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COMUNE DI CEFALA` DIANA

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COMUNE DI CEFALA` DIANA
COMUNE DI CEFALA’ DIANA
PROVINCIA DI PALERMO
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica
Comunale (IUC)
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 09.09.2014
1
DISCIPLINA GENERALE “IUC” (IMPOSTA UNICA COMUNALE)
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del
Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’istituzione e
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Cefalà Diana in attuazione
dell’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 2
COMPONENTI DEL TRIBUTO
1. L’Imposta Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”, si basa su due presupposti impositivi,
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. Il tributo IUC è composto da:
a) L’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta al possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali e relative pertinenze.
b) Di una componente riferita ai servizi, che si articola:
- Nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore di
immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune;
- E nella Tassa sui Rifiuti (TARI), a carico dell’utilizzatore destinata alla copertura integrale dei
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento;
ART. 3
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTEDELL’IMPOSTA UNICA “IUC”
1. Entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,il Consiglio
Comunale determina:
a) Le aliquote e detrazioni IMU;
b) Le aliquote e detrazioni TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati.
2. Le tariffe della TARI : in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,
redatto dai soggetti che svolgono il servizio stesso.
ART. 4
DICHIARAZIONE
1) I soggetti passivi dei Tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30
giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o dalla detenzione dei locali e delle aree
assoggettabili al Tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la
dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2) La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni
successivi sempre chè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso
ammontare del Tributo; in tal caso , la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno
successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le
2
informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun
Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliare a destinazione ordinaria devono essere
obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero
dell’interno, ove esistente.
3) Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 15 novembre
1993, n. 507(TARSU).
4) Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la
presentazione della dichiarazione dell’IMU.
5) Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), in
quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU.
ART. 5
MODALITA’ DI VERSAMENTO
1) Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art.17 del Decreto Legislativo
9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto “modello F24) nonché, tramite apposito bollettino di conto
corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto
compatibili, ovvero tramite le altre modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
ART. 6
SCADENZE DI VERSAMENTO
1) Le scadenze dei pagamenti dell’IMU sono quelle fissate per legge: 16 giugno per l’acconto e
16 dicembre per il saldo.
2) Ai sensi dell’art. 1, comma 688 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche ed
integrazioni, il pagamento della TASI e della TARI è stabilito come segue:
a) Il versamento della TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e
16 dicembre,in considerazione che trattasi di imposta patrimoniale come la IMU e che il
maggior numero di immobili, si riferiscono alle abitazioni principali che godono della esenzione
totale;
b) Il versamento della TASI,sugli affittuari è fissato in tre rate, con scadenza 31 marzo –
31 luglio e 30 novembre, con possibilità di versamento in un’unica soluzione entro il 31 marzo
di ciascun anno.
c) Il versamento della TARI verrà stabilito con separato atto annualmente.
ART. 7
COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE
1) Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei
contribuenti interessati.
2) Per la TARI la liquidazione del tributo avviene d’ufficio ad opera del Comune sulla base degli
elementi dichiarati o accertati.
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ART. 8
RISCOSSIONE
1) La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente,
il presupposto del tributo.
ART. 9
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
1) Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a
tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile
può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a Uffici Pubblici ovvero a Enti di
gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree
assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7
giorni.
ART. 10
ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI
1) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione,
l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 del
Codice Civile.
2) In caso di omesso, insufficiente o tardivi versamento della IUC alle prescritte scadenze viene
irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del
D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17
comma 3, del D.Lgs 472/97.
3) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del
tributo non versato con un minimo di € 50,00.
4) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% al 100% del tributo non versato,
con un minimo di € 50,00.
5) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all’invio di eventuale questionario di
accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da
€
100 a € 500.
6) Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 ( un terzo) se, entro il termine per
la proposizione del ricorso, interviene a quiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se
dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi .
7) La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell’art. 1, comma 165, della Legge 27
dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun
anno d’imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.
8) Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si
applicano le disposizioni di cui all’art. 1 commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
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ART. 11
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1) I dati acquisiti al fine dell’applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del D. Lgs 196/2003.
ART. 12
ENTRATA IN VIGORE
1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014-09-04
2) Tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali sono
inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di
cui all’Art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
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COMUNE DI CEFALA‘ DIANA
P R O V. DI P A L E R M O
CAPO 1
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
“I.M.U.”
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.09.2014
6
INDICE
ART. 1 FINALITA’
ART. 2 PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
ART. 3 ESENZIONI
ART. 4 DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA
ART. 5 BASE IMPONIBILE
ART. 6 SOGGETTI ATTIVI
ART. 7 SOGGETTI PASSIVI
ART. 8 DEFINIZIONE DI FABBRICATO
ART. 9 UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
ART 10 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE
FABBRICABILI
ART. 11 ASSIMILAZIONI
ART. 12 FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI
ART. 13 AREA FABBRICABILE
ART. 14 DEFINIZIONI DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
ART. 15 DETERMINAZIONE DELLE AREE FABBRICABILI
ART. 16 DECORRENZA
ART. 17 DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO
ART. 18 AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI
E COLTIVATORI DIRETTI
ART. 19 VERSAMENTI
ART. 20 DICHIARAZIONI
ART. 21 ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA
ART. 22 RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 23 RIMBORSI
ART. 24 SANZIONI ED INTERESSI
ART.25 CONTENZIOSO
ART. 26 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ART. 27 FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 28 RINVIO
ART. 29 ENTRATA IN VIGORE
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CAPITOLO 2
ARTICOLO 1
FINALITA’
1) Il presente Regolamento è adottato per disciplinare l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 , convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011
n. 214, che ne dispone l’anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al
2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. L’ applicazione a regime dell’imposta
municipale propria è fissata al 2015. Il Regolamento viene adottato allo scopo di ;
a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;
b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
c) potenziare la capacità di controllo di verifica della platea contributiva ;
d) definire i criteri di stima per l’accertamento del valore delle aree fabbricabili;
e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.
ARTICOLO 2
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
L’articolo 2 deve individuare il presupposto impositivo che, ai sensi dell’articolo 13, comma 2
del Decreto Legge n. 201, consiste nel possesso di qualunque bene immobile, sito nel territorio
del Comune , a qualsiasi uso destinato e di qualunque natura, ivi comprese l’abitazione
principale e le relative pertinenze.
Inoltre, pare opportuno specificare che presupposto impositivo è anche il possesso di terreni
incolti e dei cosiddetti “orticelli”.
1) Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, cioè il possesso di qualunque bene immobile, sito nel
territorio del comune, a qualsiasi uso destinato e di qualunque natura, ivi comprese l’abitazione
principale e le relative pertinenze. Con la definizione di fabbricati ed aree, ai fini
dell’applicazione dell’imposta di cui all’articolo 1 si intende:
a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto
edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione
e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta
a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in
cui è comunque utilizzato. Per i fabbricati nelle Categorie Catastali “ senza rendita “ F/2, F/3
ed F/4, in zona agricola e rurale, fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità “ Ente
Urbano” per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo
accatastamento, e i fabbricati comunque presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti
in catasto, il Comune stabilisce con atto deliberativo il valore venale per metro quadro in
comune commercio da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’IMU, da moltiplicare per la
superficie lorda complessiva del fabbricato stesso, intesa quale superficie dell’area di “sedime”
(area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani, al cui valore
così determinato, viene applicata l’aliquota IMU stabilita dal Comune per il calcolo
dell’imposta da versare;
b) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione
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determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica
utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti
indicati nel comma 1 dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, sui
quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Il
Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è
fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal Piano Regolatore Vigente al momento della richiesta.
Tale definizione è, poi, completata dal disposto di cui all’articolo 36, comma 2, del Decreto
Legge n. 223 del 2006, ai sensi del quale “ un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile
a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune,
indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del
medesimo”.
In proposito, occorre precisare che l’articolo 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201 del
2011, richiama espressamente l’agevolazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo
periodo, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, chiarendo che i soggetti beneficiari della
stessa debbano essere individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli
professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n .99, iscritti nella
previdenza agricola.
Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti da tali soggetti, sui quali,
invece, “persiste l’utilizzazione a agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali”, così
come sancito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992.
L’agevolazione si applichi anche nelle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una
società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui
mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
Nell’ipotesi in cui un terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno soltanto, che
sia coltivatore diretto ovvero imprenditore agricolo professionale, l’agevolazione ex articolo 2
del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 è da applicare a tutti i comproprietari.
c) Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate
nell’articolo 2135 del codice civile, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della
stessa.
Il secondo e il terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile stabiliscono che “Per
coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività
dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di
carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque
dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo,
dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni
o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente
impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio
e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
d) Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e
risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di
deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte ),
9
nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
e) Per fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola si intendono i fabbricati di
cui all’articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133. si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU
alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola 2135 del codice
civile e in particolare destinate:
·
Alla protezione delle piante;
·
Alla conservazione dei prodotti agricoli;
·
Alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la
coltivazione e l’allevamento;
·
All’allevamento e al ricovero degli animali;
·
All’agricoltura;
·
Ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo
indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a
cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
·
Alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
·
Ad uso di ufficio dell’azienda agricola;
·
Alla
manipolazione,
trasformazione,
conservazione,
valorizzazione
o
commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
·
All’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso (Azienda agricola indivisibile).
·
Con circolare n. 3 DF/2012 viene introdotto il principio secondo il quale la qualifica
di fabbricato rurale prescinde dalla categoria catastale attribuita dal catasto (mentre Comini e
Cassazione, ai fini ICI pretendevano l’iscrizione nella categoria D/10 ). Per l’imposta
municipale occorre riferimento alla natura delle costruzioni rurali ed alla loro funzione
strumentale alle attività agricole di cui all’articolo 21325 del codice civile (come ricovero
animali, conservazione prodotti agricoli custodia macchine agricole ). Possono essere
accatastati anche in categorie diverse dalla D/10 ( esempio uffici A/10, impianto fotovoltaico
D/1) ma comunque si considerano rurali. Accertata questa destinazione l’imposta municipale è
dovuta nella misura del 2 per mille con versamento ridotto al 30% entro il 18 giugno oppure
unico versamento al 17 dicembre per quelli non accatastati. Se vi sono i fabbricati rurali
inutilizzati e sono, comunque, al servizio del fondo agricolo il carattere di ruralità è fuori
discussione anche se sono vuoti o quasi ( vedi circolare ministeriale n. 3/2012 che fa
riferimento alle caratteristiche di destinazione e tipologiche piuttosto che alla effettiva
destinazione
ARTICOLO 3
ESENZIONI
Ai sensi del disposto di cui all’articolo 9, comma 8 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011,
richiamato dall’articolo 13, comma 1, del Decreto Legge n. 201 del 2011, si riportano le
seguenti esenzioni:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle
Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove
non soppressi, dagli enti del servizio nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/ 1 ad E/9 ;
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
·
2)
a)
b)
i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del Decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purchè compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato
Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.
810;
i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è
prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia;
i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di colline delimitate ai sensi dell’articolo 15 dalla
Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in base all’elenco riportato nella Circolare n. 9 del 14 giugno
1993, di cui questo Ente ne fa parte;
gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del Decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo
svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16,
lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 227
i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge
30dicembre 1993, n. 557, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui
all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT. Tale disposizione deve essere recepita
nel regolamento solo nell’ipotesi in cui il Comune rientri in detto elenco.
Il Comune può deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal pagamento
dell’imposta. In tale ipotesi, pare doveroso precisare che l’eventuale riduzione o esenzione non
potrà operare con riferimento alla quota riservata allo Stato, in quanto, ai sensi dell’articolo 21
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le agevolazioni sono riferite ai soli “tributi di
pertinenza degli Enti Locali”.
Inoltre, il Comune può deliberare agevolazioni sull’imposta, sino alla totale esenzione, anche
per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello
svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei
mesi. In tale ipotesi, l’eventuale riduzione o esenzione non potrà operare con riferimento alla
quota riservata allo Stato, in quanto, ai sensi dell’articolo 1, comma 86, della Legge 28
dicembre 1995, n. 549, le agevolazioni sono riferite ai soli “tributi di pertinenza degli Enti
Locali”.
Infine, il Comune può deliberare la riduzione ovvero l’esenzione dal pagamento dell’imposta,
in favore delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone
giuridiche di diritto privato. Anche per ciò che concerne tale ipotesi, pare doveroso precisare
che l’eventuale esenzione non potrà operare con riferimento alla quota riservata allo Stato, in
quanto, ai sensi dell’articolo 4, comma , comma 5, del Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n.
207, le agevolazioni sono riferite ai soli “tributi di pertinenza degli Enti Locali”.
Previsto da disposizione di legge;
per gli immobili che seppur destinati ad usi istituzionali non sono utilizzati;
Si applicano,inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f),
h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate:
i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 ;
i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 – bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
11
c)
d)
e)
f)
g)
i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purchè compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15, e 16 del Trattato
lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929,
n. 810;
i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è
prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia;
i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo
15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
gli immobili posseduti dai soggetti di cui all’articolo 87, comma1, lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché
delle attività di cui all’articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985,
n. 222.
ARTICOLO 4
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA
1)
l’aliquota è determinata con le modalità previste dal vigente regolamento generale delle
entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2) a decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia
dell’economia e delle finanze. Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio
delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida
da parte del Ministero dell’interno, con blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio,
delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui
ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica,
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.
3) il diritto all’eventuale aliquota agevolata si rileva dalla autocertificazione presentata dal
contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea
documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
L’autocertificazione, o la documentazione sostitutiva, deve essere presentata entro il
30giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione.
12
ARTICOLO 5
BASE IMPONIBILE
1) La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile
determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell’anno di
imposizione,rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre
1996 , n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A ( Abitazioni e/o Residenze) e nelle
categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e
autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte ), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici
e studi privati);
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo ) e nelle
categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e
C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
c) Bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 ( Istituti di credito, cambio ed
assicurazione);
d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati );
e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o
terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di
credito, cambio ed assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65 per gli anni 2013 e 2014;
f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe)
3) per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del
reddito domenicale risultante in catasto,vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato
del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un
moltiplicatore pari a 130 per i soggetti diversi dai Coltivatori Diretti e imprenditori
professionali
iscritti
nella
previdenza
agricola.
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola il moltiplicatore è pari a 110.
4) per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali “senza rendita” F/2, F/3
ed F/4 in zona agricola e rurale, fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità “Ente
Urbano” per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e
fabbricati comunque presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, il Comune
stabilisce con atto deliberativo il valore venale per metro quadro in comune commercio da
utilizzare ai fini dell’applicazione dell’IMU, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del
fabbricato, intesa quale superficie dell’area di “sedime” (area di ingombro dl fabbricato sul terreno)
moltiplicata per il numero dei piani, al valore così determinato, và applicata l’aliquota IMU
determinata dal Comune per il pagamento dell’imposta dovuta.
5) per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono
oggetto di inventariazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministero delle finanze
2 gennaio 1998 n. 28 nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale
13
di cui al comma 14 – ter dell’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni con legge 22 dicembre 2011 n. 214, l’imposta municipale propria è corrisposta, a
titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in
catasto. Il conguaglio dell’imposta è determinata dai comuni a seguito dell’attribuzione della
rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non è presentata dichiarazione al catasto
edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma
336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti dei soggetti obbligati.
6) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D,non iscritti in catasto ed individuati al comma
3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata
dal valore costituito dall’importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture
contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto
Legislativo 504/1992.
7) per gli altri fabbricati non iscritti in catasto,nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute
variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono
sull’ammontare della rendita catastale, la base o imponibile è il valore costituito con riferimento alla
rendita dei fabbricati similari già iscritti.
8) per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla
data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, così come definita in base all’articolo 13 del
presente regolamento.
ARICOLO 6
SOGGETTI ATTIVI
L’IMU è dovuta al Comune di ubicazione dell’immobile;
Ai sensi dell’art. 1 comma 38 lettera F della Legge 228/2012, è riservato allo Stato il gettito
dell’Imposta Municipale Propria derivanti dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,60 per mille;
- Tale riserva non si applica ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti da
Comuni e che insistono nel rispettivo territorio, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentali
(D10) ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani il cui elenco è
predisposto dall’I.S.T.A.T.
- Il Comune può aumentare fino a tre punti l’aliquota standard prevista per gli Immobili ad uso
Produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva
del Comune ;
- Il versamento della quota di Imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente
dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, a mezzo Modello F
24.
-
ARTICOLO 7
SOGGETTI PASSIVI
1) I soggetti dell’imposta sono quelli così come individuati dall’art. 3 del D.L.gs. 30.12.1992,
n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero:
a) i proprietari di immobili di cui all’articolo 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di
diritto reale di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non
residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o
non ivi esercitano l’attività.
14
2) Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3) Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione
finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
4) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto
passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato
stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la
procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del
19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della
rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del
quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel
terzo periodo del comma 1 dell’articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è
determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire
tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
L’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, al coma 1, effettua un espresso rimando
all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011, il quale, individua i soggetti passivi
dell’imposta municipale propria. Riprendendo quanto sancito da tale disposizione normativa, il
regolamento comunale deve, pertanto, identificare i soggetti passivi:
·
Nel proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati,
compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
·
Nel titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su
fabbricati,aree edificabili e terreni;
·
Nel concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
·
Nel locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in
locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per
tutta la durata del contratto.
Inoltre, secondo quanto disposto dal comma 12 quinquies dell’articolo 4 del Decreto Legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito nella Legge 26 aprile 2012, n.44, “l’assegnazione della casa
coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si
intende in ogni caso effettuato a titolo di diritto di abitazione”. Pertanto,
l’assegnazione della ex casa coniugale fa sorgere un diritto di abitazione in capo al coniuge
assegnatario, con la conseguenza che anche tale soggetto dovrà essere considerato soggetto
passivo dell’imposta. Pare, quindi, opportuno che, all’articolo 4 del regolamento IMU, il
Comune introduca anche l’espressa menzione dell’ex coniuge assegnatario della casa
coniugale.
ARTICOLO 8
DEFINIZIONE DI FABBRICATO
1)
Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la
attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la
normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l’attribuzione della rendita
catastale .I fabbricati iscritti a catasto nel Gruppo Catastale “F” , anorchè provvisti di rendita
catastale, i fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità “Ente Urbano” per i quali risulta
effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, i fabbricati rurali iscritti al
catasto terreni per i quali non risulta presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il
30 novembre 2012, sono soggetti alla dichiarazione IMU ed al pagamento dell’imposta in base
15
al valore determinato come da art. 6,commi 4 e 5, del presente Regolamento, ed in base al
valore dell’area fabbricabile per i fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione, non
ricompresi nel comma 4, art. 6, del presente Regolamento.
2)
Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella
che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell’ area che non avrebbe ragione di esistere in
mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell’abitazione principale
esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di
depositi), C/6 (Stalle, scuderie,rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella
misura massima di unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso
trattamento tributario dell’abitazione principale. Qualora la pertinenza non fosse stata
dichiarata tale nella dichiarazione IMU originaria, il contribuente ha l’obbligo, in sede di prima
applicazione, per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione
con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della
prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.
3)
Il fabbricato è soggetto all’imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei
lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo
utilizzo, se antecedente a tale data. la condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei
servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l’energia elettrica
ed a metri cubi 5 mensili per l’acqua potabile.
ARTICOLO 9
UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
1) per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente.
2) dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, ( anche se detta pertinenza è situata in prossimità
dell’abitazione principale, purchè la stessa risulta destinata in modo durevole al servizio
della casa di abitazione) si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.l’importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare
l’importo massimo di euro 400. i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della
detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal
caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a
quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione
3) La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione .
4) Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o
la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica.
5) Si considera abitazione principale:
16
a)
le unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.
504, e precisamente:
le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari;
gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
6) L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si
applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo
30dicembre 1992 n. 504, e precisamente:
al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili di matrimonio, non risulta assegnatario della casa
coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per
l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2- bis, calcolate in
proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a
condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale
su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa
coniugale.
7) L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si
applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.
662, e precisamente:
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
8) Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al
presente articolo dovranno essere dichiarate IMU e/o in apposita autocertificazione da
presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata;
ARTICOLO 10
DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI
Con riferimento all’abitazione principale e alle pertinenze della stessa, occorre richiamare la
definizione fornita espressamente dal medesimo articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011,
ai sensi del quale: “ per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente”.
E’ opportuno sin d’ora precisare che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio
comunale, le agevolazioni di cui al regolamento in materia di IMU, previste per l’abitazione
principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo
immobile, così come chiarito dal su menzionato articolo 13.
Il versamento dell’IMU sulla prima casa e sulle relative pertinenze non si effettua se l’aliquota
è pari al 4 per mille, fatta eccezione per i fabbricati, se sono prima casa, classificate alle
categorie catastali A/1- A/8 A/9, per i quali l’Imposta continua ad essere dovuta.
Con riguardo alle pertinenze dell’abitazione principale, il regolamento deve richiamare
espressamente la definizione fornita dall’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, ai
17
sensi del quale: “Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura massima di un’unità ad uso abitativo”.
Per ciò che concerne, invece, le nozioni di “fabbricato”, “area fabbricabile” e di “terreno
agricolo”,occorre far riferimento, secondo le indicazioni di cui all’articolo 13 del Decreto
Legge n. 201 del 2011, all’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992.
Più precisamente, con riferimento alla nozione di “fabbricato”, il regolamento deve riprendere
la definizione di cui all’articolo 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi
del quale per fabbricato “ si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere
iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del
fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetta all’imposta a partire
dalla data di ultimazione del lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla
data in cui è comunque utilizzato”.
Per ciò che concerne la definizione di aree fabbricabile, il regolamento comunale deve
riprendere la nozione data dal combinato disposto di cui all’articolo 2, lettera b), del Decreto
Legislativo n. 504
ARTICOLO 11 :
ASSIMILAZIONI
1)
2)
3)
In seguito alle modifiche introdotte dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 16 del 2012,
l’articolo 13, comma 10, prevede “ Comuni possono considerare direttamente adibita
ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché
l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo
di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
Da ciò consegue che, nel caso in cui il Comune eserciti tali facoltà, dovrà considerarsi
direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta:
da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero;
da cittadini italiani residenti all’estero.
Sono equiparati all’abitazione principale,ai fini dell’applicazione dell’imposta, le unità
immobiliare, e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle Categorie Catastali A/1, A/8
e A/9, concesse in comodato, dal soggetto passivo dell’imposta, a parenti in linea retta entro il
primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
Le equiparazione di cui al comma 2 è subordinata al contestuale possesso dei seguenti
requisiti:
- Contratto di comodato d’uso validamente registrato (l’agevolazione potrà farsi valere a
decorrere da data non antecedente dalla data di stipula del contratto di comodato a norma di
legge );
- Reddito ISEE del comodatario non superiore ad € 20.000,00;
- Rendita Catastale dell’unità immobiliare e delle relative pertinenze concesse in comodato
d’uso non superiore ad € 600,00
18
4)
In caso di più di una unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo
dell’Imposta, l’agevolazione di cui al presente articolo può essere applicata per una sola unità
immobiliare.
ARTICOLO 12
FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI
1) Le agevolazioni per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili sono contemplate
nel D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e modificato dalla Legge 44/2012.
ARTICOLO 13
AREA FABBRICABILE
DEFINIZIONE: L’area fabbricabile è l’area che, a norma dello strumento urbanistico edilizio
vigente, in base alla superficie fondiaria, è suscettibile di utilizzazione a scopo edificatorio. Essa si
ottiene deducendo dall’area:
a)
le porzioni che, per vincoli di legge o dello strumento urbanistico –edilizio, sono
sottratte all’uso edilizio in quanto destinate ad usi (strade, attrezzature, servizi, verde pubblico
ecc.) o funzioni (verde privato) di pubblico interesse;
b)
le porzioni pertinenti ad edifici già esistenti sull’area e che si intendono mantenere;
c)
le porzioni la cui edificabilità è stata trasferita ad altra area confinante per
convenzione (trascritta);
d)
gli spazi pubblici esistenti.
1)
a)
b)
AREA FABBRICABILE Tali aree si dividono in :
Aree inedificate non lottizzate con vincolo di lottizzazione obbligatoria;
Aree nidificate: sono quelle aree che sulla base dei parametri contenuti negli strumenti
urbanistici vigenti sono da ritenersi a tutti gli effetti autonomamente e distintamente
fabbricabili;
c) Aree parzialmente edificate: intendendosi con ciò quelle aree per cui, sulla base delle
previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, l’area non di pertinenza mantenga un indice di
fabbricabilità residuo superiore al 10% di quello che aveva l’area inedificata, e che comunque,
come al punto b), siano autonomamente e distintamente fabbricabili;
d) Aree in corso di edificazione: sono da considerarsi tali quelle aree in cui è in corso la
costruzione e/o la ristrutturazione totale di un fabbricato, sulla base di indici di fabbricabilità
contenuti nello strumento urbanistico – edilizio vigente.
2) ESENZIONI: Sono da ritenersi esenti tutte quelle aree che rispondano alle sottoelencate
caratteristiche:
a) Aree individuate nei vigenti strumenti urbanistici come aree edificabili ma che comunque,
per le loro limitate superficie, non raggiungono il dimensionamento del lotto come parametro
19
minimo imposto dalle norme standard del Piano vigente (superficie minima del lotto ) e
ricadenti all’interno delle “ZONE C di espansione” e delle “ZONE D produttive” ;
b) Aree comunque individuate come edificabili, ma che, per la loro conformazione planimetrica
e/o dimensionamento, rendono di fatto impossibile l’applicazione degli standard urbanistici
minimi previsti dai vigenti strumenti (distacchi dalle strade, confini, area minima del lotto,
intervento urbanistico obbligatorio, ecc), ritenendosi le stesse di fatto non autonomamente e
distintamente edificabili, ricadenti all’interno delle “ZONE B di completamento”;
c) tutte quelle aree inserite come edificabili ”ZONE F” che comunque sono sottoposte a
vincolo di intervento pubblico;
d) tutte le aree comunque individuate come edificabili ma che, per la loro collocazione,
rientrano nelle fasce di inedificabilità previste dal R.D. 25.07.1904, n. 523.
3) Il dirigente / responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente,
attesta se un area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nei
precedenti commi.
4) per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell’applicazione
dell’IMU per gli edifici così come individuati nel precedente comma 1 dell’art. 9, ci si avvale
anche del principio di ragguaglio con “l’area fabbricabile” da intendersi quale valore base di
ricostruzione dell’immobile, fatta salva la possibilità per l’ufficio tributi comunale, di calcolare
l’imposta municipale propria, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita
delle unità similari già iscritte in catasto.
Art. 14
DEFINIZIONI DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
1) Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio,
come enunciato da 5° comma dell’art. 5 del D. L.gvo 504/92, non si fa luogo ad
accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l’imposta comunale sugli immobili
dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori
a quelli stabiliti nella tabella che segue:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
2)
ZONA DEL CENTRO STORICO_€ AL M.Q
20,66
ZONA DI COMPLETAMENTO CENTRO URBANO
18.60
ZONA DI ESPANSIONE DEL CENTRO ABITATO
9,30
ZONA PER RESIDENZE STAGIONALI
1,81
ZONA VERDE ATTREZZATO
0,78
ZONA DELLE ATTREZZATURE PUBBLICHE
2,27
ZONA DEL VERDE AGRICOLO EDIFICABILE
0,42
ZONA PER INSEDIAMENTI ECONOMICI E
PRODUTTIVI
6,72
I valori di cui al precedente comma potranno essere modificati periodicamente con
deliberazione consiliare, con effetto dal 1° gennaio successivo all’adozione.
ARTICOLO 15
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
1. Il valore delle aree fabbricabili sarà determinato annualmente dall’ufficio tecnico comunale,
sulla base dei criteri di cui all’art. 5 comma 5° del D. L.gvo n. 504/92.
20
ARTICOLO 16
DECORRENZA
Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come “fabbricabili” dal
PRG Comunale, l’imposta municipale propria si applica dal 1° gennaio 2012.
2)
Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore
Generale, l’imposta si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore delle
nuove destinazioni urbanistiche.
3)
Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano
Regolare Generale, l’imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all’entrata in vigore
delle nuove disposizioni urbanistiche.
1)
ARTICOLO 17
DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO
1)
Terreno agricolo è quel terreno adibito all’esercizio dell’agricoltura attraverso la
coltivazione,l’allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto
agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del
Codice Civile (10.000 mq o 3.000 mq agro – silvo – pastorale ).
ARTICOLO 18
AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E
COLTIVATORI DIRETTI
1)
Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone
fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall’articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e
soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La
cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno
successivo.
2)
Per le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo
principale esercitano l’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla
funghicoltura ed all’allevamento di animali possono ottenere, su loro specifica richiesta, la
tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui quali persiste l’utilizzazione agro –
silvopastorale.
L’ esenzione quale terreno agricolo è concessa a condizione che:
a)
il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di
adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
b)
il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l’adozione dello strumento
urbanistico che ha reso edificabile l’area.
21
3)
4)
a)
b)
c)
d)
e)
La domanda deve essere presentata entro la scadenza del versamento della 1° rata al
Funzionario Responsabile della gestione del tributo.
La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le
condizioni, è redatta in carta semplice e deve contenere, pena la nullità, tutti i seguenti
elementi:
l’indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale
ovvero della partita IVA del richiedente;
l’ubicazione del terreno e la indicazione della partita catastale, del foglio, della particella,
del subalterno dello stesso;
la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall’articolo 2, comma 1 lettera b),
secondo periodo, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
La sottoscrizione dell’impegno a fornire tutti i documenti e i dati che si riterranno
necessari all’istruttoria dell’atto;
Copia del certificato di iscrizione negli appositi elenchi previsti dall’art. 11 della Legge
9.01.1993 n. 9. I soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività
svolta in agricoltura dovranno presentare, in alternativa, copia del certificato di pensione.
ARTICOLO 19
VERSAMENTI
1)
L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per gli anni solari proporzionalmente alla quota ed
ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni corrisponde
un’autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per
almeno quindici giorni è computato per intero a tal fine, facendo riferimento alla data dell’atto
di compravendita, se esso viene fatto dal 1 al 15 del mese l’obbligo, per quel mese, è in capo
all’acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l’obbligo è in capo al cedente.
2)
l’importo minimo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta e non agli
importi relativi alle singole rate, né alle quote dell’imposta riservate al Comune e allo Stato, né
tantomeno ai singoli immobili. Pertanto, il raffronto tra imposta dovuta e importo minimo deve
essere effettuato dal contribuente prima della distinzione tra quota destinata al Comune e quota
riservata allo Stato.
Infine il Regolamento deve prevedere che, ai sensi dell’articolo 1, comma 166, dell’articolo 1
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, applicabile anche all’IMU, in virtù all’articolo 9 comma
7, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011, il pagamento deve essere effettuato con
arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per
eccesso se superiore a detto importo.
Il Comune deve, altresì, richiamare l’attenzione sulle modalità di versamento che, a norma del
comma 12 dell’articolo 13 del Decreto legge n. 201 del 2011, deve essere effettuato mediante
utilizzo di uno dei Modelli F 24 per l’esecuzione dei versamenti unitari di cui alle disposizioni
dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, approvati con Provvedimenti del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. N. 2012/53906 e prot. N. 2012/53909, entrambi del
12 aprile 2012, e prot. N. 2012/74461 del 25 maggio 2012, e dei codici tributo istituiti con
Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 53/E del 5 giugno 2012.
Il Comune può, altresì, stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati
da un contitolare anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i
22
3)
versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell’anno di decesso,
purchè l’imposta sia stata regolarmente calcolata .Gli eredi rispondono in solido delle
obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante
causa.
I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune ed allo Stato,
per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il
16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente
provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale,
da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l’eventuale
conguaglio, fino alla concorrenza dell’intera somma dovuta per l’annualità di competenza.
A seguito di avviso di accertamento d’ufficio:
4)
Su specifica richiesta del contribuente in condizioni economiche di particolare disagio, per gli
immobili con Cat. A/ 2 A3/A4/A7 / C1/ C2/ C3/C6/ C7 e Cat. D ,può essere concessa la
rateizzazione del pagamento con provvedimento formale dell’Ufficio Responsabile d’imposta,
previa richiesta scritta da presentarsi entro e non oltre il 15° giorno dal ricevimento
dell’avviso di accertamento, un numero massimo di 4 rate con l’ultima scadenza entro e
non oltre il compimento dell’anno da quando si effettua il primo pagamento così come
segue:
·
Fino ad € 100,00 nessuna rateazione
·
Da € 100,01 ad € 200,00 numero due rate
·
Da € 200,01 ad € 300,00 numero tre rate
·
Oltre € 300,00 numero quattro rate
5)
Nel caso di accertamento riguardante più annualità d’imposta, qualora l’importo complessivo,
comprensivo di sanzioni ed interessi, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale, sia
superiore a € 516,46, su richiesta del contribuente, lo stesso può essere rateizzato quattro
rate trimestrali.
6)
L’imposta da pagare per la Cat. D viene rateizzata così come segue:
·
Fino ad € 500,00 nessuna rateazione
·
Da € 500,01 ad € 600,00 numero due rate
·
Da € 600,01 ad € 1.000,00 numero tre rate
·
Oltre € 1.000,00 numero quattro rate
7)
Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio
e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza
della rata non adempiuta.
8)
Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 24 del Decreto legislativo 18 dicembre
1997,n. 472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del
tributo.
9)
Le condizioni economiche di particolare disagio sono rilevabili mediante l’applicazione dei
criteri di cui al D. lgs. 31/03.1998, n. 109 e/o successive disposizioni anche a livello
regolamentare;
10) Il versamento dell’imposta, in deroga all’ articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore
dell’agenzia delle entrate. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti
tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene
data comunicazione dell’errore entro due anni al Funzionario Responsabile della
gestione dell’imposta.
23
11)
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l’imposta
è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è
prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita.
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data
in cui il prezzo è stato incassato.
12) Si considera regolare il versamento dell’imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della
prima rata e per un importo non inferiore all’imposta complessivamente dovuta per il periodo
di possesso del primo semestre.
13) L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a €.12,00 tale importo si intende
riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di
saldo.
ARTICOLO 20
DICHIARAZIONI
1)
I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune
presentando l’apposita dichiarazione con il modello ministeriale non oltre il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all’anno in cui si è verificato l’insorgere
della soggettività passiva. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell’importo
su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta .
2) In caso di morte del contribuente la dichiarazione va presentata da parte degli eredi o anche
da uno solo di essi. Il termine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del
contribuente, è prorogato di sei mesi.
3) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta
dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute,
secondo le modalità di cui al comma 1.
ARTICOLO 21
ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA
1)
Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale, effettuate nei termini
previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni .
2)
Il contribuente può aderire all’accertamento secondo il disposto del Regolamento
comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
3)
La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle
capacità operative dell’Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da
sottoporre a verifica. .
4)
Ai sensi dell’art. 59, comma 1 lett.p del D. lgs. 446/97, nell’ambito delle iniziative per il
potenziamento degli uffici tributari del Comune, per incentivare l’attività’ di controllo possono
essere attribuiti i compensi. al personale addetto A tale scopo una quota delle somme
effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento
dell’imposta municipale propria viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire
annualmente tra il personale del servizio tributi che ha partecipato a tale attività.
24
5)
Le attività di accertamento e liquidazione dell’imposta erariale svolte dal comune saranno
effettuate qualora l’importo dell’imposta non versata sia superiore ad €.12,00.
ARTICOLO 22
RISCOSSIONE COATTIVA
1) Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il
termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione o di accertamento e salvo che sia
emesso provvedimento di sospensione, son0o riscosse coattivamente sulla base
dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che
costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e
delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di
espropriazione forzata immobiliare.
ARTICOLO 23
RIMBORSI
1.
Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, per la quota di
competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque
anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione.
2) Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da
comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento del
rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3) Non si da luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato
dall’articolo 17 comma 12.
ARTICOLO 24
SANZIONI ED INTERESSI
1)
Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le
disposizioni del regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme:
a)
Decreti Legislativi n.ri 471,472,e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m. i.
b)
Articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s. m. i.
c)
Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la
legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s. m. i.
25
ARTICOLO 25
CONTENZIOSO
1)
Contro l’avviso di accertamento, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui
al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2) L’accertamento, la riscossione coattiva, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono
disciplinati in conformità con quanto previsto dall’articolo 9, commi 4,6 e 7, del Decreto
Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 (tale norma prevede che per quanto non regolamentato
trovano applicazione le norme vigenti).
ARTICOLO 26
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
1) Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s. i. ,è data la possibilità al Funzionario Responsabile di
richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta
conoscenza del contribuente.
2) La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione
delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
ARTICOLO 27
FUNZIONARIO RESPONSABILE
1)
Con provvedimento del Sindaco ai sensi della Legge 191/98 è designato un Funzionario cui
sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
dell’imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i
provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e
dispone i rimborsi.
ARTICOLO 28
RINVIO
1)
Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia
alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e +9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 2014, ed alla legge 27 luglio
2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”.
2) Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa che regolanti la specifica materia.
26
ARTICOLO 29
ENTRATA IN VIGORE
1)
Il presente Regolamento ha effetto dal 1/1/2014
A decorrere dall’anno d’imposta 2014, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del
Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse
a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del
presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito
informatico,le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.
446 del 1997.
27
COMUNE DI CEFALA’ DIANA
PROVINCIA DI PALERMO
CAPO 2
Regolamento componente “TASI”
(Tributo sui Servizi Indivisibili)
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 09.09.2014
28
INDICE
Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2
ISTITUZIONE DELLA TASI
ART. 3
PRESUPPOSTO DELLA TASSA
ART. 4
SOGGETTO ATTIVO
ART. 5
SOGGETTI PASSIVI
ART.6 BASE IMPONIBILE
ART. 7
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
ART. 8
DECORRENZA DELLA TASI
ART. 9
INDICAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI INDIVISIBILI
ART. 10
RIDUZIONI
ART. 11
ESENZIONI
ART12
DETRAZIONI
ART. 13
NORME
GENERALI
RIGUARDANTI
DETRAZIONI ED ESENZIONI
ART. 14
ESCLUSIONI
ART. 15
DICHIARAZIONI
ART. 16
MODALITA’ DI VERSAMENTO
ART. 17
SCADENZE DI VERSAMENTO
ART. 18
IMPORTI MINIMI
ART. 19
ACCERTAMENTO
ART. 20
RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 21
RIMBORSI
ART. 22
ENTRATA IN VIGORE
29
LE
RIDUZIONI
Capitolo 3
Regolamento componente “TASI” (Tributo sui Servizi Indivisibili)
Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52
del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 01/01/2014, la
componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili) dell'Imposta Unica Comunale "IUC"
prevista dall'art. 1 commi dal 669 al 679 e 681 della Legge n. 147/2013 (legge di
stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni, in particolare stabilendo
condizioni e modalità operative per la sua applicazione.
2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge
vigenti applicabili al tributo.
Art. 2
ISTITUZIONE DELLA TASI
1) A decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai
servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e
dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
2) L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669
- 700 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità
applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata
dalle relative norme di legge e regolamentari.
3) Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività
amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità,
efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
Art. 3
PRESUPPOSTO DELLA TASSA
1) Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai
sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2) La TASI non si applica ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività
agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU, in quanto
interamente compreso nelle aree montane.
3) Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati
strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte
dell'Ufficio del Territorio.
4.Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso
Ufficio del Territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con
conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di
accertamento.
30
Art. 4
SOGGETTO ATTIVO
1) Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste,
interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
Art. 5
SOGGETTI PASSIVI
1) La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità
immobiliari di cui al comma 669 dell'art. l, legge n. 147/2013, modificato dal D. L.
6/03/2014 n. 16.
2) In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso parziale
versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso
di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e,
solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale
agli altri possessori.
3) In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello
stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a
titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che
gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali
e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai
singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri
obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso
esclusivo.
5) In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data
della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di
locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della
stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di
consegna.
6) Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del
diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di
un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI neIla misura da
10% a 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota
di cui al successivo art. 41, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale
sull'unità immobiliare.
,
Art. 6
BASE IMPONIBILE
1) La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale
propria,"IMU", da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a catasto e nel
valore di mercato per le aree edificabili, di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e
successive modifiche ed integrazioni e dal relativo Regolamento Comunale.
31
2) Nel caso di fabbricati non iscritti al Catasto, ovvero che siano iscritti al Catasto
senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita
non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti
per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque
tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello
stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
3) Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal
contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva
consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad
accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e
delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.
Art 7
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
1) L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446
del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
2) I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto
Legge 6 dicembre 2011, n 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre
2011, n. 214 non potranno avere applicata una aliquota superiore all’1 per mille.
3) .Il Comune con deliberazione di Consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle
aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, oltre al
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna
tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale
per l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille ed altre
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4) Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
5) Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676 - 677 - 678 dell'art. 1
della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le
disposizioni di cui ai precedenti punti 1-2-3-4, oppure altre modificazioni che vadano
comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio
Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto
delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.
Art 8
DECORRENZA DELLA TASI
1) La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno
nei quali si è protratto il possesso.
2) Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in
cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste
sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e
tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3) A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni
è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma
obbligazione tributaria.
32
4) Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa
vigente o dal presente Regolamento.
Art. 9
INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI
1) Con la deliberazione di Consiglio comunale che determina le aliquote e detrazioni
TASI saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili
comunali, e per ciascuno di tali servizi,saranno indicati i relativi costi alla cui
copertura la TASI è diretta.
2) Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono
specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della
quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale
differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di
immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.
3) Servizi indivisibili:
SERVIZI INDIVISIBILI
Pubblica Sicurezza e Vigilanza
Viabilità e Servizi connessi
Illuminazione Pubblica e Servizi
Connessi
Art .. 10
RIDUZIONI
1) Ai sensi del comma 679, art.1, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014)
e successive modifiche ed integrazioni,sono previste le seguenti riduzioni:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo,ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all’anno all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento
del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio;
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Art. 11
ESENZIONI
1) Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta
municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8, D. Lgs. 23/2011 e dall'art. 7 del D.
Lgs. 504/93, come di seguito richiamati:
- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio
territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai
Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, agli Enti del servizio sanitario nazionale,
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati nelle categorie catasta le da E/l ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre
1973 n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del
Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27
maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i
quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad
accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma ,1 lettera c) D.P.R. 22
dicembre 1986 n.917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con
modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui
all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che
utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
2)
Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano
utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del
Comune della quota della TASI di competenza dell’ occupante.
Art. 12
DETRAZIONI
1) Ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), sono introdotte le seguenti detrazioni:
a) Per abitazione principale e pertinenze della stessa:
- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
applicano per un solo immobile;
- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
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catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
b) Per i familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale
-
Per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale dal possessore;
c) Per AIRE (cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
"AIRE")
- Per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente
adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;
Art. 13
NORME GENERALI RIGUARDANTI LE RIDUZIONI, DETRAZIONI ED ESENZIONI
1) Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in
detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle
fattispecie di cui al comma1,oppure eventuali ulteriori riduzioni di cui al comma 2,
restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per
alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni.
2) Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 679 e 731 dell'art.1 della
Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di
cui ai precedenti punti 1- 2,oppure altre modificazioni che vadano comunque ad
incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni TASI, il Consiglio Comunale,
nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI,
terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.
Art 14
ESCLUSIONI
1) Sono escluse dalla TASl le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili,
non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile
che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Art. 15
DICHIARAZIONI
1) La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto
anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati
dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la
dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui
sono intervenute le predette modificazioni. AI fine di acquisire le informazioni
riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun
comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono
essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione
dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
2) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello
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in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
3) Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può
essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4) Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a
presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità
immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del
territorio.
5) Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.CI. e dell'IMU, in quanto
compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
6) Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero
della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini
dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in
relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali,
ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del
territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni
d'imposta.In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini
sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari
possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU, in
quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica
eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente
residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato
acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. La mancata
presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma
comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare
disposta dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa
disposizione.
9. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini
dell'applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per
legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è
avvenuta la variazione o la cessazione.
Art. 16
MODALITA' DI VERSAMENTO
1) L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2) Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo
proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti
passivi, a condizione che:
- l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
- venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del
pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui
all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
- vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
3) In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati
nei confronti degli altri soggetti passivi.
4) Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione
di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare
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per la sua quota di possesso.
5) In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso
può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità.
Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della
detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione
in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.
Art. 17
SCADENZE DI VERSAMENTO
1) Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno
nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese
durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno
quindici giorni è computato per intero.
2) Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima
con scadenza il 16 giugno per quanto dovuto per il 1 o semestre e la seconda con
scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo.
3) Gli importi della TASI dovuti dal possessore dell'immobile sono riscossi alle scadenze
fissate per l'IMU (16 giugno e 16 dicembre); è consentito il pagamento in unica
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4) Gli importi della TASI dovuti dall'occupante dell'immobile sono riscossi alle scadenze
fissate per il pagamento della TARI (31 marzo - 31 luglio e 30 novembre); è consentito
il pagamento in unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno.
5) Il versamento è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 tramite modello F24, nonché, tramite apposito
bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato
articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità stabilite dai
provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e
dei codici tributo.
6) Nell'impossibilità per il Comune di adottare tale soluzione di semplificazione per il
versamento del tributo TASI, lo stesso dovrà comunque essere versato dal
contribuente entro i termini di scadenzastabiliti dal presente regolamento.
7) In mancanza dell'adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il
versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota minima di legge. Il
versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti
pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre
di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al
primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
Art. 18
IMPORTI MINIMI
1.Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale
dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.
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2.Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo
complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad €
16,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3.Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite
di cui al comma 1.
Art.19
ACCERTAMENTO
1) Ai sensi dell'art. l, commi 161 e 162 L. 29/2006, i provvedimenti di accertamento in
rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e
di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere
effettuati.
2) Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative
tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive
modifiche ed integrazioni.
3) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta
rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui
all'articolo 2729 del codice civile.
4.Ai sensi dell'art. l, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di
accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad
esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari
relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e
firmati. L'Ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed
elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e
diritti.
5) In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione,
si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per
cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7.In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per
cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di
sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro
500.
9) Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del
ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se
dovuto, della sanzione e degli interessi.
10.Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti
la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo l, commi da 161 a 170, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 20
RISCOSSIONE COATTIVA
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Ai sensi del comma 163, art. l, L. 296/2006 e successive modificazioni e integrazioni, il
diritto dell'Ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto
definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:
- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle
Commissioni Tributarie;
- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
- 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non
ulteriormente impugnata.
Pertanto le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non
versate entro i termine sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di
sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:
a.il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre
1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo);
b.sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al R. D. 14 aprile 1910, n.
639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II°del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei
limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di
iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società
nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le
funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al
segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo
svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.
Ai fini di cui al comma 1 lettera a), ai sensi del comma 163, art.l, L. 296/2006, il titolo
esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al
contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è
divenuto definitivo.
La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica
anche alla procedura di ingiunzione fiscale.
Art 21
RIMBORSI
1) Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il
rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal
giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitiva mente accertato il
diritto alla restituzione.
2) Non si da luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo
disciplinato dall'articolo 52 comma L 507/97
Art. 22
ENTRATA IN VIGORE
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1) Il presente regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2014.
2) Tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli
enti locali sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l'approvazione del bilancio di previsione.
3) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni
di cui alla Legge 147/2013 e all'art. 13, D. L. 201/2011 convertito in legge 214/2011 e
successive modifiche ed integrazioni.
COMUNE DI CEFALA’ DIANA
PROVINCIA DI PALERMO
40
CAPO 3
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI-TARI
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 09.09.2014
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4
Art. 5
Oggetto del Regolamento
Gestione e classificazione dei rifiuti
Rifiuti assimilati agli urbani
Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
. Soggetto attivo
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
41
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Presupposto per l’applicazione del tributo
Soggetti passivi
Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
Esclusione dall’obbligo di conferimento
Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Superficie degli immobili
TITOLO III – TARIFFE
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Costo di gestione
Determinazione della tariffa
Articolazione della tariffa
Periodi di applicazione del tributo
Tariffa per le utenze domestiche
Occupanti le utenze domestiche
Tariffa per le utenze non domestiche
Classificazione delle utenze non domestiche
Scuole statali
Tributo giornaliero
Tributo provinciale
TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Riduzioni per le utenze domestiche
Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Riduzioni per il recupero
Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Agevolazioni
Cumulo di riduzioni e agevolazioni
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO
Art. 29.
Art. 30
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Obbligo di dichiarazione
Contenuto e presentazione della dichiarazione
Poteri del Comune
Accertamento
Sanzioni
Riscossione
Interessi
Rimborsi
Somme di modesto ammontare
Contenzioso
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
42
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
. Entrata in vigore e abrogazioni
. Clausola di adeguamento
. Disposizioni transitorie
. Disposizioni per i versamenti
Allegati
All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
All. B: Categorie di utenze non domestiche
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi previsto dall’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011, n 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali
per la sua applicazione.
2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la
tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
43
Note. L’articolo in commento è diretto a specificare, come indica la rubrica, l’oggetto del regolamento
stesso, individuandolo nel Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall’art. 14 del D.L. n. 201
del 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 2011), tributo che il regolamento intende istituire (o attivare)
e disciplinare.
L’articolo 1 si apre con il richiamo alla generale potestà regolamentare che l’art. 52, D.Lgs. n. 446 del
1997, riconosce agli enti locali in materia di proprie entrate, anche con natura tributaria, in forza della
quale gli enti locali possono completare e altresì derogare la disciplina recata da norme statali. Con
l’ovvia conseguenza che “Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”,
come specifica il terzo comma dell’articolo 1.
Si deve peraltro rammentare che, in relazione alla riserva (relativa) di legge di cui all’art. 23 Cost. in
materia di prestazioni personali o patrimoniali imposte, il citato art. 52 individua anche i limiti della
potestà regolamentare, cosicché gli enti locali non possono modificare la disciplina attinente alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei
singoli tributi. Aspetti questi che non potranno quindi essere incisi - ma occorrendo meglio precisati
(come appunto si avrà modo di vedere) - dallo strumento regolamentare, che deve comunque operare nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
Superando le incertezze che avevano contraddistinto la disciplina della “tariffa” di cui all’art. 49, del
D.Lgs. n. 22 del 1997 (la c.d. TIA1), nonché la “tariffa” di cui all’art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (la
c.d. TIA2), il legislatore ha optato chiaramente per la natura di tributo dell’entrata in esame, così
espressamente denominandolo - a cui consegue una serie di rilevantissime conseguenze giuridiche in
ordine alla disciplina di riferimento, in particolare in materia di accertamento, riscossione, rimborso,
sanzioni, controversie giurisdizionali, e alla non applicabilità dell’IVA.
L’art. 14, comma 29, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce, per i soli comuni che hanno realizzato sistemi
di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, la possibilità (non
l’obbligo) di prevedere, con regolamento, l’applicazione di una “tariffa” avente natura corrispettiva in
luogo del tributo. Il secondo comma esplicita appunto che il regolamento intende attivare l’entrata con
natura tributaria e non quella con natura corrispettiva.
Il comma 3 richiama le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158 del 1999, recante la disciplina relativa
all’elaborazione del piano finanziario e delle tariffe, tenuto conto che, a seguito delle modifiche
apportate all’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, ad opera della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità
2013), il citato decreto presidenziale ha acquisito stabilità come testo di riferimento in materia tariffaria.
Il comma 4 si pone come norma di chiusura, rinviando, per quanto non previsto dal regolamento, alle
vigenti disposizioni di legge.
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Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti
urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero
territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento
comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente
regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di
disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a)
i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b)
i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a)
del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
c)
i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d)
i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei
corsi d'acqua;
e)
i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f)
i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività
cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a)
i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
b)
i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività
di scavo;
c)
i rifiuti da lavorazioni industriali;
d)
i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e)
i rifiuti da attività commerciali;
f)
i rifiuti da attività di servizio;
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g)
i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi;
h)
i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
Note. L’articolo 2 richiama alcune nozioni in tema di rifiuti, loro gestione e classificazione, tratte dalla
normativa ambientale e in specie dal D.Lgs. n. 152 del 2006, T.U. dell’Ambiente, che svolgono un ruolo
centrale nella forma impositiva legata allo svolgimento del pubblico servizio di gestione dei rifiuti
urbani.
Il primo comma riporta così la nozione di gestione dei rifiuti, tratta dall’art. 183, comma 1, lett. n), del
D.Lgs. n. 152 del 2006, mentre il secondo comma ne individua la disciplina, correlandola oltre che al
citato T.U. dell’Ambiente, anche al regolamento locale del servizio (previsto dall’art. 198, comma 2, del
D.Lgs. n. 152 del 2006), e allo stesso regolamento sul tributo.
Il terzo comma richiama la definizione di rifiuto e i commi successivi la fondamentale distinzione tra
rifiuti urbani e speciali, tratte sempre dal T.U. dell’Ambiente.
Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, le
sostanze non pericolose elencate nell’allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla
civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali,
artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie
complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, non superi il doppio del valore
massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell’allegato 1, punto 4.4. del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma
precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche,
specifichi – entro trenta giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell’articolo 10, comma 5, dalle
utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure
organizzative atte a gestire tali rifiuti.
Note. L’articolo 3 individua al comma 1 i rifiuti assimilati agli urbani per qualità e per quantità. Sotto il
profilo qualitativo, le sostanze sono identificate per tipologia merceologica, rinviando all’allegato A che
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richiama: a) le sostanze elencate al punto 1.1.1 della Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio
1984, che tuttora disciplina la materia; b) i rifiuti sanitari assimilati agli urbani individuati dal D.P.R.
15 luglio 2003, n. 254. Si ricorda che il comune può escludere una o più sostanze indicate nell’allegato
A, laddove ne risulti problematica la gestione. Sotto il profilo quantitativo è individuato un limite
superiore di produzione complessiva per unità di superficie correlato al valore massimo del
corrispondente parametro Kd di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, ma sono ovviamente possibili altre
soluzioni. Tale limite diviene rilevante solo per le utenze con una superficie tale da poter produrre una
rilevante massa di rifiuti e da richiedere quindi un significativo impegno del servizio pubblico.
Il secondo comma introduce una deroga ai principi enunciati dal primo comma, in quanto prevede la
possibilità per il comune di assimilare comunque i rifiuti che superano il limite di assimilazione, a
condizione che, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, precisi le
specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti, entro un certo termine dalla presentazione della
dichiarazione che preveda il superamento del limite quantitativo di assimilazione.
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate
dall’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e
trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di
fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in
materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al
terreno,
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di
costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello
stesso sito in cui è stato escavato;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro
materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la
produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né
mettono in pericolo la salute umana.
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g) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua
o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei
suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della
Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre
disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.
1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un
impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per
eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o
dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
Note. L’articolo 4 richiama il contenuto dell’art. 185 del D.Lgs. n. 152 del 2006, che individua le
sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti. Appunto in relazione a tale esclusione, le indicate sostanze
non sono gestibili dal pubblico servizio e comportano l’esclusione da tassazione delle superfici che di
regola le producono, come viene poi specificato all’articolo 10 del regolamento.
Art. 5. Soggetto attivo
1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la
superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie
dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
Note. L’articolo 4 individua, in conformità all’art. 14. comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, il soggetto
attivo del tributo nel comune nel cui territorio è ubicato, interamente o prevalentemente, l’immobile
assoggettato all’imposizione. A chiarimento della disposizione si è specificato che, ai fini della
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prevalenza, si deve considerare l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o
esente dal tributo, e quindi non solo la superficie imponibile.
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TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
Art. 6. Presupposto per l’applicazione del tributo
1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo
e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e
assimilati.
2. Si intendono per:
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato [alternativa: su tre lati] verso
l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non
costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali,
industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti
auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via
esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i
condomini.
4. La presenza di arredo(Cat. A) oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione
idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o
conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non
domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in
forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione
rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione
temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Note. L’articolo delinea nel primo comma il presupposto del tributo in conformità ai commi 2 e 3
dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011.
Il comma 2 individua le nozioni, non fornite dall’art. 14, di “locali” e di aree scoperte, nonché di
“utenze domestiche” e di “utenze non domestiche”, tratte queste ultime dall’art. 6, comma 1, del D.P.R.
n. 158 del 1999.
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Il comma 3 indica le ipotesi di esclusione dal tributo contemplate al quarto comma dell’art. 14 del D.L.
n. 201 del 2011, con alcune esemplificazioni. Al riguardo si rimarca che l’esclusione delle aree scoperte
pertinenziali o accessorie a civili abitazioni risulta più restrittiva rispetto alla disciplina della TARSU,
che, nonostante il disposto dell’art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993, escludeva in realtà tutte le
aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, come è stato puntualizzato dalla prassi (Ris.
min. 15 settembre 1998, n. 147/E) e dalla giurisprudenza (Cass. 10796 del 2010; 22642 del 2004)
Il quarto comma prevede una presunzione semplice (valida quindi fino a prova contraria, a carico del
contribuente) di occupazione o conduzione dell’immobile e conseguente attitudine alla produzione di
rifiuti, da tempo adottata dalla prassi e dalla giurisprudenza relative alla TARSU. Viene lasciata al
comune la scelta in ordine all’indicazione su quali indici siano richiesti per integrare la presunzione di
imponibilità.
Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, anche in forma
tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile, o dall’invio di
comunicazioni equipollenti (DIA o SCIA).
Il quinto comma precisa l’irrilevanza del mancato conferimento in concreto di rifiuti al pubblico servizio,
principio assolutamente fermo nella TARSU e che deriva dalla natura stessa del presupposto, correlato
all’utilizzo di immobili che possono produrre rifiuti.
Art. 7. Soggetti passivi
1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la
famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto
dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è
dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione,
superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi
comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i
locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di
questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso
esclusivo.
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Note. L’articolo individua i soggetti passivi del tributo, riportando le prescrizioni recate ai commi da 3 a
7 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che si pongono in linea di sostanziale continuità rispetto alle
analoghe prescrizioni della TARSU.
E’ in particolare confermata la solidarietà passiva nei confronti dei coutilizzatori dell’immobile (comma
1), la soggettività passiva dell’utilizzatore esclusivo di parti comuni condominiali (comma 2) e la
responsabilità tributaria del soggetto che gestisce i servizi comuni nelle multiproprietà e nei centri
commerciali integrati (comma 4).
Innovativa (anche se spesso già adottata nei regolamenti locali TARSU) è, invece, la previsione,
riportata al terzo comma, per cui le utilizzazioni brevi dell’immobile, di durata infrasemestrale (di regola
si tratterà di locazione o comodato), non comportano il sorgere della qualità di soggetto passivo, che
resta esclusivamente in capo al possessore.
La qualifica di soggetto passivo implica l’esistenza di svariati obblighi, il cui inadempimento comporta
l’irrogazione di sanzioni, di natura formale, in particolare di presentare le prescritte dichiarazioni e di
inviare il materiale istruttorio richiesto dal comune impositore, o di natura sostanziale, in particolare di
effettuare i versamenti dovuti. Comporta altresì la titolarità di specifici diritti verso l’ente locale, quali
quelli garantiti dallo Statuto del contribuente (legge 212 del 2000).
Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano,
secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il
particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti
attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
b) le unità immobiliari adibite a civile abitazione per le quali il soggetto passivo possa dimostrare
l’avvenuto inutilizzo per un prolungato periodo riferito ad un minimo di anno solare e da comprovarsi
con idonea documentazione ( fatture energia elettrica, acquedotto, gas, ecc. ) dalla quale si evince
l’effettivo inutilizzo;
c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici
destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e
simili;
d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine
elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
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e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro,
risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei
lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;
f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché
impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli
automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di
servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di
variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea
documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi
competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività
nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze
totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l’intero anno
solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele
dichiarazione.
Note. L’articolo si ricollega alla previsione, contenuta all’art. 14, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011, di
imponibilità delle superfici “suscettibili di produrre rifiuti urbani” e ricalca, al comma 1, la disciplina
recata dall’art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993, proponendo a titolo esemplificativo le più
diffuse ipotesi di esclusione, che il comune può adattare e integrare, in relazione alla specifica situazione
locale. Si rimarca in particolare che: la lettera a) prevede la non imponibilità delle abitazioni che
risultino congiuntamente prive di mobili e suppellettili e altresì sprovviste di contratti attivi di fornitura
dei servizi pubblici a rete; la lettera f) esclude la tassabilità delle aree adibite in via esclusiva al transito
o alla sosta gratuita dei veicoli, in correlazione alla modesta quantità di rifiuti prodotta da tali aree, che
nella precedente normativa erano escluse da contribuzione in quanto “accessorie o pertinenziali” a
locali tassabili.
Il comma 2 indica le condizioni formali per fruire dell’esclusione, riproponendo le previsioni già recate
dall’art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993.
Il comma 3 prevede infine l’applicazione del tributo, degli interessi di mora e delle sanzioni nel caso di
conferimento abusivo di rifiuti da parte di utenze che siano state interamente escluse dal tributo.
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Art. 9. Esclusione dall’obbligo di conferimento
1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei
rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria,
ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 8.
Note. Il comma 1, che riproduce l’ultimo comma dell’art. 62 del D.Lgs. n. 507 del 1993, non trova una
specifica previsione nell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011. Sembra tuttavia innegabile che, di fronte ad
un’esclusione dall’obbligo di conferimento al pubblico servizio stabilita da una disposizione normativa,
si debba escludere il versamento del tributo che al servizio si correla.
Il comma 2 richiama le condizioni formali per la fruizione dell’esclusione e le conseguenze del
conferimento abusivo di cui all’articolo 8.
Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella
parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non
assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 4, al cui
smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale
naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili
depositi agricoli;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del
direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di
radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti
affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai
limiti quantitativi individuati all’articolo 3, comma 3.
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4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di
rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al
pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le
superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera
superficie su cui l’attività è svolta la percentuale di abbattimento del 50%.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale,
artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze,
indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi,
sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare entro il mese di …. dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti
prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso
imprese a ciò abilitate.
Note. L’articolo disciplina l’esclusione dal tributo di quelle superfici specificamente caratterizzate dalla
produzione, di regola, di rifiuti speciali o comunque di sostanze non conferibili al pubblico servizio, già
prevista all’art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993. Il terzo comma estende l’esclusione alle utenze
con produzione di rifiuti superiore ai limiti quantitativi di assimilazione di cui all’articolo 3. Il comma 4
individua, in conformità all’art. 14, comma 22, lett. d), del D.L. n. 201 del 2011, le categorie di attività
produttive di rifiuti speciali alle quali si applicano, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici
escluse, percentuali forfetarie di abbattimento della superficie complessiva. Le categorie di attività e le
percentuali di abbattimento sono discrezionalmente individuabili dal comune, con l’ovvio limite della
ragionevolezza.
Il comma 5 indica infine le formalità per fruire dell’esclusione, in conformità alle indicazioni fornite
dalla prassi e dalla giurisprudenza formatasi in materia di TARSU.
Art. 11. Superficie degli immobili
1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio
urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di
produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità
immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed
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esterna di ciascun comune di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie
assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti
dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti
le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6
della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile,
misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di
0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al
suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di
erogazione.
Note. L’articolo si collega al contenuto dei commi 9 e 9-bis dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, nel
testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), in forza
dei quali la superficie imponibile è data:
a) in ogni caso dalla superficie calpestabile sino alla compiuta attivazione delle procedure per
l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati
riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune,
b) successivamente all’attivazione delle indicate procedure di allineamento, per le unità immobiliari a
destinazione ordinaria (gruppi A, B e C), dall’80% della c.d. superficie catastale, di cui al D.P.R. n.
138 del 1998, e per le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.
L’esclusione della parte dei locali di altezza inferiore a mt. 1,50, consolidata nella prassi (misura al di
sotto della quale le superfici sottese non sono computate ai fini della superficie catastale: cfr. D.P.R. n.
138 del 1998, Allegato C), si correla al fatto che tali superfici non presentano una significativa
produttività di rifiuti.
Il comma 5, prevede che per i distributori di carburante siano di regola soggetti a tariffa i locali, nonché
l’area di rifornimento, individuata della proiezione al suolo della pensilina o in mancanza di una
superficie forfettaria legata alle colonnine di erogazione (solitamente 20 mq). Restano ferme le
esclusioni previste per le superfici non produttive di rifiuti, come quelle destinate a transito,
autolavaggio, e le aree intercluse (cfr. articolo 8, comma 1).
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TITOLO III – TARIFFE
Art. 12. Costo di gestione
1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della
relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno un mese prima del
termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi
di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al
Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni.
4. E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo
scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della
maggiorazione e del tributo provinciale:
a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non
dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito
preventivato.
Note. L’articolo riporta talune disposizioni contenute all’art. 14, commi 1 e 23, del D.L. n. 201 del 2011
e agli artt. 3, comma 1, e 8, del D.P.R. n. 158 del 1999.
Il riporto a nuovo degli scostamenti rispetto al piano, di cui al comma 3, si correla al principio per cui il
gettito del tributo non deve essere né eccedente né insufficiente rispetto ai costi di gestione del servizio.
La possibilità di riportare a nuovo scostamenti negativi è stata peraltro limitata alla chiusura o alla
riduzione di utenze o ad altri fatti non imputabili a negligente gestione del servizio.
Art. 13. Determinazione della tariffa
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1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,
in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio
comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine
indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è
adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.
Note. L’articolo riporta nei primi tre commi, senza significative modificazioni, quanto previsto all’art. 14
del D.L. n. 201 del 2011, commi 8, 12, 9 e 23.
Il quarto comma si ricollega al disposto dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, applicabile
alla generalità dei tributi locali.
Art. 14. Articolazione della tariffa
1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi
i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non
domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere
determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Note. Il primo comma dell’articolo riproduce il disposto dell’art. 14, comma 11, del D.L. n. 201 del
2011.
Il comma 2 riproduce il contenuto dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999.
58
Il terzo comma ricalca il secondo comma dell’art. 4 del D.P.R. n.158 del 1999, proponendo, come
possibile (ma non unica) metodologia per la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non
domestiche, di quantificare i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche in base ai coefficienti di
produttività Kd di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, ferma restando la riduzione per la generalità delle
utenze domestiche di cui all’articolo 23, comma 1.
Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste
l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei
locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e
tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di
presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso
dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di
effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino
una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui
al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno
di regola conteggiate a conguaglio.
Note. L’articolo disciplina l’aspetto temporale del presupposto, legando di regola - in mancanza di
specifiche prescrizioni contenute nell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 - la nascita, la modificazione e
l’estinzione dell’obbligo tributario alla data in cui intervengono i fatti in tal senso rilevanti, secondo il
criterio del pro die.
Quando però si tratti di fatti che comportino la cessazione o la diminuzione del tributo (e quindi
favorevoli al contribuente), la relativa dichiarazione si pone in linea di principio quale onere da
adempiere nei termini a ciò previsti, producendosi in caso contrario l’effetto favorevole al contribuente
solo alla data di (tardiva) presentazione della dichiarazione. A ciò fa eccezione, come avveniva nella
TARSU (art. 64, u.c. del D.Lgs. n. 507 del 1993), la dichiarazione di cessazione dell’utenza, che anche se
tardivamente presentata consente comunque lo sgravio o il rimborso del tributo, a condizione che il
contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
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Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è
determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per
unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1,
Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i
nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli
occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
Note. L’articolo contiene, ai primi due commi, un rinvio alle disposizioni contenute all’art. 5, del D.P.R.
n. 158 del 1999 e ai punti 4.1 e 4.2, Allegato 1, del medesimo D.P.R., tenendo conto esclusivamente del
c.d. “sistema presuntivo”, in riferimento alla parametrazione del tributo non già ai rifiuti effettivamente
conferiti, ma alla produzione media ordinaria, come stabilisce l’art. 14, comma 9, del D.L. n. 201 del
2011.
Il terzo comma specifica che i coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa dovuta dalle utenze
domestiche - ossia i parametri Ka e Kb - devono essere determinati nella stessa delibera tariffaria.
Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza
anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune,
salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che
non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno
solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel
caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri
presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un
periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della
tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. .
3 Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune , per gli alloggi dei cittadini
residenti all’estero (AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da
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soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza,
si equipara al numero di sei componenti.
4 .Entro il 20 Gennaio di ogni anno, tutti gli utenti non residenti, devono far pervenire al Comune una
dichiarazione /attestazione indicando il numero dei componenti la famiglia anagrafica; non ottemperando a
tale obbligo, il Comune applicherà, in sede di determinazione della tariffa, il disposto di cui al precedente
comma 3.
Resta ferma la possibilità per il Comune, di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente
dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito annessi all’abitazione principale, si
considerano locali “Accessori” su cui si calcola soltanto la quota fissa per le utenze domestiche il cui
numero di componenti è previsto uguale al numero dei residenti nell’abitazione principale.
Le cantine, autorimesse, o altri simili luoghi di deposito non annessi all’abitazione principale, i cui
proprietari non debbano essere necessariamente residenti, sono considerati “ Utenze Domestiche
Stagionali” con un componente,
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi
anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in
Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario
titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con
riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito di
pagamento di cui all’articolo 36, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni
successivamente intervenute.
Note. L’articolo è diretto a individuare la composizione del nucleo familiare che occupa le utenze
domestiche, rapportato:
a) per le utenze condotte da soggetti che hanno nel comune la residenza anagrafica, di regola alle
risultanze anagrafiche, eventualmente integrate da altre persone ivi dimoranti con una presenza
significativa, che si ritiene, non debba essere inferiore a sei mesi nell’anno solare, in analogia a
quanto dispone l’art. 14, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011;
b) per le altre utenze domestiche (seconde case), al dato indicato in sede di dichiarazione, o in difetto ad
un numero stabilito forfettariamente (eventualmente anche graduato in funzione della superficie), con
possibilità di accertare un numero maggiore sulla base dei dati forniti dal comune di residenza.
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Il quarto comma è diretto a disciplinare la tipologia residuale costituita dai luoghi di deposito non
pertinenziali ad abitazioni, di cui viene fornita la definizione, stabilendo che in tal caso il numero degli
occupanti è posto uguale a uno. Sono ovviamente possibili altre opzioni.
Il quinto comma disciplina le ex abitazioni dei soggetti che hanno trasferito la propria residenza in
strutture sanitarie o di ricovero, non locate o comunque utilizzate, fissando il numero degli occupanti in
una unità.
Il sesto comma prevede che per le abitazioni occupate da più nuclei familiari si computi il numero
complessivo degli occupanti.
Il settimo comma prevede la rilevanza al momento effettivo della variazione e prevede, pertanto, che si
utilizzi (provvisoriamente) il dato risultante al momento di emissione dell’avviso di pagamento con
eventuale conguaglio.
Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di
coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di
coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente
all’adozione della delibera tariffaria.
Note. L’articolo contiene, ai primi due commi, un rinvio alle disposizioni contenute all’art. 6, del D.P.R.
n. 158 del 1999 e al punto 4.3 e 4.4, Allegato 1, del medesimo decreto, in base al c.d. “sistema
presuntivo” e quindi in riferimento alla parametrazione del tributo non già ai rifiuti effettivamente
conferiti, ma alla produzione media ordinaria (art. 14, comma 9, del D.L. n. 201 del 2011).
Il terzo comma - che varrà solo per i comuni che abbiano inserito nel regolamento il comma 2 all’art. 3 specifica che, per le utenze con quantitativi di rifiuti superiori ai limiti di assimilazione per le quali il
comune abbia individuato specifiche modalità di raccolta dei rifiuti, il coefficiente Kd è determinato in
62
relazione al quantitativo effettivamente conferito, ossia in misura pari al rapporto tra detto quantitativo
e la superficie imponibile.
Il quarto comma puntualizza che i coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa dovuta dalle utenze
domestiche - sia i parametri Kc e Kd - devono essere determinati contestualmente all’adozione della
delibera tariffaria.
Si deve peraltro ritenere possibile, pur nell’ambito della TARES-tributo, che il comune possa legare la
commisurazione della quota variabile ai dati di effettivo conferimento. In primo luogo, si deve rilevare
che i comuni che hanno attivato la misurazione puntuale non sono obbligati ad attivare la tariffa con
natura di corrispettivo, ma ne hanno solo la facoltà, come specifica il comma 29 dell’art. 14 del D.L. n.
201 del 2011. Per altro verso, il D.P.R. n.158 del 1999 prevede in via prioritaria la commisurazione
della quota variabile ai quantitativi conferiti al pubblico servizio e solo in via residuale l’applicazione di
un sistema presuntivo per “gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato sistemi di
calibratura individuale degli apporti” (art. 5), o che non abbiano organizzato e strutturato “sistemi di
misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze” (art. 6).
Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato B.
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B viene di regola
effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative
all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente
svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta
maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e
qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o
professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività
esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra
attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
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Note. Il primo comma rinvia alla classificazione delle utenze non domestiche contenuta nell’allegato B,
che riporta la tassonomia prevista nelle tabelle 3 e 4, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999 per comuni
con popolazione oltre i 5.000 abitanti e per comuni con popolazione inferiore.
L’elencazione contenuta in tali norme è integrabile o modificabile dal regolamento, come si trae dall’art.
14, comma 22, del D.L. n. 201 del 2011, rinviando a quanto puntualizzato dalle linee-guida.
Il secondo comma chiarisce i criteri di inserimento nelle categorie di attività previste dal regolamento,
precisando che a tal fine si fa di regola riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO
adottata dall’ISTAT per l’attività principale o per eventuali attività secondarie, con prevalenza in ogni
caso dell’attività effettivamente svolta rispetto al dato formale.
Il terzo comma sancisce che, in mancanza di un specifica categoria di riferimento, si deve avere riguardo
alla categoria di attività più simile sotto il profilo della destinazione d’uso e della attitudine a produrre
rifiuti.
Il quarto comma pone il principio dell’unicità della tariffa applicabile all’intero compendio. Si ritiene
peraltro che tale principio possa essere temperato prevedendo - ma si tratta di una mera facoltà l’applicazione di una pluralità di tariffe, corrispondenti alla specifica tipologia d’uso delle superfici con
un’autonoma e distinta utilizzazione, purché le stesse presentino un minimo di estensione.
Il quinto comma, che riproduce l’art. 62, comma 4, del D.Lgs. n. 507 del 1993, fa riferimento alle
abitazioni usate anche per lo svolgimento di un’attività economica o professionale, prevedendo
l’applicazione alle superficie adibite all’attività della tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
Il sesto comma pone una norma residuale, stabilendo che in tutti i casi di dubbia individuazione
dell’attività esercitata si deve far riferimento all’attività principale, desumibile dalla visura camerale o
da altri elementi.
Art. 20. Scuole statali
1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne,
elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta
disciplinato dall’articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere
coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
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Note. L’articolo si limita a riproporre il contenuto dell’art. 14, comma 14, del D.L. n. 201 del 2011,
chiarendo al secondo comma che l’importo da detrarre dal costo che deve essere coperto dal gettito del
tributo, è pari al contributo a carico del Miur, in applicazione del principio per cui i costi del servizio a
carico di terzi non possono essere addossati ai contribuenti.
Art. 21. Tributo giornaliero
1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente,
ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali
od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente
categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è
applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a
produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le
modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero
per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a
partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le
agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27
(agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all’articolo 23 e per le utenze
non stabilmente attive di cui all’articolo 24.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all’articolo 29.
Note. L’articolo riproduce in sostanza le previsioni di cui ai commi da 24 a 27 dell’art. 14 del D.L. n.
201 del 2011.
Si è comunque ritenuto opportuno precisare che l’estensione al tributo giornaliero della disciplina
relativa al tributo annuale comporta l’applicazione, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili,
delle riduzioni e delle agevolazioni di cui agli articoli 25, 26 e 27, ma non delle riduzioni per le utenze
domestiche, in quanto il tributo giornaliero riguarda solo le utenze non domestiche, e per le utenze non
stabilmente attive, che non sono compatibili con un tributo già rapportato all’utilizzo a giorni della
superficie.
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22. Tributo provinciale
1.Commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al Tributo Comunale, per l’esercizio
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’art. 19 del D.L. 30 dicembre 1992 n.
504, è applicato il Tributo Provinciale nella misura del 5% da corrispondere alla Provincia.
TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni
Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che
si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti
nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30%;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a
183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30%;
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
all'estero: riduzione del 30%;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di
fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o
di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni
di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Al fine di conseguire una ulteriore riduzione della TARI è possibile, per le utenze domestiche, di
effettuare il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, attraverso l’utilizzo delle apposite
compostiere, che saranno eventualmente date in comodato d’uso dall’Amministrazione Comunale alle
utenze domestiche che ne faranno espressa richiesta o nel caso sarà possibile acquistarle da parte delle
famiglie che vorranno farne uso dandone tempestiva comunicazione all’ufficio competente.
5. Il compostaggio domestico è una semplice pratica finalizzata all’autosmaltimento della frazione organica
che compone il rifiuto domestico. Si tratta infatti, di un processo naturale di trasformazione degli scarti
organici in humus.
2. Si definisce rifiuto organico ai sensi del D.L. 152/2006:
·
Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi
·
Rifiuti alimentari prodotti da nuclei domestici
66
·
Rifiuti prodotti da ristoranti
·
Rifiuti prodotti da vendite a dettaglio e simili
·
Rifiuti prodotti dalle industrie alimentari
detti rifiuti raccolti in modo differenziato.
Le condizioni generali per accedere al beneficio generato dall’utilizzo delle compostiere, la gestione
della stessa, le modalità di applicazione della riduzione della tariffa e quant’altro, saranno previste in
riferimento alla vigente normativa con separato atto.
Note. L’articolo disciplina nei commi 1 e 2 le riduzioni che il comune può attivare per le utenze
domestiche, in misura non superiore al 30%, ai sensi dell’art. 14, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011.
Trattandosi di riduzioni facoltative, è possibile non attivare alcuna di queste riduzioni o attivarne solo
alcune. Non è invece possibile aumentare la percentuale massima di riduzione.
In teoria è possibile stabilire che la specifica riduzione si applichi solo alla quota fissa o solo alla quota
variabile. Ma in tal caso diviene assai problematico applicare la riduzione, come impone il comma 21
dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, anche alla maggiorazione per i servizi indivisibili di cui al comma
13, cosicché l’unica soluzione razionale è di estendere l’agevolazione ad entrambe le quote di cui si
compone il tributo, posto che il comune può opportunamente individuare la misura percentuale della
riduzione stessa.
Va puntualizzato che la riduzione per unico occupante non deve necessariamente considerarsi già
contenuta nell’attribuzione alle utenze in questione di tariffe inferiori, tanto nella parte fissa quanto in
quella variabile, a quelle previste per le utenze domestiche con più occupanti, in quanto i parametri Ka e
Kb danno luogo a tariffe che privilegiano i nuclei più numerosi, con l’effetto che la tariffa applicabile ai
single è nettamente superiore a quella media pro capite. L’agevolazione in parola è così volta a
consentire al comune di ridurre il carico sui single derivante dall’applicazione dei coefficienti Ka e Kb,
eventualmente anche in una sola delle due quote fissa e variabile, di cui si compone la tariffa.
Il secondo comma individua la decorrenza delle riduzioni, legandole di regola alla data di effettiva
sussistenza delle condizioni costitutive, purché debitamente dichiarate e documentate nei termini di
presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione
della dichiarazione.
Il comma 3 individua infine la data di cessazione delle riduzioni, legandola alla data in cui vengono
meno le condizioni di fruizione a prescindere dalla relativa dichiarazione.
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Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi
dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché
non superiore a 180 giorni nell’anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto
assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal
titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 23.
Note. L’articolo disciplina le riduzioni che il comune può attivare per le utenze non domestiche, in
misura non superiore al 30%, ai sensi dell’art. 14, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011.
Trattandosi di riduzione facoltativa, il comune può, analogamente a quanto si è rilevato per l’articolo
precedente, non attivare la riduzione; non è invece possibile aumentare la percentuale massima di
riduzione.
Si rinvia al commento al precedente articolo in ordine alla pratica necessità di prevedere la riduzione sia
per la quota variabile sia per la quota fissa.
Il secondo comma subordina la fruizione della riduzione al fatto che i relativi presupposti risultino da
licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione
rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (DIA o SCIA).
Il terzo comma richiama infine il secondo comma dell’articolo 24, in ordine alla decorrenza e alla
cessazione della riduzione.
Art. 25. Riduzioni per il recupero
1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle
quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento,
mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di
recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un
ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare
funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa dovuta dall’utenza, è pari al
prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e
68
terziari - avviata al recupero per il …% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze
non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il
primo mese dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La
riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito
annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
Note. L’art. 14, comma 18, del D.L. n. 201 del 2011, prevede che alla tariffa sia applicato un
coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver
avviato al recupero. La norma prevede solo le linee di massima dell’agevolazione, che il comune deve
quindi completare in via regolamentare. L’articolo in commento propone una possibile disciplina della
riduzione per il recupero, che l’ente locale potrà quindi anche diversamente configurare.
Il primo comma individua i presupposti della riduzione, mentre il secondo comma riporta la definizione
di recupero recata dal T.U. dell’Ambiente.
Il comma 3 individua il meccanismo proposto di quantificazione della riduzione - con un limite massimo
specificato dal comune - individuandolo nel prodotto tra quantità di rifiuti assimilati effettivamente
avviati al recupero e una predeterminata percentuale del costo unitario Cu, come definito al punto 4.4.,
Allegato 1, del D.P.R. n.158 del 1999. Si noti che la riduzione si applica tanto sulla quota fissa quanto
sulla quota variabile della tariffa - per le finalità già illustrate nel commento all’art. 23.
Il comma 4 individua le formalità per il riconoscimento della riduzione, che essendo attribuita a
consuntivo, come specifica il primo comma, opera di regola mediante compensazione alla prima
scadenza utile.
Il comma 5 (opzionale) prevede infine, per evitare eccessive cadute di gettito, che l’entità globale delle
riduzioni debitamente richieste non possa eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune
nella delibera tariffaria, procedendosi in caso contrario ad una riduzione proporzionale di tutte le
riduzioni giudicate ammissibili.
Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
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1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una
distanza superiore a 2.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza
alla strada pubblica.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.
Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti
presso le isole ecologiche comunali.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di
gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento,
nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che
abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle
persone o all'ambiente.
Note. Le riduzioni in questione, previste all’art. 14, commi 16 e 20, del D.L. n. 201 del 2011, ricalcano
sostanzialmente le riduzioni già disciplinate all’art. 59, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 507 del 1993.
Il richiamato art. 14, comma 16, del D.L. n. 201 del 2011, prevede che il tributo dovuto dalle utenze
“fuori zona” non debba essere superiore al 40% del tributo dovuta in relazione alla distanza dal più
vicino punto di conferimento.
La distanza minima tra l’utenza e il più vicino punto di conferimento va desunta dalle previsioni del
regolamento del servizio di igiene urbana che individuano la zona di raccolta.
Il secondo comma - opzionale - limita la fruizione della riduzione di cui al primo comma alle sole utenze
domestiche e alle utenze non domestiche “minori”, prevedendo che le restanti utenze debbano conferire
direttamente i propri rifiuti all’isola ecologica comunale, modalità di conferimento incongruente con il
mantenimento della riduzione per “fuori zona”.
Il terzo comma prevede, infine, che il tributo sia ridotto (almeno) al 20% nei casi di assenza o grave
carenza del servizio.
Per loro natura, le circostanze di cui all’articolo 26 non sono soggette ad oneri di preventiva
dichiarazione.
Art. 27. Agevolazioni
1. Non si applicano agevolazioni ulteriori rispetto a quelle prefigurate dalla legge come facoltative o obbligatorie in quanto le
stesse richiedono di essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura dovrà essere assicurata
da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
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Note. L’articolo dà attuazione alla facoltà per il comune, prevista dall’art. 14, comma 19, del D.L. n.
201 del 2011, di deliberare agevolazioni ulteriori rispetto a quelle prefigurate dalla legge come
facoltative o obbligatorie, che possono anche giungere alla totale esenzione. A differenza delle riduzioni
previste nei precedenti articoli, le agevolazioni in questione richiedono di essere iscritte in bilancio come
autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura sia assicurata da risorse diverse dai proventi del
tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
Si tratta quindi di previsione assolutamente opzionale che consente all’ente locale di individuare le
fattispecie agevolative e l’entità della riduzione, che può giungere anche al 100%, con ampia
discrezionalità, nel limite comunque della ragionevolezza e della meritevolezza delle situazioni
contemplate e nel rispetto dell’obbligo della copertura finanziaria.
Si rinvia al commento all’art. 23 in ordine all’inopportunità di stabilire l’applicazione delle agevolazioni
solo alla quota variabile o alla sola quota fissa.
Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo
ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
Pertanto, la seconda riduzione o agevolazione si applica sull’importo già decurtato dalle riduzioni
precedentemente considerate.
Comunque non possono essere concesse non più di due riduzioni/agevolazioni
Note. La facoltatività delle riduzioni e delle agevolazioni comporta la facoltà per il comune di
disciplinare l’ipotesi in cui si rendano applicabili una pluralità di riduzioni e agevolazioni. L’articolo
proposto le ammette senza limiti, precisando solo che esse operano sull’importo ottenuto
dall’applicazione delle riduzioni precedentemente considerate. Così, nel caso in cui si applicassero due
riduzioni del 30%, la riduzione complessiva non sarebbe del 60%, ma del 51%.
Sono ovviamente possibili soluzioni alternative, ad es. prevedendo l’applicazione di non più di due
riduzioni/agevolazioni, individuate tra quelle più favorevoli al contribuente.
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Art. 29. Obbligo di dichiarazione
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e
in particolare:
a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
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b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia
anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non
residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere
adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La
dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
Note. L’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 detta solo scarne norme sulla dichiarazione (commi 33 e 34),
lasciando all’ente locale di completarne la disciplina, in particolare in ordine al contenuto, al termine e
alle modalità di presentazione.
La funzione dell’atto è di comunicare al comune le circostanze rilevanti per l’esatta applicazione del
tributo, come prescrive il primo comma dell’articolo in commento, circostanze che danno luogo, secondo
una terminologia in uso nei tributi locali, a dichiarazioni inziali, correlate al verificarsi del presupposto
e quindi all’apertura dell’utenza, di variazione, collegate all’intervenire di modificazioni soggettive od
oggettive fiscalmente rilevanti, o di cessazione, conseguenti al venire meno del presupposto e quindi alla
chiusura dell’utenza. E’ altresì precisato che le utenze domestiche residenti non devono dichiarare il
numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, poiché tale dato va desunto
d’ufficio dalle risultanze anagrafiche.
L’art. 14, comma 33, del D.L. n. 201 del 2011 prevede che la dichiarazione deve essere presentata dai
soggetti passivi del tributo. Il secondo comma individua al riguardo figure di obbligati principali, tra i
quali rientra il gestore dei servizi comuni di edifici in multiproprietà e di centri commerciali integrati,
tenuto alla dichiarazione in quanto anch’esso soggetto passivo (art. 14, comma 7, del D.L. n. 201 del
2011).
Il terzo comma contempla l’ipotesi di più coobbligati, disponendo, in conformità a quanto prevede l’art.
14, comma 33, del D.L. n. 201 del 2011, che laddove l’obbligato principale non vi provveda, devono
provvedervi gli altri, con ovvi effetti liberatori per tutti.
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Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione
1. La dichiarazione deve essere presentata entro il venti del mese successivo al verificarsi dal fatto che ne
determina l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati
dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di
variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di
immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è
verificato l’obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale)
dell’intestatario della scheda famiglia;
b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza,
codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza;
c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali
dei locali e delle aree;
d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o
cessazione;
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve
contenere:
a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa,
società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede
legale);
b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o
cessazione;
e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita
per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta
certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione
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telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da
restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle
richieste di pagamento.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o
concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo
restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
Note. L’art. 14, comma 33, del D.L. n. 201 del 2011 prevede che la dichiarazione è presentata “entro il
termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso,
dell’occupazione e della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo
Il secondo comma conferma la c.d. ultrattività della dichiarazione, in conformità all’art. 14, comma 34,
del D.L. n. 201 del 2011, carattere che la giurisprudenza ha ricostruito in termini di conferma per
silenzio della precedente dichiarazione. Ne consegue che una nuova dichiarazione (di variazione o
cessazione) va presentata solo se intervengono ulteriori fatti fiscalmente rilevanti e che, nel caso di
pluralità di immobili occupati, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato
l’obbligo dichiarativo.
La legge non è completa sul contenuto della dichiarazione, che peraltro è agevolmente desumibile dalla
funzione dell’atto, diretto a comunicare al comune gli eventi rilevanti per l’applicazione del tributo al
caso concreto. Dovranno così essere dichiarati, come specificano i commi 3 e 4: le generalità del
contribuente, i dati dell’utenza (ubicazione, dati catastali, superficie, utilizzo), la data di inizio
dell’occupazione e le ulteriori circostanze atte a consentire l’appropriata quantificazione del tributo
(composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche non residenti, eventuali cause di riduzione e
agevolazione).
Il comma 4 indica le modalità di presentazione della dichiarazione, in conformità a quanto avviene in
casi analoghi, prevedendo anche la dichiarazione in via telematica con sottoscrizione successiva.
Il comma 5 dispone l’efficacia interinale della dichiarazione non sottoscritta, precisando che essa non
sospende le richieste di pagamento.
Il comma 6 prevede infine, analogamente a quanto era prescritto nella Tarsu (art. 70, comma 5, del
D.Lgs n. 507 del 1993), che in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o
concessioni, gli uffici comunali devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione, precisando
che il mancato invito non comporta esenzione dall’obbligo di tempestiva dichiarazione.
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Art. 31. Poteri del Comune
1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono
attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di
sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può
inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di
servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo,
mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione,
l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all’attivazione delle procedure di allineamento
tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come
superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata
secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 138.
Note. L’articolo riproduce il disposto dei commi 36, 37 e 38 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011,
sostanzialmente conformi alle previsioni già recate per la Tarsu dagli artt. 74 e 73 del D.Lgs. n. 507 del
1993.
Si rimarca, peraltro, che al funzionario responsabile della TARES è attribuita non solo una competenza
in sede amministrativa (poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello
di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività), ma anche in sede giurisdizionale, in quanto ha la
rappresentanza in giudizio dell’ente per le controversie relative al tributo stesso (comma 1), potere che si
aggiunge a quello ordinario del Sindaco e del dirigente dell’Ufficio tributi o del titolare di
corrispondente posizione organizzativa (art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992).
Il comma 2 individua i poteri istruttori del comune per verificare l’adempimento degli obblighi
dichiarativi, prevedendo lo svolgimento di attività c.d. in ufficio (invio di questionari al contribuente,
richiesta di dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da
spese e diritti) e mediante accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo.
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Il comma 3 prevede infine, nel caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla
diretta rilevazione, la possibilità di ricorrere a presunzioni gravi, precise e concordanti, ad es.
determinando la superficie calpestabile di un immobile sulla base dell’estensione esterna dello stesso.
Il comma 4 tiene infine conto delle modifiche apportate al comma 9 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011
dalla legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), consentendo al comune, sino all’attivazione delle
procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica
interna ed esterna, di considerare, ai fini dell’accertamento e per le unità immobiliari a destinazione
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, come superficie assoggettabile al tributo l’80%
della superficie catastale di cui al D.P.R. n. 138 del 1998.
Art. 32. Accertamento
1. L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo,
anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere
presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica.
2. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per
tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in
unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si
procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di
mora.
3.Per le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, il
contribuente può richiedere oltre agli interessi di cui all’articolo 37 e non oltre il termine di versamento,
una delle seguenti rateazioni:
·
importo fino ad € 100,00 nessuna rateazione;
·
Importo compreso tra € 100,01ed € 200,00 numero due rate ;
·
Importo compreso tra € 200,01 ed € 300,00 numero tre rate;
·
Oltre €. 300,00 numero quattro rate.
L’utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di
una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive
all’intervenuta definitività.
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Note. L’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 non contiene una specifica disciplina dell’accertamento,
cosicché si rendono applicabili le disposizioni di cui all’art. 1, commi 161 e 162, della legge n. 296 del
2006, a cui il comma 45 dell’art. 14 fa cenno, che sono state sinteticamente riprodotte nei commi 1 e 2.
Il comma 3 prevede la possibilità per il contribuente raggiunto da avvisi di accertamento di ammontare
rilevante di chiedere una rateazione con addebito degli interessi, qualora la somma complessivamente
dovuta, comprensiva di interessi e sanzioni, superi la soglia indicata nel regolamento.
Il comma 4 chiarisce che gli accertamenti divenuti definitivi, in particolare perché non impugnati, o a
seguito di sentenza passata in giudicato o di accertamento con adesione, valgono come dichiarazione per
le annualità successive al momento in cui ne interviene la definitività, sollevando il contribuente dal
presentare dichiarazioni e consentendo al comune di porre in riscossione ordinaria le somme
conseguenti.
Art. 33 Sanzioni
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la
sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a
quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal
comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente
ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili
posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del
tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento
del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 33, comma 2, entro
il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a
euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il
termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento
del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative
per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
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7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti
solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l’anno successivo a quello nel corso del
quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale
termine.
Note. L’articolo riproduce sostanzialmente il disposto dell’art. 14, commi 39-43, del D.L. n. 201 del
2011 e delle norme ivi richiamate con minime integrazioni. E’ stato in particolare precisato al comma 2,
sulla scorta della giurisprudenza (Cass. 932 del 2009), che in caso di pluralità di immobili l’omessa
presentazione riferita ad alcuni soltanto di essi integra, relativamente ai medesimi, l’omessa e non
l’infedele dichiarazione.
Si rimarca che l’acquiescenza all’accertamento prevista dal comma 5 implica la completa accettazione
del contenuto dell’avviso da parte del contribuente e il pagamento del tributo, della sanzione e degli
interessi. Ciò diversamente dall’accertamento con adesione (se attivato dal comune), che consente di
ottenere una revisione degli importi accertati oltre ad una riduzione delle sanzioni, sempre a un terzo del
minimo.
Ai sensi dell’art. 14, comma 44, il comune può deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o
esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale. In particolare, è possibile estendere
l’istituto del ravvedimento operoso anche oltre i termini indicati dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997,
in particolare nel senso proposto al comma 7.
Art. 34 Riscossione
1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando
ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme
dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in quattro
rate trimestrali, scadenti nei mesi di marzo, giugno, settembre e novembre, con facoltà di effettuare il
pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
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2. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente
postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato ( F.24) di cui all’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è
notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente
pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con
addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la
sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà
alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell’articolo 34.
Note. Nella TARES è scomparso il sistema di riscossione ordinario tramite ruoli che caratterizzava la
Tarsu. Si è ritenuto comunque opportuno, per ragioni di continuità, di mantenere la prassi che prevede
l’invio ai contribuenti, senza formalità di notifica di avvisi bonari, qui denominati “inviti di pagamento”,
che indicano le somme da versare e le relative modalità e termini.
Rinviando all’art. 43 per la disciplina transitoria relativa all’anno 2013, a regime il numero e la
scadenza delle rate può essere discrezionalmente fissata dal comune. L’articolo riporta le scadenze
derogabili indicate dall’art. 14, comma 35, del D.L. n. 201 del 2011.
Il comma 2 riporta le modalità di pagamento previste dall’art. 14, comma 35, del D.L. n. 201 del 2011,
che non possono essere modificate e/o integrate discrezionalmente dal comune con altri strumenti di
pagamento, posto che il comma 35 dell’art. 14, del D.L. n. 201 del 2011, (come modificato dall’art. 1,
comma 387, lett. f), della legge n. 228 del 2012), nell’individuare dette modalità di pagamento, premette
che tale specificazione opera in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1992.
Il terzo comma prevede, in caso di inadempimento, la notificazione dell’avviso di accertamento per
omesso o insufficiente pagamento con il solo addebito delle spese di notifica, da versare entro 60 giorni
dalla notifica. Solo persistendo l’inadempimento scattano la sanzione del 30% ex art. 13, del D.Lgs. n.
471 del 1997, e gli interessi di mora, e si apre la strada alla riscossione coattiva.
E’ comunque assicurata al contribuente la possibilità di richiedere la rateazione prevista all’articolo 34,
comma 3, nel caso di somme superiori al limite stabilito dal regolamento.
Art. 35. Interessi
1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale
incrementato di tre punti percentuali.
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2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono
divenuti esigibili.
Note. L’articolo si limita a riprendere quanto previsto per la generalità dei tributi locali, dall’art. 1,
comma 165, della legge n. 296 del 2006.
Art. 36. Rimborsi
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di
cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 37, a decorrere dalla
data dell’eseguito versamento.
Note. L’articolo si limita a riprendere quanto previsto per la generalità dei tributi locali, dall’art. 1,
commi 164 e 165, della legge n. 296 del 2006.
Art. 37. Somme di modesto ammontare
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento
in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d’imposta.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei
crediti relativi ai propri tributi qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e
interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta.
Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento
relativi ad un medesimo tributo.
Note. Il primo comma riprende il disposto dell’art. 1, comma 168, della legge n. 296 del 2006,
rammentando che ai sensi dell’art. 25 della legge n. 289 del 2002, in caso di mancata indicazione la
somma minima è di 12 euro.
Il secondo comma riprende, invece, quanto previsto per la generalità dei tributi erariali, regionali e
locali, dall’art. 3, comma 10, del D.L. n. 16 del 2012, rimarcando che l’importo di 30 euro indicato dalla
norma non è modificabile dall’ente locale, né in aumento né in diminuzione.
Art. 38. Contenzioso
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1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge
l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo
le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’istituto
dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all’estensione e all’uso delle superfici o
alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a
richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in
materia.
Note. Il primo comma richiama le disposizioni recate dal D.Lgs. n. 546 del 1992, relative al contenzioso
davanti alle commissioni tributarie, che, come è noto, hanno giurisdizione per ogni controversia relativa
a tributi di ogni genere e specie, compresi quelli locali (art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992).
Il secondo comma, facoltativo, prevede l’attivazione dell’accertamento con adesione, limitandolo però
alle sole questioni di fatto, in particolare a quelle relative all’estensione e all’uso delle superfici o alla
sussistenza delle condizioni per fruire di riduzioni o agevolazioni.
Il terzo comma richiama gli altri istituti deflativi del contenzioso, come l’interpello, il ravvedimento e
l’autotutela.
Il quarto comma richiama infine le possibilità di rateazione correlate all’accertamento con adesione e
agli altri istituti deflativi del contenzioso.
TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie
Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a
partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura
patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti
comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente
regolamento.
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Note. L’articolo si correla alla decorrenza del tributo, stabilita all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 201 del
2011 e alla parallela soppressione dei previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, disposta
dal comma 46 del citato art. 14, compresa l’addizionale ECA.
Art. 40. Clausola di adeguamento
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e
comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo
vigente delle norme stesse.
Note. L’articolo prevede un adeguamento dinamico all’evoluzione normativa, in particolare a quella in
materia di rifiuti e in materia tributaria (comma 1).
Nella medesima ottica, i rinvii e le citazioni di norme sono relativi al testo pro tempore vigente.
Art. 41. Disposizioni transitorie
1. Il Comune o l’ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e
rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo
sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che
non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
Note. L’articolo chiarisce al primo comma che la soppressione delle precedenti forme di prelievo relative
alla gestione dei rifiuti urbani (tassa o tariffa) non impedisce l’accertamento, la riscossione e il rimborso
delle pregresse annualità di detti prelievi.
Al secondo comma si chiarisce l’ultrattività delle dichiarazioni già presentate o degli accertamenti già
notificati ai fini della TARSU, purché che non siano intervenute modifiche fiscalmente rilevanti.
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Art. 42. Disposizioni per i versamenti
Il Tributo deve essere pagato in n. 4 rate da determinare annualmente con separato atto deliberativo.
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ALLEGATO A
Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:
- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma
differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica
metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come
camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali
materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di
vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè
scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o
comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e
simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su
processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la
manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l’informatica.
Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i
seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e
veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui
alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
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-
rifiuti ingombranti
spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
indumenti e lenzuola monouso;
gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
pannolini pediatrici e i pannoloni,
contenitori e sacche delle urine;
rifiuti verdi.
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ALLEGATO B
Categorie di utenze non domestiche.
Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.
Comuni con più di 5.000 abitanti
Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo,
guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli,
calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia,
ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista,
fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di
produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta,
salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al
taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista
parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di
produzione
15. Attività artigianali di produzione beni
specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club
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