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comune di san pietro val lemina variante parziale n. 4 al prgc

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comune di san pietro val lemina variante parziale n. 4 al prgc
REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA
VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.C.
(ai sensi dell’art. 17, comma 7, della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e ss. mm. e ii.)
RELAZIONE
novembre 2011
Il Progettista
Arch. Giorgio PERNA
Il Responsabile del
Procedimento
Il Segretario
Il Sindaco
Dr.ssa Pia CARPINELLI
Anna BALANGERO
_____________________
_____________________
Geom. Giovanni MARTINI
_____________________
_____________________
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
INDICE
1
INQUADRAMENTO GENERALE________________________________________________ 5
1.1
DATI SOCIO-ECONOMICI E TERRITORIALI CHE CARATTERIZZANO IL COMUNE__________________5
2
OBIETTIVO GENERALE DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. _____________________ 7
3
ANALISI DEI VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI INSISTENTI SULLE AREE OGGETTO
DELLA VARIANTE__________________________________________________________ 8
3.1
P.R.G. - FASCE DI RISPETTO _________________________________________________________9
3.2
VINCOLI__________________________________________________________________________9
3.3
3.2.1
Tutela dei Beni Culturali (Figure 3 e 4). ________________________________________9
3.2.2
Tutela del Paesaggio (Figure 5 e 6). ___________________________________________9
3.2.3
Zone boscate (Figura 7 e Figure da 16 a 20) ____________________________________10
3.2.4
Vincolo idrogeologico (Figura 7). _____________________________________________10
AREE PROTETTE E TUTELATE _______________________________________________________11
3.3.1
Aree protette nazionali e regionali, Siti di Interesse Comunitario (SIC), Zone di
Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Regionale (SIR) (Figura 8). ____________11
3.3.2
3.4
4
Piani paesaggistici (Figura 9).________________________________________________11
ALTRI VINCOLI E CONDIZIONAMENTI _________________________________________________11
3.4.1
Pericolosità geomorfologica e idoneità all’utilizzazione urbanistica ________________11
3.4.2
Rischio sismico (Figura 15) __________________________________________________14
3.4.3
Aziende a Rischio Incidente Rilevante _________________________________________15
PROCEDURA DI VAS E RACCORDO CON LA PROCEDURA DELLA VARIANTE PARZIALE
EX ART. 17, COMMA 7, DELLA LUR __________________________________________ 17
4.1
4.2
5
VAS – APPLICAZIONE DELLA DGR 12-8931 DEL 9 GIUGNO 2008 ____________________________21
4.1.1
Procedura ________________________________________________________________22
4.1.2
Esito della consultazione____________________________________________________22
4.1.3
Conclusione della procedura_________________________________________________23
PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE CONSEGUENTI ALLA PROCEDURA DI VAS __________________23
DESCRIZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.____________________________ 29
5.1
BORGATA DEL CRÒ________________________________________________________________29
5.1.1
Le ragioni della variante ____________________________________________________29
5.1.2
Destinazione urbanistica secondo il vigente PRGC _______________________________30
5.1.3
Destinazione urbanistica secondo la variante al vigente PRGC_____________________31
5.1.4
Dati quantitativi della variante - Verifica dell’incremento o decremento della
volumetria residenziale edificabile e della superficie delle aree a servizi del Piano
Regolatore Generale vigente ________________________________________________32
5.2
BORGATA COCCA _________________________________________________________________32
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
5.2.1
Le ragioni della variante ____________________________________________________32
5.2.2
Destinazione urbanistica secondo il vigente PRGC _______________________________33
5.2.3
Destinazione urbanistica secondo la variante al vigente PRGC_____________________34
5.2.4
Dati quantitativi della variante - Verifica dell’incremento o decremento della
volumetria residenziale edificabile e della superficie delle aree a servizi del Piano
Regolatore Generale vigente ________________________________________________35
5.3
AREA SERVIZI AS 23 _______________________________________________________________35
5.3.1
Le ragioni della variante ____________________________________________________35
5.3.2
Destinazione urbanistica secondo il vigente PRGC _______________________________35
5.3.3
Destinazione urbanistica secondo la variante al vigente PRGC_____________________36
5.3.4
Dati quantitativi della variante - Verifica dell’incremento o decremento della
volumetria residenziale edificabile e della superficie delle aree a servizi del Piano
Regolatore Generale vigente ________________________________________________36
5.4
AREA IN 1 _______________________________________________________________________37
5.4.1
Le ragioni della variante ____________________________________________________37
5.4.2
Destinazione urbanistica secondo il vigente PRGC _______________________________38
5.4.3
Destinazione urbanistica secondo la variante al vigente PRGC_____________________39
5.4.4
Dati quantitativi della variante - Verifica dell’incremento o decremento della
volumetria
residenziale
edificabile
e
della
superficie
a
destinazione
produttiva/commerciale edificabile del Piano Regolatore Generale vigente _________40
5.5
CASCINA COLLINO CAMUSSI_________________________________________________________42
5.5.1
Le ragioni della variante ____________________________________________________42
5.5.2
Destinazione urbanistica secondo il vigente PRGC _______________________________43
5.5.3
Destinazione urbanistica secondo la variante al vigente PRGC_____________________43
5.5.4
Dati quantitativi della variante - Verifica dell’incremento o decremento della
volumetria
residenziale
edificabile
e
della
superficie
a
destinazione
produttiva/commerciale edificabile del Piano Regolatore Generale vigente _________44
5.6
AREA RC 6. ______________________________________________________________________44
5.6.1
Le ragioni della variante ____________________________________________________44
5.6.2
Destinazione urbanistica secondo il vigente PRGC _______________________________44
5.6.3
Destinazione urbanistica secondo la variante al vigente PRGC_____________________45
5.6.4
Dati quantitativi della variante - Verifica dell’incremento o decremento della
volumetria
residenziale
edificabile
e
della
superficie
a
destinazione
produttiva/commerciale edificabile del Piano Regolatore Generale vigente _________46
6
VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI CUI ALL’ART. 17, COMMA 7, DELLA L.R. 56/77 47
7
COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI URBANISTICHE DELLA VARIANTE CON IL PIANO
COMUNALE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA _____________________________________ 49
7.1
IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ______________________________________________49
7.2
RAFFRONTO TRA IL PCA E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE _______________________________50
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
8
RICADUTE DELLA VARIANTE SU PIANI E PROGRAMMI ___________________________ 51
9
COMPATIBILITÀ CON LA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE___________________ 51
10 ELABORATI DELLA VARIANTE_______________________________________________ 52
11 FIGURE _________________________________________________________________ 53
12 ALLEGATO - PERIZIA GEOLOGICA RELATIVA ALL’AREA AS23 _____________________ 65
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
INDICE DELLE FIGURE E DELLE TABELLE
Tabella 1: Principali vincoli normativi di settore. ______________________________________________________________________8
Tabella 2: Azioni di pianificazione volte a conseguire una maggiore compatibilità ambientale del PRGC vigente.________________28
Tabella 3: Calcolo della volumetria residenziale edificabile e superficie a destinazione produttiva/commerciale edificabile, sulla
base dell’articolazione in sub-aree indicata nelle Tavole D2 e D3 del vigente PRGC _______________________________40
Tabella 4: Calcolo della volumetria residenziale edificabile nelle porzioni di Area normativa REB_____________________________41
Tabella 5: Calcolo della volumetria residenziale edificabile e superficie a destinazione produttiva/commerciale edificabile, sulla
base dell’articolazione in sub-aree indicata nelle Tavole D2 e D3 della variante __________________________________41
Tabella 6: Raffronto del volume residenziale edificabile e della superficie a destinazione produttiva/commerciale edificabile
previste dal PRGC vigente nelle Aree normative IN, REB 3.5 (parte) e REB 4.6 (parte) con il volume residenziale
edificabile e la superficie a destinazione produttiva/commerciale edificabile previste nell’Area normativa IN come
ridefinita dalla variante__________________________________________________________________________________42
Tabella 8: Raffronto del volume residenziale edificabile previsto dal PRGC vigente con il volume residenziale edificabile previsto
dalla variante, nelle Aree normative REB 6.24 e RC 6 _________________________________________________________46
Figura 1 –
Localizzazione delle aree oggetto della variante _____________________________________________________________54
Figura 2 –
Elettrodotti – Fonte: Sistema Informativo della Regione Piemonte ______________________________________________54
Figura 3 –
Regione Piemonte – Carta dei beni ambientali architettonici___________________________________________________55
Figura 4 –
Regione Piemonte – Carta dei beni urbanistici ed archeologici _________________________________________________55
Figura 5 –
Regione Piemonte – Carta delle aree vincolate ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 _______________56
Figura 6 –
Regione Piemonte – Carta delle aree vincolate ai sensi dell’articolo 142 e 157 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 __________56
Figura 7 –
Regione Piemonte – Carta delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico _________________________________________57
Figura 8 –
Regione Piemonte – Carta regionale delle aree protette_______________________________________________________57
Figura 9 –
Provincia di Torino – Tav. 1 del Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo _____________________________________58
Figura 10 – PRGC – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica ________________58
Figura 11 – PRGC – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica ________________59
Figura 12 – PRGC – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica ________________59
Figura 13 – PRGC – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica ________________60
Figura 14 – PRGC – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica ________________60
Figura 15 – PRGC – Classificazione sismica dei comuni piemontesi ________________________________________________________61
Figura 16 – Ortofoto Borgata del Crò e Borgata Cocca __________________________________________________________________62
Figura 17 – Ortofoto Area AS23 _____________________________________________________________________________________62
Figura 18 – Ortofoto Area IN 1 ______________________________________________________________________________________63
Figura 19 – Ortofoto Cascina Collino Camussi__________________________________________________________________________63
Figura 20 – Ortofoto Area RC 6______________________________________________________________________________________64
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
1
INQUADRAMENTO GENERALE
Il comune di San Pietro Val Lemina è dotato di PRGC approvato con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 68-20058 del 7 aprile 1988 e successiva Variante Strutturale, ex art.
17, comma 4, della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., approvata con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 16-5255 del 12 febbraio 2007, pubblicata sul
B.U.R. Piemonte n. 8 del 22/02/2007.
La variante strutturale al PRGC è stata riconosciuta, per esplicita dichiarazione
contenuta nella DGR di approvazione, anche quale adeguamento dello Strumento
Urbanistico Generale del Comune di San Pietro Val Lemina (TO) al Piano per l’Assetto
Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.
1.1 DATI SOCIO-ECONOMICI E TERRITORIALI CHE CARATTERIZZANO IL COMUNE
I seguenti dati , salvo specificazioni riportate a lato del dato, sono desunti dalle schede
guida comunali del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino.
• popolazione: 806 abitanti nel 1971, 1.123 abitanti nel 1981; 1.310 abitanti nel 1991 e
1.476 abitanti nel 2001 e 1.471 abitanti al 31/12/2010, dati che evidenziano un trend
demografico 1971/2010 in incremento del 45,2%;
• superficie territoriale: 1.244,5 ettari, dei quali 74,3 di pianura, 139,8 di collina e
1.030,5 ettari di montagna; 9 ettari presentano pendenze inferiori al 5%, 293,7 ettari,
presentano pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 941,8 ettari una pendenza
superiore al 25%. È interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di
984,1 ettari, (pari al 79,1% del territorio comunale );
• appartiene alla Comunità Montana Valli Chisone, Germanasca, Pellice e Pinerolese
Pedemontano, che comprende 32 comuni (Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice,
Bricherasio, Cantalupa, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Inverso Pinasca, Luserna S.
Giovanni, Lusernetta, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte,
Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San
Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice,
Usseaux, Villar Pellice, Villar Perosa) (dato desunto dal Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 28 agosto 2009, n. 84);
5
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
• risulta compreso nell’Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n.
15 - Pinerolese, di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale “... riferimento
territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunita di collocazione
delle attivita produttive, I’insediamento di “centralita” di carattere sovracomunale,
Ia collocazione e realizzazione di servizi “sovra comunali” migliorando la loro
accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di
connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città
diffusa.“; nel suddetto Ambito sono compresi i Comuni di Cantalupa, Cumiana,
Frossasco, Pinerolo, Prarostino, Roletto, San Secondo di Pinerolo;
• non risulta compreso in alcuna polarità e gerarchie territoriali di cui all’articolo 19
delle N.d.A. del PTC2;
• il PTC2, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 delle N.d.A. inserisce il Comune in un
Ambito di Diffusione Urbana;
• infrastrutture per la mobilita: e attraversato dalla S.P. n. 167 che conduce alla
Frazione Talucco;
• assetto idrogeologico del territorio:
o è interessato dal corso del Torrente Lemina;
o è classificato sismico, ai sensi della L. n. 64 del 2/2/1974, e ricade:
ai sensi della DGR 17/11/2003, n. 61-11017, in “zona 2 (a sismicità media)”;
ai sensi della DGR 19/01/2010, n. 11-13058 (la cui operatività è differita al
31/12/2011), in “zona 3 (a sismicità bassa)”;
o è classificato sismico ai sensi della Legge n. 64 del 2 febbraio 1974 ed in "zona 2"
dall'Ordinanza del Presidente. del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, come
confermato dalla Regione Piemonte nei successivi recepimenti normativi;
• tutela ambientale: una porzione del territorio comunale, lungo il corso del Torrente
Lemina, confina con la delimitazione individuata dal Piano Paesistico della Collina di
Pinerolo.
6
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
2
OBIETTIVO GENERALE DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.
La variante parziale apporta modifiche che interessano aree di limitata superficie,
localizzate come indicato in Figura 1, descritte nella variante con i titoli:
1. Borgata del Crò;
2. Borgata del Cocca;
3. Area Servizi AS 23;
4. Area IN 1;
5. Cascina Collino Camussi;
6. Area RC 6.
La variante ha l’obbiettivo di apportare modesti aggiustamenti alle previsioni puntuali
del PRGC, secondo i principi generali di economicità, di semplificazione, di
razionalizzazione delle risorse e di ragionevolezza delle previsioni urbanistiche, al fine di
perseguire il pubblico interesse di conseguire il regolare e ordinato sviluppo del
territorio mediante l’attuazione delle previsioni strutturali del PRGC.
7
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
3
ANALISI DEI VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI INSISTENTI SULLE
AREE OGGETTO DELLA VARIANTE1
Si è provveduto ad accertare l’esistenza, o meno, di precetti vincolanti derivanti da
prescrizioni generali del PRGC e riferimenti normativi di settore (Tabella 1), con
particolare
attenzione
alla
salvaguardia
del
paesaggio,
del
sistema
idrico
e
all’utilizzazione del suolo e del sottosuolo, nonché alle servitù indotte dallo sviluppo
delle reti infrastrutturali e tecnologiche.
Fasce di rispetto
Nome
Riferimenti e informazioni
Fasce di rispetto acque pubbliche (sponde PRGC - Art. 29 LR 56/77 - D.lgs. 42/2004 art.
dei laghi, dei fiumi, dei torrenti e dei canali 142 e art. 94
pozzi e sorgenti)
Fasce di rispetto elettrodotti
PRGC - D.M. Ambiente 29 maggio 2008
Fasce di rispetto autostradale, stradale e PRGC - D.lgs. 285/1992 e s.m.i
ferroviario
Fasce di rispetto cimiteriali
PRGC – R.D. 1265/34 e D.P.R. 285/1990
Fasce di rispetto depuratori
PRGC
Vincoli
Tutela dei Beni Culturali
PRGC - Art. 24 LR 56/77 - D.lgs. 42/2004 art.
Vincolo archeologico e paleontologico
10 e art. 136
Tutela del Paesaggio
PRGC - Art. 24 LR 56/77 - D.lgs. 42/2004 art.
136
Zone boscate
PRGC - Art. 30 LR 56/77 - D.lgs. 42/2004 art.
142, comma 1, lettera g - LR 4/2009
Vincolo idrogeologico
PRGC - Art. 30 LR 56/77 - RD 3267/1923
Aree Protette e tutelate
Aree protette nazionali e regionali
Regione Piemonte – Direzione Ambiente
(parchi naturali nazionali, aree protette Settore Pianificazione e Gestione Aree
regionali)
naturali protette
Siti di Interesse Comunitario (SIC)
Direttiva 92/43/CE
Zone di Protezione Speciale (ZPS)
D.lgs DPR 357/97 e DPR 120/2003
Siti di Importanza Regionale (SIR)
Livello Regionale:
DGR n. 17-6942/2007 - DGR n. 3-5405/2007
Altri vincoli e condizionamenti
Pericolosità geomorfologica e idoneità PRGC - Piano di Assetto Idrogeologico
all’utilizzazione urbanistica
Rischio sismico
O.P.C.M. n. 3274/2003 - O.P.C.M. 519/2006 DGR n. 61-11017/2003 - DGR n. 1113058/2010
Aziende a Rischio Incidente Rilevante
D.Lgs. 334/99 - DM 9 maggio 2001 - LR
44/2000
Tabella 1: Principali vincoli normativi di settore.
1 Il presente Capitolo richiama i contenuti del Capitolo 5 della Relazione Tecnica di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica, ove sono state illustrate le analisi e le verifiche condotte relativamente ai vincoli ambientali e territoriali
insistenti sulle aree oggetto della variante.
8
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
3.1 P.R.G. - FASCE DI RISPETTO
Sulla scorta delle indicazioni cartografiche del PRGC (Tavole D2, D3 e D5) e della
normativa di settore, le aree oggetto della variante:
Borgata del Crò: è interessata dalla fascia di rispetto della via Colle del Crò e non
interessata da altre fasce di rispetto indicate nella tabella 1;
Borgata Cocca: non è interessata da fasce di rispetto indicate nella tabella 1;
Area Servizi AS 23: non è interessata da fasce di rispetto indicate nella tabella 1;
Area IN 1: è interessata dalla fascia di rispetto della Torrente Lemina e non interessata
da altre fasce di rispetto indicate nella tabella 1;
Cascina Collino Camussi: è interessata dalla fascia di rispetto delle vie Pramartino e
Leonardo da Vinci e non interessata da altre fasce di rispetto indicate nella tabella 1;
Area RC 6: è interessata dalla fascia di rispetto della via Ariosto e non interessata da
altre fasce di rispetto indicate nella tabella 1.
La fascia di rispetto delle vie comunali sopracitate è definita nel PRGC in 6 metri.
La fascia di rispetto del Torrente Lemina, poiché il territorio del Comune di San Pietro
Val Lemina è compreso nella Comunità Montana del Pinerolese, è di 15 metri, ai sensi
dell’art. 29 della L.R. 56/77 e s.m.i.
Il territorio comunale, inoltre, è attraversato dall’elettrodotto di media tensione (132
KV) Pinerolo/Pinasca
(Figura 2)
che, comunque, non interessa le aree oggetto della
variante.
3.2 VINCOLI
3.2.1
Tutela dei Beni Culturali (Figure 3 e 4).
Sulla scorta delle indicazioni cartografiche del PRGC e della cartografia del sistema
informativo regionale, nelle aree oggetto della variante non sono presenti immobili
vincolati ai sensi degli artt. 10 e 136 del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del
paesaggio” e s.m.i., né esse sono comprese in siti di interesse archeologico e
paleontologico.
3.2.2
Tutela del Paesaggio (Figure 5 e 6).
Sulla scorta delle indicazioni cartografiche del PRGC e della cartografia del sistema
informativo regionale, le aree oggetto della variante:
9
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
Borgata del Crò, Borgata Cocca, Area Servizi AS 23, Cascina Collino Camussi e Area RC 6:
non sono interessate da vincoli ai sensi della parte Terza del D.lgs. 42/04 “Codice dei
beni culturali e del paesaggio” e s.m.i.;
Area IN 1: è interessata dal vincolo di cui all’art. 142, comma 1, lettera c), del D.lgs.
42/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, per una profondità di 150 metri dalla
sponda del Torrente Lemina.
3.2.3
Zone boscate (Figura 7 e Figure da 16 a 20)
Sulla scorta delle indicazioni cartografiche del PRGC, della cartografia del sistema
informativo regionale e delle ortofoto, confermate dai sopralluoghi effettuati, è
possibile affermare che le aree oggetto della variante non sono ascrivibili tra le zone
boscate, individuate applicando i parametri dalla LR 4/20092 e s.m.i.
Vincolo idrogeologico (Figura 7).
3.2.4
Sulla scorta delle indicazioni cartografiche del PRGC e della cartografia del sistema
informativo regionale, le aree oggetto della variante:
l’area della Borgata del Crò oggetto della riclassificazione da AS3 a REB 2.3 e l’Area
Servizi AS 23: sono interessate dal vincolo ai sensi del RD 3267/1923 e dell’art. 30 LR
56/77 (per i caratteri geomorfologici l’inidonea a nuovi insediamenti delle aree si
confronti il successivo paragrafo Pericolosità geomorfologica e idoneità all’utilizzazione
urbanistica);
la restante porzione oggetto di variante della Borgata del Crò, la Borgata Cocca, l’Area
IN1, la Cascina Collino Camussi e l’Area RC6: non sono interessate dal vincolo ai sensi del
RD 3267/1923 e dell’art. 30 LR 56/77.
2 Art. 3(Bosco e foresta)
Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione per bosco si intendono i terreni coperti da
vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo,
con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per
cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono inoltre considerate bosco le tartufaie controllate che
soddisfano la medesima definizione.
[…]
La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il
processo è in atto da almeno dieci anni.
10
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
3.3 AREE PROTETTE E TUTELATE
Aree protette nazionali e regionali, Siti di Interesse Comunitario
(SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza
Regionale (SIR) (Figura 8).
3.3.1
Sulla scorta delle indicazioni cartografiche del PRGC e della cartografia del sistema
informativo regionale, le aree oggetto della variante non sono comprese nel perimetro
di parchi o riserve naturali o ambientali.
3.3.2
Piani paesaggistici (Figura 9).
L’Area IN, lungo il Torrente Lemina, confina con il territorio oggetto di Piano
Paesaggistico della Collina di Pinerolo” approvato con D.C.P. n. 32691/2009 del 22
settembre 2009.
3.4 ALTRI VINCOLI E CONDIZIONAMENTI
3.4.1
Pericolosità geomorfologica e idoneità all’utilizzazione urbanistica
È in primo luogo necessario osservare che la variante strutturale al PRGC, approvata con
Deliberazione della Giunta Regionale 12 febbraio 2007, n. 16-5255, è stata riconosciuta,
per
esplicita
dichiarazione
contenuta
nella
medesima
delibera,
anche
quale
adeguamento dello Strumento Urbanistico Generale del Comune di San Pietro Val Lemina
(TO) al Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data
24.5.2001.
Pertanto, potendosi affermare che lo Strumento Urbanistico Generale del Comune di San
Pietro Val Lemina è adeguato al P.A.I., la pericolosità geomorfologica e l’idoneità
all’utilizzazione urbanistica delle aree oggetto di variante è stata verificata osservando
la “CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA E DELL’IDONEITA’
ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA” facente parte degli elaborati della sopracitata
variante strutturale.
Sulla scorta delle indicazioni della soprarichiamata Carta di Sintesi, le aree oggetto della
variante:
Borgata del Crò e Borgata Cocca
(Figura 10):
appartiene alla Classe II, le cui prescrizioni
sono dettate dall’art. 79 delle NTA, che comprende “Porzioni di territorio ove
sussistono condizioni di moderata pericolosità geomorfologica dovute all’acclività
11
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
(versanti con pendenza fino a 20°) e/o all’inadeguata regimazione delle direttrici di
deflusso minori. Nuovi interventi edificatori sono ammessi a seguito di interventi di
regimazione delle acque stradali, delle direttrici di deflusso minori e delle acque di
ruscellamento e/o previa adozione e rispetto di modesti accorgimenti geotecnici
esplicitati, per quanto concerne le zone individuate nelle schede di piano, a livello di
Norme di Attuazione e, in ogni caso, ispirati al D.M. 11/03/88 e realizzabili a livello di
progetto esecutivo nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo
circostante.”;
Area Servizi AS 23
(Figura 11):
appartiene in parte alla Classe IIIa, le cui prescrizioni sono
dettate dall’art. 81 delle NTA, che comprende “Porzioni di territorio inedificate che
presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi
insediamenti. Aree interessate da processi di dinamica del reticolo idrografico e/o dei
versanti. Aree vulnerabili sotto il profilo della pericolosità sismica per la presenza di
orli e scarpate di superfici terrazzate ad elevato contrasto morfologico. Per le opere
infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato
all’art. 31 della L.R. 56/77.” ed in parte alla Classe III indifferenziata, le cui
prescrizioni sono dettate dall’art. 84 delle NTA, che comprende “Estesi versanti montani
generalmente non edificati o con presenza di edifici isolati. Zona complessivamente di
Classe IIIa, con locali aree di Classe II non cartografabili. L’analisi geomorfologica di
dettaglio è rinviata ad eventuali future varianti di piano conseguenti a significative
esigenze di sviluppo urbanistico o di opere pubbliche. Sino ad ulteriori indagini di
dettaglio,
atte
ad
identificare
eventuali
situazioni
locali
meno
pericolose
potenzialmente attribuibili a classi meno condizionanti (Classe II), valgono tutte le
limitazioni previste per la Classe IIIa. Per gli edifici isolati le Norme di Attuazione
consentono la manutenzione dell’esistente, la ristrutturazione e la realizzazione di
ampliamenti funzionali a condizione che in fase attuativa (a livello di singola richiesta
di permesso), venga elaborato uno specifico studio di compatibilità geomorfologica
comprensivo di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le
condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla
loro mitigazione.”;
per l’area è stata svolta una analisi geologica integrativa allegata alla presente
relazione, cui si rimanda;
Area IN 1
(Figura 12):
appartiene quasi totalmente alla Classe I, le cui prescrizioni sono
dettate dall’art. 78 delle NTA, che comprende “Porzioni di territorio dove le condizioni
12
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte
urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto
delle prescrizioni del D.M. 11/03/1988.”; una piccola porzione dell’area appartiene alla
Classe IIIa, le cui prescrizioni sono dettate dall’art. 81 delle NTA, che comprende
“Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o
idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Aree interessate da processi
di dinamica del reticolo idrografico e/o dei versanti. Aree vulnerabili sotto il profilo
della pericolosità sismica per la presenza di orli e scarpate di superfici terrazzate ad
elevato contrasto morfologico. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non
altrimenti localizzabili vale quanto indicato all’art. 31 della L.R. 56/77.”, per la quale,
considerata la marginalità e le dimensioni non significative rispetto all’intera Area IN, la
relativa capacità edificatoria dovrà essere trasferita sulla parte ricadente in Classe I, ai
sensi dell’art. 77 delle NTA;
Cascina Collino Camussi
(Figura 13):
appartiene alla Classe II, le cui prescrizioni sono
dettate dall’art. 79 delle NTA, che comprende “Porzioni di territorio ove sussistono
condizioni di moderata pericolosità geomorfologica dovute all’acclività (versanti con
pendenza fino a 20°) e/o all’inadeguata regimazione delle direttrici di deflusso minori.
Nuovi interventi edificatori sono ammessi a seguito di interventi di regimazione delle
acque stradali, delle direttrici di deflusso minori e delle acque di ruscellamento e/o
previa adozione e rispetto di modesti accorgimenti geotecnici esplicitati, per quanto
concerne le zone individuate nelle schede di piano, a livello di Norme di Attuazione e,
in ogni caso, ispirati al D.M. 11/03/88 e realizzabili a livello di progetto esecutivo
nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante.”;
Area RC 6
(Figura 14):
appartiene in massima parte alla Classe II, le cui prescrizioni sono
dettate dall’art. 79 delle NTA, che comprende “Porzioni di territorio ove sussistono
condizioni di moderata pericolosità geomorfologica dovute all’acclività (versanti con
pendenza fino a 20°) e/o all’inadeguata regimazione delle direttrici di deflusso minori.
Nuovi interventi edificatori sono ammessi a seguito di interventi di regimazione delle
acque stradali, delle direttrici di deflusso minori e delle acque di ruscellamento e/o
previa adozione e rispetto di modesti accorgimenti geotecnici esplicitati, per quanto
concerne le zone individuate nelle schede di piano, a livello di Norme di Attuazione e,
in ogni caso, ispirati al D.M. 11/03/88 e realizzabili a livello di progetto esecutivo
nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante.”;
13
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
una restante porzione dell’area appartiene alla Classe IIIa, le cui prescrizioni sono
dettate dall’art. 81 delle NTA, che comprende “Porzioni di territorio inedificate che
presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi
insediamenti. Aree interessate da processi di dinamica del reticolo idrografico e/o dei
versanti. Aree vulnerabili sotto il profilo della pericolosità sismica per la presenza di
orli e scarpate di superfici terrazzate ad elevato contrasto morfologico. Per le opere
infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato
all’art. 31 della L.R. 56/77.”;
la capacità edificatoria relativa alla porzione appartenente alla Classe IIIa, considerata
la marginalità e le dimensioni non significative rispetto all’intera Area R6, dovrà essere
trasferita sulla parte ricadente in Classe II, ai sensi dell’art. 77 delle NTA;
3.4.2
Rischio sismico (Figura 15)
Con Deliberazione della Giunta Regionale 17 novembre 2003, n. 61-11017, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 27 novembre 2003, la Giunta
regionale ha recepito la classificazione sismica dei Comuni della Regione Piemonte,
come proposta dall’ordinanza n. 3274/2003, che comprendeva il territorio comunale di
San Pietro Val Lemina tra le Zone 2 a sismicità media.
Successivamente, con Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 11-13058
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 18 febbraio 2010, ha
provveduto all’aggiornamento ed adeguamento dell’elenco delle zone sismiche in virtù
delle disposizioni dell’O.P.C.M. 3519/2006, sulla base della proposta di classificazione
conseguente ai risultati di uno studio affidato al Politecnico di Torino – Dipartimento di
Ingegneria Strutturale e Geotecnica, in collaborazione con il Centro di Competenza
Eucentre di Pavia, che comprende il territorio comunale di San Pietro Val Lemina tra le
Zone 3 (a sismicità bassa), obbligati al rispetto delle procedure di cui ai punti 3), 5), 7) e
8) della deliberazione.
Alla data di redazione della presente relazione, tale nuova classificazione, e gli obblighi
da essa conseguenti, non sono però vigenti per effetto della DGR 1° marzo 2010, n. 2813422, della DGR 18 febbraio 2011, n. 8-1517 e, infine, con l’art. 29 della L.R. 11 luglio
2011, n. 10 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011”, che ne hanno via via
differito la data di entrata in vigore al 31 dicembre 2011.
Per quanto attiene agli aspetti di carattere urbanistico, entrambe le disposizioni (sia la
vecchia che la nuova classificazione) prevedono, ai fini della verifica della compatibilità
14
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio e nel rispetto
delle disposizioni di legge vigenti (art. 13 della L. 64/74, art. 6 LR 19/85, art. 89 del
D.P.R. 380/2001), il parere preventivo obbligatorio sugli strumenti urbanistici generali e
loro varianti, nonché sui relativi strumenti esecutivi, con la precisazione contenuta nella
Circolare del Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2004, n. 1/DOP, che ascrive il
parere obbligatorio agli strumenti urbanistici generali e loro varianti strutturali.
3.4.3
Aziende a Rischio Incidente Rilevante
Nel Comune di San Pietro Val Lemina non sono insediate attività produttive classificabili
quali Attività Seveso né il suo territorio è interessato da effetti diretti di almeno
un’Attività Seveso, anche se localizzata su un comune confinante.
Atteso che le norme di riferimento (direttiva 96/82/CE del Consiglio dell’Unione Europea
del 9 dicembre 1996, D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334, D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238, DM
9 maggio 2001, LR 26 aprile 2000 n. 44, Variante “Seveso” al PTC) indicano che vi è
obbligo di redigere l’Elaborato Tecnico RIR quando:
• è previsto l’insediamento di nuove Attività Seveso3;
• almeno un’Attività Seveso è sita sul territorio comunale;
• sul territorio comunale sono previsti nuovi insediamenti o infrastrutture attorno alle
Attività Seveso esistenti (ad es. vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico,
zone residenziali), qualora la previsione possa aggravare il rischio o le conseguenze di
un incidente rilevante;
• almeno un’Attività Seveso è sita in modo parziale sul territorio comunale;
• sul territorio comunale ricadono gli effetti diretti4 (aree di danno) e indiretti5 (aree di
esclusione e aree di osservazione) di almeno un’Attività Seveso anche se localizzata
su un comune confinante;
• sul territorio comunale sono presenti o previste attività “sottosoglia”6;
il Comune di San Pietro Val Lemina non ha l’obbligo legale di predisporre un documento
RIR, come peraltro confermato dalla Provincia di Torino, Servizio VIA, con nota prot. n.
670554/LB6 del 5 agosto 2011 (prot. Comune di San Pietro Val Lemina n. 2409
3
4
5
6
Attività a rischio di incidente rilevante soggette agli obblighi di cui agli art. 6, 7 e 8 del d.lgs. 344/1999.
Aree di impatto diretto di un incidente con origine nell’attività produttiva; questi, per le Attività Seveso coincidono con le “aree
di danno”.
Aree che sono interessate in modo indiretto da un incidente con origine nell’attività produttiva e sono definite come area di
esclusione e area di osservazione.
Definite, secondo i criteri dell’art. 19 della Variante “Seveso” al PTC, quali le attività che prevedono la detenzione o l’impiego,
in quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all’applicazione degli obblighi di cui all’articolo 6 del d.lgs.
334/1999 e s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati definiti dall’Allegato 1, Parti 1 e 2, del decreto medesimo.
15
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
dell’8/08/2011), nel parere espresso nell’ambito del procedimento di verifica di
assoggettabilità alle fasi di valutazione della procedura di VAS.
La DGR 26 luglio 2010, n. 17-377 recante “LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL
RISCHIO INDUSTRIALE NELL’AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – Procedura di
Valutazione Ambientale Strategica e Elaborato tecnico sul Rischio di Incidente
Rilevante”, dispone, e descrive al «PERCORSO 1 “Analisi del rischio industriale in
presenza di procedura di VAS –Verifica di assoggettabilità e/o fase di Valutazione della
procedura di VAS”», l’esecuzione di analisi in presenza di aree/attività produttive anche
in assenza di Attività Seveso, qualora il «Comune utilizzi uno strumento urbanistico
soggetto a Verifica di assoggettabilità o alla fase di valutazione di VAS.».
Pertanto, in ossequio a tale disposizione, sono state eseguite le prescritte analisi ed è
stato redatto il relativo Documento Finale, redatto secondo i disposti della DGR 26 luglio
2010, n. 17-377, già allegato della Relazione Tecnica di Verifica di Assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica, secondo il richiamato disposto della DGR 26 luglio
2010, n. 17-377.
16
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
4
PROCEDURA DI VAS E RACCORDO CON LA PROCEDURA DELLA
VARIANTE PARZIALE EX ART. 17, COMMA 7, DELLA LUR
La valutazione ambientale di piani e programmi, definita Valutazione Ambientale
Strategica e siglata VAS, è stata introdotta nel diritto della Comunità europea con
l’emanazione della direttiva 2001/42/CE, del 27 giugno 2001, del Parlamento Europeo e
del Consiglio concernente “La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente”, detta Direttiva VAS.
La direttiva, definiti i principali istituti della VAS (tra i quali il principio secondo cui la
VAS deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed
anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa),
demandava agli Stati membri il compito di integrare la medesima nelle specifiche
procedure di elaborazione e approvazione di piani e programmi di ciascun Paese entro il
21 luglio 2004.
La direttiva è stata recepita nel diritto italiano con la Parte Seconda –intitolata
“Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione
d’impatto ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)”– del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, successivamente sostituita
dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
d.lgs. 152/2006”.
In sintesi, ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (come sostituita
dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4), la Valutazione Ambientale Strategica ha la finalità di
garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di
detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni
per uno sviluppo sostenibile. Nel caso di piani e programmi che determinano l'uso di
piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, deve
essere effettuata qualora l'autorità competente valuti, attraverso la procedura di
verifica di assoggettabilità, che possano avere impatti significativi sull'ambiente.
Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (art. 35) ha disposto, inoltre, che le regioni devono
adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo, entro dodici
mesi dall'entrata in vigore (13 febbraio 2008) e che, trascorso tale termine, trovano
17
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
diretta applicazione le disposizioni del decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in
quanto compatibili.
In Piemonte, l’art. 20 della Legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40, anticipando le
previsioni europee e nazionali di settore, dispose che:
•
gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo
decisionale relativo all’assetto territoriale e che costituiscono il quadro di
riferimento per le successive decisioni d’autorizzazione, sono predisposti in coerenza
con
gli
obiettivi
di
tutela
ambientale
stabiliti
nell’ambito
degli
accordi
internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo
nazionali e regionali, e sono studiati ed organizzati sulla base di analisi di
compatibilità ambientale;
•
al fine di evidenziare il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale, i piani e i
programmi di cui sopra e le loro varianti sostanziali contengono all’interno della
relazione generale le informazioni relative all’analisi di compatibilità ambientale
come specificate all’allegato F;
•
l’analisi condotta valuta gli effetti, diretti e indiretti, dell’attuazione del piano o del
programma sull’uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali
e sotterranee, l’aria, il clima, il paesaggio, l’ambiente urbano e rurale, il patrimonio
storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, in relazione al livello
di dettaglio del piano o del programma e fornisce indicazioni per le successive fasi di
attuazione;
•
l’adozione e l’approvazione di detti piani e programmi, avviene anche alla luce delle
informazioni e delle valutazioni risultate nell’analisi di compatibilità ambientale;
•
qualunque soggetto può presentare all’autorità preposta all’approvazione dello
strumento
di
pianificazione
o
programmazione
osservazioni
in
ordine
alla
compatibilità ambientale, nel periodo di pubblicazione previsto dalla normativa di
competenza;
•
l’autorità
preposta
all’approvazione
dello
strumento
di
pianificazione
o
programmazione, assume il provvedimento di competenza tenendo conto anche delle
osservazioni pervenute.
In seguito alla promulgazione del D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 (recante Ulteriori
disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale), la Regione Piemonte, al fine di garantire
18
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
un’applicazione del precitato articolo 20 della l.r. 40/1998 coerente con la direttiva
2001/42/CE e comunque tale da garantire che la stessa possa ritenersi “compatibile”
con la Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (come sostituita dal D.Lgs. 16
gennaio 2008 n. 4), ha emanato, quale atto di indirizzo e coordinamento, la
Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931 –recante “D.lgs.
152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per
l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e
programmi.”. La DGR include due allegati contenenti indirizzi operativi per
l’applicazione delle procedure in materia di VAS: il primo, riferito in generale a tutte le
tipologie di piani e programmi assoggettati alla relativa procedura; il secondo formulato
con specifico riferimento alle peculiarità della pianificazione di rango comunale.
Con i predetti indirizzi, la Regione Piemonte, si prefigge, in particolare, lo scopo di
implementare la vigente disciplina regionale della materia (art. 20 della L.R. 40/1998),
con specifico riguardo all’ambito di applicazione della norma, alla puntuale definizione
delle diverse fasi della procedura, alla consultazione delle autorità ambientali e del
pubblico interessato, alla necessità di identificare l’autorità deputata ad emanare il
previsto parere motivato in ordine alla compatibilità del piano o programma e alla
previsione infine del monitoraggio ambientale dei suoi effetti.
L’Allegato I alla DGR 9 giugno 2008, n. 12-8931, al paragrafo “LA VERIFICA PREVENTIVA”,
prescrive che:
•
nei casi in cui occorra stabilire preventivamente la necessità dell’espletamento del
procedimento di VAS è necessario che nelle fasi iniziali di elaborazione del piano o
programma sia predisposto un documento tecnico, che illustri in modo sintetico i
contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma e che contenga le
informazioni e i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti
significativi sull’ambiente in riferimento ai criteri individuati per la verifica
preventiva nello specifico Allegato della direttiva 2001/42/CE;
•
in riferimento a tale documento tecnico l’autorità preposta alla VAS, cui compete la
decisione circa l’assoggettabilità del piano o programma a valutazione, è tenuta a
consultare i soggetti competenti in materia ambientale che possono essere
interessati dagli effetti che l’attuazione del piano o programma può avere
sull’ambiente. Tali soggetti devono essere individuati dall’autorità preposta alla VAS
in collaborazione con l’autorità proponente, in relazione all’esercizio delle loro
19
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
specifiche funzioni amministrative e competenze in materia ambientale, tenuto
conto del territorio interessato, della tipologia di piano o programma e degli interessi
pubblici coinvolti.
L’Allegato II alla DGR 9 giugno 2008, n. 12-8931, prescrive che:
•
al paragrafo “AMBITO DI APPLICAZIONE”
o si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione
ambientale nel caso di Varianti parziali formate e approvate ai sensi dell’art. 17,
c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., fermo restando che sono di norma escluse dal
processo di valutazione ambientale le Varianti parziali formate e approvate ai
sensi e nei limiti previsti dall’art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., non
riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la
realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che
riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali
previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate
ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti
sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici
disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di
protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con
presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree
vulnerabili ecc.);
•
al punto 3 “VARIANTI PARZIALI” (formate e approvate ai sensi dell’art. 17, c. 7 della
l.r. 56/77 e s.m.i.), Verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione, del
paragrafo “IL PROCEDIMENTO DI VAS”
o l’Amministrazione comunale, prima di procedere all’adozione della variante
parziale, facendo riferimento ai criteri individuati dall’allegato I del d.lgs. n.
4/2008 correttivo del d.lgs. 152/2006, predispone una relazione tecnica
contenente le informazioni ed i dati necessari all’accertamento della probabilità
di effetti significativi sull’ambiente conseguenti all’attuazione della variante di
piano e la invia alla Provincia e agli altri soggetti competenti in materia
ambientale ritenuti opportuni (esclusa la Regione) che, nei successivi trenta
giorni, trasmettono il loro parere ambientale;
o l’Amministrazione comunale sulla base dei pareri pervenuti, decide, nel termine
massimo di novanta giorni, circa la necessità di sottoporre a valutazione
ambientale la variante;
20
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
o in caso di esclusione dalla valutazione ambientale l’Amministrazione comunale
tiene conto, in fase di elaborazione del progetto preliminare di variante, delle
eventuali indicazioni e/o condizioni stabilite;
o per i casi di esclusione dal processo valutativo, è necessario che i provvedimenti
di adozione e di approvazione definitiva della variante di piano diano atto della
determinazione di esclusione dalla valutazione ambientale e delle relative
motivazioni ed eventuali condizioni.
4.1 VAS – APPLICAZIONE DELLA DGR 12-8931 DEL 9 GIUGNO 2008
La Variante Parziale n. 4 al PRGC del Comune di San Pietro Val Lemina interessa aree,
vincolate ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. pertanto in ossequio
alla DGR 9 giugno 2008 n. 12-8931, l’Amministrazione comunale, prima di procedere
all’adozione della variante parziale ha predisposto una relazione tecnica contenente le
informazioni ed i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi
sull’ambiente conseguenti all’attuazione della variante di piano al fine di adottare,
sentito il parere della Provincia dei soggetti competenti in materia ambientale, la
decisione di sottoporre, o escludere, la variante alle fasi di valutazione della VAS.
L’elaborato, titolato Relazione Tecnica di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica, sviluppato in conformità con quanto previsto all’Allegato I alla
Parte Seconda del già citato D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., tenuto conto di quanto
precisato al proposito dalla circolare del Presidente della Giunta regionale 13 gennaio
2003, n. 1/PET (nella quale è evidenziata, in linea generale, l’opportunità di rendere
proporzionato alla scala di riferimento territoriale ed al genere di strumento in oggetto
il tipo di analisi ambientale da condurre), conteneva:
•
una prima bozza della variante, elaborata alla luce delle considerazioni ambientali
svolte sino ad allora (la bozza di variante, come verrà detto nel prosieguo, è stata
oggetto di rielaborazione in ossequio alle prescrizioni contenute nel provvedimento
di esclusione dalle fasi di valutazione della procedura VAS);
•
le informazioni ed i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti
significativi sull’ambiente conseguenti all’attuazione della variante di piano (in
particolare il capitolo 8, “QUADRO CONOSCITIVO DELLE MATRICI AMBIENTALI E
ANALISI DEGLI IMPATTI”, analizzava le prevedibili pressioni generate dall’azione
antropica, conseguente all’attuazione delle previsioni della variante, distinguendole
21
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
tra fase di cantiere e fase di esercizio, ne determina la rispettiva significatività,
mediante il confronto con le corrispondenti prevedibili pressioni generate
dall’azione antropica conseguente all’attuazione delle previsioni del PRGC vigente,
e definiva le opportune azioni di pianificazione per una maggiore compatibilità
ambientale del PRGC).
4.1.1
Procedura
L’Amministrazione comunale, prima di procedere all’adozione della variante parziale,
ha trasmesso all’Organo Tecnico comunale, all’ARPA Piemonte, alla Provincia di Torino
Servizio V.I.A, all’ASL territorialmente competente, alla Comunità montana, al Comune
di Pinerolo e al Comune di Pinasca, la Relazione Tecnica di Verifica di Assoggettabilità
alla Valutazione Ambientale Strategica ed il relativo avviso di avvio del procedimento, al
fine di acquisirne il relativo parere e, contemporaneamente, ha pubblicato sul proprio
sito web l’avviso di avvio.
4.1.2
Esito della consultazione
L’ARPA Piemonte, con nota con nota prot. n. 74731 del 29 luglio 2011 (prot. Comune di
San Pietro Val Lemina n. 2414 dell’8/08/2011), ha espresso il proprio parere di non
assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della
procedura di VAS, stante l’assenza di implicazioni ambientali del contesto della Variante
Parziale N. 4 al PRGC.
La Provincia di Torino, Servizio VIA, con nota prot. n. 670554/LB6 del 5 agosto 2011
(prot. Comune di San Pietro Val Lemina n. 2409 dell’8/08/2011), ha espresso il proprio
parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione
della procedura di VAS, poiché la variante non produce effetti significativi
sull’ambiente, stante che determina un riassetto delle previsioni del PRGC senza
determinare incrementi di superfici destinate all’edificazione.
L’Organo
Tecnico
comunale,
in
esito
alla
Relazione
Tecnica
di
Verifica
di
Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ai pareri espressi dall’ARPA
Piemonte e dalla Provincia di Torino, all’esame svolto, poiché la variante definisce un
riassetto delle previsioni del PRGC, senza determinare incrementi di superfici destinate
all’edificazione, cui corrispondono prevedibili pressioni generate dall’azione antropica
conseguente all’attuazione delle previsioni del PRGC vigente che possono essere
considerate non significative e, per alcune matrici ambientali, inferiori a quelle
22
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
prevedibili a seguito dell’attuazione del PRGC, ha espresso il proprio parere di non
assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della
procedura di VAS, a condizione che essa recepisca le azioni di pianificazione prefigurate
nella Relazione Tecnica di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale
Strategica.
4.1.3
Conclusione della procedura
In esito alla procedura, la Giunta comunale, Autorità comunale competente in materia
ambientale, con propria deliberazione del ha determinato:
•
di escludere, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla
DGR 9 giugno 2008 n. 12-8931, la Variante parziale N. 4 al PRGC dallo svolgimento
delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale
Strategica)
•
di condizionare l’esclusione, in ossequio alle indicazioni indicate dall’Organo Tecnico
comunale, al recepimento nella variante delle azioni di pianificazione prefigurate
nella Relazione Tecnica di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale
Strategica.
Le deliberazioni di adozione e di approvazione definitiva della variante daranno atto
della soprarichiamata determinazione di esclusione dallo svolgimento delle successive
fasi di valutazione della procedura di VAS, delle relative motivazioni e delle condizioni.
4.2 PRESCRIZIONI DI PIANIFICAZIONE CONSEGUENTI ALLA PROCEDURA DI
VAS
La verifica di assoggettabilità alla fase di valutazione della procedura di VAS, svolta
durante la fase preparatoria della variante ed anteriormente alla sua adozione (in
ossequio al principio enunciato nella Direttiva 2001/42/CE, del 27 giugno 2001, del
Parlamento Europeo e del Consiglio), con la finalità di garantire un elevato livello di
protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali
all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione della variante assicurando che
questa sia coerente e contribuisca alle condizioni per uno sviluppo sostenibile (enunciata
nella Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come sostituita dal D.Lgs. 16
gennaio 2008 n. 4), ha determinato l’introduzione delle azioni di pianificazione volte a
23
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
conseguire una maggiore compatibilità ambientale del PRGC vigente, riassunte nella
Tabella qui di seguito.
Matrice
ambientale
Aria
Condizioni poste dalla determinazione di
esclusione dalla fase di valutazione della
Prescrizioni già presenti nel PRGC o
inserite nel progetto di variante
VAS in risposta agli impatti valutati
• promuovere la diffusione di tecnologie
innovative a basse emissioni e ad elevata
efficienza energetica;
• favorire l’utilizzo di combustibili a basso
impatto ambientale e l’uso di fonti
energetiche rinnovabili;
• favorire l’adozione da parte del cittadino/consumatore di comportamenti atti a
ridurre i consumi energetici e le
emissioni derivanti dai sistemi di
riscaldamento e di condizionamento.
Per quanto nelle proprie possibilità,
l’amministrazione ha già condotto azioni
nel senso di incentivare:
• l’uso di fonti energetiche rinnovabili; la
diffusione di tecnologie innovative a
basse emissioni e ad elevata efficienza
energetica;
• l’adozione
da
parte
del
cittadino/consumatore
di
comportamenti atti a ridurre i consumi
energetici e le emissioni derivanti dai
sistemi
di
riscaldamento
e
di
condizionamento.
In particolare, ha introdotto, con una
recente modifica al Regolamento Edilizio e
una variante parziale al PRGC, l’incentivo
all’uso di biomassa solida quale fonte di
energia per la climatizzazione invernale,
costituito dalla possibilità di costruire le
strutture per l’immagazzinamento della
biomassa, descritte per brevità con il
termine legnaie dell’art. 58bis del
Regolamento Edilizio e nell’art. 56bis delle
NTA, senza che esse, entro un determinato
limite, contribuiscano al computo della
superficie utile lorda e del volume
edificabile.
La variante, per le nuove edificazioni
nell’area IN1, prevede:
per promuovere la diffusione di tecnologie
innovative a basse emissioni e ad elevata
efficienza energetica, l’obbligo:
• fermo restando gli obblighi di legge, di
utilizzare caldaie a condensazione a 4
stelle con controllo della temperatura
dell’acqua di ritorno con bruciatori ad
emissione di Nox < 120 mg/kWh, se
alimentati a gasolio e < 80 mg/kWh se
alimentati a metano o GPL; nel caso di
utilizzo di caldaie a biomassa solida
(legna, cippato o pellet), queste
dovranno avere rendimento superiore
all’85% e bassa emissione di polveri;
per favorire l’utilizzo di combustibili a
basso impatto ambientale e l’uso di fonti
energetiche rinnovabili l’obbligo:
• fatte salve disposizioni paesaggistiche o
dimostrata impossibilità tecnica, al fine
di favorire la dotazione di impianti
solari, deve essere individuata una
24
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
Matrice
ambientale
Condizioni poste dalla determinazione di
esclusione dalla fase di valutazione della
Prescrizioni già presenti nel PRGC o
inserite nel progetto di variante
VAS in risposta agli impatti valutati
superficie di almeno il 25% della
superficie del manto di copertura degli
edifici (esposta verso i quadranti SudEst, Sud e Ovest), ombreggiata (nei mesi
più sfavoriti di dicembre e gennaio) da
parte dell’edificio stesso per non più del
10%, che dovrà essere mantenuta libera
da
elementi
architettonici
quali
comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.;
• di prevedere un locale tecnico, di
dimensioni adeguate, per sistemare il
serbatoio di accumulo per l’impianto
solare termico, nella misura di 50 litri
per ogni m2 di superficie captante; il
locale tecnico, essendo un volume
tecnico, non contribuisce al calcolo della
Sul e del Volume, ai sensi degli artt. 18 e
20 del Regolamento Edilizio;
• di prevedere un cavedio di collegamento
tra il locale tecnico e il manto di
copertura per il passaggio delle tubazioni
e del collegamento elettrico degli
impianti solari, termici e fotovoltaici; il
cavedio non contribuisce al calcolo della
Sul e del Volume, ai sensi degli artt. 18 e
20 del Regolamento Edilizio;
per favorire l’adozione da parte del
cittadino/consumatore di comportamenti
atti a ridurre i consumi energetici e le
emissioni derivanti
dai sistemi di
riscaldamento e di condizionamento,
l’obbligo:
• per gli impianti degli edifici con più di
quattro unità abitative, di prevedere una
distribuzione del calore orizzontale,
un’unica centrale termica e l’inserzione
di un contabilizzatore di calore per il
pagamento a consumo dell’energia
termica e dell’acqua sanitaria per ogni
unità abitativa; la contabilizzazione a
consumo
dovrà
raggiungere
la
percentuale dell’80%;
• di prevedere, per ogni ambiente delle
unità immobiliari, un sistema di
termoregolazione
programmabile,
o
almeno,
l’installazione
di
valvole
termostatiche
per
regolare
automaticamente l’afflusso di acqua
calda dell’impianto in base alla
temperatura dell’ambiente;
Acqua
Reticolo
Idrografico
• promuovere la riduzione del consumo di
acqua;
• promuovere il recupero delle acque
piovane per l’irrigazione delle aree a
La variante, per le nuove edificazioni
nell’area IN1, prevede:
per la riduzione del consumo di acqua,
25
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
Matrice
ambientale
Condizioni poste dalla determinazione di
esclusione dalla fase di valutazione della
Prescrizioni già presenti nel PRGC o
inserite nel progetto di variante
VAS in risposta agli impatti valutati
verde;
• garantire l’accessibilità alle fasce di
pertinenza fluviale;
• promuovere l’utilizzo delle fasce di
pertinenza
fluviale
quali
corridoi
ecologici, in coerenza con:
o gli studi a supporto del PTC2, che,
nell’ALLEGATO 3 – QUADERNO SISTEMA
DEL VERDE E DELLE AREE LIBERE
CORRIDORS,
riporta
una
scheda
riguardante il Torrente Lemina dove
viene indicato: Per quanto riguarda
l’alto corso del torrente, al fine di
instaurare una connessione ecologica
tra l’area interessata dal Piano
paesistico della Collina di Pinerolo e
l’area proposta come ampliamento del
Parco Provinciale dei Tre Denti e
Freidour, è stato individuato un
corridoio di 15 metri lungo entrambi i
lati del corso d’acqua.;
o l’art. 9 delle Norme di Attuazione del
Piano Paesaggistico della Collina di
Pinerolo, approvato con Delibera del
Consiglio Provinciale n. 32691/2009 del
22 settembre 2009.
l’obbligo:
• di utilizzo di sistemi individuali di
contabilizzazione del consumo di acqua
potabile, così da garantire che i costi
relativi siano ripartiti in base ai consumi
reali effettuati da ogni singola unità
immobiliare, per i nuovi edifici articolati
su più unità immobiliari;
• di dotare i servizi igienici dei seguenti
dispositivi:
o tutti i rubinetti dei bagni e docce,
esclusi quelli delle vasche da bagno,
devono essere dotati di sistemi che,
mantenendo
e
migliorando
le
caratteristiche del getto d’acqua,
riducano il flusso da 15-20 l/min a 8-12
l/min;
o per
le
destinazioni
d’uso
non
residenziali, i rubinetti devono essere
dotati
di
temporizzatori
che
interrompono il flusso dopo un tempo
predeterminato;
o ogni vaschetta di scarico dei WC deve
essere dotata di due livelli di scarico
con un massimo totale di litri 6, salvo il
caso in cui la vaschetta sia alimentata
con acqua piovana;
per promuovere il recupero delle acque
piovane per l’irrigazione delle aree a
verde, l’obbligo:
• per le nuove costruzioni, di convogliare
tutte le acque meteoriche in una vasca
di raccolta, provvista di scarico di troppo
pieno da collegarsi al recapito finale,
avente capienza pari a 0,015 m3 per ogni
m2 di superficie impermeabile (somma
della copertura e della porzione
impermeabile della Superficie del lotto
accessorio della costruzione –Sa- ex art.
Art. 17quater del Regolamento Edilizio);
per garantire l’accessibilità alle fasce di
pertinenza
fluviale
e
promuoverne
l’utilizzo
quali
corridoi
ecologici,
l’obbligo, da assolversi in fase di redazione
del
progetto
di
Piano
Esecutivo
Convenzionato:
• di prevedere almeno due accessi pubblici
alla fascia di pertinenza fluviale;
• il progetto di Piano Esecutivo
Convenzionato,
nel
caso
in
cui
comprendesse anche le aree in
adiacenza
al
Torrente
Lemina
classificate EV, dovrà uniformarsi alle
prescrizioni dell’art. 9 delle Norme di
26
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
Matrice
ambientale
Condizioni poste dalla determinazione di
esclusione dalla fase di valutazione della
Prescrizioni già presenti nel PRGC o
inserite nel progetto di variante
VAS in risposta agli impatti valutati
Attuazione del Piano Paesaggistico della
Collina di Pinerolo, approvato con
Delibera del Consiglio Provinciale n.
32691/2009 del 22 settembre 2009.
Suolo
Nelle aree normative IE1 e IN1, che ai
sensi del dal PRGC vigente sono destinate
all’insediamento di impianti produttivi e/o
commerciali, non è consentito insediare:
• attività soggette agli articoli 6, 7 e 8 del
d.lgs. 334/1999 e s.m.i.;
• attività che prevedono la detenzione o
l’impiego, in quantità pari o superiori al
20% delle rispettive soglie relative
all’applicazione degli obblighi di cui
all’articolo 6 del d.lgs. 334/1999 e
s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati
definiti dall’Allegato 1, Parti 1 e 2, del
decreto medesimo (Linee Guida regionali
- Tabella 2.1.1_2: Elenco categorie di
sostanze pericolose).
All’atto della presentazione dell’istanza
volta all’ottenimento dei titoli abilitativi
necessari all’insediamento dell’attività, il
richiedente dichiara al comune di non
rientrare in nessuna delle suddette categorie e presenta, su eventuale richiesta
dell’Autorità, la relativa documentazione
giustificativa. Analoga dichiarazione deve
essere preventivamente resa dal gestore
che intende apportare le modifiche o le
trasformazioni delle attività anche nei casi
in cui non sia necessario il rilascio di titoli
abilitativi.
Le attività che detengono sostanze e/o dei
preparati definiti dall’Allegato 1, Parti 1 e
2, del d.lgs. 334/1999 e s.m.i., in quantità
inferiori ai limiti di cui alla Tabella
2.1.1_2: Elenco categorie di sostanze pericolose delle Linee Guida regionali (atteso
che quantità superiori determinano il divieto di insediamento), devono predisporre
misure di prevenzione e di protezione al
fine di mitigare il rischio.
L’area IN1 dovrà essere dotata di viabilità
di accesso non attraversante aree a destinazione residenziale.
La variante prevede che:
• nelle aree normative IE1 e IN1 non è
consentito insediare:
o attività soggette agli articoli 6, 7 e 8
del d.lgs. 334/1999 e s.m.i.;
o attività che prevedono la detenzione o
l’impiego, in quantità pari o superiori
al 20% delle rispettive soglie relative
all’applicazione degli obblighi di cui
all’articolo 6 del d.lgs. 334/1999 e
s.m.i., delle sostanze e/o dei preparati
definiti dall’Allegato 1, Parti 1 e 2, del
decreto
medesimo
(Linee
Guida
regionali - Tabella 2.1.1_2: Elenco
categorie di sostanze pericolose);
• all’atto della presentazione dell’istanza
volta all’ottenimento dei titoli abilitativi
necessari all’insediamento dell’attività,
il richiedente deve dichiarare al comune
di non rientrare in nessuna delle
suddette categorie e presenta, su
eventuale richiesta dell’Autorità, la
relativa documentazione giustificativa;
analoga dichiarazione deve essere
preventivamente resa dal gestore che
intende apportare le modifiche o le
trasformazioni delle attività anche nei
casi in cui non sia necessario il rilascio di
titoli abilitativi;
• le attività che detengono sostanze e/o
dei preparati definiti dall’Allegato 1,
Parti 1 e 2, del d.lgs. 334/1999 e s.m.i.,
in quantità inferiori ai limiti di cui alla
Tabella 2.1.1_2: Elenco categorie di
sostanze pericolose delle Linee Guida
regionali (atteso che quantità superiori
determinano il divieto di insediamento),
devono
predisporre
misure
di
prevenzione e di protezione al fine di
mitigare il rischio.
La variante prevede l’allargamento della
sezione stradale della via Mascagni e la
previsione di un nuovo accesso, da tale via
all’area IN1, che non attraversa gli
insediamenti residenziali esistenti.
Relativamente all’area AS23, al fine di
rendere compatibile la sistemazione a
parcheggio
con
le
condizioni
geomorfologiche e geologiche dell’area, la
variante prescrive che:
27
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
Matrice
ambientale
Condizioni poste dalla determinazione di
esclusione dalla fase di valutazione della
Prescrizioni già presenti nel PRGC o
inserite nel progetto di variante
VAS in risposta agli impatti valutati
• la sistemazione a parcheggio dovrà
interessare la parte sub pianeggiante del
lotto;
• l’eventuale pavimentazione dovrà avere
un indice di permeabilità non inferiore al
50%;
• le acque meteoriche e/o ruscellanti
dovranno essere convogliate in un idoneo
ricettore per evitare la formazione di
solchi di erosione.
Rumore
Nell’Area normativa IN1
• lo strumento urbanistico esecutivo per
l’area destinata ad ospitare attività
produttive/artigianali/residenziali
sia
redatto con attenzione a garantire,
mediante interventi ed opere, che i
rumori prodotti dalle attività produttive/commerciali siano contenuti entro il
perimetro delle aree occupate dalle
stesse attività;
• i progetti degli edifici industriali/commerciali siano accompagnati da
una valutazione previsionale di impatto
acustico;
• i progetti degli edifici residenziali siano
accompagnati da una valutazione di
clima acustico.
La variante, per le nuove edificazioni
nell’area IN1, prevede che:
• il
progetto
del
Piano
Esecutivo
Convenzionato deve essere redatto con
attenzione
a
garantire,
mediante
interventi ed opere, che i rumori
prodotti dalle attività produttive e
commerciali siano contenuti entro il
perimetro delle aree occupate dalle
stesse attività;
• i progetti degli edifici industriali e
commerciali
devono
essere
accompagnati
da
una
valutazione
previsionale di impatto acustico;
• i progetti degli edifici residenziali
devono essere accompagnati da una
valutazione di clima acustico.
Paesaggio
Nell’Area normativa IN1 la variante dovrà
prevedere la prescrizione del rispetto di
standard edilizi e compositivi coerenti con
le regole compositive e gli elementi
lessicali definiti nell’elaborato “Elementi
lessicali (architettonici e decorativi) e
regole
compositive/insediative
per
interventi
di
recupero
o
nuove
costruzioni“ del Piano Paesaggistico della
Collina di Pinerolo, approvato con Delibera
del Consiglio Provinciale n. 32691/2009 del
22 settembre 2009.
La variante prevede che, per le nuove
edificazioni nell’area IN1, i progetti degli
edifici devono adottare standard edilizi e
compositivi coerenti con le regole
compositive e gli elementi lessicali definiti
nell’elaborato
“Elementi
lessicali
(architettonici e decorativi) e regole
compositive/insediative per interventi di
recupero o nuove costruzioni“ del Piano
Paesaggistico della Collina di Pinerolo,
approvato con Delibera del Consiglio
Provinciale n. 32691/2009 del 22
settembre 2009.
Tabella 2: Azioni di pianificazione volte a conseguire una maggiore compatibilità ambientale del PRGC vigente.
28
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
5
DESCRIZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.
In esito alla procedura di VAS, la prima bozza della variante è stata oggetto di
rielaborazione, per l’introduzione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di
esclusione dalle fasi di valutazione della procedura VAS, che ha condotto al progetto qui
di seguito riassunto.
5.1 BORGATA DEL CRÒ
La Borgata è situata ai confini nord-ovest del territorio comunale, in adiacenza al
territorio del comune di Pinasca, alla quota di circa 1.200 m sul livello del mare.
La variante interessa due lotti posti nella Borgata del Crò, riconosciuta dal PRGC vigente
quale area destinata prevalentemente ad uso abitativo con previsione di servizi.
5.1.1
Le ragioni della variante
Nella fase di attuazione delle previsioni del PRGC, si è osservato che il piano classifica
quale REB 2.3 (Aree destinate prevalentemente ad uso abitativo) alcune particelle
catastali (poste tra il confine con il comune di Pinasca e la strada di accesso alla
borgata) che di fatto sono attrezzate e utilizzate quale parcheggio e quale area per il
gioco e lo sport (è presente un campo da bocce) e, al contrario, classifica quale servizio
pubblico AS3 (parcheggi pubblici) altre particelle catastali libere (poste in adiacenza alla
strada di accesso alla borgata).
L’attuazione delle sopradette previsioni urbanistiche porterebbe alla soppressione di un
parcheggio, peraltro posto in posizione ottimale ed in contigua all’attività turisticocommerciale presente nella Borgata del Crò, e la necessaria sistemazione di altra
porzione di territorio a parcheggio.
Al fine di aderire ai sopraesposti principi generali di economicità, di semplificazione, di
razionalizzazione delle risorse e di ragionevolezza delle previsioni urbanistiche, è
evidente la necessità di provvedere alla riclassificazione urbanistica delle predette
particelle catastali invertendo la destinazione assegnata dal PRGC, in modo che le
particelle catastali che di fatto sono attrezzate e utilizzate quale parcheggio e quale
area per il gioco e lo sport siano classificate quale servizio pubblico AS3 (parcheggi
pubblici-verde, gioco, sport) e le particelle catastali libere siano classificate quale REB
2.3 (Aree destinate prevalentemente ad uso abitativo).
29
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
Poiché le due aree non sono equivalenti, infatti le particelle attrezzate e utilizzate
quale parcheggio e area per il gioco e lo sport hanno una superficie maggiore di quelle
attualmente destinate dal PRGC a servizio pubblico, la variante ha dovuto limitare la
ridefinizione delle particelle attrezzate e utilizzate quale parcheggio e area per il gioco
e lo sport, di conseguenza una porzione del parcheggio dovrà mantenere la
classificazione di “Aree destinate prevalentemente ad uso abitativo”, ma sarà regolata
da specifiche disposizioni che salvaguardano il parcheggio in uso.
5.1.2
Destinazione urbanistica secondo il vigente PRGC
La classificazione e destinazione urbanistica, secondo il vigente PRGC, il cui estratto è
riportato nelle Tavole 1 e 2 dell’elaborato TAVOLE GRAFICHE, è:
• per le particelle poste tra il confine con il comune di Pinasca e la strada di accesso
alla borgata, della superficie complessiva di 1.513 m2:
o Area REB 2.3, Aree a destinazione residenziale e per attività compatibili con la
destinazione abitativa quali attività professionali ed artigianali di servizio non
nocive e non moleste, e alle attività terziarie in genere, ivi comprese le attività
commerciali, normate al Capo IV delle NTA, ove, ai sensi dell’art. 33 delle NTA, il
PRGC prevede interventi tesi al completamento ed al riordino strutturale del
tessuto urbano e l’edificazione sui lotti liberi che non siano stati oggetto di
precedenti utilizzazioni per fini edificatori;
la tabella di sintesi dei parametri edilizi ed urbanistici relativa alle Aree REB
allegata alle NTA (riportata nell’elaborato ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE) riporta per l’Area REB 2.3 i seguenti parametri:
Superficie fondiaria complessiva di 19.760 m2, Indice densità edilizia fondiaria If
0,40 mc/mq, Volume edificabile 7.904 mc, Altezza della costruzione H (m) 7,5 m,
Rapporto di copertura Rc 1/5, le destinazioni d’uso (definite all’art. 21 delle NTA)
prevalenti e ammesse sono, rispettivamente, Residenziali e Terziarie P.Art.R.
• per le particelle poste in adiacenza alla strada di accesso alla borgata, della
superficie complessiva di 877 m2:
o Area AS3, Aree attrezzate di servizio, esistenti o di progetto, che, ai sensi dell’art.
33 delle NTA, hanno compiti istituzionali proposti all’erogazione e gestione dei
servizi;
30
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
la tabella di sintesi dei parametri edilizi ed urbanistici relativa alle Aree AS
allegata alle NTA (riportata nell’elaborato ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE) riporta per l’Area AS3 i seguenti parametri:
Superficie territoriale complessiva di 877 m2, Servizio previsto: Parcheggi pubblici.
5.1.3
Destinazione urbanistica secondo la variante al vigente PRGC
La variante parziale al PRGC, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., il cui
estratto è riportato nelle Tavole 3 e 4 dell’elaborato TAVOLE GRAFICHE, determina la
riclassificazione
urbanistica
delle
predette
particelle
catastali
invertendo
la
destinazione assegnata dal PRGC vigente, pertanto:
•
le particelle catastali classificate quali AS3 dal vigente PRGC, della superficie di 877
m2, vengono riclassificate quali REB 2.3 e assoggettate alle prescrizioni che regolano
tali aree, che rimangono immutate;
•
la porzione in adiacenza alla strada di accesso alla borgata delle particelle catastali
classificate quali REB 2.3 dal vigente PRGC, della superficie di 877 m2, viene
riclassificata quale AS3 e assoggettata alle prescrizioni che regolano le Aree
attrezzate di servizio, che rimangono immutate;
•
la restante porzione posta in adiacenza al confine con il comune di Pinasca delle
particelle catastali classificate quali REB 2.3 dal vigente PRGC, della superficie di 641
m2, viene riclassificata quale REB 2.32 e assoggettata, oltre alle prescrizioni che
regolano le aree REB (in particolare l’Area REB 2.3) che rimangono immutate, alle
disposizioni di una apposita scheda normativa, inserita in appendice alla tabella di
sintesi dei parametri edilizi ed urbanistici relativa alle Aree REB allegata alle NTA
(riportata nell’elaborato ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE), ove
vengono prescritte: l’area di concentrazione delle capacità edificatorie generate dai
lotti liberi dell’area REB 2.32; gli allineamenti delle capacità edificatorie generate
dai lotti liberi dell’area REB 2.32; il terreno di pertinenza della costruzione; il
terreno da destinare a parcheggio, di uso pubblico, a servizio dei fabbricati insistenti
sull'area REB 2.32 o, in alternativa, da cedere per servizi.
Di conseguenza, viene effettuato l’aggiornamento della tabella di sintesi dei parametri
edilizi ed urbanistici relativa alle Aree REB allegata alle NTA (riportata nell’elaborato
ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE). Contestualmente, vengono corretti
errori nella riga “Totale” della tabella di sintesi, riscontrati all’atto dell’aggiornamento.
31
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
5.1.4
Dati quantitativi della variante - Verifica dell’incremento o decremento
della volumetria residenziale edificabile e della superficie delle aree a
servizi del Piano Regolatore Generale vigente
La variante determina non determina incrementi, né decrementi, della volumetria
residenziale edificabile, né delle aree a servizi, del Piano Regolatore Generale vigente,
atteso che:
•
le aree riclassificate da Area AS3 a Area REB 3.2 e da Area REB 3.2 a Area AS3 sono
equivalenti (877 m2);
•
l’Area normativa REB 2.32 (assoggettata alle disposizioni di una apposita scheda
normativa) costituisce, di fatto, un’articolazione dell’Area normativa REB 2.3 senza
incrementarne la Superficie Territoriale né il relativo volume edificabile.
5.2 BORGATA COCCA
La Borgata è situata ai confini nord-ovest del territorio comunale, in adiacenza al
territorio del comune di Pinasca, alla quota di circa 1.200 m sul livello del mare.
La variante interessa la Borgata Cocca (in particolare: la strada di servizio interna alla
borgata), riconosciuta dal PRGC vigente quale area destinata prevalentemente ad uso
abitativo con previsione di servizi, e la contigua area a servizi AS4, destinata dal PRGC
vigente ad attrezzature comuni.
5.2.1
Le ragioni della variante
Nella fase di attuazione delle previsioni del PRGC è apparso ragionevole, per motivi di
economicità e di razionalizzazione delle risorse, ridefinire le previsioni del PRGC nel
senso di:
• dotare la borgata di un’area a parcheggi direttamente connessa alla borgata stessa; a
tale fine, la tipologia di servizio previsto nella porzione posta a nord della Strada
della Cappella dell’area a servizi contraddistinta con la sigla AS4 viene riclassificata
da Attrezzature comuni a Parcheggi pubblici;
• collegare la strada di servizio interna alla borgata alla predetta porzione dell’area
AS4, al fine di generare la sopradetta diretta connessione tra area a parcheggi e
borgata.
Inoltre, il rilievo topografico della strada di servizio interna alla borgata eseguito, ha
evidenziato difformità tra stato di fatto e rappresentazione cartografica del PRGC, non
dovuta a specifiche e puntuali previsioni di destinazione del suolo, ma a errata
32
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
rappresentazione cartografica, che è opportuno rettificare al fine di rendere conforme
la rappresentazione cartografica allo stato dei luoghi.
La variante, pertanto, al fine di aderire ai sopraesposti principi generali di economicità,
di semplificazione, di razionalizzazione delle risorse e di ragionevolezza delle previsioni
urbanistiche, prevede:
• la rettifica del tracciato della strada di servizio interna alla borgata;
• la modifica della tipologia di servizio previsto, da Attrezzature comuni a Parcheggi
pubblici, per la porzione posta a nord della Strada della Cappella dell’area a servizi
contraddistinta con la sigla AS4;
• l’estensione del tracciato della strada di servizio interna alla borgata sino alla
predetta porzione dell’area AS4.
Destinazione urbanistica secondo il vigente PRGC
5.2.2
La classificazione e destinazione urbanistica, secondo il vigente PRGC, il cui estratto è
riportato nelle Tavole 1 e 2 dell’elaborato TAVOLE GRAFICHE, è:
• per le particelle comprese nella Borgata Cocca, poste tra il confine con il comune di
Pinasca e la Strada della Cappella:
o Area REB 2.3, Aree a destinazione residenziale e per attività compatibili con la
destinazione abitativa quali attività professionali ed artigianali di servizio non
nocive e non moleste, e alle attività terziarie in genere, ivi comprese le attività
commerciali, normate al Capo IV delle NTA, ove, ai sensi dell’art. 33 delle NTA, il
PRGC prevede interventi tesi al completamento ed al riordino strutturale del
tessuto urbano e l’edificazione sui lotti liberi che non siano stati oggetto di
precedenti utilizzazioni per fini edificatori;
la tabella di sintesi dei parametri edilizi ed urbanistici relativa alle Aree REB
allegata alle NTA (riportata nell’elaborato ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE), riporta per l’Area REB 2.3 i seguenti parametri:
Superficie fondiaria complessiva di 19.760 m2, Indice densità edilizia fondiaria If
0,40 mc/mq, Volume edificabile 7.904 mc, Altezza della costruzione H (m) 7,5 m,
Rapporto di copertura Rc 1/5, le destinazioni d’uso (definite all’art. 21 delle NTA)
prevalenti e ammesse sono, rispettivamente, Residenziali e Terziarie P.Art.R.;
o Aree destinate alla viabilità normate dall’art. 40 delle NTA;
33
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
• per le particelle comprese nella porzione posta a nord della Strada della Cappella
dell’area a servizi contraddistinta con la sigla AS4, della superficie complessiva di
1.093 m2:
o Area AS4, Aree attrezzate di servizio, esistenti o di progetto, che, ai sensi dell’art.
33 delle NTA, hanno compiti istituzionali proposti all’erogazione e gestione dei
servizi;
la tabella di sintesi dei parametri edilizi ed urbanistici relativa alle Aree AS
allegata alle NTA (riportata nell’elaborato ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE), riporta per l’Area AS4 i seguenti parametri:
Superficie territoriale complessiva (che comprende anche la porzione posta a sud
della Strada della Cappella) di 5.150 m2, Servizio previsto: Attrezzature comuni
che, ai sensi dell’art. 21, comma1, lettera b) della LR 56/77 e s.m.i., comprende
(religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per mercati su
aree pubbliche e centri commerciali pubblici).
5.2.3
Destinazione urbanistica secondo la variante al vigente PRGC
La variante parziale al PRGC, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., il cui
estratto è riportato nelle Tavole 3 e 4 dell’elaborato TAVOLE GRAFICHE, determina:
•
una nuova delimitazione delle aree classificate REB 2.3 e delle Aree destinate alla
viabilità;
•
una riduzione della superficie territoriale delle aree classificate REB 2.3 di 135 m2;
•
la riclassificazione del servizio previsto, da Attrezzature comuni a Parcheggi pubblici,
della porzione posta a nord della Strada della Cappella (1.093 m2) dell’area a servizi
contraddistinta con la sigla AS4 (rimane immutata la superficie territoriale);
•
l’aggiornamento della tabella di sintesi dei parametri edilizi ed urbanistici relativa
alle Aree REB allegata alle NTA (riportata nell’elaborato ESTRATTO DELLE NORME
TECNICHE DI ATTUAZIONE);
•
l’aggiornamento della tabella di sintesi dei parametri edilizi ed urbanistici relativa
alle Aree AS allegata alle NTA (riportata nell’elaborato ESTRATTO DELLE NORME
TECNICHE DI ATTUAZIONE). Contestualmente, vengono corretti errori nella riga
“Totale” della tabella di sintesi, riscontrati all’atto dell’aggiornamento.
34
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
5.2.4
Dati quantitativi della variante - Verifica dell’incremento o decremento
della volumetria residenziale edificabile e della superficie delle aree a
servizi del Piano Regolatore Generale vigente
La variante, per effetto della nuova delimitazione delle aree classificate REB 2.3 e delle
Aree destinate alla viabilità della Borgata Cocca, determina un decremento della
volumetria residenziale edificabile del Piano Regolatore Generale vigente di 54 m3
(conseguente al decremento della superficie territoriale delle aree classificate REB 2.3:
135 m2 x 0,40 m3/m2).
5.3 AREA SERVIZI AS 23
La variante interessa una porzione di terreno posta lungo la strada che conduce alla
Borgata del Crò, in posizione strategica, sia perché baricentrica rispetto alle Borgate
Talucco Alto, Saretto e Ruà, sia perché vicina ai percorsi del turismo escursionistico che
conducono al Rifugio Melano e al massiccio Tre Denti-Freidour, e, quindi, utilizzata
quale parcheggio.
5.3.1
Le ragioni della variante
Nell’ambito delle proprie attività di istituto, l’Ufficio Tecnico comunale ha appreso che
il proprietario della particella catastale n. 281 del foglio 2, con atto di impegno
unilaterale contenuto nel rogito Dott. Mauro Paschetta, Notaio in Pinerolo, Repertorio n.
102.275, Raccolta n. 8.633, assoggettò ad uso pubblico una striscia della predetta
particella catastale, avente una profondità di 25 metri in fregio alla strada Talucco-Crò.
Al fine di aderire ai sopraesposti principi generali di economicità, di semplificazione, di
razionalizzazione delle risorse e di ragionevolezza delle previsioni urbanistiche, è
evidente la necessità di provvedere alla riclassificazione urbanistica delle predetta
porzione di particella catastale assegnando ad essa la destinazione che, di fatto e di
diritto, assolve.
5.3.2
Destinazione urbanistica secondo il vigente PRGC
La classificazione e destinazione urbanistica, secondo il vigente PRGC, il cui estratto è
riportato nelle Tavole 1 e 5 dell’elaborato TAVOLE GRAFICHE, è:
•
Area E, Aree agricole, aree destinate ad uso agricolo, normate al Capo VI delle NTA,
ove, ai sensi dell’art. 41 delle NTA, gli interventi hanno per oggetto il potenziamento
e l’ammodernamento degli edifici esistenti a servizio delle aziende agricole;
35
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
la tabella di sintesi dei parametri edilizi ed urbanistici relativa alle Aree E-EB-EB
allegata alle NTA (riportata nell’elaborato ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE), riporta per l’Area E i seguenti parametri:
Superficie fondiaria complessiva: Esistente; Indice densità edilizia fondiaria: definito
dagli artt. 41 e 42 (per le abitazioni rurali, variabile da 0,001 a 0,06 mc/mq, in
dipendenza dalla coltura in atto); Destinazioni d’uso (definite all’art. 21 delle NTA)
prevalenti e ammesse: rispettivamente, Agricole e Residenziali.
5.3.3
Destinazione urbanistica secondo la variante al vigente PRGC
La variante parziale al PRGC, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., il cui
estratto è riportato nelle Tavole 3 e 6 dell’elaborato TAVOLE GRAFICHE, determina la
riclassificazione urbanistica di una porzione, per una profondità limitata a 20 metri dalla
strada Talucco-Crò (per limitare la sistemazione a parcheggio alla parte sub
pianeggiante del lotto, in ossequio alle prescrizioni imposte dalla procedura di verifica
di assoggettabilità a VAS), della predetta particella catastale, assegnando ad essa la
classificazione di Area AS23, Aree attrezzate di servizio, e assoggettandola alle relative
prescrizioni delle aree a servizi – parcheggi pubblici, che rimangono immutate.
Di conseguenza, viene effettuato l’aggiornamento della tabella di sintesi dei parametri
edilizi ed urbanistici relativa alle Aree AS allegata alle NTA (riportata nell’elaborato
ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE).
5.3.4
Dati quantitativi della variante - Verifica dell’incremento o decremento
della volumetria residenziale edificabile e della superficie delle aree a
servizi del Piano Regolatore Generale vigente
La variante, per effetto della riclassificazione dell’area che, di fatto e di diritto, assolve
la funzione di parcheggio, da Area E ad Area AS23, determina un incremento della
superficie delle aree a servizi del Piano Regolatore Generale vigente di 1.035 m2; tale
incremento determina un aumento la quantità globale delle aree a servizi inferiore a 0,5
metri quadrati per abitante (2.166 abitanti insediabili complessivi x 0,5 = 1.083).
Il corrispondente decremento dell’Area E non incide sulle quantità edificabili previste
dal PRGC vigente, atteso che queste, stante il particolare regime cui sono soggette, non
sono state considerate all’atto della redazione della Variante strutturale.
36
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
5.4 AREA IN 1
La variante interessa una porzione di terreno nelle vicinanze del centro edificato, ove
sono ubicati i servizi, posta in adiacenza ad un’area di recente sviluppo e ad un’area
soggetta a limitazioni d’uso per la salvaguardia del torrente Lemina che delimita il
confine comunale est.
5.4.1
Le ragioni della variante
L’area oggetto della variante è destinata dal vigente PRGC a ospitare un insediamento
produttivo/commerciale/residenziale, articolato sul territorio in due sub-aree (IN1a e
IN1b) indicate nelle Tavole di PRGC (Tavole D2 e D3) e sottoposto a formazione di
strumento urbanistico esecutivo.
All’atto della progettazione urbanistica esecutiva, si sono rivelate difficoltà di
applicazione delle previsioni del PRGC conseguenti:
•
alla ripartizione in sub-aree indicata nelle Tavole di PRGC, che si è rilevata essere
non coerente con le prescrizioni dettate dalle NTA;
•
alla commistione tra volumi a destinazione residenziale e volumi a destinazione
artigianale/commerciale prevista in una delle sub-aree, soprattutto in ragione delle
prevedibili emissioni acustiche delle seconde (destinazioni artigianali/commerciali) a
discapito delle prime (destinazioni residenziali);
•
alla delimitazione dell’intera Area normativa che fraziona particelle catastali
assegnando alle porzioni differente regime (parte Area IN e parte Area REB)
generando, di fatto, reliquati ove le previsioni del PRGC non potranno trovare
applicazione;
•
alla
inadeguatezza,
soprattutto
in
relazione
alla
destinazione
produttiva/commerciale, della viabilità di accesso all’area prefigurata.
Al fine di perseguire il pubblico interesse dell’attuazione delle previsioni strutturali del
PRGC per conseguire il regolare ed ordinato sviluppo del territorio, secondo i principi
generali di economicità, di semplificazione, di razionalizzazione delle risorse e di
ragionevolezza delle previsioni urbanistiche, la variante prevede la ridefinizione
dell’Area normativa, nel rispetto delle previsioni strutturali del PRGC, al fine di porre
rimedio alle difficoltà di attuazione sopra esposte.
37
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
5.4.2
Destinazione urbanistica secondo il vigente PRGC
La classificazione e destinazione urbanistica, secondo il vigente PRGC, il cui estratto è
riportato nelle Tavole 7 e 8 dell’elaborato TAVOLE GRAFICHE, è:
•
Area IN, Aree per attività residenziale con annesse attività produttive e/o
commerciali di nuovo impianto, normata al Capo V delle NTA, ove, ai sensi dell’art.
39 delle NTA, sono ammesse attività residenziali e attività residenziali con annesse
attività produttive, terziarie di produzione e vendita non rumorose e non inquinanti;
la tabella di sintesi dei parametri edilizi ed urbanistici relativa alle Aree IE – IN
allegata alle NTA (riportata nell’elaborato ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE), riporta per l’Area IN una Superficie territoriale complessiva di 29.800
m2 e i seguenti parametri urbanistici ed edilizi, articolati in relazione alla
destinazione d’uso:
Destinazione solo residenziale: Indice densità edilizia territoriale It 0,4 mc/mq; N°
piani 2; Altezza della costruzione H (m) 9,00 m; Rapporto di copertura Rc 0,2;
Destinazioni d’uso (definite all’art. 21 delle NTA) prevalenti e ammesse sono,
rispettivamente, Residenziali e Terziarie P.Art.R.;
Destinazione residenziale + produttiva: Indice densità edilizia territoriale It 0,3
mc/mq, per la destinazione residenziale; Indice utilizzazione territoriale Ut 0,35
mq/mq, per la destinazione produttiva; N° piani 2; Altezza della costruzione H (m)
9,00 m; Rapporto di copertura Rc 0,4; Destinazioni d’uso (definite all’art. 21 delle
NTA) prevalenti sono Residenziali, per la destinazione residenziale, e Produttive
Terziarie, per la destinazione produttiva; Destinazioni d’uso (definite all’art. 21 delle
NTA) ammesse sono Terziarie P.Art.R., per la destinazione residenziale;
•
Aree REB 3.5 e REB 4.6, Aree a destinazione residenziale e per attività compatibili
con la destinazione abitativa quali attività professionali ed artigianali di servizio non
nocive e non moleste, e alle attività terziarie in genere, ivi comprese le attività
commerciali, normate al Capo IV delle NTA, ove, ai sensi dell’art. 33 delle NTA, il
PRGC vigente prevede interventi tesi al completamento ed al riordino strutturale del
tessuto urbano e l’edificazione sui lotti liberi che non siano stati oggetto di
precedenti utilizzazioni per fini edificatori;
la tabella di sintesi dei parametri edilizi ed urbanistici relativa alle Aree REB allegata
alle
NTA
(riportata
nell’elaborato
ESTRATTO
DELLE
NORME
TECNICHE
DI
ATTUAZIONE), riporta:
38
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
per l’Area REB 3.5 i seguenti parametri: Superficie territoriale complessiva di 38.622
m2; Indice densità edilizia fondiaria If 0,6 mc/mq; Volume edificabile 23.173 mc,
Altezza della costruzione H (m) 7,5 m, Rapporto di copertura Rc 1/5, le destinazioni
d’uso (definite all’art. 21 delle NTA) prevalenti e ammesse sono, rispettivamente,
Residenziali e Terziarie P.Art.R.;
per l’Area REB 4.6 i seguenti parametri: Superficie territoriale complessiva di 2.936
m2; Indice densità edilizia fondiaria If 0,7 mc/mq; Volume edificabile 2.055 mc,
Altezza della costruzione H (m) 7,5 m, Rapporto di copertura Rc 1/5, le destinazioni
d’uso (definite all’art. 21 delle NTA) prevalenti e ammesse sono, rispettivamente,
Residenziali e Terziarie P.Art.R;
•
Aree EV, Aree agricole di cornice dell’abitato, normate al Capo VI delle NTA, ove, ai
sensi dell’art. 44 delle NTA, sono inedificabili ed è ammessa la realizzazione di
interventi di carattere infrastrutturale a servizio delle aree urbanizzate limitrofe
quali
ampliamenti
delle
sedi
stradali,
estensioni
delle
reti
tecnologiche
urbanizzative.
5.4.3
Destinazione urbanistica secondo la variante al vigente PRGC
La variante parziale al PRGC, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., il cui
estratto è riportato nelle Tavole 9 e 10 dell’elaborato TAVOLE GRAFICHE, determina:
•
la riclassificazione di porzioni di territorio appartenenti alle Aree normative REB 3.5
e REB 4.6 (ove, ai sensi dell’art. 33 delle NTA, il PRGC vigente prevede interventi tesi
al completamento ed al riordino strutturale del tessuto urbano e l’edificazione sui
lotti liberi che non siano stati oggetto di precedenti utilizzazioni per fini edificatori)
e il loro accorpamento alla limitrofa Area normativa IN1, al fine di evitare che si
generino reliquati ove le previsioni del PRGC non potranno trovare applicazione;
•
la separazione delle differenti destinazioni (destinazioni artigianali/commerciali
separate e distinte dalle destinazioni residenziali), al fine di eliminare la
commistione tra volumi a destinazione residenziale e volumi a destinazione
artigianale/commerciale
prevista
in
una
delle
sub-aree,
cui
consegue,
necessariamente, una nuova articolazione delle sub-aree IN1a e IN1b, affinché le
tavole di azzonamento del PRGC risultino coerenti con le NTA;
•
l’allargamento della sezione stradale della via Mascagni e la previsione di un nuovo
accesso, da tale via all’area, che non attraversi gli insediamenti residenziali esistenti
(l’Area normativa REB 3.5, la cui viabilità manifesta limitate sezioni stradali), al fine
39
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
di adeguare, soprattutto in relazione alla destinazione produttiva/commerciale, la
viabilità di accesso all’area;
•
una nuova definizione delle regole disposte dalle NTA (riportate nell’elaborato
ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE), da osservarsi nella formazione
dello strumento urbanistico esecutivo e nell’edificazione degli interventi che
recepiscono la nuova articolazione delle sub-aree, la separazione delle differenti
destinazioni d’uso degli edifici e la previsione del nuovo accesso all’area dalla via
Mascagni.
Di conseguenza, viene effettuato l’aggiornamento delle tabelle di sintesi dei parametri
edilizi ed urbanistici relative: alle Aree IN, alle Aree REB allegate alle NTA (riportate
nell’elaborato ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE).
5.4.4
Dati quantitativi della variante - Verifica dell’incremento o decremento
della volumetria residenziale edificabile e della superficie a destinazione
produttiva/commerciale edificabile del Piano Regolatore Generale vigente
Premesso che:
•
l’articolazione delle sub-aree IN1a e IN1b rappresentata nelle Tavole D2 e D3 del
PRGC vigente, determina una volumetria residenziale edificabile e una superficie
produttiva/commerciale edificabile pari, rispettivamente, a 9.809,30 m3 e 7387,45
m2, come evidenziato nella Tabella 3;
Sub-area
IN1a
IN1b
TOTALI
Superficie
Territoriale
m2
21.107
8.693
29.800
Indice Territoriale
Destinazione
Destinazione
produttiva
residenziale
/commerciale
3
2
m /m
m2/m2
0,30
0,35
0,40
-----------
Volume
residenziale
edificabile
m3
6.332,10
3.477,20
9.809,30
Superficie
produttiva
/commerciale
edificabile
m2
7.387,45
----------7.387,45
Tabella 3: Calcolo della volumetria residenziale edificabile e superficie a destinazione produttiva/commerciale
edificabile, sulla base dell’articolazione in sub-aree indicata nelle Tavole D2 e D3 del vigente PRGC
•
i lotti liberi delle porzioni dell’Area normativa REB 3.5 e dell’Area normativa REB
4.6, che non sono stati oggetto di precedenti utilizzazioni per fini edificatori e che
vengono riclassificati quale Area normativa IN1, hanno una Superficie Fondiaria pari,
rispettivamente, a 1.294 m2 e 325 m2, cui corrisponde un volume residenziale
edificabile pari, rispettivamente, a 776,40 m3 e 227,50 m3, come evidenziato nella
Tabella 4;
40
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
Area normativa
REB 3.5 (*)
REB 4.6 (*)
TOTALI
Superficie Fondiaria
m2
1.294
325
Indice di densità
m3/m2
0,6
0,7
Volume edificabile
m3
776,40
227,50
1.003,90
(*) Quota parte della superficie territoriale riclassificata quale Area normativa IN dalla variante
Tabella 4: Calcolo della volumetria residenziale edificabile nelle porzioni di Area normativa REB
•
la riclassificazione delle porzioni dell’Area normativa REB 3.5 e dell’Area normativa
REB 4.6 (riclassificate quale Area normativa IN1), determina un incremento della
Superficie
Fondiaria
dell’Area
normativa
IN1
(con
contestuale
equivalente
decremento della Superficie Fondiaria delle Aree normative REB 3.5 e REB 4.6) di
1.619 m2 (1.294 m2 + 325 m2), che pertanto diviene complessivamente pari a 31.419
m2;
•
la separazione delle differenti destinazioni (destinazioni artigianali/commerciali
separate e distinte dalle destinazioni residenziali) e la conseguente nuova
articolazione
delle
sub-aree
IN1a
e
IN1b,
assegna
alla
destinazione
artigianale/commerciale (IN1a) una Superficie Territoriale di 8.000 m2 e alla
destinazione residenziale (IN1b) una Superficie Territoriale di 23.419 m2 (totale
31.419 m2);
•
gli indici di utilizzazione territoriale (Ut) e di densità edilizia territoriale (It)
attribuiti dal PRGC vigente, e mantenuti nella variante, applicati alla nuova
articolazione delle Superfici Territoriali, determinano una superficie complessiva
edificabile pari a 2.800 m2 (8.000 m2 x 0,35 m2/m2), per la destinazione
produttiva/commerciale, e un volume complessivo edificabile pari a 9.367,60 m3
(23.419 m2 x 0,40 m3/m2), per la destinazione residenziale, come evidenziato nella
Tabella 5;
Sub-area
IN1a
IN1b
TOTALI
Superficie
Territoriale
m2
8.000
23.419
31.419
Indice Territoriale
Destinazione
Destinazione
produttiva
residenziale
/commerciale
3
2
m /m
m2/m2
---------0,35
0,40
-----------
Volume
residenziale
edificabile
m3
---------9.367,60
9.367,60
Superficie
produttiva
/commerciale
edificabile
m2
2.800,00
----------2.800,00
Tabella 5: Calcolo della volumetria residenziale edificabile e superficie a destinazione produttiva/commerciale
edificabile, sulla base dell’articolazione in sub-aree indicata nelle Tavole D2 e D3 della variante
La variante determina un decremento della superficie produttiva/commerciale
edificabile pari a 4.587,45 m2 (7.387,45 m2 – 2800,00 m2) e un decremento del volume
41
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
complessivo edificabile pari a 1.445,60 m3 (9.809,30 m3 + 776,40 m3 + 227,50 m3 –
9.367,60 m3), come evidenziato nella Tabella 6;
Volume
residenziale edificabile
m3
DIFFERENZA
AREA
NORMATIVA
PRGC
VIGENTE
IN1
REB 3.5 (*)
REB 4.6 (*)
TOTALI
9.809,30
776,40
227,50
10.813,20
VARIANTE
AL PRGC
PRGC
VIGENTEVARIANTE
9.367,60
- 1.445,60
9.367,60
- 1.445,60
Superficie
produttiva/commerciale
edificabile
m2
DIFFERENZA
PRGC
VARIANTE
VIGENTE
PRGC
AL PRGC
VIGENTEVARIANTE
7.387,45
2.800,00
- 4.587,45
0,00
0,00
7.387,45
2.800,00
- 4.587,45
(*) Quota parte della superficie territoriale riclassificata quale Area normativa IN dalla variante
Tabella 6: Raffronto del volume residenziale edificabile e della superficie a destinazione produttiva/commerciale
edificabile previste dal PRGC vigente nelle Aree normative IN, REB 3.5 (parte) e REB 4.6 (parte) con il volume
residenziale edificabile e la superficie a destinazione produttiva/commerciale edificabile previste nell’Area
normativa IN come ridefinita dalla variante
5.5 CASCINA COLLINO CAMUSSI
La variante interessa la Cascina Collino Camussi, posta in adiacenza alle vie Pramartino
e Leonardo da Vinci, e le aree strettamente connesse agli edifici della cascina.
5.5.1
Le ragioni della variante
La cascina oggetto della variante è un nucleo di impianto rurale che nel tempo è stata,
parzialmente, oggetto di interventi di valorizzazione e riuso, assumendo caratteristiche
civili.
L’inclusione della Cascina Collino Camussi tra le aree REC, classificate all’art. 33 delle
NTA quali aree e lotti in cui il tessuto edilizio è generalmente di epoca recente e non
richiede interventi di sostituzione o di ristrutturazione di profondità, è risultata
incoerente con la natura della cascina e ha prodotto limitazioni al completamento della
valorizzazione e riuso dell’intero nucleo. Al contrario, appare coerente con la natura
della cascina l’inserimento tra le aree RA, classificate dalle NTA, all’art. 36, quali parti
di territorio comunale comprendenti nuclei adiacenti al contesto edificato con
caratteristiche civili, ma di impianto rurale, ove l’obiettivo prioritario del PRGC è la
valorizzazione ed il riuso ai fini di una migliore utilizzazione del patrimonio edilizio
esistente.
Al fine di aderire ai sopraesposti principi generali di economicità, di semplificazione, di
razionalizzazione delle risorse e di ragionevolezza delle previsioni urbanistiche, è
evidente la necessità di provvedere alla riclassificazione urbanistica della Cascina
42
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
Collino Camussi, e delle aree strettamente connesse agli edifici della cascina, con
l’obiettivo di assecondare e incentivare la valorizzazione e il riuso della cascina per una
migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente.
5.5.2
Destinazione urbanistica secondo il vigente PRGC
La classificazione e destinazione urbanistica, secondo il vigente PRGC, il cui estratto è
riportato nelle Tavole 11 e 12 dell’elaborato TAVOLE GRAFICHE, è:
•
Area REC 1.12, Aree a destinazione residenziale e per attività compatibili con la
destinazione abitativa quali attività professionali ed artigianali di servizio non nocive
e non moleste, e alle attività terziarie in genere, ivi comprese le attività
commerciali, normate al Capo IV delle NTA, ove, ai sensi dell’art. 33 delle NTA, il
PRGC prevede interventi tesi al completamento ed al riordino strutturale del tessuto
urbano e l’edificazione sui lotti liberi che non siano stati oggetto di precedenti
utilizzazioni per fini edificatori;
la tabella di sintesi dei parametri edilizi ed urbanistici relativa alle Aree REC allegata
alle
NTA
(riportata
nell’elaborato
ESTRATTO
DELLE
NORME
TECNICHE
DI
ATTUAZIONE), riporta, per l’area REC 1.12, i seguenti parametri:
Superficie territoriale complessiva di 31.107 m2; Indice densità edilizia fondiaria If
0,5 mc/mq; Volume edificabile 15.554 mc, Altezza della costruzione H (m) 7,5 m,
Rapporto di copertura Rc 1/5, le destinazioni d’uso (definite all’art. 21 delle NTA)
prevalenti e ammesse sono, rispettivamente, Residenziali e Terziarie P.Art.R.
5.5.3
Destinazione urbanistica secondo la variante al vigente PRGC
La variante parziale al PRGC, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., il cui
estratto è riportato nelle Tavole 13 e 14 dell’elaborato TAVOLE GRAFICHE, determina la
riclassificazione urbanistica della Cascina Collino Camussi e delle aree strettamente
connesse agli edifici della cascina, per una Superficie Territoriale complessiva di 2.295
m2, quale Area RA 19 e il conseguente assoggettamento alle relative prescrizioni, che
rimangono immutate.
Di conseguenza, viene effettuato l’aggiornamento delle tabelle di sintesi dei parametri
edilizi ed urbanistici relative: alle Aree REC, alle Aree RA allegate alle NTA (riportate
nell’elaborato ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE). Contestualmente,
vengono corretti errori nelle righe “Totale” e “REC 1.8” della tabella di sintesi,
riscontrati all’atto dell’aggiornamento.
43
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
5.5.4
Dati quantitativi della variante - Verifica dell’incremento o decremento
della volumetria residenziale edificabile e della superficie a destinazione
produttiva/commerciale edificabile del Piano Regolatore Generale vigente
La variante determina un decremento del volume residenziale complessivo edificabile
nell’Area normativa REC 1.12 pari a 1.147,50 m3 (2.295 m2 x 0,50 m3/m2).
5.6 AREA RC 6.
La variante interessa l’Area RC6 ed una porzione, di corrispondente superficie, della
limitrofa Area REB 6.24.
5.6.1
Le ragioni della variante
I proprietari dei terreni distinti al catasto con i numeri 332, 339 e 350 del foglio 21,
hanno evidenziato che la linea di delimitazione delle aree normative RC6 e REB 6.24 del
PRGC non coincide con il confine delle proprietà e che tale scostamento genera
difficoltà nell’attuazione delle previsioni del PRGC. Di conseguenza hanno avanzato
istanza affinché la linea di delimitazione tra le due aree normative venga fatta
coincidere con il confine di proprietà.
Preso atto della segnalazione è stato verificato che la modifica richiesta aderisce ai
sopraesposti principi generali di economicità, di semplificazione, di razionalizzazione
delle risorse e di ragionevolezza delle previsioni urbanistiche, e pertanto è stato
ravvisata la pubblica utilità della modifica al fine di perseguire il pubblico interesse
dell’attuazione delle previsioni strutturali del PRGC per conseguire il regolare ed
ordinato sviluppo del territorio.
5.6.2
Destinazione urbanistica secondo il vigente PRGC
La classificazione e destinazione urbanistica, secondo il vigente PRGC, il cui estratto è
riportato nelle Tavole 15 e 16 dell’elaborato TAVOLE GRAFICHE, è:
•
Area RC 6, Aree a destinazione residenziale e per attività compatibili con la
destinazione abitativa quali attività professionali ed artigianali di servizio non nocive
e non moleste, e alle attività terziarie in genere, ivi comprese le attività
commerciali, normate al Capo IV delle NTA, ove, ai sensi dell’art. 34 delle NTA, il
PRGC sono comprese le aree già urbanizzate ove la consistenza e la densità del
tessuto edilizio esistente ammettono interventi singoli di completamento edilizio nei
tasselli di suolo inedificato;
44
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
la tabella di sintesi dei parametri edilizi ed urbanistici relativa alle Aree RC, allegata
alle
NTA
(riportata
nell’elaborato
ESTRATTO
DELLE
NORME
TECNICHE
DI
ATTUAZIONE), riporta, per l’area RC 6, i seguenti parametri:
Superficie territoriale complessiva di 3.617 m2; Indice densità edilizia fondiaria If
0,65 mc/mq; Volume edificabile 2.351 mc, Altezza della costruzione H (m) 7,5 m,
Rapporto di copertura Rc 1/5, le destinazioni d’uso (definite all’art. 21 delle NTA)
prevalenti e ammesse sono, rispettivamente, Residenziali e Terziarie P.Art.R.
•
Area REB 6.24, Aree a destinazione residenziale e per attività compatibili con la
destinazione abitativa quali attività professionali ed artigianali di servizio non nocive
e non moleste, e alle attività terziarie in genere, ivi comprese le attività
commerciali, normate al Capo IV delle NTA, ove, ai sensi dell’art. 33 delle NTA, il
PRGC prevede interventi tesi al completamento ed al riordino strutturale del tessuto
urbano e l’edificazione sui lotti liberi che non siano stati oggetto di precedenti
utilizzazioni per fini edificatori;
la tabella di sintesi dei parametri edilizi ed urbanistici relativa alle Aree REB allegata
alle
NTA
(riportata
nell’elaborato
ESTRATTO
DELLE
NORME
TECNICHE
DI
ATTUAZIONE), riporta, per l’area REB 6.24, i seguenti parametri:
Superficie territoriale complessiva di 17.310 m2; Indice densità edilizia fondiaria If
0,65 mc/mq; Volume edificabile 11.251 mc, Altezza della costruzione H (m) 7,5 m,
Rapporto di copertura Rc 1/5, le destinazioni d’uso (definite all’art. 21 delle NTA)
prevalenti e ammesse sono, rispettivamente, Residenziali e Terziarie P.Art.R.
5.6.3
Destinazione urbanistica secondo la variante al vigente PRGC
La variante parziale al PRGC, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., il cui
estratto è riportato nelle Tavole 17 e 18 dell’elaborato TAVOLE GRAFICHE, determina la
riclassificazione urbanistica dei terreni adiacenti alla linea di delimitazione delle Aree
normative RC6 e REB 6.24 del PRGC, affinché detta linea di delimitazione coincida con il
confine delle proprietà. Pertanto, porzioni di terreno, della superficie di 48 m2, saranno
riclassificate da Area REB 6.24 ad Area RC6, con il conseguente assoggettamento alle
relative prescrizioni che rimangono immutate, e porzioni di terreno, della superficie di
225 m2, saranno riclassificate da Area RC6 ad Area REB 6.24, con il conseguente
assoggettamento alle relative prescrizioni che rimangono immutate. Di conseguenza, per
effetto della variante le superfici territoriali delle Aree normative RC6 e REB 6.24
risultano, rispettivamente, pari a 3.440 m2 e 17.487 m2.
45
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
Di conseguenza, viene effettuato l’aggiornamento delle tabelle di sintesi dei parametri
edilizi ed urbanistici relative: alle Aree REB, alle Aree RC allegate alle NTA (riportate
nell’elaborato ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE).
5.6.4
Dati quantitativi della variante - Verifica dell’incremento o decremento
della volumetria residenziale edificabile e della superficie a destinazione
produttiva/commerciale edificabile del Piano Regolatore Generale vigente
La variante, poiché l’indice di edificabilità territoriale delle Aree normative RC6 e REB
6.24 è uguale, non determina incrementi né decrementi del volume residenziale
complessivo edificabile, come evidenziato nella Tabella 8;
PRGC VIGENTE
AREA
NORMATIVA
REB 6.24
RC 6
TOTALI
VARIANTE AL PRGC
Superficie
Territoriale
m2
Volume
residenziale
edificabile
m3
Superficie
Territoriale
m2
Volume
residenziale
edificabile
m3
17.310
3.617
20.297
11.251,50
2.351,05
13.602,55
17.487
3.440
20.297
11.366,55
2.236,00
13.602,55
DIFFERENZA
PRGC
VIGENTEVARIANTE
- 115,05
115,05
0,00
Tabella 8: Raffronto del volume residenziale edificabile previsto dal PRGC vigente con il volume residenziale edificabile
previsto dalla variante, nelle Aree normative REB 6.24 e RC 6
46
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
6
VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI CUI ALL’ART. 17, COMMA 7,
DELLA L.R. 56/77
La variante:
• individua previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al
territorio comunale;
• è compatibile con i piani sovra comunali;
• non presenta i caratteri indicati nel comma 4 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.,
poiché:
o non apporta modifiche all’impianto strutturale del Piano Regolatore Generale
vigente ed alla funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale;
o incrementa la quantità globale delle aree a servizi in misura inferiore a 0,5
m2/abitante, oltre i minimi previsti dalla L.R. 56/77 e s.m.i.;
o non incide sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal
Piano Regolatore Generale vigente a tutela di emergenze storiche, artistiche,
paesaggistiche, ambientali e idrogeologiche;
o non incrementa la capacità insediativa residenziale del Piano Regolatore Generale
vigente;
o non incrementa le superfici territoriali né gli indici di edificabilità del Piano
Regolatore Generale vigente, relativi alle attività economiche produttive,
direzionali, turistico-ricettive e commerciali;
• non presenta i caratteri indicati nel comma 6 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.,
poiché:
o non costituisce variante obbligatoria necessaria ad adeguare il Piano Regolatore
Generale ad atti e strumenti di pianificazione statale, regionale, provinciale, o
comunque sovraordinata a quella comunale, in forza di leggi statali e regionali o di
atti amministrativi statali e regionali adottati in applicazione di dette leggi;
pertanto, rispetta i limiti prescritti dal comma 7 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.
Al fine della verifica del superamento, tramite più varianti parziali, dei limiti di cui al
comma 4 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., in occasione di future varianti, vengono
riportate le successive Tabelle 9, 10 e 11 ove sono indicate le quantità complessive di
incremento o decremento delle aree a servizi, dei volumi residenziali edificabili, delle
47
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
superfici territoriali, e dei corrispondenti indici di edificabilità, relativi alle attività
economiche produttive, direzionali, turistico-ricettive e commerciali del Piano
Regolatore Generale apportate dalla variante.
AREA
NORMATIVA
PRGC
VIGENTE
VARIANTE
AL PRGC
Superficie
Territoriale
m2
Superficie
Territoriale
m2
0
1.035
AS23
DIFFERENZA
VARIANTE PRGC
VIGENTE
m2
+ 1.035
Tabella 9: Quantità complessive di incremento o decremento delle aree a servizi apportate dalla variante
PRGC VIGENTE
AREA
NORMATIVA
REB 2.3
REB 3.5
REB 4.6
REB 6.24
REC 1.12
IN 1a
IN 1b
RC 6
VARIANTE AL PRGC
Superficie
Territoriale
m2
Volume
residenziale
edificabile
m3
Superficie
Territoriale
m2
19.760
38.622
2.936
17.310
31.107
21.107
8.693
3.617
7.904
23.173
2.055
11.251
15.554
6.332
3.477
2.351
19.625
37.328
2.611
17.487
28.812
8.000
23.419
3.440
Volume
residenziale
edificabile
m3
7.850
22.397
1.828
11.367
14.406
0
9.368
2.236
TOTALI
Superficie
Territoriale
DIFFERENZA
VARIANTE PRGC
VIGENTE
m2
- 135
- 1.294
- 325
+ 177
- 2.295
-13.107
+14.726
- 177
- 2.430
Volume
residenziale
edificabile
DIFFERENZA
VARIANTE PRGC
VIGENTE
m3
- 54
- 776
- 227
+ 116
- 1.148
- 6.332
+ 5.891
- 115
-2.645
Tabella 10: Quantità complessive di incremento o decremento dei volumi residenziali edificabili
PRGC VIGENTE
AREA
NORMATIVA
IN 1a
Superficie
Territoriale
m2
21.107
VARIANTE AL PRGC
Sul
edificabile
m2
7.387
Superficie
Territoriale
m2
8.000
Sul
edificabile
m2
2.800
TOTALI
Superficie
Territoriale
Sul
edificabile
DIFFERENZA
DIFFERENZA
VARIANTE PRGC
VIGENTE
m2
-13.107
- 13.107
VARIANTE PRGC
VIGENTE
m2
- 4.587
-4.587
Tabella 11: Quantità complessive di incremento o decremento delle superfici territoriali e delle Superfici Utili
Lorde delle attività economiche produttive, direzionali, turistico-ricettive e commerciali
48
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
7
COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI URBANISTICHE DELLA VARIANTE
CON IL PIANO COMUNALE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA7
La verifica della componente rumore affronta la compatibilità delle previsioni
urbanistiche della variante con il Piano di Classificazione Acustica (PCA). L’operazione
consiste nel raffronto, con il livello di dettaglio commisurato alle informazioni
disponibili nella fase di progetto della variante al PRG, tra le classi acustiche stabilite
dal PCA e quelle conseguenti alle modifiche apportate dalla variante. L’obiettivo del
documento è quello di caratterizzare acusticamente le aree oggetto di variante,
individuando preliminarmente eventuali criticità.
7.1 IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
Il Comune di San Pietro Val Lemina è dotato del PCA approvato in forma definitiva con
Deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 14/12/2004.
Successivamente, nella fase di progettazione della Variante Strutturale al PRGC, la
relativa verifica di compatibilità ha definito la necessità di adeguare il PCA. Pertanto la
verifica è condotta sia sugli elaborati del PCA vigente che sulle previsioni di revisione
stabilite dalla verifica di compatibilità della Variante Strutturale al PRGC.
Le aree oggetto di variante sono classificate dal PCA quali:
1. Borgata del Crò: Classe acustica II, Aree ad uso prevalentemente residenziale;
2. Borgata del Cocca: Classe acustica II, Aree ad uso prevalentemente residenziale;
3. Area Servizi AS 23: Classe acustica III, Aree di tipo misto;
4. Area IN 1: Classe acustica IV, Aree ad intensa attività umana;
5. Cascina Collino Camussi: Classe acustica II, Aree ad uso prevalentemente
residenziale;
6. Area RC 6: Classe acustica II, Aree ad uso prevalentemente residenziale.
7 Il presente Capitolo richiama i contenuti del Paragrafo 6.4 della Relazione Tecnica di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica, ove sono state illustrate le analisi e le verifiche condotte relativamente alla compatibilità delle previsioni
urbanistiche della variante con il Piano di Classificazione Acustica (PCA).
49
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
7.2 RAFFRONTO TRA IL PCA E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE
La variante determina modifiche di destinazione urbanistica e il riassetto delle previsioni
del PRGC di alcune limitate porzioni di territorio comunale, senza determinare
incrementi di superfici destinate all’edificazione.
Salvo l’ambito IN, tali modifiche non determinano la necessità di riformulare la
classificazione acustica delle dette porzioni di territorio comunale che risultano
compatibili con il PCA vigente, come da modificare a seguito delle previsioni di
adeguamento stabilite dalla verifica di compatibilità della Variante Strutturale al PRGC.
Per quanto riguarda l’ambito IN1, ripartito nei sub-ambiti IN1a e IN1b, la variante
prevede di eliminare la commistione di attività produttive/commerciali e insediamenti
residenziali prevista dal PRGC vigente, accorpando le attività produttive in un subambito e le residenze nell’altro sub-ambito.
Tale accorpamento definisce la necessità di riformulare la classificazione acustica
attribuendo la Classe III al sub-ambito destinato alla residenza e la Classe IV al subambito destinato alle attività produttive/commerciali. Però l’attribuzione delle due
classi determina una eccessiva parcellizzazione e la conseguente necessità di procedere
alla “omogenizzazione” che, eseguita secondo i criteri regionali8 per la classificazione
acustica del territorio, determina la riclassificazione dell’intero ambito IN1 dalla Classe
IV alla Classe III, ristabilendo di fatto la classificazione del PCA ante variante strutturale.
8
“nel caso vi sia un solo salto di classe tra i poligoni da omogenizzare e l’area di uno di essi risulti maggiore o eguale al 70%
dell’area totale, si assegna a tutti i poligoni la classe corrispondente a quella del poligono predominante”
50
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
8
RICADUTE DELLA VARIANTE SU PIANI E PROGRAMMI
La variante oggetto dello studio è una variante parziale al PRG vigente ai sensi dell’art.
17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale e:
• ha rilevanza esclusivamente comunale;
• stabilisce unicamente il quadro di riferimento per la progettazione edilizia degli
insediamenti e delle relative urbanizzazioni all’interno di limitati ambiti;
• non prevede la realizzazione di opere sottoposti a VIA;
• influenza esclusivamente eventuali Strumenti Urbanistici Esecutivi che dovessero
rendersi necessari per effetto delle disposizioni delle NTA del PRGC.
9
COMPATIBILITÀ CON LA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE9
Dall’analisi condotta sulla pianificazione sovraordinata e locale non emergono elementi
di incompatibilità tra l’attuazione della presente Variante al PRG e gli strumenti di
pianificazione regionale, provinciale e locale.
9 L’analisi della pianificazione sovraordinata, e delle interazioni tra essa e la variante, è stata condotta nell’ambito della procedura
di verifica di assoggettabilità a VAS della variante e descritta nella Relazione Tecnica redatta a supporto del procedimento.
51
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
10 ELABORATI DELLA VARIANTE
La Variante è costituita dai seguenti elaborati:
• RELAZIONE ILLUSTRATIVA (cui è riportata in allegato la PERIZIA GEOLOGICA RELATIVA
ALL’AREA AS23);
• TAVOLE GRAFICHE, riportanti gli estratti cartografici delle Tavole D2, D3 e D5 di
PRGC, vigente ed in variante;
• ESTRATTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (che comprende le Tabelle di
sintesi).
Con la deliberazione di approvazione, gli elaborati della Variante saranno integrati con
gli elaborati di aggiornamento del Piano Regolatore Generale.
52
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
11 FIGURE
53
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
Legenda
Figura 1 – Localizzazione delle aree oggetto della variante
Legenda
Area oggetto della variante
Figura 2 – Elettrodotti – Fonte: Sistema Informativo della Regione Piemonte
54
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
Legenda
Area oggetto della variante
Figura 3 – Regione Piemonte – Carta dei beni ambientali architettonici
Legenda
Area oggetto della variante
Figura 4 – Regione Piemonte – Carta dei beni urbanistici ed archeologici
55
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
Legenda
Area oggetto della variante
Figura 5 – Regione Piemonte – Carta delle aree vincolate ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004
Legenda
Area oggetto della variante
Figura 6 – Regione Piemonte – Carta delle aree vincolate ai sensi dell’articolo 142 e 157 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004
56
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
Legenda
Area oggetto della variante
Figura 7 – Regione Piemonte – Carta delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico
Legenda
Area oggetto della variante
Figura 8 – Regione Piemonte – Carta regionale delle aree protette
57
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
Legenda
Area oggetto della variante
Figura 9 – Provincia di Torino – Tav. 1 del Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo
Legenda
Area oggetto della variante
Figura 10 – PRGC – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica
58
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
Legenda
Area oggetto della variante
Figura 11 – PRGC – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica
Legenda
Area oggetto della variante
Figura 12 – PRGC – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica
59
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
Legenda
Area oggetto della variante
Figura 13 – PRGC – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica
Legenda
Area oggetto della variante
Figura 14 – PRGC – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica
60
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
Legenda
Figura 15 – PRGC – Classificazione sismica dei comuni piemontesi
61
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
Figura 16 – Ortofoto Borgata del Crò e Borgata Cocca
Figura 17 – Ortofoto Area AS23
62
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
Figura 18 – Ortofoto Area IN 1
Figura 19 – Ortofoto Cascina Collino Camussi
63
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
Figura 20 – Ortofoto Area RC 6
64
P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 4 – RELAZIONE
12 ALLEGATO - PERIZIA GEOLOGICA RELATIVA ALL’AREA AS23
65
Dott.ssa Stefania GOFFI
Geologo
Via F.lli Girotto, 4 - AVIGLIANA (TO
Tel./Fax 011/9342377 - 9367744
REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA
VARIANTE PARZIALE N. 4
AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
AREA AS23
PERIZIA GEOLOGICA
1. PREMESSA
La presente perizia intende verificare la compatibilità geologica e
geomorfologica di una nuova area attrezzata a servizi, denominata AS23,
nell’ambito della Variante Parziale n. 4 al Piano Regolatore Generale Comunale
del Comune di San Pietro Val Lemina (cfr. Tav. 1).
2. GEOLOGIA LOCALE
2.1. Inquadramento geologico
Sulla base della cartografia ufficiale (Foglio 67, Pinerolo, della Carta
Geologica d'Italia a scala 1:100.000) l'assetto geologico superficiale dell'area in
esame
risulta
costituito
da
“Gneiss
ghiandoni
occhiolati
e
porfiroidi
essenzialmente biotitici e con struttura spesso micropegmatitica; gneiss
granitoidi”.
Secondo la “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” (cfr. Tav. 2) la zona in esame ricade in
parte
in
“Classe
generalmente
non
III
indifferenziata”
edificati
o
con
ovvero
“Estesi
presenza
di
versanti
edifici
montani
isolati.
Zona
complessivamente di Classe IIIa con locali aree in Classe II non cartografabili”
e in parte in “Classe IIIa” ovvero “Porzioni di territorio inedificate che
presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a
nuovi insediamenti”.
2.2. Dati di terreno
Durante il sopralluogo sul terreno, effettuato in data 27/05/2011, la
costituzione
geomorfologica
locale
è
stata
indagata
tramite
accurate
osservazioni di superficie e desunta da affioramenti naturali ed artificiali, reperiti
nella zona oggetto di studio e nelle aree limitrofe, nonchè da nozioni di carattere
più generale inerenti la stessa area, omettendo, pertanto, le indagini dirette sul
terreno. I dati ottenuti dai rilievi sul terreno e da scavi effettuati in zone limitrofe
hanno permesso di definire nel dettaglio la situazione geomorfologica e
geologica locale, che può essere riassunta nei seguenti punti:
Geomorfologia. La zona di previsto intervento è ubicata alla quota di
circa 1044 m s.l.m. e ricade in un’area in parte sub-pianeggiante e in
parte che presenta una pendenza verso sud-ovest. Durante il
sopralluogo è stata evidenziata la presenza di alcuni solchi di erosione
incisi dalle acque ruscellanti (cfr. Documentazione Fotografica).
Idrografia. In un significativo intorno rispetto all'area di intervento,
l’idrografia è rappresentata da un rio che defluisce a valle dell’area.
Natura del terreno. Al di sotto di una coltre superficiale poco addensata
sabbioso-limosa, avente una potenza variabile da 50 cm a circa 2 m, si
ha la presenza di roccia in posto costituita principalmente da gneiss .
3. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FOTO 1: Area in cui è prevista una nuova area attrezzata a servizi, denominata
AS23, nell’ambito della Variante Parziale n. 4 al Piano Regolatore Generale
Comunale del Comune di San Pietro Val Lemina.
FOTO 2: Solchi di erosione incisi dalla acque ruscellanti.
FOTO 3: Particolare dei solchi di erosione.
4. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Durante il sopralluogo effettuato, è stata evidenziata la presenza di alcuni
solchi
di
erosione
incisi
dalle
acque
ruscellanti.
Si
ritiene
pertanto
indispensabile che vengano convogliate le acque meteoriche e/o ruscellanti in
un idoneo ricettore per evitare la formazione di nuovi solchi di erosione. Si
raccomanda inoltre di far ricadere la nuova area a servizi nella parte subpianeggiante del lotto e che l’eventuale pavimentazione dell’area abbia un
indice di permeabilità non inferiore al 50%.
Se recepite le precedenti prescrizioni, l’intervento in oggetto è da ritenersi
compatibile con le condizioni geomorfologiche e geologiche dell’area.
Avigliana, 08/07/2011
Dott. Geol. Stefania GOFFI
Dott.ssa Geol. GOFFI Stefania
v. Flli Girotto 4 - AVIGLIANA (TO)
TAV. 1: Ortofoto con ubicazione dell’Area AS 23 (Scala 1:2000).
Dott.ssa Geol. GOFFI Stefania
v. Flli Girotto 4 - AVIGLIANA (TO)
TAV. 2: Estratto della "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica" (Scala1:5.000) con ubicazione dell'area di intervento.
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