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“L`istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si p

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“L`istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si p
“L’istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare per cambiare il
mondo”.
Nelson Mandela, 1997
Abstract
La formazione è un processo cognitivo bidirezionale di comunicazione del sapere è il risultato di un
piano formativo organico che tende a strutturare, solidificare e rinforzare in maniera completa il
trasferimento di contenuti e metodi al fine di fare acquisire alle persone livelli intellettuali, culturali,
emotivi sempre maggiori[1].
La formazione è un’attività intellettuale atta a rendere le persone adattabili al mutare dell’ambiente
esterno, quindi non è una mera raccolta di nozioni, un qualcosa di statico ma un’attività dinamica
che coinvolge l’esistenza dell’essere umano[2]. Parlando, in particolare, di professioni in via di
sviluppo come quella del fisioterapista in quanto entità autonoma e non sussidiaria, saper progettare
il proprio piano formativo, saper scegliere di fronte a un’offerta ormai ampia, più o meno
performante, ritengo che utile se non addirittura indispensabile.
Introduzione
Perché dobbiamo formarci? Perché esiste un’enorme produzione normativa sulla formazione?
Perché dopo un lungo e faticoso percorso universitario devo continuare ad impegnare il mio tempo,
la mia intelligenza e anche il mio denaro per la formazione?. Queste domande escono fuori quando
inciampo in qualche convegno o corso mal gestito, mal organizzato che non ha stimolato la mia
voglia di sapere e apprendere cose nuove. L’obiettivo di questo articolo è quello di fornire una
“cassetta degli attrezzi”, alla luce delle nuove fonti normative, per rispondere alla domanda “perché
mi devo formare?”. La formazione è lo “strumento” che definisce la mia “personalità” e, nel
contempo, definisce la mia “personalità professionale”; dovrebbe, infine, definire la “personalità di
categoria” e di “ruolo” all’interno dell’organizzazione.
Il “perché” della formazione
“La formazione è una dimensione costante è fondamentale del lavoro e uno strumento essenziale
nella gestione delle risorse umane[3]”. La formazione può essere definita come: “Un processo di
sviluppo di conoscenze, capacità, consapevolezza delle persone, finalizzato a promuovere il
cambiamento individuale in sintonia con quello organizzativo[4]”.Le due citazioni sopra elencate,
quando vengono riportate nel mondo della sanità non possono non farci tornare alla mente l’articolo
32 della Costituzione Italiana: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività …” la cui attualità non cessa di esistere. La tutela della
salute[5], come diritto universale, viene perseguita anche attraverso l’obbligatorietà della
formazione così come definito dagli articoli 16 bis e seguenti del D. Lgs. 229/99[6]. “Il D. Lgs.
229/99 si è preoccupato della necessità di un continuo aggiornamento tecnico/professionale, anche
in relazione alla richiesta della collettività di disporre di personale sempre aggiornato nella sua
professionalità[7]”.
L’evoluzione della formazione
La formazione, l’idea di trasferire il sapere, è antica quanto la storia dell’uomo. Nei secoli ci sono
stati momenti di grande vivacità ed innovazione alternati a periodi bui. La scuola ateniese ne è
l’esempio più alto e più innovativo, senza dimenticare le botteghe artigiane della Firenze medicea
che rappresentarono uno splendido esempio di quel modello organizzativo della formazione che noi
oggi chiamiamo “coaching”.Gli anni trenta rappresentano un periodo emblematico, avviene un salto
di qualità e di visione, si passa dalla formazione finalizzata all’insegnamento di un mestiere a
strumento per l’acquisizione di competenze professionali. Possiamo definire tre momenti storici:
•
Formazione “spot” fino al 1990, iniziative episodiche ed occasionali volte alla soluzione di
problemi organizzativi più urgenti ed evidenti (formazione tampone);
•
Piani di formazione di breve periodo dal 1990 al 2000, iniziative programmatiche di breve
periodo centrate sul miglioramento delle prestazioni d’aree e abilità professionali
(formazione-prevenzione ma anche formazione-adempimento);
•
Formazione permanente dal 2000, iniziative permanenti di medio periodo per attuare
progetti di cambiamento organizzativo e sviluppo di nuove professionalità (formazione per
il cambiamento).
L’evoluzione della formazione in rapporto agli obiettivi ci porta a considerare tre tipologie così
definite:
•
Istituzionale centrata sugli aspetti inerenti all’attività, le responsabilità proprie del ruolo.
L’obiettivo finale è l’acquisizione di conoscenze e comportamenti coerenti con il disegno
aziendale in rapporto al ruolo stesso.
•
Tecnica o addestramento, riguarda gli aspetti tecnici – professionali. La formazione
progettata si propone l’obiettivo di sviluppare le capacità intellettuali e operative inerenti al
“mestiere” svolto nell’organizzazione.
•
Relazionale
l’obiettivo della formazione, in questo caso, è lo sviluppo di tecniche e
competenze inerenti alle relazioni interpersonali (lavoro di gruppo, processi comunicativi,
ecc.).
Figura 1
Nella figura 1 viene graficamente rappresentata l’importanza assunta, negli anni, delle tipologie di
formazione descritte. Si può evidenziare, grossolanamente, due modelli teorici assimilabili a due
distinte forme di pensiero: il modello prescrittivo – comportamentale[8] e il modello olistico –
cognitivo[9].
Con la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 13/01/2001[10] viene sancito il
passaggio da una formazione episodica ad una formazione permanente:
•
si promuove l’analisi dei fabbisogni formativi (ambito d’intervento piano metodologico);
•
si assicura il diritto individuale alla formazione permanente (ambito d’intervento socioculturale);
•
si aumentano gli investimenti per la formazione (ambito d’intervento organizzativo);
•
si incrementano la qualità e la quantità dell’offerta (ambito d’intervento organizzativo);
attività di verifica, di controllo e di monitoraggio sul raggiungimento o meno della qualità
performante.
La formazione diviene uno strumento strategico secondo il principio dell’ottimizzazione
organizzativa, è collegata ai risultati organizzativi secondo il principio della finalizzazione
organizzativa, è un nuovo diritto al quale corrispondono nuovi doveri secondo il principio della
reciprocità organizzativa. La formazione diviene uno strumento di coinvolgimento del personale ed
è collegata alla domanda di nuove competenze; è l’aspirazione ad avere un prodotto innovativo ed
aggiornato, quindi strategico, che deve risultare utile per i partecipanti, le Amministrazioni e i
cittadini in quanto portatori di un diritto[11].
Le riforme sanitarie e la formazione del personale
Il Rapporto del Ministro della Funzione Pubblica sullo stato della Pubblica Amministrazione,
cosiddetto “Rapporto Giannini del 1980” precursore delle riforme della Pubblica Amministrazione
dal 1990 (quindi anche del Servizio Sanitario Nazionale) ad oggi, lamentava:
1. Le maggiori difficoltà nello svolgimento delle attività di formazione attengono in primo
luogo alla grave carenza di personale … delle amministrazioni, spesso restie a privarsi, per
periodi più o meno lunghi, di loro dipendenti[12].
2. In secondo luogo al modello di reclutamento ”senza formazione” tipico della nostra pubblica
amministrazione, che fin dal 1900 ha abbandonato sostanzialmente il sistema del
“volontariato” e conferito, di fatto, il carattere “eventuale” ai corsi di formazione (ciò
mentre in altri paesi europei è stato mantenuto un modello di reclutamento condizionato da
un periodo di tirocinio – formazione)[13].
3. In terzo luogo all’assenza di una gestione unitaria e programmata di tutto il personale … che
è realtà in altri paesi[14].
4. In quarto luogo alla carenza di strumentazioni didattiche ed all’assenza totale di impianti
residenziali[15].
Nel rapporto per l’anno 1977 il Ministro della Funzione Pubblica On. Giannini poneva in evidenza:
1. E’ stato rilevato che nel settore della Pubblica Amministrazione ai difetti derivanti dalla
vischiosità delle procedure di reclutamento del personale, si aggiungono quelli derivanti
dalla carenza di moderne metodologie e di adeguate occasioni di formazione
professionale[16].
2. Durante il 1977, il settore della formazione, pur essendo in fase di crescita, presenta non
poche difficoltà, che si ritiene di poter individuare in:
•
resistenza da parte delle Amministrazioni …;
•
stanziamento di fondi non sempre adeguati …;
•
poca disponibilità dei soggetti interessati, non sempre propensi alla frequenza di corsi …;
•
mancanza di idonee strutture residenziali;
•
mancanza di comuni criteri progettuali che riguardino tutto il personale … e che dovrebbero
consentire di orientare unitariamente contenuti e metodologie tecnico – didattiche[17].
Da questo puntuale, intelligente e drammatico rapporto dell’On. Giannini sullo stato di arretratezza
dell’allora Pubblica Amministrazione, scaturirono una serie di norme atte a modernizzare l’apparato
burocratico dello Stato, opera questa, ancor oggi, in buona parte rimasta incompiuta.
Una divagazione sul tema per spiegare l’importanza dell’impatto generato dal Rapporto Giannini.
Le riforme degli anni ’90 si inseriscono in un contesto storico con l’intento di liberare lo Stato da
“compiti” che non riusciva più a sostenere attraverso la privatizzazione e il decentramento, riforma
sostenuta e suggerita nel rapporto “Giannini” del 1980[18]. Si cominciò con la privatizzazione delle
aziende di rilievo nazionale, le grandi holding pubbliche, il decentramento amministrativo, la
nascita delle agenzie fiscali ispirate alla riforma tatcheriana, la riforma del rapporto di lavoro alle
dipendenze della P. A., ecc. Negli anni ’90 si assiste ad una riforma copernicana della burocrazia
statale che ne ridisegna i parametri normativi stravolgendo lo status e le logiche operative: il d.lgs.
03 febbraio 1993, n. 29. La riforma della P. A. degli anni 90, con il fine di migliore efficacia,
efficienza ed economicità (con il d.lgs. 03 febbraio 1993 n. 29, d.lgs. del 31 marzo 1998 n. 80,
d.lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni) ha spostato il mondo
del lavoro del pubblico impiego verso il mondo del lavoro privato, con qualche eccezione, così
come era stato concepito dalla normativa emessa dal Governo Giolitti[19] (si veda figura 2) [20].
Figura 2
Per il sistema sanitario la prima riforma fu la Legge 833/78 che superò il concetto di semplice
erogazione delle prestazioni attraverso enti mutualistici, mutue aziendali, enti, casse, servizi e
gestioni autonome degli enti previdenziali; impostando una bozza di modello organizzativo basato
sul principio dell’universalità e della solidarietà[21].
Per quanto riguarda la formazione del personale appartenente al neo nato Servizio Sanitario
Nazionale:
1. Il legislatore con la legge 833/78 art. 2 comma 8 definendo tra gli obiettivi per “tutelare la
salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività[22]” impone “la
formazione professionale e permanente nonché l’aggiornamento scientifico culturale del
personale del servizio sanitario nazionale”.
2. La Legge 833/78 all’art.53 stabilisce che con il Piano Sanitario Nazionale si definiscono “Le
linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del Servizio
Sanitario Nazionale”; in particolare, per quanto riguarda il tema dell’articolo, al comma h
dell’art. 53 il PSN stabilisce “gli obiettivi fondamentali relativi alla formazione e
all’aggiornamento del personale addetto al servizio sanitario nazionale, con particolare
riferimento alle funzioni tecnico-professionali, organizzative e gestionali e alle necessità
quantitative dello stesso”. La formazione del personale afferente al SSN, intesa come
strumento per il raggiungimento del diritto universale alla salute, diviene argomento di
organizzazione a livello nazionale.
3. La legge 833/78 all’art. 47 definisce che “Il Governo è delegato ad emanare … uno o più
decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare, … lo stato giuridico del personale
delle unità sanitarie locali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi”, in particolare
al comma 6 “fissare le modalità per l’aggiornamento obbligatorio professionale del
personale”. In questo articolo, il legislatore, sancisce un diritto/dovere di chi lavora per i
cittadini di essere al passo con i tempi.
La legge delega e il Piano Sanitario Nazionale tarderanno ad essere approvati.
La legge delega del 23 ottobre 1992 n. 421[23] dal titolo “Delega al governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di
previdenza e di finanza territoriale” sancisce:
1. Art. 2 comma 1 “Il governo della repubblica è delegato a emanare, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, diretti al
contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico
impiego, al miglioramento dell’efficienza e della produttività, nonché alla sua
riorganizzazione”.
2. Art. 1 comma o “… nell’ambito di tali modalità va peraltro regolamentato il rapporto tra
Servizio Sanitario Nazionale ed università per la formazione in ambito ospedaliero del
personale sanitario e per le specializzazioni post-laurea”, questo riferimento porterà
all’emanazione di quelle norme che regolano l’attuale formazione universitaria del
fisioterapista.
3. Art. 1 comma q “… regolamentazione delle attività di tirocinio e formazione di tutto il
personale” questo riferimento porterà all’emanazione di quelle norme che regolano l’attuale
Educazione Continua in Medicina.
Alla legge delega n. 421/92 seguirono diversi decreti legislativi, i più famosi sono il 502/92, il
517/93 e il 229/99; nel 2002 con un atto del Ministero della Sanità vennero unificati in un “testo
aggiornato”.
Figura 3
La formazione continua
La formazione continua è l’istruzione che il singolo professionista sanitario intraprende alla fine del
periodo di istruzione obbligatoria (corso di laurea, corso di laurea specialistica o di
specializzazione) ed è diretta a migliorare le sue conoscenze ed il suo comportamento per tutto
l’arco della sua vita professionale. Le due componenti della formazione continua, come è chiarito
anche dal testo di legge e dal CCNL, sono l’aggiornamento professionale e la formazione
permanente.
I due termini: “aggiornamento professionale”[24] e “formazione permanente”[25] non sono
sinonimi, bensì riguardano campi distinti. L’aggiornamento professionale sviluppa le competenze
cognitive[26] proattive ad aggiornare con continuità le conoscenze tecniche necessarie a garantire il
corretto esercizio della professione, la formazione permanente o “Lifelong learning” riguarda l’area
pragmatica e soprattutto relazionale; infatti, non è intesa solo come apprendimento a fini
occupazionali, ma anche personali, civici e sociali, collegandosi ad altri obiettivi fondamentali,
quali quelli dell’occupabilità, dell’adattabilità e dalla cittadinanza attiva[27].
L’aggiornamento professionale consiste nell’adeguare le “conoscenze” e le “capacità operative” ai
progressi della Medicina e delle Scienze Biomediche.
L’aggiornamento professionale diviene necessario dall’emergere di nuove tecnologie, di nuove
metodiche, di nuovi problemi clinici ed epidemiologici da affrontare.
Per “formazione permanente” si intende invece l’adeguamento delle proprie capacità al livello di
maturità professionale raggiunta.
La professionalità di un tecnico sanitario di radiologia può venire definita da tre caratteristiche
fondamentali:
•
Il possesso di conoscenze teoriche aggiornate (il sapere);
•
Il possesso di abilità tecniche o manuali (il fare);
•
Il possesso di capacità comunicative e relazionali (l’essere)[28].
Dall’esigenza di mantenere il personale sanitario “aggiornato e competente” nasce la necessità di
formazione continua. Secondo gli indirizzi dell’O.M.S. un’attività di formazione continua, se
rivolta ad operatori di servizi sanitari, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:[29]
•
essere disponibile per tutti gli operatori del Servizio;
•
basarsi sull’analisi dei bisogni di salute della comunità;
•
essere continuativa e coordinata globalmente.
La formazione continua – nelle sue due tipologie dell’aggiornamento professionale e della
formazione permanente – rappresenta un’esigenza condivisa in tutti i Paesi del mondo e a tal fine
sono stati attivati, ovunque, Italia compresa, appositi programmi di Educazione Continua in
Medicina (E.C.M.).
Stati Uniti
Gli Stati Uniti per primi hanno introdotto l’idea che il percorso formativo
non termini con il conseguimento dell’abilitazione, ma si inserisca nella
prospettiva dell’educazione medica continua, per mezzo del meccanismo
della ricertificazione e dell’ottenimento dei crediti[30].
Canada
Anche in Canada esiste una vasta offerta formativa, nella quale il
professionista può selezionare gli eventi di sua scelta per totalizzare,
secondo un sistema di calcolo basato sulle ore di formazione ma anche
sulla qualità dell’evento, i crediti necessari per comprovare il proprio
aggiornamento; si richiede l’accumulo di 400 crediti ogni cinque anni[31].
Australia
Zelanda
e
NuovaIn Australia il compito di assicurare l’aggiornamento e la buona pratica
clinica non è affidato a leggi dello stato, ma alle Facoltà e ai Collegi dei
vari professionisti sanitari. I programmi offerti dai collegi sono a
partecipazione volontaria[32].
Regno Unito
Per documentare l’adeguatezza della propria pratica davanti all’operatore
sanitario si aprono due possibili percorsi: il percorso indipendente e il
percorso di appraisal. Il percorso indipendente richiede che il professionista
produca tutta la documentazione necessaria a comprovare la sua buona
pratica e la sua formazione continua ai fini dello sviluppo dell’abilità
professionale.
L’appraisal consiste, in termini semplici, in un percorso strutturato che il
professionista effettua sotto supervisione, ai fini di esaminare e valutare il
suo operato; tuttavia è anche da considerare, in senso più ampio, come una
parte del processo di formazione continua. Per poter usufruire
dell’appraisal il medico deve lavorare in una struttura pubblica o privata.
La finalità della formazione continua è assicurare al cittadino e alla comunità una risposta ai bisogni
di salute appropriata, competente ed efficace nel rispetto dei valori individuali e dei principi di
equità di salute e di accesso ai servizi. La formazione continua si realizza attraverso processi di
apprendimento anche in relazione ai principi dell’apprendimento dell’adulto, per una
responsabilizzazione alla modifica del proprio comportamento nella pratica clinico assistenziale.
Un aspetto rilevante riguarda il cambiamento che la formazione continua sa generare in
allineamento ai risultati attesi in termini di efficacia ed appropriatezza[33].
Alla luce dei riferimenti di contesto, il mantenimento di un sistema sanitario universalistico e
solidaristico fondato sull’equità deve essere improntato a questi valori:
•
centralità del cittadino, intesa come un’organizzazione dei servizi a misura d’uomo, una
costante attenzione etico deontologica al rispetto dei valori di ciascuno, un ascolto attivo
nelle relazioni assistenziali,
•
promozione della salute, intesa a promuovere stili di vita e a migliorare gli ambienti di vita e
di lavoro al fine di prevenire eventuali patologie e di favorire un equilibrio psico-fisico di
salute compatibile alle condizioni specifiche del cittadino e/o della comunità in un contesto
di equità della salute,
•
miglioramento continuo della qualità degli interventi, come orientamento ad agire su più
fattori, quali: l’equità, l’efficacia delle prestazioni e l’appropriatezza delle cure,
l’organizzazione dei servizi e l’integrazione multiprofessionale, la soddisfazione del
cittadino e della comunità,
•
valorizzazione delle risorse umane attraverso l’ampliamento e l’aggiornamento di
competenze professionali per l’erogazione di prestazioni basate sulle prove di efficacia ed il
miglioramento continuo delle cure.
Affinché la formazione continua sia efficace e di sostegno ai cambiamenti e allo sviluppo dei
servizi per la salute, occorre che sia orientata a:
1. assicurare comportamenti professionali che mettano al centro la persona ed i suoi bisogni e
realizzare percorsi e comportamenti a sostegno e condivisione del progetto di cura,
2. responsabilizzare alla pianificazione delle attività assistenziali rispetto a criteri di equità e
alla presa in carico del progetto di cura e alla valutazione dei risultati in termini di
miglioramento e/o mantenimento della salute,
3. allenare i professionisti alla interdisciplinarietà per la costruzione di percorsi assistenziali
condivisi,
4. diffondere una cultura di visione sistemica dei problemi/fenomeni, per far fronte alla
complessità dei problemi di salute e l’individuazione dei possibili percorsi di soluzione,
5. implementare comportamenti professionali e gestionali, attenti ad un utilizzo ottimale delle
risorse in relazione anche ai Livelli Essenziali di Assistenza, coerenti con una cultura di
appartenenza al sistema sanitario ed al servizio dei cittadini,
6. favorire l’utilizzo di metodologie formative centrate sull’apprendimento finalizzato a
responsabilizzare il singolo ad attivare percorsi e metodologie per agire nella pratica
professionale e verificarne gli esiti,
7. sviluppare abilità e comportamenti per garantire livelli ottimali di sicurezza al cittadino ed al
lavoratore in relazione al contesto di attività,
8. promuovere modalità di revisione sistematica delle attività assistenziali attraverso
metodologie quali l’audit, il risk management, linee guida e altri strumenti finalizzati al
governo clinico,
9. aggiornare e sviluppare le competenze professionali in relazione allo sviluppo scientifico,
tecnologico e dei bisogni di salute.
Prima tappa: istituzione dell’ECM ai sensi del D. Lgs. 502/92 testo aggiornato
L’E.C.M. rappresenta “il complesso organizzato e controllato di tutte quelle attività formative, sia
teoriche che pratiche, promosse da enti o soggetti accreditati, allo scopo di sviluppare, arricchire e
potenziare le capacità professionali degli operatori della Sanità, in una nuova ottica in cui si
fondono armonicamente conoscenze teoriche aggiornate, competenze tecniche e capacità
comunicative e relazionali”. L’E.C.M. è finalizzata alla valutazione delle manifestazioni
congressuali, dei corsi di aggiornamento, ecc, in modo tale che ogni singolo professionista sanitario
possa essere garantito della loro qualità e della loro utilità ai fini della tutela della propria
professionalità.
La Commissione nazionale per la formazione continua, sentite le diverse professionalità, ha
indicato, ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, i temi prioritari di E.C.M. sui quali ogni operatore dovrà concentrare la
propria formazione continua Naturalmente, ogni operatore della Sanità provvederà, in piena
autonomia, al proprio aggiornamento. L’E.C.M. inoltre è “lo strumento per ricordare ad ogni
singolo professionista il suo dovere di svolgere un adeguato numero di attività di aggiornamento e
di riqualificazione professionale”. Partecipare ai programmi di formazione continua è un dovere
degli operatori della sanità, definito anche dal Codice deontologico ma è anche, naturalmente, un
diritto dei cittadini, che giustamente richiedono operatori attenti, aggiornati e sensibili.
Ciò è oggi particolarmente importante ove si pensi che il cittadino è sempre più informato sulle
possibilità della medicina di rispondere, oltre che a domande di cura, a domande più complessive di
salute.
La riorganizzazione del S.S.N., attuata con il decreto legislativo 19 giugno 1999, n 229 – che ha
modificato ed integrato il precedente decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502 – nel quadro di un
disegno più complessivo e moderno del sistema sanitario, ha voluto disciplinare l’annoso e delicato
problema della formazione continua degli operatori sanitari, istituzionalizzando anche nel nostro
Paese l’E.C.M. Il programma, quale era stato disegnato inizialmente dal D.L.vo n. 229/1999, era
limitato alle figure professionali tradizionali della Dirigenza sanitaria – medici, veterinari,
odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi – ma, a seguito dell’entrata in vigore
delle leggi di riorganizzazione delle professioni sanitarie, è stata di fatto estesa anche alle
professioni infermieristiche, fisioterapiche, tecnico-sanitarie, ostetriche, ecc. del S.S.N., le quali se
ne giovano a pieno titolo ed in posizione di perfetta parità con le altre.
Il programma di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) è diretto a fornire a tutti gli operatori
sanitari quegli elementi di conoscenza necessari per mantenersi professionalmente aggiornati e
competenti.
Lo strumento operativo proposto dal Legislatore per individuare criteri e regole è la Commissione
Nazionale per la formazione continua. L’elaborazione del programma di E.C.M. è stata affidata, ai
sensi dell’art. 16 ter del D.L.vo n. 502/1992, alla Commissione Nazionale per la Formazione
Continua, che ha il compito, tra l’altro, di “… Definire i crediti formativi che devono essere
maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo…” e di “… definire i requisiti per
l’accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative.”
La Commissione costituita con decreto Ministro della Sanità del 5 luglio 2000, modificata a seguito
del D.L. 7 febbraio 2002 n° 8 e convertita nella legge n° 56/2002, sulla base di precedenti
esperienze Europee, Extraeuropee e nazionali, ha ritenuto di elaborare un programma di E.C.M.
suddividendolo in due fasi: una sperimentale e ricognitiva relativa al primo semestre 2001 ed una
definitiva, ad essa successiva. La Commissione ha concordato, sin dalla prima seduta, che il
programma nazionale di E.C.M. deve riguardare tutto il personale sanitario, medico e non medico,
operante nella sanità, sia privata che pubblica. La Commissione ha anche stabilito che l’E.C.M.
deve essere controllata, verificata e misurabile; inoltre, l’E.C.M. deve essere incoraggiata, promossa
ed organizzata. Per agevolare la realizzazione del programma ECM la Commissione ha ritenuto
essenziale un passaggio graduale dalla tradizionale formazione autogestita (ossia rimessa alla
responsabilità del singolo professionista e non vincolata ad obiettivi nazionali e regionali) a quella
disciplinata dal D.L.vo 502/92 e finalizzata ad obiettivi predefiniti.
Pertanto la Commissione ha previsto la realizzazione del programma ECM attraverso “tappe
autonome e progressive” che sono parti dello stesso progetto.
Le tappe di attuazione del Programma ECM individuate dalla Commissione in relazione alla natura
dei singoli eventi formativi corrispondono sostanzialmente alla suddivisione tradizionale della
formazione:
- eventi formativi residenziali;
- formazione a distanza.
La prima fase sperimentale, che ha riguardato gli eventi formativi residenziali del 1° semestre del
2001, destinati solo a medici ed odontoiatri, ha consentito di mettere a punto criteri e metodi
operativi.
La seconda fase sperimentale, che ha visto la graduale estensione del progetto alle altre figure
professionali, ha consentito ulteriori approfondimenti ed il collaudo del sistema – sempre per eventi
formativi residenziali – per tutti gli “operatori della sanità”, prima della fase a regime.
Con decorrenza 1° aprile 2002, il programma nazionale ECM è a regime, per cui la Commissione
nazionale valida gli eventi formativi proposti dai diversi organizzatori ed accredita i relativi “Crediti
Formativi ECM”. Nel nostro Paese si svolgono continuamente riunioni, congressi, convegni, corsi,
seminari, etc. finalizzati all’aggiornamento ed al miglioramento delle diverse professionalità
sanitarie. Alcuni di essi hanno valenza internazionale, altri nazionale, altri regionale, altri infine del
tutto locale. I crediti formativi E.C.M. sono una misura dell’impegno e del tempo che ogni
operatore della sanità ha dedicato annualmente all’aggiornamento ed al miglioramento del livello
qualitativo della propria professionalità. Il credito formativo E.C.M. è, quindi, riconosciuto in
funzione sia della qualità dell’attività formativa, sia del tempo ad essa dedicato in relazione alla
specifica professionalità Naturalmente il “valore” in crediti formativi E.C.M. non deve essere visto
dagli organizzatori degli eventi formativi come elemento di “giudizio” sul valore scientifico globale
della manifestazione di per sé. Esso indicherà, invece, esclusivamente la rilevanza professionale (o
la non rilevanza) di quella particolare manifestazione ai soli ed esclusivi fini del Programma
Nazionale di E.C.M., anche alla luce degli obiettivi prioritari stabiliti in sede nazionale o regionale.
I crediti formativi E.C.M. sono espressi in numeri, per cui ad ogni evento formativo – o attività
formativa programmata – viene assegnato un certo numero di crediti E.C.M. calcolato su una base
di indicatori messi a punto dalla Commissione stessa. Ogni operatore della Sanità deve aver
acquisito per gli aa. 2002/2006, nel quinquennio, 150 “crediti formativi E.C.M.”, con un minimo
annuale di almeno il 50% del debito formativo previsto per l’anno ed un massimo annuale del
doppio. A decorrere dall’anno 2007 – anche al fine di uniformarsi ai criteri internazionali – il
numero dei crediti che ciascun operatore sanitario deve conseguire è di 150 crediti ECM in tre anni.
Gli obiettivi formativi di interesse nazionale sono definiti dalla Commissione Nazionale per la
formazione continua e devono essere coerenti con gli obiettivi prioritari dal Piano Sanitario
Nazionale e del Piano Sanitario Regionale; la loro definizione deve essere disposta con
programmazione pluriennale per l’evidente necessità di consentire agli organizzatori e agli
interessati di programmare le rispettive attività.
Obiettivi nei quali tutte le categorie professionali, aree e discipline, possono riconoscersi:
•
Qualità assistenziale, relazionale e gestionale nei servizi sanitari;
•
Etica e deontologia degli interventi assistenziali e socio assistenziali con riferimento
all’umanizzazione delle cure, alla tutela del segreto professionale ed alla privacy;
•
Formazione interdisciplinare finalizzata allo sviluppo dell’integrazione di attività
assistenziali e socio assistenziali;
•
Promozione della qualità della vita e della qualità e sicurezza dell’ambiente di vita e di
lavoro.
•
Sistemi di valutazione, verifica e miglioramento degli interventi preventivi diagnostici,
clinici, terapeutici e di misurazione dell’efficacia, compresi i sistemi di valutazione, verifica
e miglioramento dell’efficienza ed appropriatezza delle prestazioni nei livelli di assistenza;
•
Cultura gestionale;
•
Educazione sanitaria;
•
Bioetica in medicina;
•
Organizzazione dipartimentale.
•
Miglioramento delle conoscenze e delle competenze professionali per le principali cause di
malattia, con particolare riferimento alle patologie cardiovascolari, neoplastiche e
geriatriche;
•
Interventi di formazione nel campo delle emergenze/urgenze;
•
Formazione in campo socio/assistenziale e per l’implementazione dell’assistenza
domiciliare integrata;
•
Tutela della salute della donna e del bambino e delle malattie neonatali;
•
Basi molecolari e genetiche delle malattie e strategie terapeutiche correlate;
•
Formazione finalizzata all’utilizzo e all’implementazione delle linee guida e dei percorsi
diagnostico/terapeutici.
•
Per la Regione Lazio e le Regioni con Piano di rientro – formazione dei professionisti
sanitari sui punti elencati nel piano di rientro.
Seconda tappa: la governance del sistema ECM ai sensi dell’accordo Stato – Regioni agosto
2007
Lo sviluppo continuo delle competenze e delle professionalità, quale componente integrale del
governo aziendale, deve basarsi su un ciclo virtuoso che, partendo dalla definizione del ruolo del
singolo operatore all’interno dell’organizzazione e nei rapporti con l’utenza, interna o esterna, si
sviluppa successivamente con la formulazione di uno specifico piano individuale di sviluppo nello
svolgimento della sua attività per procedere, da un lato, alla verifica del ruolo svolto e, dall’altra,
alla ridefinizione del piano individuale. La crescita del sistema di sviluppo continuo delle
professionalità è la coerente realizzazione aziendale del principio che vede nel patrimonio
professionale e nella sua continua valorizzazione il fattore chiave per il perseguimento della
missione e degli obiettivi che da essa derivano[34].
Con l’Accordo dell’agosto 2007[35] viene definita un’”ipotesi di architettura di sistema” in cui:
•
si definisce l’organismo nazionale di indirizzo e coordinamento,
•
la composizione di tale organismo,
•
si definiscono gli strumenti per ottemperare agli obiettivi formativi definiti,
•
si definiscono i criteri di accreditamento dei provider[36],
•
si definisce la tipologia dei crediti ECM,
•
si definisce il numero di crediti annuali e nel triennio da acquisire in conformità ai modelli
europei (EACCME-UEMS) e americano (EACCME),
•
si definisce l’obbligatorietà dei crediti ECM per tutte le professioni sanitarie,
•
si definisce la registrazione dei crediti presso l’anagrafe nazionale crediti ECM
(Co.Ge.A.P.S.[37]),
•
si definisce la certificazione dei crediti E.C.M[38]
•
viene definito “chi” può accreditarsi come provider,
•
vengono definiti le risorse, pubbliche e private, e i requisiti di qualità dei provider,
•
vengono definiti i principi che governano il sistema ECM,
•
viene definito il sistema di incentivazione/sanzione, in quanto obbligo legislativo, dei
professionisti interessati,
•
viene definita la struttura, organizzazione e funzioni della commissione ECM,
•
vengono definite le strutture di supporto al sistema di governance dell’ECM[39].
Questa è la “casa comune”(Agenas), in cui si collocano quelle funzioni che sono di utilità e
supporto all’unitarietà del sistema. In particolare vengono definiti i destinatari che sono “tutti gli
operatori sanitari che direttamente operano nell’ambito della tutela della salute individuale e
collettiva, indipendentemente dalle modalità di esercizio dell’attività, compresi, dunque, i liberiprofessionisti”[40]. Come elemento innovativo vengono definiti gli obiettivi formativi che si
esplicano attraverso tre strumenti:
1. Dossier formativo: individuale (DFI) o di gruppo (DFG);
2. Piano della formazione aziendale (PFA);
3. Rapporto sulla formazione aziendale (RFA).
Il Dossier formativo (DF) è lo strumento di programmazione e valutazione del percorso formativo
del singolo operatore (individuale) o del gruppo di cui fa parte (equipe o network professionale).
Il DF si avvale di tre specifiche attività documentabili:
1. l’individuazione del piano formativo, in cui sono indicati gli obiettivi formativi declinati in
funzione delle aree e dei campi di apprendimento e degli indirizzi prioritari ovvero quelli
rispondenti a bisogni individuali;
2. la periodica e sistematica attività di verifica e di acquisizione della documentazione relativa
alle attività di formazione continua svolte dai professionisti accreditati all’ECM, con
indicazione delle specifiche tipologie, che verrà sostenuta attraverso gli organismi preposti
alla registrazione e certificazione dei crediti;
3. la valutazione periodica (triennale) dell’andamento e dei risultati del percorso, da parte degli
organi tecnico professionali preposti alle verifiche delle attività.
I DF degli operatori dipendenti o convenzionati con le strutture sanitarie, quindi, sono di norma
elaborati e aggiornati nell’ambito del dipartimento o della struttura di appartenenza.
Il Piano della formazione aziendale (PFA) è il documento dell’Azienda o istituzione sanitaria
accreditata, pubblica o privata, elaborato con il supporto delle strutture o degli organismi preposti
alla formazione continua. Il Piano descrive il contesto, le strategie e l’insieme delle attività
formative previste dall’azienda, erogate direttamente o in partenariato attraverso accordi specifici
con provider esterni. Il Rapporto sulla formazione aziendale (RFA) è lo strumento annuale di
rendicontazione dell’azienda sulle attività di formazione realizzate in funzione degli indirizzi
regionali e nazionali e degli obiettivi che erano stati definiti; dà conto dei programmi realizzati,
della loro qualità scientifica e andragogica[41], della copertura dei crediti ECM, delle verifiche
effettuate sull’impatto delle attività formative.
Terza fase: messa a regime del sistema ECM ai sensi dell’accordo Stato – Regioni novembre
2009
Viene definito:
•
l’accreditamento dei provider[42],
•
l’albo Nazionale dei provider,
•
le regole per la partecipazione dei provider e degli sponsor al sistema di formazione
continua,
•
l’accreditamento dei provider FAD[43],
•
la valutazione della qualità del sistema formativo sanitario,
•
le attività formative realizzate all’estero
Particolare importanza viene data all’individuazione e alla ripartizione tra i livelli istituzionali
(nazionali, regionali, aziendali) degli obiettivi formativi che costituisce una misura di riferimento e
di bilanciamento delle competenze e delle responsabilità, atteso che tali obiettivi devono poi
concretamente articolarsi ed armonizzarsi nel piano formativo (Dossier formativo) del singolo
professionista e/o di équipe, all’interno delle quali assumono rilievo tre tipologie di obiettivi
formativi:
1. finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico professionali
individuali nel settore specifico di attività, acquisendo crediti formativi inerenti eventi
specificatamente rivolti alla professione o alla disciplina di appartenenza (obiettivi formativi
tecnico-professionali);
2. finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle procedure
idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e
sicurezza degli specifici processi di produzione delle attività sanitarie. Questi obiettivi si
rivolgono dunque ad operatori ed équipe che intervengono in un determinato segmento di
produzione (obiettivi formativi di processo);
3. finalizzati allo sviluppo delle conoscenze e competenze nelle attività e nelle procedure
idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e
sicurezza dei sistemi sanitari. Questi obiettivi si rivolgono, di norma, a tutti gli operatori
avendo quindi caratteristiche interprofessionali (obiettivi formativi di sistema).
Il piano formativo individuale e/o di équipe (Dossier formativo) rappresenta dunque, sul piano
pratico, il prodotto di queste tre dimensioni della formazione; in altre parole definisce il volume dei
bisogni da soddisfare/soddisfatti di quel professionista, inserito in quello specifico processo di
produzione di attività sanitarie, parte costitutiva di un sistema più generale di tutela della salute.
Come si può notare viene connotata la formazione continua come strumento essenziale per la
produzione di un “prodotto” di salute vertente alla qualità, efficienza ed efficacia.
Altro elemento importante da notare e che la tutela della salute, intesa nella sua più ampia
declaratoria derivante dell’art. 32 della Costituzione Italiana, viene concepita come il risultato di un
“processo” in cui il governo clinico ne è la chiave di volta. In particolare, si sottolinea che la
formazione ECM non può essere considerata titolo sufficiente all’abilitazione all’esercizio di una
specifica branca sanitaria ed esaustiva dell’obbligo di garantire la sicurezza nei confronti dei
cittadini, fatto salvo quanto diversamente previsto dalle norme in vigore (obiettivi formativi indicati
dalle norme specifiche per particolari categorie di operatori sanitari).
Quindi si richiede al professionista sanitario moderno di acquisire skill e non punti, di essere
proattivo e non un “toro seduto”, di mettere in gioco, attraverso il continuo aggiornamento, il
proprio modo di operare e non solo, di formarsi per collaborare con altre figure professionali non
considerandosi unico detentore della sapienza, della pratica o tecnica sanitaria.
Il Governo clinico deve essere sostenuto da una cultura, da valori di apprendimento permanente e
riconoscerne il ruolo fondamentale che esso svolge nel miglioramento della qualità.
Quarta fase: sistema ECM ai sensi dell’accordo Stato – Regioni novembre 2012
Le Federazioni, gli ordini, i collegi e le associazioni professionali rivestono un ruolo centrale nella
funzione della certificazione della formazione continua e dell’aggiornamento. In considerazione del
contesto generale e ritenendo comunque opportuno confermare il debito complessivo dei crediti a
150 per il triennio 2011-2013 (50 crediti annui, minimo 25 massimo 75) si prevede la possibilità per
tutti i professionisti sanitari di riportare dal triennio precedente (2008-2010) fino a 45 crediti.
Per quanto riguarda i professionisti sanitari operanti o residenti nel territorio abruzzese colpito dal
terremoto del 2009, in base alla determina della Commissione Nazionale per la Formazione
Continua il debito formativo per il 2011 è di 30 crediti di cui obbligatori 15.
I liberi professionisti possono acquisire i crediti formativi attraverso modalità flessibili per
crediti/anno.
Elemento imprescindibile dell’accreditamento dei Provider e dei singoli eventi formativi resta la
trasmissione - direttamente dai Provider – al Consorzio che gestisce l’anagrafe dei crediti formativi
delle professioni sanitarie (Co.Ge.A.P.S.) dei crediti formativi attestati ai professionisti sanitari che
hanno partecipato ai corsi accreditati per la loro validità su tutto il territorio nazionale.
I crediti ECM acquisiti per la formazione individuale all’estero e per l’autoformazione devono
sottostare alla seguente procedura: il professionista - ultimata la frequenza - dovrà consegnare la
documentazione relativa all’evento (programma, contenuti, docenti, ore, modalità di verifica
dell’apprendimento,…) e quella che dimostri la sua frequenza e il superamento della prova di
apprendimento all’ente accreditante (CNFC/ Regione, Provincia autonoma) ovvero al soggetto da
esso indicato (es. Ufficio formazione dell’Azienda presso cui presta servizio oppure, per i liberi
professionisti, al proprio Ordine, Collegio, Associazione professionale di cui al D.M. 19/6/2006).
Gli ordini collegi e associazioni professionali e le rispettive federazioni rivestono anche un ruolo
“produttivo” nella formazione continua in quanto la loro “offerta formativa” potrà consentire ai
professionisti di aggiornarsi su tematiche di particolare rilevanza tecnico-professionale,
consentendo anche un’offerta formativa rivolta ai professionisti senza forme di condizionamento
commerciale trattandosi nella quasi totalità di formazione continua priva di sponsorizzazioni
commerciali. Non sono previste limitazioni per l’offerta formativa su etica, deontologia,
legislazione, informatica, inglese e comunicazione, mentre è consentita la possibilità di
implementare l’offerta formativa nel limite massimo del 50% rispetto all’offerta formativa
pianificata ogni anno da ciascun ordine, collegio o associazione professionale, sulla base degli
obiettivi formativi contenuti nel presente Accordo. Almeno il 50% delle attività effettivamente
pianificate nel piano formativo devono riguardare etica, deontologia, legislazione, informatica,
inglese e comunicazione. Tale attività va dedicata in modo preferenziale ai liberi professionisti ed a
quelle categorie e discipline che hanno ridotta offerta formativa. Tale offerta non può essere oggetto
di sponsorizzazione commerciale e deve consentire ai rispettivi iscritti la partecipazione gratuita o a
costi minimi necessari alla coperture delle spese sostenute dall’ordine, collegio associazione e dalle
relative federazioni nazionali.
Le Federazioni, gli ordini, i collegi e le associazioni professionali sono presenti anche nella
posizione di auditor nel processo di qualità della formazione continua partecipando con propri
designati alla costituzione degli Osservatori e alla partecipazione in qualità di auditor
dell’Osservatorio Nazionale per la qualità della formazione continua nonché negli osservatori
regionali.
Con propri designati, che operano nel territorio di riferimento, sarà costituita una rete presso gli enti
accreditanti che vedrà gli ordini i collegi e le associazioni professionali - unitamente alle rispettive
federazioni - monitorare la qualità dell’offerta formativa.
Conclusioni
Il confronto tra l’art. 35 secondo capoverso con l’art. 1 della Costituzione Italiana permette di
elevare la formazione al rango di bene supremo dello Stato. La formazione è un elemento portante
per tutti gli Stati membri europei con gli art. 126 e 127 del trattato di Maastricht. La formazione, in
Europa, basata su elementi comuni costituisce un autentico spazio per promuovere l’occupazione e
un’attiva cittadinanza europea[44]. I CCNL sanità di comparto insieme agli accordi Stato – Regioni
2007 - 2009 - 2012 sopracitati, considerano la formazione permanente non più a livello
sperimentale ma un diritto/dovere per il continuo miglioramento professionale e personale in quanto
valore aggiunto nella strategia aziendale. Per concludere la formazione è il valore aggiunto in grado
di migliorare la persona e l’amministrazione dello Stato in sintonia con i paesi membri europei.
La normativa tende a realizzare quanto sopra citato ma bisogna cambiare la mentalità delle persone
per considerare la formazione non più qualcosa che si subisce ma un elemento di miglioramento
continuo.
Bibliografia essenziale
Siti internet
Centro di Formazione Studi: www.formez.it
Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministra-zione.: www.cnipa.gov.it/site/it-IT/
Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze: www.gimbe.org
Ministero per le Riforme e le Innovazione della P.A: www.innovazione.gov.it
Libri consultati
Bertani T., D’Amato V., Tosca E., “Come costruire il futuro dell’impresa. I nuovi modelli organizzativi basati
sull’apprendimento”, F. Angeli, Milano, 1994.
Bochicchio F., Di Sabato T., “Lineamenti di organizzazione e gestione delle risorse umane.” Movimedia, 2007.
Bruscaglioni M., “Introduzione ai segreti di un manager di successo”, F. Angeli, Milano, 1989, Pag. 1
Cepas (a cura di), “Raggiungere i risultati con la gestione per processi”, F. Angeli, 2006.
Di sabato T., “Processi di direzione del personale nella P.A.”, Movimedia, 2006.
Vello P.M., “L’impresa del terzo millennio. Come pensano e agiscono le Learning Organization”, F. Angeli, Milano,
1995.
D.P.R. n. 422 del 21/09/2001: Regolamento recante norme per l’individuazione dei titoli professionali del personale da
utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli
interventi formativi.
Dipartimento della Funzione Pubblica: “La formazione dei dipendenti degli enti locali – un contributo all’orientamento
2003.”
Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 13/01/2001.
Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie e il Ministero per la Funzione Pubblica: “Progetti formativi in modalità elearning nelle pubbliche amministrazioni” – Direttiva 06/08/2004.
Per la bibliografia specifica consultare le note in appendice.
[1] Su: http://it.wikipedia.org/wiki/Formazione.
[2] Il vecchio paradigma dell’apprendimento della professione sanitaria si basava sulla
visione di un processo finito e finalizzato ad acquisire un “corpus” coerente e completo di
conoscenze, un bagaglio prezioso, trasmesso da chi di quella conoscenza ed esperienza era
già in possesso, allo scopo di poter sostenere con una “attrezzatura” concettuale e operativa
adeguata la professione sanitaria. La moderna concezione di preparazione professionale
invece concepisce la formazione non come un traguardo, ma come un processo. Le
conoscenze sono viste come un insieme sempre parziale e in trasformazione, che richiede
continue conferme e si fonda non tanto e non solo sull’esperienza e sulla pratica, ma anche e
soprattutto sulle verifiche di studi scientifici rigorosi. Il passaggio dall’uno all’altro
paradigma è ancora in atto, e accanto alla nuova visione della professionalità convive il
vecchio approccio; la situazione attuale relativa alla Formazione Continua ci offre così un
quadro in continua evoluzione.
[3] Direttiva sulla formazione e la valorizzazione del personale delle pubbliche
amministrazioni – 2001, pag. 4 (G.U. n. 26 del 31 gennaio 2002).
[4] Tempestilli G. C.: “La formazione del personale in ambito sanitario”, pag. 40 –
Riabilitazione Oggi Anno XXV n. 5 – maggio 2008.
[5] Piano sanitario 2003 – 2005 pag. 22, su
http://www.salute.gov.it/resources/static/psn/documenti/psn_2003-2005.PDF:
“L’Educazione Continua in Medicina (ECM), vale a dire la formazione permanente nel
campo delle professioni sanitarie, deve rispondere all’esigenza di garantire alla collettività il
mantenimento della competenza professionale degli operatori”. Come tale, essa si configura
come un elemento di tutela dell’equità sociale e riassume in sé i concetti di responsabilità
individuale e collettiva, insiti nell’esercizio di ogni attività volta alla tutela e alla
promozione della salute della popolazione.
[6] Art 16 bis: “… La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare
le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori
sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia,
appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio sanitario
nazionale”. Art. 16 quater comma 1: “La partecipazione alle attività di formazione continua
costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di
dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle Università,
delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private”. Art. 16 quater comma 2: “I
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano
specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel
triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione
nazionale”.
[7] Primicerio B.: ”Il Servizio Sanitario Nazionale: struttura, organizzazione e modelli
gestionali” II ed., Ed L. Pozzi 2002.
[8] Fare formazione secondo questo approccio vuol dire spiegare ai discenti i comportamenti
da adottare, tecniche e prassi formative derivate dal comportamentismo. Nardini G., Fatali
G., Sprega F.: “Il Coaching organizzativo”. Franco Angeli, Milano 2002.
[9] La formazione secondo questo approccio è soprattutto “aiutare le persone ad elaborare la
propria esperienza, a concepire nuove idee, a collegare concetti, emozioni, atteggiamenti,
concezioni riguardanti le cose importanti e critiche del proprio lavoro”. Avallone F.: “La
formazione psicosociale”. NIS Roma 1989, pag. 15. Buscaglioni M.: “Introduzione ai
segreti di un manager di successo”. Franco Angeli, Milano, 1989, pag.1.
[10] G.U. n. 26 del 31/01/2002 pag.4.
[11] Bochicchio F., di Sabato T.: “Lineamenti di organizzazione e gestione delle risorse
umane”. Movimedia 2007. Di Sabato T.: Processi di direzione del personale nelle P.A.”.
Movimedia 2006.
[12] Atti Parlamentari VIII Legislatura – Camera dei Deputati Doc. XXXI n. 1 “Relazione
sullo stato della pubblica amministrazione (anni 1975 e 1976)” – presentata alla Presidenza
l’8 marzo 1980, pag. 87.
[13] Ibidem.
[14] Ibidem.
[15] Ibidem.
[16]Atti Parlamentari VIII Legislatura – Camera dei Deputati Doc. XXXI n. 2 “Relazione
sullo stato della pubblica amministrazione (anno 1977)” – presentata alla Presidenza il 18
agosto 1980, pag. 130.
[17] Ibidem.
[18]
http://legislature.camera.it/chiosco.asp?content=/documenti/documentiParlamentari/Elenco
DOC_1_12.asp?IdLegislatura=08|646&source=/altre_sezionism/9988/10010/10335/docume
ntoxml.asp
[19] www.camera.it/organiparlamentarism/241/4405/5342/documentotesto.asp
[20] Slide modificata relazione dott.ssa S. Dragonetti, seminario 9 luglio 2004 su:
www.aranagenzia.it/.
[21] Articolo 1 Legge 833/78 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale”.
[22] Legge n. 833/78 art.1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
28 dicembre 1978, n. 360.
[23] Gazzetta Ufficiale n. 257 suppl. ord. del 31/10/1992.
[24] Art. 16 bis D.Lgs. 502/92 testo aggiornato: “L’aggiornamento professionale è l’attività
successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare,
formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita
professionale le conoscenze professionali”.
[25] Art. 16 bis D.Lgs. 502/92 testo aggiornato: “La formazione permanente comprende le
attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i
comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo
di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal
Servizio Sanitario Nazionale”.
[26] CCNL Comparto Sanità personale non dirigente – parte normativa 1994/1997 e parte
economica 1994/1995. Art. 36 “Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica
e ricerca finalizzata” – comma 1 “Le parti individuano nella formazione continua un
fondamentale strumento di aggiornamento e di crescita professionale del personale in
servizio e di inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione, al
fine di promuovere lo sviluppo del sistema sanitario anche attraverso più alti livelli di
preparazione e di consapevolezza del personale rispetto agli obiettivi generali e produttivi da
perseguire”.
[27] Su:
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneOperatori/Formazione/FormazioneP
ermanente/
[28] Su: http://www.salute.gov.it/
[29] Nel maggio 2006, l’Assemblea Mondiale della Sanità ha adottato Risoluzione
WHA59.23 sollecitando gli Stati membri ad affermare il loro impegno per l’istruzione e la
formazione di operatori sanitari: “Promoting training in accredited institutions of a full
spectrum of high-quality professionals, and also community health workers, public health
workers and paraprofessionals”. WFPHA piano strategico 2007 – 2012 – obiettivo 2 “Prassi
della sanità pubblica, istruzione/formazione e ricerca”.
[30] Hilary Gunn, Lois Goding: “Continuing Professional Development of physiotherapists
based in community primary care trusts: a qualitative study investigating perceptions,
experiences and outcomes.” Physiotherapy Volume 95, Issue 3, September 2009, Pages
209-214. http://www.accme.org/
[31] Su: http://www.rcpsc.edu/opd/moc-program/2006framework_e.pdf
[32] Su:
http://www.surgeons.org/Content/NavigationMenu/FellowshipandStandards/CPDRecertific
ation/CPD_Info_Manual.pdf
[33] Linee di indirizzo per la formazione del personale sanitario provincia autonoma di
Trento per il triennio 2005 – 2007 (deliberazione di giunta provinciale del 17 dicembre 2004
n. 2982).
[34] Dal documento “Formazione aziendale” UOC formazione e qualità aziendale ASL
Roma E.
[35] Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente “Riordino
del sistema di Formazione continua in medicina”.
[36] I provider devono essere accreditati con riconoscimento pubblico, garantendo coerenza,
qualità scientifica, trasparenza dei finanziamenti, l’assenza di pubblicità di prodotti sanitari
e, infine, il rispetto dei programmi nazionali.
[37] Tecnicamente il sistema informatico del Co.Ge.A.P.S. raccoglierà i dati relativi
all’anagrafica dagli Ordini, dai Collegi e dalle Associazioni professionali, i dati sulle attività
formative dagli enti accreditanti (Ministero della Salute, Regioni, Province Autonome),
quelli sui partecipanti agli eventi di formazione e i relativi crediti dagli organizzatori di
formazione. Le informazioni inserite nel sistema informatico e la loro aggregazione
renderanno possibile il processo finale di validazione, che permetterà non solo di disporre di
una base consolidata di tutti i professionisti della Salute, ma anche il monitoraggio
dell’andamento dei processi E.C.M., l’utilizzo di strumenti di analisi dei dati inseriti nella
piattaforma e la previsione delle esigenze formative.
[38] La certificazione riguarda la verifica del Dossier formativo con la distribuzione dei
crediti formativi acquisiti, le tipologie formative utilizzate, l’eventuale presenza di deroghe
dall’obbligo formativo, il numero complessivo dei crediti formativi acquisiti nel triennio.
[39] Consulta Nazionale della Formazione Permanente, organo tecnico di consulenza
composto da rappresentanti di Società Scientifiche, Organizzazioni Sindacali, Associazioni
di Provider, Associazioni di Tutela Malato etc (dall’1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM
ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua fino ad oggi
competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali – Agenas); il Comitato tecnico delle Regioni (che assicura la
partecipazione di tutte le regioni e province autonome attraverso componenti designati dalla
Commissione salute); l’Osservatorio Nazionale (composto da esperti di provata esperienza
nel campo della formazione e della valutazione di qualità dei singoli professionisti, delle
attività e delle organizzazioni sanitarie, designati dalla Conferenza Stato Regioni (5
componenti) e dal Comitato di Presidenza della Commissione Nazionale (6 componenti);
Co.Ge.A.P.S. (www.cogeaps.it) (che ha il ruolo di gestore dell’Anagrafe Nazionale dei
crediti formativi).
[40] La sentenza del TAR del Lazio n. 14062/2004 del 18 novembre 2004: “per una
migliore comprensione dei fatti in causa”, ha osservato, fra l’altro, che “L’ECM s’appalesa
obbligatoria solo per i sanitari dipendenti dagli enti del SSN, o per quelli che con esso
collaborano in regime di convenzione o d’accreditamento, tant’è che questo se ne accolla i
costi”. Viceversa, per i professionisti, che erogano prestazioni sanitarie non coperte dal
SSN, il controllo della prestazione connesso alla formazione e all’aggiornamento è rimesso,
oltre che al mercato (ossia all’apprezzamento, o meno, del cliente-paziente), agli Ordini ed
ai Collegi professionali, onde per costoro l’ECM rappresenta un onere, non già un obbligo”.
Tale accordo risolve la controversia dichiarando l’obbligatorietà per tutti i professionisti
sanitari.
[41] La scienza dell’apprendimento negli adulti. Alla sua base c’è l’osservazione che le
persone adulte apprendono in modo diverso dai bambini e i ragazzi (il cui apprendimento è
oggetto della pedagogia). Nell’insegnare ad adulti, bisogna considerare che questi:
1) vogliono sapere “perché” una certa cosa è importante da imparare;
2) vogliono decidere autonomamente il proprio percorso nelle informazioni;
3) vogliono vedere un collegamento fra le informazioni e la propria esperienza;
4) apprenderanno se motivati a farlo;
5) richiedono un orientamento didattico centrato su problemi ed attività reali.
[42] L’accreditamento si basa su un sistema di requisiti minimi considerati indispensabili
per lo svolgimento di attività formative per l’ECM e viene rilasciato da un solo Ente
accreditante a seguito della verifica del possesso di tutti i requisiti minimi previsti secondo
standard definiti.
[43] Con l’espressione Formazione a Distanza (FAD) si può indicare genericamente una
modalità di formazione caratterizzata dalla separazione fisica fra docente e discente, dalla
distribuzione di materiale didattico con modalità e su supporti diversi, da forme
comunicative marginali solo fra docente e studenti. Per definire più rigorosamente un
sistema di formazione a distanza possono essere considerate le seguenti condizioni
fondamentali:
• Nel processo didattico c’è separazione fisica fra docente e discente
• L’attività formativa non è contemporanea all’erogazione della medesima
• L’attività didattica è strutturata
• Insegnante e studente sono collegati da una struttura tecnologica
• Esiste una comunicazione a due vie
• C’è chiarezza formale su criteri e regole di studio.
Si identificano solitamente 3 generazioni di FAD: la FAD di prima generazione è una
formazione a distanza di tipo tradizionale, ad esempio un corso per corrispondenza; la FAD
di seconda generazione punta sull’ausilio di sussidi multimediali, come le videocassette o i
Cd-Rom; la FAD di terza generazione punta sull’uso delle tecnologie telematiche e si
configura come formazione in rete in senso stretto. Per quanto riguarda la formazione a
distanza attraverso internet si definisce e-learning.
[44] Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30/12/2006: raccomandazioni del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità ai
fini di istruzione e Fine modulo
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