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Libro Terzo
Del processo di esecuzione
480 Forma del precetto.
Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’art. 482,
con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata [6032, 605] (1).
Il precetto deve contenere a pena di nullità l’indicazione delle parti, della data di
notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente [479, 6542], o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge (2). In quest’ultimo
caso l’ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione [148], deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il
precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un
organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore (3).
Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione [26 ss.]. In mancanza le opposizioni al precetto [615, 617] si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si
fanno presso la cancelleria del giudice stesso.
Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell’art. 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
(1) Cfr. art. 1, d.m. 11-9-1978.
(2) Cfr. art. 63, r.d. 14-12-1933, n. 1669 (Cambiale e vaglia cambiario); art. 55, r.d. 21-12-1933,
n. 1736 (Assegno bancario e circolare).
(3) Ultimo periodo del comma 2 aggiunto ex art. 13, c. 1, lett. a), d.l. 27-6-2015, n. 83 (G.U.
27-6-2015, n. 147), conv. in l. 6-8-2015, n. 132 (G.U. 20-8-2015, n. 192, s.o.). Per l’applicazione
vedi art. 23, d.l. 83/2015, conv. in l. 132/2015 cit. che così dispone: «23. Disposizioni transitorie e
finali. — 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all’entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all’articolo 3 e
quelle di cui all’articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), all’articolo 11 nella parte in cui introduce l’ultimo periodo dell’articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
all’articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), lettera e), numero 1, lettera ee) e all’articolo 14,
comma 1, lettere b) e c) si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall’articolo 161quater delle disposizioni per l’attuazione del
codice di procedura civile.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), primo e secondo capoverso, e
quelle di cui all’articolo 6 si applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
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Appendice di aggiornamento
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4. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), terzo capoverso, acquistano efficacia decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dall’articolo 16bis, comma 9septies, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 11, e 2, comma 2, lettere a), b), primo periodo e lettera c)
si applicano anche ai fallimenti e ai procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Le disposizioni di cui all’articolo 8 si applicano alle istanze di scioglimento depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Le disposizioni di cui all’articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando
è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice
o il professionista delegato dispone una nuova vendita.
10. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera f), numero 2) e lettera g), si applicano
alle vendite disposte dal giudice o dal professionista delegato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche nelle procedure esecutive pendenti alla medesima data.
11. La disposizione di cui all’articolo 503 del codice di procedura civile, nel testo modificato
dall’articolo 19, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, si applica, a far data dall’entrata in vigore del presente decreto, anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 162 del 2014.
11bis. Il deposito telematico delle note di iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 159-ter delle
disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie può essere effettuato dai soggetti di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni,
diversi dal creditore, a decorrere dal 2 gennaio 2016».
Natura del precetto
Il precetto non è atto di esecuzione ma solo
un’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo e, quindi, un atto – di
natura sostanziale e non processuale (Cass.
10-10-08, n. 25002) e privo del contenuto di
domanda giudiziale (Cass. 23-2-06, n. 3998)
– preliminare al processo esecutivo (Cass. 297-02, n. 11170) e tipicamente recettizio, con il
quale il creditore manifesta al debitore la sua
concreta pretesa lasciandogli, di norma, un ultimo lasso di tempo – generalmente non inferiore a 10 giorni – per l’adempimento spontaneo (Cass. 10-2-87, n. 1435). L’indicazione
di un termine per l’adempimento (non essenziale: Cass. 19-8-89, n. 3733) inferiore a
quello di legge o l’omessa indicazione senza
previa autorizzazione (v. sub art. 482) sono
sostituite dall’applicazione della previsione legislativa (Cass. 9-2-81, n. 798) ed il pignoramento eseguito prima della decorrenza del termine legale è nullo (Cass. 4-1-02, n.
55) ed opponibile ai sensi dell’art. 617 (Cass.
6-4-73, n. 673).
La notifica del precetto non impedisce la notifica di un secondo precetto per lo stesso
credito, allo scopo di garantirsi da eventuali
vizi inficianti i precedenti atti (Cass. 22-7-91,
n. 8164), ma solo a condizione che nel frattempo l’azione esecutiva non sia già iniziata
(Cass. 7-8-12, n. 14189).
Pur non essendo preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l’intero importo del
credito e fino alla totale estinzione dello stesso, è necessario che egli non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, essendo, in quest’ulti-
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Appendice di aggiornamento
ma ipotesi, il nuovo precetto illegittimo solo
per tali voci e non per l’intero (Cass. 29-813, n. 19876).
L’intimazione ad adempiere l’obbligazione
pecuniaria risultante dal titolo esecutivo deve
riferirsi ad un debito già scaduto o comunque esigibile alla data di notificazione del
precetto, risultando lo stesso precetto soltanto in tal caso idoneo a consentire, nel termine di novanta giorni, previsto dall’art. 481, il
regolare inizio del processo per espropriazione col pignoramento (Cass. 14-2-13, n. 3656).
Il precetto può essere sottoscritto dalla parte
personalmente o da un procuratore ad negotia (Cass. 24-5-2012, n. 8213) che può – ma
non necessariamente deve, trattandosi di rappresentanza di natura sostanziale e non processuale – essere un difensore iscritto in albi professionali (in tal caso, la giurisprudenza ritiene che la procura ad litem conferita al difensore nel processo di cognizione possa intendersi
automaticamente estesa anche al processo di
esecuzione, comprese eventuali opposizioni
nell’ambito di esso e salvo espresse esclusioni: Cass. 19-7-02, n. 10569; Cass. 14-12-07,
n. 26296; secondo la giurisprudenza di merito anche il rilascio della procura alle liti al difensore ai fini della proposizione del ricorso
per ingiunzione abilita il professionista a sottoscrivere il precetto ed a rappresentare la parte nel successivo procedimento esecutivo: Tribunale Como, 28-9-2004, n. 1233, in Il Merito, 2005, 1, 41).
La procura rilasciata ad avvocato può essere successiva alla notificazione dell’atto (Cass.
8-5-06, n. 10497; contra Cass. 19-7-91, n.
8043), ma, ove venga proposta opposizione
al precetto, la stessa deve essere conferita in
tempo utile per poter essere depositata nel giudizio d’opposizione (Cass. 14-7-00, n. 9365).
La procura alle liti conferita al difensore
nell’atto di precetto estende la sua validità ed
efficacia all’atto di precetto in rinnovazione
notificato nell’ambito della medesima procedura esecutiva (Cass. 26-5-11, n. 11613).
La mancata trascrizione della procura sulla copia dell’atto di precetto non è causa di nullità
dell’atto, perché la disposizione di cui all’art.
125, primo comma – che impone la sottoscrizione delle parti sia nell’originale che nella co-
pia degli atti – non si riferisce alla procura alle
liti, la quale, apposta in calce o a margine, si
incorpora nell’atto stesso ed è valida anche se
non sia trascritta nella copia notificata (Cass.
31-3-06, n. 7611).
La sottoscrizione del precetto da parte di soggetto privo di mandato ad litem può essere fatta valere con l’opposizione agli atti esecutivi
(Cass. 5-4-03, n. 5368), ma la mancata proposizione nel termine previsto dall’art. 617 (oggi
20 giorni) non fa acquistare efficacia al precetto, essendo possibile opporsi ad ogni successivo atto di esecuzione compiuto dal soggetto privo di legittimazione (Cass. 9-5-94, n.
4483; Cass. 8-5-06, n. 10497, secondo cui gli
atti stessi, in quanto posti in essere in difetto
di rappresentanza processuale, sono affetti da
nullità insanabile e rilevabile anche d’ufficio
dal giudice; contra Cass. 1-2-02, n. 1308, secondo cui il vizio della mancata sottoscrizione del precetto attiene alla validità processuale dell’atto, e non è in grado, in mancanza di
opposizione, di riflettersi sugli atti successivi
che da esso dipendono, quali il pignoramento, che risulta sanato dal mancato esperimento dell’opposizione).
L’assenza di sottoscrizione della parte e del
suo difensore sulla copia notificata del precetto non è causa di nullità dell’atto, né impedisce allo stesso di raggiungere il suo scopo (ex
art. 156) qualora l’ufficiale giudiziario attesti
di aver ricevuto la detta copia dal difensore ivi
indicato e la copia risulti conforme all’originale (Cass. 22-6-01, n. 8593).
Contenuto del precetto
Il secondo comma della norma in esame indica alcuni contenuti del precetto previsti a
pena di nullità.
Secondo la dottrina, qualunque vizio del precetto è sanato se non rilevato con opposizione agli atti esecutivi rivolta direttamente contro l’atto o contro il primo atto esecutivo successivo, nel termine di cui all’art. 617 (oggi
20 giorni) decorrente dal compimento (Corsaro; Cass. 22-5-97, n. 4561; contra Cass. 1511-84, n. 5790, secondo cui la mancata opposizione nel termine di cui all’art. 617 avverso il precetto sottoscritto da persona priva del
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necessario potere di rappresentanza – ove non
sia intervenuta ratifica da parte del dominus –
non impedisce di proporre opposizione, avverso ogni successivo atto esecutivo).
Opera in ogni caso la norma generale (art. 156,
co. 3) per cui non può pronunciarsi la nullità se l’atto abbia raggiunto comunque il suo
scopo (ad es. l’opposizione a precetto comporta la sanatoria della nullità della notifica del
precetto, perché fornisce la prova che questa
ha raggiunto il suo scopo: Cass. 24-5-13, n.
13038. Né in contrario vale invocare il disposto dell’art. 617, secondo comma, attinente alla
diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione per la sua gravità si traduce nell’inesistenza
della medesima, così come la circostanza che
per effetto della nullità della notificazione possa al debitore attribuirsi un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni
previsto dall’art. 480: Cass. 17-3-06, n. 5906).
L’omissione dell’avvertimento che, in mancanza di esecuzione spontanea, verrà dato avvio alla procedura esecutiva, non comporta
nullità (Cass. 24-10-86, n. 6230), così come
l’intimazione per somma superiore a quella dovuta (che, legittimando il debitore all’opposizione all’esecuzione ex art. 615, dà luogo solo alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, Cass. 11-3-92,
n. 2938, laddove l’indicazione di una somma
minore non implica rinuncia alla differenza
che potrà essere chiesta con un secondo precetto) o la mancata indicazione dell’ufficio
giudiziario davanti al quale si potrà svolgere
l’esecuzione forzata (Cass. 9-4-94, n. 3336).
Il precetto deve contenere l’indicazione degli elementi che permettano l’esatta identificazione del titolo esecutivo (Cass. 25-52007, n. 12230).
L’omessa o inesatta indicazione della data
di notifica del titolo esecutivo giudiziale non
importa nullità del precetto, se da questo risultino altri elementi idonei a far individuare senza incertezze la sentenza in base alla quale si
intende procedere esecutivamente (Cass. 183-92, n. 3321). Analogamente, l’omessa indicazione del titolo esecutivo azionato non determina la nullità del precetto ai sensi dell’art.
480, co. 2, quando l’esigenza di individuazione
del titolo risulti comunque soddisfatta attraver-
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so altri elementi contenuti nel precetto stesso,
la cui positiva valutazione da parte del giudice di merito può essere utilmente ancorata al
successivo comportamento del debitore, consistente, ad es., nel pronto pagamento dell’importo precettato (Cass. 2-12-2014, n. 25433).
Se il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo, l’art. 654 impone di menzionare (a pena di nullità: Cass. 1-12-00, n. 15364,
deducibile mediante opposizione agli atti esecutivi: Cass. 2-3-06, n. 4649) nel precetto sia
il provvedimento che ha disposto l’esecutorietà del decreto sia l’apposizione della formula esecutiva.
Il D.L. 83/15, conv. in L. 132/15, ha aggiunto
un ulteriore periodo (in vigore dal 21-8-15) al
co. 2 della norma in esame, prevedendo (evidentemente anche con un fine promozionale di
istituti ancora poco diffusi) che con il precetto il creditore debba avvertire il debitore, che
si trovi in stato di sovraindebitamento, della
facoltà di rivolgersi ad un organismo di composizione della crisi o ad un professionista di
nomina giudiziale, al fine di porre rimedio alla
crisi proponendo ai creditori un accordo o un
piano del consumatore, ai sensi della L. 271-2012, n. 3. In tal modo il debitore potrà, ricorrendone le condizioni, accedere ad una proposta concordataria e conseguire il beneficio
della esdebitazione, con conseguente possibilità di riprendere la propria attività, libero dai
debiti pregressi. La normativa in tema di sovraindebitamento si applica qualora debitore
sia un imprenditore non fallibile, un imprenditore agricolo o un consumatore. Tuttavia,
l’avvertimento in esame va inserito nel precetto solo nel caso in cui si intenda promuovere una espropriazione forzata, atteso che le
procedure di cui alla L. 3/12 non si applicano
nel caso di esecuzione in forma specifica (Finocchiaro). Secondo parte della dottrina (Finocchiaro), la mancata indicazione dell’avvertimento, non essendo prescritta espressamente
a pena di nullità, né essendo un elemento indispensabile al raggiungimento dello scopo, non
costituisce, di per sé, causa di nullità del precetto, ma può consentire al debitore di far dichiarare l’inefficacia del pignoramento già eseguito nel caso in cui egli proponga successivamente domanda di ammissione alla procedu-
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Appendice di aggiornamento
ra ex L. 3/12. A maggior ragione deve escludersi la nullità del precetto, in caso di omesso
avvertimento, qualora il debitore non rientri
affatto in una delle predette categorie di soggetti non fallibili.
Quanto al precetto cambiario, non si esige,
per la sua validità, la trascrizione integrale del
titolo di credito – bastando l’indicazione degli
elementi essenziali per la sua individuazione –
né è necessaria la certificazione dell’ufficiale
giudiziario dell’esatta corrispondenza della trascrizione al titolo originale. Il medesimo principio è applicabile anche al precetto notificato
sulla base di assegno bancario (Cass. 9-5-85,
n. 2895). L’obbligo della trascrizione del titolo
di credito, seppure non integrale, non ammette
equipollenti, cosicché esso non può ritenersi
soddisfatto dalla conoscenza che la parte intimata con il precetto possa averne avuto altrimenti (ancorché, ad esempio, in conseguenza
della notificazione di un precedente precetto:
Cass. 9-3-05, n. 5168). La prassi di allegare al
precetto le fotocopie dei titoli è legittima, purché accompagnata dall’attestazione di conformità agli originali da parte dell’ufficiale giudiziario. La trascrizione del protesto è necessaria
nei casi in cui si intimi anche il pagamento delle spese di protesto (Cass. 29-9-77, n. 4139).
La legge 28-12-2005, n. 263 ha inserito all’ultimo comma dell’art. 474 la previsione che il
precetto deve contenere la trascrizione integrale, ai sensi dell’articolo 480, secondo comma,
delle scritture private autenticate di cui al
numero 2) del secondo comma dell’art. 474.
La L. 10-11-2014, n. 162, di conv., con modif., del D.L. 12-9-2014, n. 132, ha introdotto
l’onere di trascrizione integrale nel precetto, ai
sensi dell’art. 480, co. 2, c.p.c., sia dell’accordo di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/10, sia
dell’accordo di composizione della controversia nell’ambito della procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati.
La dichiarazione di residenza o l’elezione di
domicilio da parte del creditore nel comune (e
non nella circoscrizione) in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione non richiedono formule sacramentali. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il compimento
di tale formalità (peraltro non essenziale: Cass.
11-5-89, n. 2151) radica la competenza del giu-
dice dell’esecuzione ed esclude il foro sussidiario del luogo della notifica del precetto solo
se, in caso di contestazione di tale competenza
territoriale, il creditore istante dia la prova che
nel luogo prescelto si trovino cose del debitore
da sottoporre ad esecuzione (Cass. 13-7-04, n.
12976; Cass. 11-4-08, n. 9670).
In merito a quest’ultima disposizione, prevista nell’ultima parte del co. 3 per l’ipotesi del
foro sussidiario del luogo di notifica del precetto, può essere utile porre in rilievo che la
ratio della previsione della notifica presso la
Cancelleria è di dubbia comprensibilità e che
la previsione stessa faceva sorgere perplessità in ordine al rispetto sostanziale del principio del contraddittorio. Secondo l’interpretazione della Cassazione, infatti, il principio valeva sia nell’ipotesi di omessa dichiarazione
di residenza o di elezione di domicilio da parte del creditore precettante, sia nell’ipotesi in
cui il predetto avesse dichiarato la residenza o
eletto domicilio in un Comune in cui, per avventura, non si trovavano beni del debitore da
espropriare e quindi non poteva avere sede il
giudice competente per l’esecuzione. In questo modo la scelta del foro sussidiario era sostanzialmente riservata al debitore che poteva
operarla per avvalersi della possibilità di notificare l’opposizione all’esecuzione presso la
Cancelleria e rendere, così, difficilmente esercitabile l’onere gravante sul creditore di offrire la prova che, invece, nel luogo da lui prescelto, esistevano effettivamente cose del debitore da sottoporre ad esecuzione. Secondo
la giurisprudenza, infatti, l’opposizione promossa dal debitore avanti al giudice del luogo
ove la notificazione del precetto era avvenuta,
comportava l’implicita contestazione della dichiarazione di residenza o dell’elezione di domicilio compiuta dal creditore, cui, a pena di
relativa inefficacia, incombeva in tal caso dimostrare che era lì possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore (Cass.
15-3-05, n. 5621).
Con sentenza interpretativa di rigetto, la Corte Costituzionale ha invece statuito che il debitore precettato ben può proporre la sua opposizione al giudice del luogo di notifica del
precetto ogni volta che deduca (anche implicitamente) l’inesistenza di suoi beni (o della
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residenza di suoi debitori) in altro luogo, ma
egli può notificare la sua opposizione presso la
cancelleria di tale giudice solo quando il creditore precettante abbia del tutto omesso la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio; ove invece tale dichiarazione o elezione
vi sia, anche se in luogo che, secondo il debitore, mai potrebbe essere quello «dell’esecuzione», la notificazione dell’opposizione deve
necessariamente farsi nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. Ciò è imposto dall’art.
24, secondo comma, Cost. (e dall’art. 111, secondo comma, Cost.), dal momento che non
può consentirsi che il creditore resti all’oscuro
dell’opposizione, proposta davanti ad un giudice individuato dal debitore sul presupposto
– che il creditore potrebbe confutare, ove effettivamente messo a conoscenza della contestazione – dell’inesistenza di beni nel luogo
della sua residenza o del suo domicilio eletto.
Se il creditore, quindi, indicando tale luogo,
implicitamente afferma che esso è (almeno
potenzialmente) il «luogo dell’esecuzione», e
il debitore, ricorrendo al giudice del luogo di
notifica del precetto, implicitamente contesta
quella individuazione, è evidente che il creditore deve essere messo in condizione di conoscere l’altrui implicita contestazione e di controdedurre, adducendo gli elementi fattuali in
suo possesso al fine di risolvere la questione
di competenza così insorta (ai sensi dell’art.
38, comma primo, c.p.c.).
La notifica presso la cancelleria resta misura congrua solo quando il creditore non abbia
adempiuto l’onere di dichiarare la residenza o
di eleggere domicilio, perché a tale inadempienza è imputabile la non onerosa necessità
di controllare presso la cancelleria dell’unico giudice competente se il debitore ha proposto opposizione; ma tale misura è priva di
ogni razionale giustificazione quando il creditore quell’onere abbia adempiuto (Corte Cost.
­­sent. 29-12-2005, n. 480, secondo cui l’esigenza di interpretare in tal modo l’art. 480, terzo
comma, è resa ancor più evidente dal riconoscimento in termini generali del potere cautelare al giudice dell’opposizione a precetto secondo la previsione del primo comma, secondo periodo, dell’art. 615, come novellato dal
D.L. 14-3-2005, n. 35, conv. in L. 14-5-2005,
10
n. 80; su tale scia si è collocata successivamente Cass. 28-5-09, n. 12540, nonché Cass. 207-2011, n. 15901).
La Cassazione, in ogni caso, ritiene la norma
non applicabile al processo del lavoro (Cass.
S.U. 18-1-05, n. 841, secondo cui la competenza territoriale a decidere l’opposizione all’esecuzione, nelle materie indicate dagli artt. 409
e 442, proposta prima dell’inizio della medesima, è determinabile in base alle regole dettate dall’art. 413, secondo comma).
Nel caso di mancata elezione di domicilio, le
notifiche alla parte istante vengono fatte presso la cancelleria, ma sempre al difensore e non
alla parte personalmente, stante il carattere generale della regola dettata dall’art. 170 (Cass.
sez. lav. 23-10-03, n. 15861).
In ogni caso, alla elezione di domicilio contenuta nel precetto notificato unitamente alla
sentenza o al lodo esecutivo non può essere
ricondotto l’effetto di cui all’art. 330, comma
primo, c.p.c. (che consente di notificare l’impugnazione della sentenza nel luogo indicato),
che consegue, invece, unicamente all’elezione
di domicilio contenuta nell’atto di notificazione della sentenza (Cass. 9-8-04, n. 15378). In
effetti, il luogo indicato con l’elezione di domicilio contenuta nel precetto rimane esclusivamente connesso all’introduzione del processo di esecuzione e non del giudizio di merito,
nell’ambito del quale soltanto può e deve operare l’impugnazione della decisione giudiziaria, anche se, nel frattempo, questa venga utilizzata quale titolo legittimante all’esecuzione
forzata (Cass. 14-2-07, n. 3269).
La disciplina relativa al luogo di notifica, fissata dal terzo comma dell’art. 480, si riferisce
unicamente alle notifiche dell’eventuale opposizione a precetto, e dei conseguenti atti endoprocessuali, mentre la notificazione della sentenza, che abbia definito il giudizio introdotto da tale opposizione al fine della decorrenza
del termine breve per l’impugnazione, segue
la regola generale (Cass. 2-12-11, n. 25861).
Notifica
Il precetto va notificato alla parte personalmente.
Il creditore dell’amministrazione pubblica,
fornito di titolo esecutivo, ha l’onere di notifi-
11
Appendice di aggiornamento
care il precetto, atto di natura non processuale,
direttamente all’ufficio amministrativo debitore, ai sensi degli artt. 480, ult. co., e 144 c.p.c.,
e non presso l’Avvocatura dello Stato, ex art.
11 del r.d. 30-10-33, n. 1611, norma inapplicabile in quanto attinente esclusivamente agli atti
giudiziali (Cass. 19-12-03, n. 19512).
Poiché a norma dell’art. 14 del d.l. 31 dicembre
1996, n. 669, conv. in legge 28 febbraio 1997,
n. 30 (sul quale v. sub art. 479), il creditore
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, prima
del termine di centoventi giorni dalla notifica
del titolo esecutivo, prima di detto termine al
creditore non è neppure attribuito il diritto di
intimare precetto, che costituisce atto preordinato all’esecuzione (Cass. 21-3-11, n. 6346).
In caso di notificazione del precetto eseguita
da un ufficiale giudiziario territorialmente
incompetente, la conseguente nullità, non impedendo il perseguimento delle finalità del precetto stesso, è da considerarsi sanata in forza
dell’avvenuta proposizione, da parte dell’intimato, dell’opposizione ex art. 617 (Cass. 7-613, n. 14495).
Effetto interruttivo della prescrizione
Secondo la dottrina (Castoro), dalla notificazione del precetto è interrotta la prescrizione
del diritto della parte istante, con effetto sospensivo della decorrenza del nuovo periodo
fino al momento in cui la procedura giunga ad
uno stadio che possa considerarsi l’equipollente di ciò che l’art. 2945, comma 2, c.c. individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Secondo la giurisprudenza (Cass. 25-3-2002,
n. 4203), invece, il precetto interrompe la
prescrizione senza effetti permanenti, ed
il carattere solo istantaneo dell’efficacia interruttiva sussiste anche nel caso in cui, dopo
la notificazione del precetto, l’intimato abbia proposto opposizione (contra Cass. 293-07, n. 7737, secondo cui, se il creditore opposto si costituisce formulando una domanda
comunque tendente all’affermazione del proprio diritto di procedere all’esecuzione – ed
in tale categoria va compresa certamente an-
che la mera richiesta di rigetto dell’opposizione – compie un’attività processuale rientrante
nella fattispecie astratta prevista dal secondo
comma dell’art. 2943 c.c., sicché, ai sensi del
secondo comma dell’art. 2945 c.c., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa
in giudicato la sentenza che definisce il giudizio). Tale tesi è stata confermata da Cass. 199-2014, n. 19738
Efficacia interruttiva permanente della prescrizione va riconosciuta, invece, all’atto con
il quale viene iniziata la procedura esecutiva, e tale effetto si protrae sino al momento
in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente l’attuazione coattiva del suo diritto, ovvero quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia stata
conseguita per motivi diversi dalla estinzione
del processo, quali, ad esempio, la mancanza
o l’insufficienza del ricavato della vendita, la
perdita successiva del bene pignorato e simili
(Cass. 25-3-02, n. 4203).
Se la procedura si estingue resta fermo solo
l’effetto interruttivo della prescrizione (anche
di un eventuale intervento), il cui nuovo periodo comincia a decorrere dalla data dell’interruzione (Cass. 27-10-1998, n. 10700).
Spese
Col precetto il creditore può pretendere anche il rimborso delle spese dell’atto e della sua notifica (Cass. S.U. 24-2-96, n. 1471;
Cass. 29-7-02, n. 11170) – senza che occorra una apposita liquidazione da parte del giudice dell’esecuzione, costituendo dette spese un accessorio di legge a quelle processuali
(Cass. 28-9-11, n. 19791) – compresi i compensi spettanti all’eventuale procuratore che lo
rappresenta e secondo la tariffa professionale.
La contestazione relativa all’eccessività delle
spese pretese (e comunque la non conformità alla tariffa professionale) costituisce opposizione all’esecuzione e non agli atti esecutivi
(Cass. 12-3-13, n. 6102).
La sopravvenuta inefficacia del precetto per
mancato inizio dell’esecuzione entro 90 giorni
dalla sua notifica non determina la perdita del
diritto al rimborso delle relative spese e competenze, nel caso in cui l’inerzia sia stata de-
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Appendice di aggiornamento
terminata da vicende processuali quali l’opposizione al precetto (Cass. 28-11-95, n. 12288).
V. anche sub art. 481.
Rinuncia al precetto
L’eventuale rinuncia al precetto da parte del
creditore non richiede, in pendenza di opposizione, l’accettazione dell’intimato (Cass. 125-81, n. 3136). Tuttavia, tale rinuncia neppure
determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione rivolto a
contestare il diritto del creditore di procedere
ad esecuzione e non vizi formali del precetto
stesso, atteso che quella rinuncia non estingue
tale diritto (Cass. 15-11-93, n. 11266; Cass. 255-98, n. 5207). Tuttavia, in tema di opposizione all’esecuzione, qualora essa riguardi solo
una parte della somma per cui vi è stata intimazione di pagamento e la parte opposta-inti-
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mante abbia rinunciato esplicitamente alle
voci chieste in precetto e oggetto di contestazione dell’opponente, l’intimazione rimane valida per la somma non contestata, dovendosi
dichiarare la cessazione della materia del contendere per essere venuta meno ogni ragione di
contrasto in ordine alla (maggior) somma contestata con l’atto di opposizione (Cass. 10-122013, n. 27538).
La notificazione di un secondo atto di precetto in sostituzione del primo opposto costituisce, secondo la giurisprudenza di merito, comportamento idoneo a manifestare, seppure implicitamente, la volontà del creditore di rinunciare al precetto opposto, con la conseguenza
che nel giudizio di opposizione avverso il primo precetto il giudice è tenuto a dichiarare la
cessazione della materia del contendere (Tribunale di Como, 24-11-04, n. 1505, in Il Merito, 2005, 3, 26).
Casistica
• Nel caso di titolo esecutivo costituito da un provvedimento giurisdizionale di condanna di un soggetto al pagamento di distinte somme di danaro in favore di più soggetti non legati da vincolo di solidarietà attiva, costoro possono notificare al debitore un unico precetto e procedere poi insieme agli atti esecutivi, in più processi esecutivi distinti, anche se contestuali e riuniti. Né è configurabile una nullità del precetto per
essere indicati i diversi crediti in una unica somma complessiva, risultando l’oggetto di ciascun
credito dal titolo esecutivo, notificato al debitore,
depositato dai creditori ed inserito nel fascicolo
dell’esecuzione (Cass. 9-2-81, n. 798).
• Costituisce opposizione agli atti esecutivi, e
non alla esecuzione, quella con la quale viene
fatta valere con riguardo al precetto la omessa previa notifica del titolo esecutivo (Cass.
14-10-92, n. 11206).
• La mancata trascrizione del titolo esecutivo nel precetto intimato in base a cambiale
o ad assegno, che è prescritta per la sua individuazione, ne determina la nullità, che è deducibile con l’opposizione ex art. 617 c.p.c.
(Cass. 9-3-05, n. 5168).
• Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini
della riscossione di sanzioni amministrative pe-
cuniarie per violazioni del codice della strada è
configurabile come opposizione agli atti esecutivi l’impugnativa con la quale si deducano vizi
formali della cartella esattoriale, quali la mancata indicazione dei luoghi in cui si sono verificate le infrazioni al C.d.S., nonché delle norme
violate, con la conseguenza che, ai sensi degli
artt. 617, c. 1, e 480, c. 3, c.p.c., in mancanza
di specifica indicazione nella cartella, la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui la cartella è stata notificata (Cass.
21-2-07, n. 4018).
• In tema di esecuzione forzata nei confronti di
Amministrazioni pubbliche e di enti pubblici non
economici, l’indicazione dei dati anagrafici,
del codice fiscale e del domicilio del creditore – prescritta dal comma 1bis dell’art. 14 del
d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.
30 – non costituisce un requisito formale del
precetto e dell’atto di pignoramento, richiesto a
pena di nullità. Ne consegue che l’assenza di
tali indicazioni costituisce un’irregolarità degli
atti che non giustifica la dichiarazione di nullità
degli atti stessi né può essere fatta valere con
l’opposizione agli atti esecutivi (Cass. 14-1-09,
n. 590).
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