Il testamento olografo. Requisiti di validità secondo la
by user
Comments
Transcript
Il testamento olografo. Requisiti di validità secondo la
Il testamento olografo Requisiti di validità secondo la giurisprudenza A l promotore e al consulente finanziario indipendente capita sempre più spesso che i clienti chiedano dei consigli in merito alle modalità di destinazione “post mortem” dei propri beni. È chiaro che il pf o il consulente non deve in nessun modo influenzare le scelte di una persona o tentare di farlo però può dare un ausilio informativo, appunto, sulle modalità di trasmissione delle sostanze del proprio per il tempo in cui il questo avrà cessato di vivere. È risaputo che l’eredità si devolve per legge o per testamento, che è un atto con il quale si dispone delle proprie sostanze per il periodo successivo alla propria morte. Le forme ordinarie di testamento sono due: l’olografo e quello per atto di notaio, che può essere pubblico o segreto. Qui tratteremo solo del testamento olografo che è la forma più 88 comune perché più semplice, in quanto viene redatto di proprio pugno dal testatore e non prevede la presenza di testimoni né l’ausilio obbligatorio del notaio, presso il quale, però, può essere depositato. Inoltre, come vedremo, la Corte di Cassazione è intervenuta sui requisiti del testamento olografo con due pronunce che chiariscono degli aspetti importanti dei quali è utile mettere i propri clienti a conoscenza. Il testamento olografo: requisiti La materia è regolata dall’art. 602 del codice civile il quale specifica che il testamento olografo «deve essere scritto, datato e sottoscritto di mano dal testatore». Quindi, i requisiti di forma che la legge impone sono tre: autografia, data e sottoscrizione. A) L’autografia: risiede nella circostanza che il documento (detto anche scheda testamentaria) in cui sono contenute le volontà del testatore deve essere redatto Fausto Fasciani Avvocato e giornalista pubblicista. Ha svolto a lungo la professione di promotore finanziario operando per primarie società di investimento. È consulente giuridico Cisl per il settore finanziario e dei lavoratori autonomi e atipici. DIFFICOLTÀ TEMPO SPECIALISTICO 20 MINUTI integralmente dalla sua mano al fine di garantire che le disposizioni siano riferibili alla volontà del medesimo testatore. Qualora nel testo si trovasse una parola scritta da una mano diversa, il testamento sarebbe nullo. E così non è riconosciuto tale un testamento olografo scritto a macchina o stampato al Ottobre - Dicembre 2014 NORMATIVA Il testamento olografo, che è il più semplice perché non prevede testimoni né l’obbligo di ausilio del notaio, è regolato dall’art. 602 del codice civile che impone tre requisiti: autografia, data e sottoscrizione computer anche se con la sottoscrizione del testatore perché potrebbe accadere che quest’ultimo lo abbia dettato e lo scrivente, in buona o mala fede non importa, potrebbe aver riportato sul testo delle disposizioni non coincidenti con volontà del diretto interessato. Il legislatore sul punto è chiaro: si vuole evitare che sussistano dei dubbi sulla reale provenienza di queste scelte. Tra l’altro, a questo proposito è intervenuta anche la Corte di Cassazione che ha stabilito il principio secondo il quale il requisito dell’autografia è valido solo per la scheda testamentaria e non per altri eventuali documenti a essa legati o connessi, magari redatti anche da un terzo (Cass. Civ. 26258/2008). Il testamento può anche essere compilato in tempi diversi e quindi formato progressivamente sempre che all’autografia seguano la data e la sottoscrizione (Cass. Civ. 25845/2008). D’altronde, la legge non richiede delle formule “confezionate” o “sacramentali”, e di conseguenza anche una lettera autografa può valere come atto testamentario a condizione che in essa traspaia la volontà dello scrivente di disporre dei propri beni e non la manifestazione di voler redigere un vero e proprio testamento in un Ottobre - Dicembre 2014 momento diverso. In pratica, se in una lettera troviamo una frase del tipo «sto valutando se lasciarti questo bene» questo non può considerarsi un testamento. In merito poi al fatto se una lettera possa essere qualificata come un testamento olografo la Cassazione nella recentissima sentenza 14119/2014 specifica che «al riguardo, occorre osservare che perché si abbia una manifestazione di ultima volontà e quindi esista un negozio "mortis causa", è necessario soltanto che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva dell'autore, nel senso che essa si sia compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata e sia diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla propria morte»(Cass. 2014 n. 150; Cass. 1990 n. 8668)». Anche dei semplici appunti possono essere considerati come un testamento se a questi il testatore aggiunge delle formule che attestino che essi hanno validità in tal senso (per esempio: «queste sono le mie ultime volontà», o frasi simili). Il requisito dell’autografia viene meno nel caso in cui il testatore, se molto malato o per altre cause, non essendo in grado di impugnare una penna chieda l’aiuto di un terzo magari sorreggendo lo stesso strumento o guidandone la mano. La giurisprudenza ha chiarito questo punto che «tale circostanza è sufficiente ad escludere il requisito dell’autografia, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alla reale volontà del testatore» (Cass. Civ. 12458/2004). Insomma, il testamento olografo deve essere redatto solo ed esclusivamente dal testatore. B) La data: consiste nell’indicazione del momento in cui il testamento fu redatto. Deve essere riportata nella sequenza di giorno mese e anno, ma può essere sostituita anche da equipollenti come una festività (Pasqua 2003, Natale 2005 e similari). La data è un elemento importantissimo perché accerta la capacità del testatore nel momento in cui fu redatto il testamento e, nel caso che questi formi più testamenti successivi nel tem- TESTAMENTO Atto giuridico mediante il quale una persona manifesta il proprio volere e dispone dei propri diritti per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Il testatore può revocarlo o modificare le volontà contenute nel documento testatorio in qualsiasi momento. La revoca può essere esplicita (quando un successivo testamento revoca esplicitamente il precedente) o implicito, quando cioè il contenuto del testamento successivo è incompatibile con quello precedente po è sulla base della data che si stabilisce quale sia il testamento che revochi le disposizioni contenute nel precedente. Il testamento, non dimentichiamolo, è un atto che può essere revocato in qualsiasi momento. La mancanza o l’incompletezza del requisito della data (o la sua cancellazione o interlineazione), a differenza di quello dell’autografia, non comporta la nullità dell’atto, ma la sua annullabilità anche se è possibile ricavare la data da elementi presenti nella scheda testamentaria (come il fare riferimento a una determinata circostanza storica o che abbia attinenza con la vita del testatore). La data può essere inserita in un qualunque punto della scheda testamentaria e anche al di fuori di essa come ha stabilito la Corte di Cassazione (Cass. Civ.11703/2001) in un caso che aveva visto la sorella di una defunta impugnare il testamento con il quale questa aveva nominato erede universale il marito. L’attrice sosteneva che la scheda olografa «era, in realtà, composta da due documenti, costituiti da un cartoncino bianco, scritto e sottoscritto dalla testatrice, contenente le disposizioni di ultima volontà della stessa, e da una busta, contenente il cartoncino, sulla quale era apposta la data». Il tribunale di primo grado ha dato torto all’attrice e così ha fatto la Corte d’Appello sull’assunto che il testamento costituito da scritti redatti in tempi diversi e su parti o fogli separati è valido «quando tra le varie parti costituenti il 89 My RIVISTA DI FORMAZIONE FINANZIARIA La data accerta la capacità del testatore al momento della redazione del testamento Può essere inserita in qualunque punto della scheda testamentaria e anche al di fuori di essa secondo la Cassazione documento esista un collegamento materiale, logico e funzionale». I giudici di merito hanno ritenuto che tale collegamento logico esisteva tra il cartoncino che conteneva le disposizioni testamentarie e la busta che lo racchiudeva, in quanto quest’ultima non costituiva «un mero contenitore del documento testamentario bensì parte integrante di esso» e che «sulla busta, che contiene il cartoncino scritto e sottoscritto dalla de cuius e che fu presentata al notaio per la pubblicazione, è apposta, a mo' di sigillo, in parte sul corpo della busta e in parte sul lembo di chiusura della stessa, la firma della testatrice; vi sono, altresì, scritte l'espressione “da aprirsi dopo il mio decesso” e la data completa». TESTAMENTO OLOGRAFO Tipo di testamento definito dall'art. 602 del codice civile: è il testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore, che per essere valido non richiede la presenza di testimoni né l’obbligo di rivolgersi al notaio 90 I giudici della Cassazione hanno confermato i due gradi di giudizio in quanto il fatto che la data del testamento fosse stata apposta sul retro della busta «costituisce puntuale applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui la data del testamento olografo può essere apposta in ogni parte della scheda (Cass., n. 6641 del 1987; Cass., n. 834 del 1965)». Di più, gli Ermellini specificavano che è valido un testamento olografo redatto su più fogli separati a condizione che «tra i diversi fogli esista un collegamento materiale e che tra le varie disposizioni in essi contenute, sottoscritte alla fine dal testatore, esista un collegamento logico e sostanziale» (Cass., n. 4329 del 1979; Cass., n. 2074 del 1985). Il principio che la data possa essere inserita in un punto qualsiasi del testamento è stato ribadito dai giudici di Piazza Cavour nel decidere un ulteriore contenzioso nel quale l’attore, unico erede legittimo, aveva impugnato il testamento del padre che costitutiva un usufrutto a una terza persona su un appartamento nel quale era stata ospitata. Tra i motivi di impugnazione c’era proprio il fatto la data era stata inserita dopo la sottoscrizione e questa circostanza, secondo la tesi dell’attore, rendeva nullo il testamento perché in contrasto con l’art. 602 c.c. che stabilisce che è la sottoscrizione a dover essere posta alla fine delle disposizioni. Nei primi due gradi di giudizio il figlio del testatore ha ottenuto l’annullamento dell’atto. La parte soccombente però ha fatto ricorso in Cassazione, che con la sentenza 18644/2014 ha però ribaltato le decisioni dei giudici di merito ribadendo il principio secondo il quale la data del testamento olografo può essere posta ovunque in quanto «la data ha lo scopo di individuare l'elemento cronologico dei testamento in riferimento sia alla eventuale indagine sulla capacità o meno di intendere e di volere del testatore, da rapportare appunto al momento di redazione dell'atto (art. 591 n. 3 c.c.), sia al fine di stabilire la priorità tra più testamenti in relazione alla revoca, IMPUGNAZIONE Il testamento può essere impugnato per vizi che ne determinano la nullità o l’annullabilità. Sono cause di nullità per vizi formali la mancanza dell'autografia o della sottoscrizione nel testamento olografo, o nel testamento pubblico la mancanza della redazione per iscritto delle dichiarazioni del testatore da parte del notaio, o la mancanza di sottoscrizione da parte di questo o da parte dei testimoni o da parte del testatore. Sono invece cause di nullità per vizi sostanziali la contrarietà della disposizione a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, l’apposizione di una condizione illecita o impossibile (solo se è l'unico motivo determinante della disposizione testamentaria), il motivo illecito, se è il solo che ha determinato il testatore a disporre il testamento, se risulta da quest’ultimo. Il testamento è inoltre annullabile se il testatore è incorso in errore, o ha subito violenza e dolo. L'impugnazione può essere promossa da chiunque vi abbia interesse entro cinque anni dal momento in cui sia stato scoperto il motivo d'invalidità. Il testamento può inoltre essere impugnato, sempre entro il limite dei cinque anni, per incapacità del testatore al momento in cui ha redatto il testamento totale o parziale, dei testamenti precedenti da parte di quello successivo (art. 682 c.c.), sia nei casi in cui ricorra una questione da decidersi in base al tempo dei testamento (vedi ad esempio gli artt. 651 e 657 c.c.). Pertanto, avendo la data soltanto la funzione di indicare il momento di manifestazione della volontà dei testatore, essa non rientra nelle disposizione di ultima volontà come prevista dall'art. 587 c.c., che si configura come la manifestazione di una volontà definitiva dell'autore nel senso che essa sia compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata e sia diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla morte (Cass. 24-8-1990 n. 8668; Cass. 8-1-2014 n. 150); conseguentemente la data, non facendo parte delle disposizioni, non deve neOttobre - Dicembre 2014 NORMATIVA Nel caso del testamento olografo il testatore deve preoccuparsi di custodirlo in mani sicure (come quelle di un notaio) per evitare che venga smarrito, falsificato o distrutto cessariamente precedere la sottoscrizione (come invece espressamente previsto per le disposizioni dall'art. 602 secondo comma c.c.), ed anzi, se segue la sottoscrizione (come nella fattispecie), indica il momento cronologico preciso in cui la scheda testamentaria è stata definitivamente ultimata e sottoscritta. Occorre quindi ribadire l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la data dei testamento olografo può essere apposta in ogni parte della scheda, non prescrivendo la legge che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà (Cass. 6-5-1965 n. 834; Cass. 31-71987 n. 6641; Cass. 2810-1994 n. 8899; Cass. 18-9-2001 n. 11703)». (14119/2014), che abbiamo già citato, ha però mitigato questo principio. Vediamo il caso: nel dicembre 1992, M.R. ha convenuto in giudizio la sorella M.F. davanti al Tribunale di Arezzo perché fosse pronunciata la nullità di una lettera redatta dalla comune madre P.P. quale testamento, affermando sia che mancasse la firma in calce, sia che la missiva non contenesse alcuna volontà testamentaria. La sorella aveva contestato la pretesa, affermando la piena validità, quale testamento, della lettera. Il Tribunale di Arezzo ha accolto la domanda, negando «ogni effetto successorio alla lettera datata». La Corte d'Appello di Firenze, ha accolto l'impugnazione, ritenendo la lettera valida come testamento. Al riguardo, la Corte di merito, dopo aver riportato integralmente il testo della lettera, aveva rilevato che il testo occupava interamente le due pagine e che le ultime righe dello stesso, localizzate secondo la lettura naturale e logica del testo, dovevano essere individuate nelle due righe «vergate alla rovescia rispetto a quelle della prima parte dello scritto» sullo spazio sposto sopra all'inizio del testo complessivo» e del seguente tenore «spero tu mi riconosca come mamma ti bacio tanto P.». Secondo la Corte d’Appello la scelta della signora P. di completare in questo modo lo scritto derivava dal fatto che mancava lo spazio sul foglio. Su quest’ultimo punto la Corte di Cassazione, investita dalla questione della sottoscrizione non inserita in calce all’atto, ha scritto che «questa Corte in più occasioni ha ritenuto rispettato il dettato normativo dell'art. 602 cod. civ., quando la sottoscrizione delle disposizioni di ultima volontà è stata apposta a margine o in altra parte della scheda, anziché in calce alla medesima, a causa della mancanza di spazio su cui apporla (vedi tra le altre Cass. 16186/2003)». Quindi, se manca lo spazio la sottoscrizione può essere apposta in qualunque parte del documento. In conclusione possiamo affermare che se da una parte il testamento olografo costituisce la forma più semplice di trasmissione dei propri beni in ambito successorio, dall’altra ha l’inconveniente che il testatore deve preoccuparsi di custodirlo in mani sicure (come quelle di un notaio) per evitare che venga smarrito oppure falsificato o distrutto, ipotesi queste che costituiscono fattispecie di (grave) reato. C) La sottoscrizione è necessaria per l’individuazione del testatore. Secondo l’art. 602 c.c. essa «deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore». Quindi può andare bene anche uno pseudonimo a condizione che faccia riconoscere senza ombra di dubbio il testatore. Se la disposizione non è posta in calce all’atto questo è invalido. Almeno questo afferma la dottrina. Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione Ottobre - Dicembre 2014 91