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L`IMU deve essere pagata da tutti coloro che

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L`IMU deve essere pagata da tutti coloro che
Area Finanziaria
Ufficio Tributi
CHI DEVE PAGARE
L’IMU deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree edificabili e
terreni agricoli come proprietari o come titolari di diritti reali ( es. usufrutto, diritto di
abitazione).
L’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle relative
pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 –
A/9.
BASE IMPONIBILE
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile si ottiene applicando all’ammontare
delle rendite risultanti in catasto, in vigore dal 01 gennaio dell’anno di imposizione, la
rivalutazione del 5% e moltiplicando il risultato per i moltiplicatori stabiliti dalla Legge
214/2011 e successive modificazioni ed integrazione, come di seguito riportati:
RIVALUTAZIONE
(della rendita catastale)
COEFFICIENTE
MOLTIPLICATORE
5%
160
5%
80
5%
140
D ( fabbricati produttivi, alberghi)
5%
65
C/1 (negozi)
5%
55
Terreni agricoli
25%
135
GRUPPO CATASTALE
A ( abitazioni) – C/2 –C/6 – C/7
(garage e magazzini)
A 10 ( uffici e studi privati) – D/5
(banche)
C/3 – C/4 – C/5 ( laboratori, depositi)
Sono esenti dal pagamento dell’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione.
Tutti gli altri terreni, che non rientrano nell’esenzione, devono pagare l’IMU.
Per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore commerciale al 01 gennaio
dell’anno a cui si riferisce l’imposta, determinato avendo riguardo alla zona territoriale,
all’indice di edificabilità, alla destinazione urbanistica consentita dal Piano di Governo del
Territorio, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per costruire,
ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree con analoghe caratteristiche.
Area Finanziaria
Ufficio Tributi
Per abitazione principale  si intende l’immobile nel quale il possessore ed il suo nucleo
famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per pertinenza dell’abitazione principale  si intendono esclusivamente gli immobili
classificati nelle categorie catastali C2 – C6 – C7 nella misura massima di UNA unità per
categoria per ogni immobile adibito ad abitazione principale.
Sono considerati “abitazioni principali” i fabbricati, posseduti da anziani o disabili residenti
presso la Casa di Riposo o presso Istituti di Cura, purché siano disabitate.
La detrazione per l’abitazione principale - per i fabbricati classificati nelle categorie A/1 –
A/8 – A/9 - è pari a € 200,00 in rapporto alla quota di utilizzo ed al periodo di possesso nel
corso dell’anno.
Non sono soggetti all’IMU i fabbricati rurali strumentali alle attività agricole.
AGEVOLAZIONI
Comodato gratuito: riduzione della base imponibile del 50%.
È prevista la riduzione della base imponibile del 50% per le unità immobiliari e le relative
pertinenze (escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9), concesse
in comodato dal soggetto passivo ai genitori e i figli che la utilizzano come abitazione
principale, purché siano rispettate le condizioni previste dalla legge di stabilità 2016:
 Il comodante (chi concede in comodato) deve risiedere anagraficamente e dimorare
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile ceduto in comodato e
non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia, con l’unica possibile
eccezione dell’immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali
pertinenze.
 Il contratto di comodato deve essere registrato.
 Il comodatario (chi riceve in comodato) deve avere la residenza anagrafica
nell’immobile.
Il contribuente deve presentare al Comune la dichiarazione IMU per avere diritto alla
riduzione.
ALIQUOTE IMU – ACCONTO:
 aliquota base
……………………………………………………….
 aliquota per terreni ed aree edificabili ………………………………….
 aliquota per abitazioni principali (categorie catastali A/1 – A/8 – A/9)
e relative pertinenze ……………………………………………………
VERSAMENTO DELL’IMU:
 acconto
entro il 16 giugno 2016
 saldo
entro il 16 dicembre 2016
0,76%
0,85%
0,4%
Area Finanziaria
Ufficio Tributi
per la compilazione del modello F24 devono essere utilizzati i seguenti codici:
Codice Ente:
Comune di Ghedi – D999
Codice tributo
3912
IMU su abitazione principale e pertinenze (classificate nelle
categorie A/1 – A/8 – A/9) - quota di competenza del Comune
3914
IMU su terreni - quota di competenza del Comune
3916
IMU su aree fabbricabili – quota di competenza del Comune
3918
IMU su altri fabbricati – quota di competenza del Comune
3925
IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D – quota di competenza dello Stato
CHI DEVE PAGARE
La TASI – tributo sui servizi indivisibili - serve a finanziare i servizi e le attività forniti dal
Comune alla collettività (illuminazione pubblica, manutenzione delle strade, verde
pubblico, servizi per la sicurezza) per i quali non è previsto un corrispettivo e che ricadono
nello stesso modo su tutti i cittadini.
È dovuta da chiunque possieda ( a titolo di proprietà, usufrutto, ecc) o detenga a qualsiasi
titolo, fabbricati ed aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli e delle abitazioni
principali ( tranne quelle classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9). Quindi è dovuta da:
 proprietari
 titolari di diritti reali ( es. usufrutto, diritto di abitazione)
 inquilini
Nel caso di immobili in affitto, la TASI deve essere pagata:
 dal proprietario nella misura del 70%
 dall’inquilino nella misura del 30%
In caso di detenzione temporanea - di durata non superiore a sei mesi nell’anno solare la TASI è dovuta solo dal possessore degli immobili e delle aree fabbricabili a titolo di
proprietà o altro diritto reale (es. usufrutto)
Area Finanziaria
Ufficio Tributi
BASE
IMPONIBILE
La base imponibile della TASI è la stessa dell’IMU.
Per abitazione principale ai fini TASI valgono le medesime regole dell’IMU.
AGEVOLAZIONI
Comodato gratuito: riduzione della base imponibile del 50% - valgono le medesime
regole dell’IMU.
ALIQUOTA TASI: L’aliquota base per l’acconto anno 2016 è pari all’ 1 per mille.
COME E QUANDO PAGARE:
La TASI deve essere pagata con il modello F24 alle stesse scadenze dell’IMU:
 acconto
 saldo
entro il 16 giugno 2016
entro il 16 dicembre 2016
per la compilazione del modello F24 devono essere utilizzati i seguenti codici:
Codice Ente:
Comune di Ghedi – D999
Codice tributo:
3958
TASI per l’ abitazione principale e le relative pertinenze
3959
TASI per i fabbricati rurali adibiti ad uso strumentale
3960
TASI per le aree fabbricabili
3961
TASI per gli altri tipi di fabbricati

Per ulteriori chiarimenti si rimanda:
 D. Lgs. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
 L. 208/2015 – legge di stabilità 2016.
 risoluzione del MEF n. 1/DF del 17 febbraio 2016.
Il presente opuscolo è un’elaborazione dell’ufficio e le informazioni in esso contenute sono sintetiche e
non possono contemplare tutti i casi possibili.
Sul sito internet del Comune www.comune.ghedi.brescia.it – servizi al cittadino, registrandosi e seguendo
le istruzioni è possibile verificare la propria situazione IMU e TASI e stampare il modello F24 compilato.
Nel caso i dati non fossero disponibili, sempre dal sito internet del Comune www.comune.ghedi.brescia.it
nella pagina iniziale è disponibile un link per il calcolo e stampa del modello F24 dell’IMU e della TASI,
inserendo i dati catastali.
Regolamento IMU – Anno 2014
Tabella delle aree edificabili – Anno 2013
Modello di dichiarazione IMU
Piazza Roma n. 45 – 1^ piano - Telefono: +39 030 9058215
Orari di apertura: lunedì, giovedì, venerdì dalle 9.30 alle 12.30 - martedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30
mercoledì chiuso
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