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Durata complessiva Assegni di Ricerca
CNR Piazzale Aldo Moro, 7 00185 - Roma Consiglio Nazionale delle Ricerche Tel.: (06) 4993.2140-2172 Fax: (06) 4993.3852 E-mail: [email protected] PEC: [email protected] Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane Ufficio Concorsi e Borse di Studio PROT. AMMCNT CNR N. 0029909 DEL 30/04/2015 Ai Dirigenti/Direttori delle Unità Organiche e Strutture del C.N.R. LORO SEDI Oggetto: Decreto milleproroghe 2015 - Proroga della durata complessiva degli assegni di ricerca La principale fonte normativa in tema di conferimento degli assegni di ricerca è costituita dall’art. 22 della L. 30 dicembre 2010, n. 240. In particolare, ai sensi del comma 3 del richiamato art. 22, “La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso”. Sulla materia è recentemente intervenuto l’art. 6, comma 2bis, della L. 27 febbraio 2015, n. 11, di conversione del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 (cd. decreto Milleproroghe), il quale statuisce che “La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell’art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di due anni”. Fatte salve eventuali ulteriori precisazioni che si rendessero necessarie per il caso di emanazione di disposizioni attuative da parte dei Ministeri competenti, si forniscono le prime indicazioni operative alle strutture del CNR interessate al conferimento di assegni di ricerca. Per effetto del recente intervento normativo, che non ha modificato il dato testuale della disciplina preesistente, la durata massima degli assegni di ricerca è elevata da 4 a 6 anni. Da ciò si trae che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto Milleproroghe (1° marzo 2015) tutti i titolari di assegni di ricerca, alla scadenza del rapporto potranno, alternativamente, ottenere il rinnovo dell’assegno (laddove ne ricorrano tutti i presupposti), ovvero partecipare ad un nuovo bando per il conferimento di assegni di ricerca, fino al limite complessivo dei sei anni. Resta in ogni caso fermo l’ulteriore limite temporale previsto dal comma 9 dell’art. 22, L. n. 240/2010, a mente del quale “La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all’art. 24, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli Enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi (…)”. Per ogni chiarimento le SS.LL. potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi e Borse di Studio (tel 06-49932172 e mail [email protected]) IL DELEGATO Firmato da Preti Alessandro Firmato da Di Giulio Mariano