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Assicurazione di cauzione
Allianz Suisse Società di Assicurazioni Condizioni generali (CG) Assicurazione di cauzione Edizione 01.2006 Indice g) il contraente si dichiara d accordo con i termini delle cauzioni e garanzie sottoscritte, se non ha comunque indicato lui stesso il testo, e risponde anche per gli obblighi che la Compagnia ha contratto nei confronti di un eventuale terzo emittente in caso di sottoscrizione di cauzioni e garanzie indirette. Art. 1 Oggetto dell assicurazione Art. 2 Condizioni per l accettazione e l operatività dell assicurazione Art. 3 Esecuzione dei mandati di cauzione e di garanzia h) il contraente accetta che i beneficiari delle cauzioni e garanzie diano alla Compagnia informazioni riguardo all esecuzione e all ammontare delle pretese garantite. Art. 4 Sinistro Art. 5 Regresso Art. 6 Premi, esborsi e spese, scadenza e mora Art. 4 Sinistro Art. 7 Fine del contratto Art. 8 Disposizioni finali a) Il contraente prende tutte le misure necessarie affinché verso la Compagnia non vengano avanzate pretese in virtù della cauzione o della garanzia. Art. 9 Disposizioni legali b) Se la Compagnia dovesse tuttavia intervenire, il contraente rinuncia espressamente a qualsiasi obiezione od opposizione contro di essa relativa ai motivi, all ammontare e alla validità delle pretese avanzate, nonché a quelle che dovessero sussistere in base a un eventuale inefficacia dell accordo di garanzia che costituisce la base della cauzione o della garanzia (ad es. la non validità dell obbligo, secondo il formulario, di fornire una cauzione a prima richiesta). Art. 1 Oggetto dell assicurazione La Compagnia emette, a richiesta del contraente e di eventuali altre aziende indicate nominativamente nel contratto, entro il limite convenuto di sottoscrizione, le cauzioni e le garanzie con le quali essa s impegna, nei confronti dei beneficiari delle cauzioni e delle garanzie, a effettuare pagamenti, se sono soddisfatte le condizioni indicate nei certificati di cauzione o di garanzia. c) In caso di pretese avanzate dal beneficiario della cauzione o della garanzia, la Compagnia ne informa il contraente e lo invita a prendere immediatamente le misure necessarie atte a eliminarne la causa. Se il contraente non adempie la richiesta o se le misure che adotta sono inefficaci, la Compagnia ha il diritto di effettuare il pagamento senza ulteriori esami. Art. 2 Condizioni per l accettazione e l operatività dell assicurazione a) Per l esame della solvibilità il contraente presenta alla Compagnia il suo bilancio d esercizio annuale immediatamente dopo la sua ultimazione, unitamente all eventuale rapporto dell organo di controllo e a richiesta, fornisce spiegazioni supplementari. Se il bilancio d esercizio annuale non dovesse essere ultimato entro il termine convenuto, il contraente dovrà inoltrare a richiesta della Compagnia, almeno il bilancio provvisorio con il conto economico. d) La Compagnia comunica al beneficiario della cauzione o della garanzia le eventuali riserve ed eccezioni presentate dal contraente. e) La Compagnia può effettuare il pagamento a colui che dopo un attento esame reputa come autorizzato a ricevere il pagamento. b) Il contraente s impegna a informare, di propria iniziativa, la Compagnia riguardo a tutti i cambiamenti essenziali che possono essere importanti per la sua valutazione del credito (ad es. ulteriori accordi in materia di credito, quali crediti in contanti o avalli; prestazioni di garanzia nei confronti di terzi, ad es. tramite addebito, costituzione in pegno, trasferimento o cessione). Art. 5 Regresso a) Il contraente deve mettere a disposizione della Compagnia gli importi che essa deve pagare, comprese le spese, salvo ulteriori pretese d indennizzo. Sugli importi versati dalla Compagnia, a partire dalla data dell addebito fino al rimborso, è addebitato un interesse del 5%. c) La Compagnia è autorizzata a richiedere informazioni riguardo all andamento dell attività commerciale e ad altri fatti giudicati importanti per la valutazione del credito. b) In caso di consorzi i membri del consorzio rispondono in modo solidale. d) La Compagnia può rifiutare di sottoscrivere una cauzione o una garanzia. Art. 6 Premi, esborsi e spese, scadenza e mora a) La Compagnia calcola il premio convenuto sulla base della somma di garanzia e del tasso di premio applicabile, dall inizio alla fine della cauzione. Il premio per tutta la durata della garanzia è pagabile in anticipo. Art. 3 Esecuzione dei mandati di cauzione e di garanzia Per la sottoscrizione, la modifica e l emissione di cauzioni o garanzie, vale quanto segue: b) In caso di cauzioni e garanzie a tempo indeterminato o la cui fine non è fissata con certezza, il premio viene addebitato fino al momento in cui la Compagnia ha riottenuto i certificati di cauzione o di garanzia oppure ha ricevuto dal beneficiario della cauzione o garanzia una dichiarazione di liberazione incondizionata di responsabilità. a) la Compagnia può, in base a una proposta del contraente, sia emettere direttamente le cauzioni o le garanzie, sia richiederne l emissione a un altra compagnia d assicurazioni o a un istituto di credito (terzo emittente). Se l emissione è fatta da un terzo emittente, la responsabilità della Compagnia si limita alla scelta accurata e alla trasmissione delle necessarie istruzioni; la Compagnia non ha alcuna responsabilità se segue esattamente le istruzioni ricevute dal contraente. c) Oltre al premio, il contraente è tenuto a corrispondere alla Compagnia la tassa federale di bollo, di attuali 5%, il cui ammontare viene determinato dalla Confederazione. La Compagnia può addebitare aumenti dell aliquota al contraente. b) la Compagnia tiene un conto a nome del contraente (controllo del cumulo) registrando le cauzioni e le garanzie dirette a partire dalla loro data d inizio convenuta, e le cauzioni e le garanzie indirette a partire dalla data dell invio del mandato d emissione al terzo emittente. d) La Compagnia può fatturare al contraente ulteriori esborsi giustificabili (ad es. premi e tasse di terzi, spese notarili). e) Inoltre, la Compagnia fattura al contraente la tassa di base convenuta per l amministrazione e la gestione del contratto quadro e del conto (controllo del cumulo). c) la Compagnia cancella le cauzioni e le garanzie dirette che si estinguono con certezza alla data convenuta e se fino a questa data non le sono state avanzate delle pretese. f) d) la Compagnia cancella tutte le altre cauzioni e garanzie dirette solamente quando ha riottenuto i certificati di cauzione o di garanzia oppure quando ha ricevuto da parte del beneficiario della cauzione o garanzia una dichiarazione di liberazione incondizionata di responsabilità. Art. 7 Fine del contratto a) Il contraente ha la facoltà in qualsiasi momento, di disdire il contratto con effetto immediato. e) la Compagnia cancella le cauzioni e le garanzie indirette quando il terzo emittente l ha liberata da qualsiasi responsabilità. f) b) La Compagnia ha la facoltà di annullare il contratto con effetto immediato nel caso in cui _ il contraente non faccia fronte ai propri obblighi nei confronti della Compagnia; il contraente informa la Compagnia ogni qualvolta dei ritardi o delle difficoltà nell esecuzione del mandato, o delle comunicazioni al riguardo, potrebbero generare un sinistro. SKAA002I Il contraente s impegna a pagare immediatamente gli importi fatturati. 1 _ la Compagnia valuti che la situazione finanziaria del contraente sia peggiorata o nel caso in cui venga a conoscenza di un tale peggioramento; Art. 8 Disposizioni finali il contraente non porti le garanzie convenute; le garanzie accordate alla Compagnia si siano estinte, oppure se essa non le consideri più come una garanzia di credito sufficiente. Tutte le dichiarazioni e le comunicazioni devono essere indirizzate alla Direzione della Compagnia. Tutte le dichiarazioni e le comunicazioni relative al rapporto contrattuale devono essere espresse per iscritto; i mandati di cauzione o garanzia possono essere trasmessi via fax o email. c) La Compagnia ha la facoltà di disdire il contratto - se ha una durata indeterminata - in ogni momento, osservando un termine di tre mesi. Negli altri casi il contratto termina alla data fissata. In caso di controversie giuridiche, il contraente o l avente diritto può intentare una causa alla sede della Società oppure al suo domicilio o sede in Svizzera o nel Principato del Lichtenstein. _ d) Dopo il verificarsi di un sinistro risarcibile, ciascuna delle due parti può disdire il contratto. La società deve pronunciare la disdetta al più tardi in sede di versamento dell indennità; il contraente, al massimo entro quattro settimane dalla ricezione della notifica di versamento. Art. 9 Disposizioni legali Valgono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Se il contraente disdice il contratto, la responsabilità della società cesserà dopo 14 giorni dalla ricezione della disdetta. In caso di divergenze rispetto alle presenti condizioni, per i contratti assicurativi soggetti alla legislazione del Principato del Liechtenstein prevalgono le disposizioni ivi cogenti. In caso di risoluzione del contratto da parte della società, la responsabilità di quest ultima cesserà quattro settimane dopo che il contraente avrà ricevuto la disdetta. 2