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Sentenza n. 13829/2014 pubbl. il 21/11/2014
RG n. 29952/2013
N. R.G. 29952/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELENA RIVA CRUGNOLA
dott. MARIANNA GALIOTO
dott. ALESSANDRA DAL MORO
Presidente relatore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 29952/2013 promossa da:
POTENTI HOLDING SPA (C.F. 02206780468),
FRANCESCO POTENTI (C.F. PNTFNC76P09G702O),
VERONICA POTENTI (C.F. PTNVNC73E42G70V),
tutti e tre con il patrocinio dell’avv. SALVATORE SANZO (C.F. SNZSVT57M13B180V) e dell’avv.
BURRONI DIANA (BRRDNI72B52I829F) del foro di Milano;
ATTORI
contro
NUOVI MERCATI SRL (C.F. 13174560154),
con il patrocinio dell’avv. ALESSANDRO
DLLLSN63S25F205W) del foro di Milano;
DELLA
CHA'
ALESSANDRO
(C.F.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per gli attori:
"Gli avv.ti Salvatore Sanzo e Diana Burroni, alla luce dei fatti sopravvenuti documentati in corso di
causa, chiedono l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
voglia il Tribunale ill.mo, respinta ogni contraria eccezione, domanda ed istanza, sia di merito che
istruttoria, così statuire:
- dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Con rifusione delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella
misura del 12,5%, la Cassa Prev. Avv. ex art. 11 L. 576/80 e l’IVA nella misura di legge."
per la convenuta:
"Piaccia all’Ill.mo Tribunale rigettare le domande proposte dagli attori per carenza di legittimazione
e/o per difetto di interesse ad agire in capo ai medesimi e/o, comunque, in quanto infondate, con
vittoria di spese e competenze di causa oltre IVA e CPA."
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sentenza n. 13829/2014 pubbl. il 21/11/2014
RG n. 29952/2013
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori, SPA POTENTI HOLDING, FRANCESCO POTENTI e VERONICA POTENTI,
o la prima quale socia al 30,18% e gli altri due quali amministratori "di minoranza" della SRL
NUOVI MERCATI,
hanno impugnato
la delibera adottata l'11.1.2013 -con il voto contrario dei due membri del cda FRANCESCO e
VERONICA POTENTI, dal cda della SRL NUOVI MERCATI- in materia di ratifica del recesso dagli
affitti di ramo di azienda intimato dal presidente del cda SERGIO FERRARIO e in materia di stipula di
nuovi contratti di affitto di azienda, lamentando che la stessa sia stata presa da amministratori in
conflitto di interessi.
La convenuta ha contrastato l'impugnazione:
o eccependo:
 quanto alla posizione della spa POTENTI HOLDING, la carenza di legittimazione del
socio alla impugnazione di delibera del cda di srl,
 e, in ogni caso, la perdita di tale legittimazione, ove si ritenesse applicabile
analogicamente l'art.2388 cc, data la vendita della partecipazione dell'attrice POTENTI
HOLDING in NUOVI MERCATI ad opera del creditore pignoratizio, vendita avvenuta
il 24.5.2013;
 quanto alla posizione degli altri due attori, la perdita della legittimazione dei due ad
impugnare la delibera quali amministratori dissenzienti, essendo essi cessati dalla carica
gestoria a seguito della nomina di nuovo organo amministrativo avvenuta con delibera
del 7.6.2013 dell'assemblea di NUOVI MERCATI;
o nel merito contestando poi la ricorrenza di conflitto d'interessi e di carattere pregiudizievole
della delibera impugnata, corrispondente invece a previsione contrattuale specifica riguardante
il verificarsi di soglia di indebitamento delle società affittuarie verso i fornitori.
Alla prima udienza del 17 settembre 2013:
"la difesa degli attori si riserva ogni contestazione quanto alle eccezioni di carenza di legittimazione
attiva svolte dalla convenuta chiedendo i termini di cui all'art.183 cpc sesto comma e fin d'ora
rilevando che la vendita da parte del creditore pignoratizio è oggetto di altro contenzioso avanti
questa stessa sezione anche in via cautelare";
nella successiva memoria depositata il 14.1.2014 nel secondo dei termini assegnati dal g.i. ex
art.183 sesto comma cpc gli stessi attori hanno poi dato atto che "nelle more del presente processo gli
esponenti hanno perso la loro legittimazione ad agire, .... per effetto di iniziative unilateralmente
assunte da COOP LOMBARDIA SCARL (socio di maggioranza di NUOVI MERCATI srl)" e hanno
quindi concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, conclusione questa
rispetto alla quale la convenuta ha a sua volta precisato, nella sua terza memoria, che la pronuncia da
adottarsi riguarda il sopravvenuto difetto di interesse alla impugnazione.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni nel tenore trascritto in epigrafe, con il quale hanno
ribadito ciascuna la richiesta di porre le spese a carico dell'avversario.
Nelle difese conclusionali:
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce
o con atto notificato il 12.4.2013,
Sentenza n. 13829/2014 pubbl. il 21/11/2014
RG n. 29952/2013
 la convenuta ha argomentato quanto al merito della impugnazione, chiedendo al Tribunale
accertamento della soccombenza virtuale degli attori posta la infondatezza dei motivi di
invalidità della delibera denunciati in citazione, accertamento necessario in quanto funzionale
alla condanna degli attori alla refusione delle spese di lite;
All'esito di tale contraddittorio reputa il Tribunale che la impugnazione non possa essere accolta, data
la -incontestata tra le parti- sopravvenuta carenza di legittimazione attiva degli attori, vale a dire dato
il venir meno di una delle condizioni dell'azione la cui presenza è richiesta non solo al momento
della proposizione della domanda giudiziale ma anche nel momento nel quale il giudice pronuncia su
tale domanda (cfr. in tal senso, in materia di legittimazione ad impugnare ex art.2377 cc, Cass.
26842/2008; nello stesso cfr. anche, da ultimo, la sentenza di questo Tribunale n.1062/2014 pubblicata
il 23.1.2014 nel proc. n.53373/2007, reperibile sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it):
Va poi osservato che il rigetto della impugnazione per sopravvenuta carenza di legittimazione degli
attori corrisponde all'accoglimento della eccezione formulata prima di ogni altra difesa dalla convenuta
nella sua comparsa di risposta (cfr. pagg.14 e ss.) sicché a tale pronuncia consegue, ad avviso del
collegio:
 l'assorbimento di ogni altra questione di merito dibattuta tra le parti quanto ai vizi di
invalidità della delibera impugnata dedotti in citazione dagli attori,
 senza necessità di alcun accertamento in ordine alla soccombenza virtuale dell'una o dell'altra
parte da condursi alla stregua della valutazione di fondatezza o meno di tali vizi,
 le spese di lite dovendo invece essere regolate secondo il principio della soccombenza
quanto alla ragione decisoria risultata dirimente.
Riguardo a tale soccombenza va poi osservato che:
 nel caso di specie la legittimazione quantomeno dei due attori POTENTI, quali amministratori
dissenzienti rispetto alla delibera del cda qui impugnata, era pacificamente sussistente al
momento della notifica della citazione,
 sicché la successiva perdita di tale legittimazione -non originata da condotte degli attori ma di
terzi- non può essere configurata quale elemento denotante la loro soccombenza di per sé ma
quale elemento rilevante in tal senso solo in quanto, una volta verificatasi la perdita della
legittimazione, gli stessi attori non abbiano abbandonato la lite ovvero aderito alla avversaria
eccezione, così determinando una ingiustificata protrazione del giudizio,
 situazione questa che, nel caso di specie,
o dato il verificarsi delle cause determinanti la perdita della legittimazione degli attori
dopo la notifica della citazione ma prima del termine per la costituzione della convenuta,
 può essere configurata solo fino al deposito da parte degli attori, il 14.1.2014, della memoria
nella quale gli stessi, come si è visto sopra, hanno dato atto della intervenuta perdita della
legittimazione ad impugnare, in sostanza così non contrastando la relativa eccezione formulata
dalla convenuta nella comparsa di costituzione.
In ragione di tale peculiare situazione processuale le spese di lite ad avviso del collegio possono quindi
essere compensate per metà tra le parti, mentre l'altra metà va addossata agli attori: tale metà può poi
essere liquidata in euro 6.000,00 per compenso di avvocato oltre oneri accessori, tenuto conto della
natura della causa (causa di valore indeterminabile per la quale può essere applicato lo scaglione di
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 gli attori hanno ribadito le loro conclusioni nel senso della impossibilità di una valutazione di
merito, posto il carattere assorbente della sopravvenuta loro carenza di legittimazione, carenza
determinata da iniziative unilaterali della socia di maggioranza della convenuta.
Sentenza n. 13829/2014 pubbl. il 21/11/2014
RG n. 29952/2013
valore ricompreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 in considerazione della rilevanza economica
delle questioni controverse) e dell'attività difensiva svolta (in particolare la fase istruttoria avendo
comportato il solo deposito di memorie e l'intera trattazione essendosi esaurita in due udienze).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
2. compensa per metà tra le parti le spese del giudizio e condanna gli attori, in solido tra di loro,
alla refusione in favore della convenuta della restante metà di tali spese, metà che liquida in
euro 6.000,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% oltre
iva e cpa.
Così deciso in Milano, il 13 novembre 2014.
Il Presidente est.
Elena Riva Crugnola
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1. rigetta le domande degli attori, in quanto gli stessi non sono più legittimati alla impugnazione;
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