizzazione stessa, si darà luogo ad un incontro a livello territoriale per una tempestiva normalizzazione della situazione. L'azienda comunicherà con scadenza trimestrale alle Federazioni sindacali territoriali di categoria, per il tramite delle Associazioni datoriali, il numero e le ore dei permessi individualmente utilizzati dalle stesse. Il permesso dovrà essere richiesto espressamente, con adeguato preavviso, dalle Organizzazioni predette per il tramite delle Associazioni datoriali competenti, con specificazione dell'orario di inizio dell'assenza. Dovrà essere garantito ovviamente, in ogni reparto/ufficio delle aziende interessate, lo svolgimento della normale attività produttiva. L'appartenenza agli organi di cui al primo comma e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni datoriali competenti che provvederanno a comunicarle alle aziende interessate. Ai lavoratori per i quali i Sindacati regionali/territoriali facciano pervenire tempestiva richiesta all'azienda, per il tramite dell'Associazione datoriale, saranno concessi permessi non retribuiti per la partecipazione a corsi di formazione sindacale. I lavoratori chiamati a far parte di delegazioni che conducano trattative in sede nazionale o regionale/territoriale saranno agevolati nell'espletamento di tale compito mediante la concessione di permessi. Per l'aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali e regionali/territoriali si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ed alla legge 27 dicembre 1985, n. 861. ---------(1) Nota di FIM-FIOM-UILM. I permessi orari retribuiti si intendono concessi per ognuno degli organi direttivi di cui fa parte il lavoratore, siano essi di categoria o confederali, territoriali, regionali o nazionali. Art. 5 (Tutela dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali) (Vedi accordo di rinnovo in nota) Le Organizzazioni sindacali stipulanti provvederanno a comunicare alle Direzioni aziendali, tramite le Associazioni datoriali, i nominativi dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali secondo i seguenti criteri: a) nelle unità produttive fino a 100 dipendenti: 1 per ogni 50 lavoratori o frazione di 50 per ogni Organizzazione sindacale; b) nelle unità produttive da 101 a 300 dipendenti: 1 per ogni 100 lavoratori o frazione di 100 per ogni Organizzazione sindacale; c) nelle unità produttive da 301 a 1.000 dipendenti: 1 per ogni 150 lavoratori o frazione di 150 per ogni Organizzazione sindacale; d) nelle unità produttive oltre i 1.000 dipendenti: 1 per ogni 300 lavoratori o frazione di 300 per ogni Organizzazione sindacale. Ai dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali così designati è estesa la tutela prevista dall'art. 14 dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966 per i membri di Commissione interna limitatamente alla permanenza nell'incarico, ferma restando l'applicabilità dell'art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e di eventuali disposizioni legislative di miglior favore. L'Organizzazione sindacale che ha proceduto alla designazione può, in qualsiasi momento, comunicare eventuali sostituzioni. I dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto possono intervenire, previo preavviso al datore di lavoro, alle riunioni delle rispettive Rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle predette Organizzazioni. Ai dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali come sopra individuati in ciascuna unità produttiva saranno concessi, per l'espletamento del loro mandato, permessi retribuiti nelle seguenti misure: a) nelle unità produttive fino a 100 dipendenti: 2 ore annue per ogni dipendente per ciascuna Organizzazione sindacale; b) nelle unità produttive da 101 a 200 dipendenti: 200 ore annue per ciascuna Organizzazione sindacale; c) nelle unità produttive fino a 3.000 dipendenti: 175 ore annue per ogni 300 dipendenti o frazione di 300 per ciascuna Organizzazione sindacale; d) nelle unità produttive oltre i 3.000 dipendenti: 1.750 ore annue, più 125 ore annue per ogni 500 dipendenti o frazione di 500 oltre i 3.000, per ciascuna Organizzazione sindacale. Nelle diverse unità produttive le ore di permesso risulteranno pertanto le seguenti: - da 3.001 a 3.500 dipendenti ore 1.875 - da 3.501 a 4.000 dipendenti ore 2.000 - da 4.001 a 4.500 dipendenti ore 2.125 - da 4.501 a 5.000 dipendenti ore 2.250 - da 5.001 a 5.500 dipendenti ore 2.375 - da 5.501 a 6.000 dipendenti ore 2.500 - da 6.001 a 6.500 dipendenti ore 2.625 - da 6.501 a 7.000 dipendenti ore 2.750 - da 7.001 a 7.500 dipendenti ore 2.875 - da 7.501 a 8.000 dipendenti ore 3.000 - da 8.001 a 8.500 dipendenti ore 3.125 - da 8.501 a 9.000 dipendenti ore 3.250 - da 9.001 a 9.500 dipendenti ore 3.375 - da 9.501 a 10.000 dipendenti ore 3.500 e così via. I permessi di cui sopra, per attività sindacali esterne, saranno richiesti al datore di lavoro con un preavviso, di regola, di almeno 24 ore, a mezzo comunicazione scritta che indichi il nominativo del beneficiario, dalla Organizzazione sindacale per il tramite della Rappresentanza sindacale aziendale. L'utilizzo dei permessi dovrà avvenire in modo da non pregiudicare il normale svolgimento dell'attività lavorativa. Quando per l'espletamento dei compiti inerenti il mandato sindacale sorga la necessità di assentarsi dal posto di lavoro durante l'orario, anche per recarsi in altri reparti, l'interessato ne darà preventiva comunicazione secondo modalità stabilite in sede aziendale. I permessi di cui al 5° comma non sono cumulabili con quelli eventualmente già stabiliti in materia da accordi aziendali, nonchè con quelli derivanti da disposizioni di legge relative ai componenti di Rappresentanze sindacali aziendali. I dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali potranno altresì fruire, con la procedura di cui al 6° comma, di permessi non retribuiti di 8 giornate all'anno. L'azienda comunicherà con cadenza mensile alle Rappresentanze sindacali aziendali e, per il tramite delle Associazioni datoriali, alle Organizzazioni sindacali territoriali, il numero e le ore dei permessi individualmente fruiti. In assenza della comunicazione fatta nel rispetto delle disposizioni di cui al 1° comma, ovvero in caso di comunicazione non conforme a quanto previsto dal medesimo comma, non operano le tutele spettanti ai dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali. Dichiarazione a verbale Qualora i permessi superino in ragione d'anno il numero complessivo di ore previste sulla base delle disposizioni di cui sopra, si darà corso in sede territoriale ad incontri con le Organizzazioni sindacali interessate con l'obiettivo di regolare l'utilizzo dei permessi secondo la normativa contrattuale. ---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue: Rappresentanze sindacali unitarie In ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori (R.S.U.) di cui all'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 secondo la disciplina prevista dallo stesso Accordo interconfederale e dall'Accordo 4 maggio 1994 fra Intersind e Fim-Fiom-Uilm. Il numero dei componenti le R.S.U. sarà pari a: a) nelle unità produttive fino a 100 dipendenti: 3 per ogni 50 lavoratori o frazione di 50; b) nelle unità produttive da 101 a 300 dipendenti: 3 per ogni 100 lavoratori o frazione di 100; c) nelle unità produttive da 101 a 1.000 dipendenti: 3 per ogni 150 lavoratori o frazione di 150; d) nelle unità produttive oltre i 1.000 dipendenti: 3 per ogni 300 lavoratori o frazione di 300. A parziale modifica dei valori risultanti dai parametri sopra indicati, e nel rispetto dei valori medi previsti, nelle unità produttive da 751 a 1.000 dipendenti il numero dei componenti la R.S.U. sarà pari a 15 e in quelle da 1.001 a 1.500 dipendenti sarà pari a 18. I componenti la R.S.U. restano in carica tre anni. La nomina degli stessi sarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale per il tramite della competente Delegazione territoriale dell'Intersind a cura delle Organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti medesimi. Fatto salvo quanto stabilito al 2° e 3° comma del punto 4 - Parte prima - dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, i componenti della R.S.U. subentrano alla R.S.A. ed ai suoi dirigenti nella titolarità dei diritti, dei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300 del 20 maggio 1970, semprechè si siano svolte compiutamente e regolarmente le procedure relative alla nomina di cui agli artt. 19 e 21 - Parte seconda - Accordo interconfederale citato. Agli stessi è inoltre estesa la tutela prevista dall'art. 14 dell'Accordo nterconfederale 18 aprile 1966 per i membri di Commissione interna limitatamente alla permanenza nell'incarico, ferma restando l'applicabilità dell'art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e di eventuali disposizioni legislative di miglior favore. I dirigenti esterni dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto possono intervenire, previo preavviso al datore di lavoro, alle riunioni della R.S.U. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la R.S.U. disporrà di permessi retribuiti - ripartiti in parti uguali fra ciascuno dei suoi componenti - nelle misure di seguito indicate: e così via con un incremento di 349 ore per ogni successivo scaglione di 500 dipendenti. La R.S.U. provvederà a nominare ii proprio interno un responsabile e un suo sostituto per la gestione amministrativa del monte ore ad essa riservato, il cui nominativo sarà comunicato all'azienda. I permessi di cui sopra per attività sindacali esterne saranno richiesti al datore di lavoro - con un preavviso, di regola di almeno 24 ore, a mezzo comunicazione scritta che indichi il nominativo del beneficiario - a cura del sopra citato responsabile. I componenti della R.S.U. potranno altresì fruire, con la procedura sopra indicata, di permessi non retribuiti di 8 giornate all'anno. L'utilizzo dei permessi dovrà avvenire in modo da non pregiudicare il normale svolgimento dell'attività lavorativa. Quando per l'espletamento dei compiti inerenti il mandato sindacale sorga la necessità di assentarsi dal posto di lavoro durante l'orario, anche per recarsi in altri reparti, l'interessato darà preventiva comunicazione secondo modalità stabilite in sede aziendale. I permessi di cui sopra non sono cumulabili con quelli eventualmente già stabiliti in materia di accordi aziendali, nonchè con quelli derivanti da disposizioni di legge relative ai componenti di Rappresentanze sindacali aziendali. L'azienda comunicherà con cadenza mensile alla R.S.U. il numero e le ore dei permessi individualmente fruiti. Analoga comunicazione sarà data, per il tramite della competente Delegazione Intersind, alla struttura territoriale delle Organizzazioni sindacali rappresentate nella R.S.U. I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto nei limiti e secondo le modalità di cui al punto 12 - Parte seconda dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993. La durata massima dello svolgimento delle operazioni di voto è di 36 ore consecutive. I membri della Commissione elettorale, i componenti del seggio elettorale, nonchè i componenti sindacali del Comitato dei garanti qualora in forza all'unità produttiva, dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell'orario di lavoro ovvero, in via eccezionale, durante l'orario di lavoro utilizzando, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 23 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, senza riconoscimento dei diritti, poteri e tutele già previsti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro a favore dei dirigenti delle R.S.A. e trasferiti ai componenti la R.S.U. Per la composizione della Commissione elettorale di cui al punto 5 - Parte seconda - dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, nelle unità produttive con più di 500 dipendenti ogni Organizzazione sindacale abilitata alla presentazione di liste potrà designare due lavoratori dipendenti dall'unità produttiva, non candidati. Fermo restando il numero dei seggi complessivamente spettanti, la ripartizione degli stessi tra operai, impiegati e quadri verrà effettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti. Nella R.S.U. di ciascuna unità produttiva sarà in ogni caso riservato un seggio agli operai o agli impiegati e quadri quando il numero degli uni o degli altri sia superiore a 15 addetti. Qualora per gli stessi non ci siano candidati disponibili, i seggi loro spettanti saranno assegnati all'altra categoria giuridica fino ad un numero non superiore al 50% arrotondato all'unità superiore. I rimanenti seggi rimarranno vuoti fino a decadenza della R.S.U. Il numero dei candidati per ciascuna lista di cui al punto 4 - Parte seconda - dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la R.S.U. In aggiunta a quanto previsto dal punto 3 - Parte seconda - dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, avranno diritto ad essere eletti anche i lavoratori il cui contratto non a tempo indeterminato abbia, alla data delle elezioni, una durata residua non inferiore a 6 mesi. Al termine del contratto non a tempo indeterminato e in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore che sia stato eletto decade automaticamente dalla carica. I membri decaduti potranno essere sostituiti secondo le regole stabilite al punto 6 - Parte prima - dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa riferimento alle norme contenute nell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993. Norme transitorie 1) Qualora i permessi superino in ragione d'anno il numero complessivo di ore previste sulla base delle disposizioni di cui sopra, si darà corso in sede territoriale e/o nazionale, entro il mese di ottobre 1994, ad incontri con le Organizzazioni sindacali interessate con l'obiettivo di regolare l'utilizzo dei permessi secondo la normativa contrattuale. 2) In relazione a quanto disposto dal 3° comma del presente articolo, resta inteso che, nelle unità produttive in cui si sia già provveduto alla costituzione della R.S.U. ovvero siano già state attivate le procedure elettorali con presentazione delle liste, il numero dei componenti la R.S.U. stessa rimane fissato, per la durata dell'incarico, nei valori risultanti dall'applicazione dei parametri di cui alle lettere c) e d) del 2° comma. Dichiarazione a verbale Nelle aziende con più unità produttive, le strutture di coordinamento delle R.S.U., ove esistenti, assumeranno la titolarità della rappresentanza di queste ultime per le materie di competenza del livello di azienda da esercitarsi congiuntamente alle Organizzazioni sindacali nazionali. Art. 6 (Diffusione di pubblicazioni) Fermo restando quanto previsto dall'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è ammessa la diffusione di pubblicazioni (libri e riviste) inerenti a materie di interesse culturale, sindacale e del lavoro nei locali di cui al 1° comma dell'art. 3 della presente Sez. 2 della Parte generale o in altri locali individuati di comune accordo tra la Direzione aziendale e le Rappresentanze sindacali aziendali. Art. 7 (Comitati antinfortunistici di stabilimento) Si farà luogo all'inclusione di rappresentanti dei lavoratori, designati dalle Organizzazioni sindacali, nei comitati antinfortunistici di stabilimento, fermi restando i compiti tecnico-consultivi di cui tali comitati sono già oggi investiti nelle aziende. La designazione dei rappresentanti dei lavoratori, scelti fra i dipendenti dello stabilimento, competerà ai Sindacati territoriali di categoria, in ragione di uno per Sindacato. Art. 8 (Versamento dei contributi sindacali) Le aziende opereranno la trattenuta per contributi sindacali, previo rilascio di deleghe individuali firmate dagli interessati. Le deleghe avranno validità permanente, salvo revoca da parte del lavoratore interessato, nel qual caso l'azienda sarà automaticamente liberata dall'obbligo della trattenuta e dei relativi versamenti. Ogni anno, nel mese di febbraio, si procederà ad una verifica. A tale scopo la Direzione aziendale inserirà nella busta paga di tutti i dipendenti un modulo di delega per la riscossione dei contributi sindacali. La verifica annuale non infirma la validità permanente della delega rilasciata dal lavoratore se non nel caso che il lavoratore stesso, revocando contestualmente la delega precedente, ne rilasci altra per un diverso Sindacato. Ogni delega dovrà specificare le generalità del lavoratore, il numero del cartellino, l'indicazione della misura del contributo e il Sindacato al quale deve essere devoluto il contributo. La trattenuta dei contributi sindacali sarà determinata nella misura dell'1% del minimo contrattuale di categoria e dell'indennità di contingenza in vigore nel mese di febbraio di ciascun anno e sarà effettuata, per tredici mensilità, a decorrere dal successivo mese di maggio. Restano salve le condizioni in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto che prevedano contributi sindacali di importo superiore. La raccolta dei moduli di delega avverrà secondo modalità e criteri da definirsi a livello territoriale. Su richiesta congiunta dei Sindacati territoriali, la raccolta delle deleghe potrà avvenire mediante l'utilizzazione di un modulo - da inserire nella busta paga - suddiviso in due parti, la prima delle quali, contenente l'indicazione del Sindacato beneficiario del contributo, sarà rimessa da ciascun lavoratore al Sindacato prescelto e la seconda, contenente la delega vera e propria, ma senza l'indicazione del Sindacato cui devolvere il contributo stesso, sarà rimessa all'azienda. L'importo delle trattenute sarà versato secondo le indicazioni che saranno fornite dalle Organizzazioni sindacali interessate. A decorrere dal 1989, con cadenza semestrale, le aziende forniranno a ciascuna Organizzazione sindacale, tramite le Associazioni datoriali territorialmente competenti, l'indicazione numerica, aggregata per categorie di inquadramento, dei rispettivi iscritti e di quelli con delega Flm, e le relative somme. Norma transitoria Al fine di consentire il graduale adeguamento alla clausola di cui al 6° comma di contributi sindacali eventualmente inferiori, entro la vigenza del presente c.c.n.l., fra le Associazioni datoriali territorialmente competenti e le Organizzazioni sindacali potranno essere determinati importi di ammontare inferiore all'1%. Sezione 3 DISCIPLINA DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO Art. 1 (Assunzione) (Vedi accordo di rinnovo in nota) L'assunzione dei lavoratori è fatta tramite l'Ufficio di collocamento in conformità delle norme di legge. All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà al lavoratore per iscritto: 1) la data di inizio del rapporto di lavoro; 2) con esattezza la località in cui presterà la sua opera; 3) la categoria professionale del sistema di inquadramento unico cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione; 4) la sezione della Parte speciale che gli viene applicata; 5) la durata dell'eventuale periodo di prova; 6) tutte le altre eventuali condizioni concordate. Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica. ---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue: Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma secondo legge 23 luglio 1991, n. 223 In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, n. 223, le parti convengono che al fine del calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell'art. 25, legge citata, non si tiene conto: - dei lavoratori di cui alla Parte speciale, Sez. B) e C), inquadrati nella 4a, 5a e 6a categoria e dei lavoratori di cui alla Parte speciale, Sez. A), inquadrati nella 5a, 6a, 7a e 8a categoria, ai sensi dell'art. 4 - Parte generale - Sez. III, del presente contratto nazionale di lavoro; - non rientrano altresì nella riserva legale i lavoratori in possesso di diploma di scuole medie superiori che, secondo quanto previsto al 4° alinea della declaratoria della 4a categoria di cui all'art. 4 - Parte generale - Sez. III, sono inquadrati all'atto dell'assunzione nella 4a categoria ed inseriti nella 5a dopo 18 mesi. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma dell'art. 25, legge n. 223/1991, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25 citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate. Il presente articolato sarà trasmesso a cura della parti stipulanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinchè provveda agli adempimenti conseguenti. Contratti di formazione e lavoro In ordine all'istituto dei contratti di formazione e lavoro, le parti convengono di incontrarsi a livello nazionale, successivamente alla conversione in legge del D.L. n. 299/1994, per effettuare una ricognizione ed una valutazione dei relativi contenuti avuto riguardo ai problemi applicativi per le aziende associate del settore metalmeccanico con l'obiettivo di agevolarne il più largo utilizzo. Art. 2 (Lavoro delle donne, dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria) Il lavoro delle donne, dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento degli invalidi e degli handicappati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa delle varie categorie degli stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle Rappresentanze sindacali aziendali. In relazione a quanto sopra le aziende valuteranno congiuntamente con le Rappresentanze sindacali aziendali le più opportune modalità di adattamento all'interno delle unità produttive con la eventuale collaborazione dei competenti servizi di assistenza degli Enti pubblici (Regione, Provincia, Comune). Le aziende concederanno, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, permessi orari non retribuiti ai lavoratori che li richiedessero, documentandone la necessità, per esigenze connesse all'effettuazione di accertamenti specialistici e di terapie riabilitative di familiari conviventi e a carico portatori di handicaps, che non siano autosufficienti, come tali riconosciuti ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modifiche. Tali agevolazioni non si cumulano con quelle derivanti da normative di legge che dovessero intervenire sulla materia. Allo scopo di favorire l'inserimento dei portatori di handicap in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnicoorganizzative, le aziende si adopereranno per individuare interventi atti a superare le c.d. "barriere architettoniche", anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento pubblico. Nota a verbale Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema speciale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai "sistemi di lavoro protetto" di cui all'art. 25 della legge 30 marzo 1971, n. 118. In tale spirito convengono di intervenire congiuntamente presso i competenti Ministeri del lavoro e della sanità affinchè il problema venga considerato ed affrontato con la maggiore sensibilità. Art. 3 (Documenti, residenza e domicilio) All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti: a) carta d'identità o documento equipollente; b) libretto di lavoro o documento equipollente; c) certificato di attribuzione del codice fiscale; d) certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi (l'interessato dovrà comunicare anche l'eventuale domicilio o dimora, ove questo sia diverso dalla residenza). Il lavoratore dovrà inoltre presentare i prescritti documenti INPS. Ai sensi dell'art. 607, cod. proc. pen. e nei limiti di cui all'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrà richiedere il certificato penale del lavoratore. All'atto dell'assunzione il lavoratore esibirà, ove ne sia in possesso, la sezione del libretto personale sanitario e di rischio da compilarsi a cura dell'azienda. Il datore di lavoro dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti di residenza e di domicilio o dimora non meramente temporanea. Art. 4 (Inquadramento dei lavoratori) I lavoratori sono inquadrati sulla base di un unico sistema di classificazione, articolato su otto categorie professionali alle quali corrispondono identici valori di retribuzione tabellare base, secondo la tabella posta in calce al presente contratto. L'inquadramento dei lavoratori viene effettuato secondo declaratorie generali e relative esemplificazioni di profili professionali in appresso specificate. Ai fini invece dell'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti specifici previsti per i quadri, gli impiegati, i lavoratori di cui all'accordo 23 ottobre 1973 e gli operai, dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale e di contratto collettivo, si farà riferimento, in relazione alle caratteristiche dell'attività svolta ed alla posizione dei singoli nell'organizzazione aziendale, ai criteri di appartenenza alle singole categorie legali o contrattuali. In particolare, per la categoria impiegatizia, si richiamano i criteri previsti dalla legge 18 marzo 1926, n. 562. Salvaguardia inquadramenti unici aziendali Nei casi di aziende dove, con accordo aziendale, sia stato già provveduto a disciplinare compiutamente la materia dell'inquadramento del personale sulla base di un sistema di classificazione unico per impiegati, categorie speciali ed operai, determinato con riferimento alle caratteristiche delle aziende stesse, le predette regolamentazioni aziendali, per quanto riguarda in particolare: a) il numero dei livelli; b) i criteri per l'inquadramento del personale nei vari livelli (declaratorie generali di livello e relativi profili esemplificativi); c) i criteri di mobilità e di sviluppo professionale dei lavoratori; d) la scala parametrale delle retribuzioni base di livello, quale risulta dai valori delle suddette retribuzioni base maggiorate dell'aumento retributivo concordato dall'accordo di rinnovo del contratto nazionale; e) le norme per la determinazione dei vari elementi della retribuzione da assegnare in caso di passaggio a livello superiore; restano confermate nel loro complesso e non sono cumulabili con la regolamentazione eventualmente difforme stabilita dal contratto nazionale, in quanto sostitutive di quest'ultima, ad eccezione di quanto definito per i quadri nel presente contratto. Restano altresì confermate, secondo i criteri sopra stabiliti, le regolamentazioni derivanti da accordi aziendali, e relative ad inquadramenti sostitutivi di quello previsto per il contratto nazionale, per i soli operai o per i soli impiegati. Dichiarazione a verbale La clausola di salvaguardia di cui sopra continua a trovare applicazione e si intende superata nel quadro di un idoneo raccordo con quanto stabilito al 7° comma delle disposizioni relative alla Commissione paritetica nazionale sul sistema di inquadramento dei lavoratori, fermo restando l'obiettivo del riallineamento alla disciplina contrattuale nazionale degli inquadramenti sostitutivi in atto e fatta salva la possibilità di realizzare specifiche intese nel senso sopra indicato. Con decorrenza dal 1° gennaio 1991 viene abrogato l'art. 20, Parte generale, Sez. 3 del c.c.n.l. 24 gennaio 1987 (Sistemi di classificazione sostitutivi di quello concordato a livello nazionale). Mobilità professionale Premesso che: 1) il sistema è basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività, e delle capacità professionali stesse. 2) Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1). Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale, potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei risultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa previsti e l'impiego dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione. L'informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un incontro congiunto tra le parti su richiesta anche di una di esse. 3) Per il conseguimento degli obiettivi suindicati verranno adottate, anche al fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali: - corsi di addestramento e di formazione professionale; - ricomposizione e arricchimento delle mansioni; - rotazione su diverse posizioni di lavoro. 4) Il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive dell'azienda e pertanto non darà luogo ad una dinamica automatica ed illimitata. Fermo quanto previsto ai punti precedenti, le parti concordano sull'opportunità di adottare criteri atti a definire processi di sviluppo professionale, accertati gli oggettivi presupposti e le necessarie condizioni tecnico-organizzative. Tali criteri e i relativi piani di attuazione formeranno oggetto di esame con le Rappresentanze sindacali aziendali. Le parti convengono, limitamente ai passaggi dalla 1ª alla 2ª e dalla 2ª alla 3ª categoria, la seguente disciplina: - passaggio dalla 1ª alla 2ª categoria I lavoratori addetti alla produzione passeranno alla 2ª categoria dopo un periodo non superiore a 4 mesi. Tale periodo per i lavoratori adibiti ad attività incentivate o a ritmo vincolato sarà ridotto del 50%. I lavoratori non addetti alla produzione passeranno alla 2ª categoria al compimento del 18° mese. - passaggio dalla 2ª alla 3ª categoria A) Nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive dell'azienda, come è detto in premessa, i passaggi dalla 2ª alla 3ª categoria avverranno come segue: a) i lavoratori senza specifica pratica di lavoro, provenienti da scuole professionali ed in possesso del relativo titolo di studio, saranno inseriti nella 3ª categoria dopo tre mesi dall'assunzione; b) per i lavoratori che con conoscenze e capacità acquisite in corsi professionali specifici sono inseriti come allievi in figure professionali non proprie della 2ª categoria e comunque con sviluppo in più categorie superiori, l'assegnazione alla categoria superiore avverrà al conseguimento della necessaria esperienza e capacità tecnico-professionale che consenta di svolgere il lavoro a livello superiore. Tale esperienza si presume acquisita entro il termine di 18 mesi di effettiva prestazione, mentre se trattasi di corsi professionali specifici di durata almeno biennale l'inserimento nella categoria superiore avverrà entro il termine di 9 mesi; c) per i lavoratori inseriti in figure professionali articolate, l'assegnazione alla 3ª categoria avverrà previo accertamento della capacità del lavoratore concretamente dimostrata di svolgere funzioni di livello superiore. Tale capacità verrà accertata attraverso la sperimentazione di un periodo di almeno 2 mesi in compiti di livelli superiori, trascorsi 22 mesi nell'espletamento delle funzioni proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire le necessarie capacità; d) per i lavoratori della 2ª categoria il cui sviluppo nei livelli superiori è collegato ad esigenze di carattere organizzativo e ad una specifica preparazione conseguita anche attraverso corsi di addestramento, l'idoneità al passaggio verrà accertata attraverso la sperimentazione per un periodo di almeno 2 mesi nello svolgimento dei compiti di livello superiore, trascorsi 28 mesi nell'espletamento delle funzioni proprie della loro professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire la necessaria capacità. B) Per i lavoratori della 2ª categoria che, con specifica collaborazione, svolgono attività che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio il passaggio alla categoria superiore avverrà trascorsi 18 mesi. C) Mobilità dei lavoratori addetti alle linee a catena Per i lavoratori della 2ª categoria addetti alle linee a catena, intendendosi per tali quelle specificate al 1° e 2° comma delle "Norme particolari" di cui all'art. 16, Parte operai, del c.c.n.l. 8 gennaio 1970, si darà luogo al passaggio alla categoria superiore dopo 30 mesi di permanenza nella 2ª categoria e sempre che abbiano svolto nel periodo suddetto con normale perizia un insieme compiuto di mansioni loro affidate. Tale passaggio non presuppone necessariamente un cambiamento delle mansioni. Il lavoratore anche dopo l'acquisizione della 3ª categoria non potrà rifiutare di ruotare su qualsiasi posizione di lavoro dell'attività produttiva stessa. D) Ai lavoratori addetti alla produzione (1), trascorsi 36 mesi di permanenza nella 2ª categoria, verrà comunque attribuita la categoria superiore, fermo restando che i lavoratori stessi potranno essere impiegati anche in attività proprie della 2ª categoria. ---------(1) Per lavoratori addetti alla produzione si intendono tutti coloro che svolgono attività connesse al ciclo produttivo. Declaratorie, profili ed esemplificazioni Nota I profili che seguono hanno scopo puramente esemplificativo - ad eccezione di quelli riferiti al 1° alinea della declaratoria relativa alla 6ª categoria che sono tassativi per settore - e non escludono, in presenza degli indispensabili presupposti specificati nelle declaratorie, che le stesse figure professionali ricorrano in altre categorie (inferiori o superiori). 1ª Categoria Declaratoria Appartengono a questa categoria: - i lavoratori non addetti alla produzione che svolgono attività manuali semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di pratica. Tali lavoratori passeranno alla categoria superiore con le modalità ed i tempi previsti dalle norme sulla mobilità professionale; - i lavoratori addetti alla produzione, senza pratica del lavoro, che in fase di primo inserimento svolgono attività manuali semplici di carattere ripetitivo o semiripetitivo o richiedenti conoscenze professionali di tipo elementare per abilitarsi alle quali è sufficiente un breve periodo di pratica. Tali lavoratori passeranno alla categoria superiore con le modalità ed i tempi previsti dalle norme sulla mobilità professionale. 2ª Categoria Declaratoria Appartengono a questa categoria: - i lavoratori addetti alla produzione con le caratteristiche di cui al 2° alinea della precedente categoria in possesso di pratica del lavoro; - i lavoratori senza specifica pratica del lavoro provenienti da Istituti professionali ed in possesso del relativo diploma di qualifica, limitatamente a 3 mesi dall'assunzione; - i lavoratori con conoscenze e capacità acquisite in corsi professionali specifici inseriti come allievi in figure professionali non proprie della 2ª categoria e comunque con sviluppi in più categorie superiori. Il passaggio alla categoria superiore avverrà ai sensi delle norme sulla mobilità professionale; - i lavoratori provenienti dalla 1ª categoria secondo le previsioni della relativa declaratoria; - i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio. Il passaggio alla categoria superiore avverrà con le modalità ed i tempi previsti dalle norme sulla mobilità professionale. Profili: - Guidamacchine: lavoratore che conduce, alimenta e sorveglia una o più macchine operatrici attrezzate. - Montatore: lavoratore che esegue semplici operazioni di montaggio sui prodotti di serie. - Addetto alla preparazione cavi: lavoratore che, su precise istruzioni, esegue operazioni semplici di preparazione e la stesura di cavi per impianti elettrici. - Carrellista: lavoratore che, su precise istruzioni, esegue il trasporto, la movimentazione e la sistemazione di materiali vari manovrando carrelli a motore che per la loro portata richiedono da parte del lavoratore stesso conoscenze elementari. - Saldatore a punto e a rotella: lavoratore che, su precise istruzioni, esegue saldature a punti e a rotelle. - Avvolgitore: lavoratore che esegue con apposite attrezzature avvolgimenti semplici in filo di elementi elettrici. 3ª Categoria Declaratoria Appartengono a questa categoria: - i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di Istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro; - i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica d'ufficio o corrispondente esperienza di lavoro; - i lavoratori provenienti dalla 2ª categoria e di cui al 2°, 3° e 5° alinea della relativa declaratoria. Profili: - Affilatore: lavoratore che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni e tabelle, esegue, a mano o a macchina, l'affilatura di utensili di normale difficoltà, controllandone la corrispondenza mediante sagome o strumenti di misura equivalenti. - Fresatore: lavoratore che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni e cicli di lavoro, effettua operazioni di fresatura di normale difficoltà di esecuzione e precisione con scelta di utensili e strumenti di misura. - Manutentore meccanico - Manutentore elettrico: lavoratore che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni e schemi, esegue lavori di montaggio, manutenzione e riparazione meccanica o elettrica di normale difficoltà su macchine ed impianti oppure fornendo analoghe prestazioni affianca lavoratori di categorie superiori. - Tubista: lavoratore che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni e schemi, esegue la costruzione e/o il montaggio e/o la riparazione e/o la sostituzione di tubazioni di normale difficoltà o la piegatura su macchine piegatrici non attrezzate oppure fornendo analoghe prestazioni affianca lavoratori di categorie superiori. - Gruista: lavoratore che, con conoscenze e capacità acquisibili attraverso una opportuna esperienza di lavoro, effettua, mediante gru, con pezzi di particolare importanza, dimensione e peso, manovre di notevole impegno per le quali sono richieste abilità e precisione. - Tagliatore con fiamma: lavoratore che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni, esegue operazioni di taglio alla fiamma a mano di profili rettilinei e curvilinei su pezzi da mettere in opera che non richiedono successive lavorazioni o adopera impianti a più ugelli provvedendo alla loro impostazione, attrezzatura e regolazione. - Operatore di laboratorio: lavoratore che, sulla base di documentazione completa o di schemi funzionali integrati da adeguate istruzioni, esegue operazioni di normale difficoltà per il montaggio ed il cablaggio di prototipi di assiemi e/o di apparecchiature elettroniche effettuando semplici misure e verifiche. - Addetto alla vigilanza: lavoratore che svolge attività di vigilanza al fine di tutelare i beni e in genere il patrimonio aziendale, provvedendo anche, secondo le procedure previste, alla disciplina degli ingressi e del traffico interno delle unità sociali e al controllo dei cartellini delle presenze. - Dattilografo - Stenodattilografo: lavoratore che effettua lavori di stenografia e/o dattilografia provvedendo, secondo procedure stabilite, alla registrazione, classificazione e archiviazione delle pratiche relative. - Perforatore/Verificatore: lavoratore che esegue, mediante apposite macchine, in base a criteri prestabiliti, lavori di perforazione su schede elettrocontabili di dati numerici e/o alfabetici rilevati da documenti; verifica inoltre l'esattezza di schede elettrocontabili già perforate e rettifica le schede errate o da variare. - Centralinista: lavoratore che, sulla base sia della conoscenza della struttura aziendale che delle funzioni degli uffici, opera al centralino telefonico per la ricezione e la trasmissione di telecomunicazioni, provvedendo alla registrazione e valorizzazione delle unità di servizio. 4ª Categoria Declaratoria Appartengono a questa categoria: - i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in Istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono essere in grado di compiere, con la scelta del metodo operativo opportuno, i vari lavori inerenti alla loro specialità che vengono ad essi affidati; - i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni; - i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente; - i lavoratori diplomati da scuole superiori senza adeguate esperienze professionali limitatamente ad un periodo di 18 mesi dall'assunzione, semprechè svolgano, con specifica collaborazione, attività inerenti al loro titolo di studio. Profili: - Guidamacchine attrezzate: lavoratore che conduce una o più macchine operatrici attrezzate automatiche o semiautomatiche, o a trasferimento, o a teste multiple e che esegue tutti gli interventi necessari per l'impegnativa messa in fase delle attrezzature in funzione di ristrette tolleranze e che esegue l'impegnativa sostituzione utensili e relativa registrazione, l'adattamento dei parametri di lavorazione, effettuando ove previsto il controllo delle operazioni eseguite. - Calibrista: lavoratore che, sulla base di indicazioni, esegue a mano e/o a macchina la costruzione di calibri di impegnativa esecuzione con caratteristiche di grande precisione, richiedenti interpretazioni di dati riportati sui disegni e su altri documenti di lavoro, scelta ed uso ottimale degli attrezzi e degli strumenti di misura e controllo. - Attrezzista: lavoratore che effettua aggiustaggi e montaggi di impegnativa esecuzione di meccanismi e attrezzature complesse che richiedono notevole precisione, interpretando gli elementi necessari da disegni anche d'assieme. - Carpentiere: lavoratore che effettua, isolatamente o in squadra, l'assiemamento e il montaggio di strutture di carpenteria complesse e impegnative, interpretando i dati da disegni e da altri documenti di lavoro. - Cablatore: lavoratore che, interpretando disegni d'assieme, schemi funzionali e specifiche, esegue operazioni complesse di cablaggio su apparati e provvede ai relativi controlli di funzionalità. - Saldatore: lavoratore che effettua in tutte le posizioni saldature elettriche e/o a gas di elevato standard qualitativo, soggette a controllo radiografico. - Colatore acciaio: lavoratore che effettua le operazioni collegate alla predisposizione delle attrezzature per la colata dell'acciaio ed inoltre le manovre necessarie per il colaggio dello stesso. - Addetto uffici di fabbricazione: lavoratore che completa i documenti di fabbricazione per componenti e prodotti per i quali esiste il ciclo prestabilito, determina i tempi assegnati ricavandoli da tabelle specifiche, esegue, se del caso, rilievi di tempi che elabora compilando tabelle di tempi prestabiliti, effettua controlli circa l'esattezza delle trascrizioni e dei conteggi effettuati. - Operatore centro elaborazione dati: lavoratore che, in base a precise istruzioni e secondo schemi preordinati, opera alle macchine meccanografiche e/o elettroniche provvedendo all'espletamento del ciclo di elaborazione. - Addetto ufficio contabilità: lavoratore che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure operative relative al sistema contabile adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, rileva, riscontra, ordina, anche su moduli o secondo schemi preordinati, dati anche diversi, elaborando situazioni riepilogative o semplici computi o rendiconti e, se del caso, effettua imputazioni di conto. 5ª Categoria Declaratoria Appartengono a questa categoria: - i lavoratori che, oltre a svolgere le attività ed a possedere tutte le caratteristiche indicate nel 1° alinea della declaratoria della 4ª categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi; - i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando anche un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni; - i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata discrezionalità ed autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il sistema in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza; - i lavoratori provenienti dalla 4ª categoria e di cui all'ultimo alinea della relativa declaratoria. Profili: - Preparatore macchine: lavoratore che esegue l'attrezzamento delle macchine operatrici affidate ad altro personale, deducendo da disegni e specifiche i dati e le informazioni necessarie per impostare e sviluppare lavori complessi e di difficile esecuzione, assiste ove necessario il lavoratore addetto durante l'esecuzione dei primi pezzi e completa la messa a punto dopo il controllo degli stessi. - Aggiustatore: lavoratore che esegue l'aggiustaggio e/o il montaggio di meccanismi, macchinari od attrezzature complessi effettuando la messa a punto e controlli di alta precisione, interpretando schemi e deducendo da disegni e/o da specifiche i dati e le informazioni necessarie per impostare e sviluppare il proprio lavoro. - Tracciatore: lavoratore che imposta ed esegue la tracciatura di pezzi particolarmente complessi che richiedono normalmente l'estrapolazione di dati non specificatamente indicati nel disegno ed indispensabili al lavoro e l'applicazione della geometria sviluppata, determinando quote definitive di progetto. - Modellista: lavoratore che imposta ed esegue la costruzione di modelli per fonderia particolarmente complessi richiedenti un alto grado di precisione e finitura, normalmente l'estrapolazione di dati non specificatamente indicati nel disegno e indispensabili al lavoro e scelta ed uso ottimale degli attrezzi e degli strumenti di misura e di controllo. - Collaudatore meccanico: lavoratore che, deducendo da disegni e schemi e/o da specifiche i dati e le informazioni necessarie per impostare e sviluppare il proprio lavoro, effettua interventi di controllo durante le operazioni di montaggio di macchinari e di impianti per la determinazione e verifica e relativa registrazione di quote o assetti di particolare difficoltà in ordine a problemi di sicurezza di funzionamento e di rendimento della macchina oppure controlli dimensionali di pezzi particolarmente complessi richiedenti normalmente l'assistenza del collaudatore durante il processo esecutivo a partire dalle fasi di piazzamento, oppure specifici controlli non distruttivi di notevole difficoltà di interpretazione. - Tornitore: lavoratore che imposta ed esegue su torni lavorazioni - di esecuzione particolarmente impegnativa - di pezzi complessi, per quanto riguarda il piazzamento, il rispetto di un alto grado di precisione e finitura e l'estrapolazione di dati non specificamente indicati nel disegno ed indispensabili alla lavorazione. - Laminatore: lavoratore che provvede all'esecuzione delle operazioni di preparazione, avviamento, regolazione e controllo della laminazione, in modo da assicurare l'ottenimento dei prodotti con le caratteristiche tecnologiche richieste. - Tecnico di produzione: lavoratore che, sulla base di procedure definite e di elementi concreti, programma l'attività, formulando le previsioni di carico di lavoro a medio e lungo termine, dell'ente interessato, inoltre compila ed elabora i documenti necessari all'approntamento dei materiali o allo sviluppo di commesse di ordinaria difficoltà effettuando gli opportuni interventi per il rispetto dei programmi di lavoro e dei termini di consegna. - Tecnico commerciale: lavoratore che, sulla base di indicazioni e/o basandosi sulla documentazione preesistente, svolge trattative di vendita relative a forniture di normale rilevanza o a forniture di maggiore impegno ma che costituiscono ripetizione di altre già effettuate. - Disegnatore: lavoratore che, sulla base di istruzioni o di elementi precostituiti e nell'ambito di uno studio generale già impostato, sviluppa disegni costruttivi di parti di impianti, macchinari, apparecchiature, disegni di attrezzature e di dispositivi di equivalente complessità e proporziona e dimensiona le parti assegnate definendo quote, tolleranze, materiali e relativo peso. - Contabile: lavoratore che, in base ad istruzioni ed applicando procedure operative relative al sistema contabile adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, imputa, contabilizza dati, sistema, chiude conti, anche elaborando situazioni preventive e/o consuntive. 6ª Categoria Declaratoria Appartengono a questa categoria (1): - i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel 1° alinea della declaratoria della 5ª categoria, svolgono, in completa autonomia, ai più elevati livelli di professionalità e responsabilità operativa, avvalendosi eventualmente anche dell'ausilio di altri lavoratori, attività tecnico-manuali che richiedono una visione di insieme e una completa conoscenza del ciclo di lavoro, delle tecnologie inerenti la propria specializzazione e di quelle correlate, anche con interventi di regolazione e controllo sul processo produttivo finalizzati, per quanto di loro competenza, alla realizzazione del programma. I profili relativi sono quelli per settore tassativamente di seguito indicati: - i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea seguente, in base alla completa conoscenza tecnico-pratica del ciclo produttivo, delle tecnologie ad esso inerenti e di quelle correlate guidano e controllano in autonomia e con apporto di elevata competenza tecnico-pratica, un gruppo di altri lavoratori che operino in importanti reparti o lavorazioni di elevata specializzazione; - i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al 3° alinea della declaratoria della categoria precedente, svolgono coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell'ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio, o funzioni particolarmente rilevanti. ---------(1) Resta inteso che i lavoratori di cui al primo alinea non rientrano tra quelli previsti dal verbale di accordo 23 ottobre 1973, ai fini dell'inquadramento nella Sez. B), Parte speciale, del vigente c.c.n.l. Profili Settore siderurgico - Operatore manutenzione: lavoratore che, in possesso della massima professionalità relativa alla propria specializzazione, oltre che operare come membro di squadra, tenendo i necessari contatti con gli enti organizzativi dell'area, con una visione di insieme delle attività complementari, coopera alla predisposizione e al controllo di attrezzature, materiali, ricambi e quant'altro necessario all'esecuzione del lavoro, svolge ispezione specialistica e diagnostica e aggiornamento di schemi a seguito di modifiche; effettua il coordinamento tecnico degli interventi per il raggiungimento ed il mantenimento dell'efficienza e affidabilità degli impianti effettuando scelte, fra possibili alternative sulla base di conoscenze più ampie ed integrate della tecnologia, del ciclo di lavoro e delle metodologie di lavoro. - Operatore esercizio: lavoratore che, in condizione di autonomia operativa, partecipa cooperando assieme ad altri lavoratori di specializzazione diversa e tenendo i necessari contatti con gli enti organizzativi dell'area, alle varie fasi relative alla gestione in via normale di un segmento significativo del processo produttivo; effettua quegli interventi di regolazione e controllo richiedenti specifiche conoscenze sul funzionamento degli impianti dell'area di competenza o caratterizzati da un più elevato grado di professionalità e responsabilità operativa; in caso di condizioni critiche o di emergenza (che comunque non richiedano una variazione delle pratiche operative), assume le iniziative necessarie al loro superamento avvalendosi dell'ausilio di altri lavoratori, al fine di assicurare il rispetto del programma. Settore navalmeccanico - Prototipista di lavorazione meccanica navale: lavoratore che, nell'ambito della lavorazione meccanica di prototipi navali, sulla base di approfondite conoscenze tecniche specifiche ed avendo acquisito attraverso lunghe esperienze di appropriate soluzioni tecniche, piena conoscenza di tutte le tecnologie relative, esegue, su macchine complesse di alta precisione, la lavorazione completa, fino alla delibera compresa, di primi o unici pezzi sperimentali di massima complessità e rilevanti dimensioni, con alto grado di finitura e precisione (quali, ad esempio, profili alari per aliscafi, casse complesse per riduttori marini, ecc.), che presentano di volta in volta problematiche nuove che vengono da lui risolte in piena autonomia. Contribuisce in modo sostanziale alla definizione del ciclo, propone le necessarie modifiche di importanti particolari costruttivi, estrapola le quote di lavorazione dal disegno mediante la risoluzione di problemi anche di tipo matematico e trigonometrico. - Prototipista di lavorazione meccanica (navalterrestre): lavoratore che, nell'ambito della lavorazione meccanica prototipi di grossi motori, sulla base di approfondite conoscenze tecniche ed avendo acquisito, attraverso lunghe esperienze di lavorazione meccanica, piena conoscenza di tutte le tecnologie relative, esegue su macchine complesse di alta precisione la lavorazione completa, fino alla delibera compresa, dei pezzi prototipo di elevata complessità che presentano di volta in volta problematiche nuove che vengono da lui risolte in piena autonomia, estrapolando le quote di lavorazione dal disegno, mediante la risoluzione di problemi di tipo matematico e ottimizzando i parametri di lavorazione; provvede altresì alla verifica ed alla messa a punto del ciclo programmato di lavorazione, nonchè alla corretta definizione del processo produttivo. Propone inoltre le soluzioni più idonee per l'attrezzatura e l'utensileria delle macchine. - Operatore di cicli di produzione di scafo e allestimento: lavoratore che, eseguendo con messa a punto e controlli particolarmente impegnativi la costruzione e/o il montaggio e/o l'aggiustaggio di macchinari e/o impianti meccanici e/o elettrici e/o di manufatti complessi della nave, svolge anche mansioni inerenti il controllo e la regolazione delle varianze significative del ciclo di produzione di cui ha conoscenza teorico-pratica con azione di coordinamento tecnicooperativo degli altri lavoratori del gruppo a cui appartiene nella specifica realtà operativa e con autonomia e responsabilità operativa tale da consentirgli di operare sulle componenti del lavoro, comprese quelle inerenti i mestieri complementari, interpretando schemi e disegni integrandoli eventualmente con rilevazione diretta di dati non specificatamente indicati. Svolge altresì azione addestrativa in favore degli altri lavoratori del gruppo stesso. - Motorista navalmeccanico: lavoratore che esegue: - nell'ambito dell'attività prestata dalla società a bordo di navi od in impianti terrestri, da solo o con l'aiuto di altri operai o personale del cliente, del quale deve coordinare il lavoro, operando in condizioni di specifica e responsabile autonomia esecutiva e discrezionalità, operazioni di notevole delicatezza e difficoltà che consentono di ottenere condizioni funzionali impegnative di alto livello qualitativo; - essendo fuori sede, tutti i lavori di manutenzione su qualsiasi organo del motore. Deve essere inoltre in grado di valutare la convenienza per un'eventuale sostituzione di parti del motore in esercizio, assiste al montaggio del motore da parte del cantiere, fornendo le indicazioni del caso, curando che le operazioni vengano effettuate nel rispetto delle esigenze tecniche e secondo le norme previste dal costruttore, provvedendo, infine, a tutti i controlli necessari per la messa a punto e l'esecuzione della prova; - effettua periodi di imbarco connessi con la garanzia del motore per fornire istruzioni al personale di bordo, seguire il funzionamento del motore verificando che la conduzione venga eseguita nel rispetto delle esigenze tecniche e secondo le norme previste dal costruttore, rilevare gli eventuali inconvenienti, diagnosticarne le cause, decidere circa la possibilità della loro diretta eliminazione o per segnalare alla società la necessità di un suo diverso e più approfondito intervento fornendole, con la propria valutazione, tutti gli elementi indispensabili per prendere le decisioni del caso. - Operatore esterno navalmeccanico: lavoratore che, in possesso di specifiche conoscenze teoriche di funzionamento di complessi impianti e/o macchinari, esegue fuori del cantiere navale e senza l'apporto di strutture organizzative aziendali, in condizioni di specifica autonomia operativa e sulla base di sole indicazioni generali, messe a punto, riparazioni, controlli e interventi correttivi idonei a garantire il buon funzionamento degli apparati. Può inoltre avvalersi dell'ausilio di altri lavoratori garantendo l'osservanza dei programmi mantenendo i contatti con lo stabilimento, con responsabilità operativa ai fini dei risultati. - Tracciatore riparatore navale: lavoratore che - per navi in riparazione - oltre ad impostare e ad eseguire tracciati particolarmente complessi che richiedono normalmente l'estrapolazione di dati e l'applicazione della geometria sviluppata, in assenza di documenti di lavoro, determina quote definitive di progetto, possiede la completa conoscenza del ciclo di lavoro e delle tecnologie inerenti la sua attività e quelle collegate (dal taglio al montaggio) e cura il collegamento tra le varie lavorazioni al fine del raggiungimento del risultato produttivo, intervenendo con iniziativa, autonomia e discrezionalità, avvalendosi dell'ausilio di altri lavoratori anche di diverso mestiere. - Operatore di manutenzione dei cantieri navali: lavoratore che, in base a vasta esperienza maturata nella propria specializzazione, in possesso della conoscenza delle tecnologie inerenti la propria attività e di capacità diagnostico-operativa, con una visione di insieme delle attività complementari, esercitando azione di coordinamento tecnico-operativo di altri lavoratori, esegue la manutenzione e/o la riparazione con l'eventuale ricostruzione di componenti difettosi, deducendo dati ed informazioni anche non specificamente indicati da disegni e/o da specifiche tecniche, con messa a punto e controlli, di impianti e macchinari meccanici, elettrici, elettronici diversi ad alto contenuto tecnologico e di particolare complessità. A lavoro ultimato effettua il collaudo e rilascia le relative delibere funzionali e di sicurezza. Cura inoltre i collegamenti con gli altri enti interessati del cantiere, con autonomia e responsabilità operativa. Svolge altresì azione addestrativa in favore degli altri lavoratori del gruppo. Settore elettromeccanico ed elettronico - Installatore di sistemi elettronici e/o sistemi di tecnica mista comprendenti sottosistemi elettronici: lavoratore che, sulla base di approfondite conoscenze tecniche, ed in particolare dell'elettronica, e di una prolungata esperienza specifica, esegue, fuori sede e senza l'apporto di strutture organizzative aziendali, in condizioni di specifica autonomia operativa, avvalendosi eventualmente dell'ausilio di altri lavoratori, installazioni complete con messa a punto e collaudi non automatizzati di sistemi elettronici particolarmente complessi - e/o sottosistemi di tecnica elettronica operando su sistemi compositi, comprendenti cioè anche parti elettromeccaniche, di equivalente complessità - che comportano la scelta fra diverse alternative operative. Assicura la rispondenza funzionale dei sistemi agli standard di qualità richiesti, individuando ed eliminando (con l'ausilio di schemi funzionali) guasti e/o anomalie proprie dei sistemi e/o derivanti da cause esterne garantendo la soluzione di problemi tecnico-pratici nel rispetto del programma di lavoro e del capitolato. - Collaudatore di sistemi elettronici e/o sistemi di tecnica mista comprendenti sottosistemi elettronici: lavoratore che, sulla base di specifiche conoscenze dell'elettronica esegue, sulla scorta di indicazioni di massima ed in completa autonomia, il collaudo non automatizzato, la ricerca guasti e la riparazione di sistemi elettronici particolarmente complessi - e/o sottosistemi di tecnica elettronica operando su sistemi compositi, comprendenti cioè anche parti elettromeccaniche, di equivalente complessità - anche prototipici, definendo le misure da effettuare ed il metodo operativo, scegliendo la strumentazione più idonea e suggerendo sostanziali miglioramenti sul piano funzionale e realizzativo. - Specialista di macchine e impianti: lavoratore che, in base a vasta esperienza ed approfondite conoscenze tecnico-pratiche delle diverse tecnologie inerenti la propria attività, maturate nella sua specializzazione, con visione d'insieme delle stesse e completa padronanza dei principi funzionali degli apparati su cui opera, effettua in piena autonomia, avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori, la revisione e la manutenzione completa di macchine automatiche di elevata complessità aventi asservimenti a logiche programmate, impiegate nella produzione di serie e/o impianti di equivalente complessità. Interviene, in base alla deduzione di dati ed informazioni non specificatamente indicati da disegni e/o da specifiche tecniche e con capacità diagnostica ed operativa, sulle diverse parti interdipendenti elettriche, meccaniche, idropneumatiche ecc. con scelta del metodo operativo più opportuno per lo smontaggio, il controllo, le riparazioni, gli adattamenti, le eventuali ricostruzioni di componenti difettosi, il loro rimontaggio, le necessarie messe a punto, il collaudo e la delibera funzionale. - Operatore addetto a processi di fabbricazione meccanica: lavoratore che, sulla base delle conoscenze teorico-pratiche relative alle lavorazioni meccaniche, acquisite anche attraverso una lunga esperienza nell'utilizzo dei singoli macchinari e processi di lavorazione, provvede alla realizzazione completa di parti meccaniche di prima esecuzione, notevolmente complesse per caratteristiche di forma, precisione e finitura, che richiedono diversi tipi di lavorazioni combinate in più macchine complesse ovvero, mediante un centro di lavoro costituito da più tipi di macchine utensili a controllo numerico che provvede a programmare, condurre e controllare da consolle; provvede alla realizzazione completa di parti meccaniche prototipiche, ugualmente complesse, eseguendo inoltre i rilievi dimensionali per il controllo del pezzo. In assenza di prescrizioni relative al ciclo o di altri elementi comparativi, definisce il metodo operativo estrapolando le quote di lavorazione necessarie per la definizione di profili anche parabolici mediante la risoluzione di problemi di tipo matematico e trigonometrico. Stabilisce piazzamenti, mezzi e parametri di lavorazione che assicurino l'ottimizzazione del processo produttivo sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. - Operatore elettronico: lavoratore che, sulla base di adeguate conoscenze tecniche ed approfondite esperienze specifiche, sulla scorta di indicazioni di massima circa le caratteristiche funzionali, dimensiona e realizza circuiti, esegue l'integrazione di prototipi e di complesse apparecchiature, effettua rilievi e prove di funzionalità sul prototipo, definendo in modo autonomo misure, metodologie e strumenti, assicura la soluzione dei problemi teorico-pratici in fase di assiemaggio, proponendo ed apportando, in modo autonomo, modifiche o miglioramenti al prototipo sotto l'aspetto funzionale, realizzativo e di riproducibilità. - Costruttore prototipista: lavoratore che, con completa conoscenza delle tecnologie specifiche, sulla base di indicazioni e/o disegni di massima atti a stabilirne le caratteristiche funzionali, esegue, in completa autonomia, la costruzione di prototipi di parti o apparecchiature elettromeccaniche e/o elettroniche complesse sperimentandone e analizzandone la funzionalità fino alla delibera compresa. A tale riguardo, effettua la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione individuando e predisponendo le attrezzature più idonee. Provvede, inoltre, con rapporto di collaborazione tecnico-operativa con i settori progettazione e produzione, alle modifiche da apportare fornendo al riguardo contributi personali di tipo critico ed ideativo. Nella successiva fase di avviamento della produzione di serie, in base alle vaste esperienze maturate ai massimi livelli della propria specializzazione, collabora con suggerimenti ad apportare modifiche tecnico-organizzative atte a migliorare metodi, tempi e qualità del prodotto, interagendo con altre specializzazioni immediatamente collaterali. Effettua all'occorrenza, l'interventi di messa a punto di prodotti da consegnare o già consegnati al cliente. - Specialista delle manutenzioni: lavoratore che, in base a vasta esperienza maturata nella propria specializzazione, con conoscenza delle tecnologie nel campo elettrico, elettronico, meccanico e idropneumatico e con polivalenza di interventi, avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori, effettua la revisione completa di impianti e/o macchinari di particolare complessità individuando con personale capacità diagnostico-operativa la parte su cui intervenire. In completa autonomia operativa effettua la scelta del metodo più opportuno per lo smontaggio, il controllo, le riparazioni, gli adattamenti, le eventuali ricostruzioni di componenti difettosi, il loro rimontaggio e il collaudo e la delibera funzionale e di sicurezza in base alla deduzione di dati e informazioni anche non specificatamente indicati da disegni o da specifiche tecniche. Effettua manualmente lavori di ripassatura e raschiettatura dei piani di scorrimento. Settore auto-aviomotoristico - Prototipista elettronico: lavoratore che, sulla base di adeguate conoscenze teoriche e approfondite esperienze specifiche, sulla scorta di indicazioni di massima atte a stabilirne le caratteristiche funzionali, dimensiona circuiti, esegue la costruzione di prototipi di complesse apparecchiature elettroniche, effettua rilievi e prove sul prototipo al fine di verificarne la funzionalità definendo le misure, la metodologia più opportuna, scegliendo la strumentazione più idonea apportando in maniera autonoma miglioramenti consistenti sul piano funzionale e realizzativo. Assicura la soluzione dei problemi tecnico-pratici in fase di assiemamento di apparati complessi ed innovativi. - Operatore specialista montatore strumentazione aeronautica ottica ed optronica: lavoratore che, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della propria specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività, con una visione d'insieme delle stesse - in completa autonomia esecutiva e capacità di scelta di metodi operativi e/o di adattamento del ciclo di maggiore rispondenza al miglioramento dei risultati dell'attività svolta - effettua operazioni di montaggio, taratura e messa a punto, riparazione e/o revisione e relativa ricerca guasti di strumentazione particolarmente complessa, a livello prototipico, mediante l'utilizzo di specifiche strumentazioni di misure complesse, con completa capacità diagnostico-operativa sugli interventi necessari. Ciò collaborando con altre specializzazioni immediatamente collaterali ed avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori, al cui addestramento concorre quando è necessario. - Costruttore di grandi scali aeronautici: lavoratore che, in base all'esame del disegno degli scali e/o di tracciati effettua, nella specifica realtà operativa aeronautica, la preparazione e la costruzione e/o il coordinamento di più scali di montaggio complessi e di notevoli dimensioni oltre ad attrezzature complementari quali: dime di coordinamento, attrezzi di controllo, ecc., e con autonomia esecutiva o utilizzando l'attività di altri lavoratori, sulla base della conoscenza completa delle lavorazioni di costruzione e montaggio delle parti strutturali, effettua la tracciatura dei riferimenti, l'aggiustaggio, l'adattamento e il montaggio degli elementi componenti. Sulla base di valutazione critica della fase esecutiva suggerisce all'ufficio competente l'introduzione di modifiche, varianti, riparazioni a miglioria di installazioni e/o lavorazioni. - Operatore addetto al montaggio, all'avviamento e all'assistenza tecnica esterna: lavoratore che, fuori sede, sulla base di direttive di carattere generale, con personale competenza sugli aspetti meccanico, impiantistico ed elettrico, effettua in completa autonomia senza il supporto dell'organizzazione aziendale ed avvalendosi dell'ausilio di altri lavoratori, l'installazione e la messa in servizio ed il collaudo di parti di velivoli di notevole complessità, operando discrezionalmente gli opportuni adattamenti. Effettua inoltre la diagnosi dei guasti agli apparati sopraddetti ripristinandone le caratteristiche funzionali secondo gli standards previsti. Tiene rapporti con il cliente per quanto concerne suggerimenti di carattere funzionale, problemi di natura tecnica. Fornisce agli enti aziendali interessati una relazione tecnica contenente informazioni relative a: guasti riscontrati, interventi di ripristino effettuati ed eventuali proposte di modifica e miglioria. - Operatore specialista avionico: lavoratore che, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della propria specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività, in completa autonomia esecutiva e con scelta del metodo operativo più opportuno e/o adattamento del ciclo, avuto riguardo anche al miglioramento dei risultati dell'attività svolta, effettua prove su apparati e sistemi di particolare difficoltà e complessità, sia in laboratorio che sui velivoli, rileva gli inconvenienti e procede all'individuazione delle loro cause sulla base di una completa diagnosi operativa ed effettua gli interventi atti a rimuoverli. Ciò avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori, al cui addestramento concorre quando è necessario. Tale lavoratore interviene altresì direttamente nella realizzazione, messa a punto e riparazione delle attrezzature di prova e svolge attività di collegamento con altre specializzazioni immediatamente collaterali suggerendo modifiche e/o migliorie da apportare agli apparati di sistema, specialmente nel caso di malfunzioni ricorrenti, partecipando quando necessario alle indagini sulle stesse. Quando necessario provvede all'istruzione di lavoratori dipendenti dal cliente. - Specialista macchine e impianti: lavoratore che, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della propria specializzazione con conoscenza delle tecnologie nel campo elettrico, elettronico, meccanico e idropneumatico e con polivalenza di interventi, avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori e contribuendo altresì al loro addestramento, effettua la revisione di impianti e/o macchine di particolare complessità in relazione alle specifiche caratteristiche del settore, individuando in base ad una completa capacità diagnostico-operativa la parte su cui intervenire; interviene con completa autonomia esecutiva e con scelta del metodo operativo più opportuno per lo smontaggio, il controllo, le riparazioni, gli adattamenti, le eventuali ricostruzioni di componenti difettosi, il loro rimontaggio ed il collaudo e la delibera funzionale, in base anche alla deduzione di dati ed informazioni non specificatamente indicate da disegni e/o da specifiche tecniche. Svolge attività di collegamento con le specializzazioni immediatamente collaterali e con l'utenza per la completezza dell'intervento manutentivo ed il miglioramento della macchina e/o dell'impianto esistente. - Operatore specialista motorista di linea di volo: lavoratore che, in base alla vasta esperienza acquisita ai massimi livelli della propria specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività, maturata operando su velivoli di diverso tipo - in completa autonomia esecutiva e con scelta del metodo operativo più opportuno - esegue, anche su attività prototipiche o sperimentali e/o in assenza di metodologie specifiche, la prova funzionale dei motori e generatori ausiliari sul velivolo, rilevando attraverso la lettura della strumentazione il loro buon funzionamento, utilizzando apparecchiature specifiche e non, ed in possesso di una completa capacità diagnostico-operativa definisce gli interventi necessari per la messa a punto eseguendo gli opportuni interventi anche nei casi di particolare complessità. Partecipa occasionalmente e per particolari problemi ai voli prova di velivoli. Propone inoltre soluzioni metodologiche rivolte al miglioramento complessivo dell'attività svolta. Svolge la necessaria attività di collegamento con le specializzazioni immediatamente collaterali. Si avvale anche dell'ausilio di altri lavoratori, al cui addestramento concorre, ove necessario. - Operatore specialista modellista di prototipi aeronautici: lavoratore che, in base alla vasta esperienza acquisita ai massimi livelli della propria specializzazione ed essendo in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività, con una visione d'insieme delle stesse, effettua, in completa autonomia esecutiva, la preparazione delle parti, l'allineamento, l'assiemaggio, nonchè la finitura di simulacri e modelli in legno, metallo, resina. Interpreta disegni e specifiche adottando il metodo operativo più opportuno, ed essendo in possesso di una completa capacità diagnostico-operativa tende al miglioramento complessivo dell'attività svolta, effettuando gli opportuni interventi. Nella sua attività utilizza anche macchine ed attrezzature specifiche. Si avvale anche dell'ausilio di altri lavoratori che concorrono all'esecuzione di tali operazioni, contribuendo altresì al loro addestramento. Svolge attività di collegamento con altre specializzazioni collaterali per quanto concerne i miglioramenti da apportare al prodotto realizzato. - Prototipista di lavorazione meccanica: lavoratore che, nell'ambito della lavorazione meccanica di prototipi aeronautici, sulla base di approfondite conoscenze tecniche ed avendo acquisito attraverso lunghe esperienze di lavorazione meccanica piena conoscenza di tutte le tecnologie relative, esegue, su macchine complesse di alta precisione, la lavorazione completa, fino alla delibera compresa, di primi o unici pezzi sperimentali di elevata complessità che presentano di volta in volta problematiche nuove che vengono da lui risolte in piena autonomia. In assenza di prescrizioni relative al ciclo o di altri elementi comparativi sceglie ed imposta il metodo operativo estrapolando le quote di lavorazione dal disegno, normalmente articolato in più viste e sezioni rappresentate anche su piani non ortogonali, mediante la risoluzione di problemi di tipo matematico e trigonometrico. Stabilisce piazzamenti ottimali del pezzo in macchina, mezzi, parametri di lavorazione, che gli consentano di realizzare i livelli qualitativi richiesti nei tempi ottimali di esecuzione. Esegue inoltre rilievi dimensionali per il controllo del pezzo. - Operatore specialista collaudatore di montaggio aeronautico: lavoratore che, in base alla vasta esperienza acquisita ai massimi livelli della propria specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività, effettua - in completa autonomia esecutiva e con scelta del metodo operativo più opportuno e/o con adattamento del ciclo - in base a disegni, certificati, specifiche, norme, ecc., il collaudo finale di velivoli in revisione, di assemblaggi strutturali molto complessi e/o di attrezzature complesse di grandi scali di montaggio anche per velivoli sperimentali o prototipi costruiti con attrezzature provvisorie; ne esegue il controllo ed il rilievo profili, oppure effettua il collaudo finale per installazioni meccaniche e/o elettriche e/o idrauliche di impianti eseguendo - mediante strumenti complessi - le prove funzionali, partecipando alla messa a punto ed alla certificazione della delibera dell'impianto stesso. In quest'ambito esprime una completa capacità diagnostico-operativa e propone soluzioni metodologiche indirizzate al miglioramento dei risultati dell'attività svolta. Si avvale anche dell'ausilio di altri lavoratori, concorrendo, ove necessario, al loro addestramento. Svolge attività di collegamento con le specializzazioni immediatamente collaterali. - Operatore specialista di sagome aeronautiche: lavoratore che, in base alla vasta esperienza acquisita ai massimi livelli della propria specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività, con una visione d'insieme delle stesse, senza documentazione tecnica specifica, individua il metodo più idoneo per formare parti in lamiera di primi pezzi aeronautici di eccezionale complessità di esecuzione in forme, spessori o materiali, mediante sagomatura manuale, rullatura e/o con l'uso di macchine universali, svolgendo attività diagnostico-operativa sugli interventi necessari per ottenere i risultati desiderati. Propone soluzioni metodologiche atte a migliorare il ciclo ed a ridurre i tempi di lavorazione, avuto riguardo al miglioramento complessivo dell'attività svolta. Se necessario provvede all'assemblaggio di parti strutturali e adattamento sugli scali di montaggio. Svolge attività di collegamento con altre specializzazioni immediatamente collaterali. All'uopo definisce ed appronta, con completa autonomia esecutiva, attrezzi e sagome per l'espletamento del proprio lavoro, inclusa anche la definizione dello sviluppo del fabbisogno della lamiera. Individua, se necessario, i trattamenti termici intermedi richiesti per lo svolgimento della lavorazione. Si avvale dell'ausilio di altri lavoratori, al cui addestramento concorre, ove necessario. - Operatore specialista montatore aeronautico: lavoratore che, in completa autonomia e discrezionalità operativa su prototipi, lavorazioni sperimentali e/o di preserie, esegue, avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori: - il montaggio di complessivi strutturali che presuppongono la conoscenza dell'intero velivolo, aventi notevoli difficoltà di esecuzione e ristrette tolleranze nelle dimensioni, nel profilo e nel funzionamento; - la realizzazione dell'impianto idraulico e/o elettrico del velivolo, sulla base dei soli sistemi di principio; - per velivoli incidentati, presentanti danni di notevole entità, provvede allo smontaggio delle parti danneggiate con ricostruzione delle stesse, previo allestimento della necessaria attrezzatura ed il successivo rimontaggio; - per velivoli di revisione o di montaggio finale provvede alla completa messa a punto degli impianti idraulici o elettrici rilevando gli inconvenienti, diagnosticando le cause, operando gli interventi necessari, verificando sulla base delle specifiche i risultati qualitativi. Per lavorazioni sperimentali, esegue le necessarie operazioni strutturali di impostazione, adattamento e finitura atte anche a serializzare il prodotto, provvedendo alla definizione della realizzazione degli impianti complessivi del velivolo, con adattamento del percorso ottimale per la costruzione della campionatura delle tubazioni o cablaggi per la successiva costruzione in serie. - Operatore prototipista di allestimento prove statiche e a fatica su strutture aeronautiche: lavoratore che, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della propria specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività, con una visione di insieme delle stesse, in completa autonomia esecutiva, con scelta del metodo operativo più opportuno, effettua l'allestimento di complessi apparati per la realizzazione di prove statiche e a fatica, in laboratorio, su strutture prototipiche aeronautiche. Propone le soluzioni metodologiche atte ad ottimizzare le operazioni di costruzione, assiemaggio, messa a punto e taratura dei complessi apparati di prova, provvedendo direttamente alla riparazione e/o modifica delle stesse, avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori che concorre ad addestrare ove necessario. Collabora con le altre specializzazioni immediatamente collaterali, durante l'effettuazione delle prove, intervenendo ad apportare i correttivi adeguati con completa capacità diagnosticaoperativa, ai fini del miglioramento complessivo e della completa attendibilità dei risultati di prova. - Collaudatore parti prototipiche di motori aeronautici: lavoratore che, in base alla vasta esperienza acquisita ai massimi livelli della propria specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività, effettua anche presso fornitori esterni - in completa autonomia esecutiva e con scelta del metodo operativo più opportuno, relativamente a soluzioni prototipiche e/o sperimentali - tutti i controlli dimensionali di pezzi di conformazione complessa e/o di attrezzatura di controllo di produzione, con relativa delibera funzionale. Interpreta il disegno del pezzo (di norma articolato in più viste e sezioni, rappresentate anche su piani non ortogonali), individua i metodi di controllo e la strumentazione corrispondente, che consentano di realizzare i livelli qualitativi richiesti ed ottimizzare i tempi della stessa esecuzione di controllo. Elabora le quote dimensionali del pezzo trasformandole in quote di rilevazione, mediante risoluzione di problemi di tipo matematico e trigonometrico. Effettua la rilevazione delle quote con l'ausilio di strumentazione generica (altimetri, micrometri, orologi comparatori) ed apparecchiature specifiche. Compila la documentazione relativa alle registrazioni del controllo, illustrando eventualmente con schizzi e/o relazioni anche il procedimento di controllo eseguito, provvedendo alla delibera formale. - Operatore specialista montaggio motori prototipici aeronautici: lavoratore che, in assenza di prescrizioni relative al ciclo o di altri elementi comparativi, in base ad una lunga esperienza tecnico-pratica acquisita nel montaggio di più tipologie di motori, alla conoscenza completa del funzionamento degli stessi, dei vari gruppi/moduli e dei vari circuiti (aria, olio, carburante) nonchè alla corretta interpretazione di disegni e catalogo, esegue, fino alla delibera compresa e con l'ausilio di attrezzature provvisorie e strumenti di misura non specifici, il montaggio di motori prototipici (a turbina, a gas), con autonomia esecutiva; utilizza anche l'attività di altri lavoratori, al cui addestramento concorre quando è necessario. Sulla base di valutazione critica della fase esecutiva suggerisce l'introduzione di modifiche, varianti della sequenza operativa, riparazioni e migliorie di attrezzature di montaggio e di mezzi di controllo. - Operatore montatore gruppi dinamici: lavoratore che, in base alla vasta esperienza acquisita ai massimi livelli della propria specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività, in completa autonomia esecutiva e con scelta del metodo operativo più opportuno e/o adattamento del ciclo, in base a disegni, specifiche, norme, ecc., effettua il montaggio completo di gruppi dinamici particolarmente complessi (trasmissioni principali) di velivoli sperimentali e/o prototipici o la revisione completa di gruppi dinamici complessi su tutte le linee di prodotto. Effettua il corretto rilievo delle impronte statiche sulle coppie gleason interpretandole e suggerendo, dove il disegno lo consente, le opportune correzioni. Propone soluzioni metodologiche atte a migliorare il ciclo ed a ridurre i tempi di lavorazione, avuto riguardo al miglioramento complessivo dell'attività svolta. Per gli interventi fuori sede, effettua, sulla base di direttive di carattere generale, lo smontaggio, il rimontaggio e l'installazione dei vari gruppi dinamici, ripristinandone le caratteristiche funzionali secondo gli standard previsti. Si avvale anche dell'ausilio di altri lavoratori concorrendo, ove necessario, al loro addestramento. - Prototipista costruzioni autobus e filobus: lavoratore che, con la completa conoscenza delle tecnologie specifiche, avvalendosi di sole indicazioni di massima o di progetti di insieme realizza in completa autonomia operativa, nell'ambito del reparto di appartenenza, con l'ausilio di altri lavoratori, al cui addestramento ove necessario concorre, qualsiasi modello di autobus e filobus ovvero esegue tutte quelle operazioni di montaggio o costruzione di impianti idropneumatici elettrici, elettronici e meccanici su prototipi e maquette che presuppongono la conoscenza dell'intero veicolo e che si caratterizzano per le notevoli difficoltà di esecuzione. A tale riguardo, effettua la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione individuando e predisponendo le attrezzature più idonee. Provvede, inoltre: nella fase prototipica, con rapporto di collaborazione tecnico-operativa con i settori progettazione e produzione, alle modifiche da apportare fornendo al riguardo contributi personali di tipo critico ed ideativo; nella fase di industrializzazione del prodotto a suggerire modifiche tecnico-organizzative atte a migliorare metodi, tempi e qualità del prodotto, interagendo con altre specializzazioni immediatamente collaterali. Effettua all'occorrenza, gli interventi di messa a punto di veicoli da consegnare o già consegnati al cliente. - Operatore addetto alla messa in servizio e assistenza tecnica esterna di autobus e filobus: lavoratore che, fuori sede, sulla base di direttive di carattere generale con personale competenza sugli aspetti meccanici, impiantistici, elettrici ed elettronici effettua, in completa autonomia ed avvalendosi dell'ausilio di altri lavoratori, la messa in servizio e il collaudo di consegna di autobus e filobus, operando le opportune tarature per il rispetto degli standards previsti, e/o l'assistenza tecnica con polivalenza di interventi, rilevando i guasti, anche di natura complessa, agli apparati sopraddetti, individuando le cause e ripristinando la piena funzionalità. Tiene rapporti con il cliente per quanto concerne gli aspetti tecnico-funzionali. Fornisce agli enti aziendali interessati le informazioni relative ai guasti riscontrati, alle loro cause ed agli interventi di ripristino effettuati nonchè le eventuali proposte di modifiche e miglioria. - Specialista delle manutenzioni: lavoratore che, in base a vasta esperienza maturata nella propria specializzazione, con conoscenza delle tecnologie nel campo elettrico, elettronico, meccanico e idropneumatico e con polivalenza di interventi, avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori, effettua la revisione completa di impianti e/o macchinari di particolare complessità individuando con personale capacità diagnostico-operativa la parte su cui intervenire. In completa autonomia operativa effettua la scelta del metodo più opportuno per lo smontaggio, il controllo, le riparazioni, gli adattamenti, le eventuali ricostruzioni di componenti difettosi, il loro rimontaggio e il collaudo e la delibera funzionale e di sicurezza in base alla deduzione di dati e informazioni anche non specificatamente indicati da disegni e/o da specifiche tecniche. Effettua manualmente lavori di ripassatura e raschiettatura dei piani di scorrimento. Settore meccanica varia - Prototipista costruzioni ferroviarie: lavoratore che, con la completa conoscenza delle tecnologie specifiche, in assenza di disegni di particolari, ma avvalendosi di sole indicazioni di massima o di progetti di insieme, realizza, in completa autonomia operativa, con l'ausilio di altri lavoratori, al cui addestramento ove necessario concorre, qualsiasi prototipo di locomotore o di carrozze ferroviarie complesse, ovvero esegue tutte quelle operazioni di montaggio e costruzione di impianti idropneumatici, elettrici, elettronici e meccanici su prototipi e maquette che presuppongono la conoscenza dell'intero veicolo e che si caratterizzano per le notevoli difficoltà di esecuzione. A tale riguardo, effettua la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione individuando e predisponendo le attrezzature più idonee. Provvede, inoltre, con rapporto di collaborazione tecnico-operativa con i settori progettazione e produzione, alle modifiche da apportare fornendo al riguardo contributi personali di tipo critico ed ideativo. Nella successiva fase di avviamento della produzione di serie, in base alle vaste esperienze maturate ai massimi livelli della propria specializzazione, collabora con suggerimenti ad apportare modifiche tecnico-organizzative atte a migliorare metodi, tempi e qualità del prodotto, interagendo con altre specializzazioni immediatamente collaterali. Effettua all'occorrenza, gli interventi di messa a punto di veicoli da consegnare o già consegnati al cliente. - Costruttore prototipi macchine tessili: lavoratore che, sulla base di adeguate conoscenze teoriche e con apporto di particolare competenza ed esperienza, esegue, con l'ausilio di altri lavoratori, su indicazioni di massima, la costruzione di prototipi di macchine tessili o di loro gruppi di particolare complessità. Le sperimenta, ne verifica ed analizza la funzionalità, apportando le modifiche o le variazioni per un miglioramento sul piano funzionale sulla base di proprie conoscenze tecniche e tecnologiche, concorrendo così alla definizione del progetto. Se del caso, imposta ed esegue attrezzature o strumentazioni provvisorie per la costruzione o il controllo del prototipo o della apparecchiatura speciale. - Specialista sugli impianti forgia: specialista di lavorazioni complesse su presse e magli a fucinare e su grossi magli a stampare, che, in possesso di una perfetta e specifica conoscenza tecnico-pratica della lavorazione e dei materiali da utilizzare, di una completa padronanza dei principi funzionali degli apparati sui quali è chiamato ad operare e di un'ottima interpretazione critica del disegno, è in grado di realizzare con elevata autonomia operativa, avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori, particolari a profilo complesso di grossa dimensione. Detto lavoratore, sulla scorta di schemi o di indicazioni di massima del particolare da realizzare, sceglie e/o dà disposizioni perchè si costruisca l'attrezzatura più idonea, predispone il diagramma di fucinatura per i pezzi di grande dimensione (5/30 tonn.) con sagomature complesse e quindi, oltre ad intervenire nella preparazione dello schema di lavorazione, provvede, nella fase esecutiva, ad apportare le opportune variazioni che si rendessero necessarie per la migliore trasformazione del lingotto, del blumo dello spezzone nel pezzo finito. Possiede inoltre una perfetta conoscenza delle tecniche di riscaldo e di esecuzione delle calde al fine di proteggere a regola d'arte il materiale in lavorazione. Nel caso in cui venga impiegato per lavorazioni su grossi magli a stampare, oltre a scegliere ed impostare autonomamente il ciclo del lavoro, calcolando pesi e stabilendo forme e fasi, deve saper applicare alla perfezione il procedimento delle successive sbozzature che permette di passare in modo ottimale dallo spezzone al prodotto finito. - Operatore addetto al montaggio, all'avviamento e all'assistenza tecnica esterna: lavoratore che, fuori sede, sulla base di direttive di carattere generale, con personale competenza sugli aspetti meccanico, impiantistico ed elettrico, effettua in completa autonomia, senza il supporto della organizzazione aziendale ed avvalendosi dell'ausilio di altri lavoratori, l'installazione e la messa in servizio ed il collaudo di grandi macchinari e/o gruppi complessi di impianti industriali, operando gli opportuni adattamenti. Effettua inoltre la diagnosi dei guasti agli apparati sopraddetti ripristinandone le caratteristiche funzionali secondo gli standards previsti. Tiene rapporti con il cliente per quanto concerne suggerimenti di carattere funzionale e problemi di natura tecnica. Fornisce agli enti aziendali interessati una relazione tecnica contenente informazioni relative a: guasti riscontrati, interventi di ripristino effettuati ed eventuali proposte di modifica e miglioria. - Specialista delle manutenzioni: lavoratore che, in base a vasta esperienza maturata nella propria specializzazione, con conoscenza delle tecnologie nel campo elettrico, elettronico meccanico e idropneumatico e con polivalenza di interventi, avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori, effettua la revisione completa di impianti e/o macchinari di particolare complessità individuando con personale capacità diagnostico-operativa la parte su cui intervenire. In completa autonomia operativa effettua la scelta del metodo più opportuno per lo smontaggio, il controllo, le riparazioni, gli adattamenti, le eventuali ricostruzioni di componenti difettosi, il loro rimontaggio e il collaudo e la delibera funzionale e di sicurezza in base alla deduzione di dati e informazioni anche non specificatamente indicati da disegni e/o da specifiche tecniche. Effettua manualmente lavori di ripassatura e raschiettatura dei piani di scorrimento. - Prototipista di lavorazione meccanica: lavoratore che, sulla base di vaste ed approfondite conoscenze tecniche ed avendo acquisito, attraverso lunghe esperienze di lavorazioni meccaniche mediante specifici corsi di addestramento, piena conoscenza di tutte le tecnologie relative, esegue in piena autonomia, su macchine complesse appartenenti a diverse famiglie, la lavorazione completa, fino alla delibera compresa, di primi o unici pezzi sperimentali di elevata complessità ovvero l'impostazione, la sperimentazione e l'avviamento di nuove lavorazioni e l'introduzione di nuove metodologie di lavoro fornendo, al riguardo, apporti personali di tipo critico e ideativo. Possiede, tra l'altro, esperienze e conoscenze specifiche tali da consentirgli la lettura e l'interpretazione dei programmi in post/processor. Coadiuva, ove necessario, altri lavoratori durante l'attrezzamento delle macchine, la esecuzione dei primi pezzi e la messa a punto dopo il controllo qualitativo degli stessi, trasferendo a questi lavoratori le proprie esperienze e conoscenze. - Operatore addetto alla messa in servizio e assistenza tecnica esterna di veicoli ferroviari: lavoratore che, fuori sede, sulla base di direttive di carattere generale, con personale competenza sugli aspetti meccanici, impiantistici, elettrici ed elettronici, effettua, in completa autonomia, senza il supporto dell'organizzazione aziendale ed avvalendosi dell'ausilio di altri lavoratori, la messa in servizio e il collaudo di consegna di locomotori e/o convogli, operando le opportune tarature per il rispetto degli standards previsti, e/o l'assistenza tecnica con polivalenza di interventi, rilevando i guasti, anche di natura complessa, agli apparati sopraddetti, individuando le cause e ripristinando la piena funzionalità. Tiene rapporti con il cliente per quanto concerne gli aspetti tecnico-funzionali. Fornisce agli enti aziendali interessati le informazioni relative ai guasti riscontrati, alle loro cause ed agli interventi di ripristino effettuati nonchè le eventuali proposte di modifiche e migliorie. Settore fonderie di seconda fusione e metallurgia non ferrosa - Correttore finito di matrici a caldo: lavoratore che, per la conoscenza completa dell'intero ciclo di estrusione, interpretando correttamente i risultati delle prove in macchina di matrici complesse di nuova costruzione destinate alla estrusione di profilati in leghe di alluminio di qualsiasi tipo, in piena autonomia esecutiva derivante anche dalla prolungata esperienza nel compito specifico, suggerisce ed attua soluzioni per la correzione e messa a punto della attrezzatura in modo da ottenere risultati ottimali per tolleranza, dimensioni, forma e velocità di estrusione. - Specialista delle manutenzioni: lavoratore che, in base a vasta esperienza maturata nella propria specializzazione, con conoscenza delle tecnologie nel campo elettrico, elettronico, meccanico ed idropneumatico e con polivalenza di interventi, avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori, effettua la revisione completa di impianti e/o macchinari di particolare complessità individuando con personale capacità diagnostico-operativa la parte su cui intervenire. In completa autonomia operativa effettua la scelta del metodo più opportuno per lo smontaggio, il controllo, le riparazioni, gli adattamenti, le eventuali ricostruzioni di componenti difettosi, il loro rimontaggio e il collaudo e la delibera funzionale e di sicurezza in base alla deduzione di dati e informazioni anche non specificatamente indicati da disegni e/o da specifiche tecniche. Effettua manualmente lavori di ripassatura e raschiettatura dei piani di scorrimento. - Operatore specialista di linea di laminazione a caldo settore alluminio: lavoratore che, in possesso dei requisiti di professionalità e di responsabilità operativa necessari nonchè di specifiche conoscenze sul funzionamento dell'impianto e controllo del prodotto, partecipa, in condizioni di adeguata autonomia operativa, cooperando assieme ad altri lavoratori di specializzazione diversa e tenendo i contatti con gli enti organizzativi dell'area alle varie fasi relative alla gestione di importante linea di laminazione a caldo dell'alluminio, caratterizzata da impianto di sbozzatura di grandi dimensioni (tipo "quarto"), in modo da ottenere l'uniformità costante delle caratteristiche tecnologico-formologiche del prodotto; effettua gli opportuni interventi di controllo e regolazione dell'impianto e, ove necessario, interventi di manutenzione con la conseguente messa in fase e predisposizioni operative delle attrezzature di linea interessate; in caso di anomalie operative di particolare rilevanza assume, avvalendosi dell'ausilio di altri lavoratori, le iniziative necessarie al loro superamento al fine di assicurare il rispetto del programma. 7ª Categoria Declaratoria Appartengono a questa categoria i lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedano particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite. Profili: - Approvvigionatore: lavoratore che, sulla base delle direttive generali ricevute, svolge, con autonomia operativa, secondo le richieste pervenute, importanti e/o complesse trattative di acquisto, decide l'assegnazione delle forniture, concorda con il fornitore prescelto le condizioni di fornitura, emette l'ordine e le eventuali varianti. - Analista: lavoratore che, su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti, progetta metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato delle informazioni su elaboratore elettronico relativi ad un campo specifico: tecnico, scientifico, amministrativo, gestionale, individuando gli scopi del lavoro, i risultati da ottenere, le fonti di informazione al fine di definire le fasi di elaborazione, i dati, le procedure, i procedimenti di calcolo, i flussi di lavoro. - Esperto contabile e/o amministrativo: lavoratore che, sulla base di direttive generali ricevute, gestisce sistemi di natura contabile e/o amministrativa. Tale gestione comporta, oltre che una specifica preparazione professionale e una adeguata esperienza di lavoro, la conoscenza dell'organizzazione aziendale con riferimento alle competenze e ai collegamenti del settore in cui il lavoratore opera, nonchè uno specifico apporto interpretativo, autonomia e facoltà discrezionali nell'applicazione delle procedure, nella valutazione delle eccezioni, nella segnalazione e correzione delle anomalie. - Venditore di beni strumentali e servizi: lavoratore che, nell'ambito di politiche generali ricevute, svolge autonoma attività nel campo della vendita di beni strumentali e servizi ad essi collegati. Tale attività implica, oltre che la conoscenza tecnica del prodotto o del servizio oggetto di vendita, la conoscenza del problema che il bene o servizio risolve e/o del processo in cui il bene o servizio si colloca; l'attività di vendita comporta l'impostazione della trattativa e la conduzione della stessa con facoltà di deroga limitata rispetto alle politiche generali di vendita, nonchè la ricerca e il mantenimento, ad adeguato livello, di rapporti diretti con l'acquirente. - Disegnatore/progettista: lavoratore che, su indicazioni ed avvalendosi anche di schemi o dati tecnici, sviluppa progetti o parti complesse relativi ad impianti o macchinari o sistemi o apparecchiature o attrezzature complesse, ne imposta ed esegue i disegni e definisce la soluzione operativa ottimale fra le diverse alternative, proporziona, dimensiona e calcola normalmente i componenti principali, definendo quote, materiali e tolleranze. - Tecnico di sviluppo Cad/Cae: lavoratore che, in possesso di approfondite conoscenze proprie dell'area di competenza unitamente ad una preparazione professionale conseguita sia in attività specifiche sia in attività collaterali, analizza le necessità di sviluppo del sistema Cad/Cae e le metodologie dei processi; collabora allo studio delle specifiche funzionali e realizzative finalizzate al miglioramento dei processi stessi; segue la messa a punto dei programmi S/W in ambiente Cad/Cae ed altri e ne effettua il controllo con la collaborazione dei tecnici interessati; mantiene gli opportuni contatti con gli enti utilizzatori per il controllo dei sistemi al fine di apportare le eventuali modifiche in relazione alle nuove esigenze verificatesi. 8ª Categoria Declaratoria Appartengono a questa categoria: - i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 7ª categoria e a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell'azienda o che svolgano attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. Profili: - Coordinatore di più servizi o uffici: lavoratore che coordina l'attività di un ente tecnico o amministrativo fondamentale dell'azienda articolato in più settori o uffici, garantendone il conseguimento degli obiettivi. - Specialista: lavoratore che esplica, nell'ambito del proprio campo di attività, con la necessaria conoscenza dei settori correlati, attività di alta specializzazione ed importanza (studi di progettazione e ricerca operativa) per il conseguimento degli obiettivi aziendali, provvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando, ove necessario, sistemi e metodologie innovative; - i lavoratori - considerati quadri in attuazione di quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 190/1985 - che, nell'ambito dell'8° categoria e operando di norma alle dirette dipendenze di un dirigente, svolgono, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi di impresa, con autonomia nella gestione di risorse ovvero con mansioni di contenuto specialistico particolarmente elevato. In particolare, appartengono alla categoria quadri quei lavoratori che svolgano un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'azienda, gestendo e coordinando unità organizzative di particolare complessità e/o gestendo programmi/progetti di significativo interesse aziendale, ovvero esplicando funzioni specialistiche di interesse strategico per l'azienda. L'appartenenza alla categoria dei quadri è caratterizzata dalla capacità di fornire, con specifica autonomia e assunzione di responsabilità, contributi di particolare originalità e creatività per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, dalla capacità di organizzare, integrare e/o sovraintendere le risorse affidate e dalla capacità di attivare e gestire rapporti di considerevole rilievo con terzi. Norma transitoria In fase di prima applicazione, l'attribuzione della qualifica di quadro, ai sensi di quanto disposto dal c.c.n.l. 24 gennaio 1987, è stata effettuata dalle aziende con decorrenza dal 1° luglio 1987. Commissione paritetica nazionale sul sistema di inquadramento dei lavoratori Fermo restando che il sistema di classificazione dei lavoratori resta integralmente disciplinato dalla normativa del contratto nazionale di categoria, le parti convengono di istituire una Commissione paritetica nazionale con obiettivi di analisi, verifica e proposta in materia di inquadramento professionale dei lavoratori. Tale Commissione, che sarà costituita da 12 componenti, di cui 6 designati dalle Associazioni imprenditoriali (Intersind/Asap) e 6 dalle Organizzazioni sindacali (Fim-Fiom-Uilm), avvierà i suoi lavori a partire dal gennaio 1992. La Commissione inizierà il suo compito verificando la rispondenza dell'inquadramento contrattuale, in coerenza con le esigenze di: - essere aderente e flessibile all'evoluzione tecnologica ed organizzativa in coerenza con l'innovazione di prodotto e i cambiamenti di processo; - cogliere le differenziazioni professionali, valutare le nuove professionalità, anche alla luce delle relative esigenze formative e superare i vincoli derivanti dagli automatismi. La Commissione effettuerà la raccolta e l'analisi di elementi conoscitivi aggregati ed omogenei sulla situazione dell'inquadramento nelle aziende metalmeccaniche, sulla base delle metodologie che saranno dalla stessa individuate. Ciò al fine di valutare la rispondenza del vigente sistema di inquadramento ai mutamenti tecnologici, organizzativi, di prodotto, di processo e la sua idoneità a cogliere le nuove professionalità ed i differenziali tra le diverse figure professionali, nonchè di rilevare eventuali aree di criticità. Successivamente la Commissione studierà e progetterà ipotesi di modifica del sistema di inquadramento dei lavoratori (operai categorie speciali, impiegati, quadri), individuando nell'ambito di una classificazione unica valida per tutto il comparto metalmeccanico: - i criteri e gli strumenti per la valutazione delle professionalità anche allo scopo di apprezzarne i differenziali rilevati; - il numero delle categorie, i relativi requisiti professionali e la corrispondente collocazione delle diverse figure. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione potrà avvalersi della conoscenza comparata dei sistemi di inquadramento più significativi e delle esperienze maturate sia in altri settori industriali sia nei principali paesi europei, utilizzando a tal fine le rilevazioni elaborate dall'Osservatorio previsto dall'art. 2, Parte generale, Sez. 1 del presente contratto. I lavori della Commissione saranno completati entro 6 mesi dalla scadenza del presente contratto con la presentazione alle parti stipulanti delle conclusioni, che costituiranno oggetto di valutazione nel successivo rinnovo contrattuale, anche per quanto concerne i relativi oneri, ai fini delle conseguenti decisioni. Alla suddetta Commissione viene altresì affidato il compito di verificare, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1992 ed il 31 luglio 1992, la possibilità di individuare nell'ambito della declaratoria definita per i quadri nel presente contratto, la articolazione di un profilo professionale superiore da compensare con una indennità di funzione più elevata. La relativa proposta verrà sottoposta alle parti stipulanti ai fini di una definizione della materia. Art. 5 (Orario di lavoro) (Vedi accordo di rinnovo in nota) La durata massima dell'orario normale settimanale, fatte salve le deroghe e le eccezioni previste dalla legge, è di 40 ore settimanali. La ripartizione giornaliera dell'orario settimanale contrattualmente previsto per ciascun settore può essere effettuata anche in modo non uniforme. Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di sette giorni alla settimana la durata normale dell'orario di lavoro risulterà da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali. Altri casi di distribuzione plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali potranno formare oggetto di intese con le Rappresentanze sindacali aziendali. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla direzione con il rispetto delle procedure in materia. L'orario verrà fissato all'entrata dello stabilimento. Le ore di lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento o reparto. Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale di lavoro su 6 giorni il lavoro cessa di massima entro le ore 13 del sabato con l'esclusione, in ogni caso, delle attività elencate nella tabella n. 1 allegata al presente articolo. Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) e per quei lavoratori che per qualsiasi causa - eccezion fatta per il godimento delle ferie e delle festività infrasettimanali e nazionali - abbiano fornito una prestazione di effettivo lavoro inferiore a quella dell'orario normale contrattuale e siano chiamati a prestare la loro opera nella giornata del sabato, la prestazione suddetta fino al limite dell'orario settimanale sarà compensata con la retribuzione maggiorata del 10%. Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione, con l'eccezione delle ore per ferie e festività infrasettimanali e nazionali godute, che, limitatamente all'ipotesi di cui al comma precedente, saranno considerate come effettiva prestazione. I lavoratori non potranno rifiutarsi all'istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti. Ai lavoratori addetti a turni avvicendati, tenuto conto delle particolari caratteristiche di tali prestazioni, è riconosciuta una pausa retribuita di 30 minuti per la refezione, riferita a turni di lavoro di 8 ore giornaliere. Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione o al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno così iniziato. Nelle ipotesi di cui ai due commi che precedono resta inteso che al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione durante il turno successivo non potranno essere richieste prestazioni eccedenti l'orario normale durante la settimana. Tali prestazioni straordinarie assorbono, comunque, fino a concorrenza, la quota settimanale di straordinario del lavoratore interessato e l'eventuale eccedenza rispetto al limite delle otto ore settimanali sarà scomputata dal limite previsto per la settimana successiva. Le prestazioni di cui al comma precedente assorbono inoltre, fino a concorrenza, la quota annuale massima del lavoro straordinario del lavoratore interessato, di cui agli artt. 6 della Parte speciale, Sez. A) e 7 della Parte speciale, Sez. C) del presente contratto, fermo restando che anche per tali prestazioni il lavoratore potrà usufruire di riposi non retribuiti in misura corrispondente alle ore effettuate oltre la 120ª e fino alla 160ª. I lavoratori partecipanti ai turni dovranno essere alternati nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne. Nota a verbale La disciplina prevista dal 12° comma non si applica ai lavoratori turnisti addetti a lavorazioni a fuoco continuo o comunque ad impianti o servizi non suscettibili di fermata, per i quali rimangono ferme le condizioni in atto. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni le pause previste dal 12° comma non supereranno complessivamente le 2 ore e mezza settimanali. Riduzione dell'orario di lavoro Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, le riduzioni annue derivanti dalla applicazione degli accordi di rinnovo 16 luglio 1979, 20 aprile 1983 e 24 gennaio 1987 nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende che operano nei diversi settori del comparto metalmeccanico, sono le seguenti: 1) Settore siderurgico, fonderie di 2ª fusione e metallurgia non ferrosa Ai lavoratori dipendenti delle imprese appartenenti al settore siderurgico, così come definito nelle norme generali sul campo di applicazione del contratto, nonchè ai lavoratori degli stabilimenti appartenenti al settore delle fonderie di seconda fusione e metallurgia non ferrosa di cui al punto F) del campo di applicazione in cui si svolgono lavorazioni a caldo, con esclusione delle lavorazioni di cui al secondo alinea e limitatamente - per quel che concerne la produzione di metalli non ferrosi - agli stabilimenti in cui si svolgono lavorazioni di ciclo primario vengono riconosciute 84 ore retribuite in ragione d'anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni d'anno. I lavoratori turnisti dipendenti dalle imprese appartenenti al settore siderurgico, in aggiunta a quanto previsto nel comma precedente, hanno diritto a godere di giornate di riposo retribuito nel corso dell'anno solare a compenso delle festività lavorate nello stesso periodo oltre il numero di sei. 2) Settori e lavoratori di cui alla tabella n. 2 allegata al presente articolo Vengono riconosciute 64 ore retribuite in ragione d'anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni d'anno. 3) Settore navalmeccanico, meccanica varia e altre aziende non ricomprese nei punti precedenti Vengono riconosciute 56 ore retribuite in ragione d'anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno. Oltre alle suindicate riduzioni di orario annue, previste per i diversi settori ai precedenti punti 1), 2) e 3), a tutti i lavoratori verranno riconosciuti un gruppo di 8 ore annue retribuite con decorrenza 1° ottobre 1993 ed un ulteriore gruppo di 8 ore annue retribuite con decorrenza 1° aprile 1994. Entrambi i gruppi di 8 ore decorreranno dal 1° aprile 1994 per i lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti al settore siderurgico, così come definito nelle norme generali sul campo di applicazione del contratto. Dette ore sono computate in ragione d'anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno. I permessi saranno usufruiti individualmente e mediante rotazione anche in relazione alle esigenze di continuità dell'attività produttiva. Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze sindacali aziendali, diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali. I permessi, non fruiti dai lavoratori entro l'anno di maturazione, decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza. Le parti convengono sulla necessità di prendere in esame quelle eventuali situazioni aziendalmente in atto, a qualsiasi titolo riconducibili, che determinano una riduzione dell'entità complessiva della normale prestazione di lavoro, come disciplinata dalle norme del presente contratto, ed in tal senso concordano espressamente che, nel corso del primo semestre del 1993, si darà luogo a livello aziendale ad uno specifico confronto per l'esame di tali situazioni e per l'adozione di soluzioni coerenti con le finalità sopra indicate. In questo quadro resta altresì confermato l'impegno a procedere in sede aziendale, con le medesime cadenze temporali sopra indicate, al riesame e al relativo superamento delle riduzioni di orario a qualsiasi titolo, eventualmente ancora esistenti, derivanti da trattamenti ormai superati per effetto delle mutate condizioni ambientali e/o tecnologiche di riferimento. Turni di lavoro A fronte di: - particolari esigenze produttive connesse a caratteristiche del ciclo e a necessità di una più economica utilizzazione degli impianti e della energia; - punte di lavoro o situazioni particolari connesse con i tempi e le modalità di intervento e di consegna (quali ad esempio: riparazioni su navi in porto capolinea, revisione aeronautica e di linea volo, collaudi, interventi di manutenzione e ripristino, attività di montaggio e avviamento di macchine complesse e di impianti, improvvise variazioni di mercato non programmabili); - esigenze di prolungamento dell'orario settimanale normale per maggiori carichi di lavoro connessi a fluttuazioni di mercato; si darà luogo a incontri tra le direzioni aziendali e le R.S.A. per la tempestiva definizione delle modalità attuative di: - prestazioni in più turni giornalieri o in nuovi turni di lavoro, nelle ore notturne e nelle giornate di sabato e di domenica; - istituzione o modifica di turni per brevi periodi e a fronte di particolari esigenze; - determinazione della durata normale dell'orario di lavoro sulla base di una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali. Le parti convengono che, al di fuori di quanto già previsto ai commi 13 e 14 del presente art. 5, nei casi concordati di prestazione di lavoro su più turni giornalieri, per i quali non si possa interrompere - a seguito di vincoli tecnologici o di significativi vincoli di processo - la fase di lavorazione in corso, le direzioni aziendali e le R.S.A. definiranno modalità e criteri di cambio turno che assicurino la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del lavoratori del turno cessante entro il limite massimo delle prime due ore del turno successivo. Prestazioni lavorative Le parti convengono di procedere ad incontri a livello aziendale finalizzati a rimuovere quelle situazioni che determinano di fatto una riduzione della durata delle prestazioni lavorative ordinarie. Più specificatamente, formeranno oggetto di esame, per l'individuazione o attuazione di soluzioni concrete, le situazioni che, anche rispetto alle norme contrattate, determinano riduzioni della durata della prestazione giornaliera - quali, ad esempio, il ritardato inizio o l'anticipata cessazione delle prestazioni, il prolungamento dell'intervallo mensa - e limitazioni della normale attività produttiva. In questo quadro saranno anche riesaminate eventuali pause derivanti, ad esempio, da normative obsolete, in relazione a oggettive mutate condizioni di riferimento che ne determinino una riduzione di entità o ne rendano superato il mantenimento, e individuati i meccanismi che consentano la regolamentazione e opportune modalità' di fruizione dei permessi esistenti a vario titolo. Verifiche Le parti convengono inoltre di effettuare verifiche periodiche a livello nazionale e/o aziendale in ordine alla concreta applicazione delle norme sulla flessibilità così come previste ai punti precedenti e di tutti gli strumenti che disciplinano le prestazioni di lavoro. Verifiche specifiche saranno effettuate su richiesta di una delle parti, in riferimento a situazioni aziendali particolari, circa l'attuazione di quanto previsto ai punti precedenti e i connessi problemi organizzativi, anche in relazione alle previste riduzioni di orario. Modalità di attuazione Le modalità di attuazione delle riduzioni di orario annue di cui sopra dovranno tener conto dell'andamento produttivo, della specificità dei singoli settori e della esigenza di mantenimento dei livelli acquisiti di produttività e di utilizzazione degli impianti. Per quanto concerne le riduzioni di orario annue di cui agli accordi di rinnovo 16 luglio 1979 e 20 aprile 1983, restano fermi gli assorbimenti già definiti in applicazione dei citati accordi. Calendario lavorativo Per le aziende caratterizzate da tipologie produttive che consentono la programmabilità dell'attività lavorativa per un prolungato periodo temporale, entro il primo trimestre di ogni anno la direzione aziendale esporrà ai dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali il programma del calendario lavorativo avuto riguardo ai possibili utilizzi dei diversi istituti contrattuali (riduzione dell'orario di lavoro di cui al presente articolo, ferie e permessi per ex festività. Analogamente si procederà in presenza di aggiornamenti o variazioni non temporanee resi necessari da sopravvenute esigenze tecnico-produttive ed organizzative. L'espletamento della procedura in sede aziendale dovrà esaurirsi entro 15 giorni dall'inizio della stessa. In caso di mancata intesa, su richiesta di una delle parti, da avanzarsi entro 3 giorni, per il tramite della rispettiva Organizzazione sindacale, si procederà ad un esame in sede territoriale tra le competenti Organizzazioni datoriali e dei lavoratori, che si dovrà concludere nei 10 giorni successivi al suo avvio. I termini temporali di cui ai comma precedenti potranno essere prorogati di comune accordo. Resta inteso che fino al termine della procedura di cui al presente titolo non si darà corso ad iniziative unilaterali nè potrà farsi ricorso ad azioni sindacali. Dichiarazione a verbale Fermo restando quanto previsto dagli artt. 7, Parte generale, Sez. 1 (Mobilità interna), 6, Parte speciale, Sez. A) e 7, Parte speciale, Sez. C) (Lavoro straordinario, notturno e festivo) la regolamentazione di cui al presente articolo costituisce la completa sistemazione di tutta la materia riguardante l'orario di lavoro e la flessibilità della prestazione lavorativa, così come regolata dalle modifiche apportate all'art. 5 dagli accordi di rinnovo 16 luglio 1979, 20 aprile 1983 e 24 gennaio 1987. Nota a verbale Le riduzioni di orario di lavoro di cui al presente art. 5 saranno assorbite a concorrenza in caso di provvedimenti assunti sulla stessa materia in sede europea e recepiti dalla legislazione italiana. Tabella n. 1 allegata all'art. 5 Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione degli impianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale. Personale addetto alla vigilanza dell'azienda e degli impianti. Personale addetto ai trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti. Personale che lavora a turni. Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato. Tabella n. 2 allegata all'art. 5 - lavorazioni di forgiatura, fucinatura e pressofusione; - auto nelle aree di carrozzeria, lavorazioni meccaniche di serie e stampaggio; nelle aree del Sud anche a tutti i lavoratori turnisti; - macchine agricole semoventi (mietitrebbia, macchine per la raccolta del foraggio ecc.); - elettronica strumentale (escluse elettronica di consumo e componentistica); - elettromeccanica pesante (grandi macchine per la riproduzione, trasformazione, distribuzione della energia elettrica; motori elettrici con altezza d'asse superiore ad un metro); - aeronautica; - telecomunicazioni (compresi gli addetti alle aziende metalmeccaniche di installazione di reti e di centrali); - informatica; - fonderie di 2ª fusione e metallurgia non ferrosa, con esclusione delle aziende di cui al punto 1) "Riduzione dell'orario di lavoro". Dichiarazione congiunta A conclusione delle operazioni di stesura del testo contrattuale del 14 dicembre 1990 per le aziende metalmeccaniche a Partecipazione statale, le parti, ferme restando le procedure ed i limiti per l'effettuazione di prestazioni oltre il normale orario contrattuale, confermano che nel corso dei vari rinnovi, che hanno definito la riduzione progressiva dell'orario di lavoro contrattuale a 40 ore settimanali, ed in quelli successivi, non hanno inteso superare la qualificazione legale del lavoro straordinario di cui alle disposizioni di legge le quali si riferiscono unicamente alla prestazione lavorativa oltre le 48 ore settimanali (o i maggiori orari per i discontinui). Di conseguenza la denominazione "lavoro straordinario" attribuita al lavoro prestato tra la 40ª e la 48ª ora, di cui agli artt. 6 Parte speciale, Sez. A) e 7 Parte speciale, Sez. C), è stata adottata da sempre ai soli fini dell'individuazione della percentuale di maggiorazione. --------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue: Orario di lavoro La durata massima dell'orario normale settimanale, fatte salve le deroghe e le eccezioni previste dalla legge, è di 40ore settimanali. La ripartizione giornaliera dell'orario settimanale contrattualmente previsto per ciascun settore può essere effettuata anche in modo non uniforme. Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di sette giorni alla settimana la durata normale dell'orario di lavoro risulterà da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali. Altri casi di distribuzione plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali potranno formare oggetto di intese con le Rappresentanze sindacali unitarie. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla direzione con il rispetto delle procedure in materia. L'orario verrà fissato all'entrata dello stabilimento. Le ore di lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento o reparto. Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale di lavoro su 6 giorni il lavoro cessa di massima entro le ore 13 del sabato con l'esclusione, in ogni caso, delle attività elencate nella tabella 1 allegata al presente articolo. Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) e per quei lavoratori che per qualsiasi causa - eccezion fatta per il godimento delle ferie e delle festività infrasettimanali e nazionali - abbiano fornito una prestazione di effettivo lavoro inferiore a quella dell'orario normale contrattuale e siano chiamati a prestare la loro opera nella giornata del sabato, la prestazione suddetta fino al limite dell'orario settimanale sarà compensata con la retribuzione maggiorata del 10%. Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione, con l'eccezione delle ore per ferie e festività infrasettimanali e nazionali godute, che, limitatamente all'ipotesi di cui al comma precedente, saranno considerate come effettiva prestazione. I lavoratori non potranno rifiutarsi all'istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti per determinati reparti ovvero per brevi periodi. Ai lavoratori addetti a turni avvicendati, tenuto conto delle particolari caratteristiche di tali prestazioni, è riconosciuta una pausa retribuita di 30 minuti per la refezione, riferita a turni di lavoro di 8 ore giornaliere. Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione o al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno così iniziato. Nelle ipotesi di cui ai due commi che precedono resta inteso che al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione durante il turno successivo non potranno essere richieste prestazioni eccedenti l'orario normale durante la settimana. Tali prestazioni straordinarie assorbono, comunque, fino a concorrenza, la quota settimanale di straordinario del lavoratore interessato e l'eventuale eccedenza rispetto al limite delle otto ore settimanali sarà scomputata dal limite previsto per la settimana successiva. Le prestazioni di cui al comma precedente assorbono inoltre, fino a concorrenza, la quota annuale massima del lavoro straordinario del lavoratore interessato, di cui agli artt. 6 della Parte speciale, Sez. A) e 7 della Parte speciale, Sez. C) del presente contratto, fermo restando che anche per tali prestazioni il lavoratore non potrà usufruire di riposi non retribuiti in misura corrispondente alle ore effettuate oltre la 120a e fino alla 160a. I lavoratori partecipanti ai turni dovranno essere alternati nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne. Nota a verbale - La disciplina prevista dal 12° comma non si applica ai lavoratori turnisti addetti a lavorazioni a fuoco continuo o comunque ad impianti o servizi non suscettibili di fermata, per i quali rimangono ferme le condizioni in atto. - In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni le pause previste dal 12° comma non supereranno complessivamente le 2 ore e mezza settimanali. Riduzione dell'orario di lavoro Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, le riduzioni annue derivanti dalla applicazione degli accordi di rinnovo 16 luglio 1979, 20 aprile 1983 e 24 gennaio 1987 nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende che operano nei diversi settori del comparto metalmeccanico sono le seguenti: 1) Settore siderurgico, fonderie di 2a fusione e metallurgia non ferrosa Ai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti al settore siderurgico, così come definito nelle norme generali sul campo di applicazione del contratto, nonchè ai lavoratori degli stabilimenti appartenenti al settore delle fonderie di seconda fusione e metallurgia non ferrosa di cui al punto F) del campo di applicazione in cui si svolgono lavorazioni a caldo, con esclusione delle lavorazioni di cui al secondo alinea e limitatamente - per quel che concerne la produzione di metalli non ferrosi - agli stabilimenti in cui si svolgono lavorazioni di ciclo primario, vengono riconosciute 84 ore retribuite in ragione d'anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni d'anno. I lavoratori turnisti dipendenti dalle imprese appartenenti al settore siderurgico, in aggiunta a quanto previsto nel comma precedente, hanno diritto a godere di giornate di riposo retribuito nel corso dell'anno solare a compenso delle festività lavorate nello stesso periodo oltre il numero di sei. 2) Settori e lavoratori di cui alla tabella 2 allegata al presente articolo Vengono riconosciute 64 ore retribuite in ragione d'anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni d'anno. 3) Settore navalmeccanico, meccanica varia e altre aziende non ricomprese nei punti precedenti Vengono riconosciute 56 ore retribuite in ragione d'anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni d'anno. Oltre alle suindicate riduzioni di orario annue, previste per i diversi settori ai precedenti punti 1), 2) e 3), a tutti i lavoratori verranno riconosciuti un gruppo di 8 ore annue retribuite con decorrenza 1° ottobre 1993 ed un ulteriore gruppo di 8 ore annue retribuite con decorrenza 1° aprile 1994. Entrambi i gruppi di 8 ore decorreranno dal 1° aprile 1994 per i lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti al settore siderurgico, così come definito nelle norme generali sul campo di applicazione del contratto. Dette ore sono computate in ragione d'anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni d'anno. I permessi saranno usufruiti individualmente e mediante rotazione anche in relazione alle esigenze di continuità dell'attività produttiva. Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze sindacali unitarie, diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali. I permessi, non fruiti dai lavoratori entro l'anno di maturazione, decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza. Fermo restando quanto sopra in ordine all'entità ed alle modalità di godimento delle riduzioni di orario, resta inteso che: - nel caso di innovazioni nella ripartizione dell'orario di lavoro la cui finalità sia di ottenere un maggiore utilizzo degli impianti di tipo strutturale e non temporaneo, attraverso l'istituzione di turnazioni aggiuntive rispetto alla situazione in atto che comportino la creazione di più di 15 turni di lavoro, tra la Direzione e le R.S.U. sarà effettuato un esame congiunto in merito alla possibilità di programmare all'interno del nuovo assetto degli orari, tenendo conto delle esigenze tecniche ed impiantistiche, l'utilizzazione delle ore di riduzione di orario annuo di cui al presente articolo per i lavoratori turnisti fino ad un massimo di: - 80 ore per le aziende di cui al precedente punto 1); - 60 ore per le aziende di cui al precedente punto 2); - 52 ore per le aziende di cui al precedente punto 3); complessivamente spettanti in ragione di anno di servizio o frazione di esso o in proporzione ai periodi di servizio compiuti a turno; - a decorrere dal 1° gennaio 1995, la fruizione individuale delle riduzioni di orario di lavoro annuo, a norma del presente articolo, potrà essere effettuata, con esclusione del personale addetto a turni avvicendati e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche per gruppi di 4 ore. Le parti convengono sulla necessità di prendere in esame quelle eventuali situazioni aziendalmente in atto, a qualsiasi titolo riconducibili, che determinano una riduzione dell'entità complessiva della normale prestazione di lavoro, come disciplinata dalle norme del presente contratto, ed in tal senso concordano espressamente che, tempestivamente, si darà luogo a livello aziendale ad uno specifico confronto per l'esame di tali situazioni e per l'adozione di soluzioni coerenti con le finalità sopra indicate. In questo quadro resta altresì confermato l'impegno a procedere in sede aziendale, con le medesime cadenze temporali sopra indicate, al riesame e al relativo superamento delle riduzioni di orario a qualsiasi titolo, eventualmente ancora esistenti, derivanti da trattamenti ormai superati per effetto delle mutate condizioni ambientali e/o tecnologiche di riferimento. Turni di lavoro A fronte di: - particolari esigenze produttive connesse a caratteristiche del ciclo e a necessità di una più economica utilizzazione degli impianti e della energia; - esigenze di prolungamento dell'orario settimanale normale per maggiori carichi di lavoro connessi a fluttuazioni di mercato; si darà luogo a incontri tra le direzioni aziendali e le Rappresentanze sindacali aziendali per la tempestiva definizione delle modalità attuative di: - prestazioni in più turni giornalieri o in nuovi turni di lavoro, nelle ore notturne e nelle giornate di sabato e di domenica; - istituzione o modifica di turni per brevi periodi e a fronte di particolari esigenze; - determinazione della durata normale dell'orario di lavoro sulla base di una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali. A fronte di punte di lavoro o situazioni particolari connesse con i tempi e le modalità di intervento e consegna, l'azienda farà ricorso, limitatamente ad un periodo temporale correlato ad assolvere alle suddette esigenze, dandone tempestiva informazione alle Rappresentanze sindacali unitarie, al lavoro straordinario di cui al comma 6 degli artt. 6 - Parte speciale - Sez. A) e 7 - Parte speciale - Sez. C) che dovrà essere obbligatoriamente prestato dai lavoratori interessati. Sempre a fronte di punte di lavoro o situazioni particolari connesse con i tempi e le modalità di intervento e consegna, si darà luogo ad incontri tra le direzioni aziendali e le R.S.U. per la tempestiva definizione delle modalità attuative di: - prestazioni, anche in regime di lavoro straordinario, in più turni giornalieri o in nuovi turni di lavoro, nelle ore diurne o notturne e nelle giornate di sabato e di domenica; - articolazioni dell'orario di lavoro attraverso una distribuzione su base plurisettimanale, con un massimo di 48 ore e ferma restando la media di 40 ore settimanali, le modalità attuative saranno tempestivamente definite tra le direzioni aziendali e le R.S.U. Le parti convengono che, al di fuori di quanto già previsto ai commi 13 e 14 del presente art. 5, nei casi concordati di prestazione di lavoro su più turni giornalieri, per i quali non si possa interrompere - a seguito di vincoli tecnologici o di significativi vincoli di processo - la fase di lavorazione in corso, le direzioni aziendali e le Rappresentanze sindacali aziendali definiranno modalità e criteri di cambio turno che assicurino la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del lavoratore del turno cessante entro il limite massimo delle prime due ore del turno successivo. Prestazioni lavorative Le parti convengono di procedere ad incontri a livello aziendale finalizzati a rimuovere quelle situazioni che determinano di fatto una riduzione della durata delle prestazioni lavorative ordinarie. Più specificatamente, formeranno oggetto di esame, per l'individuazione o attuazione di soluzioni concrete, le situazioni che, anche rispetto alle norme contrattate, determinano riduzioni della durata della prestazione giornaliera - quali, ad esempio, il ritardato inizio o l'anticipata cessazione delle prestazioni, il prolungamento dell'intervallo mensa - e limitazioni della normale attività produttiva. In questo quadro saranno anche riesaminate eventuali pause derivanti, ad esempio, da normative obsolete, in relazione a oggettive mutate condizioni di riferimento che ne determinino una riduzione di entità o ne rendano superato il mantenimento, e individuati i meccanismi che consentano la regolamentazione e opportune modalità di fruizione dei permessi esistenti a vario titolo. Verifiche Le parti convengono inoltre di effettuare verifiche periodiche a livello nazionale e/o aziendale in ordine alla concreta applicazione delle norme sulla flessibilità così come previste ai punti precedenti e di tutti gli strumenti che disciplinano le prestazioni di lavoro. Verifiche specifiche saranno effettuate su richiesta di una delle parti, in riferimento a situazioni aziendali particolari, circa l'attuazione di quanto previsto ai punti precedenti e i connessi problemi organizzativi, anche in relazione alle previste riduzioni di orario. Dichiarazione congiunta Le parti, nel comune intento di migliorare il posizionamento competitivo delle aziende, convengono che la flessibilità dell'utilizzo della prestazione di lavoro costituisce un fattore di straordinaria rilevanza per conseguire obiettivi di maggiore produttività, efficienza e competitività e di adeguata risposta alle esigenze di mercato. Le parti inoltre riconfermano il loro reciproco impegno a rendere concreta l'applicazione di tutti gli istituti e le norme concordate in tema di flessibilità. In relazione a ciò, fermo restando quanto previsto in tema di orario di lavoro nel vigente c.c.n.l., convengono di rendere disponibili e tempestivamente applicabili non solo le modalità previste ma anche regimi di orari innovativi e quindi diversi in coerenza con le specificità proprie delle singole realtà produttive. Fermo restando quanto previsto al precedente punto sulle verifiche, resta inteso che eventuali difformità che avessero a registrarsi costituiranno oggetto di tempestiva valutazione - e comunque, su richiesta di una delle parti, entro tre giorni lavorativi - tra i rappresentanti territoriali dell'associazione datoriale e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori allo scopo di assumere le determinazioni necessarie ad una corretta applicazione delle disposizioni contrattuali concernenti la fattispecie in esame. Modalità di attuazione Le modalità di attuazione delle riduzioni di orario annue di cui sopra dovranno tener conto dell'andamento produttivo, della specificità dei singoli settori e della esigenza di mantenimento dei livelli acquisiti di produttività e di utilizzazione degli impianti. Per quanto concerne le riduzioni di orario annue di cui agli accordi di rinnovo 16 luglio 1979 e 20 aprile 1983, restano fermi gli assorbimenti già definiti in applicazione dei citati accordi. Calendario lavorativo Per le aziende caratterizzate da tipologie produttive che consentono la programmabilità dell'attività lavorativa per un prolungato periodo temporale, entro il primo trimestre di ogni anno la direzione aziendale esporrà ai dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali il programma del calendario lavorativo avuto riguardo ai possibili utilizzi dei diversi istituti contrattuali (riduzione dell'orario di lavoro di cui al presente articolo, ferie e permessi per ex festività). Analogamente si procederà in presenza di aggiornamenti o variazioni non temporanee resi necessari da sopravvenute esigenze tecnico-produttive ed organizzative. L'espletamento della procedura in sede aziendale dovrà esaurirsi entro quindici giorni dall'inizio della stessa. In caso di mancata intesa, su richiesta di una delle parti da avanzarsi entro tre giorni, per il tramite della rispettiva Organizzazione sindacale, si procederà ad un esame in sede territoriale tra le competenti Organizzazioni datoriali e dei lavoratori, che si dovrà concludere nei dieci giorni successivi al suo avvio. I termini temporali di cui ai commi precedenti potranno essere prorogati di comune accordo. Resta inteso che fino al termine della procedura di cui al presente titolo non si darà corso ad iniziative unilaterali nè potrà farsi ricorso ad azioni sindacali. Dichiarazione a verbale Fermo restando quanto previsto dagli artt. 7 - Parte generale - Sez. I (Mobilità interna), 6 - Parte speciale -Sez. A) e 7 Parte speciale - Sez. C) (Lavoro straordinario, notturno e festivo) la regolamentazione di cui al presente articolo costituisce la completa sistemazione di tutta le materia riguardante l'orario di lavoro e la flessibilità della prestazione lavorativa, così come regolata dalle modifiche apportate all'art. 5 dagli accordi di rinnovo 16 luglio 1979, 20 aprile 1983, 24 gennaio 1987 e 14 dicembre 1990. Nota a verbale Le riduzioni di orario di lavoro di cui al presente art. 5 saranno assorbite a concorrenza in caso di provvedimenti assunti sulla stessa materia in sede europea e recepiti dalla legislazione italiana. Tabella 1 allegata all'art. 5 Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione degli impianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale. Personale addetto alla vigilanza dell'azienda e degli impianti. Personale addetto ai trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti. Personale che lavora a turni. Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato. Tabella 2 allegata all'art. 5 - Lavorazioni di forgiatura, fucinatura e pressofusione; - auto nelle aree di carrozzeria, lavorazioni meccaniche di serie e stampaggio; nelle aree del Sud anche a tutti i lavoratori turnisti; - macchine agricole semoventi (mietitrebbia, macchine per la raccolta del foraggio, ecc.); - elettronica strumentale (escluse elettronica di consumo e componentistica); - elettromeccanica pesante (grandi macchine per la produzione, trasformazione, distribuzione della energia elettrica; motori elettrici con altezza d'asse superiore ad un metro); - aeronautica; - telecomunicazioni (compresi gli addetti alle aziende metalmeccaniche di installazione di reti e di centrali); - informatica; - fonderie di 2a fusione e metallurgia non ferrosa, con esclusione delle aziende di cui al punto 1) "Riduzione dell'orario di lavoro". Dichiarazione congiunta A conclusione delle operazioni di stesura del testo contrattuale per le aziende metalmeccaniche a p.s., le parti, ferme restando le procedure ed i limiti per l'effettuazione di prestazioni oltre il normale orario contrattuale, confermano che nel corso dei vari rinnovi, che hanno definito la riduzione progressiva dell'orario di lavoro contrattuale a 40 ore settimanali, ed in quelli successivi, non hanno inteso superare la qualificazione legale del lavoro straordinario di cui alle disposizioni di legge le quali si riferiscono unicamente alla prestazione lavorativa oltre le 48 ore settimanali (o i maggiori orari per i discontinui). Di conseguenza la denominazione "lavoro straordinario" attribuita al lavoro prestato tra la 40a e la 48a ora, di cui agli artt. 6 - Parte speciale - Sez. A) e 7 - Parte speciale - Sez. C), è stata adottata da sempre ai soli fini dell'individuazione della percentuale di maggiorazione. Art. 6 (Riposo settimanale) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica. Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge. I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato. Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per coloro che lavorano a turni ed affinchè i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l'orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa. In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo. Art. 7 (Anzianità dei lavoratori) La sospensione dal lavoro per riduzione o interruzione di attività e i permessi non interrompono l'anzianità di servizio dei lavoratori a tutti gli effetti. Relativamente al trattamento di fine rapporto, valgono le disposizioni di cui agli artt. 21, Parte speciale, Sez. A); 8, Parte speciale, Sez. B); 28, Parte speciale, Sez. C). Nota a verbale L'aspettativa per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali e regionali/territoriali e per i lavoratori in malattia è regolata dalle norme di legge e di contratto. Analogamente resta sospeso a tutti gli effetti il rapporto di lavoro durante l'aspettativa concessa a norma dell'art. 36 della presente Sezione. Art. 8 (Forme di retribuzione) Ferme le vigenti disposizioni di legge in materia di incentivazione del lavoro, i lavoratori sono retribuiti ad economia o con una delle seguenti altre forme di retribuzione: a) a cottimo individuale; b) a cottimo collettivo; c) con altre forme di retribuzione a rendimento determinate in relazione alle possibilità tecniche e all'incremento della produzione. Norma transitoria In conformità a quanto previsto dalla norma transitoria in materia di assorbimenti all'art. 4 (Inquadramento dei lavoratori) della Parte generale, Sez. 1 del c.c.n.l. 4 maggio 1973 resta inteso che qualora gli assorbimenti di cui al 1° comma della citata norma transitoria siano stati effettuati sulle forme di retribuzione di cui all'art. 16, Parte operai, del c.c.n.l. 8 gennaio 1970 (cottimi individuali, cottimi collettivi, altre forme di retribuzione a rendimento) il calcolo del relativo guadagno continuerà ad essere effettuato secondo i criteri precedentemente in atto e l'importo risultante sarà valido a tutti gli effetti di cui al corrispondente articolo del presente contratto. Tale importo verrà erogato scomponendone l'aliquota destinata all'assorbimento ed inserita nella paga base e corrispondendone il residuo alla voce cottimo. Art. 9 (Forme incentivanti collettive diverse da quelle di cui all'art. 8 - Forme di retribuzione) Fermo restando quanto stabilito al punto 3) lettera C) del titolo "Articolazione della contrattazione collettiva" delle Norme generali, è prevista la contrattazione per la trasformazione di forme improprie esistenti (premi periodici, di assiduità, di collaborazione, pasquali, feriali, ecc. nonchè corresponsioni aggiuntive anche se in percentuali mensili od orarie) in premi incentivanti collegati a parametri obiettivi. Art. 10 (Indennità di alta montagna e di sottosuolo) Particolari indennita' devono essere fissate tra le Delegazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali territoriali di categoria competenti per territorio per i lavoratori che esplichino la propria attività in alta montagna (oltre 1.500 metri di altezza) o nel sottosuolo o che vi siano trasferiti. Art. 11 (Indennità per disagiata sede) Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km. 5, le parti direttamente interessate esamineranno la situazione ai fini dell'eventuale determinazione della particolare indennità. Art. 12 (Reclami sulla retribuzione) Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonchè sulla qualità della moneta dovrà essere fatto all'atto del pagamento; il lavoratore che non vi provveda perde ogni diritto al reclamo per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa. Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal lavoratore entro un anno dal giorno del pagamento affinchè il competente ufficio dell'azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze. Art. 13 (Trasferimenti) I lavoratori di età superiore ai 50 anni se uomini e 45 se donne potranno essere trasferiti in altra sede solo in casi eccezionali da esaminare, a richiesta del lavoratore, in sede sindacale. In caso di altri trasferimenti individuali dovrà tenersi conto delle obiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il trasferimento, direttamente ovvero tramite le Rappresentanze sindacali aziendali. In ogni caso il trasferimento deve essere preceduto da un preavviso non inferiore a 20 giorni. I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e, a richiesta delle stesse, di esame congiunto. La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengono disposti nell'ambito del comprensorio. Quanto sopra non si cumula con le eventuali regolamentazioni in materia derivanti da accordi aziendali. Art. 14 (Divieti) Il lavoratore non potrà prestare la propria opera presso altri datori di lavoro, salvo il caso di sospensione dal lavoro senza trattamento economico. Resta fermo quanto previsto nell'art. 36 della presente Sezione. Non sono consentite in azienda le collette, le raccolte di firme e la vendita di biglietti e di oggetti, oltre i limiti previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300. Art. 15 (Visite di inventario e di controllo) Il lavoratore non può rifiutare la visita di inventario degli oggetti, strumenti o utensili affidatigli. Le visite personali di controllo sul lavoratore potranno essere effettuate ai sensi dell'art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Art. 16 (Disciplina aziendale - Doveri) Oltre che al presente contratto i lavoratori devono uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione, purchè tali norme non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto e dagli altri accordi vigenti. Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore. Il lavoratore, nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale e deve conservare rapporti di educazione verso i colleghi, osservando le disposizioni del presente contratto nonchè quelle impartite dai superiori. In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità. Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro. Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, le aziende adotteranno le iniziative proposte dalla Commissione nazionale per le pari opportunità ai sensi della lettera d) dell'art. 3, Parte generale, Sez. 1. L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni. Inoltre dovrà rendere noti i normativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidatagli e in particolare: 1) osservare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; 2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, nè svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, dopo risolto il contratto di lavoro ed in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio. A sua volta l'azienda non può esigere che il lavoratore convenga a restrizioni della sua attività, successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedano i limiti di cui al presente comma e comunque quelli previsti dall'art. 2125 del codice civile; 4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati. Art. 17 (Provvedimenti disciplinari) Le infrazioni disciplinari dei dipendenti potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari: a) rimprovero scritto; b) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione (paga o stipendio base più contingenza); c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni; d) licenziamento con preavviso o senza preavviso. Il licenziamento con preavviso e senza preavviso per ragioni disciplinari avrà luogo secondo le norme di legge. Non si terrà conto ad alcun effetto dei provvedimenti disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione. Per l'adozione dei provvedimenti disciplinari si seguirà la procedura prevista ai commi successivi del presente articolo. Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa. Tuttavia, fermo l'espletamento della procedura di contestazione di cui in appresso, il rapporto di lavoro, nei casi che comportino il licenziamento senza preavviso per giusta causa, sarà sospeso con effetto immediato. La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni. La contestazione deve essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l'azienda abbia acquisito conoscenza dell'infrazione e delle relative circostanze. Il lavoratore potrà farsi assistere da un componente della Rappresentanza sindacale aziendale. L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro dieci giorni della scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale comunicazione dovranno essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorso l'anzidetto periodo, senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno accolte. Per i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento, il lavoratore che ritenga ingiustificato un provvedimento adottato nei suoi confronti, potrà promuovere un tentativo di conciliazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento per il tramite dell'Organizzazione sindacale alla quale è iscritto o conferisca mandato. In tal caso entro i cinque giorni successivi si darà luogo ad un incontro a livello sindacale per esaminare congiuntamente i motivi e gli elementi di fatto che sono alla base del provvedimento e le ragioni che hanno indotto l'azienda a non accogliere le eventuali giustificazioni del lavoratore. Il ricorso alla presente procedura sospende l'applicazione del provvedimento. Qualora entro i venti giorni successivi alla richiesta dell'Organizzazione sindacale le parti non abbiano raggiunto un accordo, il provvedimento disciplinare diverrà operativo. E' fatta comunque salva la facoltà del ricorso per vie legali secondo le previsioni di legge. Art. 18 (Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e gli esami dei lavoratori studenti) I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istituzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal presente lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. Saranno presi in esame, a livello aziendale, casi particolari in cui l'ubicazione della scuola suggerisca l'adozione di orari di lavoro particolari e la concessione di permessi retribuiti. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame (compresi quelli di settembre) e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari ovvero per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla normativa di cui all'art. 19 della presente Sezione. I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. Inoltre i lavoratori studenti potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente pro-quota, in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda. A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo. Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali. Art. 19 (Diritto allo studio) I lavoratori che, fuori delle ipotesi di cui al 1° comma dell'art. 18 della presente Sezione, volendo migliorare la propria cultura anche in relazione all'attività aziendale e allo scopo di favorire un aggiornamento delle proprie conoscenze capace di evitare processi di obsolescenza, intendono frequentare, presso Istituti pubblici, pareggiati o riconosciuti, corsi istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali Istituti, possono usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte-ore messo a disposizione di tutti i dipendenti, nei limiti e con le modalità indicate nei commi successivi. Tale monte-ore viene determinato, per il periodo di vigenza contrattuale moltiplicando 10 h. in ragione d'anno x il numero dei dipendenti in forza presso ciascuna azienda o unità produttiva al 1° gennaio. Le disposizioni di cui sopra trovano altresì applicazione nei confronti dei lavoratori che intendono frequentare corsi di formazione legalmente autorizzati con rilascio di attestati, la cui attivazione rientri nell'ambito promozionale di quelle iniziative previste al punto A) dell'accordo interconfederale 5 gennaio 1990 tra Intersind e Cgil-Cisl-Uil. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dal lavoro non devono superare il 3% del totale della forza occupata, con i seguenti minimi per le aziende o unità produttive sino a 300 dipendenti: - 2 lavoratori per le aziende o unità produttive sino a 50 dipendenti, - 3 lavoratori per le aziende o unità produttive da 51 a 100 dipendenti, - 6 lavoratori per le aziende o unità produttive da 101 a 200 dipendenti - 9 lavoratori per le aziende o unità produttive da 201 a 300 dipendenti; inoltre dovrà essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva. I permessi potranno essere richiesti per un massimo di 250 ore pro-capite per il periodo di vigenza contrattuale, utilizzabili anche in un solo anno, semprechè il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui sopra, ai lavoratori che, nell'arco del periodo: - siano inseriti, in quanto portatori di handicap, in attività formative per un adeguamento delle capacità professionali ai fini del loro proficuo impiego nell'ambito delle attività aziendali, potranno essere concessi permessi retribuiti per un massimo di 250 ore pro-capite; - seguano corsi di alfabetizzazione, o di lingua italiana nel caso di lavoratori immigrati, potranno essere concessi permessi retribuiti per un massimo di 250 ore pro-capite; - frequentino corsi sperimentali per il recupero dell'attuale scuola dell'obbligo, potranno essere concessi permessi retribuiti per un massimo di 350 ore pro-capite. Per i corsi relativi alla scuola dell'obbligo il rapporto fra ore retribuite e non retribuite viene stabilito in 2/3 e 1/3 fino a concorrenza delle predette 350 ore. Potranno usufruire di permessi retribuiti, a carico del monte-ore di cui al 1° comma del presente articolo, i partecipanti ai corsi che: a) debbano sostenere prove di esame a conclusione dei corsi, per il giorno o per i giorni in cui si svolgono gli esami e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame o la sessione di esami; b) vengano incaricati di compiti di coordinamento, per il tempo strettamente necessario all'espletamento di tali compiti; i permessi verranno concessi limitatamente ad un partecipante per ogni corso ed in misura comunque non eccedente il 15% delle ore di svolgimento del corso stesso. L'espletamento dei compiti di coordinatore verrà certificato all'azienda dall'Istituto presso il quale si svolgono le lezioni. I lavoratori interessati inoltreranno domanda alla direzione nei termini e con le modalità che saranno concordati a livello aziendale. Annualmente, prima dell'inizio dei corsi, si farà luogo a un incontro tra Direzione aziendale e Rappresentanze sindacali aziendali allo scopo di esaminare le iniziative riguardanti le richieste avanzate ai sensi del comma precedente, anche ai fini della loro più opportuna ripartizione. Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di un terzo del monte ore previsto per il periodo di vigenza contrattuale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 3° comma, la Direzione e le Rappresentanze sindacali aziendali stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per la identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al 3° comma. Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e semprechè ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. L'interessato dovrà far pervenire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e, successivamente, certificati con l'indicazione delle ore di frequenza. Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali aziendali. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili commisurati alle ore di permesso usufruite, fermo rimanendo che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicati dal 4° comma, è costituito dalla regolare frequenza all'intero corso. Art. 20 (Mense aziendali) Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti, salva la facoltà di accordi locali o aziendali sulla materia. Art. 21 (Indennità di mensa) Premesso che la computabilità dell'indennità di mensa nella retribuzione valevole ai fini degli istituti contrattuali e di legge è disciplinata dall'accordo interconfederale 20 aprile 1956, recepito in legge con D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1026, e dagli accordi aziendali in materia, le parti confermano che l'equivalente del costo della mensa sostenuto dal datore di lavoro non è computabile agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile nè degli altri istituti contrattuali e di legge. Art. 22 (Innovazioni tecnologiche) Nei casi in cui l'attuazione di innovazioni tecnologiche comporti conseguenze rilevanti nell'occupazione o negli orari di lavoro, avrà luogo tempestivamente una comunicazione, resa dall'azienda tramite la propria Associazione sindacale, cui potrà far seguito a richiesta di una delle parti, in ordine alle predette conseguenze, una consultazione tra le stesse a livello nazionale. Art. 23 (Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza) (Vedi accordo di rinnovo in nota) A) Le parti convengono sull'esigenza di procedere a livello aziendale - in relazione all'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per quanto riguarda le Rappresentanze sindacali aziendali nonchè al disposto dell'art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - a programmi concordati di indagini sull'ambiente di lavoro volte a salvaguardare la salute e l'integrità psico-fisica dei lavoratori, nelle aree che saranno individuate di comune accordo con i relativi criteri di priorità. Le indagini verranno effettuate dagli organismi previsti dalla legge n. 833/1978 (unità sanitarie locali, presidii e servizi multizonali, ecc.) o da Istituti sanitari convenzionati che diano idonee garanzie di poter condurre in proprio i necessari rilievi. Fino al momento in cui saranno operanti gli organismi sopra citati, le indagini - i cui risultati saranno portati contemporaneamente a conoscenza delle parti ed avranno carattere riservato potranno essere affidate a Istituti sanitari scelti di comune accordo tra Direzione e Rappresentanze sindacali aziendali preferibilmente tra quelli promossi a cura degli Enti locali, ove esistenti, ovvero individuati nell'ambito di una rosa preventivamente concordata di altri Enti o Istituti. Le indagini ambientali di cui sopra eseguibili con apparecchiature e metodologie semplici potranno essere effettuate da tecnici dell'azienda e da rappresentanti sindacali aziendali dei lavoratori opportunamente addestrati all'uso di dette apparecchiature messe a disposizione dell'azienda. L'azienda assumerà l'onere relativo alla effettuazione delle indagini ambientali di cui sopra e all'adozione delle misure appropriate per i casi, i modi ed i termini concordati tra le parti. In relazione a situazioni di rischio di nocività che dovessero risultare dalle indagini ambientali effettuate secondo le procedure di cui sopra, potrà essere concordata, di volta in volta, l'attuazione di accertamenti medici specifici. Per la scelta degli enti che effettueranno tali accertamenti si seguirà la procedura prevista dal 2° e 3° comma del presente articolo. In conformità ai criteri stabiliti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono istituiti, per concorrere ad una efficace prevenzione e tutela della salute dei lavoratori: a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda che ne darà copia alle Rappresentanze sindacali aziendali. In esso verranno annotati i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali, fisici e chimici, che possano determinare specifiche situazioni di nocività e le caratteristiche dei relativi reparti e lavorazioni; b) il registro dei dati bio-statistici, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda che ne darà copia alle Rappresentanze sindacali aziendali. In esso saranno annotati i risultati statistici delle assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; i registri di cui sopra saranno istituiti, in ogni stabilimento e sede, per ogni area omogenea individuata di comune accordo; c) il libretto sanitario e di rischio individuale, tenuto ed aggiornato dai competenti servizi aziendali e posto, a richiesta del lavoratore, a sua disposizione. In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti le visite di assunzione, le visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge, le visite mediche compiute a seguito delle indagini concordate, le visite di idoneità compiute da Enti pubblici ai sensi dell'art. 5, 3° comma della legge 20 maggio 1970, n. 300, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il lavoratore farà redigere dal medico di fiducia ed allegherà al libretto la propria anamnesi lavorativa; la formulazione di tale libretto verrà definita tra le Rappresentanze sindacali aziendali e la Direzione. I modelli dei registri e del libretto di cui sopra saranno realizzati in conformità a quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 833/1978. Le Direzioni aziendali forniranno semestralmente alle Rappresentanze sindacali aziendali, per aree significative, dati complessivi relativi: - alla frequenza, alla gravità (fino a 3 giorni, oltre 3 giorni), alla causa diretta degli infortuni sul lavoro; - all'indice delle assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune. Le aziende comunicheranno inoltre, per quanto a loro conoscenza, il numero degli invalidi per malattie professionali. Le Rappresentanze sindacali aziendali potranno formulare, per una valutazione con la direzione aziendale, proposte volte al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza, nonchè ai fini dell'informazione e della formazione dei lavoratori ad opera dell'azienda, in materia di prevenzione ed ambiente. Salve le esigenze derivanti dal segretario industriale, l'azienda darà comunicazione alle Rappresentanze sindacali aziendali e curerà la menzione nel registro dei dati ambientali delle sostanze presenti nel ciclo produttivo, delle loro caratteristiche tossicologiche e dei possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente. Le aziende forniranno alle R.S.A.: - informazioni in ordine alle innovazioni di carattere produttivo ed impiantistico che abbiano conseguenze dirette e significative sulle condizioni di lavoro e su eventuali rischi noti in base alle acquisizioni medico-scientifiche; - informazioni sui piani di emergenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 175/1988; - un'informativa annuale in materia di emissioni nell'atmosfera e di smaltimento dei rifiuti. Data la riservatezza delle informazioni di cui sopra la diffusione e l'uso di esse sono consentite nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 2105 del codice civile. Le aziende forniranno altresì alle Rappresentanze sindacali aziendali un'informativa generale sull'attività dei servizi sanitari, ove esistenti. Vengono mantenuti gli accordi aziendali più favorevoli che disciplinino organicamente la materia dell'ambiente di lavoro. Le parti, consapevoli della rilevanza crescente che le problematiche ambientali interne all'azienda possono assumere sull'ambiente esterno, convengono sull'opportunità di seguire con ogni attenzione i fenomeni che di volta in volta si determinano localmente, con l'intendimento di individuare uniformità di indirizzi e di comportamenti. Le parti concordano, ai fini di un opportuno coordinamento: 1) di realizzare, in quanto possibile, l'omogeneizzazione degli strumenti statistici di cui alle precedenti lettere a), b) e c) (soprattutto per quanto concerne i complessi aziendali con più stabilimenti dislocati nel territorio nazionale); 2) di consultarsi tempestivamente, sui problemi emergenti a livello territoriale nelle istanze amministrative competenti. In tale contesto le aziende, con riferimento ad eventuali riflessi significativi che le proprie attività produttive possono determinare sull'ambiente esterno, forniranno informazioni su forme di collaborazione che potranno intervenire con le competenti autorità in materia. B) Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'areazione, l'illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi (come: occhiali, maschere, zoccoli, guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili, ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori dagli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività. Le norme sopra richiamate si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia. In tale contesto, con riferimento a specifiche problematiche aziendali potranno essere esaminati con le R.S.A. gli aspetti ergonomici connessi all'impiego di videoterminali, in stretto raccordo con le disposizioni di legge che interverranno nell'ordinamento nazionale a seguito del recepimento della direttiva CEE in materia. --------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue: Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza A) Le parti convengono sull'esigenza di procedere a livello aziendale - in relazione all'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per quanto riguarda le rappresentanze sindacali nonchè al disposto dell'art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - a programmi concordati di indagini sull'ambiente di lavoro volte a salvaguardare la salute e l'integrità psico-fisica dei lavoratori, nelle aree che saranno individuate di comune accordo con i relativi criteri di priorità. Le indagini verranno effettuate dagli organismi previsti dalla legge n. 833/1978 (unità sanitarie locali, presidi e servizi multizonali, ecc.) o da Istituti sanitari convenzionati che diano idonee garanzie di poter condurre in proprio i necessari rilievi. Fino al momento in cui saranno operanti gli organismi sopra citati, le indagini - i cui risultati saranno portati contemporaneamente a conoscenza delle parti ed avranno carattere riservato - potranno essere affidate a Istituti sanitari scelti di comune accordo tra direzione e R.S.U. preferibilmente tra quelli promossi a cura degli Enti locali, ove esistenti, ovvero individuati nell'ambito di una rosa preventivamente concordata di altri Enti o Istituti. Le indagini ambientali di cui sopra eseguibili con apparecchiature e metodologie semplici potranno essere effettuate da tecnici dell'azienda e da rappresentanti sindacali aziendali dei lavoratori opportunamente addestrati all'uso di dette apparecchiature messe a disposizione dall'azienda. L'azienda assumerà l'onere relativo alla effettuazione delle indagini ambientali di cui sopra e all'adozione delle misure appropriate per i casi, i modi ed i termini concordati tra le parti. In relazione a situazioni di rischio di nocività che dovessero risultare dalle indagini ambientali effettuate secondo le procedure di cui sopra, potrà essere concordata, di volta in volta, l'attuazione di accertamenti medici specifici. Per la scelta degli Enti che effettueranno tali accertamenti si seguirà la procedura prevista dal 2° e 3° comma del presente articolo. In conformità ai criteri stabiliti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono istituiti, per concorrere ad una efficace prevenzione e tutela della salute dei lavoratori: a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda che ne darà copia alla R.S.U. In esso verranno annotati i risultati statistici delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali, fisici e chimici, che possano determinare specifiche situazioni di nocività e le caratteristiche dei relativi reparti e lavorazioni; b) il registro dei dati bio-statistici tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda che ne darà copia alla R.S.U. In esso verranno annotati i risultati delle assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune. I registri di cui sopra saranno istituiti, in ogni stabilimento e sede, per ogni area omogenea individuata di comune accordo; c) il libretto sanitario e di rischio individuale, tenuto ed aggiornato dai competenti servizi aziendali e posto, a richiesta del lavoratore, a sua disposizione. In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti le visite di assunzione, le visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge, le visite mediche compiute a seguito delle indagini concordate, le visite di idoneità compiute da Enti pubblici ai sensi dell'art. 5, 3° comma della legge 20 maggio 1970, n. 300, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il lavoratore farà redigere dal medico di fiducia ed allegherà al libretto la propria anamnesi lavorativa. La formulazione di tale libretto verrà definita tra la R.S.U. e la direzione. I modelli dei registri e del libretto di cui sopra saranno realizzati in conformità a quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 833/1978. Le direzioni aziendali forniranno semestralmente alla R.S.U., per aree significative, dati complessivi relativi: - alla frequenza, alla gravità (fino a 3 gironi, oltre 3 giorni), alla causa diretta degli infortuni sul lavoro; - all'indice delle assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune. Le aziende comunicheranno inoltre, per quanto a loro conoscenza, il numero degli invalidi per malattie professionali. La R.S.U. potrà formulare, per una valutazione con la direzione aziendale, proposte volte al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza, nonchè ai fini dell'informazione e della formazione dei lavoratori, ad opera dell'azienda, in materia di prevenzione ed ambiente. Salve le esigenze derivanti dal segreto industriale, l'azienda darà comunicazione alla R.S.U. e curerà la menzione nel registro dei dati ambientali delle sostanze presenti nel ciclo produttivo, delle loro caratteristiche tossicologiche e dei possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente. Le aziende forniranno alla R.S.U.: - informazioni in ordine alle innovazioni di carattere produttivo ed impiantistico che abbiano conseguenze dirette e significative sulle condizioni di lavoro e su eventuali rischi noti in base alle acquisizioni medico-scientifiche; - informazioni sui piani di emergenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175; - un'informativa annuale in materia di emissioni nell'atmosfera e di smaltimento dei rifiuti. Data la riservatezza delle informazioni di cui sopra, la diffusione e l'uso di esse sono consentite nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 2105 cod. civ. Le aziende forniranno altresì alla R.S.U. un'informativa generale sull'attività dei servizi sanitari, ove esistenti. Vengono mantenuti gli accordi aziendali più favorevoli che disciplinino organicamente la materia dell'ambiente di lavoro. Le parti, consapevoli della rilevanza crescente che le problematiche ambientali interne all'azienda possono assumere sull'ambiente esterno, convengono sull'opportunità di seguire con ogni attenzione i fenomeni che di volta in volta si determinano localmente, con l'intendimento di individuare uniformità di indirizzi e di comportamenti. Le parti concordano, ai fini di un opportuno coordinamento: 1) di realizzare, in quanto possibile, l'omogeneizzazione degli strumenti statistici di cui alle precedenti lettere a), b) e c) (soprattutto per quanto concerne i complessi aziendali con più stabilimenti dislocati nel territorio nazionale); 2) di consultarsi tempestivamente, sui problemi emergenti a livello territoriale nelle istanze amministrative competenti. In tale contesto le aziende, con riferimento ad eventuali riflessi significativi che le proprie attività produttive possono determinare sull'ambiente esterno, forniranno informazione su forme di collaborazione che potranno intervenire con le competenti Autorità in materia. B) Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'areazione, l'illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò in termini di legge; così come nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi (come: occhiali, maschere, zoccoli, guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili, ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori dagli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività. Le norme sopra richiamate si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia. In tale contesto, con riferimento a specifiche problematiche aziendali, potranno essere esaminati con le Rappresentanze sindacali aziendali gli aspetti ergonomici connessi all'impiego di videoterminali, in stretto raccordo con le disposizioni di legge che interverranno nell'ordinamento nazionale a seguito del recepimento della direttiva CEE in materia. Dichiarazione a verbale Intersind e Fim-Fiom-Uilm, considerata l'imminenza del recepimento della direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, convengono di costituire, entro un mese dall'entrata in vigore del Decreto legislativo di recepimento, un gruppo di lavoro paritetico, formato da sei rappresentanti per Intersind e da sei rappresentanti per Fim-Fiom-Uilm, con il compito di definire, entro tre mesi, l'armonizzazione della disciplina contrattuale con il nuovo quadro normativo. Art. 24 (Appalti) Per la disciplina degli appalti di opere e servizi si richiamano le norme di legge in materia. Le aziende, peraltro, non affideranno all'interno dei propri stabilimenti od altre unità lavori in appalto relativi: ad attività di trasformazione che siano esplicate nelle unità o stabilimenti suddetti, nonchè ad attività di manutenzione ordinaria, sia quelle aventi carattere continuativo sia quelle che pur avendo carattere di saltuarietà siano suscettibili di coordinamento nella programmazione consentendo nei diversi successivi interventi manutentivi un carico di lavoro costante. Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice. Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico, a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche. I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice. Date le particolari caratteristiche di settore, la regolamentazione suddetta non troverà applicazione nei confronti delle aziende siderurgiche e navalmeccaniche che abbiano già provveduto a disciplinare la materia con accordi aziendali. Ferma la disciplina di cui al presente articolo le parti convengono sull'opportunità di limitare i lavori in appalto svolti all'interno degli stabilimenti con carattere di continuità - in particolare quelli attinenti al ciclo produttivo e con esclusione delle attività di installazione e montaggi in cantiere - ai casi per i quali le esigenze tecniche, organizzative o gestionali non rendono praticabili soluzioni dirette. Tali esigenze saranno esaminate a livello sindacale e, in tale quadro, saranno definite, ove necessario le modalità di salvaguardia della occupazione dei lavoratori della ditta appaltatrice. Dichiarazione a verbale Le aziende appaltanti comprese nella sfera di applicazione del presente contratto sono disponibili ad agevolare l'esercizio dei diritti sindacali dei lavoratori dipendenti da aziende appaltatrici del settore metalmeccanico operanti presso le loro unità produttive, previe intese tra appaltante e appaltatrice. Nota a verbale Sono esclusi dalle limitazioni di cui al 1° comma del presente articolo gli appalti relativi a manutenzioni specialistiche a macchine d'ufficio o ad altre apparecchiature, per le quali sia necessaria l'assistenza tecnica delle ditte fornitrici. Art. 25 (Indennità in caso di morte) In caso di morte del lavoratore la indennità di preavviso e il trattamento di fine rapporto di cui agli artt. 20 e 21 della Sez. A), 7 e 8 della Sez. B), 27 e 28 della Sez. C) della Parte Speciale saranno corrisposti giusta le disposizioni previste dall'art. 2122 codice civile, fermo restando quanto previsto dal 10° comma dell'art. 2120 del codice civile, come sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Art. 26 (Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro) Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda metterà a disposizione del lavoratore per il ritiro i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, ed il lavoratore rilascerà regolare ricevuta. Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà dell'imprenditore questi non fosse in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva di giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per instaurare un eventuale nuovo rapporto di lavoro. Art. 27 (Certificato di lavoro) Ai sensi dell'art. 2124 del codice civile l'azienda dovrà rilasciare al lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e semprechè non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate. Art. 28 (Cessione, trasformazione e trapasso d'azienda) La cessione o trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro ed in tal caso il lavoratore conserva, nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti (anzianità di servizio, categoria, mansioni, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro. Art. 29 (Procedure generali di composizione e conciliazione, reclami e controversie) Le parti esprimono il comune convincimento che ad un positivo andamento delle relazioni sindacali concorra anche la predisposizione di idonei strumenti che privilegino ed antepongano appropriati momenti di confronto atti a prevenire fasi di conflittualità e di contenzioso, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate concernenti, rispettivamente, l'interpretazione delle disposizioni contrattuali, il rispetto della struttura della contrattazione come definita nel presente contratto, la conciliazione dei reclami e delle controversie individuali e collettive. A) La titolarità della interpretazione delle norme del presente contratto è delle parti stipulanti. Le questioni di natura interpretativa, a fronte anche dell'eventuale insorgenza di controversie, saranno sottoposte per una loro definizione, su istanza di una delle parti stipulanti a livello nazionale all'esame di una Commissione paritetica nazionale composta da 6 componenti di cui 3 designati da Intersind ed Asap e 3 da Fim-Fiom-Uilm. La Commissione dovrà pervenire ad una decisione entro il termine di 30 giorni prorogabili di comune accordo, dal ricevimento del quesito interpretativo. In caso di mancato accordo e limitatamente alle questioni di natura interpretativa aventi ad oggetto istituti retributivi, la Commissione nazionale si avvarrà dell'apporto di un componente esterno di indiscussa competenza nel campo delle relazioni industriali e del diritto del lavoro, che sarà individuato ogni volta di comune accordo, con funzione di impulso e di promozione nei confronti della Commissione e di garante della risoluzione del quesito interpretativo in esame attraverso una decisione, che resta prerogativa esclusiva della Commissione stessa, da assumersi entro il termine di ulteriori 20 giorni, prorogabili di comune accordo. Le deliberazioni adottate ai sensi dei due precedenti commi, delle quali sarà redatto motivato verbale, impegnano le parti quale espressione vincolante della comune volontà. In caso di controversia giudiziaria in atto, il predetto ver provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro dieci giorni della scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale c farsi ricorso a forme di agitazione sindacale nè verrà adita l'Autorità giudiziaria sulle materie oggetto di esame da parte dei lavoratori nei confronti dei quali trova applicazione il presente contratto. Dichiarazione a verbale La procedura di cui al 3° comma della presente lettera A) ha carattere sperimentale, per la durata di un biennio, a far data dal 1° gennaio 1991. Le parti si incontreranno tre mesi prima della scadenza per effettuare una valutazione circa l'andamento della sperimentazione stessa che, in caso positivo, si intenderà rinnovata per il periodo di vigenza del presente contratto. B) In relazione a quanto stabilito al punto 4) del titolo "Articolazione della contrattazione collettiva" le parti concordano la procedura di seguito indicata. 1) In caso di ravvisata difformità di comportamenti rispetto all'area delle competenze relative ai rapporti tra azienda e R.S.A. si darà luogo ad un incontro tra i rappresentanti territoriali dell'Associazione datoriale e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori allo scopo di assumere le determinazioni necessarie ad una corretta applicazione delle disposizioni contrattuali concernenti la fattispecie in esame. La richiesta sarà presentata per iscritto ad iniziativa di una delle suddette parti, restando inteso che la procedura dovrà esaurirsi entro 10 giorni, prorogabili di comune accordo, dalla sua attivazione. In caso di mancato accordo in tale sede, ciascuna delle parti potrà richiedere, entro 5 giorni, che la questione venga sottoposta, in seconda e definitiva istanza, all'esame delle competenti Organizzazioni nazionali, restando inteso che la procedura dovrà esaurirsi entro 20 giorni, prorogabili di comune accordo, dalla richiesta stessa. 2) In tutti i casi non ricompresi nel precedente punto 1) nei quali si ravvisino comportamenti difformi, si darà luogo ad un incontro tra i rappresentanti della Associazione datoriale e delle Organizzazioni sindacali nazionali allo scopo di assumere le determinazioni necessarie ad una corretta applicazione delle disposizioni contrattuali concernenti la fattispecie in esame. La richiesta sarà presentata per iscritto ad iniziativa di una delle suddette parti, restando inteso che la procedura dovrà esaurirsi entro 20 giorni, prorogabili di comune accordo, dalla richiesta stessa. Fino al completo esaurimento della procedura di cui alla presente lettera B) non potrà farsi ricorso a forme di agitazione sindacale, nè verrà adita l'Autorità giudiziaria, sia da parte delle Organizzazioni sindacali che dei lavoratori nei confronti dei quali trova applicazione il presente contratto. C) Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie individuali e collettive tra aziende e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali. Le controversie collettive non risolte in sede aziendale nè in sede territoriale saranno deferite alle Organizzazioni sindacali nazionali. Finchè non sia esperito il tentativo di conciliazione in sede nazionale o, comunque, non siano trascorsi 15 giorni dalla data del deferimento della controversia da parte delle Organizzazioni territoriali, non si farà ricorso all'azione diretta. Art. 30 (Comitati tecnici paritetici per cottimi e qualifiche) Sono istituiti in ogni azienda comitati tecnici paritetici, i cui componenti sono designati dalle rispettive Organizzazioni territoriali fra i dipendenti dell'azienda stessa, con il compito - in presenza di vertenze individuali o plurime per le qualifiche, oppure relative alla materia di cui all'art. 11, punto 31, della Parte speciale, Sez. C), per i cottimi - di istruire le vertenze stesse, rilevando ed accertando gli elementi di fatto che le caratterizzano sul piano tecnico. E' in facoltà di detti comitati di esprimere un parere sulla soluzione sindacale della vertenza che sarà poi definita nella normale sede sindacale territoriale. In tale sede, nel caso in cui il parere sia stato espresso all'unanimità, la vertenza si considererà definita in senso conforme al parere medesimo, qualora l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che ha instaurato la vertenza o l'Organizzazione datoriale non la riassuma entro un termine di 10 giorni a decorrere dalla trasmissione degli atti del comitato tecnico paritetico alle rispettive Organizzazioni territoriali. E' convenuto: a) che i comitati tecnici paritetici sono costituiti in via permanente con le designazioni dei loro componenti valide per almeno un anno. Il loro intervento si verifica a seguito della richiesta di una o più delle Organizzazioni sindacali delle parti interessate. Ciascuna Organizzazione territoriale dei lavoratori designerà oltre al componente titolare anche un supplente, dandone comunicazione all'azienda per il tramite dell'Associazione datoriale; b) che in particolare, per quanto riguarda le vertenze in materia di qualifiche, al comitato tecnico paritetico saranno forniti, per le singole fattispecie, dati di fatto inerenti l'inquadramento delle mansioni in rapporto alle declaratorie ed alle esemplificazioni. Fermo restando che l'attribuzione delle qualifiche non può che derivare dalla valutazione delle mansioni secondo i criteri contrattuali, saranno comunicati, nei casi particolari opportune notizie e chiarimenti in ordine ad eventuali casi analoghi; c) che il comitato tecnico paritetico dovrà pronunciarsi entro un termine di 10 giorni a partire dalla data in cui è stato investito della controversia da una delle rispettive Organizzazioni; d) che per le riunioni dei comitati tecnici paritetici chiamati ad espletare i loro compiti, sarà messo a disposizione un idoneo locale in azienda. Inoltre, per quanto attiene ai nuovi sistemi di cottimo, di cui al punto 8 dell'art. 11 della Parte speciale, Sez. C), ed al 6° capoverso delle norme particolari per le linee a catena ed a flusso continuo il comitato tecnico paritetico - su richiesta di una delle parti - esamina la comunicazione della Direzione, prima che essa formi oggetto dell'esame congiunto in sede sindacale previsto dal predetto articolo; per quanto concerne, poi, le modifiche parziali dei sistemi di cottimo in atto di cui al punto 9 dell'art. 11 della Parte speciale, Sez C) ed al 7° capoverso delle norme particolari per le linee a catena ed a flusso continuo, nel corso dell'eventuale esame congiunto previsto dalle citate norme, potrà essere richiesto al comitato tecnico paritetico, da una delle parti, di accertare elementi di fatto utili ai fini dell'esame predetto. Il compito del comitato tecnico paritetico in ordine a quanto previsto al comma precedente dovrà essere assolto entro un termine di 20 giorni a decorrere dalla relativa richiesta. Dichiarazione a verbale Le Organizzazioni dei lavoratori dichiarano che ovunque sarà possibile esse si atterranno al criterio di designare il membro supplente tra gli appartenenti a categoria diversa da quella del membro effettivo. Art. 31 (Servizio civile e volontariato) I lavoratori cui sia riconosciuta la qualifica di volontario in servizio civile e che beneficino del rinvio del servizio militare di leva, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, avranno diritto alla conservazione del posto per tutta la durata del servizio civile in Paesi extraeuropei, con il limite massimo di un biennio. Durante tale periodo non decorrerà anzianità di servizio per nessun istituto. Analogo diritto di conservazione del posto viene garantito, compatibilmente con le esigenze aziendali, anche ai lavoratori cooperanti o volontari che lavorino all'estero nell'ambito di programmi di cooperazione internazionale approvati dal governo italiano. Art. 32 (Contratto a tempo determinato) (Vedi accordo di rinnovo in nota) Ferma restando la possibilità di ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi delle leggi n. 230 del 18 aprile 1962 e n. 79 del 25 marzo 1983, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nelle seguenti ulteriori ipotesi, secondo quanto previsto dall'art. 23, 1° comma della legge 28 febbraio 1987, n. 56: a) per sostituzione di lavoratori in aspettativa o in ferie; b) per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo; c) per lavorazioni connesse ad esigenze di carattere stagionale o indotte dall'attività di altri settori; d) per fare fronte a punte di intensa attività derivanti da commesse o da richieste indifferibili del mercato e/o legate a termini di consegna improrogabili, cui non sia possibile sopperire con il normale organico. Il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente assunti con contratto a tempo determinato per le ipotesi sopra indicate non potrà superare il 10% dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nella unità produttiva. Nelle singole unità produttive è consentita, in ogni caso, l'assunzione di almeno 5 lavoratori. Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo sindacale la percentuale di cui sopra può essere elevata in funzione delle specifiche esigenze aziendali. Con riferimento alle ipotesi sopra considerate, le direzioni aziendali comunicheranno annualmente alla R.S.A. le fattispecie di ricorso al contratto a tempo determinato ed il numero dei lavoratori interessati. Tale comunicazione sarà effettuata, di volta in volta, con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) per una opportuna verifica. --------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue: Contratto a tempo determinato Ferma restando la possibilità di ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi della leggi n. 230 del 18 aprile 1962 e n. 79 del 25 marzo 1983, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nelle seguenti ulteriori ipotesi, secondo quanto previsto dall'art. 23, 1° comma della legge 28 febbraio 1987, n. 56: a) per sostituzione di lavoratori in aspettativa o in ferie; b) per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo; c) per lavorazioni connesse ad esigenze di carattere stagionale o indotte dall'attività di altri settori; d) per fare fronte a punte di intesa attività derivanti da commesse o da richieste indifferibili del mercato e/o legate a termini di consegna improrogabili, cui non sia possibile sopperire con il normale organico. e) per l'esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico-ambientali che non conseguono la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell'anno. Il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente assunti con contratto a tempo determinato per le ipotesi sopra indicate non potrà superare il 10% dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nella unità produttiva. Nelle singole unità produttive è consentita, in ogni caso, l'assunzione di almeno cinque lavoratori. Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo sindacale la percentuale di cui sopra può essere elevata in funzione delle specifiche esigenze aziendali. Con riferimento alle ipotesi sopra considerate, le direzioni aziendali comunicheranno annualmente alle Rappresentanze sindacali unitarie le fattispecie di ricorso al contratto a tempo determinato ed il numero dei lavoratori interessati. Tale comunicazione sarà effettuata, di volta in volta, con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) per una opportuna verifica. Art. 33 (Lavoro a tempo parziale) (Vedi accordo di rinnovo in nota) Per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale si richiama quanto contenuto nell'art. 5 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, ferma restando l'applicabilità ai lavoratori con rapporto a tempo parziale dei trattamenti economici e normativi previsti dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno secondo criteri di proporzionalità all'orario di lavoro concordato ed in quanto compatibile con la natura del rapporto stesso. In presenza di un numero significativo di richieste di lavoratori non in prova, ricorrendo le condizioni tecnico-organizzative, si darà corso ad incontri a livello aziendale per definire le modalità per l'utilizzo, in via sperimentale, di forme di lavoro a tempo parziale nonchè il numero massimo di beneficiari. ---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue: Lavoro a tempo parziale Per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale si richiama quanto contenuto nell'art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, ferma restando l'applicabilità ai lavoratori con rapporto a tempo parziale dei trattamenti economici e normativi previsti dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno secondo criteri di proporzionalità all'orario di lavoro concordato ed in quanto compatibile con la natura del rapporto stesso. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può determinarsi o mediante assunzione in posizioni di lavoro compatibili con l'istituto, o per effetto, della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno già esistente. Il lavoro a tempo parziale potrà essere effettuato giornalmente ad orario inferiore alle 8 ore o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. In particolare per favorire il maggior utilizzo degli impianti e delle attrezzature aziendali è prevista l'istituzione del lavoro a tempo parziale c.d. "week-end". Le modalità applicative saranno oggetto di esame tra le parti a livello aziendale. In relazione alle esigenze tecnico-organizzative, si potranno individuare, nel corso del rapporto di lavoro a tempo parziale, - e, in tal caso, previa comunicazione alle R.S.U., fatti salvi comprovati impedimenti personali - variazioni dei regimi individuali di orario che realizzino, comunque, l'orario normale concordato come media per un arco di più settimane. Il superamento dell'orario di lavoro concordato è ammesso previa comunicazione alle R.S.U., per specifiche esigenze organizzative e produttive, fatti salvi comprovati impedimenti personali. Tali prestazioni supplementari saranno compensate con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione e non comporteranno riflessi sugli altri istituti contrattuali e di legge. La deroga è consentita secondo il principio di proporzionalità diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui al 4° comma e 5° comma dell'art. 6 - Parte speciale - Sez. A) e 4° e 5° comma dell'art. 7 - Parte speciale - Sez. C). Il rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto nel quale siano indicati: - il periodo di prova per i nuovi assunti, che potrà raggiungere, in termini di ore di lavoro, un massimo pari al 75% dei periodi previsti per il personale a tempo pieno dall'art. 3 - Parte speciale - Sez. A) e dall'art. 1 - Parte speciale - Sez. C); - la durata della prestazione lavorativa ridotta, la relativa distribuzione e le mansioni attribuite; - il trattamento economico-normativo secondo i criteri richiamati al 1° comma del presente articolo. Le modalità di applicazione di quanto sopra verranno definite in sede aziendale secondo quanto previsto dal punto 3) lett. A) (Competenze del livello aziendale) contenuto nelle Norme generali al titolo "Articolazione della contrattazione collettiva" del presente contratto. Le parti si danno atto che il lavoro a tempo parziale può costituire uno strumento in grado di favorire la flessibilità della prestazione lavorativa e dell'organizzazione del lavoro, nonchè specifiche esigenze dei singoli lavoratori. Esso, inoltre, può offrire - ricorrendone le condizioni - un contributo alla salvaguardia ed allo sviluppo dell'occupazione. Particolare attenzione sarà inoltre posta nell'esame di eventuali richieste da parte di lavoratori a tempo pieno avanzate nelle fasi iniziali ovvero finali della propria carriera professionale. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per un arco temporale da 6 a 24 mesi, le aziende potranno procedere all'assunzione, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987, di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile e annuale. Art. 34 (Orario flessibile) Fatto salvo il normale orario giornaliero e settimanale di lavoro e ricorrendo le condizioni tecnico-organizzative, ove non esistano esigenze particolari di presenza contemporanea dei lavoratori interessati per il funzionamento delle attività lavorative, potranno avere luogo incontri, in sede aziendale, per esaminare le possibilità di istituire, in via sperimentale, orari flessibili di entrata ed uscita dal lavoro. Art. 35 (Scaglionamento ferie collettive) Fermo restando quanto previsto dal vigente contratto in ordine all'utilizzo delle ferie e fatte salve intese eventualmente esistenti a livello aziendale, saranno esaminate a livello territoriale le opportunità di realizzare, in relazione alle esigenze aziendali, diverse forme di utilizzo e scaglionamento dei periodi di ferie collettive. Art. 36 (Aspettativa) (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1) Le parti convengono che, in via sperimentale limitatamente alla durata del presente contratto, sempre che ricorrano le condizioni tecnico-organizzative e di funzionalità aziendale, i lavoratori con anzianità aziendale di almeno 10 anni potranno usufruire, su richiesta, di un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di 12 mesi. Il rapporto di lavoro è sospeso a tutti gli effetti senza decorrenza di alcun istituto normativo e retributivo, fatta salva la sola garanzia della conservazione del posto di lavoro con esclusione di ogni anzianità convenzionale. Del periodo di aspettativa potranno usufruire - per una sola volta in costanza del rapporto di lavoro - un numero di lavoratori non superiore all'1% degli organici aziendali in ciascun anno. I lavoratori interessati dovranno rilasciare una dichiarazione con cui si impegnano, nel corso del periodo suddetto, a non svolgere attività lavorative retribuite. 2) L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà al lavoratore che ne faccia richiesta un periodo di aspettativa non retribuita motivata dalla necessità di assistere familiari che, risultando in condizioni di tossicodipendenza, da documentare con tempestività, effettuano terapie di riabilitazione presso il Servizio sanitario nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle competenti Istituzioni o ancora presso sedi o comunità terapeutiche secondo quanto previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'azienda, a richiesta, concederà al lavoratore, assunto a tempo indeterminato, in condizioni di tossicodipendenza, un periodo di aspettativa non retribuita per accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali. Successivamente al positivo completamento della terapia di riabilitazione, le aziende agevoleranno il reinserimento del dipendente nell'attività lavorativa, considerando positivamente, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, la temporanea utilizzazione dell'interessato in idonei turni di lavoro. L'aspettativa di cui al presente punto 2) non potrà comunque superare: - 4 mesi, per i casi di cui al 1° capoverso; - 3 anni, per i casi di cui al 2° comma, secondo quanto previsto dall'art. 124 comma 1 del citato D.P.R. n. 309/1990, fermo restando, in entrambi i casi, la non decorrenza della anzianità di servizio per alcun istituto. --------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue: Aspettativa e permessi 1) Le parti convengono che, sempre che ricorrano le condizioni tecnico-organizzative e di funzionalità aziendale, i lavoratori con anzianità aziendale di almeno 10 anni potranno usufruire, su richiesta, di un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di 12 mesi. Il rapporto di lavoro è sospeso a tutti gli effetti senza decorrenza di alcun istituto normativo e retributivo, fatta salva la sola garanzia della conservazione del posto di lavoro con esclusione di ogni anzianità convenzionale. Del periodo di aspettativa potrà usufruire contemporaneamente - per una sola volta in costanza del rapporto di lavoro un numero di lavoratori non superiore all'1% degli organici aziendali in ciascun anno. I lavoratori interessati dovranno rilasciare una dichiarazione con cui si impegnano, nel corso del periodo suddetto, a non svolgere attività lavorative retribuite. 2) L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà al lavoratore che ne faccia richiesta un periodo di aspettativa non retribuita motivata dalla necessità di assistere familiari che, risultando in condizioni di tossicodipendenza, da documentare con tempestività, effettuano terapie di riabilitazione presso il Servizio sanitario nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle competenti Istituzioni o ancora presso sedi o comunità terapeutiche secondo quanto previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'azienda, a richiesta, concederà al lavoratore, assunto a tempo indeterminato, in condizioni di tossicodipendenza, un periodo di aspettativa non retribuita per accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali. Successivamente al positivo completamento della terapia di riabilitazione, le aziende agevoleranno il reinserimento del dipendente nell'attività lavorativa, considerando positivamente, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, a temporanea utilizzazione dell'interessato in idonei turni di lavoro. L'aspettativa di cui al presente punto 2) non potrà comunque superare: - 4 mesi, per i casicas posto, a richiesta del lavoratore, a sua disposizione. In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti le visite di assunzione, le visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge, le visalcun istituto. 3) Ai lavoratori che si sottopongano nelle strutture abilitate al prelievo di midollo osseo verrà riconosciuto un giorno di permesso retribuito, in coincidenza con l'intervento, una volta l'anno. A tal fine il lavoratore dovrà presentare adeguata documentazione che certifichi l'avvenuto ricovero. Tale soluzione intende anticipare eventuali provvedimenti che le parti auspicano vengano adottati in futuro dal legislatore, parificando il trattamento con quello relativo ai donatori di sangue anche in considerazione della particolare rilevanza sociale che il problema va assumendo. Art. 37 (Contrattazione aziendale) (Vedi accordo di rinnovo in nota) Le parti confermano che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione. ---------N.d.R.: L'accordo 4 febbraio 1997 prevede quanto segue: 4. Fermo restando quanto previsto dall'accordo interconfederale del 23 luglio 1993, le parti riconfermano che la contrattazione aziendale avente contenuto economico, dovrà riguardare esclusivamente erogazioni legate a risultati conseguiti in termini di incrementi di elementi variabili, quali produttività, qualità, redditività ed altri elementi rilevanti per il miglioramento della competitività aziendale, conseguiti attraverso la realizzazione di programmi concordati tra le parti. Al fine di assicurare il rispetto di tali criteri, qualora una delle parti lo richieda, potrà essere attivata una sessione di esame tesa al superamento della controversia secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 17 disc. gen. sez. 3ª del c.c.n.l. Federmeccanica-Assistal, a livello delle strutture territoriali ed eventualmente nazionali, della durata complessiva di 20 giorni. Art. 38 (Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore) Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Agli effetti del precedente comma si considera costituente un unico istituto il complesso degli istituti di carattere normativo regolamentare (norme generali disciplinari, ferie, preavviso, trattamento di fine rapporto, malattia ed infortunio, puerperio). Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più favorevoli al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi nazionali, le quali continueranno ad essere mantenute "ad personam". Chiarimento a verbale E' fatta salva la disciplina prevista in materia di assorbimenti dalla norma transitoria posta in calce all'art. 8 della presente Sezione. Dichiarazione congiunta Previdenza integrativa In relazione ai provvedimenti attualmente all'esame del Parlamento per la riforma del sistema pensionistico, le parti si danno reciprocamente atto della disponibilità ad esaminare, in appositi incontri, a livello nazionale, le prospettive di realizzazione di forme di previdenza integrativa, nonchè i relativi costi. PARTE SPECIALE Sezione A (Riguarda i lavoratori in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, sull'impiego privato) Art. 1 (Assegnazione a mansioni che comportano il passaggio dal trattamento di cui alla Sez. C) al trattamento di cui alla Sez. A) della presente Parte speciale) In caso di passaggio a mansioni che comportano l'applicazione della disciplina di cui alla presente Sez. A) della Parte speciale, il lavoratore avrà diritto ad una maggiore anzianità convenzionale, agli effetti delle ferie, malattia, preavviso di licenziamento e di dimissioni, pari al 50% dell'anzianità maturata, nella stessa azienda, nella categoria operai di cui alla Parte I del c.c.n.l. 8 gennaio 1970 ed alla presente Parte speciale, Sez. C). Chiarimenti a verbale 1) Quando si sia costituita una condizione individuale di miglior favore, con un riconoscimento di anzianità convenzionale più ampio di quello regolato dal presente articolo, si applicano le norme di cui all'art. 38 (Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore) della Parte generale, Sez. 3. 2) Le parti, nel determinare le anzianità convenzionali di cui al presente articolo, non hanno inteso interferire nelle norme aziendali relative a particolari benefici concessi con riferimento all'anzianità aziendale, indipendentemente da eventuali passaggi di categoria (quali assegnazioni di alloggi, premi di fedeltà aziendale e simili). Art. 2 (Assegnazione a mansioni che comportano il passaggio dal trattamento di cui alla Sez. B) al trattamento di cui alla Sez. A) della presente parte speciale) In caso di passaggio a mansioni che comportano l'applicazione della disciplina di cui alla presente Sez. A) della Parte speciale, il lavoratore avrà diritto ad una maggiore anzianità convenzionale, agli effetti delle ferie, malattia, preavviso di licenziamento e di dimissioni, pari al 50% dell'anzianità maturata, nella stessa azienda, nella categoria speciale di cui alla Parte II del c.c.n.l. 8 gennaio 1970 e del servizio prestato con mansioni che comportano l'applicazione della disciplina di cui alla Sez. B) della presente Parte speciale. Chiarimenti a verbale 1) Quando si sia costituita una condizione individuale di miglior favore, con un riconoscimento di anzianità convenzionale più ampio di quello regolato dal presente articolo, si applicano le norme di cui all'art. 38 (Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore) della Parte generale, Sez. 3. Comunque, per quanto concerne le ferie e la malattia, nell'ipotesi di passaggio a mansioni che comportano l'applicazione della disciplina di cui alla Sez. A) della Parte speciale, prevista dal presente articolo, al lavoratore sarà assicurato un trattamento normativo non inferiore a quello goduto in precedenza. 2) Le parti, nel determinare le anzianità convenzionali di cui al presente articolo, non hanno inteso interferire nelle norme aziendali relative a particolari benefici concessi con riferimento all'anzianità aziendale, indipendentemente da eventuali passaggi di categoria (quali assegnazioni di alloggi, premi di fedeltà aziendale e simili). Art. 3 (Periodo di prova) L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per i lavoratori inquadrati nella 7ª e 8ª categoria e a tre mesi per quelli delle altre categorie professionali. Il periodo di prova è ridotto rispettivamente a tre mesi e a due mesi nei seguenti casi: a) amministrativi che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende; b) tecnici che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attività. Per godere delle riduzioni del periodo di prova di cui al 2° comma i lavoratori interessati devono presentare gli attestati di lavoro relativi alle occupazioni precedenti. Comunque per quanto concerne l'obbligo e la durata del periodo di prova fa testo soltanto la lettera di assunzione, fermi restando i limiti massimi previsti dal primo comma del presente articolo. L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 (Assunzione) della Parte generale, Sez. 3 e non è ammessa nè la protrazione, nè la rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma successivo. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lavoratore di cui alla presente Sezione sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso nè della relativa indennità sostitutiva. Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto, salvo che non sia diversamente disposto dal contratto stesso, ad eccezione dei diritti ed obblighi relativi alle norme sulla previdenza, le quali, però, dopo il superamento del periodo di prova, devono essere applicate a decorrere dal giorno dell'assunzione. Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto e non seguito da conferma, l'azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni, o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi, nel caso del lavoratore inquadrato nella 7ª e 8ª categoria o durante il primo mese nel caso del lavoratore inquadrato nelle altre categorie professionali. In tutti gli altri casi l'azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso. Art. 4 (Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro) In conformità alle norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud, in caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposto dall'azienda o dalle competenti autorità, lo stipendio mensile, l'indennità di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzione. Art. 5 (Festività) Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sono considerati giorni festivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art. 6 (Riposo settimanale) della Parte generale, Sez. 3. Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54, e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, sono considerati giorni festivi: a) le festività del: 1) 25 aprile (anniversario della liberazione); 2) 1° maggio (festa del lavoro); b) le festività di cui appresso: 1) Capodanno (1° gennaio); 2) Epifania del Signore (6 gennaio); 3) Lunedì di Pasqua (mobile); 4) SS. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma (giorno del Santo Patrono - 29 giugno); 5) Assunzione di M.V. (15 agosto); 6) Ognissanti (1° novembre); 7) Immacolata Concezione (8 dicembre); 8) Natale (25 dicembre); 9) S. Stefano (26 dicembre); c) il giorno del Santo Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti, in sostituzione di quella del Santo Patrono, fatto salvo il n. 4) del punto b). Per il trattamento delle festività di cui al punto a) valgono le norme di legge. Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo. Qualora le festività di cui ai punti b) e c) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia o ad infortunio compensato con retribuzione ridotta (v. art. 15 della presente Sezione), l'azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l'intera retribuzione globale. Qualora una delle festività elencate ai punti a), b) e c) cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa. Tale trattamento è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo compensativo. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano la domenica, il compenso previsto dall'art. 6 della presente Sezione per tali prestazioni. In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, i lavoratori fruiscono di quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuito. I permessi saranno usufruiti individualmente e mediante rotazione anche in relazione alle esigenze di continuità dell'attività produttiva. Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze sindacali aziendali, diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali. Per quanto riguarda le due festività (2 giugno e 4 novembre) la cui celebrazione ha luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica. Art. 6 (Lavoro straordinario, notturno e festivo) E' considerato lavoro straordinario, fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge, quello eccedente l'orario normale giornaliero derivante dalla ripartizione dell'orario contrattuale settimanale nell'ambito della normativa di cui all'art. 5 (Orario di lavoro) della Parte generale, Sez. 3. Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. L'azienda darà preventiva comunicazione, anche in via breve, alle Rappresentanze sindacali aziendali del lavoro straordinario, con esclusione dei casi di forza maggiore e di quelli non preventivabili. Al riguardo potrà aver luogo un esame tra le parti, a richiesta di una delle stesse, da esaurirsi con la tempestività connessa alle singole fattispecie. Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi individuali di 2 ore giornaliere, 8 ore settimanali e 120 ore annuali; nondimeno potranno essere richieste prestazioni oltre il suddetto limite annuale, non superando comunque quello di 160 ore annue. In ogni caso, per le attività di riparazioni navali, aeronautiche ed impiantistiche, nonchè per le operazioni di varo e prove di collaudo a mare, il limite massimo annuale di cui al comma precedente è fissato in 130 ore annuali; nondimeno potranno essere richieste prestazioni oltre il suddetto limite di 130 ore, non superando comunque quello di 200 ore annue. Inoltre, a fronte di esigenze improvvise e non procrastinabili (quali ad es.: salvaguardia, a fronte di improvvise disfunzioni nel normale ciclo produttivo, della funzionalità degli impianti; situazioni connesse a ritardi o esigenze non preventivate rispetto a importanti commesse e consegne; presentazione del prodotto al cliente), l'azienda potrà comandare prestazioni straordinarie fino ad un massimo individuale di 24 ore all'anno. In tali casi l'azienda fornirà successivamente alle R.S.A., nei tempi tecnici possibili e comunque entro una settimana, le informazioni relative. Ai fini del computo dei limiti giornalieri, settimanali e annuali per il lavoro straordinario, non sono da considerare le ore di prestazione effettuate oltre l'orario normale con riposo compensativo programmato, nell'ambito di una media plurisettimanale concordata, in relazione alle esigenze tecnico-produttive dell'azienda. Le operazioni di varo, prove a mare, consegna, collaudi e revisioni aeronautiche non ricorrenti, richieste a compensativo nella giornata di sabato per attività navali, aeronautiche e di non rinviabili riparazioni impiantistiche a seguito di eventi imprevisti, non saranno conteggiate nei limiti individuali di prestazione straordinaria di cui al presente contratto. Il lavoratore potrà usufruire di riposi non retribuiti in misura corrispondente alle ore di straordinario effettuate, rispettivamente, oltre la 120ª di cui al 4° comma o la 130ª di cui al 5° comma del presente articolo. Tali riposi saranno usufruiti entro l'anno in misura non inferiore a una giornata e tenendo conto delle esigenze tecniche e produttive dell'azienda. Il lavoro notturno decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del mattino; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di un'ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti. Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno i minori. Specifiche modalità di utilizzazione nel lavoro notturno di personale femminile, potranno essere definite in sede aziendale a norma di quanto previsto dall'art. 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti nell'art. 5 (Festività) della presente Sezione. Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo da corrispondersi oltre alla normale retribuzione, e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma successivo, sono le seguenti: (1) Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo, è consentito solo nei casi previsti dalla legge. Tali percentuali assorbono fino a concorrenza i trattamenti di miglior favore eventualmente in atto a livello aziendale. Le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate sulla quota oraria del minimo contrattuale di categoria più aumenti di merito, aumenti periodici di anzianità e indennità di contingenza. La retribuzione oraria si determina dividendo l'ammontare mensile degli elementi di cui al comma precedente per 173. Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro notturno e festivo nei limiti previsti dalla legge e lavoro straordinario nei limiti massimi previsti dal 4°, 5° e 6° comma del presente articolo. Per quanto riguarda gli esoneri dei lavoratori studenti si richiamano le norme di cui all'art. 18 (Lavoratori studenti) della Parte generale, Sez. 3. Nota a verbale al 6° comma In relazione ai diversi limiti massimi annuali di lavoro straordinario previsti dal contratto per le aziende a partecipazione statale rispetto agli altri contratti per l'industria metalmeccanica, la quantità di prestazioni straordinarie di cui al 6° comma del presente articolo, si intende aggiuntiva ai limiti massimi individuali di 120 ore annuali e di 130 ore annuali, previsti rispettivamente ai precedenti 4° e 5° comma. Il lavoratore pertanto potrà usufruire, secondo le modalità previste al 9° comma del presente articolo, di riposi non retribuiti in misura corrispondente alle ore di straordinario effettuate, rispettivamente, oltre la 144ª ora di cui al 4° comma o oltre la 154ª ora di cui al 5° comma. Nota a verbale al 14° comma Con riferimento alla intervenuta definizione con il presente contratto del contenzioso in ordine all'incidenza delle maggiorazioni per il lavoro a turni notturno, notturno festivo e notturno festivo con riposo compensativo sui vari istituti contrattuali e di legge, le parti si danno atto che le percentuali di maggiorazione di cui alle lettere b), h), i) sono comprensive dell'incidenza delle stesse sui predetti istituti. Dichiarazione a verbale Al fine di eliminare il contenzioso in atto in sede aziendale relativamente alla materia di cui alla nota a verbale che precede, per quanto riguarda le situazioni pregresse le parti concordano sulla necessità che siano individuate, nelle sedi competenti, soluzioni transattive sulla materia. Intersind e Fim-Fiom-Uilm si adopereranno affinchè le intese di cui sopra vengano realizzate entro il 1° giugno 1991. A tal fine si darà luogo ad appositi accordi secondo i seguenti criteri fondamentali, ancorchè non esclusivi: - sottoscrizione di specifiche intese per ciascuna realtà aziendale interessata, con definizione delle sedi e procedure transattive; - adesioni individuali dei lavoratori interessati; - rinunce agli eventuali giudizi in corso; - corresponsione ai lavoratori interessati, a mero titolo transattivo, di importi forfettari in relazione ai turni avvicendati effettivamente svolti con continuità per un periodo non superiore a 5 anni (salvi gli effetti di eventuali atti formali interruttivi della prescrizione) o per il minor periodo di lavoro a turni; - assorbimento delle quote già erogate in forza di sentenze emanate. Nota a verbale al 14° comma per le aziende associate all'Asap L'Asap e Fim, Fiom, Uilm convengono che per le aziende associate all'Asap sono fatti salvi gli accordi aziendali in essere in materia di maggiorazioni per lavoro a turno e sue incidenze sugli istituti contrattuali e di legge di natura indiretta e/o differita, in quanto i trattamenti ivi previsti sono globalmente di miglior favore. Pertanto restano confermate le misure delle maggiorazioni per il lavoro a turni di cui alle lettere b), h), i) della tabella riportata nel c.c.n.l. 24 gennaio 1987. Art. 7 (Maggiori prestazioni dei lavoratori inquadrati nella 7ª categoria) Ai lavoratori inquadrati nella 7ª categoria cui non sono applicabili le limitazioni di legge in materia di orario di lavoro sarà tuttavia corrisposto, per le maggiori prestazioni fornite rispetto all'orario normale giornaliero, un compenso pari al trattamento previsto dall'art. 6 della presente Sez. A) della Parte speciale. Altri eventuali trattamenti praticati per effetto di intese dirette tra le parti o in via di fatto che implichino un riferimento alla maggiore prestazione lavorativa saranno assorbiti fino a concorrenza; essi non sono, comunque, cumulabili con quanto sopra stabilito. Art. 8 (Cumulo di mansioni) Ai lavoratori ai quali vengono affidate con carattere di continuità mansioni pertinenti a diverse categorie, sarà attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, semprechè quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo, fermo restando quanto stabilito in materia di mansioni dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e dall'art. 4 (Inquadramento dei lavoratori) della Parte generale, Sez. 3, del presente contratto in materia di mobilità. Di casi particolari tra quelli che non rientrino nei sopra indicati, si terrà conto nella retribuzione. Art. 9 (Passaggio temporaneo di mansioni) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. I lavoratori che disimpegnino, non continuativamente, mansioni di categoria superiore hanno diritto al passaggio a detta categoria superiore purchè la somma dei singoli periodi, nel giro massimo di 3 anni, raggiunga mesi 9 per il passaggio alla 7ª e 8ª categoria professionale e mesi 6 per il passaggio alla 5ª e alla 6ª categoria professionale. Valgono, per gli altri casi, le norme previste dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300. L'esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo di durata non superiore alla durata normale del servizio di leva, aspettativa, non dà luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni. Al lavoratore, comunque assegnato a compiere mansioni inerenti a categoria superiore a quella di appartenenza, deve essere corrisposto, in aggiunta alla sua normale retribuzione, un adeguato compenso non inferiore alla differenza tra la predetta sua normale retribuzione e quella che gli sarebbe spettata in caso di passaggio definitivo alla categoria superiore. Art. 10 (Aumenti periodici di anzianità) (Vedi accordo di rinnovo in nota) I lavoratori assunti dopo il 16 luglio 1979, per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) e nella medesima categoria di appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, e salvo sempre quanto previsto dalla successiva norma transitoria n. 3), ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5% calcolata sul minimo contrattuale di stipendio mensile nella categoria cui appartengono. Ai fini del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di 5 bienni per ogni categoria. I lavoratori in forza alla data del 16 luglio 1979 proseguiranno nella maturazione dei dodici aumenti periodici di anzianità calcolati sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartengono. Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti periodici già maturati, eccettuati quelli previsti dalle norme transitorie in calce al presente articolo, devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio dei lavoratori a categoria superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici già maturati sarà riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e l'anzianità ai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonchè il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. Comunque la retribuzione di fatto (compreso l'importo degli eventuali aumenti periodici già maturati) resterà invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio della nuova categoria, maggiorato del riporto del 50% degli scatti di cui alla Parte prima del presente comma. Nel passaggio dalla 2ª categoria professionale alla 3ª e dalla 3ª alla 4ª, i lavoratori di cui alla presente Sezione conservano gli aumenti periodici maturati. Identica disciplina vale per i passaggi dalla 5ª categoria professionale alla 6ª e dalla 7ª alla 8ª. Norme transitorie 1) Gli importi degli aumenti periodici di anzianità maturati anteriormente al 14 giugno 1952 sono consolidati nelle seguenti somme, comprese le quote forfettarie di rivalutazione previste dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 (art. 3) e 12 giugno 1954 (art. 8): Tuttavia per quei lavoratori che hanno già maturato il massimo degli aumenti periodici (12 scatti) nella categoria di appartenenza, uno degli scatti maturato anteriormente al 14 giugno 1952, anzichè rimanere consolidato nella cifra suddetta, verrà computato a decorrere dal 1° gennaio 1970 ai sensi del 1° comma dell'art. 10 della Parte speciale, Sez. A) del c.c.n.l. 1° maggio 1976. Analogo trattamento verrà praticato nei confronti dei lavoratori che matureranno il massimo degli aumenti periodici nella categoria di appartenenza, successivamente al 1° gennaio 1970, e ciò a partire dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello della maturazione anzidetta. 2) Sugli aumenti periodici già maturati non verrà effettuato il ricalcolo dell'indennità di contingenza maturata a partire da quella relativa al 1979. A decorrere dal 1° gennaio 1980, in relazione alla introduzione del nuovo sistema, verrà erogata la somma di L. 3.000 per ciascun aumento periodico già maturato al 31 dicembre 1979 dai lavoratori di cui alla presente Sez. A). Detta somma costituirà apposito elemento retributivo non assorbibile in caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore. Pertanto le parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dal 1° gennaio 1980, calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sull'indennità di contingenza. In deroga a quanto previsto al 3° comma del presente articolo, gli aumenti periodici dei lavoratori in forza alla data del 16 luglio 1979, maturati dopo il 1° gennaio 1980, continueranno ad essere convenzionalmente computati, per i diversi livelli retributivi, nei valori pari a quelli in atto alla data del 31 dicembre 1979. Di conseguenza per i suddetti valori degli aumenti periodici non si farà luogo ad alcuna operazione di ricalcolo in relazione alle variazioni dei minimi contrattuali di stipendio mensile, previste alle date del 1° gennaio 1991, 1° gennaio 1992 e 1° giugno 1993. Per i lavoratori inquadrati in 8ª categoria gli aumenti periodici maturati dopo il 1° gennaio 1985 saranno ragguagliati al 5% del minimo contrattuale di stipendio mensile. Analogamente si procederà: - per i lavoratori inquadrati in 7ª, 6ª e 5ª categoria per gli aumenti periodici che maturano dopo il 1° febbraio 1987; - per i lavoratori inquadrati in 4ª categoria per gli aumenti periodici che maturano dopo il 1° marzo 1988; - per i lavoratori inquadrati in 3ª categoria per gli aumenti periodici che maturano dopo il 1° aprile 1989; - per i lavoratori inquadrati in 2ª categoria per gli aumenti periodici che matureranno dopo il 1° gennaio 1991. 3) Fermo restando quanto previsto al punto 5.5 dell'Accordo interconfederale 5 gennaio 1990 tra Intersind e Cgil-Cisl-Uil per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro, ai fini della maturazione degli aumenti periodici, l'anzianità di servizio decorre: - dal momento dell'assunzione per i lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 1990; - dal 1° gennaio 1990 per i lavoratori assunti precedentemente a tale data e che alla stessa data non abbiano compiuto il 20° anno di età. Intersind-Asap e Fim-Fiom-Uilm rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentati, fondata sull'applicazione delle clausole circa la decorrenza dell'anzianità di servizio, ai fini della maturazione degli aumenti periodici, dopo il compimento del 20° anno di età, contenute nei precedenti contratti collettivi nazionali. Fim-Fiom-Uilm si impegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali ed aziendali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale, territoriale ed aziendale, che persegua, anche indirettamente, finalità contrastanti con quelle qui definite. ---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue: Aumenti periodici di anzianità (Omissis) Norme transitorie (Omissis) Dichiarazione comune Le parti concordano di istituire una Commissione nazionale per rendere coerenti con il sistema contrattuale, come definito dal Protocollo del 23 luglio 1993, i contenuti del presente articolo con particolare riferimento al sistema di indicizzazione. Art. 11 (Indennità maneggio denaro - Cauzione) Il lavoratore, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 6% del minimo di stipendio della categoria di appartenenza e della indennità di contingenza. Le somme eventualmente richieste al lavoratore a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore. Art. 12 (Corresponsione della retribuzione) La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore non oltre la fine di ogni mese. All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al lavoratore una busta o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell'azienda, il nome del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonchè le singole voci e rispettivi importi costituenti la retribuzione (stipendio, incentivo di produzione, contingenza, ecc.) e l'elencazione delle trattenute. Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro il rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta. Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra, dovute al lavoratore, oltre quindici giorni, decorreranno di pieno diritto a favore del lavoratore stesso gli interessi nella misura del 5% in più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza. In tale caso il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto anche all'indennità di mancato preavviso. In casi particolari il predetto termine di quindici giorni potrà essere prolungato mediante accordo tra le Organizzazioni sindacali interessate. Art. 13 (Ferie) (Vedi accordo di rinnovo in nota) Il lavoratore ha diritto ogni anno a un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione globale di fatto, come se avesse prestato servizio, pari: a) per anzianità di servizio da 1 a 10 anni compiuti: a 4 settimane; b) per anzianità di servizio da oltre 10 e fino a 18 anni compiuti: a 4 settimane più un giorno; c) per anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti: a 5 settimane. Per ogni settimana verranno computate, nel caso in cui l'orario settimanale sia concentrato su 5 giorni di lavoro, 5 giornate di ferie: pertanto, in tale caso, qualora le ferie vengano godute in modo frazionato, 5 giornate di ferie comunque godute equivarranno ad una settimana. Nel caso invece di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni di lavoro verranno computate per ogni settimana 6 giornate di ferie. Per ogni periodo feriale saranno scomputate come ferie godute solo le giornate nelle quali è distribuito l'orario settimanale di lavoro, ad eccezione di quelle che coincidano con una delle festività di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 5 della presente Sezione, per le quali si darà luogo ad un prolungamento del periodo feriale per altrettante giornate. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie, come indicato al 9° comma del presente articolo. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie, per non avere ancora una anzianità di almeno un anno di servizio continuativo presso l'azienda, spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al 1° comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il periodo di effettivo godimento delle ferie così maturate sarà fissato compatibilmente con le esigenze di lavoro dell'azienda. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Nel caso di ferie collettive il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere comunque le tre settimane, salvo diverse intese aziendali. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute a imprescindibili esigenze di lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di ferie oltre le tre settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto dovuta per le giornate di ferie non godute. In caso di richiamo in servizio, per particolari esigenze, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. L'anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia, di cui alla Parte I del c.c.n.l. 8 gennaio 1970 - nell'ipotesi prevista dall'art. 1 della Parte speciale, Sez. A), del presente contratto - o l'anzianità per il servizio prestato nella categoria speciale, di cui alla Parte II del c.c.n.l. 8 gennaio 1970 - nell'ipotesi prevista dall'art. 2 della Parte speciale, Sez. A), del presente contratto - sarà considerata utile nella misura del 50% agli effetti del presente articolo. Chiarimenti a verbale - Le dizioni "da 1 a 10 anni compiuti" e "da oltre 10 e fino a 18 anni compiuti" di cui al 1° comma del presente articolo significano che per i primi 10 periodi feriali vale lo scaglione di 4 settimane e per i successivi 8 periodi lo scaglione di 4 settimane più un giorno. - Nel caso in cui il lavoratore abbia goduto nel corso del 1° anno di anzianità di servizio le frazioni di ferie dello scaglione di 4 settimane, le rimanenti frazioni di detto scaglione saranno godute nel periodo feriale dell'11° anno di anzianità di servizio insieme alle frazioni dello scaglione di 4 settimane più un giorno. Le rimanenti frazioni di questo scaglione saranno godute nel periodo feriale del 19° anno di anzianità di servizio, insieme alle frazioni dello scaglione di 5 settimane. Dichiarazione a verbale Restano salve le condizioni, anche derivanti da accordi aziendali, che, considerando globalmente sia l'entità dei periodi feriali, sia le modalità di godimento, risultano di migliore favore rispetto a quelle previste dal presente articolo. --------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue: Ferie Il lavoratore ha diritto ogni anno a un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione globale di fatto, come se avesse prestato servizio, pari: a) per anzianità di servizio da 1 a 10 anni compiuti: a 4 settimane; b) per anzianità di servizio da oltre 10 e fino a 18 anni compiuti: a 4 settimane più un giorno; c) per anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti: a 5 settimane. Per ogni settimana verranno computate, nel caso in cui l'orario settimanale sia concentrato su 5 giorni di lavoro, 5 giornate di ferie: pertanto, in tale caso, qualora le ferie vengano godute in modo frazionato, 5 giornate di ferie comunque godute equivarranno ad una settimana. Nel caso invece di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni di lavoro verranno computate per ogni settimana 6 giornate di ferie. Per ogni periodo feriale saranno scomputate come ferie godute solo le giornate nelle quali è distribuito l'orario settimanale di lavoro ad eccezione di quelle che coincidano con una delle festività di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 5 della presente Sezione, per le quali si darà luogo ad un prolungamento del periodo feriale per altrettante giornate. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie, come indicato al 9° comma del presente articolo. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie, per non avere ancora un'anzianità di almeno un anno di servizio continuativo presso l'azienda, spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il periodo di effettivo godimento delle ferie così maturate sarà fissato compatibilmente con le esigenze di lavoro dell'azienda. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Nel caso di ferie collettive, il periodo non potrà eccedere le 3 settimane salvo diverse intese tra le parti. I residui saranno fruiti individualmente; le ferie non godute al 31 dicembre dell'anno di riferimento verranno usufruite entro il 31 marzo dell'anno successivo. Eventuali ulteriori residui verranno fatti fruire entro il 31 maggio secondo un programma predisposto dall'azienda informandone le R.S.U. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute a imprescindibili esigenze di lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di ferie oltre le tre settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto dovuta per le giornate di ferie non godute. In caso di richiamo in servizio, per particolari esigenze, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. L'anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia, di cui alla Parte I del c.c.n.l. 8 gennaio 1970 - nell'ipotesi prevista dall'art. 1 della Parte speciale, Sez. A), del presente contratto - o l'anzianità per il servizio prestato nella categoria speciale, di cui alla Parte II del c.c.n.l. 8 gennaio 1970 - nell'ipotesi prevista dall'art. 2 della Parte speciale, Sez. A), del presente contratto - sarà considerata utile nella misura del 50% agli effetti del presente articolo. Chiarimenti a verbale Le dizioni "da 1 a 10 anni compiuti" e "da oltre 10 e fino a 18 anni compiuti" di cui al 1° comma del presente articolo significano che per i primi 10 periodi feriali vale lo scaglione di 4 settimane e per i successivi 8 periodi lo scaglione di 4 settimane più un giorno. Nel caso in cui il lavoratore abbia goduto nel corso del 1° anno di anzianità di servizio le frazioni di ferie dello scaglione di 4 settimane, le rimanenti frazioni di detto scaglione saranno godute nel periodo feriale dell'11° anno di anzianità di servizio insieme alle frazioni dello scaglione di quattro settimane più un giorno. Le rimanenti frazioni di questo scaglione saranno godute nel periodo feriale del 19° anno di anzianità di servizio, insieme alle frazioni dello scaglione di 5 settimane. Dichiarazione a verbale Restano salve le condizioni, anche derivanti da accordi aziendali, che, considerando globalmente sia l'entità dei periodi feriali, sia le modalità di godimento, risultano di migliore favore rispetto a quelle previste dal presente articolo. Art. 14 (Tredicesima mensilità) (Vedi accordo di rinnovo in nota) L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità d'importo ragguagliato all'intera retribuzione di fatto percepita dal lavoratore stesso. La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni va considerata, a questi effetti, come mese intero. Il periodo di prova, seguito da conferma, è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra. ---------N.d.R.: L'accordo 4 febbraio 1997 prevede quanto segue: 5. Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., concordano che, a decorrere dal 1° gennaio 1998 la gratifica natalizia ovvero la tredicesima mensilità sono escluse dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Tale intesa sarà sostituita da quanto le parti pattuiranno nel prossimo rinnovo del c.c.n.l. Art. 15 (Trattamento in caso di malattia e infortunio) (Vedi accordo di rinnovo in nota) In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza e inviare all'azienda stessa, entro tre giorni dall'inizio e dalla prosecuzione dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia, redatto dal medico delle competenti strutture sanitarie su apposito modulo. L'invio di detto certificato è prescritto anche per assenze di durata fino a tre giorni. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, sia in caso di inizio che di prosecuzione dell'assenza, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata. L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in materia non appena ne abbia avuta comunicazione. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 3, Parte generale, Sez. 3 del presente contratto, disponibile per il suddetto controllo in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo: - dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18, fino al 6° giorno dall'inizio dell'evento morboso; - dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17, dal 7° giorno di malattia fino al termine dell'evento morboso. Il lavoratore che - per eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi - non possa osservare tali fasce orarie, è tenuto a dare preventiva comunicazione all'azienda della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare. La permanenza del lavoratore nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite potrà essere verificata nell'ambito e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti. Ogni mutamento di domicilio o dimora, anche se temporaneo, nel corso del periodo di assenza per malattia e infortunio non sul lavoro, deve essere comunicato tempestivamente dal lavoratore all'azienda. Il lavoratore che, salvi i casi comprovati, durante le fasce orarie che è tenuto ad osservare, non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro, incorre nei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 17, Parte generale, Sez. 3, con gradualità a seconda della ripetitività delle infrazioni riscontrate. In caso di interruzione del servizio, dovuta a malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di: a) 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti; b) 9 mesi per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti; c) 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni. Il lavoratore ha inoltre diritto al seguente trattamento: per le anzianità di cui al punto a): - una indennità pari all'intera retribuzione globale per i primi 2 mesi; - una indennità pari a metà retribuzione globale per i 4 mesi successivi; per le anzianità di cui al punto b): - una indennità pari all'intera retribuzione globale per i primi 3 mesi; - una indennità pari a metà retribuzione globale per i 6 mesi successivi; per le anzianità di cui al punto c): - una indennità pari all'intera retribuzione globale per i primi 4 mesi; - una indennità pari a metà retribuzione globale per gli 8 mesi successivi. In caso di ricaduta nella stessa malattia entro il periodo massimo di due mesi dalla ripresa del lavoro, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo, oltre quelli previsti all'8° comma, pari alla metà dei periodi stessi. Di conseguenza il periodo complessivo di conservazione del posto ed il relativo trattamento saranno: a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9, di cui mesi 3 con un'indennità corrispondente all'intera retribuzione globale e mesi 6 con un'indennità corrispondente a metà retribuzione globale; b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti: mesi 9 + 4 e mezzo = 13 e mezzo, di cui mesi 4 e mezzo con un'indennità corrispondente all'intera retribuzione globale e mesi 9 con un'indennità corrispondente a metà retribuzione globale; c) per anzianità di servizio oltre 6 anni: mesi 12 + 6 = 18, di cui mesi 6 con un'indennità corrispondente all'intera retribuzione globale e mesi 12 con un'indennità corrispondente a metà retribuzione globale. Superato il termine di conservazione del posto, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di 4 mesi, durante il quale non si avrà corresponsione del trattamento economico di cui sopra nè maturazione del trattamento di fine rapporto nè decorrenza dell'anzianità di servizio per nessuno istituto. A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di malattia grave e continuativa, periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica, debitamente comprovata, che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi 18 mesi continuativi. Decorso anche detto periodo senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto. Il lavoratore soggetto all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fermo restando il trattamento economico sopra indicato, avrà diritto alla conservazione del posto: 1) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea previsto dalla legge; 2) in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Salvo quanto previsto all'11° comma, l'assenza per malattia od infortunio non sul lavoro, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, è considerata utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, tredicesima mensilità, ecc.). Per l'eventuale periodo d'infortunio e di malattia professionale eccedente quelli di cui ai punti a), b) e c) il lavoratore percepirà il normale trattamento assicurativo. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e la maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto. Per l'assistenza e il trattamento in caso di malattia o infortunio per i lavoratori valgono le norme regolanti la materia. Per i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o da eventuali previdenze assicurative predisposte dall'azienda, in caso di infortunio o di malattia professionale non si farà luogo al cumulo tra il trattamento previsto dal presente contratto e quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso a tali lavoratori il trattamento più favorevole. Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria. L'anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia, di cui alla Parte I del c.c.n.l. 8 gennaio 1970 - nell'ipotesi prevista dall'art. 1 della Parte speciale, Sez. A), del presente contratto - o l'anzianità per il servizio prestato nella categoria speciale, di cui alla parte II del c.c.n.l. 8 gennaio 1970 - nell'ipotesi prevista dall'art. 2 della Parte speciale, Sez. A), del presente contratto - sarà considerata utile nella misura del 50% agli effetti del presente articolo. Dichiarazione a verbale Con riferimento al precedente 7° comma, l'Intersind e l'Asap si richiamano alle disposizioni contenute al comma 14 dell'art. 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638. Nota a verbale Le aziende, nell'ambito delle disposizioni vigenti, agevoleranno i lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi nonchè i lavoratori affetti da neoplasie o morbo di Cooley, in relazione a specifiche esigenze terapeutiche. ---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue: Trattamento in caso di malattia e infortunio Stesse modifiche di cui all'art. 19 - Parte speciale - Sez. C). Art. 16 (Congedo matrimoniale) In caso di matrimonio compete ai lavoratori ed alle lavoratrici non in prova un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi durante il quale il lavoratore è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio. Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali nè potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento. La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con un preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali. Il congedo matrimoniale è altresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio. Il congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altro ne abbiano diritto. Art. 17 (Trattamento in caso di gravidanza e puerperio) In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tale caso, alla lavoratrice assente, nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, sarà corrisposta un'integrazione del trattamento complessivamente erogato dall'Ente mutualistico fino a raggiungere un ammontare pari all'intera retribuzione globale. In caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo di assenza obbligatoria, si applicherà il trattamento complessivamente più favorevole tra quello previsto dal presente contratto e quello stabilito dalla legge. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di assorbire fino alla concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal presente articolo. Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio intervenga malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 15 della presente Sezione, a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempre che dette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice. Art. 18 (Servizio militare) La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare. Il lavoratore che, salvo casi di comprovato impedimento, non si metta a disposizione dell'azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare potrà essere considerato dimissionario e come tale liquidato. Il lavoratore richiamato alle armi ha diritto alla maturazione del trattamento di fine rapporto per il periodo trascorso in servizio militare. L'assenza dal lavoro per chiamata di leva e richiamo alle armi sarà considerata utile ai fini dell'anzianità per la determinazione del preavviso, dello scaglione di ferie, della conservazione del posto in caso di malattia e infortunio e degli aumenti periodici di anzianità. Se il lavoratore chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di lavoro, non ha l'obbligo di dare il preavviso nè di corrispondere la relativa indennità sostitutiva. Le norme stabilite dal presente articolo si intendono completate con quelle previste dalle leggi vigenti in materia di chiamata di leva e di richiamo alle armi. Art. 19 (Assenze e permessi) Le assenze debbono essere giustificate al più tardi entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato. Semprechè ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda consentirà al lavoratore che ne faccia richiesta di assentarsi dal lavoro per breve permesso. Dichiarazione a verbale La formulazione di cui al 2° comma non esclude per l'azienda la facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tale facoltà è data soprattutto allo scopo di costituire una remora contro eventuali abusi. Art. 20 (Preavviso) Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria professionale cui appartiene il lavoratore: I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l'azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto. La retribuzione afferente il periodo di preavviso lavorato è computabile ai fini del trattamento di fine rapporto. L'anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia, di cui alla Parte I del c.c.n.l. 8 gennaio 1970 - nell'ipotesi prevista dall'art. 1 della Parte Speciale, Sez. A) del presente contratto - o l'anzianità per il servizio prestato nella categoria speciale, di cui alla Parte Il del c.c.n.l. 8 gennaio 1970 - nell'ipotesi prevista dall'art. 2 della Parte Speciale, Sez. A) del presente contratto - sarà considerata utile nella misura del 50% agli effetti del presente articolo. Art. 21 (Trattamento di fine rapporto) (Vedi accordo di rinnovo in nota) In ogni caso di risoluzione del rapporto l'azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art. 2120 del codice civile e dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Per il computo dell'indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982 valgono le norme di cui all'art. 22, Parte speciale, Sez. A) del c.c.n.l. 16 luglio 1979. E' in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dal trattamento di fine rapporto quanto il lavoratore percepisca in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro per eventuali atti di previdenza (Cassa pensione, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda. Nota a verbale Per il calcolo del trattamento di fine rapporto per il periodo 1° febbraio 1987-31 dicembre 1989, valgono le disposizioni di cui alla Nota a verbale in calce all'art. 22, Parte speciale, Sez. A), del c.c.n.l. 24 gennaio 1987. ---------- N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue: Trattamento di fine rapporto (Omissis) Nota a verbale (Omissis) Dichiarazione a verbale Le parti in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Quanto sopra senza pregiudizio per le eventuali controversie giudiziarie attualmente in corso. ---------N.d.R.: L'accordo 4 febbraio 1997 prevede quanto segue: 5. Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., concordano che, a decorrere dal 1° gennaio 1998 la gratifica natalizia ovvero la tredicesima mensilità sono escluse dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Tale intesa sarà sostituita da quanto le parti pattuiranno nel prossimo rinnovo del c.c.n.l. Art. 22 (Trasferte) Al lavoratore in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Spetterà altresì per il tempo di viaggio preventivamente approvato dall'azienda, in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa, un importo pari all'85% della normale retribuzione per le ore eccedenti il normale orario giornaliero di lavoro, con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 6 (Lavoro straordinario, notturno e festivo) della presente Sezione. Ai fini di cui al comma precedente la quota oraria si determina dividendo la normale retribuzione mensile per 173. Spetterà inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali spese, o una diaria giornaliera concordata secondo la prassi in atto. Gli importi del suddetto rimborso spese o diaria saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto. Essi non hanno carattere retributivo anche se corrisposti con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Le parti confermano che detti importi continuano ad essere esclusi dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. In caso di infortunio o malattia, il trattamento di trasferta è dovuto per un periodo massimo di giorni 10, al termine del quale il lavoratore potrà richiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delle spese di viaggio con gli usuali mezzi di trasporto pubblici e delle spese di vitto e pernottamento. Resta salva la facoltà per l'azienda di disporre il rientro del lavoratore in qualsiasi momento. Il trattamento previsto dal presente articolo vale per le trasferte nell'ambito del territorio nazionale. Per i casi di trasferte all'estero interverranno intese da raggiungere caso per caso tra le parti con la partecipazione delle Rappresentanze sindacali aziendali se richiesta. Nel caso di trasferte all'estero che interessino gruppi consistenti di lavoratori la direzione aziendale ne darà preventiva comunicazione alle Rappresentanze sindacali aziendali che potranno, in assistenza o rappresentanza degli interessati, richiedere un esame delle condizioni generali relative alle trasferte stesse. Resta ferma la non cumulabilità di quanto sopra stabilito con gli eventuali trattamenti aziendali in materia che, globalmente considerati, risultassero di miglior favore. Art. 23 (Retribuzioni base mensili e determinazione della quota di retribuzione oraria) Le retribuzioni base mensili dei lavoratori di cui alla presente Sezione sono quelle riportate nella tabella posta in calce al presente contratto con le relative date di decorrenza. La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173. PARTE SPECIALE Sezione Quadri (Riguarda, in attuazione della legge 13 maggio 1985, n. 190, i lavoratori in possesso dei requisiti di cui alla declaratoria specificatamente definita) Art. 1 (Informazione) In relazione alla rilevanza delle funzioni attribuite ai quadri ai fini del perseguimento e dello sviluppo degli obiettivi dell'impresa, le aziende utilizzeranno appositi strumenti informativi, idonei a fornire agli interessati gli elementi necessari per il più adeguato svolgimento delle mansioni affidate. Art. 2 (Formazione) Nei confronti dei quadri verranno messe in atto azioni formative volte al mantenimento ed all'arricchimento delle conoscenze e a facilitare l'analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi, concorrendo in tal modo a più adeguati livelli di preparazione a supporto delle responsabilità affidate. Di tali iniziative sarà fornita informativa complessiva nell'ambito delle previsioni contenute all'art. 1, Parte generale, Sez. 1. Art. 3 (Orario flessibile) Fermo restando il disposto dell'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, e relative deroghe ed esclusioni, sarà sperimentata, a livello aziendale, per aree significative, l'introduzione di forme d'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e di funzionamento dell'attività produttiva. Art. 4 (Responsabilità civile e/o penale) Ai quadri sarà garantita la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. Art. 5 (Brevetti) Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritto d'autore, viene riconosciuta ai quadri, previa specifica autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l'attività svolta. Art. 6 (Indennità di funzione) A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai lavoratori interessati viene corrisposta una indennità di funzione nella misura di L. 140.000 lorde mensili, comprensive dell'elemento retributivo previsto per gli altri lavoratori inquadrati nell'8ª categoria (L. 90.000). Tale indennità è utile ai fini del computo degli istituti determinati sulla base della retribuzione globale di fatto. A decorrere dal 1° gennaio 1991, la suddetta indennità di funzione viene elevata a L. 210.000 lorde mensili, comprensive dell'elemento retributivo previsto per gli altri lavoratori inquadrati nell'8ª categoria (L. 115.000). Art. 7 (Clausola di rinvio) Per quanto non contemplato nella presente Sezione trova applicazione la disciplina contenuta nella precedente sezione A) della Parte speciale. Dichiarazione congiunta Le parti si danno atto che, con le disposizioni di cui all'art. 4, Parte generale, Sez. 3 ed alla presente regolamentazione, è stata data piena attuazione alla legge 13 maggio 1985, n. 190, per quanto riguarda i quadri. PARTE SPECIALE Sezione B (Riguarda i lavoratori di cui all'accordo 23 ottobre 1973) Art. 1 (Periodo di prova) L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore ad un mese. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso nè relativa indennità sostitutiva. L'assunzione per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. Non è ammessa la protrazione o la rinnovazione del periodo di prova salvo quanto previsto al comma successivo. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 30 giorni successivi all'inizio della malattia. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o per licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa al periodo di servizio prestato. Tale retribuzione, in difetto di preventiva pattuizione, non dovrà comunque essere inferiore a quella dallo stesso percepita nell'azienda precedente e risultante dal libretto di lavoro. In ogni caso la retribuzione che verrà corrisposta durante il periodo di prova non potrà essere inferiore al minimo contrattuale previsto per la categoria per la quale il lavoratore è stato assunto od in cui abbia svolto le mansioni. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore s'intenderà senz'altro confermato in servizio e la sua anzianità deve avere la decorrenza a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto. Art. 2 (Assegnazione a mansioni che comportano il passaggio dal trattamento di cui alla Sez. C) al trattamento di cui alla Sez. B) della presente Parte speciale) In caso di passaggio a mansioni che comportano l'applicazione della disciplina di cui alla presente Sez. B) della Parte speciale, il lavoratore avrà diritto ad una maggiore anzianità convenzionale, agli effetti delle ferie, malattia, preavviso di licenziamento e di dimissioni, pari al 50% dell'anzianità maturata, nella stessa azienda, nella categoria operaia di cui alla Parte I del c.c.n.l. 8 gennaio 1970 ed alla presente Parte speciale, Sez. C). Chiarimenti a verbale 1) Quando si sia costituita una condizione individuale di miglior favore, con un riconoscimento di anzianità convenzionale più ampio di quello regolato dal presente articolo, tale condizione, fermo quanto previsto dall'art. 38 (Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore) della Parte generale, Sez. 3, non si intende compresa nel complesso dei vari istituti di carattere normativo e regolamentare di cui al 2° comma del predetto art. 38. 2) Le parti, nel determinare le anzianità convenzionali per il servizio prestato nella categoria operaia, di cui alla Parte I del c.c.n.l. 8 gennaio 1970 ed alla presente Parte speciale, Sez. C), non hanno inteso interferire nelle norme aziendali relative a particolari benefici concessi con riferimento all'anzianità aziendale, indipendentemente da eventuali passaggi di categoria (quali assegnazioni di alloggi, premi di fedeltà aziendale e simili). Art. 3 (Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro) Si intende riportata la norma contenuta nell'art. 4 della Parte speciale, Sez. A). La garanzia di cui all'art. 4 della Parte speciale, Sez. A) ha per oggetto la parte di retribuzione che, in aggiunta al trattamento praticato dalla Cassa integrazione guadagni, serve a ricostituire la intera retribuzione mensile del lavoratore. Art. 4 (Recuperi) Per quanto riguarda i recuperi delle ore perdute per cause di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali o tra le parti interessate si conviene di non modificare la situazione in atto presso le singole aziende. Art. 5 (Aumenti periodici di anzianità) (Vedi accordo di rinnovo in nota) Per gli aumenti periodici di anzianità si intende riportata la norma contenuta nell'art. 10 della Parte speciale, Sez. A). Norme transitorie 1) Gli importi degli aumenti periodici di anzianità maturati prima del 14 giugno 1952 sono consolidati nelle seguenti somme comprendenti le quote forfettarie di rivalutazione previste dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 (art. 3) e 12 giugno 1954 (art. 8): Tuttavia per quei lavoratori che hanno già maturato il massimo degli aumenti periodici (12 scatti) nella categoria di appartenenza, uno degli scatti maturato anteriormente al 14 giugno 1952, anzichè rimanere consolidato nella cifra suddetta, verrà computato a decorrere dal 1° gennaio 1970 ai sensi del 1° comma dell'art. 10 della Parte speciale, Sez. A) del c.c.n.l. 1° maggio 1976. Analogo trattamento verrà praticato nei confronti dei lavoratori che matureranno il massimo degli aumenti periodici nella categoria di appartenenza, successivamente al 1° gennaio 1970, e ciò a partire dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello della maturazione anzidetta. 2) Sugli aumenti periodici già maturati non verrà effettuato il ricalcolo della indennità di contingenza maturata a partire da quella relativa al 1979. A decorrere dal 1° gennaio 1980, in relazione alla introduzione del nuovo sistema, verrà erogata la somma di L. 3.000 per ciascun aumento periodico già maturato al 31 dicembre 1979 dai lavoratori di cui alla presente Sez. B). Detta somma costituirà apposito elemento retributivo non assorbibile in caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore. Pertanto le parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dal 1° gennaio 1980, calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sull'indennità di contingenza. In deroga a quanto previsto al 3° comma dell'art. 10 della Parte speciale, Sez. A) gli aumenti periodici dei lavoratori, in forza alla data del 16 luglio 1979, maturati dopo il 1° gennaio 1980, continueranno ad essere convenzionalmente computati, per i diversi livelli retributivi, nei valori pari a quelli in atto alla data del 31 dicembre 1979. Di conseguenza per i suddetti valori degli aumenti periodici, non si farà luogo ad alcuna operazione di ricalcolo in relazione alle variazioni dei minimi contrattuali di stipendio mensile previste alle date del 1° gennaio 1991, 1° gennaio 1992 e 1° giugno 1993. Per i lavoratori inquadrati in 6ª e 5ª categoria gli aumenti periodici che maturano dopo il 1° febbraio 1987 saranno ragguagliati al 5% del minimo contrattuale di stipendio mensile. Analogamente si procederà per i lavoratori inquadrati in 4° categoria per gli scatti che maturano dopo il 1° marzo 1988. ---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue: Aumenti periodici di anzianità (Omissis) Norme transitorie (Omissis) Dichiarazione comune Le parti concordano di istituire una Commissione nazionale per rendere coerenti con il sistema contrattuale, come definito dal Protocollo del 23 luglio 1993, i contenuti del presente articolo con particolare riferimento al sistema di indicizzazione. Art. 6 (Trattamento in caso di malattia e infortunio) Si intendono riportate le norme di cui all'art. 15 della Parte speciale, Sez. A). Chiarimento a verbale Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia o di infortunio valgono le norme che disciplinano tale materia. Il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall'azienda con deduzione delle somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte degli Istituti previdenziali e assistenziali oppure per atti di previdenza dell'azienda. Art. 7 (Preavviso) Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue: I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso dovrà corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l'azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda. La retribuzione afferente il periodo di preavviso lavorato è computabile ai fini del trattamento di fine rapporto. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto. L'anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia, di cui alla Parte I del c.c.n.l. 8 gennaio 1970 ed alla presente Parte speciale, Sez. C), sarà considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del 50%. Art. 8 (Trattamento di fine rapporto) (Vedi accordo di rinnovo in nota) In ogni caso di risoluzione del rapporto l'azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art. 2120 cod. civ. e dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Per il computo dell'indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982 valgono le norme di cui all'art. 8, Parte speciale, Sez. B) del c.c.n.l. 16 luglio 1979. E' in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dal trattamento di fine rapporto quanto il lavoratore percepisca in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro per eventuali atti di previdenza (Cassa pensione, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda. Nota a verbale Per il calcolo del trattamento di fine rapporto per il periodo 1° febbraio 1987-31 dicembre 1989, valgono le disposizioni di cui alla Nota a verbale in calce all'art. 8, Parte speciale, Sez. B), del c.c.n.l. 24 gennaio 1987. ---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue: Trattamento di fine rapporto (Omissis) Nota a verbale (Omissis) Dichiarazione a verbale Le parti in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Quanto sopra senza pregiudizio per le eventuali controversie giudiziarie attualmente in corso. ---------N.d.R.: L'accordo 4 febbraio 1997 prevede quanto segue: 5. Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., concordano che, a decorrere dal 1° gennaio 1998 la gratifica natalizia ovvero la tredicesima mensilità sono escluse dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Tale intesa sarà sostituita da quanto le parti pattuiranno nel prossimo rinnovo del c.c.n.l. Art. 9 (Norme di rinvio) Per i seguenti istituti si intendono riportate le norme contenute nei rispettivi articoli della Sez. A) della presente Parte speciale: Festività ......................................................................................... Art. 5 Lavoro straordinario, notturno e festivo .............................................. " 6 Cumulo di mansioni ........................................................................ "8 Corresponsione della retribuzione ..................................................... " 12 Ferie ............................................................................................. " 13 Tredicesima mensilità ..................................................................... " 14 Congedo matrimoniale .................................................................... " 16 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio ................................... " 17 Servizio militare .............................................................................. " 18 Assenze e permessi ...................................................................... " 19 Trasferte ........................................................................................ " 22 Per i seguenti istituti si intendono riportate le norme contenute nei rispettivi articoli della Sez. C) della presente Parte speciale: Passaggio temporaneo di mansioni .................................................. Art. 9 Indumenti di lavoro .......................................................................... " 17 Consegna e conservazione utensili ................................................... " 27 Per quanto non contemplato nella presente Sez. B) si rinvia alle disposizioni normative della precedente Sez. A) della parte speciale, in quanto applicabili e senza pregiudizio dello stato giuridico dei lavoratori di cui alla presente Sez. B). Art. 10 (Retribuzioni base mensili e determinazione della quota di retribuzione oraria) Le retribuzioni base mensili dei lavoratori di cui alla presente Sezione sono quelle riportate nella tabella posta in calce al presente contratto con le relative date di decorrenza. La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173. PARTE SPECIALE Sezione C (Riguarda i lavoratori che non hanno nè i requisiti di cui alla Sezione A né le caratteristiche previste dall'accordo di cui alla Sezione B) Art. 1 (Periodo di prova) L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a 12 giorni di effettivo lavoro per i lavoratori appartenenti alla 1ª ed alla 2ª categoria e non superiore a 26 giorni di effettivo lavoro per i lavoratori appartenenti alle altre categorie. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso nè relativa indennità sostitutiva. L'assunzione per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 12 giorni lavorativi per il caso di malattia e 15 giorni lavorativi per il caso di infortunio. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o per licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, al lavoratore spetta il seguente trattamento: la retribuzione delle ore di lavoro compiute dal lavoratore ad economia oppure, in caso di lavorazione a cottimo, il guadagno spettantegli per il lavoro eseguito. Tale paga oraria, in difetto di preventiva pattuizione, non dovrà comunque essere inferiore a quella percepita dal lavoratore nell'azienda precedente e risultante dal libretto di lavoro. In ogni caso la retribuzione che verrà corrisposta al lavoratore durante il periodo di prova, non potrà essere inferiore al minimo contrattuale previsto per la categoria per la quale il lavoratore è stato assunto od in cui abbia svolto le mansioni. Qualora, alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà senz'altro confermato in servizio e la sua anzianità deve avere la decorrenza a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione. Art. 2 (Entrata ed uscita) L'entrata dei lavoratori nello stabilimento sarà regolata come segue salvo diverse disposizioni aziendali: - il primo segnale verrà dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; a questo segnale sarà aperto l'accesso allo stabilimento; - il secondo segnale verrà dato 5 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; - il terzo segnale verrà dato all'ora precisa per l'inizio del lavoro; a questo segnale il lavoratore dovrà trovarsi al suo posto per iniziare il lavoro. Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da un quarto d'ora o mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15 minuti o oltre i 15 e fino ai 30. L'uscita è indicata da un unico segnale dato alla fine del turno di lavoro. Nessun lavoratore potrà cessare il lavoro prima di tale segnale. Art. 3 (Sospensione ed interruzione del lavoro) In caso di interruzioni di lavoro per breve durata, dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste, nella giornata, non superino nel loro complesso i 60 minuti. In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino nel loro complesso i 60 minuti, se l'azienda trattiene il lavoratore nello stabilimento, questi ha diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza. Lo stesso trattamento deve essere usato al lavoratore cottimista, quando rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volontà. In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra le Organizzazioni sindacali periferiche per il prolungamento di tale termine, il lavoratore può chiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennità relative compreso il preavviso. Art. 4 (Sospensioni e riduzioni di lavoro) In caso di riduzione o sospensione obbligatoria dell'orario di lavoro dovuta a provvedimenti di carattere generale, che interessi tutta l'industria, le parti si rimettono alle disposizioni relative all'integrazione in quanto applicabili ed agli accordi che potranno intervenire tra le Organizzazioni confederali interessate. Art. 5 (Recuperi) Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 (Sospensione ed interruzione del lavoro) della presente Sezione, è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche o tra la direzione e le Rappresentanze sindacali aziendali o anche, per casi individuali, fra le parti interessate, purchè il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione. Art. 6 (Festività) Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sono considerati giorni festivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art. 6 (Riposo settimanale) della Parte generale, Sez. 3. Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260, e della legge 5 marzo 1977, n. 54, e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, sono considerati giorni festivi: a) le festività del: 1) 25 aprile (anniversario della liberazione); 2) 1° maggio (festa del lavoro); b) le festività di cui appresso: 1) Capodanno (1° gennaio); 2) Epifania del Signore (6 gennaio); 3) Lunedì di Pasqua (mobile); 4) SS. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma (giorno del Santo Patrono - 29 giugno); 5) Assunzione di M.V. (15 agosto); 6) Ognissanti (1° novembre); 7) Immacolata Concezione (8 dicembre); 8) Natale (25 dicembre); 9) S. Stefano (26 dicembre); c) il giorno del Santo Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti, in sostituzione di quella del Santo Patrono, fatto salvo il n. 4) del punto b). Per il trattamento delle festività di cui ai punti a) e b) valgono le norme di legge. Le parti convengono di estendere alle festività di cui al punto c) il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festività di cui al punto b). Nei casi di assenza dal lavoro nel giorno festivo di cui al punto c) per i quali i lavoratori percepiscono un trattamento a carico dei relativi Istituti assistenziali (malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ecc.), l'azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli istituti predetti fino a raggiungere la normale retribuzione dovuta e di cui all'art. 12 (Mensilizzazione) della presente Sezione. In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, i lavoratori fruiscono di quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuito. I permessi saranno usufruiti individualmente e mediante rotazione anche in relazione alle esigenze di continuità dell'attività produttiva. Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze sindacali aziendali, diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali. Per quanto riguarda le due festività (2 giugno e 4 novembre) la cui celebrazione ha luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficierà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica. Art. 7 (Lavoro straordinario, notturno e festivo) (Vedi accordo di rinnovo in nota) E' considerato lavoro straordinario, fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge, quello eccedente l'orario normale giornaliero derivante dalla ripartizione dell'orario contrattuale settimanale nell'ambito della normativa di cui all'art. 5 (Orario di lavoro) della Parte generale, Sez. 3. Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. L'azienda darà preventiva comunicazione, anche in via breve, alle Rappresentanze sindacali aziendali del lavoro straordinario, con esclusione dei casi di forza maggiore e di quelli non preventivabili. Al riguardo potrà aver luogo un esame tra le parti, a richiesta di una delle stesse, da esaurirsi con la tempestività connessa alle singole fattispecie. Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi individuali di 2 ore giornaliere, 8 ore settimanali e 120 ore annuali; nondimeno potranno essere richieste prestazioni oltre il suddetto limite annuale, non superando comunque quello di 160 ore annue. In ogni caso, per le attività di riparazioni navali, aeronautiche ed impiantistiche, nonchè per le operazioni di varo e prove di collaudo a mare, il limite massimo annuale di cui al comma precedente è fissato in 130 ore annuali; nondimeno potranno essere richieste prestazioni oltre il suddetto limite di 130 ore, non superando comunque quello di 200 ore annue. Inoltre, a fronte di esigenze improvvise e non procrastinabili (quali ad esempio: salvaguardia, a fronte di improvvise disfunzioni nel normale ciclo produttivo, della funzionalità degli impianti; situazioni connesse a ritardi o esigenze non preventivate rispetto a importanti commesse e consegne, presentazione del prodotto al cliente), l'azienda potrà comandare prestazioni straordinarie fino ad un massimo individuale di 24 ore all'anno. In tali casi l'azienda fornirà successivamente alle R.S.A., nei tempi tecnici possibili e comunque entro una settimana, le informazioni relative. Ai fini del computo dei limiti giornalieri, settimanali e annuali per il lavoro straordinario, non sono da considerare le ore di prestazione effettuate oltre l'orario normale con riposo compensativo programmato, nell'ambito di una media plurisettimanale concordata, in relazione alle esigenze tecnico-produttive dell'azienda. Le operazioni di varo, prove a mare, consegna, collaudi e revisioni aeronautiche non ricorrenti, richieste a compensativo nella giornata di sabato per attività navali, aeronautiche e di non rinviabili riparazioni impiantistiche a seguito di eventi imprevisti, non saranno conteggiate nei limiti individuali di prestazione straordinaria di cui al presente contratto. Il lavoratore potrà usufruire di riposi non retribuiti in misura corrispondente alle ore di straordinario effettuate, rispettivamente, oltre la 120ª di cui al 4° comma o la 130ª di cui al 5° comma del presente articolo. Tali riposi saranno usufruiti entro l'anno in misura non inferiore a una giornata e tenendo conto delle esigenze tecniche e produttive dell'azienda. Il lavoro notturno decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del mattino; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di un'ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti. Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno i minori. Specifiche modalità di utilizzazione nel lavoro notturno di personale femminile, potranno essere definite in sede aziendale a norma di quanto previsto dall'art. 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti nell'art. 5 (Festività) della presente Sezione. Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo da corrispondersi oltre alla normale retribuzione, e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma successivo sono le seguenti: (1) Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo, è consentito solo nei casi previsti dalla legge. Tali percentuali assorbono fino a concorrenza i trattamenti di miglior favore eventualmente in atto a livello aziendale. Le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate sulla paga base di fatto comprensiva dell'indennità di contingenza e, per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo, della percentuale minima contrattuale di cottimo. Per i concottimisti le percentuali in parola sono computate sulla paga base di fatto, comprensiva dell'indennità di contingenza, aumentata delle seguenti misure che restano calcolate sui minimi di paga base, valide ai soli effetti del presente articolo: Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro notturno e festivo nei limiti previsti dalla legge e lavoro straordinario nei limiti massimi previsti dal 4°, 5° e 6° comma del presente articolo. Per quanto riguarda gli esoneri dei lavoratori studenti si richiamano le norme di cui all'art. 18 (Lavoratori studenti) della Parte generale, Sez. 3. Nota a verbale al 6° comma In relazione ai diversi limiti massimi annuali di lavoro straordinario previsti dal contratto per le aziende a partecipazione statale rispetto agli altri contratti per l'industria metalmeccanica, la quantità di prestazioni straordinarie di cui al 6° comma del presente articolo, si intende aggiuntiva ai limiti massimi individuali di 120 ore annuali e di 130 ore annuali, previsti rispettivamente ai precedenti 4° e 5° comma. Il lavoratore pertanto potrà usufruire, secondo le modalità previste al 9° comma del presente articolo, di riposi non retribuiti in misura corrispondente alle ore di straordinario effettuate, rispettivamente, oltre la 144ª ora di cui al 4° comma o oltre la 154ª ora di cui al 5° comma. Nota a verbale al 15° comma Con riferimento alla intervenuta definizione con il presente contratto del contenzioso in ordine all'incidenza delle maggiorazioni per il lavoro a turni notturno, notturno festivo e notturno festivo con riposo compensativo sui vari istituti contrattuali e di legge, le parti si danno atto che le percentuali di maggiorazione di cui alle lettere b), h), i) sono comprensive dell'incidenza delle stesse sui predetti istituti. Dichiarazione a verbale Al fine di eliminare il contenzioso in atto in sede aziendale relativamente alla materia di cui alla nota a verbale che precede, per quanto riguarda le situazioni pregresse le parti concordano sulla necessità che siano individuate, nelle sedi competenti, soluzioni transattive sulla materia. Intersind e Fim-Fiom-Uilm si adopereranno affinchè le intese di cui sopra vengano realizzate entro il 1° giugno 1991. A tal fine si darà luogo ad appositi accordi secondo i seguenti criteri fondamentali, ancorchè non esclusivi: - sottoscrizione di specifiche intese per ciascuna realtà aziendale interessata, con definizione delle sedi e procedure transattive; - adesioni individuali dei lavoratori interessati; - rinunce agli eventuali giudizi in corso; - corresponsione ai lavoratori interessati, a mero titolo transattivo, di importi forfettari in relazione ai turni avvicendati effettivamente svolti con continuità per un periodo non superiore a 5 anni (salvi gli effetti di eventuali atti formali interruttivi della prescrizione) o per il minor periodo di lavoro a turni; - assorbimento delle quote già erogate in forza di sentenze emanate. Nota a verbale al 15° comma per le aziende associate all'Asap L'Asap e Fim, Fiom, Uilm convengono che per le aziende associate all'Asap sono fatti salvi gli accordi aziendali in essere in materia di maggiorazioni per lavoro a turno e sue incidenze sugli istituti contrattuali e di legge di natura indiretta e/o differita, in quanto i trattamenti ivi previsti sono globalmente di miglior favore. Pertanto restano confermate le misure delle maggiorazioni per il lavoro a turni di cui alle lettere b), h), i) della tabella riportata nel c.c.n.l. 24 gennaio 1987. ---------N.d.R.: L'accordo 4 febbraio 1997 prevede quanto segue: Allegato 3 Tabelle del concottimo e dell'utile minimo di cottimo Per i concottimisti le percentuali di cui all'art. 7, Parte speciale, Sez. C), sono le seguenti: L'utile minimo di cottimo, di cui all'art. 11, Parte speciale, Sez. C), è pari a: - 3,3% dal 1° gennaio 1997 al 28 febbraio 1998; - 3,1% dal 1° marzo 1998 al 30 settembre 1998; - 3,0% dal 1° ottobre 1998. Art. 8 (Cumulo di mansioni) Ai lavoratori che sono assegnati con carattere di continuità all'esplicazione di mansioni di diverse categorie, sarà attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, semprechè quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo, fermo restando quanto stabilito in materia di mansioni dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e dall'art. 4 (Inquadramento dei lavoratori) della Parte generale, Sez. 3, del presente contratto in materia di mobilità. Di casi particolari tra quelli che non rientrino nei sopra indicati, si terrà conto nella retribuzione. Art. 9 (Passaggio temporaneo di mansioni) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, decorsi 30 giorni continuativi nell'esercizio delle dette mansioni superiori o 75 giorni non continuativi di esercizio delle dette mansioni superiori nell'arco di un anno. Tuttavia, l'esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo di durata non superiore a 6 mesi, aspettativa, non dà luogo al passaggio di categoria per il periodo di tempo in cui dura la conservazione del posto per l'assente, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni. Nota a verbale Resta salvo quanto previsto in materia di salvaguardia degli inquadramenti unici aziendali nell'art. 4 (Inquadramento dei lavoratori) della Parte generale, Sez. 3. Art. 10 (Indennità per lavori che si svolgono in condizioni di particolare disagio) Le parti, considerata la varietà di situazioni esistenti in materia, convengono di dar luogo alla costituzione di commissioni tecniche a livello di settore le quali provvedano all'accertamento e, avendo presente l'esigenza di non determinare ulteriori oneri, al coordinamento delle situazioni in atto nelle aziende per le lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio. Nel caso in cui vengano poste in atto nuove attività, vale a dire nuovi stabilimenti o nuovi reparti di lavorazione, e che insorgano contestazioni in ordine alle condizioni di particolare disagio in cui ivi si svolgono le lavorazioni, le contestazioni stesse saranno portate all'esame di una commissione tecnica di settore per un accertamento e la conseguente formulazione di suggerimenti relativi. Art. 11 (Regolamentazione del lavoro a cottimo) (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1) Nei casi in cui, allo scopo di conseguire l'incremento della produzione, la valutazione della prestazione del lavoratore o di una squadra di lavoratori sia fatta in base al risultato delle misurazioni o della stima dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata alla osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell'organizzazione del lavoro o anche sia richiesta la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento (come nel caso di linee a catena e di linee a flusso continuo) soggette alla disciplina del lavoro a cottimo, in quanto tecnicamente applicabile. 2) Le tariffe di cottimo (a tempo o a pezzo) devono essere fissate dall'azienda in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati, al lavoratore di normale capacità e operosità, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore alle seguenti percentuali dei minimi di paga base: - 4,4% dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1991; - 4,2% dal 1° gennaio 1992 al 31 maggio 1993; - 3,9% dal 1° giugno 1993. Tale condizione si presume adempiuta quando la generalità dei lavoratori a cottimo in un medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi sopra indicati abbia realizzato un utile di cottimo non inferiore alle suddette percentuali il che non esclude la revisione delle tariffe nei casi in cui detto complesso di lavoratori venga riconosciuto di capacità ed operosità superiore alla normale. 3) Nel caso di altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo, al lavoratore dovrà comunque essere garantita una percentuale del minimo di paga base corrispondente a quella minima di cottimo. 4) Nel caso in cui un lavoratore che lavora a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal 2° comma per cause a lui non imputabili e salvo l'ipotesi di cui al predetto 2° comma, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del suddetto minimo di cottimo. 5) L'azienda, tramite la sua Associazione sindacale, porta a conoscenza dei Sindacati territoriali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore per quanto riguarda: a) la determinazione dei tempi di lavorazione comunicando, ove tecnicamente possibile, come nel caso di sistemi analitici: - metodi di rilevazione dei tempi; - coefficienti di maggiorazione; b) la determinazione degli utili di cottimo. 6) Per quanto concerne i sistemi di cottimo in atto, per i quali la comunicazione di cui al 5° comma ha finalità informativa, sono ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di cui al 31° comma e seguenti. 7) Qualora si determinino situazioni di contestazione che in via del tutto particolare investano aspetti che possano far ritenere fondato un riferimento al sistema in atto, si potrà dar corso in sede nazionale ad un incontro tra le Organizzazioni stipulanti ai fini di un obiettivo esame delle contestazioni stesse. 8) In caso di introduzione di nuovi sistemi, invece, alla comunicazione potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l'azienda rappresentata o assistita dalla sua Associazione sindacale e i Sindacati territoriali dei lavoratori in ordine ai punti oggetto della comunicazione. 9) Ad un esame congiunto si potrà far luogo, a richiesta, anche nel caso di modifica parziale del sistema di cottimo in atto, gli estremi della quale ricorrono quando almeno uno dei criteri di cui al precedente quinto comma sia stato modificato in senso generale o la modificazione assuma comunque rilevanti dimensioni. 10) I lavoratori che lavorano a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all'inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo o a pezzo) nonchè di ogni elemento necessario per il computo dell'utile di cottimo stesso. 11) L'azienda comunicherà al lavoratore gli elementi riepilogativi di computo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga e, a richiesta, anche con riferimento ai risultati delle singole tariffe. 12) La specificazione dei risultati delle singole tariffe potrà non essere fornita per tariffe le quali, data la contemporaneità della loro applicazione, costituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o per tariffe applicate non contemporaneamente per le quali, data la brevità della loro durata, normalmente non si effettua la rilevazione dei tempi. 13) Si intende per periodo di assestamento delle tariffe di cottimo il tempo durante il quale la tariffa abbia avuto effettiva applicazione; pertanto in caso di saltuario impiego della tariffa i singoli periodi sono cumulati al fine di stabilire la durata complessiva del periodo di assestamento. 14) Ciascuna azienda, rappresentata o assistita dalla propria Associazione, concorderà con i Sindacati territoriali di categoria dei lavoratori la durata dei periodi di assestamento delle nuove tariffe, determinandola, per gruppi di lavorazioni, in relazione all'entità ed alla complessità delle stesse. 15) Durante il periodo di assestamento sarà concessa al lavoratore una integrazione del guadagno di cottimo realizzato con le tariffe in corso di assestamento, in modo che il guadagno stesso non sia inferiore all'80% di quello medio realizzato nel trimestre precedente alla variazione della lavorazione; nei casi in cui il periodo di assestamento sarà determinato per un periodo superiore ai quattro mesi, per il tempo eccedente tale periodo l'integrazione prevista nel presente comma sarà dell'85%. 16) Terminato il periodo di assestamento nessuna integrazione spetterà al lavoratore quando la nuova tariffa risponde ai requisiti stabiliti dal presente articolo, salvo quanto disposto al 4° comma. 17) Le tariffe stabilite potranno essere variate allorchè sia superato il periodo di assestamento solo nel caso in cui vengano apportate modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro. 18) In tali casi le tariffe saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o in meno che le modifiche stesse avranno determinato. 19) La tariffa modificata è da considerarsi come una nuova tariffa ai fini del periodo di assestamento. 20) Qualora venissero accertate, su tempestiva richiesta del lavoratore interessato, variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, come ad esempio variazioni nelle caratteristiche del materiale, verranno mutate le condizioni di emissione in proporzione al grado di variazione riscontrato e limitatamente alla durata della variazione. 21) Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di cottimo le Rappresentanze sindacali aziendali potranno intervenire presso la direzione per congiuntamente accertarne le cause. 22) Ove occorra, un esame di merito potrà essere effettuato in sede sindacale. 23) Quando i lavoratori lavorino con tariffe già assestate il conteggio dei guadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di paga indipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa. Agli effetti del conteggio del guadagno di cottimo saranno escluse le ore di interruzione dovute a cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore. 24) Non è ammessa la compensazione fra i risultati di tariffe assestate e quelli di tariffe in corso di assestamento. Per queste ultime, ove i loro risultati siano in parte eccedenti e in parte inferiori al minimo di cottimo, l'eccedenza rispetto a detto minimo non potrà essere utilizzata per l'integrazione prevista dal 4° comma del presente articolo. 25) Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo ultimato e al lavoratore devono essere corrisposti, allo scadere dei singoli periodi di paga, acconti di circa il 90% del presumibile guadagno. 26) Il lavoratore cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamento quando il cottimo è ancora in corso ha diritto alla liquidazione dell'eventuale guadagno di cottimo spettantegli fino al momento in cui lascia il lavoro. Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il cottimo sia ultimato il lavoratore avrà diritto ad un acconto sulla base della presumibile liquidazione. 27) Quando il lavoratore passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo sempre che rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale. 28) I concottimisti, intesi per tali i lavoratori direttamente vincolati al ritmo lavorativo di altri lavoratori a cottimo, parteciperanno ai benefici del cottimo in relazione al proprio contributo. La misura della partecipazione di cui sopra si intende riferita alle caratteristiche di ciascuna azienda. 29) Le aziende comunicheranno, in via informativa, per il tramite della propria Associazione, ai Sindacati territoriali di categoria dei lavoratori gli elementi relativi all'attuale situazione e trattamento dei concottimisti. 30) Qualora trasformazioni della situazione tecnica od organizzativa della produzione richiedessero modificazioni nei criteri di attribuzione delle misure di partecipazione al cottimo, le stesse saranno concordate in sede aziendale. 31) I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo e in particolare quelli relativi: a) alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di cottimo; b) alle tariffe in assestamento, anche in caso di modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempo in più o in meno determinate dalle modifiche suddette; c) alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui al 20° comma; d) al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi; e) al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia; saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla direzione. 32) Nel caso in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l'esito potrà avanzare reclamo scritto alla direzione tramite le Rappresentanze sindacali aziendali perchè venga esperito il tentativo di conciliazione. 33) Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 7 giorni lavorativi. 34) Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro i 15 giorni successivi in sede sindacale tra la direzione ed il lavoratore entrambi assistiti dalle Organizzazioni sindacali territoriali cui appartengono o comunque conferiscono mandato. Norme particolari per le linee a catena e a flusso continuo Si considerano linee a catena le linee di produzione di serie costituite da una successione di posti di lavoro (stazioni) su ciascuno dei quali si effettua sempre la stessa operazione tecnologica operando su una serie di gruppi di parti staccate di un prodotto finale che si spostano lungo la linea a mezzo di sistema meccanico a velocità uniforme o a scatti e nelle quali la quantità di produzione giornaliera e i tempi sono predeterminati. Il tempo a disposizione di ciascun posto per eseguire il lavoro assegnato è rigidamente costante per tutto il turno di lavoro ed uguale alla "cadenza" cioè al tempo di spostamento del prodotto da una stazione alla successiva. Si considerano linee a flusso continuo le linee di produzione di serie, costituite da un insieme di posti di lavoro su ciascuno dei quali si effettua sempre la stessa operazione tecnologica secondo una successione prestabilita, e in ciascuno dei quali la quantità e il tipo di produzione giornalieri richiesti, individuali e di squadra, sono sempre costanti e non modificabili dall'attività del lavoratore. Il tempo a disposizione di ciascun posto per eseguire il lavoro richiesto è fisso pur potendo variare da un posto all'altro, a seconda dell'operazione tecnologica da compiere; il prodotto si sposta lungo la linea con possibilità di formare depositi tra un posto e l'altro. Le aziende, in relazione al sistema di lavorazione adottato (a catena o a flusso continuo) ed alle caratteristiche tecnico-organizzative delle lavorazioni stesse, comunicheranno alle Organizzazioni sindacali, in quanto in atto: - il limite massimo per il grado di saturazione media; - la percentuale dei lavoratori (battipaglia o rimpiazzi) per temporanee sostituzioni degli addetti che si assentano per bisogni fisiologici salvo che a tale esigenza non si sia provveduto in relazione alla situazione tecnica in sede di determinazione dei tempi; - le interruzioni retribuite; - l'ammontare di un'indennità particolare. La comunicazione di cui sopra verrà effettuata agli stessi fini e con le procedure previste al 5° comma e seguenti del presente articolo. In caso di aziende che introducano per la prima volta il sistema di lavorazione con linee a catena o a flusso continuo, alla prevista comunicazione seguirà, a richiesta, un esame congiunto. Ad un esame congiunto si potrà far luogo, a richiesta, anche nel caso di modifica parziale del sistema in atto, gli estremi della quale ricorrono quando almeno uno degli elementi di cui al 5° comma delle presenti norme particolari per le linee a catena e a flusso continuo sia stato modificato in senso generale o la modificazione assuma comunque rilevanti dimensioni. La percentuale di guadagno per ciascuna linea a catena o a flusso continuo è commisurata al livello di prestazione corrispondente al tempo assegnato. Nelle linee a catena o a flusso continuo le variazioni di cadenza che lasciano inalterato il tempo globale assegnato non determinano variazioni retributive anche se implicano variazioni del livello medio di saturazione nei limiti previsti. Per quanto concerne le controversie, ivi comprese quelle relative alle variazioni di ritmo, di scadenza e di saturazione, si seguirà la procedura prevista al 31° comma e seguenti del presente articolo. Dichiarazione a verbale Con riferimento alle norme particolari previste per le linee a catena e a flusso continuo, le Organizzazioni sindacali stipulanti si danno atto che, in relazione alla situazione esistente tra le aziende rappresentate dall'Intersind e dall'Asap, sistemi di lavorazione tipicamente a catena o a flusso continuo - ai quali sono applicabili le presenti norme - ricorrono per le caratteristiche peculiari proprie di tali sistemi solo in aziende dei settori auto-aviomotoristico ed elettromeccanico ed elettronico. Qualora anche in altri settori dovessero essere introdotti tali caratteristici sistemi di lavorazione le parti s'incontreranno per accertarne la rispondenza ai fini dell'applicabilità delle presenti norme. Nota a verbale Si richiama il disposto della norma transitoria posta in calce all'art. 8 della Parte generale, Sez. 3, in particolare per quanto riguarda i criteri di calcolo del guadagno di cottimo. ---------N.d.R.: L'accordo 4 febbraio 1997 prevede quanto segue: Allegato 3 Tabelle del concottimo e dell'utile minimo di cottimo Per i concottimisti le percentuali di cui all'art. 7, Parte speciale, Sez. C), sono le seguenti: L'utile minimo di cottimo, di cui all'art. 11, Parte speciale, Sez. C), è pari a: - 3,3% dal 1° gennaio 1997 al 28 febbraio 1998; - 3,1% dal 1° marzo 1998 al 30 settembre 1998; - 3,0% dal 1° ottobre 1998. Art. 12 (Mensilizzazione) La retribuzione dei lavoratori di cui alla Parte speciale, Sez. C), è contabilmente determinata in misura mensile. La retribuzione oraria dei lavoratori, ai fini della corresponsione delle competenze, si determina dividendo per 173 i minimi tabellari mensili previsti per le varie categorie professionali di cui all'art. 4 della Parte generale, Sez. 3, e gli altri elementi della retribuzione determinati in cifra fissa e ragguagliati a mese in base al coefficiente 173 (aumenti di merito, superminimi, ecc.) ed aggiungendo valori orari degli elementi variabili, quali cottimi ed incentivi. Il divisore 173 vale anche per la determinazione delle quote orarie degli elementi della retribuzione considerati agli effetti dei singoli istituti contrattuali. L'ammontare della retribuzione oraria come sopra determinato viene moltiplicato per le ore lavorate, e per quelle dovute per i vari istituti contrattuali, in ciascun mese. Nota a verbale Le parti, con i criteri che hanno presieduto alla determinazione del coefficiente 173, hanno anche concordato di ricomprendere nella normale retribuzione mensile i compensi dovuti per le ferie godute e per le festività (ad eccezione delle festività cadenti in giorno di riposo settimanale o in giorno libero in relazione alla distribuzione dell'orario settimanale, le quali, invece, vengono compensate, in ogni caso, in ragione di 1/26 della retribuzione mensile pari a 1/6 della retribuzione settimanale e liquidate a parte). Art. 13 (Corresponsione della retribuzione) La retribuzione dei lavoratori di cui alla Parte speciale, Sez. C) verrà liquidata con periodicità mensile sulla base delle ore effettivamente lavorate e di quelle contrattualmente dovute nel corso di ciascun mese dell'anno. Al prestatore di lavoro di cui sopra potra esserè corrisposto, allo scadere della prima quindicina, secondo le consuetudini aziendali, un acconto pari a circa il 90% della retribuzione globale spettantegli per detto periodo. All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al lavoratore una busta, o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell'azienda, il nome del lavoratore, il mese cui la retribuzione si riferisce, nonchè le singole voci e rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga, cottimo, contingenza, ecc.) e l'elencazione delle trattenute. Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro il rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta. Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra, dovute al lavoratore, oltre i 15 giorni, il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto anche all'indennità di mancato preavviso. In casi particolari il predetto termine di 15 giorni potrà essere prolungato mediante accordo tra le Organizzazioni sindacali interessate. Art. 14 (Ferie) (Vedi accordo di rinnovo in nota) Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie pari a 4 settimane. Per ogni settimana verranno computate, nel caso in cui l'orario settimanale sia concentrato su 5 giorni di lavoro, 5 giornate di ferie e il compenso per ogni giornata di ferie sarà pari a 1/5 della retribuzione globale di fatto corrispondente all'orario normale settimanale: pertanto in tal caso, qualora le ferie vengano godute in modo frazionato, 5 giornate di ferie comunque godute equivarranno ad una settimana. Nel caso invece di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni di lavoro verranno computate per ogni settimana 6 giornate di ferie e il compenso per ogni giornata di ferie sarà pari a 1/6 della retribuzione settimanale suddetta. Per retribuzione globale di fatto si intende l'insieme dei normali elementi retributivi corrisposti mensilmente ai lavoratori per il lavoro ordinario. Per i cottimisti, verrà considerato l'utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga nel trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie: per i concottimisti verrà considerata la media delle percentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi di paga. Per ogni periodo feriale saranno scomputate come ferie godute solo le giornate nelle quali è distribuito l'orario settimanale di lavoro, ad eccezione di quelle che coincidano con una delle festività di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 6, della presente Sezione, per le quali si darà luogo al prolungamento del periodo feriale per altrettante giornate. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie, come indicato al 9° comma del presente articolo. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per officina, per reparto, per scaglioni). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere comunque le tre settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla Direzione, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie, per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, di norma spetterà una quota di ferie per ogni mese di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di ferie oltre le tre settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto dovuta per le giornate di ferie non godute. All'inizio del godimento delle ferie sarà corrisposta la retribuzione relativa. In caso di richiamo in servizio, per particolari esigenze, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. Dichiarazione a verbale Restano salve le condizioni, anche derivanti da accordi aziendali che, considerando globalmente sia l'entità dei periodi feriali sia le modalità di godimento, risultano di migliore favore rispetto a quelle previste dal presente articolo. --------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue: Ferie Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo di pari a 4 settimane. Per ogni settimana verranno computate, nel caso in cui l'orario settimanale sia concentrato su 5 giorni di lavoro, 5 giornate di ferie e il compenso per ogni giornata di ferie sarà pari a 1/5 della retribuzione globale di fatto corrispondente all'orario normale settimanale: pertanto in in tal caso, qualora le ferie vengano godute in modo frazionato, 5 giornate di ferie comunque godute equivarranno ad una settimana. Nel caso invece di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni di lavoro verranno computate per ogni settimana 6 giornate di ferie e il compenso per ogni giornata di ferie sarà pari a 1/6 della retribuzione settimanale suddetta. Per retribuzione globale di fatto si intende l'insieme dei normali elementi retributivi corrisposti mensilmente ai lavoratori per il lavoro ordinario. Per i cottimisti verrà considerato l'utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga nel trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie; per i concottimisti verrà considerata la media delle percentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi di paga. Per ogni periodo feriale saranno scomputate come ferie godute solo le giornate nelle quali è distribuito l'orario settimanale di lavoro ad eccezione di quelle che coincidano con una delle festività di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 6 della presente Sezione, per le quali si darà luogo al prolungamento del periodo feriale per altrettante giornate. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie, come indicato al 9° comma del presente articolo. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Nel caso di ferie collettive (per officina, per reparto, per scaglioni), il periodo non potrà di norma eccedere le 3 settimane salvo diverse intese tra le parti. I residui saranno fruiti individualmente; le ferie non godute al 31 dicembre dell'anno di riferimento verranno usufruite entro il 31 marzo dell'anno successivo. Eventuali ulteriori residui verranno fatti fruire entro il 31 maggio secondo un programma predisposto dall'azienda informandone le R.S.U. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie, per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, di norma spetterà una quota di ferie per ogni mese di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute a imprescindibili esigenze di lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di ferie oltre le tre settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto dovuta per le giornate di ferie non godute. All'inizio del godimento delle ferie sarà corrisposta la retribuzione relativa. In caso di richiamo in servizio, per particolari esigenze, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. Dichiarazione a verbale Restano salve le condizioni, anche derivanti da accordi aziendali, che, considerando globalmente sia l'entità dei periodi feriali, sia le modalità di godimento, risultano di migliore favore rispetto a quelle previste dal presente articolo. Art. 15 (Gratifica natalizia) (Vedi accordo di rinnovo in nota) L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata ad ogni effetto ad una mensilità, determinata sulla base di 173 ore della retribuzione globale di fatto; per i lavoratori retribuiti a cottimo si farà riferimento al guadagno medio del mese precedente. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. ---------N.d.R.: L'accordo 4 febbraio 1997 prevede quanto segue: 5. Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., concordano che, a decorrere dal 1° gennaio 1998 la gratifica natalizia ovvero la tredicesima mensilità sono escluse dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Tale intesa sarà sostituita da quanto le parti pattuiranno nel prossimo rinnovo del c.c.n.l. Art. 16 (Aumenti periodici di anzianità) (Vedi accordo di rinnovo in nota) A partire dal 1° gennaio 1980 i lavoratori, per l'anzianità maturata ininterrottamente presso la stessa azienda avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, e salvo sempre quanto previsto dalla successiva norma transitoria n. 2), ad una maggiorazione nella misura del 5% del minimo contrattuale di paga della categoria di appartenenza per ciascuno dei primi cinque bienni. Gli aumenti di anzianità non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti di anzianità maturati o da maturare. Gli aumenti di anzianità decorreranno dal primo giorno del periodo di paga immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti di anzianità maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi tabellari in atto ad ogni inizio di mese. Gli aumenti di anzianità di cui al presente articolo assorbono fino a concorrenza eventuali aumenti già concessi per lo stesso titolo. Per i lavoratori in forza al 1° gennaio 1980, ai fini dell'erogazione del primo aumento periodico derivante dall'istituzione del nuovo regime, varrà l'anzianità in corso di maturazione secondo quanto previsto dal c.c.n.l. 1° maggio 1976. Gli aumenti periodici maturati fino al 31 dicembre 1979 saranno congelati in cifra e costituiranno apposito elemento retributivo non assorbibile in caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore. Le parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dal 1° gennaio 1980, calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici sull'indennità di contingenza. Norme transitorie 1) I lavoratori che abbiano maturato il 5° aumento periodico entro il 31 dicembre 1977, matureranno il primo aumento periodico secondo il nuovo regime, alla data del 1° luglio 1980. I lavoratori che abbiano maturato il 5° aumento periodico dal 1° gennaio 1978 fino al 28 febbraio 1979, matureranno il primo aumento periodico secondo il nuovo regime, a partire dal 1° marzo 1981. I lavoratori che abbiano maturato il 5° aumento periodico dal 1° marzo 1979 matureranno il primo aumento periodico secondo il nuovo regime, allo scadere del biennio di anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda. 2) Fermo restando quanto previsto al punto 5.5 dell'accordo interconfederale 5 gennaio 1990 tra Intersind e Cgil-Cisl-Uil per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro, ai fini della maturazione degli aumenti periodici, l'anzianità di servizio decorre: - dal momento dell'assunzione per i lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 1990; - dal 1° gennaio 1990 per i lavoratori assunti precedentemente a tale data e che alla stessa data non abbiano compiuto il 20° anno di età. Intersind-Asap e Fim-Fiom-Uilm rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentati, fondata sull'applicazione delle clausole circa la decorrenza dell'anzianità di servizio, ai fini della maturazione degli aumenti periodici, dopo il compimento del 20° anno di età, contenute nei precedenti contratti collettivi nazionali. Fim-Fiom-Uilm si impegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali ed aziendali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale, territoriale ed aziendale, che persegua, anche indirettamente, finalità contrastanti con quelle qui definite. Chiarimento a verbale Le parti si danno atto che l'anzianità valida agli effetti del diritto agli aumenti di anzianità non deve essere stata interrotta da risoluzione del rapporto di lavoro, salvo naturalmente il caso che tale risoluzione sia stata revocata dall'azienda con riconoscimento di anzianità pregressa. Note a verbale 1) Qualora esista in singole aziende per i lavoratori in forza alla data del 16 luglio 1979, un numero di aumenti periodici uguale a quello previsto dal c.c.n.l. 1° maggio 1976 per i lavoratori di cui alla Parte speciale, Sez. A), o comunque superiore a cinque, esso verrà conservato ad esaurimento limitatamente ai lavoratori in forza secondo le norme previste. 2) A decorrere dal 1° gennaio 1980 in relazione alla introduzione del nuovo sistema, verrà erogata la somma di L. 1.500 per ciascun aumento periodico già maturato al 31 dicembre 1979 ai lavoratori di cui alla presente Sezione, nei confronti dei quali gli aumenti periodici siano stati finora calcolati su minimo tabellare e contingenza. Detta somma confluirà nell'apposito elemento retributivo di cui al penultimo comma del presente articolo. --------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue: Aumenti periodici di anzianità (Omissis) Norme transitorie (Omissis) Chiarimento a verbale (Omissis) Dichiarazione comune Le parti concordano di istituire una Commissione nazionale per rendere coerenti con il sistema contrattuale, come definito dal Protocollo del 23 luglio 1993, i contenuti del presente articolo con particolare riferimento al sistema di indicizzazione. Art. 17 (Indumenti di lavoro) Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito. Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini, portieri, sorveglianti, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura. Art. 18 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali) Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo. L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perchè possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge. Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso. Quando l'infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze. Nel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste nell'art. 19 (Trattamento in caso di malattia) della presente sezione. Al lavoratore sarà conservato il posto: a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; b) in caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore. In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa. Il lavoratore infortunato ha diritto, oltre che all'intera retribuzione per la giornata nella quale abbandona il lavoro, al seguente trattamento: a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: una indennità pari alla intera retribuzione globale per i primi 2 mesi; una indennità pari a metà retribuzione globale per i 4 mesi successivi; b) per anzianità di servizio oltre 3 e fino a 6 anni compiuti: una indennità pari alla intera retribuzione globale per i primi 3 mesi; una indennità pari a metà retribuzione globale per i 6 mesi successivi; c) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: una indennità pari alla intera retribuzione globale per i primi 4 mesi; una indennità pari a metà retribuzione globale per gli 8 mesi successivi. Il trattamento economico di cui sopra si intende riferito alla retribuzione normale netta corrispondente all'orario normale settimanale, fermo restando per le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel periodo di infortunio il trattamento di cui all'art. 6 (Festività) della presente sezione. Il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall'azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell'Istituto assicuratore ed è subordinato, per gli infortuni la cui durata superi i 3 giorni, all'intervento dell'Istituto stesso. Al termine del periodo dell'invalidità temporanea o del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo caso di giustificato impedimento, il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro. L'assenza per malattia professionale od infortunio, nei limiti dei periodi fissati dal presente articolo per la conservazione del posto non interrompe la maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto e dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia, ecc.). Qualora la prosecuzione dell'infermità oltre i termini di conservazione del posto di cui ai punti a) e b) non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso salvo la maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto. I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza e soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento. Chiarimento a verbale Per retribuzione, agli effetti dei commi ottavo e nono, si intende quella che il lavoratore avrebbe percepito nello stesso periodo in cui si verifica l'assenza per infortunio prestando lavoro normale. Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo, concottimo o con altra forma di incentivo si farà riferimento al guadagno realizzato nel periodo di paga immediatamente precedente l'infortunio. Art. 19 (Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro) (Vedi accordo di rinnovo in nota) In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza e inviare all'azienda stessa, entro tre giorni dall'inizio e dalla prosecuzione dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia, redatto dal medico delle competenti strutture sanitarie su apposito modulo. L'invio di detto certificato è prescritto anche per assenze di durata fino a tre giorni. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, sia in caso di inizio che di prosecuzione dell'assenza, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata. L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in materia non appena ne abbia avuta comunicazione. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 3, Parte generale, Sez. 3 del presente contratto, disponibile per il suddetto controllo in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo: - dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18, fino al 6° giorno dall'inizio dell'evento morboso; - dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17, dal 7° giorno di malattia fino al termine dell'evento morboso. Il lavoratore che - per eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi - non possa osservare tali fasce orarie, è tenuto a dare preventiva comunicazione all'azienda della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare. La permanenza del lavoratore nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite potrà essere verificata nell'ambito e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti. Ogni mutamento di domicilio o dimora, anche se temporaneo, nel corso del periodo di assenza per malattia e infortunio non sul lavoro, deve essere comunicato tempestivamente dal lavoratore all'azienda. Il lavoratore che, salvi i casi comprovati, durante le fasce orarie che è tenuto ad osservare, non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro, incorre nei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 17, Parte generale, Sez. 3, con gradualità a seconda della ripetitività delle infrazioni riscontrate. In caso di interruzione del servizio, dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di: a) 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti; b) 9 mesi per anzianità di servizio oltre 3 e fino a 6 anni compiuti; c) 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni. Il lavoratore ha inoltre diritto al seguente trattamento: per le anzianità di cui al punto a): - una indennità pari all'intera retribuzione globale per i primi 2 mesi; - una indennità pari a metà retribuzione globale per i 4 mesi successivi; per le anzianità di cui al punto b): - una indennità pari all'intera retribuzione globale per i primi 3 mesi; - una indennità pari a metà retribuzione globale per i 6 mesi successivi; per le anzianità di cui al punto c): - una indennità pari all'intera retribuzione globale per i primi 4 mesi; - una indennità pari a metà retribuzione globale per gli 8 mesi successivi. In caso di ricaduta nella stessa malattia entro il periodo massimo di due mesi dalla ripresa del lavoro, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo, oltre quelli previsti all'8° comma, pari alla metà dei periodi stessi. Di conseguenza il periodo complessivo di conservazione del posto ed il relativo trattamento saranno: a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9, di cui mesi 3 con un'indennità corrispondente all'intera retribuzione globale e mesi 6 con un'indennità corrispondente a metà retribuzione globale; b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti: mesi 9 + 4 e mezzo = 13 e mezzo, di cui mesi 4 e mezzo con un'indennità corrispondente all'intera retribuzione globale e mesi 9 con un'indennità corrispondente a metà retribuzione globale; c) per anzianità di servizio oltre 6 anni: mesi 12 + 6 = 18, di cui mesi 6 con un'indennità corrispondente all'intera retribuzione globale e mesi 12 con un'indennità corrispondente a metà retribuzione globale. Il trattamento economico di cui sopra si intende riferito alla retribuzione normale netta corrispondente all'orario normale settimanale fermo restando per le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel periodo di malattia il trattamento di cui all'art. 6 (Festività) della presente Sezione. Il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall'azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell'Istituto assicuratore ed è subordinato al riconoscimento della malattia da parte dell'Istituto stesso. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopraindicato fino alla scadenza del preavviso stesso. L'assenza per malattia, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, è considerata utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia, ecc.). Superato il termine di conservazione del posto, il lavoratore potrà usufruire, a richiesta, di un periodo di aspettativa della durata di 4 mesi, durante il quale non si avrà corresponsione del trattamento economico di cui sopra nè maturazione del trattamento di fine rapporto nè decorrenza dell'anzianità di servizio per nessun istituto. A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di malattia grave e continuativa, periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica, debitamente comprovata, che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi 18 mesi continuativi. Decorso anche detto periodo senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto. Per quanto concerne specificatamente l'assistenza e il trattamento di malattia per i lavoratori valgono le norme regolanti la materia. Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro. Dichiarazione a verbale Con riferimento al precedente 7° comma, l'Intersind e l'Asap si richiamano alle disposizioni contenute al comma 14 dell'art. 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638. Chiarimenti a verbale 1) Per retribuzione, agli effetti dei commi 9°, 10° e 11° si intende quella che il lavoratore avrebbe percepito nello stesso periodo in cui si verifica l'assenza per malattia prestando lavoro normale. Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo, concottimo e con altra forma di incentivo si farà riferimento al guadagno realizzato nel periodo di paga immediatamente precedente l'inizio della malattia. 2) Le parti si danno atto, con riferimento a quanto previsto dal 13° comma del presente articolo, che non potranno essere assorbiti i benefici derivanti unicamente da contributi dei lavoratori o, nel caso di contribuzioni integrative miste, le quote corrispondenti alle contribuzioni dei lavoratori medesimi. Nota a verbale Le aziende, nell'ambito delle disposizioni vigenti, agevoleranno i lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi nonchè i lavoratori affetti da neoplasie o morbo di Cooley, in relazione a specifiche esigenze terapeutiche. ---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue: Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro (Sostituisce il testo contenuto nel c.c.n.l. 14 dicembre 1990) In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza e inviare alla medesima entro due giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicata nel certificato medico precedente. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata. L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore nel rispetto dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, e per tutta la durata della malattia, a trovarsi a disposizione nel domicilio comunicato al datore di lavoro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ovvero le diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali, di tutti i giorni compresi i domenicali o festivi, per consentire l'accertamento del suo stato di salute. Sono fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi, eccezionali motivi familiari comunicati preventivamente, salvo casi di forza maggiore, all'azienda e successivamente documentati. Nel corso del periodo di assenza per malattia il lavoratore ha l'obbligo di comunicare all'azienda contestualmente i mutamenti di domicilio o dimora, anche se temporanei. Le assenze e le inosservanze di cui al comma 5 comporteranno l'irrogazione a carico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 7 ultimo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, con proporzionalità relativa all'infrazione riscontrata e alla sua gravità. In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di: a) 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti; b) 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti; c) 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni. Nel caso di più malattie o infortuni non sul lavoro, i suddetti periodi di conservazione del posto si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso. Nell'ipotesi in cui il superamento dei sopra indicati periodi di conservazione del posto fosse determinato da un evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo, oltre quelli previsti al comma precedente, pari alla metà dei periodi stessi. Di conseguenza il periodo complessivo di conservazione del posto sarà: a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9; b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti: mesi 9 + 4,5 = 13,5; c) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: mesi 12 + 6 = 18. Il periodo complessivo di conservazione del posto di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui si siano verificate, nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, almeno due malattie comportanti, ciascuna, una assenza continuativa pari o superiore a tre mesi. Resta salvo quanto previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 419, per la conservazione del posto dei lavoratori affetti da Tbc. La malattia ovvero l'infortunio non sul lavoro sospendono il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui al presente articolo. La malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive di cui al quarto comma dell'art. 14 - Parte speciale - Sez. C) ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi: a) malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso; b) malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato d'infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Superato il periodo di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso. Resta espressamente convenuto che superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di mesi 4, durante il quale non decorrerà retribuzione, nè si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto. A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di malattia grave e continuativa, periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica, debitamente comprovata che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi 18 mesi continuativi. Decorso anche detto periodo senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto. Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia per i lavoratori valgono le norme di legge regolanti la materia. Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro, nell'ambito della conservazione del posto, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore il cui trattamento è regolato dalla Parte speciale - Sez. A) di eguale anzianità e per pari periodo di malattia o infortunio non sul lavoro avrebbe globalmente percepito, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale. A tal fine il lavoratore avrà diritto al seguente trattamento: - per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti, l'intera retribuzione globale per i primi 2 mesi e metà retribuzione globale per i 4 mesi successivi; - per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti, l'intera retribuzione globale per i primi 3 mesi e metà retribuzione globale per i 6 mesi successivi; - per anzianità di servizio oltre i 6 anni, l'intera retribuzione globale per i primi 4 mesi e metà retribuzione globale per gli 8 mesi successivi. Nell'ipotesi di cui ai commi undicesimo e dodicesimo il trattamento sarà il seguente: - per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti mesi 6 + 3 = 9 di cui 3 mesi ad intera retribuzione globale e mesi 6 a metà retribuzione globale; - per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti: mesi 9 + 4,5 = 13,5 di cui mesi 4,5 ad intera retribuzione globale e mesi 9 a metà retribuzione globale; - per anzianità di servizio oltre i 6 anni: mesi 12 + 6 = 18 di cui mesi 6 ad intera retribuzione globale e mesi 12 a metà retribuzione globale. Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini dei suddetti trattamenti economici si deve tener conto dei periodi di assenza complessivamente verificatisi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso. Fatti salvi i periodi di conservazione del posto sopra definiti nel computo dei limiti di trattamento economico di cui al comma precedente i periodi di ricovero ospedaliero continuativo di durata superiore a 10 giorni e fino ad un massimo di 60 giorni complessivi non saranno conteggiati e quindi retribuiti ad intera retribuzione globale. Ove richiesti verranno erogati acconti. Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o locali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza. Salvo quanto previsto per i periodi di aspettativa sopra indicati, l'assenza per malattia, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia, ecc.). Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro. Note a verbale 1) La situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi, o affetti da morbo di Cooley nonchè dei lavoratori affetti da neoplasie, sarà considerata dalle aziende con la massima attenzione facendo riferimento alle disposizioni assistenziali vigenti. 2) Intersind e Fim, Fiom e Uilm convengono di studiare entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto una proposta da sottoporre congiuntamente al Consiglio di amministrazione dell'INPS, che definisca una specifica assistenza economico sanitaria nei confronti dei soggetti tossicodipendenti anche nelle situazioni in cui la dipendenza da sostanze tossiche non costituisca una condizione equiparabile a malattia, ma determini comunque uno stato che richieda interventi di cura e di assistenza. Lettera a Intersind Fim-Fiom-Uilm nazionali in relazione a quanto concordato all'art. 19, comma 27 - Parte speciale - Sez. C), in analogia con quanto già richiesto a Federmeccanica, formulano la seguente proposta di modifica: "Fatti salvi i periodi di conservazione del posto sopra definiti, nel computo dei limiti di trattamento economico di cui al comma precedente i periodi di ricovero ospedaliero continuativo e le malattie di durata superiore a 15 giorni, e fino ad un massimo di 60 giorni complessivi, non saranno conteggiati e quindi retribuiti ad intera retribuzione globale". In ordine alla richiesta di cui sopra, Fim-Fiom-Uilm restano in attesa di una risposta entro la data di sottoscrizione definitiva del testo dell'accordo di rinnovo. Art. 20 (Congedo matrimoniale) In caso di matrimonio compete ai lavoratori ed alle lavoratrici non in prova un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi. Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali nè potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento. La richiesta del congedo deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali. L'ammontare della retribuzione per congedo matrimoniale non potrà essere inferiore a 12 giorni di retribuzione computata in ragione di 1/6 della retribuzione corrispondente all'orario normale settimanale. Tale retribuzione per congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altro ne abbiano diritto. Detto trattamento spetta ai lavoratori occupati, quando gli stessi fruiscano effettivamente del congedo. Tuttavia si farà luogo egualmente alla corresponsione della retribuzione per il periodo di congedo matrimoniale, quando il lavoratore, ferma restando l'esistenza del rapporto di lavoro, si trovi, per giustificato motivo, sospeso od assente. Il congedo matrimoniale con la relativa retribuzione è altresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio. Art. 21 (Trattamento in caso di gravidanza e puerperio) In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tale caso, alla lavoratrice assente, nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, sarà corrisposta un'integrazione del trattamento complessivamente erogato dall'Ente mutualistico fino a raggiungere un ammontare pari all'intera retribuzione globale. In caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo di assenza obbligatoria, si applicherà il trattamento complessivamente più favorevole tra quello previsto dal presente contratto e quello stabilito dalla legge. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di assorbire fino alla concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal presente articolo. Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio intervenga malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 19 della presente Sezione, a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempre che dette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice. Art. 22 (Servizio militare) La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare. Il lavoratore che, salvo casi di comprovato impedimento, non si metta a disposizione dell'azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare potrà essere considerato dimissionario e come tale liquidato. Il lavoratore richiamato alle armi ha diritto alla maturazione del trattamento di fine rapporto per il periodo trascorso in servizio militare. L'assenza dal lavoro per chiamata di leva e il richiamo alle armi sarà considerata utile ai fini dell'anzianità per la determinazione del preavviso, dello scaglione di ferie, della conservazione del posto in caso di malattia e infortunio e degli aumenti periodici di anzianità. Se il lavoratore chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di lavoro, non ha l'obbligo di dare il preavviso nè di corrispondere la relativa indennità sostitutiva. Le norme stabilite dal presente articolo si intendono completate con quelle previste dalle leggi vigenti in materia di chiamata, di leva e di richiamo alle armi. Art. 23 (Violazione delle procedure di rilevazione delle presenze) E' proibito fare variazioni o cancellature sulla scheda, ritirare quella di un altro lavoratore o tentare in qualsiasi modo di alterare le indicazioni del sistema di rilevazione delle presenze. Le infrazioni a tali disposizioni daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere fino al licenziamento ai sensi dell'art. 17 della Parte Generale, Sez. 3. Analoghi provvedimenti saranno presi verso coloro che facessero volontariamente movimenti irregolari delle schede. Il lavoratore che non avrà fatto il regolare movimento della scheda sarà considerato ritardatario e quando non possa far constatare in modo sicuro la sua presenza in azienda, sarà considerato assente. Art. 24 (Assenze) Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato. L'assenza ingiustificata può essere punita con una multa variabile dal 5% al 20% della paga base e contingenza corrispondente alle ore non lavorate. Prolungandosi l'assenza ingiustificata per 4 giorni consecutivi o ripetendosi per tre volte in un anno nel giorno seguente la festività, il lavoratore può essere licenziato ai sensi dell'art. 17 della Parte generale, Sez. 3. L'assenza, ancorchè giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione. Art. 25 (Permessi di entrata ed uscita) Durante le ore di lavoro il lavoratore non può lasciare lo stabilimento senza regolare autorizzazione della Direzione. Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere richiesto dal lavoratore entro la prima mezz'ora di lavoro salvo casi eccezionali. Il permesso ottenuto per l'uscita entro la prima mezz'ora di lavoro non consente la decorrenza della retribuzione per la prestata frazione di ora di lavoro. Il permesso ottenuto in qualsiasi altro momento dell'orario di lavoro comporta la retribuzione per la durata del lavoro prestato. A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro. Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione. Art. 26 (Consegna e conservazione utensili e materiali) Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente il lavoratore deve farne richiesta al suo superiore diretto. Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio. E' preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato. Il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione. Al sabato, per i lavoratori non addetti a lavorazioni a ciclo continuo, il lavoro verrà sospeso prima dell'ora di cessazione per un adeguato intervallo di tempo fissato dalla Direzione al fine di permettere al lavoratore di fare completa pulizia alla macchina e al posto di lavoro. Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza. Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti. La valutazione dell'eventuale danno deve essere fatta obiettivamente e l'ammontare del danno deve essere preventivamente contestato al lavoratore. L'ammontare delle perdite e dei danni di cui ai commi precedenti potrà essere trattenuto ratealmente sulla retribuzione con quote non superiori al 10% della retribuzione stessa. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro la trattenuta verrà effettuata sull'ammontare di quanto spettante al lavoratore, fatte salve le disposizioni e i limiti di legge. Il lavoratore deve interessarsi per fare elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprietà onde poterli asportare. Art. 27 (Preavviso) Il licenziamento del lavoratore non in prova, che non sia dovuto a giusta causa, può aver luogo - in conformità alle disposizioni di legge in materia - con preavviso, in qualunque giorno della settimana. Analogamente le dimissioni del lavoratore stesso possono aver luogo con preavviso, in qualunque giorno della settimana. I termini di preavviso, tanto nel caso di licenziamento che in quello di dimissioni, sono i seguenti: a) una settimana di calendario fino al 10° anno compiuto di anzianità di servizio; b) due settimane di calendario oltre il 10° anno compiuto di anzianità di servizio. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso (una o due settimane di retribuzione determinate in base all'orario normale settimanale). Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie. Per i permessi che venissero richiesti dal lavoratore preavvisato per la ricerca di nuova occupazione interverranno accordi tra il lavoratore e la Direzione in base ai criteri normalmente seguiti nell'azienda stessa. Il periodo di preavviso retribuito spetta in ogni caso al lavoratore che all'atto del licenziamento si trovi in sospensione. Art. 28 (Trattamento di fine rapporto) (Vedi accordo di rinnovo in nota) In ogni caso di risoluzione del rapporto l'azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art. 2120 cod. civ. e dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Per il computo dell'indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982 nonchè del trattamento di fine rapporto maturato fino al 31 dicembre 1989 si richiamano le norme di cui all'art. 29 Parte speciale, Sez. C) del c.c.n.l. 16 luglio 1979, 20 aprile 1983 e 24 gennaio 1987. Nota a verbale Per il calcolo del trattamento di fine rapporto per il periodo 1° febbraio 1987-31 dicembre 1989, valgono le disposizioni di cui alla Nota a verbale in calce all'art. 29, Parte speciale, Sez. C), del c.c.n.l. 24 gennaio 1987. ---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue: Trattamento di fine rapporto (Omissis) Nota a verbale (Omissis) Dichiarazione a verbale Le parti in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Quanto sopra senza pregiudizio per le eventuali controversie giudiziarie attualmente in corso. ---------N.d.R.: L'accordo 4 febbraio 1997 prevede quanto segue: 5. Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., concordano che, a decorrere dal 1° gennaio 1998 la gratifica natalizia ovvero la tredicesima mensilità sono escluse dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Tale intesa sarà sostituita da quanto le parti pattuiranno nel prossimo rinnovo del c.c.n.l. Art. 29 (Lavori indirettamente produttivi negli stabilimenti siderurgici) Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori indirettamente produttivi le seguenti operazioni: - ai gassogeni, forni di distillazione, forni di fusione e forni di riscaldo: 1) riparazioni; 2) riscaldo od alimento; 3) pulizia di valvole, di tubazioni, di collettori, di griglie, di pozzetti, di condotti di alimento del carbone o lignite; - ai treni di laminazione: 1) cambio di cilindri; 2) cambio di gabbie; 3) cambio di cuscinetti, manicotti ed allunghe; 4) pulizia generale; - alla trafilatura a caldo: 1) riparazione; - alla fucinatura: 1) attrezzaggio; 2) riparazione; - alla stagnatura e piombatura: 1) riparazioni; 2) pulizia generale. 1.A) Qualora durante il turno di lavoro il processo produttivo venga interrotto per l'esecuzione delle operazioni sopra elencate, i lavoratori ad esse addetti, semprechè componenti la stessa squadra di produzione, percepiranno, oltre alla paga base oraria di fatto, un compenso la cui misura non dovrà essere inferiore all'85% dell'utile medio orario di cottimo realizzato nel periodo di paga in corso nel posto di lavoro cui erano addetti al momento in cui sono stati comandati ad eseguire le operazioni stesse. 1.B) Qualora gli stessi lavori vengano eseguiti nel periodo di normale fermata della produzione nell'intervallo tra il termine di una successione settimanale di turni e la ripresa di quella seguente, i lavoratori addettivi, semprechè appartenenti alle squadre dello stesso mezzo di produzione al quale si eseguono le operazioni di cui sopra, verranno retribuiti con una retribuzione pari a quella media oraria realizzata per le ore ordinarie (escluse quindi le maggiorazioni corrisposte per le ore notturne, straordinarie, festive) nel periodo di paga nel quale si verificano le prestazioni suddette. 2. Qualora per la esecuzione dei lavori stessi il personale di squadra necessario debba fare ore in più del turno normale giornaliero indispensabili al regolare andamento del lavoro stesso, tali ore saranno retribuite con una retribuzione oraria uguale a quella media realizzata nel periodo di paga in corso per le ore di lavoro ordinarie (escluse quindi le maggiorazioni corrisposte per le ore notturne, straordinarie, festive), maggiorata di un compenso pari a quello fissato dall'art. 7 della presente Sezione per il lavoro straordinario e che non sarà con questo cumulabile. Tale maggiorazione sarà calcolata con gli stessi criteri stabiliti dal predetto art. 7 (Lavoro straordinario, notturno e festivo). Art. 30 (Variazioni nelle squadre ai forni ed ai treni negli stabilimenti siderurgici) Qualora in conseguenza di modifiche apportate alla composizione di una squadra, il guadagno dei suoi componenti dovesse diminuire o non fosse più adeguato alla prestazione che viene richiesta ai componenti stessi, si seguirà la procedura stabilita alla lettera C) dell'art. 29 (Procedure generali di composizione e conciliazione, reclami e controversie) della Parte generale, Sez. 3. Art. 31 (Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia) 1) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell'energia elettrica che sono esterne allo stabilimento, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portieri, guardiani diurni e notturni. 2) I lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia possono essere assunti per un orario di lavoro normale settimanale di 40, 44 o 48 ore. Per i lavoratori discontinui già assunti per un orario giornaliero di 10 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore. Per i lavoratori discontinui già assunti per un orario giornaliero di 9 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore. Per i lavoratori discontinui già assunti per un orario giornaliero di 8 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore. 3) Ai predetti lavoratori verrà corrisposta mensilmente la retribuzione della categoria di appartenenza per le ore prestate fino alle 40 settimanali, mentre per le ore prestate oltre le 40 e fino ai limiti suddetti saranno loro corrisposte in aggiunta corrispondenti quote orarie di retribuzione (1/173). 4) Per gli autisti adibiti alla consegna in altre località dei veicoli da essi condotti o trasportati, saranno stabilite, mediante accordi aziendali, per le giornate di servizio fuori del comune, sede dello stabilimento, paghe giornaliere comprensive di un forfait di lavoro straordinario. 5) Ai lavoratori il cui orario è quello fissato ai commi secondo e terzo del punto 2) è garantita la continuità di detto orario e le eventuali modifiche a questo orario di lavoro debbono essere comunicate per iscritto con un mese di preavviso. Durante il mese di preavviso, a questi lavoratori, viene corrisposta la stessa paga, anche se viene ad essi fatto effettuare un orario inferiore. 6) E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario giornaliero fissato nella suddivisione degli orari settimanali di cui al punto 2). Tale lavoro deve essere compensato con le maggiorazioni previste dall'art. 7 della presente Sezione, fermo restando che non si applicano ai discontinui i limiti e le modalità per l'effettuazione del lavoro straordinario previsti nel suddetto articolo, salvo le limitazioni di legge. 7) L'inquadramento professionale dei lavoratori di cui al punto 1) è effettuato sulla base delle declaratorie di cui all'art. 4 (Inquadramento dei lavoratori) della Parte generale, Sez. 3. 8) All'atto dell'assunzione o del passaggio a mansioni discontinue l'azienda, oltre a quanto previsto all'art. 1 (Assunzione) della Parte generale, Sez. 3, deve comunicare per iscritto ai lavoratori di cui al punto 1) del presente articolo l'orario normale di lavoro. 9) In riferimento all'art. 17 (Indumenti di lavoro) della presente Sezione, ai lavoratori che devono svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie l'azienda dovrà dare in dotazione appositi indumenti protettivi. 10) Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte, continueranno ad essere regolate con accordi particolari: gli interessati possono chiedere l'assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali. 11) Fermo restando l'art. 38 (Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore) della Parte generale, Sez. 3, il presente articolo non modifica le eventuali situazioni di diritto derivanti da accordi o regolamenti più favorevoli ai lavoratori. Dichiarazione a verbale sul punto 7 Con la norma di cui al punto 7), le parti non hanno inteso innovare nella situazione di fatto dei portieri, capiturno e fattorini che in relazione a particolari compiti fruissero attualmente di una classificazione più favorevole. Art. 32 (Trasferte) (Vedi accordo di rinnovo in nota) I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete una indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di rimborsare le spese sostenute dagli stessi lavoratori nell'interesse del datore di lavoro, relative al pernottamento ed ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha carattere retributivo anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. La misura dell'indennità di trasferta è, a decorrere dal 1° gennaio 1991, la seguente: a) per trasferte previste di durata sino a gg. 30: lire 48.000 giornaliere; b) per trasferte previste di durata superiore a gg. 30: lire 47.000 giornaliere. Gli importi di cui alle lettere a) e b), che comprendono due pasti ed il pernottamento giornaliero, saranno maggiorati di lire 180 giornaliere, da riconoscere all'inizio di ogni semestre per ogni punto (e frazione) di variazione in aumento dell'indice sindacale utilizzato ai fini del calcolo dell'indennità di contingenza. Per le trasferte superiori ai 300 km. sarà possibile sostituire l'indennità di trasferta con un rimborso a piè di lista entro un massimale pari all'importo di cui alle lettere a) e b) maggiorato del 15%. L'indennità di trasferta è dovuta quando si verificano congiuntamente le condizioni previste alle lettere a), b) e c) del punto II. Fermo restando che la suddetta indennità forfettaria non ha carattere retributivo, il trattamento economico stabilito nel presente articolo non è cumulabile con gli eventuali trattamenti aziendali in materia che, globalmente considerati, risultassero di miglior favore. II) Al lavoratore in trasferta verrà corrisposta un'indennità per ciascun pasto, meridiano o serale, e per il pernottamento in misura pari ad un terzo dell'importo complessivo giornaliero dell'indennità di trasferta, secondo le regole che seguono: a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è dovuta quando, considerato l'intervallo che l'azienda concede al lavoratore tra la cessazione e la ripresa del lavoro, risulta che il medesimo - ove rientrasse, usando dei normali mezzi di trasporto, nella sede, stabilimento, laboratorio o cantiere, per il quale sia stato assunto o nel quale sia stato effettivamente trasferito - avrebbe, per consumare il pasto, un periodo di tempo inferiore a 40 minuti od al minor tempo concesso agli altri lavoratori della sede o stabilimento di origine per la consumazione del pasto. Non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrata nella prima mensa, o possa usufruire di normale servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall'azienda. In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano; b) la corresponsione dell'indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che, usando dei mezzi normali di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro; c) la corresponsione dell'indennità per il pernottamento è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico della sede, stabilimento o cantiere di origine, derivante da lavorazioni ad incentivo. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia, avrà diritto alla sua paga base maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all'invio in trasferta. La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per tutta la durata del cantiere o dell'opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato comandato dall'azienda. III) Al lavoratore comandato in trasferta, oltre al trattamento previsto ai punti I e II, spetta comunque un compenso per il tempo di viaggio preventivamente approvato dall'azienda in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa, nelle seguenti misure: a) corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento o cantiere di origine; b) corresponsione di un importo pari all'85% della normale retribuzione per le ore eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a) con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 7 (Lavoro straordinario, notturno e festivo) della presente Sezione. Resta inteso che nel momento in cui il lavoratore viene comandato in trasferta, inizierà a percepire il trattamento previsto al punto I del presente articolo. Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all'azienda per il necessario riscontro agli effetti del compenso. IV) L'indennità di trasferta giornaliera è dovuta ininterrottamente per tutti i giorni interi fra l'inizio ed il termine della trasferta, compresi anche i giorni festivi ed il sesto giorno della settimana, in caso di distribuzione dell'orario settimanale contrattuale su 5 giorni, nonchè per i giorni di eventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore e sarà computata dall'ora di partenza. V) Ai lavoratori addetti ad imprese che svolgono in modo esclusivo o prevalente attività di montaggio e installazione di impianti - imprese che spostano i propri cantieri in continuazione da una località all'altra - le imprese stesse comunicheranno, di volta in volta, per iscritto, la destinazione e la prevedibile durata della trasferta o, comunque, il tipo d'opera cui il lavoratore dovrà contribuire fino a compimento. Tale comunicazione sarà effettuata con un preavviso minimo di 7 giorni, salvo casi imprevedibili ed eccezionali, quando sia prevista una durata della trasferta superiore a 4 mesi. Comunicazione sulla dislocazione dei cantieri verrà data alle Rappresentanze sindacali aziendali interessate. VI) In caso di infortunio o malattia, il trattamento di trasferta è dovuto per un periodo massimo di giorni 10, al termine dei quali il lavoratore potrà richiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delle spese di viaggio con gli usuali mezzi di trasporto pubblici e delle spese di vitto e pernottamento, come previste al successivo punto VII. Resta salva la facoltà per l'azienda di disporre il rientro del lavoratore in qualsiasi momento. Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura, il trattamento di trasferta è dovuto sino al giorno del ricovero. Durante il periodo di degenza il trattamento che gli verrà riconosciuto sarà pari ad un terzo dell'importo dell'indennità di trasferta, fino ad un massimo di 15 giorni. Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili dietro certificazione medica o non ricoverabili per carenze di strutture ospedaliere saranno esaminati caso per caso, ai fini dell'eventuale estensione del trattamento di trasferta. Resta salva la facoltà per l'azienda di provvedere, a proprie spese, al rientro del lavoratore, dichiarato trasportabile dal medico, fino alla di lui abitazione. Ove il rientro sia stato richiesto dal lavoratore, al medesimo è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento, come previsto al punto II. VII) Le spese per i mezzi di trasporto autorizzati saranno anticipate dall'azienda unitamente ad una congrua somma per le spese di vitto previste per il viaggio. Ai lavoratori in trasferta saranno corrisposti adeguati anticipi sulle prevedibili spese di viaggio e pernottamento; il saldo verrà effettuato unitamente al saldo della retribuzione, nel giorno in cui si effettua il saldo paga nello stabilimento, laboratorio o cantiere presso cui il trasfertista presta la propria opera. Previo consenso dell'azienda, il trasfertista potrà delegare un proprio familiare a riscuotere, presso lo stabilimento di origine, la retribuzione spettantegli. VIII) Il lavoratore in trasferta dovrà rifiutarsi di lavorare in ore straordinarie, notturne e festive se non sia stato esplicitamente autorizzato dall'azienda o da coloro cui l'azienda abbia conferito detto potere. Il lavoratore in trasferta dovrà attenersi alle norme contrattuali per quanto riguarda la disciplina sul lavoro e alle istruzioni impartite dall'azienda per quanto riguarda l'esecuzione del lavoro cui sia adibito; inoltre, secondo le disposizioni impartite dall'azienda, dovrà provvedere alla registrazione del materiale avuto in consegna e delle ore di lavoro compiute, ad inviare i rapporti periodici che fossero richiesti dall'azienda sull'andamento del lavoro - semprechè non vi sia altro dipendente dell'azienda incaricato di eseguire questi compiti - e ad attuare tutto quanto necessario per la sua buona esecuzione. IX) Al lavoratore in trasferta che ne faccia richiesta potranno essere concessi, compatibilmente con le esigenze del lavoro, dei permessi durante i quali cesserà ogni forma di retribuzione o di trattamento economico di trasferta. Quando la permanenza in trasferta del lavoratore abbia durata superiore a 4 mesi continuativi, l'azienda concederà, a richiesta scritta del lavoratore, una licenza minima di 3 giorni oltre il tempo di viaggio, con rimborso delle spese per i mezzi di trasporto autorizzati occorrenti per raggiungere lo stabilimento o cantiere di origine e per il ritorno e con l'aggiunta di 1/3 o 2/3 dell'indennità di trasferta a seconda che abbia consumato uno o due pasti durante il viaggio. I permessi maturati dopo il quarto mese di permanenza in trasferta saranno retribuiti nella misura di 2 ogni 3. Quanto sopra non è cumulabile con altri trattamenti eventualmente praticati in sede aziendale. Il lavoratore può esercitare il diritto di cui sopra entro e non oltre 30 giorni dalla maturazione del diritto medesimo. L'azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, concederà la licenza medesima entro un periodo non superiore a 30 giorni dalla data della richiesta avanzata. In caso di luttuosi o gravi eventi di famiglia relativi al coniuge, ai figli, ai genitori ed ai fratelli del lavoratore in trasferta, l'azienda dovrà, a richiesta del medesimo, concedere una licenza straordinaria per il tempo strettamente necessario, rimborsandogli le spese per i mezzi di trasporto occorrenti e con esclusione di ogni altro rimborso spese. Le spese di trasporto saranno rimborsate sino a concorrenza delle spese per il rientro allo stabilimento o cantiere di origine ed il ritorno, come sopra previsto. X) L'eventuale tassa di soggiorno e le spese postali e varie sostenute dal lavoratore per conto dell'azienda saranno da questa rimborsate. XI) Ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna o in sottosuolo verrà riconosciuta una maggiorazione del 10% sui minimi dell'indennità di trasferta. XII) La disciplina di cui al presente articolo non si applica nei confronti dei lavoratori: a) che vengano esplicitamente ed esclusivamente assunti per prestare la loro opera nell'effettuazione di un determinato lotto dei seguenti lavori, che per la loro esecuzione richiedono il successivo o continuo spostamento del lavoratore: palificazione o stesura dei fili o cavi per linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, teleferiche, ferroviarie e simili. Per questi lavoratori, peraltro, le retribuzioni base saranno maggiorate del 30%. Inoltre, nei confronti di tali lavoratori valgono le seguenti disposizioni: - in caso di infortunio o malattia sarà loro corrisposto il 30% della retribuzione base con i limiti di tempo e con le modalità previste per il rimborso delle spese al lavoratore in trasferta, al paragrafo VI nei casi e nei modi previsti al citato paragrafo sarà, inoltre, corrisposto il rimborso delle spese di trasporto per il rientro in sede; - agli stessi dovranno essere rimborsate le eventuali spese di trasporto con i mezzi autorizzati; - i lavoratori che siano comandati a lavorare alternativamente nei lavori di cui sopra o presso gli stabilimenti, laboratori o cantieri dell'azienda si considerano in trasferta agli effetti del presente articolo; b) che per l'attività esplicata devono normalmente spostarsi da località a località nell'ambito dello stesso centro urbano per l'installazione e manutenzione di impianti: di riscaldamento, idraulici, sanitari, igienici, elettrodomestici, telefonici, di illuminazione, di misurazione, segnalazione e controllo ascensori e montacarichi, serramenti, manutenzione di macchine di ufficio e radio. La determinazione dei limiti territoriali dei centri urbani sarà fatta localmente dalle rispettive Associazioni sindacali territoriali. In caso di disaccordo deciderà l'Ispettorato del lavoro competente. Tuttavia ai lavoratori di cui alla sopra citata lettera b), qualora ricorrano le condizioni previste dalla lettera a) del punto II, verrà corrisposta, limitatamente ad un terzo, l'indennità di trasferta di cui al presente articolo a meno che non possano usufruire della mensa aziendale. XIII) Al lavoratore che durante la trasferta usufruisca delle ferie collettive e continuative di cui all'art. 14 della presente Sezione verranno rimborsate le spese di viaggio qualora egli rientri nella sede normale di lavoro oppure, ma sempre con il limite di spese di cui sopra, qualora rientri nella propria abitazione. In tal caso verrà inoltre riconosciuto il trattamento relativo al tempo di viaggio di cui al punto III. XIV) Il trattamento previsto dal presente articolo vale per le trasferte nell'ambito del territorio nazionale. Per i casi di trasferte all'estero interverranno intese da raggiungere caso per caso tra le parti con la partecipazione delle Rappresentanze sindacali aziendali se richiesta. Nel caso di trasferte all'estero che interessino gruppi consistenti di lavoratori la Direzione aziendale ne darà preventiva comunicazione alle Rappresentanze sindacali aziendali che potranno, in assistenza o rappresentanza degli interessati, richiedere un esame delle condizioni generali relative alle trasferte stesse. XV) Le parti convengono che con il presente articolo hanno inteso fissare un trattamento minimo e non già di ammettere riduzioni delle condizioni nel complesso più favorevoli godute dai singoli, le quali in ogni caso assorbono fino a concorrenza i miglioramenti discendenti dal presente articolo rispetto alle situazioni in atto. Nota a verbale Per i lavoratori addetti ad imprese che svolgono in modo esclusivo o prevalente attività di montaggio e installazione di impianti, fermo restando il carattere non retributivo dell'indennità di trasferta, il relativo complessivo trattamento potrà essere ristrutturato - mediante intese a livello aziendale - allo scopo di considerare le particolari caratteristiche delle attività suddette. Chiarimento a verbale Gli importi di cui alle lettere a) e b) del punto I sono comprensivi dei punti di variazione dell'indice sindacale maturati con riferimento al semestre maggio-ottobre 1990 (179,28). La prima variazione semestrale verrà pertanto effettuata a decorrere dal 1° luglio 1991 sulla base dei punti che matureranno nel semestre novembre 1990-aprile 1991. Dichiarazione a verbale In relazione alle disposizioni di cui alla legge 3 ottobre 1987, n. 398, le parti si incontreranno entro il 31 dicembre 1991 per un esame della evoluzione della legislazione in materia di trasferte e delle problematiche conseguenti nonchè per l'esame delle materie inerenti i lavoratori italiani nei paesi extracomunitari. ---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue: Trasferte I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede dello stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. La misura dell'indennità di trasferta è pari a: - a partire dal 1° gennaio 1995 a L. 55.000 giornaliere; - a partire dal 1° gennaio 1996 a L. 56.000 giornaliere. In ragione della natura di rimborso forfettario dell'indennità di trasferta e quindi dell'appartenenza di tale istituto alla parte normativa del contratto nazionale di lavoro, considerata la difficoltà di prevedere l'incremento del costo della vita per l'intero periodo di vigenza del c.c.n.l. le parti concordano di incontrarsi in occasione del rinnovo biennale dei minimi contrattuali nel giugno 1996 per definire gli incrementi dell'indennità giornaliera di trasferta per il biennio 1997- 1998. Gli importi di cui sopra comprendono due pasti ed il pernottamento. Per le trasferte superiori ai 300 Km sarà possibile sostituire l'indennità di trasferta con un rimborso a piè di lista entro un massimale pari all'importo di cui sopra maggiorato del 15%. L'indennità di trasferta è dovuta quando si verificano congiuntamente condizioni previste alle lettere a), b) e c) del punto 11. Fermo restando che la suddetta indennità forfettaria non ha carattere retributivo, il trattamento economico stabilito nel presente articolo non è cumulabile con gli eventuali trattamenti aziendali in materia che, globalmente considerati, risultassero di miglior favore. Dal capo II alla Nota a verbale (Omissis) Dichiarazione a verbale (Sostituisce quella contenuta nel c.c.n.l. 14 dicembre 1990) Le parti si incontreranno entro il 1° gennaio 1995 per un esame della evoluzione della legislazione, fiscale e contributiva, in materia di trasferte per l'esame della legge 3 ottobre 1987, n. 398, sulle materie inerenti i lavoratori italiani nei Paesi extracomunitari. Infine, le parti si impegnano ad avviare un'attività di studio al fine di giungere entro giugno 1996 alla modifica della normativa dell'indennità di trasferta, della attuale divisione in quote, pari ad un terzo, e dei criteri della loro erogazione passando ad un riferimento di misurazione obiettivo. ---------N.d.R.: L'accordo 4 febbraio 1997 prevede quanto segue: Allegato 4 C.C.N.L. 9/7/1994 - DISCIPLINA SPECIALE Sezione C) Art. 32 (Trasferte) Da coordinare I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta e delle sue quote è pari a: Gli importi di cui sopra comprendono due pasti ed il pernottamento. Per le trasferte superiori ai 300 km sarà possibile sostituire l'indennità di trasferta con un rimborso a piè di lista entro un massimale pari all'importo di cui sopra maggiorato del 15%. L'indennità di trasferta è dovuta quando si verificano congiuntamente le condizioni previste alle lettere a), b) e c) del punto II. Fermo restando che la suddetta indennità forfettaria non ha carattere retributivo, il trattamento economico stabilito nel presente articolo non è cumulabile con gli eventuali trattamenti aziendali in materia che, globalmente considerati, risultassero di miglior favore. II) Al lavoratore in trasferta verrà corrisposta una indennità per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento in misura pari ad un terzo dell'importo complessivo giornaliero dell'indennità di trasferta, secondo le regole che seguono: a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è dovuta quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 km dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito. Inoltre, l'importo per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda. Non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine rientri in sede in modo da fruire della mensa oppure possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrato nella prima mensa, o possa usufruire di normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall'azienda. In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano; b) la corresponsione dell'indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro; c) la corresponsione dell'indennità di pernottamento è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. Fermo restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario, le parti confermano che gli importi di cui alle lettere precedenti non saranno erogati nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento ed ai pasti. Resta salva la facoltà della Direzione aziendale di disporre per esigenze tecniche, produttive ed organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato comandato riconoscendo le relative quote dell'indennità di trasferta. Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico della sede, stabilimento o cantiere di origine, derivante da lavorazioni ad incentivo. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia, avrà diritto alla sua paga base maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all'invio in trasferta. La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per tutta la durata del cantiere o dell'opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato comandato dall'azienda. (Omissis) XII) La disciplina del presente articolo non si applica nei confronti dei lavoratori: a) che vengano esplicitamente ed esclusivamente assunti per prestare la loro opera nell'effettuazione di un determinato lotto dei seguenti lavori, che per la loro esecuzione richiedono il successivo o continuo spostamento del lavoratore: palificazione o stesura dei fili o cavi per linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, teleferiche, ferroviarie e simili. Per questi lavoratori, peraltro, le retribuzioni base saranno maggiorate del 30 per cento. Inoltre nei confronti di tali lavoratori valgono le seguenti disposizioni: - in caso di infortunio o malattia sarà loro corrisposto il 30 per cento della retribuzione base con i limiti di tempo e con le modalità previste per il rimborso delle spese al lavoratore in trasferta, al paragrafo VI); nei casi e nei modi previsti al citato paragrafo sarà, inoltre, corrisposto il rimborso delle spese di trasporto per il rientro in sede; - agli stessi dovranno essere rimborsate le eventuali spese di trasporto con mezzi autorizzati; - i lavoratori che siano comandati a lavorare alternativamente nei lavori di cui sopra o presso gli stabilimenti, laboratori o cantieri dell'azienda si considerano in trasferta agli effetti del presente articolo. Le parti confermano che l'erogazione del 30 per cento del minimo di paga base contrattuale è alternativa al riconoscimento dell'indennità di trasferta; b) che per l'attività esplicata devono normalmente spostarsi da località a località nell'ambito dello stesso centro urbano per la installazione e manutenzione di impianti: di riscaldamento, di condizionamento, idraulici, sanitari, igienici, elettrodomestici, telefonici, di illuminazione, elettrici, di trasmissione dati, di misurazione, segnalazione e controllo ascensori e montacarichi, serramenti, manutenzione di macchine di ufficio e radio. La determinazione dei limiti territoriali dei centri urbani sarà fatta localmente dalle rispettive Associazioni sindacali territoriali. In caso di disaccordo deciderà l'Ispettorato del lavoro competente. Tuttavia ai lavoratori di cui alla sopra citata lettera b), qualora ricorrano le condizioni previste dalla lettera a) del punto II), verrà corrisposta la quota per il pasto meridiano dell'indennità di trasferta di cui al presente articolo a meno che non possano usufruire della mensa aziendale oppure di normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall'azienda. (Omissis) Dichiarazione a verbale Le parti si incontreranno entro il 1° gennaio 1998 per un esame della evoluzione della legislazione, fiscale e contributiva, in materia di trasferte per l'esame della legge 3 ottobre 1987, n. 398, sulle materie inerenti i lavoratori italiani nei Paesi extracomunitari. Art. 33 (Apprendistato) Per la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio all'accordo che viene allegato al presente contratto. Art. 34 (Retribuzioni base ragguagliate a mese e determinazione della retribuzione base oraria) Le retribuzioni base ragguagliate a mese (ore 173) che si applicano ai lavoratori di cui alla presente Sezione sono quelle riportate nella tabella posta in calce al presente contratto con le relative date di decorrenza. La retribuzione base oraria viene determinata dividendo per 173 la retribuzione base di cui alla tabella predetta. Chiarimento a verbale e disposizioni di attuazione Le parti si danno reciprocamente atto che non hanno inteso con la presente regolamentazione contrattuale modificare la sfera di efficacia della normativa in atto in materia di lavoro impiegatizio. Ciò premesso, in relazione all'inquadramento professionale dei lavoratori di cui all'art. 4 della Parte generale, Sez. 3, ed ai fini della disciplina contenuta nella presente Parte speciale resta confermato che a tutti coloro che hanno diritto al trattamento contrattuale previsto dalla Parte impiegati del c.c.n.l. 8 gennaio 1970 sarà applicata la normativa contenuta nella Sez. A), che a tutti coloro che hanno diritto al trattamento previsto nell'accordo 23 ottobre 1973, sarà applicata la normativa contenuta nella Sez. B), che a tutti coloro che hanno diritto al trattamento contrattuale previsto dalla Parte operai del c.c.n.l. 8 gennaio 1970 sarà applicata la normativa contenuta nella Sez. C). Quanto sopra, salvo, ovviamente, diverso inquadramento intervenuto a seguito di mutamento di mansioni. Tale riferimento, valido analogamente anche per i lavoratori di nuova assunzione, sarà altresì adottato come ulteriore elemento di identificazione dei soggetti ai fini fiscali, previdenziali ed assicurativi. Decorrenza e durata (Vedi accordo di rinnovo in nota) Fatte salve le diverse decorrenze previste per specifici istituti, il presente contratto decorre dal 1° gennaio 1991 e avrà durata fino al 30 giugno 1994; esso si intenderà rinnovato di anno in anno se non verrà disdetto tre mesi prima della sua scadenza, con lettera raccomandata r.r. In caso di disdetta, il contratto resterà in vigore fino a che non sia sostituito da successivo contratto nazionale. --------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue: Decorrenza e durata In applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva. Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente contratto decorre dal 1° luglio 1994 ed avrà vigore fino a tutto il 30 giugno 1998; per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 30 giugno 1996. Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale. --------N.d.R.: L'accordo 4 febbraio 1997 prevede quanto segue: 1. La scadenza contrattuale è fissata al 31 dicembre 1998. Importo forfettario (Vedi accordo di rinnovo in nota) Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente contratto verrà corrisposto, a titolo di arretrati retributivi, un importo forfettario di L. 840.000 lorde pro-capite, suddivisibile in quote mensili e giornaliere in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio31 dicembre 1990. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. L'importo forfettario di cui sopra non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali, nè ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto. Le parti concordano che l'importo forfettario suddetto sarà utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto unicamente nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 1994 per pensionamento. Il suddetto importo verrà corrisposto in due rate pari a: - L. 450.000 lorde con la prima retribuzione utile corrisposta successivamente alla sottoscrizione del presente contratto; - L. 390.000 lorde con la retribuzione del mese di maggio 1991. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1990, che hanno dato luogo a pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini della maturazione dell'importo di cui sopra. Dichiarazione a verbale Ai lavoratori che, in forza nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1990, hanno goduto di trattamenti di Cassa integrazione guadagni e di prestazioni economiche previdenziali, saranno corrisposti gli arretrati retributivi di cui al presente punto, secondo le disposizioni vigenti in materia. ---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue: Una tantum Ai lavoratori in forza alla data della stipula del presente contratto verrà corrisposta una erogazione forfettaria di lire 450.000 lorde suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro dal 1° luglio al 31 dicembre 1994. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Tale importo verrà erogato in due rate uguali rispettivamente con il primo periodo di retribuzione utile corrisposta successivamente alla stipula del presente contratto e nel mese di ottobre 1994. Ai lavoratori il cui rapporto di lavoro viene risolto precedentemente al 31 dicembre 1994 l'azienda tratterrà le quote mensili, o loro frazioni, erogate e non maturate dalle competenze dovute. Per i lavoratori assunti successivamente alla data di stipulazione del presente contratto collettivo, le quote mensili, o frazioni, di "una tantum" saranno erogate nel mese di dicembre. L'importo forfettario di cui sopra non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e della determinazione del trattamento di fine rapporto. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, che interverranno nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 1994, che daranno luogo al pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini della maturazione dell'importo di cui sopra. Ai lavoratori, che in forza alla data di stipulazione del presente contratto godano dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria) e di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà, le quote mensili di "una tantum" o le sue frazioni, saranno erogate dall'Istituto competente secondo le disposizioni vigenti in materia. Affissione del contratto Il presente contratto di lavoro e l'eventuale regolamento interno saranno affissi in ogni stabilimento. Protocollo aggiuntivo Salvaguardia degli impianti In occasione dell'accordo di rinnovo del c.c.n.l. 20 novembre 1962, le parti hanno convenuto: - che, in considerazione delle particolari caratteristiche degli altiforni (con speciale riguardo per quelli progettati per le più avanzate tecniche di conduzione), si addiverrà in sede aziendale ad opportune regolamentazioni intese ad evitare, in occasione di astensioni dal lavoro, situazioni di pericolo o di danno che possano compromettere l'incolumità delle persone o l'integrità degli impianti; - per impianti anche di altri settori che presentino analoghe particolari caratteristiche e che siano preventivamente e concordemente individuati, su richiesta dell'azienda, da parte delle Organizzazioni nazionali potranno essere raggiunte rispondenti regolamentazioni a livello provinciale. Allegato 1 Tabelle delle retribuzioni contrattuali base (Vedi accordo di rinnovo in nota) Dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1991 (1) Rapportati a 173 ore Dal 1° gennaio 1992 al 31 maggio 1993 1) Rapportati a 173 ore Dal 1° giugno 1993 (1) Rapportati a 173 ore L'elemento retributivo di L. 90.000 lorde mensili di cui al precedente c.c.n.l. 24 gennaio 1987, corrisposto ai lavoratori inquadrati nella 8ª categoria viene elevato a L. 115.000 lorde mensili a decorrere dal 1° gennaio 1991. Tale elemento è utile ai fini del computo degli istituti contrattuali determinati sulla base della retribuzione globale di fatto. ---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue: Tabella delle retribuzioni contrattuali base Dal 1° gennaio 1995 al 31 agosto 1995 (1) Rapportati a 173 ore. Dal 1° settembre 1995 al 31 dicembre 1995 (1) Rapportati a 173 ore. Dal 1° gennaio 1996 (1) Rapportati a 173 ore. ---------N.d.R.: L'accordo 4 febbraio 1997 prevede quanto segue: 2. Le "tranches" di aumento delle retribuzioni al lordo degli scatti di anzianità sono: 100.000 lire dal 1° gennaio 1997, 80.000 lire dal 1° marzo 1998 e 20.000 lire dal 1° ottobre 1998. 3. Per il periodo pregresso, verrà erogata una "una tantum" di 512.000 lire, di cui 312.000 a febbraio 1997 e 200.000 a luglio 1997. Allegato 1 Tabelle delle retribuzioni contrattuali base Dal 1° gennaio 1997 al 28 febbraio 1998 Dal 1° marzo 1998 al 30 settembre 1998 Dal 1° ottobre 1998 (1) Rapportati a 173 ore. Allegato 2 Una tantum Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo è corrisposto un importo forfettario di lire 512.000 lorde suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1996. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., l'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a: - lire 312.000 lorde con la retribuzione corrisposta nel mese di febbraio 1997; - lire 200.000 lorde con la retribuzione corrisposta nel mese di luglio 1997, ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della liquidazione delle competenze. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1996, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra. Ai lavoratori che nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1996 hanno goduto di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali l'importo dell'"una tantum" sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia. Allegato 2 Contratto nazionale 14 dicembre 1990 per la disciplina dell'apprendistato nelle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale Art. 1 (Norme generali) La disciplina dell'apprendistato nelle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto. Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del c.c.n.l. 14 dicembre 1990. Art. 2 (Periodo di prova) L'assunzione degli apprendisti è fatta tramite l'Ufficio di collocamento in conformità alle norme di legge. Per l'assunzione in prova dell'apprendista non è richiesto l'atto scritto. Il periodo di prova non dovrà superare le quattro settimane, riducibili a due per gli apprendisti in possesso di certificato di licenza di scuole professionali o di avviamento; durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità, col solo pagamento all'apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate. Superato il periodo di prova l'assunzione in qualità di apprendista sarà confermata mediante comunicazione scritta all'interessato. Art. 3 (Tirocinio presso diverse aziende) I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purchè non separati da interruzioni superiori ad un anno e purchè si riferiscano alle stesse attività. Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge. Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all'apprendista sarà rilasciato dall'azienda, in caso di risoluzione del rapporto, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati. La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo di tirocinio è stato interrotto. Art. 4 (Durata del tirocinio) La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli di studio conseguiti dall'apprendista in scuole statali o parificate sono stabilite nella tabella seguente. Per avere diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati nella tabella, l'apprendista, all'atto dell'assunzione o all'atto del conseguimento del titolo scolastico se conseguito durante il periodo di tirocinio, dovrà presentare il titolo scolastico originale o apposito certificato debitamente autenticato. Gli apprendisti saranno inquadrati nella 3ª categoria professionale alla scadenza dei periodi di tirocinio indicati nella tabella che segue. Tabella della durata del periodo di tirocinio Eventuali scuole o corsi riconosciuti potranno essere esaminati dalle parti stipulanti per determinare concordemente la validità ai fini della riduzione del periodo di apprendistato e dell'eventuale incasellamento nei vari gruppi. Art. 5 (Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria) A decorrere dal 1° gennaio 1991 il minimo tabellare dell'apprendista viene determinato applicando le percentuali della tabella che segue al minimo tabellare del lavoratore di cui alla Parte speciale, Sez. C) inquadrato nella 3ª categoria in atto alle singole scadenze (1° gennaio 1991, 1° gennaio 1992 e 1° giugno 1993). Il minimo di paga oraria viene determinato dividendo per 173 il minimo tabellare come sopra individuato. Dal 1° gennaio 1974 l'indennità di contingenza verrà corrisposta nella misura prevista per la 1ª categoria della classificazione unica e per tutta la durata dell'apprendistato. Tabella delle percentuali di paga base Art. 6 (Lavoro a cottimo o ad incentivo) L'apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo, nè a lavori di manovalanza o di produzione in serie. Art. 7 (Orario di lavoro) L'orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali. Art. 8 (Ferie) Agli apprendisti di età non superiore ai 16 anni verrà concesso, a norma dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, un periodo feriale retribuito di 30 giorni di calendario per ogni anno di servizio. Gli apprendisti di età superiore ai 16 anni compiuti matureranno un periodo di ferie pari a quelle dei lavoratori di cui alla Parte speciale, Sez. C), del c.c.n.l. 14 dicembre 1990. All'apprendista che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, spetteranno tanti dodicesimi dei periodi suddetti per quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di licenziamento o di dimissioni, all'apprendista spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero. Art. 9 (Gratifica natalizia) L'azienda corrisponderà all'apprendista, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 173 ore di retribuzione globale di fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'apprendista ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Art. 10 (Insegnamento complementare) Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi dell'art. 17 del Regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare, sono concesse tre ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore non fanno parte dell'orario di lavoro di cui all'art. 7, fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive. Art. 11 (Attribuzione della qualifica) All'apprendista che, terminato il periodo di tirocinio, venga mantenuto in servizio senza essere ammesso, entro un mese dalla fine del tirocinio stesso, per motivi a lui non imputabili, alla prova di idoneità - che deve essere effettuata solamente in relazione allo specifico addestramento praticato dall'apprendista - si intenderà attribuita la qualifica. Art. 12 (Inscindibilità) La progressione delle percentuali salariali, nei vari semestri, di cui alla tabella annessa all'art. 5, forma un tutto inscindibile con il risultato globale, concordato per i singoli gruppi A), B) e C) e per ciascuna età di inizio dell'apprendistato. Art. 13 (Decorrenza) Il presente contratto - che forma parte integrante del contratto nazionale 14 dicembre 1990 di cui segue le sorti - entra in vigore dal 1° gennaio 1991 salvo quanto specificamente previsto per la decorrenza dei singoli istituti. I Ipotesi di accordo 9 luglio 1994 per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale Campo di applicazione del contratto Chiarimento a verbale Le parti confermano che le aziende che svolgono attività di costruzione, ampliamento ed estensione di linee telefoniche ed elettriche, secondo i principi generali e la comune esperienza, svolgono un'attività che appartiene tradizionalmente al settore meccanico come definito nel campo di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro. Pertanto, le aziende che svolgono installazione "di reti telefoniche ed elettriche" sono tenute all'applicazione della regolamentazione per l'industria metalmeccanica e, quindi, lo svolgimento di appalti comportanti esecuzione di opere come sopra definite rientra nel caso descritto dalla lettera b), art. 5, legge 23 ottobre 1960, n. 1369. Norme generali Articolazione della contrattazione collettiva 1) Nell'ambito dell'assetto delle relazioni sindacali rispondente agli obiettivi indicati nella Premessa ed in conformità a quanto già previsto dal c.c.n.l. 14 dicembre 1990 ed a quanto definito dal Protocollo 23 luglio 1993, il sistema contrattuale si articola sul livello nazionale e con diverse e prefissate discipline, sul livello aziendale. Il contratto collettivo nazionale ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva. 2) Competenze del livello nazionale Il contratto nazionale disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di regolamentazione degli aspetti normativi. Esso definisce, altresì, il trattamento retributivo base con una specifica funzione di garanzia nella direzione della salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni contrattuali. Il contratto nazionale individua, per livello aziendale, le materie ed i soggetti abilitati, prevedendo opportune garanzie procedurali per il rispetto di quanto stabilito. Nell'ambito delle competenze fondamentali assegnate al contratto nazionale rientrano, in particolare, quelle relative alla regolamentazione: a) del sistema di informazione; b) dei diritti sindacali; c) del sistema di inquadramento dei lavoratori; d) dell'orario di lavoro. 3) Competenze del livello aziendale A) Nell'ambito di discipline quadro prestabilite dal contratto nazionale ed in conformità ai contenuti, ai criteri ed alle modalità ivi stabiliti, è previsto un rinvio a livello aziendale per le seguenti materie: - innovazioni tecnologiche ed organizzative e decentramento; - modalità di fruizione delle riduzioni di orario, turni di lavoro, calendari lavorativi, flessibilità della prestazione, verifiche attuative; - orario flessibile; - applicazione del lavoro a tempo parziale; - aspetti applicativi dell'inquadramento; - ambiente di lavoro; - pari opportunità. B) Restano ferme le altre disposizioni contrattuali che, con riferimento a specifiche materie, rinviano alla competenza del livello aziendale. C) Per quanto concerne la contrattazione aziendale, a questa viene attribuita la funzione di negoziare contenuti economici variabili esclusivamente commisurati e correlati a parametri di produttività e/o redditività, secondo formule da individuare di comune accordo, ed ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività e di qualità e altri elementi di competitività nonchè ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. L'accordo raggiunto ha durata quadriennale. Gli importi erogabili, di norma a cadenza annuale salve diverse modalità concordate in relazione alla tipologia dei parametri utilizati, tra quelli individuati al precedente 1° comma, saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alle O.S.L. e alle R.S.U. entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati. Nella medesima occasione la Direzione aziendale fornirà informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per la determinazione delle erogazioni in questione. Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali non potranno essere presentate prima del 1° gennaio 1995 sulla base di quanto previsto nella presente lettera C), mentre i conseguenti effetti economici avranno decorrenza non anteriore al 1996. Allo scopo di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti esamineranno preventivamente, nel corso di un apposito incontro in sede sindacale, promosso ad iniziativa di una delle parti e con la partecipazione dei titolari della contrattazione aziendale, le condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività, avuto anche riguardo ai rapporti elaborati dall'Osservatorio di cui all'art. 2, Parte generale - Sez. I. Le aziende in particolare situazione di criticità economica che ritengono non sussitere i presupposti per dar corso alla contrattazione aziendale di cui alla presente lett. C) ne daranno comunicazione alle Organizzazioni sindacali nazionali e/o territoriali interessate cui dovrà far seguito un esame congiunto, nel corso del quale si procederà ad illustrare e valutare l'andamento produttivo, le prospettive di competitività e le condizioni di redditività dell'azienda tenendo anche conto dei dati del bilancio dell'esercizio precedente l'anno in corso e degli ulteriori aggiornamenti disponibili. La titolarità della contrattazione a livello di azienda viene esercitata, in rapporto alle diverse configurazioni aziendali, dalle strutture territoriali e/o nazionali, congiuntamente alle Rappresentanze sindacali unitarie. Le richieste dovranno essere inviate all'azienda dalle Organizzazioni sindacali competenti, per il tramite del corrispondente livello dell'Intersind. Norma transitoria Gli accordi aziendali in vigore si intendono prorogati fino alla data prevista per la fase di contrattazione aziendale. Note a verbale 1) Le parti prendono atto che, in ragione della funzione specifica ed innovativa degli istitui della contrattazione aziendale e dei vantaggi che da essi possono derivare all'intero sistema produttivo attraverso il miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione, ne saranno definite le caratteristiche ed il regime contributivo-previdenziale mediante un apposito provvedimento legislativo promosso dal Governo, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica e della salvaguardia della prestazione previdenziale dei lavoratori. Le parti auspicano una rapida emanazione di tale provvedimento e si impegnano ad agire affinchè le rispettive Confederazioni intervengano in tal senso nei confronti del Governo e degli Organi istituzionali. Le parti altresì convengono che, qualora detta normativa dovesse essere emanata successivamente alla stipulazione dell'accordo aziendale di cui al presente punto C), le parti contraenti si incontreranno per adattare l'accordo al modificato contesto normativo, garantendo l'invarianza dell'importo lordo spettante al lavoratore nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa. 2) Il presente contratto definisce le procedure della contrattazione con caratteristiche innovative rispondenti allo spirito del Protocollo del 23 luglio 1993. In questo quadro, qualora si verifichino contenziosi sulla applicazione della procedura definita, le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti, le R.S.U. e le imprese, anche disgiuntamente, potranno chiedere l'intervento delle parti stipulanti il presente c.c.n.l., che terranno un apposito incontro nel quale formuleranno le loro valutazioni in oggetto. 4) Le parti si impegnano a rispettare le clausole della presente articolazione contrattuale ed i relativi contenuti nonchè a garantire comportamenti ad essi conformi. In relazione a quanto sopra, eventuali situazioni di difformità saranno ricondotte, ai fini di un loro superamento nel rispetto di quanto stabilito dalle norme stesse, nell'ambito delle procedure previste dall'art.29, Parte generale, Sez.III del c.c.n.l., fermo restando che fino al completamento delle stesse non si farà ricorso ad azioni dirette. *** Procedure di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro La parte che ha dato disdetta del contratto presenterà le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette. Le parti si danno atto che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale" secondo le modalità e i criteri specificatamente previsti nel Protocollo del 23 luglio 1993. La violazione del periodo di raffreddamento come definito al secondo comma del presente punto comporta come conseguenza a carico della parte che via ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993. Procedura di rinnovo degli accordi aziendali Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione. Gli accordi aziendali, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale. Le richieste di rinnovo dell'accordo aziendale dovranno essere presetnate in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell'accordo. La parte che ha ricevuto le prposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa. Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette. Parte generale - Sez. I Art. 1 (Sistema di informazione) 1) Le aziende esporranno, di norma annualmente, nel primo quadrimestre, alle Organizzazioni sindacali nazionali - nel caso di complessi industriali di particolare importanza e/o articolati in più unità produttive dislocate nel territorio nazionale - alle Organizzazioni sindacali territoriali o regionali di categoria dei lavoratori ed alle Rappresentanze sindacali unitarie, nel corso di un apposito incontro: a) le scelte e le prospettive produttive anche con riferimento ai processi di diversificazione e di innovazione della produzione; b) le linee generali della politica di ricerca e sviluppo; c) i programmi di investimento che comportino nuovi insediamenti industriali - e i relativi criteri di localizzazione - o l'ampliamento o consistenti modifiche di quelli esistenti; d) le linee generali di progetti particolarmente significativi di ristrutturazione, ricerca, innovazione tecnologica. Nel corso di tale incontro verranno esaminate tra le parti, in particolare, le prevedibili implicazioni delle scelte, delle prospettive produttive e degli investimenti suddetti su: - l'occupazione; - le condizioni di lavoro; - le condizioni ambientali ed ecologiche. Nell'ambito di tale informativa ed in relazione alle prospettive produttive saranno inoltre fornite notizie: e) sui dati consuntivi sia qualitativi che quantitativi dell'occupazione, disaggregati per sesso, e su quelli relativi al prevedibile andamento occupazionale, anche in rapporto ai processi di ristrutturazione e riconversione aziendali, nonchè all'applicazione delle normative in materia di occupazione femminile e giovanile; f) sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnicoprofessionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in azienda o in centri di formazione esterni, nonchè all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all'azienda; g) sulle condizioni di impiego degli invalidi e degli handicappati alla luce dell'art. 2 della Parte generale, Sez. III; h) sulle linee generali e sulle dimensioni complessive concernenti la politica del decentramento e dell'indotto, le aree di localizzazione, l'articolazione per tipologie, nonchè i prevedibili riflessi sull'occupazione complessiva; i) sull'attività sviluppata in ambito internazionale in termini di acquisizione e/o accordi industriali con imprese straniere; l) sull'attività delle unità produttive dislocate all'estero; m) sugli accordi con altre imprese - di carattere produttivo, tecnologico o di ricerca - per i contenuti comportanti rilevanti modificazioni sull'occupazione; n) sugli interventi in materia di ambiente e sicurezza di lavoro e di risparmio energetico. Restano salve le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale e, per quel che concerne in particolare le lettere d), i) ed m), dalla riservatezza necessaria per non pregiudicare la realizzazione delle iniziative aziendali. 2) Nel corso del secondo semestre dell'anno, verranno illustrati dall'azienda, in apposita riunione, i risultati di bilancio e gli eventuali aggiornamenti delle informazioni fornite ai sensi del presente punto 1). In tale occasione, con riferimento agli investimenti complessivi, saranno fornite anche informazioni relative alla entità globale dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi. 3) A richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria dei lavoratori, le informazioni di cui al precedente punto 1) che hanno riferimento all'ambito territoriale o regionale, saranno rese dalle aziende, eventualmente per il tramite della Associazione imprenditoriale territorialmente competente, in base a criteri generali definiti a livello regionale. 4) Le informazioni di cui al precedente punto 1) potranno essere fornite globalmente per ciascun settore - e, in tale ambito, separatamente per le aziende inquadrate in diverse società finanziarie - a richiesta delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, in un apposito incontro che si svolgerà con le aziende che operano nei settori sottoelencati, assistite dalle loro società finanziarie: - Siderurgia; - Fonderie di seconda fusione; - Metallurgia non ferrosa; - Trasporto pubblico su gomma; - Materiale rotabile ferroviario; - Aeronautica; - Auto; - Mavalmeccanica; - Meccanica strumentale; - Impianti industriali, montaggi e carpenteria; - Elettromeccanica; - Elettronica; - Meccanica varia. 5) Per i settori di cui al punto 4), nei casi di rilevanti ristrutturazioni che implichino scelte ed interventi coinvolgenti l'intero settore, le relative informazioni potranno essere fornite, in un apposito incontro a richiesta delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, dalle aziende interessate, assistite se del caso dalle rispettive società finanziarie, nell'ambito dello stesso Ente di gestione. 6) Fuori dalle previsioni di cui ai precedenti punti, nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione ovvero di crisi aziendale comportanti rilevanti riflessi sull'occupazione, le aziende esporranno alle Organizzazioni sindacali nazionali - per i complessi industriali di particolare importanza e/o articolati in più unità produttive dislocate nel territorio nazionale - alle Organizzazioni sindacali territoriali o regionali di categoria ed alle Rappresetanze sindacali unitarie lo scenario di riferimento, il programma degli interventi che si rendono necessari sotto l'aspetto produttivo ed organizzativo, i motivi che ne sono alla base ed il programma degli investimenti. Le aziende esporranno altresì gli strumenti previsti per fronteggiarne le conseguenze sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro. Il confronto si dovrà concludere entro dieci giorni, elevati a venti giorni nel caso di realtà particolarmente complesse per dimensione e articolazione al fine di valutare la possibilità di una intesa. Resta inteso che le procedure di legge avviate come mero adempimento formale, si considerano espletate anche nel caso in cui il raggiungimento dell'accordo sia intervenuto prima dei termini di scadenza delle stesse. Entrambi i termini potranno essere eccezionalmente prorogati di comune accordo tra le parti per un periodo di durata comunque non superiore alla metà del tempo previsto. Per l'intera durata del confronto, non si darà luogo da parte delle Organizzazioni sindacali e delle rispettive strutture territoriali e aziendali a manifestazioni di conflittualità. Analogamente le imprese si impegnano a non dare attuazione al programma di interventi esposti. Nei processi comportanti programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione che presentino caratteristiche di notevole complessità per ampiezza e per rilevanza di effetti sul personale e riguaranti realtà aziendali articolate in più unità produttive, le parti valuteranno l'opportunità di costituire una Commissione paritetica e non negoziale, costituita da rappresentanti della direzione aziendale e delle Organizzazioni sindacali nazionali. Tale organismo sarà finalizzato al monitoraggio dell'andamento dei processi previsti dal piano di ristrutturazione e riorganizzazione anche con riguardo alla posizione competitiva dell'azienda sul mercato. 7) In riferimento alla costituzione del Mercato Unico Europeo, le parti stipulanti ritengono di comune interesse valutare il quadro delle relazioni industriali e delle informazioni a livello comunitario. A tale fine le stesse convengono sull'opportunità di costituire un gruppo di lavoro che, succesivamente all'adozione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri Europeo della direttiva relativa alla informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese o gruppi di imprese di dimensione comunitaria, ne analizzi la disciplina allo scopo di fornire un valido contributo alle rispettive confederazioni durante la fase di recepimento nella legislazione italiana. Art. 2 (Osservatorio) Allo scopo di migliorare la conoscenzaa del posizionamento competitivo delle aziende associate all'Intersind nonchè dell'andamento dei settori produttivi nei quali le stesse operano, anche con riferimento ai principali Paesi industriali e con particolare riguardo ai Paesi della Unione Europea, le parti convengono sull'opportunità di costituire a livello nazionale un Osservatorio con il compito di redigere due rapporti tecnico- ricognitivi, uno annuale e l'altro biennale. L'Osservatorio rappresenta la sede per un esame comparato di dati complessivi relativi agli elementi di conoscenza considerati che costituiranno anche una comune base di riferimento per le valutazioni delle parti nell'eleborazione delle proprie linee di politica sindacale e contrattuale. A tal fine si provvederà a: a) raccogliere, con cadenza annuale, dati e informazioni significativi, concernenti un campione di aziende appartenenti ai diversi settori produttivi nei quali operano le aziende aderenti all'Intersind, comparabili con quelli predisposti da fonti e istituti di ricerca economicostatistica identificati di comune accordo; b) effettuare, con cadenza biennale, un esame comparato tra gli indicatori riferiti ad un campione di settori produttivi di cui al punto 4), art. 1, Parte generale - Sez. I e quelli di un campione di analoghe realtà di principali Paesi industriali. I predetti indicatori qualitativi e quantitativi, che dovranno essere comparabili con quelli elaborati da fonti e istituti di ricerca economico-statistica identificati di comune accordo, saranno individuati nell'ambito dei seguenti argomenti: - innovazione tecnologica; - utilizzo degli impianti; - investimenti in ricerca e sviluppo; - produttività e competitività; - andamento dell'occupazione; - struttura e livello del costo del lavoro e delle retribuzioni di fatto; - orari di fatto (durata della prestazione e relativi regimi); - sistemi di inquadramento. Per l'attivazione dell'Osservatorio le parti designeranno un Comitato paritetico, costituito complessivamente da 12 rappresentanti nominati da Intersind e da Fim-Fiom-Uilm che provvederà a: - predisporre, ai fini di quanto previsto dalla precedente lettera a), un modello di scheda di rilevazione di dati aziendali estrapolati da quelli contenuti nell'informativa di cui al punto 1) dell'art. 1, Parte generale - Sez. I; le citate schede dovranno essere inviate da parte delle aziende al Comitato, per il tramite delle delegazioni Intersind competenti per territorio, successivamente all'informativa di cui al citato art. 1; - individuare ai fini di quanto previsto dalla precedente lettera a), il campione di aziende, tra quelle più significative per dimensione, tipologia di prodotto, ecc. e, ai fini di quanto previsto dalla lettera b), il campione dei settori produttivi ivi indicati. Il Comitato si riunirà di norma trimestralmente. I contenuti dei rapporti elaborati dal Comitato verranno messi a disposizione di ciascuna della parti che potranno valutare congiuntamente l'attivazione di iniziative comuni per la presentazione dei risultati. Entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto, le parti definiranno, in apposito incontro le modalità costitutive ed operative per un corretto funzionamento dell'Osservatorio. Organismi congiunti territoriali sul mercato del lavoro Considerato il comune interesse per l'analisi e la valutazione delle dinamiche riguardanti il mercato del lavoro a livello territoriale, si conviene di individuare le modalità per un esame congiunto, sperimentalmente in alcune aree particolarmente critiche per queste problematiche. A tale scopo, si opererà nel quadro dei Protocolli di intesa stabiliti in Campania, Liguria, Lombardia, Puglia, Valle D'Aosta tra Intersind, CGIL-CISL-UIL e Agenzie per l'impiego in materia di mercato del lavoro, secondo le modalità operative dagli stessi previste ed in quelle altre regioni in cui verranno realizzate, durante la vigenza del presente contratto, analoghe intese. In funzione degli specifici argomenti trattati e dell'interesse per il settore metalmeccanico, previa verifica con i firmatari dei Protocolli, le parti si adopereranno per garantire la partecipazione delle O.S.L. territoriali di settore all'esame congiunto dei problemi in argomento. Ciò al fine di consentire un diretto coinvolgimento delle stesse sia nelle fasi di analisi dei problemi, che in quelle di individuazione di interventi volti a favorire l'occupazione, riguardanti, in particolare: la raccolta di elementi professionali utili relativi ai lavoratori posti fuori dal ciclo produttivo, in C.i.g.s., ai fini di una loro riallocazione in nuovi posti di lavoro o in lavori socialmente utili; la definizione di proposte per realizzare iniziative promozionali volte alla collocazione di lavoratori esuberanti con maggiori problemi di reinserimento lavorativo; l'individuazione di procedure efficienti per favorire l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro sul territorio, anche approfondendo la possibilità di utilizzo di appositi fondi comunitari e regionali. Parte generale - Sez. II Art. 5 (Rappresentanze sindacali unitarie) In ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori (R.S.U.) di cui all'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 secondo la disciplina prevista dallo stesso Accordo interconfederale e dall'Accordo 4 maggio 1994 fra Intersind e Fim-Fiom-Uilm. Il numero dei componenti le R.S.U. sarà pari a: a) nelle unità produttive fino a 100 dipendenti: 3 per ogni 50 lavoratori o frazione di 50; b) nelle unità produttive da 101 a 300 dipendenti: 3 per ogni 100 lavoratori o frazione di 100; c) nelle unità produttive da 101 a 1.000 dipendenti: 3 per ogni 150 lavoratori o frazione di 150; d) nelle unità produttive oltre i 1.000 dipendenti: 3 per ogni 300 lavoratori o frazione di 300. A parziale modifica dei valori risultanti dai parametri sopra indicati, e nel rispetto dei valori medi previsti, nelle unità produttive da 751 a 1.000 dipendenti il numero dei componenti la R.S.U. sarà pari a 15 e in quelle da 1.001 a 1.500 dipendenti sarà pari a 18. I componenti la R.S.U. restano in carica tre anni. La nomina degli stessi sarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale per il tramite della competente Delegazione territoriale dell'Intersind a cura delle Organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti medesimi. Fatto salvo quanto stabilito al 2° e 3° comma del punto 4 - Parte prima - dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, i componenti della R.S.U. subentrano alla R.S.A. ed ai suoi dirigenti nella titolarità dei diritti, dei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300 del 20 maggio 1970, semprechè si siano svolte compiutamente e regolarmente le procedure relative alla nomina di cui agli artt. 19 e 21 - Parte seconda - Accordo interconfederale citato. Agli stessi è inoltre estesa la tutela prevista dall'art. 14 dell'Accordo interconfederale 18 aprile 1966 per i membri di Commissione interna limitatamente alla permanenza nell'incarico, ferma restando l'applicabilità dell'art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e di eventuali disposizioni legislative di miglior favore. I dirigenti esterni dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto possono intervenire, previo preavviso al datore di lavoro, alle riunioni della R.S.U. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la R.S.U. disporrà di permessi retribuiti ripartiti in parti uguali fra ciascuno dei suoi componenti - nelle misure di seguito indicate: e così via con un incremento di 349 ore per ogni successivo scaglione di 500 dipendenti. La R.S.U. provvederà a nominare al proprio interno un responsabile e un suo sostituto per la gestione amministrativa del monte ore ad essa riservato, il cui nominativo sarà comunicato all'azienda. I permessi di cui sopra per attività sindacali esterne saranno richiesti al datore di lavoro con un preavviso, di regola di almeno 24 ore, a mezzo comunicazione scritta che indichi il nominativo del beneficiario - a cura del sopra citato responsabile. I componenti della R.S.U. potranno altresì fruire, con la procedura sopra indicata, di permessi non retribuiti di 8 giornate all'anno. L'utilizzo dei permessi dovrà avvenire in modo da non pregiudicare il normale svolgimento dell'attività lavorativa. Quando per l'espletamento dei compiti inerenti il mandato sindacale sorga la necessità di assentarsi dal posto di lavoro durante l'orario, anche per recarsi in altri reparti, l'interessato darà preventiva comunicazione secondo modalità stabilite in sede aziendale. I permessi di cui sopra non sono cumulabili con quelli eventualmente già stabiliti in materia di accordi aziendali, nonchè con quelli derivanti da disposizioni di legge relative ai componenti di Rappresentanze sindacali aziendali. L'azienda comunicherà con cadenza mensile alla R.S.U. il numero e le ore dei permessi individualmente fruiti. Analoga comunicazione sarà data, per il tramite della competente Delegazione Intersind, alla struttura territoriale delle Organizzazioni sindacali rappresentate nella R.S.U. *** I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto nei limiti e secondo le modalità di cui al punto 12 - Parte seconda - dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993. La durata massima dello svolgimento delle operazioni di voto è di 36 ore consecutive. I membri della Commissione elettorale, i componenti del seggio elettorale, nonchè i componenti sindacali del Comitato dei garanti qualora in forza all'unità produttiva, dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell'orario di lavoro ovvero, in via eccezionale, durante l'orario di lavoro utilizzando, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 23 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, senza riconoscimento dei diritti, poteri e tutele già previsti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro a favore dei dirigenti delle R.S.A. e trasferiti ai componenti la R.S.U. Per la composizione della Commissione elettorale di cui al punto 5 - Parte seconda dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, nelle unità produttive con più di 500 dipendenti ogni Organizzazione sindacale abilitata alla presentazione di liste potrà designare due lavoratori dipendenti dall'unità produttiva, non candidati. Fermo restando il numero dei seggi complessivamente spettanti, la ripartizione degli stessi tra operai, impiegati e quadri verrà effettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti. Nella R.S.U. di ciascuna unità produttiva sarà in ogni caso riservato un seggio agli operai o agli impiegati e quadri quando il numero degli uni o degli altri sia superiore a 15 addetti. Qualora per gli stessi non ci siano candidati disponibili, i seggi loro spettanti saranno assegnati all'altra categoria giuridica fino ad un numero non superiore al 50% arrotondato all'unità superiore. I rimanenti seggi rimarranno vuoti fino a decadenza della R.S.U. Il numero dei candidati per ciascuna lista di cui al punto 4 -Parte seconda - dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la R.S.U. In aggiunta a quanto previsto dal punto 3 - Parte seconda - dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, avranno diritto ad essere eletti anche i lavoratori il cui contratto non a tempo indeterminato abbia, alla data delle elezioni, una durata residua non inferiore a 6 mesi. Al termine del contratto non a tempo indeterminato e in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore che sia stato eletto decade automaticamente dalla carica. I membri decaduti potranno essere sostituiti secondo le regole stabilite al punto 6 - Parte prima dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa riferimento alle norme contenute nell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993. Norme transitorie 1) Qualora i permessi superino in ragione d'anno il numero complessivo di ore previste sulla base delle disposizioni di cui sopra, si darà corso in sede territoriale e/o nazionale, entro il mese di ottobre 1994, ad incontri con le Organizzazioni sindacali interessate con l'obiettivo di regolare l'utilizzo dei permessi secondo la normativa contrattuale. 2) In relazione a quanto disposto dal 3° comma del presente articolo, resta inteso che, nelle unità produttive in cui si sia già provveduto alla costituzione della R.S.U. ovvero siano già state attivate le procedure elettorali con presentazione delle liste, il numero dei componenti la R.S.U. stessa rimane fissato, per la durata dell'incarico, nei valori risultanti dall'applicazione dei parametri di cui alle lettere c) e d) del 2° comma. Dichiarazione a verbale Nelle aziende con più unità produttive, le strutture di coordinamento delle R.S.U., ove esistenti, assumeranno la titolarità della rappresentanza di queste ultime per le materie di competenza del livello di azienda da esercitarsi congiuntamente alle Organizzazioni sindacali nazionali. Parte generale - Sez. III Art. 5 (Orario di lavoro) La durata massima dell'orario normale settimanale, fatte salve le deroghe e le eccezioni previste dalla legge, è di 40 ore settimanali. La ripartizione giornaliera dell'orario settimanale contrattualmente previsto per ciascun settore può essere effettuata anche in modo non uniforme. Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di sette giorni alla settimana la durata normale dell'orario di lavoro risulterà da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali. Altri casi di distribuzione plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali potranno formare oggetto di intese con le Rappresentanze sindacali unitarie. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla direzione con il rispetto delle procedure in materia. L'orario verrà fissato all'entrata dello stabilimento. Le ore di lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento o reparto. Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale di lavoro su 6 giorni il lavoro cessa di massima entro le ore 13 del sabato con l'esclusione, in ogni caso, delle attività elencate nella tabella 1 allegata al presente articolo. Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) e per quei lavoratori che per qualsiasi causa - eccezion fatta per il godimento delle ferie e delle festività infrasettimanali e nazionali - abbiano fornito una prestazione di effettivo lavoro inferiore a quella dell'orario normale contrattuale e siano chiamati a prestare la loro opera nella giornata del sabato, la prestazione suddetta fino al limite dell'orario settimanale sarà compensata con la retribuzione maggiorata del 10%. Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione, con l'eccezione delle ore per ferie e festività infrasettimanali e nazionali godute, che, limitatamente all'ipotesi di cui al comma precedente, saranno considerate come effettiva prestazione. I lavoratori non potranno rifiutarsi all'istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti per determinati reparti ovvero per brevi periodi. Ai lavoratori addetti a turni avvicendati, tenuto conto delle particolari caratteristiche di tali prestazioni, è riconosciuta una pausa retribuita di 30 minuti per la refezione, riferita a turni di lavoro di 8 ore giornaliere. Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione o al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno così iniziato. Nelle ipotesi di cui ai due commi che precedono resta inteso che al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione durante il turno successivo non potranno essere richieste prestazioni eccedenti l'orario normale durante la settimana. Tali prestazioni straordinarie assorbono, comunque, fino a concorrenza, la quota settimanale di straordinario del lavoratore interessato e l'eventuale eccedenza rispetto al limite delle otto ore settimanali sarà scomputata dal limite previsto per la settimana successiva. Le prestazioni di cui al comma precedente assorbono inoltre, fino a concorrenza, la quota annuale massima del lavoro straordinario del lavoratore interessato, di cui agli artt. 6 della Parte speciale, Sez. A) e 7 della Parte speciale, Sez. C) del presente contratto, fermo restando che anche per tali prestazioni il lavoratore non potrà usufruire di riposi non retribuiti in misura corrispondente alle ore effettuate oltre la 120a e fino alla 160a. I lavoratori partecipanti ai turni dovranno essere alternati nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne. Nota a verbale - La disciplina prevista dal 12° comma non si applica ai lavoratori turnisti addetti a lavorazioni a fuoco continuo o comunque ad impianti o servizi non suscettibili di fermata, per i quali rimangono ferme le condizioni in atto. - In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni le pause previste dal 12° comma non supereranno complessivamente le 2 ore e mezza settimanali. Riduzione dell'orario di lavoro Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, le riduzioni annue derivanti dalla applicazione degli accordi di rinnovo 16 luglio 1979, 20 aprile 1983 e 24 gennaio 1987 nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende che operano nei diversi settori del comparto metalmeccanico sono le seguenti: 1) Settore siderurgico, fonderie di 2a fusione e metallurgia non ferrosa Ai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti al settore siderurgico, così come definito nelle norme generali sul campo di applicazione del contratto, nonchè ai lavoratori degli stabilimenti appartenenti al settore delle fonderie di seconda fusione e metallurgia non ferrosa di cui al punto F) del campo di applicazione in cui si svolgono lavorazioni a caldo, con esclusione delle lavorazioni di cui al secondo alinea e limitatamente - per quel che concerne la produzione di metalli non ferrosi - agli stabilimenti in cui si svolgono lavorazioni di ciclo primario, vengono riconosciute 84 ore retribuite in ragione d'anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni d'anno. I lavoratori turnisti dipendenti dalle imprese appartenenti al settore siderurgico, in aggiunta a quanto previsto nel comma precedente, hanno diritto a godere di giornate di riposo retribuito nel corso dell'anno solare a compenso delle festività lavorate nello stesso periodo oltre il numero di sei. 2) Settori e lavoratori di cui alla tabella 2 allegata al presente articolo Vengono riconosciute 64 ore retribuite in ragione d'anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni d'anno. 3) Settore navalmeccanico, meccanica varia e altre aziende non ricomprese nei punti precedenti Vengono riconosciute 56 ore retribuite in ragione d'anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni d'anno. Oltre alle suindicate riduzioni di orario annue, previste per i diversi settori ai precedenti punti 1), 2) e 3), a tutti i lavoratori verranno riconosciuti un gruppo di 8 ore annue retribuite con decorrenza 1° ottobre 1993 ed un ulteriore gruppo di 8 ore annue retribuite con decorrenza 1° aprile 1994. Entrambi i gruppi di 8 ore decorreranno dal 1° aprile 1994 per i lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti al settore siderurgico, così come definito nelle norme generali sul campo di applicazione del contratto. Dette ore sono computate in ragione d'anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni d'anno. I permessi saranno usufruiti individualmente e mediante rotazione anche in relazione alle esigenze di continuità dell'attività produttiva. Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze sindacali unitarie, diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali. I permessi, non fruiti dai lavoratori entro l'anno di maturazione, decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza. Fermo restando quanto sopra in ordine all'entità ed alle modalità di godimento delle riduzioni di orario, resta inteso che: - nel caso di innovazioni nella ripartizione dell'orario di lavoro la cui finalità sia di ottenere un maggiore utilizzo degli impianti di tipo strutturale e non temporaneo, attraverso l'istituzione di turnazioni aggiuntive rispetto alla situazione in atto che comportino la creazione di più di 15 turni di lavoro, tra la Direzione e le R.S.U. sarà effettuato un esame congiunto in merito alla possibilità di programmare all'interno del nuovo assetto degli orari, tenendo conto delle esigenze tecniche ed impiantistiche, l'utilizzazione delle ore di riduzione di orario annuo di cui al presente articolo per i lavoratori turnisti fino ad un massimo di: - 80 ore per le aziende di cui al precedente punto 1); - 60 ore per le aziende di cui al precedente punto 2); - 52 ore per le aziende di cui al precedente punto 3); complessivamente spettanti in ragione di anno di servizio o frazione di esso o in proporzione ai periodi di servizio compiuti a turno; - a decorrere dal 1° gennaio 1995, la fruizione individuale delle riduzioni di orario di lavoro annuo, a norma del presente articolo, potrà essere effettuata, con esclusione del personale addetto a turni avvicendati e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche per gruppi di 4 ore. Le parti convengono sulla necessità di prendere in esame quelle eventuali situazioni aziendalmente in atto, a qualsiasi titolo riconducibili, che determinano una riduzione dell'entità complessiva della normale prestazione di lavoro, come disciplinata dalle norme del presente contratto, ed in tal senso concordano espressamente che, tempestivamente, si darà luogo a livello aziendale ad uno specifico confronto per l'esame di tali situazioni e per l'adozione di soluzioni coerenti con le finalità sopra indicate. In questo quadro resta altresì confermato l'impegno a procedere in sede aziendale, con le medesime cadenze temporali sopra indicate, al riesame e al relativo superamento delle riduzioni di orario a qualsiasi titolo, eventualmente ancora esistenti, derivanti da trattamenti ormai superati per effetto delle mutate condizioni ambientali e/o tecnologiche di riferimento. Turni di lavoro A fronte di: - particolari esigenze produttive connesse a caratteristiche del ciclo e a necessità di una più economica utilizzazione degli impianti e della energia; - esigenze di prolungamento dell'orario settimanale normale per maggiori carichi di lavoro connessi a fluttuazioni di mercato; si darà luogo a incontri tra le direzioni aziendali e le Rappresentanze sindacali aziendali per la tempestiva definizione delle modalità attuative di: - prestazioni in più turni giornalieri o in nuovi turni di lavoro, nelle ore notturne e nelle giornate di sabato e di domenica; - istituzione o modifica di turni per brevi periodi e a fronte di particolari esigenze; - determinazione della durata normale dell'orario di lavoro sulla base di una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali. A fronte di punte di lavoro o situazioni particolari connesse con i tempi e le modalità di intervento e consegna, l'azienda farà ricorso, limitatamente ad un periodo temporale correlato ad assolvere alle suddette esigenze, dandone tempestiva informazione alle Rappresentanze sindacali unitarie, al lavoro straordinario di cui al comma 6 degli artt. 6 - Parte speciale - Sez. A) e 7 - Parte speciale - Sez. C) che dovrà essere obbligatoriamente prestato dai lavoratori interessati. Sempre a fronte di punte di lavoro o situazioni particolari connesse con i tempi e le modalità di intervento e consegna, si darà luogo ad incontri tra le direzioni aziendali e le R.S.U. per la tempestiva definizione delle modalità attuative di: - prestazioni, anche in regime di lavoro straordinario, in più turni giornalieri o in nuovi turni di lavoro, nelle ore diurne o notturne e nelle giornate di sabato e di domenica; - articolazioni dell'orario di lavoro attraverso una distribuzione su base plurisettimanale, con un massimo di 48 ore e ferma restando la media di 40 ore settimanali, le modalità attuative saranno tempestivamente definite tra le direzioni aziendali e le R.S.U. Le parti convengono che, al di fuori di quanto già previsto ai commi 13 e 14 del presente art. 5, nei casi concordati di prestazione di lavoro su più turni giornalieri, per i quali non si possa interrompere - a seguito di vincoli tecnologici o di significativi vincoli di processo - la fase di lavorazione in corso, le direzioni aziendali e le Rappresentanze sindacali aziendali definiranno modalità e criteri di cambio turno che assicurino la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del lavoratore del turno cessante entro il limite massimo delle prime due ore del turno successivo. Prestazioni lavorative Le parti convengono di procedere ad incontri a livello aziendale finalizzati a rimuovere quelle situazioni che determinano di fatto una riduzione della durata delle prestazioni lavorative ordinarie. Più specificatamente, formeranno oggetto di esame, per l'individuazione o attuazione di soluzioni concrete, le situazioni che, anche rispetto alle norme contrattate, determinano riduzioni della durata della prestazione giornaliera - quali, ad esempio, il ritardato inizio o l'anticipata cessazione delle prestazioni, il prolungamento dell'intervallo mensa - e limitazioni della normale attività produttiva. In questo quadro saranno anche riesaminate eventuali pause derivanti, ad esempio, da normative obsolete, in relazione a oggettive mutate condizioni di riferimento che ne determinino una riduzione di entità o ne rendano superato il mantenimento, e individuati i meccanismi che consentano la regolamentazione e opportune modalità di fruizione dei permessi esistenti a vario titolo. Verifiche Le parti convengono inoltre di effettuare verifiche periodiche a livello nazionale e/o aziendale in ordine alla concreta applicazione delle norme sulla flessibilità così come previste ai punti precedenti e di tutti gli strumenti che disciplinano le prestazioni di lavoro. Verifiche specifiche saranno effettuate su richiesta di una delle parti, in riferimento a situazioni aziendali particolari, circa l'attuazione di quanto previsto ai punti precedenti e i connessi problemi organizzativi, anche in relazione alle previste riduzioni di orario. Dichiarazione congiunta Le parti, nel comune intento di migliorare il posizionamento competitivo delle aziende, convengono che la flessibilità dell'utilizzo della prestazione di lavoro costituisce un fattore di straordinaria rilevanza per conseguire obiettivi di maggiore produttività, efficienza e competitività e di adeguata risposta alle esigenze di mercato. Le parti inoltre riconfermano il loro reciproco impegno a rendere concreta l'applicazione di tutti gli istituti e le norme concordate in tema di flessibilità. In relazione a ciò, fermo restando quanto previsto in tema di orario di lavoro nel vigente c.c.n.l., convengono di rendere disponibili e tempestivamente applicabili non solo le modalità previste ma anche regimi di orari innovativi e quindi diversi in coerenza con le specificità proprie delle singole realtà produttive. Fermo restando quanto previsto al precedente punto sulle verifiche, resta inteso che eventuali difformità che avessero a registrarsi costituiranno oggetto di tempestiva valutazione e comunque, su richiesta di una delle parti, entro tre giorni lavorativi - tra i rappresentanti territoriali dell'associazione datoriale e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori allo scopo di assumere le determinazioni necessarie ad una corretta applicazione delle disposizioni contrattuali concernenti la fattispecie in esame. Modalità di attuazione Le modalità di attuazione delle riduzioni di orario annue di cui sopra dovranno tener conto dell'andamento produttivo, della specificità dei singoli settori e della esigenza di mantenimento dei livelli acquisiti di produttività e di utilizzazione degli impianti. Per quanto concerne le riduzioni di orario annue di cui agli accordi di rinnovo 16 luglio 1979 e 20 aprile 1983, restano fermi gli assorbimenti già definiti in applicazione dei citati accordi. Calendario lavorativo Per le aziende caratterizzate da tipologie produttive che consentono la programmabilità dell'attività lavorativa per un prolungato periodo temporale, entro il primo trimestre di ogni anno la direzione aziendale esporrà ai dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali il programma del calendario lavorativo avuto riguardo ai possibili utilizzi dei diversi istituti contrattuali (riduzione dell'orario di lavoro di cui al presente articolo, ferie e permessi per ex festività). Analogamente si procederà in presenza di aggiornamenti o variazioni non temporanee resi necessari da sopravvenute esigenze tecnico-produttive ed organizzative. L'espletamento della procedura in sede aziendale dovrà esaurirsi entro quindici giorni dall'inizio della stessa. In caso di mancata intesa, su richiesta di una delle parti da avanzarsi entro tre giorni, per il tramite della rispettiva Organizzazione sindacale, si procederà ad un esame in sede territoriale tra le competenti Organizzazioni datoriali e dei lavoratori, che si dovrà concludere nei dieci giorni successivi al suo avvio. I termini temporali di cui ai commi precedenti potranno essere prorogati di comune accordo. Resta inteso che fino al termine della procedura di cui al presente titolo non si darà corso ad iniziative unilaterali nè potrà farsi ricorso ad azioni sindacali. Dichiarazione a verbale Fermo restando quanto previsto dagli artt. 7 - Parte generale - Sez. I (Mobilità interna), 6 Parte speciale -Sez. A) e 7 - Parte speciale - Sez. C) (Lavoro straordinario, notturno e festivo) la regolamentazione di cui al presente articolo costituisce la completa sistemazione di tutta le materia riguardante l'orario di lavoro e la flessibilità della prestazione lavorativa, così come regolata dalle modifiche apportate all'art. 5 dagli accordi di rinnovo 16 luglio 1979, 20 aprile 1983, 24 gennaio 1987 e 14 dicembre 1990. Nota a verbale Le riduzioni di orario di lavoro di cui al presente art. 5 saranno assorbite a concorrenza in caso di provvedimenti assunti sulla stessa materia in sede europea e recepiti dalla legislazione italiana. Tabella 1 allegata all'art. 5 Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione degli impianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale. Personale addetto alla vigilanza dell'azienda e degli impianti. Personale addetto ai trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti. Personale che lavora a turni. Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato. Tabella 2 allegata all'art. 5 - Lavorazioni di forgiatura, fucinatura e pressofusione; - auto nelle aree di carrozzeria, lavorazioni meccaniche di serie e stampaggio; nelle aree del Sud anche a tutti i lavoratori turnisti; - macchine agricole semoventi (mietitrebbia, macchine per la raccolta del foraggio, ecc.); - elettronica strumentale (escluse elettronica di consumo e componentistica); - elettromeccanica pesante (grandi macchine per la produzione, trasformazione, distribuzione della energia elettrica; motori elettrici con altezza d'asse superiore ad un metro); - aeronautica; - telecomunicazioni (compresi gli addetti alle aziende metalmeccaniche di installazione di reti e di centrali); - informatica; - fonderie di 2a fusione e metallurgia non ferrosa, con esclusione delle aziende di cui al punto 1) "Riduzione dell'orario di lavoro". Dichiarazione congiunta A conclusione delle operazioni di stesura del testo contrattuale per le aziende metalmeccaniche a p.s., le parti, ferme restando le procedure ed i limiti per l'effettuazione di prestazioni oltre il normale orario contrattuale, confermano che nel corso dei vari rinnovi, che hanno definito la riduzione progressiva dell'orario di lavoro contrattuale a 40 ore settimanali, ed in quelli successivi, non hanno inteso superare la qualificazione legale del lavoro straordinario di cui alle disposizioni di legge le quali si riferiscono unicamente alla prestazione lavorativa oltre le 48 ore settimanali (o i maggiori orari per i discontinui). Di conseguenza la denominazione "lavoro straordinario" attribuita al lavoro prestato tra la 40a e la 48a ora, di cui agli artt. 6 - Parte speciale - Sez. A) e 7 - Parte speciale - Sez. C), è stata adottata da sempre ai soli fini dell'individuazione della percentuale di maggiorazione. Art. .... (Contrazione temporanea dell'orario di lavoro) Ferma restando l'utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli strumenti di legge in materia di Cassa integrazione guadagni e mobilità (legge 23 luglio 1991, n. 223, specificamente artt. 1, 4 e 24, e legge 19 luglio 1993, n. 236) e di contratti di solidarietà (legge 19 dicembre 1984, n. 863 e legge 19 luglio 1993, n. 236) e successivi interventi legislativi, in via sperimentale, per la vigenza del presente contratto nazionale, le parti convengono che a fronte di casi di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che determinino esuberi occupazionali, sia opportuno un comportamento che tenda a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali di un minore impiego della forza lavoro. A tal fine, nell'ambito degli incontri previsti dalle procedure di legge per affrontare le situazioni di cui sopra, le parti esamineranno, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative delle singole imprese, la possibilità di utilizzare in modo collettivo le riduzioni di orario annuo di cui all'art. 5 - Parte generale - Sez. III nonchè i permessi per ex festività di cui agli artt. 5 e 6 Parte speciale - rispettivamente Sez. A) e C), ed i residui delle giornate di ferie di cui agli artt. 13 e 14 - Parte speciale -rispettivamente Sez. A) e C), e la fruizione delle festività cadenti di domenica e di quelle cadenti di sabato per i lavoratori non mensilizzati. In sede di rinnovo del presente contratto di lavoro le parti procederanno alla valutazione dei risultati del suddetto esperimento, il grado di diffusione e le conseguenze che ne saranno derivate, per apprezzare l'opportunità di un suo consolidamento con il successivo contratto collettivo di categoria. Art. ... (Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma secondo legge 23 luglio 1991, n. 223) In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, n. 223, le parti convengono che al fine del calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell'art. 25, legge citata, non si tiene conto: - dei lavoratori di cui alla Parte speciale, Sez. B) e C), inquadrati nella 4a, 5a e 6a categoria e dei lavoratori di cui alla Parte speciale, Sez. A), inquadrati nella 5a, 6a, 7a e 8a categoria, ai sensi dell'art. 4 - Parte generale - Sez. III, del presente contratto nazionale di lavoro; - non rientrano altresì nella riserva legale i lavoratori in possesso di diploma di scuole medie superiori che, secondo quanto previsto al 4° alinea della declaratoria della 4a categoria di cui all'art. 4 - Parte generale - Sez. III, sono inquadrati all'atto dell'assunzione nella 4a categoria ed inseriti nella 5a dopo 18 mesi. Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma dell'art. 25, legge n. 223/1991, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25 citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate. Il presente articolato sarà trasmesso a cura della parti stipulanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinchè provveda agli adempimenti conseguenti. Contratti di formazione e lavoro In ordine all'istituto dei contratti di formazione e lavoro, le parti convengono di incontrarsi a livello nazionale, successivamente alla conversione in legge del D.L. n. 299/1994, per effettuare una ricognizione ed una valutazione dei relativi contenuti avuto riguardo ai problemi applicativi per le aziende associate del settore metalmeccanico con l'obiettivo di agevolarne il più largo utilizzo. Art. 23 (Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza) A) Le parti convengono sull'esigenza di procedere a livello aziendale - in relazione all'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per quanto riguarda le rappresentanze sindacali nonchè al disposto dell'art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - a programmi concordati di indagini sull'ambiente di lavoro volte a salvaguardare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori, nelle aree che saranno individuate di comune accordo con i relativi criteri di priorità. Le indagini verranno effettuate dagli organismi previsti dalla legge n. 833/1978 (unità sanitarie locali, presidi e servizi multizonali, ecc.) o da Istituti sanitari convenzionati che diano idonee garanzie di poter condurre in proprio i necessari rilievi. Fino al momento in cui saranno operanti gli organismi sopra citati, le indagini - i cui risultati saranno portati contemporaneamente a conoscenza delle parti ed avranno carattere riservato potranno essere affidate a Istituti sanitari scelti di comune accordo tra direzione e R.S.U. preferibilmente tra quelli promossi a cura degli Enti locali, ove esistenti, ovvero individuati nell'ambito di una rosa preventivamente concordata di altri Enti o Istituti. Le indagini ambientali di cui sopra eseguibili con apparecchiature e metodologie semplici potranno essere effettuate da tecnici dell'azienda e da rappresentanti sindacali aziendali dei lavoratori opportunamente addestrati all'uso di dette apparecchiature messe a disposizione dall'azienda. L'azienda assumerà l'onere relativo alla effettuazione delle indagini ambientali di cui sopra e all'adozione delle misure appropriate per i casi, i modi ed i termini concordati tra le parti. In relazione a situazioni di rischio di nocività che dovessero risultare dalle indagini ambientali effettuate secondo le procedure di cui sopra, potrà essere concordata, di volta in volta, l'attuazione di accertamenti medici specifici. Per la scelta degli Enti che effettueranno tali accertamenti si seguirà la procedura prevista dal 2° e 3° comma del presente articolo. In conformità ai criteri stabiliti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono istituiti, per concorrere ad una efficace prevenzione e tutela della salute dei lavoratori: a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda che ne darà copia alla R.S.U. In esso verranno annotati i risultati statistici delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali, fisici e chimici, che possano determinare specifiche situazioni di nocività e le caratteristiche dei relativi reparti e lavorazioni; b) il registro dei dati bio-statistici tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda che ne darà copia alla R.S.U. In esso verranno annotati i risultati delle assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune. I registri di cui sopra saranno istituiti, in ogni stabilimento e sede, per ogni area omogenea individuata di comune accordo; c) il libretto sanitario e di rischio individuale, tenuto ed aggiornato dai competenti servizi aziendali e posto, a richiesta del lavoratore, a sua disposizione. In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti le visite di assunzione, le visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge, le visite mediche compiute a seguito delle indagini concordate, le visite di idoneità compiute da Enti pubblici ai sensi dell'art. 5, 3° comma della legge 20 maggio 1970, n. 300, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il lavoratore farà redigere dal medico di fiducia ed allegherà al libretto la propria anamnesi lavorativa. La formulazione di tale libretto verrà definita tra la R.S.U. e la direzione. I modelli dei registri e del libretto di cui sopra saranno realizzati in conformità a quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 833/1978. Le direzioni aziendali forniranno semestralmente alla R.S.U., per aree significative, dati complessivi relativi: - alla frequenza, alla gravità (fino a 3 gironi, oltre 3 giorni), alla causa diretta degli infortuni sul lavoro; - all'indice delle assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune. Le aziende comunicheranno inoltre, per quanto a loro conoscenza, il numero degli invalidi per malattie professionali. La R.S.U. potrà formulare, per una valutazione con la direzione aziendale, proposte volte al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza, nonchè ai fini dell'informazione e della formazione dei lavoratori, ad opera dell'azienda, in materia di prevenzione ed ambiente. Salve le esigenze derivanti dal segreto industriale, l'azienda darà comunicazione alla R.S.U. e curerà la menzione nel registro dei dati ambientali delle sostanze presenti nel ciclo produttivo, delle loro caratteristiche tossicologiche e dei possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente. Le aziende forniranno alla R.S.U.: - informazioni in ordine alle innovazioni di carattere produttivo ed impiantistico che abbiano conseguenze dirette e significative sulle condizioni di lavoro e su eventuali rischi noti in base alle acquisizioni medico-scientifiche; - informazioni sui piani di emergenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175; - un'informativa annuale in materia di emissioni nell'atmosfera e di smaltimento dei rifiuti. Data la riservatezza delle informazioni di cui sopra, la diffusione e l'uso di esse sono consentite nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 2105 cod. civ. Le aziende forniranno altresì alla R.S.U. un'informativa generale sull'attività dei servizi sanitari, ove esistenti. Vengono mantenuti gli accordi aziendali più favorevoli che disciplinino organicamente la materia dell'ambiente di lavoro. Le parti, consapevoli della rilevanza crescente che le problematiche ambientali interne all'azienda possono assumere sull'ambiente esterno, convengono sull'opportunità di seguire con ogni attenzione i fenomeni che di volta in volta si determinano localmente, con l'intendimento di individuare uniformità di indirizzi e di comportamenti. Le parti concordano, ai fini di un opportuno coordinamento: 1) di realizzare, in quanto possibile, l'omogeneizzazione degli strumenti statistici di cui alle precedenti lettere a), b) e c) (soprattutto per quanto concerne i complessi aziendali con più stabilimenti dislocati nel territorio nazionale); 2) di consultarsi tempestivamente, sui problemi emergenti a livello territoriale nelle istanze amministrative competenti. In tale contesto le aziende, con riferimento ad eventuali riflessi significativi che le proprie attività produttive possono determinare sull'ambiente esterno, forniranno informazione su forme di collaborazione che potranno intervenire con le competenti Autorità in materia. B) Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'areazione, l'illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò in termini di legge; così come nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi (come: occhiali, maschere, zoccoli, guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili, ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori dagli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività. Le norme sopra richiamate si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia. In tale contesto, con riferimento a specifiche problematiche aziendali, potranno essere esaminati con le Rappresentanze sindacali aziendali gli aspetti ergonomici connessi all'impiego di videoterminali, in stretto raccordo con le disposizioni di legge che interverranno nell'ordinamento nazionale a seguito del recepimento della direttiva CEE in materia. Dichiarazione a verbale Intersind e Fim-Fiom-Uilm, considerata l'imminenza del recepimento della direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, convengono di costituire, entro un mese dall'entrata in vigore del Decreto legislativo di recepimento, un gruppo di lavoro paritetico, formato da sei rappresentanti per Intersind e da sei rappresentanti per FimFiom-Uilm, con il compito di definire, entro tre mesi, l'armonizzazione della disciplina contrattuale con il nuovo quadro normativo. Art. 32 (Contratto a tempo determinato) Ferma restando la possibilità di ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi della leggi n. 230 del 18 aprile 1962 e n. 79 del 25 marzo 1983, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nelle seguenti ulteriori ipotesi, secondo quanto previsto dall'art. 23, 1° comma della legge 28 febbraio 1987, n. 56: a) per sostituzione di lavoratori in aspettativa o in ferie; b) per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo; c) per lavorazioni connesse ad esigenze di carattere stagionale o indotte dall'attività di altri settori; d) per fare fronte a punte di intesa attività derivanti da commesse o da richieste indifferibili del mercato e/o legate a termini di consegna improrogabili, cui non sia possibile sopperire con il normale organico. e) per l'esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico-ambientali che non conseguono la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell'anno. Il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente assunti con contratto a tempo determinato per le ipotesi sopra indicate non potrà superare il 10% dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nella unità produttiva. Nelle singole unità produttive è consentita, in ogni caso, l'assunzione di almeno cinque lavoratori. Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo sindacale la percentuale di cui sopra può essere elevata in funzione delle specifiche esigenze aziendali. Con riferimento alle ipotesi sopra considerate, le direzioni aziendali comunicheranno annualmente alle Rappresentanze sindacali unitarie le fattispecie di ricorso al contratto a tempo determinato ed il numero dei lavoratori interessati. Tale comunicazione sarà effettuata, di volta in volta, con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) per una opportuna verifica. Art. 33 (Lavoro a tempo parziale) Per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale si richiama quanto contenuto nell'art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, ferma restando l'applicabilità ai lavoratori con rapporto a tempo parziale dei trattamenti economici e normativi previsti dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno secondo criteri di proporzionalità all'orario di lavoro concordato ed in quanto compatibile con la natura del rapporto stesso. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può determinarsi o mediante assunzione in posizioni di lavoro compatibili con l'istituto, o per effetto, della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno già esistente. Il lavoro a tempo parziale potrà essere effettuato giornalmente ad orario inferiore alle 8 ore o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. In particolare per favorire il maggior utilizzo degli impianti e delle attrezzature aziendali è prevista l'istituzione del lavoro a tempo parziale c.d. "week-end". Le modalità applicative saranno oggetto di esame tra le parti a livello aziendale. In relazione alle esigenze tecnico-organizzative, si potranno individuare, nel corso del rapporto di lavoro a tempo parziale, - e, in tal caso, previa comunicazione alle R.S.U., fatti salvi comprovati impedimenti personali - variazioni dei regimi individuali di orario che realizzino, comunque, l'orario normale concordato come media per un arco di più settimane. Il superamento dell'orario di lavoro concordato è ammesso previa comunicazione alle R.S.U., per specifiche esigenze organizzative e produttive, fatti salvi comprovati impedimenti personali. Tali prestazioni supplementari saranno compensate con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione e non comporteranno riflessi sugli altri istituti contrattuali e di legge. La deroga è consentita secondo il principio di proporzionalità diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui al 4° comma e 5° comma dell'art. 6 - Parte speciale - Sez. A) e 4° e 5° comma dell'art. 7 - Parte speciale - Sez. C). Il rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto nel quale siano indicati: - il periodo di prova per i nuovi assunti, che potrà raggiungere, in termini di ore di lavoro, un massimo pari al 75% dei periodi previsti per il personale a tempo pieno dall'art. 3 - Parte speciale - Sez. A) e dall'art. 1 - Parte speciale - Sez. C); - la durata della prestazione lavorativa ridotta, la relativa distribuzione e le mansioni attribuite; - il trattamento economico-normativo secondo i criteri richiamati al 1° comma del presente articolo. Le modalità di applicazione di quanto sopra verranno definite in sede aziendale secondo quanto previsto dal punto 3) lett. A) (Competenze del livello aziendale) contenuto nelle Norme generali al titolo "Articolazione della contrattazione collettiva" del presente contratto. Le parti si danno atto che il lavoro a tempo parziale può costituire uno strumento in grado di favorire la flessibilità della prestazione lavorativa e dell'organizzazione del lavoro, nonchè specifiche esigenze dei singoli lavoratori. Esso, inoltre, può offrire - ricorrendone le condizioni - un contributo alla salvaguardia ed allo sviluppo dell'occupazione. Particolare attenzione sarà inoltre posta nell'esame di eventuali richieste da parte di lavoratori a tempo pieno avanzate nelle fasi iniziali ovvero finali della propria carriera professionale. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per un arco temporale da 6 a 24 mesi, le aziende potranno procedere all'assunzione, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987, di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile e annuale. Art. 36 (Aspettativa e permessi) 1) Le parti convengono che, sempre che ricorrano le condizioni tecnico-organizzative e di funzionalità aziendale, i lavoratori con anzianità aziendale di almeno 10 anni potranno usufruire, su richiesta, di un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di 12 mesi. Il rapporto di lavoro è sospeso a tutti gli effetti senza decorrenza di alcun istituto normativo e retributivo, fatta salva la sola garanzia della conservazione del posto di lavoro con esclusione di ogni anzianità convenzionale. Del periodo di aspettativa potrà usufruire contemporaneamente - per una sola volta in costanza del rapporto di lavoro - un numero di lavoratori non superiore all'1% degli organici aziendali in ciascun anno. I lavoratori interessati dovranno rilasciare una dichiarazione con cui si impegnano, nel corso del periodo suddetto, a non svolgere attività lavorative retribuite. 2) L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà al lavoratore che ne faccia richiesta un periodo di aspettativa non retribuita motivata dalla necessità di assistere familiari che, risultando in condizioni di tossicodipendenza, da documentare con tempestività, effettuano terapie di riabilitazione presso il Servizio sanitario nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle competenti Istituzioni o ancora presso sedi o comunità terapeutiche secondo quanto previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'azienda, a richiesta, concederà al lavoratore, assunto a tempo indeterminato, in condizioni di tossicodipendenza, un periodo di aspettativa non retribuita per accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali. Successivamente al positivo completamento della terapia di riabilitazione, le aziende agevoleranno il reinserimento del dipendente nell'attività lavorativa, considerando positivamente, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, la temporanea utilizzazione dell'interessato in idonei turni di lavoro. L'aspettativa di cui al presente punto 2) non potrà comunque superare: - 4 mesi, per i casi di cui al 5° comma; - 3 anni, per i casi di cui al 6° comma, secondo quanto previsto dall'art. 124, 1° comma del citato D.P.R. n. 309/1990, fermo restando, in entrambi i casi, la non decorrenza della anzianità di servizio per alcun istituto. 3) Ai lavoratori che si sottopongano nelle strutture abilitate al prelievo di midollo osseo verrà riconosciuto un giorno di permesso retribuito, in coincidenza con l'intervento, una volta l'anno. A tal fine il lavoratore dovrà presentare adeguata documentazione che certifichi l'avvenuto ricovero. Tale soluzione intende anticipare eventuali provvedimenti che le parti auspicano vengano adottati in futuro dal legislatore, parificando il trattamento con quello relativo ai donatori di sangue anche in considerazione della particolare rilevanza sociale che il problema va assumendo. Parte speciale - Sez. A) Art. 10 (Aumenti periodici di anzianità) (Omissis) Norme transitorie (Omissis) Dichiarazione comune Le parti concordano di istituire una Commissione nazionale per rendere coerenti con il sistema contrattuale, come definito dal Protocollo del 23 luglio 1993, i contenuti del presente articolo con particolare riferimento al sistema di indicizzazione. Art. 21 (Trattamento di fine rapporto) (Omissis) Nota a verbale (Omissis) Dichiarazione a verbale Le parti in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Quanto sopra senza pregiudizio per le eventuali controversie giudiziarie attualmente in corso. Art. 13 (Ferie) Il lavoratore ha diritto ogni anno a un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione globale di fatto, come se avesse prestato servizio, pari: a) per anzianità di servizio da 1 a 10 anni compiuti: a 4 settimane; b) per anzianità di servizio da oltre 10 e fino a 18 anni compiuti: a 4 settimane più un giorno; c) per anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti: a 5 settimane. Per ogni settimana verranno computate, nel caso in cui l'orario settimanale sia concentrato su 5 giorni di lavoro, 5 giornate di ferie: pertanto, in tale caso, qualora le ferie vengano godute in modo frazionato, 5 giornate di ferie comunque godute equivarranno ad una settimana. Nel caso invece di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni di lavoro verranno computate per ogni settimana 6 giornate di ferie. Per ogni periodo feriale saranno scomputate come ferie godute solo le giornate nelle quali è distribuito l'orario settimanale di lavoro ad eccezione di quelle che coincidano con una delle festività di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 5 della presente Sezione, per le quali si darà luogo ad un prolungamento del periodo feriale per altrettante giornate. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie, come indicato al 9° comma del presente articolo. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie, per non avere ancora un'anzianità di almeno un anno di servizio continuativo presso l'azienda, spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il periodo di effettivo godimento delle ferie così maturate sarà fissato compatibilmente con le esigenze di lavoro dell'azienda. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Nel caso di ferie collettive, il periodo non potrà eccedere le 3 settimane salvo diverse intese tra le parti. I residui saranno fruiti individualmente; le ferie non godute al 31 dicembre dell'anno di riferimento verranno usufruite entro il 31 marzo dell'anno successivo. Eventuali ulteriori residui verranno fatti fruire entro il 31 maggio secondo un programma predisposto dall'azienda informandone le R.S.U. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute a imprescindibili esigenze di lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di ferie oltre le tre settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto dovuta per le giornate di ferie non godute. In caso di richiamo in servizio, per particolari esigenze, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. L'anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia, di cui alla Parte I del c.c.n.l. 8 gennaio 1970 - nell'ipotesi prevista dall'art. 1 della Parte speciale, Sez. A), del presente contratto - o l'anzianità per il servizio prestato nella categoria speciale, di cui alla Parte II del c.c.n.l. 8 gennaio 1970 - nell'ipotesi prevista dall'art. 2 della Parte speciale, Sez. A), del presente contratto - sarà considerata utile nella misura del 50% agli effetti del presente articolo. Chiarimenti a verbale Le dizioni "da 1 a 10 anni compiuti" e "da oltre 10 e fino a 18 anni compiuti" di cui al 1° comma del presente articolo significano che per i primi 10 periodi feriali vale lo scaglione di 4 settimane e per i successivi 8 periodi lo scaglione di 4 settimane più un giorno. Nel caso in cui il lavoratore abbia goduto nel corso del 1° anno di anzianità di servizio le frazioni di ferie dello scaglione di 4 settimane, le rimanenti frazioni di detto scaglione saranno godute nel periodo feriale dell'11° anno di anzianità di servizio insieme alle frazioni dello scaglione di quattro settimane più un giorno. Le rimanenti frazioni di questo scaglione saranno godute nel periodo feriale del 19° anno di anzianità di servizio, insieme alle frazioni dello scaglione di 5 settimane. Dichiarazione a verbale Restano salve le condizioni, anche derivanti da accordi aziendali, che, considerando globalmente sia l'entità dei periodi feriali, sia le modalità di godimento, risultano di migliore favore rispetto a quelle previste dal presente articolo. Art. 15 (Trattamento in caso di malattia e infortunio) Stesse modifiche di cui all'art. 19 - Parte speciale - Sez. C). Parte speciale - Sez. B) Art. 5 (Aumenti periodici di anzianità) (Omissis) Norme transitorie (Omissis) Dichiarazione comune Le parti concordano di istituire una Commissione nazionale per rendere coerenti con il sistema contrattuale, come definito dal Protocollo del 23 luglio 1993, i contenuti del presente articolo con particolare riferimento al sistema di indicizzazione. Art. 8 (Trattamento di fine rapporto) (Omissis) Nota a verbale (Omissis) Dichiarazione a verbale Le parti in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Quanto sopra senza pregiudizio per le eventuali controversie giudiziarie attualmente in corso. Parte speciale - Sez C) Art. 14 (Ferie) Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo di pari a 4 settimane. Per ogni settimana verranno computate, nel caso in cui l'orario settimanale sia concentrato su 5 giorni di lavoro, 5 giornate di ferie e il compenso per ogni giornata di ferie sarà pari a 1/5 della retribuzione globale di fatto corrispondente all'orario normale settimanale: pertanto in in tal caso, qualora le ferie vengano godute in modo frazionato, 5 giornate di ferie comunque godute equivarranno ad una settimana. Nel caso invece di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni di lavoro verranno computate per ogni settimana 6 giornate di ferie e il compenso per ogni giornata di ferie sarà pari a 1/6 della retribuzione settimanale suddetta. Per retribuzione globale di fatto si intende l'insieme dei normali elementi retributivi corrisposti mensilmente ai lavoratori per il lavoro ordinario. Per i cottimisti verrà considerato l'utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga nel trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie; per i concottimisti verrà considerata la media delle percentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi di paga. Per ogni periodo feriale saranno scomputate come ferie godute solo le giornate nelle quali è distribuito l'orario settimanale di lavoro ad eccezione di quelle che coincidano con una delle festività di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 6 della presente Sezione, per le quali si darà luogo al prolungamento del periodo feriale per altrettante giornate. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie, come indicato al 9° comma del presente articolo. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Nel caso di ferie collettive (per officina, per reparto, per scaglioni), il periodo non potrà di norma eccedere le 3 settimane salvo diverse intese tra le parti. I residui saranno fruiti individualmente; le ferie non godute al 31 dicembre dell'anno di riferimento verranno usufruite entro il 31 marzo dell'anno successivo. Eventuali ulteriori residui verranno fatti fruire entro il 31 maggio secondo un programma predisposto dall'azienda informandone le R.S.U. L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie, per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, di norma spetterà una quota di ferie per ogni mese di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute a imprescindibili esigenze di lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di ferie oltre le tre settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto dovuta per le giornate di ferie non godute. All'inizio del godimento delle ferie sarà corrisposta la retribuzione relativa. In caso di richiamo in servizio, per particolari esigenze, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. Dichiarazione a verbale Restano salve le condizioni, anche derivanti da accordi aziendali, che, considerando globalmente sia l'entità dei periodi feriali, sia le modalità di godimento, risultano di migliore favore rispetto a quelle previste dal presente articolo. Art. 16 (Aumenti periodici di anzianità) (Omissis) Norme transitorie (Omissis) Chiarimento a verbale (Omissis) Dichiarazione comune Le parti concordano di istituire una Commissione nazionale per rendere coerenti con il sistema contrattuale, come definito dal Protocollo del 23 luglio 1993, i contenuti del presente articolo con particolare riferimento al sistema di indicizzazione. Art. 19 (Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro) (Sostituisce il testo contenuto nel c.c.n.l. 14 dicembre 1990) In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza e inviare alla medesima entro due giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicata nel certificato medico precedente. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata. L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore nel rispetto dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, e per tutta la durata della malattia, a trovarsi a disposizione nel domicilio comunicato al datore di lavoro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ovvero le diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali, di tutti i giorni compresi i domenicali o festivi, per consentire l'accertamento del suo stato di salute. Sono fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi, eccezionali motivi familiari comunicati preventivamente, salvo casi di forza maggiore, all'azienda e successivamente documentati. Nel corso del periodo di assenza per malattia il lavoratore ha l'obbligo di comunicare all'azienda contestualmente i mutamenti di domicilio o dimora, anche se temporanei. Le assenze e le inosservanze di cui al comma 5 comporteranno l'irrogazione a carico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 7 ultimo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, con proporzionalità relativa all'infrazione riscontrata e alla sua gravità. In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di: a) 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti; b) 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti; c) 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni. Nel caso di più malattie o infortuni non sul lavoro, i suddetti periodi di conservazione del posto si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso. Nell'ipotesi in cui il superamento dei sopra indicati periodi di conservazione del posto fosse determinato da un evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo, oltre quelli previsti al comma precedente, pari alla metà dei periodi stessi. Di conseguenza il periodo complessivo di conservazione del posto sarà: a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9; b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti: mesi 9 + 4,5 = 13,5; c) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: mesi 12 + 6 = 18. Il periodo complessivo di conservazione del posto di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui si siano verificate, nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, almeno due malattie comportanti, ciascuna, una assenza continuativa pari o superiore a tre mesi. Resta salvo quanto previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 419, per la conservazione del posto dei lavoratori affetti da Tbc. La malattia ovvero l'infortunio non sul lavoro sospendono il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui al presente articolo. La malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive di cui al quarto comma dell'art. 14 - Parte speciale - Sez. C) ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi: a) malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso; b) malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato d'infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Superato il periodo di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso. Resta espressamente convenuto che superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di mesi 4, durante il quale non decorrerà retribuzione, nè si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto. A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di malattia grave e continuativa, periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica, debitamente comprovata che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi 18 mesi continuativi. Decorso anche detto periodo senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto. Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia per i lavoratori valgono le norme di legge regolanti la materia. Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro, nell'ambito della conservazione del posto, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore il cui trattamento è regolato dalla Parte speciale - Sez. A) di eguale anzianità e per pari periodo di malattia o infortunio non sul lavoro avrebbe globalmente percepito, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale. A tal fine il lavoratore avrà diritto al seguente trattamento: - per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti, l'intera retribuzione globale per i primi 2 mesi e metà retribuzione globale per i 4 mesi successivi; - per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti, l'intera retribuzione globale per i primi 3 mesi e metà retribuzione globale per i 6 mesi successivi; - per anzianità di servizio oltre i 6 anni, l'intera retribuzione globale per i primi 4 mesi e metà retribuzione globale per gli 8 mesi successivi. Nell'ipotesi di cui ai commi undicesimo e dodicesimo il trattamento sarà il seguente: - per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti mesi 6 + 3 = 9 di cui 3 mesi ad intera retribuzione globale e mesi 6 a metà retribuzione globale; - per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti: mesi 9 + 4,5 = 13,5 di cui mesi 4,5 ad intera retribuzione globale e mesi 9 a metà retribuzione globale; - per anzianità di servizio oltre i 6 anni: mesi 12 + 6 = 18 di cui mesi 6 ad intera retribuzione globale e mesi 12 a metà retribuzione globale. Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini dei suddetti trattamenti economici si deve tener conto dei periodi di assenza complessivamente verificatisi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso. Fatti salvi i periodi di conservazione del posto sopra definiti nel computo dei limiti di trattamento economico di cui al comma precedente i periodi di ricovero ospedaliero continuativo di durata superiore a 10 giorni e fino ad un massimo di 60 giorni complessivi non saranno conteggiati e quindi retribuiti ad intera retribuzione globale. Ove richiesti verranno erogati acconti. Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o locali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza. Salvo quanto previsto per i periodi di aspettativa sopra indicati, l'assenza per malattia, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia, ecc.). Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro. Note a verbale 1) La situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi, o affetti da morbo di Cooley nonchè dei lavoratori affetti da neoplasie, sarà considerata dalle aziende con la massima attenzione facendo riferimento alle disposizioni assistenziali vigenti. 2) Intersind e Fim, Fiom e Uilm convengono di studiare entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto una proposta da sottoporre congiuntamente al Consiglio di amministrazione dell'INPS, che definisca una specifica assistenza economico sanitaria nei confronti dei soggetti tossicodipendenti anche nelle situazioni in cui la dipendenza da sostanze tossiche non costituisca una condizione equiparabile a malattia, ma determini comunque uno stato che richieda interventi di cura e di assistenza. Art. 28 (Trattamento di fine rapporto) (Omissis) Nota a verbale (Omissis) Dichiarazione a verbale Le parti in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Quanto sopra senza pregiudizio per le eventuali controversie giudiziarie attualmente in corso. Art. 32 (Trasferte) I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede dello stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. La misura dell'indennità di trasferta è pari a: - a partire dal 1° gennaio 1995 a L. 55.000 giornaliere; - a partire dal 1° gennaio 1996 a L. 56.000 giornaliere. In ragione della natura di rimborso forfettario dell'indennità di trasferta e quindi dell'appartenenza di tale istituto alla parte normativa del contratto nazionale di lavoro, considerata la difficoltà di prevedere l'incremento del costo della vita per l'intero periodo di vigenza del c.c.n.l. le parti concordano di incontrarsi in occasione del rinnovo biennale dei minimi contrattuali nel giugno 1996 per definire gli incrementi dell'indennità giornaliera di trasferta per il biennio 1997- 1998. Gli importi di cui sopra comprendono due pasti ed il pernottamento. Per le trasferte superiori ai 300 Km sarà possibile sostituire l'indennità di trasferta con un rimborso a piè di lista entro un massimale pari all'importo di cui sopra maggiorato del 15%. L'indennità di trasferta è dovuta quando si verificano congiuntamente condizioni previste alle lettere a), b) e c) del punto 11. Fermo restando che la suddetta indennità forfettaria non ha carattere retributivo, il trattamento economico stabilito nel presente articolo non è cumulabile con gli eventuali trattamenti aziendali in materia che, globalmente considerati, risultassero di miglior favore. Dal capo II alla Nota a verbale (Omissis) Dichiarazione a verbale (Sostituisce quella contenuta nel c.c.n.l. 14 dicembre 1990) Le parti si incontreranno entro il 1° gennaio 1995 per un esame della evoluzione della legislazione, fiscale e contributiva, in materia di trasferte per l'esame della legge 3 ottobre 1987, n. 398, sulle materie inerenti i lavoratori italiani nei Paesi extracomunitari. Infine, le parti si impegnano ad avviare un'attività di studio al fine di giungere entro giugno 1996 alla modifica della normativa dell'indennità di trasferta, della attuale divisione in quote, pari ad un terzo, e dei criteri della loro erogazione passando ad un riferimento di misurazione obiettivo. Nota a verbale Le parti convengono di costituire, entro luglio 1994, un gruppo di lavoro paritetico formato da tre rappresentanti di Intersind e da tre rappresentanti di Fim-Fiom-Uilm, con il compito di definire, entro il 31 ottobre 1994, la stesura del presente contratto, provvedendo in tale occasione ad un aggiornamento del testo contrattuale, con riguardo anche ai riferimenti alla legislazione vigente, al fine di facilitarne la chiarezza ed univocità di interpretazione (ad esempio per quanto riguarda la nozione di retribuzione normale) e di prevenire in tal modo la vertenzialità giudiziaria. Decorrenza e durata In applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva. Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente contratto decorre dal 1° luglio 1994 ed avrà vigore fino a tutto il 30 giugno 1998; per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 30 giugno 1996. Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale. Tabella delle retribuzioni contrattuali base Dal 1° gennaio 1995 al 31 agosto 1995 (1) Rapportati a 173 ore. Dal 1° settembre 1995 al 31 dicembre 1995 (1) Rapportati a 173 ore. Dal 1° gennaio 1996 (1) Rapportati a 173 ore. Una tantum Ai lavoratori in forza alla data della stipula del presente contratto verrà corrisposta una erogazione forfettaria di lire 450.000 lorde suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro dal 1° luglio al 31 dicembre 1994. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Tale importo verrà erogato in due rate uguali rispettivamente con il primo periodo di retribuzione utile corrisposta successivamente alla stipula del presente contratto e nel mese di ottobre 1994. Ai lavoratori il cui rapporto di lavoro viene risolto precedentemente al 31 dicembre 1994 l'azienda tratterrà le quote mensili, o loro frazioni, erogate e non maturate dalle competenze dovute. Per i lavoratori assunti successivamente alla data di stipulazione del presente contratto collettivo, le quote mensili, o frazioni, di "una tantum" saranno erogate nel mese di dicembre. L'importo forfettario di cui sopra non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e della determinazione del trattamento di fine rapporto. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, che interverranno nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 1994, che daranno luogo al pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini della maturazione dell'importo di cui sopra. Ai lavoratori, che in forza alla data di stipulazione del presente contratto godano dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria) e di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà, le quote mensili di "una tantum" o le sue frazioni, saranno erogate dall'Istituto competente secondo le disposizioni vigenti in materia. Distribuzione del contratto Le aziende aderenti alla Associazione sindacale Intersind distribuiranno a ciascun lavoratore in forza alla data di stipulazione del presente contratto collettivo di lavoro una copia dello stesso entro il mese di novembre 1994. Protocollo per la costituzione del fondo nazionale di previdenza complementare L'Intersind, nell'intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l'esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali entro limiti compatibili, ha convenuto con Fim, Fiom, Uilm sulla necessità di avviare un sistema di previdenza complementare volontario. A tal fine le parti stipulanti, in presenza di un non aggravamento degli oneri previdenziali pubblici, considerano presupposto necessario la sostanziale modifica del D.Lgs. n. 124/1993 che, allo stato attuale rende inattuabile un sistema di previdenza privata adeguata alle esigenze dei lavoratori e delle aziende. Le parti concordano, sin da ora, di dare avvio, a partire dal 1° gennaio 1995, ai lavori preparatori per la costituzione del fondo di previdenza complementare. Le parti stipulanti dovranno definire gli aspetti costitutivi e funzionali del fondo medesimo prevedendo un sistema a capitalizzazione individuale a contribuzione definita nonchè le clausole attraverso le quali si possa verificare nel tempo la persistenza dei presupposti costitutivi del fondo. Le parti stipulanti dovranno altresì indicare le modalità di costituzione di eventuali fondi aziendali o interaziendali di analoga natura e con condizioni di finanziamento complessivamente non inferiori a quello nazionale. Le parti stipulanti, in presenza delle necessarie e significative modifiche di legge - da accertare in apposito incontro - avvieranno la costituzione del fondo. All'atto della costituzione del fondo, il finanziamento del medesimo avverrà mediante una quota di trattamento di fine rapporto maturando pari al 18%; in seguito il finanziamento avverrà attraverso successive fasi negoziali, in occasione dei rinnovi del c.c.n.l. e a livello aziendale nella contrattazione effettuata ai sensi del punto 3, lettera C) della "Articolazione della contrattazione collettiva", Norme generali, anche tramite quote a carico dell'azienda e del lavoratore. Su tali presupposti, gli organi di amministrazione e controllo del fondo adotteranno sin dal momento della loro costituzione il criterio della pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro. Quote di servizio sindacale Fim-Fiom-Uilm Le aziende comunicheranno mediante affissione nell'ultima settimana di settembre ai lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali stipulanti che i sindacati medesimi richiedono una quota per il servizio sindacale contrattuale pari a lire 30.000 da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel mese di ottobre 1994. I lavoratori che non intendono versare la quota di cui sopra devono darne avviso per iscritto agli uffici dell'azienda entro il 10 ottobre 1994. La trattenuta per la quota di servizio sindacale contrattuale non è applicabile nei confronti dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali stipulanti che non siano presenti in azienda per qualsiasi motivo (malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, servizio militare, aspettativa, cassa integrazione guadagni, trasferta, ecc.) nel periodo intercorrente tra la comunicazione di cui al primo comma e il 10 ottobre 1994. Le aziende daranno tempestiva comunicazione ai rappresentanti sindacali di FIm, Fiom e Uilm e, tramite le Delegazioni territoriali Intersind, alle Organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm territoriali del numero delle trattenute effettuate. Le quote per il servizio sindacale contrattuale verranno versate dalle aziende sul c/c bancario n. ........ a Fim, Fiom e Uilm presso Banca nazionale del lavoro Ag. 1, Via Bissolati, 2 Roma. Lettera a Intersind Fim-Fiom-Uilm nazionali in relazione a quanto concordato all'art. 19, comma 27 - Parte speciale - Sez. C), in analogia con quanto già richiesto a Federmeccanica, formulano la seguente proposta di modifica: "Fatti salvi i periodi di conservazione del posto sopra definiti, nel computo dei limiti di trattamento economico di cui al comma precedente i periodi di ricovero ospedaliero continuativo e le malattie di durata superiore a 15 giorni, e fino ad un massimo di 60 giorni complessivi, non saranno conteggiati e quindi retribuiti ad intera retribuzione globale". In ordine alla richiesta di cui sopra, Fim-Fiom-Uilm restano in attesa di una risposta entro la data di sottoscrizione definitiva del testo dell'accordo di rinnovo. II Accordo 4 febbraio 1997 per il rinnovo della parte economica del c.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale Nel riconfermare, in relazione alla presente intesa, l'accordo del 23 luglio 1993 e l'art. 38 del c.c.n.l. Federmeccanica-Assistal e del punto "Procedure di rinnovo degli accordi aziendali" del c.c.n.l. Intersind, si ribadisce specificamente la non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali, ivi comprese le relative erogazioni iniziali. Le parti convengono che il rinnovo della parte economica del c.c.n.l. della categoria metalmeccanica ed installazione di impianti, avvenga secondo i seguenti punti: 1. La scadenza contrattuale è fissata al 31 dicembre 1998. 2. Le "tranches" di aumento delle retribuzioni al lordo degli scatti di anzianità sono: 100.000 lire dal 1° gennaio 1997, 80.000 lire dal 1° marzo 1998 e 20.000 lire dal 1° ottobre 1998. 3. Per il periodo pregresso, verrà erogata una "una tantum" di 512.000 lire, di cui 312.000 a febbraio 1997 e 200.000 a luglio 1997. 4. Fermo restando quanto previsto dall'accordo interconfederale del 23 luglio 1993, le parti riconfermano che la contrattazione aziendale avente contenuto economico, dovrà riguardare esclusivamente erogazioni legate a risultati conseguiti in termini di incrementi di elementi variabili, quali produttività, qualità, redditività ed altri elementi rilevanti per il miglioramento della competitività aziendale, conseguiti attraverso la realizzazione di programmi concordati tra le parti. Al fine di assicurare il rispetto di tali criteri, qualora una delle parti lo richieda, potrà essere attivata una sessione di esame tesa al superamento della controversia secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 17 disc. gen. sez. 3ª del c.c.n.l. Federmeccanica-Assistal, a livello delle strutture territoriali ed eventualmente nazionali, della durata complessiva di 20 giorni. 5. Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., concordano che, a decorrere dal 1° gennaio 1998 la gratifica natalizia ovvero la tredicesima mensilità sono escluse dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Tale intesa sarà sostituita da quanto le parti pattuiranno nel prossimo rinnovo del c.c.n.l. Ferma restando la misura di utilizzo del t.f.r. definita nel protocollo allegato al c.c.n.l. 5 luglio 1994 relativo alla Previdenza complementare di categoria, a decorrere dal 1° luglio 1998 le aziende contribuiranno al finanziamento del Fondo nazionale di previdenza nella misura dell'1% ragguagliato al valore cumulato di minimi, contingenza, E.d.r., indennità di funzione quadri e elemento retributivo per la 7ª categoria. Tale contributo sarà dovuto a favore dei lavoratori che abbiano espresso volontà di adesione al Fondo medesimo e che contribuiscano in pari misura. Allegato 1 Tabelle delle retribuzioni contrattuali base Dal 1° gennaio 1997 al 28 febbraio 1998 Dal 1° marzo 1998 al 30 settembre 1998 Dal 1° ottobre 1998 (1) Rapportati a 173 ore. Allegato 2 Una tantum Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo è corrisposto un importo forfettario di lire 512.000 lorde suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1996. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., l'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a: - lire 312.000 lorde con la retribuzione corrisposta nel mese di febbraio 1997; - lire 200.000 lorde con la retribuzione corrisposta nel mese di luglio 1997, ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della liquidazione delle competenze. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1996, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra. Ai lavoratori che nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1996 hanno goduto di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali l'importo dell'"una tantum" sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia. Allegato 3 Tabelle del concottimo e dell'utile minimo di cottimo Per i concottimisti le percentuali di cui all'art. 7, Parte speciale, Sez. C), sono le seguenti: L'utile minimo di cottimo, di cui all'art. 11, Parte speciale, Sez. C), è pari a: - 3,3% dal 1° gennaio 1997 al 28 febbraio 1998; - 3,1% dal 1° marzo 1998 al 30 settembre 1998; - 3,0% dal 1° ottobre 1998. Allegato 4 C.C.N.L. 9/7/1994 - DISCIPLINA SPECIALE Sezione C) Art. 32 (Trasferte) Da coordinare I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta e delle sue quote è pari a: Gli importi di cui sopra comprendono due pasti ed il pernottamento. Per le trasferte superiori ai 300 km sarà possibile sostituire l'indennità di trasferta con un rimborso a piè di lista entro un massimale pari all'importo di cui sopra maggiorato del 15%. L'indennità di trasferta è dovuta quando si verificano congiuntamente le condizioni previste alle lettere a), b) e c) del punto II. Fermo restando che la suddetta indennità forfettaria non ha carattere retributivo, il trattamento economico stabilito nel presente articolo non è cumulabile con gli eventuali trattamenti aziendali in materia che, globalmente considerati, risultassero di miglior favore. II) Al lavoratore in trasferta verrà corrisposta una indennità per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento in misura pari ad un terzo dell'importo complessivo giornaliero dell'indennità di trasferta, secondo le regole che seguono: a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è dovuta quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 km dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito. Inoltre, l'importo per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda. Non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine rientri in sede in modo da fruire della mensa oppure possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrato nella prima mensa, o possa usufruire di normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall'azienda. In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano; b) la corresponsione dell'indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro; c) la corresponsione dell'indennità di pernottamento è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. Fermo restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario, le parti confermano che gli importi di cui alle lettere precedenti non saranno erogati nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento ed ai pasti. Resta salva la facoltà della Direzione aziendale di disporre per esigenze tecniche, produttive ed organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato comandato riconoscendo le relative quote dell'indennità di trasferta. Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico della sede, stabilimento o cantiere di origine, derivante da lavorazioni ad incentivo. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia, avrà diritto alla sua paga base maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all'invio in trasferta. La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per tutta la durata del cantiere o dell'opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato comandato dall'azienda. (Omissis) XII) La disciplina del presente articolo non si applica nei confronti dei lavoratori: a) che vengano esplicitamente ed esclusivamente assunti per prestare la loro opera nell'effettuazione di un determinato lotto dei seguenti lavori, che per la loro esecuzione richiedono il successivo o continuo spostamento del lavoratore: palificazione o stesura dei fili o cavi per linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, teleferiche, ferroviarie e simili. Per questi lavoratori, peraltro, le retribuzioni base saranno maggiorate del 30 per cento. Inoltre nei confronti di tali lavoratori valgono le seguenti disposizioni: - in caso di infortunio o malattia sarà loro corrisposto il 30 per cento della retribuzione base con i limiti di tempo e con le modalità previste per il rimborso delle spese al lavoratore in trasferta, al paragrafo VI); nei casi e nei modi previsti al citato paragrafo sarà, inoltre, corrisposto il rimborso delle spese di trasporto per il rientro in sede; - agli stessi dovranno essere rimborsate le eventuali spese di trasporto con mezzi autorizzati; - i lavoratori che siano comandati a lavorare alternativamente nei lavori di cui sopra o presso gli stabilimenti, laboratori o cantieri dell'azienda si considerano in trasferta agli effetti del presente articolo. Le parti confermano che l'erogazione del 30 per cento del minimo di paga base contrattuale è alternativa al riconoscimento dell'indennità di trasferta; b) che per l'attività esplicata devono normalmente spostarsi da località a località nell'ambito dello stesso centro urbano per la installazione e manutenzione di impianti: di riscaldamento, di condizionamento, idraulici, sanitari, igienici, elettrodomestici, telefonici, di illuminazione, elettrici, di trasmissione dati, di misurazione, segnalazione e controllo ascensori e montacarichi, serramenti, manutenzione di macchine di ufficio e radio. La determinazione dei limiti territoriali dei centri urbani sarà fatta localmente dalle rispettive Associazioni sindacali territoriali. In caso di disaccordo deciderà l'Ispettorato del lavoro competente. Tuttavia ai lavoratori di cui alla sopra citata lettera b), qualora ricorrano le condizioni previste dalla lettera a) del punto II), verrà corrisposta la quota per il pasto meridiano dell'indennità di trasferta di cui al presente articolo a meno che non possano usufruire della mensa aziendale oppure di normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall'azienda. (Omissis) Dichiarazione a verbale Le parti si incontreranno entro il 1° gennaio 1998 per un esame della evoluzione della legislazione, fiscale e contributiva, in materia di trasferte per l'esame della legge 3 ottobre 1987, n. 398, sulle materie inerenti i lavoratori italiani nei Paesi extracomunitari. Previdenza integrativa c.c.n.l. 4 febbraio 1997 Quota di avviamento Nel mese successivo alla data della costituzione del Fondo le aziende verseranno al Fondo medesimo la somma di lire 1.000 per ciascun lavoratore avente diritto all'adesione al Fondo in forza a tale data. Quota di iscrizione All'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore si procederà, con le modalità che verranno definite, al versamento per ciascun lavoratore aderente di un importo equivalente di lire 10.000 a carico dell'azienda e di lire 10.000 a carico del lavoratore. Entro il mese di marzo 1998 le parti stipulanti procederanno a una verifica congiunta con il C.d.a. del Fondo, al fine di verificare la situazione economica finanziaria del Fondo medesimo. III Accordo 10 marzo 1997 Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle aziende metalmeccaniche aderenti all'Intersind Roma, 10 marzo 1997 Premessa Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina dell'apprendistato dà concreta attuazione a quanto concordato nella Nota di Intenti di cui al contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle aziende metalmeccaniche aderenti all'Intersind del 9 luglio 1994, e trova fondamento in quanto definito dall'accordo sul lavoro del 24 settembre 1996, recepito nel Disegno di legge governativo (Norme in materia di promozione dell'occupazione), e che il presupposto necessario per l'avvio di tale nuova disciplina è costituito dalla definizione di un quadro normativo che garantisca il finanziamento di tutti gli oneri relativi all'attività di formazione. Art. 1 (Norme generali) L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale. Le qualifiche conseguibili sono articolate in due livelli in funzione del loro contenuto professionale: - il primo livello comprende le professionalità definite dalla declaratoria relativa alla 3 categoria, di cui all'art. 4, Parte generale, Sez. 3, del c.c.n.l. del 9 luglio 1994; - il secondo livello comprende le professionalità definite dalla declaratoria relativa alla 4 categoria (1° alinea) di cui al medesimo articolo. La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo livello di professionalità devono essere espressamente indicati nella lettera di assunzione. Considerate le norme legislative vigenti, possono essere assunti come apprendisti giovani di età non inferiore ai 15 e non superiore ai 20 anni, che non siano in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale, ovvero di scuola media superiore o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'articolo 14, legge n. 845/1978, e successive modificazioni, inerente alla professionalità da acquisire. Per l'assunzione come apprendista nel secondo livello di professionalità il giovane non potrà avere meno di 18 anni compiuti. L'apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo, nè a lavori di manovalanza o di produzioni in serie. Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Dichiarazione a verbale 1. La presente disciplina dell'apprendistato decorre dal 1° settembre 1997 e si applica ai contratti stipulati successivamente a tale data, ferma restando l'immediata costituzione delle Commissioni paritetiche, nazionale e territoriali di cui all'art. 5, per lo svolgimento dell'attività propedeutica all'avvio di tale nuova disciplina. Qualora entro il mese di giugno 1997 non dovesse essere stata definita la normativa sulla formazione professionale, di cui al Disegno di legge governativo (Norme in materia di promozione dell'occupazione), le parti si incontreranno per riesaminare la materia. 2. Qualora, successivamente alla stipula del presente contratto, dovessero essere modificati i limiti di età attualmente previsti per l'apprendistato, i 15 e 20 anni indicati al 4° comma del presente articolo saranno automaticamente adeguati ai nuovi valori. 3. Le parti si impegnano a incontrarsi entro 2 mesi dall'approvazione della legge di riforma dell'apprendistato e della legge sul riordino della formazione professionale, per armonizzare la disciplina contrattuale con le nuove norme legislative. Art. 2 (Durata del tirocinio) La durata del tirocinio è fissata in: - 30 mesi per il primo livello di professionalità; - 4 anni per il secondo livello di professionalità. Art. 3 (Tirocinio presso diverse aziende) I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo delle durate massime del periodo di apprendistato, di cui al precedente art. 2, purchè non separati da interruzioni superiori ad un anno e purchè si riferiscano alle stesse attività. A tal fine nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza naturale di cui all'art. 2, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare all'apprendista un'apposita certificazione che attesti il periodo di tirocinio compiuto, le ore e le modalità di formazione teorico-pratica effettuata e la qualifica professionale e il relativo livello di professionalità oggetto dell'apprendistato. Tale documentazione deve essere presentata dall'apprendista all'atto dell'assunzione, per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati e delle ore di formazione svolte presso altre aziende indipendentemente dai relativi livelli di professionalità, purchè riferiti alla stessa qualifica professionale. La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo di tirocinio è stato interrotto. Art. 4 (Formazione teorico-pratica ed insegnamento pratico) Per completare l'addestramento dell'apprendista sono previste 160 ore retribuite in ragione di anno destinate alla formazione teorico-pratica e 40 ore retribuite in ragione di anno destinate all'insegnamento pratico, computate nell'orario di lavoro. Le ore complessive di formazione e insegnamento pratico possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato. Le imprese effettueranno la formazione teorico-pratica, in conformità ai programmi elaborati secondo quanto previsto all'art. 5, presso la sede aziendale, o nella sede prescelta in caso di costituzione di consorzi di imprese, ovvero presso strutture esterne pubbliche o private individuate dalle Commissioni paritetiche ai sensi del successivo art. 5. Nella impossibilità di effettuare la formazione in sede aziendale o attraverso l'attività consortile ed in assenza di strutture idonee a garantire una formazione conforme al presente quadro formativo, la Commissione paritetica territoriale, di cui all'art. 5, elaborerà congiuntamente all'azienda piani alternativi di addestramento. La formazione teorico-pratica effettuata nella sede aziendale dovrà essere realizzata al di fuori dei locali destinati all'attività produttiva. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi di formazione teorico-pratica. Le ore dedicate all'insegnamento pratico sono svolte in azienda con l'obiettivo di stabilire un collegamento tra la formazione teorico-pratica e l'addestramento al lavoro per affiancamento. Al fine di seguire l'apprendista durante tale periodo di insegnamento pratico, il datore di lavoro incarica un tutor, scelto tra i dipendenti dell'impresa. La scelta del tutor deve tener conto della sua qualificazione e del suo livello di inquadramento che sarà normalmente di un livello superiore rispetto a quello in cui il giovane potrà essere inquadrato al termine del contratto di apprendistato. Il tutor può essere lo stesso imprenditore. Di norma annualmente l'azienda farà pervenire alla Commissione paritetica un rapporto completo, che sarà consegnato anche alla R.S.U. laddove esistente, riferito agli apprendisti assunti e alla relativa formazione effettuata. Art. 5 (Organismi paritetici) Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al precedente art. 4, le parti si impegnano ad individuare, entro maggio 1997, le Commissioni paritetiche, nazionale e territoriali, cui far riferimento ed i relativi compiti, avuto anche riguardo agli organismi esistenti nei quali l'Intersind è già presente. Art. 6 (Assunzione) Nella lettera di assunzione oltre alle indicazioni di cui all'art. 1, Parte generale, Sez. 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro, saranno precisate: - la qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo livello professionale da acquisire; - il programma di formazione e le relative modalità di attuazione. Art. 7 (Periodo di prova) Per l'assunzione in prova dell'apprendista è richiesto l'atto scritto. Il periodo di prova non dovrà superare 20 giorni di effettivo servizio nel caso di contratto finalizzato all'acquisizione di qualifiche professionali relative ai lavoratori di cui alla Parte speciale, Sez. C, e 30 giorni di effettivo servizio nel caso di contratto finalizzato all'acquisizione di qualifiche professionali relative ai lavoratori di cui alla Parte speciale, Sez. A. Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza l'obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva, e saranno retribuite le ore o giornate di lavoro effettivamente prestate. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro un numero di giorni pari alla metà della durata della prova. Art. 8 (Orario di lavoro) L'orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali. Art. 9 (Ferie) A norma dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli apprendisti di età non superiore ai 16 anni matureranno per ogni anno di servizio un periodo feriale retribuito di 30 giorni di calendario. Gli apprendisti di età superiore a 16 anni compiuti matureranno un periodo di ferie pari a quelle dei lavoratori di cui alla parte speciale, Sez. C e Sez. A. All'apprendista che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie spetterà per ogni mese di servizio prestato un dodicesimo dei suddetti periodi feriali. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto, all'apprendista spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Art. 10 (Determinazione della retribuzione) La retribuzione dell'apprendista per il primo livello di professionalità e per i primi 30 mesi del secondo livello di professionalità, viene determinata applicando le percentuali di seguito riportate, al minimo tabellare, ex indennità di contingenza, E.d.r. di cui al Protocollo del 31 luglio 1992 del lavoratore inquadrato nella 3 categoria. Per i restanti 18 mesi previsti per il secondo livello di professionalità le percentuali di riferimento sono applicate al minimo tabellare, ex indennità di contingenza, E.d.r. del lavoratore inquadrato in 4 categoria. La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173. Progressione della retribuzione Per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola media superiore l'applicazione delle percentuali previste nella precedente tabella sono anticipate di un semestre. Art. 11 (Gratifica natalizia) L'azienda corrisponderà all'apprendista, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 173 ore di retribuzione globale di fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'apprendista ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti come mese intero. Art. 12 (Trattamento di malattia ed infortunio) Per quanto riguarda il trattamento economico per infortunio e malattia degli apprendisti non in prova le aziende dovranno sopportare oneri corrispondenti a quelli derivanti dal trattamento previsto dagli artt. 18 e 19 della parte speciale, Sez. C. Art. 13 (Attribuzione della qualifica professionale) All'apprendista che, terminato il periodo di tirocinio, venga mantenuto in servizio senza essere ammesso, entro un mese dalla fine del tirocinio stesso, per motivi a lui non imputabili, alla prova di idoneità - che deve essere effettuata solamente in relazione allo specifico addestramento praticato dall'apprendista - si intenderà attribuita la qualifica professionale che ha formato oggetto del contratto di apprendistato. Circa i termini e le modalità di certificazione della formazione le parti si incontreranno entro i termini di cui al punto 3 della dichiarazione a verbale dell'art. 1, per armonizzare la presente disciplina con quanto stabilito dalla nuova normativa legale. Il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ad esclusione degli aumenti periodici di anzianità. Art. 14 (Decorrenza) Il presente contratto forma parte integrante del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di cui segue le sorti. IV Accordo 7 luglio 1999 per il rinnovo del c.c.n.l. dei dipendenti delle imprese metalmeccaniche a partecipazione statale Federmeccanica, per conto delle aziende Acciai Speciali Terni, Fincantieri, Finmeccanica, Finsiel, Italtel, Lottomatica, Sofinpar (CSM e Bagnoli), Sogei, ST Microelectronics, e le società loro controllate che applicano il c.c.n.l. per l'industria metalmeccanica, e FIM, FIOM e UILM nazionali, tenuto conto dello scioglimento dell'Intersind e della conseguente cessazione di efficacia del c.c.n.l. 9 luglio 1994 da detta Associazione stipulato e dell'invito formulato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'8 giugno 1999, ritengono opportuno procedere alla definizione delle modalità di raccordo tra le diverse normative contrattuali e, pertanto, concordano che a far data dal 1° luglio 1999 trova applicazione il contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti 8 giugno 1999, ad eccezione di quanto espressamente di seguito richiamato: 1. Inquadramento 1.1. Il sistema di inquadramento previsto dal c.c.n.l. 9 luglio 1994 per i lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche aderenti all'Intersind al 31 dicembre 1998, rimarrà in vigore fino al 30 giugno 1999 salvo quanto previsto al successivo punto 1.7. 1.2. Ferma restando la validità di eventuali inquadramenti sostitutivi concordati in azienda, a partire dal 1° luglio 1999 il personale in forza verrà inquadrato secondo il sistema di classificazione di cui all'art. 4, Disciplina generale, Sezione terza, del c.c.n.l. per l'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti in base ai parametri retributivi in atto al 31 dicembre 1998. 1.3. Per quanto riguarda, in particolare, il personale inquadrato nella 6ª categoria c.c.n.l. Intersind 9 luglio 1994, l'applicazione del nuovo sistema di inquadramento avverrà secondo i seguenti criteri: - gli impiegati inquadrati al 30 giugno 1999 - oppure alla diversa data di conversione come successivamente precisato - in 6ª categoria verranno collocati nella 5ª categoria superiore; l'eventuale inserimento in 5ª categoria sarà preceduto da una verifica dei singoli casi tra la Direzione aziendale e le Rappresentanze sindacali in azienda; - gli operai inquadrati al 30 giugno 1999 - oppure alla diversa data di conversione come precisato al punto 1.7 - in 6ª categoria verranno inseriti nella 5ª categoria del c.c.n.l. Federmeccanica e sarà loro riconosciuto l'elemento retributivo di professionalità di cui alla nota a verbale all'art. 4, Disciplina generale, Sezione terza, del c.c.n.l. per l'industria metalmeccanica privata come regolato al successivo punto 1.6. 1.4. Al personale inquadrato nella 6ª categoria c.c.n.l. Intersind 9 luglio 1994, in via transitoria, verranno riconosciuti tutti gli incrementi retributivi concordati per la 5ª categoria superiore nel periodo intercorrente fino all'attribuzione dell'ultima tranches che sarà concordata per il secondo biennio economico del c.c.n.l. 8 giugno 1999. 1.5. In relazione a quanto previsto nei precedenti punti 1.3 e 1.4 verrà garantita la retribuzione in atto attraverso il riconoscimento di un apposito superminimo individuale, riassorbibile soltanto in caso di futuri passaggi di categoria, di categoria giuridica ovvero in caso di riconoscimento di elementi retributivi di professionalità di diverso importo. 1.6. Per le aziende di cui al presente accordo restano in vigore i profili tassativi previsti per la 6ª categoria operaia dal c.c.n.l. 9 luglio 1994 Intersind (Allegato 1). A tali figure professionali sarà riconosciuto l'elemento retributivo di professionalità di cui alla nota a verbale all'art. 4, Disciplina generale, Sezione terza, del c.c.n.l. per l'industria metalmeccanica privata 8 giugno 1999. Di contro, le figure professionali tassativamente elencate nella citata nota a verbale non troveranno applicazione. 1.7. Le aziende potranno stabilire una data successiva, comunque non oltre il 30 novembre 2001, entro cui applicare il sistema di inquadramento del personale previsto dal c.c.n.l. per l'industria metalmeccanica privata 8 giugno 1999, sulla base delle regole sopra riportate, previo incontro con le Rappresentanze sindacali unitarie nel quale verranno illustrate le esigenze tecnico-organizzative dell'eventuale posticipo. Resta inteso che quanto stabilito per i profili tassativi distinti per settori previsti per la 6ª categoria operaia dal c.c.n.l. Intersind 9 luglio 1994 è applicabile comunque dal 1° luglio 1999. 2. Diritti sindacali 2.1. Ferma restando la validità di eventuali accordi aziendali aggiuntivi a quanto previsto nel c.c.n.l. Intersind 9 luglio 1994, a decorrere dal 1° gennaio 2000, ovvero per quanto riguarda le Rappresentanze sindacali in azienda in caso di rinnovo delle stesse e comunque entro 3 anni dalla data odierna, il tema dei soggetti aventi diritto e del numero dei permessi sindacali, retribuiti o no, saranno regolati dalla Disciplina generale, Sezione seconda, del c.c.n.l. per l'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti 8 giugno 1999. 2.2. Per quanto riguarda in particolare la disciplina delle Rappresentanze sindacali unitarie contenuta nel c.c.n.l. Intersind del 9 luglio 1994, le parti concordano che: a) il numero dei componenti ed il numero dei permessi ad esse riconosciuti sarà pari a quanto previsto dall'art. 4, Disciplina generale, Sezione seconda, del c.c.n.l. Federmeccanica; b) della differenza tra tale monte ore di permessi retribuiti e quanto previsto dall'art. 5, Parte generale, Sez. 2, rimangono titolari le organizzazioni FIM-FIOM-UILM, nelle loro rispettive articolazioni; c) il monte ore riservato a FIM-FIOM-UILM, la cui consistenza verrà verificata ogni anno in base al numero di addetti in forza al 31 dicembre dell'anno precedente, è ripartito tra le stesse organizzazioni in funzione del numero dei rappresentanti eletti nella R.S.U. nelle liste di ciascuna organizzazione; d) resta confermato quanto previsto nell'Allegato 3, del c.c.n.l. Intersind 9 luglio 1994; e) FIM-FIOM-UILM provvederanno ciascuna a designare un responsabile della gestione dei permessi attinenti a ciascuna organizzazione il quale avrà l'obbligo di comunicare, con un preavviso minimo di 24 ore rispetto alla fruizione, al datore di lavoro il nominativo del beneficiario ed il numero di ore di permesso richiesto. 3. Orario di lavoro - Lavoro straordinario, notturno e festivo 3.1. Per le aziende caratterizzate da tipologie produttive che consentono la programmabilità dell'attività lavorativa per un prolungato periodo temporale, resta confermato quanto previsto in tema di calendario lavorativo nell'art. 5, Parte generale, Sez. 3, del c.c.n.l. 9 luglio 1994. 3.2. Le parti si danno atto che le percentuali di maggiorazione retributiva per lavoro notturno, nelle sue varie articolazioni, continueranno ad essere riconosciute nella misura prevista nelle lettere b), h), ed i) degli artt. 6 e 7, Parte speciale, Sezione rispettivamente A) e C) del c.c.n.l. Intersind 9 luglio 1994, in relazione a quanto stabilito nella Nota a verbale ai commi rispettivamente 14° e 15°. 3.3. Le maggiorazioni per il lavoro straordinario al sabato attualmente riconosciute e la previsione della maggiorazione del 10% in caso di assenza nell'arco della settimana in cui si svolge la prestazione al sabato rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1999. 4. Disciplina per gli addetti di cui alle leggi 18 marzo 1926, n. 562 e 13 maggio 1985, n. 190 4.1. Ai lavoratori a cui alla data del 1° luglio 1999 viene riconosciuta l'indennità quadri, il valore della stessa verrà garantita "ad personam" attraverso l'attribuzione della differenza a titolo di superminimo individuale riassorbibile soltanto in caso di futuri incrementi della stessa indennità da parte del c.c.n.l. per l'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti. 4.2. Il trattamento per le maggiori prestazioni previste dall'art. 7 (impiegati della ex 7ª categoria Intersind equivalente alla 6ª categoria Federmeccanica), ed il trattamento per il tempo di viaggio di cui all'art. 22, Parte speciale, Sez. A), del c.c.n.l. 9 luglio 1994 per i lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche aderenti all'Intersind, continueranno ad essere riconosciuti fino al 31 dicembre 2000. 4.3. Entro tale data le aziende e le Organizzazioni sindacali si impegnano a ridefinire le due discipline richiamate al punto precedente. 5. Accordi aziendali 5.1. Gli accordi aziendali in essere continueranno a produrre i propri effetti fino alle scadenze da essi previste. 6. Controversie 6.1. Federmeccanica e FIM-FIOM-UILM nazionali sono garanti dell'applicazione dei contenuti del presente accordo e, qualora dovessero sorgere controversie, con particolare riferimento a quanto convenuto ai punti 2 e 4, potranno essere coinvolte per dirimerle. 7. Adesioni 7.1. Al presente accordo possono aderire le aziende associate al sistema Confindustria e che applicano le normative previste dall'ex c.c.n.l. Intersind 9 luglio 1994. 7.2. Il perfezionamento dell'adesione dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere notificata alle Associazioni stipulanti il presente accordo (Federmeccanica e FIM-FIOM-UILM). Allegato 1 I profili professionali tassativamente di seguito indicati, secondo quanto stabilito dal punto 1.6 del presente accordo sono: Settore siderurgico Operatore manutenzione Lavoratore che, in possesso della massima professionalità relativa alla propria specializzazione, oltre che operare come membro di squadra, tenendo i necessari contatti con gli enti organizzativi dell'area, con una visione di insieme delle attività complementari, coopera alla predisposizione e al controllo di attrezzature, materiali, ricambi e quant'altro necessario all'esecuzione del lavoro, svolge ispezione specialistica e diagnostica e aggiornamento di schemi a seguito di modifiche; effettua il coordinamento tecnico degli interventi per il raggiungimento ed il mantenimento dell'efficienza e affidabilità degli impianti effettuando scelte, fra possibili alternative, sulla base di conoscenze più ampie ed integrate della tecnologia, del ciclo di lavoro e delle metodologie di lavoro. Operatore esercizio Lavoratore che, in condizione di autonomia operativa, partecipa cooperando assieme ad altri lavoratori di specializzazione diversa e tenendo i necessari contatti con gli enti organizzativi dell'area, alle varie fasi relative alla gestione in via normale di un segmento significativo del processo produttivo; effettua quegli interventi di regolazione e controllo richiedenti specifiche conoscenze sul funzionamento degli impianti dell'area di competenza o caratterizzati da un più elevato grado di professionalità e responsabilità operativa; in caso di condizioni critiche o di emergenza (che comunque non richiedano una variazione delle pratiche operative), assume le iniziative necessarie al loro superamento avvalendosi dell'ausilio di altri lavoratori, al fine di assicurare il rispetto del programma. Settore navalmeccanico Prototipista di lavorazione meccanica navale Lavoratore che, nell'ambito della lavorazione meccanica di prototipi navali, sulla base di approfondite conoscenze tecniche specifiche ed avendo acquisito attraverso lunghe esperienze di appropriate soluzioni tecniche, piena conoscenza di tutte le tecnologie relative, esegue, su macchine complesse di alta precisione, la lavorazione completa, fino alla delibera compresa, di primi o unici pezzi sperimentali di massima complessità e rilevanti dimensioni, con alto grado di finitura e precisione (quali, ad esempio, profili alari per aliscafi, casse complesse per riduttori marini, ecc.), che presentano di volta in volta problematiche nuove che vengono da lui risolte in piena autonomia. Contribuisce in modo sostanziale alla definizione del ciclo, propone le necessarie modifiche di importanti particolari costruttivi, estrapola le quote di lavorazione dal disegno mediante la risoluzione di problemi anche di tipo matematico e trigonometrico. Prototipista di lavorazione meccanica (navalterrestre) Lavoratore che, nell'ambito della lavorazione meccanica prototipi di grossi motori, sulla base di approfondite conoscenze tecniche ed avendo acquisito, attraverso lunghe esperienze di lavorazione meccanica, piena conoscenza di tutte le tecnologie relative, esegue su macchine complesse di alta precisione la lavorazione completa, fino alla delibera compresa, dei pezzi prototipo di elevata complessità che presentano di volta in volta problematiche nuove che vengono da lui risolte in piena autonomia, estrapolando le quote di lavorazione dal disegno, mediante la risoluzione di problemi di tipo matematico e ottimizzando i parametri di lavorazione; provvede altresì alla verifica ed alla messa a punto del ciclo programmato di lavorazione, nonché alla corretta definizione del processo produttivo. Propone inoltre le soluzioni più idonee per l'attrezzatura e l'utensileria delle macchine. Operatore di cicli di produzione di scafo e allestimento Lavoratore che, eseguendo con messa a punto e controlli particolarmente impegnativi la costruzione e/o il montaggio e/o l'aggiustaggio di macchinari e/o impianti meccanici e/o elettrici e/o di manufatti complessi della nave, svolge anche mansioni inerenti il controllo e la regolazione delle varianze significative del ciclo di produzione di cui ha conoscenza teoricopratica con azione di coordinamento tecnico-operativo degli altri lavoratori del gruppo a cui appartiene nella specifica realtà operativa e con autonomia e responsabilità operativa tale da consentirgli di operare sulle componenti del lavoro, comprese quelle inerenti i mestieri complementari, interpretando schemi e disegni integrandoli eventualmente con rilevazione diretta di dati non specificatamente indicati. Svolge altresì azione addestrativa in favore degli altri lavoratori del gruppo stesso. Motorista navalmeccanico Lavoratore che esegue: - nell'ambito dell'attività prestata dalla società a bordo di navi od in impianti terrestri, da solo o con l'aiuto di altri operai o personale del cliente, del quale deve coordinare il lavoro, operando in condizioni di specifica e responsabile autonomia esecutiva e discrezionalità, operazioni di notevole delicatezza e difficoltà che consentono di ottenere condizioni funzionali impegnative di alto livello qualitativo; - essendo fuori sede; tutti i lavori di manutenzione su qualsiasi organo del motore. Deve essere inoltre in grado di valutare la convenienza per un'eventuale sostituzione di parti del motore in esercizio, assiste al montaggio del motore da parte del cantiere, fornendo le indicazioni del caso, curando che le operazioni vengano effettuate nel rispetto delle esigenze tecniche e secondo le norme previste dal costruttore, provvedendo, infine, a tutti i controlli necessari per la messa a punto e l'esecuzione della prova; - effettua periodi di imbarco connessi con la garanzia del motore per fornire istruzioni al personale di bordo, seguire il funzionamento del motore verificando che la conduzione venga eseguita nel rispetto delle esigenze tecniche e secondo le norme previste dal costruttore, rilevare gli eventuali inconvenienti, diagnosticarne le cause, decidere circa la possibilità della loro diretta eliminazione o per segnalare alla società la necessità di un suo diverso e più approfondito intervento fornendole, con la propria valutazione, tutti gli elementi indispensabili per prendere le decisioni del caso. Operatore esterno navalmeccanico Lavoratore che, in possesso di specifiche conoscenze teoriche di funzionamento di complessi impianti e/o macchinari, esegue fuori del cantiere navale e senza l'apporto di strutture organizzative aziendali, in condizioni di specifica autonomia operativa e sulla base di sole indicazioni generali, messe a punto, riparazioni, controlli e interventi correttivi idonei a garantire il buon funzionamento degli apparati. Può inoltre avvalersi dell'ausilio di altri lavoratori garantendo l'osservanza dei programmi, mantenendo i contatti con lo stabilimento, con responsabilità operativa ai fini dei risultati. Tracciatore riparatore navale Lavoratore che - per navi in riparazione - oltre ad impostare e ad eseguire tracciati particolarmente complessi che richiedono normalmente l'estrapolazione di dati e l'applicazione della geometria sviluppata, in assenza di documenti di lavoro, determina quote definitive di progetto, possiede la completa conoscenza del ciclo di lavoro e delle tecnologie inerenti la sua attività e quelle collegate (dal taglio al montaggio), e cura il collegamento tra le varie lavorazioni al fine del raggiungimento del risultato produttivo, intervenendo con iniziativa, autonomia e discrezionalità, avvalendosi dell'ausilio di altri lavoratori anche di diverso mestiere. Operatore di manutenzione dei cantieri navali Lavoratore che, in base a vasta esperienza maturata nella propria specializzazione, in possesso della conoscenza delle tecnologie inerenti la propria attività e di capacità diagnosticooperativa, con una visione di insieme delle attività complementari, esercitando azione di coordinamento tecnico-operativo di altri lavoratori, esegue la manutenzione e/o la riparazione con l'eventuale ricostruzione di componenti difettosi, deducendo dati ed informazioni anche non specificatamente indicati da disegni e/o da specifiche tecniche, con messa a punto e controlli, di impianti e macchinari meccanici, elettrici, elettronici diversi ad alto contenuto tecnologico e di particolare complessità. A lavoro ultimato effettua il collaudo e rilascia le relative delibere funzionali e di sicurezza. Cura inoltre i collegamenti con gli altri enti interessati del cantiere, con autonomia e responsabilità operativa. Svolge altresì azione addestrativa in favore degli altri lavoratori del gruppo. Settore elettromeccanico ed elettronico Installatore di sistemi elettronici e/o sistemi di tecnica mista comprendenti sottosistemi elettronici Lavoratore che, sulla base di approfondite conoscenze tecniche, ed in particolare dell'elettronica, e di una prolungata esperienza specifica, esegue, fuori sede e senza l'apporto di strutture organizzative aziendali, in condizioni di specifica autonomia operativa, avvalendosi eventualmente dell'ausilio di altri lavoratori, installazioni complete con messa a punto e collaudi non automatizzati di sistemi elettronici particolarmente complessi - e/o sottosistemi di tecnica elettronica operando su sistemi compositi, comprendenti cioè anche parti elettromeccaniche, di equivalente complessità - che comportano la scelta fra diverse alternative operative. Assicura la rispondenza funzionale dei sistemi agli standard di qualità richiesti, individuando ed eliminando (con l'ausilio di schemi funzionali) guasti e/o anomalie proprie dei sistemi e/o derivanti da cause esterne garantendo la soluzione di problemi tecnico-pratici nel rispetto del programma di lavoro e del capitolato. Collaudatore di sistemi elettronici e/o sistemi di tecnica mista comprendenti sottosistemi elettronici Lavoratore che, sulla base di specifiche conoscenze dell'elettronica esegue, sulla scorta di indicazioni di massima ed in completa autonomia, il collaudo non automatizzato, la ricerca guasti e la riparazione di sistemi elettronici particolarmente complessi - e/o sottosistemi di tecnica elettronica operando su sistemi compositi, comprendenti cioè anche parti elettromeccaniche, di equivalente complessità - anche prototipici, definendo le misure da effettuare ed il metodo operativo, scegliendo la strumentazione più idonea e suggerendo sostanziali miglioramenti sul piano funzionale e realizzativo. Specialista di macchine e impianti Lavoratore che, in base a vasta esperienza ed approfondite conoscenze tecnico-pratiche delle diverse tecnologie inerenti la propria attività, maturate nella sua specializzazione, con visione d'insieme delle stesse e completa padronanza dei princìpi funzionali degli apparati su cui opera, effettua in piena autonomia, avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori, la revisione e la manutenzione completa di macchine automatiche di elevata complessità aventi asservimenti a logiche programmate, impiegate nella produzione di serie e/o impianti di equivalente complessità. Interviene, in base alla deduzione di dati ed informazioni non specificatamente indicati da disegni e/o da specifiche tecniche e con capacità diagnostica ed operativa, sulle diverse parti interdipendenti elettriche, meccaniche, idropneumatiche ecc., con scelta del metodo operativo più opportuno per lo smontaggio, il controllo, le riparazioni, gli adattamenti, le eventuali ricostruzioni di componenti difettosi, il loro rimontaggio, le necessarie messe a punto, il collaudo e la delibera funzionale. Operatore addetto a processi di fabbricazione meccanica Lavoratore che, sulla base delle conoscenze teorico-pratiche relative alle lavorazioni meccaniche, acquisite anche attraverso una lunga esperienza nell'utilizzo dei singoli macchinari e processi di lavorazione, provvede alla realizzazione completa di parti meccaniche di prima esecuzione, notevolmente complesse per caratteristiche di forma, precisione e finitura, che richiedono diversi tipi di lavorazioni combinate in più macchine complesse ovvero, mediante un centro di lavoro costituito da più tipi di macchine utensili a controllo numerico che provvede a programmare, condurre e controllare da consolle; provvede alla realizzazione completa di parti meccaniche prototipiche, ugualmente complesse, eseguendo inoltre i rilievi dimensionali per il controllo del pezzo. In assenza di prescrizioni relative al ciclo o di altri elementi comparativi, definisce il metodo operativo estrapolando le quote di lavorazione necessarie per la definizione di profili anche parabolici mediante la risoluzione di problemi di tipo matematico e trigonometrico. Stabilisce piazzamenti, mezzi e parametri di lavorazione che assicurino l'ottimizzazione del processo produttivo sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Operatore elettronico Lavoratore che, sulla base di adeguate conoscenze tecniche ed approfondite esperienze specifiche, sulla scorta di indicazioni di massima circa le caratteristiche funzionali, dimensiona e realizza circuiti, esegue l'integrazione di prototipi e di complesse apparecchiature, effettua rilievi e prove di funzionalità sul prototipo, definendo in modo autonomo misure, metodologie e strumenti, assicura la soluzione dei problemi teorico-pratici in fase di assiemaggio, proponendo ed apportando, in modo autonomo, modifiche o miglioramenti al prototipo sotto l'aspetto funzionale, realizzativo e di riproducibilità. Costruttore prototipista Lavoratore che, con completa conoscenza delle tecnologie specifiche, sulla base di indicazioni e/o disegni di massima atti a stabilirne le caratteristiche funzionali, esegue, in completa autonomia, la costruzione di prototipi di parti o apparecchiature elettromeccaniche e/o elettroniche complesse sperimentandone e analizzandone la funzionalità fino alla delibera compresa. A tale riguardo, effettua la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione individuando e predisponendo le attrezzature più idonee. Provvede, inoltre, con rapporto di collaborazione tecnico-operativa con i settori progettazione e produzione, alle modifiche da apportare fornendo al riguardo contributi personali di tipo critico ed ideativo. Nella successiva fase di avviamento della produzione di serie, in base alle vaste esperienze maturate ai massimi livelli della propria specializzazione, collabora con suggerimenti ad apportare modifiche tecnico-organizzative atte a migliorare metodi, tempi e qualità del prodotto, interagendo con altre specializzazioni immediatamente collaterali. Effettua all'occorrenza, gli interventi di messa a punto di prodotti da consegnare o già consegnati al cliente. Specialista delle manutenzioni Lavoratore che, in base a vasta esperienza maturata nella propria specializzazione, con conoscenza delle tecnologie nel campo elettrico, elettronico, meccanico e idropneumatico e con polivalenza di interventi, avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori, effettua la revisione completa di impianti e/o macchinari di particolare complessità individuando con personale capacità diagnostico-operativa la parte su cui intervenire. In completa autonomia operativa effettua la scelta del metodo più opportuno per lo smontaggio, il controllo, le riparazioni, gli adattamenti, le eventuali ricostruzioni di componenti difettosi, il loro rimontaggio e il collaudo e la delibera funzionale e di sicurezza in base alla deduzione di dati e informazioni anche non specificatamente indicati da disegni e/o da specifiche tecniche. Effettua manualmente lavori di ripassatura e raschiettatura dei piani di scorrimento. Settore auto-aviomotoristico Prototipista elettronico Lavoratore che, sulla base di adeguate conoscenze teoriche e approfondite esperienze specifiche, sulla scorta di indicazioni di massima atte a stabilirne le caratteristiche funzionali, dimensiona circuiti, esegue la costruzione di prototipi di complesse apparecchiature elettroniche, effettua rilievi e prove sul prototipo al fine di verificarne la funzionalità definendo le misure, la metodologia più opportuna, scegliendo la strumentazione più idonea apportando in maniera autonoma miglioramenti consistenti sul piano funzionale e realizzativo. Assicura la soluzione dei problemi tecnico-pratici in fase di assiemamento di apparati complessi ed innovativi. Operatore specialista montatore strumentazione aeronautica ottica ed optronica Lavoratore che, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della propria specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività, con una visione d'insieme delle stesse - in completa autonomia esecutiva e capacità di scelta di metodi operativi e/o di adattamento del ciclo di maggiore rispondenza al miglioramento dei risultati dell'attività svolta - effettua operazioni di montaggio, taratura e messa a punto, riparazione e/o revisione e relativa ricerca guasti di strumentazione particolarmente complessa, a livello prototipico, mediante l'utilizzo di specifiche strumentazioni di misure complesse, con completa capacità diagnostico-operativa sugli interventi necessari. Ciò, collaborando con altre specializzazioni immediatamente collaterali ed avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori, al cui addestramento concorre quando è necessario. Costruttore di grandi scali aeronautici Lavoratore che, in base all'esame del disegno degli scali e/o di tracciati, effettua, nella specifica realtà operativa aeronautica, la preparazione e la costruzione e/o il coordinamento di più scali di montaggio complessi e di notevoli dimensioni oltre ad attrezzature complementari quali: dime di coordinamento, attrezzi di controllo, ecc., e con autonomia esecutiva o utilizzando l'attività di altri lavoratori, sulla base della conoscenza completa delle lavorazioni di costruzione e montaggio delle parti strutturali, effettua la tracciatura dei riferimenti, l'aggiustaggio, l'adattamento e il montaggio degli elementi componenti. Sulla base di valutazione critica della fase esecutiva suggerisce all'ufficio competente l'introduzione di modifiche, varianti, riparazioni a miglioria di installazioni e/o lavorazioni. Operatore addetto al montaggio, all'avviamento e all'assistenza tecnica esterna Lavoratore che, fuori sede, sulla base di direttive di carattere generale, con personale competenza sugli aspetti meccanico, impiantistico ed elettrico, effettua in completa autonomia senza il supporto dell'organizzazione aziendale ed avvalendosi dell'ausilio di altri lavoratori, la installazione e la messa in servizio ed il collaudo di parti di velivoli di notevole complessità, operando discrezionalmente gli opportuni adattamenti. Effettua inoltre la diagnosi dei guasti agli apparati sopraddetti ripristinandone le caratteristiche funzionali secondo gli standard previsti. Tiene rapporti con il cliente per quanto concerne suggerimenti di carattere funzionale, problemi di natura tecnica. Fornisce agli enti aziendali interessati una relazione tecnica contenente informazioni relative a: guasti riscontrati, interventi di ripristino effettuati ed eventuali proposte di modifica e miglioria. Operatore specialista avionico Lavoratore che, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della propria specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività, in completa autonomia esecutiva e con scelta del metodo operativo più opportuno e/o adattamento del ciclo, avuto riguardo anche al miglioramento dei risultati dell'attività svolta, effettua prove su apparati e sistemi di particolare difficoltà e complessità, sia in laboratorio che sui velivoli, rileva gli inconvenienti e procede alla individuazione delle loro cause sulla base di una completa diagnosi operativa ed effettua gli interventi atti a rimuoverli. Ciò, avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori, al cui addestramento concorre quando è necessario. Tale lavoratore interviene altresì direttamente nella realizzazione, messa a punto e riparazione delle attrezzature di prova e svolge attività di collegamento con altre specializzazioni immediatamente collaterali suggerendo modifiche e/o migliorie da apportare agli apparati di sistema, specialmente nel caso di malfunzioni ricorrenti, partecipando quando necessario alle indagini sulle stesse. Quando necessario provvede all'istruzione di lavoratori dipendenti dal cliente. Specialista macchine e impianti Lavoratore che, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della propria specializzazione, con conoscenza delle tecnologie nel campo elettrico, elettronico, meccanico e idropneumatico e con polivalenza di interventi, avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori e contribuendo altresì al loro addestramento, effettua la revisione di impianti e/o macchine di particolare complessità in relazione alle specifiche caratteristiche del settore, individuando in base ad una completa capacità diagnostico-operativa la parte su cui intervenire; interviene con completa autonomia esecutiva e con scelta del metodo operativo più opportuno per lo smontaggio, il controllo, le riparazioni, gli adattamenti, le eventuali ricostruzioni di componenti difettosi, il loro rimontaggio ed il collaudo e la delibera funzionale, in base anche alla deduzione di dati ed informazioni non specificatamente indicate da disegni e/o da specifiche tecniche. Svolge attività di collegamento con le specializzazioni immediatamente collaterali e con la utenza per la completezza dell'intervento manutentivo ed il miglioramento della macchina e/o dell'impianto esistente. Operatore specialista motorista di linea di volo Lavoratore che, in base alla vasta esperienza acquisita ai massimi livelli della propria specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività, maturata operando su velivoli di diverso tipo - in completa autonomia esecutiva e con scelta del metodo operativo più opportuno - esegue, anche su attività prototipiche o sperimentali e/o in assenza di metodologie specifiche, la prova funzionale dei motori e generatori ausiliari sul velivolo, rilevando attraverso la lettura della strumentazione il loro buon funzionamento, utilizzando apparecchiature specifiche e non, ed in possesso di una completa capacità diagnosticooperativa definisce gli interventi necessari per la messa a punto eseguendo gli opportuni interventi anche nei casi di particolare complessità. Partecipa occasionalmente e per particolari problemi ai voli prova di velivoli. Propone inoltre soluzioni metodologiche rivolte al miglioramento complessivo dell'attività svolta. Svolge la necessaria attività di collegamento con le specializzazioni immediatamente collaterali. Si avvale anche dell'ausilio di altri lavoratori, al cui addestramento concorre, ove necessario. Operatore specialista modellista di prototipi aeronautici Lavoratore che, in base alla vasta esperienza acquisita ai massimi livelli della propria specializzazione ed essendo in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività, con una visione d'insieme delle stesse, effettua, in completa autonomia esecutiva, la preparazione delle parti, l'allineamento, l'assiemaggio, nonché la finitura di simulacri e modelli in legno, metallo, resina. Interpreta disegni e specifiche adottando il metodo operativo più opportuno, ed essendo in possesso di una completa capacità diagnostico-operativa tende al miglioramento complessivo dell'attività svolta, effettuando gli opportuni interventi. Nella sua attività utilizza anche macchine ed attrezzature specifiche. Si avvale anche dell'ausilio di altri lavoratori che concorrono alla esecuzione di tali operazioni, contribuendo altresì al loro addestramento. Svolge attività di collegamento con altre specializzazioni collaterali per quanto concerne i miglioramenti da apportare al prodotto realizzato. Prototipista di lavorazione meccanica Lavoratore che, nell'ambito della lavorazione meccanica di prototipi aeronautici, sulla base di approfondite conoscenze tecniche ed avendo acquisito attraverso lunghe esperienze di lavorazione meccanica piena conoscenza di tutte le tecnologie relative, esegue, su macchine complesse di alta precisione, la lavorazione completa, fino alla delibera compresa, di primi o unici pezzi sperimentali di elevata complessità che presentano di volta in volta problematiche nuove che vengono da lui risolte in piena autonomia. In assenza di prescrizioni relative al ciclo o di altri elementi comparativi sceglie ed imposta il metodo operativo estrapolando le quote di lavorazione dal disegno, normalmente articolato in più viste e sezioni rappresentate anche su piani non ortogonali, mediante la risoluzione di problemi di tipo matematico e trigonometrico. Stabilisce piazzamenti ottimali del pezzo in macchina, mezzi, parametri di lavorazione, che gli consentano di realizzare i livelli qualitativi richiesti nei tempi ottimali di esecuzione. Esegue inoltre rilievi dimensionali per il controllo del pezzo. Operatore specialista collaudatore di montaggio aeronautico Lavoratore che, in base alla vasta esperienza acquisita ai massimi livelli della propria specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività, effettua - in completa autonomia esecutiva e con scelta del metodo operativo più opportuno e/o con adattamento del ciclo - in base a disegni, certificati, specifiche, norme, ecc., il collaudo finale di velivoli in revisione, di assemblaggi strutturali molto complessi e/o di attrezzature complesse di grandi scali di montaggio anche per velivoli sperimentali o prototipi costruiti con attrezzature provvisorie; ne esegue il controllo ed il rilievo profili, oppure effettua il collaudo finale per installazioni meccaniche e/o elettriche e/o idrauliche di impianti eseguendo - mediante strumenti complessi - le prove funzionali, partecipando alla messa a punto ed alla certificazione della delibera dell'impianto stesso. In quest'ambito esprime una completa capacità diagnostico-operativa e propone soluzioni metodologiche indirizzate al miglioramento dei risultati dell'attività svolta. Si avvale anche dell'ausilio di altri lavoratori, concorrendo, ove necessario, al loro addestramento. Svolge attività di collegamento con le specializzazioni immediatamente collaterali. Operatore specialista di sagome aeronautiche Lavoratore che, in base alla vasta esperienza acquisita ai massimi livelli della propria specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività, con una visione d'insieme delle stesse, senza documentazione tecnica specifica, individua il metodo più idoneo per formare parti in lamiera di primi pezzi aeronautici di eccezionale complessità di esecuzione in forme, spessori o materiali, mediante sagomatura manuale, rullatura e/o con l'uso di macchine universali, svolgendo attività diagnostico-operativa sugli interventi necessari per ottenere i risultati desiderati. Propone soluzioni metodologiche atte a migliorare il ciclo ed a ridurre i tempi di lavorazione, avuto riguardo al miglioramento complessivo dell'attività svolta. Se necessario provvede all'assemblaggio di parti strutturali e adattamento sugli scali di montaggio. Svolge attività di collegamento con altre specializzazioni immediatamente collaterali. All'uopo definisce ed appronta, con completa autonomia esecutiva, attrezzi e sagome per l'espletamento del proprio lavoro, inclusa anche la definizione dello sviluppo del fabbisogno della lamiera. Individua, se necessario, i trattamenti termici intermedi richiesti per lo svolgimento della lavorazione. Si avvale dell'ausilio di altri lavoratori, al cui addestramento concorre, ove necessario. Operatore specialista montatore aeronautico Lavoratore che, in completa autonomia e discrezionalità operativa su prototipi, lavorazioni sperimentali e/o di preserie, esegue avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori: - il montaggio di complessivi strutturali che presuppongono la conoscenza dell'intero velivolo, aventi notevoli difficoltà di esecuzione e ristrette tolleranze nelle dimensioni, nel profilo e nel funzionamento; - la realizzazione dell'impianto idraulico e/o elettrico del velivolo, sulla base dei soli sistemi di principio; - per velivoli incidentati, presentanti danni di notevole entità, provvede allo smontaggio delle parti danneggiate con ricostruzione delle stesse, previo allestimento della necessaria attrezzatura ed il successivo rimontaggio; - per velivoli di revisione o di montaggio finale provvede alla completa messa a punto degli impianti idraulici o elettrici rilevando gli inconvenienti, diagnosticando le cause, operando gli interventi necessari, verificando sulla base delle specifiche i risultati qualitativi. Per lavorazioni sperimentali, esegue le necessarie operazioni strutturali di impostazione, adattamento e finitura atte anche a serializzare il prodotto, provvedendo alla definizione della realizzazione degli impianti complessivi del velivolo, con adattamento del percorso ottimale per la costruzione della campionatura delle tubazioni o cablaggi per la successiva costruzione in serie. Operatore prototipista di allestimento prove statiche e a fatica su strutture aeronautiche Lavoratore che, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della propria specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività, con una visione di insieme delle stesse, in completa autonomia esecutiva, con scelta del metodo operativo più opportuno, effettua l'allestimento di complessi apparati per la realizzazione di prove statiche e a fatica, in laboratorio, su strutture prototipiche aeronautiche. Propone le soluzioni metodologiche atte ad ottimizzare le operazioni di costruzione, assiemaggio, messa a punto e taratura dei complessi apparati di prova, provvedendo direttamente alla riparazione e/o modifica delle stesse, avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori che concorre ad addestrare ove necessario. Collabora con le altre specializzazioni immediatamente collaterali, durante l'effettuazione delle prove, intervenendo ad apportare i correttivi adeguati con completa capacità diagnostica/operativa, ai fini del miglioramento complessivo e della completa attendibilità dei risultati di prova. Collaudatore parti prototipiche di motori aeronautici Lavoratore che, in base alla vasta esperienza acquisita ai massimi livelli della propria specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività, effettua anche presso fornitori esterni - in completa autonomia esecutiva e con scelta del metodo operativo più opportuno, relativamente a soluzioni prototipiche e/o sperimentali - tutti i controlli dimensionali di pezzi di conformazione complessa e/o di attrezzatura di controllo di produzione, con relativa delibera funzionale. Interpreta il disegno del pezzo (di norma articolato in più viste e sezioni, rappresentate anche su piani non ortogonali), individua i metodi di controllo e la strumentazione corrispondente, che consentano di realizzare i livelli qualitativi richiesti ed ottimizzare i tempi della stessa esecuzione di controllo. Elabora le quote dimensionali del pezzo trasformandole in quote di rilevazione, mediante risoluzione di problemi di tipo matematico e trigonometrico. Effettua la rilevazione delle quote con l'ausilio di strumentazione generica (altimetri, micrometri, orologi comparatori) ed apparecchiature specifiche. Compila la documentazione relativa alle registrazioni del controllo, illustrando eventualmente con schizzi e/o relazioni anche il procedimento di controllo seguito, provvedendo alla delibera formale. Operatore specialista montaggio motori prototipici aeronautici Lavoratore che, in assenza di prescrizioni relative al ciclo o di altri elementi comparativi, in base ad una lunga esperienza tecnico-pratica acquisita nel montaggio di più tipologie di motori, alla conoscenza completa del funzionamento degli stessi, dei vari gruppi/moduli e dei vari circuiti (aria, olio, carburante) nonché alla corretta interpretazione di disegni e catalogo, esegue, fino alla delibera compresa e con l'ausilio di attrezzature provvisorie e strumenti di misura non specifici, il montaggio di motori prototipici (a turbina, a gas), con autonomia esecutiva; utilizza anche l'attività di altri lavoratori, al cui addestramento concorre quando è necessario. Sulla base di valutazione critica della fase esecutiva suggerisce l'introduzione di modifiche, varianti della sequenza operativa, riparazioni e migliorie di attrezzature di montaggio e di mezzi di controllo. Operatore montatore gruppi dinamici Lavoratore che, in base alla vasta esperienza acquisita ai massimi livelli della propria specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività, in completa autonomia esecutiva e con scelta del metodo operativo più opportuno e/o adattamento del ciclo, in base a disegni, specifiche, norme, ecc., effettua il montaggio completo di gruppi dinamici particolarmente complessi (trasmissioni principali) di velivoli sperimentali e/o prototipici o la revisione completa di gruppi dinamici complessi su tutte le linee di prodotto. Effettua il corretto rilievo delle impronte statiche sulle coppie gleason interpretandole e suggerendo, dove il disegno lo consente, le opportune correzioni. Propone soluzioni metodologiche atte a migliorare il ciclo ed a ridurre i tempi di lavorazione, avuto riguardo al miglioramento complessivo dell'attività svolta. Per gli interventi fuori sede, effettua, sulla base di direttive di carattere generale, lo smontaggio, il rimontaggio e l'installazione dei vari gruppi dinamici, ripristinandone le caratteristiche funzionali secondo gli standard previsti. Si avvale anche dell'ausilio di altri lavoratori concorrendo, ove necessario, al loro addestramento. Prototipista costruzioni autobus e filobus Lavoratore che, con la completa conoscenza delle tecnologie specifiche, avvalendosi di sole indicazioni di massima o di progetti d'insieme realizza in completa autonomia operativa, nell'ambito del reparto di appartenenza, con l'ausilio di altri lavoratori, al cui addestramento ove necessario concorre, qualsiasi modello di autobus e filobus ovvero esegue tutte quelle operazioni di montaggio o costruzione di impianti idropneumatici elettrici, elettronici e meccanici su prototipi e maquette che presuppongono la conoscenza dell'intero veicolo e che si caratterizzano per le notevoli difficoltà di esecuzione. A tale riguardo, effettua la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione individuando e predisponendo le attrezzature più idonee. Provvede, inoltre: nella fase prototipica, con rapporto di collaborazione tecnico-operativa con i settori progettazione e produzione, alle modifiche da apportare fornendo al riguardo contributi personali di tipo critico ed ideativo; nella fase di industrializzazione del prodotto a suggerire modifiche tecnico-organizzative atte a migliorare metodi, tempi e qualità del prodotto, interagendo con altre specializzazioni immediatamente collaterali. Effettua all'occorrenza, gli interventi di messa a punto di veicoli da consegnare o già consegnati al cliente. Operatore addetto alla messa in servizio e assistenza tecnica esterna di autobus e filobus Lavoratore che, fuori sede, sulla base di direttive di carattere generale, con personale competenza sugli aspetti meccanici, impiantistici, elettrici ed elettronici, effettua, in completa autonomia ed avvalendosi dell'ausilio di altri lavoratori, la messa in servizio e il collaudo di consegna di autobus e filobus, operando le opportune tarature per il rispetto degli standard previsti, e/o l'assistenza tecnica con polivalenza di interventi, rilevando i guasti, anche di natura complessa, agli apparati sopraddetti, individuando le cause e ripristinando la piena funzionalità. Tiene rapporti con il cliente per quanto concerne gli aspetti tecnico-funzionali. Fornisce agli enti aziendali interessati le informazioni relative ai guasti riscontrati, alle loro cause ed agli interventi di ripristino effettuati nonché le eventuali proposte di modifica e miglioria. Specialista delle manutenzioni Lavoratore che, in base a vasta esperienza maturata nella propria specializzazione, con conoscenza delle tecnologie nel campo elettrico, elettronico, meccanico e idropneumatico e con polivalenza di interventi, avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori, effettua la revisione completa di impianti e/o macchinari di particolare complessità individuando con personale capacità diagnostico-operativa la parte su cui intervenire. In completa autonomia operativa effettua la scelta del metodo più opportuno per lo smontaggio, il controllo, le riparazioni, gli adattamenti, le eventuali ricostruzioni di componenti difettosi, il loro rimontaggio e il collaudo e la delibera funzionale e di sicurezza in base alla deduzione di dati e informazioni anche non specificatamente indicati da disegni e/o da specifiche tecniche. Effettua manualmente lavori di ripassatura e raschiettatura dei piani di scorrimento. Settore meccanica varia Prototipista costruzioni ferroviarie Lavoratore che, con la completa conoscenza delle tecnologie specifiche, in assenza di disegni di particolari, ma avvalendosi di sole indicazioni di massima o di progetti d'insieme, realizza, in completa autonomia operativa, con l'ausilio di altri lavoratori, al cui addestramento ove necessario concorre, qualsiasi prototipo di locomotore o di carrozze ferroviarie complesse, ovvero esegue tutte quelle operazioni di montaggio o costruzione di impianti idropneumatici, elettrici, elettronici e meccanici su prototipi e maquette che presuppongono la conoscenza dell'intero veicolo e che si caratterizzano per le notevoli difficoltà di esecuzione. A tale riguardo, effettua la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione individuando e predisponendo le attrezzature più idonee. Provvede, inoltre, con rapporto di collaborazione tecnico-operativa con i settori progettazione e produzione, alle modifiche da apportare fornendo al riguardo contributi personali di tipo critico ed ideativo. Nella successiva fase di avviamento della produzione di serie, in base alle vaste esperienze maturate ai massimi livelli della propria specializzazione, collabora con suggerimenti ad apportare modifiche tecnico-organizzative atte a migliorare metodi, tempi e qualità del prodotto, interagendo con altre specializzazioni immediatamente collaterali. Effettua all'occorrenza, gli interventi di messa a punto di veicoli da consegnare o già consegnati al cliente. Costruttore prototipi macchine tessili Lavoratore che, sulla base di adeguate conoscenze teoriche e con apporto di particolare competenza ed esperienza, esegue, con l'ausilio di altri lavoratori, su indicazioni di massima, la costruzione di prototipi di macchine tessili o di loro gruppi di particolare complessità. Le sperimenta, ne verifica ed analizza la funzionalità, apportando le modifiche o le variazioni per un miglioramento sul piano funzionale sulla base di proprie conoscenze tecniche e tecnologiche, concorrendo così alla definizione del progetto. Se del caso, imposta ed esegue attrezzature o strumentazioni provvisorie per la costruzione o il controllo del prototipo o dell'apparecchiatura speciale. Specialista sugli impianti forgia Specialista di lavorazioni complesse su presse e magli a fucinare e su grossi magli a stampare, che, in possesso di una perfetta e specifica conoscenza tecnico-pratica della lavorazione e dei materiali da utilizzare, di una completa padronanza dei principi funzionali degli apparati sui quali è chiamato ad operare e di un'ottima interpretazione critica del disegno, è in grado di realizzare con elevata autonomia operativa, avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori, particolari a profilo complesso di grossa dimensione. Detto lavoratore, sulla scorta di schemi o di indicazioni di massima del particolare da realizzare, sceglie e/o dà disposizioni perché si costruisca l'attrezzatura più idonea, predispone il diagramma di fucinatura per i pezzi di grande dimensione (5/30 tonn.) con sagomature complesse e quindi, oltre ad intervenire nella preparazione dello schema di lavorazione, provvede, nella fase esecutiva, ad apportare le opportune variazioni che si rendessero necessarie per la migliore trasformazione del lingotto, del blumo, dello spezzone nel pezzo finito. Possiede inoltre una perfetta conoscenza delle tecniche di riscaldo e di esecuzione delle calde al fine di proteggere a regola d'arte il materiale in lavorazione. Nel caso in cui venga impiegato per lavorazioni su grossi magli a stampare, oltre a scegliere ed impostare autonomamente il ciclo del lavoro, calcolando pesi e stabilendo forme e fasi, deve saper applicare alla perfezione il procedimento delle successive sbozzature che permette di passare in modo ottimale dallo spezzone al prodotto finito. Operatore addetto al montaggio, all'avviamento e all'assistenza tecnica esterna Lavoratore che, fuori sede, sulla base di direttive di carattere generale, con personale competenza sugli aspetti meccanico, impiantistico ed elettrico, effettua in completa autonomia, senza il supporto della organizzazione aziendale ed avvalendosi dell'ausilio di altri lavoratori, la installazione e la messa in servizio ed il collaudo di grandi macchinari e/o gruppi complessi di impianti industriali, operando gli opportuni adattamenti. Effettua inoltre la diagnosi dei guasti agli apparati sopraddetti ripristinandone le caratteristiche funzionali secondo gli standard previsti. Tiene rapporti con il cliente per quanto concerne suggerimenti di carattere funzionale e problemi di natura tecnica. Fornisce agli enti aziendali interessati una relazione tecnica contenente informazioni relative a: guasti riscontrati, interventi di ripristino effettuati ed eventuali proposte di modifica e miglioria. Specialista delle manutenzioni Lavoratore che, in base a vasta esperienza maturata nella propria specializzazione, con conoscenza delle tecnologie nel campo elettrico, elettronico, meccanico e idropneumatico e con polivalenza di interventi, avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori, effettua la revisione completa di impianti e/o macchinari di particolare complessità individuando con personale capacità diagnostico-operativa la parte su cui intervenire. In completa autonomia operativa effettua la scelta del metodo più opportuno per lo smontaggio, il controllo, le riparazioni, gli adattamenti, le eventuali ricostruzioni di componenti difettosi, il loro rimontaggio e il collaudo e la delibera funzionale e di sicurezza in base alla deduzione di dati e informazioni anche non specificatamente indicati da disegni e/o da specifiche tecniche. Effettua manualmente lavori di ripassatura e raschiettatura dei piani di scorrimento. Prototipista di lavorazione meccanica Lavoratore che, sulla base di vaste ed approfondite conoscenze tecniche ed avendo acquisito, attraverso lunghe esperienze di lavorazioni meccaniche mediante specifici corsi di addestramento, piena conoscenza di tutte le tecnologie relative, esegue in piena autonomia, su macchine complesse appartenenti a diverse famiglie, la lavorazione completa, fino alla delibera compresa, di primi o unici pezzi sperimentali di elevata complessità ovvero la impostazione, la sperimentazione e l'avviamento di nuove lavorazioni e l'introduzione di nuove metodologie di lavoro fornendo, al riguardo, apporti personali di tipo critico e ideativo. Possiede, tra l'altro, esperienze e conoscenze specifiche tali da consentirgli la lettura e l'interpretazione dei programmi in post/processor. Coadiuva, ove necessario, altri lavoratori durante l'attrezzamento delle macchine, la esecuzione dei primi pezzi e la messa a punto dopo il controllo qualitativo degli stessi, trasferendo a questi lavoratori le proprie esperienze e conoscenze. Operatore addetto alla messa in servizio e assistenza tecnica esterna di veicoli ferroviari Lavoratore che, fuori sede, sulla base di direttive di carattere generale, con personale competenza sugli aspetti meccanici, impiantistici, elettrici ed elettronici, effettua, in completa autonomia, senza il supporto dell'organizzazione aziendale ed avvalendosi dell'ausilio di altri lavoratori, la messa in servizio e il collaudo di consegna di locomotori e/o convogli, operando le opportune tarature per il rispetto degli standard previsti, e/o l'assistenza tecnica con polivalenza di interventi, rilevando i guasti, anche di natura complessa, agli apparati sopraddetti, individuando le cause e ripristinando la piena funzionalità. Tiene rapporti con il cliente per quanto concerne gli aspetti tecnico-funzionali. Fornisce agli enti aziendali interessati le informazioni relative ai guasti riscontrati, alle loro cause ed agli interventi di ripristino effettuati nonché le eventuali proposte di modifiche e migliorie. Settore fonderie di seconda fusione e metallurgia non ferrosa Correttore finito di matrici a caldo Lavoratore che, per la conoscenza completa dell'intero ciclo di estrusione, interpretando correttamente i risultati delle prove in macchina di matrici complesse di nuova costruzione destinate alla estrusione di profilati in leghe di alluminio di qualsiasi tipo, in piena autonomia esecutiva derivante anche dalla prolungata esperienza nel compito specifico, suggerisce ed attua soluzioni per la correzione e messa a punto della attrezzatura, in modo da ottenere risultati ottimali per tolleranza, dimensioni, forma e velocità di estrusione. Specialista delle manutenzioni Lavoratore che, in base a vasta esperienza maturata nella propria specializzazione, con conoscenza delle tecnologie nel campo elettrico, elettronico, meccanico e idropneumatico e con polivalenza di interventi, avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori, effettua la revisione completa di impianti e/o macchinari di particolare complessità individuando con personale capacità diagnostico-operativa la parte su cui intervenire. In completa autonomia operativa effettua la scelta del metodo più opportuno per lo smontaggio, il controllo, le riparazioni, gli adattamenti, le eventuali ricostruzioni di componenti difettosi, il loro rimontaggio e il collaudo e la delibera funzionale e di sicurezza in base alla deduzione di dati e informazioni anche non specificatamente indicati da disegni e/o da specifiche tecniche. Effettua manualmente lavori di ripassatura e raschiettatura dei piani di scorrimento. Operatore specialista di linea di laminazione a caldo settore alluminio Lavoratore che, in possesso dei requisiti di professionalità e di responsabilità operativa necessari nonché di specifiche conoscenze sul funzionamento dell'impianto e controllo del prodotto, partecipa, in condizione di adeguata autonomia operativa, cooperando assieme ad altri lavoratori di specializzazione diversa e tenendo i contatti con gli enti organizzativi dell'area, alle varie fasi relative alla gestione di importante linea di laminazione a caldo dell'alluminio, caratterizzata da impianto di sbozzatura di grandi dimensioni (tipo "quarto"), in modo da ottenere la uniformità costante delle caratteristiche tecnologico-morfologiche del prodotto; effettua gli opportuni interventi di controllo e regolazione dell'impianto e, ove necessario, interventi di manutenzione con la conseguente messa in fase e predisposizione operative delle attrezzature di linea interessate; in caso di anomalie operative di particolare rilevanza assume, avvalendosi dell'ausilio di altri lavoratori, le iniziative necessarie al loro superamento al fine di assicurare il rispetto del programma.