Comments
Transcript
comunicato ufficiale n. 94 del 15.02.2013
COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 15.02.2013 1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1.1. Comunicato Ufficiale n. 183 della L.N.D. Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 183 della L.N.D.: COMUNICATO UFFICIALE n. 183 Stagione Sportiva 2012-2013 Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione dell’8 Febbraio 2013, ha deliberato quanto di seguito specificato in ordine ai seguenti obblighi minimi di partecipazione dei calciatori, in relazione all’età, per le gare dell’attività ufficiale della Stagione Sportiva 2013-2014, riferite alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione, nonché alla Coppa Italia di Serie D, alla Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti della L.N.D. e alle gare di spareggio-promozione fra le squadre seconde classificate nei Campionati di Eccellenza: 2013/2014 Nato da 1.1.1993 Nato da 1.1.1994 Nato da 1.1.1995 SERIE D 1 2 1 ECCELLENZA PROMOZIONE 1 1 1 1 Le Società hanno l'obbligo di rispettare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione minima di impiego dei calciatori sopra indicata. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano gia' state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori. Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l’applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere, per i rispettivi Campionati di Eccellenza e di Promozione, disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di quattro calciatori. Detto limite di quattro calciatori non deve essere superato, anche nel caso di eventuale introduzione di un numero di calciatori c.d. ‘fidelizzati’, pari o superiore a una unità, nel Campionato di Eccellenza. L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate dagli stessi Consigli Direttivi dei Comitati e approvate dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Per quanto attiene alle limitazioni di impiego dei calciatori, in relazione all’età, negli altri Campionati dilettantistici della Stagione Sportiva 2013-2014, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti saranno tenuti ad uniformarsi alle consuete disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti attraverso il proprio Comunicato Ufficiale n. 1. - 94/ 2 Segue Comunicato Ufficiale n. 183 della L.N.D. Nelle gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgeranno in ambito nazionale nella Stagione Sportiva 2013-2014 (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest’ultimo caso – quelle che si svolgono fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), dovrà essere osservato unicamente l’obbligo minimo sopra indicato, riferito ai Campionati di Eccellenza. Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione dell’8 Febbraio 2013, ha altresì deliberato in ordine alla facoltà di impiego del seguente numero massimo di calciatori “fuori quota” ammessi a partecipare al Campionato Nazionale Juniores, al Campionato Regionale Juniores e al Campionato Provinciale Juniores della Stagione Sportiva 2013-2014: Limite di età: calciatori nati da 1.1.1995 in poi 2013-2014 Nati da 1.1.1993 Nati da 1.1.1994 Juniores Nazionale 2 Juniores Regionale 3 Juniores Provinciale Senza limitazioni in relazione all’età massima 1 4 PUBBLICATO IN ROMA IL 13 FEBBRAIO 2013 IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio 1.2. Comunicato Ufficiale n. 184 della L.N.D. Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 184 della L.N.D.: COMUNICATO UFFICIALE n. 184 Stagione Sportiva 2012-2013 In ottemperanza al disposto di cui all’art. 11, comma 4), lett. l), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, si comunica che il Consiglio Direttivo della L.N.D., nella riunione dell’8 Febbraio 2013, ha provveduto alla nomina, fino alla conclusione del corrente quadriennio olimpico, relativa alla Commissione Tecnica incaricata di valutare e ratificare i criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti “ripescaggi”), proposti dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti della Lega per tutti i Campionati della L.N.D., fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C. e quanto previsto dall’art. 52, comma 9, delle N.O.I.F. La nuova composizione della Commissione risulta essere la seguente: - FELICE BELLOLI (Area NORD) - MELCHIORRE ZARELLI (Area CENTRO) - VITO ROBERTO TISCI (Area SUD) - MASSIMO CIACCOLINI (L.N.D.) PUBBLICATO IN ROMA IL 13 FEBBRAIO 2013 IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio - 94/ 3 - 1.3. Comunicato Ufficiale n. 185 della L.N.D. Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 185 della L.N.D.: COMUNICATO UFFICIALE n. 185 Stagione Sportiva 2012-2013 Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha provveduto alle seguenti nomine, con validità fino al termine della Stagione Sportiva 2013-2014: Commissione per i Campi Sportivi in erba naturale e in terra battuta Presidente Vice Presidente Coordinatore Componenti Segretario Antonio Armeni Elio Leonardi Eugenio Cipollone Vincenzo Perri (Delegato strutture per attività Beach Soccer) Enrico Giovannini Stefano Ioan Marzio Leoncini Maria Stella Lo Giacco Sergio Restelli Marco Volterrani Mauro de Angelis Commissione per i Campi Sportivi in erba artificiale Presidente Componenti Segretario Antonio Armeni Maurizio Boccacci Giuseppe Bonsangue Massimiliano Di Federico Francesco Grande Giancarlo Paris Delfina Diana Passarin Roberto Patrassi Carlos Dominguez Reali Lanfranco Rossi Solio Ruggieri Mauro Schiavone Franco Vollaro Giovanni Giovannetti PUBBLICATO IN ROMA IL 13 FEBBRAIO 2013 IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio 1.4. Comunicato Ufficiale n. 186 della L.N.D. Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 186 della L.N.D.: COMUNICATO UFFICIALE n. 186 Stagione Sportiva 2012-2013 In ottemperanza al disposto di cui all’art. 22, comma 1), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, si comunica che il Presidente della L.N.D. ha provveduto alla nomina del prof. Antonio Cosentino, Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti eletto per il corrente quadriennio olimpico, quale proprio delegato per la gestione del Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D. PUBBLICATO IN ROMA IL 13 FEBBRAIO 2013 IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio - 94/ 4 - 2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 2.1. Segreteria 2.1.1. RECUPERO GARE GIRONE DI RITORNO Si ricorda che a partire dalla prima giornata del girone di ritorno i recuperi di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo saranno effettuati il secondo mercoledì successivo alla data in cui le gare sono fissate. La norma vale per i Campionati di Eccellenza, Promozione, 1^ e 2^ Categoria, Regionale Juniores, organizzati dallo scrivente Comitato Regionale. Si precisa inoltre, che onde garantire la massima regolarità dei Campionati, le gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo, in calendario nelle ultime TRE giornate, saranno recuperate il mercoledì immediatamente successivo alla data in cui le gare erano state fissate. Il Comitato Regionale potrà comunque derogare a quanto più sopra riportato soltanto nel caso non ci siano interessi di classifica che riguardino promozioni o retrocessioni. 2.1.2. REGOLARITA’ CAMPIONATI Si ricorda che, al fine di assicurare la massima regolarità dei Campionati, tutte le gare degli ultimi tre turni di Campionato verranno disputate nello stesso giorno ed alla stessa ora. Il Comitato Regionale si riserva, in via del tutto eccezionale e per comprovati motivi, la facoltà di far effettuare in data ed orario diverso le gare che non siano direttamente interessate alla promozione od alla retrocessione. 2.1.3. SGOMBERO DELLA NEVE Si ricorda che le Società partecipanti ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale, hanno l’obbligo della spalatura della neve rendendo agibile il campo di giuoco. Tale obbligo decade quando la neve sia caduta nelle SETTANTADUE ore precedenti l’inizio della gara. 3. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 3.1. Spostamento Gare Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare: 17/02/2013 EC 17/02/2013 EC LUMIGNACCO-SAN LUIGI CALCIO GEMONESE-AZZANESE 15.00 15.00 Via Leopardi, Terenzano Via Pascoli, Tarcento 17/02/2013 2C 23/02/2013 2C ZARJA A.S.D.-BREG TREPPO GRANDE-RIVIERA 15.00 15.00 Via Petracco, Trieste 16/02/2013 RJ rec Da dest. RJ rec LIGNANO-EDMONDO BRIAN TRICESIMO-UNION MARTIGNACCO 18.30 10/03/2013 GR TRICESIMO-LIBERO ATLETICO RIZZI 11.15 17/02/2013 GS 27/02/2013 GS MANZANESE-FONTANAFREDDA MANZANESE/B-CORMONESE 10.30 18.30 Via Dante Alighieri, Visco - 94/ 5 - 4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE 4.1. Incontro Informativo Qui di seguito pubblichiamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Giovanni Messina: La A.S.D.C. FIUME VENETO - BANNIA, in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2012-2013, organizza il seguente incontro informativo rivolto a Allenatori, Genitori e Dirigenti: Titolo: “IL PIEDE NELLO SPORT” Relatori: dott. Massimiliano Boris Bruno Data e ora: giovedì 7 marzo 2013, ore 20.30 Luogo: sede ASDC Fiume Veneto – Bannia, Via Verdi 4, Fiume Veneto (PN) 5. RISULTATI GARE CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gara del 13/02/2013 (Recupero 4^ Giornata Girone di Ritorno) GIRONE A U.FINCANTIERI MONFALCONE - UNIONE TRIESTINA 2012 npr CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara del 10/02/2013 (5^ Giornata Girone di Ritorno) GIRONE A S.QUIRINO - MONTEREALE VALCELLINA post. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gare del 09 e 10/02/2013 (5^ Giornata Girone di Ritorno) GIRONE C BEARZI GIRONE D - PORPETTO npr PRIMORJE ZARJA A.S.D. - ROIANESE - BREG 1- 1 post. CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI – 2° FASE PRIMAVERILE Gare del 10/02/2013 (4^ Giornata Girone di Andata) GIRONE C CORDENONS VIRTUS ROVEREDO - PONZIANA - AUDAX SANROCCHESE GIRONE D post. post. CAVOLANO - MUGGIA post. - 94/ 6 - CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI – 2° FASE PRIMAVERILE Gare del 10/02/2013 (5^ Giornata Girone di Andata) GIRONE A – ELITE BEARZI GIRONE B - SANVITESE 1- 0 TOLMEZZO CARNIA - SISTIANA DUIN0 AURISINA 3- 3 TORNEO GIOVANISSIMI SPERIMENTALI FASCIA B – SECONDA FASE TROFEO SERGIO MAGRIS Gara del 03/02/2013 (4^ Giornata Girone di Andata) GIRONE A/1 FORTISSIMI - FONTANAFREDDA npr Gara del 03/02/2013 (3^ Giornata Girone di Andata) GIRONE E SACILESE CALCIO/B - CORMONESE 1- 4 Gare del 09 e 10/02/2013 (5^ Giornata Girone di Andata) GIRONE A/1 SANT ANDREA SAN VITO GIRONE B - BEARZI 0- 2 GEMONESE - AZZANESE npr GIRONE D CJARLINS MUZANE - MANIAGO npr Gare del 10/02/2013 (4^ Giornata Girone di Andata) GIRONE E MANZANESE/B - SACILESE CALCIO/B npr 6. GIUSTIZIA SPORTIVA 6.1. Decisioni del Giudice Sportivo Il Giudice Sportivo Territoriale, Cav. Livio Lupetin (effettivo), nella seduta del 15/02/2013 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 6.1.1. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARE DEL 09/02/2013 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI DIRIGENTI Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 01/03/2013 al Sig. FERLUGA DAVIDE (PRIMORJE) Ai sensi dell'Art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S. Per essere stato allontanato dal recinto di gioco al 18’ del secondo tempo per comportamento irriguardoso verso l’arbitro e per aver utilizzato espressioni blasfeme. - 94/ 7 Segue Campionato di Seconda Categoria A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (VIII INFR) MESCIA GERARDO (PRIMORJE) SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR) FOLLA AUGUSTO (ROIANESE) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) BOSIC BOSTJAH (PRIMORJE) ZIDARICH OMAR (PRIMORJE) 6.1.2. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARE DEL 06/02/2013 GARE SOSPESE O NON DISPUTATE GARA DEL 06/02/2013 AZZANESE – EDMONDO BRIAN La gara A.S.D. AZZANESE – A.S.D. EDMONDO BRIAN (in programma ad Azzano Decimo, pr. di Pordenone, il 06.02.2013 e valevole per la 3^ giornata del girone di ritorno del Campionato Regionale “Juniores” 2012/2013, Girone “A”) non veniva portata regolarmente a termine, in quanto al 35’ del secondo tempo, era stata sospesa dall’arbitro a causa di una rissa avvenuta fra i calciatori di entrambe le squadre. Questo Giudice Sportivo, esaminato il rapporto arbitrale relativo alla suindicata gara, disponeva, in data 13.02.2013, che venissero esperiti accertamenti mediante l’audizione dell’arbitro e soprassedeva da ogni decisione in merito ai fatti che hanno causato la sospensione della stessa. A maggiori chiarimenti, in data 14.02.2013, presso la sede FIGC di Trieste di via Carducci n. 22, veniva sentito il direttore di gara (di seguito d.d.g.). I FATTI E GLI ACCERTAMENTI Dal rapporto arbitrale e da quanto riferito dall’arbitro durante l’audizione è emerso quanto segue. La gara AZZANESE – EDMONDO BRIAN, fino al 35’ del secondo tempo, era stata contraddistinta da correttezza da parte di entrambe le squadre e si era, pertanto, svolta, in modo regolare. Al 34’ della ripresa, la squadra del Brian aveva realizzato la propria rete e conduceva per 1-0 nei confronti dell’Azzanese; fino ad allora, a testimonianza della regolarità dell’incontro, era stato ammonito un solo calciatore. Poco prima della segnatura della rete da parte della squadra del Brian, un calciatore dell’Azzanese era rimasto a terra a seguito di un normale contrasto di gioco; lo stesso si rialzava immediatamente dopo la realizzazione della suddetta rete e non presentava alcuna conseguenza fisica a causa del precedente scontro; l’arbitro non aveva ritenuto di interrompere il gioco in quanto si era trattato, come sopra detto, di un normale contrasto di gioco che non necessitava di un immediato intervento dell’operatore sanitario dell'Azzanese. Subito dopo la rete segnata dalla squadra del Brian, il n. 5 dell’Azzanese, DE NARDI Alberto, si avvicinava al Dirigente dell’A.S.D. Brian, sig. SCOTTA’ Roberto, in modo minaccioso, probabilmente per contestargli la mancanza di fair play da parte dei calciatori avversari nella citata occasione; i due si spintonavano reciprocamente prima di essere divisi. Il detto episodio causava però una prima rissa fra una decina di calciatori di entrambe le squadre. - 94/ 8 Segue Campionato Regionale Juniores – DELIBERA GARA AZZANESE – EDMONDO BRIAN Durante tale mischia, il d.d.g. riusciva ad individuare con precisione alcune condotte sanzionabili disciplinarmente ed espelleva i seguenti calciatori esibendo il cartellino rosso: a) il n. 5 dell’Azzanese, DE NARDI Alberto, per il comportamento sopradescritto nei confronti del dirigente della squadra avversaria; b) il n. 11 dell’Azzanese, ATENCIO Matias, per aver spintonato un avversario; c) il n. 1 del Brian, URSO Michele, perché, dopo aver fatto di corsa 50 metri fino ad arrivare a centrocampo, inferiva, da breve distanza, un violento pugno al n. 11 dell’Azzanese, colpendolo sull’occhio destro e provocandogli un ben visibile rossore sulla zona colpita; dopo il colpo subito, al calciatore n. 11 dell’Azzanese, Atencio Matuas, lacrimava l’occhio; d) il n. 17 del Brian, BINI Alessandro, per aver colpito con calci e pugni l’assistente di parte dell’Azzanese, senza comunque provocargli conseguenze visibili. Il d.d.g., in questa circostanza, allontanava altresì il Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Edmondo Brian, sig. SCOTTA’ Roberto, per il diverbio suindicato avuto con il calciatore della squadra avversaria n. 5, De Nardi Alberto. Durante questa prima rissa, durata 3-4 minuti circa, si erano verificati altri episodi consistenti in minacce, insulti, spintoni; il d.d.g., nella confusione, non riusciva però ad individuare con precisione i responsabili. Dopo l’adozione dei citati provvedimenti, sembrava che gli animi si stessero calmando e che la gara potesse essere ripresa. Invece, nella zona tra il centro del campo e le panchine, si accendeva una seconda rissa fra quasi tutti i calciatori presenti sul terreno di gioco e di gravità ancora maggiore. Durante tale seconda rissa, il d.d.g. riusciva ad individuare i seguenti calciatori resisi responsabili di comportamenti sanzionabili in via disciplinare, per i motivi come di seguito indicati a fianco di ciascun nominativo: e) il n. 8 dell’Azzanese, DE LUCCA Thomas, in quanto colpiva con un calcio un avversario (che era a terra) , senza causargli conseguenze visibili; f) il n. 2 dell’Azzanese, MALERBA Marco, in quanto spintonava un avversario; g) il n. il n. 7 dell’Azzanese, MARA Enea, in quanto spintonava, anche lui, un avversario. In tale occasione, il d.d.g. non esibiva il cartellino rosso ai suindicati tre calciatori per la situazione ambientale che si era venuta a creare in campo e per non alimentare ulteriormente la tensione. In questa seconda rissa, si erano distinti per aver spintonato gli avversari anche i calciatori dell’A.S.D. Brian n. 5 NERI Enrico, n. 6 PAVLOVIC Sasa e n. 7 MORAD Msafti. Tale seconda rissa, contraddistinta anch’essa da calci, pugni, insulti fra le due opposte fazioni, durava meno di due minuti e terminava solo perché, a fronte della gravità della situazione, il d.d.g. emetteva il triplice fischio di chiusura della gara. A seguito del triplice fischio, i calciatori si fermavano immediatamente e non continuavano nella zuffa avendo percepito subito la gravità del loro comportamento e le conseguenze cui potevano andare incontro entrambe le Società. Subito dopo il triplice fischio, intervenivano con determinazione i Dirigenti delle due squadre, i quali intimavano ai rispettivi calciatori di rientrare immediatamente negli spogliatoi; i calciatori ottemperavano e la situazione rientrava nella normalità, dopodiché i Dirigenti si scusavano con il d.d.g. a nome delle loro squadre e non riuscivano a spiegarsi le ragioni dell’accaduto. Ad avviso del d.d.g., i Dirigenti di entrambe le squadre non erano intervenuti subito per sedare gli animi forse perché erano rimasti sorpresi dal comportamento non prevedibile posto in essere dai loro calciatori; in seguito fornivano la massima collaborazione. Anche il d.d.g. era rimasto sorpreso per l’improvvisa rissa venutasi a creare in campo, ma non era stato mai né offeso né minacciato né aveva mai temuto per la sua incolumità personale. Nella circostanza non erano state chiamate le forze dell’ordine perché, dopo il triplice fischio, tutti si erano calmati. - 94/ 9 Segue Campionato Regionale Juniores – DELIBERA GARA AZZANESE – EDMONDO BRIAN CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI E’ stato inequivocabilmente accertato, a seguito di quanto dichiarato dal d.d.g., che la gara era stata sospesa per la rissa scoppiata al 35’ del 2° tempo fra i calciatori di entrambe le squadre. La responsabilità dell’accaduto deve essere pertanto attribuita ad entrambe le Società in quanto la zuffa ha avuto come protagonisti quasi tutti i calciatori di entrambe le squadre. A tale riguardo, si pone all’attenzione che la rissa, alla luce delle pronunce degli organi di giustizia sportiva, consiste in una generalizzata colluttazione che determina l’eccitazione degli animi mossi dallo spirito di aggredirsi e di offendersi, oltre che allo scopo di difendersi reciprocamente e che una volta accertata la verificazione della stessa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine: infatti, se l’interruzione anticipata della gara dipende da una rissa (come nella fattispecie di cui trattasi) la responsabilità di questa va individuata nel fatto di avervi partecipato, non già nell’averla provocata. Pertanto l’A.S.D. Azzanese e l’A.S.D. Edmondo Brian devono ritenersi entrambe responsabili dei fatti che hanno impedito il regolare svolgimento della gara in questione. P.Q.M. IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE delibera: • • • • • • • nei confronti di entrambe le Società A.S.D. AZZANESE e A.S.D. EDMONDO BRIAN: a) la punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. AZZANESE – A.S.D. EDMONDO BRIAN, valevole per il Campionato Regionale “Juniores”, Girone “A”, con il punteggio di 0 – 3, ai sensi dell’art. 17, punti 1, 2 e 4 lett. b) C.G.S., e dell’art. 18, punto 2 del C.G.S.; l’ammenda di € 200,00 a ciascuna delle due suindicate Società, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) del C.G.S., dell’art. 4, punto 2 del C.G.S., per responsabilità oggettiva; la squalifica di 4 giornate (di cui una già scontata) nei confronti del calciatore URSO Michele (A.S.D. Edmondo Brian) per condotta violenta nei confronti di un avversario, in quanto, durante la rissa, colpiva quest’ultimo con un violento pugno sull’occhio (art. 19, punto 4, lett. b) C.G.S.); la squalifica di 3 giornate (di cui una già scontata) nei confronti del calciatore BINI Alessandro (A.S.D. Brian) per aver colpito, durante la rissa, con calci e pugni l’assistente di parte dell’arbitro messo a disposizione dalla squadra avversaria senza causargli conseguenze (art. 19, punto 4, lett. b C.G.S.); la squalifica di 3 giornate nei confronti del calciatore DE LUCCA Thomas (A.S.D. Azzanese) per aver colpito, durante la rissa, con un calcio un avversario che era a terra senza causargli conseguenze (art. 19, punto 4, lett. b C.G.S.); la squalifica per una giornata ai calciatori DE NARDI Alberto (A.S.D. Azzanese, già scontata), ATENCIO Matias (A.S.D. Azzanese, già scontata), MALERBA Marco (A.S.D. Azzanese), MARA Enea (A.S.D. Azzanese), NERI Enrico (A.S.D. Edmondo Brian), PAVLOVIC Sasa (A.S.D. Edmondo Brian), MORAD Msafti (A.S.D. Edmondo Brian), tutti individuati dall’arbitro nel mentre partecipavano alla rissa che ha determinato la sospensione della gara; l’inibizione fino al 22 febbraio 2013 nei confronti del sig. SCOTTA’ Roberto (Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Edmondo Brian), ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S., per essere venuto a diverbio con un calciatore della squadra avversaria. - 94/ 10 - 7. ERRATA CORRIGE 7.1. Campionato di Prima Categoria GARE DEL 09/02/2013 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI CALCIATORI La S.S. SD. Sovodnje, con nota in data 14.02.2013 ha rilevato che, sul C.U. n. 93 del 14.02.2013 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND, era stata pubblicata la squalifica per una gara effettiva, erroneamente irrogata per recidività in ammonizioni (IV infrazione), nei confronti del proprio calciatore STERGULZ Luca e ne ha chiesto l’annullamento. Al riguardo, esperiti gli opportuni accertamenti, è risultato che il citato calciatore era stato ammonito nel corso delle seguenti gare valevoli per il Campionato di Prima Categoria, Girone “C”: - 25.11.2012 SOVODNJE – BEGLIANO, - 16.12.2012 SOVODNJE – DOMIO, - 23.12.2012 AZZURRA – SOVODNJE. L’ammonizione del 16.12.2012, inflitta allo Stergulz, era stata però erroneamente inserita nel sistema informatico per due volte, motivo per cui l’ammonizione irrogata il 23.12.2012 diveniva la quarta e scattava in tal modo la squalifica per una giornata, pubblicata sul C.U. n. 73 del 04.01.2013. Lo Stergulz scontava la squalifica in data 13.01.2013 (gara di 1^ Categoria Sovodnje – Esperia Anthares). Nel corso della gara del 09.02.2013 (Sovodnje – Pro Gorizia) il calciatore Stergulz Luca veniva ammonito; nonostante avesse già scontato la squalifica per cumulo di ammonizioni, veniva nuovamente squalificato per recidività in ammonizioni (IV ammonizione), in quanto dal sistema informatico emergeva che era incorso nella IV ammonizione per degli errori ai quali non è stato possibile risalire. Accertato quindi inequivocabilmente che il calciatore Stergulz Luca è stato erroneamente squalificato a seguito dell’ammonizione inflittagli il 09.02.2013 (C.U. n. 93 del 14.02.2013), la stessa deve considerarsi annullata, avendo il citato calciatore già scontato la squalifica per recidività in ammonizioni (IV ammonizione), che era stata pubblicata sul C.U. n. 73 del 04.01.2012. Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Pubblicato in Trieste ed affisso all’albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 15.02.2013. Il Segretario (M.Maddalena Maicus) Il Presidente (Gianni Toffoletto)