Comments
Transcript
Regolamento per la disciplina dei Contratti
COMUNE DI RAVENNA Regolamento per la Disciplina Dei Contratti del Comune di Ravenna Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n. 6942/30 del 6.2.2001, controllato dal competente Organo Regionale nella seduta del 14.2.2001 p rot. n. 1275/01e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale: - P.G. n. 27912/82 del 13.5.2003, esecutiva dal 8.6.2003 - P.G. n. 70343/244 del 9.12.2003, esecutiva dal 2.1.2004 - P.G. n. 76922/192 del 3.10.2005, esecutiva dal 22.10.2005 - P.G. n. 24490/45 del 10.03.2011, esecutiva dal 26.03.2011 - P.G. n. 149107/148 del 27.11.2014, esecutiva dal 13.12.2014 1 INDICE GENERALE DISPOSIZIONI GENERALI ART. Area 1 Area di applicazione ART. 2 Norme regolatrici ART. 3 L’organizzazione ART. 4 Dirigenti ART. 5 I pubblici servizi LA FASE PREPARATORIA DEI CONTRATTI ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART. 12 ART. 13 ART. 14 ART. 15 ART. 16 ART. 17 ART. 18 ART. 19 ART. 20 ART. 21 ART. 22 ART. 23 ART. 24 ART. 25 ART. 26 ART. 27 ART. 28 ART. 29 ART. 30 ART. 31 ART. 32 ART. 33 ART. 34 2 FASE PRELIMINARE – Autorizzazioni a contrarre Disciplina per l’affidamento dell’incarico di responsabile unico del procedimento Metodi di scelta Bando – Lettera di invito Pubblicità Requisiti di partecipazione Documentazione dei requisiti Tornate di gare Competenze per le procedure di gara e per l’aggiudicazione Commissione giudicatrice per offerte economicamente più vantaggiose e per appalti/concorso Commissione giudicatrice per offerte con il prezzo più basso Criteri di aggiudicazione Modalità di presentazione e contenuto dell'offerta Offerte anormalmente basse Offerta incongrua Unica offerta L'aggiudicazione Il pubblico incanto La licitazione privata Appalto – concorso Il concorso di idee – il concorso di progettazione Disciplina delle acquisizioni di beni e servizi sotto soglia comunitaria tramite mercato elettronico Adesione alle convenzioni quadro delle centrali di committenza ed acquisizioni autonome Affidamenti di appalti di lavori tramite la procedura di cui all’art 122, comma 7, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i Indagini preliminari di mercato Disciplina dell’affidamento degli incarichi professionali di progettazione a dipendenti della struttura Pubblicità per incarichi professionali esterni connessi all'attività dei LL.PP. Conferimento incarichi professionali connessi all'attività dei LL.PP. Giovani professionisti ART. 35 Incarichi professionali non ricadenti nella previsione dell'art. 33 LA FASE DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI ART. 36 ART. 37 ART. 38 ART. 39 ART. 40 ART. 41 ART. 42 ART. 43 ART. 44 ART. 45 ART. 46 ART. 47 ART. 48 ART. 49 ART. 50 ART. 51 ART. 52 ART. 53 ART. 54 ART. 55 ART. 56 ART. 57 ART. 58 ART. 59 3 Competenze alla stipula Responsabilità Modalità di stipula Le garanzie Le spese contrattuali Le vicende del contratto d'appalto Il controllo sull’esecuzione dei contratti La consegna dei lavori - L’ordinazione delle forniture Subappalto – Cessione del contratto Le perizie di variante e/o suppletive Il collaudo dei lavori – delle forniture - dei servizi Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi La definizione delle controversie Inadempimento e risoluzione del contratto Alienazione e concessione del Patrimonio Immobiliare Concessioni e locazioni di beni immobili, patrimoniali indisponibili e disponibili Altri rapporti immobiliari Altri contratti: alienazioni, locazioni, costituzione di diritti reali Convenzioni urbanistiche Sponsorizzazioni Servizi Socio Assistenziali Convenzioni con Coop. Sociali - Associazioni di Volontariato e sportive Acquisizioni in economia di beni e servizi mediante cottimo fiduciario Esecuzione di lavori mediante cottimo fiduciario Disposizione finale DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Area di applicazione 1. Il presente Regolamento stabilisce le norme per la disciplina dei contratti del Comune di Ravenna ( Ente ). Esso ha portata di normativa e di comportamento interni; non è costituito da norme destinate a divenire clausole contrattuali. 2. L’Ente è persona giuridica che, ai sensi dell’art. 11 del Codice Civile, è fornito di capacità contrattuale come le persone fisiche ed interviene nella stipulazione di contratti in posizione di parità nei confronti della controparte ed è soggetto alle norme del Codice Civile. 3. La posizione di Ente Pubblico non è, però, irrilevante in questa attività contrattuale, in quanto la sua natura giuridica gli impone prima, durante e dopo la stipulazione del contratto, il rispetto di procedure particolari e controlli che regolano, in un determinato modo, l’attività dell’Ente che lo differenziano da quella del privato. 4. Per la scelta del Contraente, l’Ente deve osservare i principi di concorrenzialità, di trasparenza, di economicità e di convenienza ed imparzialità mediante il ricorso a determinate forme e procedure amministrative ed ha, in ogni caso, il dovere di agire esclusivamente per il conseguimento dei fini di pubblico interesse. 5. I requisiti di validità dei contratti dell’Ente attengono essenzialmente alla manifestazione di volontà ed alla forma; la prima deve pervenire dall’organo al quale le norme attribuiscono la competenza, tramite le deliberazioni, oppure tramite determinazioni provvedimenti dirigenziali e la forma deve essere scritta, a pena di nullità. 6. Il presente Regolamento contiene le norme, nel pieno rispetto delle normative comunitarie - statali - regionali e statutarie, per disciplinare la ricerca del contraente, e i vari sistemi di gara fino alla stipulazione del contratto per qualsiasi importo, anche il più modesto. Esso, per la sua natura giuridica, è da considerarsi un atto fondamentale di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2°, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Sotto il profilo formale esso è un atto amministrativo, sotto il profilo sostanziale esso è un atto normativo. 7. I contratti, salve le eccezioni di legge e quelle previste dal presente regolamento, sono preceduti da apposite procedure di gara, le quali possono assumere la forma del pubblico incanto - della licitazione privata - dell’appalto concorso - della trattativa privata oppure possono essere affidati con il sistema in economia, mediante cottimo fiduciario secondo le modalità previste dalla vigente normativa. 8. L’Ente è dotato del “Regolamento del Servizio di Provveditorato ed Economato”, per le prestazioni e gli approvvigionamenti di competenza dell’Economato. 9. Non può farsi luogo a contratti se la spesa che ne consegue non risulti finanziata nelle forme previste dalla Parte II del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 4 10. Le norme che seguono sono formulate, per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente ed al fine di indirizzare la scelta dei contraenti in modo opportuno e trasparente. 11. Le fasi del contratto di appalto vengono così individuate: • Fase procedimentale: è quella che comprende tutto l’iter procedurale dell’appalto dalla determinazione a contrattare, fino all’aggiudicazione definitiva della gara e stipulazione del contratto • Fase negoziale: va dalla stipula del contratto fino alla collaudazione dei lavori, delle forniture, dei servizi, ivi comprese le eventuali fasi afferenti il contenzioso giurisdizionale o arbitrale. Art. 2 Norme regolatrici 1. I rapporti contrattuali dell’Ente sono regolati: a) dalle clausole del contratto stipulato; b) dalle disposizioni dei capitolati speciali di appalto, dai capitolati d’oneri o dai disciplinari di incarico; c) dalle disposizioni dello statuto, del presente Regolamento e degli altri Regolamenti dell’Ente; d) dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari emanate, dall’Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Emilia Romagna. 2. Il contraente, con la firma del contratto, nel dichiarare di conoscere integralmente le predette disposizioni, si impegna ad assolverle. 3. Termini e durata contrattuali debbono essere certi. E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti di fornitura e di servizio. 4. Le comunicazioni dell’Amministrazione da cui decorrono termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate tramite notifica o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al soggetto interessato ed eventualmente al concorrente controinteressato nel proprio domicilio legale. 5. La durata dei contratti già stipulati, non può essere variata quando è in corso la loro esecuzione, salvo proroghe nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di Legge. 6. La proroga dei termini contrattuali può essere concessa quando il ritardo sia dovuto a fatto dell’Amministrazione; è altrimenti concessa, a richiesta documentata dal contraente, prima della scadenza, se il ritardo è dovuto a motivi di forza maggiore o per esigenze condivisibili dall’Amministrazione. 7. Per le spese correnti, la durata dei contratti non può essere superiore a nove anni. 5 8. Salvo diverse disposizioni di legge, nei contratti non vanno inserite clausole che obblighino l’Amministrazione ad effettuare pagamenti prima dell'esecuzione dell'opera o della somministrazione di servizi e/o forniture da parte del contraente, se non in proporzione all’opera od al servizio od alla fornitura prestata, né possono essere previste esenzioni da imposte e tasse che non siano espressamente previste dalla legge. Art. 3 L’organizzazione 1. L’attività contrattuale del Comune di Ravenna e delle Istituzioni è coordinata dai Dirigenti dei Servizi di volta in volta competenti rispetto all’oggetto dei singoli contratti i quali sono, in via generale, responsabili del raggiungimento dei risultati che con i contratti stessi ci si prefigge di raggiungere. 2. Le varie fasi nelle quali si articola ogni singolo procedimento per la realizzazione di opere pubbliche ed ogni singola acquisizione nel settore dei servizi e delle forniture sono eseguite sotto la cura e la vigilanza di un responsabile del procedimento. Per quanto riguarda la nomina, le funzioni ed i compiti del responsabile del procedimento si rinvia alle disposizioni normative vigenti ed al presente Regolamento. 3. Lo svolgimento di alcune fasi amministrative di natura specialistica, che richiedono particolari professionalità, possono essere gestite in modo centralizzato a livello di Ente al fine di conseguire maggiori livelli di efficienza e razionalità gestionale. 4. Nel settore dei lavori pubblici l’attività amministrativa concernete la fase di conclusione dei contratti da stipularsi mediante forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata è curata dal Servizio Appalti, Contratti ed Acquisti. 5. Per i contratti relativi a forniture e servizi l’attività amministrativa concernete la fase di conclusione dei contratti è sempre curata dal Servizio Appalti, Contratti ed Acquisti per le stipule mediante forma pubblica amministrativa mentre, per le stipule mediante scrittura privata, il Servizio Appalti, Contratti ed Acquisti interviene su formale richiesta dei Servizi responsabili per materia. 6. Tutte le fasi relative alle acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, compreso il perfezionamento dei relativi contratti, è di competenza dei Dirigenti dei Servizi competenti per materia. 7. Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici e per le acquisizioni di servizi e forniture coordina e promuove i rapporti con altri uffici e/o con soggetti terzi ai fini della verifica e dell’acquisizione di tutti i documenti ed elementi necessari alla stipulazione del contratto. Anche nei casi in cui l’attività amministrativa concernete la fase di conclusione dei contratti è curata dal Servizio Appalti, Contratti ed Acquisti, il responsabile del procedimento coadiuva gli uffici coinvolti nell’espletamento delle attività prodromiche alla stipula. In ogni caso la decisione ultima riguardo l’ammissibilità e l’accettazione dei documenti presentati per la stipulazione del contratto da parte del contraente del Comune di Ravenna, spetta al Dirigente competente alla conclusione del contratto. 6 8. L’Unità Organizzativa “Provveditorato” cura le procedure amministrative di sua competenza ai sensi dello specifico Regolamento per il funzionamento del servizio economato. 9. Le formalità successive alla stipulazione quali la repertoriazione, la registrazione, la trascrizione e la voltura catastale di tutti i contratti conclusi presso il Servizio Appalti, Contratti ed Acquisti saranno curate dal Servizio stesso. 10. Il Servizio Appalti, Contratti ed Acquisti si avvale di un sistema di repertoriazione, su base informatica, dei contratti. Il programma è collegato con un server di rete ad altri Servizi del Comune e registra, oltre ai dati che convenzionalmente vengono annotati nel Registro Repertorio, una serie di informazioni da utilizzarsi anche per attività di reporting. Art. 4 Dirigenti 1. Ad eccezione di quanto è di competenza degli Organi Collegiali, sono attribuite ai Dirigenti dei Servizi, le responsabilità ed i compiti di gestione relativi alle procedure di appalto, compresa l’adozione di atti che impegnino l’Amministrazione verso l’esterno, entro i limiti stabiliti dalle vigenti norme di Legge, dallo Statuto, dal Piano Esecutivo di Gestione ed in particolare dalla “determinazione a contrattare”. 2. Organi collegiali e Dirigenti conformano tempestivamente la loro attività, rispettivamente di governo e gestionale, alle modificazioni che potranno essere apportate per Legge o per Statuto a questo Regolamento. 3. I provvedimenti, gli atti, le determinazioni riservati al potere gestionale dei Dirigenti non possono essere revocati, riformati, riservati o avocati da alcun organo del potere politico; in caso di inerzia o di ritardo negli adempimenti di competenza dirigenziale, il Sindaco ha la possibilità di fissare un termine perentorio non inferiore a giorni 30 entro cui adempiere, superato il quale nomina un commissario ad acta da scegliersi all’esterno o all’interno della struttura, dandone in ogni caso comunicazione al Direttore Operativo ed al Segretario Generale. 4. Per l’affidamento intuitu personae di incarichi professionali a esperti, Professionisti, Società, Associazioni professionali o Enti, quando non sia possibile provvedere con personale dell’Ente, è competente, salve le eccezioni di legge e quelle previste dal presente regolamento, il dirigente che vi provvede con propria determinazione fornita di puntuale motivazione. Nei casi in cui la scelta sia preceduta da modalità procedimentalizzate e concorrenziali, la competenza è, in ogni caso, attribuita al Dirigente. E' prevista la competenza dirigenziale qualora si manifestino le circostanze delineate dall'art. 7, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 157/95. Dell'esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale e dell'avvenuto affidamento deve essere data adeguata pubblicità. 7 5. La funzione di responsabile del procedimento è assolta direttamente dal Dirigente preposto, o per incarico di questi da un dipendente appartenente ad una categoria, di norma, non inferiore alla D. 6. Nell’ambito dei Lavori Pubblici, il Dirigente può incaricare un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione. Tale funzione deve essere svolta da funzionari tecnici dell'Amministrazione che ricoprano ruoli di responsabili di posizioni organizzative, salvo i casi previsti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge. 7. Per quanto concerne la responsabilità penale, la responsabilità civile per fatto illecito, la responsabilità amministrativa per danno all’Ente e la responsabilità disciplinare a cui sono assoggettati i dirigenti responsabili e i responsabili del procedimento che curano le varie fasi operative, si fa espresso riferimento alle vigenti normative in materia. 8. Il Dirigente a cui è affidata la predisposizione della proposta di programma triennale è nominato dal Sindaco su proposta del Direttore Generale. Il suddetto Dirigente ha poteri di impulso e di controllo, che sono esercitati precipuamente per verificare il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori contenuti nell'elenco annuale ed esercita, altresì, funzioni di raccordo tra i responsabili di procedimento e gli organi politici. 9. I responsabili unici dei procedimenti, sotto la supervisione ed il coordinamento dei dirigenti di riferimento, forniscono al responsabile cui è affidata la predisposizione della proposta del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, dati, informazioni e proposte atte a consentire la redazione dello schema tipo entro il 30 settembre di ogni anno. La successiva adozione del programma triennale è riservata alla competenza della Giunta Comunale. Gli schemi di programma, così come le integrazioni di carattere sostanziale all'elenco annuale, sono depositati per 60 giorni presso l'archivio comunale; l'informazione dell'avvenuta adozione è altresì pubblicata su due quotidiani aventi diffusione locale. 10. Il Consiglio Comunale approva il programma triennale dei lavori e delle opere pubbliche e l'elenco annuale unitamente al bilancio di previsione di cui i suddetti documenti costituiscono allegati obbligatori. Il Programma Triennale dei lavori pubblici contiene la previsione delle opere da realizzare nel triennio e costituisce il momento attuativo degli studi di fattibilità sulla base di un ordine di priorità, tra le categorie dei lavori e per tipologia di intervento nell'ambito di ogni categoria. Art. 5 I pubblici servizi 1. L’Ente, nell’ambito delle proprie competenze ed ispirandosi ai principi di sussidiarietà e di adeguatezza, deve provvedere alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, in base a quanto stabilito dagli articoli 112, 113 e 113 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. che, oltre alla 8 definizione dei servizi pubblici, provvedono a distinguere i servizi pubblici locali in due categorie: a) servizi con rilevanza economica; b) servizi privi di rilevanza economica. 2. Nell’affidamento in appalto, o in concessione di un pubblico servizio, l’Ente dovrà inserire nel relativo contratto, oltre tutti i normali requisiti generali e clausole tecniche, le norme intese a stabilire: • l’oggetto dettagliato del servizio e relativa disciplina • la durata contrattuale • il corrispettivo dovuto e le modalità di partecipazione dell’Ente • i corrispettivi dovuti per gli immobili e gli impianti e le modalità per la riconsegna alla scadenza del contratto • la regolare manutenzione degli immobili e degli impianti per tutta la durata del contratto • la vigilanza sul funzionamento del servizio • l’osservanza delle tariffe per le prestazioni da erogare all’Ente ed ai privati, se previste • le penalità per l’inosservanza degli obblighi contrattuali • i casi di decadenza e le modalità per la definizione delle relative controversie 3 Le predette norme, oltre quelle di carattere specifico - tecnico - generale, saranno inserite nell’apposito capitolato relativo al servizio pubblico, da approvarsi da parte del competente organo. 9 LA FASE PREPARATORIA DEI CONTRATTI Art. 6 FASE PRELIMINARE Autorizzazione a contrarre 1. Per procedere alla stipulazione di qualsiasi contratto, il preposto dirigente dell’Ente, in relazione alla propria competenza, dovrà adottare appositi atti nei quali siano necessariamente indicati: • la volontà ed il fine che con il contratto si intende perseguire • l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali • le modalità di scelta del contraente • il finanziamento della spesa. 2. Il Dirigente si conforma alle procedure derivanti dalle direttive comunitarie vigenti nell’ordinamento giuridico italiano, al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione. 3. L’atto con il quale si dà avvio al procedimento finalizzato alla stipulazione del contratto deve essere preceduto, limitatamente all'esecuzione dei lavori pubblici, da un'apposita deliberazione della Giunta Comunale con cui si approvano gli elaborati progettuali ritenuti sufficientemente sviluppati dal responsabile del procedimento per essere posti in gara, ad eccezione dei procedimenti ricadenti nel titolo 1° del bilancio i cui elaborati tecnici di gara possono essere approvati con determinazione dirigenziale. 4. Nel settore dei lavori pubblici la determinazione a contrarre si configura come atto attuativo delle scelte gestionali connesse al progetto approvato dall'organo politico o altro documento di programmazione. Per ragioni di funzionalità, la competenza ad adottare la determinazione a contrattare e ad approvare gli atti della gara nel settore dei lavori pubblici è attribuita al Dirigente Responsabile del Servizio Appalti, Contratti ed Acquisti, ad eccezione dei procedimenti di affidamento fondati sul sistema del cottimo fiduciario. Sempre con riferimento al settore dei lavori, nei casi in cui l’approvazione dei progetti esecutivi sia effettuata dalla giunta comunale, per un principio di economia degli atti, con la medesima deliberazione di approvazione del progetto esecutivo si provvede anche all’assunzione dei relativi impegni di spesa. In questo caso il servizio Finanziario nell’esprimere il parere di regolarità contabile provvede a segnalare la presenza di particolari vincoli e/o condizioni ai quali è eventualmente subordinato la copertura finanziaria della spesa. 5. La competenza ad adottare la determinazione a contrattare per l’avvio di procedure finalizzate all’affidamento di contratti di forniture e servizi, compresi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, è in capo ai Dirigenti dei Servizi responsabili dei rispettivi centri di spesa. L’adozione della determinazione a contrattare relativamente a procedure di affidamento di contratti di forniture e servizi deve essere preceduta, nei casi previsti dall’art. 42, comma 2, lettere e) ed i), del D.Lgs. 267/2000 e s.m., da una deliberazione del Consiglio Comunale di indirizzo politico amministrativo di rilievo generale, ovvero di 10 autorizzazione delle spese che impegnano i bilanci degli esercizi successivi. Anche in questi casi, per un principio di economia degli atti, è ammissibile che con la medesima deliberazione di autorizzazione alle spese pluriennali si provveda all’assunzione delle relative prenotazioni di impegno di spesa. 6. Sia per i contratti relativi ai lavori che per i contratti relativi a forniture e servizi, i Dirigenti dei Servizi competenti per materia ed i responsabili unici del procedimento dei singoli contratti curano gli adempimenti relativi all'invio delle comunicazioni previste dall’art. 6, commi 9 e 10 e dall’art. 7, commi 8, 9 e 10, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed all’Osservatorio con la sola eccezione dell’inserimento dei dati relativi ai bandi di gara predisposti dal Servizio Appalti, Contratti ed Acquisti di cui al successivo comma. 7. Il Servizio Appalti, Contratti ed Acquisti, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui al comma precedente, supporta i soggetti competenti fornendo agli stessi i dati in proprio possesso relativamente al contenuto dei bandi di gara ed agli estremi dell’offerta selezionata per l’aggiudicazione ed in particolare curando l’inserimento nel SITAR (Sistema informativo telematico appalti regionali Emilia-Romagna) dei bandi di gara che saranno predisposti in modo centralizzato dallo stesso Servizio Appalti, Contratti ed Acquisti. Art. 7 Disciplina per l'affidamento dell'incarico di responsabile unico del procedimento 1. La nomina del responsabile unico del procedimento relativamente ai contratti di appalto di forniture e servizi è disposta dal dirigente responsabile del servizio interessato mediante apposito provvedimento. 2. Il dirigente che non provvede ai sensi del comma 1 è considerato automaticamente responsabile unico del procedimento. 3. Le responsabilità dei procedimenti preordinati alle finalità di cui al comma 1 devono essere, in ogni caso, attribuite a personale dipendente appartenente preferibilmente alla Categoria D del nuovo ordinamento professionale. 4. I responsabili unici del procedimento che esercitano le funzioni correlate alla specifica figura, nel settore delle forniture e dei servizi, si avvalgono delle prerogative e dei poteri loro attribuiti dalla Legge n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni. 5. La nomina del responsabile unico del procedimento nel settore dei lavori pubblici è disposta dal dirigente interessato mediante apposito provvedimento. 6. Le connotazioni professionali, le attribuzioni ed i compiti riferibili alla funzione di responsabile unico del procedimento, nell'ambito di appalti riguardanti i lavori pubblici, sono specificati dall'apposita normativa di settore. 7. Qualora, nell'ambito dei lavori pubblici, debbano essere implementate procedure che comportino l'aggiudicazione di lavori di importo superiore a 1.000.000= Euro o che 11 coinvolgano l'azione integrata e coordinata di diverse Amministrazioni pubbliche, il responsabile unico del procedimento, ferme restando le qualificazioni professionali richieste, deve essere dirigente o quadro aziendale titolare di posizione organizzativa ai sensi del nuovo ordinamento professionale o ricoprire la posizione di dirigente. Art. 8 Metodi di scelta 1. Per la scelta del contraente l’Ente si avvale della procedura aperta (pubblico incanto), delle procedure ristrette (licitazione privata e appalto concorso) o della procedura negoziata o della procedura diretta (trattativa privata), secondo la legislazione vigente ed osservando le disposizioni che seguono. Art. 9 Bando - Lettera di invito 1. Il pubblico incanto, la licitazione privata, l’appalto concorso e la trattativa privata negoziata (nei casi previsti dalla vigente normativa), sono preceduti dal bando di gara, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dalle leggi in materia. 2. Qualora nel bando si faccia riferimento ad un capitolato generale o speciale o comunque ad atti contenenti norme e clausole contrattuali, devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione per agevolare l’accesso agli stessi. 3. Il bando o la lettera di invito devono precisare gli elementi in base ai quali le offerte devono essere valutate. 4. Il bando o la lettera di invito devono precisare l’importo dell’eventuale cauzione provvisoria. 5. Gli adempimenti di pubblicizzazione relativi ai pubblici incanti, al concorso di idee e al concorso di progettazione, sono assolti con la divulgazione del solo bando di gara. 6. Per la licitazione privata e per l’appalto concorso, nonché nei limitati casi di trattativa privata, oltre al bando di gara è prevista la lettera d’invito a presentare offerta, che dovrà essere predisposta in base alle vigenti norme comunitarie e nazionali. 7. I Dirigenti, per gli appalti di lavori pubblici, forniture, servizi, possono indicare alle imprese concorrenti, qualora il bando di gara o la lettera di invito prevedano l'acquisizione di documentazione progettuale, le copisterie che per tempestività, qualità, attrezzature tecnologiche e prezzo possano adeguatamente assolvere le incombenze tecniche richieste. 12 8. La lettera d’invito e il bando, pur essendo vincolanti in sede di gara , rappresentano semplicemente un invito all’impresa a formulare la propria offerta; l’Amministrazione resta impegnata solo ed esclusivamente dopo la stipulazione del contratto. 9. Le cause d’esclusione dalle gare d’appalto devono essere specificatamente indicate nel bando e/o nella lettera di invito. Art. 10 Pubblicità 1. I bandi di gara, nel rispetto dell’evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme indicate dalla normativa vigente. 2. In assenza di norme settoriali i bandi vengono pubblicizzati in base alle vigenti normative in materia di appalti e, ove previsto dalle direttive europee, sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. 3. Tutti i bandi devono essere pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e devono essere messi a disposizione dei soggetti interessati presso gli uffici indicati dal bando o dalla lettera di invito. 4. Il Dirigente, o nel caso di LL.PP., il responsabile unico del procedimento in relazione all’oggetto del contratto da concludere, ovvero al valore del medesimo, può adottare una o più delle seguenti forme di pubblicità integrative: ⇒ segnalazioni ed avvisi su reti informatiche e telematiche con accesso indifferenziato; ⇒ a mezzo stampa e servizi televisivi; 5. L’esito della gara, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere pubblicato anche all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. Art. 11 Requisiti di partecipazione 1. L’Amministrazione deve indicare nei bandi i requisiti minimi per la partecipazione alle gare e può fare riferimento ad elementi significativi del bilancio dell’impresa, alle caratteristiche di appalti analoghi già eseguiti e ad altri elementi da determinarsi in relazione al valore e/o all’oggetto dell’appalto purché non in contrasto con la vigente normativa. 2. I bandi e le lettere d’invito, relativi a tutte le gare dell’Ente, devono prevedere quale requisito essenziale per la partecipazione, il tassativo rispetto, da parte del concorrente, dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché di tutti 13 gli adempimenti di legge e contrattuali nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Ai partecipanti deve essere richiesta, a pena di esclusione, idonea dichiarazione. 3. Alle gare possono partecipare anche imprese raggruppate o consorzi, in conformità alla normativa vigente. I requisiti minimi richiesti a ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, determinati in base alle caratteristiche dell’appalto, devono essere indicati nel bando. 4. Non è ammessa per le gare aventi ad oggetto appalti di lavori, forniture o servizi la simultanea partecipazione alle gare stesse di imprese singole e in riunione temporanea di imprese o consorzio di concorrenti. Non è consentita la compartecipazione di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza; non è inoltre ammessa la compartecipazione (singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di imprese controllanti e controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, qualora ciò comporti un’incidenza operativa e gestionale delle prime sulle controllate. In presenza di tali compartecipazioni deve procedersi all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni; dell’insussistenza di tali condizioni deve essere fornita, a pena di esclusione, idonea dichiarazione. 5. Non è ammessa la compartecipazione dei consorzi cooperativi di produzione e lavoro (P.L). o consorzi artigiani e delle imprese associate per le quali il consorzio concorre; in presenza di tale compartecipazione deve procedersi all’esclusione dalla gara delle imprese che partecipano in forma singola o in altre forme alla gara medesima; nel caso che le medesime imprese risultino indicate quali potenziali assuntrici dei lavori da due o più consorzi cooperativi di P.L. o consorzi artigiani partecipanti, si procederà all’esclusione degli stessi dalla gara. 6. I consorzi cooperativi di P.L. o consorzi artigiani devono dichiarare esplicitamente: - la propria disponibilità ad eseguire direttamente i lavori; - ovvero, l’indicazione dell’impresa/e associata/e che eseguirà/anno i lavori. La mancata disponibilità delle imprese indicate ad eseguire i lavori, comporta l'esclusione del consorzio stesso. 7 I consorzi di cooperative di P.L. o i consorzi di imprese artigiane devono dichiarare alternativamente, in sede di domanda di ammissione alla gara, se intendano eseguire in proprio i lavori e/o servizi oggetto della gara, ovvero per conto di quali imprese consorziate concorrono. In quest'ultimo caso, qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all'art. 10 lett. b) o c) della legge 109/94 e s.m.i. è fatto obbligo di indicare i consorziati per cui questi ultimi a loro volta concorrono alla gara. Al verificarsi di quest’ultima ipotesi, è fatto divieto alle imprese consorziate indicate di partecipare, in qualsiasi forma, alla gara. Inoltre, in caso di aggiudicazione, l'impresa esecutrice non può essere modificata in corso di esecuzione, salvo nei casi di forza maggiore, e comunque previa autorizzazione dell'Amministrazione committente. 14 Art. 12 Documentazione dei requisiti 1. I requisiti comprovabili tramite atti di notorietà o certificazioni amministrative possono essere sostituiti da dichiarazioni rese dal soggetto interessato o legale rappresentante dell’impresa nei casi e con le modalità previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000. Ulteriori fatti, stati, qualità personali o altri dati rilevanti ai fini dell’ammissione a gare pubbliche possono essere dimostrati mediante dichiarazioni sostitutive di atto notorio, nelle forme previste dalle medesime norme. 2. Salva la facoltà per l’Ente di verificare la veridicità dei requisiti e dei fatti dichiarati, presso le Amministrazioni competenti al rilascio della documentazione amministrativa, all’aggiudicatario può essere richiesta, nei casi previsti, la presentazione della documentazione probante. 3. Salvo specifiche disposizioni di legge nelle gare d’appalto a mezzo di pubblico incanto, licitazione privata e appalto concorso, il possesso della capacità economica e finanziaria delle imprese partecipanti può essere documentata tramite: a) idonee dichiarazioni bancarie o assicurative; b) bilanci o estratti dei bilanci; c) dichiarazioni concernenti gli importi globali rispettivamente di lavori, forniture o servizi eseguiti e gli importi relativi ad appalti analoghi a quelli in gara relativi agli ultimi tre esercizi. 4. Qualora la produzione di un documento non sia prevista a pena di esclusione possono essere accettati per giustificati motivi altri documenti considerati idonei dall’Amministrazione fatto salvo il rispetto della par condicio dei concorrenti. 5. I procuratori generali o speciali che hanno ricevuto procura per formare il contratto e per incassare i corrispettivi sono assoggettati a verifica antimafia. 15 Art. 13 Tornate di gare 1. Nel caso che l’Amministrazione comunale proceda a più gare d’appalto da effettuarsi contemporaneamente, tali da configurarsi una tornata di gare, è sufficiente la presentazione, da parte dell’impresa che partecipa a più di una gara, della documentazione relativa all’appalto di importo più elevato, purché ciò sia menzionato nelle altre offerte. 2. Nel caso si preveda che un’impresa possa risultare aggiudicataria di un solo appalto, l’offerta della ditta risultata vincitrice di uno degli appalti dovrà essere esclusa dalle gare successive. 3. Le gare concomitanti vanno svolte secondo ordine decrescente di importo. Art. 14 Competenze per le procedure di gara e per l’aggiudicazione 1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art.6 e ferme restando le funzioni, i compiti e le specifiche responsabilità del responsabile del procedimento e, per i contratti relativi a servizi e forniture, ove nominato, del direttore dell’esecuzione del contratto, le attività di gestione preordinate e susseguenti all’attività negoziale, sono di competenza dei dirigenti responsabili dei centri di spesa. 2. Al responsabile unico del procedimento compete anche la formazione dell’elenco dei soggetti da invitare alle procedure negoziate esperendo, ogniqualvolta sia necessario, le relative indagini di mercato. 3. Nel settore dei lavori pubblici, per ragioni di funzionalità organizzativa, la competenza ad adottare la determinazione a contrattare e la determinazione di aggiudicazione definitiva è attribuita al Dirigente responsabile del Servizio Appalti, Contratti ed Acquisti. 4. Nel settore dei servizi e delle forniture la competenza ad adottare la determinazione a contrattare e la determinazione di aggiudicazione definitiva rimane in capo ai Dirigenti dei Servizi competenti per materia, responsabili dei relativi centri di spesa. 5. In ogni fase del procedimento il dirigente competente ed il responsabile unico del procedimento possono avvalersi della consulenza tecnico – amministrativa del Servizio Appalti, Contratti ed Acquisti. 6. Il Presidente della commissione di gara, nelle procedure aperte ed in quelle ristrette, in seduta pubblica, provvede a dichiarare l’aggiudicazione provvisoria del contratto. 16 7. Relativamente alle procedure finalizzate all’aggiudicazione delle seguenti tipologie di appalti e concessioni: - APPALTI DI SERVIZI, - APPALTI DI FORNITURE, - APPALTI DI LAVORI, - CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI, - PROCEDURE DI PROJECT FINANCING, - CONCESSIONI DI SERVIZI, le sole fasi relative alla predisposizione dei bandi gara, alla loro pubblicazione, alla gestione di tutte le attività amministrative connesse ed alla programmazione della procedura di gara stessa sono delegate al Servizio Appalti, Contratti ed Acquisti che è altresì riferimento operativo per le attività amministrative finalizzate alla conclusione dei contratti stessi. Tutte le restanti fasi – prodromiche e successive sia alla pubblicazione dei bandi di gara sia alla stipula dei contratti – rimangono di competenza dei Servizi competenti per materia. 8. Tutte le fasi nelle quali si articolano le procedure relative alle seguenti tipologie contrattuali sono di competenza dei Dirigenti dei Servizi competenti per materia e responsabili dei relativi centri di spesa: Servizi di ingegneria ed architettura: - CONCORSI DI IDEE - CONCORSI DI PROGETTAZIONE - APPALTI DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E/O INGEGNERIA ED ARCHITETTURA Cottimi fiduciari / piccole gare informali: - COTTIMI FIDUCIARI LAVORI PUBBLICI - COTTIMI FIDUCIARI SERVIZI E FORNITURE Incarichi professionali: - INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - INCARICHI PROFESSIONALI IN GENERE (basati sul regolamento degli incarichi) Contratti dell’Ufficio immobiliare: - CONCESSIONI IMMOBILIARI – AFFITTI - CONCESSIONI PATRIMONIO INDISPONIBILE (impianti sportivi, ecc.) Bandi vari ed indagini di mercato: - BANDI VARI (ad esempio per servizi / assegnazioni a titolo gratuito, per collocamento boc, ecc.) - INDAGINI DI MERCATO Servizi assicurativi e di trasporto di posta: i SERVIZI ASSICURATIVI E DI TRASPORTO DI POSTA sono gestiti dal Dirigente competente in ragione della loro particolare specificità. 17 Art. 15 Commissione giudicatrice per offerte economicamente più vantaggiose e per appalti/concorso 1. La valutazione tecnico-qualitativa ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da apposita commissione. La commissione è presieduta dal capo area o dal dirigente delegato, quando trattasi di importi superiori alla soglia comunitaria, oppure dal dirigente del servizio interessato. In considerazione della tipologia e dell'importo dell'appalto la struttura della commissione potrà assumere una composizione variabile di 3 o 5 membri. 2. Alla nomina degli altri componenti costituenti la commissione, provvede il dirigente Capo Area o Dirigente suo delegato con apposito provvedimento, da adottarsi dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. 3. La commissione è composta da esperti, con specifica competenza tecnica e/o giuridico amministrativa, interni e/o esterni all’Amministrazione nominati dal suddetto dirigente, in numero dispari, da individuare in relazione alla peculiarità dell’oggetto. Il ricorso ad esperti esterni avviene unicamente per casi e tipologie di gara particolari. L’atto dirigenziale di nomina dovrà contenere l’attestazione dell’avvenuta verifica della competenza e della capacità professionale in relazione allo specifico oggetto e fornire idonea e puntuale motivazione della scelta effettuata. 4. Gli esperti esterni all’Amministrazione vengono scelti prevalentemente fra docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o associazioni professionali, ove esistenti, nonché fra i dipendenti di Enti Pubblici o aziende private in possesso di idonea competenza in relazione all’oggetto della gara. La scelta dovrà attestare che le prestazioni non possono essere espletate da alcun dipendente dell’ente e tenere conto di eventuali motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura interferenti con l'oggetto dell’appalto. 5. Nell’atto in cui viene nominata la commissione è, altresì, precisata la misura del compenso spettante ai componenti esterni ed il relativo finanziamento. 6. La commissione può delegare l’istruttoria delle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti fermo restando che la valutazione ed il giudizio dovranno essere effettuati dalla commissione nel suo “plenum”. 7. Nel caso in cui nel bando o nella lettera di invito siano prefissati unicamente gli elementi e/o i parametri da prendere in considerazione, i valori espressi in punteggi o i coefficienti di valore attribuibili ai singoli elementi che compongono le offerte, saranno determinati dalla commissione prima dell’apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnicoqualitativa. 8. I lavori della commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e 18 l’aggiornamento dei lavori. La commissione, ad avvenuta conclusione del procedimento valutativo, procede alla formazione di una graduatoria finale di merito. 9. Dei lavori della commissione giudicatrice, che si svolgono in seduta pubblica per la fase di esame dei requisiti di ammissibilità, in seduta riservata per la fase d’esame dell’offerta tecnica per concludersi in seduta pubblica per l’apertura e l’esame delle buste contenenti le offerte economiche, vengono redatti appositi verbali corredati dalle relazioni tecniche che vengono trasmessi al Dirigente competente per l’aggiudicazione. I punteggi assegnati nel corso della fase riservata, sono comunicati agli interessati prima dell’apertura delle buste economiche. I punteggi attribuiti durante la fase riservata sono la risultante di un processo logico di valutazione che non richiede l’esposizione di alcuna motivazione. La commissione di gara espone, per particolari prodotti merceologici o prestazioni di servizio, una sintetica motivazione comparativa in ordine alla scelta complessivamente operata. Il verbale di gara, è l’atto terminale del procedimento di gara e contiene, nella parte conclusiva, la proposta di aggiudicazione provvisoria dell’appalto, nel caso di esito positivo; nel caso di esito negativo, l’esposizione delle motivazioni che hanno condotto alla proposta di non aggiudicazione. 10. Nel verbale di gara devono essere descritte dettagliatamente, con esatta sequenza cronologica, tutte le operazioni di svolgimento della gara. Il verbale non tiene luogo al contratto e dovrà indicare: • • • • • • • • l’oggetto dell’appalto; l’anno, il giorno, l’ora ed il luogo in cui si effettua la gara; i componenti della commissione di gara d’appalto; i provvedimenti che hanno consentito l’espletamento della gara d’appalto; le modalità di pubblicazione della gara d’appalto; l’elenco delle ditte concorrenti; le ditte ammesse alla gara; i nominativi ed i motivi di esclusione delle ditte non ammesse alla gara d’appalto. Il verbale di gara dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione di gara d’appalto. Il Presidente della gara d’appalto deve svolgere la sua attività in osservanza di quanto previsto nella lettera di invito o nel bando di asta pubblica; non ha potestà discrezionale e deve: • dichiarare l’apertura della gara, precisando l’oggetto dell’appalto e le relative condizioni e prescrizioni fissate nel bando di gara e/o nella lettera di invito; • verificare le modalità di pubblicità osservate per la pubblicizzazione della gara e, ove previsto, la corretta diramazione degli inviti; • procedere al riscontro dell’integrità dei plichi ricevuti e verificare che siano pervenuti nei termini fissati dal bando o dalla lettera di invito; • procedere all’apertura dei plichi e quindi all’esame della regolarità formale della documentazione presentata; • procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte tecnico-qualitative; • procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche riguardanti le ditte la cui documentazione è stata ritenuta regolare; 19 • formare la graduatoria delle offerte; • procedere alla dichiarazione di aggiudicazione provvisoria dell’appalto; • disporre che siano assunte a verbale le dichiarazioni e le eventuali contestazioni delle ditte concorrenti. Art. 16 Commissione giudicatrice per gare ad evidenza pubblica con il criterio del prezzo più basso 1. Qualora si debba procedere all'aggiudicazione di appalti, il cui importo a base di gara sia superiore al controvalore in Euro di 200.000=D.S.P., con il criterio del massimo ribasso o del prezzo più basso, la commissione è formata da tre componenti e viene nominata dal Capo Area o Dirigente suo delegato; la gara può essere presieduta, allorchè sussistano specifiche e comprovate ragioni di servizio, dal quadro aziendale della struttura organizzativa interessata alla procedura contrattuale appositamente delegato per il compimento delle relative funzioni dal dirigente sovraordinato. 2. La Commissione procede come segue: a) all’esame dei plichi contenenti le offerte e la documentazione, accertando l’integrità dei sigilli, la data di presentazione ed escludendo le offerte pervenute oltre il termine stabilito nel bando di gara o nella lettera di invito; b) all'apertura delle buste ed alla verifica della validità e completezza dei documenti presentati escludendo dalla gara le imprese i cui documenti risultino mancanti, incompleti o irregolari; c) limitatamente al settore dei lavori pubblici provvede ad individuare, qualora sia sussistente la causale, mediante sorteggio, le imprese che dovranno comprovare il possesso dei requisiti autodichiarati; d) all’apertura del plico contenente l’offerta economica, dando lettura del prezzo o dei ribassi percentuali. 3. Qualora, negli appalti di lavori pubblici, il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque, gli adempimenti connessi al controllo delle autodichiarazioni rese in sede di gara, si intendono assolti con la verifica delle dichiarazioni probanti riferite alle autodichiarazioni dell’impresa risultata aggiudicataria e del concorrente che segue in graduatoria. 4. Effettuato il confronto tra i prezzi, e fatta salva la speciale procedura di esclusione automatica prevista per gli appalti dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, il Presidente aggiudica provvisoriamente la gara all’offerta che presenta il prezzo più basso. 5. Nel caso di offerte uguali e valide la commissione procederà, se previsto nel bando, nella medesima adunanza a richiedere un'offerta migliorativa fra gli offerenti stessi, a partiti segreti e colui che presenterà la migliore offerta nei termini stabiliti, risulterà provvisoriamente aggiudicatario. 20 6. Ove tutti coloro che hanno presentato le offerte uguali non fossero presenti o se i presenti non volessero migliorare l’offerta, la sorte decide chi debba essere aggiudicatario. 7. Delle operazioni di gara svolte, viene redatto apposito verbale che non ha valore di contratto. Art. 17 Criteri di aggiudicazione 1. I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nel bando o nella lettera di invito. 2. Negli appalti relativi a lavori, servizi e forniture, per i quali, sia stato predisposto un dettagliato capitolato tecnico di riferimento, la valutazione delle offerte avviene avendo riguardo al solo dato del prezzo pervenendo, quindi, all'aggiudicazione col criterio del massimo ribasso, eventualmente mediato, nei casi previsti, con meccanismi aritmetici. 3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo l’aggiudicazione viene disposta a favore del concorrente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell’offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra i profili tecnico-qualitativi e quelli economici in relazione all’oggetto dell’appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità. 4. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati anche in relazione, alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all’attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione e assistenza, agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentate dalle imprese ed alla metodologia della gestione. 5. In relazione alla natura ed alle caratteristiche del contratto, il bando può indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l’aggiudicazione. Art. 18 Modalità di presentazione e contenuto dell’offerta 1. L’inoltro dell’offerta deve avvenire, nel rispetto delle formalità previste dal bando o dalla lettera di invito, in plico sigillato con ceralacca. Per la consegna del plico sono, di norma, ammesse tutte le forme tranne quelle esplicitamente escluse nel bando o nella lettera di invito, 21 2. Per la verifica del rispetto del termine di presentazione dell'offerta indicato nel bando o nella lettera di invito, si terrà conto della data apposta sulle buste contenenti le offerte dall'Ufficio Protocollo in ordine all’arrivo delle offerte stesse. L’Amministrazione non è, in ogni caso, responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi. 3. Salvo quanto previsto nel presente regolamento per la gara ufficiosa, non è ammessa la presentazione di offerte per mezzo di comunicazioni telegrafiche, telefoniche o via telefax. 4. L’offerta economica è la dichiarazione, redatta per iscritto in carta bollata, nelle forme e modalità stabilite nel bando di gara o nella lettera d’invito alla gara, contenente l’indicazione del prezzo, sia nella precisazione dell’importo offerto, sia nell’espressione del ribasso con la relativa misura percentuale, così in cifre come in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta. 5. In caso di differenza tra il prezzo indicato in cifra e quello indicato in lettere, salve disposizioni di legge speciali (legislazione sui lavori pubblici), è da considerarsi valido quello più vantaggioso per l’Ente. 6. L’offerta è sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell’Impresa, nel caso di Società dal legale rappresentante, nel caso di associazione temporanea di imprese, dai legali rappresentanti delle imprese che costituiscono il raggruppamento o che intendono costituirlo. Essa dovrà essere chiusa in apposita busta debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara; in questa busta non dovranno essere inseriti altri documenti. 7. La busta contenente l’offerta economica dovrà essere inserita nel plico contenente gli altri documenti. 8. L’offerta economica, una volta presentata, non può essere ritirata dal concorrente al quale è data solo la possibilità di presentare, sempre nel termine prescritto, altra offerta successiva che sostituirà quella precedente. 9. Il termine entro il quale dovrà pervenire l’offerta è perentorio. Art. 19 Offerte anormalmente basse 1. Fatta salva la normativa in materia di lavori pubblici, la verifica delle offerte anormalmente basse, o che presentino profili di irrazionalità o squilibri immotivati fra i prezzi, deve svolgersi in contraddittorio con gli offerenti, a seguito di richiesta scritta di giustificazioni da parte dell’Amministrazione e può essere svolta in relazione alla composizione dei costi, all’economia del metodo di prestazione dell’oggetto dell’appalto, alla congruità dei prezzi - valutata anche sulla base della compatibilità con l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria -, alle condizioni di favore di cui goda l’offerente, all’originalità del servizio offerto, alle soluzioni tecniche adottate o altri elementi rilevanti. 22 2. Indipendentemente dagli eventuali meccanismi di esclusione automatica delle offerte apprestati dall'ordinamento in vigore, il dirigente interessato si riserva la facoltà di procedere alla valutazione delle offerte ritenute anormalmente basse rispetto alle prestazioni da eseguire o connotate da un irragionevole squilibrio nei prezzi, in contraddittorio con le imprese interessate. 3. Nella materia dei LL.PP., il responsabile unico del procedimento, qualora sussistano le circostanze delineate nel comma 2 precedente, provvede alla verifica di congruità delle offerte chiedendo agli offerenti di presentare, entro dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, gli elementi giustificativi dell’offerta formulata, ovvero l’analisi dei prezzi unitari che presentino profili di irrazionalità o squilibri immotivati tra i prezzi. L’attività di verifica è normalmente attuata con modalità progressive, a partire dall’offerta risultata provvisoriamente aggiudicataria, e termina con l’individuazione dell’offerta che non presenta caratteri di anomalia. Nel caso in cui via siano ragioni per ritenere che più offerte presentino caratteri di anomalia, il responsabile unico del procedimento può richiedere contemporaneamente, ad una pluralità di imprese, l’analisi dei prezzi o gli elementi giustificativi relativi alle offerte formulate. 4. Con riferimento alla casistica di cui al comma 3 precedente, qualora non pervenga alcuna risposta o le giustificazioni presentate non siano ritenute idonee dal responsabile unico del procedimento, la relativa offerta è dichiarata inaccettabile e viene disposta, di conseguenza, l’esclusione dell’impresa interessata con apposita determinazione del dirigente interessato, ai sensi del successivo art. 22, comma 2. Art. 20 Offerta incongrua 1. Fatta salva la normativa in materia di lavori pubblici, l’offerta può essere esclusa dalla gara qualora, in relazione alla natura e alle caratteristiche della prestazione richiesta , sia reputata inadeguata dall’autorità di gara o dalla commissione giudicatrice. Tale giudizio deve risultare da atto congruamente motivato che dovrà essere comunicato al soggetto interessato. 2. Per la verifica di offerte riguardanti appalti rientranti nella normativa comunitaria, si rispetta quanto stabilito dalle direttive e dai decreti legislativi di recepimento. Art. 21 Unica offerta 1. L’Amministrazione può procedere, fatte salve le specifiche ipotesi previste nel settore dei LL.PP., all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea, se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando o nella lettera di invito. 23 2. Nel caso di asta pubblica e di licitazione privata con offerta economicamente più vantaggiosa e appalto concorso, qualora vi sia un unico concorrente, la commissione predetermina un punteggio minimo al di sotto del quale l’unica offerta non viene considerata idonea per l’aggiudicazione. 3. Qualora l’unica offerta risulti comunque incongrua l’appalto non viene aggiudicato. Art. 22 L’aggiudicazione 1. L’aggiudicazione è il momento in cui si va ad individuare l’appaltatore dell’opera, delle forniture, del servizio. 2. Spetta al Dirigente che ha attivato il procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, l'approvazione del verbale di gara e la conseguente aggiudicazione, in tutti i casi in cui la gara sia esperita con i sistemi dell'asta pubblica, della licitazione privata, trattativa privata e cottimo fiduciario ed aggiudicati con il criterio del massimo ribasso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 3. Spetta alla Giunta Comunale, limitatamente al settore dei lavori pubblici, l'aggiudicazione definitiva di gare espletate con il sistema dell’appalto – concorso. 4. In caso di annullamento della gara, nessun rimborso o compenso sarà corrisposto all’Impresa dichiarata provvisoriamente aggiudicataria. 5. L’aggiudicazione sarà definitiva con la determinazione del Dirigente o, nel caso di cui al precedente comma 3, con la deliberazione di Giunta Comunale. Art. 23 Il pubblico incanto 1. Il pubblico incanto è il sistema con cui l’Ente si rivolge ad una generalità di soggetti che possiedono determinati requisiti per partecipare alla gara. 2. E’ una procedura aperta, con cui ogni interessato avente i requisiti del bando, può presentare un’offerta. 3. L’Ente adotta il metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo posto a base d’asta indicato nell’avviso o bando d’asta, salve diverse disposizioni di legge. 4. Il pubblico incanto deve essere esperito in luogo aperto al pubblico. 24 5. La fase di gara è demandata ad un’apposita commissione o ad un’autorità di gara individuate con le modalità indicate agli artt. 15 e 16 precedenti. 6. Delle operazioni di gara e di aggiudicazione viene redatto verbale firmato dai componenti la commissione ovvero dall’autorità che presiede la gara e da due testimoni, che non tiene luogo di contratto. Art. 24 La licitazione privata 1. La licitazione privata è il sistema mediante il quale l’Ente, per procedere all’affidamento di un appalto, invita a partecipare alla gara le Imprese o le Ditte che si sono preventivamente candidate e che risultano in possesso dei requisiti di idoneità richiesti. E’ una procedura ristretta a cui partecipano soltanto i soggetti che hanno superato la fase di prequalificazione. 2. I criteri di aggiudicazione che assistono la suddetta tipologia di gara, sono quelli previsti dalle norme comunitarie e nazionali vigenti. 3. L’Ente si avvale della licitazione privata: a) quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti; b) in ogni caso che si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all’importanza o alla natura del contratto. 4. La scelta dei soggetti invitati alla gara è fatta mediante la preselezione che si effettua fra coloro che hanno fatto pervenire la documentazione prescritta dal bando, pubblicato ai sensi delle norme vigenti. 5. L’esame delle richieste di partecipazione, limitatamente agli appalti di Lavori Pubblici, è svolto dal Servizio Tecnico Amministrativo e Contratti che predispone ed approva, mediante determinazione, l’elenco delle ditte da invitare e quelle da escludere nonché la relativa lettera di invito. Negli altri casi provvede il Dirigente competente. 6. La non ammissione alla gara di soggetti che abbiano fatto domanda di partecipazione, deve essere motivata nella determinazione del dirigente; della non ammissione e dei motivi che l’hanno causata deve essere data comunicazione all’interessato. 7. La fase successiva è demandata ad un apposita commissione di valutazione o ad un’autorità di gara individuate con le modalità indicate agli artt. 15 e 16 precedenti. 25 Art. 25 Appalto - concorso 1. Trattasi di gara concernente gli appalti che abbiano per oggetto speciali lavori o forniture o servizi per la cui esecuzione l’Ente ritenga di avvalersi delle iniziative e delle soluzioni progettuali e/o gestionali di soggetti privati. 2. E’ una procedura ristretta a cui partecipano i soggetti invitati. 3. Le modalità di svolgimento dell’appalto - concorso sono regolate dalle vigenti norme comunitarie e nazionali. 4. L’Ente acquisisce la piena disponibilità e proprietà del progetto risultato aggiudicatario. 5. Fermo restando quanto stabilito in materia di scelta del contraente, dalle normative comunitarie e dalla legge in materia di lavori pubblici, il ricorso all’appalto - concorso è ammesso, limitatamente agli appalti di servizio o di fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria, sulla base di quanto dispone in merito la legge sulla contabilità generale dello Stato. 6. Il bando di gara predetermina, con ordine graduato, i criteri che informeranno il successivo operato della commissione di valutazione. 7. Rientra nelle facoltà della commissione la possibilità di determinare sub-criteri di specificazione e di dettaglio dei criteri generali indicati nel bando. 8. L’appalto - concorso viene indetto previa approvazione, del progetto preliminare limitatamente ai lavori pubblici o, negli altri casi, dell'indicazione delle linee guida o delle prescrizioni tecniche generali che serviranno ai soggetti partecipanti per sviluppare la progettazione o le soluzioni tecnico/gestionali fino a fornire, in fase di offerta, un progetto esecutivo del lavoro, della fornitura o del servizio oggetto dell’appalto. 9. Inoltre dovrà essere indicato l’importo massimo di spesa, in riferimento all’oggetto contrattuale che sottenda all'appalto - concorso. 10. Ai soggetti partecipanti all’appalto concorso non saranno rimborsate le spese sostenute per la predisposizione dei progetti. 11. La commissione è nominata dal Dirigente Capo Area o dal Dirigente suo delegato con le modalità previste dall'art. 15. 12. Il Dirigente preposto, previa approvazione del verbale di gara, propone all’organo competente, l’aggiudicazione a favore del progetto-offerta che, rispondendo maggiormente ai requisiti richiesti dal bando, raggiunge il punteggio maggiore. 26 Art. 26 Il concorso di idee Il concorso di progettazione A) CONCORSO DI IDEE Modalità di espletamento 1. Qualora l’Ente abbia la necessità di disporre di una pluralità di soluzioni rispetto ad un’esigenza non perfettamente delineata, ovvero definita ma particolarmente innovativa o inconsueta, può bandire un concorso di idee con il sistema del pubblico incanto. 2. L’Ente indicherà il tema riguardante il progetto che dovrà essere rappresentato dal concorrente, il numero massimo dei progetti premiabili, i criteri di giudizio e valutazione dei progetti e specificherà la somma assegnata per gli eventuali premi da corrispondere ai partecipanti al concorso, a titolo di rimborso di spese. 3. La partecipazione al concorso di idee è condizionata al possesso di adeguati requisiti professionali. Possono parteciparvi anche i lavoratori subordinati e i dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni iscritti agli Albi Professionali. 4. Il concorrente predispone la sua proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione; è fatto divieto di richiedere elaborati di pari livello o superiore a quello di un progetto preliminare; il tempo previsto per la presentazione della proposta non può essere inferiore a gg. 60. 5. L’Ente riconosce al soggetto che ha elaborato l’idea ritenuta più meritevole un premio e con l’attribuzione del premio acquisisce la proprietà esclusiva della elaborazione premiata. 6. L’idea premiata, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, può essere posta a base di gara di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi. In tal caso, il vincitore del concorso di idee è invitato a partecipare alla gara. 7. La Commissione Giudicatrice è nominata dal Capo Area competente o dal Dirigente suo delegato, ed è composta da un numero di membri tecnici non inferiore a tre esperti nella materia oggetto del concorso, di cui almeno uno dipendente del Comune di Ravenna. Al riguardo si richiamano le disposizioni dettate dall’art.15 commi 2,3,4 del presente regolamento. 8. Prima di iniziare la propria attività valutativa, la commissione stabilisce idonei criteri selettivi ed una metodologia operativa su cui uniformerà le susseguenti valutazioni. 9. La graduatoria di merito predisposta dalla commissione è rimessa al dirigente competente per la sua approvazione. 27 10. Qualora l’importo dei premi da attribuire ecceda la soglia comunitaria, si osserva l’apposita direttiva. 11. La Commissione predisporrà apposito verbale riguardante lo svolgimento dei lavori. Contenuto del bando il bando deve contenere: a) b) c) d) e) f) g) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax del committente; nominativo del responsabile del procedimento; descrizione dell’esigenza del committente; eventuali modalità di rappresentazione delle idee; termine per la presentazione delle proposte; importo del/i premio/i da assegnare al vincitore del concorso e di altri eventuali premi; data di pubblicazione. B) CONCORSO DI PROGETTAZIONE Modalità di espletamento 1. L’Ente ricorre al concorso di progettazione qualora intenda dotarsi di un progetto necessario per realizzare un intervento rilevante sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo e tecnologico. In particolare l’Ente ricorre al concorso di progettazione in relazione alla caratteristica del contesto ambientale e storico-artistico nel quale ricade l’opera da progettare, nonché in presenza di ipotesi progettuali innovative che rendano opportuno il confronto fra più soluzioni. 2. Per l’espletamento dei concorsi di progettazione si ricorre, di norma, alla procedura aperta. 3. Con i concorsi di progettazione possono essere richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento non superiore a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto ai successivi commi 6 e 7. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione dei lavori pubblici, la proposta progettuale dovrà contenere anche la redazione di uno studio economico – finanziario per la sua costruzione e gestione. 4. L’Ente determina l’ammontare del premio da assegnare al vincitore, in misura non superiore al 60% dell’importo presunto dei servizi di ingegneria necessari per acquisire il progetto preliminare basandosi sulle vigenti tariffe professionali. Con il pagamento del premio, esso acquista la proprietà del progetto vincitore. 5. L’Ente stanzierà un ulteriore importo, da specificare nel bando, compreso tra il 40 ed il 70% rapportato alle vigenti tariffe professionali da distribuire ai concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese. A seguito dell’esperimento del concorso di progettazione questo comune, se sussiste un concreto interesse allo sviluppo della soluzione progettuale presentata, procede all’affidamento a trattativa privata dei successivi livelli di progettazione. 28 6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità può procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare o la redazione di una progettazione urbanistica di massima, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito né assegnazioni di premi. Nel caso in cui il concorso di secondo grado abbia ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare, al vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Nel caso in cui il concorso di secondo grado abbia ad oggetto la presentazione della progettazione urbanistica di massima, è possibile avvalersi per le successive fasi attuative, anche parziali, della collaborazione degli autori dei progetti urbanistici premiati, provvedendo a stipulare con essi gli accordi del caso, da formalizzare in apposite convenzioni di incarico. 7. E' possibile altresì, dandone adeguata motivazione, procedere all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo Al vincitore del concorso di secondo grado può essere affidato l’incarico avente ad oggetto la progettazione esecutiva. I tempi di presentazione delle proposte non possono essere inferiori a 90 gg. per il primo grado e a 120 gg. per il secondo grado. Contenuto del bando Il bando, per il concorso di progettazione, contiene gli elementi tecnici di riferimento, fermo restando che uno degli elementi progettuali deve essere costituito dal costo massimo di realizzazione dei lavori determinato sulla base di valori parametrici fissati nel bando stesso. Esso contiene inoltre le informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti e l’indicazione che gli elaborati progettuali non devono essere firmati dai concorrenti, ma contrassegnati da motti, numeri o altri segni distintivi che sono apposti anche sulla busta sigillata. Tale busta deve contenere le generalità del concorrente unitamente al certificato d’iscrizione al relativo Albo o Registro dei Professionisti obbligati alla successiva firma degli elaborati premiati. Il bando deve indicare i criteri assunti come parametri di riferimento per la valutazione delle proposte progettuali con la specificazione dei correlati punteggi da attribuire, preordinati in base all’importanza relativa di ognuno. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non sia stato disposto il rimborso spese. E’ parimenti indicata la facoltà attribuita alla commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di particolare interesse. Commissione giudicatrice La Commissione Giudicatrice è nominata dal Dirigente Capo Area competente o dal Dirigente suo delegato, ed è composta da un numero di membri tecnici non inferiore a tre esperti nella materia oggetto del concorso, di cui almeno uno dipendente del Comune di Ravenna.La nomina della commissione è disposta prima della pubblicazione del bando e la sua composizione è espressamente riportata nello stesso bando di concorso. Al riguardo si richiamano le disposizioni dettate dall’art. 15 commi 2,3,4 del presente regolamento. 29 Valutazione delle proposte progettuali 1. La Commissione giudicatrice, prima di aprire i plichi contenenti gli elaborati grafici presentati dai concorrenti, provvede, a scomporre il progetto, oggetto del concorso, in distinti elementi progettuali riguardanti le caratteristiche estetiche, funzionali, tecnologiche ed innovative. Uno dei predetti elementi progettuali deve essere costituito dal costo di realizzazione dei lavori determinato sulla base dei valori parametrici fissati nel bando. La Commissione, nell’ambito della sua discrezionalità provvede altresì ad organizzare tali elementi in una struttura gerarchica che deve risultare esplicitata nella sua correlazione logica nel verbale dei lavori della stessa. 2 Ad ogni elemento progettuale e per ogni livello della struttura gerarchica va attribuito un “peso” rappresentativo della sua importanza relativa. Le valutazioni della Commissione sono determinate sulla base della media dei punteggi proposti discrezionalmente dai singoli commissari, ovvero attraverso la media dei punteggi calcolati dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie”. La valutazione finale è determinata con un metodo di valutazione autonomamente adottato dalla Commissione prima dell’apertura dei plichi. 3. La Commissione giudicatrice, dopo aver proceduto alle predette operazioni, provvede ad aprire i plichi contenenti i grafici di progetto presentati dai concorrenti. 4. La commissione effettuerà tutte le operazioni di gara in seduta segreta. 5. Delle operazioni di gara verrà redatto apposito verbale nel quale verranno riportate le valutazioni espresse dai singoli componenti sotto forma di punteggio. 6. La graduatoria di merito, è rimessa all’approvazione del Dirigente competente. 7. Qualora l’importo dell’eventuale incarico da conferirsi, in esito al concorso di progettazione, ecceda la soglia comunitaria, si osserva l’apposita direttiva. 30 Art. 27 Disciplina delle acquisizioni di beni e servizi sotto soglia comunitaria tramite mercato elettronico 1. Il mercato elettronico, in tutte e tre le configurazioni previste dall’art. 328 del DPR 207/2010: - il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. (cioè il MEPA), - il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza regionali (ad esempio il mercato elettronico realizzato da Intercent-ER), - il mercato elettronico realizzato dalla stazione appaltante stessa, rappresenta uno strumento telematico tramite il quale effettuare acquisti di beni e/o servizi sotto soglia comunitaria; non rappresenta un’ulteriore e distinta procedura di acquisto rispetto a quelle già delineate dall’ordinamento (procedura aperta, ristretta, negoziata, in economia, ecc.). Tramite il mercato elettronico, i Servizi comunali competenti per materia possono effettuare, nel rispetto della normativa vigente disciplinante i singoli casi, acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria: a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati (realizzabile sul MEPA mediante RDO (Richiesta di Offerta) rivolta ai fornitori abilitati); b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia: b1) mediante procedura di cottimo fiduciario (per il quale lo strumento telematico a disposizione sul MEPA è la RDO), b2) mediante affidamenti diretti (realizzabili sul MEPA mediante Ordine Diretto d'Acquisto o RDO con un unico fornitore). In tutti i casi di effettuazione di RDO sul mercato elettronico rimane fermo l’obbligo di applicazione delle vigenti norme sulla sicurezza ed in particolare delle disposizioni di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Nei casi stabiliti bisogna pertanto predisporre il DUVRI e inserirlo nei documenti della gara sul mercato elettronico. I Dirigenti competenti curano e verificano inoltre l’assolvimento degli obblighi fiscali (con particolare riferimento all’imposta di bollo) connessi al perfezionamento dei contratti aggiudicati tramite ricorso al mercato elettronico. 2. Gli acquisti tramite mercato elettronico in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al precedente comma 1, lettera b) possono effettuarsi esclusivamente per le voci di spesa elencate all’art. 57 del presente Regolamento. La procedura di cui al precedente comma 1, lettera b1) può essere utilizzata per acquisizioni fino alla soglia comunitaria per i servizi e le forniture mentre la procedura di cui al precedente comma 1, lettera b2) può essere utilizzata entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa. Per quest’ultima procedura, inoltre, nella determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva si dovranno motivare compiutamente le ragioni della scelta di un determinato fornitore in relazione alle caratteristiche di qualità e prezzo del bene e/o servizio da questi offerti nel Catalogo del mercato elettronico anche rispetto agli altri beni e/o servizi similari offerti sul catalogo del mercato elettronico stesso. 31 Nel caso di acquisti tramite il mercato elettronico con RDO in applicazione delle procedure di acquisto in economia (caso di cui al precedente comma 1, lettera b1)), la lettera di invito deve riportare il contenuto minimo stabilito dall’art. 334 del DPR 207/2010. 3. In caso di procedure di acquisto tramite RDO, all’interno delle procedure di acquisto in economia così come per le procedure ordinarie (quindi per le procedure di cui al precedente comma 1 lettera a) e per quelle di cui alla lettera b1), il numero minimo di operatori da invitare a presentare offerta – se sussistono in tali numeri minimi soggetti idonei regolarmente accreditati nel mercato elettronico per le tipologie di beni e/o servizi da acquistare - è pari a 3 per importi a base di gara fino 40.000 euro al netto di IVA, è pari a 5 per importi a base di gara maggiori di 40.000 euro e fino alla soglia comunitaria. 4. In ogni caso, con riferimento ad alcuni specifici profili delle procedure di acquisto sul mercato elettronico i Servizi competenti devono attenersi a quanto sotto specificato: Acquisizioni di beni e/o servizi tramite mercato elettronico In applicazione delle procedure di acquisto in economia Verifiche del possesso dei requisiti Comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Cauzione definitiva Tramite RDO senza applicazione delle procedure di acquisto in economia Fino a 20.000 euro i singoli Si procede sempre alla Dirigenti possono prevedere verifica dei requisiti in base forme semplificate basate su agli articoli 326 e 327 del verifiche a campione delle DPR 207/2010 acquisendo dichiarazioni sostitutive rese d’ufficio la documentazione dagli operatori economici. necessaria Tali modalità devono essere indicate negli atti di gara. Per affidamenti superiori a 20.000 euro si procede alla verifica dei requisiti in base agli articoli 326 e 327 del DPR 207/2010 acquisendo d’ufficio la documentazione necessaria. Necessaria per far decorrere Necessaria per far decorrere i termini per l’impugnazione i termini per l’impugnazione degli atti di gara degli atti di gara (aggiudicazione, esclusioni, (aggiudicazione, esclusioni, ecc.) ecc.) È possibile non prevederla E’ sempre necessaria tramite apposita specificazione nella lettera di invito 5. I Servizi comunali competenti sono tenuti ad assicurarsi che gli acquisti di beni e servizi sul mercato elettronico – qualora siano attive convenzioni e/o accordi quadro CONSIP e/o Intercent-Er relativamente alle tipologie di beni / servizi oggetto della procedura di 32 acquisto tramite mercato elettronico - che gli acquisti sul mercato elettronico medesimo non comportino standard qualità prezzi inferiori alle caratteristiche dei beni o servizi presenti nelle predette convenzioni Consip o Intercent-ER. 6. Le acquisizioni di beni e servizi in economia con modalità tradizionali (cioè senza utilizzo del mercato elettronico di cui all’art. 328 del DPR 207/2010) sono ammesse, per le voci di spesa e nei limiti di importo previsti dall’art. 57 del presente regolamento, esclusivamente nell’ipotesi in cui il bene e/o servizio non possa motivatamente essere acquisito tramite ricorso al mercato elettronico in quanto, pur se disponibile nei Cataloghi e/o nei Bandi del Mercato Elettronico, si appalesi, per mancanza di qualità essenziali, inidoneo rispetto alle necessità del Servizio comunale procedente. Tali specifiche evenienze di ricorso a procedure autonome dovranno essere prudentemente valutate e dovranno trovare compiuta e dettagliata motivazione nella determinazione a contrattare i cui contenuti, per l’effetto, si arricchiscono. Anche nel caso residuale sopra descritto di acquisizioni di beni e servizi con procedure autonome rispetto al mercato elettronico, rimane, in ogni caso, vigente l'obbligo della preventiva verifica sulla presenza di convenzioni/accordi quadro di CONSIP e/o Intercent-ER attive/i e, in caso positivo, l'obbligo di utilizzarne i parametri prezzo-qualità se si procede all'acquisizione in via autonoma senza aderire alle convenzioni e/o accordi quadro stessi. In caso di ricorso a procedure autonome di acquisto in economia, nella determina a contrarre è, quindi, necessario indicare che: - la voce di spesa rientra tra quelle ammesse dall’art. 57 del presente Regolamento per gli acquisti in economia, - sono stati rispettati i limiti di importo stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento; - che il bene e/o servizio non è reperibile sul mercato elettronico, ovvero pur se disponibile manchi di qualità essenziali per rispondere alle esigenze del servizio - che vengono rispettati i parametri prezzo-qualità delle eventuali convenzioni quadro CONSIP o Intercent-ER attive relativamente alla tipologie di beni / servizi oggetto dell’acquisto. - Che, nel caso si tratti di acquisti di importo superiore alla soglia fissata dalla legge per gli affidamenti diretti, gli operatori interpellati sono stati individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Si precisa che la preventiva pubblicazione sul sito internet dell'Ente di un avviso di indagine di mercato con cui richiedere manifestazioni di interesse all'invito alla successiva procedura è considerata una delle modalità che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento di cui sopra. Art 28 Adesione alle convenzioni quadro delle centrali di committenza ed acquisizioni autonome 1. I Servizi comunali ricorrono agli acquisti di beni e/o servizi tramite ricorso alle convenzioni / accordi quadro di CONSIP o Intercent-ER nei casi e con le modalità stabiliti dalla vigente normativa. 33 2. In caso di acquisti autonomi rispetto alle convenzioni / accordi quadro di CONSIP o Intercent-ER si provvede ad allegare al contratto una dichiarazione del Dirigente competente che attesti: - che al momento dell’indizione della procedura di affidamento del contratto non c’erano convenzioni / accordi quadro CONSIP o Intercent-ER attive per le tipologie di beni / servizi oggetto del contratto oppure, nel caso di convenzioni o accordi quadro attive/i, che sono stati utilizzati i relativi parametri prezzo-qualità come base per la procedura di affidamento; - che al momento della stipulazione del contratto non sono attive/i convenzioni / accordi quadro di CONSIP o Intercent-ER migliorativi rispetto ai parametri qualità – prezzo previsti nel contratto da stipularsi. 3. Nei casi di autonomi contratti di fornitura o di servizi validamente stipulati, il Dirigente competente è tenuto – a fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 13, del decreto legge n. 95 del 06.07.2012 convertito con legge di 7 agosto 2012, n. 135 – a verificare che, successivamente alla stipula del contratto stesso, CONSIP non attivi convenzioni ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato. Art. 29 Affidamenti di appalti di lavori tramite la procedura di cui all'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 1. In caso di affidamento di appalti di lavori pubblici di importo complessivo inferiore a un milione di euro, tramite la procedura negoziata di cui all’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., gli operatori economici da invitare alle procedure di selezione devono essere individuati dal responsabile unico del procedimento - nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione – in base ad indagini di mercato da espletarsi con le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3. 2. Il responsabile unico del procedimento può formare l’elenco dei soggetti da invitare alle procedure negoziate esperendo una specifica indagine di mercato riferita al singolo affidamento. In questo caso l’indagine di mercato deve essere effettuata tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Ravenna di uno specifico avviso preventivo che deve contenere, almeno, una descrizione dei lavori oggetto dell’appalto, il relativo importo, la qualificazione richiesta per l’ammissione alla procedura di affidamento, il criterio di valutazione che si adotterà ovvero prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa, una prima indicazione quanto più accurata possibile delle tempistiche previste per la spedizione delle lettere di invito e per la successiva esecuzione dei lavori, le modalità di presentazione delle richieste ad essere invitati alla successiva procedura di affidamento e, nel caso in cui si intenda limitare il numero dei candidati da invitare alla successiva procedura - in ragione dell’importo o della tipologia dell’appalto o della complessità, specificità e difficoltà dell’opera o delle tempistiche entro le quali completare le procedure alla luce di generali principi di proporzionalità ed economicità delle procedure stesse – devono essere indicati nell’avviso preventivo dell’indagine di mercato il numero massimo di operatori che saranno invitati, nel rispetto 34 del numero minimo di candidati da invitare in base alle vigenti disposizioni normative, ed anche i criteri oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che si intendono adottare per selezionare i candidati da invitare alla successiva procedura. Nell’avviso potranno essere indicate anche altre informazioni utili agli operatori per valutare il proprio interesse alla candidatura alla luce dei generali principi richiamati al precedente comma 1 del presente articolo. 3. Il responsabile unico del procedimento può formare l’elenco dei soggetti da invitare alle procedure negoziate anche tramite elenchi aperti di operatori economici costituiti mediante pubblicazioni permanenti di avvisi sul sito internet del Comune di Ravenna al quale tutti i soggetti in possesso dei requisiti possono accedere. Tale elenco aperto deve essere aggiornato almeno con cadenza annuale prevedendo la possibilità dei soggetti che, avendone i requisiti ne facciano richiesta, di essere inseriti nell’elenco stesso La scelta dall’elenco aperto degli operatori da invitare alle singole procedure deve avvenire con criteri oggettivi e predeterminati e nel rispetto dei principi richiamati al precedente comma 1 con particolare riferimento al principio di rotazione e di trasparenza. Art. 30 Indagini preliminari di mercato 1. Prima di espletare gare d’appalto ad evidenza pubblica o procedure negoziate o rinnovi contrattuali possono essere esperite indagini di mercato con metodologie formali od informali, al fine di acquisire informazioni circa la eseguibilità e i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti e quant’altro possa essere utile per stabilire i termini della gara stessa e del contratto. 2. I prezzi potranno essere confrontati con elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT e pubblicati semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana o comunque con elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall’ISTAT, dalle Camere di Commercio, da altre Amministrazioni pubbliche o Associazioni di categoria. Art. 31 Disciplina dell’affidamento degli incarichi professionali di progettazione a dipendenti della struttura 1. L'affidamento della redazione del progetto a dipendenti tecnici della struttura organizzativa, in possesso delle abilitazioni e/o esperienze lavorative previste dalla vigente normativa, è disposto dal dirigente responsabile del Servizio interessato mediante apposito provvedimento. Qualora il gruppo tecnico di progettazione comprenda tecnici appartenenti a più Servizi e/o Aree della struttura organizzativa, il Dirigente competente dovrà preventivamente acquisire il consenso del Dirigente di riferimento il quale dovrà farsi garante che 35 l’espletamento di funzioni aggiuntive non sia pregiudizievole all’espletamento dei compiti di istituto. 2. L'affidamento degli incarichi ai singoli dipendenti tecnici o ai gruppi tecnici di progettazione è effettuato sulla base dei seguenti criteri: - professionalità e specifica competenza richieste in relazione al singolo lavoro da progettare tenendo conto dell'utilizzazione ottimale delle risorse disponibili; - rotazione, ove risulti possibile, dei dipendenti tecnici in possesso della necessaria abilitazione e/o esperienza a progettare. 3. Ai dipendenti che hanno effettivamente partecipato alla redazione del progetto saranno corrisposti gli incentivi nella misura e con le modalità previste dall'apposito regolamento comunale. Art. 32 Pubblicità per conferimento incarichi professionali esterni connessi all’attività dei LL.PP. 1. Al conferimento degli incarichi esterni per attività di progettazione di opere e lavori pubblici si procede in base alle disposizioni ricavabili dalle normative vigenti. 2. L'affidamento dell’incarico di progettazione per importi stimati tra i 100.000= Euro ed il controvalore in euro di 200.000= D.S.P., iva esclusa, deve avvenire mediante esperimento di pubblico incanto col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per casi particolari e debitamente motivati il dirigente interessato può ricorrere al sistema della licitazione privata. Dovrà essere assicurata adeguata pubblicità, nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa, attraverso apposito bando contenente l’oggetto dell’incarico, l’importo presunto delle opere da progettare, i requisiti di ammissibilità tecnico-organizzativi richiesti, i tempi per l’espletamento dell’incarico, il luogo dove si potrà prendere visione del contenuto della convenzione di incarico, i termini e le modalità per la presentazione delle candidature e i criteri di selezione ai fini del successivo invito. 3. Il bando dovrà espressamente riportare gli elementi ed i correlati pesi ponderali che saranno presi in considerazione ai fini della successiva valutazione di merito da parte della preposta Commissione. 4. L’espletamento delle operazioni di cui ai precedenti commi sono formalizzate mediante apposita determinazione a contrattare, dal Dirigente responsabile del Servizio proponente, sentito il Capo Area. Gli elementi vengono desunti dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia. 5. Il responsabile del procedimento determinerà, in relazione alla natura dell’incarico ed agli atti di indirizzo e programmazione adottati dall’Amministrazione, gli ulteriori dati da indicare nel bando. 36 6. L’espletamento delle attività gestionali di cui ai commi precedenti e all’art. successivo spettano al Dirigente che ha promosso il procedimento di realizzazione dell’opera pubblica. Art. 33 Conferimento incarichi professionali connessi all’attività dei LL.PP. 1. La selezione delle candidature pervenute avviene sulla base dei requisiti tecnicoorganizzativi presentati con riferimento ad un lasso di tempo non superiore a dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e deve attenersi ai seguenti criteri: a) per incarichi il cui importo stimato sia superiore a 100.000= Euro ed inferiore al controvalore in Euro di 200.000= D.S.P., iva esclusa, la gara sarà esperita mediante pubblico incanto assistito dal criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle offerte tecnico-economiche dei soggetti ammessi è effettuata prendendo in considerazione i seguenti elementi: ♦ professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva di n. 3 elaborazioni riguardanti progetti affini a quello da progettare; ♦ caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico; ♦ curriculum dei professionisti che svolgeranno l’incarico; ♦ ribasso percentuale relativamente alle prestazioni non soggette all’applicazione dei minimi tariffari inderogabili; ♦ eventuale ribasso sul tempo previsto. Alle operazioni di valutazione attende una apposita commissione tecnica nominata dal Capo Area o dal Dirigente suo delegato; b) per incarichi, il cui importo stimato sia superiore al controvalore in Euro di 200.000= D.S.P., iva esclusa, si osserva la normativa di derivazione comunitaria. La commissione di valutazione può essere composta da un numero di componenti non superiore a 5 persone e viene nominata dal Capo Area o Dirigente suo delegato; ne possono far parte anche tecnici esterni. 2. La scelta degli affidatari degli incarichi professionali rientranti nel campo applicativo della Legge n.109/94 e s.m.i. è retta dai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Dovranno, pertanto, essere evitate modalità selettive che: • Impongano specifiche tecniche, titoli prof.li e certificati capaci di generare discriminazioni basate sulla nazionalità; • Consentano di accettare offerte non conformi al disciplinare di incarico o soluzioni alternative non previste; • Stabiliscano requisiti sproporzionati rispetto all’oggetto dell’affidamento; • Escludano la possibilità di rendere pubblica l’informazione con adeguati mezzi di pubblicità. 3. Gli incarichi con una previsione di parcella non superiore a Euro 10.000,00 possono essere affidati discrezionalmente dal dirigente preposto in relazione alle caratteristiche qualitative dell’incarico da affidare ed al correlato importo, sul presupposto che il ricorso 37 a procedure concorrenziali, stante il divieto di ridurre l’onorario oltre il 20%, non apporterebbe apprezzabili vantaggi all’economicità della procedura ma, al contrario, determinerebbe un inutile appesantimento dei tempi. Sotto il profilo soggettivo la scelta è operata sulla base dei requisiti di esperienza e di capacità prof.le desunti dal curriculum del professionista ed è ispirata da criteri di specializzazione, discontinuità e rotazione. Il dirigente preposto dà conto dell’avvenuto affidamento dell’incarico mediante la pubblicazione sul sito internet del comune di Ravenna e all’albo pretorio. Gli incarichi, con una previsione di parcella non superiore a Euro 5.000,00, sono affidati discrezionalmente, in relazione alle specifiche tipologie di incarico di progettazione, a giovani professionisti con iscrizione al relativo albo od ordine da non più di cinque anni. 4. Per gli incarichi di importo stimato ricompresi tra Euro 10.000,00 e Euro 100.000,00, Iva esclusa, occorre, fermo restando quanto previsto al successivo comma 5, ricorrere ad un confronto concorrenziale ancorché fondato su metodologie informali. Gli avvisi pubblicizzati devono contenere tutti gli elementi minimi necessari per rendere gli interessati edotti sulle caratteristiche dell’incarico che questa stazione appaltante intende affidare con la puntuale e preventiva indicazione dei criteri di selezione e delle modalità procedurali sulla base dei quali pervenire alla scelta del soggetto professionale. Il termine per la presentazione delle candidature deve essere di almeno gg.15 dalla data di pubblicazione dell’avviso. Le domande dei soggetti interessati all’affidamento dell’incarico devono essere corredate da appositi curricula professionali delle persone fisiche che assumeranno la responsabilità soggettiva della esecuzione delle specifiche prestazioni, nei quali devono essere, tra l’altro, evidenziati i servizi analoghi a quelli oggetto dell’avviso svolti nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione. Le informazioni preventive e successive, sempre a cura del dirigente interessato, devono essere adeguate al caso concreto prevedendone, in ogni caso, la pubblicizzazione all’albo pretorio e sul sito internet del comune. 5. Qualora, ai sensi dell’art.7 c.2 lett. b)e d) del D.lgs. n.157/95 siano sussistenti fattispecie quali: incarichi afferenti lo sviluppo, la revisione e l’estensione di pregresse elaborazioni progettuali, lo svolgimento di attività tecnico-amm.ve connesse alla progettazione svolta all’interno della struttura comunale o siano state riscontrate impellenti ragioni di urgenza determinate da eventi o circostanze impreviste non imputabili all’Amministrazione comunale, il dirigente competente può procedere all’affidamento diretto dei relativi incarichi per importi stimati ricompresi tra Euro 10.000,00 ed Euro 100.000,00. Il dirigente, con apposita determinazione, dà conto dei profili di opportunità e convenienza che sono sottesi all’affidamento di incarichi con la modalità della trattativa diretta. Il dirigente preposto, prima di formalizzare l’atto di incarico, provvede alla formale informazione del Capo Area ed alla pubblicazione preventiva, per una durata non inferiore a gg. 15, di un apposito avviso sul sito Internet del Comune di Ravenna e all’albo pretorio della decisione di affidare l’incarico. L’avviso deve essere corredato da puntuali e circostanziate motivazioni da cui risultino evidenziate le specifiche ed obiettive ragioni che hanno indotto il dirigente interessato a prospettare la soluzione dell’affidamento diretto. Eventuali osservazioni motivate ed attinenti, formulate da candidati interessati, saranno esaminate e controdedotte dal dirigente competente. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, alle attività prestazionali di carattere tecnico-amm.vo strumentali alla progettazione così come previsto dall’art.17 c.4 della Legge n.109/94 e s.m.i.. 38 Art. 34 Giovani professionisti 1. Per favorire l’inserimento dei giovani diplomati e/o laureati, abilitati all’esercizio della professione da meno di 5 anni, nel mondo del lavoro, il Dirigente: a) potrà, previo parere del Capo Area o del Dirigente suo delegato ed assicurando la pubblicità mediante Internet e albo pretorio, riservare a loro alcune progettazioni, esecuzione di progetti informatici di importo stimato inferiore a 20.000= Euro, iva esclusa, che si ritengano adatte per impegno e caratteristiche ad un professionista in via di formazione; b) per gli incarichi di importo stimato superiore a 20.000= Euro, potrà prevedere nei bandi forme di incentivazione per favorire la partecipazione dei giovani all’elaborazione del progetto, che, in caso di progetti per lavori pubblici, dovranno risultare fra i firmatari del progetto, unitamente agli altri tecnici componenti il gruppo di progettazione. La compartecipazione dei giovani professionisti alla redazione progettuale comporterà il riconoscimento di un adeguato punteggio. I raggruppamenti temporanei dovranno prevedere l’obbligatoria presenza di un giovane professionista. Art. 35 Incarichi professionali non ricadenti nella previsione dell’art.33 1. Gli incarichi previsti nel presente articolo, consistono in prestazioni d’opera intellettuali e/o servizi professionali che questo Comune commissiona per far fronte a precise e motivate esigenze presentate dai Servizi della struttura comunale. 2. In via generale si tratta di attività professionali, per le quali il professionista è tenuto a fornire un determinato prodotto, assistenza, ricerca o consulenza. 3. Il ricorso all’attività professionale deve essere proposto e congruamente motivato dal Dirigente responsabile del Servizio sentito il Capo Area, sotto i profili della specialità delle prestazioni, della carenza di mezzi strutturali e strumentali nonché dell’insufficienza del personale. 4. Per il ricorso ad attività professionali esterne, si osserva quanto segue: a) per gli incarichi professionali di importo stimato inferiore a 10.000= Euro, iva esclusa, il dirigente interessato può affidare discrezionalmente l’attività professionale ad un professionista di propria fiducia evidenziando nella determinazione i motivi e le circostanze che hanno giustificato il ricorso alla individuazione diretta; il dirigente, 39 nell’esercizio dell’attività discrezionale, si attiene ai principi di discontinuità, di rotazione, di parità di trattamento e di non artificioso frazionamento del corrispettivo b) per gli incarichi professionali il cui importo sia ricompreso tra 10.000= Euro e 50.000= Euro, il dirigente interessato, con propria determinazione, affida l’attività professionale ad un professionista di fiducia, evidenziando i profili di competenza, di esperienza e di capacità professionale del soggetto professionale scelto, in relazione alla specifica prestazione di servizio da affidare; il dirigente deve, di norma , privilegiare il ricorso a modalità di selezione fondate su una pluralità di proposte concorrenti. c) per gli incarichi professionali di importo stimato fra 50.000= Euro, iva esclusa, e il controvalore in Euro di 200.000= D.S.P., iva esclusa, si ricorre a gara ad evidenza pubblica, preventivamente approvata con determinazione dirigenziale; per la procedura di selezione si applicano le modalità previste dal bando di gara o dalla lettera di invito. Il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa con la previsione dell’elemento prezzo, nel rispetto dei minimi inderogabili, se previsti, dalle apposite tariffe professionali; relativamente alle modalità ed ai tempi di pubblicizzazione si rinvia espressamente al precedente art.28; d) per gli incarichi professionali di importo superiore al controvalore in Euro di 200.000= D.S.P., iva esclusa, si osservano le procedure di evidenza pubblica previste dalle vigenti disposizioni di legge ricorrendo all’asta pubblica o alla licitazione privata. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa con l’obbligatoria previsione dell’elemento prezzo. 5. Le commissioni di valutazione, nei casi di cui al sub 4 lettere b), c)e d), sono nominate dal Capo Area competente o dal Dirigente suo delegato, seguendo i principi e le modalità già delineati nei precedenti artt. 15 e seguenti. 6. Per l’affidamento di incarichi di patrocinio e/o consulenza legale specialistici per i quali sia previsto un compenso inferiore ad Euro di 50.000=, iva esclusa, si deroga dalle modalità previste dal presente articolo. In questo caso la Giunta Comunale affida discrezionalmente l’attività ad un professionista di propria fiducia, a seguito di proposta del dirigente interessato. 7. Per quanto riguarda la disciplina sulle collaborazioni coordinate e continuative si rinvia al regolamento degli uffici e dei servizi. 40 LA FASE DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI Art. 36 Competenza alla stipula 1. Il contratto è sottoscritto dal Dirigente competente del Servizio proponente. Nel caso di attività interdisciplinari che implichino l'intervento di servizi appartenenti ad aree diverse, la competenza alla stipula spetta al Dirigente Capo Area, sulla base di un criterio di prevalenza. 2. In caso di motivata assenza o impedimento del Dirigente competente, il contratto è sottoscritto dal Dirigente sostituto, ovvero, in sua assenza, dal Dirigente supplente sulla base dell'atto di delega del Sindaco, salvo quanto previsto dallo Statuto. 3. La stipulazione è subordinata all’adozione di specifico impegno di spesa nei contratti passivi o di esibizione della quietanza di pagamento nel caso di contratti attivi. 4. Qualora, senza giustificato motivo, l’aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dall’aggiudicazione, restando salva e impregiudicata l’azione di danno da parte del Comune di Ravenna. Art. 37 Responsabilità 1. Il Dirigente competente che stipula il contratto si assume la responsabilità delle disposizioni negoziali sottoscritte e della loro corretta esecuzione; deve quindi sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività all’uopo necessarie, senza che ciò comporti l’esonero di responsabilità degli altri soggetti che abbiano svolto compiti preliminari alla stipulazione o ai quali spettino specifiche funzioni in ordine all’esecuzione del contratto stipulato. 2. Non è consentito che Amministratori, Segretario Generale, Dirigenti o Direttori dei lavori diano disposizioni comportanti modifiche o integrazioni ai contratti stipulati che non siano adottate con deliberazione o determinazione secondo quanto stabilito dal presente regolamento o dalle vigenti disposizioni normative. In tal caso le modifiche od integrazioni non producono effetti imputabili all’Ente, per cui le eventuali conseguenze sono riconducibili alla personale responsabilità del soggetto che le ha ordinate. 3. Nella situazione di motivata urgenza è possibile procedere all'ordinazione della prestazione o dell’acquisto a condizione che il provvedimento presupposto, sia esecutivo e la spesa regolarmente impegnata, fatti salvi gli specifici casi di somma urgenza disciplinati dall’art.191 c.3 del D.lgs.n 267/2000. 41 Art. 38 Modalità di stipula 1. La stipulazione del contratto ha luogo per atto pubblico nei seguenti casi: a) a seguito di asta pubblica; b) a seguito di licitazione privata e appalto concorso; c) quando la legge lo richieda in considerazione della particolare natura del contratto (es. trasferimento o costituzione di diritti reali a titolo oneroso o gratuito). E’ altresì ammessa la stipulazione digitale quando si verifichino le condizioni previste dalla normativa vigente. 2 Nei restanti casi la stipulazione ha luogo a mezzo di scrittura privata o di scrittura privata autenticata, se ritenuto opportuno in relazione al contenuto dell’atto. 3 In considerazione della particolare natura o della modesta entità economica delle prestazioni che ne costituiscono l'oggetto, il contratto può essere perfezionato anche mediante sottoscrizione, per accettazione, a piè di pagina del capitolato o del disciplinare o con atto separato di obbligazione sottoscritto dall’offerente. Le correlate formalità sono assolte dal Dirigente competente, il quale ne curerà altresì la conservazione. Per la conclusione di contratti di importo non superiore a 50.000= Euro per i quali non sia stato preventivamente predisposto uno specifico capitolato o disciplinare, è necessaria apposita lettera di ordinazione con la quale il competente dirigente dispone l’ordinazione di beni, servizi o lavori. L’atto di ordinazione deve contenere almeno i seguenti elementi: La descrizione dei beni, servizi o lavori oggetto dell’ordinazione; La quantità ed il prezzo degli stessi con l’indicazione dell’I.V.A.; La qualità e la modalità di esecuzione; Gli estremi contabili (capitolo di spesa e indicazione dell’esercizio finanziario di competenza); La forma di pagamento; Le penali per ritardata o incompleta esecuzione nonché l’eventuale richiamo all’obbligo dell’assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti; Dell’ordinazione ricevuta l’assuntore dà immediata accettazione per iscritto al dirigente interessato. 4 Per la conclusione di contratti d’opera professionale è necessaria la predisposizione di un documento contrattuale che descriva sinteticamente le reciproche obbligazioni. E' altresì ammessa, ricorrendone i presupposti, la stipulazione dei contratti mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio, quando detti contratti siano conclusi con ditte commerciali. 5 Alla rogazione del contratto da stipularsi in forma pubblica amministrativa, nonché all’autentica delle sottoscrizioni nelle scritture private, provvede il Segretario Generale, fatta comunque salva la facoltà della controparte di richiedere espressamente che la funzione rogante sia assolta da un notaio. Per tutti gli atti rogati dal segretario generale e riguardanti la specifica materia delle transazioni immobiliari, è dovuto un diritto per spese di istruttoria di Euro 75,00. 42 Per ragioni di urgenza o di opportunità il Segretario Generale può, in ogni caso, demandare la rogazione ad un Notaio. Il Segretario Generale può procedere all’autenticazione di atti unilaterali d’obbligo: 1) qualora siano richiesti dal Comune di Ravenna all’interno di un procedimento volto all’emanazione di un atto di sua competenza; 2) qualora siano effettuati a favore del Comune di Ravenna; 6 In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Generale provvede alla rogazione dei contratti e alle autentiche delle scritture private chi legalmente lo sostituisce. Art. 39 Le garanzie 1. Per gli appalti relativi alle forniture ed ai servizi, può essere richiesto un deposito cauzionale provvisorio, ovvero la costituzione di una fidejussione bancaria o assicurativa il cui importo e modalità di prestazione devono essere indicati nel capitolato d'oneri o speciale di appalto, nel bando di gara o nella lettera di invito. 2. Per la cauzione provvisoria, negli appalti dei lavori, si fa riferimento alle norme vigenti. 3. Negli incanti per la vendita di immobili la cauzione provvisoria è indicata nel bando. 4. Ai soggetti non aggiudicatari della gara di appalto e delle aste immobiliari, la cauzione provvisoria viene svincolata dopo la gara di appalto dal Dirigente del Servizio Finanziario o, in caso di sua assenza o impedimento, dal quadro aziendale dal medesimo delegato. 5. A garanzia delle obbligazioni scaturenti dai contratti, il Dirigente o il responsabile unico del procedimento deve richiedere idonea cauzione, se previsto per legge, ovvero, qualora non sussista tale previsione normativa può richiederla sulla base di una sua valutazione discrezionale. 6. Per i beni patrimoniali assegnati in affitto, locazione o concessione dall’Amministrazione, è dovuto un deposito cauzionale qualora l’importo del canone annuale sia superiore a Euro 4.000=. 7. I depositi cauzionali possono essere costituiti nei modi seguenti o nei modi specificatamente stabiliti dalle leggi vigenti. In particolare, si precisa che il deposito può essere prestato con le seguenti modalità: ⇒ numerario; ⇒ fidejussione bancaria; ⇒ polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da compagnie assicurative regolarmente autorizzate; ⇒ assegno circolare intestato al servizio di Tesoreria Comunale; ⇒ cauzione rilasciata dagli intermediari finanziari a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro. 43 8. La fidejussione presentata dovrà contenere esplicito impegno a versare la somma stessa a semplice richiesta dell’Ente e dovrà, in ogni caso, escludere la preventiva escussione del debitore principale. 9. Qualora la ditta - impresa aggiudicataria non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito dall’Ente, l’Amministrazione, senza bisogno di messa mora, dichiara decaduto l'aggiudicatario e procede ad incamerare la cauzione provvisoria e a rivalersi sull’aggiudicatario per le eventuali maggiori spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. 10. La cauzione definitiva resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto. 11. L’esecutore prima della consegna dei lavori o dell'ordinativo delle forniture o delle prestazioni deve presentare all’Amministrazione, quando ciò sia stabilito da una previsione normativa o sia espressamente previsto nel bando di gara o nella lettera di invito, polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per i danni derivanti dall’esecuzione dei lavori o delle forniture e/o prestazioni deducibili in contratto, con massimali adeguati al valore dell’appalto, od altre coperture assicurative stabilite per legge. Art. 40 Le spese contrattuali 1. Le spese contrattuali sono, di norma, a carico della controparte; questa è tenuta a versare nelle casse dell’Ente l’importo in denaro contante relativo alle spese contrattuali, entro il termine comunicato dal servizio U.T. Amm.vo e Contratti. 2. Le spese contrattuali calcolate dal servizio U.T. Amm.vo e Contratti, sono quelle relative ai bolli, alla scritturazione, ai diritti di segretaria (per il rogito del contratto), alla riproduzione di copie ed allegati, all’imposta di registro sul contratto e suoi allegati ed alle eventuali volture catastali e trascrizioni se necessarie. 3. Sono esclusi dall’applicazione dei diritti di segreteria tutti i contratti redatti nella forma della scrittura privata, per i quali non è prevista la partecipazione del Segretario Generale nella sua veste di ufficiale rogante. Art. 41 Le vicende del contratto d'appalto 1. I documenti costitutivi dell’atto con il quale si instaura il procedimento contrattuale, di norma, prevedono i casi di risoluzione e di rescissione del contratto. 44 2. L’Ente ha facoltà di risolvere unilateralmente i contratti di lavori - forniture - servizi con il pagamento delle prestazioni effettuate dall’appaltatore e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non realizzate, per comprovati motivi e con determinazione del Dirigente competente, su proposta del responsabile del procedimento. 3. Fatte salve le altre ipotesi previste da disposizioni di Leggi vigenti, l’Impresa è inadempiente se non ottempera alle obbligazioni stabilite con il contratto di appalto. 4. La risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore comporta l'incameramento della cauzione definitiva a garanzia dei crediti vantati, salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento di ulteriori danni. 5. Se l’Impresa è persona fisica o Ditta individuale, la morte del suo titolare determina la risoluzione del contratto, salva la facoltà per l’Ente di concedere la continuazione agli eredi. 6. In alternativa alla risoluzione per colpa dell’appaltatore, è facoltà dell’Ente di assicurare la prosecuzione dell’appalto mediante l’esecuzione in danno, salva restando l’applicazione delle penalità e delle sanzioni previste in ciascun contratto. 7. Al fine di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione in danno per inadempimento o negligenza dell'appaltatore, verranno adottate le procedure previste dalla normativa vigente in materia. 8. I provvedimenti di risoluzione o di rescissione del contratto o rescissione con esecuzione in danno devono essere adottati, su proposta del responsabile del procedimento, dal dirigente competente con apposite determinazioni, da comunicarsi all’appaltatore. Art. 42 Il controllo sull’esecuzione dei contratti 1. La regolare esecuzione dei contratti di forniture e servizi, viene controllata con le modalità di volta in volta stabilite nei singoli capitolati speciali o, in mancanza, negli atti posti a base del procedimento. 2. La puntuale conduzione dei lavori pubblici è affidata, per ogni appalto e prima dell’attivazione della procedura di gara, ad un Direttore dei lavori ed, all’occorrenza, ad uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere e con la supervisione del responsabile unico del procedimento tenendo conto della ripartizione dei compiti. prevista dalla normativa, al momento, vigente. Inoltre, nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato, in analogia alle procedure previste per l'individuazione del direttore dei lavori, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera. 3. La Direzione Lavori è affidata ad un tecnico qualificato dell’Ente; in subordine può essere affidata ad un professionista esterno, seguendo le procedure e le modalità di individuazione previste dalla legge. Il dirigente preposto provvede ad affidare gli 45 incarichi esterni di direzione dei lavori con determinazione dirigenziale, mentre quelli interni sono conferiti con apposito provvedimento. 4. Il Direttore dei lavori tutela gli interessi dell’Amministrazione nei confronti dell’impresa e dei terzi. 5. Per la disciplina organica delle funzioni e dei compiti del Direttore dei lavori, si applicano le norme vigenti in materia. 6. Per le concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche e concessione di servizi, per tutta la durata della gestione, l’Ente verificherà e controllerà il rispetto delle condizioni e delle obbligazioni stabilite nell’atto di concessione-contratto. 7. Nell'ambito dei lavori pubblici la Direzione lavori assume le competenze ed i compiti riferibili al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. . 8. Qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni: - il dipendente tecnico nominato direttore dei lavori sia sprovvisto dei titoli che lo abilitano all'esercizio delle funzioni di coordinatore per la sicurezza, nel caso in cui lo stesso dipendente sia stato incaricato di seguire, sempre nella veste di direttore dei lavori, una pluralità di cantieri, in caso di carenza di organico, difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o a svolgere le ordinarie funzioni di istituto che, per competenza, sono demandate al servizio tecnico; il Dirigente competente nomina, con propria determinazione, un professionista esterno qualificato, in possesso dei requisiti abilitanti previsti dal D.Lgs. 494/96 e s.m.i., che assuma la funzione di direttore operativo, individuato mediante le modalità previste dalla legge ed in osservanza al presente regolamento. 9. Le modalità di individuazione e le motivazioni che legittimano il ricorso a tale figura professionale esterna debbono essere esplicitati in una apposita dichiarazione del responsabile unico del procedimento. Art. 43 La consegna dei lavori - L’ordinazione delle forniture Subappalto - Cessione del contratto 1. La consegna dei lavori e l’ordinazione dei servizi e delle forniture è presupposto indispensabile perché l’Impresa appaltatrice possa adempiere alla propria obbligazione in favore dell’Ente, nel rispetto delle clausole contrattuali; il relativo atto è di competenza del dirigente competente o del Direttore dei Lavori nel caso di lavori pubblici. 46 2. L’appaltatore è tenuto ad eseguire, il lavoro, la fornitura, il servizio in base a quanto stabilito nel contratto di appalto. 3. Il contratto di appalto non può essere ceduto da parte dell’appaltatore. 4. E’ ammesso il subappalto in base alle disposizioni di Legge vigenti. 5. L’autorizzazione al subappalto è rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio competente. 6. Il subappalto non autorizzato è causa di risoluzione del contratto, purché ciò sia espressamente previsto nel capitolato speciale o capitolato d'oneri. Art. 44 Le perizie di variante e/o suppletive 1. Le variazioni di progetti di opere pubbliche, sono ammesse solo nei casi e nei limiti previsti dalle vigenti norme. 2. L’accettazione della perizia di variante o suppletiva da parte della Ditta appaltatrice, è formulata con atto di sottomissione, recepita in un contratto aggiuntivo, che sarà stipulato nella stessa forma e con le stesse modalità del contratto principale. 3. Il contratto aggiuntivo deve riportare gli estremi del contratto principale, dell’approvazione della perizia di variante e suppletiva, nonché il maggior importo relativo ai lavori da assoggettarsi agli stessi, patti e condizioni del contratto principale ed agli stessi prezzi, ovvero i nuovi prezzi concordati, dedotto il ribasso d’asta. 4. L’appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni alle condizioni del contratto di appalto senza aver ricevuto l’ordine scritto del Direttore dei Lavori o del responsabile del procedimento previa, ove occorra, approvazione della stazione appaltante mediante deliberazione di Giunta Comunale. 5. L’appaltatore è tenuto, nei casi di aumento o di diminuzione di opere, forniture e servizi ad assoggettarsi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. 6. Al fine del calcolo del quinto, si computano gli importi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione. 7. Il direttore dei lavori, nel caso di lavori pubblici, ovvero il dirigente competente può, con opportuna motivazione, ordinare la sospensione dei lavori, forniture e servizi. 8. Le perizie di variante e suppletiva riguardanti le opere la cui entità sia contenuta nei limiti del 5% e qualora non comportino una maggiore spesa rispetto a quella finanziata, ricadono nella competenza del responsabile del procedimento che vi provvederà mediante determinazione dirigenziale; qualora il responsabile del procedimento non sia un dirigente, l’approvazione della perizia spetta al competente dirigente di servizio. 47 L'approvazione di perizie di varianti, ovvero di varianti e suppletive che comunque incidano sulla sostanza del progetto, o comportino maggiori spese rispetto a quelle finanziate, riconducibili all'ambito dei lavori pubblici, spetta alla Giunta Comunale. 9. Nel caso di modifiche che, in base alla normativa vigente, non siano considerate varianti, ancorché comportino la formulazione di nuovi prezzi, deve essere redatto e sottoscritto da parte dall'appaltatore apposito atto di sottomissione da approvarsi con determinazione dirigenziale. La fattispecie non richiede la stipulazione di contratti aggiuntivi. Art. 45 Il collaudo dei lavori - delle forniture - dei servizi 1. Il collaudo è la verifica delle modalità di esecuzione e/o prestazione dell’opera, della fornitura o del servizio, della valutazione dell’entità degli scostamenti dal progetto originario o dalla variante, nonché il controllo che i prezzi applicati siano quelli pattuiti. 2. Nel caso di lavori di importo fino a 200.000= Euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedenti il 1.000.000= di Euro è in facoltà del dirigente competente sentito il Capo Area, mediante formalizzazione di apposita determinazione, di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 3. Oltre 1.000.000= di Euro occorre il certificato di collaudo. Per le operazioni di collaudo vengono nominati da uno a tre tecnici con apposita determinazione del dirigente capo area nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente. 4. Per forniture e servizi si seguono le disposizioni di legge in materia. 5. Il/i collaudatore/i è/sono prioritariamente individuato/i nell’ambito della struttura organizzativa. 6. Qualora non sia possibile individuare nell’ambito della struttura organizzativa uno o più dipendenti in possesso dei requisiti necessari, ci si rivolgerà a professionisti esterni secondo le vigenti normative in materia. 7. Nei casi previsti dalla vigente normativa devono essere nominati collaudatori in corso d’opera con le modalità e le procedure sopra delineate. 8. Le risultanze del collaudo seguono la maggioranza dei pareri espressi, in caso di parità è determinante il voto del Presidente della Commissione dei Collaudatori. 9. Il verbale di collaudo e la Relazione finale vanno firmati da tutti i componenti la Commissione. 10.Il collaudo finale, qualora sia previsto, deve essere effettuato nel termine massimo di: 48 − − − − − giorni 180 dalla data di ultimazione dei lavori giorni 60 dalla data di ultimazione della fornitura giorni 60 dalla data di ultimazione del servizio Questi termini possono essere prorogati per particolari esigenze o contingenze Si può prescindere dal certificato di regolare attestazione quando l’acquisizione di beni o servizi sia collegata ad importi inferiori a 20.000 Euro o su espressa previsione del responsabile del procedimento. 11. Il certificato di regolare esecuzione ed il certificato di collaudo, sia per i lavori che per le forniture ed i servizi, sono approvati con determinazione del dirigente interessato. 12. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del Codice Civile. Art. 46 Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi 1. Chiunque stipuli un contratto o presti comunque la propria attività a favore del Comune è tenuto per tutta la durata della prestazione ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. 2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di obbligo contributivo e assicurativo, formalmente accertato, obbliga il Comune a sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. 3. Le disposizioni del presente articolo devono essere esplicitamente riportate nei capitolati o nei bandi di gara o nel negozio giuridico. Art. 47 La definizione delle controversie 1. Il responsabile del procedimento può promuovere, negli appalti di opere pubbliche, un accordo bonario, congruamente motivato, quando si tratta di riserve sui documenti che possono variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale. 49 2. La proposta, accompagnata da verbale d’accordo, deve essere formulata alla Giunta Comunale entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima riserva. 3. La Giunta Comunale, entro 60 giorni dalla formulazione della proposta, delibera in merito con provvedimento motivato. 4. I contratti, di norma, non dovranno prevedere clausole compromissorie che prospettino il ricorso ad arbitri per la definizione delle controversie riguardanti l’esecuzione dei contratti. 5. Le controversie nascenti o future che dovessero insorgere in ordine alla esecuzione di ogni contratto saranno deferite al competente organo giurisdizionale. Art. 48 Inadempimento e risoluzione del contratto 1. L’inadempimento contrattuale del contraente è valutato ed accertato dal responsabile del procedimento ed è comunicato al Dirigente competente all’esecuzione del contratto affinché promuova i provvedimenti e le azioni di propria competenza. 2. Nei casi di cui al comma precedente, il direttore dei lavori o il Dirigente competente hanno l’obbligo di applicare le sanzioni contrattualmente previste. 3. In caso di inadempimento grave, tale da compromettere l’esito finale del contratto, il responsabile del procedimento o il Dirigente competente, dopo avere invitato il contraente ad adempiere e questi non provveda, procede in collaborazione con l’Ufficio Legale alla adozione degli atti per addivenire alla risoluzione del contratto. Art. 49 Alienazione e Concessione del Patrimonio Immobiliare A OGGETTO 1. I capitoli che seguono disciplinano l’alienazione del patrimonio immobiliare di questo Comune. B INDIVIDUAZIONE DEL PREZZO 1. Il valore base di vendita dell’immobile è determinato dal Servizio Patrimonio, con apposita perizia estimativa redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni 50 di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare. C BENI VINCOLATI 1. La vendita o il conferimento in concessione dei beni immobili di interesse storico e artistico, di proprietà del Comune di Ravenna, sono disciplinati dal D.P.R. n.283 del 07.10.2000 e successive eventuali modificazioni a cui si fa espresso rinvio. 2. Le alienazione o le costituzione di diritti reali di godimento riguardanti altre tipologie di beni immobili o mobili sottoposti a speciali regimi vincolistici, sono precedute dall’espletamento delle formalità liberatorie del vincolo. D VENDITA DI BENI SOGGETTI A DIRITTO DI PRELAZIONE 1. Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita e l’aggiudicazione dovrà essere notificata nei modi previsti dalle disposizioni in materia. E PROCEDURE DI VENDITA 1. Alla vendita dei beni immobili si procede mediante: a) asta pubblica; b) trattativa privata; questi sistemi di gara sono posti in relazione al valore e/o alle caratteristiche del bene e, per il loro espletamento, si applica la procedura di cui agli articoli seguenti. F ASTA PUBBLICA 1. E’ adottato il sistema dell’asta pubblica quando l'interesse all’acquisto del bene offerto è, per la sua natura, per la sua possibile utilizzazione, per il suo valore venale, riconducibile ad un mercato vasto, a livello nazionale o internazionale. 2. La valutazione delle offerte, oltre all'aumento proposto rispetto al prezzo fissato come base d'asta, può tenere conto di elementi qualitativi o soluzioni progettuali e tecniche relative al tipo di opera o di insediamento che si intende realizzare sull'area posta in vendita. La valutazione degli elaborati tecnici e/o delle soluzioni progettuali viene demandata ad una Commissione tecnica appositamente nominata, con le modalità e nel rispetto delle procedure di cui al precedente art.15 con determinazione del dirigente capo area. L'ipotesi progettuale individuata dovrà far parte integrante del contratto da porre in essere. 3. L’avviso d’asta è pubblicizzato nella forma che segue: a) per i beni di valore stimato non superiore a 260.000= Euro; con affissione all’Albo Pretorio, pubblicazione, per estratto, sul Bollettino della Regione Emilia Romagna, 51 tramite affissione di manifesti, salvo i casi in cui sia escluso un interesse locale, pubblicazione su un quotidiano a tiratura locale; b) per i beni di valore stimato oltre a 260.000= Euro, oltre alle modalità sopra indicate, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed altre forme di pubblicità; c) il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a gg.25 dalla data di pubblicazione del bando all’albo pretorio. 4. La gara viene effettuata, di norma, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo a base d’asta, indicato nel relativo avviso. 5. Le offerte devono essere recapitate, nel rispetto delle formalità previste dal bando. 6. Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta, insieme all’offerta scritta ed incondizionata del prezzo in cifre e in lettere, la prova dell’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari al 10% del valore posto a base della gara da prestarsi mediante assegno circolare non trasferibile o fidejussione bancaria o assicurativa o versamento del contante presso la Tesoreria Comunale. 7. L’apertura delle offerte avviene in seduta pubblica nel modo stabilito nel bando di gara. 8. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale firmato dal Dirigente e dai due testimoni nel quale si dà atto delle offerte pervenute e dell’esclusione delle offerte risultate incomplete e irregolari, enunciandone le motivazioni. 9. L’aggiudicazione è disposta dal Dirigente responsabile del Servizio Patrimonio o da Dirigente suo delegato, in sede di gara, a favore dell’offerta più conveniente per l’Amministrazione Comunale. In relazione all’importanza della gara, il dirigente del Servizio Patrimonio valuta l’opportunità di costituire un organo collegiale a cui deferire le funzioni di seggio di gara; in tal caso provvede alla nomina della commissione di gara con propria determinazione. Prima di addivenire all’aggiudicazione in presenza di offerte uguali, si procederà nella medesima adunanza, ad una licitazione privata fra gli offerenti stessi, a partiti segreti e colui che presenterà la migliore offerta nei termini stabiliti, da chi presiede la gara, sarà giudicato aggiudicatario. Ove tutti coloro che hanno formulato offerte uguali non fossero presenti o se i presenti non volessero migliorare l’offerta, la sorte decide chi debba essere aggiudicatario. 10. Il prezzo dell’acquisto dovrà essere corrisposto secondo le modalità indicate nel bando nell’ambito dei seguenti criteri: – in contanti alla stipula del contratto di compravendita; – con una dilazione temporale massima di 2 anni dalla stipula del contratto, con versamento minimo pari al 30% dell’intero prezzo, da versarsi al momento del rogito. 11. Il pagamento della parte dilazionata del prezzo, comprensivo di interessi legali, dovrà essere garantito da fidejussione bancaria o assicurativa o da altra garanzia idonea. 12. La cauzione provvisoria è sollecitamente svincolata dal dirigente del Servizio finanziario o, in caso di sua assenza o impedimento, dal quadro aziendale a ciò espressamente delegato per i concorrenti non aggiudicatari. 13. La cauzione provvisoria prodotta dal concorrente aggiudicatario sarà trattenuta dal Comune qualora il concorrente stesso rifiuti di dare seguito al contratto di compravendita. 52 14. Qualora l’asta pubblica fosse dichiarata deserta od infruttuosa, il bene potrà essere rimesso in vendita secondo le seguenti modalità: a) trattativa privata diretta, ferme restando le condizioni riportate nel bando; b) asta pubblica con possibilità di ridurre il prezzo posto a base d'asta fino al 10% e la facoltà di concedere all'acquirente adeguate rateizzazioni nel pagamento dell'importo contrattuale; c) asta pubblica con lo stesso importo a base di gara, ma con la possibilità di accogliere offerte in riduzione sul prezzo base, comunque entro il limite del 20%, e la facoltà di concedere all'acquirente adeguate rateizzazioni nel pagamento dell'importo contrattuale. G TRATTATIVA PRIVATA 1. E’ ammessa la trattativa privata, anche con un solo soggetto, in casi eccezionali per valori da determinarsi in base a prezzi di mercato, nelle seguenti ipotesi: a) quando l’alienazione o permuta sia disposta a favore di Enti Pubblici per realizzare o gestire opere di pubblica utilità destinate al perseguimento di interessi collettivi, fermo restando che l’uso pubblico sia definito dal P.R.G. vigente; b) qualora per le caratteristiche del bene, l’acquisto possa interessare esclusivamente soggetti determinati, purché il valore di stima non sia superiore a 100.000= Euro, iva esclusa. 2. Il prezzo di acquisto sarà corrisposto alla firma dell’atto di compravendita. H OFFERTE PER PROCURA E PER PERSONA DA NOMINARE 1. Sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare. La procura deve essere speciale, fatta per atto pubblico o per scrittura privata con firma autenticata da notaio, e sarà unita al verbale d’asta. 2. Allorché le offerte sono presentate o fatte a nome di più persone, queste si intendono solidamente obbligate. 3. L’offerente per persona da nominare dovrà dichiarare la persona per la quale ha presentato l’offerta e questa dovrà accettare la dichiarazione, o all’atto dell’aggiudicazione firmandone il verbale o, al più tardi, nei tre giorni successivi, mediante atto pubblico o con firma autenticata da notaio. In mancanza di ciò l’offerente sarà considerato, a tutti gli effetti legali, come vero ed unico aggiudicatario. 4. In ogni caso, comunque, l’offerente per persona da nominare, sarà sempre garante solidale della medesima, anche ad avvenuta accettazione della la dichiarazione. 5. Il deposito eseguito dall’aggiudicatario rimane vincolato, nonostante l’offerta sia stata fatta per persona da nominare e sia stata presentata ed accettata la dichiarazione. 53 I TRASFERIMENTO BENI IMMOBILI ALL'APPALTATORE DI LAVORI PUBBLICI 1. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto di lavori, è consentito provvedere al trasferimento all'appaltatore di lavori pubblici di beni immobili di proprietà del Comune di Ravenna. 2. L'operazione deve essere prevista nel programma dei lavori pubblici e deve osservare le procedure indicate dall'art.19 commi 5ter e 5quater della legge n.109/94 e s.m.i. L PERMUTE 1. L’organo competente può disporre con motivata deliberazione la permuta dei beni immobili del Comune con altri di proprietà pubblica e privata, di interesse dell’Amministrazione, sulla base di apposita perizia effettuata dal competente Servizio Patrimonio. M BANDO 1. Il bando deve essere formulato in maniera chiara ed inequivocabile al fine di consentire a chi partecipa alla gara di conoscere tutte le condizioni imposte dall’Ente; in particolare deve contenere: • • • • • • • • • • Prezzo posto a base d’asta; condizioni di pagamento; normativa di P.R.G. vigente; documentazione da presentare per l’ammissione alla gara; data di invio delle offerte e data di apertura; previsione di una cauzione provvisoria; ufficio a cui inviare l’offerta; ufficio a cui rivolgersi per ottenere le informazioni attinenti alla gara; responsabile unico del procedimento; altre eventuali. 54 Art. 50 Concessioni e locazioni di beni immobili, patrimoniali indisponibili e disponibili del Comune di Ravenna 1. Sulla base della qualificazione tipologica e condizione giuridica dei beni in proprietà individuati nell’inventario generale dei beni immobili del Comune di Ravenna, è assentita la concessione di beni demaniali o patrimoniali indisponibili nonché l’affitto o la locazione di beni patrimoniali non suscettibili, neanche temporaneamente, di utilizzazione pubblica o non adibiti all’esercizio di funzioni e/o servizi pubblici. Il Comune di Ravenna, in relazione alle finalità deducibili dai documenti di pianificazione generale, può redigere un piano delle concessioni e delle locazioni attive. 2. Gli atti relativi alla costituzione di rapporti locativi o di affitto sono adottati dalla Giunta Comunale mentre gli atti concernenti il rilascio di concessioni di beni demaniali o patrimoniali indisponibili, qualora riportino clausole il cui contenuto sia stato predeterminato mediante un’apposita convenzione tipo, saranno adottati dal competente Capo Servizio Patrimonio. La novazione soggettiva e/o oggettiva di concessioni già rilasciate è disposta dal Capo Servizio Patrimonio previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti. 3. Il Servizio Patrimonio cura l’istruttoria verificando i requisiti soggettivi e di legittimazione dei richiedenti, alla luce della normativa e del regolamento comunale vigenti nonché la rilevanza pubblica o economico-sociale dell’utilizzo proposto. 4. Per i beni immobili di interesse storico o artistico, il rilascio della concessione è sottoposto alla preventiva autorizzazione del competente soprintendente regionale per i beni e le attività culturali, nei termini e secondo le modalità di cui al D.P.R. 07.09.2000 n. 283. 5. Il Dirigente del Servizio Patrimonio può indire, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni, una conferenza di servizi per addivenire ad un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento o al fine di acquisire intese, assensi, nulla-osta o pareri comunque denominati. Dopo aver assolto gli adempimenti di tipo istruttorio il dirigente provvede direttamente al rilascio della concessione, per i casi rientranti nel precedente comma 2, ovvero formula alla G.C. proposta motivata corredata dall’indicazione, in caso di valutazione positiva della durata dell’affitto, locazione o concessione, degli specifici fini per i quali l’immobile viene affittato o locato, del canone ritenuto congruo in relazione al valore del bene, della rilevanza dell’attività svolta dal richiedente e dell’entità delle opere di manutenzione straordinaria che questi si impegna ad eseguire. 6. Qualora siano state presentate, sulla base di appositi avvisi, domande concorrenti per assumere in concessione, affitto o locazione uno stesso bene, si procede all’individuazione del contraente mediante gara che, oltre all’elemento prezzo, può prendere in considerazione parametri qualitativi che abbiano diretta correlazione ad interventi di manutenzione e valorizzazione del bene. 7. Nel caso di richiesta di rinnovo del bene concesso o locato, è data preferenza, a parità di condizioni sotto il profilo delle finalità perseguite e degli investimenti assicurati, 55 all’adeguamento del canone, alle domande di rinnovo delle concessioni già assentite e delle locazioni già stipulate. Il rinnovo di contratti di affitto o di locazione che non comportano la modificazione delle condizioni di rapporto è disposto con determinazione del competente dirigente del Servizio Patrimonio. 8. La durata delle concessioni o dei contratti locativi è, di norma, non superiore a sei anni. Può essere previsto, al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti una durata massima di 19 anni, ovvero di 40 anni rispettivamente per le locazioni e le concessioni nell’ipotesi in cui sia imposto al locatario o al concessionario l’obbligo di eseguire opere di manutenzione straordinaria, di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose. I contratti di locazione di beni immobiliari di durata ultranovennale sono assoggettati all’obbligo di trascrizione. Detti interventi devono essere ultimati entro un termine espressamente previsto in contratto o in concessione. 9. Nel provvedimento di concessione, qualora ne sussistano i presupposti, sono indicate le misure per la tutela dei beni prescritti dal Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al D.P.R. N.283/2000. 10. La sub concessione totale o parziale del bene oggetto di concessione, se non diversamente e motivamente stabilito nell’atto stesso, comporta la revoca della concessione stessa, mentre può essere ammessa, per espressa pattuizione delle parti, la facoltà di sub locare l’immobile. 11. A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione o dal contratto di locazione è previsto il versamento di una cauzione o la costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa nel limite e con le modalità previste dal precedente articolo 39. Allo scadere della concessione o della locazione le addizioni e le migliorie apportate all’immobile sono, di diritto, acquisite gratuitamente alla proprietà del Comune di Ravenna. L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di revocare la concessione o di recedere dal contratto nel caso di sopravvenienze giustificate dal perseguimento di interessi pubblici di carattere generale previo preavviso da comunicarsi al locatario o al concessionario entro un termine non inferiore a sei mesi. Art. 51 Altri rapporti immobiliari 1. L’Ente, per l’acquisto e la locazione di beni immobili di proprietà privata, provvede mediante una ricerca nel mercato immobiliare da farsi, previa apposita deliberazione a contrattare, tramite la pubblicità più idonea di un Avviso Pubblico, contenente la descrizione delle caratteristiche che deve avere il bene immobile stesso e l’indicazione del prezzo massimo che esso è disposto a spendere. 2. L’Ente, con apposita deliberazione a contrattare, può anche provvedere all’acquisto e alla locazione passiva di beni immobili, tramite trattativa privata diretta, purché tale metodo sia debitamente motivato e corredato da: 56 a) apposita stima del prezzo d’acquisto o del canone di locazione, fatta dal Servizio Patrimonio; b) relazione tecnica riportante la descrizione precisa e dettagliata delle necessità operative, delle esigenze ubicative e dimensionali e della tipologia di utilizzo riguardanti l’immobile stesso; c) relazione economico-finanziaria pluriennale inerente i costi di gestione. Art. 52 Altri contratti: alienazioni, locazioni, costituzione di diritti reali 1. L’alienazione dei beni mobili fuori uso, di beni mobili e materiali pignorati, ecc. viene fatta con il sistema dei pubblici incanti; qualora il valore complessivo dei beni mobili da dismettere o pignorati non sia superiore a 40.000= Euro è possibile il ricorso alla trattativa privata preceduta da gara ufficiosa, ovvero, sussistendone le ragioni a trattativa diretta, rivolgendosi a Ditte specializzate. E’ possibile anche la permuta con altri beni mobili necessari. 2. Per le finalità di cui al comma 1, verrà redatto, da parte del Dirigente competente, un elenco di tali beni riportante, ove possibile, una stima presunta dei medesimi; per quanto attiene alle procedure da osservare ed alle correlate formalità, si rinvia al regolamento di economato e provveditorato. 3. La stipulazione dei contratti di locazione viene effettuata per scrittura privata. 4. La locazione immobiliare, la cui durata superi i nove anni, viene fatta con atto pubblico o con atto pubblico amministrativo. 5. I contratti di costituzione di diritti reali di godimento su immobili, sono stipulati per atto pubblico o pubblico amministrativo. 6. Le Convenzioni urbanistiche adempiono alla funzione di disciplinare l’organizzazione, l’attività di realizzazione e l’uso del territorio, incidendo sul potere di godimento e di disposizione; pertanto, se non è prevista per legge una diversa forma, sono rogati per atto pubblico o pubblico amministrativo. Art. 53 Convenzioni urbanistiche 1. Le Convenzioni Urbanistiche riguardanti i piani di lottizzazione di iniziativa privata o pubblica sono approvati in base alle vigenti norme di legge e nel rispetto delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale. 57 2. Gli atti unilaterali d’obbligo sono, di norma, rogati dal notaio; la correlata attività di registrazione e trascrizione è assolta dal soggetto privato interessato. 3. Per il perfezionamento delle cessioni di immobili, disposte a titolo gratuito a favore del Comune di Ravenna, è possibile stipulare un atto notarile unico di “Cessione gratuita e contestuale Accettazione da parte dell’Ente”. Il dirigente del servizio competente dovrà preventivamente verificare che il cedente abbia puntualmente adempiuto alle obbligazioni assunte con la concessione edilizia o con la convenzione urbanistica precedentemente sottoscritta. Art. 54 Sponsorizzazioni 1. Il Comune di Ravenna può ricorrere a forme di sponsorizzazione per la realizzazione di opere pubbliche, per attività e manifestazioni culturali, per lo sviluppo di progettualità innovative, per l’innalzamento degli standard di produzione e di distribuzione dei servizi, per supporto ad attività informative e formative qualificate per attività sportive, turistiche, per interventi e/o attività di recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio comunale e dell’assetto urbano o ad altre attività di interesse pubblico. 2. Qualora sia richiesto di realizzare, a corrispettivo delle attività che il Comune di Ravenna presta, nell’ambito del contratto di sponsorizzazione, direttamente o a mezzo di soggetti qualificati la esecuzione di lavori pubblici, i soggetti esecutori dovranno essere in possesso dei necessari requisiti di qualificazione. 3. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative del Comune di Ravenna, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall’iniziativa di soggetti privati. 4. Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti. 5. Il Comune di Ravenna può perfezionare accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro diretti al perseguimento di interessi pubblici. 6. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell’immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio, di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda. 7. L’intendimento di ricorrere a forme di sponsorizzazione deve essere formalizzato con apposito atto di Giunta comunale, mentre il relativo negozio è perfezionato mediante scrittura privata sottoscritta dal dirigente interessato. 8. In relazione a particolari manifestazioni culturali l’Amministrazione Comunale può assumere anche la veste di sponsor. L’utilizzo dei contratti di sponsorizzazione può essere, altresì, esteso alle relazioni con partner pubblici. 58 9. Il comune di Ravenna può ricorrere, per il reperimento di proposte di sponsorizzazione per la realizzazione di lavori pubblici o per l’acquisizione di beni o prestazioni di servizi, alla pubblicazione di avvisi pubblici fondati su criteri selettivi che abbiano sostanzialmente ad oggetto la rilevanza economica e la qualità delle tecniche di esecuzione dei prodotti o prestazioni proposti, nonché l’attività di veicolazione pubblicitaria del marchio o del logo richiesti. 10. Le disposizioni sopra riportate possono trovare applicazione anche nel caso di ricorso ad altri strumenti pattizi quali accordi di collaborazione e convenzioni 11. Per la disciplina di dettaglio si rinvia all’apposito regolamento comunale sulle sponsorizzazioni. Art. 55 Servizi Socio Assistenziali 1. Nelle gare relative a servizi socio assistenziali ed educativi l’Amministrazione può fissare oltre ai requisiti generali di partecipazione previsti dalla normativa e dal presente regolamento, ulteriori condizioni per l’accesso con riferimento alla disponibilità di personale con specifici titoli di studio e/o qualifiche professionali, a precedenti esperienze compiute nel settore, svolte in modo adeguato, all’iscrizione nei registri previsti per legge, a particolari strutture organizzative dell’impresa. 2. Per garantire la continuità di particolari servizi, i capitolati e i conseguenti contratti potranno prevedere il subentro graduale del nuovo aggiudicatario con conseguente regolamentazione economica della fase iniziale e conclusiva del rapporto contrattuale. Art. 56 Convenzioni con Cooperative Sociali - Associazioni di Volontariato Associazioni Sportive 1. L’Amministrazione comunale affida, qualora sussista un plurimo interesse, mediante trattativa privata preceduta da gara ufficiosa, la prestazione di servizi diversi da quelli socio assistenziali ed educativi di importo inferiore alla soglia comunitaria a cooperative sociali, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, iscritte in apposito albo previsto dalla legge. 2. L’Amministrazione può, altresì, stipulare convenzioni per attività diverse da quelle socio-assistenziale o educative con associazioni iscritte in apposito albo regionale che dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività, nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con il Comune, attraverso il concorso attivo all’esercizio delle sue funzioni. 59 3. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste dal presente articolo possono prevedere anche la concessione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività di cui trattasi. 4. L’Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi in apposito Registro regionale per la gestione di attività di interesse pubblico. Per la scelta dell’organizzazione l’Amministrazione si attiene ai criteri fissati dalla normativa regionale. 5. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni previste ai commi 2 e 4 deve essere data idonea pubblicità per garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati. 6. Le convenzioni di cui trattasi devono essere stipulate nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia. 7. Per la scelta del contraente, nei i casi previsti dai commi 2 e 4 del presente articolo, viene nominata, con determinazione del Capo Area competente o Dirigente suo delegato, apposita Commissione composta fino a 5 membri, che esamina la documentazione contenuta nell'offerta. 8. Nei casi previsti dal comma precedente, l'aggiudicazione avviene con determinazione del Dirigente competente. 9. Condizioni e modalità di partecipazione sono approvati con deliberazione di Giunta Comunale, su proposta del Dirigente competente. 10. Le convenzioni con l'Associazionismo Sportivo, per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, sono disciplinate da apposito regolamento. Art.57 Acquisizione in economia di beni e servizi mediante cottimo fiduciario 1. Il ricorso al sistema di acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso nei limiti di importo stabiliti dalla normativa vigente ed in relazione alle singole voci di spesa di seguito indicate: a) acquisti di generi di cancelleria, carta, stampati, registri, materiale per disegno e fotografie, stampa di tabulati, circolari, regolamenti e simili; b) acquisto, manutenzione, riparazione, assicurazione, noleggio e leasing di autoveicoli ed altri veicoli, nonché acquisto di carburante, lubrificante, di pezzi di ricambio ed accessori; c) acquisto, manutenzione, riparazione di P.C., stampanti, proiettori digitali, sistemi hardware, software e di trasmissione dati nonché acquisto di pezzi di ricambio ed accessori, fornitura di server e licenze software; d) provvista attrezzature e ricambi relativi a macchine operatrici per segnaletica stradale sia verticale che orizzontale; manutenzione e posa in opera della 60 segnaletica stradale sia verticale che orizzontale e riparazione degli impianti semaforici; e) acquisto di attrezzature e utensili occorrenti alle attività prestazionali gestite in economia; f) acquisto e manutenzione di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso o altre attrezzature per il servizio della protezione e per gli adempimenti correlati all'applicazione del D.Lgs. 81/2008 compresi gli acquisti per i dispositivi di protezione individuale; g) abbonamenti a riviste, periodici e simili, acquisti di libri. pubblicazioni periodiche, opuscoli, stampa materiale turistico, progettazione grafica, comunicazione. spese di rilegatura; h) spese postali, telegrafiche e telefoniche; i) attrezzature e materiali sportivi; j) prestazioni di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di beni mobili ed immobili; k) acquisto materiale igienico-sanitario, articoli ed accessori di pulizia e materiale a perdere, prodotti farmaceutici; l) trasporti, spedizioni, facchinaggi; m) acquisto, manutenzione, riparazione e leasing di mobili, arredi, attrezzature, strumenti scientifici, didattici e di sperimentazione, macchine d'ufficio, componenti hardware e software, antifurto, servizi per la custodia e sicurezza; n) servizi di sicurezza e vigilanza sugli immobili comunali; o) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e attrezzature in occasione di espletamento di corsi, concorsi ed esami quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali dotazioni e/o attrezzature; p) organizzazione e allestimento di mostre, esposizioni, conferenze, convegni e seminari, manifestazioni sportive ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, nazionali ed internazionali, fitto locali occorrenti, stampa di inviti e degli atti, assicurazione delle opere, del materiale scientifico e didattico e correlata sorveglianza, ecc; q) acquisto di generi vari ed omaggi in occasione di manifestazioni, cerimonie e convegni acquisto di materiale per premiazioni sportive oltre a mosaici, gagliardetti e gonfaloni del comune e striscioni celebrativi; r) spese di rappresentanza e di ospitalità; s) piccoli impianti e piccole spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefonia, trasmissione dati, acquisto fax e apparati elettronici; t) operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni; u) divulgazione di bandi di concorso e di pubbliche gare a mezzo stampa o di altre fonti di informazione ove ritenuto necessario ed altre inserzioni; v) servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di traduzione, di trascrizione, di sbobinatura, di inserimento dati, di deregistrazione, di dattilografia, di correzione bozze, di esecuzione di disegni e fotografie, lavori di stampa, tipografia, litografia nei casi in cui il Comune di Ravenna non possa provvedervi con il proprio personale o qualora ragioni di urgenza lo richiedano; w) prestazioni e forniture afferenti l'esecuzione di riproduzioni di copie eliografiche, digitali, a colori, plottaggi, per produzioni fotografiche e materiale fotografico, modellazione tridimensionale e rendering fotorealistico statico, servizio di editing; x) lavori, servizi e forniture occorrenti per il normale funzionamento degli uffici che per loro natura non possano essere acquisiti con le normali procedure di gara; y) servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali, servizi di collocamento e reperimento di personale; z) servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni; 61 aa) servizi informatici; bb) servizi riportati nell’Allegato IIB del codice dei contratti pubblici (Servizi legali, ecc..); cc) verifiche, indagini, rilievi necessari per constatare i profili statici e gli stati di consistenza di beni immobili; dd) affidamento di incarichi di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione comprese le attività di supporto o propedeutica alla progettazione e il collaudo; ee) attività di frazionamento ed aggiornamento catastale, visure ipotecarie, attività di raccolta ed elaborazione dati statistici turistici; ff) servizi di catering, servizi di fornitura pasti, ristorazione cerimoniale; gg) espurghi, rimozione di materiali tossico-nocivi speciali e relativi smaltimenti; hh) forniture di attrezzature e materiali per impianti elettrici, elettromeccanici, di telecomunicazione e di pubblica illuminazione; ii) arredi interni ed esterni, postazioni di lavoro, climatizzatori, tendaggi, tappezzerie, moquettes e simili, serramenta,installazione vetri e zanzariere; jj) fornitura di vestiario, calzature per i dipendenti aventi titolo, biancheria per le scuole comunali; kk) servizi e forniture connessi alla attività di protezione civile; ll) corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, anche indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie; mm) somministrazione di bevande calde e fredde e di alimenti a mezzo di distributori automatici; nn) spese per il funzionamento di Commissioni, gruppi di lavoro ed altri organi da costituirsi in base a specifiche disposizioni di legge e/o regolamentari; oo) accertamenti medico-fiscali; 2. Il Dirigente competente, nell’atto di affidamento del contratto di cottimo, deve sempre indicare in quale delle voci di spesa sopra previste nel presente articolo, ricade la concreta fattispecie oggetto dell’affidamento stesso. 3. Nessuna acquisizione può essere artificiosamente frazionata al fine di sottoporla alla disciplina del presente articolo o di sottrarla ai limiti di spesa previsti, ovvero ricondurla a una disciplina diversa da quella cui deve soggiacere. 4. I Dirigenti dovranno rigorosamente attenersi alle procedure stabilite dall’art. 125 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 207/2010. In ogni caso i Dirigenti nella cui competenza ricade per materia l’oggetto del contratto, devono dar conto della convenienza del rapporto qualità-prezzo offerto dall’operatore prescelto rispetti ai parametri medi di mercato e/o desumibili da convenzioni / accordi quadro CONSIP ed Intercent-ER attive/i. Agli operatori economici interpellati nell’ambito di indagini di mercato deve essere riconosciuto un termine per la presentazione delle offerte, di norma, non inferiore a 10 giorni, fatti comunque salvi i casi di estrema e comprovata urgenza. 5. Ai sensi e per effetto dell’art. 125, comma 10, del codice dei contratti pubblici , il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi: □ risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; 62 □ necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; □ prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; □ urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. Art.58 Esecuzione di lavori mediante cottimo fiduciario 1. Sono a cottimo fiduciario i lavori per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l’affidamento ad imprese esterne al Comune di Ravenna. 2. I lavori da affidare, per cottimo fiduciario, devono essere preceduti da un’indagine di mercato o un confronto concorrenziale fra almeno 5 imprese e non possono superare i limiti di importo stabiliti dalla vigente normativa sui lavori pubblici; devono, altresì, possedere le caratteristiche tipologiche più sotto specificate. Per i lavori di importo inferiore a 20.000 Euro l’indagine di mercato può essere esperita richiedendo almeno tre preventivi a n.3 imprese ritenute idonee, ove la fattispecie concreta lo consenta. 3. I lavori di manutenzione possono ricomprendere l’esecuzione di nuovi lavori purché questi ultimi assumano un rilievo economico inferiore al 50% dell’importo complessivo dell’intervento. 4. Nel limite di importo di 200.000 Euro sono eseguiti mediante cottimo fiduciario: - I lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l’esecuzione; - Il completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità ed urgenza di completare i lavori; - I lavori e/o le attività funzionali alla compilazione di progetti quali: interventi di esplorazione aree, approfondimenti di studi, indagini, rilievi, sondaggi ecct; - Le manutenzioni o riparazioni delle opere e/o impianti tipologicamente descritti al comma 5 seguente, quando l’esigenza di provvedere sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarli con le forme e procedure previsti dagli Artt. 20 e 21 della Legge n.109/94 e s.m.i. o qualora si configurino speciali ed eccezionali circostanze che richiedano l’esecuzione di interventi non programmabili in materia di sicurezza. 5. Possono essere eseguiti, mediante cottimo fiduciario, fermo restando il rispetto dei vincoli di varia natura esistenti, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel limite di 50.000= Euro, ricadenti nelle seguenti tipologie di lavori: a) Taglio di vegetazione pregiudizievole al deflusso delle acque; b) rinaturazione di sponde dissestate; c) sistemazione e protezione spondale, risagomatura e sistemazione di materiale litoide collocato a protezione di erosioni spondali; d) difesa delle pile e delle spalle dei ponti da fenomeni di sfiancamento, scalzamento e di aggiramento; 63 e) manutenzione e adeguamento funzionale arginature e accessori intesa come sfalcio e taglio di vegetazione riparia, ripresa di frane e scoscendimenti, ricarica di sommità arginali, conservazione e ripristino paramento, ringrossi; f) ripristino e adeguamento funzionale di manufatti quali briglie, difese spondali, soglie di fondo, chiaviche, scolmatori, bocche a sifone, rampe e appostamenti idraulici; g) manutenzione e ripristino di reti irrigue; h) mantenimento o ripristino di dune naturali ed artificiali; i) ripascimento di arenili in erosione anche con realizzazione di trappole o barriere soffolte; j) sistemazione ed adeguamento funzionale opere di difesa esistenti; k) manutenzione e/o interventi di adeguamento alle normative vigenti di impianti tecnologici di qualsiasi natura ed opere accessorie degli edifici sedi di uffici e/o servizi comunali; l) manutenzione straordinaria e/o interventi per la realizzazione di impianti termoidrico-sanitari; m) riparazione e sostituzione di infissi esterni ed interni di qualsiasi materiale ed opere accessorie, compreso portoni, vetrate, cancelli, serrande, basculanti, automatismi di impianti idraulici, serbatoi di accumulo acqua ed autoclavi; n) ripristino e/o realizzazione di servizi igienici; o) manutenzione e/o sostituzione di pavimentazioni in qualsiasi materiale, lastre galleggianti, grigliati di ferro, compreso gli interventi riguardanti i rispettivi sottofondi ed opere annesse; p) manutenzione e/o sostituzione di coperture ed impermeabilizzazioni di tetti e pareti controterra; q) manutenzioni relative ad opere edili ed affini nei fabbricati e loro pertinenze in uso al Comune di Ravenna; r) adeguamento alle normative di ascensori e montacarichi, nonché lavori di manutenzione e mantenimento, compreso le verifiche biennali per l’esercizio; s) ripristino di locali e uffici a causa di allagamenti accidentali o cedimenti strutturali e crolli; t) opere edili ed affini rivolte al mantenimento, ripristino o consolidamento degli immobili, compreso le recinzioni; u) demolizioni parziali o totali di fabbricati in quanto pericolanti o per effetto di provvedimenti dell’autorità amministrativa o giudiziaria; v) manutenzione, riparazione, sostituzione reti fognarie bianche o nere , fosse biologiche; w) recupero urbano o ripristino di aree abbandonate e degradate; x) bonifica da sostanze nocive alla salute di impianti ed edifici; y) manutenzione e sostituzione impianti TV, di allarmi antintrusione e telecamere a circuito chiuso ed accessori; z) manutenzione e interventi di adeguamento di sistemi di trasmissione dati a larga banda a servizio di uffici comunali; aa) manutenzione, messa a norma degli impianti elettrici, trasmissione dati e telefonia, idraulici, a gas ecc.; bb) manutenzioni e/o interventi di adeguamento di porte REI, uscite di sicurezza, maniglioni antipanico, di porte blindate ed inferriate; cc) manutenzione e/o interventi di adeguamento ad impianti di illuminazione di emergenza, di sicurezza ed allarmi antincendio; dd) manutenzione e/o sostituzione di impianti antincendio, idranti e CO2, cartellonistica di sicurezza; ee) realizzazione e/o manutenzione di percorsi agevolativi per portatori di handicap, ascensori, rampe e montascale; 64 ff) realizzazione e/o manutenzione di ulteriori servizi igienici anche per portatori di handicap nonché assolvimento delle norme igienico-sanitarie; gg) manutenzione e/o sostituzione di coibentazioni acustiche e termiche, condizionamento, riscaldamento, deumidificazione, nonché aerazione anche forzata di ambienti; hh) realizzazione interventi per la riduzione dei consumi energetici; ii) interventi di manutenzione e/o di realizzazione degli impianti idraulici, idrovori e di sollevamento; jj) interventi di esplorazione, che si rendano necessari nel corso dell’esecuzione dei lavori, per l’approfondimento di studi, indagini, rilievi e/o sondaggi ad un livello ulteriore rispetto a quello prescritto per la redazione dei progetti, purchè si tratti di interventi che l’esecutore dei lavori non sia tenuto ad effettuare in base a disposizioni vigenti o ad altro titolo; kk) installazione o manutenzione di tende ombreggianti, oscuranti, tendaggi, veneziane e/o vetrate. ll) Manutenzione e/o riparazione di strade, di segnaletica stradale orizzontale e/o verticale , di pertinenze stradali. ART.59 Disposizioni Finali 1. Nel caso in cui per realizzare un’opera pubblica o di pubblica utilità sia necessario acquisire aree di proprietà privata tramite procedura espropriativa, il provvedimento che dispone l’occupazione temporanea d’urgenza preordinata all’esproprio, deve essere affisso all’albo pretorio per almeno gg. 15 naturali e consecutivi. 2. Il presente regolamento sui contratti si adegua automaticamente alle future disposizioni di legge o di regolamento con particolare riferimento alla materia degli acquisti di beni e servizi 65