Comments
Transcript
Decreto federale concernente la continuazione del
e-parl 26.05.2016 16:58 Proposte della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale del 21.3.2016 Proposte della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale del 3.5.2016 (Maggioranza: entrare in materia e aderire al disegno; Minoranze I e II: entrare in materia e rinviare al Consiglio federale con l’incarico di chiarire diversi aspetti politici e finanziari) Decreto federale concernente la continuazione del finanziamento della cooperazione alla transizione negli Stati dell’Europa dell’Est nel periodo 2017–2020 del … L’Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l’articolo 167 della Costituzione federale1; visto l’articolo 10 della legge federale del 24 marzo 20062 e del …3 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 20164, decreta: Art. 1 1 Per assicurare la continuazione del finanziamento della cooperazione alla transizione con gli Stati dell’Europa dell’Est è stanziato un credito quadro di 1040 milioni di franchi con scadenza al 31 dicembre 2020. Maggioranza: … è stanziato un credito quadro di 860 milioni di franchi con scadenza al 31 dicembre 2020. 1 Minoranza I: = CF Minoranza II: 1 2 3 4 RS 101 RS 974.1 RS …; FF … FF 2016 2005 (16.022-3) – F1 2015-2421 1 e-parl 26.05.2016 16:58 Continuazione del finanziamento della cooperazione alla transizione negli Stati dell’Europa dell’Est nel periodo 2017–2020. DF … è stanziato un credito quadro di 1 555 milioni di franchi con scadenza al 31 dicembre 2020. 1 Minoranza I: … è stanziato un credito quadro di 860 milioni di franchi con scadenza al 31 dicembre 2020. 1 Minoranza II: … è stanziato un credito quadro di 875 milioni di franchi con scadenza al 31 dicembre 2020. 1 Minoranza III: … è stanziato un credito quadro di 1 100 milioni di franchi con scadenza al 31 dicembre 2020. 1 Minoranza IV: … è stanziato un credito quadro di 1 555 milioni di franchi con scadenza al 31 dicembre 2020. 1 2 Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2017. A tale data, il saldo residuo del credito quadro corrente per la continuazione del finanziamento della cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est e della CSI è annullato. 3 A metà e alla fine del periodo di validità del credito quadro il Consiglio federale elabora all’attenzione del Parlamento un rapporto concernente il raggiungimento degli obiettivi e l’efficacia delle misure adottate. Il Consiglio federale riferisce, mediante rapporti tematici di valutazione e d’efficacia, sui risultati dei programmi relativi ai diversi Paesi e sulle misure sostenute grazie all’aiuto multilaterale. Minoranza: Art. 1a Sono versati mezzi finanziari provenienti da tali crediti unicamente se i Paesi beneficiari cooperano di principio con la Svizzera nell’ambito della politica d’asilo e migratoria. Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum. 2 e-parl 26.05.2016 16:58 Continuazione del finanziamento della cooperazione alla transizione negli Stati dell’Europa dell’Est nel periodo 2017–2020. DF 3