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Droga alla guida, l`incidente non è prova Droga alla

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Droga alla guida, l`incidente non è prova Droga alla
positata ieri che rappresenta il
nalità economica introdotta alLa sentenza conferma così l’or-
veniva individuato anche un
doppio fondo dietro le bocche di
aerazione del cruscotto), venivano trovati 3 pacchetti con ban-
modalità di trasferimento del
denaro dalla Svizzera all’Italia
euro, oltre a 870 sempre in con-
La difesa, nei motivi di ricorso
IL PRINCIPIO
Non c’è irretroattività
perché l’elemento materiale
si è realizzato nel luglio 2015,
in piena vigenza delle norma
notevole somma di denaro, che, Scudo solo con la voluntary
del riesame di Como aveva con-
bra aprire quindi a una possibili(dichiarazione infedele), sia stato
a questo punto possibile un’ultima considerazione: che, nel caso
rebbe cavata se avesse utilizzato
nale del riesame aveva in parte
confermato la misura cautelare,
metteva tra l’altro in evidenza, fa-
ma da imputazioni di autoricitroattività della legge penale, cocoincidente con l’articolo 4 del
ciclaggio quando il reato presup© RIPRODUZIONE RISERVATA
Cassazione/2. Non bastano le analisi del sangue, va dimostrato lo stato di alterazione
Droga alla guida, l’incidente non è prova
Maurizio Caprino
MILANO
pOccorrono sempre una visita
medica o una manovra particolarmente pericolosa per arrivare a
una condanna per guida sotto
l’effetto di droghe. Anche quando le analisi del sangue rilevano
che nel corpo del conducente ci
sono vari stupefacenti, oltre a una
quantità di alcol doppia rispetto al
consentito. E non ha importanza il
fatto che l’interessato, guidando
in queste condizioni, abbia provocato un incidente, se il comportamento alla base del sinistro è tale
da poter essere ricondotto anche a
semplice distrazione e non neces-
sariamente a uno stato di alterazione psicofisica.
Possono apparire controcorrente queste conclusioni, cui porta la sentenza 3623, depositata ieri
dalla Quarta sezione penale della
Cassazione, su uno di quei tipici
incidenti che suscitano allarme
sociale: una collisione avvenuta in
una notte del weekend per colpa
di un guidatore ebbro e drogato.
Una situazione che, se ci fossero
state vittime e si fosse verificata
tra qualche mese e non nel 2011, sarebbe rientrata nell’ambito del
nuovo reato di omicidio stradale,
che sta per essere approvato definitivamente dal Senato.
do il reato presupposto è di mol-
zando la commissione del reato
In realtà, la Corte parte da un
presupposto incontestabile: per
poter configurare la guida sotto effetto di droghe, l’articolo 187 del
Codice della strada richiede non
solo che si trovi traccia di stupefacenti, ma anche che si dimostri l’alterazione psicofisica. Una norma
più garantista di quelle in vigore in
altriPaesiediquellaitalianasull’alcol,basatesullasemplicepresenza
di determinate quantità di sostanza.Mac’èunfondamentoscientifico: le droghe restano nel corpo anche per mesi ma fanno effetto per
molto meno tempo, per cui non è
dettochechihalehaassuntesianecessariamente alterato.
Normalmente, quando si fanno
test su guidatori, li si accompagna
convisitemedichepercertificarelo
stato di alterazione. In mancanza, si
può ricorrere ad altri elementi.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, non c’erano riscontri
medici e l’elemento che aveva
portato alla condanna nei due
precedenti gradi di giudizio era il
fatto di aver causato un incidente. Ma la Quarta sezione argomenta che questo di per sé non
dimostra lo stato di alterazione:
occorre approfondire le modalità di guida e del sinistro.
In questo caso, si trattava di uno
stop non rispettato alle cinque del
mattino. Una situazione che, secondo la Corte, potrebbe essere
anche giustificata dalla fiducia
che dall’incrocio non passassero
altri veicoli, data l’ora. E in ogni caso può denotare anche trascuratezza nella guida, scarso rispetto
delle norme o semplice distrazione. Quindi non ci sono segni inequivocabili di alterazione.
Per meglio chiarire, i giudici
fanno qualche esempio di comportamento di guida che possa essere segno di alterazione: imboccare contromano un’autostrada o
una strada a scorrimento veloce,
tenere velocità elevatissime, effettuareinversionidimarciaesorpassi particolarmente rischiosi.
Nulla di tutto ciò, nel caso esaminato. Di qui il rinvio in Corte d’appello, per la parte relativa alla droga. Confermata solo la condanna
per guida in stato di ebbrezza.
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