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Pensione di inabilità assoluta e permanente ENPAM
Pensione di inabilità assoluta e permanente ENPAM - INPS( ex-INPDAP) ENPAM La pensione di inabilità assoluta e permanente è una prestazione economica che viene erogata da ENPAM ai medici e odontoiatri che a causa di infermità o infortunio non sono in grado di svolgere l’attività professionale • Per ottenere la pensione di inabilità assoluta e permanete non è previsto un requisito minimo di anzianità contributiva • E’ sufficiente l’iscrizione all’Ordine, anche in assenza di contributi versati, per ottenere la pensione di invalidità nei casi di invalidità assoluta e permanente (corrisponde oggi a circa 15 mila euro all’anno) • Con l’iscrizione all’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri si è infatti obbligatoriamente iscritti all’ENPAM al Fondo Generale Quota A • Inoltre in caso di morte prematura di un iscritto all’Ordine, anche in assenza di contributi versati, la pensione di inabilità assoluta e permanente è reversibile ai familiari • La pensione di inabilità assoluta e permanente presuppone comunque la cessazione di ogni attività professionale. Non può essere svolta alcuna attività professionale( anche una semplice prescrizione di farmaci) • La pensione di inabilità assoluta e permanente viene erogata in qualsiasi momento della vita • Necessita comunque di un’età inferiore al requisito anagrafico di vecchiaia pro tempore vigente(65 anni e 6 mesi per il 2013)( 66 anni per il 2014) Non si può quindi richiedere dopo l’età pensionabile • Per la pensione di inabilità assoluta e permanete non è previsto un requisito minimo di anzianità contributiva • E’ altresì previsto per gli iscritti al Fondo Generale Quota B ( libera professione) almeno 1 anno di contribuzione alla gestione nel triennio antecedente la decorrenza della pensione e per il Fondo Generale Quota A una costanza di contribuzione al Fondo stesso • La pensione è reversibile ai familiari che ne hanno diritto • La decorrenza avviene : dal mese successivo alla cessazione di ogni attività professionale; dal mese successivo alla domanda, se posteriore alla cessazione • In base alle norme ( art.20,21 e 22 ) sulle prestazioni del Fondo di previdenza generale, deve essere accertato lo stato di inabilità assoluta e permanente all’esercizio dell’attività professionale dall’apposita Commissione Medica costituita presso ciascun Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (L’iscritto deve fare riferimento al proprio Ordine di appartenenza) La Commissione è costituita da tre medici di cui uno specializzato in Medicina Legale, Il Presidente della Commissione viene nominato dall’ENPAM con delibera del C.d.A , su proposta dell’Ordine, che invece sceglie direttamente gli altri due componenti La Commissione può avvalersi anche della consulenza di esperti in particolari discipline. • La documentazione prodotta dalla Commissione Medica Provinciale dell’Ordine verrà poi esaminata presso la sede ENPAM di Roma dal Presidente o da un suo delegato e. se necessario dalla Commissione Medica Centrale , integrata eventualmente dalla consulenza di medici specialisti • L’ENPAM può effettuare controlli periodici per accertare la permanenza dello stato di invalidità. • In caso di ripresa dell’attività la pensione viene revocata. Determinazione della Prestazione • E’ una pensione pari al trattamento ordinario maturato dall’iscritto all’atto del riconoscimento dell’invalidità assoluta e permanente, calcolata senza l’applicazione dei coefficienti di adeguamento all’aspettativa di vita e aumentando l’anzianità contributiva del numero di anni mancanti al raggiungimento del requisito anagrafico di vecchiaia sopra indicato, con un massimo di 10. • Tutti i contributi versati nei vari fondi in base al tipo di attività svolta ( libera professione, medicina generale, specialistica ambulatoriale , specialistica esterna ) fino al momento nel quale si verifica la malattia o l’infortunio invalidante sono quindi valorizzati ai fini pensionistici determinando una prestazione che viene incrementata dall’ENPAM con un “bonus di anzianità” ( fino ad un massimo di 10 anni). N.B. Il “bonus” per la libera professione è subordinato a determinati requisiti :in caso di anzianità contributiva inferiore a cinque anni, l’aumento dell’anzianità si applica proporzionalmente agli anni coperti da contribuzione • Coloro che hanno fatto domanda di riscatto e/o di allineamento e coloro che hanno incorso un riscatto e/o un allineamento hanno diritto a prendere subito l’incremento sull’assegno di pensione come se fosse già stato pagato il riscatto e/o l’allineamento . Il debito fino alla sua estinzione viene spalmato, senza interessi, con una trattenuta del 20% sulla rendita pensionistica . N.B. Non è consentita la conversione di parte della pensione in un’indennità in capitale Prestazioni assistenziali in corso di pensione di inabilità assoluta e permanente Oltre alla pensione è prevista una copertura assistenziale per gli iscritti: • Sussidi straordinari una tantum per spese per spese particolari e impreviste sostenute dal pensionato (per esempio per spese dovute a interventi chirurgici, effettuati anche all’estero, per cure mediche e fisioterapiche non a carico del S.S.N). Il requisito richiesto è un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a sei volte l’importo del trattamento minimo Inps( per il 2012 il limite del reddito è stato di 37.518 euro) , aumentato di un sesto per ogni componente il nucleo, escluso il richiedente, al netto delle spese sostenute per gli eventi di cui sopra • Assistenza domiciliare L’ENPAM assicura il sostegno per le spese dell’assistenza domiciliare nel caso in cui la Commissione Medica, costituita presso l’Ordine dei medici e degli Odontoiatri di appartenenza, accerta anche una condizione di non autosufficienza. L’assegno mensile in questi casi è di 5.668.22 euro • Ospitalità in case di riposo Per il ricovero in case di riposo il sussidio è di 56,81 euro al giorno; l’importo non può comunque essere superiore al 75% della retta effettivamente pagata dall’iscritto Il requisito richiesto in questo caso è un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a tre volte l’importo del trattamento minimo Inps, aumentato di un terzo per ogni componente il nucleo, escluso il richiedente Essere coniuge superstite • Sussidi aggiuntivi per i liberi professionisti quota B Possono avere prestazioni assistenziali straordinarie di importo annuo non superiore a 4.545.74 euro per i titolari di una pensione di inabilità assoluta e permanente Il requisito richiesto è un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a sei volte l’importo del trattamento minimo Inps( per il 2012 il limite del reddito è stato di 37.518 euro) , aumentato di un sesto per ogni componente il nucleo, escluso il richiedente N.B. In caso di decesso dell’iscritto le prestazioni assistenziali sono estese anche ai familiari che hanno diritto alla pensione INPS ( ex-INPDAP) Dipendenti pubblici ( medici e odontoiatri dipendenti pubblici) Per i dipendenti pubblici esistono quattro diverse pensioni di inabilità che differiscono tra loro per i requisiti di accesso richiesti, per i soggetti preposti agli accertamenti sanitari e per le modalità di calcolo: • Inabilità assoluta e permanente alla mansione; • Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro; • Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa; • Inabilità per causa di servizio ( pensione diretta privilegiata) ( valida per eventi occorsi prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge 201/2011) INPS ( EX-INPDAP) INABILITA’ assoluta e permanente alla mansione L’inabilità alla mansione è limitata al tipo di attività espletata e dà luogo al trattamento di pensione soltanto nell’ipotesi in cui il dipendente pubblico non possa essere adibito a mansioni equivalenti Requisiti Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono: • Inidoneità allo svolgimento della propria mansione riconosciuta da parte delle competenti Commissioni • anzianità contributiva minima di 19anni ,11 mesi e 16 giorni di servizio utile per i dipendenti della Sanità ( per i dipendenti dello Stato invece 14 anni, 11 mesi e 16 giorni); • risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità; Percorso La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro. L’Ente datore di lavoro chiede il parere sanitario alla competente Commissione medica Se la Commissione riconosce l’ inidoneità l’Ente può ricollocare il dipendente in mansioni equivalenti . Se non esistono tali mansioni può proporre una mansione di posizione funzionale inferiore; in tal caso se il dipendente non accetta interviene la risoluzione del rapporto di lavoro che si configura come dispensa dal servizio per inabilità Dispensato dal servizio,il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità relativa alla mansione sia all’INPS ( ex -INPDAP) che all’Ente datore del lavoro N.B. Il trattamento di pensione si calcola sulla base dell’anzianità contributiva maturata al momento della cessazione senza incrementi di anzianità N.B. Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro N.B. Questo tipo di pensione non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa INPS ( EX-INPDAP) INABILITA’ assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro Trattamento pensionistico dovuto a inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro tale da non impedire di svolgere qualsiasi attività , ma tale da impedire la collocazione lavorativa in modo continuativo e remunerativo. Requisiti • Inidoneità a svolgere in via permanente attività lavorativa (inidoneità a proficuo lavoro) riconosciuta da parte delle competenti Commissioni • anzianità contributiva minima di 14anni ,11 mesi e 16 giorni di servizio • risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità permanete a proficuo lavoro Percorso La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro. L’Ente datore di lavoro chiede il parere sanitario alla competente Commissione medica Se la Commissione riconosce l’ inidoneità a proficuo lavoro, l’Ente datore di lavoro dispone immediatamente la dispensa dal servizio Dispensato dal servizio,il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità a proficuo lavoro sia all’INPS ( ex -INPDAP) che all’Ente datore del lavoro N.B .Il trattamento di pensione si calcola sulla base dell’anzianità contributiva maturata al momento della cessazione senza incrementi di anzianità N.B. Questo tipo di pensione non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa INPS ( EX-INPDAP) INABILITA’ assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa La pensione diretta di inabilità è un trattamento erogato a favore di chi cessa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa Requisiti • Inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale riconosciuta da parte delle competenti Commissioni • anzianità contributiva minima di 5 anni , di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio • risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per infermità (non dipendente da causa di servizio*** ) che determina uno stato di assoluta e permanete impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa Percorso • La domanda con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanete a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata all’Ente datore di lavoro dal dipendente o ex-dipendente • La domanda può essere presentata: in attività di servizio o successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta per infermità non dipendente da causa di servizio. • Se l’interessato è in attività di servizio l’Ente di appartenenza dispone l’accertamento sanitario presso le Commissioni mediche ( può essere disposta la visita domiciliare nei casi di particolare gravità delle condizioni di salute del dipendente) • L’accertamento dello status di invalidità per un dipendente pubblico, è affidato dall’ Ente di appartenenza agli organismi sanitari predisposti all’uopo :commissione medico-ospedaliera; commissione medica ASL; commissione medica di verifica • (La Commissione medica di verifica può stabilire che l’inabilità non abbia natura illimitata ma temporanea e che debba essere sottoposta a revisione) • L’Ente, ricevuto il verbale attestante l’ Inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa , provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro ***Con l’entrata in vigore del D.L. 201/2011 per ottenere la pensione per l’ inabilità assoluta e permanente non serve distinguere se l’infermità è dovuta o meno a cause di servizio Il trattamento di pensione si calcola sulla base dell’anzianità contributiva maturata con l’aggiunta di una maggiorazione che varia a seconda dell’anzianità contributiva del dipendente: l’anzianità contributiva viene aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età del dipendente , nel momento in cui ha cessato dal servizio, e il compimento del limite massimo di età previsto dal sistema pensionistico per i dipendenti con almeno 18 anni di servizio al 31/12/1995; • per i dipendenti con meno di 18 anni di servizio al 31/12/1995 l’anzianità contributiva viene aumentata aggiungendo al montante contributivo maturato una quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del 60 ° anno di età In ogni caso l’anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni e l’importo della pensione di inabilità non può in ogni caso essere superiore all’80% della base pensionabile • N.B. Il trattamento decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Se invece la domanda è stata presentata dopo la fine del rapporto di lavoro (ma entro due anni dalla dispensa di servizio) la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata N.B. Questo tipo di pensione è incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, sia esso in Italia o all’estero. E’ quindi incompatibile con qualsiasi attività retribuita N.B. Questo tipo di pensione è incompatibile con l’iscrizione agli albi professionali N.B. La prestazione, a meno di un’eventuale revisione, è vitalizia. N.B. La facoltà di richiedere la pensione di inabilità è garantita solo all’interessato, mentre non hanno questa possibilità i suoi superstiti. La pensione di inabilità può però diventare un trattamento indiretto o reversibile se la richiesta è stata presentata dall’iscritto o dal pensionato prima del suo decesso. In questo caso gli organi competenti accertano in maniera postuma lo stato di inabilità del defunto prima di conferire il trattamento di reversibilità ai superstiti. Inabilità per causa di servizio ( pensione diretta privilegiata) Fino al 2011 l’ inabilità assoluta e permanente dovuta a cause di servizio non richiedeva alcuna anzianità di servizio e dava luogo alla cosiddetta “ pensione privilegiata” L’accertamento per cause di servizio dell’inabilità è stata abolito con l’art.6 del Decreto Legge 201/2011, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 Con l’art.6 del Decreto Legge 201/2011 è abolita per i dipendenti pubblici la pensione “privilegiata”, restando valida comunque per gli eventi occorsi prima dell’entrata in vigore del D.L. 201/2011 ( La pensione diretta privilegiata rimane per alcune categorie quali :vigili del fuoco, soccorso pubblico,difesa, comparto sicurezza). Con l’entrata in vigore del D.L. 201/2011 per ottenere la pensione per l’ inabilità assoluta e permanente non serve distinguere se l’infermità è dovuta o meno a cause di servizio INPS Dipendenti privati ( medici e odontoiatri dipendenti privati ) Per i dipendenti del settore privato le prestazioni pensionistiche ordinarie per invalidità sono due: • la pensione di inabilità assoluta e permanente • l’assegno ordinario di Invalidità Pensione di inabilità assoluta e permanente si tratta di una prestazione economica erogata in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ( 100% ) Requisiti • Inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale riconosciuta da parte delle competenti Commissioni • Anzianità contributiva minima di 5 anni , di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio • Cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa • Cancellazione dagli albi professionali La domanda fatta dal dipendente privato deve essere munita della certificazione medica che attesti lo stato di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale e deve essere presentata a INPS Se sussistono tutti i requisiti previsti dalla legge, la pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della relativa domanda, o dal 1° giorno del mese successivo a quello di cessazione attività e dalla cancellazione dall’iscrizione all’albo Può esserci in qualsiasi momento una revisione del trattamento pensionistico soggetto a revisione, sia per iniziativa dell’Istituto di previdenza, sia per volontà dell’interessato. Qualora venga riconosciuto il recupero della capacità lavorativa, la pensione è revocata con effetto dal mese successivo all’accertamento medesimo. • La pensione di inabilità assoluta e permanente è reversibile • Il trattamento di pensione si calcola sulla base dell’anzianità contributiva maturata con l’aggiunta di una maggiorazione che varia a seconda dell’anzianità contributiva del dipendente: - l’anzianità contributiva viene aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età del dipendente , nel momento in cui ha cessato dal servizio, e il compimento del limite massimo di età previsto dal sistema pensionistico per i dipendenti con almeno 18 anni di servizio al 31/12/1995; -per i dipendenti con meno di 18 anni di servizio al 31/12/1995 l’anzianità contributiva viene aumentata aggiungendo al montante contributivo maturato una quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del 60 ° anno di età In ogni caso l’anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni e l’importo della pensione di inabilità non può in ogni caso essere superiore all’80% della base pensionabile • Qualora l’importo della pensione sia di modesta entità, e l’interessato abbia esigui redditi, cumulati con quelli dell’eventuale coniuge, l’importo può essere integrato al trattamento minimo Assegno ordinario di invalidità • L’assegno ordinario di invalidità non è una pensione vera e propria • E’ una prestazione economica erogata ai dipendenti con infermità fisica o mentale, che determini una riduzione permanente, superiore ai 2/3, della capacità lavorativa. • Sono richiesti 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nel quinquennio anteriore alla data della domanda. • Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa. • Decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della relativa domanda • Ha validità triennale. E ‘ rinnovabile dall’interessato previo superamento di un’ulteriore visita medica. Se l’assegno ordinario di invalidità viene confermato per tre volte consecutive diventa definitivo. • Può essere soggetto a revisione in qualsiasi momento, sia per iniziativa dell’Ente di previdenza, sia per volontà dell’interessato. Qualora venga riconosciuto lo stato di inabilità assoluta e permanente, è attribuita la relativa pensione. Al contrario, riscontrando un miglioramento, l’assegno è revocato dal mese successivo all’accertamento medesimo. • Al compimento dell’età pensionabile l’assegno è convertito in pensione di vecchiaia, se sono soddisfatti gli stabiliti requisiti contributivi, e risulti cessata l’attività da lavoro dipendente. • L’assegno di invalidità non è reversibile. • In presenza di redditi da lavoro superiori a determinate soglie l’assegno è ridotto in percentuale . Percentuale di riduzione Limite di reddito per l’anno 2014 25% da € 26.072,00 a € 32.589,00 50% da € 32.590,00 in poi • L’ assegno ordinario di invalidità è cumulabile con l’indennità per congedo straordinario. Secondo il parere del Ministero l’indennità per congedo straordinario ha natura prettamente assistenziale e non è considerabile come reddito da lavoro. (INPS Messaggio numero 14206 ) • L’assegno è calcolato sulla base dei contributi effettivamente versati. Per determinare l’importo dell’assegno si utilizza il sistema di calcolo: - misto: una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema; contributivo; -contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995. • Qualora il relativo importo sia di modesta entità, e l’interessato abbia esigui redditi, cumulati con quelli dell’eventuale coniuge, l’importo può essere integrato al trattamento minimo.