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GIURISPRUDENZA SULL`ART. 385 C.P. (Evasione) Cassazione

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GIURISPRUDENZA SULL`ART. 385 C.P. (Evasione) Cassazione
GIURISPRUDENZA SULL’ART. 385 C.P.
(Evasione)
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza
autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento,
ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale. (Annulla con rinvio,
App. L'Aquila, 14/01/2010)
Sez. VI, sent. n. 11679 del 21-03-2012 (ud. del 21-03-2012), (rv. 252192)
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Nel reato di evasione dagli arresti domiciliari il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del
divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i
motivi che hanno determinato la condotta dell'agente. (Fattispecie in cui l'imputato si era allontanato
dall'abitazione per dissapori con altri familiari conviventi, avvertendo le forze dell'ordine della sua
intenzione). (Rigetta, App. Ancona, 13/05/2011)
Sez. VI, sent. n. 10425 del 06-03-2012 (ud. del 06-03-2012), (rv. 252288)
Cassazione Penale
Costituzione spontanea in carcere:- rapporti con l'attenuante del ravvedimento operoso; incompatibilità
La circostanza attenuante comune del ravvedimento operoso è incompatibile con la circostanza
attenuante speciale di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen. (Dichiara inammissibile, App. Messina,
12/07/2010)
Sez. VII, Ordinanza n. 44281 del 20-10-2011 (ud. del 20-10-2011), (rv. 251587)
Cassazione Penale
Benefici penitenziari:- divieto
Il divieto, previsto dall'art. 58-quater Ord. pen., di concessione - per tre anni - dei benefici penitenziari al
soggetto che si sia reso colpevole del reato di evasione decorre dal momento in cui riprende la detenzione
interrotta dall'evasione. (Annulla con rinvio, Trib.sorv. Roma, 22/10/2010)
Sez. I, Sentenza n. 33795 del 08-07-2011 (ud. del 08-07-2011), (rv. 251351)
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:- fattispecie
Integra il delitto di evasione la condotta dell'imputato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari che,
senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, si allontana dal luogo di restrizione per
presenziare ad una udienza penale. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso del
P.M. avverso la sentenza assolutoria, che aveva ravvisato nel comportamento dell'agente un errore
determinato da un atto dell'autorità giudiziaria, avendo egli tratto la scusabile convinzione della liceità
della propria condotta dalla notifica di un avviso che gli comunicava la data dell'udienza fissata per il
riesame della misura cautelare cui era sottoposto). (Dichiara inammissibile, Trib. Catania sez. dist.
Acireale, 30/11/2009)
Sez. VI, sent. n. 27124 del 25-05-2011 (ud. del 25-05-2011), (rv. 250733)
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
L'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari integra il delitto di evasione e non può equipararsi alla
violazione di una "prescrizione inerente agli obblighi imposti" con la misura cautelare (art. 276 cod. proc.
pen.), in quanto la permanenza nel domicilio costituisce l'obbligo essenziale dell'arrestato e non una delle
prescrizioni ad esso inerenti. (Dichiara inammissibile, App. Messina, 12 febbraio 2010)
Sez. VII, Ordinanza n. 8604 del 03-02-2011 (ud. del 03-02-2011), (rv. 249649)
Cassazione Penale
Benefici penitenziari:- divieto
Il divieto di concessione di benefici penitenziari previsto dall'art. 58-quater dell'Ordinamento penitenziario
nei confronti dei soggetti, condannati per determinati delitti, e che abbiano posto in essere una condotta
punibile ai sensi dell'art. 385 cod. pen. fa riferimento alla sola condotta tenuta nel tempo successivo
all'inizio dell'espiazione della pena, senza che possano rilevare le condotte di evasione eventualmente in
precedenza tenute durante lo stato di custodia cautelare. (Annulla con rinvio, Trib.sorv. Milano, 16 marzo
2010)
Sez. I, Sentenza n. 7514 del 27-01-2011 (ud. del 27-01-2011), (rv. 249805)
Cassazione Penale
Benefici penitenziari:- divieto
Il divieto di concessione di benefici penitenziari a chi sia stato riconosciuto colpevole di condotta punibile
a norma dell'art. 385 cod. pen. non opera finché il soggetto non sia stato condannato con sentenza per il
delitto previsto da quest'ultima disposizione. (Annulla senza rinvio, Trib.sorv. Catanzaro, 04 novembre
2009)
Sez. I, Sentenza n. 18127 del 06-05-2010 (ud. del 06-05-2010), (rv. 247080)
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Non può ritenersi qualificata dal dolo necessario per la sussistenza del delitto di evasione la condotta di
colui che, ristretto agli arresti domiciliari e prospettando l'impossibilità di protrarre la convivenza con i
familiari, richieda telefonicamente l'intervento presso il proprio domicilio del personale di polizia preposto
ai controlli sull'esecuzione della misura e successivamente attenda l'arrivo degli operanti sull'uscio
dell'abitazione. (Annulla senza rinvio, App. Salerno, 19 gennaio 2009)
Sez. VI, sent. n. 16673 del 13-04-2010 (ud. del 13-04-2010), (rv. 247051)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato
Integra il delitto di evasione e non l'ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art.
276 cod. proc. pen., l'allontanamento della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari dal
luogo in cui è autorizzata a svolgere l'attività lavorativa. (Annulla con rinvio,Trib.Busto Arsizio,s.d.
Gallarate, 6 ottobre 2006)
Sez. VI, sent. n. 3882 del 14-01-2010 (ud. del 14-01-2010), Procuratore Generale Presso Corte D'Appello
di Milano c. D.A. (rv. 245811)
Cassazione Penale
Custodia cautelare:- applicabilità
L'applicazione della misura custodiale può essere disposta, in seguito alla convalida dell'arresto in
flagranza per il delitto di evasione, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 280 e 274,
comma primo, lett. c), cod. proc. pen.. (Rigetta, Trib. lib. Catania, 25/05/2009)
Sez. VI, sent. n. 47302 del 24-11-2009 (ud. del 24-11-2009), R.A. (rv. 245484)
Cassazione Penale
Ordinamento penitenziario:- affidamento in prova al servizio sociale
La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale non è automaticamente impedita dalla
condanna per il delitto di evasione dovendo il giudice impegnarsi nell'esame approfondito della
personalità del condannato, sulla sua effettiva e perdurante pericolosità sociale alla luce delle condotte
oggetto di accertamento definitivo, sui progressi trattamentali compiuti e sul grado di rieducazione
raggiunto. (Annulla con rinvio, Trib.sorv. Taranto, 14/01/2009)
Sez. I, Sentenza n. 44669 del 10-11-2009 (ud. del 10-11-2009), Procuratore Generale Presso Corte
D'Appello di Taranto c. R.V. (rv. 245682)
Cassazione Penale
Ordinamento penitenziario:- detenzione domiciliare
L'ammissione a una misura alternativa alla detenzione in carcere (nella specie detenzione domiciliare) di
un soggetto nei cui confronti sia intervenuta condanna per il delitto di evasione non può essere
automaticamente preclusa, senza limiti di tempo, dalla condanna stessa, indipendentemente da qualsiasi
valutazione in ordine all'avvenuta realizzazione delle condizioni richieste dalla legge per fruire del
beneficio, valutazione che impone al giudice un'analisi approfondita della personalità del condannato e
della sua effettiva e perdurante pericolosità sociale. (Rigetta, Trib.sorv. Taranto, 25/02/2009)
Sez. I, Sentenza n. 41956 del 22-10-2009 (ud. del 22-10-2009), Procuratore Generale Presso Corte
D'Appello di Taranto c. B.C. (rv. 245078)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato
Integra il reato di evasione la violazione delle prescrizioni previste per il regime della detenzione
domiciliare in quanto alla detenzione domiciliare non è applicabile il regime previsto per la semilibertà che
prevede un periodo di "assenza tollerata", quantificato in dodici ore, entro il quale la sanzione prevista in
caso di ritardato rientro in istituto non è di natura penale ma solo disciplinare. (Dichiara inammissibile,
Trib. Roma, 12 febbraio 2007)
Sez. VI, Sentenza n. 48547 del 21-10-2009 (ud. del 21-10-2009), P.S. (rv. 245533)
Cassazione Penale
Benefici penitenziari:- divieto- - sentenza di patteggiamento
Il divieto di concessione di determinati benefici penitenziari al condannato riconosciuto colpevole di una
condotta punibile a norma dell'art. 385 cod. pen. vale anche in caso di applicazione della pena su
richiesta delle parti relativa a tale condotta. (Fattispecie in tema di affidamento in prova al servizio
sociale). (Annulla senza rinvio, Trib.sorv. Genova, 12 novembre 2008)
Sez. I, Sentenza n. 30102 del 17-06-2009 (ud. del 17-06-2009), Procuratore Generale della Repubblica
Presso Corte D'Appello di Genova c. C.G. (rv. 244642)
Cassazione Penale
Custodia cautelare:- decorrenza dei termini
La decorrenza "ex novo" dei termini di custodia cautelare a seguito dell'evasione dell'imputato si giustifica
con il ripristino della custodia cautelare, non essendo necessario che abbia inizio il procedimento penale
per il fatto dell'evasione. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Perugia, 12 febbraio 2009)
Sez. VI, sent. n. 32866 del 11-06-2009 (ud. del 11-06-2009), Procuratore Generale della Repubblica
Presso la Corte D'Appello di Perugia (rv. 244620)
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e
di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere.
(Nel caso di specie l'imputato aveva giustificato il proprio comportamento in ragione delle minacce subite
ad opera del fratello convivente e delle condizioni fatiscenti dell'immobile in cui era ristretto in esecuzione
della misura cautelare). (Annulla con rinvio, App. Genova, 14 dicembre 2005)
Sez. VI, sent. n. 26163 del 09-06-2009 (ud. del 09-06-2009), O.V. (rv. 244469)
Cassazione Penale
Benefici penitenziari:
La condanna per il delitto di evasione non è automaticamente preclusiva della possibilità di concessione di
benefici penitenziari, nella specie della detenzione domiciliare, dovendo il giudice impegnarsi nell'esame
approfondito della personalità del condannato e sulla sua effettiva, perdurante, pericolosità sociale, oltre
che sulla verifica della sussistenza di tutte le condizioni richieste per la concessione del beneficio. (Annulla
con rinvio, Trib.sorv. Taranto, 19 Novembre 2008)
Sez. I, Sentenza n. 22368 del 06-05-2009 (ud. del 06-05-2009), Procuratore Generale della Repubblica
Presso Corte D'Appello di Taranto c. L.P. (rv. 244130)
Cassazione Penale
Benefici penitenziari:- divieto- - sentenza di patteggiamento
Il divieto di concessione di determinati benefici penitenziari per i condannati per evasione si estende
anche a coloro i quali hanno patteggiato la pena per detto reato. (Rigetta, Trib.sorv. Bari, 7 ottobre 2008)
Sez. I, Sentenza n. 15187 del 18-03-2009 (ud. del 18-03-2009), Z.V. (rv. 243658)
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
La sussistenza del reato di evasione dagli arresti domiciliari disposti a seguito di aggravamento della
misura cautelare dell'obbligo di dimora non è esclusa qualora sia stata successivamente accertata la
carenza dei presupposti in fatto dell'aggravamento stesso. (In motivazione, la S.C. ha affermato che
l'accertamento indicato non priva la condotta del carattere di illiceità penale, che deve essere valutato
con riferimento alle condizioni esistenti all'atto dell'indebito allontanamento e della vanificazione del
controllo della polizia giudiziaria). (Rigetta, App. Cagliari, 17 giugno 2008)
Sez. VI, sent. n. 15208 del 27-02-2009 (ud. del 27-02-2009), F.R. (rv. 243939)
Cassazione Penale
Ordinamento penitenziario:- detenzione domiciliare
Per il delitto di evasione dalla detenzione domiciliare (art. 47-ter, comma ottavo, L. n. 354 del 1975), che
costituisce un'ipotesi autonoma di reato, equiparata solo "quoad poenam" a quella di evasione (art. 385
cod. pen.), è consentita la sostituzione della pena detentiva (artt. 53 ss. L. n. 689 del 1981), anche in
conseguenza dell'abrogazione, ad opera dell'art. 4 della L. 12 giugno 2003, n. 134, dell'art. 60 della L. n.
689 del 1981), tenuto anche conto all'abrogazione delle esclusioni oggettive previste dall'art. 60 L. n. 683
del 1981 (che escludeva oggettivamente la sostituzione per il solo reato di cui all'art. 385 cod. pen.).
(Annulla in parte con rinvio, App. Napoli, 11 Ottobre 2005)
Sez. VI, Sentenza n. 14199 del 16-01-2009 (ud. del 16-01-2009), P.A. (rv. 243573)
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Nel reato di evasione dagli arresti domiciliari, il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del
divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i
motivi che hanno determinato la condotta dell'agente. (Fattispecie in cui l'imputato, pur essendo stato
autorizzato ad allontanarsi dall'abitazione per il tempo strettamente necessario ad accompagnare la
moglie in ospedale il giorno del parto, era stato sorpreso presso l'ufficio anagrafe ove si era recato per la
dichiarazione di nascita del figlio). (Rigetta, App. Torino, 11 Aprile 2006)
Sez. VI, Sent. n. 44969 del 29-10-2008 (ud. del 29-10-2008), I.J. (rv. 241658)
Cassazione Penale
Questioni di costituzionalità
Non è manifestamente infondata, in quanto non conforme al principio di ragionevolezza, la questione di
legittimità costituzionale del coordinato disposto dei commi primo ed ottavo dell'art. 47 ter L. 26 luglio
1975, n. 354, nella parte in cui non limita la punibilità per il reato di evasione al solo allontanamento dal
domicilio protrattosi più di dodici ore. (Solleva quest. legitt.tà costit., App. Taranto, 14 Giugno 2007)
Sez. VI, Ord. n. 30027 del 04-07-2008 (ud. del 04-07-2008), G.M. (rv. 240818)
Cassazione Penale
Custodia cautelare:- applicabilità
L'applicazione della misura della custodia cautelare carceraria può essere disposta, in seguito alla
convalida dell'arresto in flagranza per il delitto di evasione, anche al di fuori dei limiti di pena previsti
dall'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., oltre che di quelli indicati dall'art. 280 cod. proc.
pen.. (Annulla con rinvio, Trib. Messina, 14 settembre 2007)
Sez. VI, Sent. n. 30009 del 27-06-2008 (ud. del 27-06-2008), Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Messina c. C.G. (rv. 240663)
Cassazione Penale
Costituzione spontanea in carcere:
Non integra la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., il solo fatto che la
persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura
da cui si è arbitrariamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto
carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere. (Dichiara inammissibile,
App. Bologna, 12 Marzo 2007)
Sez. VI, Sent. n. 25602 del 22-05-2008 (ud. del 22-05-2008), G.P. (rv. 240368)
Cassazione Penale
Arresto in flagranza:- convalida
In sede di convalida dell'arresto in flagranza, il giudice deve limitarsi a verificare la sussistenza degli
estremi della flagranza, la configurabilità di una delle ipotesi di arresto e il rispetto dei termini della
procedura di convalida, senza spingersi ad accertare l'elemento soggettivo del reato ipotizzato nei
confronti dell'arrestato, la cui verifica è demandata alle successive fasi processuali. (Fattispecie nella
quale il giudice non aveva convalidato per difetto del dolo l'arresto per evasione di un imputato
allontanatosi senza autorizzazione dal luogo degli arresti domiciliari). (Annulla senza rinvio, Trib. Velletri,
30 Aprile 2007)
Sez. VI, Sent. n. 21984 del 21-04-2008 (ud. del 21-04-2008), Procuratore della Repubblica di Velletri c.
G.A. (rv. 240369)
Cassazione Penale
Custodia cautelare:
In tema d'evasione, la disposizione di cui all'art. 3 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, pur consentendo di
emettere misure cautelari anche oltre i limiti previsti dall'art. 280 cod. proc. pen., non è idonea a
derogare alla previsione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., relativa ai limiti edittali
fissati per poter disporre la misura della custodia cautelare in carcere, essendo tale possibilità prevista
solo nei casi di misura applicata a seguito di convalida dell'arresto a norma dell'art. 391, comma quinto,
ultimo periodo, cod. proc. pen.. (Ipotesi non ricorrente nel caso di specie, in cui il Tribunale ha annullato
l'ordinanza del G.i.p. che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato
d'evasione). (Rigetta, Trib. lib. Catania, 13 Dicembre 2007)
Sez. VI, Sent. n. 27339 del 14-04-2008 (ud. del 14-04-2008), Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Catania c. P.S. (rv. 240528)
Cassazione Penale
Costituzione spontanea in carcere:
In tema di evasione, la circostanza attenuante della costituzione in carcere prima della condanna non
trova applicazione in ogni caso di evasione temporanea e quindi non può essere riconosciuta in favore del
soggetto che si sia allontanato, per breve tempo, dall'abitazione di restrizione domiciliare per farvi subito
dopo rientro. (La Corte ha chiarito che la circostanza attenuante implica che l'evaso si adoperi prima della
condanna, spontaneamente ed efficacemente, per elidere le conseguenze dannose dell'evasione,
consistenti nel dispendio di tempo e di energie per le ricerche e la sua cattura, costituendosi in carcere o
consegnandosi ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurlo in carcere). (Rigetta, App. Catania, 27
gennaio 2006)
Sez. VI, Sent. n. 32383 del 18-03-2008 (ud. del 18-03-2008), C.S. (rv. 240644)
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
In tema di reato di evasione, non può ravvisarsi, in caso di allontanamento dall'abitazione in cui il
soggetto è in stato di restrizione domiciliare, la causa di giustificazione dello stato di necessità per
asserito deterioramento dei rapporti con i congiunti conviventi, dal momento che in detta situazione non
è apprezzabile il pericolo di un danno alla persona. (La Corte ha altresì chiarito che il preteso danno alla
persona sarebbe comunque evitabile semplicemente facendo richiesta di un mutamento del domicilio di
restrizione). (Rigetta, App. Brescia, 26 gennaio 2006)
Sez. VI, Sent. n. 29679 del 13-03-2008 (ud. del 13-03-2008), D.M.L. (rv. 240642)
Cassazione Penale
Costituzione spontanea in carcere:
In tema di reato di evasione, la circostanza attenuante della costituzione in carcere prima della condanna
non trova applicazione in ogni caso di evasione temporanea e quindi non può essere riconosciuta in
favore del soggetto che si sia allontanato dal luogo degli arresti domiciliari e si sia recato in una città
vicina, da lì poi contattando telefonicamente i Carabinieri per essere prelevato, dal momento che la
circostanza attenuante implica un'attiva collaborazione dell'evaso, che non può ravvisarsi allorché questi
sia nell'impossibilità di proseguire la latitanza per indisponibilità dei mezzi necessari. (Rigetta, App.
Brescia, 26 gennaio 2006)
Sez. VI, Sent. n. 29679 del 13-03-2008 (ud. del 13-03-2008), D.M.L. (rv. 240643)
Cassazione Penale
Custodia cautelare:- applicabilità
In caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari, concernenti il divieto di allontanarsi dal
luogo di detenzione per ragioni diverse da quelle autorizzate, deve escludersi che la norma di cui all'art.
276, comma primo-ter, cod. proc. pen. imponga automaticamente l'aggravamento della misura degli
arresti domiciliari con la misura della custodia cautelare in carcere, dovendosi ritenere che essa richieda
comunque al giudice una valutazione in concreto del disvalore della condotta di trasgressione.
(Fattispecie in cui la persona sottoposta agli arresti domiciliari era stata autorizzata ad allontanarsi dalla
propria abitazione per partecipare all'udienza dinanzi al Tribunale, e al termine dell'udienza, anzichè fare
rientro nell'abitazione, si era recata presso un ufficio postale ove era stata tratta in arresto dalla P.G. per
il reato di evasione). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Napoli, 1 Ottobre 2007)
Sez. VI, Sent. n. 21487 del 18-02-2008 (ud. del 18-02-2008), M.B.G. (rv. 240065)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato
Integra il reato di evasione la condotta di colui che si allontani ingiustificatamente dal luogo degli arresti
domiciliari dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna a una pena detentiva di durata
superiore al periodo di custodia cautelare sofferto, poiché in tale situazione l'agente non può considerarsi
formalmente libero sino alla notificazione dell'ordine di esecuzione della pena definitiva; né il passaggio in
giudicato della sentenza è previsto fra le cause di estinzione delle misure cautelari di cui agli artt. 300 e
303 cod. proc. pen.. (Dichiara inammissibile, App. Reggio Calabria, 31 maggio 2007)
Sez. VI, Sent. n. 18733 del 09-01-2008 (ud. del 09-01-2008), A.A. (rv. 239930)
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
In caso di trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli
arresti domiciliari, l'art. 276, comma primo-ter, cod. proc. pen., rende obbligatoria la revoca degli arresti
domiciliari, seguita dal ripristino della custodia cautelare in carcere, senza che al giudice, una volta
accertata l'avvenuta trasgressione, possa essere riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze
cautelari.(Fattispecie nella quale il ricorrente si era allontanato per circa un'ora e mezza dal luogo degli
arresti domiciliari). (Rigetta, Trib. lib. Ancona, 20 Luglio 2007)
Sez. VI, Sent. n. 5690 del 19-12-2007 (ud. del 19-12-2007), M.F. (rv. 238734)
Cassazione Penale
Nozione di abitazione
In tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell'art. 385 cod. pen. deve intendersi per
abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni
altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta
pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia
sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà.
(Fattispecie in cui l'imputato, all'atto del controllo, si trovava in uno spazio condominiale esterno alla sua
abitazione e proveniva da un altro appartamento). (Annulla senza rinvio, Trib. Brindisi, 6 Aprile 2007)
Sez. VI, Sent. n. 3212 del 18-12-2007 (ud. del 18-12-2007), Pubblico Ministero presso Tribunale di
Brindisi c. P.G. (rv. 238413)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato
Integra il delitto di evasione, e non una mera inosservanza del provvedimento cautelare, il mancato
raggiungimento del luogo di detenzione da parte della persona sottoposta alla misura coercitiva degli
arresti domiciliari. (Fattispecie nella quale l'imputato era stato autorizzato a raggiungere il domicilio di
arresto con mezzi propri e senza scorta, dandone avviso agli organi di P.G. competenti per il controllo).
(Annulla con rinvio, Trib. Savona, 11 Novembre 2005)
Sez. VI, Sent. n. 309 del 26-11-2007 (ud. del 26-11-2007), Procuratore Generale della Repubblica presso
la Corte d'Appello di Genova c. B.J.W. (rv. 238408)
Cassazione Penale
Custodia cautelare:- applicabilità
In tema di applicazione di misure cautelari in caso di evasione, anche a seguito delle innovazioni
introdotte dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4, e dalla L. 26 marzo 2001, n. 128, non è possibile, in presenza
di un mero pericolo di fuga, applicare all'evaso la misura della custodia cautelare in carcere all'esito
dell'udienza di convalida dell'arresto, poichè, in assenza di un'esplicita previsione derogatoria alla norma
di cui all'art. 274 cod. proc. pen., l'art. 3 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991,
n. 203, continua a derogare espressamente alla sola disposizione di cui all'art. 280 cod. proc. pen.
(Fattispecie in cui, a seguito della convalida dell'arresto per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, è
stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per
l'insussistenza di esigenze cautelari e per la carenza del requisito della irrogabilità di una pena superiore
al limite di due anni di reclusione). (Rigetta, Trib. Salerno, 7 Maggio 2007)
Sez. VI, Sent. n. 46724 del 05-11-2007 (ud. del 05-11-2007), Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Salerno c. Z.V. (rv. 238234)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato
Integra la condotta del reato di evasione, e non l'ipotesi di mera trasgressione delle prescrizioni imposte,
l'allontanamento del condannato dal luogo di espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare in
orario diverso da quello autorizzato. (Rigetta, App. Bari, 7 Aprile 2005)
Sez. VI, Sent. n. 35074 del 05-04-2007 (ud. del 05-04-2007), Q.F. (rv. 237278)
Cassazione Penale
Minori obbligati alla permanenza in casa o collocati in comunità
La violazione da parte della persona minore di età dell'obbligo di permanenza in casa può comportare
l'applicazione della più grave misura del collocamento in comunità, ma non integra gli estremi del reato di
evasione previsto dall'art. 385 cod.pen., posto che detta misura viene equiparata alla custodia cautelare
solo ai fini del computo della durata massima e del calcolo della pena da scontare, secondo quanto
previsto dal comma quarto dell'art. 21 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448. (Annulla senza rinvio, App.
Catanzaro, 20 Dicembre 2005)
Sez. VI, Sent. n. 17633 del 01-02-2007 (ud. del 01-02-2007), G.A. (rv. 236809)
Cassazione Penale
Ordinamento penitenziario:- detenzione domiciliare
Ai fini dell'ottemperanza alla misura della detenzione domiciliare (art. 47 ter L. 26 luglio 1975 n. 354), la
nozione di abitazione e delle relative pertinenze, dalla quale la persona ammessa alla misura alternativa
non può allontanarsi, é circoscritta alla dimora in cui il soggetto svolge la propria vita domestica e privata
e ai luoghi dalla stessa immediatamente raggiungibili senza soluzione di continuità spaziale. (Fattispecie
in cui il condannato, sottoposto al regime di detenzione domiciliare ex art. 47 ter l. 26 luglio 1975 n. 354,
nel corso di un ordinario controllo effettuato dalla polizia giudiziaria veniva trovato in un orto non
contiguo all'abitazione). (Annulla senza rinvio, App. Genova, 17 novembre 2005)
Sez. VI, Sent. n. 4143 del 17-01-2007 (ud. del 17-01-2007), (rv. 236570)
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Integra il reato di evasione la condotta di colui che si allontani ingiustificatamente dal luogo degli arresti
domiciliari dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna a una pena detentiva di durata
superiore al periodo di custodia cautelare sofferto, poiché in tale situazione l'agente non può considerarsi
formalmente libero sino alla notificazione dell'ordine di esecuzione della pena definitiva; né il passaggio in
giudicato della sentenza è previsto fra le cause di estinzione delle misure cautelari di cui agli artt. 300 e
303 cod. proc. pen.. (Annulla in parte con rinvio, App. Firenze, 20 gennaio 2005)
Sez. VI, sent. n. 1364 del 11-10-2006 (ud. del 11-10-2006), B.A. (rv. 235718)
Cassazione Penale
Ordinamento penitenziario:- affidamento in prova al servizio sociale
Non integra ipotesi di reato la violazione, da parte del condannato affidato in prova al servizio sociale,
delle prescrizioni dettategli all'atto dell'affidamento, anche se essa risulti incompatibile con la
prosecuzione della prova. (Nella specie, riguardante un'accertata assenza dal domicilio del condannato in
orari nei quali gli era stato inibito di allontanarsi da esso, si è ritenuto che la specifica sanzione di legge
della revoca del beneficio non consentisse di configurare nel fatto né il reato di evasione - previsto,
invece, espressamente per analoga condotta tenuta, a certe condizioni, dal semilibero e dall'ammesso a
detenzione domiciliare - né quello di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, riferendosi la relativa
previsione esclusivamente al caso in cui l'inosservanza stessa non trovi nell'ordinamento una specifica
sanzione). (Annulla senza rinvio, App. Napoli, 5 aprile 2005)
Sez. VI, sent. n. 34713 del 05-07-2006 (ud. del 05-07-2006), (rv. 234781)
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato
Configura il delitto di evasione la condotta di colui che, destinatario di un provvedimento coercitivo, si
allontani dalla propria abitazione alla vista delle forze dell'ordine che verbalmente lo hanno dichiarato in
arresto. (Dichiara inammissibile, App. Catania, 21 ottobre 2005)
Sez. VI, sent. n. 22014 del 12-05-2006 (ud. del 12-05-2006), C.R.V.P. (rv. 234615)
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Configura il delitto di evasione e non l'ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex
art. 276 cod. proc. pen., l'allontanamento della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari dal
luogo di detenzione in un orario che si ponga in termini di apprezzabile inconciliabilità con la fascia oraria
prefissata dall'autorità giudiziaria nel provvedimento cautelare. (Fattispecie nella quale l'imputato era
stato sorpreso fuori della propria abitazione due ore prima dell'orario autorizzato di uscita). (Annulla con
rinvio, Trib. Velletri, 26 Gennaio 2005)
Sez. VI, sent. n. 21975 del 12-05-2006 (ud. del 12-05-2006), PROCURATORE DELLA REPUBBLICA (rv.
234510)
Cassazione Penale
Ordinamento penitenziario:- semilibertà
Il reato di evasione non é configurabile nella ipotesi di un internato per esecuzione di una misura di
sicurezza e ammesso al regime di semilibertà, il quale non rispetti l'orario di rientro nella casa
circondariale, non essendo assimilabile la figura dell'internato a quella del condannato. (Annulla senza
rinvio, App. Napoli, 5 Ottobre 2004)
Sez. VI, sent. n. 12795 del 13-03-2006 (ud. del 13-03-2006), L.N. (rv. 233737)
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Risponde del reato di cui all'art. 386 cod. pen. anche colui che abbia agevolato l'evasione di una persona
in stato di arresto presso la propria abitazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con
rinvio la sentenza con la quale erano stati assolti gli imputati, sul rilievo che il reato contestato, a causa
del mancato coordinamento tra gli artt. 385, comma terzo e 386 cod. pen. dopo la riforma introdotta con
la legge n. 352 del 1982, era configurabile solo nel caso in cui il soggetto sia legalmente detenuto o
arrestato con affidamento alle forze dell'ordine o alle guardie carcerarie). (Annulla con rinvio, Trib. Forlì,
14 aprile 2004)
Sez. VI, sent. n. 14612 del 21-02-2006 (ud. del 21-02-2006), Proc. della Rep. presso il Tribunale di Forlì
c. B.A. (rv. 234107)
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Integra gli estremi del reato di evasione la condotta del detenuto agli arresti domiciliari che si allontani
dal luogo in cui è autorizzato a svolgere l'attività lavorativa, considerato che con tale autorizzazione non
si ha una sospensione del regime detentivo, ma una semplice sostituzione temporanea del luogo di
custodia. (La Corte ha quindi escluso che l'allontanamento non autorizzato dal luogo di lavoro configuri
un'ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile a norma dell'art. 276 cod. proc. pen.).
(Dichiara inammissibile, App. Palermo, 16 Dicembre 2003)
Sez. VI, sent. n. 44977 del 18-11-2005 (ud. del 18-11-2005), Ruggero M. (rv. 233507)
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
In tema di evasione, non costituisce una scriminante della condotta illecita di allontanamento, senza
previa autorizzazione, dal luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari la circostanza che il
domicilio indicato sia risultato inidoneo. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che, oltre ad
non essere invocabile dall'imputato una situazione di emergenza alla quale egli stesso ha dato causa con
l'indicazione del luogo di esecuzione della misura, è comunque onere dell'imputato, in presenza di ragioni
che rendano necessaria o che consentano la deroga del provvedimento cautelare, chiedere la relativa
modificazione o l'autorizzazione). (Dichiara inammissibile, App. Roma, 19 Febbraio 2004)
Sez. VI, sent. n. 7524 del 03-11-2005 (ud. del 03-11-2005), L.V.A. (rv. 233683)
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Costituisce atto irripetibile, ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen., l'annotazione di servizio con cui l'ufficiale
o agente di polizia giudiziaria accerta la mancata presenza dell'imputato nel luogo della detenzione
domiciliare. (Rigetta, App. Lecce, sez. dist. Taranto, 16 Dicembre 2004)
Sez. VI, sent. n. 41186 del 13-10-2005 (ud. del 13-10-2005), Solfizzi A. (rv. 233480)
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Risponde del reato di cui all'art. 385 cod. pen. il condannato, che sottoposto al regime di detenzione
domiciliare con autorizzazione a recarsi fuori dalla propria abitazione per svolgere un'attività lavorativa, si
sia allontanato dal luogo di lavoro, ancorché per svolgere un'attività strettamente connessa con l'impegno
lavorativo. (Nella specie, il condannato si era recato in banca per effettuare il deposito dell'incasso
giornaliero).
Sez. VI, sent. n. 41968 del 27-10-2004 (ud. del 21-09-2004), Iorno (rv 230379).
Cassazione Penale
Costituzione spontanea in carcere:
In tema di evasione dagli arresti domiciliari, non ricorrono gli estremi dell'attenuante di cui all'ultimo
comma dell'art. 385 c.p. nel caso in cui il sottoposto alla misura, allontanatosi senza autorizzazione dal
luogo della detenzione. (Nella specie, dalla propria abitazione) per un temporaneo ricovero in ospedale, si
sia presentato, una volta dimesso, dopo quattro ore ai Carabinieri per consegnare il certificato di
degenza.
Sez. VI, sent. n. 30785 del 14-07-2004 (ud. del 01-04-2004) (rv 229944).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Commette il delitto di evasione la persona in stato di arresti domiciliari che, autorizzata a lasciare
l'abitazione per raggiungere la sede di prestazione della propria attività professionale, esca dalla prima
senza portarsi effettivamente nel luogo di lavoro, a nulla rilevando il suo successivo e tempestivo rientro
nel luogo di esecuzione della misura.
Sez. VI, sent. n. 19645 del 28-04-2004 (ud. del 18-02-2004) (rv 228318).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Per il reato di evasione commesso da persona in stato di arresti domiciliari, la fattispecie attenuante di cui
al comma 4 dell'art. 385 c.p., per la quale la pena è diminuita quando l'evaso si costituisce in carcere
prima della condanna, non è integrata per il sol fatto che l'interessato rientri spontaneamente nel luogo di
esecuzione della misura, essendo piuttosto necessario che si presenti presso un istituto carcerario o si
consegni ad una autorità che abbia l'obbligo di tradurlo in carcere.
Sez. VI, sent. n. 19645 del 28-04-2004 (ud. del 18-02-2004) (rv 228317).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
In tema di detenzione domiciliare, il concetto di abitazione comprende sia il luogo in cui il soggetto
conduce la propria vita domestica che le sue pertinenze esclusive, in quanto non si differenzia da quello
previsto ai fini della misura cautelare degli arresti domiciliari.
Sez. I, sent. n. 17962 del 16-04-2004 (ud. del 30-03-2004) (rv 228292).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Ai fini della configurabilità del delitto di evasione dagli arresti domiciliari, ritenere che la notifica di un
decreto di citazione per l'udienza autorizzi implicitamente ad allontanarsi dal luogo di restrizione, è un
errore di diritto, in quanto afferisce alla disciplina degli arresti domiciliari che integra la fattispecie penale,
e pertanto non può essere scusabile neppure per lo straniero, il quale, come il cittadino italiano, quando è
destinatario di un regime di arresti domiciliari, deve osservare con la massima diligenza la regola
fondamentale dell'assoluto divieto di allontanamento dal proprio domicilio, senza preventiva
autorizzazione del giudice.
Sez. VI, sent. n. 17687 del 16-04-2004 (ud. del 09-01-2004) (rv 228465).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato
Configura il delitto di evasione la condotta di colui che si allontani dal luogo ove si trovi in stato di
coercizione personale e vigilato dagli organi di Polizia che hanno operato l'arresto, anche se non sia stato
ancora redatto il relativo verbale, giacché la qualità di arrestato consegue all'attività di privazione della
libertà personale e non alla redazione del verbale di arresto, che rappresenta solo la forma di
documentazione dell'attività compiuta.
Sez. VI, sent. n. 7659 del 23-02-2004 (ud. del 20-11-2003) (rv 229015).
Cassazione Penale
Permessi premio
In materia di evasione, il detenuto che non rientri in istituto senza giustificato motivo allo scadere del
permesso premio concesso ai sensi dell'art. 30-ter O.P. (L. 26 luglio 1975 n. 354), qualora la sua assenza
si protragga per oltre dodici ore, è punibile a norma dell'art. 385 c.p., rilevando invece le assenze
protratte per un periodo inferiore solo ai fini disciplinari.
Sez. VI, sent. n. 7345 del 20-02-2004 (ud. del 19-01-2004) (rv 229161).
Cassazione Penale
Questioni di costituzionalità
In tema di evasione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 385
c.p., nella parte in cui sanziona colui che si allontana dal luogo di esecuzione della misura cautelare degli
arresti domiciliari per un qualunque lasso di tempo, dedotta in relazione alla diversa disciplina prevista
dalla legge di ordinamento penitenziario per i lievi ritardi nel rientro in carcere dei detenuti (art. 30
comma 3, art. 30-ter comma 6 e art. 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, per i quali assenze di durata
inferiore alle 12 ore sono irrilevanti o rilevanti solo in via disciplinare) poiché la misura degli arresti
domiciliari presuppone un particolare affidamento nei confronti del beneficiario, ed è dunque congrua la
scelta legislativa di punire qualunque tradimento della fiducia accordata all'interessato.
Sez. VI, sent. n. 1278 del 20-01-2004 (ud. del 09-12-2003) (rv 228426).
Cassazione Penale
Obbligo di dimora previsto dal'art. 283 c.p.p.
La misura dell'obbligo di dimora prevista dall'art. 283 cod. proc. pen. è una misura coercitiva e non una
misura cautelare detentiva. Ne consegue che, non è ammissibile ipotizzare il delitto di evasione di cui
all'art. 385 cod. pen. in caso di violazione dell'obbligo perché l'evasione presuppone che l'autore sia
detenuto o legalmente arrestato.
Sez. VI, sent. n. 44767 del 20-11-2003 (ud. del 05-11-2003), Proietti (rv 226933).
Cassazione Penale
Costituzione spontanea in carcere:
La circostanza attenuante prevista dall'art. 385, comma quarto, c.p., a favore dell'evaso che si costituisca
in carcere, non è applicabile nel caso di ritorno volontario nel luogo degli arresti domiciliari da parte del
soggetto che se ne sia allontanato. (In motivazione, la Corte ha escluso che potesse essere considerato
"comportamento equipollente" alla costituzione in carcere il ritorno volontario presso la sua abitazione,
davanti alla quale erano presenti gli agenti addetti alla sorveglianza).
Sez. VI, sent. n. 37386 del 01-10-2003 (ud. del 13-06-2003), Boschi (rv 226795).
Cassazione Penale
Arresto fuori dei casi di flagranza
In tema di evasione, l'art. 3 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 consente di procedere all'arresto anche fuori
dai casi di flagranza, superando i limiti previsti dall'art. 280 c.p.p., di persona che ha la qualifica di
indagato in un procedimento penale, pur essendo la norma inserita in una capo relativo a "Persone
condannate per particolari delitti".
Sez. VI, sent. n. 35105 del 04-09-2003 (cc. del 26-06-2003), Fontanella (rv 226514).
Cassazione Penale
Elemento soggettivo del reato
Il reato di evasione non è a dolo specifico, essendo sufficiente, per la sussistenza dell'elemento
soggettivo, la consapevolezza e volontà del reo di usufruire di una libertà di movimento vietata dal
precetto penale, voluta anche unicamente come fine a se stessa.
Sez. VI, sent. n. 31995 del 29-07-2003 (ud. del 19-06-2003), Principe (rv 226172).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Integra il reato di evasione l'allontanamento, quale che ne sia la durata, dal luogo di detenzione
domiciliare del condannato ammesso a tale misura, non potendo la disposizione dell'art. 47-ter, comma
ottavo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) - che richiama in
proposito l'applicazione dell'art. 385 c.p. - essere letta in correlazione e integrazione con quelle di cui
all'art. 51, commi secondo e terzo, della stessa legge, che prevedono sanzioni differenziate, in rapporto
alla durata, per l'assenza arbitraria del semilibero dall'istituto di pena, stante la specialità di queste ultime
che non ne consente un'interpretazione estensiva neanche "in bonam partem".
Sez. VI, sent. n. 31995 del 29-07-2003 (ud. del 19-06-2003), Principe (rv 226170).
Cassazione Penale
Costituzione spontanea in carcere:
Per integrare la circostanza attenuante speciale del delitto di evasione, prevista dall'art. 385, quarto
comma, c.p., è sufficiente che il rientro in carcere sia volontario e non conseguente alla coazione fisica
delle forze dell'ordine, senza la necessità di verificare la spontaneità del comportamento, o l'eventuale
influenza di sollecitazioni, consigli o diffide, atteso che lo scopo della previsione è il ripristino tempestivo
dello stato di detenzione, ottenuto senza dispendio di energie da parte delle forze dell'ordine.
Sez. VI, sent. n. 9960 del 04-03-2003 (ud. del 29-01-2003), Manzi (rv 224043).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
L'attenuante di costituzione dell'evaso dagli arresti domiciliari può essere applicata dal giudice d'appello
anche se non sia dedotta con uno specifico motivo, qualora nelle conclusioni il difensore abbia richiesto il
minimo della pena, sempre che vi sia adeguata motivazione.
Sez. VI, sent. n. 3391 del 23-01-2003 (ud. del 12-12-2002), Ottaviano (rv 223650).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Integra il reato di evasione la condotta della persona ristretta agli arresti domiciliari che, autorizzata dal
giudice a svolgere attività lavorativa, rientri nella propria abitazione con trenta minuti di ritardo, rispetto
all'orario stabilito nell'ordinanza.
Sez. VI, sent. n. 1752 del 16-01-2003 (ud. del 09-12-2002), Meloni (rv 223342).
Cassazione Penale
Questioni di costituzionalità
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 385 c.p., dedotta con
riferimento ad una pretesa disparità di trattamento rispetto all'@@art. 30@@ dell'ordinamento
penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354), nella parte in cui consente di configurare il delitto di evasione
in qualunque allontanamento dal luogo di lavoro ed in qualunque violazione delle prescrizioni relative al
tragitto casa-lavoro, in quanto la diversa norma (@@art. 30@@ dell'ordinamento penitenziario) che
attribuisce rilevanza penale ad un ritardo superiore alle 12 ore nel rientro all'istituto, allo scadere del
permesso, si riferisce ad un'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione occasionale, episodica
e legata a specifici presupposti e finalità.
Sez. VI, sent. n. 34273 del 11-10-2002 (cc. del 20-09-2002), Giliberti (rv 222357).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Non integra il reato di evasione l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari del soggetto nei cui
confronti sia già intervenuta sentenza di condanna a pena non detentiva, ancorché non sia ancora stato
adottato un formale provvedimento di scarcerazione, stante la natura meramente dichiarativa di
quest'ultimo.
Sez. VI, sent. n. 21211 del 24-05-2001 (ud. del 21-02-2001), Prussiano (rv 218832).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato
La configurabilità del reato di evasione, come previsto dall'articolo 385 c.p., presuppone l'esistenza di un
legale titolo di detenzione, sicché va esclusa la sussistenza di detto reato nei confronti di soggetto
sottrattosi all'esecuzione della custodia cautelare quando, pur in assenza di un formale provvedimento
dell'autorità giudiziaria, la suindicata misura abbia perso efficacia per l'avvenuto decorso del relativo
termine massimo di durata.
Sez. VI, sent. n. 10282 del 13-03-2001 (ud. del 13-02-2001), Solla (rv 219158).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
La violazione delle prescrizioni previste per il regime della detenzione domiciliare a norma dell'@@art. 47ter@@, ottavo comma, dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) integra
automaticamente il reato di evasione di cui all'art. 385 c.p., in quanto alla detenzione domiciliare non è
applicabile il regime previsto per la semilibertà dall'@@art. 51@@ dell'ordinamento penitenziario (legge
26 luglio 1975, n. 354) che prevede un periodo di "assenza tollerata", quantificato in dodici ore, entro il
quale la sanzione prevista in caso di ritardato rientro in istituto non è di natura penale ma solo
disciplinare. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non si potesse applicare il regime più favorevole
previsto per i semiliberi ad un soggetto che si trovava in stato di detenzione domiciliare e che aveva
ritardato di un quarto d'ora il suo rientro al termine dell'attività lavorativa cui era autorizzato).
Sez. VI, sent. n. 10270 del 13-03-2001 (ud. del 24-01-2001), Elia (rv 219154).
Cassazione Penale
Sanzioni sostitutive
Il delitto di cui all'@@art. 47-ter@@, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (evasione dalla
detenzione domiciliare) costituisce figura autonoma di reato, equiparata a quella di cui all'art. 385 cod.
pen. (evasione) solo "quoad poenam", con la conseguenza che, stante il divieto di estensione analogica in
materia penale, non ne è preclusa la sostituzione della pena ai sensi dell'@@art. 60@@ della legge 24
novembre 1981, n. 689, il quale si riferisce solo al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. (fattispecie relativa
a pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen).
Sez. VI, sent. n. 22 del 08-01-2001 (ud. del 15-12-2000), Berton (rv 217717).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Qualora il provvedimento di arresti domiciliari faccia generico riferimento, quale luogo in cui deve essere
osservato, ad un campo nomadi, può sorgere da parte del destinatario la possibilità di equivoco circa
l'ambito applicativo, con la conseguente esclusione dell'elemento soggettivo del reato allorché
l'interessato, pur non venendo rintracciato nella propria roulotte o nelle immediate vicinanze, sia tuttavia
rimasto all'interno del campo. (Nell'affermare il principio anzidetto, la Corte ha ribadito che negli arresti
domiciliari è preso in considerazione il luogo di privata dimora, con esclusione di ogni altra appartenenza
che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione, ritenendo tuttavia che l'imprecisione della formula usata
poteva giustificare l'errore interpretativo, specie da parte di un soggetto di cultura e di lingua diversa).
Sez. IV, sent. n. 12301 del 29-11-2000 (ud. del 04-10-2000), Stankovic (rv 217895).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
L'allontanamento del detenuto, agli arresti domiciliari e autorizzato al lavoro esterno, dal luogo in cui è
previsto che egli svolga la propria attività costituisce reato di evasione, senza che sia invocabile
l'inevitabilità dell'ignoranza della legge da parte del soggetto che sia stato autorizzato ad allontanarsi dal
datore di lavoro, atteso che il regime detentivo, anche nella forma attenuata, prevede comunque una
serie di minuziosi e specifici obblighi che non possono essere ignoti a chi nel sistema carcerario è inserito,
onde, anche alla luce della sent. n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale, non sono riscontrabili nella
fattispecie né l'impossibilità di riconoscibilità del precetto, né l'apparenza di legittimità del comportamento
incriminato in forza della quale qualunque consociato sarebbe caduto in una falsa rappresentazione del
contesto normativo.
Sez. VI, sent. n. 11940 del 21-11-2000 (ud. del 04-10-2000), Parisi (rv 217383).
Cassazione Penale
Arresto fuori dei casi di flagranza
In tema di applicazione di misure cautelari in caso di evasione, se l'art. 3 del D.L. 13 maggio 1991, n.
152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 ha dettato una norma derogatoria dell'art. 280 cod. proc.
pen. e, quindi, la custodia in carcere può essere applicata indipendentemente dai limiti di pena da
quest'ultima disposizione fissati, nessuna deroga ricorre in tema dei limiti edittali di pena previsti dall'art.
274, primo comma, cod. proc. pen., lett. b) e c) (come modificata dall'art. 3, della legge 8 agosto 1995,
n. 332); limiti in ragione dei quali, rispettivamente, può essere disposta la misura cautelare sempre che il
giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni, e, quanto alla ipotesi del
pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, la misura cautelare può essere disposta solo se trattisi
di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a quattro anni.
Sez. VI, sent. n. 1888 del 25-09-2000 (cc. del 18-04-2000), Meci (rv 218340)
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
In tema di evasione dagli arresti domiciliari, il rientro dell'evaso, dopo qualche ora, presso la propria
abitazione, non è fatto che integri l'attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., la quale
ricorre solo nella ipotesi di costituzione in carcere o di consegna a una autorità che abbia l'obbligo di
provvedere alla successiva traduzione dell'evaso, e non quando il rientro nella propria abitazione avvenga
"clam et furtiviter", nel tentativo di non rivelare la pregressa evasione.
Sez. VI, sent. n. 8721 del 02-08-2000 (ud. del 12-04-2000), Masi (rv 220744).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Il dolo del reato di evasione per abbandono del luogo degli arresti domiciliari è generico, essendo
necessaria e sufficiente - in assenza di autorizzazione - la volontà di allontanamento nella consapevolezza
del provvedimento restrittivo a proprio carico, non rivestendo alcuna importanza lo scopo che l'agente si
propone con la sua azione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento
dei giudici di merito che avevano ritenuto la sussistenza del reato a carico dell'evaso, tossicodipendente,
che si era allontanato dalla abitazione, ove era ristretto, per recarsi presso la caserma dei carabinieri per
chiedere - secondo quanto asserito - di essere tradotto in carcere per paura che potesse commettere
qualche reato, sostenendo che sarebbe mancata nel suo comportamento la finalità di sottrarsi ai controlli
dell'autorità).
Sez. VI, sent. n. 7842 del 05-07-2000 (ud. del 01-06-2000), Vernucci (rv 217557).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Integra il reato di evasione la condotta di colui che si allontani ingiustificatamente dal luogo degli arresti
domiciliari dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna a una pena detentiva di durata
superiore al periodo di custodia cautelare sofferto, atteso che in tale situazione l'agente non può
considerarsi formalmente libero sino alla notificazione dell'ordine di esecuzione della pena definitiva,
dovendosi considerare l'imputato agli arresti domiciliari in stato di custodia cautelare e non potendosi
equiparare detto regime, attese le rilevanti restrizioni che pur comporta alla libertà del soggetto che vi è
sottoposto, equiparato allo stato di libertà; né, il passaggio in giudicato della sentenza è previsto fra le
cause di estinzione delle misure cautelari di cui agli artt. 300 e 303 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a
sentenza passata in giudicato anteriormente alla entrata in vigore della legge 27 maggio 1998, n. 165).
Sez. VI, sent. n. 7685 del 03-07-2000 (ud. del 18-04-2000), Martinotti (rv 217553).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Ai fini del computo dei termini di durata massima, la misura cautelare degli arresti domiciliari è
compatibile con la espiazione di una pena, poiché in entrambe le situazioni la persona risulta privata della
libertà di locomozione, indipendentemente dal luogo di detenzione. Ne consegue che gli effetti della
misura cautelare decorrono dal giorno di notificazione della relativa ordinanza e non da quello,
eventualmente successivo, in cui si estingue la pena in corso di esecuzione. (Fattispecie relativa a delitto
di evasione, contestato sul presupposto del persistere dello "status detentionis" dell'agente, in virtù
dell'individuazione, ritenuta erronea dalla Corte, di un "dies a quo" postdatato della misura cautelare).
Sez. VI, sent. n. 5556 del 11-05-2000 (ud. del 06-04-2000), Bosco (rv 220567).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
In tema di condizioni per l'applicabilità della custodia cautelare in carcere, la condizione della previsione
di una pena non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione, di cui all'art. 280, comma secondo,
cod. proc. pen., è derogata, a norma del comma terzo del medesimo articolo, nel caso di trasgressione
alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare. Ne consegue che è applicabile la custodia cautelare in
carcere a chi evada dagli arresti domiciliari, nonostante che la pena prevista per il reato di cui all'art. 385
cod. pen. sia inferiore al limite dei quattro anni di reclusione, trattandosi appunto di condotta che integra
una trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare.
Sez. VI, sent. n. 221 del 22-02-2000 (cc. del 13-01-2000), Ferrigno (rv 217093).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Allorché il regime di arresti domiciliari preveda la possibilità di allontanarsi dal domicilio per soddisfare
determinate esigenze, previo avviso all'autorità, risponde del reato di evasione il detenuto che si
allontana dal luogo degli arresti domiciliari nell'orario previsto e per lo scopo autorizzato, ma senza dare il
prescritto avviso all'autorità, non costituendo l'adempimento in questione una mera prescrizione modale,
ma una vera e propria condizione di efficacia dell'autorizzazione finalizzata ad evitare che il soggetto,
fruendo con incontrollata discrezionalità dell'autorizzazione, possa in realtà sottrarsi all'attività di
controllo.
Sez. VI, sent. n. 10256 del 27-08-1999 (cc. del 01-07-1999), Gagliotta (rv 214381).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Nel delitto di evasione per allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, oggetto della tutela penale è
il rispetto dovuto all'autorità delle decisioni giudiziarie sul presupposto di un legittimo stato di arresto o di
detenzione del soggetto attivo che va rigorosamente provato mediante la produzione a opera del pubblico
ministero o l'acquisizione da parte del giudice del relativo titolo, ove l'esistenza dello stesso sia
contestata. (La Corte ha precisato che non è prova idonea a dimostrare il legittimo stato di arresto o di
detenzione dell'evaso la mera deposizione degli agenti di pubblica sicurezza incaricati del controllo, i quali
non possono essere chiamati a deporre sull'esistenza e sul contenuto del titolo custodiale e sulle eventuali
vicende successive alla sua emissione).
Sez. VI, sent. n. 7847 del 16-06-1999 (cc. del 08-04-1999), Ponticelli (rv 214736).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Il reato di cui all'art. 385 cod. pen. si consuma con il semplice volontario allontanamento dal luogo degli
arresti domiciliari, indipendentemente dall'asserita intenzione di farvi ritorno. (Nella specie, peraltro,
l'intenzione di rientrare nel luogo ove l'imputato era detenuto venne manifestata solo al momento
dell'arresto).
Sez. VI, sent. n. 3948 del 25-03-1999 (cc. del 22-02-1999), Fiore (rv 213887).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Nel caso in cui la persona che si trovi agli arresti domiciliari sia stata autorizzata al lavoro fuori dalla
propria abitazione, si ha una semplice sostituzione temporanea del luogo di custodia, che coincide, per
una parte della giornata, col luogo di lavoro (riferendosi l'art. 385, comma terzo, cod. pen. alla
"abitazione" o ad "altro luogo designato") e non già una sospensione temporanea dello stato di custodia
cautelare, accompagnata dalla imposizione di obblighi la cui trasgressione importi unicamente la
possibilià di inasprimento della misura cautelare, ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen. Ne consegue che
anche l'allontanamento dal luogo di lavoro, in quanto coincidente col luogo di custodia, integra gli estremi
del reato in esame, in ogni caso in cui non abbia brevissima durata e risulti, pertanto, incompatibile con
le esigenze di sorveglianza e di controllo da parte dell'autorità amministrativa che la norma incriminatrice
tutela.
Sez. VI, sent. n. 423 del 14-01-1999 (cc. del 27-11-1998), Fallica (rv 212914).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Lo stato di tossicodipendenza e il correlativo bisogno di procurarsi la droga violando la legge penale (nella
specie, attraverso la commissione di più reati di evasione per allontanamento dal luogo degli arresti
domiciliari) non legittimano la presunzione di unicità del disegno criminoso, perché tali elementi sono
indicativi del solo movente dei delitti commessi, ma non costituiscono prova dell'originaria ideazione e
della successiva permanenza del progetto criminoso che caratterizzano l'istituto della continuazione.
Sez. VI, sent. n. 8858 del 30-07-1998 (cc. del 15-06-1998), Cannavò (rv 212006).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari che sia autorizzato ad assentarsi, ai sensi dell'art. 284,
comma terzo, cod. proc. pen., ma che si allontani dal luogo di esecuzione della misura per ragioni diverse
da quelle per le quali è stata concessa l'autorizzazione, non pone in essere una trasgressione delle
prescrizioni imposte con la misura, sanzionabile a mente dell'art. 276 cod. proc. pen. con la sostituzione o
con il cumulo con altra più grave misura cautelare, bensì commette il reato di evasione di cui all'art. 385
cod. pen.
Sez. VI, sent. n. 8863 del 30-07-1998 (cc. del 24-06-1998), Palazzo (rv 212008).
Cassazione Penale
Arresto fuori dei casi di flagranza
Deve considerarsi abnorme - in quanto determina l'indebita regressione del processo allo stato
procedimentale, ponendosi così al di fuori dei poteri che la legge conferisce al giudice - il provvedimento
del pretore il quale, restituendo gli atti al pubblico ministero, rigetti la richiesta di giudizio direttissimo nei
confronti di soggetto arrestato al di fuori della flagranza per il delitto di evasione, secondo le prescrizioni
dell'art. 3 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152.
Sez. VI, sent. n. 2121 del 21-07-1998 (ud. del 11-06-1998), Villacidro (rv 211315).
Cassazione Penale
Arresto fuori dei casi di flagranza
In tema di giudizio direttissimo, dalla stretta connessione posta nell'art. 566 cod. proc. pen. tra arresto,
convalida e procedimento speciale, deve logicamente desumersi che il legislatore, nel consentire - al di là
del quadro codicistico - l'arresto anche fuori dei casi di flagranza per il reato di evasione, abbia
implicitamente esteso a tale ipotesi l'unitaria procedura disciplinata dalla disposizione predetta, con la
conseguente presentabilità dell'imputato al pretore per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo.
Sez. VI, sent. n. 2121 del 21-07-1998 (ud. del 11-06-1998), Villacidro (rv 211316).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Integra gli estremi del reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza
autorizzazione, anche se di breve durata ed implicante uno spostamento di modesta distanza, in quanto
lo scopo della norma incriminatrice va ravvisato nel fatto che la persona sottoposta alla misura cautelare
degli arresti domiciliari resti nel luogo indicato, perché ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze cautelari
e, nel contempo, a consentire agevolmente il prescritto controllo dell'autorità.
Sez. VI, sent. n. 6394 del 01-06-1998 (cc. del 27-04-1998), Bemi (rv 210912).
Cassazione Penale
Costituzione spontanea in carcere:
In tema di evasione dagli arresti domiciliari, non ricorrono gli estremi dell'attenuante di cui all'ultimo
comma dell'art. 385 cod. pen. se il sottoposto alla misura, allontanatosi senza autorizzazione dal luogo
della detenzione (nel caso: abitazione), incontri, rientrando, il personale operante che si stava
allontanando, dopo avere eseguito un controllo negativo sulla sua presenza in tale luogo. Infatti, la
situazione non è equiparabile ad una spontanea costituzione all'autorità, ma configura piuttosto un caso
tipico di sorpresa in flagranza dell'agente.
Sez. VI, sent. n. 6394 del 01-06-1998 (cc. del 27-04-1998), Bemi (rv 210911).
Cassazione Penale
Sanzioni sostitutive
L'art. 60 della legge 24 novembre 1981 n. 689 non consente per il delitto di evasione di cui all'art. 385
c.p. l'applicazione di sanzioni sostitutive, né sussistono ragioni per escludere da tale divieto l'ipotesi in cui
il delitto in questione si concreti nell'evasione dal luogo degli arresti domiciliari. Pertanto, deve essere
annullata senza rinvio la sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., che recepisca un
accordo "contra legem" consistente nell'applicazione di tale sanzione sostitutiva.
Sez. VI, sent. n. 6385 del 01-06-1998 (cc. del 09-03-1998), Postiglione (rv 210907).
Cassazione Penale
Arresto fuori dei casi di flagranza
In tema di giudizio direttissimo pretorile, dalla stretta connessione, stabilita dall'art. 566 cod. proc. pen. e
dall'art. 163 disp. trans. c.p.p., fra arresto, convalida e giudizio direttissimo, deve logicamente e
sistematicamente desumersi che allorché il legislatore, al di fuori del quadro codicistico, ha previsto
l'arresto anche fuori dei casi di flagranza, ha, con ciò stesso, implicitamente esteso a tale ipotesi l'unitaria
procedura di cui alle disposizioni predette, con la conseguente presentabilità dell'imputato al pretore per
la convalida e il contestuale giudizio direttissimo. (Fattispecie in tema di evasione, reato per il quale è
consentito l'arresto anche fuori della flagranza, a norma dell'art. 3 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152,
convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203).
Sez. VI, sent. n. 1255 del 20-05-1998 (ud. del 03-04-1998), Cioffi (rv 211730).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
La circostanza attenuante prevista dall'ultimo comma dell'art. 385 cod. pen. può essere integrata, per
l'imputato che evada dagli arresti domiciliari, anche da comportamenti equipollenti, ma è in ogni caso
esclusa, allorché la condotta che ne giustifica la concessione non sia stata, oltre che spontanea, anche
efficace, e cioè produttiva di risultati effettivamente idonei ad eliminare le conseguenze negative del
reato, come il dispendio di tempo e di energie da parte della Polizia giudiziaria, per effettuare le ricerche
dell'evaso e la sua cattura. (Fattispecie relativa a persona allontanatasi dall'abitazione dove era ristretta
in stato di custodia per commettere reati e rientratavi successivamente, senza essersi costituita ai
Carabinieri).
Sez. I, sent. n. 5303 del 06-05-1998 (cc. del 27-03-1998), Versace (rv 210570).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
L'indulto non opera automaticamente ma solo a seguito del provvedimento di applicazione da parte della
competente autorità giudiziaria ex art. 672 cod. proc. pen.; risponde pertanto di evasione il detenuto che
si allontana dagli arresti domiciliari a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394 di
concessione di indulto, senza attendere il provvedimento di rimessione in libertà.
Sez. VI, sent. n. 2628 del 27-02-1998 (cc. del 13-01-1998), Permoli (rv 210584).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato
Il delitto di evasione, in tutte le ipotesi delineate dall'art. 385 cod. pen., ha natura di reato istantaneo con
effetti permanenti. Nella fattispecie prevista dal comma terzo di tale articolo, il reato si consuma nel
momento stesso in cui il soggetto agente si allontana dal luogo degli arresti domiciliari, non diversamente
da ciò che si verifica per il caso di evasione dal luogo di detenzione, di cui al primo comma.
Sez. VI, sent. n. 2217 del 19-09-1997 (ud. del 02-06-1997), Esposito (rv 209765).
Cassazione Penale
Arresto fuori dei casi di flagranza
Nei casi in cui l'arresto è consentito anche fuori della flagranza, come previsto per l'evasione dall'art. 3
del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, può procedersi alla
convalida dell'arresto e al contestuale giudizio direttissimo, in quanto il legislatore, consentendo l'arresto
prescindendo dalla flagranza - stante la normale accertabilità del reato con la stessa evidenza derivante
dalla flagranza - ha implicitamente svincolato da tale presupposto l'instaurabilità del predetto rito
speciale.
Sez. VI, sent. n. 2301 del 08-08-1997 (ud. del 10-06-1997), Belsito (rv 209750).
Cassazione Penale
Arresto fuori dei casi di flagranza
Nei casi in cui l'arresto è consentito anche al di fuori della flagranza, può procedersi unitamente alla
convalida al rito direttissimo avanti al pretore nelle forme previste dall'art. 566 cod. proc. pen. ed è
illegittimo il provvedimento con il quale il pretore neghi la convalida dell'arresto in udienza per il reato di
evasione (per il quale l'art. 3 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con legge 12 luglio 1991 n. 203
consente l'arresto anche fuori dei casi di flagranza) sull'errato presupposto che ad essa non potrebbe
seguire il giudizio. Il rito direttissimo infatti è connesso alla procedura contestuale di convalida
dell'arresto e non alla flagranza di questo.
Sez. VI, sent. n. 2287 del 24-07-1997 (ud. del 09-06-1997), Volatile (rv 208650).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
L'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari non può considerarsi alla stregua della violazione di
una "prescrizione inerente agli obblighi imposti" (art. 276 cod. proc. pen.), in quanto la permanenza nel
domicilio costituisce l'obbligo essenziale dell'arrestato, e non una delle prescrizione ad esso inerenti,
sicché la sua violazione configura il delitto di evasione.
Sez. IV, sent. n. 1554 del 27-06-1997 (ud. del 03-06-1997), Cuoco (rv 207924).
Cassazione Penale
Arresto fuori dei casi di flagranza
In tema di convalida dell'arresto, poiché l'art. 3 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12
luglio 1991 n. 203, consente l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in
essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 cod. pen. (evasione), è illegittimo il provvedimento
con il quale il pretore, investito della convalida e del contestuale giudizio direttissimo a norma dell'art.
566 cod. proc. pen., non convalida l'arresto ritenendo mancante il presupposto di un arresto avvenuto in
stato di flagranza.
Sez. VI, sent. n. 1112 del 18-06-1997 (ud. del 14-03-1997), Iorlando (rv 209317).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Non integra gli estremi del delitto di evasione la condotta di colui il quale, trovandosi agli arresti
domiciliari con autorizzazione a lasciare la propria abitazione, onde raggiungere un altro luogo per una
determinata necessità, violi la prescrizione di seguire, a tal fine, il percorso più breve. Ed invero, la
semplice scelta di una via più lunga non costituisce sottrazione alla possibilità di controllo da parte della
Polizia giudiziaria, specie nel caso in cui l'autorizzazione ad uscire dalla abitazione, comprendendo un arco
di tempo di alcune ore, sia tale da consentire, implicitamente, una certa libertà di azione e di movimento,
già preventivate e valutate dal giudice che ha concesso l'autorizzazione stessa; sicché la violazione della
prescrizione di seguire la via più breve non incide significativamente sulla possibilità di controllo, e potrà
essere valutata solo con riferimento alla possibile revoca o modifica dell'autorizzazione o addirittura degli
arresti domiciliari.
Sez. I, sent. n. 4338 del 10-05-1997 (cc. del 26-02-1997), Natomi c. Ferraro (rv 207436).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
La condotta di colui che, colpito dalla misura cautelare degli arresti domiciliari ed autorizzato ad
assentarsi ai sensi dell'art. 284, comma terzo, cod. proc. pen., si assenta per ragioni diverse da quelle
per le quali è stata concessa l'autorizzazione non rappresenta una trasgressione delle prescrizioni inerenti
alla misura cautelare, sanzionabile ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen. con la sostituzione o con il cumulo
con altra più grave misura cautelare, ovvero una trasgressione delle prescrizioni dell'autorizzazione, ma
integra gli estremi del reato di evasione dagli arresti domiciliari. Invero l'autorizzazione ad assentarsi non
attiene alle modalità di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, già definita in tutti i
suoi aspetti con le eventuali prescrizioni del caso, ma attiene all'operatività della misura, che viene
momentaneamente sospesa "per il tempo strettamente necessario" per consentire lo svolgimento delle
attività autorizzate e che, secondo l'art. 284, comma terzo, cod. proc. pen., possono consistere nel
provvedere alle indispensabili esigenze di vita ovvero nell'esercizio di un'attività lavorativa. Lo
svolgimento di una attività (nella specie, il conversare tranquillamente con amici pregiudicati in pubblica
piazza) diversa da quella autorizzata è inidonea, ovviamente, a determinare la momentanea sospensione
della misura, che, pertanto, con tutte le sue prescrizioni, è pienamente operante; in questo caso,
conseguentemente, l'assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari integra gli estremi del reato di cui
all'art. 385 cod. pen.
Sez. VI, sent. n. 781 del 13-03-1997 (ud. del 24-02-1997), Cardarilli (rv 207164).
Cassazione Penale
Arresto fuori dei casi di flagranza
In tema di evasione, l'art. 3 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, consente di procedere all'arresto anche
fuori dei casi di flagranza delle persone che hanno posto in essere una condotta punibile a norma dell'art.
385 cod. pen., e consente di applicare nei loro confronti misure coercitive anche al di fuori dei limiti
previsti dall'art. 280 cod. proc. pen.; tuttavia tale norma non è idonea a derogare alla nuova disposizione
dell'art. 274 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), che prevede, in caso di pericolo di reiterazione di
reati della stessa specie di quello per cui si procede, che le misure di custodia cautelare possono essere
disposte solo se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a quattro
anni. Ne consegue che, in detta fattispecie, il provvedimento applicativo della misura custodiale non può
essere legittimamente motivato con riferimento esclusivo al pericolo di reiterazione.
Sez. VI, sent. n. 3402 del 04-02-1997 (ud. del 08-11-1996), Viotti (rv 208660).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
In tema di configurabilità del reato continuato, mentre l'unicità del disegno criminoso, pur in assenza di
una incompatibilità ontologica, mal si concilia in linea di principio con il reato di evasione dal carcere, essa
può invece ben ricorrere rispetto a una pluralità di evasioni dagli arresti domiciliari, di cui all'art. 385,
comma terzo, cod. pen., potendo in questa ipotesi ricorrere il disegno criminoso di disattendere più volte
la prescrizione di non allontanarsi dal luogo stabilito per gli arresti domiciliari, tanto più quando manchino
del tutto tra un allontanamento e l'altro quegli eventi, quali la denunzia e l'arresto, che almeno
potenzialmente potrebbero interrompere tale disegno e richiedere un nuovo atteggiamento antidoveroso.
Sez. VI, sent. n. 475 del 24-01-1997 (cc. del 22-11-1996), Vitiello (rv 207732).
Cassazione Penale
Arresto fuori dei casi di flagranza
In tema di evasione, l'art. 3 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 consente di procedere all'arresto anche fuori
dei casi di flagranza delle persone che hanno posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385
cod. pen., e consente di emettere nei loro confronti misure cautelari superando i limiti previsti dall'art.
280 cod. proc. pen.; tuttavia, tale norma non è idonea a derogare alla nuova disposizione dell'art. 274
cod. proc. pen. in tema di limiti edittali di riferimento per poter disporre la misura cautelare per il pericolo
di reiterazione di reati della stessa specie sicché la misura cautelare non potrà essere legittimamente
motivata facendo riferimento esclusivamente al pericolo di reiterazione.
Sez. VI, sent. n. 1576 del 11-06-1996 (ud. del 11-04-1996), Frappampina (rv 205664).
Cassazione Penale
Costituzione spontanea in carcere:
In tema di evasione dagli arresti domiciliari (art. 385, terzo comma, cod. pen.) l'attenuante della
costituzione prima della condanna è applicabile solo ove l'evaso si sia costituito in carcere o abbia posto
in essere una condotta a questa assimilabile, consegnandosi ad un'autorità che abbia l'obbligo di
tradurvelo; l'attenuante "de qua", infatti, che si trova in rapporto di specialità con quella generica di cui
all'art. 62, n. 6, cod. pen., ha il suo presupposto in un'attività spontanea ed efficace, cioè produttiva di
risultati effettivamente idonei ad eliminare le conseguenze negative del reato, quali, per il delitto in
esame, il dispendio di tempo e di energie da parte della Polizia giudiziaria per effettuare le ricerche
dell'evaso a la di lui cattura. (Alla stregua di detto principio la Corte ha escluso che possa integrare
l'attenuante in parola il semplice rientro volontario nel luogo dell'arresto).
Sez. VI, sent. n. 1458 del 30-10-1995 (cc. del 25-09-1995), Magalotti (rv 202807).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
In tema di evasione, per chi è agli arresti domiciliari, il termine "abitazione" di cui all'art. 385, comma
terzo, cod. pen., va riferito solo al luogo in cui la persona conduce vita domestica e non alle appartenenze
(come cortili e giardini); la norma, infatti, vuole che l'interessato resti nel luogo indicato ai fini dei
suddetti arresti, quale idoneo ad impedire che fuori di esso il predetto possa esprimere la sua
pericolosità, consentendo in pari tempo un agevole controllo all'autorità di polizia.
Sez. VI, sent. n. 8646 del 27-07-1995 (cc. del 07-06-1995), Monara (rv 202587).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
L'abitazione, dalla quale la persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari non deve allontanarsi,
va intesa soltanto come il luogo in cui il soggetto conduce la propria vita domestica e privata, con
esclusione di ogni altra appartenenza del tipo di aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi
simili, che non siano di stretta pertinenza dell'abitazione stessa. Ciò al fine di agevolare i controlli di
polizia sulla reperibilità del sottoposto ed altresì per evitare contatti e frequentazioni di quest'ultimo con
altri soggetti che egli non è autorizzato ad incontrare. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha
ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse ravvisato la sussistenza del reato di evasione nel
comportamento di soggetto sottoposto agli arresti domiciliari che si era intrattenuto a conversare con
altra persona sulla soglia dell'edificio condominiale).
Sez. VI, sent. n. 5770 del 18-05-1995 (cc. del 10-02-1995), Chimenti (rv 201670).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
A norma dell'art. 385, terzo comma, cod. pen., risponde del reato di evasione l'imputato che, essendo
agli arresti nella propria abitazione - intesa come il luogo in cui la persona conduce la propria vita
domestica e privata, con esclusione di ogni altra appartenenza, come aree condominiali, dipendenze,
giardini, cortili e spazi simili che non siano di stretta pertinenza dell'abitazione - se ne allontana. Quando,
però, nell'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari sia inserito uno specifico divieto, la violazione di
esso non vale ad integrare il delitto di evasione, ma può produrre soltanto l'effetto della sostituzione, ex
art. 296 cod. proc. pen., ad opera del giudice che ha adottato la misura, degli arresti domiciliari con la più
gravosa misura della custodia in carcere. (Nella specie, l'ordinanza che aveva disposto gli arresti
domiciliari aveva espressamente previsto il divieto di sostare nel cortile ove l'imputato era stato, appunto,
sorpreso. La Corte ha ritenuto che trattandosi di "prescrizione", la violazione di essa avrebbe potuto dar
luogo solo all'operatività del precetto di cui all'art. 296 cod. proc. pen.).
Sez. VI, sent. n. 11000 del 03-11-1994 (cc. del 04-10-1994), Bulgarini (rv 199932).
Cassazione Penale
Ammissione al lavoro all'esterno
Il condannato ammesso al lavoro esterno ed autorizzato a recarvisi senza scorta qualora non si presenti
al lavoro è punibile ai sensi dell'art. 385 cod. pen. (evasione) solo se non rientri in istituto entro dodici
ore.
Sez. VI, sent. n. 7508 del 02-07-1994 (cc. del 12-04-1994), Forti (rv 198759).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
All'imputato agli arresti domiciliari con modalità esecutive che gli consentono di allontanarsi dalla propria
abitazione per il tempo necessario ad adempiere la finalità per cui l'allontanamento è stato autorizzato,
non è applicabile analogicamente l'art. 30, terzo comma, della legge n. 354 del 1975 che, per il
condannato con sentenza definitiva, titolare di un permesso, che non rientri in istituto, rende operante la
disposizione dell'art. 385 cod. pen. solo se l'assenza si protragga oltre le dodici ore. E ciò in quanto,
mentre il condannato in permesso fruisce solo episodicamente del beneficio, l'imputato agli arresti
domiciliari (da considerare a tutti gli effetti in stato di custodia cautelare: v. art. 284, quinto comma, cod.
proc. pen.), lo utilizza sistematicamente, come modalità esecutiva della misura ma strettamente
connaturata alla misura stessa; cosicché è sufficiente che il ritardo si protragga in modo apprezzabile, da
valutare caso per caso, perché resti integrato il delitto di evasione.
Sez. VI, sent. n. 6617 del 06-06-1994 (cc. del 21-03-1994), Marrella (rv 198302).
Cassazione Penale
Costituzione spontanea in carcere:
All'imputato agli arresti domiciliari con modalità esecutive che gli consentono di allontanarsi dalla propria
abitazione per adempiere le finalità per cui l'allontanamento è stato autorizzato che faccia ritorno con
ritardo nella sua abitazione senza tenere alcun comportamento assimilabile alla costituzione in carcere,
quale il consegnarsi all'autorità che ha il compito di provvedere alla sua successiva traduzione, non è
applicabile la circostanza attenuante prevista dall'art. 385, quarto comma, cod. pen.
Sez. VI, sent. n. 6617 del 06-06-1994 (cc. del 21-03-1994), Manella (rv 198303).
Cassazione Penale
Minori obbligati alla permanenza in casa o collocati in comunità
Poiché il minorenne obbligato alla permanenza in casa ovvero collocato in comunità viene considerato in
stato di custodia cautelare ai soli fini del computo della durata massima della misura e del calcolo della
pena da scontare, mentre per il resto viene considerato libero, anche se sottoposto all'osservanza di
obblighi e di prescrizioni, si deve escludere, in base al principio di legalità formale di cui all'art. 1 cod.
pen., che a suo carico, qualora si allontani ingiustificatamente dall'abitazione o dalla comunità, possa
ipotizzarsi il reato di evasione previsto dall'art. 385, comma terzo, cod. pen., il cui campo di applicazione
deve intendersi ristretto ai soli maggiorenni detenuti agli arresti domiciliari.
Sez. I, sent. n. 6223 del 27-05-1994 (cc. del 07-04-1994), Di Meglio (rv 197841).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
L'attenuante della costituzione dell'evaso in carcere prima della condanna è applicabile anche all'ipotesi,
prevista dal terzo comma dell'art. 385 cod. pen., dell'imputato che, essendo in stato di arresto nella
propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento che dispone la misura, se ne allontani.
(La Cassazione ha altresì ritenuto che nella suddetta ipotesi, ai fini della concessione dell'attenuante "de
qua", rileva anche un comportamento assimilabile alla costituzione in carcere, quale il consegnarsi ad
un'autorità che abbia l'obbligo di provvedere alla successiva traduzione del reo).
Sez. U., sent. n. 11343 del 10-12-1993 (cc. del 12-11-1993), Regazzoni (rv 195240).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
La misura degli arresti domiciliari è sostitutiva della custodia cautelare in carcere e si sostanzia, a norma
dell'art. 284 cod. proc. pen., nella prescrizione all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o
da altro luogo di privata dimora. La norma prende in considerazione unicamente l'abitazione, cioè, il
luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata, mentre esclude ogni altra
appartenenza come aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili che non siano di stretta
pertinenza dell'abitazione. Ciò anche per agevolare i controlli di Polizia sulla reperibilità dell'imputato, che
devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà. Ne consegue che commette il reato di
cui all'art. 385, terzo comma, cod. pen. la persona che, sottoposta ad arresti domiciliari, si allontani dalla
sua roulotte, dagli spazi antistanti e da quelli strettamente connessi allo svolgimento delle necessità
abitative e circoli liberamente per il "campo nomadi" del suo gruppo etnico (nella specie, esteso circa un
ettaro).
Sez. VI, sent. n. 9988 del 08-11-1993 (cc. del 09-07-1993), Iovanovic (rv 196177).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Integra gli estremi del delitto di evasione il solo fatto che l'imputato agli arresti domiciliari esca dalla
casa, nella quale si trovi ristretto - non importa per quanto tempo e con quale destinazione - perché la
"ratio" dell'incriminazione risiede nella necessità che egli non si sottragga alla costante possibilità di
controllo da parte della Polizia giudiziaria.
Sez. VI, sent. n. 8245 del 30-08-1993 (cc. del 12-05-1993), Tedesco (rv 194957).
Cassazione Penale
Costituzione spontanea in carcere:
La particolare fattispecie di ravvedimento attuoso prevista dall'art. 385, quarto comma, cod. pen., non è
applicabile all'ipotesi di evasione consumata mediante allontanamento dell'imputato dagli arresti
domiciliari. (In motivazione si è escluso che tale situazione determini lesione del principio costituzionale di
eguaglianza, data la diversità delle ipotesi di evasione dal carcere e di evasione dagli arresti domiciliari).
Sez. VI, sent. n. 8245 del 30-08-1993 (cc. del 12-05-1993), Tedesco (rv 194958).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Al reato di evasione dagli arresti domiciliari - attesa l'equiparazione posta dall'art. 385, terzo comma,
cod. pen. fra il detenuto e la persona agli arresti domiciliari - è applicabile l'attenuante prevista dall'ultimo
comma della predetta norma. Per la sussistenza di tale attenuante non è però sufficiente che l'evaso
rientri semplicemente nella propria abitazione, perché tale comportamento non è necessariamente
sintomo di quel ravvedimento attuoso nel quale l'attenuante si sostanzia e non è corrispondente a quello
descritto dalla norma; è, invece, necessario che l'evaso si costituisca in carcere ovvero ad altro organo
che, facendo ufficialmente constatare la cessazione della condizione di evaso, abbia l'obbligo di porlo a
disposizione dell'autorità giudiziaria da cui dipende.
Sez. VI, sent. n. 4807 del 11-05-1993 (cc. del 18-02-1993), Fausciana (rv 194542).
Cassazione Penale
Costituzione spontanea in carcere:
In caso di evasione dagli arresti domiciliari l'attenuante del ravvedimento attuoso può essere concessa
solo ove l'imputato, prima della condanna, si costituisca agli organi preposti alla sua vigilanza.
Sez. VI, sent. n. 3690 del 15-04-1993 (cc. del 11-02-1993), Oldani (rv 193873).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
L'autorizzazione data a chi si trovi astretto agli arresti domiciliari di allontanarsi dal luogo ove è tenuto a
rimanere per recarsi al lavoro, fissa il limite invalicabile entro il quale la condotta stessa non è punibile.
Ne consegue che l'imputato, nell'ipotesi in cui violi l'autorizzazione stessa e si rechi in località diversa dal
luogo di lavoro indicato, pone in essere un comportamento che, eccedendo dal permesso accordatogli,
rientra nella previsione dell'art. 385 cod. pen.
Sez. VI, sent. n. 3024 del 26-03-1993 (cc. del 15-01-1993), Mazza (rv 193609).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Al condannato per il delitto di "evasione" degli arresti domiciliari non possono essere applicate le sanzioni
sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, per l'ostacolo derivante dal precetto di cui
all'art. 60 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
Sez. VI, sent. n. 6312 del 23-06-1993 (cc. del 05-03-1993), Paron (rv 194296).
Cassazione Penale
Costituzione spontanea in carcere:
La condotta di colui che, sottoposto agli arresti domiciliari, si allontani dal luogo assegnatogli è equiparata
solo "quoad poenam" a quella del detenuto che evada, per cui al sottoposto agli arresti domiciliari non è
applicabile l'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 385 cod. pen. che prevede l'ipotesi in cui l'evaso
si costituisca in carcere prima della condanna.
Sez. VI, sent. n. 3022 del 26-03-1993 (cc. del 14-01-1993), Boraso (rv 193608).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Agli effetti dell'art. 385 cod. pen., per abitazione deve intendersi solo il luogo in cui la persona conduce
vita domestica, e non le appartenenze, come cortili o giardini, a meno che non ne costituiscano parte
integrante. (Nella specie, l'agente, trovandosi agli arresti domiciliari, era stato sorpreso all'esterno
dell'abitazione, nel cortile condominiale, vicino al cancello di uscita).
Sez. VI, sent. n. 10632 del 03-11-1992 (cc. del 21-09-1992), Cardile (rv 192153).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Commette il delitto di evasione l'imputato agli arresti domiciliari che si allontani dalla propria abitazione
per trattenersi al di fuori di essa, sia pure per breve periodo e in appartamenti contigui o in luoghi
condominiali. (Nella specie, l'imputato si era allontanato dalla propria dimora privata, dove era agli arresti
domiciliari, per recarsi ad assistere a una festa in altro appartamento posto sullo stesso piano del
fabbricato).
Sez. VI, sent. n. 9809 del 13-10-1992 (cc. del 30-06-1992), Princiotta (rv 192006).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Integra gli estremi del delitto di evasione, di cui all'art. 385, comma terzo, cod. pen., la condotta di colui
il quale, trovandosi agli arresti domiciliari, se ne allontani, anche se per breve tempo, recandosi nella via
antistante l'abitazione propria, senza il permesso o l'autorizzazione dell'autorità preposta alla
sorveglianza.
Sez. VI, sent. n. 9388 del 04-09-1992 (cc. del 04-03-1992), Cariolo (rv 191966).
Cassazione Penale
Costituzione spontanea in carcere:
Nell'ipotesi in cui l'imputato si allontani arbitrariamente dal luogo ove egli è tenuto a rimanere, perché
sottoposto agli arresti domiciliari, l'attenuante del ravvedimento attuoso può essere applicata solo se,
prima della condanna, egli si costituisca in carcere o tenga un comportamento a questo assimilabile,
quale il consegnarsi ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurlo nel luogo assegnatogli per la
detenzione. Non è sufficiente, invero, per l'applicazione dell'attenuante in questione, atteso il tenore
dell'art. 385, ultimo comma, cod. pen., il semplice rientro nel luogo di arresto, dovendo l'evaso far
constatare all'autorità la sua volontà di interrompere lo stato di latitanza. (Fattispecie relativa a rigetto di
ricorso di imputato il quale era rientrato in maniera furtiva nel luogo ove trovavasi in stato di arresto).
Sez. VI, sent. n. 9390 del 04-09-1992 (cc. del 05-03-1992), Bernè (rv 191967).
Cassazione Penale
Costituzione spontanea in carcere:
In tema di evasione, il presupposto dell'attenuante, di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. e all'art.
47-ter, ottavo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354, è esclusivamente la "costituzione in carcere",
che non può, in alcun modo, realizzarsi nello stato di arresto presso il proprio domicilio. (Nella specie,
relativa a ritenuta non ipotizzabilità dell'attenuante, il ricorrente ne aveva chiesto la concessione, avendo
egli fatto ritorno spontaneamente al luogo di restrizione).
Sez. VI, sent. n. 7470 del 26-06-1992 (cc. del 30-04-1992), Biagiotti (rv 190901).
Cassazione Penale
Costituzione spontanea in carcere:
La condotta di colui che, sottoposto agli arresti domiciliari, si allontani dal luogo assegnato è equiparata
esclusivamente "quoad poenam" a quella del detenuto che evade. Di conseguenza, l'attenuante della
costituzione in carcere prima della condanna è applicabile alla sola evasione dal carcere e non è
estensibile all'esazione dagli arresti domiciliari.
Sez. VI, ord. n. 256 del 21-03-1992 (ud. del 30-01-1992), Solfizzi (rv 189921).
Cassazione Penale
Arresto fuori dei casi di flagranza
L'art. 3 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991 n. 203
consente l'arresto anche fuori dei casi di flagranza per chiunque abbia posto in essere una condotta
punibile ai sensi dell'art. 385 cod. pen., senza alcuna distinzione tra le diverse ipotesi previste dal citato
articolo.
Sez. VI, sent. n. 3662 del 11-01-1992 (cc. del 12-11-1991), Gassi (rv 188667).
Cassazione Penale
Arresto fuori dei casi di flagranza
L'art. 3 del D.L. 12 gennaio 1991 n. 5 (non convertito, ma reiterato con D.L. 13 marzo 1991 n. 76 e con
D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito - quest'ultimo - nella legge 12 luglio 1991 n. 203) consente
l'arresto, anche fuori dei casi di flagranza, di chiunque abbia posto in essere una condotta punibile a
norma dell'art. 385 cod. pen., senza alcuna distinzione. Trattasi di una disposizione che contempla una
deroga evidente all'art. 381 cod. proc. pen. e che impone di tenere conto della qualificazione del reato e
non della pena edittale. (Fattispecie in cui il pretore aveva negato la convalida dell'arresto ritenendo che
la modifica introdotta dal surricordato art. 3 per il reato di evasione riguardasse soltanto lo stato di
flagranza e che in base a tale normativa si potesse procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza
sempre che l'arresto fosse consentito per il titolo del reato - in altri termini per l'ipotesi di cui al secondo
comma, dell'art. 385 cod. pen. -; la Cassazione ha affermato l'erroneità dell'interpretazione del pretore
ed ha enunciato il principio di cui in massima).
Sez. VI, sent. n. 3661 del 09-01-1992 (ud. del 12-11-1991), Vetrugno (rv 188834).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
L'art. 385, terzo comma, cod. pen. nel punire l'allontanamento dell'imputato, sottoposto agli arresti
domiciliari, dalla propria abitazione configura un'autonoma fattispecie delittuosa equiparata al delitto di
evasione di cui ai precedenti commi soltanto "quoad poenam".
Sez. VI, sent. n. 13113 del 02-10-1990 (cc. del 26-05-1990), Nataletti (rv 185459).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
L'incriminazione della condotta dell'imputato allontanatosi dalla propria abitazione, ove sia astretto per gli
arresti domiciliari, trova la sua ratio nell'esigenza di garantire il rispetto dei provvedimenti adottati
dall'autorità giudiziaria in tema di libertà personale. L'autorizzazione di allontanarsi dal domicilio per
recarsi al lavoro fissa il limite invalicabile entro il quale la condotta stessa non è punibile. Ne consegue
che l'imputato, nell'ipotesi in cui violi l'autorizzazione stessa e si rechi in località diversa dal luogo di
lavoro indicato, pone in essere un comportamento che, eccedendo dal permesso accordatogli, rientra
nella previsione dell'art. 385 cod. pen.
Sez. VI, sent. n. 13113 del 02-10-1990 (cc. del 26-05-1990), Nataletti (rv 185460).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
La condotta di colui che, sottoposto agli arresti domiciliari, si allontani dal luogo assegnato è equiparata
solo "quoad poenam" a quella del detenuto che evada. Perciò al sottoposto agli arresti domiciliari non è
applicabile l'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 385 cod. pen., che prevede l'ipotesi in cui l'evaso
si costituisca in carcere prima della condanna.
Sez. III, sent. n. 440 del 27-03-1990 (ud. del 02-02-1990), Callegari (rv 183834).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Il termine "allontanarsi", impiegato dall'art. 385 cod. pen. per chi è agli arresti domiciliari, va letto con
riferimento a quest'ultima espressione e nel più ampio contesto dell'economia cui la norma corrisponde,
nel senso cioè che l'interessato resti nel luogo, indicato appunto ai fini degli arresti domiciliari come
idoneo ad impedire che fuori di esso esprima la propria pericolosità, consentendo in pari tempo un
agevole controllo alla autorità di Polizia. Il legislatore invece ha riservato il termine "evadere" a quanti
escano dal luogo istituzionalmente destinato alla custodia delle persone e in cui invece avrebbero dovuto
rimanere per tale esigenza. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso sentenza di condanna di
imputato sorpreso dagli agenti della Polizia a 50 metri dall'abitazione in cui si trovava agli arresti
domiciliari, si era sostenuto che se il legislatore avesse voluto sanzionare anche il comportamento di chi
avesse varcato unicamente la soglia di casa, senza andare lontano, non avrebbe impiegato, in luogo
dell'espressione "evadere", il termine "allontanarsi", che sta a significare andare lontano, cioè il contrario
di quanto era avvenuto nel caso dell'imputato che fu fermato vicino alla abitazione).
Sez. VI, sent. n. 2160 del 16-02-1990 (cc. del 30-10-1989), Bragaia (rv 183361).
Cassazione Penale
Costituzione spontanea in carcere:
Il fermo in flagranza del reato di evasione esclude di per sé la ricorrenza dell'ipotesi dell'ultimo comma
dell'art. 385 cod. pen., che prevede la costituzione spontanea dell'evaso in carcere prima della condanna
e, quindi, l'applicabilità della diminuente. (Nella specie, l'imputato era stato fermato dagli agenti mentre
faceva ritorno da Caorle nella propria abitazione di Eraclea, ove si trovava agli arresti domiciliari).
Sez. VI, sent. n. 609 del 18-01-1990 (cc. del 17-11-1988), Tonicelli (rv 183054).
Cassazione Penale
Questioni di costituzionalità
È manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 385 cod. pen. nella parte in cui equipara ai fini del trattamento penale l'evasione e
il mancato rientro del semilibero. Invero il legislatore, operando una apprezzabile scelta legislativa di
natura politica e sociale, ha inteso punire con identica pena due violazioni di legge che ha ritenuto
equivalenti sotto l'aspetto della spinta antisociale che determina le due condotte, entrambe espressione
della medesima volontà del soggetto di sottrarsi alla esecuzione di una pena irrevocabilmente irrogata o
ad uno stato legittimo di custodia cautelare.
Sez. VI, sent. n. 16146 del 21-11-1989 (cc. del 06-06-1989), Costanzo (rv 182606).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
L'allontanamento, anche di breve durata, senza permesso dall'abitazione in cui l'imputato si trova agli
arresti domiciliari integra gli estremi del reato di evasione.
Sez. VI, sent. n. 14520 del 27-10-1989 (cc. del 03-06-1989), Biffi (rv 182370).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Non integra gli estremi del delitto di evasione la condotta dell'imputato che, trovandosi agli arresti
domiciliari con autorizzazione ad uscire dalla propria abitazione per recarsi al lavoro, arbitrariamente si
allontani, per qualche istante, dal luogo di lavoro. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che tale
comportamento dello imputato integra un'ipotesi di inosservanza delle prescrizioni imposte con l'ordine di
concessione degli arresti domiciliari e ne legittima, pertanto, la revoca).
Sez. VI, sent. n. 13678 del 13-10-1989 (cc. del 06-06-1989), Bertamini (rv 182271).
Cassazione Penale
Questioni di costituzionalità
È manifestamente infondata in relazione all'art. 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art.
385 cod. pen. nella parte in cui equipara ai fini del trattamento penale colui che evade dal carcere e colui
che si allontana senza autorizzazione dal luogo in cui si trova agli arresti domiciliari, in quanto tale
equiparazione è riservata alle scelte del legislatore che ha tenuto conto, al riguardo, non già della
diversità della condotta, bensì della comunanza del bene giuridico protetto, da identificarsi nell'esigenza
di imporre il rispetto delle decisioni emesse al riguardo dall'autorità giudiziaria.
Sez. VI, sent. n. 3147 del 25-02-1989 (cc. del 17-11-1988), Sirica (rv 180648).
Cassazione Penale
Ordinamento penitenziario:- permessi
Al fine della sussistenza del dolo nel delitto di evasione commesso dal detenuto inottemperante all'obbligo
di rientro dal permesso concessogli ai sensi dell'art. 30 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto
ordinamento penitenziario), è sufficiente la consapevole omissione del rientro nei termini prefissati.
Sez. VI, sent. n. 12763 del 22-12-1988 (cc. del 22-03-1988), Della Pozza (rv 180026).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato
Il concetto di evasione non postula necessariamente la fuga o l'allontanamento definitivo, essendo
sufficiente ad integrarlo anche la sottrazione temporanea del detenuto allo stato di costrizione personale
cui è sottoposto. (Nella specie, l'imputato in quanto era comandante degli agenti di custodia, aveva fatto
uscire più volte dalla prigione un detenuto accompagnandolo con la sua auto, per questo era stato
condannato tra l'altro, in concorso, del reato di procurata evasione).
Sez. VI, sent. n. 7597 del 30-06-1988 (cc. del 21-04-1988), Galetta (rv 178748).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato
Sussiste l'estremo oggettivo del delitto di evasione nel comportamento di chi, dopo che gli è stato
notificato, in un ambiente vigilato dalla forza pubblica, un provvedimento restrittivo della libertà
personale, fugga, eludendo il controllo degli agenti, posto che dal momento della predetta legale
comunicazione egli non poteva più allontanarsi liberamente e senza essere ostacolato.
Sez. III, sent. n. 4982 del 22-04-1987 (cc. del 08-10-1986), Oddenino (rv 175753).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- furto
Nell'ipotesi del detenuto che evada indossando indumenti dell'amministrazione penitenziaria non può
ravvisarsi, tra le disposizioni di cui agli artt. 385 e 624 cod. pen., un concorso apparente di norme, con
conseguente assorbimento del furto nel reato di evasione, ostandovi sia la differente materialità dei
diversi episodi delittuosi, sia la diversa obiettività giuridica dei due reati, consistente per il furto
nell'inviolabilità del patrimonio e per l'evasione nell'autorità delle decisioni giudiziarie.
Sez. II, sent. n. 657 del 22-01-1987 (cc. del 10-07-1986), Manni (rv 174908).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Per abitazione, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 385, terzo comma, cod. pen., deve
intendersi solo il luogo dove la persona conduce vita domestica - sussiste pertanto il reato qualora il
soggetto sottoposto agli arresti domiciliari sia sorpreso fuori dalla stessa, anche se nelle immediate
adiacenze. (Nella specie, l'imputato era stato trovato a giocare a carte con amici all'esterno del fabbricato
nel quale era situata la sua abitazione).
Sez. VI, sent. n. 471 del 19-01-1987 (cc. del 17-10-1986), Capriati (rv 174840).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
La condotta di colui che, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, si allontani dal luogo assegnato, è
equiparabile a quella di colui che, detenuto in istituto carcerario, evada, ma tale equiparazione è limitata
alle identità della disciplina sanzionatoria. Ne consegue che le sanzioni sostitutive, previste dall'art. 53
della legge n. 689 del 1981, sono applicabili a colui che si sottragga agli arresti domiciliari, poiché, in tale
ipotesi, non è operante la norma di cui all'art. 60 della legge n. 689 del 1981 nella parte in cui escluda da
detta possibilità di applicazione il delitto di evasione previsto dall'art. 385 cod. pen.
Sez. VI, sent. n. 13094 del 21-11-1986 (cc. del 02-10-1985), Donnina (rv 174369).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Il reato di allontanamento dagli arresti domiciliari, di cui all'art. 385, terzo comma, cod. pen., sussiste
anche quando l'allontanamento sia temporaneo, dal momento che la norma non richiede un
allontanamento definitivo o la mancanza dell'"animus revertendi".
Sez. VI, sent. n. 6938 del 04-07-1986 (cc. del 06-03-1985), Temporali (rv 173309).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- danneggiamento
In tema di evasione, l'effrazione di cui al secondo comma dell'art. 385 cod. pen. non s'identifica con il
contenuto obiettivo del delitto di danneggiamento, essendo, a differenza di questo, limitata e circoscritta
ai fatti di violenza commessi sui mezzi materiali appositamente destinati o anche contingentemente
impiegati ad assicurare la custodia delle persone in stato di detenzione (mura, porte ecc.), per cui il
danneggiamento di altri oggetti non costituisce effrazione nel senso dell'aggravante, ma separato delitto
previsto dall'art. 635 cod. pen.
Sez. VI, sent. n. 5908 del 20-06-1986 (cc. del 11-03-1986), Rossi (rv 173180).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Qualora l'inosservanza dell'obbligo imposto dall'art. 254-quater del vecchio cod. proc. pen. si sostanzia
nell'allontanamento non autorizzato dell'arrestato dal luogo ove egli è tenuto a rimanere, deve trovare
applicazione il disposto del terzo comma dell'art. 385 cod. pen.; invero l'arresto domiciliare non si
contrappone alla custodia cautelare, ma, al contrario, ne costituisce una particolare modalità di
esecuzione, alternativa rispetto alla tradizionale forma carceraria e l'adozione della misura in parola lascia
pertanto in vita la condizione della carcerazione e, con essa, lo status di detenuto.
Sez. I, sent. n. 4043 del 24-05-1986 (cc. del 14-01-1986), Della Vecchia (rv 172782).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
L'allontanamento, anche di breve durata, senza permesso o autorizzazione dell'autorità preposta alla
sorveglianza, dall'abitazione in cui l'imputato si trova agli arresti domiciliari, integra gli estremi del reato
ex art. 385, comma terzo, cod. pen. (Fattispecie relativa a ritenuta evasione di persona sorpresa dai
Carabinieri in uno slargo di pubblico passaggio antistante il fabbricato in cui trovasi la sua abitazione. La
Suprema Corte ha anche precisato che la norma predetta contempla solo l'abitazione, cioè il luogo dove
la persona conduce la vita domestica, e non le sue "appartenenze" come cortili, giardini ed altri luoghi
consimili, qualora non costituiscano parte integrante dell'abitazione ma siano posti al servizio della
medesima).
Sez. VI, sent. n. 3582 del 12-05-1986 (cc. del 11-12-1985), Megna (rv 172633).
Cassazione Penale
Tentativo
Si configura il tentativo di evasione nella condotta di colui che, detenuto, agisca per svincolarsi dai militari
di scorta e per allontanarsi, correndo - anche se riesce a percorrere solo pochi metri, prima di essere
ripreso -, non riuscendo a sottrarsi completamente alla sfera di vigilanza degli agenti.
Sez. VI, sent. n. 716 del 23-01-1986 (cc. del 17-10-1985), Barbisan (rv 171632).
Cassazione Penale
Ordinamento penitenziario:- semilibertà
L'ipotesi criminosa prevista dall'art. 51 della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario, che
condiziona la punibilità del condannato, sottoposto al regime di semilibertà, allontanatosi dall'istituto
senza giustificato motivo, al perdurare dell'assenza per oltre dodici ore, non può essere utilizzata per
interpretare allo stesso modo l'art. 385 cod. pen. con riferimento alla categoria degli imputati arrestati
per i quali lo stato di custodia cautelare è stato sostituito con l'arresto nella propria abitazione o in un
luogo pubblico di cura.
Sez. VI, sent. n. 9949 del 29-10-1985 (cc. del 03-04-1985), Stellin (rv 170879).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
Nell'ipotesi di allontanamento dall'abitazione di colui che si trovi agli arresti domiciliari (come nel caso di
assenza oltre le dodici ore dell'ammesso al regime di semilibertà) ai fini della configurabilità del reato di
cui all'art. 385, terzo comma, cod. pen. sono irrilevanti la durata e i motivi dell'allontanamento, salvo che
questi ultimi assurgano a dignità di esimente. Il riferimento nel terzo comma dell'art. 385 cod. pen. ai
precedenti commi del medesimo articolo è effettuato solo "quoad poenam", essendo chiaramente
differenti le condizioni in cui vengono a trovarsi gli autori delle rispettive violazioni e dovendo ravvisarsi la
ratio dell'equiparazione non nell'identità delle condotte poste in essere, ma nella comunanza dell'oggetto
della tutela penale, da identificare nell'esigenza di imporre il rispetto delle decisioni dell'autorità
giudiziaria.
Sez. VI, sent. n. 8466 del 02-10-1985 (cc. del 21-06-1985), Puliti (rv 170546).
Cassazione Penale
Arresti domiciliari:
L'imputato che si trovi in stato d'arresto nella propria abitazione è sottoposto alle regole relative a tutti i
detenuti, tra le quali principale è quella di non evadere dal luogo di detenzione, sia esso il carcere o il suo
domicilio. (Fattispecie relativa a ritenuta evasione di imputata uscita dalla propria abitazione senza essere
stata debitamente autorizzata, per recarsi nel suo negozio al fine, da lei dichiarato, di controllarne
l'andamento).
Sez. VI, sent. n. 5969 del 17-06-1985 (cc. del 07-03-1985), Coveri (rv 169779).
Cassazione Penale
Ordinamento penitenziario:- semilibertà
Ai fini della sussistenza o meno del reato previsto dall'art. 51 della legge 26 luglio 1975 n. 354
sull'ordinamento penitenziario, il calcolo della durata dell'assenza del condannato o internato ammesso al
regime di semilibertà, va effettuato tenendo conto dell'intervallo trascorso, senza soluzioni di continuità,
tra il momento in cui l'assenza ha iniziato a verificarsi e quello in cui è avvenuto il rientro, a nulla
rilevando il fatto che da un certo momento sarebbe iniziato a decorrere, ove l'assenza non si fosse
verificata, un nuovo periodo di ammissione al regime di semilibertà. (Fattispecie nella quale si era
sostenuto che ai fini del calcolo si doveva tener conto del periodo corrispondente alla notte nel corso della
quale il detenuto non era rientrato, ma non del successivo tempo a decorrere dall'ora in cui iniziava un
nuovo periodo di ammissione al regime di semilibertà).
Sez. VI, sent. n. 5498 del 28-05-1985 (cc. del 09-05-1985), Vaglio (rv 169535).
Cassazione Penale
Ordinamento penitenziario:- semilibertà
Il reato previsto dall'art. 51 della legge 26 luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento penitenziario, deve essere
considerato assimilabile a quelli di carattere permanente non solo per il rinvio "quoad poenam" al delitto
di evasione di cui all'art. 385 cod. pen., ma anche e soprattutto perché il condannato ammesso al regime
di semilibertà è in condizioni di ridurre o aumentare volontariamente la durata dell'assenza entro oppure
oltre le dodici ore.
Sez. VI, sent. n. 5498 del 28-05-1985 (cc. del 09-05-1985), Vaglio (rv 169536).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- resistenza a un pubblico ufficiale
In ipotesi di concorso del reato di evasione, circostanziato ai sensi del primo capoverso, dell'art. 385 cod.
pen., con il reato di resistenza e con quello di violenza a pubblico ufficiale, la violenza e la minaccia
considerate nella norma citata rispondono alle previsioni generiche di cui agli artt. 581 e 612 cod. pen. e
non anche alle previsioni specifiche contenute in altre disposizioni di legge o perché il grado della violenza
o della minaccia è più elevato - come, tra gli altri casi, nelle lesioni personali - oppure perché la condotta
violenta e intimidatrice producono l'aggressione di altro bene giuridico tutelato.
Sez. II, sent. n. 2369 del 12-03-1985 (cc. del 28-06-1984), Piacentini (rv 168267).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- rapina
Quando la violenza venga adoperata sia per conseguire il possesso della cosa sia come mezzo per
evadere, sussiste il concorso formale tra il reato di rapina e quello di evasione aggravato dall'uso della
violenza, a nulla rilevando l'unicità del motivo a delinquere, che induce l'agente a fare ricorso alla
violenza per conseguire entrambi i risultati.
Sez. II, sent. n. 2369 del 12-03-1985 (cc. del 28-06-1984), Piacentini (rv 168268).
Cassazione Penale
Momento consumativo del reato
Il delitto di evasione si consuma nel momento in cui, con azione cosciente e volontaria, una persona,
legalmente arrestata o detenuta per un reato, si sottrae completamente alla sfera di vigilanza in cui si
trova. Infatti, con tale sottrazione e nel momento in cui avviene, il soggetto viola il bene giuridico tutelato
dall'art. 385 cod. pen. e cioè l'interesse dello Stato al mantenimento della restrizione personale del
custodito, disposta ed eseguita nella forma di legge.
Sez. VI, sent. n. 1266 del 06-02-1985 (cc. del 14-12-1984), De Biase (rv 167727).
Cassazione Penale
Ammissione al lavoro all'esterno
L'art. 385, terzo comma, cod. pen., quale risulta anche dalla nuova formulazione degli artt. 15 della legge
n. 1 del 1977 e 29 della legge 1982 n. 532, non si riferisce alla fattispecie prevista dall'art. 51, secondo
comma, dell'ordinamento penitenziario, relativa al condannato ammesso al regime di semilibertà che
rimanga assente dall'istituto senza giustificato motivo per più di dodici ore, trovando simile ipotesi la sua
sanzione nel primo comma dell'art. 385 cod. pen., alla cui disciplina l'art. 51 si richiama ai soli fini della
pena. Ne consegue che commette il delitto di evasione l'imputato in stato di custodia cautelare che sia
stato autorizzato a recarsi fuori dall'istituto per lavoro all'esterno cui era stato ammesso con le modalità
previste dalla disciplina penitenziaria.
Sez. VI, sent. n. 1266 del 06-02-1985 (cc. del 14-12-1984), De Biase (rv 167726).
Cassazione Penale
Ammissione al lavoro all'esterno
In caso di ammissione al lavoro all'esterno dell'istituto il detenuto, che si rechi sul posto del lavoro stesso,
non si sottrae alla restrizione personale legalmente imposta poiché egli rimane, anche fuori dell'istituto,
sotto il diretto controllo della direzione dello stesso, per cui commette il reato di evasione allorché si
allontana volontariamente dal luogo di lavoro al quale è stato assegnato.
Sez. VI, sent. n. 1266 del 06-02-1985 (cc. del 14-12-1984), De Biase (rv 167729).
Cassazione Penale
Ordinamento penitenziario:- permessi
In materia di evasione, verificatasi a seguito di permesso concesso al detenuto e da questi non rispettato,
presupposto di fatto non è soltanto lo stato di legale detenzione o arresto, ma anche la scadenza delle
dodici ore di assenza ingiustificata dall'istituto penitenziario. È, infatti, in relazione a quel momento che
va valutata la condotta dell'imputato diretta a sottrarsi alla restrizione della libertà, assumendo il
precedente periodo di tolleranza una sua autonoma rilevanza ai soli fini disciplinari.
Sez. VI, sent. n. 1266 del 06-02-1985 (cc. del 14-12-1984), De Biase (rv 167728).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- resistenza a un pubblico ufficiale
Il reato di evasione aggravata e quello di resistenza a pubblico ufficiale sono compatibili tra loro, in
quanto diversi sono i beni giuridici tutelati dalle norme che li prevedono. Ne consegue che è ipotizzabile il
concorso materiale tra i due reati, poiché la violenza o minaccia diretta verso il pubblico ufficiale è
caratterizzata dalla qualità del soggetto passivo contro cui è indirizzata l'azione violenta o intimidatrice e
dalla finalità di tutela della Pubblica Amministrazione cui è rivolto l'art. 337 cod. pen., mentre la violenza
o minaccia adoperata per procurarsi l'evasione rientra nella previsione generica dei reati di percosse e di
lesioni e qualifica come aggravato il reato di evasione, che ha il fine di salvaguardare la decisione
dell'autorità giudiziaria.
Sez. II, sent. n. 10490 del 23-11-1984 (cc. del 27-04-1984), Altomonte (rv 166821).
Cassazione Penale
Persone sottoposte a misura di sicurezza detentiva
La persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, che evada dallo stabilimento nel quale è internata
o che in qualsiasi altro modo si sottragga volontariamente all'esecuzione della misura, non risponde del
delitto previsto e punito dall'art. 385 cod. pen., la cui applicazione è limitata esclusivamente ai soggetti
che si trovano nelle condizioni indicate dalla norma, cioè le persone che siano legalmente in stato di
arresto o di detenzione (da custodia preventiva o da esecuzione di condanna) per un reato. Trattasi,
infatti, di indicazione tassativa, non suscettibile di applicazione analogica che, risolvendosi "in malam
partem", non è consentita in materia di responsabilità penale.
Sez. VI, sent. n. 8252 del 06-10-1984 (cc. del 02-05-1984), Matta (rv 165987).
Cassazione Penale
Ordinamento penitenziario:- semilibertà
La disposizione dell'art. 51 della legge n. 354 del 1975 deve essere letta nel senso che l'attenuante di cui
all'ultimo comma dell'art. 385 cod. pen. va concessa subordinatamente al verificarsi della condizione
richiesta da questa disposizione e cioè, alla spontanea costituzione in carcere del condannato.
Sez. VI, sent. n. 6007 del 23-06-1984 (cc. del 08-05-1984), Boncristiano (rv 164998).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- sequestro di persona
Nell'ipotesi di evasione con uso di violenza o minaccia alle persone, l'eventuale delitto di sequestro di
persona concorre e non è assorbito nel reato predetto, poiché la violenza e la minaccia medesime
rispondono solo alle previsioni dei reati di percosse e di minaccia e non anche a quelle contemplate da
altre figure criminose.
Sez. V, sent. n. 755 del 27-01-1984 (cc. del 18-10-1983), Izzo (rv 162375).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato
Oggetto della tutela penale nel reato di evasione è il rispetto dovuto all'autorità delle decisioni giudiziarie,
sul presupposto di un legittimo stato di arresto o di detenzione del soggetto attivo. La materialità
dell'evasione resta perciò integrata allorché il soggetto, legalmente arrestato o detenuto, si sottrae allo
stato di restrizione personale, nulla rilevando che l'evasione avvenga in luogo aperto. (Nella specie,
l'imputato si era dato alla fuga dopo essere stato legalmente dichiarato in arresto e informato, sia pure in
via informale, dell'ordine di cattura a suo carico, mentre era accompagnato, sotto la custodia degli agenti
in divisa, verso l'autovettura di servizio, senza le manette ai polsi).
Sez. VI, sent. n. 429 del 17-01-1984 (cc. del 29-09-1983), Staffi (rv 162135).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- resistenza a un pubblico ufficiale
La minaccia con arma, dispiegata nei confronti di Carabinieri, configura di per sé il reato di resistenza. Ne
consegue che qualora si contesti all'agente anche il delitto di evasione tentata aggravata dall'arma non è
la circostanza dell'arma ad operare l'assorbimento del reato di resistenza, ma è questo ultimo delitto ad
assorbire la circostanza caratterizzante il tentativo di evasione.
Sez. I, sent. n. 9832 del 19-11-1983 (cc. del 20-05-1983), De Rosa (rv 161303).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- resistenza a un pubblico ufficiale
Il reato di tentata evasione aggravata e quello di resistenza a pubblico ufficiale ben possono concorrere
tra loro, attesa la diversità di beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici. Ne consegue che
il delitto di resistenza non può ritenersi assorbito da quello di tentata evasione aggravata.
Sez. I, sent. n. 9832 del 19-11-1983 (cc. del 20-05-1983), De Rosa (rv 161304).
Cassazione Penale
Persone sottoposte a misura di sicurezza detentiva
Il reato di evasione non è configurabile nella ipotesi di un internato per esecuzione di una misura di
sicurezza e ammesso al regime di semilibertà, il quale non rispetti l'orario di rientro nella casa
circondariale. La figura dell'internato infatti, non è assimilabile a quella del condannato.
Sez. VI, sent. n. 9560 del 12-11-1983 (cc. del 28-09-1983), Tosolini (rv 161162).
Cassazione Penale
Ammissione al lavoro all'esterno
L'ammissione al lavoro all'aperto va considerata una particolare modalità di esecuzione del trattamento
penitenziario. Risponde pertanto di evasione il detenuto che, sottoposto a tale regime, si sia allontanato
arbitrariamente dal luogo di lavoro, pur facendo rientro in carcere la sera.
Sez. VI, sent. n. 8014 del 07-10-1983 (cc. del 08-06-1983), Adani (rv 160473).
Cassazione Penale
Elemento materiale del reato
Commette il delitto di evasione il detenuto che, mentre sia in procinto di uscire dal luogo di pena, prima
di giungere al cancello di uscita sia afferrato e trattenuto da agente di custodia.
Sez. I, sent. n. 3700 del 26-04-1983 (cc. del 07-02-1983), Vallanzasca (rv 158669).
Cassazione Penale
Concorso con altri reati:- resistenza a un pubblico ufficiale
Il reato di evasione, anche nell'ipotesi del tentativo, non può assorbire come aggravante quello di
resistenza a pubblico ufficiale, che tutela un differente bene giuridico.
Sez. VI, sent. n. 3052 del 14-04-1983 (cc. del 08-02-1983), Aravena (rv 158366).
Cassazione Penale
Ordinamento penitenziario:- permessi
Il dolo del delitto di evasione nella forma del mancato rientro in istituto senza giustificato motivo alla
scadenza del permesso, di cui all'art. 30, comma terzo, della legge 26 luglio 1975 n. 354, consiste nella
consapevole volontà del detenuto di protrarre oltre il termine stabilito il temporaneo stato di libertà
derivante dal permesso, senza che la protrazione possa considerarsi giustificata da una causa che
impedisce il rientro in istituto.
Sez. III, sent. n. 647 del 26-01-1983 (cc. del 16-11-1982), Gallo (rv 157065).
Cassazione Penale
Ordinamento penitenziario:- semilibertà
Il reato concernente il ritardato rientro nell'istituto carcerario, previsto dall'art. 51 della legge 26 luglio
1975 n. 354, si richiama al delitto di evasione, di cui all'art. 385 cod. pen., solo ai fini della pena, e non
anche circa la connotazione di dolo concernente l'evasione. È sufficiente pertanto la coscienza e volontà
della condotta da cui scaturisca - come conseguenza prevista - il ritardo, superiore alle dodici ore, nel
rientro in istituto carcerario, a nulla rilevando la prova che l'imputato non aveva intenzione di evadere.
Sez. VI, sent. n. 591 del 25-01-1983 (cc. del 03-11-1982), Lonardi (rv 157055).
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