...

Durata complessiva Assegni di Ricerca

by user

on
Category: Documents
11

views

Report

Comments

Transcript

Durata complessiva Assegni di Ricerca
CNR Piazzale Aldo Moro, 7
00185 - Roma
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Tel.: (06) 4993.2140-2172
Fax: (06) 4993.3852
E-mail: [email protected]
PEC: [email protected]
Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane
Ufficio Concorsi e Borse di Studio
PROT. AMMCNT CNR N. 0029909 DEL 30/04/2015
Ai Dirigenti/Direttori delle Unità
Organiche e Strutture del C.N.R.
LORO SEDI
Oggetto: Decreto milleproroghe 2015 - Proroga della durata complessiva degli assegni
di ricerca
La principale fonte normativa in tema di conferimento degli assegni di ricerca è
costituita dall’art. 22 della L. 30 dicembre 2010, n. 240.
In particolare, ai sensi del comma 3 del richiamato art. 22, “La durata complessiva
dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non
può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno
è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata
legale del relativo corso”.
Sulla materia è recentemente intervenuto l’art. 6, comma 2bis, della L. 27 febbraio
2015, n. 11, di conversione del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 (cd. decreto
Milleproroghe), il quale statuisce che “La durata complessiva dei rapporti instaurati ai
sensi dell’art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di due
anni”.
Fatte salve eventuali ulteriori precisazioni che si rendessero necessarie per il caso
di emanazione di disposizioni attuative da parte dei Ministeri competenti, si forniscono
le prime indicazioni operative alle strutture del CNR interessate al conferimento di
assegni di ricerca.
Per effetto del recente intervento normativo, che non ha modificato il dato testuale
della disciplina preesistente, la durata massima degli assegni di ricerca è elevata da 4
a 6 anni. Da ciò si trae che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
Milleproroghe (1° marzo 2015) tutti i titolari di assegni di ricerca, alla scadenza del
rapporto potranno, alternativamente, ottenere il rinnovo dell’assegno (laddove ne
ricorrano tutti i presupposti), ovvero partecipare ad un nuovo bando per il conferimento
di assegni di ricerca, fino al limite complessivo dei sei anni.
Resta in ogni caso fermo l’ulteriore limite temporale previsto dal comma 9
dell’art. 22, L. n. 240/2010, a mente del quale “La durata complessiva dei rapporti
instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui
all’art. 24, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché
con gli Enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può
in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi (…)”.
Per ogni chiarimento le SS.LL. potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi e Borse
di Studio (tel 06-49932172 e mail [email protected])
IL DELEGATO
Firmato da
Preti Alessandro
Firmato da
Di Giulio Mariano
Fly UP