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Contratto: METALMECCANICA - Aziende a partecipazione statale

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Contratto: METALMECCANICA - Aziende a partecipazione statale
Contratto: METALMECCANICA - Aziende a partecipazione statale
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche
a partecipazione statale
14 DICEMBRE 1990
(Decorrenza: 1° gennaio 1991 - Scadenza: 30 giugno 1994)
rinnovato
9 LUGLIO 1994
(Decorrenza: 1° luglio 1994 - Scadenza: 31 dicembre 1998)
La parte economica scadrà il 30 giugno 1996
rinnovato per la parte economica
4 FEBBRAIO 1997
(Decorrenza: 1° luglio 1996 - Scadenza: 31 dicembre 1998)
integrato per la disciplina dell'apprendistato
10 MARZO 1997
Parti stipulanti
Associazione sindacale Intersind
e
Federazione italiana metalmeccanici (FIM-CISL)
Federazione impiegati operai metallurgici (FIOM-CGIL)
Unione italiana lavoratori metalmeccanici (UILM-UIL)
---------N.B.: Con l'accordo 7 luglio 1999, il c.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche a partecipazione
statale è confluito nel settore dell'industria metalmeccanica. Il testo di tale accordo, che prevede un trattamento
di miglior favore per il personale cui precedentemente si applicava il c.c.n.l. in questione, è riportato in calce.
Per il complessivo trattamento economico-normativo in vigore dal 1° luglio 1999 si vedano il contratto e la
sintesi Metalmeccanica - Industria.
(I testi degli accordi sono riportati in calce al testo del c.c.n.l.)
Testo del c.c.n.l.
Premessa
Le parti si danno atto che, in particolare nell'attuale situazione che vede le aziende
metalmeccaniche impegnate in rilevanti e significativi processi di ristrutturazione,
riorganizzazione, riconversione e sviluppo, è indispensabile realizzare un sistema contrattuale
che consenta di corrispondere alle esigenze fondamentali di entrambe le parti e di operare,
ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per il conseguimento degli obiettivi comunemente
individuati e delle seguenti finalità:
- rispondere adeguatamente alle sfide del mercato mediante miglioramenti di efficienza
gestionale, di qualità dei prodotti e incrementi di produttività e di redditività e assicurando lo
sviluppo della capacità competitiva delle imprese che costituisce condizione essenziale, anche
in considerazione della progressiva globalizzazione dei mercati e del processo di integrazione
europea, per confrontarsi validamente con la concorrenza interna ed internazionale;
- salvaguardare il normale svolgimento dell'attività produttiva e assicurare maggiore
certezza alla programmazione dei costi aziendali, assecondando la positiva evoluzione e
attuazione, nelle diverse realtà settoriale e aziendali, dei richiamati processi di ristrutturazione,
di innovazione e di sviluppo, in un quadro volto a perseguire l'ottimizzazione delle risorse ed a
favorire un coerente andamento dell'occupazione;
- valorizzare, in questo quadro, il ruolo del lavoro industriale, anche attraverso
l'affermazione dei diritti individuali e sindacali, un'appropriata considerazione delle capacità
delle professionalità dei lavoratori, uomini e donne, e una costante attenzione alle
problematiche dell'ambiente di lavoro;
- consolidare e sviluppare le positive esperienze già maturate nella direzione di relazioni
industriali orientate ad un maggior grado di consenso e di partecipazione dei lavoratori agli
obiettivi sopra indicati.
Sulla base di quanto precede e in coerenza con gli indirizzi stabiliti nell'accordo
interconfederale 21 febbraio 1990 tra Intersind, Asap e Cgil-Cisl-Uil, le parti hanno concordato
di operare un riordino del sistema contrattuale di categoria attraverso:
- una nuova e più appropriata articolazione della contrattazione collettiva, definendo
competenze e contenuti propri del contratto nazionale e della sede aziendale, secondo criteri
atti ad evitare la riproposizione delle stesse materie ai diversi livelli, nonchè individuando i
soggetti abilitati in rapporto alle singole fattispecie disciplinate dal presente contratto;
- un più organico e funzionale assetto delle cadenze negoziali finalizzato a conferire
certezza e programmabilità ai reciproci rapporti, determinando in via strutturale i relativi ambiti
temporali attraverso una effettiva vigenza quadriennale del contratto nazionale, anche allo
scopo di individuare un momento intermedio di contrattazione integrativa aziendale;
- idonee procedure di regolazione delle relazioni sindacali volte ad assicurare il rispetto
delle disposizioni contenute nel presente contratto, anche allo scopo di prevenire fasi di
conflittualità e di contenzioso. In relazione a ciò è comune impegno delle parti operare,
ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire una puntuale attuazione della normativa
contrattuale e delle procedure di conciliazione delle controversie individuali e collettive. A tal
fine le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere, e ad intervenire perchè
siano evitate, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato
oggetto di accordo ai vari livelli.
Nel quadro di quanto sopra convenuto, le parti hanno stipulato il seguente contratto
collettivo nazionale di lavoro da valere per le società rappresentate dall'Associazione sindacale
Intersind e dall'Associazione sindacale per le aziende petrol-chimiche e collegate a
Partecipazione statale che svolgono attività metalmeccaniche, come appresso indicate, e per i
lavoratori, da esse dipendenti, addetti a tali attività.
Le parti si danno atto che la nuova articolazione del sistema contrattuale, come definita con
il presente contratto, sostituisce il protocollo 5 luglio 1962 sul "Sistema contrattuale dell'industria
metalmeccanica".
Campo di applicazione del contratto
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1) Il presente contratto si applica:
a) alle aziende appartenenti tradizionalmente alla categoria metalmeccanica destinate alla
produzione e lavorazione dei metalli, alle costruzioni nelle quali il metallo ha la prevalenza ed
alla fabbricazione dei manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggior quantità di
lavoro;
b) alle aziende tradizionalmente considerate affini alle metalmeccaniche.
2) Per ciascuno dei settori appresso indicati e per le materie esplicitamente previste nel
presente contratto sono stabiliti contestualmente e per la medesima durata regolamentazioni di
settore che costituiscono parte integrante, a tutti gli effetti, del contratto stesso. Ai fini di cui
sopra i settori ed il relativo campo di applicazione, che nel loro complesso coprono interamente
l'area della categoria, sono i seguenti:
A) Settore siderurgico
Appartengono a tale settore le attività dirette alla produzione di:
a) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferroleghe;
d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il processo
produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per
ulteriori lavorazioni.
La produzione di laminati, trafilati e tubi è considerata siderurgica quando il processo
produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione di continuità.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f), g), si intendono connessi i procedimenti
preliminari e complementari delle stesse e cioè cokeria, agglomerazione, trattamento termico.
B) Settore navalmeccanico
Appartengono a tale settore le attività dirette alla:
- costruzione nel suo totale complesso, allestimento, armamento, manutenzione e
riparazione di navi di qualunque tipo, di galleggianti compresi bacini, pontoni e chiatte;
- costruzione di imbarcazioni in plastica;
- alaggio, allestimento, recupero, riparazione e demolizione di navi e loro parti;
- esercizio di bacini di carenaggio.
C) Settore elettromeccanico ed elettronico
Appartengono a tale settore le attività dirette alla fabbricazione e al montaggio di:
- macchine ed apparecchi per la generazione, distribuzione, trasformazione, misura ed
utilizzazione dell'energia elettrica comunque prodotta;
- apparecchi e complessi per telegrafia, telefonia, elettroacustica, telecomunicazioni,
radiotelefonia, radiotelegrafia, filodiffusione, registrazione ed amplificazione sonora e
televisione;
- equipaggiamenti elettrici per materiale mobile e fisso di ferrovie, filovie, tramvie,
teleferiche e funivie;
- apparecchi per l'utilizzazione dell'energia elettrica per uso industriale, domestico e
medicale;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica;
- impianti ed apparecchiature elettroniche.
D) Settore auto-aviomotoristico
Appartengono a tale settore le attività dirette alla costruzione in serie, nel loro totale
complesso, di:
- autovetture;
- autocarri;
- aeromobili;
- carrozzerie per autovetture, autocarri, autobus e filobus;
- motori per la propulsione di autovetture, autocarri, autobus, filobus e aeromobili.
E) Settore meccanica varia
A titolo esemplificativo appartengono a tale settore le attività dirette alla:
- forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio;
- laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;
- costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di:
materiale mobile fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie e autobus;
motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini;
carpenteria, caldareria, condotte forzate, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi
metallici;
motrici idrauliche, a vapore ed a combustione interna, loro parti staccate ed accessori
caratteristici;
organi di trasmissione e cuscinetti a sfere;
impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto;
apparecchi per la generazione ed utilizzazione dell'energia termica per uso industriale,
domestico e medicale;
apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia di natura diversa
dall'elettrica;
apparecchi utensili e strumenti per medicina, chirurgia, ortopedia e odontoiatria;
macchine ed apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di terreni, rocce ecc.; per il
trattamento meccanico di minerali e pietre; per la lavorazione di marmi e pietre e per la
fabbricazione di laterizi, conglomerati, ceramiche, gres ed affini;
macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali;
macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del sughero
e di materie sintetiche (resine);
macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare carta, cartoni per cartotecnica, legatoria,
stampa;
macchine, apparecchi ed accessori per l'industria tessile e dell'abbigliamento;
macchine ed apparecchi per l'agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie,
enologiche e del freddo;
macchine ed apparecchi per le industrie chimiche e della gomma;
utensili per macchine operatrici; strumenti d'officina;
utensili ed attrezzi per arti e mestieri; ferri da taglio ed armi bianche;
pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed
apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in genere;
apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;
macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento di aria, lavanderia e stireria;
macchine ed impianti per posta pneumatica, distributori di carburante e distributori
automatici;
armi e materiale metallico per uso bellico e da caccia;
macchine ed apparecchi per lavorazioni e produzioni di meccanica varia e meccanica fine,
come: macchine e apparecchi per la prova, misura e controllo; apparecchi geofisici e
topografici; macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione, macchine da scrivere,
calcolatrici (non calcolatori elettronici), contabili, affrancatrici e simili; lavorazioni ottiche in
genere; occhialeria; orologi in genere;
modelli meccanici per fonderia;
- costruzione di:
vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili ed apparecchi da cucina;
articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
bulloneria, viterie, chiodi, broccame, molle;
reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene;
strumenti musicali metallici;
oggetti in ferro battuto;
scatolame ed imballaggi metallici;
- fabbricazione di tubi a freddo con processo iniziale non a caldo;
- lavorazione tubi;
- installazione di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici e comunque di
materiale metallico.
F) Settore fonderie di seconda fusione e metallurgia non ferrosa
Appartengono a tale settore le attività dirette alla:
- produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento ed
altri);
- trasformazione plastica dell'alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento e loro
leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati;
- fusione di rame, alluminio, magnesio, nichel, piombo, zinco ed altri metalli non ferrosi e
loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);
- fusione di ghisa in getti;
- fabbricazione di getti in acciaio.
3) L'appartenenza dell'azienda al settore è determinata, quando l'attività è unica, da quella
effettivamente esplicata secondo le descrizioni enunciate.
Se sono esercitate diverse attività con carattere autonomo si applicano ai rispettivi rapporti
di lavoro le speciali norme corrispondenti a ciascuna attività.
Quando distinte attività non sono autonome, la loro appartenenza al settore è determinata
dal criterio della prevalenza.
Per l'attuazione dei criteri di cui sopra, nell'ambito di applicazione del presente contratto,
resta inteso che:
1) si intende per attività quella svolta da un'unità produttiva, normalmente coincidente con
lo stabilimento e indipendentemente dal perimetro di esso;
2) nell'ambito aziendale si considera autonoma l'attività accessoria la cui produzione non è
destinata a concorrere al ciclo produttivo di altra attività dell'azienda o vi concorre in modo
trascurabile;
3) si considera prevalente, rispetto a ciascuna attività non autonoma, quella alla quale è
addetto il maggiore numero di lavoratori; nel caso di più di due attività la prevalenza è
determinata dalla maggioranza relativa dei lavoratori addetti;
4) nell'ambito dell'unità produttiva saranno applicate le norme di un solo settore di base al
criterio della prevalenza;
5) qualora nell'ambito di un'unità produttiva, per innovazioni di carattere tecnologico o per
modifica di programmi produttivi, dovesse modificarsi il numero dei lavoratori che ha
determinato la prevalenza ai fini dell'inquadramento dell'attività in un determinato settore
contrattuale, le parti stipulanti si incontreranno per esaminare la situazione.
---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue:
Campo di applicazione del contratto
Chiarimento a verbale
Le parti confermano che le aziende che svolgono attività di costruzione, ampliamento ed estensione di linee
telefoniche ed elettriche, secondo i principi generali e la comune esperienza, svolgono un'attività che appartiene
tradizionalmente al settore meccanico come definito nel campo di applicazione del presente contratto collettivo
nazionale di lavoro.
Pertanto, le aziende che svolgono installazione "di reti telefoniche ed elettriche" sono tenute all'applicazione della
regolamentazione per l'industria metalmeccanica e, quindi, lo svolgimento di appalti comportanti esecuzione di opere
come sopra definite rientra nel caso descritto dalla lettera b), art. 5, legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
Articolazione della contrattazione collettiva
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1) Nell'ambito di un riordino delle relazioni sindacali rispondente agli obiettivi indicati nella
Premessa, il sistema contrattuale si articola sul livello nazionale e, con diverse e prefissate
discipline, sul livello aziendale.
Fatte salve le diverse, corrispondenti scadenze temporali stabilite con riguardo al presente
rinnovo contrattuale, l'assetto strutturale del sistema di contrattazione si intende definito - a
partire dal prossimo rinnovo contrattuale - in una durata del contratto nazionale di quattro anni
di effettiva vigenza dalla stipulazione dello stesso, anche allo scopo di individuare un momento
intermedio di contrattazione integrativa aziendale che sarà collocata in data non anteriore a 24
mesi dalla stipulazione del contratto nazionale.
2) Competenze del livello nazionale
Il contratto nazionale disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di
regolamentazione degli aspetti normativi. Esso definisce, altresì, il trattamento retributivo base
con una specifica funzione di garanzia nella direzione della salvaguardia del potere di acquisto
delle retribuzioni contrattuali.
Il contratto nazionale individua, per il livello aziendale, le materie ed i soggetti abilitati,
prevedendo opportune garanzie procedurali per il rispetto di quanto stabilito.
Nell'ambito delle competenze fondamentali assegnate al contratto nazionale rientrano, in
particolare, quelle relative alla regolamentazione:
a) del sistema di informazione;
b) dei diritti sindacali;
c) del sistema di inquadramento dei lavoratori;
d) dell'orario di lavoro.
3) Competenze del livello aziendale
A) Nell'ambito di discipline quadro prestabilite dal contratto nazionale ed in conformità ai
contenuti, ai criteri ed alle modalità ivi stabiliti, è previsto un rinvio a livello aziendale per le
seguenti materie:
- innovazioni tecnologiche ed organizzative e decentramento;
- modalità di fruizione delle riduzioni di orario, turni di lavoro, calendari lavorativi, flessibilità
della prestazione, verifiche attuative;
- orario flessibile;
- applicazione del lavoro a tempo parziale;
- aspetti applicativi dell'inquadramento;
- ambiente di lavoro;
- pari opportunità.
B) Restano ferme le altre disposizioni contrattuali che, con riferimento a specifiche materie,
rinviano alla competenza del livello aziendale.
C) Per quanto concerne gli aspetti retributivi propri della contrattazione integrativa
aziendale, a questa viene attribuita la funzione di negoziare incrementi retributivi
esclusivamente commisurati e correlati a parametri di produttività e/o redditività secondo
formule da individuare di comune accordo. Nell'arco di vigenza del presente contratto detta
contrattazione, per i relativi effetti, sarà collocata, sussistendone i relativi presupposti, in un
periodo non anteriore al 1° maggio 1992.
La titolarità della contrattazione integrativa fa capo, in rapporto alle diverse configurazioni
aziendali, alle strutture territoriali e/o nazionali, congiuntamente alle Rappresentanze sindacali
aziendali.
Le richieste dovranno essere inviate all'azienda dalle Organizzazioni sindacali competenti,
per il tramite del corrispondente livello dell'Associazione datoriale.
Le aziende per le quali non sussistano i presupposti per dar corso alla contrattazione
integrativa aziendale, in relazione alla particolarità della situazione economico-produttiva, ne
daranno comunicazione alle Organizzazioni sindacali territoriali e/o nazionali interessate, cui
farà seguito, a richiesta, un incontro per un esame della situazione.
Norma transitoria
Gli accordi aziendali in vigore si intendono prorogati fino alla data prevista per la fase di
contrattazione integrativa aziendale.
4) Le parti si impegnano a rispettare le clausole della presente articolazione contrattuale ed
i relativi contenuti nonchè a garantire comportamenti ad essi conformi.
In relazione a quanto sopra, eventuali situazioni di difformità saranno ricondotte, ai fini di un
loro superamento nel rispetto di quanto stabilito dalle norme stesse, nell'ambito delle procedure
previste dall'art. 29 Parte Generale - Sez. 3 - del c.c.n.l., fermo restando che fino al
completamento delle stesse non si farà ricorso ad azioni dirette.
---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue:
Articolazione della contrattazione collettiva
1) Nell'ambito dell'assetto delle relazioni sindacali rispondente agli obiettivi indicati nella Premessa ed in conformità a
quanto già previsto dal c.c.n.l. 14 dicembre 1990 ed a quanto definito dal Protocollo 23 luglio 1993, il sistema
contrattuale si articola sul livello nazionale e con diverse e prefissate discipline, sul livello aziendale.
Il contratto collettivo nazionale ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.
2) Competenze del livello nazionale
Il contratto nazionale disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di regolamentazione degli
aspetti normativi. Esso definisce, altresì, il trattamento retributivo base con una specifica funzione di garanzia nella
direzione della salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni contrattuali.
Il contratto nazionale individua, per livello aziendale, le materie ed i soggetti abilitati, prevedendo opportune garanzie
procedurali per il rispetto di quanto stabilito.
Nell'ambito delle competenze fondamentali assegnate al contratto nazionale rientrano, in particolare, quelle relative alla
regolamentazione:
a) del sistema di informazione;
b) dei diritti sindacali;
c) del sistema di inquadramento dei lavoratori;
d) dell'orario di lavoro.
3) Competenze del livello aziendale
A) Nell'ambito di discipline quadro prestabilite dal contratto nazionale ed in conformità ai contenuti, ai criteri ed alle
modalità ivi stabiliti, è previsto un rinvio a livello aziendale per le seguenti materie:
- innovazioni tecnologiche ed organizzative e decentramento;
- modalità di fruizione delle riduzioni di orario, turni di lavoro, calendari lavorativi, flessibilità della prestazione,
verifiche attuative;
- orario flessibile;
- applicazione del lavoro a tempo parziale;
- aspetti applicativi dell'inquadramento;
- ambiente di lavoro;
- pari opportunità.
B) Restano ferme le altre disposizioni contrattuali che, con riferimento a specifiche materie, rinviano alla competenza
del livello aziendale.
C) Per quanto concerne la contrattazione aziendale, a questa viene attribuita la funzione di negoziare contenuti
economici variabili esclusivamente commisurati e correlati a parametri di produttività e/o redditività, secondo formule
da individuare di comune accordo, ed ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti
aventi come obiettivo incrementi di produttività e di qualità e altri elementi di competitività nonchè ai risultati legati
all'andamento economico dell'impresa.
L'accordo raggiunto ha durata quadriennale.
Gli importi erogabili, di norma a cadenza annuale salve diverse modalità concordate in relazione alla tipologia dei
parametri utilizati, tra quelli individuati al precedente 1° comma, saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti
e comunicati alle O.S.L. e alle R.S.U. entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati.
Nella medesima occasione la Direzione aziendale fornirà informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a
riferimento per la determinazione delle erogazioni in questione.
Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali non potranno essere presentate prima del 1° gennaio 1995 sulla base
di quanto previsto nella presente lettera C), mentre i conseguenti effetti economici avranno decorrenza non anteriore
al 1996.
Allo scopo di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale,
le parti esamineranno preventivamente, nel corso di un apposito incontro in sede sindacale, promosso ad iniziativa di
una delle parti e con la partecipazione dei titolari della contrattazione aziendale, le condizioni dell'impresa e del lavoro,
le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della
competitività e delle condizioni essenziali di redditività, avuto anche riguardo ai rapporti elaborati dall'Osservatorio di
cui all'art. 2, Parte generale - Sez. I.
Le aziende in particolare situazione di criticità economica che ritengono non sussitere i presupposti per dar corso
alla contrattazione aziendale di cui alla presente lett. C) ne daranno comunicazione alle Organizzazioni sindacali
nazionali e/o territoriali interessate cui dovrà far seguito un esame congiunto, nel corso del quale si procederà ad
illustrare e valutare l'andamento produttivo, le prospettive di competitività e le condizioni di redditività dell'azienda
tenendo anche conto dei dati del bilancio dell'esercizio precedente l'anno in corso e degli ulteriori aggiornamenti
disponibili.
La titolarità della contrattazione a livello di azienda viene esercitata, in rapporto alle diverse configurazioni aziendali,
dalle strutture territoriali e/o nazionali, congiuntamente alle Rappresentanze sindacali unitarie.
Le richieste dovranno essere inviate all'azienda dalle Organizzazioni sindacali competenti, per il tramite del
corrispondente livello dell'Intersind.
Norma transitoria
Gli accordi aziendali in vigore si intendono prorogati fino alla data prevista per la fase di contrattazione aziendale.
Note a verbale
1) Le parti prendono atto che, in ragione della funzione specifica ed innovativa degli istitui della contrattazione
aziendale e dei vantaggi che da essi possono derivare all'intero sistema produttivo attraverso il miglioramento
dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione, ne saranno definite le caratteristiche ed il regime contributivoprevidenziale mediante un apposito provvedimento legislativo promosso dal Governo, tenuto conto dei vincoli di
finanza pubblica e della salvaguardia della prestazione previdenziale dei lavoratori. Le parti auspicano una rapida
emanazione di tale provvedimento e si impegnano ad agire affinchè le rispettive Confederazioni intervengano in tal
senso nei confronti del Governo e degli Organi istituzionali.
Le parti altresì convengono che, qualora detta normativa dovesse essere emanata successivamente alla
stipulazione dell'accordo aziendale di cui al presente punto C), le parti contraenti si incontreranno per adattare
l'accordo al modificato contesto normativo, garantendo l'invarianza dell'importo lordo spettante al lavoratore nel
passaggio dalla vecchia alla nuova normativa.
2) Il presente contratto definisce le procedure della contrattazione con caratteristiche innovative rispondenti allo
spirito del Protocollo del 23 luglio 1993.
In questo quadro, qualora si verifichino contenziosi sulla applicazione della procedura definita, le Organizzazioni
sindacali territoriali delle parti, le R.S.U. e le imprese, anche disgiuntamente, potranno chiedere l'intervento delle parti
stipulanti il presente c.c.n.l., che terranno un apposito incontro nel quale formuleranno le loro valutazioni in oggetto.
4) Le parti si impegnano a rispettare le clausole della presente articolazione contrattuale ed i relativi contenuti nonchè
a garantire comportamenti ad essi conformi.
In relazione a quanto sopra, eventuali situazioni di difformità saranno ricondotte, ai fini di un loro superamento nel
rispetto di quanto stabilito dalle norme stesse, nell'ambito delle procedure previste dall'art.29, Parte generale, Sez.III
del c.c.n.l., fermo restando che fino al completamento delle stesse non si farà ricorso ad azioni dirette.
Procedure di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
La parte che ha dato disdetta del contratto presenterà le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per
consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo
complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non
assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette.
Le parti si danno atto che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque
dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà
corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di
vacanza contrattuale" secondo le modalità e i criteri specificatamente previsti nel Protocollo del 23 luglio 1993.
La violazione del periodo di raffreddamento come definito al secondo comma del presente punto comporta come
conseguenza a carico della parte che via ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire
dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio
1993.
Procedura di rinnovo degli accordi aziendali
Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri
livelli di contrattazione.
Gli accordi aziendali, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, hanno durata quadriennale e sono
rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di
rinnovo del contratto collettivo nazionale.
Le richieste di rinnovo dell'accordo aziendale dovranno essere presetnate in tempo utile al fine di consentire l'apertura
delle trattative due mesi prima della scadenza dell'accordo. La parte che ha ricevuto le prposte di rinnovo dovrà dare
riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.
Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e
comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le
parti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette.
Struttura del contratto
Il presente contratto si applica a tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende inquadrate nei settori
specificati alle lett. A) - F), sotto il titolo "Campo di applicazione del contratto", e si articola come
segue:
Parte generale
- Sez. 1)
- Sez. 2) (Rapporti sindacali)
- Sez. 3) (Disciplina del rapporto individuale di lavoro)
Parte speciale
- Sez. A) (Riguarda i lavoratori in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 18 marzo 1926,
n. 562, sull'impiego privato)
- Sez. quadri (Riguarda, in attuazione della legge 13 maggio 1985, n. 190, i lavoratori in
possesso dei requisiti di cui alla declaratoria specificatamente definita)
- Sez. B) (Riguarda i lavoratori di cui all'accordo 23 ottobre 1973)
- Sez. C) (Riguarda i lavoratori che non hanno nè i requisiti di cui alla Sez. A) nè le
caratteristiche previste dall'accordo di cui è menzione alla sezione B).
Terminologia retributiva - Nota applicativa
Fermo quanto specificamente previsto dalle vigenti disposizioni di legge o di contratto,
laddove si sono usate, nel presente contratto, le seguenti espressioni: "minimo tabellare",
"minimo contrattuale", "minimo contrattuale di paga", "minimo di paga base", "minimo di
stipendio", "minimo contrattuale di stipendio", "minimo contrattuale di categoria", si è inteso far
riferimento alla "retribuzione contrattuale base" di cui alla tabella posta in calce al presente
contratto.
PARTE GENERALE
Sezione 1
Art. 1
(Sistema di informazione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1) Le aziende esporranno, di norma annualmente, nel primo quadrimestre, alle
Organizzazioni sindacali territoriali o regionali di categoria dei lavoratori ed alle Rappresentanze
sindacali aziendali, nel corso di un apposito incontro:
a) le scelte e le prospettive produttive anche con riferimento ai processi di diversificazione e
di innovazione della produzione;
b) le linee generali della politica di ricerca e sviluppo;
c) i programmi di investimento che comportino nuovi insediamenti industriali - e i relativi
criteri di localizzazione - o l'ampliamento o consistenti modifiche di quelli esistenti;
d) le linee generali di progetti particolarmente significativi di ristrutturazione, ricerca,
innovazione tecnologica.
Nel corso di tale incontro verranno esaminate tra le parti, in particolare, le prevedibili
implicazioni delle scelte, delle prospettive produttive e degli investimenti suddetti su:
- l'occupazione;
- le condizioni di lavoro;
- le condizioni ambientali ed ecologiche.
Nell'ambito di tale informativa ed in relazione alle prospettive produttive saranno inoltre
fornite notizie:
e) sui dati consuntivi sia qualitativi che quantitativi dell'occupazione, disaggregati per
sesso, e su quelli relativi al prevedibile andamento occupazionale, anche in rapporto ai processi
di ristrutturazione e riconversione aziendali, nonchè all'applicazione delle normative in materia
di occupazione femminile e giovanile;
f) sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei
lavoratori interessati, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnicoprofessionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in azienda o in centri di formazione
esterni, nonchè all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi,
esterne all'azienda;
g) sulle condizioni di impiego degli invalidi e degli handicappati alla luce dell'art. 2 della
Parte generale, Sez. 3;
h) sulle linee generali e sulle dimensioni complessive concernenti la politica del
decentramento e dell'indotto, le aree di localizzazione, l'articolazione per tipologie, nonchè i
prevedibili riflessi sull'occupazione complessiva;
i) sull'attività sviluppata in ambito internazionale in termini di acquisizione e/o accordi
industriali con imprese straniere;
l) sull'attività delle unità produttive dislocate all'estero;
m) sugli accordi con altre imprese - di carattere produttivo, tecnologico o di ricerca - per i
contenuti comportanti rilevanti modificazioni sull'occupazione;
n) sugli interventi in materia di ambiente e sicurezza di lavoro e di risparmio energetico.
Restano salve le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale e, per quel
che concerne in particolare le lettere d), i), ed m), dalla riservatezza necessaria per non
pregiudicare la realizzazione delle iniziative aziendali.
2) Nel corso del secondo semestre dell'anno, verranno illustrati dall'azienda, in apposita
riunione, i risultati di bilancio e gli eventuali aggiornamenti delle informazioni fornite ai sensi del
precedente punto 1).
In tale occasione, con riferimento agli investimenti complessivi, saranno fornite anche
informazioni relative alla entità globale dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e
dalle regioni nel quadro di apposite leggi.
3) A richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria dei lavoratori, le
informazioni di cui al precedente punto 1) che hanno riferimento all'ambito territoriale o
regionale, saranno rese dalle aziende, eventualmente per il tramite dell'Associazione
imprenditoriale territorialmente competente, in base a criteri generali definiti a livello regionale.
4) Le informazioni di cui al precedente punto 1) potranno essere fornite globalmente per
ciascun settore - e, in tale ambito, separatamente per le aziende inquadrate in diverse Società
finanziarie - a richiesta delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, in un apposito
incontro che si svolgerà con le aziende che operano nei settori sottoelencati, assistite dalle loro
Società finanziarie:
- Siderurgia
- Fonderie di seconda fusione
- Metallurgia non ferrosa
- Trasporto pubblico su gomma
- Materiale rotabile ferroviario
- Aeronautica
- Auto
- Navalmeccanica
- Meccanica strumentale
- Impianti industriali, montaggi e carpenteria
- Elettromeccanica
- Elettronica
- Meccanica varia
5) Per i settori di cui al punto 4), nei casi di rilevanti ristrutturazioni che implichino scelte ed
interventi coinvolgenti l'intero settore, le relative informazioni potranno essere fornite, in un
apposito incontro a richiesta delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, dalle aziende
interessate, assistite se del caso dalle rispettive società finanziarie, nell'ambito dello stesso
Ente di gestione.
---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue:
(Sistema di informazione)
1) Le aziende esporranno, di norma annualmente, nel primo quadrimestre, alle Organizzazioni sindacali nazionali nel caso di complessi industriali di particolare importanza e/o articolati in più unità produttive dislocate nel territorio
nazionale - alle Organizzazioni sindacali territoriali o regionali di categoria dei lavoratori ed alle Rappresentanze
sindacali unitarie, nel corso di un apposito incontro:
a) le scelte e le prospettive produttive anche con riferimento ai processi di diversificazione e di innovazione della
produzione;
b) le linee generali della politica di ricerca e sviluppo;
c) i programmi di investimento che comportino nuovi insediamenti industriali - e i relativi criteri di localizzazione - o
l'ampliamento o consistenti modifiche di quelli esistenti;
d) le linee generali di progetti particolarmente significativi di ristrutturazione, ricerca, innovazione tecnologica.
Nel corso di tale incontro verranno esaminate tra le parti, in particolare, le prevedibili implicazioni delle scelte, delle
prospettive produttive e degli investimenti suddetti su:
- l'occupazione;
- le condizioni di lavoro;
- le condizioni ambientali ed ecologiche.
Nell'ambito di tale informativa ed in relazione alle prospettive produttive saranno inoltre fornite notizie:
e) sui dati consuntivi sia qualitativi che quantitativi dell'occupazione, disaggregati per sesso, e su quelli relativi al
prevedibile andamento occupazionale, anche in rapporto ai processi di ristrutturazione e riconversione aziendali,
nonchè all'applicazione delle normative in materia di occupazione femminile e giovanile;
f) sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati, alla
durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in
azienda o in centri di formazione esterni, nonchè all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i
programmi stessi, esterne all'azienda;
g) sulle condizioni di impiego degli invalidi e degli handicappati alla luce dell'art. 2 della Parte generale, Sez. III;
h) sulle linee generali e sulle dimensioni complessive concernenti la politica del decentramento e dell'indotto, le aree
di localizzazione, l'articolazione per tipologie, nonchè i prevedibili riflessi sull'occupazione complessiva;
i) sull'attività sviluppata in ambito internazionale in termini di acquisizione e/o accordi industriali con imprese straniere;
l) sull'attività delle unità produttive dislocate all'estero;
m) sugli accordi con altre imprese - di carattere produttivo, tecnologico o di ricerca - per i contenuti comportanti
rilevanti modificazioni sull'occupazione;
n) sugli interventi in materia di ambiente e sicurezza di lavoro e di risparmio energetico.
Restano salve le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale e, per quel che concerne in
particolare le lettere d), i) ed m), dalla riservatezza necessaria per non pregiudicare la realizzazione delle iniziative
aziendali.
2) Nel corso del secondo semestre dell'anno, verranno illustrati dall'azienda, in apposita riunione, i risultati di bilancio
e gli eventuali aggiornamenti delle informazioni fornite ai sensi del presente punto 1).
In tale occasione, con riferimento agli investimenti complessivi, saranno fornite anche informazioni relative alla entità
globale dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi.
3) A richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria dei lavoratori, le informazioni di cui al precedente
punto 1) che hanno riferimento all'ambito territoriale o regionale, saranno rese dalle aziende, eventualmente per il
tramite della Associazione imprenditoriale territorialmente competente, in base a criteri generali definiti a livello
regionale.
4) Le informazioni di cui al precedente punto 1) potranno essere fornite globalmente per ciascun settore - e, in tale
ambito, separatamente per le aziende inquadrate in diverse società finanziarie - a richiesta delle Organizzazioni
sindacali nazionali di categoria, in un apposito incontro che si svolgerà con le aziende che operano nei settori
sottoelencati, assistite dalle loro società finanziarie:
- Siderurgia;
- Fonderie di seconda fusione;
- Metallurgia non ferrosa;
- Trasporto pubblico su gomma;
- Materiale rotabile ferroviario;
- Aeronautica;
- Auto;
- Mavalmeccanica;
- Meccanica strumentale;
- Impianti industriali, montaggi e carpenteria;
- Elettromeccanica;
- Elettronica;
- Meccanica varia.
5) Per i settori di cui al punto 4), nei casi di rilevanti ristrutturazioni che implichino scelte ed interventi coinvolgenti
l'intero settore, le relative informazioni potranno essere fornite, in un apposito incontro a richiesta delle Organizzazioni
sindacali nazionali di categoria, dalle aziende interessate, assistite se del caso dalle rispettive società finanziarie,
nell'ambito dello stesso Ente di gestione.
6) Fuori dalle previsioni di cui ai precedenti punti, nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione ovvero
di crisi aziendale comportanti rilevanti riflessi sull'occupazione, le aziende esporranno alle Organizzazioni sindacali
nazionali - per i complessi industriali di particolare importanza e/o articolati in più unità produttive dislocate nel territorio
nazionale - alle Organizzazioni sindacali territoriali o regionali di categoria ed alle Rappresetanze sindacali unitarie lo
scenario di riferimento, il programma degli interventi che si rendono necessari sotto l'aspetto produttivo ed
organizzativo, i motivi che ne sono alla base ed il programma degli investimenti.
Le aziende esporranno altresì gli strumenti previsti per fronteggiarne le conseguenze sull'occupazione e sulle
condizioni di lavoro.
Il confronto si dovrà concludere entro dieci giorni, elevati a venti giorni nel caso di realtà particolarmente complesse
per dimensione e articolazione al fine di valutare la possibilità di una intesa. Resta inteso che le procedure di legge
avviate come mero adempimento formale, si considerano espletate anche nel caso in cui il raggiungimento
dell'accordo sia intervenuto prima dei termini di scadenza delle stesse.
Entrambi i termini potranno essere eccezionalmente prorogati di comune accordo tra le parti per un periodo di durata
comunque non superiore alla metà del tempo previsto.
Per l'intera durata del confronto, non si darà luogo da parte delle Organizzazioni sindacali e delle rispettive strutture
territoriali e aziendali a manifestazioni di conflittualità. Analogamente le imprese si impegnano a non dare attuazione al
programma di interventi esposti.
Nei processi comportanti programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione che presentino
caratteristiche di notevole complessità per ampiezza e per rilevanza di effetti sul personale e riguaranti realtà
aziendali articolate in più unità produttive, le parti valuteranno l'opportunità di costituire una Commissione paritetica e
non negoziale, costituita da rappresentanti della direzione aziendale e delle Organizzazioni sindacali nazionali.
Tale organismo sarà finalizzato al monitoraggio dell'andamento dei processi previsti dal piano di ristrutturazione e
riorganizzazione anche con riguardo alla posizione competitiva dell'azienda sul mercato.
7) In riferimento alla costituzione del Mercato Unico Europeo, le parti stipulanti ritengono di comune interesse valutare
il quadro delle relazioni industriali e delle informazioni a livello comunitario.
A tale fine le stesse convengono sull'opportunità di costituire un gruppo di lavoro che, succesivamente all'adozione
definitiva da parte del Consiglio dei Ministri Europeo della direttiva relativa alla informazione e consultazione dei
lavoratori nelle imprese o gruppi di imprese di dimensione comunitaria, ne analizzi la disciplina allo scopo di fornire un
valido contributo alle rispettive confederazioni durante la fase di recepimento nella legislazione italiana.
Art. 2
(Osservatorio)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Allo scopo di migliorare la conoscenza degli specifici assetti contrattuali in atto nei principali
paesi industrializzati, anche in relazione alle problematiche connesse alla fase di realizzazione
del mercato unico europeo, Intersind, Asap e Fim-Fiom-Uilm convengono sull'opportunità di
costituire a livello nazionale un Osservatorio, cui viene affidato il compito di raccogliere e
confrontare dati e informazioni come in seguito specificati, concernenti i settori produttivi nei
quali operano le aziende metalmeccaniche a p.s., avuto riguardo alla loro tipologia e
dimensione.
L'Osservatorio rappresenta la sede per un esame comparato di dati complessivi relativi agli
elementi di conoscenza considerati che costituiranno una comune base di riferimento per le
valutazioni delle parti nell'elaborazione delle proprie linee di politica contrattuale.
In relazione alle predette finalità, saranno raccolti ed aggregati, in maniera sistematica, dati
significativi ed aggiornati sui seguenti argomenti:
- innovazione tecnologica;
- utilizzo degli impianti;
- produttività del lavoro;
- andamento dell'occupazione;
- struttura e livello del costo del lavoro e delle retribuzioni di fatto;
- sistemi di inquadramento;
- durata della prestazione lavorativa e relativi regimi.
Saranno oggetto di analisi e verifica anche le normative legali che disciplinano, nei diversi
paesi, gli argomenti in questione.
Per l'attivazione dell'Osservatorio, le parti designeranno, entro tre mesi dalla stipulazione
del presente contratto, un Comitato paritetico costituito da 12 componenti, che provvederà a:
- definire il campione da prendere in considerazione con riguardo ai paesi interessati, ai
settori produttivi, alle tipologie ed alle dimensioni aziendali;
- individuare un Istituto specializzato di ricerca cui affidare le rilevazioni e che potrà
utilizzare anche gli elementi conoscitivi messi a disposizione da parte di ciascuna
Organizzazione stipulante;
- concordare con l'Istituto specificato il programma delle rilevazioni, il cui onere economico
verrà suddiviso tra le parti stipulanti in ragione, rispettivamente di 2/3 a carico di Intersind e
Asap e di 1/3 a carico di Fim-Fiom-Uilm.
Il Comitato si riunirà semestralmente per una verifica sull'andamento dei lavori e per un
esame degli eventuali problemi che dovessero sorgere nella fase esecutiva.
L'Istituto incaricato dovrà fornire, a partire dal 1992, un rapporto tecnico-ricognitivo con
decadenza biennale sull'andamento degli aspetti oggetto di rilevazioni.
Il contenuto del rapporto verrà messo a disposizione di ciascuna delle parti, che potranno
valutare congiuntamente l'attivazione di iniziative comuni per la presentazione dei risultati.
---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue:
(Osservatorio)
Allo scopo di migliorare la conoscenzaa del posizionamento competitivo delle aziende associate all'Intersind nonchè
dell'andamento dei settori produttivi nei quali le stesse operano, anche con riferimento ai principali Paesi industriali e
con particolare riguardo ai Paesi della Unione Europea, le parti convengono sull'opportunità di costituire a livello
nazionale un Osservatorio con il compito di redigere due rapporti tecnico- ricognitivi, uno annuale e l'altro biennale.
L'Osservatorio rappresenta la sede per un esame comparato di dati complessivi relativi agli elementi di conoscenza
considerati che costituiranno anche una comune base di riferimento per le valutazioni delle parti nell'eleborazione delle
proprie linee di politica sindacale e contrattuale.
A tal fine si provvederà a:
a) raccogliere, con cadenza annuale, dati e informazioni significativi, concernenti un campione di aziende appartenenti
ai diversi settori produttivi nei quali operano le aziende aderenti all'Intersind, comparabili con quelli predisposti da fonti e
istituti di ricerca economico-statistica identificati di comune accordo;
b) effettuare, con cadenza biennale, un esame comparato tra gli indicatori riferiti ad un campione di settori produttividi
cui al punto 4), art. 1, Parte generale - Sez. I e quelli di un campione di analoghe realtà di principali Paesi industriali. I
predetti indicatori qualitativi e quantitativi, che dovranno essere comparabili con quelli elaborati da fonti e istituti di
ricerca economico-statistica identificati di comune accordo, saranno individuati nell'ambito dei seguenti argomenti:
- innovazione tecnologica;
- utilizzo degli impianti;
- investimenti in ricerca e sviluppo;
- produttività e competitività;
- andamento dell'occupazione;
- struttura e livello del costo del lavoro e delle retribuzioni di fatto;
- orari di fatto (durata della prestazione e relativi regimi);
- sistemi di inquadramento.
Per l'attivazione dell'Osservatorio le parti designeranno un Comitato paritetico, costituito complessivamente da 12
rappresentanti nominati da Intersind e da Fim-Fiom-Uilm che provvederà a:
- predisporre, ai fini di quanto previsto dalla precedente lettera a), un modello di scheda di rilevazione di dati aziendali
estrapolati da quelli contenuti nell'informativa di cui al punto 1) dell'art. 1, Parte generale - Sez. I; le citate schede
dovranno essere inviate da parte delle aziende al Comitato, per il tramite delle delegazioni Intersind competenti per
territorio, successivamente all'informativa di cui al citato art. 1;
- individuare ai fini di quanto previsto dalla precedente lettera a), il campione di aziende, tra quelle più significative per
dimensione, tipologia di prodotto, ecc. e, ai fini di quanto previsto dalla lettera b), il campione dei settori produttivi ivi
indicati.
Il Comitato si riunirà di norma trimestralmente.
I contenuti dei rapporti elaborati dal Comitato verranno messi a disposizione di ciascuna della parti che potranno
valutare congiuntamente l'attivazione di iniziative comuni per la presentazione dei risultati.
Entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto, le parti definiranno, in apposito incontro le modalità costitutive
ed operative per un corretto funzionamento dell'Osservatorio.
Organismi congiunti territoriali sul mercato del lavoro
Considerato il comune interesse per l'analisi e la valutazione delle dinamiche riguardanti il mercato del lavoro a livello
territoriale, si conviene di individuare le modalità per un esame congiunto, sperimentalmente in alcune aree
particolarmente critiche per queste problematiche.
A tale scopo, si opererà nel quadro dei Protocolli di intesa stabiliti in Campania, Liguria, Lombardia, Puglia, Valle
D'Aosta tra Intersind, CGIL-CISL-UIL e Agenzie per l'impiego in materia di mercato del lavoro, secondo le modalità
operative dagli stessi previste ed in quelle altre regioni in cui verranno realizzate, durante la vigenza del presente
contratto, analoghe intese.
In funzione degli specifici argomenti trattati e dell'interesse per il settore metalmeccanico, previa verifica con i firmatari
dei Protocolli, le parti si adopereranno per garantire la partecipazione delle O.S.L. territoriali di settore all'esame
congiunto dei problemi in argomento. Ciò al fine di consentire un diretto coinvolgimento delle stesse sia nelle fasi di
analisi dei problemi, che in quelle di individuazione di interventi volti a favorire l'occupazione, riguardanti, in particolare:
la raccolta di elementi professionali utili relativi ai lavoratori posti fuori dal ciclo produttivo, in C.i.g.s., ai fini di una loro
riallocazione in nuovi posti di lavoro o in lavori socialmente utili; la definizione di proposte per realizzare iniziative
promozionali volte alla collocazione di lavoratori esuberanti con maggiori problemi di reinserimento lavorativo;
l'individuazione di procedure efficienti per favorire l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro sul territorio, anche
approfondendo la possibilità di utilizzo di appositi fondi comunitari e regionali.
Art. 3
(Pari opportunità)
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla
Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e dalle disposizioni legislative in vigore in
tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni
positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di
opportunità uomo-donna nel lavoro.
In relazione a ciò, per la vigenza del presente contratto nazionale di categoria, viene
confermata la Commissione paritetica nazionale, costituita da 6 componenti, di cui 3 designati
da Intersind e Asap e 3 designati dalle Segreterie nazionali di Fim-Fiom-Uilm, che potranno
essere assistiti rispettivamente da un pari numero di rappresentanti delle realtà aziendali in cui
la presenza femminile risulti particolarmente significativa, alla quale è affidato il compito di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nelle aziende metalmeccaniche sulla
base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle aziende nell'ambito del sistema informativo
vigente (art. 1 punto e), Parte generale, Sez. 1);
b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia e le iniziative in
tema di azioni positive promosse in Italia e nei paesi della CEE in riferimento al Programma di
azione 1991/1995 della Comunità europea ed al Programma di azione per l'attuazione della
Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali;
c) valutare gli esiti delle eventuali indagini già realizzate per una approfondita conoscenza
delle problematiche in materia, nonchè la possibilità di proporre, compatibilmente con le
esigenze tecnico-produttive, specifiche sperimentazioni di azioni positive;
d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro
anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno.
La Commissione, presieduta a turno da un componente di parte imprenditoriale e da un
componente di parte sindacale, si riunirà di norma 2 volte l'anno e invierà annualmente alle parti
stipulanti un rapporto sull'attività svolta.
Sei mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione esaurirà il proprio
compito presentando alle parti stipulanti un rapporto conclusivo completo del materiale raccolto,
degli elaboratori e delle esperienze realizzate nell'arco di vigenza del contratto stesso,
corredato di eventuali proposte che costituiranno oggetto di esame in occasione del prossimo
rinnovo.
Alla Commissione nazionale viene altresì affidato il compito di valutare la possibilità di
promuovere in via sperimentale, a partire dal 1993, la costituzione di una Commissione
paritetica per le pari opportunità, con riferimento a tre specifiche realtà aziendali, da individuare
di comune accordo, nelle quali l'incidenza del personale femminile presenti connotazioni di
particolare rilievo ed entità.
La Commissione nazionale provvederà a definire i compiti da assegnare alle predette
Commissioni aziendali ed avrà cura di seguirne l'attività per una opportuna verifica della stessa
e per ogni intervento necessario a risolvere i problemi di ordine metodologico che dovessero
eventualmente riscontrarsi.
Le Commissioni paritetiche aziendali, che saranno composte di sei componenti di cui tre
designati dalla direzione aziendale interessata e tre designati dai Sindacati di categoria FimFiom-Uilm, in ragione di uno per Sindacato, scelti tra i dipendenti dell'azienda stessa, si
riuniranno di norma semestralmente.
Trascorsi dodici mesi dalla costituzione, ciascuna Commissione aziendale redigerà una
relazione sull'attività svolta, da inviare alla Commissione nazionale che, previa valutazione
dell'andamento della sperimentazione effettuata, potrà decidere di prorogare per un ulteriore
anno la sperimentazione stessa.
Sempre nell'ottica di sviluppare l'approfondimento delle tematiche relative alle pari
opportunità, in via sperimentale, verranno costituite Commissioni paritetiche in alcune regioni
che la Commissione nazionale provvederà ad individuare in relazione alla concentrazione delle
aziende metalmeccaniche associate e tenuto anche conto delle caratteristiche del mercato del
lavoro.
La costituzione delle predette Commissioni avverrà inizialmente in due regioni e verrà
estesa, nel corso dell'anno successivo, ad altre due regioni, previa valutazione positiva
dell'andamento della sperimentazione.
Le Commissioni regionali saranno composte da 12 componenti, di cui 6 designati
dall'Intersind e dall'Asap e 6 designati da Fim-Fiom-Uilm, e avranno sede presso le competenti
Delegazioni Intersind.
Alle Commissioni regionali, che opereranno in stretto raccordo con la Commissione
paritetica nazionale che ne coordinerà l'attività, viene affidato il compito di:
- seguire, allo scopo di favorire un comune apporto propositivo, l'evoluzione della
legislazione regionale sulle pari opportunità e l'attività degli organismi operanti nel territorio ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- promuovere iniziative di approfondimento sulle tematiche della presenza femminile nel
mercato del lavoro, avuto anche riguardo agli eventuali fattori che ostacolano nel territorio il
raggiungimento di pari opportunità uomo-donna;
- considerare l'opportunità di effettuare nell'ambito territoriale ricerche o indagini sulla
diffusione e le caratteristiche delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- proporre alle Istituzioni ed Enti competenti, sulla base delle connotazioni e dei prevedibili
sviluppi dell'economia locale, interventi in materia di orientamento scolastico e di formazione
professionale, anche in relazione alle iniziative specificatamente previste dall'Accordo
interconfederale 5 gennaio 1990 tra Intersind e Cgil-Cisl-Uil.
Le Commissioni, presiedute a turno da una componente di parte imprenditoriale e da un
componente di parte sindacale, si riuniranno di norma semestralmente e redigeranno, con
periodicità biennale, una relazione, che invieranno alla Commissione nazionale, in ordine ai
temi di cui sopra ed alle esperienze realizzate nel territorio sulle problematiche in materia.
Le parti riaffermano la loro attenzione alle problematiche concernenti l'occupazione
femminile e dichiarano la disponibilità ad un loro approfondimento. A tal fine le aziende
forniranno annualmente informazioni relativamente all'occupazione femminile ed alle attività
formative volte a perseguire l'obiettivo delle pari opportunità, anche allo scopo di individuare,
compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, azioni finalizzate al superamento di
eventuali situazioni che ostino a condizioni di pari opportunità.
Con tale intendimento sarà anche favorito l'inserimento di personale femminile in attività
formative che ne consentano l'accesso a professionalità non tradizionali. Ciò anche al fine di
agevolare la collocazione di detto personale su un più ampio ventaglio di posizioni di lavoro.
Per le lavoratrici che riprendono l'attività dopo l'assenza per maternità, fatte salve le
garanzie previste dalle vigenti norme, saranno individuate modalità di reinserimento atte a
salvaguardare le professionalità acquisite.
Art. 4
(Innovazioni di carattere tecnico-organizzativo e modifiche
all'assetto produttivo - Decentramento)
Fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 1, nel caso di:
a) innovazioni di carattere tecnico-organizzativo;
b) modifiche all'assetto produttivo degli stabilimenti, intendendosi in tali modifiche
compreso anche l'eventuale scorporo di attività proprie del ciclo produttivo esistente;
c) decentramento a terzi con carattere continuativo di attività produttive e tecnicoamministrative, aventi riflessi sia sull'occupazione che sulle condizioni di lavoro, ne sarà data
dall'azienda comunicazione - successivamente alla fase di progettazione e preventivamente a
quella operativa - per gli aspetti qualitativi e quantitativi, alle Organizzazioni sindacali territoriali
dei lavoratori ed alle Rappresentanze sindacali aziendali cui potrà fare seguito, a richiesta di
una delle parti da avanzarsi entro cinque giorni, un incontro per un esame in ordine ai riflessi
anzidetti. Tale esame - salvo diversi accordi che fossero direttamente raggiunti tra le parti dovrà essere condotto nei dieci giorni successivi alla richiesta stessa; l'azienda comunque non
darà luogo all'attuazione delle modifiche suddette prima che sia trascorso il termine in parola.
Nota a verbale agli artt. 1 e 4
L'Intersind e Fim-Fiom-Uilm, considerata l'opportunità di evitare qualunque sovrapposizione
delle disposizioni del presente contratto con quelle del tutto autonome, contenute nei protocolli
Iri 16 luglio 1986 ed Efim del 29 settembre 1986, e stante l'autonoma valenza di questi nel solo
ambito delle relazioni industriali, si danno reciprocamente atto che le norme previste dagli artt. 1
e 4 del presente contratto potranno essere invocate ed applicate solo quando non siano
operanti per le stesse materie e con gli stessi soggetti, i citati protocolli Iri-Efim e successive
eventuali modifiche, fermo restando che, in caso di controversia, le procedure da applicare
saranno individuate secondo le norme di garanzia contenute negli stessi protocolli.
Art. 5
(Lavoro a domicilio - Contratti di appalto e
di fornitura continuativa)
Per quanto riguarda la tutela del lavoro a domicilio, fermo restando il disposto della legge
18 dicembre 1973, n. 877, le aziende daranno comunicazione alle Rappresentanze sindacali
aziendali di eventuali casi di ricorso a tale particolare tipo di prestazione. Alla predetta
comunicazione potrà seguire un esame tra le parti.
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto
degli obblighi previsti dalla legge in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei
contratti di appalto e in quelli di fornitura ad esecuzione continuativa che verranno stipulati con
le imprese rientranti nell'ambito delle attività indotte e operanti nel territorio nazionale, una
clausola che preveda l'osservanza, da parte di tali imprese, delle norme di legge (assicurative,
previdenziali ed antinfortunistiche) e dei rispettivi contratti di lavoro.
Art. 6
(Contrazioni temporanee dell'orario di lavoro)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Fermo quanto previsto in materia dalla legge 20 maggio 1975, n. 164 - nei limiti e nei
termini dalla stessa fissati - nel caso si rendesse necessario contrarre l'orario in vigore si darà
luogo, a richiesta, all'esame congiunto previsto dalla normativa sopra richiamata.
Tale esame tuttavia, nei casi di contrazioni di orario determinate da:
- situazioni temporanee di mercato;
- crisi economiche settoriali o locali;
- ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali;
sarà effettuato tenendo anche presenti i prevedibili effetti dei programmi produttivi e di
investimento sull'occupazione - fermo quanto previsto dalla normativa sugli investimenti nonchè tutte le possibili misure di salvaguardia e promozione della stessa.
Formeranno, altresì, oggetto di esame la modalità di distribuzione della riduzione d'orario, i
criteri di eventuali rotazioni, nonchè le possibili iniziative di riqualificazione, nella salvaguardia
delle condizioni professionali e retributive dei lavoratori interessati, secondo le specifiche
normative al riguardo.
--------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue:
Contrazione temporanea dell'orario di lavoro
Ferma restando l'utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli strumenti di legge in materia di
Cassa integrazione guadagni e mobilità (legge 23 luglio 1991, n. 223, specificamente artt. 1, 4 e 24, e legge 19 luglio
1993, n. 236) e di contratti di solidarietà (legge 19 dicembre 1984, n. 863 e legge 19 luglio 1993, n. 236) e successivi
interventi legislativi, in via sperimentale, per la vigenza del presente contratto nazionale, le parti convengono che a
fronte di casi di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che determinino esuberi
occupazionali, sia opportuno un comportamento che tenda a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali
di un minore impiego della forza lavoro.
A tal fine, nell'ambito degli incontri previsti dalle procedure di legge per affrontare le situazioni di cui sopra, le parti
esamineranno, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative delle singole imprese, la possibilità di utilizzare in
modo collettivo le riduzioni di orario annuo di cui all'art. 5 - Parte generale - Sez. III nonchè i permessi per ex festività
di cui agli artt. 5 e 6 - Parte speciale - rispettivamente Sez. A) e C), ed i residui delle giornate di ferie di cui agli artt. 13
e 14 - Parte speciale -rispettivamente Sez. A) e C), e la fruizione delle festività cadenti di domenica e di quelle
cadenti
di sabato per i lavoratori non mensilizzati.
In sede di rinnovo del presente contratto di lavoro le parti procederanno alla valutazione dei risultati del suddetto
esperimento, il grado di diffusione e le conseguenze che ne saranno derivate, per apprezzare l'opportunità di un
suo consolidamento con il successivo contratto collettivo di categoria.
Art. 7
(Mobilità orizzontale nell'ambito dello stesso
stabilimento o unità produttiva)
Ferme le vigenti normative in materia di salvaguardia dei livelli professionali e retributivi dei
lavoratori interessati, nel caso di spostamenti di personale aventi carattere collettivo e non
meramente temporaneo, l'azienda fornirà preventiva comunicazione alle Organizzazioni
sindacali territoriali dei lavoratori ed alle Rappresentanze sindacali aziendali, le quali potranno
richiedere, entro tre giorni, un incontro allo scopo di esperire al riguardo un esame congiunto
che dovrà essere effettuato entro i cinque giorni successivi.
La procedura di cui al comma precedente non si applica agli spostamenti di lavoratori,
all'interno di uno stesso reparto o per lavorazioni omogenee o similari, di durata temporanea,
dovuti ad assenze dei titolari e ad improvvise esigenze tecnico-produttive.
L'azienda fornirà alle R.S.A., nei tempi tecnici possibili e comunque entro una settimana, le
informazioni relative agli spostamenti effettuati.
Art. 8
(Riqualificazione professionale o movimenti di
personale nell'ambito di complessi aziendali)
Fermo quanto previsto all'art. 1 (Sistema di informazione) della presente Sez. 1 della Parte
generale, laddove, nell'ambito di complessi aziendali (aziende con più stabilimenti dislocati nel
territorio nazionale), si pongano problemi di riconversione produttiva e ristrutturazione, che
comportino riqualificazione professionale o movimenti di personale fra i diversi stabilimenti, la
Direzione aziendale ne darà comunicazione, per il tramite della competente Associazione
datoriale, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori che potranno richiedere l'effettuazione di
un esame congiunto - a livello nazionale o regionale o territoriale, a seconda delle fattispecie in ordine ai problemi predetti inteso a garantire le condizioni professionali e retributive dei
lavoratori interessati, secondo le vigenti normative in materia.
Nel caso di riconversioni produttive e ristrutturazioni che comportino, nell'ambito della
stessa provincia o regione, movimenti di personale tra aziende metalmeccaniche a
partecipazione statale diverse, tutti i problemi di mobilità relativi formeranno invece oggetto di
esame sindacale tra le Organizzazioni stipulanti per:
a) agevolare l'applicazione delle normative di legge relative alla mobilità del lavoro
adeguandola alle singole fattispecie;
b) valutare le caratteristiche connesse alla struttura qualitativa della manodopera
interessata ai processi di mobilità, e adottare ove necessario, programmi di formazione interni
ed esterni all'azienda, connessi alle esigenze di riqualificazione professionale del personale sia
per i lavoratori già ricollocati presso altre aziende, sia per quelli da ricollocare, nell'obiettivo di
realizzare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro avente caratteristica di equivalenza.
I contenuti delle eventuali intese raggiunte in materia di mobilità dovranno risultare per i
lavoratori interessati correlativi ed inscindibili.
Dichiarazione congiunta
In situazioni di esuberanza di personale connesse a crisi aziendali strutturali o a processi di
ristrutturazione che presentino particolare rilevanza sociale, in relazione anche alla situazione
occupazionale locale e alla situazione produttiva, in particolar modo nel Mezzogiorno, resta
ferma la possibilità del ricorso agli strumenti di cui agli artt. 1 e 2 della legge 19 dicembre 1984,
n. 863, sempre che sia soddisfatta l'esigenza di dimensionare l'organico aziendale alle effettive
necessità tecnico-produttive e organizzative, che non siano ostacolati processi di mobilità
eventualmente resi necessari, che vengano evitati oneri economici aggiuntivi per le aziende.
PARTE GENERALE
Sezione 2
RAPPORTI SINDACALI
Art. 1
(Assemblea)
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblee indette dalle Organizzazioni sindacali,
singolarmente o congiuntamente, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera fuori
dell'orario di lavoro.
I lavoratori hanno anche diritto a partecipare ad assemblee durante l'orario di lavoro, fino a
10 ore all'anno. Per tali ore sarà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei
sindacati.
Le assemblee saranno precedute di norma da un preavviso di almeno 48 ore, con ordine
del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, ed effettuate possibilmente all'inizio o
alla fine del turno di lavoro.
Le modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale
tenendo conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli
impianti nonchè di conciliare l'esercizio del diritto di riunione per gruppi con lo svolgimento della
normale attività da parte degli altri lavoratori.
I dirigenti esterni dei Sindacati possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro,
alle assemblee in coincidenza con astensioni dal lavoro. Le predette assemblee si svolgeranno
con modalità tali da garantire il rispetto dei diritti sia dell'azienda che dei terzi.
Art. 2
(Diritto di affissione)
Il diritto di affissione viene regolato dall'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 3
(Locali)
Il datore di lavoro, nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti, porrà a disposizione
delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle Organizzazioni sindacali
congiuntamente stipulanti il presente contratto, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo
locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore a 200 dipendenti le Rappresentanze
sindacali aziendali di cui al comma precedente hanno diritto di usufruire di un locale idoneo per
le loro riunioni.
Art. 4
(Permessi per motivi sindacali e cariche elettive)
Ai lavoratori membri di organi direttivi nazionali, regionali, territoriali delle Confederazioni
sindacali e delle Federazioni di categoria stipulanti saranno concessi, per partecipare alle
riunioni degli organi stessi, permessi orari retribuiti fino a 8 ore mensili, cumulabili nel trimestre
(1). Qualora il numero complessivo dei beneficiari per ciascuna Organizzazione risulti anomalo
rispetto alla consistenza, nell'unità produttiva, del personale in forza e/o di quello iscritto alla
Organizzazione stessa, si darà luogo ad un incontro a livello territoriale per una tempestiva
normalizzazione della situazione.
L'azienda comunicherà con scadenza trimestrale alle Federazioni sindacali territoriali di
categoria, per il tramite delle Associazioni datoriali, il numero e le ore dei permessi
individualmente utilizzati dalle stesse.
Il permesso dovrà essere richiesto espressamente, con adeguato preavviso, dalle
Organizzazioni predette per il tramite delle Associazioni datoriali competenti, con specificazione
dell'orario di inizio dell'assenza. Dovrà essere garantito ovviamente, in ogni reparto/ufficio delle
aziende interessate, lo svolgimento della normale attività produttiva.
L'appartenenza agli organi di cui al primo comma e le variazioni relative dovranno essere
comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni datoriali competenti che
provvederanno a comunicarle alle aziende interessate.
Ai lavoratori per i quali i Sindacati regionali/territoriali facciano pervenire tempestiva
richiesta all'azienda, per il tramite dell'Associazione datoriale, saranno concessi permessi non
retribuiti per la partecipazione a corsi di formazione sindacale.
I lavoratori chiamati a far parte di delegazioni che conducano trattative in sede nazionale o
regionale/territoriale saranno agevolati nell'espletamento di tale compito mediante la
concessione di permessi.
Per l'aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche
sindacali nazionali e regionali/territoriali si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 della legge
20 maggio 1970, n. 300, ed alla legge 27 dicembre 1985, n. 861.
---------(1) Nota di FIM-FIOM-UILM. I permessi orari retribuiti si intendono concessi per ognuno degli organi direttivi di cui fa
parte il lavoratore, siano essi di categoria o confederali, territoriali, regionali o nazionali.
Art. 5
(Tutela dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le Organizzazioni sindacali stipulanti provvederanno a comunicare alle Direzioni aziendali,
tramite le Associazioni datoriali, i nominativi dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali
aziendali secondo i seguenti criteri:
a) nelle unità produttive fino a 100 dipendenti: 1 per ogni 50 lavoratori o frazione di 50 per
ogni Organizzazione sindacale;
b) nelle unità produttive da 101 a 300 dipendenti: 1 per ogni 100 lavoratori o frazione di 100
per ogni Organizzazione sindacale;
c) nelle unità produttive da 301 a 1.000 dipendenti: 1 per ogni 150 lavoratori o frazione di
150 per ogni Organizzazione sindacale;
d) nelle unità produttive oltre i 1.000 dipendenti: 1 per ogni 300 lavoratori o frazione di 300
per ogni Organizzazione sindacale.
Ai dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali così designati è estesa la tutela
prevista dall'art. 14 dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966 per i membri di Commissione
interna limitatamente alla permanenza nell'incarico, ferma restando l'applicabilità dell'art. 4 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, e di eventuali disposizioni legislative di miglior favore.
L'Organizzazione sindacale che ha proceduto alla designazione può, in qualsiasi momento,
comunicare eventuali sostituzioni.
I dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto possono
intervenire, previo preavviso al datore di lavoro, alle riunioni delle rispettive Rappresentanze
sindacali aziendali costituite nell'ambito delle predette Organizzazioni.
Ai dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali come sopra individuati in ciascuna
unità produttiva saranno concessi, per l'espletamento del loro mandato, permessi retribuiti nelle
seguenti misure:
a) nelle unità produttive fino a 100 dipendenti: 2 ore annue per ogni dipendente per
ciascuna Organizzazione sindacale;
b) nelle unità produttive da 101 a 200 dipendenti: 200 ore annue per ciascuna
Organizzazione sindacale;
c) nelle unità produttive fino a 3.000 dipendenti: 175 ore annue per ogni 300 dipendenti o
frazione di 300 per ciascuna Organizzazione sindacale;
d) nelle unità produttive oltre i 3.000 dipendenti: 1.750 ore annue, più 125 ore annue per
ogni 500 dipendenti o frazione di 500 oltre i 3.000, per ciascuna Organizzazione sindacale.
Nelle diverse unità produttive le ore di permesso risulteranno pertanto le seguenti:
- da 3.001 a
3.500 dipendenti
ore 1.875
- da 3.501 a
4.000 dipendenti
ore 2.000
- da 4.001 a
4.500 dipendenti
ore 2.125
- da 4.501 a
5.000 dipendenti
ore 2.250
- da 5.001 a
5.500 dipendenti
ore 2.375
- da 5.501 a
6.000 dipendenti
ore 2.500
- da 6.001 a
6.500 dipendenti
ore 2.625
- da 6.501 a
7.000 dipendenti
ore 2.750
- da 7.001 a
7.500 dipendenti
ore 2.875
- da 7.501 a
8.000 dipendenti
ore 3.000
- da 8.001 a
8.500 dipendenti
ore 3.125
- da 8.501 a
9.000 dipendenti
ore 3.250
- da 9.001 a
9.500 dipendenti
ore 3.375
- da 9.501 a
10.000 dipendenti
ore 3.500
e così via.
I permessi di cui sopra, per attività sindacali esterne, saranno richiesti al datore di lavoro
con un preavviso, di regola, di almeno 24 ore, a mezzo comunicazione scritta che indichi il
nominativo del beneficiario, dalla Organizzazione sindacale per il tramite della Rappresentanza
sindacale aziendale.
L'utilizzo dei permessi dovrà avvenire in modo da non pregiudicare il normale svolgimento
dell'attività lavorativa.
Quando per l'espletamento dei compiti inerenti il mandato sindacale sorga la necessità di
assentarsi dal posto di lavoro durante l'orario, anche per recarsi in altri reparti, l'interessato ne
darà preventiva comunicazione secondo modalità stabilite in sede aziendale.
I permessi di cui al 5° comma non sono cumulabili con quelli eventualmente già stabiliti in
materia da accordi aziendali, nonchè con quelli derivanti da disposizioni di legge relative ai
componenti di Rappresentanze sindacali aziendali.
I dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali potranno altresì fruire, con la procedura
di cui al 6° comma, di permessi non retribuiti di 8 giornate all'anno.
L'azienda comunicherà con cadenza mensile alle Rappresentanze sindacali aziendali e,
per il tramite delle Associazioni datoriali, alle Organizzazioni sindacali territoriali, il numero e le
ore dei permessi individualmente fruiti.
In assenza della comunicazione fatta nel rispetto delle disposizioni di cui al 1° comma,
ovvero in caso di comunicazione non conforme a quanto previsto dal medesimo comma, non
operano le tutele spettanti ai dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali.
Dichiarazione a verbale
Qualora i permessi superino in ragione d'anno il numero complessivo di ore previste sulla
base delle disposizioni di cui sopra, si darà corso in sede territoriale ad incontri con le
Organizzazioni sindacali interessate con l'obiettivo di regolare l'utilizzo dei permessi secondo la
normativa contrattuale.
---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue:
Rappresentanze sindacali unitarie
In ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza sindacale unitaria dei
lavoratori (R.S.U.) di cui all'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 secondo la disciplina prevista dallo stesso
Accordo interconfederale e dall'Accordo 4 maggio 1994 fra Intersind e Fim-Fiom-Uilm.
Il numero dei componenti le R.S.U. sarà pari a:
a) nelle unità produttive fino a 100 dipendenti: 3 per ogni 50 lavoratori o frazione di 50;
b) nelle unità produttive da 101 a 300 dipendenti: 3 per ogni 100 lavoratori o frazione di 100;
c) nelle unità produttive da 101 a 1.000 dipendenti: 3 per ogni 150 lavoratori o frazione di 150;
d) nelle unità produttive oltre i 1.000 dipendenti: 3 per ogni 300 lavoratori o frazione di 300.
A parziale modifica dei valori risultanti dai parametri sopra indicati, e nel rispetto dei valori medi previsti, nelle unità
produttive da 751 a 1.000 dipendenti il numero dei componenti la R.S.U. sarà pari a 15 e in quelle da 1.001 a 1.500
dipendenti sarà pari a 18.
I componenti la R.S.U. restano in carica tre anni. La nomina degli stessi sarà comunicata per iscritto alla direzione
aziendale per il tramite della competente Delegazione territoriale dell'Intersind a cura delle Organizzazioni sindacali di
rispettiva appartenenza dei componenti medesimi.
Fatto salvo quanto stabilito al 2° e 3° comma del punto 4 - Parte prima - dell'Accordo interconfederale 20 dicembre
1993, i componenti della R.S.U. subentrano alla R.S.A. ed ai suoi dirigenti nella titolarità dei diritti, dei permessi, delle
libertà sindacali e delle tutele spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300 del 20 maggio
1970, semprechè si siano svolte compiutamente e regolarmente le procedure relative alla nomina di cui agli artt. 19 e
21 - Parte seconda - Accordo interconfederale citato. Agli stessi è inoltre estesa la tutela prevista dall'art. 14
dell'Accordo nterconfederale 18 aprile 1966 per i membri di Commissione interna limitatamente alla permanenza
nell'incarico, ferma restando l'applicabilità dell'art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e di eventuali disposizioni
legislative di miglior favore.
I dirigenti esterni dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto possono intervenire, previo preavviso al
datore di lavoro, alle riunioni della R.S.U.
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la R.S.U. disporrà di permessi retribuiti - ripartiti in parti uguali fra
ciascuno dei suoi componenti - nelle misure di seguito indicate:
e così via con un incremento di 349 ore per ogni successivo scaglione di 500 dipendenti.
La R.S.U. provvederà a nominare ii proprio interno un responsabile e un suo sostituto per la gestione amministrativa del
monte ore ad essa riservato, il cui nominativo sarà comunicato all'azienda.
I permessi di cui sopra per attività sindacali esterne saranno richiesti al datore di lavoro - con un preavviso, di regola di
almeno 24 ore, a mezzo comunicazione scritta che indichi il nominativo del beneficiario - a cura del sopra citato
responsabile.
I componenti della R.S.U. potranno altresì fruire, con la procedura sopra indicata, di permessi non retribuiti di 8 giornate
all'anno.
L'utilizzo dei permessi dovrà avvenire in modo da non pregiudicare il normale svolgimento dell'attività lavorativa.
Quando per l'espletamento dei compiti inerenti il mandato sindacale sorga la necessità di assentarsi dal posto di lavoro
durante l'orario, anche per recarsi in altri reparti, l'interessato darà preventiva comunicazione secondo modalità stabilite
in sede aziendale.
I permessi di cui sopra non sono cumulabili con quelli eventualmente già stabiliti in materia di accordi aziendali, nonchè
con quelli derivanti da disposizioni di legge relative ai componenti di Rappresentanze sindacali aziendali.
L'azienda comunicherà con cadenza mensile alla R.S.U. il numero e le ore dei permessi individualmente fruiti. Analoga
comunicazione sarà data, per il tramite della competente Delegazione Intersind, alla struttura territoriale delle
Organizzazioni sindacali rappresentate nella R.S.U.
I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto nei limiti e secondo le modalità di cui al punto 12 - Parte seconda dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
La durata massima dello svolgimento delle operazioni di voto è di 36 ore consecutive.
I membri della Commissione elettorale, i componenti del seggio elettorale, nonchè i componenti sindacali del Comitato
dei garanti qualora in forza all'unità produttiva, dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell'orario di lavoro ovvero,
in via eccezionale, durante l'orario di lavoro utilizzando, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 23 della legge
n. 300 del 20 maggio 1970, senza riconoscimento dei diritti, poteri e tutele già previsti dalla legge e dal contratto
collettivo nazionale di lavoro a favore dei dirigenti delle R.S.A. e trasferiti ai componenti la R.S.U.
Per la composizione della Commissione elettorale di cui al punto 5 - Parte seconda - dell'Accordo interconfederale 20
dicembre 1993, nelle unità produttive con più di 500 dipendenti ogni Organizzazione sindacale abilitata alla
presentazione di liste potrà designare due lavoratori dipendenti dall'unità produttiva, non candidati.
Fermo restando il numero dei seggi complessivamente spettanti, la ripartizione degli stessi tra operai, impiegati e quadri
verrà effettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti.
Nella R.S.U. di ciascuna unità produttiva sarà in ogni caso riservato un seggio agli operai o agli impiegati e quadri
quando il numero degli uni o degli altri sia superiore a 15 addetti. Qualora per gli stessi non ci siano candidati
disponibili, i seggi loro spettanti saranno assegnati all'altra categoria giuridica fino ad un numero non superiore al 50%
arrotondato all'unità superiore. I rimanenti seggi rimarranno vuoti fino a decadenza della R.S.U.
Il numero dei candidati per ciascuna lista di cui al punto 4 - Parte seconda - dell'Accordo interconfederale del 20
dicembre 1993, non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la R.S.U.
In aggiunta a quanto previsto dal punto 3 - Parte seconda - dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, avranno
diritto ad essere eletti anche i lavoratori il cui contratto non a tempo indeterminato abbia, alla data delle elezioni, una
durata residua non inferiore a 6 mesi.
Al termine del contratto non a tempo indeterminato e in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore che
sia stato eletto decade automaticamente dalla carica. I membri decaduti potranno essere sostituiti secondo le regole
stabilite al punto 6 - Parte prima - dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa riferimento alle norme contenute nell'Accordo
interconfederale 20 dicembre 1993.
Norme transitorie
1) Qualora i permessi superino in ragione d'anno il numero complessivo di ore previste sulla base delle disposizioni di
cui sopra, si darà corso in sede territoriale e/o nazionale, entro il mese di ottobre 1994, ad incontri con le Organizzazioni
sindacali interessate con l'obiettivo di regolare l'utilizzo dei permessi secondo la normativa contrattuale.
2) In relazione a quanto disposto dal 3° comma del presente articolo, resta inteso che, nelle unità produttive in cui si sia
già provveduto alla costituzione della R.S.U. ovvero siano già state attivate le procedure elettorali con presentazione
delle liste, il numero dei componenti la R.S.U. stessa rimane fissato, per la durata dell'incarico, nei valori risultanti
dall'applicazione dei parametri di cui alle lettere c) e d) del 2° comma.
Dichiarazione a verbale
Nelle aziende con più unità produttive, le strutture di coordinamento delle R.S.U., ove esistenti, assumeranno la titolarità
della rappresentanza di queste ultime per le materie di competenza del livello di azienda da esercitarsi congiuntamente
alle Organizzazioni sindacali nazionali.
Art. 6
(Diffusione di pubblicazioni)
Fermo restando quanto previsto dall'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è
ammessa la diffusione di pubblicazioni (libri e riviste) inerenti a materie di interesse culturale,
sindacale e del lavoro nei locali di cui al 1° comma dell'art. 3 della presente Sez. 2 della Parte
generale o in altri locali individuati di comune accordo tra la Direzione aziendale e le
Rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 7
(Comitati antinfortunistici di stabilimento)
Si farà luogo all'inclusione di rappresentanti dei lavoratori, designati dalle Organizzazioni
sindacali, nei comitati antinfortunistici di stabilimento, fermi restando i compiti tecnico-consultivi
di cui tali comitati sono già oggi investiti nelle aziende.
La designazione dei rappresentanti dei lavoratori, scelti fra i dipendenti dello stabilimento,
competerà ai Sindacati territoriali di categoria, in ragione di uno per Sindacato.
Art. 8
(Versamento dei contributi sindacali)
Le aziende opereranno la trattenuta per contributi sindacali, previo rilascio di deleghe
individuali firmate dagli interessati.
Le deleghe avranno validità permanente, salvo revoca da parte del lavoratore interessato,
nel qual caso l'azienda sarà automaticamente liberata dall'obbligo della trattenuta e dei relativi
versamenti.
Ogni anno, nel mese di febbraio, si procederà ad una verifica. A tale scopo la Direzione
aziendale inserirà nella busta paga di tutti i dipendenti un modulo di delega per la riscossione
dei contributi sindacali.
La verifica annuale non infirma la validità permanente della delega rilasciata dal lavoratore
se non nel caso che il lavoratore stesso, revocando contestualmente la delega precedente, ne
rilasci altra per un diverso Sindacato.
Ogni delega dovrà specificare le generalità del lavoratore, il numero del cartellino,
l'indicazione della misura del contributo e il Sindacato al quale deve essere devoluto il
contributo.
La trattenuta dei contributi sindacali sarà determinata nella misura dell'1% del minimo
contrattuale di categoria e dell'indennità di contingenza in vigore nel mese di febbraio di ciascun
anno e sarà effettuata, per tredici mensilità, a decorrere dal successivo mese di maggio.
Restano salve le condizioni in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto che
prevedano contributi sindacali di importo superiore.
La raccolta dei moduli di delega avverrà secondo modalità e criteri da definirsi a livello
territoriale.
Su richiesta congiunta dei Sindacati territoriali, la raccolta delle deleghe potrà avvenire
mediante l'utilizzazione di un modulo - da inserire nella busta paga - suddiviso in due parti, la
prima delle quali, contenente l'indicazione del Sindacato beneficiario del contributo, sarà
rimessa da ciascun lavoratore al Sindacato prescelto e la seconda, contenente la delega vera e
propria, ma senza l'indicazione del Sindacato cui devolvere il contributo stesso, sarà rimessa
all'azienda.
L'importo delle trattenute sarà versato secondo le indicazioni che saranno fornite dalle
Organizzazioni sindacali interessate.
A decorrere dal 1989, con cadenza semestrale, le aziende forniranno a ciascuna
Organizzazione sindacale, tramite le Associazioni datoriali territorialmente competenti,
l'indicazione numerica, aggregata per categorie di inquadramento, dei rispettivi iscritti e di quelli
con delega Flm, e le relative somme.
Norma transitoria
Al fine di consentire il graduale adeguamento alla clausola di cui al 6° comma di contributi
sindacali eventualmente inferiori, entro la vigenza del presente c.c.n.l., fra le Associazioni
datoriali territorialmente competenti e le Organizzazioni sindacali potranno essere determinati
importi di ammontare inferiore all'1%.
Sezione 3
DISCIPLINA DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO
Art. 1
(Assunzione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'assunzione dei lavoratori è fatta tramite l'Ufficio di collocamento in conformità delle norme
di legge.
All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:
1) la data di inizio del rapporto di lavoro;
2) con esattezza la località in cui presterà la sua opera;
3) la categoria professionale del sistema di inquadramento unico cui viene assegnato, la
qualifica e la retribuzione;
4) la sezione della Parte speciale che gli viene applicata;
5) la durata dell'eventuale periodo di prova;
6) tutte le altre eventuali condizioni concordate.
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue:
Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma secondo legge 23 luglio 1991, n. 223
In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, n. 223, le parti convengono che al
fine del calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell'art. 25, legge citata, non si tiene conto:
- dei lavoratori di cui alla Parte speciale, Sez. B) e C), inquadrati nella 4a, 5a e 6a categoria e dei lavoratori di cui alla
Parte speciale, Sez. A), inquadrati nella 5a, 6a, 7a e 8a categoria, ai sensi dell'art. 4 - Parte generale - Sez. III, del
presente contratto nazionale di lavoro;
- non rientrano altresì nella riserva legale i lavoratori in possesso di diploma di scuole medie superiori che, secondo
quanto previsto al 4° alinea della declaratoria della 4a categoria di cui all'art. 4 - Parte generale - Sez. III, sono
inquadrati all'atto dell'assunzione nella 4a categoria ed inseriti nella 5a dopo 18 mesi.
Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza.
I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma dell'art. 25, legge n. 223/1991, saranno
computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25 citato, anche quando vengano
inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
Il presente articolato sarà trasmesso a cura della parti stipulanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
affinchè provveda agli adempimenti conseguenti.
Contratti di formazione e lavoro
In ordine all'istituto dei contratti di formazione e lavoro, le parti convengono di incontrarsi a livello nazionale,
successivamente alla conversione in legge del D.L. n. 299/1994, per effettuare una ricognizione ed una valutazione dei
relativi contenuti avuto riguardo ai problemi applicativi per le aziende associate del settore metalmeccanico con
l'obiettivo di agevolarne il più largo utilizzo.
Art. 2
(Lavoro delle donne, dei minori e dei soggetti aventi
diritto ad assunzione obbligatoria)
Il lavoro delle donne, dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è
regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità
tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento degli invalidi e degli handicappati nelle
proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa delle varie categorie degli stessi, anche su
segnalazione e partecipazione delle Rappresentanze sindacali aziendali.
In relazione a quanto sopra le aziende valuteranno congiuntamente con le Rappresentanze
sindacali aziendali le più opportune modalità di adattamento all'interno delle unità produttive con
la eventuale collaborazione dei competenti servizi di assistenza degli Enti pubblici (Regione,
Provincia, Comune).
Le aziende concederanno, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative,
permessi orari non retribuiti ai lavoratori che li richiedessero, documentandone la necessità, per
esigenze connesse all'effettuazione di accertamenti specialistici e di terapie riabilitative di
familiari conviventi e a carico portatori di handicaps, che non siano autosufficienti, come tali
riconosciuti ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modifiche.
Tali agevolazioni non si cumulano con quelle derivanti da normative di legge che dovessero
intervenire sulla materia.
Allo scopo di favorire l'inserimento dei portatori di handicap in posti di lavoro confacenti alle
loro attitudini e capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnicoorganizzative, le aziende si adopereranno per individuare interventi atti a superare le c.d.
"barriere architettoniche", anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di
finanziamento pubblico.
Nota a verbale
Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di
questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema speciale
che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione
delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai "sistemi di lavoro protetto"
di cui all'art. 25 della legge 30 marzo 1971, n. 118. In tale spirito convengono di intervenire
congiuntamente presso i competenti Ministeri del lavoro e della sanità affinchè il problema
venga considerato ed affrontato con la maggiore sensibilità.
Art. 3
(Documenti, residenza e domicilio)
All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
a) carta d'identità o documento equipollente;
b) libretto di lavoro o documento equipollente;
c) certificato di attribuzione del codice fiscale;
d) certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi (l'interessato dovrà comunicare
anche l'eventuale domicilio o dimora, ove questo sia diverso dalla residenza).
Il lavoratore dovrà inoltre presentare i prescritti documenti INPS. Ai sensi dell'art. 607, cod.
proc. pen. e nei limiti di cui all'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrà
richiedere il certificato penale del lavoratore.
All'atto dell'assunzione il lavoratore esibirà, ove ne sia in possesso, la sezione del libretto
personale sanitario e di rischio da compilarsi a cura dell'azienda.
Il datore di lavoro dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti di residenza e di domicilio
o dimora non meramente temporanea.
Art. 4
(Inquadramento dei lavoratori)
I lavoratori sono inquadrati sulla base di un unico sistema di classificazione, articolato su
otto categorie professionali alle quali corrispondono identici valori di retribuzione tabellare base,
secondo la tabella posta in calce al presente contratto.
L'inquadramento dei lavoratori viene effettuato secondo declaratorie generali e relative
esemplificazioni di profili professionali in appresso specificate.
Ai fini invece dell'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti specifici previsti per i
quadri, gli impiegati, i lavoratori di cui all'accordo 23 ottobre 1973 e gli operai, dalle disposizioni
di legge, di accordo interconfederale e di contratto collettivo, si farà riferimento, in relazione alle
caratteristiche dell'attività svolta ed alla posizione dei singoli nell'organizzazione aziendale, ai
criteri di appartenenza alle singole categorie legali o contrattuali. In particolare, per la categoria
impiegatizia, si richiamano i criteri previsti dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.
Salvaguardia inquadramenti unici aziendali
Nei casi di aziende dove, con accordo aziendale, sia stato già provveduto a disciplinare
compiutamente la materia dell'inquadramento del personale sulla base di un sistema di
classificazione unico per impiegati, categorie speciali ed operai, determinato con riferimento alle
caratteristiche delle aziende stesse, le predette regolamentazioni aziendali, per quanto riguarda
in particolare:
a) il numero dei livelli;
b) i criteri per l'inquadramento del personale nei vari livelli (declaratorie generali di livello e
relativi profili esemplificativi);
c) i criteri di mobilità e di sviluppo professionale dei lavoratori;
d) la scala parametrale delle retribuzioni base di livello, quale risulta dai valori delle
suddette retribuzioni base maggiorate dell'aumento retributivo concordato dall'accordo di
rinnovo del contratto nazionale;
e) le norme per la determinazione dei vari elementi della retribuzione da assegnare in caso
di passaggio a livello superiore;
restano confermate nel loro complesso e non sono cumulabili con la regolamentazione
eventualmente difforme stabilita dal contratto nazionale, in quanto sostitutive di quest'ultima, ad
eccezione di quanto definito per i quadri nel presente contratto.
Restano altresì confermate, secondo i criteri sopra stabiliti, le regolamentazioni derivanti da
accordi aziendali, e relative ad inquadramenti sostitutivi di quello previsto per il contratto
nazionale, per i soli operai o per i soli impiegati.
Dichiarazione a verbale
La clausola di salvaguardia di cui sopra continua a trovare applicazione e si intende
superata nel quadro di un idoneo raccordo con quanto stabilito al 7° comma delle disposizioni
relative alla Commissione paritetica nazionale sul sistema di inquadramento dei lavoratori,
fermo restando l'obiettivo del riallineamento alla disciplina contrattuale nazionale degli
inquadramenti sostitutivi in atto e fatta salva la possibilità di realizzare specifiche intese nel
senso sopra indicato.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1991 viene abrogato l'art. 20, Parte generale, Sez. 3 del
c.c.n.l. 24 gennaio 1987 (Sistemi di classificazione sostitutivi di quello concordato a livello
nazionale).
Mobilità professionale
Premesso che:
1) il sistema è basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità professionali dei
lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle
capacità professionali dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel
comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della
produttività, e delle capacità professionali stesse.
2) Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze
organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di nuove forme di
organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1).
Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale, potranno
svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei risultati ai valori di efficienza
produttiva e qualitativa previsti e l'impiego dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro
prestazione.
L'informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un incontro congiunto tra le
parti su richiesta anche di una di esse.
3) Per il conseguimento degli obiettivi suindicati verranno adottate, anche al fine di
migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado di parcellizzazione,
compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro.
4) Il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell'ambito delle esigenze
organizzative ed economico-produttive dell'azienda e pertanto non darà luogo ad una dinamica
automatica ed illimitata.
Fermo quanto previsto ai punti precedenti, le parti concordano sull'opportunità di adottare
criteri atti a definire processi di sviluppo professionale, accertati gli oggettivi presupposti e le
necessarie condizioni tecnico-organizzative. Tali criteri e i relativi piani di attuazione formeranno
oggetto di esame con le Rappresentanze sindacali aziendali.
Le parti convengono, limitamente ai passaggi dalla 1ª alla 2ª e dalla 2ª alla 3ª categoria, la
seguente disciplina:
- passaggio dalla 1ª alla 2ª categoria
I lavoratori addetti alla produzione passeranno alla 2ª categoria dopo un periodo non
superiore a 4 mesi. Tale periodo per i lavoratori adibiti ad attività incentivate o a ritmo vincolato
sarà ridotto del 50%.
I lavoratori non addetti alla produzione passeranno alla 2ª categoria al compimento del 18°
mese.
- passaggio dalla 2ª alla 3ª categoria
A) Nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive dell'azienda, come è
detto in premessa, i passaggi dalla 2ª alla 3ª categoria avverranno come segue:
a) i lavoratori senza specifica pratica di lavoro, provenienti da scuole professionali ed in
possesso del relativo titolo di studio, saranno inseriti nella 3ª categoria dopo tre mesi
dall'assunzione;
b) per i lavoratori che con conoscenze e capacità acquisite in corsi professionali specifici
sono inseriti come allievi in figure professionali non proprie della 2ª categoria e comunque con
sviluppo in più categorie superiori, l'assegnazione alla categoria superiore avverrà al
conseguimento della necessaria esperienza e capacità tecnico-professionale che consenta di
svolgere il lavoro a livello superiore. Tale esperienza si presume acquisita entro il termine di 18
mesi di effettiva prestazione, mentre se trattasi di corsi professionali specifici di durata almeno
biennale l'inserimento nella categoria superiore avverrà entro il termine di 9 mesi;
c) per i lavoratori inseriti in figure professionali articolate, l'assegnazione alla 3ª categoria
avverrà previo accertamento della capacità del lavoratore concretamente dimostrata di svolgere
funzioni di livello superiore. Tale capacità verrà accertata attraverso la sperimentazione di un
periodo di almeno 2 mesi in compiti di livelli superiori, trascorsi 22 mesi nell'espletamento delle
funzioni proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire le necessarie
capacità;
d) per i lavoratori della 2ª categoria il cui sviluppo nei livelli superiori è collegato ad
esigenze di carattere organizzativo e ad una specifica preparazione conseguita anche
attraverso corsi di addestramento, l'idoneità al passaggio verrà accertata attraverso la
sperimentazione per un periodo di almeno 2 mesi nello svolgimento dei compiti di livello
superiore, trascorsi 28 mesi nell'espletamento delle funzioni proprie della loro professione,
ritenuti di regola sufficienti ad acquisire la necessaria capacità.
B) Per i lavoratori della 2ª categoria che, con specifica collaborazione, svolgono attività che
non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio il passaggio alla
categoria superiore avverrà trascorsi 18 mesi.
C) Mobilità dei lavoratori addetti alle linee a catena
Per i lavoratori della 2ª categoria addetti alle linee a catena, intendendosi per tali quelle
specificate al 1° e 2° comma delle "Norme particolari" di cui all'art. 16, Parte operai, del c.c.n.l. 8
gennaio 1970, si darà luogo al passaggio alla categoria superiore dopo 30 mesi di permanenza
nella 2ª categoria e sempre che abbiano svolto nel periodo suddetto con normale perizia un
insieme compiuto di mansioni loro affidate.
Tale passaggio non presuppone necessariamente un cambiamento delle mansioni.
Il lavoratore anche dopo l'acquisizione della 3ª categoria non potrà rifiutare di ruotare su
qualsiasi posizione di lavoro dell'attività produttiva stessa.
D) Ai lavoratori addetti alla produzione (1), trascorsi 36 mesi di permanenza nella 2ª
categoria, verrà comunque attribuita la categoria superiore, fermo restando che i lavoratori
stessi potranno essere impiegati anche in attività proprie della 2ª categoria.
---------(1) Per lavoratori addetti alla produzione si intendono tutti coloro che svolgono attività connesse al ciclo produttivo.
Declaratorie, profili ed esemplificazioni
Nota
I profili che seguono hanno scopo puramente esemplificativo - ad eccezione di quelli riferiti
al 1° alinea della declaratoria relativa alla 6ª categoria che sono tassativi per settore - e non
escludono, in presenza degli indispensabili presupposti specificati nelle declaratorie, che le
stesse figure professionali ricorrano in altre categorie (inferiori o superiori).
1ª Categoria
Declaratoria
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori non addetti alla produzione che svolgono attività manuali semplici per abilitarsi
alle quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di
pratica. Tali lavoratori passeranno alla categoria superiore con le modalità ed i tempi previsti
dalle norme sulla mobilità professionale;
- i lavoratori addetti alla produzione, senza pratica del lavoro, che in fase di primo
inserimento svolgono attività manuali semplici di carattere ripetitivo o semiripetitivo o richiedenti
conoscenze professionali di tipo elementare per abilitarsi alle quali è sufficiente un breve
periodo di pratica.
Tali lavoratori passeranno alla categoria superiore con le modalità ed i tempi previsti dalle
norme sulla mobilità professionale.
2ª Categoria
Declaratoria
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori addetti alla produzione con le caratteristiche di cui al 2° alinea della precedente
categoria in possesso di pratica del lavoro;
- i lavoratori senza specifica pratica del lavoro provenienti da Istituti professionali ed in
possesso del relativo diploma di qualifica, limitatamente a 3 mesi dall'assunzione;
- i lavoratori con conoscenze e capacità acquisite in corsi professionali specifici inseriti
come allievi in figure professionali non proprie della 2ª categoria e comunque con sviluppi in più
categorie superiori. Il passaggio alla categoria superiore avverrà ai sensi delle norme sulla
mobilità professionale;
- i lavoratori provenienti dalla 1ª categoria secondo le previsioni della relativa declaratoria;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non
richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio. Il passaggio alla
categoria superiore avverrà con le modalità ed i tempi previsti dalle norme sulla mobilità
professionale.
Profili:
- Guidamacchine: lavoratore che conduce, alimenta e sorveglia una o più macchine
operatrici attrezzate.
- Montatore: lavoratore che esegue semplici operazioni di montaggio sui prodotti di serie.
- Addetto alla preparazione cavi: lavoratore che, su precise istruzioni, esegue operazioni
semplici di preparazione e la stesura di cavi per impianti elettrici.
- Carrellista: lavoratore che, su precise istruzioni, esegue il trasporto, la movimentazione e
la sistemazione di materiali vari manovrando carrelli a motore che per la loro portata richiedono
da parte del lavoratore stesso conoscenze elementari.
- Saldatore a punto e a rotella: lavoratore che, su precise istruzioni, esegue saldature a
punti e a rotelle.
- Avvolgitore: lavoratore che esegue con apposite attrezzature avvolgimenti semplici in filo
di elementi elettrici.
3ª Categoria
Declaratoria
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante
da diploma di qualifica di Istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente
esperienza di lavoro;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica
o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica d'ufficio o
corrispondente esperienza di lavoro;
- i lavoratori provenienti dalla 2ª categoria e di cui al 2°, 3° e 5° alinea della relativa
declaratoria.
Profili:
- Affilatore: lavoratore che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni e tabelle, esegue, a
mano o a macchina, l'affilatura di utensili di normale difficoltà, controllandone la corrispondenza
mediante sagome o strumenti di misura equivalenti.
- Fresatore: lavoratore che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni e cicli di lavoro,
effettua operazioni di fresatura di normale difficoltà di esecuzione e precisione con scelta di
utensili e strumenti di misura.
- Manutentore meccanico
- Manutentore elettrico: lavoratore che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni e schemi,
esegue lavori di montaggio, manutenzione e riparazione meccanica o elettrica di normale
difficoltà su macchine ed impianti oppure fornendo analoghe prestazioni affianca lavoratori di
categorie superiori.
- Tubista: lavoratore che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni e schemi, esegue la
costruzione e/o il montaggio e/o la riparazione e/o la sostituzione di tubazioni di normale
difficoltà o la piegatura su macchine piegatrici non attrezzate oppure fornendo analoghe
prestazioni affianca lavoratori di categorie superiori.
- Gruista: lavoratore che, con conoscenze e capacità acquisibili attraverso una opportuna
esperienza di lavoro, effettua, mediante gru, con pezzi di particolare importanza, dimensione e
peso, manovre di notevole impegno per le quali sono richieste abilità e precisione.
- Tagliatore con fiamma: lavoratore che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni, esegue
operazioni di taglio alla fiamma a mano di profili rettilinei e curvilinei su pezzi da mettere in
opera che non richiedono successive lavorazioni o adopera impianti a più ugelli provvedendo
alla loro impostazione, attrezzatura e regolazione.
- Operatore di laboratorio: lavoratore che, sulla base di documentazione completa o di
schemi funzionali integrati da adeguate istruzioni, esegue operazioni di normale difficoltà per il
montaggio ed il cablaggio di prototipi di assiemi e/o di apparecchiature elettroniche effettuando
semplici misure e verifiche.
- Addetto alla vigilanza: lavoratore che svolge attività di vigilanza al fine di tutelare i beni e
in genere il patrimonio aziendale, provvedendo anche, secondo le procedure previste, alla
disciplina degli ingressi e del traffico interno delle unità sociali e al controllo dei cartellini delle
presenze.
- Dattilografo
- Stenodattilografo: lavoratore che effettua lavori di stenografia e/o dattilografia
provvedendo, secondo procedure stabilite, alla registrazione, classificazione e archiviazione
delle pratiche relative.
- Perforatore/Verificatore: lavoratore che esegue, mediante apposite macchine, in base a
criteri prestabiliti, lavori di perforazione su schede elettrocontabili di dati numerici e/o alfabetici
rilevati da documenti; verifica inoltre l'esattezza di schede elettrocontabili già perforate e rettifica
le schede errate o da variare.
- Centralinista: lavoratore che, sulla base sia della conoscenza della struttura aziendale che
delle funzioni degli uffici, opera al centralino telefonico per la ricezione e la trasmissione di
telecomunicazioni, provvedendo alla registrazione e valorizzazione delle unità di servizio.
4ª Categoria
Declaratoria
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono:
cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno,
conseguite in Istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità
e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono essere in grado di
compiere, con la scelta del metodo operativo opportuno, i vari lavori inerenti alla loro specialità
che vengono ad essi affidati;
- i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea seguente, guidano e
controllano con apporto di competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, senza
iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento
e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto
a quelle previste per la categoria precedente;
- i lavoratori diplomati da scuole superiori senza adeguate esperienze professionali
limitatamente ad un periodo di 18 mesi dall'assunzione, semprechè svolgano, con specifica
collaborazione, attività inerenti al loro titolo di studio.
Profili:
- Guidamacchine attrezzate: lavoratore che conduce una o più macchine operatrici
attrezzate automatiche o semiautomatiche, o a trasferimento, o a teste multiple e che esegue
tutti gli interventi necessari per l'impegnativa messa in fase delle attrezzature in funzione di
ristrette tolleranze e che esegue l'impegnativa sostituzione utensili e relativa registrazione,
l'adattamento dei parametri di lavorazione, effettuando ove previsto il controllo delle operazioni
eseguite.
- Calibrista: lavoratore che, sulla base di indicazioni, esegue a mano e/o a macchina la
costruzione di calibri di impegnativa esecuzione con caratteristiche di grande precisione,
richiedenti interpretazioni di dati riportati sui disegni e su altri documenti di lavoro, scelta ed uso
ottimale degli attrezzi e degli strumenti di misura e controllo.
- Attrezzista: lavoratore che effettua aggiustaggi e montaggi di impegnativa esecuzione di
meccanismi e attrezzature complesse che richiedono notevole precisione, interpretando gli
elementi necessari da disegni anche d'assieme.
- Carpentiere: lavoratore che effettua, isolatamente o in squadra, l'assiemamento e il
montaggio di strutture di carpenteria complesse e impegnative, interpretando i dati da disegni e
da altri documenti di lavoro.
- Cablatore: lavoratore che, interpretando disegni d'assieme, schemi funzionali e
specifiche, esegue operazioni complesse di cablaggio su apparati e provvede ai relativi controlli
di funzionalità.
- Saldatore: lavoratore che effettua in tutte le posizioni saldature elettriche e/o a gas di
elevato standard qualitativo, soggette a controllo radiografico.
- Colatore acciaio: lavoratore che effettua le operazioni collegate alla predisposizione delle
attrezzature per la colata dell'acciaio ed inoltre le manovre necessarie per il colaggio dello
stesso.
- Addetto uffici di fabbricazione: lavoratore che completa i documenti di fabbricazione per
componenti e prodotti per i quali esiste il ciclo prestabilito, determina i tempi assegnati
ricavandoli da tabelle specifiche, esegue, se del caso, rilievi di tempi che elabora compilando
tabelle di tempi prestabiliti, effettua controlli circa l'esattezza delle trascrizioni e dei conteggi
effettuati.
- Operatore centro elaborazione dati: lavoratore che, in base a precise istruzioni e secondo
schemi preordinati, opera alle macchine meccanografiche e/o elettroniche provvedendo
all'espletamento del ciclo di elaborazione.
- Addetto ufficio contabilità: lavoratore che, in base a precise istruzioni e seguendo le
procedure operative relative al sistema contabile adottato nell'ambito dello specifico campo di
competenza, rileva, riscontra, ordina, anche su moduli o secondo schemi preordinati, dati anche
diversi, elaborando situazioni riepilogative o semplici computi o rendiconti e, se del caso,
effettua imputazioni di conto.
5ª Categoria
Declaratoria
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che, oltre a svolgere le attività ed a possedere tutte le caratteristiche indicate
nel 1° alinea della declaratoria della 4ª categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva
e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature
complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del
funzionamento degli apparati stessi;
- i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea seguente, guidano e
controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori,
esercitando anche un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche
caratterizzate da adeguata discrezionalità ed autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e
procedure valevoli per il sistema in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole superiori
o corrispondente conoscenza ed esperienza;
- i lavoratori provenienti dalla 4ª categoria e di cui all'ultimo alinea della relativa
declaratoria.
Profili:
- Preparatore macchine: lavoratore che esegue l'attrezzamento delle macchine operatrici
affidate ad altro personale, deducendo da disegni e specifiche i dati e le informazioni
necessarie per impostare e sviluppare lavori complessi e di difficile esecuzione, assiste ove
necessario il lavoratore addetto durante l'esecuzione dei primi pezzi e completa la messa a
punto dopo il controllo degli stessi.
- Aggiustatore: lavoratore che esegue l'aggiustaggio e/o il montaggio di meccanismi,
macchinari od attrezzature complessi effettuando la messa a punto e controlli di alta precisione,
interpretando schemi e deducendo da disegni e/o da specifiche i dati e le informazioni
necessarie per impostare e sviluppare il proprio lavoro.
- Tracciatore: lavoratore che imposta ed esegue la tracciatura di pezzi particolarmente
complessi che richiedono normalmente l'estrapolazione di dati non specificatamente indicati nel
disegno ed indispensabili al lavoro e l'applicazione della geometria sviluppata, determinando
quote definitive di progetto.
- Modellista: lavoratore che imposta ed esegue la costruzione di modelli per fonderia
particolarmente complessi richiedenti un alto grado di precisione e finitura, normalmente
l'estrapolazione di dati non specificatamente indicati nel disegno e indispensabili al lavoro e
scelta ed uso ottimale degli attrezzi e degli strumenti di misura e di controllo.
- Collaudatore meccanico: lavoratore che, deducendo da disegni e schemi e/o da
specifiche i dati e le informazioni necessarie per impostare e sviluppare il proprio lavoro,
effettua interventi di controllo durante le operazioni di montaggio di macchinari e di impianti per
la determinazione e verifica e relativa registrazione di quote o assetti di particolare difficoltà in
ordine a problemi di sicurezza di funzionamento e di rendimento della macchina oppure controlli
dimensionali di pezzi particolarmente complessi richiedenti normalmente l'assistenza del
collaudatore durante il processo esecutivo a partire dalle fasi di piazzamento, oppure specifici
controlli non distruttivi di notevole difficoltà di interpretazione.
- Tornitore: lavoratore che imposta ed esegue su torni lavorazioni - di esecuzione
particolarmente impegnativa - di pezzi complessi, per quanto riguarda il piazzamento, il rispetto
di un alto grado di precisione e finitura e l'estrapolazione di dati non specificamente indicati nel
disegno ed indispensabili alla lavorazione.
- Laminatore: lavoratore che provvede all'esecuzione delle operazioni di preparazione,
avviamento, regolazione e controllo della laminazione, in modo da assicurare l'ottenimento dei
prodotti con le caratteristiche tecnologiche richieste.
- Tecnico di produzione: lavoratore che, sulla base di procedure definite e di elementi
concreti, programma l'attività, formulando le previsioni di carico di lavoro a medio e lungo
termine, dell'ente interessato, inoltre compila ed elabora i documenti necessari
all'approntamento dei materiali o allo sviluppo di commesse di ordinaria difficoltà effettuando gli
opportuni interventi per il rispetto dei programmi di lavoro e dei termini di consegna.
- Tecnico commerciale: lavoratore che, sulla base di indicazioni e/o basandosi sulla
documentazione preesistente, svolge trattative di vendita relative a forniture di normale
rilevanza o a forniture di maggiore impegno ma che costituiscono ripetizione di altre già
effettuate.
- Disegnatore: lavoratore che, sulla base di istruzioni o di elementi precostituiti e nell'ambito
di uno studio generale già impostato, sviluppa disegni costruttivi di parti di impianti, macchinari,
apparecchiature, disegni di attrezzature e di dispositivi di equivalente complessità e proporziona
e dimensiona le parti assegnate definendo quote, tolleranze, materiali e relativo peso.
- Contabile: lavoratore che, in base ad istruzioni ed applicando procedure operative relative
al sistema contabile adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, imputa,
contabilizza dati, sistema, chiude conti, anche elaborando situazioni preventive e/o consuntive.
6ª Categoria
Declaratoria
Appartengono a questa categoria (1):
- i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel 1° alinea della
declaratoria della 5ª categoria, svolgono, in completa autonomia, ai più elevati livelli di
professionalità e responsabilità operativa, avvalendosi eventualmente anche dell'ausilio di altri
lavoratori, attività tecnico-manuali che richiedono una visione di insieme e una completa
conoscenza del ciclo di lavoro, delle tecnologie inerenti la propria specializzazione e di quelle
correlate, anche con interventi di regolazione e controllo sul processo produttivo finalizzati, per
quanto di loro competenza, alla realizzazione del programma.
I profili relativi sono quelli per settore tassativamente di seguito indicati:
- i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea seguente, in base alla
completa conoscenza tecnico-pratica del ciclo produttivo, delle tecnologie ad esso inerenti e di
quelle correlate guidano e controllano in autonomia e con apporto di elevata competenza
tecnico-pratica, un gruppo di altri lavoratori che operino in importanti reparti o lavorazioni di
elevata specializzazione;
- i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al 3° alinea della declaratoria della categoria
precedente, svolgono coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell'ambito
di importante reparto, lavorazione o ufficio, o funzioni particolarmente rilevanti.
---------(1) Resta inteso che i lavoratori di cui al primo alinea non rientrano tra quelli previsti dal verbale di accordo 23 ottobre
1973, ai fini dell'inquadramento nella Sez. B), Parte speciale, del vigente c.c.n.l.
Profili
Settore siderurgico
- Operatore manutenzione: lavoratore che, in possesso della massima professionalità
relativa alla propria specializzazione, oltre che operare come membro di squadra, tenendo i
necessari contatti con gli enti organizzativi dell'area, con una visione di insieme delle attività
complementari, coopera alla predisposizione e al controllo di attrezzature, materiali, ricambi e
quant'altro necessario all'esecuzione del lavoro, svolge ispezione specialistica e diagnostica e
aggiornamento di schemi a seguito di modifiche; effettua il coordinamento tecnico degli
interventi per il raggiungimento ed il mantenimento dell'efficienza e affidabilità degli impianti
effettuando scelte, fra possibili alternative sulla base di conoscenze più ampie ed integrate della
tecnologia, del ciclo di lavoro e delle metodologie di lavoro.
- Operatore esercizio: lavoratore che, in condizione di autonomia operativa, partecipa
cooperando assieme ad altri lavoratori di specializzazione diversa e tenendo i necessari contatti
con gli enti organizzativi dell'area, alle varie fasi relative alla gestione in via normale di un
segmento significativo del processo produttivo; effettua quegli interventi di regolazione e
controllo richiedenti specifiche conoscenze sul funzionamento degli impianti dell'area di
competenza o caratterizzati da un più elevato grado di professionalità e responsabilità
operativa; in caso di condizioni critiche o di emergenza (che comunque non richiedano una
variazione delle pratiche operative), assume le iniziative necessarie al loro superamento
avvalendosi dell'ausilio di altri lavoratori, al fine di assicurare il rispetto del programma.
Settore navalmeccanico
- Prototipista di lavorazione meccanica navale: lavoratore che, nell'ambito della lavorazione
meccanica di prototipi navali, sulla base di approfondite conoscenze tecniche specifiche ed
avendo acquisito attraverso lunghe esperienze di appropriate soluzioni tecniche, piena
conoscenza di tutte le tecnologie relative, esegue, su macchine complesse di alta precisione, la
lavorazione completa, fino alla delibera compresa, di primi o unici pezzi sperimentali di massima
complessità e rilevanti dimensioni, con alto grado di finitura e precisione (quali, ad esempio,
profili alari per aliscafi, casse complesse per riduttori marini, ecc.), che presentano di volta in
volta problematiche nuove che vengono da lui risolte in piena autonomia.
Contribuisce in modo sostanziale alla definizione del ciclo, propone le necessarie modifiche
di importanti particolari costruttivi, estrapola le quote di lavorazione dal disegno mediante la
risoluzione di problemi anche di tipo matematico e trigonometrico.
- Prototipista di lavorazione meccanica (navalterrestre): lavoratore che, nell'ambito della
lavorazione meccanica prototipi di grossi motori, sulla base di approfondite conoscenze
tecniche ed avendo acquisito, attraverso lunghe esperienze di lavorazione meccanica, piena
conoscenza di tutte le tecnologie relative, esegue su macchine complesse di alta precisione la
lavorazione completa, fino alla delibera compresa, dei pezzi prototipo di elevata complessità
che presentano di volta in volta problematiche nuove che vengono da lui risolte in piena
autonomia, estrapolando le quote di lavorazione dal disegno, mediante la risoluzione di
problemi di tipo matematico e ottimizzando i parametri di lavorazione; provvede altresì alla
verifica ed alla messa a punto del ciclo programmato di lavorazione, nonchè alla corretta
definizione del processo produttivo. Propone inoltre le soluzioni più idonee per l'attrezzatura e
l'utensileria delle macchine.
- Operatore di cicli di produzione di scafo e allestimento: lavoratore che, eseguendo con
messa a punto e controlli particolarmente impegnativi la costruzione e/o il montaggio e/o
l'aggiustaggio di macchinari e/o impianti meccanici e/o elettrici e/o di manufatti complessi della
nave, svolge anche mansioni inerenti il controllo e la regolazione delle varianze significative del
ciclo di produzione di cui ha conoscenza teorico-pratica con azione di coordinamento tecnicooperativo degli altri lavoratori del gruppo a cui appartiene nella specifica realtà operativa e con
autonomia e responsabilità operativa tale da consentirgli di operare sulle componenti del lavoro,
comprese quelle inerenti i mestieri complementari, interpretando schemi e disegni integrandoli
eventualmente con rilevazione diretta di dati non specificatamente indicati. Svolge altresì azione
addestrativa in favore degli altri lavoratori del gruppo stesso.
- Motorista navalmeccanico: lavoratore che esegue:
- nell'ambito dell'attività prestata dalla società a bordo di navi od in impianti terrestri, da solo
o con l'aiuto di altri operai o personale del cliente, del quale deve coordinare il lavoro, operando
in condizioni di specifica e responsabile autonomia esecutiva e discrezionalità, operazioni di
notevole delicatezza e difficoltà che consentono di ottenere condizioni funzionali impegnative di
alto livello qualitativo;
- essendo fuori sede, tutti i lavori di manutenzione su qualsiasi organo del motore. Deve
essere inoltre in grado di valutare la convenienza per un'eventuale sostituzione di parti del
motore in esercizio, assiste al montaggio del motore da parte del cantiere, fornendo le
indicazioni del caso, curando che le operazioni vengano effettuate nel rispetto delle esigenze
tecniche e secondo le norme previste dal costruttore, provvedendo, infine, a tutti i controlli
necessari per la messa a punto e l'esecuzione della prova;
- effettua periodi di imbarco connessi con la garanzia del motore per fornire istruzioni al
personale di bordo, seguire il funzionamento del motore verificando che la conduzione venga
eseguita nel rispetto delle esigenze tecniche e secondo le norme previste dal costruttore,
rilevare gli eventuali inconvenienti, diagnosticarne le cause, decidere circa la possibilità della
loro diretta eliminazione o per segnalare alla società la necessità di un suo diverso e più
approfondito intervento fornendole, con la propria valutazione, tutti gli elementi indispensabili
per prendere le decisioni del caso.
- Operatore esterno navalmeccanico: lavoratore che, in possesso di specifiche conoscenze
teoriche di funzionamento di complessi impianti e/o macchinari, esegue fuori del cantiere navale
e senza l'apporto di strutture organizzative aziendali, in condizioni di specifica autonomia
operativa e sulla base di sole indicazioni generali, messe a punto, riparazioni, controlli e
interventi correttivi idonei a garantire il buon funzionamento degli apparati.
Può inoltre avvalersi dell'ausilio di altri lavoratori garantendo l'osservanza dei programmi
mantenendo i contatti con lo stabilimento, con responsabilità operativa ai fini dei risultati.
- Tracciatore riparatore navale: lavoratore che - per navi in riparazione - oltre ad impostare
e ad eseguire tracciati particolarmente complessi che richiedono normalmente l'estrapolazione
di dati e l'applicazione della geometria sviluppata, in assenza di documenti di lavoro, determina
quote definitive di progetto, possiede la completa conoscenza del ciclo di lavoro e delle
tecnologie inerenti la sua attività e quelle collegate (dal taglio al montaggio) e cura il
collegamento tra le varie lavorazioni al fine del raggiungimento del risultato produttivo,
intervenendo con iniziativa, autonomia e discrezionalità, avvalendosi dell'ausilio di altri lavoratori
anche di diverso mestiere.
- Operatore di manutenzione dei cantieri navali: lavoratore che, in base a vasta esperienza
maturata nella propria specializzazione, in possesso della conoscenza delle tecnologie inerenti
la propria attività e di capacità diagnostico-operativa, con una visione di insieme delle attività
complementari, esercitando azione di coordinamento tecnico-operativo di altri lavoratori,
esegue la manutenzione e/o la riparazione con l'eventuale ricostruzione di componenti difettosi,
deducendo dati ed informazioni anche non specificamente indicati da disegni e/o da specifiche
tecniche, con messa a punto e controlli, di impianti e macchinari meccanici, elettrici, elettronici
diversi ad alto contenuto tecnologico e di particolare complessità. A lavoro ultimato effettua il
collaudo e rilascia le relative delibere funzionali e di sicurezza. Cura inoltre i collegamenti con
gli altri enti interessati del cantiere, con autonomia e responsabilità operativa. Svolge altresì
azione addestrativa in favore degli altri lavoratori del gruppo.
Settore elettromeccanico ed elettronico
- Installatore di sistemi elettronici e/o sistemi di tecnica mista comprendenti sottosistemi
elettronici: lavoratore che, sulla base di approfondite conoscenze tecniche, ed in particolare
dell'elettronica, e di una prolungata esperienza specifica, esegue, fuori sede e senza l'apporto
di strutture organizzative aziendali, in condizioni di specifica autonomia operativa, avvalendosi
eventualmente dell'ausilio di altri lavoratori, installazioni complete con messa a punto e collaudi
non automatizzati di sistemi elettronici particolarmente complessi - e/o sottosistemi di tecnica
elettronica operando su sistemi compositi, comprendenti cioè anche parti elettromeccaniche, di
equivalente complessità - che comportano la scelta fra diverse alternative operative. Assicura la
rispondenza funzionale dei sistemi agli standard di qualità richiesti, individuando ed eliminando
(con l'ausilio di schemi funzionali) guasti e/o anomalie proprie dei sistemi e/o derivanti da cause
esterne garantendo la soluzione di problemi tecnico-pratici nel rispetto del programma di lavoro
e del capitolato.
- Collaudatore di sistemi elettronici e/o sistemi di tecnica mista comprendenti sottosistemi
elettronici: lavoratore che, sulla base di specifiche conoscenze dell'elettronica esegue, sulla
scorta di indicazioni di massima ed in completa autonomia, il collaudo non automatizzato, la
ricerca guasti e la riparazione di sistemi elettronici particolarmente complessi - e/o sottosistemi
di tecnica elettronica operando su sistemi compositi, comprendenti cioè anche parti
elettromeccaniche, di equivalente complessità - anche prototipici, definendo le misure da
effettuare ed il metodo operativo, scegliendo la strumentazione più idonea e suggerendo
sostanziali miglioramenti sul piano funzionale e realizzativo.
- Specialista di macchine e impianti: lavoratore che, in base a vasta esperienza ed
approfondite conoscenze tecnico-pratiche delle diverse tecnologie inerenti la propria attività,
maturate nella sua specializzazione, con visione d'insieme delle stesse e completa padronanza
dei principi funzionali degli apparati su cui opera, effettua in piena autonomia, avvalendosi
anche dell'ausilio di altri lavoratori, la revisione e la manutenzione completa di macchine
automatiche di elevata complessità aventi asservimenti a logiche programmate, impiegate nella
produzione di serie e/o impianti di equivalente complessità. Interviene, in base alla deduzione di
dati ed informazioni non specificatamente indicati da disegni e/o da specifiche tecniche e con
capacità diagnostica ed operativa, sulle diverse parti interdipendenti elettriche, meccaniche,
idropneumatiche ecc. con scelta del metodo operativo più opportuno per lo smontaggio, il
controllo, le riparazioni, gli adattamenti, le eventuali ricostruzioni di componenti difettosi, il loro
rimontaggio, le necessarie messe a punto, il collaudo e la delibera funzionale.
- Operatore addetto a processi di fabbricazione meccanica: lavoratore che, sulla base delle
conoscenze teorico-pratiche relative alle lavorazioni meccaniche, acquisite anche attraverso
una lunga esperienza nell'utilizzo dei singoli macchinari e processi di lavorazione, provvede alla
realizzazione completa di parti meccaniche di prima esecuzione, notevolmente complesse per
caratteristiche di forma, precisione e finitura, che richiedono diversi tipi di lavorazioni combinate
in più macchine complesse ovvero, mediante un centro di lavoro costituito da più tipi di
macchine utensili a controllo numerico che provvede a programmare, condurre e controllare da
consolle; provvede alla realizzazione completa di parti meccaniche prototipiche, ugualmente
complesse, eseguendo inoltre i rilievi dimensionali per il controllo del pezzo.
In assenza di prescrizioni relative al ciclo o di altri elementi comparativi, definisce il metodo
operativo estrapolando le quote di lavorazione necessarie per la definizione di profili anche
parabolici mediante la risoluzione di problemi di tipo matematico e trigonometrico.
Stabilisce piazzamenti, mezzi e parametri di lavorazione che assicurino l'ottimizzazione del
processo produttivo sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.
- Operatore elettronico: lavoratore che, sulla base di adeguate conoscenze tecniche ed
approfondite esperienze specifiche, sulla scorta di indicazioni di massima circa le caratteristiche
funzionali, dimensiona e realizza circuiti, esegue l'integrazione di prototipi e di complesse
apparecchiature, effettua rilievi e prove di funzionalità sul prototipo, definendo in modo
autonomo misure, metodologie e strumenti, assicura la soluzione dei problemi teorico-pratici in
fase di assiemaggio, proponendo ed apportando, in modo autonomo, modifiche o miglioramenti
al prototipo sotto l'aspetto funzionale, realizzativo e di riproducibilità.
- Costruttore prototipista: lavoratore che, con completa conoscenza delle tecnologie
specifiche, sulla base di indicazioni e/o disegni di massima atti a stabilirne le caratteristiche
funzionali, esegue, in completa autonomia, la costruzione di prototipi di parti o apparecchiature
elettromeccaniche e/o elettroniche complesse sperimentandone e analizzandone la funzionalità
fino alla delibera compresa.
A tale riguardo, effettua la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle
modalità di esecuzione individuando e predisponendo le attrezzature più idonee.
Provvede, inoltre, con rapporto di collaborazione tecnico-operativa con i settori
progettazione e produzione, alle modifiche da apportare fornendo al riguardo contributi
personali di tipo critico ed ideativo.
Nella successiva fase di avviamento della produzione di serie, in base alle vaste
esperienze maturate ai massimi livelli della propria specializzazione, collabora con suggerimenti
ad apportare modifiche tecnico-organizzative atte a migliorare metodi, tempi e qualità del
prodotto, interagendo con altre specializzazioni immediatamente collaterali.
Effettua all'occorrenza, l'interventi di messa a punto di prodotti da consegnare o già
consegnati al cliente.
- Specialista delle manutenzioni: lavoratore che, in base a vasta esperienza maturata nella
propria specializzazione, con conoscenza delle tecnologie nel campo elettrico, elettronico,
meccanico e idropneumatico e con polivalenza di interventi, avvalendosi anche dell'ausilio di
altri lavoratori, effettua la revisione completa di impianti e/o macchinari di particolare
complessità individuando con personale capacità diagnostico-operativa la parte su cui
intervenire. In completa autonomia operativa effettua la scelta del metodo più opportuno per lo
smontaggio, il controllo, le riparazioni, gli adattamenti, le eventuali ricostruzioni di componenti
difettosi, il loro rimontaggio e il collaudo e la delibera funzionale e di sicurezza in base alla
deduzione di dati e informazioni anche non specificatamente indicati da disegni o da specifiche
tecniche. Effettua manualmente lavori di ripassatura e raschiettatura dei piani di scorrimento.
Settore auto-aviomotoristico
- Prototipista elettronico: lavoratore che, sulla base di adeguate conoscenze teoriche e
approfondite esperienze specifiche, sulla scorta di indicazioni di massima atte a stabilirne le
caratteristiche funzionali, dimensiona circuiti, esegue la costruzione di prototipi di complesse
apparecchiature elettroniche, effettua rilievi e prove sul prototipo al fine di verificarne la
funzionalità definendo le misure, la metodologia più opportuna, scegliendo la strumentazione
più idonea apportando in maniera autonoma miglioramenti consistenti sul piano funzionale e
realizzativo.
Assicura la soluzione dei problemi tecnico-pratici in fase di assiemamento di apparati
complessi ed innovativi.
- Operatore specialista montatore strumentazione aeronautica ottica ed optronica:
lavoratore che, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della propria
specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività, con una visione
d'insieme delle stesse - in completa autonomia esecutiva e capacità di scelta di metodi operativi
e/o di adattamento del ciclo di maggiore rispondenza al miglioramento dei risultati dell'attività
svolta - effettua operazioni di montaggio, taratura e messa a punto, riparazione e/o revisione e
relativa ricerca guasti di strumentazione particolarmente complessa, a livello prototipico,
mediante l'utilizzo di specifiche strumentazioni di misure complesse, con completa capacità
diagnostico-operativa sugli interventi necessari. Ciò collaborando con altre specializzazioni
immediatamente collaterali ed avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori, al cui
addestramento concorre quando è necessario.
- Costruttore di grandi scali aeronautici: lavoratore che, in base all'esame del disegno degli
scali e/o di tracciati effettua, nella specifica realtà operativa aeronautica, la preparazione e la
costruzione e/o il coordinamento di più scali di montaggio complessi e di notevoli dimensioni
oltre ad attrezzature complementari quali: dime di coordinamento, attrezzi di controllo, ecc., e
con autonomia esecutiva o utilizzando l'attività di altri lavoratori, sulla base della conoscenza
completa delle lavorazioni di costruzione e montaggio delle parti strutturali, effettua la
tracciatura dei riferimenti, l'aggiustaggio, l'adattamento e il montaggio degli elementi
componenti.
Sulla base di valutazione critica della fase esecutiva suggerisce all'ufficio competente
l'introduzione di modifiche, varianti, riparazioni a miglioria di installazioni e/o lavorazioni.
- Operatore addetto al montaggio, all'avviamento e all'assistenza tecnica esterna:
lavoratore che, fuori sede, sulla base di direttive di carattere generale, con personale
competenza sugli aspetti meccanico, impiantistico ed elettrico, effettua in completa autonomia
senza il supporto dell'organizzazione aziendale ed avvalendosi dell'ausilio di altri lavoratori,
l'installazione e la messa in servizio ed il collaudo di parti di velivoli di notevole complessità,
operando discrezionalmente gli opportuni adattamenti.
Effettua inoltre la diagnosi dei guasti agli apparati sopraddetti ripristinandone le
caratteristiche funzionali secondo gli standards previsti.
Tiene rapporti con il cliente per quanto concerne suggerimenti di carattere funzionale,
problemi di natura tecnica.
Fornisce agli enti aziendali interessati una relazione tecnica contenente informazioni
relative a: guasti riscontrati, interventi di ripristino effettuati ed eventuali proposte di modifica e
miglioria.
- Operatore specialista avionico: lavoratore che, in base alla vasta esperienza maturata ai
massimi livelli della propria specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria
attività, in completa autonomia esecutiva e con scelta del metodo operativo più opportuno e/o
adattamento del ciclo, avuto riguardo anche al miglioramento dei risultati dell'attività svolta,
effettua prove su apparati e sistemi di particolare difficoltà e complessità, sia in laboratorio che
sui velivoli, rileva gli inconvenienti e procede all'individuazione delle loro cause sulla base di una
completa diagnosi operativa ed effettua gli interventi atti a rimuoverli. Ciò avvalendosi anche
dell'ausilio di altri lavoratori, al cui addestramento concorre quando è necessario.
Tale lavoratore interviene altresì direttamente nella realizzazione, messa a punto e
riparazione delle attrezzature di prova e svolge attività di collegamento con altre
specializzazioni immediatamente collaterali suggerendo modifiche e/o migliorie da apportare
agli apparati di sistema, specialmente nel caso di malfunzioni ricorrenti, partecipando quando
necessario alle indagini sulle stesse.
Quando necessario provvede all'istruzione di lavoratori dipendenti dal cliente.
- Specialista macchine e impianti: lavoratore che, in base alla vasta esperienza maturata ai
massimi livelli della propria specializzazione con conoscenza delle tecnologie nel campo
elettrico, elettronico, meccanico e idropneumatico e con polivalenza di interventi, avvalendosi
anche dell'ausilio di altri lavoratori e contribuendo altresì al loro addestramento, effettua la
revisione di impianti e/o macchine di particolare complessità in relazione alle specifiche
caratteristiche del settore, individuando in base ad una completa capacità diagnostico-operativa
la parte su cui intervenire; interviene con completa autonomia esecutiva e con scelta del
metodo operativo più opportuno per lo smontaggio, il controllo, le riparazioni, gli adattamenti, le
eventuali ricostruzioni di componenti difettosi, il loro rimontaggio ed il collaudo e la delibera
funzionale, in base anche alla deduzione di dati ed informazioni non specificatamente indicate
da disegni e/o da specifiche tecniche. Svolge attività di collegamento con le specializzazioni
immediatamente collaterali e con l'utenza per la completezza dell'intervento manutentivo ed il
miglioramento della macchina e/o dell'impianto esistente.
- Operatore specialista motorista di linea di volo: lavoratore che, in base alla vasta
esperienza acquisita ai massimi livelli della propria specializzazione ed in possesso delle
tecnologie inerenti la propria attività, maturata operando su velivoli di diverso tipo - in completa
autonomia esecutiva e con scelta del metodo operativo più opportuno - esegue, anche su
attività prototipiche o sperimentali e/o in assenza di metodologie specifiche, la prova funzionale
dei motori e generatori ausiliari sul velivolo, rilevando attraverso la lettura della strumentazione
il loro buon funzionamento, utilizzando apparecchiature specifiche e non, ed in possesso di una
completa capacità diagnostico-operativa definisce gli interventi necessari per la messa a punto
eseguendo gli opportuni interventi anche nei casi di particolare complessità.
Partecipa occasionalmente e per particolari problemi ai voli prova di velivoli.
Propone inoltre soluzioni metodologiche rivolte al miglioramento complessivo dell'attività
svolta.
Svolge la necessaria attività di collegamento con le specializzazioni immediatamente
collaterali.
Si avvale anche dell'ausilio di altri lavoratori, al cui addestramento concorre, ove
necessario.
- Operatore specialista modellista di prototipi aeronautici: lavoratore che, in base alla vasta
esperienza acquisita ai massimi livelli della propria specializzazione ed essendo in possesso
delle tecnologie inerenti la propria attività, con una visione d'insieme delle stesse, effettua, in
completa autonomia esecutiva, la preparazione delle parti, l'allineamento, l'assiemaggio,
nonchè la finitura di simulacri e modelli in legno, metallo, resina.
Interpreta disegni e specifiche adottando il metodo operativo più opportuno, ed essendo in
possesso di una completa capacità diagnostico-operativa tende al miglioramento complessivo
dell'attività svolta, effettuando gli opportuni interventi.
Nella sua attività utilizza anche macchine ed attrezzature specifiche.
Si avvale anche dell'ausilio di altri lavoratori che concorrono all'esecuzione di tali
operazioni, contribuendo altresì al loro addestramento. Svolge attività di collegamento con altre
specializzazioni collaterali per quanto concerne i miglioramenti da apportare al prodotto
realizzato.
- Prototipista di lavorazione meccanica: lavoratore che, nell'ambito della lavorazione
meccanica di prototipi aeronautici, sulla base di approfondite conoscenze tecniche ed avendo
acquisito attraverso lunghe esperienze di lavorazione meccanica piena conoscenza di tutte le
tecnologie relative, esegue, su macchine complesse di alta precisione, la lavorazione completa,
fino alla delibera compresa, di primi o unici pezzi sperimentali di elevata complessità che
presentano di volta in volta problematiche nuove che vengono da lui risolte in piena autonomia.
In assenza di prescrizioni relative al ciclo o di altri elementi comparativi sceglie ed imposta il
metodo operativo estrapolando le quote di lavorazione dal disegno, normalmente articolato in
più viste e sezioni rappresentate anche su piani non ortogonali, mediante la risoluzione di
problemi di tipo matematico e trigonometrico.
Stabilisce piazzamenti ottimali del pezzo in macchina, mezzi, parametri di lavorazione, che
gli consentano di realizzare i livelli qualitativi richiesti nei tempi ottimali di esecuzione.
Esegue inoltre rilievi dimensionali per il controllo del pezzo.
- Operatore specialista collaudatore di montaggio aeronautico: lavoratore che, in base alla
vasta esperienza acquisita ai massimi livelli della propria specializzazione ed in possesso delle
tecnologie inerenti la propria attività, effettua - in completa autonomia esecutiva e con scelta del
metodo operativo più opportuno e/o con adattamento del ciclo - in base a disegni, certificati,
specifiche, norme, ecc., il collaudo finale di velivoli in revisione, di assemblaggi strutturali molto
complessi e/o di attrezzature complesse di grandi scali di montaggio anche per velivoli
sperimentali o prototipi costruiti con attrezzature provvisorie; ne esegue il controllo ed il rilievo
profili, oppure effettua il collaudo finale per installazioni meccaniche e/o elettriche e/o idrauliche
di impianti eseguendo - mediante strumenti complessi - le prove funzionali, partecipando alla
messa a punto ed alla certificazione della delibera dell'impianto stesso.
In quest'ambito esprime una completa capacità diagnostico-operativa e propone soluzioni
metodologiche indirizzate al miglioramento dei risultati dell'attività svolta.
Si avvale anche dell'ausilio di altri lavoratori, concorrendo, ove necessario, al loro
addestramento.
Svolge attività di collegamento con le specializzazioni immediatamente collaterali.
- Operatore specialista di sagome aeronautiche: lavoratore che, in base alla vasta
esperienza acquisita ai massimi livelli della propria specializzazione ed in possesso delle
tecnologie inerenti la propria attività, con una visione d'insieme delle stesse, senza
documentazione tecnica specifica, individua il metodo più idoneo per formare parti in lamiera di
primi pezzi aeronautici di eccezionale complessità di esecuzione in forme, spessori o materiali,
mediante sagomatura manuale, rullatura e/o con l'uso di macchine universali, svolgendo attività
diagnostico-operativa sugli interventi necessari per ottenere i risultati desiderati.
Propone soluzioni metodologiche atte a migliorare il ciclo ed a ridurre i tempi di lavorazione,
avuto riguardo al miglioramento complessivo dell'attività svolta. Se necessario provvede
all'assemblaggio di parti strutturali e adattamento sugli scali di montaggio.
Svolge attività di collegamento con altre specializzazioni immediatamente collaterali.
All'uopo definisce ed appronta, con completa autonomia esecutiva, attrezzi e sagome per
l'espletamento del proprio lavoro, inclusa anche la definizione dello sviluppo del fabbisogno
della lamiera.
Individua, se necessario, i trattamenti termici intermedi richiesti per lo svolgimento della
lavorazione.
Si avvale dell'ausilio di altri lavoratori, al cui addestramento concorre, ove necessario.
- Operatore specialista montatore aeronautico: lavoratore che, in completa autonomia e
discrezionalità operativa su prototipi, lavorazioni sperimentali e/o di preserie, esegue,
avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori:
- il montaggio di complessivi strutturali che presuppongono la conoscenza dell'intero
velivolo, aventi notevoli difficoltà di esecuzione e ristrette tolleranze nelle dimensioni, nel profilo
e nel funzionamento;
- la realizzazione dell'impianto idraulico e/o elettrico del velivolo, sulla base dei soli sistemi
di principio;
- per velivoli incidentati, presentanti danni di notevole entità, provvede allo smontaggio delle
parti danneggiate con ricostruzione delle stesse, previo allestimento della necessaria
attrezzatura ed il successivo rimontaggio;
- per velivoli di revisione o di montaggio finale provvede alla completa messa a punto degli
impianti idraulici o elettrici rilevando gli inconvenienti, diagnosticando le cause, operando gli
interventi necessari, verificando sulla base delle specifiche i risultati qualitativi.
Per lavorazioni sperimentali, esegue le necessarie operazioni strutturali di impostazione,
adattamento e finitura atte anche a serializzare il prodotto, provvedendo alla definizione della
realizzazione degli impianti complessivi del velivolo, con adattamento del percorso ottimale per
la costruzione della campionatura delle tubazioni o cablaggi per la successiva costruzione in
serie.
- Operatore prototipista di allestimento prove statiche e a fatica su strutture aeronautiche:
lavoratore che, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della propria
specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività, con una visione di
insieme delle stesse, in completa autonomia esecutiva, con scelta del metodo operativo più
opportuno, effettua l'allestimento di complessi apparati per la realizzazione di prove statiche e a
fatica, in laboratorio, su strutture prototipiche aeronautiche.
Propone le soluzioni metodologiche atte ad ottimizzare le operazioni di costruzione,
assiemaggio, messa a punto e taratura dei complessi apparati di prova, provvedendo
direttamente alla riparazione e/o modifica delle stesse, avvalendosi anche dell'ausilio di altri
lavoratori che concorre ad addestrare ove necessario.
Collabora con le altre specializzazioni immediatamente collaterali, durante l'effettuazione
delle prove, intervenendo ad apportare i correttivi adeguati con completa capacità diagnosticaoperativa, ai fini del miglioramento complessivo e della completa attendibilità dei risultati di
prova.
- Collaudatore parti prototipiche di motori aeronautici: lavoratore che, in base alla vasta
esperienza acquisita ai massimi livelli della propria specializzazione ed in possesso delle
tecnologie inerenti la propria attività, effettua anche presso fornitori esterni - in completa
autonomia esecutiva e con scelta del metodo operativo più opportuno, relativamente a soluzioni
prototipiche e/o sperimentali - tutti i controlli dimensionali di pezzi di conformazione complessa
e/o di attrezzatura di controllo di produzione, con relativa delibera funzionale.
Interpreta il disegno del pezzo (di norma articolato in più viste e sezioni, rappresentate
anche su piani non ortogonali), individua i metodi di controllo e la strumentazione
corrispondente, che consentano di realizzare i livelli qualitativi richiesti ed ottimizzare i tempi
della stessa esecuzione di controllo.
Elabora le quote dimensionali del pezzo trasformandole in quote di rilevazione, mediante
risoluzione di problemi di tipo matematico e trigonometrico.
Effettua la rilevazione delle quote con l'ausilio di strumentazione generica (altimetri,
micrometri, orologi comparatori) ed apparecchiature specifiche.
Compila la documentazione relativa alle registrazioni del controllo, illustrando
eventualmente con schizzi e/o relazioni anche il procedimento di controllo eseguito,
provvedendo alla delibera formale.
- Operatore specialista montaggio motori prototipici aeronautici: lavoratore che, in assenza
di prescrizioni relative al ciclo o di altri elementi comparativi, in base ad una lunga esperienza
tecnico-pratica acquisita nel montaggio di più tipologie di motori, alla conoscenza completa del
funzionamento degli stessi, dei vari gruppi/moduli e dei vari circuiti (aria, olio, carburante)
nonchè alla corretta interpretazione di disegni e catalogo, esegue, fino alla delibera compresa e
con l'ausilio di attrezzature provvisorie e strumenti di misura non specifici, il montaggio di motori
prototipici (a turbina, a gas), con autonomia esecutiva; utilizza anche l'attività di altri lavoratori,
al cui addestramento concorre quando è necessario.
Sulla base di valutazione critica della fase esecutiva suggerisce l'introduzione di modifiche,
varianti della sequenza operativa, riparazioni e migliorie di attrezzature di montaggio e di mezzi
di controllo.
- Operatore montatore gruppi dinamici: lavoratore che, in base alla vasta esperienza
acquisita ai massimi livelli della propria specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti
la propria attività, in completa autonomia esecutiva e con scelta del metodo operativo più
opportuno e/o adattamento del ciclo, in base a disegni, specifiche, norme, ecc., effettua il
montaggio completo di gruppi dinamici particolarmente complessi (trasmissioni principali) di
velivoli sperimentali e/o prototipici o la revisione completa di gruppi dinamici complessi su tutte
le linee di prodotto.
Effettua il corretto rilievo delle impronte statiche sulle coppie gleason interpretandole e
suggerendo, dove il disegno lo consente, le opportune correzioni.
Propone soluzioni metodologiche atte a migliorare il ciclo ed a ridurre i tempi di lavorazione,
avuto riguardo al miglioramento complessivo dell'attività svolta.
Per gli interventi fuori sede, effettua, sulla base di direttive di carattere generale, lo
smontaggio, il rimontaggio e l'installazione dei vari gruppi dinamici, ripristinandone le
caratteristiche funzionali secondo gli standard previsti.
Si avvale anche dell'ausilio di altri lavoratori concorrendo, ove necessario, al loro
addestramento.
- Prototipista costruzioni autobus e filobus: lavoratore che, con la completa conoscenza
delle tecnologie specifiche, avvalendosi di sole indicazioni di massima o di progetti di insieme
realizza in completa autonomia operativa, nell'ambito del reparto di appartenenza, con l'ausilio
di altri lavoratori, al cui addestramento ove necessario concorre, qualsiasi modello di autobus e
filobus ovvero esegue tutte quelle operazioni di montaggio o costruzione di impianti
idropneumatici elettrici, elettronici e meccanici su prototipi e maquette che presuppongono la
conoscenza dell'intero veicolo e che si caratterizzano per le notevoli difficoltà di esecuzione.
A tale riguardo, effettua la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle
modalità di esecuzione individuando e predisponendo le attrezzature più idonee.
Provvede, inoltre: nella fase prototipica, con rapporto di collaborazione tecnico-operativa
con i settori progettazione e produzione, alle modifiche da apportare fornendo al riguardo
contributi personali di tipo critico ed ideativo; nella fase di industrializzazione del prodotto a
suggerire modifiche tecnico-organizzative atte a migliorare metodi, tempi e qualità del prodotto,
interagendo con altre specializzazioni immediatamente collaterali.
Effettua all'occorrenza, gli interventi di messa a punto di veicoli da consegnare o già
consegnati al cliente.
- Operatore addetto alla messa in servizio e assistenza tecnica esterna di autobus e
filobus: lavoratore che, fuori sede, sulla base di direttive di carattere generale con personale
competenza sugli aspetti meccanici, impiantistici, elettrici ed elettronici effettua, in completa
autonomia ed avvalendosi dell'ausilio di altri lavoratori, la messa in servizio e il collaudo di
consegna di autobus e filobus, operando le opportune tarature per il rispetto degli standards
previsti, e/o l'assistenza tecnica con polivalenza di interventi, rilevando i guasti, anche di natura
complessa, agli apparati sopraddetti, individuando le cause e ripristinando la piena funzionalità.
Tiene rapporti con il cliente per quanto concerne gli aspetti tecnico-funzionali.
Fornisce agli enti aziendali interessati le informazioni relative ai guasti riscontrati, alle loro
cause ed agli interventi di ripristino effettuati nonchè le eventuali proposte di modifiche e
miglioria.
- Specialista delle manutenzioni: lavoratore che, in base a vasta esperienza maturata nella
propria specializzazione, con conoscenza delle tecnologie nel campo elettrico, elettronico,
meccanico e idropneumatico e con polivalenza di interventi, avvalendosi anche dell'ausilio di
altri lavoratori, effettua la revisione completa di impianti e/o macchinari di particolare
complessità individuando con personale capacità diagnostico-operativa la parte su cui
intervenire. In completa autonomia operativa effettua la scelta del metodo più opportuno per lo
smontaggio, il controllo, le riparazioni, gli adattamenti, le eventuali ricostruzioni di componenti
difettosi, il loro rimontaggio e il collaudo e la delibera funzionale e di sicurezza in base alla
deduzione di dati e informazioni anche non specificatamente indicati da disegni e/o da
specifiche tecniche. Effettua manualmente lavori di ripassatura e raschiettatura dei piani di
scorrimento.
Settore meccanica varia
- Prototipista costruzioni ferroviarie: lavoratore che, con la completa conoscenza delle
tecnologie specifiche, in assenza di disegni di particolari, ma avvalendosi di sole indicazioni di
massima o di progetti di insieme, realizza, in completa autonomia operativa, con l'ausilio di altri
lavoratori, al cui addestramento ove necessario concorre, qualsiasi prototipo di locomotore o di
carrozze ferroviarie complesse, ovvero esegue tutte quelle operazioni di montaggio e
costruzione di impianti idropneumatici, elettrici, elettronici e meccanici su prototipi e maquette
che presuppongono la conoscenza dell'intero veicolo e che si caratterizzano per le notevoli
difficoltà di esecuzione.
A tale riguardo, effettua la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle
modalità di esecuzione individuando e predisponendo le attrezzature più idonee.
Provvede, inoltre, con rapporto di collaborazione tecnico-operativa con i settori
progettazione e produzione, alle modifiche da apportare fornendo al riguardo contributi
personali di tipo critico ed ideativo.
Nella successiva fase di avviamento della produzione di serie, in base alle vaste
esperienze maturate ai massimi livelli della propria specializzazione, collabora con suggerimenti
ad apportare modifiche tecnico-organizzative atte a migliorare metodi, tempi e qualità del
prodotto, interagendo con altre specializzazioni immediatamente collaterali.
Effettua all'occorrenza, gli interventi di messa a punto di veicoli da consegnare o già
consegnati al cliente.
- Costruttore prototipi macchine tessili: lavoratore che, sulla base di adeguate conoscenze
teoriche e con apporto di particolare competenza ed esperienza, esegue, con l'ausilio di altri
lavoratori, su indicazioni di massima, la costruzione di prototipi di macchine tessili o di loro
gruppi di particolare complessità. Le sperimenta, ne verifica ed analizza la funzionalità,
apportando le modifiche o le variazioni per un miglioramento sul piano funzionale sulla base di
proprie conoscenze tecniche e tecnologiche, concorrendo così alla definizione del progetto.
Se del caso, imposta ed esegue attrezzature o strumentazioni provvisorie per la
costruzione o il controllo del prototipo o della apparecchiatura speciale.
- Specialista sugli impianti forgia: specialista di lavorazioni complesse su presse e magli a
fucinare e su grossi magli a stampare, che, in possesso di una perfetta e specifica conoscenza
tecnico-pratica della lavorazione e dei materiali da utilizzare, di una completa padronanza dei
principi funzionali degli apparati sui quali è chiamato ad operare e di un'ottima interpretazione
critica del disegno, è in grado di realizzare con elevata autonomia operativa, avvalendosi anche
dell'ausilio di altri lavoratori, particolari a profilo complesso di grossa dimensione.
Detto lavoratore, sulla scorta di schemi o di indicazioni di massima del particolare da
realizzare, sceglie e/o dà disposizioni perchè si costruisca l'attrezzatura più idonea, predispone
il diagramma di fucinatura per i pezzi di grande dimensione (5/30 tonn.) con sagomature
complesse e quindi, oltre ad intervenire nella preparazione dello schema di lavorazione,
provvede, nella fase esecutiva, ad apportare le opportune variazioni che si rendessero
necessarie per la migliore trasformazione del lingotto, del blumo dello spezzone nel pezzo finito.
Possiede inoltre una perfetta conoscenza delle tecniche di riscaldo e di esecuzione delle
calde al fine di proteggere a regola d'arte il materiale in lavorazione.
Nel caso in cui venga impiegato per lavorazioni su grossi magli a stampare, oltre a
scegliere ed impostare autonomamente il ciclo del lavoro, calcolando pesi e stabilendo forme e
fasi, deve saper applicare alla perfezione il procedimento delle successive sbozzature che
permette di passare in modo ottimale dallo spezzone al prodotto finito.
- Operatore addetto al montaggio, all'avviamento e all'assistenza tecnica esterna:
lavoratore che, fuori sede, sulla base di direttive di carattere generale, con personale
competenza sugli aspetti meccanico, impiantistico ed elettrico, effettua in completa autonomia,
senza il supporto della organizzazione aziendale ed avvalendosi dell'ausilio di altri lavoratori,
l'installazione e la messa in servizio ed il collaudo di grandi macchinari e/o gruppi complessi di
impianti industriali, operando gli opportuni adattamenti.
Effettua inoltre la diagnosi dei guasti agli apparati sopraddetti ripristinandone le
caratteristiche funzionali secondo gli standards previsti.
Tiene rapporti con il cliente per quanto concerne suggerimenti di carattere funzionale e
problemi di natura tecnica.
Fornisce agli enti aziendali interessati una relazione tecnica contenente informazioni
relative a: guasti riscontrati, interventi di ripristino effettuati ed eventuali proposte di modifica e
miglioria.
- Specialista delle manutenzioni: lavoratore che, in base a vasta esperienza maturata nella
propria specializzazione, con conoscenza delle tecnologie nel campo elettrico, elettronico
meccanico e idropneumatico e con polivalenza di interventi, avvalendosi anche dell'ausilio di
altri lavoratori, effettua la revisione completa di impianti e/o macchinari di particolare
complessità individuando con personale capacità diagnostico-operativa la parte su cui
intervenire. In completa autonomia operativa effettua la scelta del metodo più opportuno per lo
smontaggio, il controllo, le riparazioni, gli adattamenti, le eventuali ricostruzioni di componenti
difettosi, il loro rimontaggio e il collaudo e la delibera funzionale e di sicurezza in base alla
deduzione di dati e informazioni anche non specificatamente indicati da disegni e/o da
specifiche tecniche. Effettua manualmente lavori di ripassatura e raschiettatura dei piani di
scorrimento.
- Prototipista di lavorazione meccanica: lavoratore che, sulla base di vaste ed approfondite
conoscenze tecniche ed avendo acquisito, attraverso lunghe esperienze di lavorazioni
meccaniche mediante specifici corsi di addestramento, piena conoscenza di tutte le tecnologie
relative, esegue in piena autonomia, su macchine complesse appartenenti a diverse famiglie, la
lavorazione completa, fino alla delibera compresa, di primi o unici pezzi sperimentali di elevata
complessità ovvero l'impostazione, la sperimentazione e l'avviamento di nuove lavorazioni e
l'introduzione di nuove metodologie di lavoro fornendo, al riguardo, apporti personali di tipo
critico e ideativo.
Possiede, tra l'altro, esperienze e conoscenze specifiche tali da consentirgli la lettura e
l'interpretazione dei programmi in post/processor.
Coadiuva, ove necessario, altri lavoratori durante l'attrezzamento delle macchine, la
esecuzione dei primi pezzi e la messa a punto dopo il controllo qualitativo degli stessi,
trasferendo a questi lavoratori le proprie esperienze e conoscenze.
- Operatore addetto alla messa in servizio e assistenza tecnica esterna di veicoli ferroviari:
lavoratore che, fuori sede, sulla base di direttive di carattere generale, con personale
competenza sugli aspetti meccanici, impiantistici, elettrici ed elettronici, effettua, in completa
autonomia, senza il supporto dell'organizzazione aziendale ed avvalendosi dell'ausilio di altri
lavoratori, la messa in servizio e il collaudo di consegna di locomotori e/o convogli, operando le
opportune tarature per il rispetto degli standards previsti, e/o l'assistenza tecnica con
polivalenza di interventi, rilevando i guasti, anche di natura complessa, agli apparati sopraddetti,
individuando le cause e ripristinando la piena funzionalità.
Tiene rapporti con il cliente per quanto concerne gli aspetti tecnico-funzionali.
Fornisce agli enti aziendali interessati le informazioni relative ai guasti riscontrati, alle loro
cause ed agli interventi di ripristino effettuati nonchè le eventuali proposte di modifiche e
migliorie.
Settore fonderie di seconda fusione e metallurgia non ferrosa
- Correttore finito di matrici a caldo: lavoratore che, per la conoscenza completa dell'intero
ciclo di estrusione, interpretando correttamente i risultati delle prove in macchina di matrici
complesse di nuova costruzione destinate alla estrusione di profilati in leghe di alluminio di
qualsiasi tipo, in piena autonomia esecutiva derivante anche dalla prolungata esperienza nel
compito specifico, suggerisce ed attua soluzioni per la correzione e messa a punto della
attrezzatura in modo da ottenere risultati ottimali per tolleranza, dimensioni, forma e velocità di
estrusione.
- Specialista delle manutenzioni: lavoratore che, in base a vasta esperienza maturata nella
propria specializzazione, con conoscenza delle tecnologie nel campo elettrico, elettronico,
meccanico ed idropneumatico e con polivalenza di interventi, avvalendosi anche dell'ausilio di
altri lavoratori, effettua la revisione completa di impianti e/o macchinari di particolare
complessità individuando con personale capacità diagnostico-operativa la parte su cui
intervenire. In completa autonomia operativa effettua la scelta del metodo più opportuno per lo
smontaggio, il controllo, le riparazioni, gli adattamenti, le eventuali ricostruzioni di componenti
difettosi, il loro rimontaggio e il collaudo e la delibera funzionale e di sicurezza in base alla
deduzione di dati e informazioni anche non specificatamente indicati da disegni e/o da
specifiche tecniche. Effettua manualmente lavori di ripassatura e raschiettatura dei piani di
scorrimento.
- Operatore specialista di linea di laminazione a caldo settore alluminio: lavoratore che, in
possesso dei requisiti di professionalità e di responsabilità operativa necessari nonchè di
specifiche conoscenze sul funzionamento dell'impianto e controllo del prodotto, partecipa, in
condizioni di adeguata autonomia operativa, cooperando assieme ad altri lavoratori di
specializzazione diversa e tenendo i contatti con gli enti organizzativi dell'area alle varie fasi
relative alla gestione di importante linea di laminazione a caldo dell'alluminio, caratterizzata da
impianto di sbozzatura di grandi dimensioni (tipo "quarto"), in modo da ottenere l'uniformità
costante delle caratteristiche tecnologico-formologiche del prodotto; effettua gli opportuni
interventi di controllo e regolazione dell'impianto e, ove necessario, interventi di manutenzione
con la conseguente messa in fase e predisposizioni operative delle attrezzature di linea
interessate; in caso di anomalie operative di particolare rilevanza assume, avvalendosi
dell'ausilio di altri lavoratori, le iniziative necessarie al loro superamento al fine di assicurare il
rispetto del programma.
7ª Categoria
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con
specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedano particolare preparazione e
capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di
iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.
Profili:
- Approvvigionatore: lavoratore che, sulla base delle direttive generali ricevute, svolge, con
autonomia operativa, secondo le richieste pervenute, importanti e/o complesse trattative di
acquisto, decide l'assegnazione delle forniture, concorda con il fornitore prescelto le condizioni
di fornitura, emette l'ordine e le eventuali varianti.
- Analista: lavoratore che, su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti,
progetta metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato delle informazioni su
elaboratore elettronico relativi ad un campo specifico: tecnico, scientifico, amministrativo,
gestionale, individuando gli scopi del lavoro, i risultati da ottenere, le fonti di informazione al fine
di definire le fasi di elaborazione, i dati, le procedure, i procedimenti di calcolo, i flussi di lavoro.
- Esperto contabile e/o amministrativo: lavoratore che, sulla base di direttive generali
ricevute, gestisce sistemi di natura contabile e/o amministrativa. Tale gestione comporta, oltre
che una specifica preparazione professionale e una adeguata esperienza di lavoro, la
conoscenza dell'organizzazione aziendale con riferimento alle competenze e ai collegamenti del
settore in cui il lavoratore opera, nonchè uno specifico apporto interpretativo, autonomia e
facoltà discrezionali nell'applicazione delle procedure, nella valutazione delle eccezioni, nella
segnalazione e correzione delle anomalie.
- Venditore di beni strumentali e servizi: lavoratore che, nell'ambito di politiche generali
ricevute, svolge autonoma attività nel campo della vendita di beni strumentali e servizi ad essi
collegati. Tale attività implica, oltre che la conoscenza tecnica del prodotto o del servizio
oggetto di vendita, la conoscenza del problema che il bene o servizio risolve e/o del processo in
cui il bene o servizio si colloca; l'attività di vendita comporta l'impostazione della trattativa e la
conduzione della stessa con facoltà di deroga limitata rispetto alle politiche generali di vendita,
nonchè la ricerca e il mantenimento, ad adeguato livello, di rapporti diretti con l'acquirente.
- Disegnatore/progettista: lavoratore che, su indicazioni ed avvalendosi anche di schemi o
dati tecnici, sviluppa progetti o parti complesse relativi ad impianti o macchinari o sistemi o
apparecchiature o attrezzature complesse, ne imposta ed esegue i disegni e definisce la
soluzione operativa ottimale fra le diverse alternative, proporziona, dimensiona e calcola
normalmente i componenti principali, definendo quote, materiali e tolleranze.
- Tecnico di sviluppo Cad/Cae: lavoratore che, in possesso di approfondite conoscenze
proprie dell'area di competenza unitamente ad una preparazione professionale conseguita sia
in attività specifiche sia in attività collaterali, analizza le necessità di sviluppo del sistema
Cad/Cae e le metodologie dei processi; collabora allo studio delle specifiche funzionali e
realizzative finalizzate al miglioramento dei processi stessi; segue la messa a punto dei
programmi S/W in ambiente Cad/Cae ed altri e ne effettua il controllo con la collaborazione dei
tecnici interessati; mantiene gli opportuni contatti con gli enti utilizzatori per il controllo dei
sistemi al fine di apportare le eventuali modifiche in relazione alle nuove esigenze verificatesi.
8ª Categoria
Declaratoria
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 7ª categoria e a
possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano
preposti ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell'azienda o
che svolgano attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della
realizzazione degli obiettivi aziendali.
Profili:
- Coordinatore di più servizi o uffici: lavoratore che coordina l'attività di un ente tecnico o
amministrativo fondamentale dell'azienda articolato in più settori o uffici, garantendone il
conseguimento degli obiettivi.
- Specialista: lavoratore che esplica, nell'ambito del proprio campo di attività, con la
necessaria conoscenza dei settori correlati, attività di alta specializzazione ed importanza (studi
di progettazione e ricerca operativa) per il conseguimento degli obiettivi aziendali, provvedendo
alla loro impostazione e al loro sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando, ove
necessario, sistemi e metodologie innovative;
- i lavoratori - considerati quadri in attuazione di quanto disposto dall'art. 2 della legge n.
190/1985 - che, nell'ambito dell'8° categoria e operando di norma alle dirette dipendenze di un
dirigente, svolgono, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello
sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi di impresa, con autonomia nella gestione di risorse
ovvero con mansioni di contenuto specialistico particolarmente elevato.
In particolare, appartengono alla categoria quadri quei lavoratori che svolgano un ruolo di
rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'azienda, gestendo
e coordinando unità organizzative di particolare complessità e/o gestendo programmi/progetti di
significativo interesse aziendale, ovvero esplicando funzioni specialistiche di interesse
strategico per l'azienda.
L'appartenenza alla categoria dei quadri è caratterizzata dalla capacità di fornire, con
specifica autonomia e assunzione di responsabilità, contributi di particolare originalità e
creatività per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, dalla capacità di organizzare, integrare
e/o sovraintendere le risorse affidate e dalla capacità di attivare e gestire rapporti di
considerevole rilievo con terzi.
Norma transitoria
In fase di prima applicazione, l'attribuzione della qualifica di quadro, ai sensi di quanto
disposto dal c.c.n.l. 24 gennaio 1987, è stata effettuata dalle aziende con decorrenza dal 1°
luglio 1987.
Commissione paritetica nazionale sul sistema di inquadramento dei lavoratori
Fermo restando che il sistema di classificazione dei lavoratori resta integralmente
disciplinato dalla normativa del contratto nazionale di categoria, le parti convengono di istituire
una Commissione paritetica nazionale con obiettivi di analisi, verifica e proposta in materia di
inquadramento professionale dei lavoratori.
Tale Commissione, che sarà costituita da 12 componenti, di cui 6 designati dalle
Associazioni imprenditoriali (Intersind/Asap) e 6 dalle Organizzazioni sindacali (Fim-Fiom-Uilm),
avvierà i suoi lavori a partire dal gennaio 1992.
La Commissione inizierà il suo compito verificando la rispondenza dell'inquadramento
contrattuale, in coerenza con le esigenze di:
- essere aderente e flessibile all'evoluzione tecnologica ed organizzativa in coerenza con
l'innovazione di prodotto e i cambiamenti di processo;
- cogliere le differenziazioni professionali, valutare le nuove professionalità, anche alla luce
delle relative esigenze formative e superare i vincoli derivanti dagli automatismi.
La Commissione effettuerà la raccolta e l'analisi di elementi conoscitivi aggregati ed
omogenei sulla situazione dell'inquadramento nelle aziende metalmeccaniche, sulla base delle
metodologie che saranno dalla stessa individuate. Ciò al fine di valutare la rispondenza del
vigente sistema di inquadramento ai mutamenti tecnologici, organizzativi, di prodotto, di
processo e la sua idoneità a cogliere le nuove professionalità ed i differenziali tra le diverse
figure professionali, nonchè di rilevare eventuali aree di criticità.
Successivamente la Commissione studierà e progetterà ipotesi di modifica del sistema di
inquadramento dei lavoratori (operai categorie speciali, impiegati, quadri), individuando
nell'ambito di una classificazione unica valida per tutto il comparto metalmeccanico:
- i criteri e gli strumenti per la valutazione delle professionalità anche allo scopo di
apprezzarne i differenziali rilevati;
- il numero delle categorie, i relativi requisiti professionali e la corrispondente collocazione
delle diverse figure.
Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione potrà avvalersi della conoscenza
comparata dei sistemi di inquadramento più significativi e delle esperienze maturate sia in altri
settori industriali sia nei principali paesi europei, utilizzando a tal fine le rilevazioni elaborate
dall'Osservatorio previsto dall'art. 2, Parte generale, Sez. 1 del presente contratto.
I lavori della Commissione saranno completati entro 6 mesi dalla scadenza del presente
contratto con la presentazione alle parti stipulanti delle conclusioni, che costituiranno oggetto di
valutazione nel successivo rinnovo contrattuale, anche per quanto concerne i relativi oneri, ai
fini delle conseguenti decisioni.
Alla suddetta Commissione viene altresì affidato il compito di verificare, nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 1992 ed il 31 luglio 1992, la possibilità di individuare nell'ambito della
declaratoria definita per i quadri nel presente contratto, la articolazione di un profilo
professionale superiore da compensare con una indennità di funzione più elevata. La relativa
proposta verrà sottoposta alle parti stipulanti ai fini di una definizione della materia.
Art. 5
(Orario di lavoro)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
La durata massima dell'orario normale settimanale, fatte salve le deroghe e le eccezioni
previste dalla legge, è di 40 ore settimanali.
La ripartizione giornaliera dell'orario settimanale contrattualmente previsto per ciascun
settore può essere effettuata anche in modo non uniforme.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di sette giorni alla settimana la durata
normale dell'orario di lavoro risulterà da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore
settimanali. Altri casi di distribuzione plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali
potranno formare oggetto di intese con le Rappresentanze sindacali aziendali.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla direzione con il rispetto delle
procedure in materia.
L'orario verrà fissato all'entrata dello stabilimento.
Le ore di lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento o reparto.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale di lavoro su 6 giorni il lavoro cessa di
massima entro le ore 13 del sabato con l'esclusione, in ogni caso, delle attività elencate nella
tabella n. 1 allegata al presente articolo.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) e
per quei lavoratori che per qualsiasi causa - eccezion fatta per il godimento delle ferie e delle
festività infrasettimanali e nazionali - abbiano fornito una prestazione di effettivo lavoro inferiore
a quella dell'orario normale contrattuale e siano chiamati a prestare la loro opera nella giornata
del sabato, la prestazione suddetta fino al limite dell'orario settimanale sarà compensata con la
retribuzione maggiorata del 10%.
Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva
prestazione, con l'eccezione delle ore per ferie e festività infrasettimanali e nazionali godute,
che, limitatamente all'ipotesi di cui al comma precedente, saranno considerate come effettiva
prestazione.
I lavoratori non potranno rifiutarsi all'istituzione di più turni giornalieri.
Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano
predisposti soltanto per determinati reparti.
Ai lavoratori addetti a turni avvicendati, tenuto conto delle particolari caratteristiche di tali
prestazioni, è riconosciuta una pausa retribuita di 30 minuti per la refezione, riferita a turni di
lavoro di 8 ore giornaliere.
Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del
turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà
avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno.
Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del
lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione o al
lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere eccezionalmente prolungato per
tutta la durata del turno così iniziato.
Nelle ipotesi di cui ai due commi che precedono resta inteso che al lavoratore che in via
eccezionale abbia prolungato la sua prestazione durante il turno successivo non potranno
essere richieste prestazioni eccedenti l'orario normale durante la settimana. Tali prestazioni
straordinarie assorbono, comunque, fino a concorrenza, la quota settimanale di straordinario
del lavoratore interessato e l'eventuale eccedenza rispetto al limite delle otto ore settimanali
sarà scomputata dal limite previsto per la settimana successiva.
Le prestazioni di cui al comma precedente assorbono inoltre, fino a concorrenza, la quota
annuale massima del lavoro straordinario del lavoratore interessato, di cui agli artt. 6 della Parte
speciale, Sez. A) e 7 della Parte speciale, Sez. C) del presente contratto, fermo restando che
anche per tali prestazioni il lavoratore potrà usufruire di riposi non retribuiti in misura
corrispondente alle ore effettuate oltre la 120ª e fino alla 160ª.
I lavoratori partecipanti ai turni dovranno essere alternati nei diversi turni allo scopo di
evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne.
Nota a verbale
La disciplina prevista dal 12° comma non si applica ai lavoratori turnisti addetti a lavorazioni
a fuoco continuo o comunque ad impianti o servizi non suscettibili di fermata, per i quali
rimangono ferme le condizioni in atto.
In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni le pause previste dal
12° comma non supereranno complessivamente le 2 ore e mezza settimanali.
Riduzione dell'orario di lavoro
Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, le riduzioni
annue derivanti dalla applicazione degli accordi di rinnovo 16 luglio 1979, 20 aprile 1983 e 24
gennaio 1987 nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende che operano nei diversi settori
del comparto metalmeccanico, sono le seguenti:
1) Settore siderurgico, fonderie di 2ª fusione e metallurgia non ferrosa
Ai lavoratori dipendenti delle imprese appartenenti al settore siderurgico, così come definito
nelle norme generali sul campo di applicazione del contratto, nonchè ai lavoratori degli
stabilimenti appartenenti al settore delle fonderie di seconda fusione e metallurgia non ferrosa
di cui al punto F) del campo di applicazione in cui si svolgono lavorazioni a caldo, con
esclusione delle lavorazioni di cui al secondo alinea e limitatamente - per quel che concerne la
produzione di metalli non ferrosi - agli stabilimenti in cui si svolgono lavorazioni di ciclo primario
vengono riconosciute 84 ore retribuite in ragione d'anno di servizio ed in misura
proporzionalmente ridotta per le frazioni d'anno.
I lavoratori turnisti dipendenti dalle imprese appartenenti al settore siderurgico, in aggiunta
a quanto previsto nel comma precedente, hanno diritto a godere di giornate di riposo retribuito
nel corso dell'anno solare a compenso delle festività lavorate nello stesso periodo oltre il
numero di sei.
2) Settori e lavoratori di cui alla tabella n. 2 allegata al presente articolo
Vengono riconosciute 64 ore retribuite in ragione d'anno di servizio ed in misura
proporzionalmente ridotta per le frazioni d'anno.
3) Settore navalmeccanico, meccanica varia e altre aziende non ricomprese nei punti
precedenti
Vengono riconosciute 56 ore retribuite in ragione d'anno di servizio ed in misura
proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno.
Oltre alle suindicate riduzioni di orario annue, previste per i diversi settori ai precedenti
punti 1), 2) e 3), a tutti i lavoratori verranno riconosciuti un gruppo di 8 ore annue retribuite con
decorrenza 1° ottobre 1993 ed un ulteriore gruppo di 8 ore annue retribuite con decorrenza 1°
aprile 1994.
Entrambi i gruppi di 8 ore decorreranno dal 1° aprile 1994 per i lavoratori dipendenti dalle
imprese appartenenti al settore siderurgico, così come definito nelle norme generali sul campo
di applicazione del contratto.
Dette ore sono computate in ragione d'anno di servizio ed in misura proporzionalmente
ridotta per le frazioni di anno.
I permessi saranno usufruiti individualmente e mediante rotazione anche in relazione alle
esigenze di continuità dell'attività produttiva.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze sindacali
aziendali, diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze
aziendali.
I permessi, non fruiti dai lavoratori entro l'anno di maturazione, decadranno e saranno
pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza.
Le parti convengono sulla necessità di prendere in esame quelle eventuali situazioni
aziendalmente in atto, a qualsiasi titolo riconducibili, che determinano una riduzione dell'entità
complessiva della normale prestazione di lavoro, come disciplinata dalle norme del presente
contratto, ed in tal senso concordano espressamente che, nel corso del primo semestre del
1993, si darà luogo a livello aziendale ad uno specifico confronto per l'esame di tali situazioni e
per l'adozione di soluzioni coerenti con le finalità sopra indicate.
In questo quadro resta altresì confermato l'impegno a procedere in sede aziendale, con le
medesime cadenze temporali sopra indicate, al riesame e al relativo superamento delle
riduzioni di orario a qualsiasi titolo, eventualmente ancora esistenti, derivanti da trattamenti
ormai superati per effetto delle mutate condizioni ambientali e/o tecnologiche di riferimento.
Turni di lavoro
A fronte di:
- particolari esigenze produttive connesse a caratteristiche del ciclo e a necessità di una più
economica utilizzazione degli impianti e della energia;
- punte di lavoro o situazioni particolari connesse con i tempi e le modalità di intervento e di
consegna (quali ad esempio: riparazioni su navi in porto capolinea, revisione aeronautica e di
linea volo, collaudi, interventi di manutenzione e ripristino, attività di montaggio e avviamento di
macchine complesse e di impianti, improvvise variazioni di mercato non programmabili);
- esigenze di prolungamento dell'orario settimanale normale per maggiori carichi di lavoro
connessi a fluttuazioni di mercato;
si darà luogo a incontri tra le direzioni aziendali e le R.S.A. per la tempestiva definizione
delle modalità attuative di:
- prestazioni in più turni giornalieri o in nuovi turni di lavoro, nelle ore notturne e nelle
giornate di sabato e di domenica;
- istituzione o modifica di turni per brevi periodi e a fronte di particolari esigenze;
- determinazione della durata normale dell'orario di lavoro sulla base di una media
plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.
Le parti convengono che, al di fuori di quanto già previsto ai commi 13 e 14 del presente
art. 5, nei casi concordati di prestazione di lavoro su più turni giornalieri, per i quali non si possa
interrompere - a seguito di vincoli tecnologici o di significativi vincoli di processo - la fase di
lavorazione in corso, le direzioni aziendali e le R.S.A. definiranno modalità e criteri di cambio
turno che assicurino la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del lavoratori del
turno cessante entro il limite massimo delle prime due ore del turno successivo.
Prestazioni lavorative
Le parti convengono di procedere ad incontri a livello aziendale finalizzati a rimuovere
quelle situazioni che determinano di fatto una riduzione della durata delle prestazioni lavorative
ordinarie.
Più specificatamente, formeranno oggetto di esame, per l'individuazione o attuazione di
soluzioni concrete, le situazioni che, anche rispetto alle norme contrattate, determinano
riduzioni della durata della prestazione giornaliera - quali, ad esempio, il ritardato inizio o
l'anticipata cessazione delle prestazioni, il prolungamento dell'intervallo mensa - e limitazioni
della normale attività produttiva.
In questo quadro saranno anche riesaminate eventuali pause derivanti, ad esempio, da
normative obsolete, in relazione a oggettive mutate condizioni di riferimento che ne determinino
una riduzione di entità o ne rendano superato il mantenimento, e individuati i meccanismi che
consentano la regolamentazione e opportune modalità' di fruizione dei permessi esistenti a
vario titolo.
Verifiche
Le parti convengono inoltre di effettuare verifiche periodiche a livello nazionale e/o
aziendale in ordine alla concreta applicazione delle norme sulla flessibilità così come previste ai
punti precedenti e di tutti gli strumenti che disciplinano le prestazioni di lavoro.
Verifiche specifiche saranno effettuate su richiesta di una delle parti, in riferimento a
situazioni aziendali particolari, circa l'attuazione di quanto previsto ai punti precedenti e i
connessi problemi organizzativi, anche in relazione alle previste riduzioni di orario.
Modalità di attuazione
Le modalità di attuazione delle riduzioni di orario annue di cui sopra dovranno tener conto
dell'andamento produttivo, della specificità dei singoli settori e della esigenza di mantenimento
dei livelli acquisiti di produttività e di utilizzazione degli impianti.
Per quanto concerne le riduzioni di orario annue di cui agli accordi di rinnovo 16 luglio 1979
e 20 aprile 1983, restano fermi gli assorbimenti già definiti in applicazione dei citati accordi.
Calendario lavorativo
Per le aziende caratterizzate da tipologie produttive che consentono la programmabilità
dell'attività lavorativa per un prolungato periodo temporale, entro il primo trimestre di ogni anno
la direzione aziendale esporrà ai dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali il
programma del calendario lavorativo avuto riguardo ai possibili utilizzi dei diversi istituti
contrattuali (riduzione dell'orario di lavoro di cui al presente articolo, ferie e permessi per ex
festività.
Analogamente si procederà in presenza di aggiornamenti o variazioni non temporanee resi
necessari da sopravvenute esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
L'espletamento della procedura in sede aziendale dovrà esaurirsi entro 15 giorni dall'inizio
della stessa.
In caso di mancata intesa, su richiesta di una delle parti, da avanzarsi entro 3 giorni, per il
tramite della rispettiva Organizzazione sindacale, si procederà ad un esame in sede territoriale
tra le competenti Organizzazioni datoriali e dei lavoratori, che si dovrà concludere nei 10 giorni
successivi al suo avvio.
I termini temporali di cui ai comma precedenti potranno essere prorogati di comune
accordo.
Resta inteso che fino al termine della procedura di cui al presente titolo non si darà corso
ad iniziative unilaterali nè potrà farsi ricorso ad azioni sindacali.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 7, Parte generale, Sez. 1 (Mobilità interna), 6,
Parte speciale, Sez. A) e 7, Parte speciale, Sez. C) (Lavoro straordinario, notturno e festivo) la
regolamentazione di cui al presente articolo costituisce la completa sistemazione di tutta la
materia riguardante l'orario di lavoro e la flessibilità della prestazione lavorativa, così come
regolata dalle modifiche apportate all'art. 5 dagli accordi di rinnovo 16 luglio 1979, 20 aprile
1983 e 24 gennaio 1987.
Nota a verbale
Le riduzioni di orario di lavoro di cui al presente art. 5 saranno assorbite a concorrenza in
caso di provvedimenti assunti sulla stessa materia in sede europea e recepiti dalla legislazione
italiana.
Tabella n. 1 allegata all'art. 5
Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione degli impianti, quando tali
operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per
l'esercizio o pericolo per il personale.
Personale addetto alla vigilanza dell'azienda e degli impianti.
Personale addetto ai trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti.
Personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia saltuariamente
consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato.
Tabella n. 2 allegata all'art. 5
- lavorazioni di forgiatura, fucinatura e pressofusione;
- auto nelle aree di carrozzeria, lavorazioni meccaniche di serie e stampaggio; nelle aree
del Sud anche a tutti i lavoratori turnisti;
- macchine agricole semoventi (mietitrebbia, macchine per la raccolta del foraggio ecc.);
- elettronica strumentale (escluse elettronica di consumo e componentistica);
- elettromeccanica pesante (grandi macchine per la riproduzione, trasformazione,
distribuzione della energia elettrica; motori elettrici con altezza d'asse superiore ad un metro);
- aeronautica;
- telecomunicazioni (compresi gli addetti alle aziende metalmeccaniche di installazione di
reti e di centrali);
- informatica;
- fonderie di 2ª fusione e metallurgia non ferrosa, con esclusione delle aziende di cui al
punto 1) "Riduzione dell'orario di lavoro".
Dichiarazione congiunta
A conclusione delle operazioni di stesura del testo contrattuale del 14 dicembre 1990 per le
aziende metalmeccaniche a Partecipazione statale, le parti, ferme restando le procedure ed i
limiti per l'effettuazione di prestazioni oltre il normale orario contrattuale, confermano che nel
corso dei vari rinnovi, che hanno definito la riduzione progressiva dell'orario di lavoro
contrattuale a 40 ore settimanali, ed in quelli successivi, non hanno inteso superare la
qualificazione legale del lavoro straordinario di cui alle disposizioni di legge le quali si riferiscono
unicamente alla prestazione lavorativa oltre le 48 ore settimanali (o i maggiori orari per i
discontinui).
Di conseguenza la denominazione "lavoro straordinario" attribuita al lavoro prestato tra la
40ª e la 48ª ora, di cui agli artt. 6 Parte speciale, Sez. A) e 7 Parte speciale, Sez. C), è stata
adottata da sempre ai soli fini dell'individuazione della percentuale di maggiorazione.
--------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue:
Orario di lavoro
La durata massima dell'orario normale settimanale, fatte salve le deroghe e le eccezioni previste dalla legge, è di 40ore
settimanali.
La ripartizione giornaliera dell'orario settimanale contrattualmente previsto per ciascun settore può essere effettuata
anche in modo non uniforme.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di sette giorni alla settimana la durata normale dell'orario di lavoro
risulterà da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali. Altri casi di distribuzione plurisettimanale
con un massimo di 48 ore settimanali potranno formare oggetto di intese con le Rappresentanze sindacali unitarie.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla direzione con il rispetto delle procedure in materia.
L'orario verrà fissato all'entrata dello stabilimento.
Le ore di lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento o reparto.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale di lavoro su 6 giorni il lavoro cessa di massima entro le ore 13 del sabato
con l'esclusione, in ogni caso, delle attività elencate nella tabella 1 allegata al presente articolo.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) e per quei lavoratori che per
qualsiasi causa - eccezion fatta per il godimento delle ferie e delle festività infrasettimanali e nazionali - abbiano fornito
una prestazione di effettivo lavoro inferiore a quella dell'orario normale contrattuale e siano chiamati a prestare la loro
opera nella giornata del sabato, la prestazione suddetta fino al limite dell'orario settimanale sarà compensata con la
retribuzione maggiorata del 10%.
Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione, con l'eccezione delle ore
per ferie e festività infrasettimanali e nazionali godute, che, limitatamente all'ipotesi di cui al comma precedente,
saranno considerate come effettiva prestazione.
I lavoratori non potranno rifiutarsi all'istituzione di più turni giornalieri.
Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti per determinati
reparti ovvero per brevi periodi.
Ai lavoratori addetti a turni avvicendati, tenuto conto delle particolari caratteristiche di tali prestazioni, è riconosciuta una
pausa retribuita di 30 minuti per la refezione, riferita a turni di lavoro di 8 ore giornaliere.
Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare
il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di
ore corrispondenti alla metà del turno.
Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua
assenza possa derivare pregiudizio alla produzione o al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere
eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno così iniziato. Nelle ipotesi di cui ai due commi che precedono
resta inteso che al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione durante il turno successivo non
potranno essere richieste prestazioni eccedenti l'orario normale durante la settimana. Tali prestazioni straordinarie
assorbono, comunque, fino a concorrenza, la quota settimanale di straordinario del lavoratore interessato e l'eventuale
eccedenza rispetto al limite delle otto ore settimanali sarà scomputata dal limite previsto per la settimana successiva.
Le prestazioni di cui al comma precedente assorbono inoltre, fino a concorrenza, la quota annuale massima del lavoro
straordinario del lavoratore interessato, di cui agli artt. 6 della Parte speciale, Sez. A) e 7 della Parte speciale, Sez. C)
del presente contratto, fermo restando che anche per tali prestazioni il lavoratore non potrà usufruire di riposi non
retribuiti in misura corrispondente alle ore effettuate oltre la 120a e fino alla 160a.
I lavoratori partecipanti ai turni dovranno essere alternati nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a
prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne.
Nota a verbale
- La disciplina prevista dal 12° comma non si applica ai lavoratori turnisti addetti a lavorazioni a fuoco continuo o
comunque ad impianti o servizi non suscettibili di fermata, per i quali rimangono ferme le condizioni in atto.
- In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni le pause previste dal 12° comma non supereranno
complessivamente le 2 ore e mezza settimanali.
Riduzione dell'orario di lavoro
Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, le riduzioni annue derivanti dalla
applicazione degli accordi di rinnovo 16 luglio 1979, 20 aprile 1983 e 24 gennaio 1987 nei confronti dei lavoratori
dipendenti da aziende che operano nei diversi settori del comparto metalmeccanico sono le seguenti:
1) Settore siderurgico, fonderie di 2a fusione e metallurgia non ferrosa
Ai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti al settore siderurgico, così come definito nelle norme generali sul
campo di applicazione del contratto, nonchè ai lavoratori degli stabilimenti appartenenti al settore delle fonderie di
seconda fusione e metallurgia non ferrosa di cui al punto F) del campo di applicazione in cui si svolgono lavorazioni a
caldo, con esclusione delle lavorazioni di cui al secondo alinea e limitatamente - per quel che concerne la produzione di
metalli non ferrosi - agli stabilimenti in cui si svolgono lavorazioni di ciclo primario, vengono riconosciute 84 ore retribuite
in ragione d'anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni d'anno.
I lavoratori turnisti dipendenti dalle imprese appartenenti al settore siderurgico, in aggiunta a quanto previsto nel
comma precedente, hanno diritto a godere di giornate di riposo retribuito nel corso dell'anno solare a compenso delle
festività lavorate nello stesso periodo oltre il numero di sei.
2) Settori e lavoratori di cui alla tabella 2 allegata al presente articolo
Vengono riconosciute 64 ore retribuite in ragione d'anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le
frazioni d'anno.
3) Settore navalmeccanico, meccanica varia e altre aziende non ricomprese nei punti precedenti
Vengono riconosciute 56 ore retribuite in ragione d'anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le
frazioni d'anno.
Oltre alle suindicate riduzioni di orario annue, previste per i diversi settori ai precedenti punti 1), 2) e 3), a tutti i lavoratori
verranno riconosciuti un gruppo di 8 ore annue retribuite con decorrenza 1° ottobre 1993 ed un ulteriore gruppo di 8 ore
annue retribuite con decorrenza 1° aprile 1994.
Entrambi i gruppi di 8 ore decorreranno dal 1° aprile 1994 per i lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti al
settore siderurgico, così come definito nelle norme generali sul campo di applicazione del contratto.
Dette ore sono computate in ragione d'anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni d'anno.
I permessi saranno usufruiti individualmente e mediante rotazione anche in relazione alle esigenze di continuità
dell'attività produttiva.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze sindacali unitarie, diverse modalità di
utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
I permessi, non fruiti dai lavoratori entro l'anno di maturazione, decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto
al momento della scadenza.
Fermo restando quanto sopra in ordine all'entità ed alle modalità di godimento delle riduzioni di orario, resta inteso che:
- nel caso di innovazioni nella ripartizione dell'orario di lavoro la cui finalità sia di ottenere un maggiore utilizzo degli
impianti di tipo strutturale e non temporaneo, attraverso l'istituzione di turnazioni aggiuntive rispetto alla situazione in
atto che comportino la creazione di più di 15 turni di lavoro, tra la Direzione e le R.S.U. sarà effettuato un esame
congiunto in merito alla possibilità di programmare all'interno del nuovo assetto degli orari, tenendo conto delle
esigenze tecniche ed impiantistiche, l'utilizzazione delle ore di riduzione di orario annuo di cui al presente articolo per i
lavoratori turnisti fino ad un massimo di:
- 80 ore per le aziende di cui al precedente punto 1);
- 60 ore per le aziende di cui al precedente punto 2);
- 52 ore per le aziende di cui al precedente punto 3);
complessivamente spettanti in ragione di anno di servizio o frazione di esso o in proporzione ai periodi di servizio
compiuti a turno;
- a decorrere dal 1° gennaio 1995, la fruizione individuale delle riduzioni di orario di lavoro annuo, a norma del presente
articolo, potrà essere effettuata, con esclusione del personale addetto a turni avvicendati e compatibilmente con le
esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche per gruppi di 4 ore.
Le parti convengono sulla necessità di prendere in esame quelle eventuali situazioni aziendalmente in atto, a qualsiasi
titolo riconducibili, che determinano una riduzione dell'entità complessiva della normale prestazione di lavoro, come
disciplinata dalle norme del presente contratto, ed in tal senso concordano espressamente che, tempestivamente, si
darà luogo a livello aziendale ad uno specifico confronto per l'esame di tali situazioni e per l'adozione di soluzioni
coerenti con le finalità sopra indicate.
In questo quadro resta altresì confermato l'impegno a procedere in sede aziendale, con le medesime cadenze temporali
sopra indicate, al riesame e al relativo superamento delle riduzioni di orario a qualsiasi titolo, eventualmente ancora
esistenti, derivanti da trattamenti ormai superati per effetto delle mutate condizioni ambientali e/o tecnologiche di
riferimento.
Turni di lavoro
A fronte di:
- particolari esigenze produttive connesse a caratteristiche del ciclo e a necessità di una più economica utilizzazione
degli impianti e della energia;
- esigenze di prolungamento dell'orario settimanale normale per maggiori carichi di lavoro connessi a fluttuazioni di
mercato;
si darà luogo a incontri tra le direzioni aziendali e le Rappresentanze sindacali aziendali per la tempestiva definizione
delle modalità attuative di:
- prestazioni in più turni giornalieri o in nuovi turni di lavoro, nelle ore notturne e nelle giornate di sabato e di domenica;
- istituzione o modifica di turni per brevi periodi e a fronte di particolari esigenze;
- determinazione della durata normale dell'orario di lavoro sulla base di una media plurisettimanale con un massimo di
48 ore settimanali.
A fronte di punte di lavoro o situazioni particolari connesse con i tempi e le modalità di intervento e consegna, l'azienda
farà ricorso, limitatamente ad un periodo temporale correlato ad assolvere alle suddette esigenze, dandone tempestiva
informazione alle Rappresentanze sindacali unitarie, al lavoro straordinario di cui al comma 6 degli artt. 6 - Parte
speciale - Sez. A) e 7 - Parte speciale - Sez. C) che dovrà essere obbligatoriamente prestato dai lavoratori interessati.
Sempre a fronte di punte di lavoro o situazioni particolari connesse con i tempi e le modalità di intervento e consegna, si
darà luogo ad incontri tra le direzioni aziendali e le R.S.U. per la tempestiva definizione delle modalità attuative di:
- prestazioni, anche in regime di lavoro straordinario, in più turni giornalieri o in nuovi turni di lavoro, nelle ore diurne o
notturne e nelle giornate di sabato e di domenica;
- articolazioni dell'orario di lavoro attraverso una distribuzione su base plurisettimanale, con un massimo di 48 ore e
ferma restando la media di 40 ore settimanali, le modalità attuative saranno tempestivamente definite tra le direzioni
aziendali e le R.S.U.
Le parti convengono che, al di fuori di quanto già previsto ai commi 13 e 14 del presente art. 5, nei casi concordati di
prestazione di lavoro su più turni giornalieri, per i quali non si possa interrompere - a seguito di vincoli tecnologici o di
significativi vincoli di processo - la fase di lavorazione in corso, le direzioni aziendali e le Rappresentanze sindacali
aziendali definiranno modalità e criteri di cambio turno che assicurino la prosecuzione della prestazione lavorativa da
parte del lavoratore del turno cessante entro il limite massimo delle prime due ore del turno successivo.
Prestazioni lavorative
Le parti convengono di procedere ad incontri a livello aziendale finalizzati a rimuovere quelle situazioni che determinano
di fatto una riduzione della durata delle prestazioni lavorative ordinarie.
Più specificatamente, formeranno oggetto di esame, per l'individuazione o attuazione di soluzioni concrete, le situazioni
che, anche rispetto alle norme contrattate, determinano riduzioni della durata della prestazione giornaliera - quali, ad
esempio, il ritardato inizio o l'anticipata cessazione delle prestazioni, il prolungamento dell'intervallo mensa - e
limitazioni della normale attività produttiva.
In questo quadro saranno anche riesaminate eventuali pause derivanti, ad esempio, da normative obsolete, in relazione
a oggettive mutate condizioni di riferimento che ne determinino una riduzione di entità o ne rendano superato il
mantenimento, e individuati i meccanismi che consentano la regolamentazione e opportune modalità di fruizione dei
permessi esistenti a vario titolo.
Verifiche
Le parti convengono inoltre di effettuare verifiche periodiche a livello nazionale e/o aziendale in ordine alla concreta
applicazione delle norme sulla flessibilità così come previste ai punti precedenti e di tutti gli strumenti che disciplinano le
prestazioni di lavoro.
Verifiche specifiche saranno effettuate su richiesta di una delle parti, in riferimento a situazioni aziendali particolari, circa
l'attuazione di quanto previsto ai punti precedenti e i connessi problemi organizzativi, anche in relazione alle previste
riduzioni di orario.
Dichiarazione congiunta
Le parti, nel comune intento di migliorare il posizionamento competitivo delle aziende, convengono che la flessibilità
dell'utilizzo della prestazione di lavoro costituisce un fattore di straordinaria rilevanza per conseguire obiettivi di
maggiore produttività, efficienza e competitività e di adeguata risposta alle esigenze di mercato.
Le parti inoltre riconfermano il loro reciproco impegno a rendere concreta l'applicazione di tutti gli istituti e le norme
concordate in tema di flessibilità.
In relazione a ciò, fermo restando quanto previsto in tema di orario di lavoro nel vigente c.c.n.l., convengono di rendere
disponibili e tempestivamente applicabili non solo le modalità previste ma anche regimi di orari innovativi e quindi diversi
in coerenza con le specificità proprie delle singole realtà produttive.
Fermo restando quanto previsto al precedente punto sulle verifiche, resta inteso che eventuali difformità che avessero a
registrarsi costituiranno oggetto di tempestiva valutazione - e comunque, su richiesta di una delle parti, entro tre giorni
lavorativi - tra i rappresentanti territoriali dell'associazione datoriale e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori allo
scopo di assumere le determinazioni necessarie ad una corretta applicazione delle disposizioni contrattuali concernenti
la fattispecie in esame.
Modalità di attuazione
Le modalità di attuazione delle riduzioni di orario annue di cui sopra dovranno tener conto dell'andamento produttivo,
della specificità dei singoli settori e della esigenza di mantenimento dei livelli acquisiti di produttività e di utilizzazione
degli impianti.
Per quanto concerne le riduzioni di orario annue di cui agli accordi di rinnovo 16 luglio 1979 e 20 aprile 1983, restano
fermi gli assorbimenti già definiti in applicazione dei citati accordi.
Calendario lavorativo
Per le aziende caratterizzate da tipologie produttive che consentono la programmabilità dell'attività lavorativa per un
prolungato periodo temporale, entro il primo trimestre di ogni anno la direzione aziendale esporrà ai dirigenti delle
Rappresentanze sindacali aziendali il programma del calendario lavorativo avuto riguardo ai possibili utilizzi dei diversi
istituti contrattuali (riduzione dell'orario di lavoro di cui al presente articolo, ferie e permessi per ex festività).
Analogamente si procederà in presenza di aggiornamenti o variazioni non temporanee resi necessari da sopravvenute
esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
L'espletamento della procedura in sede aziendale dovrà esaurirsi entro quindici giorni dall'inizio della stessa.
In caso di mancata intesa, su richiesta di una delle parti da avanzarsi entro tre giorni, per il tramite della rispettiva
Organizzazione sindacale, si procederà ad un esame in sede territoriale tra le competenti Organizzazioni datoriali e dei
lavoratori, che si dovrà concludere nei dieci giorni successivi al suo avvio.
I termini temporali di cui ai commi precedenti potranno essere prorogati di comune accordo.
Resta inteso che fino al termine della procedura di cui al presente titolo non si darà corso ad iniziative unilaterali nè
potrà farsi ricorso ad azioni sindacali.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 7 - Parte generale - Sez. I (Mobilità interna), 6 - Parte speciale -Sez. A) e 7 Parte speciale - Sez. C) (Lavoro straordinario, notturno e festivo) la regolamentazione di cui al presente articolo
costituisce la completa sistemazione di tutta le materia riguardante l'orario di lavoro e la flessibilità della prestazione
lavorativa, così come regolata dalle modifiche apportate all'art. 5 dagli accordi di rinnovo 16 luglio 1979, 20 aprile 1983,
24 gennaio 1987 e 14 dicembre 1990.
Nota a verbale
Le riduzioni di orario di lavoro di cui al presente art. 5 saranno assorbite a concorrenza in caso di provvedimenti assunti
sulla stessa materia in sede europea e recepiti dalla legislazione italiana.
Tabella 1 allegata all'art. 5
Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione degli impianti, quando tali operazioni non possono compiersi
in altri giorni feriali della settimana senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale.
Personale addetto alla vigilanza dell'azienda e degli impianti.
Personale addetto ai trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti.
Personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia saltuariamente consentito di poter usufruire della
disponibilità del pomeriggio del sabato.
Tabella 2 allegata all'art. 5
- Lavorazioni di forgiatura, fucinatura e pressofusione;
- auto nelle aree di carrozzeria, lavorazioni meccaniche di serie e stampaggio; nelle aree del Sud anche a tutti i
lavoratori turnisti;
- macchine agricole semoventi (mietitrebbia, macchine per la raccolta del foraggio, ecc.);
- elettronica strumentale (escluse elettronica di consumo e componentistica);
- elettromeccanica pesante (grandi macchine per la produzione, trasformazione, distribuzione della energia elettrica;
motori elettrici con altezza d'asse superiore ad un metro);
- aeronautica;
- telecomunicazioni (compresi gli addetti alle aziende metalmeccaniche di installazione di reti e di centrali);
- informatica;
- fonderie di 2a fusione e metallurgia non ferrosa, con esclusione delle aziende di cui al punto 1) "Riduzione dell'orario
di lavoro".
Dichiarazione congiunta
A conclusione delle operazioni di stesura del testo contrattuale per le aziende metalmeccaniche a p.s., le parti, ferme
restando le procedure ed i limiti per l'effettuazione di prestazioni oltre il normale orario contrattuale, confermano che nel
corso dei vari rinnovi, che hanno definito la riduzione progressiva dell'orario di lavoro contrattuale a 40 ore settimanali,
ed in quelli successivi, non hanno inteso superare la qualificazione legale del lavoro straordinario di cui alle disposizioni
di legge le quali si riferiscono unicamente alla prestazione lavorativa oltre le 48 ore settimanali (o i maggiori orari per i
discontinui).
Di conseguenza la denominazione "lavoro straordinario" attribuita al lavoro prestato tra la 40a e la 48a ora, di cui agli
artt. 6 - Parte speciale - Sez. A) e 7 - Parte speciale - Sez. C), è stata adottata da sempre ai soli fini dell'individuazione
della percentuale di maggiorazione.
Art. 6
(Riposo settimanale)
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto
riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica
anche per coloro che lavorano a turni ed affinchè i turni abbiano uno svolgimento regolare, si
conviene che l'orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avrà
diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla
maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.
Art. 7
(Anzianità dei lavoratori)
La sospensione dal lavoro per riduzione o interruzione di attività e i permessi non
interrompono l'anzianità di servizio dei lavoratori a tutti gli effetti.
Relativamente al trattamento di fine rapporto, valgono le disposizioni di cui agli artt. 21,
Parte speciale, Sez. A); 8, Parte speciale, Sez. B); 28, Parte speciale, Sez. C).
Nota a verbale
L'aspettativa per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche
sindacali nazionali e regionali/territoriali e per i lavoratori in malattia è regolata dalle norme di
legge e di contratto.
Analogamente resta sospeso a tutti gli effetti il rapporto di lavoro durante l'aspettativa
concessa a norma dell'art. 36 della presente Sezione.
Art. 8
(Forme di retribuzione)
Ferme le vigenti disposizioni di legge in materia di incentivazione del lavoro, i lavoratori
sono retribuiti ad economia o con una delle seguenti altre forme di retribuzione:
a) a cottimo individuale;
b) a cottimo collettivo;
c) con altre forme di retribuzione a rendimento determinate in relazione alle possibilità
tecniche e all'incremento della produzione.
Norma transitoria
In conformità a quanto previsto dalla norma transitoria in materia di assorbimenti all'art. 4
(Inquadramento dei lavoratori) della Parte generale, Sez. 1 del c.c.n.l. 4 maggio 1973 resta
inteso che qualora gli assorbimenti di cui al 1° comma della citata norma transitoria siano stati
effettuati sulle forme di retribuzione di cui all'art. 16, Parte operai, del c.c.n.l. 8 gennaio 1970
(cottimi individuali, cottimi collettivi, altre forme di retribuzione a rendimento) il calcolo del
relativo guadagno continuerà ad essere effettuato secondo i criteri precedentemente in atto e
l'importo risultante sarà valido a tutti gli effetti di cui al corrispondente articolo del presente
contratto. Tale importo verrà erogato scomponendone l'aliquota destinata all'assorbimento ed
inserita nella paga base e corrispondendone il residuo alla voce cottimo.
Art. 9
(Forme incentivanti collettive diverse da quelle di
cui all'art. 8 - Forme di retribuzione)
Fermo restando quanto stabilito al punto 3) lettera C) del titolo "Articolazione della
contrattazione collettiva" delle Norme generali, è prevista la contrattazione per la trasformazione
di forme improprie esistenti (premi periodici, di assiduità, di collaborazione, pasquali, feriali, ecc.
nonchè corresponsioni aggiuntive anche se in percentuali mensili od orarie) in premi
incentivanti collegati a parametri obiettivi.
Art. 10
(Indennità di alta montagna e di sottosuolo)
Particolari indennita' devono essere fissate tra le Delegazioni imprenditoriali e le
Organizzazioni sindacali territoriali di categoria competenti per territorio per i lavoratori che
esplichino la propria attività in alta montagna (oltre 1.500 metri di altezza) o nel sottosuolo o che
vi siano trasferiti.
Art. 11
(Indennità per disagiata sede)
Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano
possibilità di alloggio, nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa
con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km. 5, le parti
direttamente interessate esamineranno la situazione ai fini dell'eventuale determinazione della
particolare indennità.
Art. 12
(Reclami sulla retribuzione)
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga
o documento equipollente, nonchè sulla qualità della moneta dovrà essere fatto all'atto del
pagamento; il lavoratore che non vi provveda perde ogni diritto al reclamo per ciò che riguarda il
denaro contenuto nella busta stessa. Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal
lavoratore entro un anno dal giorno del pagamento affinchè il competente ufficio dell'azienda
possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.
Art. 13
(Trasferimenti)
I lavoratori di età superiore ai 50 anni se uomini e 45 se donne potranno essere trasferiti in
altra sede solo in casi eccezionali da esaminare, a richiesta del lavoratore, in sede sindacale.
In caso di altri trasferimenti individuali dovrà tenersi conto delle obiettive e comprovate
ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il trasferimento, direttamente ovvero tramite le
Rappresentanze sindacali aziendali.
In ogni caso il trasferimento deve essere preceduto da un preavviso non inferiore a 20
giorni.
I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione alle Organizzazioni
sindacali dei lavoratori e, a richiesta delle stesse, di esame congiunto.
La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengono disposti nell'ambito del
comprensorio.
Quanto sopra non si cumula con le eventuali regolamentazioni in materia derivanti da
accordi aziendali.
Art. 14
(Divieti)
Il lavoratore non potrà prestare la propria opera presso altri datori di lavoro, salvo il caso di
sospensione dal lavoro senza trattamento economico.
Resta fermo quanto previsto nell'art. 36 della presente Sezione.
Non sono consentite in azienda le collette, le raccolte di firme e la vendita di biglietti e di
oggetti, oltre i limiti previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 15
(Visite di inventario e di controllo)
Il lavoratore non può rifiutare la visita di inventario degli oggetti, strumenti o utensili
affidatigli.
Le visite personali di controllo sul lavoratore potranno essere effettuate ai sensi dell'art. 6
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 16
(Disciplina aziendale - Doveri)
Oltre che al presente contratto i lavoratori devono uniformarsi, nell'ambito del rapporto di
lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione, purchè tali norme non
contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto e
dagli altri accordi vigenti.
Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.
Il lavoratore, nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto
dall'organizzazione aziendale e deve conservare rapporti di educazione verso i colleghi,
osservando le disposizioni del presente contratto nonchè quelle impartite dai superiori.
In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti col
dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti deliberatamente riferiti alla
condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante
disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al
rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, le aziende adotteranno le iniziative proposte
dalla Commissione nazionale per le pari opportunità ai sensi della lettera d) dell'art. 3, Parte
generale, Sez. 1.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori in condizione di evitare possibili equivoci circa le
persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto a rivolgersi in caso
di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni. Inoltre dovrà rendere noti i
normativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle
mansioni affidatagli e in particolare:
1) osservare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il
controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con
danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, nè svolgere
attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, dopo risolto il contratto
di lavoro ed in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio. A sua volta
l'azienda non può esigere che il lavoratore convenga a restrizioni della sua attività, successiva
alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedano i limiti di cui al presente comma e
comunque quelli previsti dall'art. 2125 del codice civile;
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Art. 17
(Provvedimenti disciplinari)
Le infrazioni disciplinari dei dipendenti potranno dar luogo, a seconda della gravità della
mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero scritto;
b) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione (paga o stipendio base più
contingenza);
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
d) licenziamento con preavviso o senza preavviso.
Il licenziamento con preavviso e senza preavviso per ragioni disciplinari avrà luogo
secondo le norme di legge.
Non si terrà conto ad alcun effetto dei provvedimenti disciplinari, decorsi due anni dalla loro
applicazione.
Per l'adozione dei provvedimenti disciplinari si seguirà la procedura prevista ai commi
successivi del presente articolo.
Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva
contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.
Tuttavia, fermo l'espletamento della procedura di contestazione di cui in appresso, il
rapporto di lavoro, nei casi che comportino il licenziamento senza preavviso per giusta causa,
sarà sospeso con effetto immediato.
La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione
sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale sarà indicato il termine entro cui il
lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni.
Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni.
La contestazione deve essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni.
La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l'azienda abbia
acquisito conoscenza dell'infrazione e delle relative circostanze.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un componente della Rappresentanza sindacale
aziendale.
L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore
con lettera raccomandata entro dieci giorni della scadenza del termine assegnato al lavoratore
stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale comunicazione dovranno essere specificati i
motivi del provvedimento. Trascorso l'anzidetto periodo, senza che sia stato mandato ad effetto
alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno accolte.
Per i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento, il lavoratore che ritenga
ingiustificato un provvedimento adottato nei suoi confronti, potrà promuovere un tentativo di
conciliazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento per il
tramite dell'Organizzazione sindacale alla quale è iscritto o conferisca mandato.
In tal caso entro i cinque giorni successivi si darà luogo ad un incontro a livello sindacale
per esaminare congiuntamente i motivi e gli elementi di fatto che sono alla base del
provvedimento e le ragioni che hanno indotto l'azienda a non accogliere le eventuali
giustificazioni del lavoratore.
Il ricorso alla presente procedura sospende l'applicazione del provvedimento.
Qualora entro i venti giorni successivi alla richiesta dell'Organizzazione sindacale le parti
non abbiano raggiunto un accordo, il provvedimento disciplinare diverrà operativo.
E' fatta comunque salva la facoltà del ricorso per vie legali secondo le previsioni di legge.
Art. 18
(Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi
e gli esami dei lavoratori studenti)
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istituzione
primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi, su loro
richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal presente lavoro straordinario e durante i
riposi settimanali.
Saranno presi in esame, a livello aziendale, casi particolari in cui l'ubicazione della scuola
suggerisca l'adozione di orari di lavoro particolari e la concessione di permessi retribuiti.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame,
possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame (compresi quelli
di settembre) e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami
universitari ovvero per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami negli altri casi.
Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla normativa di cui all'art.
19 della presente Sezione.
I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più
di due volte nello stesso anno accademico.
Inoltre i lavoratori studenti potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di
permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente pro-quota, in sede
aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda.
A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie
all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.
Art. 19
(Diritto allo studio)
I lavoratori che, fuori delle ipotesi di cui al 1° comma dell'art. 18 della presente Sezione,
volendo migliorare la propria cultura anche in relazione all'attività aziendale e allo scopo di
favorire un aggiornamento delle proprie conoscenze capace di evitare processi di
obsolescenza, intendono frequentare, presso Istituti pubblici, pareggiati o riconosciuti, corsi
istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite
dall'ordinamento scolastico a tali Istituti, possono usufruire di permessi retribuiti a carico di un
monte-ore messo a disposizione di tutti i dipendenti, nei limiti e con le modalità indicate nei
commi successivi. Tale monte-ore viene determinato, per il periodo di vigenza contrattuale
moltiplicando 10 h. in ragione d'anno x il numero dei dipendenti in forza presso ciascuna
azienda o unità produttiva al 1° gennaio.
Le disposizioni di cui sopra trovano altresì applicazione nei confronti dei lavoratori che
intendono frequentare corsi di formazione legalmente autorizzati con rilascio di attestati, la cui
attivazione rientri nell'ambito promozionale di quelle iniziative previste al punto A) dell'accordo
interconfederale 5 gennaio 1990 tra Intersind e Cgil-Cisl-Uil.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dal lavoro non devono superare
il 3% del totale della forza occupata, con i seguenti minimi per le aziende o unità produttive sino
a 300 dipendenti:
- 2 lavoratori per le aziende o unità produttive sino a 50 dipendenti,
- 3 lavoratori per le aziende o unità produttive da 51 a 100 dipendenti,
- 6 lavoratori per le aziende o unità produttive da 101 a 200 dipendenti
- 9 lavoratori per le aziende o unità produttive da 201 a 300 dipendenti; inoltre dovrà essere
garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva.
I permessi potranno essere richiesti per un massimo di 250 ore pro-capite per il periodo di
vigenza contrattuale, utilizzabili anche in un solo anno, semprechè il corso al quale il lavoratore
intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come
permesso.
Fermi restando i limiti e le condizioni di cui sopra, ai lavoratori che, nell'arco del periodo:
- siano inseriti, in quanto portatori di handicap, in attività formative per un adeguamento
delle capacità professionali ai fini del loro proficuo impiego nell'ambito delle attività aziendali,
potranno essere concessi permessi retribuiti per un massimo di 250 ore pro-capite;
- seguano corsi di alfabetizzazione, o di lingua italiana nel caso di lavoratori immigrati,
potranno essere concessi permessi retribuiti per un massimo di 250 ore pro-capite;
- frequentino corsi sperimentali per il recupero dell'attuale scuola dell'obbligo, potranno
essere concessi permessi retribuiti per un massimo di 350 ore pro-capite.
Per i corsi relativi alla scuola dell'obbligo il rapporto fra ore retribuite e non retribuite viene
stabilito in 2/3 e 1/3 fino a concorrenza delle predette 350 ore.
Potranno usufruire di permessi retribuiti, a carico del monte-ore di cui al 1° comma del
presente articolo, i partecipanti ai corsi che:
a) debbano sostenere prove di esame a conclusione dei corsi, per il giorno o per i giorni in
cui si svolgono gli esami e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame o la sessione di
esami;
b) vengano incaricati di compiti di coordinamento, per il tempo strettamente necessario
all'espletamento di tali compiti; i permessi verranno concessi limitatamente ad un partecipante
per ogni corso ed in misura comunque non eccedente il 15% delle ore di svolgimento del corso
stesso. L'espletamento dei compiti di coordinatore verrà certificato all'azienda dall'Istituto presso
il quale si svolgono le lezioni.
I lavoratori interessati inoltreranno domanda alla direzione nei termini e con le modalità che
saranno concordati a livello aziendale.
Annualmente, prima dell'inizio dei corsi, si farà luogo a un incontro tra Direzione aziendale
e Rappresentanze sindacali aziendali allo scopo di esaminare le iniziative riguardanti le
richieste avanzate ai sensi del comma precedente, anche ai fini della loro più opportuna
ripartizione.
Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di un terzo del monte ore previsto
per il periodo di vigenza contrattuale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le
condizioni di cui al 3° comma, la Direzione e le Rappresentanze sindacali aziendali stabiliranno,
tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri
obiettivi per la identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al 3°
comma.
Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e
semprechè ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti.
L'interessato dovrà far pervenire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e,
successivamente, certificati con l'indicazione delle ore di frequenza.
Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo
saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali aziendali.
Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili
commisurati alle ore di permesso usufruite, fermo rimanendo che il presupposto per il
pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicati dal 4° comma, è costituito dalla
regolare frequenza all'intero corso.
Art. 20
(Mense aziendali)
Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una
regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti, salva la
facoltà di accordi locali o aziendali sulla materia.
Art. 21
(Indennità di mensa)
Premesso che la computabilità dell'indennità di mensa nella retribuzione valevole ai fini
degli istituti contrattuali e di legge è disciplinata dall'accordo interconfederale 20 aprile 1956,
recepito in legge con D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1026, e dagli accordi aziendali in materia, le parti
confermano che l'equivalente del costo della mensa sostenuto dal datore di lavoro non è
computabile agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice
civile nè degli altri istituti contrattuali e di legge.
Art. 22
(Innovazioni tecnologiche)
Nei casi in cui l'attuazione di innovazioni tecnologiche comporti conseguenze rilevanti
nell'occupazione o negli orari di lavoro, avrà luogo tempestivamente una comunicazione, resa
dall'azienda tramite la propria Associazione sindacale, cui potrà far seguito a richiesta di una
delle parti, in ordine alle predette conseguenze, una consultazione tra le stesse a livello
nazionale.
Art. 23
(Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
A) Le parti convengono sull'esigenza di procedere a livello aziendale - in relazione all'art. 9
della legge 20 maggio 1970, n. 300, per quanto riguarda le Rappresentanze sindacali aziendali
nonchè al disposto dell'art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - a
programmi concordati di indagini sull'ambiente di lavoro volte a salvaguardare la salute e
l'integrità psico-fisica dei lavoratori, nelle aree che saranno individuate di comune accordo con i
relativi criteri di priorità.
Le indagini verranno effettuate dagli organismi previsti dalla legge n. 833/1978 (unità
sanitarie locali, presidii e servizi multizonali, ecc.) o da Istituti sanitari convenzionati che diano
idonee garanzie di poter condurre in proprio i necessari rilievi.
Fino al momento in cui saranno operanti gli organismi sopra citati, le indagini - i cui risultati
saranno portati contemporaneamente a conoscenza delle parti ed avranno carattere riservato potranno essere affidate a Istituti sanitari scelti di comune accordo tra Direzione e
Rappresentanze sindacali aziendali preferibilmente tra quelli promossi a cura degli Enti locali,
ove esistenti, ovvero individuati nell'ambito di una rosa preventivamente concordata di altri Enti
o Istituti.
Le indagini ambientali di cui sopra eseguibili con apparecchiature e metodologie semplici
potranno essere effettuate da tecnici dell'azienda e da rappresentanti sindacali aziendali dei
lavoratori opportunamente addestrati all'uso di dette apparecchiature messe a disposizione
dell'azienda.
L'azienda assumerà l'onere relativo alla effettuazione delle indagini ambientali di cui sopra
e all'adozione delle misure appropriate per i casi, i modi ed i termini concordati tra le parti.
In relazione a situazioni di rischio di nocività che dovessero risultare dalle indagini
ambientali effettuate secondo le procedure di cui sopra, potrà essere concordata, di volta in
volta, l'attuazione di accertamenti medici specifici.
Per la scelta degli enti che effettueranno tali accertamenti si seguirà la procedura prevista
dal 2° e 3° comma del presente articolo.
In conformità ai criteri stabiliti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono
istituiti, per concorrere ad una efficace prevenzione e tutela della salute dei lavoratori:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda che ne darà copia
alle Rappresentanze sindacali aziendali. In esso verranno annotati i risultati delle rilevazioni
periodiche riguardanti i fattori ambientali, fisici e chimici, che possano determinare specifiche
situazioni di nocività e le caratteristiche dei relativi reparti e lavorazioni;
b) il registro dei dati bio-statistici, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda che ne darà
copia alle Rappresentanze sindacali aziendali. In esso saranno annotati i risultati statistici delle
assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune;
i registri di cui sopra saranno istituiti, in ogni stabilimento e sede, per ogni area omogenea
individuata di comune accordo;
c) il libretto sanitario e di rischio individuale, tenuto ed aggiornato dai competenti servizi
aziendali e posto, a richiesta del lavoratore, a sua disposizione. In tale libretto verranno
registrati i dati analitici concernenti le visite di assunzione, le visite periodiche compiute
dall'azienda per obbligo di legge, le visite mediche compiute a seguito delle indagini concordate,
le visite di idoneità compiute da Enti pubblici ai sensi dell'art. 5, 3° comma della legge 20
maggio 1970, n. 300, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il lavoratore farà redigere
dal medico di fiducia ed allegherà al libretto la propria anamnesi lavorativa;
la formulazione di tale libretto verrà definita tra le Rappresentanze sindacali aziendali e la
Direzione.
I modelli dei registri e del libretto di cui sopra saranno realizzati in conformità a quanto
previsto dall'art. 27 della legge n. 833/1978.
Le Direzioni aziendali forniranno semestralmente alle Rappresentanze sindacali aziendali,
per aree significative, dati complessivi relativi:
- alla frequenza, alla gravità (fino a 3 giorni, oltre 3 giorni), alla causa diretta degli infortuni
sul lavoro;
- all'indice delle assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
Le aziende comunicheranno inoltre, per quanto a loro conoscenza, il numero degli invalidi
per malattie professionali.
Le Rappresentanze sindacali aziendali potranno formulare, per una valutazione con la
direzione aziendale, proposte volte al miglioramento delle condizioni ambientali e della
sicurezza, nonchè ai fini dell'informazione e della formazione dei lavoratori ad opera
dell'azienda, in materia di prevenzione ed ambiente.
Salve le esigenze derivanti dal segretario industriale, l'azienda darà comunicazione alle
Rappresentanze sindacali aziendali e curerà la menzione nel registro dei dati ambientali delle
sostanze presenti nel ciclo produttivo, delle loro caratteristiche tossicologiche e dei possibili
effetti sull'uomo e sull'ambiente.
Le aziende forniranno alle R.S.A.:
- informazioni in ordine alle innovazioni di carattere produttivo ed impiantistico che abbiano
conseguenze dirette e significative sulle condizioni di lavoro e su eventuali rischi noti in base
alle acquisizioni medico-scientifiche;
- informazioni sui piani di emergenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 175/1988;
- un'informativa annuale in materia di emissioni nell'atmosfera e di smaltimento dei rifiuti.
Data la riservatezza delle informazioni di cui sopra la diffusione e l'uso di esse sono
consentite nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 2105 del codice civile.
Le aziende forniranno altresì alle Rappresentanze sindacali aziendali un'informativa
generale sull'attività dei servizi sanitari, ove esistenti.
Vengono mantenuti gli accordi aziendali più favorevoli che disciplinino organicamente la
materia dell'ambiente di lavoro.
Le parti, consapevoli della rilevanza crescente che le problematiche ambientali interne
all'azienda possono assumere sull'ambiente esterno, convengono sull'opportunità di seguire
con ogni attenzione i fenomeni che di volta in volta si determinano localmente, con
l'intendimento di individuare uniformità di indirizzi e di comportamenti.
Le parti concordano, ai fini di un opportuno coordinamento:
1) di realizzare, in quanto possibile, l'omogeneizzazione degli strumenti statistici di cui alle
precedenti lettere a), b) e c) (soprattutto per quanto concerne i complessi aziendali con più
stabilimenti dislocati nel territorio nazionale);
2) di consultarsi tempestivamente, sui problemi emergenti a livello territoriale nelle istanze
amministrative competenti. In tale contesto le aziende, con riferimento ad eventuali riflessi
significativi che le proprie attività produttive possono determinare sull'ambiente esterno,
forniranno informazioni su forme di collaborazione che potranno intervenire con le competenti
autorità in materia.
B) Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da
salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'areazione, l'illuminazione, la pulizia e,
ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come nei casi
previsti dalla legge, saranno messi a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi (come:
occhiali, maschere, zoccoli, guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili, ecc.) e saranno
osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori dagli ambienti che presentano le
previste condizioni di nocività.
Le norme sopra richiamate si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle
vigenti leggi in materia. In tale contesto, con riferimento a specifiche problematiche aziendali
potranno essere esaminati con le R.S.A. gli aspetti ergonomici connessi all'impiego di
videoterminali, in stretto raccordo con le disposizioni di legge che interverranno
nell'ordinamento nazionale a seguito del recepimento della direttiva CEE in materia.
--------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue:
Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza
A) Le parti convengono sull'esigenza di procedere a livello aziendale - in relazione all'art. 9 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, per quanto riguarda le rappresentanze sindacali nonchè al disposto dell'art. 20, ultimo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 - a programmi concordati di indagini sull'ambiente di lavoro volte a salvaguardare la salute e
l'integrità psico-fisica dei lavoratori, nelle aree che saranno individuate di comune accordo con i relativi criteri di
priorità.
Le indagini verranno effettuate dagli organismi previsti dalla legge n. 833/1978 (unità sanitarie locali, presidi e servizi
multizonali, ecc.) o da Istituti sanitari convenzionati che diano idonee garanzie di poter condurre in proprio i necessari
rilievi.
Fino al momento in cui saranno operanti gli organismi sopra citati, le indagini - i cui risultati saranno portati
contemporaneamente a conoscenza delle parti ed avranno carattere riservato - potranno essere affidate a Istituti
sanitari scelti di comune accordo tra direzione e R.S.U. preferibilmente tra quelli promossi a cura degli Enti locali, ove
esistenti, ovvero individuati nell'ambito di una rosa preventivamente concordata di altri Enti o Istituti.
Le indagini ambientali di cui sopra eseguibili con apparecchiature e metodologie semplici potranno essere effettuate da
tecnici dell'azienda e da rappresentanti sindacali aziendali dei lavoratori opportunamente addestrati all'uso di dette
apparecchiature messe a disposizione dall'azienda.
L'azienda assumerà l'onere relativo alla effettuazione delle indagini ambientali di cui sopra e all'adozione delle misure
appropriate per i casi, i modi ed i termini concordati tra le parti.
In relazione a situazioni di rischio di nocività che dovessero risultare dalle indagini ambientali effettuate secondo le
procedure di cui sopra, potrà essere concordata, di volta in volta, l'attuazione di accertamenti medici specifici.
Per la scelta degli Enti che effettueranno tali accertamenti si seguirà la procedura prevista dal 2° e 3° comma del
presente articolo.
In conformità ai criteri stabiliti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono istituiti, per concorrere ad una
efficace prevenzione e tutela della salute dei lavoratori:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda che ne darà copia alla R.S.U.
In esso verranno annotati i risultati statistici delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali, fisici e chimici, che
possano determinare specifiche situazioni di nocività e le caratteristiche dei relativi reparti e lavorazioni;
b) il registro dei dati bio-statistici tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda che ne darà copia alla R.S.U.
In esso verranno annotati i risultati delle assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
I registri di cui sopra saranno istituiti, in ogni stabilimento e sede, per ogni area omogenea individuata di comune
accordo;
c) il libretto sanitario e di rischio individuale, tenuto ed aggiornato dai competenti servizi aziendali e posto, a richiesta del
lavoratore, a sua disposizione. In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti le visite di assunzione, le
visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge, le visite mediche compiute a seguito delle indagini
concordate, le visite di idoneità compiute da Enti pubblici ai sensi dell'art. 5, 3° comma della legge 20 maggio 1970, n.
300, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il lavoratore farà redigere dal medico di fiducia ed allegherà al
libretto la propria anamnesi lavorativa.
La formulazione di tale libretto verrà definita tra la R.S.U. e la direzione.
I modelli dei registri e del libretto di cui sopra saranno realizzati in conformità a quanto previsto dall'art. 27 della legge n.
833/1978.
Le direzioni aziendali forniranno semestralmente alla R.S.U., per aree significative, dati complessivi relativi:
- alla frequenza, alla gravità (fino a 3 gironi, oltre 3 giorni), alla causa diretta degli infortuni sul lavoro;
- all'indice delle assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
Le aziende comunicheranno inoltre, per quanto a loro conoscenza, il numero degli invalidi per malattie professionali.
La R.S.U. potrà formulare, per una valutazione con la direzione aziendale, proposte volte al miglioramento delle
condizioni ambientali e della sicurezza, nonchè ai fini dell'informazione e della formazione dei lavoratori, ad opera
dell'azienda, in materia di prevenzione ed ambiente. Salve le esigenze derivanti dal segreto industriale, l'azienda darà
comunicazione alla R.S.U. e curerà la menzione nel registro dei dati ambientali delle sostanze presenti nel ciclo
produttivo, delle loro caratteristiche tossicologiche e dei possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente.
Le aziende forniranno alla R.S.U.:
- informazioni in ordine alle innovazioni di carattere produttivo ed impiantistico che abbiano conseguenze dirette e
significative sulle condizioni di lavoro e su eventuali rischi noti in base alle acquisizioni medico-scientifiche;
- informazioni sui piani di emergenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175;
- un'informativa annuale in materia di emissioni nell'atmosfera e di smaltimento dei rifiuti.
Data la riservatezza delle informazioni di cui sopra, la diffusione e l'uso di esse sono consentite nel rispetto dei principi
sanciti dall'art. 2105 cod. civ.
Le aziende forniranno altresì alla R.S.U. un'informativa generale sull'attività dei servizi sanitari, ove esistenti.
Vengono mantenuti gli accordi aziendali più favorevoli che disciplinino organicamente la materia dell'ambiente di lavoro.
Le parti, consapevoli della rilevanza crescente che le problematiche ambientali interne all'azienda possono assumere
sull'ambiente esterno, convengono sull'opportunità di seguire con ogni attenzione i fenomeni che di volta in volta si
determinano localmente, con l'intendimento di individuare uniformità di indirizzi e di comportamenti.
Le parti concordano, ai fini di un opportuno coordinamento:
1) di realizzare, in quanto possibile, l'omogeneizzazione degli strumenti statistici di cui alle precedenti lettere a), b) e c)
(soprattutto per quanto concerne i complessi aziendali con più stabilimenti dislocati nel territorio nazionale);
2) di consultarsi tempestivamente, sui problemi emergenti a livello territoriale nelle istanze amministrative competenti.
In tale contesto le aziende, con riferimento ad eventuali riflessi significativi che le proprie attività produttive possono
determinare sull'ambiente esterno, forniranno informazione su forme di collaborazione che potranno intervenire con le
competenti Autorità in materia.
B) Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l'incolumità dei
lavoratori curando l'igiene, l'areazione, l'illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò
in termini di legge; così come nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi
(come: occhiali, maschere, zoccoli, guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili, ecc.) e saranno osservate le
norme circa la consumazione del pasto fuori dagli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.
Le norme sopra richiamate si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia. In tale
contesto, con riferimento a specifiche problematiche aziendali, potranno essere esaminati con le Rappresentanze
sindacali aziendali gli aspetti ergonomici connessi all'impiego di videoterminali, in stretto raccordo con le disposizioni di
legge che interverranno nell'ordinamento nazionale a seguito del recepimento della direttiva CEE in materia.
Dichiarazione a verbale
Intersind e Fim-Fiom-Uilm, considerata l'imminenza del recepimento della direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989,
concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro, convengono di costituire, entro un mese dall'entrata in vigore del Decreto legislativo di recepimento,
un gruppo di lavoro paritetico, formato da sei rappresentanti per Intersind e da sei rappresentanti per Fim-Fiom-Uilm,
con il compito di definire, entro tre mesi, l'armonizzazione della disciplina contrattuale con il nuovo quadro normativo.
Art. 24
(Appalti)
Per la disciplina degli appalti di opere e servizi si richiamano le norme di legge in materia.
Le aziende, peraltro, non affideranno all'interno dei propri stabilimenti od altre unità lavori in
appalto relativi: ad attività di trasformazione che siano esplicate nelle unità o stabilimenti
suddetti, nonchè ad attività di manutenzione ordinaria, sia quelle aventi carattere continuativo
sia quelle che pur avendo carattere di saltuarietà siano suscettibili di coordinamento nella
programmazione consentendo nei diversi successivi interventi manutentivi un carico di lavoro
costante.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda
appaltatrice.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme
contrattuali del settore merceologico, a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quello
di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa
con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
Date le particolari caratteristiche di settore, la regolamentazione suddetta non troverà
applicazione nei confronti delle aziende siderurgiche e navalmeccaniche che abbiano già
provveduto a disciplinare la materia con accordi aziendali.
Ferma la disciplina di cui al presente articolo le parti convengono sull'opportunità di limitare
i lavori in appalto svolti all'interno degli stabilimenti con carattere di continuità - in particolare
quelli attinenti al ciclo produttivo e con esclusione delle attività di installazione e montaggi in
cantiere - ai casi per i quali le esigenze tecniche, organizzative o gestionali non rendono
praticabili soluzioni dirette.
Tali esigenze saranno esaminate a livello sindacale e, in tale quadro, saranno definite, ove
necessario le modalità di salvaguardia della occupazione dei lavoratori della ditta appaltatrice.
Dichiarazione a verbale
Le aziende appaltanti comprese nella sfera di applicazione del presente contratto sono
disponibili ad agevolare l'esercizio dei diritti sindacali dei lavoratori dipendenti da aziende
appaltatrici del settore metalmeccanico operanti presso le loro unità produttive, previe intese tra
appaltante e appaltatrice.
Nota a verbale
Sono esclusi dalle limitazioni di cui al 1° comma del presente articolo gli appalti relativi a
manutenzioni specialistiche a macchine d'ufficio o ad altre apparecchiature, per le quali sia
necessaria l'assistenza tecnica delle ditte fornitrici.
Art. 25
(Indennità in caso di morte)
In caso di morte del lavoratore la indennità di preavviso e il trattamento di fine rapporto di
cui agli artt. 20 e 21 della Sez. A), 7 e 8 della Sez. B), 27 e 28 della Sez. C) della Parte Speciale
saranno corrisposti giusta le disposizioni previste dall'art. 2122 codice civile, fermo restando
quanto previsto dal 10° comma dell'art. 2120 del codice civile, come sostituito dall'art. 1 della
legge 29 maggio 1982, n. 297.
Art. 26
(Consegna dei documenti alla cessazione
del rapporto di lavoro)
Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda metterà a
disposizione del lavoratore per il ritiro i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, ed il
lavoratore rilascerà regolare ricevuta.
Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per circostanze eccezionali indipendenti
dalla volontà dell'imprenditore questi non fosse in grado di consegnare i documenti, dovrà
rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva di giustificazione al lavoratore stesso
per richiedere i documenti necessari per instaurare un eventuale nuovo rapporto di lavoro.
Art. 27
(Certificato di lavoro)
Ai sensi dell'art. 2124 del codice civile l'azienda dovrà rilasciare al lavoratore all'atto della
risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e semprechè non sia obbligatorio il
libretto di lavoro, un certificato con indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso è
stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.
Art. 28
(Cessione, trasformazione e trapasso d'azienda)
La cessione o trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del
rapporto di lavoro ed in tal caso il lavoratore conserva, nei confronti del nuovo titolare, i diritti
acquisiti (anzianità di servizio, categoria, mansioni, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente
contratto di lavoro.
Art. 29
(Procedure generali di composizione e conciliazione,
reclami e controversie)
Le parti esprimono il comune convincimento che ad un positivo andamento delle relazioni
sindacali concorra anche la predisposizione di idonei strumenti che privilegino ed antepongano
appropriati momenti di confronto atti a prevenire fasi di conflittualità e di contenzioso, anche in
sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate concernenti,
rispettivamente, l'interpretazione delle disposizioni contrattuali, il rispetto della struttura della
contrattazione come definita nel presente contratto, la conciliazione dei reclami e delle
controversie individuali e collettive.
A) La titolarità della interpretazione delle norme del presente contratto è delle parti
stipulanti.
Le questioni di natura interpretativa, a fronte anche dell'eventuale insorgenza di
controversie, saranno sottoposte per una loro definizione, su istanza di una delle parti stipulanti
a livello nazionale all'esame di una Commissione paritetica nazionale composta da 6
componenti di cui 3 designati da Intersind ed Asap e 3 da Fim-Fiom-Uilm. La Commissione
dovrà pervenire ad una decisione entro il termine di 30 giorni prorogabili di comune accordo, dal
ricevimento del quesito interpretativo.
In caso di mancato accordo e limitatamente alle questioni di natura interpretativa aventi ad
oggetto istituti retributivi, la Commissione nazionale si avvarrà dell'apporto di un componente
esterno di indiscussa competenza nel campo delle relazioni industriali e del diritto del lavoro,
che sarà individuato ogni volta di comune accordo, con funzione di impulso e di promozione nei
confronti della Commissione e di garante della risoluzione del quesito interpretativo in esame
attraverso una decisione, che resta prerogativa esclusiva della Commissione stessa, da
assumersi entro il termine di ulteriori 20 giorni, prorogabili di comune accordo.
Le deliberazioni adottate ai sensi dei due precedenti commi, delle quali sarà redatto
motivato verbale, impegnano le parti quale espressione vincolante della comune volontà. In
caso di controversia giudiziaria in atto, il predetto ver provvedimento disciplinare dovrà essere
comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro dieci giorni della scadenza del termine
assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale c farsi ricorso a
forme di agitazione sindacale nè verrà adita l'Autorità giudiziaria sulle materie oggetto di esame
da parte dei lavoratori nei confronti dei quali trova applicazione il presente contratto.
Dichiarazione a verbale
La procedura di cui al 3° comma della presente lettera A) ha carattere sperimentale, per la
durata di un biennio, a far data dal 1° gennaio 1991. Le parti si incontreranno tre mesi prima
della scadenza per effettuare una valutazione circa l'andamento della sperimentazione stessa
che, in caso positivo, si intenderà rinnovata per il periodo di vigenza del presente contratto.
B) In relazione a quanto stabilito al punto 4) del titolo "Articolazione della contrattazione
collettiva" le parti concordano la procedura di seguito indicata.
1) In caso di ravvisata difformità di comportamenti rispetto all'area delle competenze
relative ai rapporti tra azienda e R.S.A. si darà luogo ad un incontro tra i rappresentanti
territoriali dell'Associazione datoriale e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori allo scopo di
assumere le determinazioni necessarie ad una corretta applicazione delle disposizioni
contrattuali concernenti la fattispecie in esame.
La richiesta sarà presentata per iscritto ad iniziativa di una delle suddette parti, restando
inteso che la procedura dovrà esaurirsi entro 10 giorni, prorogabili di comune accordo, dalla sua
attivazione.
In caso di mancato accordo in tale sede, ciascuna delle parti potrà richiedere, entro 5
giorni, che la questione venga sottoposta, in seconda e definitiva istanza, all'esame delle
competenti Organizzazioni nazionali, restando inteso che la procedura dovrà esaurirsi entro 20
giorni, prorogabili di comune accordo, dalla richiesta stessa.
2) In tutti i casi non ricompresi nel precedente punto 1) nei quali si ravvisino comportamenti
difformi, si darà luogo ad un incontro tra i rappresentanti della Associazione datoriale e delle
Organizzazioni sindacali nazionali allo scopo di assumere le determinazioni necessarie ad una
corretta applicazione delle disposizioni contrattuali concernenti la fattispecie in esame.
La richiesta sarà presentata per iscritto ad iniziativa di una delle suddette parti, restando
inteso che la procedura dovrà esaurirsi entro 20 giorni, prorogabili di comune accordo, dalla
richiesta stessa.
Fino al completo esaurimento della procedura di cui alla presente lettera B) non potrà farsi
ricorso a forme di agitazione sindacale, nè verrà adita l'Autorità giudiziaria, sia da parte delle
Organizzazioni sindacali che dei lavoratori nei confronti dei quali trova applicazione il presente
contratto.
C) Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali
reclami, le controversie individuali e collettive tra aziende e lavoratori saranno risolte
possibilmente in prima istanza tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali aziendali e, in
mancanza di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali.
Le controversie collettive non risolte in sede aziendale nè in sede territoriale saranno
deferite alle Organizzazioni sindacali nazionali.
Finchè non sia esperito il tentativo di conciliazione in sede nazionale o, comunque, non
siano trascorsi 15 giorni dalla data del deferimento della controversia da parte delle
Organizzazioni territoriali, non si farà ricorso all'azione diretta.
Art. 30
(Comitati tecnici paritetici per cottimi e qualifiche)
Sono istituiti in ogni azienda comitati tecnici paritetici, i cui componenti sono designati dalle
rispettive Organizzazioni territoriali fra i dipendenti dell'azienda stessa, con il compito - in
presenza di vertenze individuali o plurime per le qualifiche, oppure relative alla materia di cui
all'art. 11, punto 31, della Parte speciale, Sez. C), per i cottimi - di istruire le vertenze stesse,
rilevando ed accertando gli elementi di fatto che le caratterizzano sul piano tecnico. E' in facoltà
di detti comitati di esprimere un parere sulla soluzione sindacale della vertenza che sarà poi
definita nella normale sede sindacale territoriale. In tale sede, nel caso in cui il parere sia stato
espresso all'unanimità, la vertenza si considererà definita in senso conforme al parere
medesimo, qualora l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che ha instaurato la vertenza o
l'Organizzazione datoriale non la riassuma entro un termine di 10 giorni a decorrere dalla
trasmissione degli atti del comitato tecnico paritetico alle rispettive Organizzazioni territoriali.
E' convenuto:
a) che i comitati tecnici paritetici sono costituiti in via permanente con le designazioni dei
loro componenti valide per almeno un anno. Il loro intervento si verifica a seguito della richiesta
di una o più delle Organizzazioni sindacali delle parti interessate.
Ciascuna Organizzazione territoriale dei lavoratori designerà oltre al componente titolare
anche un supplente, dandone comunicazione all'azienda per il tramite dell'Associazione
datoriale;
b) che in particolare, per quanto riguarda le vertenze in materia di qualifiche, al comitato
tecnico paritetico saranno forniti, per le singole fattispecie, dati di fatto inerenti l'inquadramento
delle mansioni in rapporto alle declaratorie ed alle esemplificazioni. Fermo restando che
l'attribuzione delle qualifiche non può che derivare dalla valutazione delle mansioni secondo i
criteri contrattuali, saranno comunicati, nei casi particolari opportune notizie e chiarimenti in
ordine ad eventuali casi analoghi;
c) che il comitato tecnico paritetico dovrà pronunciarsi entro un termine di 10 giorni a partire
dalla data in cui è stato investito della controversia da una delle rispettive Organizzazioni;
d) che per le riunioni dei comitati tecnici paritetici chiamati ad espletare i loro compiti, sarà
messo a disposizione un idoneo locale in azienda.
Inoltre, per quanto attiene ai nuovi sistemi di cottimo, di cui al punto 8 dell'art. 11 della
Parte speciale, Sez. C), ed al 6° capoverso delle norme particolari per le linee a catena ed a
flusso continuo il comitato tecnico paritetico - su richiesta di una delle parti - esamina la
comunicazione della Direzione, prima che essa formi oggetto dell'esame congiunto in sede
sindacale previsto dal predetto articolo; per quanto concerne, poi, le modifiche parziali dei
sistemi di cottimo in atto di cui al punto 9 dell'art. 11 della Parte speciale, Sez C) ed al 7°
capoverso delle norme particolari per le linee a catena ed a flusso continuo, nel corso
dell'eventuale esame congiunto previsto dalle citate norme, potrà essere richiesto al comitato
tecnico paritetico, da una delle parti, di accertare elementi di fatto utili ai fini dell'esame predetto.
Il compito del comitato tecnico paritetico in ordine a quanto previsto al comma precedente
dovrà essere assolto entro un termine di 20 giorni a decorrere dalla relativa richiesta.
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni dei lavoratori dichiarano che ovunque sarà possibile esse si atterranno
al criterio di designare il membro supplente tra gli appartenenti a categoria diversa da quella del
membro effettivo.
Art. 31
(Servizio civile e volontariato)
I lavoratori cui sia riconosciuta la qualifica di volontario in servizio civile e che beneficino del
rinvio del servizio militare di leva, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, avranno diritto
alla conservazione del posto per tutta la durata del servizio civile in Paesi extraeuropei, con il
limite massimo di un biennio. Durante tale periodo non decorrerà anzianità di servizio per
nessun istituto.
Analogo diritto di conservazione del posto viene garantito, compatibilmente con le esigenze
aziendali, anche ai lavoratori cooperanti o volontari che lavorino all'estero nell'ambito di
programmi di cooperazione internazionale approvati dal governo italiano.
Art. 32
(Contratto a tempo determinato)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ferma restando la possibilità di ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi
delle leggi n. 230 del 18 aprile 1962 e n. 79 del 25 marzo 1983, è consentita l'apposizione di un
termine alla durata del contratto di lavoro nelle seguenti ulteriori ipotesi, secondo quanto
previsto dall'art. 23, 1° comma della legge 28 febbraio 1987, n. 56:
a) per sostituzione di lavoratori in aspettativa o in ferie;
b) per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo;
c) per lavorazioni connesse ad esigenze di carattere stagionale o indotte dall'attività di altri
settori;
d) per fare fronte a punte di intensa attività derivanti da commesse o da richieste indifferibili
del mercato e/o legate a termini di consegna improrogabili, cui non sia possibile sopperire con il
normale organico.
Il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente assunti con contratto a
tempo determinato per le ipotesi sopra indicate non potrà superare il 10% dei dipendenti
occupati a tempo indeterminato nella unità produttiva.
Nelle singole unità produttive è consentita, in ogni caso, l'assunzione di almeno 5
lavoratori.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo sindacale la percentuale di cui sopra può
essere elevata in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
Con riferimento alle ipotesi sopra considerate, le direzioni aziendali comunicheranno
annualmente alla R.S.A. le fattispecie di ricorso al contratto a tempo determinato ed il numero
dei lavoratori interessati. Tale comunicazione sarà effettuata, di volta in volta, con riferimento
alle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) per una opportuna verifica.
--------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue:
Contratto a tempo determinato
Ferma restando la possibilità di ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi della leggi n. 230 del 18
aprile 1962 e n. 79 del 25 marzo 1983, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nelle
seguenti ulteriori ipotesi, secondo quanto previsto dall'art. 23, 1° comma della legge 28 febbraio 1987, n. 56:
a) per sostituzione di lavoratori in aspettativa o in ferie;
b) per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo;
c) per lavorazioni connesse ad esigenze di carattere stagionale o indotte dall'attività di altri settori;
d) per fare fronte a punte di intesa attività derivanti da commesse o da richieste indifferibili del mercato e/o legate a
termini di consegna improrogabili, cui non sia possibile sopperire con il normale organico.
e) per l'esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico-ambientali che non
conseguono la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell'anno.
Il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente assunti con contratto a tempo determinato per le
ipotesi sopra indicate non potrà superare il 10% dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nella unità produttiva.
Nelle singole unità produttive è consentita, in ogni caso, l'assunzione di almeno cinque lavoratori.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo sindacale la percentuale di cui sopra può essere elevata in
funzione delle specifiche esigenze aziendali.
Con riferimento alle ipotesi sopra considerate, le direzioni aziendali comunicheranno annualmente alle
Rappresentanze sindacali unitarie le fattispecie di ricorso al contratto a tempo determinato ed il numero dei lavoratori
interessati. Tale comunicazione sarà effettuata, di volta in volta, con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere b), c) e
d) per una opportuna verifica.
Art. 33
(Lavoro a tempo parziale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale si richiama quanto contenuto
nell'art. 5 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n.
863, ferma restando l'applicabilità ai lavoratori con rapporto a tempo parziale dei trattamenti
economici e normativi previsti dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno secondo
criteri di proporzionalità all'orario di lavoro concordato ed in quanto compatibile con la natura del
rapporto stesso.
In presenza di un numero significativo di richieste di lavoratori non in prova, ricorrendo le
condizioni tecnico-organizzative, si darà corso ad incontri a livello aziendale per definire le
modalità per l'utilizzo, in via sperimentale, di forme di lavoro a tempo parziale nonchè il numero
massimo di beneficiari.
---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue:
Lavoro a tempo parziale
Per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale si richiama quanto contenuto nell'art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, ferma restando l'applicabilità ai lavoratori con rapporto a tempo
parziale dei trattamenti economici e normativi previsti dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno secondo
criteri di proporzionalità all'orario di lavoro concordato ed in quanto compatibile con la natura del rapporto stesso.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può determinarsi o mediante assunzione in posizioni di lavoro compatibili con
l'istituto, o per effetto, della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno già esistente.
Il lavoro a tempo parziale potrà essere effettuato giornalmente ad orario inferiore alle 8 ore o per periodi predeterminati
nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
In particolare per favorire il maggior utilizzo degli impianti e delle attrezzature aziendali è prevista l'istituzione del lavoro
a tempo parziale c.d. "week-end". Le modalità applicative saranno oggetto di esame tra le parti a livello aziendale.
In relazione alle esigenze tecnico-organizzative, si potranno individuare, nel corso del rapporto di lavoro a tempo
parziale, - e, in tal caso, previa comunicazione alle R.S.U., fatti salvi comprovati impedimenti personali - variazioni dei
regimi individuali di orario che realizzino, comunque, l'orario normale concordato come media per un arco di più
settimane.
Il superamento dell'orario di lavoro concordato è ammesso previa comunicazione alle R.S.U., per specifiche esigenze
organizzative e produttive, fatti salvi comprovati impedimenti personali. Tali prestazioni supplementari saranno
compensate con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione e non comporteranno riflessi sugli altri istituti
contrattuali e di legge.
La deroga è consentita secondo il principio di proporzionalità diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui al 4°
comma e 5° comma dell'art. 6 - Parte speciale - Sez. A) e 4° e 5° comma dell'art. 7 - Parte speciale - Sez. C).
Il rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto nel quale siano indicati:
- il periodo di prova per i nuovi assunti, che potrà raggiungere, in termini di ore di lavoro, un massimo pari al 75% dei
periodi previsti per il personale a tempo pieno dall'art. 3 - Parte speciale - Sez. A) e dall'art. 1 - Parte speciale - Sez.
C);
- la durata della prestazione lavorativa ridotta, la relativa distribuzione e le mansioni attribuite;
- il trattamento economico-normativo secondo i criteri richiamati al 1° comma del presente articolo.
Le modalità di applicazione di quanto sopra verranno definite in sede aziendale secondo quanto previsto dal punto 3)
lett. A) (Competenze del livello aziendale) contenuto nelle Norme generali al titolo "Articolazione della contrattazione
collettiva" del presente contratto.
Le parti si danno atto che il lavoro a tempo parziale può costituire uno strumento in grado di favorire la flessibilità della
prestazione lavorativa e dell'organizzazione del lavoro, nonchè specifiche esigenze dei singoli lavoratori.
Esso, inoltre, può offrire - ricorrendone le condizioni - un contributo alla salvaguardia ed allo sviluppo dell'occupazione.
Particolare attenzione sarà inoltre posta nell'esame di eventuali richieste da parte di lavoratori a tempo pieno avanzate
nelle fasi iniziali ovvero finali della propria carriera professionale.
Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per un arco temporale da 6 a 24
mesi, le aziende potranno procedere all'assunzione, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987, di
personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile
e annuale.
Art. 34
(Orario flessibile)
Fatto salvo il normale orario giornaliero e settimanale di lavoro e ricorrendo le condizioni
tecnico-organizzative, ove non esistano esigenze particolari di presenza contemporanea dei
lavoratori interessati per il funzionamento delle attività lavorative, potranno avere luogo incontri,
in sede aziendale, per esaminare le possibilità di istituire, in via sperimentale, orari flessibili di
entrata ed uscita dal lavoro.
Art. 35
(Scaglionamento ferie collettive)
Fermo restando quanto previsto dal vigente contratto in ordine all'utilizzo delle ferie e fatte
salve intese eventualmente esistenti a livello aziendale, saranno esaminate a livello territoriale
le opportunità di realizzare, in relazione alle esigenze aziendali, diverse forme di utilizzo e
scaglionamento dei periodi di ferie collettive.
Art. 36
(Aspettativa)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1) Le parti convengono che, in via sperimentale limitatamente alla durata del presente
contratto, sempre che ricorrano le condizioni tecnico-organizzative e di funzionalità aziendale, i
lavoratori con anzianità aziendale di almeno 10 anni potranno usufruire, su richiesta, di un
periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di 12 mesi.
Il rapporto di lavoro è sospeso a tutti gli effetti senza decorrenza di alcun istituto normativo
e retributivo, fatta salva la sola garanzia della conservazione del posto di lavoro con esclusione
di ogni anzianità convenzionale.
Del periodo di aspettativa potranno usufruire - per una sola volta in costanza del rapporto di
lavoro - un numero di lavoratori non superiore all'1% degli organici aziendali in ciascun anno.
I lavoratori interessati dovranno rilasciare una dichiarazione con cui si impegnano, nel
corso del periodo suddetto, a non svolgere attività lavorative retribuite.
2) L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà al lavoratore che ne
faccia richiesta un periodo di aspettativa non retribuita motivata dalla necessità di assistere
familiari che, risultando in condizioni di tossicodipendenza, da documentare con tempestività,
effettuano terapie di riabilitazione presso il Servizio sanitario nazionale o presso strutture
specializzate riconosciute dalle competenti Istituzioni o ancora presso sedi o comunità
terapeutiche secondo quanto previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
L'azienda, a richiesta, concederà al lavoratore, assunto a tempo indeterminato, in
condizioni di tossicodipendenza, un periodo di aspettativa non retribuita per accedere ai
programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di
altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali.
Successivamente al positivo completamento della terapia di riabilitazione, le aziende
agevoleranno il reinserimento del dipendente nell'attività lavorativa, considerando
positivamente, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, la temporanea utilizzazione
dell'interessato in idonei turni di lavoro.
L'aspettativa di cui al presente punto 2) non potrà comunque superare:
- 4 mesi, per i casi di cui al 1° capoverso;
- 3 anni, per i casi di cui al 2° comma, secondo quanto previsto dall'art. 124 comma 1 del
citato D.P.R. n. 309/1990, fermo restando, in entrambi i casi, la non decorrenza della anzianità
di servizio per alcun istituto.
--------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue:
Aspettativa e permessi
1) Le parti convengono che, sempre che ricorrano le condizioni tecnico-organizzative e di funzionalità aziendale, i
lavoratori con anzianità aziendale di almeno 10 anni potranno usufruire, su richiesta, di un periodo di aspettativa non
retribuita fino ad un massimo di 12 mesi.
Il rapporto di lavoro è sospeso a tutti gli effetti senza decorrenza di alcun istituto normativo e retributivo, fatta salva la
sola garanzia della conservazione del posto di lavoro con esclusione di ogni anzianità convenzionale.
Del periodo di aspettativa potrà usufruire contemporaneamente - per una sola volta in costanza del rapporto di lavoro un numero di lavoratori non superiore all'1% degli organici aziendali in ciascun anno.
I lavoratori interessati dovranno rilasciare una dichiarazione con cui si impegnano, nel corso del periodo suddetto, a non
svolgere attività lavorative retribuite.
2) L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà al lavoratore che ne faccia richiesta un periodo di
aspettativa non retribuita motivata dalla necessità di assistere familiari che, risultando in condizioni di
tossicodipendenza, da documentare con tempestività, effettuano terapie di riabilitazione presso il Servizio sanitario
nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle competenti Istituzioni o ancora presso sedi o comunità
terapeutiche secondo quanto previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
L'azienda, a richiesta, concederà al lavoratore, assunto a tempo indeterminato, in condizioni di tossicodipendenza, un
periodo di aspettativa non retribuita per accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari
delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali.
Successivamente al positivo completamento della terapia di riabilitazione, le aziende agevoleranno il reinserimento del
dipendente nell'attività lavorativa, considerando positivamente, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, a
temporanea utilizzazione dell'interessato in idonei turni di lavoro.
L'aspettativa di cui al presente punto 2) non potrà comunque superare:
- 4 mesi, per i casicas posto, a richiesta del lavoratore, a sua disposizione. In tale libretto verranno registrati i dati
analitici concernenti le visite di assunzione, le visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge, le visalcun
istituto.
3) Ai lavoratori che si sottopongano nelle strutture abilitate al prelievo di midollo osseo verrà riconosciuto un giorno di
permesso retribuito, in coincidenza con l'intervento, una volta l'anno.
A tal fine il lavoratore dovrà presentare adeguata documentazione che certifichi l'avvenuto ricovero.
Tale soluzione intende anticipare eventuali provvedimenti che le parti auspicano vengano adottati in futuro dal
legislatore, parificando il trattamento con quello relativo ai donatori di sangue anche in considerazione della particolare
rilevanza sociale che il problema va assumendo.
Art. 37
(Contrattazione aziendale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti confermano che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto
materie già definite in altri livelli di contrattazione.
---------N.d.R.: L'accordo 4 febbraio 1997 prevede quanto segue:
4. Fermo restando quanto previsto dall'accordo interconfederale del 23 luglio 1993, le parti riconfermano che la
contrattazione aziendale avente contenuto economico, dovrà riguardare esclusivamente erogazioni legate a risultati
conseguiti in termini di incrementi di elementi variabili, quali produttività, qualità, redditività ed altri elementi rilevanti per
il miglioramento della competitività aziendale, conseguiti attraverso la realizzazione di programmi concordati tra le parti.
Al fine di assicurare il rispetto di tali criteri, qualora una delle parti lo richieda, potrà essere attivata una sessione di
esame tesa al superamento della controversia secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 17 disc. gen. sez.
3ª del c.c.n.l. Federmeccanica-Assistal, a livello delle strutture territoriali ed eventualmente nazionali, della durata
complessiva di 20 giorni.
Art. 38
(Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
e condizioni di miglior favore)
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed
inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Agli effetti del precedente comma si considera costituente un unico istituto il complesso
degli istituti di carattere normativo regolamentare (norme generali disciplinari, ferie, preavviso,
trattamento di fine rapporto, malattia ed infortunio, puerperio).
Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente contratto, non hanno
inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più favorevoli al lavoratore attualmente in servizio
non derivanti da accordi nazionali, le quali continueranno ad essere mantenute "ad personam".
Chiarimento a verbale
E' fatta salva la disciplina prevista in materia di assorbimenti dalla norma transitoria posta
in calce all'art. 8 della presente Sezione.
Dichiarazione congiunta
Previdenza integrativa
In relazione ai provvedimenti attualmente all'esame del Parlamento per la riforma del
sistema pensionistico, le parti si danno reciprocamente atto della disponibilità ad esaminare, in
appositi incontri, a livello nazionale, le prospettive di realizzazione di forme di previdenza
integrativa, nonchè i relativi costi.
PARTE SPECIALE
Sezione A
(Riguarda i lavoratori in possesso dei requisiti stabiliti
dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, sull'impiego privato)
Art. 1
(Assegnazione a mansioni che comportano il passaggio dal trattamento
di cui alla Sez. C) al trattamento di cui alla Sez. A)
della presente Parte speciale)
In caso di passaggio a mansioni che comportano l'applicazione della disciplina di cui alla
presente Sez. A) della Parte speciale, il lavoratore avrà diritto ad una maggiore anzianità
convenzionale, agli effetti delle ferie, malattia, preavviso di licenziamento e di dimissioni, pari al
50% dell'anzianità maturata, nella stessa azienda, nella categoria operai di cui alla Parte I del
c.c.n.l. 8 gennaio 1970 ed alla presente Parte speciale, Sez. C).
Chiarimenti a verbale
1) Quando si sia costituita una condizione individuale di miglior favore, con un
riconoscimento di anzianità convenzionale più ampio di quello regolato dal presente articolo, si
applicano le norme di cui all'art. 38 (Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di
miglior favore) della Parte generale, Sez. 3.
2) Le parti, nel determinare le anzianità convenzionali di cui al presente articolo, non hanno
inteso interferire nelle norme aziendali relative a particolari benefici concessi con riferimento
all'anzianità aziendale, indipendentemente da eventuali passaggi di categoria (quali
assegnazioni di alloggi, premi di fedeltà aziendale e simili).
Art. 2
(Assegnazione a mansioni che comportano il passaggio dal trattamento
di cui alla Sez. B) al trattamento di cui alla Sez. A)
della presente parte speciale)
In caso di passaggio a mansioni che comportano l'applicazione della disciplina di cui alla
presente Sez. A) della Parte speciale, il lavoratore avrà diritto ad una maggiore anzianità
convenzionale, agli effetti delle ferie, malattia, preavviso di licenziamento e di dimissioni, pari al
50% dell'anzianità maturata, nella stessa azienda, nella categoria speciale di cui alla Parte II del
c.c.n.l. 8 gennaio 1970 e del servizio prestato con mansioni che comportano l'applicazione della
disciplina di cui alla Sez. B) della presente Parte speciale.
Chiarimenti a verbale
1) Quando si sia costituita una condizione individuale di miglior favore, con un
riconoscimento di anzianità convenzionale più ampio di quello regolato dal presente articolo, si
applicano le norme di cui all'art. 38 (Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di
miglior favore) della Parte generale, Sez. 3.
Comunque, per quanto concerne le ferie e la malattia, nell'ipotesi di passaggio a mansioni
che comportano l'applicazione della disciplina di cui alla Sez. A) della Parte speciale, prevista
dal presente articolo, al lavoratore sarà assicurato un trattamento normativo non inferiore a
quello goduto in precedenza.
2) Le parti, nel determinare le anzianità convenzionali di cui al presente articolo, non hanno
inteso interferire nelle norme aziendali relative a particolari benefici concessi con riferimento
all'anzianità aziendale, indipendentemente da eventuali passaggi di categoria (quali
assegnazioni di alloggi, premi di fedeltà aziendale e simili).
Art. 3
(Periodo di prova)
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per i lavoratori
inquadrati nella 7ª e 8ª categoria e a tre mesi per quelli delle altre categorie professionali.
Il periodo di prova è ridotto rispettivamente a tre mesi e a due mesi nei seguenti casi:
a) amministrativi che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno un
biennio presso altre aziende;
b) tecnici che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio
presso altre aziende che esercitano la stessa attività.
Per godere delle riduzioni del periodo di prova di cui al 2° comma i lavoratori interessati
devono presentare gli attestati di lavoro relativi alle occupazioni precedenti.
Comunque per quanto concerne l'obbligo e la durata del periodo di prova fa testo soltanto
la lettera di assunzione, fermi restando i limiti massimi previsti dal primo comma del presente
articolo.
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1
(Assunzione) della Parte generale, Sez. 3 e non è ammessa nè la protrazione, nè la
rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma successivo.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il
lavoratore di cui alla presente Sezione sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso
qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in
qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo
del preavviso nè della relativa indennità sostitutiva.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del
lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente
contratto, salvo che non sia diversamente disposto dal contratto stesso, ad eccezione dei diritti
ed obblighi relativi alle norme sulla previdenza, le quali, però, dopo il superamento del periodo
di prova, devono essere applicate a decorrere dal giorno dell'assunzione.
Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto e non seguito da
conferma, l'azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione
sia avvenuta per dimissioni, o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due
mesi, nel caso del lavoratore inquadrato nella 7ª e 8ª categoria o durante il primo mese nel caso
del lavoratore inquadrato nelle altre categorie professionali. In tutti gli altri casi l'azienda è
tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda
che il licenziamento avvenga entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.
Art. 4
(Trattamento in caso di sospensione o di
riduzione dell'orario di lavoro)
In conformità alle norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per il Nord e 23
maggio 1946 per il Centro-Sud, in caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata
dell'orario di lavoro disposto dall'azienda o dalle competenti autorità, lo stipendio mensile,
l'indennità di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzione.
Art. 5
(Festività)
Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sono considerati giorni festivi le domeniche
o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art. 6 (Riposo settimanale) della Parte
generale, Sez. 3.
Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54, e del
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, sono considerati giorni festivi:
a) le festività del:
1) 25 aprile (anniversario della liberazione);
2) 1° maggio (festa del lavoro);
b) le festività di cui appresso:
1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania del Signore (6 gennaio);
3) Lunedì di Pasqua (mobile);
4) SS. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma (giorno del Santo Patrono - 29 giugno);
5) Assunzione di M.V. (15 agosto);
6) Ognissanti (1° novembre);
7) Immacolata Concezione (8 dicembre);
8) Natale (25 dicembre);
9) S. Stefano (26 dicembre);
c) il giorno del Santo Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o un'altra festività da
concordarsi all'inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti, in sostituzione di
quella del Santo Patrono, fatto salvo il n. 4) del punto b).
Per il trattamento delle festività di cui al punto a) valgono le norme di legge.
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in
aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della
maggiorazione per lavoro festivo.
Qualora le festività di cui ai punti b) e c) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia
o ad infortunio compensato con retribuzione ridotta (v. art. 15 della presente Sezione), l'azienda
integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l'intera retribuzione globale.
Qualora una delle festività elencate ai punti a), b) e c) cada di domenica, ai lavoratori è
dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della
retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa.
Tale trattamento è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette
festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il
prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto
alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo compensativo. Al
trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano la domenica, il compenso
previsto dall'art. 6 della presente Sezione per tali prestazioni.
In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, i lavoratori fruiscono di
quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuito.
I permessi saranno usufruiti individualmente e mediante rotazione anche in relazione alle
esigenze di continuità dell'attività produttiva.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze sindacali
aziendali, diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze
aziendali.
Per quanto riguarda le due festività (2 giugno e 4 novembre) la cui celebrazione ha luogo
rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre, il
lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Art. 6
(Lavoro straordinario, notturno e festivo)
E' considerato lavoro straordinario, fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge, quello
eccedente l'orario normale giornaliero derivante dalla ripartizione dell'orario contrattuale
settimanale nell'ambito della normativa di cui all'art. 5 (Orario di lavoro) della Parte generale,
Sez. 3.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
L'azienda darà preventiva comunicazione, anche in via breve, alle Rappresentanze
sindacali aziendali del lavoro straordinario, con esclusione dei casi di forza maggiore e di quelli
non preventivabili. Al riguardo potrà aver luogo un esame tra le parti, a richiesta di una delle
stesse, da esaurirsi con la tempestività connessa alle singole fattispecie.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi individuali di 2 ore giornaliere, 8 ore
settimanali e 120 ore annuali; nondimeno potranno essere richieste prestazioni oltre il suddetto
limite annuale, non superando comunque quello di 160 ore annue.
In ogni caso, per le attività di riparazioni navali, aeronautiche ed impiantistiche, nonchè per
le operazioni di varo e prove di collaudo a mare, il limite massimo annuale di cui al comma
precedente è fissato in 130 ore annuali; nondimeno potranno essere richieste prestazioni oltre il
suddetto limite di 130 ore, non superando comunque quello di 200 ore annue.
Inoltre, a fronte di esigenze improvvise e non procrastinabili (quali ad es.: salvaguardia, a
fronte di improvvise disfunzioni nel normale ciclo produttivo, della funzionalità degli impianti;
situazioni connesse a ritardi o esigenze non preventivate rispetto a importanti commesse e
consegne; presentazione del prodotto al cliente), l'azienda potrà comandare prestazioni
straordinarie fino ad un massimo individuale di 24 ore all'anno. In tali casi l'azienda fornirà
successivamente alle R.S.A., nei tempi tecnici possibili e comunque entro una settimana, le
informazioni relative.
Ai fini del computo dei limiti giornalieri, settimanali e annuali per il lavoro straordinario, non
sono da considerare le ore di prestazione effettuate oltre l'orario normale con riposo
compensativo programmato, nell'ambito di una media plurisettimanale concordata, in relazione
alle esigenze tecnico-produttive dell'azienda.
Le operazioni di varo, prove a mare, consegna, collaudi e revisioni aeronautiche non
ricorrenti, richieste a compensativo nella giornata di sabato per attività navali, aeronautiche e di
non rinviabili riparazioni impiantistiche a seguito di eventi imprevisti, non saranno conteggiate
nei limiti individuali di prestazione straordinaria di cui al presente contratto.
Il lavoratore potrà usufruire di riposi non retribuiti in misura corrispondente alle ore di
straordinario effettuate, rispettivamente, oltre la 120ª di cui al 4° comma o la 130ª di cui al 5°
comma del presente articolo. Tali riposi saranno usufruiti entro l'anno in misura non inferiore a
una giornata e tenendo conto delle esigenze tecniche e produttive dell'azienda.
Il lavoro notturno decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del mattino; tuttavia
non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di un'ora giornaliera, per la
predisposizione del funzionamento degli impianti.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno i minori.
Specifiche modalità di utilizzazione nel lavoro notturno di personale femminile, potranno
essere definite in sede aziendale a norma di quanto previsto dall'art. 5 della legge 9 dicembre
1977, n. 903.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti nell'art. 5 (Festività) della
presente Sezione.
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo da
corrispondersi oltre alla normale retribuzione, e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati
al comma successivo, sono le seguenti:
(1) Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo, è consentito solo nei casi previsti dalla legge.
Tali percentuali assorbono fino a concorrenza i trattamenti di miglior favore eventualmente
in atto a livello aziendale.
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate sulla quota oraria del minimo
contrattuale di categoria più aumenti di merito, aumenti periodici di anzianità e indennità di
contingenza.
La retribuzione oraria si determina dividendo l'ammontare mensile degli elementi di cui al
comma precedente per 173.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro notturno e
festivo nei limiti previsti dalla legge e lavoro straordinario nei limiti massimi previsti dal 4°, 5° e
6° comma del presente articolo.
Per quanto riguarda gli esoneri dei lavoratori studenti si richiamano le norme di cui all'art.
18 (Lavoratori studenti) della Parte generale, Sez. 3.
Nota a verbale al 6° comma
In relazione ai diversi limiti massimi annuali di lavoro straordinario previsti dal contratto per
le aziende a partecipazione statale rispetto agli altri contratti per l'industria metalmeccanica, la
quantità di prestazioni straordinarie di cui al 6° comma del presente articolo, si intende
aggiuntiva ai limiti massimi individuali di 120 ore annuali e di 130 ore annuali, previsti
rispettivamente ai precedenti 4° e 5° comma.
Il lavoratore pertanto potrà usufruire, secondo le modalità previste al 9° comma del
presente articolo, di riposi non retribuiti in misura corrispondente alle ore di straordinario
effettuate, rispettivamente, oltre la 144ª ora di cui al 4° comma o oltre la 154ª ora di cui al 5°
comma.
Nota a verbale al 14° comma
Con riferimento alla intervenuta definizione con il presente contratto del contenzioso in
ordine all'incidenza delle maggiorazioni per il lavoro a turni notturno, notturno festivo e notturno
festivo con riposo compensativo sui vari istituti contrattuali e di legge, le parti si danno atto che
le percentuali di maggiorazione di cui alle lettere b), h), i) sono comprensive dell'incidenza delle
stesse sui predetti istituti.
Dichiarazione a verbale
Al fine di eliminare il contenzioso in atto in sede aziendale relativamente alla materia di cui
alla nota a verbale che precede, per quanto riguarda le situazioni pregresse le parti concordano
sulla necessità che siano individuate, nelle sedi competenti, soluzioni transattive sulla materia.
Intersind e Fim-Fiom-Uilm si adopereranno affinchè le intese di cui sopra vengano
realizzate entro il 1° giugno 1991.
A tal fine si darà luogo ad appositi accordi secondo i seguenti criteri fondamentali, ancorchè
non esclusivi:
- sottoscrizione di specifiche intese per ciascuna realtà aziendale interessata, con
definizione delle sedi e procedure transattive;
- adesioni individuali dei lavoratori interessati;
- rinunce agli eventuali giudizi in corso;
- corresponsione ai lavoratori interessati, a mero titolo transattivo, di importi forfettari in
relazione ai turni avvicendati effettivamente svolti con continuità per un periodo non superiore a
5 anni (salvi gli effetti di eventuali atti formali interruttivi della prescrizione) o per il minor periodo
di lavoro a turni;
- assorbimento delle quote già erogate in forza di sentenze emanate.
Nota a verbale al 14° comma per le aziende associate all'Asap
L'Asap e Fim, Fiom, Uilm convengono che per le aziende associate all'Asap sono fatti salvi
gli accordi aziendali in essere in materia di maggiorazioni per lavoro a turno e sue incidenze
sugli istituti contrattuali e di legge di natura indiretta e/o differita, in quanto i trattamenti ivi
previsti sono globalmente di miglior favore.
Pertanto restano confermate le misure delle maggiorazioni per il lavoro a turni di cui alle
lettere b), h), i) della tabella riportata nel c.c.n.l. 24 gennaio 1987.
Art. 7
(Maggiori prestazioni dei lavoratori
inquadrati nella 7ª categoria)
Ai lavoratori inquadrati nella 7ª categoria cui non sono applicabili le limitazioni di legge in
materia di orario di lavoro sarà tuttavia corrisposto, per le maggiori prestazioni fornite rispetto
all'orario normale giornaliero, un compenso pari al trattamento previsto dall'art. 6 della presente
Sez. A) della Parte speciale.
Altri eventuali trattamenti praticati per effetto di intese dirette tra le parti o in via di fatto che
implichino un riferimento alla maggiore prestazione lavorativa saranno assorbiti fino a
concorrenza; essi non sono, comunque, cumulabili con quanto sopra stabilito.
Art. 8
(Cumulo di mansioni)
Ai lavoratori ai quali vengono affidate con carattere di continuità mansioni pertinenti a
diverse categorie, sarà attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore,
semprechè quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di
tempo, fermo restando quanto stabilito in materia di mansioni dall'art. 13 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e dall'art. 4 (Inquadramento dei lavoratori) della Parte generale, Sez. 3, del
presente contratto in materia di mobilità.
Di casi particolari tra quelli che non rientrino nei sopra indicati, si terrà conto nella
retribuzione.
Art. 9
(Passaggio temporaneo di mansioni)
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a
quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a
mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della
retribuzione.
I lavoratori che disimpegnino, non continuativamente, mansioni di categoria superiore
hanno diritto al passaggio a detta categoria superiore purchè la somma dei singoli periodi, nel
giro massimo di 3 anni, raggiunga mesi 9 per il passaggio alla 7ª e 8ª categoria professionale e
mesi 6 per il passaggio alla 5ª e alla 6ª categoria professionale. Valgono, per gli altri casi, le
norme previste dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
L'esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente
per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di
leva o richiamo di durata non superiore alla durata normale del servizio di leva, aspettativa, non
dà luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore
sostituito nelle sue precedenti mansioni.
Al lavoratore, comunque assegnato a compiere mansioni inerenti a categoria superiore a
quella di appartenenza, deve essere corrisposto, in aggiunta alla sua normale retribuzione, un
adeguato compenso non inferiore alla differenza tra la predetta sua normale retribuzione e
quella che gli sarebbe spettata in caso di passaggio definitivo alla categoria superiore.
Art. 10
(Aumenti periodici di anzianità)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
I lavoratori assunti dopo il 16 luglio 1979, per ogni biennio di anzianità di servizio maturato
presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale
facente capo alla stessa società) e nella medesima categoria di appartenenza avranno diritto,
indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, e salvo sempre quanto previsto dalla
successiva norma transitoria n. 3), ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella
misura del 5% calcolata sul minimo contrattuale di stipendio mensile nella categoria cui
appartengono.
Ai fini del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di 5 bienni per ogni
categoria.
I lavoratori in forza alla data del 16 luglio 1979 proseguiranno nella maturazione dei dodici
aumenti periodici di anzianità calcolati sul minimo contrattuale di stipendio mensile della
categoria cui appartengono.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi
aumenti di merito, nè gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici
maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo
a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici già maturati, eccettuati quelli previsti dalle norme transitorie in calce al
presente articolo, devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle
singole scadenze mensili.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente già
concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio dei lavoratori a categoria superiore la cifra corrispondente agli
aumenti periodici già maturati sarà riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova
retribuzione stabilita e l'anzianità ai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonchè il numero di
essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.
Comunque la retribuzione di fatto (compreso l'importo degli eventuali aumenti periodici già
maturati) resterà invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio
della nuova categoria, maggiorato del riporto del 50% degli scatti di cui alla Parte prima del
presente comma.
Nel passaggio dalla 2ª categoria professionale alla 3ª e dalla 3ª alla 4ª, i lavoratori di cui
alla presente Sezione conservano gli aumenti periodici maturati. Identica disciplina vale per i
passaggi dalla 5ª categoria professionale alla 6ª e dalla 7ª alla 8ª.
Norme transitorie
1) Gli importi degli aumenti periodici di anzianità maturati anteriormente al 14 giugno 1952
sono consolidati nelle seguenti somme, comprese le quote forfettarie di rivalutazione previste
dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 (art. 3) e 12 giugno 1954 (art. 8):
Tuttavia per quei lavoratori che hanno già maturato il massimo degli aumenti periodici (12
scatti) nella categoria di appartenenza, uno degli scatti maturato anteriormente al 14 giugno
1952, anzichè rimanere consolidato nella cifra suddetta, verrà computato a decorrere dal 1°
gennaio 1970 ai sensi del 1° comma dell'art. 10 della Parte speciale, Sez. A) del c.c.n.l. 1°
maggio 1976.
Analogo trattamento verrà praticato nei confronti dei lavoratori che matureranno il massimo
degli aumenti periodici nella categoria di appartenenza, successivamente al 1° gennaio 1970, e
ciò a partire dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello della maturazione
anzidetta.
2) Sugli aumenti periodici già maturati non verrà effettuato il ricalcolo dell'indennità di
contingenza maturata a partire da quella relativa al 1979.
A decorrere dal 1° gennaio 1980, in relazione alla introduzione del nuovo sistema, verrà
erogata la somma di L. 3.000 per ciascun aumento periodico già maturato al 31 dicembre 1979
dai lavoratori di cui alla presente Sez. A). Detta somma costituirà apposito elemento retributivo
non assorbibile in caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore.
Pertanto le parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dal 1° gennaio 1980, calcoli e
ricalcoli degli aumenti periodici sull'indennità di contingenza.
In deroga a quanto previsto al 3° comma del presente articolo, gli aumenti periodici dei
lavoratori in forza alla data del 16 luglio 1979, maturati dopo il 1° gennaio 1980, continueranno
ad essere convenzionalmente computati, per i diversi livelli retributivi, nei valori pari a quelli in
atto alla data del 31 dicembre 1979.
Di conseguenza per i suddetti valori degli aumenti periodici non si farà luogo ad alcuna
operazione di ricalcolo in relazione alle variazioni dei minimi contrattuali di stipendio mensile,
previste alle date del 1° gennaio 1991, 1° gennaio 1992 e 1° giugno 1993.
Per i lavoratori inquadrati in 8ª categoria gli aumenti periodici maturati dopo il 1° gennaio
1985 saranno ragguagliati al 5% del minimo contrattuale di stipendio mensile. Analogamente si
procederà:
- per i lavoratori inquadrati in 7ª, 6ª e 5ª categoria per gli aumenti periodici che maturano
dopo il 1° febbraio 1987;
- per i lavoratori inquadrati in 4ª categoria per gli aumenti periodici che maturano dopo il 1°
marzo 1988;
- per i lavoratori inquadrati in 3ª categoria per gli aumenti periodici che maturano dopo il 1°
aprile 1989;
- per i lavoratori inquadrati in 2ª categoria per gli aumenti periodici che matureranno dopo il
1° gennaio 1991.
3) Fermo restando quanto previsto al punto 5.5 dell'Accordo interconfederale 5 gennaio
1990 tra Intersind e Cgil-Cisl-Uil per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro, ai fini della
maturazione degli aumenti periodici, l'anzianità di servizio decorre:
- dal momento dell'assunzione per i lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 1990;
- dal 1° gennaio 1990 per i lavoratori assunti precedentemente a tale data e che alla stessa
data non abbiano compiuto il 20° anno di età.
Intersind-Asap e Fim-Fiom-Uilm rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria,
occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentati, fondata sull'applicazione delle
clausole circa la decorrenza dell'anzianità di servizio, ai fini della maturazione degli aumenti
periodici, dopo il compimento del 20° anno di età, contenute nei precedenti contratti collettivi
nazionali.
Fim-Fiom-Uilm si impegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali ed
aziendali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale, territoriale ed
aziendale, che persegua, anche indirettamente, finalità contrastanti con quelle qui definite.
---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue:
Aumenti periodici di anzianità
(Omissis)
Norme transitorie
(Omissis)
Dichiarazione comune
Le parti concordano di istituire una Commissione nazionale per rendere coerenti con il sistema contrattuale, come
definito dal Protocollo del 23 luglio 1993, i contenuti del presente articolo con particolare riferimento al sistema di
indicizzazione.
Art. 11
(Indennità maneggio denaro - Cauzione)
Il lavoratore, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e
pagamenti con responsabilità per errore anche finanziaria, ha diritto ad una particolare
indennità mensile pari al 6% del minimo di stipendio della categoria di appartenenza e della
indennità di contingenza.
Le somme eventualmente richieste al lavoratore a titolo di cauzione, dovranno essere
depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di
comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore.
Art. 12
(Corresponsione della retribuzione)
La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore non oltre la fine di ogni mese.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al lavoratore una busta o
prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale
dell'azienda, il nome del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonchè le
singole voci e rispettivi importi costituenti la retribuzione (stipendio, incentivo di produzione,
contingenza, ecc.) e l'elencazione delle trattenute.
Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, in caso di contestazione
su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore
la parte della retribuzione non contestata, contro il rilascio da parte del lavoratore stesso della
quietanza per la somma corrisposta.
Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra, dovute al
lavoratore, oltre quindici giorni, decorreranno di pieno diritto a favore del lavoratore stesso gli
interessi nella misura del 5% in più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla data della
rispettiva scadenza. In tale caso il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto
anche all'indennità di mancato preavviso. In casi particolari il predetto termine di quindici giorni
potrà essere prolungato mediante accordo tra le Organizzazioni sindacali interessate.
Art. 13
(Ferie)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il lavoratore ha diritto ogni anno a un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione
globale di fatto, come se avesse prestato servizio, pari:
a) per anzianità di servizio da 1 a 10 anni compiuti: a 4 settimane;
b) per anzianità di servizio da oltre 10 e fino a 18 anni compiuti: a 4 settimane più un
giorno;
c) per anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti: a 5 settimane.
Per ogni settimana verranno computate, nel caso in cui l'orario settimanale sia concentrato
su 5 giorni di lavoro, 5 giornate di ferie: pertanto, in tale caso, qualora le ferie vengano godute in
modo frazionato, 5 giornate di ferie comunque godute equivarranno ad una settimana. Nel caso
invece di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni di lavoro verranno computate per ogni
settimana 6 giornate di ferie.
Per ogni periodo feriale saranno scomputate come ferie godute solo le giornate nelle quali
è distribuito l'orario settimanale di lavoro, ad eccezione di quelle che coincidano con una delle
festività di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 5 della presente Sezione, per le quali si darà luogo
ad un prolungamento del periodo feriale per altrettante giornate. Tale prolungamento può
essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie, come indicato al 9° comma del
presente articolo.
L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, previo esame congiunto in sede aziendale,
tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro
dell'azienda.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie, per
non avere ancora una anzianità di almeno un anno di servizio continuativo presso l'azienda,
spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al 1°
comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese
intero. Il periodo di effettivo godimento delle ferie così maturate sarà fissato compatibilmente
con le esigenze di lavoro dell'azienda.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie
in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà
considerata, a questi effetti, come mese intero.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Nel caso di ferie collettive il periodo di
ferie consecutive e collettive non potrà eccedere comunque le tre settimane, salvo diverse
intese aziendali.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove,
per cause dovute a imprescindibili esigenze di lavoro dell'azienda ed in via del tutto
eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di ferie oltre le tre settimane, è ammessa la
sostituzione del godimento delle ferie con un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto
dovuta per le giornate di ferie non godute.
In caso di richiamo in servizio, per particolari esigenze, nel corso del periodo di ferie sarà
corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio.
L'anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia, di cui alla Parte I del c.c.n.l. 8
gennaio 1970 - nell'ipotesi prevista dall'art. 1 della Parte speciale, Sez. A), del presente
contratto - o l'anzianità per il servizio prestato nella categoria speciale, di cui alla Parte II del
c.c.n.l. 8 gennaio 1970 - nell'ipotesi prevista dall'art. 2 della Parte speciale, Sez. A), del
presente contratto - sarà considerata utile nella misura del 50% agli effetti del presente articolo.
Chiarimenti a verbale
- Le dizioni "da 1 a 10 anni compiuti" e "da oltre 10 e fino a 18 anni compiuti" di cui al 1°
comma del presente articolo significano che per i primi 10 periodi feriali vale lo scaglione di 4
settimane e per i successivi 8 periodi lo scaglione di 4 settimane più un giorno.
- Nel caso in cui il lavoratore abbia goduto nel corso del 1° anno di anzianità di servizio le
frazioni di ferie dello scaglione di 4 settimane, le rimanenti frazioni di detto scaglione saranno
godute nel periodo feriale dell'11° anno di anzianità di servizio insieme alle frazioni dello
scaglione di 4 settimane più un giorno.
Le rimanenti frazioni di questo scaglione saranno godute nel periodo feriale del 19° anno di
anzianità di servizio, insieme alle frazioni dello scaglione di 5 settimane.
Dichiarazione a verbale
Restano salve le condizioni, anche derivanti da accordi aziendali, che, considerando
globalmente sia l'entità dei periodi feriali, sia le modalità di godimento, risultano di migliore
favore rispetto a quelle previste dal presente articolo.
--------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue:
Ferie
Il lavoratore ha diritto ogni anno a un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione globale di fatto, come se avesse
prestato servizio, pari:
a) per anzianità di servizio da 1 a 10 anni compiuti: a 4 settimane;
b) per anzianità di servizio da oltre 10 e fino a 18 anni compiuti: a 4 settimane più un giorno;
c) per anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti: a 5 settimane.
Per ogni settimana verranno computate, nel caso in cui l'orario settimanale sia concentrato su 5 giorni di lavoro, 5
giornate di ferie: pertanto, in tale caso, qualora le ferie vengano godute in modo frazionato, 5 giornate di ferie comunque
godute equivarranno ad una settimana. Nel caso invece di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni di lavoro
verranno computate per ogni settimana 6 giornate di ferie.
Per ogni periodo feriale saranno scomputate come ferie godute solo le giornate nelle quali è distribuito l'orario
settimanale di lavoro ad eccezione di quelle che coincidano con una delle festività di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 5
della presente Sezione, per le quali si darà luogo ad un prolungamento del periodo feriale per altrettante giornate. Tale
prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie, come indicato al 9° comma del presente
articolo.
L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio
dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie, per non avere ancora
un'anzianità di almeno un anno di servizio continuativo presso l'azienda, spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un
dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a
questi effetti, come mese intero. Il periodo di effettivo godimento delle ferie così maturate sarà fissato compatibilmente
con le esigenze di lavoro dell'azienda.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi
maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Nel caso di ferie collettive, il periodo non potrà eccedere le 3
settimane salvo diverse intese tra le parti. I residui saranno fruiti individualmente; le ferie non godute al 31 dicembre
dell'anno di riferimento verranno usufruite entro il 31 marzo dell'anno successivo. Eventuali ulteriori residui verranno fatti
fruire entro il 31 maggio secondo un programma predisposto dall'azienda informandone le R.S.U.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute a
imprescindibili esigenze di lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di
ferie oltre le tre settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con un'indennità pari alla retribuzione
globale di fatto dovuta per le giornate di ferie non godute.
In caso di richiamo in servizio, per particolari esigenze, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposto al lavoratore il
trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio.
L'anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia, di cui alla Parte I del c.c.n.l. 8 gennaio 1970 - nell'ipotesi
prevista dall'art. 1 della Parte speciale, Sez. A), del presente contratto - o l'anzianità per il servizio prestato nella
categoria speciale, di cui alla Parte II del c.c.n.l. 8 gennaio 1970 - nell'ipotesi prevista dall'art. 2 della Parte speciale,
Sez. A), del presente contratto - sarà considerata utile nella misura del 50% agli effetti del presente articolo.
Chiarimenti a verbale
Le dizioni "da 1 a 10 anni compiuti" e "da oltre 10 e fino a 18 anni compiuti" di cui al 1° comma del presente articolo
significano che per i primi 10 periodi feriali vale lo scaglione di 4 settimane e per i successivi 8 periodi lo scaglione di 4
settimane più un giorno.
Nel caso in cui il lavoratore abbia goduto nel corso del 1° anno di anzianità di servizio le frazioni di ferie dello scaglione
di 4 settimane, le rimanenti frazioni di detto scaglione saranno godute nel periodo feriale dell'11° anno di anzianità di
servizio insieme alle frazioni dello scaglione di quattro settimane più un giorno. Le rimanenti frazioni di questo scaglione
saranno godute nel periodo feriale del 19° anno di anzianità di servizio, insieme alle frazioni dello scaglione di 5
settimane.
Dichiarazione a verbale
Restano salve le condizioni, anche derivanti da accordi aziendali, che, considerando globalmente sia l'entità dei periodi
feriali, sia le modalità di godimento, risultano di migliore favore rispetto a quelle previste dal presente articolo.
Art. 14
(Tredicesima mensilità)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della
ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità d'importo ragguagliato all'intera retribuzione di
fatto percepita dal lavoratore stesso.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il
lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità
quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15
giorni va considerata, a questi effetti, come mese intero.
Il periodo di prova, seguito da conferma, è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di
cui sopra.
---------N.d.R.: L'accordo 4 febbraio 1997 prevede quanto segue:
5. Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., concordano che, a decorrere dal
1° gennaio 1998 la gratifica natalizia ovvero la tredicesima mensilità sono escluse dalla base di calcolo del trattamento
di fine rapporto.
Tale intesa sarà sostituita da quanto le parti pattuiranno nel prossimo rinnovo del c.c.n.l.
Art. 15
(Trattamento in caso di malattia e infortunio)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza e
inviare all'azienda stessa, entro tre giorni dall'inizio e dalla prosecuzione dell'assenza, il
certificato medico attestante la malattia, redatto dal medico delle competenti strutture sanitarie
su apposito modulo. L'invio di detto certificato è prescritto anche per assenze di durata fino a tre
giorni. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, sia in caso di inizio che di
prosecuzione dell'assenza, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata
ingiustificata.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia non appena ne abbia avuta comunicazione.
Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a
trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 3, Parte generale, Sez. 3
del presente contratto, disponibile per il suddetto controllo in ciascun giorno, anche se
domenicale o festivo:
- dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18, fino al 6° giorno dall'inizio dell'evento
morboso;
- dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17, dal 7° giorno di malattia fino al termine
dell'evento morboso.
Il lavoratore che - per eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio
per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi - non possa
osservare tali fasce orarie, è tenuto a dare preventiva comunicazione all'azienda della diversa
fascia oraria di reperibilità da osservare.
La permanenza del lavoratore nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra
definite potrà essere verificata nell'ambito e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti.
Ogni mutamento di domicilio o dimora, anche se temporaneo, nel corso del periodo di
assenza per malattia e infortunio non sul lavoro, deve essere comunicato tempestivamente dal
lavoratore all'azienda.
Il lavoratore che, salvi i casi comprovati, durante le fasce orarie che è tenuto ad osservare,
non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro, incorre nei provvedimenti disciplinari
di cui all'art. 17, Parte generale, Sez. 3, con gradualità a seconda della ripetitività delle infrazioni
riscontrate.
In caso di interruzione del servizio, dovuta a malattia, il lavoratore non in prova ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo di:
a) 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
b) 9 mesi per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti;
c) 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Il lavoratore ha inoltre diritto al seguente trattamento:
per le anzianità di cui al punto a):
- una indennità pari all'intera retribuzione globale per i primi 2 mesi;
- una indennità pari a metà retribuzione globale per i 4 mesi successivi;
per le anzianità di cui al punto b):
- una indennità pari all'intera retribuzione globale per i primi 3 mesi;
- una indennità pari a metà retribuzione globale per i 6 mesi successivi;
per le anzianità di cui al punto c):
- una indennità pari all'intera retribuzione globale per i primi 4 mesi;
- una indennità pari a metà retribuzione globale per gli 8 mesi successivi.
In caso di ricaduta nella stessa malattia entro il periodo massimo di due mesi dalla ripresa
del lavoro, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo, oltre
quelli previsti all'8° comma, pari alla metà dei periodi stessi. Di conseguenza il periodo
complessivo di conservazione del posto ed il relativo trattamento saranno:
a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9, di cui mesi 3 con
un'indennità corrispondente all'intera retribuzione globale e mesi 6 con un'indennità
corrispondente a metà retribuzione globale;
b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti: mesi 9 + 4 e mezzo = 13 e
mezzo, di cui mesi 4 e mezzo con un'indennità corrispondente all'intera retribuzione globale e
mesi 9 con un'indennità corrispondente a metà retribuzione globale;
c) per anzianità di servizio oltre 6 anni: mesi 12 + 6 = 18, di cui mesi 6 con un'indennità
corrispondente all'intera retribuzione globale e mesi 12 con un'indennità corrispondente a metà
retribuzione globale.
Superato il termine di conservazione del posto, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta
scritta, di un periodo di aspettativa della durata di 4 mesi, durante il quale non si avrà
corresponsione del trattamento economico di cui sopra nè maturazione del trattamento di fine
rapporto nè decorrenza dell'anzianità di servizio per nessuno istituto. A fronte del protrarsi
dell'assenza a causa di malattia grave e continuativa, periodicamente documentata, il lavoratore
potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione
clinica, debitamente comprovata, che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti
mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi 18 mesi continuativi. Decorso
anche detto periodo senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'azienda potrà procedere alla
risoluzione del rapporto.
Il lavoratore soggetto all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, fermo restando il trattamento economico sopra indicato, avrà diritto alla
conservazione del posto:
1) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce
l'indennità per inabilità temporanea previsto dalla legge;
2) in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato
medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino
alla scadenza del preavviso stesso.
Salvo quanto previsto all'11° comma, l'assenza per malattia od infortunio non sul lavoro, nei
limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, è considerata utile ai fini del trattamento
di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie,
tredicesima mensilità, ecc.).
Per l'eventuale periodo d'infortunio e di malattia professionale eccedente quelli di cui ai
punti a), b) e c) il lavoratore percepirà il normale trattamento assicurativo.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro,
corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di
licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di
riprendere servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo
trattamento di fine rapporto.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso
salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e la maturazione del diritto al
trattamento di fine rapporto.
Per l'assistenza e il trattamento in caso di malattia o infortunio per i lavoratori valgono le
norme regolanti la materia.
Per i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o da eventuali previdenze assicurative
predisposte dall'azienda, in caso di infortunio o di malattia professionale non si farà luogo al
cumulo tra il trattamento previsto dal presente contratto e quello assicurativo, riconoscendo in
ogni caso a tali lavoratori il trattamento più favorevole.
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da
infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.
L'anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia, di cui alla Parte I del c.c.n.l. 8
gennaio 1970 - nell'ipotesi prevista dall'art. 1 della Parte speciale, Sez. A), del presente
contratto - o l'anzianità per il servizio prestato nella categoria speciale, di cui alla parte II del
c.c.n.l. 8 gennaio 1970 - nell'ipotesi prevista dall'art. 2 della Parte speciale, Sez. A), del
presente contratto - sarà considerata utile nella misura del 50% agli effetti del presente articolo.
Dichiarazione a verbale
Con riferimento al precedente 7° comma, l'Intersind e l'Asap si richiamano alle disposizioni
contenute al comma 14 dell'art. 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638.
Nota a verbale
Le aziende, nell'ambito delle disposizioni vigenti, agevoleranno i lavoratori sottoposti a
trattamento di emodialisi nonchè i lavoratori affetti da neoplasie o morbo di Cooley, in relazione
a specifiche esigenze terapeutiche.
---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue:
Trattamento in caso di malattia e infortunio
Stesse modifiche di cui all'art. 19 - Parte speciale - Sez. C).
Art. 16
(Congedo matrimoniale)
In caso di matrimonio compete ai lavoratori ed alle lavoratrici non in prova un periodo di
congedo di 15 giorni consecutivi durante il quale il lavoratore è considerato a tutti gli effetti in
attività di servizio.
Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali nè potrà essere
considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con un preavviso di
almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.
Il congedo matrimoniale è altresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta per contrarre
matrimonio.
Il congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altro ne abbiano
diritto.
Art. 17
(Trattamento in caso di gravidanza e puerperio)
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
In tale caso, alla lavoratrice assente, nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso
successivi, sarà corrisposta un'integrazione del trattamento complessivamente erogato dall'Ente
mutualistico fino a raggiungere un ammontare pari all'intera retribuzione globale.
In caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo di assenza
obbligatoria, si applicherà il trattamento complessivamente più favorevole tra quello previsto dal
presente contratto e quello stabilito dalla legge.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle
previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di assorbire fino alla concorrenza il
trattamento aziendale con quello previsto dal presente articolo.
Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio intervenga
malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 15 della presente Sezione, a partire dal
giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempre che dette disposizioni risultino più
favorevoli alla lavoratrice.
Art. 18
(Servizio militare)
La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e il lavoratore ha
diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare.
Il lavoratore che, salvo casi di comprovato impedimento, non si metta a disposizione
dell'azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare potrà essere
considerato dimissionario e come tale liquidato.
Il lavoratore richiamato alle armi ha diritto alla maturazione del trattamento di fine rapporto
per il periodo trascorso in servizio militare.
L'assenza dal lavoro per chiamata di leva e richiamo alle armi sarà considerata utile ai fini
dell'anzianità per la determinazione del preavviso, dello scaglione di ferie, della conservazione
del posto in caso di malattia e infortunio e degli aumenti periodici di anzianità.
Se il lavoratore chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di lavoro, non ha l'obbligo
di dare il preavviso nè di corrispondere la relativa indennità sostitutiva.
Le norme stabilite dal presente articolo si intendono completate con quelle previste dalle
leggi vigenti in materia di chiamata di leva e di richiamo alle armi.
Art. 19
(Assenze e permessi)
Le assenze debbono essere giustificate al più tardi entro il giorno successivo a quello
dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato.
Semprechè ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio,
l'azienda consentirà al lavoratore che ne faccia richiesta di assentarsi dal lavoro per breve
permesso.
Dichiarazione a verbale
La formulazione di cui al 2° comma non esclude per l'azienda la facoltà di non
corrispondere la retribuzione. Tale facoltà è data soprattutto allo scopo di costituire una remora
contro eventuali abusi.
Art. 20
(Preavviso)
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due
parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della
categoria professionale cui appartiene il lavoratore:
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve
corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato
preavviso.
Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l'azienda
concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la
durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla direzione in rapporto alle esigenze
dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.
La retribuzione afferente il periodo di preavviso lavorato è computabile ai fini del
trattamento di fine rapporto.
L'anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia, di cui alla Parte I del c.c.n.l. 8
gennaio 1970 - nell'ipotesi prevista dall'art. 1 della Parte Speciale, Sez. A) del presente
contratto - o l'anzianità per il servizio prestato nella categoria speciale, di cui alla Parte Il del
c.c.n.l. 8 gennaio 1970 - nell'ipotesi prevista dall'art. 2 della Parte Speciale, Sez. A) del presente
contratto - sarà considerata utile nella misura del 50% agli effetti del presente articolo.
Art. 21
(Trattamento di fine rapporto)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
In ogni caso di risoluzione del rapporto l'azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento
di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art. 2120 del codice civile e dalla
legge 29 maggio 1982, n. 297.
Per il computo dell'indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982 valgono le norme
di cui all'art. 22, Parte speciale, Sez. A) del c.c.n.l. 16 luglio 1979.
E' in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dal trattamento di
fine rapporto quanto il lavoratore percepisca in conseguenza della risoluzione del rapporto di
lavoro per eventuali atti di previdenza (Cassa pensione, previdenza, assicurazioni varie)
compiuti dall'azienda.
Nota a verbale
Per il calcolo del trattamento di fine rapporto per il periodo 1° febbraio 1987-31 dicembre
1989, valgono le disposizioni di cui alla Nota a verbale in calce all'art. 22, Parte speciale, Sez.
A), del c.c.n.l. 24 gennaio 1987.
----------
N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue:
Trattamento di fine rapporto
(Omissis)
Nota a verbale
(Omissis)
Dichiarazione a verbale
Le parti in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., convengono che la retribuzione,
comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro è
esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Quanto sopra senza pregiudizio per le eventuali controversie giudiziarie attualmente in corso.
---------N.d.R.: L'accordo 4 febbraio 1997 prevede quanto segue:
5. Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., concordano che, a decorrere dal
1° gennaio 1998 la gratifica natalizia ovvero la tredicesima mensilità sono escluse dalla base di calcolo del trattamento
di fine rapporto.
Tale intesa sarà sostituita da quanto le parti pattuiranno nel prossimo rinnovo del c.c.n.l.
Art. 22
(Trasferte)
Al lavoratore in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive
di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per
l'espletamento della missione.
Spetterà altresì per il tempo di viaggio preventivamente approvato dall'azienda, in base ai
mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e
viceversa, un importo pari all'85% della normale retribuzione per le ore eccedenti il normale
orario giornaliero di lavoro, con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 6 (Lavoro
straordinario, notturno e festivo) della presente Sezione.
Ai fini di cui al comma precedente la quota oraria si determina dividendo la normale
retribuzione mensile per 173.
Spetterà inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio
obblighi il lavoratore a incontrare tali spese, o una diaria giornaliera concordata secondo la
prassi in atto.
Gli importi del suddetto rimborso spese o diaria saranno riferiti ai trattamenti aziendali in
atto. Essi non hanno carattere retributivo anche se corrisposti con continuità ai lavoratori che
prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di
assunzione.
Le parti confermano che detti importi continuano ad essere esclusi dal calcolo della
retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
In caso di infortunio o malattia, il trattamento di trasferta è dovuto per un periodo massimo
di giorni 10, al termine del quale il lavoratore potrà richiedere di tornare in sede, con diritto al
rimborso delle spese di viaggio con gli usuali mezzi di trasporto pubblici e delle spese di vitto e
pernottamento. Resta salva la facoltà per l'azienda di disporre il rientro del lavoratore in
qualsiasi momento.
Il trattamento previsto dal presente articolo vale per le trasferte nell'ambito del territorio
nazionale. Per i casi di trasferte all'estero interverranno intese da raggiungere caso per caso tra
le parti con la partecipazione delle Rappresentanze sindacali aziendali se richiesta. Nel caso di
trasferte all'estero che interessino gruppi consistenti di lavoratori la direzione aziendale ne darà
preventiva comunicazione alle Rappresentanze sindacali aziendali che potranno, in assistenza
o rappresentanza degli interessati, richiedere un esame delle condizioni generali relative alle
trasferte stesse.
Resta ferma la non cumulabilità di quanto sopra stabilito con gli eventuali trattamenti
aziendali in materia che, globalmente considerati, risultassero di miglior favore.
Art. 23
(Retribuzioni base mensili e determinazione
della quota di retribuzione oraria)
Le retribuzioni base mensili dei lavoratori di cui alla presente Sezione sono quelle riportate
nella tabella posta in calce al presente contratto con le relative date di decorrenza.
La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.
PARTE SPECIALE
Sezione Quadri
(Riguarda, in attuazione della legge 13 maggio 1985, n. 190, i lavoratori in possesso
dei requisiti di cui alla declaratoria specificatamente definita)
Art. 1
(Informazione)
In relazione alla rilevanza delle funzioni attribuite ai quadri ai fini del perseguimento e dello
sviluppo degli obiettivi dell'impresa, le aziende utilizzeranno appositi strumenti informativi, idonei
a fornire agli interessati gli elementi necessari per il più adeguato svolgimento delle mansioni
affidate.
Art. 2
(Formazione)
Nei confronti dei quadri verranno messe in atto azioni formative volte al mantenimento ed
all'arricchimento delle conoscenze e a facilitare l'analisi e la comprensione dei mutamenti
tecnologici ed organizzativi, concorrendo in tal modo a più adeguati livelli di preparazione a
supporto delle responsabilità affidate.
Di tali iniziative sarà fornita informativa complessiva nell'ambito delle previsioni contenute
all'art. 1, Parte generale, Sez. 1.
Art. 3
(Orario flessibile)
Fermo restando il disposto dell'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, e relative deroghe
ed esclusioni, sarà sperimentata, a livello aziendale, per aree significative, l'introduzione di
forme d'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e di
funzionamento dell'attività produttiva.
Art. 4
(Responsabilità civile e/o penale)
Ai quadri sarà garantita la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di
procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti
direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Art. 5
(Brevetti)
Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritto
d'autore, viene riconosciuta ai quadri, previa specifica autorizzazione aziendale, la possibilità di
pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l'attività
svolta.
Art. 6
(Indennità di funzione)
A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai lavoratori interessati viene
corrisposta una indennità di funzione nella misura di L. 140.000 lorde mensili, comprensive
dell'elemento retributivo previsto per gli altri lavoratori inquadrati nell'8ª categoria (L. 90.000).
Tale indennità è utile ai fini del computo degli istituti determinati sulla base della retribuzione
globale di fatto.
A decorrere dal 1° gennaio 1991, la suddetta indennità di funzione viene elevata a L.
210.000 lorde mensili, comprensive dell'elemento retributivo previsto per gli altri lavoratori
inquadrati nell'8ª categoria (L. 115.000).
Art. 7
(Clausola di rinvio)
Per quanto non contemplato nella presente Sezione trova applicazione la disciplina
contenuta nella precedente sezione A) della Parte speciale.
Dichiarazione congiunta
Le parti si danno atto che, con le disposizioni di cui all'art. 4, Parte generale, Sez. 3 ed alla
presente regolamentazione, è stata data piena attuazione alla legge 13 maggio 1985, n. 190,
per quanto riguarda i quadri.
PARTE SPECIALE
Sezione B
(Riguarda i lavoratori di cui all'accordo 23 ottobre 1973)
Art. 1
(Periodo di prova)
L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore ad un
mese. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in
qualsiasi momento senza preavviso nè relativa indennità sostitutiva.
L'assunzione per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.
Non è ammessa la protrazione o la rinnovazione del periodo di prova salvo quanto previsto
al comma successivo.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio, il
lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di
riprendere il servizio entro 30 giorni successivi all'inizio della malattia.
Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o per licenziamento
durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, al lavoratore spetta la
retribuzione relativa al periodo di servizio prestato. Tale retribuzione, in difetto di preventiva
pattuizione, non dovrà comunque essere inferiore a quella dallo stesso percepita nell'azienda
precedente e risultante dal libretto di lavoro.
In ogni caso la retribuzione che verrà corrisposta durante il periodo di prova non potrà
essere inferiore al minimo contrattuale previsto per la categoria per la quale il lavoratore è stato
assunto od in cui abbia svolto le mansioni.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto
di lavoro, il lavoratore s'intenderà senz'altro confermato in servizio e la sua anzianità deve avere
la decorrenza a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente
contratto.
Art. 2
(Assegnazione a mansioni che comportano il passaggio dal trattamento
di cui alla Sez. C) al trattamento di cui alla Sez. B)
della presente Parte speciale)
In caso di passaggio a mansioni che comportano l'applicazione della disciplina di cui alla
presente Sez. B) della Parte speciale, il lavoratore avrà diritto ad una maggiore anzianità
convenzionale, agli effetti delle ferie, malattia, preavviso di licenziamento e di dimissioni, pari al
50% dell'anzianità maturata, nella stessa azienda, nella categoria operaia di cui alla Parte I del
c.c.n.l. 8 gennaio 1970 ed alla presente Parte speciale, Sez. C).
Chiarimenti a verbale
1) Quando si sia costituita una condizione individuale di miglior favore, con un
riconoscimento di anzianità convenzionale più ampio di quello regolato dal presente articolo,
tale condizione, fermo quanto previsto dall'art. 38 (Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e
condizioni di miglior favore) della Parte generale, Sez. 3, non si intende compresa nel
complesso dei vari istituti di carattere normativo e regolamentare di cui al 2° comma del
predetto art. 38.
2) Le parti, nel determinare le anzianità convenzionali per il servizio prestato nella categoria
operaia, di cui alla Parte I del c.c.n.l. 8 gennaio 1970 ed alla presente Parte speciale, Sez. C),
non hanno inteso interferire nelle norme aziendali relative a particolari benefici concessi con
riferimento all'anzianità aziendale, indipendentemente da eventuali passaggi di categoria (quali
assegnazioni di alloggi, premi di fedeltà aziendale e simili).
Art. 3
(Trattamento in caso di sospensione o di
riduzione dell'orario di lavoro)
Si intende riportata la norma contenuta nell'art. 4 della Parte speciale, Sez. A).
La garanzia di cui all'art. 4 della Parte speciale, Sez. A) ha per oggetto la parte di
retribuzione che, in aggiunta al trattamento praticato dalla Cassa integrazione guadagni, serve
a ricostituire la intera retribuzione mensile del lavoratore.
Art. 4
(Recuperi)
Per quanto riguarda i recuperi delle ore perdute per cause di forza maggiore e per le
interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali o tra le parti interessate si
conviene di non modificare la situazione in atto presso le singole aziende.
Art. 5
(Aumenti periodici di anzianità)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Per gli aumenti periodici di anzianità si intende riportata la norma contenuta nell'art. 10
della Parte speciale, Sez. A).
Norme transitorie
1) Gli importi degli aumenti periodici di anzianità maturati prima del 14 giugno 1952 sono
consolidati nelle seguenti somme comprendenti le quote forfettarie di rivalutazione previste
dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 (art. 3) e 12 giugno 1954 (art. 8):
Tuttavia per quei lavoratori che hanno già maturato il massimo degli aumenti periodici (12
scatti) nella categoria di appartenenza, uno degli scatti maturato anteriormente al 14 giugno
1952, anzichè rimanere consolidato nella cifra suddetta, verrà computato a decorrere dal 1°
gennaio 1970 ai sensi del 1° comma dell'art. 10 della Parte speciale, Sez. A) del c.c.n.l. 1°
maggio 1976.
Analogo trattamento verrà praticato nei confronti dei lavoratori che matureranno il massimo
degli aumenti periodici nella categoria di appartenenza, successivamente al 1° gennaio 1970, e
ciò a partire dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello della maturazione
anzidetta.
2) Sugli aumenti periodici già maturati non verrà effettuato il ricalcolo della indennità di
contingenza maturata a partire da quella relativa al 1979.
A decorrere dal 1° gennaio 1980, in relazione alla introduzione del nuovo sistema, verrà
erogata la somma di L. 3.000 per ciascun aumento periodico già maturato al 31 dicembre 1979
dai lavoratori di cui alla presente Sez. B). Detta somma costituirà apposito elemento retributivo
non assorbibile in caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore.
Pertanto le parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dal 1° gennaio 1980, calcoli e
ricalcoli degli aumenti periodici sull'indennità di contingenza.
In deroga a quanto previsto al 3° comma dell'art. 10 della Parte speciale, Sez. A) gli
aumenti periodici dei lavoratori, in forza alla data del 16 luglio 1979, maturati dopo il 1° gennaio
1980, continueranno ad essere convenzionalmente computati, per i diversi livelli retributivi, nei
valori pari a quelli in atto alla data del 31 dicembre 1979.
Di conseguenza per i suddetti valori degli aumenti periodici, non si farà luogo ad alcuna
operazione di ricalcolo in relazione alle variazioni dei minimi contrattuali di stipendio mensile
previste alle date del 1° gennaio 1991, 1° gennaio 1992 e 1° giugno 1993.
Per i lavoratori inquadrati in 6ª e 5ª categoria gli aumenti periodici che maturano dopo il 1°
febbraio 1987 saranno ragguagliati al 5% del minimo contrattuale di stipendio mensile.
Analogamente si procederà per i lavoratori inquadrati in 4° categoria per gli scatti che maturano
dopo il 1° marzo 1988.
---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue:
Aumenti periodici di anzianità
(Omissis)
Norme transitorie (Omissis)
Dichiarazione comune
Le parti concordano di istituire una Commissione nazionale per rendere coerenti con il sistema contrattuale, come
definito dal Protocollo del 23 luglio 1993, i contenuti del presente articolo con particolare riferimento al sistema di
indicizzazione.
Art. 6
(Trattamento in caso di malattia e infortunio)
Si intendono riportate le norme di cui all'art. 15 della Parte speciale, Sez. A).
Chiarimento a verbale
Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia o di infortunio valgono le
norme che disciplinano tale materia.
Il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall'azienda con
deduzione delle somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte degli Istituti
previdenziali e assistenziali oppure per atti di previdenza dell'azienda.
Art. 7
(Preavviso)
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle parti
senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso dovrà
corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato
preavviso.
Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l'azienda
concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la
durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla direzione in rapporto alle esigenze
dell'azienda.
La retribuzione afferente il periodo di preavviso lavorato è computabile ai fini del
trattamento di fine rapporto.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto.
L'anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia, di cui alla Parte I del c.c.n.l. 8
gennaio 1970 ed alla presente Parte speciale, Sez. C), sarà considerata utile, agli effetti del
presente articolo, nella misura del 50%.
Art. 8
(Trattamento di fine rapporto)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
In ogni caso di risoluzione del rapporto l'azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento
di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art. 2120 cod. civ. e dalla legge 29
maggio 1982, n. 297.
Per il computo dell'indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982 valgono le norme
di cui all'art. 8, Parte speciale, Sez. B) del c.c.n.l. 16 luglio 1979.
E' in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dal trattamento di
fine rapporto quanto il lavoratore percepisca in conseguenza della risoluzione del rapporto di
lavoro per eventuali atti di previdenza (Cassa pensione, previdenza, assicurazioni varie)
compiuti dall'azienda.
Nota a verbale
Per il calcolo del trattamento di fine rapporto per il periodo 1° febbraio 1987-31 dicembre
1989, valgono le disposizioni di cui alla Nota a verbale in calce all'art. 8, Parte speciale, Sez. B),
del c.c.n.l. 24 gennaio 1987.
---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue:
Trattamento di fine rapporto
(Omissis)
Nota a verbale
(Omissis)
Dichiarazione a verbale
Le parti in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., convengono che la retribuzione,
comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro è
esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Quanto sopra senza pregiudizio per le eventuali controversie giudiziarie attualmente in corso.
---------N.d.R.: L'accordo 4 febbraio 1997 prevede quanto segue:
5. Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., concordano che, a decorrere dal
1° gennaio 1998 la gratifica natalizia ovvero la tredicesima mensilità sono escluse dalla base di calcolo del trattamento
di fine rapporto.
Tale intesa sarà sostituita da quanto le parti pattuiranno nel prossimo rinnovo del c.c.n.l.
Art. 9
(Norme di rinvio)
Per i seguenti istituti si intendono riportate le norme contenute nei rispettivi articoli della
Sez. A) della presente Parte speciale:
Festività .........................................................................................
Art. 5
Lavoro straordinario, notturno e festivo .............................................. " 6
Cumulo di mansioni ........................................................................
"8
Corresponsione della retribuzione ..................................................... " 12
Ferie .............................................................................................
" 13
Tredicesima mensilità ..................................................................... " 14
Congedo matrimoniale .................................................................... " 16
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio ................................... " 17
Servizio militare ..............................................................................
" 18
Assenze e permessi ......................................................................
" 19
Trasferte ........................................................................................
" 22
Per i seguenti istituti si intendono riportate le norme contenute nei rispettivi articoli della
Sez. C) della presente Parte speciale:
Passaggio temporaneo di mansioni .................................................. Art. 9
Indumenti di lavoro .......................................................................... " 17
Consegna e conservazione utensili ................................................... " 27
Per quanto non contemplato nella presente Sez. B) si rinvia alle disposizioni normative
della precedente Sez. A) della parte speciale, in quanto applicabili e senza pregiudizio dello
stato giuridico dei lavoratori di cui alla presente Sez. B).
Art. 10
(Retribuzioni base mensili e determinazione della
quota di retribuzione oraria)
Le retribuzioni base mensili dei lavoratori di cui alla presente Sezione sono quelle riportate
nella tabella posta in calce al presente contratto con le relative date di decorrenza.
La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.
PARTE SPECIALE
Sezione C
(Riguarda i lavoratori che non hanno nè i requisiti di cui alla Sezione A né le caratteristiche
previste dall'accordo di cui alla Sezione B)
Art. 1
(Periodo di prova)
L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a 12
giorni di effettivo lavoro per i lavoratori appartenenti alla 1ª ed alla 2ª categoria e non superiore
a 26 giorni di effettivo lavoro per i lavoratori appartenenti alle altre categorie.
Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi
momento senza preavviso nè relativa indennità sostitutiva.
L'assunzione per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio, il
lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di
riprendere il servizio entro 12 giorni lavorativi per il caso di malattia e 15 giorni lavorativi per il
caso di infortunio.
Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o per licenziamento
durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, al lavoratore spetta il seguente
trattamento: la retribuzione delle ore di lavoro compiute dal lavoratore ad economia oppure, in
caso di lavorazione a cottimo, il guadagno spettantegli per il lavoro eseguito. Tale paga oraria,
in difetto di preventiva pattuizione, non dovrà comunque essere inferiore a quella percepita dal
lavoratore nell'azienda precedente e risultante dal libretto di lavoro.
In ogni caso la retribuzione che verrà corrisposta al lavoratore durante il periodo di prova,
non potrà essere inferiore al minimo contrattuale previsto per la categoria per la quale il
lavoratore è stato assunto od in cui abbia svolto le mansioni. Qualora, alla scadenza del periodo
di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà
senz'altro confermato in servizio e la sua anzianità deve avere la decorrenza a tutti gli effetti dal
giorno dell'assunzione.
Art. 2
(Entrata ed uscita)
L'entrata dei lavoratori nello stabilimento sarà regolata come segue salvo diverse
disposizioni aziendali:
- il primo segnale verrà dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; a questo
segnale sarà aperto l'accesso allo stabilimento;
- il secondo segnale verrà dato 5 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro;
- il terzo segnale verrà dato all'ora precisa per l'inizio del lavoro; a questo segnale il
lavoratore dovrà trovarsi al suo posto per iniziare il lavoro.
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da un quarto d'ora o
mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il
ritardo sia compreso nei primi 15 minuti o oltre i 15 e fino ai 30.
L'uscita è indicata da un unico segnale dato alla fine del turno di lavoro.
Nessun lavoratore potrà cessare il lavoro prima di tale segnale.
Art. 3
(Sospensione ed interruzione del lavoro)
In caso di interruzioni di lavoro per breve durata, dovute a causa di forza maggiore, nel
conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste, nella giornata,
non superino nel loro complesso i 60 minuti.
In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino nel loro complesso i 60 minuti,
se l'azienda trattiene il lavoratore nello stabilimento, questi ha diritto alla corresponsione della
paga per tutte le ore di presenza.
Lo stesso trattamento deve essere usato al lavoratore cottimista, quando rimanga
inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra le
Organizzazioni sindacali periferiche per il prolungamento di tale termine, il lavoratore può
chiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennità relative compreso il preavviso.
Art. 4
(Sospensioni e riduzioni di lavoro)
In caso di riduzione o sospensione obbligatoria dell'orario di lavoro dovuta a provvedimenti
di carattere generale, che interessi tutta l'industria, le parti si rimettono alle disposizioni relative
all'integrazione in quanto applicabili ed agli accordi che potranno intervenire tra le
Organizzazioni confederali interessate.
Art. 5
(Recuperi)
Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 (Sospensione ed interruzione del lavoro) della
presente Sezione, è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa
di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali
periferiche o tra la direzione e le Rappresentanze sindacali aziendali o anche, per casi
individuali, fra le parti interessate, purchè il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al
giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta
l'interruzione.
Art. 6
(Festività)
Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sono considerati giorni festivi le domeniche
o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art. 6 (Riposo settimanale) della Parte
generale, Sez. 3.
Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260, e della legge 5 marzo 1977, n. 54, e del
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, sono considerati giorni festivi:
a) le festività del:
1) 25 aprile (anniversario della liberazione);
2) 1° maggio (festa del lavoro);
b) le festività di cui appresso:
1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania del Signore (6 gennaio);
3) Lunedì di Pasqua (mobile);
4) SS. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma (giorno del Santo Patrono - 29 giugno);
5) Assunzione di M.V. (15 agosto);
6) Ognissanti (1° novembre);
7) Immacolata Concezione (8 dicembre);
8) Natale (25 dicembre);
9) S. Stefano (26 dicembre);
c) il giorno del Santo Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o un'altra festività da
concordarsi all'inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti, in sostituzione di
quella del Santo Patrono, fatto salvo il n. 4) del punto b).
Per il trattamento delle festività di cui ai punti a) e b) valgono le norme di legge.
Le parti convengono di estendere alle festività di cui al punto c) il trattamento previsto dalla
legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festività di cui al punto b).
Nei casi di assenza dal lavoro nel giorno festivo di cui al punto c) per i quali i lavoratori
percepiscono un trattamento a carico dei relativi Istituti assistenziali (malattia, infortunio,
gravidanza e puerperio, ecc.), l'azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli istituti predetti
fino a raggiungere la normale retribuzione dovuta e di cui all'art. 12 (Mensilizzazione) della
presente Sezione.
In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, i lavoratori fruiscono di
quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuito.
I permessi saranno usufruiti individualmente e mediante rotazione anche in relazione alle
esigenze di continuità dell'attività produttiva.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze sindacali
aziendali, diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze
aziendali.
Per quanto riguarda le due festività (2 giugno e 4 novembre) la cui celebrazione ha luogo
rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre, il
lavoratore beneficierà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Art. 7
(Lavoro straordinario, notturno e festivo)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
E' considerato lavoro straordinario, fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge, quello
eccedente l'orario normale giornaliero derivante dalla ripartizione dell'orario contrattuale
settimanale nell'ambito della normativa di cui all'art. 5 (Orario di lavoro) della Parte generale,
Sez. 3.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
L'azienda darà preventiva comunicazione, anche in via breve, alle Rappresentanze
sindacali aziendali del lavoro straordinario, con esclusione dei casi di forza maggiore e di quelli
non preventivabili. Al riguardo potrà aver luogo un esame tra le parti, a richiesta di una delle
stesse, da esaurirsi con la tempestività connessa alle singole fattispecie.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi individuali di 2 ore giornaliere, 8 ore
settimanali e 120 ore annuali; nondimeno potranno essere richieste prestazioni oltre il suddetto
limite annuale, non superando comunque quello di 160 ore annue.
In ogni caso, per le attività di riparazioni navali, aeronautiche ed impiantistiche, nonchè per
le operazioni di varo e prove di collaudo a mare, il limite massimo annuale di cui al comma
precedente è fissato in 130 ore annuali; nondimeno potranno essere richieste prestazioni oltre il
suddetto limite di 130 ore, non superando comunque quello di 200 ore annue.
Inoltre, a fronte di esigenze improvvise e non procrastinabili (quali ad esempio:
salvaguardia, a fronte di improvvise disfunzioni nel normale ciclo produttivo, della funzionalità
degli impianti; situazioni connesse a ritardi o esigenze non preventivate rispetto a importanti
commesse e consegne, presentazione del prodotto al cliente), l'azienda potrà comandare
prestazioni straordinarie fino ad un massimo individuale di 24 ore all'anno. In tali casi l'azienda
fornirà successivamente alle R.S.A., nei tempi tecnici possibili e comunque entro una
settimana, le informazioni relative.
Ai fini del computo dei limiti giornalieri, settimanali e annuali per il lavoro straordinario, non
sono da considerare le ore di prestazione effettuate oltre l'orario normale con riposo
compensativo programmato, nell'ambito di una media plurisettimanale concordata, in relazione
alle esigenze tecnico-produttive dell'azienda.
Le operazioni di varo, prove a mare, consegna, collaudi e revisioni aeronautiche non
ricorrenti, richieste a compensativo nella giornata di sabato per attività navali, aeronautiche e di
non rinviabili riparazioni impiantistiche a seguito di eventi imprevisti, non saranno conteggiate
nei limiti individuali di prestazione straordinaria di cui al presente contratto.
Il lavoratore potrà usufruire di riposi non retribuiti in misura corrispondente alle ore di
straordinario effettuate, rispettivamente, oltre la 120ª di cui al 4° comma o la 130ª di cui al 5°
comma del presente articolo.
Tali riposi saranno usufruiti entro l'anno in misura non inferiore a una giornata e tenendo
conto delle esigenze tecniche e produttive dell'azienda.
Il lavoro notturno decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del mattino; tuttavia
non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di un'ora giornaliera, per la
predisposizione del funzionamento degli impianti.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno i minori.
Specifiche modalità di utilizzazione nel lavoro notturno di personale femminile, potranno
essere definite in sede aziendale a norma di quanto previsto dall'art. 5 della legge 9 dicembre
1977, n. 903.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti nell'art. 5 (Festività) della
presente Sezione.
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo da
corrispondersi oltre alla normale retribuzione, e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati
al comma successivo sono le seguenti:
(1) Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo, è consentito solo nei casi previsti dalla legge.
Tali percentuali assorbono fino a concorrenza i trattamenti di miglior favore eventualmente
in atto a livello aziendale.
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate sulla paga base di fatto
comprensiva dell'indennità di contingenza e, per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo,
della percentuale minima contrattuale di cottimo. Per i concottimisti le percentuali in parola sono
computate sulla paga base di fatto, comprensiva dell'indennità di contingenza, aumentata delle
seguenti misure che restano calcolate sui minimi di paga base, valide ai soli effetti del presente
articolo:
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro notturno e
festivo nei limiti previsti dalla legge e lavoro straordinario nei limiti massimi previsti dal 4°, 5° e
6° comma del presente articolo.
Per quanto riguarda gli esoneri dei lavoratori studenti si richiamano le norme di cui all'art.
18 (Lavoratori studenti) della Parte generale, Sez. 3.
Nota a verbale al 6° comma
In relazione ai diversi limiti massimi annuali di lavoro straordinario previsti dal contratto per
le aziende a partecipazione statale rispetto agli altri contratti per l'industria metalmeccanica, la
quantità di prestazioni straordinarie di cui al 6° comma del presente articolo, si intende
aggiuntiva ai limiti massimi individuali di 120 ore annuali e di 130 ore annuali, previsti
rispettivamente ai precedenti 4° e 5° comma.
Il lavoratore pertanto potrà usufruire, secondo le modalità previste al 9° comma del
presente articolo, di riposi non retribuiti in misura corrispondente alle ore di straordinario
effettuate, rispettivamente, oltre la 144ª ora di cui al 4° comma o oltre la 154ª ora di cui al 5°
comma.
Nota a verbale al 15° comma
Con riferimento alla intervenuta definizione con il presente contratto del contenzioso in
ordine all'incidenza delle maggiorazioni per il lavoro a turni notturno, notturno festivo e notturno
festivo con riposo compensativo sui vari istituti contrattuali e di legge, le parti si danno atto che
le percentuali di maggiorazione di cui alle lettere b), h), i) sono comprensive dell'incidenza delle
stesse sui predetti istituti.
Dichiarazione a verbale
Al fine di eliminare il contenzioso in atto in sede aziendale relativamente alla materia di cui
alla nota a verbale che precede, per quanto riguarda le situazioni pregresse le parti concordano
sulla necessità che siano individuate, nelle sedi competenti, soluzioni transattive sulla materia.
Intersind e Fim-Fiom-Uilm si adopereranno affinchè le intese di cui sopra vengano
realizzate entro il 1° giugno 1991.
A tal fine si darà luogo ad appositi accordi secondo i seguenti criteri fondamentali, ancorchè
non esclusivi:
- sottoscrizione di specifiche intese per ciascuna realtà aziendale interessata, con
definizione delle sedi e procedure transattive;
- adesioni individuali dei lavoratori interessati;
- rinunce agli eventuali giudizi in corso;
- corresponsione ai lavoratori interessati, a mero titolo transattivo, di importi forfettari in
relazione ai turni avvicendati effettivamente svolti con continuità per un periodo non superiore a
5 anni (salvi gli effetti di eventuali atti formali interruttivi della prescrizione) o per il minor periodo
di lavoro a turni;
- assorbimento delle quote già erogate in forza di sentenze emanate.
Nota a verbale al 15° comma per le aziende associate all'Asap
L'Asap e Fim, Fiom, Uilm convengono che per le aziende associate all'Asap sono fatti salvi
gli accordi aziendali in essere in materia di maggiorazioni per lavoro a turno e sue incidenze
sugli istituti contrattuali e di legge di natura indiretta e/o differita, in quanto i trattamenti ivi
previsti sono globalmente di miglior favore.
Pertanto restano confermate le misure delle maggiorazioni per il lavoro a turni di cui alle
lettere b), h), i) della tabella riportata nel c.c.n.l. 24 gennaio 1987.
---------N.d.R.: L'accordo 4 febbraio 1997 prevede quanto segue:
Allegato 3
Tabelle del concottimo e dell'utile minimo di cottimo
Per i concottimisti le percentuali di cui all'art. 7, Parte speciale, Sez. C), sono le seguenti:
L'utile minimo di cottimo, di cui all'art. 11, Parte speciale, Sez. C), è pari a:
- 3,3% dal 1° gennaio 1997 al 28 febbraio 1998;
- 3,1% dal 1° marzo 1998 al 30 settembre 1998;
- 3,0% dal 1° ottobre 1998.
Art. 8
(Cumulo di mansioni)
Ai lavoratori che sono assegnati con carattere di continuità all'esplicazione di mansioni di
diverse categorie, sarà attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore,
semprechè quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di
tempo, fermo restando quanto stabilito in materia di mansioni dall'art. 13 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e dall'art. 4 (Inquadramento dei lavoratori) della Parte generale, Sez. 3, del
presente contratto in materia di mobilità.
Di casi particolari tra quelli che non rientrino nei sopra indicati, si terrà conto nella
retribuzione.
Art. 9
(Passaggio temporaneo di mansioni)
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a
quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a
mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della
retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento
corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, decorsi 30 giorni
continuativi nell'esercizio delle dette mansioni superiori o 75 giorni non continuativi di esercizio
delle dette mansioni superiori nell'arco di un anno.
Tuttavia, l'esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore
assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio
militare di leva o richiamo di durata non superiore a 6 mesi, aspettativa, non dà luogo al
passaggio di categoria per il periodo di tempo in cui dura la conservazione del posto per
l'assente, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti
mansioni.
Nota a verbale
Resta salvo quanto previsto in materia di salvaguardia degli inquadramenti unici aziendali
nell'art. 4 (Inquadramento dei lavoratori) della Parte generale, Sez. 3.
Art. 10
(Indennità per lavori che si svolgono in
condizioni di particolare disagio)
Le parti, considerata la varietà di situazioni esistenti in materia, convengono di dar luogo
alla costituzione di commissioni tecniche a livello di settore le quali provvedano all'accertamento
e, avendo presente l'esigenza di non determinare ulteriori oneri, al coordinamento delle
situazioni in atto nelle aziende per le lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare
disagio.
Nel caso in cui vengano poste in atto nuove attività, vale a dire nuovi stabilimenti o nuovi
reparti di lavorazione, e che insorgano contestazioni in ordine alle condizioni di particolare
disagio in cui ivi si svolgono le lavorazioni, le contestazioni stesse saranno portate all'esame di
una commissione tecnica di settore per un accertamento e la conseguente formulazione di
suggerimenti relativi.
Art. 11
(Regolamentazione del lavoro a cottimo)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1) Nei casi in cui, allo scopo di conseguire l'incremento della produzione, la valutazione
della prestazione del lavoratore o di una squadra di lavoratori sia fatta in base al risultato delle
misurazioni o della stima dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata alla
osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell'organizzazione del lavoro o
anche sia richiesta la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello
conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno
essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento (come nel caso di linee
a catena e di linee a flusso continuo) soggette alla disciplina del lavoro a cottimo, in quanto
tecnicamente applicabile.
2) Le tariffe di cottimo (a tempo o a pezzo) devono essere fissate dall'azienda in modo da
garantire, nei periodi normalmente considerati, al lavoratore di normale capacità e operosità, il
conseguimento di un utile di cottimo non inferiore alle seguenti percentuali dei minimi di paga
base:
- 4,4% dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1991;
- 4,2% dal 1° gennaio 1992 al 31 maggio 1993;
- 3,9% dal 1° giugno 1993.
Tale condizione si presume adempiuta quando la generalità dei lavoratori a cottimo in un
medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi sopra indicati abbia realizzato un utile di
cottimo non inferiore alle suddette percentuali il che non esclude la revisione delle tariffe nei
casi in cui detto complesso di lavoratori venga riconosciuto di capacità ed operosità superiore
alla normale.
3) Nel caso di altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a
cottimo, al lavoratore dovrà comunque essere garantita una percentuale del minimo di paga
base corrispondente a quella minima di cottimo.
4) Nel caso in cui un lavoratore che lavora a cottimo non riesca a conseguire il minimo
previsto dal 2° comma per cause a lui non imputabili e salvo l'ipotesi di cui al predetto 2°
comma, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del suddetto minimo di cottimo.
5) L'azienda, tramite la sua Associazione sindacale, porta a conoscenza dei Sindacati
territoriali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore per quanto riguarda:
a) la determinazione dei tempi di lavorazione comunicando, ove tecnicamente possibile,
come nel caso di sistemi analitici:
- metodi di rilevazione dei tempi;
- coefficienti di maggiorazione;
b) la determinazione degli utili di cottimo.
6) Per quanto concerne i sistemi di cottimo in atto, per i quali la comunicazione di cui al 5°
comma ha finalità informativa, sono ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle
condizioni e secondo la procedura di cui al 31° comma e seguenti.
7) Qualora si determinino situazioni di contestazione che in via del tutto particolare
investano aspetti che possano far ritenere fondato un riferimento al sistema in atto, si potrà dar
corso in sede nazionale ad un incontro tra le Organizzazioni stipulanti ai fini di un obiettivo
esame delle contestazioni stesse.
8) In caso di introduzione di nuovi sistemi, invece, alla comunicazione potrà seguire, a
richiesta, un esame congiunto tra l'azienda rappresentata o assistita dalla sua Associazione
sindacale e i Sindacati territoriali dei lavoratori in ordine ai punti oggetto della comunicazione.
9) Ad un esame congiunto si potrà far luogo, a richiesta, anche nel caso di modifica
parziale del sistema di cottimo in atto, gli estremi della quale ricorrono quando almeno uno dei
criteri di cui al precedente quinto comma sia stato modificato in senso generale o la
modificazione assuma comunque rilevanti dimensioni.
10) I lavoratori che lavorano a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all'inizio del
lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di
squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo o a
pezzo) nonchè di ogni elemento necessario per il computo dell'utile di cottimo stesso.
11) L'azienda comunicherà al lavoratore gli elementi riepilogativi di computo del suo
guadagno di cottimo nel periodo di paga e, a richiesta, anche con riferimento ai risultati delle
singole tariffe.
12) La specificazione dei risultati delle singole tariffe potrà non essere fornita per tariffe le
quali, data la contemporaneità della loro applicazione, costituiscono sostanzialmente un unico
cottimo, o per tariffe applicate non contemporaneamente per le quali, data la brevità della loro
durata, normalmente non si effettua la rilevazione dei tempi.
13) Si intende per periodo di assestamento delle tariffe di cottimo il tempo durante il quale
la tariffa abbia avuto effettiva applicazione; pertanto in caso di saltuario impiego della tariffa i
singoli periodi sono cumulati al fine di stabilire la durata complessiva del periodo di
assestamento.
14) Ciascuna azienda, rappresentata o assistita dalla propria Associazione, concorderà con
i Sindacati territoriali di categoria dei lavoratori la durata dei periodi di assestamento delle nuove
tariffe, determinandola, per gruppi di lavorazioni, in relazione all'entità ed alla complessità delle
stesse.
15) Durante il periodo di assestamento sarà concessa al lavoratore una integrazione del
guadagno di cottimo realizzato con le tariffe in corso di assestamento, in modo che il guadagno
stesso non sia inferiore all'80% di quello medio realizzato nel trimestre precedente alla
variazione della lavorazione; nei casi in cui il periodo di assestamento sarà determinato per un
periodo superiore ai quattro mesi, per il tempo eccedente tale periodo l'integrazione prevista nel
presente comma sarà dell'85%.
16) Terminato il periodo di assestamento nessuna integrazione spetterà al lavoratore
quando la nuova tariffa risponde ai requisiti stabiliti dal presente articolo, salvo quanto disposto
al 4° comma.
17) Le tariffe stabilite potranno essere variate allorchè sia superato il periodo di
assestamento solo nel caso in cui vengano apportate modifiche tecniche od organizzative nelle
condizioni di esecuzione del lavoro.
18) In tali casi le tariffe saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o in
meno che le modifiche stesse avranno determinato.
19) La tariffa modificata è da considerarsi come una nuova tariffa ai fini del periodo di
assestamento.
20) Qualora venissero accertate, su tempestiva richiesta del lavoratore interessato,
variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, come ad esempio variazioni
nelle caratteristiche del materiale, verranno mutate le condizioni di emissione in proporzione al
grado di variazione riscontrato e limitatamente alla durata della variazione.
21) Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di cottimo le
Rappresentanze sindacali aziendali potranno intervenire presso la direzione per
congiuntamente accertarne le cause.
22) Ove occorra, un esame di merito potrà essere effettuato in sede sindacale.
23) Quando i lavoratori lavorino con tariffe già assestate il conteggio dei guadagni sarà
fatto complessivamente alla fine del periodo di paga indipendentemente dai risultati di ciascuna
tariffa. Agli effetti del conteggio del guadagno di cottimo saranno escluse le ore di interruzione
dovute a cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore.
24) Non è ammessa la compensazione fra i risultati di tariffe assestate e quelli di tariffe in
corso di assestamento. Per queste ultime, ove i loro risultati siano in parte eccedenti e in parte
inferiori al minimo di cottimo, l'eccedenza rispetto a detto minimo non potrà essere utilizzata per
l'integrazione prevista dal 4° comma del presente articolo.
25) Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo
ultimato e al lavoratore devono essere corrisposti, allo scadere dei singoli periodi di paga,
acconti di circa il 90% del presumibile guadagno.
26) Il lavoratore cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamento quando il
cottimo è ancora in corso ha diritto alla liquidazione dell'eventuale guadagno di cottimo
spettantegli fino al momento in cui lascia il lavoro. Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo
quando il cottimo sia ultimato il lavoratore avrà diritto ad un acconto sulla base della presumibile
liquidazione.
27) Quando il lavoratore passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima
lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo sempre che rimangano inalterate le
condizioni di lavoro e la produzione individuale.
28) I concottimisti, intesi per tali i lavoratori direttamente vincolati al ritmo lavorativo di altri
lavoratori a cottimo, parteciperanno ai benefici del cottimo in relazione al proprio contributo. La
misura della partecipazione di cui sopra si intende riferita alle caratteristiche di ciascuna
azienda.
29) Le aziende comunicheranno, in via informativa, per il tramite della propria
Associazione, ai Sindacati territoriali di categoria dei lavoratori gli elementi relativi all'attuale
situazione e trattamento dei concottimisti.
30) Qualora trasformazioni della situazione tecnica od organizzativa della produzione
richiedessero modificazioni nei criteri di attribuzione delle misure di partecipazione al cottimo, le
stesse saranno concordate in sede aziendale.
31) I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo e in particolare
quelli relativi:
a) alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di cottimo;
b) alle tariffe in assestamento, anche in caso di modifiche tecniche od organizzative nelle
condizioni di esecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle
variazioni di tempo in più o in meno determinate dalle modifiche suddette;
c) alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui al 20° comma;
d) al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi;
e) al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia;
saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla direzione.
32) Nel caso in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l'esito potrà avanzare reclamo
scritto alla direzione tramite le Rappresentanze sindacali aziendali perchè venga esperito il
tentativo di conciliazione.
33) Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 7
giorni lavorativi.
34) Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro i 15 giorni
successivi in sede sindacale tra la direzione ed il lavoratore entrambi assistiti dalle
Organizzazioni sindacali territoriali cui appartengono o comunque conferiscono mandato.
Norme particolari per le linee a catena e a flusso continuo
Si considerano linee a catena le linee di produzione di serie costituite da una successione
di posti di lavoro (stazioni) su ciascuno dei quali si effettua sempre la stessa operazione
tecnologica operando su una serie di gruppi di parti staccate di un prodotto finale che si
spostano lungo la linea a mezzo di sistema meccanico a velocità uniforme o a scatti e nelle
quali la quantità di produzione giornaliera e i tempi sono predeterminati.
Il tempo a disposizione di ciascun posto per eseguire il lavoro assegnato è rigidamente
costante per tutto il turno di lavoro ed uguale alla "cadenza" cioè al tempo di spostamento del
prodotto da una stazione alla successiva.
Si considerano linee a flusso continuo le linee di produzione di serie, costituite da un
insieme di posti di lavoro su ciascuno dei quali si effettua sempre la stessa operazione
tecnologica secondo una successione prestabilita, e in ciascuno dei quali la quantità e il tipo di
produzione giornalieri richiesti, individuali e di squadra, sono sempre costanti e non modificabili
dall'attività del lavoratore.
Il tempo a disposizione di ciascun posto per eseguire il lavoro richiesto è fisso pur potendo
variare da un posto all'altro, a seconda dell'operazione tecnologica da compiere; il prodotto si
sposta lungo la linea con possibilità di formare depositi tra un posto e l'altro.
Le aziende, in relazione al sistema di lavorazione adottato (a catena o a flusso continuo) ed
alle caratteristiche tecnico-organizzative delle lavorazioni stesse, comunicheranno alle
Organizzazioni sindacali, in quanto in atto:
- il limite massimo per il grado di saturazione media;
- la percentuale dei lavoratori (battipaglia o rimpiazzi) per temporanee sostituzioni degli
addetti che si assentano per bisogni fisiologici salvo che a tale esigenza non si sia provveduto
in relazione alla situazione tecnica in sede di determinazione dei tempi;
- le interruzioni retribuite;
- l'ammontare di un'indennità particolare.
La comunicazione di cui sopra verrà effettuata agli stessi fini e con le procedure previste al
5° comma e seguenti del presente articolo.
In caso di aziende che introducano per la prima volta il sistema di lavorazione con linee a
catena o a flusso continuo, alla prevista comunicazione seguirà, a richiesta, un esame
congiunto.
Ad un esame congiunto si potrà far luogo, a richiesta, anche nel caso di modifica parziale
del sistema in atto, gli estremi della quale ricorrono quando almeno uno degli elementi di cui al
5° comma delle presenti norme particolari per le linee a catena e a flusso continuo sia stato
modificato in senso generale o la modificazione assuma comunque rilevanti dimensioni.
La percentuale di guadagno per ciascuna linea a catena o a flusso continuo è commisurata
al livello di prestazione corrispondente al tempo assegnato.
Nelle linee a catena o a flusso continuo le variazioni di cadenza che lasciano inalterato il
tempo globale assegnato non determinano variazioni retributive anche se implicano variazioni
del livello medio di saturazione nei limiti previsti.
Per quanto concerne le controversie, ivi comprese quelle relative alle variazioni di ritmo, di
scadenza e di saturazione, si seguirà la procedura prevista al 31° comma e seguenti del
presente articolo.
Dichiarazione a verbale
Con riferimento alle norme particolari previste per le linee a catena e a flusso continuo, le
Organizzazioni sindacali stipulanti si danno atto che, in relazione alla situazione esistente tra le
aziende rappresentate dall'Intersind e dall'Asap, sistemi di lavorazione tipicamente a catena o a
flusso continuo - ai quali sono applicabili le presenti norme - ricorrono per le caratteristiche
peculiari proprie di tali sistemi solo in aziende dei settori auto-aviomotoristico ed
elettromeccanico ed elettronico.
Qualora anche in altri settori dovessero essere introdotti tali caratteristici sistemi di
lavorazione le parti s'incontreranno per accertarne la rispondenza ai fini dell'applicabilità delle
presenti norme.
Nota a verbale
Si richiama il disposto della norma transitoria posta in calce all'art. 8 della Parte generale,
Sez. 3, in particolare per quanto riguarda i criteri di calcolo del guadagno di cottimo.
---------N.d.R.: L'accordo 4 febbraio 1997 prevede quanto segue:
Allegato 3
Tabelle del concottimo e dell'utile minimo di cottimo
Per i concottimisti le percentuali di cui all'art. 7, Parte speciale, Sez. C), sono le seguenti:
L'utile minimo di cottimo, di cui all'art. 11, Parte speciale, Sez. C), è pari a:
- 3,3% dal 1° gennaio 1997 al 28 febbraio 1998;
- 3,1% dal 1° marzo 1998 al 30 settembre 1998;
- 3,0% dal 1° ottobre 1998.
Art. 12
(Mensilizzazione)
La retribuzione dei lavoratori di cui alla Parte speciale, Sez. C), è contabilmente
determinata in misura mensile.
La retribuzione oraria dei lavoratori, ai fini della corresponsione delle competenze, si
determina dividendo per 173 i minimi tabellari mensili previsti per le varie categorie professionali
di cui all'art. 4 della Parte generale, Sez. 3, e gli altri elementi della retribuzione determinati in
cifra fissa e ragguagliati a mese in base al coefficiente 173 (aumenti di merito, superminimi,
ecc.) ed aggiungendo valori orari degli elementi variabili, quali cottimi ed incentivi. Il divisore
173 vale anche per la determinazione delle quote orarie degli elementi della retribuzione
considerati agli effetti dei singoli istituti contrattuali.
L'ammontare della retribuzione oraria come sopra determinato viene moltiplicato per le ore
lavorate, e per quelle dovute per i vari istituti contrattuali, in ciascun mese.
Nota a verbale
Le parti, con i criteri che hanno presieduto alla determinazione del coefficiente 173, hanno
anche concordato di ricomprendere nella normale retribuzione mensile i compensi dovuti per le
ferie godute e per le festività (ad eccezione delle festività cadenti in giorno di riposo settimanale
o in giorno libero in relazione alla distribuzione dell'orario settimanale, le quali, invece, vengono
compensate, in ogni caso, in ragione di 1/26 della retribuzione mensile pari a 1/6 della
retribuzione settimanale e liquidate a parte).
Art. 13
(Corresponsione della retribuzione)
La retribuzione dei lavoratori di cui alla Parte speciale, Sez. C) verrà liquidata con
periodicità mensile sulla base delle ore effettivamente lavorate e di quelle contrattualmente
dovute nel corso di ciascun mese dell'anno.
Al prestatore di lavoro di cui sopra potra esserè corrisposto, allo scadere della prima
quindicina, secondo le consuetudini aziendali, un acconto pari a circa il 90% della retribuzione
globale spettantegli per detto periodo.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al lavoratore una busta, o
prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale
dell'azienda, il nome del lavoratore, il mese cui la retribuzione si riferisce, nonchè le singole voci
e rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga, cottimo, contingenza, ecc.) e
l'elencazione delle trattenute.
Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, in caso di contestazione
su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore
la parte della retribuzione non contestata, contro il rilascio da parte del lavoratore stesso della
quietanza per la somma corrisposta.
Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra, dovute al
lavoratore, oltre i 15 giorni, il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto anche
all'indennità di mancato preavviso. In casi particolari il predetto termine di 15 giorni potrà essere
prolungato mediante accordo tra le Organizzazioni sindacali interessate.
Art. 14
(Ferie)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie pari a 4 settimane.
Per ogni settimana verranno computate, nel caso in cui l'orario settimanale sia concentrato
su 5 giorni di lavoro, 5 giornate di ferie e il compenso per ogni giornata di ferie sarà pari a 1/5
della retribuzione globale di fatto corrispondente all'orario normale settimanale: pertanto in tal
caso, qualora le ferie vengano godute in modo frazionato, 5 giornate di ferie comunque godute
equivarranno ad una settimana. Nel caso invece di distribuzione dell'orario settimanale su 6
giorni di lavoro verranno computate per ogni settimana 6 giornate di ferie e il compenso per
ogni giornata di ferie sarà pari a 1/6 della retribuzione settimanale suddetta. Per retribuzione
globale di fatto si intende l'insieme dei normali elementi retributivi corrisposti mensilmente ai
lavoratori per il lavoro ordinario. Per i cottimisti, verrà considerato l'utile medio di cottimo
realizzato nei periodi di paga nel trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle
ferie: per i concottimisti verrà considerata la media delle percentuali di maggiorazione realizzate
negli analoghi periodi di paga.
Per ogni periodo feriale saranno scomputate come ferie godute solo le giornate nelle quali
è distribuito l'orario settimanale di lavoro, ad eccezione di quelle che coincidano con una delle
festività di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 6, della presente Sezione, per le quali si darà luogo
al prolungamento del periodo feriale per altrettante giornate. Tale prolungamento può essere
sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie, come indicato al 9° comma del presente
articolo.
Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per officina, per reparto, per scaglioni). Il
periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere comunque le tre settimane, salvo
diverse intese aziendali.
L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla Direzione, previo esame congiunto in sede aziendale,
tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro
dell'azienda.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie, per
non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, di
norma spetterà una quota di ferie per ogni mese di servizio prestato. La frazione di mese
superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in
proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà
considerata, a questi effetti, come mese intero.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove,
per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda ed in via del tutto
eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di ferie oltre le tre settimane, è ammessa la
sostituzione del godimento delle ferie con un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto
dovuta per le giornate di ferie non godute.
All'inizio del godimento delle ferie sarà corrisposta la retribuzione relativa.
In caso di richiamo in servizio, per particolari esigenze, nel corso del periodo di ferie sarà
corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio.
Dichiarazione a verbale
Restano salve le condizioni, anche derivanti da accordi aziendali che, considerando
globalmente sia l'entità dei periodi feriali sia le modalità di godimento, risultano di migliore
favore rispetto a quelle previste dal presente articolo.
--------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue:
Ferie
Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo di pari a 4 settimane.
Per ogni settimana verranno computate, nel caso in cui l'orario settimanale sia concentrato su 5 giorni di lavoro, 5
giornate di ferie e il compenso per ogni giornata di ferie sarà pari a 1/5 della retribuzione globale di fatto corrispondente
all'orario normale settimanale: pertanto in in tal caso, qualora le ferie vengano godute in modo frazionato, 5 giornate di
ferie comunque godute equivarranno ad una settimana. Nel caso invece di distribuzione dell'orario settimanale su 6
giorni di lavoro verranno computate per ogni settimana 6 giornate di ferie e il compenso per ogni giornata di ferie sarà
pari a 1/6 della retribuzione settimanale suddetta. Per retribuzione globale di fatto si intende l'insieme dei normali
elementi retributivi corrisposti mensilmente ai lavoratori per il lavoro ordinario. Per i cottimisti verrà considerato l'utile
medio di cottimo realizzato nei periodi di paga nel trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie;
per i concottimisti verrà considerata la media delle percentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi di
paga.
Per ogni periodo feriale saranno scomputate come ferie godute solo le giornate nelle quali è distribuito l'orario
settimanale di lavoro ad eccezione di quelle che coincidano con una delle festività di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 6
della presente Sezione, per le quali si darà luogo al prolungamento del periodo feriale per altrettante giornate. Tale
prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie, come indicato al 9° comma del
presente articolo.
Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Nel caso di ferie collettive (per officina, per reparto, per scaglioni), il
periodo non potrà di norma eccedere le 3 settimane salvo diverse intese tra le parti. I residui saranno fruiti
individualmente; le ferie non godute al 31 dicembre dell'anno di riferimento verranno usufruite entro il 31 marzo
dell'anno successivo. Eventuali ulteriori residui verranno fatti fruire entro il 31 maggio secondo un programma
predisposto dall'azienda informandone le R.S.U.
L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio
dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie, per non avere ancora
un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, di norma spetterà una quota di ferie per ogni
mese di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese
intero.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi
maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute a
imprescindibili esigenze di lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di
ferie oltre le tre settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con un'indennità pari alla retribuzione
globale di fatto dovuta per le giornate di ferie non godute.
All'inizio del godimento delle ferie sarà corrisposta la retribuzione relativa.
In caso di richiamo in servizio, per particolari esigenze, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposto al lavoratore il
trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio.
Dichiarazione a verbale
Restano salve le condizioni, anche derivanti da accordi aziendali, che, considerando globalmente sia l'entità dei periodi
feriali, sia le modalità di godimento, risultano di migliore favore rispetto a quelle previste dal presente articolo.
Art. 15
(Gratifica natalizia)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore considerato in servizio,
in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata ad ogni effetto ad una
mensilità, determinata sulla base di 173 ore della retribuzione globale di fatto; per i lavoratori
retribuiti a cottimo si farà riferimento al guadagno medio del mese precedente.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il
lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di anzianità di
servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi
effetti, come mese intero.
---------N.d.R.: L'accordo 4 febbraio 1997 prevede quanto segue:
5. Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., concordano che, a decorrere dal
1° gennaio 1998 la gratifica natalizia ovvero la tredicesima mensilità sono escluse dalla base di calcolo del trattamento
di fine rapporto.
Tale intesa sarà sostituita da quanto le parti pattuiranno nel prossimo rinnovo del c.c.n.l.
Art. 16
(Aumenti periodici di anzianità)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
A partire dal 1° gennaio 1980 i lavoratori, per l'anzianità maturata ininterrottamente presso
la stessa azienda avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, e salvo
sempre quanto previsto dalla successiva norma transitoria n. 2), ad una maggiorazione nella
misura del 5% del minimo contrattuale di paga della categoria di appartenenza per ciascuno dei
primi cinque bienni.
Gli aumenti di anzianità non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o
successivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti di
anzianità maturati o da maturare.
Gli aumenti di anzianità decorreranno dal primo giorno del periodo di paga immediatamente
successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti di anzianità maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi
tabellari in atto ad ogni inizio di mese.
Gli aumenti di anzianità di cui al presente articolo assorbono fino a concorrenza eventuali
aumenti già concessi per lo stesso titolo.
Per i lavoratori in forza al 1° gennaio 1980, ai fini dell'erogazione del primo aumento
periodico derivante dall'istituzione del nuovo regime, varrà l'anzianità in corso di maturazione
secondo quanto previsto dal c.c.n.l. 1° maggio 1976.
Gli aumenti periodici maturati fino al 31 dicembre 1979 saranno congelati in cifra e
costituiranno apposito elemento retributivo non assorbibile in caso di passaggio del lavoratore a
categoria superiore.
Le parti si impegnano a non effettuare, a decorrere dal 1° gennaio 1980, calcoli e ricalcoli
degli aumenti periodici sull'indennità di contingenza.
Norme transitorie
1) I lavoratori che abbiano maturato il 5° aumento periodico entro il 31 dicembre 1977,
matureranno il primo aumento periodico secondo il nuovo regime, alla data del 1° luglio 1980.
I lavoratori che abbiano maturato il 5° aumento periodico dal 1° gennaio 1978 fino al 28
febbraio 1979, matureranno il primo aumento periodico secondo il nuovo regime, a partire dal
1° marzo 1981.
I lavoratori che abbiano maturato il 5° aumento periodico dal 1° marzo 1979 matureranno il
primo aumento periodico secondo il nuovo regime, allo scadere del biennio di anzianità di
servizio prestato presso la stessa azienda.
2) Fermo restando quanto previsto al punto 5.5 dell'accordo interconfederale 5 gennaio
1990 tra Intersind e Cgil-Cisl-Uil per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro, ai fini della
maturazione degli aumenti periodici, l'anzianità di servizio decorre:
- dal momento dell'assunzione per i lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 1990;
- dal 1° gennaio 1990 per i lavoratori assunti precedentemente a tale data e che alla stessa
data non abbiano compiuto il 20° anno di età.
Intersind-Asap e Fim-Fiom-Uilm rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria,
occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentati, fondata sull'applicazione delle
clausole circa la decorrenza dell'anzianità di servizio, ai fini della maturazione degli aumenti
periodici, dopo il compimento del 20° anno di età, contenute nei precedenti contratti collettivi
nazionali.
Fim-Fiom-Uilm si impegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali ed
aziendali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale, territoriale ed
aziendale, che persegua, anche indirettamente, finalità contrastanti con quelle qui definite.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che l'anzianità valida agli effetti del diritto agli aumenti di anzianità
non deve essere stata interrotta da risoluzione del rapporto di lavoro, salvo naturalmente il caso
che tale risoluzione sia stata revocata dall'azienda con riconoscimento di anzianità pregressa.
Note a verbale
1) Qualora esista in singole aziende per i lavoratori in forza alla data del 16 luglio 1979, un
numero di aumenti periodici uguale a quello previsto dal c.c.n.l. 1° maggio 1976 per i lavoratori
di cui alla Parte speciale, Sez. A), o comunque superiore a cinque, esso verrà conservato ad
esaurimento limitatamente ai lavoratori in forza secondo le norme previste.
2) A decorrere dal 1° gennaio 1980 in relazione alla introduzione del nuovo sistema, verrà
erogata la somma di L. 1.500 per ciascun aumento periodico già maturato al 31 dicembre 1979
ai lavoratori di cui alla presente Sezione, nei confronti dei quali gli aumenti periodici siano stati
finora calcolati su minimo tabellare e contingenza. Detta somma confluirà nell'apposito
elemento retributivo di cui al penultimo comma del presente articolo.
--------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue:
Aumenti periodici di anzianità
(Omissis)
Norme transitorie
(Omissis)
Chiarimento a verbale
(Omissis)
Dichiarazione comune
Le parti concordano di istituire una Commissione nazionale per rendere coerenti con il sistema contrattuale, come
definito dal Protocollo del 23 luglio 1993, i contenuti del presente articolo con particolare riferimento al sistema di
indicizzazione.
Art. 17
(Indumenti di lavoro)
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente
esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di
usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle
condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini, portieri, sorveglianti,
autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro
fornitura.
Art. 18
(Infortuni sul lavoro e malattie professionali)
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di
assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve
essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perchè possano
essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione
nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente
avvertire il proprio superiore diretto il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del
caso.
Quando l'infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa
al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Nel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni
previste nell'art. 19 (Trattamento in caso di malattia) della presente sezione.
Al lavoratore sarà conservato il posto:
a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce
l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
b) in caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato
medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.
In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il
precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità
lavorativa.
Il lavoratore infortunato ha diritto, oltre che all'intera retribuzione per la giornata nella quale
abbandona il lavoro, al seguente trattamento:
a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti:
una indennità pari alla intera retribuzione globale per i primi 2 mesi;
una indennità pari a metà retribuzione globale per i 4 mesi successivi;
b) per anzianità di servizio oltre 3 e fino a 6 anni compiuti:
una indennità pari alla intera retribuzione globale per i primi 3 mesi;
una indennità pari a metà retribuzione globale per i 6 mesi successivi;
c) per anzianità di servizio oltre i 6 anni:
una indennità pari alla intera retribuzione globale per i primi 4 mesi;
una indennità pari a metà retribuzione globale per gli 8 mesi successivi.
Il trattamento economico di cui sopra si intende riferito alla retribuzione normale netta
corrispondente all'orario normale settimanale, fermo restando per le festività infrasettimanali e
nazionali cadenti nel periodo di infortunio il trattamento di cui all'art. 6 (Festività) della presente
sezione.
Il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall'azienda con
deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell'Istituto
assicuratore ed è subordinato, per gli infortuni la cui durata superi i 3 giorni, all'intervento
dell'Istituto stesso.
Al termine del periodo dell'invalidità temporanea o del periodo di degenza o convalescenza
per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo caso di
giustificato impedimento, il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del
lavoro.
L'assenza per malattia professionale od infortunio, nei limiti dei periodi fissati dal presente
articolo per la conservazione del posto non interrompe la maturazione del diritto al trattamento
di fine rapporto e dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia, ecc.).
Qualora la prosecuzione dell'infermità oltre i termini di conservazione del posto di cui ai
punti a) e b) non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può risolvere
il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso
salvo la maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto.
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza e
soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a
tale scopo nello stabilimento.
Chiarimento a verbale
Per retribuzione, agli effetti dei commi ottavo e nono, si intende quella che il lavoratore
avrebbe percepito nello stesso periodo in cui si verifica l'assenza per infortunio prestando lavoro
normale. Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo, concottimo o con altra forma di
incentivo si farà riferimento al guadagno realizzato nel periodo di paga immediatamente
precedente l'infortunio.
Art. 19
(Trattamento in caso di malattia e
infortunio non sul lavoro)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza e
inviare all'azienda stessa, entro tre giorni dall'inizio e dalla prosecuzione dell'assenza, il
certificato medico attestante la malattia, redatto dal medico delle competenti strutture sanitarie
su apposito modulo. L'invio di detto certificato è prescritto anche per assenze di durata fino a tre
giorni. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, sia in caso di inizio che di
prosecuzione dell'assenza, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata
ingiustificata.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia non appena ne abbia avuta comunicazione.
Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a
trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 3, Parte generale, Sez. 3
del presente contratto, disponibile per il suddetto controllo in ciascun giorno, anche se
domenicale o festivo:
- dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18, fino al 6° giorno dall'inizio dell'evento
morboso;
- dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17, dal 7° giorno di malattia fino al termine
dell'evento morboso.
Il lavoratore che - per eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio
per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi - non possa
osservare tali fasce orarie, è tenuto a dare preventiva comunicazione all'azienda della diversa
fascia oraria di reperibilità da osservare.
La permanenza del lavoratore nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra
definite potrà essere verificata nell'ambito e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti.
Ogni mutamento di domicilio o dimora, anche se temporaneo, nel corso del periodo di
assenza per malattia e infortunio non sul lavoro, deve essere comunicato tempestivamente dal
lavoratore all'azienda.
Il lavoratore che, salvi i casi comprovati, durante le fasce orarie che è tenuto ad osservare,
non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro, incorre nei provvedimenti disciplinari
di cui all'art. 17, Parte generale, Sez. 3, con gradualità a seconda della ripetitività delle infrazioni
riscontrate.
In caso di interruzione del servizio, dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il
lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
a) 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
b) 9 mesi per anzianità di servizio oltre 3 e fino a 6 anni compiuti;
c) 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Il lavoratore ha inoltre diritto al seguente trattamento:
per le anzianità di cui al punto a):
- una indennità pari all'intera retribuzione globale per i primi 2 mesi;
- una indennità pari a metà retribuzione globale per i 4 mesi successivi;
per le anzianità di cui al punto b):
- una indennità pari all'intera retribuzione globale per i primi 3 mesi;
- una indennità pari a metà retribuzione globale per i 6 mesi successivi;
per le anzianità di cui al punto c):
- una indennità pari all'intera retribuzione globale per i primi 4 mesi;
- una indennità pari a metà retribuzione globale per gli 8 mesi successivi.
In caso di ricaduta nella stessa malattia entro il periodo massimo di due mesi dalla ripresa
del lavoro, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo, oltre
quelli previsti all'8° comma, pari alla metà dei periodi stessi. Di conseguenza il periodo
complessivo di conservazione del posto ed il relativo trattamento saranno:
a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9, di cui mesi 3 con
un'indennità corrispondente all'intera retribuzione globale e mesi 6 con un'indennità
corrispondente a metà retribuzione globale;
b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti: mesi 9 + 4 e mezzo = 13 e
mezzo, di cui mesi 4 e mezzo con un'indennità corrispondente all'intera retribuzione globale e
mesi 9 con un'indennità corrispondente a metà retribuzione globale;
c) per anzianità di servizio oltre 6 anni: mesi 12 + 6 = 18, di cui mesi 6 con un'indennità
corrispondente all'intera retribuzione globale e mesi 12 con un'indennità corrispondente a metà
retribuzione globale.
Il trattamento economico di cui sopra si intende riferito alla retribuzione normale netta
corrispondente all'orario normale settimanale fermo restando per le festività infrasettimanali e
nazionali cadenti nel periodo di malattia il trattamento di cui all'art. 6 (Festività) della presente
Sezione.
Il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall'azienda con
deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell'Istituto
assicuratore ed è subordinato al riconoscimento della malattia da parte dell'Istituto stesso.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopraindicato fino
alla scadenza del preavviso stesso.
L'assenza per malattia, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, è
considerata utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia, ecc.).
Superato il termine di conservazione del posto, il lavoratore potrà usufruire, a richiesta, di
un periodo di aspettativa della durata di 4 mesi, durante il quale non si avrà corresponsione del
trattamento economico di cui sopra nè maturazione del trattamento di fine rapporto nè
decorrenza dell'anzianità di servizio per nessun istituto. A fronte del protrarsi dell'assenza a
causa di malattia grave e continuativa, periodicamente documentata, il lavoratore potrà
usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione
clinica, debitamente comprovata, che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti
mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi 18 mesi continuativi.
Decorso anche detto periodo senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'azienda potrà
procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al lavoratore il trattamento completo
previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva
del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di
riprendere servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo
trattamento di fine rapporto.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso
salvo la maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto.
Per quanto concerne specificatamente l'assistenza e il trattamento di malattia per i
lavoratori valgono le norme regolanti la materia.
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da
infortunio non sul lavoro.
Dichiarazione a verbale
Con riferimento al precedente 7° comma, l'Intersind e l'Asap si richiamano alle disposizioni
contenute al comma 14 dell'art. 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638.
Chiarimenti a verbale
1) Per retribuzione, agli effetti dei commi 9°, 10° e 11° si intende quella che il lavoratore
avrebbe percepito nello stesso periodo in cui si verifica l'assenza per malattia prestando lavoro
normale. Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo, concottimo e con altra forma di
incentivo si farà riferimento al guadagno realizzato nel periodo di paga immediatamente
precedente l'inizio della malattia.
2) Le parti si danno atto, con riferimento a quanto previsto dal 13° comma del presente
articolo, che non potranno essere assorbiti i benefici derivanti unicamente da contributi dei
lavoratori o, nel caso di contribuzioni integrative miste, le quote corrispondenti alle contribuzioni
dei lavoratori medesimi.
Nota a verbale
Le aziende, nell'ambito delle disposizioni vigenti, agevoleranno i lavoratori sottoposti a
trattamento di emodialisi nonchè i lavoratori affetti da neoplasie o morbo di Cooley, in relazione
a specifiche esigenze terapeutiche.
---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue:
Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro
(Sostituisce il testo contenuto nel c.c.n.l. 14 dicembre 1990)
In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza e inviare alla medesima entro
due giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia.
L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il primo giorno in
cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il
lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza
indicata nel certificato medico precedente.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà
considerata ingiustificata.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore nel rispetto dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo
giorno di assenza dal lavoro, e per tutta la durata della malattia, a trovarsi a disposizione nel domicilio comunicato al
datore di lavoro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ovvero le diverse fasce orarie stabilite
per disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali, di tutti i giorni compresi i domenicali o festivi, per
consentire l'accertamento del suo stato di salute.
Sono fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi, eccezionali
motivi familiari comunicati preventivamente, salvo casi di forza maggiore, all'azienda e successivamente documentati.
Nel corso del periodo di assenza per malattia il lavoratore ha l'obbligo di comunicare all'azienda contestualmente i
mutamenti di domicilio o dimora, anche se temporanei.
Le assenze e le inosservanze di cui al comma 5 comporteranno l'irrogazione a carico del lavoratore dei provvedimenti
disciplinari contrattualmente previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 7 ultimo comma, legge 20 maggio 1970, n.
300, con proporzionalità relativa all'infrazione riscontrata e alla sua gravità.
In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di:
a) 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
b) 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti;
c) 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Nel caso di più malattie o infortuni non sul lavoro, i suddetti periodi di conservazione del posto si intendono riferiti alle
assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.
Nell'ipotesi in cui il superamento dei sopra indicati periodi di conservazione del posto fosse determinato da un evento
morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a
due mesi, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo, oltre quelli previsti al comma
precedente, pari alla metà dei periodi stessi. Di conseguenza il periodo complessivo di conservazione del posto sarà:
a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9;
b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti: mesi 9 + 4,5 = 13,5;
c) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: mesi 12 + 6 = 18.
Il periodo complessivo di conservazione del posto di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui si siano
verificate, nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, almeno due malattie comportanti, ciascuna, una
assenza continuativa pari o superiore a tre mesi.
Resta salvo quanto previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 419, per la conservazione del posto dei lavoratori affetti da
Tbc.
La malattia ovvero l'infortunio non sul lavoro sospendono il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti ed
agli effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui al presente articolo.
La malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive di cui al quarto comma dell'art. 14 - Parte speciale - Sez. C) ne
sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:
a) malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;
b) malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di
certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato d'infermità
previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Superato il periodo di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il
trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del
preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi
può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza
dell'anzianità agli effetti del preavviso.
Resta espressamente convenuto che superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra, il lavoratore potrà
usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di mesi 4, durante il quale non decorrerà
retribuzione, nè si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto. A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di
malattia grave e continuativa, periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un
ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica, debitamente comprovata che consenta al lavoratore di
assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi 18 mesi continuativi.
Decorso anche detto periodo senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'azienda potrà procedere alla risoluzione
del rapporto.
Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia per i lavoratori valgono le norme di legge regolanti la
materia.
Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro, nell'ambito della
conservazione del posto, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di
altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore il cui
trattamento è regolato dalla Parte speciale - Sez. A) di eguale anzianità e per pari periodo di malattia o infortunio non
sul lavoro avrebbe globalmente percepito, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento
contrattuale.
A tal fine il lavoratore avrà diritto al seguente trattamento:
- per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti, l'intera retribuzione globale per i primi 2 mesi e metà retribuzione
globale per i 4 mesi successivi;
- per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti, l'intera retribuzione globale per i primi 3 mesi e metà
retribuzione globale per i 6 mesi successivi;
- per anzianità di servizio oltre i 6 anni, l'intera retribuzione globale per i primi 4 mesi e metà retribuzione globale per gli
8 mesi successivi.
Nell'ipotesi di cui ai commi undicesimo e dodicesimo il trattamento sarà il seguente:
- per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti mesi 6 + 3 = 9 di cui 3 mesi ad intera retribuzione globale e mesi 6 a
metà retribuzione globale;
- per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti: mesi 9 + 4,5 = 13,5 di cui mesi 4,5 ad intera retribuzione
globale e mesi 9 a metà retribuzione globale;
- per anzianità di servizio oltre i 6 anni: mesi 12 + 6 = 18 di cui mesi 6 ad intera retribuzione globale e mesi 12 a metà
retribuzione globale.
Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini dei suddetti trattamenti economici si deve tener
conto dei periodi di assenza complessivamente verificatisi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.
Fatti salvi i periodi di conservazione del posto sopra definiti nel computo dei limiti di trattamento economico di cui al
comma precedente i periodi di ricovero ospedaliero continuativo di durata superiore a 10 giorni e fino ad un massimo di
60 giorni complessivi non saranno conteggiati e quindi retribuiti ad intera retribuzione globale.
Ove richiesti verranno erogati acconti.
Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o locali o, comunque, derivanti da
norme generali in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
Salvo quanto previsto per i periodi di aspettativa sopra indicati, l'assenza per malattia, nei limiti dei periodi fissati per la
conservazione del posto, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia, ecc.).
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro.
Note a verbale
1) La situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi, o affetti da morbo di Cooley nonchè dei lavoratori
affetti da neoplasie, sarà considerata dalle aziende con la massima attenzione facendo riferimento alle disposizioni
assistenziali vigenti.
2) Intersind e Fim, Fiom e Uilm convengono di studiare entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto
una proposta da sottoporre congiuntamente al Consiglio di amministrazione dell'INPS, che definisca una specifica
assistenza economico sanitaria nei confronti dei soggetti tossicodipendenti anche nelle situazioni in cui la dipendenza
da sostanze tossiche non costituisca una condizione equiparabile a malattia, ma determini comunque uno stato che
richieda interventi di cura e di assistenza.
Lettera a Intersind
Fim-Fiom-Uilm nazionali in relazione a quanto concordato all'art. 19, comma 27 - Parte speciale - Sez. C), in analogia
con quanto già richiesto a Federmeccanica, formulano la seguente proposta di modifica:
"Fatti salvi i periodi di conservazione del posto sopra definiti, nel computo dei limiti di trattamento economico di cui al
comma precedente i periodi di ricovero ospedaliero continuativo e le malattie di durata superiore a 15 giorni, e fino ad
un massimo di 60 giorni complessivi, non saranno conteggiati e quindi retribuiti ad intera retribuzione globale".
In ordine alla richiesta di cui sopra, Fim-Fiom-Uilm restano in attesa di una risposta entro la data di sottoscrizione
definitiva del testo dell'accordo di rinnovo.
Art. 20
(Congedo matrimoniale)
In caso di matrimonio compete ai lavoratori ed alle lavoratrici non in prova un congedo
matrimoniale di 15 giorni consecutivi.
Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali nè potrà essere
considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta del congedo deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno
sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.
L'ammontare della retribuzione per congedo matrimoniale non potrà essere inferiore a 12
giorni di retribuzione computata in ragione di 1/6 della retribuzione corrispondente all'orario
normale settimanale.
Tale retribuzione per congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e
l'altro ne abbiano diritto.
Detto trattamento spetta ai lavoratori occupati, quando gli stessi fruiscano effettivamente
del congedo. Tuttavia si farà luogo egualmente alla corresponsione della retribuzione per il
periodo di congedo matrimoniale, quando il lavoratore, ferma restando l'esistenza del rapporto
di lavoro, si trovi, per giustificato motivo, sospeso od assente. Il congedo matrimoniale con la
relativa retribuzione è altresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio.
Art. 21
(Trattamento in caso di gravidanza e puerperio)
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
In tale caso, alla lavoratrice assente, nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso
successivi, sarà corrisposta un'integrazione del trattamento complessivamente erogato dall'Ente
mutualistico fino a raggiungere un ammontare pari all'intera retribuzione globale.
In caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo di assenza
obbligatoria, si applicherà il trattamento complessivamente più favorevole tra quello previsto dal
presente contratto e quello stabilito dalla legge.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle
previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di assorbire fino alla concorrenza il
trattamento aziendale con quello previsto dal presente articolo.
Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio intervenga
malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 19 della presente Sezione, a partire dal
giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempre che dette disposizioni risultino più
favorevoli alla lavoratrice.
Art. 22
(Servizio militare)
La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro e il lavoratore
ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare.
Il lavoratore che, salvo casi di comprovato impedimento, non si metta a disposizione
dell'azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare potrà essere
considerato dimissionario e come tale liquidato.
Il lavoratore richiamato alle armi ha diritto alla maturazione del trattamento di fine rapporto
per il periodo trascorso in servizio militare.
L'assenza dal lavoro per chiamata di leva e il richiamo alle armi sarà considerata utile ai fini
dell'anzianità per la determinazione del preavviso, dello scaglione di ferie, della conservazione
del posto in caso di malattia e infortunio e degli aumenti periodici di anzianità.
Se il lavoratore chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di lavoro, non ha l'obbligo
di dare il preavviso nè di corrispondere la relativa indennità sostitutiva.
Le norme stabilite dal presente articolo si intendono completate con quelle previste dalle
leggi vigenti in materia di chiamata, di leva e di richiamo alle armi.
Art. 23
(Violazione delle procedure di
rilevazione delle presenze)
E' proibito fare variazioni o cancellature sulla scheda, ritirare quella di un altro lavoratore o
tentare in qualsiasi modo di alterare le indicazioni del sistema di rilevazione delle presenze.
Le infrazioni a tali disposizioni daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno
giungere fino al licenziamento ai sensi dell'art. 17 della Parte Generale, Sez. 3.
Analoghi provvedimenti saranno presi verso coloro che facessero volontariamente
movimenti irregolari delle schede.
Il lavoratore che non avrà fatto il regolare movimento della scheda sarà considerato
ritardatario e quando non possa far constatare in modo sicuro la sua presenza in azienda, sarà
considerato assente.
Art. 24
(Assenze)
Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio
dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato.
L'assenza ingiustificata può essere punita con una multa variabile dal 5% al 20% della
paga base e contingenza corrispondente alle ore non lavorate.
Prolungandosi l'assenza ingiustificata per 4 giorni consecutivi o ripetendosi per tre volte in
un anno nel giorno seguente la festività, il lavoratore può essere licenziato ai sensi dell'art. 17
della Parte generale, Sez. 3.
L'assenza, ancorchè giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della
retribuzione.
Art. 25
(Permessi di entrata ed uscita)
Durante le ore di lavoro il lavoratore non può lasciare lo stabilimento senza regolare
autorizzazione della Direzione.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere richiesto dal lavoratore entro la prima
mezz'ora di lavoro salvo casi eccezionali.
Il permesso ottenuto per l'uscita entro la prima mezz'ora di lavoro non consente la
decorrenza della retribuzione per la prestata frazione di ora di lavoro.
Il permesso ottenuto in qualsiasi altro momento dell'orario di lavoro comporta la
retribuzione per la durata del lavoro prestato.
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si
trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro. Il lavoratore licenziato
o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.
Art. 26
(Consegna e conservazione utensili e materiali)
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente il lavoratore deve farne richiesta al
suo superiore diretto.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di
licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
E' preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli
utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
Il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli in caso
contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la
Direzione.
Al sabato, per i lavoratori non addetti a lavorazioni a ciclo continuo, il lavoro verrà sospeso
prima dell'ora di cessazione per un adeguato intervallo di tempo fissato dalla Direzione al fine di
permettere al lavoratore di fare completa pulizia alla macchina e al posto di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che
siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza
l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto
all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
La valutazione dell'eventuale danno deve essere fatta obiettivamente e l'ammontare del
danno deve essere preventivamente contestato al lavoratore. L'ammontare delle perdite e dei
danni di cui ai commi precedenti potrà essere trattenuto ratealmente sulla retribuzione con
quote non superiori al 10% della retribuzione stessa. In caso di risoluzione del rapporto di
lavoro la trattenuta verrà effettuata sull'ammontare di quanto spettante al lavoratore, fatte salve
le disposizioni e i limiti di legge.
Il lavoratore deve interessarsi per fare elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprietà onde
poterli asportare.
Art. 27
(Preavviso)
Il licenziamento del lavoratore non in prova, che non sia dovuto a giusta causa, può aver
luogo - in conformità alle disposizioni di legge in materia - con preavviso, in qualunque giorno
della settimana.
Analogamente le dimissioni del lavoratore stesso possono aver luogo con preavviso, in
qualunque giorno della settimana.
I termini di preavviso, tanto nel caso di licenziamento che in quello di dimissioni, sono i
seguenti:
a) una settimana di calendario fino al 10° anno compiuto di anzianità di servizio;
b) due settimane di calendario oltre il 10° anno compiuto di anzianità di servizio.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve
corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato
preavviso (una o due settimane di retribuzione determinate in base all'orario normale
settimanale).
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
Per i permessi che venissero richiesti dal lavoratore preavvisato per la ricerca di nuova
occupazione interverranno accordi tra il lavoratore e la Direzione in base ai criteri normalmente
seguiti nell'azienda stessa.
Il periodo di preavviso retribuito spetta in ogni caso al lavoratore che all'atto del
licenziamento si trovi in sospensione.
Art. 28
(Trattamento di fine rapporto)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
In ogni caso di risoluzione del rapporto l'azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento
di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art. 2120 cod. civ. e dalla legge 29
maggio 1982, n. 297.
Per il computo dell'indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982 nonchè del
trattamento di fine rapporto maturato fino al 31 dicembre 1989 si richiamano le norme di cui
all'art. 29 Parte speciale, Sez. C) del c.c.n.l. 16 luglio 1979, 20 aprile 1983 e 24 gennaio 1987.
Nota a verbale
Per il calcolo del trattamento di fine rapporto per il periodo 1° febbraio 1987-31 dicembre
1989, valgono le disposizioni di cui alla Nota a verbale in calce all'art. 29, Parte speciale, Sez.
C), del c.c.n.l. 24 gennaio 1987.
---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue:
Trattamento di fine rapporto
(Omissis)
Nota a verbale
(Omissis)
Dichiarazione a verbale
Le parti in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., convengono che la retribuzione,
comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro è
esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Quanto sopra senza pregiudizio per le eventuali controversie giudiziarie attualmente in corso.
---------N.d.R.: L'accordo 4 febbraio 1997 prevede quanto segue:
5. Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., concordano che, a decorrere dal
1° gennaio 1998 la gratifica natalizia ovvero la tredicesima mensilità sono escluse dalla base di calcolo del trattamento
di fine rapporto.
Tale intesa sarà sostituita da quanto le parti pattuiranno nel prossimo rinnovo del c.c.n.l.
Art. 29
(Lavori indirettamente produttivi negli stabilimenti siderurgici)
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori indirettamente produttivi le seguenti
operazioni:
- ai gassogeni, forni di distillazione, forni di fusione e forni di riscaldo:
1) riparazioni; 2) riscaldo od alimento; 3) pulizia di valvole, di tubazioni, di collettori, di
griglie, di pozzetti, di condotti di alimento del carbone o lignite;
- ai treni di laminazione:
1) cambio di cilindri; 2) cambio di gabbie; 3) cambio di cuscinetti, manicotti ed allunghe; 4)
pulizia generale;
- alla trafilatura a caldo:
1) riparazione;
- alla fucinatura:
1) attrezzaggio; 2) riparazione;
- alla stagnatura e piombatura:
1) riparazioni; 2) pulizia generale.
1.A) Qualora durante il turno di lavoro il processo produttivo venga interrotto per
l'esecuzione delle operazioni sopra elencate, i lavoratori ad esse addetti, semprechè
componenti la stessa squadra di produzione, percepiranno, oltre alla paga base oraria di fatto,
un compenso la cui misura non dovrà essere inferiore all'85% dell'utile medio orario di cottimo
realizzato nel periodo di paga in corso nel posto di lavoro cui erano addetti al momento in cui
sono stati comandati ad eseguire le operazioni stesse.
1.B) Qualora gli stessi lavori vengano eseguiti nel periodo di normale fermata della
produzione nell'intervallo tra il termine di una successione settimanale di turni e la ripresa di
quella seguente, i lavoratori addettivi, semprechè appartenenti alle squadre dello stesso mezzo
di produzione al quale si eseguono le operazioni di cui sopra, verranno retribuiti con una
retribuzione pari a quella media oraria realizzata per le ore ordinarie (escluse quindi le
maggiorazioni corrisposte per le ore notturne, straordinarie, festive) nel periodo di paga nel
quale si verificano le prestazioni suddette.
2. Qualora per la esecuzione dei lavori stessi il personale di squadra necessario debba fare
ore in più del turno normale giornaliero indispensabili al regolare andamento del lavoro stesso,
tali ore saranno retribuite con una retribuzione oraria uguale a quella media realizzata nel
periodo di paga in corso per le ore di lavoro ordinarie (escluse quindi le maggiorazioni
corrisposte per le ore notturne, straordinarie, festive), maggiorata di un compenso pari a quello
fissato dall'art. 7 della presente Sezione per il lavoro straordinario e che non sarà con questo
cumulabile.
Tale maggiorazione sarà calcolata con gli stessi criteri stabiliti dal predetto art. 7 (Lavoro
straordinario, notturno e festivo).
Art. 30
(Variazioni nelle squadre ai forni ed ai treni
negli stabilimenti siderurgici)
Qualora in conseguenza di modifiche apportate alla composizione di una squadra, il
guadagno dei suoi componenti dovesse diminuire o non fosse più adeguato alla prestazione
che viene richiesta ai componenti stessi, si seguirà la procedura stabilita alla lettera C) dell'art.
29 (Procedure generali di composizione e conciliazione, reclami e controversie) della Parte
generale, Sez. 3.
Art. 31
(Addetti a mansioni discontinue o di
semplice attesa o custodia)
1) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti,
motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell'energia
elettrica che sono esterne allo stabilimento, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini,
uscieri, inservienti, custodi, portieri, guardiani diurni e notturni.
2) I lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia possono
essere assunti per un orario di lavoro normale settimanale di 40, 44 o 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti per un orario giornaliero di 10 ore, l'orario normale
settimanale rimane fissato in 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti per un orario giornaliero di 9 ore, l'orario normale
settimanale rimane fissato in 44 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti per un orario giornaliero di 8 ore, l'orario normale
settimanale rimane fissato in 40 ore.
3) Ai predetti lavoratori verrà corrisposta mensilmente la retribuzione della categoria di
appartenenza per le ore prestate fino alle 40 settimanali, mentre per le ore prestate oltre le 40 e
fino ai limiti suddetti saranno loro corrisposte in aggiunta corrispondenti quote orarie di
retribuzione (1/173).
4) Per gli autisti adibiti alla consegna in altre località dei veicoli da essi condotti o
trasportati, saranno stabilite, mediante accordi aziendali, per le giornate di servizio fuori del
comune, sede dello stabilimento, paghe giornaliere comprensive di un forfait di lavoro
straordinario.
5) Ai lavoratori il cui orario è quello fissato ai commi secondo e terzo del punto 2) è
garantita la continuità di detto orario e le eventuali modifiche a questo orario di lavoro debbono
essere comunicate per iscritto con un mese di preavviso. Durante il mese di preavviso, a questi
lavoratori, viene corrisposta la stessa paga, anche se viene ad essi fatto effettuare un orario
inferiore.
6) E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario giornaliero fissato nella
suddivisione degli orari settimanali di cui al punto 2).
Tale lavoro deve essere compensato con le maggiorazioni previste dall'art. 7 della presente
Sezione, fermo restando che non si applicano ai discontinui i limiti e le modalità per
l'effettuazione del lavoro straordinario previsti nel suddetto articolo, salvo le limitazioni di legge.
7) L'inquadramento professionale dei lavoratori di cui al punto 1) è effettuato sulla base
delle declaratorie di cui all'art. 4 (Inquadramento dei lavoratori) della Parte generale, Sez. 3.
8) All'atto dell'assunzione o del passaggio a mansioni discontinue l'azienda, oltre a quanto
previsto all'art. 1 (Assunzione) della Parte generale, Sez. 3, deve comunicare per iscritto ai
lavoratori di cui al punto 1) del presente articolo l'orario normale di lavoro.
9) In riferimento all'art. 17 (Indumenti di lavoro) della presente Sezione, ai lavoratori che
devono svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie l'azienda dovrà dare in dotazione
appositi indumenti protettivi.
10) Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica nello stabilimento o
nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte, continueranno ad essere regolate
con accordi particolari: gli interessati possono chiedere l'assistenza delle rispettive
Organizzazioni sindacali.
11) Fermo restando l'art. 38 (Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di
miglior favore) della Parte generale, Sez. 3, il presente articolo non modifica le eventuali
situazioni di diritto derivanti da accordi o regolamenti più favorevoli ai lavoratori.
Dichiarazione a verbale sul punto 7
Con la norma di cui al punto 7), le parti non hanno inteso innovare nella situazione di fatto
dei portieri, capiturno e fattorini che in relazione a particolari compiti fruissero attualmente di
una classificazione più favorevole.
Art. 32
(Trasferte)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal
laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente
trasferiti, compete una indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di rimborsare le
spese sostenute dagli stessi lavoratori nell'interesse del datore di lavoro, relative al
pernottamento ed ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha carattere retributivo anche se
corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi
da quello della sede aziendale e/o di assunzione.
Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad
essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di
contratto.
La misura dell'indennità di trasferta è, a decorrere dal 1° gennaio 1991, la seguente:
a) per trasferte previste di durata sino a gg. 30:
lire 48.000 giornaliere;
b) per trasferte previste di durata superiore a gg. 30: lire 47.000 giornaliere.
Gli importi di cui alle lettere a) e b), che comprendono due pasti ed il pernottamento
giornaliero, saranno maggiorati di lire 180 giornaliere, da riconoscere all'inizio di ogni semestre
per ogni punto (e frazione) di variazione in aumento dell'indice sindacale utilizzato ai fini del
calcolo dell'indennità di contingenza.
Per le trasferte superiori ai 300 km. sarà possibile sostituire l'indennità di trasferta con un
rimborso a piè di lista entro un massimale pari all'importo di cui alle lettere a) e b) maggiorato
del 15%.
L'indennità di trasferta è dovuta quando si verificano congiuntamente le condizioni previste
alle lettere a), b) e c) del punto II.
Fermo restando che la suddetta indennità forfettaria non ha carattere retributivo, il
trattamento economico stabilito nel presente articolo non è cumulabile con gli eventuali
trattamenti aziendali in materia che, globalmente considerati, risultassero di miglior favore.
II) Al lavoratore in trasferta verrà corrisposta un'indennità per ciascun pasto, meridiano o
serale, e per il pernottamento in misura pari ad un terzo dell'importo complessivo giornaliero
dell'indennità di trasferta, secondo le regole che seguono:
a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è dovuta quando,
considerato l'intervallo che l'azienda concede al lavoratore tra la cessazione e la ripresa del
lavoro, risulta che il medesimo - ove rientrasse, usando dei normali mezzi di trasporto, nella
sede, stabilimento, laboratorio o cantiere, per il quale sia stato assunto o nel quale sia stato
effettivamente trasferito - avrebbe, per consumare il pasto, un periodo di tempo inferiore a 40
minuti od al minor tempo concesso agli altri lavoratori della sede o stabilimento di origine per la
consumazione del pasto.
Non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta qualora il lavoratore che
partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine possa
consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il
proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrata nella
prima mensa, o possa usufruire di normale servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con
ristoranti) messi a disposizione dall'azienda.
In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza
dell'indennità prevista per il pasto meridiano;
b) la corresponsione dell'indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che, usando
dei mezzi normali di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21
oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di
origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro;
c) la corresponsione dell'indennità per il pernottamento è dovuta al lavoratore che, usando
dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22.
Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico della sede,
stabilimento o cantiere di origine, derivante da lavorazioni ad incentivo. Nel caso di lavorazione
a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia, avrà diritto alla sua paga base
maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all'invio in trasferta.
La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per tutta la durata del
cantiere o dell'opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato comandato dall'azienda.
III) Al lavoratore comandato in trasferta, oltre al trattamento previsto ai punti I e II, spetta
comunque un compenso per il tempo di viaggio preventivamente approvato dall'azienda in base
ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e
viceversa, nelle seguenti misure:
a) corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente col normale
orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento o cantiere di origine;
b) corresponsione di un importo pari all'85% della normale retribuzione per le ore eccedenti
il normale orario di lavoro di cui al punto a) con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 7
(Lavoro straordinario, notturno e festivo) della presente Sezione.
Resta inteso che nel momento in cui il lavoratore viene comandato in trasferta, inizierà a
percepire il trattamento previsto al punto I del presente articolo.
Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all'azienda per il necessario riscontro agli
effetti del compenso.
IV) L'indennità di trasferta giornaliera è dovuta ininterrottamente per tutti i giorni interi fra
l'inizio ed il termine della trasferta, compresi anche i giorni festivi ed il sesto giorno della
settimana, in caso di distribuzione dell'orario settimanale contrattuale su 5 giorni, nonchè per i
giorni di eventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore e
sarà computata dall'ora di partenza.
V) Ai lavoratori addetti ad imprese che svolgono in modo esclusivo o prevalente attività di
montaggio e installazione di impianti - imprese che spostano i propri cantieri in continuazione da
una località all'altra - le imprese stesse comunicheranno, di volta in volta, per iscritto, la
destinazione e la prevedibile durata della trasferta o, comunque, il tipo d'opera cui il lavoratore
dovrà contribuire fino a compimento.
Tale comunicazione sarà effettuata con un preavviso minimo di 7 giorni, salvo casi
imprevedibili ed eccezionali, quando sia prevista una durata della trasferta superiore a 4 mesi.
Comunicazione sulla dislocazione dei cantieri verrà data alle Rappresentanze sindacali
aziendali interessate.
VI) In caso di infortunio o malattia, il trattamento di trasferta è dovuto per un periodo
massimo di giorni 10, al termine dei quali il lavoratore potrà richiedere di tornare in sede, con
diritto al rimborso delle spese di viaggio con gli usuali mezzi di trasporto pubblici e delle spese
di vitto e pernottamento, come previste al successivo punto VII.
Resta salva la facoltà per l'azienda di disporre il rientro del lavoratore in qualsiasi momento.
Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura, il trattamento di trasferta è
dovuto sino al giorno del ricovero. Durante il periodo di degenza il trattamento che gli verrà
riconosciuto sarà pari ad un terzo dell'importo dell'indennità di trasferta, fino ad un massimo di
15 giorni.
Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili dietro certificazione medica o
non ricoverabili per carenze di strutture ospedaliere saranno esaminati caso per caso, ai fini
dell'eventuale estensione del trattamento di trasferta.
Resta salva la facoltà per l'azienda di provvedere, a proprie spese, al rientro del lavoratore,
dichiarato trasportabile dal medico, fino alla di lui abitazione. Ove il rientro sia stato richiesto dal
lavoratore, al medesimo è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto
occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento, come previsto al punto II.
VII) Le spese per i mezzi di trasporto autorizzati saranno anticipate dall'azienda unitamente
ad una congrua somma per le spese di vitto previste per il viaggio.
Ai lavoratori in trasferta saranno corrisposti adeguati anticipi sulle prevedibili spese di
viaggio e pernottamento; il saldo verrà effettuato unitamente al saldo della retribuzione, nel
giorno in cui si effettua il saldo paga nello stabilimento, laboratorio o cantiere presso cui il
trasfertista presta la propria opera. Previo consenso dell'azienda, il trasfertista potrà delegare
un proprio familiare a riscuotere, presso lo stabilimento di origine, la retribuzione spettantegli.
VIII) Il lavoratore in trasferta dovrà rifiutarsi di lavorare in ore straordinarie, notturne e
festive se non sia stato esplicitamente autorizzato dall'azienda o da coloro cui l'azienda abbia
conferito detto potere.
Il lavoratore in trasferta dovrà attenersi alle norme contrattuali per quanto riguarda la
disciplina sul lavoro e alle istruzioni impartite dall'azienda per quanto riguarda l'esecuzione del
lavoro cui sia adibito; inoltre, secondo le disposizioni impartite dall'azienda, dovrà provvedere
alla registrazione del materiale avuto in consegna e delle ore di lavoro compiute, ad inviare i
rapporti periodici che fossero richiesti dall'azienda sull'andamento del lavoro - semprechè non vi
sia altro dipendente dell'azienda incaricato di eseguire questi compiti - e ad attuare tutto quanto
necessario per la sua buona esecuzione.
IX) Al lavoratore in trasferta che ne faccia richiesta potranno essere concessi,
compatibilmente con le esigenze del lavoro, dei permessi durante i quali cesserà ogni forma di
retribuzione o di trattamento economico di trasferta.
Quando la permanenza in trasferta del lavoratore abbia durata superiore a 4 mesi
continuativi, l'azienda concederà, a richiesta scritta del lavoratore, una licenza minima di 3
giorni oltre il tempo di viaggio, con rimborso delle spese per i mezzi di trasporto autorizzati
occorrenti per raggiungere lo stabilimento o cantiere di origine e per il ritorno e con l'aggiunta di
1/3 o 2/3 dell'indennità di trasferta a seconda che abbia consumato uno o due pasti durante il
viaggio. I permessi maturati dopo il quarto mese di permanenza in trasferta saranno retribuiti
nella misura di 2 ogni 3. Quanto sopra non è cumulabile con altri trattamenti eventualmente
praticati in sede aziendale.
Il lavoratore può esercitare il diritto di cui sopra entro e non oltre 30 giorni dalla maturazione
del diritto medesimo. L'azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, concederà la
licenza medesima entro un periodo non superiore a 30 giorni dalla data della richiesta
avanzata.
In caso di luttuosi o gravi eventi di famiglia relativi al coniuge, ai figli, ai genitori ed ai fratelli
del lavoratore in trasferta, l'azienda dovrà, a richiesta del medesimo, concedere una licenza
straordinaria per il tempo strettamente necessario, rimborsandogli le spese per i mezzi di
trasporto occorrenti e con esclusione di ogni altro rimborso spese. Le spese di trasporto
saranno rimborsate sino a concorrenza delle spese per il rientro allo stabilimento o cantiere di
origine ed il ritorno, come sopra previsto.
X) L'eventuale tassa di soggiorno e le spese postali e varie sostenute dal lavoratore per
conto dell'azienda saranno da questa rimborsate.
XI) Ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna o in sottosuolo verrà riconosciuta
una maggiorazione del 10% sui minimi dell'indennità di trasferta.
XII) La disciplina di cui al presente articolo non si applica nei confronti dei lavoratori:
a) che vengano esplicitamente ed esclusivamente assunti per prestare la loro opera
nell'effettuazione di un determinato lotto dei seguenti lavori, che per la loro esecuzione
richiedono il successivo o continuo spostamento del lavoratore: palificazione o stesura dei fili o
cavi per linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, teleferiche, ferroviarie e simili.
Per questi lavoratori, peraltro, le retribuzioni base saranno maggiorate del 30%.
Inoltre, nei confronti di tali lavoratori valgono le seguenti disposizioni:
- in caso di infortunio o malattia sarà loro corrisposto il 30% della retribuzione base con i
limiti di tempo e con le modalità previste per il rimborso delle spese al lavoratore in trasferta, al
paragrafo VI nei casi e nei modi previsti al citato paragrafo sarà, inoltre, corrisposto il rimborso
delle spese di trasporto per il rientro in sede;
- agli stessi dovranno essere rimborsate le eventuali spese di trasporto con i mezzi
autorizzati;
- i lavoratori che siano comandati a lavorare alternativamente nei lavori di cui sopra o
presso gli stabilimenti, laboratori o cantieri dell'azienda si considerano in trasferta agli effetti del
presente articolo;
b) che per l'attività esplicata devono normalmente spostarsi da località a località nell'ambito
dello stesso centro urbano per l'installazione e manutenzione di impianti: di riscaldamento,
idraulici, sanitari, igienici, elettrodomestici, telefonici, di illuminazione, di misurazione,
segnalazione e controllo ascensori e montacarichi, serramenti, manutenzione di macchine di
ufficio e radio.
La determinazione dei limiti territoriali dei centri urbani sarà fatta localmente dalle rispettive
Associazioni sindacali territoriali. In caso di disaccordo deciderà l'Ispettorato del lavoro
competente.
Tuttavia ai lavoratori di cui alla sopra citata lettera b), qualora ricorrano le condizioni
previste dalla lettera a) del punto II, verrà corrisposta, limitatamente ad un terzo, l'indennità di
trasferta di cui al presente articolo a meno che non possano usufruire della mensa aziendale.
XIII) Al lavoratore che durante la trasferta usufruisca delle ferie collettive e continuative di
cui all'art. 14 della presente Sezione verranno rimborsate le spese di viaggio qualora egli rientri
nella sede normale di lavoro oppure, ma sempre con il limite di spese di cui sopra, qualora
rientri nella propria abitazione. In tal caso verrà inoltre riconosciuto il trattamento relativo al
tempo di viaggio di cui al punto III.
XIV) Il trattamento previsto dal presente articolo vale per le trasferte nell'ambito del
territorio nazionale. Per i casi di trasferte all'estero interverranno intese da raggiungere caso per
caso tra le parti con la partecipazione delle Rappresentanze sindacali aziendali se richiesta. Nel
caso di trasferte all'estero che interessino gruppi consistenti di lavoratori la Direzione aziendale
ne darà preventiva comunicazione alle Rappresentanze sindacali aziendali che potranno, in
assistenza o rappresentanza degli interessati, richiedere un esame delle condizioni generali
relative alle trasferte stesse.
XV) Le parti convengono che con il presente articolo hanno inteso fissare un trattamento
minimo e non già di ammettere riduzioni delle condizioni nel complesso più favorevoli godute
dai singoli, le quali in ogni caso assorbono fino a concorrenza i miglioramenti discendenti dal
presente articolo rispetto alle situazioni in atto.
Nota a verbale
Per i lavoratori addetti ad imprese che svolgono in modo esclusivo o prevalente attività di
montaggio e installazione di impianti, fermo restando il carattere non retributivo dell'indennità di
trasferta, il relativo complessivo trattamento potrà essere ristrutturato - mediante intese a livello
aziendale - allo scopo di considerare le particolari caratteristiche delle attività suddette.
Chiarimento a verbale
Gli importi di cui alle lettere a) e b) del punto I sono comprensivi dei punti di variazione
dell'indice sindacale maturati con riferimento al semestre maggio-ottobre 1990 (179,28).
La prima variazione semestrale verrà pertanto effettuata a decorrere dal 1° luglio 1991 sulla
base dei punti che matureranno nel semestre novembre 1990-aprile 1991.
Dichiarazione a verbale
In relazione alle disposizioni di cui alla legge 3 ottobre 1987, n. 398, le parti si
incontreranno entro il 31 dicembre 1991 per un esame della evoluzione della legislazione in
materia di trasferte e delle problematiche conseguenti nonchè per l'esame delle materie inerenti
i lavoratori italiani nei paesi extracomunitari.
---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue:
Trasferte
I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede dello stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il
quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua
natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative
al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità
ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione.
Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo
della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
La misura dell'indennità di trasferta è pari a:
- a partire dal 1° gennaio 1995 a L. 55.000 giornaliere;
- a partire dal 1° gennaio 1996 a L. 56.000 giornaliere.
In ragione della natura di rimborso forfettario dell'indennità di trasferta e quindi dell'appartenenza di tale istituto alla
parte normativa del contratto nazionale di lavoro, considerata la difficoltà di prevedere l'incremento del costo della vita
per l'intero periodo di vigenza del c.c.n.l. le parti concordano di incontrarsi in occasione del rinnovo biennale dei minimi
contrattuali nel giugno 1996 per definire gli incrementi dell'indennità giornaliera di trasferta per il biennio 1997- 1998.
Gli importi di cui sopra comprendono due pasti ed il pernottamento.
Per le trasferte superiori ai 300 Km sarà possibile sostituire l'indennità di trasferta con un rimborso a piè di lista entro un
massimale pari all'importo di cui sopra maggiorato del 15%.
L'indennità di trasferta è dovuta quando si verificano congiuntamente condizioni previste alle lettere a), b) e c) del punto
11.
Fermo restando che la suddetta indennità forfettaria non ha carattere retributivo, il trattamento economico stabilito nel
presente articolo non è cumulabile con gli eventuali trattamenti aziendali in materia che, globalmente considerati,
risultassero di miglior favore.
Dal capo II alla Nota a verbale
(Omissis)
Dichiarazione a verbale
(Sostituisce quella contenuta nel c.c.n.l. 14 dicembre 1990)
Le parti si incontreranno entro il 1° gennaio 1995 per un esame della evoluzione della legislazione, fiscale e
contributiva, in materia di trasferte per l'esame della legge 3 ottobre 1987, n. 398, sulle materie inerenti i lavoratori
italiani nei Paesi extracomunitari. Infine, le parti si impegnano ad avviare un'attività di studio al fine di giungere entro
giugno 1996 alla modifica della normativa dell'indennità di trasferta, della attuale divisione in quote, pari ad un terzo, e
dei criteri della loro erogazione passando ad un riferimento di misurazione obiettivo.
---------N.d.R.: L'accordo 4 febbraio 1997 prevede quanto segue:
Allegato 4
C.C.N.L. 9/7/1994 - DISCIPLINA SPECIALE
Sezione C)
Art. 32
(Trasferte)
Da coordinare
I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il
quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua
natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative
al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità
ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione.
Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo
della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15 per cento per le quote relative ai
pasti e per il 70 per cento per il pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta e delle sue quote è pari a:
Gli importi di cui sopra comprendono due pasti ed il pernottamento.
Per le trasferte superiori ai 300 km sarà possibile sostituire l'indennità di trasferta con un rimborso a piè di lista entro un
massimale pari all'importo di cui sopra maggiorato del 15%.
L'indennità di trasferta è dovuta quando si verificano congiuntamente le condizioni previste alle lettere a), b) e c) del
punto II.
Fermo restando che la suddetta indennità forfettaria non ha carattere retributivo, il trattamento economico stabilito nel
presente articolo non è cumulabile con gli eventuali trattamenti aziendali in materia che, globalmente considerati,
risultassero di miglior favore.
II) Al lavoratore in trasferta verrà corrisposta una indennità per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento
in misura pari ad un terzo dell'importo complessivo giornaliero dell'indennità di trasferta, secondo le regole che
seguono:
a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è dovuta quando il lavoratore venga inviato in
trasferta ad una distanza superiore ai 20 km dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto
o sia stato effettivamente trasferito.
Inoltre, l'importo per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il
lavoratore, durante la pausa non retribuita non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto
usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda.
Non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla
mensa aziendale della sede o stabilimento di origine rientri in sede in modo da fruire della mensa oppure possa
consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza
sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrato nella prima mensa, o possa usufruire di normali
servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall'azienda.
In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell'indennità prevista per il
pasto meridiano;
b) la corresponsione dell'indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto,
non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe
partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro;
c) la corresponsione dell'indennità di pernottamento è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto,
non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22.
Fermo restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso
forfettario, le parti confermano che gli importi di cui alle lettere precedenti non saranno erogati nel caso in cui risulti in
modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del
datore di lavoro relative al pernottamento ed ai pasti.
Resta salva la facoltà della Direzione aziendale di disporre per esigenze tecniche, produttive ed organizzative, la
permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato comandato riconoscendo le relative quote dell'indennità di
trasferta.
Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico della sede, stabilimento o cantiere di origine,
derivante da lavorazioni ad incentivo. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad
economia, avrà diritto alla sua paga base maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all'invio
in trasferta.
La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per tutta la durata del cantiere o dell'opera presso il
quale o per la quale lo stesso è stato comandato dall'azienda.
(Omissis)
XII) La disciplina del presente articolo non si applica nei confronti dei lavoratori:
a) che vengano esplicitamente ed esclusivamente assunti per prestare la loro opera nell'effettuazione di un determinato
lotto dei seguenti lavori, che per la loro esecuzione richiedono il successivo o continuo spostamento del lavoratore:
palificazione o stesura dei fili o cavi per linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, teleferiche, ferroviarie e simili.
Per questi lavoratori, peraltro, le retribuzioni base saranno maggiorate del 30 per cento.
Inoltre nei confronti di tali lavoratori valgono le seguenti disposizioni:
- in caso di infortunio o malattia sarà loro corrisposto il 30 per cento della retribuzione base con i limiti di tempo e con le
modalità previste per il rimborso delle spese al lavoratore in trasferta, al paragrafo VI); nei casi e nei modi previsti al
citato paragrafo sarà, inoltre, corrisposto il rimborso delle spese di trasporto per il rientro in sede;
- agli stessi dovranno essere rimborsate le eventuali spese di trasporto con mezzi autorizzati;
- i lavoratori che siano comandati a lavorare alternativamente nei lavori di cui sopra o presso gli stabilimenti, laboratori o
cantieri dell'azienda si considerano in trasferta agli effetti del presente articolo.
Le parti confermano che l'erogazione del 30 per cento del minimo di paga base contrattuale è alternativa al
riconoscimento dell'indennità di trasferta;
b) che per l'attività esplicata devono normalmente spostarsi da località a località nell'ambito dello stesso centro urbano
per la installazione e manutenzione di impianti: di riscaldamento, di condizionamento, idraulici, sanitari, igienici,
elettrodomestici, telefonici, di illuminazione, elettrici, di trasmissione dati, di misurazione, segnalazione e controllo
ascensori e montacarichi, serramenti, manutenzione di macchine di ufficio e radio.
La determinazione dei limiti territoriali dei centri urbani sarà fatta localmente dalle rispettive Associazioni sindacali
territoriali. In caso di disaccordo deciderà l'Ispettorato del lavoro competente.
Tuttavia ai lavoratori di cui alla sopra citata lettera b), qualora ricorrano le condizioni previste dalla lettera a) del punto
II), verrà corrisposta la quota per il pasto meridiano dell'indennità di trasferta di cui al presente articolo a meno che non
possano usufruire della mensa aziendale oppure di normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con
ristoranti) messi a disposizione dall'azienda.
(Omissis)
Dichiarazione a verbale
Le parti si incontreranno entro il 1° gennaio 1998 per un esame della evoluzione della legislazione, fiscale e
contributiva, in materia di trasferte per l'esame della legge 3 ottobre 1987, n. 398, sulle materie inerenti i lavoratori
italiani nei Paesi extracomunitari.
Art. 33
(Apprendistato)
Per la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio all'accordo che viene allegato al presente
contratto.
Art. 34
(Retribuzioni base ragguagliate a mese e determinazione
della retribuzione base oraria)
Le retribuzioni base ragguagliate a mese (ore 173) che si applicano ai lavoratori di cui alla
presente Sezione sono quelle riportate nella tabella posta in calce al presente contratto con le
relative date di decorrenza.
La retribuzione base oraria viene determinata dividendo per 173 la retribuzione base di cui
alla tabella predetta.
Chiarimento a verbale e disposizioni di attuazione
Le parti si danno reciprocamente atto che non hanno inteso con la presente
regolamentazione contrattuale modificare la sfera di efficacia della normativa in atto in materia
di lavoro impiegatizio.
Ciò premesso, in relazione all'inquadramento professionale dei lavoratori di cui all'art. 4
della Parte generale, Sez. 3, ed ai fini della disciplina contenuta nella presente Parte speciale
resta confermato che a tutti coloro che hanno diritto al trattamento contrattuale previsto dalla
Parte impiegati del c.c.n.l. 8 gennaio 1970 sarà applicata la normativa contenuta nella Sez. A),
che a tutti coloro che hanno diritto al trattamento previsto nell'accordo 23 ottobre 1973, sarà
applicata la normativa contenuta nella Sez. B), che a tutti coloro che hanno diritto al trattamento
contrattuale previsto dalla Parte operai del c.c.n.l. 8 gennaio 1970 sarà applicata la normativa
contenuta nella Sez. C).
Quanto sopra, salvo, ovviamente, diverso inquadramento intervenuto a seguito di
mutamento di mansioni.
Tale riferimento, valido analogamente anche per i lavoratori di nuova assunzione, sarà
altresì adottato come ulteriore elemento di identificazione dei soggetti ai fini fiscali, previdenziali
ed assicurativi.
Decorrenza e durata
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Fatte salve le diverse decorrenze previste per specifici istituti, il presente contratto decorre
dal 1° gennaio 1991 e avrà durata fino al 30 giugno 1994; esso si intenderà rinnovato di anno in
anno se non verrà disdetto tre mesi prima della sua scadenza, con lettera raccomandata r.r. In
caso di disdetta, il contratto resterà in vigore fino a che non sia sostituito da successivo
contratto nazionale.
--------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue:
Decorrenza e durata
In applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata
quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.
Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente contratto decorre dal 1° luglio 1994 ed avrà vigore
fino a tutto il 30 giugno 1998; per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 30 giugno 1996.
Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non disdetto, tre mesi prima della
scadenza, con raccomandata a.r. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato
sostituito dal successivo contratto nazionale.
--------N.d.R.: L'accordo 4 febbraio 1997 prevede quanto segue:
1. La scadenza contrattuale è fissata al 31 dicembre 1998.
Importo forfettario
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente contratto verrà corrisposto, a
titolo di arretrati retributivi, un importo forfettario di L. 840.000 lorde pro-capite, suddivisibile in
quote mensili e giornaliere in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio31 dicembre 1990. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti,
come mese intero.
L'importo forfettario di cui sopra non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali,
nè ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto.
Le parti concordano che l'importo forfettario suddetto sarà utile ai fini della determinazione
del trattamento di fine rapporto unicamente nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro entro il
30 giugno 1994 per pensionamento.
Il suddetto importo verrà corrisposto in due rate pari a:
- L. 450.000 lorde con la prima retribuzione utile corrisposta successivamente alla
sottoscrizione del presente contratto;
- L. 390.000 lorde con la retribuzione del mese di maggio 1991.
Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo
matrimoniale, intervenute nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1990, che hanno dato luogo a
pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende,
saranno considerate utili ai fini della maturazione dell'importo di cui sopra.
Dichiarazione a verbale
Ai lavoratori che, in forza nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1990, hanno goduto di
trattamenti di Cassa integrazione guadagni e di prestazioni economiche previdenziali, saranno
corrisposti gli arretrati retributivi di cui al presente punto, secondo le disposizioni vigenti in
materia.
---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue:
Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data della stipula del presente contratto verrà corrisposta una erogazione forfettaria di lire
450.000 lorde suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro dal 1° luglio al 31 dicembre
1994. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Tale importo verrà erogato in due rate uguali rispettivamente con il primo periodo di retribuzione utile corrisposta
successivamente alla stipula del presente contratto e nel mese di ottobre 1994.
Ai lavoratori il cui rapporto di lavoro viene risolto precedentemente al 31 dicembre 1994 l'azienda tratterrà le quote
mensili, o loro frazioni, erogate e non maturate dalle competenze dovute. Per i lavoratori assunti successivamente alla
data di stipulazione del presente contratto collettivo, le quote mensili, o frazioni, di "una tantum" saranno erogate nel
mese di dicembre.
L'importo forfettario di cui sopra non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e della determinazione del
trattamento di fine rapporto.
Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, che
interverranno nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 1994, che daranno luogo al pagamento di indennità a carico
dell'Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini della maturazione
dell'importo di cui sopra.
Ai lavoratori, che in forza alla data di stipulazione del presente contratto godano dei trattamenti di Cassa integrazione
guadagni (ordinaria o straordinaria) e di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà, le quote mensili di "una
tantum" o le sue frazioni, saranno erogate dall'Istituto competente secondo le disposizioni vigenti in materia.
Affissione del contratto
Il presente contratto di lavoro e l'eventuale regolamento interno saranno affissi in ogni
stabilimento.
Protocollo aggiuntivo
Salvaguardia degli impianti
In occasione dell'accordo di rinnovo del c.c.n.l. 20 novembre 1962, le parti hanno
convenuto:
- che, in considerazione delle particolari caratteristiche degli altiforni (con speciale riguardo
per quelli progettati per le più avanzate tecniche di conduzione), si addiverrà in sede aziendale
ad opportune regolamentazioni intese ad evitare, in occasione di astensioni dal lavoro,
situazioni di pericolo o di danno che possano compromettere l'incolumità delle persone o
l'integrità degli impianti;
- per impianti anche di altri settori che presentino analoghe particolari caratteristiche e che
siano preventivamente e concordemente individuati, su richiesta dell'azienda, da parte delle
Organizzazioni nazionali potranno essere raggiunte rispondenti regolamentazioni a livello
provinciale.
Allegato 1
Tabelle delle retribuzioni contrattuali base
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1991
(1) Rapportati a 173 ore
Dal 1° gennaio 1992 al 31 maggio 1993
1) Rapportati a 173 ore
Dal 1° giugno 1993
(1) Rapportati a 173 ore
L'elemento retributivo di L. 90.000 lorde mensili di cui al precedente c.c.n.l. 24 gennaio
1987, corrisposto ai lavoratori inquadrati nella 8ª categoria viene elevato a L. 115.000 lorde
mensili a decorrere dal 1° gennaio 1991.
Tale elemento è utile ai fini del computo degli istituti contrattuali determinati sulla base della
retribuzione globale di fatto.
---------N.d.R.: L'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 prevede quanto segue:
Tabella delle retribuzioni contrattuali base
Dal 1° gennaio 1995 al 31 agosto 1995
(1) Rapportati a 173 ore.
Dal 1° settembre 1995 al 31 dicembre 1995
(1) Rapportati a 173 ore.
Dal 1° gennaio 1996
(1) Rapportati a 173 ore.
---------N.d.R.: L'accordo 4 febbraio 1997 prevede quanto segue:
2. Le "tranches" di aumento delle retribuzioni al lordo degli scatti di anzianità sono: 100.000 lire dal 1° gennaio 1997,
80.000 lire dal 1° marzo 1998 e 20.000 lire dal 1° ottobre 1998.
3. Per il periodo pregresso, verrà erogata una "una tantum" di 512.000 lire, di cui 312.000 a febbraio 1997 e 200.000 a
luglio 1997.
Allegato 1
Tabelle delle retribuzioni contrattuali base
Dal 1° gennaio 1997 al 28 febbraio 1998
Dal 1° marzo 1998 al 30 settembre 1998
Dal 1° ottobre 1998
(1) Rapportati a 173 ore.
Allegato 2
Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo è corrisposto un importo forfettario di lire 512.000
lorde suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° luglio-31
dicembre 1996.
L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed
indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., l'"una tantum" è esclusa dalla base
di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a:
- lire 312.000 lorde con la retribuzione corrisposta nel mese di febbraio 1997;
- lire 200.000 lorde con la retribuzione corrisposta nel mese di luglio 1997, ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di
lavoro, all'atto della liquidazione delle competenze.
Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute
nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1996, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'istituto
competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.
Ai lavoratori che nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1996 hanno goduto di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di
riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali l'importo
dell'"una tantum" sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
Allegato 2
Contratto nazionale 14 dicembre 1990 per la disciplina dell'apprendistato
nelle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale
Art. 1
(Norme generali)
La disciplina dell'apprendistato nelle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale è
regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente
contratto.
Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono
per gli apprendisti le norme del c.c.n.l. 14 dicembre 1990.
Art. 2
(Periodo di prova)
L'assunzione degli apprendisti è fatta tramite l'Ufficio di collocamento in conformità alle
norme di legge.
Per l'assunzione in prova dell'apprendista non è richiesto l'atto scritto. Il periodo di prova
non dovrà superare le quattro settimane, riducibili a due per gli apprendisti in possesso di
certificato di licenza di scuole professionali o di avviamento; durante tale periodo ciascuna delle
parti contraenti potrà recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità, col solo
pagamento all'apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.
Superato il periodo di prova l'assunzione in qualità di apprendista sarà confermata
mediante comunicazione scritta all'interessato.
Art. 3
(Tirocinio presso diverse aziende)
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano
ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purchè non separati da
interruzioni superiori ad un anno e purchè si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati
presso altre aziende l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di
tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano
obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all'apprendista sarà rilasciato
dall'azienda, in caso di risoluzione del rapporto, un documento che attesti i periodi di tirocinio
già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.
La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio è
quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo di tirocinio è stato interrotto.
Art. 4
(Durata del tirocinio)
La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli di studio
conseguiti dall'apprendista in scuole statali o parificate sono stabilite nella tabella seguente.
Per avere diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati nella tabella,
l'apprendista, all'atto dell'assunzione o all'atto del conseguimento del titolo scolastico se
conseguito durante il periodo di tirocinio, dovrà presentare il titolo scolastico originale o apposito
certificato debitamente autenticato.
Gli apprendisti saranno inquadrati nella 3ª categoria professionale alla scadenza dei periodi
di tirocinio indicati nella tabella che segue.
Tabella della durata del periodo di tirocinio
Eventuali scuole o corsi riconosciuti potranno essere esaminati dalle parti stipulanti per
determinare concordemente la validità ai fini della riduzione del periodo di apprendistato e
dell'eventuale incasellamento nei vari gruppi.
Art. 5
(Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria)
A decorrere dal 1° gennaio 1991 il minimo tabellare dell'apprendista viene determinato
applicando le percentuali della tabella che segue al minimo tabellare del lavoratore di cui alla
Parte speciale, Sez. C) inquadrato nella 3ª categoria in atto alle singole scadenze (1° gennaio
1991, 1° gennaio 1992 e 1° giugno 1993).
Il minimo di paga oraria viene determinato dividendo per 173 il minimo tabellare come
sopra individuato.
Dal 1° gennaio 1974 l'indennità di contingenza verrà corrisposta nella misura prevista per la
1ª categoria della classificazione unica e per tutta la durata dell'apprendistato.
Tabella delle percentuali di paga base
Art. 6
(Lavoro a cottimo o ad incentivo)
L'apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo, nè a
lavori di manovalanza o di produzione in serie.
Art. 7
(Orario di lavoro)
L'orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali.
Art. 8
(Ferie)
Agli apprendisti di età non superiore ai 16 anni verrà concesso, a norma dell'art. 14 della
legge 19 gennaio 1955, n. 25, un periodo feriale retribuito di 30 giorni di calendario per ogni
anno di servizio. Gli apprendisti di età superiore ai 16 anni compiuti matureranno un periodo di
ferie pari a quelle dei lavoratori di cui alla Parte speciale, Sez. C), del c.c.n.l. 14 dicembre 1990.
All'apprendista che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie
per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda,
spetteranno tanti dodicesimi dei periodi suddetti per quanti sono i mesi di servizio prestato. La
frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
In caso di licenziamento o di dimissioni, all'apprendista spetterà il pagamento delle ferie in
proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata
a questi effetti, come mese intero.
Art. 9
(Gratifica natalizia)
L'azienda corrisponderà all'apprendista, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica
ragguagliata a 173 ore di retribuzione globale di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno,
l'apprendista ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica natalizia quanti sono i
mesi di servizio prestato presso l'azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese
intero.
Art. 10
(Insegnamento complementare)
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi dell'art. 17
del Regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668 - dei corsi di istruzione
complementare, sono concesse tre ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi.
Tali ore non fanno parte dell'orario di lavoro di cui all'art. 7, fermo restando il limite legale delle
44 ore settimanali complessive.
Art. 11
(Attribuzione della qualifica)
All'apprendista che, terminato il periodo di tirocinio, venga mantenuto in servizio senza
essere ammesso, entro un mese dalla fine del tirocinio stesso, per motivi a lui non imputabili,
alla prova di idoneità - che deve essere effettuata solamente in relazione allo specifico
addestramento praticato dall'apprendista - si intenderà attribuita la qualifica.
Art. 12
(Inscindibilità)
La progressione delle percentuali salariali, nei vari semestri, di cui alla tabella annessa
all'art. 5, forma un tutto inscindibile con il risultato globale, concordato per i singoli gruppi A), B)
e C) e per ciascuna età di inizio dell'apprendistato.
Art. 13
(Decorrenza)
Il presente contratto - che forma parte integrante del contratto nazionale 14 dicembre 1990
di cui segue le sorti - entra in vigore dal 1° gennaio 1991 salvo quanto specificamente previsto
per la decorrenza dei singoli istituti.
I
Ipotesi di accordo 9 luglio 1994
per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti
dalle aziende metalmeccaniche
a partecipazione statale
Campo di applicazione del contratto
Chiarimento a verbale
Le parti confermano che le aziende che svolgono attività di costruzione, ampliamento ed
estensione di linee telefoniche ed elettriche, secondo i principi generali e la comune esperienza,
svolgono un'attività che appartiene tradizionalmente al settore meccanico come definito nel
campo di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Pertanto, le aziende che svolgono installazione "di reti telefoniche ed elettriche" sono
tenute all'applicazione della regolamentazione per l'industria metalmeccanica e, quindi, lo
svolgimento di appalti comportanti esecuzione di opere come sopra definite rientra nel caso
descritto dalla lettera b), art. 5, legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
Norme generali
Articolazione della contrattazione collettiva
1) Nell'ambito dell'assetto delle relazioni sindacali rispondente agli obiettivi indicati nella
Premessa ed in conformità a quanto già previsto dal c.c.n.l. 14 dicembre 1990 ed a quanto
definito dal Protocollo 23 luglio 1993, il sistema contrattuale si articola sul livello nazionale e con
diverse e prefissate discipline, sul livello aziendale.
Il contratto collettivo nazionale ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale
per la parte retributiva.
2) Competenze del livello nazionale
Il contratto nazionale disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di
regolamentazione degli aspetti normativi. Esso definisce, altresì, il trattamento retributivo base
con una specifica funzione di garanzia nella direzione della salvaguardia del potere di acquisto
delle retribuzioni contrattuali.
Il contratto nazionale individua, per livello aziendale, le materie ed i soggetti abilitati,
prevedendo opportune garanzie procedurali per il rispetto di quanto stabilito.
Nell'ambito delle competenze fondamentali assegnate al contratto nazionale rientrano, in
particolare, quelle relative alla regolamentazione:
a) del sistema di informazione;
b) dei diritti sindacali;
c) del sistema di inquadramento dei lavoratori;
d) dell'orario di lavoro.
3) Competenze del livello aziendale
A) Nell'ambito di discipline quadro prestabilite dal contratto nazionale ed in conformità ai
contenuti, ai criteri ed alle modalità ivi stabiliti, è previsto un rinvio a livello aziendale per le
seguenti materie:
- innovazioni tecnologiche ed organizzative e decentramento;
- modalità di fruizione delle riduzioni di orario, turni di lavoro, calendari lavorativi, flessibilità
della prestazione, verifiche attuative;
- orario flessibile;
- applicazione del lavoro a tempo parziale;
- aspetti applicativi dell'inquadramento;
- ambiente di lavoro;
- pari opportunità.
B) Restano ferme le altre disposizioni contrattuali che, con riferimento a specifiche materie,
rinviano alla competenza del livello aziendale.
C) Per quanto concerne la contrattazione aziendale, a questa viene attribuita la funzione di
negoziare contenuti economici variabili esclusivamente commisurati e correlati a parametri di
produttività e/o redditività, secondo formule da individuare di comune accordo, ed ai risultati
conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti aventi come obiettivo
incrementi di produttività e di qualità e altri elementi di competitività nonchè ai risultati legati
all'andamento economico dell'impresa.
L'accordo raggiunto ha durata quadriennale.
Gli importi erogabili, di norma a cadenza annuale salve diverse modalità concordate in
relazione alla tipologia dei parametri utilizati, tra quelli individuati al precedente 1° comma,
saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alle O.S.L. e alle R.S.U.
entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati. Nella medesima
occasione la Direzione aziendale fornirà informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte
a riferimento per la determinazione delle erogazioni in questione.
Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali non potranno essere presentate prima del 1°
gennaio 1995 sulla base di quanto previsto nella presente lettera C), mentre i conseguenti
effetti economici avranno decorrenza non anteriore al 1996.
Allo scopo di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi
della contrattazione aziendale, le parti esamineranno preventivamente, nel corso di un apposito
incontro in sede sindacale, promosso ad iniziativa di una delle parti e con la partecipazione dei
titolari della contrattazione aziendale, le condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue prospettive
di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della
competitività e delle condizioni essenziali di redditività, avuto anche riguardo ai rapporti
elaborati dall'Osservatorio di cui all'art. 2, Parte generale - Sez. I.
Le aziende in particolare situazione di criticità economica che ritengono non sussitere i
presupposti per dar corso alla contrattazione aziendale di cui alla presente lett. C) ne daranno
comunicazione alle Organizzazioni sindacali nazionali e/o territoriali interessate cui dovrà far
seguito un esame congiunto, nel corso del quale si procederà ad illustrare e valutare
l'andamento produttivo, le prospettive di competitività e le condizioni di redditività dell'azienda
tenendo anche conto dei dati del bilancio dell'esercizio precedente l'anno in corso e degli
ulteriori aggiornamenti disponibili.
La titolarità della contrattazione a livello di azienda viene esercitata, in rapporto alle diverse
configurazioni aziendali, dalle strutture territoriali e/o nazionali, congiuntamente alle
Rappresentanze sindacali unitarie.
Le richieste dovranno essere inviate all'azienda dalle Organizzazioni sindacali competenti,
per il tramite del corrispondente livello dell'Intersind.
Norma transitoria
Gli accordi aziendali in vigore si intendono prorogati fino alla data prevista per la fase di
contrattazione aziendale.
Note a verbale
1) Le parti prendono atto che, in ragione della funzione specifica ed innovativa degli istitui
della contrattazione aziendale e dei vantaggi che da essi possono derivare all'intero sistema
produttivo attraverso il miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione, ne
saranno definite le caratteristiche ed il regime contributivo-previdenziale mediante un apposito
provvedimento legislativo promosso dal Governo, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica e
della salvaguardia della prestazione previdenziale dei lavoratori. Le parti auspicano una rapida
emanazione di tale provvedimento e si impegnano ad agire affinchè le rispettive Confederazioni
intervengano in tal senso nei confronti del Governo e degli Organi istituzionali.
Le parti altresì convengono che, qualora detta normativa dovesse essere emanata
successivamente alla stipulazione dell'accordo aziendale di cui al presente punto C), le parti
contraenti si incontreranno per adattare l'accordo al modificato contesto normativo, garantendo
l'invarianza dell'importo lordo spettante al lavoratore nel passaggio dalla vecchia alla nuova
normativa.
2) Il presente contratto definisce le procedure della contrattazione con caratteristiche
innovative rispondenti allo spirito del Protocollo del 23 luglio 1993.
In questo quadro, qualora si verifichino contenziosi sulla applicazione della procedura
definita, le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti, le R.S.U. e le imprese, anche
disgiuntamente, potranno chiedere l'intervento delle parti stipulanti il presente c.c.n.l., che
terranno un apposito incontro nel quale formuleranno le loro valutazioni in oggetto.
4) Le parti si impegnano a rispettare le clausole della presente articolazione contrattuale ed
i relativi contenuti nonchè a garantire comportamenti ad essi conformi.
In relazione a quanto sopra, eventuali situazioni di difformità saranno ricondotte, ai fini di un
loro superamento nel rispetto di quanto stabilito dalle norme stesse, nell'ambito delle procedure
previste dall'art.29, Parte generale, Sez.III del c.c.n.l., fermo restando che fino al
completamento delle stesse non si farà ricorso ad azioni dirette.
***
Procedure di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
La parte che ha dato disdetta del contratto presenterà le proposte per un nuovo accordo in
tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e
comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione
della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad
azioni dirette.
Le parti si danno atto che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza
del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo
se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito
elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale" secondo
le modalità e i criteri specificatamente previsti nel Protocollo del 23 luglio 1993.
La violazione del periodo di raffreddamento come definito al secondo comma del presente
punto comporta come conseguenza a carico della parte che via ha dato causa, l'anticipazione o
lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di
vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993.
Procedura di rinnovo degli accordi aziendali
Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto
materie già definite in altri livelli di contrattazione.
Gli accordi aziendali, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, hanno
durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali
al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale.
Le richieste di rinnovo dell'accordo aziendale dovranno essere presetnate in tempo utile al
fine di consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell'accordo. La parte
che ha ricevuto le prposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data
di ricevimento della stessa.
Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo
alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla
data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali nè
procederanno ad azioni dirette.
Parte generale - Sez. I
Art. 1
(Sistema di informazione)
1) Le aziende esporranno, di norma annualmente, nel primo quadrimestre, alle
Organizzazioni sindacali nazionali - nel caso di complessi industriali di particolare importanza
e/o articolati in più unità produttive dislocate nel territorio nazionale - alle Organizzazioni
sindacali territoriali o regionali di categoria dei lavoratori ed alle Rappresentanze sindacali
unitarie, nel corso di un apposito incontro:
a) le scelte e le prospettive produttive anche con riferimento ai processi di diversificazione e
di innovazione della produzione;
b) le linee generali della politica di ricerca e sviluppo;
c) i programmi di investimento che comportino nuovi insediamenti industriali - e i relativi
criteri di localizzazione - o l'ampliamento o consistenti modifiche di quelli esistenti;
d) le linee generali di progetti particolarmente significativi di ristrutturazione, ricerca,
innovazione tecnologica.
Nel corso di tale incontro verranno esaminate tra le parti, in particolare, le prevedibili
implicazioni delle scelte, delle prospettive produttive e degli investimenti suddetti su:
- l'occupazione;
- le condizioni di lavoro;
- le condizioni ambientali ed ecologiche.
Nell'ambito di tale informativa ed in relazione alle prospettive produttive saranno inoltre
fornite notizie:
e) sui dati consuntivi sia qualitativi che quantitativi dell'occupazione, disaggregati per
sesso, e su quelli relativi al prevedibile andamento occupazionale, anche in rapporto ai processi
di ristrutturazione e riconversione aziendali, nonchè all'applicazione delle normative in materia
di occupazione femminile e giovanile;
f) sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei
lavoratori interessati, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnicoprofessionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in azienda o in centri di formazione
esterni, nonchè all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi,
esterne all'azienda;
g) sulle condizioni di impiego degli invalidi e degli handicappati alla luce dell'art. 2 della
Parte generale, Sez. III;
h) sulle linee generali e sulle dimensioni complessive concernenti la politica del
decentramento e dell'indotto, le aree di localizzazione, l'articolazione per tipologie, nonchè i
prevedibili riflessi sull'occupazione complessiva;
i) sull'attività sviluppata in ambito internazionale in termini di acquisizione e/o accordi
industriali con imprese straniere;
l) sull'attività delle unità produttive dislocate all'estero;
m) sugli accordi con altre imprese - di carattere produttivo, tecnologico o di ricerca - per i
contenuti comportanti rilevanti modificazioni sull'occupazione;
n) sugli interventi in materia di ambiente e sicurezza di lavoro e di risparmio energetico.
Restano salve le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale e, per quel
che concerne in particolare le lettere d), i) ed m), dalla riservatezza necessaria per non
pregiudicare la realizzazione delle iniziative aziendali.
2) Nel corso del secondo semestre dell'anno, verranno illustrati dall'azienda, in apposita
riunione, i risultati di bilancio e gli eventuali aggiornamenti delle informazioni fornite ai sensi del
presente punto 1).
In tale occasione, con riferimento agli investimenti complessivi, saranno fornite anche
informazioni relative alla entità globale dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e
dalle Regioni nel quadro di apposite leggi.
3) A richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria dei lavoratori, le
informazioni di cui al precedente punto 1) che hanno riferimento all'ambito territoriale o
regionale, saranno rese dalle aziende, eventualmente per il tramite della Associazione
imprenditoriale territorialmente competente, in base a criteri generali definiti a livello regionale.
4) Le informazioni di cui al precedente punto 1) potranno essere fornite globalmente per
ciascun settore - e, in tale ambito, separatamente per le aziende inquadrate in diverse società
finanziarie - a richiesta delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, in un apposito
incontro che si svolgerà con le aziende che operano nei settori sottoelencati, assistite dalle loro
società finanziarie:
- Siderurgia;
- Fonderie di seconda fusione;
- Metallurgia non ferrosa;
- Trasporto pubblico su gomma;
- Materiale rotabile ferroviario;
- Aeronautica;
- Auto;
- Mavalmeccanica;
- Meccanica strumentale;
- Impianti industriali, montaggi e carpenteria;
- Elettromeccanica;
- Elettronica;
- Meccanica varia.
5) Per i settori di cui al punto 4), nei casi di rilevanti ristrutturazioni che implichino scelte ed
interventi coinvolgenti l'intero settore, le relative informazioni potranno essere fornite, in un
apposito incontro a richiesta delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, dalle aziende
interessate, assistite se del caso dalle rispettive società finanziarie, nell'ambito dello stesso
Ente di gestione.
6) Fuori dalle previsioni di cui ai precedenti punti, nei casi di ristrutturazione,
riorganizzazione e riconversione ovvero di crisi aziendale comportanti rilevanti riflessi
sull'occupazione, le aziende esporranno alle Organizzazioni sindacali nazionali - per i complessi
industriali di particolare importanza e/o articolati in più unità produttive dislocate nel territorio
nazionale - alle Organizzazioni sindacali territoriali o regionali di categoria ed alle
Rappresetanze sindacali unitarie lo scenario di riferimento, il programma degli interventi che si
rendono necessari sotto l'aspetto produttivo ed organizzativo, i motivi che ne sono alla base ed
il programma degli investimenti.
Le aziende esporranno altresì gli strumenti previsti per fronteggiarne le conseguenze
sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro.
Il confronto si dovrà concludere entro dieci giorni, elevati a venti giorni nel caso di realtà
particolarmente complesse per dimensione e articolazione al fine di valutare la possibilità di una
intesa. Resta inteso che le procedure di legge avviate come mero adempimento formale, si
considerano espletate anche nel caso in cui il raggiungimento dell'accordo sia intervenuto prima
dei termini di scadenza delle stesse.
Entrambi i termini potranno essere eccezionalmente prorogati di comune accordo tra le
parti per un periodo di durata comunque non superiore alla metà del tempo previsto.
Per l'intera durata del confronto, non si darà luogo da parte delle Organizzazioni sindacali e
delle rispettive strutture territoriali e aziendali a manifestazioni di conflittualità. Analogamente le
imprese si impegnano a non dare attuazione al programma di interventi esposti.
Nei processi comportanti programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione
che presentino caratteristiche di notevole complessità per ampiezza e per rilevanza di effetti sul
personale e riguaranti realtà aziendali articolate in più unità produttive, le parti valuteranno
l'opportunità di costituire una Commissione paritetica e non negoziale, costituita da
rappresentanti della direzione aziendale e delle Organizzazioni sindacali nazionali.
Tale organismo sarà finalizzato al monitoraggio dell'andamento dei processi previsti dal
piano di ristrutturazione e riorganizzazione anche con riguardo alla posizione competitiva
dell'azienda sul mercato.
7) In riferimento alla costituzione del Mercato Unico Europeo, le parti stipulanti ritengono di
comune interesse valutare il quadro delle relazioni industriali e delle informazioni a livello
comunitario.
A tale fine le stesse convengono sull'opportunità di costituire un gruppo di lavoro che,
succesivamente all'adozione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri Europeo della direttiva
relativa alla informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese o gruppi di imprese di
dimensione comunitaria, ne analizzi la disciplina allo scopo di fornire un valido contributo alle
rispettive confederazioni durante la fase di recepimento nella legislazione italiana.
Art. 2
(Osservatorio)
Allo scopo di migliorare la conoscenzaa del posizionamento competitivo delle aziende
associate all'Intersind nonchè dell'andamento dei settori produttivi nei quali le stesse operano,
anche con riferimento ai principali Paesi industriali e con particolare riguardo ai Paesi della
Unione Europea, le parti convengono sull'opportunità di costituire a livello nazionale un
Osservatorio con il compito di redigere due rapporti tecnico- ricognitivi, uno annuale e l'altro
biennale.
L'Osservatorio rappresenta la sede per un esame comparato di dati complessivi relativi agli
elementi di conoscenza considerati che costituiranno anche una comune base di riferimento per
le valutazioni delle parti nell'eleborazione delle proprie linee di politica sindacale e contrattuale.
A tal fine si provvederà a:
a) raccogliere, con cadenza annuale, dati e informazioni significativi, concernenti un
campione di aziende appartenenti ai diversi settori produttivi nei quali operano le aziende
aderenti all'Intersind, comparabili con quelli predisposti da fonti e istituti di ricerca economicostatistica identificati di comune accordo;
b) effettuare, con cadenza biennale, un esame comparato tra gli indicatori riferiti ad un
campione di settori produttivi di cui al punto 4), art. 1, Parte generale - Sez. I e quelli di un
campione di analoghe realtà di principali Paesi industriali. I predetti indicatori qualitativi e
quantitativi, che dovranno essere comparabili con quelli elaborati da fonti e istituti di ricerca
economico-statistica identificati di comune accordo, saranno individuati nell'ambito dei seguenti
argomenti:
- innovazione tecnologica;
- utilizzo degli impianti;
- investimenti in ricerca e sviluppo;
- produttività e competitività;
- andamento dell'occupazione;
- struttura e livello del costo del lavoro e delle retribuzioni di fatto;
- orari di fatto (durata della prestazione e relativi regimi);
- sistemi di inquadramento.
Per l'attivazione dell'Osservatorio le parti designeranno un Comitato paritetico, costituito
complessivamente da 12 rappresentanti nominati da Intersind e da Fim-Fiom-Uilm che
provvederà a:
- predisporre, ai fini di quanto previsto dalla precedente lettera a), un modello di scheda di
rilevazione di dati aziendali estrapolati da quelli contenuti nell'informativa di cui al punto 1)
dell'art. 1, Parte generale - Sez. I; le citate schede dovranno essere inviate da parte delle
aziende al Comitato, per il tramite delle delegazioni Intersind competenti per territorio,
successivamente all'informativa di cui al citato art. 1;
- individuare ai fini di quanto previsto dalla precedente lettera a), il campione di aziende, tra
quelle più significative per dimensione, tipologia di prodotto, ecc. e, ai fini di quanto previsto
dalla lettera b), il campione dei settori produttivi ivi indicati.
Il Comitato si riunirà di norma trimestralmente.
I contenuti dei rapporti elaborati dal Comitato verranno messi a disposizione di ciascuna
della parti che potranno valutare congiuntamente l'attivazione di iniziative comuni per la
presentazione dei risultati.
Entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto, le parti definiranno, in apposito
incontro le modalità costitutive ed operative per un corretto funzionamento dell'Osservatorio.
Organismi congiunti territoriali sul mercato del lavoro
Considerato il comune interesse per l'analisi e la valutazione delle dinamiche riguardanti il
mercato del lavoro a livello territoriale, si conviene di individuare le modalità per un esame
congiunto, sperimentalmente in alcune aree particolarmente critiche per queste problematiche.
A tale scopo, si opererà nel quadro dei Protocolli di intesa stabiliti in Campania, Liguria,
Lombardia, Puglia, Valle D'Aosta tra Intersind, CGIL-CISL-UIL e Agenzie per l'impiego in
materia di mercato del lavoro, secondo le modalità operative dagli stessi previste ed in quelle
altre regioni in cui verranno realizzate, durante la vigenza del presente contratto, analoghe
intese.
In funzione degli specifici argomenti trattati e dell'interesse per il settore metalmeccanico,
previa verifica con i firmatari dei Protocolli, le parti si adopereranno per garantire la
partecipazione delle O.S.L. territoriali di settore all'esame congiunto dei problemi in argomento.
Ciò al fine di consentire un diretto coinvolgimento delle stesse sia nelle fasi di analisi dei
problemi, che in quelle di individuazione di interventi volti a favorire l'occupazione, riguardanti, in
particolare: la raccolta di elementi professionali utili relativi ai lavoratori posti fuori dal ciclo
produttivo, in C.i.g.s., ai fini di una loro riallocazione in nuovi posti di lavoro o in lavori
socialmente utili; la definizione di proposte per realizzare iniziative promozionali volte alla
collocazione di lavoratori esuberanti con maggiori problemi di reinserimento lavorativo;
l'individuazione di procedure efficienti per favorire l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro sul
territorio, anche approfondendo la possibilità di utilizzo di appositi fondi comunitari e regionali.
Parte generale - Sez. II
Art. 5
(Rappresentanze sindacali unitarie)
In ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza
sindacale unitaria dei lavoratori (R.S.U.) di cui all'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993
secondo la disciplina prevista dallo stesso Accordo interconfederale e dall'Accordo 4 maggio
1994 fra Intersind e Fim-Fiom-Uilm.
Il numero dei componenti le R.S.U. sarà pari a:
a) nelle unità produttive fino a 100 dipendenti: 3 per ogni 50 lavoratori o frazione di 50;
b) nelle unità produttive da 101 a 300 dipendenti: 3 per ogni 100 lavoratori o frazione di
100;
c) nelle unità produttive da 101 a 1.000 dipendenti: 3 per ogni 150 lavoratori o frazione di
150;
d) nelle unità produttive oltre i 1.000 dipendenti: 3 per ogni 300 lavoratori o frazione di 300.
A parziale modifica dei valori risultanti dai parametri sopra indicati, e nel rispetto dei valori
medi previsti, nelle unità produttive da 751 a 1.000 dipendenti il numero dei componenti la
R.S.U. sarà pari a 15 e in quelle da 1.001 a 1.500 dipendenti sarà pari a 18.
I componenti la R.S.U. restano in carica tre anni. La nomina degli stessi sarà comunicata
per iscritto alla direzione aziendale per il tramite della competente Delegazione territoriale
dell'Intersind a cura delle Organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti
medesimi.
Fatto salvo quanto stabilito al 2° e 3° comma del punto 4 - Parte prima - dell'Accordo
interconfederale 20 dicembre 1993, i componenti della R.S.U. subentrano alla R.S.A. ed ai suoi
dirigenti nella titolarità dei diritti, dei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele spettanti per
effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300 del 20 maggio 1970, semprechè si
siano svolte compiutamente e regolarmente le procedure relative alla nomina di cui agli artt. 19
e 21 - Parte seconda - Accordo interconfederale citato. Agli stessi è inoltre estesa la tutela
prevista dall'art. 14 dell'Accordo interconfederale 18 aprile 1966 per i membri di Commissione
interna limitatamente alla permanenza nell'incarico, ferma restando l'applicabilità dell'art. 4 della
legge 15 luglio 1966, n. 604 e di eventuali disposizioni legislative di miglior favore.
I dirigenti esterni dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto possono
intervenire, previo preavviso al datore di lavoro, alle riunioni della R.S.U.
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la R.S.U. disporrà di permessi retribuiti ripartiti in parti uguali fra ciascuno dei suoi componenti - nelle misure di seguito indicate:
e così via con un incremento di 349 ore per ogni successivo scaglione di 500 dipendenti.
La R.S.U. provvederà a nominare al proprio interno un responsabile e un suo sostituto per
la gestione amministrativa del monte ore ad essa riservato, il cui nominativo sarà comunicato
all'azienda.
I permessi di cui sopra per attività sindacali esterne saranno richiesti al datore di lavoro con un preavviso, di regola di almeno 24 ore, a mezzo comunicazione scritta che indichi il
nominativo del beneficiario - a cura del sopra citato responsabile.
I componenti della R.S.U. potranno altresì fruire, con la procedura sopra indicata, di
permessi non retribuiti di 8 giornate all'anno.
L'utilizzo dei permessi dovrà avvenire in modo da non pregiudicare il normale svolgimento
dell'attività lavorativa.
Quando per l'espletamento dei compiti inerenti il mandato sindacale sorga la necessità di
assentarsi dal posto di lavoro durante l'orario, anche per recarsi in altri reparti, l'interessato darà
preventiva comunicazione secondo modalità stabilite in sede aziendale.
I permessi di cui sopra non sono cumulabili con quelli eventualmente già stabiliti in materia
di accordi aziendali, nonchè con quelli derivanti da disposizioni di legge relative ai componenti
di Rappresentanze sindacali aziendali.
L'azienda comunicherà con cadenza mensile alla R.S.U. il numero e le ore dei permessi
individualmente fruiti. Analoga comunicazione sarà data, per il tramite della competente
Delegazione Intersind, alla struttura territoriale delle Organizzazioni sindacali rappresentate
nella R.S.U.
***
I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto nei limiti e secondo le modalità di cui al
punto 12 - Parte seconda - dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
La durata massima dello svolgimento delle operazioni di voto è di 36 ore consecutive.
I membri della Commissione elettorale, i componenti del seggio elettorale, nonchè i
componenti sindacali del Comitato dei garanti qualora in forza all'unità produttiva, dovranno
espletare il loro incarico al di fuori dell'orario di lavoro ovvero, in via eccezionale, durante l'orario
di lavoro utilizzando, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 23 della legge n. 300 del
20 maggio 1970, senza riconoscimento dei diritti, poteri e tutele già previsti dalla legge e dal
contratto collettivo nazionale di lavoro a favore dei dirigenti delle R.S.A. e trasferiti ai
componenti la R.S.U.
Per la composizione della Commissione elettorale di cui al punto 5 - Parte seconda dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, nelle unità produttive con più di 500 dipendenti
ogni Organizzazione sindacale abilitata alla presentazione di liste potrà designare due lavoratori
dipendenti dall'unità produttiva, non candidati.
Fermo restando il numero dei seggi complessivamente spettanti, la ripartizione degli stessi
tra operai, impiegati e quadri verrà effettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul
totale degli addetti.
Nella R.S.U. di ciascuna unità produttiva sarà in ogni caso riservato un seggio agli operai o
agli impiegati e quadri quando il numero degli uni o degli altri sia superiore a 15 addetti. Qualora
per gli stessi non ci siano candidati disponibili, i seggi loro spettanti saranno assegnati all'altra
categoria giuridica fino ad un numero non superiore al 50% arrotondato all'unità superiore. I
rimanenti seggi rimarranno vuoti fino a decadenza della R.S.U.
Il numero dei candidati per ciascuna lista di cui al punto 4 -Parte seconda - dell'Accordo
interconfederale del 20 dicembre 1993, non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti
la R.S.U.
In aggiunta a quanto previsto dal punto 3 - Parte seconda - dell'Accordo interconfederale
20 dicembre 1993, avranno diritto ad essere eletti anche i lavoratori il cui contratto non a tempo
indeterminato abbia, alla data delle elezioni, una durata residua non inferiore a 6 mesi.
Al termine del contratto non a tempo indeterminato e in ogni caso di risoluzione del
rapporto di lavoro, il lavoratore che sia stato eletto decade automaticamente dalla carica. I
membri decaduti potranno essere sostituiti secondo le regole stabilite al punto 6 - Parte prima dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa riferimento alle
norme contenute nell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
Norme transitorie
1) Qualora i permessi superino in ragione d'anno il numero complessivo di ore previste
sulla base delle disposizioni di cui sopra, si darà corso in sede territoriale e/o nazionale, entro il
mese di ottobre 1994, ad incontri con le Organizzazioni sindacali interessate con l'obiettivo di
regolare l'utilizzo dei permessi secondo la normativa contrattuale.
2) In relazione a quanto disposto dal 3° comma del presente articolo, resta inteso che, nelle
unità produttive in cui si sia già provveduto alla costituzione della R.S.U. ovvero siano già state
attivate le procedure elettorali con presentazione delle liste, il numero dei componenti la R.S.U.
stessa rimane fissato, per la durata dell'incarico, nei valori risultanti dall'applicazione dei
parametri di cui alle lettere c) e d) del 2° comma.
Dichiarazione a verbale
Nelle aziende con più unità produttive, le strutture di coordinamento delle R.S.U., ove
esistenti, assumeranno la titolarità della rappresentanza di queste ultime per le materie di
competenza del livello di azienda da esercitarsi congiuntamente alle Organizzazioni sindacali
nazionali.
Parte generale - Sez. III
Art. 5
(Orario di lavoro)
La durata massima dell'orario normale settimanale, fatte salve le deroghe e le eccezioni
previste dalla legge, è di 40 ore settimanali.
La ripartizione giornaliera dell'orario settimanale contrattualmente previsto per ciascun
settore può essere effettuata anche in modo non uniforme.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di sette giorni alla settimana la durata
normale dell'orario di lavoro risulterà da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore
settimanali. Altri casi di distribuzione plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali
potranno formare oggetto di intese con le Rappresentanze sindacali unitarie.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla direzione con il rispetto delle
procedure in materia.
L'orario verrà fissato all'entrata dello stabilimento.
Le ore di lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento o reparto.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale di lavoro su 6 giorni il lavoro cessa di
massima entro le ore 13 del sabato con l'esclusione, in ogni caso, delle attività elencate nella
tabella 1 allegata al presente articolo.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) e
per quei lavoratori che per qualsiasi causa - eccezion fatta per il godimento delle ferie e delle
festività infrasettimanali e nazionali - abbiano fornito una prestazione di effettivo lavoro inferiore
a quella dell'orario normale contrattuale e siano chiamati a prestare la loro opera nella giornata
del sabato, la prestazione suddetta fino al limite dell'orario settimanale sarà compensata con la
retribuzione maggiorata del 10%.
Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva
prestazione, con l'eccezione delle ore per ferie e festività infrasettimanali e nazionali godute,
che, limitatamente all'ipotesi di cui al comma precedente, saranno considerate come effettiva
prestazione.
I lavoratori non potranno rifiutarsi all'istituzione di più turni giornalieri.
Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano
predisposti per determinati reparti ovvero per brevi periodi.
Ai lavoratori addetti a turni avvicendati, tenuto conto delle particolari caratteristiche di tali
prestazioni, è riconosciuta una pausa retribuita di 30 minuti per la refezione, riferita a turni di
lavoro di 8 ore giornaliere.
Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del
turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà
avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno.
Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del
lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione o al
lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere eccezionalmente prolungato per
tutta la durata del turno così iniziato. Nelle ipotesi di cui ai due commi che precedono resta
inteso che al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione durante il
turno successivo non potranno essere richieste prestazioni eccedenti l'orario normale durante la
settimana. Tali prestazioni straordinarie assorbono, comunque, fino a concorrenza, la quota
settimanale di straordinario del lavoratore interessato e l'eventuale eccedenza rispetto al limite
delle otto ore settimanali sarà scomputata dal limite previsto per la settimana successiva.
Le prestazioni di cui al comma precedente assorbono inoltre, fino a concorrenza, la quota
annuale massima del lavoro straordinario del lavoratore interessato, di cui agli artt. 6 della Parte
speciale, Sez. A) e 7 della Parte speciale, Sez. C) del presente contratto, fermo restando che
anche per tali prestazioni il lavoratore non potrà usufruire di riposi non retribuiti in misura
corrispondente alle ore effettuate oltre la 120a e fino alla 160a.
I lavoratori partecipanti ai turni dovranno essere alternati nei diversi turni allo scopo di
evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne.
Nota a verbale
- La disciplina prevista dal 12° comma non si applica ai lavoratori turnisti addetti a
lavorazioni a fuoco continuo o comunque ad impianti o servizi non suscettibili di fermata, per i
quali rimangono ferme le condizioni in atto.
- In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni le pause previste dal
12° comma non supereranno complessivamente le 2 ore e mezza settimanali.
Riduzione dell'orario di lavoro
Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, le riduzioni
annue derivanti dalla applicazione degli accordi di rinnovo 16 luglio 1979, 20 aprile 1983 e 24
gennaio 1987 nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende che operano nei diversi settori
del comparto metalmeccanico sono le seguenti:
1) Settore siderurgico, fonderie di 2a fusione e metallurgia non ferrosa
Ai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti al settore siderurgico, così come definito
nelle norme generali sul campo di applicazione del contratto, nonchè ai lavoratori degli
stabilimenti appartenenti al settore delle fonderie di seconda fusione e metallurgia non ferrosa
di cui al punto F) del campo di applicazione in cui si svolgono lavorazioni a caldo, con
esclusione delle lavorazioni di cui al secondo alinea e limitatamente - per quel che concerne la
produzione di metalli non ferrosi - agli stabilimenti in cui si svolgono lavorazioni di ciclo primario,
vengono riconosciute 84 ore retribuite in ragione d'anno di servizio ed in misura
proporzionalmente ridotta per le frazioni d'anno.
I lavoratori turnisti dipendenti dalle imprese appartenenti al settore siderurgico, in aggiunta
a quanto previsto nel comma precedente, hanno diritto a godere di giornate di riposo retribuito
nel corso dell'anno solare a compenso delle festività lavorate nello stesso periodo oltre il
numero di sei.
2) Settori e lavoratori di cui alla tabella 2 allegata al presente articolo
Vengono riconosciute 64 ore retribuite in ragione d'anno di servizio ed in misura
proporzionalmente ridotta per le frazioni d'anno.
3) Settore navalmeccanico, meccanica varia e altre aziende non ricomprese nei punti
precedenti
Vengono riconosciute 56 ore retribuite in ragione d'anno di servizio ed in misura
proporzionalmente ridotta per le frazioni d'anno.
Oltre alle suindicate riduzioni di orario annue, previste per i diversi settori ai precedenti
punti 1), 2) e 3), a tutti i lavoratori verranno riconosciuti un gruppo di 8 ore annue retribuite con
decorrenza 1° ottobre 1993 ed un ulteriore gruppo di 8 ore annue retribuite con decorrenza 1°
aprile 1994.
Entrambi i gruppi di 8 ore decorreranno dal 1° aprile 1994 per i lavoratori dipendenti dalle
imprese appartenenti al settore siderurgico, così come definito nelle norme generali sul campo
di applicazione del contratto.
Dette ore sono computate in ragione d'anno di servizio ed in misura proporzionalmente
ridotta per le frazioni d'anno.
I permessi saranno usufruiti individualmente e mediante rotazione anche in relazione alle
esigenze di continuità dell'attività produttiva.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze sindacali
unitarie, diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
I permessi, non fruiti dai lavoratori entro l'anno di maturazione, decadranno e saranno
pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza.
Fermo restando quanto sopra in ordine all'entità ed alle modalità di godimento delle
riduzioni di orario, resta inteso che:
- nel caso di innovazioni nella ripartizione dell'orario di lavoro la cui finalità sia di ottenere
un maggiore utilizzo degli impianti di tipo strutturale e non temporaneo, attraverso l'istituzione di
turnazioni aggiuntive rispetto alla situazione in atto che comportino la creazione di più di 15 turni
di lavoro, tra la Direzione e le R.S.U. sarà effettuato un esame congiunto in merito alla
possibilità di programmare all'interno del nuovo assetto degli orari, tenendo conto delle
esigenze tecniche ed impiantistiche, l'utilizzazione delle ore di riduzione di orario annuo di cui al
presente articolo per i lavoratori turnisti fino ad un massimo di:
- 80 ore per le aziende di cui al precedente punto 1);
- 60 ore per le aziende di cui al precedente punto 2);
- 52 ore per le aziende di cui al precedente punto 3);
complessivamente spettanti in ragione di anno di servizio o frazione di esso o in proporzione ai
periodi di servizio compiuti a turno;
- a decorrere dal 1° gennaio 1995, la fruizione individuale delle riduzioni di orario di lavoro
annuo, a norma del presente articolo, potrà essere effettuata, con esclusione del personale
addetto a turni avvicendati e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e
produttive, anche per gruppi di 4 ore.
Le parti convengono sulla necessità di prendere in esame quelle eventuali situazioni
aziendalmente in atto, a qualsiasi titolo riconducibili, che determinano una riduzione dell'entità
complessiva della normale prestazione di lavoro, come disciplinata dalle norme del presente
contratto, ed in tal senso concordano espressamente che, tempestivamente, si darà luogo a
livello aziendale ad uno specifico confronto per l'esame di tali situazioni e per l'adozione di
soluzioni coerenti con le finalità sopra indicate.
In questo quadro resta altresì confermato l'impegno a procedere in sede aziendale, con le
medesime cadenze temporali sopra indicate, al riesame e al relativo superamento delle
riduzioni di orario a qualsiasi titolo, eventualmente ancora esistenti, derivanti da trattamenti
ormai superati per effetto delle mutate condizioni ambientali e/o tecnologiche di riferimento.
Turni di lavoro
A fronte di:
- particolari esigenze produttive connesse a caratteristiche del ciclo e a necessità di una più
economica utilizzazione degli impianti e della energia;
- esigenze di prolungamento dell'orario settimanale normale per maggiori carichi di lavoro
connessi a fluttuazioni di mercato;
si darà luogo a incontri tra le direzioni aziendali e le Rappresentanze sindacali aziendali per
la tempestiva definizione delle modalità attuative di:
- prestazioni in più turni giornalieri o in nuovi turni di lavoro, nelle ore notturne e nelle
giornate di sabato e di domenica;
- istituzione o modifica di turni per brevi periodi e a fronte di particolari esigenze;
- determinazione della durata normale dell'orario di lavoro sulla base di una media
plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.
A fronte di punte di lavoro o situazioni particolari connesse con i tempi e le modalità di
intervento e consegna, l'azienda farà ricorso, limitatamente ad un periodo temporale correlato
ad assolvere alle suddette esigenze, dandone tempestiva informazione alle Rappresentanze
sindacali unitarie, al lavoro straordinario di cui al comma 6 degli artt. 6 - Parte speciale - Sez. A)
e 7 - Parte speciale - Sez. C) che dovrà essere obbligatoriamente prestato dai lavoratori
interessati.
Sempre a fronte di punte di lavoro o situazioni particolari connesse con i tempi e le
modalità di intervento e consegna, si darà luogo ad incontri tra le direzioni aziendali e le R.S.U.
per la tempestiva definizione delle modalità attuative di:
- prestazioni, anche in regime di lavoro straordinario, in più turni giornalieri o in nuovi turni
di lavoro, nelle ore diurne o notturne e nelle giornate di sabato e di domenica;
- articolazioni dell'orario di lavoro attraverso una distribuzione su base plurisettimanale, con
un massimo di 48 ore e ferma restando la media di 40 ore settimanali, le modalità attuative
saranno tempestivamente definite tra le direzioni aziendali e le R.S.U.
Le parti convengono che, al di fuori di quanto già previsto ai commi 13 e 14 del presente
art. 5, nei casi concordati di prestazione di lavoro su più turni giornalieri, per i quali non si possa
interrompere - a seguito di vincoli tecnologici o di significativi vincoli di processo - la fase di
lavorazione in corso, le direzioni aziendali e le Rappresentanze sindacali aziendali definiranno
modalità e criteri di cambio turno che assicurino la prosecuzione della prestazione lavorativa da
parte del lavoratore del turno cessante entro il limite massimo delle prime due ore del turno
successivo.
Prestazioni lavorative
Le parti convengono di procedere ad incontri a livello aziendale finalizzati a rimuovere
quelle situazioni che determinano di fatto una riduzione della durata delle prestazioni lavorative
ordinarie.
Più specificatamente, formeranno oggetto di esame, per l'individuazione o attuazione di
soluzioni concrete, le situazioni che, anche rispetto alle norme contrattate, determinano
riduzioni della durata della prestazione giornaliera - quali, ad esempio, il ritardato inizio o
l'anticipata cessazione delle prestazioni, il prolungamento dell'intervallo mensa - e limitazioni
della normale attività produttiva.
In questo quadro saranno anche riesaminate eventuali pause derivanti, ad esempio, da
normative obsolete, in relazione a oggettive mutate condizioni di riferimento che ne determinino
una riduzione di entità o ne rendano superato il mantenimento, e individuati i meccanismi che
consentano la regolamentazione e opportune modalità di fruizione dei permessi esistenti a vario
titolo.
Verifiche
Le parti convengono inoltre di effettuare verifiche periodiche a livello nazionale e/o
aziendale in ordine alla concreta applicazione delle norme sulla flessibilità così come previste ai
punti precedenti e di tutti gli strumenti che disciplinano le prestazioni di lavoro.
Verifiche specifiche saranno effettuate su richiesta di una delle parti, in riferimento a
situazioni aziendali particolari, circa l'attuazione di quanto previsto ai punti precedenti e i
connessi problemi organizzativi, anche in relazione alle previste riduzioni di orario.
Dichiarazione congiunta
Le parti, nel comune intento di migliorare il posizionamento competitivo delle aziende,
convengono che la flessibilità dell'utilizzo della prestazione di lavoro costituisce un fattore di
straordinaria rilevanza per conseguire obiettivi di maggiore produttività, efficienza e
competitività e di adeguata risposta alle esigenze di mercato.
Le parti inoltre riconfermano il loro reciproco impegno a rendere concreta l'applicazione di
tutti gli istituti e le norme concordate in tema di flessibilità.
In relazione a ciò, fermo restando quanto previsto in tema di orario di lavoro nel vigente
c.c.n.l., convengono di rendere disponibili e tempestivamente applicabili non solo le modalità
previste ma anche regimi di orari innovativi e quindi diversi in coerenza con le specificità proprie
delle singole realtà produttive.
Fermo restando quanto previsto al precedente punto sulle verifiche, resta inteso che
eventuali difformità che avessero a registrarsi costituiranno oggetto di tempestiva valutazione e comunque, su richiesta di una delle parti, entro tre giorni lavorativi - tra i rappresentanti
territoriali dell'associazione datoriale e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori allo scopo di
assumere le determinazioni necessarie ad una corretta applicazione delle disposizioni
contrattuali concernenti la fattispecie in esame.
Modalità di attuazione
Le modalità di attuazione delle riduzioni di orario annue di cui sopra dovranno tener conto
dell'andamento produttivo, della specificità dei singoli settori e della esigenza di mantenimento
dei livelli acquisiti di produttività e di utilizzazione degli impianti.
Per quanto concerne le riduzioni di orario annue di cui agli accordi di rinnovo 16 luglio 1979
e 20 aprile 1983, restano fermi gli assorbimenti già definiti in applicazione dei citati accordi.
Calendario lavorativo
Per le aziende caratterizzate da tipologie produttive che consentono la programmabilità
dell'attività lavorativa per un prolungato periodo temporale, entro il primo trimestre di ogni anno
la direzione aziendale esporrà ai dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali il
programma del calendario lavorativo avuto riguardo ai possibili utilizzi dei diversi istituti
contrattuali (riduzione dell'orario di lavoro di cui al presente articolo, ferie e permessi per ex
festività).
Analogamente si procederà in presenza di aggiornamenti o variazioni non temporanee resi
necessari da sopravvenute esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
L'espletamento della procedura in sede aziendale dovrà esaurirsi entro quindici giorni
dall'inizio della stessa.
In caso di mancata intesa, su richiesta di una delle parti da avanzarsi entro tre giorni, per il
tramite della rispettiva Organizzazione sindacale, si procederà ad un esame in sede territoriale
tra le competenti Organizzazioni datoriali e dei lavoratori, che si dovrà concludere nei dieci
giorni successivi al suo avvio.
I termini temporali di cui ai commi precedenti potranno essere prorogati di comune accordo.
Resta inteso che fino al termine della procedura di cui al presente titolo non si darà corso
ad iniziative unilaterali nè potrà farsi ricorso ad azioni sindacali.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 7 - Parte generale - Sez. I (Mobilità interna), 6 Parte speciale -Sez. A) e 7 - Parte speciale - Sez. C) (Lavoro straordinario, notturno e festivo) la
regolamentazione di cui al presente articolo costituisce la completa sistemazione di tutta le
materia riguardante l'orario di lavoro e la flessibilità della prestazione lavorativa, così come
regolata dalle modifiche apportate all'art. 5 dagli accordi di rinnovo 16 luglio 1979, 20 aprile
1983, 24 gennaio 1987 e 14 dicembre 1990.
Nota a verbale
Le riduzioni di orario di lavoro di cui al presente art. 5 saranno assorbite a concorrenza in
caso di provvedimenti assunti sulla stessa materia in sede europea e recepiti dalla legislazione
italiana.
Tabella 1 allegata all'art. 5
Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione degli impianti, quando tali
operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per
l'esercizio o pericolo per il personale.
Personale addetto alla vigilanza dell'azienda e degli impianti.
Personale addetto ai trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti.
Personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia saltuariamente
consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato.
Tabella 2 allegata all'art. 5
- Lavorazioni di forgiatura, fucinatura e pressofusione;
- auto nelle aree di carrozzeria, lavorazioni meccaniche di serie e stampaggio; nelle aree
del Sud anche a tutti i lavoratori turnisti;
- macchine agricole semoventi (mietitrebbia, macchine per la raccolta del foraggio, ecc.);
- elettronica strumentale (escluse elettronica di consumo e componentistica);
- elettromeccanica pesante (grandi macchine per la produzione, trasformazione,
distribuzione della energia elettrica; motori elettrici con altezza d'asse superiore ad un metro);
- aeronautica;
- telecomunicazioni (compresi gli addetti alle aziende metalmeccaniche di installazione di
reti e di centrali);
- informatica;
- fonderie di 2a fusione e metallurgia non ferrosa, con esclusione delle aziende di cui al
punto 1) "Riduzione dell'orario di lavoro".
Dichiarazione congiunta
A conclusione delle operazioni di stesura del testo contrattuale per le aziende
metalmeccaniche a p.s., le parti, ferme restando le procedure ed i limiti per l'effettuazione di
prestazioni oltre il normale orario contrattuale, confermano che nel corso dei vari rinnovi, che
hanno definito la riduzione progressiva dell'orario di lavoro contrattuale a 40 ore settimanali, ed
in quelli successivi, non hanno inteso superare la qualificazione legale del lavoro straordinario
di cui alle disposizioni di legge le quali si riferiscono unicamente alla prestazione lavorativa oltre
le 48 ore settimanali (o i maggiori orari per i discontinui).
Di conseguenza la denominazione "lavoro straordinario" attribuita al lavoro prestato tra la
40a e la 48a ora, di cui agli artt. 6 - Parte speciale - Sez. A) e 7 - Parte speciale - Sez. C), è
stata adottata da sempre ai soli fini dell'individuazione della percentuale di maggiorazione.
Art. ....
(Contrazione temporanea dell'orario di lavoro)
Ferma restando l'utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli strumenti
di legge in materia di Cassa integrazione guadagni e mobilità (legge 23 luglio 1991, n. 223,
specificamente artt. 1, 4 e 24, e legge 19 luglio 1993, n. 236) e di contratti di solidarietà (legge
19 dicembre 1984, n. 863 e legge 19 luglio 1993, n. 236) e successivi interventi legislativi, in via
sperimentale, per la vigenza del presente contratto nazionale, le parti convengono che a fronte
di casi di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che determinino
esuberi occupazionali, sia opportuno un comportamento che tenda a diminuire, per quanto
possibile, le conseguenze sociali di un minore impiego della forza lavoro.
A tal fine, nell'ambito degli incontri previsti dalle procedure di legge per affrontare le
situazioni di cui sopra, le parti esamineranno, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative
delle singole imprese, la possibilità di utilizzare in modo collettivo le riduzioni di orario annuo di
cui all'art. 5 - Parte generale - Sez. III nonchè i permessi per ex festività di cui agli artt. 5 e 6 Parte speciale - rispettivamente Sez. A) e C), ed i residui delle giornate di ferie di cui agli artt.
13 e 14 - Parte speciale -rispettivamente Sez. A) e C), e la fruizione delle festività cadenti di
domenica e di quelle cadenti di sabato per i lavoratori non mensilizzati.
In sede di rinnovo del presente contratto di lavoro le parti procederanno alla valutazione dei
risultati del suddetto esperimento, il grado di diffusione e le conseguenze che ne saranno
derivate, per apprezzare l'opportunità di un suo consolidamento con il successivo contratto
collettivo di categoria.
Art. ...
(Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25,
comma secondo legge 23 luglio 1991, n. 223)
In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, n.
223, le parti convengono che al fine del calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell'art. 25,
legge citata, non si tiene conto:
- dei lavoratori di cui alla Parte speciale, Sez. B) e C), inquadrati nella 4a, 5a e 6a categoria
e dei lavoratori di cui alla Parte speciale, Sez. A), inquadrati nella 5a, 6a, 7a e 8a categoria, ai
sensi dell'art. 4 - Parte generale - Sez. III, del presente contratto nazionale di lavoro;
- non rientrano altresì nella riserva legale i lavoratori in possesso di diploma di scuole
medie superiori che, secondo quanto previsto al 4° alinea della declaratoria della 4a categoria di
cui all'art. 4 - Parte generale - Sez. III, sono inquadrati all'atto dell'assunzione nella 4a categoria
ed inseriti nella 5a dopo 18 mesi.
Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e
sicurezza.
I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma dell'art. 25, legge
n. 223/1991, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e
6 dell'art. 25 citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente
individuate.
Il presente articolato sarà trasmesso a cura della parti stipulanti al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale affinchè provveda agli adempimenti conseguenti.
Contratti di formazione e lavoro
In ordine all'istituto dei contratti di formazione e lavoro, le parti convengono di incontrarsi a
livello nazionale, successivamente alla conversione in legge del D.L. n. 299/1994, per effettuare
una ricognizione ed una valutazione dei relativi contenuti avuto riguardo ai problemi applicativi
per le aziende associate del settore metalmeccanico con l'obiettivo di agevolarne il più largo
utilizzo.
Art. 23
(Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza)
A) Le parti convengono sull'esigenza di procedere a livello aziendale - in relazione all'art. 9
della legge 20 maggio 1970, n. 300, per quanto riguarda le rappresentanze sindacali nonchè al
disposto dell'art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - a programmi
concordati di indagini sull'ambiente di lavoro volte a salvaguardare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori, nelle aree che saranno individuate di comune accordo con i relativi criteri di
priorità.
Le indagini verranno effettuate dagli organismi previsti dalla legge n. 833/1978 (unità
sanitarie locali, presidi e servizi multizonali, ecc.) o da Istituti sanitari convenzionati che diano
idonee garanzie di poter condurre in proprio i necessari rilievi.
Fino al momento in cui saranno operanti gli organismi sopra citati, le indagini - i cui risultati
saranno portati contemporaneamente a conoscenza delle parti ed avranno carattere riservato potranno essere affidate a Istituti sanitari scelti di comune accordo tra direzione e R.S.U.
preferibilmente tra quelli promossi a cura degli Enti locali, ove esistenti, ovvero individuati
nell'ambito di una rosa preventivamente concordata di altri Enti o Istituti.
Le indagini ambientali di cui sopra eseguibili con apparecchiature e metodologie semplici
potranno essere effettuate da tecnici dell'azienda e da rappresentanti sindacali aziendali dei
lavoratori opportunamente addestrati all'uso di dette apparecchiature messe a disposizione
dall'azienda.
L'azienda assumerà l'onere relativo alla effettuazione delle indagini ambientali di cui sopra
e all'adozione delle misure appropriate per i casi, i modi ed i termini concordati tra le parti.
In relazione a situazioni di rischio di nocività che dovessero risultare dalle indagini
ambientali effettuate secondo le procedure di cui sopra, potrà essere concordata, di volta in
volta, l'attuazione di accertamenti medici specifici.
Per la scelta degli Enti che effettueranno tali accertamenti si seguirà la procedura prevista
dal 2° e 3° comma del presente articolo.
In conformità ai criteri stabiliti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono
istituiti, per concorrere ad una efficace prevenzione e tutela della salute dei lavoratori:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda che ne darà copia
alla R.S.U.
In esso verranno annotati i risultati statistici delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori
ambientali, fisici e chimici, che possano determinare specifiche situazioni di nocività e le
caratteristiche dei relativi reparti e lavorazioni;
b) il registro dei dati bio-statistici tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda che ne darà copia
alla R.S.U.
In esso verranno annotati i risultati delle assenze per infortunio, malattia professionale e
malattia comune.
I registri di cui sopra saranno istituiti, in ogni stabilimento e sede, per ogni area omogenea
individuata di comune accordo;
c) il libretto sanitario e di rischio individuale, tenuto ed aggiornato dai competenti servizi
aziendali e posto, a richiesta del lavoratore, a sua disposizione. In tale libretto verranno
registrati i dati analitici concernenti le visite di assunzione, le visite periodiche compiute
dall'azienda per obbligo di legge, le visite mediche compiute a seguito delle indagini concordate,
le visite di idoneità compiute da Enti pubblici ai sensi dell'art. 5, 3° comma della legge 20
maggio 1970, n. 300, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il lavoratore farà redigere
dal medico di fiducia ed allegherà al libretto la propria anamnesi lavorativa.
La formulazione di tale libretto verrà definita tra la R.S.U. e la direzione.
I modelli dei registri e del libretto di cui sopra saranno realizzati in conformità a quanto
previsto dall'art. 27 della legge n. 833/1978.
Le direzioni aziendali forniranno semestralmente alla R.S.U., per aree significative, dati
complessivi relativi:
- alla frequenza, alla gravità (fino a 3 gironi, oltre 3 giorni), alla causa diretta degli infortuni
sul lavoro;
- all'indice delle assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
Le aziende comunicheranno inoltre, per quanto a loro conoscenza, il numero degli invalidi
per malattie professionali.
La R.S.U. potrà formulare, per una valutazione con la direzione aziendale, proposte volte al
miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza, nonchè ai fini dell'informazione e
della formazione dei lavoratori, ad opera dell'azienda, in materia di prevenzione ed ambiente.
Salve le esigenze derivanti dal segreto industriale, l'azienda darà comunicazione alla R.S.U. e
curerà la menzione nel registro dei dati ambientali delle sostanze presenti nel ciclo produttivo,
delle loro caratteristiche tossicologiche e dei possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente.
Le aziende forniranno alla R.S.U.:
- informazioni in ordine alle innovazioni di carattere produttivo ed impiantistico che abbiano
conseguenze dirette e significative sulle condizioni di lavoro e su eventuali rischi noti in base
alle acquisizioni medico-scientifiche;
- informazioni sui piani di emergenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175;
- un'informativa annuale in materia di emissioni nell'atmosfera e di smaltimento dei rifiuti.
Data la riservatezza delle informazioni di cui sopra, la diffusione e l'uso di esse sono
consentite nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 2105 cod. civ.
Le aziende forniranno altresì alla R.S.U. un'informativa generale sull'attività dei servizi
sanitari, ove esistenti.
Vengono mantenuti gli accordi aziendali più favorevoli che disciplinino organicamente la
materia dell'ambiente di lavoro.
Le parti, consapevoli della rilevanza crescente che le problematiche ambientali interne
all'azienda possono assumere sull'ambiente esterno, convengono sull'opportunità di seguire
con ogni attenzione i fenomeni che di volta in volta si determinano localmente, con
l'intendimento di individuare uniformità di indirizzi e di comportamenti.
Le parti concordano, ai fini di un opportuno coordinamento:
1) di realizzare, in quanto possibile, l'omogeneizzazione degli strumenti statistici di cui alle
precedenti lettere a), b) e c) (soprattutto per quanto concerne i complessi aziendali con più
stabilimenti dislocati nel territorio nazionale);
2) di consultarsi tempestivamente, sui problemi emergenti a livello territoriale nelle istanze
amministrative competenti. In tale contesto le aziende, con riferimento ad eventuali riflessi
significativi che le proprie attività produttive possono determinare sull'ambiente esterno,
forniranno informazione su forme di collaborazione che potranno intervenire con le competenti
Autorità in materia.
B) Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da
salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'areazione, l'illuminazione, la pulizia e,
ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò in termini di legge; così come nei casi
previsti dalla legge, saranno messi a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi (come:
occhiali, maschere, zoccoli, guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili, ecc.) e saranno
osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori dagli ambienti che presentano le
previste condizioni di nocività.
Le norme sopra richiamate si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle
vigenti leggi in materia. In tale contesto, con riferimento a specifiche problematiche aziendali,
potranno essere esaminati con le Rappresentanze sindacali aziendali gli aspetti ergonomici
connessi all'impiego di videoterminali, in stretto raccordo con le disposizioni di legge che
interverranno nell'ordinamento nazionale a seguito del recepimento della direttiva CEE in
materia.
Dichiarazione a verbale
Intersind e Fim-Fiom-Uilm, considerata l'imminenza del recepimento della direttiva
89/391/CEE del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, convengono di
costituire, entro un mese dall'entrata in vigore del Decreto legislativo di recepimento, un gruppo
di lavoro paritetico, formato da sei rappresentanti per Intersind e da sei rappresentanti per FimFiom-Uilm, con il compito di definire, entro tre mesi, l'armonizzazione della disciplina
contrattuale con il nuovo quadro normativo.
Art. 32
(Contratto a tempo determinato)
Ferma restando la possibilità di ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi
della leggi n. 230 del 18 aprile 1962 e n. 79 del 25 marzo 1983, è consentita l'apposizione di un
termine alla durata del contratto di lavoro nelle seguenti ulteriori ipotesi, secondo quanto
previsto dall'art. 23, 1° comma della legge 28 febbraio 1987, n. 56:
a) per sostituzione di lavoratori in aspettativa o in ferie;
b) per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo;
c) per lavorazioni connesse ad esigenze di carattere stagionale o indotte dall'attività di altri
settori;
d) per fare fronte a punte di intesa attività derivanti da commesse o da richieste indifferibili
del mercato e/o legate a termini di consegna improrogabili, cui non sia possibile sopperire con il
normale organico.
e) per l'esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni
climatico-ambientali che non conseguono la protrazione delle lavorazioni in altro periodo
dell'anno.
Il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente assunti con contratto a
tempo determinato per le ipotesi sopra indicate non potrà superare il 10% dei dipendenti
occupati a tempo indeterminato nella unità produttiva.
Nelle singole unità produttive è consentita, in ogni caso, l'assunzione di almeno cinque
lavoratori.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo sindacale la percentuale di cui sopra può
essere elevata in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
Con riferimento alle ipotesi sopra considerate, le direzioni aziendali comunicheranno
annualmente alle Rappresentanze sindacali unitarie le fattispecie di ricorso al contratto a tempo
determinato ed il numero dei lavoratori interessati. Tale comunicazione sarà effettuata, di volta
in volta, con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) per una opportuna verifica.
Art. 33
(Lavoro a tempo parziale)
Per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale si richiama quanto contenuto
nell'art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
ferma restando l'applicabilità ai lavoratori con rapporto a tempo parziale dei trattamenti
economici e normativi previsti dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno secondo
criteri di proporzionalità all'orario di lavoro concordato ed in quanto compatibile con la natura del
rapporto stesso.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può determinarsi o mediante assunzione in posizioni
di lavoro compatibili con l'istituto, o per effetto, della trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno già esistente.
Il lavoro a tempo parziale potrà essere effettuato giornalmente ad orario inferiore alle 8 ore
o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
In particolare per favorire il maggior utilizzo degli impianti e delle attrezzature aziendali è
prevista l'istituzione del lavoro a tempo parziale c.d. "week-end". Le modalità applicative
saranno oggetto di esame tra le parti a livello aziendale.
In relazione alle esigenze tecnico-organizzative, si potranno individuare, nel corso del
rapporto di lavoro a tempo parziale, - e, in tal caso, previa comunicazione alle R.S.U., fatti salvi
comprovati impedimenti personali - variazioni dei regimi individuali di orario che realizzino,
comunque, l'orario normale concordato come media per un arco di più settimane.
Il superamento dell'orario di lavoro concordato è ammesso previa comunicazione alle
R.S.U., per specifiche esigenze organizzative e produttive, fatti salvi comprovati impedimenti
personali. Tali prestazioni supplementari saranno compensate con una maggiorazione pari al
10% della retribuzione e non comporteranno riflessi sugli altri istituti contrattuali e di legge.
La deroga è consentita secondo il principio di proporzionalità diretta, nel rispetto dei limiti
individuali di lavoro di cui al 4° comma e 5° comma dell'art. 6 - Parte speciale - Sez. A) e 4° e 5°
comma dell'art. 7 - Parte speciale - Sez. C).
Il rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto nel quale siano indicati:
- il periodo di prova per i nuovi assunti, che potrà raggiungere, in termini di ore di lavoro, un
massimo pari al 75% dei periodi previsti per il personale a tempo pieno dall'art. 3 - Parte
speciale - Sez. A) e dall'art. 1 - Parte speciale - Sez. C);
- la durata della prestazione lavorativa ridotta, la relativa distribuzione e le mansioni
attribuite;
- il trattamento economico-normativo secondo i criteri richiamati al 1° comma del presente
articolo.
Le modalità di applicazione di quanto sopra verranno definite in sede aziendale secondo
quanto previsto dal punto 3) lett. A) (Competenze del livello aziendale) contenuto nelle Norme
generali al titolo "Articolazione della contrattazione collettiva" del presente contratto.
Le parti si danno atto che il lavoro a tempo parziale può costituire uno strumento in grado di
favorire la flessibilità della prestazione lavorativa e dell'organizzazione del lavoro, nonchè
specifiche esigenze dei singoli lavoratori.
Esso, inoltre, può offrire - ricorrendone le condizioni - un contributo alla salvaguardia ed allo
sviluppo dell'occupazione.
Particolare attenzione sarà inoltre posta nell'esame di eventuali richieste da parte di
lavoratori a tempo pieno avanzate nelle fasi iniziali ovvero finali della propria carriera
professionale.
Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per un
arco temporale da 6 a 24 mesi, le aziende potranno procedere all'assunzione, ai sensi dell'art.
23 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987, di personale con contratto a tempo determinato per
completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile e annuale.
Art. 36
(Aspettativa e permessi)
1) Le parti convengono che, sempre che ricorrano le condizioni tecnico-organizzative e di
funzionalità aziendale, i lavoratori con anzianità aziendale di almeno 10 anni potranno usufruire,
su richiesta, di un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di 12 mesi.
Il rapporto di lavoro è sospeso a tutti gli effetti senza decorrenza di alcun istituto normativo
e retributivo, fatta salva la sola garanzia della conservazione del posto di lavoro con esclusione
di ogni anzianità convenzionale.
Del periodo di aspettativa potrà usufruire contemporaneamente - per una sola volta in
costanza del rapporto di lavoro - un numero di lavoratori non superiore all'1% degli organici
aziendali in ciascun anno.
I lavoratori interessati dovranno rilasciare una dichiarazione con cui si impegnano, nel
corso del periodo suddetto, a non svolgere attività lavorative retribuite.
2) L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà al lavoratore che ne
faccia richiesta un periodo di aspettativa non retribuita motivata dalla necessità di assistere
familiari che, risultando in condizioni di tossicodipendenza, da documentare con tempestività,
effettuano terapie di riabilitazione presso il Servizio sanitario nazionale o presso strutture
specializzate riconosciute dalle competenti Istituzioni o ancora presso sedi o comunità
terapeutiche secondo quanto previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
L'azienda, a richiesta, concederà al lavoratore, assunto a tempo indeterminato, in
condizioni di tossicodipendenza, un periodo di aspettativa non retribuita per accedere ai
programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di
altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali.
Successivamente al positivo completamento della terapia di riabilitazione, le aziende
agevoleranno il reinserimento del dipendente nell'attività lavorativa, considerando
positivamente, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, la temporanea utilizzazione
dell'interessato in idonei turni di lavoro.
L'aspettativa di cui al presente punto 2) non potrà comunque superare:
- 4 mesi, per i casi di cui al 5° comma;
- 3 anni, per i casi di cui al 6° comma, secondo quanto previsto dall'art. 124, 1° comma del
citato D.P.R. n. 309/1990, fermo restando, in entrambi i casi, la non decorrenza della anzianità
di servizio per alcun istituto.
3) Ai lavoratori che si sottopongano nelle strutture abilitate al prelievo di midollo osseo
verrà riconosciuto un giorno di permesso retribuito, in coincidenza con l'intervento, una volta
l'anno.
A tal fine il lavoratore dovrà presentare adeguata documentazione che certifichi l'avvenuto
ricovero.
Tale soluzione intende anticipare eventuali provvedimenti che le parti auspicano vengano
adottati in futuro dal legislatore, parificando il trattamento con quello relativo ai donatori di
sangue anche in considerazione della particolare rilevanza sociale che il problema va
assumendo.
Parte speciale - Sez. A)
Art. 10
(Aumenti periodici di anzianità)
(Omissis)
Norme transitorie (Omissis)
Dichiarazione comune
Le parti concordano di istituire una Commissione nazionale per rendere coerenti con il
sistema contrattuale, come definito dal Protocollo del 23 luglio 1993, i contenuti del presente
articolo con particolare riferimento al sistema di indicizzazione.
Art. 21
(Trattamento di fine rapporto)
(Omissis)
Nota a verbale
(Omissis)
Dichiarazione a verbale
Le parti in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ.,
convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle
prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro è esclusa dalla base di calcolo del
trattamento di fine rapporto.
Quanto sopra senza pregiudizio per le eventuali controversie giudiziarie attualmente in
corso.
Art. 13
(Ferie)
Il lavoratore ha diritto ogni anno a un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione
globale di fatto, come se avesse prestato servizio, pari:
a) per anzianità di servizio da 1 a 10 anni compiuti: a 4 settimane;
b) per anzianità di servizio da oltre 10 e fino a 18 anni compiuti: a 4 settimane più un
giorno;
c) per anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti: a 5 settimane.
Per ogni settimana verranno computate, nel caso in cui l'orario settimanale sia concentrato
su 5 giorni di lavoro, 5 giornate di ferie: pertanto, in tale caso, qualora le ferie vengano godute in
modo frazionato, 5 giornate di ferie comunque godute equivarranno ad una settimana. Nel caso
invece di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni di lavoro verranno computate per ogni
settimana 6 giornate di ferie.
Per ogni periodo feriale saranno scomputate come ferie godute solo le giornate nelle quali
è distribuito l'orario settimanale di lavoro ad eccezione di quelle che coincidano con una delle
festività di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 5 della presente Sezione, per le quali si darà luogo
ad un prolungamento del periodo feriale per altrettante giornate. Tale prolungamento può
essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie, come indicato al 9° comma del
presente articolo.
L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, previo esame congiunto in sede aziendale,
tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro
dell'azienda.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie, per
non avere ancora un'anzianità di almeno un anno di servizio continuativo presso l'azienda,
spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo
comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese
intero. Il periodo di effettivo godimento delle ferie così maturate sarà fissato compatibilmente
con le esigenze di lavoro dell'azienda.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie
in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà
considerata, a questi effetti, come mese intero.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Nel caso di ferie collettive, il periodo
non potrà eccedere le 3 settimane salvo diverse intese tra le parti. I residui saranno fruiti
individualmente; le ferie non godute al 31 dicembre dell'anno di riferimento verranno usufruite
entro il 31 marzo dell'anno successivo. Eventuali ulteriori residui verranno fatti fruire entro il 31
maggio secondo un programma predisposto dall'azienda informandone le R.S.U.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove,
per cause dovute a imprescindibili esigenze di lavoro dell'azienda ed in via del tutto
eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di ferie oltre le tre settimane, è ammessa la
sostituzione del godimento delle ferie con un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto
dovuta per le giornate di ferie non godute.
In caso di richiamo in servizio, per particolari esigenze, nel corso del periodo di ferie sarà
corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio.
L'anzianità per il servizio prestato nella categoria operaia, di cui alla Parte I del c.c.n.l. 8
gennaio 1970 - nell'ipotesi prevista dall'art. 1 della Parte speciale, Sez. A), del presente
contratto - o l'anzianità per il servizio prestato nella categoria speciale, di cui alla Parte II del
c.c.n.l. 8 gennaio 1970 - nell'ipotesi prevista dall'art. 2 della Parte speciale, Sez. A), del
presente contratto - sarà considerata utile nella misura del 50% agli effetti del presente articolo.
Chiarimenti a verbale
Le dizioni "da 1 a 10 anni compiuti" e "da oltre 10 e fino a 18 anni compiuti" di cui al 1°
comma del presente articolo significano che per i primi 10 periodi feriali vale lo scaglione di 4
settimane e per i successivi 8 periodi lo scaglione di 4 settimane più un giorno.
Nel caso in cui il lavoratore abbia goduto nel corso del 1° anno di anzianità di servizio le
frazioni di ferie dello scaglione di 4 settimane, le rimanenti frazioni di detto scaglione saranno
godute nel periodo feriale dell'11° anno di anzianità di servizio insieme alle frazioni dello
scaglione di quattro settimane più un giorno. Le rimanenti frazioni di questo scaglione saranno
godute nel periodo feriale del 19° anno di anzianità di servizio, insieme alle frazioni dello
scaglione di 5 settimane.
Dichiarazione a verbale
Restano salve le condizioni, anche derivanti da accordi aziendali, che, considerando
globalmente sia l'entità dei periodi feriali, sia le modalità di godimento, risultano di migliore
favore rispetto a quelle previste dal presente articolo.
Art. 15
(Trattamento in caso di malattia e infortunio)
Stesse modifiche di cui all'art. 19 - Parte speciale - Sez. C).
Parte speciale - Sez. B)
Art. 5
(Aumenti periodici di anzianità)
(Omissis)
Norme transitorie (Omissis)
Dichiarazione comune
Le parti concordano di istituire una Commissione nazionale per rendere coerenti con il
sistema contrattuale, come definito dal Protocollo del 23 luglio 1993, i contenuti del presente
articolo con particolare riferimento al sistema di indicizzazione.
Art. 8
(Trattamento di fine rapporto)
(Omissis)
Nota a verbale
(Omissis)
Dichiarazione a verbale
Le parti in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ.,
convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle
prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro è esclusa dalla base di calcolo del
trattamento di fine rapporto.
Quanto sopra senza pregiudizio per le eventuali controversie giudiziarie attualmente in
corso.
Parte speciale - Sez C)
Art. 14
(Ferie)
Il lavoratore ha diritto per ogni anno ad un periodo di pari a 4 settimane.
Per ogni settimana verranno computate, nel caso in cui l'orario settimanale sia concentrato
su 5 giorni di lavoro, 5 giornate di ferie e il compenso per ogni giornata di ferie sarà pari a 1/5
della retribuzione globale di fatto corrispondente all'orario normale settimanale: pertanto in in tal
caso, qualora le ferie vengano godute in modo frazionato, 5 giornate di ferie comunque godute
equivarranno ad una settimana. Nel caso invece di distribuzione dell'orario settimanale su 6
giorni di lavoro verranno computate per ogni settimana 6 giornate di ferie e il compenso per
ogni giornata di ferie sarà pari a 1/6 della retribuzione settimanale suddetta. Per retribuzione
globale di fatto si intende l'insieme dei normali elementi retributivi corrisposti mensilmente ai
lavoratori per il lavoro ordinario. Per i cottimisti verrà considerato l'utile medio di cottimo
realizzato nei periodi di paga nel trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle
ferie; per i concottimisti verrà considerata la media delle percentuali di maggiorazione realizzate
negli analoghi periodi di paga.
Per ogni periodo feriale saranno scomputate come ferie godute solo le giornate nelle quali
è distribuito l'orario settimanale di lavoro ad eccezione di quelle che coincidano con una delle
festività di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 6 della presente Sezione, per le quali si darà luogo
al prolungamento del periodo feriale per altrettante giornate. Tale prolungamento può essere
sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie, come indicato al 9° comma del presente
articolo.
Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Nel caso di ferie collettive (per officina,
per reparto, per scaglioni), il periodo non potrà di norma eccedere le 3 settimane salvo diverse
intese tra le parti. I residui saranno fruiti individualmente; le ferie non godute al 31 dicembre
dell'anno di riferimento verranno usufruite entro il 31 marzo dell'anno successivo. Eventuali
ulteriori residui verranno fatti fruire entro il 31 maggio secondo un programma predisposto
dall'azienda informandone le R.S.U.
L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione, previo esame congiunto in sede aziendale,
tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro
dell'azienda.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie, per
non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, di
norma spetterà una quota di ferie per ogni mese di servizio prestato. La frazione di mese
superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie
in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà
considerata, a questi effetti, come mese intero.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove,
per cause dovute a imprescindibili esigenze di lavoro dell'azienda ed in via del tutto
eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di ferie oltre le tre settimane, è ammessa la
sostituzione del godimento delle ferie con un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto
dovuta per le giornate di ferie non godute.
All'inizio del godimento delle ferie sarà corrisposta la retribuzione relativa.
In caso di richiamo in servizio, per particolari esigenze, nel corso del periodo di ferie sarà
corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio.
Dichiarazione a verbale
Restano salve le condizioni, anche derivanti da accordi aziendali, che, considerando
globalmente sia l'entità dei periodi feriali, sia le modalità di godimento, risultano di migliore
favore rispetto a quelle previste dal presente articolo.
Art. 16
(Aumenti periodici di anzianità)
(Omissis)
Norme transitorie (Omissis)
Chiarimento a verbale
(Omissis)
Dichiarazione comune
Le parti concordano di istituire una Commissione nazionale per rendere coerenti con il
sistema contrattuale, come definito dal Protocollo del 23 luglio 1993, i contenuti del presente
articolo con particolare riferimento al sistema di indicizzazione.
Art. 19
(Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro)
(Sostituisce il testo contenuto nel c.c.n.l. 14 dicembre 1990)
In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza e
inviare alla medesima entro due giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la
malattia.
L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata
all'azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve
essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il
secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicata nel certificato medico
precedente.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato
impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore nel rispetto dell'art. 5 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore assente per
malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, e per tutta la durata della malattia,
a trovarsi a disposizione nel domicilio comunicato al datore di lavoro, dalle ore 10.00 alle ore
12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ovvero le diverse fasce orarie stabilite per disposizioni
legislative o amministrative locali o nazionali, di tutti i giorni compresi i domenicali o festivi, per
consentire l'accertamento del suo stato di salute.
Sono fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la
malattia o per gravi, eccezionali motivi familiari comunicati preventivamente, salvo casi di forza
maggiore, all'azienda e successivamente documentati.
Nel corso del periodo di assenza per malattia il lavoratore ha l'obbligo di comunicare
all'azienda contestualmente i mutamenti di domicilio o dimora, anche se temporanei.
Le assenze e le inosservanze di cui al comma 5 comporteranno l'irrogazione a carico del
lavoratore dei provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti, fermo restando quanto
previsto dall'art. 7 ultimo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, con proporzionalità relativa
all'infrazione riscontrata e alla sua gravità.
In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore
non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
a) 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
b) 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti;
c) 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Nel caso di più malattie o infortuni non sul lavoro, i suddetti periodi di conservazione del
posto si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti
ogni nuovo ultimo episodio morboso.
Nell'ipotesi in cui il superamento dei sopra indicati periodi di conservazione del posto fosse
determinato da un evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un'unica
ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi, il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto per un ulteriore periodo, oltre quelli previsti al comma precedente, pari
alla metà dei periodi stessi. Di conseguenza il periodo complessivo di conservazione del posto
sarà:
a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9;
b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti: mesi 9 + 4,5 = 13,5;
c) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: mesi 12 + 6 = 18.
Il periodo complessivo di conservazione del posto di cui al comma precedente si applica
anche nel caso in cui si siano verificate, nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio
morboso, almeno due malattie comportanti, ciascuna, una assenza continuativa pari o
superiore a tre mesi.
Resta salvo quanto previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 419, per la conservazione del
posto dei lavoratori affetti da Tbc.
La malattia ovvero l'infortunio non sul lavoro sospendono il decorso del preavviso nel caso
di licenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul
trattamento economico di cui al presente articolo.
La malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive di cui al quarto comma dell'art. 14
- Parte speciale - Sez. C) ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:
a) malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;
b) malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di
comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento
della visita di controllo dello stato d'infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni
contrattuali vigenti.
Superato il periodo di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro,
corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di
licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di
riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine
rapporto.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso
salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
Resta espressamente convenuto che superati i limiti di conservazione del posto di cui
sopra, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della
durata di mesi 4, durante il quale non decorrerà retribuzione, nè si avrà decorrenza di anzianità
per nessun istituto. A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di malattia grave e continuativa,
periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore
periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica, debitamente comprovata che consenta al
lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a
complessivi 18 mesi continuativi.
Decorso anche detto periodo senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'azienda potrà
procedere alla risoluzione del rapporto.
Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia per i lavoratori valgono le
norme di legge regolanti la materia.
Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul
lavoro, nell'ambito della conservazione del posto, una integrazione di quanto il lavoratore
percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del
normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore il cui trattamento è regolato
dalla Parte speciale - Sez. A) di eguale anzianità e per pari periodo di malattia o infortunio non
sul lavoro avrebbe globalmente percepito, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del
periodo di trattamento contrattuale.
A tal fine il lavoratore avrà diritto al seguente trattamento:
- per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti, l'intera retribuzione globale per i primi 2
mesi e metà retribuzione globale per i 4 mesi successivi;
- per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti, l'intera retribuzione globale
per i primi 3 mesi e metà retribuzione globale per i 6 mesi successivi;
- per anzianità di servizio oltre i 6 anni, l'intera retribuzione globale per i primi 4 mesi e metà
retribuzione globale per gli 8 mesi successivi.
Nell'ipotesi di cui ai commi undicesimo e dodicesimo il trattamento sarà il seguente:
- per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti mesi 6 + 3 = 9 di cui 3 mesi ad intera
retribuzione globale e mesi 6 a metà retribuzione globale;
- per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti: mesi 9 + 4,5 = 13,5 di cui
mesi 4,5 ad intera retribuzione globale e mesi 9 a metà retribuzione globale;
- per anzianità di servizio oltre i 6 anni: mesi 12 + 6 = 18 di cui mesi 6 ad intera retribuzione
globale e mesi 12 a metà retribuzione globale.
Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini dei suddetti
trattamenti economici si deve tener conto dei periodi di assenza complessivamente verificatisi
nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.
Fatti salvi i periodi di conservazione del posto sopra definiti nel computo dei limiti di
trattamento economico di cui al comma precedente i periodi di ricovero ospedaliero continuativo
di durata superiore a 10 giorni e fino ad un massimo di 60 giorni complessivi non saranno
conteggiati e quindi retribuiti ad intera retribuzione globale.
Ove richiesti verranno erogati acconti.
Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o locali
o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future, con conseguente assorbimento fino a
concorrenza.
Salvo quanto previsto per i periodi di aspettativa sopra indicati, l'assenza per malattia, nei
limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, è utile ai fini del trattamento di fine
rapporto e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica
natalizia, ecc.).
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da
infortunio non sul lavoro.
Note a verbale
1) La situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi, o affetti da morbo di
Cooley nonchè dei lavoratori affetti da neoplasie, sarà considerata dalle aziende con la
massima attenzione facendo riferimento alle disposizioni assistenziali vigenti.
2) Intersind e Fim, Fiom e Uilm convengono di studiare entro sei mesi dalla data di
stipulazione del presente contratto una proposta da sottoporre congiuntamente al Consiglio di
amministrazione dell'INPS, che definisca una specifica assistenza economico sanitaria nei
confronti dei soggetti tossicodipendenti anche nelle situazioni in cui la dipendenza da sostanze
tossiche non costituisca una condizione equiparabile a malattia, ma determini comunque uno
stato che richieda interventi di cura e di assistenza.
Art. 28
(Trattamento di fine rapporto)
(Omissis)
Nota a verbale
(Omissis)
Dichiarazione a verbale
Le parti in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ.,
convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle
prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro è esclusa dalla base di calcolo del
trattamento di fine rapporto.
Quanto sopra senza pregiudizio per le eventuali controversie giudiziarie attualmente in
corso.
Art. 32
(Trasferte)
I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede dello stabilimento, dal
laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente
trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire
forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al
pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se
corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi
da quello della sede aziendale e/o di assunzione.
Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad
essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di
contratto.
La misura dell'indennità di trasferta è pari a:
- a partire dal 1° gennaio 1995 a L. 55.000 giornaliere;
- a partire dal 1° gennaio 1996 a L. 56.000 giornaliere.
In ragione della natura di rimborso forfettario dell'indennità di trasferta e quindi
dell'appartenenza di tale istituto alla parte normativa del contratto nazionale di lavoro,
considerata la difficoltà di prevedere l'incremento del costo della vita per l'intero periodo di
vigenza del c.c.n.l. le parti concordano di incontrarsi in occasione del rinnovo biennale dei
minimi contrattuali nel giugno 1996 per definire gli incrementi dell'indennità giornaliera di
trasferta per il biennio 1997- 1998.
Gli importi di cui sopra comprendono due pasti ed il pernottamento.
Per le trasferte superiori ai 300 Km sarà possibile sostituire l'indennità di trasferta con un
rimborso a piè di lista entro un massimale pari all'importo di cui sopra maggiorato del 15%.
L'indennità di trasferta è dovuta quando si verificano congiuntamente condizioni previste
alle lettere a), b) e c) del punto 11.
Fermo restando che la suddetta indennità forfettaria non ha carattere retributivo, il
trattamento economico stabilito nel presente articolo non è cumulabile con gli eventuali
trattamenti aziendali in materia che, globalmente considerati, risultassero di miglior favore.
Dal capo II alla Nota a verbale
(Omissis)
Dichiarazione a verbale
(Sostituisce quella contenuta nel c.c.n.l. 14 dicembre 1990)
Le parti si incontreranno entro il 1° gennaio 1995 per un esame della evoluzione della
legislazione, fiscale e contributiva, in materia di trasferte per l'esame della legge 3 ottobre 1987,
n. 398, sulle materie inerenti i lavoratori italiani nei Paesi extracomunitari. Infine, le parti si
impegnano ad avviare un'attività di studio al fine di giungere entro giugno 1996 alla modifica
della normativa dell'indennità di trasferta, della attuale divisione in quote, pari ad un terzo, e dei
criteri della loro erogazione passando ad un riferimento di misurazione obiettivo.
Nota a verbale
Le parti convengono di costituire, entro luglio 1994, un gruppo di lavoro paritetico formato
da tre rappresentanti di Intersind e da tre rappresentanti di Fim-Fiom-Uilm, con il compito di
definire, entro il 31 ottobre 1994, la stesura del presente contratto, provvedendo in tale
occasione ad un aggiornamento del testo contrattuale, con riguardo anche ai riferimenti alla
legislazione vigente, al fine di facilitarne la chiarezza ed univocità di interpretazione (ad
esempio per quanto riguarda la nozione di retribuzione normale) e di prevenire in tal modo la
vertenzialità giudiziaria.
Decorrenza e durata
In applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, il contratto collettivo
nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte
retributiva.
Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente contratto decorre dal
1° luglio 1994 ed avrà vigore fino a tutto il 30 giugno 1998; per la parte economica il primo
biennio avrà vigore fino a tutto il 30 giugno 1996.
Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non disdetto,
tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r. In caso di disdetta il presente contratto
resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
Tabella delle retribuzioni contrattuali base
Dal 1° gennaio 1995 al 31 agosto 1995
(1) Rapportati a 173 ore.
Dal 1° settembre 1995 al 31 dicembre 1995
(1) Rapportati a 173 ore.
Dal 1° gennaio 1996
(1) Rapportati a 173 ore.
Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data della stipula del presente contratto verrà corrisposta una
erogazione forfettaria di lire 450.000 lorde suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata
del rapporto di lavoro dal 1° luglio al 31 dicembre 1994. La frazione di mese superiore a 15
giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Tale importo verrà erogato in due rate uguali rispettivamente con il primo periodo di
retribuzione utile corrisposta successivamente alla stipula del presente contratto e nel mese di
ottobre 1994.
Ai lavoratori il cui rapporto di lavoro viene risolto precedentemente al 31 dicembre 1994
l'azienda tratterrà le quote mensili, o loro frazioni, erogate e non maturate dalle competenze
dovute. Per i lavoratori assunti successivamente alla data di stipulazione del presente contratto
collettivo, le quote mensili, o frazioni, di "una tantum" saranno erogate nel mese di dicembre.
L'importo forfettario di cui sopra non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali
e della determinazione del trattamento di fine rapporto.
Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e
congedo matrimoniale, che interverranno nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 1994, che daranno
luogo al pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e di integrazione a carico delle
aziende, saranno considerate utili ai fini della maturazione dell'importo di cui sopra.
Ai lavoratori, che in forza alla data di stipulazione del presente contratto godano dei
trattamenti di Cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria) e di riduzione dell'orario di
lavoro per contratti di solidarietà, le quote mensili di "una tantum" o le sue frazioni, saranno
erogate dall'Istituto competente secondo le disposizioni vigenti in materia.
Distribuzione del contratto
Le aziende aderenti alla Associazione sindacale Intersind distribuiranno a ciascun
lavoratore in forza alla data di stipulazione del presente contratto collettivo di lavoro una copia
dello stesso entro il mese di novembre 1994.
Protocollo per la costituzione del fondo nazionale
di previdenza complementare
L'Intersind, nell'intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con
l'esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali entro limiti compatibili, ha convenuto
con Fim, Fiom, Uilm sulla necessità di avviare un sistema di previdenza complementare
volontario.
A tal fine le parti stipulanti, in presenza di un non aggravamento degli oneri previdenziali
pubblici, considerano presupposto necessario la sostanziale modifica del D.Lgs. n. 124/1993
che, allo stato attuale rende inattuabile un sistema di previdenza privata adeguata alle esigenze
dei lavoratori e delle aziende.
Le parti concordano, sin da ora, di dare avvio, a partire dal 1° gennaio 1995, ai lavori
preparatori per la costituzione del fondo di previdenza complementare.
Le parti stipulanti dovranno definire gli aspetti costitutivi e funzionali del fondo medesimo
prevedendo un sistema a capitalizzazione individuale a contribuzione definita nonchè le
clausole attraverso le quali si possa verificare nel tempo la persistenza dei presupposti
costitutivi del fondo.
Le parti stipulanti dovranno altresì indicare le modalità di costituzione di eventuali fondi
aziendali o interaziendali di analoga natura e con condizioni di finanziamento
complessivamente non inferiori a quello nazionale.
Le parti stipulanti, in presenza delle necessarie e significative modifiche di legge - da
accertare in apposito incontro - avvieranno la costituzione del fondo.
All'atto della costituzione del fondo, il finanziamento del medesimo avverrà mediante una
quota di trattamento di fine rapporto maturando pari al 18%; in seguito il finanziamento avverrà
attraverso successive fasi negoziali, in occasione dei rinnovi del c.c.n.l. e a livello aziendale
nella contrattazione effettuata ai sensi del punto 3, lettera C) della "Articolazione della
contrattazione collettiva", Norme generali, anche tramite quote a carico dell'azienda e del
lavoratore. Su tali presupposti, gli organi di amministrazione e controllo del fondo adotteranno
sin dal momento della loro costituzione il criterio della pariteticità delle rappresentanze dei
lavoratori e dei datori di lavoro.
Quote di servizio sindacale Fim-Fiom-Uilm
Le aziende comunicheranno mediante affissione nell'ultima settimana di settembre ai
lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali stipulanti che i sindacati medesimi richiedono
una quota per il servizio sindacale contrattuale pari a lire 30.000 da trattenere sulla retribuzione
corrisposta nel mese di ottobre 1994.
I lavoratori che non intendono versare la quota di cui sopra devono darne avviso per iscritto
agli uffici dell'azienda entro il 10 ottobre 1994.
La trattenuta per la quota di servizio sindacale contrattuale non è applicabile nei confronti
dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali stipulanti che non siano presenti in
azienda per qualsiasi motivo (malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, servizio militare,
aspettativa, cassa integrazione guadagni, trasferta, ecc.) nel periodo intercorrente tra la
comunicazione di cui al primo comma e il 10 ottobre 1994.
Le aziende daranno tempestiva comunicazione ai rappresentanti sindacali di FIm, Fiom e
Uilm e, tramite le Delegazioni territoriali Intersind, alle Organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm
territoriali del numero delle trattenute effettuate.
Le quote per il servizio sindacale contrattuale verranno versate dalle aziende sul c/c
bancario n. ........ a Fim, Fiom e Uilm presso Banca nazionale del lavoro Ag. 1, Via Bissolati, 2 Roma.
Lettera a Intersind
Fim-Fiom-Uilm nazionali in relazione a quanto concordato all'art. 19, comma 27 - Parte
speciale - Sez. C), in analogia con quanto già richiesto a Federmeccanica, formulano la
seguente proposta di modifica:
"Fatti salvi i periodi di conservazione del posto sopra definiti, nel computo dei limiti di
trattamento economico di cui al comma precedente i periodi di ricovero ospedaliero continuativo
e le malattie di durata superiore a 15 giorni, e fino ad un massimo di 60 giorni complessivi, non
saranno conteggiati e quindi retribuiti ad intera retribuzione globale".
In ordine alla richiesta di cui sopra, Fim-Fiom-Uilm restano in attesa di una risposta entro la
data di sottoscrizione definitiva del testo dell'accordo di rinnovo.
II
Accordo 4 febbraio 1997
per il rinnovo della parte economica del c.c.n.l.
per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche
a partecipazione statale
Nel riconfermare, in relazione alla presente intesa, l'accordo del 23 luglio 1993 e l'art. 38
del c.c.n.l. Federmeccanica-Assistal e del punto "Procedure di rinnovo degli accordi aziendali"
del c.c.n.l. Intersind, si ribadisce specificamente la non sovrapponibilità nell'anno dei cicli
negoziali, ivi comprese le relative erogazioni iniziali.
Le parti convengono che il rinnovo della parte economica del c.c.n.l. della categoria
metalmeccanica ed installazione di impianti, avvenga secondo i seguenti punti:
1. La scadenza contrattuale è fissata al 31 dicembre 1998.
2. Le "tranches" di aumento delle retribuzioni al lordo degli scatti di anzianità sono: 100.000
lire dal 1° gennaio 1997, 80.000 lire dal 1° marzo 1998 e 20.000 lire dal 1° ottobre 1998.
3. Per il periodo pregresso, verrà erogata una "una tantum" di 512.000 lire, di cui 312.000 a
febbraio 1997 e 200.000 a luglio 1997.
4. Fermo restando quanto previsto dall'accordo interconfederale del 23 luglio 1993, le parti
riconfermano che la contrattazione aziendale avente contenuto economico, dovrà riguardare
esclusivamente erogazioni legate a risultati conseguiti in termini di incrementi di elementi
variabili, quali produttività, qualità, redditività ed altri elementi rilevanti per il miglioramento della
competitività aziendale, conseguiti attraverso la realizzazione di programmi concordati tra le
parti. Al fine di assicurare il rispetto di tali criteri, qualora una delle parti lo richieda, potrà essere
attivata una sessione di esame tesa al superamento della controversia secondo quanto previsto
dal secondo comma dell'art. 17 disc. gen. sez. 3ª del c.c.n.l. Federmeccanica-Assistal, a livello
delle strutture territoriali ed eventualmente nazionali, della durata complessiva di 20 giorni.
5. Le parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ.,
concordano che, a decorrere dal 1° gennaio 1998 la gratifica natalizia ovvero la tredicesima
mensilità sono escluse dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Tale intesa sarà sostituita da quanto le parti pattuiranno nel prossimo rinnovo del c.c.n.l.
Ferma restando la misura di utilizzo del t.f.r. definita nel protocollo allegato al c.c.n.l. 5
luglio 1994 relativo alla Previdenza complementare di categoria, a decorrere dal 1° luglio 1998
le aziende contribuiranno al finanziamento del Fondo nazionale di previdenza nella misura
dell'1% ragguagliato al valore cumulato di minimi, contingenza, E.d.r., indennità di funzione
quadri e elemento retributivo per la 7ª categoria. Tale contributo sarà dovuto a favore dei
lavoratori che abbiano espresso volontà di adesione al Fondo medesimo e che contribuiscano
in pari misura.
Allegato 1
Tabelle delle retribuzioni contrattuali base
Dal 1° gennaio 1997 al 28 febbraio 1998
Dal 1° marzo 1998 al 30 settembre 1998
Dal 1° ottobre 1998
(1) Rapportati a 173 ore.
Allegato 2
Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo è corrisposto un
importo forfettario di lire 512.000 lorde suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla
durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1996.
L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli
istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi
comprensivo degli stessi.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., l'"una
tantum" è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a:
- lire 312.000 lorde con la retribuzione corrisposta nel mese di febbraio 1997;
- lire 200.000 lorde con la retribuzione corrisposta nel mese di luglio 1997, ovvero, nel caso
di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della liquidazione delle competenze.
Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e
congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1996, che hanno dato
luogo al pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle
aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.
Ai lavoratori che nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1996 hanno goduto di trattamenti di
Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di
altre prestazioni economiche previdenziali l'importo dell'"una tantum" sarà corrisposto secondo
le disposizioni vigenti in materia.
Allegato 3
Tabelle del concottimo e dell'utile minimo di cottimo
Per i concottimisti le percentuali di cui all'art. 7, Parte speciale, Sez. C), sono le seguenti:
L'utile minimo di cottimo, di cui all'art. 11, Parte speciale, Sez. C), è pari a:
- 3,3% dal 1° gennaio 1997 al 28 febbraio 1998;
- 3,1% dal 1° marzo 1998 al 30 settembre 1998;
- 3,0% dal 1° ottobre 1998.
Allegato 4
C.C.N.L. 9/7/1994 - DISCIPLINA SPECIALE
Sezione C)
Art. 32
(Trasferte)
Da coordinare
I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal
laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente
trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire
forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al
pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se
corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi
da quello della sede aziendale e/o di assunzione.
Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad
essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di
contratto.
Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15 per
cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il pernottamento, la misura
dell'indennità di trasferta e delle sue quote è pari a:
Gli importi di cui sopra comprendono due pasti ed il pernottamento.
Per le trasferte superiori ai 300 km sarà possibile sostituire l'indennità di trasferta con un
rimborso a piè di lista entro un massimale pari all'importo di cui sopra maggiorato del 15%.
L'indennità di trasferta è dovuta quando si verificano congiuntamente le condizioni previste
alle lettere a), b) e c) del punto II.
Fermo restando che la suddetta indennità forfettaria non ha carattere retributivo, il
trattamento economico stabilito nel presente articolo non è cumulabile con gli eventuali
trattamenti aziendali in materia che, globalmente considerati, risultassero di miglior favore.
II) Al lavoratore in trasferta verrà corrisposta una indennità per ciascun pasto, meridiano o
serale e per il pernottamento in misura pari ad un terzo dell'importo complessivo giornaliero
dell'indennità di trasferta, secondo le regole che seguono:
a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è dovuta quando il
lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 km dalla sede, stabilimento,
laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito.
Inoltre, l'importo per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza
chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita non possa
rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di
trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda.
Non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta qualora il lavoratore che
partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine rientri in sede
in modo da fruire della mensa oppure possa consumare il pasto presso la mensa dello
stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore
spesa rispetto a quella che avrebbe incontrato nella prima mensa, o possa usufruire di normali
servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione
dall'azienda.
In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza
dell'indennità prevista per il pasto meridiano;
b) la corresponsione dell'indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che, usando
dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21
oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di
origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro;
c) la corresponsione dell'indennità di pernottamento è dovuta al lavoratore che, usando dei
normali mezzi di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22.
Fermo restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al
fine di ottenere il rimborso forfettario, le parti confermano che gli importi di cui alle lettere
precedenti non saranno erogati nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai
documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del datore di
lavoro relative al pernottamento ed ai pasti.
Resta salva la facoltà della Direzione aziendale di disporre per esigenze tecniche,
produttive ed organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato
comandato riconoscendo le relative quote dell'indennità di trasferta.
Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico della sede,
stabilimento o cantiere di origine, derivante da lavorazioni ad incentivo. Nel caso di lavorazione
a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia, avrà diritto alla sua paga base
maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all'invio in trasferta.
La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per tutta la durata del
cantiere o dell'opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato comandato dall'azienda.
(Omissis)
XII) La disciplina del presente articolo non si applica nei confronti dei lavoratori:
a) che vengano esplicitamente ed esclusivamente assunti per prestare la loro opera
nell'effettuazione di un determinato lotto dei seguenti lavori, che per la loro esecuzione
richiedono il successivo o continuo spostamento del lavoratore: palificazione o stesura dei fili o
cavi per linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, teleferiche, ferroviarie e simili.
Per questi lavoratori, peraltro, le retribuzioni base saranno maggiorate del 30 per cento.
Inoltre nei confronti di tali lavoratori valgono le seguenti disposizioni:
- in caso di infortunio o malattia sarà loro corrisposto il 30 per cento della retribuzione base
con i limiti di tempo e con le modalità previste per il rimborso delle spese al lavoratore in
trasferta, al paragrafo VI); nei casi e nei modi previsti al citato paragrafo sarà, inoltre,
corrisposto il rimborso delle spese di trasporto per il rientro in sede;
- agli stessi dovranno essere rimborsate le eventuali spese di trasporto con mezzi
autorizzati;
- i lavoratori che siano comandati a lavorare alternativamente nei lavori di cui sopra o
presso gli stabilimenti, laboratori o cantieri dell'azienda si considerano in trasferta agli effetti del
presente articolo.
Le parti confermano che l'erogazione del 30 per cento del minimo di paga base contrattuale
è alternativa al riconoscimento dell'indennità di trasferta;
b) che per l'attività esplicata devono normalmente spostarsi da località a località nell'ambito
dello stesso centro urbano per la installazione e manutenzione di impianti: di riscaldamento, di
condizionamento, idraulici, sanitari, igienici, elettrodomestici, telefonici, di illuminazione, elettrici,
di trasmissione dati, di misurazione, segnalazione e controllo ascensori e montacarichi,
serramenti, manutenzione di macchine di ufficio e radio.
La determinazione dei limiti territoriali dei centri urbani sarà fatta localmente dalle rispettive
Associazioni sindacali territoriali. In caso di disaccordo deciderà l'Ispettorato del lavoro
competente.
Tuttavia ai lavoratori di cui alla sopra citata lettera b), qualora ricorrano le condizioni
previste dalla lettera a) del punto II), verrà corrisposta la quota per il pasto meridiano
dell'indennità di trasferta di cui al presente articolo a meno che non possano usufruire della
mensa aziendale oppure di normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con
ristoranti) messi a disposizione dall'azienda.
(Omissis)
Dichiarazione a verbale
Le parti si incontreranno entro il 1° gennaio 1998 per un esame della evoluzione della
legislazione, fiscale e contributiva, in materia di trasferte per l'esame della legge 3 ottobre 1987,
n. 398, sulle materie inerenti i lavoratori italiani nei Paesi extracomunitari.
Previdenza integrativa c.c.n.l. 4 febbraio 1997
Quota di avviamento
Nel mese successivo alla data della costituzione del Fondo le aziende verseranno al Fondo
medesimo la somma di lire 1.000 per ciascun lavoratore avente diritto all'adesione al Fondo in
forza a tale data.
Quota di iscrizione
All'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore si procederà, con le modalità che verranno
definite, al versamento per ciascun lavoratore aderente di un importo equivalente di lire 10.000
a carico dell'azienda e di lire 10.000 a carico del lavoratore.
Entro il mese di marzo 1998 le parti stipulanti procederanno a una verifica congiunta con il
C.d.a. del Fondo, al fine di verificare la situazione economica finanziaria del Fondo medesimo.
III
Accordo 10 marzo 1997
Contratto nazionale per la disciplina
dell'apprendistato nelle aziende
metalmeccaniche aderenti all'Intersind
Roma, 10 marzo 1997
Premessa
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina
dell'apprendistato dà concreta attuazione a quanto concordato nella Nota di Intenti di cui al
contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle aziende metalmeccaniche aderenti
all'Intersind del 9 luglio 1994, e trova fondamento in quanto definito dall'accordo sul lavoro del
24 settembre 1996, recepito nel Disegno di legge governativo (Norme in materia di promozione
dell'occupazione), e che il presupposto necessario per l'avvio di tale nuova disciplina è costituito
dalla definizione di un quadro normativo che garantisca il finanziamento di tutti gli oneri relativi
all'attività di formazione.
Art. 1
(Norme generali)
L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all'acquisizione
di una qualifica professionale.
Le qualifiche conseguibili sono articolate in due livelli in funzione del loro contenuto
professionale:
- il primo livello comprende le professionalità definite dalla declaratoria relativa alla 3
categoria, di cui all'art. 4, Parte generale, Sez. 3, del c.c.n.l. del 9 luglio 1994;
- il secondo livello comprende le professionalità definite dalla declaratoria relativa alla 4
categoria (1° alinea) di cui al medesimo articolo.
La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo livello di professionalità
devono essere espressamente indicati nella lettera di assunzione.
Considerate le norme legislative vigenti, possono essere assunti come apprendisti giovani
di età non inferiore ai 15 e non superiore ai 20 anni, che non siano in possesso di diploma di
qualifica conseguito presso un istituto professionale, ovvero di scuola media superiore o di
attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'articolo 14, legge n. 845/1978, e successive
modificazioni, inerente alla professionalità da acquisire.
Per l'assunzione come apprendista nel secondo livello di professionalità il giovane non
potrà avere meno di 18 anni compiuti.
L'apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo, nè a
lavori di manovalanza o di produzioni in serie.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono
per gli apprendisti le norme del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Dichiarazione a verbale
1. La presente disciplina dell'apprendistato decorre dal 1° settembre 1997 e si applica ai
contratti stipulati successivamente a tale data, ferma restando l'immediata costituzione delle
Commissioni paritetiche, nazionale e territoriali di cui all'art. 5, per lo svolgimento dell'attività
propedeutica all'avvio di tale nuova disciplina. Qualora entro il mese di giugno 1997 non
dovesse essere stata definita la normativa sulla formazione professionale, di cui al Disegno di
legge governativo (Norme in materia di promozione dell'occupazione), le parti si incontreranno
per riesaminare la materia.
2. Qualora, successivamente alla stipula del presente contratto, dovessero essere
modificati i limiti di età attualmente previsti per l'apprendistato, i 15 e 20 anni indicati al 4°
comma del presente articolo saranno automaticamente adeguati ai nuovi valori.
3. Le parti si impegnano a incontrarsi entro 2 mesi dall'approvazione della legge di riforma
dell'apprendistato e della legge sul riordino della formazione professionale, per armonizzare la
disciplina contrattuale con le nuove norme legislative.
Art. 2
(Durata del tirocinio)
La durata del tirocinio è fissata in:
- 30 mesi per il primo livello di professionalità;
- 4 anni per il secondo livello di professionalità.
Art. 3
(Tirocinio presso diverse aziende)
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano
ai fini del computo delle durate massime del periodo di apprendistato, di cui al precedente art.
2, purchè non separati da interruzioni superiori ad un anno e purchè si riferiscano alle stesse
attività.
A tal fine nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza naturale di cui all'art. 2,
il datore di lavoro è tenuto a rilasciare all'apprendista un'apposita certificazione che attesti il
periodo di tirocinio compiuto, le ore e le modalità di formazione teorico-pratica effettuata e la
qualifica professionale e il relativo livello di professionalità oggetto dell'apprendistato.
Tale documentazione deve essere presentata dall'apprendista all'atto dell'assunzione, per
ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati e delle
ore di formazione svolte presso altre aziende indipendentemente dai relativi livelli di
professionalità, purchè riferiti alla stessa qualifica professionale.
La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio è
quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo di tirocinio è stato interrotto.
Art. 4
(Formazione teorico-pratica ed insegnamento pratico)
Per completare l'addestramento dell'apprendista sono previste 160 ore retribuite in ragione
di anno destinate alla formazione teorico-pratica e 40 ore retribuite in ragione di anno destinate
all'insegnamento pratico, computate nell'orario di lavoro.
Le ore complessive di formazione e insegnamento pratico possono essere distribuite
diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato.
Le imprese effettueranno la formazione teorico-pratica, in conformità ai programmi elaborati
secondo quanto previsto all'art. 5, presso la sede aziendale, o nella sede prescelta in caso di
costituzione di consorzi di imprese, ovvero presso strutture esterne pubbliche o private
individuate dalle Commissioni paritetiche ai sensi del successivo art. 5. Nella impossibilità di
effettuare la formazione in sede aziendale o attraverso l'attività consortile ed in assenza di
strutture idonee a garantire una formazione conforme al presente quadro formativo, la
Commissione paritetica territoriale, di cui all'art. 5, elaborerà congiuntamente all'azienda piani
alternativi di addestramento. La formazione teorico-pratica effettuata nella sede aziendale dovrà
essere realizzata al di fuori dei locali destinati all'attività produttiva.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi di formazione
teorico-pratica.
Le ore dedicate all'insegnamento pratico sono svolte in azienda con l'obiettivo di stabilire
un collegamento tra la formazione teorico-pratica e l'addestramento al lavoro per affiancamento.
Al fine di seguire l'apprendista durante tale periodo di insegnamento pratico, il datore di
lavoro incarica un tutor, scelto tra i dipendenti dell'impresa.
La scelta del tutor deve tener conto della sua qualificazione e del suo livello di
inquadramento che sarà normalmente di un livello superiore rispetto a quello in cui il giovane
potrà essere inquadrato al termine del contratto di apprendistato.
Il tutor può essere lo stesso imprenditore.
Di norma annualmente l'azienda farà pervenire alla Commissione paritetica un rapporto
completo, che sarà consegnato anche alla R.S.U. laddove esistente, riferito agli apprendisti
assunti e alla relativa formazione effettuata.
Art. 5
(Organismi paritetici)
Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al precedente art. 4, le parti si impegnano ad
individuare, entro maggio 1997, le Commissioni paritetiche, nazionale e territoriali, cui far
riferimento ed i relativi compiti, avuto anche riguardo agli organismi esistenti nei quali l'Intersind
è già presente.
Art. 6
(Assunzione)
Nella lettera di assunzione oltre alle indicazioni di cui all'art. 1, Parte generale, Sez. 3, del
contratto collettivo nazionale di lavoro, saranno precisate:
- la qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo livello professionale da
acquisire;
- il programma di formazione e le relative modalità di attuazione.
Art. 7
(Periodo di prova)
Per l'assunzione in prova dell'apprendista è richiesto l'atto scritto. Il periodo di prova non
dovrà superare 20 giorni di effettivo servizio nel caso di contratto finalizzato all'acquisizione di
qualifiche professionali relative ai lavoratori di cui alla Parte speciale, Sez. C, e 30 giorni di
effettivo servizio nel caso di contratto finalizzato all'acquisizione di qualifiche professionali
relative ai lavoratori di cui alla Parte speciale, Sez. A. Durante tale periodo ciascuna delle parti
contraenti potrà recedere dal contratto senza l'obbligo di preavviso o della relativa indennità
sostitutiva, e saranno retribuite le ore o giornate di lavoro effettivamente prestate.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio, il
lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di
riprendere il servizio entro un numero di giorni pari alla metà della durata della prova.
Art. 8
(Orario di lavoro)
L'orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali.
Art. 9
(Ferie)
A norma dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli apprendisti di età non superiore
ai 16 anni matureranno per ogni anno di servizio un periodo feriale retribuito di 30 giorni di
calendario.
Gli apprendisti di età superiore a 16 anni compiuti matureranno un periodo di ferie pari a
quelle dei lavoratori di cui alla parte speciale, Sez. C e Sez. A.
All'apprendista che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie
spetterà per ogni mese di servizio prestato un dodicesimo dei suddetti periodi feriali. La frazione
di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
In caso di risoluzione del rapporto, all'apprendista spetterà il pagamento delle ferie in
proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà
considerata, a questi effetti, come mese intero.
Art. 10
(Determinazione della retribuzione)
La retribuzione dell'apprendista per il primo livello di professionalità e per i primi 30 mesi
del secondo livello di professionalità, viene determinata applicando le percentuali di seguito
riportate, al minimo tabellare, ex indennità di contingenza, E.d.r. di cui al Protocollo del 31 luglio
1992 del lavoratore inquadrato nella 3 categoria.
Per i restanti 18 mesi previsti per il secondo livello di professionalità le percentuali di
riferimento sono applicate al minimo tabellare, ex indennità di contingenza, E.d.r. del lavoratore
inquadrato in 4 categoria.
La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.
Progressione della retribuzione
Per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola media superiore l'applicazione delle
percentuali previste nella precedente tabella sono anticipate di un semestre.
Art. 11
(Gratifica natalizia)
L'azienda corrisponderà all'apprendista, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica
ragguagliata a 173 ore di retribuzione globale di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno,
l'apprendista ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica natalizia quanti sono i
mesi di servizio prestato presso l'azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti come mese
intero.
Art. 12
(Trattamento di malattia ed infortunio)
Per quanto riguarda il trattamento economico per infortunio e malattia degli apprendisti non
in prova le aziende dovranno sopportare oneri corrispondenti a quelli derivanti dal trattamento
previsto dagli artt. 18 e 19 della parte speciale, Sez. C.
Art. 13
(Attribuzione della qualifica professionale)
All'apprendista che, terminato il periodo di tirocinio, venga mantenuto in servizio senza
essere ammesso, entro un mese dalla fine del tirocinio stesso, per motivi a lui non imputabili,
alla prova di idoneità - che deve essere effettuata solamente in relazione allo specifico
addestramento praticato dall'apprendista - si intenderà attribuita la qualifica professionale che
ha formato oggetto del contratto di apprendistato.
Circa i termini e le modalità di certificazione della formazione le parti si incontreranno entro
i termini di cui al punto 3 della dichiarazione a verbale dell'art. 1, per armonizzare la presente
disciplina con quanto stabilito dalla nuova normativa legale.
Il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli
istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati dal contratto collettivo
nazionale di lavoro, ad esclusione degli aumenti periodici di anzianità.
Art. 14
(Decorrenza)
Il presente contratto forma parte integrante del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro di cui segue le sorti.
IV
Accordo 7 luglio 1999 per il rinnovo del c.c.n.l. dei dipendenti delle imprese
metalmeccaniche a partecipazione statale
Federmeccanica,
per conto delle aziende Acciai Speciali Terni, Fincantieri, Finmeccanica, Finsiel, Italtel,
Lottomatica, Sofinpar (CSM e Bagnoli), Sogei, ST Microelectronics, e le società loro controllate
che applicano il c.c.n.l. per l'industria metalmeccanica,
e
FIM, FIOM e UILM nazionali,
tenuto conto dello scioglimento dell'Intersind e della conseguente cessazione di efficacia
del c.c.n.l. 9 luglio 1994 da detta Associazione stipulato e dell'invito formulato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale l'8 giugno 1999, ritengono opportuno procedere alla
definizione delle modalità di raccordo tra le diverse normative contrattuali e, pertanto,
concordano che a far data dal 1° luglio 1999 trova applicazione il contratto collettivo nazionale
di lavoro per l'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti 8 giugno 1999,
ad eccezione di quanto espressamente di seguito richiamato:
1. Inquadramento
1.1. Il sistema di inquadramento previsto dal c.c.n.l. 9 luglio 1994 per i lavoratori dipendenti
dalle aziende metalmeccaniche aderenti all'Intersind al 31 dicembre 1998, rimarrà in vigore fino
al 30 giugno 1999 salvo quanto previsto al successivo punto 1.7.
1.2. Ferma restando la validità di eventuali inquadramenti sostitutivi concordati in azienda,
a partire dal 1° luglio 1999 il personale in forza verrà inquadrato secondo il sistema di
classificazione di cui all'art. 4, Disciplina generale, Sezione terza, del c.c.n.l. per l'industria
metalmeccanica privata e della installazione di impianti in base ai parametri retributivi in atto al
31 dicembre 1998.
1.3. Per quanto riguarda, in particolare, il personale inquadrato nella 6ª categoria c.c.n.l.
Intersind 9 luglio 1994, l'applicazione del nuovo sistema di inquadramento avverrà secondo i
seguenti criteri:
- gli impiegati inquadrati al 30 giugno 1999 - oppure alla diversa data di conversione come
successivamente precisato - in 6ª categoria verranno collocati nella 5ª categoria superiore;
l'eventuale inserimento in 5ª categoria sarà preceduto da una verifica dei singoli casi tra la
Direzione aziendale e le Rappresentanze sindacali in azienda;
- gli operai inquadrati al 30 giugno 1999 - oppure alla diversa data di conversione come
precisato al punto 1.7 - in 6ª categoria verranno inseriti nella 5ª categoria del c.c.n.l.
Federmeccanica e sarà loro riconosciuto l'elemento retributivo di professionalità di cui alla nota
a verbale all'art. 4, Disciplina generale, Sezione terza, del c.c.n.l. per l'industria metalmeccanica
privata come regolato al successivo punto 1.6.
1.4. Al personale inquadrato nella 6ª categoria c.c.n.l. Intersind 9 luglio 1994, in via
transitoria, verranno riconosciuti tutti gli incrementi retributivi concordati per la 5ª categoria
superiore nel periodo intercorrente fino all'attribuzione dell'ultima tranches che sarà concordata
per il secondo biennio economico del c.c.n.l. 8 giugno 1999.
1.5. In relazione a quanto previsto nei precedenti punti 1.3 e 1.4 verrà garantita la
retribuzione in atto attraverso il riconoscimento di un apposito superminimo individuale,
riassorbibile soltanto in caso di futuri passaggi di categoria, di categoria giuridica ovvero in caso
di riconoscimento di elementi retributivi di professionalità di diverso importo.
1.6. Per le aziende di cui al presente accordo restano in vigore i profili tassativi previsti per
la 6ª categoria operaia dal c.c.n.l. 9 luglio 1994 Intersind (Allegato 1). A tali figure professionali
sarà riconosciuto l'elemento retributivo di professionalità di cui alla nota a verbale all'art. 4,
Disciplina generale, Sezione terza, del c.c.n.l. per l'industria metalmeccanica privata 8 giugno
1999. Di contro, le figure professionali tassativamente elencate nella citata nota a verbale non
troveranno applicazione.
1.7. Le aziende potranno stabilire una data successiva, comunque non oltre il 30 novembre
2001, entro cui applicare il sistema di inquadramento del personale previsto dal c.c.n.l. per
l'industria metalmeccanica privata 8 giugno 1999, sulla base delle regole sopra riportate, previo
incontro con le Rappresentanze sindacali unitarie nel quale verranno illustrate le esigenze
tecnico-organizzative dell'eventuale posticipo.
Resta inteso che quanto stabilito per i profili tassativi distinti per settori previsti per la 6ª
categoria operaia dal c.c.n.l. Intersind 9 luglio 1994 è applicabile comunque dal 1° luglio 1999.
2. Diritti sindacali
2.1. Ferma restando la validità di eventuali accordi aziendali aggiuntivi a quanto previsto
nel c.c.n.l. Intersind 9 luglio 1994, a decorrere dal 1° gennaio 2000, ovvero per quanto riguarda
le Rappresentanze sindacali in azienda in caso di rinnovo delle stesse e comunque entro 3 anni
dalla data odierna, il tema dei soggetti aventi diritto e del numero dei permessi sindacali,
retribuiti o no, saranno regolati dalla Disciplina generale, Sezione seconda, del c.c.n.l. per
l'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti 8 giugno 1999.
2.2. Per quanto riguarda in particolare la disciplina delle Rappresentanze sindacali unitarie
contenuta nel c.c.n.l. Intersind del 9 luglio 1994, le parti concordano che:
a) il numero dei componenti ed il numero dei permessi ad esse riconosciuti sarà pari a
quanto previsto dall'art. 4, Disciplina generale, Sezione seconda, del c.c.n.l. Federmeccanica;
b) della differenza tra tale monte ore di permessi retribuiti e quanto previsto dall'art. 5, Parte
generale, Sez. 2, rimangono titolari le organizzazioni FIM-FIOM-UILM, nelle loro rispettive
articolazioni;
c) il monte ore riservato a FIM-FIOM-UILM, la cui consistenza verrà verificata ogni anno in
base al numero di addetti in forza al 31 dicembre dell'anno precedente, è ripartito tra le stesse
organizzazioni in funzione del numero dei rappresentanti eletti nella R.S.U. nelle liste di
ciascuna organizzazione;
d) resta confermato quanto previsto nell'Allegato 3, del c.c.n.l. Intersind 9 luglio 1994;
e) FIM-FIOM-UILM provvederanno ciascuna a designare un responsabile della gestione dei
permessi attinenti a ciascuna organizzazione il quale avrà l'obbligo di comunicare, con un
preavviso minimo di 24 ore rispetto alla fruizione, al datore di lavoro il nominativo del
beneficiario ed il numero di ore di permesso richiesto.
3. Orario di lavoro - Lavoro straordinario, notturno e festivo
3.1. Per le aziende caratterizzate da tipologie produttive che consentono la programmabilità
dell'attività lavorativa per un prolungato periodo temporale, resta confermato quanto previsto in
tema di calendario lavorativo nell'art. 5, Parte generale, Sez. 3, del c.c.n.l. 9 luglio 1994.
3.2. Le parti si danno atto che le percentuali di maggiorazione retributiva per lavoro
notturno, nelle sue varie articolazioni, continueranno ad essere riconosciute nella misura
prevista nelle lettere b), h), ed i) degli artt. 6 e 7, Parte speciale, Sezione rispettivamente A) e
C) del c.c.n.l. Intersind 9 luglio 1994, in relazione a quanto stabilito nella Nota a verbale ai
commi rispettivamente 14° e 15°.
3.3. Le maggiorazioni per il lavoro straordinario al sabato attualmente riconosciute e la
previsione della maggiorazione del 10% in caso di assenza nell'arco della settimana in cui si
svolge la prestazione al sabato rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1999.
4. Disciplina per gli addetti di cui alle leggi 18 marzo 1926, n. 562 e 13 maggio 1985, n. 190
4.1. Ai lavoratori a cui alla data del 1° luglio 1999 viene riconosciuta l'indennità quadri, il
valore della stessa verrà garantita "ad personam" attraverso l'attribuzione della differenza a
titolo di superminimo individuale riassorbibile soltanto in caso di futuri incrementi della stessa
indennità da parte del c.c.n.l. per l'industria metalmeccanica privata e della installazione di
impianti.
4.2. Il trattamento per le maggiori prestazioni previste dall'art. 7 (impiegati della ex 7ª
categoria Intersind equivalente alla 6ª categoria Federmeccanica), ed il trattamento per il tempo
di viaggio di cui all'art. 22, Parte speciale, Sez. A), del c.c.n.l. 9 luglio 1994 per i lavoratori
dipendenti dalle aziende metalmeccaniche aderenti all'Intersind, continueranno ad essere
riconosciuti fino al 31 dicembre 2000.
4.3. Entro tale data le aziende e le Organizzazioni sindacali si impegnano a ridefinire le due
discipline richiamate al punto precedente.
5. Accordi aziendali
5.1. Gli accordi aziendali in essere continueranno a produrre i propri effetti fino alle
scadenze da essi previste.
6. Controversie
6.1. Federmeccanica e FIM-FIOM-UILM nazionali sono garanti dell'applicazione dei
contenuti del presente accordo e, qualora dovessero sorgere controversie, con particolare
riferimento a quanto convenuto ai punti 2 e 4, potranno essere coinvolte per dirimerle.
7. Adesioni
7.1. Al presente accordo possono aderire le aziende associate al sistema Confindustria e
che applicano le normative previste dall'ex c.c.n.l. Intersind 9 luglio 1994.
7.2. Il perfezionamento dell'adesione dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere
notificata alle Associazioni stipulanti il presente accordo (Federmeccanica e FIM-FIOM-UILM).
Allegato 1
I profili professionali tassativamente di seguito indicati, secondo quanto stabilito dal punto
1.6 del presente accordo sono:
Settore siderurgico
Operatore manutenzione
Lavoratore che, in possesso della massima professionalità relativa alla propria
specializzazione, oltre che operare come membro di squadra, tenendo i necessari contatti con
gli enti organizzativi dell'area, con una visione di insieme delle attività complementari, coopera
alla predisposizione e al controllo di attrezzature, materiali, ricambi e quant'altro necessario
all'esecuzione del lavoro, svolge ispezione specialistica e diagnostica e aggiornamento di
schemi a seguito di modifiche; effettua il coordinamento tecnico degli interventi per il
raggiungimento ed il mantenimento dell'efficienza e affidabilità degli impianti effettuando scelte,
fra possibili alternative, sulla base di conoscenze più ampie ed integrate della tecnologia, del
ciclo di lavoro e delle metodologie di lavoro.
Operatore esercizio
Lavoratore che, in condizione di autonomia operativa, partecipa cooperando assieme ad
altri lavoratori di specializzazione diversa e tenendo i necessari contatti con gli enti organizzativi
dell'area, alle varie fasi relative alla gestione in via normale di un segmento significativo del
processo produttivo; effettua quegli interventi di regolazione e controllo richiedenti specifiche
conoscenze sul funzionamento degli impianti dell'area di competenza o caratterizzati da un più
elevato grado di professionalità e responsabilità operativa; in caso di condizioni critiche o di
emergenza (che comunque non richiedano una variazione delle pratiche operative), assume le
iniziative necessarie al loro superamento avvalendosi dell'ausilio di altri lavoratori, al fine di
assicurare il rispetto del programma.
Settore navalmeccanico
Prototipista di lavorazione meccanica navale
Lavoratore che, nell'ambito della lavorazione meccanica di prototipi navali, sulla base di
approfondite conoscenze tecniche specifiche ed avendo acquisito attraverso lunghe esperienze
di appropriate soluzioni tecniche, piena conoscenza di tutte le tecnologie relative, esegue, su
macchine complesse di alta precisione, la lavorazione completa, fino alla delibera compresa, di
primi o unici pezzi sperimentali di massima complessità e rilevanti dimensioni, con alto grado di
finitura e precisione (quali, ad esempio, profili alari per aliscafi, casse complesse per riduttori
marini, ecc.), che presentano di volta in volta problematiche nuove che vengono da lui risolte in
piena autonomia. Contribuisce in modo sostanziale alla definizione del ciclo, propone le
necessarie modifiche di importanti particolari costruttivi, estrapola le quote di lavorazione dal
disegno mediante la risoluzione di problemi anche di tipo matematico e trigonometrico.
Prototipista di lavorazione meccanica (navalterrestre)
Lavoratore che, nell'ambito della lavorazione meccanica prototipi di grossi motori, sulla
base di approfondite conoscenze tecniche ed avendo acquisito, attraverso lunghe esperienze di
lavorazione meccanica, piena conoscenza di tutte le tecnologie relative, esegue su macchine
complesse di alta precisione la lavorazione completa, fino alla delibera compresa, dei pezzi
prototipo di elevata complessità che presentano di volta in volta problematiche nuove che
vengono da lui risolte in piena autonomia, estrapolando le quote di lavorazione dal disegno,
mediante la risoluzione di problemi di tipo matematico e ottimizzando i parametri di lavorazione;
provvede altresì alla verifica ed alla messa a punto del ciclo programmato di lavorazione,
nonché alla corretta definizione del processo produttivo. Propone inoltre le soluzioni più idonee
per l'attrezzatura e l'utensileria delle macchine.
Operatore di cicli di produzione di scafo e allestimento
Lavoratore che, eseguendo con messa a punto e controlli particolarmente impegnativi la
costruzione e/o il montaggio e/o l'aggiustaggio di macchinari e/o impianti meccanici e/o elettrici
e/o di manufatti complessi della nave, svolge anche mansioni inerenti il controllo e la
regolazione delle varianze significative del ciclo di produzione di cui ha conoscenza teoricopratica con azione di coordinamento tecnico-operativo degli altri lavoratori del gruppo a cui
appartiene nella specifica realtà operativa e con autonomia e responsabilità operativa tale da
consentirgli di operare sulle componenti del lavoro, comprese quelle inerenti i mestieri
complementari, interpretando schemi e disegni integrandoli eventualmente con rilevazione
diretta di dati non specificatamente indicati. Svolge altresì azione addestrativa in favore degli
altri lavoratori del gruppo stesso.
Motorista navalmeccanico
Lavoratore che esegue:
- nell'ambito dell'attività prestata dalla società a bordo di navi od in impianti terrestri, da solo
o con l'aiuto di altri operai o personale del cliente, del quale deve coordinare il lavoro, operando
in condizioni di specifica e responsabile autonomia esecutiva e discrezionalità, operazioni di
notevole delicatezza e difficoltà che consentono di ottenere condizioni funzionali impegnative di
alto livello qualitativo;
- essendo fuori sede; tutti i lavori di manutenzione su qualsiasi organo del motore.
Deve essere inoltre in grado di valutare la convenienza per un'eventuale sostituzione di
parti del motore in esercizio, assiste al montaggio del motore da parte del cantiere, fornendo le
indicazioni del caso, curando che le operazioni vengano effettuate nel rispetto delle esigenze
tecniche e secondo le norme previste dal costruttore, provvedendo, infine, a tutti i controlli
necessari per la messa a punto e l'esecuzione della prova;
- effettua periodi di imbarco connessi con la garanzia del motore per fornire istruzioni al
personale di bordo, seguire il funzionamento del motore verificando che la conduzione venga
eseguita nel rispetto delle esigenze tecniche e secondo le norme previste dal costruttore,
rilevare gli eventuali inconvenienti, diagnosticarne le cause, decidere circa la possibilità della
loro diretta eliminazione o per segnalare alla società la necessità di un suo diverso e più
approfondito intervento fornendole, con la propria valutazione, tutti gli elementi indispensabili
per prendere le decisioni del caso.
Operatore esterno navalmeccanico
Lavoratore che, in possesso di specifiche conoscenze teoriche di funzionamento di
complessi impianti e/o macchinari, esegue fuori del cantiere navale e senza l'apporto di
strutture organizzative aziendali, in condizioni di specifica autonomia operativa e sulla base di
sole indicazioni generali, messe a punto, riparazioni, controlli e interventi correttivi idonei a
garantire il buon funzionamento degli apparati.
Può inoltre avvalersi dell'ausilio di altri lavoratori garantendo l'osservanza dei programmi,
mantenendo i contatti con lo stabilimento, con responsabilità operativa ai fini dei risultati.
Tracciatore riparatore navale
Lavoratore che - per navi in riparazione - oltre ad impostare e ad eseguire tracciati
particolarmente complessi che richiedono normalmente l'estrapolazione di dati e l'applicazione
della geometria sviluppata, in assenza di documenti di lavoro, determina quote definitive di
progetto, possiede la completa conoscenza del ciclo di lavoro e delle tecnologie inerenti la sua
attività e quelle collegate (dal taglio al montaggio), e cura il collegamento tra le varie lavorazioni
al fine del raggiungimento del risultato produttivo, intervenendo con iniziativa, autonomia e
discrezionalità, avvalendosi dell'ausilio di altri lavoratori anche di diverso mestiere.
Operatore di manutenzione dei cantieri navali
Lavoratore che, in base a vasta esperienza maturata nella propria specializzazione, in
possesso della conoscenza delle tecnologie inerenti la propria attività e di capacità diagnosticooperativa, con una visione di insieme delle attività complementari, esercitando azione di
coordinamento tecnico-operativo di altri lavoratori, esegue la manutenzione e/o la riparazione
con l'eventuale ricostruzione di componenti difettosi, deducendo dati ed informazioni anche non
specificatamente indicati da disegni e/o da specifiche tecniche, con messa a punto e controlli, di
impianti e macchinari meccanici, elettrici, elettronici diversi ad alto contenuto tecnologico e di
particolare complessità. A lavoro ultimato effettua il collaudo e rilascia le relative delibere
funzionali e di sicurezza. Cura inoltre i collegamenti con gli altri enti interessati del cantiere, con
autonomia e responsabilità operativa. Svolge altresì azione addestrativa in favore degli altri
lavoratori del gruppo.
Settore elettromeccanico ed elettronico
Installatore di sistemi elettronici e/o sistemi di tecnica mista comprendenti sottosistemi
elettronici
Lavoratore che, sulla base di approfondite conoscenze tecniche, ed in particolare
dell'elettronica, e di una prolungata esperienza specifica, esegue, fuori sede e senza l'apporto
di strutture organizzative aziendali, in condizioni di specifica autonomia operativa, avvalendosi
eventualmente dell'ausilio di altri lavoratori, installazioni complete con messa a punto e collaudi
non automatizzati di sistemi elettronici particolarmente complessi - e/o sottosistemi di tecnica
elettronica operando su sistemi compositi, comprendenti cioè anche parti elettromeccaniche, di
equivalente complessità - che comportano la scelta fra diverse alternative operative. Assicura la
rispondenza funzionale dei sistemi agli standard di qualità richiesti, individuando ed eliminando
(con l'ausilio di schemi funzionali) guasti e/o anomalie proprie dei sistemi e/o derivanti da cause
esterne garantendo la soluzione di problemi tecnico-pratici nel rispetto del programma di lavoro
e del capitolato.
Collaudatore di sistemi elettronici e/o sistemi di tecnica mista comprendenti sottosistemi
elettronici
Lavoratore che, sulla base di specifiche conoscenze dell'elettronica esegue, sulla scorta di
indicazioni di massima ed in completa autonomia, il collaudo non automatizzato, la ricerca
guasti e la riparazione di sistemi elettronici particolarmente complessi - e/o sottosistemi di
tecnica elettronica operando su sistemi compositi, comprendenti cioè anche parti
elettromeccaniche, di equivalente complessità - anche prototipici, definendo le misure da
effettuare ed il metodo operativo, scegliendo la strumentazione più idonea e suggerendo
sostanziali miglioramenti sul piano funzionale e realizzativo.
Specialista di macchine e impianti
Lavoratore che, in base a vasta esperienza ed approfondite conoscenze tecnico-pratiche
delle diverse tecnologie inerenti la propria attività, maturate nella sua specializzazione, con
visione d'insieme delle stesse e completa padronanza dei princìpi funzionali degli apparati su
cui opera, effettua in piena autonomia, avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori, la
revisione e la manutenzione completa di macchine automatiche di elevata complessità aventi
asservimenti a logiche programmate, impiegate nella produzione di serie e/o impianti di
equivalente complessità. Interviene, in base alla deduzione di dati ed informazioni non
specificatamente indicati da disegni e/o da specifiche tecniche e con capacità diagnostica ed
operativa, sulle diverse parti interdipendenti elettriche, meccaniche, idropneumatiche ecc., con
scelta del metodo operativo più opportuno per lo smontaggio, il controllo, le riparazioni, gli
adattamenti, le eventuali ricostruzioni di componenti difettosi, il loro rimontaggio, le necessarie
messe a punto, il collaudo e la delibera funzionale.
Operatore addetto a processi di fabbricazione meccanica
Lavoratore che, sulla base delle conoscenze teorico-pratiche relative alle lavorazioni
meccaniche, acquisite anche attraverso una lunga esperienza nell'utilizzo dei singoli macchinari
e processi di lavorazione, provvede alla realizzazione completa di parti meccaniche di prima
esecuzione, notevolmente complesse per caratteristiche di forma, precisione e finitura, che
richiedono diversi tipi di lavorazioni combinate in più macchine complesse ovvero, mediante un
centro di lavoro costituito da più tipi di macchine utensili a controllo numerico che provvede a
programmare, condurre e controllare da consolle; provvede alla realizzazione completa di parti
meccaniche prototipiche, ugualmente complesse, eseguendo inoltre i rilievi dimensionali per il
controllo del pezzo.
In assenza di prescrizioni relative al ciclo o di altri elementi comparativi, definisce il metodo
operativo estrapolando le quote di lavorazione necessarie per la definizione di profili anche
parabolici mediante la risoluzione di problemi di tipo matematico e trigonometrico.
Stabilisce piazzamenti, mezzi e parametri di lavorazione che assicurino l'ottimizzazione del
processo produttivo sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.
Operatore elettronico
Lavoratore che, sulla base di adeguate conoscenze tecniche ed approfondite esperienze
specifiche, sulla scorta di indicazioni di massima circa le caratteristiche funzionali, dimensiona e
realizza circuiti, esegue l'integrazione di prototipi e di complesse apparecchiature, effettua rilievi
e prove di funzionalità sul prototipo, definendo in modo autonomo misure, metodologie e
strumenti, assicura la soluzione dei problemi teorico-pratici in fase di assiemaggio, proponendo
ed apportando, in modo autonomo, modifiche o miglioramenti al prototipo sotto l'aspetto
funzionale, realizzativo e di riproducibilità.
Costruttore prototipista
Lavoratore che, con completa conoscenza delle tecnologie specifiche, sulla base di
indicazioni e/o disegni di massima atti a stabilirne le caratteristiche funzionali, esegue, in
completa autonomia, la costruzione di prototipi di parti o apparecchiature elettromeccaniche e/o
elettroniche complesse sperimentandone e analizzandone la funzionalità fino alla delibera
compresa.
A tale riguardo, effettua la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle
modalità di esecuzione individuando e predisponendo le attrezzature più idonee.
Provvede, inoltre, con rapporto di collaborazione tecnico-operativa con i settori
progettazione e produzione, alle modifiche da apportare fornendo al riguardo contributi
personali di tipo critico ed ideativo.
Nella successiva fase di avviamento della produzione di serie, in base alle vaste
esperienze maturate ai massimi livelli della propria specializzazione, collabora con suggerimenti
ad apportare modifiche tecnico-organizzative atte a migliorare metodi, tempi e qualità del
prodotto, interagendo con altre specializzazioni immediatamente collaterali.
Effettua all'occorrenza, gli interventi di messa a punto di prodotti da consegnare o già
consegnati al cliente.
Specialista delle manutenzioni
Lavoratore che, in base a vasta esperienza maturata nella propria specializzazione, con
conoscenza delle tecnologie nel campo elettrico, elettronico, meccanico e idropneumatico e con
polivalenza di interventi, avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori, effettua la revisione
completa di impianti e/o macchinari di particolare complessità individuando con personale
capacità diagnostico-operativa la parte su cui intervenire. In completa autonomia operativa
effettua la scelta del metodo più opportuno per lo smontaggio, il controllo, le riparazioni, gli
adattamenti, le eventuali ricostruzioni di componenti difettosi, il loro rimontaggio e il collaudo e
la delibera funzionale e di sicurezza in base alla deduzione di dati e informazioni anche non
specificatamente indicati da disegni e/o da specifiche tecniche. Effettua manualmente lavori di
ripassatura e raschiettatura dei piani di scorrimento.
Settore auto-aviomotoristico
Prototipista elettronico
Lavoratore che, sulla base di adeguate conoscenze teoriche e approfondite esperienze
specifiche, sulla scorta di indicazioni di massima atte a stabilirne le caratteristiche funzionali,
dimensiona circuiti, esegue la costruzione di prototipi di complesse apparecchiature
elettroniche, effettua rilievi e prove sul prototipo al fine di verificarne la funzionalità definendo le
misure, la metodologia più opportuna, scegliendo la strumentazione più idonea apportando in
maniera autonoma miglioramenti consistenti sul piano funzionale e realizzativo.
Assicura la soluzione dei problemi tecnico-pratici in fase di assiemamento di apparati
complessi ed innovativi.
Operatore specialista montatore strumentazione aeronautica ottica ed optronica
Lavoratore che, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della propria
specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività, con una visione
d'insieme delle stesse - in completa autonomia esecutiva e capacità di scelta di metodi operativi
e/o di adattamento del ciclo di maggiore rispondenza al miglioramento dei risultati dell'attività
svolta - effettua operazioni di montaggio, taratura e messa a punto, riparazione e/o revisione e
relativa ricerca guasti di strumentazione particolarmente complessa, a livello prototipico,
mediante l'utilizzo di specifiche strumentazioni di misure complesse, con completa capacità
diagnostico-operativa sugli interventi necessari. Ciò, collaborando con altre specializzazioni
immediatamente collaterali ed avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori, al cui
addestramento concorre quando è necessario.
Costruttore di grandi scali aeronautici
Lavoratore che, in base all'esame del disegno degli scali e/o di tracciati, effettua, nella
specifica realtà operativa aeronautica, la preparazione e la costruzione e/o il coordinamento di
più scali di montaggio complessi e di notevoli dimensioni oltre ad attrezzature complementari
quali: dime di coordinamento, attrezzi di controllo, ecc., e con autonomia esecutiva o utilizzando
l'attività di altri lavoratori, sulla base della conoscenza completa delle lavorazioni di costruzione
e montaggio delle parti strutturali, effettua la tracciatura dei riferimenti, l'aggiustaggio,
l'adattamento e il montaggio degli elementi componenti.
Sulla base di valutazione critica della fase esecutiva suggerisce all'ufficio competente
l'introduzione di modifiche, varianti, riparazioni a miglioria di installazioni e/o lavorazioni.
Operatore addetto al montaggio, all'avviamento e all'assistenza tecnica esterna
Lavoratore che, fuori sede, sulla base di direttive di carattere generale, con personale
competenza sugli aspetti meccanico, impiantistico ed elettrico, effettua in completa autonomia
senza il supporto dell'organizzazione aziendale ed avvalendosi dell'ausilio di altri lavoratori, la
installazione e la messa in servizio ed il collaudo di parti di velivoli di notevole complessità,
operando discrezionalmente gli opportuni adattamenti.
Effettua inoltre la diagnosi dei guasti agli apparati sopraddetti ripristinandone le
caratteristiche funzionali secondo gli standard previsti.
Tiene rapporti con il cliente per quanto concerne suggerimenti di carattere funzionale,
problemi di natura tecnica.
Fornisce agli enti aziendali interessati una relazione tecnica contenente informazioni
relative a: guasti riscontrati, interventi di ripristino effettuati ed eventuali proposte di modifica e
miglioria.
Operatore specialista avionico
Lavoratore che, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della propria
specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività, in completa
autonomia esecutiva e con scelta del metodo operativo più opportuno e/o adattamento del ciclo,
avuto riguardo anche al miglioramento dei risultati dell'attività svolta, effettua prove su apparati
e sistemi di particolare difficoltà e complessità, sia in laboratorio che sui velivoli, rileva gli
inconvenienti e procede alla individuazione delle loro cause sulla base di una completa diagnosi
operativa ed effettua gli interventi atti a rimuoverli. Ciò, avvalendosi anche dell'ausilio di altri
lavoratori, al cui addestramento concorre quando è necessario.
Tale lavoratore interviene altresì direttamente nella realizzazione, messa a punto e
riparazione delle attrezzature di prova e svolge attività di collegamento con altre
specializzazioni immediatamente collaterali suggerendo modifiche e/o migliorie da apportare
agli apparati di sistema, specialmente nel caso di malfunzioni ricorrenti, partecipando quando
necessario alle indagini sulle stesse.
Quando necessario provvede all'istruzione di lavoratori dipendenti dal cliente.
Specialista macchine e impianti
Lavoratore che, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della propria
specializzazione, con conoscenza delle tecnologie nel campo elettrico, elettronico, meccanico e
idropneumatico e con polivalenza di interventi, avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori e
contribuendo altresì al loro addestramento, effettua la revisione di impianti e/o macchine di
particolare complessità in relazione alle specifiche caratteristiche del settore, individuando in
base ad una completa capacità diagnostico-operativa la parte su cui intervenire; interviene con
completa autonomia esecutiva e con scelta del metodo operativo più opportuno per lo
smontaggio, il controllo, le riparazioni, gli adattamenti, le eventuali ricostruzioni di componenti
difettosi, il loro rimontaggio ed il collaudo e la delibera funzionale, in base anche alla deduzione
di dati ed informazioni non specificatamente indicate da disegni e/o da specifiche tecniche.
Svolge attività di collegamento con le specializzazioni immediatamente collaterali e con la
utenza per la completezza dell'intervento manutentivo ed il miglioramento della macchina e/o
dell'impianto esistente.
Operatore specialista motorista di linea di volo
Lavoratore che, in base alla vasta esperienza acquisita ai massimi livelli della propria
specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività, maturata operando
su velivoli di diverso tipo - in completa autonomia esecutiva e con scelta del metodo operativo
più opportuno - esegue, anche su attività prototipiche o sperimentali e/o in assenza di
metodologie specifiche, la prova funzionale dei motori e generatori ausiliari sul velivolo,
rilevando attraverso la lettura della strumentazione il loro buon funzionamento, utilizzando
apparecchiature specifiche e non, ed in possesso di una completa capacità diagnosticooperativa definisce gli interventi necessari per la messa a punto eseguendo gli opportuni
interventi anche nei casi di particolare complessità.
Partecipa occasionalmente e per particolari problemi ai voli prova di velivoli.
Propone inoltre soluzioni metodologiche rivolte al miglioramento complessivo dell'attività
svolta.
Svolge la necessaria attività di collegamento con le specializzazioni immediatamente
collaterali.
Si avvale anche dell'ausilio di altri lavoratori, al cui addestramento concorre, ove
necessario.
Operatore specialista modellista di prototipi aeronautici
Lavoratore che, in base alla vasta esperienza acquisita ai massimi livelli della propria
specializzazione ed essendo in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività, con una
visione d'insieme delle stesse, effettua, in completa autonomia esecutiva, la preparazione delle
parti, l'allineamento, l'assiemaggio, nonché la finitura di simulacri e modelli in legno, metallo,
resina.
Interpreta disegni e specifiche adottando il metodo operativo più opportuno, ed essendo in
possesso di una completa capacità diagnostico-operativa tende al miglioramento complessivo
dell'attività svolta, effettuando gli opportuni interventi. Nella sua attività utilizza anche macchine
ed attrezzature specifiche.
Si avvale anche dell'ausilio di altri lavoratori che concorrono alla esecuzione di tali
operazioni, contribuendo altresì al loro addestramento.
Svolge attività di collegamento con altre specializzazioni collaterali per quanto concerne i
miglioramenti da apportare al prodotto realizzato.
Prototipista di lavorazione meccanica
Lavoratore che, nell'ambito della lavorazione meccanica di prototipi aeronautici, sulla base
di approfondite conoscenze tecniche ed avendo acquisito attraverso lunghe esperienze di
lavorazione meccanica piena conoscenza di tutte le tecnologie relative, esegue, su macchine
complesse di alta precisione, la lavorazione completa, fino alla delibera compresa, di primi o
unici pezzi sperimentali di elevata complessità che presentano di volta in volta problematiche
nuove che vengono da lui risolte in piena autonomia. In assenza di prescrizioni relative al ciclo
o di altri elementi comparativi sceglie ed imposta il metodo operativo estrapolando le quote di
lavorazione dal disegno, normalmente articolato in più viste e sezioni rappresentate anche su
piani non ortogonali, mediante la risoluzione di problemi di tipo matematico e trigonometrico.
Stabilisce piazzamenti ottimali del pezzo in macchina, mezzi, parametri di lavorazione, che
gli consentano di realizzare i livelli qualitativi richiesti nei tempi ottimali di esecuzione.
Esegue inoltre rilievi dimensionali per il controllo del pezzo.
Operatore specialista collaudatore di montaggio aeronautico
Lavoratore che, in base alla vasta esperienza acquisita ai massimi livelli della propria
specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività, effettua - in
completa autonomia esecutiva e con scelta del metodo operativo più opportuno e/o con
adattamento del ciclo - in base a disegni, certificati, specifiche, norme, ecc., il collaudo finale di
velivoli in revisione, di assemblaggi strutturali molto complessi e/o di attrezzature complesse di
grandi scali di montaggio anche per velivoli sperimentali o prototipi costruiti con attrezzature
provvisorie; ne esegue il controllo ed il rilievo profili, oppure effettua il collaudo finale per
installazioni meccaniche e/o elettriche e/o idrauliche di impianti eseguendo - mediante strumenti
complessi - le prove funzionali, partecipando alla messa a punto ed alla certificazione della
delibera dell'impianto stesso.
In quest'ambito esprime una completa capacità diagnostico-operativa e propone soluzioni
metodologiche indirizzate al miglioramento dei risultati dell'attività svolta.
Si avvale anche dell'ausilio di altri lavoratori, concorrendo, ove necessario, al loro
addestramento.
Svolge attività di collegamento con le specializzazioni immediatamente collaterali.
Operatore specialista di sagome aeronautiche
Lavoratore che, in base alla vasta esperienza acquisita ai massimi livelli della propria
specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività, con una visione
d'insieme delle stesse, senza documentazione tecnica specifica, individua il metodo più idoneo
per formare parti in lamiera di primi pezzi aeronautici di eccezionale complessità di esecuzione
in forme, spessori o materiali, mediante sagomatura manuale, rullatura e/o con l'uso di
macchine universali, svolgendo attività diagnostico-operativa sugli interventi necessari per
ottenere i risultati desiderati. Propone soluzioni metodologiche atte a migliorare il ciclo ed a
ridurre i tempi di lavorazione, avuto riguardo al miglioramento complessivo dell'attività svolta. Se
necessario provvede all'assemblaggio di parti strutturali e adattamento sugli scali di montaggio.
Svolge attività di collegamento con altre specializzazioni immediatamente collaterali.
All'uopo definisce ed appronta, con completa autonomia esecutiva, attrezzi e sagome per
l'espletamento del proprio lavoro, inclusa anche la definizione dello sviluppo del fabbisogno
della lamiera. Individua, se necessario, i trattamenti termici intermedi richiesti per lo svolgimento
della lavorazione.
Si avvale dell'ausilio di altri lavoratori, al cui addestramento concorre, ove necessario.
Operatore specialista montatore aeronautico
Lavoratore che, in completa autonomia e discrezionalità operativa su prototipi, lavorazioni
sperimentali e/o di preserie, esegue avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori:
- il montaggio di complessivi strutturali che presuppongono la conoscenza dell'intero
velivolo, aventi notevoli difficoltà di esecuzione e ristrette tolleranze nelle dimensioni, nel profilo
e nel funzionamento;
- la realizzazione dell'impianto idraulico e/o elettrico del velivolo, sulla base dei soli sistemi
di principio;
- per velivoli incidentati, presentanti danni di notevole entità, provvede allo smontaggio delle
parti danneggiate con ricostruzione delle stesse, previo allestimento della necessaria
attrezzatura ed il successivo rimontaggio;
- per velivoli di revisione o di montaggio finale provvede alla completa messa a punto degli
impianti idraulici o elettrici rilevando gli inconvenienti, diagnosticando le cause, operando gli
interventi necessari, verificando sulla base delle specifiche i risultati qualitativi.
Per lavorazioni sperimentali, esegue le necessarie operazioni strutturali di impostazione,
adattamento e finitura atte anche a serializzare il prodotto, provvedendo alla definizione della
realizzazione degli impianti complessivi del velivolo, con adattamento del percorso ottimale per
la costruzione della campionatura delle tubazioni o cablaggi per la successiva costruzione in
serie.
Operatore prototipista di allestimento prove statiche e a fatica su strutture aeronautiche
Lavoratore che, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della propria
specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività, con una visione di
insieme delle stesse, in completa autonomia esecutiva, con scelta del metodo operativo più
opportuno, effettua l'allestimento di complessi apparati per la realizzazione di prove statiche e a
fatica, in laboratorio, su strutture prototipiche aeronautiche.
Propone le soluzioni metodologiche atte ad ottimizzare le operazioni di costruzione,
assiemaggio, messa a punto e taratura dei complessi apparati di prova, provvedendo
direttamente alla riparazione e/o modifica delle stesse, avvalendosi anche dell'ausilio di altri
lavoratori che concorre ad addestrare ove necessario.
Collabora con le altre specializzazioni immediatamente collaterali, durante l'effettuazione
delle prove, intervenendo ad apportare i correttivi adeguati con completa capacità
diagnostica/operativa, ai fini del miglioramento complessivo e della completa attendibilità dei
risultati di prova.
Collaudatore parti prototipiche di motori aeronautici
Lavoratore che, in base alla vasta esperienza acquisita ai massimi livelli della propria
specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività, effettua anche
presso fornitori esterni - in completa autonomia esecutiva e con scelta del metodo operativo più
opportuno, relativamente a soluzioni prototipiche e/o sperimentali - tutti i controlli dimensionali di
pezzi di conformazione complessa e/o di attrezzatura di controllo di produzione, con relativa
delibera funzionale.
Interpreta il disegno del pezzo (di norma articolato in più viste e sezioni, rappresentate
anche su piani non ortogonali), individua i metodi di controllo e la strumentazione
corrispondente, che consentano di realizzare i livelli qualitativi richiesti ed ottimizzare i tempi
della stessa esecuzione di controllo.
Elabora le quote dimensionali del pezzo trasformandole in quote di rilevazione, mediante
risoluzione di problemi di tipo matematico e trigonometrico.
Effettua la rilevazione delle quote con l'ausilio di strumentazione generica (altimetri,
micrometri, orologi comparatori) ed apparecchiature specifiche.
Compila la documentazione relativa alle registrazioni del controllo, illustrando
eventualmente con schizzi e/o relazioni anche il procedimento di controllo seguito, provvedendo
alla delibera formale.
Operatore specialista montaggio motori prototipici aeronautici
Lavoratore che, in assenza di prescrizioni relative al ciclo o di altri elementi comparativi, in
base ad una lunga esperienza tecnico-pratica acquisita nel montaggio di più tipologie di motori,
alla conoscenza completa del funzionamento degli stessi, dei vari gruppi/moduli e dei vari
circuiti (aria, olio, carburante) nonché alla corretta interpretazione di disegni e catalogo, esegue,
fino alla delibera compresa e con l'ausilio di attrezzature provvisorie e strumenti di misura non
specifici, il montaggio di motori prototipici (a turbina, a gas), con autonomia esecutiva; utilizza
anche l'attività di altri lavoratori, al cui addestramento concorre quando è necessario.
Sulla base di valutazione critica della fase esecutiva suggerisce l'introduzione di modifiche,
varianti della sequenza operativa, riparazioni e migliorie di attrezzature di montaggio e di mezzi
di controllo.
Operatore montatore gruppi dinamici
Lavoratore che, in base alla vasta esperienza acquisita ai massimi livelli della propria
specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività, in completa
autonomia esecutiva e con scelta del metodo operativo più opportuno e/o adattamento del ciclo,
in base a disegni, specifiche, norme, ecc., effettua il montaggio completo di gruppi dinamici
particolarmente complessi (trasmissioni principali) di velivoli sperimentali e/o prototipici o la
revisione completa di gruppi dinamici complessi su tutte le linee di prodotto.
Effettua il corretto rilievo delle impronte statiche sulle coppie gleason interpretandole e
suggerendo, dove il disegno lo consente, le opportune correzioni.
Propone soluzioni metodologiche atte a migliorare il ciclo ed a ridurre i tempi di lavorazione,
avuto riguardo al miglioramento complessivo dell'attività svolta.
Per gli interventi fuori sede, effettua, sulla base di direttive di carattere generale, lo
smontaggio, il rimontaggio e l'installazione dei vari gruppi dinamici, ripristinandone le
caratteristiche funzionali secondo gli standard previsti.
Si avvale anche dell'ausilio di altri lavoratori concorrendo, ove necessario, al loro
addestramento.
Prototipista costruzioni autobus e filobus
Lavoratore che, con la completa conoscenza delle tecnologie specifiche, avvalendosi di
sole indicazioni di massima o di progetti d'insieme realizza in completa autonomia operativa,
nell'ambito del reparto di appartenenza, con l'ausilio di altri lavoratori, al cui addestramento ove
necessario concorre, qualsiasi modello di autobus e filobus ovvero esegue tutte quelle
operazioni di montaggio o costruzione di impianti idropneumatici elettrici, elettronici e meccanici
su prototipi e maquette che presuppongono la conoscenza dell'intero veicolo e che si
caratterizzano per le notevoli difficoltà di esecuzione.
A tale riguardo, effettua la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle
modalità di esecuzione individuando e predisponendo le attrezzature più idonee.
Provvede, inoltre: nella fase prototipica, con rapporto di collaborazione tecnico-operativa
con i settori progettazione e produzione, alle modifiche da apportare fornendo al riguardo
contributi personali di tipo critico ed ideativo; nella fase di industrializzazione del prodotto a
suggerire modifiche tecnico-organizzative atte a migliorare metodi, tempi e qualità del prodotto,
interagendo con altre specializzazioni immediatamente collaterali.
Effettua all'occorrenza, gli interventi di messa a punto di veicoli da consegnare o già
consegnati al cliente.
Operatore addetto alla messa in servizio e assistenza tecnica esterna di autobus e filobus
Lavoratore che, fuori sede, sulla base di direttive di carattere generale, con personale
competenza sugli aspetti meccanici, impiantistici, elettrici ed elettronici, effettua, in completa
autonomia ed avvalendosi dell'ausilio di altri lavoratori, la messa in servizio e il collaudo di
consegna di autobus e filobus, operando le opportune tarature per il rispetto degli standard
previsti, e/o l'assistenza tecnica con polivalenza di interventi, rilevando i guasti, anche di natura
complessa, agli apparati sopraddetti, individuando le cause e ripristinando la piena funzionalità.
Tiene rapporti con il cliente per quanto concerne gli aspetti tecnico-funzionali. Fornisce agli
enti aziendali interessati le informazioni relative ai guasti riscontrati, alle loro cause ed agli
interventi di ripristino effettuati nonché le eventuali proposte di modifica e miglioria.
Specialista delle manutenzioni
Lavoratore che, in base a vasta esperienza maturata nella propria specializzazione, con
conoscenza delle tecnologie nel campo elettrico, elettronico, meccanico e idropneumatico e con
polivalenza di interventi, avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori, effettua la revisione
completa di impianti e/o macchinari di particolare complessità individuando con personale
capacità diagnostico-operativa la parte su cui intervenire. In completa autonomia operativa
effettua la scelta del metodo più opportuno per lo smontaggio, il controllo, le riparazioni, gli
adattamenti, le eventuali ricostruzioni di componenti difettosi, il loro rimontaggio e il collaudo e
la delibera funzionale e di sicurezza in base alla deduzione di dati e informazioni anche non
specificatamente indicati da disegni e/o da specifiche tecniche. Effettua manualmente lavori di
ripassatura e raschiettatura dei piani di scorrimento.
Settore meccanica varia
Prototipista costruzioni ferroviarie
Lavoratore che, con la completa conoscenza delle tecnologie specifiche, in assenza di
disegni di particolari, ma avvalendosi di sole indicazioni di massima o di progetti d'insieme,
realizza, in completa autonomia operativa, con l'ausilio di altri lavoratori, al cui addestramento
ove necessario concorre, qualsiasi prototipo di locomotore o di carrozze ferroviarie complesse,
ovvero esegue tutte quelle operazioni di montaggio o costruzione di impianti idropneumatici,
elettrici, elettronici e meccanici su prototipi e maquette che presuppongono la conoscenza
dell'intero veicolo e che si caratterizzano per le notevoli difficoltà di esecuzione.
A tale riguardo, effettua la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle
modalità di esecuzione individuando e predisponendo le attrezzature più idonee.
Provvede, inoltre, con rapporto di collaborazione tecnico-operativa con i settori
progettazione e produzione, alle modifiche da apportare fornendo al riguardo contributi
personali di tipo critico ed ideativo.
Nella successiva fase di avviamento della produzione di serie, in base alle vaste
esperienze maturate ai massimi livelli della propria specializzazione, collabora con suggerimenti
ad apportare modifiche tecnico-organizzative atte a migliorare metodi, tempi e qualità del
prodotto, interagendo con altre specializzazioni immediatamente collaterali.
Effettua all'occorrenza, gli interventi di messa a punto di veicoli da consegnare o già
consegnati al cliente.
Costruttore prototipi macchine tessili
Lavoratore che, sulla base di adeguate conoscenze teoriche e con apporto di particolare
competenza ed esperienza, esegue, con l'ausilio di altri lavoratori, su indicazioni di massima, la
costruzione di prototipi di macchine tessili o di loro gruppi di particolare complessità. Le
sperimenta, ne verifica ed analizza la funzionalità, apportando le modifiche o le variazioni per
un miglioramento sul piano funzionale sulla base di proprie conoscenze tecniche e
tecnologiche, concorrendo così alla definizione del progetto.
Se del caso, imposta ed esegue attrezzature o strumentazioni provvisorie per la
costruzione o il controllo del prototipo o dell'apparecchiatura speciale.
Specialista sugli impianti forgia
Specialista di lavorazioni complesse su presse e magli a fucinare e su grossi magli a
stampare, che, in possesso di una perfetta e specifica conoscenza tecnico-pratica della
lavorazione e dei materiali da utilizzare, di una completa padronanza dei principi funzionali degli
apparati sui quali è chiamato ad operare e di un'ottima interpretazione critica del disegno, è in
grado di realizzare con elevata autonomia operativa, avvalendosi anche dell'ausilio di altri
lavoratori, particolari a profilo complesso di grossa dimensione.
Detto lavoratore, sulla scorta di schemi o di indicazioni di massima del particolare da
realizzare, sceglie e/o dà disposizioni perché si costruisca l'attrezzatura più idonea, predispone
il diagramma di fucinatura per i pezzi di grande dimensione (5/30 tonn.) con sagomature
complesse e quindi, oltre ad intervenire nella preparazione dello schema di lavorazione,
provvede, nella fase esecutiva, ad apportare le opportune variazioni che si rendessero
necessarie per la migliore trasformazione del lingotto, del blumo, dello spezzone nel pezzo
finito.
Possiede inoltre una perfetta conoscenza delle tecniche di riscaldo e di esecuzione delle
calde al fine di proteggere a regola d'arte il materiale in lavorazione.
Nel caso in cui venga impiegato per lavorazioni su grossi magli a stampare, oltre a
scegliere ed impostare autonomamente il ciclo del lavoro, calcolando pesi e stabilendo forme e
fasi, deve saper applicare alla perfezione il procedimento delle successive sbozzature che
permette di passare in modo ottimale dallo spezzone al prodotto finito.
Operatore addetto al montaggio, all'avviamento e all'assistenza tecnica esterna
Lavoratore che, fuori sede, sulla base di direttive di carattere generale, con personale
competenza sugli aspetti meccanico, impiantistico ed elettrico, effettua in completa autonomia,
senza il supporto della organizzazione aziendale ed avvalendosi dell'ausilio di altri lavoratori, la
installazione e la messa in servizio ed il collaudo di grandi macchinari e/o gruppi complessi di
impianti industriali, operando gli opportuni adattamenti.
Effettua inoltre la diagnosi dei guasti agli apparati sopraddetti ripristinandone le
caratteristiche funzionali secondo gli standard previsti.
Tiene rapporti con il cliente per quanto concerne suggerimenti di carattere funzionale e
problemi di natura tecnica.
Fornisce agli enti aziendali interessati una relazione tecnica contenente informazioni
relative a: guasti riscontrati, interventi di ripristino effettuati ed eventuali proposte di modifica e
miglioria.
Specialista delle manutenzioni
Lavoratore che, in base a vasta esperienza maturata nella propria specializzazione, con
conoscenza delle tecnologie nel campo elettrico, elettronico, meccanico e idropneumatico e con
polivalenza di interventi, avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori, effettua la revisione
completa di impianti e/o macchinari di particolare complessità individuando con personale
capacità diagnostico-operativa la parte su cui intervenire. In completa autonomia operativa
effettua la scelta del metodo più opportuno per lo smontaggio, il controllo, le riparazioni, gli
adattamenti, le eventuali ricostruzioni di componenti difettosi, il loro rimontaggio e il collaudo e
la delibera funzionale e di sicurezza in base alla deduzione di dati e informazioni anche non
specificatamente indicati da disegni e/o da specifiche tecniche. Effettua manualmente lavori di
ripassatura e raschiettatura dei piani di scorrimento.
Prototipista di lavorazione meccanica
Lavoratore che, sulla base di vaste ed approfondite conoscenze tecniche ed avendo
acquisito, attraverso lunghe esperienze di lavorazioni meccaniche mediante specifici corsi di
addestramento, piena conoscenza di tutte le tecnologie relative, esegue in piena autonomia, su
macchine complesse appartenenti a diverse famiglie, la lavorazione completa, fino alla delibera
compresa, di primi o unici pezzi sperimentali di elevata complessità ovvero la impostazione, la
sperimentazione e l'avviamento di nuove lavorazioni e l'introduzione di nuove metodologie di
lavoro fornendo, al riguardo, apporti personali di tipo critico e ideativo.
Possiede, tra l'altro, esperienze e conoscenze specifiche tali da consentirgli la lettura e
l'interpretazione dei programmi in post/processor.
Coadiuva, ove necessario, altri lavoratori durante l'attrezzamento delle macchine, la
esecuzione dei primi pezzi e la messa a punto dopo il controllo qualitativo degli stessi,
trasferendo a questi lavoratori le proprie esperienze e conoscenze.
Operatore addetto alla messa in servizio e assistenza tecnica esterna di veicoli ferroviari
Lavoratore che, fuori sede, sulla base di direttive di carattere generale, con personale
competenza sugli aspetti meccanici, impiantistici, elettrici ed elettronici, effettua, in completa
autonomia, senza il supporto dell'organizzazione aziendale ed avvalendosi dell'ausilio di altri
lavoratori, la messa in servizio e il collaudo di consegna di locomotori e/o convogli, operando le
opportune tarature per il rispetto degli standard previsti, e/o l'assistenza tecnica con polivalenza
di interventi, rilevando i guasti, anche di natura complessa, agli apparati sopraddetti,
individuando le cause e ripristinando la piena funzionalità.
Tiene rapporti con il cliente per quanto concerne gli aspetti tecnico-funzionali. Fornisce agli
enti aziendali interessati le informazioni relative ai guasti riscontrati, alle loro cause ed agli
interventi di ripristino effettuati nonché le eventuali proposte di modifiche e migliorie.
Settore fonderie di seconda fusione e metallurgia non ferrosa
Correttore finito di matrici a caldo
Lavoratore che, per la conoscenza completa dell'intero ciclo di estrusione, interpretando
correttamente i risultati delle prove in macchina di matrici complesse di nuova costruzione
destinate alla estrusione di profilati in leghe di alluminio di qualsiasi tipo, in piena autonomia
esecutiva derivante anche dalla prolungata esperienza nel compito specifico, suggerisce ed
attua soluzioni per la correzione e messa a punto della attrezzatura, in modo da ottenere
risultati ottimali per tolleranza, dimensioni, forma e velocità di estrusione.
Specialista delle manutenzioni
Lavoratore che, in base a vasta esperienza maturata nella propria specializzazione, con
conoscenza delle tecnologie nel campo elettrico, elettronico, meccanico e idropneumatico e con
polivalenza di interventi, avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori, effettua la revisione
completa di impianti e/o macchinari di particolare complessità individuando con personale
capacità diagnostico-operativa la parte su cui intervenire. In completa autonomia operativa
effettua la scelta del metodo più opportuno per lo smontaggio, il controllo, le riparazioni, gli
adattamenti, le eventuali ricostruzioni di componenti difettosi, il loro rimontaggio e il collaudo e
la delibera funzionale e di sicurezza in base alla deduzione di dati e informazioni anche non
specificatamente indicati da disegni e/o da specifiche tecniche. Effettua manualmente lavori di
ripassatura e raschiettatura dei piani di scorrimento.
Operatore specialista di linea di laminazione a caldo settore alluminio
Lavoratore che, in possesso dei requisiti di professionalità e di responsabilità operativa
necessari nonché di specifiche conoscenze sul funzionamento dell'impianto e controllo del
prodotto, partecipa, in condizione di adeguata autonomia operativa, cooperando assieme ad
altri lavoratori di specializzazione diversa e tenendo i contatti con gli enti organizzativi dell'area,
alle varie fasi relative alla gestione di importante linea di laminazione a caldo dell'alluminio,
caratterizzata da impianto di sbozzatura di grandi dimensioni (tipo "quarto"), in modo da
ottenere la uniformità costante delle caratteristiche tecnologico-morfologiche del prodotto;
effettua gli opportuni interventi di controllo e regolazione dell'impianto e, ove necessario,
interventi di manutenzione con la conseguente messa in fase e predisposizione operative delle
attrezzature di linea interessate; in caso di anomalie operative di particolare rilevanza assume,
avvalendosi dell'ausilio di altri lavoratori, le iniziative necessarie al loro superamento al fine di
assicurare il rispetto del programma.
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