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Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) GLI IMPIEGATI A CONTRATTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (DICEMBRE 2001) I Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) PREMESSA Questa breve guida sulla disciplina del personale a contratto i n servizio presso la rete all’estero conclude un anno di intenso lavoro, durante il quale gli interventi nel settore sono stati particolarmente numerosi. Nel corso del 2001, oltre ad applicare le novità normative introdotte con il Decreto legislativo 13 maggio 2000, n. 103, l’Uf ficio II della Direzione Generale per il Personale h a curato la realizzazione di fondamentali misure in favore delle oltre 2.500 unità in servi zio, una risorsa fondamentale per gli Uffici diplomatico -consolari e gli Istituti Italiani di Cultura all’ estero. Anche nel desiderio di rendere concreta testimonia nza del contributo del personale a contratto e nel contempo della complessità del lavoro che la gestione quotidiana di tale contingente rappresenta per l’Amministrazione, si è ritenuto opport uno sintetizzare gli aspetti principali di questa materia. Per co mpletare il lavoro, sono stati inclusi i testi normativi di riferimento. Vorrei ringraziare di cuore i funzionari diplomatici in servizio presso l’Ufficio II che hanno di mostrato dedizione profonda al servizio e capacità lavorative davvero eccezionali. Gra zie al fondamentale contributo dei Consigl ieri di Legazione Vittorio Sandalli e Stefano Zanini nonché del Segretario di Legazione Giuseppe Fedele si è concret izzato il desiderio di realizzare una guida pratica e semplice su tale delicata materia. Ricordo e ri ngrazio con piacere anche il rimanente personale in servizio presso le Sezione III di quest’Ufficio che quotidianamente si occupa della gestione dell’intera materia. Nessuno più dei miei superiori, con cui condivido l’esperienza alla Direzione Generale per il Personale, ha però fornito quel prezioso contributo che ha permesso di conseguire questo risultato. Grazie infinite dunque, e di vero cuore, al Direttore Generale per il Personale, Ambasciatore Giovanni Dominedò, e al Ministro Aldo Mantovani, che hanno voluto sempre seguire questo lavoro con infinita pazienza e cortesia, competenza e precisione, affetto sincero. Il nostro auspicio è quello di avere cont ribuito, con umiltà e anche se solo in piccola parte, a fornire uno strumento di riferimento, utile all’Amministrazione. Placido Vigo II Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) SOMMARIO PREMESSA ............................................................................................................................. II INTRODUZIONE.......................................................................................................................... V LE CATEGORIE DEGLI IMPIEGATI A CONTRATTO .................................................................... 7 GLI IMPIEGATI A CONTRATTO DI LEGGE LOCALE ................................................................. 10 LE CATEGORIE: I - I: A TEMPO INDETERMINATO ......................................................................................... 10 I - II: A TEMPO DETERMINATO ............................................................................................. 11 I - III: SCHENGEN.................................................................................................................. 12 I - IV: IN SERVIZIO PRESSO GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA .......................................... 13 L’ASSUNZIONE: II - I: LE PROVE DI SELEZIONE: AUTORIZZAZIONE E SVOLGIMENTO ................................... 19 II - II: LA STIPULA DEL CONTRATTO..................................................................................... 24 II - III: L’APPROVAZIONE DEL CONTRATTO E L’ASSUNZIONE IN SERVIZIO ........................... 25 II - IV: LA RICOLLOCAZIONE PRESSO ALTRO UFFICIO ........................................................... 26 IL TRATTAMENTO ECONOMICO, PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE: III - I: LA RETRIBUZIONE: CRITERI E REVISIONE................................................................... 28 III - II: IL REGIME FISCALE ..................................................................................................... 29 III - III: IL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA .................................................................................. 30 III - IV: IL REGIME PREVIDENZIALE ........................................................................................ 31 III - V: LA TUTELA SANITARIA ............................................................................................... 32 III - VI: LA TUTELA ANTINFORTUNISTICA .............................................................................. 32 ORARIO DI SERVIZIO, CONGEDI, PERMESSI E VIAGGI DI SERVIZIO: IV - I: L’ORARIO DI LAVORO ................................................................................................ 34 IV - II: CONGEDO ORDINARIO E FESTIVITÀ ............................................................................ 34 IV - III: CONGEDO STRAORDINARIO, ASPETTATIVA, ASTENSIONE PER GRAVIDANZA ............. 35 IV - IV: I VIAGGI DI SERVIZIO.................................................................................................. 37 IV - V: I PERMESSI RETRIBUITI ............................................................................................... 37 DOVERI DEGLI IMPIEGATI, DISCIPLINA, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: V - I: I DOVERI DEGLI IMPIEGATI ......................................................................................... 39 V - II: LE SANZIONI DISCIPLINARI ........................................................................................ 39 V - III: LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE....................................................................... 42 V - IV: LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI IMPIEGO .......................................................... 42 GLI IMPIEGATI A CONTRATTO DI LEGGE ITALIANA .............................................................. 45 IL RUOLO AD ESAURIMENTO DISCIPLINATO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA: I - I: LE CARATTERISTICHE ................................................................................................ 45 I - II: LE NORME DI RACCORDO: PRINCIPALI ISTITUTI ED EVOLUZIONE .............................. 46 I - III: IL CODICE DISCIPLINARE ............................................................................................ 47 IL PASSAGGIO NEI RUOLI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI....................................... 54 L’EVOLUZIONE NORMATIVA RECENTE .................................................................................. 56 LA GESTIONE DEL PERSONALE A CONTRATTO....................................................................... 59 III Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) CONCLUSIONI ........................................................................................................................... 60 I TESTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO - - - - - - - DECRETO LEGGE 13 MARZO 1988, N. 69 (NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE […]) .............................................................................................................. 62 DECRETO LEGGE 1° LUGLIO 1996, N. 347 (DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E NORME RELATIVE AD IMPEGNI INTERNAZIONALI ED ALLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO) .................................................................... 65 LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662 (MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA) .............................................................................................................. 66 LEGGE 28 LUGLIO 1999, N. 266 (DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE CARRIERE DIPLOMATICA E PREFETTIZIA, NONCHÉ DISPOSIZIONI PER IL RESTANTE PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, […]) .............................................................................................................................................. 67 D.L.VO 7 APRILE 2000, N. 103 (MODIFICA DEGLI ARTICOLI 152 E SS. DEL D.P.R. N. 18/1967 E REGIME TRANSITORIO) ........................................................................ 68 DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA', A NORMA DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53) ................................................................................................. 76 LEGGE 21 DICEMBRE 2001, N. 442 (DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI IMPIEGATI A CONTRATTO IN SERVIZIO PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, GLI UFFICI CONSOLARI E GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL’ESTERO) ................................................................................ 80 D.P.R. 31 LUGLIO 1980, N. 618 (ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI ITALIANI ALL’ESTERO) .......................................................................................................... 83 ACCORDO SUCCESSIVO PER IL PERSONALE DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 4, 3° ALINEA DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO MINISTERI (22.10.1997) ........... 85 C.C.N.L. PER IL COMPARTO MINISTERI 1994/97 - ADATTAMENTI PER IL PERSONALE A CONTRATTO A LEGGE ITALIANA ............................................................ 91 ACCORDO SUCCESSIVO PER IL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LE RAPPRESENTANZE ITALIANE ALL’ESTERO (12.4.2001) .......................................................................................................... 97 CONTRATTO INTEGRATIVO 1998-2001 DELL’ACCORDO SUCCESSIVO RELATIVO AL PERSONALE A CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO REGOLATO DALA LEGGE ITALIANA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, DEL C.C.N.L. COMPARTO MINISTERI 1998-2001, SOTTOSCRITTO IL 12 APRILE 2001 (19.12.2001) ...................................................................................................................... 107 D.M. N. 032/2198 DEL 10 LUGLIO 2000 (PERMESSI RETRIBUITI) .................................. 111 D.M. N. 1359 DEL 14 MARZO 2001 (CONTRIBUTO ALLE SPESE DI TRASFERIMENTO IN CASO DI RICOLLOCAZIONE PRESSO ALTRO UFFICIO) .......... 112 D.M. N. 032/655 DEL 16 MARZO 2001 (REQUISITI E MODALITÀ PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE A CONTRATTO) ............................................................ 113 MESSAGGIO CIRCOLARE N. 032/27614 DEL 22 DICEMBRE 2000 (ASSISTENZA ANTINFORTUNISTICA) ......................................................................................................... 118 CIRCOLARE N. 25 DEL 7 GIUGNO 2001 DEL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L’ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO (ASSEGNO FAMILIARE) .................................................................. 119 IV Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) INTRODUZIONE STORIA, RUOLO E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Da sem pre l e Mi ss i oni di pl om at i che e gl i Uf fi ci consol ari hanno avv ert i t o l ’es i genz a, p er svol gere l e prop ri e funz i oni i n P aesi l ont ani e di versi pe r usi e cul t ura, di a vval ersi di personal e espert o i n abi t udi ni e l i ngua del P aese ospi t ant e. Esem pi o cl assi co di t al e cat e gori a di personal e sono i dra gom anni , i m pi egat i dedi t i preval ent em ent e a funz i oni di i nt erpret ari at o nel l e Am basci at e e Le g az i oni accredi t at e presso i l S ul t ano del l ’ Im p ero Ot t om ano; essi era no per l o pi ù app ar t enent i a fam i gl i e o ri gi nari e del l ’Europa o cci den t al e, t rasf eri t esi ne l vi ci no Ori ent e, e per que st o uni t i da sent i ment i di l eal t à e fedel t à nei confront i del l o S t at o i nvi ant e. Da quei t em pi m ol t e cose sono c am bi at e nei com pi t i e n e l l e carat t e ri st i che di A m basci at e e C onsol a t i , m a l a funz i one che veni va s vol t a da gl i esp ert i del l a real t à l ocal e si ri t rova, i n t ut t a l a sua i m port anz a, nel p ersonal e a cont rat t o di Uffi ci di pl om at i co cons ol ari e Ist i t ut i It al i ani di C ul t ura d el nost ro t em po, assunt o sul pos t o sul l a base del l e conoscenz e - pre z i ose per l a funz i onal i t à del s ervi z i o - di l i ngua, usi e am bi ent i l ocal i . La di sci pl i na del p ersonal e a cont rat t o presso l a nost ra r et e al l ’es t ero è st at a so gget t a nel corso d e gl i anni a num e rose m odi f i che i n concom i t anz a co n l ’evol uz i one del l ’ asset t o gi uri di co d e l l a nost ra Am m i ni st raz i one. La r ecent e ri fo rm a del Mi ni st ero d egl i Aff ari Est e ri ha i nt eressat o an che t al e cat e gori a di personal e, la cui re gol am ent az i one è t ut t ora i n vi a di perfez i onam ent o e, a l l o st ato at t ual e, ri sul t a dai s egu ent i pri nci pal i st rum ent i norm at i vi : - - D . P . R . 5 ge n n ai o 196 7 n . 1 8 , O rd i na m e nt o de l l ’ a m m i n i st r az i on e d e g l i A f f a ri E st e ri ; D . P . R . 3 1 l u gl i o 1 98 0 n . 6 1 8 , A s si st e n za s a ni t a r i a ai c i t t a di ni i t al i an i al l ’ es t er o ; L e g g e 2 8 l u gl i o 1 9 99 n . 2 6 6 , D e l e g a al G o v e r n o p er i l ri o rdi n o d e l l e c ar ri e re d i p l o ma t i c a e pr ef e t t i z i a , no n c h é di s po s i z i on i per i l r e s t a n t e p er s o n al e del M i n i s t e r o de g l i af f ar i es t er i ,… ( o m i s si s ) …; D . L . v o 7 ap r i l e 2 0 00 n . 1 0 3, D i sc i pl i n a d e l p e rs o n al e as s un t o l o c al m e n t e d al l e ra p p r e se n t a n z e d i pl om a t i c he , d a gl i u f f i ci c o n s ol a ri e d ag l i i s t i t u t i i t a l i a n i d i c u l t u r a a l l ’ e st er o ; V Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) - - - - L e g g e 21 di c e m b re 2 0 0 1 , n. 4 4 2 , c on t e n en t e “ D i sp o si z i o ni i n t e g r at i v e i n m a t er i a d i i m pi e ga t i a c o nt r at t o p re s s o gl i U f f i ci d i p l o m a t i c o - c o n s o l ari e gl i I st i t u t i I t al i an i d i C u l t u ra a l l ’ e st e r o” ; D . M . 1 0 l u g l i o 20 0 0 n . 2 1 9 8 , P er m e ss i re t r i b ui t i ; D . M . 1 4 m a r zo 20 0 1 n . 1 3 5 9 , C o nt r i b u t o al l e s pe s e di t r a sf er i m e nt o i n c as o d i ri c ol l oc a zi o n e p r e ss o a l t r o Uf f i ci o ; D . M . 1 6 m a r zo 2 0 01 n . 6 5 5 , R e q ui si t i e mo d a l i t à p e r l ’ a ss u n zi o n e d e l pe r s on a l e a c o nt ra t t o; Accordo su c ce s si v o a l CCNL, Norme di r a c c or d o p e r l ’ a p pl i c a zi o ne a l per s o n al e c on c o nt r at t o d i l e g g e i t a l i a n a d el C o n t r at t o C ol l et t i v o N a z i o n al e di L a v o r o C o m p a r t o M i ni s t e ri d el 1 9 9 5 ( f i r m a t o i l 2 2 . 10 . 1 9 9 7 ) ; A c c o r d o s u c ce s si v o a l CCNL, Norme di r a cc o r do per l ’ a p pl i c a zi o ne a l p er s o n al e c o n co n t r a t t o d i l e g ge i t al i an a d el C o n t r at t o C o l l et t i v o N a z i o n a l e d i L a v or o C o m p a r t o M i ni s t eri 1 9 9 8 - 2 00 1 ( f i r m a t o i l 1 2 . 4 . 2 0 0 1 ) C o n t r at t o i n t e g r at i vo d e l l ’ A cc o r d o s u cc e s si v o de l 1 2 . 4. 2 00 1 ( f i r m a t o i l 1 9 . 1 2. 2 0 01 ) ; T e l e sp r es s o n . 0 3 0/ 0 9 5 1 d e l 2 8 . 1 0 .9 7, E n t ra t a i n v i gor e d e l l ’ A cc o r d o S u c ce s si v o d el 2 2 . 1 0 .1 9 9 7; T e l e sp r es s o n . 03 2 / 916 0 d el 22 . 5 . 2 0 00 , Ri or d i n o d el l a di s ci p l i n a a s e g u i t o de l l ’ e n t r a t a i n v i g or e de l D . L . vo 10 3 / 2 0 00 ; M e ss a g gi o n. 03 2 / 2 7 61 4 de l 22 . 1 2 . 2 0 0 0 , A s si st en z a a n t i n f or t u ni st i c a ; M e ss a g gi o n . 0 3 2/ 1 0 6 0 1 de l 23 . 4 . 2 00 1 , E n t r a t a i n vi g o r e d e l l ’ A cc o r d o S u c ce s si v o d el 1 2 . 4 . 20 0 1 ; M e ss a g gi o n. 0 3 2/ 1 5 71 8 d el 2. 6 . 2 0 0 1, P r oce d u r e d i a ss u n zi o ne del p e r s o na l e a c o nt r at t o. S i t rat t a di un com pl esso di norm e cos pi cuo, cui occo rre f are cos t ant e ri fe ri m ent o per assi cura re l a corret t a appl i c az i one del l a di s ci pl i na del pers onal e a cont r at t o, ferm o rest ando i l carat t e re es cl us i vam ent e di vul gat i vo e co m p i l at i vo del l a present e pubbl i caz i one, che non cost i t ui sce evi dent em ent e u na font e norm at i va aut onom a . VI Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) LE CATEGORIE DEGLI IM PIEGATI A CONTRATTO P er ori ent arsi nel l a m at eri a, oc corr e i nnanz i t ut t o t enere pres ent e i pri nci pi , fort em ent e i nnova t i vi , sanci t i dal l a legge di del e ga l e gi sl at i va al Governo del 1999 1, che, i n p art i col ar e, uni fi ca l a di s ci pl i na del per sonal e assunt o l ocal m ent e dal l e R appres ent anz e di pl om at i che, dagl i Uffi ci consol ari e dagl i Ist i t ut i It a l i ani di C ul t ura al l ’est ero e st abi l i s ce l a st i pul a dei cont r at t i sul l a base degl i ordi nam ent i degl i S t at i di accr edi t am ent o, assi cur ando uno s t andard m i ni m o di t rat t am ent o nei ca si e per l e m at eri e i n cui l e previ si oni del l a norm at i va l ocal e si ri vel i no i nesi st ent i o i ns uffi ci ent i . In appl i caz i one del l a l egge del e ga, i l 7 apri l e 2000 è st a to em anat o i l D ecr et o Le gi sl at i vo n. 10 3, che h a d et t at o l a nuova di s ci pl i na de gl i i m pi egat i a cont rat t o, s ost i t uendo l ’i nt ero Ti t ol o V I del D.P .R . 5 gennai o 1967, n. 18. Inol t re, i l D. L.vo n. 10 3/ 2000 è s t at o propri o di r ec ent e pa rz i al m ent e i nt egr at o da un provv edi m ent o l egi s l at i vo approv at o dal P arl am ent o i l 18 di cem bre 2001. In vi rt ù di quest e norm e i nuovi c ont rat t i di assunz ione devono esse re st i p ul at i secondo l a l e gge l ocal e, f erm e rest ando al cune c ondi z i oni m i ni m e di t rat t am ent o. Nel cont em po cont i nuano ad es se re re gol at i dal l a l e gge i t al i ana i rappo rt i di i m pi ego del pers onal e di naz i onal i t à i t al i ana che, al l ’ent rat a i n vi gore del D. L.vo n. 103/ 2000, era i n s ervi z i o con cont rat t o a t em po i ndet erm i n at o re gol at o dal l a l e gge i t al i ana o ch e ha pot ut o opt are per es so ai sensi d el m edesi m o decr et o l egi sl at i vo. Il person al e a co nt rat t o è qui ndi oggi suddi vi so i n due pri nci pal i cat e gori e : quel l a de gl i i m pi e gat i con cont r at t o d i di ri t t o l ocal e e qu el l a (a d esauri m ent o, per ché l i m i t at a ad al cuni cont rat t i i n corso di ese cuz i one al m om ent o del l ’ ent rat a i n vi gor e de l D. L.vo n. 103/ 2000 ed a q uel l i del personal e opt ant e) de gl i i m pi egat i con cont rat t o di di ri t t o it al i ano. Ent ram be l e cat e go ri e di i m pi egat i a cont rat t o (quel l i con cont rat t o di di ri t t o l ocal e e quel l i con cont rat t o di di ri t t o i t al i ano) s ono ri com prese i n un cont i ngent e com pl essi vo fi ssat o dal l a l egge i n 1.827 uni t à per l e R appres ent anz e di pl om at i che e gl i Uffi ci cons ol ari e i n 450 u ni t à per gl i Ist i t ut i It al i ani di C ul t ura 2. A quest e vanno a ggi unt e l e 200 uni t à di i m pi egat i assunt i pe r l ’a t t uaz i one del l ’acco rdo di S chen gen, com e vi ene i l l ust rat o nel capi t ol o s uccessi vo. 1 2 Articolo 4 Legge 2 8 lu glio 1 999 , n . 266 . Articolo 1 5 2 D.P.R. n . 18 /19 67 , come modificato d all’articolo 1 d el D.L.v o n . 1 03 /2 000 . 7 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) Quest a pubbl i caz i on e se gue l a suddi vi si one nel l e du e cat e gori e, affront ando p ri m a i l personal e con co nt rat t o di di ri t t o l ocal e, poi quel l o di di ri t t o i t al i ano, per concl ud er si con i capi t ol i dedi cat i al pas s a ggi o del pers onal e a cont r at t o n ei ruol i del Mi ni st ero d e gl i Affa ri Est eri ed al l e evol uz i oni norm at ive pi ù rec ent i . 8 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) * * * 9 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) GLI IMPIEGATI CON CON TRATTO DI LEGGE LOCALE Il do cum ent o che re gol a i l r apport o di i m pi ego di qu e st a cat e gori a di person al e è i l cont rat t o di l avoro st i pul at o t ra i l C apo del l ’Uffi ci o al l ’ est e ro e l ’i m pi e gat o. Tal e cont rat t o ri spe cchi a i l t est o cont r at t ual e t i po, approv at o dal Mi ni st ero, ch e ogni Am basci at a (o, i n assenz a, l ’Uffi ci o cons ol are di pri m a cl asse) el abo ra sul l a base del l ’ordi nam e nt o del l o S t at o di accredi t am ent o, nonché del l e di sposi z i oni del Tit ol o V I del D.P .R . n. 18/ 1967, com e m odi fi cat o dal D. L.vo n. 103/ 2000. Lo schem a cont rat t ual e vi ene el abor at o sent i t e anche l e rappres ent anz e si nd acal i i n sed e ed avv al endosi del l a consu l enz a del l egal e di fi duci a d el l ’Am basci at a. Il t est o cont rat t ual e t i p o ha val i di t à per t ut t i gl i Uffi ci (R appresent anz e di pl om at i che, Uffi ci consol ari , Ist i t ut i It al i ani di C ul t ura) present i n el l o S t at o di accr e di t am ent o, ferm a re st ando l a pos s i bi l i t à per l ’Am basci at a di adot t are schem i cont rat t u al i di versi a s econd a del l e z one i n cui ri si ed e l ’U ffi ci o, se p revi st o d a norm e i m perat i ve l ocal i . L’ Am basci at a v eri fi ca peri odi c am ent e l a ri spondenz a del t est o cont rat t ual e al di ri t t o del l avoro l ocal e e provvede, se nec essari o, al l e opport une m od i fi che ch e vanno s e gnal at e, pe r l ’a pp ro vaz i one, al l ’Uffi ci o II del l a D.G.P E.. * * * LE CATEGORIE I – I: A TEMPO INDETERMINATO Gl i i m pi egat i a cont rat t o vengono assunt i , previ a aut ori z z az i one m i nist eri al e, nei l i m i t i dei cont i ngent i st abi l i t i dal l a l egge. Norm al m ent e i l cont rat t o di assunz i one vi ene st ipul at o a t em po i ndet erm i nat o, con un peri odo di prova di nove m esi , al l a s cadenz a del qual e, sul l a base del gi udi z i o del C apo del l ’Uffi ci o, i l cont rat t o vi ene con f erm at o oppure ri sol t o. Il p eri odo di prov a può aver e dur at a e di sci p l i na di verse, se s t abi l i t o i n t al senso da norm e l ocal i a c arat t er e i m perat i vo. 10 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) I – II: A TEMPO DETERMINATO A front e del l a p rev i si one gen eral e per cui t ut t i i cont rat t i di as s unz i one di per sonal e a cont r at t o vanno st i pul at i a t em po i ndet erm i nat o, l a no rm at i va vi gent e 3 confi gur a due c asi pa rt i col ari i n cui l e S edi possono assum ere i m pi e gat i con cont rat t o t e m poraneo. Il p ri m o si ri f eri sce al c aso i n cui un i m pi egat o a cont rat t o a t em po i ndet erm i nat o si ven ga a t rova r e i n una del l e si t ua z i oni per cui è pr evi st a dal suo docum ent o d’i m pi ego l a sospens i one del t rat t am ent o r et ri but i vo (es. aspet t at i va , con gedo st raordi n ari o non ret ri bui t o, servi z i o m i l i t are, et c.). In quest a ci rcost an z a, è possi bi l e ri c hi edere al l ’Uf fi ci o II del l a D.G.P E. l ’au t ori z z az i one al l o svol gi m ent o del l e p rove per l ’as s unz i one di un i m pi egat o con cont rat t o t em poran eo: t al e cont rat t o avr à d urat a co rri sponden t e a quel l a d el l ’assenz a del l ’i m pi egat o sost i t ui t o, e com unque non superi ore a sei m esi . La durat a del cont rat t o t em poraneo d eve es sere speci fi cat a si n dal m om ent o del l a ri chi est a di aut ori zz az ione al l o svol gi m ent o del l e prove, p er l e qual i è p revi st a un a pr ocedura sem pl i fi cat a, com e m egl i o evi denz i at o nel para grafo rel at i v o al l e prove di sel ez i one. Qual ora al l a sc ade nz a del cont rat t o perduri l ’ assenz a dal s ervi z i o del l ’i m piegat o sost i t ui t o, può essere st i pul at o, su aut ori z z az i one mi nist eri al e e pr evi o svol gi m ent o di ul t eri ori prove s el et t i ve, un nuovo cont rat t o t em porane o con un di verso im pi egat o (i l preced ent e t i t ol are di cont rat t o t em poraneo non può i nfa t t i essere ri as s unt o pri m a di sei m esi dal l a sc adenz a del suo pr eced ent e rapport o d’i m pi e go) . Quest o t i po di assunz i one present a un dupl i ce vant a ggi o: da una part e, l a par t i col are br evi t à d ei t em pi per l ’as sunz i one; dal l ’al t ra, i l fat t o che gl i i m pi e gat i con cont rat t o a t erm i ne (des t i nat i a sost i tui re al t ri i m pi egat i t em poraneam ent e assent i ) vengono assunt i i n s ovrannum ero ri spet t o al cont i ngent e, p e rché non s i t rat t a di recl ut a re uni t à a ggi unt i ve bensì di “occupa r e” post i l as ci at i t em porane a m ent e vac ant i . L’ al t ro c aso i n cui s i rende possi bi l e l a st i pul a di un cont rat t o t em poraneo è quel l o del l ’i nsorgenz a di part i col ari esi genz e d i s ervi z i o presso l a S ede i nt eress at a. Lo svol gi m ent o del l e prove sel et t i v e (sem pl i fi cat e ) e l a s t i pu l a del cont rat t o (anch e i n quest o caso di durat a m ass i m a non 3 Articolo 1 5 3 D.P.R. n . 18 /19 67 , come modificato d all’articolo 1 d el D.L.v o n . 1 03 /2 000 . 11 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) s uperi ore a s ei m es i ) possono essere a ut ori z z at e dal l ’Uffi ci o II del l a D.G.P E., dopo av er val ut at o l e esi genz e di se rvi z i o prospe t t at e dal l a S ede ed aver ve ri fi cat o l ’esi st enz a di post i di sponibi l i nel cont i ngent e st abi l i t o dal l a l e gge. Quest a second a t i pol ogi a di cont rat t o t em poraneo è ri nnovabi l e con l o st esso i m pi egat o senz a svol gi m ent o di ul t eri ori prove sel et t i ve per un peri odo non superi ore a sei m esi , dopo il qual e l o st esso i m piegat o non può esser e nuovam ent e ri assu nt o, con cont rat t o t em poran e o, nel sem est re suc c essi vo. A di ffer enz a del ca so prec edent e, t al i assunz i oni non possono avveni re i n sovr an num ero, m a sol t ant o nel l i m i t e del cont i ngent e s t abi l i t o dal l a l egge . * TIPOLOGIA CONTRATTO TEMPORANEO * * NECESSITÁ DI R ISPE T TO DE L CONTINGENTE DURATA M ASS IM A CONTRATTO NO 6 mesi SÌ 6 mesi Sostituzione di impiegato non retribuito Particolari esigenze di servizio * * R INNOVO Impossibile con lo stesso impiegato Possibile per un massimo di sei mesi R IASSUM IB IL IT À DE LL’ IM P IE GATO CON CONTRATTO TEMPORANEO Dopo 6 mesi dalla cessazione del rapporto Dopo 6 mesi dalla cessazione del rapporto * I – III: S C H E N G E N P er l e esi genz e c onnesse al l ’ appl i ca z i one del l ’acco rdo di S chengen, n el 1996 fu di spost o ch e pe r un t ri enni o i l con t i ngent e del personal e a cont rat t o fosse i nt e grat o di duecent o uni t à 4. Al l ’approssi m arsi d el l a scad enz a t ri enn al e, i n consi de raz i one del l ’el evat o cont ri but o forni t o al servi z i o dal personal e i n ques t i one, fu di s post a l a proro ga d el l ’ i nt egr az i one del co nt i ngent e fi no al 31 di cem bre del 2001 5. Da ul t i m o, con l a Le gge 21 di cem b re 2001, n. 442, gl i i m pi egat i a cont r at t o “S chen gen” sono st at i defi ni t i vam ent e i nseri t i nel cont i ngent e or di nari o, i n posi z i one sovrannum e rari a fi no al progressi vo ri assorb i m ent o. P er effet t o del l a nuova norm a, qui ndi , i 4 5 Decreto Legg e 1 ° lu glio 1 9 96 , n . 34 7 (con vertito con modifich e dalla Legg e 8 agosto 1996, n. 426). Articolo 6 Legge 2 8 lu glio 1 999 , n . 266 . 12 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) cont rat t i de gl i i m pi egat i i n servi z i o al 31 di cem br e 20 01 sarann o t ras form at i i n docu m ent i d’i m pi ego a t em po i ndet erm i nat o. I – IV: I N SERVIZIO PRESSO GL I ISTITUTI ITALIAN I DI CULTURA La cat e go ri a è st at a i nt rodot t a nel 1982, con una di sposi z i one l egi s l at i va 6 che pr ev edeva l ’ assunz i one presso gl i I. I.C . di i m pi egat i a cont rat t o per spe ci al i esi genz e conn esse a di ffi col t à l i ngui st i co am bi ent al i , secondo cri t eri e l i m i t i nu m eri ci da fi ssare co n decret o del Mi ni st ro de gl i Aff ari Est eri di concert o con i Mi ni st ri del Tes oro e del l a P ubb l i ca Ist ruz i one. Tal e previ si one norm at i va non pot é pert ant o t rovare at t uaz i one fi no al l ’em anaz i one del D. I. n. 5242 del 19 novem bre 1984 e d ei succ essi vi provvedi m ent i ap pl i cat i vi , t ant o che l e pri m e as s unz i oni di im pi egat i a cont rat t o ai s ensi del l a Le gge n. 604/ 1982 furono aut ori z z at e a l l a fi ne del 1985. Il de cret o i nt erm i ni st eri al e fi ssava an c he i l cont i ngent e d el pers onal e che pot e va esse re assunt o senz a svol gi m ent o di prove s el et t i ve i n quant o gi à com unque i n servi z i o presso gl i Ist i t ut i It al i ani di C ul t ura al 10 set t em bre 1980, ai sensi del secondo com m a del l ’art i col o 27 del l a Le gge n. 604/ 1982 7. La st essa Le gge n . 604/ 1982 i nt roduceva (a rt i col o 28) un fondam ent al e el em ent o di di fferenz a ri spet t o al personal e a cont rat t o i n servi z i o presso gl i U ffi ci di pl om at i co -c onsol ari , s t abi l endo com e t ut t i i cont rat t i sti pulat i ai sensi del l ’art i col o 27 doves sero esser e r e gol at i d al l a l e gge l ocal e. T al e car at t er i st i ca ha cont raddi st i nt o l a cat e gori a del perso nal e a cont r at t o i n servi z i o pres s o gl i I. I.C . fi n o al l ’ent rat a i n vi go re del D. L.vo n. 103 / 2000. La cat e gori a d el pe rsonal e a cont rat t o i n servi z i o presso gl i Is t i t ut i It al i ani di C ul t ura com p rend e t r e fasc e di i m pi egat i : i m pi egat i con m ansi oni di concet t o (ser vi z i t i pi ci : cont abi l it à, t raduz i one/ i nt erpret ari at o, gest i one event i cul t ural i , organi z z az i one corsi di l i ngua, bi bl i ot eca); 6 7 Articolo 27 Legge 25 agosto 1982, n. 604. Va peraltro precisato che non può configurarsi alcuna continuità giuridica tra il rapporto d’impiego decorrente dall’approvazione ministeriale di un contratto stipulato ai sensi della normativa vigente ed il periodo d i servizio eventualmente effettuato in p rec ed en za a d a lt ro ti t olo p resso i l med esi mo Ist i t ut o It a li a n o d i C u ltu ra, anc h e i n presenza di mansioni identiche. Tale rapporto d’opera, non approvato da alcuna istanza mi ni st eri a le, va d efi ni ti vamen t e li q ui da t o a va lere s u i fond i d ell’ Ist i t u t o It a li a n o di Cultura, secondo quanto eventualmente previsto dal titolo d’impiego (articolo 17, comma 2 , Leg ge n . 40 1/1 990 ). 13 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) i m pi egat i con m an si oni esecut i ve (se rvi z i t i pi ci : segr et eri a, copi a, col l abo raz i one d’ archi vi o, i nform az i oni , col l aboraz i one cont abi l e); i m pi egat i con m an si oni ausi l i ari e (servi z i t i pi ci : aut i st a, com m esso, cent ral i n i st a). * * * Dopo pochi anni dal l ’i st i t uz i one del l a cat e gori a d egl i i m pi egat i a cont r at t o i n servi z i o presso gl i I. I.C ., è i nt erv enut a l a l egge di ri form a degl i Ist i t ut i It al i a ni di C ult ura 8. Tal e t est o norm at i vo non i nt roduceva i n m at eri a m odi fi che sost anz i al i , se non nel fi ssare a 450 uni t à i l cont i ngent e m assi m o di i m pi egat i a cont rat t o (art i col o 1 7, com m a 1, oggi ab rogat o). C on i l passare de gl i anni si è andat a co nsol i dando, at t raver so una s eri e succ essi va di dec ret i i nt erm i ni st eri al i e cont r ari am ent e a quant o accad e p er gl i Uffi ci di pl om at i co -consol ari , l a prassi di fi s s are, i n a ggi u nt a al cont i n gent e m as si m o di l egge, l ’or gani co di i m pi egat i a cont r at t o per ogni si n gol o Ist i t ut o It al i ano di C ul t ura, s uddi vi so per m ansi oni . At t ual m ent e gl i organi ci dei di versi I. I.C . sono fi ssat i dal l ’Al l egat o 2 al D . I. n. 3072 del 24 a pri l e 2001, d al qual e em er ge che, s om m ando t ut t i i cont i ngent i ed es cl udendo quel l i de gl i Ist i t ut i non at t i vi , i post i effet t i vam ent e oc cu pabi l i sono at t ual m ent e 384 (140 di concet t o, 143 esecut i vi e 101 ausi l i ari ). Al l a l uce del l ’at t ual e qu adro norm at i vo ( che p eral t ro s arà o gget t o di una pros s i m a ri fl essi on e da p art e del l a D. G.P E.), i n m anc anz a di una m odi fi ca dei cont i ngent i non è possi bi l e aut ori z z are l ’assu nz i one di i m pi egat i a cont r at t o a t em po i ndet erm i nat o presso Ist i t ut i che si ano gi à ad or gani co com pl et o. Al l e di fferenz e di nat ura gi uri di c a ri spet t o agl i i m pi egat i a cont rat t o de gl i Uffi ci di pl om at i co -consol ari sopra espost e, si sono aggi unt e ne gl i anni di fform i t à di ca ra t t ere gest i onal e. D al l a su a i s t i t uz i one fi no al l ugl i o del 2001, l a cat e go ri a d e gl i i m pi ega t i a cont rat t o i n se rvi z i o presso gl i Ist i t ut i It al i ani di C ul t ura è ri m ast a i nfat t i affi dat a al l a D.G.R .C . (dal 1 ° gennai o 2000 D i rez i one Gener al e pe r l a P ro m oz i one e l a C ooperaz i one C ul t ural e), m ent re l e al t re c at e gori e di i m pi egat i a cont rat t o sono sem p r e st at e gest i t e dal l a D.G.P .A. (da l 1° genn ai o 2000 Di rez i one Gene ral e per i l P ers onal e). 8 Legge 22 dicembre 1990, n. 401. 14 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) Da t al e si t uaz i one di gest i one separ at a sono deri vat e di ffor m i t à nel l a s t esura dei co nt rat t i d’i m pi ego, a nche n el l ’am bi t o de l l o st esso P aes e, nonch é di spa ri t à ret r i but i ve t al vo l t a not evol i . È i n t al e cont est o che è i nt ervenut a l a re cent e ri for m a com pl essi va del l a m at eri a. LA RIFORMA (D.L . V O N. 103/ 2000) Uno dei pri nci pal i obi et t i vi persegui t i dal l a ri form a norm at i va re gol ant e gl i i m pi egat i a cont rat t o (D . L.vo 7 apr i l e n. 103) è consi st i t o nel l a om ogenei z z az i one del l a di sci pl ina pers onal e de gl i Ist i t ut i It al i ani di C ul t ura e quel l o de gl i al t ri al l ’es t ero del l ’ Am m i ni st raz i one. del l a 2000, t ra i l uffi ci Tal e uni form az i one norm at i va ha con sent i t o di predi sporre s chem i cont rat t ual i del t ut t o anal oghi per l e di verse cat ego ri e, i n una fas e i n cui t ut t i gl i i m pi e gat i i n s e rvi z i o presso gl i I. I.C . sono s t at i chi am at i a sott oscri vere nuovi docum ent i d’i m pi ego a t em po i ndet erm i nat o 9. Gl i schem i cont r a t t ual i sono i dent i ci ri spet t o al l e al t re cat e gori e di pe rson al e a cont r at t o - fa t t i sal vi event ual i di ri t t i di nat ura e conom i ca gi à acqui si t i - si a p er gl i i m pi egat i i n servi z i o pres s o gl i I. I.C . che hanno st i pul at o un nuovo docum ent o d’ i m pi ego a l e gge l ocal e (s ch em a cont r a t t ual e v a ri abi l e pe r o gni P a ese), si a per qu el l i che hann o opt at o ent ro sei m esi dal l a d at a di ent rat a i n vi gore del dec ret o per l a sot t oscri z i one di un cont rat t o a l e gge i t al i ana re gol at o dal l a cont rat t az i one col l et t i va (schem a con t rat t ual e uni co per t ut t i gl i S t at i ). Hanno avut o fac ol t à di eserci t ar e l ’opz i one per l a s ot t os cri z i one di un cont rat t o a l e gge i t a l i ana gl i i m pi egat i c he al 13 m aggi o 2000 fosse r o ci t t adi ni i t al i ani e t i t ol ari di un docum ent o d’i m pi ego a t em p o i ndet erm i nat o o di un cont rat t o a t em po det erm i nat o ri nnova t o al m eno una vol t a (com e si vedrà, l a Le gge n. 442/ 2001 prevede l a possi bi l i t à di optare per un cont r at t o a l egge i t al i ana anch e per i ci t t adi ni i t al i ani che al l a dat a del 13 m aggi o 2000 fossero t i t ol ar i di un cont r at t o a t em po d et erm i nat o di pri m a as s unz i one). Dal punt o di vi st a econom i co, nel garant i re com unque l a cons ervaz i one del l e posi z i oni pregr esse, si è provv edut o a ri al l i neare l e basi ret ri but i ve, l addove i nferi ori , a quel l e previ st e 9 Articolo 2 , comma 5, D.L.v o n . 10 3/200 0. 15 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) nel P aese i n quest i one per i l person al e di nuova assunz i one presso gl i Uffi ci di pl om at i co - consol ari , al l a dat a di d ecor renz a dei nuovi cont rat t i (m a ggi o 20 01). At t ual m ent e l e spese per l e ret ri buz i oni e gl i oneri as s i curat i vi rel at i ve al person al e i n con t rat t o i n servi z i o pr esso gl i I. I.C . gravano su capi t ol i di bi l anci o ancora i n gest i one al l a D.G.P .C .. A decor rer e dal 1° genn ai o 2002, è pre vi st a l ’i nt egr az i one di t al i ri sorse e l a l oro confl uenz a nei corr i spondent i capi t ol i dest i nat i al l e ret ri buz i oni ed a gl i one ri pe r gl i i m pi egat i a c ont ra t t o degl i Uffi ci di pl om at i co -consol ari , i qual i sono gest i t i dal l a Di rez i one Gener al e pe r gl i Aff ari Am m i ni st rat i vi , i l Bi l anci o e i l P at ri m oni o. Tal e com pl essa opera di raz i onal i zz az i one gi uri di co am m i ni st rat i va è st at a cons ent i t a dal l ’ uni form az i on e gest i onal e di t ut t e l e cat egori e di i m pi egat i a cont rat t o: i nfat t i , dal m ese di l ugl i o del 2001, l a com pet enz a gi uri di ca su t ut t e l e quest i oni rel at i ve al pers onal e i n s evi z i o presso gl i I. I.C . è st at a t rasfe ri t a al l a D.G.P E.; anal o ga p ari fi caz i o ne avve r rà a de corr ere d al 1° genn ai o 2002 dal punt o di vi st a cont abi l e. L’ Uffi ci o II del l a D.G.P E. si è p ert ant o f at t o gar a nt e, at t raverso i l avori d i un’apposi t a t ask f orce , del l a co rret t a st esura di t ut t i i nuovi cont rat t i st i pul at i ai sensi del D. L.vo n. 103 / 2000, e cos t i t ui rà d’ora i n poi l ’i nt erl ocutore per t ut t e l e quest i oni gi uri di che rel at i ve al personal e a cont rat t o degl i I. I.C ., l asci ando al l a D.G.A.A. l a gest i one cont abi l e: l a si t uaz i one sarà dunque perfet t am ent e i dent i ca a quel l a de gl i i m pi egat i i n s ervi z i o p resso gl i Uffi ci di pl om at i co -c onsol ari . Va ri l evat o com e i l D. L.v o n. 103/ 200 0 abbi a con ferm at o i n 450 uni t à l ’ent i t à del cont i n gent e gen eral e de gl i i m pi egat i a cont rat t o i n servi z i o presso gl i I. I.C ., sebbene, si ri badi s c e, i l D. I. n. 3072 del 24 ap ri l e 2001 fi ssi gl i or gani ci di ci ascun Ist i t ut o per un t ot al e di 393 uni t à (384 uni t à presso Ist i t ut i effet t i vam ent e at t i vi ). P ert ant o, fi nché non i nt erve rr anno nuovi provve di m ent i , l ’organi co così st abi l i t o per ogni sed e p ot rà esser e t em pora neam ent e s uperat o sol t ant o a segui t o: di ri col l ocaz i one da al t ro Ist i t ut o di un i m pi egat o 10; del l ’aut ori z z az i one al l ’assunz i one di un i m pi egat o t em poran eo (per sost i t uz i one di i m pi egat o i l cui t r at t am ent o econom i co si a sospeso o per pa rt i c ol ari esi genz e di s er vi z i o) 11. 10 11 Articolo 1 6 0 D.P.R. n . 18 /19 67 , come modificato d all’articolo 1 d el D.L.v o n . 1 03 /2 000 . Ar t i c o l o 1 5 3 D . P . R . n . 1 8 / 1 9 6 7 , c o m e m o d i f i c a t o d a l l ’ a r t i c o l o 1 d e l D . L . v o n . 1 0 3 / 2 0 0 0 . 16 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) A S S U N Z I O N I (D. M. N. 032/ 655 DEL 16.3.2001) Il person al e a cont r at t o i n servi z i o pre sso gl i Ist i t ut i It al i ani di C ul t ura si com p one at t ual m ent e di 312 uni t à: ri sul t ano dunque vacant i , ri spet t o al s uddet t o cont i ngent e di 384 uni t à, 72 post i . Tal e si t uaz i one, dovut a a carenz e di ri sorse di bil anci o veri fi cat esi ne gl i ul t i m i anni , verrà gra dual m ent e sanat a a segui t o del l e i nt egraz i oni previ st e per l ’es erci z i o fi nanz i ari o 2002. Ogni sel ez i one, ch e va previ am ent e aut ori z z at a dal l ’Uffi ci o II del l a D.G.P E. sul l a base del l e di sponi bi l i t à di bi l anci o e del l a di s poni bi l i t à di posti i n cont i ngent e, d e ve avv eni re sul l a ba se del l e procedur e previ st e dal D.M. n. 032/ 655 del 16 m arz o 2001, che uni form a anche i n quest o set t ore l a disci pl i na rel at i va al l e di ve rse cat e gori e di i m pi e ga t i a cont rat t o. Nel l ’aut ori z z are l ’ avvi o del l e p roce dure di assunz i one, l ’Uffi ci o II d el l a D.G.P E. forni sc e d i vol t a i n vol t a d et t agl i at e i s t ruz i oni ci rca l a pubbl i caz i one de l bando di con co rso, l o s vol gi m ent o del l e prove e l a doc um ent az i one personal e che va es i bi t a dal candi dat o ri sul t at o vi nci t ore , com e m e gl i o i l l ust rat o nel para gr afo r el at i vo al l e prove di sel ez i one. Anche n el caso de gl i I. I.C ., l a C om m i ssi one gi udi cat ri ce è nom i nat a dal C apo del l a R appresent anz a di pl om at i ca o del l’Uffi ci o cons ol are i nt er essa t i , e vi ene presi edut a dal l o st esso o, su sua del e ga, d al funz i onari o respons abi l e del l ’ Ist i t ut o; è c om unque ri chi est a l a pres enz a i n C om m i ssi one di un funz i onari o di ruol o del l ’ I. I.C . 12. P er quant o conce r ne i ri sul t at i ne c essari pe r acqui si re l ’i donei t à al l ’assunz i one, nel caso part i col are de gl i i m pi egat i con m ans i oni di conc et t o de gl i Ist i t ut i It al i ani di C ul t ura è ri chi est o, ol t re al l a vot az i one m edi a di 70/ 100 ed a quel l a m i ni m a di 60/ 100 per ogni prova, un p unt eggi o m i ni m o di 70/ 100 nel l e prove di l i ngua e cont abi l i t à. Il cont rat t o con i l candi dat o ch e r i sul t a vi nci t ore da l l a gr aduat ori a fi nal e - l a qu al e h a una val i di t à di 18 m esi a d ecorr er e dal l a dat a di pubbl i caz i one - vi en e so t t oscri t t o dal R esponsabi l e del l ’ I. I.C . e va st i pul at o sul l a base del l o schem a di cont rat t o a l egge l ocal e approvat a dal l a D.G.P E. per t ut t o i l personal e i n servi z i o nel P aes e i n quest i one. 12 Articolo 8 D.M. n. 032/655 del 16.3.2001. 17 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) Le gradu at ori e d el l e prove di s el ez i one gi à svol t e, i cui vi n ci t ori non hanno anc ora pot ut o ass um ere s e rvi z i o a c ausa del l ’i ndi sponi bi l i t à di ri s orse di bi l anci o, conse rvano l a l oro val i di t à anche se t e nut esi s ul l a base di preced ent i di sposi z ioni oggi abro gat e. La v al i di t à di t al i graduat ori e ha una durat a di t re anni per l e prove aut ori z z ate ant eri orm ent e al 1° gennai o 2000 13 e di due anni per l e prove a ut ori z z at e t ra i l 1° genn ai o 2000 e l ’e nt rat a i n vi gore d el nuovo D. M. n. 032/ 655 14. 13 14 D.M. n. 120/6097 del 20 novembre 1992. D.M. n. 120/5440 del 6 dicembre 1999. 18 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) L’ A S S U N Z I O N E II – I: L E P R O V E D I S E L E Z I O N E : A U T O R I Z Z A Z I O N E (D.M. N . 03 2/ 655 D E L 16 M A R Z O 2001) E SVO LGIMENTO Al m om ent o del l a c essaz i one dal servi z i o di un i m pi egat o c on cont rat t o a t em po i ndet erm i nat o, o qual ora ven ga ri t enut o neces sa ri o un pot e nz i am ent o del l ’Uffi ci o al l ’est e ro, l a S ede può ri chi eder e al l ’Uffi ci o II del l a D.G .P E. l ’aut o ri zz az i one al l o s vol gi m ent o di prove sel et t i ve per l ’assunz i one di un nuovo i m pi egat o, ov e non si a possi bi l e ri cor re re a gr aduat ori e de gl i i donei ancora val i de ri sul t ant i da prec edent i prove di sel ez i one per i m edesi m i servi z i . L’ aut ori z z az i one può esser e con ces sa sol o i n quant o cons ent i t o dal l a nec essi t à di ri spet t are i l cont i ngent e gene ra l e de gl i i m pi egat i a cont rat t o fi ssat o dal l a l e gge 15. Nel l a ri chi est a di aut ori z z az i one, l a S ede deve i ndi car e gl i es at t i servi z i cui i l nuovo i m pi egat o sar à dest i nat o , n el l ’am bi t o dei s egu ent i (rel at i vam e nt e a gl i Uffi ci di pl o m at i co -consol ari ): MANSIONI DI CONCETTO: - t ra d u zi o ni / i n t e r p re t a r i at o - c ol l a bo r a zi o ne c o mm e r c i al e - c ol l a bo r a zi o ne c o nso l a r e MANSIONI - ESECUTIVE: s e gr et e ri a / c o pi a c ol l a bo r a zi o ne c o nt a b i l e / c o p i a c ol l a bo r a zi o ne d ’ arc h i vi o/ c o pi a c ol l a bo r a zi o ne c o nso l a r e/ c op i a MANSIONI AUSILIARIE: - a u t i st a / c o m m e ss o / c en t r al i ni st a La s el ez i one, su mot i vat a ri chi est a e previ a aut ori z z az i one m i ni s t eri al e, può es sere l i m i t at a a ci t t adi ni i t al i ani o del l ’Uni one Europea. Ent ro sei m esi dal l ’aut ori z z az i one del l ’Uffi ci o II de l l a D.G.P E., l a S ede provvede ad a ffi gger e al propri o al bo, dandone cont est ual e ed ad e guat a pubbl i ci t à at t ra verso m ez z i di i nfor m az i one l ocal i , l ’avvi so di a ssunz i one, che deve i ndi care: i l n um ero dei post i m essi a concorso; 15 Articolo 1 5 2 D.P.R. n . 18 /19 67 , come modificato d all’articolo 1d el D. L.vo n . 103 /2 000 . 19 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) i l t i po di cont rat t o (t em poraneo o a t e m po i ndet erm i nat o) con i rel at i vi servi z i d’i m pi ego, qual i ri sul t ano dal l ’aut ori z z azi one m i ni st eri al e; i requi si t i ri chi est i ai candi dat i (et à di al m eno 18 anni al l a dat a del l ’a vvi so, sana cost i t uz i one, resi denz a da al m eno due anni nel P aese, pat ent e di gui da se si t rat t a di sel ez i one per aut i st a); i l t i t ol o di st udi o ri chi est o (di pl om a di scuol a seconda ri a di secondo grado p er gl i i m pi egat i di concet t o, di pl om a di scuol a seco ndari a di pri m o gr ado per gl i i m pi e gat i es ecut i vi , l i cen z a el em ent ar e per gl i a usi l i ari ); l e prove e l a l oro durat a, qual i i ndi c a t e nel l ’aut ori z z az i one m i ni st eri al e sul l a base dei servi z i d’i m pi ego; i l t erm i ne per l a present az i one del l e dom ande ed i l l oro cont enut o nec essari o; i l t erm i ne per l a pres ent az i one del l a docum ent az i one personal e d a part e d el candi dat o vi nci t o re; l a ci t t adi nanz a ri ch i est a, se è st at a ot t enut a l ’ aut ori z z az i one m i ni st eri al e al l a l i m i t az i one del l a ci t t adi nanz a. - - - - Le p rove c he devon o essere i ndi c at e nel bando consi st ono i n: una t raduz i one scr i t t a di t est i d’uffi ci o dal l ’i t al i ano al l a l i ngua l oc al e del l a durat a di un’or a, senz a l ’ausi l i o del di z i onari o; un col l oqui o i n li ngua i t al i ana, t eso a veri fi ca re l a buo na conosce nz a del l a l i ngua, l e at t i t udi ni professi onal i dei candi dat i e l e l oro conoscenz e i n m at eri a di at t i vi t à svol t a dagl i Uf fi ci del l ’Am m i ni st raz i one al l ’est ero; una t raduz i one or a l e dal l a l i n gua l o c al e al l ’i t al i ano, s e nza l ’ausi l i o del di z i onari o; una pr ova pr at i ca v a ri abi l e secondo l e m ansi oni ; una prova p rat i ca i nform at i ca, fi n al i z z at a ad acce rt are l a conoscenz a dei p ri nci pal i pro gram m i (W i ndows, W i nword, Ex cel , Access, et c. ) ; event ual i ul t eri ori prove f acol t at i ve i ndi c at e nel l ’aut ori z z az i one m i n i st eri al e, se r i chi est o da speci fi che esi genz e. P er concet t o) i t al i ano. i è servi z i di t raduz i one/ i nt erpr et ari at o (m ansi oni i nol t re previ st a un’ul t e ri ore t raduz i one scri t t a di in Nel l e sel ez i oni pe r i m pi egat i ausi l i ari non sono p revi st e l a t raduz i one sc ri t t a e l a prov a pr at i ca i nform at i c a, m ent re si aggi un gono, se t r a i servi z i previ st i vi è quel l o di aut i st a, u na prova di conoscenz a del l e norm e di ci r col az i one ed una prova p rat i ca di gui da. 20 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) S e l a norm at i va l ocal e i m pone l ’assunz i one del personal e a co nt rat t o t ram i t e apposi t i uffi ci , no n è ne cessa ri a l a pubbl i ci t à del l ’avvi so, e l e pro ve da ef fet t uar e si l i m i t ano ad un col l oqui o. Dal l a dat a del l ’ avv i so di assunz i one, decorrono i 30 gi o rni ut i l i per l a present az i one del l e dom ande (ri duci bi l i a 15 per p art i col ari m ot i vi d’ur genz a che vanno debi t am ent e i l l ust rat i dal l a S ede). I c andi dat i devo no di chi arare ne l l e dom ande, pena l ’i rri cevi bi l i t à del l e st esse: dat a, l uogo di n asci t a e dom i ci l i o el et t o; ci t t adi nanz a; dat a i ni z i al e di resi denz a nel P ae se; condanne pen al i e procedi m ent i pende nt i a cari co i n It al i a o al l ’est ero; posi z i one nei confront i degl i obbl i ghi di l eva; t i t ol i di st udi o; esperi enz e l avorat i ve con m ansi oni al m eno equi val ent i a quel l e previ st e nel bando (o i m m edi at a m ent e i nferi o ri per gl i i m pi egat i gi à i n ser vi z i o presso l a S ede); causa di ri sol uz i one dei prec edent i rapp ort i d’i m pi ego. Il c al enda ri o del l e prove è fi ssat o dal l a C om m i ssione gi udi cat ri ce, presi e dut a dal C apo del l ’Uffi ci o di pl om at i co -consol are (o dal funz i o nari o di ret t i vo da l ui form al m ent e del egat o) e c om post a da al t ri due m em bri (t ra cui un segr et ari o verb al i z z ant e), pos s i bi l m ent e scel t i t ra i l pe rsonal e di r uol o del l ’Uffi ci o, n onché d a event ual i espe rt i est erni nom i nat i dal P resi dent e del l a C om m i ssi one, s e ri chi est o dal l a na t ura del l e m at eri e d el l e prove. La st essa C om m i ssi one esam i na l e dom ande e convo c a, al m eno 10 gi orni pr i m a del l a dat a di i ni z i o del l e prove, i candi dat i l e cui dom ande sono ri sul t at e com pl et e e re gol ari . P er conse gui re l ’i donei t à, i c andi dat i devono ot t enere un punt eggi o m edi o di al m eno 70/ 100 ed un punt eggi o m i ni m o di 60/ 100 i n ci ascuna prova. Qual or a si an o previ st e prove f ac ol t at i ve, ques t e, se super at e, consent ono di aggi un gere al l a m edi a un punt eggi o m assi m o di 1/ 100. Il punt e ggi o m i ni m o è di 70/ 100 per l e prove di l i ngua per gl i i nt erpret i e per l e prove di gui da per gl i aut i s t i . Al l a m edi a fi nal e c onsegui t a d ai c andi dat i , per ci ascuno dei qual i deve com un que esse re red at t a un sch eda di va l ut az i one pers onal e con i ri s ul t at i del l e si ngol e prove, verr à a ggi u nt o 1/ 100 per o gni t i t ol o di st udi o superi ore a quel l o ri chi est o (m assi m o 2/ 100), nonché 1/ 10 0 per o gni anno di m eri t evol e servi z i o prest at o 21 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) con m ansi oni al m eno equi val ent i a quel l e previ st e nel bando, o i m m edi at am ent e i nf eri ori p er gl i i m pi e gat i gi à i n se rvi z i o presso l a S ede (m assi m o 3/ 100). La C om m i ssi one procede qui ndi a st i l a re e pubbl i c are al l ’a l bo l a gr aduat ori a de gl i i donei , che ha val ore per 18 m esi dal l a dat a di pubbl i caz i one (ed i n t al e peri odo è qui ndi ut i l iz z abi le, pr evi a aut ori z z az i one mi nist eri al e, i n caso di ul t eri ori vacanz e di post i per i m edesi m i servi z i d’i m pi ego). Non appen a pubbl i c at a l a gradu at ori a, l a S ede provved e a dare i m m edi at a not i z i a al l ’Uffi ci o II d el l a D. G.P E. per vi a m essa ggi st i c a del l ’avvenut a con cl usi one del l e prove d i assunz i one (at t est a ndone i l re gol ar e svol gi m ent o), del nom e del candi dat o ri sul t at o vinci t ore e del l a re gol a ri t à di t ut t a l a cert i fi c az i one personal e da l ui pr esent at a. In se gui t o, l a S ede t rasm et t e i n dupl i ce esem pl ar e l a se gu e nt e docum ent az i one: avvi so di assunz i one; del e ga del C apo Mi ssi one, nel caso i n c ui l ’espl et am ent o de l l e procedur e di esam e si a st at o del egat o ad al t ro funz i onari o di ret t i vo; decret o di nom i na d el l a C om m i ssi one gi udi cat ri ce; rel az i one sui m ez zi d’i nfo rm az i one adot t at i dal l a S ede per l a pubbl i ci z z az i one del l ’avvi so di assunz ione; event ual e di chi a ra z i one del l a S ede gi ust i fi cat i va de l l a ri duz i one a 15 gi orni del t erm i ne di present az i one d el l e dom ande; verbal e r el at i vo al l o svol gi m ent o del l e prove d’es am e, c on al l egat e sch ede i ndi vi dual i di val ut az i one di ogni c andi dat o ; gr aduat ori a gener al e fi nal e dei pa rt eci pa nt i al l e prove; gr aduat ori a d e gl i i donei . C ont est ual m ent e, per i l sol o candi dat o ri sul t at o vi nci t ore, l a S ede i nvi a l a sot t oel encat a docum e nt az i one personal e (i n ori gi nal e pi ù una copi a aut ent i cat a): cert i fi c at o di nasci t a; cert i fi c at o di ci t t adi nanz a; cert i fi c at o di resi d enz a, at t est ant e l a resi denz a i n l oco da al m eno due anni ; cert i fi c at o penal e ( per i l pe rsonal e di ci t t adi nanz a di v ersa da quel l a l ocal e dev e essere pr esent at o , ol t re al cert i fi c at o ri l asci at o dal l e Au t ori t à l ocal i , anch e quel l o del P aese di ori gi ne ); st at o di fam i gl i a; t i t ol o di st udi o (se st rani ero deve essere corr edat o di t raduz i one uffi ci al e e del l a di chi araz i o ne di cor ri spondenz a o di val ore); 22 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) - cert i fi c at o di sana c ost i t uzi one fi si ca; copi a aut ent i cat a d el l a l et t er a di ri chi est a del l a ce rt i fi ca z i one personal e i nvi at a al candi dat o vi nci t ore. La c ert i fi caz i one red at t a in l i ngua st rani e ra opport unam ent e t ra d ot t a ed event ual m en t e l egal i z z at a. va I ce rt i fi cat i di nas ci t a, di ci t t adi nanz a, di resi denz a e di sa na cos t i t uz i one fi si ca devono essere pr es ent at i dal candi dat o ent ro i l t erm i ne di 15 gi orni dal l a dat a di ri chi est a. La rest ant e cert i fi c az i one può i nvece e sse re pres ent at a dal candi dat o st esso anche i n dat a suc cessi va e, com unq ue, pri m a del l a st i pul a del cont rat t o. I ci t t adi ni del l ’Uni one Europ ea possono present are appo si t e di chi araz i oni sost i tut i ve i n l uogo dei cert i fi cat i di nasci t a, di ci t t adi nanz a, di r esi denz a, penal e, del l o st at o di f am i gl i a e del t i t ol o di s t udi o. La rest ant e docum ent az i one rel at i va al l e prove, uni t am e nt e agl i el abo rat i dei candi dat i , deve essere cust odi t a a gl i at t i del l a S ede, i n m odo da veri fi ca re l a re gol ari t à del l e procedure post e i n es s ere i n c aso di ri c orsi o cont est az i oni . Va i nfi ne se gnal at o che, ai sensi del l a n orm at i va vi gent e 16, per l ’as s unz i one di i mpi egat i t em poranei vi ene m eno l ’obbl i go di ri corre re ad un avvi so di assunz i one pubbl i co con rel at i ve dom ande di part eci paz i o ne al l e prove, né è ri chi est a l a com posi z i one di una C om m i ssi one gi udi cat ri ce. È suffi ci en t e che i l C apo del l ’Uffi ci o di pl om at i co -consol a re, o i l funz i onari o da l ui d el e gat o, convochi at t raverso m ez z i di i nform az i one i done i una se ri e di candi dat i e l i s ot t oponga ad un col l oqui o at t i t udi nal e, scegl i endo i n t al m odo l ’i m pi egat o da assu m ere. Quest ’ul t i m o deve di m ost rare, con l a rel at i va docum ent az i one, di avere com pi ut o i 18 anni , di essere di sana cost i t u z i one, di pos s edere i l t i t ol o di st udi o ri chi est o per l e su e m ansi oni e, se t rat t asi di aut i st a, di essere i n possesso di pat ent e di gui d a. 16 Articolo 9 D.M. n. 032/655 del 16 marzo 2001. 23 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) T A B E L L A R I A S S U N T I V A S U G L I A D E M P IM E N T I R E L A T I V I A L L E P R O V E D I S E L E ZI O N E 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IMPIEGATI TEMPORANEI IMPIEGATI A TEMPO INDETERMINATO Richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle prove (con indicazione dei servizi d’impiego) Pubblicazione dell’avviso di assunzione (entro 6 mesi dalla data dell’autorizzazione) Nomina con decreto della Commissione giudicatrice e fissazione del calendario delle prove Convocazione dei candidati che hanno presentato domande regolari (almeno 10 giorni prima della data di inizio delle prove) Richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle prove (con indicazione dei servizi d’impiego) Pubblicazione dell’avviso di assunzione non necessaria Formazione della Commissione giudicatrice non necessaria Convocazione di un numero adeguato di candidati (entro 3 mesi dalla data di autorizzazione) Svolgimento delle prove (con contestuale verbalizzazione e realizzazione di una scheda di valutazione per ogni candidato) Stesura delle graduatorie dei partecipanti e di quella degli idonei Messaggio alla D.G.PE. di comunicazione della conclusione delle prove e del nome del candidato vincitore Richiesta al candidato vincitore della documentazione personale necessaria Invio in duplice copia alla D.G.PE. degli atti relativi alle prove e della documentazione personale del vincitore II – II: L A Svolgimento dei colloqui (con stesura di una relazione su di essi) Graduatorie non necessarie Messaggio alla D.G.PE. di comunicazione della conclusione delle prove e del nome del candidato vincitore Richiesta al ca ndidato vincitore della documentazione personale necessaria Invio in duplice copia alla D.G.PE. degli atti relativi alle prove e della documentazione personale del vincitore STIPULA DEL CONTRA TTO Veri fi c at a l a re go l ari t à degl i at t i t rasm essi dal l a S ede rel at i vam ent e al l o s vol gi m ent o del l e pr ove ed al l a docum e nt az i one pers onal e p rodot t a dal candi dat o ri sul t at o vi nci t ore, l ’ Uff i ci o II del l a D.G.P E. aut ori z z a l a st i pul a del cont rat t o d ’i m pi ego, s peci fi cando l a base ret ri but i va da i ndi c are nel l o st esso. Qual ora i l candi d at o pri m o i n gra duat ori a ri nunci a l l a s ot t os cri z i one del cont rat t o, l a S ede ne i nform a l a D.G.P E. t ras m et t endo l a l et t era di ri nunci a e chi edendo cont est ual m ent e l ’aut ori z z az i one al la st i pul a del cont ra t t o con i l candi dat o secondo cl as s i fi cat o, del qu al e provved e a t ra sm et t ere l a docum e nt az i one pers onal e n ecess ari a . Il cont rat t o da st i pul are è i n ogni c aso a l e g ge l ocal e e (es cl udendo i l caso di cont rat t i t em poranei ) a t em po i ndet e rm i nat o, 24 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) fat t a s al va l a pr evi si one di un peri odo di prova che, i n m ancanz a di di vers e di sposi z i oni a l i vel l o l ocal e, vi e ne fi ssat o i n nove m esi 17. Il do cum ent o d’i m p i ego v a st i pul at o ri spet t ando i n o gni s uo punt o l o schem a di cont rat t o a l e gge l ocal e p redi spo st o dal l a com pet ent e Am basc i at a ed approvat o d al l a D.G.P E., con part i col ar e ri feri m ent o al l e cl ausol e espr essam e nt e previ st e nel l o schem a cont rat t ual e pe r i l personal e di nuova as sun z i one. Il do cum ent o d’i m pi ego dev e esse re red at t o i n sei es em pl ari i n ori gi nal e: di quest i , quat t ro vanno i nvi at i al l ’Uffi ci o II del l a D.G.P E., un qui nt o deve esser e cons e gn at o al l ’i m pi e gat o ed un sest o cus t odi t o agl i at t i d el l a S ede. O gni cop i a del cont r at t o dev e esser e redat t a su c art a i nt e st at a del l ’Uffi ci o, t i m brat a e si gl at a da l l e part i i n ogni sua pagi na, e qui ndi dat at a e sot t oscri t t a i n cal ce dal C apo M i s s i one (o dal R eggent e) e d al l ’i m pi egat o. È essenz i al e che ad ogni copi a del con t rat t o ven ga un i t o un es em pl are, t i m brat o e sot t oscri t t o dal l e part i , del p ro spet t o di cal col o de gl i oneri assi curat i vi qual e al l egat o al r el at i vo schem a cont rat t ual e a l e gge l ocal e approv at o dal l a D.G.P E.. II – III: L’ A P P R O V A Z I O N E DEL CON TRATTO E L’ASSUNZIONE IN SERV IZIO Non appena ri cev ut e l e quat t ro c opi e del docum e nt o d’i m pi ego, l ’Uf fi ci o II del l a D.G.P E. n e veri fi ca l a confo r m i t à al lo s chem a di cont rat t o a l e gge l ocal e, r es t i t uendol e al l a S ed e per l e opport une co rrez i oni qual ora ri l evi di f et t i di car at t ere sos t an z i al e. S vi s t e m at eri al i p ossono i nvece ess ere s anat e at t rav e rso una correz i one con gi unt a, conco rdat a p er l e vi e brevi t ra l a S ede e l ’Uffi ci o II del l a D. G.P E., del l e sei cop i e del cont rat t o. Il cont r at t o può così essere approv at o con decret o a fi rm a del Di ret t ore G ener al e per i l P ersonal e, ch e vi ene qui ndi t ras m esso con t ut t a l a docum ent azi one pre gressa al l ’Uffi ci o C ent ral e di Bi l anci o per l ’apposi z i one de l vi st o: qual ora i l vi st o venga ne gat o pe r di fet t o di docum ent az i one o al t ri m ot i vi , l ’Uffi ci o II del l a D. G.P E. ne i nform a i m m edi at am ent e l a S ede perché possa proced ere a gl i adem pi m ent i del cas o. S ol t ant o a segui t o del l ’apposi z i one del vi st o (che ri chi ede i n m edi a ci rc a 40 gi or ni ), l ’Uffi ci o II d el l a D.G.P E. può t r asm et t er e al l a S ede per vi a m essaggi st i c a i l decret o di approv a z i one del cont rat t o ed aut ori z z are l ’assunz i one i n servi z i o del l ’i m pi egat o, 17 Articolo 1 5 2 D.P.R. n . 18 /19 67 , come modificato d all’articolo 1 d el D.L.v o n . 1 03 /2 000 . 25 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) dal l a qual e decorr e i l rapport o d’i m pi ego e qui ndi i l di ri t t o al l a corres ponsi one del t rat t am ent o ret ri but i vo. A t al fi ne, è necessa ri o che l a S ede t r asm et t a i m m edi at am ent e a l l ’Uffi ci o II del l a D .G.P E. i l verbal e di assunz i one i n servi z i o del l ’i m pi egat o. Qual ora l ’i m pi e gat o si a ci t t adi no i t al i ano ed abbi a opt at o per i l nos t ro regi m e pre vi denz i al e, l ’Uffi ci o II del l a D. G.P E. t rasm et t e al l a S ede, uni t am ent e al l ’aut ori z z az i one al l ’assunz i one ed al decret o di approvaz i one del cont rat t o, una scheda personal e ne cess ari a per l ’i s cri z i one al l ’ INP S , che va com pi l at a e qui ndi t rasm essa al l a D.G.A.A.. II – IV: LA R ICOLLOCAZIONE DI IMPIEGATI A CONTRATT O PRESSO A L T R O U F F I C I O ( A R T I C O L O 160 D.P .R . N . 18/ 1967) L’ art i col o 160 del D.P .R . n. 18/ 1967, com e m odi fi cat o dal D. L.vo n. 103/ 200 0, prevede l i m i t at a m ent e a casi e ccez i onal i l a ri col l ocaz i one senz a l o svol gi m ent o di prove di sel ez i one di un i m pi egat o a cont rat t o presso al t ro Uf fi ci o di pl om at i co -consol are. Tal e possi bi l i t à si veri fi ca sol t ant o i n d ue casi : - chi usura o soppressi one del l ’Uffi ci o di i m pi ego: i n t al caso l ’Am m i ni st raz i one è i m pe gnat a a provved ere al l a ri col l ocaz i one nei l i m i t i consent i t i dal l e esi genz e di servi z i o e dal l e di sponi bi l i t à di bi l anci o, e l ’i m pi egat o, ch e ha di ri t t o ad un cont ri but o per l e spese di t rasf eri m ent o (fi ssat o i n una m ensi l i t à del l a ret ri buz i one spet t ant e ad un i m pi egat o a cont rat t o con qual i fi ca co rri spondent e i n servi z i o presso l a S ede di ri col l oca z i one 18), m ant i ene t ant o l ’anz i ani t à di servi z i o quant o i l regi m e cont rat t ual e preced ent i ; se t i t olare presso l a pri m a S e de di un cont r at t o a l e gge i t al i an a, può pert ant o sot t oscri ve re un nuovo cont r at t o a l e gge i t al i a na, anche se ci ò non è i n general e co nsent i t o per l e nuove assunz i oni ; - gr avi e do cum ent a t i m ot i vi personal i : per usuf rui re d e l l a ri col l ocaz i one, che vi ene aut ori z z at a i n vi a eccez i onal e, l ’i m pi egat o d eve do cum ent are det t a gl i a t am ent e l a sussi st en z a del l e ci rcost anz e ch e gi u st i fi cano l a ri c hi est a di t rasferi m ent o, e l a S ede d’i m pi ego deve at t est are ch e l ’i m pi egat o ha sv ol t o l odevol e servi z i o per al m eno ci nque anni ; anche seco ndo quest a fat t i speci e d i ri col l ocaz i one l ’i m pi egat o h a di ri t t o a conserva re l ’anz i an i t à di servi zi o e d i l regi m e cont rat t u al e 18 D. I. n . 1 359 d el 1 4 ma rzo 20 01 . 26 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) preced ent e (t al e ul t i m a facol t à è st at a ri conosci ut a dal l a Le gge n . 442/ 2001). In ent ram bi i c asi , l a ri col l ocaz i one va aut ori z z at a dal l ’Uffi ci o II del l a D.G.P E. ent ro t re m esi dal l a ce ssaz i one del l ’i m pi egat o dal l a preced ent e S ede di servi z i o. L’ Uffi ci o II del l a D.G.P E. val ut a l e ri chi est e di ri col l ocaz i one sul l a ba se del l e es i genz e di servi z i o, del l e di sponi bil i t à fi nanz i ari e e - nel caso di ri chi est a di ri col l ocaz i one per grav i m ot i vi personal i - del l a fondat ez z a dei m ot i vi st ess i . L’ aut ori z z az i one del l ’Uffi ci o II del l a D.G.P E. avvi a i l norm al e i t er per l a st i pul a del cont rat t o, l a sua approvaz i one e l ’as s unz i one i n servi z i o. CAUSA R IC O LLOC AZ IO NE Chiusura o soppressione dell’Ufficio Gravi motivi personali DOCUMENTAZIONE NECESSAR IA C ONTR IB U TO SPESE DI TR AS FE R IM E N TO MANTENIMENTO ANZIAN ITÀ DI SE R V IZ IO MANTENIMENTO R E GIM E CONTRATTU ALE Nessuna SÌ SÌ SÌ Certificazione dei gravi motivi ed attestazione del quinquennio di lodevole servizio NO SÌ SÌ 27 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) IL TRATTAMENTO EC ONO MICO, PREVIDENZIALE ED ASS ISTENZIALE III – I: L A RETR IBUZIONE: CRITER I E REVISIONE N . 18/ 1967) ( A R T I C O L O 15 7 D.P .R. La ret ri buz i one de gl i i m pi egat i a cont r at t o si com pone di una bas e annua l ord a, aut ori z z at a dal l a D.G.P E. ed i ndi cat a nel docum ent o d’i m pi e go, e di ev ent ual i ass egni ac cessori : ques t i ul t i m i cons i s t ono, ol t re c he nel t r at t am ent o di fam i gl i a, i n e vent ual i com pensi previ st i dal l a norm at i va l ocal e i ndero gabi l e (ad e sem pi o a t i t ol o di assegno p er l e spese di t ras port o o di i ndenni tà per l e feri e). F at t i sal vi t al i casi part i col a r i , che si ano espre ssam ent e i ndi cat i negl i sch em i di cont rat t o i n quant o previ st i dal l a norm at i va l ocal e i nde ro gabi l e, l a ret ri buz i one base annua, ch e vi ene corri s post a i n do di cesi m i m ensi l i post i ci pat i , deve ri t enersi o n ni com prensi va, i n gl obando anche l a t r edi cesi m a m ensi l i t à. I cri t e ri per l a d e t erm i naz i one del l a base ret ri but i va s ono i ndi cat i nel l ’art i co l o 157 del D.P .R. n. 18/ 1967, il qual e fa ri feri m ent o a qu at t r o param et ri : ret ri buz i oni corri spost e nel l a st essa S e de da U ffi ci di pl om at i co -consol a ri ed Ist i t uz i oni cul tural i di al t ri P aesi , ed i n part i col are di quel l i del l ’Uni one Europea (pa ram e t ro pri nci pal e); condi z i oni del m ercat o del l avoro l ocal e; cost o del l a vi t a; necessi t à di gar ant i r e l ’assunz i one di el em ent i qual i fi cat i . S ul l a base di t al i el em ent i , che l e S edi provvedono a fo rni re peri odi cam ent e con gl i a ggi orn am ent i d el caso, e t enut o an che cont o del l e i ndi caz i oni di m assi m a forni t e a nnual m ent e dal l e O O.S S ., l a D.G.P E. fi ssa per ci ascuna del l e t re m a nsi oni (concet t o, esecut i ve e aus i l i ari e) un a ba se ret ri but i va che sarà appl i c at a a t ut t o i l pers onal e i n se rvi z i o nel l o st esso P aese , anche di nuova ass unz i one. R est ano com unque sal ve ev ent ual i ret ri buz i oni pi ù al t e percepi t e da p erson al e gi à i n se rvi z i o in vi rt ù dei pre ceden t i cri t eri di fi s saz i one del l e ret ri buz i oni . Il m ut am ent o dei pa ram et ri , ade guat am e nt e docum ent at o dal l a S ede, può i ndurre l a D.G.P E., com pat i bi l m ent e con l e di sponi bi l i t à di bi l anci o, ad aut ori z z are aum ent i r e t ri but i vi per i l pe r sonal e i n s ervi z i o, che vanno form al i z z at i con apposi t i at t i aggi unt i vi s ot t os cri t t i dal l ’i m pi egat o e dal C apo Mi ssi one (o dal R egge nt e). La procedur a pe r l a st i pul a e l ’ approvaz i o ne di t al i at t i a ggi u nt i vi è del t ut t o anal oga a quel l a previ st a per i con t rat t i di assunz i one. 28 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) A segui t o del l ’ent r at a i n vi gore del D. L.vo n. 103/ 200 0, è com unque escl us a q ual si asi form a di pr ogr essi one aut om at i ca del l a bas e r et ri but i va an nua per anz i ani t à o per ade gu am ent o al cost o del l a vi t a, sal vo che un m ecca ni sm o di t al so rt a si a i nderogabi l m ent e i m post o dal l a norm at i va l ocal e, e qui nd i i nseri t o nel l o schem a di c ont rat t o: i n t al ca so, per l ’appl i c az i one de gl i aum ent i non è necessa ri a l a sot t oscri z i one di apposi t i at t i aggi unt i vi . Event ual i scat t i di anz i ani t à m at ur at i da g l i i m pi e gat i pr i m a del l a ri form a ven go no cons ervat i senz a ul t eri ori i ncrem ent i e vanno ad i ncr em ent ar e l a ret ri buz i one di u na det e rm i nat a p er cent ual e cal col at a sul l a b ase ret ri but i va ed i ndi ca t a nel cont rat t o. S ensi bi l i e docum ent at e di ffer enz e ne l cost o del l a vi t a t ra di verse ci t t à possono i ndurre a fi ssar e i n vi a eccez i onal e l i vel l i ret ri but i vi di versi , nel l ’am bi t o del m edesi m o P aese, per una sede part i col ar e (ad esem pi o Londr a, ri spet t o al rest o del R e gno Uni t o). Di norm a, l a val ut a i n cui vi ene fissa t a e corri spost a l a ret ri buz i one degl i i m pi egat i è qu el l a l ocal e, sal vo i l caso di P aesi pres s o i qual i , per part i col ari ci rcost anz e segn al at e dal l a S ede, venga aut ori z z at o l ’uso di una v al ut a di vers a con decr et o i nt erm i ni st eri al e, acqui si t o i l pare re del l a C om m i ssi one di fi nanz i am ent o. III – II: I L REGIME FISCALE Il re gi m e fi sc al e d a appl i care al l a ret ri buz i one corri spost a a gl i i m pi egat i a cont rat t o di pende da quant o previ st o dal l a C onvenz i one i n vi gore t ra l ’ It al i a ed i l P aese i nt eressat o per evi t are l e doppi e i m pos i zi oni i n m ateri a di i m post e sul reddi t o e sul pat ri m oni o e preveni r e l e ev asi oni fi scal i . La C onvenz i one, i n rel az i one al l a form ul az i one del l o s peci fi co art i col o rel at i vo a ques t a fat t i speci e di rapport o d’i m pi ego, può di vol t a i n vol t a pre vedere o i l ve rsam e nt o del l e i m pos t e i n l oco per t ut t i gl i i m pi egat i i ndi pendent em ent e dal l a ci t t adi nanz a, oppure di st i nguer e t ra i m pi egat i a ci t t adi nanz a i t al i ana e i m pi egat i a ci t t adi nanz a l ocal e, p revedendo p er i pri m i i l vers am ent o del l e i m post e i n It a l i a e per i secondi i l ve rsam ent o nel l o S t at o di serv i z i o. Inol t re, n el l e vari e C onv enz i oni possono es s ere cont enut e pr evi si oni speci fi che per i doppi ci t t adi ni e per i ci t t adi ni di un t erz o S t at o. 29 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) In rel az i one al l a s peci fi ca form ul az i o ne del l a C onvenz i o n e di s peci e, nel l o schem a di cont rat t o a l egge l ocal e possono pert ant o di vol t a i n volt a essere previ st e cl auso l e al t ernat i ve, da adot t are s econdo l a naz i onal i t à del l ’i m pi egat o as sunt o. Vi ene i nvece appl i cat a per t ut t i gl i i m pi egat i l ’i m posi z ione fi s cal e i n It al i a ne gl i S t at i con i qual i non è st at a fi nora s t i pul at a dal nost ro P aese al c una convenz i one i n m at eri a, qual i ri sul t ano dal s egu ent e prosp et t o: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ALB AN IA ANGOLA AR AB IA SAUDITA AZERBAIJAN BOLIVIA CAMERUN C ILE COLOM B IA CONGO C OST AR IC A CUBA EL SALVADOR ERITREA ETIOPIA GABON GHANA GIORDAN IA GUATEMALA HONDURAS IR AN L IB ANO L IB IA 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. MYANMAR NAM IB IA N IC AR AGU A NIGER IA OMAN PANAM A PAR AGUAY PERÙ PR INC IP ATO D I M ON AC O QATAR REP. DEM. CONGO R E P. DOM IN IC AN A SAN MAR INO SANTA SEDE SENEGAL S IR IA SUDAN UGANDA URUGUAY ZAMB IA Z IM B AB WE YEMEN Ment re nel caso di versam ent o d el l e i m post e al l ’Era ri o i t al i ano l a ret ri buz i one vi ene i n o gni c aso versat a al l ’i m pi egat o al net t o, previ a ri t enu t a al l a font e, i n ca so di i m posiz i one presso i l P aes e di servi z i o l ’one re del v ersam ent o del l e i m post e al f i sco può gr avar e sul l ’U ffi ci o o sul l ’i m pi egat o s econdo qu ant o di sp ost o i n m eri t o dal l a norm at i va l ocal e. III – III: I L TRATTAMENTO DI FAM IGLIA Al personal e a con t rat t o spet t a i l m e desi m o t rat t am ent o di fam i gl i a p revi st o per i l avorat ori i n It al i a. Infat t i i l D. L.vo n. 103/ 2000 est ende agl i i m pi egat i a cont rat t o l a di sci pl i na cont em pl at a dal D. L. 13 m arz o 1988 n. 69, convert i t o con m odi fi che dal l a Le gge 13 m aggi o 1988, n. 153, che com m i sura l ’asse gno per i l nucl eo f am i l i are a l reddi t o per cepi t o, con un m e cc an i sm o di ri val ut az i one annua del t rat t am ent o sul l a base del l a vari az i one del l ’i ndi ce dei pr ez z i al consum o. 30 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) L’ asse gno è cor ri spost o a se gui t o del l a com pi l az i one e t ras m i ssi one, da part e del l ’i m pi e gat o i nt eressat o, del l ’apposi t o m odul o di ri chi est a di ram at o dal l ’Uffi ci o II del l a D.G.P E. a t ut t e le S edi . S i ri port ano qui di segui t o al cuni esem pi di t rat t am ent o, ri nvi ando per una c onsul t az i one com plet a al l a ci r col are d el l ’al l or a M i ni s t ero del Tes oro, del Bi l anci o e del l a P ro gra m m az i one Econom i ca n. 25 d e l 7 gi u gno 2001 ( al l egat a i n c al ce al l a present e pubbl i caz i one). REDDITO FAMILIARE ANNUO IN LIRE NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO 36 milioni 48 milioni 60 milioni 3 4 5 ASSEGNO MENSILE IN LIRE 80.000 50.000 20.000 Nat u ral m ent e, i n l u ogo del l a l e gge i t al i ana appen a desc ri t t a, occorr erà appl i c are l a l egi sl az i one l ocal e se quest a pre vede un t rat t am ent o di fam i gl i a pi ù favorevol e. Gl i i m pi egat i h ann o i nol t re di ri t t o a m ant enere l ’ev ent ual e t rat t am ent o pi ù f av orevol e di cu i gode ssero sul l a b ase d el cont rat t o preced ent e al l ’ ent ra t a i n vi gore d el l a nu ova norm at i va 19. III – IV: I L REGIME PREVIDENZIA LE In m at e ri a previ de nz i al e si appl i ca la l egi sl az i one l ocal e e pert ant o l ’i m pi e gat o a cont rat t o dev e esser e i scri t t o al l ’ent e di as s i s t enz a pensi oni st i ca del l uogo, ri s pet t ando gl i adem p i m ent i a cari co del l avor at ore e del dat o re di l avoro, pr evi st i dal l a l egi s l az i one del l o S t at o di accred i t am ent o. Nel cost rui re l a pos i z i one previ denz i al e occo rre v al ut ar e l a possi bi l i t à di far va l e re, s ul l a base degl i accordi i nt ernaz i onal i i n vi gore, event ual i cont ri but i versat i i n al t ri P aesi al fi n e di m ant en er e l ’an z i ani t à ai fi ni pensi oni st i ci mat urat a nel l ’ arco d el l a vi t a l avorat i va. Qual ora l a l e gi sl az i one del l uo go non p reveda al cun a fo r m a di t ut el a previ denz i a l e o st at ui sca i n m odo m ani fe st am ent e i ns uffi ci ent e, gl i i m pi egat i a cont rat t o possono chi edere di essere as s i curat i pr esso en t i assi curat i vi i t al i ani o st rani e ri , m e di ant e l a s t i pul a di apposi t e pol i zz e da part e del l ’Uffi ci o di app art e nenz a, i l cui onere vi en e ri part i t o t ra i l dat ore di l avoro e l ’i m pi egat o. In cas o di assenz a o di carenz a m ani fest a del l a l e gi sl az i one l ocal e, l ’Uffi ci o ha qui ndi l ’obbl i go di ga ran t i re l a t ut el a pr evi denz i al e s ol o s e l ’i m pi egat o l o ri chi ede e nel l e f orm e che si ano a ut ori z z at e dal l a D.G.P E.. 19 Articolo 2 , comma 8, D.L.v o n . 10 3/200 0. 31 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) Gl i i m pi egat i a con t rat t o di naz i onal i t à i t al i ana possono opt are per l a l e gi sl az i one previ denz i al e i t al i ana (ci oè pe r l ’i scri z i one al l ’ INP S ), sem pr e c he nat ur al m ent e ci ò non si a i n cont rast o con l a l egi s l az i one l ocal e. III – V: L A TUTELA SANITARIA La t ut el a sani t a ri a v i ene garant i t a nel l e form e pres cri t t e co m e obbl i gat ori e dal l a l egi sl az i one l ocal e, at t raverso l ’i scri z i one degl i i m pi egat i a gl i ent i di assi st enz a sani t ari a del l uo go. Q ual ora l a norm at i va l ocal e n on preved a form e di assi curaz i one sani t ari a obbl i gat ori a o st at ui sca i n m odo m ani fest am ent e i nsuffi ci e nt e, gl i i m pi egat i a cont r a t t o sono assi curat i per m al at t i a e m at erni t à m edi ant e l a st i pul a di spe ci fi che p ol i zz e sani t ari e d a pa rt e del l ’Uffi ci o di app a rt enenz a. A di ffe re nz a di quant o è previ st o per l ’as s i st enz a previ denz i al e, l ’Uffi ci o ha qui ndi sem pre l ’obbl i go di ga rant i re l a t ut el a s ani t ari a de gl i i m pi e gat i . N el caso di st i pul a di pol i zz a sani t ari a oc corre prev eder e l a copert ur a del coni u ge e d ei fi gl i fi no al vent i sei esi m o anno, purché convi vent i e a c ari c o. È previ st a l a cope r t ura del S ervi z i o S ani t ari o Naz i onal e per gl i i m pi e gat i di ci t t adi nanz a i t al i ana ch e opt i no per i l nost r o re gi m e previ denz i al e e non si ano am m essi , a causa di t al e opz i one, al l a copert ur a sani t ari a i n l oco . S ul l a m at eri a d el l ’ assi st enz a sani t ari a per gl i i m pi egat i a cont rat t o e i l oro fa m i l i ari è i n corso u n approfondi m ent o da pa rt e del l a Di rez i one Gen eral e pe r i l P ersonal e, d’i nt esa con i l Mi ni st ero del l a S ani t à, per veri f i ca re t ant o l a corret t a appl i c az i one del l a norm at i va com uni t a ri a e d el l e C onvenz i oni i nt ernaz i onal i , quant o l a pos s i bi l i t à di st i pulare pol i z z e sani t ari e anche nei P aesi dov e, pur i n pres enz a di una norm at i va adegu at a, l e prest az i oni sani t ari e erogat e ri s u l t i no di fat t o pal esem ent e i nsuffi ci e nt i . III – V I: L A TUTELA ANTINFOR TUN ISTICA L’obbl i go per l ’Uf fi ci o di appart enen z a di provvedere al l a t ut el a del personal e a cont rat t o sussi st e anch e per gl i i nfo rt uni sul l avoro e l e m al at t i e professi onal i . G l i i m pi egat i sono pert ant o as s i curat i presso gl i ent i di assi st enz a ant i nfort uni st i ca del l uogo di norm a con one ri ri part i t i t ra d at ore d i l avoro e l avor at or e - nel l e form e previ st e dal l a l egi sl az i one del l o S t at o di accredi t am e nt o e nel ri s pet t o del l e C onvenz i o ni i nt ernaz i onali event ual m ent e app l i cabi l i . 32 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) Qual ora l a norm at i va l ocal e non pr ev eda l a t ut el a cont r o gl i i nfort uni sul l avoro e l e m al at t i e pro fe ssi onal i , o st at ui sca i n m odo m ani fest am ent e i ns uffi ci ent e, l ’Uffi ci o di appart enenz a st i pul a appos i t e pol i z z e assi curat i ve, pr evi a aut ori z z azi one m i ni st eri al e. Gl i i m pi egat i di nazi onal i t à i t al i ana possono com unque esse re as s i curat i co nt ro gl i i nfort uni sul l avor o e l e m al at t i e p rof essi onal i ai s ensi del l a l egi sl az i one i t al i ana, avval endosi del l ’i nt esa ra ggi unt a nel novem bre del 20 00, su i ni z i at i va del l a Di rez i one G ener a l e per i l P ers onal e, t ra i l Mi ni st ero de gl i Affa ri Est eri e l ’ IN A IL. Quest a fo rm a di t ut el a non i m pl i ca al c un oner e a c ari co d el l avorat ore, né del l ’Uffi ci o di appa r t enenz a, ch e si l i m i t a a t ras m et t ere l a docu m ent az i one probat o ri a al l a D.G.P E., l a qual e a s ua vol t a l a i nol t ra al l ’ INA IL e, i n s e gui t o al l a norm al e i s t rut t ori a, ri m borsa l e prest az i oni effet t i vam ent e ero gat e d al l ’ INA IL a favor e del l avorat ore col pi t o dal l ’i nfort uni o sul l avoro o dal l a m al at t i a professi onal e. 33 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) ORARIO DI SERVIZIO , CONGEDI, PERMESSI E VIAGGI DI SERVIZIO IV – I: L’ O R A R I O DI LAVORO ( A R T I C O L O 157 TER D.P .R . N. 18/ 1967) L’o rari o di l avoro st abi l i t o nei cont rat t i a l e gge l ocal e è di re gol a di 3 6 o re l a vorat i ve set t i m anal i ri part i t e su ci nque gi orni l avorat i vi , nel ri spet t o del l ’art i col o 157 t er del D.P .R . n. 18/ 1967, i l qual e pr evede ch e l ’orari o non possa superar e quel l o p re vi st o i n It al i a p er gl i i m pi egat i di ruol o. È fat t a com unque sal va l a possi bi l i t à che si a p revi st o un num ero di ore i nfer i ore qual or a di spon ga i n t al senso l a n orm at i va l ocal e. Nel l ’am bi t o del s uddet t o m ont e or e set t i m anal i , i l C apo del l ’Uffi ci o può ar t i col are l ’o rari o di servi z i o de gl i i m pi egat i a cont rat t o con apposi t o o rdi ne di servi z i o. Qual ora per pa rt i col ari esi genz e venga ri chi est o al l ’i m pi ega t o di prol ungare l a p rest az i one di l avo r o ol t re l ’o rari o pr evi st o, i l rel at i vo re cupero v i ene ef fet t uat o se c ondo l e m edesi m e m odal i t à previ st e per i l pe rsonal e di ruol o i n ser v i z i o presso l a st essa S ede. IV – II: C O N G E D O O R D I N A R I O D.P .R . N . 18/ 1967) E FESTIVITÀ ( A R T I C O L O 15 7 QUATER P er i l personal e a cont rat t o è previ st o un peri odo di feri e annual i pari a ven t i sei gi orni l avor at i vi . A t al e peri od o vanno aggi unt i sei gi orni d i ri poso a t i t ol o di fest i vi t à soppresse. Al pari di quant o avvi ene per gl i i m pi egat i di ruol o, l a ges t i one del con gedo ordi na ri o de gl i i m pi egat i a co nt rat t o è i nt eram ent e dem and at a al l a S ede, ch e provvede, senz a bi s ogno di al cuna aut ori z z az i one m i ni st eri al e, a t enere i l com put o d ei peri odi s pet t ant i ai di versi i m pi egat i , a pren dere o gni provvedi m ent o i n m at eri a ( concessi on i , ri nvi i , et c.) ed a predi sporr e e cons ervar e i verbal i di cessaz i on e e ri assunz i one. La frui z i one del l e f eri e cost i t ui sce di ri t t o i rri nunci abi l e anc he per gl i i m pi egat i a cont rat t o. L’ event ual e peri odo di fer i e l a cui frui z i one ven ga ri nvi at a per part i col a r i esi genz e di servi z i o dovrà es s ere re cupe rat o ent ro l 'anno succ e ssi vo. Non posson o esser e cum ul at i senz a frui r ne pi ù di due peri o d i di feri e annu al i . Gl i i m pi egat i a cont rat t o hanno al t resì di ri t t o al godi m ent o dei gi orni f est i vi ret ri bui t i previ st i dal cal endari o form ul at o dal l a S ede. 34 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) Qual ora l a l e gge l ocal e st abi l i sca u n num ero di f est i vi t à ret ri bui t e superi ori a quel l e pr evi st e dal cal end ari o de l l a S ede, l ’i m pi egat o può a sua s cel t a usu fr ui rne di et ro co rri s pondent e ri duz i one dei gi orni di congedo ordi nari o. IV – III: C O N G E D O STRAORDINAR IO , ASPETTATIVA E ASTENS IONE PER G R A V I D A N Z A ( A R T I C O L O 157 S E X I E S D.P .R . N . 18/ 1967) In m an canz a di di sposi z i oni pi ù favorevol i al l ’i m pi egat o previ st e dal l a norm at i va l ocal e e di cui si a fat t o st at o nel c ont rat t o, l ’as s enz a per m al at t i a ha una durat a m assi m a consent i t a di 240 gi orni , dopo i qu al i l ’Uffi ci o al l ’est ero può ri chi eder e al l a D.G.P E. l ’aut ori z z az i one al la ri sol uz i one del co nt rat t o. Nel l ’am bi t o di quest i 240 gi orni , i pri m i 45 sono r et ri bui t i i nt egr al m ent e, nei s uccessi vi 15 l a ret ri buz i one vi ene ri dot t a di un qui nt o e nei ri m anent i sei m esi l a ret ri buz i one rest a sospesa. L’i m pi e gat o è t enut o a forni re al l ’Uffi c i o al l ’est ero i m m edi at a com uni caz i one del l ’assenz a o del suo prol ungam ent o ent ro l ’i ni z i o del l ’orari o di servi z i o, com uni cando i l propri o esat t o dom i ci l i o, e qui ndi a forni re l a rel at i va c ert i fi caz i one sani t ari a al ri ent ro i n s ervi z i o e com unque ent ro i l t erz o gi orno di assenz a o di prol ungam ent o del l a st essa. T al i a dem pi m ent i devono esser e effet t uat i an che pre sso l ’Uffi ci o I d el l a D.G.P E., ol t re che presso l a S ede, nel caso i n cui l a m al at t i a i nsorga durant e un pe ri odo di conged o ordi nari o t rascorso fuo ri dal l a ci rcoscri z i one del l ’Uffi ci o di appart enenz a. L’ Uffi ci o al l ’ est ero , a sua vol t a, deve t rasm et t ere al pi ù pres t o al l ’Uf fi ci o I d el l a D.G.P E. l a cert i fi c az i one san i t ari a i n ori gi nal e, d ebi t am e nt e t radot t a, prodot t a dal l 'i nt e r essat o, nonché i l verbal e di ri assunz i one i n servi z i o. La ri assunz i one i n servi z i o può avveni re i n dat a an t eri ore a quel l a i nd i cat a dal ce rt i fi cat o m edi co s ol t ant o i n presenz a di un ul t eri ore c ert i fi cat o che at t est i l ’ i donei t à al s ervi z i o del l ’i m piegat o. Qual ora l o ri t en ga opport uno, l a S ed e può di sporr e, pre vi a aut ori z z az i one del l’Uffi ci o I del l a D.G.P E. sul l a bas e del l e di s poni bi l i t à di bi l anci o, una vi si ta m edi ca di cont rol l o da effet t ua rsi presso i l dom i ci l i o i ndi cat o dal l ’i nt eress at o ne l l e fasc e orari e 10 -12 o 17 -1 9, nel l e qual i l ’i m piegat o è t enut o ad as si curare l a propri a reperi bi l i t à. La vi si t a vi ene i nvece di spost a di ret t am ent e dal l a D.G.P E. nel c aso di m al at t i a i nt er venut a dur ant e un p eri odo di congedo t ras corso i n It al i a. 35 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) Una vol t a acqui si t a t u t t a l a do cum e nt az i one e veri fi ca t o i l ri s pet t o del l a norm a t i va, l ’Uffi ci o I del l a D.G.P E. dà not i z ia al l a S ed e del l ’avvenut a aut ori z z azi one al l a frui z i one del congedo s t raordi nari o. Fat t e sal ve event ual i previ si oni pi ù favorevol i a gl i i m pi egat i cont enut e nel l a nor m at i va l ocal e, i l pe ri odo m assi m o di aspet t at i va non ret ri bui t a con c edi bi l e al l ’i m pi egat o che ne fa cci a ri c hi est a per gr avi e docum ent at i m ot i vi personal i o di fam i gl i a è di t r e m esi . L’ aspet t at i va vi e ne conc essa p revi a aut ori z z az ione del l ’Uffi c i o I del l a D.G.P E., i l qual e val ut a gl i el em ent i prodot t i dal l ’i m pi egat o a gi ust i fi caz i one del l a ri chi est a, corr e dat i del neces sa ri o parer e e spresso i n m eri t o dal l ’Uffi ci o al l ’est ero sul l a bas e del l a norm at i v a l ocal e ri chi am at a nel cont rat t o e del l e esi gen z e di s ervi z i o. Il r e gi m e di ast ensi one dal servi z i o per gr avi danz a e pu erp eri o è s t at o fa ri feri m e nt o ad un Test o Uni co che ha r ece nt em ent e ri ordi nat o l e di spo si z i oni i n m at eri a 20 (anche i n quest o c aso i n m ancanz a di di s posi z i oni norm at ive l ocal i pi ù f avo revol i al l ’i m pi egat o ). Tal e norm at i va pr ev ede un peri odo di a st ensi one obbl i gat or i a (nei due m esi prece dent i al l a dat a presunt a del part o e nei t re m esi s uccessi vi al part o) ed un peri odo di ast ensi one facol t at i va per un m as s i m o di sei m esi, di cui usufr ui re ent ro i pri m i ot t o anni di vi t a del fi gl i o. La st essa norm at i va, al l a qual e si ri nvi a, di sci pl ina anche i l t rat t am ent o ret ri b ut i vo spet t ant e al l ’i m pi egat o du rant e t a l i peri odi di as t ensi one dal ser vi z i o. Anche i n quest o caso, l ’ast ensi on e dal servi z i o vi ene accord at a su aut or i z z az i one del l ’Uffi ci o I del l a D.G.P E., che veri fi ca i l ri spet t o d el l a norm at i va vi gen t e. In o gni caso, l a du rat a com pl essi va d e l l ’assenz a dal servi z i o accum ul at a p er qu al si asi del l e fat t i speci e di cui al present e para gr afo ( con l ’e c cez i one dei peri odi di ast ensi one obbl i gat ori a e facol t at i va per gr av i danz a e puerperi o) non può superare i dodi ci m es i nel l ’arco di un qui nquenni o, cal col at o dal l ’i ni z i o del pri m o peri odo di assenz a. S uperat o t al e am m o nt are, l a S ede può r i chi eder e al l a D.G.P E. l ’aut or i z z az i one al l a ri sol uz i one del cont rat t o. Qual ora i l re gi m e assi st enz i al e l oca l e cui l ’i m pi e gat o è i s cri t t o sul l a base del suo cont rat t o forni sca un cont r i but o al l a 20 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 36 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) ret ri buz i one per i l peri odo di ass enz a dal servi z i o, l e som m e versat e d al l ’Am m i ni st raz i one saranno ri dot t e i n ugual e m i sura. IV – IV: V I A G G I DI SERVIZIO ( A R T I C O L O 159 D.P .R . N. 18/ 1967) Nel caso i n cui l a S ede di sponga l ’i n vi o di un i m pi egat o a cont rat t o i n vi a ggi o di servi z i o al l ’i nt erno del m ed esi m o S t at o o al l ’es t ero, a l l ’i m pi egat o vi ene corri spo st a, ol t re al ri m bor so del l e s pes e di vi a ggi o, un’i ndenni t à gi o rna l i era pari ad un t r ent esi m o del l a sua ret ri buz i one bas e m ensi l e, o, qual ora pi ù el evat a, del l a ret ri buz i one m ensi l e fi ssat a per gl i i m pi egat i a cont rat t o a l e gge l ocal e i n servi z i o co n anal o ghe m ansi oni presso i l P aese i n c ui vi ene effet t uat o i l vi a ggi o di servi z i o. In m anc anz a di i mpi egat i a cont rat t o con anal oghe m ansi oni nel P aese di d est i naz i one, l ’i ndenni t à vi ene fi ssat a dal l a D.G.P E. s ul l a base dei cri t eri di cui al l ’art i colo 157 del D.P .R . n. 18/ 1967 (des cri t t i nel par a gr afo rel at i vo al l e ret r i buz i oni ). I vi a ggi di servi z i o al l ’i nt erno del l o S t at o vengono aut ori z zat i di ret t am ent e dal l ’ Uffi ci o al l ’ est ero, a val e re sul l e propri e di s poni bi l i t à di bil anci o. I vi a ggi di servi z i o al l ’est ero ven go no i nvece aut ori z zat i dal l ’Uffi ci o II d e l l a D.G.P E. previ a val ut az i one del l ’i st anz a prodot t a a t al fi ne dal l a S ede (i n cui vanno i ndi cat e con esat t ez z a durat a, dest i naz i one e m ot i vi del l a m i ssi one), e dopo aver raccol t o i l conform e p are re del l a Di rez i one G en eral e com pet ent e ed i l nul l a os t a del l a S egret e ri a Gener al e. IV – V: P E R M E S S I 2000) RETR IBUITI (D.M. N. 032/ 2198 DEL 10 LUGLIO Gl i i m pi egat i a cont rat t o, con l ’escl usi one degl i i m pi egat i t em poranei e f at t e sal ve eve nt ual i n orm e l ocal i pi ù fa vorevol i , pos s ono frui re di pe rm essi ret ri bui t i nel l e segu ent i ci rcost a nz e: - part eci paz i one a co ncorsi o esam i , l i m i t at am ent e ai gi orni di svol gi m ent o del l e pr ove, per un m assi m o di ot t o gi orni l ’ann o; l ut t i per coni uge, p ar ent i ent ro i l seco ndo grado ed affi ni di pri m o gr ado, per t r e gi orni ad event o; part i col ari m ot i vi personal i o fam i l i ari debi t am ent e docum ent at i , per un m assi m o di t re gi or ni l ’anno; m at ri m oni o, per un m assi m o di qui ndi ci gi orni cons ecut i vi ; 37 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) perm e ssi di cui al l a Le gge 5 f ebbrai o 1 992, n. 104 (assi st enz a a port at ori di handi ca p). Nel l ’ar co del l ’anno s ol are, l ’i m pi egat o non può cum ul are pi ù di qui ndi ci gi orni di perm essi ret ri bui t i ; dal com put o vanno peral t ro es cl us i i gi orni di perm es so per m at ri m o ni o e quel l i di cui al l a Le gge n. 104/ 1992. Al fi ne di ot t ener e l a conc essi one de l perm esso ret ri bui t o, l ’i m pi egat o dev e present a re al l ’U ffi ci o al l ’est e ro un’i st anz a com pl et a di t ut t a l a docum ent az i one ri l e vant e. La S ede t rasm et t e t al e docum ent az i one al l ’Uffi ci o I d el l a D.G.P E., i l qual e aut ori z z a l a concessi one del perm esso d opo aver veri fi cat o che ri cor r a una d el l e suddet t e fat t i speci e e che no n ven ga s uperat o i l t et t o m assi m o annual e di gi or ni di perm esso. S ono peral t ro at t ual m ent e al l o st udi o proce du re c he cons ent ano i l de cen t ram ent o del l a gest i one del l a m at e ri a, a ffi dando agl i Uf fi ci al l ’est e r o l e com pet enz e i n m at eri a di concess i one dei perm essi e di com put o del num ero di gi orni frui t i durant e l ’anno dagl i i m pi e gat i . 38 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) DOVERI DEGLI IMPIEGAT I, DISC IPLINA, R ISOLUZIONE DEL CONTRATTO V – I: D O V E R I DEGLI IMPIEGAT I ( A R T I C O L O 156 D.P .R . N. 18/ 1967) In consi der az i one d el l a pecul i a ri t à del l oro rappo rt o di l avo ro, ed ove non ost i no di fform i di sposi z i oni l ocal i di carat t e re i m perat i vo, nel cont rat t o d egl i i m piegat i vengono pre vi st i gl i obbl i ghi di : fedel t à; prest are l a propri a o pera con l a m assi m a di l i genz a; di sci pl i na; osservanz a del se gre t o d’uffi ci o; assi dua e sol ert e col l aboraz i one nei rapp ort i d’uffi ci o; condot t a conform e al pres t i gi o d el l ’uff i ci o e t al e da st abi l i re rapport i di fi duci a n ei confront i del pub bl i co; ade guar e l a p ropri a condot t a, an che pri vat a, al l a di gni t à del l ’uffi ci o; non eserci t ar e al t r e at t i vi t à l avorat i ve, anche al di fu ori del l ’orari o di servi z i o. C om e si vedrà ne i para gr afi se gu en t i , l a vi ol az i one dei predet t i doveri può com port are a c ari co del l ’i m pi egat o sanz i oni di s ci pl i nari , e, nei c asi pi ù gr avi , l a ri so l uz i one del cont rat t o. V – II: L E SANZIONI DISC IPLIN AR I P er i cont rat t i re gol at i dal l a l egge l ocal e, i l ri f eri m en t o norm at i vo di ordi ne gener al e è l ’a rt i col o 164 del D.P .R . n. 18/ 1967, com e m odi fi cat o dal D. L.vo n. 103/ 2000 . - - 21 Tal e norm a pr eved e t re t i pol ogi e di sanz i oni : ri m provero v erbal e e censu ra, p er i cas i pi ù l i evi i ndi cat i nel pri m o co m m a; sospensi one del se rvi z i o con pri vaz i one del l a r et ri buz i one si no ad un m assi m o di 10 gi orni , per i casi pi ù gravi i ndi c at i nel secondo com m a, nonché per re ci di va pl uri m a i n i nfraz ioni sanz i onat e con l a ce nsura; ri sol uz i one del rapp ort o di i m pi ego con o senz a p reavvi so di t re m esi , qual or a l e vi ol az i oni abbi ano carat t er e di pa rt i col a re gr avi t à o per rec i di va i n i nfraz i oni sanz i onat e con l a sospensi one dal s e rvi z i o, ovvero pe r re ci di va pl uri m a i n i nfraz i oni sanz i onate con l a c ensura 21. Fattispecie previste dall’articolo 166 d all’articolo 1 d el D.L.vo n . 103 /2 000 . del 39 D.P.R. n. 18/1967, come modificato Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) Le form e d el proc edi m ent o di sci pl i nare sono not evol m e nt e s em pl i fi cat e ri spet t o a quel l e previ st e per gl i i m pi e gat i di l egge i t al i ana, per l e qu al i si ri m anda al l ’appo si t o para gra fo. Le s anz i oni del rim provero verb al e e del l a censur a sono appl i cat e di ret t am en t e dal C a po del l ’Uf fi ci o al l ’est ero, con propri o provvedi m ent o m ot i vat o e com unque t e nendo i nform at o l ’Uffi ci o II del l a D.G.P E.. Le sanz i oni del l a sospensi one dal s ervi z i o e d el l a ri s ol uz i one del cont rat t o sono i nvece i rro gat e, sem pre con provvedi m ent o m ot i vat o del C apo del l ’ Uffi ci o al l ’est e ro, d opo aver ot t enut o l ’aut ori z z az i one del l ’Uffi ci o II del l a D.G.P E.. È com unque obbl i gat ori a l a cont es t az i one scri t t a degl i addebi t i e l a conc essi one di un t er m i ne di 10 gi orni , affi nch é l ’i m pi egat o possa fo rni re l e propri e gi us t i fi caz i oni . S olt ant o dopo l a s cadenz a di qu est o t erm i ne, qui ndi , pot rà ess ere i rr ogat a l a s anz i one. Tant o l a cont est az i one scri t t a degl i add ebi t i , quant o i l provvedi m ent o di i rrogaz i one del l a sanz i one, devono cont ener e punt ual i ri feri m ent i al l e ci r cost a nz e cont est at e, e ri chi am are es pres sam ent e l e di sposi z i oni appl i cabi l i (ovvero, gl i art i c ol i 164 e 166 del D.P .R . n. 18/ 1967). In m at eri a di i pot es i di vi ol az i oni , di sanz i oni e di form al i t à del procedi m ent o di sci pl i nare, vanno al t resì t enut e pr esent i l e event ual i di sposi z ioni di fform i cont enut e nei si n gol i schem i cont rat t ual i approva t i per i di versi P aesi , sul l a base del l e previ si oni norm at i ve a c arat t e r e i m perat i vo previ st e da gl i ordi nam ent i l ocal i . 40 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) QUADRO RIEPILOGATIVO SANZIONE E PROCEDIMENTO NORMA APPLICABILE FATTISPECIE PRINCIPALI Rimprovero verbale (irrogato direttamente dal Capo dell’Ufficio all’estero) Art. 164, co. 1, D.P.R. n. 18/1967 Censura (irrogata direttamente dal Capo dell’Ufficio all’estero, previa contestazione scritta dell’addebito) Art. 164, co. 1, D.P.R. n. 18/1967 Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni Art. 164, co. 2, D.P.R. n. 18/1967 - recidiva plurima nelle infrazioni di cui sopra; - assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; - manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Amministrazione, nel rispetto della libertà di pensiero; - svolgimento di attività lavorative in violazione del divieto stabilito dall’art. 156 del D.P.R. n. 18/1967; - minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; - atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona. Art. 166, co. 1, D.P.R. n. 18/1967 - incapacità professionale; - recidiva nelle infrazioni per le quali è prevista la sospensione dal servizi o o recidiva plurima nelle infrazioni per le quali è prevista la censura; - assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi lavorativi; - persistente insufficiente rendimento o fatto grave che dimostri incapacità di adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; - condanna definitiva per delitto non attinente al rapporto di lavoro che non ne consenta la prosecuzione, per la sua specifica gravità. Art. 166, co. 3, D.P.R. n. 18/1967 - commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale; - alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi; - accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti; - commissione di atti o fatti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro; - condanna passata in giudicato per reati che c omp ort in o in It a li a l’i n t erd i zi on e p erp etu a d ai pubblici uffici. (irrogata previa: - contestazione scritta dell’addebito; - autorizzazione dell’Uff. II della D.G.PE.) Risoluzione del contratto con preavviso di tre mesi (irrogata previa: - contestazione scritta dell’addebito; - autorizzazione dell’Uff. II della D.G.PE.) Risoluzione del contratto senza preavviso (irrogata previa: - contestazione scritta dell’addebito; - autorizzazione dell’Uff. II della D.G.PE.) - inosservanza delle disposizioni di servizio; condotta non conforme a principi di correttezz a; insufficiente rendimento; comportamento non conforme al decoro delle funzioni. recidiva nelle mancanze di cui sopra 41 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) V – III: L A SOLUZIONE DELLE CO NTROVERSIE Qual ora i nsor gano c ont roversi e t ra l ’U ff i ci o di appart enenz a e l ’i m pi egat o sul l ’app l i caz i one del l e norm e che re gol ano l a di s ci pl i na del person al e a c ont rat t o, com pet ent e a gi udi car e è l ’or gano gi udi z i ari o del l o S t at o di accre di t am ent o, ferm a rest ando nat ural m ent e l ’appl i caz i one del l e norm e di di ri t t o i nt ernaz i onal e i n m at eri a. V – IV: L A R I S O L U Z I O N E DEL CONTRATTO Le cause d i ri sol uz i one del cont rat t o di i m pi ego sono di s ci pl i nat e al l ’art i c ol o 166 del D.P .R . n. 18/ 1967, com e m odi fi cat o dal D. L. vo n. 103/ 2000. La ri sol uz i one, c on o senz a p rea vvi so, si confi gu ra i nnanz i t ut t o qual e fi gu ra s anz i onat ori a adot t at a dal l ’Uffi ci o al l ’es t ero, previ a aut ori z z az i one m i ni st eri al e, a segui t o di gr avi ssi m e vi ol az i oni degl i obbl i ghi d e l l ’i m pi egat o. In qu e st o caso l a ri s ol uz i one del c ont rat t o cost i t ui sce l a pi ù grav e del l e sanz i oni i rrogabi l i a s e gui t o di un pro cedi m ent o di sci pl i nare. S i ri nv i a pert ant o al p rec ed ent e par a gr afo sul l e sanz i oni di sci pl i nari per l ’el enco del l e fat t i speci e sanz i onabi l i con l a ri sol uz i one del cont rat t o e pe r l a de scri z i one del l e m odal i t à del procedi m en t o. Ove i l provvedi m en t o adot t at o si a quel l o del l a ri sol uz i one del cont rat t o con pre avvi so t ri m est ral e, quest ’ul t i m o può, previ a aut ori z z az i one m i nist eri al e, esser e sost i t ui t o da un’i ndenni t à pari al l a ret ri buz i one rel at i va al peri odo di m ancat o pre avvi so 22. L’i m pi e gat o, ch e cesser à aut om at i c a m ent e dal s ervi z i o i l p ri m o gi orno del m ese suc cessi vo al c om pi m ent o del 65° anno di et à, può a sua vol t a ri sol vere uni l at e r al m ent e i l cont rat t o con un preavvi so di t re m esi , ri duci bi l e con i l consenso del l ’Uffi ci o al l ’es t ero. Mod al i t à di fform i posso no esser e pr evi st e dal l a norm at i va l ocal e si a i n m at eri a di et à pensi onabi l e che di ri s ol uz i one uni l at eral e del cont r at t o da part e del l ’i m pi e gat o . Le no rm e sopr a ri chi am at e con cerno no l a ri sol uz i one dei cont rat t i a t em po i n det erm i nat o. Va al r i guardo t enut a pr ese nt e, per connessi one di ar go m ent o, l a fat t i spe ci e del l a m ancat a con ferm a d ei cont rat t i di pri m a a ssunz i one, per i qu al i è pr evi st o un pe ri odo di prova i ni z i al e pri m a del l a confe rm a de fi ni t i va. 22 Articolo 166, secondo comma, D.P.R. n. 18/1967, come modificato dall’articolo 1 del D. L.vo n . 103 /20 00 . 42 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) In t al i casi , al l a scadenz a del peri od o di prova previ st o dal s i ngol o cont r at t o d ’i m pi ego l ’ Uffi ci o è t enut o a redi ger e un a rel az i one s ul s ervi z i o prest at o, dal l a qual e di pende l a conf erm a o m eno del l ’i m pi egat o e qu i ndi l a st i pul a del cont rat t o de fi ni t i vo a t em po i ndet erm i nat o. La norm at i va vi gent e nul l a prevede i n m at eri a di i ndenni t à di l i qui daz i one. P ert ant o i l t rat t am ent o di fi ne rapport o sarà cont em pl at o nei cont rat t i sol o nel l a m i sura i n cui esso si a previ st o dal l a norm at i va del P aese di servi z i o, che re gol e rà c asi ed ent i t à del l ’event ual e i nden ni t à di l i qui daz i one. R est a sal vo i l di ri t t o degl i i m pi egat i di m ant e nere i l t rat t am ent o pi ù favo revol e c he fosse event ual m ent e pre vi st o dai cont rat t i d’i m pi ego preced ent i al l ’ent rat a i n vi gor e del l a nuova norm at i va 23. 23 Articolo 2 , comma 7, D.L.v o n . 10 3/200 0. 43 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) * * * 44 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) GLI IMPIEGATI CON CONTRATTO DI L EGGE ITALIANA IL RUOLO AD ESAURIMEN TO DISC IPLINATO DALLA C ONTRATTAZIONE COLLET TIVA I – I: L E CARATTER ISTICHE La di sci pl i na del p ersonal e a cont rat t o è st at a est esam e nt e ri form at a dal Dec re t o Le gi sl at i vo n. 103/ 2000, em anat o nel l ’a m bi t o del l a del e ga al Gov erno pe r l a ri form a del Mi ni st ero d e gl i Affa ri Es t eri . Il D. L.vo n. 103/ 2000, com e si è vi st o, ha sanci t o i l pri ncipi o che t ut t i i nuovi co nt rat t i di i m pi ego d evono esse re re gol a t i dal l a l egge l ocal e 24. La conse guenz a pri nci pal e di t al e novel l a è che l a c at e gori a del personal e di l e gge i t al i ana è d a co nsi derarsi “ ad es aur i m ent o”, nel l ’am bi t o del cont i ngent e ordi na ri o del personal e a cont rat t o previ st o dal l ’art i co l o 152 del D.P .R . n. 18/ 1967: i nfat t i , al l a progressi va di m i nuzi one del personal e di l egge i t al i ana at t ual m ent e i n s ervi z i o - per es e m pi o, per l i m i t i di et à - fa rà front e l ’i m m i ssi one es cl us i vam ent e di nuovi i m pi egat i con cont rat t o re gol at o dal l a l egge l ocal e. Le norm e t ransi t ori e del D. L.vo n. 103/ 2000 fanno sal vi i cont rat t i a t em po i n det erm i nat o di l e gge i t al i ana i n ess ere al l a dat a di ent rat a i n vi go r e del l o st esso decr et o l egi sl at i vo, che saranno s ot t opost i al l a di sci pl i na deri vant e d a l l a cont rat t az i one c ol l et t i va naz i onal e i t al i ana. Accant o ai “v ecchi ” cont rat t i di l egge i t al i ana, s ono st at e previ st e vari e possi bi l i t à di opz i one per cont rat t i di l egge i t al i ana, t ut t e da eserci t ar e ent ro i l t erm i ne del 13 novembre 2000: t al e i pot esi 25 ha i nt eressat o i m pi egat i c on doppi a ci t t adi nanz a in s ervi z i o presso Uff i ci di pl om at i co -consol ari nonché i m pi e gat i co n ci t t adi nanz a i t al i ana, t i t ol ari di cont r at t o a t em po i ndet erm i nat o ovvero a t em po det erm i nat o ri nnovat o al m eno una vol t a, i n servi z i o pres s o gl i Ist i t ut i It al i ani di C ul t ura. At t ual m ent e, pert an t o, nel l ’am bi t o del cont i nge nt e o rdi na ri o di 1.827 i m pi egat i a cont rat t o pr ess o gl i Uf fi ci di pl om at i co cons ol ari e di 450 i m pi egat i pr esso gl i Ist i t ut i It al i ani di C ul t ura, s ono t i t ol ari di cont rat t i regol at i dal l a l e gge i t al i ana ci r ca 1.000 24 25 Articolo 1 5 4 D.P.R. n . 18 /19 67 , come modificato d all’articolo 1 d el D.L.v o n . 1 03 /2 000 . Articolo 2 , comm i 5 e 6 , D.L. vo n . 103 /2 000 . 45 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) uni t à (di cui 900 i n servi z i o presso Uffi c i di pl om at i co -cons ol ari e 100 i n s ervi z i o presso Is t i t ut i It al i ani di C ul t ura). I – II: L E NORME DI RACCORDO : EVOLUZIONE E PR INC IP ALI ISTITUTI CARATTER ISTICHE Il qu adro gi uri di co di ri feri m ent o pe r l a cat e gori a i n quest i o ne è - accant o al D. P .R . n. 18/ 1 967 per quant o appl i cab i l e - l a cont rat t az i one col l et t i va naz i onal e del com part o Mi ni st eri . In part i col ar e, i l m eccani sm o at t raverso i l qual e i vari C .C .N. L. vengono appl i cat i anche al pe rsonal e a cont rat t o è cost i t ui t o da accordi ad hoc , den om i nat i Accord i successi vi , i qual i i ndi cano l e norm e col l et t i ve ap pl i cabi l i anche al l a cat e gori a del pe rsonal e a cont rat t o, quel l e non appl i cabi l i e quel l e appl i cabi l i con gl i adat t am ent i previ st i negl i A ccordi suc ce ssi vi st essi . At t ual m ent e, sono i n vi gore du e Ac cor d i successi vi , concl usi ri s pet t i vam ent e i l 22 set t em bre 1997 (rel at i vam ent e al C .C .N. L. 1 9 9 4-97) ed i l 12 apri l e 2001 (rel at i vam ent e al C .C .N.L. 1998 2001). P er quant o ri gu arda l ’Accordo suc cessi v o del 1997, esso, ol t re a di s porre l ’ appl i ca bi l i t à al person al e a cont rat t o a l e gge i t al i ana di una s eri e di di sposi z i oni del C .C .N.L. 1995 -1998 26, di sci pli na in m ani era sp eci fi c a m at eri e qu al i l e f er i e 27, l e f est i vi t à 28, i p erm essi ret ri bui t i 29 e l e assenz e per m al at t i a 30. Anal ogo es erci z i o è st at o operat o i n rel az i on e al vi ge nt e C .C .N. L. C om part o Mi ni st eri (1998 -200 1) ed al l ’i pot esi di accordo s ot t os cri t t a per i l personal e di ruol o i l 31 genn ai o 2001, e nt rat a i n vi gore i l 17 m a ggi o 2001. L’ Acco rdo successi vo del 12 apri l e 2001, ol t re ad i nquadrare i l personal e a con t r at t o di l e gge i t al i ana nel l e posi z i oni econom i che B1, B2 e B3 (ri spet t i vam ent e, ex m ansi oni ausi l i ari e, esecu t i ve e di concet t o) 31, prevede speci fi cam ent e pe r i l personal e a c ont rat t o al cuni i st i t ut i i nnovat i vi . In rel az i one a d essi è st at o concl u so con l e Or gani z z az i oni S i ndacal i un C ont r at t o i nt egr at i vo, ch e ne d i sci pl i na l ’appl i caz i one conc ret a; i n pa rt i col are si ri chi am a l ’at t enz i one sui s egu ent i i st i t ut i : 26 27 28 29 30 31 Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo 1 3 4 5 7 3 Accordo Accordo Accordo Accordo Accordo Accordo successivo successivo successivo successivo successivo successivo del del del del del del 22.10.1997. 22.10.1997. 22.10.1997. 22.10.1997. 22.10.1997. 12.4.2001. 46 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) F O N D O U N I C O D I A M M I N I S T R A Z I O N E 32. È st at o i st i t ui t o i n anal o gi a a qu ant o previ st o per i l Fo nd o Uni co ri serv at o a l personal e di ruol o; consent i rà di erogar e al cune i ndenni t à i nt rodot t e con l a cont rat t az i one col l et t i va, ed i n part i co l are: com pensi di ffer enz i at i st abi l i t i i n base al P aese di servi z i o ed al l a posi z i one econom i ca co nt rat t ual e; progre ssi one econo m i ca ori z z ont al e (“ posi z i oni super”), che ve rrà ri conosci ut a sul l a base di p aram et ri fondat i sul l ’anz i ani t à ed i t i t ol i di servi z i o, i n at t esa dei cri t eri che ve rranno st abi l i t i nel prossi m o cont rat t o i nt egrat i vo per i l M.A.E.. - P A S S A G G I I N T E R N I 33. L’i st i t ut o si i spi ra sol o parz i al m ent e al la ri qual i fi caz i one pro fessi onal e at t uat a per i l p ersonal e de l l e aree funz i onal i . In r eal t à, esso si confi gura qual e m ecc ani s m o di sel ez i one per ri copri re l e posi z i oni resesi v acant i d a l l a cessaz i one dal l e fu nz i oni di un i m pi egat o a cont rat t o di l egge i t al i ana con m ansi o ni di concet t o ovvero ese cut i ve. In t al e caso, è p revi st o che per quel post o l ’Uf f i ci o al l ’est ero - pre vi a aut ori z z az i one m i nist eri al e - possa ef f et t uare un a s el ez i one i nt erna t ra gl i i m pi egat i di l e gge i t al i an a i n servi z i o presso l o st esso Uffi ci o con m ansi oni i nferi ori . Il m ec cani sm o si basa sul l a val ut az i one dei t i t ol i professi onal i e del l ’esi t o di percorsi di a ggi or nam ent o e ri qual i f i caz i one prof essi onal i . Tal i percorsi si svo l ger anno i n m an i er a anal o ga a quel l i gi à sost enut i dal person al e di ruol o del l e ar ee funz i onal i , ovver o, nel l e m ore d el l ’at t i vaz i one di corsi sp eci fi ci , sul l a b ase di t i roci ni prat i ci . - F O R M A Z I O N E 34. Anche gl i i m pi egat i a cont rat t o saranno benefi ci a ri dei pro gram m i di form az i one che v err anno st abi l i ti annual m ent e nel l ’am bi t o di accordi -quadro t ra l ’Am m i ni st raz i one e l e OO.S S .. In consi deraz i one del l e pecul i ari t à del r apport o d’i m pi ego del l a cat ego ri a, i program m i si baseranno soprat t ut t o sul l a t el e -form az i one, l a form a z i one i n l oco e l ’aut o -fo rm az i one. I – III: I L CODIC E DISCIPLINAR E La m at eri a di sci pl i nare p er gl i i m pi e gat i con cont r at t o di l e gge i t al i ana è re gol at a da gl i art i col i d al 23 e se gu ent i del C .C .N. L. C om part o Mi ni st eri 1994 -97, così com e adat t at i a qu est a cat e gori a 32 33 34 Articoli 9 e ss. Accordo successivo del 12.4.2001; articolo 3 Contratto integrativo del 19.12.2001. Articolo 4 Accordo successivo del 12.4.2001; articolo 5 Contratto integrativo del 19.12.2001. Ar t i c o l o 6 C o n t r a t t o i n t e g r a t i v o d e l 1 9 . 1 2 . 2 0 0 1 . 47 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) di pers onal e. S i t rat t a di di sposi z i oni che preval gono su quel l e, event ual m ent e di v e rse, cont e nut e nei si ngol i cont rat t i di i m pi ego, t al vol t a m ol t o ri sal ent i nel t em po. L’ art i col o 23 p resc r i ve i doveri d el di pendent e e cost i t ui sc e i l quadro di ri feri m en t o gener al e p er v al ut are i l com port am ent o del s i ngol o i m pi e gat o a i fi ni del l ’event ual e avvi o di un proc edi m ent o di s ci pl i nare. P er quant o ri gu ard a l e si ngol e i pot es i passi bi l i di sanz ione di s ci pl i nare, un el e nco pi ù det t a gl i at o è fo rni t o dal l ’art i col o 25 (“C odi ce di sci pl i nare” ), i l qual e pr evede l e s e guent i quat t ro cat e gori e di sanz i oni ri feri t e a di ve rse v i ol az i oni i n ordi ne c rescent e di gravi t à: dal ri m provero v erb al e al l a m ul t a di i m port o m assi m o pari a quat t ro ore di r et ri buz i one, per l e vi o l az i oni ri chi am at e nel com m a 2; sospensi one dal se rvi z i o con pri vaz i one del l a r et ri buz i one si no ad un m assi m o di 10 gi orni , per l e vi ol az i oni di cui al com m a 3; l i cenz i am ent o con preavvi so, pe r l e vi ol az i oni di cui al com m a 4; l i cenz i am ent o senz a preavvi so, nei c asi previ st i dal com m a 5. Il si st em a sopra si nt et i cam ent e ri chi a m at o è i m post at o sul pri nci pi o di gradu al i t à del l a sanz i one ri spet t o al l a vi ol az i one acc ert at a. In t al e c orni ce, è an che pr evi st o che, nel val ut are l a gr avi t à del l e vi ol a z i on i , ovvero l a l oro qual i fi caz i one a i fi ni di det erm i nar e i l t i po di sanz i one appl i ca bi l e i n concr et o, si deve f are ri feri m ent o ad un a seri e di ci r cost anz e at t i nent i , per es e m pi o, ai preced ent i di servi z i o, al l a vol ont ari et à, al grado di di s servi z i o caus at o 35. Inol t re, ne l val ut are i l t i po e l ’ent i t à del l a sanz ione, va t enut o cont o del l a cosi ddet t a r eci di va, ci oè di event ual i sanz i oni com m i nat e nel bi en ni o preced ent e. Esi st e i nfi ne una n orm a 36 ch e cons ent e com unque di avvi are procedi m ent i di sci pl i nari anche p e r vi ol az i oni non st ret t am ent e ri ent rant i nel l e i pot esi previ st e dal “c odi ce di sci pl i nar e”, m a ch e cos t i t ui scano vi ol az i one dei dover i del di pendent e sanci t i dal l ’art i col o 23. Il p rocedi m ent o di sci pl i nare 37 si conform a ai pri nci pi d el l a t em pest i va e pun t ua l e cont est az i one dei fat t i , non ché del cont raddi t t ori o. La rel at i va procedu ra è m odel l at a con m odal i t à 35 36 37 Ar t i c o l o 2 5 , c o m m a 1 , A d a t t a m e n t i a l p e r s o n a l e a c o n t r a t t o d e l C . C . N . L . 1 9 9 4 - 1 9 9 7 . Articolo 2 5 , comma 9 , Ad attamenti al p erson ale a con tratto d el C.C.N.L. 1 994 -1997 . Articolo 2 4 Ad attamen ti al p erson ale a contratto d el C.C.N.L. 1 994 -19 97 . 48 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) di vers e a s econda del l a gravi t à d el l e cont est az i oni e qui ndi del l e s anz i oni appl i cabi l i . L’ avvi o del proc e di m ent o di sci pl i nare avvi ene sem p re a s egui t o del l a cont est az i one scri t t a degl i add ebi t i , con l a sol a ecc ez i one del ri m provero verb al e per i l qual e i l C apo dell ’Uffi ci o può proced ere s enz a l e form e ri t ual i pre vi st e per i pro cedi m ent i che conducono a sanz i oni di ent i t à super i ore. C on l a cont e st az i one, al l ’i m pi egat o ven go no com uni cat i con preci si one i fat t i d ei qual i egl i è ri t enut o res ponsabi l e, con t ut t e l e ci rcost anz e ri l evant i , nonché l a sanz i one di sci pl i nare ri t enut a appl i cabi l e al l a f at t i speci e. La cont est az i one vi ene e ffet t uat a nel caso i n cui i l res ponsabi l e del l ’U f fi ci o al l ’est ero v en ga a conos cenz a di u no o pi ù fat t i che e gl i ri t en ga ri l evant i ai fi ni di sci pl i nari . In t al e i pot esi , egl i deve proced ere i n uno dei due m odi s egu ent i : - i n caso di vi ol az i oni che, sul l a b ase d el “codi c e di sci pl i nar e”, si ano passi bi l i del l a sanz i one del ri m pro vero scri t t o ( censur a), va ef fet t uat a l a con t est az i one per i sc ri t t o al l ’i m pi egat o ent ro 20 gi o rni dal l a con oscenz a del fat t o; c ont est ual m ent e, ovv ero con at t o s epar at o, l ’i m pi egat o va conv ocat o pe r un’ audi z i o ne da t enersi non pr i m a che si ano t ra scorsi 5 gi orni da l l a cont est az i one; al l ’audi z i one, l ’i m pi egat o può farsi assi st ere da un l e gal e ovv er o da un rapp resent ant e si ndac al e; i n ogni m om ent o del l a procedura, l ’i m pi e gat o ha facol t à di present are cont rodeduz i o ni scri t t e; - per l e vi ol az i oni com port ant i sanz i oni superi ori al l a censu ra, l ’Uffi ci o di appa rt enenz a dev e eff et t uare una s e gnal az i one al l ’Uffi ci o II d el l a D.G.P E., com pet en t e per l ’i st ruz i one del procedi m ent o di sci pl i nare a cari co de gl i i m pi egat i a con t ra t t o di l egge i t al i ana e per l ’i rro gaz i one del l a sanz i one; tal e t rasm i ssi one va eff e t t uat a ent ro di eci gi orni dal l a conoscen z a dei fat t i e ne va dat a com uni caz i one al l ’i m pi egat o; dal l a ri cez i one del l a segnal az i one, l ’Uffi c i o II è t enut o ad effet t ua re l a cont est az i one ent ro ul t eri ori vent i gi or ni , i nvi t ando l ’Uffi ci o al l ’est ero a conv ocare l ’i m pi e gat o per l ’audi z i one; a segui t o del l ’audi z i one e sul l a base del rel at i vo verbal e, ol t re che del l e cont rod eduz i oni , l ’Uffi ci o II del l a D.G.P E. deci de nel m eri t o de l procedi m ent o e, se del ca so, i rroga l a sanz i one dandone com uni caz i one al l ’i nt eressat o ed al l a S ede. 49 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) Il ri spet t o dei t e r m i ni sopra i ndi cat i , da i nt endersi c om e perent ori , è condi z i one per l a val i di t à del procedi m ent o , i l qual e, al t ri m ent i , può essere i m p ugn at o per vi z i o di form a i nsanabi l e. Al t ro m ot i vo di nul l i t à del proc ed i m ent o è l a m anc at a affi s s i one del codi ce di sci pl i nare (ov vero i l pred et t o art i col o 25) nel post o di l avoro, i n l uogo ac cessi bi l e a t ut t i gl i i m pi egat i . In fi ne, va t enut o co nt o che i l procedi m ent o si est i ngue i n o gni cas o dopo 120 gi orn i dal l a cont est az i one (t erm i ne p erent ori o). Un cenno m eri t a anch e l a m at er i a dei r apport i t ra procedi m ent o di sci pl i nare e proc edi m ent o penal e. In caso di com m i ssi one i n servi z i o di gravi fat t i i l l eci t i di ri l evanz a penal e, i l codi ce di s ci pl i nare prevede ch e qu est i f at t i cost i t ui scano co ndi z i one per i l l i cenz i am ent o senz a preavvi so. In part i col are, esi st e l ’obbl i go per l ’Am m i ni st raz i one, una vol t a apert o i l proc edi m ent o di s ci pl i nare, di i nol t rare l a d enu nci a penal e, sospend endo i l procedi m ent o i n se de di sci pl i nare i n at t esa del l a d et erm i naz i oni del l ’Aut ori t à gi udi z i ari a. In gene ral e, i nol t re, qual ora gl i s t essi fat t i per i qual i vi ene apert o i l proc edi m ent o di sci pl i nare si ano al l o s t es s o t em po o gge t t o di un proc edi m ent o i n sede pe nal e, i l procedi m ent o di sci pl i nare va sospeso si no al l a concl usi one del l a caus a pen al e, per essere ri ap ert o ent r o 90 gi orni da t al e ul t i m a s cadenz a. La cont rat t az i one c ol l et t i va di sci pl i na i nol t re casi e m odal i t à di s ospensi one c aut el are dal servi z i o del l ’i m pi egat o per l a durat a del procedi m ent o penal e a suo cari co 38. Anche nel corso di un procedi m ent o di sci pl i nare per fat t i per i qual i si a previ st a l a s anz i one del l a sos pensi one dal se rvi z i o, l ’Am m i ni st razione può di s porre l a sosp e ns i one dal servi z i o a t i t ol o caut el are al fi ne di effet t ua re a cc ert am e nt i 39. 38 39 Articolo 2 7 Ad attamen ti al p erson ale a contratto d el C.C.N.L. 1 994 -19 97 . Articolo 2 6 Ad attamen ti al p erson ale a contratto d el C.C.N.L. 1 994 -19 97 . 50 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) QUADRO RIEPILOGATIVO SANZIONE RIMPROVERO VERBALE (irrogato dal Capo dell’Ufficio all’estero) NORME FATTISPECIE PRINCIPALI Art. 25, co. 2 - inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in materia di assenze per malattia e di orario di lavoro; - condotta non conforme a principi di correttezza nei confronti di dipendenti o del pubblico; - negligenza nella cura di locali o beni affidati o sottoposti alla vigilanza del dipendente; - inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza senza gravi danni per l’Amministrazione o terzi; - rifiuto di assoggettarsi a visite a tutela del patrimonio dell’Amministrazione; - insufficiente rendimento. Adattam. al CCNL RIMPROVERO SCRITTO O CENSURA (irrogato dal Capo dell’Ufficio all’estero) MULTA (FINO A 4 ORE DI RETRIBUZIONE) SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE (FINO A 10 GIORNI) LICENZIAMENTO CON PREAVVISO Art. 25, co. 3 Adattam. al C C N L Art. 25, co. 4 Adattam. al C C N L LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO ART. 25, CO. 5 Adattam. al C C N L - recidiva o particolare gravità d i infrazioni oggetto di sanzioni inferiori; - assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; - ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori; - svolgimento di attività lavorative durante lo stato di malattia o infortunio; - rifiuto di testimonianza o testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari; - minacce, ingiurie gravi, calunnie, diffamazioni o alterchi negli ambienti di lavoro; - manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Amministrazione; - atti lesivi della dignità personale, comprese le molestie sessuali; - altri comportamenti che rechino grave danno all’Amministrazione o a terzi. - recidiva in infrazioni che abbiano comportato la sanzione della sospensione dal servizio; - occultamento di circostanze relative ad uso illecito, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni dell’Amministrazione sottoposti alla vigilanza del dipendente; - rifiuto espresso di trasferimento; - assenza ingiustificata per più di 10 giorni; - persistente insufficiente rendimento o fatto grave che dimostri incapacità di adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; - condanna definitiva per delitto non attinente al rappor to di lavoro che non ne consenta la prosecuzione. - commissione in servizio di gravi fatti illeciti per cui sia fatto obbligo di denuncia penale; - recidiva di vie di fatto negli ambienti di lavoro nei confronti di dipendenti o terzi; - accesso all’impiego mediante documenti falsi o mezzi fraudolenti; - commissione di atti o fatti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro; - condanna definitiva per reati di mafia o ch e comportino comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. 51 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) QUADRO RIEPILOGATIVO - PROCEDIMENTO CENSURA SANZIONI SUPERIORI ALLA CENSURA SEGNALAZIONE ALLA D.G.PE. Non necessaria preventivamente. Il Capo dell’Ufficio o della Missione deve inviare la segnalazione entro il termine perentorio di 10 giorni dalla conoscenza del fatto. CONTESTAZIONE DI ADDEBITI Deve essere avanzata dal Capo dell’Ufficio all’estero entro il termine perentorio di 20 giorni dalla conoscenza del fatto. L’Ufficio II della D. G.PE. invia la contestazione entro il termine perentorio di 20 giorni dall’arrivo della segnalazione. GIUSTIFICAZIONI SCRITTE Le giustificazioni scritte possono essere presentate dall’impiegato durante tutto il corso del procedimento. Le giustificazioni scritte possono essere presentate dall’impiegato durante tutto il corso del procedimento. AUDIZIONE L’impiegato deve essere sentito presso l’Ufficio all’estero non prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione. L’impiegato deve essere sentito presso l’Ufficio all’estero non prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione. IRROGAZIONE DELLA SANZIONE Deve avvenire, ad opera del Capo dell’Ufficio o della Missione, entro i termini perentori di 120 giorni dalla contestazione o di 30 giorni dalla data in cui era prevista l’audizione alla quale il dipendente non si sia presentato. L’Ufficio II della D. G.PE. irroga la sanzione entro 120 giorni dalla contestazione oppure 30 giorni dalla data in cui era prevista l’audizi one, se il dipendente non si è presentato. COMUNICAZIONE Alla conclusione del procedimento, gli atti devono essere trasmessi alla D.G.PE.. SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER PROCEDIMENTO PENALE Il procedimento disciplinare deve essere sospeso quando i fatti contestati siano oggetto di procedimento penale (su denuncia dell’Amministrazione o su iniziativa autonoma del P.M.). Il procedimento disciplinare deve essere sospeso quando i fatti contestati siano oggetto di procedimento penale (su denuncia dell’Amministrazione o su iniziativa autonoma del P.M.). Il procedimento deve essere riaperto entro il termine perentorio di 90 giorni da quando l’Amministrazione viene a conoscenza della conclusione del procedimento penale (120 giorni per i procedimenti relativi a fatti commessi prima del 6 aprile 2001). Il procedimento deve essere riaperto entro il termine perentorio di 90 giorni da quando l’Amministrazione viene a conoscenza della conclusione del procedimento penale (120 giorni per i procedimenti relativi a fatti commessi prima del 6 aprile 2001). (avvio del procedimento) 52 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) * * * 53 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) I L P A S S A G G I O N E I R U O L I D E L MAE Anche a confe rm a del l ’apprez z am ent o del l ’Am m i ni st raz i one per i s ervi z i svol t i da gl i i m pi e gat i a cont rat t o p resso gl i Uffi ci al l ’es t ero, con succ essi ve di sposi z i oni l egi sl at i ve è st at o agevol at o i l pas saggi o nei ruo l i del M.A.E. di quest o personal e, l i m i t at am ent e agl i i m pi e gat i aven t i ci t t adi nanz a i t al i ana e t i t ol ari di co nt rat t o a t em po i ndet erm i nat o (si a di l egge i t al i an a che di l e gge l ocal e). Da ul t i m o, i l D. L.v o n. 103/ 2000 ha previ st o una si gni fi c at i va ri s erva di post i , ne l l ’ordi ne del 10%, a favor e del l a c at e gori a i n ques t i one nel l ’am bi t o dei concorsi ch e d ’ora i nnanz i saranno bandi t i dal M.A.E. per l e a ssunz i oni nel l e aree funz i onal i 40. È ovvi am ent e neces sa ri o i l posses so dei r equi si t i ri ch i est i dal bando di c oncorso i n quest i one. In fi ne, l a Le gge n. 442/ 2001 i nt roduce due m ec cani sm i che cons ent i ranno un i n gent e af fl usso nei r uol i di i m pi egat i a c ont rat t o: - l a proro ga d i ul t eri o ri due anni del l a possi bi l i t à di i m m et t ere nei ruol i del M.A.E. u n cont i ngent e di 50 i m pi egat i a cont ra t t o i n s ervi z i o presso l e R appresent anz e d i pl om at i che e gl i Uffi ci consol ari al l a dat a del 23 di cem bre 1999, l i m i t at am ent e al personal e con m ans i oni di concet t o 41; - l ’i m m i ssi one nei ruol i di un ul t eri ore cont i n gent e di 200 i m pi egat i a cont rat t o di ci t t adi nanz a i t al i ana nel l ’ar co di ci nque anni , i n num ero m assi m o di cent o uni tà per anno (i n t al i t et t i m assi m i sono ri com presi anche gl i i m pi egat i che d ove ssero es sere assunt i nei ruol i a se gui t o di concorso ord i nari o, s frut t ando l a suddet t a ri serva del 10% ). I r equi si t i ri chi est i sono quel l i previ st i per l e posi z i oni econ om i che per l e qu a l i si concorr e, non ché un t ri enni o di se rvi z i o l odevol e e cont i nu at i vo presso gl i Uffi ci al l ’est ero (i vi com pre si gl i Ist i t ut i It al i ani di C ul t ura). Le i m m i ssi oni avranno l uo go t ram i t e concorsi ch e si s vol ger anno second o m odal i t à gi à at t ua t e i n preced ent i occ asi oni . I vi nci t ori dei concor si saranno t enut i a prest are ser vi z i o al M.A.E. per al m eno 18 m esi ent ro qu at t ro anni dal l a concl us i one del concorso st esso. 40 41 Articolo 1 6 7 D.P.R. n . 18 /19 67 , come modi ficato d all’articolo 1 d el D.L.v o n . 1 03 /2 000 . Articolo 1 , comma 134 , Leg ge 2 3 d icemb re 19 96 , n . 662 . 54 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) * * * 55 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) L’ E V O L U Z I O N E N O R M A T I V A R E C E N T E La ri fo rm a del pers onal e a cont rat t o i nt rodot t a con i l D.L. vo n. 103/ 2000 ha fat t o em erge re, nel corso del pri m o anno di appl i caz i one, al cune quest i oni che hanno ri chi est o form e di revi s i one e di per fe z i onam ent o. A t al i probl em at i che si è fat t o front e con un provvedi m e nt o l egi s l at i vo ad hoc 42, i l qual e rec epi sce a nche num eros e i ndi caz i o ni em ers e i n sed e di co ncert az i one con l e Or gani z z az i oni S i ndacal i . La l e gge i nt ervi ene, i n part i col are, n ei segu ent i set t ori : - I M P I E G A T I A C O N T R A T T O “S C H E N G E N ”. Tut t i i cont rat t i de gl i i m pi egat i di t al e cat e gori a i n servi z i o al l a dat a d el 31 di cem br e 2001 sara nno prorogat i a t em po i ndet erm i nat o, per l o svol gi m ent o di m ansi oni anal oghe a quel l e at t ual m ent e ri vest i t e; ci ò, anch e i n sovrannum e ro ri spet t o al cont i nge nt e gen eral e d el per sonal e a cont r at t o, con p ro gressi vo ri assorbi m ent o; - R E G I M E D E L L E O P Z I O N I . C om e vi st o, i l D. L.vo n. 103/ 2000 ha previ st o che al cune cat e gori e di i m pi egat i i n servi z i o al 13 m aggi o 2000 avesse ro l a facol t à di opt are per un cont r at t o a t em po i ndet erm i nat o di l egge i t al i ana. La norm a escl ude va, t ut t avi a, al cune ca t egori e di ci t t adi ni i t al i ani , t i t ol ari a l l a st essa dat a di cont rat t i a t em po det er m i nat o, si a presso gl i Uffi ci di pl om at i co - consol ari che p ress o gl i Ist i t ut i It al i an i di C ul t ura. La nuova l egge pr evede qui ndi che v en gano ri aper t i i t erm i ni (sei m esi d al l a dat a di e nt r at a i n vi go re d el l a l e gge st essa) per es erci t are l ’opz i one per un cont rat t o di l egge i t al i ana per gl i i m pi egat i con ci t t adi nanz a i t al i ana che, al 13 m aggi o 2000, e rano t i t ol ari di cont rat t o a t em po det erm i n at o di l egge i t al i ana pr esso l e R app resent a nz e di pl om at i che e gl i Uffi ci consol a ri , no nché pe r gl i i m pi ega t i i t al i ani degl i Ist i t ut i It al i ani di C ul t ura che, al l a st ess a dat a, e rano t i t ol ari di cont rat t i a t em po det erm i nat o che non a vessero ri c evut o al c un ri nnovo. La norm a ri sponde ad evi de nt i fi nal i t à di equi t à sost anz i al e. - P R O V V I D E N Z E S C O L A S T I C H E . La nuov a l egge ha i nt rodot t o, i n favore de gl i i m pi egat i con cont rat t o a t em po i ndet erm i nat o re gol at o dal l a l e gge i t al i an a, i l be nefi ci o del ri m bo rso parz i al e de gl i oner i di i scri zi one e frequenz a di cors i di i st ruz i one uni versi tari a o prof essi onal i da part e dei fi gl i 42 Legge 21 dicembre 2001, n. 442. 56 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) m aggi or enni a ca ri c o, fi no al v ent i sei es i m o anno d’et à. Tal e bene fi ci o vi ene acco rdat o i n presenz a di cause d i forz a m aggi ore co nnesse con l a si t uaz i one del l a S ede, l e qual i i m pedi scano l a no rm al e frequenz a de gl i st udi i n l oco . Le provvi denz e vengo no concesse l i m i t at am ent e ad una m i sur a pe rcent u al e st abi l i t a annual m ent e di conc ert o dal Mi ni st ero degl i Af fari Est eri e da quel l o del l ’Econo m i a e Fi nanz e. L’ am m ont are non può com unque ol t repass are i l 60% d el l e sp ese sost enut e ovv er o i l 5% del l ’am m ont a re annuo del l a ret ri buz i one base cont rat t ual m ent e pr evi st a. - E T À P E N S I O N A B I L E . Vi ene est esa an che a gl i i m pi egat i a cont rat t o di l e gge i t al i ana l a fa col t à di perm ane re i n s ervi z i o per un bi enni o ol t r e i l 65° anno di e t à, i n an al ogi a con i di pendent i di ruol o degl i ent i pubbl i ci . 57 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) * * * 58 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) LA GESTIONE DEL PERSO NALE A CONTRATTO Le qu est i oni concer nent i l a gest i one de l personal e a cont ra t t o i n s ervi z i o presso gl i Uffi ci al l ’ e st ero fanno c apo al l a S ez i one III del l ’Uffi ci o II del l a Di rez i one Gene ral e per i l P ersonal e. Le com pet enz e d el l ’Uffi ci o ri gu ard ano t ut t a l a “vi t a gi uri di ca ” del cont rat t o, dal l ’aut ori z z az i one ad espl et ar e l e prove concorsual i , si no al l a ri sol uz i one. Fa ec cez i one l a m at eri a dei congedi st rao rdi nar i , aspet t at i ve, p er m essi , et c., l a qua l e, com e s egn al at o nei rel at i vi capi t ol i , fa cap o al l ’Uffi ci o I del l a st essa D.G.P E.. La t rat t a z i one di t ut t a l a m at eri a è suddi vi s a su base geo grafi ca t ra i di pe ndent i i n serv i z i o presso l a S ez i one III. Inol t r e va t enut o pr esent e, dal punt o di vi st a cont abi l e, ch e i l C ent ro di R esponsabi l i t à per l a gest i one di t al i cont rat t i è l a Di rez i one Gener al e per gl i Aff ari Am m i ni st rat i vi , di Bi l anci o ed i l P at ri m oni o (Uffi ci o IV ). Il responsabi l e del l a S ez i one III è i l C onsi gl i ere di Le gaz i one S t efano Zani ni ; i l Segret a ri o di Le gaz i one Gi useppe Fed el e segu e l a m at eri a rel at i va a gl i i m pi egat i a cont rat t o i n servi z i o presso gl i Is t i t ut i It al i ani di C ul t ura. La S ez i one III del l ’Uf fi ci o II d el l a D.G.P E. gest i sce un t ot al e di quasi 2.5 0 0 i m pi egat i a cont ra t t o, così s uddi vi si : Ambasciate e Uffici consolari Istituti Italiani di Cultura Contingente Schengen TOTALE 1.827 450 200 2.477 La se guent e t abel l a , el aborat a pr enden d o spunt o dai dec r et i em anat i nel 2001, può essere ut i l e a fo rni re un quadro ri a ssunt i vo del l e at t i vi t à svol t e dal l a S ez i one III nel corso del l ’anno 200 1: Nuove assunzioni (in sostituzione o a carattere temporaneo) Rinnovi dei contratti a legge locale Nuovi contratti a legge italiana Atti aggiuntivi e modifiche contrattuali Ricollocazioni P rocedimenti disciplinari Cessazioni TOTALE 59 108 729 27 1.664 3 9 73 2.613 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) CONCLUSIONI I l 2 0 0 1 è st at o u n an n o c r u ci a l e n e l l a ge s t i o n e d el p e rs o n al e a c o n t ra t t o d el M i ni st er o d e gl i Af f a r i E s t e ri . L a r i f or m a i nt r o d ot t a d a l D . L . v o n . 1 0 3 / 20 0 0 n o n h a r i gu a r d at o s o l t a n t o l ’ as p et t o gi ur i di c o d ei r a p p o rt i d’ i m p i e g o , m a a n c h e i l p r o f i l o e c o n o m i c o . I l 2 0 0 1 h a r a p p re s e nt at o i nf a t t i a n c he l ’ a n n o i n c u i , a s e g u i t o d i u n a c o mp l e ss a f a se di an a l i s i , si è ri s po s t o a l l ’ o r m ai i m p r o r og a b i l e ne c es si t à di a d e gu a r e e t e n d e n zi al m e n t e u ni f or m a r e l e b a s i r et ri b ut i ve d e l pe r s o n al e a c o nt r at t o i n t u t t a l a r et e e st e r a , s e c o n do i c r i t e ri s t ab i l i t i d al l a n u o v a f o r m ul a zi o n e d e l l ’ a rt i co l o 1 5 7 d el D . P . R . n . 1 8 / 19 6 7 . N e s o n o d e ri v at i d u e s u c c e ss i v i p i a n i di a u m e n t i r e t r i bu t i vi c he h a n n o co i nv o l t o pr i ma 8 1 3 i m p i e g a t i a c on t r at t o i n s er v i z i o i n 1 9 P a esi ( c o n d e c or r e nz a da l 1° g i ug n o ) , e p o i 1 . 8 45 i m p i e g at i i n s e rv i z i o i n t ut t a l a r et e d i p l o m at i c o - c o n s ol a r e ( c o n de c or r e n za d a l 1 ° l u gl i o ) . C o m e r i s ul t a t o c o nc l us i vo og n i i m p i e g a t o a c o nt ra t t o , i n m e di a , ha u suf r ui t o d i u n a u m e nt o d el l a b as e r et ri b ut i va a n n u a d e l 2 5 % c i r c a . I n a g g i u nt a , p r i m a d el l a f i n e de l l ’ a n n o s ar a n n o ri c o n os c i ut i ul t e r i o r i c on g ua g l i , pe r u n a c i f r a c o m p l e s si v a d i ol t r e se t t e mi l i a r di , a t u t t i gl i i m p i e ga t i b e n e f i ci a ri d e i s udd e t t i a u m e nt i , al f i n e d i c o m p en s a re i r i t a rd i n e l l ’ at t r i b uz i on e d eg l i a u m e nt i s t e s si . M o l t o v a a n c or a f at t o i n vi st a d i u na pi ù c o m p l e t a r a z i o n a l i zz a zi o n e d el l a m at e ri a , e d i n t al e o t t i c a s i st a co m p l e t a n d o l a r e a l i zz a zi o n e d i u n n u o v o s of t w ar e i nt e g r at o c h e , at t ra v er s o l ’ us o c o m u n e c o n l a D . G . A. A . , a s s i cu r i al t e m p o s t e s so l o s t r u m e nt o o p e r at i vo p e r l a g e st i o n e gi u ri d i c a e d e c on o m i ca de l p er s o n al e a c o nt ra t t o ( i v i c o m p r e so q u el l o i n s e r vi zi o p re s s o gl i I s t i t ut i I t al i an i di Cu l t ur a ) e l ’ a rc h i v i o s t or i c o pe r a g e vo l ar e l a c o ns u l t a zi o n e di o g ni da t o u t i l e a t t i n e nt e al ra p p o rt o d ’ i m pi e g o d e l me d e si m o p e r s o na l e. I l 20 0 2 sa r à i l p r i mo a n n o di ge s t i o ne a u t o n o m a , d a p ar t e d i q u e s t a D i r ez i o ne G e ne r a l e , d e l pe r s on a l e a c o n t ra t t o i n s er vi z i o p r e s so g l i I st i t u t i I t al i ani d i C ul t u r a . S ar à l ’ o c ca s i o n e pe r s a n a re d e f i n i t i v a m e nt e l e d i f f i co l t à p a ss a t e , i nt e rv e n e n do s u n o di f on da m e n t al i q u a l i l a r ev i si o ne d ei c o n t i n ge n t i , l ’ a s su nz i o n e di n u o vo p e r son a l e p er a p p r o ss i m a rs i a l l a co p e r t u r a d ei c on t i n ge n t i m e d es i mi , l a nec e s si t à di s a n a r e l e r es i d ue s p e r eq u a zi o ni r et ri bu t i v e ri s pe t t o al ri m a n e nt e p e r s o na l e a c o nt r at t o. Per r e al i zz a re il disegno co m p l ess i v o t r a cc i at o d al p r o v ve d i m en t o d i ri f o r m a , ve r rà d at a e s e c uz i on e al l a n u ov a l eg g e c o n t en e nt e u l t e ri o ri , f o n d a m e nt a l i m i s u re a f a v o r e d el p e rs o n a l e a c o n t ra t t o . 60 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) A L L E GA T I 61 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) I TESTI NORMATIVI D E C R E T O L E G G E 1 3 M A R ZO 1 9 8 8 , N . 6 9 (NORM E IN M ATERIA PR EVIDEN ZIALE […]) DISCIPLINA DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE ARTICOLO 2 1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni econo mic he previde nziali deriva nti da la voro dipendente, i la voratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di agg iunta di famiglia, ogni altro trattamento di fa miglia co munq ue deno minato e la maggior azione di cui all'art. 5, D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificaz ioni, dalla L. 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare. 2. L'assegno co mpete in misura differenziata in rapporto al numero dei compone nti ed al reddito del nucleo fa miliar e, secondo la tabella a llega ta al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei fa miliari c he co mprendono so ggetti che si trovino, a causa di infer mità o dife tto fisico o me ntale, nell'a ssoluta e perma ne nte impo ssibili tà di dedicarsi ad un proficuo la voro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persiste nti a svolgere i co mpiti e le funzio ni proprie della loro età. I medesimi live lli di re ddito sono aume ntati d i lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si t rovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 faccia no parte due o più figli, l'importo me nsile dell'a sse gno spettante è a ume ntato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusio ne del primo. 3. Si osser vano, per quanto non previsto dal presente articolo, le nor me contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e succ essive modificazioni e integrazioni, nonché le nor me che disciplinano nell'a mbito dei rispettivi ordina me nti le materie delle quote di aggiunta di fa miglia e di ogni altro tratta me nto di fa miglia comunque deno minato. 4. La cessazione dal diritto ai tratta m enti di fa miglia co munque de no minati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi. 5. Sono fatti salvi gli aume nti per situazio ni di fa mi glia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 nonché dell'articolo 12, D.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27, L. 25 agosto 1982, n. 604. 6. Il nucleo fa miliare è composto dai coniugi, con e sclusione d el coniuge legalmente ed e ffettiva mente separato, e dai figli ed eq uiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni co mpiuti o vver o, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infer mità o dife tto fisico o me ntale, nell'a ssoluta e perma ne nte impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infer mità o 62 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) difetto fisico o menta le, nell'assoluta e per manente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni comp iuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infer mità o dife tto fisico o me ntale, nell'assoluta e per mane nte impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi sia no orfani di entra mbi i ge nitori e non abbia no conseguito il diritto a p ensio ne ai superstiti. 6-bis. Non fanno parte del nucleo fami liare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipula ta conve nzione inter na zionale in materia di tr atta me nti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sent ito il Ministro degli affari esteri. 7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi. 8. Il nucleo fa miliare può essere co mposto di una sola persona qualor a la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'e tà inferiore a 18 anni co mpiuti ovvero si trovi, a ca usa di infer mità o difetto fisico o me ntale, nell'assoluta e per manente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. 8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un asse gno. Per i co mpo nenti il nucleo fa miliare cui l'a sse gno è c orrisposto, l'a sse gno stesso non è compatibile con altro asse gno o diverso tratta mento di famiglia a chiunque spettante. 9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi comple ssivi, a sso ggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi co mpone nti nell'a nno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fi no al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'a ssegno ne l primo se me stre dell'anno 1988 è assunto a riferime nto il reddito conseguito nell'a nno solare 1986. Alla for mazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, iv i co mpr esi quelli esenti da imposte e que lli soggetti a rite nuta a lla fo nte a titolo di imp osta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i tratta me nti di fine rapporto comunq ue denominati e le a nticipa zioni sui tratta me nti ste ssi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'atte stazione del reddito del nucleo fa miliare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante. 10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente e inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo fa miliare . 11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 12. I livelli di reddito p revisti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualme nte a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun a nno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei p rezzi al consumo per le fa miglie di operai ed imp iegati, calcolato dall'IST AT , interve nuta tra l'anno di riferime nto dei redditi per la corresponsio ne dell'a sse gno e l'a nno immediatamente precedente. 12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio d i cui all'articolo 4 del decreto -legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla 63 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente d ella Repubblica 30 ma ggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni. 13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988 -1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. 14. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 64 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) DECRETO LEGGE 1° LUGLIO 1996, N. 347 (DIFFERIM ENTO DI TERM INI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E NORM E RELATIVE AD IM PEGNI INTERNAZIONALI ED ALLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO) ARTICOLO 7 1. Limitatamente ad un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente degli impiegati a contratto, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e succe ssive modificazio ni, è inte grato di duecento unità. T ale disponibilità, nell'a mb ito del contingente medesimo, è esc lusiva me nte destinata ad essere ricoperta con personale ave nte specific he prof essio nalità nel ca mpo infor matico al fine di corrispondere alle nec essità operative conseguenti a gli adempime nti rela tivi all'attuazio ne del siste ma di infor mazio ne previsto dall'accordo di Schenge n di cui alla le gge 30 sette mbre 1993, n. 388. 2. All'o nere deriva nte dal co mma 1, valutato in lire 7.700 milioni per l'a nno 1996, in lire 11.840 milioni per l'anno 1997 e in lire 12.200 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello sta nzia me nto iscritto, ai fini del bilancio trienna le 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialme nte utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con prop ri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 65 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662 (M ISURE DI RAZIONALI Z ZA ZIO NE DELLA FINAN ZA PUBBLICA) ASSUNZIONE NEI RUOLI DI PERSONALE A CONTRATTO ARTICOLO 1 134. Gli impie gati di c ittadina nza ita liana in servizio presso le rappresenta nze diplomatic he e gli uffici consolari con contratto a te mpo indeter mina to possono essere immessi nei ruoli del Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi dell'ar ticolo 22, comma 16, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, in numero massimo di cinqua nta unità per ciascun anno del triennio 1997 -1999, tramite appositi concorsi per titoli ed esa mi purc hé in posse sso dei requisiti prescritti per le qualifiche c ui aspirano e purché abbiano compiuto alme no tre anni di servizio continuativo e lodevole. Le relative modalità saranno fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Gli impie gat i a contratto così immessi nei ruoli sono destinati, quale sede di prima destinaz ione, a prestare servizio presso l'a mministrazione centrale per un periodo minimo di due anni. 66 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) LEGGE 28 LUGLIO 1999, N. 266 (DELEGA AL GOV ERNO PER IL RIORDINO DELLE CARRIERE DIPLOM ATICA E PREFETTIZIA, NONCH É DISPOSIZIONI P ER IL RESTANTE PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, […]) ARTICOLO 4 Personale assunto localmente dalle rappresentanze diplo matic he, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di personale assunto localme nte dalle rappresentanze diplo matic he , da gli uffic i consolari e, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, dagli Istituti italiani di cultura all'estero. Nell'esercizio della delega verranno osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi, tenuto conto della contrattazione collettiva esistente in mater ia, senza deter minare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato: a) revisione delle disposizioni di cui ai titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifica zioni; b) se mplificaz ione e omo ge neizzazione dei differenti regimi esistenti; c) fissazione delle r etribuzioni e del relativo regime previde nziale ed assistenziale, in un quadro di riferimento generale, tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale e, principalme nte, delle re tribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanz e diplomatic he e uffici consolari degli altri Stati e uropei, prevedendo emolume nti co munq ue sufficienti ad attrarre gli ele me nti più qualificati; d) stipulazione de i contratti sulla base degli ordina me nti degli Stati di accredita mento, assic urando co munque uno sta ndard minimo di tratta mento ne i casi e per le materie in cui le previsioni della normativa locale si rivelino inesistenti o insufficienti, e in particolare per quanto riguarda la maternità, l'orario di lavoro, l'assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, i carichi di famiglia; e) esplicita indicazione delle nor me legislative abrogate. 2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Ca mere per l'espressio ne del parere da parte delle Co mmissioni pa rla mentari compete nti per materia, esteso anc he alle consegue nze di carattere finanziario. ARTICOLO 6 Proroga del termine per l'inte grazione dei contrattisti Sc henge n. 1. Il ter mine per l'integrazio ne di duece nto unità del continge nte degli impiega ti a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ge nnaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, disposta dall'articolo 7 del decreto -legge 1° luglio 199 6, n. 347, convertito, con modificazio ni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, è prorogato fino al 31 dice mbre 2001. Nell'a mb ito del suddetto contingente, l'Amministrazione degli affari e steri, te nuto co nto delle esige nze di servizio della rete diplo matico consolare, può procedere a nuove assunzioni o, alternativamente, al rinnovo dei contratti già stipulati. 67 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) DECRETO LEGISLATIVO 7 APRILE 2000, N. 103 (MODIFICA DEGLI ARTICOLI 152 E SS. DEL D.P.R. N. 18/1967 E REGIME TRANSITORIO) DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL PERSONALE ASSUNTO LOCALMENTE DALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, DAGLI UFFICI CONSOLARI E DAGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL’ESTERO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1999, N. 266 ARTICOLO 1 1. Il titolo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente: TITOLO VI I mpiegati a ssunti a contratto dalle rappresenta nze diplo matic he, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura. Art. 152. Contingente e durata del con tratto Le rappresentanze diploma tiche, gli uffici consolari di I categoria e gli Istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell’Amministrazione centrale, nel limite di un contingente comple ssivo pari a 1827 unità per le rappresenta nze diplomatic he e gli uffici consolari ed a 450 unità per gli Istituti italiani di cultura. Gli impie gati a contratto svolgono le ma nsioni previste ne i contratti individuali, tenuto conto dell’or ganizzazione del lavoro esistente negli uffici all’estero. Il contratto di assunzio ne è stipulato a te mpo indeter minato, con un periodo di prova di nove me si, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell’ufficio, si provvede a disporr e la conferma o la risoluzione del contratto. Art. 153. Assunzione d i impiega ti te mporanei Le rappresenta nze diploma tiche, gli uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura possono essere autorizzati a sostituire con impie gati te mporanei, per il te mpo di asse nza dal se rvizio e co munque per periodi di te mpo no n superiori a sei me si, gli impie gati a contratto che si trovino in una delle situa zioni che comportano la sospe nsione del tratta me nto econo mico. Per particolari esigenze di servizio, gli uffici all’estero possono essere autorizzati ad assumere, nei limiti del contingente di cui all’art. 152, impiega ti te mporanei p er periodi non superiori a sei mesi. Detti contratti sono suscettibili, stante il perdurare delle particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un per iodo non superiore a sei mesi. Gli impie gati a ssunti c on contratto te mporane o non possono essere assunti con nuo vo contratto te mporaneo se non dopo che siano trascorsi almeno sei me si dalla scadenza del loro precedente rapporto d i impiego. Art. 154. Regime dei contratti Per quanto non espressa mente disciplinato dal presente titolo, i contratti sono regolati dalla legge locale. Fer mo restando quanto disposto in ma teria dalle nor me di diritto inte rnazionale ge nerale e conve nziona l e, co mp etente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall’applicazione del presente decreto è il foro locale. Le rappresentanze diploma tiche, o, in asse nz a, gli uffic i consolari di prima classe accertano, sentite anche le rappresentan ze sindacali in sede, la compatibilità del contratto con le nor me locali a carattere imp erativo e 68 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) assic urano in ogni ca so l’applicazione delle nor me locali più favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni del presente titolo. Le condizioni contrattuali devono comunque essere adeguate a garantire l’assunzione degli ele me nti più qua lificati. Art. 155. Requisiti e modalità per l’assunzione Possono essere assunti a contratto coloro che siano effettivamente residenti da alme no due anni nel Paese dove ha sede l’ufficio presso cui prestare servizio, abbiano co mpiuto il diciottesimo anno di età e sia no di costituzione fisic a idonea all’espleta me nto delle ma nsioni per le quali debbono essere impiega ti. Per le assunzioni di cui all’art. 153, si prescinde dal requisito della residenza. Le persone da assumere devono dimostrare di possedere l’attitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni cui dovranno essere preposti. Nella valutazione dell’attitudine si tiene conto, fra l’altro, della conoscenza delle lingue italiana e locale, o veicolare, dell’a mbie nte e degli usi locali, del corso di studi effettuati e dei titoli conseguiti, no nché delle precedenti esperienze lavorative con ma nsioni alme no equivale nti a quelle previste dal bando di assunzio ne o, nel caso di impiega ti in ser vizio, immediata mente inferiori. Anc he nell’a mbito della promozio ne culturale sono da considerarsi impre scindibili la conoscenza de lla lingua italiana e di quella locale, o veicolare eventualme nte in uso nel Paese, nonc hé la conoscenza dell’a mb iente e degli usi locali. Le condizioni di cui al comma precedente sono stabilite con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le OO.SS., e sono accertate mediante idonee prove d’esa me, che gara ntiscano l’imparzia lità e la tra sparenza. Il Ministero autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto sulla base del risultato delle prove. I contratti sono approvati con decreto ministeriale. Art. 156. Doveri dell’imp iegato Nel contratto sono particolar mente richia ma ti, fra i doveri dell’impiegato, gli obblighi: di fedeltà; di prestare la propria opera con la massima diligenza nel disimpe gno delle mansio ni c he gli so no affidate; della disciplina; dell’osser vanza del se greto d’ufficio; di confor marsi nei rapporti d’ufficio al principio di un’assidua e solerte collaborazione; di tenere nei confronti del pubblico un co mporta mento confor me al prestigio dell’ufficio all’estero e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta anche pri vata alla dignità dell’ufficio; di non esercitare altre attività lavorative. Art. 157. Retribuzione La retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalme nte, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo di quelli dell’Unione Europea, nonché da organizzazioni internaz ionali. Si terr à altresì co nt o delle e ventuali indicazioni di ma ssima fornite annualmente dalle OO.SS. La retribuzione deve comunque essere congrua ed adeguata a garantire l’assunzio ne degli ele me nti più qualificati. La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei ter mini di riferimento di cui al precedente co mma e all'a nda me nto del costo della vita. La retribuzione a nnua base è determinata in modo unifor me per Paese e per mansioni o moge nee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarme nte se nsibile nel costo della vita. La retribuzione è di nor ma fissata e corrisposta in valuta locale, salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di p articolari motivi. Agli 69 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) effetti di cui al presente titolo, il corrispettivo in lire della retribuzione corrisposta all’estero viene calcolato secondo un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell’art. 209. Art. 157-bis. Assegno per il nucleo familiare L’assegno per il nucleo familiare è regolato dall’art. 2 del decreto -legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla le gge 13 ma ggio 1988, n.153, fatta salva l’ap plicazione della norma tiva locale se più favorevole al lavoratore. Art. 157-ter. Orario di lavoro, orario di servizio e festività La durata nor male dell’orario di lavoro è fissata dal contratto, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 154. Gli impie gati a contratto sono tenuti a svolge re le proprie ma nsio ni, nei limiti dell’orario di lavoro stabilito dal contratto, all’interno dell’orario di servizio stabilito dal capo dell’ufficio. L’orario di lavoro non può essere comunque superiore a quello previsto per gli impie gati d i ruolo in Italia. Il personale assunto a contratto benefi cia dello stesso numero di giornate festive retribuite previste dal calendario delle festività osservate dalla sede di servizio. Qua lora la normativa locale imponga la concessione di un numero superiore di giornate festive retribuite e il dipendente decida di avvalersene, il periodo di ferie di cui all’art. 157 -quater viene ridotto in misura corrispondente. Per particolari esigenze di servizio il capo dell’ufficio può richiedere anche agli impiegati a contratto di prolungare la prestazione di lavoro oltre l ’orario di servizio nor malme nte previsto, salvo recupero da effettuarsi secondo le modalità previste per il personale in ser vizio nella stessa sede. Art. 157-quater. Ferie Il periodo di ferie per il personale a contratto è di 26 giorni lavorativi, in aggiunta ai se i giorni di cui alla le gge 23 dice mbre 1977, n. 937. Sono concessi periodi superiori ove disposto dalla legislazione locale. Il dipendente assunto ai sensi dell’art. 153 ha diritto ad un periodo di ferie in proporzione alla durata del suo rappor to di impiego. Il dipendente non può rinunciare alle ferie. Per esigenze di servizio il godime nto delle ferie può essere rimandato a ll’a nno succe ssivo. No n possono essere cumulati più di due periodi di ferie annuali. Art. 157-quinquies. Permessi Agli impie gati a contr atto a te mpo indeter minato sono conce ssi per messi, in occasione di eve nti fa miliari particolarme nte r ileva nti, deter minati co n decreto del Ministro degli affari esteri in misura non superiore a quella prevista per il restante personale. Il lavoratore ha l’obbligo di esibire all’ufficio di appartenenza regolare documentazione. Dura nte i per me ssi, egli ha diritto all'intera retribuzione per un periodo comunque non superiore a 15 giorni nell’anno solare, esclusi dal comp uto i giorni relativi al p er messo per contrarre matrimo nio. Art. 157-sexies. Assenze dal servizio L’astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio è regolata dalla legge italia na, salva l’applicazione della nor mativa locale se più favorevole alla lavoratrice. Per i contratti a te mpo indeter minato, in caso di ma lattia, all’impiega to assente spetta l’intera retribuzione per i primi 45 giorni e, nei successivi 15 giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono essere concessi ulterio ri sei mesi senza retribuzione. T rascorso tale periodo massimo di 240 giorni, durante il quale il lavoratore ha diritto alla 70 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego. Superato il periodo di prova, per gravi mo tivi per sonali o di fa miglia all'impiegato può essere autorizzata un’assenza dal servizio non retribuita per non più di tre me si. La durata co mple ssiva di assenza dal servizio fruita ai se nsi de l presente articolo, eccettuati i p eriodi di cui al primo comma no n p u ò superare i dodici mesi in un quinquennio. Art. 158. Previdenza e assistenza La tutela previdenz iale vie ne a ssic urata nelle for me previste dalla nor mativa locale, ivi co mprese le conve nzioni e gli accordi internazio nali in vigore. Ove la nor mativa locale non preveda alcuna fo r ma di tutela previdenziale, o statuisca in modo ma nifesta me nte insufficiente, gli impiega ti a contratto possono, su richiesta, essere assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri. Gli impie gati a contratto di cittadinanz a italiana possono optare per l’applicazione della legislazione previdenziale italiana. Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, essa viene assicurata nelle forme prescritte co me obbligatorie dalla nor mativa locale. Nel caso la nor mativa locale non pre veda for me di assic urazione sanitaria obbligatoria, o qualora statuisca in modo ma nifesta me nte insufficie nte, gli impie gati a contr atto sono assic urati, per prestazioni sanitarie in caso di ma lattia e mater nità, presso enti assicurativi italiani o stranier i nei limiti dei livelli di assistenza garantiti in Italia dal Servizio sanitario nazionale. La polizza deve prevedere anche la copertura del coniuge, purché convivente e a carico, e dei figli fino al 26° anno di età, purché conviventi e a carico. Art. 1 58 bis. Infortuni sul la voro e ma lattie professio nali Gli uffici a ll’e stero so no tenuti ad assic urare gli impie gati a contra tto contro gli infortuni sul la voro e le malattie profe ssionali nelle for me previste dalla legislazione locale, ivi co mprese le conv enzio ni e gli accordi inter na zionali in vigore. Ove la nor mativa locale non preveda alcuna for ma di tutela contro gli infortuni sul la voro e le malattie professionali, o statuisca in modo manife sta mente insufficiente, gli imp iegati a contratto sono assicur ati presso enti assicurativi italiani o stranieri ne i limiti delle corrispondenti assic urazioni garantite alle analoghe cate gorie di impie gati in Italia. Gli impie gati a contratto di cittadinanza ita liana possono in ogni caso, su richiesta, essere assic ur ati contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi della legislazione italiana. Il rapporto di lavoro è risolto in caso di acc ertata inabilità per ma nente allo svolgimento delle mansioni contrattuali. Art. 159. Viaggi di servizio In aggiunta al le spese di viaggio, all’impie ga to a contratto viene co rrisposta, per i via ggi di serviz io, un’indennità gior na liera pari a un trente simo della retribuzione base in go dimento o, qualora più elevata, della retribuzione base dell’imp iegato a contra tto con a n aloghe ma nsioni in servizio nel Paese in c ui la missione è effettuata. Qualora nel Paese non vi sia no impiega ti a contratto con analo ghe ma nsioni, l’indennità è fissata dal Ministero in rifer ime nto ai criteri di cui all’art. 157, primo co mma. Art. 160. Assunzione presso altro ufficio Nel caso di chiusura o soppressione di un ufficio all’estero, l’Amministrazione si impe gna, nei limiti c onsentiti dalle e sige nze di servizio e dalle disponibilità di bilancio, a ricolloc are entro tre mesi gli impie gati a contr atto presso un altro ufficio all’estero , fer mo restando qua nto previsto dall’art. 166, primo 71 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) comma, lettera f). L’impiegato riassunto presso altro ufficio conserva, a tutti gli effe tti, la precedente anzianità di servizio ed il precedente regime co ntrattua le. L’impie gato che sia cessato dal servizio per gravi e docume ntati motivi personali, dopo aver prestato lodevole servizio per alme no 5 anni presso un ufficio all’estero, può essere autorizzato, tenuto conto delle esigenze di servizio, a svolgere le propr ie mansioni presso un altro ufficio all’estero entro tre mesi dalla cessazione presso la sede precedente. Anc he nei ca si di cui al presente co mma, l’impiegato conserva la prece dente anzia nità di servizio. Nei casi previsti dai precedenti si prescinde, nell a riassunzione, dalle disposizioni di cui all’art. 155. Non può in ogni caso essere riassunto l’impiegato che sia cessato dal servizio ai sensi dell’art. 161 e dell’art. 166, primo co mma, lettere a ), b), c), d) ed e). Nel caso di soppressione o chiusura di Istituti italiani di cultura, la riassunzione potrà essere disposta, tenuto conto delle esigenze di servizio, anche in deroga alle dotazioni di personale a contratto stabilite per i singoli istituti con apposito decreto ministeria le. Nei soli casi di c ui al primo co mma, a gli imp iegati a contratto vie ne attribuito un contrib uto alle spese di trasferimento nella misura determinata con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della progra mmazio n e econo mic a. Art. 161. Cessazione dal servizio Gli impie gati a contratto, oltre che per le cause previste dalle disposizioni del presente titolo e dalla nor mativa locale, cessano dal servizio il primo giorno del me se successivo al compime nto del sessantac inque simo anno di e tà. È fa tta salva la possibilità di adottare limiti differenti, q ualora previsti dalla nor mativa locale. Art. 164. Sanzioni disciplinari Agli impie gati a contratto può essere inflitta la sa nzione del rimpro vero verbale e, in caso di rec idiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri d’ufficio, quali ad ese mp io: a. inosservanza delle disposizioni di servizio; b. condotta non conforme a principi di correttezza; c. insufficiente rendimento d. comporta me nto non confor me al decoro dell e funzio ni. Può essere inflitta, previa autorizzazione ministeriale, la sanzione della sospensio ne dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni nel caso di: a. recidiva plurima nelle infrazio ni di cui al co mma precedente ; b. assenza ingiustificata dal servizio, fino ai 10 giorni, o arbitrario abbandono dello stesso; c. ma nifestaz ioni ingiuriose nei confronti dell’Amministrazio ne, nel rispetto della libertà di pensiero; d. svolgime nto di attività lavorative in violazion e del divieto di cui all’art. 156; e. minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; f. atti, co mporta me nti o molestie, a nc he di ca rattere sessuale, c he siano lesivi della dignità della persona. Nei casi di infrazioni più gravi si procede alla risoluzione del rapporto di impiego a nor ma dell’a rt. 166. Nei casi previsti dai commi precedenti l’irrogazione delle sanzioni disciplinari è preceduta dalla conte stazione scritta dell’addebito. All’impie gato a contratto è concesso un termine di dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni. Art. 166. Risoluzione del contratto 72 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) Il contratto a te mpo indeterminato può essere risolto da parte dell'imp iegato con un preavviso di tre mesi, salva la possibilità di ridurre tale periodo con il consenso dell’ufficio all’estero. Da parte dell'ufficio all’estero il contratto può essere risolto, co n provvedime nto motivato inviato all’interessato, nei casi seguenti: a. per incapacità professionale; b. recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma dell’art. 164 o recidiva plurima nelle infrazio ni di cui al primo co mma dello stesso articolo; c. assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi lavorativi; d. persistente insufficient e re ndime nto, o vvero qualsiasi fa tto grave che dimostri pie na incapa cità ad ade mpiere a deguata me nte a gli ob blighi di servizio; e. condanna passata in giudicato per un delitto che, co mme sso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di l avoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; f. per riduzione di personale o per chiusura della sede di servizio, fatta salva la possibilità di riassunzione presso altro ufficio ai sensi dell’art. 160. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, l'ufficio all’estero è tenuto ad un preavviso di tre mesi. In luogo del preavviso l'ufficio può disporre, previa autorizzazione del Ministero, l'erogazione di un'indennità in misura corrispondente all'intera retribuzio ne spettante per il periodo di mancato preavviso. Il preavviso di tre mesi non è dovuto nel caso di: a. commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale; b. alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi; c. accerta mento c he l’impiego fu conse guito mediante la produzione di documenti fa lsi o co munque con mezzi fraudolenti; d. commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; e. condanna pa ssata in giudicato per reati che co mportino, in Italia, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. In tutti i casi il rapporto di impie go è risolto previa autorizzazione ministeriale. Art. 167. Riserva di posti per gli impie gati a c ontratt o in occasione d ei concorsi per l'accesso ai ruoli organici. In occasione dei concorsi per l’accesso ai ruoli organici del Ministero degli affari esteri, il 10 per cento dei posti messi a concorso è riservato agli impiega ti di nazio nalità italia na co n cont ratto a te mpo indeter minato in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso. I posti riservati, se non utilizzati ai sensi del comma precedente, verranno conferiti ai restanti candidati idonei. Il personale a contratto immesso nei ruoli dovrà, ent ro un quadriennio dall’immissione nei r uoli, prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l’amministrazione centrale.". ARTICOLO 2 1. I contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto dispost o dal comma 2, continueranno ad applicarsi finché gli uffici all’estero non provvederanno a stipulare, previa autorizzazione ministeriale e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei nuovi contratti che recepiscano le disposizioni di cui al decreto stesso. 73 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) 2. I rapporti di impiego del personale di nazionalità italia na che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è in servizio con contra tto a te mpo indeter minato regolato dalla legge italia na continua no a d essere disciplinati dalle nor me co nte nute nell’Accordo successivo per il personale di c ui all’art. 1, comma 4, 3° a linea , del CCNL co mparto Ministeri del 22 ottobre 1997 e nella successiva contrattazione collettiva applicabile agli imp iegati a contratto. 3. Restano valide le disposizioni dei contratti di impie go del personale di cui al comma 2 relative alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti, nonché all’assistenza malattia. I contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all. INPS per le assicurazioni in questione sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l’ente assicuratore interessato. 4. È fatta co munque sa lva, per il personale di cui al co mma 2, la possibilità di chiedere, entro sei me si dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che il regime di impie go venga sottoposto integralmente alle dispo siz ioni di cui al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente decreto. In tal caso, muta ndo la legge regolatrice del contratto, non sono più applicabili le nor me di cui all’Accordo successivo e alla successiva contrattazione collettiva applicabile agli impiega ti a contratto. Analo ga opzione può essere esercitata nei casi di riassunzione di cui all’art. 160. 5. Il personale di cittadinanza italia na, in servizio con contratto a te mpo indeter minato, o c he ha già avuto alme no un rinnovo contrattuale, presso gli istituti italiani di Cultura alla data di entrata in vigore del presente decreto ha la possibilità di optare, entro sei me si dalla stessa data, fra la sottosc rizione di un nuovo contratto a te mpo indeter minato regolato dalla legge italiana, e pertanto sottoposto alla disciplina di cui ai commi 2 e 3, ovvero di un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge locale e pertanto sottoposto inte gralme nte alle disposizio ni di cui al T itolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 ge nnaio 1967, n. 18, co me modificato dal presente decreto. 6. Il personale a contratto in possesso di doppia cittadinanza italiana e straniera, in servizio con contratto regolato dalla legge locale alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha la possibilità di optare, entro sei mesi dalla ste ssa data , fra la sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo indeter minato regolato dalla legge italia na, e pertanto sottoposto alla disciplina di c ui ai commi 2 e 3, ovvero di un contratto a te mpo indeter minato regolato dalla legge locale e pertanto sottoposto integralmente alle disposizioni di cui al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente decreto. 7. È fatto salvo il diritto all'indennità di fine rapporto, nella misura prevista dai contratti di impiego, per gli impie gati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. Fatta eccezione per i contratti stipulati ai sensi del comma 4, sono altresì fatti sa lvi e ventuali tratta me nti più favore voli in materia di aggiunte di famiglia previsti dai contratti in atto. ARTICOLO 3 1. Sono abrogati gli articoli 162, 163, 165 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 . 2. Sono abrogati l’art. 2, comma secondo, e l’art.14, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. 74 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) 3. Sono abrogati l’art. 1 e l’art. 3, comma sec ondo, della legge 13 agosto 1980, n. 462. 4. È abrogato l’art. 17, co mma 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 470. 5. È abrogato l’art. 17, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401. 6. Sono abrogati l’art. 1, comma 132, della legge 23 dice mbre 1996, n. 662, limita ta me nte alle paro le: " Fatti salvi i rapporti contrattua l i in atto" , e l’art. 1, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 75 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) D E C R E T O L E G I S L A T I V O 2 6 M A R ZO 2 0 0 1 , N . 1 5 1 (TESTO UNICO DELLE D ISPOSIZIONI LEGISLAT IVE IN M ATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA ', A N O R M A D E L L ' A R T I C O L O 1 5 D E L L A L E G G E 8 M A R ZO 2 0 0 0 , N . 5 3 ) DISCIPLINA DELL’ASTENSIONE DAL SERVIZIO PER GRAVIDANZA ARTICOLO 16. Divieto di adibire al lavoro le donne 1. E' vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precede nti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre me si dopo il parto; d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. ART ICOLO 20. Flessibilità del congedo di ma ternità 1. Fer ma resta ndo la durat a co mple ssiva del congedo di mate rnità, le lavoratrici ha nno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal me se precedente la data presunta del parto e nei quattro me si successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario n azionale o con esso conve nzionato e il medico co mpe tente a i fini della preve nzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. 2. Il Ministro del lavoro e della p revidenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1. ARTICOLO 21. Documentazione 1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'ar ticolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'inde nnità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La da ta indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione. 2. La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. ART ICOLO 22. T rattamento econo mico e nor mativo 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di mater nità , anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2. 2. L'inde nnità e ' corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dice mbre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed e' co mprensiva di ogni altra inde nnità spettante per malattia. 3. I periodi di congedo di mater nità devono e ssere co mputati nell'a nzianità di servizio a tutti gli effe tti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie. 76 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) 4. I medesimi period i non si co mputa no ai fini del ra ggiungimento dei limiti di perma ne nza nelle liste di mobilita ' di c ui all'articolo 7 della le gge 23 luglio 1991, n. 223, fermi re stando i limiti te mporali di fruizio ne dell'indennità di mobilità. I mede simi periodi si compu ta no ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettiva me nte prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilita '. 5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i co ntratti collettivi no n ric hiedano a tale scopo particolari requisiti. 6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contempora nea me nte ai periodi di congedo di mater nità. 7. Non viene cancella ta dalla lista di mobilita' ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternità, rifiuta l'offe rta di lavoro, di impie go in opere o servizi d i pubblica utilità, ovvero l'avvia mento a corsi di for mazione professiona le. ARTICOLO 32. Congedo parentale 1.Per ogni ba mbino, ne i primi suoi otto anni d i vita, ciasc un ge nitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei geni tori no n possono co mplessiva me nte eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'a mbito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di c ongedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cu i al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci me si. 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre m esi, il limite comple ssivo dei conged i parentali dei genitori e' ele vato a undici me si. 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita ', a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e co munq ue con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni. 4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. ART ICOLO 34. T rattame nto econo mico e nor mativo 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo co mple ss ivo tra i genitori di sei me si. L'indennità e ' calc olata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso. 2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolunga me nto del congedo di cui all'articolo 33. 3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e' dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del t rattame nto minimo di pensione a carico dell'assic urazione gene rale obbligatoria. Il reddito e' deter minato secondo i criteri previsti in mater ia di limiti reddituali p er l'integrazio ne al minimo. 4. L'indennità e ' corrisposta con le modalità di cui all'art icolo 22, comma 2. 77 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) 5. I periodi di conge do parentale sono comp utati nell'a nzia nità di servizio, esclusi gli e ffe tti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. 6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7. ARTICOLO 39. Riposi giornalieri della madre 1. Il datore di lavoro deve conse ntire a lle la voratrici madri, dura nte il primo anno di vita del ba mb ino, due periodi di riposo, anc he c umulabili d urante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario gior naliero di lavoro e' inferiore a sei ore. 2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi co mportano il diritto della donna ad usc ire dall'azie nda. 3. I periodi di riposo sono di mezz 'ora ciasc uno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. ARTICOLO 40. Riposi giornalieri del padre 1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la ma dre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infer mità della madre. ART ICOLO 47. Congedo per la malattia del figlio 1. Entrambi i ge nitori, alternativa me nte, ha nno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi a ll'anno , per le ma lattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gl i otto anni. 3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. 4. La malattia del ba mbino che dia luogo a ri covero ospedaliero interrompe, a richiesta del ge nitore, il decorso delle ferie in godime nto per i periodi di cui ai commi 1 e 2. 5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della mala ttia del lavoratore. 6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. ART ICOLO 48. T rattamento econo mico e nor mativo 1. I periodi di congedo per la mala ttia del figlio sono co mp utati nell'a nzianità di servizio, esclusi gli effe tti relativi alle fer ie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. 2. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7. ARTICOLO 51. Documentazione 1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi 78 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo. 79 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) LEGGE 21 DICEMBRE 20 01, N. 442 (DISPOSI ZIONI INTEGR ATIVE IN M ATERIA DI IM PIEGATI A CONTRATTO IN SERVIZI O PRESSO LE RAPPRESE NTANZE DIPLOMATICHE, GLI UF FICI CONSOLARI E GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL’ESTERO) ARTICOLO 1. Proroga di termini 1. E’ prorogata entro il ter mine massimo di due anni dall’e ntrata in vigore della presente legge la scadenza per l’immissione nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri, ai sensi dell’articolo 1, comma 134, della legge 23 di cembre 1996, n.662 e nell’a mbito delle dotazioni organic he esiste nti, della quota residua del continge nte per il 1999 di cinquanta impiegati di cittadinanza italiana che, alla data del 23 dice mbre 1996, erano in ser vizio presso le Rappresenta nze diplomatic he e gli Uffici co nsolari con contratto a te mpo indeterminato, la cui a ssunzio ne era prevista per il 1999. 2. T ale termine è prorogato limitata me nte all’inquadra mento del solo p ersonale a contratto con ma nsio ni di concetto nella posizione econo mica B3. ARTICOLO 2. Immissioni nei ruoli organici 1. Gli impie gati a contratto di cittadinanza italiana in ser vizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti Italiani di Cultura all’estero possono essere immessi, in deroga all’artic olo 39 della legge 27 dice mbre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed inte grazioni, nei r uoli organici del Ministero degli Affari Esteri, nell’ambito delle dotazioni organiche esiste nti, in numero ma ssimo di cento unità per anno, incluse le immi ssioni attuate ai sensi dell’articolo 167, primo co mma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ge nnaio 1967 n.18, come so stituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n.103, sino al raggiungime nto del numero c omple ssivo di duecento unità nel corso del quinquennio successivo all’entrata in vigore della presente legge. 2. Le immissioni avra nno luogo tra mite appositi concorsi per titoli ed esa mi, per i candidati in possesso dei requisiti prescritti per le posizioni eco no mic he delle aree funzionali e i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. 3. Le procedure concorsuali saranno deter minate con decreto del Ministro degli Affari Esteri, di concerto con il Ministro pe r la Funzione Pubblica. 4. Il personale a contratto immesso nei ruoli dovrà, entro un quadriennio dall’immissione nei ruoli, prestare servizio per alme no diciotto me si presso l’amministrazione centrale. 5. Il continge nte di 1827 impiegati a contratto di cui all’ articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ge nnaio 1967, n.18, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n.103, è integrato delle unità di personale a contratto assunte ai sensi dall’articolo 7, pr imo co mma, della legge 8 agosto 1996, n.426, la cui scadenza contrattuale è stata prorogata al 31 dicembre 2001 dall’articolo 6 della legge 28 luglio 1999, n. 266, purché in servizio alla data del 31 dicembre 2001, anche in sovrannumero fino al loro progressivo riassorbimento. ARTICOLO 3. Opzioni 80 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) 1. Nei limiti del contingente di c ui all’artic olo 152, primo co mma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, co me sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n.103, gli impiegati a contratto di cittadina nz a italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatic he e gli U ffici consolari, i quali alla data del 13 ma ggio 2000 erano titolari di contratto di prima a ssunzione re golato dalla legge italia na, possono entro s ei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge presentare do ma nda di opzione per un contratto a te mp o indeter minato regolato dalla legge italia na. 2. Nei limiti del contingente di cui all’articolo 152, primo co mma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 genna io 1967, n.18, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n.103, gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso gli Istituti Italiani di Cultura, i quali alla data del 13 ma ggio 200 0 erano titolari di contratto di prima a ssunzione per il quale non è intervenuto alla stessa data un rinnovo, possono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente le gge presentare do manda di opzione per un contratto a te mpo indeter mina to r egolato dalla legge ita liana. ARTICOLO 4. Provvidenze scolastiche 1. Dopo l’articolo 158 bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n.103, è inserito il seg uente articolo 158 ter: “Art. 158 ter. Provvidenze scolastiche Al personale a co ntratto a te mpo indeter minato regolato dalla legge italiana in servizio presso le Rappresentanze diplo matic he, gli U ffici consolar i e gli Istituti Italiani di Cultura all’este ro il quale abbia figli maggiorenni a carico che, per cause di co mprovata forza ma ggiore conne sse con la situazio ne della sede di servizio, non possano frequentare regolari corsi di istruzione universitaria o professionali a ssimilab ili sul posto, può esser e accordato, a doma nda , un rimborso delle spese relative all’iscrizione ed alla frequenza di detti corsi presso istituti universitari o professionali in altra sede, limitatamente al periodo di sussistenza delle predette condizioni di forza maggiore e comun que no n oltre il ventiseie simo anno di età. I rimborsi verranno riconosciuti in una misura percentuale da determinarsi, all’inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli Affari Esteri, di concerto con il Ministro dell’Econo mia e delle Finanze, in re lazione alle disponibilità finanziarie. T ale misur a non potrà co munque essere superiore al sessanta per cento delle spese effettivamente sostenute per ciascun figlio. L’importo del rimborso accordato secondo i precedenti co mmi del pre sente articolo non può eccedere, per ciascun figlio, il cinque per cento dell’a mmo ntare a nnuo della retribuzione base contrattualmente prevista”. ARTICOLO 5. Assunzione presso altro ufficio 1. Il secondo comma dell’articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ge nna io 1967, n.18, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n.103, è sostituito dal seguente: “L’impie gato che sia cessato dal servizio per gravi e docume ntati mo tivi personali, dopo aver prestato lodevole servizio per almeno c inque anni presso un ufficio all’estero, può in via eccezionale essere autorizzato, tenuto conto delle esigenze di servizio, a svolgere le proprie mansioni presso un altro uffic io all’e stero entro tre mesi dalla cessazione presso la sede precedente. Anche nei casi di cui al presente comma, l’impiegato conserva la precedente anzianità di servizio ed il precedente regime co ntrattua le”. ART ICOLO 6. Cessazio ne dal servizio per limiti d’età 81 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) 1. Al comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n.103, è aggiunto il seguente: “3 bis. E’ in facoltà del personale a contratto a te mp o indeter minato re golato dalla legge ita liana di per ma nere in serviz io per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il colloca mento a riposo per essi pre visti”. ARTICOLO 7. Copertura finanziaria 1. All’o nere derivante da lla presente le gge, valutato in Lire 1905 milioni per l’a nno 2002 e in Lire 30 milioni a decorrere dall’a nno 2003, si provvede media nte utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscrit to, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’a mb ito dell’unità previsio na le di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsio ne del Ministe ro dell’Econo mia e delle Finanze per l’a nno 2001, allo scopo parzialmente utiliz zando l’accant o na mento relativo al Ministero degli Affari Esteri. 2. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. 82 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) D.P.R. 31 LUGLIO 1980, N. 618 (ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI ITALIANI ALL’ ESTERO) ARTICOLO 2. Beneficiari de ll'assistenza. L'assistenza di cui all'art. 1 viene erogata, fatte salve le nor me in materia contenute in accordi bilaterali o multilaterali tra l'Italia ed altri Stati: A) Ai c ittadini italia ni iscritti negli ele nchi di cui al terzo co mma dell'art. 19 della L. 23 dice mbre 1978, n. 833, i quali svolga no attività lavorativa all'estero, qualora tali soggetti non godano, mediante forme di assicurazione obbligatoria o volontaria, di prestazioni garantite da leggi locali o di prestazioni fornite dal datore di l avoro, o i livelli di tali prestazioni siano palese me nte inferiori a quelli stabiliti ai se nsi dell'art. 3 della L. 23 dice mbre 1978, n. 833, purché appartenenti alle seguenti categorie: 1) cittadini occupati te mpora nea me nte all'este ro alle dipendenze o in rapporto di compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro, ivi compresi i ministri del culto cattolico o di altri culti c he svolga no attività connesse al proprio ministero, i religiosi e le religiose del clero che svolga no attività lavorativa presso terzi, i collaboratori familiari al servizio personale di agenti o funzionari d elle rappresentanze diplo matic he o consolari; 2) lavoratori autono mi ivi co mpresi i liberi professionisti, che svolga no all'e stero un'a ttività la vorativa per per iodi di te mpo limitato; 3) titolari di borse di studio presso Università o fondazioni estere; 4) lavoratori all'este ro, temporanea mente disoccupati, se mpre che tale condizione risulti da attestazio ne rila scia ta dai co mpete nti uffici di collocame nto dello S tato estero; 5) cittadini te mporane a mente all'e stero titolari di pensio ne corrisposta dallo Stato o da istituti previdenziali italiani; 6) fa miliari dei sogge tti di cui ai precedenti numeri c he segua no il lavoratore all'estero o lo raggiungano anche per br evi periodi (1). B) Ai cittadini italiani, dipendenti pubblici, con attività di servizio all'estero ed in particolare: 1) ai dipendenti dello Stato, compresi i contr attisti italia ni o stranie ri nonché agli impie gati locali di cui al R.D. 18 gennaio 1943, n . 23, anche se non pubblici dipendenti e a ncorché prestino la propria opera per missio ni di breve durata presso rappresentanze diplo matic he, uffic i consolari, de legazioni perma ne nti o speciali del Governo italiano all'e stero, ovvero partecipino per conto del Governo stesso a commissioni, conferenze, trattative o riunioni fuori del territorio nazionale anche presso organismi internazionali; 2) al personale milita re italiano, anc he di leva, in serviz io all'estero ed a quello imbarcato su navi o aero mobili ita liani, c he abbia no bisogno di tratta me nto sanitario in territorio estero; 3) al personale docente o non docente, di r uolo e non di ruolo, co mpre si gli incaricati locali, in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; 4) al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che svolga attività a nc he te mporanea di servizio fuori del territorio della Repubblica; 5) al personale degli enti pubblici che presti la propria opera presso delegazioni o uffici degli enti stessi all'estero; 6) agli esperti, ai tecnici ed al personale di cui agli articoli 17, 18, 21, 26 e 33 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, salvo quanto previsto dall'art. 20, secondo comma, d ella legge stessa; 7) alle persone incaricate della direzione di uffici consolari nonché agli esperti di cui all'art. 168 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18; 83 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) 8) ai fa miliari dei soggetti di c ui ai numeri precedenti, esclusi quelli dei contrattisti stranieri, che li seguano all' estero o li raggiungano anche per brevi periodi. [Per i contrattisti italiani e stranieri assunti con contratto regolato dalla legge locale e per i loro familiari ave nti diritto in b ase alla le gge stessa, nonché per gli impie gati locali di cui al regio dec reto n. 23 del 1943, l'assistenz a prevista dal presente decreto è dovuta, qualora i soggetti interessati non godano obbligatoria mente di prestazioni garantite da leggi locali ovvero tali prestazioni risultino palese me nte inferiori ai livelli stabiliti ai s ensi dell'art. 3 della legge 23 dice mbre 1978, n. 833] (2). L'assistenza in territorio estero compete anc he durante i viaggi dell'interessa to da o per l'Italia, ovver o durante i viaggi e la perma ne nza per ragioni di lavoro in località estere diverse da que lle di lavoro. Per i soggetti di cui alla lettera A) le unità sanitarie locali di appartenenza sono tenute a comunicare al Ministero della sanità il trasferimento all'estero. Per i soggetti di cui alla lettera B) i Ministeri e gli enti pubblici sono tenuti a comunicare al Ministero della sanità l'elenco dei propri dipendenti che si recano all'estero per motivi di lavoro. Il Ministero della sanità può per i soggetti di cui alla lettera A) verificare tra mite le rappresenta nze consolari la e ffettiva per ma nenza a ll'estero degli stessi e la consistenza del loro nucleo fa milia re. (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 -14 febbraio 1989, n. 40, ha dichiarato l'ille gittimità costituzionale dell'a rticolo 2, primo co mma, lettera A), nella parte in cui esclude l'e rogazione dell'assistenza sanitaria di cui all'art. 1 ai cittadini italiani che svolgono attività lavorativa all'estero, qualora godano di prestazio ni fornite dal datore di lavoro a livelli no n pa lese me nte inferiori a quelli stabiliti ai sensi dell'artic ol o 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. (2) Comma abrogato dall'articolo 3 del D.L.vo n. 103/2000. 84 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) ACCORDO SUCCESSIVO PER IL PERSONALE DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 4, 3° ALINEA DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO MINISTERI (22.10.1997) ARTICOLO 1 1. Il Ministero degli Affari Esteri, nella stip ulazione dei contratti d'impiego a te mpo indeter minato del personale di c ui all'art. 1 co mma 4, 3° alinea del CCN L del co mparto Ministeri applicherà c on gli e ventuali adatta menti resi necessari dalla peculiarità del rapporto, i seguenti articoli del CCNL del comparto Ministeri: Art. 2 : Durata, decorrenza, te mpi e procedure di applicazione del contratto Art. 3 : Obiettivi e strumenti Art. 4 : T empi e procedure per la stipulaz ione o il rinnovo del co ntratto collettivo decentrato Art. 5 : Livelli di contrattazione. Materie e limiti della contrattazione decentrata Art. 6 : Co mposizio ne delle delegazioni Art. 7 : Informazione Art. 8 : Esa me Art. 9 : Pari opportunità Art.10 : Consultazione Art.11 : For me di partecipazione Art.12 : Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro Art. 13 : Interpretazione autentica dei contratti Art. 23 : Doveri del dipendente Art. 24 : Sanzioni e procedure disciplinari Art. 25 : Codice disciplinare Art. 26 : Sospensio ne caut elare in corso di procedimento disciplinare Art. 27 : Sospensio ne cautelare in ca so di procedimento penale 2. Il Ministero degli Affari Esteri, nella stipulazione dei contratti di cui al comma precedente, applicherà inoltre le norme di cui agli articoli se guenti del presente accordo, che modifica no gli artic oli del CCN L di comparto dei Ministeri, indicati tra parentesi nella titolazione, per adattare la regola me ntazione dei singoli istituti alle particolari condizioni di impiego del personale destinatario d ell'accordo. 3. Nel testo, il Ministero Affari Esteri è ind icato come " a mministr azione" ; il personale destinatario dell'accordo è indicato come " categoria" . ARTICOLO 2. Il contratto individuale di lavoro (Art. 14 CCNL Ministeri) 1. Il rapporto di lavor o a te mpo indeter minato è costituito e regolato da contratti individuali e dal presente contratto. nel rispetto delle disposizioni di legge e della nor mativa comunitaria. 2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono co munque indicati: a) tipologia del rapporto di lavoro; b) data di inizio del rapporto di lavoro; c) inquadra me nto professiona le, ma nsio ni e livello retributivo iniz iale ; d) sede di servizio. 3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavo ro è regolato dalla disciplina del vigente contratto collettivo anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro. È, in ogni modo, condizione 85 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento procedura di recluta me nto che ne costituisce il presupposto. della 4. Il contratto individuale di cui al comma 1, con decorrenza dalla data di applicazione del prese nte co ntratto, sostituisce i provvedime nti di no mina dei candidati da assumer e. In ogni ca so produ ce i medesimi e ffetti dei provvedime nti di no mina previsti dalla nor ma tiva sinora vigente. 5. Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano anche ai rapporti contrattuali di lavoro a te mpo indeter mina to in atto, per i quali restano comunque sa lve tutte le clausole no n modificate da tali disposizioni. ARTICOLO 3. Ferie (Art. 16 CCNL Ministeri) 1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante ta le periodo al dipendente spetta la normale retribuz i one. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi co mprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera " a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. Sono fatti salvi, per i rapporti contrattuali in atto all'entrata in vigore della legge n. 662 del 23/12/1996, gli aume nti di sei e di dodici giornate previste all'art. 163, comma 1, del DPR n.18/1967, rispettivamente per le sedi disagiate e particolarmente disagiate. 3. I dipendenti assunti dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni la vorativi di ferie co mpre nsivi delle due giornate pr eviste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2. 5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale d i lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono ridotti, rispettiva me nte, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera " a" , della L. 2 3 dicembre 1977, n. 937. Conseguentemente, gli aumenti di ferie di cui all'art. 163 , comma 1 , del DPR n. 18 del 1967 sono ridotti, rispettivamente, a cinque e a dieci giorni. 6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'a nno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla me nziona ta legge n. 937/77. 7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è co nsidera ta a tutti gli e ffetti c ome mese intero. 8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 18 conserva il diritto alle ferie. 9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e no n sono mo netizzabili. E sse sono fruite nel corso di ciascun a nno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. 10. Compatibilme nte c on le oggettive esige nz e del servizio, l'Amministrazione assicura comunque al dipendente il frazionamento delle ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti garante ndo al dipendente che ne faccia richiesta il godime nto di alme no 2 settimane continuative di ferie nel peri odo 1 giugno - 30 settembre o nel periodo corrispondente nell'emisfero australe. 11. Qualora le ferie già in godime nto siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese docume ntate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, no nché all'indennità di missio ne per la durata del medesimo viaggio. Il 86 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) dipendente ha inoltre d iritto al rimborso delle spese a nticipate per il periodo di ferie non goduto. 12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il 30 giugno dell'anno successivo. 13. Co mpatibilme nte c on le esige nze di servizio, in caso di motivate esigenz e di carattere personale , il dipendente dovrà fruire delle ferie eventualmente residue al 31 dice mbre entro il mese di aprile dell'a nno successivo a quello di spettanza. 14. Le ferie sono sospese da malattie adeguata me nte e debita mente documentate che abbia no dato luogo a ricover o ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con te mpestiva infor mazione. 15. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per mala ttia o infort unio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godime nto delle ferie deve e ssere previa me nte a utorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio. 16. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto de lla cessa zione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per documenta te esige nze di serviz io, si procede al paga mento sostitutivo delle stesse. ARTICOLO 4. Festività (Art. 17 CCNL Ministeri) 1. Sono consider ati giorni fe stivi le do menic he nonc hé gli altri gio rni festivi del calendario delle festività osservate dal personale di ruolo in servizio nella sede in cui il dipendente presta la sua opera; una di tali ulteriori festività viene co mp utata tra i giorni di ferie di cui al precedente art. 3. 2. Il riposo settimana le cade normalme nte di Dome nica e no n deve essere inferiore alle ventiquattro ore. Per i dipendenti turnisti il riposo può essere fissato in altro gior no della settima na. 3. Ai lavoratori appartenen ti alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica è riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del riposo sabbatico in luogo di quello settima nale do menicale, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leg gi del 22 novembre 1988, n.516 e dell'8 marzo 1989, n.101. Le ore lavorative no n prestate il Sa bato sono recuperate la Do me nic a o in altri giorni la vorativi senza diritto ad alcun compe nso straordinario o ma ggiorazioni. ART ICOLO 5. Perme ssi retribuiti (Art. 18 CCNL Ministeri) 1. A doma nda del dipendente sono concessi per messi retribuiti per i segue nti casi da documentare debita mente: - partecipazione a concorsi od esa mi, limitata mente ai giorni di svolgime nto delle prove: giorni otto all'anno; - lutti per coniuge, pa renti entro il secondo grado ed affini di primo grado: giorni tre per evento; 2. A do ma nda del dipendente possono inoltre essere conce ssi, nell'a nno, tr e giorni di per messo retribuito per particolari motivi personali o fa miliari, debitame nte d ocume nta ti. 3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimo nio. 87 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) 4. I perme ssi dei co mmi 1, 2 e 3 posso no esse re fruiti c umula tiva me nte nell'anno solare; gli stessi permessi non riducono le ferie e sono v alutati agli effetti dell'anzianità di servizio. 5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione. 6. I permessi di c ui all'art. 33, co mma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non so no co mputati ai fini del raggiungimento del limi te fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie. 7. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri perme ssi retribuiti previsti da specific he disposizioni di le gge. ART ICOLO 6. Perme ssi brevi (Art. 20 CCNL Ministeri) 1. Previa valutazione del dirigente o funzionario responsabile dell'unità organizzativa, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il perme sso di assentar si per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I perme ssi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla me tà dell'orario di lavoro gior naliero e non possono co munque superare le 36 ore nel corso dell'anno. 2. La ric hiesta del perme sso deve essere for mulata in te mpo utile per consentire al dirigente di adottare le misure organizza tive necessarie. 3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o funzionario responsabile. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retrib uzione viene proporzionalmente dec urtata. ART ICOLO 7. Assenze per malattia (Art. 21 CCNL Ministeri) 1. Il dipendente asse nte per ma lattia ha diritto alla conser vazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto per iodo, si so mmano tutte le a ssenze per malattia inte rvenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in c orso. 2. Superato tale periodo, al lavoratore che ne faccia richiesta, in casi particolarme nte gravi può essere concesso di assentar si per un ulterio re periodo di 18 mesi. 3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di c ui al co mma 2, su richiesta del dipendente l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute per il tramite di strutture sanitarie pubbliche ove possibi le o, in alternativa, di un medico di fiducia, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 4. Superato il periodo di conservazione del posto previsto dal comma 1, o ppure nel ca so che, a se guito di accerta me nto delle condizioni di salute da parte dell'a mministrazione, il dipendente sia dichia rato permane nte me nte inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto. 5. I periodi di assenz a per mala ttia salvo q uelli previsti dal co mma 2 del presente articolo non interro mpono la matura zione dell'a nzianità di servizio a tutti gli effetti. 6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tu tela degli affetti da TBC. 7. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per mala ttia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile , per i primi 45 giorni di assenza; 88 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) b) quota di retribuzione fissa mensile, corrispondente alla r etribuzione iniziale spettante nella stessa sede a parità di ma nsioni ai contrattisti regolati dalla legge locale, e comunque non inferiore alla quota sulla quale vengono pagati i contributi INPS, fino al nono me se di asse nza; c) 90% della retribuzione di cui a lla lettera " b" per i successivi 3 mesi di assenza; d) 50% della retribuzione di cui alla lettera " b" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; e) i periodi di assenza di cui al comma 2 non sono retribuiti. 8. L'asse nza per malattia deve essere co municata all'ufficio di appartenenza te mpestiva me nte e co munq ue all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedime nto. 9. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccoma ndata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 10. L'a mministrazione dispone il co ntrollo della mala ttia ai se nsi delle vige nti disposizioni di le gge fin dal primo gior no di assenza, attraverso strutture sanitarie pubblic he ove possibile o, in alternativa, medico di fid ucia. 11. Il dipendente, che durante l'assenza , per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve d arne te mpe stiva co municazione, precisando l'indirizzo dove può esser e reperito. 12. Il dipendente asse nte per malattia, pur in presenza d i espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio co municato all'a mministrazione, in ciascun gior no, anche se dome nicale o fe stivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. 13. La perma ne nza del dipendente nel proprio domicilio durante le fa sce orarie come sopra definite può essere verificata nell'a mbito e nei limiti delle vige nti disposizioni di legge. 14. Qualora il dipendente debb a allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo co munic ato, per visite mediche, prestazioni o acc erta menti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è te nuto a darne preventiva co municazio n e all'a mministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedime nto. 15. Nel caso in c ui l'infer mità derivante da infortunio no n sul lavoro sia causata da responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'ammini strazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del co mma 7, lettere " a", " b" e " c" , compresi gli oneri riflessi inerenti. 16. Le disposizioni contenute nel pres ente articolo si applicano alle assenze per malattia inizia te successiva me nte alla data di stipulazione del presente accordo, dalla quale si comp uta il triennio previsto dal co mma 1. Alle assenze per mala ttia in corso alla predetta data si applica la nor ma tiva vige nte a l mo me nto dell'insorge nza della ma lattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Le parti affermano I' esigenza del più rigoroso rispetto della corrispondenza tra le mansioni for ma lme nte co nte mpla te da i contratti individ uali e quelle effe ttiva me nte svolte. 89 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Le parti si danno atto che l'applicazione del presente accordo ai dipendenti di nazionalità italiana degli Istituti italiani di cultura all'estero può avvenire esclusiva me nte nelle fattispecie di rapporti contrattuali sic ura me nte regolati dalla legge italiana, anche a seguito di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, restando escluso che l'a pplicazione dell'accordo stesso possa comportare la trasfor mazione di rapporti in atto a legge locale in rapporti a legge italiana. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 Le parti si danno atto che gli adattamenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente contratto saranno definiti dall'Amministrazione previo confronto con le OO.SS: a livello nazionale decentrato. 90 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) C.C.N.L. PER IL COMPARTO MINI STERI 1994/97 - ADATTAMENTI PER IL PERSONALE A CONTRATTO A LEGGE ITALIANA CAPO IV - NORME DISCIPLINARI ARTICOLO 23. Doveri del dipendente 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i princìpi di buon anda me nto e imparzialità dell'attivit à a mministrativa, a ntepone ndo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. 2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'insta ur azione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i ci ttadini. 3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esige nza di gara ntire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza, osser vando le nor me del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del la voro impartite dall'Amministrazio ne, anche in relazione alle nor me in materia di sicurezza e di ambie nte di lavoro; b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle nor me dei singoli ordina me nti ai sensi dell'art. 24, L. 7 agosto 1990, n. 241; c) non utilizzare a fini priva ti le infor mazioni di c ui disponga p er ragioni d'ufficio; d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparen za e di accesso all'attività a mministrativa pre vista dalla le gge 7 a gosto 1990, n. 241, dai regola me nti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione nonché di attuare le vigenti disposizioni di legge in materia di autocertific azione; e) rispettare l 'orario di lavoro, ade mpiere alle for malità pre viste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del capo dell’ufficio all’estero; f) dura nte l'orario di lavoro, mantenere nei r apporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a princ ìpi di correttezza ed astenersi da comporta menti lesivi della dignità della persona; g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività, che ritardino il recupero psicofisico, in periodo di malattia od infortunio; h) eseguire gli ordini inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli sia no impartiti dai superiori. Se ritiene c he l'ordine sia palese me nte ille gittimo, il dipendente deve farne rimostra nza a chi l'ha impartito, dichiara nd one le ragio ni; se l'ordine è rinnovato per isc ritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo; i) avere cura dei locali, mobili, macc hinari, attrezzi, strume nti ed auto mezzi a lui affidati; l) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio; m) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa; n) osservare scrupolosa mente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico; 91 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) o) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora te mporanea, nonc hé ogni successivo muta me nto delle stesse; p) in caso di malattia, dare tempe stivo a vviso all'ufficio di appa rtenenza, salvo comprovato impedime nto; q) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere diretta mente o indirettame nte interessi fina nziari o non fina nziari propri. ARTICOLO 24. Sanzioni e procedure disciplinari 1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati nell'articolo 23 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sa nzioni d isciplinari previo procedimento disciplinare: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto (censura); c) multa di importo variabile fino ad un ma ssimo di quattr o ore di retribuzione; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni; e) licenzia me nto con preavviso; f) licenziamento senza preavv iso. 2. L'Amministrazione, fatta eccezione per il rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non previa conte stazione scritta dell'addebito, da effettuarsi te mpe stiva mente e, comunque, non oltre 2 0 giorni da quando l'ufficio istruttore secondo l'ordinamento dell'amministrazione, è venuto a conoscenza del fatto e senza aver sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione s indacale cui egli aderisce o conferisce ma ndato. L’audizio ne viene in ogni caso effettuata dall’ufficio di apparte nenza del dipendente, responsabile della trasmissio ne dei relativi atti all’ufficio istruttore, nel caso di sanzioni superiori alla censura. 3. La convocazione sc ritta per la dife sa non può avve nire prima c he siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione vie ne applicata nei successivi 15 giorni. 4. Nel caso in cui la sanzio ne da co mminar e non sia di sua co mp etenza, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del D. Lgs. n. 29/1993, il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai sensi di quanto previs to al comma 2, segnala e ntro dieci giorni all'ufficio co mpetente, a nor ma del cita to art. 59, comma 4, i fatti da contestare al dipendente p er l'istruzio ne del procedimento, dandone contestuale comunicazione a ll'interessato. In caso di manca ta comunicazione ne l te r mine predetto si da rà corso all'accerta mento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione. 5. Al dipendente o, su sua espressa delega, al suo difensore, è consentito l'acce sso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico. 6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedime nto si estingue. 7. L'ufficio co mpete nte per i procedime nti d isciplinari, sulla b ase degli accerta menti effettuati e delle giustificazio ni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nell'art. 25, nel rispetto dei princìpi e dei criteri di cui al comma 1 dello stesso art. 25. Quando il medesimo ufficio ritenga c he non vi sia luogo a procedere disciplinar me nte dispone la chiusura del procedime nto, dand one co municazio ne all'interessa to. 8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. 92 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) 9. I provvedimenti di c ui al co mma 1 no n sollevano il lavoratore dalle eve ntua li responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. 10. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 59 del D.Lgs. n. 29/1993. (ora sostituito dall’art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001). ARTICOLO 25. Codice disciplinare 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni i n relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 59 del D.Lgs. n. 29/1993 e successive modificazio ni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali: a) Il tipo e l'e ntità di ciascuna delle sa nzioni so no deter minati anc he in relazione: - alla inte nzio nalità del comporta me nto, alla rilevanza della viol azione di nor me o disposizioni; - al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla neglige nza, impr udenza o imperizia dimo strate, tenuto conto a nche della prevedibilità dell'e vento; - all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; - alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente; - al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro; - al co mporta mento c omple ssivo del la voratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nel l'a mbito del biennio previsto dalla legge; - al co mporta me nto ver so gli utenti; b) Al lavoratore che abbia comme sso ma ncanze della ste ssa natura già sanzio nate nel biennio di riferime nto, è irrogata, a seco nda della gravità del caso e delle circostanze, un a sanzione di maggiore entità prevista nell'ambito del mede simo co mma ; c) Al dipendente re sponsabile di più manca nz e compiute con unica azione od omissione o con più az ioni od o missioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabi le la sanzione prevista per la ma ncanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 2. La sa nzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribu zione si applica al dipendente per: - inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro; - condotta non conforme a princìpi di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico; - ne gligenza nella c ura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza; - inosserva nza delle norme in materia di prevenzio ne degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell'Amministrazione o di terzi; - rifiuto di assoggetta rsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall 'articolo 6 della L. n. 300/1970; - insufficiente rendimento. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal Bilancio dell'Amministrazione e destinato ad attività sociali. 3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione de lla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica per: - recidiva ne lle ma nca nze che abbiano co mportato l'applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste nel comma 2 presentino caratteri di particolare gravità; 93 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) - assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'e ntità della sanz ione è determinata in relazione alla durata dell'a sse nza o d ell'abbandono del servizio, al disservizio deter mina tosi, alla gravità della vio lazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi; - ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, all’assunzione disposta per esigenze di servizio presso altra sede, ai sensi dell’articolo 160 del D.P.R. n. 18/1967; - svolgime nto di attività lavorative dura nte lo stato di malattia o di infortunio; - rifiuto di te stimonianza oppure per testimo nia nza falsa o reticente in procedimenti disciplina ri; - minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazion i verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto ne gli a mb ienti di lavoro, anc he con ute nti; - manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, nel rispetto della libertà di pensiero ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/197 0; - atti, co mporta menti o molestie, a nc he di carattere sessuale, c he sia no lesivi della dignità della persona; - q ualsia si co mporta me nto da c ui sia derivato grave danno all'Amministrazione o a terzi. 4. La sanzione disciplinare del licenziamento con preav viso si applica per: - recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle ma nca nze previste nel comma 3, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una manca nza c he abbia comportato l'applicazione della sanzio ne massima di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione; - occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati, quando in relaz ione alla posizione rivestita abbia un obbligo di vigilanza o controllo; - rifiuto espresso all’assunzione presso altra sede disposta per esigenze di servizio, ai sensi dell’articolo 160 del D.P.R. n. 18/1967;; - assenza arbitraria ed ingiustificata dal se rvizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi; - persistente insufficiente re ndime nto, ovve ro per qualsiasi fatto grave che dimostri pie na incapa cità ad ade mpiere a deguata me nte a gli ob blighi di servizio; - condanna passata in giudic ato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità. 5. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per: a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale per i quali sia fatto obbligo di denuncia; b) recidiva, negli a mbienti di lavoro, di vie di fatto contro altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attine nti al ser vizio; c) accertame nto che l'impie go fu conse guito media nte la produzione di documenti fa lsi e, co munq ue, con mezzi fraud olenti; d) commissio ne, in ge nere, di fatti o atti dolosi, no n rico mpresi nella lettera a), anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. e) condanna passata in giudicato: 1) per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge n. 55/1990, modificata ed inte grata dall'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16; 2) quando alla condanna consegua, comunque, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 6. Nel caso previsto dalla lettera a) del comma 5, l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia pe nale. Il procedimento disciplinare rima ne tuttavia sospe so fino alla sente nza definitiva. Analoga 94 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale e merga nel corso del procedime nto disciplinare già avviato. 7. Al di fuori dei casi previsti nel comma 6, quando l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedime nto penale a carico del d ipendente per i medesimi fatti oggetto di procedime nto disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 8. Il procedime nto disciplinare sosp eso ai se nsi dei co mmi 6 e 7 è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva. 9. Le ma nca nze non e spressa mente pre viste nella prese nte ele ncazione sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al com ma 1, facendosi riferime nto, qua nto all'individuazione dei fatti sanz ionabili, ai d overi dei lavoratori di cui all'articolo 23 e, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai princìpi desumibili dai commi precedenti. 10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. T ale for ma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre. ART ICOLO 26. Sospensione cautelar e in corso di procedime nto disciplinare 1. L'Amministrazio ne, laddove riscontri la necessità di espletare accerta menti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla re tribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allonta na mento cautelativo deve e ssere co mputa to nella sanzio ne, fer ma resta ndo la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allonta na me nto cautelativo, escluso quello comp utato come sospensione dal servizio, è valutabile agli e ffetti dell'anz ianità di servizio. ART ICOLO 27. Sospensione cautelare in caso di procedime nto penale 1. Il dipendente c he sia colpito da misura restrittiva della libertà pe rsonale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello sta to restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anc he nel caso in cui venga sotto posto a procedime nto penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti diretta me nte attinenti al rapporto di lavoro o comunq ue tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'articolo 25, commi 4 e 5. 3. L'amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungar e il periodo di sospensione del dipendente fino alla sente nza definitiva , alle medesime condizioni di cui al co mma 2. 4. Resta fer mo l'obbligo di sospensione nei ca si previsti dall'art. 15, comma 1, della legge n. 55/1990, come sostituito dall'art. 1, comm a 1, della legge n. 16/1992. 5. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto, in tema di rapporti tra procedime nto disciplinare e procedimento penale, dall'a rticolo 25, commi 6, 7 e 8. 95 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) 6. Al dipendente sospeso ai sensi del presente art icolo sono corrisposti un'inde nnità pari al 50% della retribuzione fissa me nsile e gli assegni del nuc leo fa miliare, con esclusio ne di ogni co mpe nso a ccessorio, comunque deno minato, anche se pensionabile. 7. In caso di sentenza definitiva di assoluzio ne o proscioglime nto c on for mula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà congua gliato con qua nto dovuto al lavoratore se fosse rima sto in servizio. 8. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a ca usa di procedimento penale, la ste ssa co nser va e fficacia, se non revocata, per un periodo di tempo co munque non superiore a c inque anni. Decorso ta le ter mine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedime nto disciplinare rima ne, comunque, sospeso sino all'e sito del procedime nto penale. ACCORDO SUCCESSIVO PER IL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LE RAPPRESENTAN ZE ITALIANE ALL’ESTERO (12.4.20 01) 96 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) TITOLO I. PARTE NORMATIVA CAPO I ARTICOLO 1. Campo di applicazione 1. Il presente CCN L si applica al personale con co ntratto a te mpo indeter minato, seco ndo la legge italia na, in servizio presso le rappresenta nze diplomatic he e consolari all'estero , nonché presso gli istituti italiani d i cultura, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del CCN L del co mparto Minister i sottoscritto in data 16.2.99. 2. Nel testo del presente contratto, il Ministero degli esteri è indicato come "amministrazione", il CCNL per il c omparto Ministeri sottoscritto il data 16 febbraio 1999 è indicato come " CCN L" . ARTICOLO 2. Applicazione degli istituti del CCNL 1. Al personale di cui all'art. 1 si applicano i seguenti articoli dei sottoindicati contratti collettivi di lavoro relativ i al personale del comparto dei Ministeri con le relative precisazioni rese necessarie dalla peculiarità delle condizioni di lavoro: A) CCNL sottoscritto in data 16 febbraio 1999: art. 2 (durata, decorrenza, te mpi e procedure di applicazione del contratto), con esclusione del co mma 6; art. 3 (obiettivi e strumenti); art. 4 la contrattazione collettiva integrativa, con esclusione del comma 3, lett. A, alinea 3, nonché della lett. B) alinea 1 e 3; art. 5 (te mpi e procedure per la stip ulazione o il r inno vo del contratto collettivo integrativo); art. 6 (il sistema di partecipazione) con esclusione di quanto previsto alla lettera A), comma 3, punto 1), lett. f, e lett. i) limitata mente alle prestazioni, nonché alla lettera A), comma 2, punto 1), lett. c) e lettera C), comma 1, punto 1), lett. a); art. 7 (comitato pari opportunità); art. 8 (i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa); art. 9 (titolarità dei permessi e delle prerogative sind acali); art. 10 (composizio ne della delegazione tratta nte della contrattazione integrativa); art. 11 (clausole di raffreddamento); art. 12 (interpretazione autentica dei contratti); art. 20 (relazioni sindacali del siste ma c lassificatorio), limitata me nte al comma 1, lett. A) e lett. B) solo con riferimento al punto a), limita ta me nte ai passaggi all'interno dell'area; art. 21 (rapporto di lavoro a tempo parziale); art. 22 (orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale); art. 23 (tratta mento econo mico –nor mativo del persona le con rapporto di lavoro a te mpo parziale) con esclusione del comma 5; art. 24 ( mansioni superiori); art. 34 (disposizioni particolari) limitata me nte ai co mmi 1, 2, 3 e 5; art. 35 (nor me di rinvio): esso sarà applicabile con le precis azioni effettuate negli specifici CCNL; art. 36 (previdenza co mple me ntare); art. 38 (nor ma progra mmatica) ; B) Ipotesi di accordo sottoscritta il 31 gennaio 2001: 97 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) art. 2 art. 3 art. 6 art. 8 art. art. art. art. art. 9 17 18 22 23 - art. 29 - (Diritto di asse mblea); (Muta me nto di profilo per inidoneità psico -fisica); (Assenze per malattia) soltanto per quanto attiene al co mma 1, punti 7/bis e 7/quater; (Altre aspettative previste da disposizioni di legge) con esclusione di quanto previsto dai commi 3 e 4; (Congedi per eventi e cause part icolari); (Clausole speciali) con riferime nto ai co mmi 1,2,3,4, 6,7,8,9; (Diritti derivanti da invenzione industriale); (orario del rapporto di lavoro a te mpo parziale); (Tratta mento econo mic o - nor mativo del persona le con rapporto di lavoro a te mpo parziale) solo in relazio ne al co mma 1, punti 1, 7, 9, 11 (con esclusione dei riferimento ai per messi retribuiti per mater nità) e punto 12; (Trattenute per scioperi brevi) 2. Le parti si danno atto che non sono applicabili al personale a contratto le seguenti nor me dei sottoindicati contratti collettivi per il personale del comparto dei Ministeri: A) CCNL sottoscritto in data 16 febbraio 1999: art. 18 (posizioni organizzative) art. 19 (conferimento e revoca posizioni organizzative) art. 20 (relazioni sindacali) comma 1, par. B, punto b) e c) art. 25 (riduzione orario di lavoro) art. 27 ( mobilità all'interno del comparto) art. 29 (aume nti retribuzio ne base) art. 30 (lavoro straordinario) art. 33 (indennità di amministrazione) art. 37 (Commissione professionisti) B) Ipotesi di accordo sottoscritta il 31 gennaio 2001: art. 4 (Assegnazio ne te mporanea presso altra a mministrazione) art. 5 (Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza) art. 7 (Aspettative) art. 10 (Congedi dei genitori) art. 11 (Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico -fisiche) art. 12 (Tutela dei dipendenti portatori di handicap) art. 13 (Diritto allo studio) art. 14 (Congedi della for mazione) art. 15 (Ricostituzione del rapporto di lavoro) art. 16 (Copertura Assicurativa e patrocinio legale) art. 17 (Clausole speciali) relativamente ai commi 5, 10, 11, 12, 13 art. 19 (Rapporto di lavoro a te mpo determinato) art. 20 (Contr atto di fornitura di lavoro temporaneo) art. 21 (Contratto di for mazio ne e lavoro) art. 23 (Tratta mento econo mic o - nor mativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) , comma 1, punti 2 ,3,4,5,6, 8 e 10 art. 24 (Disciplina sperime ntale d el telelavoro) art. 25 (Retribuzione e sue definizioni) art. 26 (Lavoro straordinario) art. 27 (Banca delle ore) art. 28 (Bilinguismo) art. 30 (Tratta mento di trasferta) art. 31 (Tratta mento di trasferimento) art. 32 (Tratta mento di fine ra pp orto) art. 33 (Modalità di applicazione di bene fici eco no mici previsti da discipline speciali) 98 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) 3. Per quanto non previsto dai commi 1 e 2, si applicano nei confronti del personale di cui all'art. 1, le norme del presente contratto che modificano gli articoli del CCNL che vengono indicati tra parentesi nella titolazione. 4. Al personale di cui al presente CCN L, si applicano, comunque, ove esistenti, le disposizioni di legge, riguardanti gli istituti di cui al comma 2, destinate alla generalità dei lavorat ori. Per il trattamento di trasferta si continua a fare riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 18 del 1967 e successive modificazioni ed integrazioni, me ntre il trattamento di trasferimento, il trattamento di fine rapporto, le modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali sono disciplinati dal d. lgs. n. 103 del 2000. CAPO II. IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE ART ICOLO 3. Aree di inquadra me nto (Art. 13 CCNL Ministeri) 1. Il nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Ministeri, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esige nze connesse ai nuovi modelli organizzativi, si applica anche al personale a contratto di cui al presente CCNL ed è costituito solo dall'area B, che viene articolata nelle posizioni econo mic he B1, B2, B3. 2. L'area B viene individuata dalla declaratoria di cui all'Allegato A del CCN L, c he descrive l'insie me dei requisiti indispensabili per l'inquadrame nto nell'area ste ssa, corrispondente a live lli o mo ge nei di co mpetenze. 3. I profili, collocati nell'area B secondo l'allegato A del CCNL, descrivono il contenuto professionale di attribuzioni specifiche relative all'area di appartenenza. All'interno dell'area i profili sono caratterizzati da mansioni e funzio ni contraddistinte da d ifferenti gradi di complessità e di contenuto e possono essere collocati su posizioni eco no mic he diverse. 4. Ogni dipendente è tenuto a svolgere , come previsto dall'art. 56 del D.L.vo n. 29/93, tutte le mansioni considerate equivalenti nella posizione di appartenenza, no nché le attività co mp le me nta ri e str umentali a q uelle inere nti allo specifico profilo attribuito. 5. L'individuazione dei profili professionali e la loro collocazione su ciascuna posizione econo mica dell'area B sono definite nella contratta zione integrativa per la revisione dei profili professionali del personale del Ministero degli Affari Esteri con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL e con l'assistenza dell'ARAN. ARTICOLO 4. Passaggi interni (Art. 15 CCNL) 1. I passaggi inter ni d el personale a contratto da una posizione ec ono mica a quella superiore dell'area B avvengono, previa autorizzazione ministeriale, in caso di posto vacante nel medesimo ufficio a ll'e stero ove il personale presta già servizio ai sensi d el D.P.R. 18/67 e successive modificazioni ed inte grazioni, media nte procedure selettive volte all'accerta mento dell'idoneità e della professionalità richiesta, di cui ai commi 3 e 4. 2. I passaggi di cui al comma 1 sono destinati al personale a contratto, in possesso dei requisiti culturali previsti per i profili individuati ai sensi dell'art. 3, comma 5 del presente CCNL, già in servizio ai sensi del D.P.R. 18/67 e successive mo dificazioni ed inte graz ioni presso il medesimo ufficio all'estero ove si deter minano i posti disponibili. 99 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) 3. Il passaggio dei dipendenti da una posizione all'altra all'interno dell'area avverrà, nei limiti di cui al co mma 2, mediante percorsi di qualificazione ed aggior na me nto professionale oppure tirocini pratici con esa me finale, al ter mine dei quali sarà definita una grad uatoria per la cui for mulazio ne saranno considerati, in ogni c aso, ele me nto deter minante la posizio ne eco no mica di provenienza. Sono considerati altresì ele me nti utili l'e sperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione tecnologica. 4. Ai fini delle procedure selettive di cui al comma 1, al personale a contratto si applicano i medesimi criteri definiti per il personale di r uolo del Ministero degli Affari esteri nel contratto integrativo di amministrazione, ai sensi dell'art. 20.co mma 1, lett. A) del CCN L, in q uanto co mpatibili con le condizioni di lavoro del personale stesso. 5. Qualora la selezione di cui al comma precedent e abbia dato esito negativo o se mancano all'interno del tutto le professionalità da selezionare, l'a mministrazio ne procede all'assunzione dall'esterno, ai sensi della nor mativa vigente. ART ICOLO 5. Nor me di prima applicazione (Art. 16 CCNL) 1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data, se nza incremento di spesa, mediante l'attrib uzione della posizione econo mica, che vie ne indiv id uata co me se gue: personale ausiliario: B1 personale esecutivo: B2 personale di concetto: B3 2. Nel caso di progressione interna nel sistema classificatorio ai sensi dell'art. 4 l'Amministrazione comunica per iscritto ai dipendenti interessati il nuovo inquadra me nto conseguito, no nché le eve ntuali modific he del ra pporto di lavoro ad esso correlate. ART ICOLO 6. For mazione (Art. 26 CCNL) 1. Nell'ambito dei principi generali definiti dall'art. 26 del CCNL ed ai fini della sua applicazione per la for mazion e del personale a contratto, con particolare riguardo all'attuazione dell'art. 4, l'amministrazione organizza, nel quadro dei progetti di for mazio ne per il pe rsonale, specifici corsi teorico pratici nella sede di servizio all'estero, privile giando tecnic he te le matic he (video conferenze, formazione a distanza, ecc.) che garantiscano il risultato for mativo superando le difficoltà lo gistiche de ll'area di asse gnazione. 2. Nei casi in cui la for mazione abbia caratteristiche di o mo geneità e coinvolga più unità di personale in servizio in uffici all'estero diversi e del medesimo a mbito territoriale possono essere realizzati, su proposta delle sedi interessate, corsi di formazione in modo congiunto. TITOLO II. TRATTAMENTO ECONOMICO 100 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) ARTICOLO 7. La struttura del la retribuzione (Art. 28 CCNL) 1. La struttura della retribuzione del personale di cui al presente CCNL è costituita dai seguenti e molume nti: a) retribuzione base prevista per ciascun ufficio all'estero in relazione a ciascuna posizione eco no mica; b) assegno personale non riassorbibile di cui all'art. 8; c) compenso differenziato di cui all'art. 12; d) sviluppo econo mico di cui all'art. 9. 2. Al personale di cui al presente CCNL continuano ad essere corrisposti gli asse gni di c ui a ll'art. 162, ultimi d ue co mmi del D.P.R. 18 del 1967, ove spettanti. 3. La retribuzione, co me individ uata al co mma 1, costituisce il tr atta me nto econo mico onnico mpre nsivo per il personale di cui al presente CCN L. ART ICOLO 8. Cessazio ne della progressione e cono mica per lodevole servizio 1. In applicazione di quanto previsto dal D.L.vo 7 aprile 2000, n. 103, ai fini dell'attuazione dell'art. 2, comma 3 del D.L.von. 29 /93, gli aume nti periodici biennali per lodevole servizio di cui all'art. 162 del D.P.R. 18/67 e successive modi ficazio ni ed inte grazioni ce ssa no di essere corrisposti a decorrere dall'e ntrata in vigore del medesimo D.L. vo 2. Il valore economic o degli aumenti biennali in godime nto costituisce un assegno personale non riassorbibile. ARTICOLO 9. Progressione economica orizzontale (Art. 17 CCNL) 1. La progressione econo mica orizzontale si realizza media nte la previsione, per ciascuna posizione all'interno dell'area, di due fasce retributive i cui importi econo mici sono stabiliti nell'alle gata tabella C. L'imp orto de lla seconda fa scia di cui alla T abella C assorbe il valore econo mico della prima fascia. 2. Gli sviluppi economici, di cui al comma 1, sono attribuiti sulla base dei medesimi criteri - definiti nel contratto collettivo integrativo del personale Ministero affari esteri - ispirati alla valutazione dell'impegno, della prestazione e dell'arricchimento professionale acquisito anche attraverso interve nti for mativi e d i aggior na me nto. ART ICOLO 10. Fondo unico per il personale a ssunto a contratto a te mpo indeter minato presso le sedi estere (Art. 31 CCNL) 1. A decorrere da 1 gennaio 2000 viene costituito presso il Ministero degli Affari Esteri il Fondo di Amministrazione per il personale a contratto a tempo indeter minato in servizio presso gli uffic i all'e stero, in cui confluiscono le seguenti risorse: a) risorse complessive pari a 290 milio ni di lire per l'anno 2000 e 1390 milioni di lire per l'anno 2001; b) fino ad un ma ssimo dell'80% delle risorse derivanti dall'utilizzo dei rispar mi della corresponsione dell' assegno personale non riassorbibile di cui all'art. 8, relativo al personale comunque cessato dal servizio a decorrere 1 101 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) giugno 2000. Tale percentuale verrà gradualmente ridotta in correlazione con quanto previsto dai commi 2 e 3; c) risorse del Fondo unico per i contrattisti già utilizzate per finanziare i passaggi eco no mic i a ll'inter no dell'area e riasse gnate dai capitoli degli stipendi dell'Amministrazione al Fondo stesso dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo del personale che ne ha us ufruito. d) le econo mie conse gue nti alla trasfor maz ione del rapporto di lavoro da te mpo pieno a te mpo parziale ai sensi dell'ar t. 1, commi da 57 e segg. della legge 662/96 e successive modificazioni ed integrazioni; e) eventuali quote di rispar mi di gestio ne individ uate con la contrattazione integrativa riferibili alle spese del personale del presente CCNL, fatte salve le quote che disposizio ni di le gge riserva no a rispar mio del fabbisogno comple ssivo. 2. Ai fini della rideterminazione dalla percentuale di cui al comma 1, lett. b), la misura co mple ssiva del tratta mento economico del personale cessato dal servizio costituisce il limite ma ssimo di spesa entro il quale deve essere contenuto il valore della predetta percentuale e l'onere per la nuova assunzione. 3. Le risorse di cui al comma 1 confluisc ono nel Fondo in misura no n superiore all'importo medio annuo pro -capite di L. 7 milio ni riferito alle unità di personale a contratto di cui al presente CCNL, in servizio nell'anno precedente a quello di riferimen to. ARTICOLO 11. Utilizzazione del Fondo unico per il personale assunto a contratto a te mpo indeter mina to presso le sedi estere (Art. 32 CCNL) 1. Le risorse del Fondo unico per i contrattisti all'estero sono utilizzate per: a. attribuire i compe nsi dif fere nziati di cui all'art. 12; b. fina nziare i passa ggi da una posizio ne econo mica all'altra all'inter no dell'area, di cui all'art. 4; c. finanziare la progressione economica orizzontale di cui all'art. 9. 2. Le risorse di cui all'art. 10, lett. d) sono a ssegnate pro-quota al personale che, nell'a mb ito della sede di servizio, si assume l'o nere di c oprire la maggiore attività la vo rativa deriva nte dalla trasfor mazio ne del rapporto di lavoro a tempo parziale, secondo i criteri gene rali stabiliti dalla contrat tazione integrativa di amministrazione. 3. Nei passaggi di cui al comma 1, lett. b), al dipendente che acquisisce la posizione econo mica superiore spetta il tratta mento econo mico percepito dal personale che ha lasciato disponibile il posto, al netto dell' a sse gno me nsile non riassorbibile di cui all'art. 8. Lo ste sso ma ntie ne, altresì, l'asse gno mensile non riassorbibile in godimento. 4. Le eventuali somme non utilizzate nell'anno di riferimento vengono riassegnate al Fondo unico per essere corrisposte entr o l'esercizio successivo. ART ICOLO 12. Criteri per l’asse gnazio ne di compe nsi differenziati 1. Nell'ambito delle risorse del Fondo unico di cui all'art. 10, sono definiti compe nsi differenziati in relazione alle eter ogenee esige nze del personale in servizio nelle diverse sedi all'estero, da corrispondersi per dodici mensilità a decorrere dal 1° dicembre 2000; 2. La determinazione della misura econo mica dei compensi di cui al comma 1, avviene sulla base dei seguenti criteri: a. retribuzioni medie per Pa ese e in relazione a ciascuna posizio ne e cono mica del personale a contratto; 102 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) b. incre me nto del costo della vita all'estero espresso in $ U SA nel biennio 1998 1999. 3. In relazione ai criteri di cui al comma 2, nella Tabella B le sedi all'estero sono ripartite in quattro gruppi e nella Tabella A viene definita la misura dei compe nsi di c ui al co mma 1, c he sono graduati, all'interno di c iasc un gruppo, secondo le posizioni econo mic he dell'area B. Le T abelle possono essere modificate nei successivi contratti co llettivi nazionali di lavoro. TITOLO III. NORME FINALI ARTICOLO 13. Ricollocazione del personale a seguito di chiusura della sede 1. In caso di chiusura o soppressione di un ufficio all'estero, l'amministrazione si impe gna, nei limiti c onsentiti dalle e sige nze di servizio e dalle disponibilità di bilancio, a ricollocare entro tre mesi gli imp iegati a contratto presso altro ufficio all'estero, fermo restando quanto previsto dall'art. 166, primo comma, lett. f) del D.P.R. 18 del 1967. 2. Nei casi di cui al comma 1, i dipendenti a contratto conservano a tutti gli effe tti l'a nzianità pregressa e il precedente regime contrattuale. 3. Il dipendente che sia cessato dal servizio per gravi e documenta ti motivi personali, dopo aver prestato lodevole servizio per a lme no cinque a nni presso un ufficio all'estero, può essere autorizzato, tenuto conto delle esigenze di servizio, a svolgere le proprie ma nsioni presso un altro ufficio a ll'estero, entro tre me si dalla cessazione presso l'ufficio prec edente. Anche ne i ca si di cui al presente comma il dipendente conserva la precedente anzianità di servizio. ARTICOLO 14. Disposizioni finali 1. Per quanto non e spressa me nte pre visto ne l suddetto CCN L, co ntinuera nno ad applicarsi le norme del Titolo VI del D.P.R. 18/67 e succ essive modificazio ni ed inte gr azioni. 2. Gli importi, e spressi in lire, di cui alle T abelle A e C sono corrisposti ne lla valuta di paga me nto e secondo le procedure utilizzate per le retribuzioni. T ABELLA A. Co mpe nsi differe nziati di cu i all’art. 12: 103 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) Gruppo A: ¨ Contrattisti B3: +£ 690.000 annue; ¨ Contrattisti B2: +£600.000 annue; ¨ Contrattisti B1: +£510.000 annue; Gruppo B: ¨ Contrattisti B3: +£483.000 annue; ¨ Contrattisti B2: +£420.000 annue; ¨ Contrattisti B1: +£357.000 annue; Gruppo C: ¨ Contrattisti B3: +£338.000 annue; ¨ Contrattisti B2: +£294.000 annue; ¨ Contrattisti B1: +£250.000 annue; Gruppo D: ¨ Contrattisti B3: +208.000 annue; ¨ Contrattisti B2: +188.000 annue; ¨ Contrattisti B1: +171.000 annue. 104 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) TABELLA B GRUPPO A Germania Francia Regno Unito Canada Paesi Bassi Austria Norvegia Portogallo Malta Cipro Svezia Irlanda Monaco Principato S. Marino GRUPPO B Belgio Australia Svizzera Turchia Spagna Sud Africa Grecia Lussemburgo Finlandia Danimarca Macedonia Repubblica Ceca GRUPPO C Stati Uniti Venezuela Egitto Tunisia Croazia Yugoslavia Russia Marocco Filippine Ungheria Slovenia Malesia Thailandia Bulgaria 105 GRUPPO D Argentina Bolivia Brasile Cile Colombia Costarica Cuba Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Messico Nicaragua Panama Perù Rep. Dominicana Uruguay Nuova Zelanda Arabia Saudita Emirati Arabi Gerusalemme Giordania Iran Is raele Kuwait Libano Qatar Siria Bangladesh Cina Corea Sri Lanka Giappone India Singapore Pakistan Algeria Camerun Costa d'Avorio Mozambico Eritrea Etiopia Ghana Ken ya Libia Madagascar Namibia Nigeria Rep. Dem. Congo Senegal Sudan Tanzania Uganda Zambia Zimbawe Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) TABELLA C Importi delle fasce di sviluppo economico (in lire) I fascia 2.900.000 Gruppo A 2.000.000 Gruppo B 1.400.000 Gruppo C 900.000 Gruppo D II fascia 4.300.000 3.000.000 2.100.000 1.300.000 DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1 Con riferimento all'art. 1, le parti si danno atto che le assunzioni del personale a contratto presso le sedi di plo matic he e consolari all'e stero avve ngono secondo le modalità previste dal D. L.vo n. 10 3/2000. DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2 Le parti si danno atto che nella definizione dei criteri per l'attribuzione delle fasce retributive di cui all'art. 9 sarà nece ssario tenere conto delle particolari attività e professionalità richieste al persona le a contratto nell'espleta me nto dei compiti a loro affidati. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 Le parti, dandosi atto che con il presente CCNL si è proceduto alla completa ar monizzazio ne della normativa relativa al ra pporto di lavoro del personale a contratto con il per sonale del co mparto Ministeri, a uspica no che nel quadriennio 2002 – 2005 si possa procedere ad una definizione contestuale del rinno vo contrattuale ricomprend e nte anc he la categoria del personale a contratto. DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL FP e UILPA, valuta ndo positiva mente l'imp ianto del Contratto succe ssivo per il perso nale a ssunto a contratto, dichiarano non co mpleta mente soddisfacente la parte riguardante la classificazione del personale. Inoltre, non convengo no sull'impossibilità d i un passaggio ad altro Uffic io diplomatico e consolare o Istituto di c ultura nello ste sso paese ne l caso dei passaggi interni, e a nche per il caso dei gravi e documenta ti motiv i. Auspica no, infine, di trovare le soluzio ni nel prossimo CCN L del co mparto Ministeri. 106 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) CONTRATTO INTEGRATIV O 1998-2001 DELL’ACCORDO SU CCESSIVO RELATIVO AL PERSONALE A CONTRATTO A TEMP O INDETERMINATO REGOLA TO DALLA LEGGE ITALIANA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, DEL C.C.N.L. COMPARTO MINISTERI 19982001, SOTTOSCRITTO IL 12 APRILE 2001 (19 .12.2001) ARTICOLO 1. Campo di applicazione, decorrenza, durata 1. Il presente Contratto integrativo 1998 -2001 costituisce applicazione ed integrazione dell’Acco rdo successivo relativo al personale del Ministero degli Affari Esteri di cui all’articolo 1, comma 2 del C.C.N.L. del comparto Ministeri 1998 -2001, sottoscritto il 12 aprile 2001 e denominato d’ora in avanti Accordo successivo. 2. Il presente Contratto i ntegrativo 1998-2001 acquista efficacia dal giorno successivo alla sottoscrizione ed è valido per prorogatio sino alla stipula del successivo contratto integrativo. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il presente Contratto è trasme sso all’ARAN. 3. La costituzione e l’utilizzazione del Fondo Unico di Amministrazione avranno valenza annuale. ARTICOLO 2. Relazioni sindacali 1. Il sistema di relazioni sindacali è regolato in base a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lett. A, dell’Accordo succes sivo, che rinvia con adatta menti alle nor me sulle relazioni sindacali contenute nel C.C.N.L. comparto Ministeri 1998 -2001, ed agli artic oli 2, 3, 4 e 5 del Contratto Collettivo Integrativo 1998 -2001 del Ministero degli Affari Esteri, in quanto compatibili con le nor me dell’Accordo successivo. ARTICOLO 3. Fondo Unico di Amministrazione per il personale a contratto 1. Per la ripartizione delle somme certe individuate dall’art. 10 dell’Accordo succe ssivo del 12 aprile 2001, pari ad un totale di 1680 milio ni , di cui 290 milio ni per il 2000 e 1390 milio ni per il 2001, la cui transizione ne l bilancio del Ministero degli Affari Esteri è stata già richiesta al co mpete nte Ministero dell’Economia e delle Finanze, le parti concordano sui seguenti criteri: a) la so mma d i Lire 410 milio ni verrà utilizzata per l’erogazione dei compe nsi differenz iati stabiliti dall’articolo 12 dell’Accordo successivo per il periodo 1.12.2000-30.11.2001, sulla base dei criteri di cui alle Tabelle “A” e “B” allegate all’Accordo stesso. Gli i mporti verranno attribuiti in proporzione ai me si di servizio e ffettivo prestato nel periodo 1° dicembre 2000 – 30 nove mbre 2001; b) per quanto riguarda la somma residua di Lire 1270 milioni, le parti, rilevando il carattere qualificante della progressio ne ec ono mica o rizzontale nell’a mbito delle misure per il riconoscime nto delle professionalità acquisite dal personale a contratto, concordano di utilizzarla per l’erogazione degli importi specificati nella T abella “C” alle gata all’Accordo succe ssivo , secondo i seguenti criteri generali: alme no 15 anni di servizio dalla data di prima assunzione per l’inclusio ne nella prima fascia; alme no 20 anni di servizio dalla data di prima assunzione per l’inclusio ne nella seconda fascia. 107 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) Per l’utilizzazione delle so mme resid ue, le parti si impegna no a deter minare, con un succe ssivo protocollo d’intesa da concluder si entro il mese di ge nnaio 2002 e che costituirà parte integrante del presente Contratto, criteri e punteggi relativi all’anzianità di servizio, ai titoli di studio ed ai requisiti professionali – che verranno valutati da una co mmissione no minata dal Direttore Generale per il Personale – ai fini di attribuire, sulla base di una graduatoria, la progressione economica orizzontale, a richiesta, anche a coloro i quali ab biano maturato la seguente anzianità di servizio: alme no 10 anni di ser vizio dalla data di prima assunzio ne per richiedere l’inclusione nella prima fascia; alme no 17 anni di ser vizio dalla data di prima assunzio ne per richiedere l’inclusione nella seconda fascia. I requisiti per l’attribuzione della progressione econo mica orizzontale debbono essere posseduti alla da ta del 31 dicembre 2001. Le parti si impe gna no a rivedere in ogni ca so i criteri per il riconoscime nto delle fasce di progressione economica or izzontale nel successivo Contratto integrativo, recependo i criteri di attribuzione delle fasce di progressione econo mica c he verranno identificati nel quadro della contrattazione collettiva nazionale 2002-2005 e della contrattazione integrativa per il Min istero degli Affari Esteri per lo stesso periodo contrattuale. 2. Sulla base delle indicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Amministrazio ne deter minerà le so mme varia bili, in particolare: l’80% dell’a sse gno no n riassorbibile già fruito dagli impiegati cessa ti dal 1° giugno 2000; le econo mie da te mpo parziale, da attribuire pro -quota, secondo criteri da concordare, a coloro che si fanno carico del maggiore carico di lavoro; altre quote di risparmi di gestione. Le parti si riservano di de terminare con un protocollo d’intesa succe ssivo le modalità di utilizzo delle predette risorse nonc hé di eventuali somme residue, concordando sin da ora che, a causa dell’impossibilità di utilizzarle nell’anno 2001, esse confluiranno nel Fondo Unico per il 2002. Le parti concordano altresì che, nel predetto protocollo d’intesa, verranno individuate le posizioni resesi vacanti a partire dal 2001 e che verranno ricoperte tramite i passaggi interni sulla base delle disposizioni del presente Contratto integrat ivo 1998-2001. A tal fine, le somme indicate nel presente comma saranno destinate con precedenza a finanziare i predetti passaggi interni. ARTICOLO 4. Profili professionali 1. La definizione dei profili professionali all’interno delle posizioni econo mic he per il personale destinatario del presente Contratto avvie ne in base all’intesa in mate ria di profili professionali sottoscritta il 21 dice mbre 1999, che viene allegata al presente Contratto. Al personale in servizio nella posizione economica B3 verranno attribuiti i profili professionali previsti dalla suddetta inte sa risulta nti in base ai contr atti di impiego. 2. Le parti concordano in ogni caso di procedere nel primo se mestre del 2002 al monitoraggio circa la corrispondenza dei suddetti profili, rilevat i in base ai contratti, con le mansioni prevale nte mente svolte, ai fini dell’eventuale attribuzione di diverso profilo professionale. T ale monitoraggio sarà condotto sulla base di relazioni degli Uffici di appartenenza e del personale interessato, nel quadro dei mecca nismi di infor mazione pr eventiva con i soggetti sindacali indicati ne ll'articolo 8 del C.C.N.L. co mparto Ministeri 1998 -2001. 3. Le parti ribadiscono l’impe gno assunto con la dichiarazione congiunta n.1, allegata alla cita ta inte sa sui profili pr ofessio nali del 21 dicembre 1999. 108 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) ARTICOLO 5. Procedure per i passaggi interni 1. I passaggi inter ni si riferiscono ai posti occupati dagli impiegati a contratto a te mpo indeter minato a legge italiana in ser vizio presso i singoli Uffici all’estero, relativi ai profili professionali B2 e B3 di cui alla citata intesa del 21 dice mbre 1999. Le posizioni c osì identificate c he si dovessero rendere vacanti successivamente all’entrata in vigore del presente Contratto, nonc hé quelle rese si vacanti ne l 2001 sara nno ricoperte tramite la procedura dei passaggi interni dalle posizioni economiche inferiori all'interno dello stesso Ufficio all’estero. 2. L’attivazione delle procedure per i passaggi interni, nel quadro dei meccanismi di informazione preventiva e concer tazione con le Organizzazioni Sindacali, avverrà previa autorizzazione dell’Amministrazione. A tal fine, le parti concordano di stabilire verifiche semestrali relative ai passaggi interni effettuati, nonché a quelli da programmare anche sulla base delle r isorse disponibili del Fondo Unico di Amministrazione. 3. Qualora la selezio ne abbia dato esito negativo o se all’inter no ma ncano del tutto le professionalità da selezionare, l’Ufficio richiederà al Ministero l’autorizzazione a procedere alle procedure co ncorsuali per l’assunzione dall’ester no, ai sensi della nor mativa vige nte. 4. I passaggi interni avvengono sulla base dei criteri di cui alla Tabella A allegata al presente Contratto. Le parti concordano che, al fine di dare attuazione ai passaggi interni relativi alle posizioni che risulteranno vacanti successivamente alla conclusione del presente Contratto ed in assenza di percorsi di riqualificazione ed aggiornamento professionali, la valutazione dei candidati avverrà sulla base di tirocini pratici effe ttuati a cura degli Uffici all’estero di appartenenza, il cui contenuto sarà stabilito d’intesa con l’Istituto Diplo matico. 5. Nei passaggi interni, si seguiranno le segue nti nor me di attuazio ne. Bandi: sono emanati – previa autorizzazione della Direzione Generale per il Personale - dal Capo dell’Ufficio all’estero in relazione ai posti resisi vacanti nel medesimo Ufficio, a seguito di risoluzione del contratto a qualsiasi titolo. Do manda: è aperta a tutti gli imp iegati a contratto indeter minato a legge italiana in ser vizio nel medesimo Ufficio all’e stero nelle posizioni ec ono mic he inferiori (B1 per i posti B2; B1 e B2 per i posti B3), purché in possesso dei requisiti previsti per il profilo professionale da ricoprire. Essi debbono altresì essere in posse sso, alla data dell’e ma nazione del bando, del titolo di studio e dell’abilitazione eventualmente richiesta per l’accesso dall’esterno, ovvero dell’anz ianità di e ffe ttivo ser vizio minima di quattro anni, in ca so di posizione econo mica diretta mente inferiore (da B1 a B2; da B2 a B3) oppure di otto anni in caso di passaggio dalla posizione econo mic a B1 a quella B3. Titoli da valutare. Sono indicati nella Tabella A allegata al presente Contratto e concorrono tutti alla for mazione della graduatoria finale. I t itoli elencati ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della suddetta tabella sono valutati ai fini dell’ammissione ai corsi di riqualificazione ovvero al tirocinio pratico finalizzati ai passaggi interni. Graduatorie. L’accesso ai corsi di riqualificazione ovvero al tirocinio pratico finalizzati ai passaggi interni è riservato a coloro i quali ne fanno richiesta nei ter mini e con le modalità previste dai relativi ba ndi. La graduatoria di accesso ai corsi è determinata da una Commissione nominata dal Capo dell’Ufficio all’estero, presieduta da lui stesso ovvero da un funzionario all’uopo delegato e compo sta da altri due me mbri di cui almeno uno di ruolo. L’attribuzione dei punteggi ai titoli dei candidati viene effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Tabella A al legata al presente Contratto e sulla base della 109 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) documentazione prodotta dai candidati. T ale graduatoria verrà trasmessa alla Direzione Generale per il Personale, insieme con copia di tutti gli atti relativi alla valutazione effettuata e dei criteri adotta ti per la valutazione dei titoli. Valutazio ne finale dei corsi o del tirocinio pratico . Il superame nto dei corsi di riqualificazio ne professionale viene certificato, media nte un e sa me senza punteggio, da una commissione nominata dal Direttore dell’Istitut o Diplo matico, di cui far anno parte anc he i for matori. Nel caso di tirocinio pratico, la Commissione responsabile della valutazione dei titoli invia una dettagliata relazione alla Direzione Generale per il Personale, nella quale sono specificati, per ogni singolo candidato, il contenuto e le modalità di effettuazio ne del tirocinio, nonc hé gli eventuali mod uli for mativi ester ni. La stessa relazione illustrerà il contenuto e gli esiti dell’esame finale, nonché i criteri adottati per la l’attribuzione dell’id oneità. L’esame finale è senza punteggio e finalizzato a certificare l’idoneità dei candidati. Valutazio ne finale . La commissio ne istituita per l’esa me dei tito li di ammissione ai corsi di riqualificazione ovvero ai tirocini pratici stabilisce la graduatoria finale dei candidati che siano risultati idonei al termine dei corsi o tirocini stessi. Tale graduatoria è determinata aggiungendo al punteggio della graduatoria di ammissione ai corsi o tirocini i punteggi relativi al punto 7 della Tabella A allegata al presente Contratto. Corsi e tirocini pratici . I corsi avranno carattere di differente co mplessità e contenuto a seconda delle posizioni economiche cui essi sono finalizzati (riqualificazione verso le posizioni B2 e B3), nonché in base ai diversi profi li professionali e servizi esistenti all’inter no della stessa posizione e cono mica. Essi verranno attuati anche tra mite tec niche di for mazio ne a distanza. I tirocini pratici sono ispirati all’esigenza di acquisire conoscenze e professionalità attinenti al la posizione da ricoprire. In tale a mbito, potranno essere anc he previsti mod uli for mativi presso enti esterni, co mpatibilme nte con le risorse finanziarie disponibili. Tutte le precitate disposizioni potranno essere applicate, salvo aggior na me nti da conco rdare tra le Parti, anche dopo il genna io 2002. Alme no un terzo dei compo nenti delle co mmissio ni previste dal presente articolo dovrà essere di sesso femminile. ART ICOLO 6. For mazione per l’aggiorna mento professionale 1. L’attività di for mazio ne ed agg iorna me nto professionale co stituisce un ele me nto fonda me ntale per l’a ggiorna me nto professionale degli impie gati destinatari del presente Contratto, secondo quanto previsto nell’Accordo sulle linee ge nerali di progra mmaz ione della for mazione, aggior na me nto e riqualificazione professionale ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 del C.C.N. L. 1998 -2001 comparto M inisteri e dall’art. 11 del Contratto integrativo del Ministero degli Affari Esteri, sottoscritto il 26 luglio 2001. 2. Le parti concordano che, ne l contesto dell’accordo annuale per il personale del Ministero degli Affari Esteri, verranno individuati i contenuti di corsi teorico -pratici, da realizzarsi a nche tra mite tecnic he tele matic he di for mazione a dista nza e di auto -for mazione . I corsi avranno carattere di differe nte co mple ssità e contenuto a seco nda delle posizioni econo mic he cui essi sono finalizzati, nonché in base ai diversi profili professionali e servizi esiste nti all’interno della stessa posizio ne econo mica. Ro ma, 19 dice mbre 2001 110 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) D.M. N. 032/2198 DEL 10 LUGLIO 2000 (PERMESSI RETRIBUITI) ARTICOLO 1 A do ma nda del dipendente, sono concessi per messi retribuiti per i segue nti casi da documentare debita mente: a) partecipazione a concorsi od esa mi, limita ta me nte ai gior ni di svolgime nto delle prove: giorni otto l’anno; b) lutti per coniuge, p arenti entro il secondo grado ed affini di primo grado: giorni tre per evento. ARTICOLO 2 A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell’anno, tre giorni di per messo retribuito per particolari motivi personali o fa miliari, debitame nte docume nta ti. ARTICOLO 3 Il dipendente ha a ltre sì diritto ad un per me sso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimo nio. ARTICOLO 4 I permessi di cui agli artt. 1, 2 e 3 possono essere fr uiti c umula tiva mente nell’anno solare, fatto salvo quanto disposto dall’art. 157 quinquies, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Gli ste ssi per messi non rid ucono le ferie e sono valutati a gli e ffetti dell’anzianità di servizio. Durante i predetti periodi all’imp iegato spetta l’intera retribuzione. Co mpatibilme nte alle esige nze di servizio, l’imp iegato, ove ne ricorrano le condizioni, potrà bene ficiare dei per messi pre visti dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi no n sono co mputati ai fini del raggiungime nto del limite di cui agli artic oli 1 e 2 del presente decreto. 111 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) D . M . N . 1 3 5 9 D E L 1 4 M A R ZO 2 0 0 1 (CONTRIBUTO ALLE SPESE DI TRASFERIMENTO IN CASO DI RICOLLOCA ZIONE PRESSO ALTRO UFFICIO) ARTICOLO 1 Nei soli casi di ricollocazione presso altro ufficio all’estero conseguente alla chiusura o soppressione di un uffic io all’e stero, agli impie gati a contratto assunti a nor ma del T itolo VI del decreto del Presidente d ella Rep ubblica 5 gennaio 1967, n. 18, verrà concesso un contributo per le spese di trasferimento. ARTICOLO 2 Il contributo di cui all’art. 1 è stabilito ne lla misura di una mensilità della retribuzione, co me deter mina ta ai sensi dell’ar t. 157, primo co mma del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, spettante ad un impiega to avente qualifica corrispondente nella città ove ha sede l’ufficio presso il quale avviene la ricollocazione. Il contributo di cui all’art. 1 non spetta nei cas i in cui la ricollocazione avviene presso un ufficio situato nella stessa città in cui aveva sede l’ufficio d’origine dell’impiegato. ARTICOLO 3 La spesa derivante dal presente decreto graverà sul capitolo di bilancio 1501. 112 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) D . M . N . 0 3 2 / 6 5 5 D E L 1 6 M A R ZO 2 0 0 1 (REQUISITI E MODALITÀ PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE A CONTRATTO) ARTICOLO 1 L’assunzione del perso nale a contratto presso le Rappresenta nze diplo matic he e gli Uffici consolari e gli Istituti Italiani di Cultura, ai sens i degli artt.152 e seguenti del DPR 18/67 e successive mo dificazioni, è subordinata alla preventiva autorizzazione ministeriale ed è disciplinata dalle disposizioni di cui al presente decreto. ARTICOLO 2. Autorizzazione Per essere autorizzati ad assumer e impie gati a contratto le Rappresenta nze diplomatic he, gli U ffic i consolari e gli Istituti Italiani di Cultura (in se guito deno minati Uffic i) devono farne richie sta al Ministero, precisando le ragioni che la motivano, indic ando esatta mente la co llocazione che l’impie gato o gli impiega ti da assumere dovrebbero avere nell’a mb ito dell’U fficio e descrive ndo dettagliata me nte le ma nsio ni che verrebbero loro attribuite e i comp iti che verrebbero loro affidati. Qualora l’Ufficio intendesse limitare l’assunzione a candidati aventi la cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, dovrà farne esplicita richiesta al Ministero indicando le ragioni di detta richiesta . Sulla base dei predetti dati e di altri eventualmente richie sti a co mpleta me nto di quelli comunicati dall’ufficio all’estero, il Ministero, tenuto conto delle esigenze globali e sulla base di un piano di priorità in relazione ai limiti costituiti dai contingenti previsti dalle citate disposizioni, decide se autorizzare la assunzione o le assunzioni richieste . ARTICOLO 3. Pubblicità L’Ufficio autorizzato ad assumere impiegati a contratto ne dà notizia, mediante affissione nel proprio albo di un avviso che reca la data del giorno di affissione e che indica: a) il numero delle assunzioni a contratto autorizza te; b) le ma nsioni relative a cia scun co ntratto e il tipo di contra tto, co me specificati nell’autorizzazione all’assunzione; c) i requisiti di cui all’art. 4 punti 1, 2 e 3; d) il titolo di studio richiesto per le assunzioni cui si dà pubblicità; e) le prove teorico-pratiche cui saranno sottoposti, ai sensi dell’art. 7, i candidati; f) la durata delle predette prove secondo quanto disposto dal presente decreto o dall’autorizzazione all’assunzione; g) il ter mine per la presentazio ne delle do ma nde e il loro c ontenuto secondo quanto disposto dall’art. 5; h) il ter mine per la presentazio ne della documentazione di cui all’art. 6. L’avviso indica inoltre la cittadinanza richiesta ai candidati, qualora l’Ufficio abbia eccezionalme nte ricevuto dal Minister o l’autori zzazione a limitare le assunzioni a candidati aventi la cittadinanza italiana o dell’Unione Europea. L’Ufficio autorizzato a più assunzioni ha facoltà di affiggere avvisi separati per ciascuna assunzio ne o per gruppi omo genei di assunzioni p er eguali mansioni. 113 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) L’U fficio, ove consentito dall’ordina me nto loc ale, dà pubblicità delle assunz ioni attraverso la sta mpa o altri mezzi di infor maz ione. Non si applicano le disposizioni relative alla pubblicità, alla presentazione delle domande e ai ter mini per le prov e per quelle assunzioni che debbano essere richieste ad appositi uffici o servizi dello Stato di accreditamento. ARTICOLO 4. Requisiti Possono partecipare alle prove i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 1) abbiano, alla data dell’a vviso di cu i a l precedente art. 3, compiuto i 18 anni di età; 2) siano di sana costituzione; 3) abbiano la residenz a da alme no d ue a nni nel Paese dove ha sed e l’U fficio presso cui debbono prestare servizio, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 3 e 5 della legge 13 agosto 1980, n. 462; 4) siano for niti dei seguenti titoli di studio: diploma di istruz ione secondaria di secondo grado o equivale nte per le ma nsio ni di concetto; diploma di istruzio ne secondaria di primo grado o equivalente per le ma nsioni e secutive; licenza ele mentare o equiva lente per le ma nsioni ausiliarie; 5) abbiano la cittadinanza eventualmente richiesta dall’avviso di cui all’art. 3; 6) se concorrono per le ma nsio ni di a utista, siano in possesso, alla data della effettuazione del saggio di guida di cui all’art.7, di patente di guida valida per lo svolgimento delle mansioni stesse nel territorio dello Stato in cui ha sede l’Ufficio. ART ICOLO 5. Do ma nda di assunzione Coloro che, in possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 4, hanno interes se ad essere assunti a contratto per lo svolgimento delle ma nsioni previste dall’autorizzazione all’assunzione, devono presentare domanda, nel ter mine di 30 giorni da lla data dell’avviso di cui all’art.3, alla Rapp resenta nza diplomatica o U fficio consolare o Istituto Italiano di Cultura co mpetente. Il ter mine può essere abbreviato a 15 giorni, qualora sussista no particolari ragioni d’urge nza. Nella doma nda essi devo no dichiarare: a) la data, il luogo di nascita, il recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni; b) la cittadinanza, o le cittadinanze, di cui siano in possesso; c) da quanto te mpo risiedono nel Paese; d) le eventua li condanne penali co mprese quelle inflitte all’e stero, nonc hé i provvedime nti penali pendenti a loro carico in Ita lia o all’estero; e) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; f) il titolo o i titoli di studio posseduti; g) i servizi eve ntualme nte prestati co me impiegati presso Pubbliche Amministrazio ni e co munq ue le precedenti e sperienze lavorative con ma nsio ni alme no equiva lenti a quelle previste dal ba ndo di assunzione, o nel caso di impiega ti in servizio, immediata me nte inferiori. h) le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impie go; i) il contratto o i contratti di assunzione, tra quelli indicati nell’avviso di pubblicità, per cui intendono concorrere. ARTICOLO 6. Documentazione I candidati sono te nuti a produrre documentazione idonea a co mp rovare il possesso dei requisiti di età, cittadinanza, residenza e buona costituzione 114 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) fisica, prima della stipulazione del contratto ed entro il ter mine di 15 giorni dalla data di richiesta dell’Ufficio. Nei Paesi nei quali non è previsto il rilascio della documentazione attestante il possesso dei predetti requisiti, o nei casi in cui tale docu mentazione non possa essere prodotta per cause di forza ma ggiore, l’U fficio provvede a rilasciare una dichiarazione facente stato di tale situazione. Nei casi di assunzione attraverso appositi uffici o servizi dello Stato di accredita mento, le certificazio ni predette possono essere sostituite da apposita comunicazione dei predetti uffici o servizi. ART ICOLO 7. Prove d’esa me Le prove per conseguire l’assunzione a contratto consistono in un colloquio volto ad accertare le attitudini professionali nel corso del quale è svolta anche la conversaz ione nella lingua ric hie sta ed una traduzione orale este mpora nea, senza l’uso del dizionario, di un breve testo di ufficio dalla lingua predetta in italiano, nonché in una prova consistente in operazioni proprie del la voro di ufficio, da effettuarsi subito dopo il colloquio, proposta ai candidati secondo le mansioni per le quali concorrono. T utti i candidati salvo coloro che concorrono per le mansioni di autista commesso-centralinista sono sottoposti, oltre che al coll oquio ed alla prova pratica di cui al comma precedente, a due ulteriori prove: una traduzione scritta, se nza l’uso del dizionario e nel te mp o massimo di un’ora, da un testo di ufficio italiano nella lingua estera specificata nell’autorizzazione, e una prova pratica di uso del personal co mputer per lo svolgime nto delle mansioni di ufficio. Per le ma nsioni di interpretariato o per quelle ma nsio ni che ric hiedono la conoscenza approfondita di una o più lingue, oltre alla conversazione compresa nel colloquio , i candidati dovranno effe ttuare d ue traduzio ni scritte, se mpre se nza l’uso del dizionario, di testi di ufficio, una dall’italia no nella o nelle lingue richieste e l’altra da queste ultime in italiano. Per ciascuna traduzione scritta i ca ndidati disporranno d i un’ora di te mpo. Per le mansioni di a utista le prove co nsistera nno in un colloquio per accertare, fra l’altro, le conosce nze linguistic he e la conoscenza delle nor me lo cali sulla circolazione, nonché in un saggio di guida. Per l’assunzione di personale t ramite appositi uffici o servizi dello stato di accredita mento la prova consiste in un colloquio. Ove particolari condizioni locali o specifiche esigenze di servizio lo giustifichino, potranno essere espletate ulteriori prove, obbligatorie o facoltative. Per conseguire l’idoneità il candidato deve ottenere il punteggio di 70/100, con votazioni non inferiori ai 60/100 in ogni prova, fatta eccezione per le eventuali prove facoltative di cui al comma precedente, per le quali potrà essere asse gna to il punteggio massimo di 1/100 da aggiungersi alla media dei punteggi conseguiti nelle altre prove ai fini della formazione della graduatoria finale. Un punteggio da aggiungersi alla media dei punteggi conseguiti nelle altre prove ai fini della formazione della graduat oria finale sarà attribuito altresì per il possesso di titoli di studio e le esperienze lavorative dei candidati nei seguenti limiti: a) per ogni titolo di studio di grado superiore a quello richiesto per partecipare alle prove: punti 1/100, fino ad un mas simo di punti 2/100; b) per ogni anno di servizio prestato se nza de merito con ma nsio ni alme no equivale nti a quelle previste dal bando di assunz ione, o immed iata me nte inferiori nel caso di impiegati già in servizio: punti 1/100, fino ad un massimo di punti 3/100. 115 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) Il punte ggio minimo di 70/100 è comunq ue richiesto nelle prove dì lingua e contabilità per gli impiegati di concetto degli Istituti di Cultura, nelle prove di lingua per gli interpreti e nelle prove di guida per gli autisti. L’ufficio da pubblicità nel proprio albo dei candidati risultati idonei, pubblicando la relativa graduatoria. T ale graduatoria ha una validità ma ssima di 18 mesi dalla data di pubblicazione, e ntro i quali si può fare ad essa ricorso, previa autorizzazione ministeriale, per assume re senza che vi sia necessità di effettuare ulteriori prove candidati destinati a svolgere le medesime mansioni previste nell’originario avviso di assunzione. ARTICOLO 8. Commissione giudicatrice La Commissione giudicatrice è presieduta dal Capo della R appresentanza diplomatica o dell’Ufficio consolare o da funz ionario direttivo da lui delegato all’espleta me nto delle procedure di esame. Il Presidente della Commissione provvede a lla no mina di altri due me mbri scelti, ove possibile, tra il personale di ru olo in servizio presso l’Ufficio, stabilisce i criteri di valutazione c he la co mmissione inte nde se guire, esa mina le do mande dei ca ndidati, attribuisce a quelli che ne abbiano diritto il punteggio di cui all’ultimo capoverso del comma 7 dell’art.7 e fissa il calendario delle prove. Nelle procedure di selezione per l’assunzione di personale a contratto presso gli Istituti Italiani di Cultura, la Commissione giudicatrice è nominata dal Capo della Rappresenta nza diplo matica o dell’Ufficio consolare ed è da qu esti presieduta o, su sua delega, dal funzionario direttivo responsabile dell’Istituto. Della Commissione per la selezione di personale a contratto presso gli Istituti Italiani di Cultura farà comunque parte un funzionario di ruolo dell’Istituto. Ove possibile, le prove sono esperite nello stesso giorno o in giorni consecutivi e co munque nel più breve te mpo c onsentito. Per l’accertame nto della conoscenza di spe cific he lingue o di particolari materie possono essere chia ma te a far parte della Co mmissio ne, co m e esperti, persone qualificate non appartenenti all’Amministrazione. Uno dei due me mbri della Co mmissio ne è incaricato di svolgere funzioni d i segretario della Commissione e di redigere i verbali delle sedute. L’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti , redige un elenco dei candidati che sono ammessi a sostenere le prove. Invita quindi, con comunicazione da inviarsi almeno 10 giorni prima dell’inizio delle prove stesse, i predetti candidati a presentar si, muniti di un docume nto di riconoscime nto, il gio r no, all’ora e nel luogo stabiliti. ART ICOLO 9. I mpie gati te mporanei Per l’assunzio ne degli impiega ti te mpora nei di cui all’art. 153 del DPR 5 gennaio 1967 n. 18, si prescinde dalle disposizioni contenute negli artt. 3, 5, 6, 7, 8 nonché dell’art. 4, sa lvo quelle contenute nei punti 1, 2, 4 e 6 dell’articolo stesso. Per questi ultimi requisiti l’interessato deve produrre idonea documentazione . Il Capo della Rappresenta nza diplo ma tica o dell’U fficio consolare, o il funzio nario da questi delegato, ricorren do a mezzi di infor mazione idonei, convoca candidati all’assunzione temporanea e li sottopone ad un colloquio volto ad accertarne le attitudini professionali. Sulla base dei colloqui esperiti egli procede alla scelta dell’impiegato o degli impiega ti da assumere, proponendone l’assunzione con una breve relazione al 116 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) Ministero, il quale autorizza la stipulazione del contratto o chiede ulteriori ele me nti di infor mazio ne sul candidato prescelto e sui candidati esa minati. ARTICOLO 10. Stipulazione del contratto L’Ufficio, accertata la regolarità delle procedure di esame, nonché della documentazione ad e sse relativa, e acquisita agli atti la certificazio ne personale del candidato o dei candidati risultati vincitori, comunica al Ministero l’avvenuto rispetto di t utte le procedure di assunzione, la regolarità della certificazione personale nonché il nominativo del candidato o dei candidati risultati vincitori. Il Ministero, sulla base di tale comunicazione, autorizza la firma del contratto. Il contratto, dovendo es sere approvato con decreto ministeria le, dovrà contenere una clausola secondo cui esso non produce effetti se non dopo il perfeziona me nto del decreto di approvazione. Il contratto dovrà essere poi inviato al Ministero unitamente alla documentazione relativ a alle prove d’esa me, al fine di verificare la regolarità delle procedure di assunzione. ART ICOLO 11. Nor me transitorie Il presente decreto sostituisce i precedenti D. M. 14 maggio 1999 n. 032/534bis e D.M. 6 dicembre 1999 n.120/5440. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicheranno a tutte le procedure di assunzione a far data dalla sua registrazione da parte della Corte dei Conti. Il presente Decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registr azione. 117 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) MESSAGGIO CIRCOLARE N. 032/27614 DEL 22 DICEMBRE 2000 (ASSISTENZA ANTINFORTUNISTICA) Mittente: DGPE-2C Numero protocollo: 032/027614 Data: 22.12.2000 Posizione:D/100/005 Oggetto: Applicazione D.Lvo 103 del 7 aprile 2000, recante il riordino della disciplina del personale a contratto. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le ma lattie professionali. Riferimenti: Telespresso 032/9160 del 22.5.2000 e successive istruzioni. Urgenza: URG Diffusione: LIM Modalità: Oper Redazione: Mantovani/Sandalli Fir ma: Do minedò Destinatario: Tutte le Rappresentanze diplomatiche Visione: D.G.PE. Uff.I, D.G.A.A. Uff.IV, D.G.P.C. Uff.II Testo: A seguito dell’iniziativa intrapresa da questo Ministero è stato ottenuto l’assenso dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) alla copertura assicurativa degli impie gati a c ontratto di nazionalità italia na, secondo le modalità conte mpla te per il personale alle dipendenze dello Stato dal Testo Unico 30 giugno 1965 n. 1124 e successive nor me di attuaz ione. Tale copertura si realizza attraverso la cosiddetta “gestione per conto” che non prevede a carico dell’Amministrazione oneri preventivi bensì l’obbligo del rimborso delle prestazioni assic urative e rogate dall’IN AI L, a se guito dell’accertato infortunio o malattia profe ssionale. In ragione di ciò si ravvisa l’opportunità, allo scopo di evitare ulteriori oneri a carico dell’erario, che il personale a contratto di nazionalità italiana anziché essere assicurato contr o gli infortuni sul la voro e l e malattie professionali presso Enti assicurativi diversi, si avvalga della menzionata copertura assicurativa INAIL, che potrà realizzarsi attraverso la trasmissione delle richieste di prestazioni assicurative all’Ufficio I della D.G.PE., che ne curerà l’i noltro alla co mpetente sede operativa dell’INAI L per la prevista istruttoria. Si prega di portare quanto sopra a conoscenza delle Rappresentanze presso Organizzazioni Internazionali nelle rispettive sedi, nonché dei dipendenti Uffici Consolari. Fir ma e Funz ione Ambasciatore Giova nni Do minedò Direttore Generale per il Personale 118 Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001) CIRCOLARE N. 25 DEL 7 GIUGNO 2001 DEL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PRO GRAM M AZIONE ECONOM ICA DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETTORATO GEN ERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L’ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO (ASSEGNO FAMILIARE) RIVALUTAZIONE DEI LIVELLI DI REDDITO PER LA CORRESPONSIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2001 L'articolo 2 del D.L. 1 3 .3.1988, n.69, convertito, con modificazioni, nella L. 13.5.1988, n.153, concernente la nor mativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto, al comma 12, la rivalutazione annua dei livelli di reddito fa miliare e delle relative maggiorazion i in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le fa miglie di operai ed impiega ti interve nuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'a ssegno e l'anno immediata mente precedente. La suddetta variazione percentuale da considerare ai fini della rivalutazione in oggetto dal 1° luglio 2001 è risultata, secondo quanto comunicato dall'ISTAT, pari al 2,6 per cento. In relazione alla suindicata rivalutazione sono state predisposte le unite tabelle conte nenti i nuovi limiti di reddito fa miliare - arrotondati alle 1000 lire superiori - da considerare, per il reddito conseguito nel 2000, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2001 - 30 giugno 2002. Le sud dette tabelle prevedono: 1) A, B, C e D: l'assegno per il nucleo familiare nelle misure previste dalla legge n.153/1988 per i nucle i con figli minori; 2) E: l'assegno per il nucleo fa miliare ne lle misure previste d alla legge n.153/1988 per i nuclei senza figli minori (che non hanno beneficiato della maggiorazione di £ 1.000.000 dei livelli di reddito di cui al D.M. 13.5.1998); 3) I - VI: la ma ggiorazione prevista dal D.M.11.4.1996; 4) 1 - 10: la maggiorazione prevista dal D.M. 19.3.1997; 5) 1a - 9a: la maggiora zione prevista dal D.M. 13.5.1998; 6) 11 - 20 e 20a: gli importi co mplessivi mensili dell'a sse gno per il nucleo familiare. Si invitano le Amministrazioni in indirizzo a portare a conoscenza dei dipendenti uffici che amministrano personale il con tenuto della presente circolare, infor ma ndone anche il personale ste sso. Il Ragioniere Generale dello Stato Andrea Monorchio 119