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L`accesso ai documenti amministrativi : la legittimazione delle
L’accesso ai documenti amministrativi : la legittimazione delle associazioni
sindacali
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Cenni sul diritto di accesso ai documenti amministrativi. – 3. Segue.
L’accesso da parte dell’Associazione sindacale. – 4. La pubblicità dei dati di cui all’accesso. – 5.
Conclusioni.
1. La possibilità per i soggetti privati di accedere ai documenti amministrativi è un
aspetto del procedimento amministrativo che riveste particolare importanza, e suscita
da sempre interesse.
Con il presente lavoro, ci prefiggiamo di affrontare la questione relativa alla
configurabilità o meno in capo ad una associazione sindacale del suddetto diritto di
accesso.
In particolare, si pensi all’ipotesi in cui un‘associazione sindacale di categoria
(dirigenti) richieda al datore di lavoro-ente pubblico informazioni circa il numero e la
posizione economica dei dirigenti dell’ente medesimo.
In primis, verranno tratteggiati i caratteri generali del diritto di accesso di cui alla L.
241/1990, con particolare riferimento al profilo della legittimazione attiva e passiva. Ed
infine verranno svolte alcune osservazioni in merito alla pubblicità dei dati ottenuti a
seguito dell’accesso, nonché alla tutela giurisdizionale di tale diritto.
Orbene, prima di entrare nel merito della problematica, è importante sottolineare come
l’istituto dell’accesso ai documenti amministrativi sia strumento indispensabile allo
scopo di assicurare la trasparenza amministrativa. Infatti, nell’art. 22, comma 2°, L.
241/1990, come modificato dalla L. 69/2009, si legge che “l’accesso ai documenti
amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio
generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare
l’imparzialità e la trasparenza”. A ciò si aggiunga che in base all’art. 29, comma 2°bis,
della L. 241/1990, come riformulato dalla L. 69/2009, “attengono ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all’art.117, comma 2°, lett. m) Cost., le disposizioni della presente legge
concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione […] di assicurare l’accesso alla
documentazione amministrativa”. È chiaro, quindi, come l’accesso ai documenti
amministrativi costituisca un’attività di pubblico interesse.
2. La normativa a cui dobbiamo fare riferimento è la L. 241/1990, come modificata
dalla L. 15/2005, (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi, di seguito anche “Legge 241”) che disciplina
l’istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi1, inteso come diritto degli
interessati a prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi2.
In generale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi V. SELLERI, Il diritto di accesso agli atti del
procedimento amministrativo, Napoli, 1984, p. 24; LOJODICE, Informazione (diritto alla), in Enc. dir., XXI, Milano,
1971, p. 482 ss.; FRANCO, Il nuovo procedimento amministrativo, Bologna, 1991; VIRGA, Attività istruttoria
primaria e processo amministrativo, Milano, 1991, p. 85 ss.; ID., Il diritto di accesso dei cittadini agli atti della p. a. e
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L’art. 22 della suddetta legge definisce il documento amministrativo come “ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una
pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla
natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, le informazioni appartenenti al patrimonio
informativo pubblico italiano possono essere classificate in base al livello di
conoscibilità dell’atto che le contiene. Si hanno così informazioni contenute in atti
pubblici e informazioni contenute in atti accessibili ex art. 22 Legge 241. Nell’ambito
dei documenti amministrativi rientrano anche gli atti di diritto privato formati dalle
amministrazioni e quelli redatti dai privati, qualora utilizzati nei processi decisionali
pubblici3.
Lo scopo della suddetta normativa è quello di offrire garanzie di trasparenza e buon
andamento dell’attività amministrativa per consentire un controllo costante del
cittadino sull’operato dei pubblici poteri. In altre parole, l’accesso è garantito solo ed
esclusivamente se strettamente funzionale alla cura di un interesse giuridicamente
rilevante dell’istante4. Infatti, in ogni caso, conclude l’art. 24, comma 7°, Legge 241,
deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la
cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
la sua tutela giurisdizionale nell'ordinamento vigente, in Foro amm., 1989, p. 661; ID., Trasparenza della p.a. e tutela
giurisdizionale del diritto di accesso agli atti amministrativi, in Atti XXXV Convegno Varenna, 1989; ALBERTI,
AZZARITI, CANAVESIO, GALLO, QUAGLIA, Lezioni sul procedimento amministrativo, Torino, 1991; AA.VV.,
Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti, Milano, 1991; SCARCIGLIA, L'accesso ai documenti
amministrativi, in N. rass., 1991, 274; MURRA, Nuovi orizzonti nel panorama dei rapporti tra cittadino e pubblica
amministrazione, in Cons. St., 1990, p. 1238; HAMEL, Segreto procedimentale e diritto d'accesso agli atti ed alle
informazioni della p. a., in N. rass., 1990, p. 1889; PICOZZA, Finalmente la legge sul procedimento amministrativo e
sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, in Corr. giur., 1990, p. 1045 ss.; FRANCAVILLA, Brevi
considerazioni sulla legge 7 agosto 1990, n. 241, in Foro amm., 1990, p. 2997 ss.; VILLATA, La trasparenza
dell'azione amministrativa, in AA.VV., La disciplina generale del nuovo procedimento amministrativo, Milano, 1989,
p. 171 ss.; CORSO, TERESI, Procedimento amministrativo e accesso ai documenti (Commento alla legge 7 agosto 1990,
n. 241), Rimini, 1991; CUOCOLO, Commento all'art. 22 L. 7 agosto 1990, n. 241, in AA.VV., Procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti, Milano, 1991, p. 410 ss.; CASSARINO, Il processo amministrativo, II,
Milano, 1987, p. 197 ss.; LABRIOLA, Diritto di accesso alla informazione del cittadino e doveri della Pubblica
Amministrazione nella legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente, in Scritti in onore di M. S. Giannini, II, Milano,
1988, p. 263 ss.
2 La giurisprudenza prevalente ritiene che il diritto di accesso sia vero e proprio diritto soggettivo V. T.A.R.
Calabria, Catanzaro, sez. II, 8 giugno 2009, n. 613, in Foro amm., 2009, p. 1894; T.A.R. Emilia Romagna,
Bologna, sez. II, 21 novembre 2008, n. 4567, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato, sez. V, 10 agosto
2007, n. 4411, in Foro amm. CDS, 2007, p. 2241. In dottrina CARINGELLA, Compendio di diritto amministrativo,
Roma, 2010, p. 302, afferma che la qualificazione in termini di diritto soggettivo è confermato sul piano
testuale dalla L. n. 80/2005 che ha devoluto al giudice amministrativo la cognizione delle controversie in
materia di accesso in sede di giurisdizione esclusiva, ricomprendente, come tale, anche la cognizione di
diritti soggettivi.
3 Si pensi ad esempio agli elaborati scritti dai candidati nei concorsi pubblici, V. in proposito Cons. Stato, sez.
VI, 21 maggio 2009, n. 3147 in Foro amm. CDS, 2009, p. 1373.
4 Sono sottratti all’accesso i documenti coperti da segreto di Stato o che leggi o regolamenti sottraggono alla
divulgazione; quelli relativi ai procedimenti tributari; gli atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.
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Ovviamente non tutti i privati possono esercitare il suddetto accesso, bensì solo quelli,
“compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è richiesto l’accesso” ex art. 22 L. 241/1990.
Dunque, il presupposto dell’accesso ai documenti è costituito dalla sussistenza di una
situazione giuridicamente tutelata, in ragione della quale e per la cui tutela detto
istituto venga azionato. È necessario, quindi, che in capo al soggetto richiedente
sussista una posizione differenziata alla visione degli atti di cui si tratta, finalizzata alla
tutela di situazioni giuridiche soggettive rilevanti5. In particolare, come abbiamo più
sopra evidenziato è necessario che l’istante abbia un interesse diretto, concreto ed
attuale. L’interesse all’accesso è diretto quando è personale, ovvero appartenente alla
sfera dell’interessato; è concreto ove collegato alle ragioni esposte a sostegno
dell’istanza; è attuale quando il documento abbia spiegato o sia idoneo a spiegare
effetti diretti o indiretti nei confronti del richiedente6.
3. Veniamo ora al cuore della nostra indagine ossia la questione relativa alla possibilità
o meno per associazioni o comitati di accedere ai dati trattenuti dalla P.A.
Evidenziamo che la giurisprudenza è divisa sul punto7.
Più precisamente, i giudici hanno evidenziato che, per l’esercizio dell’accesso, è
necessario che l’istante sia titolare di una posizione rilevante, oltre che giuridicamente
tutelata, e che il suo interesse alla richiesta si fondi su tale posizione, sottolineando più
specificatamente, in tema di tutela degli interessi diffusi, che la capacità
dell’associazione o del comitato di rappresentare tali interessi costituisce quel
V. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2009, n. 5011, in Red. Amm. CDS, 2009, p. 8; T.A.R. Campania,
Napoli, sez. V, 06 marzo 2008, n. 1136, in Foro amm. TAR, 2008, p. 802.
6 In questi termini Cons. Stato, sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5625, in D.& G., 2009; T.A.R. Campania, Salerno,
sez. II, 28 aprile 2008, n. 1097, in Il merito, 2008, p. 58; T.A.R. Marche, Ancona, sez. I, 17 gennaio 2008, n. 10, in
Foro amm. TAR, 2008, p. 101; T.A.R Lazio, Roma, sez. I, 7 luglio 2007, n. 6157, in Foro amm. TAR, 2007, p. 2429.
V. anche in dottrina CARINGELLA, op.cit., pp. 302-303.
7 Ad esempio, un comune ha respinto l’istanza presentata da un’associazione di consumatori volta a
conoscere gli atti relativi all’iscrizione dei cittadini di una certa zona nell’anagrafe della popolazione
residente, per scoprire se tali movimenti dissimulino comportamenti abusivi per ottenere permessi di
parcheggio gratis spettanti ai residenti effettivi della zona stessa, visto che tra le due categorie di atti sussiste
autonomia formale e funzionale cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 19 gennaio 1999, n. 45, in Foro amm. CDS, 1999,
p. 87. In senso conforme V. T.A.R .Lazio, sez. III, 27 luglio 1994, n. 1434 che ha negato la legittimazione
all’accesso al Codacons ad atti della Cassa nazionale di assistenza e previdenza degli avvocati e procuratori e
T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 21 luglio 1994, n. 443, in Foro amm. TAR, 1994, p. 2487, che ha negato
all’associazione per la difesa del territorio dell’isola del Giglio l’accesso agli atti relativi a procedimenti in
materia ambientale. Nel senso, invece, della legittimità della richiesta di accesso cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26
novembre 1993 n. 1036, in Riv. amm. R. it., 1994, p. 492 che ha accolto la richiesta delle associazioni che si
propongono come portatrici dell’interesse dei consumatori di un farmaco; con riguardo alla legittimazione
di associazioni preposte alla tutela degli interessi dei malati, cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 29 marzo 1994 n. 470; in
relazione alla legittimazione di soggetti esponenziali di interessi diffusi, cfr. T.A.R .Toscana, sez. I, 3 giugno
1992, n. 251.
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collegamento tra le associazioni stesse ed il bene collettivo che le legittima all’accesso8.
La questione è estremamente delicata in quanto al diritto di accesso si collega
inscindibilmente il potere di adire il giudice amministrativo nei confronti
dell’amministrazione che vi si opponga con l’illegittimo rifiuto.
In particolare con riferimento alle associazioni sindacali, segnaliamo la recente
sentenza del T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 2 maggio 2002, n. 11189, secondo cui le
organizzazioni sindacali sono rappresentative di interessi collettivi. Pertanto, se è vero
che non sono titolari di un potere generale di controllo sull’attività amministrativa
inteso come connotato implicito dell’attività sindacale, idoneo a consentire comunque
l’accesso a tutti i documenti amministrativi, è anche vero che il diritto di accesso vpuò
essere azionato per garantire la trasparenza della condotta della P.A.; ed al fine di
salvaguardare un interesse giuridicamente rilevante, nonché concreto ed effettivo di
cui sia portatore anche il sindacato e non i singoli iscritti, saranno legittimate
all’accesso in relazione ad interessi superindividuali10.
Alla luce delle suindicata giurisprudenza, è possibile affermare che le associazioni
sindacali rientrino tra i soggetti legittimati ad accedere ai documenti amministrativi di
cui alla L. 241/1990.
Per quanto attiene, invece, all’individuazione del soggetto all’interno della P.A.
interessata addetto alla evasione della richiesta di accesso, è necessario richiamare la L.
241/1990.
Ai sensi dell’art. 23 il diritto di accesso si esercita nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di
pubblici servizi, comprese le autorità indipendenti. Il legislatore, peraltro, chiarisce il
concetto di pubblica amministrazione ai fini del diritto di accesso, includendo in tale
nozione estensiva “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e
comunitario” ex art. 22, comma 1°, lett. e), L. 241/1990.
Infine, in ordine alla modalità dell’accesso, questa è disciplinata dal regolamento
attuativo D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
Cfr Cons. Stato, sez. IV, 26 novembre 1993, n. 1036, cit.; Cons. Stato, ad. Gen., 17 maggio 1993 n. 39. È stato
ribadito che il diritto di accesso anche nel caso di associazioni rappresentative di interessi diffusi, non può
legittimamente avere ad oggetto gli atti contenenti elementi informativi estranei alla sfera soggettiva del
richiedente, in quanto è necessario un diretto nesso di strumentalità tra il contenuto dei documenti che il
privato chiede di conoscere ed il fine di tutela giuridicamente rilevante di cui egli è titolare.
9 T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 2 maggio 2002, n. 1118, in giustizia-amministrativa.it.
10 Circa la legittimazione all’accesso di associazioni sindacali dei lavoratori, v. T.A.R Abruzzo, Pescara, 11
ottobre 1995 n. 451, in Riv. giur. Scuola, 1997, p. 504; T.A.R. Lazio, sez. I, 10 giugno 1996 n. 949; T.A.R.
Toscana, Firenze, sez. II, 26 maggio 1994 n. 191; T.A.R. Lazio, sez. II, 21 dicembre 1993, n. 1694. Da ultimo V.
T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 17 aprile 2009, n. 896, in giustizia-amministrativa.it, che ha riconosciuto la
legittimazione attiva all’accesso alle associazioni portatrici di interessi diffusi, nella misura in cui domandino
l’ostensione di documenti che rilevino l’interesse ad un intervento relativo alla tutela della categoria
rappresentata, del tutto autonomo e non sovrapponibile rispetto all’interesse dei singoli soggetti che ne
fanno parte.
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In particolare la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata ed indirizzata
all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. La
richiesta va, altresì, notificata ai controinteressati.
4. La legittimità della richiesta di accesso deve essere valutata anche sotto il profilo
della tutela della riservatezza nel trattamento di dati personali di cui al D.lgs. 196/2003
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Detta normativa, infatti, disciplina le condizioni e i limiti dell’eventuale comunicazione
a terzi di dati di natura personale. A tal proposito è opportuno porre una distinzione:
ove a seguito della richiesta vengano comunicati i dati in forma anonima o aggregata11
non vi saranno problemi in quanto il trattamento di dati anonimi non rientra nel
campo di applicazione della legge. Ove invece la comunicazione riguardi dati
“personali”, l’art. 59 prevede espressamente che “i presupposti, le modalità, i limiti per
l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi”, anche quando contengono dati
personali, restano disciplinati dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241.
A tal proposito, si evidenzia che l’art. 60 prevede che ove il trattamento riguardi dati
idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale (circostanza da escludersi nel
nostro caso almeno dalla documentazione messa a disposizione), il trattamento sarà
consentito solo ove la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la
richiesta di accesso sia di rango almeno pari al diritto dell’interessato.
Pertanto, anche dal punto di vista della “privacy” troveranno applicazione, per
espresso richiamo legislativo, i principi della Legge 241.
Nel caso di specie, in ordine alla natura di dato conoscibile da parte di terzi delle
informazioni richieste (ripartizione fondi, dati stipendiali, numero e composizione
della classe dirigente) si evidenzia che il Garante per la protezione dei dati personali ha
ammesso la pubblicità in ordine ai dati riguardanti le retribuzioni, le indennità e gli
altri emolumenti a favore di chiunque vi abbia interesse rilevante, personale e
concreto, nonché di organismi portatori di interessi pubblici o diffusi (provvedimento
datato 16.09.1997). In particolare, il Garante chiamato a rispondere all’interrogativo se,
ed in quale misura, le informazioni riguardanti le retribuzioni e le altre indennità
corrisposte dai concessionari di pubblici servizi siano o meno conoscibili e possano
essere oggetto di diffusione attraverso i mezzi di comunicazione, ha ritenuto che gli
stessi possano essere oggetto di conoscenza attraverso, inter alia, l’accesso ai documenti
amministrativi di cui alla Legge 241.
Questo provvedimento è molto importante perché, non solo ha dichiarato la
conoscibilità dei dati personali concernenti le classi stipendiali, le indennità e gli altri
emolumenti corrisposti ad amministratori, dirigenti e lavoratori dipendenti ed
autonomi da concessionari di servizi, ma anche perché ha enunciato il principio
secondo cui non sia possibile “ritenersi prevalente l’eventuale interesse alla riservatezza
sulle somma percepite a titolo di retribuzione o di corrispettivo”. Inoltre, ha riconosciuto che
11 Si intende per “dato anonimo” il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato
ad un interessato identificato o identificabile (art. 4, co. I, lett. N del D.lgs 196/2003).
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l’accesso ai documenti amministrativi sia ammesso anche con riferimento ad atti di
diritto privato – quale ad esempio un contratto – utilizzati ai fini dell’attività
amministrativa12.
In conclusione, segnaliamo, per esigenze di completezza, un significativo orientamento
della giurisprudenza amministrativa in materia di pubblicità di dati stipendiali. Si è,
infatti, ritenuto che la comunicazione e la diffusione a privati di dati da parte della P.A.
sarebbero consentite solo se previste da norme di legge o di regolamento che ne
autorizzino espressamente la pubblicazione.
Sotto un profilo più specifico, la giurisprudenza ha ritenuto che la visione di
documenti relativi a determinazioni dirigenziali riguardanti ripartizioni di somme ai
dipendenti non violerebbe comunque la privacy di cui al D.lgs. 196/2003, qualora si
tratti di dati sulla retribuzione ostensibili in base alla previsioni contrattuali13. Su tali
basi, infatti, è stato ritenuto legittimo il comportamento della Provincia di Milano che
ha negato, in base a norma regolamentare posta a tutela della riservatezza dei singoli,
l’accesso di un sindacato a dati relativi a straordinario del personale14.
Infatti, nel caso summenzionato, sussisteva un regolamento della Provincia di Milano
sull’accesso ai documenti amministrativi che espressamente escludeva tutti i
documenti relativi al trattamento economico dei dipendenti.
Si tratterà, pertanto, di verificare se all’interno della normativa regolamentare dell’ente
pubblico di cui si discute sussista o meno un provvedimento simile nel contenuto a
quello adottato dalla Provincia di Milano in tema di accesso ai dati e/o documenti
relativi al trattamento economico dei dipendenti.
5. Da ultimo riteniamo opportuno svolgere alcune brevi considerazioni in ordine alla
tutela giurisdizionale predisposta dal legislatore avverso il diniego o il silenzio alla
domanda di accesso. Va detto innanzitutto che tale tutela è affidata alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo ex art. 25, comma 5°, L. 241/1990. In particolare, il
ricorso deve essere proposto al T.A.R. competente nel termine di trenta giorni dal
12 Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 1997, n. 82, in Foro amm. CDS, 1997, p. 429. Confermato successivamente con
le pronunce nn. 4 e 5 del 1999 del Cons. Stato ad. Plenaria, rispettivamente in Foro amm. CDS, 1999, p. 593 e
in Gior. dir. amm., 1999, p. 946 con nota di BATTAGLIA, ha riconosciuto identiche esigenze di trasparenza per
tutti gli atti della P.A. , il cui soddisfacimento agevola il concreto perseguimento dei valori costituzionali di
buon andamento e di imparzialità. In dottrina CARINGELLA, op.cit., p. 303 ss. ha evidenziato che alla stregua
di un’interpretazione letterale e teleologica degli artt. 22 e 23 L. 241/1990 si è ritenuto che l’accesso ai
documenti amministrativi non è correlato agli atti amministrativi, bensì, all’attività amministrativa, nel cui
ambito concettuale deve ricomprendersi non solo l’attività di diritto amministrativo, ma anche l’attività di
diritto privato, volta, al pari della prima, alla cura concreta di interessi della collettività.
13 T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 22 giugno 1999 n. 514, in Foro amm. TAR, 2000, p. 1433.
14 Cons. Stato, sez. V, 2 dicembre 1998 n. 1725, in Giur. it., 1999, p. 857, nello specifico, il sindacato aveva
chiesto di conoscere i documenti relativi alle ore di straordinario effettuate dal personale della Provincia di
Milano, nonché il loro compenso. Simmetricamente, tale richiesta aveva anche lo scopo di individuare quali
dipendenti erano rimasti esclusi, per vari motivi, dalle prestazioni aggiuntive. In tal modo, l’istanza aveva
finito per riguardare dati e documenti personali riferiti indistintamente a tutti i dipendenti provinciali,
nessuno escluso.
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diniego, dal differimento, dalla formazione del silenzio e dà vita ad un rito camerale ed
abbreviato.
Si ritiene generalmente che il ricorso debba essere notificato ai controinteressati, cioè a
tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento
richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla
riservatezza15.
Il T.A.R. regionale decide in camera di consiglio entro 30 giorni dalla scadenza del
termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. La decisione resa dal tribunale regionale è appellabile, entro trenta giorni
dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime
modalità e negli stessi termini. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il
giudice amministrativo, sussistendone i presupposi, ordine l’esibizione dei documenti
richiesti.
In conclusione, anche le associazioni e i comitati rappresentativi di interessi diffusi
hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi qualora dimostrino di essere
portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. Tale
situazione è, altresì, tutelata giurisdizionalmente attraverso la possibilità di ricorrere al
competente Tribunale Amministrativo Regionale.
15 In caso di mancata notifica, posto che non è ancora del tutto risolta la questione se il diritto di accesso sia
un vero e proprio diritto soggettivo o un interesse legittimo è discusso se il ricorso sia inammissibile, oppure
se sussista l’obbligo di integrazione del contraddittorio iussu iudicis, ex art. 102 c.p.c.
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