Comments
Description
Transcript
Fascicolo procedimenti disciplinari
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE Abteilung 17 – Italienisches Schulamt Amt 17.1 – Amt für Schulordnung Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana Ufficio 17.1 – Ufficio ordinamento scolastico Procedimenti disciplinari nella scuola Cavalese, 28.04.2011 1 Servizio procedimenti disciplinari (SPD) Ufficio ordinamento scolastico 17.1 Via del Ronco 2 39100 Bolzano dott.ssa Ivana Bertagnolli - Direttrice - 0471 411400 dott.ssa Daniela Faggiana 0471 411420 dott Paolo 0471 411352 dott.ssa Patrizia Angelillo Bergamaschi - segreteria - 0471 411403 • L'SPD offre informazioni e consulenza ai dirigenti scolastici riguardo ai procedimenti disciplinari. • L'SPD tratta i procedimenti disciplinari di maggiore entità. • L'SPD si avvale, nella fase istruttoria, della collaborazione degli ispettori. GLI ATTI e le istanze (da inviare solo per iscritto): vanno indirizzati al Sovrintendente scolastico che provvederà ad assegnarli all'SPD e/o all'ispettore competente. 2 Procedimenti disciplinari Normativa di riferimento 2010 Circolare ministeriale n. 14 2010 Circolare ministeriale n. 88 2009 Decreto legislativo n. 150 2001 Decreto legislativo n. 165 1994 Decreto legislativo n. 297 2006 - CCNL comparto scuola 2009 2003 TU del CCP per il comparto scuola N.B. Le infrazioni disciplinari possono derivare da violazioni: • del CCNL • del codice di comportamento • di norme legislative (es. sicurezza o privacy) • di obblighi generali di cui al codice civile • di responsabilità di cui al codice penale 3 Procedimenti disciplinari in sintesi INFRAZIONI DI MINORE GRAVITA’- COMPETENZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO Si riassumono sinteticamente le fasi procedurali, indicate nell’art. 55 bis del Decreto Legislativo n. 165/200 (introdotto con l'art. 69 del D.Lgs 150/2009 ). Ai dirigenti scolastici competono i procedimenti disciplinari per infrazioni, per le quali si ritiene di dover applicare una sanzione rientrante tra il rimprovero verbale e la sospensione dal servizio fino a 10 giorni. La procedura da seguire è indicativamente la seguente: 1. entro il termine perentorio di 20 giorni, a decorrere dalla “notizia” del comportamento punibile, il dirigente scolastico deve contestare per iscritto l’addebito al dipendente, convocandolo per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno 10 giorni e comunicandogli che potrà avvalersi dell’assistenza di un procuratore o di un rappresentante di un’associazione sindacale; 2. l’atto di contestazione degli addebiti dovrà contenere la descrizione precisa ed analitica dei fatti oggetto di contestazione, priva di espressioni di carattere valutativo o di condanna preventiva e dovrà, altresì, indicare le norme di comportamento che si assumono essere state violate, (ricavabili dalle disposizioni del CCNL di riferimento o dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti); 3. l’audizione a difesa dovrà essere verbalizzata ed il relativo verbale, firmato dalle parti, dovrà riportare esaurientemente tutte le fasi dell’incontro, rilevanti sia ai fini dell’accusa, che ai fini della difesa. Dovranno essere indicate, anche per riassunto, le argomentazioni principali sostenute a giustificazione dalla parte inquisita e le eventuali contestazioni e rilievi formulati dall’Amministrazione; 4. ultimata l’audizione a difesa e dopo l’espletamento dell’ulteriore attività istruttoria, che si dovesse ritenere eventualmente necessaria, il responsabile della struttura concluderà il procedimento con l’atto di archiviazione o con un provvedimento, adeguatamente motivato, di irrogazione della sanzione, entro 60 giorni dalla contestazione dell’addebito. I termini sono tutti perentori e la violazione degli stessi comporta la decadenza dell’azione disciplinare. Il provvedimento finale (o di archiviazione o di irrogazione della sanzione) va sempre emanato una volta avviato il procedimento. Si ricorda che per il personale docente non è più previsto il parere dei Consiglio scolastico provinciale. Le sanzioni applicabili ai docenti sono (oltre a quelle introdotte dal Decreto Legislativo n.150/2009) quelle di cui agli art. 492 e seguenti del Decreto Legislativo n. 297. Il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento, come previsto dall’art. 55 bis del D. Lgs. n. 165/2001. Importante: presso la scuola deve essere pubblicato all'albo (o tramite idonei strumenti informatici) il codice di disciplina. INFRAZIONI DI MAGGIORE GRAVITÀ Qualora il dirigente scolastico ritenga invece che la sanzione da applicare sia più grave di quelle di propria competenza, dovrà trasmettere gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all’Ufficio competente della provincia di appartenenza, che curerà tutta l’istruttoria del procedimento disciplinare. In tale ipotesi il dirigente scolastico dovrà trasmettere al Servizio Procedimenti Disciplinari: - le note di segnalazione dei fatti integranti gli illeciti disciplinari; 4 - le risultanze degli accertamenti istruttori volti a verificare la fondatezza delle segnalazioni le informazioni, desumibili dal fascicolo personale del dipendente, in ordine all’esistenza di precedenti sanzioni disciplinari ai fini dell’applicazione dell’istituto della recidiva una motivata relazione da cui devono risultare chiaramente le ragioni per le quali il dirigente scolastico ritenga che la sanzione da applicare al caso di specie non rientri tra quelle “di minore gravità” di propria competenza. - La procedura da osservare, a cura del Servizio Procedimenti Disciplinari è quella di cui al comma 4 dell’art. 55 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 (introdotto dall’art. 69 del Decreto Legislativo n. 150/2009) che prevede l’applicazione di termini pari al doppio di quelli previsti per le infrazioni punibili con sanzioni fino a un massimo di 10 giorni di sospensione. Pertanto, il dirigente del Servizio Procedimenti Disciplinari, una volta ricevuti dalla scuola gli atti del procedimento disciplinare, contesterà gli addebiti al dipendente interessato e lo convocherà per il contraddittorio a difesa, redigerà il verbale ecc. secondo le stesse modalità indicate per le infrazioni di minore gravità, di competenza del dirigente scolastico, proporrà il provvedimento finale da erogare, ferma restando l’autonomia decisionale del Sovrintendente scolastico. Da sottolineare è la perentorietà del rispetto dei tempi stabiliti dal legislatore per la conclusione del procedimento disciplinare. Esposizione analitica dei termini da rispettare. I termini per il dirigente scolastico- dall'Art. 55 bis, comma 2 • • • • Il responsabile con qualifica dirigenziale quando ha notizia di comportamenti punibili con sanzioni disciplinari senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l’addebito al dipendente e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato il dipendente può inviare una memoria scritta o motivata istanza di rinvio del termine per la sua difesa. Dopo l’espletamento dell’ attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell’addebito. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Trasmissione degli atti - dall'Art. 55 bis, comma 3 • Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale o se la sanzione da applicare è più grave, trasmette gli atti entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all’ufficio procedimenti disciplinari, dandone contestuale comunicazione all’interessato. I termini per l'SPD - dall'Art. 55 bis, comma 4 • • • • Il predetto ufficio contesta l’addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, se la sanzione da applicare è più grave si applicano termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti. Il termine per la contestazione dell’addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 (entro 5 giorni) ovvero dalla data nella quale l’ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell’infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini comporta, per l’amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare, ovvero, per il dipendente, la decadenza dall’esercizio del diritto di difesa. 5 Sanzioni disciplinari PERSONALE DOCENTE Procedimenti disciplinari di competenza del dirigente scolastico Tipo di sanzione Organo comp. Avvertimento scritto Dirigente scolastico Riferimento normativo • (art. 492 D.Lgs.297/94) • Censura mancanze lievi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio. Dirigente scolastico mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio. (art. 493 D.Lgs.297/94) • Sospensione dall'insegnamento fino a 10 giorni Dirigente scolastico • • atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza. (art. 494 D.Lgs.297/94) • Sospensione da 3 fino a 10 giorni (in proporzione all'entità del risarcimento). Dirigente scolastico condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'art. 54 D.Lgs.165/2001 (art. 55 sexies comma 1 D.Lgs.165/2001) • Sospensione fino al a 10 giorni Dirigente scolastico avere rifiutato, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rendere dichiarazioni false o reticenti (art.55 bis comma 7 D.Lgs.165/2001) Recidiva: In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa. (art. 499 D.Lgs. 297/94) 6 Procedimenti disciplinari di competenza dell'Intendente scolastico e dell'Servizio procedimenti disciplinari. Tipo di sanzione Organo comp. Riferimento normativo • Sospensione dall'insegnamento da 11 giorni a 1 mese Ufficio procedimenti disciplinari • • atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza. (art. 494 D.Lgs.297/94) • Sospensione da 11 giorni a 3 mesi (in proporzione all'entità del risarcimento). Ufficio procedimenti disciplinari condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'art. 54 D.Lgs.165/2001 (art. 55 sexies comma 1 D.Lgs.165/2001) • Sospensione da 11 fino a 15 giorni Ufficio procedimenti disciplinari avere rifiutato, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rendere dichiarazioni false o reticenti (art.55 bis comma 7 D.Lgs.165/2001) • Sospensione dall'insegnamento da 1 mese a 6 mesi Ufficio procedimenti disciplinari • • • nei casi previsti per la sospensione fino ad un mese qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; uso dell'impiego ai fini di interesse personale; atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti; abuso di autorità (art. 495 D.Lgs.297/94) • Sospensione dall'insegnamento di 6 mesi (e utilizzazione in compiti diversi) Ufficio procedimenti disciplinari • condanna a pene detentive non inferiori nel massimo a tre anni pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori (art. 496 D.Lgs.297/94) 7 • • • Destituzione Ufficio procedimenti disciplinari • • • per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione; per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie; per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza; per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi; per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio; per gravi abusi di autorità. (art. 498 D.Lgs.297/94) • Licenziamento (con preavviso) Ufficio procedimenti disciplinari • assenza priva di valida giustificazione superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; (art. 55 quater D.Lgs. 165/01) • • • Licenziamento (senza preavviso) Ufficio procedimenti disciplinari • falsa attestazione della presenza in servizio; falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. (art. 55 quater D. Lgs. 165/01) Recidiva: In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione: - la sospensione dall'insegnamento fino a un mese; - la sospensione dall'insegnamento da oltre un mese a sei mesi; - la sospensione dall'insegnamento per un periodo di sei mesi e successiva utilizzazione permanente in compiti diversi dall'insegnamento, va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura massima. Nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, la sanzione prevista per l'infrazione commessa può essere aumentata sino a un terzo. (art. 499 D.Lgs. 297/94) 8 FAC-SIMILE dei 4 atti da espletare per il procedimento disciplinare. 1. 2. 3. 4. Contestazione d'addebito Verbale del colloquio Archiviazione Irrogazione della sanzione. ><(((°> <°)))>< 1. Fac-simile di lettera di contestazione di infrazione disciplinare. Modello 1 - contestazione d'addebito Consegna a mano (con firma per ricevuta) o raccomandata R.R. Egregio Signore/Gentile signora ………………… Oggetto: Avvio di procedimento disciplinare - contestazione d'addebito In base a numerosi reclami e segnalazioni pervenute alla scrivente direzione... In base a rilevamenti effettuati... risulta che Lei il giorno ………… (descrizione sintetica, chiara e circostanziata del fatto accaduto e degli elementi oggettivi della contestazione). Quanto descritto costituisce una violazione dei doveri connessi alla funzione docente. (Clausola da aggiungere solo in caso di recidiva): Si fa inoltre presente che la S.V. è già incorsa nella sanzione disciplinare in data ............. per la seguente violazione ...... Nel contestarLe quanto sopra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 bis del Decreto legislativo n. 165/2001, La invitiamo a presentarsi presso l'ufficio del dirigente scolastico in data .............. alle ore ......... per presentare le Sue osservazioni o giustificazioni. Durante il colloquio può farsi assistere da un suo legale o da un rappresentante sindacale di fiducia. Entro la suddetta data, se non intende presentarsi può inviare una memoria scritta e, in caso di oggettivo impedimento, può presentare una motivata istanza di rinvio. Le ricordiamo che la mancata osservanza dei termini comporta, ai sensi dell'art. 55 bis D.Lgs.165/2001, la decadenza dall'esercizio del diritto di difesa. La S.V. ha diritto a prendere visione della documentazione relativa al procedimento disciplinare in corso, previo accordo con il sottoscritto sulla data e il luogo. Distinti saluti. Data, .......……................ Timbro e firma del dirigente scolastico 9 2. Fac-simile di verbale del contradittorio. Modello 2a - verbale confronto orale Città ... data ... Luogo: Orario: A seguito di convocazione a difesa della contestazione di addebito prot. n. ... del ... presso la direzione dell'Istituto ... ha luogo il contraddittorio previsto ai sensi dell’art. 55 bis del Decreto legislativo n. 165/2001. Sono presenti: il dirigente ..., in qualità di organo responsabile del procedimento, il Sig./ la Sig.ra ... incaricato/a per la stesura del verbale, il dipendente convocato .......... assistito dal/dalla Sig./ Sig.ra ... Il dirigente scolastico dà lettura della contestazione degli addebiti e sottopone ai presenti la documentazione e gli eventuale elementi di prova della violazione oggetto della contestazione d'addebito. Invita quindi il dipendente ad esporre le proprie ragioni. (In questa fase molto delicata il dirigente deve assumere un ruolo super-partes nonostante sia coinvolto direttamente, deve quindi limitarsi ad ASCOLTARE SENZA ESPRIMERE GIUDIZI e senza prendere alcun provvedimento. La verbalizzazione quindi deve essere sintetica e riportare fedelmente le controdeduzioni dell'insegnante e di chi lo assiste.) Il dirigente dichiara infine di concludere entro la data ... il procedimento disciplinare comunicando per iscritto la decisione assunta: a) l'archiviazione del procedimento disciplinare b) l'irrogazione della sanzione disciplinare. Firme dei presenti Modello 2b - verbale memoria scritta Città ... data ... Luogo: Orario: A seguito di convocazione a difesa della contestazione di addebito prot. n. ... del ... presso la direzione dell'Istituto ... ha luogo l'incontro per il contraddittorio previsto ai sensi dell’art. 55 bis del Decreto legislativo n. 165/2001. Sono presenti: il dirigente ..., in qualità di organo responsabile del procedimento, il Sig./ la Sig.ra ... incaricato/a per la stesura del verbale, (eventuali altri presenti). I presenti prendono atto che il dipendente convocato ........... ha presentato in data .... memoria scritta riguardante la propria difesa, dichiarando di rinunciare al confronto verbale. Si allega pertanto al presente verbale la suddetta memoria scritta e viene fissata la data di conclusione del procedimento disciplinare: (inserire la data) Firme dei presenti 10 Modello 3 - archiviazione Consegna a mano (con firma per ricevuta) o raccomandata R.R. Prot. n. Data Egregio Signore/Gentile signora ………………… Oggetto: Archiviazione procedimento disciplinare Con la presente si fa seguito alla contestazione d'addebito prot. n. ..... del ...... per informarLa che lo scrivente, valutando sufficienti le giustificazioni addotte (durante il contraddittorio avvenuto in data ... , in base alle controdeduzione presentate in data ...) ritiene che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente. Si comunica pertanto l'archiviazione del procedimento disciplinare in corso Distinti saluti. Data, .......……................ Timbro e firma del dirigente scolastico Modello 4 - Irrogazione della sanzione disciplinare Consegna a mano (con firma per ricevuta) o raccomandata R.R. Prot. n. Data Egregio Signore/Gentile signora ………………… Oggetto: Irrogazione della sanzione di (specificare il tipo di provvedimento adottato) Con la presente si fa seguito alla contestazione d'addebito prot. n. ..... del ...... per informarLa che lo scrivente, (ipotesi 1) valutate le giustificazioni da Lei addotte durante l'incontro avvenuto presso questa direzione in data ... o in base alle memorie scritte pervenute in data ... (ipotesi 2) valutate le giustificazioni da Lei presentate con memoria scritta in data ... e ritenute inidonee a far venire meno la fondatezza dell'addebito per i motivi di seguito specificati: (spiegare le ragioni di inammissibilità delle giustificazioni addotte) Le comunichiamo la decisione di applicare ai sensi (specificare la norma di riferimento) la sanzione disciplinare della (specificare il tipo di sanzione - vedi la tabella di riferim. a pag. 6) - avvertimento scritto - censura - sospensione dall'insegnamento per il periodo dal ... al ... 1 Distinti saluti. Data, .......……................ 1 Timbro e firma del dirigente scolastico In caso di sospensione dall'insegnamento sono da aggiungere le seguenti clausole: Durante il predetto periodo di sospensione non sarà corrisposta la retribuzione, fatto salvo il diritto a percepire l'assegno alimentare nella misura prevista dall'art. 500 del TU n. 297/1994. Tale periodo di sospensione non è valido ai fini della pensione e del trattamento di fine rapporto, della carriera e della 13a mensilità e, ai sensi dell'art. 497 del TU n. 297/1994, comporta il ritardo di un anno del passaggio alla posizione stipendiale superiore. 11 Suggerimenti per la chiarezza e l'efficacia degli addebiti Gli addebiti contestati devono essere fondati. • La fondatezza delle violazioni deve essere accertata. È compito dei dirigenti scolastici accertare la sussistenza e la rilevanza dei fatti e dei comportamenti da contestare. • Gli accertamenti devono essere compiuti su basi oggettive e in base a testimonianze reali verbalizzate. • Mere supposizioni o descrizioni generiche dei fatti rendono impossibile individuare gli obblighi e le norme che sono state violate dal dipendente. Verbali e accertamenti • In fase di accertamento dei fatti conviene produrre più verbali distinti sottoscritti che attestano le diverse testimonianze. • I verbali vanno sottoscritti dalle persone che rilasciano le dichiarazioni e le testimonianze. • Evitare verbali generici e lunghi sottoscritti da diverse persone non direttamente coinvolte nei fatti. La formulazione degli addebiti contestati deve essere corretta • Un'errata formulazione degli addebiti disciplinari e gli errori di procedura possono rendere nullo il procedimento disciplinare. • Bisogna evitare gli errori di procedura che incidono sul diritto di difesa. Possono invalidare l'atto e inficiare il procedimento. • Occorre inoltre tenere conto: - che un procedimento già attivato non può essere reiterato. - che la contestazione deve comunque essere formulata entro 20 giorni dalla notizia dei fatti. ATTENZIONE! Le scuole hanno l'obbligo di affiggere il codice disciplinare in formato cartaceo all'ingresso della sede centrale e di ogni plesso e sezione staccata. La pubblicazione online non è sufficiente se vi è personale scolastico privo di postazioni informatiche istituzionali. 12 Il licenziamento disciplinare (Art. 55-quater D. Lgs. 165/01) 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione; c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio; d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; e) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui; f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. 2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all’articolo 54. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso. 13 Rapporto fra procedimenti disciplinari e procedimento penale Il procedimento disciplinare prosegue il suo iter anche in pendenza di un procedimento penale che riguardi in tutto o in parte le infrazioni contestate. Procedimento disciplinare Procedimento penale Conseguenze Si è concluso con l'irrogazione della sanzione Si conclude con una Si riapre il procedimento sentenza di assoluzione che disciplinare solo su istanza scagiona il dipendente del lavoratore. Si è concluso con l'archiviazione Si conclude con una sentenza irrevocabile di condanna Si riapre d'ufficio il procedimento disciplinare per adeguarlo a quello penale. Si è concluso con una sanzione diversa dal licenziamento Si conclude con sentenza irrevocabile di condanna che comporta il licenziamento Si riapre d'ufficio il procedimento disciplinare per adeguarlo a quello penale. 14 Tabella riassuntiva contenuta nella Circolare Ministeriale 88/2010 15