Comments
Description
Transcript
scarico dei fumi a tetto ea parete
IQ rni e d ua UE R l de Città di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza Settore IV: Sviluppo Urbano SCARICO DEI FUMI A TETTO E A PARETE (Legge 3 agosto 2013, n. 90) Disposizione tecnico-organizzativa (DTO 21/2014) ai sensi dell’articolo 7/III del RUE Le caldaie sono sempre più soggette a una vasta normativa che vincola al rispetto di determinati obblighi legislativi gli installatori professionali, sia per garantire la sicurezza degli utenti, sia per garantire il corretto scarico dei gas e fumi, prodotti della combustione in atmosfera. AW questo proposito è importante segnalare che il 04.08.2013 è entrata in vigore la Legge 3.8.2013, n. 90 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”. (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 181 del 03.08.2013). La nuova disciplina prescrive che per impianti termici installati ex novo a partire dal 1 settembre 2013, in tutte le tipologie di immobili, vige l'obbligo di scaricare a tetto. Le uniche deroghe previste sono solo per: 1. sostituzioni di impianti aventi scarico a parete (o in canna ramificata) già esistenti prima del 1 settembre 2013; 2. nel caso di case storiche/stabili vincolati; 3. di fronte all'impossibilità tecnica di sbocco a tetto, asseverata da un progettista. In tali casi, è ammesso lo scarico a parete, purché s'installino generatori di calore a gas (secondo le norme UNI) ad alta prestazione energetica e basse emissioni. E’ evidente che nessuno dei tre precedenti casi di deroga riguarda le nuove costruzioni, le quali, pertanto, inderogabilmente, dovranno sempre prevedere lo scarico a tetto. L’articolo 17-bis della norma riscrive il commi 9 ed introduce i commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, dell’articolo 5 “Requisiti e dimensionamento degli impianti termici”, del Decreto del Presidente della Repubblica 26.08.1993, n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”. Il nuovo testo è il seguente: “9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. 9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui: Disposizione Tecnico Organizzativa n. 21/2014 1 a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. 9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni. 9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter”. La precedente norma, vigente sino al 03.08.2013, era la Legge n. 221 del 17.12.2012 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, la quale, al comma 53 dell’articolo 34 “Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni”, stabiliva: “L'articolo 5, comma 9, del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: «9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni»”. Le modifiche più rilevanti rispetto a tale disposizione sono le seguenti: 1. l'obbligo di scaricare a tetto, in via generale, ora è esteso a tutte le tipologie di edifici, anche, ad esempio, a villette unifamiliari (non solo più quindi agli "edifici costituiti da più unità immobiliari"); 2. in precedenza (sostanzialmente dal 19.12.2012 al 31.08.2013) bastava installare una caldaia a condensazione per poter scaricare i fumi a parete; ora, sono indicati solo tre casi specifici in cui è possibile scaricare a parete, rispettivamente: se si va a sostituire l'impianto con uno già esistente prima del 1 settembre 2013 che già scaricasse a parete o fosse allacciato a canna collettiva ramificata; se lo scarico a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici; se si dimostra, con un'asseverazione del progettista, che è impossibile tecnicamente realizzare uno sbocco a tetto; 3. lo scarico a parete, ammesso solo per i casi in deroga, è previsto purché gli impianti abbiano emissioni che appartengono alle classi 4 e 5 stelle, previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502 e delle prescrizioni della UNI 7129:2008 (posizionamento dei terminali di tiraggio, distanze da balconi e finestre, aperture di aerazione/ventilazione); 4. Non compare più l'obbligo, come invece veniva riportato nella precedente normativa, di ricorrere esclusivamente alla specifica tipologia di caldaia a condensazione. In merito al rendimento della caldaia è però da tenere ben presente quanto indicato dal Ministero delle Attività Produttive con propria nota prot. 0024957 del 18.12.2013, nel,la quale, rispondendo ad alcuni quesiti specifici, indica che oltre ai requisiti previsti dalle norme UNI EN 297 devono essere rispettati anche i valori di rendimento minimi calcolati secondo la formula 90+2log (Pn). In breve: 1. gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, le quote sono definite: - nella Norma UNI 7129 “Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione”; - nella Norma UNI 7131 “Impianti a gpl per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione”; Disposizione Tecnico Organizzativa n. 21/2014 2 - nella Norma UNI 10683 “Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi. Verifica, installazione, controllo e manutenzione”. 2. è possibile scaricare a parete se si sostituisce una caldaia che già scarica a parete o in canna ramificata, a patto di utilizzare una caldaia a condensazione o una caldaia convenzionale a tiraggio forzato in classe 4 o 5 per emissioni di NOx . In sintesi, le tipologie di scarico dei fumi da combustione di una caldaia per abitazioni singole o multifamiliari sono tipicamente riconducibili a tre: 1) scarico a tetto; 2) scarico a parete; 3) scarico a tetto tramite canna fumaria per unità abitative multifamiliari. Lo scarico dei fumi degli apparecchi di combustione, espulso sulle pareti delle abitazioni crea enormi problemi di coesistenza tra le persone negli edifici plurifamiliari, ma anche nelle abitazioni singole indipendenti. I prodotti della combustione contengono biossido e ossido di azoto, l'ossido carbonico, il biossido carbonico o anidride carbonica e Polveri Sottili così da poter certamente affermare che giovano in modo negativo anche alla sicurezza ed alla salute delle persone. I fumi o più correttamente chiamati PDC Prodotti della Combustione, vanno scaricati sempre sulla copertura dell'edificio al di fuori della zona di reflusso in modo che possano disperdersi nel migliore dei modi in atmosfera. Gli scarichi diretti a parete di apparecchi a gas provocano sempre un oggettivo peggioramento delle condizioni igieniche: lo stesso dicasi per quelli appartenenti alle moderne caldaie a condensazione, anzi in questo caso abbiamo a che fare con polveri molto più sottili del normale, quelle più pericolose: PM 2.5. Nella quasi totalità dell'Italia, i regolamenti di igiene edilizio, vietano lo scarico a parete. Una norma specifica la UNI 7129 indica delle distanze minime da rispettare molto restrittive, specie nell'ultima versione quella del 2008 Disposizione Tecnico Organizzativa n. 21/2014 3 ma comunque occorre sottolineare che non sempre il posizionamento dei terminali di tiraggio esterni, nei pochi casi limitati, anche se rispettano in modo rigoroso le disposizioni delle norme UNI-CIG, è condizione sufficiente perché non si verifichino lamentele dovute a molestie per i gas combusti emessi in facciata. Oggi, con le molteplici disposizioni in vigore, poco chiare e spesso contraddittorie, è divenuto molto difficile per un installatore individuare le condizioni per comprendere i rari casi in cui è possibile scaricare a parete, per giunta con caldaie a basse emissioni inquinanti NOx, verificando specifici provvedimenti restrittivi emessi per motivi igienico sanitari dall'autorità locale che potrebbero applicarsi in una particolare area/zona del territorio comunale e rispettando le distanze minime previste dalla Norma UNI 7129 che sono molto restrittive. In data 31 agosto 2013, infatti, nel corso della conversione in legge del DL 63 Giugno 2013, il Senato e la Camera hanno apportato alcune modifiche al comma 9 art. 5 del Dpr 412/93 relativo allo scarico dei fumi. Queste modifiche hanno drasticamente ridotto le possibilità di scaricare i fumi a parete. Di seguito il testo dell' 17-bis. "requisiti degli impianti termici", dal quale si vede con chiarezza la volontà del Legislatore di terminare questa assurda possibilità. La Legge 90 del 03.08.2013, all’articolo 2 “Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, ha introdotto anche una modifica della definizione di impianto termico che riportiamo di seguito e chiarisce il divieto di scaricare a parete anche per gli apparecchi a pellet e legna. "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate). È importante sottolineare che la combustione di qualsiasi combustibile (gas, gasolio, carbone, legna, ecc.) produce necessariamente fumi di scarico e controllarne la qualità è fondamentale per rispettare le normative ambientali e quelle sugli impianti di riscaldamento. Le caldaie e i bruciatori a gas offrono vantaggi in termini di minori emissioni nei fumi delle sostanze più inquinanti quali gli ossidi di azoto (NOx), gli ossidi di zolfo (SOx), ecc... In virtù di controlli più severi sulle emissioni inquinanti, gli organismi normativi internazionali hanno introdotto una classificazione degli apparecchi a gas in 5 classi di emissione, come accennato in precedenza (per gli apparecchi a gasolio esistono classi analoghe, ma con limiti più blandi). I livelli di emissione (concentrazione per kWh di potenza installata) per le caldaie a gas sono i seguenti: Classe NOx Livelli di emissione 1 fino a 260 mg/kWh 2 fino a 200 mg/kWh 3 fino a 150 mg/kWh 4 fino a 100 mg/kWh Possibilità (condizionata)di scarico a parete 5 fino a 70 mg/kWh Sulla base di questa classificazione, dunque, contenuti negli standard europei rispondenti alle norme UNI EN 297 e UNI EN 483, sono le ultime due classi di emissione che consentono l'eventuale scarico a parete per le caldaie a condensazione. Ricordiamo che solitamente i libretti di istruzione dei generatori riportano il dato di emissione di NOx; occorrerà dunque confrontarlo con la classificazione di cui sopra per accertare la classe di appartenenza. Riguardo ai combustibili solidi, vige la norma UNI 10683:2012 dal titolo "Generatori di calore alimentati a legna o altri combustibili solidi. Verifica, installazione, controllo e manutenzione" è entrata in vigore l'11.10.2012 e sancisce in modo particolare regole, divieti, consensi sul funzionamento, installazione e scarico fumi degli impianti di riscaldamento a combustibili solidi. Ciò che maggiormente interessa, ai fini della presente DTO, è la sezione in cui si parla dello scarico fumi, il quale nella precedente normativa era consentito anche a parete, mentre con Disposizione Tecnico Organizzativa n. 21/2014 4 l'entrata in vigore della UNI 10683 lo scarico fumi è possibile solo a tetto. La nuova norma UNI è ora più chiara e dettagliata e contiene nuovi requisiti e di maggiore comprensione rispetto alla precedente UNI del 2005. La norma UNI 10683 definisce i requisiti necessari agli impianti di riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica nominale <35 kW alimentati con biocombustibili solidi di: verifica; installazione; controllo; manutenzione. La norma UNI 10683 si applica: a) agli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria con apparecchi alimentati manualmente; b) agli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria con apparecchi a caricamento automatico; c) agli apparecchi costruiti o assemblati in opera o su misura; includendo anche gli apparecchi descritti nella UNI EN 15544 del 2009 “Stufe tradizionali piene in maiolica/ intonacate costruite in opera”. Nella nuova UNI 10683, tutte le tipologie di impianti di riscaldamento centralizzati, installati sia in unità abitative singole che in condomini, lo scarico fumi deve avvenire oltre la sommità del tetto. Le indicazioni a riguardo delle modalità dello scarico fumi e delle eventuali eccezioni erano già contenute nella Legge n. 221/2012, il "Decreto Crescita-bis", già citata, in cui si indicava specificatamente l'obbligo dello scarico a tetto, obbligo oggi reso ancorfa più cogente dalla Legge n. 90/2013. Per i nuovi impianti autonomi di riscaldamento e condizionamento non è quindi più possibile lo scarico a parete dei prodotti della combustione, ma sarà necessario lo sbocco sopra il tetto. È questa la soluzione adottata dalla recente disposizione normativa, che ha chiuso una lunga disputa tra proprietari di appartamenti e condomini. In forza di ciò, sarà oltremodo difficile e dispendioso dotarsi di un impianto autonomo di caldo/freddo, per come, invece, la riforma del condominio prevede (Legge 11.12.2012 n. 220 “Modifica alla disciplina del condominio negli edifici”). Come noto, la recente riforma del condominio ha previsto il diritto per ciascun condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, a condizione che ciò non comporti notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso, il condomino resta comunque obbligato a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma. La normativa del 2012, come sopra illustrato, consentiva lo scarico a parete dei prodotti della combustione (senza dover arrivare sul tetto) a condizione di installare generatori a condensazione della classe più efficiente e meno inquinante. Ciò aveva però generato notevoli problemi nei condomini e, soprattutto, le proteste dei condomini sovrastanti, costretti a respirare i fumi di quelli sottostanti. A tali problemi ha inteso porre fine la nuova norma n. 90/2013, in virtù della quale ora lo scarico a parete è consentito solo agli impianti termici esistenti prima del 31 agosto 2013 e a condizione che si tratti di generatori a condensazione della classe più efficiente e meno inquinante. Per tutti gli altri impianti costituiti, invece, dal 1 settembre 2013 in poi, diventa obbligatorio “lo sbocco sopra il tetto”: tranne, appunto, che si tratti di sostituzione di impianti individuali già esistenti in “stabili plurifamiliari” (qualora non esistano già canne fumarie individuali idonee da sfruttare); oppure tranne che si tratti di immobili soggetti a interventi solo “conservativi” (case storiche o con vincoli di vario genere), sempre che non abbiano già canne fumarie idonee. Gli scaldacqua unifamiliari non sono considerati “impianti termici”. Dal 1° settembre 2013 il “distacco”, anche con generatori “verdi”, è diventato di fatto impossibile, dato che installare la propria canna fumaria sino al tetto comporta problemi davvero enormi nella maggior parte dei casi. Solo in caso di “impossibilità tecnica”, attestata e asseverata da un tecnico, il condomino può evitare la canna fumaria sino al tetto. Il MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), come già accennato, ha pubblicato, in una nota del 18.12.2013, le prime precisazioni in merito all’obbligo di scarico dei fumi degli impianti termici, facendo un pò di chiarezza sulle caratteristiche necessarie per lo scarico a parete: dal primo settembre 2013 infatti è obbligatorio collegare i nuovi impianti termici a canne fumarie, camini o altri sistemi di evacuazione, con sfogo sul tetto dell’edificio alla quota definita dalla normativa in vigore (ricordiamo ancora che lo scarico a parete è ammesso solo per generatori a Disposizione Tecnico Organizzativa n. 21/2014 5 condensazione installati prima del 31 agosto 2013, con classe energetica adeguata – la meno inquinante – e con caratteristiche descritte da almeno una delle norme tecniche vigenti – UNI EN 15502, UNI EN 297 o UNI EN 483). Il Ministero dello Sviluppo Economico, in una nota dello scorso 18 dicembre, ammette alcune deroghe allo scarico a tetto per alcuni generatori che, sebbene installati dopo il 31 agosto 2013 , possono godere dello scarico a parete purché osservino alcune caratteristiche. Di seguito le caratteristiche dei generatori di calore per cui è possibile una deroga: - generatori con rendimento termico utile superiore (o uguale) a 90+2log (Pn), in corrispondenza di un carico termico pari al 100% della potenza termica utile nominale; - generatori appartenenti alle classi 4 o 5, le più efficienti (secondo la classificazione NOx definita dalle norme UNI EN sopracitate): queste classi indicano rispettivamente livelli di emissione fino a 100 mg/kWh e fino a 70 mg/kWh. I dati di emissione sono contenuti nel libretto di istruzioni dei generatori, perciò basterà confrontare questo dato con quello incluso nel libretto per capire se il proprio generatore appartiene a una di queste due classi. La nota del MiSE fa dunque chiarezza sulle caratteristiche che devono possedere i generatori di calore per lo scarico a parete, rispetto ad alcune interpretazioni distorsive e forzate del comma 9-ter dell’art 17-bis della legge n. 90/2013, tendenti a spingere verso l’obbligo d’installazione di caldaie a condensazione, senza che il succitato articolo si esprima in tal senso. Relativamente all’asseverazione del progettista che attesti l'impossibilità tecnica di sbocco a tetto è bene precisare che è ipotizzabile il reato di falso ideologico in caso di falsa attestazione. Secondo la giurisprudenza non vi sono ostacoli alla configurabilità del reato di falso ideologico di cui all’articolo 481 del Codice Penale in capo al progettista che attesti falsamente la conformità dell’intervento alle normative di settore vigenti. Accanto alla responsabilità penale il progettista potrà rispondere anche della responsabilità deontologica a seguito dell’obbligatoria segnalazione da parte dell’Amministrazione Comunale al competente ordine professionale. Disposizione Tecnico Organizzativa n. 21/2014 6 Disposizione Tecnico Organizzativa n. 21/2014 7 Disposizione Tecnico Organizzativa n. 21/2014 8 Disposizione Tecnico Organizzativa n. 21/2014 9 Disposizione Tecnico Organizzativa n. 21/2014 10 Norma UNI 7129: Disposizione Tecnico Organizzativa n. 21/2014 11 Disposizione Tecnico Organizzativa n. 21/2014 12 Disposizione Tecnico Organizzativa n. 21/2014 13 Disposizione Tecnico Organizzativa n. 21/2014 14 Disposizione Tecnico Organizzativa n. 21/2014 15 Disposizione Tecnico Organizzativa n. 21/2014 16 Disposizione Tecnico Organizzativa n. 21/2014 17 In relazione infine alla disposizione dettata dal nuoco comma 9-quater dell’articolo 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 26.08.1993, n. 412, ovvero l’obbligo per i comuni di adeguare i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter dello stesso articolo, si precisa che la materia è attualmente disciplina dall’articolo 86/V del Regolamento Urbanistico Edilizio “Allontanamento dei prodotti della combustione. canne fumarie”, che risulta attualmente ancora adeguato alle disposizioni della citata Legge n. 221/2012. Pertanto, in materia, fino all’adeguamento del RUE alle nuove disposizioni, quanto previsto dalla presente DTO prevale sulle disposizioni dell’art. 86/V del RUE stesso. Castel San Giovanni, sabato 19 aprile 2014 1 1 Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato .p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l’archivio informatico del Settore IV – Sviluppo Urbano – Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di Castel San Giovanni. Ogni duplicazione del documento originale, anch’essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. Ogni rappresentazione cartacea del presente documento non costituisce originale. Disposizione Tecnico Organizzativa n. 21/2014 18