...

comunicato ufficiale n. 94 del 15.02.2013

by user

on
Category: Documents
9

views

Report

Comments

Transcript

comunicato ufficiale n. 94 del 15.02.2013
COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 15.02.2013
1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
1.1. Comunicato Ufficiale n. 183 della L.N.D.
Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 183 della L.N.D.:
COMUNICATO UFFICIALE n. 183
Stagione Sportiva 2012-2013
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione dell’8 Febbraio 2013, ha deliberato
quanto di seguito specificato in ordine ai seguenti obblighi minimi di partecipazione dei calciatori, in
relazione all’età, per le gare dell’attività ufficiale della Stagione Sportiva 2013-2014, riferite alle Società
partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione,
nonché alla Coppa Italia di Serie D, alla Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti della L.N.D. e alle
gare di spareggio-promozione fra le squadre seconde classificate nei Campionati di Eccellenza:
2013/2014
Nato da 1.1.1993
Nato da 1.1.1994
Nato da 1.1.1995
SERIE D
1
2
1
ECCELLENZA
PROMOZIONE
1
1
1
1
Le Società hanno l'obbligo di rispettare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare e, quindi, anche nei
casi di sostituzioni successive, la disposizione minima di impiego dei calciatori sopra indicata. Resta
inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora
siano gia' state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori.
Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l’applicazione minima della
norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere, per i rispettivi Campionati di Eccellenza e di
Promozione, disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga
superato il contingente complessivo di quattro calciatori. Detto limite di quattro calciatori non deve
essere superato, anche nel caso di eventuale introduzione di un numero di calciatori c.d.
‘fidelizzati’, pari o superiore a una unità, nel Campionato di Eccellenza.
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli
Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate dagli stessi Consigli Direttivi dei Comitati e approvate
dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, sarà punita con la sanzione della perdita
della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
Per quanto attiene alle limitazioni di impiego dei calciatori, in relazione all’età, negli altri Campionati
dilettantistici della Stagione Sportiva 2013-2014, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti saranno tenuti ad
uniformarsi alle consuete disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti attraverso il proprio
Comunicato Ufficiale n. 1.
- 94/ 2 Segue Comunicato Ufficiale n. 183 della L.N.D.
Nelle gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgeranno in ambito
nazionale nella Stagione Sportiva 2013-2014 (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde
classificate del Campionato di “Eccellenza” per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi
comprese – in quest’ultimo caso – quelle che si svolgono fra squadre appartenenti allo stesso Comitato
Regionale), dovrà essere osservato unicamente l’obbligo minimo sopra indicato, riferito ai
Campionati di Eccellenza.
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione dell’8 Febbraio 2013, ha altresì
deliberato in ordine alla facoltà di impiego del seguente numero massimo di calciatori “fuori quota”
ammessi a partecipare al Campionato Nazionale Juniores, al Campionato Regionale Juniores e al
Campionato Provinciale Juniores della Stagione Sportiva 2013-2014:
Limite di età: calciatori nati da 1.1.1995 in poi
2013-2014
Nati da 1.1.1993
Nati da 1.1.1994
Juniores Nazionale
2
Juniores Regionale
3
Juniores Provinciale
Senza limitazioni in
relazione all’età
massima
1
4
PUBBLICATO IN ROMA IL 13 FEBBRAIO 2013
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini
IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio
1.2. Comunicato Ufficiale n. 184 della L.N.D.
Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 184 della L.N.D.:
COMUNICATO UFFICIALE n. 184
Stagione Sportiva 2012-2013
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 11, comma 4), lett. l), del Regolamento della Lega Nazionale
Dilettanti, si comunica che il Consiglio Direttivo della L.N.D., nella riunione dell’8 Febbraio 2013, ha
provveduto alla nomina, fino alla conclusione del corrente quadriennio olimpico, relativa alla
Commissione Tecnica incaricata di valutare e ratificare i criteri sulle ammissioni alle categorie superiori
delle Società non aventi diritto (cosiddetti “ripescaggi”), proposti dai Comitati, dalla Divisione Calcio a
Cinque e dai Dipartimenti della Lega per tutti i Campionati della L.N.D., fatte salve le competenze in
materia della F.I.G.C. e quanto previsto dall’art. 52, comma 9, delle N.O.I.F.
La nuova composizione della Commissione risulta essere la seguente:
- FELICE BELLOLI (Area NORD)
- MELCHIORRE ZARELLI (Area CENTRO)
- VITO ROBERTO TISCI (Area SUD)
- MASSIMO CIACCOLINI (L.N.D.)
PUBBLICATO IN ROMA IL 13 FEBBRAIO 2013
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini
IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio
- 94/ 3 -
1.3. Comunicato Ufficiale n. 185 della L.N.D.
Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 185 della L.N.D.:
COMUNICATO UFFICIALE n. 185
Stagione Sportiva 2012-2013
Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha provveduto alle seguenti nomine, con validità fino al
termine della Stagione Sportiva 2013-2014:
Commissione per i Campi Sportivi in erba naturale e in terra battuta
Presidente
Vice Presidente
Coordinatore
Componenti
Segretario
Antonio Armeni
Elio Leonardi
Eugenio Cipollone
Vincenzo Perri (Delegato strutture per attività Beach Soccer)
Enrico Giovannini
Stefano Ioan
Marzio Leoncini
Maria Stella Lo Giacco
Sergio Restelli
Marco Volterrani
Mauro de Angelis
Commissione per i Campi Sportivi in erba artificiale
Presidente
Componenti
Segretario
Antonio Armeni
Maurizio Boccacci
Giuseppe Bonsangue
Massimiliano Di Federico
Francesco Grande
Giancarlo Paris
Delfina Diana Passarin
Roberto Patrassi
Carlos Dominguez Reali
Lanfranco Rossi
Solio Ruggieri
Mauro Schiavone
Franco Vollaro
Giovanni Giovannetti
PUBBLICATO IN ROMA IL 13 FEBBRAIO 2013
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini
IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio
1.4. Comunicato Ufficiale n. 186 della L.N.D.
Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 186 della L.N.D.:
COMUNICATO UFFICIALE n. 186
Stagione Sportiva 2012-2013
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 22, comma 1), del Regolamento della Lega Nazionale
Dilettanti, si comunica che il Presidente della L.N.D. ha provveduto alla nomina del prof. Antonio
Cosentino, Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti eletto per il corrente quadriennio olimpico,
quale proprio delegato per la gestione del Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D.
PUBBLICATO IN ROMA IL 13 FEBBRAIO 2013
IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini
IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio
- 94/ 4 -
2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
2.1. Segreteria
2.1.1. RECUPERO GARE GIRONE DI RITORNO
Si ricorda che a partire dalla prima giornata del girone di ritorno i recuperi di gare non iniziate o sospese
per qualsiasi motivo saranno effettuati il secondo mercoledì successivo alla data in cui le gare sono
fissate.
La norma vale per i Campionati di Eccellenza, Promozione, 1^ e 2^ Categoria, Regionale Juniores,
organizzati dallo scrivente Comitato Regionale.
Si precisa inoltre, che onde garantire la massima regolarità dei Campionati, le gare non iniziate o
sospese per qualsiasi motivo, in calendario nelle ultime TRE giornate, saranno recuperate il mercoledì
immediatamente successivo alla data in cui le gare erano state fissate.
Il Comitato Regionale potrà comunque derogare a quanto più sopra riportato soltanto nel caso non ci
siano interessi di classifica che riguardino promozioni o retrocessioni.
2.1.2. REGOLARITA’ CAMPIONATI
Si ricorda che, al fine di assicurare la massima regolarità dei Campionati, tutte le gare degli ultimi tre
turni di Campionato verranno disputate nello stesso giorno ed alla stessa ora.
Il Comitato Regionale si riserva, in via del tutto eccezionale e per comprovati motivi, la facoltà di far
effettuare in data ed orario diverso le gare che non siano direttamente interessate alla promozione od
alla retrocessione.
2.1.3. SGOMBERO DELLA NEVE
Si ricorda che le Società partecipanti ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale, hanno
l’obbligo della spalatura della neve rendendo agibile il campo di giuoco.
Tale obbligo decade quando la neve sia caduta nelle SETTANTADUE ore precedenti l’inizio della
gara.
3. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE
3.1. Spostamento Gare
Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare:
17/02/2013 EC
17/02/2013 EC
LUMIGNACCO-SAN LUIGI CALCIO
GEMONESE-AZZANESE
15.00
15.00
Via Leopardi, Terenzano
Via Pascoli, Tarcento
17/02/2013 2C
23/02/2013 2C
ZARJA A.S.D.-BREG
TREPPO GRANDE-RIVIERA
15.00
15.00
Via Petracco, Trieste
16/02/2013 RJ rec
Da dest.
RJ rec
LIGNANO-EDMONDO BRIAN
TRICESIMO-UNION MARTIGNACCO
18.30
10/03/2013 GR
TRICESIMO-LIBERO ATLETICO RIZZI
11.15
17/02/2013 GS
27/02/2013 GS
MANZANESE-FONTANAFREDDA
MANZANESE/B-CORMONESE
10.30
18.30
Via Dante Alighieri, Visco
- 94/ 5 -
4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE
4.1. Incontro Informativo
Qui di seguito pubblichiamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore
Giovanile e Scolastico, Prof. Giovanni Messina:
La A.S.D.C. FIUME VENETO - BANNIA, in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico
per la s.s. 2012-2013, organizza il seguente incontro informativo rivolto a Allenatori, Genitori e Dirigenti:
Titolo: “IL PIEDE NELLO SPORT”
Relatori: dott. Massimiliano Boris Bruno
Data e ora: giovedì 7 marzo 2013, ore 20.30
Luogo: sede ASDC Fiume Veneto – Bannia, Via Verdi 4, Fiume Veneto (PN)
5. RISULTATI GARE
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Gara del 13/02/2013 (Recupero 4^ Giornata Girone di Ritorno)
GIRONE A
U.FINCANTIERI MONFALCONE - UNIONE TRIESTINA 2012
npr
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara del 10/02/2013 (5^ Giornata Girone di Ritorno)
GIRONE A
S.QUIRINO
- MONTEREALE VALCELLINA
post.
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gare del 09 e 10/02/2013 (5^ Giornata Girone di Ritorno)
GIRONE C
BEARZI
GIRONE D
- PORPETTO
npr
PRIMORJE
ZARJA A.S.D.
- ROIANESE
- BREG
1- 1
post.
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI – 2° FASE PRIMAVERILE
Gare del 10/02/2013 (4^ Giornata Girone di Andata)
GIRONE C
CORDENONS
VIRTUS ROVEREDO
- PONZIANA
- AUDAX SANROCCHESE
GIRONE D
post.
post.
CAVOLANO
- MUGGIA
post.
- 94/ 6 -
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI – 2° FASE PRIMAVERILE
Gare del 10/02/2013 (5^ Giornata Girone di Andata)
GIRONE A – ELITE
BEARZI
GIRONE B
- SANVITESE
1- 0
TOLMEZZO CARNIA
- SISTIANA DUIN0 AURISINA
3- 3
TORNEO GIOVANISSIMI SPERIMENTALI FASCIA B – SECONDA FASE
TROFEO SERGIO MAGRIS
Gara del 03/02/2013 (4^ Giornata Girone di Andata)
GIRONE A/1
FORTISSIMI
- FONTANAFREDDA
npr
Gara del 03/02/2013 (3^ Giornata Girone di Andata)
GIRONE E
SACILESE CALCIO/B
- CORMONESE
1- 4
Gare del 09 e 10/02/2013 (5^ Giornata Girone di Andata)
GIRONE A/1
SANT ANDREA SAN VITO
GIRONE B
- BEARZI
0- 2
GEMONESE
- AZZANESE
npr
GIRONE D
CJARLINS MUZANE
- MANIAGO
npr
Gare del 10/02/2013 (4^ Giornata Girone di Andata)
GIRONE E
MANZANESE/B
- SACILESE CALCIO/B
npr
6. GIUSTIZIA SPORTIVA
6.1. Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo Territoriale, Cav. Livio Lupetin (effettivo), nella seduta del 15/02/2013 ha adottato le
decisioni che di seguito integralmente si riportano:
6.1.1. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 09/02/2013
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI DIRIGENTI
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 01/03/2013
al Sig. FERLUGA DAVIDE (PRIMORJE)
Ai sensi dell'Art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S.
Per essere stato allontanato dal recinto di gioco al 18’ del secondo tempo per comportamento
irriguardoso verso l’arbitro e per aver utilizzato espressioni blasfeme.
- 94/ 7 Segue Campionato di Seconda Categoria
A CARICO DI CALCIATORI
NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (VIII INFR)
MESCIA GERARDO (PRIMORJE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)
FOLLA AUGUSTO (ROIANESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
BOSIC BOSTJAH (PRIMORJE)
ZIDARICH OMAR (PRIMORJE)
6.1.2. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
GARE DEL 06/02/2013
GARE SOSPESE O NON DISPUTATE
GARA DEL 06/02/2013 AZZANESE – EDMONDO BRIAN
La gara A.S.D. AZZANESE – A.S.D. EDMONDO BRIAN (in programma ad Azzano Decimo, pr. di
Pordenone, il 06.02.2013 e valevole per la 3^ giornata del girone di ritorno del Campionato Regionale
“Juniores” 2012/2013, Girone “A”) non veniva portata regolarmente a termine, in quanto al 35’ del
secondo tempo, era stata sospesa dall’arbitro a causa di una rissa avvenuta fra i calciatori di entrambe
le squadre.
Questo Giudice Sportivo, esaminato il rapporto arbitrale relativo alla suindicata gara, disponeva, in data
13.02.2013, che venissero esperiti accertamenti mediante l’audizione dell’arbitro e soprassedeva da
ogni decisione in merito ai fatti che hanno causato la sospensione della stessa.
A maggiori chiarimenti, in data 14.02.2013, presso la sede FIGC di Trieste di via Carducci n. 22, veniva
sentito il direttore di gara (di seguito d.d.g.).
I FATTI E GLI ACCERTAMENTI
Dal rapporto arbitrale e da quanto riferito dall’arbitro durante l’audizione è emerso quanto segue.
La gara AZZANESE – EDMONDO BRIAN, fino al 35’ del secondo tempo, era stata contraddistinta da
correttezza da parte di entrambe le squadre e si era, pertanto, svolta, in modo regolare. Al 34’ della
ripresa, la squadra del Brian aveva realizzato la propria rete e conduceva per 1-0 nei confronti
dell’Azzanese; fino ad allora, a testimonianza della regolarità dell’incontro, era stato ammonito un solo
calciatore.
Poco prima della segnatura della rete da parte della squadra del Brian, un calciatore dell’Azzanese era
rimasto a terra a seguito di un normale contrasto di gioco; lo stesso si rialzava immediatamente dopo la
realizzazione della suddetta rete e non presentava alcuna conseguenza fisica a causa del precedente
scontro; l’arbitro non aveva ritenuto di interrompere il gioco in quanto si era trattato, come sopra detto,
di un normale contrasto di gioco che non necessitava di un immediato intervento dell’operatore sanitario
dell'Azzanese.
Subito dopo la rete segnata dalla squadra del Brian, il n. 5 dell’Azzanese, DE NARDI Alberto, si
avvicinava al Dirigente dell’A.S.D. Brian, sig. SCOTTA’ Roberto, in modo minaccioso, probabilmente per
contestargli la mancanza di fair play da parte dei calciatori avversari nella citata occasione; i due si
spintonavano reciprocamente prima di essere divisi.
Il detto episodio causava però una prima rissa fra una decina di calciatori di entrambe le squadre.
- 94/ 8 Segue Campionato Regionale Juniores – DELIBERA GARA AZZANESE – EDMONDO BRIAN
Durante tale mischia, il d.d.g. riusciva ad individuare con precisione alcune condotte sanzionabili
disciplinarmente ed espelleva i seguenti calciatori esibendo il cartellino rosso:
a) il n. 5 dell’Azzanese, DE NARDI Alberto, per il comportamento sopradescritto nei confronti del
dirigente della squadra avversaria;
b) il n. 11 dell’Azzanese, ATENCIO Matias, per aver spintonato un avversario;
c) il n. 1 del Brian, URSO Michele, perché, dopo aver fatto di corsa 50 metri fino ad arrivare a
centrocampo, inferiva, da breve distanza, un violento pugno al n. 11 dell’Azzanese, colpendolo
sull’occhio destro e provocandogli un ben visibile rossore sulla zona colpita; dopo il colpo subito,
al calciatore n. 11 dell’Azzanese, Atencio Matuas, lacrimava l’occhio;
d) il n. 17 del Brian, BINI Alessandro, per aver colpito con calci e pugni l’assistente di parte
dell’Azzanese, senza comunque provocargli conseguenze visibili.
Il d.d.g., in questa circostanza, allontanava altresì il Dirigente Accompagnatore Ufficiale
dell’A.S.D. Edmondo Brian, sig. SCOTTA’ Roberto, per il diverbio suindicato avuto con il calciatore della
squadra avversaria n. 5, De Nardi Alberto.
Durante questa prima rissa, durata 3-4 minuti circa, si erano verificati altri episodi consistenti in minacce,
insulti, spintoni; il d.d.g., nella confusione, non riusciva però ad individuare con precisione i responsabili.
Dopo l’adozione dei citati provvedimenti, sembrava che gli animi si stessero calmando e che la gara
potesse essere ripresa.
Invece, nella zona tra il centro del campo e le panchine, si accendeva una seconda rissa fra quasi tutti i
calciatori presenti sul terreno di gioco e di gravità ancora maggiore.
Durante tale seconda rissa, il d.d.g. riusciva ad individuare i seguenti calciatori resisi responsabili di
comportamenti sanzionabili in via disciplinare, per i motivi come di seguito indicati a fianco di ciascun
nominativo:
e) il n. 8 dell’Azzanese, DE LUCCA Thomas, in quanto colpiva con un calcio un avversario (che era
a terra) , senza causargli conseguenze visibili;
f) il n. 2 dell’Azzanese, MALERBA Marco, in quanto spintonava un avversario;
g) il n. il n. 7 dell’Azzanese, MARA Enea, in quanto spintonava, anche lui, un avversario.
In tale occasione, il d.d.g. non esibiva il cartellino rosso ai suindicati tre calciatori per la situazione
ambientale che si era venuta a creare in campo e per non alimentare ulteriormente la tensione.
In questa seconda rissa, si erano distinti per aver spintonato gli avversari anche i calciatori dell’A.S.D.
Brian n. 5 NERI Enrico, n. 6 PAVLOVIC Sasa e n. 7 MORAD Msafti.
Tale seconda rissa, contraddistinta anch’essa da calci, pugni, insulti fra le due opposte fazioni, durava
meno di due minuti e terminava solo perché, a fronte della gravità della situazione, il d.d.g. emetteva il
triplice fischio di chiusura della gara.
A seguito del triplice fischio, i calciatori si fermavano immediatamente e non continuavano nella zuffa
avendo percepito subito la gravità del loro comportamento e le conseguenze cui potevano andare
incontro entrambe le Società.
Subito dopo il triplice fischio, intervenivano con determinazione i Dirigenti delle due squadre, i quali
intimavano ai rispettivi calciatori di rientrare immediatamente negli spogliatoi; i calciatori ottemperavano
e la situazione rientrava nella normalità, dopodiché i Dirigenti si scusavano con il d.d.g. a nome delle
loro squadre e non riuscivano a spiegarsi le ragioni dell’accaduto.
Ad avviso del d.d.g., i Dirigenti di entrambe le squadre non erano intervenuti subito per sedare gli animi
forse perché erano rimasti sorpresi dal comportamento non prevedibile posto in essere dai loro
calciatori; in seguito fornivano la massima collaborazione.
Anche il d.d.g. era rimasto sorpreso per l’improvvisa rissa venutasi a creare in campo, ma non era stato
mai né offeso né minacciato né aveva mai temuto per la sua incolumità personale.
Nella circostanza non erano state chiamate le forze dell’ordine perché, dopo il triplice fischio, tutti si
erano calmati.
- 94/ 9 Segue Campionato Regionale Juniores – DELIBERA GARA AZZANESE – EDMONDO BRIAN
CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI
E’ stato inequivocabilmente accertato, a seguito di quanto dichiarato dal d.d.g., che la gara era stata
sospesa per la rissa scoppiata al 35’ del 2° tempo fra i calciatori di entrambe le squadre.
La responsabilità dell’accaduto deve essere pertanto attribuita ad entrambe le Società in quanto la zuffa
ha avuto come protagonisti quasi tutti i calciatori di entrambe le squadre.
A tale riguardo, si pone all’attenzione che la rissa, alla luce delle pronunce degli organi di giustizia
sportiva, consiste in una generalizzata colluttazione che determina l’eccitazione degli animi mossi dallo
spirito di aggredirsi e di offendersi, oltre che allo scopo di difendersi reciprocamente e che una volta
accertata la verificazione della stessa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa
dato origine: infatti, se l’interruzione anticipata della gara dipende da una rissa (come nella fattispecie di
cui trattasi) la responsabilità di questa va individuata nel fatto di avervi partecipato, non già
nell’averla provocata.
Pertanto l’A.S.D. Azzanese e l’A.S.D. Edmondo Brian devono ritenersi entrambe responsabili dei fatti
che hanno impedito il regolare svolgimento della gara in questione.
P.Q.M.
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
delibera:
•
•
•
•
•
•
•
nei confronti di entrambe le Società A.S.D. AZZANESE e A.S.D. EDMONDO BRIAN:
a) la punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. AZZANESE – A.S.D. EDMONDO
BRIAN, valevole per il Campionato Regionale “Juniores”, Girone “A”, con il punteggio di
0 – 3, ai sensi dell’art. 17, punti 1, 2 e 4 lett. b) C.G.S., e dell’art. 18, punto 2 del C.G.S.;
l’ammenda di € 200,00 a ciascuna delle due suindicate Società, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b)
del C.G.S., dell’art. 4, punto 2 del C.G.S., per responsabilità oggettiva;
la squalifica di 4 giornate (di cui una già scontata) nei confronti del calciatore URSO Michele
(A.S.D. Edmondo Brian) per condotta violenta nei confronti di un avversario, in quanto, durante la
rissa, colpiva quest’ultimo con un violento pugno sull’occhio (art. 19, punto 4, lett. b) C.G.S.);
la squalifica di 3 giornate (di cui una già scontata) nei confronti del calciatore BINI Alessandro
(A.S.D. Brian) per aver colpito, durante la rissa, con calci e pugni l’assistente di parte dell’arbitro
messo a disposizione dalla squadra avversaria senza causargli conseguenze (art. 19, punto 4, lett. b
C.G.S.);
la squalifica di 3 giornate nei confronti del calciatore DE LUCCA Thomas (A.S.D. Azzanese) per aver
colpito, durante la rissa, con un calcio un avversario che era a terra senza causargli conseguenze
(art. 19, punto 4, lett. b C.G.S.);
la squalifica per una giornata ai calciatori DE NARDI Alberto (A.S.D. Azzanese, già scontata),
ATENCIO Matias (A.S.D. Azzanese, già scontata), MALERBA Marco (A.S.D. Azzanese), MARA
Enea (A.S.D. Azzanese), NERI Enrico (A.S.D. Edmondo Brian), PAVLOVIC Sasa (A.S.D. Edmondo
Brian), MORAD Msafti (A.S.D. Edmondo Brian), tutti individuati dall’arbitro nel mentre partecipavano
alla rissa che ha determinato la sospensione della gara;
l’inibizione fino al 22 febbraio 2013 nei confronti del sig. SCOTTA’ Roberto (Dirigente
Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Edmondo Brian), ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S.,
per essere venuto a diverbio con un calciatore della squadra avversaria.
- 94/ 10 -
7. ERRATA CORRIGE
7.1. Campionato di Prima Categoria
GARE DEL 09/02/2013
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI CALCIATORI
La S.S. SD. Sovodnje, con nota in data 14.02.2013 ha rilevato che, sul C.U. n. 93 del 14.02.2013 del
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND, era stata pubblicata la squalifica per una gara
effettiva, erroneamente irrogata per recidività in ammonizioni (IV infrazione), nei confronti del proprio
calciatore STERGULZ Luca e ne ha chiesto l’annullamento.
Al riguardo, esperiti gli opportuni accertamenti, è risultato che il citato calciatore era stato ammonito nel
corso delle seguenti gare valevoli per il Campionato di Prima Categoria, Girone “C”:
- 25.11.2012 SOVODNJE – BEGLIANO,
- 16.12.2012 SOVODNJE – DOMIO,
- 23.12.2012 AZZURRA – SOVODNJE.
L’ammonizione del 16.12.2012, inflitta allo Stergulz, era stata però erroneamente inserita nel sistema
informatico per due volte, motivo per cui l’ammonizione irrogata il 23.12.2012 diveniva la quarta e
scattava in tal modo la squalifica per una giornata, pubblicata sul C.U. n. 73 del 04.01.2013.
Lo Stergulz scontava la squalifica in data 13.01.2013 (gara di 1^ Categoria Sovodnje – Esperia
Anthares).
Nel corso della gara del 09.02.2013 (Sovodnje – Pro Gorizia) il calciatore Stergulz Luca veniva
ammonito; nonostante avesse già scontato la squalifica per cumulo di ammonizioni, veniva nuovamente
squalificato per recidività in ammonizioni (IV ammonizione), in quanto dal sistema informatico emergeva
che era incorso nella IV ammonizione per degli errori ai quali non è stato possibile risalire.
Accertato quindi inequivocabilmente che il calciatore Stergulz Luca è stato erroneamente squalificato a
seguito dell’ammonizione inflittagli il 09.02.2013 (C.U. n. 93 del 14.02.2013), la stessa deve
considerarsi annullata, avendo il citato calciatore già scontato la squalifica per recidività in ammonizioni
(IV ammonizione), che era stata pubblicata sul C.U. n. 73 del 04.01.2012.
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e
non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
Pubblicato in Trieste ed affisso all’albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 15.02.2013.
Il Segretario
(M.Maddalena Maicus)
Il Presidente
(Gianni Toffoletto)
Fly UP