...

Assicurazione di cauzione

by user

on
Category: Documents
9

views

Report

Comments

Transcript

Assicurazione di cauzione
Allianz Suisse Società di Assicurazioni
Condizioni generali (CG)
Assicurazione di cauzione
Edizione 01.2006
Indice
g) il contraente si dichiara d accordo con i termini delle cauzioni e garanzie sottoscritte, se non ha comunque indicato lui stesso il testo, e
risponde anche per gli obblighi che la Compagnia ha contratto nei
confronti di un eventuale terzo emittente in caso di sottoscrizione di
cauzioni e garanzie indirette.
Art. 1 Oggetto dell assicurazione
Art. 2 Condizioni per l accettazione e l operatività dell assicurazione
Art. 3 Esecuzione dei mandati di cauzione e di garanzia
h) il contraente accetta che i beneficiari delle cauzioni e garanzie diano
alla Compagnia informazioni riguardo all esecuzione e all ammontare
delle pretese garantite.
Art. 4 Sinistro
Art. 5 Regresso
Art. 6 Premi, esborsi e spese, scadenza e mora
Art. 4 Sinistro
Art. 7 Fine del contratto
Art. 8 Disposizioni finali
a) Il contraente prende tutte le misure necessarie affinché verso la Compagnia non vengano avanzate pretese in virtù della cauzione o della
garanzia.
Art. 9 Disposizioni legali
b) Se la Compagnia dovesse tuttavia intervenire, il contraente rinuncia
espressamente a qualsiasi obiezione od opposizione contro di essa
relativa ai motivi, all ammontare e alla validità delle pretese avanzate,
nonché a quelle che dovessero sussistere in base a un eventuale
inefficacia dell accordo di garanzia che costituisce la base della cauzione o della garanzia (ad es. la non validità dell obbligo, secondo il
formulario, di fornire una cauzione a prima richiesta).
Art. 1 Oggetto dell assicurazione
La Compagnia emette, a richiesta del contraente e di eventuali altre
aziende indicate nominativamente nel contratto, entro il limite convenuto di
sottoscrizione, le cauzioni e le garanzie con le quali essa s impegna, nei
confronti dei beneficiari delle cauzioni e delle garanzie, a effettuare pagamenti, se sono soddisfatte le condizioni indicate nei certificati di cauzione
o di garanzia.
c) In caso di pretese avanzate dal beneficiario della cauzione o della
garanzia, la Compagnia ne informa il contraente e lo invita a prendere
immediatamente le misure necessarie atte a eliminarne la causa. Se il
contraente non adempie la richiesta o se le misure che adotta sono
inefficaci, la Compagnia ha il diritto di effettuare il pagamento senza
ulteriori esami.
Art. 2 Condizioni per l accettazione e l operatività dell assicurazione
a) Per l esame della solvibilità il contraente presenta alla Compagnia il
suo bilancio d esercizio annuale immediatamente dopo la sua ultimazione, unitamente all eventuale rapporto dell organo di controllo e a
richiesta, fornisce spiegazioni supplementari. Se il bilancio d esercizio
annuale non dovesse essere ultimato entro il termine convenuto, il
contraente dovrà inoltrare a richiesta della Compagnia, almeno il bilancio provvisorio con il conto economico.
d) La Compagnia comunica al beneficiario della cauzione o della garanzia le eventuali riserve ed eccezioni presentate dal contraente.
e) La Compagnia può effettuare il pagamento a colui che dopo un attento
esame reputa come autorizzato a ricevere il pagamento.
b) Il contraente s impegna a informare, di propria iniziativa, la Compagnia
riguardo a tutti i cambiamenti essenziali che possono essere importanti per la sua valutazione del credito (ad es. ulteriori accordi in materia
di credito, quali crediti in contanti o avalli; prestazioni di garanzia nei
confronti di terzi, ad es. tramite addebito, costituzione in pegno, trasferimento o cessione).
Art. 5 Regresso
a) Il contraente deve mettere a disposizione della Compagnia gli importi
che essa deve pagare, comprese le spese, salvo ulteriori pretese
d indennizzo. Sugli importi versati dalla Compagnia, a partire dalla
data dell addebito fino al rimborso, è addebitato un interesse del 5%.
c) La Compagnia è autorizzata a richiedere informazioni riguardo all andamento dell attività commerciale e ad altri fatti giudicati importanti per
la valutazione del credito.
b) In caso di consorzi i membri del consorzio rispondono in modo solidale.
d) La Compagnia può rifiutare di sottoscrivere una cauzione o una garanzia.
Art. 6 Premi, esborsi e spese, scadenza e mora
a) La Compagnia calcola il premio convenuto sulla base della somma di
garanzia e del tasso di premio applicabile, dall inizio alla fine della
cauzione. Il premio per tutta la durata della garanzia è pagabile in
anticipo.
Art. 3 Esecuzione dei mandati di cauzione e di garanzia
Per la sottoscrizione, la modifica e l emissione di cauzioni o garanzie, vale
quanto segue:
b) In caso di cauzioni e garanzie a tempo indeterminato o la cui fine non
è fissata con certezza, il premio viene addebitato fino al momento in
cui la Compagnia ha riottenuto i certificati di cauzione o di garanzia
oppure ha ricevuto dal beneficiario della cauzione o garanzia una
dichiarazione di liberazione incondizionata di responsabilità.
a) la Compagnia può, in base a una proposta del contraente, sia emettere direttamente le cauzioni o le garanzie, sia richiederne l emissione a
un altra compagnia d assicurazioni o a un istituto di credito (terzo
emittente). Se l emissione è fatta da un terzo emittente, la responsabilità della Compagnia si limita alla scelta accurata e alla trasmissione
delle necessarie istruzioni; la Compagnia non ha alcuna responsabilità
se segue esattamente le istruzioni ricevute dal contraente.
c) Oltre al premio, il contraente è tenuto a corrispondere alla Compagnia
la tassa federale di bollo, di attuali 5%, il cui ammontare viene
determinato dalla Confederazione. La Compagnia può addebitare aumenti dell aliquota al contraente.
b) la Compagnia tiene un conto a nome del contraente (controllo del
cumulo) registrando le cauzioni e le garanzie dirette a partire dalla loro
data d inizio convenuta, e le cauzioni e le garanzie indirette a partire
dalla data dell invio del mandato d emissione al terzo emittente.
d) La Compagnia può fatturare al contraente ulteriori esborsi giustificabili
(ad es. premi e tasse di terzi, spese notarili).
e) Inoltre, la Compagnia fattura al contraente la tassa di base convenuta
per l amministrazione e la gestione del contratto quadro e del conto
(controllo del cumulo).
c) la Compagnia cancella le cauzioni e le garanzie dirette che si estinguono con certezza alla data convenuta e se fino a questa data non le
sono state avanzate delle pretese.
f)
d) la Compagnia cancella tutte le altre cauzioni e garanzie dirette solamente quando ha riottenuto i certificati di cauzione o di garanzia
oppure quando ha ricevuto da parte del beneficiario della cauzione o
garanzia una dichiarazione di liberazione incondizionata di responsabilità.
Art. 7 Fine del contratto
a) Il contraente ha la facoltà in qualsiasi momento, di disdire il contratto
con effetto immediato.
e) la Compagnia cancella le cauzioni e le garanzie indirette quando il
terzo emittente l ha liberata da qualsiasi responsabilità.
f)
b) La Compagnia ha la facoltà di annullare il contratto con effetto immediato nel caso in cui
_
il contraente non faccia fronte ai propri obblighi nei confronti della
Compagnia;
il contraente informa la Compagnia ogni qualvolta dei ritardi o delle
difficoltà nell esecuzione del mandato, o delle comunicazioni al riguardo, potrebbero generare un sinistro.
SKAA002I
Il contraente s impegna a pagare immediatamente gli importi fatturati.
1
_
la Compagnia valuti che la situazione finanziaria del contraente sia
peggiorata o nel caso in cui venga a conoscenza di un tale
peggioramento;
Art. 8 Disposizioni finali
il contraente non porti le garanzie convenute; le garanzie accordate alla Compagnia si siano estinte, oppure se essa non le consideri più come una garanzia di credito sufficiente.
Tutte le dichiarazioni e le comunicazioni devono essere indirizzate alla
Direzione della Compagnia. Tutte le dichiarazioni e le comunicazioni relative al rapporto contrattuale devono essere espresse per iscritto; i mandati
di cauzione o garanzia possono essere trasmessi via fax o email.
c) La Compagnia ha la facoltà di disdire il contratto - se ha una durata
indeterminata - in ogni momento, osservando un termine di tre mesi.
Negli altri casi il contratto termina alla data fissata.
In caso di controversie giuridiche, il contraente o l avente diritto può
intentare una causa alla sede della Società oppure al suo domicilio o
sede in Svizzera o nel Principato del Lichtenstein.
_
d) Dopo il verificarsi di un sinistro risarcibile, ciascuna delle due parti può
disdire il contratto. La società deve pronunciare la disdetta al più tardi
in sede di versamento dell indennità; il contraente, al massimo entro
quattro settimane dalla ricezione della notifica di versamento.
Art. 9 Disposizioni legali
Valgono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).
Se il contraente disdice il contratto, la responsabilità della società
cesserà dopo 14 giorni dalla ricezione della disdetta.
In caso di divergenze rispetto alle presenti condizioni, per i contratti
assicurativi soggetti alla legislazione del Principato del Liechtenstein prevalgono le disposizioni ivi cogenti.
In caso di risoluzione del contratto da parte della società, la responsabilità di quest ultima cesserà quattro settimane dopo che il contraente
avrà ricevuto la disdetta.
2
Fly UP