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DONAZIONI - TESTAMENTO SUCCESSIONE EREDITARIA

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DONAZIONI - TESTAMENTO SUCCESSIONE EREDITARIA
Centro Servizi corrispondente CAF
Sede: BELLUNO, Via degli Agricoltori 13
Tel./Fax: 0437 930244
DONAZIONI - TESTAMENTO
SUCCESSIONE EREDITARIA
Sommario
PREMESSA ....................................................................................................................................... 1
Parte prima .......................................................................................................................................... 1
Cap. 1°: LE DONAZIONI ................................................................................................................. 1
Parte seconda: Il Testamento............................................................................................................... 2
Cap. 2° – A COSA SERVE UN TESTAMENTO? ........................................................................... 2
Cap. 3° – COS’È UN TESTAMENTO ............................................................................................. 3
Cap. 4° - COSA DISPONE LA LEGGE IN ASSENZA DI TESTAMENTO .................................. 5
Cap. 5° - I LIMITI DI LEGGE: QUOTE DI RISERVA E QUOTE DISPONIBILI......................... 7
Cap. 6° - LE DIVERSE FORME DEL TESTAMENTO .................................................................. 8
Cap. 7° - COME REDIGERE UN TESTAMENTO ........................................................................ 10
Cap. 8° - IL NORMALE CONTENUTO DEL TESTAMENTO ................................................... 16
Cap. 9° - IL CONTENUTO “ATIPICO” DEL TESTAMENTO ................................................... 22
Cap. 10° - ESEMPI .......................................................................................................................... 23
Parte terza – La Successione ereditaria ............................................................................................. 27
Cap. 11° - COS’È LA SUCCESSIONE EREDITARIA .................................................................. 27
Cap. 12° - LA PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO .............................................................. 28
Cap. 13° - LA RINUNCIA ALL’EREDITA’ .................................................................................. 30
Cap. 14° - LA DETERMINAZIONE DELL’ATTIVO EREDITARIO .......................................... 31
Cap. 15° - LE IMPOSTE GRAVANTI SULLA SUCCESSIONE .................................................. 33
CONCLUSIONE .............................................................................................................................. 35
2
PREMESSA
La materia è molto complessa, ed è impossibile trattarla in maniera esaustiva a causa
dell’infinita molteplicità dei casi concreti che potrebbero presentarsi; senza contare che la
normativa è in continua evoluzione.
Tratteremo quindi soltanto i concetti generali e le situazioni più semplici, il che dovrebbe
bastare per la grande maggioranza dei casi. Per le situazioni più complesse e per patrimoni
consistenti sarà invece buona norma consultarsi sempre con una notaio o con un avvocato.
Ci auguriamo comunque che ogni lettore possa trovare in questo fascicoletto qualche utile
indicazione per il “suo” specifico caso.
Parte prima
Cap. 1°: LE DONAZIONI
Trattiamo le donazioni per prime perché si collocano nel tempo “prima” del testamento, e a
volte mirano a sostituirlo o a renderlo superfluo.
- a). – La donazione di immobili.
La donazione è un contratto (per atto notarile) con il quale una parte arricchisce un’altra,
disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione.
Come per tutte le cose di questo mondo, anche per le donazioni vi sono dei pro e dei contro.
A favore:
- mettere fin da subito il bene donato nella disponibilità del beneficiario;
- distribuire fin da subito in maniera equa il proprio patrimonio tra i futuri eredi;
- evitare di stendere un testamento.
Ci possono essere anche altre motivazioni, ma sono di minore importanza: come p.es. i vantaggi
fiscali, o la speranza di ottenere la gratitudine dei beneficiati (il che non sempre avviene).
Contro:
- la donazione può essere revocata se nascono altri figli;
- il donante non è tenuto a dare garanzia per eventuali vizi della cosa donata;
- dopo la morte del donante, le donazioni vengono “riunite fittiziamente” e computate nel
calcolo dell’asse ereditario (“collazione”): e se superano la quota di cui il donante poteva
liberamente disporre (quota “disponibile”) essendoci dei “legittimari” (coniuge, discendenti e
ascendenti, ai quali spetta per legge una quota dell’eredità - v. cap. 5), questi possono
chiedere la retrocessione (integrale, o parziale, o il controvalore in denaro) di quanto donato
(azione di “riduzione”); e non si possono neppure applicare le norme sull’usucapione;
- le donazioni al coniuge e ai figli sono considerate delle anticipazioni sull’eredità;
- chi dovesse acquistare da un donatario il bene da esso ricevuto in donazione, se non
sono decorsi 20 anni si espone anch’esso all’azione di riduzione;
- il donante può stabilire che, se il beneficiario dovesse morire prima del donante, quanto
donato gli venga retrocesso (“patto di riversibilità”).
- b). - I valori mobiliari cointestati.
Una prassi molto diffusa consiste nella “donazione” di denaro effettuata mediante la
cointestazione di valori mobiliari (tipica la cointestazione di buoni postali fruttiferi con pari
facoltà di prelievo), in base alla riflessione: “Fin che sono in vita, me li posso sempre prelevare;
quando non ci sarò più, se li preleverà l’altro cointestatario”.
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
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Attenzione: se un cointestatario muore e l’Istituto di Credito non sa che è deceduto, rimborserà
i titoli; me se l’Istituto di Credito viene a conoscenza dell’avvenuto decesso, allora non potrà più
rimborsare nulla, perché la quota di spettanza della persona deceduta cade in successione e
va ripartita fra tutti gli eredi.
L’inghippo però è di semplice soluzione: basta inserire nel testamento una precisazione del tipo:
“Per quanto riguarda i titoli cointestati, lascio la mia quota all’altro cointestatario”.
In conclusione: le donazioni sono da farsi oppure no? Beh, ognuno conosce la propria situazione
meglio di chiunque altro. Comunque è sempre saggio riflettere a fondo, a prescindere da eventuali
pressioni da parte di chi si aspetta la donazione, sui pro e sui contro dello spogliarsi anzitempo dei
propri beni: perché così facendo ci si andrebbe a ridurre lo spazio di future libertà decisionali.
Un giusto equilibrio è però sempre la cosa più saggia, perché il miglior investimento consiste
sempre nel farsi voler bene da chi ci sta vicino: e questo non si ottiene né con donazioni né
con lasciti ereditari, ma con la qualità della propria vita.
Essere proprietario di beni e capitali, se poi un giorno ci si dovesse trovare a non poter più
nemmeno badare a noi stessi e doverci rimettere nelle mani di persone che non ci voglio
bene, ebbene, in tal caso il nostro patrimonio invece che di vantaggio potrebbe esserci di danno.
N.B.: Non costituisce donazione quanto è stato dato come remunerazione per un servizio reso.
N.B.: Le donazioni “di modico valore” non sono soggette a particolari limitazioni o formalità.
N.B.: Per le donazioni a persone giuridiche è sempre meglio prendere accordi preventivi con gli
Enti che si vogliono beneficiare, ad evitare loro futuri problemi per l’accettazione del lascito.
Parte seconda: Il Testamento
Cap. 2° – A COSA SERVE UN TESTAMENTO?
Per prima cosa bisogna dire che gli eredi, se sono tutti d’accordo, possono anche non utilizzare
il testamento e presentare la dichiarazione di successione ereditaria come previsto dalla Legge.
Se quindi il testatore sa che tra i propri futuri eredi regna l’armonia, il testamento sarà inutile;
oppure - per contro - sarà molto utile per suddividere concordemente il patrimonio mediante
un “testamento divisionale” (v. cap. 8), nel quale cioè vengono assegnati i diversi beni a ciascun
erede, il che eviterà anche i successivi costi dello scioglimento della comunione per atto notarile.
Se c’è armonia tra i futuri eredi, allora non vi è neppure da parte il testatore lo scrupolo di ledere
la quota di “legittima” (v. cap. 5) qualora egli voglia lasciare qualcosa in più a qualcuno in
riconoscimento di servigi resi, e di meno a qualcun altro perché minor impegno gli è stato chiesto a
favore della famiglia. In tal caso infatti, anche se vi è “lesione di legittima”, gli eredi
daranno comunque volontariamente esecuzione al testamento, senza impugnarlo.
Quindi assumeremo come ipotesi di lavoro che nel redigere il proprio testamento il testatore
sappia già che non vi sarà armonia tra i futuri eredi, ma che egli intenda comunque
premiare qualcuno a preferenza di altri: perché se è pur vero che tutti i figli sono uguali di fronte
alla legge, è altrettanto vero che non tutti i figli hanno gli stessi meriti di fronte al testatore.
Se invece poi ci sarà l’armonia, tanto di guadagnato per tutti.
Se quindi il testatore, nel premiare qualcuno, dovesse utilizzare la sola “quota disponibile” (v.
cap. 5), lo può fare liberamente. Se invece dovesse “sconfinare” da essa, allora il
testamento “potrà” essere impugnato da quegli eredi che ritengono sia stata lesa la loro quota di
legittima.
Questo però è un discorso più che altro teorico, sia perché tale valutazione non sempre è facile
da farsi, sì che si dovrebbe finire in Tribunale e rimettersi poi alla valutazione del
Consulente Tecnico del Giudice, e non è detto che gli eredi si imbarchino in una tale avventura per
patrimoni di piccola entità; ma soprattutto perché il patrimonio del testatore cambierà di sicuro il
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suo valore dal giorno della stesura del testamento al momento di apertura della successione,
perché sia il valore degli immobili sia l’ammontare dei valori mobiliari è soggetto a variazioni in
più o in meno, e in maniera più o meno differente, nel corso del tempo.
E allora, come se ne esce?
Ciò che si può dire è che è sempre opportuno che il testatore motivi le sue scelte, in modo che
non appaiano arbitrarie. Perché se gli eredi dovessero andare davanti al Giudice, il meno meritevole
dirà (giustamente) che i figli sono tutti uguali davanti alla legge, e il Giudice dovrà dargli ragione,
perché il merito e il demerito sono cose estremamente difficili da dimostrare. Se però il testatore
lo ha lasciato scritto, allora da un lato gli eredi saranno scoraggiati dall’intraprendere litigi,
dall’altro il giudice avrà elementi oggettivi su cui fondare le sue eventuali decisioni.
Però può non essere opportuno che queste cose, che possono a pieno titolo entrare nel
testamento come sua parte “atipica” (v. cap. 9), vi siano effettivamente inserite, perché sono
di carattere privato e personale, laddove il testamento è un documento destinato a diventare
pubblico e quindi ad essere letto da estranei. Il suggerimento che si può dare è di accompagnare
il testamento con una lettera ai futuri eredi, redatta e conservata con le stesse modalità di un
testamento olografo (o di un testamento segreto, v. cap. 6), in cui il testatore spiega i motivi delle
proprie decisioni.
Attenzione: non fare nulla significa lasciare l’amaro in bocca proprio all’erede che più si è
prodigato a favore del testatore, e che si attende una qualche forma di riconoscimento (a volte
anche soltanto morale) per quanto ha fatto. Trascurare questo, significa recare offesa proprio alla
persona verso la quale maggiormente si è debitori.
Attenzione: Eventuali disposizioni riguardo ai propri funerali, al prelievo di organi, o simili,
pur avendo carattere testamentario, devono essere date fuori dal testamento e poste subito
nella conoscenza dei più prossimi congiunti, perché il testamento verrà aperto dopo molti giorni,
quando ormai sarà troppo tardi per potervi dare esecuzione.
Premesso tutto questo, torniamo alla domanda iniziale: a cosa serve un testamento?
• A nulla: - se presenta delle irregolarità tali che lo faranno dichiarare nullo;
- se già quanto previsto dalla Legge soddisfa i desideri del testatore;
- se gli eredi si mettono d’accordo di non applicarlo.
• A far litigare gli eredi: - se le disposizioni sono di difficile interpretazione;
- se i beni indicati non sono chiaramente individuabili;
- se non vi è accordo con le disposizioni di legge.
• A sistemare qualche faccenda: se il testamento è effettivamente in grado di “sistemare le
cose” tra gli eredi, anche premiando chi merita di più rispetto a chi merita di meno.
Esamineremo quindi prima cos’è un testamento, poi cosa dice la Legge in assenza di testamento
e quali sono i limiti che la Legge pone al testatore: perché questo sarà il canale entro il quale dovrà
comunque muoversi chi vuol redigere un documento valido e che non faccia litigare nessuno.
Cap. 3° – COS’È UN TESTAMENTO
Il testamento è un atto formale, autentico, personale, unilaterale, revocabile, con cui uno
dispone dei propri averi (o di parte di essi) per quando avrà cessato di vivere; e può
contenere anche informazioni o espressioni di volontà non strettamente patrimoniali (parte
“atipica”).
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
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FORMALE o solenne: per la sua validità è richiesta non solo la forma scritta (non ha valore il
testamento orale - detto “nuncupativo” - anche se fatto alla presenza di testimoni), ma deve anche
essere redatto in una delle forme previste dal codice civile: e ciò per la più ampia garanzia sia della
piena libertà di espressione della volontà del testatore, sia della serietà della manifestazione di tale
volontà e della certezza della sua provenienza.
AUTENTICO: cioè la cui veridicità non può essere messa in dubbio. Necessita quindi la forma
non solo scritta, ma anche redatta in maniera che sia sempre possibile, in seguito,
accertarne l’autenticità. Quindi vanno bene il testamento olografo (scritto tutto di pugno dal
testatore e non in stampatello, ma in corsivo corrente, in modo che sia poi possibile accertarne
l’autenticità con una perizia grafologica); il testamento per atto notarile (redatto da un notaio);
il testamento segreto (che può essere scritto anche a macchina da una terza persona e poi solo
firmato dal testatore, ma che il testatore in persona deve poi depositare da un notaio in busta
sigillata, dichiarando al notaio, che ne redigerà apposito verbale, che tale busta contiene il suo
testamento).
In questo modo chiunque, anche se ha delle difficoltà (non udente, non vedente, o altro) ha la
possibilità di testare.
PERSONALE: deve essere espressione di volontà libera, priva di qualsiasi condizionamento.
Se è stato redatto insieme ad altra persona, è nullo, perché la volontà del testatore potrebbe
essere stata influenzata dalla persona presente. Quindi se è sottoscritto da testimoni, o anche
dagli
stessi futuri eredi, è nullo. È nullo anche il testamento “congiuntivo”, quando due o più
persone, p.es. marito e moglie, nel medesimo testamento dispongono dei propri averi a favore di
terzi oppure reciprocamente a favore uno dell’altro: in tal caso necessitano sempre due testamenti
separati.
Se il testamento è stato redatto in condizioni non-ordinarie o drammatiche (in preda ad alcool o
droga; nave che sta per naufragare; ecc.), bisogna rifarlo dopo cessate tali condizioni
(potrebbe venire impugnato accampando la non-serenità d’animo del testatore).
UNILATERALE: basta la sola volontà del testatore per farlo, modificarlo, annullarlo. Se vi
sono delle aggiunte da parte di altre persone posteriormente alla sua redazione, non lo
invalidano: ma sarà difficile dare la prova di quando sono state fatte le aggiunte. È quindi
necessario garantirsi che non venga reso nullo con l’aggiunta di qualche postilla, e adottare
opportuni accorgimenti (darlo a un notaio, o, più semplicemente, nelle mani dell’eventuale erede
che viene favorito, il quale starà ben attento a non perderlo e a non manipolarlo con il rischio di
annullamento!).
REVOCABILE: qualsiasi testamento, in qualsiasi forma redatto, può essere revocato
(chiaramente, solo dal testatore) con qualsiasi altra forma (per es. un testamento notarile può essere
revocato semplicemente con un olografo).
Ne consegue la nullità di qualsiasi “patto successorio”: nessuno può p.es. vendere (neppure
stipulare un “preliminare”) un bene che erediterà da un futura successione, perché… potrebbe
anche non ereditare nulla! Tali atti, se stipulati, sarebbero nulli fin dall’origine.
Le uniche eccezioni alla revocabilità sono costituite da taluni casi espressamente previsti dalla
legge: per es. il riconoscimento del figlio naturale sopravvive a qualsiasi revoca, o la confessione
di un debito, che potrà sempre essere liberamente valutata da1 giudice.
N.B.: C’è anche una revoca “di diritto” nel caso in cui il testatore abbia fatto testamento senza
avere figli, e poi gli sia nato un figlio. In tal caso il testamento è revocato “di diritto”
perché si ritiene che, se il testatore avesse avuto un figlio quando ha redatto il testamento, la sua
volontà sarebbe stata probabilmente indirizzata in modo diverso.
NB: La legge 55/06 ha reso possibile trasferire l’azienda ad alcuni dei propri discendenti
(“Patto di famiglia”: per tale evenienza bisogna però consultarsi con un notaio).
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
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Dispone DEI PROPRI AVERI: naturalmente alla data della morte, non alla data del
testamento. E’ quindi valida la disposizione riguardo a possibili acquisizioni future,
naturalmente “se” si verificano. P.es.: “Lascio a mio figlio Giovanni quello che erediterò da mio
zio Alberto”: sì, ma solo se lo zio Alberto morirà prima e se avrà lasciato qualcosa al testatore!
Come resta parimenti intatta la facoltà del testatore di fare quello che crede del suo patrimonio,
anche dilapidarlo interamente e lasciare ai suoi eredi soltanto… debiti!
Va da sé che se nel testamento vengono citati beni di terzi le disposizioni non saranno valide
riguardo a quei beni.
Ma può il testatore dichiarare di aver usucapito qualcosa? Sì, ed è opportuno. Ma gli eredi
dovranno poi confermare, con un atto di notorietà sottoscritto da due testimoni davanti al giudice di
pace, di essere a conoscenza dell’avvenuta usucapione da parte del testatore.
Per ultimo, un cenno sulla “capacità” giuridica di qualcuno di fare testamento (cioè che la legge
riconosca validità al suo testamento).
Le cause di incapacità devono essere considerate con riferimento alla data in cui il testamento è
stato redatto, e non a quella della morte del testatore: se cioè il testatore era “capace” al
momento del testamento, questo rimane valido anche se egli è divenuto incapace in seguito; e
viceversa se il testatore era incapace (per es. perché minorenne) quando ha stilato il testamento,
questo non potrà divenire valido solo perché il testatore in seguito sia divenuto capace. In questa
seconda ipotesi è necessario redigere un nuovo testamento dopo aver acquisito la capacità di
testare.
Sono quindi “incapaci” i minorenni, gli interdetti per infermità di mente, e anche coloro che si
provi essere stati, per qualsiasi causa anche transitoria, incapaci d’intendere e di volere nel
momento in cui fecero testamento (per es. chi lo ha redatto in stato di ubriachezza:
naturalmente, chi intende impugnare un testamento per quest’ultimo tipo di cause dovrà dare una
rigorosa prova di ciò, e l’accertamento deve essere obbiettivo. A nulla valgono quindi le frasi di
stile, come p.es.
«Io sottoscritto, nelle mie piene facoltà fisiche e mentali, dispongo...», che sono del tutto inutili).
Cap. 4° - COSA DISPONE LA LEGGE IN ASSENZA DI
TESTAMENTO
La legge chiama a subentrare, a “succedere”, nella proprietà dei beni del defunto (o “de cuius”,
dal latino “de cuius ereditate agitur”, cioè “la persona della quale si sta trattando l’eredità)
alcune ben determinate persone secondo il loro grado di parentela o di affinità con il de cuius.
La parentela è il rapporto che lega tra di loro i discendenti da uno stesso capostipite: in linea
retta se discendono l’uno dall’altro (padre-figlio) e in linea collaterale se hanno il (capo)stipite in
comune, ma non discendono l’uno dall’altro (per es. i fratelli).
Il grado di parentela corrisponde alle generazioni intercorrenti tra loro: da padre a figlio: una
generazione, parenti di 1° grado. Da nonno a nipote (“abiatico”): 2 generazioni, parenti di 2°
grado.
Se in linea collaterale, bisogna risalire in linea retta fino al capostipite e poi ridiscendere
all’altra persona: in pratica si possono contare le persone escludendo il capostipite comune, il che
corrisponde al numero delle generazioni, dei “gradini”, che compongono la “scala” della parentela.
Quindi i fratelli sono tra di loro parenti in linea collaterale di 2° grado; zio e nipote di 3° grado; i
“primi cugini” (cioè figli di fratelli) parenti collaterali di 4° grado.
I figli dei primi cugini sono tra loro parenti collaterali di 6° grado, che è l’ultimo grado di
parentela considerato dalla legge: cioè ai figli dei parenti (collaterali) di 6° grado del de cuius
la legge non riconosce alcun diritto sulla sua eredità.
Se il defunto non lascia alcun parente entro il 6° grado e non ha fatto testamento, subentra lo
Stato: il quale accetta necessariamente l’eredità, ma se ci sono dei debiti li paga solo fino
alla concorrenza dell’attivo ereditario, cioè finché ci sono soldi, e poi basta.
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
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Collaterali di 2°
grado
Collaterali di 4^
grado
Collaterali di 6^
grado
Figlio
Nipote
Pronipote
Capostipite
1
+
1
2
+
2
3
+
3
Figlio
Nipote
Pronipote
L’affinità è il legame tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge (non tra i parenti dei coniugi
tra loro, cioè gli affini tra loro non sono affini), e si calcola come la parentela: il coniuge è affine
dei parenti dell’altro coniuge nella stessa linea e nello stesso grado in cui il coniuge è parente. Per
es. il marito è affine di secondo grado (collaterale) dei fratelli della moglie.
La legge non chiama gli affini a succedere al de cuius: cioè, se muore una persona vedova, i
parenti del coniuge premorto non hanno alcun diritto sulla sua successione.
N.B.: I coniugi, legati tra loro da rapporto di coniugio, non sono tra loro né parenti né affini.
In assenza di testamento l’eredità spetta al coniuge, ai figli, agli ascendenti (genitori, nonni,
bisnonni) e ai fratelli (o loro discendenti); in loro assenza subentrano gli altri parenti fino al
6° grado: il tutto come di seguito riepilogato.
- a). - Coniuge vivente: al quale spetta, in tutti i casi, il diritto di abitazione ex art. 540, 2°
comma, del codice civile. Al riguardo occorre precisare che:
- a) il diritto permane anche in caso di seconde nozze: ma è un diritto personale e quindi non
si estende anche a favore del nuovo coniuge né dei figli nati dal secondo matrimonio;
- b) si riferisce alla sola casa abitata dai coniugi come prima casa, e non si estende ad
eventuali case di villeggiatura, o altro;
- c) è un diritto personale (non un diritto reale), per cui non può essere gravato da nulla
(mutui, ipoteche, ecc.);
- d) può anche essere trascritto, e quindi è anche opponibile a terzi.
Attenzione: I diritti di abitazione e d’uso a favore del coniuge superstite costituiscono un
legato “ex lege” a favore del coniuge: e quindi, in caso di successione senza testamento, si
aggiungono alla sua quota di riserva, andando a gravare sulla quota disponibile.
Coniuge separato: la separazione personale tra i coniugi può essere o di fatto o legale, e
quest’ultima consensuale (omologata dal Tribunale) o giudiziale (cioè decisa con sentenza che
la può dichiarare addebitabile all’uno o all’altro, ovvero ad entrambi) - (questa forma di
separazione sostituisce, ma con significato parzialmente diverso, quella per colpa).
Nei casi di separazione di fatto e di separazione consensuale il coniuge superstite conserva tutti i
diritti che gli sarebbero spettati se non vi fosse stata la separazione; gli stessi diritti spettano
al coniuge a cui, in caso di separazione giudiziale, non è stata addebitata la separazione stessa.
Il coniuge al quale è stata addebitata la separazione (anche se sia stata addebitata ad entrambi) al
momento della morte perde ogni diritto successorio: ma se alla morte del coniuge già godeva
degli alimenti a carico del coniuge deceduto, gli spetta un assegno vitalizio di entità non superiore
agli alimenti di cui godeva in quel momento.
Coniuge divorziato: i diritti successori del coniuge superstite presuppongono l’esistenza di un
valido matrimonio: per cui, siccome il divorzio fa cessare gli effetti civili del matrimonio,
cessa anche ogni diritto sull’eredità del de cuius. Ma la legge attribuisce al coniuge divorziato
che versa in stato di bisogno, se già godeva di un assegno periodico, il diritto a mantenerlo
a carico dell’eredità fin che dura lo stato di bisogno (a meno che in sede di divorzio non fosse stato
tutto liquidato in unica soluzione). N.B.: Il coniuge divorziato che godesse dell’assegno
divorziale ha però diritto alla pensione di riversibilità.
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
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Quindi, in assenza di testamento, la legge vuole che l’eredità vada così ripartita:
- Solo il coniuge, in assenza di figli o fratelli e loro discendenti, e di ascendenti: tutta l’eredità.
- Coniuge (anche separato senza addebito) e un figlio (legittimo, naturale riconosciuto, adottivo
o legittimato; al figlio premorto con figli, questi subentrano nella sua quota): metà per ciascuno.
- Coniuge e più figli (come sopra): al coniuge 1/3, i restanti 2/3 suddivisi tra i figli in parti
uguali.
- Coniuge e fratelli: al coniuge 2/3, il restante 1/3 suddiviso tra gli altri in parti uguali.
N.B.: Ai fratelli “germani” (figli degli stessi genitori) spetta il doppio degli “unilaterali” (cioè
che hanno in comune con il defunto solo il padre o solo la madre).
- Coniuge e ascendenti (genitori, nonni, bisnonni...): al coniuge 2/3, il restante 1/3 agli
ascendenti (se sono più di uno, la loro quota si divide per metà alla linea paterna e per metà alla
materna; ma se non sono di eguale grado la quota va interamente a favore dell’ascendente di
grado più prossimo, senza distinzione di linea).
- Coniuge + fratelli + ascendenti: al coniuge 2/3 (= 8/12); agli ascendenti 1/4 (= 3/12,
quota minima, suddivisione come sopra); ai fratelli il restante 1/12 in parti uguali.
N.B.: la presenza di figli esclude tutti gli altri parenti, ma non il coniuge.
- b). - Coniuge premorto: in assenza di testamento l’eredità va così ripartita:
- Solo figli (come sopra): intera eredità suddivisa in parti uguali.
- Solo fratelli: intera eredità in parti uguali.
- Solo ascendenti: intera eredità suddivisa come sopra.
- Fratelli e ascendenti: 1/2 ai fratelli in parti uguali; 1/2 agli ascendenti (suddivisione come
sopra).
- In assenza di coniuge, figli, fratelli e ascendenti: subentrano gli altri parenti fino al 6° grado.
- Se non c’è nessun parente entro il 6° grado: subentra lo Stato.
Attenzione: Nulla dice la legge riguardo alle coppie di fatto: pertanto ai fini successori
il convivente è considerato un estraneo. Per cautelarsi è opportuno quindi che i conviventi
stendano apposite disposizioni testamentarie, e prendano in considerazione anche la possibilità di
tutelare il convivente con la stipula di apposite polizze vita “caso morte” e/o “caso vita”.
Cap. 5° - I LIMITI DI LEGGE: QUOTE DI RISERVA E QUOTE
DISPONIBILI
Già nel diritto romano la legge vietava di disporre di una parte del patrimonio familiare, e ne
designava essa stessa i destinatari; e anche il diritto germanico limitava la facoltà di
disporre, considerando che ci fosse una certa comproprietà familiare dei beni del testatore. Più
recentemente, viene considerata come obbligazione naturale trasmettere una parte dei propri beni ai
più prossimi congiunti nell’interesse superiore della famiglia, e si considera anche che vi sia
un interesse individuale di questi, basato sul vincolo di coniugio o di parentela.
Per tali motivi la legge vincola al coniuge e/o a certi parenti una parte del patrimonio, rendendo
nulle eventuali volontà testamentarie contrarie (e il vincolo comprende anche le donazioni).
In presenza del coniuge, o di tali parenti, il testatore quindi può fare quello che vuole solo di una
parte del suo patrimonio, che è detta la quota disponibile. Invece la parte che la legge riserva
ad alcune persone (coniuge, discendenti e ascendenti, detti legittimari) è detta quota di
riserva (o successione necessaria) comunemente detta legittima: termine quanto mai equivoco
perché la successione non regolata da testamento è detta appunto successione legittima.
Riassumiamo di seguito le quote di riserva vincolate ai più stretti congiunti.
Attenzione: l’applicazione della quota di riserva non è automatica, ma se e solo se l’erede che
si ritiene leso chiede di essere “reintegrato” nella sua parte. Cioè se un testatore scrive
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
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p.es.: “Lascio tutto ai miei figli” tralasciando la moglie, il testamento è valido, e se la moglie
non si oppone i beni saranno trasferiti tutti ai figli.
Attenzione: Le persone alle quali la legge riserva una parte del patrimonio, finché il testatore è
in vita, sono titolari di una semplice aspettativa, e non hanno quindi alcun diritto di pretendere
alcunché né di vietare al proprietario dei beni di disporne come meglio crede: sarà soltanto
al momento della sua morte che l’aspettativa si tramuterà in un vero e proprio diritto, con facoltà
di esercizio delle varie opzioni previste dalla legge, che verranno esaminate più avanti.
- a). - Quote di riserva in presenza del coniuge:
- Solo il coniuge: riserva: ½ - disponibile: ½
- Coniuge e un figlio (legittimo, legittimato, adottivo, naturale riconosciuto, o loro discendenti):
- riserva del coniuge: 1/3 (più diritto abitazione, come visto sopra)
- riserva del figlio: 1/3
- disponibile: l/3
- Coniuge e più figli (come sopra):
- riserva del coniuge: 1/4 (più diritto abitazione, come sopra)
- riserva dei figli: 1/2 (in parti eguali, senza distinguere tra figli legittimi e naturali)
- disponibile: l/4
- Coniuge e ascendenti legittimi:
- quota di riserva del coniuge: 1/2 (più diritto abitazione, come sopra)
- quota di riserva degli ascendenti: 1/4 (suddivisione come visto sopra)
- quota disponibile: l/4
N.B.: la riserva non spetta mai agli ascendenti se il de cuius ha lasciato figli o loro discendenti.
- b). - Quote di riserva in assenza del coniuge:
- Un solo figlio (legittimo, legittimato, adottivo, naturale riconosciuto, o suoi discendenti):
quota di riserva: 1/2 - quota disponibile: 1/2
- Due o più figli (come sopra): riserva: 2/3 (in parti eguali) - disponibile: 1/3.
- Ascendenti: riserva: 1/3 - disponibile: 2/3 (suddivisione come sopra).
- In mancanza di coniuge, discendenti e ascendenti: tutta l’eredità è disponibile.
Attenzione: Figli naturali non riconoscibili: se dovesse presentarsi il caso, è meglio sentire un
avvocato perché hanno comunque diritto a un assegno vitalizio a carico dell’eredità.
Cap. 6° - LE DIVERSE FORME DEL TESTAMENTO
Tralasciando i testamenti speciali (redatti in situazioni eccezionali, per es. epidemie, calamità
pubbliche, infortuni, a bordo di nave o di aeromobile in pericolo, militari al fronte, ecc., cioè tutte
situazioni che hanno permanenza limitata nel tempo, cessate le quali il testamento ha validità di
3 mesi, dopo di che decade), il codice civile prevede due possibili forme del testamento:
- 1) testamento olografo;
- 2) testamento per atto di notaio: a) - testamento pubblico; b) - testamento segreto.
Il testamento olografo è la forma più semplice e meno onerosa di testamento:
- a). può essere scritto su qualsiasi pezzo di carta, anche se recante diciture a stampa non
attinenti il testamento (per es. carta intestata, moduli, ecc.);
- b). deve essere (come dice la parola olografo) tutto manoscritto di pugno dal testatore, non
dattiloscritto, né stampato, né manoscritto da altri, neppure parzialmente; può essere steso in
qualsiasi lingua, viva o morta, italiana o straniera, indipendentemente dalla nazionalità del
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
Pag. 8
testatore; poiché l’autografia è richiesta per poter desumerne l’autenticità mediante perizia
grafologica, è esclusa la validità di un olografo manoscritto a stampatello oppure in Braille;
- c). deve essere datato, con l’indicazione del giorno, mese e anno (o con altra datazione
equivalente purché indichi un giorno preciso, ad esempio: «Natale 1999»), di mano del
testatore; deve essere firmato alla fine delle disposizioni, con il nome e cognome per esteso in
modo da consentire l’esatta individuazione del testatore; è tuttavia valida la sottoscrizione che non
contenga nome e cognome per esteso, purché designi con certezza il testatore (p.es. se è redatto in
forma di lettera indirizzata ai figli e sottoscritto «vostro padre»; o a un amico e firmata «tuo
Guido»).
E’ indifferente se la data è posta all’inizio, a metà o alla fine del testamento (ma preferibilmente
prima della sottoscrizione: un testamento potrebbe anche iniziare con una data e finire con
un’altra, se è stato iniziato in un giorno e finito in un altro). La sottoscrizione deve risultare
necessariamente alla fine delle disposizioni testamentarie, in quanto serve a confermarle; ogni
disposizione dopo la firma (cosiddetto “codicillo”) dovrà avere la sua data ed essere seguita da una
nuova sottoscrizione, altrimenti non è valida. Se il testamento è composto di più fogli è
opportuno che il testatore, ad evitare contestazioni, apponga la firma anche a margine o in calce di
ogni foglio.
Una volta redatto un testamento olografo, come è opportuno conservarlo?
Potrebbe essere consegnato al beneficiario che viene favorito nel testamento, perché egli starà
ben attento a non smarrirlo ed a fargli dare puntuale esecuzione.
Oppure potrà essere depositato presso un notaio (o in forma ufficiale con apposito verbale, o in
via informale e fiduciaria), ma è sempre meglio farne fotocopia e consegnarla al beneficiario
interessato, perché chi non è interessato può “dimenticarsi” di dargli esecuzione.
N.B.: Il testamento olografo depositato dal notaio, poiché può essere revocato dal testatore,
può da lui (e soltanto da lui) anche essere ritirato quando vuole.
Quindi, una volta deceduto il testatore nessuno può più ritirare dal notaio il testamento olografo
presso di lui depositato; per contro, chiunque sia in possesso di un testamento olografo di
una persona defunta ha il preciso obbligo di presentarlo ad un notaio per la pubblicazione, non
appena abbia notizia della morte: se non adempie a tale obbligo qualunque interessato può
chiedere al Giudice la fissazione di un termine per tale presentazione.
N.B.: E’ da evitare la custodia in cassetta di sicurezza, per gli inconvenienti che ci saranno al
momento dell’apertura (v. cap. 14).
Il testamento pubblico: è un atto notarile che acquisterà efficacia alla morte del testatore; viene
ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni, che però sono tenuti alla segretezza; offre
la garanzia dell’autenticità, del rigoroso accertamento della volontà del testatore, della
conservazione, nonché della sua correttezza legale e formale. Inoltre consente anche a chi non è in
condizioni di redigere un testamento olografo di poter testare, a condizione che sia in grado di
dichiarare al notaio la sua volontà. Può essere redatto anche a domicilio del testatore, o in ospedale.
È chiaro che costa.
In questa forma di testamento:
- a). il testatore dichiara al notaio, alla presenza dei testimoni, la sua volontà: non è quindi
sufficiente una risposta a monosillabi o a gesti alle domande rivoltegli dal notaio, che lo può (e
lo deve) interrogare (sia per accertarsi personalmente delle sua capacità di intendere e di volere, sia
per chiarirne il pensiero). Se il testatore è straniero e il notaio e i testimoni non ne conoscono la
lingua, è necessario l’intervento di un interprete scelto dal testatore. Il muto o il sordomuto possono
fare testamento pubblico, dichiarando la propria volontà al notaio a mezzo di un interprete
nominato dal Pretore. Quanto al non-vedente, che non ha difficoltà nel dichiarare ma nel
sottoscrivere, il caso è previsto e risolto con le modalità previste dalla legge notarile;
- b). la dichiarazione di volontà del testatore viene trascritta dal notaio: in modo non
assolutamente letterale, ma con forma giuridica e veste organica, e in modo che non possa dar
luogo a dubbi o equivoci;
- c). il notaio deve quindi dare lettura del testamento al testatore, in presenza dei testimoni;
- d). di ciascuna delle formalità sopra indicate deve farsi menzione nel testamento;
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
Pag. 9
- e). devono essere indicati luogo e data di ricezione del testamento e ora della sottoscrizione;
- f). il testamento deve poi essere sottoscritto da tutti: dal testatore, dai testimoni, dall’interprete
se è intervenuto, e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere deve dichiararne la causa e
il notaio deve verbalizzarlo: e così il testamento è valido anche senza la firma del testatore.
Il testamento segreto: costituisce una forma intermedia tra l’olografo e il pubblico, avendo,
rispetto al primo, il vantaggio della sicurezza della custodia da parte del notaio e, rispetto
al secondo, quello dell’assoluta segretezza. Queste caratteristiche, unite alla certezza della data,
hanno fatto sì che talvolta questa forma testamentaria sia stata usata per il deposito presso
l’inconscio notaio, in forma segreta, di documenti che nulla avevano a fare con un
testamento: ma che avrebbero potuto costituire prove in eventuali future controversie giudiziarie.
Tale testamento può essere redatto sia a mano dal testatore, sia anche da altra persona e anche
con mezzi meccanici, purché sottoscritto dal testatore; poi il testatore in persona lo consegna
in busta chiusa al notaio che, alla presenza di due testimoni, sigilla l’involucro e redige un
verbale in cui il testatore dichiara che quella busta contiene il suo testamento, ed eventualmente le
ragioni che gli hanno impedito di redigere un testamento olografo e/o di sottoscriverlo.
Anche il testamento segreto può in qualunque momento essere ritirato dal testatore, e da lui
soltanto; del ritiro viene redatto apposito verbale.
N.B.: Le forme di testamento illustrate sono vincolanti per il cittadino italiano che lo rediga in
Italia; ma un testamento redatto da un italiano all’estero in una delle forme consentite dalla
legislazione dello Stato in cui si trova, è pienamente valido (“testamento internazionale”); come è
valido il testamento redatto in Italia dallo straniero in una delle forme prescritte dalla legge
dello Stato di cui egli è cittadino. - In questi casi però è sempre meglio avvalersi della consulenza
di un notaio, al quale comunque bisogna rivolgersi per il deposito.
Cap. 7° - COME REDIGERE UN TESTAMENTO
Ma prima di andare avanti, riepiloghiamo alcune osservazioni:
1). - La riserva è quantitativa e non qualitativa: cioè deve essere calcolata sul valore
complessivo del patrimonio e non sulle singole categorie di beni che lo compongono
(immobili, valori mobiliari, ecc.), per cui il testatore può lasciare ad un legittimario per la sua
quota di riserva solo immobili, oppure valori mobiliari, o altro, o un mix a suo piacimento.
2). – Nel testamento la quota di riserva può essere lesa anche volontariamente: spetterà al
riservatario (o legittimario) che si ritiene leso chiedere (se lo ritiene) di essere reintegrato mediante
l’azione giudiziaria di riduzione: si procede prima a “ridurre” le disposizioni testamentarie
che ledono la riserva e poi, esaurite queste, le donazioni cominciando dall’ultima in ordine di
tempo.
3). – Se il testamento non comprende l’intero patrimonio, la parte non compresa è devoluta
alle persone indicate dalla legge come per i casi di mancanza del testamento.
Distinguiamo a questo punto tra eredi e legatari: erede è chi subentra (in tutto o in percentuale)
nel patrimonio del de cuius nel suo insieme, cioè proprietà, diritti, crediti e debiti; legatario è
chi subentra nella proprietà solo di determinati beni del de cuius, beni che gli eredi devono togliere
dal patrimonio e consegnare al (o ai) legatario/i prima di entrare in possesso dell’eredità.
La disposizione che nomina uno “erede” si dice “disposizione a titolo universale”; per es.:
Nomino erede universale mio fratello Asdrubale.
Belluno, 5 luglio 2007.
Annibale Barca
mentre la disposizione che attribuisce a taluno alcuni specifici beni, attribuendogli quindi la
qualità di “legatario”, si dice “disposizione a titolo particolare”; p.es.:
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
Pag. 10
Lego all’Istituto “Suore di Carità” di Roma la somma di 5.000,00
Euro. Belluno, 5 luglio 2007.
Annibale Barca
e la somma dovrà essere versata dagli eredi a detto Istituto prima di entrare in possesso
dell’eredità.
N.B.: E se non ci fosse nessun erede? No, un erede c’è sempre: se mancano gli eredi
“necessari” (coniuge, discendenti e ascendenti), la legge chiama a succedere gli altri parenti
fino al 6° grado e, in mancanza anche di questi, subentra lo Stato.
E se il testatore, in assenza di eredi riservatari, avesse esaurito tutto il suo patrimonio con una
serie di legati? E’ una pia illusione, perché voci “pretermesse” ne saltano sempre fuori: la quota
di
13ª mensilità sulla pensione, il conguaglio IRPEF sulla dichiarazione dei redditi post
mortem, l’estinzione del conto corrente bancario, ecc., perché prevedere tutto è impossibile.
Ma se alla fine dovessero restare solo dei debiti? Beh, in tal caso gli eredi non litigheranno certo
tra di loro, saranno tutti d’accordo nel... rinunciare all’eredità! (le modalità sono illustrate
più avanti), fino al subentro dello Stato, che però…. i debiti oltre il valore del patrimonio non li
paga!
La diseredazione: cioè l’esclusione di qualcuno degli aventi diritto dalla quota di riserva
(coniuge, discendenti e ascendenti), non è contemplata nel nostro Codice. Per cui sarebbe nullo un
testamento per esempio così concepito:
Nulla lascio a quella p…oco di buono di mia moglie.
Data: …………
Firma: .........
Se invece non esistono legittimari (né coniuge, né discendenti, né ascendenti), allora si può
escludere qualcuno, e la sua quota andrà agli altri parenti individuati dalla legge come visto sopra.
Per esempio, nel caso di un testamento così concepito:
Voglio che nulla del mio patrimonio vada a mio fratello
Asdrubale. Belluno, 10 novembre 2007.
Annibale Barca
la quota spettante al fratello Asdrubale andrà agli altri parenti secondo il grado di parentela.
N.B.: L’espressione di volontà negativa può essere fonte di litigio tra gli eredi, specie se
dovesse nascere contrasto tra i diritti e il dovere morale del rispetto della volontà del defunto. Se il
testatore vuole evitarli, che esprima sempre e soltanto una volontà positiva.
In presenza di più testamenti vale quello redatto per ultimo, ma solo se i due testamenti
collidono tra di loro. Per esempio, dei due seguenti testamenti (in assenza di legittimari):
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
Pag. 11
Nomino erede universale mio fratello Asdrubale.
Belluno, 5 luglio 2007.
Annibale Barca
Nomino erede universale mia sorella Cleopatra.
Belluno, 10 novembre 2007.
Annibale Barca
sarà valido il secondo perché posteriore, e tutto andrà alla sorella Cleopatra.
Ma due o più testamenti possono anche non collidere tra di loro, per esempio:
Nomino erede universale mio fratello Asdrubale.
Belluno, 5 luglio 2007.
Lego a mia sorella Cleopatra la casèra sul Col Melon.
Belluno, 10 novembre 2007.
Annibale Barca
Annibale Barca
Entrambi i testamenti sono validi, e la successione ereditaria sarà compilata nel rispetto di
entrambi
(Asdrubale consegnerà la casèra a Cleopatra prima di entrare in possesso del resto dell’eredità).
N.B.: Questo è un altro modo per far litigare gli eredi. Per tale ragione è opportuno premettere
sempre a ogni testamento la dicitura: “Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria”,
e poi riassumere le proprie volontà in un unico documento. È preferibile usare la dizione
“volontà testamentaria” invece che “testamento” perché una volontà testamentaria potrebbe venire
espressa anche per es. con una lettera, invece che con un “formale” testamento. Per es.:
Caro Asdrubale,
sono qui ormai da molto tempo, e non so se tornerò più in Italia. Se non dovessi più
tornare, dato che non ho nessuno, voglio che tutto il mio patrimonio venga a te, per
l’amicizia che abbiamo sempre avuto.
Honolulu, 15 agosto 2007.
Annibale Barca
e Asdrubale potrà utilizzare la lettera come un testamento a tutti gli effetti.
Attenzione: la quota di riserva non può essere gravata da pesi o condizioni, ma deve essere
assolutamente libera, e così anche i legati. Per es. nel testamento visto sopra:
Lego a mia sorella Cleopatra la casèra sul Col Melon.
Belluno, 10 novembre 2007.
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
Annibale Barca
Pag. 12
se la casèra è ipotecata e gravata da un mutuo, Cleopatra si prenderà la casèra e l’erede Asdrubale
pagherà il mutuo, perché è su di lui, in quanto erede, che gravano sia i crediti che i debiti!
(Oppure il testatore avrebbe dovuto dire che Cleopatra, se vuole la casèra, deve anche pagarsi il
mutuo!)
Il testatore può disporre di un legato a favore di un legittimario, dichiarando espressamente
se è un “prelegato”, cioè in aggiunta alla quota di riserva, oppure se è in sostituzione della quota di
riserva. Nel primo caso bisognerà verificare se vengono lesi i diritti di qualche altro riservatario,
e nel secondo il legittimario ha facoltà di prendersi il legato (se di valore superiore alla
legittima) oppure (se lo ritiene di valore inferiore) può rinunciarvi e chiedere la legittima. Per
esempio:
Nomino eredi universali i miei figli Asdrubale e Cleopatra. Prelego a mia figlia
Cleopatra la casèra sul Col Melon.
Belluno, 10 novembre 2007.
Annibale Barca
e in questo caso Cleopatra viene favorita rispetto ad Asdrubale.
Nomino eredi universali i miei figli Asdrubale e Cleopatra.
A mia figlia Cleopatra, al posto della sua quota di riserva, lego la casèra sul Col
Melon.
Belluno, 10 novembre 2007.
Annibale Barca
e Cleopatra dovrà valutare se prendersi la casèra, oppure rinunciarvi e chiedere la legittima; a
meno che il testatore non vi abbia già pensato:
Nomino eredi universali i miei figli Asdrubale e Cleopatra.
A mia figlia Cleopatra, al posto della sua quota di riserva, lego la casèra sul Col
Melon. Tuttavia, se il suo valore fosse inferiore alla quota di riserva, autorizzo
la legataria a chiedere il supplemento.
Belluno, 10 novembre 2007
Annibale Barca
Però queste sono complicazioni che tendono ad avviare gli eredi sulla strada del litigio.
Caso particolare è una disposizione testamentaria avente per oggetto la tomba di famiglia. Ma
poiché questa si trova (normalmente) in un cimitero comunale, non abbiamo più a che fare con una
proprietà, ma semmai con un diritto, per cui ogni disposizione testamentaria deve fare i conti con i
regolamenti comunali. E’ quindi inutile trattare l’argomento in questa sede.
Due altri casi particolari, infine, riguardano i contratti di affitto, per i quali la legge prevede:
- per le abitazioni, che subentri il coniuge o parente o affine o erede del defunto, purché già con
lui convivente;
- per i locali ad uso diverso da abitazione, il diritto al subentro spetta a chi ha diritto di
continuare l’attività del de cuius, e quindi anche al legatario o al socio in affari.
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
Pag. 13
Invece per le polizze assicurative ramo danni (furto, incendio, ecc.) gli eredi devono
comunicare alla Compagnia Assicuratrice se intendono o meno subentrare nel contratto. Se
non intendono subentrare, la polizza viene estinta immediatamente.
Può succedere al de cuius chiunque sia nato o concepito al momento della morte del de cuius
(e si presume tale chi poi nasce non oltre i 300 giorni dalla sua morte); ma per testamento possono
succedere anche i non ancora concepiti, purché nascano da una persona vivente al momento
della morte del testatore, e da questi indicata.
Non può succedere invece chi la Legge riconosca indegno a succedere: come per es. chi abbia
soppresso, celato o alterato il testamento, o formato un testamento falso, o ne abbia fatto (o
ne voglia fare) uso conoscendone la falsità (non rientra in questo caso l’ipotesi in cui tutti gli eredi
si mettano d’accordo di non pubblicare il testamento e di regolare la successione come per legge).
Per poter succedere ad una persona è necessario esserle sopravvissuto almeno un istante. Se
non si sa quale di due o più persone sia deceduta prima (perché, per es., tutte decedute in
un medesimo incidente) si considerano tutte morte nel medesimo istante (“commorienza”), e
quindi nessuna di esse può ereditare dall’altra.
Quando le persone designate dalla legge o dal testamento non possono o non vogliono accettare
l’eredità (per premorienza o commorienza - cioè perché decedute prima o contemporaneamente
-, per rinuncia, per indegnità o per qualsiasi altra causa), ad esse subentrano o i loro discendenti
in linea retta o, in linea collaterale, i discendenti dei fratelli e sorelle del de cuius (la
cosiddetta rappresentazione): a meno che il testatore non abbia previsto la cosiddetta sostituzione.
Per es.:
Nomino erede universale mio fratello Asdrubale; se egli non potrà o non
vorrà accettare l’eredità, nomino erede universale mia sorella Cleopatra.
Belluno, 10 novembre 2007
Annibale Barca
Accanto a questa sostituzione “ordinaria” (sempre ammessa), è possibile la sostituzione
fedecommissaria in cui sono previsti due eredi in tempi successivi, e trova applicazione
pratica solo in caso di eredi interdetti: viene cioè nominato come erede il coniuge, il
figlio, o il discendente, con l’obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni ricevuti
destinandoli alla persona o agli Enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura
dell’interdetto.
Se il testamento non ha previsto la sostituzione, può verificarsi l’accrescimento: cioè che la
quota dell’erede che non voglia o non possa accettare si “accresca” agli altri eredi, cioè vada ad
aumentare la loro quota, perché non vi è la “rappresentazione” dianzi illustrata.
L’accrescimento non si verifica sempre, ma solo se sono stati istituiti più eredi in tutti i beni e
senza determinazione delle parti, o senza l’indicazione che le parti devono essere uguali.
Così, per esempio, nel testamento:
Nomino miei eredi universali i miei amici Catone Censore, Scipione Africano e
Cleopatra Cartaginese.
Belluno, 10 novembre 2007.
Annibale Barca
se Catone Censore non vorrà o non potrà accettare, la sua quota si accrescerà agli altri eredi,
che si spartiranno l’eredità un mezzo a testa.
Per completezza, si osserva che l’accrescimento non si verifica se esistono due testamenti, che
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
Pag. 14
assegnano separatamente le quote per es. di 1/3 ciascuno ai 3 amici, perché viene a mancare
la presunzione legale che il testatore abbia voluto l’accrescimento.
L’accrescimento può verificarsi anche solo tra alcuni degli eredi se gli stessi sono stati nominati
in una stessa quota, e mantenendo inalterata la quota complessivamente loro assegnata; e si
verifica anche tra collegatari (e cioè tra più legatari) ai quali sia stato lasciato uno stesso bene.
Ma il testatore può anche escludere l’accrescimento, per esempio:
Nomino miei eredi i miei cugini Scipione Africano e Catone Censore, disponendo che tra
loro non si verifichi l’accrescimento.
Belluno, 10 novembre 2007.
Annibale Barca
In questo caso, se uno dei due non vorrà o non potrà accettare, la sua quota sarà devoluta come
per legge in assenza di testamento.
---ooo--N.B.: Talune somme o taluni beni non è detto che cadano in successione.
- 1). Le indennità dovute al lavoratore dipendente a norma degli artt. 2118 e 2120 c.c. (indennità
di preavviso e TFR) non seguono le norme sulle successioni, ma vengono devolute al coniuge e
ai figli, o, se vivevano a carico del lavoratore, ai suoi parenti entro il terzo grado e agli affini entro
il secondo grado; il requisito del «vivere a carico» non richiede necessariamente la «convivenza».
Attualmente questo dovrebbe continuare a valere anche con la nuova normativa sul TFR e sui
fondi pensione: ma bisognerà attendere che la giurisprudenza si esprima su qualche caso concreto.
Inoltre, tali somme “non dovrebbero” essere soggette alle imposte successorie, in quanto non
fanno parte dell’asse ereditario: si tratta infatti di crediti che, per effetto della morte,
sorgono direttamente (almeno secondo l’opinione più diffusa), in capo agli aventi diritto.
Analogamente, per la ripartizione delle somme tra le persone sopra indicate, se vi è accordo tra
le parti non c’è alcun problema; in caso contrario dovrà decidere la magistratura.
Ovviamente ciò non vale per le somme spettanti al lavoratore, in caso di suo decesso, per ratei
di stipendio, premi, rimborsi, ecc., maturati ma non riscossi: si tratta di normali crediti spettanti al
defunto, che seguono le ordinarie regole della successione.
In tutti i casi “male non fa” farne menzione nel testamento.
- 2). Indennità pagate da Società di Assicurazione per contratti di assicurazione sulla vita.
Nel contratto di assicurazione sulla vita ci sono (oltre alla Compagnia Assicuratrice) 3 figure: il
contraente, l’assicurato, il beneficiario. Il contraente è colui che stipula il contratto e paga il
premio; l’assicurato è la persona sulla cui vita viene stipulata l’assicurazione (il contratto cessa con
la sua morte, e la Compagnia pagherà quanto pattuito), e il beneficiario (cioè la persona a cui
verranno pagate le prestazioni contrattuali).
Ci sono due tipi di assicurazione sulla vita: quella “caso morte” e quella “caso vita”.
La polizza “caso morte” copre il rischio di morte accidentale, i “premi” restano acquisiti alla
Compagnia, e in cambio la stessa garantisce un capitale che è, più o meno, tra le 200 e le 300 volte
superiore al premio pagato dal contraente. Il premio pagato è detraibile dall’IRPEF, aliquota 19%.
In caso di riduzione il beneficiario è tenuto a restituire, eventualmente, solo l’ammontare dei
premi pagati, ma non il capitale incassato.
Invece l’assicurazione vita “caso vita” è in realtà una forma di investimento: il capitale
garantito dalla Compagnia è dato dalla somma dei premi versati + gli interessi maturati, non
è detraibile dall’IRPEF, il contraente la può riscattare, e in caso di azione di riduzione da parte
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
Pag. 15
egli eredi il beneficiario deve restituire i premi versati, cioè in sostanza l’intero ammontare della
polizza.
Restano ancora detraibili fino a termine del contratto le polizze stipulate prima del 31.12.2000.
Cosa analoga sono i Piani Individuali Pensionistici (P.I.P.) introdotti con la recente riforma
del sistema previdenziale, di cui vanno a costituire il così detto “Terzo pilastro”. Hanno
caratteristiche simili alle “polizze vita caso vita”, prevedono la figura del beneficiario ma
non dell’assicurato, sono riscattabili solo dopo decorsi 5 anni dall’apertura del contratto e solo
dopo che il contraente abbia raggiunto l’età della pensione di vecchiaia (60 anni per le donne e 65
per gli uomini). Sono di particolare interesse perché deducibili dal reddito totale, con l’aliquota
propria del dichiarante (dal 23% al 43% a seconda del reddito - rimborso fiscale mediante mod.
730).
In tutti i casi sopra descritti è opportuno che il contraente indichi come beneficiari gli eredi
legittimi o testamentari perché così, in assenza di testamento, il capitale maturato verrà
liquidato agli eredi; mentre il contraente riserva a sé la facoltà di designare in qualsiasi momento
un diverso beneficiario indicandolo nel testamento.
A sua volta il beneficiario, dopo la morte dell’assicurato, avrà un diritto proprio a riscuotere
l’indennità, indipendentemente dalle norme sulle successioni: la somma cioè non cade in eredità. In
questo caso la disposizione testamentaria che designa il beneficiario ha soltanto la
funzione, appunto, di designarlo, ma non si applicano le norme sulle successioni perché non si
tratta di un
“lascito” ma di un “contratto” oneroso.
E’ il modo per lasciare qualcosa a qualcuno sottraendo l’importo dall’asse ereditario.
Cap. 8° - IL NORMALE CONTENUTO DEL TESTAMENTO
Andiamo a questo punto a determinare i contenuti del testamento: e il pensiero va subito agli
immobili, terreni e fabbricati. Però anche chi non possiede immobili può decidere per testamento
a chi lasciarli “se ne avrà”: la differenza sarà che poi la dichiarazione di successione all’Agenzia
delle Entrate dovrà essere presentata solo se esistono anche degli immobili.
Ricordiamo ancora la distinzione tra erede e legatario: con il legato si vuol fare acquisire ad una
persona un singolo bene; mentre eredi sono coloro che, pagati i legati, i debiti e gli altri
pesi, ricevono tutto ciò che rimane dell’eredità: e gli esempi, ma solo per fissare meglio le idee,
avranno per lo più ad oggetto la componente immobiliare del patrimonio.
Per distinguere tra erede e legatario non hanno importanza le parole usate nel testamento, ma il
loro effettivo significato. Per esempio un testamento così redatto:
Revoco ogni precedente testamento. Nomino erede della mia villa sul Nevegal
mio fratello Mario.
Belluno, 10 novembre 2007
Caio Gracco
contiene un legato, nonostante sia stata usata l’espressione “erede”; in questo caso l’erede
sarà indicato dalla legge, secondo le regole della successione legittima che abbiamo già esaminato.
E’ sempre possibile, anche nominando più eredi (oltre ad eventuali legatari), stabilire quali beni
debbano essere dell’uno o dell’altro. Per esempio, è valida la disposizione:
Revoco ogni precedente testamento. Nomino eredi in parti uguali i miei
fratelli Mario e Silla: nella quota di Mario dovrà essere compresa la casèra sul
Nevegal, mentre in quella di Silla la casèra sullo Schiara.
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
Pag. 16
Belluno, 10 novembre 2007
Caio Gracco
In tal modo viene determinato, anche se parzialmente, il contenuto della quota dei due eredi,
senza, peraltro, favorire nessuno: ciascuno di essi in valore viene a ricevere la metà dell’eredità.
Invece il prelegato, cioè il legato a favore di un erede e a carico di tutta l’eredità, favorisce un
erede rispetto agli altri. Per esempio:
Revoco ogni precedente testamento. Nomino eredi in parti uguali i miei
fratelli Mario e Silla: nella quota di Mario dovrà essere compresa la casèra sul
Nevegal, mentre in quella di Silla la casèra sullo Schiara.
A Mario prelego, inoltre, l’appartamento a Cavarzano.
Belluno, 10 novembre 2007.
Caio Gracco
E l’appartamento a Cavarzano andrà a Mario a titolo di legato e non quale erede.
Da quanto detto deriva l’utilità del testamento divisionale, con cui il testatore attribuisce non
solo determinati beni ai legatari, ma determina anche il contenuto delle quote di eredità (se del
caso, sempre rispettando le legittime). In tal modo non solo si evita la comunione tra i successori (e
le relative liti), ma anche la spesa per la successiva divisione dei beni per atto notarile.
Attenzione: Il testatore potrebbe anche non volere la divisione, e il codice civile ammette che
egli vieti per testamento la divisione dell’eredità (o di alcuni beni) per un periodo massimo di 5
anni dopo la sua morte; o, se tra gli eredi vi sono dei minori, che la divisione non avvenga prima
che sia trascorso un anno dalla maggiore età del più giovane (ma il Giudice, se sussistono gravi
motivi, può sempre consentire la divisione anche prima dei termini stabiliti nel testamento).
Quando un testamento è divisionale, le disposizioni in esso contenute sono vincolanti per gli
eredi, salvo che il valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite nel testamento (e
ovviamente la divisione è nulla se ne è stato escluso un legittimario).
Inoltre, per evitare controversie, è possibile nominare un esecutore testamentario (che può anche
essere - pur se non sempre opportuno - un erede o un legatario): e questo è utile o per patrimoni
consistenti, o per evitare che sorgano problemi tra i coeredi. L’esecutore testamentario deve essere
persona di fiducia e dovrà accettare l’incarico davanti al Cancelliere del Tribunale: ma può anche
rinunciarvi perché la carica è gratuita, a meno che il testatore non preveda una retribuzione a carico
dell’eredità. Per es.:
Nomino mio esecutore testamentario l’avvocato Cesare De’ Cesaris o, se egli non
voglia o non possa accettare, il notaio Pompeo Crassi: essi avranno diritto per la
loro opera agli onorari professionali a carico dell’eredità; qualora l’esecutore
abbia iniziato la sua opera ma non possa continuarla potrà sostituire a sé un altro
esecutore. Se in questa situazione si troverà l’avvocato De’ Cesaris, egli dovrà
sostituire a sé di preferenza il notaio Crassi.
Belluno, 10 luglio 2007.
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
Caio Gracco
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Oltre a nominare un esecutore testamentario, il testamento può disporre che la divisione si
faccia secondo la stima di una persona designata (che non può essere né un erede né un legatario),
e la divisione proposta da questo estimatore vincola gli eredi (a meno che l’Autorità Giudiziaria
riconosca che essa è contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua).
La nomina del perito ha senso solo per patrimoni rilevanti e per beni di valore variabile nel
tempo, perché la valutazione dovrà essere fatta in una data futura incerta, e cioè alla morte del
testatore: ma per queste cose è opportuno che il testatore si consulti con un esperto.
Attenzione: Nel redigere un testamento può accadere che il testatore commetta degli errori: è
possibile, anche se di solito un documento così importante viene letto e riletto più volte.
Comunque il codice civile ammette l’errore nell’indicazione dei beneficiari e/o della cosa
lasciata, disponendo che il testamento abbia effetto quando da esso o in altro modo risulti in
maniera non equivoca quali persone il testatore voleva in realtà nominare e a quali cose il testatore
intendeva in realtà riferirsi.
Qualora, invece, rimanga l’incertezza sulla persona beneficiaria, la disposizione è nulla.
Ma per tutte queste cose conviene consultare un avvocato o un notaio, che conoscono a fondo la
normativa per la loro più approfondita preparazione giuridica.
Un testamento può contenere anche disposizioni a favore dell’anima e dei poveri; per es.:
A suffragio della mia anima lascio la somma di Euro 5.000,00 per la celebrazione
di messe gregoriane, da celebrarsi a cura del parroco di Santo Stefano di
Belluno.
Lascio ai poveri la somma di Euro 25.000,00.
Belluno, 10 novembre 2007.
Caio Gracco
Le disposizioni sono valide. La legge precisa che il lascito a favore dei poveri, senza
determinazione dell’uso o dell’istituto, si intende a favore dei poveri del luogo in cui il
testatore aveva la residenza al tempo della morte.
Il testatore non può far dipendere dalla volontà di un’altra persona l’indicazione dell’erede o del
legatario, o la determinazione delle quote; però si può lasciare ad altri una scelta limitata, solo per i
legati, con una disposizione del seguente tenore:
Lego i miei titoli al portatore in parti uguali a tre studenti della Scuola Media
“Leonardo da Vinci” di Arsiè nell’anno scolastico in cui avverrà la mia morte,
scelti per la loro maggiore dedizione allo studio da colui che sarà Preside
dell’Istituto al momento della mia morte. Questa disposizione viene da me
stabilita per ricordare gli anni in cui ho insegnato presso tale scuola.
Belluno, 10 novembre 2007.
Caio Gracco
N.B.: Un legato si acquista senza bisogno di accettazione, ma resta salva la facoltà di rinuncia.
Se la cosa legata è determinata ed appartiene al de cuius, essa diviene, al momento della morte
del testatore, di proprietà del legatario: il quale deve unicamente chiederne il possesso.
Ben diversa è la situazione qualora la cosa legata non fosse di proprietà del testatore: in primo
luogo, dal testamento o da altro atto scritto deve risultare che il testatore sapeva che la cosa non
era sua (altrimenti la disposizione è nulla), e allora l’erede dovrà procurare “quel bene” al
legatario, oppure pagargliene il controvalore.
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
Pag. 18
Può trattarsi, inoltre, di legato di una cosa genericamente determinata (per es. 10.000,00 Euro o
un’autovettura della tal marca e modello) e in tal caso l’erede dovrà procurare la cosa al
legatario.
Una disposizione particolare è quella del legato di cosa da prendersi da un dato luogo
(l’autovettura dal tal rivenditore, il denaro dal tal posto, ecc.): per tale ipotesi la legge dispone
che il legato ha effetto solo se le cose si trovano nel luogo indicato o per la parte che vi si trova.
In un testamento si possono prevedere legati di somme di denaro o di altre cose fungibili da
prestarsi in termini periodici. Per esempio:
Lascio alla mia badante russa Galina Cocilova la somma di Euro 500,00 mensili per dieci
anni.
Belluno, 10 luglio 2007.
Caio Gracco
In questo caso la badante avrà diritto agli assegni periodici e il primo termine decorrerà dalla
morte del testatore.
Il testatore può introdurre nel testamento degli elementi non essenziali (o accidentali, cioè che
possono esserci o non esserci) che però modificano gli effetti delle disposizioni testamentarie, e
possono assumere tre forme: la condizione, il termine e il modo.
La condizione è un avvenimento futuro e incerto, dal cui verificarsi o meno dipende l’efficacia
o meno delle disposizioni:
Nomino erede il mio amico Pompeo Crassi, ma solo a partire dalla data in cui egli avrà
conseguito la laurea, e a condizione che egli la consegua entro il 2010.
Belluno, 10 luglio 2007.
Caio Gracco
Pompeo Crassi deve attendere a entrare in possesso dell’eredità fino a dopo che si sarà laureato,
e solo se riuscirà a laurearsi entro il 2010. La condizione è sospensiva, cioè gli effetti sono
sospesi: se la laurea verrà conseguita, Pompeo Crassi sarà erede; se la laurea non verrà
conseguita entro il
2010, la nomina di erede non avrà mai effetto.
Il testatore può anche ricorrere alla condizione risolutiva: condizione cioè che, se si avvera, fa
risolvere, cioè annullare, il lascito testamentario. Per es.:
Nomino provvisoriamente erede Pompeo Crassi, ma con la condizione che, se non
conseguirà la laurea entro il 2010, la sua nomina è annullata.
Belluno, 10 novembre 2007.
Caio Gracco
N.B.: sono condizioni retroattive, cioè l’effetto decorre dalla morte del de cuius: se la condizione
è sospensiva, l’erede o legatario è ritenuto tale fin dall’inizio; mentre l’avveramento della
condizione risolutiva lo pone invece nella condizione di chi non è mai stato chiamato ad essere
erede.
Ovviamente, il testatore può anche prevedere cosa deve avvenire nel caso in cui la condizione
sospensiva non si verifichi, o che si verifichi 1a condizione risolutiva.
Qualunque condizione può essere apposta sia all’istituzione di un erede sia al legato, ma essa
deve essere possibile e lecita. Le condizioni impossibili o illecite (contrarie alla legge) si
considerano come non apposte, ma il resto del testamento è valido; per esempio:
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
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Caro Pompeo, per la nostra amicizia ti lego la mia villa sul Nevegal, se entro il
2010 violerai la legge sull’equo canone.
Belluno, 10 novembre 2007.
Caio Gracco
e Pompeo avrà la villa sul Nevegal, considerandosi come non apposta la clausola di violare la
legge sull’equo canone.
Se però la condizione illecita costituisce il solo motivo illecito, risultante dal testamento, che ha
determinato il testatore a disporre, ciò rende nullo l’intero testamento.
Elencare le condizioni illecite non è facile; comunque ricordiamo che:
- 1) il codice ritiene illecita (e fa annullare l’intero testamento) la reciprocità cioè la disposizione
fatta a condizione di essere a propria volta favorito nel suo testamento dall’erede o dal legatario;
- 2) è illecita la condizione che vieta le prime o le ulteriori nozze (è però valida la limitazione di
un legato, di un usufrutto o di una rendita, per il tempo del celibato o della vedovanza);
- 3) sono state anche ritenute illecite dalla magistratura le condizioni:
- di cambiare religione;
- di limitare la propria o l’altrui libertà di fare testamento;
- di non vendere in modo assoluto beni ereditati;
- di coabitare o non coabitare con una data persona;
- di non impugnare il testamento;
- di non revocare un testamento.
Una condizione può anche essere negativa, cioè prevedere che l’erede o il legatario “non” faccia
o “non” dia qualcosa, e sarà una condizione “risolutiva”.
Il termine invece, diversamente dalla condizione, è certo e rappresenta la data dalla quale o
fino alla quale si vuole che sia efficace la disposizione (è ammesso solo per il legato, ma non per la
nomina di erede).
Per es.: «quando ti sposerai» è una condizione, in quanto l’avvenimento (matrimonio) è futuro e
incerto; mentre «alla morte di Pompeo» è un termine che si verificherà certamente, anche se non
si sa quando. Invece: «se Pompeo morirà prima di me» è una condizione, perché è certa la morte di
Pompeo, ma non la sua premorienza rispetto al testatore.
È quindi possibile legare per es. l’usufrutto di una cosa per 5 anni o a partire da 5 anni dopo la
morte, con tutte le conseguenze del caso.
Il modo od onere è un elemento accessorio di tutti gli atti a titolo gratuito (donazione,
comodato, ecc.), è applicabile sia alla nomina di erede sia al legato, ed impone a colui che riceve
di fare qualcosa che in pratica riduce il valore di quanto lasciatogli.
Il modo non incide direttamente sull’efficacia delle disposizioni, ma è diretto ad altro risultato:
istituire una borsa di studio, fare un’opera di bene, ecc.: se il beneficiario non adempie, il suo
diritto non decade, ma è possibile costringerlo all’esecuzione, su richiesta di qualsiasi
interessato, ricorrendo al Giudice.
Il modo impossibile o illecito si considera come non apposto, ma rende nullo il testamento se ne
è stato il solo motivo determinante. Ecco due esempi di disposizioni che comportano un modo:
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
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Lascio a mia nipote Cornelia i miei Buoni Postali; ella dovrà, però, sotto pena di
risoluzione, istituire ogni anno e per dieci anni, dieci borse di studio di Euro
1.000,00 cadauna. Dichiaro inoltre che l’obbligo suddetto è il solo motivo che mi
ha indotto al legato.
Belluno, 10 novembre 2007.
Caio Gracco
Nomino erede Pompeo Crassi. Egli però dovrà erigere la cappella funeraria
della mia famiglia, che io non sono riuscito a costruire.
Belluno, 10 novembre 2007.
Caio Gracco
Una disposizione particolare è quella che prevede una “facoltà” per chi dispone con testamento
a favore di un minore.
Se per es. il testatore vuol favorire il figlio minorenne di suo figlio (nipote “ex filio”, abiatico),
ma diffida delle capacità amministrative e delle doti morali del proprio figlio, padre del beneficiato,
può disporre la nomina di un curatore speciale per l’amministrazione dei beni lasciati. Per es.:
Lascio la legittima al mio unico figlio Pompeo. Tutto il resto lo lascio a mia
nipote Cornelia, figlia di mio figlio Pompeo, che attualmente ha dieci anni.
Nomino mio fratello Tiberio curatore speciale per l’amministrazione dei beni
lasciati a mia nipote Cornelia, o, se egli non voglia o non possa accettare, mio
fratello Cesare.
Belluno, 10 novembre 2007.
Caio Gracco
Si ritiene che il testatore non abbia la facoltà di nominare un curatore speciale per i beni che
costituiscono la quota di legittima.
Facciamo l’ipotesi di Caio Gracco, sposato con Eulalia e con un figlio minore, Tiberio. Caio
Gracco non ha alcuna fiducia nelle capacità amministrative della moglie, che però alla morte
di Caio diverrebbe l’unica rappresentante legale di Tiberio.
La situazione è la seguente: un terzo di patrimonio spetta al figlio (quota di riserva); un altro
terzo (oltre al diritto di abitazione) spetta alla moglie; l’ultimo terzo è la quota disponibile. In
tal caso Caio Gracco può redigere il suo testamento nel seguente modo:
Lascio a mia moglie Eulalia la sola legittima. Nomino erede il mio unico figlio
Tiberio, che ha attualmente otto anni, e nomino quale curatore speciale, per
quanto permesso dalla legge, per l’amministrazione di ciò che ho a lui lasciato,
mio fratello Pompeo.
Belluno, 10 novembre 2007.
Caio Gracco
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
Pag. 21
In questo modo, anche se i compiti del curatore speciale sono limitati all’amministrazione della
disponibile, si ottiene di affiancare alla madre un altro amministratore dei beni del minore, al fine
di un maggiore controllo e di una più oculata amministrazione.
N.B.: Un altro modo per proteggere un erede (nel caso di patrimoni consistenti) può essere il
“Trust” famigliare, in cui un soggetto (“Settlor”) affida a un “Trustee” (di solito una
Società) il suo patrimonio affinché lo gestisca per gli scopi imposti dall’affidante. Il Trust è
redatto da un Notaio e deve essere depositato presso l’Agenzia delle Entrate (consultarsi con un
avvocato).
Le disposizioni fiduciarie e l’incapacità di ricevere per testamento.
La legge prende in considerazione anche il caso di disposizioni fiduciarie, cioè a favore di un
erede o di un legatario che non è il reale beneficiario, ma a cui viene soltanto dato l’incarico di
trasmettere i beni ad un’altra persona. Anche se il testamento indica (o fa presumere) che l’erede
o il legatario è solo persona interposta, il beneficiario finale non può agire in giudizio per
farsi riconoscere quale effettivo destinatario del testamento, perché colui che è indicato nel
testamento, se si è impegnato col testatore a ritrasmettere ad altri i beni, è solo tenuto da
obbligazione naturale (e non civile): e, come tale, non può essere costretto ad adempiere.
Se però egli ha eseguito la disposizione trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non
può più richiederne la restituzione, a meno che si tratti di persona “incapace a ricevere”.
Chi sono gli “incapaci” (giuridicamente), cioè che “non possono” ricevere per testamento? (e
1’incapacità sussiste anche se le disposizioni sono fatte per interposta persona a favore di
incapaci, ed è nullo anche il testamento a favore di un genitore, di un discendente o del
coniuge dell’incapace, in quanto si presume che si tratti di persone interposte).
Le persone che non possono ricevere per testamento sono:
- a) il tutore e il pro tutore del testatore (che non siano né ascendente, né discendente, né fratello
o sorella, né coniuge del testatore), se la disposizione a loro favore è fatta dopo la nomina. Ci si
riferisce quindi alla data del testamento, che rimane nullo anche se il testatore muore dopo
la cessazione della carica del tutore (o protutore). Sotto tale aspetto, si tratta non tanto di incapacità
di ricevere del tutore e del protutore, ma di incapacità di testare del testatore (in quanto minorenne o
interdetto).
- b) sono nulle anche le disposizioni testamentarie a favore del notaio che ha ricevuto il
testamento pubblico, dei testimoni e dell’interprete che sono intervenuti nello stesso, quelle a
favore della persona che ha scritto il testamento segreto, o a favore del notaio al quale sia stato
consegnato non sigillato il testamento segreto.
Anche per tutte queste persone si parla di incapacità di testare del testatore, poiché l’incapacità è
riferita al momento al momento del testamento, non alla data della morte;
- c) infine, le disposizioni testamentarie a favore di un Ente non riconosciuto (per esempio,
un’Associazione non riconosciuta) non hanno efficacia se entro un anno dal giorno in cui il
testamento è stato pubblicato o registrato non venga inoltrata l’istanza di riconoscimento.
Cap. 9° - IL CONTENUTO “ATIPICO” DEL TESTAMENTO
Normalmente il contenuto del testamento ha carattere patrimoniale, cioè con esso il testatore
dispone di tutto o di una parte del proprio patrimonio. Ma il testatore può anche dare delle
disposizioni di carattere non patrimoniale, e in taluni casi la legge attribuisce loro piena validità.
Tra queste figurano:
- il riconoscimento di un figlio naturale (art. 254 c.c.);
- la dichiarazione di voler legittimare un figlio naturale (artt. 254 e 285 c.c.);
- la designazione del tutore e del protutore del figlio minorenne (o maggiorenne se dovesse
venire interdetto) da parte del genitore che per ultimo ha esercitato la potestà dei genitori;
- la designazione del tutore del figlio interdetto o del curatore dell’inabilitato (come sopra) da
parte del genitore superstite ;
- la revoca di testamento, anche senza nuove disposizioni;
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
Pag. 22
- la designazione, sostituzione o revoca del beneficiario di un contratto di assicurazione sulla
vita: facoltà che può essere esercitata anche “in extremis”, e per la sua efficacia non è
necessario che sia portata a conoscenza della Società Assicuratrice prima della morte
dell’assicurato;
- disposizioni sulla pubblicazione delle opere dell’ingegno;
- riconoscimento di debito nei confronti di terzi;
- destinazione di carte, manoscritti, documenti del testatore.
Disposizioni come le seguenti è invece opportuno che vengano date fuori dal testamento, per
evitare che vengano rese note quando ormai è troppo tardi:
- designazione di chi dovrà curare l’esecuzione delle disposizioni a favore dell’anima;
- disposizioni sui funerali, sulla destinazione del proprio cadavere, compresa la sua cremazione.
Al riguardo, la cremazione dev’essere chiesta espressamente dal testatore; mentre per la
cremazione di salme sepolte da oltre 20 anni basta la dichiarazione degli eredi che la persona
deceduta non era contraria alla cremazione; in tutti i casi, bisogna dichiarare se la persona
deceduta era o meno portatore di pace-maker (perché l’apparecchio potrebbe esplodere durante la
cremazione).
- disposizioni volte ad autorizzare o vietare (anche se il divieto in taluni casi non ha effetto) il
prelievo di parti del proprio cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Per esempio:
Dispongo che dopo la mia morte venga effettuato dal mio corpo qualsiasi prelievo a
scopo di trapianto terapeutico o di produzione di estratti per uso terapeutico ai
sensi delle vigenti leggi in materia, nonostante qualsiasi opposizione dei miei
congiunti.
Feltre, 10 novembre 2007.
Filippo Argenti
Attenzione: La legge considera reato ricevere qualsiasi compenso in denaro o altre utilità per
consentire il prelievo dopo la morte di parti del proprio corpo o di quello di altre persone; si
ritiene quindi non valida qualsiasi disposizione testamentaria che, anche sotto forma di onere o
condizione, tenti di attribuire a qualcuno un qualsiasi vantaggio in conseguenza del prelievo.
Cap. 10° - ESEMPI
Diamo ora alcuni esempi di testamenti olografi, cioè scritti interamente di pugno e in normale
corsivo, datati e firmati da chi li redige.
Ripetiamo il suggerimento che, in caso di dubbi, è bene farsi consigliare da un avvocato o da
un notaio, per evitare che poi le proprie volontà possano essere fraintese o magari anche
annullate.
Esempio n. 1.
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
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Testamento olografo
Io sottoscritto Bianchino Bianchi, nato a Biancavilla il 1° gennaio 1938, dispongo
quanto segue:
- 1). Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria;
- 2). Istituisco erede universale mia moglie Rossana Rossi;
- 3). Lego a mio nipote Celestino Bianchi, figlio della premorta mia sorella
Albina, la piena proprietà dell’alloggio sito in Torino, Via Della Mole n. 18, al
piano primo, con annessi cantina al piano seminterrato e box nel cortile;
- 4). Per i casi di premorienza di mia moglie, o di nostra commorienza, istituisco
erede universale mio nipote Celestino Bianchi, prenominato.
Biancavilla, 17 giugno 2007.
Bianchino Bianchi
Note: è sempre bene inserire la revoca dei precedenti testamenti (o la dichiarazione che questo è
il primo); non avendo il de cuius altri legittimari che il coniuge, può istituirlo unico erede;
per rispettare i diritti del coniuge, il valore del legato al nipote non deve ledere la riserva del
coniuge stesso (metà del valore netto del patrimonio, più il valore dell’usufrutto vitalizio
dell’appartamento coniugale - se di proprietà - e dell’uso vitalizio dei relativi mobili).
Esempio n. 2.
Una volta rispettati i diritti di riserva dei legittimari esistenti, il testatore può lasciare il resto a
chi preferisce. Per es.:
Testamento olografo
Io sottoscritto Celestino Blu, nato a Celano il 1° gennaio 1948, dispongo
quanto segue:
- 1). Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria;
- 2). Istituisco eredi universali: per la quota di metà mia moglie Rossella Arancio,
oltre ai diritti che le spettano a norma del 2° Comma dell’art. 540 Codice Civile; e
nel residuo, per la quota di metà ciascuno, i miei nipoti Marino Verdi e Dorino
Gialli, figli rispettivamente delle mie sorelle Iris e Genziana.
Rossano, 20 giugno 2007.
Celestino Blu
Esempio n. 3. - La quota di riserva può essere lesa anche volontariamente, per es.:
Testamento olografo
Io sottoscritto Bruno Viola, nato a Vinovo il 1° marzo 1958, dispongo
quanto segue:
- 1). Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria.
- 2). Lego a mia moglie Agata Turchese l’usufrutto generale vitalizio del mio patrimonio.
- 3). Istituisco eredi universali, in parti uguali, l’ente morale “Casa di risposo per
militari” con sede in Roma, Via Dell’Esercito n. 7, e l’Istituto “Difesa del cane”,
con sede in Torino, Via Della Mole n. 9, entrambi giuridicamente riconosciuti, ai
quali impongo l’onere di provvedere alla manutenzione della mia tomba di famiglia
nel cimitero di Vinovo.
Vinovo, 1° giugno 2007.
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
Bruno Viola
Pag. 24
Note: queste disposizioni ledono la quota di riserva della moglie, e quindi potranno avere
integrale effetto soltanto se la stessa accetterà il testamento (o per rispetto della volontà del de
cuius, oppure per poter disporre in vita del reddito dell’intero del patrimonio, rinunciando alla
quota di proprietà).
Esempio n. 4. Può essere che si ponga al testatore il problema di evitare delle complicazioni
agli eredi, specie se egli abbia dei figli in quel momento minorenni (e naturalmente al
loro raggiungimento della maggiore età il testamento potrà essere rifatto con disposizioni anche
diverse). Per esempio:
Testamento olografo
Io sottoscritto Nereo Neri, nato a Nereto il 1° aprile 1968, dispongo quanto segue:
- 1). Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria;
- 2). Prelego a mio figlio maggiorenne Nerino Neri la piena proprietà dell’azienda
commerciale per l’esercizio del commercio di articoli sanitari, corrente in Roma, Vicolo
delle Bollette n. 4;
- 3). Prelego a mio figlio minorenne Ebano Neri la piena proprietà
dell’alloggio sito in Roma, Via dei Palazzi n. 444, al piano terzo, con annessa
cantina al piano interrato;
- 4). Istituisco eredi universali i miei due figli predetti;
- 5). Poiché sono vedovo, nel caso dovessi morire prima che mio figlio Ebano
abbia raggiunto la maggiore età, gli designo quale tutore mia sorella Violetta Neri e
quale protutore mio figlio Nerino Neri.
Nereto, 2 giugno 2007.
Nereo Neri
Note: il testatore ha voluto evitare le complicazioni per ottenere le autorizzazioni (del
Tribunale, previo parere del Giudice Tutelare) necessarie a che un minorenne possa gestire una
impresa commerciale, per cui ha disposto due legati: l’azienda al figlio maggiorenne e un alloggio
(investimento più tranquillo) al figlio minorenne; nel residuo li istituisce eredi in parti eguali. Le
disposizioni avranno pieno effetto a condizione che i valori dei beni legati non siano tali da ledere
le quote di riserva dei figli (oppure che nessuno di loro impugni il testamento). Inoltre il testatore,
essendo colui che ha esercitato per ultimo la potestà dei genitori sul figlio minore, gli designa
il tutore e il protutore: designazione che può essere fatta anche se è ancora in vita l’altro genitore,
ma avrà efficacia soltanto se al momento della morte del testatore l’altro genitore sarà già
premorto.
Esempio n. 5.
Abbiamo visto che la separazione consensuale non fa perdere al coniuge i diritti sulla
successione dell’altro coniuge. Nell’esempio che segue, il testatore non vuole che vada al
coniuge nulla di più della riserva di legge; si preoccupa poi anche dell’eventualità che il figlio gli
premuoia o del contemporaneo decesso suo e del figlio, ed avendo in corso una polizza di
assicurazione sulla vita in cui aveva designato la moglie come beneficiaria, dato il fallimento
del matrimonio, ne sostituisce il beneficiario.
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
Pag. 25
Testamento olografo
Io sottoscritto Bruno Grigio, nato a Grisignano il 1° maggio 1978, dispongo quanto
segue:
- 1). Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria;
- 2). Lascio a mia moglie Gigliola Indaco, dalla quale sono
separato consensualmente, soltanto quanto la legge le riserva;
- 3). Istituisco erede universale mio figlio Piombino Grigio; in caso di nostra
commorienza o di sua premorienza, gli sostituisco quale erede universale mia sorella
Margherita Grigio.
- 4). Premesso che ho in corso con la Società “Alfa S.p.A.” con sede in Milano, Via
Delle Polizze n. 999, un contratto di assicurazione sulla vita (polizza numero
333.333), revoco la designazione di mia moglie quale beneficiaria e designo in
sostituzione mio figlio Piombino Grigio; in caso di commorienza mia e di mio
figlio o di sua premorienza, designo quale beneficiario mio fratello Zirconio
Grigio. Grisignano, 1° luglio 2007.
Bruno Grigio
---ooo---
Suggerimenti finali.
Se il testatore redige il suo testamento da solo senza farsi predisporre un fac-simile da qualcuno,
tenga presente i seguenti punti:
- premettere sempre la revoca di ogni precedente testamento;
- usare sempre e solo il presente indicativo (lascio, nomino, istituisco, ecc.), e non usare verbi
al condizionale (“vorrei”, ecc.), che potrebbero generare contestazioni e litigi;
- se ci sono dei debiti, riconoscerli;
- se ci sono dei crediti, menzionarli;
- se vi sono state delle usucapioni di immobili per possesso ultraventennale, scriverlo;
- se si vuol favorire qualcuno, motivare il perché, affinché poi non si dica che il testatore è
stato “indotto” a testare in quel modo dall’erede favorito;
- evitare di fare un testamento “a pezzi” con più date e firme, o di fare più testamenti: se
il testamento è da rifare perché delle situazioni sono cambiate, rifarlo per intero;
- prepararsi la “brutta copia” e poi ricopiare “in bella” in un momento di calma e tranquillità,
in normale scrittura corsiva chiaramente leggibile, che poi un erede insoddisfatto non faccia fare
una perizia grafologica da cui emerga che il testatore in quel momento era agitato, ed avere la
base per impugnare il testamento;
- naturalmente, data e firma in fondo;
- c’è chi preferisce la penna blu, in modo che si distingua subito l’originale dalle fotocopie.
---ooo---
IL TESTAMENTO PUBBLICO
Nel testamento pubblico è il notaio stesso che provvede a trascrivere la volontà del testatore in
modo che sia chiara, non equivoca, e nel pieno rispetto della legge. Però il testamento notarile,
dato il suo costo, trova pratica applicazione solo in pochi casi:
- quando il testatore voglia rimuovere “ex ante”, fin da prima, per evitare future contestazioni,
ogni dubbio sulla sua capacità di intendere e di volere al momento in cui ha redatto il testamento;
- quando il testatore sia affetto da infermità che gli permettono di testare solo in questo modo, e
in tal caso il notaio potrà anche recarsi o in ospedale o presso il suo domicilio.
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
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Il notaio in tutti i casi deve parlare personalmente con il testatore, in assenza di qualsiasi altra
persona, per accertarsi che egli sia in grado di intendere e di volere e che sia assolutamente libera
l’espressione della sua volontà; parlerà inoltre separatamente con i testi (se indicati dal testatore)
per verificare se da parte loro vi siano delle interessenze o controinteressenze riguardo al
testamento. In ogni caso non potranno essere presenti i beneficiari delle disposizioni testamentarie.
Dopo di che il notaio redigerà il testamento. Ne riportiamo un esempio:
--------- REPERTORIO N. 111 DEGLI ATT I DI ULTIMA VOLONT A’ ------------------------------------ TESTAMENTO PUBBLICO ------------------------------------------------------------- REPUBBLICA ITALIANA -------------------------------- L’ anno millenovecentonovantanove,
il giorno venti del
mese di aprile - 20 aprile 1999, ore 15,07 - alle ore quindici e
minuti set te in Arsiè, Via Case Sparse n. 207, nella casa di
abitazione della Sig.a CARTAGINESE Cleopatra. ------------------------------------------------------------ Innanzi a me dr. .........., Notaio in
Feltre, con studio in Via ........., iscritto presso il Collegio
Notarile del Distretto di Belluno, alla presenza dei testimoni
____________________________________________
- BARCA Annibale, nato ad Arsiè il 2 luglio 1941, iv i residente in
Via Delle Montagne n. 99, impiegato,------------------------------------------ AFRICANO Scipione, nato a Zama il 26 dicembre 1948,
residente in Arsiè, via Del Fiume 86, operaio; testimoni
richiesti, a me noti ed idonei ai sensi di legge, come essi mi
dic hiarano, ----------------------------------------------------------------- E’ PRESENTE -------------------------------------- CARTAGINESE Cleopatra, nata a Roma il 25 marzo 1931,
residente in Arsiè, Via Case Sparse n. 207, pensionata, --------------------------------- della cui identità personale io Notaio sono certo, che
mi richiede di ricevere il suo testamento in forma pubblica e
mi dichiara alla presenza dei testimoni le sue volontà che
vengono a cura di me Notaio ridotte per iscritto come segue: ----------------------------------------“ …………………………………………………………………………..” . -------------- Di quest ’ atto, scritto in parte da me Notaio e in parte da
persona di mia fiducia, io Notaio ho dato lettura, alla presenza
dei testimoni, alla comparente che lo dichiara conforme alla sua
volontà. -------------- Occupa una pagina e quanto fin qui della
seconda di un foglio. -------- Sottoscritto alle ore quindici e minuti
quarantacinque. ------------------- Cleopatra Cartaginese
Annibale Barca
Scipione Africano
..................... Notaio
Parte terza – La Successione ereditaria
Cap. 11° - COS’È LA SUCCESSIONE EREDITARIA
Non appena una persona ha cessato di vivere, i rapporti tra i suoi eredi cambiano di colpo e
diventano subito molto delicati. Che essi si attengano scrupolosamente a un comportamento
rispettoso della legge e dei sentimenti altrui è cosa fondamentale per non entrare subito in conflitto.
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
Pag. 27
Intanto, se la persona deceduta viveva da sola, nessun erede ha il diritto di prendere possesso
dell’eredità da solo: se c’è da entrare in casa, da aprire dei mobili, eccetera, lo si fa tutti insieme;
se ci sono dei documenti da esaminare, li si mette sopra il tavolo e li si esamina tutti
insieme. Comportamenti diversi fanno insorgere dubbi e sospetti, fondati o meno che siano, sulla
lealtà di chi non si comporta in maniera strettamente corretta.
Per “successione ereditaria” (o “mortis causa” = per causa di morte) s’intende il subentro delle
persone che la legge (o il testamento) “chiama” a “succedere” nella titolarità dei beni del de
cuius, con tutto il complesso delle procedure connesse. Procedure che consistono nel cancellare
il nome del defunto dall’intestazione di tutti i beni e diritti da lui posseduti (terreni, fabbricati,
depositi bancari e postali, investimenti, cassette di sicurezza, polizze assicurative danni e
responsabilità civile, polizze vita, mutui e prestiti bancari, cambiali e altri debiti verso privati,
contratti di affitto, titolarità di imprese, quote di partecipazione in società, ecc.) e nello scrivere al
suo posto il nome (o i nomi) dei chiamati a subentrargli (appunto, i “successori”).
Se, e solo “se”, ci sono degli immobili, bisogna presentare un “dichiarazione di successione”
all’Agenzia delle Entrate, entro un anno dalla morte del de cuius, e poi entro 30 giorni eseguire le
“volture” catastali, cioè sostituire al catasto terreni e al catasto fabbricati il nome del de cuius con i
nomi dei successori.
La successione si “apre” alla data del decesso de cuius e nel luogo della sua residenza (o di sua
ultima residenza in Italia se all’estero): pertanto tutte le pratiche successorie dovranno essere svolte
presso gli uffici territorialmente competenti (Agenzia locale delle Entrate e del Territorio, Agenzia
delle Entrate di Roma per i residenti all’estero senza residenza in Italia; Tribunale per le rinunce
all’eredità). Nel caso di immobili situati in altra provincia o in più province, dovranno essere fatte
le volture catastali nelle varie province di pertinenza.
Se non c’è (almeno che si sappia) alcun testamento, chi redige la dichiarazione di successione
ripartirà i beni tra gli eredi applicando le quote percentuali indicate dalla legge.
N.B.: In assenza di testamento è richiesto agli eredi, per poter acquisire la titolarità di depositi o
titoli bancari o postali, o altro, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che il de cuius è
deceduto senza lasciare testamento. Ricordarsi di aggiungere sempre la dizione “nessun
testamento che si conosca” oppure “per quanto a mia conoscenza”, perché un testamento
potrebbe poi saltar fuori anche dopo qualche anno!
N.B.: Le banche chiedono un atto notorio in tal senso, che può essere reso davanti al Cancelliere
del Tribunale o del Giudice di Pace, e che di solito viene predisposto da un professionista.
Cap. 12° - LA PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO
Se invece c’è un testamento, poiché esso è per sua natura “segreto”, il primo passo consiste nel
“pubblicarlo”: cioè renderlo formalmente pubblico e quindi pubblicamente conoscibile, in
modo che chiunque, se ne ha interesse e se ne ravvisa gli estremi, possa “impugnarlo” in Tribunale,
per chiedere che venga annullato o parzialmente o totalmente.
Portato il testamento da un Notaio per la pubblicazione, il Notaio, alla presenza di (uno, alcuni o
tutti gli) eredi e di due testimoni, ne darà lettura e redigerà un verbale, secondo il seguente schema:
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
Pag. 28
N. .... di Repertorio
N. .... di Raccolta
PUBBLICAZIONE DI TESTAMENTO OLOGRAFO
REPUBBLICA ITALIANA
23 gennaio 2007
L’anno duemilasette, il giorno 23 del mese di gennaio, in Belluno, nel mio
studio in Via del Piave 1, alle ore 10 (dieci).
Avanti a me Dott. ......................................., Notaio in Belluno, iscritto al Collegio
Notarile di Belluno, sono presenti:
- ....................... nato a .............. il .............., residente a ............... in Via.............,
cod. fisc.:................, in regime di comunione legale;
- ....................... nato a .............. il .............., residente a ............... in Via.............,
cod. fisc.:................, in regime di separazione;
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, alla presenza
dei test i, noti ed idonei, signori:
- ………......... nato a ........ il ........., residente a ..............., impiegato;
- ………......... nato a ........ il ........., residente a ..............., operaio;
dimessomi
l’ estratto per riassunto dell’atto di morte rilasciato dal Comune di
........... il giorno .......... (che allego al presente atto sotto la lettera “A” ,
omessane la lettura per volontà dei comparsi), dal quale risulta che il loro
.................. (rapporto di pa ren tela) Sig./a ......................, nato/a a ................... il
................., residente e domiciliato in vita a
................, Via ..........., cod. fisc.: ........................., è deceduto in .............................
il giorno .............., coniugato e senza discendenti,
mi chiedono
di procedere alla pubblicazione del testamento olografo che era stato dallo stesso
depositato a titolo fiduciario presso il mio studio. Estraggo la scheda in parola e
la allego al presente atto sotto la lettera “ B” , alla presenza dei testi e previa
vidimazione a norma di legge. La scheda consiste di un mezzo foglio di carta
uso bollo a righe, sulla prima facciata del quale sono stese, per complessive
quindici righe, data e firma comprese, le ultime volontà del defunto. Lo scritto
appare steso tutto dalla stessa mano e non presenta cancellature, abrasioni o
sovrapposizioni, ad eccezione di un ritocco alla parola “ mia” alla sesta riga.
Il testo viene qui di seguito letteralmente riprodotto:
“ ......................................................................................................” Preso atto delle
volontà del defunto, i comparsi mi precisano che nell’eredità sono compresi i
beni catastalmente così distinti: ……….. Di questo atto, dattiloscritto da persona
di mia fiducia, da me diretto, ho dato lettura – presenti i test i - ai comparsi,
che lo approvano e con i testi e con me Notaio lo sottoscrivono a norma di legge
ad ore 10,30 (ore dieci e minuti trenta).
Occupa tre facciate e fin qui della quarta, di fogli uno.
Firme eredi: ......................
Firme testi: .......................
Firma Notaio: .....................................
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
Pag. 29
Il primo problema degli eredi a questo punto, sia in presenza, sia in assenza di testamento, è di
valutare il patrimonio del defunto (attività + passività, cosiddetto relictum), nonché ciò di cui in
vita egli avesse disposto con delle donazioni (cosiddetto donatum), per calcolare in primo
luogo se l’eredità sia attiva o passiva, e in secondo luogo se ai riservatari rimanga almeno la
quota loro riservata dalla legge. Tale calcolo dovrà essere fatto sul valore netto dell’asse
ereditario, cioè relictum più donatum, detratte le passività (mutui, debiti, ecc.).
Fatto questo, gli eredi dovranno decidere se accettare l’eredità, o rinunciarvi.
E’ da presumere che se l’ eredità è attiva tutti accetteranno.
L’accettazione può essere tacita (basta compiere atti di erede, cioè entrare materialmente in
possesso dell’eredità), o espressa, ed allora l’accettazione sarà “con beneficio d’inventario” quando
cioè l’erede si riserva di verificare (redigendo l’inventario dei beni) se l’eredità sia attiva o
passiva, per poi accettare solo se l’eredità risulterà attiva.
N.B.: in presenza di figli minorenni la legge obbliga ad accettare l’eredità solo con beneficio
d’inventario, per evitare che una rinuncia oppure un’accettazione sconsiderata possa
provocare danni a un minorenne che non è in grado di difendersi.
Poi, a cura di uno qualsiasi degli eredi o dei legatari, si compila la dichiarazione di successione:
e la firma (di uno solo di essi) di tal documento con la sua conseguente presentazione
all’Agenzia delle Entrate è il primo e imprescindibile “atto di erede”.
Cap. 13° - LA RINUNCIA ALL’EREDITA’
Se invece l’eredità risulta passiva, è da presumere che tutti gli eredi fino al 6° grado compreso
rinunceranno, lasciando il problema allo Stato: che pagherà i debiti fin che ci sono soldi, e basta.
Ma un erede potrebbe rinunciare non perché l’eredità è passiva, ma per ragioni di famiglia.
La rinuncia (specie da parte del coniuge superstite per far subentrare i figli) viene spesso indotta
dagli aspetti emotivi originati dalla perdita del congiunto: per cui il primo suggerimento è attendere
qualche mese e consultarsi con qualcuno prima di prendere qualsiasi decisione.
N.B.: C’è tempo dieci anni per rinunciare ad una eredità, basta non compiere atti di erede (ma
se uno ha il materiale possesso di alcuno dei beni dell’asse ereditario, deve rinunciare entro
tre mesi dalla morte del de cuius). Però è meglio parlarne subito con gli altri coeredi perché,
anche se la presentazione della dichiarazione di successione da parte di un altro coerede non
costituisce accettazione dell’eredità da parte di tutti, ciò però complica le cose a chi volesse
rinunciare.
E se un chiamato all’eredità dovesse morire prima di aver accettato e senza aver rinunciato?
Allora il diritto di accettare o rinunciare si trasmette ai suoi stessi eredi.
Quando il chiamato all’eredità non ha il possesso dei beni ereditari e non ha accettato l’eredità,
questa si considera giacente e il Giudice nomina un curatore che amministri il patrimonio, e
che cesserà dalle funzioni non appena l’eredità sarà stata accettata. Qualsiasi interessato può
chiedere al Giudice di fissare un termine entro il quale il chiamato deve accettare o rinunciare:
se entro tale termine il chiamato non fa alcuna dichiarazione, viene considerato rinunciatario.
C’è da tener presente che la rinuncia è “pura e semplice”, cioè chi rinuncia, rinuncia e basta, non
si può né rinunciare solo a una parte dell’eredità, né a favore di qualcuno.
Non solo, ma se dovesse risultare che la rinuncia è fatta a fronte di versamento di qualche
corrispettivo, è nulla, perché allora si tratta in realtà di una vendita (= atto di erede) camuffata.
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
Pag. 30
N.B.: Ovviamente si rinuncia al patrimonio, ma non ai diritti: per cui restano intatti il diritto
del coniuge alla pensione di reversibilità, d’abitazione e d’uso della casa, ecc.
La rinuncia va dichiarata presso il Cancelliere del Tribunale di competenza, oppure, per
comodità o per altri motivi, da un notaio (con relativi costi).
E’ chiaro che chi rinuncia sa già a chi andrà la sua quota: ma comunque il Cancelliere della
Volontaria Giurisdizione presso il Tribunale (oppure il Notaio) si deve accertare che il
rinunciante lo faccia liberamente, che sappia cosa fa e perché lo fa. In particolare, necessita la
dichiarazione che il rinunciante non ha compiuto atti di erede.
Attualmente le imposte da versare sono: imposta di registro Euro 171,62; 2 marche da bollo di
Euro 14,62 ciascuna (una sull’originale e una sulla copia); marca per diritti di Euro 6,20. Se servono
più copie della rinuncia (per le banche o altro), occorrono altrettante marche da bollo.
Se la rinuncia viene fatta dal notaio, sarà quest’ultimo a predisporre il testo da sottoscrivere; se
invece viene fatta in Tribunale, è opportuno prepararsi il testo, come dal seguente fac-simile:
TRIBUNALE DI BELLUNO
ATTO DI RINUNCIA ALL’
EREDITA’
Il giorno
.......... alle
ore
..............
nella Cancelleria
dell’intestato Tribunale è comparso/a personalmente …..…...........
nato il ............ a ............... e residente
a ............,
identificato/a a mezz o carta di identità nr. ............ rilasciata
dal comune di …….......... il ........... cod. fisc. nr. ...................,
il/la quale si costituisce in proprio e dichiara di rinunciare
puramente
e
semplicemente
all’eredità del/della proprio/a
.................. (indicar e il rapporto di parentela con l a persona
deceduta) .................………. (cognome e nome) che era nato/a il
….......... a .........., deceduto/a a .................... ed avente il suo
ultimo domicilio in vita a ..……..., cod. fisc. nr. ................
Dichiara altresì di non essere mai stato/a in possesso dei
beni ereditari e di non avere mai compiuto atti di erede.
Letto, confermato e sottoscritto: .....................
IL CANCELLIERE
Cap. 14° - LA DETERMINAZIONE DELL’ATTIVO EREDITARIO
Gli eredi devono a questo punto determinare l’attivo netto ereditario, per elencare nella
dichiarazione di successione sia le poste attive che le poste passive.
Nell’attivo ereditario sono compresi non solo i beni intestati al de cuius al momento della morte,
ma anche quelli che egli ha donato nei suoi ultimi 6 mesi di vita (che però rientrano
nell’eredità solo se opera l’istituto della collazione, v. cap. 1°).
Se gli eredi sanno che il de cuius ha usucapito un immobile (catastalmente solo in parte a lui
intestato, o anche intestato ad altri) per pacifico possesso ultraventennale (essendosi in tale periodo
sempre comportato “uti dominus”, cioè “come padrone”, non pagando né affitti né riconoscimenti
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
Pag. 31
anche in natura a chicchessia, e ne è sempre stato da tutti considerato il legittimo proprietario), è
opportuno che venga incluso in successione per intero, con dichiarazione di atto di
notorietà (redatto con 2 testimoni davanti al Cancelliere del Tribunale o del Giudice di Pace) che
il de cuius lo aveva usucapito.
Se viceversa gli eredi sanno che un immobile intestato al de cuius (anche in quota pro-indiviso)
è stato usucapito da terzi, è bene che lo escludano dalla successione, perché altrimenti ciò
impedirà al possessore ultraventennale di venderlo dichiarandone l’avvenuta usucapione.
Il fisco presume che nell’asse ereditario vi siano anche mobilia, gioielli e denaro per un valore
pari al 10% di quello degli altri beni: per cui, fatta la loro somma, il totale verrà aumentato del
10%. Se ve ne sono per un valore superiore al 10%, il maggior valore è di fatto esente da imposta.
N.B.: i depositi bancari non sono “denaro”, ma “crediti verso banche”, per cui devono essere
dichiarati e non rientrano nel 10% del denaro contante.
N.B.: Si presume inoltre che facciamo parte dell’attivo ereditario anche gli eventuali titoli di
qualsiasi specie indicati nell’ultima dichiarazione dei redditi del de cuius, o presentata da un
erede per conto del medesimo.
Cassette di sicurezza: non sono un mezzo di evasione dall’imposta di successione, perché
anche la cointestazione con altre persone (o la facoltà per queste ultime di aprirla) non
può permettere di sottrarre i valori in esse contenuti: il contitolare infatti, per procedere
all’apertura, deve ogni volta firmare un registro della Banca, indicando data e ora, in cui dichiara
che, per quanto a sua conoscenza, tutti gli altri cointestatari sono tuttora in vita.
Se una cassetta di sicurezza è intestata a più persone, si presume che il contenuto spetti in parti
eguali agli intestatari: a meno che si tratti di titoli nominativi, per i quali l’intestazione del
titolo prevale sull’intestazione della cassetta.
Dopo la morte di uno dei titolari la cassetta può essere aperta solo alla presenza di un
Funzionario dell’Agenzia delle Entrate e di un Notaio, che ne redigerà l’inventario (altrimenti
vi è una sanzione di 258,00 Euro). Se nella cassetta ci sono titoli nominativi intestati al defunto, il
loro valore cadrà in successione per intero; se intestati a terze persone non andranno in
successione.
N.B.: La cassetta di sicurezza intestata ad una Società, se decede un socio, non è ovviamente
soggetta ad inventario, perché titolare della cassetta è la Società (però l’erede del socio
dovrà dichiarare la quota societaria del de cuius).
Depositi bancari. Il primo suggerimento consiste nel prendere contatto direttamente con
l’Istituto di Credito, depositando un certificato di morte e qualificandosi come eredi, e chiedere la
“dichiarazione di credito”, cioè una certificazione da cui risulti l’ammontare dei depositi,
compresi gli interessi maturati, alla data di decesso del de cuius. Tale documento andrà inserito
nella dichiarazione di successione e l’Agenzia delle Entrate rilascerà il “mod. 240” attestante
il pagamento delle imposte di successione, dopo di che le somme possono essere riscosse dagli
eredi.
Qualche parola in più necessita spendere per i depositi postali, per la loro grande diffusione.
Anche in questo caso, per prima cosa bisogna prendere contatto con l’Ufficio Postale presso il
quale sono accesi i depositi, sia per avere la modulistica necessaria, sia perché le norme che
si applicano sono diverse a seconda del tipo di deposito:
- per conti correnti e libretti con titoli dematerializzati o non-postali, serve ottenere la
“dichiarazione di credito” da inserire in successione;
- i libretti a risparmio non sono esenti da imposta di successione, a partire dal 9.10.2007;
- per i buoni fruttiferi basta un dichiarazione (su modulistica delle Poste) che i titoli non
concorrono a formare l’attivo ereditario;
- serve dichiarazione sostituiva di notorietà (per importi fino a 10.000,00 Euro) o atto notorio
(per importi superiori) attestante l’assenza di testamento (o produzione del testamento pubblicato) e
l’elenco degli eredi;
- inserire in successione e portare quindi il “mod. 240” rilasciato dall’Agenzia Entrate.
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
Pag. 32
Restano ancora, se del caso, da determinare i valori dell’usufrutto vitalizio e della nuda
proprietà di un immobile, se il testatore li avesse lasciati separatamente a persone diverse (e ciò
per
verificare se siano state rispettate le quote di riserva). Tali due distinti valori si
determinano partendo dal valore della piena proprietà e avvalendosi per il calcolo della tabella
seguente, che fa riferimento all’età dell’usufruttuario.
Valore dell’usufrutto vitalizio ai fini fiscali
al tasso attuale d’interesse del 2,5% (dal 1.1.2012)
Età del beneficiario
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
Oltre
0
21
31
41
46
51
54
57
61
64
67
70
73
76
79
83
87
93
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
20
30
40
45
50
53
56
60
63
66
69
72
75
78
82
86
92
99
usufrutto %
nuda proprietà %
95,00
90,00
85,00
80,00
75,00
70,00
65,00
60,00
55,00
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
Non previsto
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
Non previsto
Cap. 15° - LE IMPOSTE GRAVANTI SULLA SUCCESSIONE
L’imposta sulle successioni e donazioni è stata reintrodotta con la Legge n. 286/2006, ma con
una franchigia per coniuge, figli e ascendenti, di Euro 1.000.000,00 (unmilione) cadauno (se
un erede di grado qualsiasi è portatore di handicap grave, l’esenzione sale a Euro 1.500.000,00).
Gli immobili sono però soggetti all’imposta ipotecaria (2%) più imposta catastale (1%): ma se
almeno uno dei beneficiari ha diritto ai benefici per la “prima casa” (per immobili non di
lusso), queste sono dovute nella misura fissa di 168,00 Euro cadauna, più imposta di bollo di
58,48 Euro, più tassa ipotecaria di 35,00 Euro. (Tassa = corrispettivo per un servizio reso - in
questo caso dalla Conservatoria Registri Immobiliari; imposta = “imposizione” dello Stato, e il
gettito va al fisco).
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
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Imposte sulle successioni e donazioni
Aliquote
Erede o legatario / donatario
4%
6%
6%
6%
6%
8%
coniuge e parente in linea retta
fratelli e sorelle
altri parenti fino al 4° grado
affini in linea retta
affini linea collaterale fino al 3° gr.
altri soggetti
franchigia per
ciascuno
1.000.000,00
100.000,00
0
0
0
0
Se il de cuius al momento della morte era residente all’Estero, l’imposta è dovuta solo sui suoi
beni esistenti in Italia; se invece era residente in Italia, ma con beni anche all’estero, l’imposta
è dovuta sui beni e diritti esistenti sia in Italia che all’Estero (previa verifica per questi ultimi
dell’esistenza di trattati o atti internazionali regolanti la reciprocità di trattamento).
Se l’erede (o il legatario) viene a mancare entro i successivi 5 anni, l’imposta relativa alla
seconda successione è ridotta in funzione inversa del tempo trascorso (un decimo all’anno, e cioè
riduzione del 50% se entro un anno; di 2/5 = 40% se entro due anni, ecc.), ovviamente solo per
i beni presenti in entrambe le successioni.
N.B.: L’imposta sulla successione, se elevata, può essere pagata anche a rate annuali
posticipate fino a non oltre 10 anni e 6 mesi dalla morte, offrendo idonea garanzia (per es.
ipoteca o fideiussione) e pagando i relativi interessi.
N.B.: La riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà (per ricostituire la proprietà piena)
conseguente alla morte dell’usufruttuario non è soggetta ad imposte.
Oneri detraibili: Sono detraibili tutti i debiti di cui ci sia prova documentale.
Riduzioni: si applica la riduzione del 40% sui trasferimenti di fondi rustici a coltivatori
diretti, e sugli immobili di imprese artigiane famigliari.
Esenzioni: sono esenti da imposta:
- i trasferimenti di fondi rustici ad imprenditori agricoli a titolo principale di età inferiore a 40
anni;
- i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, nonché
quelli a favore di fondazioni ed Enti pubblici senza fini di lucro, che abbiano come scopo
esclusivo lo studio, la ricerca, l’educazione, l’istruzione, il culto o altre fini di pubblica utilità;
- le indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia e per il caso di morte del
lavoratore subordinato (diritti spettanti direttamente ai beneficiari, quindi non “trasferiti” dal de
cuius);
- si ritiene inoltre che spetti direttamente al beneficiario ogni provento per diritto d’autore
maturato dopo la morte dell’autore.
N.B.: Completate le pratiche (presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia delle
Entrate, effettuate le volture catastali nelle diverse province), non dimenticarsi i successivi
adempimenti di carattere fiscale: ai fini IRPEF (variazioni nella dichiarazione dei redditi) e ICI
(variazioni presso il Comune di competenza). E’ vero che per es. una copia della successione ai
fini ICI arriva direttamente al Comune, ma da essa il Comune rileva le proprietà, non i diritti:
cioè, in assenza di apposita comunicazione, il Comune non applicherà le agevolazioni prima
casa al coniuge che gode del diritto di abitazione ma non figura come proprietario, perché questo
dalla dichiarazione di successione non si può rilevare.
N.B.: Per tutti gli adempimenti di carattere fiscale i termini sono prorogati di 6 mesi.
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
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CONCLUSIONE
La conclusione che si può trarre dalla lettura di queste note, al di là degli aspetti tecnici, è che il
testamento sarà lo scritto sul quale gli eredi dovranno un giorno fare le loro riflessioni riguardo ai
motivi e ai sentimenti che hanno mosso il testatore quando ha steso le sue ultime volontà.
Un testamento è quindi solo in parte un documento “tecnico”, perché al di sotto e al di là dei
tecnicismi e dei vincoli imposti dalla legge ci sono tutti gli aspetti della vita di un uomo e dei suoi
rapporti con le persone che gli sono state vicine e che sono convissute con lui per anni, una
specie di “pagella” con cui viene assegnato ad ognuno un voto sul suo operato. L’astenersi
dal fare testamento equivale ad astenersi dall’emettere qualsiasi valutazione sui propri successori,
il che non sempre è opportuno.
Sono temi estremamente delicati e di carattere strettamente personale, e per i quali non è neppur
detto che sia di aiuto chiedere dei pareri a terze persone, perché gli estranei non tutto conoscono e a
loro non tutto si può raccontare, con il risultato che si potrebbero ottenere pareri e
suggerimenti anche completamente sbagliati.
Piuttosto, tener presente che è normale fare e rifare il testamento più volte, alla luce delle
riflessioni indotte proprio dalla prima stesura: e questo è molto utile perché consente al testatore di
“aggiustare il tiro” fino a trovare il modo migliore per mettere su carta le proprie valutazioni
e tramutarle in disposizioni anche (ma non solo) patrimoniali.
Solo dopo aver fatto questo diventa opportuno consultarsi, per gli aspetti tecnici, con una
persona di fiducia che sia anche un conoscitore della materia, per essere sicuri che un documento
redatto con determinate intenzioni non debba poi sortire un effetto contrario per
qualche inavvertenza che può pur sempre essere sfuggita al testatore.
Per tutti questi motivi un testamento va redatto quando si è in condizioni di tranquillità fisica e
psichica, cioè quando si sta bene e ci si sente bene. Bisogna avere la tranquillità d’animo adatta
per non lasciarsi guidare dalle emozioni del momento e per sapersi invece “proiettare” nel
futuro per cercar di “antivedere” quello che penseranno e che faranno gli eredi quando
leggeranno il testamento e dovranno darvi esecuzione: perché in effetti è poi questo il vero
problema.
L’ultima osservazione che ci sentiamo di aggiungere è che non si deve continuar a rinviare
pensando di poter provvedere più avanti, o anche “in extremis”: un vecchio proverbio
orientale dice: “Quando decidi di fare una cosa, falla subito” - perché la maggior parte delle cose
che non si fanno in questa vita è prima perché non si vuole, e dopo perché non si può.
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
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FINE DOCUMENTO
Donazioni – Testamento – Successione ereditaria
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