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tabella sanzioni per ritardato o omesso pagamento

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tabella sanzioni per ritardato o omesso pagamento
SANZIONI PER RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE
La formalità deve essere presentata, a cura dell’interessato, entro i seguenti termini:
prime iscrizioni (formalità codice 15 o 17)
entro 60 giorni dalla data di effettivo rilascio
della carta di circolazione
formalità diverse dalle prime iscrizioni
aventi contenuto patrimoniale (ad esempio
passaggi di proprietà)
entro 60 giorni dalla data dell’atto
nb: in caso di atti societari (fusione e/o scissione d’azienda, cambio di denominazione e/o ragione
sociale) il termine (60 giorni) per la richiesta della formalità decorre a partire dal sesto mese
successivo alla pubblicazione del relativo atto nel registro delle imprese.
In caso di omesso o ritardato pagamento, si applica la sanzione pari al 15% dell’Imposta
Provinciale dovuta e non versata per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90
giorni, e del 30% per i versamenti effettuati successivamente.
Se si usufruisce dell’istituto del Ravvedimento Operoso (regolarizzazione spontanea dei pagamenti
da parte degli utenti), la suddetta sanzione é ridotta come segue:
Tipo di Ravvedimento
Termini
Sanzione Ridotta
ravvedimento “veloce”:
entro 15 giorni dalla scadenza del termine
per il versamento (cioè dal 61° al 75° giorno
dalla data di rilascio della carta di circolazione
per le prime iscrizioni o dalla data dell’atto per
le altre formalità):
0,1%
dell’IPT
non
versata,
per ciascun
giorno di ritardo;
ravvedimento “breve”:
dopo i primi 15 giorni ed entro 30 giorni
dalla scadenza del termine per il versamento
(cioè dal 76° al 90° giorno dalla data di
rilascio della carta di circolazione per le prime
iscrizioni o dalla data dell’atto per le altre
formalità):
1,5% dell’I.P.T.
versata;
ravvedimento “medio”:
dopo 30 giorni ed entro 90 giorni dalla
scadenza del termine per il versamento (cioè
dal 91° al 150° giorno dalla data di rilascio
della carta di circolazione per le prime
iscrizioni o dalla data dell’atto per le altre
formalità):
1,67% dell’I.P.T. non
versata;
ravvedimento "lungo":
dopo 90 giorni dalla scadenza del termine
per il versamento (cioè dal 151° giorno) ed
entro un anno decorrente sempre dalla data
di scadenza del termine (cioè entro il 425°
giorno dalla data di rilascio della carta di
circolazione per le prime iscrizioni o dalla data
dell’atto per le altre formalità)
3,75% dell’I.P.T. non
versata;
non
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