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infortunio sul lavoro e malattia professionale

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infortunio sul lavoro e malattia professionale
AREA LAVORO E PREVIDENZA
INFORTUNIO SUL
LAVORO E MALATTIA
PROFESSIONALE
(a cura di Ernesto Murolo)
Indice
QUANDO SI MANIFESTA UN INFORTUNIO SUL LAVORO ..................................... 5
1.
Se l’infortunio ha prognosi fino a 3 giorni .................................................. 5
1.1 Obblighi del datore di lavoro.........................................................................5
1.2 Diritti del datore di lavoro ............................................................................5
1.3 Obblighi del lavoratore.................................................................................5
1.4 Diritti del lavoratore: ...................................................................................6
2.
Se l’infortunio è mortale ............................................................................ 7
2.1 Obblighi del datore di lavoro.........................................................................7
2.2 Diritti del datore di lavoro ............................................................................7
2.3 Obblighi del lavoratore.................................................................................8
2.4 Diritti del lavoratore ....................................................................................8
3.
Se l’infortunio è collettivo ......................................................................... 9
3.1
Obblighi del datore di lavoro........................................................................9
3.2 Diritti del datore di lavoro ............................................................................9
3.3 Obblighi dei lavoratori infortunati ................................................................ 10
3.4 Diritti dei lavoratori infortunati.................................................................... 11
4.
Infortunio con prognosi superiore a 3 giorni ........................................... 13
4.1 Obblighi del lavoratore infortunato .............................................................. 13
4.2 Diritti del lavoratore infortunato .................................................................. 14
4.3 Obblighi del datore di lavoro....................................................................... 16
4.4 Diritti del datore di lavoro .......................................................................... 18
QUANDO SI MANIFESTA UNA MALATTIA PROFESSIONALE ............................... 19
5.
Diritti e obblighi....................................................................................... 19
5.1 Obblighi del lavoratore tecnopatico.............................................................. 19
5.2 Diritti del lavoratore tecnopatico ................................................................. 20
5.3 Obblighi del datore di lavoro....................................................................... 23
5.4 Diritti del datore di lavoro .......................................................................... 25
PRESTAZIONI................................................................................................... 27
6.
Prestazioni sanitarie per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali ............................................................................................ 27
6.1 Diritti del lavoratore .................................................................................. 27
7.
Prestazioni integrative (o assistenziali) per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali .............................................................................. 29
7.1 Diritti del lavoratore .................................................................................. 29
8.
Prestazioni economiche INAIL ................................................................. 31
8.1 L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta al lavoro................... 31
8.2 L’indennizzo delle inabilita’ permanenti per danno biologico e conseguenze
patrimoniali ...................................................................................................... 32
8.3 L’integrazione della rendita diretta .............................................................. 34
8.4 La rendita ai familiari superstiti nel caso di morte del lavoratore per infortunio o
tecnopatia ........................................................................................................ 34
8.5 L’assegno funerario ................................................................................... 35
8.6 La rendita di passaggio per i lavoratori affetti da silicosi o asbestosi ................ 35
8.7 L’assegno per assistenza personale continuativa (a.p.c.) ................................ 36
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8.8
Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro ........ 36
ALLEGATI ......................................................................................................... 39
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QUANDO SI MANIFESTA UN INFORTUNIO SUL LAVORO
1.
Se l’infortunio ha prognosi fino a 3 giorni
1.1
Obblighi del datore di lavoro
-
Deve annotare cronologicamente il caso sul Registro Infortuni aziendale, se
l’infortunio comporta l’assenza dal lavoro per almeno un giorno, escluso quello
dell’evento (art. 53, c. 6, del D.Lgs. n. 81/2008);
-
deve corrispondere al lavoratore infortunato l’intera retribuzione per il giorno
dell’infortunio, anche se è occorso durante la prima ora di lavoro (art. 73 del
DPR n. 1124/1965);
-
deve corrispondere al lavoratore infortunato almeno il 60% della retribuzione per
i tre giorni successivi di carenza dell’assicurazione, salvo migliori condizioni
previste dal CCNL (art. 73 del DPR n. 1124/1965);
-
se l’infortunio, già diagnosticato guaribile entro 3 gg., si prolunga poi al 4°, il
termine per l’inoltro della denuncia di infortunio all’INAIL e alla P.S. decorre da
quest’ultimo giorno (art. 53 del DPR n. 1124/19659);
-
non c’è alcun obbligo di denuncia all’INAIL: l’assicurazione sociale non
interviene perché si tratta di un periodo che è considerato di carenza o
franchigia;
-
non c’è, ovviamente, nemmeno l’obbligo di informare l’autorità di Pubblica
Sicurezza del luogo dove è avvenuto l’infortunio.
1.2
-
Diritti del datore di lavoro
Queste tipologie di brevi infortuni non configurano, di norma, diritti per il datore
di lavoro, nemmeno quello al parziale esonero dalla responsabilità civile che in
queste fattispecie non può esservi perché l’infortunio non ha, di fatto, causato
danni, nemmeno al lavoratore.
1.3
Obblighi del lavoratore
-
“L’assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli
accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro.” (art. 52 del DPR
1124/1965);
-
il lavoratore infortunato ha l’obbligo di fare avere subito al datore di lavoro, il
primo certificato medico redatto dal Pronto Soccorso o dal medico che per primo
l’ha soccorso.
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1.4
Diritti del lavoratore
-
Il lavoratore infortunato ha diritto all’intera retribuzione per il giorno
dell’infortunio, anche se questo è occorso durante la prima ora di lavoro. (art. 73
del DPR n. 1124/1965);
-
iI lavoratore infortunato ha diritto ad almeno il 60% della retribuzione per i tre
giorni successivi di carenza dell’assicurazione, salvo migliori condizioni previste
dal CCNL di categoria. (art. 73 del DPR n. 1124/1965).
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2.
Se l’infortunio è mortale
2.1
Obblighi del datore di lavoro
-
Se l’infortunio ha causato la morte del lavoratore, o comunque vi è pericolo di vita,
il datore di lavoro deve anticipare la Denuncia d’infortunio all’INAIL entro 24 ore a
mezzo telegramma, oppure a mezzo fax, e-mail, ecc.;
-
deve corrispondere al lavoratore l’intera retribuzione per il giorno dell’infortunio,
anche se è occorso durante la prima ora di lavoro (art. 73 del DPR n. 1124/1965);
-
deve inviare copia della denuncia d’infortunio alla autorità di P.S.;
-
per il resto, nei casi di infortuni mortali, il datore di lavoro ha poi gli stessi, identici
obblighi che sono previsti per gli infortuni con prognosi superiore a 3 gg. non
mortali, che sono riportati in dettaglio nella parte specifica della presente;
-
la DPL, cui l’Autorità di P.S. del luogo dove è avvenuto l’infortunio invierà la copia
della denuncia d’infortunio, disporrà e darà corso alla prevista Inchiesta
Amministrativa d’ufficio (art. 56 del DPR n. 1124/1965).
2.2
Diritti del datore di lavoro
-
Nel caso di infortuni mortali, come peraltro in tutti gli altri casi di infortuni con
prognosi superiore a 3 gg., il datore di lavoro ha diritto al parziale esonero dalla
responsabilità civile per i danni che l’infortunio ha causato al lavoratore e a
eventuali terzi (art. 10 del DPR n. 1124/1965);
-
l’esonero, che può riguardare solo il datore di lavoro e mai un terzo, anche se
dipendente della stessa azienda, è parziale perché opera soltanto se esistono le
condizioni, ed entro i limiti che sono tassativamente previsti dalla legge;
-
l’esonero opera anche se il datore di lavoro non ha adempiuto ai suoi obblighi
assicurativi nei confronti dell’INAIL, perché i ritardati o i mancati pagamenti dei
premi, le evasioni o le omissioni contributive non incidono su questo aspetto ma
comportano soltanto conseguenze di ordine sanzionatorio;
-
l’esonero non opera quando il datore di lavoro o le persone dei cui operato egli
deve rispondere secondo le norme del codice civile, abbiano riportato condanna
definitiva, sia in sede penale che civile, per il fatto dal quale è occorso l’infortunio;
-
in particolare il datore di lavoro non è esonerato dalla responsabilità civile ed è
chiamato a rispondere con il risarcimento del danno secondo il diritto comune
quando:
il fatto da cui è stato causato l’infortunio è un reato perseguibile d’ufficio e
non a querela di parte;
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il reato è stato accertato con una sentenza penale di condanna passata in
giudicato.
2.3
Obblighi del lavoratore
-
“L’assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli
accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro”. (art. 52 del DPR
1124/1965);
-
poiché il lavoratore è deceduto a seguito dell’infortunio, qualcun’altro
(sovrintendente, superiore gerarchico, compagno di lavoro, ecc.) dovrà avvisare
subito il datore di lavoro dell’incidente che è avvenuto e fargli avere il primo
certificato medico redatto dal Pronto Soccorso o dal medico che per primo l’ha
soccorso.
2.4
Diritti del lavoratore
-
Il lavoratore ha diritto all’intera retribuzione per il giorno dell’infortunio che ne ha
causato la morte, anche se questo è occorso durante la prima ora di lavoro (art. 73
del DPR n. 1124/1965);
-
tutti gli altri diritti del lavoratore deceduto a causa dello infortunio passano, per
diritto soggettivo proprio e non a titolo ereditario, ai suoi superstiti aventi diritto che
sono: il coniuge, (non legalmente ed effettivamente separato), e i figli (legittimi,
naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi, ecc.). Se non ve ne sono subentrano
gli ascendenti (genitori) e i collaterali (fratelli e sorelle) (art. 85 del DPR n.
1124/1965);
-
i superstiti del lavoratore deceduto a seguito dell’infortunio hanno diritto a ricevere
dall’INAIL le prestazione assicurative economiche, tra cui la rendita ai superstiti
nelle misure previste dalla legge a seconda della composizione del nucleo
familiare (art. 85 del DPR n. 1124/1965);
-
quando i superstiti aventi diritto sono gli ascendenti (genitori) questi, per ottenere
dall’INAIL le prestazioni assicurative, devono provare la c.d. “vivenza a carico”,
cioè dimostrare che sono senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e che al
loro mantenimento concorreva in modo efficiente il defunto (art. 106 del DPR n.
1124/1965);
-
la rendita che l’INAIL costituisce a favore dei superstiti del lavoratore deceduto a
seguito dell’infortunio decorre dal giorno successivo a quello della morte (art. 105
del DPR n. 1124/1965).
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3.
Se l’infortunio è collettivo
3.1
Obblighi del datore di lavoro
-
Sono detti infortuni collettivi quelli che vedono coinvolti, contemporaneamente, più
di un lavoratore della stessa azienda;
-
in questi casi il datore di lavoro deve inoltrare all’INAIL tante distinte Denunce
d’infortunio quanti sono i lavoratori coinvolti nell’incidente;
-
corrispondere ai lavoratori l’intera retribuzione per il giorno dell’infortunio, anche se
è occorso durante la prima ora di lavoro (art. 73 del DPR n. 1124/1965);
-
corrispondere ai lavoratori infortunati almeno il 60% della retribuzione per i 3 giorni
successivi, salvo migliori condizioni previste dal CCNL (art. 73 del DPR n.
1124/1965);
-
inviare le copie di tutte le denunce d’infortunio alla P.S.;
-
la DPL disporrà e darà corso alla prevista inchiesta amministrativa d’ufficio (art. 56
del DPR n. 1124/1965).
Per il resto, nei casi di infortuni collettivi, il datore di lavoro ha gli stessi, identici
obblighi che sono previsti per gli infortuni con prognosi superiore a 3 gg. non collettivi.
3.2
Diritti del datore di lavoro
-
Nel caso di infortuni collettivi, come peraltro in tutti gli altri casi di infortuni con
prognosi superiore a 3 gg., il datore di lavoro ha diritto al parziale esonero dalla
responsabilità civile per i danni che l’infortunio ha causato al lavoratore e a
eventuali terzi (art. 10 del DPR n. 1124/1965);
-
l’esonero, che può riguardare solo il datore di lavoro e mai un terzo, anche se
dipendente della stessa azienda, è parziale perché opera soltanto se esistono le
condizioni, ed entro i limiti che sono tassativamente previsti dalla legge;
-
l’esonero opera anche se il datore di lavoro non ha adempiuto ai suoi obblighi
assicurativi nei confronti dell’INAIL, perché i ritardati o i mancati pagamenti dei
premi, le evasioni o le omissioni contributive non incidono su questo aspetto ma
comportano soltanto conseguenze di ordine sanzionatorio;
-
l’esonero non opera quando il datore di lavoro o le persone dei cui operato egli
deve rispondere secondo le norme del codice civile, abbiano riportato condanna
definitiva, sia in sede penale che civile, per il fatto dal quale è occorso l’infortunio;
-
in particolare il datore di lavoro non è esonerato dalla responsabilità civile ed è
chiamato a rispondere con il risarcimento del danno secondo il diritto comune
quando:
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il fatto da cui è stato causato l’infortunio è un reato perseguibile
d’ufficio e non a querela di parte;
il reato è stato accertato con una sentenza penale di condanna
passata in giudicato.
3.3
Obblighi dei lavoratori infortunati
-
“L’assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli
accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro.” (art. 52 del DPR
1124/1965);
-
il lavoratore che non informa per tempo il datore di lavoro dell’infortunio subito, e lo
costringe quindi a inoltrare in ritardo la Denuncia d’infortunio all’INAIL, è punito con
la perdita del diritto a ottenere le prestazioni economiche per i giorni precedenti
quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio e ha ricevuto il primo
certificato medico (art. 52 del DPR 1124/1965);
-
ognuno dei lavoratori infortunati, o chi per loro se a ciò sono impediti ha l’obbligo di
fare avere:
subito al datore di lavoro, il primo certificato medico redatto dal Pronto
Soccorso o dal medico che per primo l’ha soccorso;
al datore di lavoro, per l’inoltro all’INAIL, gli eventuali certificati di
continuazione delle cure redatti dal medico di famiglia curante o da altro
sanitario;
al datore di lavoro, per l’inoltro all’INAIL, il certificato definitivo di
conclusione dell’infortunio redatto dal medico di famiglia curante o da altro
sanitario;
-
è da notare che il certificato definitivo non sempre è indispensabile perché, per
prassi, l’INAIL è solito chiudere in automatico gli infortuni alla scadenza della prima
prognosi, salvo riaprirli se e quando perviene l’eventuale certificato di
continuazione delle cure;
-
i certificati di continuazione e di chiusura degli infortuni possono essere rilasciati
gratuitamente dall’INAIL presentandosi a visita presso la Sede che gestisce la
pratica;
-
“l’infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure
mediche e chirurgiche che l’Istituto assicuratore ritenga necessarie.” (art. 87 del
DPR n. 1124/1965);
-
ognuno dei lavoratori infortunati ha l’obbligo di sottoporsi alle visite di controllo che
l’INAIL intende eseguire, presentandosi, a seguito di convocazione presso le Sedi
territoriali dell’Istituto;
-
non esistono i controlli domiciliari e quindi nemmeno le fasce orarie di reperibilità,
ma i CCNL possono prevedere l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie anche per
le assenze dei lavoratori per infortunio o malattia professionale;
pag. 10 di 39
-
il mancato rispetto di tale obbligo però, se accertato dai medici ASL o INPS,
autorizza il datore di lavoro ad applicare la sanzione disciplinare, se prevista dal
CCNL, ma non comporta la perdita delle indennità INAIL da parte del lavoratore;
-
nel caso l’infortunio è dovuto a incidente stradale, gli infortunati non possono
accettare indennizzi, né conciliare o transigere con la Compagnia assicuratrice
che, in virtù della polizza RC Auto, copre l’automobilista responsabile del sinistro,
se a ciò non è espressamente autorizzati dall’INAIL;
-
in ogni caso l’indennizzo potrà riguardare le sole voci di danno non riconosciute
dall’INAIL (c.d. danno differenziale);
-
ognuno dei lavoratori ha il dovere di sottoporsi, su invito dell’INAIL entro 10 anni
dalla data di costituzione della rendita, alle visite medico-legali di revisione
periodica del grado di inabilità permanente (ciò potrà portare una conferma, un
aumento o la riduzione del grado d’invalidità precedentemente riconosciuto).
Le revisioni sono al massimo 4 nei primi 4 anni, di cui la prima dopo almeno 1 anno
dalla data dell’infortunio e non prima di 6 mesi dalla data di costituzione della rendita;
mentre le altre non prima di 1 anno da quella precedente.
Dopo i primi 4 anni sono possibili solo altre 2 revisioni, da eseguire rispettivamente
alla scadenza del 7° e del 10° anno dalla data di c ostituzione della rendita.
3.4
-
Diritti dei lavoratori infortunati
Ognuno dei lavoratori infortunati ha diritto a:
essere trasportato al più vicino posto di Pronto Soccorso a cura e spese del
datore di lavoro (art. 92 del DPR n. 1124/1965);
percepire dal datore di lavoro l’intera retribuzione per il giorno in cui è
avvenuto l’infortunio, anche se è accaduto durante la prima ora di lavoro (art.
73 del DPR n. 1124/1965);
percepire dal datore di lavoro almeno il 60% della retribuzione per i 3 gg.
successivi a quello dello infortunio, salvo eventuali, migliori condizioni
previste dal CCNL di categoria (art. 73 del DPR n. 1124/1965).
-
Altri diritti dei lavoratori infortunati:
in quanto cittadino e non quale assicurato INAIL, ha diritto a ricevere dal
Servizio Sanitario Nazionale (ASL) le cure sanitarie e le prestazioni
mediche, ospedaliere, chirurgiche, ecc.;
ha diritto alle prestazioni assicurative anche quando l’infortunio non è stato
denunciato dal datore di lavoro, a condizione che la denuncia venga fatta
entro 3 anni dalla data dell’infortunio (art. 112 del DPR n. 1124/1965);
non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e
chirurgiche che l’INAIL ritenga necessarie (art. 87 del DPR n. 1124/1965);
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ha il diritto di chiedere, producendo idonea certificazione medica entro 10
anni dalla costituzione della rendita, la revisione del grado di invalidità
permanente nel caso di aggravamento delle sue condizioni;
ha diritto di chiedere la riapertura dell’infortunio nel caso di eventuali,
successive “ricadute dovute allo stesso evento infortunistico;
ha diritto a ricevere comunque le prestazioni previdenziali nei “casi dubbi”
(infortunio o di malattia comune) dall’Ente che per primo ha avuto notizia
dell’evento, in virtù di apposita convenzione stipulata tra INPS e INAIL (circ.
INAIL n. 38/2009);
ha diritto di opporsi alle decisioni dell’INAIL inoltrando ricorso (opposizione)
entro 60 gg. dalla data di piena conoscenza del provvedimento dell’Istituto
(ad es.: disconoscimento del caso come infortunio sul lavoro o divergenze
circa l’entità del grado d’invalidità assegnato, sia in prima istanza che in
sede di revisione);
ha diritto di avvalersi della consulenza e dell’intervento, completamente
gratuito, degli enti di Patronato che lo assistono;
ognuno dei lavoratori è legittimato, ex art. 185 c.p., ad agire avverso il
datore di lavoro nei confronti del quale sia stata accertata la responsabilità
civile: diretta (per fatto proprio) o indiretta (per fatto imputabile a coloro che
egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro e di coloro del cui
operato deve comunque rispondere ex art. 2049 c.c.), per essere risarcito
secondo le norme comuni, sia per i danni patrimoniali (art. 2056 c.c.), sia
per i danni non patrimoniali (art. 2059 c.c.);
tale azione deve però essere limitata alla sola quota di danno che eccede
l’ammontare delle prestazioni già erogate dall’INAIL, vale a dire al c.d.
“danno differenziale” (art. 10, commi 6 e 7, del DPR n. 1124/1965);
l’azione risarcitoria può riguardare anche eventuali voci di danno non
coperte dall’assicurazione INAIL, come ad es. il danno morale ex art. 2059
c.c. ;
non rientra nel danno differenziale il valore capitale della rendita calcolato
ex art. 10, c. 8, del DPR n. 1124/1965 in base al sistema tabellare di cui
all’art. 39 del DPR n. 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni
(Cass., n. 3503/1986);
analoga azione risarcitoria può essere esperita, sempre per il danno
differenziale o per quelli non assicurati dall’INAIL, dai lavoratori nei confronti
del terzo riconosciuto civilmente responsabile dell’infortunio;
ognuno dei lavoratori infortunati ha il diritto di ricevere le prestazioni che la
vigente legislazione sull’assicurazione sociale gestita dall’INAIL prevede, e
che sono:
-
sanitarie;
economiche;
integrative.
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4.
Infortunio con prognosi superiore a 3 giorni
4.1
Obblighi del lavoratore infortunato
-
“L’assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli
accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro”. (art. 52 del DPR
1124/1965);
-
il lavoratore che non informa per tempo il datore di lavoro dell’infortunio subito, e lo
costringe quindi a inoltrare in ritardo la Denuncia d’infortunio all’INAIL, è punito con
la perdita del diritto a ottenere le prestazioni economiche per i giorni precedenti
quello in cui il datore di lavoro, avuto notizia dell’infortunio e ricevuto il primo
certificato medico, può fare la denuncia (art. 52 del DPR 1124/1965);
-
Il lavoratore infortunato, o chi per lui se a ciò è impedito, ha l’obbligo di fare avere
al datore di lavoro:
•
•
•
subito, il primo certificato medico redatto dal Pronto Soccorso o dal medico
che per primo l’ha soccorso;
per l’inoltro all’INAIL, gli eventuali certificati di continuazione delle cure redatti
dal medico di famiglia curante o da altro sanitario;
per l’inoltro all’INAIL, il certificato definitivo di conclusione dell’infortunio
redatto dal medico di famiglia curante o da altro sanitario;
-
da notare che il certificato definitivo non sempre è indispensabile perché, per
prassi, l’INAIL è solito chiudere in automatico gli infortuni alla scadenza della prima
prognosi, salvo riaprirli se e quando perviene l’eventuale certificato di
continuazione delle cure;
-
i certificati di continuazione e di chiusura degli infortuni possono essere rilasciati
gratuitamente dall’INAIL presentandosi a visita presso la Sede che gestisce la
pratica;
-
“l’infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure
mediche e chirurgiche che l’Istituto assicuratore ritenga necessarie.” (art. 87 del
DPR n. 1124/1965);
-
il lavoratore infortunato ha l’obbligo di sottoporsi alle visite di controllo che l’INAIL
intende eseguire, e a tal fine l’Istituto gli invia apposite cartoline di convocazione
presso le proprie Sedi territoriali;
-
non esistono i controlli domiciliari e quindi nemmeno le fasce orarie di reperibilità,
ma i CCNL possono prevedere l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie anche per
le assenze dei lavoratori dovute a infortunio o a malattia professionale;
-
il mancato rispetto di tale obbligo però, se accertato dai medici ASL o INPS,
autorizza il datore di lavoro ad applicare la sanzione disciplinare, eventualmente
prevista dal CCNL, ma non comporta la perdita delle indennità INAIL da parte del
lavoratore;
pag. 13 di 39
-
il lavoratore che simula un infortunio mai avvenuto o aggrava in modo doloso le
conseguenze di un infortunio accaduto perde il diritto ad ogni prestazione
assicurativa, ferme restando le ulteriori pene stabilite dalla legge per più gravi reati
(art. 65 del DPR n. 1124/1965);
-
nei casi di infortuni sul lavoro dovuti a incidenti stradali, il lavoratore ha l’obbligo di
non accettare indennizzi, né di conciliare o transigere con la Compagnia
assicuratrice che, in virtù della polizza RC Auto, copre l’automobilista responsabile
del sinistro, se non viene espressamente autorizzato a farlo dall’INAIL. In ogni
caso l’eventuale indennizzo potrà riguardare le sole voci di danno che non sono
state già riconosciute dall’INAIL (c.d. danno differenziale);
-
il lavoratore ha il dovere di sottoporsi, su invito dell’INAIL entro 10 anni dalla data
di costituzione della rendita, alle visite medico-legali di revisione periodica del
grado di inabilità permanente (ciò potrà portare una conferma, l’aumento o la
riduzione del grado d’invalidità precedentemente riconosciuto).
Le revisioni sono al massimo 4 nei primi 4 anni, di cui la prima dopo almeno 1 anno
dalla data dell’infortunio e non prima di 6 mesi dalla data di costituzione della rendita;
mentre le altre non prima di 1 anno da quella precedente.
Dopo i primi 4 anni sono possibili solo altre 2 revisioni, da eseguire rispettivamente
alla scadenza del 7° e del 10° anno dalla data di c ostituzione della rendita.
4.2
Diritti del lavoratore infortunato
Il principale diritto del lavoratore infortunato è quello di ricevere le prestazioni che la
vigente legislazione sull’assicurazione sociale gestita dall’INAIL prevede, e che sono
di carattere:
-
sanitario;
economico;
integrativo.
Altri diritti del lavoratore infortunato:
-
il lavoratore ha diritto a essere trasportato al più vicino posto di Pronto Soccorso a
cura e spese del datore di lavoro (art. 92 del DPR n. 1124/1965);
-
ha diritto a percepire dal datore di lavoro l’intera retribuzione per il giorno in cui è
avvenuto l’infortunio, anche se è accaduto durante la prima ora di lavoro (art. 73
del DPR n. 1124/1965);
-
ha diritto a percepire dal datore di lavoro almeno il 60% della retribuzione per i 3
gg. successivi a quello dello infortunio, salvo eventuali, migliori condizioni previste
dal CCNL di categoria (art. 73 del DPR n. 1124/1965);
-
ha comunque diritto alle prestazioni assicurative anche quando l’infortunio non è
stato denunciato dal datore di lavoro, ma a condizione che la denuncia venga fatta
entro 3 anni dalla data in cui è avvenuto l’infortunio (art. 112 del DPR n.
1124/1965);
pag. 14 di 39
-
ha il diritto di chiedere, producendo idonea certificazione medica entro 10 anni
dalla data di costituzione della rendita, la revisione del grado di invalidità
permanente nel caso di aggravamento delle sue condizioni fisiche;
-
ha diritto di chiedere la riapertura dell’infortunio nel caso di eventuali, successive
“ricadute” dovute allo stesso evento infortunistico;
-
ha diritto a ricevere comunque le prestazioni previdenziali nei “casi dubbi”
(infortunio o di malattia comune) dall’Ente che per primo ha avuto notizia
dell’evento, in virtù di apposita convenzione stipulata tra INPS e INAIL (circ. INAIL
n. 38/2009);
-
in questi casi l’Ente che per primo ha ricevuto il certificato medico eroga le
prestazioni economiche in via provvisoria nel limite dell’indennità di malattia
comune secondo le modalità indicate dall’INPS, fino all’assunzione del caso da
parte dell’Istituto competente e, comunque, entro i limiti del periodo massimo
indennizzabile (180 gg.);
-
quando è l’INAIL a ricevere il certificato, segnala il caso di infortunio che ritiene
dubbio all’INPS entro 60 giorni, e ne informa per conoscenza sia il lavoratore che il
datore di lavoro; l’operazione soggiace al termine di prescrizione INAIL di 3 anni e
a quello di decadenza INPS di 1 anno;
-
il lavoratore ha diritto di opporsi sia al rifiuto dell’INAIL di corrispondergli le
prestazioni, sia in merito alla loro entità, presentando ricorso (opposizione
amministrativa) entro 3 anni dal ricevimento del provvedimento contestato (art. 104
del DPR n. 1124/1965);
-
se il ricorso riguarda questioni sanitarie e viene respinto dall’INAIL, si effettua la
c.d. “collegiale medica” tra il medico dell’Istituto e quello del lavoratore. Questa
procedura non è prevista da alcuna norma, ma è nata dalla consuetudine ed è una
prassi ormai consolidata;
-
il procedimento amministrativo si esaurisce in 150 gg. che diventano 210 nel caso
di revisione delle rendite (art. 111 del DPR n. 1124/1965) e, se l’esito è sfavorevole
o c’è il silenzio dell’INAIL, il lavoratore può fare ricorso giudiziario;
-
il lavoratore ha diritto di avvalersi della
completamente gratuito, degli enti di Patronato;
-
il lavoratore è legittimato, ex art. 185 c.p., ad agire nei confronti del datore di lavoro
nei confronti del quale sia stata accertata la responsabilità civile: diretta (per fatto
proprio) o indiretta (per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della
direzione o sorveglianza del lavoro e di coloro del cui operato deve comunque
rispondere ex art. 2049 c.c.), per essere risarcito secondo le norme comuni, sia
per i danni patrimoniali (art. 2056 c.c.), sia per i danni non patrimoniali (art. 2059
c.c.);
-
tale azione deve però essere limitata alla sola quota di danno che eccede
l’ammontare delle prestazioni già erogate dall’INAIL, vale a dire al c.d. “danno
differenziale” (art. 10, commi 6 e 7, del DPR n. 1124/1965);
pag. 15 di 39
consulenza
e
dell’intervento,
-
l’azione risarcitoria del lavoratore può riguardare anche eventuali voci di danno
non coperte dall’assicurazione INAIL, come ad es. il danno estetico, il danno
morale ex art. 2059 c.c., ecc.);
-
analoga azione risarcitoria può essere esperita dal lavoratore nei confronti del
terzo riconosciuto civilmente responsabile dell’infortunio, ma sempre avuto
riguardo al solo danno differenziale o a quelli non coperti dall’ assicurazione INAIL;
-
non rientra nel danno differenziale il valore capitale della rendita calcolato ai sensi
dell’art. 10, comma 8, del DPR n. 1124/1965 in base al sistema tabellare di cui
all’art. 39 dello stesso DPR n. 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni
(Cass. n. 3503/1986);
-
il lavoratore ha diritto alla riabilitazione, alla riqualificazione e al reinserimento
socio lavorativo garantito dall’INAIL a norma di legge.
4.3
Obblighi del datore di lavoro (allegato 1-Mod. 4-Prest)
-
Deve registrare cronologicamente entro 24 ore il caso sul Registro Infortuni
aziendale, se l’infortunio comporta l’assenza dal lavoro per almeno un giorno,
escluso quello dell’evento (art. 53, c. 6, del D.lgs. n. 81/2008);
-
deve corrispondere al lavoratore infortunato l’intera retribuzione per il giorno
dell’infortunio, anche se è occorso durante la prima ora di lavoro (art. 73 del DPR
n. 1124/1965);
-
deve corrispondere al lavoratore infortunato almeno il 60% della retribuzione per i
tre giorni successivi di carenza, salvo migliori condizioni previste dal CCNL (art. 73
del DPR n. 1124/1965);
-
di norma i CCNL prevedono situazioni di miglior favore, disponendo che il datore di
lavoro eroghi anche durante il periodo di carenza l’intera retribuzione, e per i giorni
successivi vada ad integrare quanto erogato dall’INAIL;
-
il datore di lavoro, nel calcolare l’integrazione dovuta, deve ricordarsi di applicare
la cd. “lordizzazione” poiché l’importo dovuto dall’Istituto è esente da imposizione
previdenziale;
-
se previsto dal CCNL il datore di lavoro deve anche anticipare, per conto
dell’INAIL, la retribuzione all’infortunato durante il periodo di inabilità temporanea al
lavoro;
-
in questi casi il datore deve chiedere, sia con una generale, esplicita istanza
indirizzata all’INAIL, sia barrando caso per caso la scelta sui moduli di denuncia
d’infortunio, l’applicazione dell’art. 70 del DPR n. 1124/1965 che prevede il
pagamento delle indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro da parte
dell’INAIL direttamente all’azienda che le ha anticipate;
-
il datore di lavoro, in sede di anticipazione delle somme per conto INAIL, deve
operare le ritenute fiscali e riconoscere le detrazioni di imposta spettanti al
lavoratore;
pag. 16 di 39
-
il datore di lavoro deve consentire l’accesso in azienda agli ispettori dell’Istituto per
eseguire gli accertamenti ritenuti necessari ai fini dell’erogazione delle prestazioni
assicurative previste per i casi di infortunio sul lavoro (art. 19 del DPR n.
1124/1965);
-
il datore di lavoro deve garantire il posto di lavoro ai lavoratori rimasti disabili a
seguito d’infortunio sul lavoro (legge n. 68/1999);
-
il datore di lavoro deve fare la denuncia d’infortunio all’INAIL entro 2 gg. da quando
è venuto a conoscenza dell’evento, vale a dire da quando ha ricevuto il primo
certificato medico (art. 53 del DPR n. 1124/1965);
-
alla denuncia d’infortunio, se cartacea (mod. 4-Prest), deve sempre essere
allegato il primo certificato medico;
-
se invece la denuncia è effettuata on-line, nel Punto Cliente all’interno del sito
Internet dell’INAIL (www.inail.it), il primo certificato medico deve essere trasmesso
per posta raccomandata alla Sede INAIL competente, solo se è questa a
richiederlo (art. 53 del DPR n. 1124/1965);
-
con la denuncia il datore di lavoro deve indicare le modalità di pagamento delle
indennità INAIL, barrando le caselle presenti sul modulo: al lavoratore (presso il
suo domicilio o presso l’azienda) o al datore di lavoro (art. 70 del DPR n.
1124/1965);
-
se l’infortunio, dapprima diagnosticato guaribile in 3 gg. o meno, successivamente,
attraverso un’ulteriore certificazione medica, supera tale prognosi, il computo dei
termini per l’inoltro della denuncia d’infortunio all’INAIL decorre dal 4° giorno
successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio;
-
il datore di lavoro deve effettuare, nei modi e nei termini previsti, la denuncia di
infortunio per assolvere a un preciso obbligo di legge, senza peraltro fare alcuna
valutazione sull’indennizzabilità o meno del caso come infortunio sul lavoro,
compito che la vigente normativa riserva in esclusiva all’INAIL (art. 53 del DPR n.
1124/1965);
-
la denuncia d’infortunio, se cartacea (mod. 4-Prest), deve essere consegnata o
inviata per posta alla Sede INAIL competente per la località di domicilio del
lavoratore infortunato; se invece la denuncia è on-line l’invio alla Sede competente
è automatico (art. 13 del DPR n. 1124/1965 modificato dal D.M. 26.1.1988);
-
copia cartacea della denuncia d’infortunio, anche quando questa è effettuata online, deve essere inviata per posta o consegnata all’autorità di Pubblica Sicurezza
del luogo dov’è avvenuto l’infortunio entro 2 gg. da quando il datore di lavoro ne è
venuto a conoscenza, senza allegare alcuna certificazione medica (art. 54 del
DPR n. 1124/1965);
-
se l’infortunio è avvenuto in viaggio o all’estero la copia della denuncia d’infortunio
deve essere inviata all’autorità di Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione è
compreso il primo luogo di fermata del lavoratore in territorio italiano: stazione
ferroviaria, porto, aeroporto, ecc. (art. 54 del DPR n. 1124/1965);
-
se l’infortunio ha una prognosi superiore a 30 gg. la DPL, cui l’Autorità di P.S. del
luogo dove è avvenuto l’infortunio invia la copia della denuncia d’infortunio,
pag. 17 di 39
disporrà e darà corso alla prevista Inchiesta Amministrativa d’ufficio (art. 56 e
segg. del DPR n. 1124/1965);
-
l’omesso o tardivo inoltro all’INAIL della denuncia d’infortunio comporta
l’irrogazione di una sanzione amministrativa che va da € 1.291 a € 7.746 (art. 53
del DPR n. 1124/1965), cui è peraltro applicabile la prevista procedura di diffida
obbligatoria (art. 13 del D.lgs. n. 124/2004);
-
analoga sanzione da € 1.291 a € 7.746 (art. 54 del DPR n. 1124/1965), è prevista
per l’omesso o tardivo inoltro della copia della denuncia d’infortunio all’autorità di
Pubblica Sicurezza del luogo dov’è avvenuto l’infortunio, ma non è applicabile la
procedura di diffida.
4.4
Diritti del datore di lavoro (allegato 2)
-
Nel caso di infortuni con prognosi superiore a 3 gg., il datore di lavoro ha diritto al
parziale esonero dalla responsabilità civile per i danni che l’infortunio ha causato al
lavoratore e a eventuali terzi (art. 10 del DPR n. 1124/1965);
-
l’esonero, che può riguardare solo il datore di lavoro e mai un terzo, anche se
dipendente della stessa azienda, è parziale perché opera soltanto se esistono le
condizioni, ed entro i limiti che sono tassativamente previsti dalla legge;
-
l’esonero opera anche se il datore di lavoro non ha adempiuto ai suoi obblighi
assicurativi nei confronti dell’INAIL, perché i ritardati o i mancati pagamenti dei
premi, le evasioni o le omissioni contributive non incidono su questo aspetto ma
comportano soltanto conseguenze di ordine Sanzionatorio;
-
l’esonero non opera quando il datore di lavoro o le persone dei cui operato egli
deve rispondere secondo le norme del codice civile, abbiano riportato condanna
definitiva, sia in sede penale che civile, per il fatto dal quale è occorso l’infortunio;
-
in particolare il datore di lavoro non è esonerato dalla responsabilità civile ed è
chiamato a rispondere con il risarcimento del danno secondo il diritto comune
quando:
•
•
il fatto da cui è stato causato l’infortunio è un reato perseguibile
d’ufficio e non a querela di parte;
il reato è stato accertato con una sentenza penale di condanna
passata in giudicato.
pag. 18 di 39
QUANDO SI MANIFESTA UNA MALATTIA PROFESSIONALE
5.
Diritti e obblighi
5.1
Obblighi del lavoratore tecnopatico
-
“La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall’assicurato al
datore di lavoro entro il termine di giorni 15 dalla manifestazione di essa ...” (art.
52, comma 2, del DPR 1124/1965);
-
il lavoratore che non informa per tempo il datore di lavoro della malattia
professionale, e lo costringe quindi a inoltrare in ritardo la Denuncia di malattia
professionale all’INAIL, decade dal diritto all’indennizzo per il tempo antecedente la
denuncia (art. 52, comma 2, del DPR 1124/1965);
-
il lavoratore tecnopatico, o chi per lui se a ciò è impedito, ha l’obbligo di fare avere
al datore di lavoro il certificato con il quale un medico (ospedaliero, curante, di
famiglia, competente aziendale, o altro sanitario) ha diagnosticato una malattia che
potrebbe avere origine professionale;
-
tali obblighi riguardano senz’altro i lavoratori asseriti tecnopatici che ancora
svolgono attività lavorativa;
-
mentre i lavoratori che non svolgono più attività lavorativa (pensionati, deceduti)
possono presentare, essi stessi o i loro familiari, direttamente all’INAIL la domanda
di riconoscimento della malattia professionale con la certificazione medica;
-
in questi casi l’INAIL chiede all’ultimo datore di lavoro l’inoltro della denuncia di
malattia professionale;
-
importante individuare, ai fini della trattazione delle malattie professionali, il
momento esatto in cui la patologia si è manifestata e, siccome di solito non è
semplice, per convenzione si è stabilito che:
se la patologia comporta inabilità, si considera manife-stata il primo giorno
di completa assenza dal lavoro (art. 135, comma 1, T.U.);
se la malattia non determina astensione dal lavoro, si considera manifestata
il giorno in cui il lavoratore diventa consapevole di esserne affetto (Corte
Costituzionale, sentenza n. 31/1991);
-
se la malattia è compresa nell’elenco di cui al D.M. 11.12.2009 il medico che l’ha
diagnosticata ha l’obbligo di denunciarla alla ASL, alla DPL e all’INAIL, avvalendosi
della modulistica e delle istruzioni presenti nel sito Internet www.inail.it;
-
l’omessa comunicazione, che è un reato penale, è punita con l’irrogazione della
pena dell’arresto o dell’ammenda (art. 139 del DPR 1124/1965);
-
il lavoratore tecnopatico ha l’obbligo di sottoporsi alle visite di controllo che l’INAIL
intende eseguire, e a tal fine l’Istituto invia apposite cartoline di convocazione
presso le proprie Sedi territoriali;
pag. 19 di 39
-
non esistono controlli domiciliari e quindi nemmeno le fasce orarie di reperibilità,
ma i CCNL possono prevedere l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie anche per
le assenze dei lavoratori dovute a infortunio o a malattia professionale, quando
questa causa inabilità al lavoro;
-
il mancato rispetto di tale obbligo però, se accertato dai medici ASL o INPS,
autorizza il datore di lavoro ad applicare la sanzione disciplinare, eventualmente
prevista dal CCNL, ma non comporta la perdita delle indennità INAIL da parte del
lavoratore;
-
il lavoratore ha il dovere di sottoporsi, su invito dell’INAIL entro 15 anni dalla data
di costituzione della rendita, alle visite medico - legali di revisione periodica del
grado di inabilità permanente;
-
ciò potrà portare ogni volta a una conferma, a un aumento o a una riduzione del
grado d’invalidità precedentemente riconosciuto che, laddove dovesse risultare
inferiore al minimo indennizzabile previsto dalla legge, potrà anche comportare la
revoca della rendita in godimento.
La prima visita di revisione potrà essere eseguita dopo un anno dalla data di
manifestazione della malattia e almeno dopo 6 mesi dalla data di costituzione della
rendita; mentre le altre potranno essere effettuate non prima di un anno da quella
precedente.
L’ultima vista dovrà essere eseguita alla scadenza dei 15 anni dalla data di
decorrenza della rendita:
-
nei casi di Silicosi o Asbestosi le visite di revisione possono sempre essere
eseguite, senza alcun limite di tempo;
-
nel rispetto dei tempi in precedenza indicati, se il lavoratore ritiene che le sue
condizioni di salute si siano aggravate, può presentare egli stesso una richiesta di
revisione accompagnata da apposita certificazione medica alla Sede INAIL di
appartenenza;
-
le decisioni dell’Istituto in proposito vengono comunicate per iscritto all’interessato
che, contro tali provvedimenti, può presentare, se ritiene, ricorso alla stessa Sede
INAIL di appartenenza che li ha emessi.
5.2
Diritti del lavoratore tecnopatico
Il principale diritto del lavoratore tecnopatico è quello di ricevere le prestazioni che la
vigente legislazione sull’assicurazione sociale gestita dall’INAIL prevede, e che sono
di carattere:
-
sanitario;
economico;
integrativo;
altri diritti del lavoratore tecnopatico;
pag. 20 di 39
-
a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18/2/1988 il vecchio
sistema solo “tabellare” di gestione delle malattie professionali si è evoluto e si è
trasformato in un sistema “misto” di indennizzo;
-
siccome la Corte Costituzionale ha stabilito che tutte le malattie possono essere
d’origine professionale, il lavoratore ha diritto a veder riconosciuta l’origine
professionale della sua patologia, qualunque essa sia;
-
se fa parte di quelle “tabellate” (allegati nn. 4 e 5) al DPR n. 1124/1965) gode della
presunzione legale della origine professionale e non deve provare nulla;
-
se invece la malattia non è inclusa nelle tabelle (“non tabellata”), siccome non
gode della presunzione legale dell’origine professionale, il lavoratore deve
dimostrarne, caso per caso, l’origine lavorativa avvalendosi dei normali mezzi di
prova (documentali, testimoniali, ecc.);
-
il lavoratore ha diritto a percepire dal datore di lavoro l’intera retribuzione per il
giorno in cui si è manifestata la malattia professionale, se questa comporta inabilità
temporanea al lavoro, anche se ciò è avvenuto durante la prima ora di lavoro (art.
73 del DPR n. 1124/1965);
-
ha diritto a percepire dal datore di lavoro almeno il 60% della retribuzione per i 3
gg. successivi a quello in cui si è manifestata la malattia professionale se questa
comporta inabilità temporanea al lavoro, salvo eventuali, migliori condizioni
previste dal CCNL di categoria (art. 73 del DPR n. 1124/1965);
-
il lavoratore affetto da malattia professionale, in quanto cittadino e non quale
assicurato INAIL, ha diritto a ricevere dal Servizio Sanitario Nazionale (ASL) le
cure sanitarie e le prestazioni mediche, ospedaliere, chirurgiche, ecc.;
-
il lavoratore ha comunque diritto alle prestazioni assicurative anche quando la
malattia professionale non è stata denunciata dal datore di lavoro, ma a condizione
che la denuncia venga fatta comunque entro 3 anni dalla data in cui è si è
manifestata la tecnopatia (art. 112 del DPR n. 1124/1965);
-
il lavoratore, asserito tecnopatico, che non svolge più attività lavorativa, perché
pensionato o per altri motivi, ha diritto a presentare personalmente e direttamente
all’INAIL la certificazione medica e la domanda di riconoscimento della malattia
professionale e delle relative prestazioni assicurative;
-
i familiari aventi causa del lavoratore asserito tecnopatico deceduto, per qualsiasi
motivo, possono presentare direttamente all’INAIL la certificazione medica e la
domanda di riconoscimento della malattia professionale e delle relative prestazioni
assicurative;
-
il lavoratore ha il diritto di chiedere, producendo idonea certificazione medica entro
10 anni dalla data di costituzione della rendita, la revisione del grado di invalidità
permanente nel caso di aggravamento delle sue condizioni fisiche;
-
il lavoratore ha diritto a ricevere comunque le prestazioni previdenziali nei “casi
dubbi” (malattia professionale o malattia comune) dall’Ente che per primo ha avuto
notizia dell’evento, in virtù dell’apposita convenzione stipulata tra INPS e INAIL
(circ. INAIL n. 38/2009);
pag. 21 di 39
-
in questi casi l’Ente che per primo ha ricevuto il certificato medico eroga le
prestazioni economiche in via provvisoria nel limite dell’indennità di malattia
comune secondo le modalità indicate dall’INPS, fino all’assunzione del caso da
parte dell’Istituto competente e, comunque, entro i limiti del periodo massimo
indennizzabile (180 gg.);
-
quando è l’INAIL a ricevere il certificato, segnala il caso di malattia professionale
che ritiene dubbio all’INPS entro 90, e ne informa per conoscenza sia il lavoratore
che il datore di lavoro;
-
l’operazione soggiace al termine di prescrizione INAIL di 3 anni e a quello di
decadenza INPS di 1 anno;
-
il lavoratore ha diritto di opporsi sia al rifiuto dell’INAIL di corrispondergli le
prestazioni, sia in merito alla loro entità, presentando ricorso (opposizione
amministrativa) entro 3 anni dal ricevimento del provvedimento contestato (art. 104
del DPR n. 1124/1965) - il procedimento amministrativo si esaurisce in 150 gg. che
diventano 210 nel caso di revisione delle rendite (art. 111 del DPR n. 1124/1965)
e, se l’esito è sfavorevole o c’è il silenzio dell’INAIL, il lavoratore può fare ricorso
giudiziario;
-
il lavoratore ha diritto di avvalersi della
completamente gratuito, degli enti di Patronato;
-
il lavoratore è legittimato, ex art. 185 c.p., ad agire nei confronti del datore di lavoro
nei confronti del quale sia stata accertata la responsabilità civile: diretta (per fatto
proprio) o indiretta (per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della
direzione o sorveglianza del lavoro e di coloro del cui operato deve comunque
rispondere ex art. 2049 c.c.), per essere risarcito secondo le norme comuni, sia
per i danni patrimoniali (art. 2056 c.c.), sia per i danni non patrimoniali (art. 2059
c.c.);
-
tale azione deve però essere limitata alla sola quota di danno che eccede
l’ammontare delle prestazioni già erogate dall’INAIL, vale a dire al c.d. “danno
differenziale” (art. 10, commi 6 e 7, del DPR n. 1124/1965);
-
l’azione risarcitoria del lavoratore può riguardare anche eventuali voci di danno
non coperte dall’assicurazione INAIL, come ad es. il danno estetico, il danno
morale ex art. 2059 c.c., ecc.;
-
analoga azione risarcitoria può essere esperita dal lavoratore nei confronti
dell’eventuale terzo riconosciuto civilmente responsabile della malattia
professionale, ma sempre avuto riguardo al solo danno differenziale o a quelli non
coperti dalla assicurazione INAIL;
-
non rientra nel danno differenziale il valore capitale della rendita calcolato ai sensi
dell’art. 10, comma 8, del DPR n. 1124/1965 in base al sistema tabellare di cui
all’art. 39 dello stesso DPR n. 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni
(Cass. n. 3503/1986);
-
il lavoratore ha diritto alla riabilitazione, alla riqualificazione e al reinserimento
socio lavorativo garantito dall’INAIL a norma di legge.
pag. 22 di 39
consulenza
e
dell’intervento,
5.3
Obblighi del datore di lavoro
(allegato 3-Mod. 101-Prest - allegato 4-Mod. 101/bis-Prest)
-
Il datore di lavoro NON deve registrare il caso sul Registro Infortuni aziendale;
-
deve corrispondere al lavoratore infortunato l’intera retribuzione per il giorno in cui
si è manifestata la malattia professionale, se questa comporta inabilità
temporanea, anche se ciò è accaduto durante la prima ora di lavoro (art. 73 del
DPR n. 1124/1965);
-
il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore affetto da tecnopatia, se questa
comporta inabilità temporanea, almeno il 60% della retribuzione per i 3 giorni
successivi, salvo migliori condizioni previste dal CCNL (art. 73 del DPR n.
1124/1965);
-
di norma i CCNL prevedono situazioni di miglior favore, disponendo che il datore di
lavoro eroghi anche durante il periodo di carenza l’intera retribuzione, e per i giorni
successivi vada ad integrare quanto erogato dall’INAIL;
-
il datore di lavoro, nel calcolare l’integrazione dovuta, deve ricordarsi di applicare
la cd. “lordizzazione” poiché l’importo dovuto dall’Istituto è esente da imposizione
Previdenziale;
-
se previsto dal CCNL il datore di lavoro deve anche anticipare, per conto
dell’INAIL, la retribuzione all’infortunato durante il periodo di inabilità temporanea al
lavoro;
-
in questi casi il datore deve chiedere con una generale, esplicita istanza indirizzata
alla Sede INAIL competente, l’applicazione dell’art. 70 del DPR n. 1124/1965 che
prevede il pagamento delle indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro
direttamente all’azienda che le ha anticipate per conto dell’INAIL;
-
il datore di lavoro, in sede di anticipazione delle somme per conto INAIL, deve
operare le ritenute fiscali e riconoscere le detrazioni di imposta spettanti al
lavoratore;
-
il datore di lavoro deve consentire l’accesso in azienda agli ispettori dell’Istituto per
eseguire gli accertamenti ritenuti necessari ai fini dell’erogazione delle prestazioni
assicurative previste per i casi di malattie professionali (art. 19 del DPR n.
1124/1965);
-
il datore di lavoro deve garantire il posto di lavoro ai lavoratori rimasti disabili a
seguito di malattia professionale (legge n. 68/1999);
-
il datore di lavoro deve fare la denuncia di malattia professionale all’INAIL entro 5
gg. da quando ne è venuto a conoscenza, vale a dire da quando ha ricevuto il
certificato medico (art. 53 del DPR n. 1124/1965);
-
alla denuncia di malattia professionale cartacea (mod. 101-Prest), deve sempre
essere allegato il certificato medico;
-
se invece la denuncia è effettuata on-line, nel Punto Cliente del sito Internet
dell’INAIL (www.inail.it), il certificato medico deve essere trasmesso per posta
pag. 23 di 39
raccomandata alla Sede INAIL competente, solo se è questa a richiederlo
espressamente (art. 53 del DPR n. 1124/1965);
-
con la denuncia il datore di lavoro deve anche indicare le modalità di pagamento
delle indennità INAIL, quando dovute, barrando sul modulo: al lavoratore (presso il
suo domicilio o presso l’azienda) o al datore di lavoro (art. 70 del DPR n.
1124/1965);
-
il datore di lavoro deve effettuare, nei modi e nei termini previsti, la denuncia di
malattia professionale per assolvere a un preciso obbligo di legge, senza peraltro
fare alcuna valutazione sull’indennizzabilità o meno del caso come malattia
professionale, compito che la vigente normativa riserva in esclusiva all’INAIL (art.
53 del DPR n. 1124/1965);
-
per valutare l’origine professionale delle malattie denunciate e la loro
indennizzabilità, l’INAIL spesso invia al datore di lavoro un apposito Questionario
informativo, diversificato per tipologia di lavorazione e per patologia, con il quale
chiede anche della documentazione inerente le lavorazioni svolte e la patologia;
-
fare la denuncia di malattia professionale all’INAIL risponde solo a un obbligo di
legge e non vuol dire né avallare, confermare, sottoscrivere quanto dichiarato dal
lavoratore, né riconoscersi responsabile di alcunché, né tanto meno accollarsi
colpe o oneri di sorta scaturenti dalla patologia;
-
in particolare, se il datore di lavoro dissente da quanto ha dichiarato il lavoratore
circa la malattia, oppure è a conoscenza di fatti e circostanze particolari o ha
proprie valutazioni che vuole far conoscere all’INAIL, può indicarle nella denuncia,
se possibile, oppure farne oggetto di una specifica memoria, di uno scritto da
trasmettere a parte o da allegare al modulo;
-
la denuncia di malattia professionale, se cartacea (mod. 101-Prest), deve essere
consegnata o inviata alla Sede INAIL competente per la località di domicilio del
lavoratore tecnopatico; se invece la denuncia è on-line l’invio alla Sede
competente è automatico (art. 13 del DPR n. 1124/1965);
-
NON è previsto l’invio di copia della denuncia di malattia professionale all’autorità
di Pubblica Sicurezza;
-
l’omesso o tardivo inoltro all’INAIL della denuncia di malattia professionale
comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa che va da € 1.291 a € 7.746
(art. 53 del DPR n. 1124/1965), cui è peraltro applicabile la prevista procedura di
diffida obbligatoria (art. 13 del D.lgs. n. 124/2004);
-
il datore di lavoro ha l’obbligo di fare la denuncia di malattia professionale e, se del
caso, fornire informazioni, anche quando l’INAIL le richiede con riferimento a ex
dipendenti, sia attualmente pensionati, sia dipendenti di altre aziende, nel primo
caso, perché l’obbligo della denuncia è a carico dell’ultimo datore di lavoro del
tecnopatico; nel secondo caso perché le informazioni servono a individuare
l’azienda presso cui la tecnopatia è stata contratta, anche ai fini della corretta
attribuzione dei relativi oneri al bilancio della PAT del datore di lavoro interessato
in occasione dell’annuale oscillazione dei tassi di premio;
-
sia quando ricorrono le condizioni (ricezione del certificato medico), che quando
viene richiesta dall’INAIL, la denuncia di malattia professionale deve sempre e
pag. 24 di 39
comunque essere compilata e presentata, naturalmente con i dati e le
informazioni, anche limitate, di cui il datore di lavoro dichiarante è comunque in
possesso o ne ha conoscenza, ciò si verifica soprattutto quando la patologia è
stata contratta, magari molti anni prima, svolgendo lavorazioni diverse da quella
attuale, alle dipendenze di altre aziende;
-
se si è manifestato un caso di silicosi o di asbestosi, in considerazione della
specifica trattazione prevista per queste due patologie (allegato n. 8) al DPR n.
1124/1965 e legge n. 780/1975), l’INAIL ha predisposto uno specifico modulo di
denuncia (mod. 101/bis - Prest.) cartacea;
-
è disponibile comunque anche per questi casi la consueta procedura on-line nel
sito “www.inail.it”.
5.4
Diritti del datore di lavoro (allegato 2)
-
Anche nel caso di malattie professionali il datore di lavoro ha diritto al parziale
esonero dalla responsabilità civile per i danni che la tecnopatia ha causato al
lavoratore e a eventuali terzi (art. 10 del DPR n. 1124/1965);
-
l’esonero, che può riguardare solo il datore di lavoro e mai un terzo, anche se
dipendente della stessa azienda, è parziale perché opera soltanto se esistono le
condizioni, ed entro i limiti che sono tassativamente previsti dalla legge;
-
l’esonero opera anche se il datore di lavoro non ha adempiuto ai suoi obblighi
assicurativi nei confronti dell’INAIL, perché i ritardati o i mancati pagamenti dei
premi, le evasioni o le omissioni contributive non incidono su questo aspetto ma
comportano soltanto conseguenze di ordine sanzionatorio;
-
l’esonero non opera quando il datore di lavoro o le persone dei cui operato egli
deve rispondere secondo le norme del codice civile, abbiano riportato condanna
definitiva, sia in sede penale che civile, per il fatto dal quale è occorso l’infortunio;
-
in particolare il datore di lavoro non è esonerato dalla responsabilità civile ed è
chiamato a rispondere con il risarcimento del danno secondo il diritto comune
quando:
•
•
il fatto da cui è stata causata la malattia professionale è un reato
perseguibile d’ufficio e non a querela di parte;
il reato è stato accertato con una sentenza penale di condanna
passata in giudicato.
pag. 25 di 39
PRESTAZIONI
6.
Prestazioni sanitarie per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali
6.1
Diritti del lavoratore
-
I lavoratori hanno diritto a ottenere gratuitamente le cure mediche e chirurgiche,
compresi gli accertamenti clinici (art. 66 del DPR n. 1124/1965), sia ai fini della
guarigione, sia dopo la guarigione, a tutte le cure ritenute utili per il recupero della
capacità lavorativa;
-
le prestazioni sanitarie a infortunati e tecnopatici, così come a tutti i cittadini, sono
fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, per il tramite delle Regioni e delle A.S.L.;
-
l’INAIL svolge solo compiti medico-legali in materia di infortuni e tecnopatie, ma
può stipulare con le Regioni convenzioni per fornire anche le “prime cure” (art. 12
della legge n. 67/1988);
-
se a seguito dell’infortunio o della tecnopatia sono necessari apparecchi di protesi,
l’INAIL li fornisce attraverso le proprie Sedi (art. 66 del DPR n. 1124/1965) e ditte
specializzate, curandone anche rinnovo, modifiche e riparazioni;
-
si tratta di dispositivi tecnici (protesi, ortési e ausili tecnici) su misura o di serie e di
ausili finalizzati all’autonomia personale, all’accessibilità ambientale, ecc. (ad es:
ausili informatici);
-
l’erogazione di tali prestazioni, mirata a favorire il massimo recupero fisico, si
realizza nell’ambito di un progetto terapeutico - riabilitativo attuato da un’equipe
multidisciplinare INAIL (medico, assistente sociale, ecc.);
-
il lavoratore può fruire di cure idrofangotermali e di soggiorni climatici, sia durante
l’inabilità temporanea che dopo la costituzione della rendita se, a giudizio del
medico, da ciò può trarre beneficio per le lesioni subite;
-
le cure idrofangotermali sono a carico della A.S.L., mentre gli oneri accessori
(spese di albergo, viaggi, ecc.) sono a carico dell’INAIL, anche per l’eventuale
accompagnatore;
-
i soggiorni climatici e i relativi oneri accessori sono invece a completo carico
dell’INAIL;
-
durante le cure e i soggiorni spetta al lavoratore l’indennità di inabilità temporanea.
pag. 27 di 39
7.
Prestazioni integrative (o assistenziali) per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali
7.1
Diritti del lavoratore
-
I grandi invalidi del lavoro hanno diritto a una serie di prestazioni, per lo più
economiche, da parte dell’INAIL;
-
l’assegno di incollocabilità, che spetta agli invalidi del lavoro di età fino a 65 anni e
con un’invalidità almeno del 20% che non hanno diritto al collocamento
obbligatorio;
-
l’erogazione integrativa di fine anno, che spetta agli invalidi del lavoro con almeno
il 60% d’invalidità e con un reddito personale entro il limite fissato ogni anno dallo
INAIL. Un’altra, minore erogazione è prevista a favore dei figli dei grandi invalidi di
età fino a 12 anni, indipendentemente dal reddito;
-
l’INAIL, quale speciale riconoscimento di alto valore morale e sociale, rilascia
distintivi e brevetti d’onore ai cittadini italiani, grandi invalidi del lavoro con almeno
il 50% d’invalidità, e che non hanno subito condanne penali di durata complessiva
non superiore a 2 anni;
-
si tratta di prestazioni di carattere economico che prevedono l’elargizione di
somme una-tantum, che vengono, di norma, consegnate nel corso della festa di
fine anno organizzata dall’INAIL e dall’Anmil;
-
gli importi sono differenti a seconda che l’invalidità sia compresa tra il 35% e il 59%
o tra il 60% e il 100%;
-
lo speciale assegno continuativo mensile che è una prestazione economica non
soggetta a IRPEF di sostegno ai superstiti dei titolari di rendita INAIL per inabilità
permanente di almeno il 48% deceduti per cause non dipendenti dall’infortunio o
dalla malattia professionale;
-
hanno diritto alla prestazione il coniuge e i figli senza altri redditi, escluso quello
della casa di abitazione, d’importo pari o superiore a quello dell’assegno;
-
l’assegno viene erogato previa richiesta all’INAIL da parte dei superstiti da inoltrare
entro 180 gg. dal decesso del lavoratore assicurato;
-
l’importo dell’assegno è dato da una percentuale della rendita del lavoratore
deceduto che è pari al:
•
•
•
•
50% per il coniuge;
20% per ciascun figlio fino alla maggiore età (18 anni), prorogata
a 21 anni se è studente medio e a 26 anni se è studente
universitario;
40% per i figli orfani di entrambi i genitori;
50% per i figli inabili.
pag. 29 di 39
8.
Prestazioni economiche INAIL
Le principali prestazioni economiche dell’assicurazione sociale gestita dall’INAIL sono:
-
l’indennità per inabilità temporanea assoluta;
l’indennizzo delle inabilità permanenti (danno biologico);
l’integrazione della rendita diretta;
la rendita ai superstiti in caso di morte;
l’assegno funerario;
la rendita di passaggio per silicosi o asbestosi;
l’assegno per Assistenza Personale Continuativa (APC);
il fondo per i familiari delle vittime di gravi infortuni.
8.1
L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta al
lavoro (allegato 5)
-
A decorrere dal 4° giorno successivo a quello del l’infortunio l’INAIL corrisponde
un’indennità economica giornaliera che è sostitutiva della retribuzione, ed è
soggetta all’imposizione fiscale (IRPEF);
-
l’indennità spetta anche a decorrere dal 4° giorn o successivo a quello di
manifestazione di una malattia professionale, ma solo se la patologia comporta la
completa astensione dal lavoro dell’asserito tecnopatico;
-
la trattenuta fiscale è effettuata direttamente dall’INAIL, che rilascia all’assicurato
anche la relativa certificazione (CUD);
-
la trattenuta fiscale invece non viene effettuata dall’INAIL quando il datore di lavoro
anticipa la retribuzione durante i periodi di inabilità temporanea al lavoro (art. 70
del DPR n. 1124/1965);
-
per esservi il diritto alla prestazione è necessaria:
•
•
la causa lavorativa dell’infortunio o l’esistenza di una malattia
professionale indennizzabile;
una inabilità che comporta l’effettiva astensione dal lavoro per più di 3
giorni;
-
l’indennità spetta per tutto il periodo di durata della inabilità temporanea assoluta al
lavoro, compresi i giorni festivi, e fino alla guarigione clinica;
-
l’INAIL paga direttamente l’indennità, a titolo di acconto, entro 20 giorni dalla data
di ricezione della denuncia e, a titolo di saldo, entro 30 giorni dalla data di ricezione
del certificato medico definitivo di guarigione;
-
dal 4° giorno e fino al 90° giorno dalla data del l’infortunio o di manifestazione della
malattia professionale l’indennità è pari al 60% della retribuzione media giornaliera
percepita dall’assicurato nei 15 gg. precedenti la data dell’evento;
pag. 31 di 39
-
dal 91° giorno dalla data dell’infortunio o di ma nifestazione della malattia
professionale e fino alla guarigione clinica (senza postumi) ovvero fino al
consolidamento dei postumi (se presenti) l’indennità per inabilità temporanea è
pari al 75% della retribuzione media giornaliera percepita dall’assicurato nei 15 gg.
precedenti la data dell’evento;
-
la retribuzione media giornaliera (art. 117 del DPR n. 1124/1965) è determinata
calcolando il guadagno medio orario degli ultimi 15 giorni immediatamente
precedenti quello dello evento, e deve comprendere anche i compensi diversi dalla
retribuzione ordinaria erogati dal datore di lavoro;
-
a tale fine dovranno pertanto essere considerati:
•
gli eventuali compensi corrisposti per le ore di lavoro straordinario;
•
i ratei di ferie;
•
i permessi per Riduzione Orario di Lavoro;
•
i ratei di tredicesima e di altre eventuali mensilità aggiuntive - le festività
(con esclusione dei lavoratori retribuiti in misura fissa mensile);
-
in caso di ricovero di un lavoratore privo di carichi di famiglia presso un istituto di
cura durante il periodo di inabilità assoluta, l’INAIL ha la facoltà di ridurre di un
terzo l’importo dell’indennità per tutta la durata del ricovero (art. 72 del DPR n.
1124/1965);
-
l’indennità per inabilità temporanea assoluta sostituisce ogni altra prestazione
previdenziale erogata dall’INPS durante l’astensione lavorativa (ad es. indennità di
malattia, di maternità e il trattamento di integrazione salariale);
-
l’unica situazione in cui è riconosciuta la compatibilità tra indennità per inabilità
temporanea da infortunio o malattia professionale e prestazioni INPS è quella
relativa al congedo matrimoniale;
-
in questo caso l’importo dell’assegno per congedo sarà pari alla differenza tra
l’importo spettante per congedo matrimoniale e quanto corrisposto dall’INAIL a
titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta.
8.2
L’indennizzo delle inabilità permanenti per danno biologico e
conseguenze patrimoniali
-
L’art. 13 del D.lgs n. 38/2000 definisce il danno biologico come “la lesione
dell’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale;
-
per queste menomazioni, sempre di carattere permanente, l’INAIL riconosce una
prestazione economica che non ha natura reddituale e quindi è esente da IRPEF;
-
l’indennizzo sociale del danno biologico è determinato sulla base di tabelle,
indipendentemente dal reddito del lavoratore, e sostituisce a tutti gli effetti la
precedente rendita per inabilità permanente (art. 68 del DPR n. 1124/1965);
pag. 32 di 39
-
il sistema tabellare d’indennizzo del danno biologico prevede tre Tabelle approvate
con D.M. 12 luglio 2000:
•
•
la “Tabella delle menomazioni”, che stabilisce il grado di inabilità di circa
400 patologie;
la “Tabella indennizzo danno biologico” che è:
-
•
la “Tabella dei coefficienti” serve per valutare la quota di rendita vitalizia
spettante per le conseguenze patrimoniali presunte dalla legge per invalidità
pari o superiori al 16%;
-
-
areddituale, perché prescinde dalla retribuzione, dal momento che
la menomazione in sé ha lo stesso effetto sulla salute per tutte le
persone;
crescente, perché aumenta con la maggiore gravità della
menomazione;
variabile, in funzione dell’età (decresce al crescere dell’età), e del
sesso (più longeve le donne);
uguale, per tutti i settori (industria, agricoltura, ecc.);
il coefficiente previsto dalla tabella si applica alla retribuzione
effettivamente percepita dal lavoratore nell’anno precedente, entro i
limiti del minimale e del massimale di rendita (art. 116 del DPR n.
1124/1965);
l’indennizzo sociale del danno biologico prevede che per inabilità permanenti:
•
•
•
inferiori al 6%, non vi sia alcun indennizzo (franchigia);
dal 6 al 15%, l’erogazione di un capitale una-tantum;
superiori al 15%, la costituzione di una rendita vitalizia costituita da due
diverse quote, una per danno biologico, l’altra per danno economico;
-
la liquidazione in capitale una tantum tiene conto del grado di inabilità permanente
(dal 6 al 15%), del sesso e dell’età del lavoratore e gli importi in concreto da
riconoscere sono riportati dalla Tabella indennizzo danno biologico;
-
la rendita vitalizia è costituita a favore del lavoratore (rendita diretta), tiene conto
del grado di inabilità permanente (dal 16 al 100%), del sesso e dell’età, per la
quota relativa al danno biologico; della retribuzione percepita nell’anno precedente,
entro i limiti del minimale e del massimale, e del coefficiente riportato dalla Tabella
dei coefficienti, per la quota relativa al danno economico;
-
se il lavoratore ha familiari a carico l’importo della rendita è aumentato delle Quote
Integrative pari a 1/20 (5%) ciascuna, ma calcolate sulla sola quota che è erogata
per le conseguenze patrimoniali (art. 77 del DPR n. 1124/1965);
-
le Quote integrative, che sono parte integrante della rendita e ne seguono le sorti,
spettano:
•
•
al coniuge, anche se sposato dopo l’evento, e anche in caso di separazione
o divorzio se l’assicurato è tenuto a corrispondere gli alimenti;
ai figli legittimi, naturali, adottivi, ecc., anche se nati dopo l’evento, fino a 18
anni, prorogati a 21 anni se studenti medi e a 26 anni se studenti
universitari;
pag. 33 di 39
•
-
ai figli inabili, anche se l’inabilità è successiva all’evento, fino a che perdura
l’inabilità, vale a dire una grave infermità o difetto fisico o mentale che
comporta un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi
proficua attività lavorativa - le Quote Integrative hanno natura indennitaria
per cui, non essendo assimilabili agli assegni per il nucleo familiare (A.N.F.)
erogati dall’INPS, sono cumulabili con altri trattamenti di famiglia (notiziario
INAIL n. 39/1986);
l’assicurato con inabilità permanente inferiore al 6% o dal 6% al 15% può fare
domanda all’INAIL di aggravamento dei postumi (art.13, c. 4, del D.lgs. n.
38/2000).
8.3
L’integrazione della rendita diretta
-
L’integrazione della rendita diretta è una prestazione di carattere economico che
ha natura reddituale e quindi è soggetta alla tassazione IRPEF;
-
la prestazione è a favore degli assicurati, già titolari di rendita INAIL per inabilità
permanente, che hanno la necessità di effettuare delle cure per il recupero, sia
dell’attitudine al lavoro che dell’integrità psico-fisica;
-
il lavoratore deve farne richiesta, e la quota giornaliera della rendita percepita può
essere integrata fino a un massimo del 75% della retribuzione media giornaliera
degli ultimi 15 gg. di lavoro.
8.4
La rendita ai familiari superstiti nel caso di morte del lavoratore
per infortunio o tecnopatia
-
Nel caso di morte del lavoratore per infortunio o malattia professionale la legge
prevede la costituzione da parte dell’INAIL di una rendita a favore dei familiari
superstiti;
-
la rendita, che spetta ai superstiti per un diritto soggettivo proprio e non in qualità
di eredi del lavoratore deceduto, è esente dalla tassazione IRPEF;
-
i familiari superstiti che hanno diritto alla prestazione sono: il coniuge e i figli
(legittimi, adottivi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, ecc.), in mancanza dei quali
subentrano i genitori (naturali o adottivi) e i fratelli e le sorelle nel rispetto delle
condizioni previste (art. 85 del DPR n. 1124/1965);
-
quando subentrano i genitori o i fratelli e le sorelle devono dimostrare la “vivenza a
carico” (art. 106 del DPR n. 1124/1965);
-
la rendita ai superstiti, che è pari alla retribuzione annua del lavoratore deceduto,
ma valutata entro i limiti del minimale e del massimale di rendita, è così suddivisa:
•
•
•
50% a favore del coniuge superstite;
20% a favore di ciascun figlio;
40% se i figli sono orfani di entrambi i genitori;
pag. 34 di 39
•
•
20% a favore di ciascuno dei genitori e di ciascun fratello o sorella;
il totale di tutte le quote non deve comunque superare la retribuzione. Se ciò
accade, le varie quote vengono tutte adeguate in proporzione;
- esempio: coniuge e 3 figli
50% + (20% x 3) =110%
Siccome il totale è maggiore del 100% consentito, ogni quota sarà ridotta del
2,5% e diventeranno pertanto:
47,5% + (17,5% x 3) =100%
-
ogni volta che una quota cesserà (nuovo matrimonio del coniuge, maggiore età dei
figli, ecc.) le quote rimanenti saranno opportunamente ricalcolate;
-
la rendita a favore del coniuge è di norma vitalizia, ma cessa nel caso di nuovo
matrimonio. In queste ipotesi però l’INAIL riconosce, una-tantum, tre annualità di
rendita;
-
la rendita a favore dei figli inabili totali (100%) è vitalizia, mentre quella a favore
degli altri figli cessa con il compimento della maggiore età (18 anni), ma viene
prorogata a 21 anni se i figli sono studenti medi e a 26 anni se sono studenti
universitari.
8.5
L’assegno funerario
-
Nel caso di morte del lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro o malattia
professionale l’INAIL riconosce un assegno per coprire le spese del funerale;
-
di norma hanno diritto all’assegno i familiari superstiti del lavoratore deceduto, ma
la prestazione può essere erogata anche a chiunque dimostri, in concreto, di aver
sostenuto le spese funerarie;
-
l’entità dell’assegno viene rivalutata ogni anno in base alla variazione dei prezzi al
consumo, con lo stesso D.M. che fissa il minimale e il massimale di rendita.
8.6
La rendita di passaggio per i lavoratori affetti da silicosi o
asbestosi
-
La rendita di passaggio è una prestazione economica INAIL non soggetta a IRPEF
che ha carattere di profilassi perché tende ad allontanare dalla lavorazione nociva
il lavoratore già affetto da silicosi o da asbestosi con grado d’invalidità pari o
inferiore al 60%;
-
la prestazione viene erogata su richiesta del lavoratore, ha la durata massima di
un anno ed è pari:
•
ai 2/3 della differenza in meno tra la retribuzione percepita nei 30 gg.
precedenti l’abbandono della lavorazione nociva e quella percepita per la
nuova attività oppure;
pag. 35 di 39
•
-
nel caso il lavoratore rimanga disoccupato, è pari ai 2/3 della retribuzione
percepita nei 30 gg. precedenti l’abbandono della lavorazione nociva, anche
se il soggetto percepisce l’indennità di disoccupazione involontaria;
la rendita di passaggio può essere riconosciuta anche una seconda volta, entro 10
anni dalla cessazione della prima e sempre per la durata di un anno, ma a
condizione che la nuova lavorazione svolta risulti comunque dannosa.
8.7
L’assegno per Assistenza Personale Continuativa (APC)
-
L’assegno per Assistenza Personale Continuativa (APC) è una prestazione
economica INAIL esente da IRPEF, non cumulabile con altri assegni di
accompagnamento, che è sospesa durante i periodi di ricovero del lavoratore;
-
spetta ai titolari di rendita INAIL non autosufficienti che hanno bisogno di
assistenza personale e continuativa (artt. 18, comma 1, e 218, comma 1, del DPR
n. 1124/1965);
-
l’entità dell’assegno, che è erogato previa richiesta del lavoratore all’INAIL, viene
rivalutata ogni anno in base alla variazione dei prezzi al consumo, con lo stesso
D.M. che fissa il minimale e il massimale di rendita.
8.8
Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni
sul lavoro
-
L’art.1, comma 1187, della legge n. 296/2006 ha istituito, presso il Ministero del
lavoro, un Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro
(non di malattie professionali) e il D.lgs. n. 81/2008 ha affidato all’INAIL il compito
di erogare le relative prestazioni;
-
il Fondo eroga due tipologie di benefici non soggette a tassazione;
-
una prestazione una-tantum al nucleo dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti
a causa di infortunio sul lavoro, anche non assicurati INAIL, per l’importo fissato
ogni anno a seconda del numero dei superstiti (D.M. 22.1.2010):
•
i benefici del Fondo sono erogati previa istanza degli interessati all’INAIL
sull’apposita modulistica, entro 30 gg. dall’accertamento sommario da cui
risulti che il decesso è riconducibile a infortunio sul lavoro;
•
l’accertamento sommario presuppone un’ispezione congiunta dell’INAIL e del
Servizio Ispezioni del Lavoro della competente Direzione Provinciale del
Lavoro;
•
l’istanza per ottenere il beneficio, anche con l’ausilio di un Patronato, deve
essere inoltrata alla competente Sede dell’INAIL da uno solo degli aventi
diritto entro 40 gg. dalla data del decesso del lavoratore, assicurato o no
presso l’Istituto;
pag. 36 di 39
•
i superstiti aventi diritto sono: il coniuge, i figli (legittimi, naturali o riconosciuti
o riconoscibili, adottivi); i genitori, naturali o adottivi, se a carico del lavoratore;
i fratelli e le sorelle, se a carico e conviventi con il lavoratore (art. 85 del DPR
n. 1124/1965);
-
oltre all’una-tantum, il Fondo eroga anche un’anticipazione della rendita ai
superstiti pari a tre mensilità della rendita annua calcolata sul minimale di legge,
ma solo ai familiari dei lavoratori assicurati all’INAIL;
-
in caso di rifiuto delle prestazioni da parte dell’INAIL si potrà solo attivare il
contenzioso giudiziario.
pag. 37 di 39
ALLEGATI
1.
Denuncia di infortunio - Modalità di compilazione
2.
La responsabilità civile
3.
Denuncia di malattia professionale - Modalità di compilazione
4.
Denuncia di silicosi e asbestosi
5.
Calcolo indennità per inabilità temporanea INAIL
pag. 39 di 39
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