Il Garante dei Detenuti tra Amministrazione e Giurisdizione
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Il Garante dei Detenuti tra Amministrazione e Giurisdizione
Il Garante dei Detenuti tra Amministrazione e Giurisdizione Carlo Fiorio Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale per la Regione Umbria 1 Le fonti internazionali Risoluzione 48/134 Ass. Gen. Nazioni Unite (20.12.1993); Art. 9 Regole penitenziarie europee; Art. 3 Protocollo opzionale alla Conv. ONU contro la tortura (NY, 18.12.2002) . Suggestioni comparatistiche: La figura di un Garante è presente nella legislazione di 23 Paesi U.E. Polonia, Slovacchia ed Ungheria lo contemplano addirittura a livello costituzionale. 2 Il diritto interno Art. 67/1 lett. l-bis ord. penit.: gli istituti penitenziari possano essere visitati senza autorizzazione dai «garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati». Art. 18/1 ord. penit.: «i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici». Art. 35 ord. penit.: «I detenuti … possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa: … 3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti». 3 I garanti territoriali Quattordici regionali (Abruzzo, Campania, EmiliaRomagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto), sette provinciali (Enna, Ferrara, Lodi, Massa e Carrara, Milano, Torino e Trapani) e trentatré comunali (Asti, Bergamo, Bologna, Bolzano, Busto Arsizio, Brescia, Enna, Ferrara, Firenze, Ivrea, Lecco, Livorno, Milano, Nuoro, Parma, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Prato, Reggio Calabria, Roma, Rovigo, San Severo, San Gimignano, Sulmona, Sassari, Torino, Trieste, Udine, Venezia, Verona e Vicenza). 4 Il garante nazionale Dibattito parlamentare: Legislatura in corso: d.d.l. AS 210, AS 383 e AS 668; XVI Legislatura: AC 2702; XV Legislatura: AC 626. Art. 7 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, conv., con mod., dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10. 5 Profili strutturali Organo collegiale, carica quinquennale non prorogabile. No indennità, né emolumenti. Nominato, previa delibera del CdM, con dPR, sentite le competenti commiss. parlamentari. Requisiti: persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurino indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani. Ufficio: struttura e composizione (reg. min.). Personale ministeriale. Nessuna indennità. 6 Indipendenza ed incompatibilità Organo di nomina politica collocato presso Min. Giust. Analogie con il procedimento di nomina Capo DAP (art. 30 L 395/1990). Incompatibilità: “ricoprire” a) cariche istituzionali, anche elettive; b) incarichi in partiti politici. Sostituzione membri in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo. 7 Poteri: a) vigilanza “affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti” (artt. 13 e 27/1 Cost.; 3 CEDU e 4 CDF UE) 8 b) ispezione I Garanti visitano, senza necessità di autorizzazione (eccezion fatta per le camere di sicurezza delle forze di polizia)*, tutti i loci detentivi, ivi comprese le sezioni c.d. 41-bis ord. penit. (circ. DAP 8-11-13 n. 3651-6101) e i CIE. * Visitabili senza autorizzazione da taluni Garanti regionali (ad es. Umbria). 9 c) accesso agli atti Il Garante può prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà. Può accedere tutti gli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà e richiedere alle amministrazioni responsabili delle strutture le informazioni e i documenti necessari. Al fine di neutralizzare eventuali atteggiamenti ostruzionistici da parte delle amministrazioni interessate, il Garante nazionale, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, informa il magistrato di sorveglianza competente al quale può richiedere l’emissione di un ordine di esibizione. 10 d) colloquio Art. 18/1 ord. penit.: «i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici». 11 Garante ed Amministrazione penitenziaria Garante = organismo di mediazione per indurre l’amministrazione penitenziaria, attraverso provvedimenti in autotutela, a rimediare alle lesioni dei diritti dei detenuti. Interventi relativi alle «carenze nel trattamento dovute a obsolescenza delle strutture, o ancor più spesso alla mancata o deficitaria attuazione, per carenza di fondi di istituti e servizi previsti dalla legge», mentre il magistrato sarebbe chiamato a rimuovere il «deficit di tutela sul piano squisitamente giuridico dell’esecuzione penale (violazione dei diritti soggettivi dei detenuti)» (Fiorentin, 2014). 12 Chia ha paura dei garanti? Le circolari DAP Circ. DAP 8-11-13, n. 3651-6101: esclude accessi autonomi dei collaboratori dei Garanti, neppure su delega del Garante stesso. Prevede modalità (contra legem) di svolgimento del colloquio. Prendendo le mosse dall’erroneo ed illegittimo assunto (arg. ex art. 18 ord. penit.) secondo il quale le «interlocuzioni» dei garanti con i detenuti non sostanziano “colloqui in senso tecnico”, il provvedimento prelude a limitazioni contenutistiche ed al controllo uditivo del colloquio del garante con il detenuto. 13 (Segue): gli ordini di servizio La direzione della CdR di Orvieto e Spoleto ha notificato al garante umbro un (?) ordine di servizio fortemente limitativo delle attività del garante. In particolare, oltre a non poter far domande "su procedimenti in corso”, la direzione prevede che il colloquio con il garante sia "controllato" dagli agenti. La "fonte" di tale ordine (ult. circ. cit.), peraltro, per quanto approssimativa ed errata sul piano giuridico, non pare menzionare tale illegittima forma militare di controllo. Chi ha paura delle garanzie e dei garanti? 14 15 16 (segue) …il risultato… Si vanifica completamente la necessaria riservatezza nel contatto tra detenuto e garante, il quale potrebbe addirittura essere allontanato sia quando l'interlocuzione si riferisca o si estenda ad argomenti diversi da quelli consentiti, sia quando il garante comunichi con il detenuto in una lingua straniera. Appare evidente come la circolare, derogando in peius al'art. 18 ord. penit. sia illegittima 117 reg. es. ??? 35-bis ord. penit: !!!. 17 Garante e Magistratura di sorveglianza La novella postula una presenza assidua del Garante all’interno delle strutture carcerarie, finalizzata alla proficua e rapida risoluzione dei conflitti tra detenuti ed amministrazione penitenziaria, colmando «lo spazio sul versante amministrativo lasciato progressivamente vuoto dalla attrazione della magistratura di sorveglianza nell’ambito della giurisdizione sull’esecuzione che rende tale giudice terzo e non più “vicino” ai soggetti detenuti» (Fiorentin, 2009). 18 19 e) Poteri di risoluzione dei conflitti La recente riformulazione dell’art. 35 ord. penit. (art. 3 d.l. 146/13), annovera tutti i Garanti dei diritti dei detenuti tra i destinatari dei reclami “generici”. In particolare, al Garante nazionale è attribuito il potere di formulare specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, sia nel caso in cui accerti violazioni «alle norme dell’ordinamento», sia quando accerti la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 ord. penit. 20 Una norma ineffettiva? Sebbene sia espressamente previsto che l’amministrazione interessata debba comunicare, in caso di diniego, le ragioni dello stesso entro il termine di trenta giorni, la norma non contempla poteri autoritativi del Garante per il caso in cui l’amministrazione rifiuti di intervenire. Accanto al reclamo giurisdizionale (v. sub art. 35-bis ord. penit.) azionabile da parte del detenuto per ottenere la tutela dei diritti che assume essere stati violati, il Garante potrà adire il giudice amministrativo. 21 Verso gli stati generali sul sistema carcerario italiano Superamento del conflitto. Creazione di una rete (Garanti-PRAP-Matricole istituti e ruoli del Mag./Trib. sorv.). Stimolazione iniziativa ex officio in ambito penitenziario. Modulistica comune. Formazione di operatori penitenziari anche attraverso forme di tirocinio universitario. Legal Clinics e Uffici legali del Garante. 22