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Servizi Demografici: “antenati” del front
Anno V Numero 5 Maggio 2003 GLI INTERVENTI Front-office di Rita Simeoni 1 Giudici Popolari di Osvaldo Ciaponi 1 Comunicazione Pubblica Uffici Demografici di Elisabeth Och 9 Bastiancontrario 37 LEGISLAZIONE A.I.R.E Iscrizione liste elettorali PRIVACY Italiani all’estero Presentazione liste elettorali 10 11 11 CARTA DI IDENTITA’ Professione ELETTORALE Voto all’estero 12 di Rita Simeoni I l tema della comunicazione pubblica nei Servizi Demografici è senza dubbio un tema particolarmente stimolante, poiché nell’ultimo decennio il dibattito, anche acceso, che ne è scaturito ha per così dire condizionato la vita professionale di addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico e operatori demografici, se mi permettete una battuta, se non altro per i continui traslochi che li hanno visti, a seconda dei modelli adottati all’avvicendarsi di diversi amministratori, direttori generali o dirigenti, tran- sitare spesso dall’uno all’altro ufficio. Sta di fatto che una rilevante, anche se, per forza di cose, non completa sovrapposizione fra attività degli URP e Servizi Demografici, di certo appartiene all’esperienza della pubblica amministrazione italiana già dai primissimi passi verso l’attuazione dell’ articolo 12 del D. lgs. n. 29/93; per intenderci, quella norma che, in pochissime righe, e dopo l’avvio della grande riforma amministrativa operata con l’emanazione delle leggi 142 e (Continua a pagina 2) 13 Albi dei Giudici Popolari: l’aggiornamento LEVA Dispensa 1 Dispensa 2 19 20 IMPOSTA DI BOLLO Società sportive 22 ASSUNZIONI Procedure 27 GIURISPRUDENZA Procedimento elettorale Identificazione elettore 31 LA PAROLA AGLI OPERATORI Ci vuole chiarezza Servizi Demografici: “antenati” del front-office 36 I SERVIZI Modulistica Manifesto Giudici Popolari 7 Le scadenze di giugno 41 I quesiti 42 Inserto staccabile REFERENDUM 15 GIUGNO 2003 IL CALENDARIO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI di Osvaldo Ciaponi N el corso dell’anno 2003 si svolgeranno le operazioni di aggiornamento degli Albi definitivi dei Giudici Popolari per la Corte di Assise e per la Corte di Assise d’Appello, a norma dell’articolo 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificato dall’articolo 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405, per il biennio 20042005. Si tratta di un adempimento avente cadenza biennale, che ricade in ogni anno dispari; infatti il loro primo aggiornamento ebbe luogo nell’anno 1953 e si rinnova ogni secondo anno dei successivi bienni. La prima fase di questo complesso procedimento di aggiornamento si svolge a livello comunale ed è assicurata da un’apposita commissione composta dal Sindaco o da un suo rappresentante e da due consiglieri comunali. I compiti amministrativi relativi a questo adempimento sono generalmente affidati, per affinità, all’ufficio elettorale e svolti dal personale che opera in questo servizio. La legge non individua chi debba essere il segretario di questa commissione, (Continua a pagina 6) Spedizione in A.P. - art. 2 comma 20/B L. 662/96 - AUT. N. 1052 DEL 29/01/2003 - PISA - Aut. Trib. di FI n. 4885 del Reg. Periodici Pagina 2 FRONT OFFICE di Rita Simeoni “...un contesto di avvio di una grande riforma amministrativa che voleva attribuire al cittadino la centralità che meritava...” Anno V (Continua da pagina 1) 241/90, aveva istituito gli “Uffici per le Relazioni con il Pubblico” . Eppure, il comma 2 dell’art. 12 del D. Lgs. 29/93 sembra definire e delineare in modo inequivocabile i compiti degli uffici per le relazioni con il pubblico, quando recita che essi provvedono: a) al servizio all’utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della Legge 241/90; b) all’informazione all’utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria organizzazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza. La domanda che molte volte mi sono posta è: perché? Perché è subito a molti apparso naturale coniugare i principi stabiliti da quell’articolo di legge con molte funzioni dei Servizi Demografici? Rileggendone il testo più e più volte nel corso degli anni, confesso di aver spesso personalmente stentato a ravvisare in quella formulazione funzioni particolarmente aderenti alle attività degli uffici anagrafe ed in generale dei Servizi Demografici. E non già per l’orgoglio professionale Numero 5 che oggi mi vede impegnata nella sfera della comunicazione pubblica, ma per quello che a mio personale parere è stato sin dall’inizio proprio un grossolano errore di comunicazione: all’organismo che la legge delega 241/90 indicava necessario istituire al fine di garantire l’effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, è stato dato un nome, Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, che a mio parere, anche se forse paradossalmente, ha da solo creato più danni nella storia della comunicazione pubblica italiana di quanto abbiano fatto amministrazioni poco illuminate o particolarmente insensibili alla creazione di relazioni efficaci e collaborative con i cittadini e la società. Se oggi infatti l’acronimo URP è comunque ormai talmente riconoscibile e riconosciuto da non dover nella maggioranza dei casi nemmeno essere ricondotto alla sua sintassi originale, dobbiamo però pensare al contesto storico in cui è stato coniato: un contesto di avvio di una grande riforma amministrativa che voleva attribuire al cittadino la centralità che meritava, ma che doveva necessariamente fare i conti con una secolare (Continua a pagina 3) ANNO V - Numero 5 - MAGGIO 2003 - Proprietaria Editrice: DeA (Demografici Associati) - Periodico mensile. Direttore Responsabile: Patrizia Lupino - Vice Direttore: Luciano Pignatelli Comitato di redazione: Maria Luisa Calligaro, Osvaldo Ciaponi, Ileana Macagno, Alessandro Martini, Marco Raso. Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero: M. Lazzeri, M. Parducci, M. Buzzani, I. Peressotti, M. Och, R. Simeoni. Autorizzazione Tribunale di Firenze n. 4885 del Reg. Periodici - (Spedizione in abb. postale art. 2 c. 20/b, L. 662/96 - Aut. N. 1052 del 29/01/2002 - Pisa). Stampato da Pacini Editore spa (PI). CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: la quota di abbonamento per l'anno 2003 è di euro 85 (iva inclusa) da versare sul c.c.p. n. 24899536 intestato a DeA (Demografici Associati) - Cascina. Coloro che sono in regola con i pagamenti hanno diritto a richiedere gratuitamente entro l'anno, la risoluzione di tre quesiti. L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto al ricevimento dei fascicoli arretrati. In mancanza di esplicita revoca, da comunicare in forma scritta entro e non oltre il mese di dicembre, l'abbonamento si intenderà rinnovato per l'anno successivo. La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della rivista non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto. Ufficio abbonamenti Tel. 050 719380 - Fax 050 719381 Internet: www.semplicesemplice.it E-mail: [email protected] Pagina 3 (Continua da pagina 2) cultura altamente burocratica e autoritaria che quello stesso cittadino aveva spesso e di preferenza considerato come un suddito. Forse, con un po’ di amara ironia, viene da pensare che qualcuno abbia creduto di ravvisare nel “pubblico” citato nell’attribuzione del nome a questo nuovo ufficio, semplicemente quello quotidianamente ammassato o pazientemente incolonnato per ore in file ordinate davanti agli uffici della pubblica amministrazione, in attesa di un documento, una risposta, una semplice attenzione. E dove, se non presso gli uffici demografici, si erano mai viste tante e tali file chilometriche? D’accordo, leggerezza ed ironia possono portare al rischio di esagerazioni. Il dato di fatto è che, per un lungo e forse non ancora del tutto concluso periodo di tempo, abbiamo tutti subìto, comunicatori pubblici e ufficiali d’anagrafe, una certa tendenza alla confusione dei nostri precipui ruoli e funzioni, in nome di un generico e per quanto mi riguarda troppo onnicomprensivo “servizio al cittadino”. Ai giorni nostri, molte cose sono effettivamente cambiate: gli uffici per le relazioni con il pubblico hanno visto evolvere ed inserire le loro funzioni nel contesto più ampio delle “attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, oggi delineate ben più ampiamente di allora nel contesto di una apposita leggequadro in materia; il vecchio dibattito sulla sovrapposizione URP/Servizi Demografici ha mutato filosofia ed orizzonti nella direzione delle scelte relative ai cosiddetti “sportelli polifunzio- nali”; la grande stagione della semplificazione amministrativa che ha caratterizzato la seconda parte degli anni ’90, infine, … ha sensibilmente ridotto le code agli sportelli anagrafici (!). Sta di fatto che, in mezzo alle schermaglie per la “supremazia” delle ragioni dell’una o dell’altra professionalità, io sono per un proficuo e collaborativo armistizio, che possa di ciascuna valorizzare le competenze e le attitudini, e farlo con reciproca soddisfazione. Delle ragioni e delle modalità di realizzazione di questo armistizio, che sinceramente mi auguro foriero di una pace serena e duratura, vi parlerò naturalmente da comunicatore pubblico, da professionista cioè poco avvezzo, per mera competenza, a trattare la normativa, le attività, i problemi che questa platea affronta quotidianamente. Spero pertanto che vorrete perdonarmi imprecisioni o omissioni, ed apprezzare invece la volontà, proprio nell’occasione di questo incontro tra operatori dei Servizi Demografici e della comunicazione pubblica di gettare un piccolo seme verso la costruzione di nuove modalità di reciproca interazione, collaborazione e fiducia. Alcune riflessioni. Innanzitutto, non siamo così diversi. Molte cose ci accomunano, e non soltanto il fatto di operare, seppur in ambiti diversi, nelle stesse amministrazioni. Penso infatti agli operatori dei Servizi Demografici come a pionieri del frontoffice che hanno da sempre vissuto sulla loro pelle il succedersi delle ere geologiche della burocrazia; avvezzi a marche da bollo ed alla ossequiosa ufficialità di atti di nascita compilati in (Continua a pagina 4) FRONT OFFICE Rita Simeoni “abbiamo tutti subìto, comunicatori pubblici e ufficiali d’anagrafe, una certa tendenza alla confusione dei nostri precipui ruoli e funzioni, in nome di un generico e per quanto mi riguarda troppo onnicomprensivo ‘servizio al cittadino’”. Pagina 4 FRONT OFFICE di Rita Simeoni I Servizi Demografici portano in se “un patrimonio fatto, molto prima che se ne cominciasse a parlare, di anni di “ascolto dei cittadini”, dove la qualità già si misurava sulla soluzione immediata delle esigenze e dei problemi dei singoli ” Anno V (Continua da pagina 3) grafia barocca, hanno visto passare davanti e sopra i loro banconi la vita tutta di tanti cittadini, e ne hanno testimoniato forse davvero per primi il passaggio da una condizione di sudditanza a quella, oggi universalmente invocata e riconosciuta, di veri e propri “clienti” del servizio pubblico. Penso all’enorme patrimonio relazionale, culturale, professionale ed umano che innegabilmente portano in sé: un patrimonio fatto, molto prima che se ne cominciasse a parlare, di anni di “ascolto dei cittadini”, dove la qualità già si misurava sulla soluzione immediata delle esigenze e dei problemi dei singoli (l’esercizio del diritto di voto, il matrimonio, la correzione del nome, ecc…) e sulla quanto più possibile esatta programmazione delle attività di più ampia portata (i censimenti, le elezioni, ecc…); un patrimonio fatto di intense e quotidiane relazioni con altre amministrazioni, locali e centrali; un patrimonio, infine, fatto di migliaia di informazioni sulle norme e sulle competenze di diversi organismi pubblici e privati assicurate ai cittadini, fino alla prima linea di trincea del processo di applicazione della semplificazione amministrativa. Penso, infine, che questo patrimonio non debba andare disperso, ma anzi utilizzato, sviluppato, valorizzato, nell’ottica della condivisione delle abilità di ciascuno in funzione del continuo miglioramento dei servizi offerti Numero 5 alla collettività. Perché, nell’intento di migliorare le attività di comunicazione degli enti, o meglio di progettare con sempre maggior successo efficaci ed efficienti modalità di erogazione dei servizi coinvolgendo e valorizzando tutte le risorse interne esistenti, davvero sono molte le ragioni che ci possono indurre a collaborare. Facciamo alcuni esempi. I Servizi Demografici detengono quelle che rimangono, con pochissime eccezioni, le più ampie ed articolate banche dati in possesso delle amministrazioni. I dati sulla popolazione, sulla sua composizione ed articolazione, sui flussi demografici, e così via, rappresentano informazioni preziose sulla base delle quali le strutture di comunicazione possono progettare ed attuare iniziative di comunicazione, proporre campagne informative, formulare indicazioni sull’organizzazione stessa dei servizi. Non ritengo che in questo caso la collaborazione possa limitarsi al semplice passaggio delle informazioni dai Servizi Demografici all’URP, ma piuttosto nell’istituzione di “tavoli comuni” in cui studiare percorsi e modalità di analisi e studio dei dati in termini sia oggettivi che di trend potenziali, a supporto e stimolo della miglior progettualità e della più accurata attività decisoria degli enti. (Continua a pagina 5) Pagina 5 (Continua da pagina 4) Viceversa, poiché gli URP sono chiamati a garantire la reciproca informazione tra i medesimi uffici di amministrazioni diverse, potrebbero farsi carico, coniugando i temi della semplificazione e della comunicazione tra enti, del problema dell’uniformità documentale degli atti, in particolar modo di stato civile, che gli uffici demografici di diverse amministrazioni quotidianamente si scambiano, agendo come propulsore magari verso l’adozione di modelli/stampati standard che abbiano a particolare riferimento l’uniformità dell’indicazione dei dati in essi contenuti. Se pensiamo a quanti problemi possono derivare dalla erronea interpretazione di un dato personale (ad esempio, il prenome) soltanto perché trasmesso su stampati che non ne consentono l’immediata individuazione, è facile capire quanto un coordinamento in tal senso possa risultare utile ed efficace. Ancora, penso a quanto possa aggiungere valore all’attività dei SS.DD. la progettazione condivisa con le strutture di comunicazione di un comune sistema di pubblicizzazione dei dati, in particolare quelli demografici, sia nelle forme consuete (cartacee) che elettroniche (internet, reti civiche, ecc…). Ciò vale in particolar modo per i dati e le informazione statistiche, che sempre più assumono valore in ragione della crescita esponenziale delle richieste, provenienti sia dal settore pubblico che da quello privato, che entrambe le strutture sono tenute a soddisfare. E potremmo, anche in base alle personali esperienze di ognuno, forse continuare all’infinito. Ma, al di là di tutti gli esempi che potremmo impegnarci a costruire, e per tornare, concludendo, al tema di questo nostro confronto, quel che più conta, ancora una volta, è la tensione a costruire negli enti nuovi percorsi dove la cultura della comunicazione non sia fondata col solo riferimento alle strutture che la legge indica come preposte a tale attività. Le azioni di comunicazione degli enti, e gli uffici che le attuano, non si collocano “sopra” o “sotto” altre strutture o servizi in un’ottica gerarchica di potere o sottomissione. Se così fosse, sarebbero fallimentari dalla nascita. Piuttosto, e come tutti gli operatori pubblici in generale, anche quelli dei Servizi Demografici hanno il dovere di affrontare con serenità i passaggi storici che hanno visto mutare la società, e quindi i cittadini, in un interlocutore attento, competente, giustamente esigente, ed a maggior ragione sensibile anche alla qualità ed all’efficacia delle azioni di comunicazione e di informazione degli enti. Per farlo, due percorsi emergono come fondamentali: quello della formazione continua del personale e della più ampia collaborazione fra le diverse strutture degli enti, a creare quel circolo virtuoso dove l’una e l’altra continuamente interagiscono e si autoalimentano, favorendo crescita professionale e, quindi, produzione di cambiamento in senso, naturalmente, positivo. (Dall’intervento effettuato a e-DeA Form 2003) Rita Simeoni Responsabile Ambito Comunicazione Comune di Portomaggiore (Fe) Coordinatore Scientifico rivista “Punto.exe” – SEPEL Editrice FRONT OFFICE di Rita Simeoni “due percorsi emergono come fondamentali: quello della formazione continua del personale e della più ampia collaborazione fra le diverse strutture degli enti” Pagina 6 GIUDICI POPOLARI di Osvaldo Ciaponi “Appare opportuno che il manifesto rimanga esposto al pubblico fino al termine fissato per la presentazione delle domande e cioè fino al 31 luglio per garantire la più diffusa e completa informazione” Anno V (Continua da pagina 1) ma possiamo legittimamente individuare questa figura nel segretario comunale o altro funzionario appositamente delegato. I compiti dei Comune iniziati nel mese di aprile quando i Sindaci hanno provveduto ad invitare, con pubblico manifesto, da affiggere all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici del territorio comunale, tutti coloro che, non essendo ancora iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti previsti e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità stabilite dalla norma, ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio prossimo, negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello. Appare opportuno che il manifesto rimanga esposto al pubblico fino al termine fissato per la presentazione delle domande e cioè fino al 31 luglio per garantire la più diffusa e completa informazione. I requisiti di cui devono essere in possesso i giudici popolari per la Corte di Assise, sono i seguenti: 1. cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; 2. buona condotta morale 3. età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni; 4. titolo finale di studi di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo I giudici popolari di Corte di Assise di Appello devono essere in possesso, oltre ai requisiti predetti, anche del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo. La Commissione Comunale integra gli elenchi con la iscrizione di tutti coloro che risultino essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e Numero 5 provvede alla cancellazione dei nominativi di coloro che invece li hanno persi includendo fra essi anche gli iscritti che siano deceduti o abbiano trasferito la residenza in altro Comune. Il termine per l’espletamento di queste operazioni è stabilito dalla legge nei trenta giorni successivi allo scadere del termine fissato per presentare la domanda di iscrizione e quindi nel giorno 30 agosto. Durante questo periodo la Commissione Comunale procede all’accertamento, per ogni iscritto, del concorso di tutte le condizioni richieste per la iscrizione operando le necessarie modificazioni. Gli elenchi completi, comprensivi di vecchi e nuovi iscritti, formato e approvato dalla Commissione stessa, devono essere trasmessi dal Sindaco al Tribunale nel cui circondario trovasi il comune, entro il 10 settembre. . Presso ogni Tribunale viene convocata, entro il 30 settembre, una Commissione Circondariale presieduta dal Presidente del Tribunale (o suo delegato) e composta da tutti i Sindaci del circondario o da consiglieri da loro espressamente delegati. Qualora il comune fosse retto dal com missario prefettizio, sarà quest’ultimo (o un suo delegato) a partecipare alla seduta della Commissione Circondariale. La Commissione Circondariale accerta per ogni persona compresa negli elenchi l’esistenza delle condizioni richieste per l’ufficio di giudice popolare e compila gli elenchi delle persone aventi i requisiti per assumere questo ufficio per la Corte di Assise e per la Corte di Assise di Appello. (Continua a pagina 7) Pagina 7 (Continua da pagina 6) Gli elenchi compilati dalla Commissione Circondariale verranno pubblicati in ogni comune, per la parte che lo riguarda, mediante affissione, per dieci giorni, all’albo pretorio e pubblico manifesto. Riteniamo opportuno fornire, su questa rivista, il fac-simile del manifestoavviso affinché i nostri abbonati e lettori trovino una pratica utilità nel loro lavoro quotidiano. Osvaldo Ciaponi COMUNE DI____________________________________ Provincia di _________________ AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO BIENNIO 2004-2005 IL SINDACO Visto l’articolo 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni INVITA tutti coloro (uomini e donne) che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità sotto descritte, a presentare, non oltre il 31 LUGLIO 2003, la domanda per essere iscritti negli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello. INFORMA 1. che i giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: o Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici o Buona condotta morale o Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni o Titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo 2. che i giudici popolari per le Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti al punto precedente, devono essere in possesso del titolo finale di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo. 3. che non possono assumere l’ufficio di giudice popolare: o i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario; o gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio o i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. RICORDA • • che l’ufficio di giudice popolare è obbligatorio. che presso l’Ufficio________________ (tel: ______), al quale possono essere richieste ulteriori informazioni, sono in distribuzione i moduli per presentare la domanda che deve essere redatta su carta esente da bollo. Lì:_________________ IL SINDACO GIUDICI POPOLARI di Osvaldo Ciaponi MODULISTICA Manifesto Giudici Popolari Pagina 8 COMUNICAZIONE PUBBLICA Anno V Numero 5 La comunicazione pubblica degli Uffici Demografici di Elisabeth Och di Elisabeth Och “C “Storicamente l’avanguardia della comunicazione all’interno della Pubblica Amministrazione Locale è stata quella degli uffici demografici che, per lo natura e funzione, sono sempre stati le strutture più a contatto con i cittadini.” omunicare è un bisogno primario, come nutrirsi. La comunicazione, a diversi livelli, naturalmente, riguarda tutti gli esseri viventi: semplicisticamente possiamo affermare che comunicazione è la forma e il colore di un fiore, che serve ad attirare le api e quindi a che la pianta possa riprodursi, e comunicazione è lo sguardo di una ragazza”. Mi piace ricordare questa suadente frase di apertura del prof. Pira, tratta dal suo primo libro Come creare un ufficio stampa, per esemplificare al meglio l’essenza della comunicazione. E infatti non si può non comunicare, insegna il primo fondamentale assioma della comunicazione. Con ogni nostra azione comunichiamo anche se non pensiamo di farlo, perché è impossibile impedire a chi osserva noi o i nostri comportamenti di trarre dei significati da quello che vede. Nella più fortunata delle ipotesi, non comunicando trasmettiamo la nostra intenzione di non comunicare. Storicamente l’avanguardia della comunicazione all’interno della Pubblica Amministrazione Locale è stata quella degli uffici demografici che, per natura e funzione, sono sempre stati le strutture più a contatto con i cittadini, gli uffici ai quali ci si rivolgeva per conoscere le informazioni più fresche sulla vita pubblica del luogo. Nel decennio passato, l’Amministrazione Pubblica ha però subito profondi cambiamenti. Si è infatti passati, sia da un punto di vista normativo che consecutivamente culturale, da una pubblica amministrazione centrata sull’esecuzione della norma a una pubblica amministrazione progettata per l’erogazione effettiva di un servizio orientato a soddisfare un bisogno. A guidare l’operato della struttura pubblica non è più la mera legalità dell’atto, ma la soddisfazione dell’utente, l’efficacia e l’efficienza del suo agire. Il grande processo di riforma che, per citare E. Kant, “ci ha risvegliato dal torpore dogmatico” di una logica autoreferenziale, è cominciato con l’avvento delle leggi 142/1990 e 241/1990. I principi della partecipazione del cittadino al procedimento, della trasparenza amministrativa, dell’obbligo della motivazione hanno modificato sostanzialmente l’agire pubblico, comportando importanti conseguenze. Anzitutto, si è finalmente intrapreso un lungo processo di snellimento dei procedimenti amministrativi, contrastando in tal modo le lungaggini burocratiche che i cittadini italiani erano obbligati a sopportare e che ci caratterizzavano negativamente rispetto a molti altri paesi europei. Diverse ricerche comparate (per esempio, Nelken 1995) hanno infatti mostrato che il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini in Italia si è storicamente caratterizzato per livelli di sfiducia reciproca più elevati rispetto ad altri sistemi europei e che con l’introduzione diffusa dell’autocertificazione il valore è in controtendenza. Sotto il profilo dell’organizzazione, è stato introdotto il principio della flessibilità, secondo cui si superano le strutture organizzate verticalmente ed articolate su percorsi di tipo esclusivamente gerarchico per passare a strutture di tipo orizzontale, che lavorano per processi di produzione e gestione dei servizi. Solo nelle organizzazioni di (Continua a pagina 9) Pagina 9 (Continua da pagina 8) tipo orizzontale la comunicazione diviene patrimonio comune e strumento efficace a tutti i livelli, oltre ad accompagnare passo dopo passo lo svolgersi dei processi interni, acquisendo la funzione di collante tra le varie componenti che intervengono alla realizzazione del processo stesso. Infine, un aspetto importante delle riforme è l’attribuzione di un ruolo centrale all’utente, che deve essere informato ed ascoltato per arrivare a conoscere da vicino le sue esigenze e le sue richieste, e per poter valutare la qualità del servizio fornito. Il principio dell’ascolto è proprio uno dei capisaldi della legge 150/2000, che attribuisce all’ufficio relazioni con il pubblico la funzione di comunicazione interna ed esterna nella pubblica amministrazione. In attuazione della legge 150 e in una logica di servizio al cittadino, alcuni comuni (ad esempio il Comune di Reggio Emilia e il Comune di Ferrara) hanno integrato l’attività di front-office dell’ufficio relazioni con il pubblico con quella degli uffici demografici, creando un unico sportello polifunzionale di contatto con l’utenza. Accanto a cambiamenti di tipo normativo, il decennio passato è stato ricco anche di cambiamenti tecnologici e sociali. Una vera rivoluzione copernicana l’hanno suscitata le nuove tecnologie, che sono entrate potentemente all’interno della pubblica amministrazione, così come nel nostro vivere quotidiano. L’information technology è così diventato un forte strumento di re-engineering della pubblica amministrazione. Basti pensare alle nuove dinamiche di comunicazione interna nate con la diffusione capillare della posta elettronica, che non solo permette un massiccio scambio di infor- mazioni in tempo reale a tutti i livelli dell’organizzazione, ma che individua inequivocabilmente i produttori o i depositari delle informazioni. Oppure, sul fronte della comunicazione esterna, basti pensare quale miglioramento dei servizi ai cittadini ha comportato la condivisione delle banche dati tra i vari enti che concorrono, con funzioni diverse, all’espletamento di una stessa pratica. Molti enti pubblici inoltre stanno sfruttando le più sofisticate tecnologie per realizzare progetti di Customer Relationship Management. Il Comune di Modena, ad esempio, diffonde le comunicazioni di pubblica utilità ad alcuni target di riferimento via sms. Pur riconoscendo l’utilità e l’efficacia delle nuove tecnologie, è tuttavia opportuno ricordare che piccoli accorgimenti poco costosi e facilmente realizzabili possono migliorare notevolmente il rapporto con l’utenza, l’immagine dell’ente e quindi la comunicazione tra istituzione e cittadini. Mi riferisco ad esempio a servizi come la prenotazione telefonica dei certificati, l’avviso di scadenza della carta d’identità e l’avviso della possibilità di rilascio della carta d’identità al compimento del quindicesimo anno d’età inviati direttamente a casa dell’interessato, lo scarico della modulistica dal sito Internet, l’autenticazione a domicilio. Anche lo scenario sociale in profonda mutazione ha richiesto alla pubblica amministrazione di adattare i propri servizi e il proprio modo di comunicare. Il crescente flusso migratorio di cittadini stranieri costituisce senza dubbio il fenomeno più rilevante del cambiamento sociale. La mobilità territoriale dei cittadini italiani, il trasferimento dei cittadini italiani all’estero, i matri(Continua a pagina 10) COMUNICAZIONE PUBBLICA Elisabeth Och “un aspetto importante delle riforme è l’attribuzione di un ruolo centrale all’utente, che deve essere informato ed ascoltato per arrivare a conoscere da vicino le sue esigenze e le sue richieste, e per poter valutare la qualità del servizio fornito.” P a g i n a 10 COMUNICAZIONE PUBBLICA di Elisabeth Och A.I.R.E Richiesta iscrizione liste elettorali Anno V (Continua da pagina 9) moni con cittadini stranieri sono fenomeni forse meno visibili, ma che hanno comunque una ricaduta sul lavoro degli uffici demografici. Non si tratta solo di problemi meramente linguistici, seppur importanti, ma soprattutto di problemi di tipo culturale e normativo. Per migliorare la qualità dei servizi, in molti comuni è stata introdotta la figura del mediatore culturale, che ha la funzione di adattare le informazioni all’universo di riferimento dell’immigrato. In mezzo a questi cambiamenti, gli enti pubblici, e a maggior ragione gli uffi- Numero 5 ci anagrafe che stanno vivendo una crisi d’identità, sono chiamati ad investire sulla formazione. Solo tramite la conoscenza di nuovi strumenti di espressione e il confronto dinamico con le realtà estere è infatti possibile trovare nuove forme e dimensioni di lavoro, nonché condividere un linguaggio comune. (Dall’intervento effettuato a e-DeA Form 2003) Elisabeth Och Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Treviso Delegata dell’Associazione Comunicazione Pubblica per la Regione Veneto MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici Circolare Telegrafica 9/2003 AIRE - Legge 27.10.1988, n. 470 – Legge 16.01.1992, n. 15. In relazione ai quesiti pervenuti da taluni Comuni riguardanti l’attuazione della Legge n. 15 del 16 gennaio 1992, si precisa quanto segue. Con l’art. 6 della citata legge, il legislatore ha inteso armonizzare le disposizioni in materia elettorale con quelle in materia anagrafica, con l’obiettivo di evitare che il luogo di iscrizione nelle liste elettorali non corrisponda con il comune di iscrizione Aire. Come specificato, infatti, nella circolare n. 11 del 10 febbraio 1992 emanata dalla Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, il Testo unico 20 marzo 1967, n. 223 prevedeva la possibilità per gli elettori residenti all’estero di richiedere l’iscrizione nelle liste elettorali del comune di nascita. Tale facoltà non era stata, viceversa, prevista per l’iscrizione all’Aire. Pertanto, ad evitare che si verificasse il caso di un cittadino iscritto nell’Aire del Comune di ultima residenza, ma nelle liste elettorali del comune di nascita, la legge n. 15/1992 ha disposto che, qualora venga inoltrata richiesta al Sindaco del comune di nascita di iscrizione nelle liste elettorali ai sensi dell’art. 6 di tale legge, se la domanda è accolta, l’interessato deve essere iscritto nell’Aire del medesimo Comune. La norma in questione modifica, pertanto, la legge n. 470/1988 introducendo la possibilità di un trasferimento dall’Aire del Comune di ultima residenza all’Aire del Comune di nascita, in conseguenza della iscrizione, su domanda dell’interessato, nelle liste elettorali di quest’ultimo. Si pregano le SS.LL. di voler provvedere, con cortese sollecitudine, alla trasmissione ai Sigg.ri Sindaci delle presenti delucidazioni. IL DIRETTORE CENTRALE (Ciclosi) P a g i n a 11 Italiani all’estero e accesso ai dati personali Dal sito internet del Garante L’accesso agli elenchi anagrafici dei consolati è consentito solo a soggetti pubblici. Singoli cittadini e aziende private non possono accedere ai dati personali contenuti negli elenchi anagrafici consolari. Lo ha confermato l’Autorità, rispondendo al quesito sollevato da una nostra sede diplomatica all’estero che aveva ricevuto da parte di un patronato, operante a favore dei nostri connazionali ma con forma giuridica di soggetto privato, la richiesta di conoscere i dati dei nominativi contenuti nell’anagrafe consolare, al fine di trasmettere loro una nota che li informasse della normativa in materia previdenziale, approvata nel Paese in cui risiedono. Il Garante, infatti, ha ribadito che a questi schedari si applica la normativa sul rilascio degli atti anagrafici (art 67 del D.P.R. n. 200/1967), che consente la trasmissione alle amministrazioni pubbliche, e per esclusivi fini di pubblica utilità, degli elenchi degli iscritti all’anagrafe della popolazione residente. I privati possono invece accedere a tali elenchi solo in forma anonima ed aggregata ed esclusivamente per fini statistici e di ricerca (art. 34, D.P.R. n. 223/1989 e art. 27, comma 3, legge n. 675/1996). I dati contenuti nell’anagrafe consolare potrebbero essere tuttavia utilizzati ha suggerito l’Autorità -stipulando una convenzione con la quale formalizzare, ad esempio, che l’Ambasciata patrocinando il progetto, designi il patronato, quale responsabile del trattamento affidandogli la realizzazione dell’iniziativa: predisposizione della nota esplicativa, degli indirizzari dei destinatari, dell’invio delle relative buste (art. 8, legge n. 675/1996). In una seconda ipotesi, l’Ambasciata potrebbe curare, anche con l’eventuale ausilio del patronato, la fase del trattamento dei dati degli iscritti all’anagrafe. In entrambi i casi, sottolinea il Garante, si riuscirebbe a perseguire, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati, la finalità di pubblica utilità alla base dell’attività del patronato che ha formulato il quesito. Elezioni e privacy - Legittimo l’accesso di un elettore in giudizio agli atti riguardanti la presentazione delle liste Dal sito internet del Garante E’ legittimo l’accesso, da parte di un elettore, ai documenti amministrativi riguardanti la presentazione delle liste dei candidati. Lo ha ribadito l’Autorità ad una commissione elettorale alla quale un cittadino, in qualità di elettore, per accertare la regolarità delle operazioni elettorali, aveva chiesto di accedere agli atti relativi alla presentazione delle liste dei candidati per il rinnovo del consiglio comunale. L’Autorità, pur riconoscendo che i documenti ai quali si richiedeva l’accesso, potevano contenere anche dati "sensibili" idonei a rivelare le convinzioni politiche dei sottoscrittori delle liste, ha comunque precisato che la legge n. 675/1996 consente alle pubbliche amministrazioni di comunicare all’esterno anche questo genere di informazioni purché ciò realmente necessario per determinate finalità di interesse pubblico (art. 22, commi 3 e 3-bis, legge 675/1996). Finalità, tra le quali rientrano, in partic ol a r e , a n c h e q u e l l e r e l a t i v e (Continua a pagina 12) PRIVACY Anagrafi consolari Stefano Rodotà PRIVACY Presentazione liste elettorali P a g i n a 12 PRIVACY Presentazione liste elettorali CARTA DI IDENTITA’ Professione Anno V (Continua da pagina 11) all’applicazione della normativa sull’accesso ai documenti amministrativi e quelle connesse "all’applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici" (artt. 8, comma 4 e 16, comma 1, decreto legislativo. n. 135/1999). L’Autorità, pertanto, ha invitato la commissione a valutare l’interesse dell’elettore rispetto alla riservatezza delle informazioni contenute nella documentazione richiesta e gli altri presupposti dell’accesso, anche sulla base della normativa sulle elezioni amministrative locali, che consente ad ogni elettore di proporre ricorso alla compe- Numero 5 tente giurisdizione amministrativa per far accertare la regolarità delle operazioni elettorali (83/11 del D.P.R. n. 570/1960), ha ritenuto legittimo l’accesso. Nel ribadire tale possibilità il Garante ha, comunque, richiamato l’attenzione della commissione elettorale sulla necessità che, nel concedere l’accesso alla documentazione richiesta, sia comunque garantito, con riguardo al trattamento di dati sensibili, il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza (artt. 3 e 4, d. lg. n. 135/1999), consentendo al richiedente di acquisire soltanto le informazioni indispensabili al soddisfacimento dell’interesse invocato. La Redazione venuta a conoscenza della Circolare della Prefettura di Viterbo, diffusa ai Sindaci della Provincia fin dal 1999, sulla possibilità di omettere l’indicazione della professione sulla carta d’identità, in conformità al parere espresso dal Ministero dell’Interno allo stesso organo prefettizio, condivide la non necessità dell’indicazione di questo elemento, vale a dire la professione, nel documento che identifica personalmente il cittadino. Questo dato irrilevante ai fini identificativi, e molto spesso non aggiornato nelle banche dati anagrafiche, potrà essere omesso, su richiesta dell’interessato così come si desume dalla circolare emanata. Sarebbe opportuno che il Ministero dell’Interno diramasse tale giusto parere a tutti gli Uffici Territoriali del Governo al fine di farlo conoscere ai Sindaci dei Comuni. PREFETTURA DI VITERBO Documenti d’identità: omissione dell’indicazione dei dati relativi alla professione. In merito ad un esposto di un cittadino in ordine alla possibilità di non indicare la professione sulla carta d’identità, si fa presente che il Ministero dell’Interno – Direzione Generale dell’Amministrazione Civile interessato da questa Prefettura, ha espresso l’avviso che l’indicazione della professione sulla carta d’identità non sia necessaria, in quanto elemento non concorrente alla identificazione della persona ma utile soltanto a fini statistici. Pertanto, la circolare n. 10 dell’1.12.1966 del Ministero dell’Interno – Direzione generale dell’Amministrazione Civile – che stabiliva l’indicazione, sulla carta di identità, della professione svolta dall’interessato, deve ritenersi superata, anche alla luce della legge 15.5.1997, n. 127, che all’art. 2, comma 10, non prevede per le notizie da riportare sul documento, quelle della professione. Viterbo, 30 luglio 1999 P. IL PREFETTO IL PREFETTO VICARIO (Ruffo) P a g i n a 13 ELETTORALE MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale dei Servizi Elettorali Circolare MIAITSE n. 59/2003 Voto all’estero Voto degli elettori italiani residenti all’estero – Legge 27 dicembre 2001 n. 459 e relativo schema di regolamento di attuazione – Adempimenti aggiuntivi in sede di revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per i referendum popolari del 15 giugno 2003. Come è noto, la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante “Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero” ha dato attuazione a quanto prevede l’art. 48, comma 3, della Costituzione, stabilendo requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero – assicurandone l’effettività – nonché istituendo una Circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, cui sono assegnati dodici seggi per Camera dei Deputati e sei seggi per il Senato della Repubblica (articoli 56, comma 2 e 57 comma 2 della Costituzione, come seggi che vengono assegnati in ragioni proporzionali. L’art. 1 comma 1, della suddetta legge n. 459/01 prevede l’applicazione della modalità del voto per corrispondenza per gli elettori della Circoscrizione estero non solo per le elezioni politiche generali, ma anche in occasione dei referendum previsti dagli artt. 75 e 138 della Costituzione; tale modalità di voto, pertanto, troverà prima applicazione già con i prossimi referendum popolari abrogativi fissati per il 15 giugno 2003. Deve rivelarsi, peraltro, che lo schema di regolamento di attuazione previsto dall’art. 26 della legge 459/01, dopo essere stato approvato in via preliminare dal consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2002, è stato sotto- posto ai prescritti pareri del garante per la protezione dei dati personali, della conferenza unificata del Consiglio di Stato nonché dalle competenti Commissioni Parlamentari, per essere, poi approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 marzo 2003; tale provvedimento è attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti. In attesa della conclusione del predetto iter normativo, dovrà darsi corso, fin dai prossimi giorni, ad una serie di adempimenti che si appalesano necessari al fine di garantire, per i nostri connazionali all’estero, l’effettivo esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato. Ciò premesso, si ritiene opportuno con la presente circolare, dopo aver sinteticamente fatto cenno ad alcune delle principali disposizioni della legge n. 459/01 e dello schema di regolamento, puntualizzare gli adempimenti, scaturenti della predetta normativa, posti a carico dei comuni già in occasione della revisione straordinaria delle liste elettorali per le consultazioni referendarie del prossimo 15 giugno, in aggiunta a quanto disposto con precedente circolare. 1) Opzioni ed intese (Continua a pagina 14) “tale modalità di voto, pertanto, troverà prima applicazione già con i prossimi referendum popolari abrogativi fissati per il 15 giugno 2003.” P a g i n a 14 Anno V ELETTORALE (Continua da pagina 13) Voto all’estero La legge n. 459/01 individua nel voto per corrispondenza la modalità di esercizio dell’elettorato attivo per i cittadini italiani residenti all’estero in occasione di elezioni politiche generali o referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (art. 1). I nostri connazionali, tuttavia possono optare per l’esercizio del voto in Italia (nella sezione elettorale di iscrizione in lista) presentando (art. 4) apposita comunicazione all’ufficio consolare territorialmente competente entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di scadenza della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato o di indizione di referendum popolare, entro il decimo giorno successivo all’indizione delle votazioni (entro il 19 aprile per i referendum popolare di questa primavera); l’opzione è valida limitatamente alla consultazione per la quale è esercitata. Inoltre non possono votare per corrispondenza gli elettori residenti in Stati i cui governi non hanno concluso con le rappresentanze diplomatiche italiane le intese in forma semplificata previste dall’art. 19, comma 1 della legge stessa, nonché gli elettori residenti in stati in cui la situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l’esercizio di voto secondo le medesime condizioni che devono essere garantite per la con- “Inoltre non possono votare per corrispondenza gli elettori residenti in Stati i cui governi non hanno concluso con le rappresentanze diplomatiche italiane le intese in forma semplificata .” Numero 5 clusione delle intese (eguaglianza, libertà, segretezza del voto e nessun pregiudizio per il posto di lavoro e per i diritti individuali dei cittadini italiani in conseguenza della partecipazione alle attività elettorali). 2) Elenco aggiornato dei cittadini all’estero ed elenco elettori Quanto al corpo elettorale della Circoscrizione Estero, l’art 5 della legge n. 459 prevede preliminarmente che il Governo, mediante unificazione dei dati dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero e degli schedari consolari, provveda a realizzare l’elenco aggiornato dei cittadini residenti all’estero; tale elenco, come stabilisce l’art 5 dello schema di regolamento di attuazione della suddetta legge (il cui testo è consultabile sul sito www.giustizia.it/dislegge/voto. italiani.htm), è stato formato da questo Ministero confrontando in via informatica i dati dell’AIRE Centrale con quelli risultanti dagli schedari consolari ed inserendovi i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente nell’AIRE e negli schedari consolari nonché coloro che risultano iscritti solo nell’Aire. Per le posizioni contenute in entrambi gli archivi (con la corrispondenza del nome, cognome e data di nascita), in (Continua a pagina 15) P a g i n a 15 (Continua da pagina 14) linea con quanto prevede il suddetto art. 5, comma 7 dello schema di regolamento, si sono assunti i dati relativi alla residenza ad all’indirizzo risultanti negli schedari consolari. Successivamente alla formazione dell’elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero, questa Direzione Centrale ha provveduto alla realizzazione informatica dell’elenco provvisorio dei residenti all’estero aventi diritto al voto, trasmesso in data 15 aprile al Ministero degli Affari Esteri, conformemente a quanto previsto dall’art 5, comma 8 dello schema di regolamento. In sostanza, si è provveduto ad eliminare dall’elenco aggiornato dei cittadini all’estero, sia le posizioni di coloro che non compiono il diciottesimo anno di età entro il 15 giugno prossimo, sia i nominativi di coloro che risultano non godere dell’elettorato attivo in luce di quanto comunicato in precedenza in via informatica dai Comuni a questo Ministero. L’elenco definitivo degli elettori dovrà, poi, essere comunicato da questo Ministero all’Ufficio Centrale per la Circoscrizione Estero (costituito presso la Corte di Appello di Roma) entro il decimo giorno antecedente la votazione in Italia (art. 19, comma 4, dello schema di regolamento). 3) Procedimento elettorale Per ciò che concerne, in estrema sintesi, il procedimento elettorale, la Legge n. 459/01 individua nell’ambito della Circoscrizione estero, quattro ripartizioni: Europa, America Meridionale, America Settentrionale e Cen- trale nonché Africa, Asia, Oceania e Antartide. Inoltre l’art. 12 della legge prevede dopo la predisposizione dei modelli di schede da parte del Ministero dell’Interno, che la stampa e l’invio del materiale elettorale da inserire nei plichi contenenti le schede, comprese ovviamente le schede stesse, siano totalmente a carico degli uffici consolari. Una volta votate, le schede sono inserite dall’elettore in una apposita busta interna, a sua volta introdotta unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale in una busta preaffrancata, che deve essere spedita dall’elettore stesso all’ufficio consolare, sì da pervenire al medesimo Consolato entro le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la votazione in Italia.. I responsabili degli uffici consolari provvedono, poi, all’invio dei plichi in Italia per via aerea e con valigia diplomatica accompagnata (art. 18 dello schema di regolamento), ove verranno presi in carico dall’Ufficio Centrale per la Circoscrizione Estero, competente allo scrutinio delle schede (articoli 13 e 14 della legge) attraverso la costituzione, presso di esso, di un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all’ estero. Lo scrutinio avrà inizio (art. 14 della legge) contemporaneamente a quello dei voti espressi sul territorio nazionale e, quindi, alle ore 15 di lunedì 16 giugno. Saranno considerate valide ai fini dello scrutinio le buste contenenti schede pervenute al Consolato entro le ore 16 del giovedì e arrivate agli scali aeroportuali di Roma entro l’ora fissata per l’inizio dello scrutinio (art. (Continua a pagina 16) ELETTORALE Voto all’estero “In sostanza, si è provveduto ad eliminare dall’elenco aggiornato dei cittadini all’estero, sia le posizioni di coloro che non compiono il diciottesimo anno di età entro il 15 giugno prossimo, sia i nominativi di coloro che risultano non godere dell’elettorato attivo in luce di quanto comunicato in precedenza in via informatica dai Comuni a questo Ministero.” P a g i n a 16 Anno V ELETTORALE (Continua da pagina 15) Voto all’estero 18 comma 5 dello schema di regolamento) Adempimenti relativi alla revisione delle liste elettorali in occasione del referendum del 15 giugno 2003 A) Nuove iscrizioni “tutti i cittadini residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali dopo la compilazione dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto o che per qualsiasi motivo sono stati omessi da detto elenco, devono essere immediatamente segnalati tramite telefax o via telematica – dal Comune di iscrizione al rispettivo Consolato, che provvederà alla conseguente ammissione al voto e alla inclusione dell’elettore nell’apposito elenco aggiuntivo.” Si richiama la particolare attenzione delle S.S.L.L. sull’importanza degli adempimenti previsti dall’art. 17 comma 2 dello schema di regolamento; tale disposizione – analogamente a quanto prevede l’art. 4 comma 9 del Decreto Legge m. 408/94 per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo – stabilisce che tutti i cittadini residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali dopo la compilazione dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto o che per qualsiasi motivo sono stati omessi da detto elenco, devono essere immediatamente segnalati tramite telefax o via telematica – dal Comune di iscrizione al rispettivo Consolato, che provvederà alla conseguente ammissione al voto e alla inclusione dell’elettore nell’apposito elenco aggiuntivo. Con le predette segnalazioni, per ogni nuovo iscritto, verranno comunicati i dati di cui all’art. 5 comma 1 dello schema di regolamento e cioè nome, cognome, nome del coniuge per le donne coniugate o vedove, luogo e data di nascita, sesso, Stato di residenza, indirizzo, casella postale, Ufficio Consolare, Comune di iscrizione Aire. Si fa presente che nell’elenco provvisorio degli elettori, formato con i criteri già ampiamente esposti, sono Numero 5 stati inclusi tutti i nominativi segnalati dai Comuni e pervenuti a questo Ministero entro lo scorso 18 marzo; successivamente a tale data, infatti si è dovuto procedere ad un secondo confronto con i dati degli schedari consolari e , pertanto, non si è più potuto tener conto di eventuali successivi aggiornamenti di provenienza comunale. Nel rammentare la fondamentale rilevanza di quanto sopra al fine di garantire il diritto al voto costituzionalmente tutelato, si rappresenta che la tempestività del predetto adempimento risulta fondamentale al fine di permettere all’ufficio Consolare di inviare all’elettore il plico con le schede con il necessario anticipo, sì da consentire il ”ritorno” postale delle schede votate in tempo utile ai fini dello scrutinio. Deve farsi presente che l’elenco degli uffici consolari con i rispettivi numeri di telefono, telefax ed indirizzi di posta elettronica è soggetto a continue modifiche ed è sistematicamente aggiornato dal Ministero degli Affari Ester sul sito: www.esteri.it/lafarnesina/indirizzi/ index.html tali informazioni torneranno utili ai Comuni anche al fine di adempiere doverosamente a quanto stabilito dagli articoli 16, commi 1, 2, 3 e 17, commi 1 dello schema di regolamento che prevedono, previa richiesta del Consolato l’invio entro ventiquattro ore, da parte del Comune, della dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento dell’elettorato attivo. (Continua a pagina 17) P a g i n a 17 Ciò al fine dell’ammissione consolare al voto dei cittadini cancellati per irreperibilità o omessi per qualsiasi motivo dall’elenco degli elettori con le modalità ed entro i termini previsti dai già citati articoli 16 e 17 comma 1 dello schema di regolamento. B) Cancellazioni dalle liste elettorali A differenza delle nuove iscrizioni, le cancellazioni dalle liste degli elettori residenti all’estero non devono essere comunicate agli Uffici Consolari, bensì direttamente a questa Direzione Centrale, tramite telefax, ai numeri 06/46549805 e 06/46549806 indicando il nome e cognome del cittadino, la data di nascita ed il numero distintivo AIRE. Tali comunicazioni, devono essere inviate quanto prima, prevedendo anche più telefax da parte dello stesso Comune, fino alle ultime comunicazioni (presumibilmente quelle relative alle variazione per morte) che devono pervenire inderogabilmente entro il 31 maggio, quindicesimo giorno antecedente la votazione, al fine di consentire a questo Dicastero di poter trasmettere in via informatica al Presidente dell’Ufficio Centrale per la Circoscrizione Estero l’elenco definitivo degli elettori entro il prescritto termine del decimo giorno antecedente la votazione; in tale elenco, infatti, non dovranno essere inseriti gli elettori cancellati dalle liste elettorali, al fine di evitare un computo non corretto della partecipazione al voto. C) Comunicazione dei nominativi di chi non vota per corrispondenza Questa Direzione Centrale riceverà dal Ministero degli Affari Esteri la comunicazione degli Stati in cui può applicarsi la modalità del voto per corrispondenza (già citato art. 19 della Legge) nonché, entro il 10 maggio, i nominativi di coloro che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia (art 4 comma 3 della Legge) Al fine di trasmettere tutti i nominativi degli elettori che non votano per corrispondenza ai Comuni di iscrizione nelle liste elettorali, questa Direzione provvederà a far pervenire entro il 14 maggio appositi supporti informatici per ogni Ufficio Territoriale del Governo, contenenti un programma applicativo che permetta – secondo le necessità che potranno essere rappresentate dai Comuni – di produrre i dati stessi sia su supporto informatico (file txt) che su stampa. Ciò al fine di consentire agli Uffici territoriali del Governo di adottare ogni opportuna iniziativa affinché tutti i comuni entrino in possesso dei suddetti dati entro il 16 maggio, trentesimo giorno antecedente la votazione, come prescrive l’art. 4, comma 3, della Legge n. 459/01. Si fa riserva peraltro, di far pervenire quanto prima il tracciato record relativo ai dati da fornire ai comuni su supporto informatico, nonché di far conoscere, appena possibile gli Stati in cui non si vota per corrispondenza, in quanto ai relativi elettori i comuni dovranno inviare lo specifico modello di cartolina-avviso che sarà diverso da quello previsto per gli elettori che hanno esercitato l’opzione. Deve peraltro sottolinearsi, che per ciò che concerne le suddette cartoline-avviso, che l’art. 23 commi 1 e 2 ELETTORALE Voto all’estero “A differenza delle nuove iscrizioni, le cancellazioni dalle liste degli elettori residenti all’estero non devono essere comunicate agli Uffici Consolari, bensì direttamente a questa Direzione Centrale...” P a g i n a 18 Anno V ELETTORALE (Continua da pagina 17) Voto all’estero dello schema di regolamento, prevedendo che esse vengano spedite solo agli elettori all’estero che non votano per corrispondenza (e quindi sia gli optanti sia i residenti degli Stati in cui non si vota per corrispondenza) stabilisce che tale adempimento venga opportunamente espletato entro il termine del venticinquesimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia. D) Stampa delle liste elettorali sezionali “le liste sezionali vengono ricompilate, di intesa con le Commissioni Elettorali Circondariali, e dopo il cosiddetto blocco delle liste, in stretto ordine alfabetico al fine di agevolare la ricerca degli elettori al momento dell’espressione del voto.” Analogamente a quanto disposto in occasione delle elezioni politiche con circolare di questa Direzione Centrale n. 2 del 13 gennaio 2001 (legge prefettizia. 5/EP del 23 gennaio 2001) si suggerisce, per snellire le operazioni dei seggi elettorali in occasione dei prossimi Referendum che le liste sezionali vengono ricompilate, di intesa con le Commissioni Elettorali Circondariali, e dopo il cosiddetto blocco delle liste, in stretto ordine alfabetico al fine di agevolare la ricerca degli elettori al momento dell’espressione del voto. In tale contesto, si provvederà a non inserire in tali liste sezionali gli elettori della Circoscrizione Estero e cioè coloro che sono residenti all’estero non hanno esercitato l’opzione per l’esercizio del voto in Italia e non sono residenti in Paesi in cui non può votarsi per corrispondenza. Gli elettori della Circoscrizione Estero Numero 5 sono infatti inseriti nell’elenco definitivo comunicato dal Ministero dell’Interno all’Ufficio Centrale per la Circoscrizione Estero, e quindi, non possono essere compresi anche nelle liste sezionali; ciò al fine di addivenire ad un corretto computo del corpo elettorale e della partecipazione al voto. Viceversa gli optanti (e i residenti in Stati in cui non può votarsi per corrispondenza) devono essere compresi in lista, al fine di garantire loro la possibilità di esercitare il diritto di voto in Italia. Non può non sottolinearsi l’assoluta rilevanza e l’estrema delicatezza della tematica relativa alla prima attuazione della Legge 459/01, in un quadro normativo al momento non ancora completamente definito ed in assenza della necessaria rete telematica che possa collegare informaticamente gli Uffici Consolari, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell’Interno ed i Comuni. Ciò non di meno, l’obiettivo inerudibile dettato dalla Costituzione di assicurare l’effettività dell’esercizio del diritto di voto dei nostri connazionali all’estero impone di porre in essere i predetti doverosi adempimenti in relazione ai quali le S.S.L.L., data l’assoluta importanza della materia di cui trattasi, non mancheranno di dare puntuale ed attenta esecuzione delle direttive impartite. Si resta in attesa di urgente assicurazione. A.I.R.E.: i nuovi siti internet del Ministero dell’interno http://cedweb.mininterno.it:9898/ www.conformita.it P a g i n a 19 MINISTERO DELLA DIFESA Decreto 25 febbraio 2003 LEVA Dispensa Gazzetta Ufficiale N. 71 del 26 Marzo 2003 Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237; Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504; Visto il decreto ministeriale in data 19 marzo 2002; Decreta: Articolo 1. Il presente decreto disciplina i criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva. dente art. 2, anche delle seguenti obiettive situazioni, se presenti, nel nucleo familiare dell'arruolato: a) presenza di congiunti conviventi affetti da gravi infermità per le quali sono necessarie costose cure mediche; b) situazioni debitorie connesse alla ricostruzione di beni di vitale necessità perduti a seguito di calamità naturali; c) precarie situazioni familiari derivanti da abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei genitori. Articolo 4. Non debbono essere computati nel reddito complessivo del nucleo famiArticolo 2. liare: Per l'anno 2003 i livelli di reddito netto 1) le pensioni, gli assegni e le indenminimo mensile dei quali la direzione nità di guerra; generale della leva ed i consigli di le- 2) le pensioni privilegiate ordinarie va debbono tener conto nel determi- spettanti ai militari di leva per infortunare la perdita dei necessari mezzi di nio; sussistenza ai fini del riconoscimento 3) le rendite vitalizie erogate daldei titoli previsti dal comma 1, lettera l'I.N.A.I.L. per infortunio sul lavoro; d) [1] , e dal comma 3, lettera a), del- 4) le pensioni concesse dalla prefettul'art. 7 del decreto legislativo 30 di- ra ai sensi dell'art. 12 della legge 30 cembre 1997, n. 504 [2] , per la con- marzo 1971, n. 118, e gli assegni cessione della dispensa dalla ferma di mensili di cui agli articoli 13 e 14 della leva, sono quelli indicati nella tabella stessa legge concessi dalla prefettura A, allegata al presente decreto. a coloro che, inabili al lavoro, si trovano in particolari situazioni di bisogno. Articolo 3. Roma, 25 febbraio 2003 Nel deliberare in merito alla perdita dei necessari mezzi di sussistenza, i Il Ministro: Martino consigli di leva debbono tener conto, oltre che della tabella di cui al prece- “Il presente decreto disciplina i criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva” P a g i n a 20 Anno V Numero 5 LEVA TABELLA A Dispensa Anno 2003 RIPARTIZIONE NORD PIEMONTE, VALLE D’AOSTA, LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILA ROMAGNA NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ESCLUSO L’ARRUOLATO 1 2 3 4 5 6 e più ABITAZIONE Proprietà Affitto 664 886 1.131 1.391 1.593 1.777 789 1.049 1.289 1.598 1.837 2.027 CAPOLUOGHI ABITAZIONE Proprietà Affitto 842 TORINO GENOVA MILANO VENEZIA BOLOGNA ABITAZIONE Proprietà Affitto 687 894 1.054 RIPARTIZIONE CENTRO TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO, LAZIO NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ESCLUSO L’ARRUOLATO 1 2 3 4 5 6 e più ROMA FIRENZE ABITAZIONE Proprietà Affitto 642 860 1.087 1.337 1.532 1.723 750 1.006 1.234 1.532 1.766 1.961 CAPOLUOGHI ABITAZIONE Proprietà Affitto 791 ABITAZIONE Proprietà Affitto 646 853 1.013 RIPARTIZIONE SUD MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA SICILIA, SARDEGNA NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ESCLUSO L’ARRUOLATO 1 2 3 4 5 6 e più ABITAZIONE Proprietà Affitto 599 810 1.033 1.283 1.468 1.657 712 951 1.196 1.489 1.728 1.918 CAPOLUOGHI NAPOLI BARI CATANIA PALERMO ABITAZIONE Proprietà Affitto ABITAZIONE Proprietà Affitto 739 605 791 MINISTERO DELLA DIFESA Decreto 13 marzo 2003 Gazzetta Ufficiale N. 69 del 24 Marzo 2003 Rideterminazione delle condizioni per la concessione della dispensa dagli obblighi di leva, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504. IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, il quale, ai commi 3 e 4, nel disciplinare la dispensa dal servizio di leva nell'ipotesi che si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione, indica le condizioni per la dispensa demandando al Ministro della difesa la deter(Continua a pagina 21) P a g i n a 21 (Continua da pagina 20) minazione di quelle previste alle lettere a), b), d) del comma 3; Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 2000 che ha determinato le condizioni previste alle lettere a) e d) dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, riconoscendo sufficientemente determinate nel testo legislativo le condizioni indicate alla lettera b) di detto comma; Visto il proprio decreto in data 30 luglio 2001, che ha integrativo il predetto decreto ministeriale 16 ottobre 2000, apportando la condizione lavorativa tra quelle previste per la concessione della dispensa di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), del sopracitato decreto legislativo n. 504/1997; Ritenuta l'opportunità di integrare ulteriormente, alla luce dell'esperienza maturata, dette condizioni; Decreta: Articolo 1. 1. Le condizioni previste dall'art. 7, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sono così determinate: a) appartenente a famiglia che con la partenza alle armi dell'arruolato, produttore di reddito, verrebbe a perdere i necessari mezzi di sussistenza, quali individuati nel tempo con apposito decreto ministeriale ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504; b) situazioni debitorie ereditate o dichiarazioni di fallimento di attività dei genitori ovvero situazioni debitorie conseguenti a dichiarazioni di fallimento connesse all'avvio o alla conduzione di attività economica di cui l'interessato sia il titolare; c) figlio di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare ovvero figlio o fratello di militare in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte in servizio e per causa di servizio limitatamente alla prima e seconda categoria di invalidità di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli equiparati a dette categorie; d) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capofamiglia, con germani maggiorenni a carico; e) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare; f) primo o altro figlio di genitore caduto nello svolgimento di attività di lavoro o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause; g) primo o altro figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria di invalidità di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli equiparati a dette categorie; h) figlio o fratello di vittima della criminalità organizzata, riconosciuto tale con atti formali della pubblica amministrazione; i) appartenente a famiglia di cui un convivente sia affetto da grave malattia invalidante che richieda cure onerose, sia dal lato economico che dell'assistenza fisica e morale; l) datore di lavoro da almeno nove mesi che, per soddisfare gli obblighi di leva, è costretto al licenziamento del personale dipendente e a chiudere l'attività; m) destinatario di una proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno o di una proposta di assunzione con contratto a tempo determinato e a tempo pieno di formazione e lavoro o di apprendistato della durata di almeno 12 mesi, (Continua a pagina 22) LEVA Dispensa “nel disciplinare la dispensa dal servizio di leva nell'ipotesi che si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione, indica le condizioni per la dispensa ” P a g i n a 22 LEVA Dispensa “Il provvedimento di dispensa diviene privo di effetto qualora, entro il termine perentorio compreso tra il duecentodecimo giorno e il duecentosettantesimo giorno dall'inizio del rapporto di lavoro ... l'interessato non presenti la certificazione che comprovi la vigenza del contratto di lavoro in corso..” Anno V (Continua da pagina 21) ovvero già titolare di un rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato e a tempo pieno di formazione e lavoro o apprendistato che preveda, alla data della presentazione della domanda, l'espletamento di almeno 12 mesi di attività lavorativa. Per gli arruolati in possesso della proposta di lavoro, l'assunzione deve avvenire entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il provvedimento di dispensa diviene privo di effetto qualora, entro il termine perentorio compreso tra il duecentodecimo giorno e il duecentosettantesimo giorno dall'inizio del rapporto di lavoro che ha dato luogo alla dispensa (periodo entro il quale l'arruolato è considerato sospeso dall'avviamento alle armi), l'interessato non presenti la certificazione che comprovi la vigenza del contratto di lavoro in corso. 2. Le condizioni previste dall'art. 7, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sono così determinate: a) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, ovvero che nell'espleta- Numero 5 mento di attività sportiva abbia conseguito risultati e meriti particolari sul piano internazionale, sempreché l'impegno ed i meriti siano documentati da riconoscimenti di organismi pubblici o privati o di esperti di notorio prestigio e competenza nei singoli settori. Qualora dalle suddette documentazioni non emergano in maniera univoca i particolari meriti dell'interessato, l'Amministrazione della difesa si riserva la facoltà di chiedere conferma alla strutture pubbliche competenti per materia. 3. Le domande di cui ai commi 1 e 2, se reiterate per lo stesso titolo, non comportano la sospensione dell'avviamento alle armi. 4. Fermo il criterio di priorità decrescente indicato al comma 3 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1997, a parità di condizioni è data precedenza a coloro nei cui confronti ricorrono più condizioni. 5. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale 16 ottobre 2000 e il decreto ministeriale 30 luglio 2001. Roma, 13 marzo 2003 Il Ministro: Martino IMPOSTA DI BOLLO - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 22 aprile in materia di: “Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 90. Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica” (Estratto) 9.2 Agevolazioni concernenti l'imposta di bollo (art. 90, comma 6) Il comma 6 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 stabilisce che al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni”'. Con tale norma è disposta l'esenzione dall'imposta di bollo a favore delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, con riferimento agli atti, documenti, istanze, contratti, copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni. Detta esenzione non trova applicazione nei confronti delle società e associazioni sportive dilettantistiche, in quanto non menzionate dalla norma P a g i n a 23 Referendum 15 giugno 2003 Calendario delle operazioni elettorali 9 aprile 2003 Decreti del Presidente della Repubblica di indizione dei Referendum 11 aprile 2003 Pubblicazione sulla G.U. della Repubblica n. 85 in data 11,04,2003 dei Decreti (09,04,2003) del Presidente della Repubblica di indizione dei Referendum 16 aprile 2003 5° giorno successivo alla SCADENZA DEL TERMINE PER: data di pubblicazione del Revisione degli infissi e delle porte di accesso dei locali destinati a sede degli Decreto di indizione dei uffici di sezione e degli impianti elettrici e dei mezzi di illuminazione sussidiaria. Referendum 19 aprile 2003 Scadenza del termine per esercitare l’opzione del diritto di voto in Italia da parte degli elettori iscritti in A.I.R.E. 21 aprile 2003 10° giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto di indizione dei Referendum 23 aprile 2003 SCADENZA DEL TERMINE PER: a) Determinazione del Dirigente o del Responsabile del Servizio per la costituzione dell’Ufficio Elettorale e per l’autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario. b) Invio del prospetto delle sezioni elettorali all’Autorità Giudiziaria per gli adempimenti connessi alla nomina dei Presidenti di seggio SCADENZA DEL TERMINE PER: a) Revisione straordinaria delle liste elettorali – 1° TORNATA – (art. 32, quarto comma T.U. 223/67 e successive modifiche e integrazioni) b) Comunicazioni telegrafiche ai Comuni di immigrazione delle cancellazioni effettuate c) Trasmissione mod. 3/D e 4/D con l’indicazione del numero di tessera elettorale d) Notifica della cancellazione dalle liste e ritiro della tessera elettorale agli elettori che abbiano perso il diritto elettorale 26 aprile 2003 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei Referendum SCADENZA DEL TERMINE PER: a) Accertamento da parte del Sindaco, con l’assistenza del Segretario comunale, dell’esistenza e del buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l’arredamento dei seggi elettorali. Dell’eseguito controllo redigere apposito verbale da inviare in copia al Prefetto. b) Verificare l’esistenza delle bandiere italiana e della U.E. da esporre all’esterno degli edifici sedi di seggio elettorale. 1 maggio 2003 45° giorno antecedente la votazione Affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali all’albo pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici. Assicurare al Prefetto l’avvenuta affissione. SCADENZA DEL TERMINE per la revisione straordinaria delle liste elettorali – II TORNATA – a) Cancellazione degli elettori deceduti o che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito a sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell’autorità giudiziaria b) Iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel Comune c) Variazioni per trasferimento di abitazione in altra sezione del Comune d) Consegna delle tessere elettorali agli elettori nuovi iscritti e ritiro di quelle già in loro possesso e) Invio dei tagliandi adesivi agli elettori che abbiano avuto variazioni sulla tessera elettorale 10 maggio 2003 11 maggio 2003 Scadenza del termine entro il quale il Ministero degli Affari Esteri deve trasmettere al Ministero dell’Interno la comunicazione: a) Degli Stati in cui non può applicarsi la modalità di voto per corrispondenza b) Dei nominativi di coloro che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia 10° giorno successivo alla data di affissione del manifesto di convocazione dei Referendum SCADENZA DEL TERMINE PER: a) Compilazione da parte dell’Ufficiale Elettorale di un elenco, in triplice copia, dei cittadini che, pur essendo iscritti nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per la votazione. – Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal Sindaco alla Commissione Elettorale Circondariale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi compresi nello stesso. b) Pubblicazione all’albo pretorio della seconda copia dell’elenco. c) Deposito nella segreteria comunale della terza copia dell’elenco. d) Consegna delle tessere elettorali agli iscritti che avranno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno di votazione. P a g i n a 24 Anno V Numero 5 12 maggio 2003 34° giorno antecedente SCADENZA DEL TERMINE PER: la votazione a) La presentazione alla Giunta Municipale delle domande di assegnazione di spazi per la propaganda elettorale diretta b) La presentazione alla Giunta Municipale delle domande di assegnazione di spazi per la propaganda elettorale indiretta da parte dei fiancheggiatori 13 maggio 2003 33° giorno antecedente Da oggi a giovedì 15 maggio la Giunta Municipale deve: la votazione a) Determinare e delimitare in ogni centro abitato, con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi pe le affissioni di propaganda elettorale diretta e indiretta b) Ripartire e assegnare gli spazi di propaganda elettorale diretta c) Ripartire e assegnare gli spazi di propaganda elettorale indiretta 14 maggio 2003 Il Ministero dell’Interno trasmette ad ogni U.T.G. appositi supporti informatici contenenti: a) L’elenco degli Stati in cui non può applicarsi la modalità di voto per corrispondenza b) I nominativi, suddivisi per Comune, di coloro che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia 16 maggio 2003 30° giorno antecedente Inizio della propaganda elettorale la votazione Rilasciare le autorizzazioni per la propaganda fonica su mezzi mobili Inizio del divieto di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti, di ogni forma di propaganda luminosa mobile, del lancio di volantini, nonché dell’uso di altoparlanti su mezzi mobili fuori dai casi disciplinati dall’art. 7 comma 2, della legge 130/1975 Scadenza del termine per la nomina, da parte dei presidenti delle Corti d’Appello, dei presidenti di seggio Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore Scadenza del termine: 1) per l’iscrizione degli elettori nelle liste elettorali per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o per riacquisto del diritto elettorale per cessazione delle cause ostative, e affissione del manifesto per rendere noto il deposito degli atti della revisione elettorale. (scaduto questo termine spetta alla Commissione elettorale Circondariale, su domanda dell’interessato, disporre l’ammissione al voto) 2) entro il quale i Comuni riceveranno dall’U.T.G.: a) L’elenco degli Stati in cui non può applicarsi la modalità di voto per corrispondenza b) I nominativi di coloro che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia 25° giorno antecedente Da oggi a lunedì 26 maggio la votazione Sorteggio, da parte dell’Ufficiale Elettorale, in pubblica seduta, di un numero di nominativi, compresi nell’albo degli scrutatori, occorrenti per la costituzione dei seggi elettorali e di un elenco di nominativi per sostituire gli eventuali rinunciatari. Del sorteggio deve essere dato pubblico annuncio almeno 2 giorni prima. Redigere gli estratti del verbale di nomina degli scrutatori da consegnare ai Presidenti di seggio Scadenza del termine per la compilazione e spedizione delle cartoline-avviso agli elettori A.I.R.E.: a) Residenti in Stati in cui non può applicarsi la modalità del voto per corrispondenza b) Che hanno esercitato l’opzione per il voto in Italia 21 maggio 2003 26 maggio 2003 20° giorno antecedente Comunicazione da parte del Presidente della Corte d’Appello della nomina dei la votazione Presidenti di seggio Scadenza del termine per il sorteggio, da parte dell’Ufficiale Elettorale, in pubblica seduta, di un numero di nominativi, compresi nell’albo degli scrutatori, occorrenti per la costituzione dei seggi elettorali e di un elenco di nominativi per sostituire gli eventuali rinunciatari. Del sorteggio deve essere dato pubblico annuncio almeno 2 giorni prima 31 maggio 2003 15° giorno antecedente Scadenza del termine la votazione a) Per la cancellazione dalle liste elettorali degli elettori deceduti b) Per blocco delle liste generali e sezionali con loro autenticazione da parte dell’Ufficiale Elettorale e della Commissione elettorale Circondariale c) Entro il quale il Sindaco notifica la nomina agli scrutatori sorteggiati (entro 48 ore dalla notifica i sorteggiati devono comunicare l’eventuale grave impedimento a svolgere la funzione di scrutatore e il Sindaco provvederà alle sostituzioni attingendo dall’apposita lista) P a g i n a 25 d) Ricompilazione delle liste sezionali in ordine alfabetico senza l’inserimento degli elettori A.I.R.E.che voteranno per corrispondenza 5 giugno 2003 10° giorno antecedente Affissione del manifesto con le principali avvertenze agli elettori la votazione Trasmissione al Sindaco, da parte della Commissione elettorale Circondariale, delle liste elettorali di sezione autenticate Scadenza del termine per l’inoltro alla Commissione elettorale Circondariale, da parte dell’Ufficiale Elettorale, delle eventuali proposte di variazioni di sede dei seggi elettorali in conseguenza di sporavvenute gravi circostanze Organizzare il servizio di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori portatori di handicap il raggiungimento del seggio elettorale 10 giugno 2003 5° giorno antecedente la Provvedere alla convocazione dei Presidenti di seggio per la riunione da effetvotazione tuarsi sabato 14 giugno per le istruzioni e la consegna del materiale Da oggi l’ufficio elettorale comunale rimane aperto dalle ore 9 alle ore 19 e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle operazioni Scadenza del temine per: a) Decisione delle Commissione Elettorale Circondariale sulle eventuali proposte dell'Ufficiale elettorale in merito alla variazione di sedi dei seggi elettorali b) Affissione del manifesto per rendere noto l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio elettorale per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali smarrite, rubate, deteriorate e per il ritiro di quelle non consegnate 12 giugno 2003 3° giorno antecedente la Scadenza del termine per: votazione a) Presentazione a cura degli elettori ricoverati nel luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto della domanda al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, per esercitare i diritto di voto nel luogo di degenza o detenzione b) Invio ai Sindaci, da parte dell’U.T.G., dei pacchi con le schede di votazione dei referendum, dei plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni. Il Segretario Comunale o il Responsabile dell’ufficio elettorale comunale prenderà in consegna il materiale di cui sopra dando assicurazione all’U.T.G: dei quantitativi pervenuti e segnalando eventuali esigenze di integrazione c) Il Sindaco notifica agli interessati l’avvenuta nomina di scrutatore di seggio in sostituzione dei rinunciatari per grave impedimento d) Pubblicare il manifesto indicante le sedi dei seggi elettorali attrezzati per i non deambulanti e) Verificare se sono pervenuti provvedimenti dai quali risulti la perdita del diritto elettorale nei confronti di iscritti nelle liste elettorali del Comune. In caso positivo provvedere a: 1) Notificare all’interessato il provvedimento e ritirare la tessera elettorale 2) Comunicare al Presidente di seggio la non ammissione al voto dell’iscritto nella lista di sezione 13 giugno 2003 2° giorno antecedente la Scadenza del termine per: votazione Consegna al Comune degli stampati occorrenti per le operazioni di seggio, comprese le matite copiative e i pacchi di cancelleria La presentazione al Segretario Comunale della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti dei Partiti e dei Comitati promotori dei referendum (la designazione può anche essere presentata direttamente ai Presidenti di seggio il sabato pomeriggio o la domenica mattina prima che abbiamo inizio le operazioni di voto Il Sindaco deve: a) Formare gli elenchi di coloro che chiedono di votare nel luogo di cura o detenzione da consegnare ai presidenti delle sezioni dei seggi elettorali b) Rilasciare l’attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi di cui alla lettera a) ai richiedenti c) Trasmettere l’elenco degli elettori per i quali è stata concessa l’attestazione di cui alla lettera b) ai Sindaci interessati per i degenti e i detenuti in altro Comune Compilazione degli elenchi speciali per i presidenti dei seggi Organizzazione del servizio di trasporto del materiale elettorale dal Comune ai seggi Pubblicazione del manifesto con il quale si avvertono gli elettori delle eventuali variazioni apportate alle sedi dei seggi L’attuazione delle variazioni da apportare alle liste di sezione da parte della Commissione elettorale Circondariale, in conseguenza di errori materiali di scrittura od omissioni di nomi, di elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali generali P a g i n a 26 Anno V Numero 5 Ore 24: a) Termine ultimo per l’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale b) Divieto di tenere comizi, riunioni di propaganda elettorale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico 14 giugno 2003 giorno antecedente votazione la Scadenza del termine per la presentazione della domanda, da parte dei naviganti che si trovino fuori del Comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco, di votare nel Comune in cui si trovano Ore antimeridiane: Consegna da parte del Sindaco ai Presidenti degli uffici di sezione del materiale, degli stampati, occorrenti per la votazione e lo scrutinio, nonché degli elenchi degli elettori degenti e detenuti che hanno ottenuto l’autorizzazione a votare nei luoghi di cura e di detenzione. In caso di impedimento di alcuni Presidenti di seggio, sopravvenuto prima dell’insediamento dei seggi, in condizioni da non consentire la normale surroga assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato Il Segretario Comunale provvede a trasmettere ai presidenti si seggio gli atti di designazione dei rappresentanti dei partiti e dei comitati promotori dei referendum Attivazione del servizio di raccolta e trasmissione dati con gli Uffici elettorali di sezione Operazioni dei seggi elettorali: ore 16 Costituzione degli uffici elettorali di sezione Autenticazione delle schede per la votazione Presentazione ai Presidenti di seggio, durante le operazioni di autentica delle schede, delle designazioni dei rappresentanti di lista non consegnate al Segretario Comunale Al termine delle operazioni, rinvio al giorno successivo e custodia della sala Comunicazione al Prefetto dell’avvenuto insediamento dei seggi 15 giugno 2003 1° giorno di votazione Ore 8,00 – Ripresa delle operazioni elettorali e apertura della votazione che proseguirà fino alle ore 22,00 Ore 22,00 – Rinvio delle operazioni di votazione alle ore 7,00 di Lunedì 16 giugno 16 giugno 2003 2° giorno di votazione Ore 7,00 – Ricostituzione del seggio e inizio delle operazioni di voto che termineranno alle ore 15,00 Ore 15,00 – Chiusura della votazione, riscontro dei votanti, inizio dello scrutinio. 25 giugno 2003 Non oltre il 10° successivo a quello di inizio della votazione scade il temine per la restituzione all’U.T.G. dei timbri, matite copiative e altro materiale di cancelleria 31 giugno 2003 Termine del mese suc- Revisione dinamica per l’attuazione delle variazioni conseguenti alla perdita del cessivo a quello delle diritto elettorale ai sensi dell’art. 32/ter del D.P.R. 223/1967 e successive integravotazione zioni e modificazioni www.semplicesemplice.it www.dea-online.it Le notizie in anticipo!!! P a g i n a 27 MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ASSUNZIONI Procedure Circolare 1/2003 del 28 aprile 2003 Problematiche interpretative dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n.289. L’articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, disciplina, tra l’altro, la rideterminazione degli organici e le assunzioni di personale negli enti locali. In particolare, l’ultima parte del comma 10, al fine di introdurre una disciplina parzialmente diversa da quella delle altre pubbliche amministrazioni, precisa che “per le regioni e le autonomie locali ….. si applicano le disposizioni di cui al comma 11”. Quest’ultima disposizione ha come snodo fondamentale, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l’emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza Unificata) con cui “sono fissati per le province e i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2002, per gli altri enti locali, e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2003”. Agli stessi decreti è, altresì, demandata la definizione dell’ambito applicativo, per le autonomie locali, delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo 34, relative alla rideterminazione degli organici degli enti. Tutto ciò premesso, in considerazione delle numerose richieste di parere formulate da amministrazioni locali, l’applicazione delle richiamate disposizioni ha formato oggetto, parallelamente all’attività preparatoria dei previsti decreti, di esame congiunto con i rappresentanti del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’A.N.C.I., dell’U.P.I. e dell’U.N.C.E.M.. Si ritiene opportuno fornire le risultanze dei predetti incontri allo scopo di offrire agli enti locali un utile orientamento nella analisi delle problematiche relative alla materia. La legge finanziaria detta una disciplina sostanzialmente diversificata fra gli enti che hanno rispettato per l’anno 2002 le regole del patto di stabilità interno e quelli che non lo hanno fatto. Conseguentemente, è ribadita la sostanziale diversità tra enti che sono obbligati a rispettare il patto di stabilità ed enti esonerati. Come sopra detto, saranno i sopracitati D.P.C.M. a fissare, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2002 e per gli altri enti locali, i criteri e i limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2003. Per le assunzioni a tempo indeterminato è in ogni caso fatto salvo, ai sensi del secondo periodo dello stesso comma 11, il ricorso alle procedure di mobilità volontaria, nei limiti della pianta organica provvisoria o eventualmente ridefinita. Per tale forma assunzionale, pertanto, non esistono limitazioni, se non per gli enti che non hanno rispettato nell’anno 2002 le disposizioni del patto di stabilità, per i quali la facoltà di acquisizione del personale mediante mobilità è esercitabile nei limiti previsti dall’articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Tale facoltà è esercitabile anche se non sono stati ancora emanati i D.P.C.M. previsti dallo stesso com(Continua a pagina 28) “Per le assunzioni a tempo indeterminato è in ogni caso fatto salvo, ai sensi del secondo periodo dello stesso comma 11, il ricorso alle procedure di mobilità volontaria, nei limiti della pianta organica provvisoria o eventualmente ridefinita” P a g i n a 28 ASSUNZIONI Procedure “I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale dovranno autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l’anno 2002.” Anno V (Continua da pagina 27) ma 11. In merito deve, peraltro, rilevarsi che l’articolo 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, pubblicata sulla G.U. n.15 del 20 gennaio 2003, ha introdotto nel decreto legislativo n. 165/2001 l’articolo 34-bis, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, prima di avviare le procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato, devono inviare una comunicazione, recante gli elementi conoscitivi relativi al concorso da bandire, agli enti di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo n. 165/2001. Conseguentemente, gli enti locali dovranno inviare tale comunicazione alle strutture regionali e provinciali alle quali sono stati conferiti, a norma del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, funzioni e compiti in materia di collocamento e politiche attive del lavoro. La comunicazione è necessaria al fine di provvedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, all’assegnazione del personale collocato in disponibilità. Le pubbliche amministrazioni possono procedere all’avvio delle procedure concorsuali decorsi due mesi dalla sopracitata comunicazione. Il predetto articolo 34-bis, così come peraltro precisato nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1440/9/SP del 17 marzo 2003, non si riferisce alle ipotesi di mobilità volontaria disciplinate dall’articolo 30 del d. lgs. n. 165/2001 e dai contratti collettivi. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale dovranno autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l’anno 2002. Si ritiene che tale potere certificativo faccia capo al responsabile degli uffici finanziari dell’ente. Fino all’emanazione dei precitati D.P.C.M. si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dello stesso articolo 34. Ne Numero 5 deriva che, fino all’emanazione degli stessi, per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti e per le province che hanno rispettato il patto di stabilità per l’anno 2002, nonché per gli altri enti locali, è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza non sia superiore all’unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti che non hanno rispettato per l’anno 2002 le regole del patto di stabilità interno, limitatamente alle assunzioni a tempo indeterminato, rimane – come detto - confermata la disciplina prevista dall’articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Per le relative problematiche interpretative si richiama la circolare di questa Amministrazione n. 1/2002 del 4 marzo 2002 (in G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) . Sono in ogni caso consentite, anche per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità per l’anno 2002, previa autocertificazione degli enti a cura del responsabile dell’ufficio finanziario dell’ente, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali, limitatamente alle ipotesi in cui il relativo onere sia interamente coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di personale. Tale facoltà è, altresì, esercitabile, con le suindicate limitazioni, anche nelle ipotesi in cui il relativo trasferimento di fondi sia stato posto a carico della regione. Con i predetti D.P.C.M. sarà, altresì, definito per le autonomie locali “l’ambito applicativo” dei commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 34. Dette disposizioni per la generalità delle pubbliche amministrazioni (ad eccezione deia pagina comuni (Continua 29) P a g i n a 29 (Continua da pagina 28) con popolazione inferiore a 3000 abitanti) prevedono l’obbligo della rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo n. 165/2001. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione, le dotazioni organiche sono provvisoriamente fissate, mediante specifico atto ricognitivo, in misura pari ai posti coperti al 31.12.2002, tenuto conto anche dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale. Il comma 12 dello stesso articolo 34, stabilisce che i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni, presso le amministrazioni pubbliche che per l’anno 2003 sono sottoposte a limitazioni delle assunzioni di personale, sono prorogati di un anno. Pertanto, la vigenza triennale delle graduatorie, prevista dal comma 4 dell’articolo 91 del decreto legislativo n. 267/2000, diviene quadriennale per gli enti per i quali la legge finanziaria 2003 ha posto dei vincoli assunzionali. Per le assunzioni a tempo determinato, nessun limite è posto relativamente ai comuni inferiori ai 5000 abitanti, ai comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti e alle province che hanno rispettato il patto di stabilità, ai consorzi, alle comunità montane, alle comunità isolane e alle unioni di comuni. Ai sensi del comma 13 dell’articolo 34, relativamente alle assunzioni di personale a tempo determinato, sono poste delle limitazioni a carico delle province e dei comuni che, pur essendovi tenuti, non hanno rispettato il patto di stabilità per l’anno 2002. Tali enti, per l’anno 2003, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato o con convenzioni o alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuati- va, nel limite del 90% della spesa media annua sostenuta nel triennio 19992001. Viene pertanto, abbattuta del 10% la spesa sostenuta dagli enti ai predetti fini. Si ritiene opportuno precisare come la predetta limitazione di spesa sia da riferire cumulativamente alle tre tipologie di personale e non separatamente a ciascuna di esse. Ciò allo scopo di lasciare alle singole amministrazioni la discrezionalità nella gestione di tale personale, onde far fronte in modo ottimale alle mutevoli e contingenti esigenze di servizio. In tale calcolo non va computata la spesa sostenuta ai sensi dell’articolo 108 del T.U.E.L., finalizzata all’inserimento negli enti della figura del direttore generale. Per quel che concerne le spese relative alle assunzioni temporanee, alle convenzioni e alle collaborazioni coordinate e continuative, attuative di progetti finanziati da fondi statali, regionali o comunitari, si ritiene che, ai fini in questione, per l’anno in corso, possa escludersi dal computo la quota parte di spesa sostenuta con finanziamenti esterni espressamente finalizzati ad assunzioni. Peraltro, anche in tal caso, le spese con identica copertura finanziaria sostenute nel triennio precedente non dovranno essere prese in considerazione ai fini del calcolo della spesa media annua sostenuta nello stesso triennio. In merito, deve, altresì, rilevarsi come non costituisca spesa per il personale, e pertanto non può essere considerata rilevante ai fini della determinazione dei limiti assunzionali, quella relativa alle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quella concernente le assunzioni per la copertura, a tempo determinato, dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione; detta spesa, ai sensi (Continua a paginadel 30) ASSUNZIONI Procedure “Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione, le dotazioni organiche sono provvisoriamente fissate, mediante specifico atto ricognitivo, in misura pari ai posti coperti al 31.12.2002, tenuto conto anche dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale.” P a g i n a 30 ASSUNZIONI Procedure “...le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell’anno 2002 o che scadranno nell’anno 2003 sono sospese fino al 31 dicembre 2003.” Anno V (Continua da pagina 29) comma 3 dello stesso articolo 110, non va computata tra i costi del personale. Parimenti non va considerata la spesa relativa alle assunzioni interinali di cui all’articolo 2 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000. Sono escluse dalle predette limitazioni sulle assunzioni a termine, ai sensi del successivo comma 17, “le assunzioni di personale delle polizie municipali nel rispetto del patto di stabilità e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle regioni”. Deve premettersi che la norma è applicabile solo a quegli enti che non hanno rispettato nell’anno 2002 il patto di stabilità. Pertanto, la stessa deve interpretarsi nel senso che le assunzioni che gli enti andranno ad effettuare a tal fine non devono in alcun caso comportare l’inosservanza del patto di stabilità per l’anno 2003, mentre la relativa spesa deve trovare piena copertura nel bilancio dell’ente. Ferma restando la competenza dei comuni alla determinazione degli organici della polizia municipale, devono essere rispettati gli eventuali parametri dettati dalle regioni ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (le regioni, possono “stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni”). Solo a tali condizioni risulta possibile derogare al limite di spesa posto dal precedente comma 13. Il comma 18, anch’esso applicabile agli enti locali, prevede che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell’anno 2002 o che scadranno nell’anno 2003 sono sospese fino al 31 dicembre 2003. Risulta possibile, pertanto, ai sensi dello stesso comma, prorogare fino al 31 dicembre 2003 i rapporti in essere (già instaurati al 1.1.2003, data di entrata in Numero 5 vigore della finanziaria), al fine di assicurare la continuità dei rapporti esistenti. Ovviamente il personale destinatario della disposizione in questione è esclusivamente quello che ha concluso o che concluderà, nel corso del 2003, con esito favorevole, il corso di formazione e lavoro e non tutto il personale con cui è stato stipulato il contratto. Si precisa, altresì, che i requisiti richiesti per le procedure di riconversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dei contratti di formazione e lavoro debbono essere considerati al momento della scadenza del contratto a tempo determinato e non al momento della futura trasformazione. Peraltro, la spesa relativa allo stesso personale non concorre a determinare il tetto di quella di cui al comma 13, riguardando una particolare categoria, destinata alla sistemazione in ruolo, in quanto assunta ab origine nel quadro della programmazione del fabbisogno di personale. Per completezza, si segnala, altresì, il disposto dell’articolo 50, comma 5, della stessa legge n. 289/2002, che ha reso applicabile, nel rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità, anche per l’anno 2003, la preesistente normativa in tema di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Nel rappresentare l’opportunità che le note esplicative che precedono vengano portate, per ogni utile contributo, all’attenzione degli enti locali, rientranti nelle rispettive circoscrizioni, si richiama la particolare attenzione sulle disposizioni recate dal comma 18 dell’articolo 29 della legge in oggetto, in materia di patto di stabilità interno per gli enti territoriali siti nelle regioni a statuto speciale. IL CAPO DIPARTMENTO (Malinconico) P a g i n a 31 L’identità dell’elettore impedito è comprovata anche dalle informazioni riportate sul verbale dell’Ufficio di sezione relative al numero di iscrizione ed alle generalità dell’accompagnatore nonché dal certificato medico esibito CORTE DI CASSAZIONE Sezione V, decisione 26/02/2003 n. 1099 (omissis) GIURISPRUDENZA Identificazione elettore ne di Trivigliano ed il Sig. Cataldi. Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2002 il ricorso veniva trattenuto in decisione. DIRITTO FATTO Con la sentenza appellata venivano annullate, in accoglimento del ricorso proposto da candidati (eletti e non eletti) nella lista risultata soccombente, le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e Consigliere del Comune di Trivigliano. Avverso tale decisione proponevano rituale appello i resistenti in primo grado, risultati eletti alla carica di Sindaco e Consigliere Comunale in esito alle elezioni annullate dal T.A.R., criticando la correttezza della statuizione reiettiva delle diverse eccezioni di inammissibilità del ricorso originario e dei motivi aggiunti formulate in primo grado e contestando, comunque, nel merito la sussistenza dei vizi riscontrati dai primi giudici ed assunti a fondamento della sentenza impugnata, della quale invocavano l'annullamento. Resistevano gli originari ricorrenti, contestando la fondatezza delle censure dedotte a fondamento dell'appello, riproponendo il motivo del gravame originario dichiarato assorbito dal T.A.R. e domandando la reiezione del ricorso. Non si costituivano, invece, il Comu- 1.- Le parti controvertono sulla validità delle elezioni comunali di Trivigliano, svoltesi il 13 maggio 2001, all'esito delle quali è stato proclamato eletto Sindaco Quartana Luigi, candidato nella lista n. 2 «Per il nostro Paese», ed il cui risultato è stato impugnato da Bonanni Enzo Maria Gianfranco, candidato Sindaco, e da altri candidati (eletti e non eletti) alla carica di Consigliere nella lista n. 1 «Insieme per rinnovare Trivigliano», risultata soccombente nella predetta competizione per soli quattro voti. In accoglimento del ricorso proposto da questi ultimi, il T.A.R. del Lazio, Sezione di Latina, ha, in particolare, respinto le eccezioni pregiudiziali formulate dai resistenti ed annullato la proclamazione degli eletti sulla base del duplice rilievo della discrasia tra il numero delle schede scrutinate (pari a 1103) e quello degli elettori registrati (1097) e dell'omessa identificazione, con le forme rigidamente prescritte dall'art. 48 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, dei sei votanti non riportati nella lista degli elettori della Sezione. 2.- Avverso tale pronuncia propongo(Continua a pagina 32) “il T.A.R. del Lazio ha annullato la proclamazione degli eletti ...sulla base dell'omessa identificazione, con le forme rigidamente prescritte dall'art. 48 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, dei sei votanti non riportati nella lista degli elettori della Sezione.” P a g i n a 32 GIURISPRUDENZA Identificazione elettore “gli odierni ricorrenti hanno indicato i nomi degli elettori che, pur non essendo stati identificati con le forme prescritte e riportati nella lista degli elettori della Sezione, hanno, tuttavia, espresso il loro voto, giustificando, così, la riscontrata discordanza tra il numero delle schede scrutinate e quello dei votanti” Anno V (Continua da pagina 31) no appello gli originari resistenti, proclamati eletti, con il verbale annullato, alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale con la lista n. 2, criticando, in via pregiudiziale, la statuizione reiettiva delle eccezioni di inammissibilità del ricorso originario, dedotta sia per la sua omessa notifica all'Ufficio elettorale sia per il denunciato conflitto di interessi tra i ricorrenti in primo grado, e dei motivi aggiunti, in quanto tardivamente introdotti. Il Collegio, ben consapevole della natura logicamente antecedente, nella disamina dell'appello, delle questioni appena indicate, reputa, tuttavia, di prescindere dal loro scrutinio e di definire la controversia nel merito, anche tenuto conto della rilevanza degli interessi pubblici sottesi al dibattito, affrontando e risolvendo la questione centrale della legittimità delle elezioni controverse. Anche ammettendo, infatti, la ritualità dell'introduzione del giudizio in primo grado e dei motivi aggiunti si perviene, comunque, alla reiezione, per come appresso argomentata, dell'azione proposta in primo grado ed intesa ad ottenere l'invalidazione dell'intera consultazione elettorale. Tenuto, pertanto, conto dell'economia del percorso argomentativo sotteso alla presente decisione nonché degli interessi relativi alle posizioni processuali contrapposte, il Collegio ritiene che l'infondatezza del ricorso originario lo esima dalla delibazione delle eccezioni preliminari, senza che siffatta omissione pregiudichi alcuna delle parti in causa. Numero 5 parti discutono sull'idoneità dell'omessa identificazione di sei elettori con le modalità prescritte dall'art. 48 del D.P.R. n. 570/60 ad inficiare la legittimità delle operazioni elettorali e del conseguente risultato della consultazione, per come consacrato nel verbale di proclamazione degli eletti. Posto, invero, che gli odierni ricorrenti hanno indicato i nomi degli elettori che, pur non essendo stati identificati con le forme prescritte e riportati nella lista degli elettori della Sezione, hanno, tuttavia, espresso il loro voto, giustificando, così, la riscontrata discordanza tra il numero delle schede scrutinate e quello dei votanti, la questione controversa si risolve nella disamina dell'idoneità delle diverse modalità di identificazione (appresso descritte) dei sei elettori non registrati nell'apposita lista a garantire le esigenze di certezza (sull'identità dei votanti) sottese alle prescrizioni contenute nell'art. 48 del D.P.R. n. 570/60 (che esige l'esibizione di un documento d'identità o di una tessera di riconoscimento o, in mancanza, l'attestazione dell'identità dell'elettore da parte di un membro dell'Ufficio Elettorale). Il T.A.R. ha, in proposito, ritenuto insufficienti a garantire la validità del voto modalità di identificazione dell'elettore difformi da quelle prescritte dalla disposizione citata, giudicate, a quel fine, rigide, tassative e non surrogabili. Gli appellanti criticano tale giudizio, assumendo che le diverse forme di riconoscimento degli elettori (non riportati nell'apposita lista) utilizzate dall'Ufficio costituiscono mere irrego- 3.- Nel merito, come già rilevato, le (Continua a pagina 33) P a g i n a 33 (Continua da pagina 32) larità, inidonee, come tali, ad inficiare la validità delle elezioni controverse, anche in conformità ai principi del rispetto della volontà degli elettori e della conservazione del voto. Gli appellati difendono, di contro, il convincimento espresso dal T.A.R. in merito al carattere rigido delle modalità di identificazione prescritte dalla legge ed alla sanzione dell'invalidità radicale per la loro inosservanza. Occorre premettere, quale parametro di giudizio della questione controversa, che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale qui condiviso (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 1 giugno 2001, n. 2972), in materia di operazioni elettorali vige il principio di strumentalità delle forme, in base al quale fra tutte le possibili irregolarità rilevano, ai fini della invalidità, solo quelle sostanziali, che si risolvono, cioè, nella mancanza di elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è preordinato, sicché, nella fattispecie in esame, si deve accertare se le diverse modalità di riconoscimento degli elettori non registrati nell'apposita lista precludano o meno il perseguimento dell'interesse al quale risultano finalizzate le modalità di identificazione prescritte dall'art. 48 D.P.R. n. 570/60 (agevolmente ravvisabile nell'esigenza di acquisire la certezza dell'identità dell'elettore). Così definito il criterio di valutazione della legittimità delle operazioni elettorali controverse, occorre verificare, innanzitutto, la validità del voto espresso da tre elettrici (Cavicchia Giuseppa, Cinti Maria Anna ed Ascenzi Ludovica) che, ancorché non riportate, previa identificazione, nella lista autenticata degli elettori della Sezione, hanno, tuttavia, votato con un accompagnatore, in quanto fisicamente impedite, come si ricava dall'esame del paragrafo n. 11 del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione. Rileva il Collegio, a proposito della validità del voto assistito espresso dalle citate elettrici, che l'annotazione nell'apposito paragrafo del verbale, specificamente predisposto per raccogliere le informazioni necessarie ad assegnare validità al voto con accompagnatore, del numero di iscrizione del votante fisicamente impedito nella lista elettorale di sezione, del suo nome e cognome, del motivo specifico per cui l'elettore viene autorizzato a votare con accompagnatore, del nome e cognome del medico che ha attestato l'impedimento e del nome e cognome dell'elettore che assiste quello impedito, unitamente all'allegazione del certificato medico esibito, garantiscano con sufficiente certezza, per la molteplicità e l'importanza degli elementi a quel fine rilevanti, l'identità delle elettrici in questione. Pur in mancanza dell'esibizione di un documento di identità (o, perlomeno, della sua verbalizzazione), l'annotazione a verbale delle numerose informazioni sopra elencate concorre, infatti, a costituire un sistema di notizie convergenti sull'identità dell'elettore (contestualmente riscontrata ed attestata anche dal medico e dall'elettore accompagnatore) che impedisce di nutrire alcuna dubbio al riguardo. A fronte, in definitiva, della verbaliz(Continua a pagina 34) GIURISPRUDENZA Identificazione elettore “Pur in mancanza dell'esibizione di un documento di identità (o, perlomeno, della sua verbalizzazione), l'annotazione a verbale delle numerose informazioni sopra elencate concorre, infatti, a costituire un sistema di notizie convergenti sull'identità dell'elettore ” P a g i n a 34 GIURISPRUDENZA Identificazione elettore “l'inosservanza delle prescrizioni relative all'identificazione dei votanti si rivela...inidonea ... ad inficiare la validità dei tre voti ut supra espressi.” Anno V (Continua da pagina 33) zazione di una serie di elementi che indicano concordemente l'identità dell'elettore assistito, si deve concludere che l'inosservanza delle prescrizioni relative all'identificazione dei votanti si rivela, in attuazione del principio della strumentalità delle forme, per come sopra illustrato, inidonea ad impedire il raggiungimento dello scopo al quale risultano preordinate le regole procedimentali nella specie pretermesse e, quindi, del tutto irrilevante, quale mera irregolarità, ad inficiare la validità dei tre voti ut supra espressi. Tale conclusione si appalesa, di per sé, decisiva ed assorbente, posto che lo scarto tra le due coalizioni è stato di quattro voti e che l'eventuale accertamento della nullità dei residui tre voti controversi risulterebbe inidoneo ad alterare l'esito delle elezioni, per il mancato superamento della prova di resistenza (e non essendo, peraltro, immaginabile che all'omessa identificazione di tre elettori consegua, anche in mancanza di un'incidenza di quel vizio sul risultato, l'invalidità dell'intera consultazione elettorale). Numero 5 Il motivo è infondato e va disatteso. E' sufficiente rilevare, al riguardo, che l'identità del contesto temporale nel quale vengono assunte le due diverse determinazioni e la permanenza in capo all'Ufficio di Sezione del potere, anche in via di autotutela, di disporre in merito alla verbalizzazione della proclamazione degli eletti (che costituisce l'esito naturale della sua attività) fino alla definizione delle operazioni elettorali ed alla trasmissione del verbale all'Ufficio Centrale impediscono di riconoscere la sussistenza dei vizi denunciati, peraltro genericamente, dagli odierni appellati. 5.- Alle suesposte considerazioni conseguono l'accoglimento dell'appello e, in riforma della decisione impugnata, la reiezione del ricorso in primo grado. La natura della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie il 4.- La rilevata fondatezza, nel merito, ricorso indicato in epigrafe e, in rifordell'appello impone la disamina del ma della decisione appellata, respinmotivo di ricorso dichiarato assorbito ge il ricorso in primo grado; dai primi giudici e riproposto dagli o- dichiara compensate le spese prodierni appellati. cessuali di entrambi i gradi di giudiCon tale censura si assume l'invalidi- zio; tà della proclamazione degli eletti in ordina che la presente decisione sia quanto immotivatamente disposta, eseguita dall'Autorità amministrativa. previa riapertura del seggio alle ore 24, dopo che alle ore 21 era stato de- Così deciso in Roma nella camera di liberato di non procedervi proprio per consiglio del 14 gennaio 2003 la rilevata discordanza tra schede scrutinate ed elettori registrati. (omissis) P a g i n a 35 Ci vuole chiarezza...semplicemente fare quello che non si può fare e viceversa? Forse non pensavano che ciò potesse essere causa di difformità di comportamento fra un Comune e l’altro e motivo di conflittualità con l’utenza interessata che non riesce a capire I Servizi Demografici con il passar del giustamente perché lo stesso certifitempo diventano sempre di più come cato o la stessa autentica di sottoscriuna gigantesca Torre di Babele dove zione effettuati in un Comune non si ognuno degli operatori applica nei possono effettuare in un altro Comuconfronti dell’utenza in modo difforme ne? le normative di legge attualmente in Forse la legge può essere diversa da vigore. Comune a Comune? Anche gli esperti, per lo stesso argo- Entriamo adesso in alcune problemamento oggetto di quesito, esprimono tiche che ci interessano molto da vicipareri difformi causando disorienta- no e che hanno avuto sul nostro opemento e confusione per gli operatori rato non poche ripercussioni negatidei servizi demografici che già opera- ve . no con enormi difficoltà. Relativamente al D.P.R. 223/89 Perché si è arrivati a questa non lun- “Regolamento Anagrafico della popogimirante situazione? lazione residente” la poca chiarezza Forse perché gli operatori dei Servizi degli artt. 33 comma 2 e 35 comma 4 Demografici non sono professional- hanno dato spazio alla fantasia certimente preparati? ficativa e/o attestativa degli operatori Forse perché le normative di legge dei servizi demografici portandoli ad che vengono approvate dai nostri le- inventarsi una serie di certificati atipigislatori danno spazio alle più vaste ci che nulla hanno a che fare con il interpretazioni dei se e dei ma? Regolamento Anagrafico: esistenza Secondo me in primis sono le norme in vita, emigrazione, stato libero, citlegislative che non vanno, perché tadinanza ecc. ecc.. Non è possibile quando una legge è fatta chiaramen- andare a stabilire caso per caso quali te, senza dare adito a dubbi, come ad siano i motivi ostativi gravi o particoesempio l’abolizione dell’autentica lari esigenze di pubblico interesse o della sottoscrizione per la domanda verificare se la richiesta sia più o medi partecipazione a concorsi banditi no motivata al fine di provvedere o dalla Pubblica Amministrazione, meno al rilascio del certificato e/o atl’applicazione in tutt’Italia non ha cre- testato richiesto. Alcuni Ufficiali ato problemi. d’Anagrafe, d’ordine del Sindaco, Invece su altre disposizioni normative provvedono al loro rilascio senza pornon c’è la stessa chiarezza. si alcun problema altri no. In questi E’ forse una trovata dei nostri legisla- casi chi sta agendo correttamente? tori, che ci lasciano la possibilità di Spazio aperto al dibattito sulle problematiche inerenti i Servizi Demografici nel quale gli operatori possono esprimere le loro opinioni in piena libertà e indipendenza dalla linea editoriale adottata dalla rivista. (Continua a pagina 36) La parola agli operatori P a g i n a 36 Anno V (Continua da pagina 35) La parola agli operatori I certificati anagrafici di norma vengono rilasciati in bollo ed eccezionalmente in carta libera ai sensi del D. P.R. 642/72 e successive modificazioni ed integrazioni. Forse hanno ragione gli operatori dei Servizi Demografici che non applicano l’imposta di bollo prevista dal D.P. R. 642/72 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto nulla è previsto sull’obbligatorietà da parte del cittadino di citare l’uso e la norma esentativa che ne consenta il rilascio in carta libera ma che ciò corrisponde ad un invito (non un obbligo) previsto da una circolare del Ministero dell’Interno n. 12 del 24 aprile 1984. Quindi l’imposta di bollo è riservata solamente a quei cittadini che hanno la sfortuna di abitare in questo Comune o in altri Comuni dove dei funzionari scrupolosi applicano l’imposta di bollo. Ma con l’imposta di bollo introitata dallo Stato non vengono pagati pure i nostri stipendi? Con l’entrata in vigore del D.P.R. 445/2000 doveva diminuire la richiesta di certificati perché bastava semplicemente una autocertificazione effettuata dall’interessato, senza autentica di sottoscrizione e senza allegare nessun documento di ricoscimento, però - ahimè - l’obbligo di non richiedere certificati valeva, come successivamente chiarito dai Ministeri dell’Interno e Funzione Pubblica, per la Pubblica Amministrazione e per i gestori di pubblici servizi e non per il cittadino. In un mio precedente intervento mi chiedevo dove andavano a finire tutti i certificati richiesti dai cittadini, ma sino ad oggi non ho trovato risposta. Anzi il citta- Numero 5 dino continua a richiedere i certificati in carta libera citando norme esentati ve che non corrispondono all’effettivo uso del certificato ma anche le pubbliche amministrazioni nei loro bandi richiedono certificati di ogni genere da allegare nelle domande! Ma ciò non è vietato dal D. P.R. 445/2000? Forse hanno ragione loro tanto non succede niente. Relativamente alle autentiche di sottoscrizione per le Pubbliche Amministrazioni e/o gestori di pubblici servizi mi era sembrato di capire che le uniche autentiche di sottoscrizione, dove esiste una nostra competenza a poterle effettuare, sono le deleghe per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (Art. 21 comma 2) e quelle per l’impedimento alla sottoscrizione sulla dichiarazione (Art. 4 commi 1 e 2). Invece per qualcuno non è così perché si continua ad autenticare qualsiasi tipo di sottoscrizione come se il D.P.R. 445/2000 non esistesse. Inoltre, i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento (Art. 49 D.P.R. 445/2000) e quindi non autocertificabili da parte dell’interessato. Però lo stesso articolo non chiarisce se esiste la possibilità da parte del funzionario comunale di poter effettuare la conformità agli originali. Anche per questi casi c’è ampia difformità di operare. Morale della favola chi è in grado di applicare correttamente le norme legislative attualmente in vigore? Forse abbiamo tutti ragione e gli unici ad avere torto sono i nostri utenti? Desidero terminare semplicemente (Continua a pagina 37) P a g i n a 37 (Continua da pagina 36) con una provocazione: fino a quando i nostri legislatori non provvederanno a divulgare delle leggi chiare, da applicare uniformemente in tutto il territorio nazionale, possiamo permetterci di estendere la nostra competenza a tutto quanto previsto e non previsto dalle normative di legge (rilascio certificati e/o attestati di ogni genere, autentiche di sottoscrizione e copie ecc. ecc. senza citare nessuna norma esentativa) a meno che qualcuno non dimostri, leggi alla mano, che il nostro comportamento non è conforme a quanto previsto dalla legge? Francesco Saporito Ufficiale d’Anagrafe Comune di Corleone (PA) BASTIANCONTRARIO Questo è un busillis Q uante volte, nella vita, di fronte a una situazione strana od a un fatto piuttosto complicato, abbiamo sentito pronunciare le parole “qui sta il busillis”. Qualcuno un po’ più “addottorato”, credendo che la parola “busillis” sia una volgare storpiatura di “business”, ha, per contro, mormorato: “qui sta il “business” (pronuncia “bisnis” – che in lingua inglese vuol dire “affari”… sembrerebbe più “chic”, vero?). E, invece, NO e poi NO! Si dice proprio “qui sta il busillis” , dove, appunto, per busillis si intende un punto difficile, un intoppo insormontabile, difficoltà di vario genere. E allora …. Ecco il busillis …. La storiella è questa. Un pretacchione, o un pretonzolo dei secoli bui, quando l’ignoranza era diffusa anche nel clero, di fronte alle parole latine “in diebus illis” – cioè in quei giorni - con cui hanno inizio molte narrazioni evangeliche, avendolo trovato, per una mera coincidenza, diviso su due righe – “in die” e, a capo, “bus illis” – tradusse la prima parte con “nel giorno”, poi si fermò alla riga seguente, scervellandosi sul mi- sterioso significato della parola “busillis”…… A parte il fatto che di ignoranza ne esiste tanta anche oggi, a parte i secoli bui e senza scomodare il clero, e noi lo sappiamo bene, noi che quotidianamente abbiamo a che fare con i cittadini e con i politici ….. Chiedo venia, ma ormai l’ ho detto …. Però “ignoranza” nel senso di ignorare, cioè non conoscere, non sapere, non avere notizia e via dicendo ovviamente …come è parimenti ovvio il fatto che bisogna distinguere tra cittadino e cittadino, tra politico e politico, che diamine! Non siamo mica tutti uguali!! E’ poi una caratteristica dell’italiano medio: è ignorante quando gli fa comodo, quando si debbono rispettare principi, termini, leggi, regolamenti, persone, ecc.: basta parlare di “soldi” e di questioni di “sesso” e allora lì sanno tutti molto bene come fare… Dunque, torniamo alle varie ignoranze e ai “busillis” che ne conseguono. - “Voglio un certificato di nascita (Continua a pagina 38) Bastiancontrario Questo è un busillis P a g i n a 38 Anno V (Continua da pagina 37) Bastiancontrario Questo è un busills del mi’ “noro” (ove è stata maschilizzata la parola “nuora”, maschilizzata e abbreviata, ove “noro” sta per “genero”…) Voglio l’atto “natatorio” (ove natatorio sta per “notorio” e quindi dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Provate a parlare con questo cittadino di “redditi”, di “utili”, di “soldi”, di “azioni” di “obbligazioni”, di auto di grossa cilindrata…di belle donne…allora si che usa i termini giusti…(Se non è cialtroneria questa!) Altro “busillis”: una mattina, una signora ben vestita e di censo economico elevato, chiedendo un certificato, ha detto all’impiegata addetta alla certificazione: “Si sbrighi, per favore, perché debbo andare a levarmi il sangue. Sa, ho il “polistirolo” alto!?! Io, che stavo entrando in ufficio in quel momento, quale “capo del settore demografico”, mi sono sentito in dovere di dare il mio autorevole consiglio. Quindi, con tono misto tra il semi-serio e il faceto le ho detto : “Le do un consiglio: noi comunali, per non avere problemi con il “polistirolo”, come condimento quotidiano per la minestra usiamo la “par condicio”! E ora torniamo ai politici, o meglio, a “certi” tipi di politici. Il politico medio è una cosa strana. Quando lo incontri e ci parli da solo, ragiona come una persona normale. Riesce anche a capire le cose…. Ma quando sono tutti assieme e debbono esprimere pubblicamente una idea, una sintesi, una proposta ufficiale su questioni che interessano il loro partito o gruppo, su questioni che interessano i loro “grandi elettori” …allora si, che se ne vedono delle belle ….. Numero 5 A volte sono capaci di iniziative e di proposte così cervellotiche e fantasiose, ma così fantasiose da fare invidia ai fratelli Grimm, che di favole ne hanno scritte oltre 200. Pensate alla fresca quamvis fantasiosa trovata del cosiddetto “Luogo elettivo di nascita”. In sintesi: questo istituto giuridico prevede la facoltà dei genitori di indicare, all’atto della dichiarazione di nascita di un figlio, da rendere all’Ufficiale dello Stato civile, il luogo di residenza dei genitori (o della madre, in mancanza del padre) invece del luogo effettivo di nascita. Bè, almeno è previsto il divieto di esercizio di tale facoltà, in caso di mancato accordo dei genitori residenti in Comuni diversi. L’obbiettivo principale di questa proposta di Legge, ora al vaglio del Senato, è quello di tutelare il diritto della persona al riconoscimento del luogo d’origine della propria famiglia!!!!! Addirittura, di proposte similari, ve ne sarebbe pure un’altra, quella che riguarda le nascite nei comuni con popolazione sino a 5000 abitanti. Ve la immaginate l’importanza della questione? “favorire il riequilibrio (???) anagrafico, tutelare il “sacrosanto” diritto della persona (???) al riconoscimento del luogo di origine della famiglia! Questo si che significa preoccuparsi dei gravi problemi che affliggono una Nazione! Questo si che significa preoccuparsi dei grandi temi quali disoccupazione, scuola, sanità, Pace…. E qualcuno deve pur spiegarmi IL VANTAGGIO CHE NE DERIVA DA UNA SIMILE PROPOSTA DI LEGGE!! (Continua a pagina 39) P a g i n a 39 (Continua da pagina 38) Il vantaggio al cittadino e al “Comune di Origine”. Il vantaggio per il servizio “Stato Civile”. E pensare che già anni addietro un parlamentare ebbe una idea similare, che poi – fortunatamente – non ebbe seguito. Queste furono le motivazioni addotte nella relazione introduttiva alla proposta di legge “…per non far venire meno (al cittadino) il senso di appartenenza ad una collettività…” Io, Bastiancontrario in persona, ebbi già a pronunciarmi su detta proposta di legge. Andatevi a rileggere il numero dell’aprile 2000 del SEMPLICE “La vergine di Norimberga”, per favore. E ora, se questa proposta di Legge venisse approvata, immaginiamoci un dialogo tra due persone nell’anno 2050: “Dove sei nato tu? Sai, non me lo ricordo anche se siamo amici da lungo tempo” “Veramente non me lo ricordo neppure io. Sarei nato a Reggio Calabria, ma forse sono stato ‘segnato’ (???) nel Comune di Melito di Porto Salvo, comune di origine della mia famiglia… oppure no! Mio nonno, mi pare, era originario di Brancaleone Marina…oppure mia nonna, perché mio nonno invece era originario di Bovalino Marina…NO! NO! Sono quasi sicuro che il comune “vero” (???) era proprio Melito di Porto Salvo…” (fate vobis) A proposito di Melito di Porto Salvo. Questa ve la voglio proprio raccontare perché si tratta del “busillis dei busillis”, insomma più busillis di così non si può! Dunque, il fattaccio. Durante le elezioni comunali, il “solito” consigliere comunale si presenta nel nostro ufficio con un cittadino proveniente dal Comune di Melito di Porto Salvo, e colà iscritto nelle liste elettorali, quindi, impossibilitato a esercitare il voto nel nostro comune: Il consigliere “Via, trovate il modo di farlo votare …non siate così pignoli…”. Di fronte al nostro insistito diniego, il consigliere, dall’alto della sua autorità, tuona : “penserò io a informarmi di persona, visto che di voi non ci si può fidare!! (????). E, io, educato e compito come sempre: “Benissimo, telefona tu a Melito di Porto Salvo. Telefona pure dal mio ufficio…sono questioni di servizio. Fatti dare il numero di Melito di Porto Salvo dal 12 della Sip.(ora Telecom) “Detto fatto”. Il consigliere digita il numero 12 e dice : “vorrei parlare con il Signor Melito di Porto Salvo”…Ed ecco il “Busillis dei busillis…”. L’operatore della SIP, dopo varie estenuanti ricerche, non riesce a trovare il Comune di Porto Salvo, né, tanto meno, il Sig. Melito! Non vi dico le scene, non vi dico le “macchiette” …“Lei non sa con chi sta parlando! Giovanotto, non mi prenda in giro…Voglio subito quanto richiesto, altrimenti segnalerò la questione alla sua direzione…” e via dicendo. E noi dell’Ufficio elettorale? Noi nell’altra stanza, impossibilitati a intervenire perché piegati in due dalle risa, perché in preda ad un attacco di “marasma da risate”… Cattivacci! E la storia è durata circa una ventina di minuti. E sono passati ormai vari anni e il “busillis” non è stato ancora risolto. Provate Voi tutti a mettervi in contatto telefonico con il Sig. Melito di Porto Salvo se vi riesce! E se questo non è il “busillis dei busillis”, il non plus ultra dei busillis. Bastiancontrario Questo è un busillis P a g i n a 40 Anno V Numero 5 P a g i n a 41 Le scadenze del mese di Giugno 2003 3 Martedì A.I.R.E. - Gli invii dei dati aggiornati, via Web-mail, dovranno essere frequentemente riproposti per il continuo aggiornamento degli Archivi Elettronici Centrali (circolare n. 29/2002) 5 Giovedì ANAGRAFE - Comunicare all'A.S.L. le variazioni intervenute nella condizione dei residenti (variazioni d'indirizzo, iscrizioni per nascita ed immigrazione, cancellazioni per morte ed emigrazione, iscrizioni AIRE). 6 Venerdì ANAGRAFE - Trasmettere alla Questura competente per territorio le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche dei cittadini stranieri di cui all’art. 15 del D.P.R. 394/1999 entro il termine di quindici giorni dalla data di definizione di ogni singola pratica. 10 Martedì LEVA - Apportare ai ruoli matricolari le variazioni verificatesi nel mese precedente (art. 390 Reg. 3.4.1912 n. 346). 10 Giovedì ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE Termine ultimo, da parte della C.E. Com.le (o dell'Ufficiale Elettorale) per segnalare alla C.E. Circondariale i nominativi di coloro che, pur avendo diritto all'iscrizione, siano stati omessi dall'elenco iscrivendi. Termine ultimo, da parte della C.E. Circondariale, per approvare gli elenchi relativi alla revisione semestrale e per la restituzione degli atti al Comune, nonché per la comunicazione alla C.E. Comunale (o all'Ufficiale Elettorale) delle decisioni in merito alla revisione delle liste sezionali. Entro i successivi 5 giorni, la C.E. Circondariale trasmette al Prefetto ed al Procuratore della Repubblica presso il compentete Tribunale copia dei relativi verbali. 16 Lunedì STATISTICA - Entro oggi inviare all’Ufficio Territoriale del Governo (o telematicamente tramite ISI-ISTATEL) le schede di rilevazione: ISTAT D3 per matrimoni, ISTAT D4 e D5 per decessi, ISTAT D7A e D7B per movimento naturale e per calcolo della popolazione residente. Inoltre deve essere inviata una copia di ogni mod. APR4 (iscrizioni per immigrazione e per ricomparsa di irreperibili, cancellazioni per l’estero o per irreperibilità) e P4 (iscrizioni anagrafiche per nascita). 17 Martedì ANAGRAFE - Il Dirigente o Responsabile del Servizio approva, con propria determinazione, il riparto e la liquidazione mensile dei diritti di segreteria (art. 41 L. 604/1962 e D.M. 31.7.1995). I diritti di Stato Civile non sono più applicabili dopo l'entrata in vigore del Nuovo Ordinamento dello Stato Civile. 19 Giovedì ANAGRAFE - Comunicare alla Direzione Provinciale del Tesoro ed all’INPS le variazioni intervenute sui pensionati nel corso del mese (art. 23 R.D. 677/1937 e L. 38/1951). 20 Venerdì ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE Termine ultimo per apportare (da parte della C.E. Comunale o dell'Ufficiale Elettorale) le variazioni alle liste generali e sezionali conseguenti alle decisioni della C.E. Circondariale. A cura del Sindaco copia dei relativi verbali di rettificazione delle liste generali viene trasmessa al Prefetto, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente ed al Presidente della C.E. Circondariale; vengono inoltre trasmesse copie delle rettificazioni alle liste generali al Prefetto ed al Presidente della C.E. Circondariale. Termine per effettuare le notifiche ai cittadini cancellati dalle liste o a quelli la cui richiesta d'iscrizione non sia stata accolta (decisioni della C.E. Circondariale). 21 Sabato ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE affissione del manifesto con cui il Sindaco avvisa il pubblico del deposito delle liste generali rettificate e degli elenchi approvati dalla C.E. Circ.le. Primo giorno di deposito delle liste ed elenchi di cui sopra. 23 Lunedì ANAGRAFE - Trasmettere alla Direzione Centrale Motorizzazione Civile di Roma le variazioni di residenza di coloro che siano in possesso di patenti di guida e/o di veicoli (qualora non si provveda in via telematica). 30 Lunedì ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE Ultimo giorno di deposito nella Segreteria Comunale delle liste generali e degli elenchi approvati dalla C.E. Circondariale. P a g i n a 42 Anno V Numero 5 Tutti gli abbonati hanno diritto alla soluzione di n. 3 quesiti per ogni anno. Il quesito dovrà essere trasmesso al seguente numero di FAX 050 719381 oppure, in posta elettronica all’indirizzo: [email protected] I nostri esperti risolveranno il quesito entro i tre giorni lavorativi successivi e la risposta verrà inviata direttamente al mittente. I quesiti di maggior interesse verranno pubblicati sulla rivista. Ai Lettori Quesiti PERSONALE - Lavoro straordinario di consultazioni elettorali o referendaelettorale per persona titolare di rie indicando chiaramente che tale posizione organizzativa compenso spetta anche a coloro che sono titolari di posizioni organizzative D. Premesso che sono responsabile di cui all’art. 8 CCNL 31.03.99. di area e di servizio, quindi, posizione Pertanto ne deriva che durante il peorganizzativa con relativa indennità, riodo elettorale o referendario il titotitolare anche dell'ufficio elettorale ed lare di posizione organizzativa che operatore diretto nei lavori elettorali faccia parte dell’Ufficio elettorale apanche in occasione di elezioni e con- positamente costituito e al contempo sultazioni referendarie, vi risulta che svolga lavoro straordinario ha diritto a in detta posizione non spetti lo straor- percepire il compenso previsto per dinario elettorale in occasione di ele- tale attività lavorativa non rientrando zioni o consultazioni referendarie? nelle competenze economiche Ovvero, è legittimo percepire com- dell’indennità di posizione. pensi per lavoro straordinario in occasione di elezioni o consultazioni refe- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRArendarie? TIVA - Legalizzazione atti dall’estero R. SI L’art. 8 del CCNL del 31.03.1999 pre- D. I documenti redatti all’estero non vede che gli Enti di comparto possa- legalizzati dall’Ambasciata Italiana no, secondo le loro esigenze organiz- all’estero, successivamente tradotti e zative, istituire Aree di posizione orga- legalizzati dal Consolato o Ambascianizzative alle quali siano affidate de- ta estera in Italia, possono essere riterminate responsabilità e raggiunga- tenuti validi? no determinati risultati. L’art. 10 del suddetto contratto preve- R. NO de che i titolari delle Posizioni orga- I documenti scritti in lingua straniera nizzative percepiscano una indennità debbono essere accompagnati da udi posizione e di risultato e che tale na traduzione in lingua italiana certifiindennità assorbe tutte le competen- cata conforme al testo straniero ze accessorie le varie indennità per- dall’Autorità Diplomatica o Consolare, cepite e il compenso per il lavoro stra- da un traduttore ufficiale o da un inordinario. terprete nominato dall’Ufficiale dello L’art. 39 del CCNL del 14.9.2000 al Stato Civile (art. 22 D.P.R. 396/00), comma secondo esplicitamente pre- inoltre a norma dell’art. 33 D.P.R. vede che le Amministrazioni provve- 445/00 la firma di colui che rilascia il dano a calcolare e reperire le risorse suddetto documento deve essere lefinanziarie per fronteggiare il costo del galizzata, salvo che apposita convenlavoro straordinario prestato in caso (Continua a pagina 43) P a g i n a 43 (Continua da pagina 42) zione internazionale non preveda la legalizzazione. Se l’atto è redatto o formato all’estero è competente la nostra Autorità Diplomatica o Consolare con sede nello Stato estero a legalizzare il documento; se l’atto è redatto o formato presso l’Autorità Consolare dello Stato estero in Italia competente alla legalizzazione è la Prefettura. Legalizzare un atto significa attestare da parte della nostra Autorità (Consolato all’estero, Prefettura in Italia) che il Pubblico Ufficiale dello Stato estero ha il potere e la competenza a formare l’atto che si intende far valere in Italia. Premesso quanto sopra, al quesito posto si deve rispondere che se il documento è formato all’estero la sua legalizzazione deve essere fatta unicamente dalla nostra Autorità Diplomatica o Consolare all’estero. Pertanto perché l’atto possa essere valido in Italia o viene legalizzato dalla nostra Autorità Consolare all’estero oppure deve essere nuovamente formato da un pubblico ufficiale presso l’Autorità Consolare dello Stato estero con sede in Italia e successivamente potrà essere quindi legalizzato dalla nostra Prefettura. Non può l’Autorità diplomatica o consolare con sede in Italia legalizzare un atto formato nel suo Stato. La legalizzazione è attività amministrativa del nostro Stato CITTADINANZA - Figli di cittadini che hanno perduto la cittadinanza italiana per naturalizzazione. D. L’Ambasciata di Italia ad Ottawa (Canada) chiede l’iscrizione in Aire di due cittadine che sono in possesso anche della cittadinanza canadese acquisita alla nascita (jure soli). Le signore di cui si richiede l’iscrizione AIRE hanno acquistato la cittadinanza italiana (jure sangiunis) per essere entrambi i genitori cittadini italiani. Da comunicazione pervenuta dalla stessa Ambasciata risulta, tuttavia, che i genitori hanno perduto la cittadinanza italiana nel 1977, acquisendo quella canadese per naturalizzazione, quando le figlie erano ancora minori. Pertanto, abbiamo ritenuto, in applicazione dell’art. 12 comma 2 Legge n. 555/1912, che le minori avessero perduto la cittadinanza italiana, in quanto non emancipate e conviventi con i loro genitori. Al fine di formalizzare l’iscrizione AIRE abbiamo richiesto, alla medesima Ambasciata, di trasmettere a questo Ente copia della dichiarazione di riacquisto della cittadinanza resa dalle signore in argomento. L’Ambasciata ha risposto che, nel caso di specie, si applica l’art. 7 della Legge n. 555/1912, in luogo dell’art. 12, trattandosi di cittadine in possesso di altra cittadinanza (canadese) acquisita per nascita nello Stato straniero, che non hanno mai espresso rinuncia alla cittadinanza italiana in seguito al raggiungimento della maggiore età. Chiedo, pertanto, quale sia la disciplina applicabile a questo caso, e se, comunque, si possa procedere all’iscrizione AIRE delle signore considerate, senza richieste alcuna documentazione aggiuntiva a comprova del possesso della cittadinanza italiana (oltre all’attestazione consolare già pervenuta). (Continua a pagina 44) Pagine curate da Mauro Parducci, Osvaldo Ciaponi e Luciano Pignatelli P a g i n a 44 I QUESITI Luciano Pignatelli Anno V (Continua da pagina 43) R. Per poter rispondere alla domanda è necessario capire la genesi e il fine delle due norme (art. 7 e art. 12 della Legge 555/1912). L’articolo 7 della Legge 555/12 aveva lo scopo di far conservare la cittadinanza italiana ai figli degli italiani emigrati qualora i genitori avessero acquistato una cittadinanza straniera, per cui si cercava di mantenere un legame con il nostro Stato attraverso la conservazione della cittadinanza italiana dei figli dando loro la facoltà, una volta maggiorenni o emancipati, di rinunciare. La cittadinanza straniera è acquisita attraverso l’istituto dello jus soli cioè per il fatto di essere nati sul territorio di quello Stato straniero. L’art. 12 della Legge 555/12 riguarda tutti i casi in cui il genitore o i genitori italiani di figlio minore non emancipato perdono la cittadinanza italiana e il figlio minore acquisti o già possieda una cittadinanza straniera comunque non derivante dall’essere nato sul territorio dello Stato secondo il principio dello jus soli. Infatti se l’acquisto della cittadinanza è avvenuto secondo il principio dello jus soli la norma (art.7) determina la perdita della cittadinanza nel solo caso in cui vi sia una espressa rinuncia alla cittadinanza italiana da parte del figlio divenuto maggiorenne o emancipato. Ne consegue che al caso di specie è applicabile, come sostenuto dall’Ambasciata di Italia in Ottawa, l’art. 7 della Legge 555/12 e non l’art. 12 comma 2 della Legge 555/12 (vedere in merito Circolare n. K31.9 del 27/5/1991 del Ministero Numero 5 dell’Interno). Riteniamo, pertanto, che si possa procedere all’iscrizione in AIRE, se in possesso di tutti i dati necessari; per quanto attiene la prova del possesso della cittadinanza italiana la dichiarazione resa dall’Ambasciata di Italia in Ottawa è sufficiente per attestare tale status. STATO CIVILE - Pubblicazioni di matrimonio - difformità sui prenomi D. 1) Chiedo di conoscere come debbano essere indicate nelle pubblicazioni di matrimonio, le persone che presentano difformità di prenomi tra il certificato cumulativo e la copia integrale dell'atto di nascita (per esempio nel cumulativo è indicato un solo prenome e nella copia integrale risultano attribuiti più prenomi con o senza virgole). 2) Poiché sul numero di Semplice del Marzo 2003 è comparso un interessante articolo relativo alle pubblicazioni per i matrimoni dei cittadini stranieri, rendo noto che in caso di matrimoni "misti" alcuni (fortunatamente pochi) consolati non riportano le generalità dei nubendi italiani nel nullaosta. Ad un "timido" tentativo di rifiutare tale nulla-osta, alcuni Consolati hanno risposto che l'art. 116 del C.C. nulla dispone in merito alla necessità di riportare le generalità dei nubendi italiani, così, seppur non pienamente convinta, ho proceduto alla pubblicazione ed alla successiva celebrazione del matrimonio. Chiedo di conoscere se dovevo opporre rifiuto, ed in caso affermativo,che cosa debbo fare al momento. (Continua a pagina 45) P a g i n a 45 (Continua da pagina 44) 3) Questa mattina si è presentata a questo sportello una signora a cui è stata richiesta dalle Poste Italiane una dichiarazione attestante che P. Margherita e P. Margherita Angela sono la stessa persona poiché la signora in questione è in possesso di carta d'identità completa dei due prenomi Margherita Angela e di codice fiscale con il solo prenome Margherita. Alla signora ho rilasciato un'attestazione che invio in allegato per un giudizio sulla legittimità e correttezza di quanto ho rilasciato. La suddetta signora mi ha inoltre comunicato che è sua intenzione richiedere nei prossimi giorni l'annotazione prevista dall'art. 36 per la certificazione di entrambi i prenomi. Chiedo di conoscere se per accettare tale richiesta e procedere alla relativa annotazione, sia necessario acquisire prove documentali sull'effettivo utilizzo del nome, come sostiene un grande Comune della zona. In caso affermativo quale tipo di documentazione si deve richiedere per "prova documentale". R. 1) Preliminarmente occorre esaminare attentamente l'atto di nascita per verificare dalla lettura dello stesso se l'interessata debba essere indicata con un solo nome o con più nomi secondo i canoni interpretativi ormai consolidati. Successivamente se dovessero permanere difformità tra risultanze anagrafiche e atto di stato civile, occorre intervenire per sanare la situazione uniformando le risultanze anagrafiche a quelle dell'atto di nascita oppure, se ricorrono le condizioni stabilite dal- l'articolo 36 del DPR 396/2000, procedere come indicato da quest'ultima disposizione. La pubblicazione di matrimonio sarà poi istruita ed effettuata in conformità delle decisioni assunte secondo quanto sopra detto. 2) Per il nubendo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia occorrono due documenti soltanto: a) la copia integrale dell'atto di nascita tradotto e legalizzato (ove previsto) b) il nulla-osta ex articolo 116 del c.c. Non occorre la presentazione di altri certificati o documenti quali stato libero, residenza, assensi. Va da sè che è necessaria, seppur non prevista da alcuna norma, idonea documentazione per accertare l'identità del comparente (questo vale indipendentemente dal possesso della cittadinanza straniera). Qualora il nulla osta previsto dal citato articolo 116 comprenda anche tutti i dati che devono essere indicati nell'atto di matrimonio (nome, cognome, luogo e data di nascita cittadinanza, residenza), secondo quanto indicato nel DPR 396/2000, esso è documento sufficiente ed esaustivo e quindi l'ufficiale dello stato civile può soprassedere dalla richiesta della copia dell'atto di nascita. Per dare risposta completa al quesito posto occorrerebbe conoscere se la documentazione presentata era nel senso sopra esposto e quindi la soluzione al quesito sarebbe nelle considerazioni anzidette, altrimenti si sarebbe proceduto in maniera inusuale. 3) In merito alla prima parte del quesito, quella relativa all'attestazione rilasciata, si ritiene che in casi come quello prospettato ed in armonia con (Continua a pagina 46) Pagine curate da Mauro Parducci, Osvaldo Ciaponi e Luciano Pignatelli P a g i n a 46 I QUESITI Osvaldo Ciaponi Anno V (Continua da pagina 45) le norme sulla semplificazione e sull'autocertificazione, sarebbe stata sufficiente e più appropriata una dichiarazione sostituiva resa dall'interessata attestante che P. MARGHERITA ANGELA nata a...... il.............. residente in.......e P. MARGHERITA nata a........ il......... residente in ........, sono la medesima persona fisica e che le esatte generalità della stessa sono le seguenti:........... Per quanto riguarda la seconda parte invece si osserva che il regolamento di stato civile, D.P.R. 396/2000, non prevede la presentazione di alcuna prova documentale per dimostrare l'uso fatto del proprio prenome. L'istanza prevista per procedere dovrà comunque contenere gli elementi giustificativi della stessa con la specificazione dei motivi che danno luogo al procedimento. Tali dichiarazioni sono già prove documentali avendo la forma e la sostanza dell'autocertificazione ampiamente ammessa dal DPR 396/2000, senza dimenticare che in molti casi l'ufficiale dello stato civile è in possesso o può comunque accedere a quegli atti che dimostrano la sussistenza dei requisiti per procedere nel senso richiesto dall'interessato. CONCESSIONI CIMITERIALI - Regolamento D. E' possibile per l'Amministrazione Comunale deliberare/regolamentare che non si concedono più le aree per la costruzione di tombe a terra (eseguite/costruite quindi poi da privati), ma si concede invece esclusivamente in manufatto già eseguito? Ciò senza motivazioni particolari (perché l'area a disposizione per le costruzio- Numero 5 ne c'é) ma per evitare "pasticci" con le varie imprese costruttrici. Il Comune invece ha affidato ad una ditta esterna (a seguito di gara d'appalto) i lavori di costruzione tombe, e quando un cittadino chiede la tomba a terra al Comune questo concede il manufatto già eseguito per una durata di 30 anni. R. SI A norma dell’art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990 il Comune può concedere a privati (intesi come singole persone o come famiglie) e ad enti l’uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività. Ovviamente tale facoltà deve essere regolamentata e prevista nei piani regolatori cimiteriali i quali debbono essere aggiornati ogni cinque anni. L’amministrazione comunale può, quindi, decidere di costruire direttamente i manufatti destinati alla tumulazione oppure concedere aree per la successiva costruzione da parte del privato. Nel primo caso sarà determinato un prezzo di “vendita” per la tomba e quest’ultima concessa per il tempo stabilito dal regolamento. Nel caso in cui, invece, per “costruzione di tombe a terra” si intendesse le sepolture avvenute per inumazione in campo comune e non le sepolture per tumulazione, va precisato quanto segue. Il Comune deve avere, all’interno del cimitero, almeno un reparto riservato alle inumazioni le cui operazioni, dal 2001 (legge 28.02.2001, n. 26), non sono più gratuite, salvo il caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la (Continua a pagina 47) P a g i n a 47 popolazione residente dello stesso quale vi sia disinteresse da parte dei Comune, con indirizzi separati e, perfamiliari. tanto in stati di famiglia separati. Ciascuna sepoltura viene contraddi- Gli stessi richiedono l’iscrizione anastinta, a cura del Comune, da un cip- grafica in un altro Comune, dichiaranpo di materiale resistente riportante do di andare ad abitare insieme e un numero progressivo e le generali- quindi di formare un unico nucleo fatà del defunto. miliare. Le operazioni di esumazione nei All’atto della suddetta richiesta, è necampi comuni si eseguono decorso cessario che si presentino entrambI i un decennio dall’inumazione. richiedenti, in modo da aprire due diI familiari, sovente, chiedono la possi- stinte pratiche di immigrazione, o è bilità di collocare sulla fossa lapidi o sufficiente la presenza solo di uno di copritomba di varie forme e materiali. essi che richiederà l’iscrizione anche Ciò è consentito solo se espressa- per l’altro, in modo da formare una mente previsto dal regolamento co- sola pratica APR/4? munale che ne detta condizioni e re- Il caso è disciplinato dall’art. 6 del gole ben precise alle quali i familiari Regolamento Anagrafico in base al devono attenersi. quale si prevede, sostanzialmente, E ’ p r o b a b i l e , q u i n d i , c h e che ogni componente della famiglia è l’Amministrazione comunale al fine di legittimato a rendere dichiarazioni anevitare alcuni adempimenti connessi che per conto e nell’interesse degli al rilascio di queste autorizzazioni, altri componenti della medesima. quali appunto la verifica della confor- Per famiglia, però, dobbiamo intendemità dei lavori eseguiti, abbia ritenuto re solo quella già costituita, cioè già p i ù o p p o r t u n o s o s t i t u i r s i esistente in anagrafe, già registrata, o nell’esecuzione di detti lavori offrendo anche la famiglia ancora non registraai familiari un prodotto già finito ad un ta, non costituita, ma che, appunto, determinato prezzo. Ciò rientra nelle viene a costituirsi con la dichiaraziosue facoltà ma si resta dell’opinione ne di immigrazione? che il comune deve comunque garantire uno spazio - un campo comune R. appunto - riservato all’inumazione di La richiesta di iscrizione anagrafica salme i cui familiari, oltre l’onere delle nel nuovo Comune di dimora abituale spese di inumazione stessa, non pos- può essere presentata, a termini sono permettersi anche quello di ac- dell’art. 6 D.P.R. 223/89, anche da un quistare una “tomba in terra” già co- solo componente la nuova famiglia struita. anagrafica che si va a costituire. Il fatto che la famiglia sarà composta ANAGRAFE - Richiesta di iscrizio- da soggetti precedentemente apparne anagrafica per soggetto prove- tenenti a famiglie diverse non ha rileniente da altra famiglia vanza. (Continua da pagina 46) D. Due persone, un uomo ed una donna, sono iscritte all’anagrafe della STATO CIVILE - Cognome di figlio (Continua a pagina 48) Pagine curate da Mauro Parducci, Osvaldo Ciaponi e Luciano Pignatelli I QUESITI Mauro Parducci (Continua da pagina 47) minore divenuto cittadino italiano D. Figlio minore convivente con cittadina salvadoregna che acquista la cittadinanza italiana per matrimonio e che ha il cognome “G. A.” (= cognome materno e paterno). La madre che si chiama G. C. con il decreto di concessione cittadinanza, assume il cognome solo “C.”. Che cognome assumerà il figlio che a sua volta è diventato cittadino italiano? Al compimento della maggiore età dovrà fare l’opzione? R. Principio fondamentale e non di carattere generale del nostro Ordinamento è che il figlio assume e porta il cognome del padre escluse alcune eccezioni (riconoscimento solo materno…) e che il cognome può subire mutamenti ex lege solo in alcuni precisi casi (legittimazione, riconoscimento di minore figlio di ignoti, disconoscimento di paternità ecc...). Premesso quanto sopra è evidente che il figlio minorenne convivente con il genitore (in questo caso la madre) che ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 14 legge 91/92 diventa anche egli cittadino italiano e continua a portare il cognome paterno non influendo sul suo cognome il mutamento di quello della madre. Infatti, il figlio legittimo o naturale riconosciu- to da entrambi i genitori, per la legge italiana, assume e porta il cognome del padre. Al compimento della maggiore età non è obbligato a rendere alcuna opzione (non vi è alcuna norma in merito) ma può in qualsiasi tempo rinunciare alla cittadinanza italiana purché possieda altra cittadinanza (art. 14 L. 91/92). STATO CIVILE - Annotazione su atto di matrimonio di omologa della separazione D. Annotazione su atto di matrimonio di omologa della separazione. Formula 175bis. La formula richiede il numero del provvedimento ma tale atto non ha un numero (come la sentenza di separazione). Si deve indicare il numero cronologico? R. Nel caso di separazione consensuale il provvedimento del Giudice non è una sentenza ma un decreto che omologa la separazione consensuale dei coniugi. Naturalmente anche il decreto ha un numero e precisamente “numero … V.G. …“. Nel caso mancasse il numero del decreto, o si omette di indicare o se vi è il solo cronologico si indica “n. … Cron.”. Prezzo del fascicolo € 8,50