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Sussidi e premi di rendimento da corrispondere ai detenuti

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Sussidi e premi di rendimento da corrispondere ai detenuti
MOD. 401255
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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRMIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO
UFFICIO I V - -0ssfvazione e Trattamento in tra mura le^^
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Protn" 0 2 3 5 6 4 g - 2 0 0 6
de'. A4 / o + / b
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Lettera Circolare
Roma,
Ai Signori Proweditori Regionali
dell'Arnministrazione Penitenziaria
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Ai Signori Direttori degli Istituti
Penitenziari
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'.v--Ai Signori Direttori degli Uffici
Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI
0GGElTO:Sussidi e premi di rendimento da corrispondere ai detenuti ed agli internati e
frequentanti i corsi di istruzione e formazione professionale.
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Negli ultimi anni lo specifico ambito dell'lstruzione e della Formazione Professionale
è stato investito da significative innovazioni normative che ne hanno aumentato la
complessità, rendendo necessario un ripensamento dell'intero sistema, con particolare
riferimento al settore dell' EDA (Educazione degli Aduiti).
In conseguenza di ciò, accanto ai tradizionali percorsi strutturati in senso
tradizionale, sono ormai presenti - anche se non ancora diifusi - percorsi integrati di
istruzione e formazione professionale, basati su un'ottica modulare che trascende la
usuale sequenza lineare dei corsi di istruzione e formazione
Nell'ottica delle considerazioni suesposte, emerge - dunque - la necessità di
rivedere il sistema di attribuzione dei sussidi e dei premi di rendimento scolastico,
attualmente basato su criteri che non appaiono più adeguati a cogliere la complessità e le
trasformazioni che hanno investito lo specifico settore.
Owiamente, per quel che riguarda i corsi scolastici e di formazione professionale
strutturati secondo il modello tradizionale, non vi sono cambiamenti inerenti le modalità di
attribuzione dei benefici in questione sulla base delle vigenti disposizioni.
Per quel che concerne invece - i corsi di istruzione e10 formazione professionale
strutturati in maniera modulare e/o integrata, si ritiene che i benefici economici previsti
dalla vigente normativa possano essere corrisposti esclusivamente per quei corsi i cui
contenuti siano equiparabili a quelli dell'istruzione di base (scuola elementare,
alfabetiuazione, scuola secondaria di l o e 2" grado) e10 della formazione professionale e
solo nel caso in cui, al termine del corso, sia conseguibile una certificazione con valore
legale che attesti la qualifica e10 il "crdito formativo~acquisitoe10 l'ammissione ai grado
successivo di istruzione, a condizione che la valutazione e l'accertamento vengano
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effettuati da parte di organi istituzionali legalmente abilitati o accreditati a certificare
formalmente la preparazione culturale raggiunta dal soggetto ed eventualmente la
promozione alla classe successiva.
Infatti, tenuto conto che l'art. 45 commi 4 e 6 del DPR 23012000 prevede la
corresponsione di un premio di rendimento scolastico agli studenti che: "hanno superato
gli esarni con effetti legaliu( scuola secondaria di 2" grado), "hanno superato tutti gli esarni
del loro annov (corsi universitari), "hanno superato con esito positivo il corso frequentatoqq
(corsi di livello di scuola dell'obbligo e formazione professionale), si ritiene che
I'accertamento formale - da parte dei citati organi didattici - del grado culturale raggiunto,
della qualifica conseguita e10 della promozione alla classe successiva, possa essere
considerato condizione sufficiente per la corresponsione del premio di rendimento.
Diversa si configura la circostanza in cui il soggetto abbia frequentato un unico
percorso intearato di istruzione/formazione, all'interno del quale sia previsto - ad esempio sia I'accertamento del requisito culturale del livello di scuola elementare (ora scuola
primaria) sia quello inerente il livello di istruzione secondaria di l o grado, oppure venga
conseguito sia il diploma di scuola secondaria di l o o 2" grado sia l'attestato o la qualifica
professionale; in questo caso il premio di rendimento da corrispondere sarebbe unico: o
quello relativo o al più elevato grado di istruzione raggiunto o quello economicamente più
favorevole in base alla vigente normativa.
Nel caso in cui il percorso integrato preveda la frequenza di un corso di istruzione
secondaria di 2" grado o di un corso professionale, dovrà essere corrisposto anche il
relativo sussidio orariolgiornaliero in base alle attuali disposizioni; qualora il percorso
istruttivo1 formativo preveda sia la frequenza di un corso di istruzione secondaria di 2"
grado sia di un corso di qualifica professionale, il sussidio da corrispondere dovrà essere
unico e la sua tipologia (orario o giornaliero) dovrà essere quella economicamente più
favorevole in base alla vigente normativa.
A tal riguardo si sottolinea che, nel caso di corsi in cui sia prevista la
corresponsione da parte delllEnte attuatore - Regione o altri Enti accreditati - di sussidi
orarilgiornalieri, assegni e10 borse di studio, le Direzioni non sono tenute ad elargire ai
detenuti frequentanti i sussidi ed i premi di rendimento previsti dall'art. 45 DPR 23012000
commi 1 e 6, poiché il comma 7 del citato art. 45 afferma che 'i soggetti che fruiscono di
assegni o borse di studio non percepiscono i benefici economici previsti dal presente
articolo",ciò anche su conforme parere dellUfficio Studi, Ricerche e Legislazione.
Sempre con particolare riferimento alla questione dei sussidi e dei rimborsi delle
tasse scolastiche, pervengono dalle Direzioni penitenziarie quesiti aventi come oggetto il
problema dell'esatta definizione della voce "disagiate condizioni economicheMcontenuta
nel già citato art. 45 comma 4 del DPR 23012000, relativo alla corresponsione di benefici
economici agli studenti detenuti che seguono corsi individuali di istruzione e10 corsi
universitari.
La materia in questione - per quel che concerne gli studenti non in stato di
detenzione è regolamentata da una normativa che prevede che I'individuazione dei
requisiti economici awenga sulla base dell'lndicatore della Situazione Economica
Equivalente "Atkstazione ISEE" di cui al DL 11.109 del 31 marzo 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni, rilasciata da un CAF o INPS.
E' evidente che, qualora si decida di applicare la citata normativa all'utenza
penitenziaria, diviene indispensabile l'attuazione di accordi con i CAF autorizzati e10 le
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sedi INPS affinché ali stessi possano espletare l'attività di certkiicazione ISEE in favore
degli studenti detenuii
Cib premesso, qualora si abbia la possibilità di applicare la citata normativa anche ai
soggetti in esecuzione di pena nulla quaestio; in caso contrario si ritiene che anche su
conforme parere dell'Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione e Rapporti internazionali possano essere considerati applicabili i criteri di norma utilizzati dalle sedi penitenziarie
per I'individuazione della condizione di disagiate condizioni economiche:
1. assenza di attività lavorativa interna;
2. assenza di fonti di reddito esterne.
Si ritiene tuttavia - di dover precisare che la corresponsione dei benefici in questione
debba essere prevista qualora l'attività lavorativa intema non abbia un carattere di
continuità nel corso dell'intero anno scolasticolaccademico di riferimento e non sia
espletata secondo modalità di attività di lavoro a tempo pieno mentre, per quel che
riguarda eventuali fonti esterne di reddito diverse dai versamenti dei familiari, le stesse
non devono avere il carattere della regolarità poiché non pare opportuno - nel caso di
specie-prendere in considerazione fonti di reddito episodiche e10 occasionali.
preme sottolineare, comunque, che le problematiche inerenti l'elargizione dei sussidi e
dei remi di rendimento ascrivibili alle innovazioni che hanno investito il sistema istruttivo e
formativo, possano trovare agevole soluzione incentivando la collaborazione con il
personale docente nell'ambito delle Commissioni didattiche ex art. 41 comma 6 DPR
23012000. Ciò al fine di sensibilizzare detto personale affinché, al termine di ciascun corso
di istruzione e10 di formazione, si forniscano determinazioni chiare ed inequivocabili in
merito al superamento o meno del corso da parte dei soggetti frequentanti, al fine di
evitare difficoltà interpretative da parte delle Aree trattamentale e contabile dell'lstituto.
Per quel che concerne l'entità dei premi e dei sussidi, pur tenendo conto di quanto
disposto dall'art.45 comma 8 del DPR 230/2000 a causa dell'attuale carenza di fondi
non è possibile, al momento, prevedere un
sullo speckiico capitolo di bilancio
adeguamento degli stessi; al riguardo rimangono dunque validi i contenuti della circolare
nol000071 2- 40 del 30.1 1.89 e relativa Decreto Ministeriale de11'01.09.89, con la owia
corrispondente conversione valutaria in euro.
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IL DIREITORE GENERALE
IL DIREIno
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