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Servizi Demografici: “antenati” del front

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Servizi Demografici: “antenati” del front
Anno V
Numero 5
Maggio 2003
GLI INTERVENTI
Front-office
di Rita Simeoni
1
Giudici Popolari
di Osvaldo Ciaponi
1
Comunicazione Pubblica
Uffici Demografici
di Elisabeth Och
9
Bastiancontrario
37
LEGISLAZIONE
A.I.R.E
Iscrizione liste elettorali
PRIVACY
Italiani all’estero
Presentazione liste
elettorali
10
11
11
CARTA DI IDENTITA’
Professione
ELETTORALE
Voto all’estero
12
di Rita Simeoni
I
l tema della comunicazione pubblica nei Servizi Demografici è senza
dubbio un tema particolarmente stimolante, poiché nell’ultimo decennio
il dibattito, anche acceso, che ne è
scaturito ha per così dire condizionato la vita professionale di addetti agli
uffici per le relazioni con il pubblico e
operatori demografici, se mi permettete una battuta, se non altro per i
continui traslochi che li hanno visti, a
seconda dei modelli adottati
all’avvicendarsi di diversi amministratori, direttori generali o dirigenti, tran-
sitare spesso dall’uno all’altro ufficio.
Sta di fatto che una rilevante, anche
se, per forza di cose, non completa
sovrapposizione fra attività degli URP
e Servizi Demografici, di certo appartiene all’esperienza della pubblica
amministrazione italiana già dai primissimi passi verso l’attuazione dell’
articolo 12 del D. lgs. n. 29/93; per
intenderci, quella norma che, in pochissime righe, e dopo l’avvio della
grande riforma amministrativa operata con l’emanazione delle leggi 142 e
(Continua a pagina 2)
13
Albi dei Giudici Popolari: l’aggiornamento
LEVA
Dispensa 1
Dispensa 2
19
20
IMPOSTA DI BOLLO
Società sportive
22
ASSUNZIONI
Procedure
27
GIURISPRUDENZA
Procedimento elettorale
Identificazione elettore
31
LA PAROLA AGLI OPERATORI
Ci vuole chiarezza
Servizi Demografici: “antenati” del front-office
36
I SERVIZI
Modulistica
Manifesto Giudici Popolari 7
Le scadenze di giugno
41
I quesiti
42
Inserto staccabile
REFERENDUM 15 GIUGNO 2003
IL CALENDARIO DELLE
OPERAZIONI ELETTORALI
di Osvaldo Ciaponi
N
el corso dell’anno 2003 si svolgeranno le operazioni di aggiornamento degli Albi definitivi dei Giudici Popolari per la Corte di Assise e
per la Corte di Assise d’Appello, a
norma dell’articolo 21 della legge 10
aprile 1951, n. 287, modificato
dall’articolo 3 della legge 5 maggio
1952, n. 405, per il biennio 20042005.
Si tratta di un adempimento avente
cadenza biennale, che ricade in ogni
anno dispari; infatti il loro primo aggiornamento ebbe luogo nell’anno
1953 e si rinnova ogni secondo anno
dei successivi bienni.
La prima fase di questo complesso
procedimento di aggiornamento si
svolge a livello comunale ed è assicurata da un’apposita commissione
composta dal Sindaco o da un suo
rappresentante e da due consiglieri
comunali. I compiti amministrativi relativi a questo adempimento sono generalmente affidati, per affinità,
all’ufficio elettorale e svolti dal personale che opera in questo servizio. La
legge non individua chi debba essere
il segretario di questa commissione,
(Continua a pagina 6)
Spedizione in A.P. - art. 2 comma 20/B L. 662/96 - AUT. N. 1052 DEL 29/01/2003 - PISA - Aut. Trib. di FI n. 4885 del Reg. Periodici
Pagina 2
FRONT OFFICE
di Rita Simeoni
“...un contesto di avvio di
una grande riforma
amministrativa che voleva
attribuire al cittadino la
centralità che meritava...”
Anno V
(Continua da pagina 1)
241/90, aveva istituito gli “Uffici per le
Relazioni con il Pubblico” .
Eppure, il comma 2 dell’art. 12 del D.
Lgs. 29/93 sembra definire e delineare in modo inequivocabile i compiti
degli uffici per le relazioni con il pubblico, quando recita che essi provvedono:
a) al servizio all’utenza per i diritti di
partecipazione di cui al capo III
della Legge 241/90;
b) all’informazione all’utenza relativa
agli atti e allo stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate
alla formulazione di proposte alla
propria organizzazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza.
La domanda che molte volte mi sono
posta è: perché? Perché è subito a
molti apparso naturale coniugare i
principi stabiliti da quell’articolo di legge con molte funzioni dei Servizi Demografici?
Rileggendone il testo più e più volte
nel corso degli anni, confesso di aver
spesso personalmente stentato a ravvisare in quella formulazione funzioni
particolarmente aderenti alle attività
degli uffici anagrafe ed in generale
dei Servizi Demografici.
E non già per l’orgoglio professionale
Numero 5
che oggi mi vede impegnata nella
sfera della comunicazione pubblica,
ma per quello che a mio personale
parere è stato sin dall’inizio proprio
un grossolano errore di comunicazione: all’organismo che la legge delega
241/90 indicava necessario istituire al
fine di garantire l’effettivo esercizio
dei diritti dei cittadini in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, è stato dato un nome, Ufficio
per le Relazioni con il Pubblico, che a
mio parere, anche se forse paradossalmente, ha da solo creato più danni
nella storia della comunicazione pubblica italiana di quanto abbiano fatto
amministrazioni poco illuminate o
particolarmente insensibili alla creazione di relazioni efficaci e collaborative con i cittadini e la società.
Se oggi infatti l’acronimo URP è comunque ormai talmente riconoscibile
e riconosciuto da non dover nella
maggioranza dei casi nemmeno essere ricondotto alla sua sintassi originale, dobbiamo però pensare al contesto storico in cui è stato coniato: un
contesto di avvio di una grande riforma amministrativa che voleva attribuire al cittadino la centralità che meritava, ma che doveva necessariamente fare i conti con una secolare
(Continua a pagina 3)
ANNO V - Numero 5 - MAGGIO 2003 - Proprietaria Editrice: DeA (Demografici Associati) - Periodico mensile.
Direttore Responsabile: Patrizia Lupino - Vice Direttore: Luciano Pignatelli
Comitato di redazione: Maria Luisa Calligaro, Osvaldo Ciaponi, Ileana Macagno, Alessandro Martini, Marco Raso.
Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero: M. Lazzeri, M. Parducci, M. Buzzani, I. Peressotti, M. Och, R.
Simeoni.
Autorizzazione Tribunale di Firenze n. 4885 del Reg. Periodici - (Spedizione in abb. postale art. 2 c. 20/b, L. 662/96 - Aut.
N. 1052 del 29/01/2002 - Pisa). Stampato da Pacini Editore spa (PI).
CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: la quota di abbonamento per l'anno 2003 è di euro 85 (iva inclusa) da versare sul
c.c.p. n. 24899536 intestato a DeA (Demografici Associati) - Cascina. Coloro che sono in regola con i pagamenti hanno
diritto a richiedere gratuitamente entro l'anno, la risoluzione di tre quesiti. L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con
diritto al ricevimento dei fascicoli arretrati. In mancanza di esplicita revoca, da comunicare in forma scritta entro e non
oltre il mese di dicembre, l'abbonamento si intenderà rinnovato per l'anno successivo. La disdetta non è comunque valida
se l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della rivista non costituiscono disdetta
dell'abbonamento a nessun effetto. Ufficio abbonamenti Tel. 050 719380 - Fax 050 719381
Internet: www.semplicesemplice.it E-mail: [email protected]
Pagina 3
(Continua da pagina 2)
cultura altamente burocratica e autoritaria che quello stesso cittadino aveva spesso e di preferenza considerato come un suddito.
Forse, con un po’ di amara ironia,
viene da pensare che qualcuno abbia
creduto di ravvisare nel “pubblico” citato nell’attribuzione del nome a questo nuovo ufficio, semplicemente
quello quotidianamente ammassato o
pazientemente incolonnato per ore in
file ordinate davanti agli uffici della
pubblica amministrazione, in attesa di
un documento, una risposta, una
semplice attenzione.
E dove, se non presso gli uffici demografici, si erano mai viste tante e tali
file chilometriche?
D’accordo, leggerezza ed ironia possono portare al rischio di esagerazioni.
Il dato di fatto è che, per un lungo e
forse non ancora del tutto concluso
periodo di tempo, abbiamo tutti subìto, comunicatori pubblici e ufficiali
d’anagrafe, una certa tendenza alla
confusione dei nostri precipui ruoli e
funzioni, in nome di un generico e per
quanto mi riguarda troppo onnicomprensivo “servizio al cittadino”.
Ai giorni nostri, molte cose sono effettivamente cambiate: gli uffici per le
relazioni con il pubblico hanno visto
evolvere ed inserire le loro funzioni
nel contesto più ampio delle “attività
di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, oggi
delineate ben più ampiamente di allora nel contesto di una apposita leggequadro in materia; il vecchio dibattito
sulla sovrapposizione URP/Servizi
Demografici ha mutato filosofia ed orizzonti nella direzione delle scelte relative ai cosiddetti “sportelli polifunzio-
nali”; la grande stagione della semplificazione amministrativa che ha caratterizzato la seconda parte degli anni
’90, infine, … ha sensibilmente ridotto
le code agli sportelli anagrafici (!).
Sta di fatto che, in mezzo alle schermaglie per la “supremazia” delle ragioni dell’una o dell’altra professionalità, io sono per un proficuo e collaborativo armistizio, che possa di ciascuna valorizzare le competenze e le attitudini, e farlo con reciproca soddisfazione.
Delle ragioni e delle modalità di realizzazione di questo armistizio, che
sinceramente mi auguro foriero di una
pace serena e duratura, vi parlerò naturalmente da comunicatore pubblico,
da professionista cioè poco avvezzo,
per mera competenza, a trattare la
normativa, le attività, i problemi che
questa platea affronta quotidianamente. Spero pertanto che vorrete perdonarmi imprecisioni o omissioni, ed apprezzare invece la volontà, proprio
nell’occasione di questo incontro tra
operatori dei Servizi Demografici e
della comunicazione pubblica di gettare un piccolo seme verso la costruzione di nuove modalità di reciproca
interazione, collaborazione e fiducia.
Alcune riflessioni.
Innanzitutto, non siamo così diversi.
Molte cose ci accomunano, e non soltanto il fatto di operare, seppur in ambiti diversi, nelle stesse amministrazioni.
Penso infatti agli operatori dei Servizi
Demografici come a pionieri del frontoffice che hanno da sempre vissuto
sulla loro pelle il succedersi delle ere
geologiche della burocrazia; avvezzi
a marche da bollo ed alla ossequiosa
ufficialità di atti di nascita compilati in
(Continua a pagina 4)
FRONT OFFICE
Rita Simeoni
“abbiamo tutti subìto, comunicatori pubblici e ufficiali d’anagrafe, una certa tendenza alla confusione dei nostri precipui ruoli
e funzioni, in nome di un
generico e per quanto mi
riguarda troppo onnicomprensivo ‘servizio al cittadino’”.
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FRONT OFFICE
di Rita Simeoni
I Servizi Demografici
portano in se
“un patrimonio fatto, molto
prima che se ne
cominciasse a parlare, di
anni di “ascolto dei
cittadini”, dove la qualità
già si misurava sulla
soluzione immediata delle
esigenze e dei problemi
dei singoli ”
Anno V
(Continua da pagina 3)
grafia barocca, hanno visto passare
davanti e sopra i loro banconi la vita
tutta di tanti cittadini, e ne hanno testimoniato forse davvero per primi il
passaggio da una condizione di sudditanza a quella, oggi universalmente
invocata e riconosciuta, di veri e propri “clienti” del servizio pubblico.
Penso all’enorme patrimonio relazionale, culturale, professionale ed umano che innegabilmente portano in sé:
un patrimonio fatto, molto prima che
se ne cominciasse a parlare, di anni
di “ascolto dei cittadini”, dove la qualità già si misurava sulla soluzione immediata delle esigenze e dei problemi
dei singoli (l’esercizio del diritto di voto, il matrimonio, la correzione del nome, ecc…) e sulla quanto più possibile esatta programmazione delle attività di più ampia portata (i censimenti,
le elezioni, ecc…); un patrimonio fatto
di intense e quotidiane relazioni con
altre amministrazioni, locali e centrali;
un patrimonio, infine, fatto di migliaia
di informazioni sulle norme e sulle
competenze di diversi organismi pubblici e privati assicurate ai cittadini,
fino alla prima linea di trincea del processo di applicazione della semplificazione amministrativa.
Penso, infine, che questo patrimonio
non debba andare disperso, ma anzi
utilizzato, sviluppato, valorizzato,
nell’ottica della condivisione delle abilità di ciascuno in funzione del continuo miglioramento dei servizi offerti
Numero 5
alla collettività.
Perché, nell’intento di migliorare le
attività di comunicazione degli enti, o
meglio di progettare con sempre maggior successo efficaci ed efficienti modalità di erogazione dei servizi coinvolgendo e valorizzando tutte le risorse interne esistenti, davvero sono
molte le ragioni che ci possono indurre a collaborare.
Facciamo alcuni esempi.
I Servizi Demografici detengono quelle che rimangono, con pochissime eccezioni, le più ampie ed articolate
banche dati in possesso delle amministrazioni. I dati sulla popolazione,
sulla sua composizione ed articolazione, sui flussi demografici, e così via,
rappresentano informazioni preziose
sulla base delle quali le strutture di
comunicazione possono progettare
ed attuare iniziative di comunicazione,
proporre campagne informative, formulare indicazioni sull’organizzazione
stessa dei servizi.
Non ritengo che in questo caso la collaborazione possa limitarsi al semplice passaggio delle informazioni dai
Servizi Demografici all’URP, ma piuttosto nell’istituzione di “tavoli comuni”
in cui studiare percorsi e modalità di
analisi e studio dei dati in termini sia
oggettivi che di trend potenziali, a
supporto e stimolo della miglior progettualità e della più accurata attività
decisoria degli enti.
(Continua a pagina 5)
Pagina 5
(Continua da pagina 4)
Viceversa, poiché gli URP sono chiamati a garantire la reciproca informazione tra i medesimi uffici di amministrazioni diverse, potrebbero farsi carico, coniugando i temi della semplificazione e della comunicazione tra
enti, del problema dell’uniformità documentale degli atti, in particolar modo di stato civile, che gli uffici demografici di diverse amministrazioni quotidianamente si scambiano, agendo
come propulsore magari verso
l’adozione di modelli/stampati standard che abbiano a particolare riferimento l’uniformità dell’indicazione dei
dati in essi contenuti. Se pensiamo a
quanti problemi possono derivare dalla erronea interpretazione di un dato
personale (ad esempio, il prenome)
soltanto perché trasmesso su stampati che non ne consentono
l’immediata individuazione, è facile
capire quanto un coordinamento in tal
senso possa risultare utile ed efficace.
Ancora, penso a quanto possa aggiungere valore all’attività dei SS.DD.
la progettazione condivisa con le
strutture di comunicazione di un comune sistema di pubblicizzazione dei
dati, in particolare quelli demografici,
sia nelle forme consuete (cartacee)
che elettroniche (internet, reti civiche,
ecc…). Ciò vale in particolar modo
per i dati e le informazione statistiche,
che sempre più assumono valore in
ragione della crescita esponenziale
delle richieste, provenienti sia dal settore pubblico che da quello privato,
che entrambe le strutture sono tenute
a soddisfare.
E potremmo, anche in base alle personali esperienze di ognuno, forse
continuare all’infinito.
Ma, al di là di tutti gli esempi che potremmo impegnarci a costruire, e per
tornare, concludendo, al tema di questo nostro confronto, quel che più
conta, ancora una volta, è la tensione
a costruire negli enti nuovi percorsi
dove la cultura della comunicazione
non sia fondata col solo riferimento
alle strutture che la legge indica come preposte a tale attività.
Le azioni di comunicazione degli enti,
e gli uffici che le attuano, non si collocano “sopra” o “sotto” altre strutture o
servizi in un’ottica gerarchica di potere o sottomissione. Se così fosse, sarebbero fallimentari dalla nascita.
Piuttosto, e come tutti gli operatori
pubblici in generale, anche quelli dei
Servizi Demografici hanno il dovere
di affrontare con serenità i passaggi
storici che hanno visto mutare la società, e quindi i cittadini, in un interlocutore attento, competente, giustamente esigente, ed a maggior ragione sensibile anche alla qualità ed
all’efficacia delle azioni di comunicazione e di informazione degli enti.
Per farlo, due percorsi emergono come fondamentali: quello della formazione continua del personale e della
più ampia collaborazione fra le diverse strutture degli enti, a creare
quel circolo virtuoso dove l’una e
l’altra continuamente interagiscono e
si autoalimentano, favorendo crescita
professionale e, quindi, produzione di
cambiamento in senso, naturalmente,
positivo.
(Dall’intervento effettuato a e-DeA
Form 2003)
Rita Simeoni
Responsabile Ambito Comunicazione
Comune di Portomaggiore (Fe)
Coordinatore Scientifico
rivista “Punto.exe” – SEPEL Editrice
FRONT OFFICE
di Rita Simeoni
“due percorsi emergono
come fondamentali: quello
della formazione continua
del personale e della più
ampia collaborazione fra
le diverse strutture degli
enti”
Pagina 6
GIUDICI POPOLARI
di Osvaldo Ciaponi
“Appare opportuno che il
manifesto rimanga
esposto al pubblico fino al
termine fissato per la
presentazione delle
domande e cioè fino al 31
luglio per garantire la più
diffusa e completa
informazione”
Anno V
(Continua da pagina 1)
ma possiamo legittimamente individuare questa figura nel segretario comunale o altro funzionario appositamente delegato.
I compiti dei Comune iniziati nel mese
di aprile quando i Sindaci hanno provveduto ad invitare, con pubblico manifesto, da affiggere all’albo pretorio ed
in altri luoghi pubblici del territorio comunale, tutti coloro che, non essendo
ancora iscritti negli albi definitivi dei
giudici popolari, siano in possesso dei
requisiti previsti e non si trovino nelle
condizioni di incompatibilità stabilite
dalla norma, ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio prossimo, negli
elenchi integrativi dei giudici popolari
di Corte di Assise e di Corte di Assise
di Appello. Appare opportuno che il
manifesto rimanga esposto al pubblico fino al termine fissato per la presentazione delle domande e cioè fino
al 31 luglio per garantire la più diffusa
e completa informazione.
I requisiti di cui devono essere in possesso i giudici popolari per la Corte di
Assise, sono i seguenti:
1. cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
2. buona condotta morale
3. età non inferiore ai 30 anni e
non superiore ai 65 anni;
4. titolo finale di studi di scuola
media di primo grado di qualsiasi tipo
I giudici popolari di Corte di Assise di
Appello devono essere in possesso,
oltre ai requisiti predetti, anche del
titolo finale di studi di scuola media di
secondo grado, di qualsiasi tipo.
La Commissione Comunale integra
gli elenchi con la iscrizione di tutti coloro che risultino essere in possesso
dei requisiti prescritti dalla legge e
Numero 5
provvede alla cancellazione dei nominativi di coloro che invece li hanno
persi includendo fra essi anche gli iscritti che siano deceduti o abbiano
trasferito la residenza in altro Comune.
Il termine per l’espletamento di queste operazioni è stabilito dalla legge
nei trenta giorni successivi allo scadere del termine fissato per presentare
la domanda di iscrizione e quindi nel
giorno 30 agosto.
Durante questo periodo la Commissione Comunale procede
all’accertamento, per ogni iscritto, del
concorso di tutte le condizioni richieste per la iscrizione operando le necessarie modificazioni.
Gli elenchi completi, comprensivi di
vecchi e nuovi iscritti, formato e approvato dalla Commissione stessa,
devono essere trasmessi dal Sindaco
al Tribunale nel cui circondario trovasi
il comune, entro il 10 settembre. .
Presso ogni Tribunale viene convocata, entro il 30 settembre, una Commissione Circondariale presieduta dal
Presidente del Tribunale (o suo delegato) e composta da tutti i Sindaci del
circondario o da consiglieri da loro espressamente delegati.
Qualora il comune fosse retto dal
com missario prefettizio, sarà
quest’ultimo (o un suo delegato) a
partecipare alla seduta della Commissione Circondariale.
La Commissione Circondariale accerta per ogni persona compresa negli
elenchi l’esistenza delle condizioni
richieste per l’ufficio di giudice popolare e compila gli elenchi delle persone aventi i requisiti per assumere
questo ufficio per la Corte di Assise e
per la Corte di Assise di Appello.
(Continua a pagina 7)
Pagina 7
(Continua da pagina 6)
Gli elenchi compilati dalla Commissione Circondariale verranno pubblicati
in ogni comune, per la parte che lo
riguarda, mediante affissione, per dieci giorni, all’albo pretorio e pubblico
manifesto.
Riteniamo opportuno fornire, su questa rivista, il fac-simile del manifestoavviso affinché i nostri abbonati e lettori trovino una pratica utilità nel loro
lavoro quotidiano.
Osvaldo Ciaponi
COMUNE DI____________________________________
Provincia di _________________
AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI
DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO
BIENNIO 2004-2005
IL SINDACO
Visto l’articolo 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni
INVITA
tutti coloro (uomini e donne) che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici
popolari, siano in possesso dei requisiti e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità sotto descritte, a presentare, non oltre il 31 LUGLIO 2003, la domanda per essere iscritti negli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di
Appello.
INFORMA
1. che i giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
o Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
o Buona condotta morale
o Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni
o Titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo
2. che i giudici popolari per le Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti al
punto precedente, devono essere in possesso del titolo finale di scuola media di
secondo grado, di qualsiasi tipo.
3. che non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
o i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
o gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di
polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio
o i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
RICORDA
•
•
che l’ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
che presso l’Ufficio________________ (tel: ______), al quale possono essere richieste ulteriori informazioni, sono in distribuzione i moduli per presentare
la domanda che deve essere redatta su carta esente da bollo.
Lì:_________________
IL SINDACO
GIUDICI POPOLARI
di Osvaldo Ciaponi
MODULISTICA
Manifesto
Giudici Popolari
Pagina 8
COMUNICAZIONE
PUBBLICA
Anno V
Numero 5
La comunicazione pubblica degli Uffici Demografici
di Elisabeth Och
di Elisabeth Och
“C
“Storicamente
l’avanguardia della comunicazione all’interno della
Pubblica Amministrazione
Locale è stata quella degli
uffici demografici che, per
lo natura e funzione, sono
sempre stati le strutture
più a contatto con
i cittadini.”
omunicare è un bisogno primario, come nutrirsi. La comunicazione, a diversi livelli, naturalmente, riguarda tutti gli esseri viventi:
semplicisticamente possiamo affermare che comunicazione è la forma e il
colore di un fiore, che serve ad attirare
le api e quindi a che la pianta possa
riprodursi, e comunicazione è lo
sguardo di una ragazza”. Mi piace ricordare questa suadente frase di apertura del prof. Pira, tratta dal suo
primo libro Come creare un ufficio
stampa, per esemplificare al meglio
l’essenza della comunicazione.
E infatti non si può non comunicare,
insegna il primo fondamentale assioma della comunicazione. Con ogni nostra azione comunichiamo anche se
non pensiamo di farlo, perché è impossibile impedire a chi osserva noi o i
nostri comportamenti di trarre dei significati da quello che vede. Nella più
fortunata delle ipotesi, non comunicando trasmettiamo la nostra intenzione di non comunicare.
Storicamente l’avanguardia della comunicazione all’interno della Pubblica
Amministrazione Locale è stata quella
degli uffici demografici che, per natura
e funzione, sono sempre stati le strutture più a contatto con i cittadini, gli
uffici ai quali ci si rivolgeva per conoscere le informazioni più fresche sulla
vita pubblica del luogo.
Nel
decennio
passato,
l’Amministrazione Pubblica ha però
subito profondi cambiamenti. Si è infatti passati, sia da un punto di vista
normativo che consecutivamente culturale, da una pubblica amministrazione centrata sull’esecuzione della norma a una pubblica amministrazione
progettata per l’erogazione effettiva di
un servizio orientato a soddisfare un
bisogno. A guidare l’operato della
struttura pubblica non è più la mera
legalità dell’atto, ma la soddisfazione
dell’utente, l’efficacia e l’efficienza del
suo agire.
Il grande processo di riforma che, per
citare E. Kant, “ci ha risvegliato dal torpore dogmatico” di una logica autoreferenziale, è cominciato con l’avvento delle leggi 142/1990 e 241/1990.
I principi della partecipazione del cittadino al procedimento, della trasparenza amministrativa, dell’obbligo della
motivazione hanno modificato sostanzialmente l’agire pubblico, comportando importanti conseguenze. Anzitutto,
si è finalmente intrapreso un lungo
processo di snellimento dei procedimenti amministrativi, contrastando in
tal modo le lungaggini burocratiche
che i cittadini italiani erano obbligati a
sopportare e che ci caratterizzavano
negativamente rispetto a molti altri
paesi europei. Diverse ricerche comparate (per esempio, Nelken 1995)
hanno infatti mostrato che il rapporto
tra pubblica amministrazione e cittadini in Italia si è storicamente caratterizzato per livelli di sfiducia reciproca più
elevati rispetto ad altri sistemi europei
e che con l’introduzione diffusa
dell’autocertificazione il valore è in
controtendenza.
Sotto il profilo dell’organizzazione, è
stato introdotto il principio della flessibilità, secondo cui si superano le strutture organizzate verticalmente ed articolate su percorsi di tipo esclusivamente gerarchico per passare a strutture di tipo orizzontale, che lavorano
per processi di produzione e gestione
dei servizi. Solo nelle organizzazioni di
(Continua a pagina 9)
Pagina 9
(Continua da pagina 8)
tipo orizzontale la comunicazione diviene patrimonio comune e strumento
efficace a tutti i livelli, oltre ad accompagnare passo dopo passo lo svolgersi dei processi interni, acquisendo la
funzione di collante tra le varie componenti che intervengono alla realizzazione del processo stesso.
Infine, un aspetto importante delle riforme è l’attribuzione di un ruolo centrale all’utente, che deve essere informato ed ascoltato per arrivare a conoscere da vicino le sue esigenze e le
sue richieste, e per poter valutare la
qualità del servizio fornito. Il principio
dell’ascolto è proprio uno dei capisaldi
della legge 150/2000, che attribuisce
all’ufficio relazioni con il pubblico la
funzione di comunicazione interna ed
esterna nella pubblica amministrazione. In attuazione della legge 150 e in
una logica di servizio al cittadino, alcuni comuni (ad esempio il Comune di
Reggio Emilia e il Comune di Ferrara)
hanno integrato l’attività di front-office
dell’ufficio relazioni con il pubblico con
quella degli uffici demografici, creando
un unico sportello polifunzionale di
contatto con l’utenza.
Accanto a cambiamenti di tipo normativo, il decennio passato è stato ricco
anche di cambiamenti tecnologici e
sociali.
Una vera rivoluzione copernicana
l’hanno suscitata le nuove tecnologie,
che sono entrate potentemente
all’interno della pubblica amministrazione, così come nel nostro vivere
quotidiano. L’information technology è
così diventato un forte strumento di
re-engineering della pubblica amministrazione. Basti pensare alle nuove
dinamiche di comunicazione interna
nate con la diffusione capillare della
posta elettronica, che non solo permette un massiccio scambio di infor-
mazioni in tempo reale a tutti i livelli
dell’organizzazione, ma che individua
inequivocabilmente i produttori o i depositari delle informazioni. Oppure, sul
fronte della comunicazione esterna,
basti pensare quale miglioramento dei
servizi ai cittadini ha comportato la
condivisione delle banche dati tra i vari enti che concorrono, con funzioni
diverse, all’espletamento di una stessa pratica.
Molti enti pubblici inoltre stanno sfruttando le più sofisticate tecnologie per
realizzare progetti di Customer Relationship Management. Il Comune di
Modena, ad esempio, diffonde le comunicazioni di pubblica utilità ad alcuni target di riferimento via sms.
Pur riconoscendo l’utilità e l’efficacia
delle nuove tecnologie, è tuttavia opportuno ricordare che piccoli accorgimenti poco costosi e facilmente realizzabili possono migliorare notevolmente il rapporto con l’utenza, l’immagine
dell’ente e quindi la comunicazione tra
istituzione e cittadini. Mi riferisco ad
esempio a servizi come la prenotazione telefonica dei certificati, l’avviso di
scadenza della carta d’identità e
l’avviso della possibilità di rilascio della
carta d’identità al compimento del
quindicesimo anno d’età inviati direttamente a casa dell’interessato, lo scarico della modulistica dal sito Internet,
l’autenticazione a domicilio.
Anche lo scenario sociale in profonda
mutazione ha richiesto alla pubblica
amministrazione di adattare i propri
servizi e il proprio modo di comunicare. Il crescente flusso migratorio di cittadini stranieri costituisce senza dubbio il fenomeno più rilevante del cambiamento sociale. La mobilità territoriale dei cittadini italiani, il trasferimento dei cittadini italiani all’estero, i matri(Continua a pagina 10)
COMUNICAZIONE
PUBBLICA
Elisabeth Och
“un aspetto importante
delle riforme è
l’attribuzione di un ruolo
centrale all’utente, che
deve essere informato ed
ascoltato per arrivare a
conoscere da vicino le
sue esigenze e le sue richieste, e per poter valutare la qualità del servizio
fornito.”
P a g i n a 10
COMUNICAZIONE
PUBBLICA
di Elisabeth Och
A.I.R.E
Richiesta iscrizione
liste elettorali
Anno V
(Continua da pagina 9)
moni con cittadini stranieri sono fenomeni forse meno visibili, ma che hanno comunque una ricaduta sul lavoro
degli uffici demografici. Non si tratta
solo di problemi meramente linguistici,
seppur importanti, ma soprattutto di
problemi di tipo culturale e normativo.
Per migliorare la qualità dei servizi, in
molti comuni è stata introdotta la figura
del mediatore culturale, che ha la funzione di adattare le informazioni
all’universo di riferimento
dell’immigrato.
In mezzo a questi cambiamenti, gli enti pubblici, e a maggior ragione gli uffi-
Numero 5
ci anagrafe che stanno vivendo una
crisi d’identità, sono chiamati ad investire sulla formazione. Solo tramite la
conoscenza di nuovi strumenti di espressione e il confronto dinamico con
le realtà estere è infatti possibile trovare nuove forme e dimensioni di lavoro,
nonché condividere un linguaggio comune.
(Dall’intervento effettuato a e-DeA
Form 2003)
Elisabeth Och
Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il
Pubblico della Provincia di Treviso
Delegata dell’Associazione Comunicazione Pubblica per la Regione Veneto
MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Circolare Telegrafica 9/2003
AIRE - Legge 27.10.1988, n. 470 – Legge 16.01.1992, n. 15.
In relazione ai quesiti pervenuti da taluni Comuni riguardanti l’attuazione della
Legge n. 15 del 16 gennaio 1992, si
precisa quanto segue.
Con l’art. 6 della citata legge, il legislatore ha inteso armonizzare le disposizioni in materia elettorale con quelle in
materia anagrafica, con l’obiettivo di
evitare che il luogo di iscrizione nelle
liste elettorali non corrisponda con il
comune di iscrizione Aire.
Come specificato, infatti, nella circolare
n. 11 del 10 febbraio 1992 emanata
dalla Direzione Centrale per i Servizi
Elettorali, il Testo unico 20 marzo 1967,
n. 223 prevedeva la possibilità per gli
elettori residenti all’estero di richiedere
l’iscrizione nelle liste elettorali del comune di nascita. Tale facoltà non era
stata, viceversa, prevista per
l’iscrizione all’Aire. Pertanto, ad evitare
che si verificasse il caso di un cittadino
iscritto nell’Aire del Comune di ultima
residenza, ma nelle liste elettorali del
comune di nascita, la legge n. 15/1992
ha disposto che, qualora venga inoltrata richiesta al Sindaco del comune
di nascita di iscrizione nelle liste elettorali ai sensi dell’art. 6 di tale legge,
se la domanda è accolta, l’interessato
deve essere iscritto nell’Aire del medesimo Comune.
La norma in questione modifica, pertanto, la legge n. 470/1988 introducendo la possibilità di un trasferimento
dall’Aire del Comune di ultima residenza all’Aire del Comune di nascita, in
conseguenza della iscrizione, su domanda dell’interessato, nelle liste elettorali di quest’ultimo.
Si pregano le SS.LL. di voler provvedere, con cortese sollecitudine, alla
trasmissione ai Sigg.ri Sindaci delle
presenti delucidazioni.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Ciclosi)
P a g i n a 11
Italiani all’estero e accesso ai dati personali
Dal sito internet del Garante
L’accesso agli elenchi anagrafici dei
consolati è consentito solo a soggetti
pubblici.
Singoli cittadini e aziende private non
possono accedere ai dati personali
contenuti negli elenchi anagrafici consolari.
Lo ha confermato l’Autorità, rispondendo al quesito sollevato da una nostra
sede diplomatica all’estero che aveva
ricevuto da parte di un patronato, operante a favore dei nostri connazionali
ma con forma giuridica di soggetto privato, la richiesta di conoscere i dati dei
nominativi contenuti nell’anagrafe consolare, al fine di trasmettere loro una
nota che li informasse della normativa
in materia previdenziale, approvata nel
Paese in cui risiedono.
Il Garante, infatti, ha ribadito che a questi schedari si applica la normativa sul
rilascio degli atti anagrafici (art 67 del
D.P.R. n. 200/1967), che consente la
trasmissione alle amministrazioni pubbliche, e per esclusivi fini di pubblica
utilità, degli elenchi degli iscritti
all’anagrafe della popolazione residente. I privati possono invece accedere a
tali elenchi solo in forma anonima ed
aggregata ed esclusivamente per fini
statistici e di ricerca (art. 34, D.P.R. n.
223/1989 e art. 27, comma 3, legge n.
675/1996).
I dati contenuti nell’anagrafe consolare
potrebbero essere tuttavia utilizzati ha suggerito l’Autorità -stipulando una
convenzione con la quale formalizzare,
ad esempio, che l’Ambasciata patrocinando il progetto, designi il patronato,
quale responsabile del trattamento affidandogli la realizzazione
dell’iniziativa: predisposizione della
nota esplicativa, degli indirizzari dei
destinatari, dell’invio delle relative buste (art. 8, legge n. 675/1996).
In una seconda ipotesi, l’Ambasciata
potrebbe curare, anche con l’eventuale
ausilio del patronato, la fase del trattamento dei dati degli iscritti all’anagrafe.
In entrambi i casi, sottolinea il Garante,
si riuscirebbe a perseguire, nel rispetto
della normativa sulla protezione dei dati, la finalità di pubblica utilità alla base
dell’attività del patronato che ha formulato il quesito.
Elezioni e privacy - Legittimo l’accesso di un elettore in
giudizio agli atti riguardanti la presentazione delle liste
Dal sito internet del Garante
E’ legittimo l’accesso, da parte di un
elettore, ai documenti amministrativi
riguardanti la presentazione delle liste
dei candidati.
Lo ha ribadito l’Autorità ad una commissione elettorale alla quale un cittadino, in qualità di elettore, per accertare la regolarità delle operazioni elettorali, aveva chiesto di accedere agli atti
relativi alla presentazione delle liste dei
candidati per il rinnovo del consiglio
comunale.
L’Autorità, pur riconoscendo che i documenti ai quali si richiedeva
l’accesso, potevano contenere anche
dati "sensibili" idonei a rivelare le convinzioni politiche dei sottoscrittori delle
liste, ha comunque precisato che la
legge n. 675/1996 consente alle pubbliche amministrazioni di comunicare
all’esterno anche questo genere di informazioni purché ciò realmente necessario per determinate finalità di
interesse pubblico (art. 22, commi 3
e 3-bis, legge 675/1996).
Finalità, tra le quali rientrano, in partic ol a r e , a n c h e q u e l l e r e l a t i v e
(Continua a pagina 12)
PRIVACY
Anagrafi consolari
Stefano Rodotà
PRIVACY
Presentazione liste
elettorali
P a g i n a 12
PRIVACY
Presentazione liste
elettorali
CARTA DI IDENTITA’
Professione
Anno V
(Continua da pagina 11)
all’applicazione della normativa
sull’accesso ai documenti amministrativi e quelle connesse "all’applicazione
della disciplina in materia di elettorato
attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici" (artt. 8, comma 4 e 16, comma 1, decreto legislativo. n. 135/1999).
L’Autorità, pertanto, ha invitato la commissione a valutare l’interesse
dell’elettore rispetto alla riservatezza
delle informazioni contenute nella documentazione richiesta e gli altri presupposti dell’accesso, anche sulla base
della normativa sulle elezioni amministrative locali, che consente ad ogni elettore di proporre ricorso alla compe-
Numero 5
tente giurisdizione amministrativa per
far accertare la regolarità delle operazioni elettorali (83/11 del D.P.R. n.
570/1960), ha ritenuto legittimo
l’accesso.
Nel ribadire tale possibilità il Garante
ha, comunque, richiamato l’attenzione
della commissione elettorale sulla necessità che, nel concedere l’accesso
alla documentazione richiesta, sia comunque garantito, con riguardo al trattamento di dati sensibili, il rispetto dei
principi di pertinenza e non eccedenza
(artt. 3 e 4, d. lg. n. 135/1999), consentendo al richiedente di acquisire soltanto le informazioni indispensabili al soddisfacimento dell’interesse invocato.
La Redazione venuta a conoscenza della Circolare della Prefettura di Viterbo, diffusa ai Sindaci della Provincia fin dal 1999, sulla possibilità di omettere l’indicazione della professione sulla carta d’identità, in conformità al
parere espresso dal Ministero dell’Interno allo stesso organo prefettizio,
condivide la non necessità dell’indicazione di questo elemento, vale a dire
la professione, nel documento che identifica personalmente il cittadino.
Questo dato irrilevante ai fini identificativi, e molto spesso non aggiornato
nelle banche dati anagrafiche, potrà essere omesso, su richiesta
dell’interessato così come si desume dalla circolare emanata. Sarebbe opportuno che il Ministero dell’Interno diramasse tale giusto parere a tutti gli
Uffici Territoriali del Governo al fine di farlo conoscere ai Sindaci dei Comuni.
PREFETTURA DI VITERBO
Documenti d’identità: omissione dell’indicazione dei dati relativi alla professione.
In merito ad un esposto di un cittadino
in ordine alla possibilità di non indicare
la professione sulla carta d’identità, si
fa presente che il Ministero
dell’Interno – Direzione Generale
dell’Amministrazione Civile interessato
da questa Prefettura, ha espresso
l’avviso che l’indicazione della professione sulla carta d’identità non sia necessaria, in quanto elemento non concorrente alla identificazione della persona ma utile soltanto a fini statistici.
Pertanto, la circolare n. 10
dell’1.12.1966 del Ministero
dell’Interno – Direzione generale
dell’Amministrazione Civile – che stabiliva l’indicazione, sulla carta di identità,
della professione svolta dall’interessato,
deve ritenersi superata, anche alla luce
della legge 15.5.1997, n. 127, che
all’art. 2, comma 10, non prevede per le
notizie da riportare sul documento,
quelle della professione.
Viterbo, 30 luglio 1999
P. IL PREFETTO
IL PREFETTO VICARIO
(Ruffo)
P a g i n a 13
ELETTORALE
MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali
Circolare MIAITSE n. 59/2003
Voto all’estero
Voto degli elettori italiani residenti all’estero – Legge 27 dicembre 2001 n.
459 e relativo schema di regolamento di attuazione – Adempimenti aggiuntivi in sede di revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali
per i referendum popolari del 15 giugno 2003.
Come è noto, la legge 27 dicembre
2001, n. 459, recante “Norme per
l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero” ha dato attuazione a quanto prevede l’art.
48, comma 3, della Costituzione, stabilendo requisiti e modalità per
l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero – assicurandone l’effettività – nonché istituendo una
Circoscrizione Estero per l’elezione
delle Camere, cui sono assegnati dodici seggi per Camera dei Deputati e
sei seggi per il Senato della Repubblica (articoli 56, comma 2 e 57 comma 2 della Costituzione, come seggi
che vengono assegnati in ragioni proporzionali. L’art. 1 comma 1, della
suddetta legge n. 459/01 prevede
l’applicazione della modalità del voto
per corrispondenza per gli elettori
della Circoscrizione estero non solo
per le elezioni politiche generali, ma
anche in occasione dei referendum
previsti dagli artt. 75 e 138 della Costituzione; tale modalità di voto, pertanto, troverà prima applicazione già
con i prossimi referendum popolari abrogativi fissati per il 15 giugno 2003.
Deve rivelarsi, peraltro, che lo schema di regolamento di attuazione previsto dall’art. 26 della legge 459/01,
dopo essere stato approvato in via
preliminare dal consiglio dei Ministri
in data 2 agosto 2002, è stato sotto-
posto ai prescritti pareri del garante
per la protezione dei dati personali,
della conferenza unificata del Consiglio di Stato nonché dalle competenti
Commissioni Parlamentari, per essere, poi approvato in via definitiva dal
Consiglio dei Ministri nella riunione
del 28 marzo 2003; tale provvedimento è attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti.
In attesa della conclusione del predetto iter normativo, dovrà darsi corso, fin dai prossimi giorni, ad una serie di adempimenti che si appalesano
necessari al fine di garantire, per i
nostri connazionali all’estero,
l’effettivo esercizio del diritto di voto
costituzionalmente tutelato.
Ciò premesso, si ritiene opportuno
con la presente circolare, dopo aver
sinteticamente fatto cenno ad alcune
delle principali disposizioni della legge n. 459/01 e dello schema di regolamento, puntualizzare gli adempimenti, scaturenti della predetta normativa, posti a carico dei comuni già
in occasione della revisione straordinaria delle liste elettorali per le consultazioni referendarie del prossimo
15 giugno, in aggiunta a quanto disposto con precedente circolare.
1) Opzioni ed intese
(Continua a pagina 14)
“tale modalità di voto,
pertanto, troverà prima
applicazione già con i
prossimi referendum
popolari abrogativi fissati
per il 15 giugno 2003.”
P a g i n a 14
Anno V
ELETTORALE
(Continua da pagina 13)
Voto all’estero
La legge n. 459/01 individua nel voto
per corrispondenza la modalità di esercizio dell’elettorato attivo per i cittadini italiani residenti all’estero in occasione di elezioni politiche generali
o referendum previsti dagli articoli 75
e 138 della Costituzione (art. 1). I nostri connazionali, tuttavia possono
optare per l’esercizio del voto in Italia
(nella sezione elettorale di iscrizione
in lista) presentando (art. 4) apposita
comunicazione all’ufficio consolare
territorialmente competente entro il
31 dicembre dell’anno precedente a
quello di scadenza della legislatura o,
in caso di scioglimento anticipato o di
indizione di referendum popolare, entro il decimo giorno successivo
all’indizione delle votazioni (entro il
19 aprile per i referendum popolare di
questa primavera); l’opzione è valida
limitatamente alla consultazione per
la quale è esercitata.
Inoltre non possono votare per corrispondenza gli elettori residenti in Stati i cui governi non hanno concluso
con le rappresentanze diplomatiche
italiane le intese in forma semplificata
previste dall’art. 19, comma 1 della
legge stessa, nonché gli elettori residenti in stati in cui la situazione politica o sociale non garantisce, anche
temporaneamente, l’esercizio di voto
secondo le medesime condizioni che
devono essere garantite per la con-
“Inoltre non possono votare per corrispondenza
gli elettori residenti in
Stati i cui governi non
hanno concluso con le
rappresentanze diplomatiche italiane le intese in
forma semplificata .”
Numero 5
clusione delle intese (eguaglianza,
libertà, segretezza del voto e nessun
pregiudizio per il posto di lavoro e
per i diritti individuali dei cittadini italiani in conseguenza della partecipazione alle attività elettorali).
2) Elenco aggiornato dei cittadini
all’estero ed elenco elettori
Quanto al corpo elettorale della Circoscrizione Estero, l’art 5 della legge
n. 459 prevede preliminarmente che
il Governo, mediante unificazione dei
dati dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero e degli schedari consolari, provveda a realizzare l’elenco
aggiornato dei cittadini residenti
all’estero; tale elenco, come stabilisce l’art 5 dello schema di regolamento di attuazione della suddetta
legge (il cui testo è consultabile sul
sito www.giustizia.it/dislegge/voto.
italiani.htm), è stato formato da questo Ministero confrontando in via informatica i dati dell’AIRE Centrale
con quelli risultanti dagli schedari
consolari ed inserendovi i nominativi
dei cittadini iscritti contemporaneamente nell’AIRE e negli schedari
consolari nonché coloro che risultano iscritti solo nell’Aire.
Per le posizioni contenute in entrambi
gli archivi (con la corrispondenza del
nome, cognome e data di nascita), in
(Continua a pagina 15)
P a g i n a 15
(Continua da pagina 14)
linea con quanto prevede il suddetto
art. 5, comma 7 dello schema di regolamento, si sono assunti i dati relativi alla residenza ad all’indirizzo
risultanti negli schedari consolari.
Successivamente alla formazione
dell’elenco aggiornato dei cittadini
italiani residenti all’estero, questa Direzione Centrale ha provveduto alla
realizzazione informatica dell’elenco
provvisorio dei residenti all’estero aventi diritto al voto, trasmesso in data 15 aprile al Ministero degli Affari
Esteri, conformemente a quanto previsto dall’art 5, comma 8 dello schema di regolamento.
In sostanza, si è provveduto ad eliminare dall’elenco aggiornato dei cittadini all’estero, sia le posizioni di coloro che non compiono il diciottesimo
anno di età entro il 15 giugno prossimo, sia i nominativi di coloro che risultano non godere dell’elettorato attivo in luce di quanto comunicato in
precedenza in via informatica dai Comuni a questo Ministero.
L’elenco definitivo degli elettori dovrà, poi, essere comunicato da questo Ministero all’Ufficio Centrale per
la Circoscrizione Estero (costituito
presso la Corte di Appello di Roma)
entro il decimo giorno antecedente la
votazione in Italia (art. 19, comma 4,
dello schema di regolamento).
3) Procedimento elettorale
Per ciò che concerne, in estrema sintesi, il procedimento elettorale, la
Legge n. 459/01 individua nell’ambito
della Circoscrizione estero, quattro
ripartizioni: Europa, America Meridionale, America Settentrionale e Cen-
trale nonché Africa, Asia, Oceania e
Antartide. Inoltre l’art. 12 della legge
prevede dopo la predisposizione dei
modelli di schede da parte del Ministero dell’Interno, che la stampa e
l’invio del materiale elettorale da inserire nei plichi contenenti le schede,
comprese ovviamente le schede
stesse, siano totalmente a carico degli uffici consolari. Una volta votate,
le schede sono inserite dall’elettore
in una apposita busta interna, a sua
volta introdotta unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale
in una busta preaffrancata, che deve
essere spedita dall’elettore stesso
all’ufficio consolare, sì da pervenire
al medesimo Consolato entro le ore
16, ora locale, del giovedì antecedente la votazione in Italia..
I responsabili degli uffici consolari
provvedono, poi, all’invio dei plichi in
Italia per via aerea e con valigia diplomatica accompagnata (art. 18 dello schema di regolamento), ove verranno presi in carico dall’Ufficio Centrale per la Circoscrizione Estero,
competente allo scrutinio delle schede (articoli 13 e 14 della legge) attraverso la costituzione, presso di esso,
di un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all’ estero.
Lo scrutinio avrà inizio (art. 14 della
legge) contemporaneamente a quello
dei voti espressi sul territorio nazionale e, quindi, alle ore 15 di lunedì
16 giugno.
Saranno considerate valide ai fini
dello scrutinio le buste contenenti
schede pervenute al Consolato entro
le ore 16 del giovedì e arrivate agli
scali aeroportuali di Roma entro l’ora
fissata per l’inizio dello
scrutinio (art.
(Continua a pagina 16)
ELETTORALE
Voto all’estero
“In sostanza, si è provveduto ad eliminare
dall’elenco aggiornato dei
cittadini all’estero, sia le
posizioni di coloro che
non compiono il diciottesimo anno di età entro il 15
giugno prossimo, sia i
nominativi di coloro che
risultano non godere
dell’elettorato attivo in luce di quanto comunicato
in precedenza in via informatica dai Comuni a questo Ministero.”
P a g i n a 16
Anno V
ELETTORALE
(Continua da pagina 15)
Voto all’estero
18 comma 5 dello schema di regolamento)
Adempimenti relativi alla revisione
delle liste elettorali in occasione
del referendum del 15 giugno 2003
A) Nuove iscrizioni
“tutti i cittadini residenti
all’estero iscritti nelle liste
elettorali dopo la compilazione dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al
voto o che per qualsiasi
motivo sono stati omessi
da detto elenco, devono
essere immediatamente
segnalati tramite telefax o
via telematica – dal Comune di iscrizione al rispettivo Consolato, che
provvederà alla conseguente ammissione al
voto e alla inclusione
dell’elettore nell’apposito
elenco aggiuntivo.”
Si richiama la particolare attenzione
delle S.S.L.L. sull’importanza degli
adempimenti previsti dall’art. 17 comma 2 dello schema di regolamento;
tale disposizione – analogamente a
quanto prevede l’art. 4 comma 9 del
Decreto Legge m. 408/94 per
l’elezione dei rappresentanti dell’Italia
al Parlamento Europeo – stabilisce
che tutti i cittadini residenti all’estero
iscritti nelle liste elettorali dopo la
compilazione dell’elenco provvisorio
degli aventi diritto al voto o che per
qualsiasi motivo sono stati omessi da
detto elenco, devono essere immediatamente segnalati tramite telefax o
via telematica – dal Comune di iscrizione al rispettivo Consolato, che
provvederà alla conseguente ammissione al voto e alla inclusione
dell’elettore nell’apposito elenco aggiuntivo.
Con le predette segnalazioni, per ogni nuovo iscritto, verranno comunicati i dati di cui all’art. 5 comma 1 dello schema di regolamento e cioè nome, cognome, nome del coniuge per
le donne coniugate o vedove, luogo e
data di nascita, sesso, Stato di residenza, indirizzo, casella postale, Ufficio Consolare, Comune di iscrizione
Aire. Si fa presente che nell’elenco
provvisorio degli elettori, formato con
i criteri già ampiamente esposti, sono
Numero 5
stati inclusi tutti i nominativi segnalati
dai Comuni e pervenuti a questo Ministero entro lo scorso 18 marzo; successivamente a tale data, infatti si è
dovuto procedere ad un secondo
confronto con i dati degli schedari
consolari e , pertanto, non si è più potuto tener conto di eventuali successivi aggiornamenti di provenienza comunale.
Nel rammentare la fondamentale rilevanza di quanto sopra al fine di garantire il diritto al voto costituzionalmente tutelato, si rappresenta che la
tempestività del predetto adempimento risulta fondamentale al fine di permettere all’ufficio Consolare di inviare
all’elettore il plico con le schede con il
necessario anticipo, sì da consentire
il ”ritorno” postale delle schede votate
in tempo utile ai fini dello scrutinio.
Deve farsi presente che l’elenco degli
uffici consolari con i rispettivi numeri
di telefono, telefax ed indirizzi di posta elettronica è soggetto a continue
modifiche ed è sistematicamente aggiornato dal Ministero degli Affari Ester sul sito:
www.esteri.it/lafarnesina/indirizzi/
index.html
tali informazioni torneranno utili ai
Comuni anche al fine di adempiere
doverosamente a quanto stabilito dagli articoli 16, commi 1, 2, 3 e 17,
commi 1 dello schema di regolamento che prevedono, previa richiesta del
Consolato l’invio entro ventiquattro
ore, da parte del Comune, della dichiarazione attestante la mancanza
di cause ostative al godimento
dell’elettorato attivo. (Continua a pagina 17)
P a g i n a 17
Ciò al fine dell’ammissione consolare
al voto dei cittadini cancellati per irreperibilità o omessi per qualsiasi motivo dall’elenco degli elettori con le modalità ed entro i termini previsti dai
già citati articoli 16 e 17 comma 1
dello schema di regolamento.
B) Cancellazioni dalle liste elettorali
A differenza delle nuove iscrizioni, le
cancellazioni dalle liste degli elettori
residenti all’estero non devono essere comunicate agli Uffici Consolari,
bensì direttamente a questa Direzione Centrale, tramite telefax, ai numeri
06/46549805 e 06/46549806 indicando il nome e cognome del cittadino,
la data di nascita ed il numero distintivo AIRE. Tali comunicazioni, devono
essere inviate quanto prima, prevedendo anche più telefax da parte dello stesso Comune, fino alle ultime comunicazioni (presumibilmente quelle
relative alle variazione per morte) che
devono pervenire inderogabilmente
entro il 31 maggio, quindicesimo giorno antecedente la votazione, al fine
di consentire a questo Dicastero di
poter trasmettere in via informatica al
Presidente dell’Ufficio Centrale per la
Circoscrizione Estero l’elenco definitivo degli elettori entro il prescritto termine del decimo giorno antecedente
la votazione; in tale elenco, infatti,
non dovranno essere inseriti gli elettori cancellati dalle liste elettorali, al
fine di evitare un computo non corretto della partecipazione al voto.
C) Comunicazione dei nominativi
di chi non vota per corrispondenza
Questa Direzione Centrale riceverà
dal Ministero degli Affari Esteri la comunicazione degli Stati in cui può applicarsi la modalità del voto per corrispondenza (già citato art. 19 della
Legge) nonché, entro il 10 maggio, i
nominativi di coloro che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in
Italia (art 4 comma 3 della Legge)
Al fine di trasmettere tutti i nominativi
degli elettori che non votano per corrispondenza ai Comuni di iscrizione
nelle liste elettorali, questa Direzione
provvederà a far pervenire entro il 14
maggio appositi supporti informatici
per ogni Ufficio Territoriale del Governo, contenenti un programma applicativo che permetta – secondo le
necessità che potranno essere rappresentate dai Comuni – di produrre i
dati stessi sia su supporto informatico
(file txt) che su stampa.
Ciò al fine di consentire agli Uffici territoriali del Governo di adottare ogni
opportuna iniziativa affinché tutti i
comuni entrino in possesso dei suddetti dati entro il 16 maggio, trentesimo giorno antecedente la votazione,
come prescrive l’art. 4, comma 3, della Legge n. 459/01.
Si fa riserva peraltro, di far pervenire
quanto prima il tracciato record relativo ai dati da fornire ai comuni su supporto informatico, nonché di far conoscere, appena possibile gli Stati in cui
non si vota per corrispondenza, in
quanto ai relativi elettori i comuni dovranno inviare lo specifico modello di
cartolina-avviso che sarà diverso da
quello previsto per gli elettori che
hanno esercitato l’opzione.
Deve peraltro sottolinearsi, che per
ciò che concerne le suddette cartoline-avviso, che l’art. 23 commi 1 e 2
ELETTORALE
Voto all’estero
“A differenza delle nuove
iscrizioni, le cancellazioni
dalle liste degli elettori
residenti all’estero non
devono essere comunicate agli Uffici Consolari,
bensì direttamente a questa Direzione Centrale...”
P a g i n a 18
Anno V
ELETTORALE
(Continua da pagina 17)
Voto all’estero
dello schema di regolamento, prevedendo che esse vengano spedite solo agli elettori all’estero che non votano per corrispondenza (e quindi sia
gli optanti sia i residenti degli Stati in
cui non si vota per corrispondenza)
stabilisce che tale adempimento venga opportunamente espletato entro il
termine del venticinquesimo giorno
antecedente la data stabilita per le
votazioni in Italia.
D) Stampa delle liste elettorali sezionali
“le liste sezionali vengono
ricompilate, di intesa con
le Commissioni Elettorali
Circondariali, e dopo il cosiddetto blocco delle liste,
in stretto ordine alfabetico
al fine di agevolare la ricerca degli elettori al momento dell’espressione
del voto.”
Analogamente a quanto disposto in
occasione delle elezioni politiche con
circolare di questa Direzione Centrale
n. 2 del 13 gennaio 2001 (legge prefettizia. 5/EP del 23 gennaio 2001) si
suggerisce, per snellire le operazioni
dei seggi elettorali in occasione dei
prossimi Referendum che le liste sezionali vengono ricompilate, di intesa
con le Commissioni Elettorali Circondariali, e dopo il cosiddetto blocco
delle liste, in stretto ordine alfabetico
al fine di agevolare la ricerca degli
elettori al momento dell’espressione
del voto.
In tale contesto, si provvederà a non
inserire in tali liste sezionali gli elettori
della Circoscrizione Estero e cioè coloro che sono residenti all’estero non
hanno esercitato l’opzione per
l’esercizio del voto in Italia e non sono residenti in Paesi in cui non può
votarsi per corrispondenza.
Gli elettori della Circoscrizione Estero
Numero 5
sono infatti inseriti nell’elenco definitivo comunicato dal Ministero
dell’Interno all’Ufficio Centrale per la
Circoscrizione Estero, e quindi, non
possono essere compresi anche nelle liste sezionali; ciò al fine di addivenire ad un corretto computo del corpo
elettorale e della partecipazione al
voto.
Viceversa gli optanti (e i residenti in
Stati in cui non può votarsi per corrispondenza) devono essere compresi
in lista, al fine di garantire loro la possibilità di esercitare il diritto di voto in
Italia.
Non può non sottolinearsi l’assoluta
rilevanza e l’estrema delicatezza della tematica relativa alla prima attuazione della Legge 459/01, in un quadro normativo al momento non ancora completamente definito ed in assenza della necessaria rete telematica che possa collegare informaticamente gli Uffici Consolari, il Ministero
degli Affari
Esteri, il Ministero
dell’Interno ed i Comuni.
Ciò non di meno, l’obiettivo inerudibile dettato dalla Costituzione di assicurare l’effettività dell’esercizio del
diritto di voto dei nostri connazionali
all’estero impone di porre in essere i
predetti doverosi adempimenti in relazione ai quali le S.S.L.L., data
l’assoluta importanza della materia di
cui trattasi, non mancheranno di dare
puntuale ed attenta esecuzione delle
direttive impartite.
Si resta in attesa di urgente assicurazione.
A.I.R.E.: i nuovi siti internet del Ministero dell’interno
http://cedweb.mininterno.it:9898/
www.conformita.it
P a g i n a 19
MINISTERO DELLA DIFESA
Decreto 25 febbraio 2003
LEVA
Dispensa
Gazzetta Ufficiale N. 71 del 26 Marzo 2003
Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della
dispensa dalla ferma di leva
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 504;
Visto il decreto ministeriale in data 19
marzo 2002;
Decreta:
Articolo 1.
Il presente decreto disciplina i criteri
per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili
per il riconoscimento dei titoli previsti
per la concessione della dispensa
dalla ferma di leva.
dente art. 2, anche delle seguenti obiettive situazioni, se presenti, nel nucleo familiare dell'arruolato:
a) presenza di congiunti conviventi
affetti da gravi infermità per le quali
sono necessarie costose cure mediche;
b) situazioni debitorie connesse alla
ricostruzione di beni di vitale necessità perduti a seguito di calamità naturali;
c) precarie situazioni familiari derivanti da abbandono del tetto coniugale
da parte di uno dei genitori.
Articolo 4.
Non debbono essere computati nel
reddito complessivo del nucleo famiArticolo 2.
liare:
Per l'anno 2003 i livelli di reddito netto 1) le pensioni, gli assegni e le indenminimo mensile dei quali la direzione nità di guerra;
generale della leva ed i consigli di le- 2) le pensioni privilegiate ordinarie
va debbono tener conto nel determi- spettanti ai militari di leva per infortunare la perdita dei necessari mezzi di nio;
sussistenza ai fini del riconoscimento 3) le rendite vitalizie erogate daldei titoli previsti dal comma 1, lettera l'I.N.A.I.L. per infortunio sul lavoro;
d) [1] , e dal comma 3, lettera a), del- 4) le pensioni concesse dalla prefettul'art. 7 del decreto legislativo 30 di- ra ai sensi dell'art. 12 della legge 30
cembre 1997, n. 504 [2] , per la con- marzo 1971, n. 118, e gli assegni
cessione della dispensa dalla ferma di mensili di cui agli articoli 13 e 14 della
leva, sono quelli indicati nella tabella stessa legge concessi dalla prefettura
A, allegata al presente decreto.
a coloro che, inabili al lavoro, si trovano in particolari situazioni di bisogno.
Articolo 3.
Roma, 25 febbraio 2003
Nel deliberare in merito alla perdita
dei necessari mezzi di sussistenza, i Il Ministro: Martino
consigli di leva debbono tener conto,
oltre che della tabella di cui al prece-
“Il presente decreto disciplina i criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi
obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti
per la concessione della
dispensa
dalla ferma di leva”
P a g i n a 20
Anno V
Numero 5
LEVA
TABELLA A
Dispensa
Anno 2003
RIPARTIZIONE NORD
PIEMONTE, VALLE D’AOSTA, LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO
FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILA ROMAGNA
NUMERO DEI
COMPONENTI
IL NUCLEO
FAMILIARE ESCLUSO
L’ARRUOLATO
1
2
3
4
5
6 e più
ABITAZIONE
Proprietà
Affitto
664
886
1.131
1.391
1.593
1.777
789
1.049
1.289
1.598
1.837
2.027
CAPOLUOGHI
ABITAZIONE
Proprietà
Affitto
842
TORINO GENOVA
MILANO VENEZIA
BOLOGNA
ABITAZIONE
Proprietà
Affitto
687
894
1.054
RIPARTIZIONE CENTRO
TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO, LAZIO
NUMERO DEI
COMPONENTI
IL NUCLEO
FAMILIARE ESCLUSO
L’ARRUOLATO
1
2
3
4
5
6 e più
ROMA FIRENZE
ABITAZIONE
Proprietà
Affitto
642
860
1.087
1.337
1.532
1.723
750
1.006
1.234
1.532
1.766
1.961
CAPOLUOGHI
ABITAZIONE
Proprietà
Affitto
791
ABITAZIONE
Proprietà
Affitto
646
853
1.013
RIPARTIZIONE SUD
MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA
SICILIA, SARDEGNA
NUMERO DEI
COMPONENTI
IL NUCLEO
FAMILIARE ESCLUSO
L’ARRUOLATO
1
2
3
4
5
6 e più
ABITAZIONE
Proprietà
Affitto
599
810
1.033
1.283
1.468
1.657
712
951
1.196
1.489
1.728
1.918
CAPOLUOGHI
NAPOLI BARI
CATANIA PALERMO
ABITAZIONE
Proprietà
Affitto
ABITAZIONE
Proprietà
Affitto
739
605
791
MINISTERO DELLA DIFESA
Decreto 13 marzo 2003
Gazzetta Ufficiale N. 69 del 24 Marzo 2003
Rideterminazione delle condizioni per la concessione della dispensa dagli obblighi di leva, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504.
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 504, il quale, ai
commi 3 e 4, nel disciplinare la dispensa dal servizio di leva nell'ipotesi
che si prevedano eccedenze rispetto
alle esigenze di incorporazione, indica
le condizioni per la dispensa demandando al Ministro della difesa la deter(Continua a pagina 21)
P a g i n a 21
(Continua da pagina 20)
minazione di quelle previste alle lettere a), b), d) del comma 3;
Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 2000 che ha determinato le condizioni previste alle lettere a) e d) dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, riconoscendo sufficientemente determinate
nel testo legislativo le condizioni indicate alla lettera b) di detto comma;
Visto il proprio decreto in data 30 luglio
2001, che ha integrativo il predetto decreto ministeriale 16 ottobre 2000, apportando la condizione lavorativa tra
quelle previste per la concessione della dispensa di cui all'art. 7, comma 3,
lettera a), del sopracitato decreto legislativo n. 504/1997;
Ritenuta l'opportunità di integrare ulteriormente, alla luce dell'esperienza
maturata, dette condizioni;
Decreta:
Articolo 1.
1. Le condizioni previste dall'art. 7,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sono così determinate:
a) appartenente a famiglia che con la
partenza alle armi dell'arruolato, produttore di reddito, verrebbe a perdere i
necessari mezzi di sussistenza, quali
individuati nel tempo con apposito decreto ministeriale ai sensi dell'art. 7,
comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 504;
b) situazioni debitorie ereditate o dichiarazioni di fallimento di attività dei
genitori ovvero situazioni debitorie
conseguenti a dichiarazioni di fallimento connesse all'avvio o alla conduzione di attività economica di cui
l'interessato sia il titolare;
c) figlio di militare deceduto durante la
prestazione del servizio militare ovvero figlio o fratello di militare in congedo
o in riforma per ferite o infermità contratte in servizio e per causa di servizio limitatamente alla prima e seconda
categoria di invalidità di cui alla tabella
A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n.
834, compresi gli equiparati a dette
categorie;
d) orfano di entrambi i genitori, con
funzioni di capofamiglia, con germani
maggiorenni a carico;
e) appartenente a famiglia di cui altri
due figli abbiano prestato o prestino
servizio militare;
f) primo o altro figlio di genitore caduto
nello svolgimento di attività di lavoro o
di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause;
g) primo o altro figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e
seconda categoria di invalidità di cui
alla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli equiparati a dette categorie;
h) figlio o fratello di vittima della criminalità organizzata, riconosciuto tale
con atti formali della pubblica amministrazione;
i) appartenente a famiglia di cui un
convivente sia affetto da grave malattia invalidante che richieda cure onerose, sia dal lato economico che dell'assistenza fisica e morale;
l) datore di lavoro da almeno nove
mesi che, per soddisfare gli obblighi di
leva, è costretto al licenziamento del
personale dipendente e a chiudere
l'attività;
m) destinatario di una proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno o di una
proposta di assunzione con contratto
a tempo determinato e a tempo pieno
di formazione e lavoro o di apprendistato della durata di almeno 12 mesi,
(Continua a pagina 22)
LEVA
Dispensa
“nel disciplinare la dispensa dal servizio di leva nell'ipotesi che si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di
incorporazione, indica le
condizioni per la dispensa ”
P a g i n a 22
LEVA
Dispensa
“Il provvedimento di dispensa diviene privo di
effetto qualora, entro il
termine perentorio compreso tra il duecentodecimo giorno e il duecentosettantesimo giorno dall'inizio del rapporto di lavoro ... l'interessato non
presenti la certificazione
che comprovi la vigenza
del contratto di lavoro in
corso..”
Anno V
(Continua da pagina 21)
ovvero già titolare di un rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato e a tempo pieno di formazione e lavoro o apprendistato che preveda, alla
data della presentazione della domanda, l'espletamento di almeno 12 mesi
di attività lavorativa. Per gli arruolati in
possesso della proposta di lavoro, l'assunzione deve avvenire entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
data di presentazione della domanda.
Il provvedimento di dispensa diviene
privo di effetto qualora, entro il termine
perentorio compreso tra il duecentodecimo giorno e il duecentosettantesimo
giorno dall'inizio del rapporto di lavoro
che ha dato luogo alla dispensa
(periodo entro il quale l'arruolato è
considerato sospeso dall'avviamento
alle armi), l'interessato non presenti la
certificazione che comprovi la vigenza
del contratto di lavoro in corso.
2. Le condizioni previste dall'art. 7,
comma 3, lettera d), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sono
così determinate:
a) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, ovvero che nell'espleta-
Numero 5
mento di attività sportiva abbia conseguito risultati e meriti particolari sul
piano internazionale, sempreché l'impegno ed i meriti siano documentati da
riconoscimenti di organismi pubblici o
privati o di esperti di notorio prestigio e
competenza nei singoli settori. Qualora dalle suddette documentazioni non
emergano in maniera univoca i particolari meriti dell'interessato, l'Amministrazione della difesa si riserva la facoltà di chiedere conferma alla strutture pubbliche competenti per materia.
3. Le domande di cui ai commi 1 e 2,
se reiterate per lo stesso titolo, non
comportano la sospensione dell'avviamento alle armi.
4. Fermo il criterio di priorità decrescente indicato al comma 3 dell'art. 7
del decreto legislativo n. 504 del 1997,
a parità di condizioni è data precedenza a coloro nei cui confronti ricorrono
più condizioni.
5. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale 16 ottobre
2000 e il decreto ministeriale 30 luglio
2001.
Roma, 13 marzo 2003
Il Ministro: Martino
IMPOSTA DI BOLLO - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 22
aprile in materia di: “Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 90. Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica”
(Estratto)
9.2 Agevolazioni concernenti l'imposta di bollo (art. 90, comma 6)
Il comma 6 dell'art. 90 della legge n. 289
del 2002 stabilisce che al n. 27-bis della
tabella di cui all'allegato B annesso al
decreto del presidente della repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ”e dalle federazioni sportive ed enti di promozione
sportiva riconosciuti dal Coni”'.
Con tale norma è disposta l'esenzione
dall'imposta di bollo a favore delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, con
riferimento agli atti, documenti, istanze,
contratti, copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni.
Detta esenzione non trova applicazione
nei confronti delle società e associazioni sportive dilettantistiche, in quanto
non menzionate dalla norma
P a g i n a 23
Referendum 15 giugno 2003
Calendario delle operazioni elettorali
9 aprile 2003
Decreti del Presidente della Repubblica di indizione dei Referendum
11 aprile 2003
Pubblicazione sulla G.U. della Repubblica n. 85 in data 11,04,2003 dei Decreti
(09,04,2003) del Presidente della Repubblica di indizione dei Referendum
16 aprile 2003
5° giorno successivo alla SCADENZA DEL TERMINE PER:
data di pubblicazione del Revisione degli infissi e delle porte di accesso dei locali destinati a sede degli
Decreto di indizione dei
uffici di sezione e degli impianti elettrici e dei mezzi di illuminazione sussidiaria.
Referendum
19 aprile 2003
Scadenza del termine per esercitare l’opzione del diritto di voto in Italia da parte
degli elettori iscritti in A.I.R.E.
21 aprile 2003
10° giorno successivo
alla data di pubblicazione
del Decreto di indizione
dei Referendum
23 aprile 2003
SCADENZA DEL TERMINE PER:
a) Determinazione del Dirigente o del Responsabile del Servizio per la costituzione dell’Ufficio Elettorale e per l’autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario.
b) Invio del prospetto delle sezioni elettorali all’Autorità Giudiziaria per gli adempimenti connessi alla nomina dei Presidenti di seggio
SCADENZA DEL TERMINE PER:
a) Revisione straordinaria delle liste elettorali – 1° TORNATA – (art. 32, quarto
comma T.U. 223/67 e successive modifiche e integrazioni)
b) Comunicazioni telegrafiche ai Comuni di immigrazione delle cancellazioni effettuate
c) Trasmissione mod. 3/D e 4/D con l’indicazione del numero di tessera elettorale
d) Notifica della cancellazione dalle liste e ritiro della tessera elettorale agli elettori che abbiano perso il diritto elettorale
26 aprile 2003
15° giorno successivo
alla data di pubblicazione
del decreto di indizione
dei Referendum
SCADENZA DEL TERMINE PER:
a) Accertamento da parte del Sindaco, con l’assistenza del Segretario comunale,
dell’esistenza e del buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l’arredamento dei seggi elettorali. Dell’eseguito controllo redigere
apposito verbale da inviare in copia al Prefetto.
b) Verificare l’esistenza delle bandiere italiana e della U.E. da esporre all’esterno
degli edifici sedi di seggio elettorale.
1 maggio 2003
45° giorno antecedente
la votazione
Affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali all’albo pretorio del
Comune e in altri luoghi pubblici. Assicurare al Prefetto l’avvenuta affissione.
SCADENZA DEL TERMINE per la revisione straordinaria delle liste elettorali – II
TORNATA –
a) Cancellazione degli elettori deceduti o che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito a sentenza
passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell’autorità giudiziaria
b) Iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel Comune
c) Variazioni per trasferimento di abitazione in altra sezione del Comune
d) Consegna delle tessere elettorali agli elettori nuovi iscritti e ritiro di quelle già in
loro possesso
e) Invio dei tagliandi adesivi agli elettori che abbiano avuto variazioni sulla tessera elettorale
10 maggio 2003
11 maggio 2003
Scadenza del termine entro il quale il Ministero degli Affari Esteri deve trasmettere al Ministero dell’Interno la comunicazione:
a) Degli Stati in cui non può applicarsi la modalità di voto per corrispondenza
b) Dei nominativi di coloro che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in
Italia
10° giorno successivo
alla data di affissione del
manifesto di convocazione dei Referendum
SCADENZA DEL TERMINE PER:
a) Compilazione da parte dell’Ufficiale Elettorale di un elenco, in triplice copia, dei
cittadini che, pur essendo iscritti nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18°
anno di età nel primo giorno fissato per la votazione. – Una copia di tale elenco è
immediatamente trasmessa dal Sindaco alla Commissione Elettorale Circondariale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi compresi nello stesso.
b) Pubblicazione all’albo pretorio della seconda copia dell’elenco.
c) Deposito nella segreteria comunale della terza copia dell’elenco.
d) Consegna delle tessere elettorali agli iscritti che avranno compiuto il 18° anno
di età nel primo giorno di votazione.
P a g i n a 24
Anno V
Numero 5
12 maggio 2003
34° giorno antecedente SCADENZA DEL TERMINE PER:
la votazione
a) La presentazione alla Giunta Municipale delle domande di assegnazione di
spazi per la propaganda elettorale diretta
b) La presentazione alla Giunta Municipale delle domande di assegnazione di
spazi per la propaganda elettorale indiretta da parte dei fiancheggiatori
13 maggio 2003
33° giorno antecedente Da oggi a giovedì 15 maggio la Giunta Municipale deve:
la votazione
a) Determinare e delimitare in ogni centro abitato, con popolazione superiore a
150 abitanti, gli spazi pe le affissioni di propaganda elettorale diretta e indiretta
b) Ripartire e assegnare gli spazi di propaganda elettorale diretta
c) Ripartire e assegnare gli spazi di propaganda elettorale indiretta
14 maggio 2003
Il Ministero dell’Interno trasmette ad ogni U.T.G. appositi supporti informatici contenenti:
a) L’elenco degli Stati in cui non può applicarsi la modalità di voto per corrispondenza
b) I nominativi, suddivisi per Comune, di coloro che hanno esercitato il diritto di
opzione per il voto in Italia
16 maggio 2003
30° giorno antecedente Inizio della propaganda elettorale
la votazione
Rilasciare le autorizzazioni per la propaganda fonica su mezzi mobili
Inizio del divieto di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in
luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti, di ogni forma di propaganda luminosa mobile, del lancio di volantini, nonché dell’uso di altoparlanti
su mezzi mobili fuori dai casi disciplinati dall’art. 7 comma 2, della legge 130/1975
Scadenza del termine per la nomina, da parte dei presidenti delle Corti d’Appello,
dei presidenti di seggio
Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso
al Questore
Scadenza del termine:
1) per l’iscrizione degli elettori nelle liste elettorali per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o per riacquisto del diritto elettorale per cessazione
delle cause ostative, e affissione del manifesto per rendere noto il deposito degli
atti della revisione elettorale. (scaduto questo termine spetta alla Commissione
elettorale Circondariale, su domanda dell’interessato, disporre l’ammissione al
voto)
2) entro il quale i Comuni riceveranno dall’U.T.G.:
a) L’elenco degli Stati in cui non può applicarsi la modalità di voto per corrispondenza
b) I nominativi di coloro che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia
25° giorno antecedente Da oggi a lunedì 26 maggio
la votazione
Sorteggio, da parte dell’Ufficiale Elettorale, in pubblica seduta, di un numero di
nominativi, compresi nell’albo degli scrutatori, occorrenti per la costituzione dei
seggi elettorali e di un elenco di nominativi per sostituire gli eventuali rinunciatari.
Del sorteggio deve essere dato pubblico annuncio almeno 2 giorni prima.
Redigere gli estratti del verbale di nomina degli scrutatori da consegnare ai Presidenti di seggio
Scadenza del termine per la compilazione e spedizione delle cartoline-avviso agli
elettori A.I.R.E.:
a) Residenti in Stati in cui non può applicarsi la modalità del voto per corrispondenza
b) Che hanno esercitato l’opzione per il voto in Italia
21 maggio 2003
26 maggio 2003
20° giorno antecedente Comunicazione da parte del Presidente della Corte d’Appello della nomina dei
la votazione
Presidenti di seggio
Scadenza del termine per il sorteggio, da parte dell’Ufficiale Elettorale, in pubblica seduta, di un numero di nominativi, compresi nell’albo degli scrutatori, occorrenti per la costituzione dei seggi elettorali e di un elenco di nominativi per sostituire gli eventuali rinunciatari. Del sorteggio deve essere dato pubblico annuncio
almeno 2 giorni prima
31 maggio 2003
15° giorno antecedente Scadenza del termine
la votazione
a) Per la cancellazione dalle liste elettorali degli elettori deceduti
b) Per blocco delle liste generali e sezionali con loro autenticazione da parte
dell’Ufficiale Elettorale e della Commissione elettorale Circondariale
c) Entro il quale il Sindaco notifica la nomina agli scrutatori sorteggiati (entro 48
ore dalla notifica i sorteggiati devono comunicare l’eventuale grave impedimento
a svolgere la funzione di scrutatore e il Sindaco provvederà alle sostituzioni attingendo dall’apposita lista)
P a g i n a 25
d) Ricompilazione delle liste sezionali in ordine alfabetico senza l’inserimento degli elettori A.I.R.E.che voteranno per corrispondenza
5 giugno 2003
10° giorno antecedente Affissione del manifesto con le principali avvertenze agli elettori
la votazione
Trasmissione al Sindaco, da parte della Commissione elettorale Circondariale,
delle liste elettorali di sezione autenticate
Scadenza del termine per l’inoltro alla Commissione elettorale Circondariale, da
parte dell’Ufficiale Elettorale, delle eventuali proposte di variazioni di sede dei
seggi elettorali in conseguenza di sporavvenute gravi circostanze
Organizzare il servizio di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori portatori di handicap il raggiungimento del seggio elettorale
10 giugno 2003
5° giorno antecedente la Provvedere alla convocazione dei Presidenti di seggio per la riunione da effetvotazione
tuarsi sabato 14 giugno per le istruzioni e la consegna del materiale
Da oggi l’ufficio elettorale comunale rimane aperto dalle ore 9 alle ore 19 e, nei
giorni della votazione, per tutta la durata delle operazioni
Scadenza del temine per:
a) Decisione delle Commissione Elettorale Circondariale sulle eventuali proposte
dell'Ufficiale elettorale in merito alla variazione di sedi dei seggi elettorali
b) Affissione del manifesto per rendere noto l’orario di apertura al pubblico
dell’ufficio elettorale per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali smarrite,
rubate, deteriorate e per il ritiro di quelle non consegnate
12 giugno 2003
3° giorno antecedente la Scadenza del termine per:
votazione
a) Presentazione a cura degli elettori ricoverati nel luoghi di cura e dei detenuti
aventi diritto al voto della domanda al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali
essi sono iscritti, per esercitare i diritto di voto nel luogo di degenza o detenzione
b) Invio ai Sindaci, da parte dell’U.T.G., dei pacchi con le schede di votazione dei
referendum, dei plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni. Il Segretario Comunale o il Responsabile dell’ufficio elettorale comunale prenderà in consegna il materiale di cui sopra dando assicurazione all’U.T.G: dei quantitativi pervenuti e segnalando eventuali esigenze di integrazione
c) Il Sindaco notifica agli interessati l’avvenuta nomina di scrutatore di seggio in
sostituzione dei rinunciatari per grave impedimento
d) Pubblicare il manifesto indicante le sedi dei seggi elettorali attrezzati per i non
deambulanti
e) Verificare se sono pervenuti provvedimenti dai quali risulti la perdita del diritto
elettorale nei confronti di iscritti nelle liste elettorali del Comune. In caso positivo
provvedere a:
1) Notificare all’interessato il provvedimento e ritirare la tessera elettorale
2) Comunicare al Presidente di seggio la non ammissione al voto dell’iscritto nella
lista di sezione
13 giugno 2003
2° giorno antecedente la Scadenza del termine per:
votazione
Consegna al Comune degli stampati occorrenti per le operazioni di seggio, comprese le matite copiative e i pacchi di cancelleria
La presentazione al Segretario Comunale della designazione dei rappresentanti
effettivi e supplenti dei Partiti e dei Comitati promotori dei referendum (la designazione può anche essere presentata direttamente ai Presidenti di seggio il sabato
pomeriggio o la domenica mattina prima che abbiamo inizio le operazioni di voto
Il Sindaco deve:
a) Formare gli elenchi di coloro che chiedono di votare nel luogo di cura o detenzione da consegnare ai presidenti delle sezioni dei seggi elettorali
b) Rilasciare l’attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi di cui alla lettera a) ai richiedenti
c) Trasmettere l’elenco degli elettori per i quali è stata concessa l’attestazione di
cui alla lettera b) ai Sindaci interessati per i degenti e i detenuti in altro Comune
Compilazione degli elenchi speciali per i presidenti dei seggi
Organizzazione del servizio di trasporto del materiale elettorale dal Comune ai
seggi
Pubblicazione del manifesto con il quale si avvertono gli elettori delle eventuali
variazioni apportate alle sedi dei seggi
L’attuazione delle variazioni da apportare alle liste di sezione da parte della Commissione elettorale Circondariale, in conseguenza di errori materiali di scrittura od
omissioni di nomi, di elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali generali
P a g i n a 26
Anno V
Numero 5
Ore 24:
a) Termine ultimo per l’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale
b) Divieto di tenere comizi, riunioni di propaganda elettorale, in luoghi pubblici o
aperti al pubblico
14 giugno 2003
giorno antecedente
votazione
la Scadenza del termine per la presentazione della domanda, da parte dei naviganti
che si trovino fuori del Comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco, di
votare nel Comune in cui si trovano
Ore antimeridiane:
Consegna da parte del Sindaco ai Presidenti degli uffici di sezione del materiale,
degli stampati, occorrenti per la votazione e lo scrutinio, nonché degli elenchi degli elettori degenti e detenuti che hanno ottenuto l’autorizzazione a votare nei luoghi di cura e di detenzione.
In caso di impedimento di alcuni Presidenti di seggio, sopravvenuto prima
dell’insediamento dei seggi, in condizioni da non consentire la normale surroga
assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato
Il Segretario Comunale provvede a trasmettere ai presidenti si seggio gli atti di
designazione dei rappresentanti dei partiti e dei comitati promotori dei referendum
Attivazione del servizio di raccolta e trasmissione dati con gli Uffici elettorali di
sezione
Operazioni dei seggi elettorali:
ore 16
Costituzione degli uffici elettorali di sezione
Autenticazione delle schede per la votazione
Presentazione ai Presidenti di seggio, durante le operazioni di autentica delle
schede, delle designazioni dei rappresentanti di lista non consegnate al Segretario Comunale
Al termine delle operazioni, rinvio al giorno successivo e custodia della sala
Comunicazione al Prefetto dell’avvenuto insediamento dei seggi
15 giugno 2003
1° giorno di votazione
Ore 8,00 – Ripresa delle operazioni elettorali e apertura della votazione che proseguirà fino alle ore 22,00
Ore 22,00 – Rinvio delle operazioni di votazione alle ore 7,00 di Lunedì 16 giugno
16 giugno 2003
2° giorno di votazione
Ore 7,00 – Ricostituzione del seggio e inizio delle operazioni di voto che termineranno alle ore 15,00
Ore 15,00 – Chiusura della votazione, riscontro dei votanti, inizio dello scrutinio.
25 giugno 2003
Non oltre il 10° successivo a quello di inizio della votazione scade il temine per la
restituzione all’U.T.G. dei timbri, matite copiative e altro materiale di cancelleria
31 giugno 2003
Termine del mese suc- Revisione dinamica per l’attuazione delle variazioni conseguenti alla perdita del
cessivo a quello delle diritto elettorale ai sensi dell’art. 32/ter del D.P.R. 223/1967 e successive integravotazione
zioni e modificazioni
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Le notizie in anticipo!!!
P a g i n a 27
MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
ASSUNZIONI
Procedure
Circolare 1/2003 del 28 aprile 2003
Problematiche interpretative dell'articolo 34 della legge 27 dicembre
2002, n.289.
L’articolo 34 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, disciplina, tra l’altro, la
rideterminazione degli organici e le assunzioni di personale negli enti locali.
In particolare, l’ultima parte del comma
10, al fine di introdurre una disciplina
parzialmente diversa da quella delle
altre pubbliche amministrazioni, precisa
che “per le regioni e le autonomie locali
….. si applicano le disposizioni di cui al
comma 11”. Quest’ultima disposizione
ha come snodo fondamentale, ai fini
del concorso delle autonomie regionali
e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l’emanazione di decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri
(previo accordo tra Governo, regioni ed
autonomie locali da concludere in sede
di Conferenza Unificata) con cui “sono
fissati per le province e i comuni con
popolazione superiore a 5000 abitanti
che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2002,
per gli altri enti locali, e per gli enti del
Servizio sanitario nazionale, criteri e
limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2003”. Agli stessi decreti è, altresì, demandata la definizione dell’ambito applicativo, per le autonomie locali, delle disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo 34,
relative alla rideterminazione degli organici degli enti.
Tutto ciò premesso, in considerazione
delle numerose richieste di parere formulate da amministrazioni locali,
l’applicazione delle richiamate disposizioni ha formato oggetto, parallelamente all’attività preparatoria dei previsti
decreti, di esame congiunto con i rappresentanti del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Ministero
dell’Economia e delle Finanze,
dell’A.N.C.I., dell’U.P.I. e dell’U.N.C.E.M..
Si ritiene opportuno fornire le risultanze
dei predetti incontri allo scopo di offrire
agli enti locali un utile orientamento nella analisi delle problematiche relative
alla materia.
La legge finanziaria detta una disciplina
sostanzialmente diversificata fra gli enti
che hanno rispettato per l’anno 2002 le
regole del patto di stabilità interno e
quelli che non lo hanno fatto. Conseguentemente, è ribadita la sostanziale
diversità tra enti che sono obbligati a
rispettare il patto di stabilità ed enti esonerati.
Come sopra detto, saranno i sopracitati
D.P.C.M. a fissare, per le province e i
comuni con popolazione superiore a
5000 abitanti che abbiano rispettato le
regole del patto di stabilità interno per
l’anno 2002 e per gli altri enti locali, i
criteri e i limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2003.
Per le assunzioni a tempo indeterminato è in ogni caso fatto salvo, ai sensi
del secondo periodo dello stesso comma 11, il ricorso alle procedure di mobilità volontaria, nei limiti della pianta organica provvisoria o eventualmente ridefinita. Per tale forma assunzionale,
pertanto, non esistono limitazioni, se
non per gli enti che non hanno rispettato nell’anno 2002 le disposizioni del
patto di stabilità, per i quali la facoltà di
acquisizione del personale mediante
mobilità è esercitabile nei limiti previsti
dall’articolo 19 della legge 28 dicembre
2001, n. 448. Tale facoltà è esercitabile
anche se non sono stati ancora emanati i D.P.C.M. previsti dallo
stesso com(Continua a pagina 28)
“Per le assunzioni a tempo indeterminato è in ogni caso fatto salvo, ai
sensi del secondo periodo dello stesso comma
11, il ricorso alle procedure di mobilità volontaria, nei limiti della pianta
organica provvisoria o
eventualmente ridefinita”
P a g i n a 28
ASSUNZIONI
Procedure
“I singoli enti locali in caso
di assunzioni di personale
dovranno autocertificare il
rispetto delle disposizioni
relative al patto di stabilità
interno per l’anno 2002.”
Anno V
(Continua da pagina 27)
ma 11.
In merito deve, peraltro, rilevarsi che
l’articolo 7 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, pubblicata sulla G.U. n.15 del 20
gennaio 2003, ha introdotto nel decreto
legislativo n. 165/2001 l’articolo 34-bis,
il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, prima di avviare le procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato, devono inviare una
comunicazione, recante gli elementi
conoscitivi relativi al concorso da bandire, agli enti di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo n. 165/2001. Conseguentemente,
gli enti locali dovranno inviare tale comunicazione alle strutture regionali e
provinciali alle quali sono stati conferiti,
a norma del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, funzioni e compiti
in materia di collocamento e politiche
attive del lavoro. La comunicazione è
necessaria al fine di provvedere, entro
15 giorni dalla comunicazione,
all’assegnazione del personale collocato in disponibilità. Le pubbliche amministrazioni possono procedere all’avvio
delle procedure concorsuali decorsi
due mesi dalla sopracitata comunicazione. Il predetto articolo 34-bis, così
come peraltro precisato nella circolare
del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1440/9/SP del 17 marzo 2003,
non si riferisce alle ipotesi di mobilità
volontaria disciplinate dall’articolo 30
del d. lgs. n. 165/2001 e dai contratti
collettivi.
I singoli enti locali in caso di assunzioni
di personale dovranno autocertificare il
rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l’anno 2002. Si
ritiene che tale potere certificativo faccia capo al responsabile degli uffici finanziari dell’ente.
Fino all’emanazione dei precitati D.P.C.M.
si applicano le disposizioni di cui al
comma 4 dello stesso articolo 34. Ne
Numero 5
deriva che, fino all’emanazione degli
stessi, per i comuni con popolazione
superiore a 5000 abitanti e per le province che hanno rispettato il patto di
stabilità per l’anno 2002, nonché per gli
altri enti locali, è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non
fungibili la cui consistenza non sia superiore all’unità, nonché quelle relative
alle categorie protette.
Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5000
abitanti che non hanno rispettato per
l’anno 2002 le regole del patto di stabilità interno, limitatamente alle assunzioni a tempo indeterminato, rimane – come detto - confermata la disciplina prevista dall’articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Per le relative
problematiche interpretative si richiama
la circolare di questa Amministrazione
n. 1/2002 del 4 marzo 2002 (in G.U. n.
72 del 26 marzo 2002) .
Sono in ogni caso consentite, anche
per gli enti che non hanno rispettato il
patto di stabilità per l’anno 2002, previa
autocertificazione degli enti a cura del
responsabile dell’ufficio finanziario
dell’ente, le assunzioni connesse al
passaggio di funzioni e competenze
agli enti locali, limitatamente alle ipotesi
in cui il relativo onere sia interamente
coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione
di personale. Tale facoltà è, altresì,
esercitabile, con le suindicate limitazioni, anche nelle ipotesi in cui il relativo
trasferimento di fondi sia stato posto a
carico della regione.
Con i predetti D.P.C.M. sarà, altresì,
definito per le autonomie locali “l’ambito
applicativo” dei commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 34. Dette disposizioni
per la generalità delle pubbliche amministrazioni (ad eccezione
deia pagina
comuni
(Continua
29)
P a g i n a 29
(Continua da pagina 28)
con popolazione inferiore a 3000 abitanti) prevedono l’obbligo della rideterminazione delle dotazioni organiche
sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo n. 165/2001. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione, le dotazioni organiche
sono provvisoriamente fissate, mediante specifico atto ricognitivo, in misura
pari ai posti coperti al 31.12.2002, tenuto conto anche dei posti per i quali alla
stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di
mobilità o di riqualificazione del personale.
Il comma 12 dello stesso articolo 34,
stabilisce che i termini di validità delle
graduatorie per le assunzioni, presso le
amministrazioni pubbliche che per
l’anno 2003 sono sottoposte a limitazioni delle assunzioni di personale, sono
prorogati di un anno. Pertanto, la vigenza triennale delle graduatorie, prevista
dal comma 4 dell’articolo 91 del decreto
legislativo n. 267/2000, diviene quadriennale per gli enti per i quali la legge finanziaria 2003 ha posto dei vincoli assunzionali.
Per le assunzioni a tempo determinato,
nessun limite è posto relativamente ai
comuni inferiori ai 5000 abitanti, ai comuni con popolazione superiore ai 5000
abitanti e alle province che hanno rispettato il patto di stabilità, ai consorzi,
alle comunità montane, alle comunità
isolane e alle unioni di comuni.
Ai sensi del comma 13 dell’articolo 34,
relativamente alle assunzioni di personale a tempo determinato, sono poste
delle limitazioni a carico delle province
e dei comuni che, pur essendovi tenuti,
non hanno rispettato il patto di stabilità per
l’anno 2002. Tali enti, per l’anno 2003,
possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo determinato o con
convenzioni o alla stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuati-
va, nel limite del 90% della spesa media annua sostenuta nel triennio 19992001. Viene pertanto, abbattuta del
10% la spesa sostenuta dagli enti ai
predetti fini. Si ritiene opportuno precisare come la predetta limitazione di
spesa sia da riferire cumulativamente
alle tre tipologie di personale e non separatamente a ciascuna di esse. Ciò
allo scopo di lasciare alle singole amministrazioni la discrezionalità nella gestione di tale personale, onde far fronte
in modo ottimale alle mutevoli e contingenti esigenze di servizio. In tale calcolo non va computata la spesa sostenuta
ai sensi dell’articolo 108 del T.U.E.L.,
finalizzata all’inserimento negli enti della figura del direttore generale. Per quel
che concerne le spese relative alle assunzioni temporanee, alle convenzioni
e alle collaborazioni coordinate e continuative, attuative di progetti finanziati
da fondi statali, regionali o comunitari,
si ritiene che, ai fini in questione, per
l’anno in corso, possa escludersi dal
computo la quota parte di spesa sostenuta con finanziamenti esterni espressamente finalizzati ad assunzioni.
Peraltro, anche in tal caso, le spese
con identica copertura finanziaria sostenute nel triennio precedente non dovranno essere prese in considerazione
ai fini del calcolo della spesa media annua sostenuta nello stesso triennio.
In merito, deve, altresì, rilevarsi come
non costituisca spesa per il personale,
e pertanto non può essere considerata
rilevante ai fini della determinazione dei
limiti assunzionali, quella relativa alle
assunzioni di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 110 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nonché quella
concernente le assunzioni per la copertura, a tempo determinato, dei posti
di responsabili dei servizi o degli uffici,
di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione; detta spesa,
ai sensi
(Continua
a paginadel
30)
ASSUNZIONI
Procedure
“Fino al perfezionamento
dei provvedimenti di rideterminazione, le dotazioni
organiche sono provvisoriamente fissate, mediante specifico atto ricognitivo, in misura pari ai posti
coperti al 31.12.2002, tenuto conto anche dei posti per i quali alla stessa
data risultino in corso di
espletamento procedure
di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del
personale.”
P a g i n a 30
ASSUNZIONI
Procedure
“...le procedure di conversione in rapporti di lavoro
a tempo indeterminato dei
contratti di formazione e
lavoro scaduti nell’anno
2002 o che scadranno
nell’anno 2003 sono
sospese fino al
31 dicembre 2003.”
Anno V
(Continua da pagina 29)
comma 3 dello stesso articolo 110, non
va computata tra i costi del personale.
Parimenti non va considerata la spesa
relativa alle assunzioni interinali di cui
all’articolo 2 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000.
Sono escluse dalle predette limitazioni
sulle assunzioni a termine, ai sensi del
successivo comma 17, “le assunzioni di
personale delle polizie municipali nel
rispetto del patto di stabilità e dei bilanci comunali, ferme restando le piante
organiche stabilite dalle regioni”. Deve
premettersi che la norma è applicabile
solo a quegli enti che non hanno rispettato nell’anno 2002 il patto di stabilità.
Pertanto, la stessa deve interpretarsi
nel senso che le assunzioni che gli enti
andranno ad effettuare a tal fine non
devono in alcun caso comportare
l’inosservanza del patto di stabilità per
l’anno 2003, mentre la relativa spesa
deve trovare piena copertura nel bilancio dell’ente. Ferma restando la competenza dei comuni alla determinazione
degli organici della polizia municipale,
devono essere rispettati gli eventuali
parametri dettati dalle regioni ai sensi
dell’articolo 6, comma 2, della legge 7
marzo 1986, n. 65 (le regioni, possono
“stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della
classe alla quale sono assegnati i comuni”). Solo a tali condizioni risulta
possibile derogare al limite di spesa posto dal precedente comma 13.
Il comma 18, anch’esso applicabile agli
enti locali, prevede che le procedure di
conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell’anno 2002 o
che scadranno nell’anno 2003 sono sospese fino al 31 dicembre 2003. Risulta
possibile, pertanto, ai sensi dello stesso comma, prorogare fino al 31 dicembre 2003 i rapporti in essere (già instaurati al 1.1.2003, data di entrata in
Numero 5
vigore della finanziaria), al fine di assicurare la continuità dei rapporti esistenti. Ovviamente il personale destinatario
della disposizione in questione è esclusivamente quello che ha concluso o
che concluderà, nel corso del 2003,
con esito favorevole, il corso di formazione e lavoro e non tutto il personale
con cui è stato stipulato il contratto. Si
precisa, altresì, che i requisiti richiesti
per le procedure di riconversione in
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dei contratti di formazione e lavoro
debbono essere considerati al momento della scadenza del contratto a tempo
determinato e non al momento della
futura trasformazione. Peraltro, la spesa relativa allo stesso personale non
concorre a determinare il tetto di quella
di cui al comma 13, riguardando una
particolare categoria, destinata alla sistemazione in ruolo, in quanto assunta
ab origine nel quadro della programmazione del fabbisogno di personale.
Per completezza, si segnala, altresì, il
disposto dell’articolo 50, comma 5, della stessa legge n. 289/2002, che ha reso applicabile, nel rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità, anche per l’anno 2003, la preesistente
normativa in tema di stabilizzazione dei
lavoratori socialmente utili.
Nel rappresentare l’opportunità che le
note esplicative che precedono vengano portate, per ogni utile contributo,
all’attenzione degli enti locali, rientranti
nelle rispettive circoscrizioni, si richiama la particolare attenzione sulle disposizioni recate dal comma 18
dell’articolo 29 della legge in oggetto, in
materia di patto di stabilità interno per
gli enti territoriali siti nelle regioni a statuto speciale.
IL CAPO DIPARTMENTO
(Malinconico)
P a g i n a 31
L’identità dell’elettore impedito è comprovata anche dalle informazioni riportate sul verbale dell’Ufficio di sezione relative al numero
di iscrizione ed alle generalità dell’accompagnatore nonché dal
certificato medico esibito
CORTE DI CASSAZIONE
Sezione V, decisione 26/02/2003 n.
1099
(omissis)
GIURISPRUDENZA
Identificazione
elettore
ne di Trivigliano ed il Sig. Cataldi.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio
2002 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
FATTO
Con la sentenza appellata venivano
annullate, in accoglimento del ricorso
proposto da candidati (eletti e non eletti) nella lista risultata soccombente,
le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e Consigliere del Comune di Trivigliano.
Avverso tale decisione proponevano
rituale appello i resistenti in primo
grado, risultati eletti alla carica di Sindaco e Consigliere Comunale in esito
alle elezioni annullate dal T.A.R., criticando la correttezza della statuizione reiettiva delle diverse eccezioni di
inammissibilità del ricorso originario e
dei motivi aggiunti formulate in primo
grado e contestando, comunque, nel
merito la sussistenza dei vizi riscontrati dai primi giudici ed assunti a fondamento della sentenza impugnata,
della quale invocavano l'annullamento.
Resistevano gli originari ricorrenti,
contestando la fondatezza delle censure dedotte a fondamento dell'appello, riproponendo il motivo del gravame originario dichiarato assorbito
dal T.A.R. e domandando la reiezione del ricorso.
Non si costituivano, invece, il Comu-
1.- Le parti controvertono sulla validità delle elezioni comunali di Trivigliano, svoltesi il 13 maggio 2001, all'esito delle quali è stato proclamato eletto Sindaco Quartana Luigi, candidato
nella lista n. 2 «Per il nostro Paese»,
ed il cui risultato è stato impugnato
da Bonanni Enzo Maria Gianfranco,
candidato Sindaco, e da altri candidati (eletti e non eletti) alla carica di
Consigliere nella lista n. 1 «Insieme
per rinnovare Trivigliano», risultata
soccombente nella predetta competizione per soli quattro voti.
In accoglimento del ricorso proposto
da questi ultimi, il T.A.R. del Lazio,
Sezione di Latina, ha, in particolare,
respinto le eccezioni pregiudiziali formulate dai resistenti ed annullato la
proclamazione degli eletti sulla base
del duplice rilievo della discrasia tra il
numero delle schede scrutinate (pari
a 1103) e quello degli elettori registrati (1097) e dell'omessa identificazione, con le forme rigidamente prescritte dall'art. 48 D.P.R. 16 maggio
1960, n. 570, dei sei votanti non riportati nella lista degli elettori della
Sezione.
2.- Avverso tale pronuncia propongo(Continua a pagina 32)
“il T.A.R. del Lazio ha annullato la proclamazione
degli eletti ...sulla base
dell'omessa identificazione, con le forme rigidamente prescritte dall'art.
48 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, dei sei votanti
non riportati nella lista
degli elettori della Sezione.”
P a g i n a 32
GIURISPRUDENZA
Identificazione
elettore
“gli odierni ricorrenti hanno indicato i nomi degli
elettori che, pur non essendo stati identificati con
le forme prescritte e riportati nella lista degli elettori
della Sezione, hanno, tuttavia, espresso il loro voto, giustificando, così, la
riscontrata discordanza
tra il numero delle schede
scrutinate e quello
dei votanti”
Anno V
(Continua da pagina 31)
no appello gli originari resistenti, proclamati eletti, con il verbale annullato,
alla carica di Sindaco e di Consigliere
Comunale con la lista n. 2, criticando,
in via pregiudiziale, la statuizione
reiettiva delle eccezioni di inammissibilità del ricorso originario, dedotta
sia per la sua omessa notifica all'Ufficio elettorale sia per il denunciato
conflitto di interessi tra i ricorrenti in
primo grado, e dei motivi aggiunti, in
quanto tardivamente introdotti.
Il Collegio, ben consapevole della natura logicamente antecedente, nella
disamina dell'appello, delle questioni
appena indicate, reputa, tuttavia, di
prescindere dal loro scrutinio e di definire la controversia nel merito, anche tenuto conto della rilevanza degli
interessi pubblici sottesi al dibattito,
affrontando e risolvendo la questione
centrale della legittimità delle elezioni
controverse.
Anche ammettendo, infatti, la ritualità
dell'introduzione del giudizio in primo
grado e dei motivi aggiunti si perviene, comunque, alla reiezione, per come appresso argomentata, dell'azione proposta in primo grado ed intesa
ad ottenere l'invalidazione dell'intera
consultazione elettorale.
Tenuto, pertanto, conto dell'economia
del percorso argomentativo sotteso
alla presente decisione nonché degli
interessi relativi alle posizioni processuali contrapposte, il Collegio ritiene
che l'infondatezza del ricorso originario lo esima dalla delibazione delle
eccezioni preliminari, senza che siffatta omissione pregiudichi alcuna
delle parti in causa.
Numero 5
parti discutono sull'idoneità dell'omessa identificazione di sei elettori
con le modalità prescritte dall'art. 48
del D.P.R. n. 570/60 ad inficiare la
legittimità delle operazioni elettorali e
del conseguente risultato della consultazione, per come consacrato nel
verbale di proclamazione degli eletti.
Posto, invero, che gli odierni ricorrenti
hanno indicato i nomi degli elettori
che, pur non essendo stati identificati
con le forme prescritte e riportati nella
lista degli elettori della Sezione, hanno, tuttavia, espresso il loro voto, giustificando, così, la riscontrata discordanza tra il numero delle schede
scrutinate e quello dei votanti, la questione controversa si risolve nella disamina dell'idoneità delle diverse modalità di identificazione (appresso descritte) dei sei elettori non registrati
nell'apposita lista a garantire le esigenze di certezza (sull'identità dei votanti) sottese alle prescrizioni contenute nell'art. 48 del D.P.R. n. 570/60
(che esige l'esibizione di un documento d'identità o di una tessera di
riconoscimento o, in mancanza, l'attestazione dell'identità dell'elettore da
parte di un membro dell'Ufficio Elettorale).
Il T.A.R. ha, in proposito, ritenuto insufficienti a garantire la validità del
voto modalità di identificazione dell'elettore difformi da quelle prescritte
dalla disposizione citata, giudicate, a
quel fine, rigide, tassative e non surrogabili.
Gli appellanti criticano tale giudizio,
assumendo che le diverse forme di
riconoscimento degli elettori (non riportati nell'apposita lista) utilizzate
dall'Ufficio costituiscono mere irrego-
3.- Nel merito, come già rilevato, le
(Continua a pagina 33)
P a g i n a 33
(Continua da pagina 32)
larità, inidonee, come tali, ad inficiare
la validità delle elezioni controverse,
anche in conformità ai principi del rispetto della volontà degli elettori e
della conservazione del voto.
Gli appellati difendono, di contro, il
convincimento espresso dal T.A.R. in
merito al carattere rigido delle modalità di identificazione prescritte dalla
legge ed alla sanzione dell'invalidità
radicale per la loro inosservanza.
Occorre premettere, quale parametro
di giudizio della questione controversa, che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale qui
condiviso (cfr. ex multis Cons. Stato,
Sez. V, 1 giugno 2001, n. 2972), in
materia di operazioni elettorali vige il
principio di strumentalità delle forme,
in base al quale fra tutte le possibili
irregolarità rilevano, ai fini della invalidità, solo quelle sostanziali, che si
risolvono, cioè, nella mancanza di
elementi o requisiti che impediscano
il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è preordinato, sicché, nella
fattispecie in esame, si deve accertare se le diverse modalità di riconoscimento degli elettori non registrati nell'apposita lista precludano o meno il
perseguimento dell'interesse al quale
risultano finalizzate le modalità di identificazione prescritte dall'art. 48
D.P.R. n. 570/60 (agevolmente ravvisabile nell'esigenza di acquisire la
certezza dell'identità dell'elettore).
Così definito il criterio di valutazione
della legittimità delle operazioni elettorali controverse, occorre verificare,
innanzitutto, la validità del voto espresso da tre elettrici (Cavicchia
Giuseppa, Cinti Maria Anna ed Ascenzi Ludovica) che, ancorché non
riportate, previa identificazione, nella
lista autenticata degli elettori della
Sezione, hanno, tuttavia, votato con
un accompagnatore, in quanto fisicamente impedite, come si ricava dall'esame del paragrafo n. 11 del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.
Rileva il Collegio, a proposito della
validità del voto assistito espresso
dalle citate elettrici, che l'annotazione
nell'apposito paragrafo del verbale,
specificamente predisposto per raccogliere le informazioni necessarie
ad assegnare validità al voto con accompagnatore, del numero di iscrizione del votante fisicamente impedito nella lista elettorale di sezione, del
suo nome e cognome, del motivo
specifico per cui l'elettore viene autorizzato a votare con accompagnatore, del nome e cognome del medico
che ha attestato l'impedimento e del
nome e cognome dell'elettore che
assiste quello impedito, unitamente
all'allegazione del certificato medico
esibito, garantiscano con sufficiente
certezza, per la molteplicità e l'importanza degli elementi a quel fine rilevanti, l'identità delle elettrici in questione.
Pur in mancanza dell'esibizione di un
documento di identità (o, perlomeno,
della sua verbalizzazione), l'annotazione a verbale delle numerose informazioni sopra elencate concorre, infatti, a costituire un sistema di notizie
convergenti sull'identità dell'elettore
(contestualmente riscontrata ed attestata anche dal medico e dall'elettore
accompagnatore) che impedisce di
nutrire alcuna dubbio al riguardo.
A fronte, in definitiva, della verbaliz(Continua a pagina 34)
GIURISPRUDENZA
Identificazione
elettore
“Pur in mancanza dell'esibizione di un documento di identità (o, perlomeno, della sua verbalizzazione), l'annotazione a
verbale delle numerose
informazioni sopra elencate concorre, infatti, a
costituire un sistema di
notizie convergenti sull'identità dell'elettore ”
P a g i n a 34
GIURISPRUDENZA
Identificazione
elettore
“l'inosservanza delle prescrizioni relative all'identificazione dei votanti si rivela...inidonea ... ad inficiare la validità dei tre voti
ut supra espressi.”
Anno V
(Continua da pagina 33)
zazione di una serie di elementi che
indicano concordemente l'identità
dell'elettore assistito, si deve concludere che l'inosservanza delle prescrizioni relative all'identificazione dei votanti si rivela, in attuazione del principio della strumentalità delle forme,
per come sopra illustrato, inidonea ad
impedire il raggiungimento dello scopo al quale risultano preordinate le
regole procedimentali nella specie
pretermesse e, quindi, del tutto irrilevante, quale mera irregolarità, ad inficiare la validità dei tre voti ut supra
espressi.
Tale conclusione si appalesa, di per
sé, decisiva ed assorbente, posto che
lo scarto tra le due coalizioni è stato
di quattro voti e che l'eventuale accertamento della nullità dei residui tre
voti controversi risulterebbe inidoneo
ad alterare l'esito delle elezioni, per il
mancato superamento della prova di
resistenza (e non essendo, peraltro,
immaginabile che all'omessa identificazione di tre elettori consegua, anche in mancanza di un'incidenza di
quel vizio sul risultato, l'invalidità dell'intera consultazione elettorale).
Numero 5
Il motivo è infondato e va disatteso.
E' sufficiente rilevare, al riguardo, che
l'identità del contesto temporale nel
quale vengono assunte le due diverse determinazioni e la permanenza in
capo all'Ufficio di Sezione del potere,
anche in via di autotutela, di disporre
in merito alla verbalizzazione della
proclamazione degli eletti (che costituisce l'esito naturale della sua attività) fino alla definizione delle operazioni elettorali ed alla trasmissione
del verbale all'Ufficio Centrale impediscono di riconoscere la sussistenza
dei vizi denunciati, peraltro genericamente, dagli odierni appellati.
5.- Alle suesposte considerazioni
conseguono l'accoglimento dell'appello e, in riforma della decisione impugnata, la reiezione del ricorso in
primo grado.
La natura della controversia giustifica
la compensazione tra le parti delle
spese processuali di entrambi i gradi
di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie il
4.- La rilevata fondatezza, nel merito, ricorso indicato in epigrafe e, in rifordell'appello impone la disamina del ma della decisione appellata, respinmotivo di ricorso dichiarato assorbito ge il ricorso in primo grado;
dai primi giudici e riproposto dagli o- dichiara compensate le spese prodierni appellati.
cessuali di entrambi i gradi di giudiCon tale censura si assume l'invalidi- zio;
tà della proclamazione degli eletti in ordina che la presente decisione sia
quanto immotivatamente disposta, eseguita dall'Autorità amministrativa.
previa riapertura del seggio alle ore
24, dopo che alle ore 21 era stato de- Così deciso in Roma nella camera di
liberato di non procedervi proprio per consiglio del 14 gennaio 2003
la rilevata discordanza tra schede
scrutinate ed elettori registrati.
(omissis)
P a g i n a 35
Ci vuole chiarezza...semplicemente
fare quello che non si può fare e viceversa?
Forse non pensavano che ciò potesse essere causa di difformità di comportamento fra un Comune e l’altro e
motivo di conflittualità con l’utenza
interessata che non riesce a capire
I Servizi Demografici con il passar del giustamente perché lo stesso certifitempo diventano sempre di più come cato o la stessa autentica di sottoscriuna gigantesca Torre di Babele dove zione effettuati in un Comune non si
ognuno degli operatori applica nei possono effettuare in un altro Comuconfronti dell’utenza in modo difforme ne?
le normative di legge attualmente in Forse la legge può essere diversa da
vigore.
Comune a Comune?
Anche gli esperti, per lo stesso argo- Entriamo adesso in alcune problemamento oggetto di quesito, esprimono tiche che ci interessano molto da vicipareri difformi causando disorienta- no e che hanno avuto sul nostro opemento e confusione per gli operatori rato non poche ripercussioni negatidei servizi demografici che già opera- ve .
no con enormi difficoltà.
Relativamente al D.P.R. 223/89
Perché si è arrivati a questa non lun- “Regolamento Anagrafico della popogimirante situazione?
lazione residente” la poca chiarezza
Forse perché gli operatori dei Servizi degli artt. 33 comma 2 e 35 comma 4
Demografici non sono professional- hanno dato spazio alla fantasia certimente preparati?
ficativa e/o attestativa degli operatori
Forse perché le normative di legge dei servizi demografici portandoli ad
che vengono approvate dai nostri le- inventarsi una serie di certificati atipigislatori danno spazio alle più vaste ci che nulla hanno a che fare con il
interpretazioni dei se e dei ma?
Regolamento Anagrafico: esistenza
Secondo me in primis sono le norme in vita, emigrazione, stato libero, citlegislative che non vanno, perché tadinanza ecc. ecc.. Non è possibile
quando una legge è fatta chiaramen- andare a stabilire caso per caso quali
te, senza dare adito a dubbi, come ad siano i motivi ostativi gravi o particoesempio l’abolizione dell’autentica lari esigenze di pubblico interesse o
della sottoscrizione per la domanda verificare se la richiesta sia più o medi partecipazione a concorsi banditi no motivata al fine di provvedere o
dalla Pubblica Amministrazione, meno al rilascio del certificato e/o atl’applicazione in tutt’Italia non ha cre- testato richiesto. Alcuni Ufficiali
ato problemi.
d’Anagrafe, d’ordine del Sindaco,
Invece su altre disposizioni normative provvedono al loro rilascio senza pornon c’è la stessa chiarezza.
si alcun problema altri no. In questi
E’ forse una trovata dei nostri legisla- casi chi sta agendo correttamente?
tori, che ci lasciano la possibilità di
Spazio aperto al dibattito sulle problematiche inerenti i Servizi Demografici nel quale gli operatori possono esprimere le loro opinioni in piena libertà e indipendenza dalla linea
editoriale adottata dalla rivista.
(Continua a pagina 36)
La parola agli
operatori
P a g i n a 36
Anno V
(Continua da pagina 35)
La parola agli
operatori
I certificati anagrafici di norma vengono rilasciati in bollo ed eccezionalmente in carta libera ai sensi del D.
P.R. 642/72 e successive modificazioni ed integrazioni.
Forse hanno ragione gli operatori dei
Servizi Demografici che non applicano l’imposta di bollo prevista dal D.P.
R. 642/72 e successive modificazioni
ed integrazioni in quanto nulla è previsto sull’obbligatorietà da parte del
cittadino di citare l’uso e la norma esentativa che ne consenta il rilascio
in carta libera ma che ciò corrisponde ad un invito (non un obbligo) previsto da una circolare del Ministero
dell’Interno n. 12 del 24 aprile 1984.
Quindi l’imposta di bollo è riservata
solamente a quei cittadini che hanno
la sfortuna di abitare in questo Comune o in altri Comuni dove dei funzionari scrupolosi applicano l’imposta
di bollo.
Ma con l’imposta di bollo introitata
dallo Stato non vengono pagati pure
i nostri stipendi?
Con l’entrata in vigore del D.P.R.
445/2000 doveva diminuire la richiesta di certificati perché bastava semplicemente una autocertificazione effettuata dall’interessato, senza autentica di sottoscrizione e senza allegare nessun documento di ricoscimento, però - ahimè - l’obbligo di non
richiedere certificati valeva, come
successivamente chiarito dai Ministeri dell’Interno e Funzione Pubblica, per la Pubblica Amministrazione
e per i gestori di pubblici servizi e
non per il cittadino. In un mio precedente intervento mi chiedevo dove
andavano a finire tutti i certificati richiesti dai cittadini, ma sino ad oggi
non ho trovato risposta. Anzi il citta-
Numero 5
dino continua a richiedere i certificati
in carta libera citando norme esentati ve che non corrispondono
all’effettivo uso del certificato ma anche le pubbliche amministrazioni nei
loro bandi richiedono certificati di
ogni genere da allegare nelle domande! Ma ciò non è vietato dal D.
P.R. 445/2000? Forse hanno ragione loro tanto non succede niente.
Relativamente alle autentiche di sottoscrizione per le Pubbliche Amministrazioni e/o gestori di pubblici servizi
mi era sembrato di capire che le uniche autentiche di sottoscrizione, dove esiste una nostra competenza a
poterle effettuare, sono le deleghe
per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (Art. 21 comma
2) e quelle per l’impedimento alla
sottoscrizione sulla dichiarazione
(Art. 4 commi 1 e 2). Invece per qualcuno non è così perché si continua
ad autenticare qualsiasi tipo di sottoscrizione come se il D.P.R. 445/2000
non esistesse.
Inoltre, i certificati medici, sanitari,
veterinari, di origine, di conformità
CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento (Art. 49 D.P.R. 445/2000) e
quindi non autocertificabili da parte
dell’interessato. Però lo stesso articolo non chiarisce se esiste la possibilità da parte del funzionario comunale di poter effettuare la conformità
agli originali. Anche per questi casi
c’è ampia difformità di operare.
Morale della favola chi è in grado di
applicare correttamente le norme legislative attualmente in vigore? Forse abbiamo tutti ragione e gli unici ad
avere torto sono i nostri utenti?
Desidero terminare semplicemente
(Continua a pagina 37)
P a g i n a 37
(Continua da pagina 36)
con una provocazione: fino a quando
i nostri legislatori non provvederanno
a divulgare delle leggi chiare, da applicare uniformemente in tutto il territorio nazionale, possiamo permetterci di estendere la nostra competenza a tutto quanto previsto e non previsto dalle normative di legge
(rilascio certificati e/o attestati di ogni
genere, autentiche di sottoscrizione e
copie ecc. ecc. senza citare nessuna
norma esentativa) a meno che qualcuno non dimostri, leggi alla mano,
che il nostro comportamento non è
conforme a quanto previsto dalla legge?
Francesco Saporito
Ufficiale d’Anagrafe
Comune di Corleone (PA)
BASTIANCONTRARIO
Questo è un busillis
Q
uante volte, nella vita, di fronte a
una situazione strana od a un
fatto piuttosto complicato, abbiamo
sentito pronunciare le parole “qui sta
il busillis”.
Qualcuno un po’ più “addottorato”,
credendo che la parola “busillis” sia
una volgare storpiatura di “business”,
ha, per contro, mormorato: “qui sta il
“business” (pronuncia “bisnis” – che
in lingua inglese vuol dire “affari”…
sembrerebbe più “chic”, vero?).
E, invece, NO e poi NO! Si dice proprio “qui sta il busillis” , dove, appunto, per busillis si intende un punto difficile, un intoppo insormontabile, difficoltà di vario genere.
E allora …. Ecco il busillis ….
La storiella è questa.
Un pretacchione, o un pretonzolo dei
secoli bui, quando l’ignoranza era diffusa anche nel clero, di fronte alle parole latine “in diebus illis” – cioè in
quei giorni - con cui hanno inizio molte narrazioni evangeliche, avendolo
trovato, per una mera coincidenza,
diviso su due righe – “in die” e, a capo, “bus illis” – tradusse la prima parte con “nel giorno”, poi si fermò alla
riga seguente, scervellandosi sul mi-
sterioso significato della parola
“busillis”……
A parte il fatto che di ignoranza ne
esiste tanta anche oggi, a parte i secoli bui e senza scomodare il clero, e
noi lo sappiamo bene, noi che quotidianamente abbiamo a che fare con i
cittadini e con i politici …..
Chiedo venia, ma ormai l’ ho detto
….
Però “ignoranza” nel senso di ignorare, cioè non conoscere, non sapere,
non avere notizia e via dicendo ovviamente …come è parimenti ovvio il
fatto che bisogna distinguere tra cittadino e cittadino, tra politico e politico,
che diamine! Non siamo mica tutti uguali!! E’ poi una caratteristica
dell’italiano medio: è ignorante quando gli fa comodo, quando si debbono
rispettare principi, termini, leggi, regolamenti, persone, ecc.: basta parlare di “soldi” e di questioni di “sesso”
e allora lì sanno tutti molto bene come fare…
Dunque, torniamo alle varie ignoranze e ai “busillis” che ne conseguono.
- “Voglio un certificato di nascita
(Continua a pagina 38)
Bastiancontrario
Questo è un
busillis
P a g i n a 38
Anno V
(Continua da pagina 37)
Bastiancontrario
Questo è un
busills
del mi’ “noro” (ove è stata maschilizzata la parola “nuora”, maschilizzata
e abbreviata, ove “noro” sta per
“genero”…)
Voglio l’atto “natatorio” (ove natatorio
sta per “notorio” e quindi dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Provate a parlare con questo cittadino di
“redditi”, di “utili”, di “soldi”, di “azioni”
di “obbligazioni”, di auto di grossa cilindrata…di belle donne…allora si
che usa i termini giusti…(Se non è
cialtroneria questa!)
Altro “busillis”: una mattina, una signora ben vestita e di censo economico elevato, chiedendo un certificato, ha detto all’impiegata addetta alla
certificazione: “Si sbrighi, per favore,
perché debbo andare a levarmi il
sangue. Sa, ho il “polistirolo” alto!?!
Io, che stavo entrando in ufficio in
quel momento, quale “capo del settore demografico”, mi sono sentito in
dovere di dare il mio autorevole consiglio. Quindi, con tono misto tra il
semi-serio e il faceto le ho detto : “Le
do un consiglio: noi comunali, per
non avere problemi con il “polistirolo”,
come condimento quotidiano per la
minestra usiamo la “par condicio”!
E ora torniamo ai politici, o meglio, a
“certi” tipi di politici.
Il politico medio è una cosa strana.
Quando lo incontri e ci parli da solo,
ragiona come una persona normale.
Riesce anche a capire le cose…. Ma
quando sono tutti assieme e debbono
esprimere pubblicamente una idea,
una sintesi, una proposta ufficiale su
questioni che interessano il loro partito o gruppo, su questioni che interessano i loro “grandi elettori” …allora si,
che se ne vedono delle belle …..
Numero 5
A volte sono capaci di iniziative e di
proposte così cervellotiche e fantasiose, ma così fantasiose da fare invidia ai fratelli Grimm, che di favole ne
hanno scritte oltre 200.
Pensate alla fresca quamvis fantasiosa trovata del cosiddetto “Luogo
elettivo di nascita”.
In sintesi: questo istituto giuridico prevede la facoltà dei genitori di indicare,
all’atto della dichiarazione di nascita
di un figlio, da rendere all’Ufficiale
dello Stato civile, il luogo di residenza
dei genitori (o della madre, in mancanza del padre) invece del luogo effettivo di nascita. Bè, almeno è previsto il divieto di esercizio di tale facoltà, in caso di mancato accordo dei
genitori residenti in Comuni diversi.
L’obbiettivo principale di questa proposta di Legge, ora al vaglio del Senato, è quello di tutelare il diritto della
persona al riconoscimento del luogo
d’origine della propria famiglia!!!!!
Addirittura, di proposte similari, ve ne
sarebbe pure un’altra, quella che riguarda le nascite nei comuni con popolazione sino a 5000 abitanti. Ve la
immaginate l’importanza della questione? “favorire il riequilibrio (???)
anagrafico, tutelare il “sacrosanto” diritto della persona (???) al riconoscimento del luogo di origine della famiglia!
Questo si che significa preoccuparsi
dei gravi problemi che affliggono una
Nazione!
Questo si che significa preoccuparsi
dei grandi temi quali disoccupazione,
scuola, sanità, Pace…. E qualcuno
deve pur spiegarmi IL VANTAGGIO
CHE NE DERIVA DA UNA SIMILE
PROPOSTA DI LEGGE!!
(Continua a pagina 39)
P a g i n a 39
(Continua da pagina 38)
Il vantaggio al cittadino e al “Comune
di Origine”. Il vantaggio per il servizio
“Stato Civile”. E pensare che già anni
addietro un parlamentare ebbe una
idea similare, che poi – fortunatamente – non ebbe seguito. Queste
furono le motivazioni addotte nella
relazione introduttiva alla proposta di
legge “…per non far venire meno (al
cittadino) il senso di appartenenza ad
una collettività…” Io, Bastiancontrario
in persona, ebbi già a pronunciarmi
su detta proposta di legge. Andatevi
a rileggere il numero dell’aprile 2000
del SEMPLICE “La vergine di Norimberga”, per favore. E ora, se questa
proposta di Legge venisse approvata, immaginiamoci un dialogo tra due
persone nell’anno 2050: “Dove sei
nato tu? Sai, non me lo ricordo anche se siamo amici da lungo tempo” “Veramente non me lo ricordo neppure io. Sarei nato a Reggio
Calabria, ma forse sono stato
‘segnato’ (???) nel Comune di Melito
di Porto Salvo, comune di origine
della mia famiglia… oppure no! Mio
nonno, mi pare, era originario di
Brancaleone Marina…oppure mia
nonna, perché mio nonno invece era
originario di Bovalino Marina…NO!
NO! Sono quasi sicuro che il comune
“vero” (???) era proprio Melito di Porto Salvo…” (fate vobis)
A proposito di Melito di Porto Salvo.
Questa ve la voglio proprio raccontare perché si tratta del “busillis dei busillis”, insomma più busillis di così
non si può! Dunque, il fattaccio. Durante le elezioni comunali, il “solito”
consigliere comunale si presenta nel
nostro ufficio con un cittadino proveniente dal Comune di Melito di Porto
Salvo, e colà iscritto nelle liste elettorali, quindi, impossibilitato a esercitare il voto nel nostro comune: Il consigliere “Via, trovate il modo di farlo votare …non siate così pignoli…”. Di
fronte al nostro insistito diniego, il
consigliere, dall’alto della sua autorità, tuona : “penserò io a informarmi
di persona, visto che di voi non ci si
può fidare!! (????). E, io, educato e
compito come sempre: “Benissimo,
telefona tu a Melito di Porto Salvo.
Telefona pure dal mio ufficio…sono
questioni di servizio. Fatti dare il numero di Melito di Porto Salvo dal 12
della Sip.(ora Telecom) “Detto fatto”.
Il consigliere digita il numero 12 e dice : “vorrei parlare con il Signor Melito di Porto Salvo”…Ed ecco il
“Busillis dei busillis…”. L’operatore
della SIP, dopo varie estenuanti ricerche, non riesce a trovare il Comune di Porto Salvo, né, tanto meno, il
Sig. Melito! Non vi dico le scene,
non vi dico le “macchiette” …“Lei non
sa con chi sta parlando! Giovanotto,
non mi prenda in giro…Voglio subito
quanto richiesto, altrimenti segnalerò
la questione alla sua direzione…” e
via dicendo. E noi dell’Ufficio elettorale? Noi nell’altra stanza, impossibilitati a intervenire perché piegati in
due dalle risa, perché in preda ad un
attacco di “marasma da risate”…
Cattivacci! E la storia è durata circa
una ventina di minuti.
E sono passati ormai vari anni e il
“busillis” non è stato ancora risolto.
Provate Voi tutti a mettervi in contatto telefonico con il Sig. Melito di Porto Salvo se vi riesce!
E se questo non è il “busillis dei busillis”, il non plus ultra dei busillis.
Bastiancontrario
Questo è un
busillis
P a g i n a 40
Anno V
Numero 5
P a g i n a 41
Le scadenze del mese di Giugno 2003
3 Martedì
A.I.R.E. - Gli invii dei dati aggiornati, via Web-mail, dovranno essere frequentemente riproposti per il continuo aggiornamento degli Archivi Elettronici Centrali (circolare n. 29/2002)
5 Giovedì
ANAGRAFE - Comunicare all'A.S.L. le variazioni intervenute nella condizione dei residenti
(variazioni d'indirizzo, iscrizioni per nascita ed immigrazione, cancellazioni per morte ed
emigrazione, iscrizioni AIRE).
6 Venerdì
ANAGRAFE - Trasmettere alla Questura competente per territorio le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche dei cittadini stranieri di cui all’art. 15 del D.P.R. 394/1999
entro il termine di quindici giorni dalla data di definizione di ogni singola pratica.
10 Martedì
LEVA - Apportare ai ruoli matricolari le variazioni verificatesi nel mese precedente (art. 390
Reg. 3.4.1912 n. 346).
10 Giovedì
ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE Termine ultimo, da parte della C.E. Com.le
(o dell'Ufficiale Elettorale) per segnalare alla C.E. Circondariale i nominativi di coloro che,
pur avendo diritto all'iscrizione, siano stati omessi dall'elenco iscrivendi. Termine ultimo, da
parte della C.E. Circondariale, per approvare gli elenchi relativi alla revisione semestrale e
per la restituzione degli atti al Comune, nonché per la comunicazione alla C.E. Comunale
(o all'Ufficiale Elettorale) delle decisioni in merito alla revisione delle liste sezionali. Entro i
successivi 5 giorni, la C.E. Circondariale trasmette al Prefetto ed al Procuratore della Repubblica presso il compentete Tribunale copia dei relativi verbali.
16 Lunedì
STATISTICA - Entro oggi inviare all’Ufficio Territoriale del Governo (o telematicamente
tramite ISI-ISTATEL) le schede di rilevazione: ISTAT D3 per matrimoni, ISTAT D4 e D5
per decessi, ISTAT D7A e D7B per movimento naturale e per calcolo della popolazione
residente. Inoltre deve essere inviata una copia di ogni mod. APR4 (iscrizioni per immigrazione e per ricomparsa di irreperibili, cancellazioni per l’estero o per irreperibilità) e P4
(iscrizioni anagrafiche per nascita).
17 Martedì
ANAGRAFE - Il Dirigente o Responsabile del Servizio approva, con propria determinazione,
il riparto e la liquidazione mensile dei diritti di segreteria (art. 41 L. 604/1962 e D.M. 31.7.1995). I diritti di Stato Civile non sono più applicabili dopo l'entrata in vigore del Nuovo
Ordinamento dello Stato Civile.
19 Giovedì
ANAGRAFE - Comunicare alla Direzione Provinciale del Tesoro ed all’INPS le variazioni
intervenute sui pensionati nel corso del mese (art. 23 R.D. 677/1937 e L. 38/1951).
20 Venerdì
ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE Termine ultimo per apportare (da parte della
C.E. Comunale o dell'Ufficiale Elettorale) le variazioni alle liste generali e sezionali conseguenti alle decisioni della C.E. Circondariale. A cura del Sindaco copia dei relativi verbali
di rettificazione delle liste generali viene trasmessa al Prefetto, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente ed al Presidente della C.E. Circondariale; vengono inoltre trasmesse copie delle rettificazioni alle liste generali al Prefetto ed al Presidente
della C.E. Circondariale. Termine per effettuare le notifiche ai cittadini cancellati dalle liste
o a quelli la cui richiesta d'iscrizione non sia stata accolta (decisioni della C.E. Circondariale).
21 Sabato
ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE affissione del manifesto con cui il Sindaco
avvisa il pubblico del deposito delle liste generali rettificate e degli elenchi approvati dalla
C.E. Circ.le. Primo giorno di deposito delle liste ed elenchi di cui sopra.
23 Lunedì
ANAGRAFE - Trasmettere alla Direzione Centrale Motorizzazione Civile di Roma le variazioni di residenza di coloro che siano in possesso di patenti di guida e/o di veicoli (qualora
non si provveda in via telematica).
30 Lunedì
ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE Ultimo giorno di deposito nella Segreteria
Comunale delle liste generali e degli elenchi approvati dalla C.E. Circondariale.
P a g i n a 42
Anno V
Numero 5
Tutti gli abbonati hanno diritto alla soluzione di n. 3 quesiti per ogni anno.
Il quesito dovrà essere trasmesso al seguente numero di FAX 050 719381 oppure, in
posta elettronica all’indirizzo: [email protected]
I nostri esperti risolveranno il quesito entro i tre giorni lavorativi successivi e la risposta
verrà inviata direttamente al mittente. I quesiti di maggior interesse verranno pubblicati
sulla rivista.
Ai Lettori
Quesiti
PERSONALE - Lavoro straordinario di consultazioni elettorali o referendaelettorale per persona titolare di rie indicando chiaramente che tale
posizione organizzativa
compenso spetta anche a coloro che
sono titolari di posizioni organizzative
D. Premesso che sono responsabile di cui all’art. 8 CCNL 31.03.99.
di area e di servizio, quindi, posizione Pertanto ne deriva che durante il peorganizzativa con relativa indennità, riodo elettorale o referendario il titotitolare anche dell'ufficio elettorale ed lare di posizione organizzativa che
operatore diretto nei lavori elettorali faccia parte dell’Ufficio elettorale apanche in occasione di elezioni e con- positamente costituito e al contempo
sultazioni referendarie, vi risulta che svolga lavoro straordinario ha diritto a
in detta posizione non spetti lo straor- percepire il compenso previsto per
dinario elettorale in occasione di ele- tale attività lavorativa non rientrando
zioni o consultazioni referendarie? nelle competenze economiche
Ovvero, è legittimo percepire com- dell’indennità di posizione.
pensi per lavoro straordinario in occasione di elezioni o consultazioni refe- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRArendarie?
TIVA - Legalizzazione atti
dall’estero
R.
SI
L’art. 8 del CCNL del 31.03.1999 pre- D. I documenti redatti all’estero non
vede che gli Enti di comparto possa- legalizzati dall’Ambasciata Italiana
no, secondo le loro esigenze organiz- all’estero, successivamente tradotti e
zative, istituire Aree di posizione orga- legalizzati dal Consolato o Ambascianizzative alle quali siano affidate de- ta estera in Italia, possono essere riterminate responsabilità e raggiunga- tenuti validi?
no determinati risultati.
L’art. 10 del suddetto contratto preve- R.
NO
de che i titolari delle Posizioni orga- I documenti scritti in lingua straniera
nizzative percepiscano una indennità debbono essere accompagnati da udi posizione e di risultato e che tale na traduzione in lingua italiana certifiindennità assorbe tutte le competen- cata conforme al testo straniero
ze accessorie le varie indennità per- dall’Autorità Diplomatica o Consolare,
cepite e il compenso per il lavoro stra- da un traduttore ufficiale o da un inordinario.
terprete nominato dall’Ufficiale dello
L’art. 39 del CCNL del 14.9.2000 al Stato Civile (art. 22 D.P.R. 396/00),
comma secondo esplicitamente pre- inoltre a norma dell’art. 33 D.P.R.
vede che le Amministrazioni provve- 445/00 la firma di colui che rilascia il
dano a calcolare e reperire le risorse suddetto documento deve essere lefinanziarie per fronteggiare il costo del galizzata, salvo che apposita convenlavoro straordinario prestato in caso
(Continua a pagina 43)
P a g i n a 43
(Continua da pagina 42)
zione internazionale non preveda la
legalizzazione.
Se l’atto è redatto o formato all’estero
è competente la nostra Autorità Diplomatica o Consolare con sede nello
Stato estero a legalizzare il documento; se l’atto è redatto o formato presso
l’Autorità Consolare dello Stato estero in Italia competente alla legalizzazione è la Prefettura.
Legalizzare un atto significa attestare
da parte della nostra Autorità
(Consolato all’estero, Prefettura in Italia) che il Pubblico Ufficiale dello Stato estero ha il potere e la competenza
a formare l’atto che si intende far valere in Italia.
Premesso quanto sopra, al quesito
posto si deve rispondere che se il documento è formato all’estero la sua
legalizzazione deve essere fatta unicamente dalla nostra Autorità Diplomatica o Consolare all’estero. Pertanto perché l’atto possa essere valido in
Italia o viene legalizzato dalla nostra
Autorità Consolare all’estero oppure
deve essere nuovamente formato da
un pubblico ufficiale presso l’Autorità
Consolare dello Stato estero con sede in Italia e successivamente potrà
essere quindi legalizzato dalla nostra
Prefettura. Non può l’Autorità diplomatica o consolare con sede in Italia
legalizzare un atto formato nel suo
Stato. La legalizzazione è attività amministrativa del nostro Stato
CITTADINANZA - Figli di cittadini
che hanno perduto la cittadinanza
italiana per naturalizzazione.
D. L’Ambasciata di Italia ad Ottawa
(Canada) chiede l’iscrizione in Aire di
due cittadine che sono in possesso
anche della cittadinanza canadese
acquisita alla nascita (jure soli). Le
signore di cui si richiede l’iscrizione
AIRE hanno acquistato la cittadinanza italiana (jure sangiunis) per essere
entrambi i genitori cittadini italiani. Da
comunicazione pervenuta dalla stessa Ambasciata risulta, tuttavia, che i
genitori hanno perduto la cittadinanza
italiana nel 1977, acquisendo quella
canadese per naturalizzazione, quando le figlie erano ancora minori. Pertanto, abbiamo ritenuto, in applicazione dell’art. 12 comma 2 Legge n.
555/1912, che le minori avessero
perduto la cittadinanza italiana, in
quanto non emancipate e conviventi
con i loro genitori.
Al fine di formalizzare l’iscrizione
AIRE abbiamo richiesto, alla medesima Ambasciata, di trasmettere a questo Ente copia della dichiarazione di
riacquisto della cittadinanza resa dalle signore in argomento.
L’Ambasciata ha risposto che, nel caso di specie, si applica l’art. 7 della
Legge n. 555/1912, in luogo dell’art.
12, trattandosi di cittadine in possesso di altra cittadinanza (canadese)
acquisita per nascita nello Stato straniero, che non hanno mai espresso
rinuncia alla cittadinanza italiana in
seguito al raggiungimento della maggiore età.
Chiedo, pertanto, quale sia la disciplina applicabile a questo caso, e se,
comunque, si possa procedere
all’iscrizione AIRE delle signore considerate, senza richieste alcuna documentazione aggiuntiva a comprova
del possesso della cittadinanza italiana (oltre all’attestazione consolare già
pervenuta).
(Continua a pagina 44)
Pagine curate da
Mauro Parducci,
Osvaldo Ciaponi e
Luciano Pignatelli
P a g i n a 44
I QUESITI
Luciano Pignatelli
Anno V
(Continua da pagina 43)
R.
Per poter rispondere alla domanda è
necessario capire la genesi e il fine
delle due norme (art. 7 e art. 12 della
Legge 555/1912).
L’articolo 7 della Legge 555/12 aveva
lo scopo di far conservare la cittadinanza italiana ai figli degli italiani emigrati qualora i genitori avessero acquistato una cittadinanza straniera,
per cui si cercava di mantenere un
legame con il nostro Stato attraverso
la conservazione della cittadinanza
italiana dei figli dando loro la facoltà,
una volta maggiorenni o emancipati,
di rinunciare.
La cittadinanza straniera è acquisita
attraverso l’istituto dello jus soli cioè
per il fatto di essere nati sul territorio
di quello Stato straniero. L’art. 12 della Legge 555/12 riguarda tutti i casi in
cui il genitore o i genitori italiani di figlio minore non emancipato perdono
la cittadinanza italiana e il figlio minore acquisti o già possieda una cittadinanza straniera comunque non derivante dall’essere nato sul territorio
dello Stato secondo il principio dello
jus soli.
Infatti se l’acquisto della cittadinanza
è avvenuto secondo il principio dello
jus soli la norma (art.7) determina la
perdita della cittadinanza nel solo caso in cui vi sia una espressa rinuncia
alla cittadinanza italiana da parte del
figlio divenuto maggiorenne o emancipato. Ne consegue che al caso di
specie è applicabile, come sostenuto
dall’Ambasciata di Italia in Ottawa,
l’art. 7 della Legge 555/12 e non l’art.
12 comma 2 della Legge 555/12
(vedere in merito Circolare n. K31.9
del 27/5/1991 del Ministero
Numero 5
dell’Interno).
Riteniamo, pertanto, che si possa
procedere all’iscrizione in AIRE, se in
possesso di tutti i dati necessari; per
quanto attiene la prova del possesso
della cittadinanza italiana la dichiarazione resa dall’Ambasciata di Italia in
Ottawa è sufficiente per attestare tale
status.
STATO CIVILE - Pubblicazioni di
matrimonio - difformità sui prenomi
D. 1) Chiedo di conoscere come debbano essere indicate nelle pubblicazioni di matrimonio, le persone che
presentano difformità di prenomi tra il
certificato cumulativo e la copia integrale dell'atto di nascita (per esempio
nel cumulativo è indicato un solo prenome e nella copia integrale risultano attribuiti più prenomi con o senza
virgole).
2) Poiché sul numero di Semplice del
Marzo 2003 è comparso un interessante articolo relativo alle pubblicazioni per i matrimoni dei cittadini stranieri, rendo noto che in caso di matrimoni "misti" alcuni (fortunatamente
pochi) consolati non riportano le generalità dei nubendi italiani nel nullaosta. Ad un "timido" tentativo di rifiutare tale nulla-osta, alcuni Consolati
hanno risposto che l'art. 116 del C.C.
nulla dispone in merito alla necessità
di riportare le generalità dei nubendi
italiani, così, seppur non pienamente
convinta, ho proceduto alla pubblicazione ed alla successiva celebrazione del matrimonio. Chiedo di conoscere se dovevo opporre rifiuto, ed in
caso affermativo,che cosa debbo fare
al momento.
(Continua a pagina 45)
P a g i n a 45
(Continua da pagina 44)
3) Questa mattina si è presentata a
questo sportello una signora a cui è
stata richiesta dalle Poste Italiane una dichiarazione attestante che
P. Margherita e P. Margherita Angela
sono la stessa persona poiché la signora in questione è in possesso di
carta d'identità completa dei due prenomi Margherita Angela e di codice
fiscale con il solo prenome Margherita. Alla signora ho rilasciato un'attestazione che invio in allegato per un
giudizio sulla legittimità e correttezza di quanto ho rilasciato.
La suddetta signora mi ha inoltre comunicato che è sua intenzione richiedere nei prossimi giorni l'annotazione
prevista dall'art. 36 per la certificazione di entrambi i prenomi. Chiedo di
conoscere se per accettare tale richiesta e procedere alla relativa annotazione, sia necessario acquisire
prove documentali sull'effettivo utilizzo del nome, come sostiene un grande Comune della zona. In caso affermativo quale tipo di documentazione
si deve richiedere per "prova documentale".
R.
1) Preliminarmente occorre esaminare attentamente l'atto di nascita per
verificare dalla lettura dello stesso se
l'interessata debba essere indicata
con un solo nome o con più nomi secondo i canoni interpretativi ormai
consolidati.
Successivamente se dovessero permanere difformità tra risultanze anagrafiche e atto di stato civile, occorre
intervenire per sanare la situazione
uniformando le risultanze anagrafiche
a quelle dell'atto di nascita oppure,
se ricorrono le condizioni stabilite dal-
l'articolo 36 del DPR 396/2000, procedere come indicato da quest'ultima
disposizione.
La pubblicazione di matrimonio sarà
poi istruita ed effettuata in conformità
delle decisioni assunte secondo
quanto sopra detto.
2) Per il nubendo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia occorrono due documenti soltanto:
a) la copia integrale dell'atto di nascita tradotto e legalizzato (ove previsto)
b) il nulla-osta ex articolo 116 del c.c.
Non occorre la presentazione di altri
certificati o documenti quali stato libero, residenza, assensi. Va da sè che
è necessaria, seppur non prevista da
alcuna norma, idonea documentazione per accertare l'identità del comparente (questo vale indipendentemente dal possesso della cittadinanza
straniera).
Qualora il nulla osta previsto dal citato articolo 116 comprenda anche tutti
i dati che devono essere indicati nell'atto di matrimonio (nome, cognome,
luogo e data di nascita cittadinanza,
residenza), secondo quanto indicato
nel DPR 396/2000, esso è documento sufficiente ed esaustivo e quindi
l'ufficiale dello stato civile può soprassedere dalla richiesta della copia dell'atto di nascita.
Per dare risposta completa al quesito
posto occorrerebbe conoscere se la
documentazione presentata era nel
senso sopra esposto e quindi la soluzione al quesito sarebbe nelle considerazioni anzidette, altrimenti si sarebbe proceduto in maniera inusuale.
3) In merito alla prima parte del quesito, quella relativa all'attestazione
rilasciata, si ritiene che in casi come
quello prospettato ed in armonia con
(Continua a pagina 46)
Pagine curate da
Mauro Parducci,
Osvaldo Ciaponi e
Luciano Pignatelli
P a g i n a 46
I QUESITI
Osvaldo Ciaponi
Anno V
(Continua da pagina 45)
le norme sulla semplificazione e sull'autocertificazione, sarebbe stata sufficiente e più appropriata una dichiarazione sostituiva resa dall'interessata attestante che P. MARGHERITA
ANGELA nata a...... il.............. residente in.......e P. MARGHERITA nata
a........ il......... residente in ........, sono
la medesima persona fisica e che le
esatte generalità della stessa sono le
seguenti:...........
Per quanto riguarda la seconda parte
invece si osserva che il regolamento
di stato civile, D.P.R. 396/2000, non
prevede la presentazione di alcuna
prova documentale per dimostrare
l'uso fatto del proprio prenome. L'istanza prevista per procedere dovrà
comunque contenere gli elementi giustificativi della stessa con la specificazione dei motivi che danno luogo al
procedimento. Tali dichiarazioni sono
già prove documentali avendo la forma e la sostanza dell'autocertificazione ampiamente ammessa dal DPR
396/2000, senza dimenticare che in
molti casi l'ufficiale dello stato civile è
in possesso o può comunque accedere a quegli atti che dimostrano la sussistenza dei requisiti per procedere
nel senso richiesto dall'interessato.
CONCESSIONI CIMITERIALI - Regolamento
D. E' possibile per l'Amministrazione
Comunale deliberare/regolamentare
che non si concedono più le aree per
la costruzione di tombe a terra
(eseguite/costruite quindi poi da privati), ma si concede invece esclusivamente in manufatto già eseguito? Ciò
senza motivazioni particolari (perché
l'area a disposizione per le costruzio-
Numero 5
ne c'é) ma per evitare "pasticci" con
le varie imprese costruttrici.
Il Comune invece ha affidato ad una
ditta esterna (a seguito di gara d'appalto) i lavori di costruzione tombe, e
quando un cittadino chiede la tomba
a terra al Comune questo concede il
manufatto già eseguito per una durata di 30 anni.
R.
SI
A norma dell’art. 90 e seguenti del
D.P.R. 285/1990 il Comune può concedere a privati (intesi come singole
persone o come famiglie) e ad enti
l’uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
Ovviamente tale facoltà deve essere
regolamentata e prevista nei piani regolatori cimiteriali i quali debbono essere aggiornati ogni cinque anni.
L’amministrazione comunale può,
quindi, decidere di costruire direttamente i manufatti destinati alla tumulazione oppure concedere aree per la
successiva costruzione da parte del
privato. Nel primo caso sarà determinato un prezzo di “vendita” per la
tomba e quest’ultima concessa per il
tempo stabilito dal regolamento.
Nel caso in cui, invece, per
“costruzione di tombe a terra” si intendesse le sepolture avvenute per inumazione in campo comune e non le
sepolture per tumulazione, va precisato quanto segue.
Il Comune deve avere, all’interno del
cimitero, almeno un reparto riservato
alle inumazioni le cui operazioni, dal
2001 (legge 28.02.2001, n. 26), non
sono più gratuite, salvo il caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la
(Continua a pagina 47)
P a g i n a 47
popolazione residente dello stesso
quale vi sia disinteresse da parte dei Comune, con indirizzi separati e, perfamiliari.
tanto in stati di famiglia separati.
Ciascuna sepoltura viene contraddi- Gli stessi richiedono l’iscrizione anastinta, a cura del Comune, da un cip- grafica in un altro Comune, dichiaranpo di materiale resistente riportante do di andare ad abitare insieme e
un numero progressivo e le generali- quindi di formare un unico nucleo fatà del defunto.
miliare.
Le operazioni di esumazione nei All’atto della suddetta richiesta, è necampi comuni si eseguono decorso cessario che si presentino entrambI i
un decennio dall’inumazione.
richiedenti, in modo da aprire due diI familiari, sovente, chiedono la possi- stinte pratiche di immigrazione, o è
bilità di collocare sulla fossa lapidi o sufficiente la presenza solo di uno di
copritomba di varie forme e materiali. essi che richiederà l’iscrizione anche
Ciò è consentito solo se espressa- per l’altro, in modo da formare una
mente previsto dal regolamento co- sola pratica APR/4?
munale che ne detta condizioni e re- Il caso è disciplinato dall’art. 6 del
gole ben precise alle quali i familiari Regolamento Anagrafico in base al
devono attenersi.
quale si prevede, sostanzialmente,
E ’ p r o b a b i l e , q u i n d i , c h e che ogni componente della famiglia è
l’Amministrazione comunale al fine di legittimato a rendere dichiarazioni anevitare alcuni adempimenti connessi che per conto e nell’interesse degli
al rilascio di queste autorizzazioni, altri componenti della medesima.
quali appunto la verifica della confor- Per famiglia, però, dobbiamo intendemità dei lavori eseguiti, abbia ritenuto re solo quella già costituita, cioè già
p i ù o p p o r t u n o s o s t i t u i r s i esistente in anagrafe, già registrata, o
nell’esecuzione di detti lavori offrendo anche la famiglia ancora non registraai familiari un prodotto già finito ad un ta, non costituita, ma che, appunto,
determinato prezzo. Ciò rientra nelle viene a costituirsi con la dichiaraziosue facoltà ma si resta dell’opinione ne di immigrazione?
che il comune deve comunque garantire uno spazio - un campo comune R.
appunto - riservato all’inumazione di La richiesta di iscrizione anagrafica
salme i cui familiari, oltre l’onere delle nel nuovo Comune di dimora abituale
spese di inumazione stessa, non pos- può essere presentata, a termini
sono permettersi anche quello di ac- dell’art. 6 D.P.R. 223/89, anche da un
quistare una “tomba in terra” già co- solo componente la nuova famiglia
struita.
anagrafica che si va a costituire. Il
fatto che la famiglia sarà composta
ANAGRAFE - Richiesta di iscrizio- da soggetti precedentemente apparne anagrafica per soggetto prove- tenenti a famiglie diverse non ha rileniente da altra famiglia
vanza.
(Continua da pagina 46)
D. Due persone, un uomo ed una
donna, sono iscritte all’anagrafe della
STATO CIVILE - Cognome di figlio
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Pagine curate da
Mauro Parducci,
Osvaldo Ciaponi e
Luciano Pignatelli
I QUESITI
Mauro Parducci
(Continua da pagina 47)
minore divenuto cittadino italiano
D. Figlio minore convivente con cittadina salvadoregna che acquista la cittadinanza italiana per matrimonio e
che ha il cognome “G. A.” (= cognome materno e paterno).
La madre che si chiama G. C. con il
decreto di concessione cittadinanza,
assume il cognome solo “C.”. Che cognome assumerà il figlio che a sua
volta è diventato cittadino italiano? Al
compimento della maggiore età dovrà
fare l’opzione?
R.
Principio fondamentale e non di carattere generale del nostro Ordinamento
è che il figlio assume e porta il cognome del padre escluse alcune eccezioni (riconoscimento solo materno…) e
che il cognome può subire mutamenti
ex lege solo in alcuni precisi casi
(legittimazione, riconoscimento di minore figlio di ignoti, disconoscimento
di paternità ecc...).
Premesso quanto sopra è evidente
che il figlio minorenne convivente con
il genitore (in questo caso la madre)
che ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 14 legge 91/92
diventa anche egli cittadino italiano e
continua a portare il cognome paterno
non influendo sul suo cognome il mutamento di quello della madre. Infatti,
il figlio legittimo o naturale riconosciu-
to da entrambi i genitori, per la legge
italiana, assume e porta il cognome
del padre. Al compimento della maggiore età non è obbligato a rendere
alcuna opzione (non vi è alcuna norma in merito) ma può in qualsiasi
tempo rinunciare alla cittadinanza italiana purché possieda altra cittadinanza (art. 14 L. 91/92).
STATO CIVILE - Annotazione su
atto di matrimonio di omologa della separazione
D. Annotazione su atto di matrimonio
di omologa della separazione. Formula 175bis. La formula richiede il numero del provvedimento ma tale atto
non ha un numero (come la sentenza
di separazione). Si deve indicare il
numero cronologico?
R.
Nel caso di separazione consensuale
il provvedimento del Giudice non è
una sentenza ma un decreto che omologa la separazione consensuale
dei coniugi. Naturalmente anche il decreto ha un numero e precisamente
“numero … V.G. …“. Nel caso mancasse il numero del decreto, o si omette di indicare o se vi è il solo cronologico si indica “n. … Cron.”.
Prezzo del fascicolo € 8,50
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