ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ORIGINE
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ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ORIGINE
ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ORIGINE Revisione del 04.06.2013. Sommario ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ORIGINE ........................................... 1 IL CERTIFICATO DI ORIGINE................................................................................................... 2 DESCRIZIONE DELLE MERCI.................................................................................................. 3 NOTA PER ARABIA SAUDITA .................................................................................................. 4 NOTA SULLA CASELLA 3 – ORIGINE DELLE MERCI ............................................................. 8 RICAMBI ED ACCESSORI ........................................................................................................ 8 FAC SIMILE DICHIARAZIONE RICAMBI ................................................................................ 10 FAC SIMILE DICHIARAZIONE PER ACCESSORI DI ATTREZZATURE PRINCIPALI DI CUI PRENDONO L’ORIGINE.......................................................................................................... 11 FAC SIMILE DICHIARAZIONE DEL FORNITORE PER ORIGINE MERCI COMUNITARIE ... 12 FAC SIMILE DICHIARAZIONE ORIGINE MERCI EXTRA-COMUNITARIE............................. 13 VISTO UPICA (LEGALIZZAZIONE) ........................................................................................ 14 CERTIFICATO A FRONTE DI FATTURA PRO-FORMA ......................................................... 14 TRIANGOLAZIONI E CESSIONI INTRA ED EXTRA-COMUNITARIE.................................... 15 COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DI ORIGINE IN PRESENZA DI CREDITO DOCUMENTARIO (LETTERA DI CREDITO)........................................................................... 16 FURTO O SMARRIMENTO DEL CERTIFICATO DI ORIGINE................................................ 17 CHECK-LIST: PER EVITARE DI DOVER RICOMPILARE EX-NOVO UN CERTIFICATO DI ORIGINE , MEGLIO CONTROLLARE CHE…. ........................................................................ 18 Modifiche apportate: Eliminata parte incongruente sulla dichiarazione ricambi per macchinari precedentemente esportati (08.10.2010) Rese più chiare alcune informazioni sulla check-list (08.10.2010) Aggiornata mail dell’ufficio (21.06.2012) Aggiornati i riferimenti normativi fac simile dichiarazione ricambi e fac simile dichiarazione accessori (21.06.2012) Aggiornata la parte relativa alle triangolazioni (29.05.2013) Aggiornate ed integrate dichiarazioni semplici e sostitutive (29.05.2013) Aggiornata e semplificata la compilazione del certificato in caso di ricambi (29.05.2013) CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA – UFFICIO DOCUMENTI PER L’ESTERO e-mail: [email protected] sede di Padova: tel: 049 82 08 265 fax: 049 82 08 212 sede di Corso Spagna (zona industriale) tel: 049 82 08 259 fax: 049 82 08 121 Orari di apertura dell’ufficio: 9-12.30 dal lunedì al venerdì, il giovedì orario continuato 9-15 (ad eccezione di alcuni periodi dell’anno, consultare il sito www.pd.camcom.it per ulteriori informazioni) IL CERTIFICATO DI ORIGINE Il certificato di origine è un documento che attesta l’origine delle merci destinate all’esportazione in via definitiva. Tempi di rilascio Il certificato di origine viene normalmente rilasciato in due giorni lavorativi a partire dalla data di presentazione all’ufficio di tutta la documentazione completa. Vanno consegnati tutti i fogli che compongo il modello di certificato di origine (1 originale + 3 copie di colore arabescato e un foglio rosa di richiesta di rilascio, vedi pag. 5-6) . E’ possibile contattare l’ufficio per conoscere la tempistica precisa di emissione del documento vistato. La documentazione da produrre La ditta richiedente deve ritirare presso la CCIAA i formulari dei certificati d'origine distribuiti dall'ufficio Commercio Estero (i formulari hanno un numero di serie che viene annotato, al momento del ritiro dei modelli, su di un apposito registro). Per la richiesta del visto il fascicolo di certificato di origine dovrà essere presentato all'Ufficio compilato a macchina o a computer utilizzato il modello Word presente sul sito www.pd.camcom.it nella pagina dedicata ai certificati di origine e firmato, sulla copia rosa di richiesta rilascio, in basso a destra e sul retro, sotto alla dichiarazione di origine, dal legale rappresentante della Ditta richiedente o da un procuratore con procura iscritta al Registro delle Imprese. Al fascicolo compilato dovranno essere allegati i seguenti documenti (che verranno trattenuti dall'Ufficio): Merci italiane di propria produzione Merci italiane o di origine C.E. non di propria produzione Merci estere di origine extra C.E. Modulo richiesta certificati per l’export Fattura di esportazione della merce, timbrata e firmata dal legale rappresentante o da un procuratore contenente l’indicazione esplicita dell’origine delle merci (+ 1 copia firmata in originale per l’ufficio) fattura o DDT del fornitore della merce . Questi documenti devono contenere l’indicazione esplicita dell’origine delle merci o deve essere prodotta una dichiarazione di origine da parte del fornitore su carta intestata timbrata e firmata (+ 1 copia firmata in originale per l’ufficio) Certificato d’origine estero in originale (che verrà trattenuto dall’ufficio), o in alternativa bolla doganale (anche in fotocopia, che verrà trattenuta dall’ufficio) o bill of lading (polizza di carico) contenente l’indicazione dell’origine della merce 2 Revisione 29.5.2013 Legalizzazione (ex visto UPICA) In base alle istruzioni della lettera di credito, dello spedizioniere o del destinatario della merce, è possibile che i certificati di origine o le fatture vistate dall’Ufficio debbano essere inviati alla rappresentanza consolare in Italia del Paese di destinazione delle merci per un ulteriore visto. Per ottenere tale legalizzazione è necessaria l’apposizione sul documento di un visto con il quale un funzionario camerale autorizzato legalizza la firma apposta dal funzionario camerale delegato sugli atti a valere sull’estero. Il visto di legalizzazione viene apposto dall’Ufficio Commercio Estero su richiesta della ditta esportatrice contestualmente al rilascio dei certificati di origine e dei visti su fattura (visto conformità della firma del legale rappresentante o procuratore). Il fac-simile del modulo è disponibile alla fine di questa guida. Costo del servizio Diritti di segreteria Concessioni Governative Bolli € 5,00 - - Rilascio copia € 5,00 1 - - Legalizzazione (ex visto UPICA) € 3,00 - Rilascio originale DESCRIZIONE DELLE MERCI Identificazione delle merci per marchi e/o sigle (facoltativo), quantità e tipologia dei colli (sia in fattura che nel certificato di origine) , utilizzando sia i termini tecnici propri ai prodotti esportati, che la loro denominazione commerciale consueta, al fine di far figurare una designazione chiara delle merci, tale da consentire una loro identificazione, utile anche per una corretta classificazione doganale nel Paese di destinazione. Le indicazioni generiche quali “prodotti chimici”, “prodotti metallici”, “macchinari” ecc. non sono sufficienti. Qualora la casella 6 non sia sufficiente per la descrizione delle merci possono essere adottate due soluzioni: a) designare le merci con una denominazione molto generica seguita dall’indicazione “secondo fattura allegata” e presentare alla Camera di Commercio, contemporaneamente al certificato, due esemplari della fattura: un esemplare verrà restituito unitamente al certificato di origine e l’altro sarà conservato dalla Camera con la domanda. Tale possibilità è da escludere quando la fattura contiene dichiarazioni dell’esportatore, relative ad esempio alla Convenzione di Washington (prodotti di specie in via di estinzione), dual use (beni utilizzabili anche per fini militari) , ecc. In tal caso è però possibile creare in un foglio a parte un packing list contenente l’elenco delle merci esportate con l’indicazione della tipologia e dell’origine di ogni prodotto come nella fattura e far riferimento ad essa nel certificato di origine con la dizione “goods origin and details as per attached packing list”). b) proseguire l’enumerazione dei prodotti, utilizzando uno o più moduli di certificato di origine che verranno quindi considerati come facenti seguito al primo. 1 Dal 1.12.2009 il diritto di segreteria relativo al rilascio di copia certificato di origine è stato portato a € 5,00. 3 Revisione 29.5.2013 Casella 7: "Quantità". Indicare la quantità, netta o lorda, dei prodotti da esportare, precisando l'unità di misura utilizzata: peso, volume, pezzi, ecc. Nel caso di liquidi l'unità di misura può anche essere espressa in litri. In ogni caso deve esserci corrispondenza tra la quantità indicata nella fattura e quella indicata in questa casella. Per ciascun modulo aggiuntivo occorrerà compilare, sia la domanda (modulo rosa) che le copie del certificato (modulo giallo) in tanti esemplari quanti sono stati fatti per il primo originale ed inoltre occorre compilare tutte le caselle di questi moduli aggiuntivi, ricordandosi di barrare lo spazio rimanente, immediatamente sotto la descrizione dei prodotti. NOTA PER ARABIA SAUDITA Non è ammessa la dizione generica “COMUNITA’ EUROPEA” : deve essere indicato lo stato comunitario di origine della merce, es. “COMUNITA’ EUROPEAFRANCIA”. 4 Revisione 29.5.2013 Dati della ditta esportatrice (denominazione, indirizzo, località, nazione) Dati della ditta estera importatrice (denominazione, indirizzo, località, nazione) Eventualmente (solo se necessario): DESTINATARIO FINALE / FINAL DESTINATION (denominazione, indirizzo, località, nazione del destinatario finale) COMUNITA’ EUROPEA – ITALIA (o altro stato C.E.) o extra C.E. Via terra / mare / aria / da stabilirsi eventuali (solo se necessario) - Estremi L/C – proforma invoice – contratto di Vendita (dietro presentazione fotocopia L/C) - indicazione “partial shipment” - Marche e numeri (solo se presenti, indicare quelli riportati sui colli. Attenzione che le marcature/numeri devono essere riportate anche nella fattura di esportazione) Indicare: - Quantità e natura (indicare: N. XX cartoni, pallets, scatole, casse, legacci, alla rinfusa, ecc…) Peso netto KG. …... Peso lordo KG. …... - Denominazione delle merci (in italiano con eventuale versione anche in lingua straniera) ATTENZIONE: solo sul foglio rosa Timbro ditta richiedente e firma di un legale rappresentante o di un procuratore (INDISPENSABILE) NOTA BENE: Nella casella 3 del certificato la dicitura “COMUNITA’ EUROPEA” e i nomi degli stati CE o extra CE vanno sempre riportati per esteso. Non si accettano sigle o abbreviazioni. 5 Revisione 29.5.2013 (solo per merci interamente ottenute entro la comunità europea a partire dalle materie prime) denominazione e indirizzo ditta produttrice o fornitrice) se l’esportatore non è produttore della merce vanno allegate le fotocopie delle fatture di acquisto o dei ddt o vanno indicati loro estremi (n. e data), assieme a una dichiarazione del fornitore attestante che la merce venduta è di origine “…indicare il paese di produzione della merce” (indicare dati della ditta che ha effettuato l’ultima trasformazione sostanziale ) (per merci prodotte in paesi extra C.E) Bolla doganale di importazione, o polizza di carico indicante l’origine delle merci o certificato di origine non preferenziale estero, con allegata la fattura del fornitore estero Timbro ditta e firma di un legale rappresentante o di un procuratore (INDISPENSABILE) 6 Revisione 29.5.2013 BIRBA SRL VIA VERDI 4 35122 PADOVA - ITALY MUSSHAD AFFAWI SPEARS STREET BEIRUT LEBANON COMUNITA’ EUROPEA – ITALIA L/C no. 2009 WO.00001566 AS PER INVOICE BY SEA N. 14 PALLETS CONTAINING CERAMICS NO. 2213 DATED 22/10/2009 GROSS WEIGHT 7.880 KG 7 Revisione 29.5.2013 NOTA SULLA CASELLA 3 – ORIGINE DELLE MERCI per merci di origine comunitaria: usare solo la dicitura “Comunità Europea” per esteso, che potrà essere completata con la denominazione dello Stato membro produttore della merce (es. COMUNITÀ EUROPEA – ITALIA). Per merci di origine non comunitaria: indicare il nome del Paese terzo (es. CINA, UNITED STATES OF AMERICA, etc..) per merce con origini varie (C.E. ed extra-C.E.): si possono indicare più Paesi di origine nella casella 3, ma nella casella 6 è necessario indicare separatamente il Paese di origine accanto alla descrizione di ogni singolo articolo della merce esportata. NOTA BENE: Il modulo di domanda del Certificato di Origine (il foglio di colore rosa) ha valore di dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale, va quindi compilato integralmente secondo le modalità sopra indicate. RICAMBI ED ACCESSORI Art. 41 Reg. CEE n. 2454/1993: “gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati assieme ad un materiale, una macchina un apparecchio o un veicolo e facenti parte della sua normale attrezzatura sono considerati della stessa origine del materiale della macchina, dell’apparecchio o del veicolo considerati”. In base agli art. 41 e ss si stabilisce una presunzione di origine purché sussistano le seguenti condizioni: - se la presunzione è necessaria per l'importazione nel paese di destinazione; - se l'impiego dei suddetti pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione del materiale, della macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non ostacola l'attribuzione dell'origine comunitaria o del paese di produzione al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo di cui sopra. Per l'applicazione di tali disposizioni si intendono: a) per «materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli»: le merci che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata (cioè tutte le merci le cui prime due cifre del codice doganale siano comprese tra l’84 ed il 92) e scaricabili dal sito dell’Agenzia delle Dogane: http://aidaonline3.agenziadogane.it/nsitaric/index.html; b) per «pezzi di ricambio essenziali» quelli che contemporaneamente: - costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento delle merci di cui alla lettera a) precedentemente immesse in libera pratica o esportate, - sono caratteristici di queste merci, e - sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili. 8 Revisione 29.5.2013 QUANDO USARE LA PROCEDURA RICAMBI La seguente procedura non va utilizzata quando la ditta esportatrice è produttrice dei ricambi che spedisce. L’utilità della procedura si ha nel caso in cui l’impresa sia il produttore del macchinario precedentemente esportato ma non dei ricambi. La seguente procedura è alternativa alla normale prassi di rilascio dei certificati di origine. COME COMPILARE IL C.O. NEL CASO DI RICAMBI Punto 5: va menzionato il certificato con cui a suo tempo è stata esportata la macchina /attrezzatura cui i ricambi si ricollegano. Es: ricambi relativi a macchinario precedentemente esportato con Certificato di Origine n. Q/0058587 del 01.02.2006 se in inglese: spare parts for machinery previously exported with Certificate of origin n. Q/0056587 dated 01.02.2006 Punto 6: - numero e tipologia dei colli -descrizione della merce che si sta esportando, + descrizione del macchinario/attrezzatura cui la merce si riferisce,+ indicazione del codice doganale del macchinario precedentemente esportato Es: n. 3 gabbie di legno ruote dentate e telaio: ricambi per fresatrice a controllo numerico cod. doganale 84123456 Modulo rosa (retro c.o.) Sul modulo rosa del certificato, dopo l’indicazione del Paese di origine (che sarà la stessa del macchinario precedentemente esportato), non sarà necessario inserire ragione sociale e indirizzo del produttore, ma la seguente dicitura: “Pezzi di ricambio relativi a macchinario precedentemente esportato in applicazione artt. 41 e seguenti del Reg. CE n. 2454/93.” Cosa allegare - fattura di vendita della merce che si sta esportando; - copia del certificato o dei certificati di origine con i quali è stata precedentemente esportata la macchina o l’apparecchio; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'interessato (per il fac-simile si veda pag. 10) . 9 Revisione 29.5.2013 FAC SIMILE DICHIARAZIONE RICAMBI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (DPR n.445/2000) il sottoscritto ................................................... nato a ..................................... il.................................. residente in ........................................................... Cap .................. via ............................................ in qualità di legale rappresentante dell’azienda .................................................................................. valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi dichiara ai sensi degli art. 41 e art. 42 del Reg. CE n. 2454/93 che la merce di cui all’unita fattura n. …......... datata …........................... è destinata alla normale manutenzione di macchinario precedentemente esportato il …........................... con fattura n. …..... datata …................ e del certificato di origine n. ……………………. emesso il …………….. attestante origine …...................................... . LUOGO E DATA TIMBRO E FIRMA DI UN LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE 10 Revisione 29.5.2013 FAC SIMILE DICHIARAZIONE PER ACCESSORI DI ATTREZZATURE PRINCIPALI DI CUI PRENDONO L’ORIGINE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (DPR n.445/2000) il sottoscritto ................................................... nato a ..................................... il.................................. residente in ........................................................... Cap .................. via ............................................ in qualità di legale rappresentante dell’azienda .................................................................................. valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi dichiara che il prodotto identificato come “ XXXXXXXXXXX “ nella fattura di esportazione n. YY del ZZ / ZZ / ZZZZ è un accessorio del prodotto principale identificato come “PPPPPPP “ e fa parte della sua normale attrezzatura, in mancanza del quale il prodotto principale non è utilizzabile, ai sensi del par. 1 dell’art. 41 e dell’art. 42 del reg. CE 2454/93 “Disposizioni di applicazione di carattere generale del Codice Doganale Comunitario”. 11 Revisione 29.5.2013 FAC SIMILE DICHIARAZIONE DEL FORNITORE PER ORIGINE MERCI COMUNITARIE Il sottoscritto .................................................... nato a .................................. il ..................... codice fiscale ..................................................... ..........................................................., nella e residente sua a qualità di .............................................. legale rappresentante in della via ditta ..................................................................... con sede in ................................................ DICHIARA che le origini della merce di cui alla propria fattura/ddt n. .................................................... data ............................ corrispondono a quanto di seguito elencato: prodotto / voce fattura origine: prodotto / voce fattura origine: prodotto / voce fattura origine: Luogo e Data .............................................................. TIMBRO E FIRMA DI UN LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE 12 Revisione 29.5.2013 FAC SIMILE COMUNITARIE DICHIARAZIONE ORIGINE MERCI EXTRA- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (dpr N. 445/2000) Il sottoscritto .......................................................... nato a ..................................... il ........................... residente in ........................................................ Cap ............... via .................................................. in qualità di legale rappresentante dell’azienda ......................................................................... con sede in .......................................................... , valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi DICHIARA che la merce esportata con fattura nr. ................................................. del ..................................... è di origine come di seguito e come da indicazioni in essa contenute: codice prodotto prodotto origine N. bolla doganale e dogana (solo se origine extra CEE) ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ............................................ ............................................ ............................................ ............................................ ............................................ come da documentazione in nostro possesso. come da bolla doganali sopra specificate e della restante documentazione in nostro possesso. come da bolla doganali sopra specificate che non è possibile allegare in quanto non in nostro possesso ma che si trovano presso: …............................................................................................ 2 e da restante documentazione in nostro possesso. Luogo e data ...................................... ....................................................................................... firma per esteso del legale rappresentante e timbro aziendale 2 specificare nome della ditta e indirizzo completo per consentire una eventuale richiesta da parte della C.C.I.A.A. ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000 13 Revisione 29.5.2013 VISTO UPICA (LEGALIZZAZIONE) Alcuni paesi potrebbero necessitare di una seconda legalizzazione di firma, ex Visto UPICA: ARABIA SAUDITA (Kingdom of.Saudi HONDURAS Arabia) ARGENTINA IRAQ BAHREIN IRAN BOLIVIA YEMEN (REBUBBLICA ARABA) BRASILE LIBANO CILE LIBIA COLOMBIA KUWAIT DUBAI (United Arabian Emirates) MUSCAT E OMAN ECUADOR NIAGARA EGITTO PANAMA EL SALVADOR PARAGUAY EMIRATI ARABI UNITI PERU’ GIORDANIA QATAR GUYANA REPUBBLICA DOMENICANA GUATEMALA SIRIA HAITI URUGUAY NOTA BENE: di norma la CCIAA procede d’ufficio alla legalizzazione UPICA per certificati destinati nei paesi sopra menzionati. Se il visto UPICA non è richiesto / necessario si prega comunicarlo con una semplice lettera a parte (firmata da legale rappresentante). In alternativa è sufficiente scrivere sul retro del foglio rosa la dicitura “NON SI RICHIEDE VISTO UPICA”, o anche “NO UPICA”, nella zona sottostante le dichiarazioni sull’origine della merce. CERTIFICATO A FRONTE DI FATTURA PRO-FORMA Nel caso di spedizione di merce a titolo di campionario in omaggio, l’esportatore produce una fattura pro-forma di importo “valido ai soli fini doganali” (con tale dicitura presente in fattura) e viene corrispondentemente emesso un certificato di origine pro-forma , che deve avere come indicazione nella casella 5 osservazioni “PRO-FORMA CERTIFICATE” con riferimento al numero della fattura pro-forma a cui si riferisce. 14 Revisione 29.5.2013 TRIANGOLAZIONI E CESSIONI INTRA ED EXTRA-COMUNITARIE Sono entrate a far parte dell’uso commerciale le cosiddette triangolazioni, ovvero percorsi differenti tra la fatturazione e l’invio delle merci. La ditta padovana IT1 che spedisce la merce emette fattura ad altra ditta italiana IT2 non imponibile art. 8, c. 1, lettera a) Dpr 633/72. IT1 può richiedere alla CCIAA di Padova il certificato di origine, indicando nel campo 1 del certificato di origine per conto di / on behalf of e mettendo la ragione sociale e l’indirizzo di IT2 . E’ necessario allegare una delega su carta intestata, timbrata e firmata con cui IT2 delega IT1 a richiedere per suo nome e conto il rilascio del certificato di origine per la merce di cui alla fattura n….del…e si impegna contestualmente a non richiedere a sua volta il certificato di origine ad alcuna Camera di Commercio italiana. Va allegata inoltre anche la fattura di vendita di IT2 al cliente finale. La ditta italiana emette fattura fuori campo IVA art.7 Dpr 633/72. La CCIAA di Padova non rilascia a IT il certificato di origine, e sarà lo speditore del paese extra-UE 3 B a richiederlo all’organismo abilitato in quel paese al rilascio. In presenza di lettera di credito, l’eventuale rilascio di un certificato di origine è subordinato alla valutazione dell’ufficio e sempre in presenza di certificato di origine in originale emesso dal paese 3 B. La ditta italiana fattura non imponibile art. 41, c. 1, L. 427/93 a ditta in stato UE1 e spedisce la merce in altro stato UE2 (comunitario o non). La ditta può richiedere alla CCIAA di Padova il certificato di origine, indicando nel campo 2 del certificato di origine sia l’indirizzo della fattura (UE1) sia l’indirizzo del paese destinatario della merce (UE2), preceduto dalla dicitura “FINAL DESTINATION”. Qualora la ditta esportatrice non voglia per motivi commerciali che appaia sul certificato di origine l’indirizzo di fatturazione UE1 deve richiederlo espressamente per iscritto alla CCIAA di Padova. 15 Revisione 29.5.2013 In questo caso non siamo in presenza di triangolazione bensì di un classico caso di cessione intra-comunitaria (es. impresa commerciale che acquista da altro fornitore europeo ed esporta al di fuori della Comunità Europea). La CCIAA di Padova non rilascerà alcun certificato di origine ad IT1, ma solo a IT2 che è l’esportatore . IT1 emetterà fattura di vendita verso IT2 indicando l’origine delle merci . Tale fattura servirà ad IT2 per richiedere alla CCIAA di competenza il rilascio del certificato di origine. COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DI ORIGINE IN PRESENZA DI CREDITO DOCUMENTARIO (LETTERA DI CREDITO) La lettera di credito è una formula di pagamento ampiamente usata nell’import-export, specie nelle relazioni commerciali con Paesi extra-europei. In presenza di lettera di credito, il numero della lettera di credito e le altre informazioni essenziali devono essere indicate nel punto 5 (osservazioni). Per informazioni essenziali si intendono esclusivamente: estremi identificativi della lettera di credito ed istituti di credito (applicant/beneficiary/issuing/advising, confirming, nominated bank) se richiesti dal credito documentario indicazioni su assicurazione merci ed estremi polizza di carico eventualmente la dizione indicante il produttore (manufacturer) in caso di impianti o di spedizioni multiple l’indicazione del numero di spedizione e della denominazione della spedizione Le novità della pubblicazione ICC600 entrata in vigore il 1 luglio 2007 riguardano anche i documenti da presentare per l’utilizzo delle lettere di credito. L’art.14 stabilisce infatti che i dati presenti in un documento non devono essere necessariamente identici ai dati del credito stesso, purché non siano con essi discordanti. Mentre in fattura la descrizione della merce deve corrispondere esattamente (letteralmente) a quella indicata nel credito, viene introdotta la possibilità sui documenti diversi dalla fattura di utilizzare espressioni generiche per la descrizione della merce, purché non in contrasto con la relativa descrizione del credito. Altra novità è che l’indirizzo del beneficiario non deve necessariamente corrispondere a quello del credito purché il Paese coincida con quello indicato nel credito. Altri elementi del beneficiario (numeri fax, telefono, e-mail ) non saranno considerati e quindi non potranno comportare riserve a carico dell’esportatore. 16 Revisione 29.5.2013 Nel valutare la conformità dei documenti presentati per l’utilizzo del credito, la Banca dovrà pertanto avere un atteggiamento meno rigoroso, basandosi sul principio che ‘ciò che non è conforme, può essere dichiarato tale solo se è discordante e in conflitto palese con il credito’. Non sono ammessi errori nell’indicazione dei dati relativi a speditore,destinatario, descrizione merci. Nella casella 5 ‘osservazioni’ possono figurare indicazioni previste dal credito o richieste dal cliente estero purché opportunamente giustificate con esibizione di opportuna documentazione. FURTO O SMARRIMENTO DEL CERTIFICATO DI ORIGINE In caso di smarrimento del certificato di origine può essere richiesto un duplicato, a condizione che il richiedente fornisca copia della denuncia di smarrimento presentata alle Autorità competenti. Il richiedente, in tal caso, utilizzerà un nuovo formulario, che dovrà recare al punto 5 la dicitura “duplicato” e riportare il numero del certificato di origine emesso in precedenza. Il richiedente inoltre, dovrà dichiarare, sul retro del modulo di domanda, che il primo certificato è stato smarrito e che si impegna a sopportare le conseguenze che potrebbero derivare dall’utilizzo, da parte di terzi, del certificato smarrito. Il duplicato dovrà essere richiesto in ogni caso entro i sei (6) mesi dal rilascio del certificato smarrito. 17 Revisione 29.5.2013 CHECK-LIST: PER EVITARE DI DOVER RICOMPILARE EX-NOVO UN CERTIFICATO DI ORIGINE , MEGLIO CONTROLLARE CHE…. La fattura di esportazione sia firmata dal legale rappresentante o da un procuratore con procura depositata al Registro delle Imprese Nella fattura sia indicata l’origine delle merci (la dichiarazione sull’origine preferenziale non è sufficiente) la descrizione delle merci nel C.O. descriva sufficientemente il prodotto. (devono essere utilizzati sia i termini tecnici propri ai prodotti esportati, che la loro denominazione commerciale consueta, al fine di far figurare una designazione chiara delle merci, tale da consentire una loro identificazione, utile anche per una corretta classificazione doganale nel Paese di destinazione. Le indicazioni generiche quali "prodotti chimici", "prodotti metallici", "macchinari" ecc. non sono sufficienti) la descrizione delle merci in fattura consenta di identificare la tipologia di prodotto (la sola sigla non è sufficiente, es. DR-442BA) i pesi, il numero dei colli e la loro tipologia corrispondano a quelli della fattura di esportazione sia stato compilato il modulo di richiesta certificati per l’export (presente in questa guida) non siano state utilizzate abbreviazioni nelle descrizioni , indirizzi, e stati di origine l’indirizzo dell’esportatore e del destinatario siano scritti in modo completo e siano perfettamente coincidenti tra certificato di origine e fattura di esportazione qualora nel certificato di origine si faccia riferimento alla fattura per la descrizione delle merci e delle loro origini, non siano presenti in fattura dichiarazioni discriminatorie o non verificabili dalla CCIA (es. dual use, Washington, ecc.) . In tal caso è possibile creare in un foglio a parte un packing list contenente l’elenco delle merci esportate con l’indicazione della tipologia e dell’origine di ogni prodotto come nella fattura ma privo di qualsiasi dichiarazione e far riferimento ad essa nel certificato di origine con la dizione “goods origin and details as per attached packing list”). Se la fattura di esportazione è pro-forma, nel campo 5 sia presente la dicitura “PROFORMA CERTIFICATE” Se viene citato un documento (lettera di credito, fattura pro-forma, contratto, polizza di carico, ecc.) nel campo 5 del certificato di origine, ne venga allegata una copia per la Camera di Commercio unitamente alla documentazione per richiedere un certificato di origine Effettuare questi controlli vi consentirà di evitare errori che comportano il ritardo del rilascio del certificato di origine ! I termini entro i quali viene rilasciato il certificato decorrono infatti da quando tutta la documentazione viene presentata completa in tutte le sue parti. Se avete dei dubbi, potete anticipare via e-mail o fax agli indirizzi presenti nella prima pagina la documentazione richiesta per un controllo preventivo. 18 Revisione 29.5.2013