Regolamento didattico - Accademia Belle Arti di Lecce
by user
Comments
Transcript
Regolamento didattico - Accademia Belle Arti di Lecce
' MI! R - \linislt-rn dell'Istrimom' tteH'L 'niverxitù e della Ricerca FAMC - Dire/ione generale per l'alia formazione artistica, musicale e toreutica REGISTRO lirFiriALE Croi. n. 0010805 -27< : 12/2013 - USCITA Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica Al Direttore Accademia di Belle Arti Via G. Libertini, n.3 73100 LECCE Oggetto: D.D.G. 23 dicembre 2013, n.3068: approvazione Regolamento didattico. Si trasmette copia conforme del decreto direttoriale 23 dicembre 2013, n.3068 con il quale sono state approvate, ai sensi dell'ari. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212, le modifiche apportate al Regolamento didattico generale di codesta Istituzione. II DIRETT' - Giorgio, GENERALE o Civello - MIL'R - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca AOODPUN - Dipartimento per l'Università, l'AFAMC e la Ricercai REGISTRO DECRETI Prot.n. 0003068-23/12/2013-REGISTRAZIONE mmim ,^%c&t& Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica II DIRETTORE GENERALE VISTA la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati; VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma delle Legge 21 dicembre 1999, n. 508; VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n.212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della Legge 21 dicembre 1999, n.508 ed in particolare l'arti O, relativo alla disciplina dei Regolamenti didattici concernenti l'ordinamento dei corsi di studio adottati dalle Istituzioni; VISTO, in particolare, il comma 1 dell'arti O del citato D.P.R. n.212/2005, il quale prevede che i predetti Regolamenti Didattici concernenti l'ordinamento dei singoli corsi di studio adottati dalle Istituzioni sono approvati dal Ministero; VISTO il D.M 3 luglio 2009, n.89, con il quale, in applicazione dell'art.3 quinques del D.L. O, convcrtito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n.l, sono stati definiti 10.11.2008, n.l80, i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza, delle Accademie di Belle Arti; VISTO il DD.MM 30 settembre 2009, n 123 e 15 settembre 2010, n.l72, con i quali, in applicazione dell'art.3 quinques del D.L. 10.11.2008, n.l80, convcrtito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n.l, sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello delle Accademie di Belle Arti; VISTO il D.D.G. 8 aprile 2013, n.640 con il quale è stato approvato il regolamento didattico generale dell'Accademia di Belle Arti di Lecce; VISTA la nota prot. 6192/E3 del 17 dicembre 2013, con la quale l'Accademia di Belle Arti di Lecce ha trasmesso, per la successiva approvazione ministeriale, ai sensi dell'ari. IO del sopraindicato D.P.R. n. 212/2005, la proposta di modifica del Regolamento didattico generale dell'Istituzione; ><£\TA'Ì9r7>v '•? .\R CQ H- FUNZIONA Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica IL DIRETTORE GENERALE VERIFICATA la conformità delle modifiche apportate al Regolamento didattico dell'Istituzione, ai requisiti indicati con D.P.R. n.212/2005; RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione delle modifiche apportate al Regolamento didattico generale dell'Accademia di Belle Arti di Lecce. DECRETA Arti - Sono approvate le modifiche apportate al Regolamento Didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce. Art. 2 - 1 1 Regolamento didattico, con le modifiche apportate, in conformità a quanto previsto dall'ari. 10, comma 2 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212, sarà reso pubblico anche per via telematica. Roma, lì 2 3 DIC. 2013 11 DIRETTOWEGENERALE - Giorgio 0/u|fo Civello - Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce Ministero dell'Irruzione. dell'Università e della Ricerca - Alta formazione Artìstica e Musicale Accademia di Belle Arti di Lecce REGOLAMENTO DIDATTICO Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Ari. 1 - Definizioni 1. Ai sensi del presente Regolamento si intende: 2. per Ministro o Ministero o MIUR, il Ministro o il Ministero dell'università e della ricerca; 3. per Istituzione o Accademia, l'Accademia di Belle Arti di Lecce; 4. per CNAM, il Consiglio Nazionale per l'Alta formazione Artistica e Musicale; 5. per regolamenti didattici, I regolamenti adottati dall'Accademia di Lecce, redatti nel rispetto del D.P.R. n.212 del 28 luglio 2005, che regolano gli ordinamenti dei singoli corsi di studio e del D.P.R. n° 132 del 28 febbraio 2003; 6. per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, ovvero i cicli di studio, i piani di studio, moduli, crediti, esami, stage, tirocini, altre attività formative, studi all'estero, tesi, valutazione, test di accesso, studenti e commissioni; 7. per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 3 luglio 2009 n. 89; 8. per area disciplinare, l'insieme di settori scientifico-disciplinari professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali; culturalmente e 9. per titoli di studio, i diplomi che si possono conseguire presso l'Accademia di Lecce: diploma accademico di I e II livello, diploma accademico di specializzazione, i diplomi accademici di formazione alla ricerca in campo artistico, i diplomi di perfezionamento o master di 1° e 2° livello, come individuati nell'ari. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005 n.212; 10. per Dipartimento, la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti; 11. per Scuola, l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee; 12. per corsi di studio: i corsi di indirizzo attivati all'interno della scuola, ovvero i corsi di diploma accademico di I livello come da D.M. 3 luglio 2009, n. 89; I corsi di diploma accademico di 2° livello; i corsi di specializzazione; i corsi di formazione alla ricerca e di perfezionamento o master, come individuati nell'ari. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005 n.212; 13. per credito formativo accademico, di seguito CFA, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio; 14. per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizza il profilo culturale e professionale e al quale è finalizzato il Corso di studio; 15. per curriculum, l'insieme delle attività formative accademiche ed extra-accademiche, 3 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce specificate nel Regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo; 16. per debito formativo, la mancanza di specifici requisiti culturali determinati dagli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio; 17. per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Accademia al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, riferita, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminar), convegni e conferenze, approfondimenti didattici, esercitazioni pratiche o di laboratorio anche svolte all'esterno, ad attività didattiche di gruppo, al tutorato e orientamento, ai tirocini, stage, progetti, cantieri, tesi, nonché all'insieme delle attività di studio individuale e di autoapprendimento; 18. per Manifesto degli Studi, il documento annuale che contiene l'offerta didattica dei corsi di studio istituiti e attivati dall'Accademia. Alt. 2 - Finalità 1. Il presente Regolamento didattico, di seguito denominato "Regolamento", previsto dall'ari. 10 del DPR 212/2005 che disciplina la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica a norma dell'ari. 2 delfe Legge n. 508/1999, e contemplato dall'ari. 3 dello Statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Lecce: a. disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi svolti nell'Accademia per il conseguimento dei titoli accademici aventi valore legale ai sensi della Legge 508/1999; b. definisce l'ordinamento degli studi dei corsi di diploma svolti dall'Accademia di cui all'ari. 3 del DPR 212/2005; e. detta i principi generali e fornisce le direttive dei corsi di studio svolti dall'Accademia in attuazione dell'ari. 3 del DPR 212/2005; d. disciplina la carriera accademica degli studenti; 2. Il presente Regolamento detta norme nelle materie di cui al comma precedente nel rispetto della normativa di legge inerente lo stato giurìdico del personale docente e delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Art. 3 - Corsi di studio 1. L'Accademia organizza, ai sensi dell'ari. 3 del DPR 212/2005 e dell'ari. 3 dello Statuto, i seguenti corsi diretti al conseguimento di titolo di studio avente valore legale: a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello; b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello; e) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione; Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce d) diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca nel campo corrispondente; e) diploma di perfezionamento o master, di I e II livello, conseguito al termine del corso di perfezionamento. 2. I corsi di studio attivati sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, con l'indicazione delle Scuole e dei Dipartimenti di riferimento. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale e inserimento nel presente Regolamento. 3. L'Accademia può organizzare i seguenti corsi che non comportano rilascio di titolo avente valore legale, ma solo di un attestato accademico di frequenza o di partecipazione: a) corsi di aggiornamento professionale; b) stage e seminari, anche in regime di collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche, artistico-culturali e universttarie in ambito nazionale ed internazionale; e) corsi intensivi e di orientamento per studenti. 4. L'Accademia può organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la normativa vigente, con particolare riferimento: a) ai corsi di aggiornamento del personale tecnico amministrativo b) ai corsi serali finalizzati alla formazione permanente e ricorrente per gli adulti e per gli studenti lavoratori. 5. Le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi sono istituite, attivate e gestite secondo procedure previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 6. Le iniziative didattiche di cui al commi 1, 2 e 3 sono organizzate e gestite dalle strutture didattiche previste dall'ari. 5 del DPR 212/2005, dallo Statuto e dal presente Regolamento. 7. Le iniziative didattiche sono istituite e attivate su proposta delle strutture competenti con delibera del Consiglio Accademico; esse vengono altresì deliberate dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dallo Statuto. Art. 4 - Crediti Formativi Accademici 1. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell'Accademia sono organizzati sulla base dei Crediti Formativi Accademici, secondo quanto previsto dall'arte del DPR 212/2005. 2. I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con la frequenza prevista alle attività didattiche e laboratoriali e con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto secondo le modalità sancite dall'ari. 10, comma 4 lett d) del DPR 212/2005. 3. A un CFA corrispondono 25 ore di lavoro per studente. In considerazione della particolare importanza delle attività laboratoriali nei corsi di studio dell'Accademia, con specifico decreto ministeriale possono essere determinate variazioni in aumento non superiore al 20% di tale quantità. 4. La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è convenzionalmente fissata in 60 CFA per anno. Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce 5. La frazione dell'impegno orario complessivo di ciascun credito che deve essere riservata alle lezioni teoriche, alle attività teorico-pratiche e alle attività di laboratorio nelle Accademie di Belle Arti, è così determinata dal DM 158/2009: 6. Lezioni teoriche: da 6 a 9 ore; 7. Attività teorico-pratiche: da 10 a 15; 8. Attività di laboratorio da 20 a 30 9. In prima applicazione del presente Regolamento con apposito decreto ministeriale, sentito il CNAM, sono individuate le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i CFA previsti nei nuovi corsi. Art. 5 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio 1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, definiti ai sensi dell'alt 5 del DPR 212/2005 determinano: a. la denominazione del corso di studio; b. il dipartimento di appartenenza; e. gli obiettivi formativi specifici del corso di studio; d. i curricola in cui è eventualmente articolato il corso; e. le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; f. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa o a ciascun settore disciplinare relativi alla formazione di base, alle attività caratterizzanti e alle attività affini e integrative; g. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; h. la preparazione iniziale richiesta agli studenti; i. ove necessario, le modalità di accertamento della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma e ai corsi di diploma specialistico, ai corsi di specializzazione anche ai fini della determinazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi nel caso la verifica non risulti positiva; 2. Ai sensi dell'ari. 5 del DPR 212/2005, l'offerta formativa dell'Accademia è articolata nei corsi di diverso livello afferenti alle Scuole. 3. Fino all'emanazione dei decreti relativi agli specifici ordinamenti didattici, i corsi di Diploma Accademico di II livello, i corsi di specializzazione e i corsi di formazione alla ricerca sono attivati esclusivamente in via sperimentale, su proposta delle istituzioni, con DM che verifica gli obiettivi formativi e l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il CNAM. 4. I corsi di didattica finalizzati alla formazione degli insegnanti sono disciplinari dalle disposizioni ministeriali. Art. 6 - Regolamenti didattici dei corsi di studio Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce 1. I criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative sono disciplinate dal presente Regolamento. 2. I corsi di diploma accademico di I e II livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca, i corsi di perfezionamento o master, e comunque ogni iniziativa didatticoformativa, sono disciplinati da un regolamento didattico del corso di studio che specifica gli aspetti organizzativi del corso medesimo. 3. Il regolamento didattico del corso di studio è proposto con delibera del Consiglio di Scuola competente; è approvato dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli Studenti, e dal Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza, secondo quanto stabilito dallo Statuto. 4. Il regolamento didattico del corso di studio determina: a. l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con le seguenti specificazioni per ciascun insegnamento o attività formativa: I. il settore disciplinare di appartenenza dell'insegnamento; II. il numero dei crediti formativi assegnati; III. l'eventuale articolazione in moduli; IV. i prerequisiti di accesso nonché le eventuali propedeuticità; V. la tipologia delle verifiche di profitto degli studenti. b. la denominazione e la struttura dei curricola offerti agli studenti; e. le regole sugli obblighi di frequenza. Art. 7 - Strutture didattiche 1. Le strutture didattiche dell'Accademia sono: a. Le Scuole, comprendenti i Corsi di diploma di I e II livello b. I Dipartimenti e. I Corsi di specializzazione d. I Corsi di Perfezionamento o Master di I e II livello e. I Corsi di Formazione alla Ricerca; 2. Gli organi, le funzioni e le competenze di tali strutture sono definiti dal presente Regolamento nonché dai rispettivi regolamenti interni. TITOLO II - CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce Art. 8 - Corsi di diploma di I livello 1. I Corsi di diploma di I livello perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, garantendo l'accesso a corsi di studio di II livello come stabilito dagli specifici regolamenti e ordinamenti di Scuola. 2. Il percorso formativo previsto dai corsi di diploma di I livello è, di norma, di durata triennale. Art. 9 - Ammissione al Corso di diploma accademico di I livello 1. Per essere ammessi ad un corso di diploma di I livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nel rispetto degli accordi internazionali. 2. Per i corsi di diploma per i quali l'Accademia preveda una limitazione degli accessi, l'ammissione è subordinata ad una prova definita dal Regolamento di Corso e recepita nel Manifesto degli studi. 3. Lo studente deve essere in possesso di un'adeguata preparazione iniziale riguardante conoscenze di base definite dal Regolamento didattico del corso di diploma. 4. Il Regolamento didattico di corso definisce le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale attraverso eventuali prove o altri strumenti di vantazione, ed eventuali modalità di acquisizione della preparazione iniziale. 5. Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente può indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il I anno di corso. 6. Le strutture didattiche competenti possono proporre attività formative propedeutiche ai fini del conseguimento di un'adeguata preparazione iniziale, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore. Art. 10 - Conseguimento del diploma accademico di I livello 1. Per conseguire il diploma di I livello lo studente deve acquisire almeno 180 CFA, comprensivi degli insegnamenti, delle altre attività formative e della prova finale secondo quanto definito dal presente Regolamento. Art. 11 - Istituzione e attivazione 1. Un corso di diploma di I livello viene istituito su proposta del Consiglio di Scuola competente (oppure, ove si tratti di istituire una nuova Scuola, del Collegio dei Professori). La proposta, comprensiva dell'ordinamento didattico, viene deliberata dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza, unitamente al parere del Nucleo Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce di Vantazione. Un corso di diploma viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti: a. la denominazione b. gli obiettivi formativi specifici e. il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato d. i curricula in cui è articolato il corso e. le dimensioni della potenziale domanda studentesca f. le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili g. le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili h. l'analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi 3. Un corso di diploma è istituito con decreto del Ministro, acquisito il parere del CNAM, ed è attivato con decreto del direttore dell'Accademia. In prima applicazione vengono approvati con decreto del Ministro i soli corsi relativi alla trasformazione di quelli già attivati in via sperimentale, ai sensi dell'art.5, commaS, del DPR 212/2005. TITOLO III - CORSI DI DIPLOMA SPECIALISTICO DI II LIVELLO Art. 12 - Corso di Diploma specialistico di II livello 1. 2. I Corsi di diploma specialistico di II livello perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artisticoculturali per l'acquisizione di competenze disciplinari specifiche e per l'esercizio di attività di elevata qualificazione professionale. La durata normale di un corso di Diploma specialistico di II livello è di 2 anni aggiuntivi a quelli del diploma di I livello, per un totale di almeno 120 CFA nel biennio. Art. 13 - Ammissione al Corso di Diploma specialistico di II livello 3. 4. 5. 6. Per essere ammessi ad un corso di diploma specialistico di II livello occorre essere in possesso del diploma accademico di I livello o di laurea rispondente ai requisiti richiesti dal Corso di diploma specialistico, ovvero di altro titolo dì studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nel rispetto degli accordi internazionali. Per i corsi di diploma specialistico per i quali l'Accademia preveda una limitazione degli accessi, le modalità di ammissione sono disciplinate da una prova di accesso definita dal Regolamento di Corso e recepita nel Manifesto degli studi. I regolamenti di ogni corso di diploma specialistico stabiliscono i requisiti richiesti per l'accesso, compresi eventuali obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel I anno di corso. Per l'ammissione al Corso di diploma specialistico di II livello, lo studente deve dimostrare il 9 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce possesso di un'adeguata preparazione iniziale riguardante le conoscenze di base definite dalla struttura didattica competente, anche attraverso modalità di verifica da effettuarsi, ove necessario, attraverso prove o altri criteri di valutazione. 7. Qualora lo studente abbia acquisito titolo di diploma di I livello con riferimento ad un curriculum pienamente riconosciuto dalla struttura didattica competente ai fini dell'iscrizione al corso di diploma specialistico, non è richiesta alcuna verifica. 8. La verifica è dovuta nel caso di studenti che abbiano acquisito il titolo di diploma o di laurea con curricola i cui crediti non siano completamente riconosciuti ai fini del diploma specialistico. 9. La struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi se la verifica non è positiva, con l'indicazione di modalità e tempi compresi entro la I annualità. 10. Lo studente può essere iscritto "con riserva" se, pur non avendo ancora conseguito il titolo di studio di I livello, concluda il corso di studi triennale e superi la prova finale di diploma entro l'ultima sessione dell'a.a. precedente. Ove ciò non accada l'iscrizione al corso specialistico decade. Art. 14 - Conseguimento del diploma specialistico 1. Per conseguire il diploma specialistico di II livello lo studente deve aver acquisito almeno 120 CFA nel biennio, come definiti dal regolamento del Corso di diploma specialistico di II livello e recepiti nel Manifesto degli studi. Art. 15 - Istituzione e attivazione 1. Un corso di diploma specialistico di II livello viene istituito su proposta del Consiglio di Scuola competente. La proposta, comprensiva dell'ordinamento didattico, viene deliberata dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza, unitamente al parere del Nucleo di Valutazione. I corsi di diploma specialistico di II livello possono essere istituiti solo nel caso in cui siano già attivati corrispondenti corsi di diploma di I livello. 2. Un corso di diploma specialistico di II livello è istituito con decreto del Ministro, acquisito il parere del CNAM, e attivato con decreto del Direttore dell'Accademia. 3. Un corso di diploma specialistico di II livello viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti: a. la denominazione b. gli obiettivi formativi specifici e. il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato e gli sbocchi professionali d. i curricula in cui è articolato il corso e. la stima della potenziale domanda studentesca f. le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili g. le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili h. l'analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi 10 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce TITOLO IV - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE Art. 16 - Corsi di specializzazione 1. Il Corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici individuati con decreto del Ministro ai sensi dell'ari. 6 del DPR 212/05. 2. La durata del corso di specializzazione e il numero dei CFA necessari per il conseguimento sono stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio Accademico, e comunque nel rispetto delle disposizioni ministeriali. 3. Il regolamento e l'ordinamento didattico di ciascun corso di specializzazione viene proposto dal Consiglio di Dipartimento e approvato dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze. TITOLO V - CORSI DI FORMAZIONE ALLA RICERCA ARTISTICA Art. 17 - Ammissione, istituzione e attivazione 1. I Corsi di Formazione alla Ricerca Artistica sono volti alla formazione di esperti nell'ambito di un particolare settore della ricerca artistico-culturale aventi l'obiettivo di fornire competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione. 2. I Corsi di Formazione alla Ricerca Artistica rilasciano titolo equiparato al dottorato di ricerca universitario. 3. L'attivazione, il regolamento e l'ordinamento dei Corsi di Formazione alla Ricerca Artistica è subordinata all'emanazione di apposite disposizioni ministeriali. TITOLO VI - CORSI DI PERFEZIONAMENTO O MASTER ACCADEMICI Art. 18 - Caratteristiche dei Corsi di Perfezionamento o Master Accademici 1. I corsi di Master hanno una durata almeno annuale e prevedono attività formative di livello adeguato ai grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire. 2. Le attività formative sono articolate e distribuite proporzionalmente alla durata del corso e di norma iniziano tra il 1° settembre e il 30 novembre. 3. L'inizio delle attività formative va programmato in relazione alla conclusione delle procedure di iscrizione dei candidati ammessi a seguito della selezione. 4. Gli ordinamenti dei corsi di Master devono prevedere il conferimento di almeno 60 crediti formativi, corrispondenti a 1500 ore di impegno complessivo, in aggiunta a quelli già acquisiti per conseguire il titolo di accesso al corso. 5. Le attività formative nei corsi di Master possono essere realizzate in forma di lezioni frontali, laboratori, seminari, didattica interattiva, visite didattiche, conferenze, tirocini, stage. Per un corso di Master annuale le attività formative quali lezioni, laboratori, seminari o altro tipo di attività impartita nell'Istituzione, devono essere erogate per non meno di 360 ore. I tirocini e gli 11 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti dì Lecce stage si svolgono di norma presso enti o aziende esterni all'Istituzione. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative del corso di Master è obbligatoria e sono consentite assenze giustificate nei limiti stabiliti dai singoli regolamenti. 6. Potranno essere svolte anche attività didattiche a distanza ovvero in modalità telematica. Alle attività di tirocinio e stage deve essere riservato un numero di crediti non inferiore a 10. Art. 19 - Istituzione e attivazione 1. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di Master di primo e secondo livello sono deliberate dal Consiglio Accademico, su proposta: a. di una Scuola. b. di un Dipartimento, previo parere favorevole della o delle Scuole di riferimento; e. di un Centro interdipartimentale o di un Centro interlstituzione con sede amministrativa presso una delle Istituzioni interessate, previo parere favorevole della o delle Scuole di riferimento. 2. La proposta deve essere formulata secondo uno schema approvato dal Consiglio Accademico e dal Nucleo di Valutazione dell'Istituzione sulla base dei principi generali contenuti nel presente Regolamento, con particolare riferimento ai seguenti elementi essenziali: a. gli obiettivi formativi e i profili professionali di riferimento del corso; b. l'articolazione delle attività formative e le modalità di svolgimento delle prove di verifica, compresa la prova finale; e. la composizione del Consiglio di Corso; d. le risorse di docenza e le strutture disponibili; e. la struttura o ente cui compete la gestione organizzativa e amministrativo-contabile del corso; f. il piano finanziario. 3. Il corso di Master deve disporre di strutture, personale, attrezzature e spazi per tutta la durata dell'organizzazione e dello svolgimento dei corsi. 4. Ai fini dell'attivazione il numero minimo di iscritti non può essere inferiore a quindici per un Master di primo livello e a dieci per un Master di secondo livello. Tale limite può essere derogato in casi debitamente motivati e purché siano garantiti il piano culturale e didattico e l'autosufficienza finanziaria dell'iniziativa; la richiesta di deroga deve essere espressamente formulata già nella proposta di istituzione del corso. 5. L'approvazione degli organi competenti è subordinata alla garanzia preventiva della copertura finanziaria da parte della struttura che gestisce il corso di Master. 6. Le proposte di istituzione e di attivazione dei corsi di Master , ove provengano da strutture dipartimentali, devono essere sottoposte alle Scuole per il prescritto parere di natura vincolante. Ove la proposta di una Scuola coinvolga altre Scuole, va acquisito il parere di queste ultime. 7. L'insieme delle proposte approvate costituisce il Piano Annuale dei corsi di Master 12 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce dell'Istituzione. Il Piano suddetto viene unitariamente approvato dal Consiglio Accademico entro il mese di aprile di ogni anno accademico. 8. I corsi di Master possono essere attivati dall'Istituzione anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati. La proposta formativa concernente il Master deve essere trasmessa al Ministero per la verifica della congruità con le apposite linee guida predisposte dal CNAM. Art. 20 - Corsi interlstituzione di Master 1. Le strutture indicate al comma 1 del precedente art.19 possono proporre l'istituzione e l'attivazione di corsi interlstituzione di Master, secondo le modalità previste nello stesso art.19. 2. I corsi interlstituzione di Master sono regolati sulla base di apposite convenzioni tra le Istituzioni interessate, tenuto conto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento. Art. 21 - Docenza e coordinamento dei Master 1. L'organizzazione e il coordinamento di ciascun corso di Master sono affidati al Consiglio di Corso. Il Consiglio di Corso è composto da non meno di cinque e non più di nove membri, la maggioranza dei quali docenti dell'Istituzione. Il Consiglio può comprendere esperti esterni. 2. Il Coordinatore del corso di Master è responsabile del funzionamento e del coordinamento delle attività del corso. Il Coordinatore viene designato tra i docenti dell'Istituzione componenti del Consiglio di Corso. Un docente non può coordinare più di un corso di Master. 3. Prima dell'inizio dei corsi, il Consiglio di Corso propone al Consiglio Accademico, sentite le Scuole interessate, l'impegno didattico nel corso di Master dei docenti dell'Istituzione, acquisendone l'autorizzazione. In ogni caso, l'impegno didattico nel corso di Master da parte dei docenti dell'Istituzione non può sostituire l'impegno didattico nei corsi di Diploma di primo e di secondo livello, derivante dalla programmazione didattica dell'Istituzione. 4. Il corpo docente del corso di Master può comprendere, oltre a docenti dell'Istituzione, docenti di Istituzioni italiane o estere; deve inoltre essere prevista una adeguata componente di esperti esterni, al fine di assicurare il collegamento con il mondo del lavoro e delle imprese, e l'aggiornamento professionale. Il corpo docente viene designato dal Consiglio Accademico su proposta del Consiglio di Corso, sentita la Scuola o le Scuole di riferimento. 5. Ad ogni istituzione è data facoltà di istituire un ufficio Master, presieduto dal Direttore o da un suo delegato, nominato dal Consiglio Accademico e formato da docenti esperti, rappresentanti dell'Amministrazione e degli studenti, per attività di supporto, monitoraggio, coordinamento e controllo dei Corsi Master attivati. Art. 22 - Tutor dei Master 13 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce 1. Allo scopo di promuovere e sviluppare il valore formativo del corso di Master, il Consiglio di Corso individua uno o più tutor, in relazione ai contenuti, alle modalità e alle finalità del corso, per svolgere attività di supporto organizzativo, sostegno alla didattica attiva e coordinamento delle attività di tirocinio. Art. 23 - Requisiti di ammissione ai Master 1. È ammesso ai corsi di Master di primo livello chi abbia conseguito un diploma accademico di primo Livello oppure di Laurea o un altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 2. È ammesso ai corsi di Master di secondo livello chi abbia conseguito un diploma accademico di Secondo Livello, una Laurea Magistrale o specialistica, o un altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 3. I titoli di studio conseguiti all'estero, se non riconosciuti dalla normativa vigente, dovranno essere valutati dal Consiglio di Corso che li potrà riconoscere equivalenti ai soli fini dell'ammissione al corso. 4. Non è consentita la contemporanea iscrizione a un corso di Master e ad altri corsi di studio Afam e universitari. Lo studente potrà comunque avvalersi, ove previsto, dell'istituto della sospensione degli studi secondo le modalità stabilite dall'Istituzione. 5. Il riconoscimento di CFA per attività formative pregresse debitamente certificate, con conseguente abbreviazione del corso di Master, è consentito alle condizioni e nei limiti stabiliti dal Consiglio accademico dell'Istituzione. 6. Ai fini dell'ammissione dovrà essere prevista una selezione per merito da effettuarsi secondo modalità indicate nei singoli bandi, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e imparzialità in materia di pubblici concorsi. I bandi dovranno in ogni caso riportare: a) gli obiettivi del corso di studio; b) l'articolazione didattica; e) i requisiti di accesso; d) il numero massimo dei posti disponibili nonché il numero minimo di iscritti senza il quale il corso non sarà attivato; e) il contributo di iscrizione al corso, che potrà essere suddiviso al massimo in due rate; f) eventuali borse di studio o forme di agevolazione quali l'esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione o altre forme di tutela del diritto allo studio; g) i criteri di selezione. 7. Il bando del corso può prevedere, disciplinandola, l'ammissione alla selezione di studenti diplomandi e laureandi, a condizione che il titolo di studio richiesto risulti comunque conseguito all'atto dell'immatricolazione, e comunque prima dell'inizio delle attività del corso. In caso di disponibilità di posti e oltre il numero minimo previsto per l'attivazione, può essere ammessa la frequenza con riserva a un corso di Master, purché il titolo di studio richiesto per l'accesso venga conseguito in tempi compatibili con la regolare partecipazione al corso. 8. Lo status di studente del Master si acquisisce con il perfezionamento delle procedure di iscrizione presso i competenti uffici di cui al successivo ari 28. 14 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce 9. Ove prevista, l'iscrizione a singoli moduli del corso di Master è soggetta al rispetto dei requisiti di ammissione di cui al presente articolo. Il rilascio di certificazioni attestanti il profitto è comunque subordinato all'accertamento dell'acquisizione delle relative competenze. Non sono ammesse attestazioni di mera frequenza ai corsi di Master. Valgono, in quanto applicabili, le norme previste dal regolamento carriere studenti dell'Istituzione in materia di iscrizione ai corsi singoli. 10. È ammessa la restituzione del contributo di iscrizione già versato solo in caso di ritiro dagli studi effettuato entro un mese dall'inizio dei corsi e comunque nella misura dell'80%. Art. 24 - Conseguimento del titolo 1. Per conseguire il titolo di Master lo studente dovrà aver acquisito i crediti previsti dall'ordinamento del corso, inclusi quelli relativi alle attività di tirocinio e alla prova finale. 2. Il conferimento dei crediti è subordinato all'accertamento dell'acquisizione delle relative competenze, alla frequenza, al superamento delle eventuali verifiche intermedie e della prova finale. Art. 25 - Contributo di iscrizione. Dotazione. Compensi 1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente il contributo minimo richiesto per l'iscrizione a un corso di Master e quello di iscrizione al singolo modulo formativo. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce contestualmente anche il compenso orario minimo e quello massimo per le attività didattiche svolte nei corsi di Master da parte dei docenti dell'Istituzione. 2. In presenza di un'eventuale struttura che organizzi didatticamente e amministrativamente il corso di Master, l'Istituzione riconosce a quest'ultima una dotazione che deve essere destinata esclusivamente al funzionamento del corso. Tale dotazione è composta, al netto della quota prevista dal successivo comma 2 dell'ari 26: a. dai contributi degli iscritti; b. da eventuali erogazioni a ciò finalizzate da parte di Enti e soggetti esterni; e. da risorse aggiuntive eventualmente assicurate dagli enti a cui è affidata la gestione organizzativa e amministrativo-contabile del corso. 3. Gli eventuali avanzi, dopo la fine del corso, dovranno essere restituiti alla struttura proponente. 4. Per i corsi di Master finanziati dal Fondo Sociale Europeo o da altri finanziamenti dell'Unione Europea, gli iscritti "non occupati" e "disoccupati" per un numero minimo di unità stabilito dalle disposizioni normative di riferimento, possono essere esentati, anche parzialmente, dal pagamento del contributo di iscrizione, fatto salvo, in ogni caso, il versamento della quota di Istituzione pari all'8% del contributo stesso. 5. L'attribuzione delle attività di docenza, coordinamento e progettazione è effettuata dai Consigli accademici su proposta dei Consigli di Corso. Le sopra indicate attività, effettuate dai docenti 15 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce dell'Istituzione al di fuori del monte orario di impegno definito da ciascuna Scuola, possono essere retribuite, tenendo conto dei compensi orari stabiliti dalla contrattazione integrativa d'Istituto, con compenso orario proposto dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo e all'interno della dotazione prevista dal piano finanziario del corso e secondo le modalità previste per l'attribuzione di incentivi ai docenti. Il Consiglio di Amministrazione propone anche i compensi dei docenti esterni, dei tutor e del personale tecnico-amministrativo. 6. Per tutte le attività di progettazione e coordinamento, il piano finanziario del Master può prevedere compensi entro il limite complessivo del 10% del totale delle entrate di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2. 7. I compensi per le attività di docenza, tutorato, coordinamento e progettazione sono deliberati dalla struttura proponente, in accordo con la struttura o ente a cui è eventualmente affidata la gestione organizzativa e amministrativo-contabile. 8. L'attribuzione delle attività al personale tecnico-amministrativo e ai collaboratori in servizio presso l'Istituzione avviene previa autorizzazione del Direttore amministrativo, al di fuori dell'orario di lavoro e in aggiunta rispetto al proprio monte ore. Art. 26 - Copertura finanziaria dei corsi 1. La copertura finanziaria delle attività dei corsi di Master è assicurata dai contributi dei frequentanti e da erogazioni a ciò specificamente destinate da enti e soggetti esterni. Non possono essere previsti oneri finanziari a carico del bilancio dell'Istituzione 2. Il piano finanziario del corso di Master deve comunque riservare in favore dell'Istituzione una quota non inferiore al 5% delle entrate di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 10, comma 2, quale contributo forfetario alte spese generali e agli oneri indiretti. 3. Nel caso di corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo o da altri finanziamenti dell'Unione Europea sui cui fondi gravino quote specifiche a favore dell'Istituzione, la quota di cui al comma 2 non viene applicata per la parte finanziata dall'Unione Europea. 4. Nel caso in cui la gestione organizzativa e amministrativo-contabile del corso venga affidata a un ente esterno all'Istituzione, il piano finanziario dovrà tenere comunque conto delle quote a favore dell'Istituzione. Art. 27 - Gestione organizzativa e amministrativo-contabile 1. La gestione organizzativa e amministrativo-contabile del corso di Master è affidata all'Istituzione, ovvero a un Ente partecipato dall'Istituzione o con essa convenzionato. 2. Il piano finanziario del corso potrà riservare una quota a favore della struttura a cui è affidata la gestione amministrativo-contabile. 16 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce Ari 28 - Gestione delle carriere degli studenti 1. La gestione delle carriere degli studenti del corso di Master, dall'iscrizione al rilascio del titolo, è attribuita agli uffici dell'amministrazione centrale dell'Istituzione. Alt. 29 - Valutazione dei risultati 1. I corsi di Master sono sottoposti a una vantazione dei risultati, anche sulla base degli esiti di processi di verifica della soddisfazione degli iscritti e delle ricadute professionali del titolo (incidenza sull'occupabilità o migliore occupazione degli interessati). A conclusione del corso, il Coordinatore redige una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La relazione, approvata dalla struttura proponente, è portata all'esame del Nucleo di Valutazione dell'Istituzione e del Consiglio accademico anche ai fini di eventuali proposte di riedizioni del corso per l'anno successivo. 2. Dopo tre edizioni del corso di Master, il Nucleo di Valutazione provvedere a redigere una relazione di sintesi che ne verifichi i risultati e le ricadute professionali. Art. 30 - Consorzi 1. I corsi di Master, anche interlstituzione, possono essere organizzati anche in forma consortile, previe convenzioni con enti e soggetti esterni, pubblici o privati e/o con altre Istituzioni. 2. I corsi di Master, anche interlstituzione, organizzati ai sensi del presente articolo sono corsi dell'Istituzione e devono rispettare gli adempimenti di cui all'art. 19 del presente regolamento. 3. Le deroghe al presente regolamento relative ai corsi di Master svolti in convenzione con altre Istituzione italiane o straniere, con enti e soggetti esterni, pubblici o privati, o finanziati dall'Unione Europea sono soggette all'approvazione del Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione. TITOLO VII - CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE Art. 31 - Corsi di Formazione Permanente e Ricorrente 1. Il corso di Formazione permanente, rivolto agli adulti, ha l'obiettivo di fornire specifica 17 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce preparazione in ambiti artistici e professionali particolari. Il corso si caratterizza per una durata massima di un'annualità e per la flessibilità del suo ordinamento. 2. I requisiti per l'ammissione al Corso di Formazione Permanente sono definiti da apposito bando pubblico. Art. 32 - Istituzione e attivazione del Corso di Formazione Permanente 1. Il Corso di Formazione Permanente viene proposto dalla struttura dipartimentale competente, approvato dal Consiglio Accademico nonché dal Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza, e attivato con decreto del Direttore dell'Accademia. 2. Il Corso di Formazione Permanente viene proposto sulla base di un progetto dove siano definiti: a. denominazione e obiettivi formativi specifici del corso b. la stima della potenziale domanda formativa e. le competenze di docenze necessarie e quelle disponibili d. le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie e quelle disponibili e. il piano di fattibilità finanziaria f. l'ordinamento didattico del corso in termini di obiettivi formativi, di insegnamenti e di attività didattiche con relativi CFA g. durata del corso e numero massimo di partecipanti h. modalità di selezione dei partecipanti i. ammontare delle quote d'iscrizione j. sede e periodo di svolgimento del corso k. composizione dell'organo di gestione Art. 33 - Finanziamento del Corso di Formazione Permanente 1. Al finanziamento delle spese connesse alla gestione e al funzionamento del Corso di Formazione Permanente si provvede con introiti derivati da quote d'iscrizione e da contributi a carico degli iscritti, nonché con risorse e sovvenzioni provenienti da Enti e istituzioni esterne anche sotto forma di attività di sponsorizzazione. Art. 34 - Attestato di frequenza 1. A conclusione del Corso di Formazione Permanente, agli iscritti che a giudizio di una apposita Commissione abbiano svolto le attività previste dal programma didattico-formativo e abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti nel decreto istitutivo del corso, è rilasciato un attestato finale di frequenza a firma del Direttore dell'Accademia. 2. La Commissione è composta da non meno di 5 docenti ed è nominata dal Direttore 18 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce dell'Accademia. TITOLO Vili - ORGANI DELLE STRUTTURE DIDATTICHE Art. 35 - Scuole 1. Le Scuole hanno la responsabilità didattica e di funzionamento dei corsi di diploma di I e II livello in esse ricompresi. Esse sono rette da un Consiglio di Scuola composto da: a. i docenti in organico che svolgono almeno un insegnamento presente nei piani di studio dei corsi afferenti alla Scuola, esclusi gli insegnamenti a scelta dello studente; b. Il Consiglio di Scuola è presieduto dal Direttore o da un suo delegato. 2. Il Consiglio di Scuola ha il compito di: a. organizzare e verificare i risultati delle attività didattiche e formative dei corsi a esso afferenti; b. coordinare le attività didattiche; e. proporre calendari delle attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del Consiglio Accademico; d. formulare proposte in ordine all'utilizzo delle risorse ad esso assegnate; e. proporre la definizione e le modifiche dei regolamenti didattici di corso; f. proporre l'attivazione di corsi con nuovi indirizzi nell'ambito della Scuola; g. proporre l'attivazione di Master. 3. Il Consiglio di Scuola si riunisce su convocazione del Direttore. Art. 36 - Dipartimenti 1. Il Dipartimento coordina l'attività didattica e di ricerca ed è responsabile dell'offerta formativa complessiva delle Scuole in esso ricomprese. 2. Il Consiglio di Dipartimento è composto da: a. i docenti in organico che svolgono almeno un insegnamento presente nei piani di studio dei corsi delle Scuole afferenti ai Dipartimento, esclusi eventuali gli insegnamenti a scelta dello studente; b. il Coordinatore del Dipartimento, eletto dai docenti di I e II fascia degli insegnamenti in organico tra i professori di I e II fascia afferenti al Dipartimento, con almeno 3 anni di anzianità di ruolo e per un periodo di 3 anni rinnovabile per non più di una volta 19 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce consecutivamente; e. un rappresentante degli studenti iscritto ai corsi di diploma afferenti il Dipartimento, designato dalla Consulta degli Studenti. 3. Il Dipartimento esercita le seguenti funzioni: a. promuove e coordina l'attività didattica e di ricerca delle Scuole; b. promuove e sviluppa attività e collaborazioni con soggetti esterni; e. propone l'istituzione di Corsi di Specializzazione e di Corsi di Formazione alla Ricerca Artistica e Corsi di Perfezionamento o Master, organizzandone le relative attività e strutture didattiche, salvo diverse disposizioni ministeriali; d. avanza agli organi di gestione dell'Accademia richieste di spazi, dotazioni materiali e finanziarie, personale TA per lo sviluppo e l'attuazione delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica; e. programma e verifica le attività aggiuntive all'ordinaria attività didattica e di ricerca, tenendo conto delle proposte pervenute dagli Istituti e dalle Scuole, nei limiti delle risorse assegnate, e presenta al Consiglio Accademico la relazione della programmazione culturale, organizzativa e finanziaria di cui all'art.61 c.2. 4. Il Dipartimento è istituito con decreto del Direttore dell'Accademia su delibera del Consiglio Accademico e parere conforme del Consiglio di Amministrazione. 5. Il Coordinatore di Dipartimento presiede il Consiglio di Dipartimento e ha il compito di renderne esecutive le decisioni. 6. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce su convocazione del Coordinatore, vistata dal Direttore. 7. I Coordinatori di Dipartimento possono essere convocati a titolo consultivo nelle sedute del Consiglio Accademico dedicate alla definizione dei piani triennali di indirizzo nonché alla programmazione annuale e al Manifesto degli Studi. Art. 37 - Istituti 1. Gli Istituti sono strutture organizzative della ricerca e della produzione artistica e scientifica, che aggregano settori disciplinari omogenei per fini e metodi o per contenuti disciplinari, e in cui confluiscono i professori degli insegnamenti in organico. 2. Gli Istituti sono istituiti con decreto del Direttore, su proposta del Collegio dei Professori e delibera del Consiglio Accademico. 3. Ogni docente, in conformità al settore disciplinare in cui opera o della specifica attività di ricerca, può scegliere l'Istituto nel quale intende svolgere l'attività di ricerca. L'eventuale richiesta di cambiamento dell'Istituto di afferenza deve essere inoltrata dal docente al Consiglio Accademico. 4. È possibile l'attivazione di Istituti tra più istituzioni AFAM e Università presenti sul territorio. 5. Ferma restando l'autonomia didattica e di ricerca dei singoli professori, l'Istituto esercita le 20 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce seguenti funzioni: a. programma e coordina la ricerca e la produzione artistica dell'area di competenza; b. esprime parere e avanza proposte ai Consigli di Dipartimento, in merito alla destinazione e all'utilizzazione delle risorse destinate alla ricerca e alla produzione e. artistica e scientifica. Art. 38 - Incompatibilità 1. L'incarico di Coordinatore di una struttura didattica è incompatibile con incarichi di Coordinatore di altre strutture didattiche, con l'incarico di direttore, di prodirettore, di collaboratore alla direzione, di componente del Consiglio Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione. TITOLO IX - POLITECNICO DELLE ARTI Art. 39 - Politecnico delle arti 1. L'Accademia ha facoltà di costituire, nel rispetto dei regolamenti di cui all'art.2, comma 7 della Legge 508/99 sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle Arti nei quali possono confluire Istituzioni dell'Afam e strutture dell'Università. TITOLO X - SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI Art. 40 - Orientamento e tutorato 1. L'Accademia di Belle Arti di Lecce, d'intesa con le strutture scolastiche territoriali, può organizzare corsi di orientamento pre-accademico, riservati agli studenti iscritti all'ultimo triennio delle scuole medie secondarie di II grado, secondo forme e modalità stabilite in apposito accordo di collaborazione da aggiornare annualmente. 2. Le strutture didattiche possono attivare, in collaborazione col Servizio Tutorato e Orientamento dell'Accademia, incontri di orientamento riservati agli studenti iscritti, al fine di fornire loro un livello di informazione preventiva sufficiente per le scelte da compiere nel corso degli studi. 3. L'Accademia può inoltre organizzare brevi incontri di orientamento ai propri diplomati atti a fornire ogni elemento informativo utile circa l'iscrizione a corsi post-diploma accademico. 21 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce 4 Le attività di orientamento e tutorato sono disciplinate da apposito regolamento e possono essere supportate da collaboratori amministrativi. Art. 41 - Attività integrative 1. Allo scopo di favorire l'assolvimento di debiti formativi, le strutture didattiche possono proporre annualmente al Consiglio Accademico, e al Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza, l'istituzione di attività formative integrative e propedeutiche svolte dai docenti nelle forme previste dal Contratto Integrativo d'Istituto per le attività aggiuntive d'insegnamento e funzionali all'insegnamento. 2. Dette attività vengono attivate con decreto del Direttore, Art. 42 - Corsi di aggiornamento, stage e seminari 1. L'Accademia può organizzare corsi di aggiornamento, stage e seminari in regime di collaborazione e di scambio con altre Istituzioni accademiche e universitarie, con Enti ed Istituzioni artistico-culturali e di servizio in ambito nazionale ed internazionale. 2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente è attivato con decreto del Direttore, previa delibera del Consiglio Accademico, e del Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza, in cui siano previsti: a) durata del corso o dello stage b) numero minimo e massimo di partecipanti e) quote di iscrizione d) sede e periodo di svolgimento e) eventuale individuazione di un coordinatore 3. Le attività di cui al comma precedente debbono essere totalmente finanziate da soggetti esterni. Art. 43 - Attività di tirocinio post-diploma 1. L'Accademia di Belle Arti di Lecce può svolgere attività di tirocinio post-diploma negli ambiti formativi di propria competenza. 2. Tali attività sono proposte dalle strutture didattiche e dovranno definire: a. criteri e modalità di iscrizione ai tirocini b. criteri di determinazione dei periodi e delle sedi di svolgimento dei tirocini e. obblighi di partecipazione e adempimenti posti a carico del tirocinante nonché obblighi e adempimenti della struttura accademica ai fini del regolare svolgimento del tirocinio 22 -.,-.....1 . — —,-,. -- - — Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce d. rilascio dell'attestato di partecipazione e. eventuali cause di invalidità del tirocinio 3. Dette attività sono attivate con decreto del Direttore previa delibera del Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, del Consiglio di Amministrazione. Art. 44 - Corsi e attività formative all'estero (Erasmus) 1. I concorsi per il conferimento di borse di studio per la frequenza di corsi e attività di perfezionamento presso istituzioni accademiche e universitarie estere sono banditi dall'Accademia di Belle Arti di Lecce sulla base di risorse ministeriali e/o interne e secondo norme attuative ministeriali recepite da apposita normativa. TITOLO XI - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA Capo / - Programmazione, coordinamento e verifica Art. 45 - Programmazione didattica 1. Ai sensi dell'ari. 14 dello Statuto, il Consiglio Accademico determina il piano d'indirizzo triennale e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca. 2. La programmazione didattica annuale e il Manifesto degli studi sono deliberati dal Consiglio Accademico sulla base delle indicazioni delle strutture didattiche collegiali nonché del Servizio di Tutorato e Orientamento, che avanzano ciascuno per le proprie competenze, entro i termini stabiliti dai Consiglio Accademico e comunque entro i tempi necessari all'avvio delle attività, motivate proposte in merito a: a. Integrazioni e modifiche del piano di studi annuale b. piano di copertura degli insegnamenti e. piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario d. piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative e. piano delle prove di accesso, delle verifiche d'esame e delle prove finali; 3. Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati dal Consiglio Accademico in corso d'anno in caso di situazioni non prevedibili all'atto della loro approvazione o di sopraggiunte impellenti necessità. 23 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce Art. 46 - Piano degli studi annuale e durata dell'anno accademico 1. Il piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento dei corsi di studio, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative per ciascuno degli anni di durata ordinaria del corso stesso, indicandone il numero di CFA, di ore di lezione, nonché i periodi didattici di svolgimento 2. Il piano di studi annuale è definito ogni anno dal Consiglio Accademico nel rispetto dell'ordinamento didattico. 3. La durata dell'anno accademico è fissata da 1° novembre al 31 ottobre. Le attività didattiche possono iniziare prima del 1° novembre qualora previsto dal calendario delle attività deliberato dal Consiglio Accademico. Art. 47 - Piano di copertura degli insegnamenti 1. Nel rispetto dello status giuridico dei docenti dell'Accademia, per le modalità di copertura degli insegnamenti si fa riferimento a quanto previsto dai CCNL e dalla normativa vigente. 2. Gli insegnamenti relativi a discipline non comprese nei settori disciplinari dei docenti in organico sono affidati dal Consiglio Accademico prioritariamente ai docenti in organico, con modalità definite in sede di contrattazione integrativa di Istituto. 3. Gli eventuali insegnamenti non coperti da docenti in organico possono essere conferiti a esperti esterni mediante contratto di prestazione professionale per il numero di ore corrispondenti all'insegnamento. I requisiti per l'accesso, i criteri di valutazione dei candidati e la composizione delle commissioni sono definiti con apposito bando approvato dal Consiglio Accademico ed emanato con decreto del Direttore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza. Art. 48 - Piano di utilizzo degli spazi e degli orari 1. Il piano di utilizzo degli spazi e degli orari definisce la disponibilità degli spazi da destinarsi alle attività didattiche e di studio e i rispettivi orari di utilizzo. 2. Il piano individua per ciascun insegnamento attivato la denominazione esatta della disciplina, il nome del docente, l'orario e l'aula, il giorno di inizio e di conclusione delle lezioni. Ogni docente deve inoltre indicare l'orario di ricevimento degli studenti, nonché un indirizzo di posta elettronica. 24 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce 3. Il piano, proposto dalla Direzione, è approvato dal Consiglio Accademico, quindi pubblicato all'albo dell'Istituto e per via telematica almeno 10 gg. prima dell'inizio di ciascun periodo didattico. Art. 49 - Manifesto annuale degli studi 1. Entro il 30 luglio di ogni anno il Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, Consiglio di Amministrazione, approvano il Manifesto annuale degli studi che comprende: a) il piano annuale di ciascun corso di studio; b) le modalità di accesso degli studenti e) le modalità di immatricolazione e d'iscrizione d) i termini delle iscrizioni alle eventuali prova di ammissione e) i termini e le modalità dell'eventuale accertamento della preparazione iniziale f) l'ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti 2. Le strutture didattiche inoltrano eventuali proposte at Consiglio Accademico circa le lettere a), d), e) del presente articolo entro il 15 luglio di ogni a.a. per le opportune deliberazioni. 3. Le determinazioni di cui alla lettera f) del comma 1 sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione. 4. Il Manifesto annuale degli studi viene pubblicato all'albo dell'Istituto e per via telematica. Art. 50 - Verifica dei risultati delle attività formative 1. L'Accademia di Belle arti di Lecce si pone l'obiettivo di garantire il conseguimento del titolo di studio entro la durata ordinaria prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, riducendo al minimo possibile il numero degli abbandoni. 2. La verifica per il conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio degli studenti, sia in ordine a disfunzioni organizzative, sia a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nei vari periodi didattici. 3. Le strutture didattiche verificano l'andamento complessivo delle attività formative e suggeriscono possibili soluzioni sulla base di opportune analisi dei percorsi formativi degli studenti. 25 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce Capo 2 - Attribuzione dei compiti didattici Art. 51 - Forme didattiche 1. Le attività didattiche svolte dall'Accademia di Belle Arti di Lecce possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente nonché le forme didattiche di tipo sperimentale ritenute opportune dal singolo docente. 2. In ogni caso gli insegnamenti debbono essere impartiti sotto forma di lezioni, di esercitazioni, di attività di laboratorio, di seminari, di approfondimenti didattici, e di altre forme didattiche nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti e dai regolamenti didattici. 3. Le esercitazioni consistono in attività con le quali si sviluppano esemplificazioni ed applicazioni di principi e metodi presentati con lo scopo di chiarire i contenuti delle lezioni. 4. Le attività di laboratorio sono attività formative strettamente connesse ed integrate alla disciplina di riferimento. Esse vengono svolte dallo studente sotto la diretta supervisione del docente. 5. Il seminario didattico consiste nella partecipazione dello studente ad incontri in cui sono presentati, discussi e approfonditi temi oggetto degli insegnamenti, sotto la guida di un docente e l'eventuale presenza di esperti e personalità esterne. 6. Gli approfondimenti didattici sono sedute di discussione su argomenti inerenti il programma di insegnamento, tenute dal docente e ulteriori rispetto alle normali lezioni del corso. 7. Le lezioni, i laboratori, i seminari e gli approfondimenti didattici, insieme con la cura delle tesi, costituiscono didattica frontale e assumono valenza autonoma, rappresentando momenti ulteriori e necessari di formazione dello studente a cura del docente. Art. 52 - Corsi d'insegnamento e propedeuticità 1. Gli insegnamenti previsti nei piani di studi, e che terminano con una prova di esame, possono essere di durata semestrale, annuale o pluriennale. 2. Le discipline per le quali sono previsti più esami di profitto durante il corso di studi comportano programmi diversi per ogni annualità (o semestralità). Le diverse annualità (o semestralità) di ogni insegnamento hanno carattere di propedeuticità, pertanto non è consentito sostenere l'esame di profitto di una annualità (o semestralità) prima di avere superato quella precedente. 3. Il mancato rispetto delle norme di propedeuticità comporta la nullità dell'esame eventualmente sostenuto. 4. Le discipline possono articolarsi in moduli corrispondenti ad argomenti individuabili all'interno del programma d'insegnamento. chiaramente 26 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce Ari 53 - Tirocini 1. Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale, di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dell'Accademia, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d'insegnamento. 2. Il tirocinio può essere effettuato solo a seguito di un accordo tra l'Accademia e Istituzioni, Enti e strutture private qualificate, la cui idoneità è accertata sulla base dei requisiti stabiliti dalla struttura didattica competente. 3. La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell'insegnamento o delle finalità formative del corso di studio. 4. Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità si svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. 5. La convenzione è approvata, su proposta della struttura didattica competente, dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze. Art. 54 - Compiti dei docenti 1. I compiti didattici dei docenti sono disciplinati dalla vigente normativa, e consistono in: a) lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari, approfondimenti didattici, cura delle tesi e altre attività didattiche e integrative del programma didattico b) ricevimento studenti e) accertamento della preparazione e del profitto degli studenti d) partecipazione agli organi collegiali 2. In considerazione del profilo professionale dei docenti dell'Accademia e degli obblighi connessi alla funzione docente e considerata la specificità delle discipline dell'Accademia, le attività didattiche sono svolte con criteri di flessibilità organizzativa del monte ore annuo di ciascun docente. Particolari modalità di prestazione dell'attività didattica sono programmabili in presenza di specifiche e dimostrate esigenze didattiche. 3. I docenti sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni loro affidate. Possono invitare esperti su argomenti specifici da svolgere alla loro presenza, previa comunicazione al Direttore. Nel caso di inviti a esperti che comportino oneri, è necessario chiedere preventiva autorizzazione al Direttore e al Consiglio di Amministrazione. 4. I docenti sono tenuti ad assicurare, nell'ambito del monte ore annuo, un numero di ore di ricevimento degli studenti secondo modalità stabilite dal Consiglio Accademico. 5. Il docente è tenuto a riportare su un registro, vidimato dal Direttore, le attività svolte. In esso vengono annotate le presenze degli studenti e le lezioni. Tale registro, firmato dal docente, è consegnato alla direzione entro quindici giorni dalla conclusione dell'anno accademico. 6. Ogni docente è tenuto a esibire il registro, tenuto nel cassetto personale, su richiesta del 27 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce Direttore. 7. Per quanto non espressamente previsto si rimanda al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Capo 3 - Accertamento della preparazione degli studenti Art. 55 - Accertamento della preparazione degli studenti 1. L'accertamento della preparazione di base degli studenti avviene con i seguenti strumenti: a. prove di ammissione ai corsi di studio b. prove di accertamento della preparazione iniziale e. esami di profitto d. prove finali 2. A ciascuna delle prove di cui al comma 1 corrispondono altrettante procedure di accertamento. Art. 56 - Ammissione ai corsi di studio 1. Ai fini del miglioramento dell'offerta formativa e della qualità degli studi il numero massimo di iscrizioni per ogni corso viene deliberato annualmente dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su motivata richiesta delle strutture didattiche competenti. 2. I corsi di studio presso l'Accademia di Belle Arti di Lecce sono ad accesso programmato e ad accesso libero. 3. I corsi ad accesso programmato prevedono una limitazione dei posti disponibili per gli studenti. L'ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato è disposta dall'Accademia previo superamento di apposite prove di accesso per titoli e/o per esami o colloqui, con pubblicazione del relativo bando almeno 15 giorni prima della loro effettuazione, e dei risultati entro i 15 giorni successivi allo svolgimento delle prove. Tale pubblicazione, nel rispetto delle norme sulla riservatezza, ha valore formale di comunicazione agli interessati dell'esito dell'ammissione. 4. Le procedure delle prove di accesso ai corsi di studio sono disciplinate dalle strutture didattiche competenti Tali procedure sono e pubblicate nel Manifesto degli Studi. 5. Le Commissioni per le prove di ammissione di ogni singolo corso di studio sono nominate dal Direttore, sentiti i Coordinatori di Dipartimento. Art. 57 - Ammissione agli esami di profitto 1. Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente deve: 28 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce a. essere in regola con l'iscrizione al corso di studio ed avere effettuato il pagamento delle relative tasse e contributi; b. avere inserito i relativi insegnamenti nel piano di studi individuale; e. avere soddisfatto le eventuali propedeuticità obbligatorie; d. essere iscritto all'appello d'esame mediante la consegna dello statino nei tempi stabiliti; e. essere in regola con gli obblighi di frequenza, stabiliti nei due terzi delle attività formative effettivamente svolte di ogni singolo insegnamento, salvo diverse disposizioni degfi organi competenti o dei Regolamenti di corso, e le eventuali eccezioni previste dall'art.70. 2. Gli esami sostenuti in difetto anche di uno solo dei requisiti di cui al comma precedente sono nulli di fatto e di diritto. Dell'annullamento sarà data comunicazione scritta agli interessati da parte della Segreteria Didattica, che effettua d'ufficio i controlli di cui alle lettere a), b), e), e). 3. Entro 15 giorni dal termine delle lezioni di ogni insegnamento, e comunque prima dell'appello d'esame, il docente deve consegnare l'elenco degli studenti ammessi agli esami poiché in regola con gli obblighi di frequenza di cui al punto e) del comma 1. L'elenco ufficiale degli iscritti a ogni insegnamento deve essere consegnato al docente dalla Segreteria didattica entro e non oltre 30 giorni dall'inizio delle lezioni del corso medesimo. 4. Lo studente ammesso all'esame di profitto di una determinata disciplina, avendo espletato gli obblighi di frequenza, deve sostenere il relativo esame entro quattro anni accademici. In caso contrario l'ammissione all'esame decade e lo studente deve rifrequentare le lezioni. Agli studenti che abbiano sospeso gli studi in base a quanto previsto dal successivo art.74 c.2 l'anno di sospensione non viene computato. 5. Lo studente ammesso all'esame di profitto di una determinata disciplina ha diritto a sostenere l'esame sul medesimo programma di insegnamento vigente nelt'a.a. in cui ha espletato gli obblighi di frequenza. 6. Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già sostenuto con esito positivo. 7. Lo studente può sostenere nel corso dell'a.a. tutti gli esami di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente. 8. Lo studente non può sostenere esami di profitto relativi a corsi che non siano attivati nell'a.a. di svolgimento, salvo che si tratti di esami rientranti nel proprio curriculum o nel piano di studi individuale e di cui sia in difetto. In tal caso lo studente ha diritto alla nomina di apposita commissione d'esame. Art. 58 - Esami di profitto 1. L'accertamento del profitto individuale dello studente viene espresso, a seguito di prove d'esame, mediante una votazione in trentesimi. Non sono ammesse altre forme di accertamento preventive o alternative all'esame di profitto (esoneri, revisioni, ecc.). 2. Gli esami di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione composta da tre docenti, tra cui il docente della disciplina in qualità di presidente, nominata dal Direttore dell'Accademia sentiti i Coordinatori dei Dipartimenti. 29 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce 3. Le commissioni di esame, di norma, sono composte da professori appartenenti alla medesima area disciplinare o titolari di materie affini. 4. I lavori della commissione si svolgono sotto la responsabilità del presidente, che stabilisce le modalità di organizzazione dell'esame. 5. In presenza di un elevato numero di iscritti la commissione può organizzare l'esame in più sedute, che devono comunque rientrare all'interno della sessione di esame. 6. Lo svolgimento degli esami non può coincidere con i periodi nei quali si svolgono le attività ufficiali, né con altri che comunque possano limitare la partecipazione degli studenti a tali attività. Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati e denominati Sessioni d'Esame. 7. Le sessioni d'esame sono indicate nel calendario delle attività didattiche approvato dal Consiglio Accademico prima dell'avvio dell'a.a. Di norma le sessioni d'esame sono: sessione estiva (giugno-luglio); sessione autunnale (settembre-ottobre) sessione invernale (febbraio). Le sessioni d'esame, di norma, hanno inizio almeno 7 giorni dopo il termine delle lezioni di ogni semestre. 8. Sessioni straordinarie per gli esami di profitto possono essere autorizzate di volta in volta dal Consiglio Accademico dietro motivata proposta delle strutture didattiche, e comunque in periodi di sospensione delle lezioni (fatta eccezione per gli studenti fuori corso che non abbiano obblighi di frequenza). 9. Per ciascuna sessione è previsto di norma un appello per ogni disciplina, salvo diversa determinazione della commissione di esame. 10. Il calendario degli esami viene decretato dal Direttore, sentiti i Coordinatori di Dipartimento, e pubblicato almeno 30 giorni prima dell'inizio della sessione di esame. Le date e gli orari degli appelli d'esame sono definite nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Accademico. 11. In caso di giustificato impedimento di uno dei docenti componenti, comunicato con congrue anticipo, il Direttore può procedere alla nomina di un altro docente in qualità di sostituto per quella seduta d'esame. 12. L'assenza di un componente della commissione comporta il rinvio della seduta di esame, tuttavia in casi eccezionali il Direttore può procedere alla nomina di un altro docente in qualità di sostituto per quella seduta d'esame. 13. La data di un appello di esame non può essere anticipata, e può essere posticipata solo per giustificato motivo. In ogni caso deve esserne data comunicazione al Direttore e, dopo suo visto, alla segreteria didattica e agli studenti mediante affissione all'albo e per via informatica, almeno una settimana prima della data di inizio degli esami prevista nel calendario, salvo i casi di forza maggiore. 14. Gli esami finali di profitto sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale. 15.1 CFA complessivi corrispondenti a ciascun insegnamento sono acquisiti dallo studente solo con il superamento del relativo esame di profitto. 16. L'esame finale di profitto s'intende superato quando lo studente consegue una votazione minima di 18/30. Ove consegua il voto massimo può essere concessa la lode. Fanno eccezione le prove di profitto riguardanti le conoscenze linguistiche e informatiche (ed eventuali altre stabilite dal Consiglio Accademico) per le quali è previsto un giudizio di idoneità. 30 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce 17. La votazione viene di norma espressa all'unanimità. Qualora non vi sia unanimità la votazione viene espressa a maggioranza dei componenti. 18. Gli esami di profitto sostenuti e conclusi con esito negativo, cioè senza avere ottenuto la votazione minima di 18/30, non comportano l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, ma vengono verbalizzati con la dicitura "riprovato". Gli esami sostenuti e non conclusi, vengono verbalizzati con la dicitura "ritirato". Lo studente riprovato o ritirato può ripetere l'esame nella sessione immediatamente successiva, previa ripresentazione dello statino. La firma dello studente sul verbale ha esclusivo valore di identificazione e pertanto va posta all'inizio della prova d'esame. Gli esiti negativi di esami di profitto (riprovato o ritirato) non sono riportati né sul libretto d'iscrizione, né in carriera, né nelle certificazioni ad essa relative. 19. La valutazione conclusiva dell'esame di profitto viene trascritta sul verbale e sul libretto personale dello studente. Art. 59 - Prova finale di diploma accademico 1. La prova finale del diploma accademico di I livello consiste nella discussione, davanti ad apposita commissione, di una tesi costituita da: a) un elaborato di carattere artistico-espressivo su un tema specificamente assegnato dal docente della disciplina d'indirizzo cui lo studente risulta iscritto; b) una trattazione scritta di carattere storico-teorico o metodologico o tecnico-artistico, sotto forma di saggio breve non superiore a 70 pagine, in una delle discipline tenute da un professore in organico comprese nel curriculum didattico e nel piano personale di studi. 2. La prova finale di diploma specialistico di II livello consiste nella discussione, davanti ad apposita commissione, di una tesi costituita da: a) un progetto artistico relativo alla realizzazione di un'opera, afferente all'indirizzo di studi; b) una trattazione scritta di carattere storico-teorico o metodologico o tecnico-artistico, in una delle discipline tenute da un professore in organico comprese nel curriculum didattico e nel piano personale di studi. 3. Le prove finali dei corsi di Specializzazione, Formazione alla Ricerca Artistica e Master Accademico, salvo diverse disposizioni ministeriali, consistono nella realizzazione di un progetto artistico-culturale o di ricerca finalizzato agli obiettivi formativi dei corsi, approvato dalle strutture didattiche di riferimento e discusso davanti ad apposita commissione. 4. Per tutte le prove finali di diploma accademico sono previste tre sedute nell'a.a., una per ogni sessione di esame. Per la discussione della tesi di diploma, la sessione invernale è l'ultima sessione utile relativa all'anno accademico precedente. Lo studente che sostiene la prova finale di diploma accademico nella sessione invernale non può iscriversi all'anno accademico successivo qualora abbia espletato gli obblighi di frequenza. Nel caso non dovesse superare la prova finale nella sessione invernale lo studente è tenuto a formalizzare l'iscrizione. Sedute straordinarie, da svolgersi di norma nel mese di dicembre, possono essere autorizzate dal Consiglio Accademico su motivata proposta delle strutture didattiche. 5. Per poter sostenere la prova finale di diploma lo studente deve: a) essere in regola con il pagamento delle tasse d'iscrizione e dei contributi; b) aver frequentato il rispettivo corso di studio; 31 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce c) aver superato tutti i prescritti esami di profitto e conseguito il corrispondente numero di crediti; d) aver adempiuto a tutte le attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso di studio con il relativo conseguimento dei CFA. 6. L'assegnazione dell'argomento della tesi, distinto per l'elaborato artistico e per la trattazione scritta, deve avvenire entro 15 giorni successivi alla chiusura di ogni sessione di esame e deve riferirsi a discipline delle quali si è sostenuto il relativo esame. Il voto conseguito all'esame dallo studente non pregiudica l'assegnazione della tesi da parte del docente. L'argomento assegnato delimita l'ambito di studio e non costituisce il titolo finale della tesi. I relatori della prova finale devono essere, o essere stati al momento dell'assegnazione della tesi, professori di discipline in organico dell'Accademia. I docenti relatori possono individuare eventuali correlatori, anche tra gli esperti titolari di contratti di insegnamento. 7. Al fine di assicurare la completa preparazione dello studente, il relatore della tesi di carattere artistico-espressivo non deve essere, di norma, anche relatore della tesi di carattere teorico o storico-critico o metodologico o tecnico-artistico. In ogni caso il docente è tenuto ad assegnare un argomento di tesi pertinente alla declaratoria del settore disciplinare di cui fa parte l'insegnamento svolto. 8. Nello svolgimento dell'argomento di tesi lo studente è tenuto a seguire l'impianto metodologicoculturale e il piano di lavoro concordato con i docenti relatori, ed eventuali correlatori, comprese le previste revisioni e gli aggiornamenti. La mancata ottemperanza autorizza il professore relatore a respingere il lavoro dello studente fino al raggiungimento degli obiettivi. In casi eccezionali la tesi può essere ritirata e allo studente viene assegnato un nuovo argomento nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. 9. La prova finale per il conseguimento del Diploma Accademico di I livello e di II livello non può essere sostenuta prima di tre mesi dalla data di assegnazione. Per le prove finali dei corsi di Specializzazione, Formazione alla Ricerca Artistica e Master Accademico le modalità di assegnazione sono stabiliti dalle rispettive strutture didattiche, salvo diverse disposizioni ministeriali. 10. Per sostenere la prova finale per il conseguimento del diploma accademico lo studente deve presentare domanda al Direttore entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico e provvedere al versamento dell'indennità della prova finale di diploma stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Per gravi e giustificati motivi il Direttore può accogliere domande presentate oltre la scadenza dei termini e comunque almeno 20 giorni prima della data di discussione delle tesi. 11. Gli elaborati scritti prodotti dallo studente per la prova finale devono essere consegnati in duplice copia presso la segreteria didattica dell'Accademia entro il termine stabilito dal Direttore, completa della firma del professore relatore o, in via provvisoria, della sua autorizzazione. Art. 60 - Valutazione della prova finale e composizione delle commissioni giudicatrici. 1. La valutazione delle prove finali è espressa in centodecimi. Al voto finale di Diploma Accademico di I e II livello contribuiscono i seguenti elementi: a. La media aritmetica dei voti conseguiti negli esami curriculari, espressa in centodecimi. 32 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce b. I punti attribuiti dalla commissione in sede di discussione della tesi, fino a un massimo di 10 complessivi; e. I punti attribuiti per aver concluso gli esami di profitto nei tempi stabiliti dai piani di studio: 1 punto; 2. Il punteggio complessivo determinato dalla somma dei punteggi previsti dal comma precedente viene arrotondato al numero intero più vicino. 3. Il voto massimo di diploma è 110/110. Con decisione unanime della commissione può essere attribuita la lode agli studenti che abbiano conseguito la votazione massima. La lode è una decisione discrezionale della Commissione e non scaturisce dalla somma dei punti raggiunti dallo studente nella prova finale. 4. La prova finale è superata se lo studente consegue una votazione finale minima di 70/110. 5. Le commissioni giudicatrici delle prove finali sono composte da professori titolari di insegnamenti in organico e nominate dal Direttore. 6. Il Presidente delle Commissioni giudicatrici della prova finale è il Direttore o un professore suo delegato, o il Coordinatore del Dipartimento di riferimento. 7. La commissione per la prova finale di Diploma Accademico di I livello è costituita da 5 componenti, tra cui i docenti relatori e il presidente. 8. La commissione per la prova finale di Diploma accademico di II livello è costituita da 5 componenti, tra cui i docenti relatori e il presidente. 9. Le commissioni per le prove finali dei corsi di Specializzazione, Formazione alla Ricerca Artistica e Master Accademico, salvo diverse disposizioni ministeriali, sono composte da 5 componenti come per la prova di Diploma Accademico di II livello. 10.1 correlatori possono partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, affiancando i relatori nella presentazione della tesi. il. I verbali dell'esame finale di diploma, nei quali vengono riportate le valutazioni della commissione, sono sottoscritti da tutti i componenti della Commissione giudicatrice partecipanti alla seduta. TITOLO XII - VALUTAZIONE Art. 61 -Valutazione 1. La valutazione è affidata statutariamente al Nucleo di Valutazione, che verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare: a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse; 33 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM. La relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari. e) acquisisce periodicamente, attraverso un'adeguata metodologia, e mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lett. b). 2. I Coordinatori di Dipartimento predispongono annualmente una relazione sintetica sulla base degli elementi forniti dalle strutture didattiche riguardo le iniziative svolte, l'organizzazione, la dotazione di strutture e laboratori, la qualità dei servizi e la disponibilità di risorse, che, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento, viene presentata al Consiglio Accademico che successivamente la invia al Nucleo di Valutazione dell'Accademia unitamente alle proprie osservazioni. Titolo XIII - STUDENTI Capo / - Norme generali Art. 62 - Tutela dei diritti degli studenti 1. I diritti degli studenti relativi alle carriere scolastiche costituiscono oggetto di appositi Regolamenti, da emanarsi in conformità del presente Regolamento Didattico, dei Divi e del DPR 212/05 sugli ordinamenti didattici. Art. 63 - Rapporto formativo 1. Con l'avvenuta iscrizione dello studente si istituisce un rapporto formativo le cui regole sono contenute nel Manifesto annuale degli studi. 2. Lo studente s'impegna a versare tasse, contributi e indennità previste dal Manifesto degli Studi per l'intero anno accademico, a seguire lezioni ed insegnamenti, a partecipare alle attività formative e laboratoriali previste, ad assolvere eventuali debiti formativi, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di crediti previsti dal piano degli insegnamenti. Assume altresì l'impegno ad osservare i regolamenti e le disposizioni interne dell'Accademia. 3. L'iscrizione ai corsi di diploma di I e II livello e di specializzazione si può ottenere solo in qualità di studente. 4. Sono equiparati agli studenti iscritti gli studenti ospiti nell'ambito di programmi di scambi internazionali, gli iscritti ai corsi di Formazione alla Ricerca Artistica, e ai Master accademici. 5. Gli studenti equiparati di cui al precedente comma 4 sono esclusi dall'elettorato passivo per la 34 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce designazione dei rappresentanti negli organi accademici. 6. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più corsi di diploma, di diploma specialistico e di corso di Formazione alla Ricerca artistica; né è ammessa la contemporanea iscrizione a corsi di diploma di diverso livello, oltre che la contemporanea iscrizione a Istituti di Alta Cultura. 7. Lo studente può essere iscritto in qualità di studente regolare ovvero di studente fuori corso. Lo studente è iscritto in qualità di regolare ad un determinato anno di corso quando gli anni di carriera accademica non superano gli anni della durata ordinaria del corso. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito i crediti necessari al conseguimento del titolo entro la durata ordinaria del corso di studi Art. 64 - Immatricolazioni 1. Le domande di immatricolazione ai corsi di diploma di I e II livello, di specializzazione, di master e perfezionamento sono indirizzate al direttore dell'Accademia e debbono contenere le generalità complete secondo quanto previsto dal Manifesto annuale degli Studi. 2. La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dal consiglio Accademico e pubblicati sul Manifesto annuale degli Studi. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo e comunque non oltre il 31 dicembre. Art. 65 - Iscrizioni e libretti accademici personali 1. Negli anni accademici successivi a quello di immatricolazione, lo studente rinnova l'iscrizione al corso di studio mediante presentazione di apposita domanda e il versamento delle somme dovute, entro il termine stabilito dal consiglio Accademico e pubblicato sul Manifesto annuale degli Studi. 2. Il rinnovo dell'iscrizione effettuato oltre il termine di scadenza di cui al precedente comma, deve essere autorizzato dal direttore dell'Accademia. 3. Per essere ammessi al secondo anno di corso è necessario aver acquisito almeno il 40% del CFA previsti nel primo anno di corso; per l'iscrizione al terzo anno di corso è necessario aver acquisito almeno il 60% dei CFA complessivamente previsti nei due anni precedenti. 4. Lo studente che ha ottenuto l'immatricolazione o l'iscrizione ad anni accademici successivi a quello d'immatricolazione, non ha diritto in nessun caso alla restituzione di tasse, contributi e indennità versate, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente o dal regolamento tasse e contributi dell'Istituzione. 5. Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per tutta la durata della sua permanenza in Accademia in qualità di studente e valido come: a) documento di riconoscimento all'interno dell'Accademia e nei rapporti con le strutture e 35 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce gli uffici del diritto allo studio; b) documento di registrazione del percorso didattico dello studente; e) documento comprovante l'iscrizione all'Accademia. 6. Il libretto accademico personale non è valido come documento comprovante gli esami sostenuti. 7. Ai soli fini di riconoscimento o di accesso ai servizi accademici può essere rilasciato un tesserino o una carta magnetica. 8. Lo studente che non abbia ottenuto l'immatricolazione, o l'iscrizione ad anni accademici successivi, non può compiere alcun atto di carriera accademica. 9. Gli atti di carriera accademica compiuti in difetto di immatricolazione o iscrizione sono nulli. Art. 66 - Immatricolazione in base a titolo di studio straniero 1. L'Accademia di Lecce applica le disposizioni generali sull'ammissione ai corsi accademici dei cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché le disposizioni applicative emanate dal MIUR. 2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, il Consiglio Accademico: a. determina il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al I anno di corso per ogni anno accademico e per ogni corso di studio, su proposta delle strutture didattiche e dei servizi competenti per gli scambi internazionali; b. stabilisce, su proposta delle strutture didattiche, le modalità di svolgimento delle prove di accesso; e. emana ogni altra disposizione diretta ad attuare disposizioni europee e nazionali in materia, nonché a favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nella struttura accademica. 3. La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio straniero, fatte salve le disposizioni di legge in materia, è accolta alle seguenti condizioni: a. che dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero resa dalla rappresentanza diplomatica o consolari italiana competente per territorio risulti che il titolo di studio conseguito consente l'accesso, presso le Accademie del paese di provenienza, al corso di studi corrispondente a quello che lo studente ha scelto di frequentare in Accademia; ovvero, qualora tale corso non esista, ad un corso di studi affine o appartenente ad area disciplinare analoga a quella cui appartiene il corso accademico prescelto. In quest'ultimo caso allo studente potranno essere assegnati debiti formativi propedeutici da assolvere entro il I anno di iscrizione; b. che il titolo di studio straniero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima prevista dalla disposizioni ministeriali in vigore ai fini dell'ammissione agli studi accademici. 36 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce 4. Quando il titolo straniero di cui si chiede il riconoscimento è previsto da specifici accordi internazionali che contemplano l'equiparazione dei titoli dei due paesi, l'Accademia procede al riconoscimento mediante semplice istruttoria amministrativa diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'accordo e all'emanazione di decreto direttoriale di riconoscimento. 5. In tutti i casi in cui non ricorra la situazione di cui al comma precedente, la verifica di congruità dei titoli di studio stranieri è effettuata dall'Amministrazione per gli aspetti giuridici e amministrativi e, per gli aspetti didattici, da una commissione presieduta dal Coordinatore del Dipartimento interessato. Tale commissione procede alla valutazione discrezionale dei programmi dettagliati delle singole attività didattiche e formative delle quali si chiede il riconoscimento e presenta le proprie concfusioni, sottoscritte dal Direttore Amministrativo per gli aspetti giuridico-amministrativi, al Consiglio Accademico per l'approvazione. Art. 67 - Iscrizione di diplomati 1. I diplomati in possesso di diploma accademico di i e II livello possono chiedere iscrizione ad altro corso di diploma di I e II livello. Il riconoscimento dei crediti e/o debiti pregressi è effettuato da una commissione presieduta dal Coordinatore del Dipartimento interessato. 2. La domanda deve essere presentata secondo i tempi previsti nel Manifesto degli Studi per le iscrizioni ordinarie. 3. Non è consentita l'iscrizione ad un corso per il conseguimento di un titolo identico per nome, durata e indirizzo a quello già posseduto, neppure nel caso in cui trattasi di curriculum di studi diverso da quello seguito per il conseguimento del titolo accademico posseduto. 4. Salvo diversa disposizione della struttura didattica competente, i diplomati non sono soggetti alle prove di ammissione previste se non per le discipline d'indirizzo. Art. 68 - Iscrizione a corsi singoli 1. Nei limiti delle disponibilità dichiarate dalla strutture didattiche, possono essere ammesse iscrizioni a corsi singoli, anche nel caso di convenzioni con altre istituzioni accademiche e/o universitarie nazionali e internazionali. La domanda deve essere presentata dagli interessati entro i termini previsti per le iscrizioni ordinarie. 2. Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere un attestato degli studi compiuti con l'indicazione degli esami sostenuti e dei CFA acquisiti. 3. L'iscrizione ai singoli corsi comporta il pagamento di tasse e contributi ordinar!. Art. 69 - Curricula e piani di studio individuali 1. L'ordinamento didattico di corso di studio può prevedere opportune articolazioni del percorso formativo nei limiti consentiti dalla normativa vigente. 37 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce 2. Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali specificamente descritti e motivati, nel I anno di corso presenta alla struttura didattica competente domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del corso di studi. Il piano di studi ha validità per l'intera durata del corso di studi cui si riferisce. 3. Nel caso in cui lo studente intenda modificare, durante il percorso di studio, il piano di studi iniziale, è tenuto a riformulare domanda del nuovo piano di studi. L'approvazione del piano di studi individuale viene effettuata dal Consiglio Accademico. 4. I termini per la presentazione della domanda e per la sua approvazione sono stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico su proposta delle strutture didattiche competenti e sono pubblicati nel Manifesto degli Studi. Art. 70 - Frequenza dei Corsi 1. La frequenza è obbligatoria, salvo eccezioni esplicitamente prescritte dai Regolamenti dei Corsi di studio. 2. Gli obblighi di frequenza sono stabiliti dall'art.57 c.1 lett.e. Eventuali assenze per gravi motivi, debitamente documentati, possono essere giustificate. Tuttavia, lo studente così giustificato deve avere comunque frequentato almeno il 50% delle lezioni di ogni singolo insegnamento per poter accedere al relativo esame di profitto, salvo diversa determinazione del Consiglio Accademico. 3. Gli studenti che abbiano incarichi di rappresentanza sono esonerati dalla frequenza delle attività formative quando coincidano con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte. L'effettiva partecipazione alle relative sedute è accertata dagli atti ufficiali e comunicata ai docenti interessati. 4. L'elenco ufficiale degli iscritti a ogni insegnamento deve essere consegnato al docente dalla Segreteria didattica entro e non oltre 30 giorni dall'inizio delle lezioni del corso medesimo. Capo 2 - Mobilità studentesca esterna e interna Art. 71 - Trasferimenti ad altre Accademie 1. Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia presentando domanda al Direttore didattico entro il 31 dicembre di ogni anno accademico, purché l'istanza sia accompagnata, ove richiesto dall'Accademia di destinazione, da documento comprovante la disponibilità dell'Accademia ospitante ad accogliere la domanda. 38 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce 2. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento ad altra Accademia lo studente interrompe la carriera scolastica presso l'Accademia di Lecce, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di trasferimento. 3. L'accettazione del trasferimento ad altra Accademia non comporta alcun rimborso di tasse, contributi e indennità versate dallo studente. 4. Lo studente trasferito ad altra Accademia conserva il curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e CFA acquisiti. Art. 72 - Trasferimenti da altre Accademie 1. La domanda di trasferimento da altra Accademia, indirizzata al Direttore didattico, deve pervenire all'Accademia di Lecce entro il 31 dicembre di ogni anno accademico. 2. Alla domanda di trasferimento di altra Accademia deve essere allegato il curriculum scolastico svolto, con relativi esami sostenuti, crediti acquisiti ed eventuali attestazioni di frequenza degli insegnamenti per i quali non sia stato ancora sostenuto l'esame. Per le domande provenienti da Accademie non statali dovrà inoltre essere allegato , a cura degli organismi direttivi, dettagliato programma per ogni singola disciplina seguita corredato dal monte orario di insegnamento. 3. Il Consiglio della competente struttura didattica delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l'Accademia di provenienza, con l'indicazione: a. di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità qualora si riscontrino elementi di non congruità tra curricola pregressi e piani di studio attivi presso l'Accademia di Lecce; b. di eventuali crediti formativi nel caso in cui si riscontrino eccedenze fra curricola pregressi e piani di studio attivati dall'Accademia di Lecce. 4. Gli studenti che richiedono if trasferimento da altre Accademie debbono comunque essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso ai diversi indirizzi. 5. Per i corsi ad accesso limitato il trasferimento è subordinato all'approvazione del Consiglio Accademico. Art. 73 - Passaggi di corso 1. E' consentito allo studente il passaggio da un indirizzo di studio ad un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata al Direttore dell'Accademia entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi. 2. Il passaggio da un indirizzo all'altro è consentito solo a conclusione dell'anno accademico e in senso orizzontale per la medesima annualità. I CFA acquisiti vengono riconosciuti ai fini del nuovo indirizzo didattico scelto solo se in esso previsti, fermo restando l'obbligo dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti caratterizzanti per l'intera durata del nuovo indirizzo. 39 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce 3. Gli studenti in possesso di requisiti di accesso che danno diritto all'ammissione diretta all'Accademia, possono chiedere il passaggio a qualunque altro indirizzo di studio secondo le modalità precisate al comma 2. 4. Per gli studenti ammessi previo superamento di prove di accesso, le strutture didattiche definiscono i meccanismi di passaggio da un indirizzo ad un altro nonché le eventuali prove di ammissione. Art. 74 - Riconoscimento degli studi pregressi !. Nei limiti consentiti dalla normativa vigente, è consentita la presentazione di istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente in possesso di: a) titolo di studio universitario; b) titolo di studio accademico conseguito all'estero; e) titolo equipollente agli studi universitari o accademici. 2. L'istanza di cui al comma precedente deve essere corredata di; a) presentazione della certificazione ufficiate del titolo conseguito con l'indicazione degli esami di profitto sostenuti; b) presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto, qualora la denominazione della disciplina non sia equivalente a quella di cui si chiede il riconoscimento dei crediti; e) presentazione della certificazione ufficiale dell'istituzione di provenienza circa la validità legale del titolo di studio. 3. Il riconoscimento può avvenire mediante: a) la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative eguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell'Accademia, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto; b) la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didatticoformative, senza convalida dell'esame di profitto conseguito, con l'obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita. 4. Esami e crediti formativi conseguiti in attività Socrates/Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello studente, secondo le norme vigenti. Art. 75 - Sospensione e interruzione temporanea degli studi 1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di specializzazione o di dottorato di ricerca. 2. Lo studente ha inoltre la facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso 40 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce di ottemperanza ad obblighi militari, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliere superiore a 4 mesi continuativi. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto. 3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, lo studente ha comunque facoltà di interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente, deve presentare domanda al Direttore dell'Accademia allegando: a) curriculum accademico svolto; b) versamento di tasse e contributi per ogni annualità di interruzione di studi; e) versamento di tasse, contributi e oneri dovuti per l'anno accademico in cui viene presentata la domanda. Art. 76 - Rinuncia agli studi 1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso, previo versamento di tasse e contributi arretrati. 2. La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito senza condizioni o clausole limitative. Art. 77 - Decadenza della qualifica di studente 1. Lo studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi in qualità di iscritto fuori corso, non abbia superato esami di profitto per otto anni accademici consecutivi decade dalla qualifica di studente. 2. Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Tali certificazioni debbono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è incorso lo studente. 3. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l'obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati. 4. La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gi esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati. Art. 78 - Cessazione della qualifica di studente 41 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce La qualifica di studente iscritto all'Accademia cessa per: a) b) e) conseguimento del titolo di studio; trasferimento ad altra Accademia; rinuncia agli studi d) decadenza Capo 3 - Titoli Accademici Art. 79 - Rilascio dei Diplomi accademici 1. I titoli di studio aventi valore legale conferiti dall'Accademia di Belle arti di Lecce vengono rilasciati dal Direttore. 2. Le pergamene rappresentative del titolo finale vengono sottoscritte, oltre che dal Direttore, anche dal direttore amministrativo. Le autorità preposte ala firma dei diplomi sono quelle in carica alla data del rilascio dei diplomi stessi. Art. 80 - Rilascio di titoli congiunti 1. L'Accademia, previa autorizzazione ministeriale, può rilasciare titoli congiunti con altre istituzioni accademiche, universitarie o dell'Alta Formazione Artistica e Musicale italiane o straniere. 2. L'Accademia, sentito il MIUR, definisce le modalità didattico-organizzative e le procedure amministrative per il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi CFA con le altre istituzioni di cui al comma 1 ai fini del conferimento di un titolo unico avente il medesimo valore per l'Accademia e le altre istituzioni, mediante opportune convenzioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio Accademico. 3. Il titolo viene conferito dalle Istituzioni convenzionate, previa autorizzazione ministeriale. Art. 81 - Certificazioni dei titoli di studio 42 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce Al conseguimento del titolo di studio viene rilasciato all'interessato il diploma accademico di I livello, di II livello, di specializzazione, di corso di formazione alla ricerca artistica o di master accademico in originale. Quale supplemento al diploma l'Accademia rilascia certificazione che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al "curriculum" specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo, secondo il D.P.R. 8 luglio 2005, n.212, art. 10, comma 5 e la nota ministeriale n.47 del 10 gennaio 2011. Capo 4 - Sanzioni disciplinari a carico degli studenti Art. 82 - Sanzioni disciplinari 1. L'azione disciplinare nei confronti degli studenti spetta al Direttore e al Consiglio Accademico. Essa può essere esercitata anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori della sede dell'Accademia quando siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore dell'Istituzione, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge. 2. Le sanzioni che possono essere comminate sono le seguenti: a. ammonizione; b. interdizione temporanea da uno o più corsi; e. sospensione da uno o più esami di profitto per un determinato periodo; d. radiazione. 3. La sanzione di cui alla lett. a) del precedente comma vengono applicate dal Direttore, previa audizione dello studente. Le sanzioni di cui alle lett. b), e), d), spettano al Consiglio Accademico a seguito di relazione del Direttore. 4. Nei casi previsti di cui alle lett. b), e), d), lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio Accademico, al quale può presentare memoria difensiva scritta. 5. 6. 7. Le deliberazioni del Consiglio Accademico vengono rese esecutive dal Direttore con proprio decreto. Le sanzioni disciplinari vengono registrate nella carriera accademica dello studente. La radiazione dall'Accademia comporta la comunicazione dell'addebito alle altre istituzioni accademiche statali. Titolo XIII - DIRITTO ALLO STUDIO 43 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce Art. 83 - Diritto allo studio 1. L'Accademia persegue l'obiettivo di agevolare l'acceso agli studi accademici e di agevolare la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l'organizzazione di servizi didattici integrativi e interventi anche di natura economica. 2. L'Accademia provvede all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli Enti a ciò preposti. 3. L'Accademia disciplina le modalità di concessione di borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo per le seguenti categorie di borsisti: a. aiuto tecnico di laboratorio e aiuto tecnico dei servizi; b. studenti iscritti corsi di specializzazione; e. studenti iscritti a corsi di formazione alla ricerca artistica; 4. La regolamentazione di cui al precedente comma viene approvata dal Consiglio Accademico, sentiti i Consigli delle strutture didattiche interessate ed inviata al Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza. Viene emanata con decreto direttoriale. Art. 84 - Studenti diversamente abili 1. L'Accademia garantisce la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti diversamente abiti ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti. Titolo XIV - COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ' Art. 85 - Comunicazione 1. L'Accademia adotta opportune modalità d'informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti. 2. Il Consiglio Accademico, sentite le strutture didattiche, adotta ogni anno un piano della comunicazione esterna ed interna al fine di promuovere e valorizzare le proprie attività. 44 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce Titolo XV - NORME DI REVISIONE Art. 86 - Revisione del regolamento 1. Il regolamento didattico è sottoposto a revisione almeno ogni tre anni, e comunque ogni volta che sussistano necessità di adeguamento, in riferimento all'offerta didattica complessiva, agli aspetti organizzativi dei corsi, a nuove disposizioni regolamentari e legislative. Titolo XVI - NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 87 - Norme finali e transitorie 1. Gli Studenti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano iscritti ai corsi di studio sperimentali, transitano nei corrispondenti nuovi corsi ordinamentali; 2. Gli esami già sostenuti e relativi ad insegnamenti non più attivi sono ritenuti validi ai fini del raggiungimento dei 180 CFA previsti nel corso di studi triennale di 1° livello attivato ai sensi del DMn. 123/09; 3. Gli studenti individuano tra gli insegnamenti presenti nei nuovi piani di studi gli insegnamenti in sostituzione di quelli non più attivi e corrispondenti al numero di crediti necessari ai fini del completamento del corso di studi e del raggiungimento di 180 CFA. 4. Fino alla loro costituzione, le competenze assegnate dal presente Regolamento alle strutture didattiche vengono assunte dal Consiglio Accademico. 5. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento si avviano le procedure per la costituzione delle strutture didattiche e la nomina dei Coordinatori. 6. Le strutture didattiche si insediano entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. 7. Quanto stabilito nel presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo della Istituzione e per via telematica. 45 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce Indice generale Indice generale TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Definizioni Art. 2 - Finalità Art. 3 - Corsi di studio Art. 4 - Crediti Formativi Accademici Art. 5 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio Art. 6 - Regolamenti didattici dei corsi di studio Art. 7 - Strutture didattiche TITOLO II - CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO Art. Art. Art. Art. 8 - Corsi di diploma di 1 livello 9 - Ammissione al Corso dì diploma accademico di I livello 10 - Conseguimento del diploma accademico di I livello 11 - Istituzione e attivazione TITOLO III - CORSI DI DIPLOMA SPECIALISTICO DI II LIVELLO Art. Art. Art. Art. 12 - Corso di Diploma specialistico di II livello 13 - Ammissione al Corso di Diploma specialistico di II livello 14 - Conseguimento del diploma specialistico 15 - Istituzione e attivazione TITOLO IV-CORSI DI SPECIALIZZAZIONE Art. 16 - Corsi di specializzazione TITOLO V- CORSI DI FORMAZIONE ALLA RICERCA ARTISTICA Art. 17 - Ammissione, istituzione e attivazione TITOLO VI - CORSI DI PERFEZIONAMENTO O MASTER ACCADEMICI. Art. 18 -Caratteristiche dei Corsi di Perfezionamento o Master Accademici Art. 19 - Istituzione e attivazione Art. 20 - Corsi interlstituzione di Master Art. 21 - Docenza e coordinamento dei Master Art. 22 - Tutor dei Master Art. 23 - Requisiti di ammissione ai Master Art. 24 - Conseguimento del titolo Art. 25 - Contributo di iscrizione. Dotazione. Compensi Art. 26 - Copertura finanziaria dei corsi Art. 27 - Gestione organizzativa e amministrativo-contabile Art. 28 - Gestione delle carriere degli studenti Art. 29 - Vantazione dei risultati Art. 30 - Consorzi TITOLO VII - CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE Alt. Art. Art. Art. 3 I - Corsi di Formazione Permanente e Ricorrente 32 - Istituzione e attivazione del Corso di Formazione Permanente 33 - Finanziamento del Corso di Formazione Permanente 34 - Attestato di frequenza TITOLO Vili-ORGANI DELLE STRUTTURE DIDATTICHE. 3 3 4 4 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 IO IO 10 IO li 11 11 11 11 12 13 13 13 14 15 15 16 16 16 16 /7 17 17 18 18 7* 46 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce Art. 35 - Scuole 18 Art. 3 6 - Dipartimenti Art. 3 7 - Istituti Art. 3 8 - Incompatibilità 19 20 20 TITOLO IX - POLITECNICO DELLE AR TI Art. 39 - Politecnico delle arti TITOLO X - SERVIZI DIDA TTICI INTEGRA TI Vi Art. Art. Art. Art. Art. 20 20 21 40 -Orientamento e tutorato 41 - Attività integrative 42 - Corsi di aggiornamento, stage e seminari 43 - Attività di tirocinio post-diploina 44 - Corsi e attività formative all'estero (Erasmus) 21 21 21 22 22 TITOLOXI- ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 22 Capo I - Programmazione, coordinamento e verifica 22 Art. 45 - Programmazione didattica 22 Art. Art. Art. Art. Art. 46 - Piano degli studi annuale e durata dell'anno accademico 47 - Piano di copertura degli insegnamenti 48 - Piano di utilizzo degli spazi e degli orari 49 - Manifesto annuale degli studi 50 - Verifica dei risultati delle attività formative Capo 2 - Attribuzione dei compiti didattici Art. Art. Art. Art. 51 - Forme didattiche 52 - Corsi d'insegnamento e propedeuticità 53 - Tirocini 54 - Compiti dei docenti Capo 3 - Accertamento della preparazione degli studenti Art. Art. Art. Art. Art. Art. 55 56 57 5859 60 - Accertamento della preparazione degli studenti Ammissione ai corsi di studio Ammissione agli esami di profitto Esami di profìtto Prova finale di diploma accademico Valutazione della prova finale e composi/ione delle commissioni giudicatrici TITOLO XII- SALUTAZIONE Art. 61 Valutazione Titolo XIII-STUDENTI Capo I - Norme generali Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 62 - Tutela dei diritti degli studenti 63 - Rapporto formativo 64 - Immatricolazioni 65 - Iscrizioni e libretti accademici personali 66 - Immatricolazione in base a titolo di studio straniero 67 - Iscrizione di diplomati 68 - Iscrizione a corsi singoli 69 - Curricula e piani di studio individuali 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 27 27 27 28 28 30 31 32 32 33 33 33 33 34 34 35 36 36 36 47 Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Lecce Art. 70 - Frequenza dei Corsi 37 Capo 2 - Mobilità studentesca esterna e interna Art. 71 - Trasferimenti ad altre Accademie Art. 72 - Trasferimenti da altre Accademie Art. 73 - Passaggi di corso Art. 74 - Riconoscimento degli studi pregressi Art. 75 - Sospensione e interruzione temporanea degli studi Art. 76 - Rinuncia agli studi Art. 77 - Decadenza della qualifica di studente Art. 78 - Cessazione della qualifica di studente 37 37 37 38 38 39 39 40 40 Capo 3 - Titoli Accademici Art. 79 - Rilascio dei Diplomi accademici Art. 80 - Rilascio di titoli congiunti Art. 81 - Certificazioni dei titoli di studio 40 40 41 41 Capo 4 - Sanzioni disciplinari a carico degli studenti Art. 82 - Sanzioni disciplinari 41 41 Titolo XIII-DIRITTO ALLO STUDIO. Art. 83 - Diritto allo studio Art. 84 - Studenti diversamente abili Titolo XIV-COMUNICAZIONE 42 42 42 E PUBBLICITÀ'. Art. 85 - Comunicazione 43 43 Titolo XV-NORME DI REVISIONE. 43 Art. 86- Revisione del regolamento 43 Titolo XVI - NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 87-Norme finali e transitorie 43 43 48