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tabella sanzioni per ritardato o omesso pagamento
SANZIONI PER RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE La formalità deve essere presentata, a cura dell’interessato, entro i seguenti termini: prime iscrizioni (formalità codice 15 o 17) entro 60 giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione formalità diverse dalle prime iscrizioni aventi contenuto patrimoniale (ad esempio passaggi di proprietà) entro 60 giorni dalla data dell’atto nb: in caso di atti societari (fusione e/o scissione d’azienda, cambio di denominazione e/o ragione sociale) il termine (60 giorni) per la richiesta della formalità decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione del relativo atto nel registro delle imprese. In caso di omesso o ritardato pagamento, si applica la sanzione pari al 15% dell’Imposta Provinciale dovuta e non versata per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, e del 30% per i versamenti effettuati successivamente. Se si usufruisce dell’istituto del Ravvedimento Operoso (regolarizzazione spontanea dei pagamenti da parte degli utenti), la suddetta sanzione é ridotta come segue: Tipo di Ravvedimento Termini Sanzione Ridotta ravvedimento “veloce”: entro 15 giorni dalla scadenza del termine per il versamento (cioè dal 61° al 75° giorno dalla data di rilascio della carta di circolazione per le prime iscrizioni o dalla data dell’atto per le altre formalità): 0,1% dell’IPT non versata, per ciascun giorno di ritardo; ravvedimento “breve”: dopo i primi 15 giorni ed entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il versamento (cioè dal 76° al 90° giorno dalla data di rilascio della carta di circolazione per le prime iscrizioni o dalla data dell’atto per le altre formalità): 1,5% dell’I.P.T. versata; ravvedimento “medio”: dopo 30 giorni ed entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il versamento (cioè dal 91° al 150° giorno dalla data di rilascio della carta di circolazione per le prime iscrizioni o dalla data dell’atto per le altre formalità): 1,67% dell’I.P.T. non versata; ravvedimento "lungo": dopo 90 giorni dalla scadenza del termine per il versamento (cioè dal 151° giorno) ed entro un anno decorrente sempre dalla data di scadenza del termine (cioè entro il 425° giorno dalla data di rilascio della carta di circolazione per le prime iscrizioni o dalla data dell’atto per le altre formalità) 3,75% dell’I.P.T. non versata; non