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Scarica Allegato 1 - Diritto Penale Europeo
Corte Suprema di Cassazione Sezione prima penale (Sentenza 12 febbraio 2014, n. 6734) Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIORDANO Umberto - Presidente Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere Dott. TARDIO Angela - Consigliere Dott. BONITO Francesco M.S - Consigliere Dott. CAPRIOGLIO Piera M. - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: (OMISSIS) N. IL (OMISSIS); avverso l'ordinanza 29/03/2013; n. 765/2012 sentita la relazione fatta SEVERINA CAPRIOGLIO; dal TRIBUNALE Consigliere Dott. di ROMA, PIERA del MARIA lette/sentite le conclusioni del PG di annullamento dell'ordinanza solo in punto individuazione del reato piu' grave. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata il 16.4.2013 il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente l'istanza interposta nell'interesse di (OMISSIS), diretta a fare ravvisare: a) il ne bis in idem tra le decisioni del Tribunale Centrale di Madrid 8.3.1996, n. 17/1996 e del Tribunale di Roma 11.4.2003, divenuta definitiva il 17.2.2007, b) il vincolo della continuazione tra tutti i reati giudicati oltre che con le due sentenze suindicate, con le sentenze del Tribunale di Napoli 25.5.2001 e del Tribunale di Berlino 15.7.1999. In particolare il Tribunale a quo rilevava che il Tribunale di Roma aveva giudicato il (OMISSIS) per il reato sub b) (avente ad oggetto l'importazione via nave di 12 chili di cocaina), reato che corrispondeva a quello giudicato dall'AG madrilena, che ebbe a condannare il (OMISSIS) a pena detentiva di anni otto e mesi sei di reclusione, cosicche' doveva dichiararsi eseguita la pena inflitta relativamente a tale titolo di reato. Aggiungeva pero' che il Tribunale di Roma, con la sentenza suindicata (11.4.2003) aveva condannato il prevenuto anche per altri reati, ovverosia per i reati rubricati sub d), e), f), g), h). In tale realta' veniva quindi concluso in primis che non era possibile l'applicazione della continuazione in executivis tra reati giudicati in Italia ed altri giudicati all'estero, posto che il riconoscimento della sentenza penale straniera produce nel nostro ordinamento solo gli effetti previsti dall'articolo 12 c.p., tra cui non e' compresa la disciplina del reato continuato; in secondo luogo che la richiesta di applicazione dell'articolo 671 c.p.p. in executivis, con riferimento ai reati giudicati con sentenze Tribunale di Roma e Tribunale di Napoli, era gia' stata valutata e rigettata con provvedimento in data 20.4.2012, nulla essendo stato offerto quale quid novum per dover ritornare sul giudizio gia' espresso. Per quanto riguarda la pena che veniva ritenuta gia' espiata, veniva rilevato che la sentenza del Tribunale di Roma non aveva indicato la pena piu' grave su cui operare l'aumento, cosicche' veniva stimata in anni due di reclusione ed euro 10.000 di multa la sanzione per il reato sub b) dell'imputazione della sentenza del Tribunale di Roma. 2. Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione l'interessato pel tramite di difensore, sviluppando cinque motivi: 2.1 violazione dell'articolo 178 c.p.p., lettera c), articolo 179 c.p.p., comma 1, articolo 111 Cost.: l'ordinanza indicata dal Tribunale, che costituisce precedente ostativo alla rivalutazione, non sarebbe mai stata comunicata all'interessato, che non ebbe contezza dell'incardinarsi del procedimento di esecuzione, cosicche' deve essere dichiarata emessa in violazione dell'articolo 178 c.p.p., lettera c) e articolo 179 c.p.p., nonche' dell'articolo 111 Cost. 2.2 violazione degli articoli 81 e 138 c.p., articoli 649, 657 e 669 c.p.p., articoli 54 e 56 Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, articolo 4 prot. 7 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e della Liberta' fondamentali, articoli 49, 50, 51, 52 e 53 Carta di Nizza: secondo la difesa, una volta accertata la sussistenza dell'identita' tra il fatto sub b) della sentenza di Roma e l'unico fatto relativo alla sentenza di Madrid, ed una volta riconosciuto lo spazio di applicabilita' dell'articolo 669 c.p.p., il periodo di carcerazione sofferto dal (OMISSIS) in Spagna doveva essere interamente scomputato ex articolo 138 c.p, non avendo consistenza l'opinare secondo cui non sarebbe stata indicata la pena per il reato piu' grave su cui operare l'aumento ex articolo 81 c.p., atteso che la sentenza del Tribunale di Roma aveva stabilito la pena complessiva di anni dieci di reclusione ed euro 40.000 di multa, di cui anni due di reclusione ed euro 10.000, a titolo di continuazione, considerato come reato piu' grave il reato sub b). La pena di anni otto e mesi sei inflitta in Spagna ed interamente scontata andava considerata come presofferto fungibile. 2.3 Violazione degli articoli 12 e 81 c.p., articolo 671 c.p.p., articoli 54 e 56 Convenzione di Schengen, articolo 4 prot. 7 Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle liberta' fondamentali, articoli 49, 50, 51, 52, 53 Carta di Nizza: l'ordinanza impugnata ebbe a rigettare l'applicazione della disciplina del reato continuato con sentenze straniere riconosciute, a fronte dei limiti indicati dall'articolo 12 c.p. ed in ragione del fatto che le sentenze straniere non possono subire variazioni, quanto alla durata ed alla natura della sanzione. E' stato fatto osservare che nel caso di specie la situazione sarebbe differente, poiche' sia la sentenza spagnola che quella tedesca, gia' avvinte dal vincolo della continuazione, sono state interamente scontate nei rispettivi paesi, cosicche' e' impossibile che le pronunzie subiscano una qualsiasi variazione per specie ed entita' della pena. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e della Carta di Nizza, si e' addivenuti ad una sostanziale equiparazione tra la sentenza definitiva pronunciata da uno stato contraente e quella emessa dalle proprie autorita' giudiziarie, in considerazione della sostanziale omogeneita' degli ordinamenti dei paesi firmatari dell'accordo, per effetto della comune adesione ai principi generali del diritto comunitario. Sottesa alla prevenzione e soluzione dei conflitti di giurisdizione non vi e' solo l'esigenza di evitare che per la stessa vicenda vi sia dispersione di energie processuali, ma anche la necessita' di impedire la violazione del divieto del bis in idem, quindi di un principio posto a garanzia dell'individuo che e' stato elevato dall'articolo 50 della Carta di Nizza tra quelli fondamentali dell'Unione Europea e che con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e' da ritenere direttamente applicabile in tutti i sistemi giuridici nazionali. Si insiste quindi per la disapplicazione dell'articolo 12 c.p. o meglio viene chiesto che gli effetti del ne bis in idem siano fatti rientrare nella dizione dell'articolo 12 c.p. "o altro effetto penale della condanna". 2.4 Violazione dell'articolo 81 c.p. e articolo 671 c.p.p.: dalla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli si poteva evincere con tranquillita' che si aveva riguardo ad un traffico internazionale di stupefacenti in corso con Spagna, Italia e Germania sulla base di numerose indicazioni sfuggite al tribunale a quo. 2.5 Violazione dell'articolo 138 c.p. e articolo 657 c.p.p., articoli 54, 56 Convenzione di Schengen, articolo 4 prot. 7 Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle liberta' fondamentali, articoli 49, 50, 51, 52, 53 Carta di Nizza: non sarebbe stato esplicitato il percorso logico argomentativo condotto dal Tribunale sulla disciplina della fungibilita' della pena presofferta a titolo provvisorio e sulla mancata applicazione dell'indulto. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto con parere motivato l'annullamento dell'ordinanza impugnata solo in punto individuazione del reato piu' grave nella sentenza 11.4.2003 Tribunale di Roma e determinazione della relativa pena. 4. E' stata depositata medio tempore memoria con motivi aggiunti, con cui e' stato evidenziato che la tesi secondo cui non sarebbe possibile la continuazione con reati giudicati con sentenza straniera riconosciuta, seppure astrattamente condivisibile, sarebbe inconferente nella presente fattispecie in cui la richiesta di applicazione dell'aumento a titolo di continuazione e' stato chiesto sulla base di pena che e' gia' stata scontata, cosicche' non sarebbe intaccata la statuizione del giudice straniero, ne' verrebbe operata alcuna invasione in area straniera. Tanto piu' avendosi riguardo a pena inflitta da autorita' di paese facente parte dell'Unione, nell'ottica della cooperazione in materia giudiziaria e del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie. Principio quest'ultimo che dovrebbe spingere verso una completa equiparazione delle decisioni giudiziarie adottate negli stati membri, ben al di la' dei limiti previsti dall'articolo 12 c.p.. Vien fatto rilevare che in materia di benefici penitenziari (liberazione anticipata) questa stessa Corte ha ritenuto che si possa considerare anche il periodo di detenzione espiato in un paese estero della comunita' europea, quando l'espiazione venga poi completata nello stato italiano. Ragion per cui si insiste per un'interpretazione dell'articolo 12 c.p. piu' conforme ai principi enucleati in sede europea sul mutuo riconoscimento di cui all'articolo 82 T.F.U.E., cosi' da includere tra gli effetti del riconoscimento di sentenze penali straniere la possibilita' per il giudice italiano di utilizzare la statuizione contenuta nella sentenza comunitaria come base per applicare l'aumento di cui all'articolo 81 c.p., comma 2 a fronte di reati commessi all'estero in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. In caso contrario ritiene la difesa che questa Corte debba sollevare questione alla Corte di giustizia europea, onde valutare se l'indirizzo formatosi in relazione all'articolo 12 c.p. sia compatibile con il principio del mutuo riconoscimento di cui all'articolo 82 paragrafo 2, T.F.S.U.E. e con la decisione quadro 2008/909/GAI. Nell'ipotesi poi che si escluda che l'articolo 82 T.F.S.U.E. sia direttamente applicabile all'interno del nostro sistema giuridico nazionale, unica via sarebbe quella di sollevare questione di legittimita' costituzionale dall'articolo 12 c.p., nella parte in cui si ritenga che i limiti fissati al riconoscimento di sentenze penali straniere si applichino anche alle decisioni emesse dal giudice nazionale comunitario. In particolare la difesa ravvisa una frattura con gli articoli 11 e 117 Cost., quali norme interposte rispetto all'articolo 82, paragrafo 2 T.F.S.U.E., posto che in tale prospettiva l'articolo 12 c.p. opererebbe come fattore normativo di diritto interno impeditivo a che il principio di mutuo riconoscimento operi all'interno del nostro sistema processuale, finendo per paralizzare l'attuazione di norme comunitarie. Sarebbe poi apprezzabile la violazione dell'articolo 3 Cost., poiche' il (OMISSIS) verrebbe a subire un trattamento piu' severo rispetto a quello che gli sarebbe toccato se fosse stato giudicato solo dal giudice nazionale. Secondo la difesa si tratta di prendere atto della intervenuta creazione in materia penale di un patrimonio comune di principi e valori che implica, se non una piena omologazione delle categorie di diritto sostanziale, quantomeno una loro omogeneizzazione, con conseguente equiparazione dei risultati, specie se relativi al trattamento sanzionatorio del condannato. Viene poi riformulata la doglianza sulla mancata notificazione dell'ordinanza del 20 aprile 2010 emessa dal Tribunale di Napoli, con richiesta di restituzione nel termine per impugnare: viene ribadito che ne' l'interessato, ne' il suo difensore ebbero conoscenza del procedimento, cosicche' veniva impugnata con il ricorso in cassazione anche l'ordinanza del 20 aprile 2010 del Tribunale di Napoli, da considerarsi adottata in violazione delle norme volte a garantire il contraddittorio anche nella fase esecutiva. Viene ancora ribadita l'illogicita' dell'ordinanza impugnata che avrebbe ricalcato quanto disposto dal Tribunale di Napoli, riproducendone i vizi. Si e' sostenuto che i reati non erano della stessa indole, laddove trattasi di violazione del tutto omogenee e lesive del medesimo bene giuridico protetto, risultando irrilevante che i luoghi di consumazione dei reati non siano uguali. Vien fatto rilevare che mentre nel processo di Roma si escluse l'ipotesi associativa e la condanna riguardava soltanto reati di spaccio, nel processo di Napoli gli episodi di spaccio vennero in rilievo come delitti-fine dell'associazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 e veniva evidenziato come la parziale difformita' in nessun modo si configurava quale ostacolo al riconoscimento del vincolo. E' stata infine ribadita la doglianza sulla illogicita' della motivazione in punto determinazione della pena complessiva da scontare: i giudici a quibus avrebbero fatto un calcolo arbitrario, nel senso che sarebbero stati scomputati solo due anni di reclusione, corrispondente al valore dell'episodio sub b), quale reato satellite della continuazione ritenuta fra detto reato e quelli sub capi d, e, f, g, h, laddove per quello stesso reato il (OMISSIS) fu condannato dal Tribunale di Madrid alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione che espio' e che trascorse anche due anni presso il carcere di Berlino a seguito di condanna ad anni quattro di reclusione, inflitta dal giudice tedesco per fatti in continuazione rispetto a quelli accertati nella sentenza spagnola. I Giudici a quibus non solo avrebbero effettuato un assurdo calcolo circa il computo della pena da eseguire in astratto, ma avrebbero omesso di considerare che la pena espiata nello stato estero di condanna e' sempre computata ai fini dell'esecuzione a norma dell'articolo 738 c.p.p.. Con il che una volta calcolata correttamente la pena totale da espiare, data la piena fungibilita' delle pene e del presofferto nello spazio comunitario, si sarebbe dovuto scomputare l'intero ammontare di reclusione patita dal (OMISSIS), pari ad otto anni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Premesso che il quinto motivo di ricorso appare generico; prima di entrare nel merito delle plurime questioni di diritto sollevate dalla difesa, deve essere affrontato il profilo dell'intervenuta definitivita' dell'ordinanza emessa il 20.4.2010 dal Tribunale di Roma, con cui era stata disattesa l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato tra i reati giudicati con sentenze del Tribunale di Roma 11.4.2003, confermata dalla Corte d'Appello Roma il 22.12.2006, e del Tribunale di Napoli 25.5.2001, irrevocabile il 16.1.2003, sul presupposto del diverso locus commissi delicti e della distanza cronologica tra i singoli reati, nonche' in ragione del fatto che i reati giudicati dal Tribunale romano non furono apprezzati come reati fine dell'associazione criminosa di cui si era occupata l'AG partenopea. Dagli atti processuali - che possono essere esaminati in quanto la Corte di Cassazione e' giudice anche del fatto ai fini dell'accertamento dell'errar in procedendo e puo' accedere all'esame diretto dei relativi atti processuali (Cass. Sez. Un., 31 ottobre 2001, Policastro; Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2002, Arrivoli) - emerge che detta ordinanza venne notificata all'avvocato di fiducia e domiciliatario del (OMISSIS), avv.to (OMISSIS), che accetto' la ricezione dell'atto in data 19.5.2010, sia come difensore che come domiciliatario del suo assistito, non ritenendo per parte sua di esperire alcun mezzo di impugnazione ed accettando cosi' il contenuto del provvedimento. Non risulta che impugnazione sia stata interposta dall'interessato che oggi lamenta di non averlo fatto perche' all'oscuro della esistenza dell'ordinanza. La richiesta di restituzione nel termine che oggi il (OMISSIS) avanza sul presupposto di aver avuto contezza dell'ordinanza in parola solo in data 17.4.2013, con la notificazione dell'ordinanza fatta oggetto della presente impugnazione, non puo' essere presa in considerazione, essendo l'istante ormai ampiamente decaduto dal proporla: infatti egli avrebbe dovuto attivarsi in tale senso nei ristretti tempi stabiliti dall'articolo 175 c.p.p., comma 1, termini decorrenti dal momento in cui era cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore che ebbe ad impedire l'osservanza del termine: e' stato detto dallo stesso ricorrente, pel tramite del suo difensore, che solo il 17.4.2013 venne a conoscere l'ordinanza del 20.4.2010, quindi la richiesta di restituzione doveva essere formulata nei dieci giorni successivi, laddove intervenne solo con la memoria depositata il 10.1.2014. Deve pertanto concludersi che, come correttamente opinato dal Tribunale a quo, sulla richiesta di applicazione del regime della continuazione tra i fatti giudicati con le due sentenze emesse dal Tribunale di Napoli e dal Tribunale di Roma e' preclusa una nuova valutazione, a causa del giudicato esecutivo formatosi a seguito del non esperimento a suo tempo dei mezzi di impugnazione disponibili, salva la deducibilita' di evidenze nuove che non furono fatte oggetto di valutazione in precedenza. Evidenze che nel caso di specie non sono state allegate. 2. Quanto al profilo della non applicabilita' in executivis della continuazione tra i reati commessi in Italia e quelli commessi all'estero, si deve ricordare che questa Sezione ancora recentemente (Sez. 1, 24.10.2011, sent. 44604), pur a fronte del nuovo e piu' ampio orizzonte in cui si e' mossa la legislazione comunitaria, ha ribadito che non e' applicabile in sede di esecuzione la continuazione tra il reato giudicato in Italia e il reato giudicato con sentenza straniera riconosciuta nell'ordinamento italiano, alla luce del fermo indirizzo seguito da questa Corte per il quale non e' predicabile l'applicazione della continuazione in executivis tra reati giudicati in Italia e reati giudicati all'estero, oggetto di sentenza riconosciuta in Italia, posto che il riconoscimento della sentenza penale straniera produce nell'ordinamento interno i soli effetti di cui all'articolo 12 cod.pen., tra i quali non e' compresa la continuazione tra reato giudicato in Italia e reato giudicato all'estero, neanche "sub specie" di effetto penale della condanna ai sensi dell'articolo citato, comma 1, n. 1, posto che la disciplina del reato continuato presuppone un giudizio di merito e quindi il riferimento a categorie di diritto sostanziale (reati e pene), che si qualificano soltanto in ragione del diritto interno (cfr. tra le molte Sez. 1, 11.5.2006, n. 31422). Tale interpretazione trova del resto il suo solido ancoraggio nell'ordinanza n. 72/1997 della Corte Costituzionale, che ebbe ad escludere che la non prevedibilita' di applicazione della disciplina del reato continuato tra i reati giudicati da autorita' giudiziarie straniere e quelli giudicati da autorita' giudiziarie italiane infrangesse principi a rilevanza costituzionale, sul presupposto che "la disciplina del reato continuato postula il riferimento a categorie di diritto sostanziale (reati e pene), che si qualificano soltanto in ragione del diritto interno" di guisa che "l'applicazione della continuazione tra la condanna subita in Italia e la condanna subita all'estero, determinerebbe un' automatica invasione del giudicato estero al di fuori di qualsiasi meccanismo convenzionale, cosi' restando totalmente eluso, fra l'altro, il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale, programmaticamente assunto a chiave di volta (articolo 696 c.p.p.) della disciplina dettata dal nuovo codice in tema di rapporti giurisdizionali con autorita' straniere". Il fatto che lo stesso piu' recente Decreto Legislativo 7 settembre 2010, n. 161, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione Quadro 20087909/GAI, relativa al principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che infliggono pene detentive ai fini della loro esecuzione in ambito europeo, all'articolo 16 abbia ribadito che quando e' pronunciata sentenza di riconoscimento la pena e' eseguita secondo la legge italiana, applicandosi le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia, senza citare l'istituto della continuazione, e' in linea con quanto a suo tempo affermato dalla Corte Costituzionale. A tali conclusioni e' dato addivenire non potendosi confondere il profilo del riconoscimento della sentenza penale straniera ai fini della sua esecuzione, che e' aspetto fuori da ogni discussione, con l'operazione di riduzione unilaterale della pena che segue al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva e che ragionevolmente non e' stata contemplata negli accordi tra stati, in quanto comportante un giudizio comunque modificativo (in termini di misura della sanzione) di quella sentenza di cui e' chiesto il riconoscimento. Non solo, ma opinando nel senso sollecitato dalla difesa non si vedrebbe confermata la finalita' che e' propria della disciplina della continuazione in sede esecutiva, che come e' noto e' quella di porre rimedio alla celebrazione di giudizi in separate sedi in seguito ad evenienze del tutto imponderabili che ebbero ad impedire una trattazione unitaria, evenienze che nel caso della sentenza straniera non sussistono, perche' i giudicati promanano da ordinamenti diversi. Quindi deve concludersi che l'interpretazione offerta dalla Corte Costituzionale continua ad essere attuale, nonostante l'intensificarsi degli interventi di cooperazione tra Stati sul principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, avendo individuato lo specifico profilo che non autorizza all'applicazione dell'istituto in relazione alle sentenze straniere, se non a costo di ammettere un intervento unilaterale modificativo, che non e' previsto da alcuna fonte normativa europea. Ad opinare diversamente non conduce neppure la tesi difensiva secondo cui si avrebbe riguardo a pena gia' espiata nel paese condannante, atteso che in ogni caso si tratterebbe di riconoscere al condannato conseguenze non immediate rispetto alla entita' della pena da espiare, ma che potrebbero dispiegare gli effetti benefici in una periodo successivo, cosi' traducendosi ancora in un'unilaterale modificazione di un pronuncia di Autorita' Giudiziaria di altro Paese. In conclusione, non e' in gioco la libera circolazione ed il reciproco riconoscimento di ogni tipo di decisione giudiziaria che sono valori assodati e fatti propri dagli stati europei che si sono impegnati a riconoscere le sentenze degli stati dell'Unione e ad eseguirle come se fossero sentenze emesse nel proprio Stato, bensi' il potere riconosciuto nel nostro stato al giudice dell'esecuzione di modificare unilateralmente la misura della sanzione, in via del tutto sussidiaria al giudice della cognizione straniero, che come e' stato detto non trova alcun ancoraggio nella normativa dell'Unione - la generica norma di cui all'articolo 82 del trattato dell'U.E. invocata nel ricorso limitandosi all'evidenza, per cui non vi e' spazio per interventi interpretativi della Corte di giustizia, a propugnare il riconoscimento delle sentenze straniere che, lo si ribadisce, e' concetto diverso che non ne pregiudica l'intangibilita' - ne' alcuna giustificazione, andando ben al di la' degli intenti che si sono prefissi gli stati dell'Unione negli accordi di collaborazione. Con il che non sono ravvisabili, ne' forzature ai principi costituzionali interni (gia' disconosciute con il lontano intervento della Corte Costituzionale), ne' profili di inadeguatezza della norma interna (articolo 12 c.p.) rispetto alla normativa internazionale, poiche' non compromette affatto l'esecuzione del provvedimento di altro stato nel nostro paese ma salvaguarda il potere dello stato estero di determinare la sanzione, senza incorrere nel rischio di vederla modificata in forza di interventi unilaterali ad opera del paese in cui l'esecuzione della condanna abbia luogo. Vanno quindi disattese le ampie argomentazioni avanzate dalla difesa sul punto, escludendo che vi sino snodi normativi interni incompatibili o in dissonanza con la normativa europea. 3. Va quindi rilevato che il Tribunale di Roma ha correttamente ravvisato la sovrapponibilita' di giudicati tra la sentenza di condanna dell'Autorita' Giudiziaria di Madrid che ebbe a condannare il (OMISSIS) alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione per un episodio di importazione di dodici chili di cocaina in Italia, con il fatto rubricato sub b) dell'imputazione giudicato con la pronuncia del Tribunale di Roma 11.4.2003, sentenza che contemplava altre ipotesi di reato sub lettere d), e), f), g), h) e ha inflitto al (OMISSIS) condanna complessiva a dieci anni di reclusione. Dunque e' intervenuto per impedire gli effetti distorti del bis in idem in ossequio a principi condivisi a livello internazionale. Orbene, al fine di determinare la sanzione espiata all'estero dall'interessato, da detrarre alla pena inflitta con la sentenza suindicata, correttamente il Tribunale ha considerato che la condanna in Italia a dieci anni di reclusione fu inflitta per piu' reati in continuazione, con il che la detenzione patita all'estero per un fatto identico ad uno dei reati ritenuti dal giudice italiano avvinti da tale vincolo, doveva essere presa in considerazione soltanto per esso e non anche per gli altri, in quanto l'istituto della continuazione mira a mitigare l'entita' della pena complessivamente inflitta, in relazione a violazioni costituenti espressione di un identico disegno criminoso, ma non sopprime la loro autonomia fenomenologica, cosi' ponendosi correttamente nel filone interpretativo gia' segnato da questa Corte (Sez. 1, 4.7.2008, n. 31943, RV 240682). Pertanto erra la difesa quando pretende che tutta la pena espiata in Spagna dal (OMISSIS) venga calcolata in detrazione sulla pena a lui inflitta in Italia, per vari reati oltre che quello sub b), gia' giudicato in Spagna. 4. Si deve invece convenire con la difesa sul punto della non correttezza della operazione che ha condotto alla determinazione della pena inflitta per il capo b), in sovrapposizione al reato per cui intervenne condanna in Spagna, posto che e' mancata da parte del giudice dell'esecuzione, che a cio' era tenuto non avendovi provveduto il giudice della cognizione, la individuazione in concreto del reato piu' grave tra quelli giudicati con la sentenza del Tribunale di Roma, valutazione che, a parita' di gravita' formale, andava condotta tenendo conto di tutti gli elementi significativi quali certamente sono i quantitativi di stupefacente trafficato ed in contestazione. In altre parole, se non si e' ravvisato nel reato sub b) come sostiene la difesa quello piu' grave, ancorche' si fosse trattato di traffico di ben dodici chili di cocaina, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto argomentare sulle ragioni per le quali andava ritenuta piu' grave altra imputazione, che andava specificata. Pertanto l'impugnata ordinanza deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena gia' eseguita, con rinvio al Tribunale di Roma che dovra' prima di tutto individuare il reato piu' grave tra quelli per cui (OMISSIS) riporto' condanna in Italia da parte del Tribunale di Roma, quindi dovra' determinare la misura della pena riconducibile al reato sub b), che dovra' essere dichiarata interamente o parzialmente espiata in Spagna. Solo dopo tale operazione, previo accertamento della durata della detenzione sofferta all'estero a fini estradizionali e con l'applicazione dei benefici indulgenziali spettantigli, dovra' infine essere calcolata la pena residua che il (OMISSIS) deve espiare. Il ricorso deve essere rigettato nel resto, cosi' come deve essere rigettata la richiesta di restituzione nel termine per impugnare l'ordinanza Tribunale di Roma 20.4.2010 per le motivazioni suindicate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena gia' eseguita e rinvia per nuovo esame al riguardo al Tribunale di Roma; rigetta nel resto il ricorso e rigetta la richiesta di restituzione nel termine.