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Sentenza n. 13829/2014 pubbl. il 21/11/2014 RG n. 29952/2013 N. R.G. 29952/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ELENA RIVA CRUGNOLA dott. MARIANNA GALIOTO dott. ALESSANDRA DAL MORO Presidente relatore Giudice Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 29952/2013 promossa da: POTENTI HOLDING SPA (C.F. 02206780468), FRANCESCO POTENTI (C.F. PNTFNC76P09G702O), VERONICA POTENTI (C.F. PTNVNC73E42G70V), tutti e tre con il patrocinio dell’avv. SALVATORE SANZO (C.F. SNZSVT57M13B180V) e dell’avv. BURRONI DIANA (BRRDNI72B52I829F) del foro di Milano; ATTORI contro NUOVI MERCATI SRL (C.F. 13174560154), con il patrocinio dell’avv. ALESSANDRO DLLLSN63S25F205W) del foro di Milano; DELLA CHA' ALESSANDRO (C.F. CONVENUTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come segue: per gli attori: "Gli avv.ti Salvatore Sanzo e Diana Burroni, alla luce dei fatti sopravvenuti documentati in corso di causa, chiedono l’accoglimento delle seguenti conclusioni: voglia il Tribunale ill.mo, respinta ogni contraria eccezione, domanda ed istanza, sia di merito che istruttoria, così statuire: - dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Con rifusione delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 12,5%, la Cassa Prev. Avv. ex art. 11 L. 576/80 e l’IVA nella misura di legge." per la convenuta: "Piaccia all’Ill.mo Tribunale rigettare le domande proposte dagli attori per carenza di legittimazione e/o per difetto di interesse ad agire in capo ai medesimi e/o, comunque, in quanto infondate, con vittoria di spese e competenze di causa oltre IVA e CPA." pagina 1 di 4 http://bit.ly/174SwDC Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sentenza n. 13829/2014 pubbl. il 21/11/2014 RG n. 29952/2013 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Gli attori, SPA POTENTI HOLDING, FRANCESCO POTENTI e VERONICA POTENTI, o la prima quale socia al 30,18% e gli altri due quali amministratori "di minoranza" della SRL NUOVI MERCATI, hanno impugnato la delibera adottata l'11.1.2013 -con il voto contrario dei due membri del cda FRANCESCO e VERONICA POTENTI, dal cda della SRL NUOVI MERCATI- in materia di ratifica del recesso dagli affitti di ramo di azienda intimato dal presidente del cda SERGIO FERRARIO e in materia di stipula di nuovi contratti di affitto di azienda, lamentando che la stessa sia stata presa da amministratori in conflitto di interessi. La convenuta ha contrastato l'impugnazione: o eccependo: quanto alla posizione della spa POTENTI HOLDING, la carenza di legittimazione del socio alla impugnazione di delibera del cda di srl, e, in ogni caso, la perdita di tale legittimazione, ove si ritenesse applicabile analogicamente l'art.2388 cc, data la vendita della partecipazione dell'attrice POTENTI HOLDING in NUOVI MERCATI ad opera del creditore pignoratizio, vendita avvenuta il 24.5.2013; quanto alla posizione degli altri due attori, la perdita della legittimazione dei due ad impugnare la delibera quali amministratori dissenzienti, essendo essi cessati dalla carica gestoria a seguito della nomina di nuovo organo amministrativo avvenuta con delibera del 7.6.2013 dell'assemblea di NUOVI MERCATI; o nel merito contestando poi la ricorrenza di conflitto d'interessi e di carattere pregiudizievole della delibera impugnata, corrispondente invece a previsione contrattuale specifica riguardante il verificarsi di soglia di indebitamento delle società affittuarie verso i fornitori. Alla prima udienza del 17 settembre 2013: "la difesa degli attori si riserva ogni contestazione quanto alle eccezioni di carenza di legittimazione attiva svolte dalla convenuta chiedendo i termini di cui all'art.183 cpc sesto comma e fin d'ora rilevando che la vendita da parte del creditore pignoratizio è oggetto di altro contenzioso avanti questa stessa sezione anche in via cautelare"; nella successiva memoria depositata il 14.1.2014 nel secondo dei termini assegnati dal g.i. ex art.183 sesto comma cpc gli stessi attori hanno poi dato atto che "nelle more del presente processo gli esponenti hanno perso la loro legittimazione ad agire, .... per effetto di iniziative unilateralmente assunte da COOP LOMBARDIA SCARL (socio di maggioranza di NUOVI MERCATI srl)" e hanno quindi concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, conclusione questa rispetto alla quale la convenuta ha a sua volta precisato, nella sua terza memoria, che la pronuncia da adottarsi riguarda il sopravvenuto difetto di interesse alla impugnazione. Le parti hanno quindi precisato le conclusioni nel tenore trascritto in epigrafe, con il quale hanno ribadito ciascuna la richiesta di porre le spese a carico dell'avversario. Nelle difese conclusionali: pagina http://bit.ly/174SwDC 2 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce o con atto notificato il 12.4.2013, Sentenza n. 13829/2014 pubbl. il 21/11/2014 RG n. 29952/2013 la convenuta ha argomentato quanto al merito della impugnazione, chiedendo al Tribunale accertamento della soccombenza virtuale degli attori posta la infondatezza dei motivi di invalidità della delibera denunciati in citazione, accertamento necessario in quanto funzionale alla condanna degli attori alla refusione delle spese di lite; All'esito di tale contraddittorio reputa il Tribunale che la impugnazione non possa essere accolta, data la -incontestata tra le parti- sopravvenuta carenza di legittimazione attiva degli attori, vale a dire dato il venir meno di una delle condizioni dell'azione la cui presenza è richiesta non solo al momento della proposizione della domanda giudiziale ma anche nel momento nel quale il giudice pronuncia su tale domanda (cfr. in tal senso, in materia di legittimazione ad impugnare ex art.2377 cc, Cass. 26842/2008; nello stesso cfr. anche, da ultimo, la sentenza di questo Tribunale n.1062/2014 pubblicata il 23.1.2014 nel proc. n.53373/2007, reperibile sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it): Va poi osservato che il rigetto della impugnazione per sopravvenuta carenza di legittimazione degli attori corrisponde all'accoglimento della eccezione formulata prima di ogni altra difesa dalla convenuta nella sua comparsa di risposta (cfr. pagg.14 e ss.) sicché a tale pronuncia consegue, ad avviso del collegio: l'assorbimento di ogni altra questione di merito dibattuta tra le parti quanto ai vizi di invalidità della delibera impugnata dedotti in citazione dagli attori, senza necessità di alcun accertamento in ordine alla soccombenza virtuale dell'una o dell'altra parte da condursi alla stregua della valutazione di fondatezza o meno di tali vizi, le spese di lite dovendo invece essere regolate secondo il principio della soccombenza quanto alla ragione decisoria risultata dirimente. Riguardo a tale soccombenza va poi osservato che: nel caso di specie la legittimazione quantomeno dei due attori POTENTI, quali amministratori dissenzienti rispetto alla delibera del cda qui impugnata, era pacificamente sussistente al momento della notifica della citazione, sicché la successiva perdita di tale legittimazione -non originata da condotte degli attori ma di terzi- non può essere configurata quale elemento denotante la loro soccombenza di per sé ma quale elemento rilevante in tal senso solo in quanto, una volta verificatasi la perdita della legittimazione, gli stessi attori non abbiano abbandonato la lite ovvero aderito alla avversaria eccezione, così determinando una ingiustificata protrazione del giudizio, situazione questa che, nel caso di specie, o dato il verificarsi delle cause determinanti la perdita della legittimazione degli attori dopo la notifica della citazione ma prima del termine per la costituzione della convenuta, può essere configurata solo fino al deposito da parte degli attori, il 14.1.2014, della memoria nella quale gli stessi, come si è visto sopra, hanno dato atto della intervenuta perdita della legittimazione ad impugnare, in sostanza così non contrastando la relativa eccezione formulata dalla convenuta nella comparsa di costituzione. In ragione di tale peculiare situazione processuale le spese di lite ad avviso del collegio possono quindi essere compensate per metà tra le parti, mentre l'altra metà va addossata agli attori: tale metà può poi essere liquidata in euro 6.000,00 per compenso di avvocato oltre oneri accessori, tenuto conto della natura della causa (causa di valore indeterminabile per la quale può essere applicato lo scaglione di pagina 3 di 4 http://bit.ly/174SwDC Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce gli attori hanno ribadito le loro conclusioni nel senso della impossibilità di una valutazione di merito, posto il carattere assorbente della sopravvenuta loro carenza di legittimazione, carenza determinata da iniziative unilaterali della socia di maggioranza della convenuta. Sentenza n. 13829/2014 pubbl. il 21/11/2014 RG n. 29952/2013 valore ricompreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 in considerazione della rilevanza economica delle questioni controverse) e dell'attività difensiva svolta (in particolare la fase istruttoria avendo comportato il solo deposito di memorie e l'intera trattazione essendosi esaurita in due udienze). P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 2. compensa per metà tra le parti le spese del giudizio e condanna gli attori, in solido tra di loro, alla refusione in favore della convenuta della restante metà di tali spese, metà che liquida in euro 6.000,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% oltre iva e cpa. Così deciso in Milano, il 13 novembre 2014. Il Presidente est. Elena Riva Crugnola pagina http://bit.ly/174SwDC 4 di 4 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce 1. rigetta le domande degli attori, in quanto gli stessi non sono più legittimati alla impugnazione;