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IL PUNTO SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI RITARDATO
IL PUNTO SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI RITARDATO PAGAMENTO DELLA P.A. Studio legale Di Martino 1 Sommario Cause prevalenti dei ritardi dei pagamenti da parte della P.A.; Il D.Lgs. n. 192/2012: ambito di applicazione, destinatari, effetti sugli appalti di lavori, termini di pagamento, interessi moratori e risarcimento delle spese di recupero; Profili di contrasto tra il D.lgs. n. 192/12 e la Direttiva: effetti dell’avvio di una procedura di infrazione; Compensazione, cessione e certificazione dei crediti della P.A.: profili applicativi; Strumenti di tutela offerti alle associazioni di categoria; Tecniche processuali per l’esecuzione nei confronti della P.A.; profili di incostituzionalità del blocco delle azioni esecutive. Studio legale Di Martino 2 Cause prevalenti dei ritardi dei pagamenti da parte della P.A. Valori in percentuale (tratti da Il Sole 24 ore del 24.01.2013, fonte “elaborazione ANCE su documenti ufficiali) Patto di stabilità interno per Regioni ed Enti locali 66 Trasferimento dei fondi da altre amministrazioni alle stazioni appaltanti 50 Mancanza di risorse di casse dell’ente 47 Tempi lunghi di emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante 39 Tempi lunghi di emissione del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante 36 Dissesto finanziario dell’ente locale 20 Vischiosità burocratiche all’interno della stazione appaltante 13 contenzioso 12 Perenzione dei fondi 12 Studio legale Di Martino 3 LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.lgs. n. 192/2012, DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2011/7/UE Studio legale Di Martino 4 Principali novità • Eliminato il doppio binario della disciplina degli interessi tra servizi/forniture e lavori pubblici • Termine di pagamento fissato a 30 giorni (con possibilità di deroghe distinte a seconda che si tratti di contratti tra privati o di transazioni tra imprese e P.A.) • Elevato il tasso minimo degli interessi legali moratori (da 7 a 8 punti percentuali della maggiorazione del tasso fissato da BCE) • Chiarisce cosa si intende per “grave iniquità” che fa scattare la sanzione della nullità del contratto tra le parti • Prevede la possibilità per le parti di concordare pagamenti a rate Studio legale Di Martino 5 AMBITO DI APPLICAZIONE Le disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale Con tale termine si fa riferimento a tutti quei contratti, comunque denominati, tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportino, in via esclusiva o permanente, la vendita di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Studio legale Di Martino 6 La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 gennaio 2013 (prot. n. 1293) ha chiarito che sono inclusi anche i lavori pubblici Sotto il profilo formale, l’espressione “prestazione di servizi” abbraccia inevitabilmente anche i lavori Sotto il profilo sistematico, la nuova normativa prevale sulla regolamentazione nazionale con essa confliggente Studio legale Di Martino 7 APPLICAZIONE TEMPORALE La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2013 Le transazioni concluse precedentemente al 1 gennaio 2013 continueranno ad essere disciplinate dal Decreto 231/2002, secondo il testo vigente al momento della conclusione della transazione (in quanto si tratta di norma sostanziale) Studio legale Di Martino 8 DESTINATARI Imprenditore P.A. (tale voce resta invariata) (rinvio al concetto di «amministrazione aggiudicatrice» di cui all’art. 3, comma 25, del D.Lgs n. 163/2006) «ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione» •Amministrazioni dello Stato; •Enti pubblici territoriali; •Enti pubblici non economici; •Organismi di diritto pubblico; •Associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti; •Soggetti di diritto privato, quando svolgano attività per la quale sono tenuti al rispetto della disciplina di cui al «Codice Appalti» Studio legale Di Martino 9 DOPPIO BINARIO Transazioni commerciali tra Transazioni commerciali tra imprese imprese e P.A. Deroga al termine di pagamento di Deroga al termine di pagamento di trenta giorni: trenta giorni: Le parti possono sempre prevedere per Le parti possono prevedere per iscritto iscritto un termine superiore rispetto a un termine più ampio (mai superiore quello legale a 60 gg.!), ma solo nei casi previsti espressamente dal decreto. termini superiori a 60 gg. devono essere non gravemente iniqui per il creditore (ex art. 7) e pattuiti espressamente. Interessi: Il debitore è tenuto alla corresponsione di interessi moratori interessi legali di mora O Interessi: Il debitore è tenuto sempre alla corresponsione di interessi legali di mora interessi semplici su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento BCE maggiorato dell’8% interessi a un tasso concordato tra imprese Studio legale Di Martino 10 TERMINI DI PAGAMENTO (ART. 4 D.Lgs 231/2002) Viene ribadito il termine di 30 giorni per l’effettuazione del pagamento, che continua a seguire il seguente schema: 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; 30 giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente prevista dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data; Studio legale Di Martino 11 SEGUE… Nelle transazioni tra imprese e P.A., viene prevista la possibilità di pattuire un diverso termine di pagamento, che in ogni caso non può essere superiore a sessanta giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto, ovvero dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Tale clausola deve essere provata per iscritto. Il Vice Presidente della Commissione Europea ha sottolineato come tale deroga, che sembrerebbe avere portata generale nel Decreto 192/2012, debba trovare esclusiva applicazione nei soli casi tassativamente previsti dalla Direttiva 2011/7/UE, pena l’apertura di una procedura d’infrazione contro l’Italia. Tali casi ricorrono: a) Quando l’amministrazione sia un ente che fornisce assistenza sanitaria e che sia stato riconosciuto a tal fine; b) Quando l’ente pubblico sia un’impresa pubblica avente relazioni finanziarie con poteri pubblici e per questo tenuta al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al D.Lgs. 333/2003 (relativo alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonche' alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese – si riferisce a tutte le imprese titolari di diritti esclusivi e su cu cui lo stato o le Regioni esercitano un’influenza dominante) ; c) Quando si tratti di particolari procedure di appalto, quali il dialogo competitivo. Studio legale Di Martino 12 GLI EFFETTI DELLA DIRETTIVA SUGLI APPALTI DI LAVORI Il termine di 30 giorni, previsto dall’art. 143, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 207/2010, per il pagamento delle rate di acconto dall’emissione del certificato di pagamento, risulta ancora applicabile; invece, il termine di 45 previsto dal primo periodo per l’emissione del certificato di pagamento dalla maturazione del SAL, è da intendersi ridotto a 30 giorni; Il termine di 90 giorni previsto dall’art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 143, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, per il pagamento della rata di saldo a decorrere dal collaudo, è ridotto a 30 giorni, ove non sia pattuito, nei casi espressamente consentiti dalla nuova normativa, un termine maggiore, comunque non superiore a 60 giorni; Il termine di 6 mesi, elevabile fino a 1 anno, di cui all’art. 141, comma 1, del D.Lgs. N. 163/2006, previsto per l’emissione del certificato di collaudo, nonché il termine di 3 mesi di cui all’art. 141, comma 3, del medesimo decreto, previsto per l’emissione del certificato di regolare esecuzione, risultano ancora applicabili, laddove siano espressamente concordati dalle parti e previsti nella documentazione di gara ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.Lgs. N. 231/2002. Studio legale Di Martino 13 INTERESSI MORATORI Gli interessi moratori decorrono, senza necessità di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento; Nei contratti tra imprese e P.A., in caso di ritardato pagamento, il debitore è sempre tenuto a corrispondere interessi legali di mora, ovvero interessi semplici su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento BCE maggiorato dell’8%; Studio legale Di Martino 14 SEGUE… Il tasso di riferimento continua ad essere così determinato: a)Per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1 gennaio di quell’anno; b)Per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1 luglio di quell’anno Studio legale Di Martino 15 SEGUE… Il comunicato del MEF, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 14 del 17 gennaio, ha fissato allo 0,75% il tasso di riferimento. Tale tasso si applicherà per tutto il primo semestre 2013 e va sommato alla maggiorazione dell’8% PERTANTO Fino al 30 giugno 2013, ai ritardi di pagamenti nell’ambito delle transazioni commerciali, si applicheranno gli interessi di mora dell’8,75% Studio legale Di Martino 16 INTERESSI MORATORI E LAVORI PUBBLICI Sono da ritenersi non più applicabili i commi 2 e 3 dell’art. 144 del D.P.R. n. 207/2010, i quali prevedono per il ritardato pagamento, rispettivamente, degli acconti e del saldo, la corresponsione degli interessi moratori, al saggio stabilito annualmente con decreto interministeriale previsto dal successivo comma 4, a decorrere dal giorno successivo fino alla data del pagamento; Per le stesse motivazioni è da ritenersi non più applicabile l’art. 142, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 207/2010; In riferimento al ritardo nell’emissione del certificato di pagamento per causa imputabile alla stazione appaltante, deve ritenersi ancora applicabile il comma 1 dell’art. 144 del D.P.R. n. 207/2010, che prevede la decorrenza degli interessi moratori nella misura stabilita dal sopra richiamato decreto ministeriale Studio legale Di Martino 17 SEGUE… Rimane applicabile il comma 1 dell’art. 133 del D.Lgs. 163/2006 relativamente agli interessi conseguenti al ritardo nell’emissione del certificato di pagamento e non anche dei titoli di spesa relativi agli acconti a alla rata di saldo, atteso che per questi ultimi si applicano le nuove regole in materia di interessi moratori; Rimane fermo il principio stabilito dall’art. 142, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010, che esclude la necessità di apposite domande o riserve e precisa che l’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo. Studio legale Di Martino 18 RISARCIMENTO DELLE SPESE DI RECUPERO La nuova formulazione dell’articolo 6 del D.Lgs. 231/2002 riconosce al creditore, che abbia diritto alla corresponsione degli interessi moratori, anche il diritto al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte Allo stesso spetta, altresì, la corresponsione di una somma forfettaria di 40 €, a titolo di risarcimento del danno, che si cumula agli interessi di mora e che è corrisposta senza che sia necessaria la costituzione in mora e indipendentemente dalla dimostrazione dei costi, fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito. Studio legale Di Martino 19 I CASI DI NULLITÁ (ART. 7 D.Lgs. 231/2002) Il nuovo testo della norma risulta molto più articolato del previgente Le clausole relative al saggio degli interessi moratori, al risarcimento per i costi di recupero, nonché al termine di pagamento sono nulle quando risultino gravemente inique per il creditore tale grave iniquità deve essere accertata dal giudice avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in violazione dei principi di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, nonché l’esistenza di motivi oggettivi per derogare agli aspetti indicati (le clausole dichiarate nulle sono automaticamente sostituite da clausole conformi alle previsioni del decreto delegato in esame); Studio legale Di Martino 20 SEGUE… Si considerano gravemente inique, invece, senza ammettere prova contraria, le clausole che escludono il diritto al pagamento degli interessi di mora; Si presumono gravemente inique le clausole che escludono il risarcimento dei costi di recupero; Nel caso di contratti conclusi con la P.A., è sempre nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura, in modo da escludere che attraverso simili accordi si eluda la perentorietà del termine di pagamento La nullità è dichiarata d’ufficio dal giudice. Studio legale Di Martino 21 DANNO ERARIALE Pur permanendo numerose perplessità in relazione all’attuazione pratica del favor creditoris teorizzato dalla nuova disciplina, è opportuno osservare: Una maggiore certezza sui tempi di pagamento della P.A. potrebbe rendere l’intero sistema maggiormente affidabile maggiore pressione sulla P.A., in modo da renderla meno burocratica e più efficiente interessi di mora più alti e funzionari maggiormente responsabili dei danni conseguenti al ritardato pagamento danno erariale costituito appunto dal debito per interessi di mora erogati a causa del ritardato pagamento, ivi compresi gli indennizzi al creditore delle spese dallo stesso sostenute per il recupero del credito, tra i quali gli oneri «della procedura esecutiva, conseguenti e consequenziali, con gli interessi legali successivi e le spese per l’esecuzione, per bolli e per l’atto di precetto» (Corte dei Conti, Sez. Centrale d’Appello, n. 268/2010; Corte dei Conti, Sez. Giur. per la Regione Campania n. 2887/2010). Studio legale Di Martino 22 MODALITÁ DI CERTIFICAZIONE DEL CREDITO DI SOMME DOVUTE PER SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE E APPALTI DA PARTE DELLO STATO, DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI, DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO. Studio legale Di Martino 23 DECRETI MEF 22 MAGGIO, 25 GIUGNO, 24 SETTEMBRE E 19 OTTOBRE 2012 Nelle more della predisposizione della piattaforma elettronica i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione possono presentare all'amministrazione o ente debitore l'istanza di certificazione del credito; Non sono oggetto della presente disciplina: a) I crediti nei confronti degli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i crediti sorti prima del commissariamento una volta cessato lo stesso e i crediti rientranti nella gestione commissariale; b) I crediti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Studio legale Di Martino 24 Segue… L'amministrazione o ente debitore, nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, riscontrati gli atti d'ufficio, certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero rileva l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale, del credito. Il riscontro effettuato dalle amministrazioni statali è verificato: per quelle centrali dal coesistente Ufficio centrale di bilancio, per quelle periferiche dalla competente Ragioneria territoriale dello Stato. La certificazione non può essere rilasciata qualora risultino procedimenti giurisdizionali pendenti per la medesima ragione di credito Studio legale Di Martino 25 Segue… Decorso il termine di 30 giorni, senza che sia stata rilasciata certificazione, né sia stata rilevata l'insussistenza o l'inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta, evidenziando in numero identificativo dell’istanza di certificazione presentata all’amministrazione o ente debitore. per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali al competente Ufficio Centrale del Bilancio per le certificazioni di pertinenza degli enti pubblici nazionali all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero vigilante per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche alla Studio legale Di Martino 26 Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio Segue… Il direttore della competente Ragioneria territoriale dello Stato ovvero del competente Ufficio Centrale del Bilancio, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, nomina un commissario ad acta, previa verifica che la certificazione non sia stata già resa dall'amministrazione o dall‘ente debitore. Il commissario ad acta provvede al rilascio della certificazione, entro i successivi cinquanta giorni dalla nomina, e ne dà contestuale comunicazione all'amministrazione o ente debitore. La procedura di presentazione dell’istanza di nomina del commissario ad acta, può essere interamente eseguita mediante piattaforma elettronica utilizzando il modello generato dal sistema. In tal caso anche la nomina del commissario, nonché il rilascio della certificazione avverrà attraverso la piattaforma elettronica. Studio legale Di Martino 27 Segue… Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, l'amministrazione o ente debitore procede, ricorrendone i presupposti, le Amministrazioni devono verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo Nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la certificazione ne dà atto e viene resa al lordo delle somme ancora dovute, il cui importo viene comunque indicato nella certificazione medesima In tal caso, l'eventuale cessione del credito potrà essere effettuata solo per l'importo corrispondente all'ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all'accertata inadempienza Studio legale Di Martino 28 Segue… Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti della stessa amministrazione, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante opponibile esclusivamente da parte dell'amministrazione debitrice Tra i debiti suddetti non rientrano le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. ovvero Gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia avvisi di addebito, con valore di titolo esecutivo, delle entrate ai fini delle imposte sui redditi per somme dovute a qualunque titolo all’INPS. e dell’IVA, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni. Studio legale Di Martino 29 Segue… Ove l'importo certificato venga in parte utilizzato dal creditore, in compensazione con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'importo del credito da utilizzare in compensazione è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione. Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione Eventuali pagamenti in favore dei creditori ai quali sia stata rilasciata la certificazione del credito potranno essere effettuati solo previa restituzione della certificazione precedentemente rilasciata Studio legale Di Martino 30 Segue… Nel caso in cui il creditore intenda cedere il credito certificato ad una banca o ad un intermediario finanziario, quest'ultimo trattiene l'originale della certificazione e ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all'amministrazione o ente debitore con posta elettronica certificata, alla verifica dell'esistenza e validità di tale certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla suddetta richiesta, l'amministrazione o ente debitore comunica, con lo stesso mezzo, l'esito della verifica all'istituto cessionario che informa il titolare del credito Studio legale Di Martino 31 Segue… L'istituto cessionario in caso di utilizzo totale del credito trattiene l'originale della certificazione e invia all'amministrazione o ente debitore contestualmente alla comunicazione dell'avvenuto subentro nel credito una copia conforme dello stesso; in caso di utilizzo parziale, l'istituto cessionario annota l'ammontare oggetto di cessione sull'originale della certificazione, consegnando una copia conforme dello stesso al titolare del credito completa della predetta annotazione Contestualmente alla comunicazione dell'avvenuto subentro parziale nel credito, l'istituto cessionario trasmette all'amministrazione o ente debitore una copia conforme della certificazione completa della predetta annotazione. La procedura descritta nella precedente e nella presente slide non si applica per le certificazioni rilasciate attraverso la piattaforma elettronica. Studio legale Di Martino 32 Segue… PIATTOFORMA ELETTRONICA Il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, avvalendosi di Consip S.p.A., predispone e mette a disposizione una piattaforma elettronica al fine dello svolgimento del procedimento di certificazione. titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione possono presentare all'amministrazione o ente debitore istanza di certificazione del credito abilitandosi sulla piattaforma in esame. L'istanza va redatta utilizzando il modello generato dal sistema. La piattaforma assicura l'univoca identificazione di tutti i soggetti coinvolti nella certificazione telematica e nella eventuale cessione dei crediti certificati o anticipazione mediante attestazione del relativo flusso dati di interscambio con i soggetti e un livello di certezza e sicurezza adeguato alla vigente normativa in materia. Le cessioni dei crediti certificati in modalità telematica sono comunicate all'amministrazione ceduta attraverso la piattaforma: tale comunicazione assolve al requisito di cui all'art. 117, commi 2 e 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all'obbligo di notificazione Studio legale Di Martino 33 La piattaforma assicura l'attribuzione di un numero progressivo identificativo, per ogni istanza inviata e certificazione rilasciata dalle singole amministrazioni debitrici. I dati relativi all'ammontare delle certificazioni rilasciate da ciascuna amministrazione, sono resi disponibili anche ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nel periodo precedente la messa a disposizione delle informazioni, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato comunica mensilmente le informazioni ricevute al Dipartimento del tesoro, entro il decimo giorno di ciascun mese. Studio legale Di Martino 34 CONVENZIONE TRA MEF E A.B.I. PER L'ACCESSO DA PARTE DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ALLA PIATTAFORMA ELETTRONICA PER LA CERTIFICAZIONE DEL CREDITO. Studio legale Di Martino 35 Con la Convenzione, MEF e ABI si sono impegnati a mettere a punto modalità di accesso alla piattaforma elettronica da parte delle banche e degli intermediari finanziari che erogano servizi di anticipo e smobilizzo crediti certificati o che sono all'uopo autorizzate dal creditore della PA affinché questi ultimi possano, con riferimento alle sole certificazioni ad essi presentate dai creditori originari per operazioni di cessione o anticipazione: verificare • la sussistenza del credito certificato e l'autenticità della certificazione, il relativo importo e ogni altra informazione rilevante ai fini delle predette operazioni; • che il credito non sia già stato oggetto di cessione/ anticipazione da parte di altri intermediari ovvero in parte pagato o compensato da parte della PA; segnalare • alla PA, in caso di cessione di tali crediti, che il soggetto erogatore ha acquisito la titolarità del credito • alla PA, in caso di anticipazione, che il soggetto erogatore ha acquisito un mandato irrevocabile all'incasso I "soggetti erogatori" potranno, altresì, effettuare, in nome e per conto del creditore della PA le operazioni necessarie per ottenere la certificazione del credito, laddove richiesto. Studio legale Di Martino 36 Segue… Le parti hanno concordato di valutare la possibilità di prevedere, eventualmente in una fase successiva, che i soggetti erogatori segnalino, attraverso la Piattaforma, anche l'avvenuto pagamento da parte della PA debitrice a seguito di cessione o di anticipazione con mandato irrevocabile all'incasso. L’ABI si impegna a promuovere l'iniziativa all'interno del settore bancario per favorire l'adesione degli operatori bancari e finanziari interessati a fornire liquidità ai creditori della PA. L'ABI si impegna a presentare report semestrali al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dovranno dar conto del livello di adesione al servizio di certificazione crediti nonché delle eventuali problematiche insorte con le possibili proposte di soluzione. La Convenzione è valida ed efficace dalla data di sottoscrizione per un periodo di tre anni e potrà essere prorogata, modificata o integrata mediante espresso accordo scritto delle Parti. I "soggetti erogatori" che intendono avvalersi del servizio comunicano la loro adesione alla Convenzione all'ABI, utilizzando la relativa modulistica in formato elettronico disponibile sul portale del Consorzio CBI. Le Parti si danno atto che i "soggetti erogatori" hanno facoltà di recedere dalla Convenzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con effetto Studio legale Di Martino 37 dal terzo mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Studio legale Di Martino 38 I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazione, forniture e appalti, possono utilizzare tali crediti per il pagamento totale o parziale delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti (avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, nonché gli atti inerenti al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps), notificati entro il 30 aprile 2012 per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria. Il suddetto pagamento è ammesso anche per gli oneri accessori, per gli aggi e le spese a favore dell'agente della riscossione ed è applicabile, inoltre, per le imposte la cui riscossione è affidata all'agente della riscossione. Per esercitare la compensazione, il titolare del credito deve acquisirne la certificazione. Studio legale Di Martino 39 Segue… Il titolare del credito, acquisita la certificazione, la presenta all'agente della riscossione competente per il pagamento totale o parziale delle somme e, nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto, contestualmente, ad indicare all'agente della riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere. In caso di mancata indicazione, l'imputazione dei pagamenti è effettuata dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'agente della riscossione trattiene l'originale della certificazione, ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all'amministrazione debitrice con posta elettronica certificata, alla verifica dell'esistenza e validità di tale certificazione o utilizzando, ove possibile, la piattaforma elettronica Entro il decimo giorno successivo alla richiesta dell'agente della riscossione, l'Amministrazione debitrice è tenuta a comunicare, con lo stesso mezzo, l'esito della verifica all'agente della riscossione che informa il titolare del credito. 40 Studio legale Di Martino Segue… In caso di esito positivo della verifica, il debito si estingue limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione e il titolare del credito ritira l'attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente agente della riscossione. L'importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritte a ruolo è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione. Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione. L'agente della riscossione comunica all'ente debitore e all'ente impositore entro i cinque giorni lavorativi successivi l'avvenuta compensazione tramite posta elettronica certificata o utilizzando, ove possibile, la piattaforma elettronica. Studio legale Di Martino 41 Segue… L'agente della riscossione comunica mensilmente, entro il decimo giorno di ciascun mese, al MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - l'ammontare delle compensazioni effettuate con l'indicazione del tributo nonché degli oneri accessori, degli aggi e delle spese a favore dell'agente della riscossione oggetto di compensazione. L'estinzione del debito per compensazione non comporta oneri di riversamento in capo all'agente della riscossione. Restano in ogni caso dovuti gli eventuali interessi di mora e l'aggio, maturati dal momento della quantificazione del debito fino alla data di estinzione dello stesso. Studio legale Di Martino 42 Segue… L'ente debitore è tenuto al pagamento dell'importo oggetto della certificazione, utilizzato in compensazione, entro 12 mesi dalla data di rilascio della certificazione stessa. Il mancato pagamento alla predetta scadenza comporta l'applicazione degli interessi di mora. Studio legale Di Martino 43 Segue… In caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell'ente debitore dell'importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione: l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della compensazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Qualora il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva. Studio legale Di Martino 44 Decreto MEF del 22 maggio 2012 Estinzione dei crediti mediante assegnazione di titoli di Stato Pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi di bilancio, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 Studio legale Di Martino 45 I soggetti titolari dei crediti connessi a transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e servizi, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta complessivamente inferiore ad €1.000,00, che intendono avvalersi della facoltà prevista dalla lettera b), comma 1 dell'art. 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 («i crediti di cui al presente comma maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere estinti, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie di cui alla lettera a), anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro…») possono richiedere l'estinzione dei crediti stessi mediante l'assegnazione di titoli di Stato. In caso di fusione la domanda deve essere presentata dalla società incorporante o risultante dalla fusione. L’ apposita domanda deve essere indirizzata all'Amministrazione statale che ha usufruito della fornitura ed ha assunto il relativo impegno contabile. Ai fini della determinazione del limite di 1.000,00€, nella domanda di assegnazione dei titoli si deve far riferimento all'importo del credito al netto di eventuali rimborsi o compensazioni parziali o totali, eventualmente già ottenuti o effettuate. Studio legale Di Martino 46 Segue… si intendono per crediti connessi a transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e servizi, le somme dovute da amministrazioni statali per forniture di beni e servizi già avvenute, per le quali non si è ancora verificato il pagamento e che hanno generato residui passivi iscritti in bilancio al 31 dicembre 2011, o residui perenti ai fini amministrativi iscritti sul conto del patrimonio ai sensi della normativa vigente. Il pagamento di dette somme non deve comportare un peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, secondo i criteri di contabilità nazionale. Pertanto, i crediti connessi a transazioni commerciali sono individuabili, secondo i criteri della contabilità nazionale, nell'ambito delle spese per consumi intermedi delle Amministrazioni dello Stato. Le domande, redatte su fac-simile scaricabili dal sito internet http://www.mef.gov.it/,http://www.dt.tesoro.it/it/,http://www.rgs.mef.gov.it/VER SIONE-I/, devono essere presentate mediante la consegna agli uffici competenti del Ministero debitore, che ne rilasciano ricevuta, ovvero inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento in quest’ultimo caso si considera come data di presentazione quella di spedizione. Studio legale Di Martino 47 Segue… La domanda di estinzione, sottoscritta dal creditore ovvero dal suo rappresentante legale o negoziale, e a cui va allegata la documentazione concernente la transazione commerciale di riferimento dei crediti, deve indicare: a) cognome, nome, data e luogo di nascita del soggetto creditore ovvero denominazione della società o ente; b) il codice fiscale; c) la residenza ovvero la sede legale e, se diverso, anche il domicilio fiscale; d) l'amministrazione statale debitrice; e) l'ammontare del credito, la data della stipula dell'atto da cui deriva la transazione commerciale relativa alla fornitura di beni e servizi, nonché gli estremi identificativi del titolo che dà diritto al pagamento (ad esempio fattura); f) l'importo del credito eventualmente già utilizzato a titolo di compensazione per il pagamento di imposte, in conformità a disposizioni di legge o di cui si è eventualmente già ottenuto un rimborso parziale; g) l'ammontare del credito di cui si chiede l'estinzione mediante titoli di Stato, al netto degli importi di cui alla precedente lettera f), quantificato con valori multipli dell'importo di euro 1.000; h) l'ammontare del credito rimanente rispetto a quello di cui alla precedente lettera g) di cui si chiede l'estinzione secondo le procedure ordinarie; i) l'indicazione della banca di accredito dei titoli e del relativo codice ABI. Studio legale Di Martino 48 a) b) c) Segue… Gli uffici dell'amministrazione statale debitrice verificano l'avvenuta assunzione dell'impegno contabile e rilevano l'importo del credito esistente che può essere estinto mediante assegnazione di titoli di Stato, verificando la persistenza delle situazioni giuridiche soggettive e l'effettiva sussistenza dei prescritti requisiti di liquidità ed esigibilità; procedono inoltre alla verifica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 48-bis (pagamenti della P.A. superiori a 10.000€) ed al relativo regolamento attuativo adottato con decreto ministeriale del 18 gennaio 2008, n. 40. Gli uffici suddetti ordinano i crediti che presentano i suddetti requisiti, secondo il seguente ordine di precedenza: per anno, a partire dal meno recente; nell'ambito dello stesso anno, secondo la data del titolo che dà diritto al pagamento; nell'ambito della stessa data, secondo gli importi meno elevati. Sempre gli stessi uffici, per ogni esercizio finanziario, verificano altresì la relativa iscrizione delle somme impegnate nel conto dei residui passivi e producono le liste dei crediti da estinguere mediante assegnazione di titoli di Stato, separatamente per i residui passivi al 31 dicembre 2011 e per i residui andati in perenzione, per i quali deve essere specificamente indicata la partita di Studio legale Di Martino 49 riferimento nell'anagrafe dei residui passivi perenti. Segue… Ciascuna delle predette liste deve contenere, per ciascun richiedente: a) i dati dell'istanza; b) l'ammontare del credito spettante complessivo; c) l'ammontare del credito spettante da rimborsare mediante titoli di Stato; d) l'ammontare del credito spettante da rimborsare mediante le procedure ordinarie; e) gli estremi del decreto di impegno e la relativa data di emanazione; f) il pertinente capitolo, piano gestionale e lo stato di previsione del bilancio dello Stato, sul quale è stato effettuato l'impegno stesso; g) il giustificativo di spesa; h) la clausola (solo per la lista dei residui perenti). Gli uffici trasmettono le liste sottoscritte dal titolare dell'ufficio, aggregate in modo tale che i singoli crediti siano raggruppati per banca di appoggio e creditore, ai coesistenti Uffici centrali del bilancio. Qualora l'Ufficio centrale del bilancio rilevi l'esistenza di irregolarità non considerate dall'ufficio dell'amministrazione debitrice, a favore dei soggetti contenuti nelle liste, restituisce le liste stesse all'ufficio medesimo per i necessari Studio legale Di Martino 50 aggiornamenti. Segue… L'ufficio, effettuate le correzioni richieste, predispone le liste dei crediti definitive e le invia per l'inoltro all'Ufficio centrale del bilancio. Al termine della verifica, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato trasmette al Dipartimento del tesoro del MEF, l'elenco dei creditori con l'indicazione degli importi da estinguere. Il Dipartimento del tesoro, acquisito l'elenco dei creditori aventi diritto al rimborso, con l'indicazione degli importi dei crediti da estinguere, procede all'emissione ed all'assegnazione dei titoli tramite la Banca d'Italia e provvede a comunicare al Dipartimento delle finanze ed all'Agenzia delle entrate l'importo dei titoli in corso di assegnazione, ai fini del corrispondente versamento da parte dell'Agenzia medesima del controvalore dei titoli di Stato, sull'apposito capitolo n. 5060 (capo X) dell'entrata del bilancio dello Stato, mediante utilizzo di quota parte delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», entro il limite di 2.000 milioni di euro. Studio legale Di Martino 51 Segue… Ai creditori verranno assegnati speciali Certificati di credito del Tesoro con decorrenza 1° dicembre 2012 e scadenza 1° dicembre 2016, con taglio minimo di 1.000 euro, a tasso d'interesse fisso pagabile in rate semestrali posticipate, che verrà determinato con il decreto di emissione dei predetti Certificati di credito, secondo le condizioni di mercato alla data di emanazione del medesimo. Una volta comunicata da parte del Dipartimento del tesoro al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l'avvenuta emissione dei titoli di Stato, sui capitoli su cui sono iscritti i residui passivi verranno registrate economie di bilancio, sul conto del patrimonio saranno cancellate le partite debitorie, per un importo corrispondente all'ammontare dei titoli emessi. Studio legale Di Martino 52 ACCORDO PAGAMENTI REGIONE LAZIO Decreto del Commissario ad acta N. U00351 del 27/11/2012 Studio legale Di Martino 53 Decreto del Commissario ad acta N. U00351 del 27/11/2012 Continuità all’Accordo Pagamenti anche per l’anno 2013, al fine di garantire regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale, inclusi i creditori della GSA. Mandato alla Direzione Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi ad intraprendere le opportune iniziative volte a rendere operativo l’Accordo Pagamenti, ed il relativo Sistema Regionale Accordo Pagamenti, dal 1 gennaio 2013, adeguando la procedura di certificazione dei crediti ai principi stabiliti con i decreti del MEF 25 giugno 2012. Vengono autorizzate le Aziende Sanitarie e la GSA alla stipula dell’Accordo Pagamenti 2013 con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie di cui alle DGR n. 813 del 7 novembre 2008, n. 58 del 29 gennaio 2010, n. 358 del 8 agosto 2011, nonché con i fornitori di beni e servizi del SSR. Lo schema sarà approvato con successiva determinazione del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale su proposta della Direzione Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi, che preveda i seguenti termini e condizioni: Studio legale Di Martino 54 Segue… • il completamento della fase di liquidazione delle fatture emesse dalle strutture erogatrici di prestazioni sanitarie aderenti all’Accordo Pagamenti entro 60 giorni dalla data di immissione delle stesse nel Sistema Regionale Accordo Pagamenti; • pagamento della sorte capitale dei crediti certificati entro 180 giorni dalla data di immissione della fattura nel Sistema Regionale Accordo Pagamenti; • rinuncia agli interessi maturati e maturandi ed ad ogni eventuale onere o spesa in relazione ai crediti oggetto dell’Accordo, secondo i termini ivi previsti; • rinuncia ad attivare procedure giudiziali e stragiudiziali per il recupero dei crediti oggetto dell’Accordo, secondo i tempi ivi previsti; • riconoscimento, in caso di ritardato pagamento, di un indennizzo sull’ammontare dei crediti, senza alcuna capitalizzazione degli interessi, pari al: tasso legale di cui all’articolo 1284 c.c. pro tempore in vigore, divisore 365, dal 181° giorno fino al 240° giorno; Euribor ad un mese maggiorato di 1 punto percentuale, divisore 365, dal 241° giorno fino al 360° giorno, Euribor ad un mese maggiorato di 3 punti percentuali, divisore 365, dal 361° giorno fino alla data di effettivo pagamento; • esclusione delle fatture non finanziate il Fondo Sanitario Regionale; Studio legalecon Di Martino 55 Segue… • compensazione con le prime fatture utili liquidabili, ma non ancora certificate, degli importi certificati e/o erogati in eccedenza a seguito degli esiti dei controlli esterni e/o dei controlli di appropriatezza e congruità delle prestazioni sanitarie, successivamente all’effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa vigente, ovvero di eventuali recuperi che debbano essere effettuati dalla Azienda Sanitaria; • la durata dell’accordo fino al 31 dicembre 2013. Viene reso operativo dal 1 gennaio 2013 il Sistema Regionale Accordo Pagamenti in relazione ai documenti contabili (fatture, note di credito e note di debito) emessi da parte delle strutture erogatrici che abbiano sottoscritto l’Accordo Pagamenti 2013 a fronte di prestazioni rese a partire dal 1 gennaio 2013. Viene reso operativo dal 1 gennaio 2013 il Sistema Regionale Accordo Pagamenti in relazione ai documenti contabili (fatture, note di credito e note di debito) emessi dal 1 gennaio 2013 da parte dei fornitori di beni e servizi del SSR che abbiano sottoscritto l’Accordo Pagamenti 2013 nonché rendere disponibili le funzionalità necessarie alla gestione dei creditori della GSA. Studio legale Di Martino 56 Gli strumenti di tutela offerti alle associazioni di categoria: l’art. 8 del D.Lgs. 231/2002 Studio legale Di Martino 57 ART. 8 D.Lgs. 231/2002 Le modifiche apportate all’art. 8 si limitano alla sola lettera a) del primo comma. Tale articolo attualmente recita «Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimati ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente: a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell’articolo 7, delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di recupero e di inibirne l’uso; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate» Studio legale Di Martino 58 SEGUE… Relativamente alle transazioni commerciali stipulate a partire dal gennaio 2013, quindi, tali associazioni possono chiedere al giudice di accertare la grave iniquità anche delle condizioni contrattuali generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori o il risarcimento dei costi di recupero dei crediti e di adottare le misure idonee a correggere o ad eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, nonché di inibire l’uso di queste clausole contenute nelle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti ai sensi dell’art. 1341, comma 1, c.c. o contenute nei moduli o formulari contrattuali di cui all’art. 1342 c.c. Studio legale Di Martino 59 SEGUE… Questa tutela collettiva giudiziale delle posizioni contrattualmente deboli delle imprese più piccole è dello stesso tipo di quella degli interessi collettivi (o «diffusi») dei consumatori concessa alle associazioni rappresentative a livello nazionale di quest’ultimi dall’art. 3 l. n. 281/1998 sulla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, oggi riportata nell’art. 139 del D. Lgs. N. 206/2005 (c.d. «Codice del Consumo»). Studio legale Di Martino 60 La legittimazione ad agire è ormai pacificamente riconosciuta alle associazioni di categoria (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 febbraio 2010, n. 469, secondo cui le associazioni di categoria che tutelano interessi collettivi delle PMI possono impugnare direttamente le clausole della lex specialis che, a causa della loro iniquità, possono avere un effetto dissuasivo sulla volontà di partecipazione alla gara). Studio legale Di Martino 61 La sentenza citato ha stabilito che “In tema di bandi di gara e contratti pubblici, ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. n. 231/2002 le associazioni di categoria in rappresentanza delle imprese piccole e medie sono legittimate ad impugnare immediatamente il bando di gara (o comunque la lex specialis), richiedendo al giudice competente di accertare la iniquità delle condizioni generali di contratto ai sensi dell'art. 7 dello stesso D.Lgs., rispetto a clausole concernenti la data del pagamento e/o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso. (Nel caso di specie, le clausole contestate riguardavano: il pagamento del corrispettivo a 60 giorni dal ricevimento della fattura, anziché ai 30 giorni, previsti dall'art. 4, D.Lgs. n. 231/2002; la decorrenza degli interessi moratori dal 180^ giorno anziché dal 30^ giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, previsto dall'art. 4; il saggio di interesse dell'1% anziché dell'8% (1% tasso BCE, più 7 punti di maggiorazione) previsto dall'art. 5))” Lo stesso principio è stato affermato da Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 2010, n. 1885. Studio legale Di Martino 62 Sulla nozione di iniquità delle clausole… L’A.V.C.P. (parere n. 201 del 5.12.2012) ha ritenuto iniqua la clausola del c.s.a. che prevedeva che “in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Amministrazione può sospendere le prestazioni oggetto del servizio e, comunque, le attività previste nel Capitolato”. L’Autorità ha affermato che: -“l’imposizione della dilazione dei termini per il pagamento introdurrebbe un indebito vantaggio per l’amministrazione, considerata, in ragione dei poteri autoritativi di cui dispone nella fase pubblicistica dell’attività negoziale, alla stregua di parte contrattuale forte”. La clausola in questione si palesa quindi lesiva del diritto di credito del soggetto appaltatore nonché iniqua, in quanto non limita il suo alveo applicativo ai ritardi imputabili ad eventi non dipendenti dalla stazione appaltante quali, a titolo esemplificativo, l’ipotesi di causa di forza maggiore ovvero cause riconducibili a fatto dello stesso appaltatore. Studio legale Di Martino 63 Tecniche processuali per l’esecuzione nei confronti della P.A. Studio legale Di Martino 64 Profili di incostituzionalità del blocco delle azioni esecutive. • È stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 51, della l. 12 dicembre 2010, n. 220 (che prevede il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti di Aziende locali e ospedaliere di Regioni sottoposte ai Piani di rientro sanitari) nonché dell’art. 6 bis, comma 2, del d.l. n. 158 del 2012, convertito con l. n. 189 del 2012, (che ha prorogato al 31 dicembre 2013 la sospensione della azioni esecutive, prevedendo espressamente il divieto di promuovere il giudizio di ottemperanza). • Si vedano: TAR Campania, Salerno, sez. I, ord. 7 settembre 2011, nn. 1479 e 1481 e TAR Campania, Napoli, sez. IV, 14 dicembre 2011, n. 5813; TAR Calabria, Reggio Calabria, ord., 16 gennaio 2013, n. 42. Studio legale Di Martino 65 Il Consiglio di Stato, in attesa della pronuncia di costituzionalità ha sospeso i giudizi in corso (cfr. Cons. St., ord., sez. III, 11 dicembre 2012, n. 6327) Studio legale Di Martino 66 Profili di incostituzionalità segnalati dai TAR • la disposizione contestata, incidendo retroattivamente su posizioni consolidate per effetto di una procedura esecutiva giurisdizionale e vanificando il rimedio del giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, si pone in contrasto con il principio di effettività della tutela nonché con il principio della ragionevole durata del processo, in quanto l’esercizio del diritto di difesa viene impedito per un arco temporale che va oltre gli ordinari canoni della proporzionalità e della ragionevolezza. Peraltro, nella specie, non vi è stata una mera sospensione del diritto di azione temporalmente limitata, in quanto il legislatore, da ultimo con il d.l. n. 158/2012, è ricorso allo strumento della proroga reiterata del termine finale di efficacia della norma, mantenendo in vita il regime speciale. Studio legale Di Martino 67 • Le ordinanze evidenziano anche che, in violazione dell’art. 3 Cost., a fronte dell’improcedibilità del ricorso per l’ottemperanza proposto, il diritto di credito vantato in virtù di un titolo esecutivo sarebbe subordinato all’adozione di atti amministrativi aventi natura previsionale e programmatica e, in quanto tali, di contenuto del tutto generico. Il creditore si trova, quindi, nell’impossibilità di realizzare liberamente la propria attività economica, allo scopo di ricavarne un legittimo profitto, con palese discriminazione rispetto ai creditori di aziende sanitarie ed ospedaliere ubicate, invece, in altre regioni per le quali un simile impedimento non sussiste. Studio legale Di Martino 68 • Viene anche ravvisata la violazione dell’art. 41 Cost. mediante il richiamo alla Direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Anche seguendo la prospettiva europea, non può giustificarsi il sostanziale blocco dei pagamenti per periodi che, nel nostro Stato, non sono di durata limitata (in contrasto con l’art. 14 del TFUE). Inoltre, non può passare inosservato il comportamento contraddittorio del legislatore italiano che, da un lato, con il d. lgs. n. 231/2002 traccia una disciplina generale volta ad indurre le pp.AA. ad effettuare con regolarità e tempestività i pagamenti dovuti e, dall’altro, con la disposizione in questione, consente una deroga che, in ragione del procrastinarsi nel tempo a causa delle proroghe reiterate, è destinata a non essere più connotata da una natura speciale. Studio legale Di Martino 69 ESAME CASI PRATICI Nei contratti di appalto tra due imprese prevalgono le norme del codice civile o quelle del Decreto? Premesso che l’articolo 11 comma 2 del Decreto fa salve le disposizioni del codice civile che contengono una disciplina più favorevole per il creditore è opportuno che l’impresa presti attenzione alla posizione che assume nel rapporto contrattuale (posizione creditoria nei rapporti con il committente ovvero posizione debitoria nei rapporti con il subappaltatore). Per i termini di pagamento la disciplina più favorevole per il creditore è contenuta nell’articolo 1665 comma 5 del codice civile in base al quale, salvo diversa pattuizione o uso contrario, l’appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l’opera è accettata del committente (previo collaudo). Vale a dire che in assenza di diverso accordo tra le parti o di usi o prassi commerciali consolidate è da ritenere applicabile l’articolo 1665 comma 5 e non il diverso termini legali contenuti nell’articolo 4 comma 2. Con riguardo agli interessi moratori, fatta salva una diversa determinazione tra le parti del relativo tasso, la disciplina contenuta nel codice civile e in particolare nell’articolo 1284 non è da considerarsi più favorevole per il creditore. Si applicherà pertanto l’articolo 5 del decreto. Studio legale Di Martino 70 Segue… Gli interessi moratori sono sempre dovuti anche se nel contratto non è stato previsto nulla al riguardo? Si, sono sempre dovuti salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato da causa a lui non imputabile che ha reso oggettivamente impossibile la prestazione. Tali interessi sono dovuti automaticamente senza che sia necessario alcun adempimento formale (es. costituzione in mora) e il loro ammontare, salva diversa pattuizione tra le parti, è quello determinato ai sensi dell’articolo 5 del Decreto. L’articolo 1284 del codice civile che disciplina la misura del tasso di interesse legale non è da ritenersi più favorevole per il creditore (ai sensi dell’articolo 11 comma 2 del Decreto). Studio legale Di Martino 71 Segue… E’ possibile inserire nel contratto una clausola penale per il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto? In tal caso sono anche dovuti gli interessi di mora? Si, è possibile prevedere una penale, oltre che per l’inadempimento (es. mancata ultimazione dei lavori) anche per il ritardo nel pagamento del prestazione. La stipulazione della penale non è incompatibile con la corresponsione di interessi di mora perché rientra nell’autonomia contrattuale delle parti il convenire quale più ampio effetto della mora che il maggior danno derivante da ritardo nell’adempimento sia risarcito con la penale pattuita. In assenza di esplicita indicazioni sugli interessi occorrerà, secondo la giurisprudenza, desumere dall’economia del contratto se la volontà delle parti sia stata quella di consentire il cumulo degli uni con l’altra o non piuttosto di escluderlo. Studio legale Di Martino 72 Segue… In presenza di accordo verbale la previsione di termini di pagamento superiori a quelli legali previsti dal Decreto deve necessariamente essere formulato per iscritto ai fini della sua validità? Considerato che il contratto di appalto è a forma libera (non necessariamente scritta) anche la previsione dei termini di pagamento non è sottoposta ad alcuna formalità. Tuttavia, secondo l’articolo 4, comma 3, secondo periodo, del Decreto, termini superiori a 60 giorni (purché non siano gravemente iniqui) vanno però provati per iscritto. Quali sono le conseguenze nell’ipotesi di grave iniquità di una clausola contrattuale relativa a termini di pagamento, saggio degli interessi e costi di recupero? Una volta che l’autorità giudiziaria abbia accertato la grave iniquità della clausola ne dichiara la nullità e la sostituisce conformemente alle previsioni contenute nel Decreto. Studio legale Di Martino 73 Quando la previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni può essere considerata clausola gravemente iniqua in danno del creditore? Il concetto di grave iniquità non ha una sua definizione oggettiva giuridico normativa essendo nei fatti demandata all’autorità giudiziaria cui è affidata la valutazione del caso concreto. Peraltro, nonostante tale concetto sussistesse anche nell’originaria versione del decreto (quindi dal 2002) non si è riscontrata la formazione di nessun orientamento giurisprudenziale. Ciò detto il Decreto, all’articolo 7 comma 2, fornisce solamente alcuni criteri, non esaustivi, che potranno essere tenuti in considerazione dall’autorità giudiziaria al fine di dichiarare, tenuto anche conto di tutte le circostanze del caso, la nullità della clausola: • il grave scostamento dalla prassi commerciale che sia in contrasto con il principio di buona fede e correttezza • la natura della merce o del servizio oggetto del contratto • l’esistenza di motivi oggettivi per derogare ai termini di pagamento. Studio legale Di Martino 74 Segue… Nell’ipotesi di previsione contrattuale di forme di pagamento a stati di avanzamento dei lavori come devono essere calcolati i termini di pagamento? Sia il codice civile (articolo 1666) sia il Decreto (articolo 4 comma 7) riconoscono la facoltà di concordare termini di pagamento frazionati. In tal caso valgono le regole già esposte in precedenza per cui, salvo diverso accordo tra le parti, il pagamento deve avvenire a seguito dell’accettazione della parte di opera eseguita. Gli interessi moratori saranno calcolati sulla base degli importi scaduti. Le parti possono concordare un tasso di interesse moratorio in misura diversa da quello determinato ai sensi del Decreto? Si, ma la relativa determinazione non dovrà risultare gravemente iniqua per il creditore. Studio legale Di Martino 75 Segue… Laddove ci sia la certezza di mancata erogazione del corrispettivo d'appalto (fondi andati in perenzione amministrativa), esiste uno strumento giuridico per invocare la sospensione dei lavori, dal momento che è certo che la Stazione Appaltante non potrà onorare i propri vincoli contrattuali se non a distanza di uno - due anni, e quindi ben oltre i tempi previsti dalla normativa vigente? In dottrina si ritiene, in base al principio inadimplenti non est adimplendum, che quando l’inadempimento della stazione appaltante appare probabile, stante la perenzione delle somme, il creditore può decidere di interrompere la propria prestazione in attesa di una comunicazione formale da parte del debitore che attesti il reperimento dei fondi necessari ad attuare la propria controprestazione. Si deve però dare atto che Studio legale Di Martino 76 Segue… l’art. 133 D.Lgs. sancisce che «In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto». Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che la possibilità di rifiutare l’esecuzione non sussiste quando l’inadempimento dell’altro contraente non sia grave Ciò significa che la facoltà di sospendere i lavori, ai sensi dell’art. 1460 c.c., sussiste esclusivamente nei casi in cui l’importo degli stati di avanzamento non tempestivamente corrisposti e dei relativi interessi maturati abbia un peso economico Studio legale Di Martino 77 oggettivamente rilevante e significativo sull’economia del contratto. Segue… Seppur non dovesse apparire legittimata un’interruzione delle lavorazioni, emergerebbe comunque una responsabilità della committenza in caso di ritardati pagamenti dovuti a tale effetto. Considerato che la perenzione dei fondi è conseguenza di un’insufficiente programmazione della spesa da parte della P.A., ciò che rileva ai fini della responsabilità del debitore non è tanto il trascorrere del tempo collegato alla procedura di riaccredito dei fondi, quanto il fatto di aver dato luogo a una situazione di temporanea impossibilità di spesa per carenza di fondi, a causa di un’erronea programmazione di disponibilità di somme di denaro in relazione alle scadenze contrattuali preventivamente pattuite Di conseguenza, sul ritardato pagamento dovuto all’avvenuta perenzione delle somme, dovranno essere conteggiati gli interessi, nonché, ove provato, il maggior danno (ad es., derivante dall’accesso al credito bancario). Studio legale Di Martino 78 Segue… In caso di sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore, a causa del ritardato pagamento della P.A., può configurarsi il reato di interruzione di un pubblico servizio? •La minaccia di essere denunciati per interruzione di pubblico servizio presuppone, a monte, un contratto viziato da disparità di diritti e dall’imposizione di doveri solo in capo all’imprenditore che deve rendere il servizio. Se il contratto prevede, come dovrebbe fare, il diritto dell’imprenditore di essere pagato regolarmente, ma anche quello di poter ritenere risolto il contratto in caso di inadempimento da parte della P.A. (c.d. clausola risolutiva espressa), così come di poter sollevare l’eccezione d’inadempimento di cui all’art. 1460 c.c., non vi è alcun rischio che si verifichi una situazione di tal genere. •Tuttavia, il più delle volte l’imprenditore è «costretto» a firmare contratti tanto certosini nello stabilire obblighi, controlli, penali, risoluzioni, recessi unilaterali in favore della P.A., quanto vessatori nel pretendere la rinuncia espressa agli artt. 1460 o 1464 c.c. situazione evidente di assoluta inferiorità ed impotenza. Studio legale Di Martino 79 Segue… Qualora trattasi di un servizio pubblico essenziale, di fronte ad una fattispecie di reato così generica, possibile contenitore dei più svariati comportamenti, essere accusati di aver interrotto il servizio pubblico della nettezza urbana, o della somministrazione di acqua, o dell’erogazione di luce, è teoricamente ipotizzabile anche in presenza di un giustificato motivo rappresentato dalla circostanza di non essere ancora stati pagati per il servizio reso. In tal caso non è applicabile nessuna delle scriminanti previste dal Cod. Pen. Dagli artt. 44-54. Studio legale Di Martino 80