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Il Garante dei Detenuti tra Amministrazione e Giurisdizione

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Il Garante dei Detenuti tra Amministrazione e Giurisdizione
Il Garante dei Detenuti
tra Amministrazione e Giurisdizione
Carlo Fiorio
Garante delle persone sottoposte
a misure restrittive o limitative
della libertà personale per la Regione Umbria
1
Le fonti internazionali
Risoluzione 48/134 Ass. Gen. Nazioni Unite
(20.12.1993);
Art. 9 Regole penitenziarie europee;
Art. 3 Protocollo opzionale alla Conv. ONU
contro la tortura (NY, 18.12.2002) .
Suggestioni comparatistiche:
La figura di un Garante è presente nella
legislazione di 23 Paesi U.E. Polonia,
Slovacchia ed Ungheria lo contemplano
addirittura a livello costituzionale.
2
Il diritto interno
Art. 67/1 lett. l-bis ord. penit.: gli istituti penitenziari
possano essere visitati senza autorizzazione dai
«garanti dei diritti dei detenuti comunque
denominati».
Art. 18/1 ord. penit.: «i detenuti e gli internati sono
ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i
congiunti e con altre persone, nonché con il garante
dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici».
Art. 35 ord. penit.: «I detenuti … possono rivolgere
istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:
… 3) al garante nazionale e ai garanti regionali o
locali dei diritti dei detenuti».
3
I garanti territoriali
Quattordici regionali (Abruzzo, Campania, EmiliaRomagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle
d'Aosta e Veneto), sette provinciali (Enna, Ferrara,
Lodi, Massa e Carrara, Milano, Torino e Trapani) e
trentatré comunali (Asti, Bergamo, Bologna,
Bolzano, Busto Arsizio, Brescia, Enna, Ferrara,
Firenze, Ivrea, Lecco, Livorno, Milano, Nuoro, Parma,
Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Prato, Reggio
Calabria, Roma, Rovigo, San Severo, San Gimignano,
Sulmona, Sassari, Torino, Trieste, Udine, Venezia,
Verona e Vicenza).
4
Il garante nazionale
Dibattito parlamentare:
Legislatura in corso: d.d.l. AS 210, AS 383 e AS
668;
XVI Legislatura: AC 2702;
XV Legislatura: AC 626.
Art. 7 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146,
conv., con mod., dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10.
5
Profili strutturali
Organo collegiale, carica quinquennale non
prorogabile. No indennità, né emolumenti.
Nominato, previa delibera del CdM, con dPR,
sentite le competenti commiss. parlamentari.
Requisiti: persone, non dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, che assicurino
indipendenza e competenza nelle discipline
afferenti la tutela dei diritti umani.
Ufficio: struttura e composizione (reg. min.).
Personale ministeriale. Nessuna indennità.
6
Indipendenza ed incompatibilità
Organo di nomina politica collocato presso Min. Giust.
Analogie con il procedimento di nomina Capo DAP
(art. 30 L 395/1990).
Incompatibilità: “ricoprire” a) cariche istituzionali,
anche elettive; b) incarichi in partiti politici.
Sostituzione membri in caso di dimissioni, morte,
incompatibilità sopravvenuta, accertato
impedimento fisico o psichico, grave violazione dei
doveri inerenti all'incarico affidato, ovvero nel caso
in cui riportino condanna penale definitiva per
delitto non colposo.
7
Poteri: a) vigilanza
“affinché l'esecuzione della custodia dei
detenuti, degli internati, dei soggetti
sottoposti a custodia cautelare in carcere o
ad altre forme di limitazione della libertà
personale sia attuata in conformità alle
norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione,
dalle convenzioni internazionali sui diritti
umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello
Stato e dai regolamenti” (artt. 13 e 27/1 Cost.;
3 CEDU e 4 CDF UE)
8
b) ispezione
I Garanti visitano, senza necessità di
autorizzazione (eccezion fatta per le camere
di sicurezza delle forze di polizia)*, tutti i loci
detentivi, ivi comprese le sezioni c.d. 41-bis
ord. penit. (circ. DAP 8-11-13 n. 3651-6101) e i
CIE.
* Visitabili senza autorizzazione da taluni Garanti
regionali (ad es. Umbria).
9
c) accesso agli atti
Il Garante può prendere visione degli atti contenuti nel
fascicolo della persona detenuta e comunque degli atti
riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della
libertà.
Può accedere tutti gli atti riferibili alle condizioni di
detenzione o di privazione della libertà e richiedere alle
amministrazioni responsabili delle strutture le
informazioni e i documenti necessari.
Al fine di neutralizzare eventuali atteggiamenti
ostruzionistici da parte delle amministrazioni interessate,
il Garante nazionale, trascorsi trenta giorni dalla richiesta,
informa il magistrato di sorveglianza competente al quale
può richiedere l’emissione di un ordine di esibizione.
10
d) colloquio
Art. 18/1 ord. penit.: «i detenuti e gli internati
sono ammessi ad avere colloqui e
corrispondenza con i congiunti e con altre
persone, nonché con il garante dei detenuti,
anche al fine di compiere atti giuridici».
11
Garante ed Amministrazione penitenziaria
Garante = organismo di mediazione per indurre
l’amministrazione penitenziaria, attraverso
provvedimenti in autotutela, a rimediare alle
lesioni dei diritti dei detenuti.
Interventi relativi alle «carenze nel trattamento
dovute a obsolescenza delle strutture, o ancor
più spesso alla mancata o deficitaria attuazione,
per carenza di fondi di istituti e servizi previsti
dalla legge», mentre il magistrato sarebbe
chiamato a rimuovere il «deficit di tutela sul
piano squisitamente giuridico dell’esecuzione
penale (violazione dei diritti soggettivi dei
detenuti)» (Fiorentin, 2014).
12
Chia ha paura dei garanti? Le circolari DAP
Circ. DAP 8-11-13, n. 3651-6101: esclude accessi
autonomi dei collaboratori dei Garanti, neppure
su delega del Garante stesso. Prevede modalità
(contra legem) di svolgimento del colloquio.
Prendendo le mosse dall’erroneo ed illegittimo
assunto (arg. ex art. 18 ord. penit.) secondo il
quale le «interlocuzioni» dei garanti con i detenuti
non sostanziano “colloqui in senso tecnico”, il
provvedimento prelude a limitazioni
contenutistiche ed al controllo uditivo del
colloquio del garante con il detenuto.
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(Segue): gli ordini di servizio
La direzione della CdR di Orvieto e Spoleto ha
notificato al garante umbro un (?) ordine di servizio
fortemente limitativo delle attività del garante.
In particolare, oltre a non poter far domande "su
procedimenti in corso”, la direzione prevede che il
colloquio con il garante sia "controllato" dagli
agenti. La "fonte" di tale ordine (ult. circ. cit.),
peraltro, per quanto approssimativa ed errata sul
piano giuridico, non pare menzionare tale illegittima
forma militare di controllo.
Chi ha paura delle garanzie e dei garanti?
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15
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(segue) …il risultato…
Si vanifica completamente la necessaria
riservatezza nel contatto tra detenuto e
garante, il quale potrebbe addirittura essere
allontanato sia quando l'interlocuzione si
riferisca o si estenda ad argomenti diversi da
quelli consentiti, sia quando il garante
comunichi con il detenuto in una lingua
straniera.
Appare evidente come la circolare, derogando
in peius al'art. 18 ord. penit. sia illegittima
117 reg. es. ???
35-bis ord. penit: !!!.
17
Garante e Magistratura di sorveglianza
La novella postula una presenza assidua del
Garante all’interno delle strutture carcerarie,
finalizzata alla proficua e rapida risoluzione dei
conflitti tra detenuti ed amministrazione
penitenziaria, colmando «lo spazio sul versante
amministrativo lasciato progressivamente vuoto
dalla attrazione della magistratura di
sorveglianza nell’ambito della giurisdizione
sull’esecuzione che rende tale giudice terzo e
non più “vicino” ai soggetti detenuti»
(Fiorentin, 2009).
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e) Poteri di risoluzione dei conflitti
La recente riformulazione dell’art. 35 ord. penit.
(art. 3 d.l. 146/13), annovera tutti i Garanti dei
diritti dei detenuti tra i destinatari dei reclami
“generici”.
In particolare, al Garante nazionale è attribuito il
potere di formulare specifiche raccomandazioni
all'amministrazione interessata, sia nel caso in
cui accerti violazioni «alle norme
dell’ordinamento», sia quando accerti la
fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai
sensi dell'articolo 35 ord. penit.
20
Una norma ineffettiva?
Sebbene sia espressamente previsto che
l’amministrazione interessata debba
comunicare, in caso di diniego, le ragioni dello
stesso entro il termine di trenta giorni, la norma
non contempla poteri autoritativi del Garante
per il caso in cui l’amministrazione rifiuti di
intervenire. Accanto al reclamo giurisdizionale
(v. sub art. 35-bis ord. penit.) azionabile da parte
del detenuto per ottenere la tutela dei diritti che
assume essere stati violati, il Garante potrà adire
il giudice amministrativo.
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Verso gli stati generali
sul sistema carcerario italiano
Superamento del conflitto.
Creazione di una rete (Garanti-PRAP-Matricole
istituti e ruoli del Mag./Trib. sorv.).
Stimolazione iniziativa ex officio in ambito
penitenziario.
Modulistica comune.
Formazione di operatori penitenziari anche
attraverso forme di tirocinio universitario.
Legal Clinics e Uffici legali del Garante.
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