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Regolamento didattico - Accademia Belle Arti di Lecce

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Regolamento didattico - Accademia Belle Arti di Lecce
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FAMC - Dire/ione generale per l'alia formazione artistica, musicale e toreutica
REGISTRO lirFiriALE
Croi. n. 0010805 -27< : 12/2013 - USCITA
Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica
Al Direttore
Accademia di Belle Arti
Via G. Libertini, n.3
73100
LECCE
Oggetto: D.D.G. 23 dicembre 2013, n.3068: approvazione Regolamento didattico.
Si trasmette copia conforme del decreto direttoriale 23 dicembre 2013, n.3068 con il quale
sono state approvate, ai sensi dell'ari. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212, le modifiche apportate al
Regolamento didattico generale di codesta Istituzione.
II DIRETT'
- Giorgio,
GENERALE
o Civello -
MIL'R - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOODPUN - Dipartimento per l'Università, l'AFAMC e la Ricercai
REGISTRO DECRETI
Prot.n. 0003068-23/12/2013-REGISTRAZIONE
mmim
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Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica
II DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di riforma delle Accademie di Belle Arti,
dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti
Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento sui criteri per l'autonomia
statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma delle Legge
21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n.212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti
didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2
della Legge 21 dicembre 1999, n.508 ed in particolare l'arti O, relativo alla disciplina dei
Regolamenti didattici concernenti l'ordinamento dei corsi di studio adottati dalle Istituzioni;
VISTO, in particolare, il comma 1 dell'arti O del citato D.P.R. n.212/2005, il quale prevede che i
predetti Regolamenti Didattici concernenti l'ordinamento dei singoli corsi di studio adottati dalle
Istituzioni sono approvati dal Ministero;
VISTO il D.M 3 luglio 2009, n.89, con il quale, in applicazione dell'art.3 quinques del D.L.
O, convcrtito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n.l, sono stati definiti
10.11.2008, n.l80,
i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza, delle
Accademie di Belle Arti;
VISTO il DD.MM 30 settembre 2009, n 123 e 15 settembre 2010, n.l72, con i quali, in
applicazione dell'art.3 quinques del D.L. 10.11.2008, n.l80, convcrtito, con modificazioni, nella
legge 9 gennaio 2009, n.l, sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il
conseguimento del diploma accademico di primo livello delle Accademie di Belle Arti;
VISTO il D.D.G. 8 aprile 2013, n.640 con il quale è stato approvato il regolamento didattico
generale dell'Accademia di Belle Arti di Lecce;
VISTA la nota prot. 6192/E3 del 17 dicembre 2013, con la quale l'Accademia di Belle Arti di
Lecce ha trasmesso, per la successiva approvazione ministeriale, ai sensi dell'ari. IO del
sopraindicato D.P.R. n. 212/2005, la proposta di modifica del Regolamento didattico generale
dell'Istituzione;
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H- FUNZIONA
Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica
IL DIRETTORE GENERALE
VERIFICATA la conformità delle modifiche apportate al Regolamento didattico dell'Istituzione,
ai requisiti indicati con D.P.R. n.212/2005;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione delle modifiche apportate al
Regolamento didattico generale dell'Accademia di Belle Arti di Lecce.
DECRETA
Arti - Sono approvate le modifiche apportate al Regolamento Didattico dell'Accademia di Belle
Arti di Lecce.
Art. 2 - 1 1 Regolamento didattico, con le modifiche apportate, in conformità a quanto previsto
dall'ari. 10, comma 2 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212, sarà reso pubblico anche per via telematica.
Roma, lì
2 3 DIC. 2013
11 DIRETTOWEGENERALE
- Giorgio 0/u|fo Civello -
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
Ministero dell'Irruzione. dell'Università e della Ricerca - Alta formazione Artìstica e Musicale
Accademia di Belle Arti di Lecce
REGOLAMENTO DIDATTICO
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Ari. 1 - Definizioni
1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
2. per Ministro o Ministero o MIUR, il Ministro o il Ministero dell'università e della ricerca;
3. per Istituzione o Accademia, l'Accademia di Belle Arti di Lecce;
4. per CNAM, il Consiglio Nazionale per l'Alta formazione Artistica e Musicale;
5. per regolamenti didattici, I regolamenti adottati dall'Accademia di Lecce, redatti nel rispetto del
D.P.R. n.212 del 28 luglio 2005, che regolano gli ordinamenti dei singoli corsi di studio e del
D.P.R. n° 132 del 28 febbraio 2003;
6. per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula
del corso di studio, ovvero i cicli di studio, i piani di studio, moduli, crediti, esami, stage, tirocini,
altre attività formative, studi all'estero, tesi, valutazione, test di accesso, studenti e
commissioni;
7. per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 3 luglio 2009 n.
89;
8. per area disciplinare, l'insieme di settori scientifico-disciplinari
professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
culturalmente
e
9. per titoli di studio, i diplomi che si possono conseguire presso l'Accademia di Lecce: diploma
accademico di I e II livello, diploma accademico di specializzazione, i diplomi accademici di
formazione alla ricerca in campo artistico, i diplomi di perfezionamento o master di 1° e 2°
livello, come individuati nell'ari. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005 n.212;
10. per Dipartimento, la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di
produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
11. per Scuola, l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie
omogenee;
12. per corsi di studio: i corsi di indirizzo attivati all'interno della scuola, ovvero i corsi di diploma
accademico di I livello come da D.M. 3 luglio 2009, n. 89; I corsi di diploma accademico di 2°
livello; i corsi di specializzazione; i corsi di formazione alla ricerca e di perfezionamento o
master, come individuati nell'ari. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005 n.212;
13. per credito formativo accademico, di seguito CFA, la misura del volume di lavoro di
apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di
adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività
formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
14. per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizza il profilo culturale e
professionale e al quale è finalizzato il Corso di studio;
15. per curriculum,
l'insieme delle attività formative accademiche ed extra-accademiche,
3
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
specificate nel Regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo
titolo;
16. per debito formativo, la mancanza di specifici requisiti culturali determinati dagli ordinamenti
didattici dei singoli Corsi di studio;
17. per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Accademia al fine di assicurare la
formazione culturale e professionale degli studenti, riferita, tra l'altro, ai corsi di insegnamento,
ai seminar), convegni e conferenze, approfondimenti didattici, esercitazioni pratiche o di
laboratorio anche svolte all'esterno, ad attività didattiche di gruppo, al tutorato e orientamento,
ai tirocini, stage, progetti, cantieri, tesi, nonché all'insieme delle attività di studio individuale e di
autoapprendimento;
18. per Manifesto degli Studi, il documento annuale che contiene l'offerta didattica dei corsi di
studio istituiti e attivati dall'Accademia.
Alt. 2 - Finalità
1. Il presente Regolamento didattico, di seguito denominato "Regolamento", previsto dall'ari. 10
del DPR 212/2005 che disciplina la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica a norma dell'ari. 2 delfe Legge n. 508/1999, e
contemplato dall'ari. 3 dello Statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Lecce:
a. disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi svolti nell'Accademia per il
conseguimento dei titoli accademici aventi valore legale ai sensi della Legge
508/1999;
b. definisce l'ordinamento degli studi dei corsi di diploma svolti dall'Accademia di cui
all'ari. 3 del DPR 212/2005;
e. detta i principi generali e fornisce le direttive dei corsi di studio svolti dall'Accademia
in attuazione dell'ari. 3 del DPR 212/2005;
d. disciplina la carriera accademica degli studenti;
2. Il presente Regolamento detta norme nelle materie di cui al comma precedente nel rispetto
della normativa di legge inerente lo stato giurìdico del personale docente e delle disposizioni
dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Art. 3 - Corsi di studio
1. L'Accademia organizza, ai sensi dell'ari. 3 del DPR 212/2005 e dell'ari. 3 dello Statuto, i
seguenti corsi diretti al conseguimento di titolo di studio avente valore legale:
a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma
accademico di primo livello;
b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma
accademico di secondo livello;
e) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di
specializzazione;
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
d) diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di
formazione alla ricerca nel campo corrispondente;
e) diploma di perfezionamento o master, di I e II livello, conseguito al termine del corso
di perfezionamento.
2. I corsi di studio attivati sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del
presente Regolamento, con l'indicazione delle Scuole e dei Dipartimenti di riferimento.
Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale e inserimento nel
presente Regolamento.
3. L'Accademia può organizzare i seguenti corsi che non comportano rilascio di titolo avente
valore legale, ma solo di un attestato accademico di frequenza o di partecipazione:
a) corsi di aggiornamento professionale;
b) stage e seminari, anche in regime di collaborazione e scambio con altre istituzioni
accademiche, artistico-culturali e universttarie in ambito nazionale ed internazionale;
e) corsi intensivi e di orientamento per studenti.
4.
L'Accademia può organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la normativa vigente, con
particolare riferimento:
a)
ai corsi di aggiornamento del personale tecnico amministrativo
b)
ai corsi serali finalizzati alla formazione permanente e ricorrente per gli adulti e per
gli studenti lavoratori.
5. Le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi sono istituite, attivate e gestite secondo
procedure previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti.
6.
Le iniziative didattiche di cui al commi 1, 2 e 3 sono organizzate e gestite dalle strutture
didattiche previste dall'ari. 5 del DPR 212/2005, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
7.
Le iniziative didattiche sono istituite e attivate su proposta delle strutture competenti con
delibera del Consiglio Accademico; esse vengono altresì deliberate dal Consiglio di
Amministrazione secondo quanto previsto dallo Statuto.
Art. 4 - Crediti Formativi Accademici
1.
Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell'Accademia sono organizzati sulla
base dei Crediti Formativi Accademici, secondo quanto previsto dall'arte del DPR 212/2005.
2.
I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con la
frequenza prevista alle attività didattiche e laboratoriali e con il superamento dell'esame o di
altra forma di verifica del profitto secondo le modalità sancite dall'ari. 10, comma 4 lett d) del
DPR 212/2005.
3.
A un CFA corrispondono 25 ore di lavoro per studente. In considerazione della particolare
importanza delle attività laboratoriali nei corsi di studio dell'Accademia, con specifico decreto
ministeriale possono essere determinate variazioni in aumento non superiore al 20% di tale
quantità.
4.
La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli
studi accademici è convenzionalmente fissata in 60 CFA per anno.
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
5.
La frazione dell'impegno orario complessivo di ciascun credito che deve essere riservata alle
lezioni teoriche, alle attività teorico-pratiche e alle attività di laboratorio nelle Accademie di
Belle Arti, è così determinata dal DM 158/2009:
6.
Lezioni teoriche: da 6 a 9 ore;
7.
Attività teorico-pratiche: da 10 a 15;
8.
Attività di laboratorio da 20 a 30
9.
In prima applicazione del presente Regolamento con apposito decreto ministeriale, sentito il
CNAM, sono individuate le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i
CFA previsti nei nuovi corsi.
Art. 5 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio
1.
Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, definiti ai sensi dell'alt 5 del DPR 212/2005
determinano:
a. la denominazione del corso di studio;
b. il dipartimento di appartenenza;
e. gli obiettivi formativi specifici del corso di studio;
d. i curricola in cui è eventualmente articolato il corso;
e. le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
f.
i crediti assegnati a ciascuna attività formativa o a ciascun settore disciplinare
relativi alla formazione di base, alle attività caratterizzanti e alle attività affini e
integrative;
g. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
h. la preparazione iniziale richiesta agli studenti;
i.
ove necessario, le modalità di accertamento della preparazione iniziale degli
studenti che accedono ai corsi di diploma e ai corsi di diploma specialistico, ai corsi
di specializzazione anche ai fini della determinazione di eventuali obblighi formativi
aggiuntivi nel caso la verifica non risulti positiva;
2.
Ai sensi dell'ari. 5 del DPR 212/2005, l'offerta formativa dell'Accademia è articolata nei corsi di
diverso livello afferenti alle Scuole.
3.
Fino all'emanazione dei decreti relativi agli specifici ordinamenti didattici, i corsi di Diploma
Accademico di II livello, i corsi di specializzazione e i corsi di formazione alla ricerca sono
attivati esclusivamente in via sperimentale, su proposta delle istituzioni, con DM che verifica gli
obiettivi formativi e l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il
CNAM.
4.
I corsi di didattica finalizzati alla formazione degli insegnanti sono disciplinari dalle disposizioni
ministeriali.
Art. 6 - Regolamenti didattici dei corsi di studio
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
1.
I criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative sono disciplinate dal presente
Regolamento.
2.
I corsi di diploma accademico di I e II livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione
alla ricerca, i corsi di perfezionamento o master, e comunque ogni iniziativa didatticoformativa, sono disciplinati da un regolamento didattico del corso di studio che specifica gli
aspetti organizzativi del corso medesimo.
3.
Il regolamento didattico del corso di studio è proposto con delibera del Consiglio di Scuola
competente; è approvato dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli Studenti, e dal
Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza, secondo quanto stabilito dallo
Statuto.
4.
Il regolamento didattico del corso di studio determina:
a.
l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con le seguenti specificazioni
per ciascun insegnamento o attività formativa:
I.
il settore disciplinare di appartenenza dell'insegnamento;
II. il numero dei crediti formativi assegnati;
III. l'eventuale articolazione in moduli;
IV. i prerequisiti di accesso nonché le eventuali propedeuticità;
V. la tipologia delle verifiche di profitto degli studenti.
b.
la denominazione e la struttura dei curricola offerti agli studenti;
e.
le regole sugli obblighi di frequenza.
Art. 7 - Strutture didattiche
1.
Le strutture didattiche dell'Accademia sono:
a. Le Scuole, comprendenti i Corsi di diploma di I e II livello
b. I Dipartimenti
e. I Corsi di specializzazione
d. I Corsi di Perfezionamento o Master di I e II livello
e. I Corsi di Formazione alla Ricerca;
2.
Gli organi, le funzioni e le competenze di tali strutture sono definiti dal presente Regolamento
nonché dai rispettivi regolamenti interni.
TITOLO II - CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
Art. 8 - Corsi di diploma di I livello
1.
I Corsi di diploma di I livello perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata
padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali nonché l'acquisizione di specifiche
competenze disciplinari e professionali, garantendo l'accesso a corsi di studio di II livello come
stabilito dagli specifici regolamenti e ordinamenti di Scuola.
2.
Il percorso formativo previsto dai corsi di diploma di I livello è, di norma, di durata triennale.
Art. 9 - Ammissione al Corso di diploma accademico di I livello
1.
Per essere ammessi ad un corso di diploma di I livello occorre essere in possesso di un
diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero
riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nel rispetto degli accordi internazionali.
2.
Per i corsi di diploma per i quali l'Accademia preveda una limitazione degli accessi,
l'ammissione è subordinata ad una prova definita dal Regolamento di Corso e recepita nel
Manifesto degli studi.
3.
Lo studente deve essere in possesso di un'adeguata preparazione iniziale riguardante
conoscenze di base definite dal Regolamento didattico del corso di diploma.
4.
Il Regolamento didattico di corso definisce le modalità di verifica del possesso della
preparazione iniziale attraverso eventuali prove o altri strumenti di vantazione, ed eventuali
modalità di acquisizione della preparazione iniziale.
5.
Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente può indicare specifici obblighi
formativi aggiuntivi da soddisfare entro il I anno di corso.
6.
Le strutture didattiche competenti possono proporre attività formative propedeutiche ai fini del
conseguimento di un'adeguata preparazione iniziale, anche in collaborazione con gli istituti di
istruzione secondaria superiore.
Art. 10 - Conseguimento del diploma accademico di I livello
1.
Per conseguire il diploma di I livello lo studente deve acquisire almeno 180 CFA, comprensivi
degli insegnamenti, delle altre attività formative e della prova finale secondo quanto definito
dal presente Regolamento.
Art. 11 - Istituzione e attivazione
1.
Un corso di diploma di I livello viene istituito su proposta del Consiglio di Scuola competente
(oppure, ove si tratti di istituire una nuova Scuola, del Collegio dei Professori). La proposta,
comprensiva dell'ordinamento didattico, viene deliberata dal Consiglio Accademico, sentito il
Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza, unitamente al parere del Nucleo
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
di Vantazione.
Un corso di diploma viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:
a.
la denominazione
b.
gli obiettivi formativi specifici
e.
il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato
d.
i curricula in cui è articolato il corso
e.
le dimensioni della potenziale domanda studentesca
f.
le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili
g.
le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili
h.
l'analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi
3. Un corso di diploma è istituito con decreto del Ministro, acquisito il parere del CNAM, ed è
attivato con decreto del direttore dell'Accademia. In prima applicazione vengono approvati
con decreto del Ministro i soli corsi relativi alla trasformazione di quelli già attivati in via
sperimentale, ai sensi dell'art.5, commaS, del DPR 212/2005.
TITOLO III - CORSI DI DIPLOMA SPECIALISTICO DI II LIVELLO
Art. 12 - Corso di Diploma specialistico di II livello
1.
2.
I Corsi di diploma specialistico di II livello perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente
una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artisticoculturali per l'acquisizione di competenze disciplinari specifiche e per l'esercizio di attività di
elevata qualificazione professionale.
La durata normale di un corso di Diploma specialistico di II livello è di 2 anni aggiuntivi a quelli
del diploma di I livello, per un totale di almeno 120 CFA nel biennio.
Art. 13 - Ammissione al Corso di Diploma specialistico di II livello
3.
4.
5.
6.
Per essere ammessi ad un corso di diploma specialistico di II livello occorre essere in
possesso del diploma accademico di I livello o di laurea rispondente ai requisiti richiesti dal
Corso di diploma specialistico, ovvero di altro titolo dì studio conseguito all'estero, riconosciuto
idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nel rispetto degli accordi internazionali.
Per i corsi di diploma specialistico per i quali l'Accademia preveda una limitazione degli
accessi, le modalità di ammissione sono disciplinate da una prova di accesso definita dal
Regolamento di Corso e recepita nel Manifesto degli studi.
I regolamenti di ogni corso di diploma specialistico stabiliscono i requisiti richiesti per
l'accesso, compresi eventuali obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel I anno di corso.
Per l'ammissione al Corso di diploma specialistico di II livello, lo studente deve dimostrare il
9
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
possesso di un'adeguata preparazione iniziale riguardante le conoscenze di base definite
dalla struttura didattica competente, anche attraverso modalità di verifica da effettuarsi, ove
necessario, attraverso prove o altri criteri di valutazione.
7. Qualora lo studente abbia acquisito titolo di diploma di I livello con riferimento ad un curriculum
pienamente riconosciuto dalla struttura didattica competente ai fini dell'iscrizione al corso di
diploma specialistico, non è richiesta alcuna verifica.
8. La verifica è dovuta nel caso di studenti che abbiano acquisito il titolo di diploma o di laurea
con curricola i cui crediti non siano completamente riconosciuti ai fini del diploma specialistico.
9. La struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi se la verifica non
è positiva, con l'indicazione di modalità e tempi compresi entro la I annualità.
10. Lo studente può essere iscritto "con riserva" se, pur non avendo ancora conseguito il titolo di
studio di I livello, concluda il corso di studi triennale e superi la prova finale di diploma entro
l'ultima sessione dell'a.a. precedente. Ove ciò non accada l'iscrizione al corso specialistico
decade.
Art. 14 - Conseguimento del diploma specialistico
1. Per conseguire il diploma specialistico di II livello lo studente deve aver acquisito almeno 120
CFA nel biennio, come definiti dal regolamento del Corso di diploma specialistico di II livello e
recepiti nel Manifesto degli studi.
Art. 15 - Istituzione e attivazione
1. Un corso di diploma specialistico di II livello viene istituito su proposta del Consiglio di Scuola
competente. La proposta, comprensiva dell'ordinamento didattico, viene deliberata dal
Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza,
unitamente al parere del Nucleo di Valutazione. I corsi di diploma specialistico di II livello
possono essere istituiti solo nel caso in cui siano già attivati corrispondenti corsi di diploma di I
livello.
2. Un corso di diploma specialistico di II livello è istituito con decreto del Ministro, acquisito il
parere del CNAM, e attivato con decreto del Direttore dell'Accademia.
3. Un corso di diploma specialistico di II livello viene proposto sulla base di un progetto ove siano
definiti:
a. la denominazione
b. gli obiettivi formativi specifici
e. il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato e gli sbocchi
professionali
d. i curricula in cui è articolato il corso
e. la stima della potenziale domanda studentesca
f.
le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili
g. le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili
h. l'analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi
10
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
TITOLO IV - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
Art. 16 - Corsi di specializzazione
1. Il Corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali
elevate in ambiti specifici individuati con decreto del Ministro ai sensi dell'ari. 6 del DPR
212/05.
2. La durata del corso di specializzazione e il numero dei CFA necessari per il conseguimento
sono stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio Accademico, e comunque nel
rispetto delle disposizioni ministeriali.
3. Il regolamento e l'ordinamento didattico di ciascun corso di specializzazione viene proposto dal
Consiglio di Dipartimento e approvato dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione, per le rispettive competenze.
TITOLO V - CORSI DI FORMAZIONE ALLA RICERCA ARTISTICA
Art. 17 - Ammissione, istituzione e attivazione
1. I Corsi di Formazione alla Ricerca Artistica sono volti alla formazione di esperti nell'ambito di
un particolare settore della ricerca artistico-culturale aventi l'obiettivo di fornire competenze
necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione.
2. I Corsi di Formazione alla Ricerca Artistica rilasciano titolo equiparato al dottorato di ricerca
universitario.
3. L'attivazione, il regolamento e l'ordinamento dei Corsi di Formazione alla Ricerca Artistica è
subordinata all'emanazione di apposite disposizioni ministeriali.
TITOLO VI - CORSI DI PERFEZIONAMENTO O MASTER ACCADEMICI
Art. 18 - Caratteristiche dei Corsi di Perfezionamento o Master Accademici
1. I corsi di Master hanno una durata almeno annuale e prevedono attività formative di livello
adeguato ai grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire.
2. Le attività formative sono articolate e distribuite proporzionalmente alla durata del corso e di
norma iniziano tra il 1° settembre e il 30 novembre.
3. L'inizio delle attività formative va programmato in relazione alla conclusione delle procedure di
iscrizione dei candidati ammessi a seguito della selezione.
4. Gli ordinamenti dei corsi di Master devono prevedere il conferimento di almeno 60 crediti
formativi, corrispondenti a 1500 ore di impegno complessivo, in aggiunta a quelli già acquisiti
per conseguire il titolo di accesso al corso.
5. Le attività formative nei corsi di Master possono essere realizzate in forma di lezioni frontali,
laboratori, seminari, didattica interattiva, visite didattiche, conferenze, tirocini, stage. Per un
corso di Master annuale le attività formative quali lezioni, laboratori, seminari o altro tipo di
attività impartita nell'Istituzione, devono essere erogate per non meno di 360 ore. I tirocini e gli
11
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti dì Lecce
stage si svolgono di norma presso enti o aziende esterni all'Istituzione. La frequenza da parte
degli iscritti alle varie attività formative del corso di Master è obbligatoria e sono consentite
assenze giustificate nei limiti stabiliti dai singoli regolamenti.
6. Potranno essere svolte anche attività didattiche a distanza ovvero in modalità telematica. Alle
attività di tirocinio e stage deve essere riservato un numero di crediti non inferiore a 10.
Art. 19 - Istituzione e attivazione
1. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di Master di primo e secondo livello sono deliberate dal
Consiglio Accademico, su proposta:
a. di una Scuola.
b. di un Dipartimento, previo parere favorevole della o delle Scuole di riferimento;
e. di un Centro interdipartimentale o di un Centro interlstituzione con sede amministrativa
presso una delle Istituzioni interessate, previo parere favorevole della o delle Scuole di
riferimento.
2. La proposta deve essere formulata secondo uno schema approvato dal Consiglio Accademico
e dal Nucleo di Valutazione dell'Istituzione sulla base dei principi generali contenuti nel
presente Regolamento, con particolare riferimento ai seguenti elementi essenziali:
a. gli obiettivi formativi e i profili professionali di riferimento del corso;
b. l'articolazione delle attività formative e le modalità di svolgimento delle prove di verifica,
compresa la prova finale;
e. la composizione del Consiglio di Corso;
d. le risorse di docenza e le strutture disponibili;
e. la struttura o ente cui compete la gestione organizzativa e amministrativo-contabile del
corso;
f.
il piano finanziario.
3. Il corso di Master deve disporre di strutture, personale, attrezzature e spazi per tutta la durata
dell'organizzazione e dello svolgimento dei corsi.
4. Ai fini dell'attivazione il numero minimo di iscritti non può essere inferiore a quindici per un
Master di primo livello e a dieci per un Master di secondo livello. Tale limite può essere
derogato in casi debitamente motivati e purché siano garantiti il piano culturale e didattico e
l'autosufficienza finanziaria dell'iniziativa; la richiesta di deroga deve essere espressamente
formulata già nella proposta di istituzione del corso.
5. L'approvazione degli organi competenti è subordinata alla garanzia preventiva della copertura
finanziaria da parte della struttura che gestisce il corso di Master.
6. Le proposte di istituzione e di attivazione dei corsi di Master , ove provengano da strutture
dipartimentali, devono essere sottoposte alle Scuole per il prescritto parere di natura
vincolante. Ove la proposta di una Scuola coinvolga altre Scuole, va acquisito il parere di
queste ultime.
7. L'insieme delle proposte approvate costituisce il Piano Annuale dei corsi di Master
12
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
dell'Istituzione. Il Piano suddetto viene unitariamente approvato dal Consiglio Accademico
entro il mese di aprile di ogni anno accademico.
8. I corsi di Master possono essere attivati dall'Istituzione anche in collaborazione con enti
esterni, pubblici o privati. La proposta formativa concernente il Master deve essere trasmessa
al Ministero per la verifica della congruità con le apposite linee guida predisposte dal CNAM.
Art. 20 - Corsi interlstituzione di Master
1. Le strutture indicate al comma 1 del precedente art.19 possono proporre l'istituzione e
l'attivazione di corsi interlstituzione di Master, secondo le modalità previste nello stesso art.19.
2. I corsi interlstituzione di Master sono regolati sulla base di apposite convenzioni tra le
Istituzioni interessate, tenuto conto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
Art. 21 - Docenza e coordinamento dei Master
1. L'organizzazione e il coordinamento di ciascun corso di Master sono affidati al Consiglio di
Corso. Il Consiglio di Corso è composto da non meno di cinque e non più di nove membri, la
maggioranza dei quali docenti dell'Istituzione. Il Consiglio può comprendere esperti esterni.
2. Il Coordinatore del corso di Master è responsabile del funzionamento e del coordinamento
delle attività del corso. Il Coordinatore viene designato tra i docenti dell'Istituzione componenti
del Consiglio di Corso. Un docente non può coordinare più di un corso di Master.
3. Prima dell'inizio dei corsi, il Consiglio di Corso propone al Consiglio Accademico, sentite le
Scuole interessate, l'impegno didattico nel corso di Master dei docenti dell'Istituzione,
acquisendone l'autorizzazione. In ogni caso, l'impegno didattico nel corso di Master da parte
dei docenti dell'Istituzione non può sostituire l'impegno didattico nei corsi di Diploma di primo e
di secondo livello, derivante dalla programmazione didattica dell'Istituzione.
4. Il corpo docente del corso di Master può comprendere, oltre a docenti dell'Istituzione, docenti di
Istituzioni italiane o estere; deve inoltre essere prevista una adeguata componente di esperti
esterni, al fine di assicurare il collegamento con il mondo del lavoro e delle imprese, e
l'aggiornamento professionale. Il corpo docente viene designato dal Consiglio Accademico su
proposta del Consiglio di Corso, sentita la Scuola o le Scuole di riferimento.
5. Ad ogni istituzione è data facoltà di istituire un ufficio Master, presieduto dal Direttore o da un
suo delegato, nominato dal Consiglio Accademico e formato da docenti esperti, rappresentanti
dell'Amministrazione e degli studenti, per attività di supporto, monitoraggio, coordinamento e
controllo dei Corsi Master attivati.
Art. 22 - Tutor dei Master
13
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
1. Allo scopo di promuovere e sviluppare il valore formativo del corso di Master, il Consiglio di
Corso individua uno o più tutor, in relazione ai contenuti, alle modalità e alle finalità del corso,
per svolgere attività di supporto organizzativo, sostegno alla didattica attiva e coordinamento
delle attività di tirocinio.
Art. 23 - Requisiti di ammissione ai Master
1. È ammesso ai corsi di Master di primo livello chi abbia conseguito un diploma accademico di
primo Livello oppure di Laurea o un altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base
alla normativa vigente.
2. È ammesso ai corsi di Master di secondo livello chi abbia conseguito un diploma accademico
di Secondo Livello, una Laurea Magistrale o specialistica, o un altro titolo rilasciato all'estero,
riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
3. I titoli di studio conseguiti all'estero, se non riconosciuti dalla normativa vigente, dovranno
essere valutati dal Consiglio di Corso che li potrà riconoscere equivalenti ai soli fini
dell'ammissione al corso.
4. Non è consentita la contemporanea iscrizione a un corso di Master e ad altri corsi di studio
Afam e universitari. Lo studente potrà comunque avvalersi, ove previsto, dell'istituto della
sospensione degli studi secondo le modalità stabilite dall'Istituzione.
5. Il riconoscimento di CFA per attività formative pregresse debitamente certificate, con
conseguente abbreviazione del corso di Master, è consentito alle condizioni e nei limiti stabiliti
dal Consiglio accademico dell'Istituzione.
6. Ai fini dell'ammissione dovrà essere prevista una selezione per merito da effettuarsi secondo
modalità indicate nei singoli bandi, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e imparzialità
in materia di pubblici concorsi. I bandi dovranno in ogni caso riportare:
a) gli obiettivi del corso di studio;
b) l'articolazione didattica;
e) i requisiti di accesso;
d) il numero massimo dei posti disponibili nonché il numero minimo di iscritti senza il quale
il corso non sarà attivato;
e) il contributo di iscrizione al corso, che potrà essere suddiviso al massimo in due rate;
f)
eventuali borse di studio o forme di agevolazione quali l'esonero totale o parziale dalla
tassa di iscrizione o altre forme di tutela del diritto allo studio;
g) i criteri di selezione.
7. Il bando del corso può prevedere, disciplinandola, l'ammissione alla selezione di studenti
diplomandi e laureandi, a condizione che il titolo di studio richiesto risulti comunque conseguito
all'atto dell'immatricolazione, e comunque prima dell'inizio delle attività del corso. In caso di
disponibilità di posti e oltre il numero minimo previsto per l'attivazione, può essere ammessa la
frequenza con riserva a un corso di Master, purché il titolo di studio richiesto per l'accesso
venga conseguito in tempi compatibili con la regolare partecipazione al corso.
8. Lo status di studente del Master si acquisisce con il perfezionamento delle procedure di
iscrizione presso i competenti uffici di cui al successivo ari 28.
14
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
9. Ove prevista, l'iscrizione a singoli moduli del corso di Master è soggetta al rispetto dei requisiti
di ammissione di cui al presente articolo. Il rilascio di certificazioni attestanti il profitto è
comunque subordinato all'accertamento dell'acquisizione delle relative competenze. Non sono
ammesse attestazioni di mera frequenza ai corsi di Master. Valgono, in quanto applicabili, le
norme previste dal regolamento carriere studenti dell'Istituzione in materia di iscrizione ai corsi
singoli.
10. È ammessa la restituzione del contributo di iscrizione già versato solo in caso di ritiro dagli
studi effettuato entro un mese dall'inizio dei corsi e comunque nella misura dell'80%.
Art. 24 - Conseguimento del titolo
1. Per conseguire il titolo di Master lo studente dovrà aver acquisito i crediti previsti
dall'ordinamento del corso, inclusi quelli relativi alle attività di tirocinio e alla prova finale.
2. Il conferimento dei crediti è subordinato all'accertamento dell'acquisizione delle relative
competenze, alla frequenza, al superamento delle eventuali verifiche intermedie e della prova
finale.
Art. 25 - Contributo di iscrizione. Dotazione. Compensi
1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente il contributo minimo richiesto per
l'iscrizione a un corso di Master e quello di iscrizione al singolo modulo formativo. Il Consiglio di
Amministrazione stabilisce contestualmente anche il compenso orario minimo e quello
massimo per le attività didattiche svolte nei corsi di Master da parte dei docenti dell'Istituzione.
2. In presenza di un'eventuale struttura che organizzi didatticamente e amministrativamente il
corso di Master, l'Istituzione riconosce a quest'ultima una dotazione che deve essere destinata
esclusivamente al funzionamento del corso. Tale dotazione è composta, al netto della quota
prevista dal successivo comma 2 dell'ari 26:
a. dai contributi degli iscritti;
b. da eventuali erogazioni a ciò finalizzate da parte di Enti e soggetti esterni;
e. da risorse aggiuntive eventualmente assicurate dagli enti a cui è affidata la gestione
organizzativa e amministrativo-contabile del corso.
3. Gli eventuali avanzi, dopo la fine del corso, dovranno essere restituiti alla struttura proponente.
4. Per i corsi di Master finanziati dal Fondo Sociale Europeo o da altri finanziamenti dell'Unione
Europea, gli iscritti "non occupati" e "disoccupati" per un numero minimo di unità stabilito dalle
disposizioni normative di riferimento, possono essere esentati, anche parzialmente, dal
pagamento del contributo di iscrizione, fatto salvo, in ogni caso, il versamento della quota di
Istituzione pari all'8% del contributo stesso.
5. L'attribuzione delle attività di docenza, coordinamento e progettazione è effettuata dai Consigli
accademici su proposta dei Consigli di Corso. Le sopra indicate attività, effettuate dai docenti
15
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
dell'Istituzione al di fuori del monte orario di impegno definito da ciascuna Scuola, possono
essere retribuite, tenendo conto dei compensi orari stabiliti dalla contrattazione integrativa
d'Istituto, con compenso orario proposto dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui al
comma 1 del presente articolo e all'interno della dotazione prevista dal piano finanziario del
corso e secondo le modalità previste per l'attribuzione di incentivi ai docenti. Il Consiglio di
Amministrazione propone anche i compensi dei docenti esterni, dei tutor e del personale
tecnico-amministrativo.
6. Per tutte le attività di progettazione e coordinamento, il piano finanziario del Master può
prevedere compensi entro il limite complessivo del 10% del totale delle entrate di cui alle
lettere a) e b) del precedente comma 2.
7. I compensi per le attività di docenza, tutorato, coordinamento e progettazione sono deliberati
dalla struttura proponente, in accordo con la struttura o ente a cui è eventualmente affidata la
gestione organizzativa e amministrativo-contabile.
8. L'attribuzione delle attività al personale tecnico-amministrativo e ai collaboratori in servizio
presso l'Istituzione avviene previa autorizzazione del Direttore amministrativo, al di fuori
dell'orario di lavoro e in aggiunta rispetto al proprio monte ore.
Art. 26 - Copertura finanziaria dei corsi
1. La copertura finanziaria delle attività dei corsi di Master è assicurata dai contributi dei
frequentanti e da erogazioni a ciò specificamente destinate da enti e soggetti esterni. Non
possono essere previsti oneri finanziari a carico del bilancio dell'Istituzione
2. Il piano finanziario del corso di Master deve comunque riservare in favore dell'Istituzione una
quota non inferiore al 5% delle entrate di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 10, comma
2, quale contributo forfetario alte spese generali e agli oneri indiretti.
3. Nel caso di corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo o da altri finanziamenti dell'Unione
Europea sui cui fondi gravino quote specifiche a favore dell'Istituzione, la quota di cui al comma
2 non viene applicata per la parte finanziata dall'Unione Europea.
4. Nel caso in cui la gestione organizzativa e amministrativo-contabile del corso venga affidata a
un ente esterno all'Istituzione, il piano finanziario dovrà tenere comunque conto delle quote a
favore dell'Istituzione.
Art. 27 - Gestione organizzativa e amministrativo-contabile
1. La gestione organizzativa e amministrativo-contabile del corso di Master è affidata
all'Istituzione, ovvero a un Ente partecipato dall'Istituzione o con essa convenzionato.
2. Il piano finanziario del corso potrà riservare una quota a favore della struttura a cui è affidata la
gestione amministrativo-contabile.
16
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
Ari 28 - Gestione delle carriere degli studenti
1. La gestione delle carriere degli studenti del corso di Master, dall'iscrizione al rilascio del titolo, è
attribuita agli uffici dell'amministrazione centrale dell'Istituzione.
Alt. 29 - Valutazione dei risultati
1. I corsi di Master sono sottoposti a una vantazione dei risultati, anche sulla base degli esiti di
processi di verifica della soddisfazione degli iscritti e delle ricadute professionali del titolo
(incidenza sull'occupabilità o migliore occupazione degli interessati). A conclusione del corso, il
Coordinatore redige una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La relazione,
approvata dalla struttura proponente, è portata all'esame del Nucleo di Valutazione
dell'Istituzione e del Consiglio accademico anche ai fini di eventuali proposte di riedizioni del
corso per l'anno successivo.
2. Dopo tre edizioni del corso di Master, il Nucleo di Valutazione provvedere a redigere una
relazione di sintesi che ne verifichi i risultati e le ricadute professionali.
Art. 30 - Consorzi
1. I corsi di Master, anche interlstituzione, possono essere organizzati anche in forma consortile,
previe convenzioni con enti e soggetti esterni, pubblici o privati e/o con altre Istituzioni.
2. I corsi di Master, anche interlstituzione, organizzati ai sensi del presente articolo sono corsi
dell'Istituzione e devono rispettare gli adempimenti di cui all'art. 19 del presente regolamento.
3. Le deroghe al presente regolamento relative ai corsi di Master svolti in convenzione con altre
Istituzione italiane o straniere, con enti e soggetti esterni, pubblici o privati, o finanziati
dall'Unione Europea sono soggette all'approvazione del Consiglio Accademico, sentito il
Consiglio di Amministrazione.
TITOLO VII - CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE
Art. 31 - Corsi di Formazione Permanente e Ricorrente
1. Il corso di Formazione permanente, rivolto agli adulti, ha l'obiettivo di fornire specifica
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Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
preparazione in ambiti artistici e professionali particolari. Il corso si caratterizza per una durata
massima di un'annualità e per la flessibilità del suo ordinamento.
2. I requisiti per l'ammissione al Corso di Formazione Permanente sono definiti da apposito
bando pubblico.
Art. 32 - Istituzione e attivazione del Corso di Formazione Permanente
1. Il Corso di Formazione Permanente viene proposto dalla struttura dipartimentale competente,
approvato dal Consiglio Accademico nonché dal Consiglio di Amministrazione per quanto di
sua competenza, e attivato con decreto del Direttore dell'Accademia.
2. Il Corso di Formazione Permanente viene proposto sulla base di un progetto dove siano
definiti:
a. denominazione e obiettivi formativi specifici del corso
b. la stima della potenziale domanda formativa
e. le competenze di docenze necessarie e quelle disponibili
d. le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie e quelle disponibili
e. il piano di fattibilità finanziaria
f. l'ordinamento didattico del corso in termini di obiettivi formativi, di insegnamenti e di
attività didattiche con relativi CFA
g. durata del corso e numero massimo di partecipanti
h. modalità di selezione dei partecipanti
i. ammontare delle quote d'iscrizione
j. sede e periodo di svolgimento del corso
k. composizione dell'organo di gestione
Art. 33 - Finanziamento del Corso di Formazione Permanente
1. Al finanziamento delle spese connesse alla gestione e al funzionamento del Corso di
Formazione Permanente si provvede con introiti derivati da quote d'iscrizione e da contributi a
carico degli iscritti, nonché con risorse e sovvenzioni provenienti da Enti e istituzioni esterne
anche sotto forma di attività di sponsorizzazione.
Art. 34 - Attestato di frequenza
1. A conclusione del Corso di Formazione Permanente, agli iscritti che a giudizio di una apposita
Commissione abbiano svolto le attività previste dal programma didattico-formativo e abbiano
adempiuto agli obblighi stabiliti nel decreto istitutivo del corso, è rilasciato un attestato finale di
frequenza a firma del Direttore dell'Accademia.
2. La Commissione è composta da non meno di 5 docenti ed è nominata dal Direttore
18
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
dell'Accademia.
TITOLO Vili - ORGANI DELLE STRUTTURE DIDATTICHE
Art. 35 - Scuole
1. Le Scuole hanno la responsabilità didattica e di funzionamento dei corsi di diploma di I e II
livello in esse ricompresi. Esse sono rette da un Consiglio di Scuola composto da:
a. i docenti in organico che svolgono almeno un insegnamento presente nei piani di studio
dei corsi afferenti alla Scuola, esclusi gli insegnamenti a scelta dello studente;
b. Il Consiglio di Scuola è presieduto dal Direttore o da un suo delegato.
2. Il Consiglio di Scuola ha il compito di:
a. organizzare e verificare i risultati delle attività didattiche e formative dei corsi a esso
afferenti;
b. coordinare le attività didattiche;
e. proporre calendari delle attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del Consiglio
Accademico;
d. formulare proposte in ordine all'utilizzo delle risorse ad esso assegnate;
e. proporre la definizione e le modifiche dei regolamenti didattici di corso;
f.
proporre l'attivazione di corsi con nuovi indirizzi nell'ambito della Scuola;
g. proporre l'attivazione di Master.
3. Il Consiglio di Scuola si riunisce su convocazione del Direttore.
Art. 36 - Dipartimenti
1. Il Dipartimento coordina l'attività didattica e di ricerca ed è responsabile dell'offerta formativa
complessiva delle Scuole in esso ricomprese.
2. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
a. i docenti in organico che svolgono almeno un insegnamento presente nei piani di studio
dei corsi delle Scuole afferenti ai Dipartimento, esclusi eventuali gli insegnamenti a
scelta dello studente;
b. il Coordinatore del Dipartimento, eletto dai docenti di I e II fascia degli insegnamenti in
organico tra i professori di I e II fascia afferenti al Dipartimento, con almeno 3 anni di
anzianità di ruolo e per un periodo di 3 anni rinnovabile per non più di una volta
19
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
consecutivamente;
e. un rappresentante degli studenti iscritto ai corsi di diploma afferenti il Dipartimento,
designato dalla Consulta degli Studenti.
3.
Il Dipartimento esercita le seguenti funzioni:
a. promuove e coordina l'attività didattica e di ricerca delle Scuole;
b. promuove e sviluppa attività e collaborazioni con soggetti esterni;
e. propone l'istituzione di Corsi di Specializzazione e di Corsi di Formazione alla Ricerca
Artistica e Corsi di Perfezionamento o Master, organizzandone le relative attività e
strutture didattiche, salvo diverse disposizioni ministeriali;
d. avanza agli organi di gestione dell'Accademia richieste di spazi, dotazioni materiali e
finanziarie, personale TA per lo sviluppo e l'attuazione delle attività didattiche, di ricerca
e di produzione artistica;
e. programma e verifica le attività aggiuntive all'ordinaria attività didattica e di ricerca,
tenendo conto delle proposte pervenute dagli Istituti e dalle Scuole, nei limiti delle
risorse assegnate, e presenta al Consiglio Accademico la relazione della
programmazione culturale, organizzativa e finanziaria di cui all'art.61 c.2.
4. Il Dipartimento è istituito con decreto del Direttore dell'Accademia su delibera del Consiglio
Accademico e parere conforme del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Coordinatore di Dipartimento presiede il Consiglio di Dipartimento e ha il compito di renderne
esecutive le decisioni.
6. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce su convocazione del Coordinatore, vistata dal Direttore.
7. I Coordinatori di Dipartimento possono essere convocati a titolo consultivo nelle sedute del
Consiglio Accademico dedicate alla definizione dei piani triennali di indirizzo nonché alla
programmazione annuale e al Manifesto degli Studi.
Art. 37 - Istituti
1. Gli Istituti sono strutture organizzative della ricerca e della produzione artistica e scientifica,
che aggregano settori disciplinari omogenei per fini e metodi o per contenuti disciplinari, e in
cui confluiscono i professori degli insegnamenti in organico.
2. Gli Istituti sono istituiti con decreto del Direttore, su proposta del Collegio dei Professori e
delibera del Consiglio Accademico.
3. Ogni docente, in conformità al settore disciplinare in cui opera o della specifica attività di
ricerca, può scegliere l'Istituto nel quale intende svolgere l'attività di ricerca. L'eventuale
richiesta di cambiamento dell'Istituto di afferenza deve essere inoltrata dal docente al Consiglio
Accademico.
4. È possibile l'attivazione di Istituti tra più istituzioni AFAM e Università presenti sul territorio.
5. Ferma restando l'autonomia didattica e di ricerca dei singoli professori, l'Istituto esercita le
20
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
seguenti funzioni:
a. programma e coordina la ricerca e la produzione artistica dell'area di competenza;
b. esprime parere e avanza proposte ai Consigli di Dipartimento, in merito alla
destinazione e all'utilizzazione delle risorse destinate alla ricerca e alla produzione
e. artistica e scientifica.
Art. 38 - Incompatibilità
1. L'incarico di Coordinatore di una struttura didattica è incompatibile con incarichi di
Coordinatore di altre strutture didattiche, con l'incarico di direttore, di prodirettore, di
collaboratore alla direzione, di componente del Consiglio Accademico, del Consiglio di
Amministrazione, del Nucleo di Valutazione.
TITOLO IX - POLITECNICO DELLE ARTI
Art. 39 - Politecnico delle arti
1. L'Accademia ha facoltà di costituire, nel rispetto dei regolamenti di cui all'art.2, comma 7 della
Legge 508/99 sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e
integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle Arti nei quali possono confluire Istituzioni
dell'Afam e strutture dell'Università.
TITOLO X - SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI
Art. 40 - Orientamento e tutorato
1. L'Accademia di Belle Arti di Lecce, d'intesa con le strutture scolastiche territoriali, può
organizzare corsi di orientamento pre-accademico, riservati agli studenti iscritti all'ultimo
triennio delle scuole medie secondarie di II grado, secondo forme e modalità stabilite in
apposito accordo di collaborazione da aggiornare annualmente.
2. Le strutture didattiche possono attivare, in collaborazione col Servizio Tutorato e Orientamento
dell'Accademia, incontri di orientamento riservati agli studenti iscritti, al fine di fornire loro un
livello di informazione preventiva sufficiente per le scelte da compiere nel corso degli studi.
3. L'Accademia può inoltre organizzare brevi incontri di orientamento ai propri diplomati atti a
fornire ogni elemento informativo utile circa l'iscrizione a corsi post-diploma accademico.
21
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
4
Le attività di orientamento e tutorato sono disciplinate da apposito regolamento e possono
essere supportate da collaboratori amministrativi.
Art. 41 - Attività integrative
1. Allo scopo di favorire l'assolvimento di debiti formativi, le strutture didattiche possono proporre
annualmente al Consiglio Accademico, e al Consiglio di Amministrazione per quanto di sua
competenza, l'istituzione di attività formative integrative e propedeutiche svolte dai docenti
nelle forme previste dal Contratto Integrativo d'Istituto per le attività aggiuntive d'insegnamento
e funzionali all'insegnamento.
2. Dette attività vengono attivate con decreto del Direttore,
Art. 42 - Corsi di aggiornamento, stage e seminari
1. L'Accademia può organizzare corsi di aggiornamento, stage e seminari in regime di
collaborazione e di scambio con altre Istituzioni accademiche e universitarie, con Enti ed
Istituzioni artistico-culturali e di servizio in ambito nazionale ed internazionale.
2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente è attivato con decreto del Direttore,
previa delibera del Consiglio Accademico, e del Consiglio di Amministrazione per quanto di sua
competenza, in cui siano previsti:
a)
durata del corso o dello stage
b)
numero minimo e massimo di partecipanti
e)
quote di iscrizione
d)
sede e periodo di svolgimento
e)
eventuale individuazione di un coordinatore
3. Le attività di cui al comma precedente debbono essere totalmente finanziate da soggetti
esterni.
Art. 43 - Attività di tirocinio post-diploma
1.
L'Accademia di Belle Arti di Lecce può svolgere attività di tirocinio post-diploma negli ambiti
formativi di propria competenza.
2.
Tali attività sono proposte dalle strutture didattiche e dovranno definire:
a. criteri e modalità di iscrizione ai tirocini
b. criteri di determinazione dei periodi e delle sedi di svolgimento dei tirocini
e. obblighi di partecipazione e adempimenti posti a carico del tirocinante nonché obblighi
e adempimenti della struttura accademica ai fini del regolare svolgimento del tirocinio
22
-.,-.....1
. — —,-,.
--
- —
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
d. rilascio dell'attestato di partecipazione
e. eventuali cause di invalidità del tirocinio
3.
Dette attività sono attivate con decreto del Direttore previa delibera del Consiglio Accademico
e, per quanto di sua competenza, del Consiglio di Amministrazione.
Art. 44 - Corsi e attività formative all'estero (Erasmus)
1. I concorsi per il conferimento di borse di studio per la frequenza di corsi e attività di
perfezionamento presso istituzioni accademiche e universitarie estere sono banditi
dall'Accademia di Belle Arti di Lecce sulla base di risorse ministeriali e/o interne e secondo
norme attuative ministeriali recepite da apposita normativa.
TITOLO XI - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Capo / - Programmazione, coordinamento e verifica
Art. 45 - Programmazione didattica
1. Ai sensi dell'ari. 14 dello Statuto, il Consiglio Accademico determina il piano d'indirizzo
triennale e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca.
2. La programmazione didattica annuale e il Manifesto degli studi sono deliberati dal Consiglio
Accademico sulla base delle indicazioni delle strutture didattiche collegiali nonché del Servizio
di Tutorato e Orientamento, che avanzano ciascuno per le proprie competenze, entro i termini
stabiliti dai Consiglio Accademico e comunque entro i tempi necessari all'avvio delle attività,
motivate proposte in merito a:
a. Integrazioni e modifiche del piano di studi annuale
b. piano di copertura degli insegnamenti
e. piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario
d. piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle
attività formative
e. piano delle prove di accesso, delle verifiche d'esame e delle prove finali;
3. Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati dal Consiglio
Accademico in corso d'anno in caso di situazioni non prevedibili all'atto della loro approvazione
o di sopraggiunte impellenti necessità.
23
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
Art. 46 - Piano degli studi annuale e durata dell'anno accademico
1. Il piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento dei corsi di
studio, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative
per ciascuno degli anni di durata ordinaria del corso stesso, indicandone il numero di CFA, di
ore di lezione, nonché i periodi didattici di svolgimento
2. Il piano di studi annuale è definito ogni anno dal Consiglio Accademico nel rispetto
dell'ordinamento didattico.
3. La durata dell'anno accademico è fissata da 1° novembre al 31 ottobre. Le attività didattiche
possono iniziare prima del 1° novembre qualora previsto dal calendario delle attività deliberato
dal Consiglio Accademico.
Art. 47 - Piano di copertura degli insegnamenti
1. Nel rispetto dello status giuridico dei docenti dell'Accademia, per le modalità di copertura degli
insegnamenti si fa riferimento a quanto previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.
2. Gli insegnamenti relativi a discipline non comprese nei settori disciplinari dei docenti in
organico sono affidati dal Consiglio Accademico prioritariamente ai docenti in organico, con
modalità definite in sede di contrattazione integrativa di Istituto.
3. Gli eventuali insegnamenti non coperti da docenti in organico possono essere conferiti a
esperti esterni mediante contratto di prestazione professionale per il numero di ore
corrispondenti all'insegnamento. I requisiti per l'accesso, i criteri di valutazione dei candidati e
la composizione delle commissioni sono definiti con apposito bando approvato dal Consiglio
Accademico ed emanato con decreto del Direttore, previa delibera del Consiglio di
Amministrazione per quanto di sua competenza.
Art. 48 - Piano di utilizzo degli spazi e degli orari
1. Il piano di utilizzo degli spazi e degli orari definisce la disponibilità degli spazi da destinarsi alle
attività didattiche e di studio e i rispettivi orari di utilizzo.
2. Il piano individua per ciascun insegnamento attivato la denominazione esatta della disciplina, il
nome del docente, l'orario e l'aula, il giorno di inizio e di conclusione delle lezioni. Ogni docente
deve inoltre indicare l'orario di ricevimento degli studenti, nonché un indirizzo di posta
elettronica.
24
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
3. Il piano, proposto dalla Direzione, è approvato dal Consiglio Accademico, quindi pubblicato
all'albo dell'Istituto e per via telematica almeno 10 gg. prima dell'inizio di ciascun periodo
didattico.
Art. 49 - Manifesto annuale degli studi
1. Entro il 30 luglio di ogni anno il Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza,
Consiglio di Amministrazione, approvano il Manifesto annuale degli studi che comprende:
a) il piano annuale di ciascun corso di studio;
b) le modalità di accesso degli studenti
e) le modalità di immatricolazione e d'iscrizione
d) i termini delle iscrizioni alle eventuali prova di ammissione
e) i termini e le modalità dell'eventuale accertamento della preparazione iniziale
f)
l'ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti
2. Le strutture didattiche inoltrano eventuali proposte at Consiglio Accademico circa le lettere a),
d), e) del presente articolo entro il 15 luglio di ogni a.a. per le opportune deliberazioni.
3. Le determinazioni di cui alla lettera f) del comma 1 sono deliberate dal Consiglio di
Amministrazione.
4. Il Manifesto annuale degli studi viene pubblicato all'albo dell'Istituto e per via telematica.
Art. 50 - Verifica dei risultati delle attività formative
1. L'Accademia di Belle arti di Lecce si pone l'obiettivo di garantire il conseguimento del titolo di
studio entro la durata ordinaria prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento,
riducendo al minimo possibile il numero degli abbandoni.
2. La verifica per il conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo
dei percorsi di studio degli studenti, sia in ordine a disfunzioni organizzative, sia a carichi di
studio non adeguatamente distribuiti nei vari periodi didattici.
3. Le strutture didattiche verificano l'andamento complessivo delle attività formative e
suggeriscono possibili soluzioni sulla base di opportune analisi dei percorsi formativi degli
studenti.
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Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
Capo 2 - Attribuzione dei compiti didattici
Art. 51 - Forme didattiche
1. Le attività didattiche svolte dall'Accademia di Belle Arti di Lecce possono assumere tutte le
forme consentite dalla normativa vigente nonché le forme didattiche di tipo sperimentale
ritenute opportune dal singolo docente.
2. In ogni caso gli insegnamenti debbono essere impartiti sotto forma di lezioni, di esercitazioni, di
attività di laboratorio, di seminari, di approfondimenti didattici, e di altre forme didattiche nel
rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti e dai regolamenti didattici.
3. Le esercitazioni consistono in attività con le quali si sviluppano esemplificazioni ed applicazioni
di principi e metodi presentati con lo scopo di chiarire i contenuti delle lezioni.
4. Le attività di laboratorio sono attività formative strettamente connesse ed integrate alla
disciplina di riferimento. Esse vengono svolte dallo studente sotto la diretta supervisione del
docente.
5. Il seminario didattico consiste nella partecipazione dello studente ad incontri in cui sono
presentati, discussi e approfonditi temi oggetto degli insegnamenti, sotto la guida di un docente
e l'eventuale presenza di esperti e personalità esterne.
6. Gli approfondimenti didattici sono sedute di discussione su argomenti inerenti il programma di
insegnamento, tenute dal docente e ulteriori rispetto alle normali lezioni del corso.
7. Le lezioni, i laboratori, i seminari e gli approfondimenti didattici, insieme con la cura delle tesi,
costituiscono didattica frontale e assumono valenza autonoma, rappresentando momenti
ulteriori e necessari di formazione dello studente a cura del docente.
Art. 52 - Corsi d'insegnamento e propedeuticità
1. Gli insegnamenti previsti nei piani di studi, e che terminano con una prova di esame, possono
essere di durata semestrale, annuale o pluriennale.
2. Le discipline per le quali sono previsti più esami di profitto durante il corso di studi comportano
programmi diversi per ogni annualità (o semestralità). Le diverse annualità (o semestralità) di
ogni insegnamento hanno carattere di propedeuticità, pertanto non è consentito sostenere
l'esame di profitto di una annualità (o semestralità) prima di avere superato quella precedente.
3. Il mancato rispetto delle norme di propedeuticità comporta la nullità dell'esame eventualmente
sostenuto.
4. Le discipline possono articolarsi in moduli corrispondenti ad argomenti
individuabili all'interno del programma d'insegnamento.
chiaramente
26
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
Ari 53 - Tirocini
1.
Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura
progettuale, di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica
dell'Accademia, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti
oggetto d'insegnamento.
2.
Il tirocinio può essere effettuato solo a seguito di un accordo tra l'Accademia e Istituzioni, Enti
e strutture private qualificate, la cui idoneità è accertata sulla base dei requisiti stabiliti dalla
struttura didattica competente.
3.
La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare
argomento oggetto dell'insegnamento o delle finalità formative del corso di studio.
4.
Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la stipula di apposita convenzione in
cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità si svolgimento dello stesso,
le competenze del soggetto ospitante e del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni
di legge in materia.
5.
La convenzione è approvata, su proposta della struttura didattica competente, dal Consiglio
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze.
Art. 54 - Compiti dei docenti
1. I compiti didattici dei docenti sono disciplinati dalla vigente normativa, e consistono in:
a) lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari, approfondimenti didattici, cura delle tesi e
altre attività didattiche e integrative del programma didattico
b) ricevimento studenti
e) accertamento della preparazione e del profitto degli studenti
d) partecipazione agli organi collegiali
2. In considerazione del profilo professionale dei docenti dell'Accademia e degli obblighi connessi
alla funzione docente e considerata la specificità delle discipline dell'Accademia, le attività
didattiche sono svolte con criteri di flessibilità organizzativa del monte ore annuo di ciascun
docente. Particolari modalità di prestazione dell'attività didattica sono programmabili in
presenza di specifiche e dimostrate esigenze didattiche.
3. I docenti sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni loro affidate. Possono invitare esperti
su argomenti specifici da svolgere alla loro presenza, previa comunicazione al Direttore. Nel
caso di inviti a esperti che comportino oneri, è necessario chiedere preventiva autorizzazione
al Direttore e al Consiglio di Amministrazione.
4. I docenti sono tenuti ad assicurare, nell'ambito del monte ore annuo, un numero di ore di
ricevimento degli studenti secondo modalità stabilite dal Consiglio Accademico.
5. Il docente è tenuto a riportare su un registro, vidimato dal Direttore, le attività svolte. In esso
vengono annotate le presenze degli studenti e le lezioni. Tale registro, firmato dal docente, è
consegnato alla direzione entro quindici giorni dalla conclusione dell'anno accademico.
6. Ogni docente è tenuto a esibire il registro, tenuto nel cassetto personale, su richiesta del
27
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
Direttore.
7. Per quanto non espressamente previsto si rimanda al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Capo 3 - Accertamento della preparazione degli studenti
Art. 55 - Accertamento della preparazione degli studenti
1. L'accertamento della preparazione di base degli studenti avviene con i seguenti strumenti:
a. prove di ammissione ai corsi di studio
b. prove di accertamento della preparazione iniziale
e. esami di profitto
d. prove finali
2. A ciascuna delle prove di cui al comma 1 corrispondono altrettante procedure di accertamento.
Art. 56 - Ammissione ai corsi di studio
1. Ai fini del miglioramento dell'offerta formativa e della qualità degli studi il numero massimo di
iscrizioni per ogni corso viene deliberato annualmente dal Consiglio Accademico, sentito il
Consiglio di Amministrazione, su motivata richiesta delle strutture didattiche competenti.
2. I corsi di studio presso l'Accademia di Belle Arti di Lecce sono ad accesso programmato e ad
accesso libero.
3. I corsi ad accesso programmato prevedono una limitazione dei posti disponibili per gli studenti.
L'ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato è disposta dall'Accademia previo
superamento di apposite prove di accesso per titoli e/o per esami o colloqui, con pubblicazione
del relativo bando almeno 15 giorni prima della loro effettuazione, e dei risultati entro i 15 giorni
successivi allo svolgimento delle prove. Tale pubblicazione, nel rispetto delle norme sulla
riservatezza, ha valore formale di comunicazione agli interessati dell'esito dell'ammissione.
4. Le procedure delle prove di accesso ai corsi di studio sono disciplinate dalle strutture didattiche
competenti Tali procedure sono e pubblicate nel Manifesto degli Studi.
5. Le Commissioni per le prove di ammissione di ogni singolo corso di studio sono nominate dal
Direttore, sentiti i Coordinatori di Dipartimento.
Art. 57 - Ammissione agli esami di profitto
1. Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente deve:
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Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
a. essere in regola con l'iscrizione al corso di studio ed avere effettuato il pagamento delle
relative tasse e contributi;
b. avere inserito i relativi insegnamenti nel piano di studi individuale;
e. avere soddisfatto le eventuali propedeuticità obbligatorie;
d. essere iscritto all'appello d'esame mediante la consegna dello statino nei tempi stabiliti;
e. essere in regola con gli obblighi di frequenza, stabiliti nei due terzi delle attività
formative effettivamente svolte di ogni singolo insegnamento, salvo diverse disposizioni
degfi organi competenti o dei Regolamenti di corso, e le eventuali eccezioni previste
dall'art.70.
2. Gli esami sostenuti in difetto anche di uno solo dei requisiti di cui al comma precedente sono
nulli di fatto e di diritto. Dell'annullamento sarà data comunicazione scritta agli interessati da
parte della Segreteria Didattica, che effettua d'ufficio i controlli di cui alle lettere a), b), e), e).
3. Entro 15 giorni dal termine delle lezioni di ogni insegnamento, e comunque prima dell'appello
d'esame, il docente deve consegnare l'elenco degli studenti ammessi agli esami poiché in
regola con gli obblighi di frequenza di cui al punto e) del comma 1. L'elenco ufficiale degli
iscritti a ogni insegnamento deve essere consegnato al docente dalla Segreteria didattica entro
e non oltre 30 giorni dall'inizio delle lezioni del corso medesimo.
4. Lo studente ammesso all'esame di profitto di una determinata disciplina, avendo espletato gli
obblighi di frequenza, deve sostenere il relativo esame entro quattro anni accademici. In caso
contrario l'ammissione all'esame decade e lo studente deve rifrequentare le lezioni. Agli
studenti che abbiano sospeso gli studi in base a quanto previsto dal successivo art.74 c.2
l'anno di sospensione non viene computato.
5. Lo studente ammesso all'esame di profitto di una determinata disciplina ha diritto a sostenere
l'esame sul medesimo programma di insegnamento vigente nelt'a.a. in cui ha espletato gli
obblighi di frequenza.
6. Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già sostenuto con esito positivo.
7. Lo studente può sostenere nel corso dell'a.a. tutti gli esami di profitto relativi agli insegnamenti
del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità
e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente.
8. Lo studente non può sostenere esami di profitto relativi a corsi che non siano attivati nell'a.a. di
svolgimento, salvo che si tratti di esami rientranti nel proprio curriculum o nel piano di studi
individuale e di cui sia in difetto. In tal caso lo studente ha diritto alla nomina di apposita
commissione d'esame.
Art. 58 - Esami di profitto
1. L'accertamento del profitto individuale dello studente viene espresso, a seguito di prove
d'esame, mediante una votazione in trentesimi. Non sono ammesse altre forme di
accertamento preventive o alternative all'esame di profitto (esoneri, revisioni, ecc.).
2. Gli esami di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione composta
da tre docenti, tra cui il docente della disciplina in qualità di presidente, nominata dal Direttore
dell'Accademia sentiti i Coordinatori dei Dipartimenti.
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Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
3. Le commissioni di esame, di norma, sono composte da professori appartenenti alla medesima
area disciplinare o titolari di materie affini.
4. I lavori della commissione si svolgono sotto la responsabilità del presidente, che stabilisce le
modalità di organizzazione dell'esame.
5. In presenza di un elevato numero di iscritti la commissione può organizzare l'esame in più
sedute, che devono comunque rientrare all'interno della sessione di esame.
6. Lo svolgimento degli esami non può coincidere con i periodi nei quali si svolgono le attività
ufficiali, né con altri che comunque possano limitare la partecipazione degli studenti a tali
attività. Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati
e denominati Sessioni d'Esame.
7. Le sessioni d'esame sono indicate nel calendario delle attività didattiche approvato dal
Consiglio Accademico prima dell'avvio dell'a.a. Di norma le sessioni d'esame sono: sessione
estiva (giugno-luglio); sessione autunnale (settembre-ottobre) sessione invernale (febbraio). Le
sessioni d'esame, di norma, hanno inizio almeno 7 giorni dopo il termine delle lezioni di ogni
semestre.
8. Sessioni straordinarie per gli esami di profitto possono essere autorizzate di volta in volta dal
Consiglio Accademico dietro motivata proposta delle strutture didattiche, e comunque in periodi
di sospensione delle lezioni (fatta eccezione per gli studenti fuori corso che non abbiano
obblighi di frequenza).
9. Per ciascuna sessione è previsto di norma un appello per ogni disciplina, salvo diversa
determinazione della commissione di esame.
10. Il calendario degli esami viene decretato dal Direttore, sentiti i Coordinatori di Dipartimento, e
pubblicato almeno 30 giorni prima dell'inizio della sessione di esame. Le date e gli orari degli
appelli d'esame sono definite nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Accademico.
11. In caso di giustificato impedimento di uno dei docenti componenti, comunicato con congrue
anticipo, il Direttore può procedere alla nomina di un altro docente in qualità di sostituto per
quella seduta d'esame.
12. L'assenza di un componente della commissione comporta il rinvio della seduta di esame,
tuttavia in casi eccezionali il Direttore può procedere alla nomina di un altro docente in qualità
di sostituto per quella seduta d'esame.
13. La data di un appello di esame non può essere anticipata, e può essere posticipata solo per
giustificato motivo. In ogni caso deve esserne data comunicazione al Direttore e, dopo suo
visto, alla segreteria didattica e agli studenti mediante affissione all'albo e per via informatica,
almeno una settimana prima della data di inizio degli esami prevista nel calendario, salvo i casi
di forza maggiore.
14. Gli esami finali di profitto sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale.
15.1 CFA complessivi corrispondenti a ciascun insegnamento sono acquisiti dallo studente solo
con il superamento del relativo esame di profitto.
16. L'esame finale di profitto s'intende superato quando lo studente consegue una votazione
minima di 18/30. Ove consegua il voto massimo può essere concessa la lode. Fanno
eccezione le prove di profitto riguardanti le conoscenze linguistiche e informatiche (ed
eventuali altre stabilite dal Consiglio Accademico) per le quali è previsto un giudizio di idoneità.
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Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
17. La votazione viene di norma espressa all'unanimità. Qualora non vi sia unanimità la votazione
viene espressa a maggioranza dei componenti.
18. Gli esami di profitto sostenuti e conclusi con esito negativo, cioè senza avere ottenuto la
votazione minima di 18/30, non comportano l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, ma
vengono verbalizzati con la dicitura "riprovato". Gli esami sostenuti e non conclusi, vengono
verbalizzati con la dicitura "ritirato". Lo studente riprovato o ritirato può ripetere l'esame nella
sessione immediatamente successiva, previa ripresentazione dello statino. La firma dello
studente sul verbale ha esclusivo valore di identificazione e pertanto va posta all'inizio della
prova d'esame. Gli esiti negativi di esami di profitto (riprovato o ritirato) non sono riportati né sul
libretto d'iscrizione, né in carriera, né nelle certificazioni ad essa relative.
19. La valutazione conclusiva dell'esame di profitto viene trascritta sul verbale e sul libretto
personale dello studente.
Art. 59 - Prova finale di diploma accademico
1. La prova finale del diploma accademico di I livello consiste nella discussione, davanti ad
apposita commissione, di una tesi costituita da:
a) un elaborato di carattere artistico-espressivo su un tema specificamente assegnato dal
docente della disciplina d'indirizzo cui lo studente risulta iscritto;
b) una trattazione scritta di carattere storico-teorico o metodologico o tecnico-artistico,
sotto forma di saggio breve non superiore a 70 pagine, in una delle discipline tenute da
un professore in organico comprese nel curriculum didattico e nel piano personale di
studi.
2. La prova finale di diploma specialistico di II livello consiste nella discussione, davanti ad
apposita commissione, di una tesi costituita da:
a) un progetto artistico relativo alla realizzazione di un'opera, afferente all'indirizzo di studi;
b) una trattazione scritta di carattere storico-teorico o metodologico o tecnico-artistico, in
una delle discipline tenute da un professore in organico comprese nel curriculum
didattico e nel piano personale di studi.
3. Le prove finali dei corsi di Specializzazione, Formazione alla Ricerca Artistica e Master
Accademico, salvo diverse disposizioni ministeriali, consistono nella realizzazione di un
progetto artistico-culturale o di ricerca finalizzato agli obiettivi formativi dei corsi, approvato
dalle strutture didattiche di riferimento e discusso davanti ad apposita commissione.
4. Per tutte le prove finali di diploma accademico sono previste tre sedute nell'a.a., una per ogni
sessione di esame. Per la discussione della tesi di diploma, la sessione invernale è l'ultima
sessione utile relativa all'anno accademico precedente. Lo studente che sostiene la prova
finale di diploma accademico nella sessione invernale non può iscriversi all'anno accademico
successivo qualora abbia espletato gli obblighi di frequenza. Nel caso non dovesse superare la
prova finale nella sessione invernale lo studente è tenuto a formalizzare l'iscrizione. Sedute
straordinarie, da svolgersi di norma nel mese di dicembre, possono essere autorizzate dal
Consiglio Accademico su motivata proposta delle strutture didattiche.
5. Per poter sostenere la prova finale di diploma lo studente deve:
a) essere in regola con il pagamento delle tasse d'iscrizione e dei contributi;
b) aver frequentato il rispettivo corso di studio;
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Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
c) aver superato tutti i prescritti esami di profitto e conseguito il corrispondente numero di
crediti;
d) aver adempiuto a tutte le attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso
di studio con il relativo conseguimento dei CFA.
6. L'assegnazione dell'argomento della tesi, distinto per l'elaborato artistico e per la trattazione
scritta, deve avvenire entro 15 giorni successivi alla chiusura di ogni sessione di esame e deve
riferirsi a discipline delle quali si è sostenuto il relativo esame. Il voto conseguito all'esame
dallo studente non pregiudica l'assegnazione della tesi da parte del docente. L'argomento
assegnato delimita l'ambito di studio e non costituisce il titolo finale della tesi. I relatori della
prova finale devono essere, o essere stati al momento dell'assegnazione della tesi, professori
di discipline in organico dell'Accademia. I docenti relatori possono individuare eventuali
correlatori, anche tra gli esperti titolari di contratti di insegnamento.
7. Al fine di assicurare la completa preparazione dello studente, il relatore della tesi di carattere
artistico-espressivo non deve essere, di norma, anche relatore della tesi di carattere teorico o
storico-critico o metodologico o tecnico-artistico. In ogni caso il docente è tenuto ad assegnare
un argomento di tesi pertinente alla declaratoria del settore disciplinare di cui fa parte
l'insegnamento svolto.
8. Nello svolgimento dell'argomento di tesi lo studente è tenuto a seguire l'impianto metodologicoculturale e il piano di lavoro concordato con i docenti relatori, ed eventuali correlatori,
comprese le previste revisioni e gli aggiornamenti. La mancata ottemperanza autorizza il
professore relatore a respingere il lavoro dello studente fino al raggiungimento degli obiettivi. In
casi eccezionali la tesi può essere ritirata e allo studente viene assegnato un nuovo argomento
nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
9. La prova finale per il conseguimento del Diploma Accademico di I livello e di II livello non può
essere sostenuta prima di tre mesi dalla data di assegnazione. Per le prove finali dei corsi di
Specializzazione, Formazione alla Ricerca Artistica e Master Accademico le modalità di
assegnazione sono stabiliti dalle rispettive strutture didattiche, salvo diverse disposizioni
ministeriali.
10. Per sostenere la prova finale per il conseguimento del diploma accademico lo studente deve
presentare domanda al Direttore entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico e provvedere
al versamento dell'indennità della prova finale di diploma stabilita dal Consiglio di
Amministrazione. Per gravi e giustificati motivi il Direttore può accogliere domande presentate
oltre la scadenza dei termini e comunque almeno 20 giorni prima della data di discussione
delle tesi.
11. Gli elaborati scritti prodotti dallo studente per la prova finale devono essere consegnati in
duplice copia presso la segreteria didattica dell'Accademia entro il termine stabilito dal
Direttore, completa della firma del professore relatore o, in via provvisoria, della sua
autorizzazione.
Art. 60 - Valutazione della prova finale e composizione delle commissioni giudicatrici.
1. La valutazione delle prove finali è espressa in centodecimi. Al voto finale di Diploma
Accademico di I e II livello contribuiscono i seguenti elementi:
a. La media aritmetica dei voti conseguiti negli esami curriculari, espressa in centodecimi.
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Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
b. I punti attribuiti dalla commissione in sede di discussione della tesi, fino a un massimo
di 10 complessivi;
e. I punti attribuiti per aver concluso gli esami di profitto nei tempi stabiliti dai piani di
studio: 1 punto;
2. Il punteggio complessivo determinato dalla somma dei punteggi previsti dal comma precedente
viene arrotondato al numero intero più vicino.
3. Il voto massimo di diploma è 110/110. Con decisione unanime della commissione può essere
attribuita la lode agli studenti che abbiano conseguito la votazione massima. La lode è una
decisione discrezionale della Commissione e non scaturisce dalla somma dei punti raggiunti
dallo studente nella prova finale.
4. La prova finale è superata se lo studente consegue una votazione finale minima di 70/110.
5. Le commissioni giudicatrici delle prove finali sono composte da professori titolari di
insegnamenti in organico e nominate dal Direttore.
6. Il Presidente delle Commissioni giudicatrici della prova finale è il Direttore o un professore suo
delegato, o il Coordinatore del Dipartimento di riferimento.
7. La commissione per la prova finale di Diploma Accademico di I livello è costituita da 5
componenti, tra cui i docenti relatori e il presidente.
8. La commissione per la prova finale di Diploma accademico di II livello è costituita da 5
componenti, tra cui i docenti relatori e il presidente.
9. Le commissioni per le prove finali dei corsi di Specializzazione, Formazione alla Ricerca
Artistica e Master Accademico, salvo diverse disposizioni ministeriali, sono composte da 5
componenti come per la prova di Diploma Accademico di II livello.
10.1 correlatori possono partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, affiancando i
relatori nella presentazione della tesi.
il. I verbali dell'esame finale di diploma, nei quali vengono riportate le valutazioni della
commissione, sono sottoscritti da tutti i componenti della Commissione giudicatrice partecipanti
alla seduta.
TITOLO XII - VALUTAZIONE
Art. 61 -Valutazione
1. La valutazione è affidata statutariamente al Nucleo di Valutazione, che verifica la rispondenza
dei risultati agli obiettivi. In particolare:
a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del
funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi
comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
33
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base
di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario,
sentito il CNAM. La relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e
costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi
finanziari.
e) acquisisce periodicamente, attraverso un'adeguata metodologia, e mantenendone
l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella
relazione annuale di cui alla lett. b).
2.
I Coordinatori di Dipartimento predispongono annualmente una relazione sintetica sulla base
degli elementi forniti dalle strutture didattiche riguardo le iniziative svolte, l'organizzazione, la
dotazione di strutture e laboratori, la qualità dei servizi e la disponibilità di risorse, che, previa
approvazione del Consiglio di Dipartimento, viene presentata al Consiglio Accademico che
successivamente la invia al Nucleo di Valutazione dell'Accademia unitamente alle proprie
osservazioni.
Titolo XIII - STUDENTI
Capo / - Norme generali
Art. 62 - Tutela dei diritti degli studenti
1. I diritti degli studenti relativi alle carriere scolastiche costituiscono oggetto di appositi
Regolamenti, da emanarsi in conformità del presente Regolamento Didattico, dei Divi e del DPR
212/05 sugli ordinamenti didattici.
Art. 63 - Rapporto formativo
1. Con l'avvenuta iscrizione dello studente si istituisce un rapporto formativo le cui regole sono
contenute nel Manifesto annuale degli studi.
2. Lo studente s'impegna a versare tasse, contributi e indennità previste dal Manifesto degli Studi
per l'intero anno accademico, a seguire lezioni ed insegnamenti, a partecipare alle attività
formative e laboratoriali previste, ad assolvere eventuali debiti formativi, a superare le prove di
accertamento del profitto per il numero di crediti previsti dal piano degli insegnamenti. Assume
altresì l'impegno ad osservare i regolamenti e le disposizioni interne dell'Accademia.
3. L'iscrizione ai corsi di diploma di I e II livello e di specializzazione si può ottenere solo in qualità
di studente.
4. Sono equiparati agli studenti iscritti gli studenti ospiti nell'ambito di programmi di scambi
internazionali, gli iscritti ai corsi di Formazione alla Ricerca Artistica, e ai Master accademici.
5. Gli studenti equiparati di cui al precedente comma 4 sono esclusi dall'elettorato passivo per la
34
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
designazione dei rappresentanti negli organi accademici.
6. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più corsi di diploma, di diploma specialistico e
di corso di Formazione alla Ricerca artistica; né è ammessa la contemporanea iscrizione a
corsi di diploma di diverso livello, oltre che la contemporanea iscrizione a Istituti di Alta Cultura.
7. Lo studente può essere iscritto in qualità di studente regolare ovvero di studente fuori corso. Lo
studente è iscritto in qualità di regolare ad un determinato anno di corso quando gli anni di
carriera accademica non superano gli anni della durata ordinaria del corso. Lo studente si
considera fuori corso quando non abbia acquisito i crediti necessari al conseguimento del titolo
entro la durata ordinaria del corso di studi
Art. 64 - Immatricolazioni
1. Le domande di immatricolazione ai corsi di diploma di I e II livello, di specializzazione, di
master e perfezionamento sono indirizzate al direttore dell'Accademia e debbono contenere le
generalità complete secondo quanto previsto dal Manifesto annuale degli Studi.
2. La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente
dal consiglio Accademico e pubblicati sul Manifesto annuale degli Studi. Il Direttore può
accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo e
comunque non oltre il 31 dicembre.
Art. 65 - Iscrizioni e libretti accademici personali
1. Negli anni accademici successivi a quello di immatricolazione, lo studente rinnova l'iscrizione al
corso di studio mediante presentazione di apposita domanda e il versamento delle somme
dovute, entro il termine stabilito dal consiglio Accademico e pubblicato sul Manifesto annuale
degli Studi.
2. Il rinnovo dell'iscrizione effettuato oltre il termine di scadenza di cui al precedente comma, deve
essere autorizzato dal direttore dell'Accademia.
3. Per essere ammessi al secondo anno di corso è necessario aver acquisito almeno il 40% del
CFA previsti nel primo anno di corso; per l'iscrizione al terzo anno di corso è necessario aver
acquisito almeno il 60% dei CFA complessivamente previsti nei due anni precedenti.
4. Lo studente che ha ottenuto l'immatricolazione o l'iscrizione ad anni accademici successivi a
quello d'immatricolazione, non ha diritto in nessun caso alla restituzione di tasse, contributi e
indennità versate, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente o dal regolamento tasse e
contributi dell'Istituzione.
5. Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per tutta la
durata della sua permanenza in Accademia in qualità di studente e valido come:
a) documento di riconoscimento all'interno dell'Accademia e nei rapporti con le strutture e
35
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
gli uffici del diritto allo studio;
b) documento di registrazione del percorso didattico dello studente;
e) documento comprovante l'iscrizione all'Accademia.
6. Il libretto accademico personale non è valido come documento comprovante gli esami
sostenuti.
7. Ai soli fini di riconoscimento o di accesso ai servizi accademici può essere rilasciato un
tesserino o una carta magnetica.
8. Lo studente che non abbia ottenuto l'immatricolazione, o l'iscrizione ad anni accademici
successivi, non può compiere alcun atto di carriera accademica.
9. Gli atti di carriera accademica compiuti in difetto di immatricolazione o iscrizione sono nulli.
Art. 66 - Immatricolazione in base a titolo di studio straniero
1. L'Accademia di Lecce applica le disposizioni generali sull'ammissione ai corsi accademici dei
cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero,
contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché le disposizioni applicative emanate dal
MIUR.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, il Consiglio Accademico:
a. determina il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al I anno di corso per ogni
anno accademico e per ogni corso di studio, su proposta delle strutture didattiche e dei
servizi competenti per gli scambi internazionali;
b. stabilisce, su proposta delle strutture didattiche, le modalità di svolgimento delle prove
di accesso;
e. emana ogni altra disposizione diretta ad attuare disposizioni europee e nazionali in
materia, nonché a favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nella
struttura accademica.
3. La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio straniero, fatte
salve le disposizioni di legge in materia, è accolta alle seguenti condizioni:
a. che dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio
straniero resa dalla rappresentanza diplomatica o consolari italiana competente per
territorio risulti che il titolo di studio conseguito consente l'accesso, presso le
Accademie del paese di provenienza, al corso di studi corrispondente a quello che lo
studente ha scelto di frequentare in Accademia; ovvero, qualora tale corso non esista,
ad un corso di studi affine o appartenente ad area disciplinare analoga a quella cui
appartiene il corso accademico prescelto. In quest'ultimo caso allo studente potranno
essere assegnati debiti formativi propedeutici da assolvere entro il I anno di iscrizione;
b. che il titolo di studio straniero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la
cui durata corrisponda a quella minima prevista dalla disposizioni ministeriali in vigore
ai fini dell'ammissione agli studi accademici.
36
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
4. Quando il titolo straniero di cui si chiede il riconoscimento è previsto da specifici accordi
internazionali che contemplano l'equiparazione dei titoli dei due paesi, l'Accademia procede al
riconoscimento mediante semplice istruttoria amministrativa diretta ad accertare la sussistenza
delle condizioni previste dall'accordo e all'emanazione di decreto direttoriale di riconoscimento.
5. In tutti i casi in cui non ricorra la situazione di cui al comma precedente, la verifica di congruità
dei titoli di studio stranieri è effettuata dall'Amministrazione per gli aspetti giuridici e
amministrativi e, per gli aspetti didattici, da una commissione presieduta dal Coordinatore del
Dipartimento interessato. Tale commissione procede alla valutazione discrezionale dei
programmi dettagliati delle singole attività didattiche e formative delle quali si chiede il
riconoscimento e presenta le proprie concfusioni, sottoscritte dal Direttore Amministrativo per
gli aspetti giuridico-amministrativi, al Consiglio Accademico per l'approvazione.
Art. 67 - Iscrizione di diplomati
1. I diplomati in possesso di diploma accademico di i e II livello possono chiedere iscrizione ad
altro corso di diploma di I e II livello. Il riconoscimento dei crediti e/o debiti pregressi è
effettuato da una commissione presieduta dal Coordinatore del Dipartimento interessato.
2. La domanda deve essere presentata secondo i tempi previsti nel Manifesto degli Studi per le
iscrizioni ordinarie.
3. Non è consentita l'iscrizione ad un corso per il conseguimento di un titolo identico per nome,
durata e indirizzo a quello già posseduto, neppure nel caso in cui trattasi di curriculum di studi
diverso da quello seguito per il conseguimento del titolo accademico posseduto.
4. Salvo diversa disposizione della struttura didattica competente, i diplomati non sono soggetti
alle prove di ammissione previste se non per le discipline d'indirizzo.
Art. 68 - Iscrizione a corsi singoli
1. Nei limiti delle disponibilità dichiarate dalla strutture didattiche, possono essere ammesse
iscrizioni a corsi singoli, anche nel caso di convenzioni con altre istituzioni accademiche e/o
universitarie nazionali e internazionali. La domanda deve essere presentata dagli interessati
entro i termini previsti per le iscrizioni ordinarie.
2. Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere un attestato degli studi compiuti con l'indicazione
degli esami sostenuti e dei CFA acquisiti.
3. L'iscrizione ai singoli corsi comporta il pagamento di tasse e contributi ordinar!.
Art. 69 - Curricula e piani di studio individuali
1. L'ordinamento didattico di corso di studio può prevedere opportune articolazioni del percorso
formativo nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
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Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
2. Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali specificamente descritti e
motivati, nel I anno di corso presenta alla struttura didattica competente domanda di
approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'ordinamento
didattico del corso di studi. Il piano di studi ha validità per l'intera durata del corso di studi cui si
riferisce.
3. Nel caso in cui lo studente intenda modificare, durante il percorso di studio, il piano di studi
iniziale, è tenuto a riformulare domanda del nuovo piano di studi. L'approvazione del piano di
studi individuale viene effettuata dal Consiglio Accademico.
4. I termini per la presentazione della domanda e per la sua approvazione sono stabiliti
annualmente dal Consiglio Accademico su proposta delle strutture didattiche competenti e
sono pubblicati nel Manifesto degli Studi.
Art. 70 - Frequenza dei Corsi
1. La frequenza è obbligatoria, salvo eccezioni esplicitamente prescritte dai Regolamenti dei
Corsi di studio.
2. Gli obblighi di frequenza sono stabiliti dall'art.57 c.1 lett.e. Eventuali assenze per gravi motivi,
debitamente documentati, possono essere giustificate. Tuttavia, lo studente così giustificato
deve avere comunque frequentato almeno il 50% delle lezioni di ogni singolo insegnamento
per poter accedere al relativo esame di profitto, salvo diversa determinazione del Consiglio
Accademico.
3. Gli studenti che abbiano incarichi di rappresentanza sono esonerati dalla frequenza delle
attività formative quando coincidano con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte.
L'effettiva partecipazione alle relative sedute è accertata dagli atti ufficiali e comunicata ai
docenti interessati.
4. L'elenco ufficiale degli iscritti a ogni insegnamento deve essere consegnato al docente dalla
Segreteria didattica entro e non oltre 30 giorni dall'inizio delle lezioni del corso medesimo.
Capo 2 - Mobilità studentesca esterna e interna
Art. 71 - Trasferimenti ad altre Accademie
1. Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia presentando domanda al Direttore didattico
entro il 31 dicembre di ogni anno accademico, purché l'istanza sia accompagnata, ove
richiesto dall'Accademia di destinazione, da documento comprovante la disponibilità
dell'Accademia ospitante ad accogliere la domanda.
38
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
2. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento ad altra Accademia lo
studente interrompe la carriera scolastica presso l'Accademia di Lecce, salvo che non abbia
ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di trasferimento.
3. L'accettazione del trasferimento ad altra Accademia non comporta alcun rimborso di tasse,
contributi e indennità versate dallo studente.
4. Lo studente trasferito ad altra Accademia conserva il curriculum accademico svolto, con relativi
esami di profitto sostenuti e CFA acquisiti.
Art. 72 - Trasferimenti da altre Accademie
1. La domanda di trasferimento da altra Accademia, indirizzata al Direttore didattico, deve
pervenire all'Accademia di Lecce entro il 31 dicembre di ogni anno accademico.
2. Alla domanda di trasferimento di altra Accademia deve essere allegato il curriculum scolastico
svolto, con relativi esami sostenuti, crediti acquisiti ed eventuali attestazioni di frequenza degli
insegnamenti per i quali non sia stato ancora sostenuto l'esame. Per le domande provenienti
da Accademie non statali dovrà inoltre essere allegato , a cura degli organismi direttivi,
dettagliato programma per ogni singola disciplina seguita corredato dal monte orario di
insegnamento.
3. Il Consiglio della competente struttura didattica delibera il riconoscimento degli studi svolti
presso l'Accademia di provenienza, con l'indicazione:
a.
di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità qualora si riscontrino
elementi di non congruità tra curricola pregressi e piani di studio attivi presso
l'Accademia di Lecce;
b. di eventuali crediti formativi nel caso in cui si riscontrino eccedenze fra curricola
pregressi e piani di studio attivati dall'Accademia di Lecce.
4. Gli studenti che richiedono if trasferimento da altre Accademie debbono comunque essere in
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso ai diversi indirizzi.
5. Per i corsi ad accesso limitato il trasferimento è subordinato all'approvazione del Consiglio
Accademico.
Art. 73 - Passaggi di corso
1. E' consentito allo studente il passaggio da un indirizzo di studio ad un altro del medesimo
livello, previa domanda inoltrata al Direttore dell'Accademia entro i termini previsti dal
Manifesto degli Studi.
2. Il passaggio da un indirizzo all'altro è consentito solo a conclusione dell'anno accademico e in
senso orizzontale per la medesima annualità. I CFA acquisiti vengono riconosciuti ai fini del
nuovo indirizzo didattico scelto solo se in esso previsti, fermo restando l'obbligo dello studente
di assolvere tutti gli insegnamenti caratterizzanti per l'intera durata del nuovo indirizzo.
39
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
3. Gli studenti in possesso di requisiti di accesso che danno diritto all'ammissione diretta
all'Accademia, possono chiedere il passaggio a qualunque altro indirizzo di studio secondo le
modalità precisate al comma 2.
4. Per gli studenti ammessi previo superamento di prove di accesso, le strutture didattiche
definiscono i meccanismi di passaggio da un indirizzo ad un altro nonché le eventuali prove di
ammissione.
Art. 74 - Riconoscimento degli studi pregressi
!.
Nei limiti consentiti dalla normativa vigente, è consentita la presentazione di istanza di
riconoscimento degli studi pregressi allo studente in possesso di:
a) titolo di studio universitario;
b) titolo di studio accademico conseguito all'estero;
e) titolo equipollente agli studi universitari o accademici.
2.
L'istanza di cui al comma precedente deve essere corredata di;
a) presentazione della certificazione ufficiate del titolo conseguito con l'indicazione degli
esami di profitto sostenuti;
b) presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto,
qualora la denominazione della disciplina non sia equivalente a quella di cui si chiede il
riconoscimento dei crediti;
e) presentazione della certificazione ufficiale dell'istituzione di provenienza circa la validità
legale del titolo di studio.
3.
Il riconoscimento può avvenire mediante:
a) la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività
didattico-formative eguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell'Accademia,
con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;
b) la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didatticoformative, senza convalida dell'esame di profitto conseguito, con l'obbligo di completare
gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi
della votazione precedentemente conseguita.
4. Esami e crediti formativi conseguiti in attività Socrates/Erasmus e in scambi internazionali
oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum
accademico dello studente, secondo le norme vigenti.
Art. 75 - Sospensione e interruzione temporanea degli studi
1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e
frequentare corsi di studio presso Accademie straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro
corso di specializzazione o di dottorato di ricerca.
2.
Lo studente ha inoltre la facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso
40
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
di ottemperanza ad obblighi militari, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliere superiore a
4 mesi continuativi. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di
versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di
profitto.
3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, lo studente ha comunque facoltà di interrompere gli
studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di
studente, deve presentare domanda al Direttore dell'Accademia allegando:
a)
curriculum accademico svolto;
b)
versamento di tasse e contributi per ogni annualità di interruzione di studi;
e)
versamento di tasse, contributi e oneri dovuti per l'anno accademico in cui viene
presentata la domanda.
Art. 76 - Rinuncia agli studi
1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed
immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso, previo versamento di tasse e contributi
arretrati.
2. La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in
modo esplicito senza condizioni o clausole limitative.
Art. 77 - Decadenza della qualifica di studente
1. Lo studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi in qualità di
iscritto fuori corso, non abbia superato esami di profitto per otto anni accademici consecutivi
decade dalla qualifica di studente.
2. Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della
carriera accademica compiuti. Tali certificazioni debbono contenere l'informazione sulla
decadenza nella quale è incorso lo studente.
3. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento
delle prove di ammissione, ove previste, e senza l'obbligo di pagamento di tasse e contributi
arretrati.
4. La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gi esami di profitto e sia in
debito unicamente della prova finale di diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare
la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.
Art. 78 - Cessazione della qualifica di studente
41
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
La qualifica di studente iscritto all'Accademia cessa per:
a)
b)
e)
conseguimento del titolo di studio;
trasferimento ad altra Accademia;
rinuncia agli studi
d)
decadenza
Capo 3 - Titoli Accademici
Art. 79 - Rilascio dei Diplomi accademici
1.
I titoli di studio aventi valore legale conferiti dall'Accademia di Belle arti di Lecce vengono
rilasciati dal Direttore.
2.
Le pergamene rappresentative del titolo finale vengono sottoscritte, oltre che dal Direttore,
anche dal direttore amministrativo. Le autorità preposte ala firma dei diplomi sono quelle in
carica alla data del rilascio dei diplomi stessi.
Art. 80 - Rilascio di titoli congiunti
1.
L'Accademia, previa autorizzazione ministeriale, può rilasciare titoli congiunti con altre
istituzioni accademiche, universitarie o dell'Alta Formazione Artistica e Musicale italiane o
straniere.
2.
L'Accademia, sentito il MIUR, definisce le modalità didattico-organizzative e le procedure
amministrative per il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei
relativi CFA con le altre istituzioni di cui al comma 1 ai fini del conferimento di un titolo unico
avente il medesimo valore per l'Accademia e le altre istituzioni, mediante opportune
convenzioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione dopo aver acquisito il parere
favorevole del Consiglio Accademico.
3.
Il titolo viene conferito dalle Istituzioni convenzionate, previa autorizzazione ministeriale.
Art. 81 - Certificazioni dei titoli di studio
42
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
Al conseguimento del titolo di studio viene rilasciato all'interessato il diploma accademico di I
livello, di II livello, di specializzazione, di corso di formazione alla ricerca artistica o di master
accademico in originale. Quale supplemento al diploma l'Accademia rilascia certificazione che
riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni
relative al "curriculum" specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo, secondo
il D.P.R. 8 luglio 2005, n.212, art. 10, comma 5 e la nota ministeriale n.47 del 10 gennaio 2011.
Capo 4 - Sanzioni disciplinari a carico degli studenti
Art. 82 - Sanzioni disciplinari
1. L'azione disciplinare nei confronti degli studenti spetta al Direttore e al Consiglio Accademico.
Essa può essere esercitata anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori della sede
dell'Accademia quando siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore dell'Istituzione, senza
pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.
2.
Le sanzioni che possono essere comminate sono le seguenti:
a. ammonizione;
b. interdizione temporanea da uno o più corsi;
e. sospensione da uno o più esami di profitto per un determinato periodo;
d.
radiazione.
3. La sanzione di cui alla lett. a) del precedente comma vengono applicate dal Direttore, previa
audizione dello studente. Le sanzioni di cui alle lett. b), e), d), spettano al Consiglio
Accademico a seguito di relazione del Direttore.
4. Nei casi previsti di cui alle lett. b), e), d), lo studente deve essere informato del procedimento
disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio
Accademico, al quale può presentare memoria difensiva scritta.
5.
6.
7.
Le deliberazioni del Consiglio Accademico vengono rese esecutive dal Direttore con proprio
decreto.
Le sanzioni disciplinari vengono registrate nella carriera accademica dello studente.
La radiazione dall'Accademia comporta la comunicazione dell'addebito alle altre istituzioni
accademiche statali.
Titolo XIII - DIRITTO ALLO STUDIO
43
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
Art. 83 - Diritto allo studio
1. L'Accademia persegue l'obiettivo di agevolare l'acceso agli studi accademici e di agevolare la
fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante
l'organizzazione di servizi didattici integrativi e interventi anche di natura economica.
2. L'Accademia provvede all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla
legislazione vigente in collaborazione con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
e con gli Enti a ciò preposti.
3. L'Accademia disciplina le modalità di concessione di borse di studio di cui al comma 1 del
presente articolo per le seguenti categorie di borsisti:
a. aiuto tecnico di laboratorio e aiuto tecnico dei servizi;
b. studenti iscritti corsi di specializzazione;
e. studenti iscritti a corsi di formazione alla ricerca artistica;
4. La regolamentazione di cui al precedente comma viene approvata dal Consiglio Accademico,
sentiti i Consigli delle strutture didattiche interessate ed inviata al Consiglio di Amministrazione
per quanto di sua competenza. Viene emanata con decreto direttoriale.
Art. 84 - Studenti diversamente abili
1. L'Accademia garantisce la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti
diversamente abiti ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto
allo studio per tale categoria di studenti.
Titolo XIV - COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ'
Art. 85 - Comunicazione
1.
L'Accademia adotta opportune modalità d'informazione dei propri servizi didattici come
strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di
trasparenza degli atti e dei procedimenti.
2. Il Consiglio Accademico, sentite le strutture didattiche, adotta ogni anno un piano della
comunicazione esterna ed interna al fine di promuovere e valorizzare le proprie attività.
44
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
Titolo XV - NORME DI REVISIONE
Art. 86 - Revisione del regolamento
1. Il regolamento didattico è sottoposto a revisione almeno ogni tre anni, e comunque ogni volta
che sussistano necessità di adeguamento, in riferimento all'offerta didattica complessiva, agli
aspetti organizzativi dei corsi, a nuove disposizioni regolamentari e legislative.
Titolo XVI - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 87 - Norme finali e transitorie
1.
Gli Studenti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano iscritti ai corsi
di studio sperimentali, transitano nei corrispondenti nuovi corsi ordinamentali;
2.
Gli esami già sostenuti e relativi ad insegnamenti non più attivi sono ritenuti validi ai fini del
raggiungimento dei 180 CFA previsti nel corso di studi triennale di 1° livello attivato ai sensi del
DMn. 123/09;
3.
Gli studenti individuano tra gli insegnamenti presenti nei nuovi piani di studi gli insegnamenti in
sostituzione di quelli non più attivi e corrispondenti al numero di crediti necessari ai fini del
completamento del corso di studi e del raggiungimento di 180 CFA.
4.
Fino alla loro costituzione, le competenze assegnate dal presente Regolamento alle strutture
didattiche vengono assunte dal Consiglio Accademico.
5.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento si avviano le procedure per la
costituzione delle strutture didattiche e la nomina dei Coordinatori.
6.
Le strutture didattiche si insediano entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente
Regolamento.
7.
Quanto stabilito nel presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo della
Istituzione e per via telematica.
45
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
Indice generale
Indice generale
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Corsi di studio
Art. 4 - Crediti Formativi Accademici
Art. 5 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio
Art. 6 - Regolamenti didattici dei corsi di studio
Art. 7 - Strutture didattiche
TITOLO II - CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO
Art.
Art.
Art.
Art.
8 - Corsi di diploma di 1 livello
9 - Ammissione al Corso dì diploma accademico di I livello
10 - Conseguimento del diploma accademico di I livello
11 - Istituzione e attivazione
TITOLO III - CORSI DI DIPLOMA SPECIALISTICO DI II LIVELLO
Art.
Art.
Art.
Art.
12 - Corso di Diploma specialistico di II livello
13 - Ammissione al Corso di Diploma specialistico di II livello
14 - Conseguimento del diploma specialistico
15 - Istituzione e attivazione
TITOLO IV-CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
Art. 16 - Corsi di specializzazione
TITOLO V- CORSI DI FORMAZIONE ALLA RICERCA ARTISTICA
Art. 17 - Ammissione, istituzione e attivazione
TITOLO VI - CORSI DI PERFEZIONAMENTO O MASTER ACCADEMICI.
Art. 18 -Caratteristiche dei Corsi di Perfezionamento o Master Accademici
Art. 19 - Istituzione e attivazione
Art. 20 - Corsi interlstituzione di Master
Art. 21 - Docenza e coordinamento dei Master
Art. 22 - Tutor dei Master
Art. 23 - Requisiti di ammissione ai Master
Art. 24 - Conseguimento del titolo
Art. 25 - Contributo di iscrizione. Dotazione. Compensi
Art. 26 - Copertura finanziaria dei corsi
Art. 27 - Gestione organizzativa e amministrativo-contabile
Art. 28 - Gestione delle carriere degli studenti
Art. 29 - Vantazione dei risultati
Art. 30 - Consorzi
TITOLO VII - CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE
Alt.
Art.
Art.
Art.
3 I - Corsi di Formazione Permanente e Ricorrente
32 - Istituzione e attivazione del Corso di Formazione Permanente
33 - Finanziamento del Corso di Formazione Permanente
34 - Attestato di frequenza
TITOLO Vili-ORGANI DELLE STRUTTURE DIDATTICHE.
3
3
4
4
5
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
IO
IO
10
IO
li
11
11
11
11
12
13
13
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15
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16
16
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/7
17
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18
18
7*
46
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
Art. 35 - Scuole
18
Art. 3 6 - Dipartimenti
Art. 3 7 - Istituti
Art. 3 8 - Incompatibilità
19
20
20
TITOLO IX - POLITECNICO DELLE AR TI
Art. 39 - Politecnico delle arti
TITOLO X - SERVIZI DIDA TTICI INTEGRA TI Vi
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
20
20
21
40 -Orientamento e tutorato
41 - Attività integrative
42 - Corsi di aggiornamento, stage e seminari
43 - Attività di tirocinio post-diploina
44 - Corsi e attività formative all'estero (Erasmus)
21
21
21
22
22
TITOLOXI- ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
22
Capo I - Programmazione, coordinamento e verifica
22
Art. 45 - Programmazione didattica
22
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
46 - Piano degli studi annuale e durata dell'anno accademico
47 - Piano di copertura degli insegnamenti
48 - Piano di utilizzo degli spazi e degli orari
49 - Manifesto annuale degli studi
50 - Verifica dei risultati delle attività formative
Capo 2 - Attribuzione dei compiti didattici
Art.
Art.
Art.
Art.
51 - Forme didattiche
52 - Corsi d'insegnamento e propedeuticità
53 - Tirocini
54 - Compiti dei docenti
Capo 3 - Accertamento della preparazione degli studenti
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
55 56 57 5859 60 -
Accertamento della preparazione degli studenti
Ammissione ai corsi di studio
Ammissione agli esami di profitto
Esami di profìtto
Prova finale di diploma accademico
Valutazione della prova finale e composi/ione delle commissioni giudicatrici
TITOLO XII- SALUTAZIONE
Art. 61
Valutazione
Titolo XIII-STUDENTI
Capo I - Norme generali
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
62 - Tutela dei diritti degli studenti
63 - Rapporto formativo
64 - Immatricolazioni
65 - Iscrizioni e libretti accademici personali
66 - Immatricolazione in base a titolo di studio straniero
67 - Iscrizione di diplomati
68 - Iscrizione a corsi singoli
69 - Curricula e piani di studio individuali
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
27
27
27
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28
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31
32
32
33
33
33
33
34
34
35
36
36
36
47
Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce
Art. 70 - Frequenza dei Corsi
37
Capo 2 - Mobilità studentesca esterna e interna
Art. 71 - Trasferimenti ad altre Accademie
Art. 72 - Trasferimenti da altre Accademie
Art. 73 - Passaggi di corso
Art. 74 - Riconoscimento degli studi pregressi
Art. 75 - Sospensione e interruzione temporanea degli studi
Art. 76 - Rinuncia agli studi
Art. 77 - Decadenza della qualifica di studente
Art. 78 - Cessazione della qualifica di studente
37
37
37
38
38
39
39
40
40
Capo 3 - Titoli Accademici
Art. 79 - Rilascio dei Diplomi accademici
Art. 80 - Rilascio di titoli congiunti
Art. 81 - Certificazioni dei titoli di studio
40
40
41
41
Capo 4 - Sanzioni disciplinari a carico degli studenti
Art. 82 - Sanzioni disciplinari
41
41
Titolo XIII-DIRITTO ALLO STUDIO.
Art. 83 - Diritto allo studio
Art. 84 - Studenti diversamente abili
Titolo XIV-COMUNICAZIONE
42
42
42
E PUBBLICITÀ'.
Art. 85 - Comunicazione
43
43
Titolo XV-NORME DI REVISIONE.
43
Art. 86- Revisione del regolamento
43
Titolo XVI - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 87-Norme finali e transitorie
43
43
48
Fly UP