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ImmoScout24 cauzione affitto

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ImmoScout24 cauzione affitto
ImmoScout24 cauzione affitto
Informazioni per la clientela
L’assicuratore è la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA (Zurich) con sede in Mythenquai 2,
CH-8002 Zurigo, una società anonima secondo il diritto svizzero.
I diritti e i doveri delle parti contraenti sono disciplinati nelle seguenti condizioni generali
d’assicurazione (CGA) nonché nelle leggi applicabili, in particolare nella legge federale sul
contratto d’assicurazione (LCA).
Dalle CGA si evincono:
• i rischi assicurati
• la portata della protezione assicurativa
• le esclusioni
• la durata e l’estinzione del contratto d’assicurazione
• gli obblighi in caso di sinistro
Altri diritti e obblighi si evincono dalla LCA.
Tutti i dati relativi al premio e a eventuali spese sono disponibili su
www.zurich.ch/immoscout24cauzioneaffitto
Zurich ha la facoltà di annullare il contratto dandone disdetta dopo ogni caso di assicurazione
per il quale è prevista l‘erogazione di una prestazione, a patto che la disdetta venga
effettuata al più tardi con il versamento della prestazione. Il contraente può sciogliere il
contratto dandone disdetta dopo ogni caso di assicurazione per il quale deve essere erogata
una prestazione, al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento da parte di
Zurich. Altre possibilità di rescissione del contratto si evincono dalla LCA.
Zurich elabora i dati che emergono dalla documentazione contrattuale o dall’esecuzione del
contratto e li utilizza in particolare per la trattazione di casi di assicurazione, per valutazioni
statistiche e per scopi di marketing. I dati sono conservati in formato cartaceo o elettronico.
Zurich, nella misura necessaria, può trasmettere i dati per la trattazione a terzi, in patria
e all’estero, coinvolti nell’esecuzione del contratto, in particolare ai coassicuratori e ai
riassicuratori, nonché alle società in patria e all’estero di Zurigo Compagnia di Assicurazioni
SA. Inoltre Zurich può richiedere informazioni utili presso uffici amministrativi e altri terzi. Il
contraente ha il diritto di esigere da Zurich le informazioni previste dalla legge riguardo al
trattamento dei dati che lo concernono.
Scout24 Schweiz AG, Industriestrasse 44, CH-3175 Flamatt, ha stipulato con Zurich un
contratto di cooperazione per l’intermediazione delle assicurazioni cauzione affitto.
Nell’ambito di questa cooperazione l’azienda riceve una provvigione per le intermediazioni
effettuate. Zurich risponde in caso di errori di consulenza, negligenza o informazioni
inesatte relativamente all’intermediazione delle succitate assicurazioni cauzione affitto.
Scout24 Schweiz AG elabora i dati che emergono dalla documentazione contrattuale o
dall‘esecuzione del contratto e li utilizza in particolare per valutazioni statistiche e per scopi
di marketing. I dati sono conservati in formato cartaceo o elettronico. Il contraente ha il
diritto di esigere da Scout24 Schweiz AG le informazioni previste dalla legge riguardo al
trattamento dei dati che lo concernono.
Condizioni generali di assicurazione (CGA)
Assicurazione ImmoScout24 cauzione affitto
Edizione 04/2012
1. Campo d‘applicazione territoriale
La presente assicurazione vale esclusivamente per obblighi derivanti da contratti di locazione
di oggetti locati in Svizzera.
2. Estensione della copertura
Sono assicurate tutte le pretese, fondate in base ai principi del diritto di locazione, che
il locatore, sulla scorta del contratto di locazione indicato nella proposta, può avanzare
nei confronti del contraente in quanto locatario di una superficie abitativa. La prestazione
per tutti i casi di sinistro nel corso della durata dell‘assicurazione è limitata alla somma di
fideiussione o di assicurazione fissata nella polizza e nel «Certificato di fideiussione cauzione
affitto». Se una prestazione viene accordata al locatore, la somma di assicurazione o la
somma di fideiussione si riduce di tale importo.
3. Inizio, durata e conclusione dell‘assicurazione
L‘assicurazione decorre dalla data in base al «Certificato di fideiussione cauzione affitto.
La durata minima di assicurazione è di 3 anni, e il periodo di assicurazione dura sempre dall‘1
gennaio al 31 dicembre dell‘anno solare. Per stipulazioni di contratti assicurativi durante
l‘anno civile, il premio viene riscosso per il tempo restante dell‘anno assicurativo. Il contratto
si rinnova tacitamente di un anno alla data di scadenza e dopo ciascun anno assicurativo
successivo.
L‘assicurazione può essere disdetta per iscritto passati almeno tre periodi di assicurazione
nel rispetto di un termine di preavviso di tre mesi alla fine di un anno civile. Questo diritto
di disdetta sussiste solo se contestualmente viene presentato un certificato che attesti la
sicurezza di un canone di affitto sostitutivo o se viene allegata la rinuncia scritta da parte
del locatore alla fideiussione di cauzione affitto.
4. Conclusione anticipata del rapporto assicurativo
Il contratto viene annullato a decorrere dalla data di presentazione da parte del locatore di
una rinuncia motivata alla fideiussione di cauzione affitto, indipendentemente dalla durata
contrattuale. In caso di annullamento del contratto, il premio non assorbito per il periodo di
assicurazione in corso viene rimborsato, fatti salvi i seguenti casi:
•se il contratto viene annullato in seguito al venir meno del rischio (caso di danno totale)
•e in caso di danno parziale il contratto viene disdetto entro un anno dalla stipulazione
dello stesso
Gli importi inferiori a CHF 5.– non vengono né riscossi né rimborsati.
5. Cambio del locatore
Se il locatore vende l‘immobile in locazione successivamente alla sottoscrizione
dell‘ImmoScout24 cauzione affitto oppure se la cosa locata gli viene confiscata nell‘ambito
di una procedura di esecuzione o di fallimento e il contratto di locazione passa al nuovo
acquirente insieme alla proprietà, anche le pretese derivanti dall‘ImmoScout24 cauzione
affitto passano al nuovo locatore.
6. Pagamento del premio
Nella durata contrattuale il contraente è tenuto a pagare il premio secondo la scadenza
indicata nella polizza. Se il contraente non ottempera al suo obbligo di pagamento, viene
diffidato per iscritto ad effettuare il pagamento entro 14 giorni.
7. Modifica dei premi e franchigie
In caso di modifiche dei premi, della tassa di bollo o della regolamentazione riguardante
la franchigia, Zurich può esigere l‘adeguamento del contratto con effetto dall‘anno di
assicurazione successivo.
A questo scopo Zurich deve comunicare al contraente le nuove disposizioni contrattuali al
più tardi 25 giorni prima della scadenza dell‘anno di assicurazione. Il contraente ha pertanto
il diritto di disdire il contratto per la fine dell‘anno assicurativo in corso. Se il contraente si
avvale di tale diritto, il contratto si estingue alla scadenza dell‘anno assicurativo, a condizione
che nella lettera di disdetta si comprovi una sicurezza di canone di affitto sostitutivo oppure
che il locatario alleghi una rinuncia dichiarata alla fideiussione cauzione affitto.
Per essere valida, la disdetta deve pervenire a Zurich al più tardi l‘ultimo giorno dell‘anno
assicurativo. Se il contraente tralascia la disdetta, ciò vale come consenso all‘adeguamento
del contratto.
8. Prestazioni
Zurich eroga una prestazione per arretrati di canoni di affitto, danni a oggetti in locazione
e altre pretese derivanti dal contratto di locazione qualora il locatore presenti uno dei
seguenti giustificativi:
a)consenso scritto del contraente (= locatario);
b)oppure un precetto esecutivo cresciuto in giudicato relativo a richieste di canoni di
affitto o altre pretese del locatore nei confronti del contraente (= locatario) derivanti
dal contratto di locazione;
c)oppure una sentenza cresciuta in giudicato o una decisione di rigetto dell’opposizione
cresciuta in giudicato su richieste di canone di affitto oppure altre pretese del locatore
nei confronti del contraente (= locatario) derivanti dal diritto di locazione.
In caso di a) e b) il locatario deve consegnare a Zurich ulteriori giustificativi quale
certificazione del sinistro. La prestazione di fideiussione avviene in base al sinistro attestato.
L‘entità dell‘indennità viene definita nei punti a) e b) in base ai principi del diritto di
locazione. Al punto c) l‘indennità viene erogata sulla base dell‘ammontare del credito
riportato sui giustificativi.
Zurich corrisponde prestazioni per danni a oggetti in locazione solo se l‘assicurazione
responsabilità civile del contraente non copre questi danni o se questi danni non sono
ancora stati rimborsati dall‘assicurazione responsabilità civile del contraente 90 giorni dopo
la loro rivendicazione.
Zurich versa l‘indennità direttamente al locatore, procedura con la quale il contraente si
dichiara d‘accordo.
9. Estinzione dell‘obbligo di prestazione
Se entro un anno dalla cessazione del rapporto di locazione il locatore non ha avanzato
alcuna pretesa nei confronti del locatario derivante dal rapporto di locazione, la fideiussione
cauzione affitto per il contratto d‘affitto in questione decade.
10. Quali franchigie si applicano a questo contratto?
Se Zurich deve erogare prestazioni per danni all‘oggetto in locazione, il contraente deve
accollarsi una franchigia di CHF 200.–.
Se nella proposta era stata dichiarata l‘esistenza di un‘assicurazione responsabilità civile di
privati e se ciononostante, a prescindere da quali siano i motivi, devono essere erogate
prestazioni derivanti dal presente contratto per danni all‘oggetto in locazione, viene
applicata una franchigia supplementare di CHF 500.–.
Il locatore percepisce l‘intera prestazione. Le franchigie vengono fatturate al contraente.
11. Trasferimento del diritto/Regresso
11.1. Subentro nei diritti
Se Zurich eroga delle prestazioni, i diritti del locatore sono trasferiti alla compagnia, che può
esercitare il regresso sul contraente nei casi di seguito descritti
11.2. Regresso in caso di canoni di affitto arretrati e altre pretese derivanti dal diritto di
locazione
Zurich ha il diritto di esercitare il regresso nei confronti del contraente per prestazioni
erogate per canoni di affitto arretrati e altre pretese derivanti dal diritto di locazione.
Se sussistono i giustificativi secondo la cifra 8 a-c, il contraente rinuncia esplicitamente ad
ogni eccezione e obiezione nei confronti di Zurich contro motivo, entità ed esistenza delle
pretese avanzate.
11.3. Regresso in caso di danni provocati dal locatario
Per prestazioni erogate per danni all‘oggetto in locazione, il regresso viene esercitato solo
in caso di colpa grave, provocazione intenzionale o accettazione del danno, nonché in caso
di violazione degli obblighi indicati all‘art.12. Si richiede altresì il rimborso delle franchigie
di altri assicuratori che Zurich ha pagato al locatore.
11.4. Regresso in caso di mancato pagamento dei premi
In caso di mancato pagamento dei premi, dopo 14 giorni dall‘invio della diffida legale Zurich
può esercitare il completo diritto di regresso per le prestazioni da erogare nei confronti del
locatore.
12. Obblighi del contraente
12.1. Danni all‘oggetto in locazione
Il contraente è tenuto a notificare immediatamente alla propria assicurazione responsabilità
civile di privati eventuali danni all‘oggetto in locazione.
Se non sussiste alcuna assicurazione responsabilità civile di privati, occorre informare
immediatamente Zurich, fornirle ogni informazione in merito alla causa, all‘estensione e
alle circostanze particolari del danno e permetterle un‘inchiesta utile a tale riguardo.
12.2. Cessazione del rapporto di locazione
Il contraente è tenuto a informare Zurich della cessazione del rapporto di locazione entro
30 giorni dal trasloco.
13. Informazioni
Zurich ha il diritto di richiedere ad autorità e servizi informativi ragguagli in merito alle
abitudini di pagamento del contraente.
14. Indennizzo dei broker
Se un terzo, ad es. un broker, tutela gli interessi del contraente al momento della stipulazione
o durante la gestione del presente contratto d‘assicurazione, è possibile che Zurich, in virtù
di un accordo, versi ad esso per la sua attività una remunerazione. Qualora il contraente
desiderasse ricevere maggiori informazioni in merito, può rivolgersi a questa terza persona.
15. Comunicazioni scritte
Le comunicazioni vanno indirizzate alla Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, Cauzione
affitto, Sede regionale per la Svizzera centrale e nordoccidentale, casella postale,
6002 Lucerna.
16. Foro
In caso di controversie risultanti dal presente contratto, il contraente o l‘avente diritto può
scegliere come foro competente:
•Zurigo
•la sede della succursale della Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA che risulta di fatto
essere correlata al presente contratto
•il domicilio svizzero o la sede in Svizzera del contraente o dell‘avente diritto
17. Disposizioni legali
Valgono le disposizioni della Legge federale sul contratto d‘assicurazione (LCA) del 2 aprile
1908.
Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA
51380-1209
Avete domande? Rispondiamo volentieri alle vostre
domande al numero 031 744 17 40 o tramite e-mail
all’indirizzo: [email protected]
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