Ridefinita la disciplina delle note di variazione IVA in caso
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Ridefinita la disciplina delle note di variazione IVA in caso
FRANCO BAROLO - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. IVA Disegno di legge di stabilità 2016 Ridefinita la disciplina delle note di variazione IVA in caso di procedure concorsuali di Marco Peirolo (*) Con la riscrittura integrale dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, prevista dal disegno di Legge di stabilità 2016, viene ridefinita la procedura di variazione IVA attivabile in caso di mancato pagamento da parte del cessionario/committente assoggettato ad una procedura concorsuale o esecutiva. Dal punto di vista temporale, il presupposto dell’infruttuosità viene limitato alle procedure esecutive individuali, con l’eccezione dei contratti ad esecuzione periodica o continuata oggetto di risoluzione contrattuale, mentre per quelle concorsuali la nota di credito può essere emessa nel momento in cui l’ammontare originariamente addebitato in fattura si manifesta, in tutto o in parte, non recuperabile. Replicando l’impostazione adottata ai fini delle imposte sui redditi, la possibilità di emettere la nota di variazione prima della conclusione della procedura concorsuale pone rimedio all’incongruenza della norma interna rispetto a quella comunitaria, che fa generico riferimento alle operazioni totalmente o parzialmente non pagate, senza subordinare la rettifica al definitivo accertamento della loro infruttuosità. Sul piano comunitario, gli artt. 90 e 185 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 prevedono che il cedente/prestatore, al verificarsi delle ipotesi tassativamente individuate, possa (ovvero debba) recuperare, successivamente all’emissione e registrazione della fattura, l’imposta addebitata e non corrisposta dal cessionario/committente. L’art. 90 della Direttiva 2006/112/CE stabilisce, al par. 1, che - in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento di effettuazione dell’operazione - la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri. In caso di non pagamento totale o parziale, il successivo par. 2 dello stesso art. 90 dispone che gli Stati membri possono derogare al par. 1. In pratica, gli Stati membri sono obbligati a ridurre la base imponibile e, quindi, l’importo dell’IVA dovuta dal soggetto passivo ogni volta che, successivamente alla conclusione dell’operazione, una parte o la totalità del corrispettivo non viene percepita dal soggetto passi- vo. Tuttavia, agli Stati membri è concessa la facoltà di derogare a tale norma in caso di mancato pagamento, totale o parziale, del corrispettivo. In ogni caso, spetta agli Stati membri stabilire le condizioni per l’esercizio della riduzione della base imponibile. Nella disciplina esposta sono tenute distinte le ipotesi di annullamento, recesso, risoluzione e riduzione del prezzo, per le quali è obbligatoria la variazione, da quelle di non pagamento, totale o parziale, la cui riduzione è facoltativa su opzione degli Stati membri. La rettifica obbligatoria è espressione del principio generale secondo il quale la base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto, con la conseguenza che l’Amministrazione finanziaria non può riscuotere a titolo di IVA un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo (1). La facoltà di deroga riconosciuta nel caso di mancato pagamento, invece, “si fonda sull’assunto che, in presenza di talune circostanze ed in ragione della situazione giuridica esistente nello Stato membro interessato, il mancato pagamento del corrispettivo (*) Dottore commercialista in Torino, Advisor scientifico di Adacta Studio Associato e Componente del Fiscal Committee della Confédération Fiscale Européenne (1) Cfr. CGE, 26 gennaio 2012, causa C-588/10, Kraft Foods Polska (punto 27) e Id., 3 luglio 1997, causa C-330/95, Goldsmiths (punto 15). Corriere Tributario 45/2015 4441 FRANCO BAROLO - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. IVA può essere difficile da accertare o essere solamente provvisorio” (2). L’art. 185 della Direttiva 2006/112/CE prevede, al par. 1, che la rettifica della detrazione ha luogo quando, successivamente alla presentazione della dichiarazione IVA, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni; in particolare, in caso di annullamento degli acquisti o a seguito di una riduzione di prezzo. In deroga a questa norma, il par. 2 stabilisce che la rettifica non è richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate, in caso di distruzione, perdita o furto debitamente provati o giustificati, nonché in caso di prelievo di beni di modico valore da concedere in omaggio o come campioni gratuiti. Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere l’obbligo della rettifica nelle ipotesi di operazioni totalmente o parzialmente non pagate e di furto. La norma, inserita nel Capo 5 della Direttiva 2006/112/CE che regola il meccanismo della rettifica della detrazione, è costruita in maniera esattamente simmetrica al precedente art. 90, prevedendo, come regola, che la rettifica della detrazione non è richiesta nel caso di mancato pagamento ed ammettendo, come eccezione, la facoltà degli Stati membri di esigere la rettifica in tale situazione. Per completezza, occorre segnalare che l’art. 186 della Direttiva 2006/112/CE stabilisce che gli Stati membri prevedono le condizioni per l’esercizio della rettifica. Passando ad esaminare la normativa nazionale, l’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 consente l’emissione della nota di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta quando, successivamente all’emissione e alla registrazione della fattura, l’operazione viene meno in tutto o in parte o se ne riduce l’ammontare imponibile. La procedura di rettifica può essere attivata al ricorre di una triplice situazione, vale a dire quando il venir meno dell’operazione o la riduzione del suo imponibile è riconducibile: (i) alla dichiarazione di nullità, revoca, risoluzione, rescissione e simili; (ii) al (2) Cfr. sent. 3 luglio 1997, causa C-330/95 (punto 18), cit. (3) Cfr. art. 90 della Direttiva 2006/112/CE. 4442 Disegno di legge di stabilità 2016 mancato pagamento, anche parziale, del corrispettivo a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o di un piano attestato di risanamento dei debiti pubblicato nel Registro delle imprese; (iii) all’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente. L’art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che la procedura di variazione resti preclusa dopo il decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione originaria nel caso in cui le cause diminutive della base imponibile e dell’imposta originariamente addebitata in fattura si verifichino in dipendenza del sopravvenuto accordo fra le parti e nel caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione del comma 7 dell’art. 21 del Decreto IVA, vale a dire quando, nella fattura, i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative siano stati indicati in misura superiore a quella reale. Anomalie della normativa interna Da confronto lessicale delle disposizioni di riferimento innanzi richiamate si evincono alcune anomalie. Come rilevato dalla norma di comportamento n. 192 dell’Associazione italiana Dottori commercialisti ed esperti contabili, l’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 prevede che l’emissione della nota di variazione in diminuzione è facoltativa, a dispetto delle corrispondenti disposizioni comunitarie, che dispongono, come regola, l’obbligo di ridurre la base imponibile (3); per quanto riguarda, invece, la rettifica della detrazione da parte del cessionario/committente, la situazione è diametralmente opposta, essendo obbligatoria per il diritto interno e facoltativa per quello comunitario (4). La norma nazionale, inoltre, circoscrive la rettifica facoltativa alle ipotesi in cui il mancato pagamento derivi da procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose, con una limitazione del campo di applicazione della variazione in diminuzione non prevista dalla norma (4) Cfr. art. 185, par. 2, della Direttiva 2006/112/CE. Corriere Tributario 45/2015 FRANCO BAROLO - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Disegno di legge di stabilità 2016 IVA comunitaria, che fa riferimento generico alle operazioni totalmente o parzialmente non pagate (5). A quest’ultimo riguardo, un primo motivo di incompatibilità della normativa italiana, così come interpretata dall’Amministrazione finanziaria, si desume dalla circostanza che il legislatore nazionale, nell’esercitare la facoltà prevista dalla norma comunitaria, ha limitato il diritto di rettifica dell’imposta alla misura corrispondente alla variazione in diminuzione conseguente al mancato pagamento (totale o parziale) del corrispettivo derivante da procedure concorsuali o procedure esecutive rimaste infruttuose. È stata, quindi, introdotta una causa, rappresentata dall’esperimento della procedura, ed un effetto, identificato nel mancato pagamento che la sua esecuzione infruttuosa certifica. Rispetto a tale costruzione, le norme della Direttiva 2006/112/CE fanno riferimento al non pagamento totale o parziale (art. 90, par. 2) e alle operazioni totalmente o parzialmente non pagate (art. 185, par. 2): condizionano, cioè, la riduzione della base imponibile e dell’imposta all’effetto, rappresentato dal mancato pagamento, e non alla causa, rappresentata dalla procedura concorsuale o esecutiva rimasta infruttuosa. È dunque lecito ritenere che il legislatore italiano abbia ecceduto rispetto a quanto previsto dall’art. 186 della Direttiva 2006/112/CE, ove viene attribuito agli Stati membri il compito di definire le modalità di applicazione degli artt. 184 e 185 della stessa Direttiva. Anche la posizione espressa dalla prassi amministrativa si pone in contrasto con la disciplina comunitaria, siccome limita la rilevanza del mancato pagamento alle ipotesi di “procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose” perché solo al ricorrere di tali fattispecie si ha una ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore. Il mancato pagamento assume, quindi, rilievo costitu- tivo nelle sole ipotesi in cui il creditore abbia esperito tutte le azioni volte al recupero del proprio credito senza, tuttavia, trovare soddisfacimento. Il mancato pagamento è ininfluente, invece, negli altri casi previsti dall’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, per i quali ciò che rileva è che l’operazione sia venuta meno in tutto o in parte o che se ne sia ridotto l’ammontare imponibile, a prescindere dal “fenomeno finanziario” del pagamento (6). Secondo l’Amministrazione, infatti, la norma risponde ad una esigenza di equità ed è volta a consentire al cedente/prestatore di recuperare, attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione in conseguenza dell’insolvenza del debitore e dell’infruttuosità dell’azione esecutiva, sia essa individuale che collettiva, esperita nei confronti dello stesso debitore, l’imposta versata anticipatamente all’Erario. A fondamento di questo orientamento depone anche l’evoluzione della norma in esame, posto che l’art. 2, comma 1, lett. c-bis), del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 (7), ha modificato l’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, aggiungendo al novero degli eventi che legittimano la riduzione dell’imponibile e dell’imposta anche quello del “mancato pagamento in tutto o in parte a causa dell’avvio di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose”. Successivamente, l’art. 13-bis, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 (8), ha soppresso la locuzione “dell’avvio” contenuta nel comma 2 d ell’ art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. In conclusione, le predette modifiche normative hanno portato l’Amministrazione finanziaria a ritenere che la condizione dell’infruttuosità, precedentemente richiesta per le sole procedure esecutive, debba intendersi riferita anche alle procedure concorsuali, come confermato anche da autorevole dottrina, nonché dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (9). Assonime, in particolare, ha osservato che l’intervenuta modifica ha reso “inequivoco (5) Cfr. artt. 90, par. 1 e 2, e 185, par. 2, della Direttiva 2006/112/CE. (6) Cfr. risoluzione dell’Agenzia delle entrate 16 maggio 2008, n. 195; risoluzione dell’Agenzia delle entrate 18 marzo 2002, n. 89; risoluzione dell’Agenzia delle entrate 12 ottobre 2001, n. 155; C.M. 17 aprile 2000, n. 77/E. (7) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30. (8) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140. Corriere Tributario 45/2015 4443 FRANCO BAROLO - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. IVA Disegno di legge di stabilità 2016 bile, la stessa impedisce, in che sia nell’ipotesi di proPROSPETTIVE FUTURE cedura esecutiva di tipo concreto, il recupero delProcedure concorsuali individuale che nell’ipotel’IVA in tutti i casi in cui si di procedura di tipo Il disegno di Legge di stabilità 2016 prevede l’attivazione di una delle concorsuale l’esperibilità la possibilità, per il cedente/prestatore, di due procedure imposte sia emettere la nota di variazione IVA a partire della variazione in dimiantieconomica o eccessidalla data in cui il cessionario/committente nuzione è subordinata alla è assoggettato ad una procedura vamente difficile e si ma‘infruttuosità’ della proce- concorsuale ovvero dalla data del decreto nifesta palesemente condura”; quest’ultima, ove che omologa l’accordo di ristrutturazione traria al principio di effetconcorsuale, “è verificabi- dei debiti o dalla data di pubblicazione nel tività laddove sia escluso il le soltanto in seguito alla Registro delle imprese del piano attestato di pericolo di frode. ripartizione dell’attivo e, risanamento dei debiti. In pratica, si evita Adeguamento comunque, con la chiusu- che il cedente/prestatore debba attendere della disciplina interna la chiusura infruttuosa della procedura ra della procedura”. a quella comunitaria concorsuale per poter emettere la nota di Un ulteriore motivo di invariazione, siccome quest’ultima potrà compatibilità della norma L’art. 9, comma 9, del diessere emessa già dopo l’assoggettamento nazionale e della sua in- alla procedura del cessionario/committente. segno di Legge di stabilità terpretazione ufficiale di- Con riferimento al momento in cui il cliente per il 2016 sostituisce l’atscende dal principio di si considera assoggettato ad una procedura tuale art. 26 del D.P.R. n. proporzionalità. 633/1972 al fine di superaconcorsuale, assume rilievo: (i) la sentenza Il 59° “considerando” della dichiarativa del fallimento; (ii) il re le attuali criticità della Direttiva 2006/112/CE sta- provvedimento che ordina la liquidazione disciplina. Come, infatti, coatta amministrativa; (iii) il decreto di bilisce che, “entro certi liindicato nella Relazione ilmiti e a certe condizioni, ammissione alla procedura di concordato lustrativa, in caso di mangli Stati membri possano preventivo; (iv) il decreto che dispone la cato pagamento dei crediadottare o mantenere mi- procedura di amministrazione straordinaria ti, le disposizioni vigenti sure speciali che derogano delle grandi imprese in crisi. rendono l’IVA addebitata alla presente Direttiva, al nei confronti del cessionafine di semplificare la riscossione dell’imposta o rio/committente sostanzialmente non recuperadi evitare talune forme di evasione o elusione fi- bile, determinando la violazione del principio scale”. A questo riguardo, la Corte di Giustizia di neutralità. ha applicato il principio di proporzionalità per Con il nuovo intervento normativo si distindefinire la portata delle disposizioni derogatorie, guono le variazioni conseguenti alla dichiaraprecisando che il “suddetto principio esige che zione di nullità, revoca, risoluzione, rescissione siffatte limitazioni non eccedano quanto è ade- e simili, ovvero all’applicazione di abbuoni o guato e necessario per raggiungere lo scopo per- sconti previsti contrattualmente (comma 2 seguito” (10). dell’art. 26), da quelle derivanti dal mancato Alla luce di tale indicazione, sussistono dubbi pagamento, in tutto o in parte, del corrispettisulla legittimità della scelta del legislatore ita- vo (comma 4 dell’art. 26). liano di restringere l’esercizio del diritto di recupero dell’imposta gravante sulla controprestazio- Procedure concorsuali ne non pagata in tutto o in parte alle ipotesi in- Con specifico riguardo alle procedure concornanzi indicate, cioè all’esito delle procedure suali, la lett. a) del comma 4 prevede la possiconcorsuali o esecutive. Sebbene questa scelta, bilità, per il cedente/prestatore, di emettere la in quanto diretta a contrastare fenomeni di eva- nota di variazione a partire dalla data in cui il sione fiscale, possa essere in astratto condivisi- cessionario/committente è assoggettato ad una (9) Cfr. Cass., 16 dicembre 2011, n. 27136. 4444 (10) Così la sent. 15 maggio 1986, causa C-222/84, Johnston. Corriere Tributario 45/2015 FRANCO BAROLO - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. IVA Disegno di legge di stabilità 2016 nario/committente non è procedura concorsuale, PROSPETTIVE FUTURE ovvero dalla data del derichiesta in caso di operaSoggetto pagato successivamente creto che omologa l’accorzioni totalmente o pardo di ristrutturazione dei alla variazione in diminuzione zialmente non pagate, debiti o dalla data di pub- Nel caso in cui il soggetto che si è avvalso viene disposto che il cesblicazione nel Registro della procedura di variazione in diminuzione sionario/committente non per mancato pagamento a causa di una delle imprese del piano at- procedura concorsuale o esecutiva sia è più obbligato alla regitestato di risanamento dei successivamente pagato, in tutto o in parte, strazione della nota di debiti. il cedente/prestatore dovrà procedere alla credito emessa dal cedenIn pratica, si evita che il variazione in aumento al fine di riversare te/prestatore. cedente/prestatore debba all’Erario l’imposta corrispondente attendere la chiusura in- all’importo pagato, fermo restando il diritto Soggetto pagato fruttuosa della procedura del cessionario/committente di portare in successivamente alla c o n c o r s u a l e p e r p o t e r detrazione l’IVA relativa alla variazione in variazione in diminuzione emettere la nota di varia- aumento. Nel nuovo comma 6 delzione, siccome quest’ultil’art. 26 del Decreto IVA ma può essere ora emessa già dopo l’assoggetta- è disciplinato il caso in cui il soggetto che si è mento alla procedura del cessionario/commitavvalso della procedura di variazione in dimitente. Sul punto, il comma 11 del nuovo art. nuzione per mancato pagamento a causa di 26 del D.P.R. n. 633/1972 individua il momento in cui il cliente si considera assoggetta- una procedura concorsuale o esecutiva sia sucto ad una procedura concorsuale, prevedendo cessivamente pagato, in tutto o in parte. In che assume rilievo: (i) la sentenza dichiarativa questa ipotesi, il cedente/prestatore deve prodel fallimento; (ii) il provvedimento che ordi- cedere alla variazione in aumento al fine di rina la liquidazione coatta amministrativa; (iii) versare all’Erario l’imposta corrispondente alil decreto di ammissione alla procedura di con- l’importo pagato, fermo restando il diritto del cordato preventivo; (iv) il decreto che dispone cessionario/committente di portare in detraziola procedura di amministrazione straordinaria ne l’imposta relativa alla variazione in aumento. delle grandi imprese in crisi. Le descritte modifiche sono finalizzate a repliObbligo di annotare la nota di variazione care l’impostazione adottata ai fini delle imponel registro delle fatture emesse ste sui redditi, tenuto che, in presenza di proo in quello dei corrispettivi cedure concorsuali, opera un automatismo di In merito all’obbligo, da parte del cessionadefinitività della perdita che si fonda sul prerio/committente, di annotare la nota di variasupposto che l’accertamento giudiziale o ammizione nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, l’ultimo periodo del nistrativo dello stato d’insolvenza del debitore comma 5 del riformulato art. 26 del D.P.R. n. costituisce evidenza oggettiva della sussistenza 633/1972 prevede che, per le note di variazio- degli elementi di certezza e precisione (11). È ne emesse a seguito di procedura concorsuale, dato, inoltre, osservare che la novità consente il cessionario/committente non è obbligato ad di allineare il momento di emissione della nota effettuare la corrispondente variazione in ret- di variazione con la rilevazione della perdita ai tifica della detrazione originariamente opera- fini delle imposte dirette, determinando la preta. In attuazione, infatti, dell’art. 185, par. 2, cisa quantificazione della perdita per il solo imdella Direttiva 2006/112/CE, in base al quale ponibile, al netto dell’IVA addebitata in fattula rettifica della detrazione operata dal cessio- ra (12). (11) Cfr. circolare dell’Agenzia delle entrate 1° agosto 2013, n. 26 e risoluzione dell’Agenzia delle entrate 23 gennaio 2009, n. 16. Corriere Tributario 45/2015 (12) Cfr. norma di comportamento n. 192 dell’AIDC. 4445 FRANCO BAROLO - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. IVA Disegno di legge di stabilità 2016 In via d’eccezione, è prevista un’apposita disciplina per le variazioni da risoluzione contrattuale, relative a contratti ad esecuzione continuata o periodica, conseguenti all’inadempimento del cessionario/committente o del cedente/prestatore. Il comma 9 del riformulato art. 26 dispone che, in tal caso, la facoltà di emissione della nota di variazione si applica, con effetto retroattivo, a tutte le operazioni rispetto alle quali l’inadempimento ha determinato la risoluzione contrattuale. La questione, sulla quale è stata chiamata a pronunciarsi la Corte di Giustizia (13), riguarda, in particolar modo, le imprese operanti nei settori delle utilities (es. telefonia, energia, acqua, ecc.), le quali forniscono i servizi richiesti sulla base di contratti di abbonamento rientranti per natura nella categoria dei contratti di somministrazione (ex art. 1559 c.c.) e fatturano periodicamente in via posticipata secondo l’effettivo consumo usufruito dai clienti. La variazione dell’imponibile e dell’imposta per i crediti relativi alle forniture di servizi rimasti insoluti anche a seguito dell’infruttuoso esperimento delle procedure interne della società è normalmente contestata dagli Uffici nel presupposto che, per i contratti di somministrazione, la risoluzione del contratto produce effetti ex nunc, ossia a partire dalla data di risoluzione, mentre le prestazioni antecedenti, già fatturate e fruite dai clienti, rimangono valide anche se non pagate (14). In pratica, con la nota di credito, il cedente/prestatore ha diritto di portare in detrazione l’imposta solo quando, a seguito di risoluzione del contratto, l’operazione è venuta meno perché il bene/servizio è stato retrocesso, oppure - al fine di evitare l’evasione del tributo - può essere provato il mancato pagamento da parte del cliente con l’infruttuosità delle azioni esecutive o con l’assoggettamento del cliente a procedura concorsuale. Non essendo possibile ottenere la restituzione del servizio reso, la procedura di variazione, per essere ammessa, richiede che il fornitore sia in grado di dimostrare l’infruttuosità della procedura esecutiva, ma - di fatto - questa impostazione finisce per impedire l’applicazione della procedura di variazione siccome i crediti insoluti sono, di regola, di modesto importo, risultando pertanto antieconomico l’esperimento di una procedura esecutiva destinata a restare, comunque, infruttuosa. Talvolta, la giurisprudenza ha disatteso la pretesa erariale nella considerazione che, nei contratti ad esecuzione periodica e continuativa, per prestazioni già eseguite s’intendono quelle con le quali il debitore abbia pienamente soddisfatto le ragioni del creditore, sicché l’irretroattività opererebbe esclusivamente rispetto agli adempimenti la cui creazione soddisfi le reciproche ragioni creditorie. In base a questa (13) Cfr. Comm. trib. reg. Lombardia, 3 marzo 2015, n. 259/19/15. (14) A nulla rilevando, pertanto, la circostanza che: (i) la risoluzione contrattuale scaturisce ex contractu dal mancato rispetto, da parte del cliente, dei termini di pagamento previsti dalle pattuizioni contrattuali; (ii) la definitiva irrecuperabilità dei crediti è ben dimostrata dall’inutilità dei solleciti inviati al cliente moroso; (iii) l’azione di recupero dei medesimi crediti, oltre ad essere presumibilmente infruttuosa, risulterebbe comunque antieconomica, tenuto conto della ingente quantità dei rapporti in sofferenza e dell’esiguità degli importi non pagati da ogni singolo utente. Procedure esecutive individuali rimaste infruttuose In merito alle procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, per le quali resta confermata la facoltà di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta, il comma 12 del nuovo art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 specifica, a titolo esemplificativo, alcuni casi in cui la procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa. Si tratta: (i) dell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare; (ii) dell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità; (iii) dell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità. Inadempimento dei contratti ad esecuzione continuata o periodica 4446 Corriere Tributario 45/2015 FRANCO BAROLO - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Disegno di legge di stabilità 2016 IVA no eccedere quanto necesimpostazione, nel caso di PROSPETTIVE FUTURE inadempimento di una sario per garantire l’esatta Inadempimento dei contratti delle parti, la risoluzione riscossione dell’imposta e del contratto ha efficacia ad esecuzione continuata o periodica per evitare evasioni (16). retroattiva anche rispetto Il disegno di Legge di stabilità 2016 In quest’ottica, i princìpi alle prestazioni pregresse, stabilisce che la risoluzione per di proporzionalità e di efinadempimento dei contratti ad esecuzione per cui l’operazione, ai ficontinuata o periodica consente al creditore fettività risultano, infatti, ni IVA, viene meno, ri- di emettere la nota di variazione in violati laddove i limiti imsultando possibile emette- diminuzione dell’imponibile e dell’imposta posti dal legislatore naziore la nota di credito al fi- per tutte le prestazioni per le quali il nale rendano, di fatto, imne di recuperare l’imposta debitore si sia reso inadempiente, anche possibile o eccessivamente relativa al corrispettivo senza l’attivazione di specifiche procedure oneroso per il soggetto o g g e t t o d i f a t t u r a z i o - di recupero. Si tratta di una modifica in passivo il recupero dellinea con le indicazioni rese dalla ne (15). l’imposta relativa alla Come anticipato, il dise- giurisprudenza comunitaria, la quale ha controprestazione non pagno di Legge di stabilità affermato che i margini di discrezionalità gata in tutto o in parper il 2016 risolve il pro- concessi agli Stati membri nell’applicazione te (17). blema esposto, stabilendo delle previsioni in materia di rettifica dell’imponibile e dell’imposta non devono che la risoluzione per inaDecorrenza eccedere quanto necessario per garantire dempimento dei contratti l’esatta riscossione dell’imposta e per Infine, il comma 10 del ad esecuzione continuata evitare evasioni. nuovo art. 26 del D.P.R. o periodica consente al n. 633/1972 definisce la creditore di emettere la nota di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta per decorrenza delle disposizioni novellate, prevetutte le prestazioni per le quali il debitore si sia dendo che le modifiche riguardanti l’emissione reso inadempiente, anche senza l’attivazione di della nota di variazione in caso di procedura specifiche procedure di recupero. Si tratta di concorsuale si applicheranno alle operazioni una modifica in linea con le indicazioni rese effettuate dal 1° gennaio 2017, mentre le redalla giurisprudenza comunitaria, la quale - pur stanti novità, essendo dirette a chiarire l’applinon essendosi ancora pronunciata sulla specifi- cazione delle disposizioni contenute nell’art. ca questione - ha affermato che i margini di di- 26 del D.P.R. n. 633/1972, hanno carattere inscrezionalità concessi agli Stati membri nel- terpretativo e, quindi, avranno effetto anche l’applicazione delle previsioni in materia di ret- rispetto alle operazioni poste in essere anteriortifica dell’imponibile e dell’imposta non devo- mente al 1° gennaio 2017. (15) A fondamento di questo orientamento, cfr. Cass., 10 marzo 2010, n. 5771, secondo cui “la risoluzione del contratto opera ex tunc, nel senso che essa toglie efficacia alla causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali eventualmente effettuate tra i contraenti e ristabilisce fra di essi la stessa situazione economica-giuridica esistente prima del contratto, che viene considerato come se non fosse stato mai concluso. E questa efficacia retroattiva trova un limite, previsto dall’art. 1458 c.c. nel caso dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, soltanto con riguardo alle prestazioni già eseguite, cioè a quelle liquidate ed esaurite; cosicché la pronuncia di risoluzione per inadempimento di un contratto ad esecuzione continuata, sebbene di carattere costitutivo, ha efficacia retroattiva dal momento dell’inadempimento (…) e, cioè, dal momento in cui, realizzandosi l’inadempimento rilevante ai fini risolutivi, è venuto meno il sinallagma contrattuale”. (16) Cfr. CGE, 3 settembre 2014, causa C-589/12, GMAC Corriere Tributario 45/2015 UK (punti 31 e 32); Id., 15 maggio 2014, causa C-337/13, Almos (punti 33-39) e Id., 3 luglio 1997, causa C-330/95 (punti 16 e 19), cit. (17) Sul tema, si segnala la posizione dell’Agenzia delle entrate nella risposta fornita ad un’istanza di interpello (n. 995427/2014 del 16 marzo 2015), in base alla quale l’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 individua la risoluzione come una delle cause che legittimano la variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta senza distinguere tra risoluzione giudiziale o di diritto. L’Agenzia, nel precisare che il verificarsi della condizione contemplata da una causa risolutiva espressa apposta al contratto può costituire il presupposto della variazione, porta a ritenere che anche nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa è possibile recuperare l’IVA relativa ai crediti insoluti se il mancato pagamento determina la risoluzione dei relativi contratti. 4447