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gli impiegati a contratto
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
GLI IMPIEGATI A CONTRATTO
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
(DICEMBRE 2001)
I
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
PREMESSA
Questa breve guida sulla disciplina del personale a contratto i n
servizio presso la rete all’estero conclude un anno di intenso lavoro,
durante il quale gli interventi nel settore sono stati particolarmente
numerosi.
Nel corso del 2001, oltre ad applicare le novità normative
introdotte con il Decreto legislativo 13 maggio 2000, n. 103, l’Uf ficio II
della Direzione Generale per il Personale h a curato la realizzazione di
fondamentali misure in favore delle oltre 2.500 unità in servi zio, una
risorsa fondamentale per gli Uffici diplomatico -consolari e gli Istituti
Italiani di Cultura all’ estero.
Anche nel desiderio di rendere concreta testimonia nza del
contributo del personale a contratto e nel contempo della complessità del
lavoro che la gestione quotidiana di tale contingente rappresenta per
l’Amministrazione, si è ritenuto opport uno sintetizzare gli aspetti
principali di questa materia. Per co mpletare il lavoro, sono stati inclusi i
testi normativi di riferimento.
Vorrei ringraziare di cuore i funzionari diplomatici in servizio
presso l’Ufficio II che hanno di mostrato dedizione profonda al servizio e
capacità lavorative davvero eccezionali. Gra zie al fondamentale
contributo dei Consigl ieri di Legazione Vittorio Sandalli e Stefano Zanini
nonché del Segretario di Legazione Giuseppe Fedele si è concret izzato il
desiderio di realizzare una guida pratica e semplice su tale delicata
materia. Ricordo e ri ngrazio con piacere anche il rimanente personale in
servizio presso le Sezione III di quest’Ufficio che quotidianamente si
occupa della gestione dell’intera materia.
Nessuno più dei miei superiori, con cui condivido l’esperienza
alla Direzione Generale per il Personale, ha però fornito quel prezioso
contributo che ha permesso di conseguire questo risultato. Grazie infinite
dunque, e di vero cuore, al Direttore Generale per il Personale,
Ambasciatore Giovanni Dominedò, e al Ministro Aldo Mantovani, che
hanno voluto sempre seguire questo lavoro con infinita pazienza e
cortesia, competenza e precisione, affetto sincero.
Il nostro auspicio è quello di avere cont ribuito, con umiltà e
anche se solo in piccola parte, a fornire uno strumento di riferimento,
utile all’Amministrazione.
Placido Vigo
II
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
SOMMARIO
PREMESSA
............................................................................................................................. II
INTRODUZIONE.......................................................................................................................... V
LE CATEGORIE DEGLI IMPIEGATI A CONTRATTO .................................................................... 7
GLI IMPIEGATI A CONTRATTO DI LEGGE LOCALE ................................................................. 10
LE CATEGORIE:
I - I:
A TEMPO INDETERMINATO ......................................................................................... 10
I - II:
A TEMPO DETERMINATO ............................................................................................. 11
I - III:
SCHENGEN.................................................................................................................. 12
I - IV: IN SERVIZIO PRESSO GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA .......................................... 13
L’ASSUNZIONE:
II - I:
LE PROVE DI SELEZIONE: AUTORIZZAZIONE E SVOLGIMENTO ................................... 19
II - II:
LA STIPULA DEL CONTRATTO..................................................................................... 24
II - III: L’APPROVAZIONE DEL CONTRATTO E L’ASSUNZIONE IN SERVIZIO ........................... 25
II - IV: LA RICOLLOCAZIONE PRESSO ALTRO UFFICIO ........................................................... 26
IL TRATTAMENTO ECONOMICO, PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE:
III - I:
LA RETRIBUZIONE: CRITERI E REVISIONE................................................................... 28
III - II: IL REGIME FISCALE ..................................................................................................... 29
III - III: IL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA .................................................................................. 30
III - IV: IL REGIME PREVIDENZIALE ........................................................................................ 31
III - V: LA TUTELA SANITARIA ............................................................................................... 32
III - VI: LA TUTELA ANTINFORTUNISTICA .............................................................................. 32
ORARIO DI SERVIZIO, CONGEDI, PERMESSI E VIAGGI DI SERVIZIO:
IV - I: L’ORARIO DI LAVORO ................................................................................................ 34
IV - II: CONGEDO ORDINARIO E FESTIVITÀ ............................................................................ 34
IV - III: CONGEDO STRAORDINARIO, ASPETTATIVA, ASTENSIONE PER GRAVIDANZA ............. 35
IV - IV: I VIAGGI DI SERVIZIO.................................................................................................. 37
IV - V: I PERMESSI RETRIBUITI ............................................................................................... 37
DOVERI DEGLI IMPIEGATI, DISCIPLINA, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:
V - I:
I DOVERI DEGLI IMPIEGATI ......................................................................................... 39
V - II: LE SANZIONI DISCIPLINARI ........................................................................................ 39
V - III: LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE....................................................................... 42
V - IV: LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI IMPIEGO .......................................................... 42
GLI IMPIEGATI A CONTRATTO DI LEGGE ITALIANA .............................................................. 45
IL RUOLO AD ESAURIMENTO DISCIPLINATO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA:
I - I:
LE CARATTERISTICHE ................................................................................................ 45
I - II:
LE NORME DI RACCORDO: PRINCIPALI ISTITUTI ED EVOLUZIONE .............................. 46
I - III:
IL CODICE DISCIPLINARE ............................................................................................ 47
IL PASSAGGIO NEI RUOLI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI....................................... 54
L’EVOLUZIONE NORMATIVA RECENTE .................................................................................. 56
LA GESTIONE DEL PERSONALE A CONTRATTO....................................................................... 59
III
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
CONCLUSIONI ........................................................................................................................... 60
I TESTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO
-
-
-
-
-
-
-
DECRETO LEGGE 13 MARZO 1988, N. 69 (NORME IN MATERIA
PREVIDENZIALE […]) .............................................................................................................. 62
DECRETO LEGGE 1° LUGLIO 1996, N. 347 (DIFFERIMENTO DI TERMINI
PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI E NORME RELATIVE AD IMPEGNI INTERNAZIONALI
ED ALLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO) .................................................................... 65
LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662 (MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA
FINANZA PUBBLICA) .............................................................................................................. 66
LEGGE 28 LUGLIO 1999, N. 266 (DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO
DELLE CARRIERE DIPLOMATICA E PREFETTIZIA, NONCHÉ DISPOSIZIONI
PER IL RESTANTE PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI,
[…]) .............................................................................................................................................. 67
D.L.VO 7 APRILE 2000, N. 103 (MODIFICA DEGLI ARTICOLI 152 E SS. DEL
D.P.R. N. 18/1967 E REGIME TRANSITORIO) ........................................................................ 68
DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151 (TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA
MATERNITA' E DELLA PATERNITA', A NORMA DELL'ARTICOLO 15 DELLA
LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53) ................................................................................................. 76
LEGGE 21 DICEMBRE 2001, N. 442 (DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN
MATERIA DI IMPIEGATI A CONTRATTO IN SERVIZIO PRESSO LE
RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, GLI UFFICI CONSOLARI E GLI ISTITUTI
ITALIANI DI CULTURA ALL’ESTERO) ................................................................................ 80
D.P.R. 31 LUGLIO 1980, N. 618 (ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI
ITALIANI ALL’ESTERO) .......................................................................................................... 83
ACCORDO SUCCESSIVO PER IL PERSONALE DI CUI ALL’ARTICOLO 1,
COMMA 4, 3° ALINEA DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO MINISTERI (22.10.1997) ........... 85
C.C.N.L. PER IL COMPARTO MINISTERI 1994/97 - ADATTAMENTI PER IL
PERSONALE A CONTRATTO A LEGGE ITALIANA ............................................................ 91
ACCORDO SUCCESSIVO PER IL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A
TEMPO INDETERMINATO PRESSO LE RAPPRESENTANZE ITALIANE
ALL’ESTERO (12.4.2001) .......................................................................................................... 97
CONTRATTO INTEGRATIVO 1998-2001 DELL’ACCORDO SUCCESSIVO
RELATIVO AL PERSONALE A CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
REGOLATO DALA LEGGE ITALIANA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, DEL
C.C.N.L. COMPARTO MINISTERI 1998-2001, SOTTOSCRITTO IL 12 APRILE
2001 (19.12.2001) ...................................................................................................................... 107
D.M. N. 032/2198 DEL 10 LUGLIO 2000 (PERMESSI RETRIBUITI) .................................. 111
D.M. N. 1359 DEL 14 MARZO 2001 (CONTRIBUTO ALLE SPESE DI
TRASFERIMENTO IN CASO DI RICOLLOCAZIONE PRESSO ALTRO UFFICIO) .......... 112
D.M. N. 032/655 DEL 16 MARZO 2001 (REQUISITI E MODALITÀ PER
L’ASSUNZIONE DI PERSONALE A CONTRATTO) ............................................................ 113
MESSAGGIO CIRCOLARE N. 032/27614 DEL 22 DICEMBRE 2000 (ASSISTENZA
ANTINFORTUNISTICA) ......................................................................................................... 118
CIRCOLARE N. 25 DEL 7 GIUGNO 2001 DEL MINISTERO DEL TESORO, DEL
BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - ISPETTORATO GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L’ANALISI DEI COSTI DEL
LAVORO PUBBLICO (ASSEGNO FAMILIARE) .................................................................. 119
IV
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
INTRODUZIONE
STORIA, RUOLO E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Da sem pre l e Mi ss i oni di pl om at i che e gl i Uf fi ci consol ari
hanno avv ert i t o l ’es i genz a, p er svol gere l e prop ri e funz i oni i n P aesi
l ont ani e di versi pe r usi e cul t ura, di a vval ersi di personal e espert o
i n abi t udi ni e l i ngua del P aese ospi t ant e.
Esem pi o cl assi co di t al e cat e gori a di personal e sono i
dra gom anni , i m pi egat i dedi t i preval ent em ent e a funz i oni di
i nt erpret ari at o nel l e Am basci at e e Le g az i oni accredi t at e presso i l
S ul t ano del l ’ Im p ero Ot t om ano; essi era no per l o pi ù app ar t enent i a
fam i gl i e o ri gi nari e del l ’Europa o cci den t al e, t rasf eri t esi ne l vi ci no
Ori ent e, e per que st o uni t i da sent i ment i di l eal t à e fedel t à nei
confront i del l o S t at o i nvi ant e.
Da quei t em pi m ol t e cose sono c am bi at e nei com pi t i e n e l l e
carat t e ri st i che di A m basci at e e C onsol a t i , m a l a funz i one che veni va
s vol t a da gl i esp ert i del l a real t à l ocal e si ri t rova, i n t ut t a l a sua
i m port anz a, nel p ersonal e a cont rat t o di Uffi ci di pl om at i co cons ol ari e Ist i t ut i It al i ani di C ul t ura d el nost ro t em po, assunt o sul
pos t o sul l a base del l e conoscenz e - pre z i ose per l a funz i onal i t à del
s ervi z i o - di l i ngua, usi e am bi ent i l ocal i .
La di sci pl i na del p ersonal e a cont rat t o presso l a nost ra r et e
al l ’es t ero è st at a so gget t a nel corso d e gl i anni a num e rose m odi f i che
i n concom i t anz a co n l ’evol uz i one del l ’ asset t o gi uri di co d e l l a nost ra
Am m i ni st raz i one.
La r ecent e ri fo rm a del Mi ni st ero d egl i Aff ari Est e ri ha
i nt eressat o
an che
t al e
cat e gori a
di
personal e,
la
cui
re gol am ent az i one è t ut t ora i n vi a di perfez i onam ent o e, a l l o st ato
at t ual e, ri sul t a dai s egu ent i pri nci pal i st rum ent i norm at i vi :
-
-
D . P . R . 5 ge n n ai o 196 7 n . 1 8 , O rd i na m e nt o de l l ’ a m m i n i st r az i on e
d e g l i A f f a ri E st e ri ;
D . P . R . 3 1 l u gl i o 1 98 0 n . 6 1 8 , A s si st e n za s a ni t a r i a ai c i t t a di ni
i t al i an i al l ’ es t er o ;
L e g g e 2 8 l u gl i o 1 9 99 n . 2 6 6 , D e l e g a al G o v e r n o p er i l ri o rdi n o
d e l l e c ar ri e re d i p l o ma t i c a e pr ef e t t i z i a , no n c h é di s po s i z i on i per i l
r e s t a n t e p er s o n al e del M i n i s t e r o de g l i af f ar i es t er i ,… ( o m i s si s ) …;
D . L . v o 7 ap r i l e 2 0 00 n . 1 0 3, D i sc i pl i n a d e l p e rs o n al e as s un t o
l o c al m e n t e d al l e ra p p r e se n t a n z e d i pl om a t i c he , d a gl i u f f i ci
c o n s ol a ri e d ag l i i s t i t u t i i t a l i a n i d i c u l t u r a a l l ’ e st er o ;
V
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
-
-
-
-
L e g g e 21 di c e m b re 2 0 0 1 , n. 4 4 2 , c on t e n en t e “ D i sp o si z i o ni
i n t e g r at i v e i n m a t er i a d i i m pi e ga t i a c o nt r at t o p re s s o gl i U f f i ci
d i p l o m a t i c o - c o n s o l ari e gl i I st i t u t i I t al i an i d i C u l t u ra a l l ’ e st e r o” ;
D . M . 1 0 l u g l i o 20 0 0 n . 2 1 9 8 , P er m e ss i re t r i b ui t i ;
D . M . 1 4 m a r zo 20 0 1 n . 1 3 5 9 , C o nt r i b u t o al l e s pe s e di
t r a sf er i m e nt o i n c as o d i ri c ol l oc a zi o n e p r e ss o a l t r o Uf f i ci o ;
D . M . 1 6 m a r zo 2 0 01 n . 6 5 5 , R e q ui si t i e mo d a l i t à p e r l ’ a ss u n zi o n e
d e l pe r s on a l e a c o nt ra t t o;
Accordo
su c ce s si v o a l
CCNL,
Norme
di
r a c c or d o p e r
l ’ a p pl i c a zi o ne a l per s o n al e c on c o nt r at t o d i l e g g e i t a l i a n a d el
C o n t r at t o C ol l et t i v o N a z i o n al e di L a v o r o C o m p a r t o M i ni s t e ri d el
1 9 9 5 ( f i r m a t o i l 2 2 . 10 . 1 9 9 7 ) ;
A c c o r d o s u c ce s si v o a l
CCNL,
Norme
di
r a cc o r do
per
l ’ a p pl i c a zi o ne a l p er s o n al e c o n co n t r a t t o d i l e g ge i t al i an a d el
C o n t r at t o C o l l et t i v o N a z i o n a l e d i L a v or o C o m p a r t o M i ni s t eri
1 9 9 8 - 2 00 1 ( f i r m a t o i l 1 2 . 4 . 2 0 0 1 )
C o n t r at t o i n t e g r at i vo d e l l ’ A cc o r d o s u cc e s si v o de l 1 2 . 4. 2 00 1
( f i r m a t o i l 1 9 . 1 2. 2 0 01 ) ;
T e l e sp r es s o n . 0 3 0/ 0 9 5 1 d e l 2 8 . 1 0 .9 7, E n t ra t a i n v i gor e
d e l l ’ A cc o r d o S u c ce s si v o d el 2 2 . 1 0 .1 9 9 7;
T e l e sp r es s o n . 03 2 / 916 0 d el 22 . 5 . 2 0 00 , Ri or d i n o d el l a di s ci p l i n a a
s e g u i t o de l l ’ e n t r a t a i n v i g or e de l D . L . vo 10 3 / 2 0 00 ;
M e ss a g gi o
n.
03 2 / 2 7 61 4
de l
22 . 1 2 . 2 0 0 0 ,
A s si st en z a
a n t i n f or t u ni st i c a ;
M e ss a g gi o n . 0 3 2/ 1 0 6 0 1 de l 23 . 4 . 2 00 1 , E n t r a t a i n vi g o r e
d e l l ’ A cc o r d o S u c ce s si v o d el 1 2 . 4 . 20 0 1 ;
M e ss a g gi o n. 0 3 2/ 1 5 71 8 d el 2. 6 . 2 0 0 1, P r oce d u r e d i a ss u n zi o ne del
p e r s o na l e a c o nt r at t o.
S i t rat t a di un com pl esso di norm e cos pi cuo, cui occo rre f are
cos t ant e ri fe ri m ent o per assi cura re l a corret t a appl i c az i one del l a
di s ci pl i na del pers onal e a cont r at t o, ferm o rest ando i l carat t e re
es cl us i vam ent e
di vul gat i vo
e
co m p i l at i vo
del l a
present e
pubbl i caz i one, che non cost i t ui sce evi dent em ent e u na font e
norm at i va aut onom a .
VI
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
LE CATEGORIE DEGLI IM PIEGATI A CONTRATTO
P er ori ent arsi nel l a m at eri a, oc corr e i nnanz i t ut t o t enere
pres ent e i pri nci pi , fort em ent e i nnova t i vi , sanci t i dal l a legge di
del e ga l e gi sl at i va al Governo del 1999 1, che, i n p art i col ar e, uni fi ca
l a di s ci pl i na del per sonal e assunt o l ocal m ent e dal l e R appres ent anz e
di pl om at i che, dagl i Uffi ci consol ari e dagl i Ist i t ut i It a l i ani di
C ul t ura al l ’est ero e st abi l i s ce l a st i pul a dei cont r at t i sul l a base
degl i ordi nam ent i degl i S t at i di accr edi t am ent o, assi cur ando uno
s t andard m i ni m o di t rat t am ent o nei ca si e per l e m at eri e i n cui l e
previ si oni del l a norm at i va l ocal e si ri vel i no i nesi st ent i o
i ns uffi ci ent i .
In appl i caz i one del l a l egge del e ga, i l 7 apri l e 2000 è st a to
em anat o i l D ecr et o Le gi sl at i vo n. 10 3, che h a d et t at o l a nuova
di s ci pl i na de gl i i m pi egat i a cont rat t o, s ost i t uendo l ’i nt ero Ti t ol o V I
del D.P .R . 5 gennai o 1967, n. 18. Inol t re, i l D. L.vo n. 10 3/ 2000 è
s t at o propri o di r ec ent e pa rz i al m ent e i nt egr at o da un provv edi m ent o
l egi s l at i vo approv at o dal P arl am ent o i l 18 di cem bre 2001.
In vi rt ù di quest e norm e i nuovi c ont rat t i di assunz ione
devono esse re st i p ul at i secondo l a l e gge l ocal e, f erm e rest ando
al cune c ondi z i oni m i ni m e di t rat t am ent o. Nel cont em po cont i nuano
ad es se re re gol at i dal l a l e gge i t al i ana i rappo rt i di i m pi ego del
pers onal e di naz i onal i t à i t al i ana che, al l ’ent rat a i n vi gore del
D. L.vo n. 103/ 2000, era i n s ervi z i o con cont rat t o a t em po
i ndet erm i n at o re gol at o dal l a l e gge i t al i ana o ch e ha pot ut o opt are
per es so ai sensi d el m edesi m o decr et o l egi sl at i vo.
Il person al e a co nt rat t o è qui ndi oggi suddi vi so i n due
pri nci pal i cat e gori e : quel l a de gl i i m pi e gat i con cont r at t o d i di ri t t o
l ocal e e qu el l a (a d esauri m ent o, per ché l i m i t at a ad al cuni cont rat t i
i n corso di ese cuz i one al m om ent o del l ’ ent rat a i n vi gor e de l D. L.vo
n. 103/ 2000 ed a q uel l i del personal e opt ant e) de gl i i m pi egat i con
cont rat t o di di ri t t o it al i ano.
Ent ram be l e cat e go ri e di i m pi egat i a cont rat t o (quel l i con
cont rat t o di di ri t t o l ocal e e quel l i con cont rat t o di di ri t t o i t al i ano)
s ono ri com prese i n un cont i ngent e com pl essi vo fi ssat o dal l a l egge
i n 1.827 uni t à per l e R appres ent anz e di pl om at i che e gl i Uffi ci
cons ol ari e i n 450 u ni t à per gl i Ist i t ut i It al i ani di C ul t ura 2. A quest e
vanno a ggi unt e l e 200 uni t à di i m pi egat i assunt i pe r l ’a t t uaz i one
del l ’acco rdo di S chen gen, com e vi ene i l l ust rat o nel capi t ol o
s uccessi vo.
1
2
Articolo 4 Legge 2 8 lu glio 1 999 , n . 266 .
Articolo 1 5 2 D.P.R. n . 18 /19 67 , come modificato d all’articolo 1 d el D.L.v o n . 1 03 /2 000 .
7
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
Quest a pubbl i caz i on e se gue l a suddi vi si one nel l e du e cat e gori e,
affront ando p ri m a i l personal e con co nt rat t o di di ri t t o l ocal e, poi
quel l o di di ri t t o i t al i ano, per concl ud er si con i capi t ol i dedi cat i al
pas s a ggi o del pers onal e a cont r at t o n ei ruol i del Mi ni st ero d e gl i
Affa ri Est eri ed al l e evol uz i oni norm at ive pi ù rec ent i .
8
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
* * *
9
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
GLI IMPIEGATI CON CON TRATTO DI LEGGE LOCALE
Il do cum ent o che re gol a i l r apport o di i m pi ego di qu e st a
cat e gori a di person al e è i l cont rat t o di l avoro st i pul at o t ra i l C apo
del l ’Uffi ci o al l ’ est e ro e l ’i m pi e gat o.
Tal e cont rat t o ri spe cchi a i l t est o cont r at t ual e t i po, approv at o
dal Mi ni st ero, ch e ogni Am basci at a (o, i n assenz a, l ’Uffi ci o
cons ol are di pri m a cl asse) el abo ra sul l a base del l ’ordi nam e nt o del l o
S t at o di accredi t am ent o, nonché del l e di sposi z i oni del Tit ol o V I del
D.P .R . n. 18/ 1967, com e m odi fi cat o dal D. L.vo n. 103/ 2000.
Lo schem a cont rat t ual e vi ene el abor at o sent i t e anche l e
rappres ent anz e si nd acal i i n sed e ed avv al endosi del l a consu l enz a del
l egal e di fi duci a d el l ’Am basci at a.
Il t est o cont rat t ual e t i p o ha val i di t à per t ut t i gl i Uffi ci
(R appresent anz e di pl om at i che, Uffi ci consol ari , Ist i t ut i It al i ani di
C ul t ura) present i n el l o S t at o di accr e di t am ent o, ferm a re st ando l a
pos s i bi l i t à per l ’Am basci at a di adot t are schem i cont rat t u al i di versi
a s econd a del l e z one i n cui ri si ed e l ’U ffi ci o, se p revi st o d a norm e
i m perat i ve l ocal i .
L’ Am basci at a v eri fi ca peri odi c am ent e l a ri spondenz a del t est o
cont rat t ual e al di ri t t o del l avoro l ocal e e provvede, se nec essari o,
al l e opport une m od i fi che ch e vanno s e gnal at e, pe r l ’a pp ro vaz i one,
al l ’Uffi ci o II del l a D.G.P E..
*
*
*
LE CATEGORIE
I – I: A
TEMPO INDETERMINATO
Gl i
i m pi egat i
a
cont rat t o
vengono
assunt i ,
previ a
aut ori z z az i one m i nist eri al e, nei l i m i t i dei cont i ngent i st abi l i t i dal l a
l egge. Norm al m ent e i l cont rat t o di assunz i one vi ene st ipul at o a
t em po i ndet erm i nat o, con un peri odo di prova di nove m esi , al l a
s cadenz a del qual e, sul l a base del gi udi z i o del C apo del l ’Uffi ci o, i l
cont rat t o vi ene con f erm at o oppure ri sol t o.
Il p eri odo di prov a può aver e dur at a e di sci p l i na di verse, se
s t abi l i t o i n t al senso da norm e l ocal i a c arat t er e i m perat i vo.
10
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
I – II: A
TEMPO DETERMINATO
A front e del l a p rev i si one gen eral e per cui t ut t i i cont rat t i di
as s unz i one di per sonal e a cont r at t o vanno st i pul at i a t em po
i ndet erm i nat o, l a no rm at i va vi gent e 3 confi gur a due c asi pa rt i col ari
i n cui l e S edi possono assum ere i m pi e gat i con cont rat t o t e m poraneo.
Il p ri m o si ri f eri sce al c aso i n cui un i m pi egat o a cont rat t o a
t em po i ndet erm i nat o si ven ga a t rova r e i n una del l e si t ua z i oni per
cui è pr evi st a dal suo docum ent o d’i m pi ego l a sospens i one del
t rat t am ent o r et ri but i vo (es. aspet t at i va , con gedo st raordi n ari o non
ret ri bui t o, servi z i o m i l i t are, et c.).
In quest a ci rcost an z a, è possi bi l e ri c hi edere al l ’Uf fi ci o II
del l a D.G.P E. l ’au t ori z z az i one al l o svol gi m ent o del l e p rove per
l ’as s unz i one di un i m pi egat o con cont rat t o t em poran eo: t al e
cont rat t o avr à d urat a co rri sponden t e a quel l a d el l ’assenz a
del l ’i m pi egat o sost i t ui t o, e com unque non superi ore a sei m esi . La
durat a del cont rat t o t em poraneo d eve es sere speci fi cat a si n dal
m om ent o del l a ri chi est a di aut ori zz az ione al l o svol gi m ent o del l e
prove, p er l e qual i è p revi st a un a pr ocedura sem pl i fi cat a, com e
m egl i o evi denz i at o nel para grafo rel at i v o al l e prove di sel ez i one.
Qual ora al l a sc ade nz a del cont rat t o perduri l ’ assenz a dal
s ervi z i o del l ’i m piegat o sost i t ui t o, può essere st i pul at o, su
aut ori z z az i one mi nist eri al e e pr evi o svol gi m ent o di ul t eri ori prove
s el et t i ve, un nuovo cont rat t o t em porane o con un di verso im pi egat o
(i l preced ent e t i t ol are di cont rat t o t em poraneo non può i nfa t t i essere
ri as s unt o pri m a di sei m esi dal l a sc adenz a del suo pr eced ent e
rapport o d’i m pi e go) .
Quest o t i po di assunz i one present a un dupl i ce vant a ggi o: da
una part e, l a par t i col are br evi t à d ei t em pi per l ’as sunz i one;
dal l ’al t ra, i l fat t o che gl i i m pi e gat i con cont rat t o a t erm i ne
(des t i nat i a sost i tui re al t ri i m pi egat i t em poraneam ent e assent i )
vengono assunt i i n s ovrannum ero ri spet t o al cont i ngent e, p e rché non
s i t rat t a di recl ut a re uni t à a ggi unt i ve bensì di “occupa r e” post i
l as ci at i t em porane a m ent e vac ant i .
L’ al t ro c aso i n cui s i rende possi bi l e l a st i pul a di un cont rat t o
t em poraneo è quel l o del l ’i nsorgenz a di part i col ari esi genz e d i
s ervi z i o presso l a S ede i nt eress at a.
Lo svol gi m ent o del l e prove sel et t i v e (sem pl i fi cat e ) e l a
s t i pu l a del cont rat t o (anch e i n quest o caso di durat a m ass i m a non
3
Articolo 1 5 3 D.P.R. n . 18 /19 67 , come modificato d all’articolo 1 d el D.L.v o n . 1 03 /2 000 .
11
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
s uperi ore a s ei m es i ) possono essere a ut ori z z at e dal l ’Uffi ci o II del l a
D.G.P E., dopo av er val ut at o l e esi genz e di se rvi z i o prospe t t at e dal l a
S ede ed aver ve ri fi cat o l ’esi st enz a di post i di sponibi l i nel
cont i ngent e st abi l i t o dal l a l e gge.
Quest a second a t i pol ogi a di cont rat t o t em poraneo è
ri nnovabi l e con l o st esso i m pi egat o senz a svol gi m ent o di ul t eri ori
prove sel et t i ve per un peri odo non superi ore a sei m esi , dopo il
qual e l o st esso i m piegat o non può esser e nuovam ent e ri assu nt o, con
cont rat t o t em poran e o, nel sem est re suc c essi vo.
A di ffer enz a del ca so prec edent e, t al i assunz i oni non possono
avveni re i n sovr an num ero, m a sol t ant o nel l i m i t e del cont i ngent e
s t abi l i t o dal l a l egge .
*
TIPOLOGIA
CONTRATTO
TEMPORANEO
*
*
NECESSITÁ DI
R ISPE T TO DE L
CONTINGENTE
DURATA
M ASS IM A
CONTRATTO
NO
6 mesi
SÌ
6 mesi
Sostituzione di
impiegato non
retribuito
Particolari
esigenze di
servizio
*
*
R INNOVO
Impossibile
con lo stesso
impiegato
Possibile per
un massimo di
sei mesi
R IASSUM IB IL IT À
DE LL’ IM P IE GATO
CON CONTRATTO
TEMPORANEO
Dopo 6 mesi dalla
cessazione del
rapporto
Dopo 6 mesi dalla
cessazione del
rapporto
*
I – III: S C H E N G E N
P er l e esi genz e c onnesse al l ’ appl i ca z i one del l ’acco rdo di
S chengen, n el 1996 fu di spost o ch e pe r un t ri enni o i l con t i ngent e
del personal e a cont rat t o fosse i nt e grat o di duecent o uni t à 4.
Al l ’approssi m arsi d el l a scad enz a t ri enn al e, i n consi de raz i one
del l ’el evat o cont ri but o forni t o al servi z i o dal personal e i n
ques t i one, fu di s post a l a proro ga d el l ’ i nt egr az i one del co nt i ngent e
fi no al 31 di cem bre del 2001 5.
Da ul t i m o, con l a Le gge 21 di cem b re 2001, n. 442, gl i
i m pi egat i a cont r at t o “S chen gen” sono st at i defi ni t i vam ent e i nseri t i
nel cont i ngent e or di nari o, i n posi z i one sovrannum e rari a fi no al
progressi vo ri assorb i m ent o. P er effet t o del l a nuova norm a, qui ndi , i
4
5
Decreto Legg e 1 ° lu glio 1 9 96 , n . 34 7 (con vertito con modifich e dalla Legg e 8 agosto
1996, n. 426).
Articolo 6 Legge 2 8 lu glio 1 999 , n . 266 .
12
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
cont rat t i de gl i i m pi egat i i n servi z i o al 31 di cem br e 20 01 sarann o
t ras form at i i n docu m ent i d’i m pi ego a t em po i ndet erm i nat o.
I – IV: I N
SERVIZIO PRESSO GL I
ISTITUTI ITALIAN I
DI
CULTURA
La cat e go ri a è st at a i nt rodot t a nel 1982, con una di sposi z i one
l egi s l at i va 6 che pr ev edeva l ’ assunz i one presso gl i I. I.C . di i m pi egat i
a cont rat t o per spe ci al i esi genz e conn esse a di ffi col t à l i ngui st i co am bi ent al i , secondo cri t eri e l i m i t i nu m eri ci da fi ssare co n decret o
del Mi ni st ro de gl i Aff ari Est eri di concert o con i Mi ni st ri del
Tes oro e del l a P ubb l i ca Ist ruz i one.
Tal e previ si one norm at i va non pot é pert ant o t rovare
at t uaz i one fi no al l ’em anaz i one del D. I. n. 5242 del 19 novem bre
1984 e d ei succ essi vi provvedi m ent i ap pl i cat i vi , t ant o che l e pri m e
as s unz i oni di im pi egat i a cont rat t o ai s ensi del l a Le gge n. 604/ 1982
furono aut ori z z at e a l l a fi ne del 1985.
Il de cret o i nt erm i ni st eri al e fi ssava an c he i l cont i ngent e d el
pers onal e che pot e va esse re assunt o senz a svol gi m ent o di prove
s el et t i ve i n quant o gi à com unque i n servi z i o presso gl i Ist i t ut i
It al i ani di C ul t ura al 10 set t em bre 1980, ai sensi del secondo com m a
del l ’art i col o 27 del l a Le gge n. 604/ 1982 7.
La st essa Le gge n . 604/ 1982 i nt roduceva (a rt i col o 28) un
fondam ent al e el em ent o di di fferenz a ri spet t o al personal e a
cont rat t o i n servi z i o presso gl i U ffi ci di pl om at i co -c onsol ari ,
s t abi l endo com e t ut t i i cont rat t i sti pulat i ai sensi del l ’art i col o 27
doves sero esser e r e gol at i d al l a l e gge l ocal e. T al e car at t er i st i ca ha
cont raddi st i nt o l a cat e gori a del perso nal e a cont r at t o i n servi z i o
pres s o gl i I. I.C . fi n o al l ’ent rat a i n vi go re del D. L.vo n. 103 / 2000.
La cat e gori a d el pe rsonal e a cont rat t o i n servi z i o presso gl i
Is t i t ut i It al i ani di C ul t ura com p rend e t r e fasc e di i m pi egat i :
i m pi egat i con m ansi oni di concet t o (ser vi z i t i pi ci : cont abi l it à,
t raduz i one/ i nt erpret ari at o,
gest i one
event i
cul t ural i ,
organi z z az i one corsi di l i ngua, bi bl i ot eca);
6
7
Articolo 27 Legge 25 agosto 1982, n. 604.
Va peraltro precisato che non può configurarsi alcuna continuità giuridica tra il
rapporto d’impiego decorrente dall’approvazione ministeriale di un contratto stipulato
ai sensi della normativa vigente ed il periodo d i servizio eventualmente effettuato in
p rec ed en za a d a lt ro ti t olo p resso i l med esi mo Ist i t ut o It a li a n o d i C u ltu ra, anc h e i n
presenza di mansioni identiche. Tale rapporto d’opera, non approvato da alcuna istanza
mi ni st eri a le, va d efi ni ti vamen t e li q ui da t o a va lere s u i fond i d ell’ Ist i t u t o It a li a n o di
Cultura, secondo quanto eventualmente previsto dal titolo d’impiego (articolo 17,
comma 2 , Leg ge n . 40 1/1 990 ).
13
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
i m pi egat i con m an si oni esecut i ve (se rvi z i t i pi ci : segr et eri a,
copi a, col l abo raz i one d’ archi vi o, i nform az i oni , col l aboraz i one
cont abi l e);
i m pi egat i con m an si oni ausi l i ari e (servi z i t i pi ci : aut i st a,
com m esso, cent ral i n i st a).
*
*
*
Dopo pochi anni dal l ’i st i t uz i one del l a cat e gori a d egl i
i m pi egat i a cont r at t o i n servi z i o presso gl i I. I.C ., è i nt erv enut a l a
l egge di ri form a degl i Ist i t ut i It al i a ni di C ult ura 8. Tal e t est o
norm at i vo non i nt roduceva i n m at eri a m odi fi che sost anz i al i , se non
nel fi ssare a 450 uni t à i l cont i ngent e m assi m o di i m pi egat i a
cont rat t o (art i col o 1 7, com m a 1, oggi ab rogat o).
C on i l passare de gl i anni si è andat a co nsol i dando, at t raver so
una s eri e succ essi va di dec ret i i nt erm i ni st eri al i e cont r ari am ent e a
quant o accad e p er gl i Uffi ci di pl om at i co -consol ari , l a prassi di
fi s s are, i n a ggi u nt a al cont i n gent e m as si m o di l egge, l ’or gani co di
i m pi egat i a cont r at t o per ogni si n gol o Ist i t ut o It al i ano di C ul t ura,
s uddi vi so per m ansi oni .
At t ual m ent e gl i organi ci dei di versi I. I.C . sono fi ssat i
dal l ’Al l egat o 2 al D . I. n. 3072 del 24 a pri l e 2001, d al qual e em er ge
che, s om m ando t ut t i i cont i ngent i ed es cl udendo quel l i de gl i Ist i t ut i
non at t i vi , i post i effet t i vam ent e oc cu pabi l i sono at t ual m ent e 384
(140 di concet t o, 143 esecut i vi e 101 ausi l i ari ). Al l a l uce
del l ’at t ual e qu adro norm at i vo ( che p eral t ro s arà o gget t o di una
pros s i m a ri fl essi on e da p art e del l a D. G.P E.), i n m anc anz a di una
m odi fi ca dei cont i ngent i non è possi bi l e aut ori z z are l ’assu nz i one di
i m pi egat i a cont r at t o a t em po i ndet erm i nat o presso Ist i t ut i che si ano
gi à ad or gani co com pl et o.
Al l e di fferenz e di nat ura gi uri di c a ri spet t o agl i i m pi egat i a
cont rat t o de gl i Uffi ci di pl om at i co -consol ari sopra espost e, si sono
aggi unt e ne gl i anni di fform i t à di ca ra t t ere gest i onal e. D al l a su a
i s t i t uz i one fi no al l ugl i o del 2001, l a cat e go ri a d e gl i i m pi ega t i a
cont rat t o i n se rvi z i o presso gl i Ist i t ut i It al i ani di C ul t ura è ri m ast a
i nfat t i affi dat a al l a D.G.R .C . (dal 1 ° gennai o 2000 D i rez i one
Gener al e pe r l a P ro m oz i one e l a C ooperaz i one C ul t ural e), m ent re l e
al t re c at e gori e di i m pi egat i a cont rat t o sono sem p r e st at e gest i t e
dal l a D.G.P .A. (da l 1° genn ai o 2000 Di rez i one Gene ral e per i l
P ers onal e).
8
Legge 22 dicembre 1990, n. 401.
14
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
Da t al e si t uaz i one di gest i one separ at a sono deri vat e di ffor m i t à
nel l a s t esura dei co nt rat t i d’i m pi ego, a nche n el l ’am bi t o de l l o st esso
P aes e, nonch é di spa ri t à ret r i but i ve t al vo l t a not evol i .
È i n t al e cont est o che è i nt ervenut a l a re cent e ri for m a
com pl essi va del l a m at eri a.
LA
RIFORMA
(D.L . V O
N.
103/ 2000)
Uno dei pri nci pal i obi et t i vi persegui t i dal l a ri form a
norm at i va re gol ant e gl i i m pi egat i a cont rat t o (D . L.vo 7 apr i l e
n. 103) è consi st i t o nel l a om ogenei z z az i one del l a di sci pl ina
pers onal e de gl i Ist i t ut i It al i ani di C ul t ura e quel l o de gl i al t ri
al l ’es t ero del l ’ Am m i ni st raz i one.
del l a
2000,
t ra i l
uffi ci
Tal e uni form az i one norm at i va ha con sent i t o di predi sporre
s chem i cont rat t ual i del t ut t o anal oghi per l e di verse cat ego ri e, i n
una fas e i n cui t ut t i gl i i m pi e gat i i n s e rvi z i o presso gl i I. I.C . sono
s t at i chi am at i a sott oscri vere nuovi docum ent i d’i m pi ego a t em po
i ndet erm i nat o 9.
Gl i schem i cont r a t t ual i sono i dent i ci ri spet t o al l e al t re
cat e gori e di pe rson al e a cont r at t o - fa t t i sal vi event ual i di ri t t i di
nat ura e conom i ca gi à acqui si t i - si a p er gl i i m pi egat i i n servi z i o
pres s o gl i I. I.C . che hanno st i pul at o un nuovo docum ent o d’ i m pi ego
a l e gge l ocal e (s ch em a cont r a t t ual e v a ri abi l e pe r o gni P a ese), si a
per qu el l i che hann o opt at o ent ro sei m esi dal l a d at a di ent rat a i n
vi gore del dec ret o per l a sot t oscri z i one di un cont rat t o a l e gge
i t al i ana re gol at o dal l a cont rat t az i one col l et t i va (schem a con t rat t ual e
uni co per t ut t i gl i S t at i ).
Hanno avut o fac ol t à di eserci t ar e l ’opz i one per l a
s ot t os cri z i one di un cont rat t o a l e gge i t a l i ana gl i i m pi egat i c he al 13
m aggi o 2000 fosse r o ci t t adi ni i t al i ani e t i t ol ari di un docum ent o
d’i m pi ego a t em p o i ndet erm i nat o o di un cont rat t o a t em po
det erm i nat o ri nnova t o al m eno una vol t a (com e si vedrà, l a Le gge n.
442/ 2001 prevede l a possi bi l i t à di optare per un cont r at t o a l egge
i t al i ana anch e per i ci t t adi ni i t al i ani che al l a dat a del 13 m aggi o
2000 fossero t i t ol ar i di un cont r at t o a t em po d et erm i nat o di pri m a
as s unz i one).
Dal punt o di vi st a econom i co, nel garant i re com unque l a
cons ervaz i one del l e posi z i oni pregr esse, si è provv edut o a
ri al l i neare l e basi ret ri but i ve, l addove i nferi ori , a quel l e previ st e
9
Articolo 2 , comma 5, D.L.v o n . 10 3/200 0.
15
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
nel P aese i n quest i one per i l person al e di nuova assunz i one presso gl i
Uffi ci di pl om at i co - consol ari , al l a dat a di d ecor renz a dei nuovi
cont rat t i (m a ggi o 20 01).
At t ual m ent e l e spese per l e ret ri buz i oni e gl i oneri
as s i curat i vi rel at i ve al person al e i n con t rat t o i n servi z i o pr esso gl i
I. I.C . gravano su capi t ol i di bi l anci o ancora i n gest i one al l a
D.G.P .C ..
A decor rer e dal 1° genn ai o 2002, è pre vi st a l ’i nt egr az i one di
t al i ri sorse e l a l oro confl uenz a nei corr i spondent i capi t ol i dest i nat i
al l e ret ri buz i oni ed a gl i one ri pe r gl i i m pi egat i a c ont ra t t o degl i
Uffi ci di pl om at i co -consol ari , i qual i sono gest i t i dal l a Di rez i one
Gener al e pe r gl i Aff ari Am m i ni st rat i vi , i l Bi l anci o e i l P at ri m oni o.
Tal e com pl essa opera di raz i onal i zz az i one gi uri di co am m i ni st rat i va è st at a cons ent i t a dal l ’ uni form az i on e gest i onal e di
t ut t e l e cat egori e di i m pi egat i a cont rat t o: i nfat t i , dal m ese di l ugl i o
del 2001, l a com pet enz a gi uri di ca su t ut t e l e quest i oni rel at i ve al
pers onal e i n s evi z i o presso gl i I. I.C . è st at a t rasfe ri t a al l a D.G.P E.;
anal o ga p ari fi caz i o ne avve r rà a de corr ere d al 1° genn ai o 2002 dal
punt o di vi st a cont abi l e.
L’ Uffi ci o II del l a D.G.P E. si è p ert ant o f at t o gar a nt e,
at t raverso i l avori d i un’apposi t a t ask f orce , del l a co rret t a st esura di
t ut t i i nuovi cont rat t i st i pul at i ai sensi del D. L.vo n. 103 / 2000, e
cos t i t ui rà d’ora i n poi l ’i nt erl ocutore per t ut t e l e quest i oni
gi uri di che rel at i ve al personal e a cont rat t o degl i I. I.C ., l asci ando
al l a D.G.A.A. l a gest i one cont abi l e: l a si t uaz i one sarà dunque
perfet t am ent e i dent i ca a quel l a de gl i i m pi egat i i n s ervi z i o p resso gl i
Uffi ci di pl om at i co -c onsol ari .
Va ri l evat o com e i l D. L.v o n. 103/ 200 0 abbi a con ferm at o i n
450 uni t à l ’ent i t à del cont i n gent e gen eral e de gl i i m pi egat i a
cont rat t o i n servi z i o presso gl i I. I.C ., sebbene, si ri badi s c e, i l D. I.
n. 3072 del 24 ap ri l e 2001 fi ssi gl i or gani ci di ci ascun Ist i t ut o per
un t ot al e di 393 uni t à (384 uni t à presso Ist i t ut i effet t i vam ent e
at t i vi ). P ert ant o, fi nché non i nt erve rr anno nuovi provve di m ent i ,
l ’organi co così st abi l i t o per ogni sed e p ot rà esser e t em pora neam ent e
s uperat o sol t ant o a segui t o:
di ri col l ocaz i one da al t ro Ist i t ut o di un i m pi egat o 10;
del l ’aut ori z z az i one al l ’assunz i one di un i m pi egat o t em poran eo
(per sost i t uz i one di i m pi egat o i l cui t r at t am ent o econom i co si a
sospeso o per pa rt i c ol ari esi genz e di s er vi z i o) 11.
10
11
Articolo 1 6 0 D.P.R. n . 18 /19 67 , come modificato d all’articolo 1 d el D.L.v o n . 1 03 /2 000 .
Ar t i c o l o 1 5 3 D . P . R . n . 1 8 / 1 9 6 7 , c o m e m o d i f i c a t o d a l l ’ a r t i c o l o 1 d e l D . L . v o n . 1 0 3 / 2 0 0 0 .
16
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
A S S U N Z I O N I (D. M.
N.
032/ 655
DEL
16.3.2001)
Il person al e a cont r at t o i n servi z i o pre sso gl i Ist i t ut i It al i ani
di C ul t ura si com p one at t ual m ent e di 312 uni t à: ri sul t ano dunque
vacant i , ri spet t o al s uddet t o cont i ngent e di 384 uni t à, 72 post i .
Tal e si t uaz i one, dovut a a carenz e di ri sorse di bil anci o
veri fi cat esi ne gl i ul t i m i anni , verrà gra dual m ent e sanat a a segui t o
del l e i nt egraz i oni previ st e per l ’es erci z i o fi nanz i ari o 2002.
Ogni sel ez i one, ch e va previ am ent e aut ori z z at a dal l ’Uffi ci o II
del l a D.G.P E. sul l a base del l e di sponi bi l i t à di bi l anci o e del l a
di s poni bi l i t à di posti i n cont i ngent e, d e ve avv eni re sul l a ba se del l e
procedur e previ st e dal D.M. n. 032/ 655 del 16 m arz o 2001, che
uni form a anche i n quest o set t ore l a disci pl i na rel at i va al l e di ve rse
cat e gori e di i m pi e ga t i a cont rat t o.
Nel l ’aut ori z z are l ’ avvi o del l e p roce dure di assunz i one,
l ’Uffi ci o II d el l a D.G.P E. forni sc e d i vol t a i n vol t a d et t agl i at e
i s t ruz i oni ci rca l a pubbl i caz i one de l bando di con co rso, l o
s vol gi m ent o del l e prove e l a doc um ent az i one personal e che va
es i bi t a dal candi dat o ri sul t at o vi nci t ore , com e m e gl i o i l l ust rat o nel
para gr afo r el at i vo al l e prove di sel ez i one.
Anche n el caso de gl i I. I.C ., l a C om m i ssi one gi udi cat ri ce è
nom i nat a dal C apo del l a R appresent anz a di pl om at i ca o del l’Uffi ci o
cons ol are i nt er essa t i , e vi ene presi edut a dal l o st esso o, su sua
del e ga, d al funz i onari o respons abi l e del l ’ Ist i t ut o; è c om unque
ri chi est a l a pres enz a i n C om m i ssi one di un funz i onari o di ruol o
del l ’ I. I.C . 12.
P er quant o conce r ne i ri sul t at i ne c essari pe r acqui si re
l ’i donei t à al l ’assunz i one, nel caso part i col are de gl i i m pi egat i con
m ans i oni di conc et t o de gl i Ist i t ut i It al i ani di C ul t ura è ri chi est o,
ol t re al l a vot az i one m edi a di 70/ 100 ed a quel l a m i ni m a di 60/ 100
per ogni prova, un p unt eggi o m i ni m o di 70/ 100 nel l e prove di l i ngua
e cont abi l i t à.
Il cont rat t o con i l candi dat o ch e r i sul t a vi nci t ore da l l a
gr aduat ori a fi nal e - l a qu al e h a una val i di t à di 18 m esi a d ecorr er e
dal l a dat a di pubbl i caz i one - vi en e so t t oscri t t o dal R esponsabi l e
del l ’ I. I.C . e va st i pul at o sul l a base del l o schem a di cont rat t o a l egge
l ocal e approvat a dal l a D.G.P E. per t ut t o i l personal e i n servi z i o nel
P aes e i n quest i one.
12
Articolo 8 D.M. n. 032/655 del 16.3.2001.
17
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
Le gradu at ori e d el l e prove di s el ez i one gi à svol t e, i cui vi n ci t ori
non
hanno
anc ora
pot ut o
ass um ere
s e rvi z i o
a
c ausa
del l ’i ndi sponi bi l i t à di ri s orse di bi l anci o, conse rvano l a l oro
val i di t à anche se t e nut esi s ul l a base di preced ent i di sposi z ioni oggi
abro gat e. La v al i di t à di t al i graduat ori e ha una durat a di t re anni per
l e prove aut ori z z ate ant eri orm ent e al 1° gennai o 2000 13 e di due
anni per l e prove a ut ori z z at e t ra i l 1° genn ai o 2000 e l ’e nt rat a i n
vi gore d el nuovo D. M. n. 032/ 655 14.
13
14
D.M. n. 120/6097 del 20 novembre 1992.
D.M. n. 120/5440 del 6 dicembre 1999.
18
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
L’ A S S U N Z I O N E
II – I: L E P R O V E D I S E L E Z I O N E : A U T O R I Z Z A Z I O N E
(D.M. N . 03 2/ 655 D E L 16 M A R Z O 2001)
E SVO LGIMENTO
Al m om ent o del l a c essaz i one dal servi z i o di un i m pi egat o c on
cont rat t o a t em po i ndet erm i nat o, o qual ora ven ga ri t enut o
neces sa ri o un pot e nz i am ent o del l ’Uffi ci o al l ’est e ro, l a S ede può
ri chi eder e al l ’Uffi ci o II del l a D.G .P E. l ’aut o ri zz az i one al l o
s vol gi m ent o di prove sel et t i ve per l ’assunz i one di un nuovo
i m pi egat o, ov e non si a possi bi l e ri cor re re a gr aduat ori e de gl i i donei
ancora val i de ri sul t ant i da prec edent i prove di sel ez i one per i
m edesi m i servi z i .
L’ aut ori z z az i one può esser e con ces sa sol o i n quant o
cons ent i t o dal l a nec essi t à di ri spet t are i l cont i ngent e gene ra l e de gl i
i m pi egat i a cont rat t o fi ssat o dal l a l e gge 15.
Nel l a ri chi est a di aut ori z z az i one, l a S ede deve i ndi car e gl i
es at t i servi z i cui i l nuovo i m pi egat o sar à dest i nat o , n el l ’am bi t o dei
s egu ent i (rel at i vam e nt e a gl i Uffi ci di pl o m at i co -consol ari ):
MANSIONI
DI CONCETTO:
- t ra d u zi o ni / i n t e r p re t a r i at o
- c ol l a bo r a zi o ne c o mm e r c i al e
- c ol l a bo r a zi o ne c o nso l a r e
MANSIONI
-
ESECUTIVE:
s e gr et e ri a / c o pi a
c ol l a bo r a zi o ne c o nt a b i l e / c o p i a
c ol l a bo r a zi o ne d ’ arc h i vi o/ c o pi a
c ol l a bo r a zi o ne c o nso l a r e/ c op i a
MANSIONI
AUSILIARIE:
- a u t i st a / c o m m e ss o / c en t r al i ni st a
La s el ez i one, su mot i vat a ri chi est a e previ a aut ori z z az i one
m i ni s t eri al e, può es sere l i m i t at a a ci t t adi ni i t al i ani o del l ’Uni one
Europea.
Ent ro sei m esi dal l ’aut ori z z az i one del l ’Uffi ci o II de l l a
D.G.P E., l a S ede provvede ad a ffi gger e al propri o al bo, dandone
cont est ual e ed ad e guat a pubbl i ci t à at t ra verso m ez z i di i nfor m az i one
l ocal i , l ’avvi so di a ssunz i one, che deve i ndi care:
i l n um ero dei post i m essi a concorso;
15
Articolo 1 5 2 D.P.R. n . 18 /19 67 , come modificato d all’articolo 1d el D. L.vo n . 103 /2 000 .
19
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
i l t i po di cont rat t o (t em poraneo o a t e m po i ndet erm i nat o) con i
rel at i vi servi z i d’i m pi ego, qual i ri sul t ano dal l ’aut ori z z azi one
m i ni st eri al e;
i requi si t i ri chi est i ai candi dat i (et à di al m eno 18 anni al l a
dat a del l ’a vvi so, sana cost i t uz i one, resi denz a da al m eno due
anni nel P aese, pat ent e di gui da se si t rat t a di sel ez i one per
aut i st a);
i l t i t ol o di st udi o ri chi est o (di pl om a di scuol a seconda ri a di
secondo grado p er gl i i m pi egat i di concet t o, di pl om a di scuol a
seco ndari a di pri m o gr ado per gl i i m pi e gat i es ecut i vi , l i cen z a
el em ent ar e per gl i a usi l i ari );
l e prove e l a l oro durat a, qual i i ndi c a t e nel l ’aut ori z z az i one
m i ni st eri al e sul l a base dei servi z i d’i m pi ego;
i l t erm i ne per l a present az i one del l e dom ande ed i l l oro
cont enut o nec essari o;
i l t erm i ne per l a pres ent az i one del l a docum ent az i one
personal e d a part e d el candi dat o vi nci t o re;
l a ci t t adi nanz a ri ch i est a, se è st at a ot t enut a l ’ aut ori z z az i one
m i ni st eri al e al l a l i m i t az i one del l a ci t t adi nanz a.
-
-
-
-
Le p rove c he devon o essere i ndi c at e nel bando consi st ono i n:
una t raduz i one scr i t t a di t est i d’uffi ci o dal l ’i t al i ano al l a
l i ngua l oc al e del l a durat a di un’or a, senz a l ’ausi l i o del
di z i onari o;
un col l oqui o i n li ngua i t al i ana, t eso a veri fi ca re l a buo na
conosce nz a del l a l i ngua, l e at t i t udi ni professi onal i dei
candi dat i e l e l oro conoscenz e i n m at eri a di at t i vi t à svol t a
dagl i Uf fi ci del l ’Am m i ni st raz i one al l ’est ero;
una t raduz i one or a l e dal l a l i n gua l o c al e al l ’i t al i ano, s e nza
l ’ausi l i o del di z i onari o;
una pr ova pr at i ca v a ri abi l e secondo l e m ansi oni ;
una prova p rat i ca i nform at i ca, fi n al i z z at a ad acce rt are l a
conoscenz a dei p ri nci pal i pro gram m i (W i ndows, W i nword,
Ex cel , Access, et c. ) ;
event ual i
ul t eri ori
prove
f acol t at i ve
i ndi c at e
nel l ’aut ori z z az i one m i n i st eri al e, se r i chi est o da speci fi che
esi genz e.
P er
concet t o)
i t al i ano.
i
è
servi z i di t raduz i one/ i nt erpr et ari at o (m ansi oni
i nol t re previ st a un’ul t e ri ore t raduz i one scri t t a
di
in
Nel l e sel ez i oni pe r i m pi egat i ausi l i ari non sono p revi st e l a
t raduz i one sc ri t t a e l a prov a pr at i ca i nform at i c a, m ent re si
aggi un gono, se t r a i servi z i previ st i vi è quel l o di aut i st a, u na prova
di conoscenz a del l e norm e di ci r col az i one ed una prova p rat i ca di
gui da.
20
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
S e l a norm at i va l ocal e i m pone l ’assunz i one del personal e a
co nt rat t o t ram i t e apposi t i uffi ci , no n è ne cessa ri a l a pubbl i ci t à
del l ’avvi so, e l e pro ve da ef fet t uar e si l i m i t ano ad un col l oqui o.
Dal l a dat a del l ’ avv i so di assunz i one, decorrono i 30 gi o rni
ut i l i per l a present az i one del l e dom ande (ri duci bi l i a 15 per
p art i col ari m ot i vi d’ur genz a che vanno debi t am ent e i l l ust rat i dal l a
S ede).
I c andi dat i devo no di chi arare ne l l e dom ande, pena
l ’i rri cevi bi l i t à del l e st esse:
dat a, l uogo di n asci t a e dom i ci l i o el et t o;
ci t t adi nanz a;
dat a i ni z i al e di resi denz a nel P ae se;
condanne pen al i e procedi m ent i pende nt i a cari co i n It al i a o
al l ’est ero;
posi z i one nei confront i degl i obbl i ghi di l eva;
t i t ol i di st udi o;
esperi enz e l avorat i ve con m ansi oni al m eno equi val ent i a
quel l e previ st e nel bando (o i m m edi at a m ent e i nferi o ri per gl i
i m pi egat i gi à i n ser vi z i o presso l a S ede);
causa di ri sol uz i one dei prec edent i rapp ort i d’i m pi ego.
Il c al enda ri o del l e prove è fi ssat o dal l a C om m i ssione
gi udi cat ri ce, presi e dut a dal C apo del l ’Uffi ci o di pl om at i co -consol are
(o dal funz i o nari o di ret t i vo da l ui form al m ent e del egat o) e c om post a
da al t ri due m em bri (t ra cui un segr et ari o verb al i z z ant e),
pos s i bi l m ent e scel t i t ra i l pe rsonal e di r uol o del l ’Uffi ci o, n onché d a
event ual i espe rt i est erni nom i nat i dal P resi dent e del l a C om m i ssi one,
s e ri chi est o dal l a na t ura del l e m at eri e d el l e prove.
La st essa C om m i ssi one esam i na l e dom ande e convo c a,
al m eno 10 gi orni pr i m a del l a dat a di i ni z i o del l e prove, i candi dat i
l e cui dom ande sono ri sul t at e com pl et e e re gol ari .
P er conse gui re l ’i donei t à, i c andi dat i devono ot t enere un
punt eggi o m edi o di al m eno 70/ 100 ed un punt eggi o m i ni m o di
60/ 100 i n ci ascuna prova. Qual or a si an o previ st e prove f ac ol t at i ve,
ques t e, se super at e, consent ono di aggi un gere al l a m edi a un
punt eggi o m assi m o di 1/ 100. Il punt e ggi o m i ni m o è di 70/ 100 per l e
prove di l i ngua per gl i i nt erpret i e per l e prove di gui da per gl i
aut i s t i .
Al l a m edi a fi nal e c onsegui t a d ai c andi dat i , per ci ascuno dei
qual i deve com un que esse re red at t a un sch eda di va l ut az i one
pers onal e con i ri s ul t at i del l e si ngol e prove, verr à a ggi u nt o 1/ 100
per o gni t i t ol o di st udi o superi ore a quel l o ri chi est o (m assi m o
2/ 100), nonché 1/ 10 0 per o gni anno di m eri t evol e servi z i o prest at o
21
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
con m ansi oni al m eno equi val ent i a quel l e previ st e nel bando, o
i m m edi at am ent e i nf eri ori p er gl i i m pi e gat i gi à i n se rvi z i o presso l a
S ede (m assi m o 3/ 100).
La C om m i ssi one procede qui ndi a st i l a re e pubbl i c are al l ’a l bo
l a gr aduat ori a de gl i i donei , che ha val ore per 18 m esi dal l a dat a di
pubbl i caz i one (ed i n t al e peri odo è qui ndi ut i l iz z abi le, pr evi a
aut ori z z az i one mi nist eri al e, i n caso di ul t eri ori vacanz e di post i per
i m edesi m i servi z i d’i m pi ego).
Non appen a pubbl i c at a l a gradu at ori a, l a S ede provved e a dare
i m m edi at a not i z i a al l ’Uffi ci o II d el l a D. G.P E. per vi a m essa ggi st i c a
del l ’avvenut a con cl usi one del l e prove d i assunz i one (at t est a ndone i l
re gol ar e svol gi m ent o), del nom e del candi dat o ri sul t at o vinci t ore e
del l a re gol a ri t à di t ut t a l a cert i fi c az i one personal e da l ui pr esent at a.
In se gui t o, l a S ede t rasm et t e i n dupl i ce esem pl ar e l a se gu e nt e
docum ent az i one:
avvi so di assunz i one;
del e ga del C apo Mi ssi one, nel caso i n c ui l ’espl et am ent o de l l e
procedur e di esam e si a st at o del egat o ad al t ro funz i onari o
di ret t i vo;
decret o di nom i na d el l a C om m i ssi one gi udi cat ri ce;
rel az i one sui m ez zi d’i nfo rm az i one adot t at i dal l a S ede per l a
pubbl i ci z z az i one del l ’avvi so di assunz ione;
event ual e di chi a ra z i one del l a S ede gi ust i fi cat i va de l l a
ri duz i one a 15 gi orni del t erm i ne di present az i one d el l e
dom ande;
verbal e r el at i vo al l o svol gi m ent o del l e prove d’es am e, c on
al l egat e sch ede i ndi vi dual i di val ut az i one di ogni c andi dat o ;
gr aduat ori a gener al e fi nal e dei pa rt eci pa nt i al l e prove;
gr aduat ori a d e gl i i donei .
C ont est ual m ent e, per i l sol o candi dat o ri sul t at o vi nci t ore, l a
S ede i nvi a l a sot t oel encat a docum e nt az i one personal e (i n ori gi nal e
pi ù una copi a aut ent i cat a):
cert i fi c at o di nasci t a;
cert i fi c at o di ci t t adi nanz a;
cert i fi c at o di resi d enz a, at t est ant e l a resi denz a i n l oco da
al m eno due anni ;
cert i fi c at o penal e ( per i l pe rsonal e di ci t t adi nanz a di v ersa da
quel l a l ocal e dev e essere pr esent at o , ol t re al cert i fi c at o
ri l asci at o dal l e Au t ori t à l ocal i , anch e quel l o del P aese di
ori gi ne );
st at o di fam i gl i a;
t i t ol o di st udi o (se st rani ero deve essere corr edat o di
t raduz i one uffi ci al e e del l a di chi araz i o ne di cor ri spondenz a o
di val ore);
22
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
-
cert i fi c at o di sana c ost i t uzi one fi si ca;
copi a aut ent i cat a d el l a l et t er a di ri chi est a del l a ce rt i fi ca z i one
personal e i nvi at a al candi dat o vi nci t ore.
La
c ert i fi caz i one
red at t a
in
l i ngua
st rani e ra
opport unam ent e t ra d ot t a ed event ual m en t e l egal i z z at a.
va
I ce rt i fi cat i di nas ci t a, di ci t t adi nanz a, di resi denz a e di sa na
cos t i t uz i one fi si ca devono essere pr es ent at i dal candi dat o ent ro i l
t erm i ne di 15 gi orni dal l a dat a di ri chi est a. La rest ant e
cert i fi c az i one può i nvece e sse re pres ent at a dal candi dat o st esso
anche i n dat a suc cessi va e, com unq ue, pri m a del l a st i pul a del
cont rat t o.
I ci t t adi ni del l ’Uni one Europ ea possono present are appo si t e
di chi araz i oni sost i tut i ve i n l uogo dei cert i fi cat i di nasci t a, di
ci t t adi nanz a, di r esi denz a, penal e, del l o st at o di f am i gl i a e del t i t ol o
di s t udi o.
La rest ant e docum ent az i one rel at i va al l e prove, uni t am e nt e
agl i el abo rat i dei candi dat i , deve essere cust odi t a a gl i at t i del l a
S ede, i n m odo da veri fi ca re l a re gol ari t à del l e procedure post e i n
es s ere i n c aso di ri c orsi o cont est az i oni .
Va i nfi ne se gnal at o che, ai sensi del l a n orm at i va vi gent e 16, per
l ’as s unz i one di i mpi egat i t em poranei vi ene m eno l ’obbl i go di
ri corre re ad un avvi so di assunz i one pubbl i co con rel at i ve dom ande
di part eci paz i o ne al l e prove, né è ri chi est a l a com posi z i one di una
C om m i ssi one gi udi cat ri ce. È suffi ci en t e che i l C apo del l ’Uffi ci o
di pl om at i co -consol a re, o i l funz i onari o da l ui d el e gat o, convochi
at t raverso m ez z i di i nform az i one i done i una se ri e di candi dat i e l i
s ot t oponga ad un col l oqui o at t i t udi nal e, scegl i endo i n t al m odo
l ’i m pi egat o da assu m ere.
Quest ’ul t i m o deve di m ost rare, con l a rel at i va docum ent az i one,
di avere com pi ut o i 18 anni , di essere di sana cost i t u z i one, di
pos s edere i l t i t ol o di st udi o ri chi est o per l e su e m ansi oni e, se
t rat t asi di aut i st a, di essere i n possesso di pat ent e di gui d a.
16
Articolo 9 D.M. n. 032/655 del 16 marzo 2001.
23
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
T A B E L L A R I A S S U N T I V A S U G L I A D E M P IM E N T I R E L A T I V I A L L E
P R O V E D I S E L E ZI O N E
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
IMPIEGATI TEMPORANEI
IMPIEGATI A TEMPO
INDETERMINATO
Richiesta di autorizzazione allo
svolgimento delle prove (con indicazione
dei servizi d’impiego)
Pubblicazione dell’avviso di assunzione
(entro 6 mesi dalla data
dell’autorizzazione)
Nomina con decreto della Commissione
giudicatrice e fissazione del calendario
delle prove
Convocazione dei candidati che hanno
presentato domande regolari (almeno 10
giorni prima della data di inizio delle
prove)
Richiesta di autorizzazione allo
svolgimento delle prove (con indicazione
dei servizi d’impiego)
Pubblicazione dell’avviso di assunzione non
necessaria
Formazione della Commissione giudicatrice
non necessaria
Convocazione di un numero adeguato di
candidati (entro 3 mesi dalla data di
autorizzazione)
Svolgimento delle prove (con contestuale
verbalizzazione e realizzazione di una
scheda di valutazione per ogni candidato)
Stesura delle graduatorie dei partecipanti
e di quella degli idonei
Messaggio alla D.G.PE. di comunicazione
della conclusione delle prove e del nome
del candidato vincitore
Richiesta al candidato vincitore della
documentazione personale necessaria
Invio in duplice copia alla D.G.PE. degli
atti relativi alle prove e della
documentazione personale del vincitore
II – II: L A
Svolgimento dei colloqui (con stesura di
una relazione su di essi)
Graduatorie non necessarie
Messaggio alla D.G.PE. di comunicazione
della conclusione delle prove e del nome
del candidato vincitore
Richiesta al ca ndidato vincitore della
documentazione personale necessaria
Invio in duplice copia alla D.G.PE. degli
atti relativi alle prove e della
documentazione personale del vincitore
STIPULA DEL CONTRA TTO
Veri fi c at a l a re go l ari t à degl i at t i t rasm essi dal l a S ede
rel at i vam ent e al l o s vol gi m ent o del l e pr ove ed al l a docum e nt az i one
pers onal e p rodot t a dal candi dat o ri sul t at o vi nci t ore, l ’ Uff i ci o II
del l a D.G.P E. aut ori z z a l a st i pul a del cont rat t o d ’i m pi ego,
s peci fi cando l a base ret ri but i va da i ndi c are nel l o st esso.
Qual ora i l candi d at o pri m o i n gra duat ori a ri nunci a l l a
s ot t os cri z i one del cont rat t o, l a S ede ne i nform a l a D.G.P E.
t ras m et t endo l a l et t era di ri nunci a e chi edendo cont est ual m ent e
l ’aut ori z z az i one al la st i pul a del cont ra t t o con i l candi dat o secondo
cl as s i fi cat o, del qu al e provved e a t ra sm et t ere l a docum e nt az i one
pers onal e n ecess ari a .
Il cont rat t o da st i pul are è i n ogni c aso a l e g ge l ocal e e
(es cl udendo i l caso di cont rat t i t em poranei ) a t em po i ndet e rm i nat o,
24
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
fat t a s al va l a pr evi si one di un peri odo di prova che, i n m ancanz a di
di vers e di sposi z i oni a l i vel l o l ocal e, vi e ne fi ssat o i n nove m esi 17.
Il do cum ent o d’i m p i ego v a st i pul at o ri spet t ando i n o gni s uo
punt o l o schem a di cont rat t o a l e gge l ocal e p redi spo st o dal l a
com pet ent e Am basc i at a ed approvat o d al l a D.G.P E., con part i col ar e
ri feri m ent o al l e cl ausol e espr essam e nt e previ st e nel l o schem a
cont rat t ual e pe r i l personal e di nuova as sun z i one.
Il do cum ent o d’i m pi ego dev e esse re red at t o i n sei es em pl ari i n
ori gi nal e: di quest i , quat t ro vanno i nvi at i al l ’Uffi ci o II del l a
D.G.P E., un qui nt o deve esser e cons e gn at o al l ’i m pi e gat o ed un sest o
cus t odi t o agl i at t i d el l a S ede. O gni cop i a del cont r at t o dev e esser e
redat t a su c art a i nt e st at a del l ’Uffi ci o, t i m brat a e si gl at a da l l e part i
i n ogni sua pagi na, e qui ndi dat at a e sot t oscri t t a i n cal ce dal C apo
M i s s i one (o dal R eggent e) e d al l ’i m pi egat o.
È essenz i al e che ad ogni copi a del con t rat t o ven ga un i t o un
es em pl are, t i m brat o e sot t oscri t t o dal l e part i , del p ro spet t o di
cal col o de gl i oneri assi curat i vi qual e al l egat o al r el at i vo schem a
cont rat t ual e a l e gge l ocal e approv at o dal l a D.G.P E..
II – III:
L’ A P P R O V A Z I O N E
DEL
CON TRATTO
E
L’ASSUNZIONE
IN
SERV IZIO
Non appena ri cev ut e l e quat t ro c opi e del docum e nt o
d’i m pi ego, l ’Uf fi ci o II del l a D.G.P E. n e veri fi ca l a confo r m i t à al lo
s chem a di cont rat t o a l e gge l ocal e, r es t i t uendol e al l a S ed e per l e
opport une co rrez i oni qual ora ri l evi di f et t i di car at t ere sos t an z i al e.
S vi s t e m at eri al i p ossono i nvece ess ere s anat e at t rav e rso una
correz i one con gi unt a, conco rdat a p er l e vi e brevi t ra l a S ede e
l ’Uffi ci o II del l a D. G.P E., del l e sei cop i e del cont rat t o.
Il cont r at t o può così essere approv at o con decret o a fi rm a del
Di ret t ore G ener al e per i l P ersonal e, ch e vi ene qui ndi t ras m esso con
t ut t a l a docum ent azi one pre gressa al l ’Uffi ci o C ent ral e di Bi l anci o
per l ’apposi z i one de l vi st o: qual ora i l vi st o venga ne gat o pe r di fet t o
di docum ent az i one o al t ri m ot i vi , l ’Uffi ci o II del l a D. G.P E. ne
i nform a i m m edi at am ent e l a S ede perché possa proced ere a gl i
adem pi m ent i del cas o.
S ol t ant o a segui t o del l ’apposi z i one del vi st o (che ri chi ede i n
m edi a ci rc a 40 gi or ni ), l ’Uffi ci o II d el l a D.G.P E. può t r asm et t er e
al l a S ede per vi a m essaggi st i c a i l decret o di approv a z i one del
cont rat t o ed aut ori z z are l ’assunz i one i n servi z i o del l ’i m pi egat o,
17
Articolo 1 5 2 D.P.R. n . 18 /19 67 , come modificato d all’articolo 1 d el D.L.v o n . 1 03 /2 000 .
25
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
dal l a qual e decorr e i l rapport o d’i m pi ego e qui ndi i l di ri t t o al l a
corres ponsi one del t rat t am ent o ret ri but i vo. A t al fi ne, è necessa ri o
che l a S ede t r asm et t a i m m edi at am ent e a l l ’Uffi ci o II del l a D .G.P E. i l
verbal e di assunz i one i n servi z i o del l ’i m pi egat o.
Qual ora l ’i m pi e gat o si a ci t t adi no i t al i ano ed abbi a opt at o per
i l nos t ro regi m e pre vi denz i al e, l ’Uffi ci o II del l a D. G.P E. t rasm et t e
al l a S ede, uni t am ent e al l ’aut ori z z az i one al l ’assunz i one ed al decret o
di approvaz i one del cont rat t o, una scheda personal e ne cess ari a per
l ’i s cri z i one al l ’ INP S , che va com pi l at a e qui ndi t rasm essa al l a
D.G.A.A..
II – IV:
LA
R ICOLLOCAZIONE DI IMPIEGATI A CONTRATT O PRESSO
A L T R O U F F I C I O ( A R T I C O L O 160 D.P .R . N . 18/ 1967)
L’ art i col o 160 del D.P .R . n. 18/ 1967, com e m odi fi cat o dal
D. L.vo n. 103/ 200 0, prevede l i m i t at a m ent e a casi e ccez i onal i l a
ri col l ocaz i one senz a l o svol gi m ent o di prove di sel ez i one di un
i m pi egat o a cont rat t o presso al t ro Uf fi ci o di pl om at i co -consol are.
Tal e possi bi l i t à si veri fi ca sol t ant o i n d ue casi :
-
chi usura o soppressi one del l ’Uffi ci o di i m pi ego: i n t al caso
l ’Am m i ni st raz i one
è
i m pe gnat a
a
provved ere
al l a
ri col l ocaz i one nei l i m i t i consent i t i dal l e esi genz e di servi z i o e
dal l e di sponi bi l i t à di bi l anci o, e l ’i m pi egat o, ch e ha di ri t t o ad
un cont ri but o per l e spese di t rasf eri m ent o (fi ssat o i n una
m ensi l i t à del l a ret ri buz i one spet t ant e ad un i m pi egat o a
cont rat t o con qual i fi ca co rri spondent e i n servi z i o presso l a
S ede di ri col l oca z i one 18), m ant i ene t ant o l ’anz i ani t à di
servi z i o quant o i l regi m e cont rat t ual e preced ent i ; se t i t olare
presso l a pri m a S e de di un cont r at t o a l e gge i t al i an a, può
pert ant o sot t oscri ve re un nuovo cont r at t o a l e gge i t al i a na,
anche se ci ò non è i n general e co nsent i t o per l e nuove
assunz i oni ;
-
gr avi e do cum ent a t i m ot i vi personal i : per usuf rui re d e l l a
ri col l ocaz i one, che vi ene aut ori z z at a i n vi a eccez i onal e,
l ’i m pi egat o d eve do cum ent are det t a gl i a t am ent e l a sussi st en z a
del l e ci rcost anz e ch e gi u st i fi cano l a ri c hi est a di t rasferi m ent o,
e l a S ede d’i m pi ego deve at t est are ch e l ’i m pi egat o ha sv ol t o
l odevol e servi z i o per al m eno ci nque anni ; anche seco ndo
quest a fat t i speci e d i ri col l ocaz i one l ’i m pi egat o h a di ri t t o a
conserva re l ’anz i an i t à di servi zi o e d i l regi m e cont rat t u al e
18
D. I. n . 1 359 d el 1 4 ma rzo 20 01 .
26
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
preced ent e (t al e ul t i m a facol t à è st at a ri conosci ut a dal l a Le gge n .
442/ 2001).
In ent ram bi i c asi , l a ri col l ocaz i one va aut ori z z at a
dal l ’Uffi ci o II del l a D.G.P E. ent ro t re m esi dal l a ce ssaz i one
del l ’i m pi egat o dal l a preced ent e S ede di servi z i o. L’ Uffi ci o II del l a
D.G.P E. val ut a l e ri chi est e di ri col l ocaz i one sul l a ba se del l e
es i genz e di servi z i o, del l e di sponi bil i t à fi nanz i ari e e - nel caso di
ri chi est a di ri col l ocaz i one per grav i m ot i vi personal i - del l a
fondat ez z a dei m ot i vi st ess i .
L’ aut ori z z az i one del l ’Uffi ci o II del l a D.G.P E. avvi a i l
norm al e i t er per l a st i pul a del cont rat t o, l a sua approvaz i one e
l ’as s unz i one i n servi z i o.
CAUSA
R IC O LLOC AZ IO NE
Chiusura o
soppressione
dell’Ufficio
Gravi motivi
personali
DOCUMENTAZIONE
NECESSAR IA
C ONTR IB U TO
SPESE DI
TR AS FE R IM E N TO
MANTENIMENTO
ANZIAN ITÀ DI
SE R V IZ IO
MANTENIMENTO
R E GIM E
CONTRATTU ALE
Nessuna
SÌ
SÌ
SÌ
Certificazione
dei
gravi
motivi
ed
attestazione
del
quinquennio
di
lodevole servizio
NO
SÌ
SÌ
27
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
IL
TRATTAMENTO EC ONO MICO, PREVIDENZIALE ED ASS ISTENZIALE
III – I: L A
RETR IBUZIONE: CRITER I E REVISIONE
N . 18/ 1967)
( A R T I C O L O 15 7 D.P .R.
La ret ri buz i one de gl i i m pi egat i a cont r at t o si com pone di una
bas e annua l ord a, aut ori z z at a dal l a D.G.P E. ed i ndi cat a nel
docum ent o d’i m pi e go, e di ev ent ual i ass egni ac cessori : ques t i ul t i m i
cons i s t ono, ol t re c he nel t r at t am ent o di fam i gl i a, i n e vent ual i
com pensi previ st i dal l a norm at i va l ocal e i ndero gabi l e (ad e sem pi o a
t i t ol o di assegno p er l e spese di t ras port o o di i ndenni tà per l e
feri e). F at t i sal vi t al i casi part i col a r i , che si ano espre ssam ent e
i ndi cat i negl i sch em i di cont rat t o i n quant o previ st i dal l a norm at i va
l ocal e i nde ro gabi l e, l a ret ri buz i one base annua, ch e vi ene
corri s post a i n do di cesi m i m ensi l i post i ci pat i , deve ri t enersi
o n ni com prensi va, i n gl obando anche l a t r edi cesi m a m ensi l i t à.
I cri t e ri per l a d e t erm i naz i one del l a base ret ri but i va s ono
i ndi cat i nel l ’art i co l o 157 del D.P .R. n. 18/ 1967, il qual e fa
ri feri m ent o a qu at t r o param et ri :
ret ri buz i oni corri spost e nel l a st essa S e de da U ffi ci
di pl om at i co -consol a ri ed Ist i t uz i oni cul tural i di al t ri P aesi , ed
i n part i col are di quel l i del l ’Uni one Europea (pa ram e t ro
pri nci pal e);
condi z i oni del m ercat o del l avoro l ocal e;
cost o del l a vi t a;
necessi t à di gar ant i r e l ’assunz i one di el em ent i qual i fi cat i .
S ul l a base di t al i el em ent i , che l e S edi provvedono a fo rni re
peri odi cam ent e con gl i a ggi orn am ent i d el caso, e t enut o an che cont o
del l e i ndi caz i oni di m assi m a forni t e a nnual m ent e dal l e O O.S S ., l a
D.G.P E. fi ssa per ci ascuna del l e t re m a nsi oni (concet t o, esecut i ve e
aus i l i ari e) un a ba se ret ri but i va che sarà appl i c at a a t ut t o i l
pers onal e i n se rvi z i o nel l o st esso P aese , anche di nuova ass unz i one.
R est ano com unque sal ve ev ent ual i ret ri buz i oni pi ù al t e
percepi t e da p erson al e gi à i n se rvi z i o in vi rt ù dei pre ceden t i cri t eri
di fi s saz i one del l e ret ri buz i oni .
Il m ut am ent o dei pa ram et ri , ade guat am e nt e docum ent at o dal l a
S ede, può i ndurre l a D.G.P E., com pat i bi l m ent e con l e di sponi bi l i t à
di bi l anci o, ad aut ori z z are aum ent i r e t ri but i vi per i l pe r sonal e i n
s ervi z i o, che vanno form al i z z at i con apposi t i at t i aggi unt i vi
s ot t os cri t t i dal l ’i m pi egat o e dal C apo Mi ssi one (o dal R egge nt e). La
procedur a pe r l a st i pul a e l ’ approvaz i o ne di t al i at t i a ggi u nt i vi è del
t ut t o anal oga a quel l a previ st a per i con t rat t i di assunz i one.
28
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
A segui t o del l ’ent r at a i n vi gore del D. L.vo n. 103/ 200 0, è
com unque escl us a q ual si asi form a di pr ogr essi one aut om at i ca del l a
bas e r et ri but i va an nua per anz i ani t à o per ade gu am ent o al cost o
del l a vi t a, sal vo che un m ecca ni sm o di t al so rt a si a
i nderogabi l m ent e i m post o dal l a norm at i va l ocal e, e qui nd i i nseri t o
nel l o schem a di c ont rat t o: i n t al ca so, per l ’appl i c az i one de gl i
aum ent i non è necessa ri a l a sot t oscri z i one di apposi t i at t i
aggi unt i vi .
Event ual i scat t i di anz i ani t à m at ur at i da g l i i m pi e gat i pr i m a
del l a ri form a ven go no cons ervat i senz a ul t eri ori i ncrem ent i e vanno
ad i ncr em ent ar e l a ret ri buz i one di u na det e rm i nat a p er cent ual e
cal col at a sul l a b ase ret ri but i va ed i ndi ca t a nel cont rat t o.
S ensi bi l i e docum ent at e di ffer enz e ne l cost o del l a vi t a t ra
di verse ci t t à possono i ndurre a fi ssar e i n vi a eccez i onal e l i vel l i
ret ri but i vi di versi , nel l ’am bi t o del m edesi m o P aese, per una sede
part i col ar e (ad esem pi o Londr a, ri spet t o al rest o del R e gno Uni t o).
Di norm a, l a val ut a i n cui vi ene fissa t a e corri spost a l a
ret ri buz i one degl i i m pi egat i è qu el l a l ocal e, sal vo i l caso di P aesi
pres s o i qual i , per part i col ari ci rcost anz e segn al at e dal l a S ede,
venga aut ori z z at o l ’uso di una v al ut a di vers a con decr et o
i nt erm i ni st eri al e, acqui si t o i l pare re del l a C om m i ssi one di
fi nanz i am ent o.
III – II: I L
REGIME FISCALE
Il re gi m e fi sc al e d a appl i care al l a ret ri buz i one corri spost a a gl i
i m pi egat i a cont rat t o di pende da quant o previ st o dal l a C onvenz i one
i n vi gore t ra l ’ It al i a ed i l P aese i nt eressat o per evi t are l e doppi e
i m pos i zi oni i n m ateri a di i m post e sul reddi t o e sul pat ri m oni o e
preveni r e l e ev asi oni fi scal i .
La C onvenz i one, i n rel az i one al l a form ul az i one del l o
s peci fi co art i col o rel at i vo a ques t a fat t i speci e di rapport o
d’i m pi ego, può di vol t a i n vol t a pre vedere o i l ve rsam e nt o del l e
i m pos t e i n l oco per t ut t i gl i i m pi egat i i ndi pendent em ent e dal l a
ci t t adi nanz a, oppure di st i nguer e t ra i m pi egat i a ci t t adi nanz a i t al i ana
e i m pi egat i a ci t t adi nanz a l ocal e, p revedendo p er i pri m i i l
vers am ent o del l e i m post e i n It a l i a e per i secondi i l ve rsam ent o
nel l o S t at o di serv i z i o. Inol t re, n el l e vari e C onv enz i oni possono
es s ere cont enut e pr evi si oni speci fi che per i doppi ci t t adi ni e per i
ci t t adi ni di un t erz o S t at o.
29
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
In rel az i one al l a s peci fi ca form ul az i o ne del l a C onvenz i o n e di
s peci e, nel l o schem a di cont rat t o a l egge l ocal e possono pert ant o di
vol t a i n volt a essere previ st e cl auso l e al t ernat i ve, da adot t are
s econdo l a naz i onal i t à del l ’i m pi egat o as sunt o.
Vi ene i nvece appl i cat a per t ut t i gl i i m pi egat i l ’i m posi z ione
fi s cal e i n It al i a ne gl i S t at i con i qual i non è st at a fi nora s t i pul at a
dal nost ro P aese al c una convenz i one i n m at eri a, qual i ri sul t ano dal
s egu ent e prosp et t o:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
ALB AN IA
ANGOLA
AR AB IA SAUDITA
AZERBAIJAN
BOLIVIA
CAMERUN
C ILE
COLOM B IA
CONGO
C OST AR IC A
CUBA
EL SALVADOR
ERITREA
ETIOPIA
GABON
GHANA
GIORDAN IA
GUATEMALA
HONDURAS
IR AN
L IB ANO
L IB IA
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
MYANMAR
NAM IB IA
N IC AR AGU A
NIGER IA
OMAN
PANAM A
PAR AGUAY
PERÙ
PR INC IP ATO D I M ON AC O
QATAR
REP. DEM. CONGO
R E P. DOM IN IC AN A
SAN MAR INO
SANTA SEDE
SENEGAL
S IR IA
SUDAN
UGANDA
URUGUAY
ZAMB IA
Z IM B AB WE
YEMEN
Ment re nel caso di versam ent o d el l e i m post e al l ’Era ri o
i t al i ano l a ret ri buz i one vi ene i n o gni c aso versat a al l ’i m pi egat o al
net t o, previ a ri t enu t a al l a font e, i n ca so di i m posiz i one presso i l
P aes e di servi z i o l ’one re del v ersam ent o del l e i m post e al f i sco può
gr avar e sul l ’U ffi ci o o sul l ’i m pi egat o s econdo qu ant o di sp ost o i n
m eri t o dal l a norm at i va l ocal e.
III – III: I L
TRATTAMENTO DI FAM IGLIA
Al personal e a con t rat t o spet t a i l m e desi m o t rat t am ent o di
fam i gl i a p revi st o per i l avorat ori i n It al i a. Infat t i i l D. L.vo n.
103/ 2000 est ende agl i i m pi egat i a cont rat t o l a di sci pl i na
cont em pl at a dal D. L. 13 m arz o 1988 n. 69, convert i t o con m odi fi che
dal l a Le gge 13 m aggi o 1988, n. 153, che com m i sura l ’asse gno per i l
nucl eo f am i l i are a l reddi t o per cepi t o, con un m e cc an i sm o di
ri val ut az i one annua del t rat t am ent o sul l a base del l a vari az i one
del l ’i ndi ce dei pr ez z i al consum o.
30
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
L’ asse gno è cor ri spost o a se gui t o del l a com pi l az i one e
t ras m i ssi one, da part e del l ’i m pi e gat o i nt eressat o, del l ’apposi t o
m odul o di ri chi est a di ram at o dal l ’Uffi ci o II del l a D.G.P E. a t ut t e le
S edi . S i ri port ano qui di segui t o al cuni esem pi di t rat t am ent o,
ri nvi ando per una c onsul t az i one com plet a al l a ci r col are d el l ’al l or a
M i ni s t ero del Tes oro, del Bi l anci o e del l a P ro gra m m az i one
Econom i ca n. 25 d e l 7 gi u gno 2001 ( al l egat a i n c al ce al l a present e
pubbl i caz i one).
REDDITO
FAMILIARE ANNUO
IN LIRE
NUMERO
COMPONENTI
DEL NUCLEO
36 milioni
48 milioni
60 milioni
3
4
5
ASSEGNO
MENSILE
IN LIRE
80.000
50.000
20.000
Nat u ral m ent e, i n l u ogo del l a l e gge i t al i ana appen a desc ri t t a,
occorr erà appl i c are l a l egi sl az i one l ocal e se quest a pre vede un
t rat t am ent o di fam i gl i a pi ù favorevol e.
Gl i i m pi egat i h ann o i nol t re di ri t t o a m ant enere l ’ev ent ual e
t rat t am ent o pi ù f av orevol e di cu i gode ssero sul l a b ase d el cont rat t o
preced ent e al l ’ ent ra t a i n vi gore d el l a nu ova norm at i va 19.
III – IV: I L
REGIME PREVIDENZIA LE
In m at e ri a previ de nz i al e si appl i ca la l egi sl az i one l ocal e e
pert ant o l ’i m pi e gat o a cont rat t o dev e esser e i scri t t o al l ’ent e di
as s i s t enz a pensi oni st i ca del l uogo, ri s pet t ando gl i adem p i m ent i a
cari co del l avor at ore e del dat o re di l avoro, pr evi st i dal l a
l egi s l az i one del l o S t at o di accred i t am ent o. Nel cost rui re l a
pos i z i one previ denz i al e occo rre v al ut ar e l a possi bi l i t à di far va l e re,
s ul l a base degl i accordi i nt ernaz i onal i i n vi gore, event ual i
cont ri but i versat i i n al t ri P aesi al fi n e di m ant en er e l ’an z i ani t à ai
fi ni pensi oni st i ci mat urat a nel l ’ arco d el l a vi t a l avorat i va.
Qual ora l a l e gi sl az i one del l uo go non p reveda al cun a fo r m a di
t ut el a previ denz i a l e o st at ui sca
i n m odo m ani fe st am ent e
i ns uffi ci ent e, gl i i m pi egat i a cont rat t o possono chi edere di essere
as s i curat i pr esso en t i assi curat i vi i t al i ani o st rani e ri , m e di ant e l a
s t i pul a di apposi t e pol i zz e da part e del l ’Uffi ci o di app art e nenz a, i l
cui onere vi en e ri part i t o t ra i l dat ore di l avoro e l ’i m pi egat o. In
cas o di assenz a o di carenz a m ani fest a del l a l e gi sl az i one l ocal e,
l ’Uffi ci o ha qui ndi l ’obbl i go di ga ran t i re l a t ut el a pr evi denz i al e
s ol o s e l ’i m pi egat o l o ri chi ede e nel l e f orm e che si ano a ut ori z z at e
dal l a D.G.P E..
19
Articolo 2 , comma 8, D.L.v o n . 10 3/200 0.
31
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
Gl i i m pi egat i a con t rat t o di naz i onal i t à i t al i ana possono opt are
per l a l e gi sl az i one previ denz i al e i t al i ana (ci oè pe r l ’i scri z i one
al l ’ INP S ), sem pr e c he nat ur al m ent e ci ò non si a i n cont rast o con l a
l egi s l az i one l ocal e.
III – V: L A
TUTELA SANITARIA
La t ut el a sani t a ri a v i ene garant i t a nel l e form e pres cri t t e co m e
obbl i gat ori e dal l a l egi sl az i one l ocal e, at t raverso l ’i scri z i one degl i
i m pi egat i a gl i ent i di assi st enz a sani t ari a del l uo go. Q ual ora l a
norm at i va l ocal e n on preved a form e di assi curaz i one sani t ari a
obbl i gat ori a o st at ui sca i n m odo m ani fest am ent e i nsuffi ci e nt e, gl i
i m pi egat i a cont r a t t o sono assi curat i per m al at t i a e m at erni t à
m edi ant e l a st i pul a di spe ci fi che p ol i zz e sani t ari e d a pa rt e
del l ’Uffi ci o di app a rt enenz a. A di ffe re nz a di quant o è previ st o per
l ’as s i st enz a previ denz i al e, l ’Uffi ci o ha qui ndi sem pre l ’obbl i go di
ga rant i re l a t ut el a s ani t ari a de gl i i m pi e gat i . N el caso di st i pul a di
pol i zz a sani t ari a oc corre prev eder e l a copert ur a del coni u ge e d ei
fi gl i fi no al vent i sei esi m o anno, purché convi vent i e a c ari c o.
È previ st a l a cope r t ura del S ervi z i o S ani t ari o Naz i onal e per
gl i i m pi e gat i di ci t t adi nanz a i t al i ana ch e opt i no per i l nost r o re gi m e
previ denz i al e e non si ano am m essi , a causa di t al e opz i one, al l a
copert ur a sani t ari a i n l oco .
S ul l a m at eri a d el l ’ assi st enz a sani t ari a per gl i i m pi egat i a
cont rat t o e i l oro fa m i l i ari è i n corso u n approfondi m ent o da pa rt e
del l a Di rez i one Gen eral e pe r i l P ersonal e, d’i nt esa con i l Mi ni st ero
del l a S ani t à, per veri f i ca re t ant o l a corret t a appl i c az i one del l a
norm at i va com uni t a ri a e d el l e C onvenz i oni i nt ernaz i onal i , quant o l a
pos s i bi l i t à di st i pulare pol i z z e sani t ari e anche nei P aesi dov e, pur i n
pres enz a di una norm at i va adegu at a, l e prest az i oni sani t ari e erogat e
ri s u l t i no di fat t o pal esem ent e i nsuffi ci e nt i .
III – V I: L A
TUTELA ANTINFOR TUN ISTICA
L’obbl i go per l ’Uf fi ci o di appart enen z a di provvedere al l a
t ut el a del personal e a cont rat t o sussi st e anch e per gl i i nfo rt uni sul
l avoro e l e m al at t i e professi onal i . G l i i m pi egat i sono pert ant o
as s i curat i presso gl i ent i di assi st enz a ant i nfort uni st i ca del l uogo di norm a con one ri ri part i t i t ra d at ore d i l avoro e l avor at or e - nel l e
form e previ st e dal l a l egi sl az i one del l o S t at o di accredi t am e nt o e nel
ri s pet t o del l e C onvenz i o ni i nt ernaz i onali event ual m ent e app l i cabi l i .
32
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
Qual ora l a norm at i va l ocal e non pr ev eda l a t ut el a cont r o gl i
i nfort uni sul l avoro e l e m al at t i e pro fe ssi onal i , o st at ui sca i n m odo
m ani fest am ent e i ns uffi ci ent e, l ’Uffi ci o di appart enenz a st i pul a
appos i t e pol i z z e assi curat i ve, pr evi a aut ori z z azi one m i ni st eri al e.
Gl i i m pi egat i di nazi onal i t à i t al i ana possono com unque esse re
as s i curat i co nt ro gl i i nfort uni sul l avor o e l e m al at t i e p rof essi onal i
ai s ensi del l a l egi sl az i one i t al i ana, avval endosi del l ’i nt esa ra ggi unt a
nel novem bre del 20 00, su i ni z i at i va del l a Di rez i one G ener a l e per i l
P ers onal e, t ra i l Mi ni st ero de gl i Affa ri Est eri e l ’ IN A IL.
Quest a fo rm a di t ut el a non i m pl i ca al c un oner e a c ari co d el
l avorat ore, né del l ’Uffi ci o di appa r t enenz a, ch e si l i m i t a a
t ras m et t ere l a docu m ent az i one probat o ri a al l a D.G.P E., l a qual e a
s ua vol t a l a i nol t ra al l ’ INA IL e, i n s e gui t o al l a norm al e i s t rut t ori a,
ri m borsa l e prest az i oni effet t i vam ent e ero gat e d al l ’ INA IL a favor e
del l avorat ore col pi t o dal l ’i nfort uni o sul l avoro o dal l a m al at t i a
professi onal e.
33
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
ORARIO
DI SERVIZIO , CONGEDI, PERMESSI E VIAGGI DI SERVIZIO
IV – I: L’ O R A R I O
DI LAVORO
( A R T I C O L O 157
TER
D.P .R .
N.
18/ 1967)
L’o rari o di l avoro st abi l i t o nei cont rat t i a l e gge l ocal e è di
re gol a di 3 6 o re l a vorat i ve set t i m anal i ri part i t e su ci nque gi orni
l avorat i vi , nel ri spet t o del l ’art i col o 157 t er del D.P .R . n. 18/ 1967, i l
qual e pr evede ch e l ’orari o non possa superar e quel l o p re vi st o i n
It al i a p er gl i i m pi egat i di ruol o.
È fat t a com unque sal va l a possi bi l i t à che si a p revi st o un
num ero di ore i nfer i ore qual or a di spon ga i n t al senso l a n orm at i va
l ocal e.
Nel l ’am bi t o del s uddet t o m ont e or e set t i m anal i , i l C apo
del l ’Uffi ci o può ar t i col are l ’o rari o di servi z i o de gl i i m pi egat i a
cont rat t o con apposi t o o rdi ne di servi z i o.
Qual ora per pa rt i col ari esi genz e venga ri chi est o al l ’i m pi ega t o
di prol ungare l a p rest az i one di l avo r o ol t re l ’o rari o pr evi st o, i l
rel at i vo re cupero v i ene ef fet t uat o se c ondo l e m edesi m e m odal i t à
previ st e per i l pe rsonal e di ruol o i n ser v i z i o presso l a st essa S ede.
IV – II: C O N G E D O O R D I N A R I O
D.P .R . N . 18/ 1967)
E FESTIVITÀ
( A R T I C O L O 15 7
QUATER
P er i l personal e a cont rat t o è previ st o un peri odo di feri e
annual i pari a ven t i sei gi orni l avor at i vi . A t al e peri od o vanno
aggi unt i sei gi orni d i ri poso a t i t ol o di fest i vi t à soppresse.
Al pari di quant o avvi ene per gl i i m pi egat i di ruol o, l a
ges t i one del con gedo ordi na ri o de gl i i m pi egat i a co nt rat t o è
i nt eram ent e dem and at a al l a S ede, ch e provvede, senz a bi s ogno di
al cuna aut ori z z az i one m i ni st eri al e, a t enere i l com put o d ei peri odi
s pet t ant i ai di versi i m pi egat i , a pren dere o gni provvedi m ent o i n
m at eri a ( concessi on i , ri nvi i , et c.) ed a predi sporr e e cons ervar e i
verbal i di cessaz i on e e ri assunz i one.
La frui z i one del l e f eri e cost i t ui sce di ri t t o i rri nunci abi l e anc he
per gl i i m pi egat i a cont rat t o. L’ event ual e peri odo di fer i e l a cui
frui z i one ven ga ri nvi at a per part i col a r i esi genz e di servi z i o dovrà
es s ere re cupe rat o ent ro l 'anno succ e ssi vo. Non posson o esser e
cum ul at i senz a frui r ne pi ù di due peri o d i di feri e annu al i .
Gl i i m pi egat i a cont rat t o hanno al t resì di ri t t o al godi m ent o dei
gi orni f est i vi ret ri bui t i previ st i dal cal endari o form ul at o dal l a S ede.
34
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
Qual ora l a l e gge l ocal e st abi l i sca u n num ero di f est i vi t à
ret ri bui t e superi ori a quel l e pr evi st e dal cal end ari o de l l a S ede,
l ’i m pi egat o può a sua s cel t a usu fr ui rne di et ro co rri s pondent e
ri duz i one dei gi orni di congedo ordi nari o.
IV – III: C O N G E D O
STRAORDINAR IO , ASPETTATIVA E ASTENS IONE PER
G R A V I D A N Z A ( A R T I C O L O 157 S E X I E S D.P .R . N . 18/ 1967)
In m an canz a di di sposi z i oni pi ù favorevol i al l ’i m pi egat o
previ st e dal l a norm at i va l ocal e e di cui si a fat t o st at o nel c ont rat t o,
l ’as s enz a per m al at t i a ha una durat a m assi m a consent i t a di 240
gi orni , dopo i qu al i l ’Uffi ci o al l ’est ero può ri chi eder e al l a D.G.P E.
l ’aut ori z z az i one al la ri sol uz i one del co nt rat t o. Nel l ’am bi t o di quest i
240 gi orni , i pri m i 45 sono r et ri bui t i i nt egr al m ent e, nei s uccessi vi
15 l a ret ri buz i one vi ene ri dot t a di un qui nt o e nei ri m anent i sei m esi
l a ret ri buz i one rest a sospesa.
L’i m pi e gat o è t enut o a forni re al l ’Uffi c i o al l ’est ero i m m edi at a
com uni caz i one del l ’assenz a o del suo prol ungam ent o ent ro l ’i ni z i o
del l ’orari o di servi z i o, com uni cando i l propri o esat t o dom i ci l i o, e
qui ndi a forni re l a rel at i va c ert i fi caz i one sani t ari a al ri ent ro i n
s ervi z i o e com unque ent ro i l t erz o gi orno di assenz a o di
prol ungam ent o del l a st essa. T al i a dem pi m ent i devono esser e
effet t uat i an che pre sso l ’Uffi ci o I d el l a D.G.P E., ol t re che presso l a
S ede, nel caso i n cui l a m al at t i a i nsorga durant e un pe ri odo di
conged o ordi nari o t rascorso fuo ri dal l a ci rcoscri z i one del l ’Uffi ci o
di appart enenz a.
L’ Uffi ci o al l ’ est ero , a sua vol t a, deve t rasm et t ere al pi ù
pres t o al l ’Uf fi ci o I d el l a D.G.P E. l a cert i fi c az i one san i t ari a i n
ori gi nal e, d ebi t am e nt e t radot t a, prodot t a dal l 'i nt e r essat o, nonché i l
verbal e di ri assunz i one i n servi z i o. La ri assunz i one i n servi z i o può
avveni re i n dat a an t eri ore a quel l a i nd i cat a dal ce rt i fi cat o m edi co
s ol t ant o i n presenz a di un ul t eri ore c ert i fi cat o che at t est i l ’ i donei t à
al s ervi z i o del l ’i m piegat o.
Qual ora l o ri t en ga opport uno, l a S ed e può di sporr e, pre vi a
aut ori z z az i one del l’Uffi ci o I del l a D.G.P E. sul l a bas e del l e
di s poni bi l i t à di bi l anci o, una vi si ta m edi ca di cont rol l o da
effet t ua rsi presso i l dom i ci l i o i ndi cat o dal l ’i nt eress at o ne l l e fasc e
orari e 10 -12 o 17 -1 9, nel l e qual i l ’i m piegat o è t enut o ad as si curare
l a propri a reperi bi l i t à. La vi si t a vi ene i nvece di spost a di ret t am ent e
dal l a D.G.P E. nel c aso di m al at t i a i nt er venut a dur ant e un p eri odo di
congedo t ras corso i n It al i a.
35
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
Una vol t a acqui si t a t u t t a l a do cum e nt az i one e veri fi ca t o i l
ri s pet t o del l a norm a t i va, l ’Uffi ci o I del l a D.G.P E. dà not i z ia al l a S ed e
del l ’avvenut a
aut ori z z azi one
al l a
frui z i one
del
congedo
s t raordi nari o.
Fat t e sal ve event ual i previ si oni pi ù favorevol i a gl i i m pi egat i
cont enut e nel l a nor m at i va l ocal e, i l pe ri odo m assi m o di aspet t at i va
non ret ri bui t a con c edi bi l e al l ’i m pi egat o che ne fa cci a ri c hi est a per
gr avi e docum ent at i m ot i vi personal i o di fam i gl i a è di t r e m esi .
L’ aspet t at i va
vi e ne
conc essa
p revi a
aut ori z z az ione
del l ’Uffi c i o I del l a D.G.P E., i l qual e val ut a gl i el em ent i prodot t i
dal l ’i m pi egat o a gi ust i fi caz i one del l a ri chi est a, corr e dat i del
neces sa ri o parer e e spresso i n m eri t o dal l ’Uffi ci o al l ’est ero sul l a
bas e del l a norm at i v a l ocal e ri chi am at a nel cont rat t o e del l e esi gen z e
di s ervi z i o.
Il r e gi m e di ast ensi one dal servi z i o per gr avi danz a e pu erp eri o
è s t at o fa ri feri m e nt o ad un Test o Uni co che ha r ece nt em ent e
ri ordi nat o l e di spo si z i oni i n m at eri a 20 (anche i n quest o c aso i n
m ancanz a di di s posi z i oni norm at ive l ocal i pi ù f avo revol i
al l ’i m pi egat o ).
Tal e norm at i va pr ev ede un peri odo di a st ensi one obbl i gat or i a
(nei due m esi prece dent i al l a dat a presunt a del part o e nei t re m esi
s uccessi vi al part o) ed un peri odo di ast ensi one facol t at i va per un
m as s i m o di sei m esi, di cui usufr ui re ent ro i pri m i ot t o anni di vi t a
del fi gl i o. La st essa norm at i va, al l a qual e si ri nvi a, di sci pl ina anche
i l t rat t am ent o ret ri b ut i vo spet t ant e al l ’i m pi egat o du rant e t a l i peri odi
di as t ensi one dal ser vi z i o.
Anche i n quest o caso, l ’ast ensi on e dal servi z i o vi ene
accord at a su aut or i z z az i one del l ’Uffi ci o I del l a D.G.P E., che
veri fi ca i l ri spet t o d el l a norm at i va vi gen t e.
In o gni caso, l a du rat a com pl essi va d e l l ’assenz a dal servi z i o
accum ul at a p er qu al si asi del l e fat t i speci e di cui al present e
para gr afo ( con l ’e c cez i one dei peri odi di ast ensi one obbl i gat ori a e
facol t at i va per gr av i danz a e puerperi o) non può superare i dodi ci
m es i nel l ’arco di un qui nquenni o, cal col at o dal l ’i ni z i o del pri m o
peri odo di assenz a. S uperat o t al e am m o nt are, l a S ede può r i chi eder e
al l a D.G.P E. l ’aut or i z z az i one al l a ri sol uz i one del cont rat t o.
Qual ora i l re gi m e assi st enz i al e l oca l e cui l ’i m pi e gat o è
i s cri t t o sul l a base del suo cont rat t o forni sca un cont r i but o al l a
20
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
36
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
ret ri buz i one per i l peri odo di ass enz a dal servi z i o, l e som m e versat e
d al l ’Am m i ni st raz i one saranno ri dot t e i n ugual e m i sura.
IV – IV: V I A G G I
DI SERVIZIO
( A R T I C O L O 159 D.P .R .
N.
18/ 1967)
Nel caso i n cui l a S ede di sponga l ’i n vi o di un i m pi egat o a
cont rat t o i n vi a ggi o di servi z i o al l ’i nt erno del m ed esi m o S t at o o
al l ’es t ero, a l l ’i m pi egat o vi ene corri spo st a, ol t re al ri m bor so del l e
s pes e di vi a ggi o, un’i ndenni t à gi o rna l i era pari ad un t r ent esi m o
del l a sua ret ri buz i one bas e m ensi l e, o, qual ora pi ù el evat a, del l a
ret ri buz i one m ensi l e fi ssat a per gl i i m pi egat i a cont rat t o a l e gge
l ocal e i n servi z i o co n anal o ghe m ansi oni presso i l P aese i n c ui vi ene
effet t uat o i l vi a ggi o di servi z i o.
In m anc anz a di i mpi egat i a cont rat t o con anal oghe m ansi oni
nel P aese di d est i naz i one, l ’i ndenni t à vi ene fi ssat a dal l a D.G.P E.
s ul l a base dei cri t eri di cui al l ’art i colo 157 del D.P .R . n. 18/ 1967
(des cri t t i nel par a gr afo rel at i vo al l e ret r i buz i oni ).
I vi a ggi di servi z i o al l ’i nt erno del l o S t at o vengono aut ori z zat i
di ret t am ent e dal l ’ Uffi ci o al l ’ est ero, a val e re sul l e propri e
di s poni bi l i t à di bil anci o.
I vi a ggi di servi z i o al l ’est ero ven go no i nvece aut ori z zat i
dal l ’Uffi ci o II d e l l a D.G.P E. previ a val ut az i one del l ’i st anz a
prodot t a a t al fi ne dal l a S ede (i n cui vanno i ndi cat e con esat t ez z a
durat a, dest i naz i one e m ot i vi del l a m i ssi one), e dopo aver raccol t o
i l conform e p are re del l a Di rez i one G en eral e com pet ent e ed i l nul l a
os t a del l a S egret e ri a Gener al e.
IV – V: P E R M E S S I
2000)
RETR IBUITI
(D.M.
N.
032/ 2198
DEL
10
LUGLIO
Gl i i m pi egat i a cont rat t o, con l ’escl usi one degl i i m pi egat i
t em poranei e f at t e sal ve eve nt ual i n orm e l ocal i pi ù fa vorevol i ,
pos s ono frui re di pe rm essi ret ri bui t i nel l e segu ent i ci rcost a nz e:
-
part eci paz i one a co ncorsi o esam i , l i m i t at am ent e ai gi orni di
svol gi m ent o del l e pr ove, per un m assi m o di ot t o gi orni l ’ann o;
l ut t i per coni uge, p ar ent i ent ro i l seco ndo grado ed affi ni di
pri m o gr ado, per t r e gi orni ad event o;
part i col ari
m ot i vi
personal i
o
fam i l i ari
debi t am ent e
docum ent at i , per un m assi m o di t re gi or ni l ’anno;
m at ri m oni o, per un m assi m o di qui ndi ci gi orni cons ecut i vi ;
37
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
perm e ssi di cui al l a Le gge 5 f ebbrai o 1 992, n. 104 (assi st enz a a
port at ori di handi ca p).
Nel l ’ar co del l ’anno s ol are, l ’i m pi egat o non può cum ul are pi ù
di qui ndi ci gi orni di perm essi ret ri bui t i ; dal com put o vanno peral t ro
es cl us i i gi orni di perm es so per m at ri m o ni o e quel l i di cui al l a
Le gge n. 104/ 1992.
Al fi ne di ot t ener e l a conc essi one de l perm esso ret ri bui t o,
l ’i m pi egat o dev e present a re al l ’U ffi ci o al l ’est e ro un’i st anz a
com pl et a di t ut t a l a docum ent az i one ri l e vant e.
La S ede t rasm et t e t al e docum ent az i one al l ’Uffi ci o I d el l a
D.G.P E., i l qual e aut ori z z a l a concessi one del perm esso d opo aver
veri fi cat o che ri cor r a una d el l e suddet t e fat t i speci e e che no n ven ga
s uperat o i l t et t o m assi m o annual e di gi or ni di perm esso.
S ono peral t ro at t ual m ent e al l o st udi o proce du re c he
cons ent ano i l de cen t ram ent o del l a gest i one del l a m at e ri a, a ffi dando
agl i Uf fi ci al l ’est e r o l e com pet enz e i n m at eri a di concess i one dei
perm essi e di com put o del num ero di gi orni frui t i durant e l ’anno
dagl i i m pi e gat i .
38
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
DOVERI
DEGLI IMPIEGAT I, DISC IPLINA, R ISOLUZIONE DEL CONTRATTO
V – I: D O V E R I
DEGLI IMPIEGAT I
( A R T I C O L O 156 D.P .R .
N.
18/ 1967)
In consi der az i one d el l a pecul i a ri t à del l oro rappo rt o di l avo ro,
ed ove non ost i no di fform i di sposi z i oni l ocal i di carat t e re
i m perat i vo, nel cont rat t o d egl i i m piegat i vengono pre vi st i gl i
obbl i ghi di :
fedel t à;
prest are l a propri a o pera con l a m assi m a di l i genz a;
di sci pl i na;
osservanz a del se gre t o d’uffi ci o;
assi dua e sol ert e col l aboraz i one nei rapp ort i d’uffi ci o;
condot t a conform e al pres t i gi o d el l ’uff i ci o e t al e da st abi l i re
rapport i di fi duci a n ei confront i del pub bl i co;
ade guar e l a p ropri a condot t a, an che pri vat a, al l a di gni t à
del l ’uffi ci o;
non eserci t ar e al t r e at t i vi t à l avorat i ve, anche al di fu ori
del l ’orari o di servi z i o.
C om e si vedrà ne i para gr afi se gu en t i , l a vi ol az i one dei
predet t i doveri può com port are a c ari co del l ’i m pi egat o sanz i oni
di s ci pl i nari , e, nei c asi pi ù gr avi , l a ri so l uz i one del cont rat t o.
V – II: L E
SANZIONI DISC IPLIN AR I
P er i cont rat t i re gol at i dal l a l egge l ocal e, i l ri f eri m en t o
norm at i vo di ordi ne gener al e è l ’a rt i col o 164 del D.P .R . n. 18/ 1967,
com e m odi fi cat o dal D. L.vo n. 103/ 2000 .
-
-
21
Tal e norm a pr eved e t re t i pol ogi e di sanz i oni :
ri m provero v erbal e e censu ra, p er i cas i pi ù l i evi i ndi cat i nel
pri m o co m m a;
sospensi one del se rvi z i o con pri vaz i one del l a r et ri buz i one
si no ad un m assi m o di 10 gi orni , per i casi pi ù gravi i ndi c at i
nel secondo com m a, nonché per re ci di va pl uri m a i n i nfraz ioni
sanz i onat e con l a ce nsura;
ri sol uz i one del rapp ort o di i m pi ego con o senz a p reavvi so di
t re m esi , qual or a l e vi ol az i oni abbi ano carat t er e di pa rt i col a re
gr avi t à o per rec i di va i n i nfraz i oni sanz i onat e con l a
sospensi one dal s e rvi z i o, ovvero pe r re ci di va pl uri m a i n
i nfraz i oni sanz i onate con l a c ensura 21.
Fattispecie previste dall’articolo 166
d all’articolo 1 d el D.L.vo n . 103 /2 000 .
del
39
D.P.R.
n.
18/1967,
come
modificato
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
Le form e d el proc edi m ent o di sci pl i nare sono not evol m e nt e
s em pl i fi cat e ri spet t o a quel l e previ st e per gl i i m pi e gat i di l egge
i t al i ana, per l e qu al i si ri m anda al l ’appo si t o para gra fo.
Le s anz i oni del rim provero verb al e e del l a censur a sono
appl i cat e di ret t am en t e dal C a po del l ’Uf fi ci o al l ’est ero, con propri o
provvedi m ent o m ot i vat o e com unque t e nendo i nform at o l ’Uffi ci o II
del l a D.G.P E.. Le sanz i oni del l a sospensi one dal s ervi z i o e d el l a
ri s ol uz i one del cont rat t o sono i nvece i rro gat e, sem pre con
provvedi m ent o m ot i vat o del C apo del l ’ Uffi ci o al l ’est e ro, d opo aver
ot t enut o l ’aut ori z z az i one del l ’Uffi ci o II del l a D.G.P E..
È com unque obbl i gat ori a l a cont es t az i one scri t t a degl i
addebi t i e l a conc essi one di un t er m i ne di 10 gi orni , affi nch é
l ’i m pi egat o possa fo rni re l e propri e gi us t i fi caz i oni . S olt ant o dopo l a
s cadenz a di qu est o t erm i ne, qui ndi , pot rà ess ere i rr ogat a l a
s anz i one. Tant o l a cont est az i one scri t t a degl i add ebi t i , quant o i l
provvedi m ent o di i rrogaz i one del l a sanz i one, devono cont ener e
punt ual i ri feri m ent i al l e ci r cost a nz e cont est at e, e ri chi am are
es pres sam ent e l e di sposi z i oni appl i cabi l i (ovvero, gl i art i c ol i 164 e
166 del D.P .R . n. 18/ 1967).
In m at eri a di i pot es i di vi ol az i oni , di sanz i oni e di form al i t à
del procedi m ent o di sci pl i nare, vanno al t resì t enut e pr esent i l e
event ual i di sposi z ioni di fform i cont enut e nei si n gol i schem i
cont rat t ual i approva t i per i di versi P aesi , sul l a base del l e previ si oni
norm at i ve a c arat t e r e i m perat i vo previ st e da gl i ordi nam ent i l ocal i .
40
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
QUADRO RIEPILOGATIVO
SANZIONE
E
PROCEDIMENTO
NORMA
APPLICABILE
FATTISPECIE PRINCIPALI
Rimprovero
verbale
(irrogato direttamente
dal Capo dell’Ufficio
all’estero)
Art. 164, co. 1,
D.P.R. n. 18/1967
Censura
(irrogata direttamente
dal Capo dell’Ufficio
all’estero, previa
contestazione scritta
dell’addebito)
Art. 164, co. 1,
D.P.R. n. 18/1967
Sospensione dal
servizio e dalla
retribuzione fino a
10 giorni
Art. 164, co. 2,
D.P.R. n. 18/1967
- recidiva plurima nelle infrazioni di cui sopra;
- assenza ingiustificata dal servizio fino a 10
giorni o arbitrario abbandono dello stesso;
- manifestazioni
ingiuriose
nei
confronti
dell’Amministrazione, nel rispetto della libertà
di pensiero;
- svolgimento di attività lavorative in violazione
del divieto stabilito dall’art. 156 del D.P.R. n.
18/1967;
- minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni
verso il pubblico o altri dipendenti;
- atti, comportamenti o molestie, anche di
carattere sessuale, che siano lesivi della dignità
della persona.
Art. 166, co. 1,
D.P.R. n. 18/1967
- incapacità professionale;
- recidiva nelle infrazioni per le quali è prevista
la sospensione dal servizi o o recidiva plurima
nelle infrazioni per le quali è prevista la
censura;
- assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio
per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi
lavorativi;
- persistente insufficiente rendimento o fatto
grave che dimostri incapacità di adempiere
adeguatamente agli obblighi di servizio;
- condanna definitiva per delitto non attinente al
rapporto di lavoro che non ne consenta la
prosecuzione, per la sua specifica gravità.
Art. 166, co. 3,
D.P.R. n. 18/1967
- commissione in servizio di gravi fatti illeciti di
rilevanza penale;
- alterchi con vie di fatto nei confronti di altri
dipendenti o terzi;
- accertamento
che
l’impiego
fu
conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o
comunque con mezzi fraudolenti;
- commissione di atti o fatti dolosi di gravità tale
da non consentire la prosecuzione del rapporto
di lavoro;
- condanna passata in giudicato per reati che
c omp ort in o in It a li a l’i n t erd i zi on e p erp etu a d ai
pubblici uffici.
(irrogata previa:
- contestazione scritta
dell’addebito;
- autorizzazione
dell’Uff. II della
D.G.PE.)
Risoluzione del
contratto con
preavviso di tre
mesi
(irrogata previa:
- contestazione scritta
dell’addebito;
- autorizzazione
dell’Uff. II della
D.G.PE.)
Risoluzione del
contratto senza
preavviso
(irrogata previa:
- contestazione scritta
dell’addebito;
- autorizzazione
dell’Uff. II della
D.G.PE.)
-
inosservanza delle disposizioni di servizio;
condotta non conforme a principi di correttezz a;
insufficiente rendimento;
comportamento non conforme al decoro delle
funzioni.
recidiva nelle mancanze di cui sopra
41
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
V – III: L A
SOLUZIONE DELLE CO NTROVERSIE
Qual ora i nsor gano c ont roversi e t ra l ’U ff i ci o di appart enenz a e
l ’i m pi egat o sul l ’app l i caz i one del l e norm e che re gol ano l a di s ci pl i na
del person al e a c ont rat t o, com pet ent e a gi udi car e è l ’or gano
gi udi z i ari o del l o S t at o di accre di t am ent o, ferm a rest ando
nat ural m ent e l ’appl i caz i one del l e norm e di di ri t t o i nt ernaz i onal e i n
m at eri a.
V – IV: L A R I S O L U Z I O N E
DEL CONTRATTO
Le cause d i ri sol uz i one del cont rat t o di i m pi ego sono
di s ci pl i nat e al l ’art i c ol o 166 del D.P .R . n. 18/ 1967, com e m odi fi cat o
dal D. L. vo n. 103/ 2000.
La ri sol uz i one, c on o senz a p rea vvi so, si confi gu ra
i nnanz i t ut t o qual e fi gu ra s anz i onat ori a adot t at a dal l ’Uffi ci o
al l ’es t ero, previ a aut ori z z az i one m i ni st eri al e, a segui t o di
gr avi ssi m e vi ol az i oni degl i obbl i ghi d e l l ’i m pi egat o. In qu e st o caso
l a ri s ol uz i one del c ont rat t o cost i t ui sce l a pi ù grav e del l e sanz i oni
i rrogabi l i a s e gui t o di un pro cedi m ent o di sci pl i nare. S i ri nv i a
pert ant o al p rec ed ent e par a gr afo sul l e sanz i oni di sci pl i nari per
l ’el enco del l e fat t i speci e sanz i onabi l i con l a ri sol uz i one del
cont rat t o e pe r l a de scri z i one del l e m odal i t à del procedi m en t o.
Ove i l provvedi m en t o adot t at o si a quel l o del l a ri sol uz i one del
cont rat t o con pre avvi so t ri m est ral e, quest ’ul t i m o può, previ a
aut ori z z az i one m i nist eri al e, esser e sost i t ui t o da un’i ndenni t à pari
al l a ret ri buz i one rel at i va al peri odo di m ancat o pre avvi so 22.
L’i m pi e gat o, ch e cesser à aut om at i c a m ent e dal s ervi z i o i l
p ri m o gi orno del m ese suc cessi vo al c om pi m ent o del 65° anno di
et à, può a sua vol t a ri sol vere uni l at e r al m ent e i l cont rat t o con un
preavvi so di t re m esi , ri duci bi l e con i l consenso del l ’Uffi ci o
al l ’es t ero. Mod al i t à di fform i posso no esser e pr evi st e dal l a
norm at i va l ocal e si a i n m at eri a di et à pensi onabi l e che di
ri s ol uz i one uni l at eral e del cont r at t o da part e del l ’i m pi e gat o .
Le no rm e sopr a ri chi am at e con cerno no l a ri sol uz i one dei
cont rat t i a t em po i n det erm i nat o. Va al r i guardo t enut a pr ese nt e, per
connessi one di ar go m ent o, l a fat t i spe ci e del l a m ancat a con ferm a d ei
cont rat t i di pri m a a ssunz i one, per i qu al i è pr evi st o un pe ri odo di
prova i ni z i al e pri m a del l a confe rm a de fi ni t i va.
22
Articolo 166, secondo comma, D.P.R. n. 18/1967, come modificato dall’articolo 1 del
D. L.vo n . 103 /20 00 .
42
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
In t al i casi , al l a scadenz a del peri od o di prova previ st o dal
s i ngol o cont r at t o d ’i m pi ego l ’ Uffi ci o è t enut o a redi ger e un a rel az i one
s ul s ervi z i o prest at o, dal l a qual e di pende l a conf erm a o m eno
del l ’i m pi egat o e qu i ndi l a st i pul a del cont rat t o de fi ni t i vo a t em po
i ndet erm i nat o.
La norm at i va vi gent e nul l a prevede i n m at eri a di i ndenni t à di
l i qui daz i one. P ert ant o i l t rat t am ent o di fi ne rapport o sarà
cont em pl at o nei cont rat t i sol o nel l a m i sura i n cui esso si a previ st o
dal l a norm at i va del P aese di servi z i o, che re gol e rà c asi ed ent i t à
del l ’event ual e i nden ni t à di l i qui daz i one. R est a sal vo i l di ri t t o degl i
i m pi egat i di m ant e nere i l t rat t am ent o pi ù favo revol e c he fosse
event ual m ent e
pre vi st o
dai
cont rat t i
d’i m pi ego
preced ent i
al l ’ent rat a i n vi gor e del l a nuova norm at i va 23.
23
Articolo 2 , comma 7, D.L.v o n . 10 3/200 0.
43
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
* * *
44
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
GLI IMPIEGATI CON CONTRATTO DI L EGGE ITALIANA
IL RUOLO AD ESAURIMEN TO
DISC IPLINATO DALLA C ONTRATTAZIONE COLLET TIVA
I – I: L E
CARATTER ISTICHE
La di sci pl i na del p ersonal e a cont rat t o è st at a est esam e nt e
ri form at a dal Dec re t o Le gi sl at i vo n. 103/ 2000, em anat o nel l ’a m bi t o
del l a del e ga al Gov erno pe r l a ri form a del Mi ni st ero d e gl i Affa ri
Es t eri .
Il D. L.vo n. 103/ 2000, com e si è vi st o, ha sanci t o i l pri ncipi o
che t ut t i i nuovi co nt rat t i di i m pi ego d evono esse re re gol a t i dal l a
l egge l ocal e 24.
La conse guenz a pri nci pal e di t al e novel l a è che l a c at e gori a
del personal e di l e gge i t al i ana è d a co nsi derarsi “ ad es aur i m ent o”,
nel l ’am bi t o del cont i ngent e ordi na ri o del personal e a cont rat t o
previ st o dal l ’art i co l o 152 del D.P .R . n. 18/ 1967: i nfat t i , al l a
progressi va di m i nuzi one del personal e di l egge i t al i ana at t ual m ent e
i n s ervi z i o - per es e m pi o, per l i m i t i di et à - fa rà front e l ’i m m i ssi one
es cl us i vam ent e di nuovi i m pi egat i con cont rat t o re gol at o dal l a l egge
l ocal e.
Le norm e t ransi t ori e del D. L.vo n. 103/ 2000 fanno sal vi i
cont rat t i a t em po i n det erm i nat o di l e gge i t al i ana i n ess ere al l a dat a
di ent rat a i n vi go r e del l o st esso decr et o l egi sl at i vo, che saranno
s ot t opost i al l a di sci pl i na deri vant e d a l l a cont rat t az i one c ol l et t i va
naz i onal e i t al i ana. Accant o ai “v ecchi ” cont rat t i di l egge i t al i ana,
s ono st at e previ st e vari e possi bi l i t à di opz i one per cont rat t i di l egge
i t al i ana, t ut t e da eserci t ar e ent ro i l t erm i ne del 13 novembre 2000:
t al e i pot esi 25 ha i nt eressat o i m pi egat i c on doppi a ci t t adi nanz a in
s ervi z i o presso Uff i ci di pl om at i co -consol ari nonché i m pi e gat i co n
ci t t adi nanz a i t al i ana, t i t ol ari di cont r at t o a t em po i ndet erm i nat o
ovvero a t em po det erm i nat o ri nnovat o al m eno una vol t a, i n servi z i o
pres s o gl i Ist i t ut i It al i ani di C ul t ura.
At t ual m ent e, pert an t o, nel l ’am bi t o del cont i nge nt e o rdi na ri o
di 1.827 i m pi egat i a cont rat t o pr ess o gl i Uf fi ci di pl om at i co cons ol ari e di 450 i m pi egat i pr esso gl i Ist i t ut i It al i ani di C ul t ura,
s ono t i t ol ari di cont rat t i regol at i dal l a l e gge i t al i ana ci r ca 1.000
24
25
Articolo 1 5 4 D.P.R. n . 18 /19 67 , come modificato d all’articolo 1 d el D.L.v o n . 1 03 /2 000 .
Articolo 2 , comm i 5 e 6 , D.L. vo n . 103 /2 000 .
45
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
uni t à (di cui 900 i n servi z i o presso Uffi c i di pl om at i co -cons ol ari e 100
i n s ervi z i o presso Is t i t ut i It al i ani di C ul t ura).
I – II: L E
NORME DI RACCORDO : EVOLUZIONE E PR INC IP ALI ISTITUTI
CARATTER ISTICHE
Il qu adro gi uri di co di ri feri m ent o pe r l a cat e gori a i n quest i o ne
è - accant o al D. P .R . n. 18/ 1 967 per quant o appl i cab i l e - l a
cont rat t az i one col l et t i va naz i onal e del com part o Mi ni st eri . In
part i col ar e, i l m eccani sm o at t raverso i l qual e i vari C .C .N. L.
vengono appl i cat i anche al pe rsonal e a cont rat t o è cost i t ui t o da
accordi ad hoc , den om i nat i Accord i successi vi , i qual i i ndi cano l e
norm e col l et t i ve ap pl i cabi l i anche al l a cat e gori a del pe rsonal e a
cont rat t o, quel l e non appl i cabi l i e quel l e appl i cabi l i con gl i
adat t am ent i previ st i negl i A ccordi suc ce ssi vi st essi .
At t ual m ent e, sono i n vi gore du e Ac cor d i successi vi , concl usi
ri s pet t i vam ent e i l 22 set t em bre 1997 (rel at i vam ent e al C .C .N. L.
1 9 9 4-97) ed i l 12 apri l e 2001 (rel at i vam ent e al C .C .N.L. 1998 2001).
P er quant o ri gu arda l ’Accordo suc cessi v o del 1997, esso, ol t re
a di s porre l ’ appl i ca bi l i t à al person al e a cont rat t o a l e gge i t al i ana di
una s eri e di di sposi z i oni del C .C .N.L. 1995 -1998 26, di sci pli na in
m ani era sp eci fi c a m at eri e qu al i l e f er i e 27, l e f est i vi t à 28, i p erm essi
ret ri bui t i 29 e l e assenz e per m al at t i a 30.
Anal ogo es erci z i o è st at o operat o i n rel az i on e al vi ge nt e
C .C .N. L. C om part o Mi ni st eri (1998 -200 1) ed al l ’i pot esi di accordo
s ot t os cri t t a per i l personal e di ruol o i l 31 genn ai o 2001, e nt rat a i n
vi gore i l 17 m a ggi o 2001.
L’ Acco rdo successi vo del 12 apri l e 2001, ol t re ad i nquadrare
i l personal e a con t r at t o di l e gge i t al i ana nel l e posi z i oni econom i che
B1, B2 e B3 (ri spet t i vam ent e, ex m ansi oni ausi l i ari e, esecu t i ve e di
concet t o) 31, prevede speci fi cam ent e pe r i l personal e a c ont rat t o
al cuni i st i t ut i i nnovat i vi . In rel az i one a d essi è st at o concl u so con l e
Or gani z z az i oni S i ndacal i un C ont r at t o i nt egr at i vo, ch e ne d i sci pl i na
l ’appl i caz i one conc ret a; i n pa rt i col are si ri chi am a l ’at t enz i one sui
s egu ent i i st i t ut i :
26
27
28
29
30
31
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
1
3
4
5
7
3
Accordo
Accordo
Accordo
Accordo
Accordo
Accordo
successivo
successivo
successivo
successivo
successivo
successivo
del
del
del
del
del
del
22.10.1997.
22.10.1997.
22.10.1997.
22.10.1997.
22.10.1997.
12.4.2001.
46
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
F O N D O U N I C O D I A M M I N I S T R A Z I O N E 32. È st at o i st i t ui t o i n
anal o gi a a qu ant o previ st o per i l Fo nd o Uni co ri serv at o a l personal e
di ruol o; consent i rà di erogar e al cune i ndenni t à i nt rodot t e con
l a cont rat t az i one col l et t i va, ed i n part i co l are:

com pensi di ffer enz i at i st abi l i t i i n base al P aese di
servi z i o ed al l a posi z i one econom i ca co nt rat t ual e;

progre ssi one econo m i ca ori z z ont al e (“ posi z i oni super”),
che ve rrà ri conosci ut a sul l a base di p aram et ri fondat i
sul l ’anz i ani t à ed i t i t ol i di servi z i o, i n at t esa dei cri t eri
che ve rranno st abi l i t i nel prossi m o cont rat t o i nt egrat i vo
per i l M.A.E..
-
P A S S A G G I I N T E R N I 33. L’i st i t ut o si i spi ra sol o parz i al m ent e al la
ri qual i fi caz i one pro fessi onal e at t uat a per i l p ersonal e de l l e
aree funz i onal i . In r eal t à, esso si confi gura qual e m ecc ani s m o
di sel ez i one per ri copri re l e posi z i oni resesi v acant i d a l l a
cessaz i one dal l e fu nz i oni di un i m pi egat o a cont rat t o di l egge
i t al i ana con m ansi o ni di concet t o ovvero ese cut i ve. In t al e
caso, è p revi st o che per quel post o l ’Uf f i ci o al l ’est ero - pre vi a
aut ori z z az i one m i nist eri al e - possa ef f et t uare un a s el ez i one
i nt erna t ra gl i i m pi egat i di l e gge i t al i an a i n servi z i o presso l o
st esso Uffi ci o con m ansi oni i nferi ori . Il m ec cani sm o si basa
sul l a val ut az i one dei t i t ol i professi onal i e del l ’esi t o di
percorsi di a ggi or nam ent o e ri qual i f i caz i one prof essi onal i .
Tal i percorsi si svo l ger anno i n m an i er a anal o ga a quel l i gi à
sost enut i dal person al e di ruol o del l e ar ee funz i onal i , ovver o,
nel l e m ore d el l ’at t i vaz i one di corsi sp eci fi ci , sul l a b ase di
t i roci ni prat i ci .
-
F O R M A Z I O N E 34. Anche gl i i m pi egat i a cont rat t o saranno
benefi ci a ri dei pro gram m i di form az i one che v err anno st abi l i ti
annual m ent e
nel l ’am bi t o
di
accordi -quadro
t ra
l ’Am m i ni st raz i one e l e OO.S S ..
In consi deraz i one del l e
pecul i ari t à del r apport o d’i m pi ego del l a cat ego ri a, i
program m i si baseranno soprat t ut t o sul l a t el e -form az i one, l a
form a z i one i n l oco e l ’aut o -fo rm az i one.
I – III: I L
CODIC E DISCIPLINAR E
La m at eri a di sci pl i nare p er gl i i m pi e gat i con cont r at t o di l e gge
i t al i ana è re gol at a da gl i art i col i d al 23 e se gu ent i del C .C .N. L.
C om part o Mi ni st eri 1994 -97, così com e adat t at i a qu est a cat e gori a
32
33
34
Articoli 9 e ss. Accordo successivo del 12.4.2001; articolo 3 Contratto integrativo del
19.12.2001.
Articolo 4 Accordo successivo del 12.4.2001; articolo 5 Contratto integrativo del
19.12.2001.
Ar t i c o l o 6 C o n t r a t t o i n t e g r a t i v o d e l 1 9 . 1 2 . 2 0 0 1 .
47
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
di pers onal e. S i t rat t a di di sposi z i oni che preval gono su quel l e,
event ual m ent e di v e rse, cont e nut e nei si ngol i cont rat t i di i m pi ego,
t al vol t a m ol t o ri sal ent i nel t em po.
L’ art i col o 23 p resc r i ve i doveri d el di pendent e e cost i t ui sc e i l
quadro di ri feri m en t o gener al e p er v al ut are i l com port am ent o del
s i ngol o i m pi e gat o a i fi ni del l ’event ual e avvi o di un proc edi m ent o
di s ci pl i nare.
P er quant o ri gu ard a l e si ngol e i pot es i passi bi l i di sanz ione
di s ci pl i nare, un el e nco pi ù det t a gl i at o è fo rni t o dal l ’art i col o 25
(“C odi ce di sci pl i nare” ), i l qual e pr evede l e s e guent i quat t ro
cat e gori e di sanz i oni ri feri t e a di ve rse v i ol az i oni i n ordi ne c rescent e
di gravi t à:
dal ri m provero v erb al e al l a m ul t a di i m port o m assi m o pari a
quat t ro ore di r et ri buz i one, per l e vi o l az i oni ri chi am at e nel
com m a 2;
sospensi one dal se rvi z i o con pri vaz i one del l a r et ri buz i one
si no ad un m assi m o di 10 gi orni , per l e vi ol az i oni di cui al
com m a 3;
l i cenz i am ent o con preavvi so, pe r l e vi ol az i oni di cui al com m a
4;
l i cenz i am ent o senz a preavvi so, nei c asi previ st i dal com m a 5.
Il si st em a sopra si nt et i cam ent e ri chi a m at o è i m post at o sul
pri nci pi o di gradu al i t à del l a sanz i one ri spet t o al l a vi ol az i one
acc ert at a. In t al e c orni ce, è an che pr evi st o che, nel val ut are l a
gr avi t à del l e vi ol a z i on i , ovvero l a l oro qual i fi caz i one a i fi ni di
det erm i nar e i l t i po di sanz i one appl i ca bi l e i n concr et o, si deve f are
ri feri m ent o ad un a seri e di ci r cost anz e at t i nent i , per es e m pi o, ai
preced ent i di servi z i o, al l a vol ont ari et à, al grado di di s servi z i o
caus at o 35. Inol t re, ne l val ut are i l t i po e l ’ent i t à del l a sanz ione, va
t enut o cont o del l a cosi ddet t a r eci di va, ci oè di event ual i sanz i oni
com m i nat e nel bi en ni o preced ent e.
Esi st e i nfi ne una n orm a 36 ch e cons ent e com unque di avvi are
procedi m ent i di sci pl i nari anche p e r vi ol az i oni non st ret t am ent e
ri ent rant i nel l e i pot esi previ st e dal “c odi ce di sci pl i nar e”, m a ch e
cos t i t ui scano vi ol az i one dei dover i del di pendent e sanci t i
dal l ’art i col o 23.
Il p rocedi m ent o di sci pl i nare 37 si conform a ai pri nci pi d el l a
t em pest i va e pun t ua l e cont est az i one dei fat t i , non ché del
cont raddi t t ori o. La rel at i va procedu ra è m odel l at a con m odal i t à
35
36
37
Ar t i c o l o 2 5 , c o m m a 1 , A d a t t a m e n t i a l p e r s o n a l e a c o n t r a t t o d e l C . C . N . L . 1 9 9 4 - 1 9 9 7 .
Articolo 2 5 , comma 9 , Ad attamenti al p erson ale a con tratto d el C.C.N.L. 1 994 -1997 .
Articolo 2 4 Ad attamen ti al p erson ale a contratto d el C.C.N.L. 1 994 -19 97 .
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Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
di vers e a s econda del l a gravi t à d el l e cont est az i oni e qui ndi del l e
s anz i oni appl i cabi l i .
L’ avvi o del proc e di m ent o di sci pl i nare avvi ene sem p re a
s egui t o del l a cont est az i one scri t t a degl i add ebi t i , con l a sol a
ecc ez i one del ri m provero verb al e per i l qual e i l C apo dell ’Uffi ci o
può proced ere s enz a l e form e ri t ual i pre vi st e per i pro cedi m ent i che
conducono a sanz i oni di ent i t à super i ore. C on l a cont e st az i one,
al l ’i m pi egat o ven go no com uni cat i con preci si one i fat t i d ei qual i
egl i è ri t enut o res ponsabi l e, con t ut t e l e ci rcost anz e ri l evant i ,
nonché l a sanz i one di sci pl i nare ri t enut a appl i cabi l e al l a f at t i speci e.
La cont est az i one vi ene e ffet t uat a nel caso i n cui i l
res ponsabi l e del l ’U f fi ci o al l ’est ero v en ga a conos cenz a di u no o pi ù
fat t i che e gl i ri t en ga ri l evant i ai fi ni di sci pl i nari .
In t al e i pot esi , egl i deve proced ere i n uno dei due m odi
s egu ent i :
-
i n caso di vi ol az i oni che, sul l a b ase d el “codi c e di sci pl i nar e”,
si ano passi bi l i del l a sanz i one del ri m pro vero scri t t o ( censur a),
va ef fet t uat a l a con t est az i one per i sc ri t t o al l ’i m pi egat o ent ro
20 gi o rni dal l a con oscenz a del fat t o; c ont est ual m ent e, ovv ero
con at t o s epar at o, l ’i m pi egat o va conv ocat o pe r un’ audi z i o ne
da t enersi non pr i m a che si ano t ra scorsi 5 gi orni da l l a
cont est az i one; al l ’audi z i one, l ’i m pi egat o può farsi assi st ere
da un l e gal e ovv er o da un rapp resent ant e si ndac al e; i n ogni
m om ent o del l a procedura, l ’i m pi e gat o ha facol t à di present are
cont rodeduz i o ni scri t t e;
-
per l e vi ol az i oni com port ant i sanz i oni superi ori al l a censu ra,
l ’Uffi ci o di appa rt enenz a dev e eff et t uare una s e gnal az i one
al l ’Uffi ci o II d el l a D.G.P E., com pet en t e per l ’i st ruz i one del
procedi m ent o di sci pl i nare a cari co de gl i i m pi egat i a con t ra t t o
di l egge i t al i ana e per l ’i rro gaz i one del l a sanz i one; tal e
t rasm i ssi one va eff e t t uat a ent ro di eci gi orni dal l a conoscen z a
dei fat t i e ne va dat a com uni caz i one al l ’i m pi egat o; dal l a
ri cez i one del l a segnal az i one, l ’Uffi c i o II è t enut o ad
effet t ua re l a cont est az i one ent ro ul t eri ori vent i gi or ni ,
i nvi t ando l ’Uffi ci o al l ’est ero a conv ocare l ’i m pi e gat o per
l ’audi z i one; a segui t o del l ’audi z i one e sul l a base del rel at i vo
verbal e, ol t re che del l e cont rod eduz i oni , l ’Uffi ci o II del l a
D.G.P E. deci de nel m eri t o de l procedi m ent o e, se del ca so,
i rroga l a sanz i one dandone com uni caz i one al l ’i nt eressat o ed
al l a S ede.
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Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
Il ri spet t o dei t e r m i ni sopra i ndi cat i , da i nt endersi c om e
perent ori , è condi z i one per l a val i di t à del procedi m ent o , i l qual e,
al t ri m ent i , può essere i m p ugn at o per vi z i o di form a i nsanabi l e.
Al t ro m ot i vo di nul l i t à del proc ed i m ent o è l a m anc at a
affi s s i one del codi ce di sci pl i nare (ov vero i l pred et t o art i col o 25)
nel post o di l avoro, i n l uogo ac cessi bi l e a t ut t i gl i i m pi egat i .
In fi ne, va t enut o co nt o che i l procedi m ent o si est i ngue i n o gni
cas o dopo 120 gi orn i dal l a cont est az i one (t erm i ne p erent ori o).
Un cenno m eri t a anch e l a m at er i a dei r apport i t ra
procedi m ent o di sci pl i nare e proc edi m ent o penal e. In caso di
com m i ssi one i n servi z i o di gravi fat t i i l l eci t i di ri l evanz a penal e, i l
codi ce di s ci pl i nare prevede ch e qu est i f at t i cost i t ui scano co ndi z i one
per i l l i cenz i am ent o senz a preavvi so. In part i col are, esi st e l ’obbl i go
per l ’Am m i ni st raz i one, una vol t a apert o i l proc edi m ent o
di s ci pl i nare, di i nol t rare l a d enu nci a penal e, sospend endo i l
procedi m ent o i n se de di sci pl i nare i n at t esa del l a d et erm i naz i oni
del l ’Aut ori t à gi udi z i ari a. In gene ral e, i nol t re, qual ora gl i s t essi fat t i
per i qual i vi ene apert o i l proc edi m ent o di sci pl i nare si ano al l o
s t es s o t em po o gge t t o di un proc edi m ent o i n sede pe nal e, i l
procedi m ent o di sci pl i nare va sospeso si no al l a concl usi one del l a
caus a pen al e, per essere ri ap ert o ent r o 90 gi orni da t al e ul t i m a
s cadenz a.
La cont rat t az i one c ol l et t i va di sci pl i na i nol t re casi e m odal i t à
di s ospensi one c aut el are dal servi z i o del l ’i m pi egat o per l a durat a
del procedi m ent o penal e a suo cari co 38. Anche nel corso di un
procedi m ent o di sci pl i nare per fat t i per i qual i si a previ st a l a
s anz i one del l a sos pensi one dal se rvi z i o, l ’Am m i ni st razione può
di s porre l a sosp e ns i one dal servi z i o a t i t ol o caut el are al fi ne di
effet t ua re a cc ert am e nt i 39.
38
39
Articolo 2 7 Ad attamen ti al p erson ale a contratto d el C.C.N.L. 1 994 -19 97 .
Articolo 2 6 Ad attamen ti al p erson ale a contratto d el C.C.N.L. 1 994 -19 97 .
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Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
QUADRO RIEPILOGATIVO
SANZIONE
RIMPROVERO
VERBALE
(irrogato dal
Capo dell’Ufficio
all’estero)
NORME
FATTISPECIE PRINCIPALI
Art. 25,
co. 2
- inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in
materia di assenze per malattia e di orario di lavoro;
- condotta non conforme a principi di correttezza nei
confronti di dipendenti o del pubblico;
- negligenza nella cura di locali o beni affidati o sottoposti
alla vigilanza del dipendente;
- inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli
infortuni
e
di
sicurezza
senza
gravi
danni
per
l’Amministrazione o terzi;
- rifiuto di assoggettarsi a visite a tutela del patrimonio
dell’Amministrazione;
- insufficiente rendimento.
Adattam.
al CCNL
RIMPROVERO
SCRITTO O
CENSURA
(irrogato dal
Capo dell’Ufficio
all’estero)
MULTA
(FINO A 4 ORE DI
RETRIBUZIONE)
SOSPENSIONE DAL
SERVIZIO E DALLA
RETRIBUZIONE
(FINO A 10
GIORNI)
LICENZIAMENTO
CON PREAVVISO
Art. 25,
co. 3
Adattam.
al C C N L
Art. 25,
co. 4
Adattam.
al C C N L
LICENZIAMENTO
SENZA PREAVVISO
ART. 25,
CO. 5
Adattam.
al C C N L
- recidiva o particolare gravità d i infrazioni oggetto di
sanzioni inferiori;
- assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o
arbitrario abbandono dello stesso;
- ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a
trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
- svolgimento di attività lavorative durante lo stato di
malattia o infortunio;
- rifiuto di testimonianza o testimonianza falsa o reticente
in procedimenti disciplinari;
- minacce, ingiurie gravi, calunnie, diffamazioni o alterchi
negli ambienti di lavoro;
- manifestazioni
ingiuriose
nei
confronti
dell’Amministrazione;
- atti lesivi della dignità personale, comprese le molestie
sessuali;
- altri
comportamenti
che
rechino
grave
danno
all’Amministrazione o a terzi.
- recidiva in infrazioni che abbiano comportato la sanzione
della sospensione dal servizio;
- occultamento di circostanze relative ad uso illecito,
manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
dell’Amministrazione
sottoposti
alla
vigilanza
del
dipendente;
- rifiuto espresso di trasferimento;
- assenza ingiustificata per più di 10 giorni;
- persistente insufficiente rendimento o fatto grave che
dimostri incapacità di adempiere adeguatamente agli
obblighi di servizio;
- condanna definitiva per delitto non attinente al rappor to
di lavoro che non ne consenta la prosecuzione.
- commissione in servizio di gravi fatti illeciti per cui sia
fatto obbligo di denuncia penale;
- recidiva di vie di fatto negli ambienti di lavoro nei
confronti di dipendenti o terzi;
- accesso all’impiego mediante documenti falsi o mezzi
fraudolenti;
- commissione di atti o fatti dolosi di gravità tale da non
consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
- condanna definitiva per reati di mafia o ch e comportino
comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
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Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
QUADRO RIEPILOGATIVO - PROCEDIMENTO
CENSURA
SANZIONI SUPERIORI ALLA
CENSURA
SEGNALAZIONE
ALLA D.G.PE.
Non necessaria preventivamente.
Il Capo dell’Ufficio o della
Missione
deve
inviare
la
segnalazione entro il termine
perentorio di 10 giorni dalla
conoscenza del fatto.
CONTESTAZIONE
DI ADDEBITI
Deve essere avanzata dal Capo
dell’Ufficio all’estero entro il
termine perentorio di 20 giorni
dalla conoscenza del fatto.
L’Ufficio II della D. G.PE. invia
la contestazione entro il termine
perentorio
di
20
giorni
dall’arrivo della segnalazione.
GIUSTIFICAZIONI
SCRITTE
Le
giustificazioni
scritte
possono
essere
presentate
dall’impiegato durante tutto il
corso del procedimento.
Le
giustificazioni
scritte
possono
essere
presentate
dall’impiegato durante tutto il
corso del procedimento.
AUDIZIONE
L’impiegato deve essere sentito
presso l’Ufficio all’estero non
prima che siano trascorsi 5
giorni dalla contestazione.
L’impiegato deve essere sentito
presso l’Ufficio all’estero non
prima che siano trascorsi 5
giorni dalla contestazione.
IRROGAZIONE
DELLA SANZIONE
Deve avvenire, ad opera del
Capo
dell’Ufficio
o
della
Missione,
entro
i
termini
perentori di 120 giorni dalla
contestazione o di 30 giorni
dalla data in cui era prevista
l’audizione
alla
quale
il
dipendente non si sia presentato.
L’Ufficio
II
della
D. G.PE.
irroga la sanzione entro 120
giorni
dalla
contestazione
oppure 30 giorni dalla data in
cui era prevista l’audizi one, se
il
dipendente
non
si
è
presentato.
COMUNICAZIONE
Alla
conclusione
del
procedimento, gli atti devono
essere trasmessi alla D.G.PE..
SOSPENSIONE DEL
PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
PER
PROCEDIMENTO
PENALE
Il
procedimento
disciplinare
deve essere sospeso quando i
fatti contestati siano oggetto di
procedimento
penale
(su
denuncia dell’Amministrazione o
su
iniziativa
autonoma
del
P.M.).
Il
procedimento
disciplinare
deve essere sospeso quando i
fatti contestati siano oggetto di
procedimento
penale
(su
denuncia dell’Amministrazione
o su iniziativa autonoma del
P.M.).
Il procedimento deve essere
riaperto
entro
il
termine
perentorio
di
90
giorni
da
quando l’Amministrazione viene
a conoscenza della conclusione
del procedimento penale (120
giorni
per
i
procedimenti
relativi a fatti commessi prima
del 6 aprile 2001).
Il procedimento deve essere
riaperto
entro
il
termine
perentorio di 90 giorni da
quando l’Amministrazione viene
a conoscenza della conclusione
del procedimento penale (120
giorni
per
i
procedimenti
relativi a fatti commessi prima
del 6 aprile 2001).
(avvio del
procedimento)
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Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
* * *
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Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
I L P A S S A G G I O N E I R U O L I D E L MAE
Anche a confe rm a del l ’apprez z am ent o del l ’Am m i ni st raz i one
per i s ervi z i svol t i da gl i i m pi e gat i a cont rat t o p resso gl i Uffi ci
al l ’es t ero, con succ essi ve di sposi z i oni l egi sl at i ve è st at o agevol at o
i l pas saggi o nei ruo l i del M.A.E. di quest o personal e, l i m i t at am ent e
agl i i m pi e gat i aven t i ci t t adi nanz a i t al i ana e t i t ol ari di co nt rat t o a
t em po i ndet erm i nat o (si a di l egge i t al i an a che di l e gge l ocal e).
Da ul t i m o, i l D. L.v o n. 103/ 2000 ha previ st o una si gni fi c at i va
ri s erva di post i , ne l l ’ordi ne del 10%, a favor e del l a c at e gori a i n
ques t i one nel l ’am bi t o dei concorsi ch e d ’ora i nnanz i saranno bandi t i
dal M.A.E. per l e a ssunz i oni nel l e aree funz i onal i 40. È ovvi am ent e
neces sa ri o i l posses so dei r equi si t i ri ch i est i dal bando di c oncorso
i n quest i one.
In fi ne, l a Le gge n. 442/ 2001 i nt roduce due m ec cani sm i che
cons ent i ranno un i n gent e af fl usso nei r uol i di i m pi egat i a c ont rat t o:
- l a proro ga d i ul t eri o ri due anni del l a possi bi l i t à di i m m et t ere nei
ruol i del M.A.E. u n cont i ngent e di 50 i m pi egat i a cont ra t t o i n
s ervi z i o presso l e R appresent anz e d i pl om at i che e gl i Uffi ci
consol ari al l a dat a del 23 di cem bre 1999, l i m i t at am ent e al
personal e con m ans i oni di concet t o 41;
- l ’i m m i ssi one nei ruol i di un ul t eri ore cont i n gent e di 200
i m pi egat i a cont rat t o di ci t t adi nanz a i t al i ana nel l ’ar co di ci nque
anni , i n num ero m assi m o di cent o uni tà per anno (i n t al i t et t i
m assi m i sono ri com presi anche gl i i m pi egat i che d ove ssero
es sere assunt i nei ruol i a se gui t o di concorso ord i nari o,
s frut t ando l a suddet t a ri serva del 10% ). I r equi si t i ri chi est i sono
quel l i previ st i per l e posi z i oni econ om i che per l e qu a l i si
concorr e, non ché un t ri enni o di se rvi z i o l odevol e e cont i nu at i vo
presso gl i Uffi ci al l ’est ero (i vi com pre si gl i Ist i t ut i It al i ani di
C ul t ura).
Le i m m i ssi oni avranno l uo go t ram i t e concorsi ch e si
s vol ger anno second o m odal i t à gi à at t ua t e i n preced ent i occ asi oni . I
vi nci t ori dei concor si saranno t enut i a prest are ser vi z i o al M.A.E.
per al m eno 18 m esi ent ro qu at t ro anni dal l a concl us i one del
concorso st esso.
40
41
Articolo 1 6 7 D.P.R. n . 18 /19 67 , come modi ficato d all’articolo 1 d el D.L.v o n . 1 03 /2 000 .
Articolo 1 , comma 134 , Leg ge 2 3 d icemb re 19 96 , n . 662 .
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Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
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55
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
L’ E V O L U Z I O N E N O R M A T I V A R E C E N T E
La ri fo rm a del pers onal e a cont rat t o i nt rodot t a con i l D.L. vo
n. 103/ 2000 ha fat t o em erge re, nel corso del pri m o anno di
appl i caz i one, al cune quest i oni che hanno ri chi est o form e di
revi s i one e di per fe z i onam ent o.
A t al i probl em at i che si è fat t o front e con un provvedi m e nt o
l egi s l at i vo ad hoc 42, i l qual e rec epi sce a nche num eros e i ndi caz i o ni
em ers e i n sed e di co ncert az i one con l e Or gani z z az i oni S i ndacal i .
La l e gge i nt ervi ene, i n part i col are, n ei segu ent i set t ori :
-
I M P I E G A T I A C O N T R A T T O “S C H E N G E N ”. Tut t i i cont rat t i de gl i
i m pi egat i di t al e cat e gori a i n servi z i o al l a dat a d el 31
di cem br e 2001 sara nno prorogat i a t em po i ndet erm i nat o, per
l o svol gi m ent o di m ansi oni anal oghe a quel l e at t ual m ent e
ri vest i t e; ci ò, anch e i n sovrannum e ro ri spet t o al cont i nge nt e
gen eral e d el per sonal e a cont r at t o, con p ro gressi vo
ri assorbi m ent o;
-
R E G I M E D E L L E O P Z I O N I . C om e vi st o, i l D. L.vo n. 103/ 2000 ha
previ st o che al cune cat e gori e di i m pi egat i i n servi z i o al 13
m aggi o 2000 avesse ro l a facol t à di opt are per un cont r at t o a
t em po i ndet erm i nat o di l egge i t al i ana. La norm a escl ude va,
t ut t avi a, al cune ca t egori e di ci t t adi ni i t al i ani , t i t ol ari a l l a
st essa dat a di cont rat t i a t em po det er m i nat o, si a presso gl i
Uffi ci di pl om at i co - consol ari che p ress o gl i Ist i t ut i It al i an i di
C ul t ura. La nuova l egge pr evede qui ndi che v en gano ri aper t i i
t erm i ni (sei m esi d al l a dat a di e nt r at a i n vi go re d el l a l e gge
st essa) per es erci t are l ’opz i one per un cont rat t o di l egge
i t al i ana per gl i i m pi egat i con ci t t adi nanz a i t al i ana che, al 13
m aggi o 2000, e rano t i t ol ari di cont rat t o a t em po det erm i n at o
di l egge i t al i ana pr esso l e R app resent a nz e di pl om at i che e gl i
Uffi ci consol a ri , no nché pe r gl i i m pi ega t i i t al i ani degl i Ist i t ut i
It al i ani di C ul t ura che, al l a st ess a dat a, e rano t i t ol ari di
cont rat t i a t em po det erm i nat o che non a vessero ri c evut o al c un
ri nnovo. La norm a ri sponde ad evi de nt i fi nal i t à di equi t à
sost anz i al e.
-
P R O V V I D E N Z E S C O L A S T I C H E . La nuov a l egge ha i nt rodot t o, i n
favore de gl i i m pi egat i con cont rat t o a t em po i ndet erm i nat o
re gol at o dal l a l e gge i t al i an a, i l be nefi ci o del ri m bo rso
parz i al e de gl i oner i di i scri zi one e frequenz a di cors i di
i st ruz i one uni versi tari a o prof essi onal i da part e dei fi gl i
42
Legge 21 dicembre 2001, n. 442.
56
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
m aggi or enni a ca ri c o, fi no al v ent i sei es i m o anno d’et à. Tal e bene fi ci o
vi ene acco rdat o i n presenz a di cause d i forz a m aggi ore co nnesse con
l a si t uaz i one del l a S ede, l e qual i i m pedi scano l a no rm al e
frequenz a de gl i st udi i n l oco . Le provvi denz e vengo no
concesse l i m i t at am ent e ad una m i sur a pe rcent u al e st abi l i t a
annual m ent e di conc ert o dal Mi ni st ero degl i Af fari Est eri e da
quel l o del l ’Econo m i a e Fi nanz e.
L’ am m ont are non può
com unque ol t repass are i l 60% d el l e sp ese sost enut e ovv er o i l
5%
del l ’am m ont a re
annuo
del l a
ret ri buz i one
base
cont rat t ual m ent e pr evi st a.
-
E T À P E N S I O N A B I L E . Vi ene est esa an che a gl i i m pi egat i a
cont rat t o di l e gge i t al i ana l a fa col t à di perm ane re i n s ervi z i o
per un bi enni o ol t r e i l 65° anno di e t à, i n an al ogi a con i
di pendent i di ruol o degl i ent i pubbl i ci .
57
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
* * *
58
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
LA GESTIONE DEL PERSO NALE A CONTRATTO
Le qu est i oni concer nent i l a gest i one de l personal e a cont ra t t o
i n s ervi z i o presso gl i Uffi ci al l ’ e st ero fanno c apo al l a S ez i one III
del l ’Uffi ci o II del l a Di rez i one Gene ral e per i l P ersonal e.
Le com pet enz e d el l ’Uffi ci o ri gu ard ano t ut t a l a “vi t a
gi uri di ca ” del cont rat t o, dal l ’aut ori z z az i one ad espl et ar e l e prove
concorsual i , si no al l a ri sol uz i one. Fa ec cez i one l a m at eri a dei
congedi st rao rdi nar i , aspet t at i ve, p er m essi , et c., l a qua l e, com e
s egn al at o nei rel at i vi capi t ol i , fa cap o al l ’Uffi ci o I del l a st essa
D.G.P E.. La t rat t a z i one di t ut t a l a m at eri a è suddi vi s a su base
geo grafi ca t ra i di pe ndent i i n serv i z i o presso l a S ez i one III.
Inol t r e va t enut o pr esent e, dal punt o di vi st a cont abi l e, ch e i l
C ent ro di R esponsabi l i t à per l a gest i one di t al i cont rat t i è l a
Di rez i one Gener al e per gl i Aff ari Am m i ni st rat i vi , di Bi l anci o ed i l
P at ri m oni o (Uffi ci o IV ).
Il responsabi l e del l a S ez i one III è i l C onsi gl i ere di Le gaz i one
S t efano Zani ni ; i l Segret a ri o di Le gaz i one Gi useppe Fed el e segu e l a
m at eri a rel at i va a gl i i m pi egat i a cont rat t o i n servi z i o presso gl i
Is t i t ut i It al i ani di C ul t ura. La S ez i one III del l ’Uf fi ci o II d el l a
D.G.P E. gest i sce un t ot al e di quasi 2.5 0 0 i m pi egat i a cont ra t t o, così
s uddi vi si :
Ambasciate e Uffici consolari
Istituti Italiani di Cultura
Contingente Schengen
TOTALE
1.827
450
200
2.477
La se guent e t abel l a , el aborat a pr enden d o spunt o dai dec r et i
em anat i nel 2001, può essere ut i l e a fo rni re un quadro ri a ssunt i vo
del l e at t i vi t à svol t e dal l a S ez i one III nel corso del l ’anno 200 1:
Nuove assunzioni (in sostituzione o a carattere temporaneo)
Rinnovi dei contratti a legge locale
Nuovi contratti a legge italiana
Atti aggiuntivi e modifiche contrattuali
Ricollocazioni
P rocedimenti disciplinari
Cessazioni
TOTALE
59
108
729
27
1.664
3
9
73
2.613
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
CONCLUSIONI
I l 2 0 0 1 è st at o u n an n o c r u ci a l e n e l l a ge s t i o n e d el p e rs o n al e a
c o n t ra t t o d el M i ni st er o d e gl i Af f a r i E s t e ri .
L a r i f or m a i nt r o d ot t a d a l D . L . v o n . 1 0 3 / 20 0 0 n o n h a r i gu a r d at o
s o l t a n t o l ’ as p et t o gi ur i di c o d ei r a p p o rt i d’ i m p i e g o , m a a n c h e i l p r o f i l o
e c o n o m i c o . I l 2 0 0 1 h a r a p p re s e nt at o i nf a t t i a n c he l ’ a n n o i n c u i , a
s e g u i t o d i u n a c o mp l e ss a f a se di an a l i s i , si è ri s po s t o a l l ’ o r m ai
i m p r o r og a b i l e ne c es si t à di a d e gu a r e e t e n d e n zi al m e n t e u ni f or m a r e l e
b a s i r et ri b ut i ve d e l pe r s o n al e a c o nt r at t o i n t u t t a l a r et e e st e r a , s e c o n do
i c r i t e ri s t ab i l i t i d al l a n u o v a f o r m ul a zi o n e d e l l ’ a rt i co l o 1 5 7 d el D . P . R .
n . 1 8 / 19 6 7 .
N e s o n o d e ri v at i d u e s u c c e ss i v i p i a n i di a u m e n t i r e t r i bu t i vi c he
h a n n o co i nv o l t o pr i ma 8 1 3 i m p i e g a t i a c on t r at t o i n s er v i z i o i n 1 9 P a esi
( c o n d e c or r e nz a da l 1° g i ug n o ) , e p o i 1 . 8 45 i m p i e g at i i n s e rv i z i o i n t ut t a
l a r et e d i p l o m at i c o - c o n s ol a r e ( c o n de c or r e n za d a l 1 ° l u gl i o ) . C o m e
r i s ul t a t o c o nc l us i vo og n i i m p i e g a t o a c o nt ra t t o , i n m e di a , ha u suf r ui t o d i
u n a u m e nt o d el l a b as e r et ri b ut i va a n n u a d e l 2 5 % c i r c a . I n a g g i u nt a ,
p r i m a d el l a f i n e de l l ’ a n n o s ar a n n o ri c o n os c i ut i ul t e r i o r i c on g ua g l i , pe r
u n a c i f r a c o m p l e s si v a d i ol t r e se t t e mi l i a r di , a t u t t i gl i i m p i e ga t i
b e n e f i ci a ri d e i s udd e t t i a u m e nt i , al f i n e d i c o m p en s a re i r i t a rd i
n e l l ’ at t r i b uz i on e d eg l i a u m e nt i s t e s si .
M o l t o v a a n c or a f at t o i n vi st a d i u na pi ù c o m p l e t a
r a z i o n a l i zz a zi o n e d el l a m at e ri a , e d i n t al e o t t i c a s i st a co m p l e t a n d o l a
r e a l i zz a zi o n e d i u n n u o v o s of t w ar e i nt e g r at o c h e , at t ra v er s o l ’ us o
c o m u n e c o n l a D . G . A. A . , a s s i cu r i al t e m p o s t e s so l o s t r u m e nt o o p e r at i vo
p e r l a g e st i o n e gi u ri d i c a e d e c on o m i ca de l p er s o n al e a c o nt ra t t o ( i v i
c o m p r e so q u el l o i n s e r vi zi o p re s s o gl i I s t i t ut i I t al i an i di Cu l t ur a ) e
l ’ a rc h i v i o s t or i c o pe r a g e vo l ar e l a c o ns u l t a zi o n e di o g ni da t o u t i l e
a t t i n e nt e al ra p p o rt o d ’ i m pi e g o d e l me d e si m o p e r s o na l e.
I l 20 0 2 sa r à i l p r i mo a n n o di ge s t i o ne a u t o n o m a , d a p ar t e d i
q u e s t a D i r ez i o ne G e ne r a l e , d e l pe r s on a l e a c o n t ra t t o i n s er vi z i o p r e s so
g l i I st i t u t i I t al i ani d i C ul t u r a . S ar à l ’ o c ca s i o n e pe r s a n a re
d e f i n i t i v a m e nt e l e d i f f i co l t à p a ss a t e , i nt e rv e n e n do s u n o di f on da m e n t al i
q u a l i l a r ev i si o ne d ei c o n t i n ge n t i , l ’ a s su nz i o n e di n u o vo p e r son a l e p er
a p p r o ss i m a rs i a l l a co p e r t u r a d ei c on t i n ge n t i m e d es i mi , l a nec e s si t à di
s a n a r e l e r es i d ue s p e r eq u a zi o ni r et ri bu t i v e ri s pe t t o al ri m a n e nt e
p e r s o na l e a c o nt r at t o.
Per
r e al i zz a re
il
disegno
co m p l ess i v o
t r a cc i at o
d al
p r o v ve d i m en t o d i ri f o r m a , ve r rà d at a e s e c uz i on e al l a n u ov a l eg g e
c o n t en e nt e u l t e ri o ri , f o n d a m e nt a l i m i s u re a f a v o r e d el p e rs o n a l e a
c o n t ra t t o .
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Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
A L L E GA T I
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Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
I TESTI NORMATIVI
D E C R E T O L E G G E 1 3 M A R ZO 1 9 8 8 , N . 6 9
(NORM E IN M ATERIA PR EVIDEN ZIALE […])
DISCIPLINA DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
ARTICOLO 2
1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni
econo mic he previde nziali deriva nti da la voro dipendente, i la voratori assistiti
dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di
servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche
non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988,
gli assegni familiari, le quote di agg iunta di famiglia, ogni altro trattamento di
fa miglia co munq ue deno minato e la maggior azione di cui all'art. 5, D.L. 29
gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificaz ioni, dalla L. 25 marzo 1983, n.
79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni
previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo
familiare.
2. L'assegno co mpete in misura differenziata in rapporto al numero dei
compone nti ed al reddito del nucleo fa miliar e, secondo la tabella a llega ta al
presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di
lire dieci milioni per i nuclei fa miliari c he co mprendono so ggetti che si
trovino, a causa di infer mità o dife tto fisico o me ntale, nell'a ssoluta e
perma ne nte impo ssibili tà di dedicarsi ad un proficuo la voro, ovvero, se
minorenni, che abbiano difficoltà persiste nti a svolgere i co mpiti e le funzio ni
proprie della loro età. I medesimi live lli di re ddito sono aume ntati d i lire due
milioni se i soggetti di cui al comma 1 si t rovano in condizioni di vedovo o
vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o
nubile. Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al
comma 6 faccia no parte due o più figli, l'importo me nsile dell'a sse gno
spettante è a ume ntato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusio ne del primo.
3. Si osser vano, per quanto non previsto dal presente articolo, le nor me
contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30
maggio 1955, n. 797, e succ essive modificazioni e integrazioni, nonché le
nor me che disciplinano nell'a mbito dei rispettivi ordina me nti le materie delle
quote di aggiunta di fa miglia e di ogni altro tratta me nto di fa miglia comunque
deno minato.
4. La cessazione dal diritto ai tratta m enti di fa miglia co munque de no minati,
per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione
di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa
connessi.
5. Sono fatti salvi gli aume nti per situazio ni di fa mi glia spettanti al personale
in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del D.P.R. 5
gennaio 1967, n. 18 nonché dell'articolo 12, D.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215, e
degli articoli 26 e 27, L. 25 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo fa miliare è composto dai coniugi, con e sclusione d el coniuge
legalmente ed e ffettiva mente separato, e dai figli ed eq uiparati, ai sensi
dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n.
818, di età inferiore a 18 anni co mpiuti o vver o, senza limite di età, qualora si
trovino, a causa di infer mità o dife tto fisico o me ntale, nell'a ssoluta e
perma ne nte impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo
familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed
equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni
compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infer mità o
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Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
difetto fisico o menta le, nell'assoluta e per manente impossibilità di dedicarsi ad
un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni
previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età
inferiore a 18 anni comp iuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a
causa di infer mità o dife tto fisico o me ntale, nell'assoluta e per mane nte
impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi sia no
orfani di entra mbi i ge nitori e non abbia no conseguito il diritto a p ensio ne ai
superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo fami liare di cui al comma 6 il coniuge ed i
figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel
territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino
sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani
ovvero sia stata stipula ta conve nzione inter na zionale in materia di tr atta me nti
di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità
è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sent ito il
Ministro degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto
tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo fa miliare può essere co mposto di una sola persona qualor a la
stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia
un'e tà inferiore a 18 anni co mpiuti ovvero si trovi, a ca usa di infer mità o
difetto fisico o me ntale, nell'assoluta e per manente impossibilità di dedicarsi
ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un
asse gno. Per i co mpo nenti il nucleo fa miliare cui l'a sse gno è c orrisposto,
l'a sse gno stesso non è compatibile con altro asse gno o diverso tratta mento di
famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi
comple ssivi, a sso ggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi co mpone nti nell'a nno
solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la
corresponsione dell'assegno fi no al 30 giugno dell'anno successivo. Per la
corresponsione dell'a ssegno ne l primo se me stre dell'anno 1988 è assunto a
riferime nto il reddito conseguito nell'a nno solare 1986. Alla for mazione del
reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, iv i co mpr esi quelli
esenti da imposte e que lli soggetti a rite nuta a lla fo nte a titolo di imp osta o ad
imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i
tratta me nti di fine rapporto comunq ue denominati e le a nticipa zioni sui
tratta me nti ste ssi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo.
L'atte stazione del reddito del nucleo fa miliare è resa con dichiarazione, la cui
sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al
quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al
comune di residenza del dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da
pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente e
inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo fa miliare .
11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito p revisti nella tabella allegata al presente decreto e le
loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualme nte a
decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun a nno, in misura
pari alla variazione percentuale dell'indice dei p rezzi al consumo per le
fa miglie di operai ed imp iegati, calcolato dall'IST AT , interve nuta tra l'anno di
riferime nto dei redditi per la corresponsio ne dell'a sse gno e l'a nno
immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio d i cui all'articolo 4 del
decreto -legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla
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Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli
assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente d ella
Repubblica 30 ma ggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è
valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1988 -1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo
specifico accantonamento.
14. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
DECRETO LEGGE 1° LUGLIO 1996, N. 347
(DIFFERIM ENTO DI TERM INI PREVISTI DA DISPOSIZIONI
LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
NORM E RELATIVE AD IM PEGNI INTERNAZIONALI ED ALLA
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)
ARTICOLO 7
1. Limitatamente ad un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il contingente degli impiegati a contratto, di cui all'articolo
152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
succe ssive modificazio ni, è inte grato di duecento unità. T ale disponibilità,
nell'a mb ito del contingente medesimo, è esc lusiva me nte destinata ad essere
ricoperta con personale ave nte specific he prof essio nalità nel ca mpo
infor matico al fine di corrispondere alle nec essità operative conseguenti a gli
adempime nti rela tivi all'attuazio ne del siste ma di infor mazio ne previsto
dall'accordo di Schenge n di cui alla le gge 30 sette mbre 1993, n. 388.
2. All'o nere deriva nte dal co mma 1, valutato in lire 7.700 milioni per l'a nno
1996, in lire 11.840 milioni per l'anno 1997 e in lire 12.200 milioni per l'anno
1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello sta nzia me nto
iscritto, ai fini del bilancio trienna le 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialme nte
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con prop ri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662
(M ISURE DI RAZIONALI Z ZA ZIO NE DELLA FINAN ZA PUBBLICA)
ASSUNZIONE NEI RUOLI DI PERSONALE A CONTRATTO
ARTICOLO 1
134. Gli impie gati di c ittadina nza ita liana in servizio presso le rappresenta nze
diplomatic he e gli uffici consolari con contratto a te mpo indeter mina to
possono essere immessi nei ruoli del Ministero degli affari esteri, nell'ambito
delle dotazioni organiche determinate ai sensi dell'ar ticolo 22, comma 16,
della L. 23 dicembre 1994, n. 724, in numero massimo di cinqua nta unità per
ciascun anno del triennio 1997 -1999, tramite appositi concorsi per titoli ed
esa mi purc hé in posse sso dei requisiti prescritti per le qualifiche c ui aspirano
e purché abbiano compiuto alme no tre anni di servizio continuativo e lodevole.
Le relative modalità saranno fissate con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
del tesoro. Gli impie gat i a contratto così immessi nei ruoli sono destinati,
quale sede di prima destinaz ione, a prestare servizio presso l'a mministrazione
centrale per un periodo minimo di due anni.
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Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
LEGGE 28 LUGLIO 1999, N. 266
(DELEGA AL GOV ERNO PER IL RIORDINO DELLE CARRIERE
DIPLOM ATICA E PREFETTIZIA, NONCH É DISPOSIZIONI P ER IL
RESTANTE PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, […])
ARTICOLO 4
Personale assunto localmente dalle rappresentanze diplo matic he, dagli uffici
consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di
personale assunto localme nte dalle rappresentanze diplo matic he , da gli uffic i
consolari e, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 22 dicembre 1990,
n. 401, dagli Istituti italiani di cultura all'estero. Nell'esercizio della delega
verranno osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi, tenuto conto della
contrattazione collettiva esistente in mater ia, senza deter minare maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato:
a) revisione delle disposizioni di cui ai titolo VI del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifica zioni;
b) se mplificaz ione e omo ge neizzazione dei differenti regimi esistenti;
c) fissazione delle r etribuzioni e del relativo regime previde nziale ed
assistenziale, in un quadro di riferimento generale, tenendo conto delle
condizioni del mercato del lavoro locale e, principalme nte, delle re tribuzioni
corrisposte nella stessa sede da rappresentanz e diplomatic he e uffici consolari
degli altri Stati e uropei, prevedendo emolume nti co munq ue sufficienti ad
attrarre gli ele me nti più qualificati;
d) stipulazione de i contratti sulla base degli ordina me nti degli Stati di
accredita mento, assic urando co munque uno sta ndard minimo di tratta mento ne i
casi e per le materie in cui le previsioni della normativa locale si rivelino
inesistenti o insufficienti, e in particolare per quanto riguarda la maternità,
l'orario di lavoro, l'assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, i carichi di
famiglia;
e) esplicita indicazione delle nor me legislative abrogate.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle
Ca mere per l'espressio ne del parere da parte delle Co mmissioni pa rla mentari
compete nti per materia, esteso anc he alle consegue nze di carattere finanziario.
ARTICOLO 6
Proroga del termine per l'inte grazione dei contrattisti Sc henge n.
1. Il ter mine per l'integrazio ne di duece nto unità del continge nte degli
impiega ti a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ge nnaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, disposta
dall'articolo 7 del decreto -legge 1° luglio 199 6, n. 347, convertito, con
modificazio ni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, è prorogato fino al 31
dice mbre 2001. Nell'a mb ito del suddetto contingente, l'Amministrazione degli
affari e steri, te nuto co nto delle esige nze di servizio della rete diplo matico consolare, può procedere a nuove assunzioni o, alternativamente, al rinnovo
dei contratti già stipulati.
67
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
DECRETO LEGISLATIVO 7 APRILE 2000, N. 103
(MODIFICA DEGLI ARTICOLI 152 E SS. DEL D.P.R. N. 18/1967 E REGIME
TRANSITORIO)
DECRETO
LEGISLATIVO
CONCERNENTE
LA
DISCIPLINA
DEL
PERSONALE
ASSUNTO
LOCALMENTE
DALLE
RAPPRESENTANZE
DIPLOMATICHE, DAGLI UFFICI CONSOLARI E DAGLI ISTITUTI
ITALIANI DI CULTURA ALL’ESTERO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 4
DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1999, N. 266
ARTICOLO 1
1. Il titolo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, è sostituito dal seguente:
TITOLO VI
I mpiegati a ssunti a contratto dalle rappresenta nze diplo matic he, dagli uffici
consolari e dagli istituti di cultura.
Art. 152. Contingente e durata del con tratto
Le rappresentanze diploma tiche, gli uffici consolari di I categoria e gli Istituti
italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie
esigenze di servizio, previa autorizzazione dell’Amministrazione centrale, nel
limite di un contingente comple ssivo pari a 1827 unità per le rappresenta nze
diplomatic he e gli uffici consolari ed a 450 unità per gli Istituti italiani di
cultura. Gli impie gati a contratto svolgono le ma nsioni previste ne i contratti
individuali, tenuto conto dell’or ganizzazione del lavoro esistente negli uffici
all’estero.
Il contratto di assunzio ne è stipulato a te mpo indeter minato, con un periodo di
prova di nove me si, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del
capo dell’ufficio, si provvede a disporr e la conferma o la risoluzione del
contratto.
Art. 153. Assunzione d i impiega ti te mporanei
Le rappresenta nze diploma tiche, gli uffici consolari e gli Istituti italiani di
cultura possono essere autorizzati a sostituire con impie gati te mporanei, per il
te mpo di asse nza dal se rvizio e co munque per periodi di te mpo no n superiori a
sei me si, gli impie gati a contratto che si trovino in una delle situa zioni che
comportano la sospe nsione del tratta me nto econo mico.
Per particolari esigenze di servizio, gli uffici all’estero possono essere
autorizzati ad assumere, nei limiti del contingente di cui all’art. 152,
impiega ti te mporanei p er periodi non superiori a sei mesi. Detti contratti sono
suscettibili, stante il perdurare delle particolari esigenze di servizio, di un
solo rinnovo per un per iodo non superiore a sei mesi.
Gli impie gati a ssunti c on contratto te mporane o non possono essere assunti con
nuo vo contratto te mporaneo se non dopo che siano trascorsi almeno sei me si
dalla scadenza del loro precedente rapporto d i impiego.
Art. 154. Regime dei contratti
Per quanto non espressa mente disciplinato dal presente titolo, i contratti sono
regolati dalla legge locale. Fer mo restando quanto disposto in ma teria dalle
nor me di diritto inte rnazionale ge nerale e conve nziona l e, co mp etente a
risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall’applicazione del
presente decreto è il foro locale.
Le rappresentanze diploma tiche, o, in asse nz a, gli uffic i consolari di prima
classe accertano, sentite anche le rappresentan ze sindacali in sede, la
compatibilità del contratto con le nor me locali a carattere imp erativo e
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Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
assic urano in ogni ca so l’applicazione delle nor me locali più favorevoli al
lavoratore in luogo delle disposizioni del presente titolo. Le condizioni
contrattuali devono comunque essere adeguate a garantire l’assunzione degli
ele me nti più qua lificati.
Art. 155. Requisiti e modalità per l’assunzione
Possono essere assunti a contratto coloro che siano effettivamente residenti da
alme no due anni nel Paese dove ha sede l’ufficio presso cui prestare servizio,
abbiano co mpiuto il diciottesimo anno di età e sia no di costituzione fisic a
idonea all’espleta me nto delle ma nsioni per le quali debbono essere impiega ti.
Per le assunzioni di cui all’art. 153, si prescinde dal requisito della residenza.
Le persone da assumere devono dimostrare di possedere l’attitudine e le
qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni cui
dovranno essere preposti. Nella valutazione dell’attitudine si tiene conto, fra
l’altro, della conoscenza delle lingue italiana e locale, o veicolare,
dell’a mbie nte e degli usi locali, del corso di studi effettuati e dei titoli
conseguiti, no nché delle precedenti esperienze lavorative con ma nsioni alme no
equivale nti a quelle previste dal bando di assunzio ne o, nel caso di impiega ti
in ser vizio, immediata mente inferiori. Anc he nell’a mbito della promozio ne
culturale sono da considerarsi impre scindibili la conoscenza de lla lingua
italiana e di quella locale, o veicolare eventualme nte in uso nel Paese, nonc hé
la conoscenza dell’a mb iente e degli usi locali.
Le condizioni di cui al comma precedente sono stabilite con apposito decreto
del Ministro degli affari esteri, sentite le OO.SS., e sono accertate mediante
idonee prove d’esa me, che gara ntiscano l’imparzia lità e la tra sparenza. Il
Ministero autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto sulla base del
risultato delle prove. I contratti sono approvati con decreto ministeriale.
Art. 156. Doveri dell’imp iegato
Nel contratto sono particolar mente richia ma ti, fra i doveri dell’impiegato, gli
obblighi: di fedeltà; di prestare la propria opera con la massima diligenza nel
disimpe gno delle mansio ni c he gli so no affidate; della disciplina;
dell’osser vanza del se greto d’ufficio; di confor marsi nei rapporti d’ufficio al
principio di un’assidua e solerte collaborazione; di tenere nei confronti del
pubblico un co mporta mento confor me al prestigio dell’ufficio all’estero e tale
da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta anche pri vata alla
dignità dell’ufficio; di non esercitare altre attività lavorative.
Art. 157. Retribuzione
La retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale tenendo conto
delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e,
principalme nte,
delle
retribuzioni
corrisposte
nella
stessa
sede
da
rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri
Paesi, in primo luogo di quelli dell’Unione Europea, nonché da organizzazioni
internaz ionali. Si terr à altresì co nt o delle e ventuali indicazioni di ma ssima
fornite annualmente dalle OO.SS. La retribuzione deve comunque essere
congrua ed adeguata a garantire l’assunzio ne degli ele me nti più qualificati.
La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle
variazioni dei ter mini di riferimento di cui al precedente co mma e
all'a nda me nto del costo della vita.
La retribuzione a nnua base è determinata in modo unifor me per Paese e per
mansioni o moge nee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso
Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario
particolarme nte se nsibile nel costo della vita.
La retribuzione è di nor ma fissata e corrisposta in valuta locale, salva la
possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di p articolari motivi. Agli
69
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
effetti di cui al presente titolo, il corrispettivo in lire della retribuzione
corrisposta all’estero viene calcolato secondo un tasso di ragguaglio stabilito ai
sensi dell’art. 209.
Art. 157-bis. Assegno per il nucleo familiare
L’assegno per il nucleo familiare è regolato dall’art. 2 del decreto -legge 13
marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla le gge 13 ma ggio 1988,
n.153, fatta salva l’ap plicazione della norma tiva locale se più favorevole al
lavoratore.
Art. 157-ter. Orario di lavoro, orario di servizio e festività
La durata nor male dell’orario di lavoro è fissata dal contratto, nel rispetto di
quanto stabilito dall’art. 154.
Gli impie gati a contratto sono tenuti a svolge re le proprie ma nsio ni, nei limiti
dell’orario di lavoro stabilito dal contratto, all’interno dell’orario di servizio
stabilito dal capo dell’ufficio. L’orario di lavoro non può essere comunque
superiore a quello previsto per gli impie gati d i ruolo in Italia.
Il personale assunto a contratto benefi cia dello stesso numero di giornate
festive retribuite previste dal calendario delle festività osservate dalla sede di
servizio. Qua lora la normativa locale imponga la concessione di un numero
superiore di giornate festive retribuite e il dipendente decida di avvalersene, il
periodo di ferie di cui all’art. 157 -quater viene ridotto in misura
corrispondente.
Per particolari esigenze di servizio il capo dell’ufficio può richiedere anche
agli impiegati a contratto di prolungare la prestazione di lavoro oltre l ’orario
di servizio nor malme nte previsto, salvo recupero da effettuarsi secondo le
modalità previste per il personale in ser vizio nella stessa sede.
Art. 157-quater. Ferie
Il periodo di ferie per il personale a contratto è di 26 giorni lavorativi, in
aggiunta ai se i giorni di cui alla le gge 23 dice mbre 1977, n. 937. Sono
concessi periodi superiori ove disposto dalla legislazione locale.
Il dipendente assunto ai sensi dell’art. 153 ha diritto ad un periodo di ferie in
proporzione alla durata del suo rappor to di impiego.
Il dipendente non può rinunciare alle ferie. Per esigenze di servizio il
godime nto delle ferie può essere rimandato a ll’a nno succe ssivo. No n possono
essere cumulati più di due periodi di ferie annuali.
Art. 157-quinquies. Permessi
Agli impie gati a contr atto a te mpo indeter minato sono conce ssi per messi, in
occasione di eve nti fa miliari particolarme nte r ileva nti, deter minati co n decreto
del Ministro degli affari esteri in misura non superiore a quella prevista per il
restante personale.
Il lavoratore ha l’obbligo di esibire all’ufficio di appartenenza regolare
documentazione. Dura nte i per me ssi, egli ha diritto all'intera retribuzione per
un periodo comunque non superiore a 15 giorni nell’anno solare, esclusi dal
comp uto i giorni relativi al p er messo per contrarre matrimo nio.
Art. 157-sexies. Assenze dal servizio
L’astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio è regolata
dalla legge italia na, salva l’applicazione della nor mativa locale se più
favorevole alla lavoratrice.
Per i contratti a te mpo indeter minato, in caso di ma lattia, all’impiega to
assente spetta l’intera retribuzione per i primi 45 giorni e, nei successivi 15
giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono
essere concessi ulterio ri sei mesi senza retribuzione. T rascorso tale periodo
massimo di 240 giorni, durante il quale il lavoratore ha diritto alla
70
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di
impiego.
Superato il periodo di prova, per gravi mo tivi per sonali o di fa miglia
all'impiegato può essere autorizzata un’assenza dal servizio non retribuita per
non più di tre me si.
La durata co mple ssiva di assenza dal servizio fruita ai se nsi de l presente
articolo, eccettuati i p eriodi di cui al primo comma no n p u ò superare i dodici
mesi in un quinquennio.
Art. 158. Previdenza e assistenza
La tutela previdenz iale vie ne a ssic urata nelle for me previste dalla nor mativa
locale, ivi co mprese le conve nzioni e gli accordi internazio nali in vigore. Ove
la nor mativa locale non preveda alcuna fo r ma di tutela previdenziale, o
statuisca in modo ma nifesta me nte insufficiente, gli impiega ti a contratto
possono, su richiesta, essere assicurati presso enti assicurativi italiani o
stranieri.
Gli impie gati a contratto di cittadinanz a italiana possono optare per
l’applicazione della legislazione previdenziale italiana.
Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, essa viene assicurata nelle forme
prescritte co me obbligatorie dalla nor mativa locale. Nel caso la nor mativa
locale non pre veda for me di assic urazione sanitaria obbligatoria, o qualora
statuisca in modo ma nifesta me nte insufficie nte, gli impie gati a contr atto sono
assic urati, per prestazioni sanitarie in caso di ma lattia e mater nità, presso enti
assicurativi italiani o stranier i nei limiti dei livelli di assistenza garantiti in
Italia dal Servizio sanitario nazionale. La polizza deve prevedere anche la
copertura del coniuge, purché convivente e a carico, e dei figli fino al 26°
anno di età, purché conviventi e a carico.
Art. 1 58 bis. Infortuni sul la voro e ma lattie professio nali
Gli uffici a ll’e stero so no tenuti ad assic urare gli impie gati a contra tto contro
gli infortuni sul la voro e le malattie profe ssionali nelle for me previste dalla
legislazione locale, ivi co mprese le conv enzio ni e gli accordi inter na zionali in
vigore. Ove la nor mativa locale non preveda alcuna for ma di tutela contro gli
infortuni sul la voro e le malattie professionali, o statuisca in modo
manife sta mente insufficiente, gli imp iegati a contratto sono assicur ati presso
enti assicurativi italiani o stranieri ne i limiti delle corrispondenti
assic urazioni garantite alle analoghe cate gorie di impie gati in Italia.
Gli impie gati a contratto di cittadinanza ita liana possono in ogni caso, su
richiesta, essere assic ur ati contro gli infortuni e le malattie professionali ai
sensi della legislazione italiana.
Il rapporto di lavoro è risolto in caso di acc ertata inabilità per ma nente allo
svolgimento delle mansioni contrattuali.
Art. 159. Viaggi di servizio
In aggiunta al le spese di viaggio, all’impie ga to a contratto viene co rrisposta,
per i via ggi di serviz io, un’indennità gior na liera pari a un trente simo della
retribuzione base in go dimento o, qualora più elevata, della retribuzione base
dell’imp iegato a contra tto con a n aloghe ma nsioni in servizio nel Paese in c ui
la missione è effettuata. Qualora nel Paese non vi sia no impiega ti a contratto
con analo ghe ma nsioni, l’indennità è fissata dal Ministero in rifer ime nto ai
criteri di cui all’art. 157, primo co mma.
Art. 160. Assunzione presso altro ufficio
Nel caso di chiusura o soppressione di un ufficio all’estero, l’Amministrazione
si impe gna, nei limiti c onsentiti dalle e sige nze di servizio e dalle disponibilità
di bilancio, a ricolloc are entro tre mesi gli impie gati a contr atto presso un
altro ufficio all’estero , fer mo restando qua nto previsto dall’art. 166, primo
71
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
comma, lettera f). L’impiegato riassunto presso altro ufficio conserva, a tutti gli
effe tti, la precedente anzianità di servizio ed il precedente regime co ntrattua le.
L’impie gato che sia cessato dal servizio per gravi e docume ntati motivi
personali, dopo aver prestato lodevole servizio per alme no 5 anni presso un
ufficio all’estero, può essere autorizzato, tenuto conto delle esigenze di
servizio, a svolgere le propr ie mansioni presso un altro ufficio all’estero entro
tre mesi dalla cessazione presso la sede precedente. Anc he nei ca si di cui al
presente co mma, l’impiegato conserva la prece dente anzia nità di servizio.
Nei casi previsti dai precedenti si prescinde, nell a riassunzione, dalle
disposizioni di cui all’art. 155. Non può in ogni caso essere riassunto
l’impiegato che sia cessato dal servizio ai sensi dell’art. 161 e dell’art. 166,
primo co mma, lettere a ), b), c), d) ed e). Nel caso di soppressione o chiusura
di Istituti italiani di cultura, la riassunzione potrà essere disposta, tenuto
conto delle esigenze di servizio, anche in deroga alle dotazioni di personale a
contratto stabilite per i singoli istituti con apposito decreto ministeria le.
Nei soli casi di c ui al primo co mma, a gli imp iegati a contratto vie ne attribuito
un contrib uto alle spese di trasferimento nella misura determinata con apposito
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della progra mmazio n e econo mic a.
Art. 161. Cessazione dal servizio
Gli impie gati a contratto, oltre che per le cause previste dalle disposizioni del
presente titolo e dalla nor mativa locale, cessano dal servizio il primo giorno
del me se successivo al compime nto del sessantac inque simo anno di e tà. È fa tta
salva la possibilità di adottare limiti differenti, q ualora previsti dalla
nor mativa locale.
Art. 164. Sanzioni disciplinari
Agli impie gati a contratto può essere inflitta la sa nzione del rimpro vero
verbale e, in caso di rec idiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri
d’ufficio, quali ad ese mp io:
a. inosservanza delle disposizioni di servizio;
b. condotta non conforme a principi di correttezza;
c. insufficiente rendimento
d. comporta me nto non confor me al decoro dell e funzio ni.
Può essere inflitta, previa autorizzazione ministeriale, la sanzione della
sospensio ne dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo
di 10 giorni nel caso di:
a. recidiva plurima nelle infrazio ni di cui al co mma precedente ;
b. assenza ingiustificata dal servizio, fino ai 10 giorni, o arbitrario abbandono
dello stesso;
c. ma nifestaz ioni ingiuriose nei confronti dell’Amministrazio ne, nel rispetto
della libertà di pensiero;
d. svolgime nto di attività lavorative in violazion e del divieto di cui all’art.
156;
e. minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri
dipendenti;
f. atti, co mporta me nti o molestie, a nc he di ca rattere sessuale, c he siano lesivi
della dignità della persona.
Nei casi di infrazioni più gravi si procede alla risoluzione del rapporto di
impiego a nor ma dell’a rt. 166.
Nei casi previsti dai commi precedenti l’irrogazione delle sanzioni disciplinari
è preceduta dalla conte stazione scritta dell’addebito. All’impie gato a contratto
è concesso un termine di dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni.
Art. 166. Risoluzione del contratto
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Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
Il contratto a te mpo indeterminato può essere risolto da parte dell'imp iegato con
un preavviso di tre mesi, salva la possibilità di ridurre tale periodo con il
consenso dell’ufficio all’estero. Da parte dell'ufficio all’estero il contratto
può essere risolto, co n provvedime nto motivato inviato all’interessato, nei casi
seguenti:
a. per incapacità professionale;
b. recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma dell’art. 164 o recidiva
plurima nelle infrazio ni di cui al primo co mma dello stesso articolo;
c. assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a
10 giorni consecutivi lavorativi;
d. persistente insufficient e re ndime nto, o vvero qualsiasi fa tto grave che
dimostri pie na incapa cità ad ade mpiere a deguata me nte a gli ob blighi di
servizio;
e. condanna passata in giudicato per un delitto che, co mme sso fuori dal
servizio e non attinente in via diretta al rapporto di l avoro, non ne consenta la
prosecuzione per la sua specifica gravità;
f. per riduzione di personale o per chiusura della sede di servizio, fatta salva
la possibilità di riassunzione presso altro ufficio ai sensi dell’art. 160.
Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, l'ufficio
all’estero è tenuto ad un preavviso di tre mesi. In luogo del preavviso l'ufficio
può disporre, previa autorizzazione del Ministero, l'erogazione di un'indennità
in misura corrispondente all'intera retribuzio ne spettante per il periodo di
mancato preavviso.
Il preavviso di tre mesi non è dovuto nel caso di:
a. commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale;
b. alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi;
c. accerta mento c he l’impiego fu conse guito mediante la produzione di
documenti fa lsi o co munque con mezzi fraudolenti;
d. commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravità tale da non consentire
la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e. condanna pa ssata in giudicato per reati che co mportino, in Italia,
l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
In tutti i casi il rapporto di impie go è risolto previa autorizzazione
ministeriale.
Art. 167. Riserva di posti per gli impie gati a c ontratt o in occasione d ei
concorsi per l'accesso ai ruoli organici.
In occasione dei concorsi per l’accesso ai ruoli organici del Ministero degli
affari esteri, il 10 per cento dei posti messi a concorso è riservato agli
impiega ti di nazio nalità italia na co n cont ratto a te mpo indeter minato in
possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.
I posti riservati, se non utilizzati ai sensi del comma precedente, verranno
conferiti ai restanti candidati idonei.
Il personale a contratto immesso nei ruoli dovrà, ent ro un quadriennio
dall’immissione nei r uoli, prestare servizio per almeno diciotto mesi presso
l’amministrazione centrale.".
ARTICOLO 2
1. I contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente
decreto, fatto salvo quanto dispost o dal comma 2, continueranno ad applicarsi
finché gli uffici all’estero non provvederanno a stipulare, previa
autorizzazione ministeriale e comunque non oltre un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, dei nuovi contratti che recepiscano le
disposizioni di cui al decreto stesso.
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Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
2. I rapporti di impiego del personale di nazionalità italia na che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, è in servizio con contra tto a te mpo
indeter minato regolato dalla legge italia na continua no a d essere disciplinati
dalle nor me co nte nute nell’Accordo successivo per il personale di c ui all’art.
1, comma 4, 3° a linea , del CCNL co mparto Ministeri del 22 ottobre 1997 e
nella successiva contrattazione collettiva applicabile agli imp iegati a
contratto.
3. Restano valide le disposizioni dei contratti di impie go del personale di cui
al comma 2 relative alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti,
nonché all’assistenza malattia. I contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati
all. INPS per le assicurazioni in questione sono commisurati ad una
retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentito l’ente assicuratore interessato.
4. È fatta co munque sa lva, per il personale di cui al co mma 2, la possibilità di
chiedere, entro sei me si dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
che il regime di impie go venga sottoposto integralmente alle dispo siz ioni di
cui al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, come modificato dal presente decreto. In tal caso, muta ndo la legge
regolatrice del contratto, non sono più applicabili le nor me di cui all’Accordo
successivo e alla successiva contrattazione collettiva applicabile agli
impiega ti a contratto. Analo ga opzione può essere esercitata nei casi di
riassunzione di cui all’art. 160.
5. Il personale di cittadinanza italia na, in servizio con contratto a te mpo
indeter minato, o c he ha già avuto alme no un rinnovo contrattuale, presso gli
istituti italiani di Cultura alla data di entrata in vigore del presente decreto ha
la possibilità di optare, entro sei me si dalla stessa data, fra la sottosc rizione di
un nuovo contratto a te mpo indeter minato regolato dalla legge italiana, e
pertanto sottoposto alla disciplina di cui ai commi 2 e 3, ovvero di un
contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge locale e pertanto
sottoposto inte gralme nte alle disposizio ni di cui al T itolo VI del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ge nnaio 1967, n. 18, co me modificato dal
presente decreto.
6. Il personale a contratto in possesso di doppia cittadinanza italiana e
straniera, in servizio con contratto regolato dalla legge locale alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ha la possibilità di optare, entro sei
mesi dalla ste ssa data , fra la sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo
indeter minato regolato dalla legge italia na, e pertanto sottoposto alla
disciplina di c ui ai commi 2 e 3, ovvero di un contratto a te mpo indeter minato
regolato dalla legge locale e pertanto sottoposto integralmente alle
disposizioni di cui al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente decreto.
7. È fatto salvo il diritto all'indennità di fine rapporto, nella misura prevista
dai contratti di impiego, per gli impie gati in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
8. Fatta eccezione per i contratti stipulati ai sensi del comma 4, sono altresì
fatti sa lvi e ventuali tratta me nti più favore voli in materia di aggiunte di
famiglia previsti dai contratti in atto.
ARTICOLO 3
1. Sono abrogati gli articoli 162, 163, 165 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .
2. Sono abrogati l’art. 2, comma secondo, e l’art.14, comma terzo, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.
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Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
3. Sono abrogati l’art. 1 e l’art. 3, comma sec ondo, della legge 13 agosto 1980,
n. 462.
4. È abrogato l’art. 17, co mma 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 470.
5. È abrogato l’art. 17, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
6. Sono abrogati l’art. 1, comma 132, della legge 23 dice mbre 1996, n. 662,
limita ta me nte alle paro le: " Fatti salvi i rapporti contrattua l i in atto" , e l’art. 1,
comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
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Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
D E C R E T O L E G I S L A T I V O 2 6 M A R ZO 2 0 0 1 , N . 1 5 1
(TESTO UNICO DELLE D ISPOSIZIONI LEGISLAT IVE IN M ATERIA DI
TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA ', A
N O R M A D E L L ' A R T I C O L O 1 5 D E L L A L E G G E 8 M A R ZO 2 0 0 0 , N . 5 3 )
DISCIPLINA DELL’ASTENSIONE DAL SERVIZIO PER GRAVIDANZA
ARTICOLO 16. Divieto di adibire al lavoro le donne
1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precede nti la data presunta del parto, salvo quanto
previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data
presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre me si dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto
avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono
aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
ART ICOLO 20. Flessibilità del congedo di ma ternità
1. Fer ma resta ndo la durat a co mple ssiva del congedo di mate rnità, le
lavoratrici ha nno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal me se
precedente la data presunta del parto e nei quattro me si successivi al parto, a
condizione che il medico specialista del Servizio sanitario n azionale o con
esso conve nzionato e il medico co mpe tente a i fini della preve nzione e tutela
della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi
pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della p revidenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con
proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del
comma 1.
ARTICOLO 21. Documentazione
1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'ar ticolo 16,
lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto
erogatore dell'inde nnità di maternità il certificato medico indicante la data
presunta del parto. La da ta indicata nel certificato fa stato, nonostante
qualsiasi errore di previsione.
2. La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di
nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
ART ICOLO 22. T rattamento econo mico e nor mativo
1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento
della retribuzione per tutto il periodo del congedo di mater nità , anche in
attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
2. L'inde nnità e ' corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dice mbre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33,
ed e' co mprensiva di ogni altra inde nnità spettante per malattia.
3. I periodi di congedo di mater nità devono e ssere co mputati nell'a nzianità di
servizio a tutti gli effe tti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o
alla gratifica natalizia e alle ferie.
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Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
4. I medesimi period i non si co mputa no ai fini del ra ggiungimento dei limiti di
perma ne nza nelle liste di mobilita ' di c ui all'articolo 7 della le gge 23 luglio
1991, n. 223, fermi re stando i limiti te mporali di fruizio ne dell'indennità di
mobilità. I mede simi periodi si compu ta no ai fini del raggiungimento del
limite minimo di sei mesi di lavoro effettiva me nte prestato per poter
beneficiare dell'indennità di mobilita '.
5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera,
come attività lavorativa, quando i co ntratti collettivi no n ric hiedano a tale
scopo particolari requisiti.
6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo
non vanno godute contempora nea me nte ai periodi di congedo di mater nità.
7. Non viene cancella ta dalla lista di mobilita' ai sensi dell'articolo 9 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo di
maternità, rifiuta l'offe rta di lavoro, di impie go in opere o servizi d i pubblica
utilità, ovvero l'avvia mento a corsi di for mazione professiona le.
ARTICOLO 32. Congedo parentale
1.Per ogni ba mbino, ne i primi suoi otto anni d i vita, ciasc un ge nitore ha diritto
di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I
relativi congedi parentali dei geni tori no n possono co mplessiva me nte eccedere
il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente
articolo. Nell'a mbito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro
compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di c ongedo di maternità di cui al
Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cu i al comma
2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a dieci me si.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un
periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre m esi, il limite
comple ssivo dei conged i parentali dei genitori e' ele vato a undici me si.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e' tenuto,
salvo casi di oggettiva impossibilita ', a preavvisare il datore di lavoro secondo
le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e co munq ue con un
periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro
genitore non ne abbia diritto.
ART ICOLO 34. T rattame nto econo mico e nor mativo
1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai
lavoratori e' dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al
30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo co mple ss ivo tra i
genitori di sei me si. L'indennità e ' calc olata secondo quanto previsto
all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolunga me nto del congedo di
cui all'articolo 33.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a
quanto previsto ai commi 1 e 2 e' dovuta un'indennità pari al 30 per cento
della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia
inferiore a 2,5 volte l'importo del t rattame nto minimo di pensione a carico
dell'assic urazione gene rale obbligatoria. Il reddito e' deter minato secondo i
criteri previsti in mater ia di limiti reddituali p er l'integrazio ne al minimo.
4. L'indennità e ' corrisposta con le modalità di cui all'art icolo 22, comma 2.
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Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
5. I periodi di conge do parentale sono comp utati nell'a nzia nità di servizio,
esclusi gli e ffe tti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica
natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.
ARTICOLO 39. Riposi giornalieri della madre
1. Il datore di lavoro deve conse ntire a lle la voratrici madri, dura nte il primo
anno di vita del ba mb ino, due periodi di riposo, anc he c umulabili d urante la
giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario gior naliero di lavoro e' inferiore
a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e
sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del
lavoro. Essi co mportano il diritto della donna ad usc ire dall'azie nda.
3. I periodi di riposo sono di mezz 'ora ciasc uno quando la lavoratrice fruisca
dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro
nell'unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
ARTICOLO 40. Riposi giornalieri del padre
1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre
lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la ma dre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infer mità della madre.
ART ICOLO 47. Congedo per la malattia del figlio
1. Entrambi i ge nitori, alternativa me nte, ha nno diritto di astenersi dal lavoro
per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a
tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro,
nel limite di cinque giorni lavorativi a ll'anno , per le ma lattie di ogni figlio di
età compresa fra i tre e gl i otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il
certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del ba mbino che dia luogo a ri covero ospedaliero interrompe, a
richiesta del ge nitore, il decorso delle ferie in godime nto per i periodi di cui
ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul
controllo della mala ttia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non
ne abbia diritto.
ART ICOLO 48. T rattamento econo mico e nor mativo
1. I periodi di congedo per la mala ttia del figlio sono co mp utati nell'a nzianità
di servizio, esclusi gli effe tti relativi alle fer ie e alla tredicesima mensilità o
alla gratifica natalizia.
2. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.
ARTICOLO 51. Documentazione
1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, la lavoratrice ed
il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi
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Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il
medesimo motivo.
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Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
LEGGE 21 DICEMBRE 20 01, N. 442
(DISPOSI ZIONI INTEGR ATIVE IN M ATERIA DI IM PIEGATI A
CONTRATTO IN SERVIZI O PRESSO LE RAPPRESE NTANZE
DIPLOMATICHE, GLI UF FICI CONSOLARI E GLI ISTITUTI ITALIANI DI
CULTURA ALL’ESTERO)
ARTICOLO 1. Proroga di termini
1. E’ prorogata entro il ter mine massimo di due anni dall’e ntrata in vigore della
presente legge la scadenza per l’immissione nei ruoli del Ministero degli Affari
Esteri, ai sensi dell’articolo 1, comma 134, della legge 23 di cembre 1996, n.662 e
nell’a mbito delle dotazioni organic he esiste nti, della quota residua del continge nte
per il 1999 di cinquanta impiegati di cittadinanza italiana che, alla data del 23
dice mbre 1996, erano in ser vizio presso le Rappresenta nze diplomatic he e gli
Uffici co nsolari con contratto a te mpo indeterminato, la cui a ssunzio ne era
prevista per il 1999.
2. T ale termine è prorogato limitata me nte all’inquadra mento del solo p ersonale a
contratto con ma nsio ni di concetto nella posizione econo mica B3.
ARTICOLO 2. Immissioni nei ruoli organici
1. Gli impie gati a contratto di cittadinanza italiana in ser vizio presso le
Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti Italiani di Cultura
all’estero possono essere immessi, in deroga all’artic olo 39 della legge 27
dice mbre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed inte grazioni, nei r uoli
organici del Ministero degli Affari Esteri, nell’ambito delle dotazioni organiche
esiste nti, in numero ma ssimo di cento unità per anno, incluse le immi ssioni attuate
ai sensi dell’articolo 167, primo co mma, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ge nnaio 1967 n.18, come so stituito dall’articolo 1 del decreto
legislativo 7 aprile 2000, n.103, sino al raggiungime nto del numero c omple ssivo di
duecento unità nel corso del quinquennio successivo all’entrata in vigore della
presente legge.
2. Le immissioni avra nno luogo tra mite appositi concorsi per titoli ed esa mi, per
i candidati in possesso dei requisiti prescritti per le posizioni eco no mic he delle
aree funzionali e i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano
compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole.
3. Le procedure concorsuali saranno deter minate con decreto del Ministro degli
Affari Esteri, di concerto con il Ministro pe r la Funzione Pubblica.
4. Il personale a contratto immesso nei ruoli dovrà, entro un quadriennio
dall’immissione nei ruoli, prestare servizio per alme no diciotto me si presso
l’amministrazione centrale.
5. Il continge nte di 1827 impiegati a contratto di cui all’ articolo 152, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ge nnaio 1967, n.18, come
sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n.103, è integrato
delle unità di personale a contratto assunte ai sensi dall’articolo 7, pr imo co mma,
della legge 8 agosto 1996, n.426, la cui scadenza contrattuale è stata prorogata al
31 dicembre 2001 dall’articolo 6 della legge 28 luglio 1999, n. 266, purché in
servizio alla data del 31 dicembre 2001, anche in sovrannumero fino al loro
progressivo riassorbimento.
ARTICOLO 3. Opzioni
80
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
1.
Nei limiti del contingente di c ui all’artic olo 152, primo co mma, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, co me sostituito
dall’articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n.103, gli impiegati a
contratto di cittadina nz a italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatic he
e gli U ffici consolari, i quali alla data del 13 ma ggio 2000 erano titolari di
contratto di prima a ssunzione re golato dalla legge italia na, possono entro s ei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge presentare do ma nda di opzione
per un contratto a te mp o indeter minato regolato dalla legge italia na.
2. Nei limiti del contingente di cui all’articolo 152, primo co mma, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 genna io 1967, n.18, come sostituito dall’articolo
1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n.103, gli impiegati a contratto di
cittadinanza italiana in servizio presso gli Istituti Italiani di Cultura, i quali alla
data del 13 ma ggio 200 0 erano titolari di contratto di prima a ssunzione per il quale
non è intervenuto alla stessa data un rinnovo, possono entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente le gge presentare do manda di opzione per un
contratto a te mpo indeter mina to r egolato dalla legge ita liana.
ARTICOLO 4. Provvidenze scolastiche
1. Dopo l’articolo 158 bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n.18, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000,
n.103, è inserito il seg uente articolo 158 ter:
“Art. 158 ter. Provvidenze scolastiche
Al personale a co ntratto a te mpo indeter minato regolato dalla legge italiana in
servizio presso le Rappresentanze diplo matic he, gli U ffici consolar i e gli Istituti
Italiani di Cultura all’este ro il quale abbia figli maggiorenni a carico che, per
cause di co mprovata forza ma ggiore conne sse con la situazio ne della sede di
servizio, non possano frequentare regolari corsi di istruzione universitaria o
professionali a ssimilab ili sul posto, può esser e accordato, a doma nda , un rimborso
delle spese relative all’iscrizione ed alla frequenza di detti corsi presso istituti
universitari o professionali in altra sede, limitatamente al periodo di sussistenza
delle predette condizioni di forza maggiore e comun que no n oltre il ventiseie simo
anno di età.
I rimborsi verranno riconosciuti in una misura percentuale da determinarsi,
all’inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli Affari Esteri, di concerto
con il Ministro dell’Econo mia e delle Finanze, in re lazione alle disponibilità
finanziarie. T ale misur a non potrà co munque essere superiore al sessanta per cento
delle spese effettivamente sostenute per ciascun figlio.
L’importo del rimborso accordato secondo i precedenti co mmi del pre sente articolo
non può eccedere, per ciascun figlio, il cinque per cento dell’a mmo ntare a nnuo
della retribuzione base contrattualmente prevista”.
ARTICOLO 5. Assunzione presso altro ufficio
1. Il secondo comma dell’articolo 160 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ge nna io 1967, n.18, come sostituito dall’articolo 1 del decreto
legislativo 7 aprile 2000, n.103, è sostituito dal seguente:
“L’impie gato che sia cessato dal servizio per gravi e docume ntati mo tivi personali,
dopo aver prestato lodevole servizio per almeno c inque anni presso un ufficio
all’estero, può in via eccezionale essere autorizzato, tenuto conto delle esigenze di
servizio, a svolgere le proprie mansioni presso un altro uffic io all’e stero entro tre
mesi dalla cessazione presso la sede precedente. Anche nei casi di cui al presente
comma, l’impiegato conserva la precedente anzianità di servizio ed il precedente
regime co ntrattua le”.
ART ICOLO 6. Cessazio ne dal servizio per limiti d’età
81
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
1.
Al comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n.103, è
aggiunto il seguente:
“3 bis. E’ in facoltà del personale a contratto a te mp o indeter minato re golato dalla
legge ita liana di per ma nere in serviz io per un periodo massimo di un biennio oltre
i limiti di età per il colloca mento a riposo per essi pre visti”.
ARTICOLO 7. Copertura finanziaria
1. All’o nere derivante da lla presente le gge, valutato in Lire 1905 milioni per
l’a nno 2002 e in Lire 30 milioni a decorrere dall’a nno 2003, si provvede media nte
utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscrit to, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell’a mb ito dell’unità previsio na le di base di parte corrente “Fondo
speciale” dello stato di previsio ne del Ministe ro dell’Econo mia e delle Finanze per
l’a nno 2001, allo scopo parzialmente utiliz zando l’accant o na mento relativo al
Ministero degli Affari Esteri.
2. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare.
82
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
D.P.R. 31 LUGLIO 1980, N. 618
(ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI ITALIANI ALL’ ESTERO)
ARTICOLO 2. Beneficiari de ll'assistenza.
L'assistenza di cui all'art. 1 viene erogata, fatte salve le nor me in materia
contenute in accordi bilaterali o multilaterali tra l'Italia ed altri Stati:
A) Ai c ittadini italia ni iscritti negli ele nchi di cui al terzo co mma dell'art. 19
della L. 23 dice mbre 1978, n. 833, i quali svolga no attività lavorativa
all'estero, qualora tali soggetti non godano, mediante forme di assicurazione
obbligatoria o volontaria, di prestazioni garantite da leggi locali o di
prestazioni fornite dal datore di l avoro, o i livelli di tali prestazioni siano
palese me nte inferiori a quelli stabiliti ai se nsi dell'art. 3 della L. 23 dice mbre
1978, n. 833, purché appartenenti alle seguenti categorie:
1) cittadini occupati te mpora nea me nte all'este ro alle dipendenze o in rapporto
di compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro, ivi
compresi i ministri del culto cattolico o di altri culti c he svolga no attività
connesse al proprio ministero, i religiosi e le religiose del clero che svolga no
attività lavorativa presso terzi, i collaboratori familiari al servizio personale
di agenti o funzionari d elle rappresentanze diplo matic he o consolari;
2) lavoratori autono mi ivi co mpresi i liberi professionisti, che svolga no
all'e stero un'a ttività la vorativa per per iodi di te mpo limitato;
3) titolari di borse di studio presso Università o fondazioni estere;
4) lavoratori all'este ro, temporanea mente disoccupati, se mpre che tale
condizione risulti da attestazio ne rila scia ta dai co mpete nti uffici di
collocame nto dello S tato estero;
5) cittadini te mporane a mente all'e stero titolari di pensio ne corrisposta dallo
Stato o da istituti previdenziali italiani;
6) fa miliari dei sogge tti di cui ai precedenti numeri c he segua no il lavoratore
all'estero o lo raggiungano anche per br evi periodi (1).
B) Ai cittadini italiani, dipendenti pubblici, con attività di servizio all'estero
ed in particolare:
1) ai dipendenti dello Stato, compresi i contr attisti italia ni o stranie ri nonché
agli impie gati locali di cui al R.D. 18 gennaio 1943, n . 23, anche se non
pubblici dipendenti e a ncorché prestino la propria opera per missio ni di breve
durata presso rappresentanze diplo matic he, uffic i consolari, de legazioni
perma ne nti o speciali del Governo italiano all'e stero, ovvero partecipino per
conto del Governo stesso a commissioni, conferenze, trattative o riunioni fuori
del territorio nazionale anche presso organismi internazionali;
2) al personale milita re italiano, anc he di leva, in serviz io all'estero ed a
quello imbarcato su navi o aero mobili ita liani, c he abbia no bisogno di
tratta me nto sanitario in territorio estero;
3) al personale docente o non docente, di r uolo e non di ruolo, co mpre si gli
incaricati locali, in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali
italiane all'estero;
4) al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che svolga
attività a nc he te mporanea di servizio fuori del territorio della Repubblica;
5) al personale degli enti pubblici che presti la propria opera presso
delegazioni o uffici degli enti stessi all'estero;
6) agli esperti, ai tecnici ed al personale di cui agli articoli 17, 18, 21, 26 e 33
della legge 9 febbraio 1979, n. 38, sulla cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo, salvo quanto previsto dall'art. 20, secondo comma, d ella legge
stessa;
7) alle persone incaricate della direzione di uffici consolari nonché agli
esperti di cui all'art. 168 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18;
83
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
8) ai fa miliari dei soggetti di c ui ai numeri precedenti, esclusi quelli dei
contrattisti stranieri, che li seguano all' estero o li raggiungano anche per brevi
periodi.
[Per i contrattisti italiani e stranieri assunti con contratto regolato dalla legge
locale e per i loro familiari ave nti diritto in b ase alla le gge stessa, nonché per
gli impie gati locali di cui al regio dec reto n. 23 del 1943, l'assistenz a prevista
dal presente decreto è dovuta, qualora i soggetti interessati non godano
obbligatoria mente di prestazioni garantite da leggi locali ovvero tali
prestazioni risultino palese me nte inferiori ai livelli stabiliti ai s ensi dell'art. 3
della legge 23 dice mbre 1978, n. 833] (2).
L'assistenza in territorio estero compete anc he durante i viaggi dell'interessa to
da o per l'Italia, ovver o durante i viaggi e la perma ne nza per ragioni di lavoro
in località estere diverse da que lle di lavoro.
Per i soggetti di cui alla lettera A) le unità sanitarie locali di appartenenza
sono tenute a comunicare al Ministero della sanità il trasferimento all'estero.
Per i soggetti di cui alla lettera B) i Ministeri e gli enti pubblici sono tenuti a
comunicare al Ministero della sanità l'elenco dei propri dipendenti che si
recano all'estero per motivi di lavoro.
Il Ministero della sanità può per i soggetti di cui alla lettera A) verificare
tra mite le rappresenta nze consolari la e ffettiva per ma nenza a ll'estero degli
stessi e la consistenza del loro nucleo fa milia re.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 -14 febbraio 1989, n. 40, ha
dichiarato l'ille gittimità costituzionale dell'a rticolo 2, primo co mma, lettera
A), nella parte in cui esclude l'e rogazione dell'assistenza sanitaria di cui
all'art. 1 ai cittadini italiani che svolgono attività lavorativa all'estero, qualora
godano di prestazio ni fornite dal datore di lavoro a livelli no n pa lese me nte
inferiori a quelli stabiliti ai sensi dell'artic ol o 3 della Legge 23 dicembre
1978, n. 833.
(2) Comma abrogato dall'articolo 3 del D.L.vo n. 103/2000.
84
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
ACCORDO SUCCESSIVO PER IL PERSONALE DI CUI ALL’ARTICOLO 1,
COMMA 4, 3° ALINEA DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO MINISTERI
(22.10.1997)
ARTICOLO 1
1. Il Ministero degli Affari Esteri, nella stip ulazione dei contratti d'impiego a
te mpo indeter minato del personale di c ui all'art. 1 co mma 4, 3° alinea del
CCN L del co mparto Ministeri applicherà c on gli e ventuali adatta menti resi
necessari dalla peculiarità del rapporto, i seguenti articoli del CCNL del
comparto Ministeri:
Art. 2 : Durata, decorrenza, te mpi e procedure di applicazione del contratto
Art. 3 : Obiettivi e strumenti
Art. 4 : T empi e procedure per la stipulaz ione o il rinnovo del co ntratto
collettivo decentrato
Art. 5 : Livelli di contrattazione. Materie e limiti della contrattazione
decentrata
Art. 6 : Co mposizio ne delle delegazioni
Art. 7 : Informazione
Art. 8 : Esa me
Art. 9 : Pari opportunità
Art.10 : Consultazione
Art.11 : For me di partecipazione
Art.12 : Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro
Art. 13 : Interpretazione autentica dei contratti
Art. 23 : Doveri del dipendente
Art. 24 : Sanzioni e procedure disciplinari
Art. 25 : Codice disciplinare
Art. 26 : Sospensio ne caut elare in corso di procedimento disciplinare
Art. 27 : Sospensio ne cautelare in ca so di procedimento penale
2. Il Ministero degli Affari Esteri, nella stipulazione dei contratti di cui al
comma precedente, applicherà inoltre le norme di cui agli articoli se guenti del
presente accordo, che modifica no gli artic oli del CCN L di comparto dei
Ministeri, indicati tra parentesi nella titolazione, per adattare la
regola me ntazione dei singoli istituti alle particolari condizioni di impiego del
personale destinatario d ell'accordo.
3. Nel testo, il Ministero Affari Esteri è ind icato come " a mministr azione" ; il
personale destinatario dell'accordo è indicato come " categoria" .
ARTICOLO 2. Il contratto individuale di lavoro
(Art. 14 CCNL Ministeri)
1. Il rapporto di lavor o a te mpo indeter minato è costituito e regolato da
contratti individuali e dal presente contratto. nel rispetto delle disposizioni di
legge e della nor mativa comunitaria.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta,
sono co munque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) inquadra me nto professiona le, ma nsio ni e livello retributivo iniz iale ;
d) sede di servizio.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavo ro è regolato dalla
disciplina del vigente contratto collettivo anche per le cause che costituiscono
le condizioni risolutive del contratto di lavoro. È, in ogni modo, condizione
85
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento
procedura di recluta me nto che ne costituisce il presupposto.
della
4. Il contratto individuale di cui al comma 1, con decorrenza dalla data di
applicazione del prese nte co ntratto, sostituisce i provvedime nti di no mina dei
candidati da assumer e. In ogni ca so produ ce i medesimi e ffetti dei
provvedime nti di no mina previsti dalla nor ma tiva sinora vigente.
5. Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano anche ai rapporti
contrattuali di lavoro a te mpo indeter mina to in atto, per i quali restano
comunque sa lve tutte le clausole no n modificate da tali disposizioni.
ARTICOLO 3. Ferie
(Art. 16 CCNL Ministeri)
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie
retribuito.
Durante ta le periodo al dipendente spetta la normale retribuz i one.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi co mprensivi delle due giornate
previste dall'articolo 1, comma 1, lettera " a", della L. 23 dicembre 1977, n.
937. Sono fatti salvi, per i rapporti contrattuali in atto all'entrata in vigore
della legge n. 662 del 23/12/1996, gli aume nti di sei e di dodici giornate
previste all'art. 163, comma 1, del DPR n.18/1967, rispettivamente per le sedi
disagiate e particolarmente disagiate.
3. I dipendenti assunti dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto
a 30 giorni la vorativi di ferie co mpre nsivi delle due giornate pr eviste dal
comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di
ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale d i lavoro su cinque giorni, il
sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei
commi 2, 3 e 4 sono ridotti, rispettiva me nte, a 28 e 26, comprensivi delle due
giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera " a" , della L. 2 3 dicembre
1977, n. 937. Conseguentemente, gli aumenti di ferie di cui all'art. 163 ,
comma 1 , del DPR n. 18 del 1967 sono ridotti, rispettivamente, a cinque e a
dieci giorni.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire
nell'a nno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla me nziona ta legge n.
937/77.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è
determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di
mese superiore a quindici giorni è co nsidera ta a tutti gli e ffetti c ome mese
intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 18
conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e no n sono mo netizzabili. E sse sono
fruite nel corso di ciascun a nno solare, in periodi compatibili con le oggettive
esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
10. Compatibilme nte c on le oggettive esige nz e del servizio, l'Amministrazione
assicura comunque al dipendente il frazionamento delle ferie in più periodi. La
fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti
garante ndo al dipendente che ne faccia richiesta il godime nto di alme no 2
settimane continuative di ferie nel peri odo 1 giugno - 30 settembre o nel
periodo corrispondente nell'emisfero australe.
11. Qualora le ferie già in godime nto siano interrotte o sospese per motivi di
servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese docume ntate per il
viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle
ferie, no nché all'indennità di missio ne per la durata del medesimo viaggio. Il
86
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
dipendente ha inoltre d iritto al rimborso delle spese a nticipate per il periodo di
ferie non goduto.
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile
il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite
entro il 30 giugno dell'anno successivo.
13. Co mpatibilme nte c on le esige nze di servizio, in caso di motivate esigenz e
di carattere personale , il dipendente dovrà fruire delle ferie eventualmente
residue al 31 dice mbre entro il mese di aprile dell'a nno successivo a quello di
spettanza.
14. Le ferie sono sospese da malattie adeguata me nte e debita mente
documentate che abbia no dato luogo a ricover o ospedaliero o si siano protratte
per più di 3 giorni.
L'amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con
te mpestiva infor mazione.
15. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per mala ttia o infort unio,
anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il
godime nto delle ferie deve e ssere previa me nte a utorizzato dal dirigente in
relazione alle esigenze di servizio.
16. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto de lla cessa zione dal
rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite
per documenta te esige nze di serviz io, si procede al paga mento sostitutivo delle
stesse.
ARTICOLO 4. Festività
(Art. 17 CCNL Ministeri)
1. Sono consider ati giorni fe stivi le do menic he nonc hé gli altri gio rni festivi
del calendario delle festività osservate dal personale di ruolo in servizio nella
sede in cui il dipendente presta la sua opera; una di tali ulteriori festività
viene co mp utata tra i giorni di ferie di cui al precedente art. 3.
2. Il riposo settimana le cade normalme nte di Dome nica e no n deve essere
inferiore alle ventiquattro ore. Per i dipendenti turnisti il riposo può essere
fissato in altro gior no della settima na.
3. Ai lavoratori appartenen ti alle chiese cristiane avventiste ed alla religione
ebraica è riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del riposo sabbatico in
luogo di quello settima nale do menicale, nel quadro della flessibilità
dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leg gi del 22 novembre 1988,
n.516 e dell'8 marzo 1989, n.101. Le ore lavorative no n prestate il Sa bato sono
recuperate la Do me nic a o in altri giorni la vorativi senza diritto ad alcun
compe nso straordinario o ma ggiorazioni.
ART ICOLO 5. Perme ssi retribuiti
(Art. 18 CCNL Ministeri)
1. A doma nda del dipendente sono concessi per messi retribuiti per i segue nti
casi da documentare debita mente:
- partecipazione a concorsi od esa mi, limitata mente ai giorni di svolgime nto
delle prove: giorni otto all'anno;
- lutti per coniuge, pa renti entro il secondo grado ed affini di primo grado:
giorni tre per evento;
2. A do ma nda del dipendente possono inoltre essere conce ssi, nell'a nno, tr e
giorni di per messo retribuito per particolari motivi personali o fa miliari,
debitame nte d ocume nta ti.
3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in
occasione del matrimo nio.
87
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
4. I perme ssi dei co mmi 1, 2 e 3 posso no esse re fruiti c umula tiva me nte nell'anno
solare; gli stessi permessi non riducono le ferie e sono v alutati agli effetti
dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione.
6. I permessi di c ui all'art. 33, co mma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
non so no co mputati ai fini del raggiungimento del limi te fissato dai precedenti
commi e non riducono le ferie.
7. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri
perme ssi retribuiti previsti da specific he disposizioni di le gge.
ART ICOLO 6. Perme ssi brevi
(Art. 20 CCNL Ministeri)
1. Previa valutazione del dirigente o funzionario responsabile dell'unità
organizzativa, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il
perme sso di assentar si per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I perme ssi
concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore
alla me tà dell'orario di lavoro gior naliero e non possono co munque superare le
36 ore nel corso dell'anno.
2. La ric hiesta del perme sso deve essere for mulata in te mpo utile per
consentire al dirigente di adottare le misure organizza tive necessarie.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese
successivo, secondo le disposizioni del dirigente o funzionario responsabile.
Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retrib uzione viene
proporzionalmente dec urtata.
ART ICOLO 7. Assenze per malattia
(Art. 21 CCNL Ministeri)
1. Il dipendente asse nte per ma lattia ha diritto alla conser vazione del posto per
un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto per iodo, si
so mmano tutte le a ssenze per malattia inte rvenute nei tre anni precedenti
l'episodio morboso in c orso.
2. Superato tale periodo, al lavoratore che ne faccia richiesta, in casi
particolarme nte gravi può essere concesso di assentar si per un ulterio re
periodo di 18 mesi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di c ui al co mma 2, su
richiesta del dipendente l'amministrazione procede all'accertamento delle sue
condizioni di salute per il tramite di strutture sanitarie pubbliche ove possibi le
o, in alternativa, di un medico di fiducia, al fine di stabilire la sussistenza di
eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi
proficuo lavoro.
4. Superato il periodo di conservazione del posto previsto dal comma 1, o ppure
nel ca so che, a se guito di accerta me nto delle condizioni di salute da parte
dell'a mministrazione, il dipendente sia dichia rato permane nte me nte inidoneo a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere, salvo
particolari esigenze, a risolvere il rapporto.
5. I periodi di assenz a per mala ttia salvo q uelli previsti dal co mma 2 del
presente articolo non interro mpono la matura zione dell'a nzianità di servizio a
tutti gli effetti.
6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tu tela degli affetti da
TBC.
7. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per mala ttia
è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile , per i primi 45 giorni di assenza;
88
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
b) quota di retribuzione fissa mensile, corrispondente alla r etribuzione iniziale
spettante nella stessa sede a parità di ma nsioni ai contrattisti regolati dalla legge
locale, e comunque non inferiore alla quota sulla quale vengono pagati i
contributi INPS, fino al nono me se di asse nza;
c) 90% della retribuzione di cui a lla lettera " b" per i successivi 3 mesi di
assenza;
d) 50% della retribuzione di cui alla lettera " b" per gli ulteriori 6 mesi del
periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
e) i periodi di assenza di cui al comma 2 non sono retribuiti.
8. L'asse nza per malattia deve essere co municata all'ufficio di appartenenza
te mpestiva me nte e co munq ue all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si
verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo
comprovato impedime nto.
9. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccoma ndata con
avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza
entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale
prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è
prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
10. L'a mministrazione dispone il co ntrollo della mala ttia ai se nsi delle vige nti
disposizioni di le gge fin dal primo gior no di assenza, attraverso strutture
sanitarie pubblic he ove possibile o, in alternativa, medico di fid ucia.
11. Il dipendente, che durante l'assenza , per particolari motivi, dimori in
luogo diverso da quello di residenza, deve d arne te mpe stiva co municazione,
precisando l'indirizzo dove può esser e reperito.
12. Il dipendente asse nte per malattia, pur in presenza d i espressa
autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel
domicilio co municato all'a mministrazione, in ciascun gior no, anche se
dome nicale o fe stivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
13. La perma ne nza del dipendente nel proprio domicilio durante le fa sce orarie
come sopra definite può essere verificata nell'a mbito e nei limiti delle vige nti
disposizioni di legge.
14. Qualora il dipendente debb a allontanarsi, durante le fasce di reperibilità,
dall'indirizzo co munic ato, per visite mediche, prestazioni o acc erta menti
specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta,
documentati, è te nuto a darne preventiva co municazio n e all'a mministrazione,
eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedime nto.
15. Nel caso in c ui l'infer mità derivante da infortunio no n sul lavoro sia
causata da responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne
comunicazione all'ammini strazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo
responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai
sensi del co mma 7, lettere " a", " b" e " c" , compresi gli oneri riflessi inerenti.
16. Le disposizioni contenute nel pres ente articolo si applicano alle assenze
per malattia inizia te successiva me nte alla data di stipulazione del presente
accordo, dalla quale si comp uta il triennio previsto dal co mma 1. Alle assenze
per mala ttia in corso alla predetta data si applica la nor ma tiva vige nte a l
mo me nto dell'insorge nza della ma lattia per quanto attiene alle modalità di
retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più
favorevole.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti affermano I' esigenza del più rigoroso rispetto della corrispondenza
tra le mansioni for ma lme nte co nte mpla te da i contratti individ uali e quelle
effe ttiva me nte svolte.
89
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti si danno atto che l'applicazione del presente accordo ai dipendenti di
nazionalità italiana degli Istituti italiani di cultura all'estero può avvenire
esclusiva me nte nelle fattispecie di rapporti contrattuali sic ura me nte regolati
dalla legge italiana, anche a seguito di pronunce giurisdizionali passate in
giudicato, restando escluso che l'a pplicazione dell'accordo stesso possa
comportare la trasfor mazione di rapporti in atto a legge locale in rapporti a
legge italiana.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti si danno atto che gli adattamenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del
presente contratto saranno definiti dall'Amministrazione previo confronto con
le OO.SS: a livello nazionale decentrato.
90
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
C.C.N.L. PER IL COMPARTO MINI STERI 1994/97 - ADATTAMENTI PER
IL PERSONALE A CONTRATTO A LEGGE ITALIANA
CAPO IV - NORME DISCIPLINARI
ARTICOLO 23. Doveri del dipendente
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la
Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i princìpi di buon
anda me nto e imparzialità dell'attivit à a mministrativa, a ntepone ndo il rispetto
della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'insta ur azione di
rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i ci ttadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esige nza di gara ntire la migliore
qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osser vando le nor me del presente contratto, le
disposizioni per l'esecuzione
e la disciplina del la voro impartite
dall'Amministrazio ne, anche in relazione alle nor me in materia di sicurezza e
di ambie nte di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle nor me dei
singoli ordina me nti ai sensi dell'art. 24, L. 7 agosto 1990, n. 241;
c) non utilizzare a fini priva ti le infor mazioni di c ui disponga p er ragioni
d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo,
nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparen za e di accesso all'attività
a mministrativa pre vista dalla le gge 7 a gosto 1990, n. 241, dai regola me nti
attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione nonché di attuare le vigenti
disposizioni di legge in materia di autocertific azione;
e) rispettare l 'orario di lavoro, ade mpiere alle for malità pre viste per la
rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza
l'autorizzazione del capo dell’ufficio all’estero;
f) dura nte l'orario di lavoro, mantenere nei r apporti interpersonali e con gli
utenti condotta uniformata a princ ìpi di correttezza ed astenersi da
comporta menti lesivi della dignità della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività, che ritardino
il recupero psicofisico, in periodo di malattia od infortunio;
h) eseguire gli ordini inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o
mansioni che gli sia no impartiti dai superiori. Se ritiene c he l'ordine sia
palese me nte ille gittimo, il dipendente deve farne rimostra nza a chi l'ha
impartito, dichiara nd one le ragio ni; se l'ordine è rinnovato per isc ritto ha il
dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire
l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito
amministrativo;
i) avere cura dei locali, mobili, macc hinari, attrezzi, strume nti ed auto mezzi a
lui affidati;
l) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che
non siano di servizio;
m) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità
in connessione con la prestazione lavorativa;
n) osservare scrupolosa mente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali
dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non
siano debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in
locali non aperti al pubblico;
91
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
o) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente,
la dimora te mporanea, nonc hé ogni successivo muta me nto delle stesse;
p) in caso di malattia, dare tempe stivo a vviso all'ufficio di appa rtenenza, salvo
comprovato impedime nto;
q) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere diretta mente o indirettame nte interessi fina nziari o non fina nziari
propri.
ARTICOLO 24. Sanzioni e procedure disciplinari
1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati nell'articolo 23
del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione,
all'applicazione delle seguenti sa nzioni d isciplinari previo procedimento
disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un ma ssimo di quattr o ore di
retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni;
e) licenzia me nto con preavviso;
f) licenziamento senza preavv iso.
2. L'Amministrazione, fatta eccezione per il rimprovero verbale, non può
adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non
previa conte stazione scritta dell'addebito, da effettuarsi te mpe stiva mente e,
comunque, non oltre 2 0 giorni da quando l'ufficio istruttore secondo
l'ordinamento dell'amministrazione, è venuto a conoscenza del fatto e senza
aver sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione s indacale cui egli
aderisce o conferisce ma ndato. L’audizio ne viene in ogni caso effettuata
dall’ufficio di apparte nenza del dipendente, responsabile della trasmissio ne
dei relativi atti all’ufficio istruttore, nel caso di sanzioni superiori alla
censura.
3. La convocazione sc ritta per la dife sa non può avve nire prima c he siano
trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato
causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del
dipendente, la sanzione vie ne applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui la sanzio ne da co mminar e non sia di sua co mp etenza, ai
sensi dell'articolo 59, comma 4, del D. Lgs. n. 29/1993, il responsabile della
struttura in cui il dipendente lavora, ai sensi di quanto previs to al comma 2,
segnala e ntro dieci giorni all'ufficio co mpetente, a nor ma del cita to art. 59,
comma 4, i fatti da contestare al dipendente p er l'istruzio ne del procedimento,
dandone contestuale comunicazione a ll'interessato. In caso di manca ta
comunicazione ne l te r mine predetto si da rà corso all'accerta mento della
responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.
5. Al dipendente o, su sua espressa delega, al suo difensore, è consentito
l'acce sso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data
della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro
tale data, il procedime nto si estingue.
7. L'ufficio co mpete nte per i procedime nti d isciplinari, sulla b ase degli
accerta menti effettuati e delle giustificazio ni addotte dal dipendente, irroga la
sanzione applicabile tra quelle indicate nell'art. 25, nel rispetto dei princìpi e
dei criteri di cui al comma 1 dello stesso art. 25. Quando il medesimo ufficio
ritenga c he non vi sia luogo a procedere disciplinar me nte dispone la chiusura
del procedime nto, dand one co municazio ne all'interessa to.
8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi
due anni dalla loro applicazione.
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Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
9. I provvedimenti di c ui al co mma 1 no n sollevano il lavoratore dalle eve ntua li
responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
10. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 59 del
D.Lgs. n. 29/1993. (ora sostituito dall’art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001).
ARTICOLO 25. Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni i n
relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto
dall'art. 59 del D.Lgs. n. 29/1993 e successive modificazio ni ed integrazioni,
sono fissati i seguenti criteri generali:
a) Il tipo e l'e ntità di ciascuna delle sa nzioni so no deter minati anc he in
relazione:
- alla inte nzio nalità del comporta me nto, alla rilevanza della viol azione di
nor me o disposizioni;
- al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla neglige nza, impr udenza
o imperizia dimo strate, tenuto conto a nche della prevedibilità dell'e vento;
- all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
- al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro;
- al co mporta mento c omple ssivo del la voratore, con particolare riguardo ai
precedenti disciplinari, nel l'a mbito del biennio previsto dalla legge;
- al co mporta me nto ver so gli utenti;
b) Al lavoratore che abbia comme sso ma ncanze della ste ssa natura già
sanzio nate nel biennio di riferime nto, è irrogata, a seco nda della gravità del
caso e delle circostanze, un a sanzione di maggiore entità prevista nell'ambito
del mede simo co mma ;
c) Al dipendente re sponsabile di più manca nz e compiute con unica azione od
omissione o con più az ioni od o missioni tra loro collegate ed accertate con un
unico procedimento, è applicabi le la sanzione prevista per la ma ncanza più
grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
2. La sa nzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al
massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribu zione si applica al
dipendente per:
- inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per
malattia, nonché dell'orario di lavoro;
- condotta non conforme a princìpi di correttezza verso altri dipendenti o nei
confronti del pubblico;
- ne gligenza nella c ura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o
sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di
vigilanza;
- inosserva nza delle norme in materia di prevenzio ne degli infortuni e di
sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al
servizio o agli interessi dell'Amministrazione o di terzi;
- rifiuto di assoggetta rsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall 'articolo 6 della L. n.
300/1970;
- insufficiente rendimento.
L'importo
delle
ritenute
per
multa
sarà
introitato
dal
Bilancio
dell'Amministrazione e destinato ad attività sociali.
3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione de lla
retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica per:
- recidiva ne lle ma nca nze che abbiano co mportato l'applicazione del massimo
della multa oppure quando le mancanze previste nel comma 2 presentino
caratteri di particolare gravità;
93
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
- assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello
stesso; in tali ipotesi, l'e ntità della sanz ione è determinata in relazione alla
durata dell'a sse nza o d ell'abbandono del servizio, al disservizio deter mina tosi,
alla gravità della vio lazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni
causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
- ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, all’assunzione disposta per
esigenze di servizio presso altra sede, ai sensi dell’articolo 160 del D.P.R. n.
18/1967;
- svolgime nto di attività lavorative dura nte lo stato di malattia o di infortunio;
- rifiuto di te stimonianza oppure per testimo nia nza falsa o reticente in
procedimenti disciplina ri;
- minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazion i verso il pubblico o altri
dipendenti; alterchi con vie di fatto ne gli a mb ienti di lavoro, anc he con ute nti;
- manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, nel rispetto
della libertà di pensiero ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/197 0;
- atti, co mporta menti o molestie, a nc he di carattere sessuale, c he sia no lesivi
della dignità della persona;
- q ualsia si co mporta me nto da c ui sia derivato grave danno all'Amministrazione
o a terzi.
4. La sanzione disciplinare del licenziamento con preav viso si applica per:
- recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle ma nca nze previste
nel comma 3, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una
manca nza c he abbia comportato l'applicazione della sanzio ne massima di dieci
giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza
dell'Amministrazione o ad essa affidati, quando in relaz ione alla posizione
rivestita abbia un obbligo di vigilanza o controllo;
- rifiuto espresso all’assunzione presso altra sede disposta per esigenze di
servizio, ai sensi dell’articolo 160 del D.P.R. n. 18/1967;;
- assenza arbitraria ed ingiustificata dal se rvizio per un periodo superiore a
dieci giorni consecutivi lavorativi;
- persistente insufficiente re ndime nto, ovve ro per qualsiasi fatto grave che
dimostri pie na incapa cità ad ade mpiere a deguata me nte a gli ob blighi di
servizio;
- condanna passata in giudic ato per un delitto che, commesso fuori del servizio
e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la
prosecuzione per la sua specifica gravità.
5. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale per i quali
sia fatto obbligo di denuncia;
b) recidiva, negli a mbienti di lavoro, di vie di fatto contro altri dipendenti o
terzi, anche per motivi non attine nti al ser vizio;
c) accertame nto che l'impie go fu conse guito media nte la produzione di
documenti fa lsi e, co munq ue, con mezzi fraud olenti;
d) commissio ne, in ge nere, di fatti o atti dolosi, no n rico mpresi nella lettera
a), anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la
prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
e) condanna passata in giudicato:
1) per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della
legge n. 55/1990, modificata ed inte grata dall'art. 1, comma 1 della legge 18
gennaio 1992, n. 16;
2) quando alla condanna consegua, comunque, l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici.
6. Nel caso previsto dalla lettera a) del comma 5, l'amministrazione inizia il
procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia pe nale. Il procedimento
disciplinare rima ne tuttavia sospe so fino alla sente nza definitiva. Analoga
94
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale
e merga nel corso del procedime nto disciplinare già avviato.
7. Al di fuori dei casi previsti nel comma 6, quando l'amministrazione venga a
conoscenza dell'esistenza di un procedime nto penale a carico del d ipendente
per i medesimi fatti oggetto di procedime nto disciplinare, questo è sospeso
fino alla sentenza definitiva.
8. Il procedime nto disciplinare sosp eso ai se nsi dei co mmi 6 e 7 è riattivato
entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza
definitiva.
9. Le ma nca nze non e spressa mente pre viste nella prese nte ele ncazione sono
comunque sanzionate secondo i criteri di cui al com ma 1, facendosi
riferime nto, qua nto all'individuazione dei fatti sanz ionabili, ai d overi dei
lavoratori di cui all'articolo 23 e, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni,
ai princìpi desumibili dai commi precedenti.
10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la
massima pubblicità mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo
accessibile a tutti i dipendenti. T ale for ma di pubblicità è tassativa e non può
essere sostituita con altre.
ART ICOLO 26. Sospensione cautelar e in corso di procedime nto disciplinare
1. L'Amministrazio ne, laddove riscontri la necessità di espletare accerta menti
su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con
la sanzione della sospensione dal servizio e dalla re tribuzione, può disporre,
nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un
periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della
retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il
periodo dell'allonta na mento cautelativo deve e ssere co mputa to nella sanzio ne,
fer ma resta ndo la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di
sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allonta na me nto cautelativo, escluso quello comp utato
come sospensione dal servizio, è valutabile agli e ffetti dell'anz ianità di
servizio.
ART ICOLO 27. Sospensione cautelare in caso di procedime nto penale
1. Il dipendente c he sia colpito da misura restrittiva della libertà pe rsonale è
sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata
dello stato di detenzione o comunque dello sta to restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della
retribuzione anc he nel caso in cui venga sotto posto a procedime nto penale che
non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a
giudizio per fatti diretta me nte attinenti al rapporto di lavoro o comunq ue tali
da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento ai sensi dell'articolo 25, commi 4 e 5.
3. L'amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di
cui al comma 1, può prolungar e il periodo di sospensione del dipendente fino
alla sente nza definitiva , alle medesime condizioni di cui al co mma 2.
4. Resta fer mo l'obbligo di sospensione nei ca si previsti dall'art. 15, comma 1,
della legge n. 55/1990, come sostituito dall'art. 1, comm a 1, della legge n.
16/1992.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto, in tema di
rapporti tra procedime nto disciplinare e procedimento penale, dall'a rticolo 25,
commi 6, 7 e 8.
95
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
6. Al dipendente sospeso ai sensi del presente art icolo sono corrisposti
un'inde nnità pari al 50% della retribuzione fissa me nsile e gli assegni del nuc leo
fa miliare, con esclusio ne di ogni co mpe nso a ccessorio, comunque deno minato,
anche se pensionabile.
7. In caso di sentenza definitiva di assoluzio ne o proscioglime nto c on for mula
piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di
indennità verrà congua gliato con qua nto dovuto al lavoratore se fosse rima sto
in servizio.
8. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a ca usa di
procedimento penale, la ste ssa co nser va e fficacia, se non revocata, per un
periodo di tempo co munque non superiore a c inque anni. Decorso ta le ter mine
la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in
servizio. Il procedime nto disciplinare rima ne, comunque, sospeso sino all'e sito
del procedime nto penale.
ACCORDO SUCCESSIVO PER IL PERSONALE ASSUNTO CON
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LE
RAPPRESENTAN ZE ITALIANE ALL’ESTERO (12.4.20 01)
96
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
TITOLO I. PARTE NORMATIVA
CAPO I
ARTICOLO 1. Campo di applicazione
1. Il presente CCN L si applica al personale con co ntratto a te mpo
indeter minato, seco ndo la legge italia na, in servizio presso le rappresenta nze
diplomatic he e consolari all'estero , nonché presso gli istituti italiani d i
cultura, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del CCN L del co mparto Minister i
sottoscritto in data 16.2.99.
2. Nel testo del presente contratto, il Ministero degli esteri è indicato come
"amministrazione", il CCNL per il c omparto Ministeri sottoscritto il data 16
febbraio 1999 è indicato come " CCN L" .
ARTICOLO 2. Applicazione degli istituti del CCNL
1. Al personale di cui all'art. 1 si applicano i seguenti articoli dei sottoindicati
contratti collettivi di lavoro relativ i al personale del comparto dei Ministeri
con le relative precisazioni rese necessarie dalla peculiarità delle condizioni
di lavoro:
A) CCNL sottoscritto in data 16 febbraio 1999:
art. 2 (durata, decorrenza, te mpi e procedure di applicazione del
contratto), con esclusione del co mma 6;
art. 3 (obiettivi e strumenti);
art. 4 la contrattazione collettiva integrativa, con esclusione del
comma 3, lett. A, alinea 3, nonché della lett. B) alinea 1 e 3;
art. 5 (te mpi e procedure per la stip ulazione o il r inno vo del contratto
collettivo integrativo);
art. 6 (il sistema di partecipazione) con esclusione di quanto previsto
alla lettera A), comma 3, punto 1), lett. f, e lett. i) limitata mente
alle prestazioni, nonché alla lettera A), comma 2, punto 1), lett.
c) e lettera C), comma 1, punto 1), lett. a);
art. 7 (comitato pari opportunità);
art. 8 (i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa);
art. 9 (titolarità dei permessi e delle prerogative sind acali);
art. 10 (composizio ne della delegazione tratta nte della contrattazione
integrativa);
art. 11 (clausole di raffreddamento);
art. 12 (interpretazione autentica dei contratti);
art. 20 (relazioni sindacali del siste ma c lassificatorio), limitata me nte al
comma 1, lett. A) e lett. B) solo con riferimento al punto a),
limita ta me nte ai passaggi all'interno dell'area;
art. 21 (rapporto di lavoro a tempo parziale);
art. 22 (orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale);
art. 23 (tratta mento econo mico –nor mativo del persona le con rapporto di
lavoro a te mpo parziale) con esclusione del comma 5;
art. 24 ( mansioni superiori);
art. 34 (disposizioni particolari) limitata me nte ai co mmi 1, 2, 3 e 5;
art. 35 (nor me di rinvio): esso sarà applicabile con le precis azioni
effettuate negli specifici CCNL;
art. 36 (previdenza co mple me ntare);
art. 38 (nor ma progra mmatica) ;
B) Ipotesi di accordo sottoscritta il 31 gennaio 2001:
97
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
art. 2 art. 3 art. 6 art. 8 art.
art.
art.
art.
art.
9 17 18 22 23 -
art. 29 -
(Diritto di asse mblea);
(Muta me nto di profilo per inidoneità psico -fisica);
(Assenze per malattia) soltanto per quanto attiene al co mma 1,
punti 7/bis e 7/quater;
(Altre aspettative previste da disposizioni di legge) con
esclusione di quanto previsto dai commi 3 e 4;
(Congedi per eventi e cause part icolari);
(Clausole speciali) con riferime nto ai co mmi 1,2,3,4, 6,7,8,9;
(Diritti derivanti da invenzione industriale);
(orario del rapporto di lavoro a te mpo parziale);
(Tratta mento econo mic o - nor mativo del persona le con rapporto
di lavoro a te mpo parziale) solo in relazio ne al co mma 1, punti
1, 7, 9, 11 (con esclusione dei riferimento ai per messi retribuiti
per mater nità) e punto 12;
(Trattenute per scioperi brevi)
2. Le parti si danno atto che non sono applicabili al personale a contratto le
seguenti nor me dei sottoindicati contratti collettivi per il personale del
comparto dei Ministeri:
A) CCNL sottoscritto in data 16 febbraio 1999:
art. 18 (posizioni organizzative)
art. 19 (conferimento e revoca posizioni organizzative)
art. 20 (relazioni sindacali) comma 1, par. B, punto b) e c)
art. 25 (riduzione orario di lavoro)
art. 27 ( mobilità all'interno del comparto)
art. 29 (aume nti retribuzio ne base)
art. 30 (lavoro straordinario)
art. 33 (indennità di amministrazione)
art. 37 (Commissione professionisti)
B) Ipotesi di accordo sottoscritta il 31 gennaio 2001:
art. 4 (Assegnazio ne te mporanea presso altra a mministrazione)
art. 5 (Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in
eccedenza)
art. 7 (Aspettative)
art. 10 (Congedi dei genitori)
art. 11 (Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico -fisiche)
art. 12 (Tutela dei dipendenti portatori di handicap)
art. 13 (Diritto allo studio)
art. 14 (Congedi della for mazione)
art. 15 (Ricostituzione del rapporto di lavoro)
art. 16 (Copertura Assicurativa e patrocinio legale)
art. 17 (Clausole speciali) relativamente ai commi 5, 10, 11, 12, 13
art. 19 (Rapporto di lavoro a te mpo determinato)
art. 20 (Contr atto di fornitura di lavoro temporaneo)
art. 21 (Contratto di for mazio ne e lavoro)
art. 23 (Tratta mento econo mic o - nor mativo del personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale) , comma 1, punti 2 ,3,4,5,6, 8 e 10
art. 24 (Disciplina sperime ntale d el telelavoro)
art. 25 (Retribuzione e sue definizioni)
art. 26 (Lavoro straordinario)
art. 27 (Banca delle ore)
art. 28 (Bilinguismo)
art. 30 (Tratta mento di trasferta)
art. 31 (Tratta mento di trasferimento)
art. 32 (Tratta mento di fine ra pp orto)
art. 33 (Modalità di applicazione di bene fici eco no mici previsti da
discipline speciali)
98
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
3. Per quanto non previsto dai commi 1 e 2, si applicano nei confronti del
personale di cui all'art. 1, le norme del presente contratto che modificano gli
articoli del CCNL che vengono indicati tra parentesi nella titolazione.
4. Al personale di cui al presente CCN L, si applicano, comunque, ove
esistenti, le disposizioni di legge, riguardanti gli istituti di cui al comma 2,
destinate alla generalità dei lavorat ori. Per il trattamento di trasferta si
continua a fare riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 18 del 1967 e
successive
modificazioni
ed
integrazioni,
me ntre
il
trattamento
di
trasferimento, il trattamento di fine rapporto, le modalità di applicazione di
benefici economici previsti da discipline speciali sono disciplinati dal d. lgs.
n. 103 del 2000.
CAPO II. IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
ART ICOLO 3. Aree di inquadra me nto
(Art. 13 CCNL Ministeri)
1. Il nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Ministeri,
improntato a criteri di flessibilità correlati alle esige nze connesse ai nuovi
modelli organizzativi, si applica anche al personale a contratto di cui al
presente CCNL ed è costituito solo dall'area B, che viene articolata nelle
posizioni econo mic he B1, B2, B3.
2. L'area B viene individuata dalla declaratoria di cui all'Allegato A del
CCN L, c he descrive l'insie me dei requisiti indispensabili per l'inquadrame nto
nell'area ste ssa, corrispondente a live lli o mo ge nei di co mpetenze.
3. I profili, collocati nell'area B secondo l'allegato A del CCNL, descrivono il
contenuto professionale di attribuzioni specifiche relative all'area di
appartenenza. All'interno dell'area i profili sono caratterizzati da mansioni e
funzio ni contraddistinte da d ifferenti gradi di complessità e di contenuto e
possono essere collocati su posizioni eco no mic he diverse.
4. Ogni dipendente è tenuto a svolgere , come previsto dall'art. 56 del D.L.vo
n. 29/93, tutte le mansioni considerate equivalenti nella posizione di
appartenenza, no nché le attività co mp le me nta ri e str umentali a q uelle inere nti
allo specifico profilo attribuito.
5. L'individuazione dei profili professionali e la loro collocazione su ciascuna
posizione econo mica dell'area B sono definite nella contratta zione integrativa
per la revisione dei profili professionali del personale del Ministero degli
Affari Esteri con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 1, del
CCNL e con l'assistenza dell'ARAN.
ARTICOLO 4. Passaggi interni
(Art. 15 CCNL)
1. I passaggi inter ni d el personale a contratto da una posizione ec ono mica a
quella superiore dell'area B avvengono, previa autorizzazione ministeriale, in
caso di posto vacante nel medesimo ufficio a ll'e stero ove il personale presta
già servizio ai sensi d el D.P.R. 18/67 e successive modificazioni ed
inte grazioni, media nte procedure selettive volte all'accerta mento dell'idoneità
e della professionalità richiesta, di cui ai commi 3 e 4.
2. I passaggi di cui al comma 1 sono destinati al personale a contratto, in
possesso dei requisiti culturali previsti per i profili individuati ai sensi
dell'art. 3, comma 5 del presente CCNL, già in servizio ai sensi del D.P.R.
18/67 e successive mo dificazioni ed inte graz ioni presso il medesimo ufficio
all'estero ove si deter minano i posti disponibili.
99
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
3. Il passaggio dei dipendenti da una posizione all'altra all'interno dell'area
avverrà, nei limiti di cui al co mma 2, mediante percorsi di qualificazione ed
aggior na me nto professionale oppure tirocini pratici con esa me finale, al
ter mine dei quali sarà definita una grad uatoria per la cui for mulazio ne saranno
considerati, in ogni c aso, ele me nto deter minante la posizio ne eco no mica di
provenienza. Sono considerati altresì ele me nti utili l'e sperienza professionale
acquisita e il possesso di titoli di studio e professionali coerenti con i processi
di riorganizzazione o innovazione tecnologica.
4. Ai fini delle procedure selettive di cui al comma 1, al personale a contratto
si applicano i medesimi criteri definiti per il personale di r uolo del Ministero
degli Affari esteri nel contratto integrativo di amministrazione, ai sensi
dell'art. 20.co mma 1, lett. A) del CCN L, in q uanto co mpatibili con le
condizioni di lavoro del personale stesso.
5. Qualora la selezione di cui al comma precedent e abbia dato esito negativo o
se mancano all'interno del tutto le professionalità da selezionare,
l'a mministrazio ne procede all'assunzione dall'esterno, ai sensi della nor mativa
vigente.
ART ICOLO 5. Nor me di prima applicazione
(Art. 16 CCNL)
1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto è
inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla
stessa data, se nza incremento di spesa, mediante l'attrib uzione della posizione
econo mica, che vie ne indiv id uata co me se gue:
personale ausiliario: B1
personale esecutivo: B2
personale di concetto: B3
2. Nel caso di progressione interna nel sistema classificatorio ai sensi dell'art.
4 l'Amministrazione comunica per iscritto ai dipendenti interessati il nuovo
inquadra me nto conseguito, no nché le eve ntuali modific he del ra pporto di
lavoro ad esso correlate.
ART ICOLO 6. For mazione
(Art. 26 CCNL)
1. Nell'ambito dei principi generali definiti dall'art. 26 del CCNL ed ai fini
della sua applicazione per la for mazion e del personale a contratto, con
particolare riguardo all'attuazione dell'art. 4, l'amministrazione organizza, nel
quadro dei progetti di for mazio ne per il pe rsonale, specifici corsi teorico pratici nella sede di servizio all'estero, privile giando tecnic he te le matic he
(video conferenze, formazione a distanza, ecc.) che garantiscano il risultato
for mativo superando le difficoltà lo gistiche de ll'area di asse gnazione.
2. Nei casi in cui la for mazione abbia caratteristiche di o mo geneità e
coinvolga più unità di personale in servizio in uffici all'estero diversi e del
medesimo a mbito territoriale possono essere realizzati, su proposta delle sedi
interessate, corsi di formazione in modo congiunto.
TITOLO II. TRATTAMENTO ECONOMICO
100
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
ARTICOLO 7. La struttura del la retribuzione
(Art. 28 CCNL)
1. La struttura della retribuzione del personale di cui al presente CCNL è
costituita dai seguenti e molume nti:
a) retribuzione base prevista per ciascun ufficio all'estero in relazione a
ciascuna posizione eco no mica;
b) assegno personale non riassorbibile di cui all'art. 8;
c) compenso differenziato di cui all'art. 12;
d) sviluppo econo mico di cui all'art. 9.
2. Al personale di cui al presente CCNL continuano ad essere corrisposti gli
asse gni di c ui a ll'art. 162, ultimi d ue co mmi del D.P.R. 18 del 1967, ove
spettanti.
3. La retribuzione, co me individ uata al co mma 1, costituisce il tr atta me nto
econo mico onnico mpre nsivo per il personale di cui al presente CCN L.
ART ICOLO 8. Cessazio ne della progressione e cono mica per lodevole servizio
1. In applicazione di quanto previsto dal D.L.vo 7 aprile 2000, n. 103, ai fini
dell'attuazione dell'art. 2, comma 3 del D.L.von. 29 /93, gli aume nti periodici
biennali per lodevole servizio di cui all'art. 162 del D.P.R. 18/67 e successive
modi ficazio ni ed inte grazioni ce ssa no di essere corrisposti a decorrere
dall'e ntrata in vigore del medesimo D.L. vo
2. Il valore economic o degli aumenti biennali in godime nto costituisce un
assegno personale non riassorbibile.
ARTICOLO 9. Progressione economica orizzontale
(Art. 17 CCNL)
1. La progressione econo mica orizzontale si realizza media nte la previsione,
per ciascuna posizione all'interno dell'area, di due fasce retributive i cui
importi econo mici sono stabiliti nell'alle gata tabella C. L'imp orto de lla
seconda fa scia di cui alla T abella C assorbe il valore econo mico della prima
fascia.
2. Gli sviluppi economici, di cui al comma 1, sono attribuiti sulla base dei
medesimi criteri - definiti nel contratto collettivo integrativo del personale
Ministero affari esteri - ispirati alla valutazione dell'impegno, della
prestazione e dell'arricchimento professionale acquisito anche attraverso
interve nti for mativi e d i aggior na me nto.
ART ICOLO 10. Fondo unico per il personale a ssunto a contratto a te mpo
indeter minato presso le sedi estere
(Art. 31 CCNL)
1. A decorrere da 1 gennaio 2000 viene costituito presso il Ministero degli
Affari Esteri il Fondo di Amministrazione per il personale a contratto a tempo
indeter minato in servizio presso gli uffic i all'e stero, in cui confluiscono le
seguenti risorse:
a) risorse complessive pari a 290 milio ni di lire per l'anno 2000 e 1390 milioni
di lire per l'anno 2001;
b) fino ad un ma ssimo dell'80% delle risorse derivanti dall'utilizzo dei
rispar mi della corresponsione dell' assegno personale non riassorbibile di cui
all'art. 8, relativo al personale comunque cessato dal servizio a decorrere 1
101
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
giugno 2000. Tale percentuale verrà gradualmente ridotta in correlazione con
quanto previsto dai commi 2 e 3;
c) risorse del Fondo unico per i contrattisti già utilizzate per finanziare i
passaggi eco no mic i a ll'inter no dell'area e riasse gnate dai capitoli degli
stipendi dell'Amministrazione al Fondo stesso dalla data di cessazione dal
servizio a qualsiasi titolo del personale che ne ha us ufruito.
d) le econo mie conse gue nti alla trasfor maz ione del rapporto di lavoro da
te mpo pieno a te mpo parziale ai sensi dell'ar t. 1, commi da 57 e segg. della
legge 662/96 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) eventuali quote di rispar mi di gestio ne individ uate con la contrattazione
integrativa riferibili alle spese del personale del presente CCNL, fatte salve le
quote che disposizio ni di le gge riserva no a rispar mio del fabbisogno
comple ssivo.
2. Ai fini della rideterminazione dalla percentuale di cui al comma 1, lett. b),
la misura co mple ssiva del tratta mento economico del personale cessato dal
servizio costituisce il limite ma ssimo di spesa entro il quale deve essere
contenuto il valore della predetta percentuale e l'onere per la nuova
assunzione.
3. Le risorse di cui al comma 1 confluisc ono nel Fondo in misura no n
superiore all'importo medio annuo pro -capite di L. 7 milio ni riferito alle unità
di personale a contratto di cui al presente CCNL, in servizio nell'anno
precedente a quello di riferimen to.
ARTICOLO 11. Utilizzazione del Fondo unico per il personale assunto a
contratto a te mpo indeter mina to presso le sedi estere
(Art. 32 CCNL)
1. Le risorse del Fondo unico per i contrattisti all'estero sono utilizzate per:
a. attribuire i compe nsi dif fere nziati di cui all'art. 12;
b. fina nziare i passa ggi da una posizio ne econo mica all'altra all'inter no
dell'area, di cui all'art. 4;
c. finanziare la progressione economica orizzontale di cui all'art. 9.
2. Le risorse di cui all'art. 10, lett. d) sono a ssegnate pro-quota al personale
che, nell'a mb ito della sede di servizio, si assume l'o nere di c oprire la
maggiore attività la vo rativa deriva nte dalla trasfor mazio ne del rapporto di
lavoro a tempo parziale, secondo i criteri gene rali stabiliti dalla contrat tazione
integrativa di amministrazione.
3. Nei passaggi di cui al comma 1, lett. b), al dipendente che acquisisce la
posizione econo mica superiore spetta il tratta mento econo mico percepito dal
personale che ha lasciato disponibile il posto, al netto dell' a sse gno me nsile
non riassorbibile di cui all'art. 8. Lo ste sso ma ntie ne, altresì, l'asse gno
mensile non riassorbibile in godimento.
4. Le eventuali somme non utilizzate nell'anno di riferimento vengono
riassegnate al Fondo unico per essere corrisposte entr o l'esercizio successivo.
ART ICOLO 12. Criteri per l’asse gnazio ne di compe nsi differenziati
1. Nell'ambito delle risorse del Fondo unico di cui all'art. 10, sono definiti
compe nsi differenziati in relazione alle eter ogenee esige nze del personale in
servizio nelle diverse sedi all'estero, da corrispondersi per dodici mensilità a
decorrere dal 1° dicembre 2000;
2. La determinazione della misura econo mica dei compensi di cui al comma 1,
avviene sulla base dei seguenti criteri:
a. retribuzioni medie per Pa ese e in relazione a ciascuna posizio ne e cono mica
del personale a contratto;
102
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
b. incre me nto del costo della vita all'estero espresso in $ U SA nel biennio 1998 1999.
3. In relazione ai criteri di cui al comma 2, nella Tabella B le sedi all'estero
sono ripartite in quattro gruppi e nella Tabella A viene definita la misura dei
compe nsi di c ui al co mma 1, c he sono graduati, all'interno di c iasc un gruppo,
secondo le posizioni econo mic he dell'area B. Le T abelle possono essere
modificate nei successivi contratti co llettivi nazionali di lavoro.
TITOLO III. NORME FINALI
ARTICOLO 13. Ricollocazione del personale a seguito di chiusura della sede
1. In caso di chiusura o soppressione di un ufficio all'estero, l'amministrazione
si impe gna, nei limiti c onsentiti dalle e sige nze di servizio e dalle disponibilità
di bilancio, a ricollocare entro tre mesi gli imp iegati a contratto presso altro
ufficio all'estero, fermo restando quanto previsto dall'art. 166, primo comma,
lett. f) del D.P.R. 18 del 1967.
2. Nei casi di cui al comma 1, i dipendenti a contratto conservano a tutti gli
effe tti l'a nzianità pregressa e il precedente regime contrattuale.
3. Il dipendente che sia cessato dal servizio per gravi e documenta ti motivi
personali, dopo aver prestato lodevole servizio per a lme no cinque a nni presso
un ufficio all'estero, può essere autorizzato, tenuto conto delle esigenze di
servizio, a svolgere le proprie ma nsioni presso un altro ufficio a ll'estero, entro
tre me si dalla cessazione presso l'ufficio prec edente. Anche ne i ca si di cui al
presente comma il dipendente conserva la precedente anzianità di servizio.
ARTICOLO 14. Disposizioni finali
1. Per quanto non e spressa me nte pre visto ne l suddetto CCN L, co ntinuera nno
ad applicarsi le norme del Titolo VI del D.P.R. 18/67 e succ essive
modificazio ni ed inte gr azioni.
2. Gli importi, e spressi in lire, di cui alle T abelle A e C sono corrisposti ne lla
valuta di paga me nto e secondo le procedure utilizzate per le retribuzioni.
T ABELLA A. Co mpe nsi differe nziati di cu i all’art. 12:
103
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
Gruppo A:
¨
Contrattisti B3:
+£ 690.000 annue;
¨
Contrattisti B2:
+£600.000
annue;
¨
Contrattisti B1:
+£510.000
annue;
Gruppo B:
¨
Contrattisti B3:
+£483.000
annue;
¨
Contrattisti B2:
+£420.000
annue;
¨
Contrattisti B1:
+£357.000
annue;
Gruppo C:
¨
Contrattisti B3:
+£338.000
annue;
¨
Contrattisti B2:
+£294.000
annue;
¨
Contrattisti B1:
+£250.000
annue;
Gruppo D:
¨
Contrattisti B3:
+208.000
annue;
¨
Contrattisti B2:
+188.000
annue;
¨
Contrattisti B1:
+171.000
annue.
104
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
TABELLA B
GRUPPO A
Germania
Francia
Regno Unito
Canada
Paesi Bassi
Austria
Norvegia
Portogallo
Malta
Cipro
Svezia
Irlanda
Monaco Principato
S. Marino
GRUPPO B
Belgio
Australia
Svizzera
Turchia
Spagna
Sud Africa
Grecia
Lussemburgo
Finlandia
Danimarca
Macedonia
Repubblica Ceca
GRUPPO C
Stati Uniti
Venezuela
Egitto
Tunisia
Croazia
Yugoslavia
Russia
Marocco
Filippine
Ungheria
Slovenia
Malesia
Thailandia
Bulgaria
105
GRUPPO D
Argentina
Bolivia
Brasile
Cile
Colombia
Costarica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Messico
Nicaragua
Panama
Perù
Rep. Dominicana
Uruguay
Nuova Zelanda
Arabia Saudita
Emirati Arabi
Gerusalemme
Giordania
Iran
Is raele
Kuwait
Libano
Qatar
Siria
Bangladesh
Cina
Corea
Sri Lanka
Giappone
India
Singapore
Pakistan
Algeria
Camerun
Costa d'Avorio
Mozambico
Eritrea
Etiopia
Ghana
Ken ya
Libia
Madagascar
Namibia
Nigeria
Rep. Dem. Congo
Senegal
Sudan
Tanzania
Uganda
Zambia
Zimbawe
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
TABELLA C
Importi delle fasce di sviluppo economico (in lire)
I fascia
2.900.000
Gruppo A
2.000.000
Gruppo B
1.400.000
Gruppo C
900.000
Gruppo D
II fascia
4.300.000
3.000.000
2.100.000
1.300.000
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1
Con riferimento all'art. 1, le parti si danno atto che le assunzioni del personale
a contratto presso le sedi di plo matic he e consolari all'e stero avve ngono
secondo le modalità previste dal D. L.vo n. 10 3/2000.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
Le parti si danno atto che nella definizione dei criteri per l'attribuzione delle
fasce retributive di cui all'art. 9 sarà nece ssario tenere conto delle particolari
attività e professionalità richieste al persona le a contratto nell'espleta me nto
dei compiti a loro affidati.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti, dandosi atto che con il presente CCNL si è proceduto alla completa
ar monizzazio ne della normativa relativa al ra pporto di lavoro del personale a
contratto con il per sonale del co mparto Ministeri, a uspica no che nel
quadriennio 2002 – 2005 si possa procedere ad una definizione contestuale del
rinno vo contrattuale ricomprend e nte anc he la categoria del personale a
contratto.
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL FP e UILPA, valuta ndo positiva mente l'imp ianto del Contratto
succe ssivo per il perso nale a ssunto a contratto, dichiarano non co mpleta mente
soddisfacente la parte riguardante la classificazione del personale.
Inoltre, non convengo no sull'impossibilità d i un passaggio ad altro Uffic io
diplomatico e consolare o Istituto di c ultura nello ste sso paese ne l caso dei
passaggi interni, e a nche per il caso dei gravi e documenta ti motiv i.
Auspica no, infine, di trovare le soluzio ni nel prossimo CCN L del co mparto
Ministeri.
106
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
CONTRATTO INTEGRATIV O 1998-2001 DELL’ACCORDO SU CCESSIVO
RELATIVO AL PERSONALE A CONTRATTO A TEMP O
INDETERMINATO REGOLA TO DALLA LEGGE ITALIANA, DI CUI
ALL’ART. 1, COMMA 2, DEL C.C.N.L. COMPARTO MINISTERI 19982001, SOTTOSCRITTO IL 12 APRILE 2001 (19 .12.2001)
ARTICOLO 1. Campo di applicazione, decorrenza, durata
1. Il presente Contratto integrativo 1998 -2001 costituisce applicazione ed
integrazione dell’Acco rdo successivo relativo al personale del Ministero degli
Affari Esteri di cui all’articolo 1, comma 2 del C.C.N.L. del comparto
Ministeri 1998 -2001, sottoscritto il 12 aprile 2001 e denominato d’ora in
avanti Accordo successivo.
2. Il presente Contratto i ntegrativo 1998-2001 acquista efficacia dal giorno
successivo alla sottoscrizione ed è valido per prorogatio sino alla stipula del
successivo contratto integrativo. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il
presente Contratto è trasme sso all’ARAN.
3. La costituzione e l’utilizzazione del Fondo Unico di Amministrazione
avranno valenza annuale.
ARTICOLO 2. Relazioni sindacali
1. Il sistema di relazioni sindacali è regolato in base a quanto previsto
dall’articolo 2, comma 1, lett. A, dell’Accordo succes sivo, che rinvia con
adatta menti alle nor me sulle relazioni sindacali contenute nel C.C.N.L.
comparto Ministeri 1998 -2001, ed agli artic oli 2, 3, 4 e 5 del Contratto
Collettivo Integrativo 1998 -2001 del Ministero degli Affari Esteri, in quanto
compatibili con le nor me dell’Accordo successivo.
ARTICOLO 3. Fondo Unico di Amministrazione per il personale a contratto
1. Per la ripartizione delle somme certe individuate dall’art. 10 dell’Accordo
succe ssivo del 12 aprile 2001, pari ad un totale di 1680 milio ni , di cui 290
milio ni per il 2000 e 1390 milio ni per il 2001, la cui transizione ne l bilancio
del Ministero degli Affari Esteri è stata già richiesta al co mpete nte Ministero
dell’Economia e delle Finanze, le parti concordano sui seguenti criteri:
a) la so mma d i Lire 410 milio ni verrà utilizzata per l’erogazione dei
compe nsi differenz iati stabiliti dall’articolo 12 dell’Accordo successivo per il
periodo 1.12.2000-30.11.2001, sulla base dei criteri di cui alle Tabelle “A” e
“B” allegate all’Accordo stesso. Gli i mporti verranno attribuiti in proporzione
ai me si di servizio e ffettivo prestato nel periodo 1° dicembre 2000 – 30
nove mbre 2001;
b) per quanto riguarda la somma residua di Lire 1270 milioni, le parti,
rilevando il carattere qualificante della progressio ne ec ono mica o rizzontale
nell’a mbito delle misure per il riconoscime nto delle professionalità acquisite
dal personale a contratto, concordano di utilizzarla per l’erogazione degli
importi specificati nella T abella “C” alle gata all’Accordo succe ssivo , secondo
i seguenti criteri generali:
alme no 15 anni di servizio dalla data di prima assunzione per l’inclusio ne
nella prima fascia;
alme no 20 anni di servizio dalla data di prima assunzione per l’inclusio ne
nella seconda fascia.
107
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
Per l’utilizzazione delle so mme resid ue, le parti si impegna no a deter minare, con
un succe ssivo protocollo d’intesa da concluder si entro il mese di ge nnaio 2002 e
che costituirà parte integrante del presente Contratto, criteri e punteggi
relativi all’anzianità di servizio, ai titoli di studio ed ai requisiti professionali
– che verranno valutati da una co mmissione no minata dal Direttore Generale
per il Personale – ai fini di attribuire, sulla base di una graduatoria, la
progressione economica orizzontale, a richiesta, anche a coloro i quali ab biano
maturato la seguente anzianità di servizio:
alme no 10 anni di ser vizio dalla data di prima assunzio ne per richiedere
l’inclusione nella prima fascia;
alme no 17 anni di ser vizio dalla data di prima assunzio ne per richiedere
l’inclusione nella seconda fascia.
I requisiti per l’attribuzione della progressione econo mica orizzontale debbono
essere posseduti alla da ta del 31 dicembre 2001.
Le parti si impe gna no a rivedere in ogni ca so i criteri per il riconoscime nto
delle fasce di progressione economica or izzontale nel successivo Contratto
integrativo, recependo i criteri di attribuzione delle fasce di progressione
econo mica c he verranno identificati nel quadro della contrattazione collettiva
nazionale 2002-2005 e della contrattazione integrativa per il Min istero degli
Affari Esteri per lo stesso periodo contrattuale.
2. Sulla base delle indicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
l’Amministrazio ne deter minerà le so mme varia bili, in particolare:
l’80% dell’a sse gno no n riassorbibile già fruito dagli impiegati cessa ti dal
1° giugno 2000;
le econo mie da te mpo parziale, da attribuire pro -quota, secondo criteri da
concordare, a coloro che si fanno carico del maggiore carico di lavoro;
altre quote di risparmi di gestione.
Le parti si riservano di de terminare con un protocollo d’intesa
succe ssivo le modalità di utilizzo delle predette risorse nonc hé di eventuali
somme residue, concordando sin da ora che, a causa dell’impossibilità di
utilizzarle nell’anno 2001, esse confluiranno nel Fondo Unico per il 2002.
Le parti concordano altresì che, nel predetto protocollo d’intesa,
verranno individuate le posizioni resesi vacanti a partire dal 2001 e che
verranno ricoperte tramite i passaggi interni sulla base delle disposizioni del
presente Contratto integrat ivo 1998-2001. A tal fine, le somme indicate nel
presente comma saranno destinate con precedenza a finanziare i predetti
passaggi interni.
ARTICOLO 4. Profili professionali
1. La definizione dei profili professionali all’interno delle posizioni
econo mic he per il personale destinatario del presente Contratto avvie ne in
base all’intesa in mate ria di profili professionali sottoscritta il 21 dice mbre
1999, che viene allegata al presente Contratto. Al personale in servizio nella
posizione economica B3 verranno attribuiti i profili professionali previsti
dalla suddetta inte sa risulta nti in base ai contr atti di impiego.
2. Le parti concordano in ogni caso di procedere nel primo se mestre del 2002
al monitoraggio circa la corrispondenza dei suddetti profili, rilevat i in base ai
contratti, con le mansioni prevale nte mente svolte, ai fini dell’eventuale
attribuzione di diverso profilo professionale. T ale monitoraggio sarà condotto
sulla base di relazioni degli Uffici di appartenenza e del personale interessato,
nel quadro dei mecca nismi di infor mazione pr eventiva con i soggetti sindacali
indicati ne ll'articolo 8 del C.C.N.L. co mparto Ministeri 1998 -2001.
3. Le parti ribadiscono l’impe gno assunto con la dichiarazione congiunta n.1,
allegata alla cita ta inte sa sui profili pr ofessio nali del 21 dicembre 1999.
108
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
ARTICOLO 5. Procedure per i passaggi interni
1. I passaggi inter ni si riferiscono ai posti occupati dagli impiegati a
contratto a te mpo indeter minato a legge italiana in ser vizio presso i singoli
Uffici all’estero, relativi ai profili professionali B2 e B3 di cui alla citata
intesa del 21 dice mbre 1999. Le posizioni c osì identificate c he si dovessero
rendere vacanti successivamente all’entrata in vigore del presente Contratto,
nonc hé quelle rese si vacanti ne l 2001 sara nno ricoperte tramite la procedura
dei passaggi interni dalle posizioni economiche inferiori all'interno dello
stesso Ufficio all’estero.
2. L’attivazione delle procedure per i passaggi interni, nel quadro dei
meccanismi di informazione preventiva e concer tazione con le Organizzazioni
Sindacali, avverrà previa autorizzazione dell’Amministrazione. A tal fine, le
parti concordano di stabilire verifiche semestrali relative ai passaggi interni
effettuati, nonché a quelli da programmare anche sulla base delle r isorse
disponibili del Fondo Unico di Amministrazione.
3. Qualora la selezio ne abbia dato esito negativo o se all’inter no ma ncano del
tutto
le professionalità da selezionare, l’Ufficio richiederà al Ministero
l’autorizzazione a procedere alle procedure co ncorsuali per l’assunzione
dall’ester no, ai sensi della nor mativa vige nte.
4. I passaggi interni avvengono sulla base dei criteri di cui alla Tabella A
allegata al presente Contratto.
Le parti concordano che, al fine di dare
attuazione ai passaggi interni relativi alle posizioni che risulteranno vacanti
successivamente alla conclusione del presente Contratto ed in assenza di
percorsi di riqualificazione ed aggiornamento professionali, la valutazione dei
candidati avverrà sulla base di tirocini pratici effe ttuati a cura degli Uffici
all’estero di appartenenza, il cui contenuto sarà stabilito d’intesa con l’Istituto
Diplo matico.
5. Nei passaggi interni, si seguiranno le segue nti nor me di attuazio ne.
Bandi: sono emanati – previa autorizzazione della Direzione Generale per
il Personale - dal Capo dell’Ufficio all’estero in relazione ai posti resisi
vacanti nel medesimo Ufficio, a seguito di risoluzione del contratto a qualsiasi
titolo.
Do manda: è aperta a tutti gli imp iegati a contratto indeter minato a legge
italiana in ser vizio nel medesimo Ufficio all’e stero nelle posizioni ec ono mic he
inferiori (B1 per i posti B2; B1 e B2 per i posti B3), purché in possesso dei
requisiti previsti per il profilo professionale da ricoprire. Essi debbono altresì
essere in posse sso, alla data dell’e ma nazione del bando, del titolo di studio e
dell’abilitazione eventualmente richiesta per l’accesso dall’esterno, ovvero
dell’anz ianità di e ffe ttivo ser vizio minima di quattro anni, in ca so di posizione
econo mica diretta mente inferiore (da B1 a B2; da B2 a B3) oppure di otto anni
in caso di passaggio dalla posizione econo mic a B1 a quella B3.
Titoli da valutare. Sono indicati nella Tabella A allegata al presente
Contratto e concorrono tutti alla for mazione della graduatoria finale. I t itoli
elencati ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della suddetta tabella sono valutati ai fini
dell’ammissione ai corsi di riqualificazione ovvero al tirocinio pratico
finalizzati ai passaggi interni.
Graduatorie. L’accesso ai corsi di riqualificazione ovvero al tirocinio
pratico finalizzati ai passaggi interni è riservato a coloro i quali ne fanno
richiesta nei ter mini e con le modalità previste dai relativi ba ndi.
La
graduatoria di accesso ai corsi è determinata da una Commissione nominata dal
Capo dell’Ufficio all’estero, presieduta da lui stesso ovvero da un funzionario
all’uopo delegato e compo sta da altri due me mbri di cui almeno uno di ruolo.
L’attribuzione dei punteggi ai titoli dei candidati viene effettuata secondo i
criteri stabiliti dalla Tabella A al legata al presente Contratto e sulla base della
109
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
documentazione prodotta dai candidati. T ale graduatoria verrà trasmessa
alla Direzione Generale per il Personale, insieme con copia di tutti gli atti
relativi alla valutazione effettuata e dei criteri adotta ti per la valutazione dei
titoli.
Valutazio ne finale dei corsi o del tirocinio pratico . Il superame nto dei
corsi di riqualificazio ne professionale viene certificato, media nte un e sa me
senza punteggio, da una commissione nominata dal Direttore dell’Istitut o
Diplo matico, di cui far anno parte anc he i for matori.
Nel caso di tirocinio pratico, la Commissione responsabile della valutazione
dei titoli invia una dettagliata relazione alla Direzione Generale per il
Personale, nella quale sono specificati, per ogni singolo candidato, il
contenuto e le modalità di effettuazio ne del tirocinio, nonc hé gli eventuali
mod uli for mativi ester ni. La stessa relazione illustrerà il contenuto e gli esiti
dell’esame finale, nonché i criteri adottati per la l’attribuzione dell’id oneità.
L’esame finale è senza punteggio e finalizzato a certificare l’idoneità dei
candidati.
Valutazio ne finale . La commissio ne istituita per l’esa me dei tito li di
ammissione ai corsi di riqualificazione ovvero ai tirocini pratici stabilisce la
graduatoria finale dei candidati che siano risultati idonei al termine dei corsi o
tirocini stessi. Tale graduatoria è determinata aggiungendo al punteggio della
graduatoria di ammissione ai corsi o tirocini i punteggi relativi al punto 7
della Tabella A allegata al presente Contratto.
Corsi e tirocini pratici . I corsi avranno carattere di differente co mplessità
e contenuto a seconda delle posizioni economiche cui essi sono finalizzati
(riqualificazione verso le posizioni B2 e B3), nonché in base ai diversi profi li
professionali e servizi esistenti all’inter no della stessa posizione e cono mica.
Essi verranno attuati anche tra mite tec niche di for mazio ne a distanza.
I
tirocini pratici sono ispirati all’esigenza di acquisire conoscenze e
professionalità attinenti al la posizione da ricoprire. In tale a mbito, potranno
essere anc he previsti mod uli for mativi presso enti esterni, co mpatibilme nte
con le risorse finanziarie disponibili.
Tutte le precitate disposizioni potranno essere applicate, salvo
aggior na me nti da conco rdare tra le Parti, anche dopo il genna io 2002.
Alme no un terzo dei compo nenti delle co mmissio ni previste dal presente
articolo dovrà essere di sesso femminile.
ART ICOLO 6. For mazione per l’aggiorna mento professionale
1. L’attività di for mazio ne ed agg iorna me nto professionale co stituisce un
ele me nto fonda me ntale per l’a ggiorna me nto professionale degli impie gati
destinatari del presente Contratto, secondo quanto previsto nell’Accordo sulle
linee ge nerali di progra mmaz ione della for mazione, aggior na me nto e
riqualificazione professionale ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 del
C.C.N. L. 1998 -2001 comparto M inisteri e dall’art. 11 del Contratto integrativo
del Ministero degli Affari Esteri, sottoscritto il 26 luglio 2001.
2. Le parti concordano che, ne l contesto dell’accordo annuale per il
personale del Ministero degli Affari Esteri, verranno individuati i contenuti di
corsi teorico -pratici, da realizzarsi a nche tra mite tecnic he tele matic he di
for mazione a dista nza e di auto -for mazione .
I corsi avranno carattere di
differe nte co mple ssità e contenuto a seco nda delle posizioni econo mic he cui
essi sono finalizzati, nonché in base ai diversi profili professionali e servizi
esiste nti all’interno della stessa posizio ne econo mica.
Ro ma, 19 dice mbre 2001
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Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
D.M. N. 032/2198 DEL 10 LUGLIO 2000 (PERMESSI RETRIBUITI)
ARTICOLO 1
A do ma nda del dipendente, sono concessi per messi retribuiti per i segue nti
casi da documentare debita mente:
a) partecipazione a concorsi od esa mi, limita ta me nte ai gior ni di svolgime nto
delle prove: giorni otto l’anno;
b) lutti per coniuge, p arenti entro il secondo grado ed affini di primo grado:
giorni tre per evento.
ARTICOLO 2
A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell’anno, tre
giorni di per messo retribuito per particolari motivi personali o fa miliari,
debitame nte docume nta ti.
ARTICOLO 3
Il dipendente ha a ltre sì diritto ad un per me sso di 15 giorni consecutivi in
occasione del matrimo nio.
ARTICOLO 4
I permessi di cui agli artt. 1, 2 e 3 possono essere fr uiti c umula tiva mente
nell’anno solare, fatto salvo quanto disposto dall’art. 157 quinquies, comma
secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Gli ste ssi per messi non rid ucono le ferie e sono valutati a gli e ffetti
dell’anzianità di servizio.
Durante i predetti periodi all’imp iegato spetta l’intera retribuzione.
Co mpatibilme nte alle esige nze di servizio, l’imp iegato, ove ne ricorrano le
condizioni, potrà bene ficiare dei per messi pre visti dall’articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi no n sono co mputati ai fini
del raggiungime nto del limite di cui agli artic oli 1 e 2 del presente decreto.
111
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
D . M . N . 1 3 5 9 D E L 1 4 M A R ZO 2 0 0 1
(CONTRIBUTO ALLE SPESE DI TRASFERIMENTO IN CASO DI
RICOLLOCA ZIONE PRESSO ALTRO UFFICIO)
ARTICOLO 1
Nei soli casi di ricollocazione presso altro ufficio all’estero conseguente alla
chiusura o soppressione di un uffic io all’e stero, agli impie gati a contratto
assunti a nor ma del T itolo VI del decreto del Presidente d ella Rep ubblica 5
gennaio 1967, n. 18, verrà concesso un contributo per le spese di
trasferimento.
ARTICOLO 2
Il contributo di cui all’art. 1 è stabilito ne lla misura di una mensilità della
retribuzione, co me deter mina ta ai sensi dell’ar t. 157, primo co mma del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, spettante ad un
impiega to avente qualifica corrispondente nella città ove ha sede l’ufficio
presso il quale avviene la ricollocazione.
Il contributo di cui all’art. 1 non spetta nei cas i in cui la ricollocazione
avviene presso un ufficio situato nella stessa città in cui aveva sede l’ufficio
d’origine dell’impiegato.
ARTICOLO 3
La spesa derivante dal presente decreto graverà sul capitolo di bilancio 1501.
112
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
D . M . N . 0 3 2 / 6 5 5 D E L 1 6 M A R ZO 2 0 0 1
(REQUISITI E MODALITÀ PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE A
CONTRATTO)
ARTICOLO 1
L’assunzione del perso nale a contratto presso le Rappresenta nze diplo matic he
e gli Uffici consolari e gli Istituti Italiani di Cultura, ai sens i degli artt.152 e
seguenti del DPR 18/67 e successive mo dificazioni, è subordinata alla
preventiva autorizzazione ministeriale ed è disciplinata dalle disposizioni di
cui al presente decreto.
ARTICOLO 2. Autorizzazione
Per essere autorizzati ad assumer e impie gati a contratto le Rappresenta nze
diplomatic he, gli U ffic i consolari e gli Istituti Italiani di Cultura (in se guito
deno minati Uffic i) devono farne richie sta al Ministero, precisando le ragioni
che la motivano, indic ando esatta mente la co llocazione che l’impie gato o gli
impiega ti da assumere dovrebbero avere nell’a mb ito dell’U fficio e descrive ndo
dettagliata me nte le ma nsio ni che verrebbero loro attribuite e i comp iti che
verrebbero loro affidati.
Qualora l’Ufficio intendesse limitare l’assunzione a candidati aventi la
cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, dovrà farne esplicita richiesta al
Ministero indicando le ragioni di detta richiesta .
Sulla base dei predetti dati e di altri eventualmente richie sti a co mpleta me nto
di quelli comunicati dall’ufficio all’estero, il Ministero, tenuto conto delle
esigenze globali e sulla base di un piano di priorità in relazione ai limiti
costituiti dai contingenti previsti dalle citate disposizioni, decide se
autorizzare la assunzione o le assunzioni richieste .
ARTICOLO 3. Pubblicità
L’Ufficio autorizzato ad assumere impiegati a contratto ne dà notizia,
mediante affissione nel proprio albo di un avviso che reca la data del giorno di
affissione e che indica:
a) il numero delle assunzioni a contratto autorizza te;
b) le ma nsioni relative a cia scun co ntratto e il tipo di contra tto, co me
specificati nell’autorizzazione all’assunzione;
c) i requisiti di cui all’art. 4 punti 1, 2 e 3;
d) il titolo di studio richiesto per le assunzioni cui si dà pubblicità;
e) le prove teorico-pratiche cui saranno sottoposti, ai sensi dell’art. 7, i
candidati;
f) la durata delle predette prove secondo quanto disposto dal presente decreto
o dall’autorizzazione all’assunzione;
g) il ter mine per la presentazio ne delle do ma nde e il loro c ontenuto secondo
quanto disposto dall’art. 5;
h) il ter mine per la presentazio ne della documentazione di cui all’art. 6.
L’avviso indica inoltre la cittadinanza richiesta ai candidati, qualora l’Ufficio
abbia eccezionalme nte ricevuto dal Minister o l’autori zzazione a limitare le
assunzioni a candidati aventi la cittadinanza italiana o dell’Unione Europea.
L’Ufficio autorizzato a più assunzioni ha facoltà di affiggere avvisi separati
per ciascuna assunzio ne o per gruppi omo genei di assunzioni p er eguali
mansioni.
113
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
L’U fficio, ove consentito dall’ordina me nto loc ale, dà pubblicità delle assunz ioni
attraverso la sta mpa o altri mezzi di infor maz ione.
Non si applicano le disposizioni relative alla pubblicità, alla presentazione
delle domande e ai ter mini per le prov e per quelle assunzioni che debbano
essere richieste ad appositi uffici o servizi dello Stato di accreditamento.
ARTICOLO 4. Requisiti
Possono partecipare alle prove i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
1) abbiano, alla data dell’a vviso di cu i a l precedente art. 3, compiuto i 18 anni
di età;
2) siano di sana costituzione;
3) abbiano la residenz a da alme no d ue a nni nel Paese dove ha sed e l’U fficio
presso cui debbono prestare servizio, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 3 e
5 della legge 13 agosto 1980, n. 462;
4) siano for niti dei seguenti titoli di studio: diploma di istruz ione secondaria
di secondo grado o equivale nte per le ma nsio ni di concetto; diploma di
istruzio ne secondaria di primo grado o equivalente per le ma nsioni e secutive;
licenza ele mentare o equiva lente per le ma nsioni ausiliarie;
5) abbiano la cittadinanza eventualmente richiesta dall’avviso di cui all’art. 3;
6) se concorrono per le ma nsio ni di a utista, siano in possesso, alla data della
effettuazione del saggio di guida di cui all’art.7, di patente di guida valida per
lo svolgimento delle mansioni stesse nel territorio dello Stato in cui ha sede
l’Ufficio.
ART ICOLO 5. Do ma nda di assunzione
Coloro che, in possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 4, hanno
interes se ad essere assunti a contratto per lo svolgimento delle ma nsioni
previste dall’autorizzazione all’assunzione, devono presentare domanda, nel
ter mine di 30 giorni da lla data dell’avviso di cui all’art.3, alla Rapp resenta nza
diplomatica o U fficio consolare o Istituto Italiano di Cultura co mpetente. Il
ter mine può essere abbreviato a 15 giorni, qualora sussista no particolari
ragioni d’urge nza. Nella doma nda essi devo no dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita, il recapito al quale devono essere inviate
eventuali comunicazioni;
b) la cittadinanza, o le cittadinanze, di cui siano in possesso;
c) da quanto te mpo risiedono nel Paese;
d) le eventua li condanne penali co mprese quelle inflitte all’e stero, nonc hé i
provvedime nti penali pendenti a loro carico in Ita lia o all’estero;
e) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) il titolo o i titoli di studio posseduti;
g) i servizi eve ntualme nte prestati co me impiegati presso Pubbliche
Amministrazio ni e co munq ue le precedenti e sperienze lavorative con ma nsio ni
alme no equiva lenti a quelle previste dal ba ndo di assunzione, o nel caso di
impiega ti in servizio, immediata me nte inferiori.
h) le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impie go;
i) il contratto o i contratti di assunzione, tra quelli indicati nell’avviso di
pubblicità, per cui intendono concorrere.
ARTICOLO 6. Documentazione
I candidati sono te nuti a produrre documentazione idonea a co mp rovare il
possesso dei requisiti di età, cittadinanza, residenza e buona costituzione
114
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
fisica, prima della stipulazione del contratto ed entro il ter mine di 15 giorni
dalla data di richiesta dell’Ufficio.
Nei Paesi nei quali non è previsto il rilascio della documentazione attestante il
possesso dei predetti requisiti, o nei casi in cui tale docu mentazione non possa
essere prodotta per cause di forza ma ggiore, l’U fficio provvede a rilasciare
una dichiarazione facente stato di tale situazione.
Nei casi di assunzione attraverso appositi uffici o servizi dello Stato di
accredita mento, le certificazio ni predette possono essere sostituite da apposita
comunicazione dei predetti uffici o servizi.
ART ICOLO 7. Prove d’esa me
Le prove per conseguire l’assunzione a contratto consistono in un colloquio
volto ad accertare le attitudini professionali nel corso del quale è svolta anche
la conversaz ione nella lingua ric hie sta ed una traduzione orale este mpora nea,
senza l’uso del dizionario, di un breve testo di ufficio dalla lingua predetta in
italiano, nonché in una prova consistente in operazioni proprie del la voro di
ufficio, da effettuarsi subito dopo il colloquio, proposta ai candidati secondo
le mansioni per le quali concorrono.
T utti i candidati salvo coloro che concorrono per le mansioni di autista commesso-centralinista sono sottoposti, oltre che al coll oquio ed alla prova
pratica di cui al comma precedente, a due ulteriori prove: una traduzione
scritta, se nza l’uso del dizionario e nel te mp o massimo di un’ora, da un testo
di ufficio italiano nella lingua estera specificata nell’autorizzazione, e una
prova pratica di uso del personal co mputer per lo svolgime nto delle mansioni
di ufficio.
Per le ma nsioni di interpretariato o per quelle ma nsio ni che ric hiedono la
conoscenza approfondita di una o più lingue, oltre alla conversazione
compresa nel colloquio , i candidati dovranno effe ttuare d ue traduzio ni scritte,
se mpre se nza l’uso del dizionario, di testi di ufficio, una dall’italia no nella o
nelle lingue richieste e l’altra da queste ultime in italiano. Per ciascuna
traduzione scritta i ca ndidati disporranno d i un’ora di te mpo.
Per le mansioni di a utista le prove co nsistera nno in un colloquio per accertare,
fra l’altro, le conosce nze linguistic he e la conoscenza delle nor me lo cali sulla
circolazione, nonché in un saggio di guida.
Per l’assunzione di personale t ramite appositi uffici o servizi dello stato di
accredita mento la prova consiste in un colloquio.
Ove particolari condizioni locali o specifiche esigenze di servizio lo
giustifichino, potranno essere espletate ulteriori prove, obbligatorie o
facoltative.
Per conseguire l’idoneità il candidato deve ottenere il punteggio di 70/100,
con votazioni non inferiori ai 60/100 in ogni prova, fatta eccezione per le
eventuali prove facoltative di cui al comma precedente, per le quali potrà
essere asse gna to il punteggio massimo di 1/100 da aggiungersi alla media dei
punteggi conseguiti nelle altre prove ai fini della formazione della graduatoria
finale.
Un punteggio da aggiungersi alla media dei punteggi conseguiti nelle altre
prove ai fini della formazione della graduat oria finale sarà attribuito altresì
per il possesso di titoli di studio e le esperienze lavorative dei candidati nei
seguenti limiti:
a) per ogni titolo di studio di grado superiore a quello richiesto per
partecipare alle prove: punti 1/100, fino ad un mas simo di punti 2/100;
b) per ogni anno di servizio prestato se nza de merito con ma nsio ni alme no
equivale nti a quelle previste dal bando di assunz ione, o immed iata me nte
inferiori nel caso di impiegati già in servizio: punti 1/100, fino ad un massimo
di punti 3/100.
115
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
Il punte ggio minimo di 70/100 è comunq ue richiesto nelle prove dì lingua e
contabilità per gli impiegati di concetto degli Istituti di Cultura, nelle prove di
lingua per gli interpreti e nelle prove di guida per gli autisti.
L’ufficio da pubblicità nel proprio albo dei candidati risultati idonei,
pubblicando la relativa graduatoria. T ale graduatoria ha una validità ma ssima
di 18 mesi dalla data di pubblicazione, e ntro i quali si può fare ad essa
ricorso, previa autorizzazione ministeriale, per assume re senza che vi sia
necessità di effettuare ulteriori prove candidati destinati a svolgere le
medesime mansioni previste nell’originario avviso di assunzione.
ARTICOLO 8. Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è presieduta dal Capo della R appresentanza
diplomatica o dell’Ufficio consolare o da funz ionario direttivo da lui delegato
all’espleta me nto delle procedure di esame.
Il Presidente della Commissione provvede a lla no mina di altri due me mbri
scelti, ove possibile, tra il personale di ru olo in servizio presso l’Ufficio,
stabilisce i criteri di valutazione c he la co mmissione inte nde se guire, esa mina
le do mande dei ca ndidati, attribuisce a quelli che ne abbiano diritto il
punteggio di cui all’ultimo capoverso del comma 7 dell’art.7 e fissa il
calendario delle prove.
Nelle procedure di selezione per l’assunzione di personale a contratto presso
gli Istituti Italiani di Cultura, la Commissione giudicatrice è nominata dal
Capo della Rappresenta nza diplo matica o dell’Ufficio consolare ed è da qu esti
presieduta o, su sua delega, dal funzionario direttivo responsabile
dell’Istituto. Della Commissione per la selezione di personale a contratto
presso gli Istituti Italiani di Cultura farà comunque parte un funzionario di
ruolo dell’Istituto.
Ove possibile, le prove sono esperite nello stesso giorno o in giorni
consecutivi e co munque nel più breve te mpo c onsentito.
Per l’accertame nto della conoscenza di spe cific he lingue o di particolari
materie possono essere chia ma te a far parte della Co mmissio ne, co m e esperti,
persone qualificate non appartenenti all’Amministrazione.
Uno dei due me mbri della Co mmissio ne è incaricato di svolgere funzioni d i
segretario della Commissione e di redigere i verbali delle sedute.
L’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti , redige un elenco dei candidati
che sono ammessi a sostenere le prove. Invita quindi, con comunicazione da
inviarsi almeno 10 giorni prima dell’inizio delle prove stesse, i predetti
candidati a presentar si, muniti di un docume nto di riconoscime nto, il gio r no,
all’ora e nel luogo stabiliti.
ART ICOLO 9. I mpie gati te mporanei
Per l’assunzio ne degli impiega ti te mpora nei di cui all’art. 153 del DPR 5
gennaio 1967 n. 18, si prescinde dalle disposizioni contenute negli artt. 3, 5,
6, 7, 8 nonché dell’art. 4, sa lvo quelle contenute nei punti 1, 2, 4 e 6
dell’articolo stesso. Per questi ultimi requisiti l’interessato deve produrre
idonea documentazione .
Il Capo della Rappresenta nza diplo ma tica o dell’U fficio consolare, o il
funzio nario da questi delegato, ricorren do a mezzi di infor mazione idonei,
convoca candidati all’assunzione temporanea e li sottopone ad un colloquio
volto ad accertarne le attitudini professionali.
Sulla base dei colloqui esperiti egli procede alla scelta dell’impiegato o degli
impiega ti da assumere, proponendone l’assunzione con una breve relazione al
116
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
Ministero, il quale autorizza la stipulazione del contratto o chiede ulteriori
ele me nti di infor mazio ne sul candidato prescelto e sui candidati esa minati.
ARTICOLO 10. Stipulazione del contratto
L’Ufficio, accertata la regolarità delle procedure di esame, nonché della
documentazione ad e sse relativa, e acquisita agli atti la certificazio ne
personale del candidato o dei candidati risultati vincitori, comunica al
Ministero l’avvenuto rispetto di t utte le procedure di assunzione, la regolarità
della certificazione personale nonché il nominativo del candidato o dei
candidati risultati vincitori. Il Ministero, sulla base di tale comunicazione,
autorizza la firma del contratto.
Il contratto, dovendo es sere approvato con decreto ministeria le, dovrà
contenere una clausola secondo cui esso non produce effetti se non dopo il
perfeziona me nto del decreto di approvazione.
Il contratto dovrà essere poi inviato al Ministero unitamente alla
documentazione relativ a alle prove d’esa me, al fine di verificare la regolarità
delle procedure di assunzione.
ART ICOLO 11. Nor me transitorie
Il presente decreto sostituisce i precedenti D. M. 14 maggio 1999 n. 032/534bis
e D.M. 6 dicembre 1999 n.120/5440.
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicheranno a tutte le procedure
di assunzione a far data dalla sua registrazione da parte della Corte dei Conti.
Il presente Decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registr azione.
117
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
MESSAGGIO CIRCOLARE N. 032/27614 DEL 22 DICEMBRE 2000
(ASSISTENZA ANTINFORTUNISTICA)
Mittente: DGPE-2C
Numero protocollo: 032/027614
Data: 22.12.2000
Posizione:D/100/005
Oggetto: Applicazione D.Lvo 103 del 7 aprile 2000, recante il riordino della
disciplina del personale a contratto. Assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le ma lattie professionali.
Riferimenti: Telespresso 032/9160 del 22.5.2000 e successive istruzioni.
Urgenza: URG
Diffusione: LIM
Modalità: Oper
Redazione: Mantovani/Sandalli
Fir ma: Do minedò
Destinatario: Tutte le Rappresentanze diplomatiche
Visione: D.G.PE. Uff.I, D.G.A.A. Uff.IV, D.G.P.C. Uff.II
Testo:
A seguito dell’iniziativa intrapresa da questo Ministero è stato ottenuto
l’assenso dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) alla copertura assicurativa degli impie gati a c ontratto di
nazionalità italia na, secondo le modalità conte mpla te per il personale alle
dipendenze dello Stato dal Testo Unico 30 giugno 1965 n. 1124 e successive
nor me di attuaz ione.
Tale copertura si realizza attraverso la cosiddetta “gestione per conto” che non
prevede a carico dell’Amministrazione oneri preventivi bensì l’obbligo del
rimborso delle prestazioni assic urative e rogate dall’IN AI L, a se guito
dell’accertato infortunio o malattia profe ssionale.
In ragione di ciò si ravvisa l’opportunità, allo scopo di evitare ulteriori oneri
a carico dell’erario, che il personale a contratto di nazionalità italiana anziché
essere assicurato contr o gli infortuni sul la voro e l e malattie professionali
presso Enti assicurativi diversi, si avvalga della menzionata copertura
assicurativa INAIL, che potrà realizzarsi attraverso la trasmissione delle
richieste di prestazioni assicurative all’Ufficio I della D.G.PE., che ne curerà
l’i noltro alla co mpetente sede operativa dell’INAI L per la prevista istruttoria.
Si prega di portare quanto sopra a conoscenza delle Rappresentanze presso
Organizzazioni Internazionali nelle rispettive sedi, nonché dei dipendenti
Uffici Consolari.
Fir ma e Funz ione
Ambasciatore Giova nni Do minedò
Direttore Generale per il Personale
118
Gli impiegati a contratto del Ministero degli Affari Esteri (Dicembre 2001)
CIRCOLARE N. 25 DEL 7 GIUGNO 2001 DEL MINISTERO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PRO GRAM M AZIONE ECONOM ICA DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETTORATO GEN ERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L’ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
(ASSEGNO FAMILIARE)
RIVALUTAZIONE DEI LIVELLI DI REDDITO PER LA CORRESPONSIONE
DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE A DECORRERE DAL 1°
LUGLIO 2001
L'articolo 2 del D.L. 1 3 .3.1988, n.69, convertito, con modificazioni, nella L.
13.5.1988, n.153, concernente la nor mativa in materia di assegno per il nucleo
familiare, ha disposto, al comma 12, la rivalutazione annua dei livelli di
reddito fa miliare e delle relative maggiorazion i in misura pari alla variazione
percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le fa miglie di operai ed
impiega ti interve nuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la
corresponsione dell'a ssegno e l'anno immediata mente precedente.
La suddetta variazione percentuale da considerare ai fini della
rivalutazione in oggetto dal 1° luglio 2001 è risultata, secondo quanto
comunicato dall'ISTAT, pari al 2,6 per cento.
In relazione alla suindicata rivalutazione sono state predisposte le unite
tabelle conte nenti i nuovi limiti di reddito fa miliare - arrotondati alle 1000
lire superiori - da considerare, per il reddito conseguito nel 2000, ai fini della
corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio
2001 - 30 giugno 2002. Le sud dette tabelle prevedono:
1) A, B, C e D: l'assegno per il nucleo familiare nelle misure previste dalla
legge n.153/1988 per i nucle i con figli minori;
2) E: l'assegno per il nucleo fa miliare ne lle misure previste d alla legge
n.153/1988 per i nuclei senza figli minori (che non hanno beneficiato della
maggiorazione di £ 1.000.000 dei livelli di reddito di cui al D.M. 13.5.1998);
3) I - VI: la ma ggiorazione prevista dal D.M.11.4.1996;
4) 1 - 10: la maggiorazione prevista dal D.M. 19.3.1997;
5) 1a - 9a: la maggiora zione prevista dal D.M. 13.5.1998;
6) 11 - 20 e 20a: gli importi co mplessivi mensili dell'a sse gno per il nucleo
familiare.
Si invitano le Amministrazioni in indirizzo a portare a conoscenza dei
dipendenti uffici che amministrano personale il con tenuto della presente
circolare, infor ma ndone anche il personale ste sso.
Il Ragioniere Generale dello Stato
Andrea Monorchio
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