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Inaugurazione anno giudiziario 2006
Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania UDIENZA PUBBLICA DELL’11 FEBBRAIO 2006 RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE dott.Salvatore STARO SULL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI APERTURA DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2006 2 SOMMARIO 1. INTRODUZIONE 1.1 Premessa …………………………………………………………………..pag. 3 1.2 La giurisdizione contabile in Campania ……………………………..pag. 5 1.3 L’organizzazione della Sezione………………………………………..pag. 6 1.4 Le funzioni della Corte dei conti……………………………………....pag. 7 1.5 Il processo…………………………………………………………………pag. 9 1.6 I problemi all’attenzione della Sezione a)spese legali …………………………………………………………………….pag. 10 b)termini per la citazione………………………………………………………...pag. 12 c)ambito della giurisdizione pensionistica…..…………………………………...pag. 14 d)qualifica di agente contabile nelle organizzazioni complesse………………....pag. 17 2. INNOVAZIONI LEGISLATIVE 2.1 Legge 25 luglio 2005, n. 150……………………………………………..pag. 20 2.2 Legge 14 maggio 2005 n.80……………………………………………...pag. 22 2.3 Legge 2 dicembre 2005 n.248…………………………………………...pag. 29 2.4 Legge 23 dicembre 2005 n.266 (finanziaria per il 2006). …………...pag. 31 3.GIURISPRUDENZA DELLE SUPREME GIURISDIZIONI 3.1 Corte Costituzionale……………………………………………………….pag. 34 3.2 Corte Suprema di Cassazione……………………………………………pag. 38 3.3 Giurisdizione amministrativa……………………………………………. pag. 44 4. CONTENZIOSO NELLE MATERIE DI CONTABILITÀ PUBBLICA 4.1 Giudizi di conto …………………………………………………………... pag. 46 4.1.1 Giudizi per resa di conto……………………………………………… pag. 49 4.2 Giudizi di responsabilità………………………………………………... pag. 50 4.2.1 Procedimenti di proroga……………………………………………. pag. 72 4.3 Giudizi ad istanza di parte……………………………………………. pag. 73 4.4 Procedimenti cautelari……………………………………………………. pag. 74 5. CONTENZIOSO PREVIDENZIALE 5.1 Considerazioni generali………………………………………….………. pag. 80 5.2 Pensioni civili……………………………………………………………… pag. 86 5.3 Pensioni militari……………………………………………………………. pag. 94 5.4 Pensioni di guerra…………………………………………………………. pag. 97 5.5 Procedimenti cautelari……………………………………………………. pag. 98 6. CONCLUSIONI………………………………………………………………. pag. 100 QUADRI SINOTTICI……………………………………………………………. pag. 102 3 1. INTRODUZIONE Premessa 1.1 La presente relazione -prima del suo genere- ,resa in occasione della cerimonia di apertura del corrente anno giudiziario, rappresenta un’esposizione analitica dell’amministrazione della giustizia nel settore della giurisdizione della Corte dei conti, con particolare riferimento alla regione Campania, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2006. Essa è stata prevista dall’art.2 comma 29° della recente legge 25 luglio 2005 n.150 di riforma dell’ordinamento giudiziario, che -nel novellare l’art.86 del R.D. 30 gennaio 1941 n.12- ha inteso così valorizzare il ruolo della giurisdizione e la sua posizione di terzietà e neutralità riaffermata dal novellato art.111 della Costituzione, anche nel momento inaugurale di ciascun anno giudiziario. Anche se tale disposizione non è invero rivolta specificatamente alla Corte dei conti, è stato ritenuto doveroso adeguare, per quanto possibile, la presente cerimonia all’impostazione della magistratura ordinaria per soddisfare un’esigenza di uniformità e rimarcare l’unità funzionale della giurisdizione pur nella distinzione degli ordini magistratuali. Così come indicato dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza n.425 in data 21 dicembre 2005, a differenza di quanto avveniva con le relazioni redatte ed esposte nelle analoghe cerimonie dal procuratore regionale, la posizione istituzionale del giudicante, caratterizzata dalla neutralità e terzietà nel rispetto del principio della collegialità nelle decisioni e della parità delle parti, non può non imporre un diverso approccio agli argomenti trattati, sicché si evita di 4 formulare considerazioni critiche sulle vicende amministrative esaminate e di segnalare l’orientamento presuntivo della Sezione sulla futura interpretazione degli atti giuridici nonché sull’inquadramento e sulla valutazione dei fatti ricorrenti. Pertanto essa si limita a fornire valutazioni di carattere generale rafforzate da dati obiettivi ed analisi statistiche, nonché il quadro della legislazione di settore e della giurisprudenza più significativa formatasi al riguardo, al fine di informare la Comunità, e per essa in primo luogo i suoi esponenti di vertice, sulla situazione della giurisdizione della Corte dei conti in Campania. Trattandosi della prima relazione del genere si ritiene opportuno premettere una sintetica ricostruzione dell’ordinamento della giustizia contabile e segnatamente di questa Sezione, al fine di una composizione organica di tale sistema ed una sua corretta comprensione da parte dell’opinione pubblica, che è la dimensione critica della Collettività dei cittadini. Seguiranno le considerazioni delle parti istituzionalizzate nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, cioè del procuratore regionale presso questa sezione giurisdizionale, in rappresentanza del pubblico ministero, e del presidente dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Napoli, in rappresentanza della libera Avvocatura, le quali analiticamente esporranno i loro punti di vista sulle questioni sul tappeto, le attività compiute nello scorso anno e le prospettive di azione nel corrente anno giudiziario in apertura. Quindi prenderanno la parola i rappresentanti del Consiglio di Presidenza e dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti, che forniranno un prezioso contributo alla trattazione degli argomenti di rilievo per la nostra giurisdizione. 5 Alla conclusione del suddetto dibattito si disporrà, su richiesta dell’Ufficio requirente, la formale apertura dell’anno giudiziario 2006 della sezione giurisdizionale regionale per la Campania della Corte dei conti. 1.2 La giurisdizione contabile in Campania Va ricordato che la Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei conti per la Campania è stata istituita, contestualmente a quelle per la Calabria e per la Puglia, con l’art.16 del D.L. 13 maggio 1991 n.152 convertito nella legge 12 luglio 1991 n.203 contenente “Provvedimenti urgenti contro la criminalità”, al fine del rafforzamento della presenza dello Stato, specie nelle realtà locali meridionali più esposte alle infiltrazioni della criminalità organizzata. Essa, con esclusive attribuzioni connesse al perseguimento di responsabilità gestorie ed alle altre materie della contabilità pubblica, ha iniziato a funzionare con il suo insediamento avvenuto nel 1991, utilizzando in prima applicazione -a sottolineare l’unità organica e funzionale tra controllo e giurisdizione- il personale di magistratura e la struttura amministrativa della preesistente Delegazione regionale di controllo . In seguito con D.L. 15 aprile 1993 n.453 convertito nella legge 14 gennaio 1994 n.19, in linea con l’istituzione su tutto il territorio del Paese di analoghe sezioni, ha esteso la sua competenza al contenzioso pensionistico. La Sezione è stata chiamata ad operare in un territorio, in cui sono da sempre radicati studi giuridici, soprattutto universitari, di eccelso livello anche nel settore di competenza, con una magistratura unanimemente apprezzata ed un’eminente avvocatura, avendo sede in una città come Napoli, ove ha 6 funzionato, sino all’unificazione nazionale, la Gran Corte del conti del Regno delle Due Sicilie, della cui qualificata tradizione si arricchisce senz’altro e della cui memoria sente il peso. 1.3 L’organizzazione della Sezione La giurisdizione decentrata della Corte dei conti in Campania è costituita dalla presente Sezione giurisdizionale regionale con annesso ufficio del pubblico ministero retto dal procuratore regionale. La pianta organica prevista per tali strutture, anche a seguito di “congelamento” stabilito dall’organo di autogoverno per la generalità degli uffici della Corte, appare sottodimensionata e coperta solo parzialmente . La Magistratura contabile della Campania è coadiuvata da personale amministrativo, la cui consistenza organica è anch’essa insufficiente per le esigenze di piena funzionalità della Sezione e della annessa Procura. Naturalmente la ridotta formazione aggrava la situazione del numeroso contenzioso, allungando i tempi per la resa di giustizia, tenendosi conto che la Sezione ha ereditato un elevatissimo numero di giudizi pensionistici già instaurati nella sede centrale. A ciò si aggiungano i problemi economici e sociali della Campania, che non possono non ribaltarsi sul piano giudiziario nelle più svariate forme. Inoltre i tagli disposti per il corrente esercizio agli stanziamenti di bilancio riservati alla Corte dei conti incidono negativamente sul suo funzionamento, così come delle altre analoghe strutture. 7 Aumenta così -nonostante lo straordinario impegno della magistratura e del personale amministrativo- il pericolo di ritardi oggettivi nella resa di giustizia, specie nel settore pensionistico, con esposizione dello Stato ad eventuali azioni di equa riparazione, ai sensi dell’art 2 della legge 24 marzo 2001 n.89, da parte di chi lamenti pregiudizi conseguenti alla violazione del termine ragionevole del processo di cui all’art.6 paragr.1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848. 1.4 Le funzioni della Corte dei conti La Corte dei conti, come è ben noto, svolge contemporaneamente funzioni di giurisdizione e di controllo. Tale cointestazione non è dovuta ad una decisione estemporanea, ma ad una precisa scelta legislativa, ispirata alle indiscutibili competenza e lungimiranza del Cavour, che ritenne utile già nel 1859, ancora nel Regno di Sardegna, una siffatta concentrazione per una più efficace tutela della finanza e del patrimonio pubblico. Infatti, solo in tal modo ed in linea con le analoghe Istituzioni dei Paesi dell’Europa di tradizione latina, attraverso cioè una qualificata e produttiva sinergia, è possibile conoscere nella sua effettività la gestione della cosa pubblica, contribuendo a governarne il corso . D’altronde il controllo eteronomo presuppone l’indipendenza dei controllori, che nel nostro ordinamento è istituzionalmente posseduto da magistrati rafforzati dall’esercizio di potestà giurisdizionale. 8 La crisi del precedente sistema di controllo intersoggettivo sugli enti territoriali minori, ormai superato dalla formulazione della riforma del Titolo V della Costituzione, non ha coinvolto l’azione di verifica della Corte dei conti, che si è invece adeguata alle necessità dell’amministrazione pubblica, ormai articolata in gran parte a livello locale. Anzi la legge 5 giugno 2003 n. 131 (c.d. La Loggia), contenente “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.2”, ha rafforzato nell’art 7 commi 7, 8 e 9 il ruolo della Corte dei conti a tutela delle comunità regionali e locali. Poi ancora più di recente la legge finanziaria per il 2006, come in seguito si segnalerà nel dettaglio, ha ulteriormente puntato sulla nostra Istituzione per monitorare i flussi di danaro e per porre dei limiti ai comportamenti finanziariamente scorretti di amministrazioni ed enti. Infatti il controllo della Corte dei conti, espressione dello Stato-Comunità, è stato sempre rivolto alla tutela della finanza pubblica, senza alcun fine repressivo per i poteri locali, ma anzi in una logica di collaborazione. In tal senso la giurisdizione contabile, in connessione con il controllo, rappresenta la chiusura del sistema, essendo diretta alla prevenzione ed alla reintegrazione dell’ordinamento finanziario violato. Evidentemente in tale quadro istituzionale non sembra possa trovare spazio un’eventuale autorità di vigilanza sui conti pubblici, che pure si è ipotizzata in tempi recentissimi. 9 1.5 Il processo Come nell’esercizio di ogni tipo di giurisdizione, il processo assume un fondamentale ruolo strumentale. Si tenga conto che il processo innanzi alla Corte dei conti è disciplinato da un’originale e difficile combinazione di un corpo di disposizioni specifiche ad esso, costituente un ordinamento di settore, e dal codice di procedura civile, costituente diritto comune, nonché dal richiamo di altre norme proprie del processo amministrativo. E così la giurisdizione della Corte dei conti conosce vari tipi di processo in ragione delle diverse funzioni svolte. Una prima fondamentale divaricazione si riscontra tra il contenzioso contabile ed il contenzioso pensionistico. Essa si è particolarmente accentuata con la riforma di cui alla legge 21 luglio 2000 n.205, che, nell’introdurre la figura monocratica del giudice unico, ha esteso ai giudizi previdenziali innanzi alla Corte dei conti la normativa del processo del lavoro, estendendo anche alcune disposizioni del processo amministrativo. Ma anche i processi nelle materie di contabilità pubblica -ove si distinguono tradizionalmente i giudizi di conto, di responsabilità e ad istanza di parte- hanno tutti subito negli ultimi anni un’evoluzione garantistica al fine di un loro adeguamento alle mutate esigenze della nostra società. Se a ciò si aggiunge l’espansione delle liti determinato dalla succitata diffusione dei giudici contabili sul territorio, si è così posta all’attenzione generale l’esigenza di un accorpamento organico delle problematiche per giungere ad un 10 auspicabile corpo armonico di disposizioni normative e di concrete applicazioni della giurisprudenza. Funzionale a tale prospettiva è l’approfondimento delle specifiche tematiche processuali, cui è idealmente chiamata la dottrina, in particolare quelle amministrativista e processual-civilistica, in modo da delineare un condiviso diritto processuale contabile che funga da formazione e da guida per gli operatori di tale settore delicato della giustizia, contribuendo ad una maggiore certezza della norma, almeno di quella processuale. 1.6 Problemi all’attenzione della sezione Appare quindi opportuno esaminare alcuni problemi afferenti l’esercizio della giurisdizione della Corte dei conti, che sono stati e sono all’attenzione della Sezione : a)spese legali Nei giudizi di responsabilità ha dato luogo a difficoltà applicative la ripartizione delle spese legali in caso di assoluzione nel merito del convenuto, tenendo presente la necessità di bilanciamento tra le esigenze contrapposte del prosciolto e dell’ente pubblico . La materia, disciplinata in via generale dagli artt. 91 e segg. del codice di procedura civile, è oggetto anche di normativa speciale, talché è stato necessario un coordinamento tra tali disposizioni . Infatti il legislatore -preoccupato di garantire una piena difesa ai soggetti convenuti innanzi alla Corte dei conti in giudizi di responsabilità e poi prosciolti 11 nel merito non gravandoli delle spese- ha previsto, con l’art.3 co.2 bis della legge 20 dicembre 1996 n.639 (di conversione del decreto legge 23 ottobre 1996 n.543), un generale obbligo di rimborso delle spese legali in capo all’amministrazione di appartenenza del convenuto, con la specificazione per il solo personale statale, ai sensi dell’art.18 co.1 del D.L. 25 marzo 1997 n.67 convertito nella legge 23 maggio 1997 n.135, della necessità del preventivo parere di congruità dell’avvocatura dello Stato. Tale novella era stata determinata dalla difficoltà di disporre la soccombenza dell’attore in giudizi attivati da un organo del pubblico ministero, per loro natura con compiti meramente formali ispirati alla tutela della finanza di enti. La giurisprudenza contabile aveva assunto orientamenti variegati al riguardo dei limiti alla pronuncia sulle spese in caso di assoluzione del convenuto per la difficoltà di coordinare il suo potere-dovere di risolvere il punto delle spese afferenti il giudizio con tale obbligo di rimborso. Si era pronunciata anche la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni unite1, correttamente sottolineando come il rapporto sostanziale che s’instaura tra il convenuto assolto nel giudizio di responsabilità e l’amministrazione di appartenenza ai fini del rimborso delle spese legali (nella specie con riferimento all’art.3, comma 2bis, della legge 639/96) non ha nulla a che vedere con quello che ha per oggetto il giudizio di responsabilità contabile. 1 Cass.SS. UU. CC., sentenza n. 17014/03 del 12 novembre 2003: 1. Il rapporto sostanziale che s’istaura tra il convenuto assolto nel giudizio di responsabilità e l’amministrazione di appartenenza ai fini del rimborso delle spese legali ex art. l’articolo 3, comma 2bis, della legge 639/96 non ha nulla a che vedere con quello che ha per oggetto il giudizio di responsabilità contabile. 2. L’avvenuta dichiarazione di compensazione delle spese del processo non è decisione esorbitante dalla giurisdizione, sia perché il contenuto della pronuncia non si risolve in un rifiuto di giurisdizione, nell’errato presupposto che questa appartenga ad altro giudice, sia perché la pronuncia non è espressione di giurisdizione in materia attribuita ad altro giudice, ordinario o speciale che sia 12 Persistendo le perplessità applicative nella giurisprudenza contabile, il legislatore ha inteso intervenire di recente con la legge 2 dicembre 2005 n.248 che ha convertito il decreto legge 30 settembre 2005 n.203, contenente all’art. 10 co. 10 un’interpretazione autentica, che è ispirata dall’esigenza di dirimere i dubbi applicativi della pregressa normativa. Essa da un lato riconosce espressamente il potere del giudice contabile di condannare nei giudizi di responsabilità la parte soccombente al pagamento delle spese legali comprensive degli onorari degli avvocati a favore del prosciolto nel merito direttamente provvedendo contestualmente alla loro liquidazione, dall’altro conferma la procedura di rimborso delle spese legali che fanno carico all’amministrazione di appartenenza del prosciolto in merito, ribadendo la necessità del parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato laddove sia previsto. Sull’interpretazione ed applicazione di tale normativa si pronuncerà questa Corte . b)termini per la citazione Come è noto l’art.5 co.1 del DL 15 novembre 1993 n.453 convertito nella legge 14 gennaio 1994 n.19 ha posto un termine di centoventi giorni, decorrente dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno, entro cui il procuratore regionale è abilitato ad emettere l’atto di citazione in giudizio, salvo proroghe autorizzate dalla Sezione su sua istanza. Senza affrontare i connessi problemi tra cui quello della sospensione nel periodo feriale di tale termine, va segnalato l’orientamento delle sezioni riunite di 13 questa Corte sull’inizio del decorso del suddetto termine decadenziale in caso di pluralità di intimati. Già nel recentissimo passato il supremo organo giurisdizionale aveva affermato : 13/QM - Sezioni riunite, 18 giugno 2003:“Il termine di 120 giorni previsto dalla legge per l'emissione della citazione decorre, in caso di concorso di persone nella fattispecie di addebito indagata dal P.M. contabile, non a partire dall'ultima notifica, ma per ciascun invitato dalla notifica che lo riguarda”. Quindi ha avuto modo di chiarire nel corso dell’anno passato: 1/QM - Sezioni riunite, 25 marzo 2005: “Nell'ipotesi in cui una pluralità di presunti responsabili amministrativo-contabili siano destinatari di un contestuale invito a dedurre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, co. 1°, D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in L. 14 gennaio 1994, n. 19 e successive modificazioni, il termine di 120 giorni per l'emissione della citazione decorre per tutti dal momento in cui si perfeziona l'ultima delle notificazioni dell'invito in questione. Nell'ipotesi in cui il P.M. contabile disponga la notificazione di distinti inviti a dedurre a ciascun presunto responsabile, il termine di 120 giorni fissato, per l'emissione delle citazioni, dall'art. 5, co. 1°, D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in L. 14 gennaio 1994, n. 19 e successive modificazioni, decorre, per ciascuno degli invitati, dal momento in cui si è perfezionata la notificazione del relativo invito a dedurre“. Sul coordinamento dei due segnalati orientamenti, che appaiono ispirati da due contrapposte costruzioni della natura pronunceranno i collegi in sede di merito. della responsabilità gestoria, si 14 c)ambito della giurisdizione pensionistica La giurisdizione pensionistica della Corte dei conti, sorta nello -e con losviluppo stesso del sistema pensionistico c.d. pubblico, è affermata in via generale dall’art.62 del R.D. 12 luglio 1934 n.1214 con testuale riferimento alla materia pensionistica “a carico totale o parziale dello Stato” (ratione materiae) e non al soggetto attivo o passivo del rapporto dedotto (ratione subiecti). Lo stesso è ancor più avvenuto per quanto riguarda le pensioni di guerra e trattamenti assimilati. Per inciso va osservato che tale giurisdizione non è stata eliminata o modificata dall'art. 68 del decreto legislativo n. 29/93, come anche modificato dai decreti legislativi n. 80/98 e n. 387/98, ed è stata indirettamente confermata nella sua vigenza dall’art.5 della legge n.205/2000 . Successive disposizioni di legge hanno poi allargato i confini di essa, aggiungendo una serie di casi particolari, che ne hanno definito i confini rispetto alla concorrente giurisdizione previdenziale del giudice ordinario. Ne è derivata una ripartizione di giurisdizione basata sulla circostanza della diretta afferenza del trattamento previdenziale sia pure parzialmente allo Stato o, in quanto ad esso assimilate, alle regioni ovvero ad un altro ente pubblico o privato . Nel settore del contenzioso pensionistico, così come in altri della vita sociale ed amministrativa, è quindi intervenuta un’azione a livello normativo e giurisprudenziale tesa a ricondurre le varie ipotesi ai due fondamentali ambiti di giurisdizione (contabile ed ordinaria), in 15 un’apprezzabile logica di aggregazione per materia, che tenga conto della qualificazione acquisita, in una quasi centenaria opera, dalla Corte dei conti, ormai divenuta -con la Costituzione repubblicana- una giurisdizione, non speciale, ma generale e specializzata nelle materie ad essa rimesse dalla Costituzione, direttamente o tramite la mediazione della legge. Tale processo è stato accelerato da un’evolutiva e copiosa giurisprudenza delle sezioni unite civili della Corte Suprema di Cassazione, che in più occasioni, -considerando anche che da sempre la giurisdizione della Corte dei conti non ha mai sottratto competenze al giudice ordinario, ma ha costantemente aperto nuovi ambiti di tutela anteriormente sforniti di ogni garanzia oggettiva, senza peraltro mai interferire sui principi del c.d. diritto comune- ha inteso applicare, anche in tale sede, la logica dei cc.dd. blocchi di materia, secondo cui l’attribuzione di una competenza comporta necessariamente la sua estensione orizzontale e verticale all’intera casistica connessa, in modo da evitare una frammentazione lesiva della piena ed effettiva tutela giurisdizionale voluta dalla Costituzione. Tale noto orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte è stato inoltre assecondato da una legislazione che sta sempre più conducendo alla concentrazione del contenzioso -alla pari di quanto già operato nell’ambito della stessa giurisdizione ordinaria, con l’istituzione del giudice del lavoro o delle sezioni agrarie- su poli specializzati dotati di autonoma forza espansiva, decongestionando così il giudice ordinario da compiti ad esso non propri . Così è avvenuto per il contenzioso nel campo amministrativo facente capo al Consiglio di Stato e per quello della responsabilità gestoria propria della 16 stessa Corte dei conti, e sta lentamente avvenendo de iure condendo per il contenzioso fiscale in via di assorbimento completo dalla giustizia tributaria con i provvedimenti legislativi in corso di approvazione dal Parlamento (d.l.n.203/2005 approvato dal Senato in data 9 novembre 2005 col n.3617). L’unico limite, sottolineato giustamente dalla Corte Costituzionale, in particolare nella nota sentenza n.204/2004, è la salvaguardia dei principi del diritto civile, e più in generale del diritto comune, specie allorquando le sentenze delle giurisdizioni specializzate -come la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato- sono sottratte dalla Costituzione (art.111) alla benemerita azione nomofilattica della Corte di Cassazione. Sul punto si sono pronunciate le sezioni riunite di questa Corte, in occasione di una questione di massima afferente invero la sottoponibilità alla giurisdizione pensionistica della Corte dei conti della materia afferente il trattamento previdenziale dei deputati dell’assemblea regionale siciliana (SS.RR. n.5/2005/QM del 30.11.2005). Esse hanno affermato la seguente massima: “La giurisdizione pensionistica della Corte dei conti si estende a tutti i giudizi afferenti i trattamenti economici di natura previdenziale, comunque denominati, posti direttamente a carico totale o parziale dello Stato o delle Regioni, tra cui rientrano anche quelli a favore dei deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana e dei loro aventi causa, in quanto gravanti sul bilancio regionale, peraltro attribuiti alla competenza territoriale funzionale della sezione giurisdizionale regionale per la Sicilia”. 17 d)qualifica di agente contabile nelle organizzazioni complesse L’evoluzione delle forme assunte dalle pubbliche amministrazioni per la cura degli interessi pubblici ad esse affidate e la sempre maggiore complessità della loro organizzazione ha reso necessario l’adeguamento concettuale di alcune figure più tipiche e tradizionali della contabilità pubblica, come quella di agente contabile, cioè del soggetto che ha la disponibilità materiale di denaro e di altri valori di proprietà dell’amministrazione. Infatti si vengono ad evidenziare nelle strutture anche locali stratificazioni di organi gerarchicamente ordinati per la gestione contabile . A tal proposito va osservato che i moduli organizzatori espressamente previsti dalla legge sono al riguardo due. Il più semplice di essi, previsto dall’art.188 R.D. n.2440/1923, è costituito dalla individuazione, anche solo di fatto, di un soggetto, da qualificarsi agente contabile, che si serve di una pluralità di altri soggetti in posizione subordinata (siano essi cassieri, impiegati o commessi), da qualificarsi “fiduciari” in ragione del particolare rapporto che li lega all’agente, senza che abbia rilevanza alcuna la circostanza che questi ultimi siano o meno individuati dalla stessa amministrazione; in tale modo si realizza una dissociazione tra soggetti che materialmente compiono operazioni contabili (es.riscossione, versamento, pagamento, conservazione, ecc.) e soggetto responsabile dell’intera gestione, che risponde sempre dell’operato dei propri dipendenti e collaboratori. Il più elaborato modulo organizzatorio, previsto dall’art.192 R.D. n.2440/1923, si realizza invece laddove l’amministrazione abbia preventivamente diviso, in diritto o solo in fatto, i compiti relativi alla gestione de qua tra un soggetto 18 qualificato come contabile principale e una pluralità di altri soggetti qualificati come contabili secondari, talché si determina una confluenza delle gestioni di questi ultimi in quella complessiva del primo, con una conseguente concentrazione delle contabilità secondarie in una principale; la legge si preoccupa di tenere comunque distinte nei rapporti interni le suddette gestioni, stabilendo al 2° comma che i contabili principali non rispondono dei fatti dei contabili secondari, salvo che siano essi stessi imputabili di colpa o di trascuratezza. D’altronde in un’organizzazione sempre più complessa la figura dell’agente contabile, in applicazione anche del principio della procedimentalizzazione e della divisione del lavoro amministrativo posto a base della legge n.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, diviene ancora più articolata, venendo a coincidere con la titolarità di un ufficio di gestione, cui afferiscono, in posizione dipendente, più operatori con mansioni parcellizzate, come ad es. la riscossione, il ritiro, la riunione e conservazione, il trasporto ed infine il versamento nella tesoreria. Appare evidente come ciò che va documentato e quindi unitariamente verificato, anche e soprattutto a livello di giudizio di conto, è l’intero procedimento contabile, che inizia con la riscossione e si conclude con il versamento sotto la responsabilità del titolare della gestione coincidente generalmente con il vertice dell’ufficio di afferenza, salvo diversa regolamentazione interna. Di qui l’esigenza di una sua rappresentazione complessiva in un unico documento, salva restando la responsabilità contabile dell’agente e di ciascun operatore contabile, ciascuno per la parte che ha preso nell’eventuale produzione della discordanza tra carico e discarico. 19 Il titolare della complessiva struttura gestoria riveste la qualifica di agente contabile anche se non ha un contatto diretto con i valori de quibus, in quanto egli ha comunque la disponibilità materiale -e non soltanto giuridica- dei beni attraverso la mediazione degli operatori contabili in posizione di collaborazione istituzionale. Su tale punto ha avuto modo di pronunciarsi con numerose sentenze questa Sezione, così come sarà indicato nella sezione dedicata ai giudizi di conto. 2. INNOVAZIONI LEGISLATIVE Nel corso del passato anno sono stati approvati importanti provvedimenti legislativi, che vengono ad incidere in vario modo sulla giurisdizione della Corte dei conti e sul suo processo. 2.1 Legge 25 luglio 2005, n. 150 "Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, 20 della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico"(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2005 - Supplemento Ordinario n. 134) La legge è evidentemente rivolta all’ordinamento della Magistratura Ordinaria, anche se contiene disposizioni direttamente o indirettamente applicabili alla nostra Magistratura. Tralasciando, per evidenti ragioni, l’esame del testo complessivo -anche se l’impostazione innovativa di esso ed i suoi principi ispiratori non possono non riverberarsi sulla Corte dei conti, come è dimostrato dalla impostazione stessa della presente cerimonia2- va osservato che alcune disposizioni si rivolgono immediatamente all’organo di autogoverno della Corte dei conti, prevedendo in particolare la sua durata quadriennale, il divieto di rielezione dei suoi componenti se non dopo un periodo di otto anni3, nonché la pubblicità degli incarichi extragiudiziali conferiti a magistrati4. 2 29. All'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 86 e' sostituito dal seguente: "Art. 86. (Relazioni sull'amministrazione della giustizia). - 1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno nonche' sugli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l'anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei procuratori generali presso le corti di appello e dei rappresentanti dell'avvocatura, per ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello. Possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali, il Procuratore generale e i rappresentanti dell'avvocatura"; b) l'articolo 89 e' abrogato; 3 17. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell'articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 21 2.2 Legge 14 maggio 2005, n. 80 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali", nel testo modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 263 a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni; b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto anni; c) prevedere che per l'elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facoltà di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente. …………………….omissis…………………… . 4 8. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che semestralmente, a cura del Consiglio superiore della magistratura, sia reso noto l'elenco degli incarichi extragiudiziari il cui svolgimento e' stato autorizzato dal Consiglio stesso, indicando l'ente conferente, l'eventuale compenso percepito, la natura e la durata dell'incarico e il numero degli incarichi precedentemente assolti dal magistrato nell'ultimo triennio; b) prevedere che analoga pubblicità semestrale sia data, per i magistrati di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare e dal Ministero della giustizia relativamente agli avvocati e procuratori dello Stato; c) prevedere che la pubblicità di cui alle lettere a) e b) sia realizzata mediante pubblicazione nei bollettini periodici dei rispettivi Consigli e Ministero. …………………omissis………………….. 22 " Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonchè ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio-decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato " (pubblicata nella G.U. n. 301 del 28 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 209) e dal Decreto Legge 30.12.2005, n. 271 Proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile (pubblicato nella G.U. n. 303 del 30.12.2005) Con la legge n.80/2005 si apportano modifiche al codice di procedura civile, che sono state a loro volta novate prima della loro entrata in vigore, originariamente prevista per il 1 gennaio 2006, dalla legge n.263/2005, con scorrimento della data di entrata in vigore al 1 marzo 2006 giusta il D.L.n.271/2005 . Solo alcune disposizioni concernenti essenzialmente le notifiche e le comunicazioni hanno avuto un’immediata applicazione sin dall’entrata in vigore della legge n.80. La riforma del processo civile, contenuta nelle novelle del 2005 merita senza dubbio la nostra attenzione, per le naturali implicazioni che in gran parte deriveranno dalla sua definitiva entrata in vigore, ora prevista per il marzo c.a., e che per la minima parte già oggi in vigore derivano, sul nostro 23 processo, in virtù del “richiamo” contenuto nell’art.26 del R.D. 13 agosto 1933 n.1038 . La riforma, vista la sua natura “urgente”, paga un inevitabile prezzo in termini di coerenza sistematica. Purtuttavia l’articolato di riforma persegue un chiaro intento deflattivo del procedimento giudiziario tipo, concentrando tutte le attività nel minor numero possibile di udienze 5. . Per quanto concerne i processi innanzi alla Corte dei conti va osservato che tale concentrazione generalmente in un’unica udienza è stata sempre la prassi, salvo particolari esigenze istruttorie o di integrazione del contraddittorio, in quanto sono state sempre evitate udienze di mero rinvio. Viene risolta inoltre a livello legislativo la rilevante questione del termine di decadenza per la proposizione di eccezioni proprie, quali in particolare la prescrizione, da parte del convenuto o resistente, che è stabilita nuovamente al momento della costituzione in giudizio dello stesso. Per quanto riguarda il processo pensionistico invero le Sezioni Riunite di questa Corte avevano avuto modo di anticipare la riforma con riferimento al rito del lavoro, che già prevedeva tale preclusione anticipata rispetto all’ordinario rito civile -come modificato dalla precedente riforma di cui 5 La “nuova” fase istruttoria del processo civile di primo grado, infatti, per come appare strutturata, potrebbe aver luogo nello spazio di una sola udienza, disegnata dal nuovo art 183, udienza di comparizione e trattazione insieme (e, aggiungeremmo, di eventuale istruzione); sempreché il giudice istruttore non si trovi costretto ad adottare i provvedimenti resi necessari dalla mancanza di una originaria integrità del contraddittorio, di un valido atto di citazione o del necessario atto di rappresentanza assistenza od autorizzazione, nei quali casi, si dispone, sarà necessaria una successiva udienza; o che la necessità del rinvio ad una nuova udienza si determini per la richiesta congiunta delle parti in relazione all’esperimento del tentativo –non più necessario- di conciliazione; ed in ogni caso soltanto quando non sia necessaria, all’esito dell’udienza di trattazione, l’acquisizione di ulteriori mezzi di prova. La contemporanea presenza di tutte queste condizioni, è ovvio, troverà raramente luogo, e con essa la possibilità che il processo si realizzi tutto nello spazio di una sola udienza, “nello spazio di un mattino” direbbe qualcuno (è una espressione che cita Verde). Va però osservato che l’ “unicità” dell’udienza non sembra il vero scopo perseguito dal legislatore: questi, consapevole dell’impossibilità –dimostrata- di attuare letteralmente il principio della concentrazione, corollario di quello d’oralità, nel processo civile, predilige piuttosto la via già indicata dai più insigni processualisti, nel senso di porre un sostanziale divieto di udienze di mero rinvio. 24 all’art.11 della legge 26 novembre 1990 n.353 entrata in vigore dal 30 aprile 1995- affermando la seguente massima: “Nel processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti, in virtù del rinvio dinamico previsto dall’art.26 del R.D.13 agosto 1933 n.1038, trova applicazione, ancorché non espressamente richiamata dall’art.5 co.2° della legge 21 luglio 2000 n.205 , la disposizione di cui all’art.416 co.2° del codice di procedura civile, in ragione del suo rapporto di complementarietà e di necessaria strumentalità con l’art.420 c.p.c. Di conseguenza, con la scadenza del termine previsto per la sua costituzione in giudizio, si determina ai sensi dell’art.416 co.2° c.p.c. la decadenza della parte resistente dal potere di proporre domande riconvenzionali, nonché eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, tra cui quella di prescrizione. Ai sensi dell’art.420 co.1°ultimo periodo c.p.c., in sede di udienza di trattazione o nel termine appositamente stabilito dal giudice, sono ammesse, per gravi motivi e comunque su autorizzazione giudiziale, modifiche alle eccezioni tempestivamente proposte nei limiti della c.d. emendatio libelli, senza possibilità però di formulazione per la prima volta di nuove eccezioni ”. Quindi viene uniformato il regime delle preclusioni anche relativamente ai restanti giudizi in materia contabile, anche se va osservato che la novella del 1990 non era applicabile sul punto a tali procedimenti caratterizzati da una specialità6 . 6 Le Sezioni Riunite di questa Corte nella richiamata sentenza avevano avuto modo di osservare incidentalmente quanto segue: “Ancor prima del richiamo delle disposizioni processuali lavoristiche relativamente ai giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei conti, per la generalità dei processi innanzi alla magistratura contabile la decadenza dal potere di proporre sia domande riconvenzionali che eccezioni proprie era segnata dal termine per il deposito della comparsa di risposta. Ciò in conformità con la disposizione prevista dal testo originario dell’art.167 co.2°, che poneva lo sbarramento in corrispondenza con il termine per la costituzione del convenuto. 25 Di rilievo è la previsione di termini piu’ lunghi tra la notificazione della citazione e la prima udienza, che divengono di giorni 90 e di 150 a seconda che il luogo della notificazione si trova in Italia o all’estero. Altro scopo perseguito è quello dell’ulteriore informatizzazione delle procedure di comunicazione e notificazione, attraverso un più ampio utilizzo dei mezzi piu’ attuali del telefax e della posta elettronica. Con particolare riguardo alla notificazione, considerate le note difficoltà a raggiungere un sufficiente grado di certezza in una materia tanto delicata, va accolta con plauso la precisazione -conseguenziale alla nota sentenza della Corte Costituzionale- di cui all’art 149 comma 3° c.p.c. nel caso di notifica a mezzo posta - è stabilito – “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”, anche se non vanno sottaciuti alcuni problemi sottesi. Rilevanti sono le modifiche al procedimento cautelare uniforme. Balza subito agli occhi il raddoppio del termine legale massimo, ora portato a sessanta giorni, concesso alla parte cui sia stato accordato il provvedimento, per Né la novella di cui alla legge n.353/1990, che nell’ordinario rito civile ha spostato in avanti, limitatamente alle eccezioni, tale preclusione, ha potuto trovare applicazione nel processo contabile e pensionistico innanzi alla Corte dei conti, dato che in esso manca una autonoma fase preparatoria ed istruttoria tesa ad una graduale definizione dell’ambito oggettivo e soggettivo del giudizio innanzi ad altro giudice . Pertanto il punto, già prima dell’entrata in vigore della legge n.205/2000 per i giudizi pensionistici -così come ancora adesso per i giudizi contabili- risulta oggetto di una disciplina derivata dal combinato disposto di cui agli artt.167 co.2° e 180 co.2° del codice di procedura civile, nel senso che la preclusione de qua rimane ferma all’ultimo atto preparatorio antecedente l’udienza di trattazione innanzi al decidente, ossia la comparsa di risposta . Viene in tal modo rispettata l’esigenza di delimitare l’ambito oggettivo del giudizio già prima della trattazione in sede dibattimentale, evitando problemi nel contraddittorio ed inutili allungamenti processuali non giustificati da gravi motivi sotto il controllo del giudice” . 26 iniziare il relativo processo di merito, con ciò accogliendo le preoccupazioni di incostituzionalità (per lesione del diritto di difesa ex art 24) che da più parti erano state manifestate per la ritenuta eccessiva brevità del precedente termine di trenta giorni. Da segnalare, anche se non appare facile l’applicabilità ai processi innanzi alla Corte dei conti, una rivoluzionaria disposizione di salvezza: il mancato inizio del processo di merito nel nuovo termine o la eventuale estinzione successiva al suo inizio, non faranno più venir meno l’efficacia dei provvedimenti d’urgenza ex art 700 c.p.c. e degli “altri provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito”. A parte le perplessità che suscita il riferimento a tali ultimi procedimenti “anticipatori”, la nuova previsione poggia sulla considerazione che la cognitio operata dal giudice al fine di concedere o meno un provvedimento cautelare è, nella pratica, sempre più “piena” (e meno sommaria), ma soprattutto sulla volontà di consentire la rapida stabilizzazione dei casi di “non contestazione” del provvedimento cautelare giudiziale. In contrasto provvedimento apparente con la concessione cautelare v’è, però, la di tale previsione che “ultrattività” l’autorità al del provvedimento cautelare non sia invocabile in un diverso processo. Pare chiaro che il legislatore non abbia voluto eccedere, concedendo da un lato l’autonoma efficacia, ma consentendo, dall’altro, che in un processo a cognizione piena, anche successivo allo scadere dei 60 giorni, si rimetta in discussione la misura. Nella medesima ottica si è consentita la possibilità di revoca o modifica dei provvedimenti cautelari (limitatamente ai soli casi di accoglimento) dotati di 27 tale ultrattività, allo stesso giudice che li ha emessi. Revoca e modifica per il futuro possibili, nella generalità dei casi, non più per i soli “mutamenti delle circostanze”, ma anche allorchè si alleghino “fatti ulteriori preesistenti” ma di cui la parte istante fosse ignara, non per colpa a sé imputabile. Quanto al reclamo, si è portato da 10 a 15 giorni il termine utile alla sua proposizione, e si è cristallizzata nel testo normativo la giurisprudenza costituzionale che dalla metà degli anni ’90 ha ritenuto possibile esperire tale strumento anche avverso il provvedimento di diniego del giudice cautelare. Viene inoltre potenziata la figura del consulente tecnico, attraverso la modifica dell’art 696 c.p.c. e l’inclusione del nuovo 696-bis, consentendo (anche in questo caso in ossequio all’indirizzo espresso dalla Consulta) che l’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale possano essere disposti anche su persone, previo consenso di queste, e sulla stessa parte istante; nonché, e soprattutto, conferendo al consulente il potere di conciliare le parti e di valutare “cause e danni” in relazione all’oggetto della verifica. Molte perplessità desta poi l’inclusione di un nuovo articolo tra le disposizioni d’attuazione del codice di procedura civile, il 70-ter. Questo consente all’attore di citare in giudizio la controparte invitandola a notificare la comparsa di risposta nelle forme stabilite all’art 4 del decreto legislativo n.5 del 2003: un invito, in altri termini, ad avvalersi del “rito societario” in alternativa a quello ordinario. Le perplessità scaturiscono soprattutto dalla ritenuta incompatibilità tra le strutture organizzative proprie dei due modelli di giudizio, specie con riferimento a quelli innanzi alla Corte dei conti. Non appare semplice l’applicabilità di tale disposizione speciale ai processi innanzi alla Corte dei conti. 28 Infine si è inteso costringere il giudice ad indicare espressamente in motivazione i “giusti motivi” che lo inducano ad una compensazione totale o parziale delle spese, ad evitare arbitrii in una materia tanto delicata 7 . 2.3 Legge 2 dicembre 2005, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005 - Supplemento Ordinario n. 195. L’art. 10-bis intitolato alla “Efficienza delle amministrazioni pubbliche” della suddetta legge contiene due comma riguardanti la nostra giurisdizione a) Il comma 9° eleva ad euro 5.000 il limite massimo per il ricorso allo speciale procedimento c.d. monitorio volto ad una definizione immediata della controversia attraverso un provvedimento monocratico del Presidente della Sezione, prevedendo altresì un sistema di aggiornamento di tale limite in ragione delle variazioni dell’indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del 7 L’art 92 nasce nel ‘42 come “correttivo” alla rigida applicazione dell’art 91 nella disciplina della condanna alle spese. Si era infatti ritenuto insoddisfacente l’automatismo dell’art 91, che non lasciava spazio ad una valutazione improntata al caso per caso”. Il secondo comma, “cuore” della norma, pone due criteri applicativi alla compensazione: la soccombenza ripartita oppure la sussistenza di “giusti motivi”. Mentre il primo criterio non da adito a dubbi sul suo spazio d’applicazione, il secondo ha dato luogo ad episodi (la maggior parte necessari e condivisibili) di “judicial filling” (letteralmente, riempimento giudiziale). Nei “giusti motivi”, cioè, si è fatto rientrare, di volta in volta, la novità o complessità delle questioni, la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, la buona fede del soccombente, la presenza infine di ragioni di ordine morale e sociale. Tale operazione ermeneutica (necessaria, ribadiamo), ha condotto però ad un eccesso: la troppa facilità con cui si è soliti, oggi, ricorrere alla “compensazione” delle spese, attraverso il richiamo a “generiche esigenze di equità….così che (tali provvedimenti giudiziali) meritano d’essere sanzionati come immotivati”. A tale situazione intende rimediare la riforma dell’art 92, richiedendo che i “giusti motivi” di cui sopra, siano espressamente indicati nella motivazione . 29 Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti8. b) Il comma 10°, invece, propone un’interpretazione autentica della normativa sulle spese legali di cui all’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dell’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nel tentativo di superare le oscillazioni giurisprudenziali sul punto 9. In ordine al commento di detta disposizione si rinvia a quanto osservato precedentemente nella sezione dedicata alle spese legali, osservando comunque come restino impregiudicate alcune importanti questioni applicative al riguardo cui la giurisprudenza sarà chiamata a chiarire, anche sulla ammissibilità di una compensazione totale o parziale delle spese legali in caso di proscioglimento. 8 9. All’articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. Il limite di somma di cui all’articolo 55 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e all’articolo 49 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, è elevato ad euro 5.000 e può essere aggiornato, in relazione alle variazioni dell’indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti“. 9 10. Le disposizioni dell’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dell’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 91 del codice di procedura civile, liquida l’ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all’amministrazione di appartenenza. 30 2.4 Legge 23 dicembre 2005 n.266 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria per il 2006) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2005. a)La legge finanziaria per il 2006 ammette il procuratore regionale della Corte dei conti ad esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro sesto, titolo terzo, capo quinto del codice civile10. Costituisce un rilevante potere d’azione innanzi al giudice competente, che può essere diverso dalla Corte dei conti, che consente di mantenere integra la garanzia generica dell’ente danneggiato costituita dal patrimonio del responsabile. Si tratta da un lato dell’azione (meglio detta legittimazione, per i suoi aspetti essenzialmente sostanziali) surrogatoria di cui all’art.2900 del codice civile, che consente quindi al procuratore regionale di esercitare i diritti patrimoniali di carattere non strettamente personale e le relative azioni che spettano verso i terzi al responsabile e che questi trascura di esercitare. Dall’altro lato si tratta dell’azione revocatoria di cui agli artt.2901-2904 del codice civile tesa a rendere inefficaci nei confronti degli enti danneggiati gli atti di disposizione del patrimonio lesivi della garanzia suddetta nel concorso dei requisiti previsti. 10 175. Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l'articolo 26 del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro sesto, titolo terzo, capo quinto del codice civile. 31 Questo potere appare estremamente utile ad evitare diminuzioni patrimoniali elusive delle aspettative risarcitorie degli enti danneggiati in attesa della condanna da parte della Corte dei conti. Quanto infine al sequestro conservativo di cui all’art.2905 c.c., esso, ben esperibile innanzi a questa Corte, è già espressamente previsto e disciplinato dall’ordinamento di settore . Non sfugge all’interprete come l’affermazione legislativa di una legittimazione straordinaria del requirente innanzi a giurisdizioni diverse dalla Corte di appartenenza, nell’interesse degli enti danneggiati da comportamenti illeciti di amministratori e dipendenti, costituisce una modifica della figura stessa del pubblico ministero contabile, che finora si riteneva “rappresentato” nei giudizi civili dall’analogo organo requirente presso l’ordine giudiziario. Occorrerà una riflessione di dottrina e giurisprudenza sul problema dell’unità del pubblico ministero nelle varie giurisdizioni. b)La stessa legge poi, nel porre rigorosi limiti alle assunzioni di personale a tempo determinato da parte di pubbliche amministrazioni, individua nel mancato rispetto di essi un’ipotesi tipica di illecito gestorio proprio della giurisdizione della Corte dei conti11. 11 188. 121. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. 32 c)Infine si introduce una forma anomala di condono per le responsabilità gestorie, prevedendo la possibilità per i convenuti condannati in primo grado, limitatamente ai fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, di richiedere alla sezione d’appello della Corte dei conti, in sede di impugnazione, la definizione del procedimento mediante il pagamento di una somma non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza. La Sezione d’appello, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il Procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al trenta per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello12. Tali disposizioni, non riguardanti l’azione della Sezione Regionale, presentano evidenti aspetti di contraddizione, incoerenza interna e di difficoltà nella loro compatibilità con la Costituzione, che non mancheranno di essere approfonditi nelle sedi competenti. 12 232. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente Sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza. 233. La Sezione, con decreto in camera di consiglio, sentito il Procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al trenta per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento. 234. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello. 33 3.GIURISPRUDENZA DELLE SUPREME GIURISDIZIONI a)Corte Costituzionale sentenza n. 35 del 27 gennaio 2005: I poteri di determinazione, rispettivamente, della cosiddetta “codificazione” dei dati contabili e delle modalità di invio da parte degli enti locali dei propri bilanci alla Corte dei conti sono pienamente partecipi della finalità di coordinamento e insieme di regolazione tecnica, rilevazione dati e controllo, che connotano la legislazione in tema di coordinamento della finanza pubblica . sentenza n. 64 del 29 gennaio 2005: la norma impugnata -secondo cui i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti- è espressione di un principio fondamentale in materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica” (che è materia affidata alla competenza ripartita di Stato e Regioni), tendente a soddisfare esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilità interno. Se rientra nei limiti delle norme che lo Stato ha la competenza ad emanare nella materia del 34 coordinamento della finanza pubblica, la previsione di un'ingerenza, nell'attività di Regioni ed enti locali, esercitata da un organo dello Stato, a maggior ragione deve ritenersi legittimo il controllo svolto da un organo terzo quale è la Corte dei conti. Con le succitate ultime due sentenze la Corte Costituzionale richiama le esigenze di coordinamento e di contenimento della finanza pubblica per ammettere la possibilità per la Corte dei conti, che rappresenta l’organo previsto dalla Costituzione per un’azione di controllo e di contrasto delle anomalie gestorie, di esaminare e valutare le gestioni regionali e locali. ordinanza n. 89 del 8 marzo 2005: in materia di cumulo delle indennità integrative speciali in caso di titolarità di più pensioni, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) . Anche in questa pronuncia la Corte Costituzionale indirettamente conferma il suo costante orientamento sulla compatibilità astratta di due indennità integrative speciali in capo allo stesso soggetto, salvo interventi nei limiti della “ragionevolezza” del legislatore ordinario con posizione di “tetti”. sentenza n. 337 del 27 luglio 2005: (in sede di conflitto di attribuzione): dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, al Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana emettere, 35 in data 27 maggio 2002, ordini di esibizione diretti ai rappresentanti legali di tutti i gruppi parlamentari costituiti presso l’Assemblea regionale siciliana, con i quali viene ordinato di esibire in forma integrale la documentazione e gli atti contabili pertinenti le contribuzioni ed i finanziamenti liquidati dall’Assemblea regionale siciliana. Tale sentenza ribadisce la costante giurisprudenza dell’Alta Corte, che intende impedire qualunque anomala forma di controllo, laddove una richiesta generalizzata, pur di un organo del pubblico ministero, non può non ridondare in un riscontro non consentito dalla Costituzione. La funzione giurisdizionale, anche nella prodromica fase pre-processuale, si rivolge a determinate ipotesi da accertare, senza sfociare in una verifica a tappeto, sicchè «l’ampio potere che il procuratore ha in questo campo deve essere esercitato in presenza di fatti o di notizie che facciano presumere comportamenti di pubblici funzionari ipoteticamente configuranti illeciti produttivi di danno erariale e deve essere diretto ad acquisire atti o documenti precisamente individuabili, di modo che l’attività del procuratore cui tali richieste ineriscono non possa essere considerata come una impropria attività di controllo generalizzata permanente» (v. sentenza n. 100 del 1995 ed altre ivi citate). sentenza n. 437 del 9 dicembre 2005: sono costituzionalmente illegittimi l’art. 1 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell’art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), nonché l’art. 2, comma 1, della medesima legge, nella parte in cui prevede che tutti i rapporti giuridici già e 36 facenti capo alle unità sanitarie locali operanti nella Regione Liguria, ancorché oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti alle aziende sanitarie locali, alle quali restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti. La Corte Costituzionale afferma che la netta separazione tra le U.S.L. e le A.S.L. costituisce principio fondamentale stabilito dal legislatore statale, che ha inteso garantire alle nuove Aziende sanitarie di iniziare ad operare completamente libere da pesi delle passate gestioni. sentenza n. 438 del 9 dicembre 2005: è costituzionalmente illegittimo l’art.4 della legge 8 giugno 1966 n.424 (“Abrogazione delle norme che prevedono la perdita, riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico”), nella parte in cui prevede, per i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo Stato, la sequestrabilità e la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, per crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall’art.545 del codice di procedura civile; ciò in quanto non sussiste alcuna ragione che possa giustificare il piu’ gravoso regime cui sono sottoposti i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo Stato, i quali possono veder sequestrata e pignorata l’indennità di fine rapporto senza alcun limite. La questione, sollevata peraltro dalla stessa Corte dei conti, è stata accolta dalla Corte Costituzionale sul presupposto che la progressiva assimilazione del regime giuridico dell’indennità di fine rapporto (TFR) spettante ai dipendenti del settore privato e degli analoghi emolumenti corrisposti ai dipendenti pubblici, 37 rende ormai irragionevole una disparità di trattamento tra le varie categorie in materia di sequestro e pignoramento dell’indennità medesima, anche in presenza di un credito vantato dalla pubblica amministrazione per risarcimento di danno erariale. b)Corte Suprema di Cassazione Sezioni unite civili, 25 maggio 2005 n. 10973/Ord.: A seguito dell'entrata in vigore della L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, ult. comma, sono attribuiti alla giurisdizione contabile i giudizi di responsabilità amministrativa per fatti commessi da amministratori e dipendenti di enti pubblici economici; e, pertanto, spetta alla Corte dei conti conoscere della controversia per danno erariale causato da l'industrializzazione, amministratori avente natura nei confronti di ente di un pubblico consorzio per economico. Il discrimen tra la giurisdizione ordinaria e quella contabile risiede unicamente nella qualità del soggetto passivo e, quindi, nella natura delle risorse finanziarie di cui esso si avvale, e, pertanto, è l'evento verificatosi in danno di una P.A. il dato essenziale dal quale scaturisce la giurisdizione contabile e non più il quadro di riferimento, diritto pubblico o privato, nel quale si colloca la condotta produttiva del danno stesso. La sentenza richiama principi e concetti già utilizzati nel recente passato dalla stessa Corte Suprema in numerose pronunce 13 13 , costituituenti una rilevante Per tutte v. Sezioni Unite Civili, 22 dicembre 2003 n. 19667/03: Sono attribuiti alla Corte dei conti i giudizi di responsabilità amministrativa, per fatti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 1 ultimo comma della legge n. 20 del 1994, anche nei confronti di amministratori e dipendenti di enti 38 svolta giurisprudenziale che ha esteso la giurisdizione gestoria sulle responsabilità amministrative di esponenti di società c.d. partecipate, cioè controllate dallo Stato o da altro ente pubblico sul presupposto che la forma privatistica non pone la società al di fuori della pubblica amministrazione trattandosi comunque di utilizzo di risorse provenienti dai cittadini. Tale orientamento ormai consolidato del giudice delle giurisdizioni consente finalmente una forma di tutela per la collettività rispetto a comportamenti dannosi di esponenti di articolazioni, sotto forma privatistica, della pubblica amministrazione. La materia meriterà un particolare approfondimento da parte della giurisprudenza contabile in ragione delle difficoltà applicative e alla diversa prospettiva istituzionale che viene ad assume ogni categoria di società partecipate, da quella certamente assimilabile ai tradizionali enti strumentali gestori di servizi pubblici con caratteri chiaramente sociali alle imprese operanti nel mercato libero in una visione esclusivamente imprenditoriale. In tale opera potranno risultare utili gli strumenti di autoregolamentazione sia statutari, per quanto riguarda gli assetti interni, cioè la corparate governance, sia i piu’ flessibili codici etici, per gli aspetti della responsabilità sociale . pubblici economici. L'amministrazione svolge attività amministrativa non solo quando esercita pubbliche funzioni e poteri autoritativi , ma anche quando, nei limiti consentiti dall'ordinamento, persegue le proprie finalità istituzionali mediante un'attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato. Così come, con il d. l.vo 31 marzo 1998 n. 80 e la legge 21 luglio 2000, n. 205, la giurisdizione amministrativa esclusiva è stata attribuita per blocchi di materia, allo stesso modo ha inteso operare il legislatore relativamente alla giurisdizione in materia di responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici al fine di dare concreta e puntuale applicazione al secondo comma dell'art. 103 della Costituzione. 39 Sezioni Unite Civili, 10.6.2005 n.12195: Nel vigore del combinato disposto degli artt. 284 e 288 r.d. 3 marzo 1934, n. 383, la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista privato l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica è valida e vincolante nei confronti dell'ente soltanto se contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte. L'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera, che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il compenso. Tale interessante orientamento ha l’idoneità ad assumere un rilievo nell’ambito della giurisdizione contabile. Sez.III civ. 1.7.2005 n.14091:La soc. Ferrovie dello stato Spa risponde ex art. 2051 c.c. del danno causato dall'omessa manutenzione e vigilanza sulle pertinenze delle stazioni ferroviarie. La pronuncia afferma un principio che può riflettersi sulla nostra giurisdizione per l’individuazione dei soggetti autori dei comportamenti de quibus, ai fini del mantenimento dell’integrità economica della società partecipata. Sezioni Unite Civili, 27.7.2005 n.15661: L’eccezione di interruzione della prescrizione, in quanto eccezione in senso lato, può essere rilevata d’ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti. 40 Il principio affermato ribadisce la evidente natura impropria dell’eccezione in discorso. Sezioni Unite Civili, 19.9.2005 n.18450: La clausola con cui, in una convenzione tra un ente pubblico territoriale e un ingegnere al quale il primo abbia affidato la progettazione di un'opera pubblica, il pagamento del compenso per la prestazione resa è condizionata alla concessione di finanziamento per la realizzazione dell'opera, è valida in quanto non si pone in contrasto col principio d'inderogabilità dei minimi tariffari. La pronuncia costituisce un chiarimento della precedente n.12195 suesaminata. Sez. V civ., 30.9.2005 n.19251:costituisce ius receptum il principio secondo cui la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. (cosiddetto "patteggiamento") costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Tale pronuncia puntualizza il valore della sentenza penale, anche a seguito di patteggiamento, ritenendo che essa, pur non vincolando formalmente il giudice, anche quello contabile, costituisce elemento di prova. 41 Sezioni Unite Civili, 8.3.2005 n.4957/Ord.: Con riguardo ad una pronuncia della Corte dei conti, in materia di responsabilità amministrativo-contabile, il ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, che sia rivolto a denunciare, come ragione esclusiva dell’affermazione della responsabilità, la circostanza che la P.A., costituendosi parte civile in sede penale, abbia chiesto ed ottenuto sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni per il medesimo fatto, è inammissibile, in quanto la questione non attiene alla sussistenza della giurisdizione del giudice contabile, ma alla proponibilità dinanzi ad esso dell’azione di responsabilità e, conseguentemente, si traduce nella deduzione di un error in iudicando, esorbitante dalle previsione degli artt. 111 Cost. e 362 c.p.c. Sezioni Unite Civili, 21.10.2005 n.20343: Giurisdizione penale e giurisdizione civile per risarcimento dei danni derivanti da reato, da un lato, e giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l’eventuale interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo a questione di giurisdizione. Tale pronuncia, così come quella analoga contenuta nella suesaminata ordinanza n.4957, confermano il corretto orientamento del giudice delle giurisdizioni sui limiti del suo esame. Sezioni Unite Civili, 24.10.2005 n.20476: Atteso che –alla luce della giurisprudenza costituzionale (sent.n.641 del 1987, sent.n.773 del 1998)- la 42 giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa è solo tendenzialmente generale, con la conseguenza che sono possibili espresse deroghe legislative, la giurisdizione in materia di risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, da reato spetta al giudice ordinario, ponendosi gli artt.74 e ss. c.p.c. in rapporto di specie a genere rispetto alla disciplina della responsabilità amministrativa. Ritorna il problema della parziale coincidenza di materia tra giudici di ordini diversi, risolta questa volta in senso affermativo per la giurisdizione ordinaria penale. c)Giurisdizione amministrativa -CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 15.9.2005 n.7 : Il fatto dell'intervenuto riconoscimento, da parte dell’Amministrazione, di aver pronunciato in ritardo sul rilascio di alcuni titoli autorizzativi (occorrenti, nel caso di specie, per la ristrutturazione di beni immobili) non comporta, per ciò solo, l’affermazione della sua responsabilità per danni. Pur potendosi ammettere astrattamente che, in un ordinamento preoccupato di conseguire un’azione amministrativa particolarmente sollecita, alla violazione dei termini di adempimento procedimentali possano riconnettersi conseguenze negative per l’Amministrazione, anche di ordine patrimoniale (in tal senso deponeva il tenore letterale dell’art. 17, comma 1, lettera f), della legge n. 59 del 1997, che ipotizzava “forme di indennizzo automatico e “forfettario” a favore del richiedente, qualora l’Amministrazione non avesse adottato tempestivamente il 43 provvedimento, anche se negativo), bisogna precisare che l’attuale sistema di tutela degli interessi pretensivi (essendo rimasta, tra l’altro, inattuata la delega conferita dalla citata legge 59/97), - nelle ipotesi in cui si fa affidamento sulle statuizioni del giudice per la loro realizzazione - consente il passaggio a riparazioni per equivalente solo quando l’interesse pretensivo, incapace di trovare realizzazione con l'atto, in congiunzione con l'interesse pubblico, assuma a suo oggetto la tutela di interessi sostanziali e, perciò, la mancata emanazione o il ritardo nella emanazione di un provvedimento vantaggioso per l’interessato (suscettibile di appagare un "bene della vita"). - T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 18 ottobre 2005 n. 16661: Alla Corte dei conti è devoluta una giurisdizione tendenzialmente generale per tutta la materia relativa alla contabilità pubblica. La giurisdizione della Corte dei conti deve ritenersi estesa anche alla pretesa risarcitoria dell’amministrazione concedente il servizio di riscossione dei tributi per la mancata riscossione o per l’appropriazione di entrate tributarie o patrimoniali spettanti all’ente locale in quanto l’inadempimento da cui sarebbe derivato il danno è pur sempre ascrivibile alla società concessionaria nella sua qualità di agente contabile. -TAR LAZIO - ROMA, SEZ. II TER - sentenza 1 settembre 2005 n. 6497 : Il provvedimento con il quale la P.A. stabilisce di recuperare emolumenti non dovuti a pubblici dipendenti costituisce per la P.A. l'esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, ex art. 2033 cod. civ. ed è 44 privo di valenza provvedimentale, avendo natura di atto paritetico. Con la conseguenza che il recupero di emolumenti indebitamente corrisposti a pubblici dipendenti non richiede l’assolvimento dell'onere di comunicazione di avvio del relativo procedimento all’interessato ex artt. 7 e segg. L. n. 241 del 1990; mentre la buona fede dell'accipiens non è di ostacolo all'esercizio, da parte dell'Amministrazione, del diritto di ripetere le somme indebitamente erogate ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. 4. CONTENZIOSO NELLE MATERIE DI CONTABILITÀ PUBBLICA 4.1 Giudizi di conto E’ bene sempre aver presente che la nostra Istituzione ha assunto la sua denominazione tradizionale di Corte dei conti, e ancor prima negli ordinamenti pre-unitari di Camera dei conti, da una sua caratteristica ed antica missione consistente nella verifica giurisdizionale delle risultanze contabili delle gestioni pubbliche attraverso quel particolare tipo di processo denominato giudizio di conto . Tale competenza soddisfa una delle esigenze fondamentali presenti in ogni organizzazione, tanto più pubblica, che è quella di avere certezza sulla realtà dei flussi finanziari di cassa e della consistenza patrimoniale. L’esame dei documenti rappresentativi delle gestioni e l’accertamento della loro regolarità rendono trasparente la delicata gestione di coloro che, avendo la 45 disponibilità materiale di denaro e di altri valori pubblici, costituiscono la base del sistema contabile e finanziario . In questa consapevolezza la Sezione si è particolarmente impegnata, nella endemica limitatezza delle risorse umane disponibili, per potenziare la sua azione nel campo dei giudizi di conto e meglio modularla verso le frontiere più impegnative della gestione pubblica, tra le quali in primo luogo l’organizzazione della sanità sul territorio. Così come nei precedenti due anni, la Sezione ha impostato un programma di verifica a tappeto delle contabilità giudiziali afferente tutte le aziende sanitarie della regione Campania, di cui ha osservato prima facie l’accentuata disomogeneità documentale, la mancata individuazione precisa dei soggetti rivestenti la qualifica di agente contabile nei vari settori operativi e la tendenza a non presentare i conti giudiziali quasi avessero solo valenza interna. Si sono anzi dovuti preliminarmente fugare radicate convinzioni, peraltro diffuse negli apparati aziendali, sul superamento -a seguito della introduzione di una contabilità di tipo economico in sostituzione di quella finanziaria- della doverosità di sottoposizione a verifica giudiziale delle gestioni sanitarie, senza che si fosse tenuta nella giusta considerazione la provenienza pubblica dei fondi utilizzati e i conseguenti momenti di garanzia oggettiva. Superate tali perplessità ed acquisite le documentazioni di rito, l’esame dei singoli documenti ha poi evidenziato alcune anomalie ricorrenti, specie a livello della gestione contabile per le quote di compartecipazione pagate dagli utenti. Sono stati in particolare rilevati in sede istruttoria ritardi ingiustificati nel versamento di tale ingente massa di danaro, che possono aver determinato danni per i connessi oneri accessori non conseguiti . 46 Sul punto sono già stati instaurati e definiti numerosi giudizi , che hanno riscontrato l’irregolarità di gestioni contabili, rinviandosi in gran parte al procuratore regionale l’eventuale instaurazione di conseguenti giudizi di responsabilità per i pregiudizi finanziari emersi dall’esame suddetto. A prescindere dall’esito di tutti questi procedimenti, è certo che le aziende sanitarie hanno ricevuto uno stimolo ad una maggiore attenzione nei confronti degli evidenziati aspetti gestionali con un evidente beneficio della Comunità. Sintomo di tale nuova attenzione indotta da tale azione di verifica nelle aziende sanitarie della regione Campania è l’adozione in atto, a distanza di quattordici anni dalla loro istituzione, di puntuali regolamenti nella materia de qua. Tutta questa azione è in ultima analisi mirata a provocare una maggiore coscienza della necessità di rispettare le risorse provenienti dai cittadini sin dalla loro origine. Va segnalato che nella gran parte di tali casi sono state rese sentenze, che, nel dichiarare l’irregolarità delle gestioni contabili, tuttavia non hanno dato luogo a condanne risarcitorie, ma a rimessione degli atti al P.M. per l’accertamento in concreto di danni astrattamente configurati. In particolare, si ricordano le decisioni n.746/05e n.747/05 del 22 luglio 2005 -che hanno astrattamente ritenuto configurabile la responsabilità contabile dell’agente della riscossione interno per il ritardato versamento in tesoreria degli introiti per prestazioni sanitarie, pur dovendosi escludere l’iscrivibilità nel conto del medesimo, piuttosto che in quello onnicomprensivo del Tesoriere, degli interessi che sarebbero potuti maturare nel periodo di contestata inadempienza-, la decisione n.485 del 10 giugno 2005, che dichiara la responsabilità contabile di un funzionario dell’ASL che svolgeva compiti di 47 raccolta, custodia e versamento delle somme introitate per le prestazioni effettuate agli utenti -precisando che tale responsabilità era non sussidiaria ma concorrente con quella del personale posto alle sue dipendenze che riscuoteva materialmente le somme (trattandosi non di responsabilità amministrativa per debito di vigilanza, ma di responsabilità del contabile principale che concorre con quella dei contabili secondari-). Su tale ultimo punto si è approfondito il discorso in parte introduttiva (vedi paragrafo 1.6 lettera d), a proposito delle innovazioni sulla qualificazione degli agenti contabili. 4.1.1 GIUDIZI PER RESA DI CONTO Vanno poi segnalati alcuni giudizi per resa di conto introdotti su iniziativa della procura regionale, al fine di fissare all’agente contabile inottemperante un termine per il deposito del conto documentato dimostrativo della sua gestione e, in ipotesi di perseveranza, di irrogare una sanzione, eventualmente designando un commissario ad acta per la compilazione d’ufficio del documento . In gran parte essi si sono conclusi con una pronuncia in rito, in quanto di solito prima della pronunzia della Sezione gli istituti di credito hanno provveduto al deposito -se non di conti giudiziali completi in ogni parte, secondo la modulistica ufficiale- quanto meno di documentazione equipollente, che ha consentito al magistrato relatore sui conti di procedere alla relativa istruttoria; così che, in tali casi si è proceduto alla chiusura del giudizio di conto (con declaratoria di estinzione), ritenendo che la presentazione di tale documentazione equivalesse a presentazione di conto irregolare e completo 48 (cfr. le decisioni n. 962/05, 294/05, 293/05, 292/05, 257/05, 256/05 , 255/05, n.390/05, 161/05, 113/05, 112/05, n. 333/05). Sono stati anche riscontrati casi in cui la richiesta di fissazione del termine per la resa di conto risultava inammissibile, in quanto la documentazione era stata trasmessa alla Sezione prima della istanza di fissazione del termine (n.415/05, n.411/05, 295/05, 162/05); ovvero sulla istanza di resa del conto si era già formato un precedente giudicato (n.1072/05). In alcuni rari casi non sono stati trasmessi i conti solo per alcuni esercizi, per cui -ferma restando la chiusura del giudizio di resa per gli esercizi i cui conti erano stati depositati, si è fissato un termine per la presentazione degli altri conti (n.187/05). 4.2 Giudizi di responsabilità Il contenzioso in materia di responsabilità gestoria, sia amministrativa che contabile, che indubbiamente desta nell’opinione pubblica maggiore interesse, nel 2005 si è caratterizzato per la complessità delle questioni in rito e in merito affrontate, nonché per la rilevanza economica e politico-amministrativa delle decisioni rese. Nella presente parte della trattazione si limita l’esame alle sentenze definitive in materia, tralasciando i provvedimenti cautelari (esaminati sub § 4.4) ed altri provvedimenti non aventi contenuto di sentenza (come le ordinanze istruttorie, o i provvedimenti in materia di responsabilità, alcuni dei quali sono esaminati sub § 4.3). 49 A- Esame complessivo dei provvedimenti giurisdizionali depositati durante il 2005 al fine di evidenziare diverse linee di tendenza dell’azione amministrativa. a. Anzitutto, in svariate fattispecie si riscontrano condotte di agenti pubblici dolosamente preordinate a cagionare danni alle amministrazioni, anche tramite commissione di illeciti penali: in tali casi, la procura regionale ha ritenuto di agire anche per il danno non patrimoniale subìto dall’amministrazione medesima, che peraltro non sempre è stato ricondotto alla mera commissione di un reato né in concreto riscontrato (cfr. le sentenze nn. 215/05 e 140/05). b. Va poi evidenziato che nella maggior parte delle fattispecie esaminate dalla Sezione la condotta dei funzionari ed amministratori è risultata connotata da colpa grave, nonostante l’estremo rigore della Sezione nel valutare la sussistenza dell’elemento soggettivo della responsabilità (in specie la colpa grave, che viene riscontrata solo in presenza di concrete circostanze significative di una particolare negligenza dei convenuti); invero, le ipotesi di assoluzione per difetto dell’elemento soggettivo della responsabilità non sono affatto frequenti. c. Inoltre, è frequente il concorso di più soggetti ed uffici nella realizzazione del danno (amministratori locali e funzionari apicali o di base degli uffici), a causa da un lato- della scarsa definizione di compiti e responsabilità nell’ambito delle amministrazioni (soprattutto enti locali ed Aziende Sanitarie); dall’altro, della concreta mancata attuazione del principio di separazione tra politica ed amministrazione, cui si ispira la legislazione dal 1993 in poi; infine, della mancanza di una reale autonomia di spesa in capo ai funzionari; spesso alla definizione di compiti e responsabilità non si accompagna infatti l’assegnazione 50 di un budget sufficiente, in quanto il bilancio degli enti si ispira a criteri “politici”non sempre coerenti alle necessità obiettive. In questo contesto, nella concreta azione amministrativa si assiste ad una reciproca attribuzione di responsabilità tra uffici o tra uffici e organi politici dell’ente, nell’erronea convinzione che l’inerzia di un soggetto nell’espletamento dei suoi compiti possa ergersi a giustificazione dell’inerzia degli altri soggetti che partecipano al medesimo procedimento amministrativo (laddove ognuno di essi è tenuto a svolgere la parte di propria competenza, mettendo gli altri di fronte alle loro responsabilità). Pertanto, si riscontra frequentemente, in sede amministrativa, assoluto disinteresse ed inerzia per le problematiche causative di danno, che si riverbera, in sede giudiziale, con una contestazione reciproca di responsabilità tra convenuti, eventualmente con richieste di integrazione del contraddittorio ad amministratori non convenuti in giudizio; tuttavia, la Sezione, sul presupposto della natura parziaria della responsabilità gestoria ha espresso la tendenza a respingere le domande di integrazione del contraddittorio, valutando incidentalmente le posizioni di soggetti non convenuti in giudizio, tranne casi in cui l’apporto causale di tali soggetti non sia valutabile se non nel contraddittorio tra essi ed i convenuti. d. Spesso, poi, in sede di condanna la Sezione provvede ad una riduzione delle pretese attoree, sia attraverso l’esercizio del potere riduttivo, sia -taloraper una insufficiente definizione in citazione del titolo del danno erariale e dell’importo di quest’ultimo, nonché in ragione del riparto dell’addebito tra i convenuti e soggetti non convenuti in giudizio dal requirente; in un caso si è anche affermata la nullità della citazione per omessa definizione del titolo della 51 pretesa in citazione, concedendo comunque un termine per la integrazione di quest’ultima, ai sensi dell’art.164 c.p.c. e. Infine, continuano ad essere oggetto delle decisioni problemi di più ampio respiro, come la giurisdizione su soggetti non legati da rapporti di servizio, o la ammissibilità del danno all’immagine, o il computo della prescrizione, la cui eccezione rappresenta un vero e proprio topos dei giudizi di responsabilità . La giurisprudenza della Sezione si è mostrata oscillante in tema di decorrenza del termine di prescrizione per danni c.d. indiretti (cfr. ad esempio la sentenza 1345/05, oltre citata, ritiene che il termine decorra dall’effettivo pagamento di quanto stabilito a titolo di transazione, o la sentenza 111/05 oltre citata, che in ipotesi di danno indiretto fa decorrere la prescrizione non dal giudicato civile ma dall’effettivo pagamento di somme a seguito della decisione civile, o la sentenza 290/05 oltre citata, che nella ipotesi di perdita di credito fiscale per declaratoria di falsità della notifica di avvisi di rettifica fa decorrere il termine prescrizionale dal giudicato che dichiara la falsità de qua e molte altre oltre citate); situazione certo aggravata anche dalle oscillazioni giurisprudenziali a livello di Sezioni centrali (ad esempio, in merito alla efficacia interruttiva dell’invito a dedurre, ed alla necessità di valutare, ai fini del termine di emissione della citazione, la data di notificazione di ognuno o dell’ultimo degli inviti a dedurre indirizzati a più soggetti). f. Le condanne irrogate dalla Sezione -alcune delle quali appellate- durante l’anno giudiziario 2005 ammontano nel complesso a circa € 4.000.000. B- Esame analitico delle decisioni di merito che la Sezione ha reso nel 2005 in materia di responsabilità. 52 B.1- DANNO INDIRETTO : Una prima e consistente serie di sentenze riguarda le ipotesi di danno erariale, cagionato ad amministrazioni, per lo più locali, da inadempimenti di obbligazioni civilistiche verso privati, seguito o da spontaneo adempimento dell’obbligazione risarcitoria civile o da transazione o condanna in sede civile, da parte delle amministrazioni a favore di terzi (c.d. “danno indiretto”, che si caratterizza per la sua eventualità, in quanto l’esistenza del danno erariale presuppone che il privato danneggiato venga concretamente risarcito, sì da riversare il danno sull’ente). B.1.1.- In primo luogo, si sono riscontrati danni da inadempimento di contratti (di appalto di servizi o lavori o di altro genere), imputati talora agli uffici burocratici, talora agli amministratori (che effettuano scelte di affidamento oltre il legittimo esercizio della discrezionalità, con danno per l’ente), altre volte ad entrambi; in tali casi si è riscontrato un maggior danno, vuoi per il pagamento di quanto dovuto per capitale e/o per interessi e rivalutazione sulle somme dovute, vuoi per il pagamento delle spese di lite e delle successive spese di esecuzione. Tra le sentenze in merito possono ricordarsi: a. la decisione n.1345/05 del 28.12.2005 : danno da duplicazione di esborso, derivata dall’aggiudicazione di un contratto di durata decennale per la manutenzione ed assistenza informatica con una ditta incaricata della automazione degli uffici, seguito da una unilaterale riduzione del periodo contrattualmente previsto a cinque anni e dall’affidamento dello stesso servizio ad altra ditta regolarmente pagata; con la conseguenza di una citazione in giudizio civile e di una transazione e di un ulteriore pagamento a favore della prima ditta, imputato alla responsabilità dei componenti della giunta municipale che affidavano il contratto per un decennio –ma con deduzione della quota di 53 danno imputabile alla riduzione della durata del precedente affidamento contrattuale- condannati a favore del Comune, complessivamente, ad € 40.000; b. la decisione n.868/05 (camera di consiglio del 18.3.2005) : danno da transazione derivata dal ritardo nella ultimazione di opere urgenti dovuto a sospensione dei lavori e successiva inerzia per carenza di copertura; è stata ritenuta la responsabilità del sindaco e dell’assessore al ramo, mentre è stata esclusa la responsabilità per colpa del raggruppamento di imprese incaricato della progettazione e direzione lavori e dell’ingegnere capo del comune, con condanna a favore del Comune ad € 145.000 circa in totale; c. la decisione n. 804/05 del 26.8.2005 : danni da ritardo nel pagamento di lavori appaltati, pari ad interessi e rivalutazione sul dovuto, con condanna dei funzionari , a favore del Comune, ad € 500; d. la decisione n.375/05 (camera di consiglio del 10.2.2005) :danno da ritardo nella consegna di lavori appaltati, seguito da transazione con l’appaltatore: è stata ritenuta la responsabilità di sindaco ed assessori, con condanna – a favore del Comune ad € 103.291,40 –per il 1° lotto- e ad € 11.260,28 –per il 2° lotto; e. la decisione n.530/05 del 21.6.2005 : che riconduce alla responsabilità del dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale e dell’ufficio contratti -e non dei funzionari addetti all’U.T.C.- il danno erariale per impedimenti nell’iter contrattuale dopo il rilascio anticipato di un immobile locato per adibirlo ad uffici del Comune, condannando il dirigente U.T.C. ad € 7.000,00 e i responsabili dell’ufficio contratti ad € 3.000; g. la decisione n.732/05 (camera di consiglio del 17.6.2005) : relativa a danni ad amministrazione provinciale da maggiori oneri per tardata 54 realizzazione di opere pubbliche; peraltro, la decisione si è limitata a dichiarare l’estinzione dell’azione nei confronti di convenuto deceduto, provvedendo con ordinanza istruttoria per gli altri convenuti; B.1.2- Vanno ancora ricordate le sentenze relative a danni per occupazioni di urgenza di suoli privati, non seguite dalla espropriazione dei beni occupati nei termini legali, occupazioni che hanno comportato la acquisizione del bene al patrimonio comunale per occupazione acquisitiva e la condanna delle amministrazioni -in sede civile- al pagamento del risarcimento del danno. Tali ipotesi di danno (che si spera vengano a cessare in futuro, dopo l’entrata in vigore del nuovo testo unico sulle espropriazioni e l’eliminazione dell’istituto dell’occupazione di urgenza) non possono allo stato ritenersi in via di superamento, per la presenza di sentenze civili che liquidano i risarcimenti per occupazioni illegittime a distanza di anni dalle condotte illecite, rendendo il danno erariale concreto ed attuale (e quindi azionabile dinanzi a questa Corte) solo in tempi recenti. In merito alle fattispecie esaminate dalla Sezione, va anzitutto rilevato che la procura regionale ha spesso agito chiedendo come danno erariale non le somme pagate ai privati a titolo di risarcimento del valore del bene perduto, bensì le somme dovute ai privati (in forza delle sentenze civili) a titolo di interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite e di successiva esecuzione (precetto), verosimilmente dubitando che potesse configurarsi con certezza un danno erariale per le somme pagate dall’amministrazione come risarcimento del valore del bene in quanto tale (in quanto le norme di settore consentono una liquidazione del risarcimento del danno invero assai ridotta, palesemente distante dal valore venale del bene e non troppo maggiore dal valore della 55 indennità di espropriazione). Nel complesso, va precisato che in tali casi la Sezione ha pronunziato per lo più sentenze di condanna, in quanto –pur nella consapevolezza della complessità della normativa di settore, dettagliatamente esaminata dalle decisioni in esame e considerata ai fini della riduzione dell’addebito- sono state poste alla sua attenzione fattispecie in cui la colpa grave degli amministratori (sindaci ed assessori ai lavori pubblici) e dei funzionari degli uffici tecnici (in un caso, di un segretario comunale: n.1311/05 del 15 dicembre 2005) emergeva dalla loro totale inerzia nel portare aventi le procedure espropriative (evitando la occupazione acquisitiva e quindi la condanna civile ad interessi, rivalutazione e spese) non solo durante il periodo di occupazione legittima, ma perfino dopo le proroghe legali del termine di occupazione legittima e dopo le citazioni in giudizio (comunque intervenute prima della scadenza, per cui l’amministrazione, ricevuta la citazione, sarebbe stata ancora in tempo a procedere alla occupazione). Infine, quanto alla individuazione dei responsabili, le fattispecie sono differenziate in relazione al concreto coinvolgimento nelle omissioni dei funzionari o degli amministratori comunali, ma nel complesso sia i sindaci, sia gli assessori ai lavori pubblici, sia i responsabili dell’Ufficio Tecnico Comunale sono stati ritenuti responsabili qualora, benché concretamente edotti della esistenza di una occupazione illegittima e della conseguenziale citazione in giudizio civile, abbiano omesso ogni attività –nell’ambito di loro competenza- volta a dare soluzione a questa situazione di illegittimità. In particolare, tra le sentenze di condanna possono ricordarsi: a. n.1311 del 15 dicembre 2005 : condanna del segretario comunale ad € 10.000 a favore di un Comune; 56 b. n. 685 del 14.7.2005 : condanna del Sindaco, con assoluzione del capo dell’U.T.C. , il quale nella concreta fattispecie non risulta coinvolto nella vicenda in questione: condanna a favore di un Comune capoluogo di provincia per € 10.000; c. n.664 del 8.7.2005 (appellata) : condanna del sindaco, dell’assessore ai ll.pp. e del capo dell’U.T.C. al pagamento, a favore di un Comune, di € 6.000 circa; d. n.123 del 21.2.2005 (appellata) : condanna del sindaco e dell’assessore al pagamento, a favore di Comune capoluogo di provincia, di € 30.000; e. n.696 del 18.7.2005 (appellata) : che condanna amministratori di un Comune al pagamento di € 18.363,16, precisando che il nesso di causalità tra la condotta omissiva ascritta ai presunti responsabili e il pregiudizio azionato non può ritenersi escluso da ragioni attinenti a profili di illegittimità degli atti della procedura, atteso che la rilevanza dei medesimi è condizionata a un evento futuro e incerto, ovvero l’esito dell’impugnativa dinanzi al giudice amministrativo, in quanto tale non idoneo a interrompere il rapporto in questione. f. Tra le decisioni di rigetto nella materia qui in esame, può ricordarsi la n. 111 del 14 febbraio 2005 , che ha ritenuto insussistente il nesso causale tra la condotta omissiva del sindaco nella ipotesi di mancato perfezionamento di procedura espropriativa a causa della inosservanza del termine triennale tra l’approvazione del progetto e l’inizio delle opere. B.1.3- Vi è poi una serie di sentenze relative a danni da omessa manutenzione di beni pubblici, causativa di danni a terzi, tra le quali vanno ricordate le seguenti decisioni (per lo più di rigetto della pretesa attorea): 57 a. n.840 del 2 settembre 2005 : relativa a danno indiretto derivato ad un Comune dal risarcimento di danni a terzi automobilisti cagionati dalle cattive condizioni delle strade di proprietà dell’ente; la sentenza ha escluso la responsabilità del convenuto non potendo la violazione dei soli obblighi di custodia di cui all’art. 2051 c.c., integrare la colpa grave che informa la responsabilità amministrativa; b. n. 376 (camera di consiglio del 22.2.2005) : relativa a danno indiretto da condanna civile per danni a terzi cagionati dalla caduta di un palo dell’illuminazione comunale; la decisione ha ritenuto che nella concreta fattispecie non sussistesse responsabilità dei convenuti; c. n.1344 del 28 dicembre 2005 : relativa a danno indiretto per condanna civile dell’amministrazione provinciale a risarcire il danno cagionato ad un terzo dalla cattiva manutenzione di strada di competenza provinciale; è stata esclusa la responsabilità sia dell’assessore ai lavori pubblici, privo di poteri gestionali alla luce dell’art. 51 legge 8 giugno 1990 n° 142; sia del dirigente del settore competente in materia, laddove l’anomalia del manto stradale sia avvenuta in epoca prossima al verificarsi del sinistro; d. n.683 del 13 luglio 2005 : relativa a danno indiretto per condanna civile dell’amministrazione a risarcire il danno cagionato ad un terzo dalla cattiva manutenzione di strada di sua competenza; la decisione, precisando che la sentenza di condanna civile non fa stato nel processo contro i funzionari e che i dubbi interpretativi sulla questione risolta in sede civile possono avere in alcuni casi rilevanza sul rapporto causale tra danno e condotta dei funzionari stessi, ha escluso la responsabilità del dirigente preposto alla manutenzione e vigilanza delle strade per difetto di colpa grave; 58 e. n.412/05 del 18.5.2005 (appellata) : relativa a danno indiretto per il risarcimento del danno e dei maggiori oneri pagati da un Comune a terzi lesi dall’omessa manutenzione di impianto fognario; la sentenza ha ritenuto la responsabilità del sindaco , dell’assessore e del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale per omessa manutenzione, nonché la responsabilità del commissario prefettizio e del sindaco sopravvenuti per omesso pagamento e transazione, condannando sindaco, assessori e tecnici ad € 4.500, e sindaco e commissario prefettizio sopravvenuti ad € 3.000 a favore di un Comune. B.1.4- Vi sono poi sentenze relative ad ipotesi di maggiori oneri sostenuti a seguito di inottemperanza di obblighi nascenti da provvedimenti giurisdizionali civili, in specie: a. la n.289/05 (camera di consiglio del 20.1.2005, appellata) : relativa a danno da maggiori oneri derivati da una procedura esecutiva a seguito di sentenza passata in giudicato, che ha condannato gli amministratori comunali al pagamento, a favore di un Comune, di €. 6.000,00; b. la n.121 (camera di consiglio del 4.11.2004, appellata) : relativa a maggiori oneri dovuti al ritardo nella esecuzione di una sentenza amministrativa ricognitiva del diritto a concessione edilizia, con conseguente nomina di commissario ad acta: la decisione ha condannato il responsabile del procedimento di concessione edilizia al pagamento a favore di un Comune di € 600; c. la decisione n. 1346 del 28 dicembre 2005 : relativa a condanna alle spese di un giudizio del lavoro per comportamento antisindacale e resistenza temeraria nel conseguente giudizio; è stata ritenuta la responsabilità amministrativa dei soggetti che hanno rideterminato l’organizzazione interna dell’amministrazione 59 senza attivare la procedura di preventiva informazione e consultazione dei sindacati di categoria -in violazione del decreto legislativo 30 marzo 2001 n° 165, art. 6, comma 1 e del CCNL del comparto enti locali per il triennio 1998/2001, art. 7- deliberando altresì temerariamente di resistere nel giudizio intentato dalle medesime organizzazioni innanzi al Giudice del lavoro; con condanna degli amministratori di una Comunità montana al pagamento di circa € 3.400 . B.1.5- Infine, altre decisioni hanno riscontrato danni per maggiori oneri derivanti dall’inadempimento di obbligazioni verso terzi con diverso titolo, di norma legale (inadempimenti che hanno dato luogo o a danno direttamente sostenuto dall’amministrazione, o a danno indiretto, per condanna in sede civile al capitale e/o agli interessi e/o alle spese). Tra le sentenze che hanno deciso su tali danni, vanno ricordate: a. la decisione n. 1342 del 28.12.2005 : danno indiretto per condanna della amministrazione penitenziaria per lesioni subite da detenuto; la sentenza ha ritenuto responsabile il direttore sanitario, condannandolo a pagare alla Amministrazione della giustizia € 110.000; b. la decisione n.589 del responsabilità 4 luglio 2005 : che, pur ipotizzando in astratto la degli amministratori comunali per l’inadempimento di obblighi legali -nomina del difensore civico- da cui siano derivati maggiori oneri -per attività sostituiva di nomina ex art. 136 decreto legislativo n. 267 del 2000-, ha in concreto escluso la loro responsabilità mancando in merito una previa diffida basata sull’affermazione della necessità giuridica dello specifico adempimento richiesto e sull’assegnazione di un congruo termine per provvedere. 60 c. la n.1147 del 29.11.2005 : danno per condanna a maggiori spese nel giudizio civile intrapreso contro l’amministrazione a seguito della omessa dichiarazione di quantità in sede esecutiva; la sentenza ha ritenuto responsabile il direttore di ragioneria, condannandolo al pagamento di circa € 2.250; B.2 - DANNO DIRETTO : In altre fattispecie esaminate dalla Sezione il danno si concreta, non in una violazione della sfera giuridica di terzi e dalla rivalsa di questi nei confronti dell’amministrazione, ma in una lesione diretta della sfera patrimoniale dell’ente. In particolare, si riscontrano una serie di ipotesi di danno da omessa riscossione di entrate, qui esaminate. B.2.1 - Anzitutto, vi sono sentenze relative a danni da omessa riscossione di canoni, tra le quali si ricordano: a. la decisione n. 698 del 18 luglio 2005 (appellata) : che individua il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità per l’omessa riscossione di canoni dovuti per l’occupazione di alloggi nella data di scadenza di ogni singola rata, e non nel momento dell’estinzione –per prescrizione civile- del credito per canoni, e condanna gli amministratori al pagamento di €. 10.000 a favore di un Comune; b. la decisione n. 334/05 (camera di consiglio del 24.2.2005): che nella ipotesi di uso abusivo di alloggio demaniale di un Convitto Nazionale ha dichiarato la responsabilità del funzionario occupante, condannandolo tuttavia al pagamento solo di interessi e rivalutazione sulla somma di € 3.663,01 dovuta a titolo di canoni e già restituita; c. la decisione n. 838 del 2.9.2005 : relativa ad un danno per omessa corresponsione di canoni per un terreno di proprietà Istituto Autonomo Case 61 Popolari occupato su autorizzazione di Comune capoluogo di Provincia; la domanda è stata respinta per difetto di giurisdizione in ordine al danno anteriore al 1994, in quanto arrecato ad amministrazione diversa da quella di appartenenza , e per il danno successivo al 1994 per difetto di nesso causale e di colpa grave nella condotta degli amministratori comunali subentrati a quelli che avevano autorizzato l’occupazione. B.2.2 - A queste sentenze si affiancano quelle che esaminano danni da omessa riscossione di imposte, tasse o diritti, e sanzioni, in specie: a. la decisione n.839/05 del 2.9.2005 (appellata) : che nella ipotesi di danno patrimoniale ad una conservatoria dei registri immobiliari per omessa corresponsione di diritti da parte dei cd. “visuristi” e/o per appropriazione delle somme da parte dei funzionari –escludendo un doloso occultamento del danno, individuando il dies a quo della prescrizione nella data delle condotte illecite e negando efficacia interruttiva della prescrizione ad un atto di costituzione in mora- rigetta per intervenuta prescrizione la domanda di danno patrimoniale, così come rigetta la domanda di danno non patrimoniale per intervenuta prescrizione, fatta decorrere dallo strepitus fori o dallo strepitus iudicii; b. la decisione n. 290 del 13 aprile 2005 : che nella ipotesi di mancato introito di tributi dovuto a false notifiche di avvisi di rettifica dell’amministrazione finanziaria ha condannato i soggetti notificatori al pagamento di € 50.000 a favore dell’amministrazione finanziaria danneggiata; c. la decisione n.697/05 (camera di consiglio del 27.5.2005) : che afferma la responsabilità contabile dell’addetto al rilascio di certificati per appropriazione dei diritti di segreteria o mancata corresponsione degli stessi tramite l’omessa contabilizzazione con registrazione di cassa dei certificati rilasciati, 62 condannando l’impiegato al pagamento di Euro 3.748,38 a favore di un Comune capoluogo di Provincia; d. tra le decisioni relative al mancato introito di proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada, vanno citate in particolare la decisione n.687/05 del 15.7.2005 (relativa ad un danno derivato dalla intervenuta prescrizione dei ruoli e delle cartelle esattoriali ex art.28 L.689/1981 –non notificati nel termine di legge dal Comune o dalla società di riscossione– o dalla omessa notifica delle contravvenzioni –non notificato nel termine di legge dal comune-; la Sezione ha condannato il Comandante dei Vigili Urbani di comune capoluogo di provincia, il responsabile del CED e la Società addetta alla riscossione delle sanzioni al pagamento, nel complesso, di € 57.000 per danno patrimoniale, più 27.500 per danno non patrimoniale -ripartita tra i soggetti di cui sopra- a favore del Comune) e la decisione n. 805 del 26 agosto 2005 (che -in mancanza di pronunce giudiziali che abbiano dichiarato l’intervenuta prescrizione del diritto di escutere i singoli contravventori- ha affermato comunque l’esistenza del danno per l’ente locale con riguardo al pregiudizio connesso alla perdita della redditività delle somme non riscosse, quantificabile sulla base del saggio medio di rendimento dei titoli di Stato, condannando i responsabili al pagamento di euro 720.000 a favore del Comune capoluogo di Provincia). B.2.3. -Vi sono poi ipotesi di danni da erogazione indebita di spese, in merito ai quali possono ricordarsi anzitutto alcune sentenze relative a danni da pagamento di retribuzioni non dovute, in particolare: a. la decisione n.1343 del 18.5.2005 : relativa a danno da pagamento di compensi ad un impiegato che aveva presentato falso certificato di laurea in 63 giurisprudenza a fondamento della sua pretesa; il convenuto era stato condannato a pagare ai due Comuni interessati–rispettivamente- € 31.000 ed € 41.000 circa; b. la decisione n.869 del 16 settembre 2005 : relativa –tra l’altro- a danno cagionato ad istituto tecnico per indebita percezione di emolumenti stipendiali a fronte di assenze ingiustificate; in tal caso la Sezione ha ritenuto che la violazione dei doveri d’ufficio da cui derivi un danno per l’erario assume rilievo solo qualora essa si colleghi all’esercizio di un servizio pubblico e non al normale rapporto sinallagmatico e civilistico esistente tra il funzionario e l’ente datore di lavoro; pertanto, in ipotesi di indebita percezione di emolumenti stipendiali a fronte di assenze ingiustificate, va esclusa la rilevanza causale del comportamento del dipendente qualora debba imputarsi al medesimo il semplice inadempimento degli obblighi contrattuali di prestazione e non l’adozione di mezzi truffaldini per ottenere indebiti pagamenti; c. la decisione n.974 del 13 ottobre 2005 : che -oltre a dichiarare la giurisdizione sul danno ad amministrazione diversa da quella di appartenenza, nei confronti di soggetto non impiegato ma funzionalmente inserito in detta amministrazione, ed a dichiarare che la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d’ufficio si verifica all’udienza di comparizione delle parti- ha ritenuto la responsabilità di alcuni amministratori di una USL che avevano illegittimamente erogato compensi per incentivazione della produttività senza verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’accordo collettivo; in particolare, la decisione ha escluso la responsabilità del coordinatore (poi direttore) sanitario, e condannato l’amministratore straordinario ed il coordinatore amministrativo al pagamento di circa € 103.000 complessivi a favore di una Unità Sanitaria 64 Locale. B.2.4. - Altre decisioni hanno avuto ad oggetto danni per spese derivate da atti illegittimi o illeciti. Tra esse vanno segnalate: a. la decisione n. 49/05 : che dichiara la responsabilità del sindaco per illegittimo inquadramento di personale, con condanna a favore di un Comune per € 12.116; b. la decisione n.217 del 24 marzo 2005 : relativa alla ordinazione di lavori pubblici senza copertura finanziaria, con danni per oneri aggiunti; con condanna ad € 1.200 a favore di un Comune; c. la decisione n. 719 del 20 luglio 2005 (appellata) : che ha ritenuto illegittima la stipula di polizze relative alla copertura assicurativa della responsabilità gestoria di determinati amministratori, dirigenti e funzionari, relativamente alla quota di premio destinata al risarcimento di pregiudizi arrecati da comportamenti gravemente colposi dei medesimi posta a carico dell’ente, con condanna al pagamento di € 1.000; d. la decisione n. 413 del 18 maggio 2005 (appellata) : che ha ritenuto illegittimo l’affidamento dell’incarico di controllo di gestione a un professionista esterno da parte di un Comune che in precedenza si era già dotato, in sede di normazione regolamentare interna, di apposito condannando i responsabili al pagamento di Nucleo di valutazione, circa a 10.000 € a favore del Comune danneggiato; e. la decisione n.539 del 23 giugno 2005 (appellata) : che ha ritenuto illegittima la spesa affrontata da un Comune, già provvisto di campo sportivo, per la realizzazione di un’ulteriore analoga struttura mediante utilizzazione di risorse previste dal D.L.75/1981, convertito in L.219/1981, in quanto il nuovo 65 impianto non presentava il requisito della funzionalità rispetto alle esclusive esigenze della comunità locale e non poteva qualificarsi in termini di opera di urbanizzazione, condannando gli amministratori al pagamento dell’ importo complessivo di euro 3.000.000 a favore del Comune danneggiato; f. la decisione n. 215/05 del 24.3.2005 : che ha condannato un funzionario di un ufficio di collocamento, dolosamente responsabile dell’immissione di dati falsi nell’archivio informatico dell’INPS al pagamento del danno patrimoniale di € 7.302,96 all’INPS, per omesso versamento di contributi da parte di privati, negando tuttavia la sussistenza di un danno non patrimoniale per mancanza di una concreta lesione del bene-immagine. B.2.5. - Una fattispecie particolare di danno da disservizio è stata esaminata dalla decisione n° 216 del 24.5.2005 (appellata) che ha ritenuto la responsabilità del direttore generale (ma non dei tecnici, per mancanza di nesso causale e di colpa grave) di un centro di riabilitazione e fisioterapia per una vicenda di inutilizzazione di apparecchi, verificatasi in occasione di lavori di ampliamento e ristrutturazione, con difficoltà operative per la prosecuzione del servizio di riabilitazione; il direttore è stato condannato al pagamento di € 100.000 nei confronti della ASL interessata a titolo di “danno da disservizio” per “dirottamento” dell’utenza presso centri privati convenzionati. Un’altra fattispecie riconducibile al danno da disservizio -ma configurata dal P.M. come danno patrimoniale da spesa illegittima in senso tecnico- è stata esaminata nella decisione n.291 del 14 aprile 2005 (che ha respinto la domanda di condanna per il danno collegato alle somme pagate in eccesso dal Servizio sanitario nazionale a una Casa di cura, per prestazioni di ricovero erogate in regime di accreditamento, in ordine alle quali si assumeva l’eccedenza rispetto 66 ai prefissati limiti di capacità operativa e il conseguente mancato rispetto degli standards di qualità, in quanto il danno va accertato sulla base di elementi concreti verificati a posteriori, per cui non può ritenersi sufficiente al riguardo il mero richiamo al superamento di parametri stabiliti a priori dalla normativa in materia). B.2.6.- Altre sentenze rese nel 2005 riguardano danni da perdita o deterioramento di beni patrimoniali. A - A tale categoria sono riconducibili anzitutto le sentenze relative a danni da responsabilità contabile o da omessa custodia di beni pubblici, in particolare: a. la decisione n.222/05 (camera di consiglio del 3.12.2004) : che ritiene un finanziere scelto responsabile della rapina dell’arma di servizio da parte di malviventi, con condanna dello stesso al risarcimento del solo danno patrimoniale -non sussistendo nella fattispecie danno all’immagine– nella misura di € 142,51. b. la decisione n. 869 del 16 settembre 2005 : che condanna il direttore dei servizi amministrativi ed il dirigente scolastico al pagamento –rispettivamentedi € 950 agli interessi sulla stessa somma a favore di Istituto tecnico a titolo di responsabilità contabile in senso stretto, trattandosi di mancato reperimento di somme nel fondo di cassa per minute spese gestito dal consegnatario; c. la decisione n.391 (camera di consiglio del1’8.3.2005) : che ritiene il consegnatario delle chiavi della cassaforte responsabile del danno da furto di somme nei locali della ASL, condannandolo al pagamento di € 3.000 a favore della azienda danneggiata; B- Vanno poi ricordate le sentenze di condanna (a favore di 67 amministrazioni statali) di conducenti di auto di servizio, ritenuti responsabili per i danni cagionati ad autovetture o a terzi per la negligente condotta di guida; a titolo esemplificativo, si citano le decisioni: a. n.48/05 (camera di consiglio del 12.11.2004, condanna ad € 7.078); b. n.1148/05 (camera di consiglio del 27.10.2005, condanna a circa € 400); c. n. 686/05 del 14.7.2005 (appellata, con condanna ad € 10.000). B.2.7. - Infine, a titolo di completezza, deve poi citarsi la decisione n.414 del 20 maggio 2005 (appellata) : che ha assolto per difetto di nesso causale e di colpa grave i componenti della Giunta municipale che non abbiano esposto l’effettiva realtà contabile nei conti consuntivi relativi alla propria gestione, inducendo in tal modo il Consiglio comunale ad adottare solo un piano di risanamento finanziario in luogo della deliberazione di dissesto. C - Esame di questioni di rito che la Sezione ha risolto nel 2005 in materia di giudizi di responsabilità. Molte tra le sentenze citate, insieme ad altre oltre precisate, hanno esaminato particolari problemi di rito, rilevanti anche al di fuori della specifica tematica trattata. Tra esse si citano le decisioni: a. n. 224/05 (camera di consiglio del 28.1.2005) : dichiarativa di incompetenza; b. n. 869 del 16 settembre 2005 : che ritiene ammissibile la integrazione -ex art.164 c.p.c.- della citazione dichiarata nulla per inesatta indicazione del titolo della domanda, anche oltre il termine di decadenza ex art.5 D.L.453/1993 la cui decorrenza è interrotta dalla emissione della citazione stessa, benché nulla; 68 c. n. 164/05 del 28 febbraio 2005 : che dichiara la improcedibilità dell’azione di responsabilità in presenza di titolo esecutivo definitivo, azionabile in sede civile; d. n.140 del 25.2.2005 : che ha ritenuto inammissibile l’azione per danno “all’immagine” cagionato da condotta anteriore al 1994 per difetto di giurisdizione, in quanto danno ad amministrazione diversa da quella di appartenenza e respinto la domanda di danno patrimoniale per mancanza di prova; e. n. 290 del 13 aprile 2005 : che ammette la modifica del titolo di responsabilità da dolo a colpa grave in sede dibattimentale, e ritiene inammissibile configurare –nella concreta fattispecie di colpa grave- un “occultamento doloso del danno” rilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione; f. n. 217 dell’11.4.2005 : che ritiene irregolare la costituzione in giudizio del difensore di un convenuto avvenuta dopo la chiusura della fase dibattimentale e il conseguente passaggio in decisione della causa; g. n. 683 del 13 luglio 2005 : che esamina i rapporti tra giudizio di responsabilità e giudizio civile in ipotesi di danno indiretto, precisando: che il Giudice contabile può valutare ex novo la fondatezza della pretesa azionata verso l’ente pubblico dal privato danneggiato, in quanto la sentenza civile tra p.a. e privato non fa stato nel giudizio di responsabilità amministrativa contro il funzionario; e che l’esistenza di dubbi interpretativi sulla questione risolta dal Giudice civile non recide di per sé il nesso causale tra il danno indiretto e la condotta del funzionario che si asserisca aver danneggiato il privato , fatta salva l’ipotesi in cui la sentenza civile sia del tutto erronea in fatto e diritto, 69 ovvero sia fondata su evidenti travisamenti di fatti o su interpretazioni assolutamente insostenibili; h. n. 215 del 24.3.2005 : sulla utilizzabilità nel giudizio di responsabilità amministrativa delle prove raccolte nel procedimento penale e delle sentenze penali non aventi efficacia di giudicato esterno ex artt.651 segg. c.p.p. 4.2.1 Procedimenti di proroga Vanno ricordate quindi l’attività ordinatoria su istanze di proroga del termine di emissione della citazione a seguito di invito a dedurre. In proposito, ci si limita a evidenziare che la Sezione da un lato si è dovuta nel complesso adeguare all’insegnamento della Corte Costituzionale che ritiene superflua la fissazione di una camera di consiglio nel contraddittorio delle parti (invitato a dedurre e procura) per provvedere su tale istanza, dall’altro ha dichiarato la competenza delle Sezioni centrali sul reclamo del P.M. avverso l’ordinanza collegiale che ha respinto parzialmente una istanza di proroga del termine predetto (cfr. ordinanza n. 3 del 23.2.2005). In una valutazione complessiva risulta che la Sezione ha fatto un attento uso di tale potere, limitandolo ai casi in cui effettivamente le istanze del requirente risultavano congruamente motivate e supportate da comprovate necessità istruttorie, nella convinzione dell’eccezionalità di siffatte proroghe relative ad un termine perentorio posto a garanzia del cittadino. 70 4.3 Giudizi ad istanza di parte Appare utile un cenno alla attività della Sezione giurisdizionale avente ad oggetto non l’accertamento di responsabilità in senso stretto ma la decisione su istanze diverse, in genere di parti private, nell’ambito delle materie attinenti alla contabilità pubblica. Si tratta di una svariata serie di giudizi sia tipici che atipici. Come negli anni precedenti, anche nel 2005 i giudizi ad istanza di parte rappresentano una parte limitata del lavoro della Sezione, ancorché a volte di ingente importo. Infatti, non sono mancate decisioni in materia di rimborso di quote inesigibili delle esattorie di una certa rilevanza giuridica e patrimoniale, in particolare: a. la decisione n.288 dell’11 aprile 2005, che ha precisato alcuni presupposti del rimborso ex art. 17 legge n° 413 del 1991 (l’espletamento delle procedure esecutive poste a carico di questi ultimi e la verifica, da parte degli enti impositori, dei presupposti stabiliti dalla legge per la liquidazione degli importi in questione) respingendo la domanda giudiziale tesa al rimborso; b. la decisione n.841 del 7 settembre 2005 che ha precisato i limiti di applicazione dell’art. 36, commi 10-bis e seguenti, D.Lgs. 46/1999 (come modificato dall’art. 4 D.L.209/2002, convertito in L.265/2002), nel senso che esso trova applicazione solo in merito alle domande di rimborso di quote inesigibili per le quali, alla data del 31 dicembre 2001, non erano scaduti i vari termini previsti dall’art. 77 D.P.R.43/1988, con esclusione delle domande già presentate ed ancora al vaglio dell’Amministrazione. 71 In rito, vanno poi segnalate la decisione n. 859 dell’8 settembre 2005 (che ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza a decisioni in materia di rimborso di quote inesigibili di tributi, ex art. 10 comma 2 L.205/2000, precisando altresì il rito applicabile, ovvero gli artt. 52 segg. r.d. 13 agosto 1933 n.1038), nonché la decisione n.841/05 citata (che ha qualificato il termine per il deposito della comparsa di risposta come termine decadenziale ai fini della proposizione delle domande riconvenzionali e delle eccezioni non rilevabili d’ufficio, salva la ammissibilità delle argomentazioni difensive contenute nella comparsa di risposta tardivamente depositata qualora la controparte, pur avendo rifiutato il contraddittorio, le abbia confutate a sostegno della propria pretesa). 4.4 Procedimenti cautelari Nel corso dell’anno 2005 la procura regionale ha richiesto l’emissione di provvedimenti di sequestro a tutela di crediti erariali vantati a titolo di responsabilità amministrativo-contabile. Non constano richieste di altri tipi di provvedimento cautelare, da parte del Pubblico Ministero o di parti private. Essi hanno notevolmente aumentato l’impegno della Sezione per la complessità delle tematiche e della documentazione a sostegno della pretesa. Tra i provvedimenti cautelari più rilevanti del 2005 possono citarsi: a. l’ordinanza n.177 del 27 maggio 2005 (relativa ad indebita e dolosa erogazione di fondi regionali del Piano Turistico –di provenienza comunitaria- a favore di persone non aventi i requisiti legali, tramite certificazioni false, con 72 danno patrimoniale ed all’immagine per esistenza di processo penale: è stato concesso sequestro per € 1.579.000 circa per entrambi i titoli di danno); tale provvedimento esamina anche il problema della configurabilità del “dolo eventuale” nella causazione del danno erariale; b. l’ordinanza n. 151 del 20.4.2005 (relativa ad indebita corresponsione di voci retributive a tutta una serie di dipendenti di un Comune capoluogo di Provincia, con il concorso di tutta una serie di funzionari regionali e di sindacalisti esterni; è stato riconosciuto il danno non patrimoniale); è stato concesso sequestro per € 1.314.000 circa, ridotto rispetto a quello liquidato con decreto presidenziale ma non per difetto o eccessività del credito azionato, ma solo per totale o parziale inesecuzione del pignoramento dei beni sequestrati (perché pro-quota in proprietà del coniuge, perché venduti, perché di importo esiguo, per omessa dichiarazione del terzo pignorato, con sospensione del giudizio e trasmissione all’Autorità Giudiziaria Ordinaria per accertamento dell’obbligo del terzo), salvo il caso di un sequestro ordinato sui beni di un omonimo; l’omonimo è stato poi assoggettato a nuovo sequestro con provvedimento convalidato con ordinanza 185 del 2.5.2005 (sempre nella misura di € 1.314.000 circa); c. l’ordinanza n. 171 del 25.5.2005 (relativa ad una condotta illecita di dipendenti INPS, operatori del sistema informativo, che alteravano dati contributivi consentendo la erogazione di prestazioni pensionistiche non dovute a favore di familiari e conoscenti con danno patrimoniale); è stato concesso sequestro nella misura di € 241.000+23.500, ridotto rispetto a quello liquidato con decreto presidenziale (di € 277.500+28.5000 separatamente per i due convenuti); 73 d. l’ordinanza n.240 del 29.7.2005 (relativa ad una condotta illecita di privati e di funzionari di ente strumentale regionale che consentivano la erogazione di contributi comunitari all’agricoltura a favore di imprese agricole grazie alla presentazione di documentazione falsamente attestante la produzione e la trasformazione di agrumi); è stato concesso sequestro di solo per danno patrimoniale e solo per alcuni € 1.392.000 circa funzionari (revocando parzialmente il decreto presidenziale di sequestro che concedeva una maggiore cautela, estesa anche al danno non patrimoniale, ad un maggiore danno patrimoniale di € 1.740.000, ed a più persone in solido, compresi alcuni funzionari dei nuclei ispettivi nei confronti dei quali l’ordinanza non ha ritenuto sussistere i presupposti della cautela); con ordinanza n.296 del 5.10.2005, in sede di reclamo avverso la precedente ordinanza 240/05, è stato parzialmente accolto il reclamo (con revoca del sequestro per difetto di fumus boni iuris e periculum in mora nei confronti di due soggetti, per difetto di periculum nei confronti di altri due, per riduzione equitativa -in considerazione della incidenza causale delle condotte e quindi della presumibile condanna nei confronti di altri tre-), sicché alla fine residua una cautela di € 825.000 (100% APO, 50% due convenuti) più € 227.000 (50% di € 453.000 due convenuti) più € 13.000, € 14.000 e € 1.332 (altri convenuti); e. l’ordinanza n.172 del 25.5.2005, da segnalarsi per la peculiarità della vicenda; essendo stato dichiarato con una sentenza del giudice civile la simulazione di una compravendita -di un bene assoggettato a sequestro nel limite del 50% perché in comunione legale- che dissimulava un atto di donazione, onde il bene apparteneva per intero al coniuge non assoggettato al sequestro, il provvedimento cautelare di questa Corte è stato revocato. 74 Da quanto sopra precisato, risulta che dall’esame delle ordinanze di convalida del decreto presidenziale di sequestro e dalle ordinanze di reclamo emergono, nel complesso, alcune linee di fondo comuni alle pretese azionate dalla Procura Regionale in sede cautelare: - l’indicazione, come fatti storici posti a fondamento della pretesa, di vicende con risvolti penalistici, quindi di fattispecie in cui il danno è di norma cagionato con dolo specifico da pubblici funzionari; - di conseguenza, la richiesta di un danno non patrimoniale (talvolta definito come danno all’immagine, talaltra come vero e proprio danno “morale” da reato ex art.2059 cod.civ.), che peraltro non sempre viene ben definito nei suoi presupposti di fatto né concretamente provato (cfr. ord. n. 171 del 25.5.2005 e ord. n.240 del 29.7.2005, che negano il danno non patrimoniale per mancanza di allegazione e prova di concreti indici dello stesso); Inoltre, emerge che le cautele complessivamente concesse in via definitiva (considerate anche le riduzioni a seguito di conferma parziale del decreto presidenziale e/o di eventuale reclamo) ammontano ad € 4.238.000 circa, ed alla concessione dei sequestri ha fatto seguito una rilevante esecuzione degli stessi, con pignoramenti sia immobiliari che di crediti (sia presso istituti di credito che presso gli enti datori di lavoro e/o previdenziali), che renderebbero eseguibili e fruttuose le eventuali condanne nel merito, se la fase esecutiva fosse seguita con la debita attenzione dalle amministrazioni danneggiate. Infine, va evidenziato che nelle ordinanze predette la Sezione ha avuto modo di approfondire alcuni interessanti problemi di rito, derivanti dal fatto che la disciplina del giudizio cautelare presenta lacune ancor maggiori di quelle 75 presenti nella disciplina del giudizio di merito, per cui tali decisioni sono state talora anche oggetto di pubblicazione nella editoria specializzata. In particolare, possono richiamarsi, tra le altre: a. l’ordinanza n.177 del 27 maggio 2005 : che contiene precisazioni sul rito da seguirsi per il sequestro in corso di causa con riferimento al giudice competente sulla istanza cautelare, alla ammissibilità della convalida del sequestro in assenza di pignoramento di beni –nella fattispecie, di dichiarazione di terzo-, al rapporto tra giudizio cautelare e di merito e tra le rispettive difese, ed alle relazioni tra sequestro penale e sequestro conservativo; b. l’ordinanza n.87 del 14.5.2005, di rigetto di una istanza tesa alla liberazione del vincolo di sequestro su alcuni fabbricati : che ha precisato la inammissibilità della istanza di dissequestro in mancanza di circostanze nuove, la inammissibilità della istanza di conversione del sequestro sulla somma ricavata dalla vendita dei beni ex art.684 c.p.c., e l’irrilevanza del preteso deterioramento del bene ex art.679 c.p.c.; c. l’ordinanza n. 184 del 7 giugno 2005, che decidendo sul reclamo avverso l’ordinanza 87/05 sopra citata ha affrontato alcune tematiche di rito relative al gravame cautelare (affermando l’inammissibilità di tematiche e prove nuove in fase di reclamo, se non nei limiti di una mera integrazione difensiva o documentale, l’inammissibilità –nel caso di sospensione del giudizio di merito in attesa degli esiti del processo penale- di questioni relative a circostanze di fatto già conosciute e/o dibattute nel giudizio stesso prima della sua sospensione, l’inapplicabilità dell’art. 685 c.p.c. alla ipotesi di sequestro di fabbricati); 76 d. l’ordinanza n.306 del 18.10.2005, che dichiara inammissibile un reclamo avverso la ordinanza cautelare n.240/05 (trattando la questione della sospensione dei termini feriali nel procedimento cautelare, con riferimento al termine per il reclamo, nonché la questione del termine per il reclamo, dichiarando applicabile l’art.739 comma 2 c.p.c.); e. l’ordinanza n.240 del 29.7.2005, che esamina i problemi della giurisdizione della Corte dei conti su enti privati beneficiari di contributi (nella fattispecie l’associazione produttori ortofrutticoli di Salerno), nonché della sospensione del processo cautelare per pendenza di processo penale, nonché dell’ammissibilità di sequestro contestuale alla ritenuta cautelare (pignoramento in mani proprie) di un nuovo contributo dovuto da parte della Amministrazione danneggiata, in via di autotutela ; f. l’ordinanza n. 171 del 25.5.2005, che tratta del pignoramento in mani proprie e della sequestrabilità di crediti futuri (non ancora certi ed esigibili); g. l’ordinanza n. 295 del 3.10.2005, dichiarativa della inefficacia di un sequestro (disposto nel 1996 e confermato nel 1997) per sopravvenuto giudicato della Cassazione che dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte; la decisione esamina il problema dell’estensione dell’art.669 novies (che parla di inefficacia del sequestro per declaratoria dell’esistenza del diritto) alla ipotesi di pronunzie di rito (nella fattispecie, di difetto di giurisdizione) da cui discenda la non azionabilità nel giudizio di merito della pretesa azionata in via cautelare. 5. CONTENZIOSO PREVIDENZIALE 5.1. Considerazioni generali 77 Nel corso del 2005 la Sezione ha dovuto profondere gran parte del suo impegno nella soluzione del contenzioso previdenziale, sia per l’elevato carico di lavoro della Regione Campania, sia per il persistere di problematiche pratiche ed interpretative che continuano ad onerare tutte le articolazioni centrali e periferiche della Corte dei conti. Demandando alle tabelle annesse l’esame dei carichi di lavoro della Sezione, va qui precisato che l’esame delle decisioni del 2005 evidenzia la elevatissima qualità del lavoro dei magistrati quali giudici unici e l’impegno da loro profuso (che non è mero sfoggio di erudizione, ma risposta a precise questioni sollevate dalle parti o rilevabili di ufficio, che non possono essere eluse se non violando i doveri di ufficio), come comprova anche la frequente pubblicazione di tali decisioni di questa Sezione sulla Rivista della Corte dei conti o su riviste giuridiche di diffusione nazionale. Inoltre, sussistono e si aggravano con il tempo problemi pratici che da tempo affliggono il giudizio previdenziale dinanzi a questa Corte. Anzitutto, vanno ricordati i problemi connessi alle consulenze tecniche di ufficio rese da organi di amministrazioni centrali dello Stato, le quali da un lato divengono sempre più indispensabili (a fronte di motivati pareri di parte allegati ai ricorsi in materia pensionistica) dall’altro tendono a divenire progressivamente più sintetici e meno esaustivi (per l’incrementata richiesta di pareri da parte delle Sezioni regionali); problemi che non sembrano poter trovare soluzione né con una indebita supplenza del giudice al consulente tecnico (soprattutto in considerazione della inappellabilità delle sentenze pensionistiche su questioni di fatto), né con parte nominati tra professionisti l’utilizzo di consulenti tecnici di privati (soprattutto per i maggiori oneri che 78 l’amministrazione dovrebbe sopportare in caso di soccombenza), né infine con l’utilizzo di uffici medici in sede locale, commissioni medico ospedaliere militari o aziende sanitarie o ospedaliere (sia per la mancanza di alcune particolari specializzazioni professionali, sia per le pretese di pagamento che alcune aziende cominciano ad avanzare). Inoltre, le contrazioni di fondi a livello periferico incidono in vario modo, sia diretto che indiretto, sull’ordinario svolgimento del lavoro giudiziario (si pensi, a solo titolo esemplificativo, ai tagli a spese necessarie, come quelle per notificazioni delle fissazioni di udienza, difficilmente surrogabili con modalità alternative, che non assicurano il necessario contraddittorio tra le parti). Infine, vanno evidenziati i problemi interpretativi affrontati dalla Sezione . Anzitutto, la tradizionale complessità e scarsa sistematicità della disciplina previdenziale è risultata aggravata dall’armonizzazione del sistema previdenziale pubblico e privato (iniziata con il D.P.R. 503/1992 e proseguita con le L.724/1994 e 335/1995), che ha sollevato ulteriori complesse questioni, riconducibili -in parte- alla necessità di un passaggio graduale tra il regime delle pensioni dei pubblici dipendenti vigente fino alle recenti riforme (in cui il calcolo della pensione era fondato sulla ultima retribuzione), ed il regime dell’assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti privati (in cui il calcolo della pensione è commisurato ai contributi versati), con la conseguente sopravvivenza di istituti tipici del periodo preesistente; in parte, alle peculiarità delle pensioni pubbliche e del loro regime, non completamente riconducibile a quello dei dipendenti privati sia per la natura del rapporto di lavoro (si ricorda che la privatizzazione del pubblico impiego non ha riguardato tutte le categorie 79 di dipendenti) sia per una maggiore immanenza del principio di legalità nella materia delle pensioni pubbliche. Analogamente, la legge di riforma del processo amministrativo (L. n.205/2000) non ha disciplinato compiutamente il rito pensionistico dinanzi a questa Corte, lasciando irrisolte alcune questioni molto rilevanti, oltre esaminate. In questo contesto, sono fatali i persistenti contrasti giurisprudenziali e dottrinali (anche tra Sezioni di appello e tra Sezioni Riunite e Sezioni di appello) e le molteplici sollecitazioni del Foro –spesso integrato da eminenti rappresentanti del mondo accademico- e delle amministrazioni previdenziali che tendono a dotarsi di personale specializzato nella materia - nel prospettare problematiche interpretative nuove o irrisolte, che impongono approfondimenti e studi spesso assai impegnativi per le Sezioni regionali. Tanto premesso, prima di passare ad un separato esame del lavoro svolto dalla Sezione in materia di pensioni civili, militari e di guerra, appare opportuna una sintesi delle decisioni rese nel corso del 2005 di maggiore rilevanza, sia per l’onere economico incidente sulle amministrazioni, sia per l’impegno lavorativo profuso dalla Sezione, sia per motivi ermeneutici. Va anzitutto ricordato il contenzioso in materia di diritto alla percezione di indennità integrativa speciale per intero su una pensione goduta contestualmente ad altri trattamenti – retributivi o pensionistici- sui quali venga corrisposta altra analoga indennità. Premesso che (dopo la decisione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti cfr. ad esempio la sentenza n. 14/QM del 2003 delle Sezioni Riunite) è ormai sostanzialmente pacifico in giurisprudenza il diritto al cumulo integrale di indennità integrative speciali spettanti su una pensione e su una retribuzione (presso questa Sezione, a titolo esemplificativo, 80 cfr. ad esempio le sentenze nn. 787 e 788 del 25.8.2005; contra la sentenza n. 807/2005 oltre citata), viceversa è ancora controversa la questione del cumulo integrale di indennità integrative speciali su più trattamenti di pensione, cumulo negato dalle Sezioni Riunite sopra citate (che ammettono tale cumulo nei limiti del c.d. “minimo INPS”) ed invece ancora affermato dalle Sezioni di appello, anche dopo l’intervento delle Sezioni Riunite (a solo titolo esemplificativo, cfr. ad esempio la sentenza Sez. III centr. n.210 del 14.4.2005). Pertanto, questa Sezione giurisdizionale si è trovata nella obiettiva necessità di prendere posizione tra tali opposti orientamenti, e nel complesso non ha condiviso la posizione delle Sezioni Riunite per la irragionevole disparità di trattamento che essa viene a creare tra i soggetti che percepiscono pensione e retribuzione (i quali beneficerebbero di una doppia i.i.s.), e i soggetti che percepiscono più pensioni (che beneficerebbero di i.i.s. su un trattamento pensionistico soltanto, essendo ammesso il cumulo solo nel limite del c.d. “minimo INPS”). La maggior parte delle decisioni -sia pure in prospettive e con motivazioni eterogenee- si è orientata nel senso di ritenere ammissibile detto cumulo, nelle ipotesi di contestuale percezione sia di pensione ordinaria e di pensione di reversibilità, sia di pensione ordinaria e pensione privilegiata, militare e non (cfr. ad esempio le sentenze n.1101 del 17.11.2005, n.933 del 29.9.2005, n.822 del 2.9.2005, n.813 del 2.9.2005, n. 769 del 2.8.2005, n.763 del 2.8.2005, n. 785 del 25.8.2005); peraltro, vi sono alcune decisioni (cfr. ad esempio la sentenza n.806 e n.807 del 2.9.2005) che invece ritengono sopravvivere un divieto di cumulo integrale di due indennità integrative speciali, se non nel limite del “minimo INPS”, tanto nella ipotesi di percezione di duplice 81 trattamento pensionistico quanto nella ipotesi di percezione di una pensione ed una retribuzione. In particolare, la seconda di queste ultime decisioni ha disposto la trasmissione degli atti alle Camere, per le valutazioni di competenza, aprendo la strada ad una interpretazione autentica delle norme controverse. Notevole per mole e per rilevanza economica delle cause è stato anche il contenzioso pensionistico instaurato dagli ex-dipendenti delle ferrovie e delle poste (oltre esaminato: cfr. § 5.2), essendo ormai sostanzialmente pacifico (anche nella giurisprudenza del lavoro) il persistere della competenza di questa Corte nella materia del trattamento di quiescenza dei dipendenti di questi enti, anche dopo la loro privatizzazione. Nel complesso, le pretese azionate sono state per lo più tese al riconoscimento del diritto a maggiori trattamenti di quiescenza grazie al computo in pensione di alcuni emolumenti (di diversa natura) percepiti in costanza del rapporto di lavoro, ovvero di servizi convenzionali o di servizi non resi per licenziamenti poi dichiarati illegittimi dal giudice del lavoro; tali ricorsi non hanno avuto accoglimento. Per concludere, possono segnalarsi alcune decisioni che hanno risolto questioni particolari comuni a tutti i giudizi pensionistici, in particolare: a) le decisioni che hanno risolto questioni di rito, in specie: quelle che hanno dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti in materia di cognizione dei presupposti delle ingiunzioni fiscali per il recupero di indebiti pensionistici, adottate ai sensi del R.D. 639/1910 (sentenza n. 12 del 4.1.2005); quelle che hanno dichiarato inammissibile l’eccezione di prescrizione proposta oltre il termine di cui all’art.416 c.p.c., in aderenza alla sentenza 4/QM/2004 delle Sezioni riunite (cfr. ad esempio la sentenza n.763/2005), o hanno ritenuto 82 inammissibili le memorie depositate oltre il termine fissato nel decreto presidenziale (ai sensi dell’ art. 8 R.D. 1038/1933: cfr. ad esempio la sentenza n.755 del 28 luglio 2005 e la sentenza n. 124 del 21.2.2005); quelle che hanno ritenuto inapplicabili disposizioni del giudizio previdenziale generale nel giudizio pensionistico che si celebra innanzi alla Corte dei conti (in particolare l’art. 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: cfr.ad esempio decisione n. 495 del 14 giugno 2005); quelle che hanno ritenuto non giustificato un rinvio per sostituzione del relatore (decisione n.777 del 3 agosto 2005); b) le decisioni relative alla durata del termine di prescrizione vigente per le pensioni pubbliche (cfr. ad esempio n. 174 del 10 marzo 2005, che rigetta l’eccezione di incostituzionalità del termine rispetto a quello previsto per le pensioni private); c) le decisioni relative alla spettanza di interessi e rivalutazione sulle somme dovute per qualsivoglia tipo di pensione (contra, per le sole pensioni militari c.d. “tabellari”, la sentenza n. 559 del 30 giugno 2005, secondo cui gli interessi legali non rivestono natura corrispettiva ma risarcitoria, ancorché non sia necessaria la prova del danno effettivo subito, e la rivalutazione monetaria spetta nei limiti della allegazione e prova del maggior danno ex art. 1224 c.c.), a prescindere dalle disposizioni che prevedono tempi per la liquidazione del dovuto da parte degli enti previdenziali (cfr. la sentenza n.720 del 21 luglio 2005). 5.2 – Pensioni civili 83 Può a questo punto passarsi all’esame dei singoli settori di attività di questa Sezione, e partendo dal contenzioso in materia di pensioni civili. La Sezione ha anzitutto esaminato questioni attinenti il riconoscimento del diritto a trattamenti di pensione in precedenza non previsti per i dipendenti pubblici, derivanti dall’armonizzazione dei sistemi previdenziali recata dalla L.335/1995, in particolare domande aventi ad oggetto pensioni di inabilità per infermità non dipendenti dal servizio (cfr. la sentenza n. 315 del 20 aprile 2005, che ha esaminato la questione della data di riferimento per l’accertamento dei presupposti contributivi in relazione ad un soggetto collocato a riposo prima dell’entrata in vigore del d.m. 8 maggio 1997 n.187, nonché la sentenza n.98 del 1.2.2005, che ha negato il diritto a pensione di inabilità a soggetti collocati a riposo prima della entrata in vigore della L.335/1995 che prevedeva questa pensione ed al 1.1.1996, in forza di quanto previsto dal D.M. 187/1997 citato), o pensioni di anzianità (cfr. la sentenza n. 1062 del 7 novembre 2005, che ha affermato la applicabilità dell’art. 1, commi 26 e 27 lett.a e b, legge n.335/1995, ai anzianità,nei fini del riconoscimento del trattamento pensionistico di confronti del personale scolastico in esubero, che abbia presentato domanda di dimissioni anticipate dopo il 15 marzo 1997). Sempre dalla armonizzazione dei sistemi previdenziali sono derivate problematiche relative alla liquidazione della pensione, essendosi posto il problema -nel passaggio dal vecchio regime (fondato su un principio di tassatività degli emolumenti pensionabili) al nuovo regime contributivo (che ritiene utile a pensione ogni emolumento assoggettato a contributo)- della computabilità in pensione di vari emolumenti non fissi e/o continuativi, in specie: 84 a. l’indennità di amministrazione (che è stata ritenuta computabile nella quota “b” ex art. 13 decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 503, calcolata con il nuovo sistema contributivo, dalla decisione n.335 del 27 aprile 2005); b. l’indennità primariale corrisposta a un aiuto chirurgo di ruolo, per l’esercizio di mansioni superiori in forza di incarichi prolungati nel tempo ed approvati dagli organi di controllo (cfr. la sentenza n.480/2005 del 10 giugno 2005, che ha ritenuto computabile in pensione questa indennità, in forza di una interpretazione estensiva del concetto di “retribuzione annua contributiva”, che ai sensi dell’art.30 del D.L.55/1983, convertito in L.131/1983, dovrebbe essere intesa come comprensiva di tutto quanto percepito a titolo fisso e continuativo); c. l’indennità di mansione ex art. 9 legge 29 marzo 1985 n° 113 per centralinisti non vedenti , collocati a riposo prima del 1.1.1996 (la cui computabilità in pensione è stata esclusa con decisione n. 518 del 17 giugno 2005). Va poi segnalata una serie di decisioni relative al computo di alcuni particolari benefici in sede di liquidazione della pensione, in particolare: a. i benefici per gli ex-combattenti (cfr. ad esempio la sentenza n. 1056 del 7 novembre 2005, che esamina il problema del persistere della vigenza ed applicabilità, nel rapporto di impiego e previdenziale vigente, della disposizione dell’art. 2, comma 2, legge 24 maggio 1970 n° 336); b. l’indennità di istituto doganale (cfr. ad esempio la sentenza cfr. ad esempio la sentenza n. 996/2005 del 26 ottobre 2005, che esclude la computabilità in pensione dell’indennità doganale, disciplinata dall’art. 37 decreto legislativo 26 85 aprile 1990 n° 105, nei confronti del personale collocato a riposo anteriormente al 1 gennaio 1996); A questa serie di decisioni se ne affiancano altre, più “tradizionali”, relative alla ricongiunzione di periodi di servizio (cfr. ad esempio sentenza n. 512 del 17 giugno 2005, sui termini e modalità della istanza di riscatto ai sensi della L.45/1995), o al riscatto di periodi assicurativi (cfr. ad esempio la sentenza n. 314 del 20 aprile 2005, relativa al riscatto di un periodo di iscrizione all’Albo professionale dei farmacisti), nonché alle domande di pensione privilegiata per infermità dipendenti da causa di servizio. In particolare, nella materia delle pensioni privilegiate (che anche nell’anno 2005 continua a costituire una parte assai rilevante del contenzioso), vanno segnalate anzitutto alcune decisioni che hanno precisato il concetto di inabilità invalidante utile a pensione privilegiata (escludendo che essa debba corrispondere alla causa di cessazione dal servizio -cfr. ad esempio la sentenza n.475 del 10 giugno 2005- e qualificandola non come impossibilità di svolgere un periodo di servizio ancora prestabile stante il mancato raggiungimento del limite di età, bensì come inidoneità psico-fisica a prestare un servizio del tipo di quello svolto all’atto del collocamento a riposo -cfr. ad esempio la sentenza n.1324 del 21 dicembre 2005, relativa ad iscritto a ex-Cassa amministrata dal Ministero del Tesoro-) ed escluso la necessità di una istanza autonoma di pensione privilegiata (essendo sufficiente quella di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, ai fini dell’equo indennizzo: cfr. ad esempio la sentenza n.475/2005), precisando altresì che la natura inabilitante della infermità può anche sopravvenire al momento della cessazione 86 dal servizio per aggravamento (cfr. ad esempio la sentenza n.1324/2005 citata). Il contenzioso in questione, peraltro, si incentra soprattutto su questioni attinenti alla dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate, il che – come sopra evidenziato- molto spesso rende necessarie apposite e complesse istruttoria medico-legale, attesa la frequente presenza di pareri di parte a sostegno delle domande giudiziali e la peculiarità di alcune patologie lamentate e dei servizi prestati. A solo titolo esemplificativo del lavoro della Sezione, possono citarsi le decisioni relative alle seguenti infermità: a) “postumi di intervento per asportazione di fibrolipoma con laminectomia D7/L2, con paraparesi e disturbi sfinterici” sofferti da vigile del fuoco (dichiarata la dipendenza da concausa di servizio con sentenza n.1326 del 21 dicembre 2005); b) “marcata coxoartrosi dx con ipotrofia del quadricipite omolaterale e limitazione funzionale, spondilartrosi diffusa” sofferta da centralinista” (dichiarata la dipendenza da concausa di servizio con sentenza n.1325 del 21 dicembre 2005); c) “spondilartrosi cervico-lombare con discopatia C5-C6 e C6-C7 in soggetto con esiti di intervento di artrodesi cervicale e cervicobrachialgia sinistra” di un soggetto che aveva svolto funzioni di centralinista-portiere presso una Usl (dichiarata la dipendenza da concausa di servizio con sentenza n.1190 del 5 dicembre 2005); d) “cardiopatia ischemica ipertensiva in attuale fase di scompenso e ipertrofia ventricolare dx, esiti di pregresso ictus emorragico in soggetto con ipertensione arteriosa, sindrome ansioso depressiva reattiva” di un medico che aveva svolto 87 attività di responsabile di Unità operativa di medicina legale e invalidi civili (dichiarata la dipendenza da concausa di servizio con sentenza n.1187 del 5 dicembre 2005); e) “istocitosi polmonare” (dichiarata la dipendenza da concausa di servizio con sentenza n.815 del 2.9.2005 (negativa della dipendenza da concausa di servizio della infermità); f) “infermità cardiaca” (negata la dipendenza da concausa di servizio con sentenza n.770 del 2.8.2005, in mancanza di specifici elementi connessi al servizio); g) pleurite e bronchite (dichiarata la dipendenza da concausa di servizio con sentenza n.755 del 28 luglio 2005, per disagi di servizio); h) “Sfumati esiti di emiparesi faccio brachio-cervicale, cardiopatia ischemica in pregresso IMA in attuali condizioni di labile compenso emodinamico” di autista di scuolabus (dichiarata dipendente da concausa di servizio con sentenza n. 258/2005 del 1 aprile 2005. Infine, vanno citati alcuni settori di intervento caratterizzati dalla mole del contenzioso e dalla novità e/o complessità delle tematiche trattate. Anzitutto, in disparte le decisioni sul cumulo integrale di i.i.s. su un trattamento di pensione ed uno di attività (cfr. le citate sentenze nn. 787 e 788/2005, e contra la sentenza n. 807/2005), vanno in primo luogo segnalate le decisioni relative al problema del cumulo di i.i.s. su più trattamenti di pensione, in particolare quelle che hanno riconosciuto il diritto a tale cumulo anche nella ipotesi di pensione di reversibilità n.822/2005, n.797 del (cfr. ad esempio le sentenze 25 agosto 2005, n.793 del 25.8.2005, n.763/2005, n.759 del 2.8.2005), anche se liquidata dopo il 1.1.1995 (purché relativa a 88 pensione diretta decorrente prima di tale data, ex art.15 comma 5 L.724/1994: cfr. la sentenza n. 785/2005). Altra cospicua parte del contenzioso è stata introdotta da ex-dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che hanno richiesto maggiori trattamenti di pensione grazie al computo nella pensione: a) di alcuni benefici di cui al C.C.N.L. per il triennio 1993-1995 (aumenti stipendiali decorrenti dal 1 ottobre 1994 e dal 1 ottobre 1995, aumento del 20% del montante medio per il profilo delle competenze accessorie, ulteriori aumenti decorrenti dal 1 dicembre 1995 e importo forfettario di cui al punto 5.9 dell’accordo: cfr. ad esempio la sentenza di rigetto n.1111 del 23 novembre 2005 che ha ritenuto il beneficio non computabile nella base pensionabile); b) del premio di esercizio (ex art. 70 L.34/1970, divenuto “assegno personale pensionabile” con C.C.N.L.) corrisposto al personale ferroviario fino al 30 maggio 1997 (cfr. ad esempio le sentenze di rigetto n. 1091 del 9.11.2005 e n.1073 del 9 novembre 2005, che hanno ritenuto il beneficio non computabile nella base pensionabile); c) del servizio convenzionale ex art. 1, comma 4, legge cfr. ad esempio la sentenza n. 141 del 1990 (cfr. ad esempio le sentenze di rigetto n.918 del 29 settembre 2005, n.895 del 27 settembre 2005, n.872 del 27 settembre 2005, che hanno ritenuto il beneficio in questione utile ai fini del computo dell’aliquota e non della base pensionabile); d) dei miglioramenti economici di cui all’art.77, punti 1 e 2, C.C.N.L. del 6.2.1988 (cfr. ad esempio le sentenze di rigetto n. 460/05 del 3 giugno 2005 e n.392 del 17 maggio 2005, che hanno escluso il computo in pensione dei 89 miglioramenti in questione a favore dei dipendenti già collocati a riposo alle date di decorrenza dei relativi scaglioni di aumento). Altro rilevante gruppo di decisioni riguarda le pensioni del personale postelegrafonico, relative soprattutto ad ipotesi di licenziamenti dichiarati illegittimi con decisioni del giudice del lavoro; in particolare, la Sezione ha ritenuto che il riconoscimento di una decorrenza della pensione da una data diversa da quella del licenziamento non rientrasse nella giurisdizione della Corte dei conti, e che comunque non potessero essere considerati a fini pensionistici il periodo successivo al licenziamento, in cui non era stato prestato lavoro e non era stata versata contribuzione (cfr. ad esempio la sentenza n.817 del 2 settembre 2005), salva l’ammissibilità (in caso di ripristino del rapporto di lavoro) del recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di ratei di pensione nel periodo intercorso dalla data di licenziamento fino alla successiva data di collocamento a riposo per raggiungimento del 65° anno di età (cfr. ad esempio la sentenza n.992 del 26 ottobre 2005). Ivi sono altresì sentenze n materia di misura del trattamento spettante ai dipendenti postali (cfr. la decisione n.99 del 10.2.2005, che ha ritenuto applicabile a detta pensione la riduzione ex art.11 comma 16 L.537/1993) Infine, nella materia delle pensioni già gestite dalle Casse speciali presso il Ministero del Tesoro (enti locali, sanitari etc.), in disparte le decisioni relative alle pensioni privilegiate (sopra citate) va ricordata la pronunzia n.191 del 18 marzo 2005, che da un lato riconosce la giurisdizione della Corte dei conti e precisa alcune modalità liquidatorie della pensione dei sanitari con rapporto di lavoro a tempo determinato (c.d. “media ponderata” ex art. 29 decreto legge 28 febbraio 1981 n° 38, convertito in legge 23 aprile 1981 n° 153: cfr. ad 90 esempio la sentenza n.191/2005 del 18 marzo 2005); dall’altro afferma la giurisdizione della Corte dei conti in ordine al giudizio promosso avverso l’Inpdap da un ente datore di lavoro, nei confronti del quale sia stata intrapresa una procedura monitoria perché ritenuto responsabile dell’illegittima liquidazione di maggiori importi su un trattamento pensionistico provvisorio (ex art. 8 D.P.R. 538/1986, art.229 D.Lgs. 51/1998). 5.3 – Pensioni militari Nella materia delle pensioni militari, in disparte le decisioni n.720/2005 e 559/2005 sopra citate, devono anzitutto ricordarsi le decisioni -per numero e impegno economico molto rilevanti- relative alla corresponsione di indennità integrativa speciale sulle pensioni privilegiate militari a favore di soggetti che fruiscono di pensione ordinaria (cfr. ad esempio le sentenze nn.1101/2005, 933/2005, 813/2005, 769 del 2.8.2005, che hanno riconosciuto il diritto al cumulo della indennità integrativa speciale su più trattamenti di pensione, uno dei quali privilegiato militare). Altra serie di decisioni attiene alla valutabilità in pensione di indennità varie, in particolare: a. i benefici economici ex lege n° 231 del 1990 (richiesta da sottufficiali posti in congedo illimitato -in riserva- anteriormente al 1 gennaio 1988; la computabilità in pensione è stata negata, ad esempio, con decisione n. 1219 del 12 dicembre 2005); b. la “indennità di imbarco” (la cui computabilità nella “quota A” della pensione del personale della Polizia di Stato -prima dell’entrata in vigore della 91 disciplina recata dall’art.13, comma 3, D.P.R.254/1999 e dell’art.13, comma 5, D.P.R. 164/2002- è stata negata, ad esempio, con le sentenze n. 353 del 28 aprile 2005 e n. 495 del 14 giugno 2005). Anche il contenzioso militare si caratterizza per una massiccia presenza di questioni attinenti alla dipendenza di infermità inabilitanti da concausa di servizio. Accanto ad alcune sentenze relative al procedimento di concessione di tali pensioni (cfr. ad esempio sentenza n. 247 del 30 marzo 2005, che ha dichiarato la inapplicabilità dell’art. 12 dPR 29 ottobre 2001 n. 461, sulla unicità dell’accertamento medico-legale, ai procedimenti amministrativi legittimamente compiutisi in base al previgente ordinamento), la maggior parte delle decisioni in materia di pensioni privilegiate ha ad oggetto questioni di dipendenza di infermità varie da causa di servizio. Tra queste decisioni, In particolare, si è riscontrata una maggiore apertura della Sezione in merito alla dipendenza da causa di servizio di infermità neuropsichiatriche, persino in casi tradizionalmente esclusi (come sindromi schizofreniche), sostanzialmente negando la tesi tradizionale della necessaria evoluzione peggiorativa delle infermità in questione a prescindere dal contesto di vita del soggetto. In particolare, è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio: a. dell’infermità “sindrome psiconevrotica in immaturo” (in relazione ad una prestazione resa da allievo carabiniere, in condizioni normali ma con il necessario adattamento a regole comportamentali e abitudini di vita nuove e a fattori di perdita di tipo sociopsicologico quale il distacco dal proprio ambiente 92 sociale, sì da determinare 1127 del slatentizzazione della patologia: cfr. sentenza n. 29 novembre 2005); b. dell’infermità “nevrosi ansiosa in soggetto con pregressa crisi psicomotoria” (in un caso in cui il brusco mutamento delle abitudini culturali e ambientali, indotto dall’immissione nella vita e nella disciplina militare, abbia condizionato il soldato di leva già affetto da personalità labile e quindi predisposto all’insorgenza della patologia: cfr. sentenza n. 322 del 26 aprile 2005); c. dell’infermità “sindrome schizofrenica di tipo paranoideo” (in relazione ad una ipotesi in cui la patologia non era stata rilevata durante la selezione di leva ed il ricorrente aveva subito –stante la ridotta resistenza neuropsichica a fronte delle richieste della prestazione militare- uno scompenso psicopatologico significativo ai fini della evoluzione del processo psicotico sofferto anche dopo la cessazione del servizio: cfr. sentenza n. 800 del 25 agosto 2005); d. dell’infermità “psicosi ansioso-depressiva quale prodromo di patologia schizofrenica” (in relazione ad una ipotesi in cui l’Amministrazione, sottovalutando l’iniziale quadro clinico, abbia disposto la prosecuzione della prestazione militare, determinando non il disturbo schizofrenico in quanto tale – avente causa e decorso autonomi- , ma un’accentuazione della sintomatologia: cfr. sentenza n. 802 del 25 agosto 2005). Analoghe aperture sono riscontrabili per diverse infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, ad esempio: a. “cheratocongiuntivite allergica con presenza di macropapille sulla congiuntiva tarsale e leucomi corneali periferici”, (affezione fondata su un’indubbia predisposizione ereditaria e costituzionale, ma aggravata dalla 93 esposizione per servizio a fattori allergizzanti che hanno influito negativamente sul decorso della patologia: cfr. sentenza n. 783 del 3 agosto 2005); b. “encefalopatia vascolare di tipo malacico” (subìta da un soggetto già affetto da “cardiopatia ischemico-ipertensiva in coronaropatico con blocco di branca completo dx” : cfr. decisione n. 699 del 19 luglio 2005); c. “discoartrosi post-traumatica lombo-sacrale” (subìta da un soggetto già affetto da “esiti di exeresi chirurgica di granuloma regione plantare piede sx”: cfr. decisione n.1149 del 30 novembre 2005); 5.3 – Pensioni di guerra Anche il contenzioso in materia pensionistica di guerra continua ad impegnare la Sezione giurisdizionale con questioni ormai sostanzialmente pacifiche in diritto (stante la più che venticinquennale vigenza del Testo unico sulle pensioni di guerra), ma ancora complesse in fatto, trattandosi per lo più di questioni attinenti la dipendenza delle infermità da causa di guerra o la classifica delle infermità stesse, e quindi di natura squisitamente medico-legale, che richiedono apposita istruttoria e spesso consulenze di ufficio (con tutti i problemi sopra evidenziati sub § 5.1). In ogni caso, non sono mancate, anche nell’anno 2005, decisioni che hanno dovuto risolvere problematiche complesse in punto di diritto; a titolo esemplificativo, possono citarsi la sentenza n. 776 del 3 agosto 2005 (relativa alla spettanza dell’ “assegno di superinvalidità” ed alle modalità di computo dell’ “assegno di cumulo” tra più infermità), nonché la sentenza n. 501 del 16 giugno 2005 (relativa ai presupposti –inidoneità a proficuo lavoro o raggiungimento 94 dell’età pensionabile- richiesti per la concessione del beneficio ex art. 1 l. n. 791/1980). E’ appena il caso di sottolineare che l’arretrato in questa materia risulta difficilmente superabile senza misure straordinarie, in quanto -se la Segreteria si è attrezzata per addivenire alle estinzioni dei giudizi interrotti per morte dei ricorrenti, con la procedura ex L.205/2000 (previa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)- in ogni caso moltissimi giudizi sono già stati riassunti da eredi, che coltivano le cause con ogni attenzione; né smaltimento (ovvero un maggior appare possibile un più veloce numero di decisioni) tramite una semplificazione delle istruttorie (che per lo più attengono a quesiti medicolegali), soprattutto considerando che la maggiorparte delle questioni prospettate (dipendenza e classifica) non possono essere oggetto di appello, per cui appare opportuna una istruttoria il più possibile completa, onde evitare ogni errore di giudizio, non sanabile in seguito. 5.4 – Giudizi cautelari Infine, va fatto un breve cenno alla attività della Sezione in materia di giudizi cautelari in materia pensionistica rimessi alla competenza collegiale. Anzitutto, va rilevato che risulta in genere residuale -pur essendovi qualche isolata applicazione- l’ipotesi di decisioni in forma semplificata sui ricorsi, nella camera di consiglio fissata per la discussione delle istanze cautelari (art.9 comma 3 L.205/2000), in quanto è raro che nella pratica sussistano i presupposti di tali provvedimenti (manifesta infondatezza o infondatezza, manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità del ricorso). 95 Nel merito, va segnalato che le istanze cautelari hanno di norma ad oggetto la richiesta di sospensione di ritenute cautelari effettuate sulle pensioni dagli enti previdenziali. Solo occasionalmente viene richiesta la sospensione di provvedimenti negativi, ad esempio di provvedimenti negativi di pensione privilegiata; ma tale forma di cautela -pure ritenuta ammissibile in via di principio- di norma non può essere concessa perché la sospensione dei provvedimenti negativi (che si sostanzia in una concessione anticipata di benefici pensionistici, nelle more del giudizio di merito) spesso richiede apposita istruttoria, del tutto ultronea nella fase cautelare in cui si decide in via sommaria ed allo stato degli atti (si pensi, ad esempio, alla necessità di C.T.U. per la concessione di pensioni privilegiate). In ogni caso, frequentemente si riscontra un’assenza del requisito del “periculum in mora”, ostativo alla concessione di provvedimento cautelare, in quanto la amministrazione convenuta segnala la presenza di redditi della parte ricorrente diversi da quelli derivanti dalla pensione oggetto di ritenuta (ad esempio, percezione di altro trattamento pensionistico o di trattamento retributivo, proprietà di beni immobili), che rendono il pregiudizio economico subito dalla parte ricorrente non tale da poter rendere necessaria una immediata cautela. Nel corso del 2005, in particolare, la Sezione -a fronte di 32 richieste cautelari- non ha reso sentenze in forme semplificata, ma solo ordinanze, per lo più di rigetto (17), talune di accoglimento parziale (6), poche di accoglimento (4) e poche in rito (1 di inammissibilità, 1 di non luogo a provvedere). 96 6. CONCLUSIONI L’esposizione del lavoro svolto e delle prospettive per l’anno in corso rende evidente l’impegno con cui la Corte dei conti, e segnatamente la presente Sezione Giurisdizionale, affronta la sfida dell’adeguamento delle Istituzioni alle nuove esigenze poste da una società come la nostra in rapida trasformazione nel quadro dell’integrazione europea. Da un lato l’amministrazione pubblica, divenuta da erogatrice di funzioni a produttrice di servizi pubblici, anche nelle forme societarie, rende necessaria l’adozione di una logica di economicità, efficienza ed efficacia , che viene a dare sostanza al principio di legalità, non inteso riduttivamente come mero rispetto formale della norma. D’altro lato il potenziamento del ruolo dei poteri locali, evolutiva legislazione costituzionale ed ordinaria assecondato da una tesa ad avvicinare l’amministrazione pubblica ai bisogni della cittadinanza, si riflette sullo stesso modo di essere della nostra magistratura, chiamata ormai in misura pregnante a coordinare una finanza pubblica frammentata in una pluralità di centri di entrata e di spesa, nonché a presidiare l’integrità delle risorse provenienti dalla comunità e di quelle appartenenti sia direttamente ad essa sia agli enti pubblici. Sullo sfondo di tale dinamica istituzionale si rileva l’emersione di una elevatissima e diffusa sensibilità per gli aspetti di garanzia, che nell’azione della Corte dei conti significa delicato bilanciamento tra la tutela dei singoli in quanto tali e di essi stessi quali cittadini, cioè in altri termini tra garanzie soggettive e oggettive . 97 Si tratta del rapporto sempre attuale tra esigenze collettive e interessi individuali, che devono trovare un accettabile punto di equilibrio a livello sostanziale e processuale. Ma ancor piu’ va osservato come una moderna democrazia, proiettata sul piano della finanza pubblica, presuppone proprio una piena coscienza da parte della Collettività del modo in cui sono gestite le risorse pubbliche, talché l’apporto tecnico offerto dalla Corte dei conti nelle sue varie sedi appare funzionale a tale controllo “politico” da parte dei cittadini nella loro contestuale qualità di contribuenti ed elettori. Lo stesso termine “pubblico”, riferito all’interesse, finisce così con l’assumere un’accezione nuova di carattere funzionale, piuttosto che meramente soggettiva, in quanto non viene ad indicare solo la comprensione nelle competenze rimesse ad un’amministrazione, ma soprattutto la diretta afferenza ad una Comunità di cittadini pienamente coscienti del loro ruolo istituzionale. In tale spirito posso assicurare e confermare, in uno con tutti i colleghi, la massima sollecitudine della nostra Sezione a soddisfare -nei limiti delle sue attribuzioni ed in connessione con la competente Sezione Regionale del controllo e le restanti articolazioni della Corte dei conti, nonchè con le altre magistrature e le istituzioni tutte- le suddette esigenze, attraverso un’azione giurisdizionale rigorosa,ponderata e vigile a garanzia della legalità formale e sostanziale nel settore delle gestioni territoriale della Regione Campania. pubbliche svolgentisi nell’ambito 98 QUADRI SINOTTICI GIURISDIZIONE IN MATERIA DI CONTABILITA’ PUBBLICA GIUDIZI DI RESPONSABILITA’ 104 GIUDIZI PENDENTI AL 01/01/2005 104 GIUDIZI INTRODOTTI NELL’ANNO 2005 44 UDIENZE NEL 2005 91 GIUDIZI DISCUSSI 12 PROROGHE DISCUSSE 74 GIUDIZI DECISI O COMUNQUE DEFINITI 134 GIUDIZI PENDENTI AL 31/12/2005 SENTENZE PUBBLICATE 70 ORDINANZE E DECRETI PUBBLICATI 32 GIURISDIZIONE IN MATERIA DI CONTABILITA’ PUBBLICA GIUDIZI DI CONTO 33 GIUDIZI PENDENTI AL 01/01/2005 222 GIUDIZI INTRODOTTI NELL’ANNO 2005 3 UDIENZE NEL 2005 163 GIUDIZI DISCUSSI 92 GIUDIZI DECISI O COMUNQUE DEFINITI 163 GIUDIZI PENDENTI AL 31/12/2005 SENTENZE PUBBLICATE 97 ORDINANZE E DECRETI PUBBLICATI 23 99 GIURISDIZIONE IN MATERIA DI CONTABILITA’ PUBBLICA GIUDIZI SU ISTANZA DI PARTE 30 GIUDIZI PENDENTI AL 01/01/2005 10 GIUDIZI INTRODOTTI NELL’ANNO 2005 1 UDIENZE NEL 2005 9 GIUDIZI DISCUSSI 5 GIUDIZI DECISI O COMUNQUE DEFINITI 35 GIUDIZI PENDENTI AL 31/12/2005 SENTENZE PUBBLICATE 5 ORDINANZE E DECRETI PUBBLICATI 1 GIURISDIZIONE IN MATERIA DI CONTABILITA’ PUBBLICA GIUDIZI CAUTELARI PER SEQUESTRI CONSERVATIVI 10 SEQUESTRI AUTORIZZATI 6 GIUDIZI DI CONFERMA 7 RECLAMI DEFINITI 100 CONTENZIOSO SU SU PENSIONI CIVILI 7.451 RICORSI PENDENTI AL 01/01/2005 1.491 RICORSI PRESENTATI NELL’ANNO 2005 1.767 RICORSI INTRODOTTI DA ALTRE SEZIONI 10.709 RICORSI IN CARICO NELL’ANNO 769 RICORSI DEFINITI 9.940 RICORSI PENDENTI AL 31/12/2005 24 UDIENZE 963 GIUDIZI ISCRITTI A RUOLO GIUDIZI DISCUSSI 659 SENTENZE PUBBLICATE 553 ORDINANZE PUBBLICATE 142 101 CONTENZIOSO SU PENSIONI MILITARI 6.960 RICORSI PENDENTI AL 01/01/2005 426 RICORSI PRESENTATI NELL’ANNO 2005 1.673 RICORSI INTRODOTTI DA ALTRE SEZIONI 9.059 RICORSI IN CARICO NELL’ANNO 779 RICORSI DEFINITI 8.280 RICORSI PENDENTI AL 31/12/2005 19 UDIENZE 825 GIUDIZI ISCRITTI A RUOLO GIUDIZI DISCUSSI 612 SENTENZE PUBBLICATE 423 ORDINANZE PUBBLICATE 130 102 CONTENZIOSO SU PENSIONI DI GUERRA 11.142 RICORSI PENDENTI AL 01/01/2005 171 RICORSI PRESENTATI NELL’ANNO 2005 2.003 RICORSI INTRODOTTI DA ALTRE SEZIONI 13.316 RICORSI IN CARICO NELL’ANNO 1.441 RICORSI DEFINITI 11.875 RICORSI PENDENTI AL 31/12/2005 19 UDIENZE 596 GIUDIZI ISCRITTI A RUOLO GIUDIZI DISCUSSI 382 SENTENZE PUBBLICATE 223 ORDINANZE PUBBLICATE 80 103 CONTENZIOSO PENSIONISTICO PROVVEDIMENTI CAUTELARI 32 ISTANZE IN CARICO NELL’ANNO 32 ISTANZE DEFINITE GIUDIZI DISCUSSI 32 ORDINANZE PUBBLICATE 32 104 CONTI GIUDIZIALI degli agenti dell’amministrazione statale 2.863 PENDENTI AL 01/01/2005 503 PERVENUTI NELL’ANNO 2005 3.366 IN CARICO NEL 2005 DEFERITI A GIUDIZIO DISCARICATI CON SENTENZA DISCARICATI CON DECRETO 95 GIUDIZI ESTINTI CON DECRETO ALTRE MODALITA’ DI DEFINIZIONE PENDENTI AL 31/12/2005 3.271 RELAZIONI DI DISCARICO 83 RELAZIONI DI ESTINZIONE 321 RICHIESTE DI CHIARIMENTI CON RILIEVI UFFICIOSI 105 CONTI GIUDIZIALI degli agenti degli enti territoriali locali 3.784 PENDENTI AL 01/01/2005 225 PERVENUTI NELL’ANNO 2005 4.009 IN CARICO NEL 2005 3 DEFERITI A GIUDIZIO DISCARICATI CON SENTENZA 90 DISCARICATI CON DECRETO 1.167 GIUDIZI ESTINTI CON DECRETO ALTRE MODALITA’ DI DEFINIZIONE 6 PENDENTI AL 31/12/2005 2.746 RELAZIONI DI DISCARICO 6 RELAZIONI DI ESTINZIONE 1.056 RICHIESTE DI CHIARIMENTI CON RILIEVI UFFICIOSI 8 106 CONTI GIUDIZIALI degli agenti degli enti istituzionali A.S.L. 1.245 PENDENTI AL 01/01/2005 184 PERVENUTI NELL’ANNO 2005 1.429 IN CARICO NEL 2005 181 DEFERITI A GIUDIZIO DISCARICATI CON SENTENZA 32 DISCARICATI CON DECRETO GIUDIZI ESTINTI CON DECRETO ALTRE MODALITA’ DI DEFINIZIONE 53 PENDENTI AL 31/12/2005 1.344 RELAZIONI DI DISCARICO 26 RELAZIONI DI ESTINZIONE RICHIESTE DI CHIARIMENTI CON RILIEVI UFFICIOSI 285