Certificati di origine - Camera di commercio di Bergamo
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Certificati di origine - Camera di commercio di Bergamo
CERTIFICATI DI ORIGINE APPLICAZIONE NUOVE DISPOSIZIONI FOGLIO ROSA La principale novità è rappresentata dalla esplicitazione che le dichiarazioni apposte sul modulo di domanda (foglio rosa) sono rese ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 in tema di dichiarazioni rese di fronte a pubblico ufficiale. Pertanto 1. il modulo di domanda deve essere firmato dal Legale Rappresentante o da un procuratore appositamente delegato (la procura deve essere depositata presso il Registro delle imprese) 2. la firma dovrà essere apposta per esteso, sarà necessario indicare nome, cognome e carica ricoperta ed allegare fotocopia della carta di identità del firmatario UTILIZZO DEL CERTIFICATO DI ORIGINE I certificati sono destinati esclusivamente a provare l’origine delle merci. CERTIFICATI INTRACOMUNITARI Vengono rilasciati: quando si tratta di vendita di merci estere (origine extraCE) su richiesta della ditta bergamasca quando particolari esigenze commerciali lo richiedono (es: certificati coperti da finanziamento SACE) Per tutti gli altri casi vale la regola già stabilita: se il certificato d'origine viene richiesto da un’impresa italiana che cura la spedizione in un Paese terzo per conto di un operatore comunitario occorre che il richiedente presenti a corredo della propria fattura di vendita [destinatario operatore comunitario, indicazione nella fattura stessa dell'indirizzo dell'impresa o almeno del Paese terzo cui va spedita la merce] la delega dell'operatore comunitario all'impresa italiana a richiedere per conto proprio il C.O. nonché la fattura di vendita definitiva del comunitario. Qualora l'operatore comunitario per motivi di carattere commerciale non gradisca fornire all'impresa italiana la fattura di esportazione, può trasmettere via fax la fotocopia della stessa direttamente all'Ufficio Commercio estero camerale. Nella casella 1 del certificato deve essere indicata la dicitura "per conto di" seguita dall'indirizzo dell'operatore comunitario [es. cliente tedesco] che emette fattura di vendita, nella casella 2 il destinatario finale e al punto 5 si dovranno indicare gli estremi di entrambe la fatture precedute dal nome dell’azienda CASELLA 3 Deve essere utilizzata esclusivamente l’indicazione: “Comunita’ Europea” eventualmente seguita dalla specifica del Paese membro (es: Italia), non possono essere menzionate diciture quali CEE – Comunità CEE , Mercato Comune o Unione Europea. RAPPRESENTANTE FISCALE Il certificato di origine può essere richiesto anche dal rappresentante fiscale (con sede legale o unità locale nella provincia di Bergamo) purché delegato da una ditta straniera e solo nel caso in cui la merce sia fatturata direttamente dallo stesso ad un’azienda con sede in un Paese terzo. CORREZIONI I certificati non possono essere corretti con abrasioni o soprascritte. L’approvazione da parte dell’autore deve essere apposta solo ed esclusivamente sulla domanda (foglio rosa). Il visto per approvazione sul certificato è di competenza camerale. DESCRIZIONE MERCE Descrizione completa delle merci necessaria a identificarle per una corretta classificazione doganale. Le indicazioni generiche quali “prodotti chimici”, “prodotti metallici”, “parti di ricambio” ecc. non sono sufficienti ma debbono essere dettagliate. Si può scegliere tra due soluzioni: a) descrizione completa delle merci, elencate per quantità e denominazione commerciale consueta. (per liste lunghe si utilizzeranno più moduli che verranno considerati come facenti seguito al primo. NB: compilare e firmare tutti i fogli rosa – compilare nello stesso modo i quadri da 1 a 5 di tutti i formulari) b) designare le merci con una denominazione generica seguita dall’indicazione: secondo fattura allegata – in questo caso la fattura dovrà contenere solo i suoi elementi essenziali e nessun altra indicazione o dichiarazione aggiuntiva (fatture contenti dichiarazioni riguardanti l’origine preferenziale, menzioni discriminatorie, riferimento a normative tecniche di conformità, dual use, ecc. ecc.. non possono essere parte integranti del certificato e non possono, pertanto, essere richiamate nella casella 6) oppure secondo lista allegata - elenco delle merci spedite (solo denominazione merci e quantità) ORIGINE della MERCE Se la merce è di origine comunitaria occorre indicare nel punto 1 del foglio rosa il nome del fabbricante e l’indirizzo dello stabilimento di produzione oppure se la merce ha subito una trasformazione sufficiente a conferire l’origine comunitaria indicare (nel punto 2 del foglio rosa) il nome e l’indirizzo dell’impresa che ha eseguito l’ultima lavorazione sostanziale Se la merce non è di origine comunitaria, ma di un Paese terzo, compilare il punto 3 del foglio rosa con l’indicazione del paese d’origine, elencando i documenti che verranno allegati per giustificare l’origine. I documenti che comprovano l’origine estera possono essere: a) certificato di origine emesso da autorità competente (no autocertificazione) con allegata la copia della fattura di importazione – obbligatoriamente in originale (il certificato verrà ritirato, annullato e sostituito con quello emesso dall’Ufficio, non possono infatti circolare più originali per la stessa merce) b) bolla doganale (vedi Nota) e relativa fattura c) dichiarazione rilasciata dal fornitore italiano, redatta su modulo predisposto dall’ufficio, corredata dalla fattura e da copia del documento di identità del dichiarante d) certificazioni di qualità e sanitarie rilasciate da Enti abilitati, solo se chiaramente indicato il Paese d’origine (es: Certificato Fitosanitario) LETTERE DI CREDITO Introdotto il principio di non condizionamento da parte delle esigenze dei crediti documentari: i certificati di origine sono destinati esclusivamente a provare l’origine delle merci e non a dichiarare quello che si è convenuto tra le parti contrattuali nella lettera di credito. In nessun caso potrà essere addebitata alla Camera di Commercio emittente la responsabilità per eventuali discrepanze tra certificato di origine regolarmente emesso e condizioni fissate dai crediti documentari. AGEVOLAZIONI ED INTERDIZIONI AGEVOLAZIONI rilascio a posteriori: il certificato di origine è rilasciato per merci in corso di spedizione. Nel caso di spedizione già avvenuta e solo per fatture non più vecchie di 6 mesi, con richiesta scritta e motivata da parte dello speditore e dietro presentazione di documenti giustificativi, è consentito il rilascio del certificato di origine “a posteriori”. Il richiedente deve dichiarare, inoltre, ai sensi art 47 DPR 445/2000 che non esistano precedenti richieste per la medesima spedizione. - certificato di origine proforma: qualora il richiedente necessiti di un certificato di origine per concludere una transazione commerciale (es: negoziazione lettera di credito) può ottenere il rilascio di un certificato di origine “pro forma” presentando relativa fattura proforma (o lista valorizzata). I moduli dovranno recare molto chiaramente la dicitura “pro forma” - annotazioni non previste sul formulario: è regola che sul certificato di origine non debbano essere riportate altre indicazioni che quelle previste dal formulario stesso. Menzioni o dichiarazioni richieste per esigenze commerciali/bancarie verranno valutate singolarmente dall’Ufficio. Non sono consentite: - l’indicazione del valore della merce - il nome della compagnia di assicurazione - il nome della compagnia che effettua il trasporto - dichiarazioni varie che contengano “we certify that” “we declare” “we state” ecc. Casistiche frequenti: a) nome del produttore : è possibile indicarlo se richiesto da lettera di credito, purché non in contrasto con quanto dichiarato sul foglio rosa e a condizione che l’Ufficio possa verificare la correttezza delle informazioni e che nel caso del produttore non vi sia violazione del segreto commerciale. b) menzioni discriminatorie verso alcuni Paesi: le menzioni di esclusione o di restrizione, incompatibili con le Convenzioni internazionali e/o leggi nazionali (es: indicazione che le merci non contengono prodotti originari di alcuni Paesi sottoposti a discriminazione, o che non sono trasportate da navi iscritte in apposite liste negative) non possono essere riportate né sul certificato né sulla fattura commerciale. Non sono consentiti: - smarrimento del certificato: in caso di smarrimento può essere richiesto un nuovo certificato, a condizione che il richiedente fornisca copia della denuncia di smarrimento presentata alle Autorità competenti. Il richiedente, in tal caso, utilizzerà un nuovo formulario, che dovrà recare la dicitura “duplicato” e riportare il numero del certificato di origine emesso in precedenza (quadro 5). Sul foglio rosa il richiedente dovrà inoltre dichiarare che - il primo certificato è andato smarrito e si che impegna a sopportare le conseguenze che potrebbero derivare dall’utilizzo, da parte di terzi, del certificato smarrito. Il duplicato potrà essere richiesto entro 6 mesi dalla data del rilascio del certificato smarrito. INTERDIZIONI - certificati in bianco o antidatati: è vietato il rilascio dei certificati in bianco o antidatati - certificati di origine per merci che non transitano nella comunità: (IVA art. 7) il certificato di origine può essere richiesto solo per merce in partenza dalla Comunità Europea, in questo caso trattasi di semplice transazione commerciale e non di esportazione. CERTIFICAZIONI O ATTESTAZIONI DIVERSE Visti per deposito: può essere richiesto solo su documenti emessi ai fini di operazioni per l’export: - su packing list e listini prezzi emessi da ditte che abbiano sede od unità locale in provincia di Bergamo su documenti emessi da Organismi o Enti ufficiali NOTA Le bolle doganali devono essere leggibili in ogni loro parte timbri compresi attualmente esistono 3 tipi di bolle doganali IM/A completamente manuali : sono considerate valide se hanno il timbro della dogana (timbro tondo) IM/Z presentate alla dogana tramite un CAD: devono essere timbrate e firmate dal CAD, contenere i dati contabili e avere in allegato oltre alla copia della fattura di importazione la copia dei documenti che hanno permesso la validazione (di solito c’è un form A o B, o un certificato di origine) IM/Z trasmissione telematica: devono contenere sia il “codice di svincolo” che la dicitura “dichiarazione considerata conforme” SI PRECISA: se al punto 44 non vi è l’indicazione della fattura di importazione, ma solo la dicitura “distinta documenti allegata”, questa dovrà essere presentata a corredo della bolla doganale (la distinta deve riportare lo stesso numero della Bolla doganale); se un prodotto importato viene identificato con un codice diverso da quello indicato sulla fattura di esportazione dovrà essere allegata dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 attestante la corrispondenza dei due codici. Non sono ammesse fotocopie dei documenti giustificativi dell’origine. In via del tutto eccezionale, può essere accettata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante, che attesti i motivi della mancata presentazione degli originali e ne consenta la visione, per gli eventuali controlli, al funzionario camerale e/o alle competenti autorità.